Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica |
Riferimenti: | AC N.1896/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 306 |
Data: | 11/06/2024 |
Organi della Camera: | VIII Ambiente |
Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione edilizia e urbanistica
D.L. 69/2024 – A.C. 1896
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio
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Dossier n. 290
Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
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Progetti di legge n. 306
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D24069.docx
I N D I C E
§ Articolo 2 (Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19)
§ Articolo 3 (Norme finali e di coordinamento)
§ Articolo 4 (Entrata in vigore)
Articolo 1 comma 1 lett. a)-f)
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
L’articolo 1, comma 1, lettere a)–f), reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera a); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera b); mutamento della destinazione d’uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera d); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e); tolleranze costruttive (lettera f).
Il comma 1, lett. a) - f), dell’articolo in esame dispone molteplici novelle al D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito TUE).
Di seguito, sono illustrate le misure che vengono introdotte.
La lettera a) è volta ad integrare le categorie di interventi edilizi, previsti dall’articolo 6, comma 1, del TUE, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
L’articolo 6 del TUE disciplina l’attività edilizia libera elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (permesso di costruire o altro titolo autorizzativo), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Ai sensi del comma 1 del citato art. 6, rientrano nell’attività edilizia libera, tra gli altri, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del TUE, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee, ecc.
La lettera a), numero 1), con novella alla lettera b-bis del comma 1 del citato articolo 6, estende anche ai porticati rientranti all’interno dell’edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).
Tali interventi devono comunque assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche o di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti.
La previgente lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 6 del TUE, su cui interviene la norma in esame, assoggetta al regime di edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, c.d. VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
La lettera a), numero 2), introduce, inoltre, al comma 1 dell’articolo 6, la lettera b-ter), che assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
La novella specifica tuttavia che, in ogni caso, tali opere:
§ non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
§ devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e;
§ devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
La lettera b) novella il comma 1-bis dell’articolo 9-bis del TUE, che disciplina lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, al fine di prevedere che:
§ lo stato legittimo è rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
§ lo stato legittimo determinato dall'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, deve essere rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.
La relazione illustrativa al decreto-legge in esame evidenzia come, con particolare riferimento al titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio interessante l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, si intende valorizzare l’affidamento del privato nell’operato della pubblica amministrazione nel caso in cui gli uffici tecnici comunali abbiano accertato parziali difformità e non le abbiano considerate rilevanti, avendo emanato un provvedimento favorevole.
§ tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione:
· delle norme sul permesso in sanatoria (articolo 36 TUE);
Il permesso di costruire in sanatoria è rilasciato, al ricorrere di determinate condizioni, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA).
· delle norme che disciplinano l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità come previsto all’articolo 36-bis (introdotto dal presente decreto-legge, v. scheda infra);
· della disciplina sulla sanzione pecuniaria conseguente ad annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria (articolo 38 TUE);
§ ai fini della determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di:
· interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (articolo 33 TUE);
· interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (articolo 34 TUE);
· interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo (articolo 37, commi 1 e da 3 a 6, TUE);
· interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38 TUE);
· dichiarazioni relative a tolleranze costruttive (art. 34-bis TUE).
La relazione illustrativa segnala che “resta inteso che la novella introdotta trova applicazione anche nei confronti dei titoli rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto”.
Testo previgente |
Nuovo testo |
Art. 9-bis c. 1-bis |
Art. 9-bis c. 1-bis |
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
La lettera c) integra l’articolo 23-ter del TUE, che disciplina il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, mediante l’inserimento dei commi da 1-bis a 1-quinquies:
§ il comma 1-bis) stabilisce la facoltà di mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni;
Il comma 1 dell’art. 23-ter del TUE dispone che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
§ il comma 1-ter) ammette, nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies, mutamenti di destinazione d’uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale (categoria d), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) previste dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (v. infra), ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia.
Tali mutamenti rispettano le normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni;
§ il comma 1-quater) specifica le condizioni per il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra categorie funzionali diverse di cui al precedente comma; in particolare:
· il mutamento secondo la presente norma agevolativa è consentito qualora sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile;
· il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal DM 1444/1968 (v. infra) e dalle disposizioni di legge regionale;
· il mutamento non è assoggettato al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla Legge 1150/1942 (Legge urbanistica);
· per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
§ il comma 1-quinquies) assoggetta il mutamento di destinazione d’uso alla presentazione della SCIA prevista dall’articolo 19 della L. n. 241/1990, ferme restando le leggi regionali più favorevoli, facendo salve le disposizioni del TUE nel caso in cui siano previste opere edilizie.
Infine, la lettera c) modifica anche il comma 3 dell’articolo 23-ter del TUE, al fine di specificare che il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. L’art. 23-ter, comma 3, vigente, fa tuttavia salve le diverse previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali eventualmente previste.
Il DM 1444/1968
Il DM 1444/1968, parte dell’impianto normativo previgente al Testo unico del 2001, ma tutt’ora in vigore, all’art. 2 prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Con riguardo alle zone F), in applicazione della normativa edilizia, i piani di regolazione e programmazione prevedono oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, ai fini di realizzare anche opere di interesse generale.
La lettera d) integra l’articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso in cui il responsabile di interventi, in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione.
In particolare, sono aggiunti, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, quelli culturali e paesaggistici.
Con riferimento alla medesima delibera consiliare, la norma in esame specifica che, nell’ambito della valutazione dell’eventuale contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, debbano essere richiesti i pareri delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della L. n. 241/1990.
Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra la norma in esame e l’articolo 17-bis della L. n. 241/1990, considerato che quest’ultimo disciplina gli effetti del silenzio nel caso di acquisizione di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati, e non di pareri.
Si introduce inoltre la possibilità per il Comune, nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, di alienare il bene e l’area di sedime, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
§ richiedendo il parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della L. n. 241/1990;
§ rispettando le disposizioni previste dall’art. 12, comma 2 della L. n. 127/1997, che consente di procedere alle alienazioni del patrimonio immobiliare secondo un regime semplificato;
§ condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive;
§ rimanendo preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione;
§ affidando la determinazione del valore venale dell’immobile all’Agenzia del Territorio, la quale procede alla stessa tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
Testo previgente |
Nuovo testo |
Art. 31 c. 5 in totale difformità o con variazioni essenziali) |
Art. 31 c. 5 in totale difformità o con variazioni essenziali) |
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. |
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. |
La lettera e) modifica il comma 2 dell’articolo 34 del TUE, che disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
In particolare, il richiamato comma 2 dell’articolo 34, nel testo previgente, prevede che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (che disciplina le locazioni di immobili urbani), della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
La lettera e) incrementa le sanzioni, rispettivamente, al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale.
Secondo la relazione illustrativa l’intervento modificativo recato dalla lettera e) incrementa le citate sanzioni, in considerazione della procedura di sanatoria prevista dal nuovo articolo 36-bis, introdotto dal presente decreto-legge nel TUE (vedi scheda infra), che, in estrema sintesi, è volto al superamento dell’istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività previste all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività previste all’articolo 37.
La lettera f) modifica l’articolo 34-bis del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive, intervenendo sul comma 3 e introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter.
La disciplina prevista all’articolo 34-bis, comma 1, del TUE prevede che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Nello specifico, il comma 1-bis, nel fissare una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:
§ 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m²;
§ 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²;
§ 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m²;
§ 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m².
Con il comma 1-ter si specifica che, ai fini del computo della superficie utile per l’applicazione del comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
Nella relazione illustrativa si specifica che la finalità del comma 1-ter è evitare possibili condotte di frazionamento meramente strumentali ad ottenere l’applicazione di un regime più favorevole.
Sull’ambito di applicabilità del concetto di tolleranza costruttiva, si veda la sentenza n. 3610/2024 del Consiglio di stato, che ha interpretato il termine quale riferito all’esecuzione delle unità immobiliari assentite e non già a superfetazioni, o comunque a manufatti, non presenti nel progetto autorizzato.
La lettera f) introduce, inoltre, il comma 2-bis per specificare che, agli stessi fini e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 34-bis TUE (che elenca le altre irregolarità da considerarsi tolleranze esecutive), per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive:
§ il minore dimensionamento dell'edificio;
§ la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
§ le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
§ la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
§ gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
L’art. 34-bis, comma 2, del TUE definisce quali tolleranze esecutive, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
La lettera f) introduce poi il comma 3-bis, prevedendo disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all’articolo 83 del TUE (che disciplina le opere interessate dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e i gradi di sismicità) ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.
In tali casi, il tecnico attesta che tali interventi rispettano le prescrizioni del TUE per le costruzioni in zone sismiche (contenute nella sezione I del Capo IV della Parte II del medesimo TUE).
Per approfondire la classificazione sismica del territorio nazionale e le relative norme tecniche, si rinvia al sito del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La lettera in esame stabilisce che tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del TUE (il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, salvo più ampia normativa determinata dal competente ufficio tecnico della regione), è trasmessa allo sportello unico:
§ per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo la disciplina prevista all’articolo 94 del TUE;
§ ovvero, per le difformità che costituiscono interventi privi di rilevanza o di minore rilevanza previsti dall’art. 94-bis TUE, per l’esercizio delle modalità di controllo delle regioni disciplinato al comma 5 del medesimo articolo.
La lettera f) in esame dispone inoltre che il tecnico allega alla dichiarazione ai fini dello stato legittimo degli immobili, prevista dall’art. 34-bis, del TUE, ubicati nelle zone a sismicità non bassa, l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o la dichiarazione del decorso dei termini procedimentali in assenza di esito negativo, richieste di integrazione o istruttorie inevase (procedura prevista all’art. 94-bis del TUE).
L’intervento normativo di cui alla lettera f) precisa infine, con l’introduzione del comma 3-ter, che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo stesso non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Il tecnico abilitato deve verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvedere alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli.
La formazione dei titoli e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione delle tolleranze esecutive che non costituiscono violazione edilizia, ai fini dello stato legittimo degli immobili come previsto dall’art. 34-bis, comma 3.
La norma rinvia alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i)
(Modifiche alla disciplina sull’accertamento di conformità)
L’articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), novellando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:
a) gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 23 del TUE, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36);
b) gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento (nuovo articolo 36-bis).
Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.
Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 30.984 €).
Infine, l’articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all’eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente (doppio aumento del valore venale e comunque in misura non inferiore a 516 euro).
L'articolo 1, comma 1, lettere g), h) e i), nel novellare gli articoli 36 e 37 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), intervengono con misure semplificatorie esclusivamente per sanare parziali difformità edilizie.
L'attuale formulazione dell'articolo 36 del TUE disciplina l'accertamento di conformità, il quale costituisce lo strumento tipico per ricondurre alla legalità gli abusi edilizi dovuti all'assenza del titolo abilitativo (intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa). La caratteristica fondamentale di tale sanatoria consiste nel fatto che essa può essere chiesta e ottenuta soltanto qualora sussista il requisito della cosiddetta «doppia conformità» dell'opera sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 36. Tale requisito rende difficilmente applicabile questo istituto giuridico, a causa del fatto che raramente un edificio riesce a rispettare integralmente tutte le disposizioni edilizie e urbanistiche vigenti sia al tempo della realizzazione dell'abuso sia alla data di presentazione della domanda di sanatoria. Tra i principali ostacoli alla sanatoria degli immobili vi sono, ad esempio, le sopravvenute disposizioni del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, specialmente in ragione di alcune interpretazioni datene in giurisprudenza nonché delle regole stabilite dagli strumenti urbanistici comunali in materia di distanza delle costruzioni dai confini. Di conseguenza, ci sono moltissimi manufatti, in genere costruiti molti decenni fa, che sono in una sorta di limbo: formalmente irregolari, non suscettibili di interventi di riqualificazione e incommerciabili, in relazione ai quali il comune non assume alcuna iniziativa sanzionatoria sul piano amministrativo, dato il lungo periodo di tempo trascorso e talora per la non conoscenza del loro stato, mentre la responsabilità penale è ampiamente prescritta.
La lettera g) apporta modifiche all'articolo 36 del TUE, in materia di accertamento di conformità, con la finalità di limitarne l'applicazione alle ipotesi di:
§ assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire di cui all'articolo 31;
§ assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23, comma 01.
In tali ipotesi resta quindi confermata la disciplina vigente dell'accertamento di conformità ai sensi della «doppia conformità» di cui all'articolo 36.
La lettera h) introduce l'articolo 36-bis, che mira a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37.
In tal senso, al comma 1 si prevede che in caso di interventi realizzati nelle ipotesi dianzi elencate, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (di cui all'articolo 34, comma 1 – termine fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio) e comunque fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme:
§ alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
§ ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.
Il comma 2 dell'articolo 36-bis prevede che il permesso di costruire possa essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia. In sede di esame delle richieste di permesso, lo sportello unico per l'edilizia può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento delle barriere architettoniche e rimozione delle opere che non possono essere sanate. A tal fine, lo sportello unico per l'edilizia individua tra gli interventi citati le misure da prescrivere, le quali costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
Con particolare riferimento agli interventi con segnalazione certificata di inizio attività, lo sportello unico per l'edilizia individua le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
La disposizione precisa, inoltre, che la richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità (per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento).
In base al comma 3, si precisa che l'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, introdotti dal presente decreto (vedi supra). Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Al riguardo, si precisa che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con particolare riferimento ai profili procedurali, il comma 6 dell'articolo 36-bis stabilisce che:
§ sulla richiesta di permesso in sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
§ per le segnalazioni di inizio attività, si applica il termine di trenta giorni di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
§ in caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i predetti termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
Decorsi i predetti termini, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Tali termini sono interrotti qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricominciano a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal TUE.
In relazione agli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica (comma 4), il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendere entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
Infine, con il comma 5 si prevede che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, determinata in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
La relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento in esame specifica che tale intervallo è stato determinato sulla base dei parametri minimi (516 euro) e massimi (5.164) previsti per la sanatoria di cui all'articolo 37, comma 4, che si applica agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività che risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. Tenuto conto dei caratteri distintivi dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis, il limite minimo è stato raddoppiato e il limite massimo è stato incrementato di sei volte.
La disposizione precisa che, nelle ipotesi di cui al comma 4 (difformità dall'autorizzazione paesaggistica), si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento in esame specifica che le disposizioni introdotte dalla lettera h) non incidono sulle sanzioni già irrogate e pertanto l’intervento normativo non è suscettibile di determinare minori entrate dovute a un’incidenza negativa su atti di recupero già emessi.
Alla lettera i), in coordinamento con le modifiche apportate in materia di accertamento della conformità, si provvede ad apportare alcune modifiche all'articolo 37 del TUE. Le modifiche riguardano la rubrica, ove è soppresso il riferimento all'accertamento di conformità (punto 3), e l'abrogazione del comma 4 (punto 1), recante la disciplina per la regolarizzazione degli interventi che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda («doppia conformità»). In forza della disposizione di cui al comma 6 (punto 2), la nuova disciplina dell'articolo 36-bis si applicherà anche alle ipotesi regolate dall'articolo 37.
Articolo 2
(Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19)
L’articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento (comma 1) e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo (commi 2-4). Viene inoltre stabilito (al comma 5) che l’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e recate disposizioni di carattere finanziario volte a stabilire l’usuale clausola di invarianza finanziaria e a disciplinare la copertura degli oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche.
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pandemia da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia (v. infra), alle seguenti condizioni:
§ che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;
§ che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque rispettate le altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).
In relazione ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, il comma in esame richiama quelli indicati dall’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 380/2001. Tale disposizione – fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e rispettate le normative di settore incidenti sulla disciplina edilizia (condizioni che, come illustrato poc’anzi, vengono ribadite dal comma in esame) – include tra gli interventi di edilizia libera, cioè realizzabili senza alcun titolo abilitativo, “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” a condizione che tali opere siano destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.
In materia di strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (che non ricadono nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, limitata alle sole strutture realizzate “per finalità sanitarie, assistenziali, educative”), si ricorda che il loro mantenimento è attualmente garantito, fino al 31 dicembre 2024, dall’art. 40, comma 1, del D.L. 144/2022, come modificato dall’art. 11, comma 8, della legge 214/2023.
In relazione ai citati dehors installati da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si ricorda che è in corso di esame presso la X Commissione la proposta di legge C. 1486 recante “Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata”.
Il comma 2 dispone che, ai fini del mantenimento delle strutture amovibili in questione, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.
Tale articolo, nel disciplinare gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), dispone, in particolare, che “l’interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”.
Il comma 2 dispone che resta, però, ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.
Il comma 3 disciplina il contenuto della CILA in questione, stabilendo che nella stessa sono indicate:
§ le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità del mantenimento della struttura amovibile;
§ e l’epoca di realizzazione della struttura medesima, con allegazione della documentazione (indicata dal comma 4) volta a certificarla.
Il comma 4 dispone che, al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, il tecnico allega la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del D.P.R. 380/2001.
Le disposizioni richiamate consentono, in particolare, di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile, “da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”.
Il comma in esame dispone inoltre che, qualora sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione succitata, la data di realizzazione è attestata dal tecnico incaricato con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali comprese quelle previste dalla disciplina in materia di autocertificazione (v. capo VI del D.P.R. 445/2000).
Il primo periodo del comma 5 dispone che l’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Il secondo periodo del comma 5 reca l’usuale clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il terzo periodo disciplina la copertura degli oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, stabilendo che a tali oneri provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.
La relazione tecnica segnala che “la disposizione in oggetto non incide sull'obbligo di versare, qualora ne ricorrano le condizioni, la tassa di occupazione di suolo pubblico, come determinato dagli enti territoriali competenti”.
Articolo 3
(Norme finali e di coordinamento)
L’articolo 3, comma 1, prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva - introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto legge - relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari.
Il comma 2 dispone circa l’applicabilità di talune misure inerenti alle tolleranze costruttive all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, anche in questo caso, di misure introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge.
Il comma 3 reca disposizioni inerenti al recupero di risorse finanziarie in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all’acquisizione in proprietà, a titolo non oneroso, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso.
Il comma 4 esclude la restituzione di somme già versate in favore di soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal presente decreto-legge.
Il comma 1 prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rispettino i limiti di tolleranza costruttiva previsti dal dall’art. 34-bis, comma 1-bis, del t.u. in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
Si tratta dei limiti dettati dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del presente decreto-legge (cfr. la relativa scheda di lettura), entro i quali il mancato rispetto dei parametri riferiti a singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia. A tal fine si stabilisce che i suddetti interventi siano assoggettati alla disciplina contenuta nell’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”). Quest’ultimo elenca, infatti, gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Il comma 2 stabilisce che si applichi all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 la disciplina inerente alle tolleranze costruttive dettata dall’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all'articolo 36-bis (ad eccezione del suo comma 5 relativo alle sanzioni) del citato testo unico in materia edilizia. Si tratta della disciplina introdotta nel testo unico dall’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1), 2) e 4) e lettera h) del decreto in esame (cfr. le relative schede di lettura).
Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del TUE mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia. Si prevede che, a tal fine, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Si specifica che dall’attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono, quindi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 reca disposizioni inerenti al recupero delle risorse in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all’acquisizione in proprietà, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso dai medesimi enti.
Esso introduce un nuovo comma 7-bis all’art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (come convertito dalla legge n. 98 del 2013). Il comma 7 di tale articolo 56-bis demanda a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze la riduzione delle risorse - a qualsiasi titolo spettanti - alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, a titolo non oneroso, beni immobili già utilizzati a titolo oneroso. Tale riduzione è stabilita in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Ove non sia possibile procedere all'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato attraverso la suddetta riduzione delle risorse, si procede al recupero delle somme in parola da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
Con la novella in esame si prevede che quanto prescritto dalle disposizioni sopra ricordate (come detto, riduzione delle somme spettanti agli enti territoriali interessati, recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle entrate o con versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato) sia ripartito in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ministeriale. Tale disposizione si applica limitatamente alle annualità pregresse.
Il comma 4 stabilisce che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del citato testo unico in materia edilizia (introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente decreto-legge, alla cui scheda di lettura si rinvia) non dà diritto alla restituzione delle somme versate. La norma fa esplicito riferimento a somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (30 maggio 2024).
Articolo 4
(Entrata in vigore)
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 maggio 2024.
L’articolo 4 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, intervenuta il 29 maggio 2024.
Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 30 maggio 2024.
Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia entro il 28 luglio 2024.