Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
Riferimenti: | AC N.2184/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 396/1 |
Data: | 13/02/2025 |
Organi della Camera: | Assemblea, VIII Ambiente, V Bilancio |
Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Edizione provvisoria
D.L. 208/2024 – A.C. 2184-A
13 Febbraio 2025
Servizio Studi
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Dossier n. 422/1
Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
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Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 396/1
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D24208a.docx
I N D I C E
Capo I - Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza
§
Articolo 1, comma 8 (Temporanea attribuzione di incarichi a viceprefetti e viceprefetti aggiunti)
§
Articolo 2-quater (Interventi di risanamento dell’area marino costiera di Bagnoli)
§
Articolo 3, comma 1 (Supporto delle strutture operative di protezione civile per il Giubileo)
§
Articolo 3 comma 1-bis (Interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023)
§
Articolo 3, commi 2-3 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile – Eventi meteo Ischia)
§
Articolo 3 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (Campi Flegrei)
§
Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter (Calamità Ischia 2017 e 2022)
§
Articolo 4, commi 1-3 (Agenzie somministrazione lavoro portuale)
§
Articolo 4, commi 7-bis e 7-ter (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
§
Articolo 5, commi 1 e 2 (Misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia)
§
Articolo 5, comma 5-bis (Commissario straordinario Terzo Valico dei Giovi e Porto storico di Genova)
§
Articolo 6-ter (Regime transitorio del Fondo per il gioco d’azzardo patologico)
Capo II – Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR
§
Articolo 8 (Misure urgenti per l’attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)
§
Articolo 9-ter (Risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica)
§
Articolo 10 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge n. 1 del 2025)
L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 1 del 2025, con salvezza degli effetti.
Alla conversione in legge delle disposizioni recate dal D.L. 1/2025 provvede l’articolo 9-bis del decreto-legge in esame, introdotto in sede referente, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Articolo 1, commi 1-7
(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)
L’articolo 1, commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.
Il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre, entro 60 giorni (90 giorni a seguito di modifica operata in sede referente) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e (per quanto precisato in sede referente) ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.
Si precisa che il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di euro 180 milioni nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 30 milioni di euro per l’anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021?2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Conseguentemente, si prevede che l’accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all’articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano.
Infine, si precisa che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
Al comma 3 si prevede che il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.
Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevede, altresì, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il comma 4 stabilisce che, per l’attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina (scegliendoli tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere) sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di cui al quinto periodo. Inoltre, si prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
Si precisa, infine, che il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto?legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il comma 5 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, disponendo che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 7 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di precisare, in coerenza con il comma 3 del presente articolo, che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.
Articolo 1, comma 8
(Temporanea attribuzione di incarichi a
viceprefetti e viceprefetti aggiunti)
L’articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l’incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L’incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.
A tal fine viene modificato l’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 139/2000, come indicato nella tabella che segue.
Rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (D.Lgs.139/2000)
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Testo previgente
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Modificazioni apportate dall’art. 1, co. 8 del DL 208/2024
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Art. 10 |
Art. 10 |
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
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1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.
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L’istituto della temporanea attribuzione di incarico si affianca dunque alla sostituzione provvisoria del viceprefetto e del viceprefetto aggiunto da parte di altro funzionario della carriera prefettizia in caso di assenza o di impedimento del titolare dell’incarico come previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 129/2000, oggetto di modifica del presente comma.
La finalità dell’intervento normativo, come esplicitato dalla disposizione in esame, consiste nell’assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all’attuazione degli interventi del PNRR.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 9 del DL 19/2024, ha istituito, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. La cabina di regia ha l’obbiettivo di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali.
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'attività delle cabine di coordinamento “andrebbero di fatto incontro a serie difficoltà, anche e soprattutto sul piano operativo” se non si provveda a risolvere le criticità “in merito al conferimento degli incarichi in reggenza al personale della carriera prefettizia”.
Più in generale, la relazione illustrativa, sottolinea che “Le politiche di finanza pubblica dì tipo congiunturale adottate nell'ultimo quindicennio, che hanno a lungo bloccato, o comunque significativamente limitato, il turn-over nel pubblico impiego, con riguardo alla carriera prefettizia hanno imposto spesso all’Amministrazione di attribuire ai vice prefetti aggiunti, ma ancor più ai vice prefetti, incarichi di funzione diversi ed ulteriori rispetto a quelli conferiti in titolarità, così da assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi erogati anche nell'ipotesi - che già oggi si verifica e, verosimilmente, si verificherà ancor più nel prossimo anno a motivo della prevista riduzione del 25% delle assunzioni su turn-over di consistenti scoperture di posti dì funzione, tanto in ambito centrale quanto a livello di Prefetture-Uffici territoriali del Governo”.
Il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia è retto dallo specifico ordinamento dettato dal D.Lgs 139/2000. La carriera si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio di specifiche funzioni indicate dalla legge. A queste si aggiunge la qualifica di ingresso di consigliere, attribuita per il periodo di formazione iniziale (art. 2, D.Lgs. 139/2000).
Alla carriera prefettizia si accede mediante pubblico concorso ed è esclusa ogni altra possibilità di immissione dall'esterno (art. 4, comma 1, D.Lgs. 139/2000), fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia (art. 9, comma 1, D.Lgs. 139/2000).
Dopo il periodo di formazione iniziale si accede alla qualifica di viceprefetto aggiunto. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno otto anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera (art. 7, comma 1, D.Lgs. 139/2000).
L’individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, sia nell'ambito degli uffici centrali, sia in quelli periferici dell'amministrazione dell'interno, avviene con decreto del Ministro dell'interno (art. 10, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 139/2000).
Con riferimento ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, il conferimento di un incarico è l’atto con cui il responsabile dell’articolazione (il prefetto in sede, ovvero il capo del dipartimento o il titolare dell’ufficio equiparato) attribuisce i posti di funzione ai dirigenti prefettizi in servizio presso quell’ufficio (art 12, comma 3, D.Lgs. 139/2000).
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, sono prorogabili per una volta per un periodo non superiore a cinque anni e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio (art 11, comma 2, D.Lgs. 139/2000).
Il secondo periodo del citato articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 139/2000, integrato dalla disposizione in esame, prevede che in caso di assenza o di impedimento del titolare della funzione, questo venga sostituito da altro funzionario della carriera prefettizia.
Nel caso in cui presso una sede sia stato assegnato un numero di dirigenti inferiore rispetto ai posti di funzione individuati, si è instaurata la prassi di conferire gli incarichi vacanti ai dirigenti presenti, i quali dunque cumulano al proprio incarico in titolarità – che rappresenta la modalità ordinaria di copertura di un posto di funzione – uno o più incarichi a titolo di reggenza (si vedano le circolari del Ministero dell’Interno n. 35 RU del 18 dicembre 2013, e n. 25 del 17 settembre 2014).
La stessa relazione illustrativa segnala che l’utilizzo dell’istituto della reggenza da parte delle prefetture è stato ritenuto non corretto da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - in quanto non disciplinato nell’ordinamento della carriera prefettizia - e in diversi casi è stato ricusato il visto e la registrazione dei decreti prefettizi di conferimento, in regime di reggenza, di incarichi di posti di funzione vacanti.
Si veda, da ultimo, la delibera della Sezione di controllo della regione Lombardia n. 244 del 9 dicembre 2024, che ha ricordato il “generale e ormai risalente orientamento restrittivo della Corte dei conti, fondato sulla considerazione del carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell’istituto [della reggenza], ritenuto ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa, e come tale inidoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile”. D’altra parte il “cumulo di incarichi testimonia la concreta possibilità di garantire lo svolgimento delle funzioni attraverso la medesima provvista di personale e il “fenomeno della proroga delle reggenze senza soluzione di continuità costituisce un indicatore evidentissimo del sovradimensionamento stesso dell’organizzazione che avrebbe già dovuto imporre una profonda e decisa revisione degli organici dei dirigenti prefettizi”.
Articolo 2
(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping)
L’articolo 2, modificato e integrato in sede referente, reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità), che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l’utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l’attività del soggetto attuatore (comma 4).
I commi 4-bis e 4-ter, introdotti in sede referente, prevedono uno stanziamento di 1 milione di euro in favore del “Commissario per la siccità” per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica del Lago Trasimeno.
I commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini: viene prorogato (dal comma 5) il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (il termine previsto dal testo iniziale al 30 giugno 2025 è stato modificato in sede referente e fissato al 31 dicembre 2025) ed è prorogato (dal comma 6) il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (il termine previsto dal testo iniziale al 31 ottobre 2025 è stato modificato in sede referente e fissato al 30 giugno 2026).
I commi da 6-bis a 6-quater, introdotti in sede referente, recano modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue.
Il comma 6-quinquies, introdotto in sede referente, reca disposizioni per la chiusura del ciclo delle acque interne negli impianti industriali od oggetto di revamping presenti nella Regione Siciliana.
Il comma 6-sexies, introdotto in sede referente, prevede che gli oneri per il supporto tecnico del Commissario straordinario dell’opera «Invaso di Campolattaro» è a carico del quadro economico dell’opera stessa nel limite massimo dello 0,7%.
Il comma 6-septies, introdotto in sede referente, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la diga di Vetto e ne disciplina poteri, funzioni, durata e compenso.
I commi da 1 a 4 dell'articolo in esame recano disposizioni finalizzate alla realizzazione, in via d'urgenza, di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.
La relazione illustrativa evidenzia che tali disposizioni sono connesse “alla grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale” e sottolinea il “carattere di estrema urgenza (delle disposizioni medesime, n.d.r.) dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano - che sta vessando la popolazione da mesi con l’applicazione di razionamenti e sospensioni dell’erogazione della risorsa idrica da parte dei soggetti gestori anche per intere settimane - e dalle stringenti tempistiche previste per la realizzazione di interventi prioritari quali quelli per la realizzazione di impianti di dissalazione”.
In proposito si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2024 è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana ed è stato disposto che “per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. Successivamente, con l’ordinanza di protezione civile 19 maggio 2024, n. 1084 (recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana”), il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica e a tale Commissario è stato attribuito il compito di predisporre un piano degli interventi e delle misure più urgenti.
Secondo quanto ricordato nella risposta all’interrogazione 3/01346 (resa nella seduta dell’Assemblea della Camera del 24 luglio 2024), il 7 giugno 2024 “è stato approvato il piano degli interventi e delle misure più urgenti redatto dal presidente della regione, che prevede 52 interventi infrastrutturali per nuovi pozzi e 86 interventi per la manutenzione e l'acquisizione di autobotti” (si veda in proposito anche il comunicato stampa del 10 giugno 2024 della Regione Siciliana ove, oltre a dar conto dell’approvazione del piano, si sottolinea che “in questa stessa strategia di interventi contro la siccità rientrano anche i 90 milioni di euro previsti nell'accordo sul FSC 2021-27 firmato di recente con la premier Meloni, per la riattivazione dei tre dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle”).
Nel comunicato stampa del 18 ottobre 2024 della Regione Siciliana viene inoltre resa nota la predisposizione di un secondo piano di interventi, finanziato con le risorse del bilancio regionale.
Il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità) il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.
Per la realizzazione di tali interventi, il Commissario opera secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall’articolo 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità), esercita le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale provvedendo, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. In particolare, l’art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023, disciplina i poteri del Commissario, prevedendo che lo stesso “opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, (…) , nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.
Lo stesso comma 2 dispone che “al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale”, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili e destinate alla realizzazione degli interventi.
In attuazione delle disposizioni recate dall’art. 3 del D.L. 39/2023, con il D.P.C.M. 4 maggio 2023 l'incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il D.P.C.M. 19 dicembre 2023 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il D.P.C.M. 29 ottobre 2024.
In relazione alla società Siciliacque S.p.A. la relazione illustrativa ricorda che tale società è “allo stato attuale anche il soggetto concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia. Essa è classificata come ‘impresa pubblica’, ed è una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al 25% dalla Regione siciliana”.
Si fa notare che nel comunicato stampa del 12 settembre 2024 viene reso noto che, in tale data, “si è riunita la Cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. La Cabina ha deciso di affidare al Commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, la rifunzionalizzazione (revamping) dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle, oltre alla fornitura di moduli provvisori di dissalazione per la Città di Agrigento necessarie per fronteggiare l’emergenza in Sicilia. Tale decisione, volta a velocizzare i tempi degli interventi, prevede una spesa di circa 100 milioni di euro finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione regionale, previo accordo Stato/Regioni. La riunione fa seguito alla trasmissione al Governo da parte del Presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, del primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili e urgenti per il superamento dell’emergenza idrica”.
Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma precedente, stabilendo che agli oneri medesimi, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:
· quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell’ambito del proprio bilancio (lettera b) del comma in esame);
· quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge di bilancio 2021, L. 178/2020), assegnate con delibera n. 41 del 9 luglio 2024 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all’Allegato A1 dell’Accordo per la coesione stipulato il 27 maggio 2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), della medesima legge di bilancio 2021) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana (lettera a) del comma in esame).
Di seguito si riportano le informazioni principali contenute nelle righe della tabella, esposta nel citato allegato 1, relative agli interventi in questione:
(importi in milioni di euro)
Amministrazione
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Intervento
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Costo
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Reg. Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica di Agrigento (convenzione con il gestore del s.i.i.)
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Rifunzionalizzazione/ revamping impianto di dissalazione di Porto Empedocle da 100 l/sec
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21
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Reg. Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica di Agrigento (convenzione con il gestore del s.i.i.)
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Rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione (midissalatore) Porto Empedocle da 25 l/sec
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5
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Reg.Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Bioraffineria di gela ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica Caltanissetta (convenzione in essere con il gestore del s.i.i.)
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Rifunzionalizzazione/revamping imp. di dissalazione ad osmosi inversa di Gela - potenzialità di 200 l/sec
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32
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Reg.Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/ATI di Trapani (convenzione di gestione del s.i.i.)
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Rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione di Trapani - potenzialità di 200 l/sec
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32
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Costo totale degli interventi
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90
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In relazione alle risorse del FSC in questione, la lettera a) del comma in esame:
- autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Regione Siciliana, a provvedere al trasferimento delle relative risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario, secondo le modalità di cui al comma 4 dell’articolo in esame.
- stabilisce che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all’aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui trattasi e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo.
Il comma 3 – al fine, enunciato nella relazione illustrativa, di consentire la celere realizzazione degli interventi – autorizza l’uso, sino al trasferimento delle risorse previste al comma 2 e a titolo di anticipazione, delle risorse già presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (v. supra) e destinate alla realizzazione delle opere già individuate dal D.L. 39/2023, salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.
Si ricorda che l’art. 1, comma 5, del D.L. 39/2023, ha destinato “agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro”. Gli interventi elencati in tali allegati sono tutti localizzati nelle regioni del Centro-Nord.
Il comma 4 reca disposizioni relative al soggetto attuatore di cui al comma 1, vale a dire Siciliacque S.p.A.
Il primo periodo del comma in esame – al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore, e fatte salve le soglie massime previste (dall’art. 2 del D.L. 124/2023) per i trasferimenti delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione – prevede l’applicazione del regime di anticipazioni di cassa previsto, per gli interventi del PNRR, dall’art. 18-quinquies del D.L. 113/2024.
Come evidenziato anche dalla relazione tecnica, in base al disposto dell'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, “le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”.
Il secondo periodo dispone che il soggetto attuatore – in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile – opera in qualità di stazione appaltante applicando la disciplina dell’appalto nei settori speciali (contenuta nel Libro III del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario (in base ai poteri ad esso conferiti dall’art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023, v. supra).
Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, prevede – al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno – un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025.
Tale autorizzazione viene disposta:
- in favore del c.d. Commissario per la siccità (vale a dire del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, previsto e disciplinato dall’art. 3 del D.L. 39/2023);
- per la realizzazione (con le modalità previste al comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/2023) di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/2023 dispone, in particolare, che il Commissario, nella realizzazione degli interventi, opera “anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.
Il comma 4-ter, introdotto in sede referente, disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente (pari a 1 milione di euro per l’anno 2025), stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma in esame dispone altresì che tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario in questione.
Il comma 5 modifica l’art. 7, comma 1, del D.L. 39/2023, al fine di prorogare il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023).
Il termine previgente, scaduto il 31 dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025, in virtù della modifica operata in sede referente, che ha stabilito tale nuovo termine in sostituzione di quello del 30 giugno 2025 previsto dal testo iniziale del presente decreto-legge.
Il testo previgente dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 39/2023, prevede – al fine di fronteggiare la crisi idrica - che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A allo stesso decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (termine risultante dalla proroga disposta dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023 ed ora prorogato al 30 giugno 2025 dal comma in esame) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741. I successivi commi dispongono che l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione, e disciplinano il procedimento medesimo. Per una trattazione più approfondita si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 7 del D.L. 39/2023).
Il comma 6 modifica l’art. 21-bis, comma 1, del D.L. 21/2022, al fine di prorogare il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.
Il termine previgente, fissato al 30 giugno 2025, è prorogato al 30 giugno 2026, in virtù della modifica operata in sede referente, che ha stabilito tale nuovo termine in sostituzione di quello del 31 ottobre 2025 previsto dal testo iniziale del presente decreto-legge.
Il testo previgente del comma 1 del citato articolo 21-bis – al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane – ha previsto che le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025 (termine risultante dalla proroga disposta dall'art. 42, comma 1-bis, del D.L. 13/2023 ed ora prorogato al 31 ottobre 2025 dal comma in esame), finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
Si fa notare che il comma 1-bis del medesimo articolo 21-bis dispone inoltre che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.
La relazione illustrativa sottolinea che, anche in seguito alla proroga disposta dal comma in esame “rimane congruo il tempo previsto per la realizzazione delle attività previste al successivo comma 1-bis del medesimo articolo”.
Si ricorda, infine, che il Deflusso Ecologico (DE) è definito come il volume d’acqua utile affinché l’ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari (per una trattazione più approfondita si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 21-bis del D.L. 21/2022).
I commi da 6-bis a 6-quater, introdotti in sede referente, recano modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue prevista dall’art. 2 del D.L. 243/2016.
Come evidenziato nel paragrafo “Le acque reflue” del tema web “Acque” e nel focus di approfondimento “Le norme per il superamento del contenzioso UE sulle acque reflue” (a cui si rinvia per approfondimenti sulla disciplina in questione), con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 (pubblicato nella G.U. dell'8 settembre 2023) si è provveduto alla nomina, per un triennio, del prof. Fabio Fatuzzo a commissario unico e del dott. Antonino Daffinà e dell'avvocato Salvatore Cordaro a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.
Il comma 6-bis, introdotto in sede referente, modifica le competenze attribuite dal comma 2 dell’art. 2 del D.L. 243/2016 al Commissario unico.
La modifica in esame è volta ad eliminare, dal comma 2, le competenze relative alla gestione degli impianti.
Il testo del citato articolo 2 viene inoltre integrato al fine di precisare che, entro 60 giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse agli enti di governo dell'ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.
Il comma 6-ter, introdotto in sede referente, reca disposizioni relative alla durata delle convenzioni che, in base al comma 9 dell’art. 2 del D.L. 243/2016, il Commissario unico può stipulare al fine di avvalersi di una serie di soggetti.
Tale comma 9 prevede, tra l’altro, che il Commissario unico “si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente…, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente” e che gli “oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”.
Il comma in esame integra il testo del comma 9 citato, al fine di precisare che:
- la durata delle convenzioni in questione non può eccedere il termine di 90 giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico;
- nelle more della stipula delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facoltà di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di 6 mesi dalla data della sua nomina.
Il comma 6-quater, introdotto in sede referente, prevede (alla lettera b)) l’inserimento di un nuovo comma 11-quinquies nell’art. 2 del D.L. 243/2016, al fine di disciplinare il caso di mancata conclusione, entro i termini previsti, dei procedimenti – relativi agli interventi attribuiti alla competenza del Commissario unico – per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VINCA), o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Per il caso in questione viene previsto che:
- il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere;
- in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta (che può essere il succitato Commissario unico) al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La nuova disciplina testé illustrata si pone come un’estensione, a tutti i procedimenti succitati, di quella già prevista, per il solo procedimento di VINCA, dai periodi secondo, terzo, quarto e quinto del comma 11-ter dell’art. 2 del D.L. 243/2016. Di conseguenza tali periodi sono abrogati dalla lettera a) del comma in esame.
Si ricorda che il comma 11-ter è stato introdotto, nel testo dell’art. 2 del D.L. 243/2016, dall’art. 14-ter del D.L. 181/2023.
Il comma 6-quinquies, introdotto in sede referente, dispone – al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche – che gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping presenti nella Regione Siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
Il comma 6-sexies, introdotto in sede referente, integra il disposto del comma 289 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) – che nel testo vigente prevede che gli oneri per il supporto tecnico di alcuni Commissari “sblocca cantieri” (cioè nominati ai sensi del D.L. 32/2019) sono a carico del quadro economico della relativa opera nel limite massimo dello 0,7% – al fine di estenderne l’applicazione anche al Commissario straordinario dell’opera «Invaso di Campolattaro».
L’intervento di “Utilizzo idropotabile della acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” – inserito nel PNRR, nell’ambito degli interventi della misura M2C4I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”, e identificato con il CUP “B87B20098990009” – è (secondo quanto evidenziato nella scheda web “La diga di Campolattaro” del sito della Regione Campania) “uno degli interventi infrastrutturali inseriti nell’elenco dell’Allegato IV, di cui all’art. 44 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il menzionato inserimento ha conferito al progetto valore di opera strategica a scala nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/5/2022, il Prof. Ing. Attilio Toscano è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento”.
Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in questione, previsto dal PNRR e di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 531 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha autorizzato la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 18 milioni di euro per l'anno 2026.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda opera 292 della banca dati SILOS, curata dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con CRESME e ANAC.
Il comma 6-septies, introdotto in sede referente, prevede – al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della Diga di Vetto – la nomina di un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019).
In relazione ai poteri e alle funzioni previste per i c.d. commissari sblocca cantieri, che vengono estesi dal comma in esame al Commissario per la diga di Vetto, si ricorda che il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 ha previsto – tra l’altro – che tali commissari “provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche” e che “l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”. Altra disposizione degna di nota è quella (recata dal sesto periodo del comma 2) secondo cui – per i progetti la cui valutazione ambientale è di competenza statale – il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente “di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA”. Il comma 3 del medesimo articolo dispone invece, tra l’altro, che “per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante” e, con le modalità e le eccezioni indicate nel medesimo comma, “operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici”.
Il comma in esame prevede inoltre che il Commissario:
- è nominato con apposito D.P.C.M. adottato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- dura in carica 24 mesi a decorrere dalla data di nomina;
Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.
- è retribuito con un compenso determinato, con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione;
L’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011, prevede che il compenso dei commissari o sub commissari indicati nel comma 2 del medesimo articolo “è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui”.
- può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma – quantificati in 99.525 euro per l’anno 2025, 132.700 euro per l’anno 2026, e 33.175 euro per l’anno 2027– si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In relazione all’opera in questione, nella risposta all’interrogazione 3-01291 (resa nella seduta dell’Assemblea della Camera del 26 giugno 2024) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato che tra le opere inserite nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - PNIISSI (adottato con il D.P.C.M. 17 ottobre 2024) “rientra anche il progetto relativo alla diga di Vetto, …, per la progettazione di un invaso sul torrente Enza in Emilia-Romagna, promosso dall'autorità di bacino distrettuale del Po. Rispetto all'opera, …, lo scorso 24 giugno la commissione di gara ha concluso le operazioni di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici e ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'attività di progettazione, che dovrà concludersi entro un anno con la redazione, dopo un secolo, del documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
L’intervento “Realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma”, identificato con il codice unico di progetto (CUP) F13F22000170008, è infatti compreso tra gli interventi dell’allegato 3 del D.P.C.M. 17 ottobre 2024.
Tale allegato (che, secondo quanto precisato dall’art. 2 del D.P.C.M. 17 ottobre 2024, elenca gli interventi già inseriti in precedenti programmazioni e che confluiscono nel PNIISSI e ne costituiscono stralci attuativi) indica, per l’intervento in questione, un costo di 3,2 milioni di euro, interamente finanziato.
Nella risposta all’interrogazione 3-01707 (resa nella seduta dell’Assemblea della Camera del 5 febbraio 2025) il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato che “il progetto della diga in Val d'Enza, anche nota come diga di Vetto, riveste grande rilievo sotto molteplici aspetti, … e, in particolare, nell'azione di contrasto alla scarsità idrica e nell'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico” e che l'autorità di bacino del Po “è stata individuata quale soggetto attuatore”.
L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, prevede un diritto di prelazione a favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia del Demanio intende alienare. Tale diritto è subordinato all’ottenimento di un’attestazione della Regione ovvero degli enti regionali competenti. Resta ferma la possibilità per la Regione e gli enti locali di esercitare il diritto di opzione con riferimento all’acquisto di tali beni, in via prioritaria.
L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, modifica l’articolo 1, comma 438, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) in materia di alienazioni immobiliari del demanio pubblico.
In particolare, l’articolo 2-bis, novellando il comma 438 della citata legge, introduce un diritto di prelazione in favore dei soggetti che, sugli immobili di proprietà dello Stato di cui al comma 436, abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico.
Il citato comma 436 disciplina le modalità con le quali l’Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco, mediante:
- trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000;
- asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata.
L’aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell’offerta più alta rispetto al prezzo di base oppure, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell’offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell’Agenzia del Demanio sulla base dei valori indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l’Agenzia del Demanio può riservarsi di non procedere all’aggiudicazione degli immobili.
Tale articolo stabilisce altresì un ordine di priorità nell’esercizio del diritto di prelazione.
Infatti, la norma vigente contempla il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori e dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, sempre che gli stessi non siano inadempienti rispetto a crediti richiesti dall’amministrazione competente.
Nella nuova formulazione, coloro che hanno realizzato opere di pubblico interesse per mitigare il rischio idrogeologico sono preferiti, a parità di condizioni, rispetto agli altri soggetti sopracitati.
In aggiunta, si precisa che tale prelazione potrà essere esercitata solo a seguito di apposita attestazione della Regione ovvero degli enti regionali competenti.
In ogni caso, la novella chiarisce che restano ferme le previsioni di cui al comma 437, secondo il quale la legge riconosce un diritto di opzione all’acquisto dell’immobile oggetto di alienazione in favore delle Regioni e degli enti locali sul cui territorio insiste il bene in vendita.
Più precisamente, il comma 437 specifica che il diritto di opzione si può esercitare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del Demanio prima dell’avvio delle procedure di vendita. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle Regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura stessa.
L’articolo 2-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra altresì l’adozione di atti e provvedimenti nell’ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all’art. 50 del decreto-legge n. 13 del 2023.
Più nel dettaglio, l’articolo in commento aggiunge un nuovo comma (1-bis) all’art. 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un Commissario straordinario cui è affidato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalita? organizzata.
Si tratta di interventi originariamente ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR, espunti in sede di revisione del Piano medesimo con decisione approvata dal Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ed ora finanziati con risorse alternative (v. IV relazione al Parlamento, pag. 172).
Il comma 1-bis precisa quindi che tra le attribuzioni riconosciute al Commissario figura l’adozione di atti e provvedimenti relativi alle attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023. Tali funzioni, prima esercitate dall'Agenzia per la coesione territoriale e trasferite, proprio dal citato art. 50, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono dunque esercitate dal Commissario straordinario nell’ambito delle attività di recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che gli sono proprie.
Si ricorda che gli obiettivi individuati dall’art. 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, istitutivo della figura del Commissario straordinario, da conseguire attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati sono: l’aumento dell'inclusione sociale, il supporto alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, l’aumento dei presidi di legalità e sicurezza del territorio e la creazione di nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità? organizzata è stato istituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 19 del 2024 e resta in carica fino al 31 dicembre 2029.
Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno. Il decreto di nomina determina altresì il compenso del Commissario, che non può eccedere la misura indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (il d.P.C.M. di nomina ha previsto un compenso di 22.000€ per la parte fissa e 22.000€ per la parte variabile, legata al risultato). Il Commissario opera presso il Ministero dell’interno.
Al Commissario è attribuito l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del soggetto attuatore di un intervento ai sensi dell’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, n. 77; tali poteri sono esercitati secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 12, ovvero adottando gli atti strettamente indispensabili per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto mediante ordinanza motivata che può essere emanata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Il Commissario è assistito da una struttura di supporto costituita da massimo 12 unità di personale delle amministrazioni pubbliche centrali o di enti territoriali.
Il Commissario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2-quater
(Interventi di risanamento dell’area marino costiera di Bagnoli)
L’articolo 2-quater, introdotto in sede referente, prevede che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS).
L’articolo in esame introduce, nel testo dell’art. 1 del D.L. 486/1996 (v. infra), un nuovo comma 14-ter che reca disposizioni inerenti gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli.
Nel dettaglio, il primo periodo del comma 14-ter prevede che per la definizione degli interventi succitati si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti.
Si ricorda che, secondo la definizione recata dall’art. 240, comma 1, lettera s), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), per «analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica» si intende l’analisi “sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”.
L’obiettivo dell’analisi di rischio è quello di pervenire all’individuazione di soglie di accettabilità al cui raggiungimento dovrà tendere l’attività di bonifica. Ciò si evince dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 240 del Codice, secondo cui per «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» si intendono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito”.
Come evidenziato nella sezione “Analisi di rischio” del sito web dell’ISPRA, “l'analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente il più avanzato strumento di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali”.
In relazione al concetto di “valori di fondo” si sottolinea che, come chiarito efficacemente nel sito web dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, “per valore di fondo si intende il valore di distribuzione di una sostanza nel suolo. Può derivare da processi di natura geochimica, biologica, idrogeologica (Fondo naturale), oppure anche da sorgenti antropiche diffuse che rappresentano lo stato più indisturbato possibile (Fondo antropico). La valutazione dei valori di fondo è importante sia da un punto di vista puramente conoscitivo, sia da un punto di vista normativo, quando è necessario ‘tarare’ i valori soglia in contesti particolari dove, appunto, il superamento è dovuto a questioni naturali o ‘naturalizzate’".
Il secondo periodo del comma 14-ter dispone che, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario (nominato ai sensi dell’art. 33, comma 11-bis, del D.L. 133/2014) si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'ISS nonché, mediante la stipula di apposita convenzione (ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis), dell'ISPRA.
Il citato quattordicesimo periodo dispone che il Commissario in questione può “avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni”.
Nella relazione illustrativa allegata all’emendamento dalla cui approvazione è risultata l’introduzione dell'articolo in esame viene evidenziato, tra l’altro, che lo stesso “si rivela essenziale per la determinazione di obiettivi di risanamento che garantiscano, a valle delle operazioni di ripristino ambientale, la balneabilità dell’area di Bagnoli-Coroglio (sul presupposto che l’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione alla balneazione minerebbe fortemente gli obiettivi di rigenerazione urbana sottesi al PRARU (Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana). Attraverso l’introduzione e applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica nelle operazioni di risanamento dei sedimenti marini, la norma in esame consente di individuare i volumi minimi di sedimento contaminato che concorrono alla quantificazione del rischio (sanitario) su cui applicare gli interventi di risanamento e, quindi, di determinare gli obiettivi di risanamento che assicurano a valle delle operazioni di risanamento la balneabilità dell’area di Bagnoli-Coroglio” e che tali aspetti sono “connessi alla esecuzione della gara d’appalto per la progettazione dell’intervento di risanamento e gestione dei sedimenti marini compresi nel SIN Bagnoli-Coroglio”.
La relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G ricorda che con l’art. 1 del D.L. 486/1996 è stata disposta la prima elaborazione del piano di recupero ambientale dell’area di Bagnoli-Coroglio e che la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha ricompreso l’area medesima tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali gli interventi di bonifica rivestivano carattere di urgenza (v. art. 114, comma 24).
Il sito di Bagnoli-Coroglio è stato successivamente perimetrato con i decreti del Ministero dell’ambiente 31 agosto 2001 e 8 agosto 2014.
L'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.
In particolare, le disposizioni previste dall’art. 33 sono finalizzate alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 13 prevede altresì l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di apposita cabina di regia per l’elaborazione degli indirizzi strategici al fine dell’elaborazione del programma.
Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, è stata, tra l’altro, nominata l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (INVITALIA) quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il D.P.C.M. 3 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario l’ing. Francesco Floro Flores (poi sostituito dal Sindaco pro-tempore di Napoli, v. infra).
A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (art. 33, comma 4, D.L. 133/2014). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.
L’art. 41, comma 1, lett. c), del decreto-legge 152/2021, ha individuato quale Commissario straordinario di Governo, il Sindaco pro-tempore di Napoli fino al 31 dicembre 2025 (nominato con D.P.C.M. 30 novembre 2021), con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (oltre ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività da svolgere.
Informazioni in proposito sono state fornite nella risposta, resa dal Governo nella seduta dell’Assemblea della Camera del 24 novembre 2021, all’interrogazione 3-02636.
Nel corso della presente legislatura, con l'art. 14 del D.L. 60/2024 è stato disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029), per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. La stessa norma ha demandato al CIPESS l'assegnazione delle risorse.
In attuazione di tali disposizioni, il succitato protocollo è stato sottoscritto in data 15 luglio 2024 e con la delibera CIPESS 1 agosto 2024, n. 55 si è provveduto all’assegnazione delle risorse, prevedendo il loro trasferimento sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.
Si fa notare che, oltre al finanziamento citato, l’art. 14 del D.L. 60/2024 ha introdotto, nel testo del D.L. 486/1996, un comma 14-bis finalizzato a consentire la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marino costiera di Bagnoli.
In seguito all’introduzione di tale disposizione, come evidenziato nella relazione del dicembre 2024 (tratta dalla documentazione disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE), il 7 maggio 2024 il Commissario ha chiesto al MASE di sospendere la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “Rimozione colmata, bonifiche degli arenili emersi Nord e Sud e risanamento e gestione dei sedimenti marini compresi nell’area di Rilevante interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA)”, fino alla presentazione “alla Commissione VIA PNRR-PNIEC dell’adeguamento del progetto esaminato, di livello definitivo, entro un termine massimo di 240 giorni, ritenuto coerente con i tempi di conversione del decreto-legge ‘coesione’ e del conseguente recepimento, negli strumenti urbanistici, delle citate variazioni”. Nella medesima relazione viene altresì evidenziato che, in riscontro alla richiesta suddetta, in data 20 maggio 2024 il MASE ha concesso “una sospensione del procedimento di 240 giorni, ovvero fino al 4.01.2025 per la consegna della documentazione progettuale aggiornata, comprensiva delle integrazioni richieste”.
Articolo 3, comma 1
(Supporto delle strutture operative di protezione civile per il Giubileo)
L’articolo 3, comma 1, prevede che anche il Commissario straordinario possa richiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. In sede referente, tale previsione è stata estesa anche per gli eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Regione Umbria e il supporto che il Commissario straordinario può richiedere è stato allargato anche alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Il comma 1 dell’art. 3 inserisce all’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) il comma 489-bis, che, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, consente anche al Commissario straordinario, previsto dal D.P.R. 4 febbraio 2022, di richiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Codice della protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018).
Il secondo periodo del comma 489-bis dispone che all’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490 della L. 213/2023, dal D.P.C.M. 10 aprile 2024, recante l’approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell’anno 2025.
In sede referente, tale previsione è stata estesa anche per gli eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Regione Umbria e il supporto che il Commissario straordinario può richiedere è stato allargato anche alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Il comma 489 dell’articolo unico della L. 213/2023 stabilisce che il Commissario straordinario può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il comma 490 dispone che per l’attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro, nell’ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (codice della protezione civile) prevede che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
La relazione illustrativa sottolinea che “il supporto suscettibile di essere fornito dalle strutture operative si inserisce in un contesto ordinamentale già caratterizzato dalla possibilità per le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in relazione ad interventi e opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, di assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini”.
Articolo 3 comma 1-bis
(Interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023)
Il comma 1-bis dell’articolo 3, introdotto in sede referente, reca interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023, al fine di specificare che l’attività di progettazione riguarda i processi di ricostruzione pubblica e che gli interventi finanziati sono per la ricostruzione pubblica e privata, a cui provvede il Commissario straordinario del sisma 2016/2017 in Centro Italia, per una spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 1-bis modifica i commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), per quanto riguarda gli interventi disposti per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023.
Con la lett. a) si modifica il comma 677, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, al fine di specificare che i processi di ricostruzione riguardano la ricostruzione pubblica.
Con la lett. b) si modifica il comma 678, che dispone sul finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse per cui si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025, al fine di precisare che tali interventi riguardano la ricostruzione pubblica e privata.
I citati commi 644-646 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Sempre la lett. b) infine aggiunge al comma 678 le seguenti ulteriori disposizioni.
Ai fini dei suddetti interventi per la ricostruzione pubblica e privata, il Commissario straordinario nominato per il sisma del 2016/2017 in Centro Italia (articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023), provvede, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri previsti.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dei suddetti interventi di ricostruzione è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026.
Agli oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), che autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica per il sisma del Centro Italia.
Articolo 3, commi 2-3
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile – Eventi meteo Ischia)
L’articolo 3, commi 2 e 3, detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull’isola di Ischia.
Il 31 dicembre 2024 è scaduto lo stato di emergenza sull’Isola di Ischia, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022.
Le norme in commento dispongono che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell’isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
Si precisa che per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l’anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l’anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l’anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all’adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
(Campi Flegrei)
I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 3, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, recano molteplici innovazioni alla disciplina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.
Il comma 2-bis modifica l’articolo 9-ter comma 12, terzo periodo del decreto-legge 76/2024, prorogando al 30 giugno 2025 (in luogo del vigente 31 dicembre 2024) il termine di operatività della struttura di supporto del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.
Il predetto comma esplicita il motivo di tale proroga, dato dalla mancata ricezione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della relazione del Presidente della regione Campania, entro il termine del 1 settembre 2024, della relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania.
In conseguenza della prorogata operatività del Commissario straordinario succitato, al fine di assicurare un coinvolgimento del Commissario straordinario nel procedimento di individuazione degli interventi in corso, il successivo comma 13 lettera b) è modificato per inserire tale soggetto tra quelli deputati a svolgere l’istruttoria per individuare gli interventi trasferibili al nuovo Commissario straordinario istituito dal decreto-legge 76/2024.
Il comma 2-ter modifica l’articolo 9-ter del decreto-legge 76/2024.
La lettera a) dispone l’integrazione dell’articolo 9-ter, comma 1 al fine di stabilire l’applicabilità, ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria ed organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, del controllo preventivo della Corte dei conti stabilito all’articolo 33 del decreto-legge 189/2016.
L'articolo 33 del decreto-legge 189/2016, originariamente riguardante il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, non gestionale, adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.
Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.
Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.
Il controllo preventivo (il quale è previsto per gli atti del Governo dall'articolo 100 della Costituzione) è previsto si eserciti con applicazione dell'articolo 3 (il quale concerne il controllo della Corte dei conti), comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 (recante questa le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Per effetto di tale rinvio normativo, è competente la sezione centrale della Corte dei conti, per i controlli su atti e contratti con cui le amministrazioni pubbliche (che non possano farvi fronte con proprio personale in servizio) conferiscano incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale o coordinata e continuativa) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nonché su atti e contratti concernenti studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.
Ancora, l'articolo dispone la riduzione alla metà dei termini previsti dall'articolo 27 (il quale concerne l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti), comma 1 della legge n. 340 del 2000.
Quell'articolo di legge prevede: "gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni".
La lettera b) inserisce un nuovo comma 2-bis, che attribuisce al Commissario straordinario istituito dall’articolo 9-ter la possibilità di coordinare l’attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti:
- nei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici (articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1));
- nei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari (articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2));
a condizione che si tratti di interventi già programmati dalle pubbliche amministrazioni, società in house dello Stato o della regione Campania o società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera b), inoltre:
- disciplina l’individuazione degli interventi complementari, sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari;
- dispone l’applicazione delle misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei previste dall’articolo 9-quater, cui il Commissario straordinario provvede con i poteri e le modalità attribuiti allo stesso;
- lascia impregiudicata la competenza nell’attuazione dei soggetti titolari degli interventi pubblici complementari.
La lettera c) modifica l’articolo 9-ter, comma 10, lettera b), contenente l’autorizzazione di spesa per la realizzazione dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, al fine di includere nel perimetro dell’autorizzazione gli interventi contenuti nei programmi successivi al primo, mediante soppressione del riferimento al primo piano di interventi urgenti.
La lettera d) modifica l’articolo 9-ter, comma 13, lettera a), primo periodo al fine di includere, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, le risorse previste per il finanziamento dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nel novero delle risorse nazionali ed europee utilizzabili al fine di finanziare gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dal Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone.
La norma modifica anche il secondo periodo, sostituendo la definizione degli interventi non avviati al fine di ricomprendervi gli interventi, inclusi quelli oggetto di affidamento da parte del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, a concessionari o a contraenti generali, che non rientrino tra quelli (considerati dalla lettera b) del comma 13 in esame):
-
inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e;
-
suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell’esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.
L’attuale comma 13, secondo periodo include, tra gli interventi non avviati quelli in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione.
Il comma 2-quater è norma di interpretazione autentica dell’articolo 9-novies, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 76/2024 e l’articolo 1, comma 698, secondo periodo, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024).
Tali norme si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell’edificio anche soltanto di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, anche se adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
Le due norme oggetto di interpretazione autentica riguardano interventi urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni al patrimonio edilizio residenziale privato.
Il contributo previsto dall’articolo 9-nonies è riconosciuto in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo previsto dai commi 694 e seguenti della legge di bilancio 2025, invece, sono concessi al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili previsti dal citato comma 9-ter, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico). Pertanto un singolo soggetto non può essere destinatario di entrambi i contributi.
Il capo II-bis del decreto-legge 76-2024 è stato introdotto incorporando, con alcune modificazioni, i contenuti del decreto-legge 91/2024 dedicato ai Campi Flegrei.
Le succitate norme introducono disposizioni tese a regolare l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta “zona di intervento” e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.
L’articolo 9-ter individua una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell’area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell’area dei Campi Flegrei.
In particolare il comma 1, nell’ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l’attuazione degli interventi nella “zona di intervento” dei Campi Flegrei, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
Il Commissario opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021:
- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto;
- in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Il comma 2 delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell’area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell’area in questione.
Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il piano straordinario in questione, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, è finalizzato ad analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico e le conoscenze sulla relativa pericolosità locale, allo scopo di individuare e supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Inoltre, in termini di priorità di intervento, il programma di interventi urgenti dovrà privilegiare gli interventi di riqualificazione sismica da effettuare su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.
Si stabilisce che per le finalità qui sopra ricordate inerenti alla riqualificazione sismica, il Dipartimento della protezione civile trasmetta al Commissario straordinario i programmi di intervento sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv) del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato con d.m. 26 febbraio 2024, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 (“Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, convertito dalla legge n. 183 del 2023).
Relativamente, invece, alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell’area dei Campi Flegrei, si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell’attività, svolta dalla regione Campania, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo a quelli individuati con classe d’urgenza “molto elevata” o “elevata”.
Alla lettera b) del comma 2, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l’attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento.
Alla lettera c) del comma citato sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l’inadempimento, assegna all’ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
Il comma 9 quantifica le risorse necessarie ad assicurare l’operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Il comma 10, invece, provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l’area dei Campi Flegrei, mentre il comma 11 individua le relative fonti di finanziamento.
Il comma 12 abroga il comma 18 dell’articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l’istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. A tale riguardo si prevede che, con il decreto da adottare ai sensi del comma 13, è stabilita la data di soppressione della struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del sopra richiamato articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984.
Si stabilisce, inoltre, che fino alla data indicata in tale decreto, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, la struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 13 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati:
a) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell’istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell’attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell’attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell’esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.
Ai sensi del comma 14, la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6.
Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter
(Calamità Ischia 2017 e 2022)
Il comma 3-bis dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende i previsti piani di delocalizzazione del Commissario straordinario, nominato per gli eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022, ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi del 2017 e del 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 3-ter, anch’esso introdotto in sede referente, disciplina la copertura degli oneri.
Il comma 3-bis prevede l’applicazione delle disposizioni indicate all'articolo 17, comma 3, del D.L. 109/2018, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, agli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio-idrogeologico.
Tali immobili sono individuati dal piano di ricostruzione previsto all'articolo 24-bis del citato D.L. 109/2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del D.L. 186/2022, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge 186/2022.
L'articolo 17, comma 3, del D.L. 109/2018 stabilisce che i Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici
La norma in esame prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi del 2017 e del 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 3-ter dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 4, commi 1-3
(Agenzie somministrazione lavoro portuale)
L’articolo 4, commi 1-3, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell’operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Il comma 3 specifica che agli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, pari complessivamente a circa 9,9 milioni di euro per il 2025 e 10,1 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
L’articolo 4, comma 1, modifica il comma 1 e 7 dell’articolo 4 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, al fine di estendere per ulteriori 24 mesi l’operatività dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Di conseguenza, si modifica il comma 7 del citato articolo, al fine di stanziare ulteriori risorse per le giornate di mancato avviamento al lavoro, pari a 7.276.00 euro per il 2025 e 7.417.100 euro per il 2026.
Attualmente, la citata disposizione prevede, al fine di contrastare la crisi nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cd. transhipment), l’istituzione da parte dell’Autorità di sistema portuale, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 90 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti in cui almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, dì accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di salvaguardia dell'operatività e dell'efficienza portuale. Di fatti, in essa confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.
Si ricorda che, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro. L'art. 8, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024 aveva introdotto il termine di ottantuno mesi. Da ultimo, con l'articolo 24-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il suddetto termine è stato prorogato fino ad un massimo di novanta mesi.
Il comma 2 modifica i commi 997 e 998 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) al fine di disporre la proroga di ulteriori 22 mesi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare dì Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse, pari a 2.664.300 di euro per l'anno 2025 e di 2.715.400 euro per l'anno 2026, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
Si ricorda che i vigenti commi 997 e 998 prevedono che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell’emergenza da COVID-19, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali e di prevedere dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna possa istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali nonché per la riqualificazione professionale dei lavoratori. Nell'ambito della suddetta Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni. La durata dell’Agenzia non potrà superare i 36 mesi dalla data della sua istituzione. Con la presente disposizione, la durata viene incrementata di 22 mesi, arrivando quindi a 58 mesi.
Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 di euro per l'anno 2025 e 10.132.500 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009).
Articolo 4, commi 4-7
(Destinatari Programma Gol - Stanziamento risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del PNRR)
L’articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie - come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.
Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell’attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione - di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 - costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.
Il comma 6, al fine di garantire l’attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all’interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell’aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 4, comma 4 - intervenendo sull’articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, che disciplina le iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, dei beneficiari di integrazioni salariali straordinarie – prevede che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al Capo III del Titolo I (Integrazioni salariali straordinarie) e al Titolo II (Fondi di solidarietà) del medesimo decreto legislativo 148/2015 - ovvero nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I, in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali costituiti mediante accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative - accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.
Deve osservarsi che, prima di tale novella, la normativa prevedeva che il ricorso al Programma GOL fosse previsto limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, come stabilito dall’art. 22-ter, comma 4, del citato d. lgs 148/2015, che prevede l’accesso a tale programma, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (ovvero, come detto, riorganizzazione aziendale e crisi aziendale), nell’ipotesi di ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero (pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili). Tale art. 22-ter prevede, dunque, un intervento finalizzato a sostenere transizioni occupazionali in esito a interventi straordinari per le suddette causali di riorganizzazione e crisi aziendale, derogando alla durata massima dei trattamenti CIGS
[1]
per un periodo di ulteriori dodici mesi non prorogabili, previa definizione con accordo sindacale delle “azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale” dei lavoratori a rischio di esubero. L’accordo di transizione occupazionale è uno strumento con cui viene resa possibile la concessione di un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario per un periodo massimo di 12 mesi (non rinnovabile).
Per un approfondimento sulla questione dei beneficiari del Programma GOL si veda la circolare n. 1/2023 dell’ANPAL, nella quale si afferma che si ritiene possano rientrare tra i beneficiari di GOL tutti coloro che fruiscono di tipologie di trattamento di integrazione salariale la cui natura, andando oltre gli interventi ordinari e straordinari tipicamente volti alla conservazione del posto di lavoro, è invece eccezionalmente finalizzata a sostenere platee di lavoratori che, pur formalmente occupati, siano a rischio di esubero e si trovino, di fatto, in una condizione di transizione occupazionale. La circolare 1/2023 individua le seguenti fattispecie: proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale; deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale; proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate; procedura di licenziamento collettivo.
Il comma 4 dell’art. 4 in esame estende la platea dei destinatari del Programma GOL, oltre ai beneficiari di ulteriore CIGS nelle ipotesi già previste di riorganizzazione e crisi aziendale, anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie - previste al Titolo I Capo III e al Titolo II del medesimo decreto legislativo 148/2015 - tra cui coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà (come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento) e i beneficiari di prestazioni di integrazione salariale erogate nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali.
Si valuti l’opportunità di prevedere l’abrogazione del comma 4 dell’art. 22-ter del citato d. lgs 148/2015, considerato che la novella in esame prevede una misura di carattere generale con riferimento all’accesso al Programma GOL - facendo rifermento ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al Capo III del Titolo I del d.lgs 148/2015 - e tenuto conto che tale comma 4 dell’art. 22-ter reca ancora il riferimento al soppresso ANPAL.
Si ricorda che il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.
La finalità dell’intervento è quella di introdurre un’ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.
I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.
Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell’attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, stanzia risorse per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nel dettaglio, come precisato nella relazione tecnica, la disposizione prevede la proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, delle risorse stanziate per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’art. 34 ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 562.277 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Si ricorda che il richiamato articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’art. 6 del medesimo decreto-legge presso la Ragioneria generale dello Stato, e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini dell’avanzamento dei progetti, sulla base di apposite linee guida da essa adottate, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e dei target.
Il comma 6, al fine di garantire l’attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all’interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale (come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento) - tenuto conto altresì dell’aumento delle nuove competenze assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza del della soppressione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Si ricorda che l’articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasferito al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall’ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all’INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l’ANPAL è stata soppressa.
Il 22 novembre 2023 è stato adottato con DPCM il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.
Articolo 4, commi 7-bis e 7-ter
(Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
Il comma 7-bis dell’articolo 4 – inserito in sede referente – incrementano di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo istituito al fine dell’erogazione di un contributo in favore di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
Il comma 7-ter – anch’esso inserito in sede referente – provvede alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento.
Il Fondo incrementato dal comma 7-bis nella misura di 15 milioni di euro per il 2025 è stato istituito, al fine di incentivare le suddette assunzioni, dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 48/2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri); il fondo è alimentato (con riferimento alla dotazione finora vigente) mediante la riassegnazione in spesa – nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2023 – delle somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità (Fondo istituito dall’articolo 104, comma 3, del D.L. 34/2020
[2]
) e versate nel medesimo anno 2023 dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.
Per l’erogazione del contributo in commento [3] a valere sul predetto Fondo, ai sensi del richiamato articolo 28, tali assunzioni devono essere state effettuate – nell’arco del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità, rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 68/1999 [4] , e di età inferiore a trentacinque anni.
Si ricorda che i datori di lavoro che possono rientrare nel beneficio in esame sono: gli enti del Terzo settore (come definiti dall’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017); le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico [5] ; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe [6] .
Ai sensi del successivo comma 7-ter, alla copertura degli oneri - pari a 15 milioni di euro per il 2025 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della L. 213/2023.
Articolo 5, commi 1 e 2
(Misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia)
L’articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all’Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il suo Presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.
Il comma 1 dell’articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, istituito dall’articolo 4, comma 6-bis del D.L. 32/2019, all’Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, come prevista dall’articolo 95, comma 1, del D.L. 104/2020, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.
Il suddetto trasferimento acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L’articolo 4, comma 6-bis, del D.L. 32/2019 stabilisce, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (noto come Sistema Mo.S.E.), la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. Con il DPCM del 27 novembre 2019, l’arch. Elisabetta Spitz è stata nominata Commissario Straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del Mo.S.E.
La norma in esame stabilisce altresì che l’Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle suddette attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il citato Commissario straordinario cessa le proprie funzioni, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario trasmetta all’Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell’espletamento dell’incarico, nonché la ricognizione delle risorse previste.
La relazione illustrativa specifica che l’intervento in esame è volto a semplificare l’assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del Mose, nonché contenere i relativi costi complessivi. Infatti, a seguito dell’istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia, della nomina del Presidente e del suo insediamento, i soggetti istituzionali interessati dal funzionamento e dalla gestione dell’opera risultano molteplici con competenze spesso sovrapponibili. In particolare, le funzioni assegnate al Commissario dal citato comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 risultano oggi in capo all’Autorità per la laguna, mentre la gestione tecnico amministrativa della concessione in essere con il Consorzio Venezia Nuova è in carico al Provveditorato. Infatti, ai sensi del citato articolo 95, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, all'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare.
Per approfondimenti riguardanti i dati storici, i costi e lo stato di avanzamento dell’opera M.oS.E., si rinvia alla scheda presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche della Camera dei deputati (SILOS) e alla relazione trimestrale sull’attività espletata dal Commissario Straordinario nel trimestre gennaio-agosto 2024.
Il comma 2, al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, autorizza il Presidente della suddetta Autorità a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall’articolo 95, comma 10, del D.L. 104/2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali previste all’articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sulle risorse autorizzate dall’articolo 95, comma 16, del D.L. 104/2020.
La relazione illustrativa sottolinea che la suddetta deroga al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è esclusivamente finalizzata alla fase di avvio dell’Autorità.
Si ricorda che l’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001, norma derogata dalla disposizione in esame, prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.
Tali incarichi sono conferiti, previa motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, anche presso amministrazioni statali, comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Deroghe alle percentuali per l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’articolo 19, co. 6, D. Lgs. 165/2001 sono state disposte da diversi provvedimenti normativi; si ricorda, da ultimo, il D.L. 63/2024 in relazione agli incarichi dirigenziali del Dipartimento per le politiche del mare (art. 12, comma 3).
L’articolo 95, comma 10, del D.L. 104/2020 assegna all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale.
L’articolo 95, comma 16, del medesimo D.L. 104/2020 stanzia risorse per la costituzione ed il primo avviamento della società, istituita per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le P.A. e partecipata interamente dalla suddetta Autorità, quantificate in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.
Articolo 5, commi 3-5
(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)
L’articolo 5, commi da 3 a 5, proroga di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario Straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. A quest’ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.
Il comma 3 dell’articolo 5 modifica i commi 7-bis e 7-quinquies dell’articolo 94-bis del Decreto legge Cura Italia (DL n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) relativi alla funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. In particolare:
· si modifica il comma 7-bis al fine di estendere da 24 a 48 mesi, prorogabili con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino e non oltre il 31 dicembre 2026, la gestione diretta da parte del Commissario straordinario, della Funivia Savona San Giuseppe, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all’individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici;
· conseguentemente, si modifica il comma 7-quinquies per aggiornare gli oneri della disposizione, che risultano quindi quantificati in 5.600.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Quanto alla copertura degli oneri per il periodo di proroga (2025 e 2026), si provvede a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1221 del 1952.
A tale riguardo giova ricordare che il soprarichiamato articolo 94-bis aveva previsto la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d’Aosta e Liguria quale Commissario straordinario con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità del citato impianto. Si ricorda, inoltre, che la funivia San Giuseppe di Cairo costituisce una infrastruttura funiviaria per il trasposto di carbone e rinfuse solide (non alimentari) dal Porto di Savona al deposito oltre Appennino sito nel Comune di Cairo Montenotte di proprietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’impianto funiviario assume una preminente rilevanza nell’ambito della portualità alto-tirrenica, per le caratteristiche tecniche e del servizio fornito, per provenienza dei traffici, per la peculiarità delle merci trasportate e per la sua interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario. Allo stato, la gestione dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto merci da effettuarsi mediante gli impianti della funivia Savona S. Giuseppe e del relativo parco ferroviario nel Comune di San Giuseppe di Cairo è affidata alla società Funivie S.p.a. in virtù di una concessione, stipulata il 15 novembre 2007, della durata di 25 anni a decorrere dal 20 dicembre 2007.
Per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell’esercizio pubblico, quantificato sulla base di un Piano industriale ed operativo, predisposto su iniziativa della stessa società, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di ente concedente, ha riconosciuto un contributo finanziario per l’esercizio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, per il rinnovo degli stessi e per gli investimenti per la realizzazione delle coperture dei parchi del carbone (importo stimato di 30 milioni di euro). Detto contributo complessivo nei 15 anni ammonta a euro 104.781.0000 e viene ridotto annualmente sino al suo completo esaurimento nel quindicesimo anno. Per maggiori approfondimenti si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.
I commi aggiuntivi 7-bis e 7-quinquies sono stati introdotti dall’articolo 5 del decreto legge infrastrutture (D.L. n. 68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022). In particolare, il vigente comma 7-bis prevede che in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all’individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici Si prevede, altresì, che, nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale provvede alla gestione diretta dell’impianto funiviario. Il comma 7-quinquies reca gli oneri finanziari fino al 2024. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.
Il comma 4 dell’articolo in esame dispone che, fermo quanto previsto dal novellato articolo 94-bis, a decorrere dalla data in vigore del presente provvedimento i compiti e le funzioni del Commissario Straordinario, di cui al novellato comma 7-bis (ovvero provvedere a eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e alla gestione diretta dell'impianto funiviario), siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies.
Al fine di svolgere tali funzioni, si specifica che il Presidente della Regione Liguria operi, in qualità di Commissario straordinario, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del c.d. decreto sblocca cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019). Inoltre, viene concessa la facoltà al Commissario Straordinario di nominare un sub-commissario, il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario e il cui compenso non può essere superiore a 75 mila euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, che devono in ogni caso rispettare la suddivisione tra parte variabile e fissa di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (50 mila euro annui per la parte fissa e 50 mila in parte variabile).
Di conseguenza, l’ultimo periodo del comma 4 specifica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 5 reca la copertura di spesa degli oneri derivanti per il compenso del sub-commissario di cui al comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 671 della legge n. 178 del 2020) per il supporto alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari.
Funivie S.p.A. è una società che si occupa di ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell’Alto Tirreno, trasportando le merci sbarcate nel porto di Savona sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l’Appenino Ligure, attraverso un sistema integrato di trasporto costituito da nastri trasportatori e da due linee funiviarie. Come indicato dal sito della Società, l’attività consiste nella movimentazione, stoccaggio, ricarico con composizione e manovra di tradotte ferroviarie, ricarico su gomma e spedizione di rinfuse solide, lavorazioni di vagliatura, frantumazione, miscelazione ed insaccatura sulle merci trattate destinate a cementifici, centrali termoelettriche, industrie siderurgiche, fonderie, cokerie, vetrerie, impianti chimici ed altri utilizzatori, localizzati principalmente nel Nord-Ovest dell’Italia. Il Gruppo di riferimento è composto da Italiana Coke S.r.l., Funivie S.p.A. e Terminal Alti Fondali Savona S.r.l., tre società che compongono la cosiddetta “filiera del carbone” che dal 1911 collega il porto di Savona con la Val Bormida. Le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l’abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività. Al riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia. A seguito della citata delibera, l'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 ARTICOLO 94-BIS 208 ha previsto disposizioni urgenti di protezione civile nei territori interessati, nominando il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato per l’espletamento delle attività ivi previste. Successivamente, all'estendersi dei medesimi fenomeni meteorologici, l'Ocdpc n. 622 del 17 dicembre 2019 ha previsto interventi urgenti di protezione civile nei territori di diverse regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto). Tale comma 95 della legge di bilancio 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ai sensi del successivo comma 96, il Fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Articolo 5, comma 5-bis
(Commissario straordinario Terzo Valico dei Giovi e Porto storico di Genova)
L’articolo 5, comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riconosce al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, il potere di conferire fino a quattro incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti del settore delle infrastrutture, che possono anche essere estranei alla pubblica amministrazione. Infine, specifica che il compenso per ciascun consulente non può superare i 60.000 euro lordi l’anno.
L’articolo 5, comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all’articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, a conferire fino a un massimo di quattro incarichi di consulenza a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, di durata massima fino al 31 dicembre 2027.
Si ricorda che il comma 12-octies del citato decreto-legge n. 32 del 2019, istituiva, su decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la figura del Commissario straordinario per il completamento dei lavori di del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.
Con il d.P.C.M. del 20 dicembre 2019 è stato nominato Commissario il Cons. Calogero Mauceri, la cui carica terminerà con la realizzazione dell’opera.
A tale riguardo, giova ricordare che il progetto della linea ferroviaria del Terzo valico del Giovi, attraversa l'Appennino ligure ed ha la finalità di agevolare il collegamento tra Genova e i porti liguri verso i porti del Northern Range (quali Rotterdam, Amsterdam, Anversa e Zeebrugge), favorendo anche il completamento a sud del progetto Alptransit Ceneri-Gottardo. Il progetto definitivo prevede che la linea ferroviaria partirà dal nodo di Genova e attraverserà le province di Genova e Alessandria sviluppandosi lungo la direttrice Genova-Milano, fino a Tortona, e lungo la direttrice Alessandria-Torino, fino a Novi Ligure. Quindi si innesterà sulle linee esistenti di collegamento con Milano e Torino. L’opera risulta in corso di realizzazione, con una percentuale di avanzamento, al 31 dicembre 2024, dell’89,5 per cento. Per ulteriori approfondimenti inerenti al progetto e il suo avanzamento, si rimanda all’apposito sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma in esame, inoltre, stabilisce che tali consulenti possono essere anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante la disciplina delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni.
Con particolare riferimento alla disciplina citata, si specifica che il comma 6 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi individuali a personale esterno, tramite contratto di lavoro autonomo, purché si tratti di soggetti i di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti requisiti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Il secondo periodo del comma in esame specifica che il trattamento economico di tali consulenti viene stabilito mediante il provvedimento di conferimento dell’incarico, ma non può superare il limite massimo di 60.000 euro annui per ciascun esperto al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.
Infine, l’ultimo periodo, dispone che a copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 240 mila euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provveda mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del fondo per il sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale, di cui all’articolo 1, comma 671, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020)
Articolo 6
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)
L’articolo 6 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell’otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” possono essere finalizzati anche alla prevenzione.
L’articolo 6 del decreto-legge modifica la disciplina prevista dalla legge n. 222 del 1985 contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi allineandola agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della quota dell’otto per mille della dichiarazione IRPEF per quanto concerne, in particolare, la quota destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (si veda il box di seguito riportato).
Viene pertanto soppresso il riferimento, contenuto nell’articolo 47, al numero delle tipologie di intervento, alla quale i contribuenti possono destinare in sede di dichiarazione annuale dei redditi una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per uniformare la disciplina alle disposizioni del successivo articolo 48 della medesima legge, che prevede nello specifico sei categorie di intervento.
Con riferimento all’anzidetto articolo 48 viene altresì disposto che la categoria “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” sia riferibile ad interventi effettuati anche a carattere preventivo.
La destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF alla categoria recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche
A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma). Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose: l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. A decorrere dal periodo d’imposta 2012, sono rientrate nella scelta dei contribuenti la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha). Dal periodo d’imposta 2016 la scelta dei contribuenti è stata estesa all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, anche all’Associazione «Chiesa d'Inghilterra».
Le procedure per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale sono disciplinate dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come riformulato con il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, che ha ridefinito i criteri di riparto e le procedure per l’utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, e successivamente dal D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, che vi ha apportato le integrazioni atte a garantire l’utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale anche per gli interventi relativi ad immobili scolastici, finalità quest’ultima introdotta dall’art. 1, comma 206, della legge n. 147/2013.
Il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 è stato altresì oggetto di una profonda revisione da parte del D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213. L’anzidetta revisione si è resa necessaria a seguito:
· delle modifiche apportate alla normativa vigente dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che hanno introdotto, nel novero delle destinazioni della quota dell’8 per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (art. 48, legge n. 222 del 1985), una nuova tipologia di intervento relativa al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’anno 2023. In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa, altresì, al riparto della quota dell’otto per mille statale già a decorrere dall’annualità 2023, con riferimento alla quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti. Pertanto, il D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213 ha provveduto a definire e disciplinare l’ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi;
· dell’entrata regime del nuovo sistema di ripartizione delle risorse della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale tra le categorie di intervento, ai sensi dell’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale – integrando l’art. 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985 – ha introdotto la scelta diretta da parte del contribuente tra le tipologie di intervento in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 effettuate nel 2020. Tale facoltà – che ha trovato dunque la sua prima applicazione nell’anno 2020 – comporta che la ripartizione della quota statale dell’otto per mille IRPEF dell’annualità 2023 sia effettuata non più secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, ma in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti tra le finalità di intervento, di cui all’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Il D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213 ha introdotto, inoltre, rilevanti modifiche di ordine procedurale alle disposizioni del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76, con l’obiettivo di apportare una semplificazione amministrativa, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l’affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.
L’entrata a regime della suddetta normativa introdotta dall’articolo 46-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 ha dunque attribuito al contribuente la facoltà di scegliere direttamente la categoria di intervento alla quale destinare l'otto per mille, determinando che le somme disponibili non debbano più essere suddivise in quote uguali per ciascuna categoria di intervento, ma ripartite secondo le preferenze espresse dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi, al fine di valorizzare la libera scelta del contribuente. Nel caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione è da stabilirsi in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).
Per quanto concerne l'impiego dei fondi, disciplinato dall’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, si prevede che le quote stanziate sulla base dei suddetti criteri siano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari inerenti alla fame nel mondo, alle calamità naturali, all’assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, alla conservazione dei beni culturali, all’edilizia scolastica nonché, a decorrere dal 2023, al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
Tale ultima finalità, introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, produrrà i suoi effetti con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, rilevanti ai fini della ripartizione da effettuarsi nell’anno 2028 con riferimento alle risorse del 2027.
L’anzidetta finalità ha comunque partecipato al riparto dello stanziamento dell’annualità 2023, in quanto l'articolo 7 del decreto-legge. n. 105 del 2023 ha stabilito che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti oggetto di ripartizione nell'anno 2023 venisse utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
Per l’anno 2023 la somma dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale è risultata pari complessivamente a 192.623.522 euro, di cui 113.031.482,71 euro riferibili a dichiarazioni dei redditi che oltre alla scelta di destinazione “Stato” esprimevano anche una preferenza tra le categorie di intervento.
Tale importo è stato ripartito tra le categorie di intervento già in essere e passibili di scelta in sede di dichiarazione dei redditi del 2020 mediante quattro schemi di D.P.C.M., sui quali le Camere hanno espresso parere favorevole, in funzione delle scelte espresse, salvo la quota destinata alla categoria relativa all’edilizia scolastica che è stata trasferita con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle risorse.
Con riferimento alla categoria di intervento “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” è stato presentato dal Governo un ulteriore schema di decreto, sul quale le Camere hanno espresso parere favorevole, per la ripartizione delle risorse assegnate, pari all’80% della quota statale riferita alle scelte non espresse (63.673.631,43 euro), tra gli interventi ammessi a contributo afferenti a tale finalità.
L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente, modificando il comma 197 dell’art.1 della legge di bilancio 2025 - volto a favorire il conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) – specifica che le risorse sono assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando che tali risorse possono essere destinate anche a finanziare le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.
L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente, modifica il comma 197 dell’articolo 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tale comma, nella sua formulazione originaria, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) – previsto dal PNRR nell’ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, 1.1 – le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possono essere destinate anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma 1.1, in conformità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
La novella in esame, in vista di tale facoltà prevista dalla normativa vigente, precisa che le richiamate risorse sono assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma GOL, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 [7] - specificando altresì che tale ulteriore possibilità di destinazione del finanziamento riguarda le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei soprarichiamati lavoratori (in luogo della vigente formulazione “iniziative di formazione attivate dalle imprese”).
Si ricorda che l’obiettivo della Riforma 1.1, rientrante nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.
Comma 197 dell’ art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
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Testo vigente
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Modificazioni apportate dall’art. 6-bis DL 208/2024 (emend 6.02 e 6.03)
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Art.1, comma 197 |
Art. 1, comma 197 |
197. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare
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197. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere destinate anche a finanziare le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 - Inclusione e coesione, componente 1 - Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
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Articolo 6-ter
(Regime transitorio del Fondo per il gioco d’azzardo patologico)
L’articolo 6-ter, introdotto in sede referente, con un’integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, interviene sulla disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d’azzardo patologico, di cui al medesimo comma, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest’ultimo non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.
L’articolo 6-ter, introdotto in sede referente, con un’integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, interviene sulla disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d’azzardo patologico, di cui al medesimo comma, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest’ultimo non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della Legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra - avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 - del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (comma 374).
Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
Articolo 7
(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)
L’articolo 7 esclude, in via interpretativa, l’applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella attualmente stabilita nei confronti dei commissari o sub commissari nominati dal Governo per diverse finalità di rilievo pubblico, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. È prevista anche la clausola d’invarianza finanziaria in relazione a tale ultima disposizione.
L’articolo 7, composto da un unico comma, stabilisce che il comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 43/2017, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della L. n. 14/1978.
La relazione illustrativa fa presente al riguardo che l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 nella sua recente modifica, ad opera del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, ha eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserito una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo. Questa norma, tuttavia, se trova compiutamente applicazione per i vertici delle federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non può trovare applicazione per i vertici di quelle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITS – Unione italiana tiro a segno) per i quali, in caso di norme contrastanti, come nel caso in ispecie, non può che prevalere la natura di ente pubblico e l’applicazione della normativa conseguente.
La normativa primaria di riferimento è la legge 24 gennaio 1978 n.14, che detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e che all’articolo 6 dispone, tra l’altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non “più di due volte”. Quest’ultima disposizione, giusta il suo univoco tenore letterale, si applica certamente nei casi in cui la legge n. 14 prevede l’espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, come nel caso degli enti pubblici che sono anche federazioni sportive.
La norma si rende necessaria e urgente in quanto il 31 dicembre 2024 scade il quadriennio olimpico e gli enti pubblici di cui trattasi, essendo anche federazioni sportive, devono rinnovare i propri vertici in conformità alla normativa primaria di riferimento.
In relazione all’ACI, si veda la Determinazione del 10 dicembre 2024, n. 170 della Corte dei conti. Secondo quanto si evince da tale documento (pp. 2-3), l’Automobile Club d’Italia (ACI), ente pubblico non economico ai sensi della l. 20 marzo 1975, n. 70, a base associativa, svolge una serie di funzioni in campo automobilistico specificamente indicate negli artt. 4 e 5 dello statuto e riunisce 98 Automobile Club federati operativi e 3 in liquidazione (AC federati). La vigilanza sull’ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (oggi, per delega, dal Ministro per lo sport e i giovani) e, limitatamente alle attività del Pubblico registro automobilistico (P.r.a.), dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’Autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. La prima parte dello statuto dell’ACI (artt. 1-35) disciplina gli scopi, le funzioni, gli organi e l’organizzazione della Federazione, nonché i principi generali dell’attività sportiva e quelli che presiedono all’amministrazione dell’Ente. L’ACI, oltre a fornire servizi ai soci, attua iniziative a tutela dell’automobilismo, promuovendo lo stesso sotto il profilo dell’assetto del territorio, del turismo e dell’attività sportiva nel settore.
Inoltre, gli organi dell’Automobile Club d’Italia, come definiti dallo statuto dell’Ente, includono il Presidente, l’Assemblea, il Consiglio generale, il Comitato esecutivo, il Consiglio sportivo nazionale, la Giunta sportiva ed il Collegio dei revisori dei conti. Nel 2020, sono state completate le procedure per il rinnovo del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio generale, del Comitato esecutivo, del Consiglio sportivo nazionale e della Giunta sportiva, per il quadriennio olimpico 2021/2024. Nel mese di ottobre del 2024 si sono concluse le procedure per il rinnovo della composizione di tutti gli Organi e del Collegio dei revisori dei conti per il successivo quadriennio. Tali organi, ad eccezione dell’Assemblea, hanno un mandato di quattro anni, allineato con il quadriennio olimpico e, comunque, rimangono in carica fino alla fine del mandato del Presidente. Nella riunione del 18 novembre 2020, l’Assemblea dell’Ente ha riconfermato - per il quadriennio olimpico 2021/2024 - il Presidente uscente, eletto per la prima volta nel marzo 2012. Il procedimento si è concluso con l’adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica il 17 settembre 2021. In merito, si rappresenta che nella seduta del 16 ottobre 2024 l’Assemblea ha provveduto all’ulteriore conferma del Presidente uscente.
In relazione all’AeCI, si veda la Determinazione del 18 giugno 2024, n. 97 della Corte dei conti. In base a tale documento (pp. 2-3), l’Aero Club d’Italia (Ae.C.I.) è stato costituito nel 1911 come “Società Aeronautica Italiana” ed eretto in ente morale con r.d. 23 luglio 1926, n. 1452. È stato trasformato in ente con personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 29 maggio 1954, n. 340, al “fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che, nel campo aeronautico turistico-sportivo, persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato”. L’Ente, in quanto esercente attività sportiva, è una federazione del Coni, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. L’Ae.C.I. è inserito nella categoria V, tabella A, “enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero”, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L’Ente stesso è sottoposto, in base all’art. 1 dello statuto, approvato con d.p.r. 18 marzo 2013, n. 53, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef). La gestione commissariale, disposta con d.p.c.m. del 2 gennaio 2018, (…) a seguito di successivi decreti di proroga e di un periodo di prorogatio, è continuata fino al completamento del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi per il quadriennio 2021-2024 (26 giugno 2021). Il Presidente attualmente in carica è stato nominato con d.p.c.m. del 16 maggio 2022, i consiglieri federali con d.m. del 16 giugno 2022 insieme con il Presidente della Commissione centrale sportiva dell’Aeronautica nominato con d.m. del 16 giugno 2022.
Come si evince dalla risposta 29 novembre 2024, n. 233 dell’Agenzia delle Entrate, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella Sezione III, all'articolo 59 definisce l'Unione italiana tiro a segno come "ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno". (comma 1). L'Unione italiana tiro a segno "è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni". (comma 2). In base all’articolo 60 del citato DPR 15 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa (comma 3). I componenti degli organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, incluso, quindi, il presidente nazionale, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio (comma 7).
Con riguardo alle disposizioni di cui si esclude l’applicazione ai predetti enti, si rammenta che l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, prevede, per quanto qui rileva, che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale (sentenza n. 184/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 39-bis del D.L. n. 75/2023, nella parte in cui estendeva ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate il divieto, previsto per il presidente e i membri degli organi direttivi delle medesime federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, di svolgere più di tre mandati.
L'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 43/2017 prevede che gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
Infine, l'articolo 6 della L. n. 14/1978 prevede, per quanto qui d’interesse, che la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte.
La disposizione in esame prevede che, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate.
Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (attualmente il Ministro per lo sport e i giovani), da adottare entro i quindici giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.
Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.
L'articolo 15, comma 2, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), prevede che possano essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina:
§ i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;
§ i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;
§ i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2010 (L. 129/2010), per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
§ i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 159/2007 (L. 222/2007) per l'attuazione dei piani di rientro sanitari.
Inoltre, viene stabilito che ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all’attività effettivamente svolta.
Quindi il sopra richiamato articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro).
Si prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari suddetti sia composto:
§ da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e
§ da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.
Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data.
La violazione delle disposizioni contenute nel comma in esame costituisce responsabilità per danno erariale.
Dall'attuazione della disposizione sopra richiamata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 8
(Misure urgenti per l’attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)
L’articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione:
· delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione;
· delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa.
Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Nello specifico, l’articolo 8 integra l’articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, inserendovi due nuovi commi, 2-bis e 2-ter.
Si rammenta che l’articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021, al comma 1, ha demandato al Gestore dei mercati energetici-GME la realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Power purchase agreement – PPA). Il medesimo articolo, al comma 2, permette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di fornire indirizzi al GME per lo sviluppo una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato è demandata a decreto del MASE, sentita l’ARERA [8] . Il decreto non risulta, allo stato, ancora adottato.
Il nuovo comma 2-bis – ai fini dello sviluppo dei PPA attraverso la piattaforma suindicata – demanda ad un decreto del MASE, di concerto con il MEF, la definizione:
· delle modalità e condizioni in base alle quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte. Il ruolo di garante è svolto dal GSE secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del comma 2-bis stesso (cfr. infra).
· delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.
Si valuti l’opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere adottato il decreto interministeriale di cui al nuovo comma 2-bis in commento.
I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento, sono definiti con il decreto che disciplina la piattaforma di mercato organizzato dei PPA di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 28, “il quale è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ARERA”. Al riguardo, si valuti l’opportunità di meglio chiarire quest’ultima locuzione, posto anche che il decreto che disciplina la piattaforma di mercato organizzato dei PPA di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 28 non risulterebbe, allo stato, ancora adottato. Si valuti, in particolare, l’opportunità di chiarire se la locuzione utilizzata intenda prevedere che il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 28, debba essere adottato e soggetto ad aggiornamenti, per i profili relativi al sistema delle garanzie dei PPA, con il concerto del Ministero dell’economia e finanze, sentita ARERA.
All’ARERA è demandato, poi, il compito di definire il corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza.
Le attività svolte da GSE e ARERA sono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2-ter dispone che agli oneri (per la prestazione della garanzia) derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, relative ai medesimi anni, di cui all’articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 47/2020, destinata al MASE.
A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull’apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato e dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto, da effettuarsi, rispettivamente, entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23.
Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.). L’EU ETS è, come evidenzia il GSE, un sistema cap&trade che interessa gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, il trasporto marittimo e il trasporto aereo. È cap&trade perché fissa un tetto massimo (cap) al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati e permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti a emettere CO2 secondo le loro necessità. Il collocamento tramite aste è la modalità più rilevante [9] per l’assegnazione di quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dell’EU ETS.
Il sistema è stato introdotto dalla direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS), da ultimo modificata dalla direttiva 2023/958/UE, dalla direttiva 2023/959/UE e dal regolamento 2024/795/UE. La normativa di recepimento, a livello nazionale, è contenuta nel decreto legislativo n. 47/2020, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, di recepimento delle due succitate direttive del 2023. Il GSE assolve alla funzione di responsabile del collocamento per l’Italia (ai sensi degli articoli 6, 23 e 24 del decreto legislativo n. 47/2020).
I proventi delle aste, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020 sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati (le somme sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili). I proventi sono successivamente versati all’entrata del bilancio dello Stato (cap. 2577/ENTRATA) per essere riassegnati (al netto delle risorse destinate alla Convenzione tra MEF e GSE, cfr. infra), ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione dei Ministeri interessati, con vincolo di destinazione, in quanto derivante da obblighi unionali.
Nel dettaglio, ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote, con decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Secondo quanto prevede testualmente la norma, il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato complessivamente – al netto della quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale – al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nella misura del 70 per cento al MASE, del 15 per cento al MIMIT e del 15 per cento al MIT).
Peraltro, l’articolo 15 del d.lgs. n. 199/2021 – di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili (RED II) – ribadisce che, a decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali di competenza del MASE sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia. A tal fine, con il decreto interministeriale di riparto (previsto dall’art. 23, comma 4 del d.lgs. n. 47/2020) è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui sopra.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 47/2020, il 50% dei proventi di cui al comma 3 è invece riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (le relative somme transitano sul cap. 9565/MEF).
Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 47/2020 una convenzione tra GSE e Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le attività di responsabile del collocamento che il GSE svolge. Tra queste, rientra la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste alla Tesoreria dello Stato.
Le risorse assegnate al MASE, al MIMIT e al MIT sono destinate ad una serie di attività indicate nel comma 7 dell’articolo 23 per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente.
Infine, l’articolo 23, al comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia destinata, nella misura massima di 600 milioni annui, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l’assegnazione di una quota, fino a 10 milioni, , destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e la restante quota al finanziamento dei settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica; nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui alla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 478-479, L. 234/2021).
La rubrica dell’articolo 8 e la relazione illustrativa indicano come le norme contenute nell’articolo costituiscano attuazione di quanto previsto dalla riforma n. 4 del capitolo RepowerEU del PNRR, approvato con decisione del Consiglio dell’UE dell’8 dicembre 2023.
La riforma M7C1-R.4.1, la cui competenza è in capo al MASE, riguarda la mitigazione del rischio finanziario associato contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Power purchase agreement – PPA).
Appare opportuno evidenziare che la riforma in parola è, a sua volta, strettamente connessa con la disciplina di riforma del mercato elettrico, cd. Electricity market design package, adottata a livello europeo, costituendo, nella sostanza, una sua attuazione per ciò che attiene ai contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili e all’obbligo in capo agli Stati membri di promuoverne la diffusione, anche attraverso la predisposizione di strumenti come regimi di garanzia pubblica a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti.
Su tale punto, si rinvia al tema dell’attività parlamentare sulla riforma del mercato elettrico dell’UE del Servizio Studi della Camera e, per una sintesi, allo specifico approfondimento nel box infra.
La riforma del mercato elettrico dell’UE, che trova il suo riferimento normativo principale nel regolamento 2024/1747/UE (cd. Electricity Market Design Regulation), si fonda su una serie di considerazioni, espresse nel preambolo del provvedimento stesso. L’assetto del mercato dell’energia elettrica ha rivelato, prima nel periodo post-pandemico, e poi con la crisi energetica scaturita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, e dal taglio delle forniture russe di gas all’Europa, una serie di gravi carenze legate al livello elevato e alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine. Tale volatilità ha avuto ripercussioni nelle bollette elettriche, esponendo clienti civili e imprese a forti picchi di prezzo.
L’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di tecnologie pulite flessibili, sostenuta dal pacchetto “Fit for 55“ per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e la neutralità climatica al 2050, viene considerato il modo più efficace per ridurre strutturalmente la domanda di combustibili fossili per la generazione elettrica. Le FER hanno bassi costi operativi e possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell’energia elettrica. Il regolamento considera quindi opportuno modificare l’assetto del mercato, per una maggiore integrazione in esso dell’energia proveniente da tali fonti, per lo più non programmabili, in modo che i relativi benefici siano traslati sui consumatori, compresi quelli più vulnerabili (considerando n. 10 e 11).
In particolare, quanto al condizionamento esercitato nella formazione dei prezzi dell’energia elettrica dai combustibili fossili, si rammenta che, nel mercato all’ingrosso del giorno prima (MGP, il mercato principale dell’energia elettrica, cfr. GME e apposito approfondimento RSE), il dispacciamento degli impianti di generazione elettrica che presentano costi marginali inferiori è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall’ultima centrale elettrica necessaria a coprire la domanda, vale a dire quella con i costi marginali più elevati, quando i mercati raggiungono l’equilibrio. In tale contesto, la crisi energetica ha dimostrato che un’impennata del prezzo del gas e del carbon fossile può portare ad aumenti eccezionali e duraturi dei prezzi sul mercato all’ingrosso del giorno prima. Gli impianti di generazione, a gas e da carbone, sono quelli con i costi marginali più elevati di cui vi è necessità per soddisfare la domanda di energia elettrica.
Il regolamento UE, quindi, impone agli Stati membri di promuovere il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, cd. power purchase agreement (PPA), accordi bilaterali di compravendita conclusi tra produttori e acquirenti di energia elettrica su base volontaria e basati sulle condizioni dei prezzi di mercato senza interventi normativi nella fissazione dei prezzi.
Si tratta di contratti che garantiscono al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento.
Al fine della promozione del ricorso ai PPA, il regolamento prevede che gli Stati membri devono provvedere affinché i clienti che fanno ricorso a tali forme contrattuali possano contare su regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti di aggregazione della domanda, atti a ridurre i rischi finanziari associati all’inadempimento dell’acquirente rispetto ai suoi obblighi di pagamento a lungo termine sottoscritti [10] . In tale contesto devono assicurare un coordinamento adeguato, anche mediante gli strumenti messi a disposizione a livello di Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (nuovo articolo 19-bis inserito nel regolamento 2019/943/UE).
Gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi sostegno agli accordi di compravendita di elettricità generata da combustibili fossili. Gli accordi di compravendita di energia elettrica devono specificare la zona di offerta in cui avviene la consegna, la responsabilità di garantire i diritti di trasmissione interzonali in caso di modifica della zona di offerta e i termini e le condizioni ai quali i clienti e i produttori possono recedere dagli stessi, quali le commissioni di uscita e i tempi di preavviso, nel rispetto del diritto della concorrenza dell’Unione.
Entro il 31 gennaio 2026 e poi ogni due anni, la Commissione europea valuta l’eventuale persistenza di ostacoli e la trasparenza dei mercati dei PPA di energia elettrica (nuovo articolo 19-bis). L’ACER, a sua volta, pubblica una valutazione annuale sul mercato dei PPA di energia elettrica dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della sua relazione annuale (nuovo articolo 19-ter).
L’obbligo per gli SM di agevolare il ricorso ai PPA (con la descrizione nei propri PNIEC (piani nazionali integrati per l’energia e clima) delle misure tese ad implementarli è contenuto anche nella direttiva sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili 2018/2001/UE e ss. mod e int. Il regolamento sul market design elettrico, da un lato, fa salva la Disciplina sulle fonti rinnovabili, dall’altro, in una qualche misura, la integra, con la previsione che i regimi di sostegno alle FER elettriche devono consentire progetti che riservano una parte dell’energia elettrica alla vendita attraverso un PPA da fonti rinnovabili o altri accordi basati sul mercato, a condizione che la partecipazione a tali accordi non incida negativamente sulla concorrenza, in particolare quando le due parti dell’accordo sono controllate dalla stessa entità.
Inoltre, il regolamento demanda alla Commissione di valutare se misure unionali, integrative di quelle già adottate a livello nazionale, possano contribuire al conseguimento di un ulteriore 2,5% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’UE (rispetto all’obiettivo vincolante al 2030 del 42,5%). In tale contesto, la Commissione dovrebbe analizzare la possibilità di utilizzare il meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile per organizzare a livello UE (nuovo articolo 19-quater).
In sostanziale attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, la Riforma del PNRR M7C1-R.4.1 riguarda la mitigazione del rischio finanziario associato contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Power purchase agreement, c.d. PPA). Essa si prefigge di:
i) imporre a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell’energia elettrica;
ii) introdurre misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l’offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;
iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis.
Sono previsti i seguenti due traguardi (milestone):
Traguardo T3 2024 (M7 7) – entrata in vigore degli atti di diritto primario che:
- impongono a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei c.d. power purchase agreemen (contratti PPA) fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell’energia elettrica;
- introducono misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l’offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;
- individuano un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis.
Traguardo T4 2024 (M7 8) – entrata in vigore di tutto il diritto derivato che garantisce l’attuazione del diritto primario.
La riforma del PNRR viene anche richiamata dal PNIEC 2024 come funzionale al superamento delle criticità, legate all’onerosità e rischiosità, dei PPA.
Il PNIEC mette in particolare in risalto come la contrattualizzazione a medio-lungo termine, consente, in relazione all’energia elettrica oggetto del contratto, di stabilizzare il prezzo nel tempo, assicurando al produttore flussi di ricavi stabili nel medio-lungo periodo (necessari a garantire la bancabilità del progetto) e al consumatore una protezione contro la volatilità dei prezzi dei mercati spot. L’accesso a questo tipo di strumento risulta, tuttavia, particolarmente oneroso per gli operatori a causa dei molteplici rischi connessi alla stipula di contratti caratterizzati da orizzonti temporali molto lunghi. Tale onerosità rende i PPA strumenti non adatti alle esigenze, in particolare, dei piccoli consumatori. I principali interventi che possono essere adottati per risolvere le sopracitate criticità e per promuovere la contrattualizzazione a termine della produzione rinnovabile attraverso PPA sono rappresentati da:
- la standardizzazione dei parametri contrattuali;
- la gestione del rischio di controparte attraverso l’istituzione di un mercato a termine con controparte centrale;
- la possibilità di prevedere schemi di garanzia pubblica a supporto degli operatori. Su tale ultimo punto agisce la riforma del PNRR.
Articolo 9
(Disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR)
L’articolo 9 interviene sull’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale l’adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.
L’unico comma di cui si compone la disposizione in esame interviene sull’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendo il comma 4-bis, volto a consentire che, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, le misure necessarie per l’attuazione del medesimo articolo 26, concernente la riforma degli istituti tecnici da attuare nell’ambito della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, siano adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e non, come previsto a regime, con regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le misure in questione saranno adottate, come specifica l’articolo in commento, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.
Si ricorda che il decreto-legge 144 del 2022 (c.d. decreto aiuti ter) ha avviato la riforma degli istituti tecnici e professionali. In particolare, le disposizioni in parola sono costituite dagli articoli 26-28 (rispettivamente dedicate agli istituti tecnici, agli istituti professionali e all’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale), cui è stato aggiunto, con la legge n. 121 del 2024, l’articolo 25-bis, che ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale.
Più nello specifico, l’articolo 26, che qui viene in rilievo, prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell’istruzione tecnica, finalizzato a dare attuazione all’azione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare alla Riforma 1.1, “Riforma degli istituti tecnici e professionali”, a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. Tale riforma si colloca nella Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, che include tra le proprie aree di intervento “l’ampliamento delle competenze – con particolare riferimento alle discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) e al multilinguismo – e il potenziamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sicurezza ed efficienza energetica”.
La Riforma 1.1 mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l’innovazione introdotta dal Piano Nazionale “Industria 4.0.”, incardinandola nel contesto dell’innovazione digitale.
La riforma degli istituti tecnici - che inciderà sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 - sarà attuata, come si è detto, mediante un regolamento, in corso di emanazione, volto alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.
Nel merito, il regolamento citato dovrà essere adottato nel rispetto dei criteri disciplinati al comma 2 del medesimo articolo 26 e, in particolare, dovrà recare:
a) l’aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) la previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti;
c) la previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) la previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
e) la previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
f) la previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.
Rispetto alla certificazione dei percorsi formativi, il comma 3 dell’articolo 26 statuisce che gli studenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione conseguano una certificazione che attesti le competenze di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
Il comma 4 dell’articolo 26 dispone che i regolamenti di cui al precedente comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata e che eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
Ora, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 26, introdotto dalla disposizione in commento, consente al Ministro dell’istruzione e del merito, in sede di prima applicazione per l’anno scolastico 2025/2026, di individuare con proprio decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l’applicazione dei criteri sopra ricordati, indicati dal menzionato comma 2, ed in particolare di quelli corrispondenti alle lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), come sopra riportati, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.
Lo scadenzario del PNRR prevede che la Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR debba essere attuata, con l’entrata in vigore di disposizioni attuative di rango non legislativo, ossia, per quanto riguarda l’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, con il regolamento di delegificazione previsto ivi citato, entro il 31 dicembre 2024,
Detto regolamento è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024 (qui il comunicato stampa), ma dalla relazione illustrativa si evince che non è possibile completarne l’iter di emanazione entro il termine previsto del 31 dicembre 2024. Pertanto, “la disposizione in esame è essenziale per consentire il raggiungimento del target nei tempi previsti, consentendo l’adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al DPR la regolazione definitiva della stessa. A tal riguardo occorre evidenziare che la presente disposizione intende anticipare taluni effetti della riforma all’anno scolastico 2025/2026, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l’efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027”.
Si segnala che, nelle more dell’esame parlamentare della legge di conversione del decreto-legge in commento, sul sito internet del Ministero dell’istruzione e del merito è comparsa, in data 11 febbraio 2025, notizia dell’avvenuta adozione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame (decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024).
In particolare, in attuazione della disposizione in commento e nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, il decreto citato declina, all’articolo 1, i criteri indicati dalle suddette lettere del comma 2 dell’articolo 26, che sono oggetto di attuazione con gli articoli successivi. L’articolo 5 precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica si avvalgono degli spazi di autonomia e flessibilità previsti dagli ordinamenti vigenti per l’attivazione degli interventi di cui al decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio scolastico regionale.
Venendo, più nello specifico, all’esame delle norme di attuazione dei criteri indicati dall’articolo 26, si segnala che la lettera a), nn. 1, 1-bis e 2, primo periodo, è stata sviluppata con gli articoli 2, 3 e 4 del decreto.
L’articolo 2, dedicato all’aggiornamento dei curricoli e delle metodologie didattiche, dispone, al comma 1, che nell’ambito della progettazione didattica per l’anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica adattano i curricoli di istituto prevedendo il rafforzamento delle competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e le competenze tecnico-professionali avvalendosi di metodologie didattiche integrate che consentano agli studenti l’acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali per l’esercizio delle professioni tecniche, l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, l’accesso all’università e agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Il comma 2 stabilisce che, ai fini di cui al precedente comma, l’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all’integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l’altro, attraverso l’organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti. Il comma 3 chiarisce che la progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classi, anche con l’impiego di metodologie differenziate, nonché attraverso una riorganizzazione delle compresenze secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curricolo, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell’offerta formativa.
L’articolo 3, mirante a promuovere la connessione con i settori produttivi e il mondo del lavoro, statuisce che la progettazione didattica di cui all’articolo precedente, l’adeguamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 e il consolidamento delle competenze del profilo si realizza altresì attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale. A tal fine – prosegue la disposizione – le istituzioni scolastiche favoriscono la programmazione di attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni o accordi di partenariato finalizzati alla co-progettazione delle attività e alla realizzazione di specifici percorsi, anche a carattere orientativo e personalizzato, avvalendosi dell’apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio.
L’articolo 4, disciplinante i contenuti del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (c.d. PECUP), dispone al comma 1 che gli istituti tecnici, nella loro autonomia, progettano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e dei profili in uscita caratterizzanti i diversi percorsi di studio adattati sulla base di quanto disposto con l’articolo 1 del decreto. Il PECUP tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all’introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all’insegnamento trasversale dell’educazione civica di cui alla legge n. 92 del 2019, e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 (relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
La lettera b) dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022 è attuata con l’articolo 6 del decreto ministeriale, mirante a implementare raccordi con l’istruzione terziaria di livello accademico e non accademico. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che, nell’ambito della progettazione curriculare di cui all’articolo 4 del medesimo decreto (relativo al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente - c.d. PECUP), le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica possono prevedere interventi volti a facilitare il raccordo con i percorsi di istruzione terziaria degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge n. 99 del 2022, e i percorsi delle lauree professionalizzanti disciplinate dalla legge n. 163 del 2021, in una logica di continuità degli apprendimenti, al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali. Il comma 2 prevede che gli interventi di cui al comma precedente tengono conto dell’affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.
La lettera c) del comma 2 del citato articolo 26 è stata attuata con l’articolo 7 del decreto ministeriale, mirante a disciplinare attività formative destinate al personale docente. Nello specifico, il comma 1 di tale disposizione stabilisce che gli istituti tecnici, nel definire le attività di formazione del personale docente, in attuazione dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (dedicato alla formazione in servizio dei docenti di ruolo), prevedono, per i docenti delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e affiancamento tutoriale per l’aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 dispone che sono altresì promosse azioni formative per l’uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che possono tenere in considerazione le specificità dei contesti territoriali.
La lettera d) del comma 2 del menzionato articolo 26 è stata attuata dall’articolo 8 del decreto ministeriale, riguardante i Patti educativi 4.0. In particolare, il comma 1 della disposizione, al fine di promuovere lo sviluppo di filiere formative tecnologico – professionali, favorendo l’acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell’istruzione terziaria, gli istituti tecnici e professionali possono aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale.
Tali accordi, chiarisce la disposizione, prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo, di altri soggetti pubblici e privati.
Il comma 2 dispone che, con i patti educativi 4.0, sono realizzate forme di partenariato per la condivisione di risorse professionali e strumentali, per la sperimentazione di didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in continuità con le attività svolte nei patti educativi di comunità, nei laboratori territoriali per l’occupabilità e nei poli tecnico-professionali.
Il comma 3 precisa che, nell’ambito dei Patti educativi 4.0, possono realizzarsi le azioni di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite all’articolo 7.
In base al comma 4, le attività di cui all’articolo in esame vengono realizzate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La lettera e) del comma 2 del menzionato articolo 26 è stata attuata con l’articolo 9 del decreto ministeriale, attinente ai percorsi di secondo livello di istruzione tecnica sperimentali erogati dai Centri provinciali di istruzione degli adulti (c.d. CPIA). Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, in coerenza con la programmazione dell’offerta formativa regionale, dall’anno scolastico 2025/2026, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 263 del 2012 possono erogare, in via sperimentale ai sensi dell’articolo 11 del decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (dedicato alle iniziative finalizzate all'innovazione rientranti nell’ambito riconosciuto all’autonomia delle istituzioni scolastiche), percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio. Il comma 2 afferma che i CPIA, in qualità di soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell’apprendimento permanente, integrano l’offerta formativa di istruzione tecnica con l’offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio. Il comma 3 chiarisce che la sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA avviene previa candidatura in risposta ad uno specifico avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la proposta progettuale deve descrivere la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell’assetto ordinamentale previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 263 del 2012 e dalle Linee Guida di cui al decreto interministeriale 12 marzo 2015, la progettazione curricolare e la dotazione infrastrutturale funzionale all’erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell’offerta di istruzione degli adulti, anche correlata con l’offerta di istruzione tecnica territoriale. Il comma 4 prevede che la selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata da una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell’amministrazione o scolastico di elevata specializzazione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. Il comma 5 precisa che l’erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera f) del comma 2 del menzionato articolo 26 è stata attuata con l’articolo 10 del decreto ministeriale, dedicato allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che negli istituti tecnici sono promossi i processi di internazionalizzazione attraverso:
a)
il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera;
b)
una più efficace e strutturale introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (Content and Language Integrated Learning - CLIL), con riguardo al settore produttivo di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline.
Il comma 2 dispone che, nell’ambito delle prerogative dell’autonomia scolastica, sono poste in essere le altre azioni attuative delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.
In base al comma 3, le attività di cui all’articolo in esame vengono realizzate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per espressa disposizione della norma in commento, il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024 non attua invece il criterio di cui al comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo, relativo alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei relativi risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari degli istituti tecnici.
La relazione illustrativa afferma in proposito che “per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che detti aspetti siano affrontati all’interno del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010”. Si segnala tuttavia che nel testo attualmente vigente dell’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, gli aspetti da ultimo citati (quelli di cui al comma 2, lettera a), numero 2), secondo periodo) sono gli unici ad essere già demandati - e non in via transitoria ma in relazione alla disciplina a regime – non ad un regolamento di delegificazione ma ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si segnala che la relazione illustrativa, da una parte, come si è sopra ricordato, afferma che “per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l’efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027”, mentre dall’altra, relativamente agli indirizzi, ai risultati di apprendimento e ai quadri orari degli istituti tecnici, sostiene che “per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che detti aspetti siano affrontati all’interno del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010”.
A questo punto, non risulta chiaro quale sia la norma alla quale sarà demandata la disciplina relativa agli indirizzi, ai risultati di apprendimento e ai quadri orari degli istituti tecnici per l’anno scolastico 2025/2026. Ove non dovesse esserne emanata una ad hoc entro l’inizio del prossimo anno scolastico, potrebbero ritenersi ancora applicabili gli indirizzi, i risultati di apprendimento e i quadri orari vigenti sino ad ora (tali contenuti sono rinvenibili negli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010).
L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, recepisce il contenuto del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2025, in materia di dimensionamento scolastico. In particolare, il comma 1: mette a disposizione, per l’anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolane o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere in tal senso, consentendo altresì a tali regioni di attivare, per l’anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, alle regioni in questione si applicano le misure di vantaggio di cui sopra in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena. Il comma 2 anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione. Il comma 3 prevede la possibilità di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.
L’articolo in commento, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è volta a convertire in legge il decreto-legge n. 1 del 2025, recante misure urgenti in materia di riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si ricorda che il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è stato presentato in data 16 gennaio 2025 alla Camera dei deputati, ove ha assunto la numerazione AC 2199. Esso è stato assegnato, in sede referente, alla VII Commissione permanente (Cultura), che tuttavia non ne ha avviato l’esame, alla luce della prevista trasposizione dei suoi contenuti, tramite emendamento governativo, nel testo del disegno di legge in commento.
L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame dispone che il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.
In particolare, il citato decreto-legge ha introdotto misure volte a favorire il processo di dimensionamento della rete scolastica, finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico.
Al fine di una più agevole comprensione della disposizione in oggetto, giova premettere una sintetica ricostruzione del processo di riforma in materia di dimensionamento, nell’ambito del quale si inscrivono le disposizioni oggetto di odierno esame.
La riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende intervenire su due aspetti strategici: il numero delle studentesse e degli studenti per classe e il dimensionamento della rete scolastica.
Come rilevato nella quinta relazione del Governo sull’attuazione del PNRR, del luglio 2024, a causa della denatalità il numero degli iscritti alle scuole è destinato a diminuire: in base alle previsioni attuali, nei prossimi 15 anni, la popolazione scolastica dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento (oltre 1 milione di studenti in meno). Tale scenario offre l’occasione per ripensare l’organizzazione del sistema scolastico. I principali obiettivi consistono nella riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe, a vantaggio della qualità dell’insegnamento, nel superamento dell’identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico tradizionale e nella modifica dei parametri che determinano la struttura della rete scolastica, consentendo maggiore flessibilità e adattamento alle esigenze dei diversi territori.
La parte della riforma specificamente concernente il dimensionamento della rete scolastica, è stata adottata con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 557-559 della legge n. 197 del 2022), che ha inserito dei nuovi commi (5-quater, 5-quinquies e 5-sexies) all’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante norme per la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica.
In particolare, il comma 557 introduce, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. La definizione del contingente di dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi costituisce un passaggio procedurale necessario per procedere al dimensionamento della rete scolastica, e cioè alla determinazione del numero delle istituzioni scolastiche da tali figure dirette.
Nello specifico, il comma 5-quater statuisce che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.
Il menzionato decreto deve tenere conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo differimento di ulteriori trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Il comma 5-quinquies stabilisce che decorso inutilmente il termine del 31 maggio ai fini del raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti (senza - quindi - accordo) con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto deve essere adottato entro il 30 giugno, e deve definire il contingente organico sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato. Anche in questo caso rimane ferma la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché il rispetto di un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (su cui si veda poco oltre) e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale.
Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Il comma 5-sexies prevede, tra l’altro, che, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell’articolo 19 in esame, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 e, per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei commi 5 e 5-bis.
I precedenti commi 5 e 5-bis, menzionati dalle disposizioni appena riportate, si occupano del contingente organico delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. In particolare, si prevede che dette istituzioni scolastiche possono solo essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).
In attuazione delle norme appena descritte, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 (ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022) sono stati definiti dal decreto n. 127 del 30 giugno 2023, adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza l’accordo in Conferenza unificata (il mancato raggiungimento di tale accordo è attestato nel resoconto della seduta del 24 maggio 2023).
Il citato decreto n. 127 del 30 giugno 2023 stabilisce, inoltre, che le Regioni, sulla base dei criteri ivi indicati, compresa la necessità di salvaguardare le sopra citate specificità, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella allegata al decreto, sentite le province e le città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.
In tale quadro, le regioni, sulla base dei parametri determinati dal citato decreto ministeriale, devono provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre o, con deliberazione motivata, entro il 30 dicembre di ogni anno.
Venendo alle ragioni dell’intervento normativo in oggetto, la relazione illustrativa, al 30 dicembre 2024 hanno provveduto all’adozione del dimensionamento scolastico in conformità al contingente assegnato dal decreto ministeriale n. 127 del 2023 tutte le regioni tranne la Campania, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Sardegna, la Toscana e l’Umbria, con un discostamento nel numero delle autonomie scolastiche pari a 69 scuole (cui si aggiungono 2 unità relativamente alle scuole slovene) rispetto all’obiettivo stabilito nel decreto ministeriale n. 127 del 2023 per l’anno scolastico 2025/2026.
Come affermato dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo in parola deriva dall’esigenza di consentire, per il solo anno scolastico 2025/2026, alle regioni che non hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 i piani di dimensionamento nel rispetto dei contingenti indicati dal decreto ministeriale n. 127 del 2023 di adottare tali piani entro il nuovo termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento (quindi, entro il 27 gennaio 2025), al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e di introdurre misure volte a sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle regioni virtuose.
Si ricorda che, già lo scorso anno, in fase di prima applicazione, con il decreto-legge n. 215 del 2023 è stato consentito alle regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, con il decreto ministeriale n. 127 del 2023: tale facoltà, peraltro, era stata attribuita anche alle regioni che avevano già provveduto al dimensionamento della rete scolastica.
Venendo più nello specifico all’analisi delle disposizioni oggetto di odierno esame, esse recano, come anticipato, misure urgenti in materia di riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare, il comma 1, al fine di garantire l’attuazione della predetta riforma inserisce i commi da 83-quinquies a 83-octies all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola).
Più in dettaglio, il comma 83-quinquies prevede che, al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento di cui al comma 83-quater, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l’anno 2025 e di 5.395.000 euro per l’anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l’anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al comma in esame, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento (vedi subito infra).
La disposizione continua prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti, favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l’anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale. All’attuazione del terzo periodo del comma in esame si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto alle posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento, si ricorda che l’articolo 1, comma 83-bis, della legge n. 107 del 2015, prevede che dall’anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate con decreto possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Il comma 83-quater dispone poi che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.
In proposito, il decreto ministeriale n. 151 del 26 luglio 2024 provvede alla definizione di parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.
Nella relazione illustrativa si precisa che il processo di dimensionamento, determinando anche l’aggregazione amministrativa degli organici dei docenti afferenti a plessi precedentemente autonomi, offre un maggiore margine per la allocazione degli organici medesimi in relazione alle classi: per tale ragione si rende possibile derogare al numero minimo previsto attualmente per l’istituzione delle classi, favorendo in questo modo l’istituzione di classi anche in realtà, quali quelle indicate nella disposizione, che possono vedere la presenza di una ridotta popolazione studentesca. La facoltà prevista dalla disposizione consentirà, infatti, di far fronte alle peculiarità dei territori di riferimento consentendo l’attivazione di classi anche nei casi in cui il numero degli studenti sia inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente: ciò a beneficio, in particolare, delle realtà maggiormente isolate e disagiate, quali le aree interne, montane, isolane, eccetera.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, per la definizione del contingente dell’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all’anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del comma in esame, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l’anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
La relazione illustrativa precisa che il parametro del 2,99 per cento è stato individuato sulla base dei rapporti pervenuti dalle regioni in maggiore difficoltà al fine di poter garantire il raggiungimento del contingente organico per l’anno scolastico 2025/2026. Il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per l’adozione da parte delle regioni della deliberazione di dimensionamento è definito congruo, in relazione alla finalità di consentire alle regioni, finora inadempienti, di adottare i relativi piani di dimensionamento in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di poter anche valutare di non utilizzare il margine aggiuntivo del 2,99 per cento potendo così beneficiare delle misure di favore previste dal comma 83-quinquies.
La medesima relazione afferma che resta impregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico, in quanto, l’incremento temporaneo per l’anno scolastico 2025/2026 verrà riassorbito dalle regioni che vorranno avvalersi della deroga prevista, nella successiva annualità. La disposizione, infatti, mantiene fermi gli organici indicati per l’anno scolastico 2026/ 2027, in modo da far comunque conseguire l’obiettivo di riduzione indicato dal citato decreto ministeriale n. 127 del 2023, il cui contenuto è stato positivamente vagliato dalla Commissione europea ai fini della validazione degli obiettivi del paese nell’ambito del PNRR.
Inoltre, consentendo anche alle regioni inadempienti (grazie al beneficio del nuovo termine disposto dalla norma) di provvedere al dimensionamento senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto ministeriale n. 127 del 2023, la disposizione riconosce anche a queste, al pari di tutte le altre, la possibilità di beneficiare delle misure previste dal nuovo comma 83-quinquies.
Il comma 83-septies per l’attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l’anno 2025 e di 8.798.000 euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
Per l’attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l’anno 2025, di 150.923 euro per l’anno 2026 e di 129.363 euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.
La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo del provvedimento in parola è consentire alla regione Friuli Venezia Giulia il dimensionamento delle scuole di lingua slovena per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, assicurando il mantenimento delle quattordici scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia, presenti nella medesima regione, anche in applicazione dell’articolo 6 della Costituzione ai sensi del quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
In proposito, viene in rilievo la legge n. 1012 del 1961, recante la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste, in base alla quale (articolo 1, comma 3) all’istituzione e all’eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione e del merito), di concerto con quello per il tesoro (oggi Ministero dell’economia e delle finanze).
Inoltre, l’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 dispone che per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (la cui definizione è affidata dalla norma a un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito), nonché ogni azione di dimensionamento, sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge n. 38 del 2001.
La relazione riporta che la richiamata Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena ha espresso già parere negativo in merito al dimensionamento delle scuole slovene per l’anno scolastico 2024/2025. Per quanto il parere della citata commissione paritetica non possa estendersi alla definizione del contingente dell’organico dei dirigenti scolastici, la cui competenza è stata riconosciuta allo Stato, da ultimo, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 2023, la disposizione viene incontro alle peculiarità dell’organizzazione scolastica delle scuole di lingua slovena.
La relazione illustrativa afferma che la disposizione si rende necessaria alla luce delle difficoltà riscontrate, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del PNRR sul dimensionamento scolastico, in relazione al dimensionamento da parte delle regioni e all’eccessiva prossimità del termine del 30 dicembre rispetto all’avvio delle iscrizioni da parte delle famiglie, da svolgersi necessariamente entro il mese di gennaio al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico successivo. L’attribuzione al Ministro dell’istruzione e del merito della facoltà di concedere una proroga di trenta giorni del termine ultimo per l’adozione dei piani di dimensionamento da parte delle regioni trova la sua ratio nell’esigenza di rimettere al soggetto attuatore diretto della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR la valutazione della necessità di postergare tale termine.
Al riguardo, si rappresenta che il parere reso dalla Conferenza Unificata, reso nella seduta del 23 gennaio 2025, evidenzia notevoli criticità, formali e sostanziali con riguardo alla descritta disposizione. In particolare, sul piano formale – afferma il parere (pagina 4) – la modifica va ad incidere profondamente su un procedimento estremamente complesso, che si conclude con un atto di competenza regionale: attribuire al Ministero la facoltà di concedere una proroga per la conclusione del procedimento, di fatto, lede la competenza delle Regioni. Sul piano sostanziale, comprimendo i tempi di perfezionamento del procedimento, la modifica riduce sensibilmente la possibilità per i territori (regioni, comuni, province e scuole) di individuare le proposte di accorpamento da effettuare mediante le necessarie procedure di concertazione, in contrasto con gli obiettivi della norma in oggetto.
Quanto al termine ultimo per la presentazione del piano per il dimensionamento, la Conferenza propone che esso sia anticipato non, come previsto dalla disposizione in commento, al 31 ottobre (con possibile differimento, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, al 30 novembre), ma al 20 novembre (prorogabile, motivatamente, dalla regione al 20 dicembre).
Il comma 3 stabilisce che, al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell’Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024.
La relazione illustrativa chiarisce che, nelle more dell’avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di tutti gli uffici scolastici regionali (dovuto alla riorganizzazione degli uffici scolastici regionali disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024), gli incarichi dei titolari di taluni tra essi giungono a naturale scadenza proprio a ridosso dell’avvio degli interpelli connessi alla citata riorganizzazione. Pertanto – prosegue la relazione – in via eccezionale, a causa della stringente concomitanza tra la scadenza naturale di tali incarichi e la citata riorganizzazione complessiva dell’articolazione territoriale del Ministero, con la disposizione del comma 3 si prevede la possibilità di prorogare tali incarichi fino al conferimento di tutti gli altri. Detta facoltà di proroga viene prospettata dalla relazione come indispensabile per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e, in particolare, la continuità delle rilevanti attività degli uffici scolastici regionali in una fase particolarmente delicata dell’anno scolastico, caratterizzata dalla complessa procedura amministrativa di gestione delle iscrizioni degli studenti per l’anno scolastico 2025/2026 nonché dallo svolgimento, attualmente in corso, delle attività e procedure di competenza dell’ufficio medesimo per tutto il personale scolastico ai fini del corretto avvio del richiamato anno scolastico nella regione e per il reclutamento di nuovi docenti, finalizzato anche al raggiungimento di uno specifico obiettivo europeo del PNRR.
Articolo 9-ter
(Risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica)
L’articolo 9-ter, introdotto in sede referente, prevede che gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica sono destinati a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
L’unico comma di cui si compone l’articolo in esame, introdotto in sede referente, introduce alcune modifiche all’articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge n. 197 del 2022, al fine di consentire un utilizzo più efficiente dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, la disposizione in parola prevede che gli eventuali risparmi sono destinati ad incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi.
Rispetto alla disciplina vigente fino al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la disposizione in commento:
1.
Precisa che i risparmi derivanti dal dimensionamento della rete scolastica da destinare alle succitate finalità sono solo eventuali;
2.
Prevede che tali risparmi, ove sussistenti, sono destinati a confluire esclusivamente nel fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e nel fondo integrativo di istituto, solo (e non più “anche”) con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi;
3.
Dispone che i medesimi risparmi non possono più essere destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 (Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica), nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle relative disposizioni attuative, si rinvia all’approfondimento contenuto nella scheda di lettura riferita all’articolo 9-bis.
Articolo 10
(Entrata in vigore)
L’articolo 10 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 dicembre 2024.
Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Per la durata della CIGS si veda l’art.22 del d.lgs 148/2015
[2] Tale Fondo è stato istituito "al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti".
[3] La definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, è disciplinata dal DM 27 giugno 2024.
[4] I lavoratori con disabilità rientranti nell’ambito della citata L. n. 68 sono individuati dall’articolo 1 della stessa legge. Benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del richiamato D.L. n. 48 del 2023 osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni summenzionate – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché le assunzioni siano effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
[5] Riguardo a tale trasmigrazione, cfr. l'articolo 54 del citato codice del Terzo settore, e successive modificazioni, nonché il D.M. 15 settembre 2020, come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 (per il testo di quest’ultimo, cfr. la seguente url:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-344-del-29072021.pdf).
[6] Si ricorda che le organizzazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa alle misure fiscali previste dal citato codice del Terzo settore. Riguardo alla correlata abrogazione della disciplina delle ONLUS (e della relativa anagrafe), cfr. l'articolo 102, comma 2, lettera a), e l'articolo 104, comma 2, del citato codice del Terzo settore.
[7] Si ricorda che l’art. 8, comma 6, della legge 131/2003 prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
[8] Il medesimo articolo 28, al comma 4, prevede che la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip s.p.a., partecipata dal MEF, definisca con il supporto del GSE, strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla pubblica amministrazione, attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L’utilizzo degli strumenti di gara di cui sopra si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell’ambito del piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest’ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili. L’utilizzo di tali strumenti di gara, si inserisce nel più ampio ambito del piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement, che ha l’obiettivo di massimizzare la diffusione degli “acquisti verdi” presso gli Enti pubblici e favorire la ripresa economica in un’ottica di sostenibilità. Si rinvia, sul punto all’apposita pagina del sito istituzionale Consip.
[9] Gli impianti esposti a rischio di delocalizzazione a causa dei costi del carbonio ricevono una parte di quote a titolo gratuito in base a parametri di riferimento (benchmark). L’assegnazione delle quote a titolo gratuito sarà gradualmente ridotta nel tempo, soprattutto per i settori soggetti al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
[10] Fermo che, in circostanze normali, si dovrebbe evitare qualsiasi discriminazione tra consumatori, gli Stati membri possono decidere di orientare tali strumenti verso categorie specifiche di essi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.