Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi - Volume II - Articoli 9-20
Serie: Progetti di legge   Numero: 236/2 Volume II
Data: 20/02/2024

 

 

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Dossier n. 213/2 – Volume II

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 236/2 – Volume II

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due volumi:

§  Volume I – Articoli 1-8;

§  Volume II – Articoli 9-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 9, commi 1 e 2 (Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981) 3

§  Articolo 9, comma 3 (Tecnopolo di Bologna) 10

§  Articolo 9, comma 4 (Riassegnazione fondi Afghanistan) 13

§  Articolo 10, comma 1 (Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari) 14

§  Articolo 10, comma 1-bis (Contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa) 17

§  Articolo 10-bis (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare) 21

§  Articolo 11, commi 1 e 2 (Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi-direttive) 23

§  Articolo 11, comma 3 (Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario) 26

§  Articolo 11, comma 4 (Termine per l’assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento) 29

§  Articolo 11, commi 4-bis e 4-ter (Proroga di disposizioni in materia di durata del tirocinio dei magistrati ordinari) 31

§  Articolo 11, comma 5 (Delega di adempimenti a giudici onorari nell’ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni) 33

§  Articolo 11, comma 5-bis (Proroga in materia di notificazioni degli atti nei procedimenti civili) 37

§  Articolo 11, comma 5-ter (Proroga di termini in materia di documentazione da presentare per l’accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi) 39

§  Articolo 11, comma 6 (Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione) 41

§  Articolo 11, comma 6-bis (Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia.) 43

§  Articolo 11, comma 6-ter (Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia) 45

§  Articolo 11, commi 6-quater e 6-quinquies (Proroghe in materia di abilitazione all’esercizio della professione forense) 47

§  Articolo 11, comma 6-sexies (Proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) 53

§  Articolo 11, comma 7 (Proroga della disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione) 55

§  Articolo 11, comma 8 (Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari) 58

§  Articolo 11, commi 9-11 (Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 61

§  Articolo 11, commi 11-bis e 11-ter (Disposizioni in materia di elezione degli organi dell’Ordine dei giornalisti) 63

§  Articolo 12, comma 1 (Stabilimento Stoppani) 65

§  Articolo 12, comma 2 (Siti di interesse nazionale) 68

§  Articolo 12, comma 2-bis (Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali) 70

§  Articolo 12, comma 3 (Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti) 72

§  Articolo 12, comma 4 (Durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) 74

§  Articolo 12, comma 5 (Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate) 75

§  Articolo 12, comma 6 (Stabilimento Ilva di Taranto) 77

§  Articolo 12, commi 6-bis – 6-quater (Proroga dei termini di durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per la baraccopoli di Messina) 79

§  Articolo 12, comma 6-quinquies (Proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone) 81

§  Articolo 12, comma 6-sexies (Procedura semplificata di dismissione  di impianti di distribuzione di carburanti) 83

§  Articolo 12, comma 6-septies (Disciplina transitoria dell’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci) 86

§  Articolo 12, comma 6-octies (Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica) 87

§  Articolo 12-bis (Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione) 88

§  Articolo 13, comma 1 (Disposizioni per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura) 90

§  Articolo 13, comma 2 (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa) 91

§  Articolo 13, comma 3 (Revisione macchine agricole) 94

§  Articolo 13, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater (Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari) 96

§  Articolo 13, commi da 3-quinquies a 3-septies (Proroga di termini in materia di Programma Nazionale della pesca e acquacoltura) 99

§  Articolo 14, comma 1 (Proroga degli organi dell’Istituto per il Credito sportivo) 102

§  Articolo 14, comma 2 (Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006) 106

§  Articolo 14, commi 2-bis-2-quinquies (Disposizioni relative al lavoro sportivo) 108

§  Articolo 15 (Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) 112

§  Articolo 16, commi 1-4 e 5 (Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni) 118

§  Articolo 16, comma 4-bis (Differimento riduzione contributi per l’editoria) 121

§  Articolo 17, comma 1 (Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016) 122

§  Articolo 17, comma 1-bis (Proroga degli organi della Camera di commercio delle Marche) 124

§  Articolo 17-bis (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea) 127

§  Articolo 17-ter (Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 128

§  Articolo 18, commi 1-3 (Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia”) 131

§  Articolo 18, comma 4 (Assegno di inclusione) 134

§  Articolo 18, comma 4-bis (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato) 136

§  Articolo 18, commi da 4-ter a 4-quinquies (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità) 137

§  Articolo 19, comma 1 (Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) 140

§  Articolo 19, comma 2 (Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi  di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti) 143

§  Articolo 20 (Entrata in vigore) 145

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 9, commi 1 e 2
(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981)

 

 

L’articolo 9, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l’operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo 394/1981 previste dall’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29 del D.L. n. 50/2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino.

 

Originariamente, il termine di operatività delle misure qui prorogate era indicato dal D.L. n. 14/2020 e dal D.L. n. 50/2022 al 31 dicembre 2022. Tuttavia, l’articolo 13, commi 2 e 3, del D.L. n. 198/2022 ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2023.

 

Segnatamente, l’articolo 9, comma 1, modifica l’articolo 5-ter, comma 3, del D.L. n. 14/2022, prorogando di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine di operatività delle misure straordinarie - di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5-ter - in favore di imprese che esportano o hanno filiali/partecipate in Ucraina, Russia o Bielorussia. Si tratta delle seguenti misure:

·     l’applicazione, prevista dal comma 1 dell’art. 5-ter, in relazione alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione, presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 (vedi box infra) da imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lett. d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge n. 27/2020), fino al 40% (in deroga al limite ordinario al 10 per cento) dell’importo del finanziamento stesso.

L’articolo 72, comma 1, lettera d), nel dettaglio, prevede che – a valere sul Fondo per la promozione integrata, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – possano essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni[1].

Per imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia si intendono quelle che hanno realizzato un fatturato medio (secondo i bilanci 2020 e 2021 depositati) derivante, per almeno il 10% del fatturato totale aziendale, dalle esportazioni verso i predetti territori.

La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera del citato articolo 13 del D.L. n. 198/2022 (cd D.L. “proroga termini”). L’ambito soggettivo di applicazione era precedentemente individuato nelle imprese che abbiano realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati (anziché nei bilanci 2020 e 2021), un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento (anziché al 10 per cento) del fatturato aziendale totale.

·     la possibilità – consentita dal comma 2 dell’articolo 5-ter - di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.

 

L’articolo 9, comma 2, invece, modifica l’articolo 29, comma 2 del D.L. n. 50/2022, per prorogare, sempre di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine sino al quale le disponibilità del Fondo legge 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina.

La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera del citato articolo 13 del D.L. n. 198/2022 (cd D.L. “proroga termini”). In particolare, il D.L. n. 198/2022 ha previsto che, ai fini della perimetrazione della platea dei beneficiari, le imprese esportatrici siano considerate singolarmente o a livello di gruppo e che le difficoltà o i rincari degli approvvigionamenti siano considerati, ai fini dell’applicazione della norma, anche a livello di filiera

Anche ai sensi del richiamato articolo 29, in tali casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge n. 27/2020). Il tasso di cofinanziamento suddetto è stabilito, quindi, anche in questo caso, in deroga all’ordinario tasso del 10 per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020.

 

I cofinanziamenti sono comunque concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Sia l’articolo 5-ter, comma 3, del D.L. n. 14/2022, sia l’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 50/2022, prevedevano che l’efficacia delle misure fosse subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Le due misure, per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023 (State Aid SA.107149 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.103464)”, e State Aid SA.107150 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies relying on supply from Ukraine, Russia and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.104242)”. Per quanto riguarda la componente di finanziamento a tasso agevolato del Fondo 394, la base giuridica europea è il Regolamento “de minimis”.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 segnala che anche la loro estensione, con riferimento alla quota di cofinanziamento a fondo perduto, dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l’ottenimento della relativa autorizzazione di proroga, in quanto la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2023.

 

Nella relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 si rammenta che, con la Comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato), base giuridica europea delle due misure per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

La proroga, che dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l’ottenimento della relativa autorizzazione con riferimento alla componente di cofinanziamento a fondo perduto, è ritenuta pertanto compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

La relazione tecnica osserva inoltre che le misure risultano già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime di de minimis, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 152,6 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per 390 milioni circa di euro (di cui 234 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre-delibera è del 14 per cento circa.

La relazione tecnica osserva che il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziate dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo 394/81 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3.411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023).

Anche il Fondo per la promozione integrata risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziate dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d).

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro.

I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

La relazione tecnica rappresenta che l’attività di ricezione di domande ai sensi dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dell’articolo 29 del D.L. n. 50/2022 è cessata in data 31 ottobre 2023.

La proroga delle due misure consente di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell’impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata.

L’eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande potrà essere valutata, previo accertamento delle disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato agevolazioni. In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del Fondo 394/81).

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

SIMEST è una società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel contesto pandemico, il Fondo 394/1981 è stato più volte rifinanziato e, contestualmente, potenziato, anche con l’istituzione del Fondo per la promozione integrata, ai sensi dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, le cui risorse (anch’esse via via implementate da ulteriori interventi successivi) sono destinate, tra l’altro, alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, in misura inizialmente non superiore al 50% dei finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della legge 394/81 (articolo 72, comma 1, lett. d)). Con il D.L n. 73/2021 (L. n. 106/2021) tale misura è stata poi ridotta al 10% e sono state escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione (articolo 11).

 

Fondo 394/1981 e PNRR

Il PNRR, con l’investimento M1.C2. I5 Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” si è prefisso di rifinanziare e innovare l’operatività dei finanziamenti per l’internazionalizzazione e aiutare le PMI, in particolare quelle del Mezzogiorno, che godono di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario). A tale fine, ha previsto 1.200 milioni di risorse PNRR, per permettere l’accesso di almeno 4.000 PMI al sostegno del Fondo.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11), ha dato attuazione all’investimento, rifinanziando, con le risorse PNRR, il Fondo 394 con la costituzione della “Sezione Prestiti” (800 milioni per l’anno 2021 per finanziamenti a tasso agevolato) e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria (400 milioni per l’anno 2021) per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti. La Delibera quadro del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 30 settembre 2021 ha stabilito i criteri della politica di investimento. Dal 28 ottobre 2021 è stato reso operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento.

Il 29 dicembre 2021, il comitato interministeriale che amministra il Fondo ha deliberato la concessione di finanziamenti a 5.224 PMI, per un valore complessivo di circa 753 milioni di euro, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo PNRR entro il termine previsto. L’obiettivo dell’investimento è stato raggiunto. Con delibera del Comitato agevolazioni del 31 marzo 2022, ha esteso al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande a valere sulle risorse residuate PNRR (circa 447 milioni). Secondo quanto indicato nel portale SIMEST, alla data del 30 giugno 2022, le risorse messe a disposizione sulla misura PNRR - Fondo 394 risultavano già tutte interamente impegnate.

L’articolo 40, comma 1-bis, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla citata linea progettuale del PNRR, eccedenti il limite di spesa autorizzato (dall’articolo 11 del D.L. n. 121/2022), si provveda nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di statode minimis”, a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare fino a 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

 

Ulteriori rifinanziamenti

Si rammenta che la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), art. 1, comma 49, lett. a) ha dotato il Fondo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione per l’anno 2022 è stata poi ridotta di 200 milioni dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 17/2022, a copertura degli oneri recati dalla citata disposizione (potenziamento del fondo di venture capital).

Si rinvia anche alla Relazione della Corte dei Conti – approvata con deliberazione 14 luglio 2022 n. 29/2022/G - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest.


 

Articolo 9, comma 3
(Tecnopolo di Bologna)

 

 

L’articolo 9, comma 3, proroga al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019.

 

In particolare, l’articolo 9, comma 3 novella l’articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 13, comma 4 del D.L. n. 198/2022.

 

Si rammenta che il Tecnopolo Bologna CNR fa parte della Rete dei 10 Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. Il progetto di realizzazione del tecnopolo è stato cofinanziato dai fondi europei POR-FESR e dalla Regione Emilia-Romagna. La finalità del Tecnopolo Bologna CNR è quella di promuovere l’innovazione sia dei sistemi industriali consolidati sia di quelli emergenti.

I principali settori di riferimento includono le industrie manifatturiere di settori quali automazione, packaging, elettromedicale, cosmetica, agroalimentare, monitoraggio e bonifica ambientale.

 

Si rammenta che il citato articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

L’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”), richiamato dall’articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020, disciplina le modalità di nomina e i poteri dei Commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale.

In base al comma 2, i Commissari straordinari, provvedano all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisca, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e alla tutela di beni culturali e paesaggistici , per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

Il comma 3 prevede che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possano essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (ora sostituito dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023).

L’articolo 30 afferma che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

L’articolo 34 prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L’articolo 42, infine, dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 precisa che le opere da ultimare, finanziate dal Ministero degli Affari Esteri ed il Commercio Internazionale a valere sui fondi stanziati dall’articolo 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l’Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione. L’ulteriore estensione del termine è necessaria in quanto i lavori non sono ancora conclusi e non è ragionevole consentire che un medesimo contratto sia regolato da diversi regimi giuridici durante il suo periodo di validità.

La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633, infine, segnala che le risorse occorrenti sono già state versate alla Regione Emilia-Romagna, al fine dell’indizione delle relative gare. I conseguenti contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l’aggiudicazione di nuovi contratti per la conclusione dell’opera.

 


 

Articolo 9, comma 4
(Riassegnazione fondi Afghanistan)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

 

Dal 2014 al 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali (fino al 2016 decreti-legge e successivamente le deliberazioni previste dalla legge n. 21 luglio 2016, n. 145) hanno stanziato annualmente, nell’ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, un importo di 120 milioni di euro a favore delle forze armate e di sicurezza dell’Afghanistan.

Il contributo è stato versato ai due fondi internazionali costituiti allo scopo, uno per il supporto delle forze armate (fondo ANATF, gestito dalla NATO) e uno per le forze di sicurezza (fondo LOTFA, gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - UNDP). Al momento del ritiro della coalizione internazionale e della presa del potere da parte dei talebani (agosto 2021), i due fondi hanno ovviamente cessato le loro attività, senza aver interamente speso i fondi a disposizione. La restituzione dei fondi residui ai Paesi che li avevano versati non si è però ancora conclusa. Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, infatti, le procedure di rendicontazione si sono protratte più di quanto inizialmente previsto.

L’art.38, comma 1 del decreto legge 1° marzo 2022, n.17 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, stabiliva che le somme restituite dai gestori dei due fondi, fino al 31 dicembre 2023, fossero riassegnate allo stato di previsione del MAECI. Ai sensi di tale decreto legge, le somme sono destinate all’incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché al finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

Non essendo concluse le attività di restituzione all’Italia dei fondi versati, la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2024 la loro riassegnazione al bilancio del MAECI. La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 segnala come non sia possibile prevedere l’entità della somma che sarà restituita al nostro Paese, poiché tale ammontare sarà determinato all’esito dell’attività di rendicontazione.

Articolo 10, comma 1
(Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)

 

 

L’articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito dei procedimenti penali militari, contenute nel comma 3 dell’articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto “Sostegni-bis”), precedentemente prorogate al 31 dicembre 2023 dall’articolo 8, comma 8-bis, del D.L. 198/2022.

 

Nello specifico, l’articolo 75, comma 3 del decreto-legge n.73 del 2021, emanato nel corso dell’emergenza Covid, prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario.

 

Tale normativa è stata oggetto di proroga:

·     fino al 31 dicembre 2022 a opera dell’articolo 16, comma 4 del decreto -legge n. 228 del 2021 (in precedenza la disposizione era in vigore limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

·     fino al 31 dicembre 2023 a opera dell’articolo 8, comma 8 -bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

 

A tale riguardo, si ricorda che:

·       l’articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede misure relative all’emergenza Covid di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

·       l’articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

 

A garanzia della regolarità dell’invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l’indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Il comma 3 rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

Si segnala che, sulla sezione del sito del Ministero della Difesa dedicata alla Giustizia militare, sono stati pubblicati i seguenti decreti emessi dal Dirigente Generale Responsabile per la transizione al digitale del Ministero della Difesa contenenti le regole procedurali di carattere tecnico per le comunicazioni con la Magistratura Militare:

·     Norme Tecniche per l'utilizzo delle PEC;

·     Norme Tecniche Indirizzi PEC.

 

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 ricorda che la misura qui prorogata è stata introdotta durante l’emergenza pandemica e dispone, con gli opportuni adattamenti, l’uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

Nel segnalare che l’istituzione del processo penale militare telematico è in corso di attuazione, la relazione sottolinea che la comprovata efficacia delle procedure sinora attuate mediante l’uso della posta elettronica certificata comporta, nelle more dell’attuazione del processo telematico militare, la necessità di assicurare la continuità delle attività giurisdizionali nelle modalità semplificate già in essere e già più volte prorogate.

La disposizione si colloca nel più ampio quadro delle attività connesse alla realizzazione del processo penale militare telematico - previsto dall’articolo 24 del decreto -legge n. 137 del 2020 - non ancora pienamente attuato.

In merito, la relazione ricorda il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” e, in particolare, l’articolo 87, in materia di disposizioni transitorie al processo penale telematico che, al comma 7, prevede che le disposizioni recate da tale articolo, si applichino anche agli atti del procedimento penale militare, con regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo in tal modo che, entro il citato termine, possano essere adottate le disposizioni necessarie per raggiungere, con gradualità, la piena operatività delle innovazioni digitali ivi contemplate.


 

Articolo 10, comma 1-bis
(Contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa)

 

 

L’articolo 10, comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga per un ulteriore anno i 48 contratti di apprendistato (della durata complessiva di 2 anni) stipulati dall’Agenzia Industrie Difesa per assumere apprendisti da impiegare nei settori tecnico-amministrativi presso i propri stabilimenti.

 

La disposizione in commento dispone che, al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 696 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni.

 

Il comma 696 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), introducendo un nuovo articolo 2-bis nel DL 80/2021 (c.d. Decreto reclutamento PNRR), ha autorizzato l’Agenzia industrie difesa (AID), a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni (quindi fino al 29 febbraio 2024), ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

 

La disposizione quindi proroga la durata dei 48 contratti individuali di apprendistato sottoscritti tra l’Agenzia Industrie Difesa e i singoli apprendisti. Da ciò deriva che, ferma la durata massima di due anni prevista per tale tipo di contratti, la disposizione in commento proroga la durata di ciascuno di essi di un ulteriore anno, non specificando la data di efficacia di tale proroga, che – nel silenzio della disposizione - potrebbe intendersi a decorrere dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti, eventualmente non uguale per tutti i contratti sottoscritti dall’Agenzia.

Si valuti pertanto l’opportunità di un approfondimento della disposizione in esame.

 

Il secondo periodo della disposizione qui in commento prevede che agli oneri derivanti dallo stesso comma 1-bis, quantificati in euro 1.280.000 per l'anno 2024 e in euro 256.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del DL 80/2021 e che precede il richiamato articolo 2-bis prevede in linea generale che le amministrazioni pubbliche possano attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari.

 

Il nuovo articolo 2-bis, comma 1, del DL 80/2021, introdotto con la legge di bilancio per il 2022, dispone più nel dettaglio che, nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Agenzia industrie difesa è stata autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

L’articolo 2-bis, comma 2, prevede che agli oneri di cui al comma 1 si provveda nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati e iscritti sul fondo in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio (fondo di cui all'articolo 619 del codice dell’ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

Così come previsto dal citato articolo 2-bis, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 31 maggio 2022, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state inoltre individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stata stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia (per la quale si veda la tabella di cui all’Allegato 1 del DM, riportata qui di seguito).

 

 

 

L’Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa.

 

Ai sensi dell’articolo 48 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), l'Agenzia ha il compito di “gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa”.

L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità amministrate, nella misura stabilita da un apposito regolamento.

L'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità (articolo 133 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

L’Agenzia opera in diversi ambiti industriali, tra cui la cantieristica navale, il munizionamento, la digitalizzazione e il settore chimico-farmaceutico.

 

Attraverso i nove stabilimenti in gestione (Unità Produttive), l’Agenzia Industrie Difesa opera in diversi settori, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

 

Gli stabilimenti sottoposti alla sua gestione sono i seguenti: 

 

-   Arsenale militare di Messina;

-   Stabilimento chimico farmaceutico militare (Firenze);

-   Stabilimento produzione cordami (Castellammare di Stabia, NA);

-   Stabilimento munizionamento terrestre (Baiano di Spoleto, PG);

-   Stabilimento militare pirotecnico (Capua, CE);

-   Stabilimento ripristini e recuperi munizionamento (Noceto, PR);

-   Stabilimento propellenti (Fontana Liri, FR);

-   Centro dematerializzazione e conservazione unico della Difesa (Gaeta, LT);

-   Stabilimento militare spolette (Torre Annunziata, NA).

 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla professoressa Fiammetta Salmoni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale dell’Agenzia industrie difesa.

 


 

Articolo 10-bis
(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga per l’anno 2024 la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria.

 

L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all’assegnazione dell’accompagnatore.

 

La disposizione in esame interviene sull’articolo 1 della legge n. 184 del 2009 (Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), che reca a sua volta disposizioni di proroga della corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare in via transitoria – in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina del suddetto assegno – per gli anni precedenti. 

 

In precedenza il decreto-legge n. 162 del 2019 (Proroga di termini), all’articolo 9, comma 2-bis, aveva prorogato la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il triennio 2020–2022.

 

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 185.328 euro per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

Si segnala che il decreto-legge n. 77 del 2021, all’articolo 66-ter ha autorizzato le Amministrazioni competenti alla corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, pur in assenza del decreto che annualmente accerta il numero degli assegni che potranno essere liquidati a tale titolo agli altri aventi diritto. La norma è intervenuta sull’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, che reca disposizioni sulla corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, con lo scopo di prevedere che nelle more dell'adozione del richiamato decreto annuale le Amministrazioni preposte all’erogazione dell’assegno sostitutivo continuano ad erogare i pagamenti sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente.

Per il 2023, è stato emanato il decreto interministeriale 24 ottobre 2023, recante “Provvidenze a favore dei grandi invalidi”, che quantifica, alla data del 12 aprile 2023, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità che danno titolo alla corresponsione dell’assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in 207 unità, per l’importo annuo complessivo di euro 2.180.952. Il decreto contiene inoltre le modalità di erogazione degli assegni sostitutivi con le restanti disponibilità relative all’anno 2023, pari ad euro 5.065.901.

 


 

Articolo 11, commi 1 e 2
(Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi-direttive)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articoli 11 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l’attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di .cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 in esame sospende fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

 

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 26-bis del d.lgs. n. 26 del 2006 è stato modificato da ultimo dall’articolo 4 del DL n. 105 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 137 del 2023, relativamente ai requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per il conferimento di un incarichi direttivi o semidirettivi, di primo o di secondo grado.

In particolare, il comma 5 prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato ad un apposito corso di formazione nel quinquennio antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso per gli incarichi direttivi e semidirettivi. Sono esonerati dall’obbligo di partecipare al corso di formazione, potendo partecipare direttamente al concorso, coloro che abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive nel medesimo lasso di tempo di validità del corso (o per una sua porzione), a condizione che non sia stato espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni (ex artt. 45 e 46 d.lgs. n. 160 del 2006).

 

Nello specifico, il comma 1 della disposizione in esame, sospendendo l’efficacia della citata disposizione, prevede che fino alla data indicata (31/12/2024) possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi (sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado) non solo i magistrati che abbiano frequentato i citati corsi di formazione o coloro che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive, nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda anche solo per una frazione del periodo indicato, come attualmente già previsto dal comma 5 dell’art. 26-bis, ma anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo.

 

A tal proposito la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 evidenzia che il comma 5 dell’art. 26-bis, sta “creando gravi problemi organizzativi tanto alla Scuola superiore della magistratura, per la predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda, quanto al Consiglio superiore della magistratura”, rischiando di rallentare le procedure per le attribuzioni di incarichi da parte del CSM.

 

Il comma 2 dell’articolo 11 in commento prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in esame (e cioè il 31 dicembre 2023).

Inoltre, si prevede che i magistrati cui sono già state conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

 

Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 4 del DL 105/2023, introdotto nel corso dell’iter di conversione del decreto, aveva specificato che le disposizioni riguardanti l’obbligo di frequentazione dei corsi si applicassero anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 20022 e non ancora conclusesi.

 

 

 

Il capo II-bis, composto dal solo art. 26-bis, del citato d.lgs. 160/2006 disciplina i corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado. L’art. 26-bis, modificato in precedenza dalla l. n.71 del 2022 (legge delega sull’ordinamento giudiziario), disciplina i corsi di formazione relativa al conferimento di incarichi direttivi, e semidirettivi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Oltre a quanto già detto sul comma 5, la disposizione in esame prevede al comma 1 del citato art. 26-bis, che i corsi di formazione sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Il comma 1-bis prevede che i corsi, che durano almeno tre settimane, si concludano con una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. Inoltre, in base alle schede redatte dai docenti dei corsi, sono indicati per ogni magistrato che ha partecipato al corso elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (comma 2), che vengono inviate, insieme alle prove finali, al Consiglio superiore della Magistratura (CSM), per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo (comma 3); tali dati hanno validità per 5 anni (comma 4). Infine, si prevede che corsi di formazione analoghi siano riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettivi (comma 5-bis).

 

 

 


 

Articolo 11, comma 3
(Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 11 prevede che se il termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024 esso è prorogato fino alla medesima data.

 

 

Nello specifico, il comma 3 in commento prevede che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro di 10 anni, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

 

Si ricorda che l'articolo 19, comma l, del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che il CSM stabilisca con regolamento un periodo massimo (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) di permanenza dei i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

 

Nel regolamento del CSM, attuativo del citato articolo 19, all’articolo 2 si prevede che il termine massimo di permanenza nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni sia fissato a 10 anni per i magistrati che svolgono funzioni:

• negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;

• negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.;

• di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;

• di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia a propria volta divisa in sezioni;

• di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p., g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un’unica sezione, oltre all’eventuale sezione distaccata;

• esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;

• nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

• nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica;

Ai sensi dell’art. 3 il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine decennale può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

Pertanto, il citato termine decennale non si applica ai magistrati che esercitano le seguenti funzioni: 

§ giudice presso il tribunale ordinario composto da un’unica sezione, oltre all’eventuale sezione distaccata, fatta eccezione per le seguenti posizioni tabellari alle quali si applica il termine di permanenza massimo: giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva, giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;

§ giudice del lavoro di pianta organica;

§ giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolge funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p.;

§ giudice presso l’ufficio di sorveglianza;

§ magistrato addetto all’ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione;

§ sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

§ magistrato distrettuale giudicante e requirente;

§ giudice presso la corte d’appello composta da un’unica sezione;

§ giudice presso una sezione distaccata della corte di appello composta da un’unica sezione;

§ sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

 

Inoltre, applicandosi ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado esso non si applica ai seguenti uffici:

§  Corte di cassazione;

§  Procura generale presso la corte di cassazione;

§  Direzione nazionale antimafia;

 

 

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 specifica che il termine del 31 dicembre 2024 è stato individuato “in coerenza con quello stabilito per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Difatti, tale proroga sarebbe “finalizzata al conseguimento degli obiettivi PNRR legati alla definizione delle pendenze, considerato che consente di non disperdere la capacità di più celere smaltimento dell'arretrato da parte dei giudici esperti in settori ai quali sono addetti da lungo tempo e conoscitori del ruolo delle cause agli stessi assegnate”.

 

 

 

 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è incentrato, nel settore della giustizia, sull’abbattimento dell’arretrato e della durata dei processi civili, penali e amministrativi, con il fine di rendere il sistema giudiziario più rapido ed efficiente.

Per conseguire tale scopo, il PNRR prevede una serie di riforme ordinamentali, che investono tutti i campi del diritto (processo civile, processo penale, procedure di insolvenza, giustizia tributaria) ed alcuni specifici investimenti, volti al potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.

Dal punto di vista operativo, nel PNRR sono stati fissati una serie di traguardi/obiettivi intermedi, da conseguire secondo una definita scansione temporale, che porti al raggiungimento degli obiettivi finali entro il 30 giugno 2026.

Nell'ambito delle riforme, sono già state realizzate la riforma del processo penale, attraverso la legge delega n. 134/2021 ed il decreto legislativo n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022; la riforma del processo civile, tramite la legge delega n. 206/2021 ed il decreto legislativo n. 149/2022, entrato in vigore il 18 ottobre 2022; la riforma delle procedure di insolvenza,  tramite il decreto legislativo n. 83/2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023; la riforma della giustizia tributaria, con la legge n. 130/2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022.

Tali riforme sono propedeutiche al raggiungimento di precisi obiettivi quantitativi. Per quanto riguarda il settore civile, alcuni di questi obiettivi sono stati oggetto di revisione a seguito di un accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea: in particolare, l’obiettivo di ridurre il numero di cause pendenti entro la fine del 2024 (avendo come riferimento il numero delle cause pendenti alla fine del 2019, ovvero 337.740 in primo grado e 98.371 in secondo grado) è stato modificato dal 65% al 95% per i tribunali e dal 55% al 95% per le corti di appello, e conseguentemente l’obiettivo finale è stato aggiornato con la previsione di ridurre del 90% il numero delle cause aperte tra il 2017 e il 2022 ancora pendenti in primo grado a fine 2022 (pari a 1.197.786) e del 90% il numero di cause aperte tra il 2018 e il 2022 ancora pendenti in secondo grado a fine 2022 (pari a 179.306).

In ambito penale e amministrativo sono invece rimasti immutati gli obiettivi finali, che prevedono rispettivamente la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali e l’abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026.

 

 


 

Articolo 11, comma 4
(Termine per l’assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)

 

 

Il comma 4 dell’art. 11 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l’assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento.

 

 

In particolare, il comma 4 eleva da sei mesi a un anno – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - i termini previsti dall’art. 34 della legge 1/1963 e dall’art. 10-bis, terzo comma, secondo periodo, dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 28/1941), concernenti il termine per l’assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell’efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento.

 

L’art. 34 della legge 1/1963 ha elevato da trenta giorni a sei mesi il termine massimo previsto dall’art. 10, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, per l’assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato nel caso di tramutamento. Il comma in commento eleva ulteriormente tale termine – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - a un anno.

L’art. 10-bis dell’ordinamento giudiziario (Termine per l’assunzione delle funzioni nel caso di tramutamenti successivi), inserito dall’art. 31, comma 1, del DL 132/2014, al terzo comma prevede che il CSM, nel disporre un tramutamento che comporti o aggravi una scopertura superiore al 35 per cento, e salvo il caso in cui l’ufficio di destinazione abbia una scopertura uguale o superiore a quella dell’ufficio di provenienza, deliberi la sospensione dell’efficacia del provvedimento fino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dall’adozione della delibera, decorso il quale l’efficacia della sospensione cessa. Analogamente a quanto previsto in precedenza, il comma in commento eleva tale termine di sei mesi – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - a un anno.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se la disposizione in commento si applichi a tutti i termini il cui decorso inizi entro il 31 dicembre 2024.

 

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, la previsione in commento consente di limitare temporaneamente i trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico, al fine di assicurare la continuità dell’esercizio della giurisdizione in particolare in sedi connotate da maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di smaltimento previsti dal PNRR (v. supra).

 


 

Articolo 11, commi 4-bis e 4-ter
(Proroga di disposizioni in materia di durata del tirocinio dei magistrati ordinari)

 

 

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per coloro che risultano essere vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 4-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca la relativa copertura finanziaria.

 

La riduzione dai 18 mesi ordinariamente previsti dall’art. 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 a 12 mesi è stata inizialmente stabilita dall’art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), per i vincitori dei concorsi per magistrato ordinario banditi con i decreti ministeriali del 29 ottobre 2019 e del 1° dicembre 2021.

Il richiamato comma 381 conferma invece, analogamente a quanto disposto dal citato dal d.lgs. n. 26/2006, che il tirocinio si articoli in sessioni, pur riducendone proporzionalmente la durata (4 mesi per la sessione presso la Scuola superiore della magistratura ed 8 mesi per la sessione presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi della durata di tre, uno e quattro mesi). Tali sessioni possono svolgersi anche in periodi temporali non consecutivi.

Si ricorda che la riduzione della durata del tirocinio venne disposta per la prima volta dall’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016, per i magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 (ad eccezione dei magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano) al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado.

Tale precedente veniva richiamato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 20 ottobre 2022, in cui, osservando la situazione di grave scopertura in cui versava l’organico della magistratura ordinaria, si auspicava l’adozione di una misura analoga a quella disposta dal d.l. n. 168/2016 per i magistrati vincitori del concorso indetto con D.M. 29.10.2019.

 

Il comma 4-bis autorizza, a copertura della disposizione di cui al comma precedente, la spesa di 3.392.802 euro per gli anni 2026 e 2027 (668.616 euro per gli anni 2028 e 2029) mediante riduzione, a decorrere dall'anno 2026, di 3.392.802 euro dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 


 

Articolo 11, comma 5
(Delega di adempimenti a giudici onorari nell’ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni)

 

 

L’articolo 11, comma 5, è volto a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.

 

 

Tale facoltà è stata introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2023, che originariamente ne prevedeva la vigenza fino al 31 dicembre 2023; la stessa legge di conversione (n. 137 del 2023) aveva comunque esteso il termine al 30 aprile 2024.

 

L’art. 3 del d.l. n. 105/2023 deroga a quanto stabilito dall’art. 473-bis.1[2], secondo comma, c.p.c. in ordine alla possibilità di delegare al giudice onorario alcuni adempimenti (dai quali l’articolo 473-bis.1 escludeva proprio l'ascolto del minore, l'assunzione delle testimonianze e altri atti riservati al giudice, di cui è invece esplicitamente ammessa la delega dall’art. 3), consentendo che tali adempimenti possano essere svolti anche dal giudice onorario, purché questi venga delegato con provvedimento motivato del giudice in cui siano precisamente indicati le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.

Al fine del più efficace utilizzo delle risultanze derivanti dall’esame diretto del minore o delle parti, la norma specifica inoltre che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttorie dovrà far parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

L’ultimo periodo del comma 1 ribadisce quanto già previsto in materia di udienze dall’art. 473-bis.1, ovvero che la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze nelle quali si adottano provvedimenti temporanei debbano tenersi davanti al collegio o al giudice relatore.

 

Il comma in esame proroga nuovamente il termine entro il quale è riconosciuta la possibilità di delegare adempimenti al giudice onorario, stabilendo che il giudice possa avvalersene fino alla data prevista dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022, ovvero il 17 ottobre 2024 (il decreto di riforma del processo civile è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 49 le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV, ovvero quelle in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, abbiano effetto decorsi 2 anni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

 

A tale proposito, la relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 segnala che l’attività delegata ai giudici onorari «ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell’arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l’indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell’invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, ma si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all’organo monocratico».

Occorre infatti ricordare come la riforma Cartabia abbia profondamente inciso sul ruolo dei giudici onorari nell’ambito del processo minorile (ora sostituito dal rito unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie), circoscrivendone la presenza ai collegi riguardanti i procedimenti penali e quelli relativi ad adottabilità e adozione. In particolare, il d.lgs. n. 151 del 2022 (artt. da 12 a 15) che detta norme sull'ufficio per il processo in attuazione tanto della legge n. 206 del 2021 per la riforma del processo civile, quanto della legge n. 134 del 2021 per la riforma del processo penale, ha stabilito che i giudici onorari facenti parte dei tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario; pertanto soltanto coloro che saranno assegnati alle sezioni distrettuali potranno assumere ruoli “decisori” nell’ambito dei collegi che decidono in materia penale o di adozione, mentre quelli che saranno assegnati alle sezioni circondariali di fatto opereranno solo all’interno dell’ufficio del processo, essendo le altre materie riservate ai giudici togati del tribunale (in composizione monocratica o collegiale). Lo stesso articolo 473-bis.1 c.p.c., come si è visto, limita i compiti dei giudici onorari, escludendoli da funzioni che in precedenza esercitavano, in primis proprio l’ascolto dei minori, in virtù di competenze specialistiche in campi diversi da quello strettamente giuridico (in particolare in campi quali la psicologia minorile o la neuropsichiatria infantile).

 

 

L’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni, è una delle principali innovazioni introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”, di cui al D. Lgs. 149/2022 (Capo IV, sezione III, art. 30 ss.), nell’ambito della riforma del processo civile.

Secondo quanto previsto dall’art. 30, che reca modifiche all’ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d’appello (o di sezione distaccata di corte d’appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d’appello (o della sezione distaccata di corte d’appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d’appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell’art. 6 del RDL n. 1404/1934 come sostituito dall’art. 31 del d. lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra “i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età”.

Le richiamate disposizioni della riforma sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato d. lgs. 149, decorsi due anni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo medesimo (il decreto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022).


 

Articolo 11, comma 5-bis
(Proroga in materia di notificazioni degli atti nei procedimenti civili)

 

 

L’articolo 11, comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’art. 4-ter del DL 51/2023 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione dell’efficacia delle norme che prevedono l’obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

 

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, c.d. “riforma Cartabia” (legge n. 206 del 2021), e in particolare l’art. 12, comma 1, lett. b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l’articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

 

Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1):

-      quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi;

-      quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale.

È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione:

-      mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento;

-      con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale.

Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie.

 

L’art. 4-ter del DL 10 maggio 2023, n. 51 (introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87) ha disposto la sospensione dell’efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato art. 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. La disposizione in commento proroga tale termine al 31 dicembre 2024. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie.

 

Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

 

Si ricorda che le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), sopra menzionato.

 


 

Articolo 11, comma 5-ter
(Proroga di termini in materia di documentazione da presentare per l’accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi)

 

 

Il comma 5-ter dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

Il riconoscimento di tale facoltà è stato inizialmente disposto dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, per un periodo temporale limitato, ovvero per le istanze presentate nel periodo intercorrente tra dalla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 febbraio 2023) e il 31 dicembre 2023 (ora prorogata di un anno, e cioè al 31 dicembre 2024, dal comma in esame).

La disposizione è volta a favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi attraverso la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente che fungerà da mediatore tra l’imprenditore e i creditori per agevolare il superamento della situazione di crisi.

Per la presentazione di tale istanza è richiesto l’inserimento, sulla piattaforma telematica appositamente istituita, di una serie di documenti, indicati in modo particolareggiato all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Alcuni di questi documenti sono nella diretta disponibilità dell’imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l’elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti terzi; per questi ultimi il comma 3 in commento dispone che possano essere sostituiti da un’autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46[3] del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), attraverso cui l’imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta (ovvero almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza)[4].

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti certificazioni, previste rispettivamente dalle lettere e), f) e g) del citato art. 17, comma 3:

- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite;

- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.

 

I citati articoli 363 e 364 del Codice non prevedono una tempistica definita per il rilascio delle suddette certificazioni, limitandosi l’art. 364 a stabilirne “la tempestività” (con il provvedimento del 27 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari, nulla disponendo circa i termini per il rilascio), mentre l’art. 363 demanda ad un apposito provvedimento di Inps e Inail la definizione dei “tempi per il rilascio del certificato unico”. A tale proposito, si veda la determinazione Inail n. 30 del 4 luglio 2019 che stabilisce un termine di 45 giorni dalla richiesta per rilasciare il certificato unico debiti per premi assicurativi.

 


 

Articolo 11, comma 6
(Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 11, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite da aprile 2024 a dicembre 2024. Pertanto, è prorogata la durata degli organi attualmente in carica finché non si saranno insediati i nuovi.

 

In particolare, il comma 6, primo periodo, prevede che le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione (previste dall’art. 1 del d.lgs. 35/2008) siano differite a dicembre 2024, in luogo di aprile 2024, come previsto dalle norme ordinarie.

 

Inoltre, il secondo periodo della disposizione in esame prevede che finché non sono si saranno insediati gli organi eletti secondo quanto previsto primo periodo, continueranno a funzionare quelli precedenti, eletti nell’ottobre 2020.

 

Si ricorda che l’art. 1 del d. lgs. 35/2008 prevede, al comma 1, che le elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nella prima domenica di aprile e nel lunedì successivo (ovvero, ai sensi del comma 2, nella domenica e nel lunedì immediatamente successivi qualora la Pasqua cada nella prima domenica di aprile). Entro lo stesso termine ha luogo la nomina dei componenti non togati (comma 3).

In deroga alla predetta disposizione, le elezioni dei consigli nell’anno 2020 ebbe luogo nella prima domenica di ottobre e nel lunedì successivo, ai sensi dell’art. 83, comma 19, del DL 18/2020.

 

Il consiglio direttivo della Corte di cassazione, istituito ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 25/2006, è composto dal primo presidente, che lo presiede, dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due con funzioni requirenti, eletti da e fra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la procura generale, da due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale e da un avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione e cinque di iscrizione nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori nominato dal Consiglio nazionale forense.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

I consigli giudiziari, ai sensi dell’art. 9, sono istituiti presso ciascuna corte d’appello, e sono composti dal presidente della corte d’appello, che lo presiede, dal procuratore generale presso la corte medesima, nonché:

nei distretti con organico fino a 350 magistrati, da 6 magistrati (4 giudicanti e 2 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 2 avvocati);

nei distretti con organico tra 351 e 600 magistrati, da 10 magistrati (7 giudicanti e 3 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 3 avvocati);

nei distretti con organico superiore a 600 magistrati, da 14 magistrati (10 giudicanti e 4 requirenti) e da 6 non togati (2 professori universitari e 4 avvocati).

I componenti togati sono eletti dai magistrati; i componenti professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza della regione o delle regioni ricadenti nel distretto; i componenti avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine del distretto.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (art. 13).

È prevista una sezione autonoma per i magistrati onorari, i cui membri sono eletti dal consiglio fra i propri componenti (art. 10).

 

 


 

Articolo 11, comma 6-bis
(Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia.)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 11 proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

 

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

 

     L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.

     L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

     Gli effetti della disposizione sono stati quindi prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 21 del 2021; fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, n. 15; da ultimo, fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 8, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

 


 

Articolo 11, comma 6-ter
(Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia)

 

 

Il comma 6-ter dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2024 l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.

 

La disciplina della cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[5], è stata parzialmente modificata dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, che ha limitato i casi è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è tuttora richiesto nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Resta comunque ferma per l’amministrazione di appartenenza la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

 

L’articolo 14, comma 12-ter, del medesimo d.l. n. 80/2021[6] aveva inizialmente previsto che la neo-introdotta disciplina sulla mobilità volontaria non si applicasse al personale del Ministero della giustizia fino al 31 dicembre 2022; tale termine è stato e successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198/2022 e, dal comma in esame, al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che è altresì escluso dall’applicazione di tale normativa il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni specificamente previste per il comparto.

 


 

Articolo 11, commi 6-quater e 6-quinquies
(Proroghe in materia di abilitazione all’esercizio della professione forense)

 

 

Il comma 6-quater dell'articolo 11, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024.

Il comma 6-quinquies, introdotto dalla Camera, proroga l’applicazione della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024.

 

 

Il comma 6-quater, differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024.

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, interviene sull’articolo 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), recante la disciplina transitoria per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, prevedendo che per i primi dodici anni (in luogo degli attuali 11 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l'esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti (v. infra).

Si tratta di un ulteriore differimento in quanto il termine per l’acquisizione di efficacia della riforma, originariamente fissato dal legislatore decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, è stato più volte differito, dai seguenti provvedimenti:

§  art. 2-ter, comma 1, del D.L. n. 192 del 2014 (da 2 a 4 anni);

§  art. 10, comma 2-quater, del D.L. n. 244 del 2016 (da 4 a 5 anni);

§  art. 2, comma 3-quater, del D.L. n. 91 del 2018 (da 5 a 7 anni);

§  art. 8, comma 6-quinquies, del D.L. n. 162 del 2019 (da 7 a 9 anni);

§  art. 8, comma 4-quater del D.L. n. 228 del 2021 (da 9 a 10 anni).

§  art. 8, comma 4-ter, lett. b), del D.L. n. 198 del 2022 (da 10 a 11 anni)

 

 

Il comma 6-quinquies, introdotto dalla Camera, proroga l’applicazione la disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense per la sessione 2023, prevista dall’articolo 4-quater del D.L. n. 51 del 2023, anche per la sessione 2024.

 

Si ricorda che l’articolo 4-quater del D.L. n. 51 del 2023, ha previsto per la sessione 2023 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense una disciplina speciale, modificando in parte la disciplina ugualmente derogatoria introdotta per le sessioni 2020, 2021 e 2022, in ragione dell’emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo, del citato art. 4-quater dispone che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023 (estesa dal comma in esame anche alla sessione 2024), sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo.

 

Si ricorda che il DL n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell’esame per la sessione 2020, in relazione all’emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal R.Dl. n. 37 del 1934 (v. infra).

Un’analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (DL 139/2021, art. 6) e per la sessione 2022 (DL 73/2022, art. 39-bis).

 

Nello specifico, il decreto-legge n. 31 del 2021 muoveva dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendessero possibile, nell’allora contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell’esame di abilitazione forense. Per tale sessione di esame è stata così introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime. In particolare:

• le prove scritte sono state sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale (c.d. “orale rafforzato”);

• con riguardo alla prima prova orale il candidato - che doveva essere presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della commissione sono collegati da remoto) - è stato chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente. Il candidato, dopo aver letto il quesito, doveva individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati. Per lo svolgimento della prova il candidato aveva a disposizione un'ora dalla dettatura del quesito (mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione);

 • la seconda prova orale - per la quale ciascun candidato aveva a disposizione tra 45 e 60 minuti - aveva ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense;

• in caso di positività al COVID-19 o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato poteva chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, tramite istanza al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata. La prova doveva essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento;

• veniva incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Potevano far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.

 

Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall’inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta.

Rispetto alla disciplina “emergenziale” prorogata nelle precedenti sessioni, l’articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell’esame.

 

Il comma 2, difatti, prevede che l’esame di Stato si articola in due prove: una prova scritta e una prova orale.

Viene pertanto superato il citato sistema del c.d. “orale rafforzato”.

 

Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4).

 

Per quanto riguarda la prova orale, il comma 5 dispone che essa si articola in 3 fasi:

Ø l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, relativa alla soluzione di un caso pratico, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia a scelta dal candidato tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (lettera a);

Ø la discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte dal candidato tra cinque materie: tre di diritto sostanziale (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) e due di diritto processuale (diritto processuale civile e diritto processuale penale) (lettera b);

Ø dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (lettera c).

La prova orale è valutata dalla sottocommissione d’esame composta da tre membri, i quali dispongono ciascuno di dieci punti di merito per valutare la discussione della questione pratico-applicativa (lettera a) e per valutare ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) (comma 6).

La seconda prova è superata ottenendo un punteggio complessivo di 105 punti, riportando nella discussione della questione pratico-applicativa e in ciascuna delle altre materie un punteggio, dato dalla somma dei voti dei singoli commissari, non inferiore a 18 punti (comma 7).

 

Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all’articolo 3, commi 1 e 3, del citato d.l. n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

 

Si fa presente che con il citato articolo 3, in deroga alla disciplina vigente, si è previsto che le sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4, del R.Dl. n. 1578 del 1933 e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge forense (l. n. 247 del 2012), siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti (in luogo dei previsti 5). Di questi:

- due membri effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

-un membro effettivo e un supplente sono individuati tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.

 

Il comma 9 rinvia al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 la definizione delle concrete modalità di svolgimento delle due prove.

 

Il comma 10 introduce una disciplina transitoria relativa alle modalità di svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione previsti dall’articolo 43 della legge n. 247 del 2012.

 

Il citato articolo 43 dispone che il tirocinio di durata biennale per l'accesso all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

A tale disposizione è stata data attuazione con il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, il quale all’articolo 8 prevede che al termine dei primi due semestri di corso, ovvero nei mesi di aprile e ottobre, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da svolgersi mediante test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni del periodo di riferimento. Inoltre, l’articolo 9 prevede che presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative citate verifiche.

Infine, l’articolo 10 del citato D.M. prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e, cioè, ai tirocinanti iscritti a partire dal 1° aprile 2022.

 

In particolare si prevede che, in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 8 del citato D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e sino all’istituzione della Commissione nazionale prevista dall’articolo 9 del medesimo D.M., il certificato di compiuto tirocinio, funzionale all’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, è rilasciato a seguito di una verifica finale. Pertanto, vengono abolite le verifiche semestrali intermedie e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre (lettera a).

La verifica finale consiste in una prova scritta relativa alla redazione di un parere o di un atto sugli argomenti trattati dagli insegnamenti svolti ed è predisposta da una commissione interna di valutazione predisposta dai soggetti organizzatori dei corsi (lettera b).

 

L’articolo 2 del citato D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali.

 

Infine, il comma 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Si ricorda che l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 ha modificato la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Tale disciplina, come accennato non ha ancora trovato applicazione. Infatti, l'articolo 49 della legge ha previsto una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente, dettata dal R.D. n. 37 del 1934. Pertanto, tali modalità sono rimaste invariate sino alla sessione 2020, quando è intervenuta, in ragione dell’emergenza sanitaria, la citata disciplina speciale.

Inoltre, si fa presente che con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, era stata prevista un’ulteriore proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame (articolo 8, comma 4-ter, lett. b). Pertanto, allo stato, le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024.

Sotto il profilo delle prove da sostenere, l’articolo 46, comma 1, nella formulazione attuale non ha comportato cambiamenti nel numero e nella tipologia rispetto a quanto disposto dall’art. 17-bis del RD 37/1934, confermando le tre prove scritte e l’unica prova orale. Attualmente, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 46 le tre prove scritte - anche in questo caso invariate rispetto alla disciplina del RD n. 37 del 1934 - consistono nella redazione:

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia civilistica;

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia penale;

• di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale.

La formulazione attuale del comma 7 prevede che le prove scritte si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Tale disposizione, che come già detto, non è mai stata applicata. La disposizione di cui al RD del 1934, prevede invece la possibilità di utilizzare testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove.

Per quanto riguarda la prova orale, l’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 presenta alcune novità rispetto al regime precedente: è prevista l’illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un’esposizione succinta come nella norma previgente) e la dimostrazione della conoscenza di 5 materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest’ultima materia rappresenta l’unica aggiunta al previgente elenco delle materie disponibili).

La disciplina previgente (RD n. 37 del 1934), che si è continuata ad applicare in ragione delle innumerevoli proroghe intercorse fino alla sessione 2020, quando è intervenuta la citata disciplina speciale in ragione dell’emergenza sanitaria, richiede invece sei materie (non sette), di cui obbligatoria solo quella relativa ad ordinamento forense e diritti e doveri dell’avvocato e le altre cinque a scelta del candidato (pur con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale).

Articolo 11, comma 6-sexies
(Proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

 

 

Il comma 6-sexies dell'articolo 11, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012.

 

 

Il comma 6-sexies proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

 

La disposizione interviene, infatti, sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 11 anni (in luogo degli attuali 10 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2025.

 

L’art. 22 della legge di riforma dell’ordinamento forense subordina l’iscrizione all’albo speciale:

-        al superamento dell'apposito esame previsto dall’art. 3 della legge 1003/1936 da parte di coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo circondariale;

-        all’aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF (reg. 1/2015) per coloro che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale con il comma 4-ter si proroga ulteriormente l’efficacia, prevede invece, per l’iscrizione all’albo speciale, il possesso dei seguenti requisiti:

-        12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

-        5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; gli ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; l’avvocato generale, il vice-avvocato generale o l’avvocato distrettuale dello Stato; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 è stato, da ultimo prorogato dall’ art. 8, comma 4-ter, lett. b), del D.L. n. 198 del 2022 che ha portato a 11 gli anni di vigenza della norma transitoria. Ancora prima erano intervenuti, sempre per prorogare il termine:

-        il D.L. n. 228 del 2021, n. 228(art. 8, comma 4-ter);

-        il D.L. n. 183/2020 (art. 8, comma 5-bis);

-        il D.L. n. 162 del 2019 (art. 8, comma 6-quater);

-        la legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. e);

-        la legge di bilancio 2018 (l. 205 del 2017, art. 1, co. 470);

-        il D.L. n. 244 del 2016 (art. 10, co. 2-ter);

-        il D.L. n. 210 del 2015 (art. 2, co. 2-ter).

 


 

Articolo 11, comma 7
(Proroga della disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

 

 

Il comma 7 dell’art. 11, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

 

In particolare, il comma in commento prevede che il termine di cui al comma 2 dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione sia prorogato al 30 giugno 2024.

 

Il comma 2 dell’articolo 94 (come sostituito dall’art. 5-duodecies, comma 1, del DL 162/2022) stabiliva originariamente che alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2023 continuasse ad applicarsi la disciplina emergenziale - introdotta per contenere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 - di cui all’articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del DL 137/2020, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, che ha previsto, in via generale, per i giudizi d’appello e di cassazione il c.d. “rito camerale non partecipato” (su cui v. infra).

Nel caso di ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, si fa riferimento all’impugnazione proposta per prima.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 17, comma 1, del DL 75/2023 il termine del 30 giugno 2023 è stato prorogato al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 di cui all’art. 87, commi 1 e 3, del medesimo d. lgs.[7], vale a dire al 15 gennaio 2024.

La norma in commento dispone un’ulteriore proroga al 30 giugno 2024.

 

Nello specifico, la disciplina emergenziale applicabile in via transitoria per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, richiamata dalla disposizione in esame, è la seguente:

-    la trattazione dei ricorsi per Cassazione avviene in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del DL 137/2020);

-    la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si svolge anch’essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l’imputato manifesti la volontà di comparire (articolo 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4).

In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto, con le modalità semplificate disciplinate dall’articolo 23, c. 9.

La predetta disciplina semplificata trova applicazione anche per l’impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e per l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e di sequestro preventivo (articolo 23-bis, comma 7).

 

La riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 (artt. 34 e 35), ha disposto, in attuazione di specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega (legge n. 134 del 2021), che il rito camerale non partecipato diventi la modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Per la celebrazione dell’appello, dunque, in base al nuovo articolo 598-bis c.p.p. si procede in camera di consiglio, con contraddittorio esclusivamente scritto, tranne che nei seguenti casi:

-    le parti chiedono di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile e deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (articolo 601 c.p.p.) o dell’avviso della data fissata per il giudizio. Se la richiesta delle parti è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio (comma 2);

-    la corte dispone d’ufficio la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni (comma 3) o perché ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (comma 4).

Al di fuori delle sopra richiamate ipotesi, il procedimento camerale non partecipato si svolge secondo le seguenti modalità: fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale può presentare le sue richieste, mentre le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; le parti possono inoltre presentare, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza; il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini della pubblicità della sentenza.

La riforma (articolo 35) è intervenuta, modificando l’articolo 611 c.p.p., anche sulla disciplina del ricorso in cassazione al fine di individuare, analogamente a quanto fatto per l’appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio come rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Analogamente a quanto previsto per l’appello dal nuovo articolo 598-bis, le parti possono, entro 15 giorni dall’udienza, presentare motivi nuovi e memorie ed entro 5 giorni dall’udienza presentare memorie di replica.

 

 


 

Articolo 11, comma 8
(Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)

 

 

L’articolo 11, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

 

 

Tale possibilità è stata riconosciuta dall’art. 21-quinquies del decreto-legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015, a seguito del passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari disposto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 526 e ss., della legge n. 190/2014).

 

Come sottolineato nelle premesse della Convenzione Quadro sottoscritta dal Presidente dell’ANCI e dal Ministro della giustizia il 27 agosto 2015, che fornisce la cornice regolatoria per gli accordi da concludere con le amministrazioni locali ai sensi dell’art. 21-quinquies, le disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015 hanno inciso su un sistema consolidatosi nel tempo (il trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari risale alla legge n. 392 del 1941), fondato su «un’organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali [che] ha prodotto risultati di assoluta eccellenza»; in particolare «si sono sviluppate, all’interno del personale in servizio presso i comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, non disponeva nell’immediatezza». Il ricorso a tali professionalità è stato dunque essenziale, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alla nuova normativa.

 

 

La lettera a) del comma in esame interviene dunque sul comma 1 dell’art. 21-quinquies per prorogare di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[8].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

La lettera b) del comma 8 modifica inoltre il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2024, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.


 

Articolo 11, commi 9-11
(Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

 

 

Il comma 9 dell'articolo 11 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

 

Il comma 9, novellando l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, differisce al 1° gennaio 2026 l’acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di della geografia giudiziaria.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D.Lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell’assetto pre-riforma.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

Sono successivamente intervenute ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-bis);

- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);

- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d),

- al 14 settembre 2022 (d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).

-al 1°gennaio 2024 (d.l. n. 228 del 2021,art. 8, comma 4-quinquies).

 

Da ultimo i commi 8-ter e 8-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022 avevano differito al 1° gennaio 2025 l’efficacia delle disposizioni riguardanti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria contenuta nel comma 10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, dal successivo comma 11, ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

I relativi oneri sono quantificati in 1.520.000 euro per l’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 16, comma 3, del d.l. n. 75 del 2023 (conv. legge n. 112 del 2023).

 


 

Articolo 11, commi 11-bis e 11-ter
(Disposizioni in materia di elezione degli organi dell’Ordine dei giornalisti)

 

 

I commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 11, introdotti dalla Camera, prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell’Ordine dei giornalisti previste per il mese di ottobre 2024 e l’applicazione anche alle prossime elezioni, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

 

Il comma 11-bis prevede, al fine di garantire l’aggiornamento delle procedure elettorali, il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell’Ordine dei giornalisti (consigli regionali o interregionali e consiglio nazionale) previste per il mese di ottobre 2024.

 

Gli organi dell’Ordine dei giornalisti sono istituiti e disciplinati dalla Legge 69/1963.

I consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, eletti, per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti con eventuale ballottaggio, tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione (art. 3 L. 69/1963).

Il consiglio nazionale è composto da non più di 60 membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli ordini regionali e interregionali, per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti con eventuale ballottaggio. L’elettorato passivo è riservato ai titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) (art. 16 L. 69/1963).

I componenti dei consigli durano in carica tre anni e sono rieleggibili (artt. 7, primo comma, e 17, secondo comma, L. 69/1963).

 

L’art. 31 del DL 137/2020 (conv. con modificaz. dalla L. 176/2020) ha previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di svolgere le operazioni per le elezioni degli organi degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto, rimettendo a regolamenti adottati dai consigli nazionali degli ordini la definizione della relativa disciplina.

In attuazione di tale disposizione, il consiglio nazionale dell’Ordine ha adottato un regolamento – pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1/2021 – che ha introdotto una procedura elettorale mista, telematica e in presenza

 

Le precedenti elezioni degli organi dell’ordine hanno avuto luogo il 20-21 ottobre 2021 (on line) e il 24 ottobre 2021 (in presenza) per il primo turno e il 3-4 novembre 2021 (on line) e il 7 novembre 2021 (in presenza) per il ballottaggio.

 

Il comma 11-ter prevede che, nelle more di una riforma complessiva dell’Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell’ordine successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione il voto si possa esprimere sia con modalità telematiche da remoto sia in presenza per mezzo di schede (dunque, con procedura mista).

La formulazione letterale del comma 11-ter, pertanto, sembrerebbe fare riferimento solo al Consiglio nazionale dell’ordine e non anche ai Consigli regionali o interregionali. 

 

Si valuti l’opportunità di chiarire il profilo posto in evidenza.

 

 


 

Articolo 12, comma 1
(Stabilimento Stoppani)

 

 

L’articolo 12, comma 1, proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.

 

Il comma 1 dell’art. 12 modifica l’articolo 12, commi 1 e 5, del D.L. 27/2019, relativo allo stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, che disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti e necessari previsti per la messa in sicurezza di tale sito di interesse nazionale (SIN), secondo quanto previsto nella ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.

Nello specifico, la lettera a), che modifica il comma 1, secondo periodo, del richiamato art. 12 del D.L. 27/2019, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 i compiti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed i poteri del Prefetto di Genova in qualità di Commissario straordinario.

Il termine in origine era previsto al 31 dicembre 2020, poi da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 11, comma 4, lett. b), del D.L. 198/2022. 

 

La lettera b), che modifica il comma 5, quarto periodo, dell’art. 12 del D.L. 27/2019, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l’efficacia degli atti adottati sulla base della richiamata ordinanza n. 3554 del 2006.

Il termine in origine era previsto al 31 dicembre 2020, poi da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 11, comma 4, lett. a), del D.L. 198/2022.

 

Il comma 1 del citato articolo 12 del D.L. 27/2019 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizza le previste attività entro il 30 giugno 2024 (termine così prorogato dalla novella in esame). Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso qui novellato, prevede l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti per la bonifica dello Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta di risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti. Il medesimo comma 5 prevede che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuino ad avere efficacia sino al 30 giugno 2024 (secondo la novella in esame).

L'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al MASE di avvalersi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.

L'art. 12, comma 1, del D.L. 27/2019, ha attribuito al Prefetto di Genova, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, oltre a specifiche funzioni descritte nell’articolato, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13 del D.L. n. 67/1997 (cd. decreto sblocca cantieri) ossia: l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione; l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

 

La bonifica del Cogoleto-Stoppani

La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare. Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone S.p.A. – denominazione che la società Luigi Stoppani S.p.A. aveva assunto nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento. Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.


 

Articolo 12, comma 2
(Siti di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 12, comma 2, proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

 

L’articolo 17-bis del D.L. 152/2021, oggetto della novella in esame, ha previsto l’adozione – entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati – di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cui sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (v. infra)).

Il comma 2 dell’art. 12 in esame modifica l’art. 17-bis del D.L. 152/2021, al fine di prevedere l’adozione dei suddetti decreti ministeriali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 152/2021, vale a dire entro il 1° gennaio 2025 considerato che la legge di conversione del D.L. 152/2021 (legge 29 dicembre 2021, n. 233) risulta essere entrata in vigore dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 17-bis del D.L. 152/2021 in origine prevedeva l’adozione dei suddetti decreti entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 152/2021; tale termine è stato poi spostato di due anni ad opera dell'art. 11, comma 5, del D.L. 198/2022.

 

I siti contaminati di interesse nazionale (SIN)

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta. In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento. In particolare l’art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN). Il comma 2 di tale articolo dispone che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Si ricorda altresì che il comma 2-bis dispone che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è disponibile una pagina dedicata all’anagrafica dei 42 Siti di interesse nazionale, dalla quale è possibile accedere, per ciascun sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.


 

Articolo 12, comma 2-bis
(Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)

 

 

L’articolo 12, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.

 

L’articolo 12, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 per prorogare dal 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 91/2022) al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

 

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti. Gli impianti devono essere:

-        realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;

-        di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);

-        finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

 

La procedura semplificata a cui possono essere sottoposti tali progetti è disciplinata dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021.

Essa prevede la presentazione al Comune da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne abbia la disponibilità di una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

In caso di progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

I progetti sottoposti a DILA non devono essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche.

 

L’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

Il riferimento ai prodotti che non hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale va letto alla luce di quanto prevede l’articolo 7-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non sottoposti a DILA, bensì a semplice comunicazione, i progetti di impianti fotovoltaici integrati che utilizzano coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, anche in presenza di vincoli paesaggistici e anche se visibili dagli spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici.

 


 

Articolo 12, comma 3
(Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti)

 

 

L’articolo 12, comma 3, proroga di sei mesi il termine per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

 

 

Il comma in esame interviene sul comma 8-undecies, secondo periodo, dell’art. 11 del D.L. 198/2022, che ha disposto, tra l’altro, una proroga di sei mesi del termine previsto, dall’art. 8, comma 1, del regolamento di cui al D.M. 27 settembre 2022, n. 152, ai fini dell'adeguamento ai criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

Tralasciando la modifica di carattere formale (relativa alla soppressione della parola “conseguentemente”), il comma in esame prevede la proroga di ulteriori sei mesi del termine già prorogato dal secondo periodo del citato comma 8-undecies.

Al fine della determinazione esatta del termine in questione occorre richiamare sia le disposizioni del regolamento sia quelle recate dal D.L. 198/2022.

 

Il regolamento di cui al D.M. 152/2022 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.

L’articolo 7 di tale regolamento dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (dunque entro il 3 maggio 2023, dato che il regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20 ottobre 2022 e quindi è entrato in vigore il 4 novembre 2022), acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione dello stesso, il Ministero dell’ambiente valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Il termine citato è stato prorogato di sei mesi dal comma 8-undecies, primo periodo, dell’art. 11 del D.L. 198/2022, quindi al 3 novembre 2023.

Informazioni in merito alla citata revisione sono state fornite nella risposta all’interrogazione 3-00204, resa nella seduta dell’Assemblea del Senato del 4 maggio 2023. In proposito la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 evidenzia che è stato elaborato un nuovo schema di regolamento e che tale schema è stato revisionato sulla base delle osservazioni pervenute ed è stato trasmesso “agli organi tecnici ISPRA ed ISS per il consueto parere di competenza al fine di elaborare un testo condiviso. Il testo è stato, inoltre, trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere. Sarà dunque necessario attendere l’esito dell’interlocuzione con il supremo organo di giustizia amministrativa, che potrebbe anche richiedere chiarimenti od ulteriori interventi sul testo predisposto, nonché quello della notifica alla Commissione europea per la fase di stand still della durata di 90 giorni. Si ravvisa, pertanto, la necessità di prevedere termini più ampi per la fase di adeguamento ai criteri del regolamento”.

Si ricorda inoltre che l’articolo 8 del succitato regolamento ha, tra l’altro, previsto – ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo regolamento – la presentazione all'autorità competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (dunque entro il 3 maggio 2023, dato che il regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20 ottobre 2022 e quindi è entrato in vigore il 4 novembre 2022), di un aggiornamento della comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione regionale concessa all’impianto di gestione dei rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata al medesimo impianto. Il termine citato è stato prorogato, dal comma 8-undecies, secondo periodo, dell’art. 11 del D.L. 198/2022, “di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento”, secondo la scadenza stabilita dal primo periodo del citato comma 8-undecies. La proroga prevista dal secondo periodo in questione si innesta quindi su quella prevista dal primo periodo e sembra (come confermato dal Ministero dell’ambiente nella risposta all’interpello 23 novembre 2023, n. 191718) pertanto portare il termine al 3 maggio 2024.

Il nuovo termine per l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, in virtù della proroga di ulteriori 6 mesi recata dal comma in esame, dovrebbe quindi essere fissato al 3 novembre 2024.

 

Si fa infine notare che nelle relazioni illustrativa e tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 si ricorda che il decreto n. 152/2022 “era previsto tra le riforme del PNRR – Riforma M2C3 – ed era stato altresì inserito nel cronoprogramma della Strategia Nazionale di Economia Circolare, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 19 settembre 2022, con un termine di adozione entro il terzo trimestre del 2022” e si sottolinea altresì che “la proroga non ha impatto sul raggiungimento della milestone M2C1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia Nazionale dell’Economia Circolare adottata ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica”.


 

Articolo 12, comma 4
(Durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

 

 

L’articolo 12, comma 4, proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati.

 

 

Il comma in esame dispone che la durata degli organi dell’ISIN che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 45/2014, è prorogata al 30 aprile 2024.

L’art. 6 del D.Lgs. 45/2014 dispone (al comma 1) che l’ISIN è l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e ne disciplina (al comma 2) le funzioni. Il comma 3 di tale articolo dispone poi che sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili, e il collegio dei revisori.

Nella relazione annuale 2023 sull'attività svolta dall’ISIN nel corso del 2022 (Doc. CXCI, n. 2), viene evidenziato che “gli organi dell’ISIN sono il Direttore, la Consulta, composta di tre membri di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo, e il Collegio dei Revisori, composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il Direttore e la Consulta sono stati nominati per la durata di sette anni non rinnovabili che decorrono dalla data del D.P.C.M. 10 novembre 2017 con il quale il Direttore è stato collocato fuori ruolo per lo svolgimento dell’incarico (nella stessa relazione viene altresì evidenziato che il Direttore e la Consulta sono stati nominati con D.P.R.15 novembre 2016, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, n.d.r.). Gli attuali membri del Collegio dei revisori sono stati nominati per la durata di tre anni, e successivamente rinnovati nell’incarico per altri tre anni” con “decreto dell’8 giugno 2021”.

 


 

Articolo 12, comma 5
(Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate)

 

 

L’articolo 12, comma 5, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

 

 

Il comma in esame proroga, fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (tale termine, che nel testo iniziale del presente decreto-legge era semplicemente fissato al 30 giugno 2024, è stato così modificato dalla Camera), il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 39/2023.

L’articolo 7 del D.L. 39/2023 (recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”) prevede, al comma 1, che – al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile – il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A allo stesso decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 (termine che viene prorogato dal comma in esame) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 recante “prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”.

Si ricorda che tale regolamento si applica, in virtù del disposto dell’art. 16 del regolamento stesso, a decorrere dal 26 giugno 2023. In relazione al relativo decreto di esecuzione, lo stesso risulta in itinere (si rinvia in proposito alla documentazione disponibile nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Il comma 2 dell’art. 7 del D.L. 39/2023 dispone, tra l’altro, che il rilascio dell'autorizzazione in questione:

- avviene a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

- sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato.

In relazione alle disposizioni del succitato allegato A, si fa notare che nel medesimo sono individuati i tipi di colture irrigabili[9] nonché le prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per l’irrigazione di tali colture.

 


 

Articolo 12, comma 6
(Stabilimento Ilva di Taranto)

 

 

L’articolo 12, comma 6, proroga di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 - l’incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l’attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.

 

Il comma 6 dell’art. 12 in esame modifica l’articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, relativo agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, che prevede, tra l'altro, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la nomina di un Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri previsti all'art. 13 del D.L.  67/1997, senza diritto ad alcun compenso e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nello specifico, la lettera a) sopprime la disposizione che vieta l’attribuzione di compensi per le attività svolte dal Commissario straordinario.

Conseguentemente, la lettera b) stabilisce che il previsto decreto di nomina del Commissario straordinario individui anche il suo compenso, in misura non superiore a quanto indicato all’articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti.

La lettera c) proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’incarico commissariale.

In origine l’art. 1 comma 1 del D.L. 129/2012 prevedeva che il Commissario restasse in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; successivamente, tale incarico è stato esteso per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023, ad opera dell’art. 1, comma 1 del D.L. 129/2012.

La lettera d) stabilisce che agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).

Come anticipato, l’articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012 demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziate con la delibera CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier relativo al D.L. 129/2012.

L’art. 13 del D.L.  67/1997 (cd. decreto sblocca cantieri) attribuisce i seguenti poteri ai Commissari straordinari, ossia: l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione; l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

Come inoltre previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. 129/2012, il Commissario straordinario opera altresì in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), delle norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L’articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2012, che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Il D.P.C.M. del 30 marzo 2022 ha prorogato l’incarico del dott. Demetrio Martino, nella qualità di prefetto di Taranto pro tempore, già nominato con il D.P.C.M. del 2 ottobre 2020 Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, senza soluzione di continuità, fino al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 129/2012.

L’art. 1, comma 498 della legge di bilancio 2022, al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. 

 


 

Articolo 12, commi 6-bis – 6-quater
(Proroga dei termini di durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per la baraccopoli di Messina)

 

 

I commi 6-bis – 6-quater dell’articolo 12, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, dispongono la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell’incarico del Commissario straordinario del Governo per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina nonché della durata dell’incarico di sub-commissario, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera, modifica il comma 2 dell’articolo 18 del D.L. 198/2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell’incarico del Commissario straordinario del Governo per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina.

Si ricorda che, a norma dell’art. 18, comma 2, del D.L. 198/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana è subentrato, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11-ter del D.L. 44/2021. Il citato comma 2 ha in particolare stabilito che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2024 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2025 dalla norma in esame).

Il richiamato art. 11-ter ha dettato disposizioni finalizzate ad attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Per tali finalità l’art. 11-ter aveva previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina, e l’attribuzione al Commissario dei compiti di perimetrazione della baraccopoli e di predisposizione di un piano degli interventi, per la cui realizzazione è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

Per approfondimenti si rinvia al commento all’art. 11-ter del D.L. 44/2021 nel relativo dossier di documentazione in cui si dà conto, tra l’altro, delle diverse iniziative legislative volte ad affrontare il tema socio-ambientale causato dalla presenza, nella città di Messina, di nuclei abitativi in stato di degrado, realizzati a seguito del terremoto del 1908.

 

Il comma 6-ter, introdotto dalla Camera, novella l'art. 11-ter, comma 4, del D.L. 44/2021, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell’incarico di sub-commissario.

Il comma 4 dell’art. 11-ter del D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 18, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 198/2022, dispone che per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 e che l’incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2025 dalla norma in esame).

 

Il comma 6-quater, inserito anch’esso dalla Camera, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l’anno 2025, disponendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014.

Il comma 200 dell’art. 1 della L. 190/2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con una dotazione poi più volte rideterminata da successivi provvedimenti legislativi (e da ultimo incrementata dal comma 516 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024).


 

Articolo 12, comma 6-quinquies
(Proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone)

 

 

Il comma 6-quinquies dell’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, apporta alcune modifiche ai commi 835 e 837-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), prorogando sia l’operatività del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", istituito con il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone, sia la sospensione dell’applicazione dell’articolo 12 del DPR n. 357 del 1997, sui criteri per l’immissione di specie ittiche non autoctone.

 

Il comma 6-quinquies dell’articolo 12, lettera a), introdotto dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine di operatività del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", istituito presso l’allora Ministero della transizione ecologica, con il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

La proroga in esame interviene sul comma 835 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022.

 

La lettera b) del medesimo comma 6-bis proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2025 la sospensione dell’applicazione dell'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

La proroga interviene sul comma 837-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022.

 

Si ricorda che l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità del regolamento stesso, della salute e del benessere delle specie.

In base al comma 3, è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4, in base al quale - su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali - l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale.

L'autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, e che i risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

In attuazione di quanto sopra disposto è stato emanato il decreto direttoriale 2 aprile 2020. In particolare l’articolo 3 prevede, tra l’altro, che gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentino richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto di diversi elementi, tra cui:

a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione;

b) area interessata dall'immissione;

c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;

d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona;

e) valutazione della probabilità di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti;

f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione;

g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona;

h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona;

i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione.

 


 

Articolo 12, comma 6-sexies
(Procedura semplificata di dismissione
di impianti di distribuzione di carburanti)

 

 

L’articolo 12, comma 6-sexies, introdotto dalla Camera, estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che sull’area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

 

Il comma 6-sexies, introdotto dalla Camera, novella l’articolo 1, comma 115 della legge sulla concorrenza 2017 (L. n. 124/2017), il quale – nella sua formulazione vigente - dispone che agli impianti distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023 si applicano le procedure semplificate di dismissione disciplinate dalla medesima legge, al comma 117, salvi i casi in cui, per le stesse aree, esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

La novella interviene sul succitato termine di cessazione dell’attività di vendita del 31 dicembre 2023, differendolo di un anno, al 31 dicembre 2024.

 

La legge annuale sulla concorrenza 2017 (L. n. 124/2017 e ss. mod. e int) ha introdotto disposizioni finalizzate a implementare il processo di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti per autotrazione a razionalizzare della rete di distribuzione: ha previsto l’istituzione dell’anagrafe degli impianti di distribuzione, richiedendo che i relativi titolari dichiarino la compatibilità dei propri impianti rispetto a obiettivi di sicurezza stradale e prevedendo al contempo strumenti volti a favorire la chiusura o l’adeguamento degli impianti incompatibili. Anche a tale fine, ha previsto, all’articolo 1, comma 115, procedure semplificate di dismissione degli impianti, la cui applicazione – originariamente prevista per i soli impianti che avessero cessato l’attività di vendita entro il 29 agosto 2020 – è stata estesa dall’articolo 52-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) agli impianti che cessino l’attività di vendita al 31 dicembre 2023.

Il comma 117 della legge sulla concorrenza 2017 indica in cosa consistono le procedure di dismissione semplificate di cui al comma 115: nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nella esecuzione di indagini ambientali (per le quali si rimanda al D.M. 12 febbraio 2015, n. 31). In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

 

Le norme introdotte dalla legge sulla concorrenza 2017 (L. n. 124/2017) volte alla liberalizzazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, che di seguito si descriveranno, sono state modificate da una serie di interventi normativi successivi, quali la legge di stabilità 2018 (L. n. 2015/2017, articolo 1, comma 1132) e, in particolare, come sopra accennato, dall'articolo 52-bis, comma 1, D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).

La legge sulla concorrenza 2017 e ss. mod. e int. ha previsto:

·       l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, quale ampliamento della banca dati già esistente al tempo presso il MiSE (ora l’amministrazione competente per l’Anagrafe è il MASE), operante in modo integrato con il database dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione (articolo 1, commi 100, 101 e 105) ed è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio (comma 107). Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica che l'impianto sia iscritto all'anagrafe e che sia dichiarato compatibile (cfr. infra) (comma 108);

·       la riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti (articolo 1, comma 100);

·       la verifica della compatibilità degli impianti, per i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, infatti, i titolari degli impianti sono stati obbligati a presentare una dichiarazione attestante che l’impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità definite dalle disposizioni regionali e meglio precisate, ai fini della presentazione della dichiarazione, dalla stessa legge (commi 102, 112 e 113). Nel caso di impianto ricadente nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare è stato facoltizzato a impegnarsi all’adeguamento, da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (29 aprile 2019). Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare è stato obbligato a presentare una dichiarazione relativa alla compatibilità dell'impianto (comma 102). In caso di mancato impegno all’adeguamento, è stato obbligato a cessare l’attività di vendita entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (29 gennaio 2019) e a procedere allo smantellamento, con contestuale decadenza del titolo autorizzativo o concessorio dell’impianto (dichiarata da parte dell’amministrazione competente e da comunicare al Ministero) e decadenza della licenza di esercizio (dichiarata da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 103).

La norma ha dettagliato, inoltre, le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi:

o   di mancato invio della dichiarazione (comma 105 e 107)

o   in cui il titolare abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle incompatibilità e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (29 gennaio 2019) (comma 109)

o   di accertamento dell’incompatibilità di un impianto, dichiarato invece compatibile dal titolare, o di inutile decorso del termine per la conclusione dei lavori di adeguamento (comma 110);

·       procedure semplificate di dismissione degli impianti (comma 115).
Queste procedure semplificate di dismissione, originariamente previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per gli impianti che avrebbero chiuso definitivamente il 29 agosto 2020 (tre anni dall’entrata in vigore della legge) sono state prorogate, come detto, dall’articolo 52-bis del D.L. n. 76/2020, il quale ha disposto che, il termine di chiusura degli impianti sia al 31 dicembre 2023.


 

Articolo 12, comma 6-septies
(Disciplina transitoria dell’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci)

 

 

L’articolo 12, comma 6-septies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, differisce al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.

 

 

La norma in esame interviene sul termine previsto dal comma 2 dell’art. 265 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Tale comma 2 dispone che – ferme restando le discipline relative al trasporto intermodale e agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, previste rispettivamente dall’art. 193-bis del D.Lgs. 152/2006 e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 – al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Poiché tale disposizione è la risultante della riscrittura operata dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 213/2022, pubblicato nella G.U. del 1° giugno 2023 e quindi entrato in vigore il 16 giugno 2023, il citato termine di centottanta giorni è spirato il 13 dicembre 2023.

Tale termine viene differito dal comma in esame al 30 giugno 2024.

 


 

Articolo 12, comma 6-octies
(Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica)

 

 

Il comma 6-octies dell’articolo 12, introdotto dalla Camera, estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l’aggiornamento professionale.

 

Il comma 6-octies, introdotto dalla Camera, estende da cinque ad otto anni il periodo entro cui svolgere l’aggiornamento professionale da parte dei tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco indicato all’art. 21 del D. Lgs. 42/2017, che, in particolare, indica nell’allegato 1 le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici, nonché per l’aggiornamento professionale.

L’art. 21 del D. Lgs. 42/2017 istituisce l’elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mare, abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità previste all'allegato 1.

Il punto 2 dell’allegato 1, che disciplina l’aggiornamento professionale di tali soggetti, dispone che gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni (portati a 8 anni dalla modifica in esame) dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

 


 

Articolo 12-bis
(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede che la procedura semplificata per la verifica dei serbatori di GPL prevista dall’articolo 64-bis del D.L. n. 76/2020 possa trovare applicazione per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024.

 

L’articolo 12-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 40-ter del D.L. n. 73/2022 che ha previsto l’applicazione di una procedura di semplificata per la verifica dei recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13mc, basata sul metodo delle emissioni acustiche (metodo EA), a condizione che il soggetto abilitato allo svolgimento della verifica sia assicurato per un massimale per anno e per sinistro di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

In particolare, l’articolo aggiuntivo ne dispone l’applicazione fino al 31 dicembre 2024.

 

Si rammenta che l’articolo 64-bis del D.L. n. 76/2020 aveva disposto, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli previsti dalla vigente normativa regolamentare, che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità potessero comunicare all’INAIL i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

A tale fine, lo stesso articolo ha esteso anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 l'applicazione della disciplina tecnica relativa ai serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 nonché alla procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

 

In attuazione dell’articolo 64-bis del D.L. n. 76/2020, l’Inail ha elaborato una specifica procedura operativa; il documento è stato pubblicato con Determina del Direttore Generale dell’Istituto n. 58 del 18 dicembre 2020. Sul sito dell’INAIL viene riportato che per i serbatoi di capacità superiore a 13 metri cubi, la metodologia basata sulle emissioni acustiche è diversa da quella utilizzata per gli impianti di portata inferiore, in quanto la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi interrati con capacità non superiore a 13 cubi è conforme allo standard UNI EN 12817 (“Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³”) e prevede criteri di tipo statistico di aggregazione dei serbatoi in lotti omogenei per fabbricazione, capacità, orientamento e tipologia di rivestimento, mentre per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi con capacità superiore a 13 cubi la procedura è conforme allo standard UNI EN 12819 (“Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica di serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica maggiore di 13 m³”) e prescinde da qualsiasi approccio di tipo statistico.

 

In seguito, il D.L. n. 73/2022, all’articolo 40-ter, ha disposto il ricorso a tale procedura semplificata, basata sul metodo di emissioni acustiche, per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL, anche per i serbatoi con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Il punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto 17 gennaio 2005 prevede, infatti, che sia presentata copia della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a 3,5 milioni di euro. Tale importo resta valido per i serbatoi di capacità inferiore ai 13 metri cubi, mentre – sulla base di quanto previsto dall’articolo 40-ter del D.L. n. 73/2022 - sale a 5 milioni per i serbatoi più grandi.

 

Il decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005 detta le norme per la verifica dei recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, disciplinando i soggetti abilitati e introducendo l’accennata metodologia delle emissioni acustiche.

 


 

Articolo 13, comma 1
(Disposizioni per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

 

 

L’articolo 13, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale.

 

La norma in esame modifica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto legge n. 18 del 2020.

Il citato articolo ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies hanno introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia.

Nella formulazione previgente, il comma 1-quater prevedeva, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2023.

Con le disposizioni in esame viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche posticipare al momento del saldo le (sole) verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità contributiva e fiscale (lettere b) e c) del successivo comma 1-quinquies), mentre le verifiche alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato e alla conformità alla certificazione antimafia (lettere a) e d) del successivo comma 1-quinquies) dovranno essere esperite in via preventiva.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato introdotto il riferimento alle imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura (in luogo della dicitura “aziende agricole” presente nel testo del decreto-legge originario).

 

Articolo 13, comma 2
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

 

 

L’articolo 13, comma 2 prevede la proroga del termine - di cui all’articolo 8-ter, comma 2 -bis, D.L. n. 27/2019 - al 2024 per l’adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. In particolare, quella volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all’estirpazione degli ulivi nella zona infetta, nonché quella finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l’inesistenza della presenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.

 

Con riferimento alla disposizione in commento, si segnala che la prima proroga (2023) è stata prevista dall'articolo 15, comma 1-novies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. Con la disposizione in esame si interviene con una seconda proroga al 2024.

 

Si ricorda che l’articolo 8-ter, comma 2-bis, D.L. n. 27/2019 prorogava al solo 2023 (con la misura in esame anche al 2024) le seguenti misure:

·       al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni) in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività (articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475/1945) e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, (decreto legislativo n. 152/2006) e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale (comma 1, articolo 8-ter);

·       i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20 del decreto legislativo n.214/2005) con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali (comma 2 articolo 8-ter);

 

Tra gli organismi nocivi che da anni devastano le piante di ulivo si ricorda, in particolare, il batterio della Xylella fastidiosa, che ha fortemente colpito la filiera olivicolo-olearia della Puglia, specie, del Salento. Sin dal suo manifestarsi, nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.

Lo strumento principale con cui il legislatore ha finanziato la ricostruzione del paesaggio e l'indennizzo alle imprese danneggiate è stato il Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa– di cui all'articolo 8-quater del D.L. 27/2019 - dotato di risorse pari a 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e adottato con il decreto ministeriale 6 marzo 2020.

Da ultimo, con decreto 1 settembre 2022 sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa (25 milioni di euro). Con decreto 13 settembre 2022 sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici (5 milioni di euro).

 

Altre misure per il contenimento della Xylella sono:

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto, in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65, decreto-legge n.1/2012) (art. 15, comma 1-novies, D.L. n. 198/2022).

 

Con ordinanza n. 3 del 26 maggio 2023 sono state definite le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana.

 

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

Si segnala che in data 12 aprile 2023 la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si può consultare il programma dell'indagine e le audizioni svolte.


 

Articolo 13, comma 3
(Revisione macchine agricole)

 

 

L’articolo 13, comma 3, fissa i nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (lett. Oa) e a)) e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019 (lett. b).

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi apportando modifiche all’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare.

- la lettera Oa), inserita nel corso dell’esame alla Camera, interviene sulla lettera a) della sopra citata disposizione prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per la revisione dei veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;

- la lettera a) interviene sulla lettera b) della disposizione citata prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996;

- la lettera b), interviene, modificandola, sulla lettera c) del richiamato art. 11 del D.L. n. 228 del 2021, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

 

Il sopra citato art. 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, ha fissato i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015. Si ricorda che il D.M. citato, nell’Allegato 1, prevede la tempistica per la revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione secondo una scadenza prestabilita:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, revisione entro il 30 giugno 2021;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, revisione entro il 30 giungo 2022;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, revisione entro il 30 giugno 2023;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

I termini per la revisione delle macchine agricole stabiliti dal sopra citato art. 11 del D.L. n. 228 del 2021 erano, prima dell’intervento della disposizione in commento, i seguenti:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

 

Si fa presente che la Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, chiarisce che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell’articolo 111 del Codice della strada (cfr. al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015) che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all’effettuazione della revisione.

 


 

Articolo 13, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
(Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari)

 

 

L’articolo 13, comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - con alcune eccezioni - concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento. I commi 3-ter e 3-quater, inseriti anch’esso dalla Camera, dispongono in merito alla copertura finanziaria.

 

 

Nello specifico il comma 3-bis novella l'articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016, n. 232 aggiungendo il un nuovo periodo che disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

§  rispettano le definizioni previste all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

§  sono iscritti nella previdenza agricola;

§  sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Il nuovo regime prevede che: fino a 10.000 euro i redditi citati sono totalmente esenti ai fini dell’imposta, mentre per la parte eccedente i 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, essi concorrano alla partecipazione al reddito complessivo per il 50 per cento. Per la parte eccedente i 15.000 euro, i redditi concorrono infine integralmente alla formazione del reddito complessivo.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

§  nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

§  per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

I requisiti - lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale). L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

Si rammenta che le società che hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono le società agricole di persone che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Si ricorda che l’agevolazione ai fini IRPEF per l’anno 2023- già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dall'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) – per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stata da ultimo disposta dal comma 80, art. 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), comportava l’esclusione dalla base imponibile dei citati redditi dominicali e agrari.

 

Come specificato nella Relazione Tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633, la misura agevolativa sopra delineata esclude le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione, prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 3-ter dispone, per l’anno 2027, un incremento di 89,8 milioni di euro del Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

Il predetto art. 62, comma 1, decreto legislativo. n. 209 del 2023 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, al quale afferiscono, secondo le previsioni dell’articolo 22 comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale. La dotazione iniziale, stabilita dal decreto legislativo n. 209 del 2023, è pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025; 423,7 milioni di euro per l'anno 2026; 428,3 milioni di euro per l'anno 2027; 433,1 milioni di euro per l'anno 2028; 438 milioni di euro per l'anno 2029; 450,1 milioni di euro per l'anno 2030; 463,5 milioni di euro per l'anno 2031; 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Il comma 3-quater indica le modalità di copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter. Ai predetti oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l’anno 2026, nonché dal comma 3-ter pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a)     con riferimento ai 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b)     quanto ai 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

 


 

Articolo 13, commi da 3-quinquies a 3-septies
(Proroga di termini in materia di Programma Nazionale della pesca e acquacoltura)

 

I commi da 3-quinquies a 3-septies, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, prorogano, al 31 dicembre 2024 il termine per l’attuazione delle azioni previste dai Programmi dell’anno 2023 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Programma Nazionale triennale della pesca e della acquacoltura 2022-2024. È previsto un incremento delle risorse pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Nel dettaglio, il comma 3-quinquies, proroga al 31 dicembre 2024, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023.  Ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024,  strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla Politica Comune della Pesca in materia di conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive ed approccio eco-sistemico. La stessa disposizione prevede un incremento delle risorse a ciò destinate pari a 4 milioni per l'anno 2024.

Il comma 3-sexies demanda - la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del precedente comma 3-bis - ad uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024.

Il comma 3-septies prevede la copertura finanziaria delle disposizioni in commento.

 

 

 Il Programma Nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 è stato adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tale ultima disposizione prevede che il Ministro della agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione speciale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale contenente interventi di competenza esclusiva nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura - adottato per il triennio 2022-2024 con D.M. 24 dicembre 2021- è quindi lo strumento programmatico di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni.

L’art. 14 del decreto legislativo dall’art. 14 n. 154 del 2004 ha inoltre istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura finalizzato ad interventi di prevenzione, per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale. In forza delle citate disposizioni legislative, sono state adottati, il Programma triennale 2007-2009 (D.M. agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017-2019 (D.M. 28 dicembre 20216). Successivamente con D.M. 56720 del 7 febbraio 2022 sono stati individuati i soggetti attuatori del Programma nazionale triennale per la pesca e l’acquacoltura 2022-2024; in particolare l’art. 3 del suddetto decreto ha definito la ripartizione delle risorse finanziarie riportaste nel citato programma fra le diverse categorie giuridiche di appartenenza.

Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 tiene conto dei risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi prefissati nella pregressa programmazione 2017-2019 e cade tra la chiusura del ciclo di programmazione FEAMP 2014-2020 e l'inizio del nuovo ciclo di programmazione del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura (di seguito anche FEAMPA) 2021-2027. Il nuovo Programma è stato formulato in aderenza agli obiettivi della Politica Comune della Pesca e assicura la complementarità degli strumenti e delle azioni previsti nel nuovo fondo strutturale FEAMPA, attraverso una concentrazione dell'uso delle risorse su progetti finalizzati al perseguimento di due macro-obiettivi strategici:

A) sviluppo sostenibile della pesca. Esso si persegue con diverse azioni quali l’adeguamento del settore ittico italiano al rispetto integrale della normativa UE; il perseguimento dell'equilibrio tra sforzo e opportunità di pesca per il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile; il raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore;

B) sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. Tale obiettivo si persegue attraverso le seguenti azioni: - garantire un settore dell'acquacoltura che sia competitivo e resiliente attraverso la promozione del dialogo sociale e la partecipazione degli stakeholders al processo decisionale con la centralità del sistema associativo e sindacale nazionale; - la creazione di strumenti per favorire la competitività delle imprese; - l'intensificazione delle attività di ricerca scientifica; - la promozione del settore e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla sostenibilità delle attività di pesca e acquacoltura e la salubrità dei prodotti ittici.

 È previsto, rispetto alle precedenti annualità, un meccanismo di monitoraggio che si basa sulla condivisione dell'attuazione del Programma, nell'ambito del Tavolo istituzionale per il Fondo europeo di settore, che vede la partecipazione di rappresentanti dell'apparato governativo centrale e degli enti locali in senso complessivo, che annualmente monitora l'attività svolta, ivi inclusi i risultati positivi e le criticità attuative.

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022)  ha incrementato la  dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 439).

 


 

Articolo 14, comma 1
(Proroga degli organi dell’Istituto per il Credito sportivo)

 

 

L’articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

 

A tale scopo viene modificato l’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

 

In base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1, articolo 16, comma 3, articolo 22, comma 4 dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.

Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal citato articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 228 del 2021. Successivamente l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato tale mandato al 30 giugno 2023. Infine, l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 ha disposto una ulteriore fino al 31 dicembre 2023.

 

Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

 

Si ricorda altresì che la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, denominata “Istituto per il credito sportivo e culturale Spa” (cfr. più diffusamente infra) e ha demandato a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d’Italia, il compito di stabilire, tra l’altro, le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali affidati alla medesima società.

Tali decreti non risultano, tuttavia, ancora emanati.

Al riguardo, la Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 chiarisce che l’intervento normativo in esame “si rende necessario e urgente tenuto conto del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni” e che “la proroga in argomento scongiura interruzioni nell’operatività dell’Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell’Istituto in società per azioni".

 

Trattandosi di ente pubblico (l’Istituto per il Credito Sportivo è l’ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza.

Posto che, in caso di mancato rinnovo degli organi dell’ente alla scadenza del citato termine, secondo la procedura sopra indicata, sussiste il rischio di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011) del medesimo istituto, la proroga in argomento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, scongiurerebbe soluzioni di continuità nell’operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell’Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

 

L’Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell’articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

Come anticipato, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, denominata “Istituto per il credito sportivo e culturale Spa”, prevedendosi l’assoggettamento dello stesso alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

In particolare, si assegna alla società Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali:

- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva per la concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5 della legge n. 1295/1957 e articolo 8 dello statuto);

- il Fondo di garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto);

- il Fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 184, comma 4, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020).

Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

Le norme prevedono inoltre che, per la gestione dei fondi speciali, la società Istituto per il credito sportivo e culturale istituisca gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate. Sino alla trasformazione, l’Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

La legge di bilancio 2023 (al comma 625) ha demandato a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani – in origine da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2023 - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione:

a) dei princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali;

c) dello schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

Tali provvedimenti non risultano ancora essere stati emanati.

Qui il link al bilancio 2021 dell’Istituto per il credito sportivo.

 


 

Articolo 14, comma 2
(Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)

 

 

L’articolo 14, comma 2, con novella all’art. 44, comma 8-quinquies, del D.L. n. 77/2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 14, intervenendo in novella all’art. 44, comma 8-quinquies, del D.L. n. 77/2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici svoltisi a Torino nel 2006.

Si ricorda che il comma 8-quinquies dell’art. 44 del D.L. 77/2021, al fine di consentire il completamento delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla L. n. 65/2012, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il relativo termine per l’ultimazione delle suddette procedure.

Tale termine era stato inizialmente fissato dall'art. 3, comma 7, della L. n. 285/2000 (recante “Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”) al 31 dicembre 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2007 dal comma 1299 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, e quindi, dall'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007, di ulteriori tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2008 (con contestuale nomina di un commissario liquidatore con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri). Successivamente, l'art. 2, comma 5-octies, del D.L. 225/2010 prorogava il termine di cui all'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Interveniva infine l'art. 44, comma 8-quinquies, del D.L. n. 77/2021 (oggetto della novella operata dalla norma in esame) che, come detto, disponeva l’ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2023,

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 evidenzia che la proroga si rende necessaria e urgente “per consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65”, la quale “ha previsto l’utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all’Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte”. La relazione illustrativa segnala al riguardo che “la disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all’esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l’aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l’attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell’Agenzia e la Società di committenza regionale”.

La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 precisa che “dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l’Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi: 25.867.867,74 euro sono stati spesi; 25.530.579.12 euro sono impegnati con intesa tra l’Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione; 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa” e che “dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025”.

 


 

Articolo 14, commi 2-bis-2-quinquies
(Disposizioni relative al lavoro sportivo)

 

 

I commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 14 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-bis estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti (i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Il comma 2-ter differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Il comma 2-quater esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro. Il comma 2-quinquies reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

 

Il comma 2-bis sostituisce il comma 6-quater dell'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2021.

Nel testo precedente la novella, il comma 6-quater, come inserito dall'art. 16, comma 2-bis, lett. c), del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023), introduce una norma transitoria relativa alle comunicazioni di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell’area dilettantistica (riguardo alla distinzione tra area del professionismo e area del dilettantismo, si veda l’articolo 38 del citato d.lgs. n. 36 del 2021) e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica. La norma transitoria concerne (nella fase in corso di prima applicazione delle norme in esame) le comunicazioni relative al semestre luglio-dicembre 2023; si prevede che esse possano essere rese entro il 30 gennaio 2024 (senza applicazione di alcuna sanzione). Si ricorda che, in base all’articolo 25, comma 6-ter, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 (per i vari soggetti tenuti agli adempimenti in oggetto, cfr. il suddetto comma), le comunicazioni in oggetto: sono rese al centro per l’impiego, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare, con riferimento agli incarichi conferiti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi; sono inserite, con riferimento agli incarichi e ai relativi compensi, entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e sono rese disponibili in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all'INAIL. Tale comunicazione è messa a disposizione del Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Rispetto a tale disposizione, il comma 2-bis:

- estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2021[10], possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023;

- espunge l’attuale previsione - in quanto assorbita dal generale richiamo alle “comunicazioni di cui al comma 6-ter” - per cui il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

 

Il comma 2-ter novella l'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 36/2021, differendo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) del DM 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Come previsto dallo stesso articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021, a partire dall'entrata in vigore dello stesso (vale a dire dal 2 aprile 2021), le summenzionate figure professionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal medesimo d.lgs. n. 36/2021.

Il comma 2-quater esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento previste dall'articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 le somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

 

Si ricorda al riguardo che, secondo l'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

 

Il comma 2-quinquies dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 1.380.000 euro per il 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per il 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

 

L'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021) ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

 

 


 

Articolo 15
(Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

 

 

L’articolo 15, intervenendo sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, abroga il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie.

 

In particolare, la disposizione modifica i commi 793, 795 e 797 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), i quali concorrono a comporre la disciplina – complessivamente recata dai commi da 791 a 801-bis – della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri nel quadro della più ampia procedura volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, nelle materie di cui all’art. 116, comma 3, della Costituzione, suscettibili di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario nell’ambito delle intese Stato-Regione volte all’attribuzione di forme di autonomia differenziata a queste ultime.

In particolare, la disposizione in esame:

a)     alla lettera a), modifica il comma 793, sopprimendo il riferimento al termine temporale di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 – vale a dire, entro il 30 giugno 2023 – per la conclusione, da parte della Cabina di regia, delle attività volte alla ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni ordinarie nelle materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., alla ricognizione della spesa storica dell’ultimo triennio sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per ciascuna delle suddette materie e funzioni, nonché alla individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e alla determinazione dei LEP medesimi;

b)    alla lettera b), modifica il comma 795, sostituendo il precedente termine temporale di sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 per la predisposizione, da parte della Cabina di regia, di uno o più schemi di D.P.C.M. di determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle citate materie suscettibili di autonomia differenziata, con un nuovo termine fissato al 31 dicembre 2024;

c)     alla lettera c), modifica, infine, il comma 797, a fini di coordinamento, con i nuovi termini temporali fissati nei commi 793 e 795, della disciplina concernente la nomina e lo svolgimento delle funzioni del Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel caso in cui le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795.

 

Come precisato dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, la Cabina di regia, insediatasi in data 11 aprile 2023, sta attualmente svolgendo la sua attività con il supporto di un Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei LEP, istituito con D.P.C.M. 23 marzo 2023. Il Comitato ha individuato le materie cui sono riferibili i LEP e ha elaborato, per ciascuna di esse, alcune ipotesi di livelli essenziali delle prestazioni. I lavori del Comitato stanno proseguendo sulla base delle predette ipotesi, anche in collaborazione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per quanto riguarda i profili economico-finanziari connessi alle ipotesi formulate, al fine di fornire alla Cabina di regia elementi il più possibile esaustivi in ordine alla definitiva individuazione dei LEP. In questo quadro, prosegue la R.I., la complessità dell’attività istruttoria in corso, nonché la rilevanza dei compiti affidati alla Cabina di regia per l’individuazione dei LEP, rendono necessario prorogare i tempi per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni della legge di bilancio per il 2023.

 

I LEP e l’autonomia differenziata: il procedimento delineato dalla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 791-801-bis

 

La legge di bilancio 2023 ha delineato un procedimento per l'approvazione in tempi ravvicinati dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel tentativo di instaurare un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei LEP e l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata. Tale procedura è stata espressamente finalizzata, infatti, all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’attribuzione alle Regioni ordinarie di tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all’art. 116, comma 3, Cost., è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, la cui opera di definizione si configura, pertanto, quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata.

A tal fine la legge di bilancio 2023 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri coinvolti nel percorso di realizzazione dei LEP per i profili di competenza, dai Ministri competenti nelle materie volta per volta chiamate in causa, dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Sono stati stabiliti, altresì, i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all’art. 116, comma 3, Cost.: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio; l’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

In base alla normativa originaria, entro sei mesi dalla conclusione di tali attività, la Cabina di regia sarebbe stata tenuta a predisporre uno o più schemi di D.P.C.M. con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di autonomia differenziata. Ciascun D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è inoltre acquisita l’intesa della Conferenza unificata.

Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, si prevede la nomina di un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Sulla base dell’istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di D.P.C.M., conformemente alla procedura sopra richiamata.

La legge di bilancio 2023 ha previsto, infine, una Segreteria tecnica presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale struttura di supporto alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP. All’attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell’UPI e uno dell’ANCI. La Segreteria tecnica è stata istituita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023.

La Cabina di regia – e, se nominato, il Commissario – possono comunque avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni, previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e dell’entrata in funzione della Cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 1, commi 791 ss. di tale legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023 si è proceduto all’istituzione del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), incaricato di fornire supporto alla Cabina di regia per le esigenze di studio e approfondimento tecnico delle questioni relative all’attività volta alla determinazione dei LEP.

La composizione del CLEP è stata stabilita dall’articolo 3 del citato D.P.C.M., il quale ha conferito l’incarico di Presidente del Comitato al Prof. Sabino Cassese e ha previsto 61 componenti (l’elenco iniziale dei membri del CLEP è disponibile a questo link). Nel corso dei lavori del Comitato si sono dimessi 11 suoi componenti e ne sono stati nominati 6 nuovi.

Il CLEP si è insediato in data 9 maggio 2023. Nel corso della prima seduta del Comitato si è proceduto alla costituzione, al suo interno, di 10 sottogruppi, ciascuno dei quali incaricato di funzioni di studio e istruttorie riferite alla individuazione dei LEP in alcune materie tra quelle suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.

Successivamente, si è proceduto all’istituzione di un undicesimo sottogruppo, al quale è stato attribuito il compito di analizzare – sempre ai fini dell’eventuale individuazione dei LEP – tutte le materie ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.

I sottogruppi hanno proceduto, anzitutto, all’individuazione delle materie o degli ambiti di materie e delle correlate funzioni riferibili ai LEP, nel perimetro delle materie potenzialmente oggetto di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie. Sulla base di questa attività, svolta dai sottogruppi, sono state escluse le materie per le quali non è emersa la necessità di determinare i LEP. Si tratta delle materie non configurabili come prestazioni in favore dei cittadini; delle materie non associabili alla tutela dei diritti civili e sociali; delle materie che non contemplano spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative tali da esigere la determinazione di LEP.

Successivamente, il Comitato ha stabilito i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali individuare e redigere i livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, il Comitato ha individuato, nel corso dei suoi lavori, tre tipologie principali di LEP:

a beneficio individuale (es. interventi per gli alunni delle scuole con disabilità);

a beneficio collettivo (es. qualità dell’aria);

relativi a regole e vincoli nazionali (es. piani paesaggistici).

All’esito dell’attività di quasi tutti i sottogruppi, il CLEP ha redatto un Rapporto finale, trasmesso al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e successivamente presentato dal Presidente del Comitato, Prof. Cassese, nel corso della sua audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato svoltasi in data 14 novembre 2023.

Il Rapporto finale risulta articolato in tre parti.

La prima parte, di carattere introduttivo:

illustra metodi e i criteri dei lavori svolti in materia di individuazione dei LEP nelle materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.;

ricostruisce la nozione di “livelli essenziali delle prestazioni”, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sviluppatasi in materia;

ricostruisce il complesso degli atti (normativi di rango primario, normativi di rango secondario e amministrativi generali) che già oggi provvedono alla determinazione o alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni in alcune delle materie o degli ambiti di materie interessati;

analizza alcuni dei principali problemi posti dall’attività di determinazione dei LEP, con particolare riguardo al problema della loro misurabilità, su cui l’orientamento del Comitato è stato nel senso di non limitarsi alla individuazione dei LEP misurabili attraverso la determinazione di parametri quantitativo-numerici, ma di indicare, altresì, quei LEP che non risultano attualmente provvisti di un criterio di misura.

La seconda parte contiene le relazioni relative alle proposte di LEP elaborate e analizzate da alcuni dei sottogruppi in cui il Comitato si è articolato, con la formulazione di osservazioni ed eventuali soluzioni alternative da sottoporre alla valutazione del decisore politico. A queste relazioni si abbinano, inoltre, tavole sinottiche allegate che, in relazione a ciascuna materia, espongono analiticamente le proposte di LEP formulate dai sottogruppi del Comitato.

La terza parte, infine, raccoglie tutti i documenti preparatori e i contributi di singoli membri del CLEP, al fine di esporre gli strumenti istruttori di cui il Comitato si è avvalso.

 

 

Con riguardo all’attività svolta dalla Cabina di regia ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di attribuzione all’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, si segnala che il 23 gennaio 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge A.S. 615-A, di iniziativa governativa, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’esame in sede referente del disegno di legge, avviato dalla Commissione affari costituzionali nel mese di maggio 2023, si è concluso nel novembre 2023, con l’approvazione di numerosi emendamenti al testo originario presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Il provvedimento ora è all'esame della Camera (C. 1665)

In particolare, oggetto di numerose modifiche è stato l’articolo 3 del disegno di legge, in materia di determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, il quale, a seguito delle modifiche approvate in Commissione, prevede una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato disegno di legge.

 


 

Articolo 16, commi 1-4 e 5
(Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 16, ai commi da 1 a 4, dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero, che si è svolta nel 2017.

Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili.

Il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria.

 

Il comma 1 stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

 

A tale riguardo si rammenta che l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022 (“proroga termini”, come convertito dalla legge n. 14 del 2023) recava proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti, allora in essere, stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (cfr. la relativa scheda del dossier dei servizi studi di Camera e Senato).

 

La disposizione fa riferimento alla procedura con bando di gara “inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 giugno 2017”.

Riguardo a tale procedura di gara, si veda la relativa pagina internet sul sito della Presidenza del Consiglio (con link, tra l’altro, al decreto di aggiudicazione).

 

Occorre segnalare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente “Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale” prevede (articolo 6, comma 1) che, in via transitoria, per un periodo pari a tre anni dal 1° gennaio 2024,  le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale siano pari al 65 per cento della media dei  corrispettivi  degli  ultimi  cinque  anni percepiti  dalle  Agenzie  di stampa  risultate   vincitrici   della medesima procedura di gara del 2017.

La disposizione in esame, quindi, reca una disciplina per il riparto della quota delle risorse disponibili, complementare a quella disciplinata dal d.P.C.m. 11 luglio 2023, con la finalità dichiarata di “evitare interruzioni nell’erogazione del servizio”.

Si specifica che la disciplina del riparto qui introdotta si applica:

§  nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; tale comma 5 autorizza le Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici.

§  non oltre il 30 giugno 2024.

 

L’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale è stato disciplinato dall’articolo 17, comma 4, del già richiamato decreto-legge n. 198 del 2022. Esso stabilisce che nell’elenco possano essere iscritte le agenzie di stampa di rilevanza nazionale. In attuazione di tale comma è stato emanato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente, appunto,  “Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.

Si segnala che con decreto del Dipartimento dell’informazione e l’editoria del 10 novembre 2023 risultano iscritte nell’Elenco le seguenti agenzie: La4News Agenzie in Rete; LaPresse SpA; AGI SpA; Il Sole 24 Ore SpA; Adnkronos SpA; Ansa Soc. Coop.; Com.e Srl; Askanews SpA.

 

Il comma 2 prevede che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di criterio analogo a quello già previsto dall’articolo 6, comma 1, del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente “Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.

Le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo d.P.C.m. attuativo 11 luglio 2023 (comma 3). Il comma 4 autorizza il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 tali servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale secondo le modalità previste dal medesimo articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal d.P.C.m. 11 luglio 2023.

Il comma 5 stabilisce che all'attuazione del presente articolo 16 si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

L’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 autorizza le Amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare “notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.


 

Articolo 16, comma 4-bis
(Differimento riduzione contributi per l’editoria)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 16, inserito nel corso dell’esame alla Camera, eleva da settantadue a novantasei mesi il differimento dell’entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l’editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

 

A tal fine il comma 4-bis novella l'articolo 1, comma 394, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 810, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) ha previsto la progressiva riduzione fino alla loro abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L’entrata in vigore delle disposizioni di riduzione e abrogazione delle varie tipologie di contributi è stata però oggetto di successive proroghe, fino a prevederne un differimento di sessanta mesi, poi elevato a settantadue dall’articolo 14, comma 4-ter, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022).

Il testo originario del comma 810 prevedeva, tra l’altro:

·       l’abrogazione della legge n. 230 del 1990 recante contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;

·       la riduzione del contributo diretto alle cooperative giornalistiche, alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, agli enti senza fine di lucro e alle imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti; tale riduzione avrebbe dovuto essere, per l'annualità 2019, del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; per l'annualità 2020, del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; per l'annualità 2021, del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 2022 sarebbe dovuta scattare l’eliminazione completa del contributo.

 

 


 

Articolo 17, comma 1
(
Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

 

 

L’articolo 17, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

 

L’articolo 17, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a proseguire in qualità di soggetti attuatori gli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

A tale fine, la norma in esame prevede la possibilità di derogare al termine indicato dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023 e di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Si stabilisce infine che resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. 59/2021, che disciplina il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, per cui è prevista la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Come previsto dall’art. 1, comma 7-bis del D.L. 59/2021, i provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento; nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale e per gli interventi per i sismi del 2009 e del 2016, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’art. 1, comma 2, lett. b), punto 1, del D.L. 59/2021 stabilisce l’impiego dei seguenti stanziamenti per le aree degli eventi sismici del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

Per approfondire, nella seguente scheda sono raccolti i provvedimenti attuativi del Fondo Complementare nazionale del PNC per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, e nel Report n. 9 della RGS sono elencati per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR gli adempimenti e le attività al 30 settembre 2023.

 


 

Articolo 17, comma 1-bis
(Proroga degli organi della Camera di commercio delle Marche)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 17, inserito nel corso dell’esame alla Camera, proroga l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove. Pertanto, viene posticipato di due consiliature il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell’ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993.

 

L’articolo 17 del decreto in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

Il comma l-bis dell’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 20l6, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, proroga l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove. Pertanto, viene posticipato di due consiliature il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell’ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993.

Il citato articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016 prevede l’applicazione dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 580 del 1993 alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Tale articolo 10 stabilisce il criterio di determinazione del numero dei componenti del consiglio di ciascuna Camera, prevedendo due opzioni in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel relativo registro ovvero annotate nello stesso: 16 consiglieri sino a 80.000 imprese e 22 consiglieri oltre le 80.000 imprese.

La Camera di Commercio delle Marche è nata il 31 ottobre 2018 a seguito dell’accorpamento delle cinque preesistenti camere territoriali previsto dalla riforma camerale (di cui al decreto legislativo n. 219 del 2016 e al D.M. 16/02/2018). La Camera delle Marche, quinto ente camerale in Italia, primo per estensione geografica, supporta il sistema delle quasi 200.000 imprese. Il mandato quinquennale del vigente Consiglio della Camera di Commercio delle Marche, nominato con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 296 del 20/09/2018 e n. 297 del 26/09/2018, è terminato il 31 ottobre 2023. Il Consiglio era composto da 33 membri. In data 4 maggio 2023, con la pubblicazione dell’Avviso del Presidente all’Albo camerale e sul sito internet della Camera delle Marche, nonché contestuale comunicazione al Presidente della Regione Marche, sono state avviate le procedure di rinnovo del Consiglio Camerale per il quinquennio 2023-2028, ai sensi dell'articolo 12 della legge n.580 del 1993.

 

Con riferimento alla procedura di rinnovo degli organi Camera di Commercio delle Marche della in corso viene prorogato di ulteriori novanta giorni il termine massimo di sei mesi entro il quale i consigli (uscenti) continuano ad esercitare le loro funzioni, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese.

 

La norma chiarisce inoltre che resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

I commi 25-bis e 25-ter dell’articolo 1 del suindicato decreto-legge sono stati inseriti nello stesso in sede di conversione. Il comma 25-bis ha differito al 30 settembre, per il solo anno 2022, il termine ordinario per l'aggiornamento del preventivo economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La finalità del differimento era quella di prevedere nell’aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Mediante soppressione del primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993, infatti, è stata espunta la previsione che stabiliva la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali. Con l'introduzione del nuovo comma 2-ter allo stesso articolo 4-bis, è stato inoltre stabilito che il DM 11 dicembre 2019 prorogasse il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell’anno successivo al completamento dell’accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l’innalzamento del diritto annuale per il finanziamento ordinario delle stesse camere di commercio (previsto dall'articolo 18 della legge n. 580/1993). Il comma 25-ter prevede che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 

La norma reca infine una norma di interpretazione dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Le designazioni da parte delle citate organizzazioni avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 580.

Viene precisato che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero quella nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio.


 

Articolo 17-bis
(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)

 

 

L’articolo 17-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico che ha colpito l’area etnea in Provincia di Catania.

 

L’articolo in questione, oltre a prorogare il termine di scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre del 2024, prevede che alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

 

 

 


 

Articolo 17-ter
(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

 

 

L’articolo 17-ter, introdotto dalla Camera, proroga l’operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

 

Le disposizioni in esame si pone l’esplicito scopo di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

 

Si ricorda che il decreto legge n. 50 del 2017 ha istituito una Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il richiamato articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, come successivamente modificato e integrato nel tempo, a legislazione vigente prevede le seguenti agevolazioni:

-        esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

-        esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

-        esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

-        esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all’interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 46, comma 2).

Il comma 3 dell’articolo 46, nella formulazione vigente, dispone l’applicazione delle predette agevolazioni alle imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese di costruzioni (categoria F della codifica ATECO 2007) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

 

Il comma 4 dell’articolo 46 sopra menzionato, nella formulazione vigente, dispone che le esenzioni siano concesse per il periodo di imposta in corso al 24 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, e per i sei anni successivi, ovvero per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per i professionisti, le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023.

 

Le norme in commento (comma 1) prevedono che le agevolazioni fiscali di cui al comma 2, ovvero quelle concesse a soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca e che, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, sono concesse anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Stante la formulazione vigente del comma 4, che concede l’agevolazione per il periodo d’imposta in corso al 24 giugno 2017 e per i “sei anni successivi”, la norma in esame sembrerebbe dunque riguardare le sole imprese il cui esercizio d’imposta non coincide con l’anno solare.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento in proposito.

 

Il comma 2 chiarisce che le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.

 

Alle agevolazioni prorogate dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Si tratta del decreto recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (comma 3).

 

Il comma 4 reca la copertura dell’intervento disponendo che, per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 siano utilizzate le risorse, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rinvenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle predette risorse, così determinato, costituisce limite di spesa.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a euro 11, 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 


 

Articolo 18, commi 1-3
(Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia”)

 

 

L’articolo 18, commi 1-3, introduce modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza.

 

Nel dettaglio, l’articolo 18, ai commi 1 e 2, reca modifiche all’articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, effettuando la sostituzione dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) con il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia) per quanto concerne le funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni riguardanti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 1, lettera b), inserendo il comma 4-bis all’articolo 58-bis del DL n. 124/2019, prevede che tale Comitato definisca specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di:

- rendiconto allo stesso Ministero;

- informativa, con cadenza biennale, al Parlamento.

Il comma 1, lettera d), inserendo il comma 5-bis all’articolo 58-bis del DL n. 124/2019, prevede che il contributo di cui al comma 5 del menzionato articolo 58-bis (1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034) sia erogato direttamente entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma precisa che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire e gli indirizzi per la programmazione delle attività.

Il comma 2 dispone che tale decreto venga adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e inoltre prevede invece, per l’annualità 2024, l’erogazione entro il 29 febbraio 2024.

Il comma 3 impone l’abrogazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023, che aveva modificato il citato articolo 58-bis, sostituendo al Comitato Previdenza Italia l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza).

Come sottolineato nella Relazione Tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633, le previsioni di cui ai commi 1-3 apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione delle risorse stanziate, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 3-bis del DL 75/2023 ha modificato l'articolo 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese) del DL n. 124/2019 e ha previsto che l’Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisse il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia” nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Si prevedeva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali erogasse quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.

In particolare l’articolo 3-bis, comma 1, del DL 75/2023, novellando l'articolo 58-bis del DL n. 124/2019, affidava ad Assoprevidenza i compiti fino ad allora svolti dal Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare “Previdenza Italia” - compiti delineati nel comma 4 - concernenti analisi, ricerche, studi e valutazioni in materia di investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese

Si ricorda che l’articolo 58-bis, comma 4, del DL n. 124/2019, nella sua originaria formulazione, prevede che per le finalità relative ad investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali si avvale anche delle attività di analisi e studio del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza, Italia”[11], con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazione dei Fondi pensione.

In particolare, il predetto Comitato:

-        può, se richiesto, supportare i soggetti interessati con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché con l’attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione (in particolar modo se non sono in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi);

-        deve realizzare iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale. assistenziale e di welfare destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ed in generale, qualsiasi iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero di soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 3-bis del DL 75/2023 disponeva che, al fine di accelerare, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al richiamato articolo 58-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedesse ad erogare direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti ai sensi del comma 5 (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e fino al 2034). In via transitoria per l'anno 2023, tali risorse sono state erogate entro il 30 settembre 2023.

Si prevedeva, infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis del DL 75/2023, che le modalità di attuazione del medesimo articolo 3-bis del DL 75/2023– anche con riferimento alle attività di rendicontazione e di programmazione delle risorse trasferite ad Assoprevidenza - fossero stabilite, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

 


 

Articolo 18, comma 4
(Assegno di inclusione)

 

 

L’articolo 18, comma 4,  prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cinque milioni di euro - già previste ai sensi dell’articolo 1, comma 480, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 per l’attività degli istituti di patronato nell’ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere 1° gennaio 2024 - siano destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento destina, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al finanziamento dell’attività dei patronati prevista nell’ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023 - in particolare, come sottolineato nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica previste dall’articolo 4, commi 1 e 4, di tale decreto-legge – le risorse ammontanti a cinque milioni di euro già previste ai sensi dell’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno finanziario 2020) per l’attività degli istituti medesimi nell’ambito del reddito e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633, la disposizione in commento interviene, quindi, sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell’aggiornamento e dell’efficientamento del sistema.

 

La norma di cui al comma 4 dell’articolo 18 interviene, in particolare, a novellare l’articolo 1, comma 480, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2020, aggiungendo un ultimo periodo a tale disposizione, in virtù del quale si prevede - come testé illustrato -  che, dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo del medesimo comma 480[12] siano destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato[13] ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplina le modalità di richiesta, di riconoscimento e di erogazione dell’Assegno di inclusione.

Per quanto di interesse, l’articolo prevede che la richiesta del beneficio possa essere presentata, tra gli altri, agli istituti di patronato e che, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari della misura siano tenuti a presentarsi periodicamente, tra gli altri, presso gli istituti di patronato (articolo 4, commi 1 e 4).

Si fa inoltre presente che il citato articolo 4, comma 1, è anche richiamato dall’articolo 12 (in particolare nel comma 10) del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. Tale articolo 12 disciplina il beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro.

 

La disposizione in commento prevede, poi, che le modalità ed i criteri di ripartizione siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Si valuti l’opportunità di chiarire se - considerato il citato richiamo all’articolo 4 presente nell’articolo 12 del decreto legge n. 48 del 2023 - tale decreto debba far riferimento anche alle attività di assistenza relative alla richiesta del Supporto per la formazione e l’inclusione espletate dagli istituti di patronato.

 

Come specificato nella relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633, la disposizione in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto destinazione dal 2024 del finanziamento - già previsto a legislazione vigente dell’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e la pensione di cittadinanza, misure che termineranno il 31 dicembre 2023 - per l’analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Articolo 18, comma 4-bis
(Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)

 

 

Il comma 4-bis – inserito dalla Camera – dell’articolo 18 modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità[14] - cosiddette causali - di una durata dei contratti superiore a dodici mesi - e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi -[15]. La causale in oggetto, nella formulazione finora vigente, è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 30 aprile 2024; la novella di cui al presente comma 4-bis proroga tale termine al 31 dicembre 2024. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda[16] non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga. 

 

Le suddette previsioni dei contratti collettivi e degli accordi individuali costituiscono due delle tre possibili causali contemplate dalla normativa in oggetto. La terza causale è costituita da esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Per un quadro di tale disciplina, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, contenuta nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sull’A.C. n. 1238 – A.C. corrispondente al testo definitivo di conversione (con modifiche) del citato D.L. n. 48 – (dossier n. 93/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 104/2 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).


 

Articolo 18, commi da 4-ter a 4-quinquies
(Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)

 

 

I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – dell’articolo 18 modificano la disciplina transitoria[17] che prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. La novella di cui al comma 4-ter sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022; il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni; tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame. Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente comma 4-quater e relativi al fabbisogno di cassa e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

In base alla disciplina transitoria oggetto delle modifiche in esame, le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

L’incentivo è ammesso nell’ambito delle risorse complessive individuate in base all’articolo 28, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e confluenti in un apposito Fondo – risorse in ogni caso non superiori a 7 milioni di euro per il 2023 – (riguardo a tale Fondo, cfr. infra). La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, è demandata a un decreto attuativo; tale provvedimento attuativo consiste in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; per l’adozione di tale decreto, è posto il termine ordinatorio del 1° marzo 2024.

I datori di lavoro che possono rientrare nel beneficio in esame sono: gli enti del Terzo settore (come definiti dall’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni); le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico[18]; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe[19].

I lavoratori con disabilità rientranti nell’ambito della citata L. n. 68 sono individuati dall’articolo 1 della stessa legge, e successive modificazioni. Benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del medesimo D.L. n. 48[20] osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni summenzionate – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché le assunzioni siano effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).

Il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 ha previsto l’istituzione del Fondo summenzionato – al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante la riassegnazione in spesa – nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2023 – delle somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità (Fondo istituito dall’articolo 104, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, L. 17 luglio 2020, n. 77)[21] e versate nel medesimo anno 2023 dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.

Per le operazioni relative alla gestione del Fondo di cui al suddetto comma 1 dell’articolo 28 del D.L. n. 48 e all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipulazione di apposite convenzioni; gli eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono a carico delle risorse del medesimo Fondo.

Il comma 4-quinquies, come accennato, provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente comma 4-quater e relativi al fabbisogno di cassa e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; tale compensazione è operata mediante riduzione, nella misura di 1.260.000 euro per l’anno 2024, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[22].

 


 

Articolo 19, comma 1
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

 

 

L’articolo 19, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

§  il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

§  al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

§  le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;

§  l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (inizialmente fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge 205/2017. Successivamente, sono intervenute ulteriori proroghe: fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14), fino al 31 gennaio 2023 con il D.L. 228/2021 (art. 1, comma 17) e fino al 31 gennaio 2024 con il D.L. 198/2022 (art. 21, comma 1).

 

La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte scriminabili, previste dalla legge come reato, che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

 

L’art. 17 della L. 124/2007 esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)

Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.

 

In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

§  partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);

§  assistenza agli associati (art. 270-ter);

§  arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

§  organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);

§  addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);

§  finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);

§  istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);

§  partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

§  istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

 

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

 

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di addetti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.

 

Infine, viene prorogata la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.

Resta ferma la disposizione generale che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, agli ausiliari, nonché alle interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ad indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (art. 497, comma 2-bis, c.p.p.).

 

Si segnala che il disegno di legge, di iniziativa governativa, A.C. 1660 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (art. 23) mette a regime le disposizioni del presente articolo.

 

 


 

Articolo 19, comma 2
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi
 di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti)

 

 

L’articolo 19, comma 2, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (dal 31 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.

 

La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal D.L. 210/2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-ter), poi dal D.L. 244/2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205/2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145/2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal D.L. 162/2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal D.L. 183/2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14), dal D.L. 228/2021 fino al 31 gennaio 2023 (articolo 1, comma 16), dal decreto-legge n. 198/2022 fino al 31 gennaio 2024 (art. 21, comma 2).

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).

Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).

Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).

In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).

 

Si segnala che il disegno di legge, di iniziativa governativa, A.C. 1660 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (art. 23) mette a regime le disposizioni del presente articolo.

 


 

Articolo 20
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 20 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 dicembre 2023.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Ai sensi dell’articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, il Comitato agevolazioni è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disciplina delle competenze e del funzionamento del Comitato è stata definita con il D.M. 24 aprile 2019.

[2] L’art. 473-bis.1 c.p.c. fa parte delle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis, introdotto nel Libro II del codice di procedura penale dall’art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), e segnatamente delle disposizioni generali di cui al Capo I. Il citato articolo, in particolare, stabilisce che il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (v. infra) giudica in composizione collegiale, mentre l’istruzione e la trattazione possono essere delegate ad uno dei componenti del collegio (primo comma). È inoltre previsto che alcuni adempimenti possano essere delegati ad un giudice onorario nell’ambito dei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice, e che la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei si tengano davanti al collegio o al giudice relatore (secondo comma).

[3]     L’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 prevede che possano essere comprovati attraverso dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, anziché tramite la produzione di certificati rilasciati dagli enti competenti, alcuni fatti e qualità personali riguardanti una pluralità di condizioni, per lo più anagrafiche (nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), di studio o professionali (titoli di studio, qualifiche e attestati professionali), ma anche reddituali (per l’accesso a determinati benefici), contributive e giudiziali (non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento). Tali autodichiarazioni sostitutive hanno lo stesso valore dei certificati dei quali tengono luogo.

[4]     L’art. 17, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019 prevede peraltro in via generale che all’atto della presentazione dell’istanza alcune situazioni possano essere attestate tramite dichiarazioni sostitutive rese dall’imprenditore ai sensi del citato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare esse concernono la pendenza di eventuali ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e il deposito di ricorsi per l’accesso agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

[5]     Riguardo, in generale, alla procedura di mobilità volontaria, cfr. la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al comma 2-bis del suddetto articolo 30, e fatte salve le norme speciali, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, intese alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria in oggetto, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestino servizio. Il trasferimento mediante mobilità volontaria è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento, a condizione che sia assicurata la neutralità finanziaria, può essere disposto anche qualora la vacanza di organico sia presente in area funzionale diversa da quella di provenienza (fermo restando che l'area funzionale di inquadramento nella nuova amministrazione corrisponde all'area funzionale di inquadramento nell'amministrazione di provenienza).

[6]     Il comma 12-ter è stato introdotto dalla legge di conversione.

[7]   L’articolo 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150 del 2022 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle modalità di attuazione del c.d. “processo penale telematico” e, in particolare, delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale e l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime. Tale norma posticipa l’applicazione delle norme del processo penale telematico – ivi inclusa l’obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale - al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei citati decreti ministeriali (articolo 87 commi 1 e 3), ovvero sino al diverso termine che sarà eventualmente previsto dal decreto di cui al citato comma 3.

[8]  Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);

- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);

- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;

- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021;

 - al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022;

 - al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023.

[9]     In base all’allegato A, per “uso irriguo in agricoltura” s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio); colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).

[10]   Essi sono i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.

[11]   Il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare è stato istituito in data 21 febbraio 2011 anche in considerazione di quanto emerso nel corso di audizioni svolte dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, sulle problematiche relative alla gestione e all’andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

[12]   Il richiamato primo periodo del comma 480 della legge di bilancio 2020 così dispone: “A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro”.

      Si ricorda che l’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019 recava norme in materia di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza.

[13]   Si ricorda che la legge n. 152 del 2001 reca norme volte a disciplinare gli istituti di patronato e di assistenza sociale, qualificati, ai sensi dell’articolo 1 della legge medesima, come persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

[14]   Riguardo a tale disciplina, cfr. gli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

[15]   Si ricorda che un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio (ai sensi del comma 3 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015).

[16]   La disciplina in oggetto fa riferimento alla nozione di contratti posta dall’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Questi ultimi sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[17]   Di cui all’articolo 28 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

[18]   Riguardo a tale trasmigrazione, cfr. l'articolo 54 del citato codice del Terzo settore, e successive modificazioni, nonché il D.M. 15 settembre 2020 (come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021).

[19]   Si ricorda che le organizzazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa alle misure fiscali previste dal citato codice del Terzo settore. Riguardo alla correlata abrogazione della disciplina delle ONLUS (e della relativa anagrafe), cfr. l'articolo 102, comma 2, lettera a), e l'articolo 104, comma 2, del citato codice del Terzo settore.

[20]   Le suddette relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.S. n. 685.

[21]   Tale Fondo è stato istituito "al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti".

[22]   Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.