Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei |
Riferimenti: | AC N.1474/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 189/1 |
Data: | 29/11/2023 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei
D.L. 140/2023 – A.C. 1474-A
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio
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Dossier n. 167/1
Servizio Studi -
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-9253 - * st_ambiente@camera.it – @CD_ambiente
Progetti di legge n. 189/1
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D23140a.docx
INDICE
Schede di lettura
§ Articolo 1 (Ambito di applicazione)............................................................... 5
§ Articolo 2 (Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)......................................................... 6
§ Articolo 3 (Piano di comunicazione alla popolazione)............................... 10
§ Articolo 4 (Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo) 12
§ Articolo 5 (Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)......................................................................... 14
§ Articolo 6 (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile).......................................................................................... 16
§ Articolo 7 (Copertura finanziaria).............................................................. 19
§ Articolo 8 (Entrata in vigore)...................................................................... 21
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
L’articolo 1 introduce misure urgenti per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto ai Campi Flegrei.
L’articolo 1 del decreto in esame consta di un unico comma, che dispone in via programmatica le finalità perseguite dall’interezza del decreto.
Tale disposizione introduce misure urgenti, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate per contrastare il fenomeno bradisismico in atto nella Regione Campania, presso la zona dei Campi Flegrei.
La disposizione individua le regole e gli obiettivi perseguiti affinché possa essere efficacemente contrastato il fenomeno in questione, facendo esplicito riferimento agli articoli successivi del provvedimento d’urgenza.
Articolo 2
(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)
L’articolo 2 identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l’attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame. L’articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.
In particolare, il comma 1, modificato in sede referente, individua i soggetti istituzionali coinvolti: in primis, viene identificato come fulcro il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in coordinamento con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e centri di competenza di cui all’art. 21 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).
A tale riguardo è utile ricordare come i suddetti centri di competenza di cui all’art. 21 Codice della Protezione civile sono individuati in:
1) INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia);
2) CNR-IGAG (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche);
3) CNR-IREA (Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle Ricerche);
4) EUCENTRE (Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica);
5) Consorzio universitario ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale);
6) PLINIVS-LUPT (Centro studi per l’ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale dell’Università “Federico II” di Napoli).
I soggetti sopra citati debbono contribuire alla definizione di un piano straordinario che abbia come obiettivo quello di analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate e conoscerne la pericolosità e di supportare le strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
Del piano straordinario de quo vengono fornite indicazioni temporali: lo stesso dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, mediante un decreto del Ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Regione Campania, sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati.
Il contenuto tecnico del piano straordinario viene formulato dal Dipartimento della protezione civile.
Quest’ultimo deve comprendere:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, finalizzata all’individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
c) un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica, per individuare misure di mitigazione; a tale scopo, il Dipartimento si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, l’istruttoria tecnica ed economica dell’analisi di vulnerabilità e del piano delle misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza indicati precedentemente nel comma 1, che ne garantiscono l’omogeneità;
d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
Il comma 2 prevede, per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell’area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, che il Dipartimento della protezione civile effettui una prodromica rilevazione della zona di intervento.
Il comma 3 dispone che il piano straordinario sia realizzato:
a) con riferimento all’attività di studio di microzonazione sismica, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell’art. 11 del D.L. n. 39/2009, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023;
b) con riferimento alle attività di analisi di vulnerabilità dell’edilizia privata, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, adottata d’intesa con la Regione Campania, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l’anno 2023;
c) con riferimento alle attività di analisi di vulnerabilità dell’edilizia pubblica, nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l’anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2023 destinati all’analisi di vulnerabilità;
d) con riferimento alle attività relative al programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, mediante l’implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall’Osservatorio vesuviano dell’INGV, operativa in regime ordinario per l’intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale – RAN e Osservatorio sismico delle strutture – OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2024.
Il comma 4 stabilisce, in sintesi, che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che opera fino al 31 dicembre 2024. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dall’articolo in esame, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze.
Il comma 5 prevede che le relative risorse finanziarie stanziate vengano trasferite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere riassegnate al centro di responsabilità della Protezione civile.
Articolo 3
(Piano di comunicazione alla popolazione)
L’articolo 3, modificato in sede referente, prevede che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all’approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative (comma 1). Viene inoltre disciplinato il contenuto del piano (comma 2) e autorizzata, per la sua attuazione, una spesa massima di 1 milione di euro per l’anno 2023 (comma 3).
In sede referente è stata inserita una disposizione (nuovo ultimo periodo del comma 1) che prevede che il piano di comunicazione in questione è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa.
Il comma 1 dispone che, per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza indicati all’art. 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all’approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.
In sede referente è stata inserita una disposizione (nuovo ultimo periodo del comma 1) che prevede che il piano di comunicazione in questione è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 24 giugno 2016.
Il comma 2 disciplina i contenuti del piano di comunicazione, stabilendo che lo stesso può prevedere:
- iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile;
- iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate;
- incontri periodici con la popolazione;
- corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell’area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile;
- installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile;
- specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.
Il comma 3, per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo, autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023.
Tale somma è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della Regione Campania. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 4
(Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo)
L’articolo 4 prevede l’elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l’elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative (comma 2).
Il comma 1 dispone che per le finalità di cui all’articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia), nell’ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l’area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016), il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato:
§ basato sulle conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai Centri di competenza;
L’art. 21 del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati quali Centri di competenza gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile. I principi che stabiliscono le finalità e individuano i centri di competenza sono stati definiti nel D.P.C.M. 14 settembre 2012.
§ e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi.
Il D.P.C.M. 24 giugno 2016 reca “Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. L’art. 1 stabilisce i criteri per la definizione delle zone di pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea. L’art. 2 dispone in merito all’assistenza alla popolazione della «Zona rossa» flegrea (come definita dalla mappa di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M.) cautelativamente evacuata. L’art. 3 detta indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona rossa», mentre l’art. 4 reca indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona gialla» (delimitata dalla mappa di cui all’allegato 2). L’allegato 5 del citato D.P.C.M. stabilisce, inoltre, la mappa dei gemellaggi tra i Comuni o quartieri della «Zona rossa» e le regioni e province autonome.
Viene inoltre previsto che la pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d’intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.
Il comma 2 dispone, al primo periodo, che il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il secondo periodo quantifica gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative autorizzando la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
La relazione tecnica evidenzia che l’onere massimo delle attività esercitative è determinato “sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale”.
Articolo 5
(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)
L’articolo 5, modificato in sede referente, prevede che la Regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali. A tale fine, si provvede nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2023, da trasferire al bilancio della Regione Campania. In sede referente, è stata introdotta una disposizione che prevede la trasmissione al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti di una relazione da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario straordinario, sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Con la medesima disposizione introdotta in sede referente, si stabilisce, inoltre, che la Regione Campania destini risorse al comune di Pozzuoli per l’apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la loro manutenzione per l’anno 2024. A tale fine, è consentito al comune di Pozzuoli di avvalersi di Anas S.p.A., anche mediante la stipula di una apposita convenzione.
Il comma 1 attribuisce alla Regione Campania il coordinamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle attività volte alla verifica e all’individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.
La Regione Campania svolge tali attività in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare, per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di ricognizione previste al comma 1, si provvede entro il limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse finanziarie indicate all’articolo 7, che, a tale fine, sono trasferiti al bilancio della Regione Campania.
In sede referente, è stato aggiunto il comma 2-bis, che stabilisce che il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, trasmette al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l’indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento.
L’articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha affidato al Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario Straordinario, la realizzazione di un Programma, finalizzato all’adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo. Il “Programma”, così come previsto dalla disposizione citata, è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985.
Il medesimo comma 2-bis prevede, inoltre, che la Regione Campania destini al comune di Pozzuoli, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse da essa individuate tra quelle disponibili in esito alle suddette attività, come contributo per l’apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l’anno 2024 delle medesime gallerie. Per l’espletamento di tali attività, il comune di Pozzuoli può avvalersi di Anas S.p.A, anche mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione. In tal caso, ad Anas S.p.A. è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili.
Articolo 6
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)
L’articolo 6, modificato in sede referente, prevede che la Città Metropolitana di Napoli coordini: la ricognizione dei fabbisogni urgenti relativamente al reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per ventiquattro mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; l’acquisizione di quanto necessario per garantire un’efficace gestione delle attività di protezione civile; l’allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza della popolazione (comma 1). Si stabilisce, inoltre, l’approvazione da parte della Città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni (comma 2); l’attivazione di procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge, per una spesa pari a 50.000 euro (comma 4). Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata una spesa complessiva di 6.850.000 euro per l’anno 2023 (comma 5).
Il comma 1, modificato in sede referente, attribuisce alla Città metropolitana di Napoli, per le finalità indicate all’articolo 1, il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, relativamente:
a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’effettiva presa di servizio, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività indicate dal presente decreto-legge, nonché all’attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l’intera giornata;
b) all’acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un’efficace gestione delle attività di protezione civile;
c) all’allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.
Il comma 2 stabilisce l’approvazione da parte della Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione prevista al comma 1, che, per effetto delle modifiche recate in sede referente alla lettera a) del comma 1), è previsto nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.
Il comma 3, modificato in sede referente, stabilisce che i comuni interessati provvedono ad attivare le procedure previste in caso di somma urgenza e di protezione civile dall’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), al fine di attuare con procedure di somma urgenza quanto necessario in conseguenza della ricognizione dei fabbisogni.
L’art. 140 del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tuttavia è previsto che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nelle delibere del Consiglio dei ministri indicate al comma 2 dell’articolo 24 del Codice della protezione civile (D. Lgs. 1/2018). L’affidamento diretto non è, comunque, ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
Con una integrazione operata in sede referente, è stata concessa la possibilità ai comuni interessati dall’allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza della popolazione di provvedere anche in deroga alle destinazioni d’uso previste dal vigente strumento urbanistico.
Il comma 4 autorizza prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti vigenti, per il personale della Regione Campania, direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge.
Tale autorizzazione è concessa nel limite massimo di dieci unità, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
All’individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative, provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.
Il comma 5, modificato in sede referente, autorizza, per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, una spesa complessiva di 6.850.000 euro per l’anno 2023 (spesa che il testo iniziale del provvedimento quantificava in 4.050.000 euro), da trasferire, per l’importo di 6,8 milioni di euro, direttamente ai comuni interessati nella misura prevista nel piano dei fabbisogni, e per l’importo di 50.000 euro alla Regione Campania, per le prestazioni di lavoro straordinario indicate al comma 4.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse dell’articolo 7.
Articolo 7
(Copertura finanziaria)
L’articolo 7, modificato in sede referente, individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (comma 1) che a quelli di conto capitale (comma 2).
Relativamente agli oneri di parte corrente, il comma 1, come modificato in sede referente, li quantifica pari a 16.942.858 euro per l’anno 2023 e a 857.142 euro per l’anno 2024.
In particolare, si tratta degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
- articolo 2: per l'analisi di vulnerabilità (comma 3, lettere a), b) e c): 8 milioni di euro per il 2023) e per la costituzione di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile (comma 4: 142.858 euro per il 2023 e 857.142 euro per il 2024);
- articolo 3: piano di comunicazione alla popolazione (1 milione di euro per il 2023);
- articolo 4: pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo (750.000 euro per il 2023);
- articolo 5: verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali (200.000 euro per il 2023);
- articolo 6: potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile (6.800.000 per il 2023, rispetto agli originari 4.000.000 euro previsti dal testo inziale).
Rispetto al testo originario dell’articolo 7 in esame, gli oneri di parte corrente risultano aumentati di 2,8 milioni di euro per l’anno 2023 a seguito dell’esame in sede referente.
Tali maggiori oneri sono da porre in relazione alle modifiche approvate all’articolo 6 del provvedimento in esame, che hanno determinato un aumento da 4 milioni a 6,8 milioni di euro del limite massimo complessivo del piano dei fabbisogni che dovrà essere approvato dalla Città metropolitana di Napoli, ai fini del reclutamento di personale per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile (cfr. la relativa scheda di lettura).
Alla copertura di tali oneri si provvede:
- quanto a 14.142.858 euro per l'anno 2023 e 857.142 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come precisato nella Relazione tecnica, si tratta delle somme trasferite nel 2023 dal pertinente capitolo di spesa numero 2179 “Somma da assegnare al Dipartimento della Protezione civile- Spese di funzionamento”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- quanto a 2.800.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Il comma 2 quantifica gli oneri di parte capitale pari a 37.200.000 euro per l'anno 2024.
Tali oneri derivano dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, lettere c) e d), relative alla realizzazione di opere per le misure di mitigazione (37 milioni) e per l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico (200.000 euro).
Alla copertura di tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il D.P.C.M. 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Tale Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tra i settori di spesa previsti figura la prevenzione del rischio sismico (lett. h). Il riparto delle risorse autorizzate dal comma 140 della legge n. 232 del 2016 è stato effettuato con il D.P.C.M 29 maggio 2017 e con il D.P.C.M. 21 luglio 2017. Con il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2018 il Governo ha ripartito il Fondo come rifinanziato dal comma 1072 della legge di bilancio per il 2018.
Articolo 8
(Entrata in vigore)
L’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore del presente decreto-legge.
L’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2023 e pertanto è entrato in vigore il 13 ottobre.