Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
Riferimenti: | AC N.1752/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 260 |
Data: | 11/03/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
D.L. 19/2024 – A.C. 1752
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it – @SR_Studi
Dossier n. 248
Servizio Studi -
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it – @CD_bilancio
Progetti di legge n. 260
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 185
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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D24019.docx
INDICE
TITOLO I – GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
Capo I – Misure per l’attuazione del PNRR
Articolo 1, comma 6 (Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR)
Articolo 1, comma 7 (Incremento dell’autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari)
Articolo 1, comma 8 (Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1)
Articolo 1, commi 11 e 12 (Cronoprogrammi PNC)
Articolo 1, commi 14 e 15 (Risorse PNRR nei conti di tesoreria)
Articolo 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)
Articolo 4 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)
Articolo 8, comma 2 (Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni)
Articolo 8, comma 3 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
Articolo 8, comma 11 (Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF)
Articolo 8, comma 17 (Sistemi informatici del Ministero del turismo)
Articolo 8, comma 23 (Interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)
Articolo 9, comma 5 (Proseguimento accoglienza nel SAI dei profughi dall’Ucraina)
Articolo 10 (Contributo del CNEL all’attuazione del PNRR)
Capo I – Misure di semplificazione amministrativa
Articolo 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)
Articolo 12, comma 3 (Disposizioni applicabili agli interventi definanziati dal PNRR)
Articolo 12, comma 4 (Monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi PNRR)
Articolo 12, comma 5 (Assegnazioni a valere sul Fondo opere indifferibili)
Articolo 12, commi 6 e 7 (Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi)
Articolo 12, comma 9 (Adozione provvedimenti interventi PNRR)
Articolo 12, comma 11 (Zone logistiche semplificate)
Articolo 12, comma 14 (Proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA)
Capo II – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Articolo 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)
Articolo 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)
Capo III – Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Articolo 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)
Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di sport
Capo V – Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
Articolo 20, comma 1, lettera e) (Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)
Articolo 20, comma 2 (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)
Articolo 21 (Dematerializzazione digitale ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
Capo VI – Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Articolo 22, comma 1, lett. a), e commi 3-4 (Addetti all’ufficio per il processo)
Articolo 22, comma 1, lettera c) (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)
Articolo 22, comma 2 (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)
Articolo 22, comma 5, 6 e 7 (Albo dei periti presso il tribunale)
Articolo 24 (Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari)
Articolo 25 (Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)
Articolo 26 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)
Capo VII – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 28 (Interventi ferroviari finanziati dal PNRR)
Capo VIII – Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Articolo 29, commi 15-18 (Esonero contributivo per lavoro domestico)
Articolo 29, commi 19 e 20 (Introduzione della patente nel settore edile)
Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Articolo 32, comma 1 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
Articolo 32, comma 2 (Realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)
Articolo 33 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)
Articolo 34 (Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)
Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
Articolo 37 (Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)
Articolo 39 (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)
Articolo 41 (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)
Capo X – Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
Articolo 43 (Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)
Articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
L’articolo 1, comma 1, primo periodo, è volto a stanziare le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (inclusivo di RepowerEU), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, si dispone l’incremento di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026.
Al fine di garantire un’efficiente utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, l’articolo in esame dispone, al comma 1, primo periodo, l’incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi di euro, di cui:
§ 2.911 milioni di euro per l’anno 2024;
§ 3.973 milioni di euro per l’anno 2025;
§ 2.536 milioni di euro per l’anno 2026.
Il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia è stato istituito dal comma 1037 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 con una dotazione complessiva nel triennio 2021-2023 di oltre 117 miliardi. La legge di bilancio 2022 ha incrementato le disponibilità del Fondo di 10 miliardi nel 2022 e di 9 miliardi nel 2023, portandone la dotazione complessiva a 136,7 miliardi nel triennio 2021-2023. Il Fondo di rotazione ha la funzione di rendere immediatamente disponibili risorse nel bilancio dello Stato per favorire l'avvio dei progetti ricompresi nel PNRR, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU siano rese disponibili dalla Commissione europea.
Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, sui quali sono depositate, rispettivamente, le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto (denominato MEF-NGEU-SC-PNRR-FPERD) e quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti (denominato MEF-NGEU-SC-PNRR-PREST). Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio. Le risorse giacenti sui conti correnti sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con D.M. economia 11 ottobre 2021. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, relativi rispettivamente ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il rifinanziamento del Fondo di rotazione per il triennio 2024-2026 è volto a far fronte al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla revisione del PNRR, adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, quantificato in 12,32 miliardi di euro, quale differenza tra l’aumento dei costi complessivi del Piano, dovuti al RepowerEU e all’incremento dei costi relativi ad alcuni interventi già finanziati dal PNRR, e la maggiore disponibilità di risorse, determinatasi a seguito del definanziamento di interventi già presenti nel PNRR o di economie realizzate da misure presenti nel PNRR per riduzione di costi di realizzazione.
A fronte di tale fabbisogno, il comma 1 in esame dispone l’incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per complessivi 9,42 miliardi di euro atteso che per 2,9 miliardi si fa fronte con le disponibilità a legislazione vigente del Fondo stesso.
Secondo quanto riportato dal Conto consuntivo del tesoro, al 31 dicembre 2023, la contabilità speciale relativa alla gestione finanziaria degli interventi PNRR presenta una disponibilità di circa 3,2 miliardi.
Nel dettaglio, la Relazione tecnica riporta che, a seguito della revisione adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 a 194,4 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto). L’incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che è divenuto parte integrante del PNRR) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).
Oltre all’introduzione di nuovi interventi riguardanti l’iniziativa RepowerEU (che ora costituisce la nuova Missione 7 del Piano), la revisione adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ha riguardato anche:
§ la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diversi interventi già presenti nel PNRR, a volte accompagnata anche dalla revisione degli obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze;
§ il definanziamento di alcune misure che sono uscite dal PNRR.
A tale riguardo, nella Relazione tecnica si precisa che le modifiche approvate con la Decisione del Consiglio ECOFIN hanno comportato “un aumento dei costi del Piano per complessivi 22,74 miliardi di euro”, derivante da:
§ un incremento dei costi per le nuove misure RepowerEU, per 11,13 miliardi di euro (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 50 milioni, già coperti a legislazione vigente);
§ un incremento dei costi per misure già comprese nel PNRR originario, per circa 11,61 miliardi di euro (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 2,32 miliardi di euro, già coperti a legislazione vigente).
A fronte di tale incremento dei costi, la revisione del Piano ha peraltro liberato risorse dal PNRR per 10,42 miliardi di euro, a seguito di:
§ definanziamenti di misure presenti nel PNRR, per un importo complessivo di 7,43 miliardi di euro;
§ riduzione di costi di misure già presenti nel PNRR, dovute ad economie realizzatesi per 2,99 miliardi di euro.
Pertanto, dalla rimodulazione del PNRR consegue una differenza tra aumento e diminuzione di costi pari a 12,32 miliardi di euro. Come già detto sopra, a fronte di tale fabbisogno, il comma in esame incrementa il Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia per 9,42 miliardi di euro, posto che 2,9 miliardi risultano disponibili a legislazione vigente nel Fondo stesso.
In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l’onere della rimodulazione del PNRR è quantificato in 9,42 miliardi, poiché va calcolato al netto delle sovvenzioni aggiuntive assegnate all’Italia dall’UE per il RepowerEU (2,9 miliardi), in quanto “le corrispondenti uscite di cassa, anticipate con risorse disponibili del Fondo NGEU, saranno sterilizzate negli anni dai conseguenti rimborsi disposti dalla Commissione Europea a fronte delle rendicontazioni semestrali presentate dall’Italia”, come indicato nella seguente Tabella riportata nella Relazione tecnica.
Effetti finanziari netti PNRR modificato |
|
Maggiori impieghi |
|
Capitolo RepowerEU (al netto dei progetti in essere) |
11,13 miliardi |
Incremento su misure PNRR (al netto dei progetti in essere) |
11,61 miliardi |
Totale maggiori impieghi |
22,74 miliardi |
Risorse disponibili |
|
Risorse RepowerEU assegnate all'Italia |
2,76 miliardi |
Rivalutazione del PIL |
0,14 miliardi |
Definanziamenti su misure PNRR |
10,42 miliardi |
Totale risorse disponibili |
13,32 miliardi |
Differenza |
9,42 miliardi |
Il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in applicazione della procedura per la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza delineata dall’articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» ritenute idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti per come originariamente configurati – quali, ad esempio, l'elevata inflazione registrata nel 2022 e nel 2023, le strozzature nella catena degli approvvigionamenti a seguito della guerra tra Russia e Ucraina, e la disponibilità di alternative per il più efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi.
Il 24 novembre 2023 la Commissione europea ha reso nota la sua valutazione positiva sulla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, presentata dal Governo, inclusiva della proposta del capitolo italiano dell'iniziativa europea REPowerEU.
Il Consiglio Ecofin, sulla base della suddetta valutazione positiva, ha quindi adottato la decisione di esecuzione che approva il PNRR italiano modificato, in occasione della riunione tenutasi in data 8 dicembre 2023.
A seguito della revisione di alcuni obiettivi e traguardi della quarta rata, nonché della più ampia revisione del PNRR di dicembre 2023, le risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza destinate al finanziamento del Piano aumentano da 191,5 miliardi di euro a 194,4 miliardi di euro. L'ampliamento della dotazione finanziaria europea del Piano italiano è da ricondurre ai 2,9 miliardi di euro di contributi a fondo perduto aggiuntivi destinati all’Italia per il finanziamento del Capitolo REPowerEU, dal valore complessivo pari a circa 11,2 miliardi di euro.
L’importo complessivo dei grants destinati all’Italia, pertanto, aumenta complessivamente da 69 a 71,8 miliardi di euro.
Rimane invariato, invece, l’importo complessivo di 122,6 miliardi di euro di prestiti destinati all’Italia nel quadro del Recovery and Resilience Facility.
Riguardo alle risorse, l’Italia ha ricevuto, da agosto 2021, 101,9 miliardi di euro di fondi del Dispositivo di ripresa e resilienza, di cui:
- 24,9 miliardi a titolo di pre-finanziamento;
- 77 miliardi corrispondenti agli importi delle prime quattro rate, erogate dalla Commissione europea a seguito della procedura di verifica del raggiungimento dei traguardi e obiettivi relativi al secondo semestre 2021, al primo semestre e al secondo semestre 2022, nonché al primo semestre 2023.
Le risorse finora erogate all’Italia sono costituite da 60,9 miliardi di euro di prestiti e 41 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto.
I restanti 92,5 miliardi di euro di risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza che l’Italia dovrà ancora ricevere sono articolati in sei rate, la cui erogazione è subordinata, rispettivamente, al raggiungimento dei traguardi e obiettivi da conseguire nei semestri compresi dal secondo semestre 2023 (quinta rata) al primo semestre 2026 (decima rata).
Il nuovo PNRR modificato con Decisione dell'8 dicembre 2023 ricomprende una nuova Missione 7 dedicata al REPowerEU, che contiene 5 riforme e 12 nuovi investimenti volti a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Sono inoltre stati previsti cinque investimenti rafforzati nell'ambito di misure preesistenti.
Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano.
Le 7 Missioni includono, nel complesso, 216 misure, di cui 66 riforme, sette in più rispetto a quelle presenti nel Piano originario, e 150 investimenti. Le misure nuove oppure modificate sono nel complesso 145; di queste 22 nuove misure si riferiscono alla Missione 7 (in particolare, cinque riforme e 17 investimenti).
Nella successiva tabella si riporta, relativamente alle Missioni e Componenti che sono state oggetto di modifica nella Decisione dell’8 dicembre 2023, l’ammontare delle risorse assegnate a confronto con il dato iniziale, evidenziandone le variazioni.
Missione |
Componente |
Risorse 8.12.23 |
Risorse iniziali |
Differenza |
Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) |
M1C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
9,74 |
9,75 |
-0,01 |
M1C2. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo |
24,99 |
23,89 |
1,09 |
|
M1C3. Turismo e cultura 4.0 |
6,61 |
6,68 |
-0,7 |
|
Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) |
M2C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile |
8,12 |
5,27 |
2,85 |
M2C2. Energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile |
21,97 |
23,78 |
-1,81 |
|
M2C3. Efficienza energetica e ristrutturazione degli edifici |
15,57 |
15,36 |
0,21 |
|
|
M2C4. Tutela del territorio e delle risorse idriche |
9,87 |
15,06 |
-5,19 |
Missione 3 (Infrastrutture per la mobilità sostenibile) |
M3C1. Investimenti nella rete ferroviaria |
22,79 |
24,77 |
-1,98 |
M3C2. Intermodalità e logistica integrata |
0,95 |
0,63 |
0,32 |
|
Missione 4 (Formazione e ricerca) |
M4C1. Rafforzare l'offerta dei servizi educativi: dagli asili nido alle università |
19,08 |
19,44 |
-0,36 |
M4C2. Dalla ricerca all'impresa |
11,00 |
11,44 |
-0,44 |
|
Missione 5 (Inclusione e coesione) |
M5C1. Politiche per l'occupazione |
7,71 |
6,66 |
1,05 |
M5C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |
8,32 |
11,17 |
-2,85 |
|
M5C3. Interventi speciali per la coesione territoriale |
0,88 |
1,98 |
-1,10 |
|
Missione 6 (Salute) |
M6C1. Reti locali, strutture e telemedicina per la sanità locale |
7,75 |
7,0 |
0,75 |
M6C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale |
7,87 |
8,63 |
-0,76 |
|
Missione 7 (REPowerEU) |
11,18 |
- |
11,18 |
|
TOTALE |
194,4 |
191,5 |
2,9 |
Nella Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (presentata dal Governo a febbraio 2024), si precisa che l’allocazione attuale delle risorse del Piano per Missione e Componente risulta coerente con le soglie quantitative minime e le relative metodologie di calcolo individuate nel regolamento (UE) 2021/241, finalizzate a garantire che almeno il 37% delle risorse contribuisca alla transizione verde, compresa la biodiversità, e che almeno il 20% delle risorse contribuiscano alla transizione digitale.
L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definaziate dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029.
Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo comma 5, a sei specifici interventi, secondo gli importi finanziari annuali stabiliti dal comma medesimo. Il finanziamento è destinato ai seguenti interventi:
§ Servizi digitali e esperienza dei cittadini;
§ Progetto Cinecittà;
§ Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate;
§ Piani urbani integrati;
§ Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità;
§ Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Il secondo periodo del comma 1 autorizza una spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della revisione del Piano adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali: 684 milioni per il 2024, di 785 milioni per il 2025, di 765 milioni per il 2026, di 548,8 milioni per il 2027, di 400 milioni per il 2028 e di 260 milioni per il 2029.
Come riportato nella Relazione illustrativa del disegno di legge in esame, con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 sono state apportate significative modifiche nella composizione del PNRR, che hanno riguardato – oltre all’introduzione dei nuovi interventi relativi all’iniziativa RepowerEU (nell’ambito della nuova Missione 7) – “la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano”.
Con l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 vengono stanziate le risorse necessarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate, in tutto o in parte, dal Piano, tenuto conto – si precisa nella Relazione illustrativa – degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.
Si rammenta, al riguardo, che in occasione dalla presentazione al Parlamento della proposta di modifica del PNRR, oggetto di uno specifico dibattito parlamentare tenutosi il 1° agosto 2023 presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, il Governo ha assicurato che gli interventi di cui si proponeva l’espunzione dal PNRR, poiché non compatibili con le condizionalità e le tempistiche del Piano, sarebbero stati rifinanziati con altri fondi al fine di garantirne la realizzazione, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali e ricorrendo alle risorse dei Fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (cfr. quanto sul punto illustrato nella Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa alle Camere dal Governo in data 27 febbraio 2024, pag. 42-43).
Relativamente alle misure definanziate dal Piano, la Relazione tecnica del comma 1 riporta che i definanziamenti di misure presenti nel PNRR ammontano complessivamente a 7,43 miliardi di euro.
Ulteriori definanziamenti per un importo di 2,99 miliardi di euro sono stati apportati a misure già presenti nel PNRR, in relazione ad economie realizzate per riduzione di costi nella realizzazione della misura.
Riguardo alle misure definanziate dal Piano, in base alle informazioni contenute nella Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, gli investimenti stralciati interamente dal Piano risultano i seguenti:
- M2C2-Investimento 1.3 “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”: 675 milioni;
- M2C4-Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”: 6.000 milioni;
- M5C3 Investimento 1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”: 300 milioni. Nella Relazione si afferma che la realizzazione degli interventi della misura sarà finanziata “utilizzando risorse diverse dal PNRR, assicurando la copertura finanziaria a valere su risorse alternative”. Questa misura risulta tra quelle finanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente provvedimento (cfr. ultra).
Nella Relazione è altresì indicato come investimento escluso dal Piano, per il quale è peraltro assicurato il finanziamento su risorse alternative, il seguente l’investimento:
- M5C3 - Investimento 1.1.1: Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (PCMDIPCOE). Nella Relazione si prevede di finanziare la realizzazione degli interventi utilizzando risorse diverse dal PNRR, in particolare assicurandone la copertura a valere sui fondi delle politiche di coesione, considerato altresì che l’intervento in questione è già finanziato per il 55% a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Questa misura risulta tra quelle finanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente provvedimento (cfr. ultra).
In relazione alle risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti definanziati dal PNRR, si fa presente che nel comma 2, primo periodo, dell’articolo 1 in esame, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell’ambito dell’informativa congiunta sui costi di realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) da presentare al CIPESS entro il 31 marzo 2024, diano conto delle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale da destinare alla realizzazione degli investimenti non più finanziati dal PNRR.
In relazione alla spesa autorizzata dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo in esame (pari a 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029), il successivo comma 5 ne specifica la destinazione, assegnandola al finanziamento di sei specifici interventi, che risultano tra quelli non più finanziati, in tutto o in parte, nell’ambito del PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Si tratta dei seguenti interventi:
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOT. |
a) |
Servizi digitali ed esperienza dei cittadini |
19,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
19,0 |
b) |
Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
- |
30,0 |
c) |
Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
210,0 |
285,0 |
205,0 |
1.000,0 |
d) |
Piani urbani integrati – Progetti generali |
450,0 |
520,0 |
470,0 |
153,8 |
- |
- |
|
e) |
Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità |
45,0 |
95,0 |
125,0 |
125,0 |
75,0 |
35,0 |
500,0 |
f) |
Valorizzazione beni confiscati alle mafie |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
40,0 |
20,0 |
300,0 |
|
TOTALE |
684,0 |
785,0 |
765,0 |
548,8 |
400,0 |
260,0 |
3.442,8 |
Sono esposte, di seguito, alcune brevi schede sugli investimenti finanziati dal provvedimento in esame, che risultano definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR.
a) Servizi digitali e esperienza dei cittadini (19 milioni)
L’investimento M1C1-I.1.4 “Servizi digitali e cittadinanza digitale”, finanziato dal PNRR per circa 2 miliardi di euro, è composto da sei sub-investimenti e sviluppato in tredici obiettivi e traguardi. L'obiettivo di questo Investimento è sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi pubblici digitali all'avanguardia orientati al cittadino, garantire la loro adozione diffusa tra le amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utenti.
La Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR (presentata dal Governo a febbraio 2024) precisa che nell’ambito della sub-misura 1.4.3, volta a rafforzare l’adozione della piattaforma PagoPA e dell’applicazione “IO” attraverso l’incremento del numero dei servizi accessibili, è stata apportata una modifica per tenere conto del numero di servizi effettivamente forniti dai diversi enti e quindi potenzialmente accessibili digitalmente ai cittadini. Pertanto, “in conseguenza della riduzione del numero medio dei servizi da integrare è stata proposta la riprogrammazione finanziaria di 19 milioni di euro verso un’altra sub-misura dello stesso investimento, la 1.4.4, per rafforzare le infrastrutture tecnologiche dei provider di identità digitale (SPID e CIE) a fronte dei prossimi ambiziosi target relativi alla diffusione dell’utilizzo di questi strumenti (M1C1-145, T4-2025 e M1C1-146), che richiedono investimenti ed elevati livelli di qualità del servizio”.
Con il provvedimento in esame si dispone il rifinanziamento per l’intervento relativo ai “Servizi digitali ed esperienza dei cittadini” per l’importo di 19 milioni.
b) Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà (30 milioni)
Il PNRR destinava 300 milioni al Progetto Cinecittà (M1C3 - Investimento 3.2), con l’obiettivo di modernizzare il settore cinematografico, rafforzandone la competitività. L’investimento prevedeva, nel primo semestre 2023, la firma del contratto tra Cinecittà S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della misura, e le società incaricate della costruzione e del recupero di 9 teatri di posa nel comprensorio di Cinecittà (Milestone M1C3-20). Il risultato è stato raggiunto il 16 giugno 2023 con la firma di tutti i contratti a valle delle procedure di appalto pubblico ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata oggetto di modifiche già in relazione alla IV rata (in cui è stato modificato l’indicatore qualitativo della Milestone M1C3-20 nella “firma dei contratti”, invece della precedente “pubblicazione dei contratti” e sono state apportate lievi correzioni al descrittivo, allineandolo alla nuova denominazione del soggetto attuatore, Cinecittà S.p.A., precedentemente Istituto Luce Studios).
Già la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (di giugno 2023) dava conto delle criticità riscontrate nella realizzazione degli interventi del Progetto Cinecittà. A seguito della firma dei contratti per la costruzione e il recupero dei primi 9 teatri, il Ministero della Cultura aveva proposto una rimodulazione del target finale a giugno 2026 (M1C3-21), che prevedeva la realizzazione di 17 teatri, di cui 13 nuovi e 4 esistenti. Come riportato nella Relazione, “i restanti 8 teatri avrebbero dovuto essere realizzati nell’area contigua di Torre Spaccata, previa acquisizione della disponibilità della stessa. Tuttavia, il rilevante incremento dei costi delle fonti energetiche e delle materie prime, unito al mancato ingresso di CDP Immobiliare nel capitale sociale di Cinecittà Spa mediante il conferimento dell’area di Torre Spaccata, hanno dato luogo alla necessità di una revisione complessiva del progetto, dal momento che tale area può ora entrare nella disponibilità di Cinecittà Spa solo mediante acquisizione a titolo oneroso”. Inoltre, si affermava “la necessità di una revisione del progetto anche in conseguenza dell’avvenuta dichiarazione di una porzione della suddetta area di Torre Spaccata di interesse archeologico particolarmente rilevante, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto n. 225 del 3 novembre 2022 della Commissione regionale per il Patrimonio culturale del Lazio)”.
Nella Quarta Relazione (di febbraio 2024) si afferma che “la misura ha subito una significativa revisione conseguente sia all’intervenuta mancata disponibilità di un’area limitrofa al sito storico di Cinecittà, sulla quale era prevista la realizzazione di nuovi teatri di posa, sia alla necessità di definire con maggiore dettaglio le tre distinte linee di intervento di cui si compone la misura, così da definire con precisione il perimetro complessivo dell’investimento”. Per quanto concerne il target finale dell’investimento relativo al numero complessivo dei teatri di posa (M1C3-21, T2-2026), “il significativo aumento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche a seguito della guerra tra Russia e Ucraina ha aumentato notevolmente i costi per la costruzione dei teatri di posa previsti. Inoltre, la mancata disponibilità della nuova area ha reso impossibile la realizzazione di otto nuovi teatri”.
In considerazione di queste circostanze, potranno essere realizzati solo 5 nuovi studi rispetto ai 13 inizialmente previsti, concentrandosi sull’area di Cinecittà. Conseguentemente, secondo quanto previsto dalla Quarta Relazione (II Sezione, pag. 375), l’importo originario dell’investimento è stato ridotto a 230 milioni.
c) Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate (1.000 milioni)
L’investimento “Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate” (M2C2-Investimento 3.2), originariamente finanziato dal PNRR per 2 miliardi di euro, è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l’impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.). Si tratta, pertanto, di quei settori industriali che sono particolarmente difficili da decarbonizzare a causa dell'alta intensità di emissioni di gas serra associate alle loro attività.
L’obiettivo finale della misura, con scadenza al 30 giugno 2026, prevede l’introduzione dell’idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate e, almeno, 400 milioni di euro sono destinati a progetti industriali che consentano di sostituire sino al 90% dell’uso di metano e combustibili fossili con idrogeno.
La Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR (febbraio 2024) precisa che “le principali modifiche hanno riguardato la revisione della descrizione complessiva della misura, ad esempio l’elisione di specifici riferimenti alla produzione di acciaio, l’esclusione della possibilità di interventi nel settore dei combustibili fossili quali le raffinerie, in linea con il principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente e la riduzione dell’importo finanziario che passa da 2 a 1 miliardo di euro (senza impatto sul tagging climatico totale previsto dal Piano nazionale)”.
d) Piani urbani integrati – Progetti generali (1.593,8 milioni)
L’investimento Piani urbani integrati – Progetti (M5C2-Investimento 2.2) prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di rigenerare, rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi a disposizione della cittadinanza e alla riqualificazione dell’accessibilità dei servizi stessi e della dotazione infrastrutturale, trasformando così i territori più vulnerabili in smart cities e realtà sostenibili.
Nella Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR (febbraio 2024) si riporta che a seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 2,5 miliardi di euro, è stata ridotta a circa 900 milioni di euro.
Già nella Terza relazione sull’attuazione del PNRR (giugno 2023) l’Amministrazione competente (Ministero dell’interno) sottolineava l’intenzione di reindirizzare le risorse PNRR precedentemente in esso allocate a favore di misure per il contrasto della povertà energetica e la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, in particolare prevedendo interventi mirati ai ceti meno abbienti.
La Quarta Relazione (febbraio 2024) afferma che “la revisione della misura nasce dall’esigenza di mantenere nel Piano solo i progetti compatibili con le relative tempistiche e le condizionalità. Per individuare tali progetti è stato svolto un monitoraggio rafforzato sulla base dei seguenti criteri: la progettazione dell’intervento risultava completata ed era all’esame della Conferenza dei servizi o in una fase successiva; i contratti con l’operatore economico risultano sottoscritti ovvero era previsto che fossero sottoscritti entro la fine del 2023; il completamento dei lavori era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ex art. 21, comma 10, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, e dall’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’Interno del 22 aprile 2022). Ad esito di tale monitoraggio, si è ritenuto necessario ridurre il numero progetti del 50%, portando la dotazione finanziaria della misura a 900 milioni di euro”.
Conseguentemente, la quota parte definanziata dal Piano, pari a 1.593,8 milioni (quale differenza tra i 2.493,8 milioni originari e gli attuali 900 milioni che permangono nel PNRR), viene rifinanziata dal provvedimento in esame.
e) Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (500 milioni)
L’investimento M5C2-Investimento 1.1.1 Aree interne - potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (di competenza del Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio) prevedeva la realizzazione di servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili per almeno 2 milioni di residenti in comuni delle aree interne (di cui almeno 900 mila residenti in quelli del Mezzogiorno) entro la fine del 2025 (M5C3-2), destinando a tal fine 725 milioni.
La Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR precisa che “a seguito di un’attenta analisi dei dati disponibili sullo stato di avanzamento della misura, sono emerse criticità attuative che mettevano a repentaglio il conseguimento del target entro il 31 dicembre 2025. Alla luce di tali criticità, il Governo ha deciso di finanziare la realizzazione degli interventi utilizzando risorse diverse dal PNRR, in particolare assicurandone la copertura a valere sui fondi delle politiche di coesione, considerato altresì che l’intervento in questione è già finanziato per il 55% a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”.
Si rammenta, infatti, che l’investimento M5C2-Investimento 1.1.1 Aree interne era finanziato per 400 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 225 milioni erano riferiti a progetti in essere, già finanziati a legislazione vigente dalla legge di bilancio 2020[1], già ripartiti in favore dei comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con il D.P.C.M. 17 luglio 2020.
Con riferimento all’attuazione della misura in esame, il 30 marzo 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico che ha messo a disposizione 500 milioni di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne. L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato il 12 dicembre 2022 la graduatoria delle domande ammesse e idonee, con l'allegato recante i punteggi. Con la pubblicazione della graduatoria relativa ai progetti ammessi a finanziamento, nel ReGis si considera conseguita la Milestone M5C3-1.
La misura viene pertanto rifinanziata dal provvedimento in esame per 500 milioni.
f) Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni)
Il PNRR destinava 300 milioni all’investimento M5C3 I.1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, finalizzato a promuove lo sviluppo economico, sociale e civile nelle aree caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata, attraverso un investimento per la riqualificazione e la valorizzazione dei beni confiscati nelle Regioni del Sud.
Nella Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR (febbraio 2024) si afferma che “a seguito di un’attenta analisi dei dati disponibili sul sistema ReGiS, è emerso che l’investimento in questione presentava criticità attuative che mettevano a repentaglio il conseguimento dei due target associati alla misura (almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025, e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026). Alla luce di tali criticità, il Governo ha deciso di finanziare la realizzazione degli interventi utilizzando risorse diverse dal PNRR, assicurando la copertura finanziaria a valere su risorse alternative”.
Conseguentemente tale investimento viene ora finanziato per 300 milioni dal provvedimento in esame.
I commi da 2 a 4 dell’articolo 1 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
In particolare, il comma 2 prevede la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS, entro il 31 marzo 2024, e poi successivamente con cadenza semestrale sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati dall’articolo 1 e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
L’informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Con uno o più D.P.C.M. da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle informazioni contenute nelle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli schemi di D.P.C.M. sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110% (comma 3).
Qualora le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, il comma 4 ne prevede il disimpegno e la loro conservazione, ai fini del loro trasferimento in conto residui. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Si ricorda, in via preliminare, che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono stati individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.
I 24 programmi del PNC che ammontano complessivamente a 19.368,85 milioni di euro, sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e clima “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC, che ammontano a complessivi 11.253,61 milioni di euro, sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il D.M. 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1).
Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il D.M. 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.
La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con relazioni trimestrali.
Il comma 2 prevede il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione presentino al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) entro il 31 marzo 2024 - e successivamente con cadenza semestrale - un’informativa congiunta:
§ sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) come modificati dal provvedimento in esame;
§ sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale, per la realizzazione degli interventi definanziati dal PNRR, a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
L’informativa presentata entro il 31 marzo 2024 deve inoltre dare conto degli investimenti del PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
La norma chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, l’obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l’assunzione dell’impegno contabile di cui al secondo periodo dell’articolo 34, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge. n. 196 del 2009).
Secondo la norma citata, l’assunzione dell’impegno di spesa è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato.
Per gli interventi per i quali l’impegno di spesa è assunto ai sensi dell’ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, della legge di contabilità – vale a dire nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche - l’obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l’intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi.
Si ricorda che l’articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009 prevede che nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
Al fine di rendere possibile l’informativa al CIPESS la norma in esame prevede che le amministrazioni titolari degli interventi compresi nel PNC trasmettono, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto (e, successivamente, con cadenza semestrale), al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per la coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
§ l’elenco degli interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l’indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell’importo complessivo;
§ lo stato procedurale di attuazione;
§ l’indicazione degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l’indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
§ l’indicazione dei pagamenti effettuati.
In caso di mancata trasmissione dei suddetti dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 3 rimette ad uno o più D.P.C.M., da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2, l’individuazione degli eventuali interventi del PNC da definanziare a causa del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e contestualmente sono rese indisponibili le relative risorse.
Per i D.P.C.M. successivi al primo, si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell’inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come ridefiniti con il decreto di cui al successivo comma 11.
Il comma 11 citato prevede, al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti disposti dai commi 6 e 8 dall’articolo 1 in esame, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con apposito decreto si provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del PNC, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.
Ai fini dell’eventuale definanziamento degli interventi si tiene conto anche della loro complessità e del loro stato di avanzamento.
Con i predetti D.P.C.M. sono altresì individuate le eventuali risorse derivanti dai definanziamenti da destinare all’incremento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fino a concorrenza delle riduzioni apportate dal comma 8, lettere h) ed i) e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa relative al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’Allegato 1 del provvedimento in esame, oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f).
Ai fini della corretta formulazione della norma, si segnala che nel testo è erroneamente indicato il comma 7 in luogo del comma 8, con riferimento alla norma che prevede le riduzioni di spese a finalità di copertura finanziaria.
Si rammenta che il comma 8 reca la copertura degli oneri previsti dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1 in esame.
In particolare, la lettera h) dispone il versamento all’entrata del bilancio delle somme iscritte in conto residui nel FSC della programmazione 2021-2027 per un importo complessivo di 4,9 miliardi; la lettera i) dispone il versamento all’entrata del bilancio delle somme iscritte in conto residui nel FSC della programmazione 2014-2020 per complessivi 110,5 milioni.
La lettera f) dispone la riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all’allegato 1, già attribuite alle amministrazioni interessate a valere sulle leggi di spesa relative ai Fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per complessivi 1.361 milioni di euro.
La norma esclude in ogni caso la possibilità di disporre il definanziamento dei seguenti interventi del PNC, recanti misure per le aree del sisma e misure fiscali:
§ Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 59 del 2021);
§ Transizione 4.0 (art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, del D.L. n. 59 del 2021);
§ Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (art. 1, comma 2, lett. m), del D.L. n. 59 del 2021).
Gli schemi di D.P.C.M. devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione.
Il comma 4 disciplina nel dettaglio la procedura di definanziamento, prevedendo che nel caso in cui le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009), le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui.
Nel caso in cui le risorse oggetto di definanziamento risultino già trasferite alle amministrazioni aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del D.P.C.M., all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Articolo 1, comma 6
(Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR)
L’articolo 1, comma 6, dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), previsto, dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028.
Nel dettaglio, il comma 6 in esame incrementa le autorizzazioni di spesa indicate all’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, istitutivo del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi 2.625 milioni.
La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali:
- 50 milioni per il 2024,
- 120 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
- 1.360 milioni per il 2027
- 975 milioni per il 2028.
Si ricorda che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito dal citato D.L. n. 59 del 2021 al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto provvede altresì, all’articolo 1, comma 2, alla ripartizione delle risorse complessive del Piano nazionale complementare tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità.
Le autorizzazioni di spesa, di cui al citato articolo 1 comma 2 del D.L. n. 59 del 2021, interessate dal rifinanziamento sono le seguenti (in corsivo la dotazione a legislazione vigente):
Co. 6 |
Articolo 1, comma 2, D.L. n. 59/2021: |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
a) |
lett. a), n. 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale |
LV |
202,06 |
218,56 |
177,31 |
- |
- |
Rif. |
- |
70,00 |
- |
- |
- |
||
b) |
lett. b), n. 1: - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 |
LV |
280,00 |
160,00 |
80,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
150,00 |
100,00 |
||
c) |
lett. c), n. 3 - Rafforzamento linee ferroviarie regionali |
LV |
376,90 |
248,10 |
10,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
250,00 |
160,00 |
||
|
lett. c), n. 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |
LV |
337,00 |
223,00 |
50,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
220,00 |
120,00 |
||
|
lett. c), n. 6 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale |
LV |
100,00 |
100,00 |
75,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
50,00 |
50,00 |
||
|
lett. c), n. 7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici (di cui 330 milioni alla Nuova Diga foranea di Genova) |
LV |
270,00 |
130,00 |
50,00 |
- |
- |
Rif. |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
210,00 |
170,00 |
||
|
lett. c), n. 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/ stradale |
LV |
46,65 |
47,79 |
13,43 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
5,00 |
5,00 |
||
|
lett. c), n. 11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |
LV |
140,00 |
160,00 |
10,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
90,00 |
80,00 |
||
d) |
lett. d), n. 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |
LV |
265,10 |
260,00 |
82,30 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
135,00 |
180,00 |
||
e) |
lett. f), n. 3 – Accordi per l’innovazione |
LV |
250,00 |
250,00 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
70,0 |
- |
- |
||
f) |
lett. g), n. 1 - Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori |
LV |
41,50 |
57,00 |
12,90 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
20,00 |
10,00 |
||
g) |
lett. h), n. 1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo |
LV |
258,81 |
122,50 |
20,30 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
200,00 |
100,00 |
||
h) |
lett. i), n. 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
LV |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
30,00 |
- |
||
|
TOTALE |
|
50,00 |
120,00 |
120,00 |
1.360,00 |
975,00 |
Si segnala che con la norma in esame viene operata una rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC sopra indicate, dal momento che - come riportato nella Relazione tecnica - la gran parte dei finanziamenti degli interventi del Piano disposti dal comma 6 in esame, che operano nelle annualità 2027 e 2028, trovano, di fatto, compensazione nelle riduzioni operate per i medesimi programmi dal successivo comma 8, lettera a), disposte a copertura degli oneri recati dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1.
Unica eccezione in aumento riguarda l’autorizzazione di spesa relativa al programma “Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali” (art. 1, co. 2, lett. c), n. 7 del D.L. n. 59/2021).
Al riguardo, nella Relazione tecnica si precisa che una quota pari a 50 milioni annui dal 2024 al 2026 e a 90 milioni per gli anni 2027 e 2028 (complessivi 330 milioni euro) del rifinanziamento è destinata alla necessità di incrementare le risorse per il completamento della “Nuova Diga foranea di Genova”, come riportato nella relazione tecnica.
* * *
Nella successiva tabella è riportato, per completezza di informazione, un prospetto riassuntivo di tutti gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, con evidenza della dotazione originaria disposta dal (DL 59), delle eventuali riprogrammazioni disposte da leggi di bilancio o da norme legislative (Ripr), e delle modifiche apportate, in aumento o in riduzione, dal provvedimento in esame, rispettivamente dal comma 6 (finanziamento) e dal comma 8 (per copertura oneri) dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
Art. 1, comma 2, D.L. n. 59/2021: |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOT. |
Presidenza del Consiglio |
||||||||||
lett. a), n. 1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale |
DL 59 |
50,00 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
40,00 |
10,00 |
- |
- |
350,00 |
lett. a), n. 2 – Servizi digitali e competenze digitali |
DL 59 |
0,73 |
46,81 |
26,77 |
29,24 |
94,69 |
51,76 |
- |
- |
250,00 |
Ripr. |
- |
- |
- |
+31,45 |
-24,69 |
-6,76 |
- |
- |
- |
|
lett. a), n. 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale |
DL 59 |
- |
65,98 |
136,09 |
202,06 |
218,56 |
177,31 |
- |
- |
800,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
- |
70,00 |
-70,00 |
- |
- |
- |
|
lett. a), n. 4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |
DL 59 |
- |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
- |
- |
350,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-35,25 |
-35,25 |
-35,25 |
- |
- |
-105,75 |
|
Ministero economia e finanze |
||||||||||
lett. b), n. 1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 |
DL 59 |
220,00 |
720,00 |
320,00 |
280,00 |
160,00 |
80,00 |
- |
- |
1.780,00 |
co. 6 co. 8 |
|
|
|
-150,00 |
-100,00 |
- |
150,00 |
100,00 |
- |
|
Ministero infrastrutture e trasporti |
||||||||||
lett. c), n. 1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus |
DL 59 |
- |
62,12 |
80,74 |
159,01 |
173,91 |
124,22 |
- |
- |
600,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-20,00 |
-40,00 |
- |
- |
- |
-60,00 |
|
lett. c), n. 2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi |
DL 59 |
45,00 |
54,20 |
128,80 |
222,00 |
200,00 |
150,00 |
- |
- |
800,00 |
di cui, Rinnovo o ammodernamento navi (co. 2-ter, a) |
DL 59 |
18,00 |
17,20 |
56,50 |
157,60 |
142,00 |
108,70 |
- |
- |
500,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-157,60 |
-142,00 |
-108,70 |
- |
- |
-408,30 |
|
di cui, Rinnovo o acquisto da parte di RFI di traghetti Stretto di Messina (co. 2-ter, b)[3] (cap. 7505) |
DL 59 |
20,00 |
30,00 |
30,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
80,00 |
Ripr. |
-10,00 |
-23,20 |
+10,00 |
+23,20 |
|
|
|
|
|
|
co. 8 |
- |
- |
- |
-23,20 |
- |
- |
- |
- |
-23,20 |
|
di cui, Impianti di liquefazione di gas in ambito portuale (co. 2-ter, c) (cap. 7306) |
DL 59 |
7,00 |
7,00 |
42,30 |
64,40 |
58,00 |
41,30 |
- |
- |
220,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-44,70 |
-58,00 |
-41,30 |
- |
- |
-144,00 |
|
lett. c), n. 3 - Linee ferroviarie regionali |
DL 59 |
150,00 |
360,00 |
405,00 |
376,90 |
248,10 |
10,00 |
- |
- |
1.550,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-250,00 |
-160,00 |
- |
250,00 |
160,00 |
0 |
|
lett. c), n. 4 - Trasporto ferroviario merci[4] |
DL 59 |
60,00 |
50,00 |
40,00 |
30,00 |
20,00 |
- |
- |
- |
200,00 |
Ripr. |
-45,00 |
-40,00 |
+40,00 |
+30,00 |
|
|
|
|
|
|
co. 8 |
- |
- |
- |
-55,00 |
-15,00 |
- |
- |
- |
-70,00 |
|
lett. c), n. 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) (cap. 7701) |
DL 59 |
150,00 |
150,00 |
90,00 |
337,00 |
223,00 |
50,00 |
- |
- |
950,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-220,00 |
-120,00 |
- |
220,00 |
120,00 |
0 |
|
lett. c), n. 6 - Strade sicure - Controllo di ponti, viadotti e tunnel rete viaria principale (cap. 7405) |
DL 59 |
25,00 |
50,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
75,00 |
- |
- |
375,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-50,00 |
-50,00 |
|
50,00 |
50,00 |
0 |
|
lett. c), n. 7 - Infrastrutture portuali e cambiamenti climatici |
DL 59 |
300,00 |
400,00 |
320,00 |
270,00 |
130,00 |
50,00 |
- |
- |
1.420,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
50,00 -120,00 |
50,00 -80,00 |
50,00 |
210,00 |
170,00 |
+330,00 |
|
lett. c), n. 8 – Aumento selettivo della capacità portuale |
DL 59 |
72,00 |
85,00 |
83,00 |
90,00 |
60,00 |
- |
- |
- |
390,00 |
lett. c), n. 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale |
DL 59 |
20,41 |
52,79 |
68,93 |
46,65 |
47,79 |
13,43 |
- |
- |
236,57 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-5,00 |
-5,00 |
|
5,00 |
5,00 |
0 |
|
lett. c), n. 10 – Efficientamento energetico |
DL 59 |
3,00 |
7,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
40,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-10,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
|
-30,00 |
|
lett. c), n. 11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |
DL 59 |
80,00 |
150,00 |
160,00 |
140,00 |
160,00 |
10,00 |
- |
- |
690,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-90,00 |
-80,00 |
- |
90,00 |
80,00 |
0 |
|
lett. c), n. 12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento strade |
DL 59 |
20,00 |
50,00 |
30,00 |
50,00 |
100,00 |
50,00 |
- |
- |
250,00 |
lett. c), n. 13 - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica |
DL 59 |
200,00 |
400,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
- |
- |
1.650,00 |
Ministero Cultura |
||||||||||
lett. d), n. 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (cap. 8130)[5] |
DL 59 |
207,70 |
355,24 |
284,90 |
265,10 |
260,00 |
82,30 |
- |
- |
1.372,94 |
Ripr. |
|
|
|
-100,00 |
+50,00 |
+50,00 |
|
|
|
|
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-135,00 |
-180,00 |
- |
135,00 |
180,00 |
0 |
|
Ministero Salute |
||||||||||
lett. e), n. 1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima (cap. 7122) |
DL 59 |
51,49 |
128,09 |
150,88 |
120,56 |
46,54 |
2,45 |
- |
- |
4.97,56 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-34,70 |
- |
- |
- |
- |
-34,70 |
|
lett. e), n. 2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile (cap. 7132) |
DL 59 |
250,00 |
390,00 |
300,00 |
250,00 |
140,00 |
120,00 |
- |
- |
1.330,00 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-250,00 |
-140,00 |
-120,00 |
- |
- |
-510,00 |
|
lett. e), n. 3 - Ecosistema innovativo della salute (cap. 7213) |
DL 59 |
10,00 |
105,28 |
115,28 |
84,28 |
68,28 |
54,28 |
- |
- |
437,40 |
co. 8 |
- |
- |
- |
-55,00 |
-58,28 |
-19,28 |
- |
- |
-132,56 |
|
Ministero Sviluppo economico |
||||||||||
lett. f), n. 1 - «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale |
DL 59 |
- |
125,00 |
145,00 |
162,62 |
245,00 |
122,38 |
- |
- |
800,00 |
lett. f), n. 2 – Transizione 4.0 |
DL 59 |
704,50 |
1.414,95 |
1.624,88 |
989,17 |
324,71 |
21,79 |
- |
- |
5.080,00 |
lett. f), n. 3 – Accordi per l’Innovazione |
DL 59 |
100,00 |
150,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
- |
- |
- |
1.000,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
- |
-70,00 |
70,00 |
- |
- |
0 |
|
Ministero Giustizia |
||||||||||
lett. g), n. 1 - Strutture penitenziarie per adulti e minori |
DL 59 |
- |
2,50 |
19,00 |
41,50 |
57,00 |
12,90 |
- |
- |
132,90 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-20,00 |
-10,00 |
- |
20,00 |
10,00 |
0 |
|
Ministero Agricoltura |
||||||||||
lett. h), n. 1 - Contratti di filiera (cap. 7373) |
DL 59 |
200,00 |
300,83 |
300,83 |
258,81 |
122,50 |
20,33 |
- |
- |
1.203,30 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-200,00 |
-100,00 |
- |
200,00 |
100,00 |
0 |
|
Ministero Università e ricerca |
||||||||||
lett. i), n. 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
DL 59 |
- |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
500,00 |
co. 6 co. 8 |
- |
- |
- |
-30,00 |
- |
- |
30,00 |
- |
0 |
|
Ministero Interno |
||||||||||
lett. l), n. 1 - Piani urbani integrati |
DL 59 |
80,00 |
80,00 |
30,00 |
20,00 |
- |
- |
- |
- |
210,00 |
lett. m) – Copertura oneri co. 3 e 4 |
DL 59 |
- |
- |
910,00 |
829,90 |
1.439,9 |
1.383,81 |
- |
- |
4.563,61 |
Articolo 1, comma 7
(Incremento dell’autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari)
L’articolo 1, comma 7, incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l’autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.
Più nello specifico, l’articolo 1, comma 7, stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (la legge finanziaria per il 2006) è incrementata di euro:
§ 19 milioni e 221 mila per l’anno 2026;
§ 33 milioni e 539 mila per l’anno 2028.
La legge finanziaria per il 2006 (in seguito modificata da quella per il 2007) prevede (articolo 1, comma 86) un contributo pluriennale in conto impianti a RFI.
Tale contributo è, in genere, rifinanziato ogni anno dalla legge di bilancio (Sezione Seconda).
Si segnala che, in sede di copertura complessiva del provvedimento in esame, il comma 8 dispone alla lettera q) una riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 266 del 2005 per 86,222 milioni nel 2027 e di 23,489 milioni nel 2028.
Articolo 1, comma 8
(Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1)
Il comma 8 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1, connessi: al finanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR, all’incremento degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.
Il comma 8 quantifica gli oneri complessivi recati dai commi 1, 6 e 7 in 3.645 milioni per il 2024, 4.878 milioni per il 2025, 3.440,221 milioni per il 2026, 1.908,8 milioni per il 2027, 1.408,539 milioni per il 2028, 260 milioni per il 2029.
Tali oneri discendono dalle misure di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1, come riportati nella tabella seguente:
milioni di euro
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOT. |
|
ONERI |
|
|
|
|
|
|
|
co. 1 |
Incremento Fondo di rotazione PNRR |
2.911,000 |
3.973,000 |
2.536,000 |
0 |
0 |
0 |
9.420,000 |
co. 1 |
Finanziamento interventi definanziati dal PNRR |
684,000 |
785,000 |
765,000 |
548,800 |
400,000 |
260,000 |
3.442,800 |
co. 6 |
Incremento Fondo Complementare Nazionale FCN |
50,000 |
120,000 |
120,000 |
1.360,000 |
975,000 |
0 |
2.625,000 |
co. 7 |
Finanziamento interventi RFI |
0 |
0 |
19,221 |
0 |
33,539 |
0 |
52,760 |
|
Totale Oneri |
3.645,000 |
4.878,000 |
3.440,221 |
1.908,800 |
1.408,539 |
260,000 |
15.540,560 |
In termini di fabbisogno, gli oneri aumentano a 4.943 milioni per il 2025, 2.284,6 milioni per il 2027, 1.784,3 milioni per il 2028, 675,8 milioni per il 2029 e 415,8 milioni per il 2030.
Ai fini della copertura dei predetti oneri, il comma in esame provvede attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate alle lettere da a) a u) del comma 8, come riportato nella tabella che segue.
|
COPERTURE |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOT. |
a) |
D.L. 59/2021 - Fondo complementare PNRR |
1.955,450 |
1.453,530 |
404,530 |
- |
- |
- |
3.813,510 |
b) |
D.L. 50/2022, art. 26, co. 7 - Fondo opere indifferibili |
- |
450,000 |
450,000 |
- |
- |
- |
900,000 |
c) |
D.L. 59/2021, art. 1, co. 2, lett. e) – Fondo complementare PNRR Ministero salute - Somme in conto residui da versare all’Entrata |
690,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
690,000 |
d) |
L. 145/2018, art. 1, co. 139 - Messa in sicurezza degli edifici e del territorio |
- |
- |
699,500 |
35,000 |
- |
- |
734,500 |
e) |
L. 160/2019, art. 1, co. 44 - Fondo per investimenti a favore dei comuni |
- |
- |
- |
400,000 |
400,000 |
260,000 |
1.060,000 |
f) |
Leggi di cui all’Allegato 1 ddl in esame: Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese |
- |
- |
306,520 |
656,650 |
397,922 |
- |
1.361,090 |
g) |
Accantonamenti fondo speciale di conto capitale (Tab. B) - vedi tavola successiva |
50,000 |
50,000 |
107,128 |
107,128 |
107,128 |
- |
421,390 |
h) |
L. 178/2020, art. 1, co. 177 - Fondo sviluppo e coesione – ciclo 2021-2027 – Residui da versare all’Entrata |
725,000 |
2.667,000 |
1.401,000 |
115,000 |
- |
- |
4.908,000 |
i) |
L. 147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e coesione – ciclo 2014-2020 – Residui da versare all’Entrata |
36,650 |
73,350 |
0,500 |
- |
- |
- |
110,500 |
l) |
L. 213/2023, art. 1, co. 253 - Contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale |
150,000 |
250,000 |
- |
- |
- |
- |
400,000 |
m) |
MEF – Missione 29, programma 5. UdV 1.4 – Regolazioni contabili. Restituzioni e rimborsi di imposte |
- |
- |
- |
400,000 |
400,000 |
- |
800,000 |
o) |
D.L. 40/ 2010, art. 4 co. 6 - Fondo per le infrastrutture portuali |
- |
- |
- |
40,000 |
40,000 |
- |
80,000 |
p) |
L. 67/1988, art. 20 - Edilizia sanitaria - Residui da versare all’Entrata |
39,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
39,000 |
q) |
L. 266/2005, art, 1, co. 86 – RFI |
- |
- |
- |
86,222 |
23,489 |
- |
109,710 |
r) |
D.L. 179/2012, art. 11, co. 4 sexies - Fondo unico per l'edilizia scolastica |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
- |
60,000 |
s) |
D.L. 121/2021, art. 3, co. 1 – Fondo sistema ferroviario ERTMS |
- |
- |
30,373 |
30,000 |
- |
- |
60,370 |
t) |
L. 160/2019, art. 1, co. 443 – Fondo Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
- |
40,000 |
u) |
L. 234/2021, art. 1, co. 392 - Fondo per la strategia di mobilità sostenibile |
- |
- |
21,000 |
- |
- |
- |
21,000 |
|
Totale Coperture |
3.646,100 |
4.943,880 |
3.440,551 |
1.910,000 |
1.408,539 |
260,000 |
15.609,070 |
Come si evince dalla tabella, le principali riduzioni poste a copertura degli oneri riguardano le autorizzazioni legislative di spese relative al Piano Nazionale Complementare (PNC), al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, al Fondo per investimenti a favore dei comuni.
Per quanto concerne, in particolare, la riduzione disposta dalla lettera a) del comma 8 a valere sugli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC), nella misura di 1.955,45 milioni per il 2024, 1.453,53 milioni per il 2025 e 404,53 milioni per il 2026, riguarda, nello specifico, le seguenti autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, (in corsivo le autorizzazioni originarie):
Art. 1, comma 8, lettera a)
|
Riduzione interventi del Piano Nazionale Complementare |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Co. 2, lett. a), n. 4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
-35,25 |
-35,25 |
-35,25 |
||
2 |
Co. 2, lett. b), n. 1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 |
280,00 |
160,00 |
80,00 |
-150,00 |
-100,00 |
- |
||
3 |
Co. 2, lett. c), n. 1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus |
159,01 |
173,91 |
124,22 |
-20,00 |
-40,00 |
- |
||
4 |
Co. 2-ter, lett. a) – Rinnovo o ammodernamento navi |
157,60 |
142,00 |
108,70 |
-157,60 |
-142,00 |
-108,70 |
||
5 |
Co. 2-ter, lett. b) – RFI per traghetti stretto di Messina |
23,20 |
- |
- |
-23,20 |
- |
- |
||
6 |
Co. 2-ter, lett. c) - realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per il settore marittimo, di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e Bio-GNL in ambito portuale, e acquisto di unità navali bunkerine |
64,40 |
58,00 |
41,30 |
-44,70 |
-58,00 |
-41,3 |
||
7 |
Co. 2, lett. c), n 3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali |
376,90 |
248,10 |
10,00 |
-250,00 |
-160,00 |
- |
||
8 |
Co. 2, lett. c), n 4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci |
55,00 |
15,00 |
- |
-55,00 |
-15,00 |
- |
||
9 |
Co. 2, lett. c), n 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |
337,00 |
223,00 |
50,00 |
-220,00 |
-120,00 |
- |
||
10 |
Co. 2, lett. c), n 6 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale |
100,00 |
100,00 |
75,00 |
-50,00 |
-50,00 |
- |
||
11 |
Co. 2, lett. c), n 7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |
270,00 |
130,00 |
50,00 |
-120,00 |
-80,00 |
- |
||
12 |
Co. 2, lett. c), n 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale |
46,65 |
47,79 |
13,43 |
-5,00 |
-5,00 |
- |
||
13 |
Co. 2, lett. c), n 10 - Efficientamento energetico |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
-10,00 |
-10,00 |
-10,00 |
||
14 |
Co. 2, lett. c), n 11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato da fonti green rinnovabili o da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale |
140,0 |
160,0 |
10,0 |
-90,00 |
-80,00 |
- |
||
15 |
Co. 2, lett. d), n 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |
265,1 |
260,0 |
82,3 |
-135,00 |
-180,00 |
- |
||
16 |
Co. 2, lett. e), n 1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima |
120,56 |
46,54 |
2,45 |
-34,70 |
- |
- |
||
17 |
Co. 2, lett. e), n 2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile |
250,00 |
140,00 |
120,00 |
-250,00 |
-140,00 |
-120,00 |
||
18 |
Co. 2, lett. e), n 3 - Ecosistema innovativo della salute |
84,28 |
68,28 |
54,28 |
-55,00 |
-58,28 |
-19,28 |
||
19 |
Co. 2, lett. f), n 3 - Accordi per l’innovazione |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
-70,00 |
- |
||
20 |
Co. 2, lett. g), n 1 - Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori |
41,5 |
57,0 |
12,9 |
-20,00 |
-10,00 |
- |
||
21 |
Co. 2, lett. h), n 1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo |
258,81 |
122,5 |
20,3 |
-200,00 |
-100,00 |
- |
||
22 |
Co. 2, lett. i), n 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
-30,00 |
- |
- |
||
23 |
Co. 2, lett. a), n 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale |
202,06 |
218,56 |
177,31 |
- |
- |
-70,00 |
||
|
TOTALE RIDUZIONI |
1.955,45 |
1.453.53 |
404,53 |
Quanto alla riduzione disposta dalla lettera f) del comma 8, essa è effettuata a valere sulle somme, indicate nell’Allegato 1 del provvedimento in esame (riportato in calce alla presente scheda), attribuite alle amministrazioni centrali a valere sulle autorizzazioni legislative che hanno rifinanziato il c.d. Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (ai sensi dell'art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 1, comma 14, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi D.P.C.M. di ripartizione), nella misura di 1.955,45 milioni per il 2024, 1.453,53 milioni per il 2025 e 404,53 milioni per il 2026.
A tale riguardo, la norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, su proposta delle Amministrazioni competenti, le riduzioni di spesa previste nell’Allegato 1 possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne la copertura posta a valere sul Fondo speciale di conto capitale, disposta alla lettera g) del comma 8, le riduzioni (50 milioni sia nel 2024 che nel 2025) sono riferite agli accantonamenti di conto capitale dei seguenti Ministeri (importi in euro):
|
Accantonamenti Fondo speciale conto capitale |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1 |
Economia e delle finanze |
15.558.091 |
13.212.680 |
- |
- |
- |
2 |
Imprese e made in Italy |
1.851.554 |
2.941.643 |
- |
- |
- |
3 |
Lavoro e politiche sociali |
1.818.190 |
2.036.526 |
- |
- |
- |
4 |
Giustizia |
1.983.807 |
1.469.669 |
13.710.450 |
13.710.450 |
13.710.450 |
5 |
Affari esteri e cooperazione internazionale |
2.025.287 |
1.961.864 |
- |
- |
- |
6 |
Istruzione e merito |
1.845.886 |
2.896.321 |
26.991.000 |
26.991.000 |
26.991.000 |
7 |
Interno |
1.851.554 |
1.469.669 |
- |
- |
- |
8 |
Ambiente e sicurezza energetica |
3.375.305 |
3.924.497 |
17.034.000 |
17.034.000 |
17.034.000 |
9 |
Infrastrutture e trasporti |
3.210.778 |
2.407.100 |
- |
- |
- |
10 |
Università e ricerca |
3.714.560 |
3.629.333 |
23.800.000 |
23.800.000 |
23.800.000 |
11 |
Difesa |
2.338.373 |
2.453.291 |
- |
- |
- |
12 |
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste |
1.792.118 |
3.140.212 |
- |
- |
- |
13 |
Cultura |
3.009.485 |
3.111.328 |
25.593.000 |
25.593.000 |
25.593.000 |
14 |
Salute |
2.885.467 |
2.943.180 |
- |
- |
- |
15 |
Turismo |
2.739.547 |
2.402.688 |
- |
- |
- |
|
TOTALE |
50.000.002 |
50.000.001 |
107.128.450 |
107.128.450 |
107.128.450 |
Per quanto concerne, infine, la copertura posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, gli importi indicati alle lettere h) e i) del comma 8 riguardano le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 8000/MEF), rispettivamente, del FSC della programmazione 2021-2027 e della programmazione 2014-2020, per le quali è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Si tratta di circa 5 miliardi di euro di residui del FSC 2021-2027 e circa 110,5 milioni di residui del FSC 2014-2020.
Si rammenta che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D. Lgs. n. 88 del 2011 - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea
Nel bilancio dello Stato le risorse del Fondo sono iscritte nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze.
Nel disegno di legge bilancio per il 2024 (A.S. 926/Tab. 2) il capitolo 8000 indica un ammontare di residui presunti al 31 dicembre 2023 pari a 48,9 miliardi di euro, la gran parte dei quali relativi alla programmazione 2014-2020 (circa 40 miliardi) e circa 8,8 miliardi riferiti alla programmazione 2021-2027.
*****
Allegato 1 - Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - (Art. 1, co. 8, lett. f)
Ministero |
Autorizzazione di spesa |
2026 |
2027 |
2028 |
Economia e finanze |
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto D primum |
12.714.000 |
11.704.000 |
7.528.000 |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F bis |
9.344.000 |
9.096.000 |
8.098.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M bis |
1.650.000 |
7.582.000 |
2.678.000 |
|
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto F bis |
1.076.000 |
7.842.000 |
6.632.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto H primum |
18.902.000 |
23.222.000 |
15.239.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto D bis |
56.746.000 |
46.495.000 |
30.535.000 |
|
Imprese e made in Italy |
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto D ter |
1.260.000 |
2.322.000 |
1.414.000 |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G ter |
18.146.000 |
17.694.000 |
14.477.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G ter |
972.000 |
3.167.000 |
1.142.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies |
3.742.000 |
4.364.000 |
9.259.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies |
1.260.000 |
0 |
0 |
|
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G ter |
10.585.000 |
21.597.000 |
13.334.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G ter |
0 |
4.992.000 |
2.392.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G ter |
23.942.000 |
12.656.000 |
7.619.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G ter |
3.437.000 |
8.708.000 |
761.000 |
|
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G ter |
21.095.000 |
18.469.000 |
1.094.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G ter |
6.943.000 |
30.462.000 |
10.492.000 |
|
Giustizia |
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E novies |
4.588.425 |
5.131.130 |
1.577.325 |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies |
2.021.180 |
10.095.499 |
4.093.160 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies |
1.616.945 |
8.722.921 |
2.286.065 |
|
Interno |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto H octies |
380.000 |
4.906.000 |
7.343.000 |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M octies |
648.000 |
2.993.000 |
373.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies |
720.000 |
12.175.000 |
3.598.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F octies |
322.000 |
3.958.000 |
1.073.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M octies |
1.260.000 |
7.082.000 |
1.752.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M octies |
879.000 |
6.305.000 |
4.945.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F octies |
34.000 |
6.951.000 |
1.337.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M octies |
0 |
2.902.000 |
2.234.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto H octies |
38.000 |
5.304.000 |
2.560.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F octies |
2.268.000 |
5.811.000 |
152.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E sexies |
598.000 |
8.171.000 |
4.754.000 |
|
Ambiente e sicurezza energetica |
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto Q ter |
1.077.000 |
588.000 |
0 |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F ter |
0 |
25.079.000 |
14.921.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto B novies |
17.423.000 |
18.412.000 |
19.000.000 |
|
Infrastrutture e trasporti |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto A decies |
0 |
10.244.000 |
10.923.000 |
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E bis |
5.000.000 |
20.000.000 |
0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto N decies |
20.000.000 |
20.000.000 |
22.000.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto A decies |
0 |
10.000.000 |
12.000.000 |
|
Difesa |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies |
2.709.000 |
2.496.000 |
2.285.000 |
LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies |
5.393.000 |
35.832.000 |
17.365.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies |
2.142.000 |
5.457.000 |
533.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B ter |
1.886.000 |
7.669.000 |
2.573.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies |
236.000 |
26.073.000 |
14.370.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies |
245.000 |
2.019.000 |
4.804.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E quater |
1.546.000 |
27.583.000 |
27.042.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies |
4.842.000 |
5.736.000 |
3.809.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F ter |
588.000 |
46.451.000 |
51.201.000 |
|
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies |
3.578.000 |
8.139.000 |
4.930.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto H quater |
1.928.000 |
8.708.000 |
3.547.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies |
2.520.000 |
27.135.000 |
10.667.000 |
|
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto D ter |
5.116.000 |
5.812.000 |
2.514.000 |
|
LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies |
11.028.000 |
9.686.000 |
0 |
|
Agricoltura |
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies |
1.842.000 |
3.409.000 |
2.666.000 |
LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B quater |
10.233.000 |
9.242.000 |
0 |
|
|
TOTALE |
306.519.550 |
656.649.550 |
397.921.550 |
I commi 9 e 10 dell’articolo 1 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027.
Il comma 9 interviene a precisare che l’accantonamento indisponibile di 6 miliardi di euro, costituito dal D.L. n. 50 del 2022 sulle risorse del FSC della programmazione 2021-2027, è a valere sulle risorse del periodo 2026-2031.
Il comma 10 reca l’abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrarne la dotazione di complessivi 730 milioni di euro.
In particolare, il comma 9, modificando l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto aiuti-energia), precisa che l’indisponibilità dell’importo di 6 miliardi delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 – disposta dal D.L. n. 50 medesimo a garanzia della copertura finanziaria del provvedimento – riguarda le risorse stanziate nel periodo 2026-2031.
Si tratta dell’accantonamento indisponibile costituito, si ricorda, dall’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 50 del 2022, nelle more della procedura di ricognizione degli interventi del FSC del ciclo 2014-2020 che, in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrebbero dovuto essere definanziati, al fine di recuperare le risorse da porre a copertura del D.L. n. 50 medesimo (ai sensi dell’art. 58, comma 4, lettera f).
Si rammenta, che il D.L. n. 50 del 2022 (art. 58) ha posto parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto stesso a valere sul Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020, nella misura complessiva di 6 miliardi, di cui 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi per l'anno 2025.
Ai fini del reperimento delle risorse utili per la copertura finanziaria, l’articolo 56, comma 2, del medesimo decreto-legge stabiliva che la riduzione dei 6 miliardi del FSC 2014-2020 doveva essere imputata, in via prioritaria, a valere sugli interventi definanziati in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), secondo la normativa vigente. A tal fine, l’art. 56 prevede che il CIPESS, con una o più delibere da adottare entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, provveda alla ricognizione e all’accertamento del valore degli interventi da definanziare.
Nelle more della procedura di definanziamento degli interventi 2014-2020 privi di OGV, le risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 sono state rese indisponibili, sino a concorrenza delle riduzioni previste sul Fondo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 58.
La ricognizione da parte del CIPESS degli interventi del FSC 2014-2020 da definanziare non risulta ancora effettuata.
Pertanto, continua a permanere sulle risorse della programmazione 2021-2027 l’accantonamento indisponibile di 6 miliardi.
In considerazione delle complesse operazioni, ancora in corso, della verifica dell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati con il FSC 2014-2020, e delle conseguenti deliberazioni del CIPESS relative ai definanziamenti degli interventi mancanti di OGV, il comma 9 interviene a precisare che l’indisponibilità delle risorse del FSC 2021-2027, pari a 6 miliardi, è da considerarsi a valere sulle risorse del periodo dal 2026 al 2031, liberandone – di fatto – l’utilizzo delle risorse negli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Il comma 10 reca l’abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo.
In particolare, il comma dispone l'abrogazione:
a) dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del D.L. n. 59 del 2021, con l'obiettivo eliminare i vincoli di destinazione posti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per complessivi 700 milioni di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione.
Nel dettaglio, l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 59 del 2021 destinava – previa delibera del CIPESS - 700 milioni di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei seguenti settori:
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTALE |
Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione[6] |
- |
35,0 |
45,0 |
55,0 |
135,0 |
Polo energetico nel Mare Adriatico[7] |
- |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
70,0 |
Risanamento urbano dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti[8] |
35,0 |
70,0 |
90,0 |
90,0 |
285,0 |
Miglioramento della qualità dell'aria[9] |
- |
30,0 |
35,0 |
50,0 |
115,0 |
Nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia |
- |
5,0 |
1,0 |
10,0 |
25,0 |
Rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina |
- |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
35,0 |
Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario |
- |
- |
5,0 |
15,0 |
20,0 |
Passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi |
15,0 |
- |
- |
- |
15,0 |
I successivi commi 1-ter e 1-quater riguardano le procedure di assegnazione delle risorse e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
b) del comma 977 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che destinava – previa delibera del CIPESS - 6 milioni annui dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 (per complessivi 30 milioni) per la realizzazione di un programma di interventi di ricerca e sviluppo destinati ai territori del Mezzogiorno, nei settori imprenditoriali, di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno, dando priorità all'information technology, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale.
La norma prevedeva, in particolare, che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individuasse un soggetto altamente qualificato avente sede legale nel Mezzogiorno, cui affidare la realizzazione del programma.
Le risorse del FSC 2021-2027 vincolate dalle disposizioni abrogate dal comma 10 in esame, rientrano pertanto nella piena disponibilità del Fondo, la cui dotazione è reintegrata in corrispondente misura.
Per quanto concerne la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2021, si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 177, legge n. 178 del 2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive nell'importo di 50 miliardi - secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030 - destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.
A seguito di successivi rifinanziamenti del Fondo, disposti dalle successive leggi di bilancio, la dotazione complessiva del FSC ha raggiunto circa 75,8 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartirne la dotazione, con proprie deliberazioni, secondo la chiave di riparto che ne prevede la destinazione dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.
In base alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2023 (articolo 1) - che ha integralmente rivisto la disciplina di programmazione e gestione del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 - gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono attuati attraverso il nuovo strumento dell’“Accordo per la coesione", stipulato tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, le risorse della programmazione 2021-2027 sono state nel frattempo utilizzata per il finanziamento di interventi introdotti da disposizioni di legge, con corrispondete riduzione dell'importo del Fondo ovvero mediante vincoli di destinazione (c.d. "preallocazioni"), che dovranno essere formalizzate da successive delibere del CIPESS. Tali interventi confluiranno negli “Accordi di Coesione”.
Alla luce delle riduzioni e delle allocazioni finora disposte per legge (complessivi 16,6 miliardi) e delle assegnazioni disposte con apposite delibere del CIPESS (circa 11,1 miliardi), e considerando altresì l’imputazione programmatica alle regioni disposta con la delibera del 3 agosto 2023 (per circa 29,4 milioni di euro), le risorse del FSC 2021-2027 ancora disponibili risulterebbero pari a 12,8 miliardi.
Articolo 1, commi 11 e 12
(Cronoprogrammi PNC)
L’articolo 1, comma 11, prevede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale Complementare, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano, introdotte dall’articolo 1 del provvedimento in esame.
Il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Si rammenta che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), istituito con una dotazione di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, prevede la realizzazione di 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Ai fini dell’attuazione del PNC, l'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 ha previsto che agli investimenti contenuti nel Piano si applicano le medesime misure e procedure di accelerazione e semplificazione previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione.
Con il D.M. 15 luglio 2021 sono stati individuati per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario, nonché le relative modalità di monitoraggio. Le schede progetto e il cronoprogramma finanziario sono dettagliate nell’allegato.
Con riferimento ai 6 programmi[10] del PNC cofinanziati dal PNRR, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali sono stati individuati con il D.M. 1° agosto 2022. Anche in questo caso le schede progetto e il cronoprogramma finanziario sono dettagliate nell’allegato.
Il comma 11 prevede che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del Piano Nazionale Complementare ai rifinanziamenti e alle riduzioni disposte ai commi 6 e 8, lettere a) e c) dell’articolo 1 in esame, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.
Ai fini della corretta formulazione della norma, si segnala che nel testo è erroneamente indicato il comma 7 in luogo del comma 8, con riferimento alla disposizione che prevede le riduzioni di spese a finalità di copertura finanziaria.
Tale aggiornamento è funzionale, inoltre, all’individuazione del termine finale ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50 del 2022.
Si stabilisce, infine, che le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) è intervenuto per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. A tal fine è istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» (FOI) finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.
L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022.
Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per una disamina dei decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale, attuativi della disciplina disposta dalla legge di bilancio per il 2023 sul Fondo opere indifferibili, si segnala questa pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato.
Secondo quanto ricostruito dalla Corte dei Conti nella Relazione sull'attuazione del PNRR (novembre 2023) il FOI è stato finanziato per un totale di 17,8 miliardi programmati fino al 2027. Complessivamente, con specifici decreti risulta assegnato il 59 per cento delle risorse (10,4 miliardi); di queste, il 77 per cento, 8,072 miliardi, riguarda interventi inseriti nel PNRR. Quanto all'allocazione del FOI tra i progetti, gran parte delle risorse è stata destinata alla realizzazione di lavori pubblici, concentrati in particolare nelle infrastrutture di trasporto (66 per cento del totale), in quelle sociali (24 per cento) e in quelle ambientali e risorse idriche (10 per cento).
Il comma 12 abroga il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevedeva la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o nel caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le procedure applicabili ai programmi e interventi cofinanziati dal PNRR e le misure di accelerazione e semplificazione applicabili agli investimenti del PNC (ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 77 del 2021).
Il comma 7-bis disponeva inoltre che le risorse disponibili per effetto delle revoche fossero riprogrammate con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che riportano i migliori dati di impiego delle risorse.
La norma prevedeva, inoltre, che qualora le somme oggetto di revoca fossero state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse avrebbero dovuto essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il D.P.C.M. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il recupero veniva operato con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il comma 13 dell’articolo 1 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l’edilizia sanitaria (v. infra). Tali risorse sono conseguentemente incrementate per l’anno 2024 di una quota di 39 milioni corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma. Viene stabilita un’eccezione relativa agli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania.
La disposizione prevede inoltre una integrazione di carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. Viene, infatti, aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le Regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1, e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l’edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della L. n. 67/1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
Più in dettaglio, la disposizione del comma 13 in esame prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR” Missione 6 Salute, Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato già previsto a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59[11] (L. n. 101/2021), ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67[12], relativi alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.
Si ricorda che tale fondo complementare, in base al richiamato riferimento normativo del DL. 59/2021, è stato destinato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30,6 miliardi di euro nell'arco degli anni di riferimento del Piano dal 2021 al 2026.
Per quanto qui interessa, una quota-parte di complessivi 2.387,41 milioni di euro sono stati iscritti, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti, tra gli altri, al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come segue: 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.
La disposizione di cui al comma 13 precisa inoltre che vengono conseguentemente recuperate le risorse in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lett. e), n. 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pari a 39 milioni di euro per il 2024, da destinare alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria in base all’autorizzazione prevista dalla legge n. 67/1988.
La medesima disposizione del comma 13 aggiunge altresì una integrazione a carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute, prevedendo la possibilità per le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l’edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della L. n. 67/1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
La richiesta regionale deve essere corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti di edilizia sanitaria interessati dal presente comma e successivamente trasmessa al Ministero della salute.
Il Ministero deve approvarla con decreto ministeriale, ai fini dell’integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, le risorse finanziarie nazionali di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all’articolo 6 dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti ed integrati.
Infine, la regione deve presentare alla Ragioneria generale dello Stato presso il MEF, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
Si ricorda che la facoltà procedimentale di modificare gli istituti della programmazione negoziata in materia di edilizia sanitaria per l’attuazione dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della salute è peraltro disciplinata all’articolo 56, commi da 1 a 2-bis, del D. L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) in tema di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia con riferimento alle ipotesi di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sia per i programmi di ammodernamento tecnologico.
Articolo 1, commi 14 e 15
(Risorse PNRR nei conti di tesoreria)
L’articolo 1, comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1 dell’articolo in esame, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Il comma 14 prevede che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse necessarie all’attuazione degli interventi del PNRR, provenienti dal Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, uno destinato ai contributi a fondo perduto e l’altro ai contributi a titolo di prestito. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.
Le risorse giacenti nei predetti conti correnti infruttiferi sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure amministrativo-contabili definite con il D.M. economia 11 ottobre 2021.
Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, previsti dal già citato comma 1038, delle risorse autorizzate dal comma 1 dell’articolo 1 – pari a 9,42 miliardi stanziate ad incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026 - destinate alla realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall’Unione europea per l’iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.
Articolo 2
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento
degli obiettivi del PNRR)
L’articolo 2 dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR (comma 1).
La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 2).
Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame (comma 3).
La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi (comma 4).
Il comma 1, al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali degli interventi previsti dal PNRR, prescrive ai soggetti attuatori degli interventi l’obbligo di rendere disponibile ovvero di aggiornare sul sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L’unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo (attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021), provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.
Le suddette disposizioni si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di interventi e programmi di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
Si ricorda che il sistema informatico ReGiS, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli enti locali ed i soggetti attuatori, adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.
L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, citato dalla disposizione in commento, prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8). Il DPCM 9 luglio 2021 ha individuato le amministrazioni centrali abilitate all'istituzione delle unità di missione (tabella A) e le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B).
Il comma 2 assegna alla Struttura di missione PNRR (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e all’Ispettorato generale per il PNRR (presso il MEF – Ragioneria Generale dello Stato), d’intesa tra loro, il compito di verificare l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento del cronoprogramma su ReGiS, stabilito dal comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal ReGiS, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni.
In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora, anche all’esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del ReGiS, la Struttura di missione PNNR, sentito l’Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.
In caso di superamento dei termini intermedi previsti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede alla riduzione o alla revoca dei contributi (come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021) né all’esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l’Amministrazione titolare della misura attestano, anche mediante il cronoprogramma e la documentazione attestante lo stato di avanzamento risultanti dal ReGiS, la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, citato dalla disposizione in esame, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti necessari per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche stabilite dai singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.
La governance del PNRR, principalmente, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come successivamente modificato da ulteriori interventi legislativi, in particolare dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e, da ultimo, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Le recenti modifiche hanno riguardato, in sintesi: il rafforzamento del ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio, con l'istituzione della Struttura di missione PNRR; la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e il trasferimento delle funzioni alla Cabina di regia per il PNRR; la riorganizzazione delle Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In primo luogo la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri e dai Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.
Con il decreto-legge n. 13 del 2023 è stata istituita una nuova Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di supportare fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità politica delegata (ovvero il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) nelle funzioni d'indirizzo e coordinamento del Governo nell'attuazione del PNRR (art. 2). La Struttura di Missione, inoltre, svolge le interlocuzioni con la Commissione europea e costituisce il punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo. In collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR (del MEF) provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie.
Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è stato istituito il Nucleo PNRR Stato-Regioni, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati all'Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Si tratta di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea. L'Ispettorato è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023). L'assetto originario prevedeva, in luogo dell'Ispettorato, il "Servizio centrale per il PNRR".
Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 15 giorni per provvedere (termine così ridotto dal decreto-legge n. 13 del 2023). In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (decreto-legge n. 77 del 2021, art. 12).
Il decreto-legge n. 13 del 2023 ha previsto la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale). Inoltre, ha previsto che il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia.
Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dagli enti territoriali, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede direttamente il Ministro competente.
Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale si applicano alcune le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto “sblocca-cantieri”) relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 13).
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Piano complementare al PNRR e per gli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (art. 14).
Il comma 3 disciplina la procedura per il recupero delle risorse erogate dalla Commissione europea nel caso in cui non siano raggiunti, parzialmente o totalmente, gli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR.
Si prevede che qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta dell’Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.
L’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 (istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza) disciplina il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti erogati dalla Commissione europea a seguito del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi contenuti nei piani nazionali. In particolare, si prevede che dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno (par. 2). La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato (par. 3).
Se, a seguito della valutazione, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi (par. 6).
Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni (par. 8).
Il comma 3 in esame prevede inoltre che se la riduzione operata ai sensi del richiamato paragrafo 8 dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un soggetto diverso da una pubblica amministrazione, il recupero delle risorse da parte del MEF può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. La disposizione stabilisce, altresì, il divieto per i soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza, di trasferire all’utenza gli oneri derivanti dall’attività di recupero effettuata dal MEF.
Il comma 4, infine, prevede che la Struttura di missione PNRR pubblichi sul proprio sito internet i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, indicando quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.
La norma fa riferimento al sito internet utilizzato per lo svolgimento delle “attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023”. Tale disposizione elenca le attività svolte dalla Struttura di missione PNRR indicando in particolare lo “svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR”. Al riguardo si ricorda che il portale governativo di comunicazione sul PNRR italiano è il sito “Italiadomani”.
L’articolo 3, comma 1, estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell’attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all’attuazione di interventi del PNRR. La novella dispone circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell’ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali. Il comma 9 modifica l’art. 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
Il comma 1, come accennato, estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Si tratta delle funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali, attribuite al COLAF dall’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 91 del 2007. Nell’ambito di tali compiti, qui estesi al PNRR, al COLAF sono attribuite le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, e l'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali su tali materie, da trasmettere alla Commissione europea.
Per un approfondimento sui compiti del COLAF, cfr. la Relazione sull'attività svolta - anno 2022 (doc. LV, n. 2), p. 75 e seguenti. Si rammenta che tale Relazione al Parlamento è prevista d all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.
Si ricorda, inoltre, che l’attuale denominazione “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” è stata introdotta dal comma 1 dell'art. 54, L. n. 234 del 2012.
Il comma 2 mantiene fermo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) in materia di monitoraggio e rendicontazione e di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR.
Attribuisce altresì al COLAF le seguenti funzioni:
§ richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027, nonché ai fondi nazionali a questi comunque correlati (lettera a) del comma 2);
§ promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, Regioni e Province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (lettera b));
§ valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia (lettera c));
§ sviluppare attività di analisi i cui risultati sono da includere nella relazione al Parlamento sull’attività del COLAF ((lettera d)). V. sopra per la Relazione al Parlamento per il 2022.
Per quanto concerne i protocolli di intesa richiamati dalla suddetta lettera b), si rammenta che essi sono previsti dall'art. 7, co. 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Tale comma è novellato dal comma 8 del presente articolo 3. La novella prevede che nell'ambito di tali protocolli d'intesa, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Rimane fermo il rispetto delle norme sul segreto investigativo, nonché delle disposizioni in materia di dati personali contenute nel regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Il comma 3 interviene sulla composizione del COLAF in relazione ai nuovi compiti attribuiti.
L’articolo 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 91 del 2007 prevede che il COLAF sia composto:
1. dal Capo del Dipartimento per le politiche europee;
2. dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
3. dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee;
4. dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;
5. dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il comma 3 in esame integra la composizione con i seguenti ulteriori membri:
1. il coordinatore della Struttura di missione PNRR (art. 2 del DL n. 13 del 2023, convertito dalla L. n. 41 del 2023);
2. il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. il coordinatore della Struttura di missione ZES (art. 10, comma 2, del DL n. 124 del 2023, convertito, dalla legge n. 162 del 2023);
4. il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
5. il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023, art. 39, comma 9, il quale stabilisce che il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato dal suddetto Comitato di coordinamento, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato);
6. un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
7. un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
8. un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
9. un rappresentante della Corte dei conti;
10. un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
11. un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
12. un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
13. un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
14. un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.
Il comma 4 prevede che ciascuna amministrazione ricompresa nei punti 6-14 del precedente elenco provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Il medesimo comma stabilisce che la composizione del Comitato può essere integrata in ragione della tematica affrontata.
Il comma 5 specifica che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento (compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati) fatto salvo l’eventuale trattamento di missione previsto dalle amministrazioni di provenienza che vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri. Le funzioni di segreteria tecnica del COLAF sono attribuite al Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea
Si tratta del Nucleo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento (articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Per il comma 8, vedi sopra.
Il comma 9 modifica l’art. 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.) o l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-ter).
La novella in esame prevede che la medesima pena della reclusione da uno a sei anni si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Il comma 10 modifica l’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). La novella in esame prevede che si procede all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (prevista dal comma 3 del medesimo art. 84) anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Si tratta, quindi della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).
Articolo 4
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
L’articolo 4 trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale della Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa.
L’articolo specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione PNRR rientra l’effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.
L’articolo 4 reca disposizioni relative alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, istituita (fino al 31 dicembre 2026) dall’articolo 2 – che qui viene novellato – del decreto-legge n. 13 del 2023.
Le disposizioni concernono taluni aspetti relativi al personale nonché alle funzioni.
In particolare, si eleva (da quattro) a cinque il numero delle direzioni generali, in cui la Struttura è articolata.
E si attribuiscono alla Struttura – mediante un novello comma 2-bis introdotto nell’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 – funzioni, personale, risorse, attribuiti alla Unità di missione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR.
Tale Unità di missione è contestualmente soppressa.
La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all’Unità di missione soppressa si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi (conferimento la cui generale disciplina è posta dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Si dispone pertanto un accorpamento di funzioni e strutture con l’attribuzione alla Stuttura di missione di compiti di monitoraggio delle misure PNRR per la coesione precedentemente attribuiti all’Unità di missione qui soppressa.
L’Unità di missione di cui qui si discorre è tra quelle istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.
Esso ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, ciascuna amministrazione individua, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.
Correlativamente è ampliato il numero di unità di personale dirigenziale non generale e di personale non dirigenziale della Struttura.
Le unità di personale dirigenziale non generale sono elevate (da nove) a dodici.
Le unità di personale non dirigenziale sono elevate (da cinquanta) a sessantacinque.
E si è sopra ricordato, è elevato di una unità il numero di direzioni generali.
Riguardo alle funzioni, si aggiunge la facoltà di effettuare ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.
Questo, al fine di verificare la coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati.
Per le spese di personale, lo stanziamento per ciascun anno 2024-2026 diviene (anziché di 6,06 milioni annui) di 7,62 milioni per il 2024 e di 7,93 per ciascun anno 2025 e 2026.
Per le spese di funzionamento – nonché per le spese di missione del personale, si aggiunge – lo stanziamento diviene di 1,89 milioni per il 2024 e 2,1 milioni sia per il 2025 sia per il 2026 (anziché 832.655 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026).
I maggiori oneri – quantificati in complessivi 2,87 milioni per l’anno 2024 e in 3,45 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – sono coperti in parte mediante l’utilizzo delle risorse assegnate all’Unità di missione di livello dirigenziale generale, che ora si viene a sopprimere, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio (a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari complessivamente per ciascun degli anni dal 2022 al 2026 a 35,19 milioni annui, ai fini del reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque il 31 dicembre 2026).
La rimanente e minore parte (747.396 euro per l’anno 2024 e 896.875 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) è assicurata dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
Ancora in tema di Struttura di missione PNRR, le è attribuita infine funzione innanzi spettante all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (la quale è struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, istituita dall’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 2021).
Tale Unità riceveva comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall’amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario ad acta nominati per l’esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.
La novella ora dettata (incidente sull’articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che sia invece la Struttura di missione PNRR la destinataria di tale comunicazione.
La “Struttura di missione PNRR” presso la Presidenza del Consiglio, di cui qui si tratta, è stata istituita dall’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 (converito dalla legge n. 41 del 2023).
Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.
Altri compiti della Struttura di missione sono:
- l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo. La disposizione mantiene “fermo” quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale peraltro individua nel Servizio centrale per il PNRR il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241);
- la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che ha novellato, a tal fine, l'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021);
- l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR - posto che il citato regolamento europeo n. 241 del 2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza disciplina (all'articolo 21) un procedimento per la modifica del PNRR su richiesta dello Stato membro impossibilitato in tutto o in parte alla sua realizzazione;
- la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).
Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)
L’articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l’attuazione della misura. In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il comma 3 contiene la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.
Si veda la notizia sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.
Inoltre, in data 26 febbraio 2024 è stato pubblicato il bando per 60mila nuovi posti letto che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026. Lo stanziamento previsto è di 1,2 miliardi in attuazione della Riforma 1.7 - “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”, della Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” del PNRR. Il bando è aperto ai soggetti gestori di alloggi o residenze - sia pubblici che privati -. Gli immobili, di almeno 20 posti letto ciascuno, dovranno trovarsi nelle immediate prossimità delle sedi universitarie o comunque in zone ben collegate tramite il trasporto pubblico. Il contributo economico verrà erogato in un’unica soluzione e sarà pari a circa 20mila euro a posto letto.
Nel dettaglio, il comma 1 intende assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.
Al riguardo si ricorda che, in data 27 luglio 2023 il Governo ha pubblicato il Rapporto intitolato “Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU”, approvato dalla Cabina di regia PNRR tenutasi nella stessa giornata.
In particolare, il Capitolo 2 di detto documento fornisce una cronologia delle 13 riunioni svolte dalla Cabina di regia per il PNRR tra l’8 novembre 2022 e il 20 luglio 2023, nell’ambito delle quali si è svolto il confronto periodico con le singole Amministrazioni titolari di Riforme e Investimenti del PNRR e altri soggetti istituzionali, al fine di, tra l’altro, approvare la proposta di traslazione dell’obiettivo M4C1-28 in materia di alloggi per studenti dalla terza rata alla quarta rata (si tratta, rispettivamente, delle Cabine di Regia PNRR dell’11 luglio e del 20 luglio 2023).
Nell’ambito delle misure da realizzare nel secondo semestre 2022 per il pagamento della terza rata è stato espunto l’obiettivo che riguarda la riforma degli alloggi per studenti universitari. Nello stesso tempo, si è previsto l'inserimento di un nuovo traguardo relativo ai nuovi alloggi universitari da raggiungere per l’ottenimento della quarta rata.
Di conseguenza è stato escluso dal pagamento della terza rata l'importo di 519,5 milioni di euro, connesso al raggiungimento dell'obiettivo M4C1-28 che prevede la realizzazione di 7.500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi universitari. Si prevede, però, in accordo con la Commissione europea, che tale importo sarà versato all'Italia con il pagamento della quarta rata che ammonterà pertanto a 16,5 miliardi.
Il 28 luglio 2023 la Commissione europea ha espresso una valutazione preliminare positiva sul pagamento della terza rata del PNRR, con riguardo a 54 traguardi e obiettivi. L'obiettivo relativo ai nuovi alloggi per studenti non è stato coperto dalla valutazione. Il Governo italiano ha infatti chiesto di modificare questo obiettivo e di sostituirlo con un traguardo da inserire nella quarta rata, relativo all'aggiudicazione dei contratti per la fornitura di nuovi alloggi agli studenti. La terza rata, che ammonta a circa 18,5 miliardi, sarà erogata a seguito del parere del Comitato Economico e Finanziario del Consiglio (entro quattro settimane) con una decisione finale della Commissione.
Pertanto l'importo inizialmente previsto di 19 miliardi di euro della terza rata sarà decurtato di 519,5 milioni di euro, in relazione al fatto che è stato espunto l'obiettivo sui nuovi alloggi per studenti. Tale importo sarà trasferito alla quarta rata, dopo l'approvazione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il testo in inglese della valutazione preliminare positiva sulla terza rata è reperibile a questa pagina.
Si vedano gli accordi operativi alle pagine 18-19.
Per ulteriori ragguagli si rinvia al Dossier DFP n. 28/R/1 "Le proposte del Governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU" del 31 luglio 2023, pp. 151-54.
A tal fine il comma 1 qui in esame dispone la nomina di un Commissario straordinario con DPCM, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
Si specifica che al commissario è attribuito il potere, in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo pubblico, a partecipazione pubblica (ivi comprese quelle quotate) o in house (come definite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 175/2016), di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.
La disposizione espressamente richiamata (l’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 77/2021 - L. n. 108/2021) prevede che nei casi di mancato rispetto da parte degli enti territoriali (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni) e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. L’attivazione dei poteri sostitutivi è quindi subordinata alla perdurante inerzia di tali soggetti, nel qual caso, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta ai quali sono attribuiti i poteri sostitutivi sopra descritti.
Il Commissario straordinario opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).
L’articolo 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, prevede che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri, con la stessa delibera che individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, non abbia già autorizzato tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Ove il Consiglio dei ministri non abbia provveduto in tale senso, le deroghe alla legislazione richiamata sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura prima descritta, ossia l’adozione di ordinanze in deroga da parte da parte dei soggetti cui è stato conferito l’esercizio del potere sostitutivo, e si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019).
Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari. In particolare, in forza del comma 2, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina. Il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, possa richiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Il comma 3 prevede, al terzo periodo, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con lo stesso DPCM con cui si provvede alla sua nomina e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale assegnato alla struttura di supporto è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell’università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al d.lgs. n. 66/2003.
Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, vale a dire che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.
Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell’università e della ricerca.
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, ad essa assegnato, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100.000 euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario:
- non si applicano le disposizioni che limitano la facoltà dei soggetti pubblici di conferire incarichi di studio e consulenza, di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
- restano fermi
· il limite ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 - legge di stabilità 2014);
· il divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici anticipati ricompresi, rispettivamente, nei regimi previdenziali «quota 100» e «quota 103» e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (previsti dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019 - L. n. 26/2019).
Il comma 3 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l’anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20242026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
Restano fermi:
- la disposizione - prevista dall’articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del D.L. n. 77 del 2021 – secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti;
- il limite ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 - legge di stabilità 2014).
L’articolo 6 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità? organizzata.
Più nel dettaglio il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità? organizzata con l’obiettivo di:
§ aumentare l’inclusione sociale;
§ supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione;
§ aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio;
§ creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR.
In proposito nella relazione illustrativa si osserva: “Si tratta di interventi prima ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, in relazione ai quali, il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento dei seguenti due target: almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025, e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026. Ciò ha comportato, all’esito dell’interlocuzione intercorsa tra l’Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano – e conclusasi con l’approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell’8 dicembre 2023 – l’integrale definanziamento della misura e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi.”
Tale nomina deve avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell’interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. L’incarico del Commissario scade il 31 dicembre 2029.
Al Commissario -che è chiamato ad operare presso il Ministero dell’interno - sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, (conv. legge n. 108 del 2021).
L’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (conv. legge n. 108 del 2021) disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. In tali casi il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all’esecuzione dei progetti. L’individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene “sentito il soggetto attuatore”. Questi soggetti possono essere sia un’amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari ad acta appositamente nominati. Il comma 5 dell’articolo 12 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti. Si prevede che ove “strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto” il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Ai sensi del comma 2, il medesimo decreto di nomina è chiamato a determinare anche il compenso del Commissario. Il compenso non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (conv. legge n. 111 del 2011). All'onere si provvede con le risorse di cui al comma 3.
L'art. 15, comma 3, reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari (e dei sub commissari).
Si prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari sia composto:
- da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui;
- e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.
La violazione delle disposizioni contenute nel comma citato costituisce responsabilità per danno erariale.
Il comma 2 prevede inoltre la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario di massimo 12 unità (una di livello dirigenziale generale, due di livello dirigenziale non generale e nove unità di personale non dirigenziale) scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche (docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario).
Il personale pubblico della struttura è posto in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997). All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile un contingente di personale nella pianta organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Sono quindi dettate le modalità di corresponsione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) che viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza (ai sensi dell’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, corrisposto al personale non dirigenziale del Ministero dell’interno. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere altresì riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti.
Al personale dirigenziale è invece riconosciuta riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell’interno.
Il Commissario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e poi confiscati in via definitiva, affinchè vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali.
Istituita nel 2010, l'Anbsc è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal ministro dell'Interno. Ha sede a Roma, con sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano.
Il Commissario può infine nominare fino a cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, il cui compenso è determinato dal Commissario in misura non superiore ai 50.000 euro annui (al loro dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico).
La nomina a Commissario straordinario può essere effettuata anche in deroga alle norme (di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, conv. legge n. 135 del 2012) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Sono comunque fatti salvi i limiti fissati:
§ dal comma 489 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (art.23-ter comma 1, del decreto legge 201 del 2011, conv.legge n. 214 del 2011);
§ dal decreto legge n. 4 del 2019 il quale prevede che per i soggetti che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (art. 14 che disciplina la c.d. "pensione anticipata flessibile") ovvero al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 14.1), la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario e quindi al 31 dicembre 2029.
Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Gli oneri derivanti dal comma 2, sono quantificati in euro 1.3774.298 per l’anno 2024 ed in euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
L’articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il Commissario ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli. Viene prevista la creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale, il cui trattamento economico è definito dalle norme in esame.
L’articolo 7 prevede disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
L’investimento 2.2 (di importo pari a 2.493.800.000 euro) è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, disciplinata dall’articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021 con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.
A tal fine, l’articolo 7 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021. Il Commissario opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il decreto di nomina determina anche il compenso del Commissario straordinario, determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 dell’articolo in esame.
Ai sensi di tali disposizioni, il compenso dei commissari è composto da una parte fissa, che non può superare 50.000 euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che, a sua volta, non può superare 50.000 euro annui.
Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al trattamento economico di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche.
Nello specifico, il Commissario straordinario è legittimato:
- ad adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella misura ed assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti (ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021);
- ad operare mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021).
Pertanto, il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Il comma 2 prevede che per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resti in carica per fino al 31 dicembre 2026 avvalendosi di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto di nomina (di cui al comma 1) e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo in esame, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale della struttura di supporto è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.
Con riferimento al trattamento economico della struttura di supporto viene previsto che:
§ al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto lo stesso sia corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;
§ al personale dirigenziale di livello generale e non generale della truttura di supporto sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede inoltre che, all’atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale della struttura, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa.
Viene inoltre previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi:
§ delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
§ di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico.
Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo in esame stabilendo che, fermo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.372.637 euro per l’anno 2024 e a 1.647.164 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 8, comma 1
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
L’articolo 8, al comma 1, introduce delle modifiche all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.
L’articolo 8 del decreto-legge 13 del 2023 prevede delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, al comma 5 dispone che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale debbano prevedere – nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata – la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017.
Gli incentivi per funzioni tecniche, oggi disciplinati all’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023), sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato all’art. 24, comma 3, del testo unico sul pubblico impego (d.lgs. 165 del 2001).
La finalità di tale strumento è quella di stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ha conosciuto, nel tempo, numerosi cambiamenti.
È con la c.d. legge Merloni (n. 109 del 1994) che sono stati introdotti, per la prima volta, i c.d. incentivi per la progettazione, prevedendosi in particolare che, a favore di determinati soggetti (il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, ed i loro collaboratori), venisse ripartito un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, fissandolo entro il limite massimo dell’1,5% dell’importo posto a base di gara.
Con il Codice dei contratti pubblici del 2006 (d.lgs. 163 del 2006) il limite delle risorse destinabili a tale incentivo è stato portato al 2% dell’importo a base di gara, precisandosi tuttavia che l’incentivo erogato non avrebbe dovuto comunque superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo percepito dal singolo dipendente.
La legge 114 del 2014 ha, poi, istituito il c.d. fondo per la progettazione e l’innovazione, a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi, da ripartirsi secondo percentuali prestabilite.
Il Codice dei contratti pubblici del 2016 (d.lgs. 50 del 2016), introducendo, in luogo di quello citato, il fondo incentivante le funzioni tecniche, vi ha incluso anche le attività di “programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici”, non incentivabili in passato, allargando di conseguenza il novero dei beneficiari degli incentivi in questione. Veniva in tale sede stabilito, però, che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non potessero superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dal medesimo dipendente percepito.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023 (d.lgs. 36 del 2023) disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche all’art. 45 e all’allegato I.10, che reca l’elenco tassativo delle attività da incentivare. Il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene confermato al 2% dell’importo a base di gara, di cui l’80% va destinato ai tecnici – direttamente e, dunque, senza confluire nel fondo per l’incentivazione, come invece previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 –, mentre il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure destinato ad attività formative. Il tetto massimo individuale dell’incentivo viene di nuovo elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni, all’articolo 23 del d.lgs. 75 del 2017 si prevede che la contrattazione collettiva nazionale operi, per ogni comparto o area di contrattazione, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la distribuzione differenziata – distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale – delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2.
Per assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e per garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, al comma 2 vengono introdotti infatti dei limiti all’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale, prevedendosi in particolare che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, tali risorse non posano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (salvo che per gli enti locali che nell'anno 2016 non abbiano potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, per i quali l'ammontare complessivo delle risorse citate non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016).
Intervenendo su tale disposizione, l’articolo 8, comma 1, del provvedimento estende l’obbligo in questione anche alle regioni.
Articolo 8, comma 2
(Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni)
Il comma 2 dell’articolo 8 integra la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi (fermi restando i limiti temporali massimi previsti dalle medesime norme); le novelle di cui al comma 2 esplicitano che tale possibilità si pone in deroga al limite di durata di trentasei mesi previsto per i rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni.
Le novelle di cui al comma 2 in esame sono relative ad alcune norme del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; queste ultime concernono: il reclutamento a termine di personale da assegnare alle amministrazioni centrali per lo svolgimento di progetti e attività inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il reclutamento a termine di addetti all’ufficio per il processo; il reclutamento a termine di personale tecnico per la piena operatività dell'ufficio per il processo e per il supporto delle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR (per questa terza fattispecie, la durata dei rapporti di lavoro è prevista pari a trentasei mesi, con possibilità di proroga entro i termini previsti dalla norma).
Le novelle esplicitano che la possibilità di durata superiore a trentasei mesi si pone in deroga alla versione vigente per le pubbliche amministrazioni dell’articolo 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[13].
Articolo 8, comma 3
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
L’articolo 8, comma 3 reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
L'articolo 8 reca, al comma 3, una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il quale, nell'ambito di un provvedimento finalizzato a dettare disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha dettato norme volte ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.
In dettaglio, la lettera a) del comma 3 modifica il comma 4 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. La norma ha previsto, finora, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. La modifica introdotta dalla menzionata lettera a), aggiungendo la parola "anche" subito dopo il riferimento agli enti locali, consente che quest’ultimi, le Regioni e le province autonome possano avvalersi del predetto supporto tecnico-operativo anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.
La lettera b) del comma 3 modifica il comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. La norma ha previsto che, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto tecnico-operativo di cui al medesimo articolo 10, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici[14] e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica[15].
La modifica introdotta dal comma 3, lettera b), specifica che nell’ambito delle risorse interne attraverso le quali le società interessate possono provvedere alle attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali per la realizzazione degli investimenti pubblici, va ricompreso anche il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 10.
L’articolo 10, comma 6-ter, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati da società in house qualificate per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l'attuazione del progetto, non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia, rispettivamente, di termine di durata dei suddetti contratti, di proroghe e rinnovi dei termini medesimi, nonché di numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili dalle predette società. Tali contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026, termine finale del periodo di attuazione del PNRR. I medesimi contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
Infine, il comma 3, lettera c) apporta due modifiche all’articolo 10, comma 6-ter, del decreto-legge n. 77 del 2021, sopra richiamato nel testo vigente fino all’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La prima modifica interviene sul secondo periodo del comma 6-ter, specificando che l’obbligo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house di cui all’articolo 10, comma 1 per lo svolgimento delle menzionate attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali per la realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, di non eccedere comunque la data del 30 giugno 2026, si riferisce a quei contratti che abbiano ad oggetto la realizzazione di progetti del PNRR.
La seconda modifica interviene sul terzo periodo del medesimo comma 6-ter, al fine di precisare che il progetto al quale è riferita la prestazione lavorativa, che deve essere indicato nei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato a pena di nullità, non è solo il progetto del PNRR, ma anche l’eventuale progetto finanziato con altri fondi europei e nazionali, anche diversi da quelli legati all’attuazione del PNRR.
L’articolo 8, comma 4 reca disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera, volte a prevedere la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l’applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata “quota 100”.
Il comma 4 dell’articolo 8 inserisce i commi 290-bis e 290-ter nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il comma 289 dell’art. 1 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) prevede che per il supporto tecnico del commissario straordinario dell’opera “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” e del commissario straordinario per la realizzazione del “collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse”, nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento. Il comma 290 del citato art. 1 dispone che per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 1, comma 473, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma – Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” si applica l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019 e che i relativi oneri sono a carico del quadro economico dell’opera nel limite massimo dello 0,7 per cento. Si ricorda che l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019, come sostituito dal D.L. 76/2020, prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera commissariata, i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
Il nuovo comma 290-bis dispone, al primo periodo, che per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi (in aggiunta dunque alle amministrazioni ed enti di cui possono avvalersi ai sensi del comma 290) di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, e dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290.
L’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 detta la disciplina in materia di gestione delle risorse umane, mentre, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la deroga all’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 è finalizzata consentire l’attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Il secondo periodo del nuovo comma 290-bis prevede che i compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente.
Il terzo periodo del nuovo comma 290-bis dispone che resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019.
Il comma 489 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 201/2011, n. 201 (ossia 240 mila euro annui lordi) e che nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 4/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha previsto che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. «pensione quota 100»). Il citato comma 1 stabilisce, inoltre, che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del medesimo comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 14 la pensione anticipata di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il nuovo comma 290-ter dispone, al primo periodo, che l’erogazione dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 519, della L. 197/2022, è regolata dalle procedure richiamate dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. 39/2023.
Il comma 519 dell’art. 1 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) prevede che per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al D.L. 77/2021, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.
Il comma 7-bis dell’art. 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) dispone che il commissario straordinario, nominato con DPCM 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 32/2019 e che l'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.
Si ricorda che il comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. 32/2019 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante e prevede che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi e, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Il citato comma 3-bis prevede, tra l’altro, che gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio, che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento, che i provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e che in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.
Il secondo periodo del nuovo comma 290-ter precisa, poi, che il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Si ricorda che con DPCM 16 aprile 2021 l’ing. Antonio Mallamo, amministratore unico di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, commissario straordinario dell’intervento “Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse” e che con DPCM in pari data l’ing. Massimo Sessa, dirigente generale del MIT, è stato nominato, ai sensi del medesimo art. 4, commissario straordinario dell’intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”.
Per approfondimenti sugli interventi infrastrutturali commissariati in oggetto si rinvia alle seguenti schede SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche): Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone (scheda n. 51); Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera (scheda n. 247).
L’articolo 8, comma 5, abroga il comma 520 dell’art, 1 della L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), con la conseguente soppressione, con finalità di semplificazione e rinvio alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, della previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione degli interventi da finanziare e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”.
Il comma 5 dell’articolo 8 abroga il comma 520 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Si ricorda che i commi 519-520 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizzano la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” e disciplinano le procedure da seguire per l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse. In particolare, il comma 520 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023: 1) l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dal comma 519; 2) le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (RGS), dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della RGS e al relativo riscontro del MIT.
Come ricordato dalla relazione illustrativa, con l’art. 3, comma 7-bis del D.L. 39/2023 è stato disposto che “Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” mentre l’art. 4, comma 3-bis del D.L. 32/2019 disciplina compiutamente le modalità per la programmazione e il monitoraggio delle erogazioni sulle contabilità speciali aperte dai Commissari straordinari. Pertanto, la relazione illustrativa segnala che la disposizione in esame, sopprimendo il citato comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere, nell’ottica di massima semplificazione, che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi si provvede secondo le modalità stabilite in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale.
Il comma 6 dell’articolo 8 del decreto legge in conversione interviene sul comma 1-quinquies dell’articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, stabilendo che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili indicati nel medesimo comma 1-quinquies alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto–legge n. 124 del 2023, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni.
L'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dispone, più in dettaglio, che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione precedente. Rispetto a tale generale divieto, la normativa vigente già prevede alcune eccezioni, in particolare stabilendo, nell'ultimo periodo del richiamato comma 1-quinquies, che gli enti predetti possano comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
Il comma 6 dell’articolo 8 in commento introduce un’ulteriore eccezione stabilendo che il divieto di cui al richiamato comma 1-quinquies non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al riguardo si rammenta che il comma 1 dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tali amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale in questione sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è stata incrementata in misura corrispondente.
L’articolo 8, comma 7, mira a riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo destinato all’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) apportando modifiche testuali all’articolo 26 del D.L. 36/2022, istitutivo del fondo stesso.
La disposizione in commento, infatti, introduce, il comma 2-bis all’articolo sopra citato, prevedendo un incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 36/2022, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per la sola annualità 2024.
A tale riguardo si ricorda che il Fondo in questione è relativo all’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR) istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica, di seguito: MASE).
Giova inoltre ricordare come, a seguito della riprogrammazione del PNRR avvenuta con la deliberazione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, vi è stata un’implementazione delle risorse finanziarie destinate al supporto dei nuovi investimenti REPowerEU, di competenza specifica del MASE.
L’implementazione delle risorse previste dal comma in esame, secondo gli elementi presenti anche nella relazione illustrativa, è dovuta anche alla necessità di garantire un monitoraggio capillare attraverso il sistema ReGiS e di supporto ai Soggetti attuatori, originari e delegati.
Attualmente si registra che sono in fase di attuazione le misure relative alle Comunità energetiche e allo sviluppo dell’agrovoltaico, il cui controllo e monitoraggio sono di spettanza del Gestore Servizi Energetici (GSE).
Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede:
a) per la somma di 1.270.000 di euro, mediante la riduzione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021;
b) per la somma di 230.000 euro, mediante la riduzione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 152/2021.
L’articolo 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all’attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente (comma 8). Il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (comma 9). Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono pari a euro 141.233 per l’anno 2024 e euro 282.466 annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 10).
Il comma 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all’attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
Tale misura è finalizzata al potenziamento e al rafforzamento delle competenze del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 891 a 893, della L. n. 197/2022, e nell’ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative.
Si ricorda che l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.
Inoltre, l’articolo 1, commi 891-893, L. n. 197/2022 istituisce un Fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di euro 1.562.500 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento.
Il Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DPCM 178/2023) ha previsto per il Ministero una nuova pianta organica con un totale complessivo pari 2.062 unità ripartite come nelle seguenti tabelle:
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA |
|
Dirigente 1ª fascia |
11 |
Dirigente 2ª fascia |
46 (di cui 2 presso gli uffici di diretta collaborazione) |
Area funzionari |
521 |
Area assistenti |
395 |
Area operatori |
8 |
Totale |
981 |
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE ISPETTORATO |
|
Dirigente 1ª fascia |
4 |
Dirigente 2ª fascia |
23 |
Area funzionari |
635 |
Area assistenti |
410 |
Area operatori |
9 |
Totale |
1.081 |
Il comma 9 dispone che, per lo svolgimento dei compiti, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. A tal fine le risorse utilizzabili sono quelle di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 10 provvede a quantificare i conseguenti oneri pari a euro 141.233 per l’anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall’anno 2025 e ad individuare le necessarie fonti di finanziamento.
Articolo 8, comma 11
(Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza
del MASAF)
L’articolo 8, comma 11, incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
Nel dettaglio, il comma 11 incrementa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR, di cui all’art.10 del decreto-legge n. 152 del 2021, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) al fine di consentire l’attuazione, nei tempi stabiliti, degli interventi in programma. È, altresì, indicata la modalità di copertura degli oneri finanziari della medesima disposizione.
L’articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha istituito, nello stato di previsione della spesa del MIPAAF (ora MASAF), il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il comma 2 della suddetta disposizione dispone in relazione agli oneri relativi, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Si ricorda che il suddetto Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR è stato di recente incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 1, comma 457, L. n. 197 del 2022).
L’articolo 8 reca ai commi 12 e 13 disposizioni relative al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Essa è autorizzata all’indizione nel 2024 di procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Inoltre si dimezza a un anno il periodo di servizio continuativo previsto quale requisito per la riservabilità di una quota di posti – in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato – nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali.
L’articolo 8 reca ai commi 12 e 13 disposizioni relative all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021).
Concernono, in particolare, il personale dell’Agenzia, a fini di sua stabilizzazione.
Così il comma 12 autorizza l’Agenzia – nell’anno 2024 e nel limite dei posti della dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali vigenti – all’indizione di “procedure selettive” volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratti di lavoro di diritto privato.
L’assunzione di tale personale – altro rispetto al personale a tempo indeterminato assunto attraverso modalità concorsuali – è stata autorizzata dall'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 82 del 2021, previo espletamento di procedura selettiva, “per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato” (e per “soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive”).
Perché l’assunzione sia effettuabile, il personale deve avere prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l’Agenzia (entro il termine che sarà previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva) ed aver conseguito una valutazione eccellente.
Esperite le procedure selettive, l’Agenzia procede agli inquadramenti in ruolo del personale che le abbia superate.
Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione (secondo quanto indicato nell’avviso delle procedure selettive) del segmento professionale e del livello economico. Si ricorda che il regolamento del personale dell’Agenzia è dettato dal d.P.C.m. 9 dicembre 2021, n. 224.
Siffatto personale è assunto anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR (ossia quella relativa alla cybersicurezza, destinataria, si ricorda, di complessivi 623 milioni).
Le assunzioni sono effettuate, in base all’ultimo periodo del comma 12, a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenza per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.
Il comma 13 riduce a un anno (anziché due anni) il periodo di servizio continuativo presso l’Agenzia, requisito per la riserva di una quota fino al cinquanta per cento dei posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali. Ciò con “le medesime finalità del comma 12”
La riserva di tale quota è – ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021– effettuabile dall’Agenzia in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, oggetto dell’intervento di cui al comma 12, oltre che del personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo.
Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati anche recentemente dalla Corte costituzionale.
In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare “sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)”. Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest’ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che “questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all’interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione”.
Il comma 14 dell’articolo 8 incrementa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 le risorse destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell’Avvocatura dello Stato.
L’articolo 8, al comma 14 è volto ad incrementare di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell’Avvocatura dello Stato.
Ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina le risorse del citato fondo sono destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell’Avvocatura dello Stato, che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, nella fase contingente sarebbe sottoposto ad un maggiore sforzo derivante dalla necessità di prestare supporto al contenzioso in ambito PNRR, caratterizzato da termini acceleratori rispetto agli ordinari giudizi contenziosi. L’obiettivo dichiarato della misura in esame, come affermato nella relazione illustrativa, sarebbe, quindi, quello di rendere più “’appetibile’ sia la permanenza nell’Avvocatura dello Stato che il reclutamento di nuovo personale”.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La relazione illustrativa relativa alla disposizione in commento riporta che allo stato, la dotazione organica dell’Avvocatura è costituita da n. 1.254 unità e che l’attuale disponibilità finanziaria (lordo Stato) del fondo oggetto di incremento è pari a euro 1.160.864,05, che tiene già conto degli incrementi previsti per legge in caso di assunzioni straordinarie. Dai dati riportati discende che il trattamento accessorio medio lordo è pari a circa 925 euro. Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi nazionali. Da questo punto di vista, il contratto integrativo recante la disciplina per l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 è stato sottoscritto in data 14 novembre 2023 e prevede che le risorse del fondo medesimo siano destinate:
§ al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative;
§ alla corresponsione dell’indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
§ al pagamento dei compensi per turni;
§ ai compensi correlati alla performance organizzativa.
Il comma 15 dell’articolo 8 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR. Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.
Il comma 16 dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 15, pari a 178.596 euro per l’anno 2024 e a 306.164 euro a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 15 dell’articolo 8 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR.
In proposito va ricordato che con D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196[16] è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Il nuovo disegno normativo prevede l’istituzione di quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali[17], per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. I Dipartimenti previsti sono: Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio; Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie; Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali.
In allegato al citato D.P.C.M. sono specificati i posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del Ministero in apposita tabella.
Inoltre con D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 195[18] è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Esso prevede (art. 1, comma 4), tra l’altro, che sono uffici di diretta collaborazione del Ministro l'ufficio di Gabinetto, la segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
L'Ufficio di Gabinetto (art. 2, comma 1) coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
Va inoltre ricordato che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con DPCM, su proposta del Ministro competente, ai dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001[19]).
I dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001).
Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria (cfr. supra).
Il comma 16 dispone sugli oneri recati dal precedente comma 15, statuendo che alla copertura di essi, pari a 178.596 euro per l’anno 2024 e a 306.164 euro a decorrere dall’anno 2025, si provveda:
§ quanto all’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter[20] della legge 31 dicembre 2009, n. 196[21], iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026;
§ a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Articolo 8, comma 17
(Sistemi informatici del Ministero del turismo)
L’articolo 8, comma 17 consente al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR nella titolarità del Dicastero o nella cui attuazione è coinvolto, nonché, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.
Il comma 17 dispone che il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare i seguenti investimenti e le seguenti riforme del PNRR, ed in particolare:
§ la migrazione dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, di cui all’articolo 33-septies del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012) e all’articolo 35 del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) nell’ambito dell’investimento – I 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, Componente 1;
L’articolo 33-septies del D.L. 179/2012 (come modificato dal D.L. 76/2020, art. 35) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED), al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento emanato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), verso l’infrastruttura di cui sopra o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento ACN.
L’infrastruttura, denominata Polo strategico nazionale (Pns), è stata realizzata nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr ed in particolare dell’investimento Infrastrutture digitali (M1-C1-I.1.1) con una dotazione di 900 milioni di euro. L’amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la transizione digitale. L’obiettivo dell’investimento è garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della pubblica amministrazione siano ospitati in centri dati affidabili, con elevati standard di qualità per la sicurezza, le prestazioni, la scalabilità, l’interoperabilità europea e l’efficienza energetica; secondo il principio del Cloud First.
Il primo traguardo (M1C1-3), conseguito a dicembre 2022, ha riguardato il completamento del PSN da parte della società partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei, il suo collaudo e l’avvio del processo di migrazione delle serie di dati e delle applicazioni di specifiche PA verso il PSN.
Il secondo traguardo (M1C1-17) è stato oggetto di modifica con la riprogrammazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 5 dicembre 2023: mentre nella versione originale si prevedeva la migrazione, entro il 30 settembre 2024, al PSN di almeno 100 tra PA centrali e ASL, con la modifica viene specificato che deve essere assicurata per le 100 PA la migrazione completa di almeno un servizio, inclusi i relativi sistemi, dataset e applicativi nel PSN).
Invariato l’obiettivo finale (M1C1-26), da conseguirsi entro giugno 2026 che prevede la migrazione nel PSN di almeno 280 PA.
§ la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0» del PNRR e, in particolare dell’investimento 4.1. «Tourism Digital Hub»;
Gli interventi della Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0» del PNRR sono rivolti a sostenere i settori del turismo e della cultura. Gli interventi si articolano su quattro aree di azione: “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, “Industria culturale e creativa 4.0”, e, per quanto qui più interessa “Turismo 4.0”. Le amministrazioni titolari degli interventi sono il Ministero della cultura e, con riferimento all’area appena citata, il Ministero del turismo. Nell’ambito della Missione 1 Componente C3, l’Investimento I.4.1 «Tourism Digital Hub», citato dall’articolo qui in esame, ha come obiettivo quello di realizzare un hub digitale del turismo, accessibile attraverso una piattaforma dedicata, che consenta il collegamento dell’intero ecosistema turistico al fine di migliorare e promuovere l’offerta turistica del Paese. L’investimento finanzia una nuova infrastruttura digitale ed è volto a sostenere le imprese con strumenti di analisi dei dati messi a disposizione dall’Osservatorio nazionale del turismo. Le imprese saranno quindi supportate attraverso i nuovi strumenti di analisi forniti dall’Osservatorio e da un centro di competenza, costituito in seno all’hub stesso.
La prima milestone dell’investimento (M1C3 I 4.1-8), al T4 2021, relativa alla notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale, è stata conseguita. Mentre, sul prossimo target dell’investimento (M1C3 I 4.1-9), al T2 2024, relativo al coinvolgimento di almeno 20.000 operatori turistici (di cui il 37% ubicato al Sud) ha inciso la revisione del Pnrr, con l’inserimento di un nuovo codice ATECO (56.00.00) ed un riferimento alle “altre strutture appartenenti al settore” al fine di ricomprendere nella potenziale platea dei beneficiari tutte le attività del settore turistico italiano. Inoltre, nella descrizione generale dell’investimento, già sopra richiamata, è ora espressamente richiamata la creazione del centro di competenza a sostegno delle imprese.
§ la realizzazione dei servizi informatici connessi all’attuazione della riforma del PNRR M1C3 R.4.1. della professione di guida turistica.
La riforma è finalizzata ad armonizzare a livello nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, l’ordinamento delle guide turistiche. La definizione di uno standard nazionale minimo della disciplina non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma, in particolare, deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l’offerta turistica e deve permettere l’acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con legge nazionale e successivi decreti ministeriali attuativi nell’ambito dell’intesa Stato-regioni. La milestone M1C3-10, originariamente prevista al T4 2023, con la revisione del Pnrr è stata portata al T2 2024. Secondo quanto rileva la relazione del Governo sullo stato di attuazione del Pnrr (DOC. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, si tratta di “uno slittamento tecnico di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, del termine per l’adozione di tutte le misure attuative della riforma”.
Si rammenta che, in attuazione della riforma qui in oggetto, è stata adottata la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica, la quale stabilisce i criteri e le condizioni per l’esercizio della professione. In particolare, la legge prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’elenco nazionale delle guide turistiche. Agli iscritti all’elenco è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione. La relazione governativa, sopra citata, afferma che è in corso l’iter per l’adozione del decreto attuativo (regolamento) delle disposizioni contenute nella legge.
Il Ministero ha la facoltà di ricorrere alle suddette società controllate statali operanti nel settore dei servizi informatici anche al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.
L’articolo 8, comma 18 riduce di un anno la durata dell’effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto.
Inoltre pone – fino a tutto il 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione (escluso quelli in corso) presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno (Area e Comparto Funzioni centrali).
Il comma 18 dell’articolo 8 reca una duplice disposizione.
La prima disposizione incide sul decreto legislativo n. 139 del 2000, recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia”, ed in particolare sul suo articolo 7, relativo alla progressione in carriera.
Secondo la norma previgente, il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene (con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno), mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
Per effetto della novella, è richiesto invece un effettivo di servizio di otto anni e sei mesi.
Dunque si viene a ridurre di un anno la durata dell’effettivo servizio dall’ingresso in carriera, richiesto per la progressione in carriera, nel passaggio dalla qualifica di viceprefetto aggiunto a quella di viceprefetto.
Per la carriera prefettizia – la quale si articola in tre qualifiche: viceprefetto aggiunto; viceprefetto; prefetto – può ricordarsi come l’articolo 1, comma 884 della legge n. 234 del 2021 abbia ridotto ad un anno (anziché due anni, com'era innanzi) la durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia; e per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, abbia fatto venir meno la condizione di avere svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'àmbito del corso di formazione iniziale, nonché l'altra condizione di una prestazione del servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.
La legge di bilancio n. 213 del 2023 prevede (all’articolo 1, commi 352 e 353) una graduale rimodulazione del personale della carriera prefettizia, con una conclusiva complessiva riduzione di 100 posti di viceprefetto, ed un corrispondente incremento di 144 posti di viceprefetto aggiunto.
La relazione illustrativa del presente decreto-legge rileva: “già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, si registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l’applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la vacanza di personale nella predetta qualifica al 1° gennaio 2026 - tenuto conto del personale nel frattempo cessato e quello in servizio - registrerà comunque una cospicua carenza pari a 89 unità”.
E prosegue: “Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024/2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l’accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha, e non avrà, ancora maturato detto requisito”.
Una seconda disposizione pone un divieto – valevole fino al 31 dicembre 2025 – di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto Funzioni centrali.
Si tratta di previsione espressamente derogatoria rispetto all’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando (entro quindici giorni dalla richiesta).
Il divieto ora disposto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
Articolo 8, comma 19
(Incremento dell’indennità di amministrazione per talune categorie di personale del MEF)
Il comma 19 dell’articolo 8 dispone un incremento – pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell’indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa, presso gli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio.
Il comma 19 incrementa il limite di spesa applicabile alle risorse destinate alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento prevista, a favore del personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - incluso quello con qualifica dirigenziale non generale – per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli (art. 1, comma 685, della legge n. 205 del 2017).
Le misure e i criteri di attribuzioni delle maggiorazioni sono individuati con decreto del Ministro nei limiti di spesa stabiliti dal citato comma 685. La norma finora vigente prevedeva un limite di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con la norma in esame si prevede un incremento di 400.000 euro, innalzando tale limite a 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2024.
Il comma 20 dell’articolo 8 stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l’attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea.
Tali interventi potranno riguardare azioni finalizzate ad assicurare la continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall’Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee. La norma precisa che tali interventi sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 20, uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato individuano e regolano gli interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla delibera del CIPESS in materia di “Programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” (delibera n. 78 del 22 dicembre 2021).
I predetti interventi potranno riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall’Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.
I sistemi di controllo dei suddetti programmi dovranno essere in linea con quanto previsto dalla normativa europea (articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio) e dovranno essere finanziati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, sono svolte, ai sensi del comma 56-bis, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.
Con il Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.
In particolare, l’articolo 71 (Autorità di programma) stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del citato regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Il paragrafo 2 precisa che l'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono tali attività sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit. Inoltre, il paragrafo 4 ribadisce che gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
Le Autorità dei programmi saranno l’Autorità di gestione e l’Autorità di audit. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell’Autorità di gestione, di cui all’art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l’organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.
In particolare:
§ per i programmi a titolarità di regioni o province autonome (programmi regionali) viene istituita un’Autorità di audit per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell’Autorità di audit nell’organigramma dell’Amministrazione di riferimento;
§ per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali (programmi nazionali), l’autorità di audit viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l’Autorità di audit non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l’Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l’Autorità di audit non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l’Autorità di gestione. Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGRUE.
In particolare, l’Autorità di audit assicura:
§ la predisposizione della strategia di audit, conformemente a quanto previsto dall’art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall’art. 77 del medesimo regolamento;
§ l’attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di audit, sia relativamente alle attività degli auditors interni che di quelli esterni di cui l’Autorità di audit si avvale (quality review);
§ la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di audit, da rendere note alle altre Autorità del programma;
§ l’individuazione di modalità di monitoraggio dei follow-up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l’Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
§ la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell’ambito dell’audit unico di cui all’art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5).
L’Autorità di gestione e l’Autorità di audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l’efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l’attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l’autonomia di ciascuna Autorità.
L’articolo 8, commi 21-22, incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
Il comma 21 incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse previste dal Fondo istituito dall’art. 57, comma 3-bis, del D.L. 104/2020, per le finalità assunzionali indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
L’art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, prevede che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché alcuni enti parco nazionali (per la precisione, quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni del cratere sismico del 2016), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data del 12 marzo 2023 (data di entrata in vigore del comma 3 in questione come riscritto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 3/2023, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 21) e che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.
Al fine di concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni a tempo indeterminato, il successivo comma 3-bis ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito D.P.C.M. (sentita la Conferenza unificata) l’effettuazione del riparto, fra gli enti individuati dal comma 3, delle risorse del Fondo in questione.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 9 ottobre 2021, recante “Riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali”.
Nel comunicato del 5 aprile 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione viene evidenziato che “ha preso avvio la procedura per una nuova fase di stabilizzazione del personale impegnato nelle operazioni post sisma, in seguito alle novità introdotte nel DL n. 104/2020 dal decreto-legge ‘Ricostruzione’ dello scorso gennaio (n. 3/2023) che ha ampliato la platea di riferimento. La Funzione pubblica ha infatti avviato (…) un’apposita raccolta dati online necessaria all’adozione di un Dpcm di riparto delle risorse stanziate allo scopo per gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, secondo quanto previsto (art. 57, cc. 3 e 3-bis del DL n. 104/2020). Si parte quindi da una ricognizione puntuale sulle unità di personale non dirigenziale da stabilizzare, in seguito a tre anni almeno di servizio, e sugli oneri per le relative assunzioni a tempo indeterminato”.
Si evidenzia altresì che nella risposta all’interrogazione 4/00249, resa nella seduta dell’Assemblea della Camera del 31 maggio 2023, è stato sottolineato, in relazione alla riscrittura del comma 3 dell’art. 57 del D.L. 104/2020 operata dal D.L. 3/2023, che “l'intervento normativo, condiviso dal Governo, ha avuto l'obiettivo di riaprire i termini per la stabilizzazione del personale precario coinvolto nel processo di ricostruzione anche alla luce dell'intervenuta approvazione della riapertura dei termini previsti dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad opera del comma 761, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (…) Detto comma 761 ha riaperto i termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati del numero di unità di personale da assumere a tempo indeterminato attraverso il riparto dello specifico fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni medesime. Tale fondo, ancora capiente, consente di stabilizzare anche le ulteriori unità di personale che raggiungeranno i requisiti previsti … nel corso del 2023”.
Il comma 22 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento operato dal comma precedente (pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024), stabilendo che agli stessi si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto dall’art. 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’art. 13-ter, comma 2, del D.L. 124/2019, disposta dall’art. 45, comma 1, del presente decreto, al cui commento si rinvia.
Articolo 8, comma 23
(Interventi relativi alla società
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)
L’articolo 8, comma 23, esclude dall’ambito di applicazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.. In particolare, tale deroga è finalizzata a consentire il ripiano di perdite, mediante interventi di prestito in conto soci e sottoscrizione di aumento del capitale sociale disposti con legge regionale della regione Lombardia (legge regionale 7 agosto 2023, n. 2, recante “Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali”).
Il ripiano di perdite mediante le suddette forme di intervento è possibile nel caso in cui la Giunta regionale abbia adottato un atto volto a determinare le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione, la remunerazione e la restituzione delle risorse per la realizzazione del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo e le perdite, anche ultrannuali, della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. siano assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.
L'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.
L’articolo 9 istituisce presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per il correlativo monitoraggio.
Ne disciplina la composizione, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.
L’articolo 9 è volto, recita la sua intestazione, al rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all’esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.
Persegue inoltre una sinergia tra le diverse amministrazioni ed i soggetti attuatori operanti nel territorio.
A tali fini istituisce una cabina di coordinamento presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo.
La cabina definisce un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.
Presieduta dal prefetto (o da un suo delegato), la cabina di coordinamento ha la partecipazione dei seguenti soggetti, ai sensi del comma 1:
§ il presidente della Provincia od il sindaco della Città metropolitana (o loro delegati);
§ un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
§ un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;
§ “una rappresentanza” dei sindaci dei Comuni titolari di interventi (o loro delegati);
§ i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.
Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati.
La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio previsti per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR.
Sono, questi, compiti di monitoraggio attualmente attribuiti al prefetto, per effetto dell’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
Qualora siano ravvisate criticità entro tale specifico monitoraggio, la novella disposizione prevede la partecipazione, entro la cabina di coordinamento, di un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito.
La predisposizione del piano di azione da parte della cabina di coordinamento istituita presso ciascuna prefettura segue apposite linee guida, la cui emanazione spetta alla Struttura di missione PNRR (su cui v. supra la scheda relativa all’articolo 4 del presente decreto-legge), d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.
Per l’emanazione di tali linee guida è previsto un termine di sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).
L’operato della cabina di coordinamento dunque si incentra nella conduzione del piano di azione e di un monitoraggio.
Loro contenuti ed esiti sono oggetto di comunicazione – da parte dell prefetto – alla Struttura di missione PNRR sopra ricordata, prevede il comma 2.
Medesima comunicazione è prevista alla Ragioneria generale dello Stato- Ispettorato generale per il PNRR.
Siffatta comunicazione può essere funzionale all’attivazione dei poteri sostitutivi o del meccanismo di superamento del dissenso. Si tratta di procedimenti che trovano specifica disciplina, per quanto riguarda l’attuazione del PNRR, rispettivamente negli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.
La Struttura di missione PNNR può – d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR – proporre alla Cabina di regia PNRR istituita (dall’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021) presso la Presidenza del Consiglio la costituzione di specifici nuclei, ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
Si intende che tali nuclei operino nel territorio di riferimento del piano di azione. Essi sono composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di quel territorio, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all’attuazione dei progetti PNRR, comprese società in house qualificate (su cui cfr. l’articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021).
Specifica il comma 3 che restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall’articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 68 del 2022.
Queste ultime disposizioni citate prevedono – al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente – che il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze possano per il triennio 2022-2024 reclutare (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica) un contingente di 700 unità di personale (da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1), di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno ed in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di reciproca collaborazione, anche attraverso la costituzione di “presìdi territoriali unitari” tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.
Infine il comma 4 prevede una clausola d’invarianza finanziaria in capo alle amministrazioni interessate per il funzionamento della cabina di coordinamento, ed un correlativo divieto di corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni.
Articolo 9, comma 5
(Proseguimento accoglienza nel SAI dei profughi dall’Ucraina)
L’articolo 9, comma 5, autorizza il proseguimento dell’accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall’Ucraina fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024.
In proposito si ricorda che la legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023) ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024 per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina (art. 1, co. 390).
Al contempo, ha stanziato 274 milioni di euro per il 2024 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e dell’assistenza alla popolazione ucraina (art. 1, co. 389, 391, 392 e 394). In particolare, ha prorogato le seguenti misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Ha infine previsto che le risorse disponibili per la suddetta finalità sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.
Tra le misure non direttamente prorogate dalla legge di bilancio 2024 rientrano le attività di accoglienza dei profughi dall’Ucraina nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), disposte a decorrere dall’inizio del conflitto.
Si ricorda, in proposito, che a decorrere dall'inizio del conflitto, l'assistenza dei cittadini ucraini è stata in primo luogo garantita nell'ambito delle strutture già previste per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati, integrata poi dalle forme di accoglienza diffusa, che sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In particolare, per garantire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), gestito dagli enti locali, è stata disposta l'attivazione di complessivi 11.000 posti nel Sistema (art. 3, D.L. n. 16 del 2022 che ne ha previsti 3.000 e art. 26, co. 1, lett. c-bis), D.L. n. 115 del 2022 che li aumentati di ulteriori 8.000). Successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2023 (art. 1, comma 5) ha incrementato di circa 53 milioni di euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza nelle strutture della rete SAI (rifinanziando dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 complessivi 4.191 posti nell'ambito di progetti già attivati nel 2022).
Da ultimo, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 29 dicembre 2023, n. 1051, è stata autorizzata, per tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ossia fino al 31 marzo 2024, per assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’assistenza ai 2.168 profughi ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, che risultavano al 31 dicembre 2023 accolti nell’ambito di progetti afferenti al “sistema di accoglienza e integrazione – SAI” di imminente scadenza.
Agli oneri relativi a tali attività, nel limite massimo di 8.200.000,00 euro, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del D. Lgs. n.1/2018 per la gestione del contesto emergenziale in atto.
Con la disposizione in esame pertanto, come evidenziato anche nella relazione tecnica, s’intende consentire la continuità dell’accoglienza dei posti già attivati e in scadenza, autorizzando la prosecuzione dei progetti SAI in atto fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza. Non viene pertanto attivato nessun ulteriore posto.
Secondo i dati della relazione tecnica, in particolare occorre garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2024 di:
a) 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024;
b) 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al 29 febbraio 2024.
Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal prolungamento dei servizi di accoglienza, la disposizione in esame incrementa il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (FNPSA), di 26, 2 milioni per l’anno 2024.
Ai conseguenti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Si ricorda, in proposito che la legge di bilancio 2024, all’articolo 1, comma 394, ha rifinanziato il FEN in misura pari a 26 milioni euro per l’anno 2024.
Articolo 10
(Contributo del CNEL all’attuazione del PNRR)
L’articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell’attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR (commi 1 e 2).
Sono altresì previsti – al fine di concorrere al potenziamento dell’archivio nazionale dei contratti collettivi - un incremento della dotazione organica del CNEL e l’autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, a procedere a determinate assunzioni a tempo indeterminato (comma 3).
Si dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l’attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (comma 4).
Sono, infine, recate le disposizioni finanziarie (comma 5).
Nel dettaglio, il comma 1, prevedendo la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR, istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si propone di rafforzare la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell’attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR.
Il richiamato articolo 2 del DL n. 77/2021 disciplina la Cabina di regia preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alle tematiche di rilievo territoriale. Partecipano inoltre alle sedute i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, allorché siano esaminate questioni di competenza di quella Regione o Provincia e il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero il Presidente dell’ANCI e il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
In tutti i suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del "partenariato economico e sociale".
La Cabina di regia esercita poteri di "indirizzo, impulso e coordinamento generale" sull'attuazione degli interventi del Piano. I poteri posti in capo alla Cabina di regia dal citato articolo 2 riguardano:
§ l'elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione (anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali);
§ la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo);
§ il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale);
§ il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;
§ la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell'articolo 12, qualora ne ricorrano le condizioni).
Ancora, essa assicura la cooperazione con il partenariato economico e sociale; promuove l'attività di comunicazione della 'sponsorizzazione' da parte del Next Generation Eu degli interventi del Piano (come prescritto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).
Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare lo svolgimento di specifiche attività ad un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Propri della Cabina di regia sono inoltre alcuni compiti informativi.
Essa trasmette alle Camere con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento) una relazione sullo stato attuazione del Piano.
La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, oltre che per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di rilancio della produttività e di una più ampia coesione sociale, modifica la legge 30 dicembre 1986, recante “Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro”, provvedendo ad espungere le indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di disciplina del regolamento dell’ente (lettera a).
Si ricorda infatti che, a norma del richiamato articolo 8-bis della L 396/1986, le indennità spettanti agli esperti nominati presso il CNEL, al presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri sono disciplinate con regolamento dell’ente approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
La Relazione Illustrativa fa rilevare come le previsioni in discorso, come quelle del successivo comma 4, siano finalizzate a consentire il superamento dei profili di non conformità ai parametri costituzionali dettati dall’articolo 3 e 97 della Costituzione, della disciplina di cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 707 (che ha introdotto, tra le altre previsioni, l’articolo 8-bis della l. n. 936/1986, modificata dalla lettera in esame).
Inoltre (lettera b), amplia il novero dei soggetti con cui il CNEL può stipulare convenzioni per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, prevedendo tale possibilità, oltre che per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche per enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Il comma 3 stabilisce misure per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL con riguardo all’Archivio nazionale dei contratti, istituito ai sensi dell’art. 17 della legge n. 936 del 1986.
In particolare, con la lettera a), si incrementa la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014[22] di una ulteriore unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale, consentendo, in sede di prima applicazione, il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[23] (10 per cento per la prima fascia e 8 per cento per la seconda fascia), e comunque nel limite massimo di una unità.
Alla lettera b), si autorizza il CNEL a procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026 e nei limiti della dotazione organica vigente, di una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area degli assistenti. Tali risorse verranno reclutate mediante espletamento di apposite procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici ed attivazione di procedure di mobilità volontaria.
Si ricorda che l’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione (o ente) sulla base del piano triennale dei fabbisogni; le procedure concorsuali (nonché le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici) sono autorizzate con apposito D.P.C.M.. La deroga all’art. 35 del citato TU concerne dunque l’adozione del piano triennale sulla cui base le amministrazioni devono determinare l’avvio delle procedure di reclutamento e la necessaria, relativa autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia.
Con la lettera c) si dispone un potenziamento informatico dell’ente, mediante la previsione dell’inserimento del CNEL nell’elenco dei soggetti - di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157[24]– che possono avvalersi di Sogei S.p.A. [25], in stretta correlazione con l’implementazione dell’Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro già citato.
Il comma 4 dispone che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le limitazioni previste dall’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non consente l’attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[26] e dagli articoli 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), comma 3[27], e 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), comma 3[28], del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La deroga in esame concerne la norma[29] che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti[30], esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso[31] a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)[32].
Resta comunque ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all’importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).
La Relazione Tecnica specifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 reca disposizioni finanziarie, provvedendo alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’articolo in esame: si prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame, pari ad euro 338.691 per l’anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall’anno 2025, si provveda nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986 (a norma del quale l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro).
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l’anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[33].
Articolo 11
(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)
L’articolo 11 fissa al 30 per cento la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori del PNRR (comma 1), attribuendo alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato (comma 2); stabilisce inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria (comma 3).
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la norma introduce una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell’intervento.
La disposizione in parola è volta a potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR.
Ai sensi del comma 2, pertanto, la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU -Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in favore delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 4, lettera l) , del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, un’anticipazione pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente.
Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
Si rammenta che il comma 1037 della legge di bilancio 2021 ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003) il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. Il Fondo ha una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.
Il comma 3 prevede che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021.
Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione.
Per le misure di cui all’articolo 1, comma 5, del presente decreto (finanziamento interventi esclusi dal PNRR), il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.
L’articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 dispone che le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.
L’articolo 12, comma 1, prevede che, in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l’applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.
Il comma 1 dell’articolo 12 prevede, al primo periodo, che, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
La relazione illustrativa sottolinea che “la previsione risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell’applicazione dell’anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, allo scopo di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento”.
Si fa notare che la clausola di perdurante applicabilità del D.L. 77/2021, del D.L. 13/2023 e delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, contenuta nel comma in esame, è analoga a quella recata dall’art. 225, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per le procedure di affidamento e i contratti PNRR anche dopo il 1° luglio 2023.
In estrema sintesi, si ricorda che con il D.L. 77/2021 sono state introdotte numerose norme di semplificazione anche sulla base delle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra queste, si segnalano, a mero titolo di esempio, quelle recate dalle seguenti disposizioni:
§ gli artt. 44-46, che recano semplificazioni procedurali per alcuni progetti PNRR;
§ l’art. 48 che ha introdotto misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevedendo, tra l’altro, l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?, la possibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro;
§ l’art. 50, che reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi entro termini ridotti, il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE e che introduce, inoltre, un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori innalzando contestualmente l'importo delle penali per il ritardato adempimento.
Con il D.L. n. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3) sono state introdotte ulteriori numerose disposizioni riguardanti, in particolare, la revisione dei prezzi. Tra queste si segnalano, a mero titolo di esempio:
§ l'art. 8-bis, comma 4, che consente l'accesso al Fondo istituito per fronteggiare l'aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 375 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR;
§ l'art. 14, che introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC;
§ l'art. 17, che introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.
Il secondo periodo del comma in esame precisa che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato) dei lavori e ai relativi contratti.
L’articolo 12, comma 2 prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
Più nel dettaglio la norma in commento specifica che per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per avere, invece, un quadro complessivo degli interventi del PNRR, anche con riguardo a quelli oggetto di rivisitazione a seguito della sopra citata decisione del Consiglio ECOFIN, si rinvia allo specifico dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Articolo 12, comma 3
(Disposizioni applicabili agli interventi definanziati dal PNRR)
L’articolo 12, comma 3, prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati.
In dettaglio, il comma 3 prevede che alcune disposizioni, genericamente individuate in relazione alla materia e all’atto normativo che le ha introdotte, continuano a trovare applicazione anche in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre.
Si ricorda che una serie di investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della revisione adottata con la decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023 sono indicati dal comma 5 dell’articolo 1.
Segnatamente, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nei seguenti atti normativi:
§ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni). Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. Sono state introdotte dal decreto in parola altresì modifiche generali alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), che però hanno per definizione ambito di applicazione generale non limitato ad interventi PNRR.
§ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Il decreto-legge n. 80 del 2021 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (si cfr. art. 1, co. o.1-3, 4-14-bis, 16 e 17; art. 3-ter) e di conferimento di incarichi dirigenziali (art. 1, co. 15). Il decreto ha altresì autorizzato specifiche assunzioni per l’attuazione del PNRR (si cfr., tra gli altri. artt. 1-bis; 7, 9, 10).
§ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono state introdotte ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR. Tra le disposizioni adottate, il decreto prosegue l’adozione di misure di semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento: alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari (articolo 5); agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria (articolo 6); alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES (articolo 11); ai requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (articolo 12); alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari (articolo 15); all’attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica (articolo 30); alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni (articolo 27); al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale (articolo 40).
§ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 detta ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR e del PNC, in materia, tra le altre, di organizzazione delle p.a. titolari degli interventi PNRR (art. 1), semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR (art. 6 e 6-bis); rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8). Il decreto ha previsto altresì ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi (art. 14); misure di semplificazione e accelerazione in materia di investimenti pubblici in materia di ambiente (art. 41), beni culturali (art. 46); energia (artt. 47-49), edilizia scolastica (art. 24), infrastrutture (art. 33), ecc.
Il comma 3 aggiunge inoltre che continuano a trovare applicazione anche tutte le “ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR”.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di individuare più puntualmente quali sono le disposizioni cui si intende fare riferimento.
Si precisa infine che per quanto riguarda le norme in materia di personale, esse si applicano nel rispetto dei relativi limiti temporali.
La disposizione prevede che le Amministrazioni agiscono sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12, comma 4
(Monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi PNRR)
L’articolo 12, comma 4, prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.
Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzino le funzionalità del sistema informatico ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
Come si legge sulla relativa pagina del sito Italiadomani, ReGiS è lo strumento unico attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Il sistema è composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti. Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS.
Articolo 12, comma 5
(Assegnazioni a valere sul Fondo opere indifferibili)
L’articolo 12, comma 5 è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.
Nello specifico il comma in commento precisa che tali interventi, per rientrare nella fattispecie sopra delineata, debbono essere integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
Articolo 12, commi 6 e 7
(Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi)
L’articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall’art. 13, D.L. 76/2020. Il successivo comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal D.L. n. 77/2021, dal D.L. n. 13/2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
In dettaglio, il comma 6 modifica l’articolo 13, co. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-semplificazioni), che ha introdotto una procedura straordinaria di conferenza di servizi, utilizzabile fino al 30 giugno 2024, in base alla quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (art. 14, co. 2, L. n. 241/1990), le pubbliche amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis, L. n. 241/1990), con una serie di correttivi introdotti dal richiamato articolo 13, volti ad accelerare ulteriormente il procedimento.
Per approfondimenti sulla disciplina straordinaria della conferenza di servizi che risulta dalle modifiche introdotte dal D.l. 76/2020, si rinvia, infra, al box dedicato.
Qui, ci si limita a ricordare che ai sensi dell’articolo 14, co. 2, della L. n. 241 del 1990, la conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
La disciplina di tale procedura straordinaria è stata più volte modificata, dapprima, ad opera, del:
§ D.L. n. 77/2021 (art. 51, co. 1, lett. g)) – che ha prorogato l’utilizzabilità della procedura straordinaria dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 – e successivamente, del:
§ D.L. n. 13/2023 (art. 14, co. 8), che ha ulteriormente spostato il termine di efficacia della procedura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, ha definito in termini di obbligo e non più di facoltà delle amministrazioni procedenti l’accelerazione del procedimento di conferenza di servizi, nonché ha modificato alcuni termini.
La conferenza di servizi semplificata ex art. 13, D.L. 76/2020
La procedura accelerata di conferenza di servizi di cui all’art. 13 del D.L. 76/2020, come modificato, prevede i seguenti correttivi al modello di conferenza di servizi semplificata o asincrona definito dalla L. 241 del 1990 (art. 14-bis), su sui, si v. infra.
Con il primo (comma 1, lett. a)), si stabilisce che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni (in origine era di sessanta giorni). La disciplina ordinaria prevede invece che il termine perentorio per le determinazioni sia stabilito dall’amministrazione procedente e comunque non sia superiore a quarantacinque giorni, Inoltre, il D.L. 76 prevede che per le determinazioni delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), è previsto un termine di quarantacinque giorni, mentre la disciplina ordinaria stabilisce per tali amministrazioni un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-bis, co. 2, lett. c)).
In secondo luogo (comma 1, lett. b)), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, ossia quei casi in cui, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti.
In base alla L. n. 241/1990, in tali casi, l’amministrazione procedente svolge una riunione in modalità sincrona, che si svolge in una data che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall’indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 6) e segue la disciplina di cui all’art. 14-ter per la conferenza simultanea.
In via temporanea, fino al 30 giugno 2024 (ora prorogato al 31 dicembre), invece, l’art. 13 D.L. 76/2020 stabilisce che in tali casi l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
Le modifiche introdotte dal comma 6 alla disciplina ora descritta sono due. Con la prima, di cui alla lettera a), viene ulteriormente prorogata dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2024 l’applicazione di questo strumento di accelerazione del procedimento, stabilendo di utilizzare la conferenza semplificata in modalità asincrona come disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 76/2020 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.
Con una seconda modifica, introdotta con la lettera b), si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell’ambito dello svolgimento della conferenza semplificata di cui all’articolo 13, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
Si ricorda che il termine, che ora si va a ridurre, decorre dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni.
Il successivo comma 7 stabilisce che le modalità di svolgimento della conferenza di servizi come disciplinate dall’articolo 13, D.L. 76/2020 (modificato dal comma 6), trovano applicazione anche per le conferenze di servizi decisorie, da svolgersi in forma semplificata ex art. 14-bis della L. n. 241/1990 (si v. infra, box), previste:
§ da disposizioni del D.L. n. 77/2021, del D.L. n. 13/2023: al riguardo si ricorda che i citati atti normativi hanno previsto, per specifici procedimenti, lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, introducendo in alcuni casi semplificazioni, come, ad es. il dimezzamento dei termini;
A titolo esemplificativo, si cfr, nel D.L. n. 77 del 2021: art. 32-ter (semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica); art. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari); art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto); art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art. 57 (Zone economiche speciali). Nel D.L. n. 13 del 2023 si cfr.: articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art- 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici).
§ dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. Al riguardo, si valuti l’opportunità di circoscrivere tale ultima fattispecie.
La disposizione specifica che le disposizioni del richiamato articolo 13 trovano applicazione a condizione che siano “più favorevoli”. In proposito, non essendo esplicitato il parametro di riferimento (ad es. interesse pubblico, semplificazione, maggiore speditezza della procedura, ecc.) rispetto al quale le disposizioni del richiamato articolo 13 dovrebbero risultare “più favorevoli”, si valuti l’opportunità di un chiarimento.
La conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis della L. 241 del 1990
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.
Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990, in base al quale:
- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 15 giorni;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di 90 giorni, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, entro 5 giorni lavorativi, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.
L’articolo 12 comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili (su cui si dirà più diffusamente nel prosieguo della scheda), si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.
A tale proposito è utile ricordare come il citato decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto “Decreto governance PNRR o “Decreto semplificazioni PNRR”), con riguardo all’attuazione del PNRR ha inserito alcune prescrizioni specifiche in materia di appalti che riguardano i requisiti premiali nell’ambito dei bandi di gara basati sui criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne, nonché la tematica relativa alle premialità e penalità in caso l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo o in ritardo rispetto al termine indicato nei bandi di gara o negli avvisi di indizione di gara.
In particolare:
· l’articolo 47 finalizzato a concorrere al rispetto dei principi di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal suo Programma complementare (PNC) ha previsto, tra le altre prescrizioni:
- l’obbligo delle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- come requisito necessario dell’offerta dell’operatore economico, l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
· L’articolo 50 con il quale si richiede alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Nonché, in deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, specifiche penali dovute per il ritardato adempimento.
Tornando, quindi, al commento della disposizione in esame, si evidenzia come gli affidamenti in discorso riguardano i soli settori speciali (disciplinati al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero dal libro III del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nei quali si concentra la maggior parte degli interventi ammessi, integralmente o parzialmente, a valere sui fondi PNRR ed avviati a far data dal 1° febbraio 2020. Qualora, poi, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
Il comma in esame, infine, chiarisce che, in ogni caso, resta fermo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente all’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al rispetto della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché dall’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
Articolo 12, comma 9
(Adozione provvedimenti interventi PNRR)
L’articolo 12, comma 9, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali provvedono all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che, qualora siano necessarie modifiche, le amministrazioni vi provvedono mediante propri provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge, che sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all’Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.
Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Il menzionato articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 fa riferimento alle «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all’aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all’aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l’acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti.
I menzionati articoli del decreto legislativo n. 281 del 1997 riguardano i compiti (articolo 2), le intese (articolo 3) e le funzioni (articolo 9) della Conferenza Stato-regioni.
I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
Il menzionato articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali e che provvede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si veda il sito internet della Struttura per ulteriori informazioni.
L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.
Si veda il sito internet dell’Ispettorato per ulteriori informazioni.
L’articolo 12, comma 10 introduce alcune modifiche all’articolo 17, comma 2, del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124 con cui si prevedeva la possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali.
A tale proposito è utile ricordare come l’articolo in questione stabiliva che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC la SACE S.p.A. - con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023 – potesse ricorrere a condizioni di mercato, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.
Tanto premesso, il comma in commento proroga di un anno il termine della facoltà sopra descritta, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, spostandolo al 31 dicembre 2024.
Articolo 12, comma 11
(Zone logistiche semplificate)
L’articolo 12, comma 11, offre un chiarimento interpretativo in tema di Zone logistiche semplificate (v. la scheda che segue).
Per comprendere la portata della disposizione è necessario premettere un testo a fronte delle diverse formulazioni dell’art. 1, comma 65, della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017).
Art. 1, comma 65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) |
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Testo originario |
Testo dopo il decreto legge n. 36 del 2022 (convertito con la legge n. 79 del 2022) |
Testo dopo il decreto legge n. 19 del 2024 |
65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. |
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. |
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. |
In pratica e in sintesi:
- le ZLS sono volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate e, in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell’UE, prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che vi operano;
- esse sono state previste dagli artt. 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 91 del 2017. Tali disposizioni sono state novellate varie volte e, da ultimo, con l’art. 37, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito nella legge n. 79 del 2022), su cui v. il relativo dossier della XVIII legislatura;
- tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2024, il decreto-legge n. 124 del 2023 ha abrogato gli artt. 4 e 5-bis e modificato l’art. 5 (v. qui il dossier sull’art. 22 del citato decreto-legge n. 124);
- la disposizione introdotta con il decreto-legge qui in commento è quindi (come precisato anche dalla Relazione illustrativa di accompagno al provvedimento, v. pag. 40-41) volta a far salvo il testo dei citati artt. 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022.
Restando in tema di logistica, la Camera dei deputati ha approvato – in data 28 febbraio 2024 – la proposta di legge n. 703, in materia di interporti, che ora è passata all’esame del Senato.
L’articolo 12, comma 12, prevede che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Il comma 13 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Il comma 12 dell’articolo 12 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 222 del 2016, recante norme per l’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
La lettera a) del comma 12 inserisce nel citato decreto legislativo il nuovo articolo 4-bis che dispone in ordine alla semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana.
In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4-bis prevede che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. La norma fa salvi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge n. 443 del 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.
Le citate tabelle recano l’elenco delle attività di impresa artigiana alle quali si applica il regime amministrativo semplificato: addobbatore per feste e cerimonie, allestitore di stand, artigiano edile, carpentiere, muratore, scavatore, operatore di movimento terra, attacchino, cestaio, graphic designer, imbianchino, tinteggiatore, pittore edile, intonacatore, decoratore, organizzatore di corsi professionali, piastrellista, posatore, pavimentista, ponteggista, operatore di edilizia acrobatica, prestatore di servizi informatici multimediali, produttore di software non connesso all’edizione, sarto, modista, modellista, spazzacamino, tecnico audio video e luci, vetrinista, biciclettaio, calzolaio, ceramista, arrotino, corniciaio, costruttore e riparatore di strumenti musicali, creatore di articoli di bigiotteria, fabbro, ramaio, tornitore del metallo, falegname, ebanista, tornitore del legno, gastronomo, gelatiere, giocattolaio, magliaio, marmista, mosaicista, ombrellaio, operatore di studio di registrazione discografica, orologiaio, parruccaio, pasticciere, pizzaiolo, restauratore, rilegatore, riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici, riparatore di macchinari e utensili, serramentista, stiratore, tappezziere e vetraio.
Il comma 2 dell’articolo 4-bis chiarisce che, ai fini e agli effetti del decreto legislativo n. 222 del 2016, per impresa artigiana si intende l’impresa di cui all’articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
Tali disposizioni definiscono l’impresa artigiana come l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 443 del 1985 (riferiti al numero massimo di dipendenti), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l'impresa che: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia un imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia un imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità di tali società, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano imprenditori artigiani. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Il comma 3 prevede che le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possano ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”.
La lettera b) del comma 12 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 222 del 2016, recante le disposizioni finali per fissare il termine entro il quale le regioni e gli enti locali sono tenuti, nel rispetto delle proprie competenze in materia, ad adeguarsi alle disposizioni di cui al nuovo articolo 4-bis, ovvero il 31 dicembre 2024.
La lettera c) aggiunge all’allegato al decreto legislativo n. 222 del 2016, in fine, le citate tabelle B.I e B.II che, peraltro, appaiono come un unico elenco.
Articolo 12, comma 14
(Proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA)
L’articolo 12, comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina che regola la proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati.
Il comma in esame aggiunge quattro nuovi periodi alla fine del comma 5 dell’art. 25 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Il primo periodo del comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l’altro, che il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso. Il successivo periodo dispone che, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute) di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
Il nuovo quarto periodo del comma 5 dell’art. 25 del Codice dell’ambiente, introdotto dal comma in esame, disciplina il caso in cui l'istanza di proroga è presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA.
In tale caso, il provvedimento di VIA continua a essere efficace fino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
Il nuovo quinto periodo disciplina la verifica, da parte dell'autorità competente, della completezza della documentazione contenuta nell’istanza di proroga, stabilendo che tale verifica deve essere effettuata entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
In base al nuovo sesto periodo, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
Il nuovo settimo periodo dispone che, se entro tale termine la documentazione integrativa non viene presentata o (all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) risulta incompleta, allora l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
Il comma 15 dell’articolo 12 prevede l’attribuzione con DPCM a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, dei poteri previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 20 del 2022 per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Il richiamato articolo 7-ter prevede a sua volta che, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani si avvalgano dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. DL sbloccacantieri) e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici con le seguenti eccezioni:
§ Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici adottato con il decreto legislativo n. 50 del 2016, vigente al momento dell’adozione del decreto-legge n. 32 del 2019, ora si vedano gli articoli 12 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023);
§ Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l’articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
§ Disciplina dei conflitti di interesse (di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l’articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
§ Disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011);
§ Vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ivi compresa la disciplina in materia di subappalto (in materia di subappalto si veda l’articolo 119 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).
L’articolo 7-ter prevede anche che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di strutture di altre pubbliche amministrazioni e di società da queste controllate. L’articolo prevede infine che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano, con proprio decreto, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti, ai fini della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la presenza di due soli rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
La disposizione in commento precisa che l’attribuzione dei poteri sopra richiamati a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ovvero del Ministro competente in relazione all’intervento da realizzare. Inoltre si afferma che ciò avverrà solo quando strettamente necessario ai fini di rispettare gli impegni assunti da comuni, province e città metropolitane come soggetti attuatori di obblighi e impegni di attuazione del PNRR.
In caso di adozione del DPCM si applicheranno, oltre alle disposizioni del richiamato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, già sopra sinteticamente richiamate, anche quelle dell’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 13 del 2023. Al riguardo, si ricorda che il citato comma 3 prevede, tra le altre cose, che si possa procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi generali del codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni già sopra richiamati (quelli di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora articoli 12 e 48 del decreto legislativo n. 36 del 2023) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Il successivo comma 4 prevede che le deroghe alla disciplina dei contratti pubblici fin qui richiamate si applichino anche agli accordi quadro stipulati dalla società Invitalia Spa[34] per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori nell’ambito di progetti previsti dal PNRR, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.
La disposizione in commento segnala che l’attribuzione di poteri fin qui descritta avverrà “fuori dei casi” previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021, fuori cioè dei casi cioè in cui si farà ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti per l’attuazione del PNRR (articolo 12) e dei casi in cui si ricorrerà alle procedure prevista per il superamento del dissenso nell’ambito dell’attuazione del PNRR (articolo 13).
Articolo 12, comma 16
(Sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno)
Il comma 16 dell’articolo 12 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La disposizione reca la suddetta sospensione dei termini per assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall’incarico dal 1° gennaio 2024, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.
Il comma in esame prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica relativi alla realizzazione di progetti inerenti attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti sin dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La sospensione dei termini stabilita dalla disposizione in commento è finalizzata ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei suddetti Commissari straordinari per le ZES, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei citati procedimenti amministrativi ancora pendenti.
La normativa vigente in materia prevede che l’autorizzazione unica sostituisce tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, richiesti in relazione all'opera da eseguire o al progetto da approvare.
Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di autorizzazione unica nelle ZES (articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 e successive modificazioni):
§ le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
§ i progetti all’interno delle ZES sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale; si tratta dei progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento e l’esercizio di attività industriali, produttive e logistiche, che non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.
Zone economiche speciali (ZES)
Le zone economiche speciali (ZES) sono state introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2017 che definiva la procedura per l’istituzione nelle regioni individuate dalla normativa europea come meno sviluppate e in transizione, di zone economiche caratterizzate dall’attribuzione di benefici in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Secondo quanto inizialmente previsto, la possibilità di istituire delle ZES era originariamente rivolta a un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata o anche a aree non territorialmente adiacenti, in presenza di un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La gestione delle singole aree ZES spettava a un Comitato di indirizzo presieduto da un Commissario straordinario del Governo.
Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica
A far data dal 1° gennaio 2024, i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna sono ricompresi in una Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che sostituisce le ZES istituite nei territori del Mezzogiorno.
L’organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno è demandata a una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alla Struttura di missione per la ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il DPCM 20 novembre 2023, recante “Istituzione della Struttura di missione ZES”, ha disposto dal 1° gennaio 2024 il trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari dei Comitati di indirizzo delle ZES che contestualmente cessano dall’incarico.
La semplificazione delle procedure amministrative per la ZES è stata inoltre oggetto di un’apposita riforma prevista dal PNRR (M5C3-R .1). In linea con le finalità della citata missione è stato istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (“Digital One stop Shop ZES”) con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica.
L’articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. La lettera a) prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera b) elimina l’attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera c) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.
Si ricorda, preliminarmente, che la già richiamata legge 15 luglio 2022, n. 99 ("Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"), composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), in precedenza disciplinati - nei loro tratti essenziali - dal DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier del Servizio Studi.
Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce l’atto del Governo 98. Come anticipato, la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy".
Il comma 1, lettera a), novellando l’articolo 4, comma 10, prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili» modifica la disposizione che aveva demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione della tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy (), con le classi di concorso. Resta confermato che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.
Nella previgente formulazione la disposizione qui novellata demandava al citato DM la definizione, oltre che della tabella di corrispondenza dei titoli, anche dei «crediti riconoscibili».
Si ricorda che il citato art. 5 della legge n. 99/2022 prevede, al comma 1, che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue: a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio; b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A mente del comma 2, a conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Secondo il comma 3, i percorsi formativi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. Tali percorsi formativi, in base al comma 4, sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi: a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'art. 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. Ai sensi del comma 5, infine, nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
La lettera b) novella l’articolo 11, comma 2, lettera a), in relazione ai finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. In particolare, rispetto al testo previgente, si prevede che il Fondo possa ora finanziare anche interventi «relativi alle sedi degli ITS Academy» (in luogo del riferimento all’originaria ed esclusiva finalità di dotare gli ITS Academy di nuove sedi) e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
Secondo quanto si evince dalla RI, si elimina, in tal modo, il vincolo in base al quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi esistenti.
Si vedano il D.M. 6 dicembre 2023 - Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 - Autorizzazione all'invio alle commissioni parlamentari dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.
La lettera c) introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter all’articolo 14.
Il nuovo comma 5-bis prevede che, in via straordinaria, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate non ha natura obbligatoria.
Per l’articolo 11, comma 8, resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione (e del merito) l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
L’art. 6 del D.M. 6 dicembre 2023 prevede che le regioni sono tenute al cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse nazionali stanziate, secondo quanto previsto in materia dalla legge n. 99/2022. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
Il richiamato co. 2 dell’art. 5 dispone che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce tra le regioni, entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, le risorse rispettivamente destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio per i tirocini formativi obbligatori. Entro il successivo 30 giugno, le regioni comunicano le risorse di cui al primo periodo al Ministero dell'istruzione e del merito e alle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.
Il comma 5-ter prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14, comma 5, della L. 99/2022, prevede che, per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della L. n. 145/2018, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Come previsto dall'art. 5, comma 21-ter, lett. b), del D.L. n. 44/2023 (L. 74/2023), che ha inserito un ulteriore periodo all’articolo 14, comma 5, della L. 99/2022, per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
L’articolo 14, comma 1, lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone, a decorrere dall’a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. Il comma 2 abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all’apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Il comma 3 specifica che – in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l’altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l’apposito titolo di specializzazione per l’accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l’adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l’orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l’indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell’apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera a) e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell’ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l’altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all’incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all’incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera b)).
Il comma 1 novella alcune disposizioni del d.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione).
La lettera a) modifica l’articolo 5, comma 2, introducendo il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della L. n. 99/2022, quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.
Nel testo previgente la disposizione qui novellata richiamava il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Il sopra richiamato articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della L. n. 99/2022 ha previsto che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come (a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017; (b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La lettera b) reca modifiche varie all’articolo 16-ter.
Il numero 1.1) modifica il comma 4-bis, quinto periodo mentre il numero 1.2) novella il sesto periodo del medesimo comma. Tali modificazioni sono da porre in relazione con quelle apportate dal numero 2.1), che sostituisce il primo periodo del comma 9, dello stesso articolo 16-ter, nonché dal numero 2.2), che modifica il terzo periodo di detto comma 9.
Nel dettaglio, mediante le novelle al comma 9 si prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento del Ministro dell'istruzione, con decreto di natura non regolamentare del medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, prevedendo per le verifiche intermedie e finale criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.
Conseguentemente, con le modifiche di coordinamento al comma 4-bis si chiarisce che:
§ le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati sono precisate nel “decreto”, anziché nel regolamento, previsto dal comma 9 dell’articolo 16-ter;
§ nel caso in cui detto “decreto” (e quindi non più regolamento) non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato per la valutazione dei docenti sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (è quindi espunto l’inciso che prevedeva la deroga alla procedura di adozione dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988).
La lettera c) introduce il comma 1-bis all’articolo 18, il quale prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto che, entro il 31 luglio 2022, avrebbe dovuto definire le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi)della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 2 novella l’articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019).
La lettera a) abroga le disposizioni recate dal comma 7, le quali disciplinavano la possibilità di partecipare alla procedura straordinaria prevista dall’articolo 1 in questione, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Come previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
Per ragioni di coordinamento la lettera b) espunge quindi il riferimento, contenuto nella lettera d) del comma 9, ai soggetti che, in possesso degli appositi requisiti previsti dall’ora abrogato comma 7, avrebbero potuto partecipare alla procedura straordinaria prima richiamata.
Come evidenziato dalla RI, le previsioni di cui al comma 7 non erano più compatibili con il nuovo quadro normativo riguardante il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria e i percorsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche.
Si veda in proposito il relativo tema dell’attività parlamentare.
Il comma 3 modifica l’articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007).
Con tale disposizione si era demandato a un regolamento dell’allora Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.
La modifica disposta dal comma 3 qui in esame inserisce quindi la specificazione che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 59/2017, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.
L’articolo 5 del d.lgs. n. 59/2017, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. f), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha previsto al comma 1 che costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. Il comma 2 – nel testo precedente la novella prevista dal comma 1, lettera a) dell’articolo oggetto della presente scheda – disponeva che, per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Al fine di consentire l’adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della M4C1 del PNRR, il comma 4, novellando l’articolo 67, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 297/1994, rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l’apposito titolo di specializzazione per l’accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.
Si ricorda al riguardo che – in base alla disposizione qui novellata - il corso teorico-pratico si svolge presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Si ricorda che, come evidenziato nella RI, in attuazione di detta riforma, le Linee guida per l’orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, prevedono, tra l’altro, che “l’E-Portfolio dello studente rappresenti un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento” per la scuola secondaria di primo grado […], ricomprendendolo in un’unica, evolutiva interfaccia digitale”. Anche nelle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 552, lett. a) della legge 29 dicembre 2022 n. 197, viene evidenziata la fondamentale importanza del consiglio di orientamento che, valorizzando le esperienze e le inclinazioni dello studente anche verso le discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, può supportare la famiglia nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola del primo ciclo.
Il comma 6 interviene in relazione alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, in attuazione della quale sono state emanate le Linee guida per l’orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328. Come già evidenziato in sede di analisi del comma 5, la disposizione in commento mira a rimuovere la disomogeneità, creata dall’avvicendarsi di molteplici interventi normativi in materia, nella redazione di un documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l’indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, di cui all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Con la modifica alla predetta disposizione, si stabilisce che in tale documento è prevista una specifica sezione in cui sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, di cui al decreto previsto dall’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Secondo quanto evidenziato nella RI, la finalità della norma in esame è quella di assicurare il raggiungimento del target del PNRR con l’assunzione di circa 70.000 docenti. Considerata l’impossibilità a determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, con tale modifica si introduce un meccanismo flessibile che consente di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive, ferme restando le possibilità che le assunzioni avvengano nell’annualità di competenza.
Si ricorda che il comma 335 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 prevedeva che, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento:
a) è rilevato il personale in servizio a tempo indeterminato, nonché quello cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR;
b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.
Il comma 8 inserisce il comma 1-bis all’articolo 47 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), il quale prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa finalizzata all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale iscritta - secondo quanto si evince dalla RT - sul capitolo 4007, pg 1, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, di cui all’articolo 1, comma 62, della L. n. 107/2015, per euro 110.622 per l’anno 2024, euro 158.031 per l’anno 2025 ed euro 94.819 per l’anno 2026.
Il comma 9 integra l’articolo 1, comma 158, della L. n. 107/2015, stabilendo che le risorse destinate da tale disposizione al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR.
Con riguardo alla M2C3-I. 1.1 si rinvia all’apposito documento Investimenti del PNRR.
Il comma 10, novellando l’articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), introduce la previsione relativa al previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico, all’interno del procedimento di adozione del decreto di riparto annuale delle risorse dell’apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA.
Si ricorda in proposito che il decreto in questione è adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre il fondo in parola è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
Si veda l’approfondimento Numero di alunni per classe e dimensionamento scolastico - La normativa di settore.
Come segnala la RI, la ratio della novella risiede nella necessità di dare attuazione alla sentenza n. 223/2023 della Corte costituzionale. Nel punto 12.1 di detta pronuncia la Corte osserva che il fondo è alimentato da risparmi ed economie, nella misura risultante dal «previo accertamento» degli stessi, provenienti in sostanza da stanziamenti del bilancio statale, originariamente destinati al trattamento retributivo del personale scolastico dirigenziale e direttivo.
Il fondo istituito dalla disposizione in esame è quindi un fondo di mero transito, cui non è associata un’autonoma e univoca destinazione, perché le risorse vi confluiscono provvisoriamente per poi incrementare fondi e stanziamenti preesistenti, tra i quali esse «sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», come stabilito dalla norma impugnata.
Alcune delle destinazioni selezionate dal legislatore sono senz’altro estranee ad ambiti di competenza regionale, in quanto inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico, ossia di dipendenti statali, materia rientrante nella potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
Le altre possibili destinazioni si pongono, invece, in un ambito materiale riconducibile in senso ampio all’istruzione. Infatti, sia il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia quello denominato “La Buona Scuola”, di cui all’art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), costituiscono strumenti con i quali lo Stato provvede, sulla base di previgenti e distinte disposizioni, alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche e al miglioramento e alla valorizzazione dell’istruzione scolastica.
Non si può quindi ritenere, sotto questo aspetto, che la competenza regionale sia del tutto estranea all’ambito del nuovo fondo: fosse anche solo perché finanziamenti ulteriori alle istituzioni scolastiche, con destinazioni analoghe, possono provenire dalle regioni e dagli enti locali, nell’esercizio delle competenze di programmazione dell’offerta formativa nella materia della istruzione e in quella della istruzione professionale.
L’ascolto della voce delle regioni sulla destinazione di tali risorse può quindi consentire un migliore coordinamento e al contempo una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.
Per questo motivo è necessaria l’assunzione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 sulla ripartizione del fondo predisposta di concerto dai Ministri ai sensi della disposizione impugnata.
Questa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede l’acquisizione di tale parere.
Il comma 11, lettera a) modifica il comma 1 dell’articolo 20-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023 (come convertito dalla legge n. 191 del 2023). Tale disposizione, qui novellata, autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni.
La novella in esame chiarisce che in caso di rinuncia all’incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto. Inoltre, i contratti per l’anno scolastico 2023/2024 relativi agli incarichi in oggetto possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.
Il comma 12 modifica il comma 41-bis.2 del decreto-legge n. 75 del 2023 (come convertito dalla legge n. 112 del 2023). Tale disposizione, qui novellata, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
La novella in esame chiarisce che in caso di rinuncia all’incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto (in analogia a quanto previsto dalla lettera a) del comma 11 per gli incarichi di personale amministrativo e tecnico).
Per una sintesi delle disposizioni qui novellate vedi il riquadro, infra.
La lettera b) introduce i commi da 1-bis a 1-quater al citato articolo 20-bis del d.l. n. 145 del 2023.
Il comma 1-bis dell’articolo 20-bis dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1 del PNRR (concernente “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati alla corresponsione delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato di cui al comma 1 dell’art. 20-bis, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati contrattuali inseriti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.
Il comma 1-ter demanda al Ministero dell’istruzione e del merito il monitoraggio, da effettuare entro il 1° aprile 2024, dei contratti a tempo determinato in oggetto stipulati nell’esercizio 2024. Il medesimo Ministero comunica le risultanze del predetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 aprile 2024 al fine del versamento delle risorse all’entrata del bilancio. Si procede al versamento degli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per i contratti suddetti.
Il comma 1-quater prevede che siano accantonate e rese indisponibili, per l’anno 2025, una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) pari alle somme versate all’entrata del bilancio ai sensi del comma 1-bis. Tale accantonamento è previsto nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico. All’esisto di tale rendicontazione (comma 1-quinquies) il Ministero dell’istruzione e del merito richiede il disaccantonamento entro il 30 novembre 2025 per la quota corrispondente alle effettive risultanze della medesima rendicontazione.
Si rammenta che il richiamato comma 601 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche».
Articolo 20-bis, comma 1, del DL n. 145 del 2023 - Incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR
Al riguardo, si fa presente che il comma 4-bis dell’articolo 21 in questione ha previsto che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di cui di seguito, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è stato quindi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il fondo è allocato sul capitolo 3395 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. n. 59/2017 (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).
Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 (L. 159/2023), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Articolo 21, comma 4-bis.2 del D.L. n. 75/2023 – Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud
L'art. 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), nell’introdurre il comma 4-bis.2 nell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:
- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).
Per le finalità predette, il comma 327 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all’attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
Il nuovo comma 4-bis.2 nell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), richiama espressamente le finalità dei commi 4-bis e 4-bis.1.
Si rammenta in proposito che l’articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), ha consentito alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR la possibilità di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. n. 59/2017 (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).
Per un’analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione.
Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)
L’articolo 15, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.
L’articolo in commento è costituito da un comma unico, suddiviso in due lettere, entrambe volte a modificare l’articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR in materia di riforma degli istituti tecnici (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1).
Il citato articolo 26 attribuisce al Governo il compito di provvedere ad una revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, al fine di poterne adeguare costantemente i curricoli alle esigenze, in termini di competenze, del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del PNRR, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.
Tale revisione doveva essere adottata tramite l’approvazione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più regolamenti di delegificazione (adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata. A seguito della revisione del PNRR concordata dal Governo italiano con la Commissione europea, la scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti in questione è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
La lettera a) del comma in esame modifica il comma 2 dell’articolo 26, recante i criteri cui il Governo, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, deve attenersi nella adozione dei citati regolamenti. Le modifiche apportare sono le seguenti:
- sostituisce la “revisione” dei profili dei curricoli vigenti con il loro “aggiornamento” (lett. a), numero 1.1));
- in materia di criteri di aggiornamento dei curricoli degli istituti tecnici, modifica il contenuto dell’attuale criterio di cui alla lettera a), numero 1), del comma 2 dell’articolo 26, disarticolandolo in due criteri distinti, il primo dei quali dedicato al rafforzamento delle competenze generali del curricolo, alle quali, rispetto al testo previgente, sono aggiunte quelle “giuridiche ed economiche”, nonché quelle “tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy”, ed il secondo dei quali dedicato al rafforzamento della connessione al tessuto socio-economico del territorio di riferimento, specificando, rispetto al testo previgente, che la connessione va ricercata rispetto al tessuto socioeconomico “produttivo” e che deve avvenire favorendo non solo la laboratorialità e l'innovazione, ma anche “l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio” (lett. a), numeri 1.2) e 1.3));
- ancora, in materia di criteri di aggiornamento dei curricoli degli istituti tecnici, modifica il contenuto dell’attuale criterio di cui alla lettera a), numero 2), del comma 2 dell’articolo 26, che attribuisce ad un decreto ministeriale il compito di definire gli indirizzi e i quadri orari degli istituti tecnici, al fine di valorizzare la metodologia didattica per competenze, di aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e di incrementare gli spazi di flessibilità. Le modifiche apportate, oltre al mero aggiornamento della denominazione del Ministro competente ad adottare il citato decreto ministeriale (il Ministro dell’istruzione “e del merito”), sono volte a specificare che esso dovrà definire, oltre che indirizzi e quadri orari, anche “le necessarie articolazioni” e “i relativi risultati di apprendimento” (lett. a), numero 1.4));
- modifica il contenuto dell’attuale criterio di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 26, che introduce la possibilità di prevedere specifici accordi, tra i vari soggetti della filiera tecnico professionale, denominati «Patti educativi 4.0», finalizzati all'integrazione e alla condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali. In particolare, viene soppresso il secondo periodo della citata lettera d), che incaricava l’allora Ministero dell’istruzione ad adottare, con proprio decreto, le linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti di tali accordi (lett. a), numero 2)).
La lettera b) del comma in esame modifica il comma 3 dell’articolo 26, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita corrispondenti ai diversi livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.
Nella formulazione previgente, era previsto un sistema di corrispondenze piuttosto schematico, ai sensi del quale il completamento del primo biennio del percorso di istruzione tecnica corrispondeva al conseguimento del secondo livello del citato Quadro europeo, mentre il completamento del secondo biennio comportava il conseguimento del terzo livello. La modificazione apportata con la disposizione in commento introduce una disciplina più flessibile, ai sensi della quale sono gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica a poter richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo sopra citato, per poter mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato.
I modelli e le modalità di rilascio delle citate certificazioni continuano a dover essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)
L’articolo 16 è volto a ricondurre, nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell’istruzione, superando l’assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l’assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata.
Il comma 1 dell’articolo in commento reca modifiche agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attuativo della legge 13 luglio 205, n. 107, cosiddetta “Buona scuola”.
I due articoli citati, introdotti nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall’articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022 e poi più volte modificati nel corso dell’ultimo biennio, ne costituiscono, assieme, il Capo IV-bis, dedicato alla Scuola di alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata. L’istituzione della Scuola costituisce specifica attuazione della Riforma 2.2 della missione 4, Componente 1, del PNRR.
Venendo alle modifiche apportate alla normativa sopra ricordata, esse sono volte, nel loro complesso ad incardinare nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito la citata Scuola di alta formazione dell’istruzione, superando l’assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, del quale subiva solo la vigilanza.
Nel nuovo assetto, la Scuola, cui sono conseguentemente ridimensionate le funzioni di natura gestionale, ad esempio in tema di accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di formazione e di stipulazione delle convenzioni, è istituita presso il Ministero, ed è assistita da una segreteria tecnica di supporto composta da personale assunto dal Ministero stesso.
La relazione illustrativa del provvedimento segnala che l’istituzione della Scuola è finalizzata a garantire un sistema di formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei. Tale obiettivo presuppone l’esistenza di uno stretto raccordo con le competenze del Ministero dell’istruzione e del merito e implica la necessità di ricondurre la Scuola nell’alveo della struttura ministeriale.
La relazione specifica che la Scuola resta autonoma nella definizione delle proprie linee di indirizzo, grazie alla presenza di un Presidente, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato scientifico internazionale: è la struttura gestionale della Scuola ad alleggerirsi e snellirsi.
Le modifiche apportate dal comma in esame agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 sono ripartite tra due lettere, a seconda dell’articolo cui si riferiscono.
Prendendo le mosse dalle modifiche disposte dalla lettera a) del comma 1, esse sono dedicate a novellare l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, rubricato “Scuola di alta formazione dell’istruzione”, e sono di seguito elencate:
§ il numero 1) modifica l’alinea del comma 1 dell’articolo 16-bis, prevedendo che la Scuola di alta formazione dell'istruzione è istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il testo previgente dell’alinea in questione disponeva che la Scuola avesse sede legale a Roma e che fosse posta sotto la vigilanza del Ministero;
§ il numero 2) modifica il comma 2 dell’articolo 16-bis, sopprimendo le parole che attribuiscono alla Scuola di alta formazione dell'istruzione “autonomia amministrativa e contabile”; inoltre prevede che le convenzioni con le università, le istituzioni AFAM e gli altri soggetti pubblici e privati fornitori di servizi certificati di formazione, finora stipulabili direttamente dalla Scuola, siano ora stipulate dal Ministero;
§ il numero 3) modifica il comma 3 dell’articolo 16-bis, eliminando il riferimento che qualifica il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale della Scuola come “organi” di quest’ultima; secondo la novella operata, la Scuola è ora “composta” da tali soggetti;
§ il numero 4) modifica il comma 4 dell’articolo 16-bis, sopprimendo le parole che conferiscono al Presidente la rappresentanza legale della Scuola e quelle che prevedono che l’elaborazione, da parte del Presidente, delle strategie di sviluppo dell'attività di formazione richiedano l’intesa con il direttore generale della Scuola (su cui si veda infra, al successivo numero 6));
§ il numero 5) modifica il comma 5 dell’articolo 16-bis, dedicato alle funzioni del Comitato di indirizzo: tra tali funzioni, vengono soppressi i riferimenti all’esecuzione degli atti, alla predisposizione delle convenzioni e allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Tali compiti vengono sostituiti con un più generico riferimento alla “predisposizione degli atti di competenza della Scuola”. Inoltre, il riferimento al direttore generale, che costituiva il soggetto operativo tramite cui le funzioni sopra citate venivano espletate, è sostituito da un riferimento alla segreteria tecnica (di cui si veda subito infra);
§ il numero 6) modifica, in diversi punti, il comma 6 dell’articolo 16-bis, sostituendo la Direzione generale della Scuola con una segreteria tecnica di supporto, operante in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito, e coordinata da un direttore generale. Rispetto al testo previgente, il direttore generale resta nominato, con mandato di tre anni rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, tra i dirigenti del Ministero o di altre amministrazioni, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Nel caso dei dirigenti ministeriali, tuttavia, è soppresso il riferimento alla necessità che essi siano collocati fuori ruolo, in coerenza con la nuova collocazione, interna al Ministero, della Scuola;
§ il numero 7) è volto a sostituire integralmente il comma 8 dell’articolo 16-bis, dedicato a definire la dotazione organica della Scuola e le relative procedure di reclutamento. Il nuovo comma 8 conferma quanto previsto dal testo previgente in ordine all’ammontare dell’organico complessivo della Scuola, che sarà composto da un dirigente di prima fascia, da un dirigente di seconda fascia e da dodici unità di personale. Tuttavia, si specifica che tale personale non sarà reclutato dalla Scuola, ma dal Ministero, e sarà utilizzato al fine garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola. Per quanto riguarda il personale amministrativo si conferma il ricorso, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, alle graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. Per quanto riguarda l’incarico del dirigente di seconda fascia, anche qui in coerenza con la nuova collocazione della Scuola, si prevede che esso sia conferito secondo le ordinarie procedure previste per i Ministeri dall'articolo 19 del decreto testo unico sul lavoro pubblico di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e non più, come nel testo previgente, che sia conferito dalla Scuola a dirigenti collocati fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
§ il numero 8) modifica il comma 9 dell’articolo 16-bis, concernente gli oneri finanziari connessi all’istituzione della Scuola e la relativa copertura. Esso riformula al ribasso la previsione di spesa, riducendola dai 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 sinora previsti a 1.553.190 euro per il 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per quanto riguarda la copertura essa è garantita, per il triennio 2024-2026, non più tramite i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ma tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Resta invece confermato, per gli esercizi finanziari a decorrere dal 2027, il ricorso alle risorse destinate al finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui ai commi da 121 a 123 della legge sulla “Buona scuola”.
Passando alle modifiche disposte dalla lettera b) del comma 1, esse sono dedicate a novellare l’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, rubricato “Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti”, e sono di seguito elencate:
§ Il numero 1) modifica l’alinea del comma 2 dell’articolo 16-ter, specificando che la Scuola, nel coordinare la struttura dei percorsi triennali nei quali si articola il sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, deve farlo in raccordo con il Ministero dell’istruzione e del merito;
§ Il numero 2) modifica la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16-ter, specificando che la Scuola si occupa della definizione delle linee guida per l’accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione, e non dell’accreditamento, come previsto dal testo previgente. Come si è detto sopra, dell’accreditamento si occuperà direttamente il Ministero.
La lettera c) del comma 1 abroga l’allegato A del decreto legislativo n. 59 del 2017, che conteneva la dotazione organica della Scuola. Come si è detto sopra, sebbene a parità di consistenza complessiva, la dotazione organica autonoma della Scuola è stata sostituita da una corrispondente integrazione della dotazione del Ministero, da assegnare alla nuova segreteria tecnica a supporto della Scuola stessa.
Il comma 2 dell’articolo in commento conferma gli atti già adottati e, fino alla naturale scadenza del mandato, gli incarichi già conferiti ai sensi dell’articolo 16-bis previgente, specificando che il direttore generale in carica subentra nell’incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola.
Il comma 3 conferisce al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche, conseguenti alle novelle di cui si è dato conto sopra, al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola (si tratta del decreto ministeriale n. 255 del 27 settembre 2022).
L’articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modifica, al comma 1, la legge n. 338 del 2000 e, al comma 2, l’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame interviene, con la lettera a), sull’impianto normativo esistente, ovvero la citata legge 14 novembre 2000, n. 338 (si veda il testo a fronte in fondo alla scheda) apportando modifiche all’articolo 1-bis, rubricato “Nuovo housing universitario”, della predetta legge. Tali novelle dell’articolo 1-bis prevedono:
1) la soppressione, al comma 1 dell’articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 della specifica quantificazione (660 milioni di euro) delle risorse previste da quella legge per la riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
A tale riguardo, si ricorda che la recente quarta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR riporta la nuova quantificazione del finanziamento complessivo previsto per la suddetta riforma 1.7, che passa da 960 milioni di euro a 1.198 milioni di euro, a seguito di una riprogrammazione delle risorse nell’ambito della revisione del PNRR dell’Italia, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2023.
Si ricorda che con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 (qui il relativo comunicato stampa), modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, sono stati gestiti 300 milioni di euro previsti dal PNRR per il traguardo M4C1-28 (originario) della creazione e assegnazione di almeno 7.500 posti letto aggiuntivi entro il 31 dicembre 2022 (obiettivo modificato, poi, nell’aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari entro il 30 giugno 2023).
Successivamente, il decreto-legge n. 144 del 2022 (Aiuti-ter), aggiungendo l’articolo 1-bis alla legge n. 338 del 2000 – oggetto delle novelle in commento - ha disposto che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR, fossero destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (articolo 25). Inoltre, il decreto-legge n. 145 del 2023 ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
2) la sostituzione del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000.
Si prevede, quindi, che le risorse previste dalla Riforma 1.7 del PNRR destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-bis.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 1, lettera l) dell’allegato I.1 del codice dei contratti pubblici per «operatore economico», si intende qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
L’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 338 del 2000, reca una apposita autorizzazione di spesa per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari, di consorzi universitari, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio. Tali interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
La relazione tecnica del presente provvedimento rileva che la previsione di tali soggetti quali potenziali assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nel suo assessment alle norme, ha ritenuto che la modifica proposta fosse coerente e in linea con gli obiettivi perseguiti nel Piano.
3) una integrazione al comma 4 del citato articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000. Si prevede, con un periodo aggiuntivo, che sia possibile erogare anticipatamente (la relazione tecnica specifica “ai soggetti gestori degli immobili”) il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;
4) l’integrazione del comma 11 del medesimo articolo 1-bis, che estende ai proprietari degli immobili, ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura descritta al comma 3 del medesimo articolo 1-bis, la possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza.
Il nuovo comma 11 dell’articolo 1-bis prevede quindi che, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3, ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 11 si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
La relazione tecnica precisa che la suddetta disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dal comma 12 del medesimo articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000.
Al comma 1, lettera b) dell’articolo in commento si modifica l’articolo 1-ter, comma 4, della legge n. 338 del 2000, in materia di regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria, eliminando il riferimento alle regioni.
La relazione tecnica rileva che ciò avviene “verificata la competenza dei Comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della struttura residenziale universitaria”.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 1-ter della legge n. 338 del 2000 prevede, quindi, che le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate (non più “dalle regioni”, come nella versione del testo previgente) precedentemente alla data di entrata in vigore di quella disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 del medesimo art. 1-ter.
Al comma 1, lettera c) dell’articolo in esame si inserisce il nuovo articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000, recante “Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie”, composto di 8 commi.
Il comma 1 del nuovo articolo 1-quater prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
A mente del comma 2 del medesimo articolo 1-quater, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III (articoli 131-159) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L’attività oggetto della segnalazione può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (che disciplina l’annullamento d’ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (articoli 73-76).
Il comma 3 del nuovo articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
Secondo il successivo comma 4 dell’articolo 1-quater, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”) e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).
A tale riguardo, si segnala che l’articolo 41-quinquies della suddetta legge n. 1150 del 1942 prevede che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi. Il successivo articolo 41-sexies della medesima legge n. 1150 del 1942 prevede, poi, che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
Il comma 5 del nuovo articolo 1-quater della legge n. 388 del 2000 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1-quater, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 1-quater il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.
Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al DPR n. 380 del 2001.
Si ricorda che il citato articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2021, definisce "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (in particolare, si veda l’articolo 2 per la definizione) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Il comma 8 del nuovo articolo 1-quater della legge n. 388 del 2000, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell’università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.
La lettera d) del comma 1 dell’articolo in commento aggiunge l’articolo 2-bis alla legge n. 338 del 2000, rubricato “Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari”.
Ai sensi dell’unico comma del nuovo articolo 2-bis della legge n. 388 del 2000, le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell’università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla medesima legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Inoltre, gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla stessa legge n. 388 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
Passando al comma 2 dell’articolo in commento, esso modifica, per le medesime finalità di cui al comma 1, l’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che disciplina il “Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR”.
La prima novella del comma 2, alla lettera a), modifica il comma 1, primo periodo, del citato articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023. Tale articolo prevede, al primo periodo, che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individui beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere “destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale”, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR.
Ora, la disposizione in commento sostituisce il suddetto inciso, evidenziato in neretto, con il seguente: “destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale”.
La seconda novella del comma 2 dell’articolo in commento inserisce i due nuovi commi 2-bis e 2-ter all’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 15 prevede che, per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, possa, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 106 della citata legge n. 145 del 2018.
Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 106 della legge n. 145 del 2018 prevede che, per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 del medesimo articolo 1, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
Il nuovo comma 2-ter dell’art. 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, poi, prevede che, per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al citato comma 106 dell'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018.
La lettera c) del comma 2 dell’articolo in esame sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 del DL 13 del 2023.
Si ricorda che il suddetto secondo periodo del comma 4 dell’art. 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevedeva, a legislazione previgente, che, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al medesimo articolo 15, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possano avvalersi per le finalità di cui allo stesso articolo 15, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Ora, la disposizione in commento sostituisce la suddetta disposizione, nel senso di prevedere che, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 15 (e non dell’intero articolo), le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede che gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 possano essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
TESTO A FRONTE
Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari |
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Testo previgente |
Modificazioni apportate dall’art. 17 del presente provvedimento |
Art. 1 |
Art. 1 |
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. |
1. Identico. |
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento. |
Identico |
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. |
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4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi. |
Identico |
4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. |
Identico |
4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. |
Identico |
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. |
Identico |
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. |
Identico |
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. |
Identico |
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. |
Identico |
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato. |
Identico |
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima. |
Identico |
Art. 1-bis |
Art. 1-bis |
1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma. |
1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma. |
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - allegato I.1, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento. |
Identico |
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. |
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell’immobile, in un’unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione. |
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche. |
Identico |
6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. |
Identico |
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti: |
Identico |
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2; |
Identico |
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; |
Identico |
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; |
Identico |
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; |
Identico |
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; |
Identico |
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). |
Identico |
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito. |
Identico |
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile. |
Identico |
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma. |
Identico |
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. |
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. |
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: |
Identico |
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; |
Identico |
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
Identico |
Art. 1-ter |
Art. 1-ter |
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo. |
Identico |
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f). |
Identico |
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria. |
Identico |
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3. |
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3. |
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Identico |
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR. |
Identico |
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Art. 1-quater 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso funzionale all’impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici. 2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d’uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni. 4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. 5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell’ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso. 6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell’immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. 7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo della lettera d) del citato all’articolo 3, comma 1. 8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell’università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale. |
Art. 2 |
Art. 2 |
1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo. |
Identico |
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. |
Identico |
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
Identico |
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Art. 2-bis |
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1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. |
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Articolo 18
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)
L’articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l’ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell’inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell’ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.
Il comma 1 dell’articolo in commento reca talune modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, ed in particolare all’articolo 14 di tale legge, in materia di disciplina del riconoscimento dei crediti formativi.
Ai sensi della normativa vigente, le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali certificate, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, da riconoscere quali crediti formativi, per un numero massimo di dodici crediti.
A norma del citato articolo 14 della legge n. 240 del 2010, il quadro normativo entro cui le università si muovono nella disciplina della materia del riconoscimento dei crediti è definito con decreto del Ministro di natura regolamentare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con tale decreto, in particolare, il Ministro dell’università e della ricerca disciplina le modalità attuative del riconoscimento dei crediti e le eventuali deroghe, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
Il comma in esame interviene sul citato articolo 14 in due punti:
- la lettera a) prevede che il decreto con cui il Ministro dell’università della ricerca disciplina la materia del riconoscimento dei crediti formativi non debba più essere di natura regolamentare, e dunque emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, e “sentiti i ministri competenti”, ma debba invece essere un semplice decreto ministeriale, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
- la lettera b) reca una norma di coordinamento, volta a chiarire che, a seguito dell’istituzione degli ITS Academy, recentemente operata dalla legge n. 99 del 2022, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori non sono più adottati con il medesimo decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui si è appena dato conto in commento alla lettera a) del comma in esame, ma sono adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della citata legge istitutiva degli ITS, e quindi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Tale decreto è stato, peraltro, recentemente emanato: si tratta del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 dicembre 2023.
Il comma 2 dell’articolo in commento è volto a modificare il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare l’articolo 14 di tale decreto, in materia di università e ricerca.
Il citato articolo 14, nei suoi primi quattro commi, reca misura finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominato “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”. Ai sensi di tali commi, nel periodo di esecuzione del PNRR ed a valere sulle relative risorse, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università (e gli enti pubblici di ricerca) possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante la chiamata diretta (o, per gli enti pubblici di ricerca, all’assunzione) di studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe relativi alle Azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA). Le chiamate dirette di studiosi che siano stati vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario.
Il comma in esame reca le seguenti modificazioni alla citata normativa:
- amplia la platea degli studiosi nei confronti dei quali è possibile esperire le chiamate e le assunzioni di cui all’articolo 14, includendovi gli studiosi che hanno ottenuto il citato Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) anche nell’ambito di bandi successivi al 2022 (lett. a));
- in riferimento alla copertura degli oneri, individuata nelle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, sopprime il riferimento specifico alla cifra di 600 milioni di euro (lett. a)), che costituivano l’ammontare di risorse complessivamente stanziato per tale investimento nella versione originaria del PNRR;
- consente l’esperibilità dell’istituto della chiamata diretta anche nei confronti di coloro che hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento, e a coloro che sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sk?odowska-Curie (MSCA) (lett. b));
- prevede che a tutti gli studiosi selezionati nelle procedure in parola siano altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (lett. c)).
In riferimento all’Investimento 1.2, di cui si discorre, si segnala che la Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR nota come l’obiettivo previsto per il 31 dicembre 2022, nell’ambito di tale Investimento, di sottoscrivere almeno 300 contratti di ricerca, è stato conseguito di stretta misura, in ragione di un basso tasso di adesione da parte dei soggetti proponenti (su un totale di 700 finanziamenti banditi, sono state presentate solo 290 istanze di finanziamento).
In ragione di ciò, nella citata Quarta relazione, il Governo informa di aver concordato con la Commissione europea una riduzione dell’importo originariamente allocato, che passa da 600 a 210 milioni di euro complessivi, permettendo così di dirottare risorse verso altri investimenti del PNRR. Contestualmente, è stato introdotto un nuovo target finale, al 30 giugno 2025, che precedentemente non era stato definito, che richiede che almeno 850 giovani ricercatori abbiano ottenuto una borsa di ricerca.
Con riguardo all’ampliamento della platea di studiosi che possono partecipare alla procedura, la relazione illustrativa del decreto-legge evidenzia che anche i termini di tale ampliamento sono stati preventivamente condivisi con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportati nella documentazione trasmessa alla Commissione nell’ambito del relativo negoziato. La Commissione stessa ha rappresentato che la modifica proposta è in linea con gli obiettivi del PNRR.
Il comma 3 dell’articolo in commento reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”. L’obiettivo specifico è in particolare, quello di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca.
Alla citata Riforma 1.1 si è data una prima attuazione con l’articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, e con il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le “Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca”.
Tuttavia, la relazione illustrativa spiega che la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università è, di fatto, disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo tra i due tipi di istituzioni. La mobilità è particolarmente penalizzante nel caso di passaggio da enti di ricerca a università, in quanto non esistono meccanismi prestabiliti di ricostruzione di carriera. Da qui l’intento, perseguito con la norma in esame, di garantire il riconoscimento, da parte dell’istituzione di destinazione, dell’anzianità già maturata in quella di provenienza, ai fini dell’inquadramento retributivo.
Il comma in esame dispone che ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti dagli enti pubblici di ricerca tramite le procedure selettive previste per le chiamate dirette di professori universitari ordinari o associati in servizio da almeno cinque anni presso l’università, di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sia riconosciuto il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.
Analogamente e per analoghi fini, il medesimo comma dispone che ai professori di prima e di seconda fascia chiamati dalle università, entro il 31 dicembre 2026, tramite le procedure selettive previste per le chiamate di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università, o di dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio da almeno cinque anni presso gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, rispettivamente commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia assicurato il periodo di servizio maturato presso l'ente di provenienza, ai fini dell'inquadramento, cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.
L’articolo 19 reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all’investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In particolare: consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.
La relazione illustrativa specifica che allo stato attuale della normativa, ai sensi dell’articolo 11 degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport e delle previsioni contenute negli accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura restano nella disponibilità del Dipartimento; la novella in esame consente quindi uno snellimento della procedura di riutilizzo di tali economie.
Il medesimo comma specifica che, per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, continua ad applicarsi la normativa vigente.
Il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili è stato istituito, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. Il Fondo è stato poi rifinanziato dai commi da 369 a 377 della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Il comma 7-bis, del medesimo articolo 26, e l'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, demandano, rispettivamente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il DPCM 28 luglio 2022) e ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (il decreto ministeriale 10 febbraio 2023), la disciplina di dettaglio sull’accesso alle risorse del fondo. In entrambi i casi, tra le questioni da disciplinare, vi è anche quella relativa alle condizioni di utilizzo e di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta.
Il comma 2 dell’articolo in esame, sempre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, autorizza il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, a riprogrammare le risorse afferenti a tale investimento resesi disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, per le seguenti finalità:
- la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine;
La relazione illustrativa chiarisce che i destinatari della disposizione in oggetto sono i 33 comuni delle isole minori marine (sono dunque escluse le isole minori marine il cui territorio appartiene a comuni collocati prevalentemente sulla terraferma, come l’Asinara o Palmaria).
Si tratta di comuni classificati come prevalentemente periferici e ultraperiferici, nei quali la separazione dalla terraferma e la peculiare natura demografica, soggetta a forti cambiamenti dovuti alla stagionalità, rendono particolarmente difficoltosa l’organizzazione di un sistema di servizi alla persona funzionante, e quindi richiedono l’attivazione di specifiche misure di inclusione sociale: la disposizione in esame è finalizzata ad implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d’età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.
- l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali.
La relazione illustrativa evidenzia che il caro energia e il cambiamento climatico sono fattori che pesano fortemente sulla gestione degli impianti sportivi del ghiaccio, mettendo a rischio la loro continuità operativa e la sopravvivenza degli operatori economici che li hanno in gestione. L’efficientamento di tali impianti consentirà quindi di armonizzare il rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti e di ottenere una riduzione dei costi di gestione e un minor inquinamento ambientale, oltreché un risparmio per la finanza pubblica, visto che tali impianti sono stati recentemente oggetto di contributi pubblici per la gestione.
L’articolo 20, comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato, per l’esercizio delle funzioni dell’'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale, possano avvalersi - secondo la novella al Codice dell’amministrazione digitale introdotta dalla disposizione in esame - del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 20, comma 1, lettera a) in esame novella l’articolo 17, comma 1-septies, del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005).
Tale comma 1-septies stabilisce che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano espletare anche in forma associata le funzioni previste dal comma 1-sexies. Quest’ultimo prevede che le suddette pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuino l'ufficio per il digitale tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuino un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Si tratta dell’ufficio disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo 17 CAD (v. infra). In assenza del vertice politico, prosegue il comma 1-sexies, il responsabile dell'ufficio per il digitale risponde direttamente al responsabile amministrativo dell'ente medesimo.
La novella in esame integra il contenuto del comma 1-septies facendo salva la possibilità di avvalersi, nello svolgimento di tali funzioni, del supporto di società in house, mediante apposite convezioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che il citato articolo 17 del CAD, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione. A tal fine, è affidata ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta. Le lettere da a) a j-bis) del medesimo comma 1 elencano in dettaglio le funzioni dell’ufficio in parola.
L’articolo 20, comma 1, lettera b) prevede che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi” (anziché “già previsti dalla legislazione vigente”).
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 novella il Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) per un riguardo attinente alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Più in particolare, la disposizione concerne i sistemi di interoperabilità utilizzati a quel fine dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico (escluse le società quotate).
La disposizione fin qui vigente – vale a dire il comma 7 dell’articolo 50-ter del citato Codice – manteneva fermo che tali soggetti possano continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già “previsti dalla legislazione vigente”.
Per effetto della novella, si fa ora riferimento ai sistemi di interoperabilità già “attivi”.
Destinatarie della disposizione sono le pubbliche amministrazioni menzionate dall'articolo 2 del Codice dell'amministrazione digitale, dunque: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016, escluse le società quotate).
Sono questi i soggetti ‘coinvolti’ nella Piattaforma, la quale mira a sviluppare l'interoperabilità dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, a standardizzare e promuovere il riutilizzo dei dati, ad alimentare processi di analisi dati.
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati trova la sua disciplina nell’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
Quell'articolo del Codice – inserito dal decreto legislativo n. 217 del 2017 – ha istituzionalizzato il progetto di tale Piattaforma, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019.
Ha disciplinato la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
Una rivisitazione dell’articolo 50-ter del Codice è dapprima intervenuta con il decreto-legge n. 34 del 2020 (cfr. il suo articolo 264, comma 2, lettera c)), indi con il decreto-legge n. 76 del 2020 (cfr. il suo articolo 34, comma 1), che ne ha ricalibrato definizione giuridica e modalità operativa.
La Piattaforma è definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.
Siffatta interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.
Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.
La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).
Le interfacce sono sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. E sono raccolte in un “catalogo API”, reso disponibile, ai soggetti accreditati, dalla medesima Piattaforma.
Le pubbliche amministrazioni (nell'accezione ampia di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale) sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dunque la Piattaforma fa perno sulla condivisione dei dati attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni - non già sull'acquisizione di dati detenuti dalle varie amministrazioni convergenti verso un 'centro'.
L'accesso dei dati da parte della Piattaforma non modifica la titolarità del dato e la relativa disciplina, ferme restando le specifiche responsabilità del trattamento in carico al soggetto gestore della Piattaforma ovvero ai soggetti fruitori dei servizi di accesso ed elaborazione.
In fase di prima applicazione, la Piattaforma è intesa ad assicurare prioritariamente l'interoperabilità con sistemi informativi quali: l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011); la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui all'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale); le banche dati dell'Agenzie delle entrate, individuate dal Direttore della medesima Agenzia. Può valere ricordare altresì come sia previsto (dall'articolo 13, comma 7 del decreto-legge n. 109 del 2018) una integrazione con l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.
Nella Piattaforma non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico finanziaria.
L’articolo 20, comma 1, lettera c) prescrive l’allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.
Inoltre prescrive alle amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici di integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati, che in tal modo possono essere utilizzati anche senza diretto avvalimento della citata Anagrafe.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 reca una duplice novella, incidente sull’articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
È l’articolo del Codice che concerne l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), intesa come subentrante ad un novero di istituti anagrafici (l’Indice nazionale delle anagrafi; l’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero; le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni) nonché contenente l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni – ed integrata con le liste elettorali ed i dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.
Una prima novella – introduttiva di un comma 2-quater entro l’articolo 62 del Codice – prescrive l’allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.
Quest’ultimo è stato previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012 (cfr. suo articolo 3; e per l’attuazione, il d.P.C.m. 12 maggio 2016).
L’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali (fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano).
L’Archivio contiene: a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana; b) le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.
L'aggiornamento dell'Archivio è di competenza dei Comuni.
Altra novella incide sul comma 5 dell’articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale.
Esso prevede, nel testo previgente, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici (ossia i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Codice) si avvalgano esclusivamente dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini. La medesima Anagrafe è integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici inoltre garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe.
Secondo la novella, gli archivi informatizzati dei soggetti pubblici richiamati, da allineare con le anagrafiche contenute nell’Anagrafe, debbono essere “opportunamente integrati” con il codice identificativo univoco che la medesima Anagrafe attribuisce (ai sensi del comma 3 dell’articolo 62 del Codice) a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
Ancora secondo la novella, siffatto allineamento tra archivi informatizzati dei vari soggetti pubblici ed anagrafiche contenute nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente può configurarsi come alternativo – non già ulteriore e aggiuntivo – rispetto all’avvalimento della medesima Anagrafe.
In breve, tale avvalimento si configurerebbe per i soggetti pubblici sopra richiamati come non più prescritto in via esclusiva, potendo essi alternativamente procedere con i propri archivi informatizzati, purché debitamente allineati con i dati dell’Anagrafe ed integrati con il codice identificativo unico.
L’articolo 20, comma 1, lettera d), reca una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l’istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato attraverso la quale un cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l’accesso ai servizi in rete. Le caratteristiche della piattaforma e le procedure per assicurare il rispetto della protezione dei dati personali sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio.
La disposizione in esame sostituisce completamente l’articolo 64-ter del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005), introdotto dall’articolo 38, comma 2, lett. c), del D.L. 77/2021, che aveva istituito il Sistema di gestione delle deleghe (SGD) con lo scopo di consentire a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l’accesso per proprio conto a servizi on-line. Per un confronto puntuale tra la versione previgente dell’articolo 64-ter e quella introdotta dalla disposizione in esame si rinvia al testo a fronte in calce alla presente scheda.
Nel dettaglio, il nuovo comma 1 dell’articolo 64-ter del CAD prevede che il cittadino che risulti iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR possa delegare l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione a non più di due soggetti anch’essi iscritti in ANPR, che siano titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali, la cui realizzazione è affidata a SOGEI. L’ANPR è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Ai sensi del comma 2, la delega digitale è presentata tramite la piattaforma per la gestione delle deleghe (disciplinata dal successivo comma 5), seguendo due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità di cui all'articolo 65, comma 1 del CAD (come prevedeva anche il SGD), quali il documento informatico provvisto di firma digitale, SPID, carta di identità elettronica, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso gli uffici del comune; il SGD prevedeva la possibilità l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti pubblici abilitati presenti sul territorio, quali pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. La delega è revocabile in ogni momento. Inoltre, il delegante viene informato dalla piattaforma dell'utilizzo della delega da parte del delegato.
Il comma 3 prevede che nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia renda disponibile alla piattaforma di gestione delle deleghe, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), le informazioni ove disponibili in formato digitale idoneo, sulla qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi online della pubblica amministrazione.
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è stata istituita dall’articolo 50-ter del CAD che definisce la piattaforma come una infrastruttura tecnologica volta a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Tale interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.
Il comma 4 dispone che i gestori di identità digitale, tramite la piattaforma verifichino l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
Il comma 5 affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. All’Istituto è affidata anche la titolarità del trattamento dei dati personali, ferma restando le specifiche responsabilità del trattamento quando un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, responsabilità disciplinate dall’articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD (UE) 2016/679.
Inoltre, si specifica che la realizzazione della piattaforma rientra nel programma Servizi digitali e cittadinanza digitale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (D.L. 59/2021, art. 1, comma 2, lett. a), n. 1). Il programma ha l’obiettivo di colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile entro il 2026. Gli interventi di supporto alle competenze digitali dei cittadini sono necessari per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare della trasformazione digitale del Paese (si veda in proposito anche oltre il comma 7).
Il comma 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la definizione delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalità di funzionamento della piattaforma, nonché delle tipologie di dati oggetto di trattamento per assicurare il rispetto dei princìpi in materia di trattamento dei dati personali, di cui all’articolo 5 del RGPD: cioè liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A differenza della formulazione previgente non si fa più riferimento ad un manuale operativo recante le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del DPCM, le cui modalità di adozione avrebbero dovuto essere indicate nel medesimo DPCM.
Il comma 7 del dell’art. 64-ter del CAD, nella formulazione precedente all’intervento operato prima dal D.L. 36/2022 e poi dalla disposizione in esame, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Restano ferme, in ogni caso, le specifiche disposizioni in materia di attributi qualificati già dettate dal DPCM 24 ottobre 2014 adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 2-sexies del CAD.
In base a tale disposizione, il Governo aveva provveduto ad elaborare uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, che disciplinava le modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (SGD). Sullo schema è stato espresso il parere da parte della Conferenza unificata (9 febbraio 2022) e del Garante per la protezione dei dati personali (24 febbraio 2022).
Nel suo parere, il Garante della privacy rilevava che l’articolo 3 dello schema prevedeva che il gestore del SGD, d’intesa con il Dipartimento competente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, redigesse un manuale operativo recante e caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza del SGD e osservava che tale rinvio “è, tuttavia, evidentemente non conforme con quanto previsto dall’art. 64-ter che stabilisce che tali elementi siano definiti con il DPCM oggetto del presente parere. Il rinvio in questione, peraltro, ha l’effetto di sottrarre i predetti profili – centrali in ogni valutazione connessa ai profili di protezione dei dati personali del SGD – all’esame del Garante e degli altri soggetti sentiti i quali il DPCM, in forza di quanto previsto dalla norma istitutiva del SGD, deve essere approvato”.
Successivamente, è stato adottato il decreto 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2022, che disciplina le modalità di funzionamento e le tipologie di delega previste dal Sistema di Gestione delle Deleghe. Anche il decreto prevede l’adozione del manuale operativo, previo parere del Garante della privacy. Poi il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 32, comma 1, lett. b), si è previsto che il DPCM debba disciplinare anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo.
Il Garante si è espresso con il provvedimento del 6 ottobre 2022 dando il suo parere negativo sullo schema di manuale operativo, nel frattempo redatto dal gestore del SGD, relativo al sistema di gestione delle deleghe e sulla relativa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in quanto “i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del SGD, così come configurati nel decreto e negli atti in esame, possono verosimilmente comportare una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di integrità e riservatezza, di accountability e di privacy by design e by default, nonché degli obblighi di sicurezza”.
La posizione del Garante sulla questione è riassunta nella sua Relazione annuale 2022 (pag. 52 e seguenti).
Il comma 7 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma, pari a 1.586.784 euro per il 2024 e a 3.070.216 euro per il 2025, si provveda a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 del D.L. 59/2021 hanno determinato le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, dei seguenti programmi:
- Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro);
- Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro);
- Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro).
Lo stanziamento è distribuito come segue.
(milioni di euro)
Anno |
Servizi digitali e cittadinanza digitale |
Servizi digitali e competenze digitali |
Polis – Case dei servizi digitali |
2021 |
50,00 |
0,73 |
0,00 |
2022 |
100,00 |
46,81 |
125,00 |
2023 |
100,00 |
26,77 |
145,00 |
2024 |
50,00 |
29,24 |
162,62 |
2025 |
40,00 |
94,69 |
245,00 |
2026 |
10,00 |
51,76 |
122,38 |
Totale |
350,00 |
250,00 |
800,00 |
Si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 mld di euro, stanziate dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all’investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.
L’investimento 1.4 del PNRR è finalizzato allo sviluppo dell’offerta di servizi digitali delle PA in favore di cittadini, residenti e imprese, in linea con gli obiettivi del "Digital Compass" dell'Europa, secondo cui entro nel 2030 i principali servizi pubblici saranno disponibili online. In primo luogo, si intende rafforzare ed estendere servizi già esistenti quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA), piattaforma AppIO. Inoltre, si prevede di introdurre nuovi servizi, quali la Piattaforma unica di notifiche digitali e la sperimentazione in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto urbano.
Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) |
|
Testo previgente |
Modificazioni apportate dall’art. 20, co. 1, lett. d) del D.L. 19/2024 |
Art. 64-ter |
Art. 64-ter |
1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. |
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2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. |
1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. |
|
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 50 -ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l’accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato. |
|
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni. |
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica. |
|
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. |
|
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. |
5. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) , numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. |
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. |
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7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. |
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8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. |
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. |
Articolo 20, comma 1, lettera e)
(Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)
Al fine di rafforzare l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche, la disposizione istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
Individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica).
Prevede, inoltre, che nell’attesa della piena funzionalità di tale sistema, siano rese disponibili (a richiesta) attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale (app IO), le versioni digitali di: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità.
La disposizione in esame introduce un nuovo articolo 64-quater al Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82).
Con esso si provvede alla istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
Questo, al fine di rafforzare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nonché per favorire la diffusione e l’utilizzo dei servizi digitali erogati da soggetti pubblici e privati (comma 1).
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici. L’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale specifica che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
Ai sensi del comma 2, il Sistema IT-Wallet si compone di due soluzioni di portafoglio digitale, pubblico e privato.
L’IT-Wallet pubblico è reso disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale, vale a dire l’app IO. È applicazione in carico alla società PagoPA S.p.A., volta ad istituire un unico punto di accesso ai servizi pubblici digitali.
L’IT-Wallet privato è reso disponibile ai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), nelle modalità definite dal comma 3.
Il comma 3 dispone che siano approvate apposite linee guida con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata, adottato su proposta dell’Agenzia per l’Italia Digitale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Le linee guida, adottate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono:
a) le caratteristiche tecniche, le modalità di adozione e la tipologia di servizi resi dalle soluzioni IT-Wallet pubblico e privato;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati;
d) gli standard tecnici per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato.
Il comma 4 prevede che le società PagoPA S.p.A. e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano, nel rispetto delle linee guida sopra ricordate, alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato.
L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, attribuisce la gestione e i compiti della piattaforma tecnologica ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, da costituirsi entro centoventi giorni, sulla base di direttiva del Presidente del Consiglio (per l'indicazione degli obiettivi) e di decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità). La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "PagoPA" e la società costituita PagoPA S.p.A.
Sulla partecipazione azionaria a tale società, si veda infra la scheda di lettura relativo all’articolo 20 comma 3.
All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (trasformato in società per azioni per effetto del decreto legislativo n. 116 del 1999) sono demandati, prosegue il comma 4:
- il compito di progettare, realizzare, implementare e gestire l'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio;
- la certificazione e verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione;
- la certificazione e verifica dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche.
Il comma 5 demanda ad apposito decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dall’Autorità politica delegata, se nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, la determinazione di un novero di profili:
a) definizione dei compiti e delle funzioni attribuite alle società di cui al comma 4 (PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.);
b) individuazione della data a decorrere dalla quale il sistema IT-Wallet pubblico è reso disponibile nonché il termine entro il quale le società PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche;
c) fissazione della data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) definizione della tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. Resta ferma la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese;
Il comma 6 stabilisce che il finanziamento per la progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, sia pari a 102 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Le risorse per il triennio sono reperite attingendo sia al PNRR[35] per 69 milioni sia al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per i restanti 33 milioni di euro.
Il comma 7, infine, dispone che in attesa della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet siano rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale (app IO) le versioni digitali della Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità.
I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Il comma in esame precisa, inoltre, che salvo gli utilizzi previsti in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, come strumento di identificazione in rete per la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze su supporto plastificato.
La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare ai sensi dell’articolo 118-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il “Nuovo codice della strada”. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di cui all’articolo 226, comma 10, del Nuovo Codice della strada), dell’esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare, ed è equipollente al documento di identità dello stesso. La disposizione, infatti, precisa che, ai fini della circolazione sul territorio nazionale, la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di possesso dei documenti di circolazione e di guida cui all’articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 20, comma 2
(Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)
Il comma 2 dell’articolo 20 prevede che il Ministero dell’università e della ricerca trasmetta all’Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.
Il comma prevede che, al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta alla citata Anagrafe, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti.
I dati in questione sono acquisiti dal Ministero nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
L’ANIS, ai sensi dell’articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituita a cura del Ministero dell’università e della ricerca per rafforzare gli interventi nel settore dell’università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. I dati in essa contenuti sono resi disponibili: alle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali; alle istituzioni della formazione superiore per automatizzare le procedure di iscrizione; ai cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni.
I decreti ministeriali recanti la disciplina di dettaglio dell’ANIS sono i seguenti: decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 gennaio 2022 e decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 settembre 2022.
L’articolo 20, comma 3 attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società “Pago PA S.p.A.”, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota.
Il comma 4 indi pone un raccordo normativo con tale nuove previsione.
Il comma 5 prevede la disapplicazione a Pago PA dell’obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.
Il comma 3 dell’articolo 20 conferisce ad alcuni specifici soggetti i diritti di opzione per l'acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.
Tale piattaforma, si ricorda, è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico (escluse le società quotate). La piattaforma è oggetto dell’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
L’istituzione della società per la gestione di questa piattaforma è stata effetto del decreto-legge n. 135 del 2018 (cfr. il suo articolo 8, comma 2), che al contempo trasferiva tali compiti, innanzi svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale. La società – denominata “Pago PA S.p.A.”, con socio unico il Ministero dell’economia e finanze – è stata indi oggetto del d.P.C.m. 19 giugno 2019, che ne ha autorizzato la costituzione.
Tale società gestisce: la “piattaforma pagoPA” (di cui all’articolo 5 del Codice dell’amminsitrazione digitale); il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, ossia “piattaforma IO” o “App IO” (articolo 64-bis del Codice citato); la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (articolo 50-ter del Codice), per l’interoperabilità tra amministrazioni.
Le è stato attribuito altresì (dall’articolo 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019) lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche (su cui cfr. anche l’articolo 26, comma 2, lettera c) e comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020).
Inoltre le sono state affidate (dall’articolo 28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021) la creazione e la gestione della piattaforma cd. “IDPay”, intesa a standardizzare e digitalizzare i processi di erogazione di benefici economici pubblici a favore dei cittadini e imprese (avvalendosi della infrastruttura Centro Stella dei pagamenti digitali), con una modalità di fruizione basata su strumenti di identificazione.
Stipulata nel 2022, una convenzione tra la società e l’Agenzia delle Entrate concerne la fornitura del servizio di trasmissione a quest’ultima dei dati di incasso giornaliero (tramite POS fisico e virtuale) degli esercenti operanti sul territorio italiano. Questo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5 del decreto-legge n. 124 del 2019. E circa la trasmissione degli ‘scontrini’ all’Agenzia delle entrate tramite PagoPA, cfr. l’articolo 5-novies del decreto-legge n. 146 del 2021, a fini di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e loro memorizzazione e trasmissione.
Tra gli altri progetti in corso di sviluppo figurano “Firma con IO”, perché i cittadini possano firmare documenti e contratti direttamente dall’App IO, con una firma elettronica qualificata con valore legale probatorio (pari alla firma autografa), ed “IO Wallet”, perché i cittadini possano ottenere e conservare le versioni digitali, autentiche e verificabili delle proprie credenziali.
Il bilancio riferito all’anno 2022 riportava il dato di 292 dipendenti (più l’amministratore unico, allora il dott. Giuseppe Virgone - al quale è succeduto dal gennaio 2023 il dott. Alessandro Moricca).
I soggetti cui la disposizione che ora sopraggiunge trasferisce i diritti di opzione per l’acquisto della intera partecipazione azionaria statale nella società or ricordata sono due:
§ l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per una quota della partecipazione azionaria statale non inferiore al 51 per cento;
§ il fornitore del servizio universale postale (servizio oggetto dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999; esso è affidato, si ricorda, a Poste Italiane fino al 2026).
Il corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione azionaria è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti (e con oneri a loro carico).
Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Le disposizioni contenute in questo comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame mirano – vi si legge – al rafforzamento dell’interoperabilità tra le banche dati pubbliche, alla valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati, alla razionalizzazione e riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato.
Il comma 4 reca una novella all’articolo 8, comma 2 del citato decreto-legge n. 135 del 2018.
La disposizione pone il raccordo normativo tra quella disciplina, che faceva riferimento ad una società interamente partecipata dallo Stato, con la nuova disciplina ora dettata con il presente decreto-legge, nella quale non è previsto, da parte dello Stato, una integrale partecipazione, piuttosto un “indiretto controllo”, mediante società partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato.
Il comma 5 estende alla Società PagoPA la non applicabilità – innanzi riservata ad università statali, enti pubblici di ricerca ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – di talune disposizioni di legge, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione (espressione con cui si intende l’insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso l’interazione delle università con società civile e imprese).
Sono le disposizioni che prescrivono, per l’acquisto di beni e servizi, l’utilizzo delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni nonché della rete telematica delle transazioni (cfr. articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge n. 296 del 2006).
E sono le disposizioni che prescrivono, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. (cfr. articolo 1, commi da 512 a 516 della legge n. 208 del 2015).
Articolo 21
(Dematerializzazione digitale
ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
L’articolo 21 dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante convenzione, alle pubbliche amministrazioni, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale.
L’articolo 21 detta disposizioni relative a un coinvolgimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca delle Stato nei processi di dematerializzione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni.
Siffatti processi hanno ricevuto impulso da atti dell’Unione europea, in particolare i regolamenti UE n. 240 e n. 241 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il primo ha istituito un “sostegno tecnico”, intendendosi con questo misure che aiutino le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali, rafforzative della resilienza, coesione economica, sociale e territoriale, ed a sostegno della pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti. Tra le azioni ammesse al sostegno tecnico figura la creazione delle capacità informatiche, inclusi programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della giustizia. Il secondo, non occorre ricordare, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, perseguendo tra i suoi vari obiettivi la digitalizzazione dei servizi (tra cui sanità, trasporti, sistema giudiziario) e lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, poli di innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte, come anche la digitalizzazione delle imprese.
Il comma 1, per tale riguardo della dematerializzazione e digitalizzazione documentale, prevede che le pubbliche amministrazioni (manca una maggiore specificazione mediante rinvio normativo) possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Si tratta di ausilio per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, e per coprire le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa (anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati).
Tale è infatti il supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, come disegnato in via generale dall’articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, cui la disposizione in esame fa rinvio.
Altresì può avvalersi dell’Istituto, mediante apposita convenzione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, aggiunge il comma 2.
Tale avvalimento è volto alla realizzazione di programmi pilota di definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.
L’avvalimento è a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021.
L’appostamento complessivo cui si fa così rinvio, entro cui attingere le risorse necessarie, è pertanto quello che destina ai servizi digitali e cittadinanza digitale (per gli anni ancora a venire) 50 milioni per l'anno 2024, 40 milioni per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026.
Per prestare il supporto tecnico-operativo di cui tratta il presente articolo, il comma 3 prevede che l’Istituto Poligrafico può avvalersi (ancora, sulla base di un’apposita convenzione) di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.
Può ricordarsi, per questo profilo, come il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) annoveri un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete, per cittadini e imprese. Attualmente gli Identity Provider (gestori di identità) accreditati sono dodici, il cui elenco è pubblicato sul sito dell'AgID: Aruba, Etna Hitech, InfoCamere SC., InfoCert, Intesi Group, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TeamSystem, TI Trust Technologies.
Una Certification Authority (CA) è un soggetto autorizzato a rilasciare certificati digitali tramite una procedura di certificazione che si avvale di un sistema di crittografia a doppia chiave.
Taluni degli Identity Provider hanno altresì la qualifica di Certification Authority.
Si rammenta che il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, novellando la legge n. 559 del 1966, ha recato la disciplina concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in vista della sua trasformazione in società per azioni.
Successivamente, la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59 ha stabilito la suddetta trasformazione in società per azioni dalla data del 17 ottobre 2002.
Articolo 22, comma 1, lett. a), e commi 3-4
(Addetti all’ufficio per il processo)
L’articolo 22, comma 1, lett. a), modifica le condizioni per l’ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all’ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.
L’articolo 22, comma 1, lett. a), interviene sull’art. 11 del DL 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2013, n. 113), in materia di addetti all’ufficio per il processo (UPP).
L’art. 11 del DL 80/2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell’ufficio per il processo, sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.
A tal fine la citata disposizione:
- autorizza l’assunzione tramite concorso di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità nell’ambito della giustizia amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026 (comma 1);
- con riferimento alle procedure assunzionali nell’ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l’accesso, i profili professionali e il trattamento economico (comma 2);
- individua i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa (comma 3);
- specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l’ufficio del processo: costituisca titolo per l’accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria (comma 4);
- prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito (comma 5);
- reca le previsioni relative alla copertura finanziaria (comma 7).
Si ricorda che l'ufficio per il processo è stato originariamente istituito dal d.l. 90/2014, che ha inserito l'articolo 16-octies nel d.l. 179/2012, ed è attualmente disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.
L’ufficio per il processo è istituito al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Gli uffici per il processo civile e per il processo penale sono costituiti presso i tribunali ordinari, le corti d’appello e la Corte di cassazione nonché presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per i minorenni, per le persone e le famiglie.
Oltre che dal personale assunto ai sensi del citato art. 11 del d.l. 80/2021, l’ufficio per il processo è costituito da personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, magistrati onorari, i laureati in giurisprudenza ammessi a svolgere la formazione professionale e il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 37 d.l. 98/2011 e art. 73 d.l. 69/2013.
Nella Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR si precisa che è stata conclusa la prima tranche di assunzioni per l'ufficio per il processo. L'investimento è volto a migliorare la qualità e ridurre l'arretrato e i tempi dei procedimenti anche supportando la transizione digitale del sistema giudiziario. A partire dal febbraio 2022 è stato contrattualizzato ed immesso in ruolo un primo contingente di 7.789 addetti UPP e, successivamente, nel mese di ottobre 2022, hanno preso servizio circa 3000 dipendenti con profili tecnici (informatici, statistici, data entry, architetti, ingegneri) finalizzati comunque ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale. Il target PNRR è da considerarsi raggiunto al 31 dicembre 2022 con l'assunzione e presa di servizio di 11.017 dipendenti. Occorre tuttavia segnalare che di questi al 30 aprile 2023 risultano in servizio 9.165 unità (a fronte delle nuove immissioni in servizio, nonché di 2.286 dimissioni). Il dato non pregiudica il conseguimento del predetto target, ma invita ad avviare una riflessione sulla necessità di attivare ulteriori procedure concorsuali nonché di capitalizzare l'investimento compiuto per il capitale umano per rafforzare l'efficienza complessiva del sistema giudiziario italiano. In coerenza con il quadro richiamato il Ministero della giustizia ha interamente destinato il contingente di personale degli “addetti UPP” al rafforzamento e alla costituzione degli Uffici per il processo presso il 169 uffici giudiziari coinvolti. Il contingente di personale tecnico, invece, è stato destinato in gran parte ai medesimi uffici giudiziari e in minor numero ad altri uffici giudiziari quali procure, procure generali e direzione generale antimafia, e ad articolazioni del Ministero impegnati nell'attuazione del PNRR per un totale in servizio al 31 dicembre 2022 di 3.173 unità di personale. Al 30 aprile 2023, invece, risultano in servizio 2.861 unità complessive di personale tecnico, a fronte di totali 3.238 immissioni e 377 dimissioni.
La disposizione in commento interviene, in primo luogo, sul comma 2 dell’art. 11 del d.l. 80/2021, in materia di titolo di studio richiesto per la partecipazione al bando di concorso relativo al reclutamento di addetti all’ufficio per il processo[36], stabilendo che il titolo possa essere conseguito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, sempreché alla suddetta data sia stato superato l’ultimo esame previsto dal corso di laurea (n. 1).
Il comma 1, lett. a), in commento interviene, altresì, sul comma 4 del citato art. 11 (n. 2).
Il comma 4 dell’articolo 11, nel testo attualmente vigente prevede che con riguardo agli assunti nell’ambito della giustizia ordinaria - e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa - il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:
- costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario (lett. a);
- equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio (lett. b);
- equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame (lett. c);
- costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria (lett. d).
In virtù delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento:
§ è richiesto che il servizio sia prestato per almeno due anni consecutivi, non necessariamente nella sede di prima assegnazione (anziché, come previsto dal testo vigente, per l’intero periodo presso la sede di prima assegnazione);
§ viene previsto che il predetto servizio costituisca altresì titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 487/1994).
Tali modifiche si applicano, secondo quanto precisato dal comma 3 dell’articolo in commento, anche agli addetti all’ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire, alla data del 2 marzo 2024)
Il comma 4 dell’articolo in commento reca disposizioni in materia di copertura finanziaria. Nello specifico, per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all’articolo 11 del d.l. 80/2021 è autorizzato l’utilizzo di una quota pari a euro 2.350.000 delle risorse non utilizzate per l’attività di formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto e destinato all'ufficio per il processo di cui all’articolo 16 del d.l. 80/2021, afferenti all’investimento M1C1-1.8 (denominato “Capitale umano e Ufficio per il Processo”). Tale quota di risorse è finalizzata ad incrementare per l’anno 2024 le risorse residue, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica pari a circa 1.650.000 euro, destinate all’espletamento delle procedure concorsuali previste dall’articolo 14, comma 13, del medesimo d.l. 80/2021 per il reclutamento di addetti UPP.
L’articolo 22, comma 1, lett. b), prevede che per il reclutamento del personale addetto all’ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026.
L’art. 22, comma 1, lett. b) interviene sull’art. 14 del d.l. 80/2021 in materia di procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia.
Viene, in primo luogo, modificato il comma 11 dell’articolo citato, prevedendo che, nel caso di incapienza, rispetto ai posti messi a concorso, della graduatoria distrettuale relativa a un determinato profilo, le domande di partecipazione dei candidati idonei utilmente collocati nelle graduatorie di altri distretti alle procedure di scorrimento delle graduatorie medesime, possano essere presentate non più per uno solo, ma per uno o più distretti oggetto della procedura (n. 1).
Inoltre, viene inserito nel citato articolo il comma 12-quater, volto a prevedere che qualora un lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo d.l. 80/2021 – vale a dire rispettivamente quale addetto all’ufficio per il processo e nell’ambito del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR – risulti vincitore di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, con l’assenso sia dell’amministrazione di nuova destinazione sia del lavoratore interessato (n. 2).
Articolo 22, comma 1, lettera c)
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)
L’articolo 22, comma 1, lettera c), reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Più nel dettaglio, la lettera c) introduce un nuovo articolo (art. 16-bis) nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto speciali procedure per l’assunzione a tempo determinato di personale con diverse professionalità e qualifiche, destinato ad affiancare il personale del Ministero della giustizia nel conseguimento dei traguardi concordati con la Commissione europea nell’ambito del PNRR.
Tale nuovo articolo, rubricato “stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato”, si compone di due commi:
§ il comma 1 riguarda il personale assunto presso il Ministero della giustizia;
§ il comma 2 riguarda il personale assunto nell’ambito della Giustizia amministrativa.
Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia a trasformare i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 13 del citato d.l. 80/2021 in contratti a tempo indeterminato, con l’inserimento dei soggetti interessati nei ruoli del Ministero medesimo.
Per quanto riguarda il contingente di personale di cui all’articolo 11 del d.l. 80/2021 si ricorda ce tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2024, il reclutamento tramite procedura concorsuale di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato (per maggiori approfondimenti si rinvia alle schede di commento delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame - v. sopra).
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 13 del d.l. 80/2021, invece, si fa presente che tale disposizione, ha autorizzato, nel periodo 2021-2026, il reclutamento tramite procedura concorsuale di un contingente 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR.
Il transito nei ruoli del Ministero avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che:
§ hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;
§ risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.
La stabilizzazione prevista dal neo introdotto art. 16-bis avviene in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, ferme restando le facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e comunque nell’ambito dei posti disponibili in organico.
A tal fine è previsto l’esperimento di una selezione comparativa del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di scorrimento tra i diversi distretti.
L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Il comma 2, con disposizione analoga, autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del citato d.l. 80/2021. Tale autorizzazione opera nel limite di ottanta unità da inquadrare nell’area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell’area assistenti, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.
La stabilizzazione avviene previa selezione comparativa, che avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che:
§ hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;
§ risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.
Anche in questo caso, la stabilizzazione opera in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. sopra).
Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente incremento dei posti disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa e si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari ad euro 2.457.650 per l’anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall’anno 2027, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l’anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
A seguito della pubblicazione di una rettifica nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 54, del 5 marzo 2024, la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento è da intendersi per l’anno 2026 e a decorrere dall’anno 2027.
Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati anche recentemente dalla Corte costituzionale.
In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare “sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)”. Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest’ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che “questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all’interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione”.
Articolo 22, comma 2
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)
L’articolo 22, comma 2, proroga al biennio 2024-2025 l’autorizzazione per il Ministero della giustizia all’assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’articolo 23, comma 3, dispone la proroga al biennio 2024-2025 dell’autorizzazione per il Ministero della giustizia all’assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, prevista per il biennio 2023-2024 dall’art. 13, comma 2, del d.l. 75/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 112/2023), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il comma 2 dell’art. 13 del d.l. 75/2023 prevede che le 70 unità di cui è autorizzata l’assunzione siano così ripartite:
- una quota non inferiore al 50 per cento ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche;
- una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui riservata, mediante procedure comparative che tengano conto dei criteri e requisiti di cui all’articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 al personale appartenete ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
- una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva.
Ai fini dell’espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all’art. 16, comma 3, del d.l. 75/2023.
Articolo 22, comma 5, 6 e 7
(Albo dei periti presso il tribunale)
I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 22 recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell’apposito Albo istituito presso il tribunale.
In particolare, il comma 5, interviene sull’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di Albo dei periti presso il tribunale.
In primo luogo, alla lettera a), si prevede che nell’ambito dell’albo dei periti istituito in ogni tribunale sia prevista la categoria di esperti in trascrizione.
L’albo dei consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo. Si ricorda che l’art. 67 disp. att. c.p.p., prevede che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. Le categorie di esperti che sono sempre previste nell’albo sono:
- medicina legale;
- psichiatria;
- contabilità;
- ingegneria e relative specialità;
- infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- balistica;
- chimica;
- analisi e comparazione della grafia;
- interpretariato e traduzione.
Ai sensi del successivo art. 68 disp. att. c.p.p., l’albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere.
La successiva lettera b) inserisce il comma 5-bis nel citato art. 67 disp. att. c.p.p. prevedendo che le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare in concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.
Ai sensi del comma 6, nelle more dell’adozione del suddetto decreto, per l’individuazione delle ulteriori categorie dell’albo dei periti e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria si fa riferimento, ove compatibili, alle categorie e ai settori di specializzazione previsti dagli allegati A e B del decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, recante la disciplina l’albo dei consulenti tecnici previsto dall’art. 13 delle disp. att. c.p.c.
Il citato decreto n. 109 del 2023 reca il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.
L’Allegato A reca numerose categorie (che vanno, solo per citarne alcune, dall’agricoltura alle assicurazioni, dalla biologia alla chimica, dall’edilizia all’informatica, dall’ingegneria alla mediazione interculturale, dalla medicina alla psicologia, dall’urbanistica alla veterinaria), e i corrispondenti settori di specializzazione.
L’Allegato B contiene invece la tabella di equipollenza relativa ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica.
Nell'albo sono indicati, per ciascun consulente, la categoria e il relativo settore di specializzazione; il titolo di studio conseguito; l'ordine o il collegio professionale di appartenenza (o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio per le professioni non organizzate in ordini o collegi); la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione; il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione; il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico; il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Infine, il comma 7 prevede l’aggiornamento, a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all’albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro tenuta, secondo quanto stabilito dall’art. 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, al fine di consentire la piena operatività dell’albo dei periti nell’ambito del processo penale.
Si segnala che il Ministero della giustizia ha realizzato un unico portale, denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso cui inoltrare in forma telematica le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale, in vista della dismissione degli albi/elenchi cartacei che avverrà a partire dal 4 marzo 2024.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal citato art. 16-novies, le domande di iscrizione all’albo dei periti possono essere inserite esclusivamente con modalità telematiche e che gli albi medesimi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 16-novies, il provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che reca le specifiche tecniche per l’iscrizione e la tenuta degli albi deve essere conforme alla disciplina recata dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, e deve altresì essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia.
Le specifiche tecniche già adottate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del 4 dicembre 2023 sono state ripubblicate sul sito del Ministero modificate nelle premesse in conseguenza dell’emanazione del decreto-legge in commento.
L’articolo 23 prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l’obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.
Più nel dettaglio il comma 1 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all’individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
In relazione al settore Giustizia, il PNRR prevede specifiche risorse per riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano.
I risultati perseguiti sono:
Fra gli interventi di titolarità del Ministero della giustizia il PNRR include la riforma del processo civile (M1C1-R1.4).
La riforma della Giustizia civile rappresenta nel PNRR un intervento orizzontale le cui innovazioni strutturali influenzano una pluralità di settori d’intervento del Piano. Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (attuata con il decreto legislativo n. 149/2022), mira a ricondurre il processo civile a canoni d’efficienza e competitività, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente.
In particolare, come specificato nell'allegato al PNRR, il Governo si poneva l'obiettivo di:
Come si sottolinea nella Relazione sull’amministrazione della giustizia 2023 (Doc. IX, n.2) a seguito di un articolato iter procedimentale, nel corso del quale si sono svolti numerosi incontri con i servizi tecnici della Commissione Europea finalizzati alla discussione delle proposte di revisione del PNRR presentate dal Ministero della Giustizia, sono state formalizzate le proposte di modifica definitive e il 24 novembre 2023 la Commissione Europea ha approvato la proposta di modifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio e del suo allegato (“CID”). La revisione del Piano è stata adottata dal Consiglio UE l’8 dicembre 2023.
Le richieste di modifica del PNRR Giustizia hanno riguardato alcune delle misure in corso di attuazione. In particolare con riguardo alla Riforma 1.4 relativamente ai target statistici di abbattimento dell’arretrato civile (M1C1– 43 – 44 con scadenza dicembre 2024 e M1C1 – 47 – 48 con scadenza giugno 2026), alla luce delle argomentazioni fornite dal Ministero in ordine, tra l’altro, alla oggettiva difficoltà di aggredire entro giugno 2026 l’arretrato formatosi a partire dal 2023, la Commissione ha distinto due intervalli temporali: quello precedente al periodo dell’emergenza pandemica Covid-19 (fascicoli che hanno generato arretrato fino al 31.12.19) e quello successivo, che va dal 2020 al 2022 e comprendente le prime fasi di attuazione del PNRR. Le proposte accolte dalla Commissione hanno portato quindi ad una revisione sostanziale dei target. In particolare, i target revisionati prevedono:
· entro dicembre 2024 (M1C1 – 43 – 44) la riduzione del 95% dell’arretrato al 31.12.2019 presso i Tribunali (337.740) e le Corti di Appello (98.371). Mediante tale revisione la baseline 2019 assume carattere statico e l’impegno per gli Uffici Giudiziari si focalizza, per il 2024, sulla definizione dei fascicoli pendenti iscritti fino al 31 dicembre 2016 per i Tribunali e fino al 31 dicembre 2017 per le Corti di Appello;
· entro giugno 2026 (M1C1 – 47 – 48) la riduzione del 90% delle cause pendenti al 31.12.2022 presso i Tribunali relative a fascicoli iscritti dal 01.01.2017 (1.197.786) e la riduzione del 90% delle cause pendenti al 31.12.2022 presso le Corti d’Appello relative a fascicoli iscritti dal 01.01.2018 (179.306). Anche in questo caso, è stato chiarito il carattere statico della baseline di riferimento (casi pendenti al 31.12.2022). Mediante tale revisione, la baseline di riferimento è stata ampliata, comprendendo tutti i fascicoli pendenti e non solo l’arretrato e consentendo, pertanto, di valorizzare lo sforzo di definizione non esclusivamente con riferimento all’arretrato. Inoltre, l’intervallo temporale di riferimento è stato delimitato assumendo quale termine ultimo di osservazione la fine del 2022. Il raggiungimento di tali nuovi target richiederà pertanto un’adeguata attenzione, negli anni di attuazione del PNRR 2024-2026, alla definizione dei fascicoli iscritti fino al 2022.
È stata inoltre introdotta una nuova milestone (M1C1 – 37 bis con scadenza marzo 2024). Sempre nella Relazione annuale si sottolinea che a fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità, la Commissione ha chiesto uno sforzo integrativo volto a favorire il raggiungimento dei target assegnati. A tal fine è stato chiesto di realizzare entro marzo 2024 tutte le condizioni normative necessarie per attivare opportuni incentivi, economici e non, per:
· potenziare gli Uffici del processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere i dipendenti assunti sulla base del programma di assunzioni del PNRR;
· offrire incentivi per:
o sostenere i tribunali meno efficienti nella riduzione dell'arretrato giudiziario civile;
o ricompensare gli Uffici Giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile.
Tali incentivi saranno finanziati con le risorse economiche derivanti dai risparmi di spesa dovuti alle minori assunzioni e con eventuali ulteriori risorse individuate dal Ministero della Giustizia. Da ultimo nella Relazione si evidenzia come entro marzo 2024 dovranno essere adottati gli atti normativi necessari all’implementazione del sistema di incentivi.
Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all’investimento M1C1- 1.8 del PNRR, da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia (comma 2).
Si rammenta che con il PNRR, nell'ambito dell'Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi, è stato avviato un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato di 10.000 unità, diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e a potenziare la struttura dell’Ufficio Per il Processo.
L'obiettivo perseguito è l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti, dando altresì supporto ai giudici nell’attuazione della transizione digitale della giustizia.
Per il finanziamento degli obiettivi programmati sono state stanziate risorse per 2.268.050.053,73 di euro, di cui 647.381.274,71 di euro già spesi al 31 dicembre 2023 per stipendi, procedure di reclutamento e formazione.
A valle della revisione del PNRR intervenuta a dicembre 2023, le unità di personale sono così ripartite:
Il comma 3 prevede le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse individuate al comma 2 e la destinazione delle risorse eventualmente non attribuibili. La corresponsione degli incentivi al personale amministrativo interessato dovrà avvenire in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa (nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo). L’eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 4).
Articolo 24
(Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari)
L’articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l’anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati.
Nel dettaglio, l’articolo 24 contiene la disciplina di una procedura concorsuale, in deroga a quella ordinaria, per l’assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l’anno 2024.
Il reclutamento dei magistrati tributari avviene mediante concorso pubblico, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 92.
La proposta normativa in esame mira, dunque, a contemperare, da un lato, l’esigenza di accelerare i tempi di reclutamento dei magistrati tributari, e, dall’altro, quella di assicurare la professionalità degli stessi, coerentemente con l’obiettivo perseguito con la legge n. 130 del 2022 di professionalizzazione del giudice di merito, approvata in attuazione delle indicazioni contenute nel PNRR.
Il comma 1 dell’articolo 24 in esame introduce i nuovi commi 10-bis e 10-ter all’articolo 1 della citata legge n. 130 del 2022.
Il comma 10-bis prevede una procedura concorsuale semplificata per l’anno 2024, finalizzata all’assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale.
Per quanto riguarda la prova preselettiva, la norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.
La relazione tecnica evidenzia che la proiezione dei costi è stata determinata prendendo in considerazione gli analoghi costi sostenuti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) per lo svolgimento, nell’anno 2022, della prova preselettiva concernente il reclutamento di personale dirigenziale, alla quale hanno partecipato oltre 21.000 candidati.
Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso. È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.
La norma in commento individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992.
Il comma 10-ter stabilisce che le prove scritte consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.
Per la prova orale, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini del computo della dichiarazione di non idoneità al concorso, per gli effetti dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Si ricorda che il computo massimo di dichiarazione di non idoneità al concorso per magistrati tributi è tre.
La disposizione prevede che la commissione di concorso, di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, debba essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La relazione tecnica rileva che, in ordine ai rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della commissione esaminatrice, si ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di 17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nell’anno 2024. È necessario considerare, altresì, l’importo dei compensi da liquidare ai medesimi commissari, ai sensi del DPCM 24 aprile 2020, stimabili in complessivi 457.000 euro, tenuto conto degli importi massimi previsti dall’articolo 4 del medesimo decreto e degli oneri di legge a carico dell’amministrazione.
La disposizione rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.
Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell’economia e delle finanze deve bandire il concorso di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con riferimento alla stima degli oneri da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali, la relazione tecnica quantifica la spesa in 2.186.150 euro, di cui 1.729.150 nell’anno 2024 e 457.000 nell’anno 2025.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)
L’articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Il comma 1 lett. a), modificando l’articolo 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo pignorato, introduce soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata.
In particolare, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento ai sensi dell’articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo precettato aumentato:
§ di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00;
§ 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro;
§ della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
La previgente formulazione dell’art. 546 c.p.c. prevedeva che, qualunque fosse l’importo precettato, il terzo fosse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà.
Come risulta dalla Relazione illustrativa, la modifica è volta ad evitare l’incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l’accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.
Il comma 1 lett. b) introduce nel codice di rito l’art. 551-bis, che prevede che, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo.
Tale dichiarazione, ai sensi del secondo comma del nuovo art. 551-bis c.p.c., può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l’efficacia.
Al fine di individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve contenere l’indicazione:
§ della data di notifica del pignoramento;
§ dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
§ delle parti;
§ del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;
§ l’attestazione della persistenza del credito;
§ la data di deposito dell’intervento (qualora sia stata depositata dal creditore intervenuto).
La dichiarazione deve inoltre essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica. Il deposito nel termine di dieci giorni è stabilito a pena di inefficacia della dichiarazione di interesse, analogamente a quanto previsto dall’articolo 543 c.p.c. per il mancato deposito nel termine di dieci giorni dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
Nel caso di pignoramento presso più terzi, esso perde efficacia solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la predetta dichiarazione.
In mancanza della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi.
Il terzo ed il quarto comma del nuovo art. 551-bis c.p.c. disciplinano gli effetti sostanziali e processuali dell’inutile decorso del termine decennale: il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dall’ultima notifica ai terzi del pignoramento o della successiva dichiarazione e, nel caso di più terzi, dall’ultima delle notifiche ai medesimi.
L’ultimo comma dispone che esso si applica anche in caso di esecuzione sospesa.
Il comma 3 prevede che il nuovo articolo 551-bis si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che il pignoramento presso terzi pendente da almeno otto anni alla data in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro due anni dall’entrata in vigore del decreto in conversione (in coerenza con il nuovo art. 551-bis comma 2).
Il comma 1 lettera c) modifica l’art. 553 c.p.c., prevedendo che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo art. 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente articolo. Viene inoltre previsto che l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione. Mediante l’aggiunta di tre nuovi commi all’art. 553 c.p.c., si dispone che se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo.
La disposizione mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell’ordinanza di assegnazione.
Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione. Viene inoltre previsto che l’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all’art. 551-bis.L’ultimo, nuovo comma dell’art. 553 c.p.c. prevede che l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005).
La disposizione persegue l’obiettivo di assicurare la conoscenza dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione ai terzi.
Il comma 4 reca una disciplina transitoria, disponendo che i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione precitate.
Il comma 1 lettera d), modificando l’art. 630 c.p.c., dispone che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui viene dichiarata l’estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale.
La misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l’inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all’eventuale garanzia di altri crediti.
Il comma 5, infine, dispone che se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, con conseguente liberazione del terzo dagli obblighi derivanti dall’art. 546 c.p.c.
Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) |
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Testo previgente |
Modificazioni apportate dall’art. 25 del D.L. 19 del 2024 |
Art. 546 (Obblighi del terzo) |
Art. 546 |
1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode [c.p.c. 65, 520; c.p. 334, 335]. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. |
1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. |
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2. Omissis |
2. Identico |
Art. 551-bis |
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Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma. Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l’esecuzione è sospesa.
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Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti) |
Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti)
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Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [c.p.c. 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530]. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529]. Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita. |
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [c.p.c. 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530]. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529]. Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita. I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione. L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma. Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
Art. 630 (Inattività delle parti) |
Art. 630 (Inattività delle parti) |
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156]. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130] |
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156]. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza, e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130] |
Il comma 2 apporta modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).
La lettera a), modificando l’articolo 36, dispone che il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di essere autorizzato dal giudice.
La lett. b), interviene modificando la rubrica del Capo II del Titolo IV attualmente denominata “Dell’espropriazione mobiliare”, in “Dell’espropriazione mobiliare e presso terzi”, al fine di armonizzare il titolo del capo (in precedenza dedicato solo alle esecuzioni mobiliari) rispetto all’introduzione dell’articolo 169-septies disp. att. c.p.c.
La lettera c) introduce, nelle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, l’art. 169-septies, rubricato “Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati”.
La disposizione si riferisce alla dichiarazione di cui all’art. 553 c.p.c., comma 1, in base al quale se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
Ai sensi del nuovo art. 169-septies, tale dichiarazione deve necessariamente contenere:
· il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
· l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
· l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) |
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Testo previgente |
Modificazioni apportate dall’art. 25 del D.L. 19 del 2024 |
Art. 36 (Obblighi del terzo) |
Art. 36 (Obblighi del terzo) |
1. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente |
1. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente. Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice. |
Art. 169-septies (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) |
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La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni: 1) il numero di ruolo della procedura. l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento. |
Articolo 26
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313)
L’articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. n. 313 del 2002).
Le modifiche apportate dall’articolo 26 al testo unico del casellario – come sottolinea la relazione illustrativa - si pongono in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione tese a favorire l’interoperabilità (M1C1). Gli interventi in esame si allineano, altresì, alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che attribuisce all’ANAC la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 23) di cui all'articolo 62-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 82/2005), oltre allo sviluppo ed alla gestione dei servizi, in modo da assicurarne l’interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del citato CAD.
Più nel dettaglio il comma 1, lettera a), conseguentemente, da un lato, alla introduzione nel CAD del concetto di “base dati” e della “base dati di intesse nazionale” (tra cui rientra espressamente il casellario giudiziario) e, dall’altro alla novità costituita dalla citata PDND, interviene sulle definizioni recate dall'art. 2 del testo unico del casellario:
§ modificando la definizione di “casellario giudiziale” inteso non più quale registro nazionale ma quale “base dati” di interesse nazionale contenente l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
Si definisce, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) “base di dati di interesse nazionale” l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici.
§ Inserendo il riferimento alla base dati anche nelle definizioni di casellario giudiziale europeo, casellario dei carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
§ Modificando la definizione di “ufficio centrale”, che viene inteso quale ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
§ Aggiungendo le nuove definizioni di “Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)” e di DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;
Con riguardo a tali modifiche la relazione illustrativa osserva come si sia reso necessario [omissis] distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell’ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all’interno del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
La lettera b) del comma 1 – in ragione della introduzione quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND - modifica l’articolo 28 del testo unico del casellario in materia di certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi. Si prevede in particolare che il certificato generale debba essere rilasciato dall’ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l’istante non sia stato ancora accreditato alla PDND.
In proposito la relazione illustrativa rileva infatti che “in attesa dell’accreditamento sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la disciplina attuale prevista [omissis] con riguardo alla consultazione da parte dell’autorità giudiziaria”.
§ le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;
§ il decreto Ministeriale con il quale vengono fissate. le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei debba essere adottato anche sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.
Nella sua formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, l’articolo 42, comma 1, demandava a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, da adottarsi, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali, la fissazione delle regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi. Ai sensi del previdente comma 1-bis. le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei dovevano essere stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
La DGSIA, ferme restando le competenze dell’Ufficio del casellario centrale, è chiamata a:
a) raccogliere e conservare i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccogliere e conservare i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conservare i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conservare a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) gestire le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) adottare le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicurare l’accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
Da ultimo la lett. f) modifica l’articolo 43 del testo unico con l’obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all’adozione delle regole tecniche in materia di casellario.
L'art. 43, nella sua formulazione previgente, demandava ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione delle regole tecniche che consentono, nei casi previsti dallo stesso testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative, per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea ovvero ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide.
Il decreto-legge in conversione prevede in particolare che le regole tecniche siano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell’interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.
L’articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa.
Più nel dettaglio la disposizione modifica gli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stata introdotta nell’ordinamento una disciplina organica della giustizia ripartiva. Nello specifico, sono state previste norme procedurali (volte a disciplinare gli istituti, i principi e gli obiettivi, nonché i programmi e le garanzie interne alla giustizia riparativa: Capi I-III del Titolo IV), disposizioni organizzative (dirette a regolare la formazione dei mediatori esperti e i servizi per la giustizia riparativa: Capi IV e V del Titolo IV), previsioni intese a regolare l'incidenza che l'esito riparativo può avere sul contenuto della decisione resa nel procedimento di cognizione (norme di natura sostanziale inserite nel Titolo I e nel Titolo IV), oppure in fase di esecuzione (norme di diritto penitenziario, inserite nel Titolo V).
Nella relazione illustrativa del decreto legge in conversione si evidenzia come la giustizia riparativa rappresenti uno dei punti cardine della riforma del processo penale e, quindi, degli obiettivi del PNRR.
La riforma in esame presuppone, per la propria effettiva applicazione, l’intervenuta organizzazione dei servizi per giustizia riparativa, nonché la costituzione dei Centri pubblici di nuova istituzione (definiti espressamente all’articolo 42, comma 1, lett. g), del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa), idonei a somministrare i relativi programmi -secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 nonché 92 del medesimo decreto legislativo- il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse.
Prima della individuazione e costituzione dei Centri in questione (cui è propedeutico l’accreditamento dei mediatori esperti presso il Ministero della giustizia, ai sensi delle norme di cui agli articoli 59, 60, 93 del decreto legislativo, come attuate altresì dai relativi DD.MM. in materia di elenco e di formazione del 9.6.23, nonché dal D.M. integrativo in materia di elenco del 15.12.2023), gli effetti processuali previsti non potranno esplicarsi. Attualmente – ricorda sempre la relazione - il Ministero della giustizia, avvalendosi della -prima- Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, sta provvedendo alla definizione, ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo, della proposta dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di giustizia riparativa; dal 2.10.23 sono poi disponibili sul sito del Ministero i modelli uniformi di domanda di iscrizione all’elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa (anche eventualmente con l’attribuzione della qualifica di formatore), ai sensi dell’articolo 11 del citato D.M. 9.6.23. L’iscrizione all’elenco, in fase di primo popolamento dello stesso, avviene in forza delle previsioni di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo D.M., che regolamentano in dettaglio, in forza del rinvio operato dall’articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo, appunto l’iscrizione di diritto nell’elenco di peculiari categorie di soggetti, purché in possesso i medesimi, alla data del 30.12.2022, di specifici requisiti.
Prosegue ancora la relazione illustrativa “La disciplina transitoria della norma di rango primario, ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque verosimilmente allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si è infatti focalizzata nell’articolo 93 sulle figure professionali già esistenti, il cui recupero, alle condizioni di legge, è apparso decisamente necessario, ai fini di un primo popolamento dell’elenco, e quindi della concreta ed effettiva possibilità di erogazione del servizio della giustizia riparativa in materia penale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari allo svolgimento dei percorsi di formazione di nuova istituzione [omissis]. La struttura amministrativa destinata a fornire, a mezzo dei mediatori esperti, i servizi di giustizia riparativa, per il tramite dei Centri ex articolo 63 del decreto legislativo, di nuova istituzione presso gli enti locali, prenderà le mosse dalla prima ricognizione dei servizi già esistenti, che le singole Conferenze locali operanti a livello distrettuale, sono chiamate ad effettuare, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’articolo 92 dello stesso decreto.
In attesa, pertanto, della piena operatività delle strutture pubbliche quale unica fonte di erogazione di servizi di vera e propria giustizia riparativa, vi è da rilevare, da un lato, il numero irrisorio di domande di iscrizione all’elenco sinora pervenute, e, dall’altro, la sempre più frequente richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di accesso allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.
Tale situazione induce a ritenere che le garanzie di un sistema affidabile richiedano che le Conferenze locali per la giustizia riparativa, possano usufruire di un lasso temporale più congruo per la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti, per la valutazione della conformità delle prestazioni sinora erogate dagli stessi nonché dei curriculi degli operatori ivi in servizio”.
La lett. a) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legge in conversione differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti dalle norme dell’articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150. Si tratta nello specifico:
- del dies a quo del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici;
- del dies a quo per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell’esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo;
- della data di consolidamento del curricolo degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell’elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 del decreto legislativo.
L’articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha previsto il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di giustizia riparativa al 30 giugno 2023 (rectius. “sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”), per poter accordare agli operatori un lasso di tempo congruo per l'organizzazione amministrativa e la predisposizione delle strutture chiamate a garantire la piena operatività dei programmi di giustizia riparativa. Ai sensi del comma 1, in particolare, la Conferenza locale per la giustizia riparativa – come ampiamente ricordato (vedi supra) - è chiamata, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi entro il 30 giugno 2023, a provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. La medesima Conferenza di valutare i suddetti soggetti con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La lett. b) differisce alla medesima data anche il termine di cui all’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 150, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto, per espressa previsione della norma transitoria di cui all’articolo 92, anche il contenuto precettivo dell’articolo 93 (circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’iscrizione all’elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso).
Come si evidenzia nella relazione illustrativa attraverso tali modifiche “Si intende [omissis] implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, consentendo l’accesso alla domanda di iscrizione all’elenco ad una platea maggiormente ampia di soggetti legittimati, e favorire altresì la circolazione dei professionisti, sì da poter disporre di un numero di mediatori esperti sufficiente a fronteggiare efficacemente ed in tempi brevi la fase di costituzione dei Centri”. La stessa relazione aggiunge poi “L’intervento, nel dare riscontro alle indicazioni contenute nel parere tecnico dell’Unità di Missione Next Generation EU pervenuto in data 11 dicembre 2023 ed altresì ribadite nell’incontro della Cabina di Regia PNRR del 16 gennaio u.s., si pone nell’ottica di scongiurare ogni possibile rischio concreto di reversal, in coerenza peraltro con i contenuti del D.M. integrativo del 15 dicembre 2023 (recante Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché' delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco). Il decreto integrativo, da questa prospettiva, ha provveduto infatti alla revisione sia dei requisiti soggettivi necessari all’iscrizione nell’elenco (consentita ora anche agli iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari) sia dell’incompatibilità, limitata territorialmente ora al solo circondario del tribunale in cui il mediatore esperto svolge in via prevalente la professione forense, rendendo così il medesimo libero di muoversi nel rimanente ambito del distretto”.
Articolo 28
(Interventi ferroviari finanziati dal PNRR)
L’articolo 28 prevede che - con decreto interministeriale (MIT-MEF) - si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023.
L’articolo in esame, come si evince dalla Relazione illustrativa, mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa (sul tema https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_il_sistema_ferroviario.html).
In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
La previsione normativa dà attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e che approva il PNRR modificato presentato dall’Italia il 7 agosto 2023.
Si ricorda in proposito che la Componente 1 della Missione 3 "Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)”, del PNRR ha risorse, come rimodulate a dicembre 2023, per 22,8 miliardi di euro.
L’articolo 28 stabilisce, altresì, che con il medesimo decreto si provvede alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento per l’anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.
Si rammenta altresì che il contratto di programma tra MIT e RFI 2022-2026 è stato trasmesso alle Camere il 23 dicembre 2022 e che la IX Commissione – Trasporti e telecomunicazioni della Camera lo ha esaminato (svolgendo anche un ciclo di audizioni) nelle sedute dell’8 marzo, 9, 17 e 30 maggio e infine del 7 giugno 2023, con l’approvazione di una risoluzione.
L’articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare, integra i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell’arresto.
Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
Benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
La disposizione in commento modifica i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale (comma 1, lett. a)).
In particolare, si prevede che tali benefici siano subordinati anche all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sul punto, si ricorda che, come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 3 del 2017 ha precisato che, in base alla normativa vigente prima della presente novella, le violazioni di legge erano rilevanti limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Con l’estensione operata dalla disposizione in commento anche alle violazioni delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa e, in tal caso, ponendo il solo limite del doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione in caso di successiva regolarizzazione (vedi infra).
Restano fermi gli altri requisiti già richiesti dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, ossia il possesso del DURC ed il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
Viene altresì specificato che, fermo restando il diritto ai suddetti benefici in caso di successiva regolarizzazione - entro i termini indicati dagli organi di vigilanza[37] - degli obblighi contributivi ed assicurativi e delle violazioni accertate, il recupero dei benefici erogati in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (comma 1, lett. b)).
Sul punto si ricorda che l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circ. n. 3 del 18 luglio 2017 e la nota n. 255 del 17 ottobre 2017, ha chiarito che l’accertamento in sede ispettiva di omissioni contributive, che impediscono il rilascio del DURC, o di altre violazioni di obblighi di legge comporta il recupero di eventuali benefici normativi e contributivi, salvo che non intervenga tempestivamente il pagamento delle somme a debito ovvero la regolarizzazione delle violazioni contestate[38].
Viene altresì specificato che la regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che costituiscono cause ostative al rilascio del DURC per periodi predeterminati indicati nel medesimo Allegato (che vanno da 3 mesi a 2 anni), qualora siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Modifica del quadro sanzionatorio vigente per determinate fattispecie
L’articolo in commento modifica altresì le sanzioni pecuniarie e detentive comminate al ricorrere di determinate violazioni.
Impiego effettivo di lavoratori senza preventiva comunicazione
Si prevede, infatti, un incremento del 10 per cento dell’attuale importo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 12/2002 per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato[39]. Viene infatti elevata al 30 per cento la percentuale di incremento della suddetta sanzione già prevista nella misura del 20 per cento (cd. maxisanzione per lavoro nero) dall’art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018, oggetto della presente novella. Tale incremento determina i seguenti importi (comma 3):
§ da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 1.800 euro nel minimo e a 10.800 euro nel massimo);
§ da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 3.600 euro nel minimo e a 21.600 euro nel massimo);
§ da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 7.200 euro nel minimo e a 43.200 euro nel massimo).
Rimane invariato l’incremento del 20 per cento già previsto dal richiamato art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018 delle sanzioni comminate per violazione di alcune norme poste in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro (su cui vedi infra), di distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato, di limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni, di riposo settimanale e di riposo minimo giornaliero.
Si ricorda che, in base alla normativa vigente (art. 1, c. 445, lett. e), L. 145/2018), tutte le suddette maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Somministrazione di lavoro
La disposizione in commento (commi 4 e 5), novellando l’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, modifica altresì il quadro sanzionatorio in caso di violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro. In particolare, si prevede:
§ per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, (comma 4, lett. a)):
- per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (in luogo dell’attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
- per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 600 a 3000 euro (in luogo dell’attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell’ammenda da 500 a 2500 euro);
- per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 900 a 4500 euro (in luogo dell’attuale quadro sanzionatorio che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro);
- nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, la pena dell’arresto fino a quarantacinque giorni e dell’ammenda da 300 a 1.500 euro;
§ per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dell’attuale quadro sanzionatorio che prevede un’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) (comma 4, lett. b));
§ nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dell’attuale pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) (comma 4, lett. c)).
La disposizione in commento (comma 4, lett. d), n. 1) modifica altresì il quadro sanzionatorio riferito alla fattispecie di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In tali casi, si prevede che il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, in luogo di quanto previsto dall’art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 – che viene conseguentemente abrogato (comma 5) – che sinora ha previsto la sola sanzione dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
L’importo delle sanzioni previste dal nuovo articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 così novellato – che in ogni caso non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro - è incrementato del venti per cento se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti (comma 4, lett. d), nn. 2 e 3).
Si ricorda che analoga previsione è contenuta nell’art. 1, c. 445, lett. e), della L. 145/2018 ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti in materia di somministrazione di lavoro, di cui al richiamato art. 18 del D.Lgs. 276/2003 oggetto della presente novella.
Si prevede infine che il 20 per cento dell’importo delle somme (incrementate dalla presente novella dell’art. 18 del D.Lgs. 276/2003) versate in sede amministrativa ai fini della estinzione degli illeciti vengano destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato, fermo restando che le risorse che affluiscono a tale Fondo non possono superare il limite di euro 15 milioni annui (ex art. 1, c. 445, lett. g), della L. 145/2018) (comma 4, lett. d), n. 4).
Lavoro occasionale in agricoltura
La disposizione in commento interviene anche a modificare il quadro sanzionatorio riferito alle violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura (comma 6).
In primo luogo, si dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro – prevista dall’art. 1, c. 354, della L. 197/2022, modificato comma in esame - non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, come invece previsto nel testo previgente, con la conseguenza che, come specificato anche dalla Relazione illustrativa del provvedimento in esame, per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxisanzione (vedi ante, comma 3), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista in generale dall’art. 19 del D.Lgs. 276/2003 per la semplice omessa comunicazione dell’obbligo sancito dall’art. 9-bis del D.L. 510/1996.
Resta ferma l’applicazione della suddetta sanzione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che, per espressa previsione normativa, possono erogare le prestazioni occasionali in agricoltura, che viene ora commisurata a ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione e non più ad ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che questa, come previsto anche nel testo previgente, non sia conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
Si ricorda che le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese, come disposto dall’art. 1, c. 344, della medesima L. 197/2022, da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:
§ persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
§ pensionati di vecchiaia o di anzianità;
§ giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
§ detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Le ulteriori modifiche apportate dal comma 6 in esame al comma 354 della L. 197/2022 consentono di circoscrivere le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale agricolo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si ha in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore.
In particolare, in base a tali modifiche la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo non comporta più, come detto, l’applicazione della suddetta sanzione, ma fa sì che il rapporto si consideri come subordinato a tempo determinato, ai sensi del comma 346 della medesima L. 197/2022. Tale comma specifica infatti che nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro
L’articolo in commento (commi da 7 a 9) introduce altresì un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
In particolare, in caso non emergano violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (come specificato dal comma 1 del presente articolo 29), l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro - previo assenso e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato Lista di conformità INL (comma 7).
I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (comma 8).
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL (comma 9).
Attuazione
All’attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 14).
L’articolo 29, commi 2 e da 10 a 14, reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Trattamento economico del personale
L’articolo in commento (comma 2) interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Nel dettaglio, si prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto (lett. a)).
La suddetta previsione si inserisce nel solco di quanto già previsto dall’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti) il quale dispone che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
Si prevede inoltre che la responsabilità solidale - in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applichi anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti[40] (lett. b)).
Congruità della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, si introduce (comma 10) l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, che definisce un sistema di verifica della predetta congruità (emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. 76/2020).
Sul punto, si ricorda che per espressa previsione dell’art. 2, comma 3, del richiamato D.M., con riferimento agli appalti privati, le disposizioni ivi contenute si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
Assenza di esito positivo della verifica dei lavori
La disposizione in commento (commi 11-13) disciplina poi le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza delle suddette verifica o regolarizzazione, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile[41].
Si prevede, altresì, che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale comunicano gli esiti dell’accertamento della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici, ad essa attribuiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (ex art. 222, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023)[42].
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro (comma 12), il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
Viene infine specificato (comma 13) che all’accertamento delle suddette violazioni, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
Attuazione
All’attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 14).
Articolo 29, commi 15-18
(Esonero contributivo per lavoro domestico)
L’articolo 29, commi da 15 a 18, a decorrere da una data che verrà comunicata dall’INPS e fino al 31 dicembre 2025, riconosce, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio in oggetto consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Le condizioni per la fruizione di tale esonero sono (commi 15 e 16):
§ assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;
§ svolgimento di mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento[43];
§ il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento di determinate mansioni[44] (comma 17).
L’esonero in esame è riconosciuto a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2028, a valere sul suddetto Programma, subordinatamente alla modifica del Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili (comma 18, primo periodo).
L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del suddetto limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai suddetti benefici contributivi (comma 18, secondo periodo).
Articolo 29, commi 19 e 20
(Introduzione della patente nel settore edile)
Il comma 19 dell’articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La novella di cui alla lettera a) sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l’introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (e in ogni caso non prima dell’adozione del decreto ministeriale di cui ai capoversi 1, alinea, e 9), dell’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al capoverso 10 della lettera a) –; sono escluse dall’obbligo (capoverso 11) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al capoverso 1 – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (capoverso 3); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato (capoversi 3 e 8) alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; il capoverso 8 commina le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza del suddetto requisito) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso. Le norme sulla riduzione dei crediti e sulla reintegrazione degli stessi sono poste, rispettivamente, dai capoversi da 4 a 6 e dal capoverso 7.
La novella di cui alla lettera b) del presente comma 19 introduce, nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) – della summenzionata patente o dell’attestazione di qualificazione cosiddetta SOA. La novella di cui alla successiva lettera c) commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell’obbligo di trasmissione dell’attestazione dell’avvenuta verifica.
Il comma 20 del presente articolo 29 stima gli oneri derivanti dal precedente comma 19, specifica che essi sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e provvede alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.
La novella di cui alla lettera a) del presente comma 19 sostituisce – mediante una riformulazione integrale dell’articolo 27 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare[45] per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l’introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (e in ogni caso non prima dell’adozione del decreto ministeriale di cui ai capoversi 1, alinea, e 9[46]), dell’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili[47] – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al capoverso 10 della presente lettera a) –; sono escluse dall’obbligo (capoverso 11) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA[48]) richiesta dal codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro[49]. Si ricorda che il suddetto rinvio (vigente prima della novella in esame) a una disciplina regolamentare è stato attuato solo con riferimento alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, mediante il regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177[50]; in via generale, il rinvio concerneva il settore dell’edilizia e altri settori da individuare, tra cui quelli della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico; la disciplina regolamentare doveva prevedere, quantomeno per il settore dell’edilizia (ed eventualmente per altri settori), un sistema di punteggio, con decurtazioni a seguito di accertate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e l'impossibilità (per l'impresa o per il lavoratore autonomo) di svolgere attività nel settore edile in caso di azzeramento del punteggio. Si valuti l’opportunità di chiarire se resti vigenti la suddetta disciplina regolamentare di cui al D.P.R. n. 177 del 2011 nonché di operare un coordinamento nella lettera g) dell’articolo 6, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, lettera che concerne la procedura di adozione della disciplina regolamentare prevista dalla versione finora vigente del successivo articolo 27[51].
I capoversi 1, alinea, e 9 della novella di cui alla presente lettera a) prevedono che l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili si applichi a decorrere dal 1° ottobre 2024 e in ogni caso solo successivamente: alla definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente; al contestuale allestimento sul Portale nazionale del sommerso di un’apposita sezione comprensiva delle informazioni relative alle singole patenti[52]. Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro (capoverso 2).
La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al capoverso 1[53] – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (capoverso 3); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; tale limite è stabilito sia nel capoverso 3 sia nel capoverso 8; quest’ultimo, inoltre, commina le sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto (divieto derivante dall’assenza di patente o da una dotazione inferiore a 15 crediti) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso[54].
In base al citato capoverso 1, la patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a condizione del rispetto delle seguenti condizioni (con riferimento all’impresa o al lavoratore autonomo richiedente):
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) di cui all’articolo 37 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal medesimo D.Lgs. n. 81[55];
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- adozione del documento di valutazione dei rischi[56];
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale istituto non concerne, nella normativa finora vigente, i lavoratori autonomi; si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.
La riduzione dei crediti, rispetto alla suddetta dotazione iniziale, si verifica – secondo le modalità e i termini temporali di cui al capoverso 6 – in seguito agli eventuali provvedimenti definitivi – adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o nei confronti del lavoratore autonomo – indicati nel capoverso 4; tale capoverso indica anche gli importi delle singole fattispecie di riduzione; si prevede altresì (capoverso 5) che, in relazione al medesimo accertamento ispettivo, la decurtazione non possa essere superiore a 20 crediti. Riguardo alle fattispecie in oggetto, il capoverso 4 – a cui si rinvia per l’elenco integrale (e per le relative misure di riduzione dei crediti) – fa riferimento anche agli allegati I e XI del citato D.Lgs. n. 81 del 2008[57], e successive modificazioni, e ai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi da 3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, relativi ai casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato[58]. In base al capoverso 5, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti); l’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini per i provvedimenti di sospensione.
Il capoverso 7 stabilisce tre possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti, con la relativa determinazione degli importi dell’incremento:
- frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti determinanti la riduzione dei crediti, di uno dei corsi di formazione in materia di sicurezza previsti per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dalla richiamata normativa; si valuti l’opportunità di chiarire i termini di applicazione per i casi in cui il soggetto summenzionato non sia più operante nell’impresa;
- assenza, in un periodo superiore a due anni dalla notifica dei provvedimenti comportanti la riduzione, di ulteriori provvedimenti analoghi; per tale fattispecie, la reintegrazione opera a condizione che sia stato frequentato, nell’ambito della precedente fattispecie, uno dei corsi di formazione suddetti;
- adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad escludere l’applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati.
Il capoverso 7 in esame pone un limite di reintegrazione pari a 15 crediti. Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[59] affermano che il numero di corsi di formazione rilevanti al fine della reintegrazione per una medesima fattispecie di riduzione è pari a tre (limite corrispondente anch’esso a quindici crediti). Considerati tale passaggio delle relazioni illustrativa e tecnica e la formulazione del capoverso 7, articolata e in parte successiva alla norma relativa al limite di quindici crediti, si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultimo limite si applichi in via unitaria sul complesso delle fattispecie summenzionate ovvero solo per i corsi di formazione nonché se esso si applichi con riferimento a ciascuna fattispecie di decurtazione.
Riguardo ai capoversi da 8 a 11, cfr. supra.
La novella di cui alla successiva lettera b) del presente comma 19 – novella che riformula l’articolo 90, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – introduce, nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi operanti – della summenzionata patente o dell’attestazione di qualificazione cosiddetta SOA; la verifica deve essere adempiuta anche nei confronti degli eventuali soggetti che svolgano i lavori in base a contratti di subappalto. Di conseguenza, l’ambito della dichiarazione – già richiesta dal citato comma 8 e da trasmettere all’amministrazione concedente[60] – attestante l’avvenuta verifica della documentazione ivi prevista viene esteso alla nuova verifica in oggetto. La novella di cui alla successiva lettera c) del presente comma 19 estende[61] ai casi di inadempimento dei nuovi obblighi di verifica e di trasmissione la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista (a carico del committente o responsabile dei lavori) per la violazione dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione suddetta (i limiti minimi e massimi della sanzione restano immutati[62]).
Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di esplicitare, nella novella di cui alla suddetta lettera b), che la verifica riguarda anche la sussistenza del livello minimo di 15 crediti e che gli obblighi in oggetto (con la relativa sanzione) si applicano con la decorrenza posta dal capoverso 1, alinea, della precedente lettera a).
Il comma 20 del presente articolo 29 stima gli oneri finanziari derivanti dal precedente comma 19 in 3.250.000 euro per l’anno 2024 e 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025 e specifica che tali oneri sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro; il medesimo comma 20 eleva, a decorrere dal 2025, in misura corrispondente i limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte del suddetto Ispettorato, limiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 591, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in base al principio posto da quest’ultimo comma, i soggetti pubblici non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati). Al fine della compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il comma 20 opera una riduzione, nella misura di 2.500.000 euro annui, a decorrere dal 2025, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[63].
Il comma 1 dell’articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La novella di cui alla lettera a) riduce la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente; la novella di cui alla lettera c) riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. La novella di cui alla lettera b), in combinato disposto con la novella di cui alla lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi). Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l’esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto. Il comma 4 reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell’INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6. In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all’interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l’inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.
I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.
I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.
Il comma 1 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili[64], posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
Si valuti l’opportunità di chiarire se e in quali termini le varie modifiche trovino applicazione anche per gli indebiti maturati prima della suddetta data del 1° settembre 2024.
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 riduce la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento dei premi o contributi in oggetto sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori[65]; la novella di cui alla successiva lettera c) riduce alla metà la sanzione civile (rispetto alla misura finora prevista) per i casi in cui il pagamento dei premi o contributi sia effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione da parte dell’ente impositore (contestazione conseguente a rilevazioni di ufficio o derivanti da verifiche ispettive). Tali novelle modificano la normativa già vigente, secondo cui, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento[66], maggiorato di 5,5 punti; tale sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. In base alla novella di cui alla lettera c), la suddetta riduzione alla metà della sanzione civile si applica anche ai casi in cui venga consentito – ai sensi della relativa disciplina richiamata[67] – il pagamento (dei contributi o premi) in forma rateale, a condizione che la prima rata sia versata entro il suddetto termine di trenta giorni; il beneficio della riduzione della sanzione viene meno nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell’INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6 (cfr. infra, in merito).
La novella di cui alla lettera b) del presente comma 1, in combinato disposto con la novella di cui alla successiva lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi in oggetto. Oltre ad alcune modifiche formali, la novella di cui alla lettera b), in primo luogo, amplia le fattispecie di occultamento, facendo riferimento, oltre che alle registrazioni e denunce obbligatorie, alle dichiarazioni obbligatorie e facendo riferimento, oltre che ai rapporti di lavoro in essere e alle retribuzioni erogate, ai redditi prodotti e ai fatti e notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo; la relativa sanzione civile resta pari, in ragione d'anno, al 30 per cento e resta fermo che essa non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza relativa ai medesimi; tuttavia, la novella di cui alla lettera c) prevede la riduzione alla metà della sanzione alle stesse condizioni (ivi comprese quelle relative all’ipotesi di pagamento rateale) sopra menzionate con riferimento alla riduzione alla metà della sanzione oggetto della novella di cui alla lettera a). La novella di cui alla lettera b) introduce poi una specifica ipotesi di riduzione della sanzione civile (rispetto alla suddetta misura ordinaria per le fattispecie di occultamento in oggetto), per i casi di pagamento spontaneo, successivo all’occultamento, ipotesi che si aggiunge a quella finora vigente; in base a quest’ultima, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori), entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al suddetto tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza relativa ai medesimi; inoltre, qualora, dopo la denuncia spontanea entro il suddetto termine di dodici mesi, il versamento dei contributi o premi sia effettuato dopo trenta giorni ed entro novanta giorni dalla denuncia stessa, la sanzione in oggetto si determina in base ad una maggiorazione di 7,5 punti, con l’applicazione del suddetto limite massimo del 40 per cento. La novella di cui alla lettera b), inoltre, estende le suddette due ipotesi di riduzione della sanzione civile (rispetto alla misura ordinaria per i casi di occultamento in oggetto) ai casi in cui venga consentito – ai sensi della relativa disciplina richiamata[68] – il pagamento in forma rateale (dei contributi o premi), con l’applicazione dei suddetti termini temporali (di trenta e novanta giorni) al versamento della prima rata e con la previsione della perdita del beneficio della riduzione della sanzione nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive.
Riguardo a un autonomo regime di sanzioni civili per gli inadempimenti successivi alle informative dell’INPS, cfr., come accennato, i successivi commi da 5 a 9.
L’alinea del presente comma 1 fa riferimento alla finalità di adozione di misure intese a trasformare, in via diretta o indiretta, il lavoro sommerso in lavoro regolare – mediante la determinazione, come previsto dal richiamato Piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 5, componente 1.1, riforma 2), di un livello di benefici, derivanti dall'operare nell'economia regolare, superiore rispetto al livello dei benefici propri del sommerso –.
Si ricorda altresì che, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell’INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell’inadempimento contributivo sono previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie[69].
Il comma 2, con decorrenza dal 1° settembre 2024, sopprime[70] la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore. La sanzione, oggetto di soppressione dalla suddetta data, corrisponde a un importo, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento[71] maggiorato di 5,5 punti (con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). La novella prevede invece la sola corresponsione degli interessi legali[72].
Si valuti l’opportunità di chiarire, in relazione alla decorrenza dal 1° settembre 2024, se e in quali termini la novella di cui al comma 2 si applichi anche alle fattispecie verificatesi prima della medesima data.
Il comma 3, avente decorrenza immediata, modifica[73] due delle fattispecie per le quali il consiglio di amministrazione dell’ente impositore, sulla base di apposite direttive ministeriali[74], definisce criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili in oggetto fino alla misura degli interessi legali (fermo restando l’obbligo di integrale pagamento dei contributi e dei premi alle gestioni previdenziali e assistenziali).
La novella di cui alla lettera b)[75] del presente comma 3 ridefinisce l’ambito delle delibere del consiglio di amministrazione relative alle oggettive incertezze summenzionate, estendendolo ai casi in cui il mancato pagamento (rientrante nella fattispecie di incertezza) sia contraddistinto da forme di evasione basata su registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero; cfr., per l’indicazione di tale effetto della novella, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[76].
La novella di cui alla lettera c) del comma 3 in esame concerne la fattispecie di crisi aziendale. In particolare:
- si pone in termini più generali il riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale; quest’ultima formulazione, secondo la citata relazione illustrativa, è idonea a ricomprendere anche i trattamenti suddetti erogati dai fondi di solidarietà bilaterali;
- si introduce, a integrazione della nozione già posta dalla norma in esame per i casi diversi dalla sussistenza dei suddetti trattamenti straordinari, il riferimento alla probabile condizione futura di insolvenza e si sopprime la condizione dell’accertamento dello stato di crisi aziendale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tale soppressione, osserva la citata relazione illustrativa, è effettuata nell’ambito della previsione (da parte della presente novella) di un procedimento interamente gestito dagli uffici amministrativi dell’ente impositore;
- si sopprime il limite di durata dei periodi contributivi interessati dalla riduzione o esclusione delle sanzioni (limite corrispondente ai periodi massimi di integrazione salariale straordinaria contemplati dalla legislazione per le fattispecie sottostanti). La suddetta relazione illustrativa osserva che, in seguito a tale soppressione, anche la determinazione dei limiti è rimessa al consiglio di amministrazione dell’ente impositore.
Il comma 4 fa salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli derivanti dai precedenti commi da 1 a 3.
Il comma 5 prevede che l’INPS, a decorrere dal 1° settembre 2024, metta a disposizione del contribuente o del suo intermediario – per le finalità ivi indicate e anche con riferimento ai termini di pagamento non ancora scaduti – gli elementi e le informazioni in suo possesso inerenti allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti per la determinazione degli obblighi contributivi (il contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti). Il successivo comma 6 demanda a una delibera del consiglio di amministrazione dell’INPS – assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica e soggetta a successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – la definizione sia dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione ai sensi del comma 5 sia delle fonti informative, della tipologia di informazioni da fornire al contribuente, delle fattispecie di esclusione, dei criteri, modalità e termini di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione (assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici), nonché dei livelli di assistenza e dei rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi (a quest’ultimo riguardo, cfr. infra). Come accennato, la delibera del consiglio di amministrazione entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data del ricevimento.
I commi da 7 a 9 stabiliscono un autonomo regime di sanzioni civili per gli inadempimenti oggetto delle suddette informative; più in particolare, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati (in conformità alla suddetta delibera del consiglio di amministrazione) nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento. All’interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l’inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o in una forma di evasione basata su registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero. Nell’ambito della fattispecie di adempimento in conformità all’informativa, il comma 8 disciplina – in termini corrispondenti a quelli posti dalle novelle di cui al comma 1[77] – l’ipotesi in cui venga consentito il pagamento rateale.
I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’INPS possa svolgere accertamenti di ufficio – basati sugli elementi ivi definiti – riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale (ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale e in generale senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo). I suddetti elementi sono:
- quelli tratti dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti;
- gli elementi acquisiti (secondo le modalità e i termini di cui al comma 12) mediante gli inviti previsti dal comma 11. Questi ultimi concernono il colloquio con soggetti, la compilazione di questionari o la trasmissione di atti, documenti, dichiarazioni o chiarimenti.
Il comma 13 prevede che, sulla base delle risultanze dell’attività accertativa di ufficio, l’INPS possa formare un avviso di accertamento (per la modalità di notifica di esso al contribuente, si pone un principio di priorità per la posta elettronica certificata). Per il caso di pagamento entro trenta giorni dalla suddetta notifica si prevede l’applicazione della sanzione civile prevista dalla novella di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo 30; sotto il profilo redazionale, si consideri l’esigenza di riformulare il richiamo, che fa riferimento a una lettera c) – lettera non esistente – dell’articolo 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, anziché alla lettera b-bis), la quale è introdotta dal suddetto comma 1, lettera c), del presente articolo 30. Il comma 13 in esame prevede altresì che l’INPS provveda alla notifica di un avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (articolo concernente l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS).
Ai sensi del successivo comma 14, nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero di opposizione all’avviso di addebito di cui al comma 13, le omissioni, come definite dal medesimo comma 14, rispetto agli inviti di cui al comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, al fine della decisione.
Il comma 15 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, con riferimento alle attività dell’INPS di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14. Il successivo comma 16 stima gli oneri finanziari derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9 in 16,8 milioni di euro per l’anno 2024 e in 50,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e provvede alla relativa copertura. A quest’ultimo fine:
- si riduce, nella misura di 16,8 milioni di euro per l’anno 2024, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento);
- si riduce, nella misura di 50,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la dotazione del “fondo per l'attuazione della delega fiscale”, di cui all’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
I commi 1 e 2 dell’articolo 31 recano, con riferimento all’Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l’autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 3.
I commi da 5 a 9 prevedono l’incremento di 50 unità di personale –mediante nuove assunzioni da parte dell’Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo anche circa la quantificazione e la copertura dei relativi oneri; l’incremento è previsto con decorrenza dal 1° settembre 2024.
I commi 10 e 11 recano disposizioni concernenti la destinazione di risorse per misure per l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza (nel settore del lavoro e della legislazione sociale) e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Il comma 12 sopprime sia la previsione dell’attribuzione in via esclusiva, a regime, all’Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il comma reca ulteriori novelle e disposizioni connesse al suddetto intervento.
Il comma 1 dell’articolo 31 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito “Ispettorato”) previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito dalla legge n. 215 del 2021) e dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 101 del 2019 (convertito dalla legge n. 128 del 2019).
L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146, autorizza, per il biennio 2021-2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali.
Si rammenta, inoltre, che a tal fine è autorizzata, dal medesimo comma 2, la spesa di 22.164.286 euro per il 2022 e di 44.328.571 euro a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni suddette, nonché di 9.106.800 euro per il 2022 e di 6.456.800 euro a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di 1.500.000 euro per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
Le suddette assunzioni sono disposte a seguito dell’ampliamento delle competenze dell’Ispettorato previsto dal medesimo articolo 13 del D.L. n. 146 (al comma 1, lettera c), numero 1)) in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, competenze precedentemente attribuite, in via generale, alle ASL.
L’articolo 5-ter del citato decreto-legge n. 109 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro sia autorizzato a bandire un concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità a decorrere dal 2021. Le suddette assunzioni, con conseguente incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, sono disposte al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e riguardano un contingente di personale ispettivo da inquadrare nell’Area Terza, posizione economica F1.
L’articolo 5-ter prevede, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro comunichi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua.
Ai relativi oneri, pari a 6.387.000 euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego, di cui all’art. 1, c. 365, della L. 232/2016. Tale Fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di finanziare la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione, nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, nonché l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 2 autorizza l’Ispettorato medesimo ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Si dispone il corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. Tali assunzioni sono consentite senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla disciplina generale.
Il comma 3 reca l’autorizzazione, per gli anni 2024-2026, a bandire le procedure concorsuali per titoli ed esami, relative alle assunzioni consentite dai commi 1 e 2. L’Ispettorato può svolgere le procedure concorsuali anche mediante l’uso di tecnologie digitali e può avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)[78]. La norma specifica che i concorsi sono banditi su base regionale. Ogni candidato può fare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. In caso di graduatoria regionale incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Il bando può richiedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. Si specifica che, a parità di condizioni, si applicano comunque le riserve previste a legislazione vigente.
Il comma 4 dispone circa la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3.
Al riguardo, si ricorda che le norme per la copertura degli oneri relativi alle autorizzazioni ad assumere prorogate dal comma 1 sono contenute nelle norme ivi richiamate.
Gli oneri relativi allo svolgimento dei concorsi e gli oneri indiretti per l’assunzione di personale sono a carico del bilancio dell’Ispettorato. Tali oneri sono quantificati in: 325.000 euro per il 2024 per l’espletamento delle procedure concorsuali; 2.500.000 euro per il 2025 e 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2026 riferibili agli oneri indiretti per le assunzioni. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, corrispondente ai suddetti importi, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (convertito dalla legge n. 189 del 2008).
Gli oneri diretti per le assunzioni di personale autorizzate dal comma 2 sono invece quantificati in 11.777.968 euro annui a decorrere dal 2025. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a 1.700.000 euro annui dal 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti da una norma abrogatoria, di cui all’articolo 45, comma 1 del presente decreto-legge (cfr. la relativa scheda);
b) quanto a 4.000.000 euro annui dal 2025, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 45 (cfr. la relativa scheda);
c) quanto a 6.077.968 euro annui dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
Il comma 5 dispone, come accennato, l’incremento di 50 unità di personale – mediante nuove assunzioni da parte dell’Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; l’incremento è previsto a decorrere dal 1° settembre 2024. A tal fine, il comma 6 modifica l’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010); tale novella eleva da 660 a 710 le unità complessive del medesimo Comando per la tutela del lavoro, disponendo l’incremento da 246 a 271 ispettori e da 229 a 254 appuntati e carabinieri. Il comma 7 autorizza l’Arma dei carabinieri ad effettuare le assunzioni in oggetto, nel ruolo ispettori e in quello appuntati e carabinieri, a decorrere dalla medesima data del 1° settembre 2024.
Il comma 8 dispone circa la quantificazione e la copertura degli oneri per le suddette assunzioni di personale dell’Arma dei carabinieri. La norma quantifica gli oneri nei termini seguenti: 380.810 euro per l'anno 2024, 2.054.569 euro per l'anno 2025, 2.385.722 euro per l'anno 2026, 2.624.596 euro per l'anno 2027, 2.704.398 euro per l'anno 2028, 2.718.625 euro per l'anno 2029, 2.767.773 euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2034. A tali oneri si provvede mediante la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); la riduzione è pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025 e a 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2026 (quest’ultimo importo corrisponde, per motivi tecnici, a quello più elevato nell’ambito degli oneri annui summenzionati, relativi al periodo decorrente dal 2026).
Il comma 9 autorizza la spesa di 111.667 euro per l'anno 2024, di 52.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 35.000 euro annui a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento (vestiario, armamento, formazione e vettovagliamento, come specificato dalla relazione tecnica annessa al disegno di legge di conversione del presente decreto[79]) connesse alle assunzioni in oggetto, comprese, specifica il comma in esame, le spese per mense e buoni pasto. Vi si provvede, analogamente a quanto previsto dal comma 8, mediante la riduzione del suddetto accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (anche in tal caso, per motivi tecnici, la riduzione operata per il 2027 si intende pari all’importo dell’onere previsto per il 2026).
Il comma 10 stabilisce che le somme destinate al bilancio dell’Ispettorato ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 possono essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a specifiche misure di efficientamento del medesimo Ispettorato. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato, l’individuazione delle suddette misure.
L’art. 13, comma 6, del citato d.lgs. n. 81 del 2008 dispone circa l’afflusso - sull'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e sul bilancio dell’Ispettorato - delle somme che le menzionate ASL e l’Ispettorato, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro.
L’art. 14, comma 13, del d.lgs. n. 81, stabilisce che l'importo delle somme aggiuntive il cui pagamento è condizione per la revoca di provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in caso di lavoro irregolare o di altre irregolarità (queste ultime elencate nell’Allegato I al medesimo d.lgs. n. 81), integri, in funzione dell'amministrazione competente ad adottare il relativo provvedimento, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale delle ASL. Tale importo è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL medesime.
L’art. 306, comma 4-bis, dispone circa la rivalutazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 11 novella l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito dalla legge n. 9 del 2014). Tale lettera d) destina risorse per misure – definite con il d.m. 6 marzo 2018 - volte ad una più efficiente utilizzazione del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
La suddetta lettera d) destina alle suddette finalità il trenta per cento dell'importo:
- delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 (convertito dalla legge n. 73 del 2002) irrogate in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
- delle somme aggiuntive da pagare nelle ipotesi di lavoro irregolare di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ossia quando siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e nelle ipotesi di cui all'Allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 81);
- dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) dell’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013. Tale lettera c) prevede il raddoppio degli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per violazioni delle prescrizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro, di riposi settimanali e di riposo giornaliero. Da tale disciplina è peraltro espressamente esclusa la sanzione irrogata per mancato rispetto delle disposizioni sul diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Le somme in oggetto sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per effetto della novella recata dal comma 11 in esame viene soppressa la possibilità che quota parte delle medesime somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009). Esse sono di conseguenza interamente riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di efficientamento delle funzioni ispettive sopra già menzionate. Il comma 11 sopprime il limite di spesa pari a 13 milioni annui, applicabile, nel testo finora vigente, a tale riassegnazione delle risorse e specifica che, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, le somme possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.
Il comma 11 in oggetto, intervenendo sulle misure incentivanti in favore del personale ispettivo, fa esplicito riferimento all’incremento delle unità ispettive disposto dal presente articolo 31 e dagli articoli 5-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, e 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 (v. sopra) nonché dall’articolo 8-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).
Quest’ultimo autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'anno 2021, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR.
Il comma 12 novella il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante l’istituzione e la disciplina dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché norme in materia di personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL. Le novelle sopprimono sia la previsione dell’attribuzione in via esclusiva, a regime, al medesimo Ispettorato delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il comma 12 reca ulteriori disposizioni connesse al suddetto intervento.
Più in particolare, il comma in esame, in primo luogo, abroga l’articolo 6, comma 3, e l’articolo 7, commi 1 e 3, del suddetto decreto legislativo n. 149.
L’articolo 7, comma 1, qui abrogato, prevedeva, a seguito della disciplina delle funzioni ispettive del suddetto Ispettorato, che il personale ispettivo appartenente all'INPS ed all'INAIL fosse inserito in un ruolo ad esaurimento del rispettivo Istituto, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Lo stesso articolo 7 prevedeva, inoltre, al comma 3 (parimenti abrogato dal comma 12 in esame) che il personale dei profili di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL potesse chiedere – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 – di essere inquadrato nei profili amministrativi del rispettivo Istituto, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle relative dotazioni organiche. In relazione ai risparmi di spesa che si venivano a realizzare con il progressivo esaurimento dei suddetti ruoli presso INPS e INAIL, il comma 3 dell’articolo 6 del medesimo d.lgs. n. 149 – comma anch’esso abrogato dal comma 12 in esame – stabiliva, a partire dal 2017, l’incremento della dotazione organica dell'Ispettorato, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di turn over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL; tali risorse venivano quantificate sulla base del contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.
A seguito delle abrogazioni delle disposizioni qui sopra illustrate, il comma 12 in esame prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l’incremento delle dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nei suddetti ruoli ad esaurimento.
Il medesimo comma 12 opera una novella di coordinamento nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 149 e formula, mediante una novella nell’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto, i principi di salvezza delle funzioni ispettive di INPS e INAIL e di esclusione della sovrapposizione degli interventi ispettivi dei suddetti Istituti con l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Riguardo alle motivazioni sottostanti al riordino operato dal comma 12, si rinvia alla relazione tecnica annessa al disegno di legge di conversione del presente decreto[80].
Ai sensi del medesimo comma 12, le risorse finanziarie corrispondenti alle cessazioni dal servizio del personale ispettivo intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall’INPS e dall’INAIL al fine della determinazione del budget assunzionale, previsto dalle vigenti disposizioni in materia; tale possibilità viene ammessa anche in considerazione del fatto che le risorse finanziarie in oggetto non sono state di fatto mai utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro, come osserva la suddetta relazione tecnica. Si prevede altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell’INPS e dell’INAIL, in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate a valere sul citato budget assunzionale. Si applica in ogni caso il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche[81] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il personale amministrativo dell’INPS e dell’INAIL, che ha svolto in passato funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nei profili di vigilanza[82], può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.
Articolo 32, comma 1
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
L’articolo 32, comma 1, interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell’interno per diversi interventi infrastrutturali nel periodo 2021-2034, disposti dall’art. 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).
In tale ambito, le misure in esame si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull’erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con riferimento alla cd. medie opere da realizzare dai comuni con contributi assegnati dal Ministero dell’interno, poi, confluiti nelle linee d’intervento della Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica) Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), del PNRR, che, a seguito della decisione dell’8 dicembre 2023, risultano essere state stralciate, senza perdita dei contributi assegnati, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali.
L’art. 32, comma 1, lettere a)-m), interviene sulla disciplina riguardante gli investimenti assegnati ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell’interno relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per altri interventi infrastrutturali, recata dall’art. 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).
Prima di esaminare nel merito il dettato dall’art. in esame, al fine di favorire una maggiore comprensione dell’intervento medesimo, è opportuno richiamare una breve sintesi della disciplina oggetto di modifica.
L’art. 1, commi 134-148, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio ed altri interventi, per il periodo 2021-2034, pari a 13,4 miliardi di euro complessivi, da assegnarsi, in base a due programmmi distinti, dalle singole Regioni (per 4,3 miliardi, commi 134-138, per il periodo 2021-2034) e dal Ministero dell’interno (per 9,1 miliardi, commi 139-148, cd. medie opere, per il periodo 2021-2030) ai comuni (a partire dai comuni con una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti). L’assegnazione delle suddette risorse è stata incrementata e rimodulata con successivi interventi legislativi, che hanno anche ampliato le finalità degli interventi ammissibili a finanziamento. Nel periodo 2021-2025, interessato dal PNRR, sono state complessivamente stanziate per le medie opere risorse per 5,4 miliardi di euro: di queste risorse, 4,95 miliardi di euro sono confluiti nel PNRR (M2C4-Investimento 2.2. - misura ora stralciata per 6 miliardi, ad opera del nuovo PNRR approvato l’8 dicembre 2023), secondo quanto risulta dal combinato disposto dei commi 139, 139-bis, 139-ter e 139-quater della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), rimanendo esclusi dal Piano 450 milioni a valere sugli stanziamenti 2022.
Nella seguente tabella sono riepilogati gli stanziamenti annuali per il periodo 2021-2030 delle risorse per le medie opere.
Contributi medie opere (commi 139 e ss., art. 1, legge n. 145/2018)
Per approfondire si veda la scheda Contributi per le Piccole e Medie opere (aprile 2023) del Ministero dell’interno, la deliberazione n. 19/2024 della Corte dei conti e il tema web “Urbanistica e rigenerazione urbana”.
Tornando ora a quanto introdotto dall’articolo in esame, per quanto riguarda le risorse assegnate dalle regioni ai comuni:
§ viene modificato il comma 136, che stabilisce che il comune beneficiario del previsto contributo affida i lavori o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, al fine di specificare che nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste nel PNRR, il termine entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento (lettera a)).
Nella relazione illustrativa si specifica che quanto dettato è al fine di allineare i termini di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture finanziate ad eventuali termini diversi fissati dalle singole misure del PNRR.
Per quanto riguarda le risorse assegnate dal Ministero dell’interno ai comuni per le medie opere:
§ si riscrive il comma 139-ter e, conseguentemente, si abroga il comma 139-quater, al fine di prevedere che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026, confermando altresì che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 (lettere b)-c));
Sia il comma 139-ter che il comma 139-quater sono stati oggetto dell’intervento in esame in conseguenza dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.
§ si integra il comma 140, al fine di (lettera d)):
- specificare che le richieste di contributo dei comuni al Ministero dell'interno, da inoltrare entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, saranno effettuate secondo le modalità dettagliate all’interno dell’apposito decreto del Ministero dell’interno (numero 1);
- fissare, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine per le richieste al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, al 15 settembre 2028 (numero 1);
- vietare la richiesta di contributo ai comuni beneficiari in uno degli anni del triennio precedente (invece che nel biennio precedente) (numero 2);
§ si integra il comma 141, al fine di stabilire che, per i contributi del triennio 2026-2028, il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo da parte del Ministero dell’interno è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine è fissato al 15 novembre 2028 (lettera e));
§ si modifica il comma 143, al fine di (lettera f):
- specificare che i termini temporali che i comuni beneficiari di contributi devono rispettare fanno riferimento al momento delle aggiudicazioni dei lavori (e non degli affidamenti come riportato nel testo previgente) (numero 1);
- specificare che, con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di aggiudicazione dei lavori coincide con quello indicato per l’affidamento dei lavori pubblicato nel bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto (numero 2);
- stabilire che le eventuali economie di progetto non restano alla conclusione dell’opera nella disponibilità dell’ente, ma vanno versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (numero 3);
- specificare che per le annualità dal 2026 al 2030, la conclusione dei lavori deve avvenite entro ventiquattro mesi dall’avvenuta aggiudicazione (numero 4);
§ si novella il comma 144, che disciplina le quote di erogazione dei contributi assegnati ai comuni, al fine di stabilire (lettera g)):
- il 20 per cento del contributo a titolo di acconto (e non più entro il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo come previsto dalla norma previgente);
il 10 per cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori;
il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori (nella norma previgente il 70 per cento era erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori).
Resta confermata l’erogazione del rimanente 10 per cento alla trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori (numero 1);
- l’obbligo per i comuni di alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione, (numero 2);
- il recupero, con apposito decreto del Ministro dell’interno, delle somme già corrisposte, in caso di mancato rispetto del previsto obbligo di monitoraggio e rendicontazione (numero 2);
- l’obbligo anche per i comuni che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera (numero 2);
- l’esonero dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute da amministrazioni pubbliche previsto dal Testo unico degli enti locali (art. 158 del D. Lgs. n. 267 del 2000), per i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione (numero 2).
§ si novella il comma 145, che disciplina il recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini per l’aggiudicazione dei lavori e delle condizioni previste per l’erogazione dei contributi, al fine di (lettera h)):
- stabilire il versamento delle somme recuperate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, eliminando al contempo il dettato previgente che prevede l’assegnazione di tali somme ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari dei contributi previsti (numeri 1 e 2);
§ si sostituisce il comma 146, che disciplina il monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di stabilire che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche realizzate con i contributi assegnati dal Ministero dell’interno ai comuni è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto ministeriale di assegnazione. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS (lettera i));
§ si novella il comma 147, al fine di stabilire che in materia di controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo è competente solo il Ministero dell’interno, eliminando la previgente collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera l));
§ si interviene sul comma 148, che reca la normativa in materia di attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di prevedere che agli oneri derivanti per lo svolgimento di tali attività, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come indicata all’articolo 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019 (lettera m)).
In merito alle risorse indicate all’art. 30, comma 14-bis del D.L. 34/2019 in risposta alla recente interrogazione n. 3-01003, il Governo ha comunicato che le risorse previste sono state ridotte dall'ultima legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 2023).
Articolo 32, comma 2
(Realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)
L’articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell’esecuzione dei lavori nonché dell’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d’intesa fra Italia e Albania per l’accoglienza di migranti in territorio albanese.
La relazione illustrativa rimarca l’urgenza e la necessità di dare attuazione al Protocollo d’intesa fra Italia e Albania, fatto a Roma, il 6 novembre 2023, e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania”. Per tale finalità, è quindi necessario incaricare, attraverso specifica disposizione abilitante, il Ministero della difesa e, in particolare, le articolazioni del Genio militare per l’installazione di strutture prefabbricate modulari per l’accoglienza di migranti nelle aree di Schenjin e Gjadar, individuate dall’Annesso 1 al Protocollo.
Più in dettaglio, il comma 2 in esame interviene sulla legge n. 14/2024 di ratifica del Protocollo.
Con la lettera a) si integra l’articolo 5, contenente alcune disposizioni attuative del protocollo, per incaricare il Ministero della difesa alla realizzazione delle strutture per migranti indicate nell’Allegato 1 del protocollo.
L’Allegato 1 del protocollo individua le strutture
• per le procedure di ingresso (Allegato 1, lettera A));
• per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano (Allegato 1, lettera B)).
L’Allegato 1 identifica, anche tramite documentazione topografica, le aree date in concessione dalla Parte albanese alla Parte italiana. Si tratta, rispettivamente, di:
A) un’area ubicata presso il porto di Shengjin;
B) un’area ubicata nell’entroterra, presso la località di Gjadër.
La disposizione rinvia alla disciplina recata dall’articolo 3, comma 7, della legge di ratifica per quanto concerne la realizzazione delle opere. Tale disciplina prevede che, per l’attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all’esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.
Con la lettera b) si provvede ad apportare le modifiche all’articolo 6 della legge n. 14/2024 di ratifica del Protocollo che riguardano questioni finanziarie.
Il punto 1) interviene sull’articolo 6, comma 1, lettera a), relativo agli stanziamenti per la realizzazione delle strutture. Nella versione previgente, tale disposizione autorizzava la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia. Con le modifiche apportate dal decreto-legge in esame, tali autorizzazioni di spesa vengono sostituite con euro 65 milioni per l’anno 2024 in favore del Ministero della difesa.
La relazione tecnica quantifica in dettaglio le spese riguardanti la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate in carico al Ministero della difesa, che ammontano a 4,5 milioni per il sito di Shengjin e 60,5 milioni per il sito di Gjadër, per un totale di 65 milioni.
Il punto 2) incrementa di 1,27 milioni di euro gli oneri derivanti dalle spese di missione per il personale italiano (art. 7 del Protocollo) per il 2024, valutati in 29 milioni di euro (incrementati dunque a 30,27 milioni).
Il punto 3) istituisce un fondo presso il Ministero della difesa con una dotazione di 1,27 milioni euro per l’anno 2024, al cui onere si provvede, con il punto 5) mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Il punto 4) modifica l’articolo 6, comma 6, della legge n. 14/2024 per provvedere alla copertura degli oneri aggiuntivi previsti dal punto 1), pari a 25,8 milioni di euro per il 2024. Tali oneri vengono coperti:
§ per 10 milioni di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
Si ricorda che il citato articolo 21 aggiunge all’elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell’ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio, e prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Il comma 4 di tale articolo istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.
§ per 15,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 33
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
«piccole opere»)
L’articolo 33 reca modifiche alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni («piccole opere»). Tra le modifiche principali si segnalano quelle volte: ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano (lettere a) e d)); a modificare la disciplina del monitoraggio (lett. c), f) ed h)); a fissare nuovi termini per l’aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (lett. e)); a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’interno al comune beneficiario (lett. f)); a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l’utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche (lett. g)).
La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, commi 29-37, ha finanziato con 3 miliardi di euro investimenti per opere pubbliche comunali, le cosiddette “piccole opere”, e ha disciplinato le procedure per l’assegnazione di tali risorse ai comuni.
In particolare, il comma 29 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il successivo comma 29-bis ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021.
In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, con cui sono stati complessivamente assegnati ai comuni contributi per 2,98 miliardi di euro.
In base al disposto dell'art. 20 del D.L. 152/2021, le misure di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nell'ambito del PNRR, per la precisione nella misura “M2C4 - Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, affidata alla titolarità del Ministero dell’interno. In virtù di ciò, la disciplina recata dai commi 29-37 è stata modificata e integrata al fine di tener conto della nuova “cornice” del PNRR.
Successivamente, come ricordato dalla relazione illustrativa, “a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, dell’8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali”[83].
In conseguenza di ciò, l’articolo in esame interviene sulla disciplina recata dai commi 29-37 per tener conto del mutato quadro di riferimento.
Per approfondimenti sulle opere in questione e le assegnazioni operate si veda la scheda Contributi per le piccole e medie opere (aprile 2023) del Ministero dell’interno e la deliberazione n. 19/2024 della Corte dei conti. In tale ultima relazione viene evidenziato, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 2023 il rapporto tra erogazioni e risorse assegnate era pari al 39%.
Il comma 1, lettera a), modifica il comma 29-bis della L. 160/2019, al fine di eliminare i riferimenti al PNRR e al comma 31-ter (che viene abrogato dalla successiva lettera d), al cui commento si rinvia)
La successiva lettera b) integra la disposizione recata dal comma 31 della L. 160/2019, al fine di aggiornare il richiamo normativo al Codice dei contratti pubblici in virtù dell’entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023.
Il richiamo all’art. 21 del “vecchio” Codice viene quindi integrato con un richiamo all’art. 37 del “nuovo” Codice (che reca le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici corrispondenti a quelle dell’art. 21 del precedente Codice).
La lettera c) riscrive il comma 31-bis della L. 160/2019 sostituendo la disposizione previgente – che disciplinava l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni, ai quali era imposto di utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024 per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 – con una nuova disposizione che prevede obblighi in capo ai comuni in relazione alle attività necessarie a garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle opere con l’obiettivo – evidenziato dalla relazione illustrativa – “di accelerare e semplificare l’erogazione delle risorse ai comuni”.
La nuova disposizione prevista dalla lettera c) prevede che i comuni beneficiari dei contributi inseriscono all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 (v. infra) gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.
Si ricorda che, in base all’art. 11 della L. 3/2003, onde garantire la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico dev’essere dotato di un «Codice unico di progetto».
La lettera d) dispone l’abrogazione del comma 31-ter della L. 160/2019 che imponeva ai comuni beneficiari dei contributi di rispettare le norme di attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura.
Tale abrogazione è conseguente alla fuoriuscita delle “piccole opere” dal perimetro del PNRR.
La lettera e) riscrive il comma 32 della L. 160/2019, operando una serie di modifiche e integrazioni alle disposizioni in esso contenute. Di seguito si illustrano le principali differenze tra il nuovo testo e quello previgente.
Una prima differenza risiede nel fatto che, mentre il testo previgente stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, il testo risultante dalla riscrittura prevede che entro il citato termine è sufficiente provvedere all’aggiudicazione dei lavori in questione. Viene inoltre inserito un periodo che non trova corrispondenze nel testo previgente e che precisa che, in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Viene invece confermata la disposizione previgente che, per il solo anno 2021, posticipa il termine dal 15 settembre al 31 dicembre 2021.
Un’altra differenza riguarda il termine di conclusione dei lavori. Mentre il testo previgente prevede che, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i lavori devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo, il nuovo testo risultante dalla riscrittura in esame stabilisce che per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.
Un’altra differenza ancora deriva dall’inserimento di un nuovo periodo in base al quale, per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta:
§ sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione;
§ successivamente al collaudo o alla regolare esecuzione sono utilizzabili per ulteriori investimenti (per le stesse finalità previste dal comma 29, v. supra), a condizione che gli stessi siano impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.
La lettera f) riscrive il comma 33 della L. 160/2019, che disciplina le varie fasi in cui si articola l’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’interno al comune beneficiario.
La seguente tabella sintetizza le differenze principali tra il nuovo testo e quello previgente.
Erogazioni in base al testo previgente |
Erogazioni in base al nuovo testo |
50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio |
50% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione |
45% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori |
50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori |
5% previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio |
|
Ulteriori differenze si riscontrano in relazione al caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo. In tale caso, le differenze principali tra il nuovo testo e quello previgente sono sintetizzate nella seguente tabella.
Erogazioni in base al testo previgente |
Erogazioni in base al nuovo testo |
50% della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio |
50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione |
Erogazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori |
|
20% dell'opera complessiva previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio |
50% residuo previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione |
Un’ulteriore modifica operata in sede di riscrittura risiede, in relazione al certificato di collaudo e al certificato di regolare esecuzione, nell’aggiornamento del richiamo normativo al Codice dei contratti pubblici in virtù dell’entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023.
Il richiamo all’art. 102 del “vecchio” Codice viene quindi integrato con un richiamo all’art. 116 del nuovo Codice (che reca le disposizioni in materia di collaudo e verifica di conformità corrispondenti a quelle dell’art. 102 del precedente Codice).
Ulteriore differenza è rappresentata dall’inserimento di nuovi periodi che non trovano corrispondenza nel testo previgente e che prevedono:
§ che entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 (v. infra). In caso di mancato rispetto di tale obbligo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell’interno, secondo la disciplina che regola il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno recata dall’art. 1, commi 128-129, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013).
§ i comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a seguito del collaudo o dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione.
§ i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.
L'articolo 158 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) stabilisce che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Tale termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
La lettera g) riscrive il comma 34 della L. 160/2019 che disciplina l’eventuale revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini procedurali fissati nei commi precedenti.
La riscrittura sembra finalizzata precipuamente ad adeguare la disposizione recata dal comma 34 alle modifiche operate dall’articolo in esame ai commi precedenti.
Il testo previgente prevedeva, in estrema sintesi, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32, la revoca del contributo (con decreto del Ministero dell'interno) entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.
Il nuovo testo (alla luce della riscrittura del comma 32 e della necessità di dover definire la situazione dei contributi riferiti alle ormai trascorse annualità 2020-2023, prevedendo altresì specifiche disposizioni per i contributi riferiti all’annualità 2024) prevede che:
§ il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, se l’aggiudicazione dei lavori non avviene entro il termine di aggiudicazione dei lavori fissato dal comma 32 (v. supra); la revoca in questione è disposta con decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti dei comuni che non inseriscono il CUP all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione (come prescritto dal nuovo testo del comma 31-bis, v. supra);
§ il contributo riferito all’annualità 2024, è revocato, in tutto o in parte, se l’aggiudicazione dei lavori non avviene entro il termine fissato al comma 32; la revoca in questione è disposta con decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori.
Il nuovo testo prevede inoltre che il mancato rispetto del termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione dei lavori comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell’interno da emanare entro il 30 giugno 2026.
La riscrittura in esame modifica altresì la disciplina relativa all’utilizzo delle somme derivanti dalle revoche.
Mentre il testo previgente dettava un’articolata disciplina volta a canalizzare le somme citate in favore di altri comuni in regola con le tempistiche procedurali per l’esecuzione delle “piccole opere” in questione, il nuovo testo si limita a disporre che le somme derivanti dalle revoche sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 128-129, della L. 228/2012 (tali commi, come si è già ricordato, disciplinano il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno) e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
La lettera h) modifica il comma 35 della L. 160/2019 prevedendo – come sottolinea la relazione illustrativa – che il monitoraggio delle opere pubbliche effettuato dai comuni beneficiari “deve avvenire attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato così come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)”.
Il citato comma 1043 ha stabilito che “al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”.
In attuazione di tale disposizione e del D.P.C.M. 15 settembre 2021, il sistema ReGiS realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato rappresenta attualmente la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione del PNRR possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal medesimo Piano.
La lettera i) modifica il comma 36 della L. 160/2019 – ove si prevede che il Ministero dell'interno effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un controllo a campione sulle “piccole opere” destinatarie dei contributi previsti dai commi 29 e seguenti – al fine di eliminare la collaborazione del MIT e, quindi, attribuire al solo Ministero dell’interno il compito di effettuare il controllo in questione.
Articolo 34
(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)
L’articolo 34 reca modifiche all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano. Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 del citato articolo 21 a seguito della revisione dell’ammontare di spesa stanziato per l’attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2., indicando il nuovo budget complessivo per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro e rimodulando in riduzione l’ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026. La successiva lettera b) provvede a sostituire l’Allegato 1 al D.L. n. 152/2021 con l’Allegato 3 del decreto in esame. Il comma 2 dispone l’integrazione delle risorse indicate all’art. 21, comma 1, del D.L. n. 152/2021.
Il comma 1, lettera a), dell’articolo 34, con novella al comma 1 dell’art. 21 del D.L. 152/2021, rimodula le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei seguenti termini:
§ l’ammontare complessivo per il periodo 2022-2026 è ridotto da 2.493,79 milioni di euro a 900 milioni di euro;
§ l’ammontare per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è mantenuto a 125,75 milioni di euro;
§ l’ammontare per l’anno 2024 è ridotto da 632,65 milioni di euro a 122,65 milioni di euro;
§ l’ammontare per l’anno 2025 è ridotto da 855,12 milioni di euro a 325,12 milioni di euro;
§ l’ammontare per l’anno 2026 è ridotto da 754,52 milioni di euro a 200,73 milioni di euro
Si ricorda che ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.L. 152/2021 l’attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR è finalizzata a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. Per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda del dossier sul D.L. 152/2021. Con il D.M. 22 aprile 2022 del Ministero dell'interno è stato definito l'elenco dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati, e presentati dalle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale M5C2-2.2.
Il comma 1, lettera b), dispone che l’Allegato 1 al D.L. 152/2021 è sostituito dall’Allegato 3 al presente decreto.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 21 del D.L. 152/2021 definisce il criterio di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 tra le città metropolitane, stabilendone una ripartizione in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Si riporta di seguito l’Allegato 3 che, come previsto dal comma in esame, sostituisce l’Allegato 1 al D.L. 152/2021.
ENTE |
Popolazione post censimento 1° gennaio 2020 |
Funzione Utilità CM |
Mediana IVSM (2018) |
Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato) |
Assegnazione TOTALE |
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI |
3.034.410 |
1.742 |
111,3 |
21.578.808 |
351.207.758 |
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE |
4.253.314 |
2.062 |
99,2 |
20.294.907 |
330.311.511 |
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO |
3.265.327 |
1.807 |
97,1 |
17.037.340 |
277.292.703 |
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO |
2.230.946 |
1.494 |
98,1 |
14.374.162 |
233.947.918 |
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO |
1.222.988 |
1.106 |
104,4 |
12.053.470 |
196.177.292 |
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA |
1.072.634 |
1.036 |
104,9 |
11.396.638 |
185.486.966 |
CITTA' METROPOLITANA DI BARI |
1.230.205 |
1.109 |
100,4 |
11.180.370 |
181.967.074 |
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
995.517 |
998 |
98,4 |
9.660.832 |
157.235.707 |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA |
1.021.501 |
1.011 |
97,8 |
9.667.120 |
157.338.045 |
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA |
613.887 |
784 |
101,8 |
8.119.696 |
132.152.814 |
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA |
826.194 |
909 |
97,7 |
8.676.212 |
141.210.434 |
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
848.829 |
921 |
96,5 |
8.579.554 |
139.637.277 |
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA |
530.967 |
729 |
100,0 |
7.286.748 |
118.596.100 |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI |
422.840 |
650 |
97,8 |
6.219.647 |
101.228.402 |
TOTALE |
2.703.790.000 |
Il comma 2 stabilisce che le risorse di cui al citato art. 21, comma 1, del D.L. 152/2021 sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia), nel limite massimo di:
§ 450 milioni di euro per l’anno 2024;
§ 520 milioni di euro per l’anno 2025;
§ 470 milioni di euro per l’anno 2026;
§ e 153,80 milioni di euro per l’anno 2027.
La relazione tecnica evidenzia che i maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.593.80 milioni di euro, trovano copertura nell’articolo 1, comma 5, lettera d) del presente decreto.
La IV Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere in data 26 febbraio 2024, segnala che la revisione della misura sui Piani urbani integrati “nasce dall’esigenza di mantenere nel Piano solo i progetti compatibili con le relative tempistiche e le condizionalità. Per individuare tali progetti è stato svolto un monitoraggio rafforzato sulla base dei seguenti criteri: la progettazione dell’intervento risultava completata ed era all’esame della Conferenza dei servizi o in una fase successiva; i contratti con l’operatore economico risultano sottoscritti ovvero era previsto che fossero sottoscritti entro la fine del 2023; il completamento dei lavori era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ex art. 21, comma 10 d.lgs. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 310, e dall’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022). Ad esito di tale monitoraggio, si è ritenuto necessario ridurre il numero progetti del 50%, portando la dotazione finanziaria della misura a 900 milioni di euro. La descrizione del target finale (M5C2-14) è stata conseguentemente modificata inserendo un vincolo di realizzazione di almeno 300 progetti da parte di tutti i Soggetti Attuatori coinvolti (14 Città metropolitane)”. Nella citata relazione si sottolinea inoltre che “A seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 2.493.790.000 euro, è stata ridotta a circa 900 milioni di euro. Anche il target finale (M5C2-14) “Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane” è stato oggetto di modifica, e prevede che entro giugno 2026 vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni seguenti: a) manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Il soddisfacente raggiungimento dell’obiettivo dipende anche dal raggiungimento di un obiettivo secondario: completare le azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 Città metropolitane”.
Articolo 35
(Disposizioni urgenti in materia di interventi
di rigenerazione urbana)
L’articolo 35 reca alcune modifiche al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell’8 dicembre 2023 con riguardo agli interventi di rigenerazione urbana.
Nello specifico, al comma 1, lettera a) è stata prevista la modifica del comma 42-bis dell’articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della revisione dell’ammontare di spesa stanziato per l’attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.
Al comma 1, lettera b), si modifica il comma 42-quater, dell’articolo 1 della sopra citata legge n. 1 del 2019, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l’attuazione del PNRR.
A tale riguardo è utile ricordare come, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021, il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell’Interno la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.
In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse, come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento d’urgenza in esame, diverse criticità circa le tempistiche e le modalità di attuazione della misura in questione.
Pertanto, nell’ambito del processo di revisione del PNRR, avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione dell’Investimento.
Con decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026. Più nel dettaglio, è stato previsto il “completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026”. Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione) previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, il finanziamento è stato ad oggi ridotto a un ammontare di 2 miliardi di euro.
Le modifiche normative in commento, pertanto, si rendono necessarie, come evidenziato in precedenza, per adeguare la normativa nazionale sul PNRR alla recente revisione del Piano così come illustrato in precedenza.
L’articolo 36 reca (al comma 1) una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l’applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR. Sono inoltre recate (al comma 2) disposizioni per la valutazione ambientale e la verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.
Il comma 1 dell'articolo in esame reca una norma di interpretazione autentica del disposto dell’art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023, e dell’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
L’art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023 prevede in particolare che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.
L’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 ha demandato ad un apposito D.P.C.M., da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio). Il coordinamento di detti interventi è attribuito al Dipartimento della protezione civile, sulla base dei piani definiti d'intesa tra lo stesso Dipartimento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017). In attuazione del comma 1 del citato art. 22 è stato adottato il D.P.C.M. 23 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022), recante assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR[84].
Si ricorda che con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell’ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, l’art. 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell’UE. L’art. 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
L’art. 225, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) dispone che – in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse – si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, al D.L. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
Il comma in esame dispone che le richiamate disposizioni (art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023, e art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR (a cui sono destinati 800 milioni di euro, assegnati in base alla disciplina recata dall’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021), indette successivamente al 1° luglio 2023 (data a decorrere dalla quale le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia) si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli artt. 4 e 14 dell’ordinanza di protezione civile n. 558/2018 (v. supra), fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.
Si ricorda che tale articolo 17, rubricato “Danno significativo agli obiettivi ambientali”, individua una serie di parametri dai quali si desume che una certa attività economica – tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita - arreca un danno significativo.
La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione recata dal comma in esame è “in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR disciplinato dall’art. 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dall’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e da ultimo ribadito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 luglio 2023”.
Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all’articolo 15-ter del D.L. 189/2016 (che disciplina gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016).
La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame “è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC”.
In proposito si ricorda che tra le risorse previste dal cosiddetto Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR, l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 59/2021, ha destinato “1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”. Al fine di avviare l'impiego di tali risorse, è stato presentato un programma unitario di interventi ed il c.d. pacchetto sisma che, tra le misure finanziate, contempla interventi (a cui vengono destinati circa 235 milioni di euro) “per la rete stradale ripartiti tra criticità censite da Anas sulla rete secondaria e interventi di adeguamento e potenziamento di alcuni lotti della viabilità statale individuati nel Contratto di programma Anas”[85].
In relazione al richiamato art. 15-ter del D.L. 189/2016, si ricorda che tale articolo dispone, in particolare, che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dai medesimi eventi sismici, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi.
Il nuovo comma 2-ter, introdotto dal comma in esame, reca norme applicabili agli interventi in questione che sono ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, quindi, assoggettati a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) di competenza statale.
Al fine di accelerare tali valutazioni ambientali per gli interventi di cui trattasi, il primo periodo del comma 2-ter consente al soggetto attuatore, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, di chiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o di screening di VIA.
Lo stesso comma dispone (al secondo periodo) che, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, il MASE comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all’autorità competente.
La relazione illustrativa evidenzia che i primi due periodi testé analizzati attribuiscono al soggetto attuatore quanto già previsto per i Commissari straordinari “sblocca cantieri” dall’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019.
Il terzo e quarto periodo del comma 2-ter recano disposizioni inerenti alla verifica del progetto dell’intervento.
Si ricorda che la disciplina della verifica dei progetti è contenuta nell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici. In particolare il comma 1 di tale articolo dispone che “nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente”.
Nel dettaglio, i succitati periodi prevedono che:
§ la verifica del progetto comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali (stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA) prevista e disciplinata dall’art. 28 del Codice dell’ambiente;
§ il soggetto preposto alla verifica del progetto (in base al disposto dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici) è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all’art. 28, comma 3, del Codice dell’ambiente.
Si ricorda che l’art. 28 dispone (ai commi 1 e 2, tra l’altro) che il proponente del progetto è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché che l'autorità competente verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali citate al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Il comma 3 dell’art. 28 dispone, tra l’altro, che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni recate dai periodi terzo e quarto testé commentati sono analoghe a quelle recate, per i progetti PNRR-PNC, dall’art. 48, comma 5-quinquies, del D.L. 77/2021. Tale comma 5-quinquies dispone infatti, tra l’altro, che la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento “accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale”.
Articolo 37
(Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)
L’articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’elaborazione di un «Progetto bandiera», al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.
L’articolo 37 modifica il comma 3, lettera b), dell’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, intervenendo sulle funzioni del Nucleo PNRR Stato-Regioni istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la disposizione in esame sostituisce integralmente la lettera b), del comma 3 del citato articolo 33, precisando - rispetto al previgente testo - che nell’ambito dell’elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera», il Nucleo PNRR Stato-Regioni esercita una funzione di supporto tecnico alle Regioni e delle Province autonome, ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR e l’utilizzo delle eventuali economie realizzate in relazione a tali interventi.
Ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR hanno infatti la facoltà di destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei «Progetti bandiera», all’interno delle stesse missioni e componenti del PNRR, pur rispettando il vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento delle stesse alle regioni del Mezzogiorno.
I «Progetti bandiera» sono progetti aventi particolare rilevanza strategica, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Il 13 aprile 2022 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Ministro per Affari Regionali e le autonomie e gli altri ministri titolari di investimenti PNRR di interesse regionale, il quale stabilisce le modalità di collaborazione per l’elaborazione dei 21 Progetti Bandiera, uno per ogni Regione e Provincia autonoma, per facilitarne la realizzazione e monitorarne l’attuazione. I «Progetti bandiera» sono finanziabili con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché con ulteriori risorse che l’Amministrazione titolare individua tra quelle nella sua disponibilità a legislazione vigente. Con il citato protocollo, i ministri si sono impegnati a lavorare congiuntamente al fine di favorire l’individuazione dei potenziali «Progetti bandiera» secondo i Target e le Milestone del PNRR.
Il Nucleo PNRR Stato-Regioni, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge le seguenti funzioni:
§ l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
§ il supporto tecnico alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, favorendo il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nell’elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, dei «Progetti bandiera»;
§ attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
§ attività di condivisione, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle informazioni raccolte e di comunicazione, d'intesa con le medesime strutture, dei risultati del lavoro svolto, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e assistenza agli enti territoriali.
L’articolo 38 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.
Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.
Le norme dispongono, tra l’altro, in ordine a:
§ requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
§ investimenti agevolabili;
§ misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
§ condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;
§ modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
§ regime dei controlli;
§ implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell’andamento dell’agevolazione.
In particolare, il comma 1 istituisce, all’esplicito scopo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 - “Transizione 5.0”, della Missione 7 - REPowerEU, il Piano Transizione 5.0.
L’investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un budget di 6.300 milioni, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la Relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (DOC. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono per:
§ Asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali);
§ Asset necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa);
§ Formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.
L’importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l’investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1% del budget
è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un report, da parte del MIMIT, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza.
La misura prevede una milestone e due target.
La milestone M7-40 (T1-2024) comporta adozione di tutti gli atti necessari all’implementazione della misura, inclusa la definizione dei criteri di eleggibilità degli investimenti.
Il target M7-41 (T2-2026) prevede invece la notifica della concessione di crediti di imposta per un ammontare pari al totale delle risorse destinate alla dotazione finanziaria della misura (6,3 miliardi di euro) insieme alla pubblicazione di un report sugli investimenti PNRR di titolarità MIMIT.
L’altro target finale, M7-42 (T2-2026), che si concentra sull’impatto ambientale raggiunto, prevede un risparmio finale tra il 2024 e il 2026 di 0,4 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent), ottenuto attraverso gli investimenti sostenuti con questa misura.
L’intervento in commento si colloca nel solco degli interventi a sostegno delle imprese varati nelle scorse legislature (Industria 4.0 e Transizione 4.0), per un commento delle quali, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare. Si tratta di interventi eterogenei, principalmente aventi la forma di crediti di imposta e di contributi alle imprese, con la finalità di rafforzare il sistema produttivo nazionale nell'ottica di finalizzare gli strumenti normativi, da ultimo, alla promozione dell’innovazione sostenibile.
Si osserva che l’agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell’investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli.
Per ulteriori informazioni sull’agevolazione precedente, si rinvia al sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al già citato portale della documentazione parlamentare.
Il comma 2 attribuisce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in esame.
A differenza del credito d’imposta per beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (come successivamente integrato e modificato nel tempo), la principale caratteristica del contributo in esame è che esso viene attribuito a condizione che gli investimenti agevolabili siano effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Il comma 3 esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 4 individua gli investimenti agevolabili.
Le disposizioni in esame rinviano ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Si tratta, rispettivamente, dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni strumentali tecnologicamente avanzati) e dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) funzionali ai processi di trasformazione 4.0.
Rispetto alle norme precedenti, si pone la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Viene chiarito che ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali di cui al citato allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Il comma 5 chiarisce che, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni già richiamati, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.
b) le spese per la formazione del personale, considerate aiuti compatibili con il mercato interno, contemplate dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta delle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; delle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tali spese sono agevolabili ove finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali di cui ai commi 4 e nei beni beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (di cui al comma 5, lettera a)), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati dalla disciplina secondaria, ovvero dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy previsto al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.
Ai sensi del comma 6, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi (di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Si ricorda che l’articolo 17 del richiamato Regolamento (UE) 2020/852 dispone che, al fine di valutare se un’attività economica sia ecosostenibile, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
Ai fini di tale valutazione tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.
Ai sensi del comma 7, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
§ 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
§ 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Il comma 8 prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento, sopra indicate come segue:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali, di cui al già menzionato comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni medesimi.
Il comma 9 individua le modalità di calcolo della riduzione dei consumi da cui discende la misura del credito d’imposta. Essa, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti dalla normativa di rango secondario (decreto di cui al comma 17).
Il comma 10 prevede che, per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione (di cui al comma 11) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
In particolare il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa. Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b) (vedi infra). Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 11 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17), che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
In particolare il decreto attuativo deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; si veda, per ulteriori informazioni, la pagina informativa dell’ente italiano di accreditamento (Accredia);
ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352 (si veda il sito ENEA per ulteriori informazioni).
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
Il comma 12 dispone che, per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermi restando i limiti massimi percentuali per soglia di investimenti, di cui al comma 7.
Il comma 13 individua le modalità di utilizzo del credito d’imposta.
In particolare esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di imprese beneficiarie (di cui all’ultimo periodo del comma 10) entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L’ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
In assenza di precisazioni da parte della norma in esame, la disposizione sembra riferirsi sia al consolidato nazionale di cui agli articoli 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero al regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, sia al consolidato mondiale (di cui ai successivi articoli 130-142 TUIR) che consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti.
Al credito di imposta non si applicano i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34 è stato elevato a 2 milioni di euro in via strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.
All’agevolazione in esame non si applica l’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che blocca la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Ai sensi del comma 14, ove i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi sono previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017 e evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In tali casi, si prevede che la sostituzione non determini la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario.
Ai sensi del comma 18 il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal piano Transizione 4.0 (di cui alla richiamata legge di bilancio 2021, in particolare all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).
Esso tuttavia è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Ai sensi del comma 15, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alle norme in esame.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), ovvero nella sezione cui sono iscritti i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.
Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
Le disposizioni in esame prevedono letteralmente che si applicano, “in attesa della loro adozione”, i principi di indipendenza previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Si ricorda al riguardo che il Ministero dell'economia e delle finanze, con determinazione 23 marzo 2023, n. 127 ha elaborato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti.
Al riguardo, stante l’adozione del predetto Codice, si valuti il contenuto della disposizione relativa all’applicazione del codice etico IFAC.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, l’insieme di limiti previsti al comma 7.
Ai sensi del comma 16, sulla base della documentazione contabile e tecnica prevista dalle norme in esame, nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, il GSE, nei termini concordati con l’Agenzia delle entrate, è individuato quale soggetto cui spetta l’effettuazione dei controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Nel caso in cui si accerti, anche in esito alle verifiche documentali ed in situ (effettuate ai sensi dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in ordine all’utilizzo delle risorse in seno al PNRR) svolte dai competenti Organi di controllo nazionali ed europei, l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario (ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
Il comma 17 affida a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, entro il 1° aprile 2024 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale (di cui al comma 9); e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, di cui al successivo comma 21;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post (di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15), nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili (di cui al comma 6);
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Per ulteriori informazion si rinvia al portale della documentazione parlamentare, in particolare al tema in materia di cambiamenti climatici.
Il comma 19 affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di provvedere allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.
La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Ai sensi del comma 20 il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post (di cui al comma 11, lettera b)) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto attuativo relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli - di cui al comma 16 - sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
Il comma 21 prevede che agli oneri derivanti dalle norme in esame (commi 1-15) pari a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
Articolo 39
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa
degli impianti ex Ilva)
Segnatamente, l’articolo 39, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro. Tali somme sono reperite a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015 (L. n. 20/2015). Si tratta delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva spa in a.s., versate in apposito patrimonio destinato e finalizzate alle attività di bonifica ambientale, tutela della salute e sicurezza e a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo.
L’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 ha autorizzato l’organo commissariale di Ilva S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro cautelare nell’ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva e a richiedere che l’autorità giudiziaria disponesse l’impiego delle somme così sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Ilva in a.s. (in luogo dell’aumento di capitale) intestate al Fondo unico di giustizia e, per esso, al gestore ex lege, Equitalia Giustizia S.p.A. Il versamento delle somme sequestrate è stato disposto avvenisse al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all’ammontare di queste ultime.
Il decimo periodo del comma 1 dell’articolo 3, successivamente più volte modificato e integrato, da ultimo con l’articolo 9-bis, del D.L. n. 69/2023, ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni siano versate – previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a Ilva ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191/2015 (per la parte di essi erogata) – in un patrimonio dell’emittente (e, specificamente, sulla contabilità speciale nr. 6055 intestata all’organo commissariale aperto presso la tesoreria statale) destinato all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, nonché – nel limite massimo di 150 milioni di euro, con DPCM, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia – a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di Ilva S.p.A., che può a tal fine avvalersi del primo o di organismi in house dello Stato. Sono state comunque lasciate impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l’organo commissariale di Ilva S.p.A.
L’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 1/2015, ha disposto che l’organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l’utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al MASE, al MIMIT e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.
L’ultima relazione è stata presentata alle Camere il 11 gennaio 2024, Doc. XXVII, n. 13. Da essa risulta, come saldo della contabilità speciale nr. 6055 al 31 dicembre 2023, un importo di 642.297.185 euro.
Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, Ilva S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. “legge Marzano”); ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.
Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per Ilva S.p.A.
Ilva S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia qui, al sito del Gruppo Ilva in A.S.).
Secondo quanto poi disposto dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l’ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.
L’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 e modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017.
In ragione della peculiare situazione di Ilva, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali di ILVA S.p.A., nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell’adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di Ilva (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023). In questo lasso di tempo, le attività dei commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecano.
Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal. L’offerta di Am Investco Italy S.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.
AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda Ilva. In seguito, l’investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l’accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AmInvestCo.
Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società Ilva S.p.A., il decreto legge n. 103/2021 ha autorizzato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).
Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.”.
Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l’anno 2022 (art. 30, co. 1).
Il closing dell’acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo dei rami d’azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.
Per quanto qui interessa, l’articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all’articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l’ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (art. 2). Quest’ultima norma è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2024, in corso di esame parlamentare ai fini della sua conversione in legge. Questo articolo che consente, in generale, ai soci (tutti) che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).
In data 20 febbraio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che con decreto del Ministro Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.
In data 29 febbraio 2024, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo “stato di insolvenza” per Acciaierie d’Italia S.p.A., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.
L’articolo 40 riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1), riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2), prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3), disciplina, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari (commi 4-7), dispone l’istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane (comma 9).
Nel dettaglio, il comma 1, attraverso una modifica dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo in esame è stato introdotto per favorire il conseguimento della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR con l’aggiunta di alcune milestone. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione. Essa non è connessa a specifici investimenti, ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è dunque volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-quater.
L’articolo 6 del menzionato Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici riguarda le cessioni di crediti. Il testo vigente del comma 2 dispone che, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Il comma 2, attraverso una modifica dell’articolo 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni.
Il comma 3, mediante l’aggiunta dei commi 867-bis e 870-bis all’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio entro il mese successivo a ciascun trimestre dell’anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del comma 4, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il ritardo di cui sopra è calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) - calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Piattaforma dei crediti commerciali – PCC) di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.
Ai sensi del comma 5, poi, il Piano degli interventi diretti a ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali dei ministeri, di cui al comma 4, va approvato, ad opera di ciascun ministero, con apposito decreto ministeriale adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cioè del Segretario generale di ministeri, dei direttori di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) e successivamente trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Quest’ultimo, allo scopo di monitorarne l’attuazione, costituisce, entro i successivi trenta giorni, appositi gruppi di lavoro (task-force) composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nelle ipotesi in cui tali unità dovessero riscontrare significativi disallineamenti rispetto a quanto previsto dal Piano ovvero ritengano necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a darne comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR.
Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Per le medesime finalità di cui al comma 4, il comma 6 stabilisce che i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra) calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali superiore a 10 giorni, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
L’articolo 183, comma 8, del TUEL dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
Il comma 7 dispone che la proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, del parere del responsabile finanziario dell’Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo.
Il Tavolo termina l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata.
Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano.
Il Tavolo monitora l’attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR.
In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
Il comma 8 dispone l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7.
Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all’istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 9, infine, estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra), calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.
Articolo 41
(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)
L’articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR.
La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.
Più nel dettaglio, la norma prevede che al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione) ed all’articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 (in materia di cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione), in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR (Missione 2 Componente 3 investimento 2.1) è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246, e del Codice unico di progetto (CUP).
La norma prevede che tale pubblicazione debba avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (2 febbraio 2024) della legge in esame.
Sul punto, si ricorda che la missione M2C3-Investimento 2.1 è volta al rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con una sovvenzione complessiva di 13.950.000.000 euro. A tale importo vanno, altresì, aggiunte ulteriori risorse prevenienti dal Fondo complementare (D.L. n. 59/2021): per il 2023 910 mln; per il 2024 829,9 mln; per il 2025 1.439,9 mln; per il 2026 1.383,81 mln. L’obiettivo della missione è duplice: contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell’Italia per il 2030 e fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia.
Si ricorda, altresì, che l’obiettivo: T2 2023(M2C3-2) è stato modificato dal Governo che ha rilevato che, non essendo chiaro il contributo alla transizione green del sismabonus, andava modificata la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di sismabonus e includendo il relativo sub-criterio nell’ambito del target ecobonus.
Con il nuovo obiettivo si è previsto il completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 000 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 per cento e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, (modificato il valore obiettivo, aumentato da 13.400.000 mq includendo anche il sismabonus, a 17.000.000); è stato eliminato, pertanto, il paragrafo ii) che prevedeva di ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici.
L’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione) contiene diversi obblighi per gli stati membri destinatari di fondi di provenienza unionale. In particolare gli Stati membri devono prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedere al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto, verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili (con maggiore intensità con riferimento all’utilizzo dei fondi del PNRR) e adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi.
L’articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 prevede che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, nonché le autorità europee e nazionali di controllo, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari sopra indicati e garantisce che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
La norma prevede inoltre che per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’ENEA, ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA, pertanto, esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.
Il sopra citato articolo 11 prevede che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.
Articolo 42
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)
L’articolo 42 detta le seguenti novelle all’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012 in materia di Misure urgenti per la crescita del Paese (L. n. 221/2012) ai fini del potenziamento delle competenze dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
§ modifica il comma 6 dell’articolo 12 del citato D.L. 179/2012, prevedendo che l’Agenas estenda l’esercizio delle proprie competenze attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità relative all’istituzione del Fascicolo sanitario elettronico riguardo lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria (comma 1, lettera a));
§ al comma 15-undecies, lettera g), del medesimo D.L., aggiunge ai compiti dell’AGENAS quello della gestione dell’Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, nell’ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (comma 1, lettera b);
§ al comma 15-duodecies aggiunge la disposizione che attribuisce all’Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale” (comma 1, lettera c).
Il comma 1 (rectius comma 2) prevede la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l’Agenas deve provvedere alle attività previste dalla presente disposizioni con le vigenti risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
L’articolo 42, prevedendo le sopra indicate novelle all’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese, L. n. 221/2012) in materia di fascicolo sanitario elettronico - FSE, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, è volto a ridisegnare e valorizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ruolo che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas svolge su tale materia, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, quale Agenzia per la sanità digitale (ASD) (comma 1).
In proposito va ricordato che il recente intervento normativo previsto all’articolo 21 del DL. n. 4/2022[86] (L. n. 25/2022) in materia di sostegni a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, riconosce all’Agenas tale ruolo di Agenzia per la sanità digitale, per il quale l’Agenzia può avvalersi della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Più nello specifico:
§ le novelle al comma 6 del citato articolo 12 sono pertanto volte ad estendere all’Agenas l’esercizio delle proprie competenze attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, con riferimento alle finalità che l’istituzione del Fascicolo sanitario elettronico deve perseguire riguardo lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico (di cui al comma 2, lett. b), articolo 12 del citato D.L. 1279/2012) e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria (comma 2, lett. c), articolo 12 del medesimo D.L.);
§ le novelle al comma 15-undecies, lettera g), del medesimo articolo 12, aggiungono per l’Agenas la funzione della gestione dell’Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, nell’ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
§ infine, le novelle al comma 15-duodecies del citato articolo 12, inseriscono la disposizione che attribuisce all’Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9 (traguardo di persone assistite con strumenti di telemedicina da 200.000 a 300.000 mila unità a seguito della rimodulazione delle risorse per ulteriori 500 milioni, e pertanto da 1 miliardo iniziale a 1,5 miliardi), nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”.
La relazione illustrativa precisa che tale intervento appare necessario a garantire che la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), la cui gestione è affidata ad AGENAS ex art. 12, comma 15-undecies lett. g), possa svolgere legittimamente le funzioni di governo della sanità digitale, di programmazione dello sviluppo della telemedicina, di ricerca, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici.
Riguardo gli investimenti citati, si evidenzia che al sub-investimento 1.2.3 Telemedicina, programmato per dare supporto ai pazienti cronici, era stato originariamente destinato 1 miliardo di euro, al fine di potenziare l’erogazione dei servizi di telemedicina a distanza, oltre che per finanziare apposite iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali in materia di sanità ed assistenza.
In termini di attuazione, Il D.M. Salute 1° aprile 2022, ha ripartito analiticamente il subinv. 1.2.3, attribuendo la specifica sub-codifica, 1.2.3.1 alla "Piattaforma di telemedicina" a cui sono stati destinati 250.000.000 euro e 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" a cui sono stati destinati 750.000.000 euro. Pertanto:
§ entro la scadenza del 31 dicembre 2023 (T4 2023, M6C1-8 – I. 1.2.3) è stato conseguito l’obiettivo di realizzare almeno un progetto di Telemedicina per Regione (o progetti sviluppati nell’ambito di consorzi tra Regioni). Lo sviluppo dei programmi operativi riguarda in particolare soluzioni di telemedicina all'interno dei sistemi sanitari regionali per l'implementazione di sistemi di teleassistenza, con particolare attenzione ai pazienti cronici;
§ entro la scadenza del 31 dicembre 2025 (T4 2025, M6C1-9 – I. 1.2.3), l’utilizzo della Piattaforma per la Telemedicina per assistere almeno 200.000 persone fragili (obiettivo incrementato a 300.000 persone), con finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali per salute ed assistenza.
Si segnala che la “Proposta di revisione del PNRR e Capitolo REPowerEU” (luglio 2023) riguardo le persone assistite attraverso gli strumenti della telemedicina aveva richiesto il differimento di un semestre (da T4-2025 a T2-2026) per difficoltà di reperimento materie prime, quali metalli e materiali utilizzati nelle apparecchiature tecnologiche, e dell’incremento generalizzato dei relativi prezzi e del costo dell'energia.
Dopo un fase di start up da febbraio fino a dicembre 2023, è stata definita a livello regionale la realizzazione della Piattaforma nazionale di Telemedicina con collaudo e verbale di avvio dell’infrastruttura.Il DM Salute del 28 settembre 2023 (G.U. del 20.11.2023) ha disposto il riparto delle risorse per i Servizi di Telemedicina, essendo stati acquisiti e valutati tutti i Piani operativi regionali e provinciali dalla Commissione tecnica di valutazione, istituita presso Agenas con DM Salute 30 settembre 2022.
Il riparto, per complessivi 527.101.620 euro (v. tabella del riparto) è stato effettuato in base ai fabbisogni di servizi minimi di telemedicina e del numero dei pazienti da assistere (complessivamente 158.433 entro il 2023 per televisite e telemonitoraggi) indicati in ciascun piano operativo regionale e di provincia autonoma. Le centrali di acquisto sono collocate presso la regione Puglia (per l’acquisizione di postazioni di lavoro) e la regione Lombardia (per l’acquisto di servizi minimi di telemedicina).
Nell’ambito della revisione del Piano, è stato sottilineato l’importanza della misura incrementandone la dotazione finanziaria di 500 milioni e portandola quindi dall’originario ammontare di 1 miliardo di risorse, a 1,5 miliardi di euro. Conseguentemente è stato innalzato il target di persone assistite con strumenti di telemedicina da 200.000 a 300.000 mila unità.
Tale potenziamento è correlato alla rimodulazione del traguardo M6C2 – Investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile.
Si ricorda che ai sensi dell’Accordo di collaborazione firmato il 31 dicembre 2021, insieme al Ministero della salute – Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR (DL 80/2021) e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, per rispettare le tempistiche legate al PNRR, sono in corso procedure di appalto relativa al Progetto pilota di intelligenza artificiale, la quale necessita della suddetta integrazione normativa. Allo scopo, la modifica della lettera g) è volta anche a dare coerenza e supporto all’attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, in materia di HTA dei dispositivi medici.
Riguardo il progetto M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, si segnala che il PNRR prescrive il raggiungimento dell’obiettivo entro giugno 2024 (T2 2024, M6C1-7 – I-1.2.2) dell’attivazione di 600 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari di teleassistenza con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza (una COT per circa 100.000 abitanti).
Il documento del Governo “Proposta di revisione del PNRR e Capitolo REPowerEU” del 27 luglio 2023 aveva indicato la rimodulazione del target da 600 a 524 Centrali operative territoriali (COT) e il suo differimento di un semestre (da T2-2024 a T4-2024), a causa dell’aumento dei costi dell’investimento e dei tempi di attuazione. A seguito della rimodulazione temporale e del numero delle COT ridotto a 480 è stata indicata la realizzazione delle COT escluse dal target a valere sulle risorse nazionali per l’edilizia sanitaria (art. 20 della legge n. 67/88).
Per il raggiungimento del traguardo intermedio con la sottoscrizione di 21 CIS(Abruzzo; Basilicata; Campania; Calabria; Emilia Romagna; Friuli V.G.; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Prov. Aut. Bolzano; Prov. Aut. Trento; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto) , il Decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 ha ripartito a favore dei soggetti attuatori (Regioni e Province autonome) le risorse destinate all’investimento sulla base degli standard indicati nel PNRR: 1 COT ogni 100mila abitanti.
In tal modo prende l’avvio, ad opera dell’AGENAS, l’attività di raccolta e gestione dei dati, anche pseudonimizzati (per ragioni legate alla normativa di tutela della riservatezza dei dati), utili al monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.
L’intervento è pertanto volto ad assicurare il monitoraggio dinamico dell’investimento PNRR M6C1 1.2.3 (utilizzo della Piattaforma per la Telemedicina), al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, con particolare riferimento al traguardo comunitario individuato con il codice M6C1-9, propedeutico all’erogazione delle risorse PNRR da parte dell’Unione europea. Sul punto, la relazione illustrativa precisa che l’AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a realizzare la Piattaforma Nazionale Telematica, la quale è stata collaudata in data 30 novembre 2023, con la conseguenza che la modifica risulta urgente per rispettare le tempistiche del PNRR.
Il comma 1 (rectius comma 2) precisa che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è chiamata a provvedere all’estensione di tali compiti ed alle attività sopra elencate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai fini della formulazione del testo occorre rettificare la numerazione del comma descritto, indicandolo come comma 2.
Articolo 43
(Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)
L’articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o “certificazione verde” (Piattaforma nazionale - DGC), allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS (WHO). Si autorizza infatti la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute (comma 1).
Le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie (comma 2).
Per assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC al fine del collegamento di questa piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, nonché al fine di assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, il comma 3 autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l’anno 2024 da gestire in base ad apposita convenzione tra MEF-RGS e SOGEI S.p.A, mentre, a decorrere dal 2025, per tali fini è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui, sempre nell'ambito della predetta convenzione.
La copertura dell’onere (comma 4) è individuata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, finalizzato alla corresponsione di indennizzi per danni e menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19.
In proposito, si ricorda che la Raccomandazione del Consiglio 2023/1339 del 27 giugno 2023 ha promosso l’adesione degli Stati Membri europei alla rete globale di certificazione della salute digitale (qui il link) istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con particolare riferimento alle disposizioni temporanee per facilitare gli spostamenti internazionali, in vista della scadenza del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha disciplinato il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (cd. certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia da COVID-19.
La Raccomandazione del Consiglio, che fa seguito all’avvio di un partenariato tra Unione europea e OMS, è volta a garantire una transizione agevole dal sistema di certificazione COVID-19 alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, adottata a decorrere dal 1° luglio 2023 per istituire un sistema globale di protezione degli individui contro minacce sanitarie, ivi incluse le pandemie. Il primo caso d’uso di questo sistema globale sviluppato dall’OMS è la convergenza dei certificati COVID-19 digitali, mantenendo l’esclusività di accesso ai dati personali dei cittadini ai governi nazionali.
La Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) è stata definita sulla base giuridica di cui alla lett. e), comma 1, articolo 9, del D.L. 52/2021 contenente misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia (L. n. 87/2021), per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19. La Piattaforma è definita come sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19, interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei SpA – che cura l’information technology con partecipazione totalitaria del Ministero dell’economia e delle finanze -, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D.L. 77/2021 recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (L. n. 108/2021), la predetta piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, deve essere realizzata, per il tramite dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e deve essere gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. Allo scopo, la disposizione ha previsto, per l'anno 2022, la spesa di 1,83 milioni di euro, da gestire nell'ambito della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.
Si ricorda per completezza, che l’articolo 3, comma 12, del DL. 215/2023 di proroga di termini legislativi (L. n. 18/2024) ha disposto che – in attesa di un loro aggiornamento – siano prorogate fino al 31 marzo 2024 le disposizioni, e conseguentemente i loro effetti giuridici, previste dalla Convenzione del 23 dicembre 2009, in scadenza al 31 dicembre 2023, fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei, ed i relativi Accordi Convenzionali attuativi per il funzionamento dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI).
Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.
La relazione illustrativa evidenzia che l’adesione alla predetta rete globale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, già obiettivo della Missione 6, del PNRR, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA (obiettivo M6C2-00-ITA-19), con la costruzione di un modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel sistema sanitario nazionale e con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria - National Health Prevention Hub. Tramite l’interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione con le certificazioni OMS su scala globale si punta, infatti, a favorire l’efficacia della profilassi internazionale e la conseguente prevenzione e contenimento della diffusione delle malattie infettive.
L’autorizzazione di cui al comma 1 consentirà alla Piattaforma nazionale di emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate ai sensi della normativa vigente del sopra citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute (comma 1).
Le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021 (comma 2).
La spesa autorizzata al comma 3 al fine di assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC in collegamento con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, oltre che per assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, è di 3,85 milioni di euro per l’anno 2024 da gestire in base ad apposita convenzione tra MEF-RGS e SOGEI S.p.A (v. ante), mentre, a decorrere dal 2025, per tali fini è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui, sempre nell'ambito della predetta convenzione.
L’onere è definito al comma 4 come incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione MEF-Sogei, con copertura a valere sul fondo appositamente istituito con una dotazione di 100 milioni annui a decorrere dal 2023, dall’articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4[87] (L. n. 25/ 2022).
Articolo 44
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
L’articolo in esame rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell’interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari a 28.342.068,00 euro, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione “Salute”, Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.
Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame modifica l’articolo 2-sexies del Codice summenzionato (decreto legislativo n. 196 del 2003), novellandone il comma 1-bis ed introducendovi il comma 1-ter.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
L’autorità pubblica incaricata di vigilare sull’applicazione del regolamento europeo al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (art. 51 Reg. UE 2016/679) è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali dall’art. 2-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003.
L’art. 2-sexies, modificato dall’articolo in esame, disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali, qualora questo sia necessario per motivi di interesse pubblico. L’art. 9, par. 1 del suddetto regolamento prevede, infatti, che è generalmente vietato trattare dati personali che rivelino, tra il resto (origine razziale, etnica, opinioni politiche e religiose, appartenenza sindacale, orientamento sessuale ecc.), dati relativi alla salute della persona. Il par. 2 dello stesso articolo prevede, tuttavia, una serie di ipotesi derogatorie al predetto divieto, tra cui (ai sensi della lettera g)) quella in cui il trattamento sia necessario per “motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri” prevedendo comunque che esso sia proporzionato alla finalità perseguita, che rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
Mediante la modifica del comma 1-bis dell’articolo 2-sexies, ad opera del comma 1, lettera a), della disposizione in esame, viene disposto che i dati relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, anche mediante interconnessione[88], in conformità alle finalità istituzionali di ciascuno dei predetti soggetti, secondo modalità da individuare con decreto del Ministro della salute ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2-sexies (decreto che deve indicare le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Rispetto al testo previgente del comma oggetto di novella, emergono le seguenti differenze salienti: si prevede che i dati relativi alla salute siano “pseudonomizzati”, anziché “privi di elementi identificativi diretti”; il riferimento alla interconnessione è posto, in relazione a tutti i soggetti titolati al trattamento dei dati, tra i quali sono citate anche le province autonome, senza più menzionare espressamente i “sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”, aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento” (ma v. al riguardo quanto disposto dalla successiva lettera b)); al decreto ministeriale attuativo è demandata la definizione delle sole modalità e non anche delle finalità del trattamento; in relazione al predetto decreto attuativo, sono soppressi i riferimenti espliciti al necessario rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità (ma v. al riguardo, anche in questo caso, quanto disposto dalla successiva lettera b)).
Mediante l’aggiunta del comma 1-ter, ad opera del comma 1, lett. b), del presente articolo, viene disciplinata l’interconnessione dei sistemi informativi dei soggetti di cui al precedente comma, così come modificato, nonché delle altre pubbliche amministrazioni. In particolare, viene disposto che essa è regolata a livello nazionale con uno o più decreti del Ministero della salute ai sensi del precedente comma 1 dell’articolo 2-sexies, previo parere del Garante per il trattamento dei dati personali. Tali decreti, da adottarsi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche di un ambiente di trattamento sicuro contenente dati anonimi o pseudonomizzati, messi a disposizione per le finalità istituzionali di ciascuno dei precitati soggetti.
La relazione illustrativa del presente provvedimento evidenzia che la disposizione in disamina “costituisce la base giuridica per l’interconnessione dei sistemi informativi”.
Il comma 2 dell’articolo in esame specifica che agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, lett. b), e quindi dall’attuazione del nuovo comma 1-ter dell’articolo 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali, pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.
Si tratta della Missione Salute, ed in particolare della Componente relativa a Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sub-investimento “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.
La relazione illustrativa del presente provvedimento osserva che “Mediante la norma in oggetto, per il tramite dell’opportunità concessa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia, e segnatamente Componente 2, Missione 6 Salute, Sub-investimento 1.3.2.3.2 “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento” saranno messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale avanzati strumenti di monitoraggio e di simulazione del fabbisogno di risorse. Tali strumenti consentiranno pertanto di delineare scenari di medio-lungo termine, in ragione dei quali orientare in maniera più efficace le politiche di settore e assicurare risposte più appropriate al bisogno di salute espresso su tutto il territorio nazionale”.
Articolo 45, comma 1
(Abrogazione Fondo controesodo)
L’articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Come rilevato in sintesi, la disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo, denominato Fondo controesodo, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, affidando a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso e consentendo ai predetti soggetti destinatari dell’ampliamento delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso.
In merito al sopra citato decreto del MEF, si segnala che in risposta all’interrogazione a risposta immediata 5-05704 presentata in VI Commissione della Camera dei deputati, in cui si chiedevano notizie in merito all’emanazione del decreto attuativo, il Governo rappresentava che “la norma di che trattasi non prevede un termine per l’emanazione del decreto, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Sono in corso approfondimenti tecnici in ordine ai criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo Controesodo. Nelle more dell’emanazione del provvedimento in argomento, la circolare N. 33/E dell’Agenzia delle entrate prevede che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50 per cento, restando inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall’emanazione del decreto citato”.
Dall’abrogazione di tale norma, come osservato anche nella relazione tecnica, derivano effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell’articolo 8, comma 22 (lettera b)) e per la copertura di quota parte degli oneri dell’articolo 31, comma 4 (lettera a)), alla lettura delle cui schede si rimanda.
Il legislatore fiscale negli anni ha introdotto una complessa e stratificata disciplina volta ad attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall’estero (cd. lavoratori impatriati) e il rientro di lavoratori altamente qualificati.
Con l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), è stato introdotto un nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati.
Per effetto delle disposizioni del suddetto provvedimento si stabilisce la detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l’alta qualificazione dei lavoratori impatriati. le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Essa è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero.
Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Con riferimento ai lavoratori impatriati, la normativa di riferimento era contenuta anzitutto nel D. lgs n. 147 del 2015, in particolare all’articolo 16. Nel corso del tempo l’agevolazione è stata modificata e ampliata; in particolare l’ampliamento è avvenuto con le disposizioni del cd. decreto Crescita (n. 34 del 2019) e con la legge di Bilancio 2021 (n. 170 del 2020). In sintesi, si trattava di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferivano la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Esso si applicava se:
§ il lavoratore non era stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnava a risiedervi per almeno due anni;
§ l’attività lavorativa era svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovavano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza veniva trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorreva alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza era presa in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. La legge di bilancio 2021 ha previsto, a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019 e beneficiava del regime per i lavoratori impatriati, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applicava agli sportivi professionisti.
Rispetto al previgente regime:
§ l’ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento;
§ il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
§ viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni;
§ sono stabilite condizioni più stringenti per l’accesso all’agevolazione, tra cui l’elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all’estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;
§ non è previsto il prolungamento dell’agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;
§ non viene riproposta la maggiorazione dell’agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.
L’articolo 45, comma 2, abroga alcune disposizioni che consentono l’accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.
Il comma in esame abroga i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell’articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria) del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.
La relazione tecnica precisa che l’abrogazione delle predette disposizioni comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate per la copertura degli oneri dell’articolo 31, comma 4, lettera b).
Il citato articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 prevede che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.
Articolo 46
(Entrata in vigore)
L’articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.
Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019, commi 311-312) ha stanziato un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali ("Fondo infrastrutture sociali"), a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2014-2020. I contributi sono stati ripartiti tra i comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con il D.P.C.M. 17 luglio 2020. Il Fondo infrastrutture sociali è stato poi ricompreso nel PNRR, quale progetto in essere (225 milioni per gli anni 2021-2023).
[2] Riprogrammazione disposta in Sezione Seconda dalla legge di bilancio 2023.
[3] Slittamento di risorse agli esercizi finanziari successivi ai sensi dell’art. 30, co. 2, legge n. 196/2009. Il cap. 7505/MIT (Risorse per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - rinnovo o acquisto, da parte di RFI spa, di unità navali per traghettamento nello Stretto di Messina) indica una disponibilità per il 2024 di 23,2 milioni.
[4] Slittamento di risorse agli esercizi finanziari successivi ai sensi dell’art. 30, co. 2, legge n. 196/2009. Il cap. 7506/MIT (Risorse per il rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci - rinnovo locomotive e carri obsoleti e loro ammodernamento) reca una disponibilità di 55 milioni per il 2024 e di 15 milioni per il 2025. I restanti 5 milioni per il 2024 sono allocati sul cap. 7303.
[5] Riprogrammazione disposta in Sezione Seconda dalla legge di bilancio 2024.
[6] Realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette.
[7] Costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi.
[8] Investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale.
[9] Investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2).
[10] Si tratta, in particolare dei seguenti programmi: “Servizi digitali e cittadinanza digitale”, “Servizi digitali e competenze digitali”, “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”, “Transizione 4.0”, “Piani urbani integrati” ed “Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”.
[11] Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
[12] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
[13] Riguardo alla suddetta versione vigente per le pubbliche amministrazioni, cfr. il comma 5-bis del medesimo articolo 19, e successive modificazioni.
[14] L’articolo 10, comma 6 fa riferimento al decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire al codice dei contratti pubblici vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021. Il riferimento va oggi inteso, tuttavia, come rivolto al codice dei contratti pubblici attualmente vigente, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
[15] Si tratta del decreto legislativo n. 175 del 2016.
[16] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/12/2023
[17] Ogni Dipartimento coordina, sovraintende e controlla l’operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee o affini.
Nello specifico:
Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio:
- Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;
- Direzione generale della comunicazione;
- Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.
Nell’ambito del Dipartimento opera, fino al 31 dicembre 2026, anche l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie
- Direzione generale della prevenzione
- Direzione generale delle emergenze sanitarie
- Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità.
Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale:
- Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale
- Direzione generale dispositivi medici e del farmaco.
Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali:
- Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema;
- Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare;
- Direzione generale della salute animale.
[18] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/12/2023.
[19] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[20] Il citato articolo 34-ter, al comma 5, prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
[21] Legge di contabilità e finanza pubblica
[22] La richiamata tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, riguardante la dotazione organica del personale, prevede quanto segue:
Dirigente I fascia: 1
Dirigente II fascia: 6
Totale qualifiche dirigenziali: 7
Area C
C5: 0
C4: 2
C3: 12
C2: 13
C1: 6
33
Area B
B4: 2
B3: 2
B2: 17
B1: 5
Area A
A3: 6
A2: 0
A1: 3
Totale aree: 68
Totale complessivo: 75
[23] A norma dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”
[24] Il comma 2 individua i soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A., è un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT). Si tratta di:
§ la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
§ il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
§ l’Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;
§ il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all’istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell’amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
§ Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;
§ la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).
[25] Il comma 2 individua i soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A., è un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT). Si tratta di:
§ la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
§ il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
§ l’Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;
§ il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all’istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell’amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
§ Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;
§ la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).
[26] “Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.”
[27] “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 4 ottobre - 24 novembre 2022, n. 234 (Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
[28] “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
[29] Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.
Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa. La normativa prevede altre esclusioni o deroghe rispetto alla disciplina restrittiva in oggetto. Riguardo ad esse, si ricorda che l'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
Il citato articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.
[30] Riguardo all'ambito di essi, cfr. supra, in nota.
[31] Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.
[32] Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.
[33] Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
[34] Invitalia Spa è un’Agenzia nazionale per il sostegno delle imprese, di proprietà del Ministero dell’economia.
[35] A valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR.
[36] L’art. 11 del d. l. 80/2021 richiede quali titolo il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.
[37] Come riportato anche dalla RI, tali organi applicano i termini previsti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 124/2004 (c.d. diffida obbligatoria e disposizione), dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione obbligatoria), nonché il termine di 30 giorni indicato nei verbali previdenziali per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi omessi.
[38] Le violazioni rilevate in sede ispettiva, tuttavia, comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni
[39] Si ricorda che questi ultimi provvedimenti sanzionatori non riguardano i datori di lavoro domestico e che, qualora siano irrogate le sanzioni suddette, non si applicano le sanzioni previste in via generale per l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione medesima (tale esclusione è posta dal comma 3-quinquies del citato articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002).
[40] Si configura l’appalto, e non la somministrazione di lavoro ex art. 18 del D.Lgs. 276/2003, quando il potere organizzativo e direttivo è esercitato dall’appaltatore (ex art. 29, c. 1, del D.Lgs. 276/2003). Si configura il distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (ex art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003).
[41] Si ricorda che l’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance nelle PA ha dei riflessi sia sulle progressioni di carriera, sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori.
[42] Ai sensi del successivo comma 6 del richiamato art. 222 del D.Lgs. 36/2023, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
[43] L’indennità, ex art. 1 L. 18/1980, è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%); riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua; residenza stabile e abituale sul territorio nazionale; cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. È compatibile con la pensione di inabilità e anche con l’eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro. L’importo è pari a 531,76 euro per il 2024.
[44] Si tratta delle mansioni di cui all’art. 1, terzo comma, del D.P.R. 1403/1971, ossia assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell’Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
[45] Riguardo alla procedura per l’adozione della disciplina regolamentare, cfr. la lettera g) dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, lettera a cui fa rinvio il testo finora vigente del citato articolo 27, nonché il comma 2 di quest’ultimo testo (sempre nella versione finora vigente).
[46] Riguardo a tale decreto, cfr. infra.
[47] In base al richiamato articolo 89, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, i cantieri temporanei o mobili – al fine dell’applicazione della medesima disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 – sono costituiti dai luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell’allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.
[48] Nella terminologia di cui all’articolo 100, comma 7, del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), tale acronimo si riferisce agli organismi di attestazione.
[49] Cfr. i commi 4 e seguenti del richiamato articolo 100 del suddetto codice dei contratti pubblici.
[50] Regolamento “recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
[51] Riguardo alla procedura di adozione della disciplina regolamentare, cfr. anche il comma 2 del testo finora vigente del medesimo articolo 27.
[52] Riguardo al suddetto Portale, cfr. l’articolo 10, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
[53] Riguardo ad esse, cfr. infra.
[54] Il capoverso 8 fa altresì salvi i provvedimenti degli organi di vigilanza adottati ai sensi dell’articolo 14 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
[55] Cfr. l’articolo 21, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs. n. 81.
[56] Riguardo a tale valutazione, cfr., in particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera a), l’articolo 18, comma 1, lettera a), e gli articoli da 28 a 30 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
[57] Il citato allegato I concerne le seguenti fattispecie di illecito: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; mancati formazione ed addestramento; mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e mancata nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.
Il citato allegato XI reca l’elenco “dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Il capoverso 4 in esame fa riferimento alle violazioni che espongono i lavoratori ai suddetti rischi particolari.
[58] Si ricorda che questi ultimi provvedimenti sanzionatori non riguardano i datori di lavoro domestico e che, qualora siano irrogate le sanzioni suddette, non si applicano le sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione medesima (tale esclusione è posta dal comma 3-quinquies del citato articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002).
[59] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.C. n. 1752.
[60] La dichiarazione deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
[61] La novella riformula l’articolo 157, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
[62] Si ricorda che i valori minimi e massimi posti dal testo previgente – rispetto alla novella in esame – del suddetto articolo 157, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81 erano stati già progressivamente elevati, in base ad atti di rango secondario, fino ai valori riportati dalla presente novella.
[63] Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
[64] Regime di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
[65] Si applicano in ogni caso le sanzioni civili oggetto della novella di cui alla successiva lettera b) nel caso in cui il pagamento spontaneo sia successivo a fattispecie di occultamento del debito.
[66] Il suddetto tasso è attualmente pari al 4,5 per cento.
[67] Disciplina posta dall’articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. Cfr., in materia, anche l’articolo 116, comma 17, della citata L. n. 388 del 2000.
[68] Cfr. supra, in nota.
[69] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; in tale ambito rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e, come detto, i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella Gestione separata dell’INPS (ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1172, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 39 della L. 4 novembre 2010, n. 183).
[70] Il comma 2 in esame novella l’articolo 116, comma 10, della citata L. n. 388 del 2000.
[71] Il suddetto tasso è attualmente pari al 4,5 per cento.
[72] Il tasso degli interessi legali è attualmente pari al 2,5 per cento.
[73] Il comma 3 in esame novella l’articolo 116, comma 15, della citata L. n. 388 del 2000.
[74] Direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Cfr. la direttiva n. 1 del 19 aprile 2001.
[75] La lettera a) del comma 3 in esame reca interventi formali.
[76] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 1752.
[77] Si rinvia alla relativa scheda.
[78] Tale Commissione - prevista dall’art. 35, co. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - è stata istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 ed è composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.
[79] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 1752.
[80] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 1752.
[81] Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[82] Riguardo all’ipotesi di passaggio dai profili di vigilanza ai profili amministrativi, cfr. la parte della presente scheda relativa all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149 (comma ora abrogato da parte del comma 12 in esame).
[83] Nella relazione illustrativa sono altresì ricordate le motivazioni che hanno condotto allo stralcio delle opere in questione dal PNRR. La relazione evidenzia infatti che “sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai così detti principi trasversali del piano, quali ad esempio il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, il superamento dei divari generazionali, etc. Dalla medesima analisi è altresì emerso che diversi interventi riguardano la realizzazione di strade e/o installazione di caldaie a condensazione a gas, che la Commissione Europea ha ritenuto non finanziabili con le risorse del PNRR”.
[84] Per l’elenco degli interventi e degli atti di approvazione si rinvia alla sezione “Nuovi progetti del PNRR” del sito web del Dipartimento della Protezione civile.
[85] Per approfondimenti si rinvia alla sezione “Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016” del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016.
[86] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
[87] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
[88] L’interconnessione dei sistemi informativi del Servizio Sanitario nazionale è disciplinata dal decreto 7 dicembre 2016, n. 262 “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”.