Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
Riferimenti: | AC N.2119/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 371 |
Data: | 29/10/2024 |
Organi della Camera: | VII Cultura, XI Lavoro |
Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
D.L. 160/2024 – A.C. 2119
29 OTTOBRE 2024
Servizio Studi
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@SR_Studi
Dossier n. 395
Servizio Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - * st_cultura@camera.it –@CD_cultura
Dipartimento Lavoro
Tel. 06 6760-4884 - * st_lavoro@camera.it –@CD_lavoro
Progetti di legge n. 371
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D24160.docx
I N D I C E
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
§
Articolo 1, commi da 1 a 4 e comma 11 (Misure di contrasto al lavoro sommerso)
§
Articolo 1, commi 5-10 (Istituzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva)
Capo II – Disposizioni in materia di sistema universitario
§
Articolo 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
§
Articolo 8 (Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)
§
Articolo 9 (Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
§
Articolo 10 (Misure urgenti a favore del personale scolastico)
§
Articolo 11 (Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)
Articolo 1, commi da 1 a 4 e comma 11
(Misure di contrasto al lavoro sommerso)
L’articolo 1, ai commi 1 e 2, sostituisce il riferimento all’ANPAL - soppressa a far data dal 1° marzo 2024 - con quello all’INAIL, sia nell’ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS, sia nell’ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall’INAIL per l’accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Il comma 4 dispone che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l’INL, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità.
Il comma 11 rimette all’INL, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l’individuazione dei dati oggetto di condivisione nell’ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi.
L’articolo 1, commi 1 e 2, apporta modifiche all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché all’articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Tali modifiche sono volte a prevedere la sostituzione del riferimento all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) - che è stata soppressa a far data dal 1° marzo 2024 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 - con quello all’INAIL, sia nell’ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dal decreto-legge n. 91 del 2014 presso l'INPS, sia nell’ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018.
Si ricorda che l’articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1° marzo 2024), ha trasferito al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall’ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca, trasferito all’INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, conseguentemente sopprimendo, a decorrere dalla medesima data, la stessa ANPAL.
Il comma 1, in particolare, modificando l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce, dunque, che la cabina di regia che sovraintende alla rete del lavoro agricolo istituita presso l'INPS dallo stesso DL n. 91 del 2014 (comma 1), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, sia composta da un rappresentante dell'INAIL (in luogo di un rappresentante della soppressa ANPAL).
Si ricorda che la rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 91/2014 (come modificato dall'articolo 8, comma 1, della L. 199/2016).
Il testo attualmente vigente prevede l'istituzione di tale rete presso l'INPS, alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c. in possesso di specifici requisiti (quali non aver riportato condanne penali per violazioni in determinate normative; non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti indicati).
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione nel mercato del lavoro e le agenzie per il lavoro.
La Cabina di regia, prevista dal comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha il compito, tra l’altro, di deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione; escludere dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti; procedere a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, formulare proposte ai Ministeri competenti.
Essa è altresì composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.
Il comma 2, intervenendo sull’articolo 25-quater, comma 1, del DL 23 ottobre del 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” - istituito dal medesimo DL n. 119 del 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, sia composto da rappresentanti dell’INAIL (in luogo di rappresentanti della soppressa ANPAL).
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 25-quater, recante disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato, prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il Tavolo è altresì composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)..
Funzione principale del Tavolo caporalato è la definizione e l'attuazione della strategia nazionale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura contenuta nel Piano Triennale. Il Tavolo riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento delle istituzioni coinvolte al fine di assicurare la programmazione e la gestione condivisa degli interventi a livello nazionale e locale. Il Tavolo si raccorda inoltre con la Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità al fine di rafforzare questo strumento, valorizzando le imprese iscritte e i loro prodotti.
Il comma 3 sostituisce in toto il comma 863 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 relativo ai criteri e alle modalità di accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, contenuti negli avvisi pubblicati dall’Inail nel primo semestre di ogni anno.
In particolare, il comma in esame prevede che l’avviso pubblicato dall’Inail nel primo semestre di ciascun anno per l’accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi (istituito dal comma 862 dell’art. 1 della legge n. 208/2015), contiene: l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande; i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.
L’innovazione normativa introdotta dalla disposizione in esame consiste nel prevedere che nello stesso avviso siano indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 91/2014.
Si ricorda che il comma 862 della sopra citata legge n. 208 del 2015 ha istituito presso l’Inail il Fondo volto a finanziare investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali (o di macchine agricole o forestali) che presentano soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore nonché il miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole. La finalità del Fondo è di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e i beneficiari sono individuati nelle micro e piccole imprese della produzione agricola primaria.
Sono sempre fatte salve, come nella disciplina previgente, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Si valuti l’opportunità di chiarire a quali eventuali richieste si faccia riferimento.
Si ricorda che l’articolo 29 (commi da 7 a 9) del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che è stata appositamente istituita.
In particolare, in caso non emergano violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (come specificato dal comma 1 del presente articolo 29), l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro - previo assenso e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato Lista di conformità INL (comma 7).
Secondo la previgente formulazione del comma 8, oggetto della novella in esame, i datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL (comma 9).
Il comma 11 interviene ad aggiungere un comma 1-ter nell’ambito dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 [1] (recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”), prevedendo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
Si rinvia a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’individuazione dei dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del nuovo comma 1-ter.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 124 del 2004 ha previsto l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale ha sostituito le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
Il portale in esame è stato istituito ai fini di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso.
Nell'ambito del portale rientrano anche gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati con riferimento ai verbali suddetti.
Si rileva che la norma vigente prima dell’istituzione di tale portale prevedeva la costituzione di una banca dati telematica, che raccogliesse le informazioni concernenti i datori di lavoro interessati da atti di vigilanza del suddetto Ispettorato nazionale e del personale ispettivo di INPS ed INAIL, nonché le informazioni e gli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo; sulla base di tale previsione, è stata costituita "la cosiddetta Banca dati aziende ispezionate (BDAI)", comprendente "i soli dati relativi agli accertamenti dell'Ispettorato, di INPS e INAIL e non anche della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri"; La suddetta norma disponeva altresì che alla banca dati ivi prevista avessero accesso esclusivamente le suddette tre amministrazioni partecipanti all'alimentazione della medesima.
Articolo 1, commi 5-10
(Istituzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva)
I commi da 5 a 9 dell’articolo 1 prevedono l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali (emanati secondo la procedura di cui al comma 7) l’individuazione dei settori – nell’ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l’approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell’indice; dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Il comma 9 specifica che dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 10 provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (“progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”).
L’individuazione dei settori economici – secondo i termini temporali sopra ricordati – è operata tra quelli – relativi a imprese o lavoratori autonomi – a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva; il comma 5 fa, al riguardo, un riferimento generale [2] all’ambito delle imprese (appartenenti a persone fisiche o a altri soggetti di diritto) e dei lavoratori autonomi (ambito all’interno del quale possono essere istituiti gli ISAC), ivi compresi i settori non interessati attualmente dall’applicazione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) [3] . I summenzionati decreti ministeriali sono emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro (commi 7 e 8); il decreto relativo ai primi due settori deve essere emanato entro il 31 dicembre 2025; l’estensione ad altri sei settori deve essere definita – anche gradualmente – entro il 31 agosto 2026. Riguardo alle varie determinazioni che devono essere operate dai decreti ministeriali, cfr. supra.
L’elaborazione degli ISAC – in base al richiamo dell’articolo 9-bis, comma 15, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni [4] – è demandata a una società con partecipazione pubblica maggioritaria. Si ricorda che la società Sose-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., già competente per l’elaborazione dei summenzionati ISA, è stata incorporata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella Sogei-Società Generale d'Informatica S.p.A.
Riguardo alle ipotesi di esclusione dall’applicabilità degli ISAC per tipologie di contribuenti – ipotesi che, come detto, devono essere definite dai decreti ministeriali –, cfr. le previsioni sull’esclusione dagli ISA di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Il comma 9 del presente articolo 1 specifica che dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati.
Il comma 10 quantifica in 414.800 euro per l’anno 2025 e in 1.250.000 euro per l’anno 2026 l’onere derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura. Quest’ultima è disposta a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (“progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”). La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto [5] rileva che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie relative ai suddetti interventi. Il comma 6 reca, con riferimento alle attività di istituzione degli ISAC, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, fatto salvo il disposto del comma 10.
Articolo 2
(Intervento di integrazione salariale nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario)
L’articolo 2 consente, per l’anno 2024, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario; l’intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale [6] , è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L’intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest’ultimo dall’INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS contemplata dal comma 3. L’intervento è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 4). Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria dell’onere corrispondente al suddetto limite.
Riguardo alla deroga ai limiti di durata, il comma 1 fa riferimento:
- ai limiti posti per il cumulo tra il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, dall’articolo 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai limiti di durata del solo trattamento ordinario posti dall’articolo 12 dello stesso D.Lgs. n. 148;
- per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, previsti nel regolamento relativo al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato-FSBA.
L’intervento di cui al presente articolo 2 è ammesso, come accennato, per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, fermo restando che la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa può concernere anche un periodo precedente.
Riguardo all’importo dell’integrazione salariale, cfr. supra.
Al beneficio è connesso l’accreditamento figurativo del relativo periodo al fine del trattamento pensionistico ovvero, per le imprese artigiane, il versamento all’INPS – da parte del suddetto FSBA – della contribuzione correlata (comma 1 citato).
Il comma 2 prevede che il datore di lavoro trasmetta, esclusivamente in via telematica, la domanda all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
L’integrazione in esame è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga (comma 3). Il relativo importo è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, anche mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS; la richiesta di rimborso o il conguaglio devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, se quest’ultimo è successivo al suddetto periodo di paga) [7] . Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione (comma 3 citato); a quest’ultimo fine, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente [8] .
Per il periodo ammesso ai sensi del presente articolo 2, non si applica (comma 3 citato) il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale
[9]
.
Come accennato, l’intervento di cui al presente articolo 2 è ammesso nel rispetto di un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 4). Vengono demandati all’INPS sia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande sia il monitoraggio per il rispetto del limite di spesa (commi 4 e 6); gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l’INPS non procede all’accoglimento di ulteriori domande. Il comma 5 pone le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle attività in esame dell’INPS, mentre il comma 7 provvede alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite, mediante riduzione, per un identico importo (per l’anno 2024), del Fondo sociale per occupazione e formazione [10] .
Articolo 3
(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all’ articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)
L’articolo 3, reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria. In particolare, si dispone che, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In dettaglio, il comma unico di cui si compone l’articolo in esame interviene sull’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, recante l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, modificandone il comma 6-bis.
Il citato comma 6-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 315, lettera b) della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, prevedeva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fosse annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo (per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione) a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.
Ora, la disposizione in commento introduce nel citato comma 6-bis un inciso finale, tramite cui, tra le misure per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionale (da finanziare tramite il Fondo e individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato) viene incluso il rifinanziamento della misura di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ossia dell’autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Si tratta del prepensionamento disciplinato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 (su cui si veda infra).
Si ricorda che la predetta autorizzazione di spesa, che l’articolo in commento autorizza a rifinanziare (nell’ambito del 5% del Fondo destinato alle misure per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionale), è attualmente prevista, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, ed è già prevista a valere sul medesimo Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria.
Si ricorda che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Su tale disposizione è intervenuta la n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) che, all’articolo 1, comma 315, lettera a), che, oltre ad inserire nell’articolo 1 della legge n. 198 del 2016 il comma 6-bis novellato dalla disposizione in commento, ha modificato la denominazione del suddetto Fondo in “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6). Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Per un ulteriore approfondimento si rimanda all’apposita pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quanto all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, che reca norme in materia di esodo e prepensionamento, si ricorda che tale norma prevede la possibilità per i giornalisti professionisti in possesso di determinati requisiti (ossia iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all’articolo 27, secondo comma, della medesima legge con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi) di esercitare la facoltà di optare per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010).
Quanto all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI), si rammenta che l’articolo 1, commi 103 e 104, della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2021), ha stabilito il passaggio all’INPS, dal 1° luglio 2022, della gestione sostitutiva dell’INPGI, limitatamente ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato (la gestione previdenziale dei giornalisti autonomi è, invece, rimasta in capo all’INPGI). Il Fondo in oggetto è stato istituito con il regio decreto n. 838 del 1926, con la natura giuridica di ente morale e, successivamente, è stato privatizzato nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della legge n. 537 del 1993. In particolare, in attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo n. 509 del 1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione di vari enti, tra cui l'INPGI. Dal 1° gennaio 1995, pertanto, l’INPGI è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata, pur permanendo in capo allo stesso lo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate con autonomia gestionale, organizzativa e contabile. In tale occasione fu offerta agli iscritti, con l’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l’opzione di iscriversi all’INPS.
Si segnala che la circolare INPS n. 10 del 31 gennaio 2023, alla cui lettura integrale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, ha chiarito che il regime di prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 continua ad applicarsi ai giornalisti professionisti anche dopo l’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’INPS.
In relazione agli aspetti finanziari, si segnala che la relazione tecnica evidenzia che dalla disposizione non discendono ulteriori oneri finanziari, trovando gli stessi già copertura a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (legge n. 198 del 2016)
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Testo previgente
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Modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. …
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Art. 1 |
Art. 1 |
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Comma 1
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Commi 1-6
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Identici
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6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria
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6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento, anche a decorrere, della misura di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
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Comma 7
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Identico
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Articolo 4
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
L’articolo 4, comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell’apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, a pena di esclusione, è presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate sulla base dell’apposito decreto direttoriale emanato nel luglio del 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell’organico dei docenti anche in funzione dell’attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.
Come sopra segnalato, il comma 1 istituisce, “nelle more della revisione della L. n. 240/2010”, i quadrimestri quarto e quinto nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023.
La relazione illustrativa fa presente che l’urgenza della misura deriva dall’avvenuta emanazione del D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante l’individuazione dei Gruppi scientifico-disciplinari, e dalla necessità di modificare, conseguentemente, le modalità di reclutamento del personale docente di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell’ambito degli obiettivi PNRR, uno degli obiettivi fondamentali che il sistema universitario deve raggiungere è costituito dalla riduzione del precariato, da un lato, e dalla garanzia che il sistema di reclutamento universitario sia calibrato in modo da assicurare che possano essere portati a conclusione e auspicabilmente stabilizzati nel tempo le nuove progettualità di ricerca concordate. In tale ambito, coerentemente con l’estensione del periodo di validità delle attuali commissioni ASN, si rende necessario estendere il periodo di validità delle modalità di reclutamento di cui all’articolo 24, comma 6 sino al 31 dicembre 2026, in linea con l’orizzonte temporale di attuazione del PNRR anche per i professori abilitati.
Si rammenta al riguardo che, con DM n. 1591 del 20 settembre 2024, si è proceduto all’istituzione del Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, dell’assetto e della governance della valutazione dell’università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell’università e della ricerca.
Si veda anche il comunicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.
Con il decreto direttoriale n. 1796/2023 citato nel testo è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 come da Allegato 1 al decreto stesso.
La domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale è presentata durante tutto l’anno e, a pena di esclusione, secondo i termini di seguito indicati: I quadrimestre: a decorrere dal giorno 2 novembre 2023 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 marzo 2024; II quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 marzo 2024 entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2024; III quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 5 novembre 2024.
La finalità indicata è quella di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).
La richiamata disposizione ha inserito il comma 4-ter all'articolo 18 della L. n. 240/2010, il quale impone a ciascuna università – ad eccezione delle Scuole superiori a ordinamento speciale - di vincolare, nell'ambito della programmazione triennale sulla cui base ciascun ateneo effettua, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.
Sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe valutata l’opportunità di inserire il riferimento diretto all’articolo 18, comma 4-ter, della L. n. 240/2010.
A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari - DPR n. 95/2016 (il quale reca la specifica disciplina relativa alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica), rispettivamente:
- per il quarto quadrimestre, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025;
- per il quinto quadrimestre, a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025.
Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
Il decreto citato, nel dare avvio alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, ha stabilito che le stesse abbiano durata di diciotto mesi e siano composte da cinque commissari.
Il comma 2, nel novellare l’articolo 24, comma 6, della L. n. 240/2010, differisce dal 31 dicembre 2025 (31 dicembre del quattordicesimo anno successivo al 29 gennaio 2011 - data di entrata in vigore della L. 240/2010) al 31 dicembre 2026 (quindicesimo anno successivo a tale data) il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.
Il testo dell’articolo 24, comma 6, della L. n. 240/2010, anteriore alla novella qui in esame, prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, in materia di programmazione triennale, dalla data di entrata in vigore della L. 240/2010 e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 (cioè la procedura che consente al titolare del contratto di ricerca, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di richiedere all'università, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia) può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.
La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell’organico dei docenti anche in funzione dell’attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.
Articolo 5
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
L’articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest’ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.
L’articolo in commento, composto da un unico comma, prevede che il Consiglio universitario nazionale (CUN) continui a svolgere le proprie funzioni, nella composizione in carica, sino al termine del 31 luglio 2025 e che, parimenti, il mandato dei suoi attuali componenti sia prorogato sino al medesimo termine.
Ciò al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio, nelle more della sua prevista riforma, di adeguarne l’organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La relazione illustrativa specifica che la riforma complessiva de CUN risulta quanto mai opportuna per rispondere alle molteplici esigenze che l’ordinamento universitario richiede, in considerazione del rinnovo parziale (50 per cento) dei componenti prevista a settembre 2024. Alla luce di ciò, “si ritiene quindi urgente confermare lo status quo al fine di arrivare ad una nuova e rinnovata composizione del Consiglio, come da nuova disciplina”.
Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è disciplinato dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18. È organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
- fino a 42 professori e ricercatori eletti in rappresentanza di fino a 14 aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);
- 8 studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
- 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- 1 membro designato, tra i propri componenti, dall’Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;
- 1 membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.
I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.
Ove, nel corso del mandato (salvo che nell’ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.
Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.
Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori di I fascia elettivi.
Quanto alle competenze, il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca, sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.
La composizione attuale del collegio è consultabile a questo link.
L’elenco dei decreti ministeriali di nomina è reperibile a questo link.
Articolo 6
(Disposizioni urgenti per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (oltre che taluni beni immobili dello Stato) possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. Estende, in secondo luogo, l’applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l’attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari le procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenza del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce il Ministero dell’università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.
Nello specifico, ciò avviene novellando l’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che reca il contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, nonché delle regioni e degli enti locali, all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. Le novelle apportate al citato articolo 15 consistono nella modifica del suo comma 2-bis e nell’aggiunta di un nuovo comma 4-bis (si veda il testo a fronte in calce).
Si ricorda che il suddetto articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede, al comma 1 (non modificato dalla disposizione in esame), che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individui beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui sopra gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle (sempre delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie anche fiscali) di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 15 (anch’esso non modificato dalla disposizione in esame), fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
Il comma 2-bis dell’articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 13 del 2023, modificato dalla disposizione in commento (lettera a)), nel testo vigente prima della sua entrata in vigore, prevedeva che, per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, potesse, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 (ossia 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a favore dell'Agenzia del demanio).
La Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, istituita presso l’Agenzia del demanio, dal DPCM 29 luglio 2021 opera, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
Ora, la disposizione in esame, nel modificare il comma 2-bis:
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ha introdotto il riferimento (oltre ai beni immobili dello Stato) anche ai beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, i quali possono quindi essere destinati a residenze e alloggi universitari
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ha previsto che la richiesta per attivare la suddetta procedura in capo alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, possa provenire (oltre che dalle università statali o dagli enti territoriali interessati o dagli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario) anche dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari (su cui si veda infra);
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ha previsto che agli interventi del medesimo comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 si applichino le disposizioni di semplificazione di cui all’articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge n. 338 del 2000 (che reca “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”).
Si ricorda che il suddetto articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000 reca “Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie”. Nello specifico il suo comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici. Ai sensi del comma 2 (richiamato dalla disposizione in commento) gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001 ove richiesta nei casi previsti dall'art.146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000.
Ai sensi del comma 2-bis della medesima legge n. 338 del 2000, anch’esso richiamato dalla disposizione in esame, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le disposizioni del medesimo comma 2-bis non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del citato codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 131-159).
I commi 2-ter, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis e 5-ter dell’articolo 15 del suddetto decreto-legge n. 13 del 2023 (per il cui contenuto si veda il testo a fronte) non vengono modificati dall’articolo in esame.
La lettera b) della disposizione in commento inserisce, infine, il comma 4-bis al medesimo articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target (rectius obiettivo) M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e il rilascio dell’attestazione certificante la creazione e la disponibilità all’assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 (che prevede interventi per alloggi e residenze per studenti universitarie) e 1-bis (che disciplina il cosiddetto “Nuovo housing universitario”) della citata legge n. 338 del 2000.
Si ricorda che la suddetta Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R.1.7), a cura del Ministero dell’università e della ricerca, è relativa agli alloggi per studenti e prevede la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Per la sua attuazione sono previsti complessivi 1.198 milioni di euro. Essa prevedeva un primo traguardo (M4C1-27) al 31 dicembre 2021, che consisteva nella modifica della legislazione vigente in materia di alloggi per gli studenti (legge n. 338 del 2000 e decreto legislativo n. 68 del 2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture al posto di nuovi edifici su terreni vergini (green-field), garantendo il più alto standard ambientale da parte dei progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile. Le norme attuative di tale traguardo sono l'articolo 64, comma 8, del decreto legge n. 77 del 2021 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 152 del 2021.
Un secondo obiettivo della medesima riforma era stato fissato al 31 dicembre 2022 (M4C1-29) e consisteva nell’entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Le norme attuative (del predetto obiettivo) di rango primario sono l'articolo 14, comma 6-viciesquater del decreto-legge n. 36 del 2022, l'articolo 39 del decreto-legge n. 115 del 2022, l'articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022.
Per entrambi gli obiettivi citati, le norme attuative richiamate consistono in modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 338 del 2000.
Un ulteriore traguardo della Riforma 1.7 è stato fissato al 30 giugno 2023 (M4C1-28) e consisteva nell’aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari. A seguito dei due avvisi pubblicati con il decreto ministeriale del 26 agosto 2022, n. 1046 (modificato dal DM n. 1089 del 15 settembre 2022) e con il decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, sono state approvate due graduatorie, rispettivamente con il decreto ministeriale del 28 novembre 2022, n. 1246, e con il decreto ministeriale del 14 febbraio 2023, n. 77, per un totale di 72 interventi ammessi a finanziamento, al netto delle rinunce.
Un ultimo obiettivo della suddetta Riforma, richiamato dalla disposizione in esame (M4C1-30), è stato fissato al 30 giugno 2026. Esso prevede la creazione di almeno 60.000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la legge n. 338 del 2000, quale riveduta, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29.
Per dare ulteriore impulso all’attuazione della Riforma in questione, ed in particolare per il raggiungimento del suo ultimo obiettivo, il decreto-legge n. 13 del 2023 (articolo 28) e il decreto legge n. 19 del 2024 (articolo 17) hanno ulteriormente modificato la legge n. 338 del 2000, introducendo, tra l’altro le procedure semplificate urbanistico-edilizie di cui all’articolo 1-quater sopra descritte. L’articolo 5 del decreto-legge da ultimo citato ha altresì autorizzato la nomina del Commissario straordinario (su cui, vedi subito infra).
Per un approfondimento su università e ricerca nell’ambito del PNRR (compresa la citata Riforma 1.7), si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione e, in particolare, al relativo allegato Riforme.
Quanto al Commissario straordinario, si ricorda che esso è stato nominato, nella persona dell’ingegnere Manuela Manenti (qui il comunicato stampa) ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Il Commissario opera presso il Ministero dell’università e della ricerca, con i poteri sostitutivi necessari all’attuazione della misura. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale e che, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto-legge n. 71 del 2024, è composta da una unità di personale dirigenziale di livello non generale, il cui incarico è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione, da due unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, e da fino a cinque esperti nominati dal Commissario.
TESTO A FRONTE
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (D.L. 24/02/2023, n. 13)
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Testo vigente
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Modificazioni apportate dall’art. 6 del presente provvedimento
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Art. 15 |
Art. 15 |
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.
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1. Identico.
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2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
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2. Identico.
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2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
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2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
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2-ter. Identico.
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3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
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3. Identico.
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3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.
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3-bis. Identico.
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4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l’affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
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4. Identico.
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4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e il rilascio dell’attestazione certificante la creazione e la disponibilità all’assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.
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5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.
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5. Identico.
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5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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5-bis. Identico.
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5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.
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5-ter. Identico.
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Articolo 7
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)
L’articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano.
L’articolo in commento, composto da un solo comma, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Quanto alla copertura finanziaria, il medesimo comma dispone che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Nei pressi della Stazione di Milano Bovisa si trova una sede già operativa del Politecnico di Milano, presso la quale sono dislocati i Dipartimenti di Design, Energia, Ingegneria gestionale, Meccanica, Scienze e tecnologie aerospaziali.
La relazione illustrativa riporta numerose informazioni sul progetto per la realizzazione del nuovo Campus Nord del Politecnico di Milano, che di seguito si sintetizza e alla cui lettura integrale si rinvia.
All’interno del nuovo campus universitario sarà realizzato un parco scientifico/polo dell’innovazione, con conseguente ampliamento degli spazi comuni del Campus, ovvero aree dedicate a servizi per gli studenti e la cittadinanza.
Il nuovo Campus Nord del Politecnico di Milano sorgerà nell’area della Goccia, ex polo industriale per la produzione del gas. Il Politecnico di Milano, insieme al Comune di Milano e Regione Lombardia, FNM (Ferrovie Nord Milano) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per le stazioni ferroviarie di competenza, hanno avviato un importante progetto di riqualificazione urbana per la realizzazione di un ampliamento del campus dell’Ateneo, la riqualificazione delle due stazioni ferroviarie, un intervento di riforestazione.
L’ampliamento del campus del Politecnico ha preso avvio con la progettazione della riconversione dei due grandi gasometri. Il progetto prevede la costruzione per il Politecnico di Milano di tre edifici per aule, di cinque edifici per la nuova TechEurope Foundation, di una sala polifunzionale da 1.000 posti, di due residenze universitarie da circa 500 posti alloggio, oltre che la riqualificazione di un ex edificio industriale per il food and beverage a servizio degli ospiti del Campus, di una grande centrale termica che ospiterà laboratori, di due edifici vincolati dedicati all’arte e di un grande laboratorio sull’intelligenza artificiale.
In relazione agli aspetti finanziari, si segnala che il progetto per la realizzazione del nuovo Campus Nord del Politecnico di Milano rientra nell’Accordo di coesione firmato tra il Governo e la regione Lombardia in data 7 dicembre 2023, che stima, per la realizzazione dell’opera, un costo totale di 142 milioni di euro.
La relazione tecnica evidenzia che nel settembre del 2022 è stato siglato un protocollo di intesa tra l’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell’università e della ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Ferrovie Nord Milano (FNM), per il completamento del disegno strategico di rigenerazione urbana dell’intera area di Bovisa - Goccia e la finalizzazione dell’intervento di realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano.
Nell’ambito delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Politecnico di Milano in zona Bovisa ha già ottenuto un finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 45.271.440 (cfr. decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 794 del 22 giugno 2023).
Il Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito del citato Protocollo d’intesa, si è impegnato ad individuare ulteriori risorse finanziarie di propria competenza da stanziare in favore del Politecnico, quali, per l’appunto, i 10 milioni finanziati dall’articolo in commento. Tale finanziamento - continua la relazione tecnica - “risulta indispensabile per consentire la conclusione delle attività progettuali, l’ultimazione dei lavori e l’insediamento del nuovo Campus, in linea con il Master plan e il cronoprogramma di realizzazione dei diversi interventi”.
Si segnala che in data 21 ottobre 2024, sempre nell’ambito del citato Protocollo d’intesa, è stato altresì firmato l’accordo tra Politecnico di Milano e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano, che prevede lo stanziamento, da parte del Ministero citato di 45 milioni di euro complessivi.
Articolo 8
(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)
L’articolo 8 prevede misure volte a promuovere l’internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell’ambito del “Piano Mattei”. A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento della relativa offerta formativa.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento interviene, con due novelle, sulla legge n. 99 del 2022, che reca l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con modifiche volte a promuovere l’internazionalizzazione degli ITS Academy.
Per una ricostruzione complessiva sul Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e sugli ITS Academy che lo costituiscono si veda il box di approfondimento in calce alla scheda.
Con riguardo al sistema di finanziamento degli ITS Academy, la lettera a) del comma 1 in commento, con una aggiunta al comma 2, lettera a), primo periodo, dell’articolo 11 della legge n. 99 del 2022, stabilisce che il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, istituito dal comma 1 del medesimo articolo 11 allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (su cui si dirà più diffusamente oltre), finanzi prioritariamente, tra le altre cose, la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy al fine di incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, “anche per i percorsi attivati all’estero”.
Per effetto della novella, pertanto, il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore finanzia adesso, in base alla menzionata lettera a), la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy al fine di incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all’estero. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
Come precisato dalla relazione illustrativa la disposizione mira a migliorare l’efficacia della Riforma del PNRR (M4-C1-R.1.2) consentendo di dare ulteriore flessibilità, per la durata del Piano, alle risorse assegnate su base nazionale, nonché
dando maggiore spinta alla capacità di potenziare l’offerta formativa, anche in un’ottica di internazionalizzazione, tipica dell’istruzione terziaria universitaria, ma al momento non ben stabilita a livello di normativa primaria per gli ITS Academy.
La medesima relazione evidenzia che la disposizione consente, altresì, di realizzare un miglior coordinamento tra le previsioni della legge n. 99/2022 (di realizzazione della riforma 1.2 della Missione 4-1 del PNRR) e la misura 1.5 – M4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy.
Con specifico riferimento all’internazionalizzazione, la relazione afferma inoltre che, attraverso protocolli di intesa, gli ITS Academy stanno incrementando e sviluppando la propria attività di promozione all’estero. Nell’ambito del Piano Mattei, infatti, il Ministero dell’istruzione e del merito ha concluso delle intese tecniche con l’Etiopia, l’Egitto e la Tunisia e sta per finalizzarne due con l’Algeria con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione nel settore dell’istruzione tecnica e professionale, in linea con le necessità del mercato del lavoro e delle aziende italiane che investono nei Paesi africani, oltre che di sostenere l’insegnamento della lingua italiana.
Si ricorda che il “Piano Mattei”, previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023 (legge n. 2 del 2024), è un documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo negli Stati africani. In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con suddetto Piano strategico, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023 è stata Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Struttura di missione per l’attuazione del Paino Mattei.
È in via di adozione il decreto del Presidente del Consiglio volto a definire il Piano. Allo stato attuale, le Commissioni Affari esteri della Camera dei deputati e Affari esteri e difesa del Senato hanno espresso un parere favorevole sul relativo schema (A.G. 179).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’apposita pagina del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Per un approfondimento sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di adozione del Piano si rimanda al relativo dossier predisposto dal Sevizio studi della Camera dei deputati.
La lettera b) del comma 1 in commento interviene invece sull’articolo 14, della legge n. 99 del 2022, dedicato a disciplinare la fase transitoria e l’attuazione della medesima legge, ed in particolare sul comma 5-ter di tale articolo.
Il citato comma 5-ter, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, prevede che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.
La disposizione in commento ha modificato il comma 5-ter in un duplice senso: in primo luogo, correggendo il riferimento alla norma che disciplina il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, che non è (come previsto nel testo previgente) il comma 5 del medesimo articolo 14, ma l’articolo 11 della legge n. 99 del 2022; in secondo luogo, prevedendo che l’utilizzo delle risorse in questione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, può avvenire non più solo “per le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni” ma, più in generale, “anche in deroga alle priorità individuate”, nell’utilizzo in via ordinaria del citato Fondo, “dall’articolo 11, comma 2 della medesima legge”.
Nella relazione illustrativa si precisa che, in un’ottica di massimizzazione ed efficientamento, la disposizione in parola, mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo.
Il comma 2 della disposizione in commento statuisce che per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell’ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo.
La disposizione dispone che ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge n. 123 del 2007, e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, si ricorda in primo luogo che la legge n. 123 del 2007, recante la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pone all’articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), quale principio di delega, la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso, tra l’altro, la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria. Come disposto dal comma 7-bis del medesimo articolo 1, per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse, in conto capitale, nella disponibilità del Ministero dell’istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 8110, piano gestionale 1 (1,4 milioni di euro) e 8785 piano gestionale 1 (1,7 milioni di euro), che attengono, rispettivamente, al Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole (istruzione del secondo ciclo).
Quanto alla seconda fonte di copertura, si ricorda che l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, recante la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevede una autorizzazione di spesa di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell’istruzione e del merito, sono iscritte sul capitolo di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4, che contiene le risorse destinate alle spese per le procedure di reclutamento del personale docente.
La medesima relazione precisa, in linea con quanto affermato nella relazione illustrativa, che la proposta normativa in commento consente, in vista del termine dell’esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l’anno 2024.
I percorsi formativi erogati dagli Istituti tecnologici superiori (ITS) rappresentano l’unica tipologia di percorsi di formazione di livello terziario che ricade nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione e del merito e non del Ministero dell’università e della ricerca. Istituiti nel 2010, sono rivolti ai giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.
La legge n. 99 del 2022, recante l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ha recentemente introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnologici superiori (ITS), fino ad allora disciplinati principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.
La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, il PNRR, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4C1, Riforma 1.2), si pone i seguenti obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.
Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS, il PNRR (in particolare, tramite l’Investimento 1.5 della M4C1) destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Complementarmente peraltro, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), lo stesso PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.
La legge n. 99 del 2022 presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi rispetto alla disciplina precedente. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:
i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;
iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;
v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;
vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;
vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;
viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;
x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;
xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);
xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
I decreti attuativi previsti dalla legge n. 99 del 2022, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, sono stati tutti adottati entro la fine del 2023. Per un elenco dei decreti attuativi in questione si vedano le tabelle riepilogative dedicate all’attuazione delle Riforme e degli Investimenti previste dal PNRR nell’ambito della politica pubblica “Istruzione”, reperibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Per quanto riguarda lo stato attuale del sistema dell’istruzione tecnologica superiore, i dati (risultanti dal monitoraggio annuale effettuato da INDIRE) dimostrano che si tratta di un segmento di istruzione e formazione in costante espansione, destinato a vedere incrementare sia l’offerta formativa che le figure specializzate di riferimento. Anche il numero di iscritti risulta, da anni, in costante aumento.
Per l’anno scolastico 2024/25, gli ITS Academy sono 146 su tutto il territorio nazionale e sono suddivisi nelle seguenti 10 aree tecnologiche: Energia; Mobilità Sostenibile e logistica; Chimica e nuove tecnologie della vita; Sistema Agroalimentare; Sistema Casa e Ambiente Costruito; Meccatronica; Sistema Moda; Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati.
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
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Testo previgente
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Testo modificato
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Articolo 11 |
Art. 11 |
Comma 1
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Identico
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2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente: a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy; b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13; d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b). |
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente: a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all’estero, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy. b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13; d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).
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Commi 3-10
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Identici
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Articolo 14
(Fase transitoria e attuazione)
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Articolo 14
(Idem)
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Commi da 1 a 5-bis
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Identici
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5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni
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5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui all’articolo 11 possono essere utilizzate anche in deroga alle priorità individuate dall’articolo 11, comma 2
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Commi 6-7
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Identici
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Articolo 9
(Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
L’articolo 9 precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l’abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.
In particolare, l’unico comma di cui si compone l’articolo interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, tramite una modifica all’articolo 18-bis, che recae norme transitorie per l'accesso al concorso per il reclutamento del personale docente e per l'immissione in ruolo, introdotto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. “decreto PNRR 2”).
In particolare, il comma 4, primo periodo, del citato articolo 18-bis, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (il comma 10-ter risulta abrogato), i vincitori del concorso su posto comune che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1 (si tratta dei nuovi requisiti introdotti nell’ambito della riforma del reclutamento introdotta in attuazione del PNRR, in particolare per quanto riguarda la fase transitoria, fino al 31 dicembre 2024; per il dettaglio, vedi infra) sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Per effetto della modifica in commento, il comma 4, primo periodo, dell’articolo 18-bis prevede ora che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1 “ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2” (ossia, con i requisiti previsti precedentemente alla riforma del reclutamento introdotta in attuazione del PNRR), sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Si ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 18-bis, richiamato dalla norma novellata, (che, si ricorda ancora, è stato introdotto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022, cosiddetto decreto-legge “PNRR 2”), prevede in via generale che, in una fase transitoria rispetto alla piena entrata a regime della riforma del reclutamento prevista in attuazione del PNRR, ricompresa tra la sua entrata in vigore (1° maggio 2022) e il 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale oppure che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Ora, la proposta normativa in oggetto intende estendere tale regime transitorio anche ai partecipanti ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico, per i quali, dopo il 31 dicembre 2024, andrà a regime la disciplina disposta dall'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, ai sensi del quale costituisce requisito per la partecipazione al concorso il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Si precisa, a tal proposito, che l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, chiarisce già che i requisiti di cui all’articolo 5, appena descritti, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024, mentre sino ad allora per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso (su cui si veda subito infra), ma la norma in questione non prevede che a tali partecipanti si applichi la normativa, di cui all’articolo 18-bis in merito al necessario conseguimento dei CFU.
Si ricorda che gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), sono docenti specializzati nell'insegnamento di materie di natura tecnica o pratica all'interno degli istituti tecnici e professionali.
Per diventare un insegnante ITP è necessario possedere un diploma di maturità tecnica o professionale che consenta l’accesso a una delle classi di concorso specifiche per tali profili come definite della tabella B del D.P.R. 19 del 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento). In particolare, fino al 31 dicembre 2024, i candidati possono partecipare ai concorsi per docenti con il solo diploma, purché abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA o i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.
Dal 2025 in poi, il percorso per diventare ITP muta, in seguito alla riforma sul reclutamento degli insegnanti, in quanto si richiede per la partecipazione ai concorsi il possesso dei requisiti indicati nel già menzionato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (possesso della laurea (triennale), oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022).
Quanto ai diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, è stato emanato il decreto ministeriale n. 246 del 2023, definisce la tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, alle classi di concorso per l’accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico, ai sensi dell’articolo 4 , comma 10, della legge n. 99 del 2022. Tale ultima norma ha previsto infatti che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022 costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è stabilita la tabella di corrispondenza dei titoli con le classi di concorso.
In definitiva, la disposizione in commento intende precisare che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria (dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2024), con il solo possesso del titolo di studio richiesto durante tale fase, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017, a conseguire l’abilitazione, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25), mediante il conseguimento dei CFU previsti per le altre categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono di diritto ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo completa la disciplina prevista per gli insegnanti tecnico-pratici, vincitori di concorso - e che non rientrino nelle situazioni di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis e al comma 4, dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 - consentendo loro, fino al 31 dicembre 2024, di poter, con il titolo di studio di cui all’ordinamento previgente (diploma), accedere al concorso (articolo 22, comma 2) e, una volta risultati vincitori, ai percorsi di abilitazione per il conseguimento dei previsti CFU/CFA, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico (nuovo comma 4, dell’articolo 18-bis).
In sostanza – chiosa la relazione – con la presente disposizione, si allinea anche il reclutamento di questo personale alle più qualificanti regole del PNRR, che prevedono, per la fase transitoria, che i docenti reclutati dal concorso debbano compiere un percorso formativo volto ad integrare le conoscenze già dimostrate dai candidati che hanno vinto il concorso in modo che anche loro possano conseguire, a pieno titolo, l’abilitazione all’insegnamento secondo le nuove regole del PNRR. In questo modo si elimina anche ogni dubbio in relazione alla possibilità di conteggiare tali docenti nell’ambito del prossimo target del 31 dicembre 2024.
La disposizione interviene al fine di colmare un vuoto normativo, presente fin dalla originaria modifica del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, ad opera del decreto-legge n. 36 del 2022, volto ad allineare anche tale categoria di docenti a quelle previste dalla disciplina transitoria del medesimo decreto-legge n. 36.
Per un approfondimento sulle misure PNRR in materia di istruzione si rimanda all’apposito tema presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Per un approfondimento sulla formazione, reclutamento e valorizzazione degli insegnanti nelle scuole si rimanda all’apposito tema presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 10
(Misure urgenti a favore del personale scolastico)
L’articolo 10 dispone l’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
In particolare, l’unico comma di cui si compone l’articolo in esame dispone che il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) è incrementato di 13,7 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
La disposizione statuisce che ai conseguenti oneri si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015 e, quanto a 6,3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è disciplinato dall’articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all’articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo.
Quanto al contenuto del MOF, al suo interno sono ricompresi:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico;
h) le risorse per turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati.
In virtù del citato articolo 78 del CCNL 2019/2021, il MOF è, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:
a) le risorse di cui all’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015 (già richiamate);
b) risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo con uno stanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;
c) risorse di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo con uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;
d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo.
Il Fondo MOF è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
f) utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);
g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;
h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;
i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del MOF;
l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.
Il Fondo MOF è ripartito tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.
Quanto alla destinazione delle risorse stanziate dall’articolo in commento, la relazione illustrativa riporta quanto segue.
Sotto il profilo delle azioni previste dal PNRR, la relazione fa presente che proprio in questo anno scolastico sono implementate le principali misure previste dal PNRR in capo alle istituzioni scolastiche: ci si riferisce alle misure in materia di dispersione scolastica e di contrasto ai divari territoriali, di potenziamento delle discipline STEM e di orientamento, oltre che per la formazione del personale scolastico e la trasformazione delle aule e degli ambienti didattici.
Sotto il profilo delle azioni conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche, la relazione fa presente che da questo anno scolastico la gestione delle pratiche pensionistiche prevede l’utilizzo esclusivo del sistema di gestione informatizzata dell’INPS, a differenza degli anni precedenti in cui le medesime pratiche era svolte avvalendosi dei consueti sistemi informativi proprietari dell’amministrazione scolastica. Nella fase di avvio di tale nuova modalità di lavoro, la misura intende incentivare in particolare il personale dedicato a tali attività, particolarmente gravose per le istituzioni scolastiche. Si fa presente che per l’anno in corso le cessazioni saranno oltre 30 mila.
Quanto alle azioni previste dal PNRR in ambito di istruzione, si rimanda all’apposito tema presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Con riferimento gestione delle pratiche pensionistiche del personale scolastico, si segnala che in attuazione del decreto n. 188 del 25 settembre 2024 del Ministro dell’istruzione e del merito, la circolare n. 150796 del 25 settembre 2024 del medesimo Ministero, condivisa con l’INPS, ha fornito le indicazioni operative per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2025. In particolare, si prevede che le domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente, educativo e A.T.A devono essere presentate, entro il termine finale del 21 ottobre 2024, esclusivamente con modalità telematiche mediante l’utilizzo della piattaforma “POLIS”. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione. Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo “Nuova Passweb”, quale nuovo strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni.
Quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, si ricorda che l’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015 prevede che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61 (attribuzione di incarichi di coordinamento delle attività, affiancamento ai docenti di un insegnante tecnico-pratico, sviluppo della didattica laboratoriale), nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell’istruzione e del merito, sono iscritte sul capitolo di bilancio 4007, piano gestionale 1, dedicato alle spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale.
L’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, recante la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevede una autorizzazione di spesa di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell’istruzione e del merito, sono iscritte sul capitolo di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4, che contiene le risorse destinate alle spese per le procedure di reclutamento del personale docente.
La medesima relazione precisa che la proposta consente, in vista del termine dell’esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l’anno 2024.
Articolo 11
(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)
L’articolo 11 prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell’autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
Ciò avviene per mezzo di un’integrazione dell’articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, con l’introduzione del comma 5-bis (si veda il testo a fronte in calce).
Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in materia di fornitura di libri a titolo parzialmente o totalmente gratuito agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Tale autorizzazione di spesa è stata recentemente incrementata di 3 milioni, a decorrere dall’anno 2025, dall’articolo 14-ter del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71.
Il citato articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, dispone che i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.
Inoltre, si ricorda che l’articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
Ora, la disposizione in commento aggiunge il comma 5-bis al suddetto articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale prevede che la predetta autorizzazione di spesa, relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, sia incrementata di 4 milioni di euro per l’anno 2024.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (legge n. 307 del 2004).
La relazione illustrativa segnala che la proposta riveste carattere di urgenza perché consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate. Essa è altresì ricondotta all’impegno, previsto dal PNRR, di riduzione dei divari territoriali ed alla dispersione scolastica.
Quanto al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, Si ricorda che esso è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.
TESTO A FRONTE
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (D.L. 95/2012)
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Testo previgente
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Modificazioni apportate dall’art. 11 del presente provvedimento
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Art. 23 |
Art. 23 |
Commi 1-4 Omissis
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1-4. Identici
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5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
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5. Identico.
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L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
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Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali’ della missione 'Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
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5-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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Commi 6-12-undevicies Omissis
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6-12-undevicies. Identici
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Articolo 12
(Entrata in vigore)
L’articolo 12 dispone in merito all’entrata in vigore.
L’unico comma di cui si compone l’articolo stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 30, dispone il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, con particolare riguardo soprattutto alla attività di prevenzione
[2] Mediante il richiamo dell’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
[3] Si ricorda che gli ISA si applicano ai lavoratori autonomi e ai soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) esercenti attività d’impresa che svolgono, come attività prevalente, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Cfr., in merito agli ISA, il citato articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
[4] Il primo periodo di tale comma novella l’articolo 10, comma 12, della L. 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni.
[5] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 2119.
[6] Riguardo a tale misura, cfr. l’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
[7] Cfr. il richiamato articolo 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
[8] Riguardo alle suddette norme inerenti al pagamento diretto, cfr. il richiamato articolo 7, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.
[9] Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015). Si ricorda altresì che la disciplina relativa al suddetto FSB non prevede, per le imprese artigiane rientranti nelle dimensioni oggetto del presente articolo 2, fattispecie di contributo addizionale.
[10] Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
[11] La destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata avviene, in base alle norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011), all’esito di procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p. (reati di grave allarme sociale tra cui quelli legati all’associazione mafiosa, nonché schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri) o per i quali è prevista la confisca c.d. estesa di cui all’art. 240-bis c.p. (tra cui i reati contro la p.a., reati ambientali e vari reati di falsificazione, ricettazione, contraffazione) o per l’applicazione di misure di prevenzione previste dal medesimo codice. Tale processo è gestito dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Sui dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, che vengono raccolti dall’Agenzia, il Governo trasmette ogni sei mesi una relazione al Parlamento (l’ultima, aggiornata al 31 dicembre 2023, Doc. CLIV, n. 3).
Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati, l’art. 113, comma 2, del citato codice antimafia prevede che i rapporti tra l’ANBSC e l’Agenzia del demanio siano regolati da apposite convenzioni, con particolare riguardo alla stima e alla manutenzione dei beni custoditi nonché all'avvalimento, da parte dell’ANBSC, del personale dell'Agenzia del demanio (v. da ultimo).