Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca
Riferimenti: AC N.1902/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 304
Data: 10/06/2024
Organi della Camera: VII Cultura

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

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Dossier n. 288

 

 

 

Servizio Studi -

Dipartimento Cultura

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Progetti di legge n. 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Schede di lettura

Premessa. 5

Capo I – Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale

§  Articolo 1 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)  7

§  Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36). 12

§  Articolo 3 (Disposizioni in materia di lavoro sportivo). 25

§  Articolo 4 (Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia). 31

§  Articolo 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport). 41

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità

§  Articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità). 49

§  Articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento) 54

§  Articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno). 59

§  Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno) 63

Capo III – Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025

§  Articolo 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25). 72

§  Articolo 11 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)  80

§  Articolo 12 (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). 87

§  Articolo 13 (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici) 95

§  Articolo 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola). 98

Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca

§  Articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)  101

§  Articolo 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari). 106

§  Articolo 17 (Entrata in vigore). 110

 

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 maggio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2024 ed è stato contestualmente trasmesso alla Camera per avviare il proprio iter di conversione in legge, assumendo la numerazione AC 1902.

 

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla VII Commissione Cultura, si compone di 17 articoli suddivisi in 4 capi.

 

Il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

 

Il Capo II si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

 

Il Capo III si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024-25.

 

Il Capo IV si compone di 2 articoli (più l’entrata in vigore) e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

 

Si sottolinea che i 4 Capi sono dedicati alla disciplina di materie differenti, di competenza diretta di tre distinti Ministri: Ministro dello sport e dei giovani (Capo I), Ministro dell’istruzione e del merito (Capi II e III), Ministro dell’università e della ricerca (Capo IV).

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 9, recante disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, è in realtà una norma integralmente dedicata all’attuazione, nel suo complesso, della sperimentazione prevista dalla riforma in corso in materia di disabilità, ed è di competenza del Ministro per le disabilità. I docenti referenti per il sostegno sono solo una delle categorie di soggetti destinatari della citata sperimentazione: la più numericamente consistente, ma comunque corrispondente ad un numero di soggetti destinatari non superiore ad un terzo del totale.

 

 


Capo I Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e
della relativa disciplina fiscale

 

Articolo 1
(
Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

 

 

L’articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell’ambito del Comitato italiano paralimpico.

 

L’articolo in commento è composto da due commi, ciascuno dei quali contenenti novelle alla normativa vigente in materia di funzionamento degli Organismi sportivi, ed in particolare di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI (comma 1) e il Comitato italiano paralimpico (comma 2).

 

Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di riordino del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, di cui il CONI rappresenta la Confederazione, sono gli enti deputati a svolgere l'attività sportiva, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI. Riconosciute, a fini sportivi, dal Consiglio nazionale del CONI, sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, alle quali partecipano le singole società e le associazioni sportive attive in una determinata disciplina sportiva.

Attualmente, il CONI riconosce 48 federazioni sportive nazionali e 15 discipline sportive associate.

In ambito CONI sono inoltre attivi 14 enti di promozione sportiva riconosciuti.

 

Disciplina del tutto analoga è prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, per le federazioni sportive paralimpiche e per le discipline sportive paralimpiche afferenti al Comitato italiano paralimpico.

In questo caso, le federazioni sportive sono 29, le disciplina sportive sono 12, e gli enti di promozione sportiva sono 11 (per la lista completa di tali organismi, si veda qui).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame reca tre modifiche, in altrettante lettere, al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ed in particolare all’articolo 16 (comma 2) di tale decreto legislativo, rubricato “Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, in materia di elezione alle cariche di presidente e di membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali.

 

Si ricorda che, ai sensi della disposizione novellata, gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. È previsto che il presidente e i membri degli organi direttivi restino in carica quattro anni e possano svolgere più mandati (ferma restando la facoltà, per i singoli statuti delle federazioni e delle discipline, di prevedere un numero di mandati inferiore).

Nel testo del comma vigente fino al momento dell’entrata in vigore della disposizione in commento, si prevedeva tuttavia che i presidenti e i membri degli organi direttivi candidati per un mandato successivo al terzo consecutivo, per risultare eletti, dovessero conseguire un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.

Ora, la novella apportata dalla lettera a) del comma in esame riduce l’ambito di applicazione di tale ultima disposizione ai soli presidenti, escludendone, invece, gli altri membri degli organi direttivi, per i quali la necessità di conseguire i due terzi dei voti viene dunque meno.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame spiega che l’intervento normativo in commento, “pur confermando la previsione per cui il Presidente e i membri degli organi direttivi (nazionali e territoriali) restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, mira a scindere nettamente la posizione del Presidente federale (e regionale) da quella dei membri degli organi direttivi federali (nazionali e territoriali), muovendo dal presupposto che il Presidente federale (e ciò vale anche per il Presidente regionale) non viene scelto in tale ruolo tra i Consiglieri federali (e ciò vale anche a livello regionale), ma viene eletto in una procedura elettiva autonoma rispetto a quella relativa ai consiglieri e proprio in tale specifica qualità, e che diverse, sono, inoltre, anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale (regionale) rispetto al singolo consigliere federale (regionale).”

 

La lettera b) inserisce sei nuovi periodi all’interno del medesimo comma 2, volti a disciplinare più nel dettaglio il caso in cui il presidente uscente si candidi per un mandato successivo al terzo consecutivo.

Si prevede cioè che i presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, siano eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e che, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Si prevede inoltre che, nel caso di pluricandidature, non si proceda al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l’organo direttivo uscente, per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

In materia di computo dei mandati, la novella precisa che si considera compiuto, e dunque rilevante ai fini di tale computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno (dunque, superiore alla metà della durata complessiva prevista, quadriennale) nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

 

In ordine al caso delle pluricandidature, si segnala che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame evidenzia che non si procede al ballottaggio, ma si indicono nuove elezioni anche per i membri degli organi direttivi, “sempre che, ovviamente, un altro candidato - o più di uno - non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto”.

 

Alla luce dell’estremo rilievo di tale precisazione nell’ambito della procedura elettiva in questione, si valuti l’opportunità di darne conto anche nel testo legislativo.

 

La lettera c) sostituisce il settimo periodo (divenuto ora, dopo l’entrata in vigore del decreto, il tredicesimo) del medesimo comma 2, precisando che la disciplina di cui a tale comma si applica anche “agli enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva”. Rispetto al testo previgente del periodo, le modifiche apportate sono le seguenti:

- è rimosso il riferimento ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali citate, lasciandovi solo quello ai relativi presidenti;

- è specificato che le strutture territoriali citate sono quelle di ambito regionale;

- è inserito il riferimento alle strutture territoriali regionali degli enti di promozione sportiva.

 

Si valuti l’opportunità, a fini di coordinamento testuale, di modificare anche l’ultimo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, laddove, nel disporre che “i soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo”, si riferisce a soggetti che, dopo l’entrata in vigore della norma in esame, sono ora citati al dodicesimo periodo.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca modifiche, di contenuto del tutto simmetrico a quelle introdotte al comma 1, al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico, ed in particolare all’articolo 14 (commi 2 e 4) di tale decreto legislativo, in materia di “Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche”.

 

La lettera a), numero 1), interviene in materia di candidature a ricoprire le cariche di presidente e di membri degli organi direttivi delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, e degli enti di promozione sportiva paralimpica, limitando l’applicazione della norma che richiede, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il conseguimento di almeno i due terzi del totale dei voti validamente espressi, ai soli presidenti, e non anche, come previsto dal testo previgente, anche agli altri membri degli organi direttivi.

 

La lettera a), numero 2), inserisce sei periodi aggiuntivi alla fine del medesimo comma 2, volti a prevedere, anche in questo caso, che i Presidenti candidati per un quarto mandato consecutivo che non abbiano conseguito alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato, e a prevedere che, nel caso di pluricandidature, non si proceda al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l’organo direttivo uscente, per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

In materia di computo dei mandati, anche in questo caso si precisa che si considera compiuto, e dunque rilevante ai fini del computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

 

La lettera b) del medesimo comma 2 in esame modifica il comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017, precisando che la disciplina di cui a tale comma si applica anche agli enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, e degli enti di promozione sportiva paralimpica. Rispetto al testo previgente:

- è rimosso il riferimento ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali citate, lasciandovi solo quello ai relativi presidenti;

- è specificato che le strutture territoriali citate sono quelle di ambito regionale;

- è inserito il riferimento alle strutture territoriali regionali degli enti di promozione sportiva paralimpici;

- è soppresso il riferimento al fatto che ai soggetti citati si applicano anche le norme, contenute nell’articolo 14, relative alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

 

 


 

Articolo 2
(
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 2, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione.

La lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all’interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

 

 

L’articolo in esame, composto da un unico comma, reca modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

 

Il comma unico dell’articolo in esame è composto da due lettere.

 

La lettera a) inserisce, all’interno del Titolo II (Enti sportivi dilettantistici e professionistici), Capo II (Società sportive professionistiche) del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, il nuovo articolo 13-bis, rubricato “Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”.

 

L’articolo 13-bis è composto da 13 commi.

 

Il comma 1 istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede in Roma, quale organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 10-bis del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma che l’istituzione della Commissione “risponde all’urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l’iscrizione agli stessi. L’urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all’esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l’organo deputato ai controlli sulle società professionistiche per l’emissione del parere sull’ammissione di queste ai relativi campionati, sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale.”

 

Per quanto riguarda il comma 10-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2021, esso è stato inserito tramite una novella apportata dall’articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Ai sensi di tale comma, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame, l’istituzione della Commissione è necessaria “per garantire la piena efficacia, la tempestività e l’effettività di tale necessario sistema di controlli”.

 

A mero titolo di esempio, si ricorda che all’interno della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C) operava già, al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC), un organismo tecnico di controllo (come denominato dall’art. 19, comma 3 dello Statuto della F.IG.C.), di ausilio alla Federazione nella verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche. Tale Commissione è, nello specifico, prevista e disciplinata dagli articoli da 78 a 81 delle Norme organizzative interne della FIGC.

In particolare, l’art. 80, comma 1 delle predette Norme prevede che, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, alla COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. Sono indicati, poi, al comma 2, gli specifici poteri che può esercitare tale organismo nell’esercizio della sua funzione di controllo. Il comma 3 del medesimo art. 80, inoltre, prevede che, nell’ambito della sua attività, la COVISOC può proporre   l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Si riporta un comunicato stampa della F.I.G.C del 27 maggio 2024, che annuncia le dimissioni di 4 dei 5 componenti della COVISOC (tra cui la presidente Germana Panzironi), a far data dal 30 giugno 2024, terminate le procedure di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2024/2025. Le dimissioni sono motivate dal fatto che “con l’approvazione del Decreto Legge in cui si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con la contestuale soppressione della COVISOC., sono venute meno le condizioni per operare”.

 

Ai sensi del comma 2, la Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

 

Si ricorda che, come risulta dalla Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, le Federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI che, ad oggi, hanno riconosciuto il professionismo sono: Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). Si noti che, di queste, solo la F.I.G.C. e la F.I.P. organizzano campionati relativi a discipline di sport di squadra.

Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono pertanto quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla F.I.P., che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile.

 

Il comma 3 prevede che la Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

 

Il comma 4 elenca in quali attività specifiche si sostanziano le funzioni esercitate dalla Commissione. In particolare, essa:

- ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi (lett. a));

- verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro una data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva (lett. b));

- richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni (lett. c));

- effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società (lett. d));

- richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (lett. e));

- convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni (lett. f));

- fornisce pareri su questioni di propria competenza, d’ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse dalla CONSOB, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l’attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi (lett. g));

- segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione (lett. h));

- attiva forme di collaborazione con la CONSOB (lett. i)).

 

Ai sensi del comma 5, la Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

 

Il comma 6 reca disposizioni in materia di composizione e assetto organizzativo della Commissione, specificando in primo luogo che essa è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

La Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il Presidente dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e gli altri quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento, oppure, trascorso il predetto termine di trenta giorni in assenza di proposta, dal CONI, entro un ulteriore termine di quindici giorni. Decorsi inutilmente tali termini, l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La nomina del Presidente e dei quattro componenti elettivi è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

 

Le previste modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti configurano quindi, da parte loro, un parere obbligatorio e vincolante, simile a quello previsto per la nomina del presidente dell’ISTAT (per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi), per il presidente dell’AGCOM (due terzi), per i componenti dell’ART (due terzi), per i componenti dell’ARERA (due terzi), per il presidente e per il componenti dell’ANAC (due terzi), per il direttore dell’ISIN (maggioranza assoluta). In nessuno di questi casi, tuttavia, è previsto il ridimensionamento della maggioranza richiesta, da quella dei due terzi a quella assoluta, decorsi i primi trenta giorni dalla richiesta del parere.

 

La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è fissata in sette anni a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato.

Per quanto concerne le modalità di adozione delle deliberazioni, il comma dispone che essa avvenga a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevalga quello del Presidente. Si prevede inoltre che il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d’ufficio.

La determinazione delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende un segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per un mandato di durata quadriennale, rinnovabile.

 

Il comma 7 reca disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della Commissione. In particolare, si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. Si stabilisce che la Commissione provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al successivo comma 11, e che sia indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria.

La gestione finanziaria prevede l’approvazione di un bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, e di un rendiconto, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della Corte dei conti. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al comma in esame, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Bilancio e rendiconto sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 8 reca disposizioni in materia di personale della Commissione. In particolare, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari di ruolo e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto impiegati. L'assunzione del personale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico applicato per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede poi che, in sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvalga di un contingente di unità non superiore a quindici, scelte fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocate in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti di tale contingente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai sensi del quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole stabilite dal proprio regolamento di organizzazione e funzionamento (comma 7). Relativamente all'anno 2024, si prevede che gli esperti, se a titolo oneroso, non possano eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

 

Il comma 9 fa salvi, sino alla data di insediamento dell’organo collegiale della Commissione, gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati. Tali atti e verifiche, a decorrere dalla medesima data di insediamento, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

 

Il comma 10 reca le disposizioni volte ad individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione e dall’avvio della Commissione, quantificate in euro 1.700.000 euro per l’anno 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022, dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in questo caso al fine di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, volto ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle spese al cui ristoro sono destinate le risorse residue del fondo, identifica queste ultime in 72.940.247,52 euro.

La relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma che il “fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente a coprire tali somme”.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall’6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è appostato al capitolo 7593 di tale stato di previsione, con una previsione di cassa per il 2024 di 206.601.989 euro.

 

Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese per il funzionamento a regime della Commissione, a decorrere dall’anno 2025, specificando che è la stessa Commissione a provvedere all’autonoma gestione di tali spese. Le risorse a disposizione della Commissione sono individuate nelle seguenti:

- un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali (lett. a));

- un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull’ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato (lett. b)).

 

Quanto al primo dei due contributi previsti dal comma in esame, si ricorda che il comma 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate incassate nell'anno precedente dal bilancio dello Stato (e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui), derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori della gestione di impianti sportivi, dell’attività di club sportivi, delle palestre e delle altre attività sportive. Le risorse in questione sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concordi pronostici sportivi. Una quota di risorse pari inizialmente a 280 milioni di euro, a valere su quella destinata alla Sport e salute Spa, è destinata al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Gli importi di cui sopra possono essere rimodulati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si segnala che la relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge in esame, relativamente al contributo di cui alla lettera a) del comma 11, segnala che esso corrisponde ad “una somma complessivamente pari a 1.900.000,00 euro”, formulazione che risulta nettamente più chiara rispetto a quella di cui al testo della norma, che recita “un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento”.

 

Ai sensi del comma 12, le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11, e le loro successive eventuali variazioni, sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato.

 

Il comma 13 prevede che, agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Si precisa che la necessità di reperire una copertura per il contributo di cui alla lettera b) del comma 11 è dovuta al fatto che, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge in esame, tale contributo, in quanto obbligatorio, risulta deducibile dall’imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti.

 

Quanto alla copertura, si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Appostato sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta, per il 2024, una dotazione di competenza di 226.852.684 euro.

 

La lettera b) del comma unico dell’articolo in esame, novellando in tal senso l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 202, ha differito dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto legislativo, in materia di istituzione, all’interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

 

In particolare, ai sensi del citato comma 7, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo consultivo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Il medesimo comma 7 si occupa direttamente di individuare come necessarie talune delle cause di ineleggibilità e di decadenza: in particolare esse ricorrono nel caso di emissione, nei confronti del tifoso, di uno dei provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di uno dei provvedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Si specifica che sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli disciplinati dal comma 8-bis del medesimo articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989.

 

Si segnala che, ai sensi del proprio ultimo periodo, l’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021 ha concesso alle società sportive professionistiche un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguare il proprio assetto societario alle proprie disposizioni in parola. Tuttavia, il termine di applicazione di tali disposizioni, originariamente fissato al 1° luglio 2023, è stato differito già una volta, prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, al 1° luglio 2024, per opera dell’articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

 

La relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge in esame sostiene che “la disposizione […] si rende necessaria e urgente al fine di lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento al cui esame è sottoposto un disegno di legge vertente su analoga materia e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame”.

Ci si riferisce all’AS 1120, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera il 23 aprile 2024 (AC 836, qui una scheda di illustrazione del provvedimento, nel testo trasmesso al Senato).

 

 

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni
in materia di lavoro sportivo)

 

 

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo[1] da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle consentono tali prestazioni, fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivi, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale, valida per l’ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza).

Il comma 2 del presente articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

La lettera b) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari; la novella consente, previa l’adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un’autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto.

 

Il presente articolo reca alcune modifiche alle norme in materia di lavoro sportivo. Si ricorda che la nozione di lavoratori sportivi è posta dall’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni[2].

 

Le novelle di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 in esame modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tali novelle concernono l’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e l’articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni[3].

In particolare, le novelle poste dalla lettera a) del comma 1 e dalla lettera a) del comma 3 consentono tali prestazioni, fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivi, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; nella disciplina precedente le novelle, la suddetta autorizzazione era prevista per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo. Resta fermo che, per i casi in cui i corrispettivi siano superiori al suddetto limite di 5.000 euro annui, l’autorizzazione si intende rilasciata qualora il provvedimento di accoglimento o di rigetto non intervenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta[4]. Si ricorda che, sulla base del citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36, il D.M. 10 novembre 2023 ha definito i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita ai dipendenti pubblici[5] (tale normativa di rango secondario resta vigente per i casi in cui i corrispettivi annui siano superiori al suddetto limite di 5.000 euro[6])[7]. Resta altresì fermo che i dipendenti pubblici possono rientrare nel regime previsto per le prestazioni dei volontari sportivi; in tale regime – ora ridefinito dalla novella di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo 3 (cfr. la relativa parte di scheda) – sono esclusi i corrispettivi e sono ammessi, a determinate condizioni, rimborsi forfettari[8]; si ricorda che, nel caso di applicazione di tale regime, i dipendenti pubblici sono tenuti alla comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza[9].

Le norme oggetto delle suddette novelle non si applicano[10]: al personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, in relazione all’attività sportiva istituzionale di tali lavoratori; ad atleti, quadri tecnici, arbitri o giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai Corpi, armati e non, dello Stato, nei casi in cui siano autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza per prestazioni richieste dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate[11] o per prestazioni da svolgersi sotto l’egida di tali enti e organizzazioni.

La novella di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo 3 introduce una norma speciale, valida per l’ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti (pubblici o privati) eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione. In base a tale novella – che concerne il comma 11 del citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni –, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come detto, l’obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quindi esso ora si applica, nell’ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui). In base alla norma generale, posta dal suddetto comma 11, i soggetti (pubblici o privati) comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare del compenso erogato (per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione) al dipendente pubblico entro quindici giorni dall'erogazione del medesimo compenso.

 

Il comma 2 del presente articolo 3 abroga l’articolo 53, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma oggetto di abrogazione concerne la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[12] osserva che la norma ora abrogata risultava superflua e poteva anche indurre a dubbi applicativi, in quanto essa era priva dei necessari rinvii e specificazioni normativi; l’abrogazione – osserva la medesima relazione illustrativa – non modifica la distinzione tra i casi di reddito in oggetto derivanti da attività abituale (soggetti alla disciplina generale in materia di imposte sui redditi da lavoro autonomo, di cui ai commi da 1 a 6-bis dell’articolo 54 del suddetto testo unico, e successive modificazioni) e i casi di reddito in oggetto derivanti da attività occasionale (per i quali trovano applicazione, nell’ambito della disciplina delle imposte sui redditi diversi, le norme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), e all’articolo 71, comma 2, del suddetto testo unico, e successive modificazioni).

 

La lettera b) del comma 3 del presente articolo 3 – la quale novella per intero l’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni – ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. Si ricorda che tali prestazioni sono rese al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, secondo la definizione di cui al comma 1 del suddetto articolo 29 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni[13].

La novella consente il riconoscimento, in favore dei soggetti in esame, di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione delle prestazioni in oggetto; la possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione della previa adozione – da parte del competente ente, organizzazione o società (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, anche paralimpico, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) – di una regolamentazione delle tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario; tali spese e attività devono in ogni caso essere inerenti a manifestazioni e eventi sportivi riconosciuti dal medesimo soggetto che ha adottato la regolamentazione; tali rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario.

La disciplina precedente la novella in esame consentiva invece il rimborso esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione[14]; per questa seconda fattispecie, erano posti un limite di 150 euro mensili nonché la condizione che “l'organo sociale competente” deliberasse sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali fosse ammessa questa modalità di rimborso.

La novella conferma che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente; tuttavia, essa specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo[15].

La novella, inoltre, introduce un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto. Si prevede che i soggetti eroganti i rimborsi ai volontari siano tenuti a comunicare i relativi nominativi e importo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche[16], in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del medesimo codice, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

 

 


 

Articolo 4
(Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

 

 

L’articolo 4, al comma 1, prevede che NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Prevede, inoltre, che Nado Italia, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute Spa. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata a NADO Italia, a decorrere dal 2026. I commi 3 e 4 recano disposizioni di natura finanziaria, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo.

 

Nello specifico, il comma 1 prevede che, per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall’Italia con la legge n. 230 del 2007, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti (non meglio specificate) connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente (senza ulteriori specificazioni) e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della salute (qui l’ultima Relazione annuale al Parlamento, relativa al 2022, sull’attuazione della legge n. 376 del 2000, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”), continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne.

 

La World Anti-Doping Agency (WADA) è l’agenzia internazionale indipendente che promuove lo sport senza doping; è stata istituita nel 1999, su iniziativa del Comitato Olimpico Internazionale, come fondazione con forma giuridica di diritto privato, i cui organi di vertice sono costituiti sia da soggetti indipendenti che da rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati.

La WADA vigila sull’applicazione del Codice mondiale antidoping, emana gli standard operativi e la lista delle sostanze e dei metodi dopanti. Per ulteriori approfondimenti, cfr. la pagina istituzionale.

Nei singoli Paesi sono state istituite agenzie nazionali quali derivazioni funzionali dell’Agenzia mondiale antidoping, con la responsabilità esclusiva in materia di adozione e applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.

In Italia, tramite un accordo tra CONI e Governo italiano, è stata istituita la Organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia: qui la pagina istituzionale).

 

In particolare, la creazione di NADO Italia è avvenuta successivamente all’approvazione della L. 230/2007 (cfr. qui il relativo dossier) di ratifica ed esecuzione della citata Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, con l’obiettivo di agire come organizzazione nazionale  antidoping  in  Italia  e  con  il  compito  di  promuovere,  coordinare, monitorare  e  realizzare  le  attività  di  contrasto al doping, provvedendo all’effettuazione dei controlli antidoping su tutto il territorio nazionale e, nell’esercizio delle funzioni di giustizia antidoping, di gestire i risultati e  accertare le eventuali violazioni.

 

Inizialmente NADO era direttamente e funzionalmente sottoposta al CONI, e per esso alla Coni Servizi S.p.A., con utilizzo di risorse sia finanziarie che di personale appartenenti a quest’ultima. Successivamente, in linea con le indicazioni degli organismi antidoping europei e mondiali, anche a seguito all'accordo quadro tra Governo italiano, CONI e NAS dei carabinieri sottoscritto a febbraio del 2015 divenuto operativo nel maggio dello stesso anno, la NADO Italia è divenuta organismo funzionalmente autonomo e indipendente.

Ai sensi dell’art. 1, commi 629 ss., della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), si ricorda che è stata costituita la Sport e Salute S.p.A., la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della CONI Servizi.

 

NADO Italia risulta oggi così articolata:

- Comitato Esecutivo (CE): cinque componenti, tra cui il Presidente attuale, Fabio Pigozzi;

- Consiglio Interno di Sorveglianza (CIS): cinque componenti;

- Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR): quattro componenti;

- Comitato Controlli Antidoping (CCA): dieci componenti;

- Comitato per le Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT): sette componenti;

- Procura Nazionale Antidoping (PNA): otto componenti;

- Tribunale Nazionale Antidoping (TNA): diciassette componenti.

 

Si avvale, altresì, di ispettori investigativi dei NAS e di ispettori medici della FMSI per le analisi del Laboratorio antidoping all'Acquacetosa di Roma.

 

Nel Report sull’attività antidoping della NADO Italia nel 2023 si sottolinea che “dal 1° marzo 2023, NADO Italia ha assunto la titolarità sul territorio nazionale di Autorità responsabile di tutti i controlli antidoping, assorbendo anche la percentuale di controlli fino a tale data gestita dal Ministero della Salute”.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 291 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto un’autorizzazione di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l’adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l’acquisto, la riqualificazione e l’allestimento della sede per l’effettuazione dei controlli antidoping (qui la relativa scheda di lettura).

 

NADO Italia – prosegue la disposizione in esame - per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la società Sport e salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell’ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale nazionale antidoping (organismo già esistente presso Nado Italia).

La disposizione in commento prosegue prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

 

La relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame sottolinea che “l’intervento si rende altresì necessario e urgente al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia mondiale, in occasione dell’aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, riguardo l’adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività antidoping, con particolare riferimento alla necessità di dotare l’organizzazione nazionale antidoping delle risorse, esperienze e competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale.”

 

La medesima relazione illustrativa sottolinea che, ai sensi del codice mondiale antidoping, le attività di contrasto al doping effettuate dalle articolazioni nazionali della WADA (test sugli atleti, analisi dei campioni, accertamento delle violazioni, irrogazione delle sanzioni) “devono essere condotte in condizioni di piena autonomia e indipendenza operativa dalle autorità governative nazionali nonché dai movimenti sportivi, pena perdita della compliance da parte della WADA, intendendosi per indipendenza operativa l’assenza di interferenza nelle decisioni e nella conduzione di attività di competenza da parte di soggetti che operino nel mondo dello sport ovvero in dipartimenti governativi. A tal fine, si pone la necessità e urgenza di provvedere alla corretta collocazione della stessa Organizzazione nell’ordinamento giuridico nazionale riconoscendola formalmente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, normativa e sanzionatoria. Il relativo modello organizzativo opera, così, in condizioni di indipendenza dal Governo e da amministrazioni pubbliche, non essendo soggetto a direttive o controlli.”

 

Quanto alle modalità di nomina degli organi di amministrazione e del Presidente di NADO, il regolamento interno dell’istituzione stabilisce, al proprio articolo 1, che il Presidente di NADO Italia e? nominato d’intesa tra l’Autorità di governo delegata allo Sport, il Ministro della Salute e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il cui organo di governo procede alla relativa delibera.

Il Presidente, che rimane in carica per un mandato quinquennale, rinnovabile, definisce l’orientamento e le priorità di indirizzo dell’attività di NADO Italia; nomina il Procuratore Capo, i Presidenti e i componenti degli Organismi di NADO Italia, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento; nomina i componenti della Lista degli esperti.

 

Non è chiaro a cosa faccia riferimento la relazione illustrativa del provvedimento quando afferma che “è infine previsto che il Presidente di NADO Italia sia nominato d’intesa tra l’Autorità politica competente in materia di sport, il Ministro della Salute e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (il quale procede alla relativa delibera) [questo, come si è visto, è già previsto nel regolamento interno vigente] sulla base dei criteri di professionalità e competenza e individuato tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale come professionisti, insegnanti universitari in materie attinenti o comunque funzionali all'attività della NADO Italia, ovvero come dirigenti, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della stessa”. Tali precisazioni in ordine a criteri e requisiti di nomina non sono presenti nel testo dell’articolo in esame, che come si è visto fa semplicemente riferimento all’esigenza di modificare il regolamento interno di NADO.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame reca due novelle all’art. 1, della legge n. 145 del 2018, relativamente al finanziamento del c.d. movimento sportivo nazionale. In particolare:

-     alla lettera a), si dispone che la disciplina prevista al comma 630 dell’art. 1 della suddetta legge di bilancio 2019– disciplina finora a carattere permanente - sia vigente solo sino all’anno 2025.

Si ricorda che la suddetta disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2019 (e, ora, sino al 2025), il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui sopra – prosegue tale disposizione - sono destinate:

-         al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

-         alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui;

-         per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai (successivi) commi da 634 a 639, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute Spa.

È poi specificato che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

 

-     la lettera b) introduce il comma 630-bis al predetto art. 1 della legge di bilancio 2019, Esso disciplina, a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa nonché dell’Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) - quest’ultima non ricompresa nel precedente comma 630. Il finanziamento complessivo è confermato nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:

-         al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui (senza modifiche rispetto alla disciplina ora vigente sino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

-         alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui, (tale destinazione è nuova rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

-         alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

-         per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (come nella disciplina vigente sino al 2025).

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali – prosegue il nuovo comma 630-bis - delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025), a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (che, si ricorda, non deve essere inferiore a 355,3 milioni annui).

 

Si riporta di seguito il confronto testuale tra il disposto del comma 630 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (vigente sino al 2025 compreso) e il nuovo comma 630-bis di tale articolo (vigente a decorrere dal 2026), allo scopo di meglio evidenziare le differenze.

 

Comma 630

Comma 630-bis

630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

630-bis. A decorrere dall’anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell’Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

 

nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia;

per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa;

per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa;

per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639.

per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

 

 

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, per l’attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 7,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Si osservi che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 è esplicitamente operata “per l’attuazione del comma 2”, che però non sembra, di per sé, una norma di carattere oneroso, né per il biennio 2024-2025, su cui nulla dispone di innovativo dal punto di vista sostanziale, limitandosi a modificare l’ambito di applicazione temporale della norma, né per il periodo a decorrere dal 2026, in relazione al quale il livello di finanziamento di 410 milioni di euro, già fissato per gli anni precedenti, non viene incrementato nel suo ammontare complessivo, ma solo rimodulato nella sua ripartizione interna.

Potrebbe ipotizzarsi che l’intento del legislatore fosse quello di imputare tali oneri all’attuazione del comma 1, che conferisce a NADO Italia la personalità giuridica di diritto privato e la qualifica come agenzia tecnica indipendente, separandola in modo più netto dal punto di vista funzionale, rispetto al quadro previgente, da Sport e Salute SpA.

 

Appare opportuno che vengano forniti chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali l’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell’articolo in esame è disposta “per l’attuazione del comma 2”, che è norma che sembra non recare oneri, e non invece per l’attuazione del comma 1.

 

La relazione tecnica non chiarisce esplicitamente le ragioni dell’autorizzazione di spesa, limitandosi a motivare la quantificazione degli oneri di funzionamento della NADO Italia, pari a 7,7 milioni annui. Nel fare questo si basa sui “costi storicamente sostenuti da NADO Italia”, confermando così implicitamente che a tali oneri si fa già oggi fronte.

Non sono espressamente identificate le risorse che sono state sino ad ora utilizzate per finanziare tali attività, ma è ragionevole supporre che esse provengano dalla dotazione della Sport e Salute SpA, delle cui risorse umane e strumentali NADO si avvaleva già prima dell’entrata in vigore di questa norma. Infatti, come emerge dalle premesse al già citato regolamento interno di NADO, essa “definisce autonomamente le risorse umane e finanziarie occorrenti per l’espletamento dell’attività antidoping e gestisce le risorse ad essa garantite da Sport e Salute S.p.A., società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)”. Inoltre, nel bilancio 2023 di Sport e Salute SpA, la ”gestione del sistema di controlli antidoping NADO Italia” è citata tra i costi di produzione (pur, si specifica, non quantificati) “coperti, senza generazione di marginalità, dai contributi riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alla legge l. 145 del 2018 (per complessivi 83 milioni di euro nel 2023)” (si veda pagina 86).

 

Le risorse stanziate dal comma 3 in esame, per il 2024 e per il 2025, sono dunque aggiuntive rispetto a quelle che la Società Sport e Salute SpA ha sino ad ora utilizzato per finanziare le attività di NADO Italia, a valere sulla quota di sua competenza dell’autorizzazione di spesa di 410 milioni complessivi, di cui al comma 630 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (non modificato dall’articolo in esame, se non in ordine all’ambito temporale di applicazione, fino al 2025 e non oltre).

Sembra potersi desumere, quindi, che dal momento dell’entrata in vigore della nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 3 in favore di NADO Italia, le risorse di competenza di Sport e Salute SpA ai sensi del comma 630 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, e che sono state fino ad ora utilizzate per finanziare le attività di NADO Italia, senza però che a tal fine vi fosse un vincolo di destinazione esplicito, restino nella disponibilità di Sport e Salute SpA.

 

Il quadro cambia nel 2026: a decorrere da tale anno finanziario, secondo quanto espressamente previsto dal nuovo comma 630-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, le risorse assegnate a NADO Italia,  nell’importo di 7,7 milioni di euro annui, tornano a risultare finanziate nell’ambito dell’autorizzazione complessiva di spesa di 410 milioni di cui al citato comma 630-bis, e non in aggiunta rispetto ad essa, come confermato anche da quanto disposto, in ordine alla copertura finanziaria, dal successivo comma 4, lettera c).

Per la precisione, come emerge dal confronto testuale tra i commi 630 e 630-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 che si è proposto poco sopra, l’importo di 7,7 milioni assegnato dal 2026 a NADO Italia sembrerebbe posto a valere sulle somme fino ad allora trasferite dalla Sport e salute Spa alle “federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite”, al cui finanziamento sarà infatti destinato, dal 2026, un importo non inferiore a 272,3 milioni, in luogo dei 280 milioni assegnati fino al 2025.

 

Nella tabella che segue sono riportate le risorse assegnate ai sensi dei commi 630 e 630-bis, come riformulati dall’articolo in esame:

 

 

Ministero economia e finanze

co. 630

co. 630-bis

Cap./PG

 

2023

2024

2025

dal 2026

1896

CONI

45,0

45,0

45,0

45,0

 

NADO Italia (art. 4, co. 3)

-

4,0

7,7

7,7

1897 *

Sport e salute Spa, di cui:

363,0

363,0

363,0

355,3

1897/2

- Federazioni sportive nazionali ecc.

280,0

280,0

280,0

272,3

1897/1

- Funzionamento Sport e salute Spa

83,0

83,0

83,0

83,0

3925

Riforma concorsi pronostici sportivi

2,0

2,0

2,0

2,0

 

TOTALE

410,0

414,0

417,7

410,0

* Si precisa che nel bilancio dello Stato 2024 la dotazione del cap. 1897/MEF risulta pari a 391,9 milioni in quanto ricomprende anche 5.4 milioni per l’organizzazione della Ryder Cup, 5,5 milioni per il progetto “Bici in comune” e 18 milioni per l’acquisto dell’immobile da destinare a sede antidoping della Federazione Medico Sportiva.

 

Il comma 4, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 3.

Nello specifico, a tali oneri si provvede:

a)      per l’anno 2024 (per far fronte a una spesa di 4 milioni di euro) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza, per effetto dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021.

Si tratta della disposizione che ha istituito un fondo di 86 milioni di euro per il 2021 a favore delle società sportive professionistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche per le spese sanitarie di sanificazione e prevenzione collegate all’emergenza da COVID-19. Tale fondo è stato poi incrementato di 20 milioni di euro per il 2022, dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (legge n. 189 del 2008);

b)     per l’anno 2025 (per far fronte a una spesa di 7,7 milioni di euro), mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

c)      a decorrere dall’anno 2026 (per far fronte a una spesa di 7,7 milioni di euro annui), a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo in esame che – si ricorda – introduce il nuovo comma 630-bis dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, recante le modalità del finanziamento, a decorrere dal 2026, del CONI, della Sport e salute Spa e di NADO Italia, per un importo complessivo di 410 milioni di euro.

Come si è sopra argomentato, rispetto alla normativa vigente fino al 2025, l’importo di 7,7 milioni destinato a NADO Italia a decorrere dal 2026 sembrerebbe posto a valere sulla quota assegnata a Sport e salute Spa, ed in particolare sulle somme destinate al finanziamento delle “federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite”, cui è destinato un importo non inferiore a 272,3 milioni (in luogo dei 280 milioni previsti fino al 2025).

 


 

Articolo 5
(
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

 

 

L’articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

Il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

 

 

Nello specifico, il comma 1, al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, apporta una novella all’articolo 1, comma 644, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 644 della legge di bilancio 2019, prevede (al primo periodo) che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008 (successivamente descritto), solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 644 prevedeva, fino all’entrata in vigore della novella in commento, che (tutti) i suddetti incarichi di revisione contabile hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

 

Ora, la disposizione in commento sostituisce il predetto secondo periodo dell’articolo 1, comma 644 della legge n. 145 del 2018, limitandone l’ambito di applicazione alle (sole) società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.  Le società calcistiche quotate in borsa sono quindi esentate dal limite massimo dei tre esercizi consecutivi, e dal divieto di rinnovo o di nuovo conferimento prima dei tre anni dalla cessazione dei precedenti incarichi.

Si fa presente che le uniche due società calcistiche italiane attualmente quotate in borsa, per le quali, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al comma in esame, vengono dunque meno i vincoli in materia di durata e possibilità di rinnovo o di nuovo conferimento degli incarichi di revisione legale di cui all’articolo 1, comma 644, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, sono la Juventus FC e la SS Lazio.

La relazione illustrativa rileva che la misura di cui al comma 1 dell’articolo in esame è volta a chiarire una situazione di ambiguità normativa, dovuta al fatto che, nel quadro previgente all’entrata in vigore della novella in commento, le società calcistiche quotate in borsa erano contestualmente soggette, oltre ai vincoli di cui al comma 644, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, di cui si è detto, anche a quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, con riferimento agli “enti di interesse pubblico” - tra cui rientrano anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che: “L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione […]”. L’intervento - afferma la relazione illustrativa – “è pertanto volto a modificare l’attuale formulazione del comma 644 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 145, in modo da specificare espressamente che il limite dei tre esercizi per gli incarichi delle società di revisione legale si riferisce esclusivamente alle società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, per le quali troverà applicazione la normativa speciale applicabile alle stesse. Ciò – prosegue la relazione - in considerazione del peculiare procedimento di formazione, approvazione e asseverazione, dal punto di vista delle scadenze temporali, del bilancio d’esercizio delle società di calcio professionistiche, la cui sessione, diversamente dal bilancio delle altre società, segue la stagione sportiva, ed è regolata da una speciale disciplina. In particolare – afferma la relazione - per quanto riguarda le fonti normative, oltre a quelle delle società? in generale, vi sono fonti normative proprie del settore calcistico, ovvero le Norme Organizzative Interne della Federcalcio (N.O.I.F.), il Piano dei conti unificato e le Raccomandazioni Contabili predisposti dalla F.I.G.C., le quali obbligano di derogare ad alcuni principi generali contenuti nel Codice civile in tema di redazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 84 del N.O.I.F.: “La contabilità? deve essere tenuta dalle società? in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.”. Quanto detto implica – prosegue la relazione - l’obbligo di deposito dei bilanci e delle relazioni societarie, come avviene per le imprese; tuttavia, secondo schemi di bilancio e piano dei conti differenti e tipici;    per quanto attiene al periodo amministrativo, come detto, questo si differenzia rispetto a quello ordinario delle imprese che solitamente coincide con l’anno solare, 1° gennaio - 31 dicembre, in quanto coincide con il periodo relativo alla stagione agonistica, ovvero 1° luglio anno x – 30 giugno anno x+1. Di norma, dunque, le società di calcio professionistiche chiudono gli esercizi al 30 giugno di ogni anno, quando i Campionati di Serie A e di Serie B sono conclusi. Le società calcistiche professionistiche che partecipano ai Campionati di Seria A, come disposto dall’articolo 85 del documento “Norme organizzative interne alla F.I.G.C.”, in materia di informativa periodica all’organismo vigilante – afferma la relazione - devono depositare presso lo stesso entro quindici giorni dalla data di approvazione del bilancio ovvero entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, copia del bilancio di esercizio unitamente a una serie di altri documenti tra i quali la  Relazione del revisore legale dei conti. Entro il 31 maggio (e il 30 novembre) di ciascun anno, devono depositare presso il predetto organismo vigilante copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo (e al 30 settembre) di ciascun anno, approvata dall’organo amministrativo, unitamente ad ulteriore documentazione, tra cui la Relazione contenente il giudizio della società di revisione. L’intervento – chiosa la relazione illustrativa - si rende, pertanto, necessario e urgente in vista della conclusione della stagione calcistica e a fronte della peculiare scansione temporale della sessione di bilancio delle società professionistiche, per consentire alle suddette società la corretta gestione degli incarichi dei revisori legali, provvedendo in tempi utili e in base ad una normativa certa al relativo conferimento o rinnovo.”

Quanto al tema più complessivo della ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio, si ricorda che la citata legge di bilancio 2019 ha riformato la materia, all’articolo 1, commi 641-644. In particolare, per la ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, ha ridotto la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e aumentato quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, si aggiunge poi il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori. Inoltre – come anticipato – è stato disposto che, dalla stagione sportiva 2019/2020, l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di serie A e B ed altre competizioni organizzate dalla Lega di serie A e dalla Lega di Serie B è limitato alle società che nell’anno precedente hanno sottoposto a revisione legale i propri bilanci.

Per un approfondimento sulle predette disposizioni, si rinvia alla relativa scheda di lettura del Portale della documentazione.

Si ricorda, poi, che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, in materia di mutualità generale, prevede, al comma 1, che l’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 22, la quota di cui sopra è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. Secondo il comma 3, poi, la Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente. Il comma 3-bis prevede poi che, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

In attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, è stato adottato il DPCM 28 marzo 2018, recante “Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'ammodernamento degli impianti calcistici”.

Il comma 2 dell’articolo in esame reca alcune novelle al decreto-legge n. 16 del 2020 che reca “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie”.

In particolare, esso prevede:

A)   alla lettera a) un’integrazione all’articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2) del predetto decreto-legge n. 16 del 2020.

Si ricorda che il suddetto articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2020 prevede che l'organo di amministrazione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, ossia le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, relativi all’adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e alla riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné;

 

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo, in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ora, la disposizione in commento, integra il suddetto articolo 5, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 16 del 2020, con un riferimento interno (oltre che al comma 5-ter, primo periodo) anche al nuovo comma 5-ter.1 del medesimo articolo 3 - introdotto dalla successiva lettera b) del comma in esame (successivamente descritta) - facendo sì che, all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. siano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui al nuovo Allegato 1-bis, che viene introdotto dalla lettera c) del comma 2 in commento, anch’essa descritta di seguito.

B)    alla lettera b) – come anticipato – l’inserimento del nuovo comma 5-ter.1 all’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Nel dettaglio, esso prevede che, all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. (di cui al comma 5, lettera a), numero 2) del medesimo articolo 3) sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui al nuovo Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, con i poteri (sostitutivi ed esercitati anche per mezzo di ordinanze) di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (legge n. 55 del 2019). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario – prosegue la disposizione in esame - non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate – chiosa il nuovo comma 5-ter.1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 - provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

C)    alla lettera c) – come anticipato -   l’inserimento dell’Allegato 1-bis al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato A al presente provvedimento (che si riporta di seguito).

 

ALLEGATO A

 

 

«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1 del decreto-legge n. 16 del 2020)

Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario

 

 

Regione

Intervento

Lombardia

Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara

Lombardia

Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio

Lombardia

Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).

Lombardia

Livigno Snow Park

Lombardia

Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento

Lombardia

Livigno Aerials & Moguls

 

La relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame sottolinea che l’attribuzione all’amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. del compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia, è volta a “far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell’evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti.” Ci si riferisce al Piano complessivo delle opere olimpiche adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023.

Si segnala che la relazione tecnica, alla cui lettura integrale si rinvia. contiene informazioni più dettagliate sulla natura specifica degli interventi in cui si concretizzerà ciascuna delle opere complementari di cui al nuovo Allegato 1-bis al decreto-legge n. 16 del 2020.

 


 

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di
sostegno didattico agli alunni con disabilità

Articolo 6
(
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

 

 

L’articolo 6, che apre il Capo II del presente provvedimento (artt. 6-9), prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell’attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto, definisca il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. A tal fine, il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. L’offerta formativa dei percorsi di cui al comma in esame prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università – prosegue la disposizione in commento - possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui sopra anche autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

 

Si rammenta che l’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) ha, in particolare, soppresso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), che in virtù dell’articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006 era subentrata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e ha contestualmente ripristinato quest’ultimo Istituto.

Si ricorda, inoltre, che l’Indire, ai sensi del menzionato articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, è un ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. In particolare, l'Istituto ha la funzione di sviluppare nuovi modelli didattici, sperimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi e promuovere la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

L’Indire svolge, altresì – come riporta il suo sito istituzionale - attività di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici. Più nello specifico, nell’ambito dell’attività di ricerca nell’area della formazione, si occupa di studiare, progettare e implementare iniziative formative rivolte principalmente al personale della scuola, con particolare riguardo ai docenti e ai dirigenti scolastici, al fine di contribuire al miglioramento e all’innovazione del sistema scolastico nel contesto di complessità, flessibilità e dinamismo che caratterizzano la società contemporanea.

Insieme all’Invalsi e al corpo ispettivo del Ministero dell’istruzione e del merito, l’Indire è inoltre parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l’Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.

 

Si ricorda, poi, in materia di percorsi di specializzazione sul sostegno (c.d. TFA sostegno), che l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 prevede che costituisce titolo per la partecipazione al concorso docenti, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida il compito all’attuale Ministro dell’istruzione e del merito e al Ministro dell'università e della ricerca di definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale dei docenti.

In attuazione di tale previsione, il decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, all’art. 13, avente natura regolamentare, stabilisce che la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità  si  consegue  presso  le università. La medesima disposizione, inoltre, dispone che le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dall’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la necessità che gli stessi prevedano l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi (universitari o accademici), comprendano almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e si articolino distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado.

Il successivo decreto MIUR del 30 settembre 2011, aggiornato con il decreto MIUR n. 92 del 2019 e con il decreto MIUR n. 90 del 2020, ha quindi dettato, in attuazione di tale previsione, criteri e modalità operative per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e, in particolare, ha stabilito che tali percorsi sono attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero dell’università e della ricerca (da ultimo, si veda il decreto MUR n. 583 del 29 marzo 2024 che ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado).

 

Il comma 2 dell’articolo in commento dispone che possono partecipare ai percorsi attivati in base al presente articolo, e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato, coloro che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

In proposito, la relazione tecnica del provvedimento in esame riferisce che la platea dei destinatari dei predetti percorsi ammonta a 71.788 docenti.

 

La normativa si pone in continuità alla quota di riserva dei posti destinati ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico prevista, fino al 31 dicembre 2024, dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 per coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.

In attuazione del citato articolo 18-bis, comma 2, la riserva è stata definita, inizialmente, per l’anno accademico 2022/2023 con il decreto MUR n. 691 del 29 maggio 2023 (VIII ciclo dei percorsi “TFA sostegno”) e, da ultimo - con il decreto MUR n. 549 del 2024 - per l’anno accademico 2023/2024 (IX ciclo dei percorsi “TFA sostegno” che - precisa la relazione illustrativa – si concluderanno entro il 30 giugno 2025).

Pertanto, come evidenziato dalla relazione illustrativa, con l’adozione del citato decreto n. 549 del 2024 si è “esaurita l’efficacia applicativa del regime transitorio previsto dall’articolo 18-bis, comma 2, che giunge a scadenza il 31 dicembre p.v. Conseguentemente, con il presente decreto-legge si intende dare la possibilità ai “precari triennalisti” delle scuole statali e paritarie di conseguire la specializzazione sul sostegno a seguito del superamento dei nuovi percorsi di formazione, la cui offerta formativa terrà conto dell’esperienza già maturata, per un periodo di tempo considerevole, con il servizio già svolto nell’attività didattica agli alunni con disabilità. Si tratta, infatti, di soggetti che - seppur in modo precario, mediante il meccanismo delle supplenze - già svolgono nelle scuole da anni attività didattica anche agli alunni con disabilità, benché privi del relativo titolo di specializzazione”.

 

Al fine dell’attivazione dei percorsi summenzionati, il comma 3 prevede, poi, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere (quindi non vincolante) del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, a cui partecipa un componente esterno (sembrerebbe di intendere “esterno all’INDIRE”: si valuti la possibilità di meglio esplicitare in norma l’effettiva intenzione del legislatore) designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Si stabilisce, infine, che gli oneri connessi all’attuazione dell’articolo in esame sono a carico dei partecipanti.

 

Il comma 4 stabilisce, inoltre, che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1 del presente articolo (31 dicembre 2025), il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui sopra. Tale fabbisogno è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno - prosegue la disposizione in esame - l’accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al precedente comma 3.

 

Il comma 5 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 7
(
Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento)

 

 

L’articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall’INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

 

 

In particolare, il comma 1 prevede che, in sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, abbiano conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 206 del 2007, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto previsto al successivo comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, possono iscriversi a specifici percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell’articolo in esame, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce che la disciplina transitoria recata dall’articolo in commento prevede la possibilità in capo ai destinatari di “scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno”.

In merito alla platea dei potenziali destinatari della predetta attività di formazione, la relazione tecnica “rappresenta che ad oggi il Ministero ha in carico 11.255 richieste relative al sostegno. Conseguentemente, la platea dei destinatari dei percorsi di formazione INDIRE deve essere parametrata a tali 11.255 istanze alle quali andranno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50”.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 206 del 2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione già acquisiti in uno o più Stati membri dell'Unione europea che permettano al titolare l'accesso e l’esercizio alle professioni regolamentate. Tali professioni, all’articolo 4, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, sono definite come:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di specifici organismi o associazioni britanniche o irlandesi (riportate all'Allegato I del decreto legislativo).

Quanto alle qualifiche professionali, il medesimo all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, alla lettera b) stabilisce che sono tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 1) del medesimo decreto legislativo (ossia un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e) del medesimo articolo 19 comma 1, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni), ovvero un'esperienza professionale, con la precisazione che non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro.

Per quanto attiene ai titoli di formazione, lo stesso articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 206 del 2007 definisce come tali i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea. La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, poi, che con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi dell’articolo in esame si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

 

La relazione illustrativa chiarisce che “la prevista possibilità di conseguire un solo titolo di specializzazione (in esito ai percorsi di cui all’articolo in questione) tiene conto sia delle caratteristiche dell’offerta formativa dei percorsi universitari “TFA sostegno” (che è strutturata in modo precipuo per ciascuno dei quattro gradi di istruzione previsti dall’ordinamento nazionale: infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado) sia delle peculiarità di alcune tipologie di titoli conseguiti all’estero, che presuppongono un’offerta formativa sul sostegno “generica”, e, quindi, non diversificata con riguardo a ciascun grado di istruzione”.

 

Si ricorda che il conseguimento della specializzazione sul sostegno, in base all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, costituisce titolo per la partecipazione al concorso docenti nella scuola secondaria, relativamente ai posti di sostegno.

Inoltre, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità costituisce, in base all’articolo 12 comma 4 del decreto legislativo 66 del 2017, titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

La specializzazione sul sostegno consente, altresì, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis della legge 124 del 1999, l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

In proposito si veda, da ultimo, l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, che all’articolo 3, comma 10, lettera a), colloca nella prima fascia i soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.

Tale collocazione comporta l’ulteriore conseguenza che i medesimi soggetti avranno la possibilità di essere assunti in ruolo fino al 31 dicembre 2025, in base all’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, inserito dall’articolo 14 del decreto-legge n. 19 del 2024 (c.d. decreto-legge PNRR 4), qualora residuino posti di sostegno non assegnati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis).

 

Il comma 3 dispone che, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all’articolo in commento, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con tale decreto sono, altresì, definite le modalità di attivazione dei percorsi di cui sopra, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, a cui partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo – chiosa la disposizione in esame - sono a carico dei partecipanti.

 

Il comma 4 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 8
(
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

 

 

L’articolo 8, al comma 1, detta misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. A tal fine, il comma 2 prevede l’adeguamento del regolamento che disciplina lo svolgimento delle supplenze dei docenti.

 

In particolare, il comma 1, al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, interviene sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, sostituendo il comma 3 di tale articolo e inserendo il nuovo comma 3-bis.

Nel dettaglio, il nuovo testo del comma 3  dell’articolo 14 prevede che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 

 

Si ricorda che il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, rubricato “Continuità del progetto educativo e didattico”, stabilisce, al comma 1, che la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI (piano educativo individualizzato). Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione. Il comma 3, poi, sostituito dalla disposizione in commento, prevedeva che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del medesimo comma 3 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Il comma 4, infine, prevede che, al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevede che non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive e che i provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.  

 

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, nel disciplinare le supplenze, prevede che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).
È previsto, inoltre, che alla
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, poi, introdotto dalla disposizione in commento, prevede che la procedura di cui al precedente comma 3 (così come modificato dalla disposizione in esame) si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

     a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 124 del 1999 (che prevede che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso e che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno), avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge (il quale prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

 

In proposito, si veda - da ultimo - l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, che all’articolo 3, comma 10, lettera b), colloca nella seconda fascia delle graduatorie i soggetti privi dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: a) per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

 

     b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 2006 (graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE), o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999 (graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce poi che, per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo, il regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

 

In attuazione della suddetta disposizione, si ricorda - da ultimo - il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.

 


 

Articolo 9
(
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

 

 

L’articolo 9, al comma 1, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024. Il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 7, realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30 e avvalendosi di Formez PA, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024. Il comma 3 prevede che, nell’ambito del predetto contingente di 30 esperti, il predetto Dipartimento conferisca incarichi (con contratti di lavoro autonomo) con scadenza al 31 dicembre 2024 (che possono essere prorogati per esigenze formative) e che possa attribuire incarichi di esperto anche a titolo gratuito. Ai sensi del comma 4, si prevede che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Il comma 5, poi, dispone che, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. Il comma 7, infine, prevede che per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l’anno 2024 e di euro 0,72 milioni per l’anno 2025, disponendo la relativa copertura finanziaria.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all’allegato B del provvedimento in esame (riportata di seguito), coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II (in materia di procedimento valutativo di base e di accomodamento ragionevole) e III (in materia di valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (che reca la “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, individua i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall’art. 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024, nei seguenti:

 

a) Brescia;

b) Catanzaro;

c) Firenze;

d) Forlì-Cesena;

e) Frosinone;

f)  Perugia;

g) Salerno;

h) Sassari;

i)  Trieste.

Si ricorda, in via generale, che il decreto legislativo n. 62 del 2024 è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la quale ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Tale decreto legislativo n. 62 del 2024 è il terzo ai sensi della suddetta disciplina di delega.

Si rileva, in via di sintesi, che:

§  il primo decreto legislativo emanato è stato il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

§  il secondo decreto legislativo emanato è stato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante “Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”;

§  il terzo decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 riguarda gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega .

Ai sensi del suo articolo 40, il decreto legislativo n. 62 del 2024 entra in vigore il 30 giugno 2024. Tale articolo prevede, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In particolare, il citato art. 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, che regola la fase di sperimentazione, prevede al comma 1 che, dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del medesimo decreto (artt. 5-17). All’attuazione del medesimo comma 1, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall’art. 9, comma 7 dal medesimo decreto legislativo (destinate all’assunzione di personale presso l’INPS). Ai sensi del successivo comma 2, dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del medesimo decreto (artt. 18-32).  Allo svolgimento delle attività di cui sopra sono destinate le risorse di cui all’art. 31, comma 1 (25 milioni di euro annui, costituenti la dotazione del nuovo Fondo per l’implementazione dei progetti di vita), che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel  budget di progetto di cui all’art. 28 del decreto (finalizzato a sostenere l’attuazione del progetto di vita e costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali).

 

Per un approfondimento sul contenuto del suddetto decreto legislativo n. 62 del 2024, si rinvia all’apposito dossier presente nel Portale della documentazione.

 

ALLEGATO B del presente provvedimento

(di cui all’art. 9, comma 1)

 

Destinatari della formazione

Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL

Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali

Operatori del collocamento mirato

Personale dirigenziale della Regione

Operatori degli uffici territoriali INPS

Operatori delle direzioni regionali INAIL

Operatori dei Comuni

Docenti referenti per il sostegno

Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali

Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM

Operatori delle associazioni del terzo settore

Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla cui lettura integrale si rinvia, rileva – tra l’altro – che la ratio a fondamento della scelta di procedere alla sperimentazione è da ricercarsi nella necessità di procedere ad un'applicazione graduale delle nuove procedure in considerazione della portata innovativa nonché dell'esigenza di verificarne gli effetti e gli esiti, precisando che le procedure di sperimentazione richiedono l'adozione di due specifici regolamenti i cui tempi di adozione potrebbero incidere negativamente sull'effettiva attivazione della sperimentazione che presuppone, necessariamente, l'individuazione dei territori interessati dalla stessa, delle iniziative formative e dei soggetti che dovranno occuparsi di erogare la formazione a coloro che sono impegnati sul territorio nell'attuazione del decreto legislativo medesimo.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 7, realizza le attività di cui al precedente comma 1:

a)      avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

 

Si ricorda che il suddetto art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro determinati limiti; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

b)     avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

 

Si ricorda che il suddetto art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

 

c)      stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, nell’ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a) (ossia dei 30 esperti quale numero massimo), il Dipartimento conferisce incarichi (con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e cioè, per specifiche esigenze cui non possono far fronte le amministrazioni pubbliche con personale in servizio), con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell’ambito del numero massimo (di 30 esperti) di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.

 

Si ricorda che il suddetto art. 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (che, si ricorda, entra in vigore il 30 giugno 2024), in materia di misure di formazione prevede, al comma 1, che, al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 30 giugno 2024), sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il decreto di cui sopra definisce:

a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonché rivolte al personale dell'unità di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore;

b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attività di monitoraggio.

Il comma 3, poi, prevede che, per l'attuazione dello stesso articolo 32 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui a tale comma si provvede ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo.

Si anticipa, poi, che il comma 7 dell’art. 9 del decreto-legge n. 71 del 2024 in commento ha ridotto il suddetto fondo, per finalità di copertura del medesimo art. 9, di 5,54 milioni per l’anno 2024 e di 0,72 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede poi che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in modo commisurato agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro (senza indicazione della relativa annualità). Nel caso di proroga di cui al precedente comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal citato regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014).

 

Si ricorda che il suddetto art. 14 del decreto-legge n. 66 del 2014, in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevede, in particolare, al comma 1, che ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni ivi indicate, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Inoltre, il comma 2 prevede che le medesime amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

 

Il comma 5 dispone inoltre che, nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’art. 32, comma 1, del suddetto decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al precedente comma 2:

a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

b) eroga la formazione;

c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al precedente comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;

f)  realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

 

La relazione illustrativa fornisce una ipotesi di ripartizione del numero complessivo di 2.500 discenti cui sarà rivolta la formazione tra le varie categorie di soggetti destinatari, dalla quale emerge che le categorie più rappresentate sono i docenti per il sostegno (798), gli operatori comunali (790), le associazioni del terzo settore (270), gli operatori e i dirigenti degli ambiti territoriali sociali (162).

 

Dalla relazione tecnica è possibile trarre qualche informazione più precisa in ordine a come saranno strutturate le iniziative formative in questione che, come precisa la stessa relazione, hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò al fin di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7.

Tuttavia, secondo quanto preannunciato dalla stessa relazione, le iniziative formative dovrebbero prevedere otto giorni complessivi di corso, divisi in due distinte sessioni da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, un giorno sarà in presenza e gli altri a distanza.

 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo in esame, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

 

Il comma 7, infine, prevede che per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l’anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede – come anticipato - mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024.

 


 

Capo III – Disposizioni urgenti per il regolare avvio
dell’anno scolastico 2024/2025

Articolo 10
(
Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)

 

 

L’articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l’immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive.

 

Si veda l’apposito approfondimento l’abilitazione e il reclutamento degli insegnanti nel portale di documentazione della Camera dei deputati.

 

Come sopra anticipato, il comma 1 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l’immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

Tali soggetti devono:

- aver superato il periodo di formazione e prova ed essere in servizio da almeno tre anni al 1° giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame);

- acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai   sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

 

Si rammenta al riguardo che l'articolo 13, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 59/2017 – espressamente richiamato dal comma in esame – prevede che i vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, cioè in quanto in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, e abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti[17], sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri, a carico dei partecipanti.

In base ai periodi successivi, conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l’articolo 10 mira a risolvere l’annosa questione che si trascina da quasi un decennio della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative. Tale soluzione è stata auspicata anche dal Consiglio di Stato che nella sentenza n. 5154/2022 da un lato ha sancito la legittimità dell’esclusione di tali soggetti dal concorso 2016 per mancanza dell’abilitazione, ma dall’altro, ha evidenziato la necessita da parte dell’Amministrazione di richiedere una sanatoria in via normativa affermando: “Anche se non residua - stante la regola costituzionale dell’assunzione per concorso - la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell’amministrazione, alla luce delle invocate sopravvenienze, valuterà l’amministrazione se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”.

Il mancato conseguimento dell’abilitazione determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il meccanismo previsto è speculare, mutatis mutandis, a quello per l’accesso al concorso per i precari con tre anni di servizio.

 

In base alla RT, la platea complessiva dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è pari a n. 412 soggetti. Dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell’istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali sono 1.310. Di tali 1.310 soggetti: n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della proposta normativa in oggetto; n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli; n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell’ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso; n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso; n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti. Più in dettaglio, per calcolo residuale la platea del comma 1 è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.

 

In base al comma 2, i soggetti indicati al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, il comma 2 regola la posizione, invece, dei medesimi soggetti di cui al comma 1 che però per contingenze temporali sono già stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. A livello sistematico si rileva che il contenzioso scaturito in relazione alla posizione di tali soggetti ha avuto esiti discordanti e contrapposti tra loro in quanto vi sono state sentenze del Consiglio di Stato (i.e. Sent. CDS n. 7427/2022 e n. 4167/2020) che hanno riconosciuto il consolidamento della posizione in capo ai ricorrenti e quindi la salvezza dell'acquisizione dell’abilitazione ottenuta con il superamento delle prove concorsuali. Si riporta un passaggio significativo della sentenza CDS n. 7427/2022: “l’appello risulta pertanto fondato il consolidamento degli effetti conseguenti all'ammissione con riserva e quindi la salvezza dell'acquisizione del titolo ottenuto dagli appellati con il superamento delle prove concorsuali, in quanto quelli, fra i ricorrenti, che sono stati ammessi alla procedura concorsuale hanno superato le prove e sono stati inseriti nella graduatoria di merito della rispettiva classe di concorso, dapprima con riserva, indi, con la pubblicazione della sentenza n. 11775/2017 in modo definitivo, e dall'1.9.2018 sono stati immessi in ruolo nella propria classe di concorso con continuità dell'insegnamento dal 2018 ad oggi, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168. Secondo tale norma, infatti, “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Tali giudicati positivi ai docenti 2016 non abilitati hanno riguardato la maggioranza della platea. Ed infatti, dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell’istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che dei 1.310 docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali ben n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione, e non sono pertanto destinatari della disciplina in esame, contro le circa 400 negative. In aggiunta a quanto sopra, occorre porre l’attenzione anche sul fatto che la norma  in esame pur scaturente dalla conclamata necessità di provvedere, come evidenziata anche ad opera del citato giudicato amministrativo, non si limita ad operare una mera sanatoria normativa in quanto non dichiara sanata la posizione di tali docenti con l’effetto della conseguente acquisizione dell’abilitazione (come invece sancito dalle citate pronunce giurisprudenziali) bensì di fatto rimette in termini tali soggetti per il conseguimento dei 30 CFU richiesti dal sistema vigente a quei docenti precari con tre anni di esperienza che si trovano a vincere il concorso. Ed infatti, la norma intende sanare la posizione di quei soggetti che non solo hanno superato tutte le prove concorsuali ma che successivamente a tale vincita sono stati immessi in ruolo, hanno superato l’anno di prova e hanno prestato servizio per almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali quali docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, non è prevista una sanatoria tout court che per quanto auspicata dallo stesso Consiglio di Stato potrebbe prestarsi ad eventuali giudizi di legittimità bensì prevede il requisito ulteriore del conseguimento dei 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che regola l’accesso al concorso per la scuola secondaria nella fase a regime per i precari non abilitati. Senonché, nella stessa decisione CDS n. 7789/19, al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) “è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”. Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. In conclusione, poiché tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato, deve dichiararsi ai sensi dell’art. 34, 5°comma c.p.a., e in accoglimento dell’appello, l’improcedibilità, limitatamente ai nominativi indicati in epigrafe, del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dagli stessi, dovendosi inoltre confermare per i medesimi l’esito di tali concorsi e i provvedimenti conseguenti.”. La disparità di trattamento nonché la situazione di fatto venutasi a creare in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la vincita da parte dei ricorrenti del concorso, e quindi la loro successiva immissione in ruolo e superamento dell’anno di prova, e la definizione dei relativi giudizi sostengono la validità dell’intervento normativo in oggetto.

La RT evidenzia che i soggetti destinatari del comma 2 sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti che hanno ottenuto pronunce sfavorevoli, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta “a sistema”/”piattaforma” la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (CONCORSO 2016)”).

 

Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito, per i soggetti che hanno superato le prove dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498 (concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell’infanzia e primaria), e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria), pubblicati nella GU - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella GU n. 24 del 28 marzo 2023, nella GU n. 32 del 23 aprile 2021 e nella GU n. 85 del 26 ottobre 2021.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il comma 3 regola la posizione di coloro che hanno superato: 1) il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021; ovvero 2) la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, partecipando alle prove scritte suppletive (indette con Avviso pubblicato nella GU n.24 del 28-3-2023 per il concorso per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria, e avvisi pubblicati nella GU n. 32 del 23 aprile 2021, e n. 85 del 26 ottobre 2021 per la procedura straordinaria) riservate a coloro che erano in possesso di un provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a sostenere le prove suppletive. In particolare, tali soggetti non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta dei concorsi perché, in piena fase pandemica, erano affetti da Covid-19 ovvero erano in quarantena, ricorrevano al giudice amministrativo chiedendo il riconoscimento del loro diritto a poter sostenere la prova scritta. Il giudice amministrativo di prime cure (i.e. Ordinanze TAR Lazio n.1109/22 e n. 1184/22) disponeva l’obbligo dell’Amministrazione di disporre sessioni suppletive della prova scritta per entrambe le procedure bandite con D.D. n. 510/20 e con D.D. n. 498/20. L’orientamento originariamente assunto dal TAR veniva in prima battuta condiviso in sede cautelare anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1865/2021). L’Amministrazione ottemperava al dictum giurisdizionale, disponendo le predette prove suppletive che venivano regolarmente svolte e alle quali partecipavano, superandole, i destinatari della presente norma. Al tale orientamento è, tuttavia, sopravvenuto un deciso revirement del Consiglio di Stato, inaugurato dalla sentenza n. 10914/22 (conformi Cons. St., n. 6193/23; n. 8838/23, n. 766/2024 e ordinanze n.3673 del 28/7/2022; n. 4518/2022 del 15 settembre 2022 e n. 4425 e 4424 del 7 settembre 2022), che ha ribadito la regola generale secondo cui l’impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell’interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo.  La ratio della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali poi caducati.

La RT precisa inoltre che dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell’istruzione e del merito presso la propria piattaforma risulta che i destinatari della norma sono: docenti di cui al D.D. n. 498/20: concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria; D.D. n. 510/20: concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.

 


 

Articolo 11
(
Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

 

 

L’articolo 11, comma 1, consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al comma 2, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l’altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

 

 

Si rammenta al riguardo che l’art. 45 del D.P.R. n. 394/1999 prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore. Il Ministro dell’istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

 

Come sopra anticipato, il comma 1 consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.

Si prevede espressamente che l’assegnazione in questione sia disposta con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

 

Il comma 335 in questione – su cui interviene anche il comma 4 dell’articolo in esame – ha previsto l’adozione entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mediante il quale: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008 (il quale individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA, nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti); sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR n. 81/2009, attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.

 

Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all’estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all’estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all’estero);

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l’1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale);

Nella scuola secondaria di I grado all’esito degli scrutini dell’anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all’1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l’1,61% per gli studenti stranieri nati all’estero.

Nella scuola secondaria di II grado all’esito degli scrutini dell’anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all’estero.

L’introduzione dell’insegnamento dell’italiano per stranieri nelle scuole oggetto di intervento normativo, disciplina di insegnamento attualmente presente nei soli percorsi dell’istruzione degli adulti presso i CPIA, necessita, inoltre, di un’adeguata programmazione del fabbisogno di docenti della citata classe di concorso anche nelle prossime procedure di reclutamento. Per la scuola primaria, ove è assente la specifica classe di concorso, si provvederà alla sua istituzione attraverso l’ordinario strumento del decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso.

 

Il comma 2 prevede che, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001, è un descrittore che comprende tre fasce di competenza (Base, Autonomia e Padronanza), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). I livelli vengono identificati con lettere da «A» a «C» con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite numeri affiancati da «1» a «2», sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi «A1», mentre il livello massimo è «C2». Operando in chiave di omogeneizzazione dei parametri di valutazione, esso funge da strumento essenziale del programma di politica linguistica del Consiglio d'Europa assieme all'European Language Portfolio (dedicato agli apprendenti), nell'ambito della Convenzione culturale europea del 1958 che riunisce 50 Stati. Il testo è stato aggiornato e integrato dal documento Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione – Volume complementare, del 2018.

 

Come precisa la relazione illustrativa, i CPIA già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto attiene all’accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente.

 

Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche promuovono, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di potenziamento didattico è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

 

La RT precisa che le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare previste sono realizzate con le risorse già stanziate nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, nell’ambito della Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ESO4.6, che costituisce comunque limite di spesa.

 

Il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, denominato “PN Scuola e Competenze 2021 – 2027” e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata settennale. Il Programma concorre al raggiungimento dell’Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, “Un’Europa più sociale”, puntando a migliorare qualità, inclusività, l’efficacia e l’attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l’apprendimento permanente. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue: oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta; circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative. Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell’infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d’istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale. È articolato in quattro priorità: “Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)”, punta a migliorare l’inclusività e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l’apprendimento permanente. “Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)”, si pone l’obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza. “Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)”, rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente. “Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)”, finalizzato a supportare la gestione del programma.

 

Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio per il 2022 - L. n. 234/2021 (su cui si veda sopra), inserendovi la lettera b-ter). Il decreto deve quindi definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

 

 


 

Articolo 12
(
Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

 

 

L’articolo 12 introduce un’ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste.

 

Per i fini sopra descritti, l’articolo 12 sostituisce interamente l'articolo 19-quater del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022).

 

Nella formulazione originaria, l’articolo 19-quater disponeva una deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Ai fini di tale mobilità, si prevedeva, quale requisito inderogabile, l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, nonché quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. La disposizione precisava, altresì, che dall'attuazione dell'articolo in esame non dovessero derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico sopra indicato.

 

Successivamente, l'art. 5, comma 20-bis, del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023) ha sostituito l’originario comma 1 dell'articolo 19-quater in questione con i commi 1 e 1-bis. Il comma 1 come sostituito prevedeva che, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 fosse resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione di tale disposizione non dovevano derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Si prevedeva, inoltre, che per questa procedura non fossero richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati (come invece richiesto in precedenza), salvo il diniego dell’Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero relativamente ai citati anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che disponessero l’immissione in ruolo nella regione medesima.

Il comma 1-bis prevedeva poi che, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali suddetti riguardassero regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti potevano essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.

 

Il comma 1 dell’art. 19-quater, come sostituito dalla disposizione qui in esame, prevede che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA.

 

Come segnalato nella RT, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è definita dal DM n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si rammenta inoltre che l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 59/2017 prevede che sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

Il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M. n. 194/2022) prevede altresì, all’art. 13, comma 3, che le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

 

Nelle regioni in cui le procedure di tale concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione reso disponibile secondo quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 in base alla precedente disposizione sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

 

 

Come enunciato nella RT, il contingente regionale del concorso (art. 3, co. 4 del Bando) è riportato nella tabella seguente:

 

SEDE

N. POSTI

Abruzzo

12

Calabria

11

Campania

34

Emilia-Romagna

28

Friuli-Venezia Giulia

11

Lazio

50

Liguria

6

Lombardia

156

Marche

14

Piemonte

65

Puglia

32

Sardegna

11

Sicilia

26

Toscana

54

Umbria

5

Veneto

72

TOTALE

587

 

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 della disposizione in oggetto, sino al 50% del contingente regionale del concorso 2023 sarà disponibile per la mobilità nelle regioni in cui il concorso ordinario si concluderà in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici neo-nominati entro il 1° settembre 2024. Pertanto, il numero massimo di posti dei contingenti regionali del concorso ordinario che mediante tale meccanismo di recupero potranno essere nell’anno 2024/2025 prestati alla mobilità ammontano al 50% di ciascun contingente regionale evidenziato in tabella per un totale massimo circa di n. 293 posti, nell’ipotesi in cui nessuna delle regioni dovesse completare in tempo utile il concorso. Tali posti verranno recuperati a valere sui posti del contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità degli anni scolastici successivi.

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento, per il 2025/2026 il fabbisogno dei Dirigenti scolastici stimato è di n. 1073 posti.

Si evidenzia, altresì, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti.

Ed infatti, come sopra evidenziato, il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando) è pari a 587 posizioni.

 

Il comma 2 dell’art. 19-quater, come introdotto dalla disposizione qui in esame, stabilisce che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali, dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione richiesta, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure richiamate dal primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.

 

Il comma 11-undecies in questione, come introdotto dall'art. 20, comma 6-ter, lett. b), del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023) prevede l’immissione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale. Rimane fermo, ai fini dell’immissione in ruolo, il superamento del periodo di formazione e prova. Inoltre, prosegue il comma in parola, tali soggetti sono immessi in ruolo (con la decorrenza sopra ricordata) sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l’a.s. 2024/2025. Rimane ferma la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale indetta con DDG 13 luglio 2011 (GU 15 luglio 2011 IV serie speciale n. 56).

Il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 90 del 24 novembre 2017, 4a serie speciale, ha previsto l'indizione di un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in n. 2416 posti complessivi. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato determinato in n. 2900 posti complessivi. Sono stati, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.

Con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici. Nelle premesse del decreto citato si dava conto dei provvedimenti cautelari con cui il T.A.R. per il Lazio e il Consiglio di Stato avevano ammesso i candidati, evidenziati nell’elenco allegato al decreto stesso, a partecipare con riserva alle prove concorsuali. Si specificava inoltre che i suddetti candidati venivano inclusi con riserva nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso e che, pertanto, non potevano essere dichiarati vincitori fino alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso. In particolare, le premesse citate facevano riferimento alle sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali il TAR per il Lazio aveva annullato la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 nonché alle ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 con le quali il Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio.

La graduatoria approvata con il decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, sopra indicato, è stata oggetto di successive modifiche, richiamate nelle premesse del DD n. 1357 del 12 agosto 2021, il quale ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto, come da relativo allegato. Nelle premesse del decreto citato si dà conto in particolare dell'espletamento della prova orale suppletiva relativamente a una candidata ricorrente, "in esecuzione giudiziale", nonché della sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali in esse elencati.

 

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. L. n. 25 del 2022)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 12

Art. 19-quater

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

Art. 19-quater

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. [segue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[segue comma 1] Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.

1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell’articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.

 

 


 

Articolo 13
(
Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

 

 

L’articolo 13 modifica - a decorrere dall'a.s. 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall’altro, che la valutazione abbia luogo sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

 

A tal fine, il comma 1 sostituisce il secondo periodo dell'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

 

Il primo periodo della disposizione citata – non modificato dal comma in esame - prevede che, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia.

Il secondo periodo, qui oggetto di intervento, prevedeva che i dirigenti scolastici fossero inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondessero, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

 

Ferma restando la previsione per cui i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, ai fini della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'articolo 21, in ordine ai risultati, la novella, nel confermare che la valutazione debba essere sempre compiuta tenuto conto della specificità delle funzioni, prevede ora – a differenza della precedente formulazione – che essa avvenga sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 150/2009.

 

La disposizione sopra richiamata ha previsto l’emanazione, da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della stessa.

Si veda il D.P.R. n. 80/2013 recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

La valutazione dei dirigenti scolastici è attualmente disciplinata dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36, modificata dalla direttiva 239 del 2017. Le priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione sono state emanate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la direttiva 18 settembre 2014, n. 11.

 

La relazione illustrativa fa presente che - secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento funzione Pubblica con nota n. 48496-P del 28.07.2023 e dal MEF (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023 - in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l’anno 2024/2025. In proposito, si evidenzia che il nuovo modello proposto risponde, innanzitutto, all’esigenza di garantire un sistema di valutazione che sia allineato con il nuovo modello centralizzato di contrattazione integrativa nazionale (CIN) del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, nonché alla necessità, rappresentata anche dal Dipartimento della funzione pubblica in occasione dell’espressione del parere relativo al Contratto nazionale integrativo, di avviare con immediatezza, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, un Sistema di valutazione per la dirigenza scolastica che superi l’attuale meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all’istituzione scolastica. A questo scopo e in linea con le priorità politiche e strategiche perseguite dal Ministero dell’istruzione e del merito, si intende dare avvio urgentemente a un sistema di valutazione che preveda una fase transitoria di prima applicazione a partire da settembre 2024 in un’ottica di semplificazione dei processi. Il nuovo sistema prevede, nello specifico, che la gestione di tutte le fasi dell’intero procedimento (dall’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR, al caricamento dei dati e dei riscontri da parte dei dirigenti scolastici, alla valutazione) avverrà mediante una piattaforma digitale dedicata, permettendo un’interazione tra i diversi attori coinvolti secondo modalità trasparenti, razionali ed essenziali e superando anche l’attuale strumento del Portfolio.

Inoltre, come precisa la RT, con l’eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell’istruzione e del merito è già dotato, denominata “Portale del Sistema Nazionale di Valutazione”, che garantisce l’espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 2 reca alcune modifiche di coordinamento al comma 94 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015.

La lettera a), nel sopprimere il primo periodo, espunge la previsione secondo cui il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (su cu si veda sopra), e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.

La lettera b) novella il secondo periodo del comma 94, inserendo la specificazione, divenuta necessaria dopo la soppressione del primo periodo, per cui la valutazione, che deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato, è quella “dei dirigenti scolastici”.

La lettera c) modifica il terzo periodo del comma 94, eliminando il riferimento alla «valutazione dei dirigenti scolastici» all’interno della disposizione che consentiva l’attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, in relazione, tra l’altro, all'indifferibile esigenza di assicurare “la valutazione dei dirigenti scolastici” e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al DPR n. 80/2013.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il quale deve essere adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’articolo in esame, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 


 

Articolo 14
(
Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola)

 

 

L’articolo 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola. Nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all’estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell’arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all’estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell’arco dell’intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all’estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende - in via transitoria - tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell’anno scolastico 2023/2024.

 

In via preliminare, si rammenta che il sistema della scuola italiana all’estero è disciplinato dal decreto legislativo n. 64 del 2017 e ha come obiettivo, ai sensi dell’articolo 2 del menzionato decreto legislativo, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo e in una dimensione internazionale.

La rete delle scuole italiane all’estero abbraccia l’intero ciclo formativo – scuola per l’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado – e si articola attualmente in: 8 istituti scolastici statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara (temporaneamente chiuso), Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo; 45 scuole italiane paritarie, presenti in tutti i continenti; 1 scuola non paritaria a Smirne; le sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali e presso le scuole europee a Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Monaco di Baviera e Varese.

Per garantire l'identità culturale italiana dei percorsi di istruzione nel mondo, è previsto l’invio all’estero di un contingente di personale scolastico assunto a tempo indeterminato (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), collocato a tal fine fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo 64 del 2017.

 

Per quanto attiene, nello specifico, alla durata del servizio all'estero del personale scolastico, l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017, in tema di durata del servizio all'estero, prevede che la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, e che i due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Il comma 2 del medesimo articolo 21 chiarisce, poi, che il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2 (ossia per l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, che comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero) oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II (artt. 190-202), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, regola i viaggi del personale e il trasporto degli effetti.

 

Venendo ora all’articolo in commento, esso, al comma 1, inserisce nel citato articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i nuovi commi 2-bis e 2-ter.

 

Il nuovo comma 2-bis prevede che, in alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 21, illustrati sopra, il personale che ha prestato servizio all’estero per non oltre cinque anni scolastici nell’arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero, può optare per permanere all’estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell’arco dell’intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero. L’opzione è esercitata non oltre l’ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all’estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

 

Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017, poi, dispone che l’opzione predetta può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all’estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. La disposizione prevede, inoltre, in sintonia con quanto affermato dal comma 2 del medesimo articolo 21, che se il personale rientra in Italia prima del termine indicato nel periodo precedente, in applicazione dell'articolo 26 comma 2 dello stesso decreto legislativo (ossia per l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio che comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero), oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del DPR n. 18 del 1967.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede, poi, che l’opzione di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017 può essere esercitata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 1° giugno 2024), anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell’anno scolastico 2023/2024.

 

In proposito, la relazione illustrativa afferma che “la disposizione in esame interviene sulla materia della durata del servizio all'estero del personale della scuola sia nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo sia, in virtù del rinvio operato dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 64 del 2017, nelle scuole europee.” Si segnala che il citato articolo 35 prevede, in particolare, che la durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall’articolo 21 del predetto decreto legislativo e che il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all’estero agli effetti dello stesso articolo 21.

Le scuole europee sono istituti scolastici controllati congiuntamente dai governi degli Stati membri dell'Unione europea, la cui missione è fornire un'istruzione multilingue e multiculturale agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria. Come chiarito dall’articolo 1 dello statuto delle scuole europee, esse nascono con lo scopo primario di garantire l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle istituzioni europee, pur accogliendo anche altri allievi, che possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle scuole entro i limiti fissati dal consiglio superiore delle Scuole europee.

L’elenco delle attuali 13 scuole europee è consultabile sul sito internet del Segretariato generale delle Scuole europee. Per l’Italia vi rientra la Scuola europea di Varese.

 

Accanto alle scuole europee, si possono annoverare anche le scuole europee accreditate. Per scuole europee accreditate si intendono le scuole che offrono un'istruzione europea che soddisfa i requisiti pedagogici stabiliti per le scuole europee, ma nell'ambito delle reti scolastiche nazionali degli Stati membri. Le scuole europee accreditate non rientrano quindi nel quadro giuridico, amministrativo e finanziario a cui le scuole europee sono obbligatoriamente soggette.

L’elenco delle scuole europee accreditate è anch’esso consultabile sul sito internet del Segretariato generale delle Scuole europee. Per l’Italia vi rientrano la Scuola per l’Europa di Parma e la Scuola europea di Brindisi.


 

Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di
Università e ricerca

Articolo 15
(
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)

 

 

L’articolo 15, composto da un unico comma, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.

 

L’articolo in esame, composto da un unico comma, nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio di cui all’articolo 14, al comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate (entro tale data) dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore della riforma di tale istituto adottata con l’articolo 14, comma 6-septies, del medesimo decreto-legge.

 

Ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, possono essere stabilite eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

 

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sostituendo integralmente l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha riformato la disciplina degli assegni di ricerca, sostituendoli con i “contratti di ricerca”, contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.

Come detto, il medesimo articolo 14, al comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito un regime transitorio ai sensi del quale, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca secondo il regime previgente. Il termine di conclusione di tale regime transitorio, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è ora prorogato al 31 dicembre 2024 dalla disposizione in commento.

 

Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, essi costituivano l’oggetto di disciplina dell’articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della sostituzione integrale di tale articolo avvenuta con l’entrata in vigore, il 30 giugno 2022, del comma 6-septies dell’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Il nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010 disciplina ora il nuovo istituto dei “contratti di ricerca”, per la descrizione della cui disciplina si rinvia all’approfondimento che segue. Qui si dà conto invece della disciplina di cui alla precedente versione del testo dell’articolo 22, vigente fino al 29 giugno 2022, che, ai sensi dell’articolo in commento, continua a poter essere applicata dalle università e dagli altri soggetti conferitori fino al 31 dicembre 2024.

Ai sensi di tale disciplina le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge:

i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L’importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale. Con il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante.

 

 

A sensi del nuovo testo dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente dal 30 giugno 2022, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, non considerando i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca sono disciplinate dalle istituzioni di cui sopra con apposito regolamento, e consistono in procedure, relative ad una o più aree scientifiche, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Alle selezioni possono concorrere coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero (o del titolo di specializzazione di area medica), o gli iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca (o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica), purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando. Fermo restando che i titoli appena citati costituiscono titolo preferenziale, gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione anche ad altri soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

L'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio nelle amministrazioni pubbliche. Non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle istituzioni di ricerca, né può essere computato ai fini del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame specifica le ragioni che avrebbero reso necessaria ed urgente la proroga di cui all’articolo in esame. Esse risiederebbero nel fatto che “le istituzioni dell’alta formazione e gli enti pubblici di ricerca non hanno alcuno strumento efficace cui fare ricorso per attrarre i giovani talentuosi nel percorso di ricerca e per valorizzarne le competenze. L’unico strumento giuridico attualmente previsto cui queste potrebbero fare ricorso – ossia il contratto di ricerca - non è, nei fatti, utilizzabile perché è ancora in corso la sequenza contrattuale necessaria per l’individuazione dell’importo economico da corrispondere a chi ne è titolare e non è possibile prevedere i tempi per la sua conclusione.”

 

Per quanto riguarda la riforma del c.d. pre-ruolo, nelle more dell’adozione della quale è stata disposta la proroga di cui all’articolo in commento, secondo quanto sostenuto dalla relazione illustrativa essa sarebbe “in corso”, ed in particolare sarebbero state “formulate proposte concrete per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca”. Si tratterebbe, prosegue la relazione “di istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca e che mirano ad incentivare la mobilità, nazionale ed internazionale, e la circolazione delle competenze e dei saperi.”

 


 

Articolo 16
(
Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

 

 

L’articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l’incarico dell’unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione.

 

L’articolo in esame, composto da due commi, reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari.

A tal fine, il comma 1 dell’articolo in esame reca una serie di novelle all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Si ricorda che l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari (si tratta della Riforma 1.7 della M4C1, si veda in proposito la pagina web curata dal Servizio studi della Camera dedicata all’attuazione del PNRR, con particolare riguardo alla politica pubblica “Università e ricerca”).

Al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

 

Il Commissario straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, e cioè con ordinanze motivate, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario opera in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero dell’università e della ricerca, nonché con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si segnala che in data 7 maggio 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, un comunicato stampa che dà conto dell’avvenuta nomina del nuovo Commissario straordinario, nella persona dell’ingegnere Manuela Manenti.

 

Il comma in esame modifica, in particolare, il comma 2 dell’articolo 5, del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, operante sino alla data di cessazione del suo incarico.

Si ricorda, in proposito, che il personale della struttura è composto da dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

 

Venendo al contenuto specifico delle novelle apportate dal comma in esame al comma 2 appena descritto, la lettera a), composta da tre numeri:

- riduce da cinque a tre unità di personale l’ammontare massimo del contingente assegnato (numero 1));

- precisa che tale riduzione di personale si concentra nell’insieme delle unità di personale non dirigenziale, che si riducono da quattro a due (numero 3));

- specifica che l’unica unità di personale dirigenziale di livello non generale del contingente è assegnata con incarico conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (numero 2)).

 

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti, di prima e di seconda fascia, delle amministrazioni dello Stato, purché siano dipendenti pubblici, anche di organi costituzionali, e previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19, gli incarichi possono essere altresì conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale. 

 

La lettera b) del comma 1 in esame, invece, aumenta da tre a cinque il numero massimo di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui il Commissario straordinario può avvalersi.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame precisa che l’insieme delle modifiche apportate alla composizione della struttura di supporto al Commissario, “prevedendo una più ampia possibilità di selezione di personale altamente competente e specializzato da destinare a tale struttura, consente di ottimizzare il funzionamento della struttura ed il perseguimento delle sue imprescindibili finalità, in ottica di semplificazione, di accelerazione e di agevolazione dell’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e il conseguimento, pertanto, degli obiettivi della Riforma della Missione 4 Componente 1, prevista dal PNRR. Una mancata previsione, in tal senso, rischierebbe, infatti, di impedire ovvero di rallentare le attività della struttura, in patente contrasto con le tempistiche ristrette imposte dal PNRR.”

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, quantificandoli in 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla compensazione di tali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è appostato al capitolo 7593 di tale stato di previsione, con una previsione di cassa per il 2024 di 206.601.989 euro.

 


 

Articolo 17
(
Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 17 stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.

 



[1]     Sulla nozione di lavoro sportivo, cfr. infra, in nota.

[2]     In base a tale comma, è lavoratore sportivo:

-          “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”;

-          ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo e in favore dei soggetti summenzionati le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

      Sono in ogni caso esclusi dell’ambito dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.

[3]     Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

      Il citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021 richiama, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di lavoro sportivo da parte dei dipendenti pubblici, la definizione di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165. Tuttavia, dall’ambito sono escluse, ai sensi del medesimo articolo 25, comma 6, alcune fattispecie inerenti ai gruppi sportivi militari e ai gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato (cfr. infra, nella presente scheda).

[4]     Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36.

[5]     Riguardo alla procedura di emanazione del decreto ministeriale in oggetto, cfr. il medesimo articolo 25, comma 6.

[6]     Con riferimento ai medesimi casi, trovano applicazione, ove compatibili con le norme di rango primario e secondario in oggetto, le disposizioni in materia di autorizzazione stabilite dai commi da 7 a 13 del citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che il comma 11 di tale articolo è novellato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo 3 (cfr. la relativa parte di scheda).

[7]     Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36, sui corrispettivi percepiti dai dipendenti pubblici per prestazioni di lavoro sportivo trovano applicazione le norme in materia di contribuzione e trattamento previdenziali e di trattamento tributario poste dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e dall’articolo 36, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni (norme relative ad alcune tipologie di compensi per lavoro sportivo nell'area del dilettantismo).

[8]     Il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 specifica che i dipendenti pubblici possono ricevere, per le prestazioni sportive svolte in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, i premi di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del citato D.Lgs. n. 36; quest’ultimo comma contempla il versamento di somme, a titolo di premio, in favore di atleti e tecnici operanti nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, oppure per la partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

[9]     Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 (quest’ultimo specifica che tali prestazioni sono in ogni caso svolte al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto degli obblighi di servizio).

[10]   Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36.

[11]   Riguardo a tali enti ed organizzazioni, cfr. l’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.

[12]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 1902.

[13]   In  base a quest’ultimo comma, le società e le associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali; le prestazioni dei volontari possono essere comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

      Il comma 3 dello stesso articolo 29, e successive modificazioni, specifica che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

[14]   Autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

[15]   Riguardo a tali limiti, cfr. i citati articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.

      Come detto, il comma 3 dell’articolo 29 dello stesso D.Lgs. n. 36 specifica che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Di conseguenza, il computo previsto dalla novella può concernere esclusivamente ipotesi di cumulo di attività e di rapporti nel corso del periodo di riferimento.

[16]   Riguardo a tale Registro, cfr. l’articolo 2, comma 1, lettera gg), del citato D.Lgs. n. 36 del 2021.

[17]   Ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999, è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.