Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Riferimenti: AC N.1551/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 179/2
Data: 16/11/2023
Organi della Camera: V Bilancio, VI Finanze

16 novembre 2023

 

 

 

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

 

 

 

D.L. n. 132/2023 - A.C. 1551

Parte I – Schede di lettura

 

 

 

 

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 160/2

 

 

 

 

Servizio Studi

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Dipartimento Finanze

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Progetti di legge n. 179/2

 

 

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 132

 

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione). 7

Articolo 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia
di politiche abitative)
. 11

Articolo 2 (Cripto-attività). 14

Articolo 3, commi 1 e 2 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi) 17

Articolo 3, comma 2-bis (Fondazione Enea Tech e Biomedical). 18

Articolo 3, comma 2-ter (Disposizioni concernenti la società di gestione del risparmio Invimit SGR). 21

Articolo 3, comma 2-quater (Sospensione termini versamenti
e adempimenti)
. 24

Articolo 3-bis (Termini del ravvedimento speciale). 25

Articolo 4 (Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva). 26

Articolo 5 (Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori) 28

Articolo 5-bis (Proroghe in materia di disciplina del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich). 29

Articolo 6, comma 1 (Obblighi informativi per i contribuenti che applicano il regime forfetario) 31

Articolo 6, comma 1-bis (CONSOB). 33

Articolo 6, comma 1-ter (Applicazione del parametro di virtuosità delle regioni) 35

Articolo 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022 degli enti locali). 40

Articolo 6-ter, comma 1 (Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU). 42

Articolo 6-ter, commi 2-4  (Proroga in materia di spending review degli enti locali)  43

Articolo 6-quater (Proroga investimenti) 49

Articolo 6-quinquies (Destinazione risorse di enti territoriali derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi). 51

Articolo 7, commi 1-3 (Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale). 53

Articolo 7, comma 3-bis (Recupero dei rifiuti nei cementifici). 56

Articolo 7-bis (Proroga in materia di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili). 57

Articolo 7-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)  62

Articolo 7-quater (Disposizioni in materia di continuità territoriale). 63

Articolo 8 (Proroga di un termine in materia di lavoro agile dei lavoratori fragili)  64

Articolo 8-bis (Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo). 66

Articolo 9, comma 1 (Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA). 68

Articolo 9, comma 1-bis (Proroga termini in materia di salvamento acquatico). 71

Articolo 9, comma 1-ter (Differimento del termine per il versamento del pay-back sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018). 72

Articolo 9, commi 1-quater-1-octies (Modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della Regione Calabria). 74

Articolo 9-bis (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale). 82

Articolo 10, commi 1 e 2 (Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico). 83

Articolo 10, comma 2-bis (Valutazione dei rischi relativi agli edifici scolastici). 90

Articolo 10, comma 2-ter (Proroga del termine per l’indizione del concorso per l’insegnamento della religione cattolica). 91

Articolo 10, comma 2-quater (Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici). 94

Articolo 10, comma 2-quinquies (Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). 96

Articolo 10-bis (Proroga termini in materia di trasporti eccezionali). 98

Articolo 10-ter (Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti). 99

Articolo 10-quater (Norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa alle collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico). 103

Articolo 11 (Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare). 104

Articolo 11-bis (Rappresentatività sindacale e rilevazione del dato associativo). 106

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). 107

Articolo 13 (Prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina). 110

Articolo 13-bis  (Proroghe in materia di sicurezza informatica  nella Pubblica Amministrazione) 115

Articolo 14, commi 1, 2 e 2-bis (Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e al regolamento di organizzazione dell’Avvocatura dello Stato). 117

Articolo 14, commi 2-ter e 2-quater  (Incarichi uffici di diretta collaborazione del MEF)  120

Articolo 14-bis (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio). 122

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza). 124

Articolo 15-bis (Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)  133

Articolo 15-ter (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte). 134

Articolo 15-quater (Modifiche al Codice dei contratti pubblici). 138

Articolo 15-quinquies (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile). 139

Articolo 15-sexies  (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). 141

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie). 145

Articolo 16-bis  (Disposizioni per aree terremotate). 146

Articolo 17 (Entrata in vigore). 147

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

 

 

L’articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

 

La disposizione propone novelle all’articolo 64, commi 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. In particolare proroga dal 31 dicembre 2023 il regime speciale introdotto dal richiamato articolo 64, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

Tale articolo 64, al comma 3, primo periodo, stabilisce che, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi i requisiti che danno diritto all’accesso prioritario alle agevolazioni e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (a seguito delle modifiche introdotte l’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022) stabilisce, al secondo periodo, che la possibilità di elevare la garanzia fino all’80% in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, operi anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

La norma in commento proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, anche la presente disciplina.

 

Il termine temporale per avvalersi della agevolazione in oggetto, originariamente previsto per il 30 giugno 2022, è stato prorogato più volte: al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 74, lett. b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), quindi al 30 giugno 2023 dall’art. 3, comma 10-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 e, infine, al 30 settembre 2023 dall’articolo 4-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023.

 

Secondo la relazione illustrativa la proroga dell’agevolazione trova il suo fondamento nella necessità di continuare a tutelare le categorie più fragili e supportarle nell’acquisto di un bene primario anche alla luce del contesto macroeconomico caratterizzato da forti spinte inflazionistiche, anche alla luce delle decisioni di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.

 

Si rammenta che la disciplina attuativa del Fondo recata dal decreto ministeriale 31 luglio 2014 stabilisce (art. 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Il citato articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto che la garanzia all’80% può essere concessa, in favore delle categorie prioritarie, a determinate condizioni (v. infra), anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della legge n. 108 del 1996 (recante “Disposizioni in materia di usura”). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari.

Il TEG è invece il tasso effettivo globale praticato dall’intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua.

Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d’Italia Tassi effettivi globali medi (TEGM). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate sul medesimo sito della Banca d’Italia.

L’interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l’altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.

 

La disciplina in parola - secondo quanto rappresentato dalle relazioni di accompagnamento al medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 – è stata introdotta a seguito del nuovo scenario determinato dall’innalzamento dei tassi di interesse nel corso del 2022. Poiché il valore soglia per i tassi dei mutui agevolati, rappresentato dal TEGM, viene determinato, nel trimestre di riferimento, sulla base dei tassi applicati nei due trimestri precedenti, risulta che il tetto massimo del tasso praticabile sui mutui agevolati sia, a causa di tale criterio retrospettivo, non in linea con il mercato. Tale differenza, determinata dal “ritardo” con il quale è calcolato il TEGM rispetto all'aumento dei tassi registrato alla fine di ottobre 2022, potrebbe indurre la diminuzione dell’offerta dei mutui agevolati, privilegiando talvolta l’offerta di contratti a tasso variabile, con maggiore esposizione nel lungo periodo delle categorie destinatarie delle agevolazioni, in caso di ulteriori rialzi dei tassi di mercato.

 

 

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.


Articolo 1-bis
(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione.  Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 1-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali, realizzati in regime di edilizia agevolata dal programma straordinario istituito dall'articolo 18 del D.L. 152/1991, ai medesimi termini e condizioni.

Tale proroga è riservata ai contratti di locazione o di assegnazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 18 del D.L. 152/1991 prevede un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, che ha l'obiettivo di costruire alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi realizzati da imprese e/o loro consorzi, il cui stanziamento complessivo è di 950 miliardi di vecchie lire (euro 490,63 milioni di euro) sono finalizzati, in prevalenza, all’attuazione di interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale e alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.

 

Il comma 2 prevede l’obbligo, fino al 31 dicembre 2024, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le suddette unità immobiliari di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione, restando comunque ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei suddetti contratti.

È prevista l’applicazione dei diritti di prelazione e di riscatto come disposti dagli articoli 38 e 39 della legge 392/1978, in quanto compatibili (vedi infra).

 

Il comma 3 stabilisce, per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione previsto al comma 2 alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

L’art. 1591 (Danni per ritardata restituzione) del codice civile prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

 

Il comma 4 prevede il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 dei contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai medesimi termini e condizioni, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

Il rinnovo dei contratti scaduti non può avvenire se è intervenuto un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

 

Il comma 5 prevede che quanto disposto dal presente articolo non pregiudica le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

 

Quanto previsto dall’articolo in esame impatta su una vicenda riguardante un complesso edilizio, realizzato con i finanziamenti previsti per l’edilizia residenziale agevolata, per immobili ubicati a Roma, zona Collina delle muse, del quartiere Boccea, che ha visto diverse famiglie di dipendenti delle forze dell’ordine, attualmente coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali. In merito a tale questione, in risposta all’interrogazione 3/00761, recentemente presentata al Senato, il Governo si è dichiarato favorevole ad “una soluzione normativa che consenta (…) il diritto all'acquisto dell'alloggio al prezzo massimo di cessione alla scadenza del periodo di locazione”.

In merito all’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 38 della legge 392/1978, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Sul diritto di riscatto, l’art. 39 della legge 392/1978 prevede che qualora il proprietario non provveda alla notificazione prevista dall’art. 38, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.


Articolo 2
(Cripto-attività)

 

 

L’articolo 2, modificato al Senato, proroga - dal 30 settembre al 15 novembre 2023 - il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto.

 

L’articolo in esame, come sostituito al Senato, novella i commi 134 e 135 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Nel testo originario del decreto-legge, l’articolo 2 modifica l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito dalla legge n. 87 del 2023).  Tale comma 3-quinquies aveva già prorogato (dal 30 giugno al 30 settembre 2023) i termini, sopra ricordati, per il versamento in unica soluzione e per il pagamento con la rateizzazione dell’imposta in oggetto.

Tali termini sono stati inizialmente fissati dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) la quale ha disciplinato l’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività (v. riquadro infra). In particolare, i commi 134 e 135 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 recano, rispettivamente, il termine per il versamento dell’imposta e il termine a partire dal quale è consentita la rateizzazione. Su tali termini è quindi intervenuto il citato art. 4, comma 3-quinquies, decreto-legge n. 51 del 2023.

Riguardo al contenuto delle disposizioni del decreto legge n. 51, si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

Con la modifica approvata al Senato, si propone altresì l’abrogazione del citato articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 51 del 2023 (comma 1-bis) e, come già detto, la novella viene riferita direttamente alle disposizioni in materia di cripto-attività contenute nella legge di bilancio per il 2023.

 

La cripto-attività consiste in “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”[1].

 

 

 

La legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi da 126 a 147, ha introdotto una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Il comma 126 include in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. In particolare, la sua lettera a) inserisce nell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) una nuova categoria di "redditi diversi" (nuova lettera c-sexies) costituita da le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. La lettera b) definisce le plusvalenze realizzate su cripto-attività. Il comma 127 stabilisce i riferimenti normativi per il calcolo delle plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e consente di portare in deduzione le relative minusvalenze. Il comma 128 modifica gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i quali recano la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Il comma 129 modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Il comma 130 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.

Il comma 131 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

I commi da 138 a 143 consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

I commi da 144 a 147 applicano l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, con le stesse modalità e termini di versamento dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Si veda, anche, il dossier di documentazione (vol. I) sulla legge di bilancio 2023.

 

Si rammenta, infine, che il provvedimento 7 agosto 2023 dell’Agenzia delle entrate reca “Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”. La successiva risoluzione n.50/E del 9 agosto 2023 della medesima Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento delle somme dovute per la suddetta regolarizzazione.


Articolo 3, commi 1 e 2
(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

 

 

L’articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.

I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

 

La rimessione in termini (comma 1) in particolare riguarda i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

Tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

Ai sensi del comma 2 non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.


Articolo 3, comma 2-bis
(Fondazione Enea Tech e Biomedical)

 

 

L’articolo 3, comma 2-bis proroga al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.

 

Segnatamente, l’articolo 3, comma 2-bis, con una novella all’articolo 3, comma 10 del D.L. n. 198 del 2022 (convertito dalla legge n. 14 del 2023), proroga di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della P.A., previsto dalla legge di contabilità nazionale (art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009).

Si ricorda che la finalità della disposizione di cui all’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 198 del 2022 è quella di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall’amministrazione vigilante alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Continuano ad applicarsi alla Fondazione fino al 1° gennaio 2025, altresì – come espressamente previsto dal citato art. 3, comma 10 – i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti o ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

 

L’articolo 42, comma 5 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’articolo 31 del D.L. n. 73/2021, ha autorizzato l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech e Biomedical, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

La costituzione della fondazione è finalizzata al sostegno e all’accelerazione dei processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, attraverso il rafforzamento dei legami e delle sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Attraverso la fondazione, si intende realizzare programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

Il vigente statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è stato approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 novembre 2021. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, il D.L. n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, ai sensi del comma 6 del citato articolo 42 del D.L. n. 34/2020 da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Sono organi necessari della Fondazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio (articolo 42, commi 6-bis e 6-ter del D.L. n. 34/2020):

-            il Presidente;

-            il Consiglio direttivo, formato, oltre che dal Presidente, da due membri nominati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, un membro nominato dal ministro della salute e un membro nominato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca;

-            il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

La Fondazione Enea Tech e Biomedical fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy supporto per l’attuazione degli interventi del “Fondo per il trasferimento tecnologico”, istituito dall’articolo 42, comma 1 del D.L. n. 34/2020, con una dotazione di 500 milioni di euro. In particolare, in base all’articolo 3 dello Statuto della Fondazione promuove sul territorio nazionale:

-            investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle start-up innovative, con particolare riferimento alla filiera dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech;

-            il  potenziamento  della  ricerca,  lo  sviluppo  e  la  riconversione  industriale  del  settore biomedicale  verso  la  produzione  di  nuovi  farmaci  e  vaccini,  attrezzature  e  dispositivi biomedicali  per  fronteggiare  in  ambito  nazionale  le  emergenti  esigenze  del  settore,  anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni  e  società  private,  anche  estere,  collegando  la  ricerca  accademica,  di  base  e  pre-clinica  alle  fasi  successive  fino  alla  produzione  industriale  con  la  finalità  di  rafforzare  la risposta  ad  emergenze  sanitarie,  la  sicurezza  nazionale  in  tema  di  autonomia  produttiva  di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche,   cronico-degenerative  e  neoplastiche  e  favorire  lo  sviluppo  di  un’industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.

A tal fine, la fondazione può:

-        partecipare, concorrere e investire anche in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo e spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, ovvero per rafforzare le attività di ricerca, consulenza e formazione;

-        favorire la partecipazione e la contribuzione, anche finanziaria, in favore dei predetti soggetti da parte di imprese, fondi istituzionali o privati nonché organismi ed enti pubblici, inclusi gli enti territoriali, anche mediante la costituzione con gli stessi soggetti di partenariati in qualsiasi forma societaria nonché l’utilizzo di risorse dell’Unione Europea;

-        promuovere e sostenere processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche collaborando con altre fondazioni, enti pubblici, IRCCS e imprese private, anche costituendo apposite partecipazioni societarie al fine di favorire la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico e condividere con esse il rischio economico di sostegno a fasi dello sviluppo di un farmaco innovativo precedente all’investimento industriale;

-        promuovere e accelerare la transizione del sistema imprenditoriale nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico

-        ricevere donazioni.

 


Articolo 3, comma 2-ter
(Disposizioni concernenti la società di gestione del risparmio Invimit SGR)

 

 

Il comma 2-ter dell’articolo 3, introdotto al Senato, prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Rimangono comunque fermi gli obblighi inerenti all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, i limiti applicabili alle spese di personale e taluni obblighi informativi. Si prevede, altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche. Si dispone, infine, circa la copertura degli oneri pari - in termini di fabbisogno e indebitamento netto - a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024.

 

La finalità dichiarata della disposizione è quella di favorire le attività della SGR in parola, finalizzate, tra l’altro, alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Si rammenta, preliminarmente, che la Invimit SGR S.p.a. è stata costituita ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011).

A tale riguardo, si veda il riquadro in calce alla presente scheda.

 

La disposizione in esame stabilisce, come accennato, che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica destinati ai soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, stilato dall’ISTAT secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009[2].

Continuano, invece, ad applicarsi:

§  i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla legislazione vigente;

§  le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche;

§  le disposizioni in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

Riguardo all’equilibrio di bilancio e alla sostenibilità del debito, la disposizione richiama espressamente gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2012 (recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”).

Gli articoli 3 e 4 riguardano, rispettivamente, l’obbligo, posto in capo alle Amministrazioni pubbliche, di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilanci (individuato nell’obiettivo di medio termine) e la sostenibilità del debito. L’articolo 5 dispone in ordine ai limiti imposti al tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche medesime.

 

Per quanto concerne la disciplina in materia di compensi degli amministratori investiti in particolari cariche in conformità allo statuto della società, recata dall’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, le disposizioni in esame stabiliscono che non si applichi alla Invimit: l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica); l’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011).

Si rammenta che l’art. 2389, terzo comma, c.c. demanda al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, la determinazione della rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ove previsto dallo statuto.

 

Le norme richiamate recano disposizioni concernenti: il limite dei compensi massimi per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico (art. 11, comma 6, t.u. società a partecipazione pubblica); il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche (art. 23-bis, d.l. n. 214/2011).

Entrambe le norme richiamate stabiliscono che i trattamenti economici in oggetto non potranno comunque eccedere il limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Al riguardo, si fa presente che le cariche del Presidente, dell’Amministratore delegato e del Consiglio di Amministrazione di Invimit SGR S.p.A. sono previste in scadenza il 31 dicembre 2023 e che il rinnovo di tali cariche è previsto entro il 30 aprile (120 giorni) o il 30 giugno 2023 (180 giorni) in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al dossier periodico, curato dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati, “Società a partecipazione pubblica e ricognizione degli assetti organizzativi – Monitoraggio e controllo – n. 4 – Ottobre 2023”.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame pari, come detto, a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (convertito dalla legge n. 189 del 2008).

 

L'articolo 33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha disciplinato la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. Il D.L. n. 95 del 2012 ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio, prevedendo la costituzione di altre tipologie di fondi immobiliari, con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 è stata istituita la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (Invimit SGR S.p.a.) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (fondi di fondi) (art. 33, comma 1). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la Invimit SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di asset pubblici, di enti territoriali e previdenziali (fondi diretti) (art. 33, comma 8-ter). Sono previsti, infine, fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. fondi difesa) (art. 33, comma 8-quater).

Si veda anche il sito internet della SGR.


Articolo 3, comma 2-quater
(Sospensione termini versamenti e adempimenti)

 

 

Il comma 2-quater dell’articolo 3 proroga alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023.

 

L'articolo 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, sospende, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 (indicati nell’allegato 1 del medesimo decreto), i termini dei versamenti tributari, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (comma 2), nonché i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (comma 3).

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, modificando l'articolo 1, comma 7, del richiamato decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, stabilisce che tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 20 novembre 2023).

Inoltre, la norma prevede che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2023 (rispetto al 20 novembre 2023).


Articolo 3-bis
(Termini del ravvedimento speciale)

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto al Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

 

 

L’articolo 1, commi 174-178 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) hanno consentito - in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 30 settembre 2023 (termine così fissato dal decreto-legge n. 34 del 2023) e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

L’agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Sul punto si vedano anche i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate.

 

Più in dettaglio le norme in esame consentono ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023 (termine per il versamento della prima rata, ovvero dell’intero importo del quantum dovuto, nonché per la regolarizzazione) non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale (regolarizzazione di cui al menzionato articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) di procedere comunque alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.


Articolo 4
(Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

 

 

L’articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

 

I commi 100-105 della legge di bilancio 2023 introducono delle agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

 

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Con le norme richiamate della legge di bilancio 2023 viene riproposta la misura in passato già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565).

Sulle questioni applicative di questa ultima disposizione era intervenuta la Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 del Ministero delle finanze.

 

In particolare il comma 100 individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si siano trasformate in società semplici. Tale termine viene prorogato dalla disposizione in esame al 30 novembre 2023.

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TUIR, l’assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell’agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

 

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

§  le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023. Anche tale termine viene prorogato al 30 novembre 2023;

§  tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

 

Il primo periodo del comma 105, completamente sostituito dalla norma in esame, dispone inoltre che le società che si avvalgono delle agevolazioni previste dai commi da 100 a 104 della legge di bilancio 2023 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023 (termine prorogato rispetto alla previgente norma che prevedeva il versamento del 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Articolo 5
(Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

 

 

L’articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell’accredito dell’indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

 

Preliminarmente si ricorda, in sintesi, che i commi 493-507 della legge di bilancio 2019 hanno istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, in favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità.

Successivamente l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha elevato dal 30 al 40 per cento la misura dell’indennizzo del FIR spettante agli azionisti, modificando a tale scopo l’articolo 1, comma 496 della legge di bilancio 2019 e ha altresì specificato che specificato che la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Tale termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN è dalla norma in esame differito al 15 ottobre 2023.

 

Per una panoramica più dettagliata della disciplina del FIR si rinvia al paragrafo Il Fondo indennizzo risparmiatori - FIR all’interno del tema web “il settore bancario”, sul portale della documentazione della Camera dei deputati.


Articolo 5-bis
(Proroghe in materia di disciplina del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich.

 

Più nel dettaglio l’articolo 5-bis modifica il comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto legge n. 198 del 2022.

 

Si evidenzia che il comma 11-ter, nella sua formulazione vigente, prevede che i termini di cui al comma 6 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (conv. legge n. 79 del 2022) per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, siano prorogati sino al 28 giugno 2023 (rectius sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198).

 

L’articolo in esame differisce questo termine al 31 dicembre 2023.

 

L'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20.000.000 euro annui per il 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, (l’originaria dotazione del Fondo era stata successivamente incrementata - da 11.808.000 euro a 13.655.467 euro annui- dal decreto legge n. 198 del 2022 comma 11-quater dell’articolo 8), del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 (data dell'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche invasero la Polonia) e l’8 maggio 1945 (data nella quale si concluse la seconda guerra mondiale in Europa). La medesima disposizione – nella formulazione originaria – aveva fissato due requisiti alternativi per l’accesso al Fondo: 1) avere ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (1° maggio) ovvero nei 30 giorni successivi; 2) una definizione transattiva (riferibile anche a giudizi instaurati successivamente al 1° maggio). L’intervento normativo aveva comportato anche il blocco delle procedure esecutive. Il comma 6 dell'art. 43, nello specifico, aveva stabilito che fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1, non ancora intraprese al 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 36), dovessero essere esercitate, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla stessa data.

Occorre segnalare che con l’ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell’esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 c. 3 del d.l. n. 36. Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza 21 luglio 2023, n. 159, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’ art. 43, c. 3, del decreto-legge n. 36/2022 nella parte in cui sacrifica il diritto alla tutela esecutiva delle vittime italiane del Terzo Reich, apprestando come rimedio equivalente l’accesso al Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Inoltre, si segnala che in data 28 giugno 2023 è stato adottato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui è stata disciplinata la procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo.

 

È appena il caso di ricordare, infine, che è in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato il disegno di legge A.S. n. 733 che reca una norma di interpretazione autentica, riferita a disposizione dell’articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022.


Articolo 6, comma 1
(Obblighi informativi
per i contribuenti che applicano il regime forfetario)

 

 

L’articolo 6, comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente.

 

L’articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi individui specifici obblighi informativi, relativamente all'attività svolta, per i contribuenti che applicano il regime forfetario (v. riquadro, infra). Il medesimo comma 73 specifica che sono escluse da tali obblighi le informazioni inerenti ai dati e alle informazioni già disponibili nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, nonché i dati alla stessa Agenzia dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Riguardo al periodo d’imposta 2021, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023 (prot. 325550/2023) dispone in ordine alle modalità di comunicazione degli elementi informativi da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario, disciplinato dalla citata legge di stabilità 2015, all’articolo 1, commi 54 e seguenti (v. riquadro, infra).

 

Si tratta, specifica il provvedimento, delle informazioni da riportare nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi Persone Fisiche 2022. Come specificato nelle sue “motivazioni”, il citato provvedimento del 19 settembre 2023 individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche. Gli elementi e le informazioni in parola forniscono al contribuente dati utili per porre rimedio, mediante ravvedimento operoso, alle lacune nel modello 2022 (redditi 2021) e per la corretta compilazione delle future dichiarazioni.

 

Fissando il termine del 30 novembre 2024, relativamente al periodo d’imposta 2021, la disposizione mira espressamente alla finalità del miglior coordinamento delle esigenze informative qui in esame con i principi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 ( “delega fiscale”) in materia di concordato preventivo biennale.

L’articolo 17, comma 2, lettera g), n. 2 della legge n. 111 del 2023 (“delega fiscale”) nell’ottica del potenziamento degli istituti di adesione spontanea, delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pagando quanto pattuito in due anni. Si veda, al riguardo, il dossier di documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la rubrica dell’articolo, ora rubricato “Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi in materia fiscale” (nel testo originario la rubrica è la seguente: “Proroga termini finanziari”).

 

 

La disciplina del regime forfettario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

La disciplina fondamentale è contenuta nella legge di stabilità 2015 e ha subito modifiche, da ultimo, per effetto della legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 54) che ha innalzato a 85.000 euro (rispetto al precedente valore previsto a 65.000 euro) il limite per accedere al regime forfettario agevolato e ha stabilito che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila non potrà fruire, sin da subito del regime, forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente (conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite). Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, cesserà di essere assoggettato al regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

§   determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;

§   applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap); l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti di legge.

Dal 1° luglio 2022 i contribuenti in regime forfettario - che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro - sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica (decreto-legge n. 33 del 2022). Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica viene estesa a tutti i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario.

 

Estratto da: dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, “Elementi essenziali della tassazione in Italia (aggiornato al 12 luglio 2023)

 


Articolo 6, comma 1-bis
(CONSOB)

 

 

L’articolo 6, comma 1-bis, inserito al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio.

 

L’articolo 6, comma 1-bis, inserito al Senato, modifica innanzitutto l’articolo 18, comma 10-bis del decreto-legge n. 13 del 2023 al fine di prorogare dal 31 marzo 2024 al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob).

 

Nella formulazione attualmente vigente, il menzionato articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024.

 

In secondo luogo, il comma in esame consente alla CONSOB di avvalersi, entro il termine di cui sopra, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB (modalità previste dall'articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005).Tale facoltà può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

 

Il menzionato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005 prevede, al comma 4-duodecies, che, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in effettivo servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.

Il comma 4-terdecies del medesimo articolo 2 dispone che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse relative al contributo al fabbisogno finanziario della Consob dovuto dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima autorità (contributo previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994).


Articolo 6, comma 1-ter
(Applicazione del parametro di virtuosità delle regioni)

 

 

L’articolo 6, comma 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ribadisce l’applicazione per gli anni 2023 e 2024 della metodologia per la determinazione del parametro divirtuositàdelle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, ai sensi dell’articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla valutazione dei parametri di virtuosità contenuti nella norma richiamata, al fine di rapportarli all’attuale normativa vigente, che ha sostituito il patto di stabilità interno con il principio del pareggio di bilancio, ai fini del concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali.

 

Il comma 1-ter, introdotto al Senato, conferma l’applicazione negli anni 2023 e 2024 della metodologia per la determinazione dell’indicatore di virtuosità delle regioni, di cui al terzo periodo del comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010, collegato al riparto di alcune quote di trasferimenti erariali alle regioni.

Nel dettaglio, la disposizione richiamata – di cui dell’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 - prevede un meccanismo di premialità, a decorrere dal 2011, ai fini della redistribuzione tra le regioni del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo” (di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dall’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010.

A tali fini, il terzo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, considera virtuose le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un “rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, e che hanno rispettato il patto di stabilità interno”.

L’applicazione di tali disposizioni per gli anni 2023 e 2024 è disposta “nelle more dell’approvazione della riforma del Quadro di governance economica della UE”.

Si ricorda che l’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010 reca disposizioni in merito alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi (riduzione dei costi della politica, locale, dei costi degli organi collegiali, limiti per le P.A. delle spese per studi, consulenze, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture, ecc.).

Il comma 20 dispone che le disposizioni di risparmio recate dall’articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Per le regioni a statuto ordinario, il comma 20 introduce peraltro un meccanismo di redistribuzione tra le regioni, a decorrere dal 2011, di una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali assegnati alle RSO per il c.d. “federalismo amministrativo”[3] (di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che viene accantonata per essere successivamente svincolata e destinata in funzione premiale a vantaggio delle regioni che abbiano:

-        contenuto i compensi dei consiglieri regionali, in attuazione dell’articolo 3 del D.L. n. 2/2010, ridefinendo l'importo degli emolumenti e delle indennità di funzione percepiti dai consiglieri regionali in modo tale che non eccedano complessivamente in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento;

-        applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dallo stesso articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

Ai fini ed agli effetti della citata disposizione, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.

Le modalità e i criteri per l'attuazione di tale misura sono stati definiti con il D.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013). In base al citato decreto, ai fini dell'individuazione delle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno e della quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si procede sulla base dei dati trasmessi dalle regioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. Le risorse sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna regione adempiente.

Si ricorda, inoltre, che in aggiunta alle risorse accantonate di cui federalismo amministrativo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 844, legge n. 145/2018), da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il medesimo parametro di virtuosità di cui al terzo periodo del comma.

 

Ai fini dell’applicazione della predetta normativa, il comma 1-ter precisa alcune definizioni contenute nel richiamato terzo periodo del comma 20 dell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di rapportarle all’attuale normativa vigente, in considerazione del superamento del patto di stabilità interno per gli enti territoriali e della sua sostituzione, a partire dal 2017, con il nuovo principio del pareggio di bilancio.

Dall’esercizio 2017, infatti, le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, legge n. 232 del 2016, poi sostituiti dall’articolo 1, commi 819-821, legge n. 145 del 2018), ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica[4].

 

In particolare, il comma in esame stabilisce che gli anni 2023 e 2024, i parametri relativi al “surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno” e al “rispetto del patto di stabilità interno” – sulla cui base sono individuate le regioni a statuto ordinario che possono considerarsi virtuose ai sensi del terzo periodo del comma 20 dell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del predetto accantonamento del 10 per cento) – devono essere valutati facendo riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).

In base a tale ultima disposizione, l’equilibrio di bilancio della regione a statuto ordinario si intende raggiunto in presenza di un “risultato di competenza” dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Il comma precisa, altresì, che tale saldo di competenza deve intendersi al netto dell’importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione, trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

 

Si riportano di seguito le tabelle allegate ai decreti di riparto degli ultimi due anni (2021 e 2022), in cui si evidenzia che le somme accantonate ai sensi del citato comma 20, articolo 6, del DL 78/2010, iscritte in conto residui sul cap. 2857 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, risultano pari a 214.000 euro – quale accantonamento rispetto allo stanziamento complessivo del capitolo, pari a 2,5 milioni di euro annui[5] - e sono ripartite in proporzione allo scostamento dalla media nazionale degli indicatori delle regioni adempienti.

Nei decreti si riporta che le regioni beneficiarie sono state individuate secondo le modalità stabilite dall’articolo 1 del D.M. 21 dicembre 2012, che considera adempienti le regioni a statuto ordinario che: a) hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno; b) hanno rispettato il patto di stabilità interno. La verifica dei risultati è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello di erogazione delle risorse.

 

Fonte: Decreto dirigenziale n. 211872 del 20 luglio 2021, che autorizza il pagamento alle regioni delle risorse accantonate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 6, comma 20, del D.L. n.78/2010.

 

Fonte: Decreto dirigenziale n. 189478 del 7 luglio 2022, che autorizza il pagamento alle regioni delle risorse accantonate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 6, comma 20, del D.L. n.78/2010.

 

Per completezza di informazione, si riportano altresì i due decreti, e le rispettive tabelle, che ripartiscono, alle medesime regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e secondo i medesimi parametri di virtuosità, i 50 milioni annui per spese di investimento, previsti dall'articolo 6, comma 20, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 844).

 

Fonte: Decreto n. 211481 del 19 luglio 2021, che autorizza il pagamento in favore delle Regioni delle risorse spettanti per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 844, della legge n.145/2018 - Allegato

 

Fonte: Decreto n. 188114 del 5 luglio 2022, che autorizza il pagamento in favore delle Regioni delle risorse spettanti per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 844, della legge n.145/2018 -Allegato”.

 


Articolo 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022 degli enti locali)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

 

L’articolo in esame modifica l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito dalla legge n. 87 del 2023). Tale comma 2 stabilisce che, per l’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del servizio trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – deve essere certificato dai comuni attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023. Con la modifica proposta tale termine è quindi prorogato al 31 ottobre 2023.

Tale termine era previsto entro il 31 maggio 2023 dal D.P.C.M. 13 ottobre 2022, recante la definizione degli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO per il 2022, il quale prevede, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. Analogo termine del 31 maggio 2023 è indicato nelle istruzioni, fornite dalla Commissione tecnica fabbisogni standard nelle Note metodologiche sulla definizione degli obiettivi, per la compilazione e trasmissione a Sose Spa delle schede di monitoraggio.

 

Riguardo agli obiettivi di servizio cui si riferisce la disposizione in esame, si rammenta che nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard.

Le risorse assegnate a tali finalità e le modalità di riparto tra i comuni sono indicate all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), dsexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.

Per assicurare che le risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le somme assegnate con il vincolo di destinazione all’attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Con riferimento agli obiettivi di servizio per il 2022, si ricorda che con il D.P.C.M. 13 ottobre 2022 sono stati definiti gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO per il 2022, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a.

Gli obiettivi di servizio per gli asili nido per il 2022 e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti sono definiti nella Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2022. Gli Obiettivi di Servizio per il trasporto scolastico degli studenti disabili per l’anno 2022 sono definiti della Nota metodologica approvata dalla CTFS in data 22 marzo 2022.

Nelle istruzioni redatte dalla CTFS per la compilazione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei tre predetti obiettivi di servizio, ne è richiesta la trasmissione a Sose Spa entro il 31 maggio 2023.

 

Si rammenta, infine, che analoga proroga è stata approvata con riferimento agli obiettivi di servizio dell’anno 2021, per i quali il termine per la trasmissione alla SOSE della scheda di monitoraggio attestante il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido è stato prorogato al 30 settembre 2022 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis).


Articolo 6-ter, comma 1
(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

 

 

L’articolo 6-ter, comma 1, proroga la decorrenza dell’obbligo, previsto per i comuni, di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU.

 

Preliminarmente si ricorda che la legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020 (comma 756), prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate. Successivamente, tali fattispecie sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che prevede l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote dell’IMU a decorrere dall’anno di imposta 2024. I comuni anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti (comma 757).

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, proroga la decorrenza di tale obbligo previsto per i comuni in considerazione:

§  delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto;

§  dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto,

 

Pertanto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025.


Articolo 6-ter, commi 2-4
(Proroga in materia di spending review degli enti locali)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica, al comma 2, la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025, al fine di escludere da tale contributo, per l’anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023.

Il comma 4 modifica la disciplina, prevista dalla medesima legge di bilancio 2021, del procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo, in particolare, che ad esso si provveda con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 6-ter sostituisce il comma 850 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), il quale detta la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

La nuova formulazione del comma prevede, in dettaglio, che ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea:

-         le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, analogamente a quanto già previsto dalla disciplina vigente, che sotto questo profilo non risulta modificata;

-         per i medesimi fini, i comuni, le province e le città metropolitane assicurano, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

A differenza della disciplina relativa alle regioni e alle province autonome, quella del contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane, pur rimanendo inalterata, rispetto a quella vigente, in relazione all’importo annuo complessivamente dovuto dal comparto comunale e da quello di province e città metropolitane (100 milioni annui nel primo caso, 50 milioni annui nel secondo), viene modificata rispetto al suo orizzonte temporale di applicazione, che non include più l’annualità 2023, prevista invece nella versione vigente del comma 850.

 

Conseguentemente, il comma 3 stabilisce che agli oneri recati dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 – vale a dire, l’importo del contributo alla finanza pubblica non più dovuto per l’anno in corso, in ragione della modifica recata dal comma 2, da comuni, province e città metropolitane – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La formulazione attualmente vigente del predetto comma 850 prevede, infatti, che in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e gli enti locali sono tenuti ad assicurare, per ciascun anno dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a:

-          196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome;

-          100 milioni di euro per i comuni;

-          50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

Al riparto del concorso si è recentemente provveduto con D.P.C.M. 4 ottobre 2023, secondo gli importi annui indicati nella tabella che segue:

Regioni

Riparto contributo annuo 2023-2025

Abruzzo

5.533.105,81

Basilicata

4.371.401,29

Calabria

7.804.028,20

Campania

18.440.033,45

Emilia-Romagna

14.882.727,73

Lazio

20.475.594,66

Liguria

5.425.001,73

Lombardia

30.586.641,33

Marche

6.092.595,08

Molise

1.674.692,46

Piemonte

14.393.957,31

Puglia

14.263.569,42

Toscana

13.676.823,93

Umbria

3.432.718,99

Veneto

13.902.608,60

Sardegna

5.383.719,39

Sicilia

15.086.934,56

Valle d’Aosta

573.846,06

Totale

196.000.000,00

 

Il successivo comma 852 specifica, peraltro, che nell’ambito del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni e dalle province autonome, la quota del concorso a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

In particolare, per la regione Trentino-Alto Adige, per le predette province autonome e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Il precedente comma 4-bis prevede che il contributo complessivo della regione e delle province autonome è pari a 688,71 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mentre in base al comma 4-ter l’importo di tale contributo è rideterminato annualmente, a decorrere dal 2028, applicando a tale importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell’ultimo anno disponibile rispetto all’anno precedente.

Sempre il comma 852 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 specifica, altresì, che per la regione Friuli-Venezia Giulia e i relativi enti locali il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo n. 154 del 2019, il quale reca le Norme di attuazione dello Statuto speciale di tale regione. In particolare, l’art. 4-bis di tale decreto legislativo – introdotto dal decreto legislativo n. 86 del 2022 – prevede che, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione, il sistema integrato – vale a dire, la Regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni – concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per il 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per il 2026.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sostituendo, conseguentemente, il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, che aveva finora dettato la disciplina di tale riparto.

In particolare, la nuova formulazione del citato comma 853 prevede che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

In base alla formulazione vigente del comma 853, il riparto del concorso alla finanza pubblica di comuni, province e città metropolitane è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Il comma prosegue prevedendo, altresì, che il riparto sia formulato in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023.

Per gli anni 2024 e 2025, le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell’interno.

Per la quota del concorso relativa ai comuni appartenenti al territorio della regione Valle d’Aosta, si prevede che l’importo del concorso sia versato dalla regione all’erario, con imputazione sul capitolo 346, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tale versamento, l’importo è trattenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Valle d’Aosta.

Il comma 4 prevede, infine, che in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, in seno alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della proposta, il decreto del Ministro dell’interno può essere comunque adottato.

Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

 

 

 

Il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica nel disegno di legge di bilancio 2024

Al fine di fornire un quadro completo del contesto normativo nel quale le modifiche previste dalle norme in esame vengono ad innestarsi, si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2024, attualmente in corso di esame in prima lettura presso il Senato (A.S. 926), prevede, all’articolo 88, commi da 7 a 10, un concorso degli enti territoriali della Repubblica al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per un ammontare annuo complessivo pari a 600 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2028.

In particolare, il concorso delle regioni a statuto ordinario è fissato nella misura di 350 milioni di euro annui (articolo 88, comma 7).

Il concorso dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni speciali Sicilia e Sardegna è fissato nella misura di 200 milioni di euro annui. Il concorso delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è fissato in 50 milioni di euro annui (articolo 88, comma 8).

L’articolo 88 prevede, inoltre, procedure differenziate per la determinazione del riparto del contributo tra ciascun ente territoriale.

 

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, ai sensi del comma 7, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato, tuttavia, al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13).

Per quanto riguarda la disciplina delle modalità di corresponsione del contributo alla finanza pubblica, ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato – sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) – gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2024 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

 

Per quanto riguarda, invece, il contributo a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, questo è ripartito, ai sensi del comma 8, in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.

Il contributo è ripartito, inoltre, tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo ReGiS.

Sono espressamente esclusi dal perimetro degli enti locali tenuti al concorso alla finanza pubblica:

-          gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000), alla data del 1° gennaio 2024;

-          gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243- bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024;

-          gli enti locali che abbiano sottoscritto, con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti).

Il comma 9 dell’articolo 88 del ddl di bilancio stabilisce, quanto alla determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente locale, che questa è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto è comunque adottato.

Quanto alle modalità di acquisizione del contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali, infine, l’articolo 88, comma 10, stabilisce che questo è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico indistinto per le province e le città metropolitane – vale a dire, dei due specifici fondi nei quali sono confluiti, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Gli enti locali accertano in entrata le somme rispettivamente spettanti sulle base delle sopracitate norme di legge, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica nella misura determinata ai sensi del comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza in entrata. Anche in questo caso, nell’ipotesi di incapienza dei menzionati fondi, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.


Articolo 6-quater
(Proroga investimenti)

 

 

L’articolo 6-quater, introdotto al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

 

La norma in esame modifica l’articolo 1, comma 415 della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013, è prorogato per ulteriori sei mesi. Con la modifica in esame tale termine viene prorogato di ulteriori sei mesi al 31 dicembre 2023.

 

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (cosiddetta "Nuova Sabatini"). La finalità è quella di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

In base al comma 2, i finanziamenti sono concessi, entro la data di esaurimento delle risorse disponibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MIMIT-Associazione bancaria italiana (ABI)-Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla CDP, comunicato trimestralmente al MIMIT e al MEF.

Il comma 4 prevede che alle imprese aventi titolo il MIMIT conceda un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità stabilite con i decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni in argomento (D.M. 27 novembre 2013, D.M. 25 gennaio 2016 e D.M. 22 aprile 2022). L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con la medesima disciplina attuativa. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

Il comma 8 ha inizialmente previsto la seguente autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. I finanziamenti sono stati rideterminati da una serie di interventi, da ultimo quello effettuato dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha incrementato l'autorizzazione di spesa oggetto dell'intervento in esame di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni per l'anno 2027.

 

Si rinvia al sito del MIMIT per i dati relativi all'attuazione della misura.

 

Si rammenta infine che, secondo l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:

-       la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

-       nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

-       nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 


Articolo 6-quinquies
(Destinazione risorse di enti territoriali derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi)

 

 

L’articolo 6-quinquies, introdotto al Senato, estende fino al 2026 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

 

A tal fine la disposizione modifica l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, che, nel testo vigente, attribuisce agli enti locali tale facoltà limitatamente al periodo 2015-2025.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 contengono disposizioni in materia di mutui degli enti locali, finalizzate da un lato a favorire l'accesso alle operazioni di rinegoziazione promosse da Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione. Il comma 2, in particolare, è stato oggetto di numerose novelle. La facoltà di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, originariamente limitata al solo 2015, è stata poi estesa al 2016, con l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, e al 2017, con l'articolo 1, comma 440, della legge n. 232 del 2016. Successivamente, la predetta facoltà è stata estesa fino al 2020 con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 867, legge n. 205 del 2017), e fino al 2023 con l’articolo 57, comma 1-quater, del decreto-legge n. 124 del 2019. Da ultimo sulla disposizione, estendendone l'applicazione fino al 2024, è intervenuto l'articolo 3, comma 5-octies, del decreto-legge n. 228 del 2021. Infine, al 2025 dall’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, “proroga termini”, come convertito dalla legge n. 14 del 2023.

L’eliminazione dei vincoli di destinazione, disposta dal predetto comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015, consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all’estinzione di mutui.

I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti. Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della Magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Più in particolare, con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si era affermata l’interpretazione, sostenuta anche dalla Cassa depositi e prestiti (si veda in proposito la circolare n. 1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell’11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale dell’Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interessi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente.

Analoga interpretazione è stata condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è infatti nel senso di ritenere dette economie come assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall’articolo 119, comma settimo, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e Sezione Controllo Marche, n. 12/2019). Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Si tratta comunque, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all’esigenza di introdurre misure di “alleggerimento” delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.


Articolo 7, commi 1-3
(Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

 

 

L’articolo 7, ai commi 1-3 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

 

Le disposizioni in esame, più in dettaglio, incidono sul regime di utilizzabilità dei seguenti crediti di imposta, da ultimo riconosciuti per il secondo trimestre 2023 dal decreto-legge n. 34 del 2023.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha riconosciuto anche per il secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 34 del 2023.

Si tratta in particolare:

§  del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45% nel primo trimestre del medesimo anno;

§  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35% nel primo trimestre del medesimo anno;

§  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45% nel primo trimestre del medesimo anno;

§  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45% nel primo trimestre del medesimo anno;

In primo luogo, le norme in commento (lettera a) del comma 1) incidono sull’articolo 1, comma 7 della richiamata legge n. 197 del 2022, che disciplina l’utilizzo dei crediti di imposta sopra menzionati e concessi per il primo trimestre 2023.

Per effetto delle disposizioni in esame, il termine per il relativo utilizzo è anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.

 

Più in dettaglio, i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

La lettera b) del comma 1 modifica il successivo comma 8 della legge n. 197 del 2022, che disciplina il regime di cedibilità dei predetti crediti d’imposta concessi per il primo trimestre 2023.

 

Ai sensi della disciplina vigente detti crediti sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d. lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

 

Le norme richiamate dispongono che il credito d’imposta sia usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; per effetto delle modifiche in commento, il termine per usufruirne è anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, modificando in senso analogo l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo, anche mediante cessione, dei predetti crediti di imposta concessi nel secondo trimestre 2023.

 

Ai sensi del comma 3, qualora in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dai predetti crediti di imposta dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61) al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse predette può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Per ulteriori informazioni si veda il dossier relativo al decreto-legge n. 61 del 2023.

 


Articolo 7, comma 3-bis
(Recupero dei rifiuti nei cementifici)

 

 

L’articolo 7, comma 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

 

La proroga prevista dal comma in esame interviene sull’efficacia della disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022.

Tale ultima disposizione prevede – al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento – che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Si ricorda che, in base all’allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), che elenca le operazioni di recupero dei rifiuti, l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il citato comma 5-bis precisa che la deroga in esso prevista:

- si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

- opera a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (previsti dall'art. 26-bis del D.L. 113/2018);

- si applica fino al 31 dicembre 2023. Tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, è stato differito al 31 dicembre 2023 dall’art. 11, comma 8-septies, del D.L. 198/2022, e viene ora prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma in esame.

 


Articolo 7-bis
(Proroga in materia di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili)

 

 

L’articolo 7-bis proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

 

L’articolo 7-bis reca una modifica al D.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Segnatamente, la modifica interessa l’articolo 40, che stabilisce alcuni limiti e condizioni nel rispetto dei quali i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e al rispetto degli obblighi in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immissione di carburanti da fonti rinnovabili, al 2030.

Detti obiettivi e obblighi, stabiliti in attuazione della citata direttiva, consistono:

1)     nel conseguimento, da parte dei singoli fornitori di benzina, diesel e metano, di una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico (art. 30, comma 1);

2)     nella copertura dei consumi finali lordi di energia per il 30 per cento attraverso energia da fonti rinnovabili (art. 1).

Pare opportuno, a tal proposito, richiamare anche la Direttiva RED III - Direttiva UE/2023/2413, del 18 ottobre 2023, che, a decorrere dal 20 novembre 2023, modifica la Direttiva RED II, incrementando - per altro - l’overall target europeo in materia di consumo di fonti energetiche rinnovabili al 2030 dal 30 al 42,5% di FER nel consumo finale lordo di energia - CFL.

 

Si rammenta, in particolare, che taluni limiti e condizioni sono previsti dalla normativa europea (vedi box infra) e nazionale in relazione al computo, al fine del conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili, dell’energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC (Indirect Land-Use Change), per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

 

L’articolo 40, comma 1, lett. c) attualmente dispone che, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, dal 30 giugno 2023[6] non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea (vedi box infra).

 

L’articolo 7-bis proroga il medesimo termine a partire “dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC (Indirect Land-Use Change) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025”.

 

A tal proposito si rammenta che, per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, l’articolo 43 del D.Lgs. n. 199/2021 impone la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione (articolo 43).

 

Si valuti l’opportunità di operare un coordinamento tra l’articolo 40 e l’articolo 43, richiamando espressamente le disposizioni contenute in quest’ultimo articolo in materia di sistema volontario di certificazione.

 

 

I vincoli indicati dall’articolo 40 del D.lgs. n. 199/2021 costituiscono attuazione di quanto previsto nell’articolo 26 e ss. della direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili - RED II, la quale a sua volta conferma e rafforza i limiti di ammissibilità, per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, già fissati dalla Direttiva 2015/1513/UE cd. ILUC.

La direttiva RED II – infatti – all’articolo 26, par. 1, mantiene i limiti introdotti dalla Direttiva ILUC inerenti la quota di biocarburanti e bioliquidi, e di carburanti da biomassa consumati nei trasporti prodotti a partire da colture alimentari o foraggere (tra esse la palma e la soia), che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi UE in materia fonti rinnovabili e anzi li rafforza, introducendo la possibilità di limiti nazionali specifici.

Il terzo comma del par. 1 dell’articolo 26, dispone – infatti – che gli Stati membri possono fissare limiti inferiori e possono distinguere, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 – che fissa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa - tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, tenendo conto delle migliori evidenze disponibili riguardo all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Gli Stati membri possono, ad esempio, fissare un limite inferiore per la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture oleaginose.

Quanto al limite specifico all’utilizzo di biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, l’articolo 26, paragrafo 2 – oltre a prevedere come limite il livello di consumo registrato per essi nel 2019, a meno che non siano certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (cd. rischio ILUC) – dispone che a partire dal 31 dicembre 2023 il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0% al più tardi entro il 2030.

Il paragrafo 2 ha rinviato ad un atto delegato della Commissione l’adozione dei criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

In attuazione di questa previsione, il Regolamento delegato (UE) 2019/807, all’articolo 3, ha fissato i seguenti criteri cumulativi:

a)    l'espansione media annua della zona di produzione globale delle materie prime dal 2008 è superiore all'1% e interessa più di 100 000 ettari;

b)    la quota di tale espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio è superiore al 10 %.

L'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) si basa sulle informazioni incluse nell'allegato, oggetto di periodico riesame, che si riporta di seguito.

 

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (kha)

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (%)

Quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, par. 4, lettere b) e c) della direttiva (UE) 2018/2001

Quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, par. 4, lettera a) della direttiva (UE) 2018/2001

Cereali

Frumento

- 263,4

- 0,1 %

1 %

-

Granturco

4 027,5

2,3 %

4 %

-

Colture zuccherine

Canna da zucchero

299,8

1,2 %

5 %

-

Barbabietola da zucchero

39,1

0,9 %

0,1 %

-

Colture oleaginose

Semi di colza

301,9

1,0 %

1 %

-

Olio di palma

702,5

4,0 %

45 %

23 %

Soia

3 183,5

3,0 %

8 %

-

Girasole

127,3

0,5 %

1 %

-

 

Peraltro, la Direttiva RED III - Direttiva UE/2023/2413, del 18 ottobre 2023, che, a decorrere dal 20 novembre 2023, modifica la Direttiva RED II, indica alla Commissione di riesaminare il livello della quota massima dell’espansione media annua della zona di produzione mondiale in terreni che presentano elevate scorte di carbonio sulla base di criteri oggettivi e scientifici, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell’UE in materia di clima, con la proposta, se necessario, di una nuova soglia sulla base dei risultati del riesame. Inoltre, la Commissione – sempre secondo la Direttiva – dovrebbe valutare la possibilità di progettare una traiettoria accelerata per eliminare gradualmente il contributo di tali combustibili agli obiettivi in materia di energie rinnovabili, al fine di massimizzare i risparmi di emissioni di gas a effetto serra.

Il successivo articolo 4 del citato regolamento consente la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

·         i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono stati prodotti a partire da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità;

·         gli elementi di prova necessari per individuare le materie prime supplementari e dimostrare le dichiarazioni relative alla produzione di materie prime supplementari sono debitamente raccolti e accuratamente documentati dagli operatori economici interessati);

·         i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

  Il citato articolo 29 della direttiva stabilisce, a sua volta, i seguenti criteri:

-          per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti non da terreni forestali bensì agricoli, gli operatori o le autorità nazionali devono disporre di piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio del suolo;

-          per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere utilizzate materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (es. foreste primarie) o elevate scorte di carbonio (es. zone umide) o che erano torbiere nel gennaio 2008 (a meno che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportino il drenaggio di terreno precedentemente non drenato);

-          per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale:

o   il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale deve avere introdotto e attuare norme per la legalità delle operazioni, per la rigenerazione forestale delle superfici, per la protezione delle aree designate ai sensi di norme internazionali o nazionali, per il mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità, per il mantenimento della capacità produttiva a lungo termine delle foreste; altrimenti, devono essere attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire il perseguimento delle medesime finalità;

o   il paese in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e ha presentato un contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno di ridurre le emissioni di gas serra o dispone di leggi applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio; in alternativa, devono essere attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.

 


Articolo 7-ter
(
Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

 

 

L’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.

 

In particolare l’articolo in esame prevede che gli impianti in questione che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità, tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe a condizione che:

-         gli impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

-         Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

-         la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

 

Si ricorda che il sopra citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 aveva previsto, durante il periodo della cosiddetta crisi del gas russo, delle disposizioni volte a massimizzare l’utilizzo delle centrali a carbone e ad olio combustibile. A tale scopo i gestori di tali impianti potevano comunicare all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe che si sarebbero rese necessarie per il pieno utilizzo degli impianti stessi.


Articolo 7-quater
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

 

L’articolo 7-quater, approvato nel corso dell’esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l’aeroporto dell’Isola d’Elba.

 

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

 

L’articolo in questione, al comma 1, prevede, oltre al rifinanziamento sopra descritto, una modifica all'articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002 al fine di includere anche l’aeroporto dell’Isola dell’Elba tra gli scali aerei delle isole minori (comma2).

Si prevede, quindi, al comma 3 – come sostituito a seguito del parere della 5° Commissione del Senato, recante, a questo riguardo, una condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, accettata dal Governo – che per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 – regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità – è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. L’articolo in commento, inoltre, stabilisce che gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

 

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall’articolo in esame.

 


Articolo 8
(Proroga di un termine in materia di lavoro agile dei lavoratori fragili)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 proroga[7] dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile[8] da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l’applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede sia alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e relativo all’esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche sia alla copertura del medesimo onere.

 

Più in particolare, la norma transitoria oggetto di proroga prevede che il datore di lavoro, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 – emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Si ricorda che un’altra norma transitoria – operante fino al 31 dicembre 2023 – prevede[9] il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – diritto in tal caso subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – in favore di alcune categorie, che in parte si sovrappongono a quelle oggetto della proroga di cui al presente articolo 8, comma 1.

I soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di quest’altra norma transitoria sono:

-          i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore ;

-          i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente. Nella definizione di tale categoria di lavoratori si fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato.

Il comma 1 dell’articolo 8 in esame prevede altresì che, per il personale docente del sistema nazionale di istruzione, il diritto al lavoro agile, stabilito dalla disposizione oggetto della suddetta proroga, sia esercitabile mediante lo svolgimento di attività di supporto all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[10] osserva che tale previsione è conforme ad ipotesi di impiego del tempo ordinariamente destinato all’insegnamento già consentite dal contratto collettivo (relativo al comparto pubblico inerente alle istituzioni scolastiche) – ipotesi inerenti alle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa – e che il riferimento a tali ipotesi è necessario per l’applicabilità dell’istituto del lavoro agile per i docenti, in quanto non sono più operanti norme transitorie di natura emergenziale relative alla didattica a distanza.

Il comma 2 provvede sia alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e relativo all’esigenza delle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche[11] sia alla copertura del medesimo onere. L’onere è valutato pari a 1.674.243 euro (per l’anno 2023) – al Senato, è stata operata una modifica letterale della formulazione della norma di quantificazione –; a tale onere si fa fronte mediante una corrispondente riduzione della dotazione per il 2023 del fondo, di cui all’articolo 1, comma 607, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nazionali[12].

 

 


Articolo 8-bis
(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo venissero stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione.

 

La disposizione interviene sul testo dell'articolo 103-bis, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva inizialmente previsto la proroga al 31 dicembre 2020 della validità di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al D.P.R. n. 435 del 1991 (navi e mezzi di salvataggio, aliscafi e aeroscafi, galleggianti), in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.

 

La disposizione prevede inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per effetto della novella in esame, fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.

L'articolo 328 del Codice della navigazione, (Forma del contratto), prevede che salvo quanto disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità risultare nel contratto stesso.

L'articolo 329 del Codice (Stipulazione del contratto in località estera dove non vi sia autorità consolare) prevede che se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

L'articolo 357 (Annotazioni relative alle persone arruolate), comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, prevede che relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice stesso. I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.


Articolo 9, comma 1
(Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)

 

 

L’articolo 9, al comma 1, dispone l’ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre.

 

L’articolo 9 in esame, intervenendo sull’originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all’articolo 38, comma 1, del DL. n. 152/2021[13], prevede la proroga – per la sesta volta – di tale termine al 1° dicembre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio[14], rispetto al termine di scadenza del 1° ottobre 2023.

 

La proroga è stata già motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l’emergenza pandemica.

Pertanto gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:

-          una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);

-          una seconda proroga (dal 30 giugno 2022) al 15 ottobre 2022 prevista, dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);

-          una terza proroga (dal 15 ottobre 2022) al 28 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022) [15];

-          una quarta proroga (dal 28 febbraio) al termine del 30 giugno 2023 disposta dall’articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);

-          la quinta proroga (dal 30 giugno 2023) al nuovo termine del 1° ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DL. 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi ed iniziative di solidarietà sociale (L. n. 87/2023);

-          la sesta proroga (dal 1° ottobre 2023) al nuovo termine del 1° dicembre 2023, in forza della novella in esame.

 

Come sopra accennato, secondo quanto disposto dal comma 1-bis del richiamato DL. n. 169/2022, i due attuali organi consultivi dell’AIFA, alla loro scadenza, devono essere soppressi e le loro funzioni attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE).

Tale nuovo organo dovrà essere costituito, con il medesimo regolamento di riorganizzazione dell’AIFA da approvarsi con decreto del Ministro della salute[16], da 10 componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con il medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, vale a dire dal 28 dicembre 2022.

Si rileva che il decreto in questione non risulta ancora formalmente emanato e la CSE non ancora ufficialmente costituita.

 

Il decreto ministeriale dovrebbe peraltro disciplinare le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

 

 

In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004, la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).

§  la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)[17], e)[18] ed l)[19] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018);

§  il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.

 

Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Gli interventi normativi di proroga sono stati peraltro volti a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, data la rilevanza che tali organi ha rivestito ai fini dell’operato dell’AIFA nella fase di istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l’epidemia da COIVD-19, garantendo funzioni di alta consulenza tecnico scientifica ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’AIFA.


Articolo 9, comma 1-bis
(Proroga termini in materia di salvamento acquatico)

 

 

Il comma 1-bis dell’art. 9, differisce al 31 marzo 2024 l’entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

 

In dettaglio, con il comma 1-bis – introdotto in sede di conversione al Senato – vengono prorogati dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). Si tratta dei seguenti:

-         si differisce dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024 l’entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;

-         si prorogano, sempre dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

 

Tali termini sono stati già prorogati più volte, da ultimo dal 30 giugno al 30 novembre 2023 ad opera dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto legge n. 51 del 2023 (convertito dalla legge n. 87 del 2023).

Si ricorda che la lett. b) dello stesso articolo 8 ha novellato l’articolo 10, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, che ha autorizzato il Ministro delle infrastrutture e trasporti a modificare il regolamento MIT 29 luglio 2016, n. 206 per semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni. Le nuove finalità prevedono il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento. La novella ha previsto inoltre, che, per tali finalità di interesse pubblico, possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

Infine, l’ultimo periodo ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applichino le disposizioni in vigore prima dell’emanazione del decreto ministeriale n. 206 del 2016 stesso, quindi si è previsto che il decreto ministeriale n. 206 del 2016 non entri in vigore finché esso non sia modificato.


Articolo 9, comma 1-ter
(Differimento del termine per il versamento del pay-back sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018)

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 9, introdotto al Senato, differisce al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, più in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente. Il termine in questione, in base alla disposizione oggetto di novella, è scaduto lo scorso 30 ottobre.

 

Il predetto differimento è disposto apportando una modifica testuale all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34[20], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Si ricorda che il succitato articolo 8 del d.l. 34/2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni e le province autonome e sull’utilizzo delle quote dallo stesso derivanti (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non abbiano attivato un contenzioso o intendano abbandonare i ricorsi esperiti, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al predetto ripiano (comma 3). Il versamento della quota ridotta in questione, a seguito delle proroghe disposte dal legislatore[21], doveva essere effettuato, come già evidenziato, entro il 30 ottobre 2023. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di rinunciare al contenzioso, resta confermato l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico (cfr. articolo 8, comma 3, secondo periodo, del ridetto d.l. 34/2023).

 

Si ricorda che, in base al più volte citato articolo 8, comma 3, del d.l. 34/2023, l'integrale e tempestiva corresponsione della quota ridotta di cui sopra: (a) estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (b) preclude alle stesse “ogni ulteriore azione giurisdizionale” connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti; (c) determina, sia pure indirettamente, la cessazione della materia del contendere nei giudizi innanzi al Tar Lazio aventi per oggetto i provvedimenti regionali e provinciali recanti l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi atti e provvedimenti presupposti[22]. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

 

Si segnala che, nell’ambito del contenzioso in essere sul pay-back relativo al quadriennio 2015-2018, il Tar Lazio ha accolto[23] richieste di sospensiva degli atti impugnati, ritenendo che “vi è il rischio concreto per la ricorrente (…) di subire, a decorrere dal 1° novembre 2023, la compensazione prevista dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015 (…) in materia di pay-back per i dispositivi medici, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari”.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 3-bis, comma 1, del citato d.l. 51/2023 (v. sopra, in nota), prevede che - nelle more della definizione, entro il 31 dicembre 2026, di una nuova disciplina per la gestione della spesa per i dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di Health technology assessment (HTA) - la vigente disciplina sul controllo della spesa per i dispostivi medici possa essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

 

 


Articolo 9, commi 1-quater-1-octies
(Modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della Regione Calabria)

 

 

I commi 1-quater-1-octies, introdotti al Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria, come segue:

- viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del D. L. n. 150/2020 (L. n. 181/2020) gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite di spesa di 193.000 euro per l'anno 2024. Lo stesso comma 1-bis aggiunge che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n.150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1-quater);

- viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria (comma 1-quinquies);

- viene novellata la normativa vigente prevedendo che il Commissario ad acta possa avvalersi, ai fini dell’affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - “Azienda Zero” (comma 1-sexies);

- è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020) e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l’edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria (comma 1-septies);

- viene definita la clausola di copertura degli oneri derivanti dal sopra indicato comma 1-bis, per un importo stimato in 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1-octies).

 

Più in dettaglio, il comma 1- quater, mediante una novella al comma 1, articolo 2 del D.L. n. 169/2022[24] (L. n. 196/2022), proroga di un anno (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.

Si ricorda che, da ultimo, il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 51/2023 (L. n. 87/2023) aveva già prorogato, mediante analoga novella all'articolo 2, comma 1, del citato D.L. 169/2022 tale periodo massimo (v. box), la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022.

La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria, considerata la straordinarietà dell’intervento a sostegno del SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del richiamato D.L. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020)[25] ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).

 

Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n. 150/2020[26] che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un limite di spesa definito in 193.000 euro per l'anno 2024.

 

Precedentemente analoga norma è stata prevista dal richiamato comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 51/2023, prevedendo un’efficacia della proroga limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data dell’11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo D.L. 51).

Si ricorda che, a questo scopo, il citato articolo 1, comma 4, ha previsto la possibilità che l’AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, mediante procedura selettiva.

L’AgeNaS ha peraltro attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario ad acta, avvalendosi – per il 2023 - solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l’ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.

 

Il medesimo comma 1-quater prevede in aggiunta, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La norma riproduce un’analoga disposizione già prevista a normativa vigente dal sopra richiamato articolo 3 del D.L. 51/2023, con la differenza che la predetta decadenza è stata ivi prevista entro 60 giorni della data entrata in vigore del medesimo decreto (11 maggio 2023).

Si ricorda che il richiamato comma 1, articolo 2, del DL. 150 ha disposto il potere per il Commissario ad acta nominato per la gestione del SSR Calabria, entro 30 giorni dalla nomina e previa intesa con la Regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, di nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale[27].

 

Il comma 1-quinquies sopprime la lett. g), comma 2, dell’articolo 16-septies, del D.L. n. 146/2021[28] (L. n. 215/2021) che esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Ciò al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

A metà aprile 2023, la Commissione Ue ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia ex art. 258 TFUE, con parere motivato, per la non corretta attuazione delle norme sui ritardi di pagamentoavviando la procedura di infrazione 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

Secondo la Commissione, l'Italia – a cui è stato concesso un periodo di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate - non garantisce la conformità alla direttiva sui ritardi di pagamento per quanto riguarda il settore sanitario nella Regione Calabria, in quanto proroga oltre i termini previsti dalla direttiva il termine di pagamento per i debiti delle amministrazioni pubbliche.

 

Un’ulteriore novella viene prevista (comma 1-sexies) alla normativa vigente di cui all'articolo 3, comma 1, del sopra citato D.L. n. 150/2020 prevedendo che il Commissario ad acta possa avvalersi, ai fini dell’affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria (detta anche “Azienda Zero”).

In proposito, Legge regionale (Regione Calabria) n. 32 del 15 dicembre 2021 ha previsto l’istituzione di un ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero", dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. La finalità di tale ente è la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale calabrese, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

Sede dell'Azienda Zero è la Giunta della Regione Calabria ovvero presso la sede del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del SSR, senza maggiori oneri per il bilancio regionale[29].  La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento ed i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella sopra richiamata L.R. n. 32/2021 (cui si rimanda).

 

Si ricorda che il richiamato articolo 3, al comma 1, ha in primo luogo disposto l’affidamento, in via esclusiva, al Commissario ad acta l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, definite dall’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016.

A tal fine, il Commissario ad acta si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della Regione Calabria o da centrali di committenza di regioni limitrofe.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria (organo decentrato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento di cui al d.P.C.M. n. 72 dell'11 febbraio 2014).

 

In relazione all'acquisto di beni e servizi, si ricorda che:

-         l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale siano tenuti a utilizzare le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip S.p.A.;

-         l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e successive modificazioni, prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati secondo la procedura ivi stabilita, siano individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni richiamate nella disposizione (tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale) debbano ricorrere alla Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto.

 

Il comma 1-septies autorizza la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento, innanzitutto, dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020).

In proposito si ricorda che i citati piani sono stati previsti nella fase emergenziale pandemica di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale: il citato articolo 2, al comma 1, ha infatti impegnato le Regioni e le Province autonome a predisporre per il 2020 specifici piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale. I piani sono adottati con le seguenti finalità:

§  implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti;

§  intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus;

§  assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario[30].

 

Il predetto stanziamento di risorse è altresì previsto per il completamento dei piani derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma del 13 dicembre 2007 per gli investimenti nel settore sanitario finalizzato alla realizzazione di quattro nuovi Ospedali in Calabria, tra cui l’ospedale di Vibo Valentia, con i fondi ex art. 20 L. n. 67/1988 per l’edilizia sanitaria.

In proposito si segnala il Documento programmatico per il programma Straordinario integrativo di Investimenti ex art. 20, L. 67/88 per il settore degli investimenti sanitari (qui il documento).

 

Gli oneri sono corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l’edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

L’articolo 20 della legge n. 67/1988 ha disposto la realizzazione di un programma straordinario di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. I successivi rifinanziamenti hanno elevato il livello complessivo delle risorse a carico dello Stato a 34,1 miliardi di euro1 (in particolare 10 miliardi sono stati disposti nel periodo 2018-2021) (qui una recente relazione della RGS, 3 aprile 2023).

 

Infine, il comma 1-octies prevede la clausola di copertura degli oneri derivanti dal sopra indicato comma 1-bis, per un importo stimato in 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

Il predetto Fondo è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593/u.p.b.1.2.8) anche se era stato previsto, limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007. Esso è, appunto, finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

 

Le successive proroghe previste con riferimento al termine dell’applicabilità delle misure a favore del Servizio sanitario della regione Calabria stabilito dall’articolo 7 del sopra richiamato DL 150/2020 sono motivate dalla perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata anche dal mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario.

In proposito, si ricorda che il decreto-legge è peraltro intervenuto disciplinando con norme aventi carattere di urgenza compiti e funzioni del nuovo Commissario ad acta, alla scadenza della nomina del precedente, in relazione all’attuazione del piano di rientro della medesima Regione (qui l’attuale struttura commissariale).

Gli obiettivi da attuare riguardano, più segnatamente, i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Calabria, oltre che l’attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure e posti letto in terapia semi-intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione.

Gli interventi hanno previsto, tra l’altro, l’invio - con periodicità semestrale - al Ministro della salute, al Ministro dell’economia e delle finanze, e al Presidente della Regione, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta. Anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta, si prevede il potere di aggiornamento del mandato commissariale già assegnato con delibera del 19 luglio 2019 da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Regione.

Era stata inoltre già prevista la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono stati fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.

 

Si ricorda che le misure da ultimo previste per il SSR Calabria sono contenute all’articolo 16-septies del DL. 146/2021[31], e più nello specifico, al comma 2, hanno riguardato:

-                   lett. a): l’impiego del personale assunto dall’Agenas con un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D e corrispondente incremento della vigente dotazione organica dell’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la finalità volte a consentire all'Agenzia stessa di supportare le attività dei Commissari ad acta per l’attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Pertanto, tale personale è assegnato dall'Agenas, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;

-                   lett. b): il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a 36 mesi), di un contingente fino a 5 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020). Gli oneri finanziari relativi ai suddetti contingenti sono posti, per gli anni 2022 e 2023, a carico di uno stanziamento già disposto in favore del suddetto Servizio sanitario regionale e, per il 2024, a valere sulle risorse di cui alla successiva lett. f);

-                   lett. c): la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso suddetto. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza;

-                   lett. d): possibilità di reclutamento e di conferimento di alcuni incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo SSR;

-                   lett. e): esclusione, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, del computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026;

-                   lett. f): autorizzazione, nell'ambito del finanziamento del SSN, di un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

-                   lett. g): esclusione, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In ultimo, è stato specificato (al comma 3) che le norme in questione trovano applicazione nei confronti della Regione Calabria anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria; in tale ipotesi, ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.

 

 


Articolo 9-bis
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 9-bis, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e traporti l’elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l’esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

In dettaglio, l’art. 9-bis - introdotto in Senato in sede di conversione - aggiunge quattro periodi all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale ha disposto il divieto di circolazione in tutto il territorio nazionale dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (cioè gli autobus destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere, oltre al conducente), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il primo periodo, aggiunto al citato comma 3-bis, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunichino al MIT entro il 15 novembre 2023, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione.

Il secondo periodo aggiunto prevede che dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale sia prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3.

Si prevede poi che un apposito decreto del MIT - da emanare entro il 15 dicembre 2023 - disponga l'esonero dei suddetti veicoli dal divieto di circolazione e a definire le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse citate.

La norma reca infine la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda agli adempimenti in commento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


Articolo 10, commi 1 e 2
(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

 

 

L’articolo 10, la cui rubrica è stata così sostituita al Senato con l’approvazione dell’emendamento 10.1, al comma 1 proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

 

Come sopra anticipato, la rubrica dell’articolo 10 è stata sostituita nel corso dell’esame al Senato con l’approvazione dell’emendamento 10.1, il quale ha recepito sul punto il parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta n. 25 del 17 ottobre 2023.

Il comma 1 proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre (dal 7 febbraio 2023 al 7 giugno 2023) della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative a tale quadrimestre. A tal fine, esso novella l'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

 

La relazione illustrativa fa presente che “Essendo il termine del 7 ottobre ormai di prossima scadenza, si rischia di non concludere la procedura, attualmente in corso, relativa al VI Quadrimestre, data la mole delle istanze pervenute, che è tale da aggravare e ritardare i lavori delle Commissioni giudicatrici”.

 

Al riguardo, il DD n. 251/2021, richiamato nell’art. 6, co. 8, del suddetto D.L. n. 198/2022, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. n. 855/2015. Le commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque commissari.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al DPR 95/2016, all'art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.

Il D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;

b) II quadrimestre: a decorrere dal 1° ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1° febbraio 2022;

c) III quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;

d) IV quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;

e) V quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.  

Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021. Qui il testo coordinato.

A sua volta il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).

 

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .

Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:

·         la durata dell'ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;

·         le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;

·         le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;

·         per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;

·         della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;

·         la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;

·         l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;

·         in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

 

Il comma 6-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha infine innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis), che ha assunto la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

·         al comma 1, ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

·         al comma 2, ha fornito specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997103 e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));

·         al comma 3, ha disposto che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassasse quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (i settori concorsuali sono attualmente 190);

·         al comma 4, ha individuato ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

·         al comma 5, ha disposto in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

Rispetto alla normativa previgente, le principali differenze sono le seguenti:

 

-      in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;

-      la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il previgente art. 15 faceva riferimento esclusivamente a criteri di affinità;

-      il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;

-      circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

 

Di conseguenza, l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha disposto che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).

 

L’art. 6, co. 8, del D.L. n. 198/2022 ha istituito, nell’ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che impediva una soluzione alternativa.

La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si è aperta l’ultima finestra di operatività delle attuali commissioni.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l’art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l’avvio della tornata ASN 2023-2025. Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale”.

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l’applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l’adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v.

Il ritardo nella individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l’entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma anche prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché alla disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.

 

 

Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lett. b), “primo” periodo del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Nel corso dell’esame al Senato, era stato inizialmente approvato l’emendamento 10.3, il quale recepiva sul punto il parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta n. 25 del 17 ottobre 2023. Per effetto di tale modifica, era stato corretto il riferimento normativo al “terzo” e non più al primo periodo dell’articolo 231-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020. Successivamente, con l’approvazione dell’emendamento 10.3/5a Commissione è stato ripristinato il testo inziale del provvedimento alla luce del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione permanente nella seduta n. 147 del 15 novembre 2023 sull’emendamento 10.3, “in quanto pone la copertura sul terzo periodo, che fa riferimento ai PON, mentre è corretta la copertura prevista nel testo del decreto-legge”.

 

L’articolo 231-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, ha previsto che, con ordinanza dell’allora Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare, tra l’altro, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse previste dal comma 2, ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale ha dovuto assicurare le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche potevano incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti da tali modalità di erogazione delle prestazioni, si sarebbe provveduto mediante utilizzo delle risorse del il Programma Operativo Nazionale (PON) Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi.

La finalità di tali previsioni era quella di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come si evince dalla RT, l’autorizzazione di spesa intende consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico “in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023”.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste nel PON 2014-2020, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell’anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa.

Infatti, l’economia a valere sui capitoli degli incarichi aggiuntivi (COVID) è pari ad euro 55.600.930,66 lordo stato, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del fabbisogno registrato (2.620.305,87 euro lordo stato) e l’accantonamento prudenziale (3.018.126,25 euro lordo stato).

 

In base alla sintesi pubblica anno 2021 allegata alla relazione di attuazione annuale (RAA) del PON 2014-2020, p. 3 (alla cui lettura si rinvia), le risorse programmate per il periodo di programmazione 2014-2020, ammontavano, originariamente, a € 3.019.300.000,01, mentre, ad oggi, le risorse programmate per il periodo 2014-2020, ammontano, complessivamente, a € 3.777.295.749 di cui € 1.770.205.440,00 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), € 962.330.309,00 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e € 1.044.760.000 sulle risorse FESR REACT EU.

La ripartizione della dotazione finanziaria per Assi è riportata nella tabella seguente:

 

Le risorse FSE e FESR sono assegnate all’intero territorio nazionale, con una ripartizione in tre categorie di Regioni che riflette la differente intensità delle problematiche afferenti alle aree territoriali del paese:

·           Regioni meno sviluppate: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata;

·           Regioni in transizione: Abruzzo, Molise, Sardegna;

·           Regioni più sviluppate: Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

In relazione allo stato di avanzamento finanziario del Programma, al 31/12/2021 il livello di impegni risulta pari a € 3.334.259.037,93, pari all’88,3% dell’importo complessivamente stanziato, mentre il livello dei pagamenti risulta pari al 51,3% delle risorse impegnate (p. 7).

 


Articolo 10, comma 2-bis
(Valutazione dei rischi relativi agli edifici scolastici)

 

 

Il comma 2-bis – inserito al Senato – dell’articolo 10 differisce al 31 gennaio 2024 il termine (attualmente scaduto[32]) per l’emanazione del decreto ministeriale (previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro) sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche; tale valutazione deve essere operata dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

 

Il decreto in oggetto deve essere emanato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si ricorda che, in base alla normativa in oggetto[33], gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dell’amministrazione tenuta alla fornitura e alla manutenzione degli edifici si intendono adempiuti, nel caso di immobili utilizzati da istituzioni scolastiche statali, con lo svolgimento della valutazione congiunta summenzionata e con la conseguente programmazione degli interventi necessari (individuati nel limite delle risorse disponibili).

 

 


Articolo 10, comma 2-ter
(Proroga del termine per l’indizione del concorso per l’insegnamento della religione cattolica)

 

 

L’articolo 10, comma 2- ter, introdotto in sede di conversione, novellando l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019, differisce dal 2023 al 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.

 

In dettaglio, l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019 prevede attualmente che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi, il Ministro dell’istruzione e del merito) è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023 (termine prorogato al 2024 dalla disposizione qui in commento), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25,  ferme  restando  le  procedure  autorizzatorie   di   cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997.

Si ricorda che il testo del suddetto art. 1-bis è stato più volte modificato nel corso del tempo, in ultimo dall’art. 20, comma 6, del D.L. 75/2023, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’articolo 1-bis del D.L. 126/2019 ha autorizzato l’avvio di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell’espletamento del concorso, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

In particolare, l’articolo 1-bis disponeva nella sua formulazione originaria che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora, il MIM), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.

Rispetto a tale disciplina, sono intervenute una serie di proroghe riferite sia al termine ultimo per la bandizione del concorso sia agli anni scolastici contemplati. L’ultima di esse è quella disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. 198/2022, che ha fissato al 2023 il termine ultimo per la bandizione del concorso e al 2022/2023 e 2024/2025 gli anni scolastici da considerare rispetto ai posti. Per i necessari approfondimenti e la ricostruzione della “catena delle proroghe” cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.

In via generale, si ricorda che, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 – la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell’infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.

Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsiper titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal MIUR. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale, nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio.

Infine, ha stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.

In attuazione dell’articolo 5 della L. 186/2003, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004 , sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 .

Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’articolo 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.

Si prevede, inoltre, che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che, come evidenziato nella scheda relativa all’articolo 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).

Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.

Nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Si dispone, così, nella sostanza, la riapertura delle graduatorie, la cui validità, come si è visto, era limitata agli a.s. 2004/2005, 32005/2006 e 2006/2007.

Da ultimo, si prevede la clausola di neutralità finanziaria.

Nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 126/2019, il 2 dicembre 2019 è stato accolto l’ordine del giorno n. 9/2222-A/3, che ha impegnato il Governo ad utilizzare le graduatorie del concorso bandito nel 2004 prima della determinazione dei posti da mettere a bando, a valutare adeguatamente nei titoli previsti dal nuovo bando l’anzianità di servizio, attribuendo alla stessa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli, ad inserire tra gli stessi titoli la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004, nonché ad incrementare la misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti ai fini della determinazione della dotazione organica.

 

 


Articolo 10, comma 2-quater
(Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)

 

 

L’articolo 10, comma 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato con l’approvazione dell’emendamento 10.100, proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole.

 

Come sopra anticipato, la disposizione in commento, nel novellare l’articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati dalla disposizione qui novellata, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, a beneficio di coloro che non abbiano potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

 

Si ricorda che l’art. 58, comma 5-septies del D.L. 69/2013 è stato introdotto dall'art. 1, comma 965, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 960, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). A sua volta l’art. 5, comma 1, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023) aveva già prorogato il termine originariamente previsto dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023. Nella relazione illustrativa dell’AS 452 (ora D.L. 198/2022), a motivo del differimento temporale, si evidenziava come l’iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, fosse stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rendeva necessario prevedere la proroga del termine [...] dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023. La relazione tecnica al medesimo provvedimento precisava altresì che la previsione non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte avrebbero operato nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In base all’art. 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell’ambito degli 11.263 posti di cui al comma 5-ter del medesimo articolo, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare un’ulteriore procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito della precedente procedura selettiva, graduando i candidati con le stesse modalità previste per quest’ultima, secondo il D.I. 13 maggio 2021 n. 156. La nuova procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023 (ora, con la proroga, in commento, dal 1° dicembre 2023), il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla precedente procedura selettiva che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Inoltre, con riferimento agli stessi posti eventualmente residuati all’esito della precedente procedura selettiva, si dispone che essi sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della nuova procedura selettiva sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della stessa graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie della precedente procedura selettiva. Si dispone, poi, che i requisiti di ammissione e le cause di esclusione alla nuova procedura selettiva sono gli stessi previsti per la precedente procedura selettiva, ivi compreso l’avervi preso parte. Al contempo si prevede – in analogia con quanto disposto per le precedenti procedure selettive - che i requisiti per la partecipazione, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande, devono essere determinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze. Rimane fermo che: le assunzioni da effettuare secondo le nuove modalità sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse stabili e certe; le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013. Si replica, inoltre, quanto previsto con riferimento alla precedente procedura selettiva, ossia che: nelle more dell’avvio della nuova procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito della stessa procedura selettiva precedente sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti; il personale immesso in ruolo non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.

 


Articolo 10, comma 2-quinquies
(Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

 

 

L’articolo 10, comma 2-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato con l’approvazione dell’emendamento 10.100, proroga fino all’a.s. 2024/2025 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

 

Come sopra anticipato, l’art. 10, comma 2-quater, modificando l’art. 2-ter, comma 1, primo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche all’anno scolastico 2024/2025 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del d.lgs. 65/2017, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

 

Si ricorda che l’art. 2-ter del D.L. 22/2020, ferma la medesima disciplina, si riferiva inizialmente all’anno scolastico 2020-2021. Sono successivamente intervenute diverse proroghe, disposte, in ordine di tempo, dall'art. 58, comma 2, lettera c), del D.L. 73/2021, dall'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 44/2021, dall'art. 5, comma 3-quater, del D.L. 228/2021, e dall’art. 5, comma 8, del D.L. 198 del 2022. Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. 126/2019.

La relazione illustrativa dell’AS 452 (ora D.L. 198 del 2022), il cui art. 5, comma 8, ha previsto l’ultima proroga della disposizione in commento, dava conto del fatto che si riproponeva una previsione già attivata nei due decorsi anni scolastici e nell’anno scolastico corrente, finalizzata ad ovviare temporaneamente alla difficoltà di reperire personale abilitato per le scuole dell’infanzia paritarie nelle more dell’adozione di una soluzione di carattere strutturale. Dal canto suo, la relazione tecnica al medesimo provvedimento precisava come la disposizione non comportasse nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determinava alcun aggravio di spesa, considerato che trattavasi di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie il cui personale era a carico dell’ente gestore

Quanto all’ambito di applicazione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 65/2017 il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia 0-6 anni si articola in servizi educativi per l’infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini con un’età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell’infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.

Con riferimento al titolo di accesso, l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo. Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018.

 


Articolo 10-bis
(Proroga termini in materia di trasporti eccezionali)

 

 

L’art. 10-bis reca, per un verso, la proroga della sospensione dell’efficacia del decreto previsto dall’art. 10, comma 10-bis del Codice della strada sui trasporti eccezionali e, per l’altro, istituisce un tavolo tecnico presso il MIT volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti.

 

Più in dettaglio, l’art. 10-bis – introdotto in sede di conversione al Senato – prevede anzitutto che il termine di sospensione dell’efficacia del decreto contemplato nell’art. 10, comma 10-bis del Codice della strada, in scadenza al 31 dicembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2025.

Si ricorda al proposito che la disciplina dei trasporti eccezionali è contenuta negli artt. 10 e 61 del Codice della strada, e che sul punto sono intervenute modifiche sia nel D.L. 121/2021 (qui il relativo dossier) sia nel successivo D.L. 146/2021 (qui il relativo dossier).

In secondo luogo, viene istituito presso il MIT un tavolo tecnico cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria (la partecipazione al tavolo tecnico non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza o rimborso comunque denominato). Tale tavolo tecnico ha il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Tale Piano deve essere adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 281/1997.

Nel Piano devono essere individuati i corridoi stradali dedicati ai trasporti eccezionali, in modo tale da collegare le aree industrializzate del paese e i principali poli logistici e industriali. Il Piano altresì deve indicare:

Ø  le modalità di monitoraggio dei manufatti;

Ø  le azioni necessarie per risolvere i relativi profili critici anche di natura infrastrutturale.

 

Tali ultime azioni devono essere compiute con invarianza finanziaria a carico dell’Erario oppure con risorse aggiuntive in onere a carico degli utilizzatori dei medesimi corridoi dedicati.

Entro novanta giorni dall’adozione del Piano, il tavolo tecnico propone i criteri e le modalità per la ridefinizione dei contenuti e dell’operatività delle linee guida di cui al citato art. 10, comma 10-bis del Codice della strada.


Articolo 10-ter
(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

 

 

L'articolo 10-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, fissando al 31 ottobre 2025 la data entro la quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

 

Nel dettaglio la disposizione modifica il comma 594 dell'articolo 1, della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Il comma 594 - nella sua formulazione originaria - prorogava alla data del 31 dicembre 2020:

§  i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo

di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 167 del 2017;

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

§  i termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima;

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

Successivamente, il decreto legge n. 183 del 2020 (articolo 2) era intervenuto sul comma 594 prorogando al 31 dicembre 2021 (quindi di un anno) i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 (lett. a)). Il decreto-legge posticipava altresì di un anno (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti richiesti per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lett. b).

 

La disposizione in commento interviene sul comma 594 su citato prorogando al 31 dicembre 2025 i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 (lett. a)).

 

Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini, si posticipa (dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lett. b).

 

Si ricorda che la legge 7 luglio 2016, n. 122, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce il diritto ad un indennizzo alle vittime di reati violenti.

In particolare l’art. 11 prevede che il diritto a tale indennizzo spetti «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale» nonché, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, al coniuge  superstite e ai figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, casi nei quali l’indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Gli importi attualmente erogabili sono determinati dal decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.

Per i delitti per i quali è previsto l'indennizzo, tale somma può essere incrementata fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate.

Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

L’articolo 12 della legge detta le condizioni per l’accesso al beneficio e cioè:

·           la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto (lettera b).

·           la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale[34] (lettera c);

·           la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (lettera d);

·           la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge (lettera e);

·           in caso la vittima abbia già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto a titolo di indennizzo, l'indennizzo medesimo è corrisposto esclusivamente per la differenza (lettera e-bis).

 

Inoltre, si specifica che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto coniuge superstite, o la parte dell’unione civile e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

 

L’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, ai fini dell’indennizzo alle vittime di reati violenti (v. infra), prevede che  domanda di indennizzo sia presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto,  e, a pena di inammissibilità, debba essere corredata dei seguenti atti e documenti:

o    copia della sentenza di condanna per uno dei reati per cui è riconosciuto l’indennizzo ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

o    documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui sia rimasto ignoto l’autore oppure quest’ultimo sia ricorso al patrocinio a spese dello Stato;

o    dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis (su cui. v. infra);

o    certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

Secondo quanto previsto dalla disposizione attualmente vigente la domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

Infine, si ricorda che l’articolo 16 dell’AS 923 (già approvato dalla Camera dei deputati) apporta una serie di modifiche proprio alla disciplina dettata dall’articolo 13 della legge 122 del 2016.

 


Articolo 10-quater
(Norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa alle collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico)

 

 

L’articolo 10-quater – inserito al Senatomodifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative[35]; la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023[36] e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; la novella di cui al presente articolo differisce quest’ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l’ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

 

Il rapporto di lavoro sportivo nell’area dilettantistica – ivi compresa la relativa tipologia della collaborazione coordinata e continuativa – è specificamente disciplinato dall’articolo 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni[37]. Secondo le norme a regime di cui al medesimo articolo 28, le comunicazioni inerenti alla costituzione delle collaborazioni in oggetto devono essere rese – entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro – direttamente ai centri per l’impiego oppure tramite l’inserimento dei relativi dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche[38]; al riguardo, la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro afferma che, non essendo stato ancora emanato il decreto (previsto dal medesimo articolo 28[39]) per la definizione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari per la connessione tra il suddetto Registro e il sistema dei centri per l’impiego, le comunicazioni possono, al momento, essere rese solo ai centri per l’impiego (sempre con il termine temporale summenzionato).

Riguardo inoltre al libro unico del lavoro e al possibile utilizzo, per i relativi adempimenti, del Registro delle attività sportive dilettantistiche, cfr. i commi 4 e 5 del citato articolo 28 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

 

 


Articolo 11
(Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

 

 

In attesa dell’esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge 17 giugno 2022, n.71) per la riforma del Consiglio della magistratura militare l’articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

 

La legge 71 del 2022 contiene deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 

Per quanto qui interessa, tra i principi e criteri direttivi della delega, la legge 71/2022 stabilisce di “prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva”.

 

Per evitare di procedere ad elezioni per il Consiglio in un quadro normativo destinato ad essere modificato in tempi molto ravvicinati, l’art.14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.13), aveva già rinviato al 30 settembre 2023 il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

 

Non avendo il Governo esercitato la delega entro tale data, l’articolo in esame proroga ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per l’indizione delle elezioni. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art 60 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66) Il Consiglio della magistratura militare, i cui componenti hanno un mandato di quattro anni, è attualmente composto dai seguenti membri:

-          il primo presidente della Corte di Cassazione (che lo presiede);

-          il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

-          due componenti eletti dai magistrati militari;

-          un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale (che assume le funzioni di vice presidente).

 

Si ricorda altresì che, in materia di ordinamento giudiziario militare, le altre deleghe previste dalla legge 71/2022 sono le seguenti:

- adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di   Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;

- adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

- prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

- prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare   aggiunto, con   corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare; 

- mantenere, per quanto compatibile, l’equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

 


Articolo 11-bis
(Rappresentatività sindacale e rilevazione del dato associativo)

 

 

L’articolo 11-bis – introdotto al Senato - reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027, in particolare ponendo al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione.

Vengono altresì differite al 2025 le elezioni delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie).

 

Il presente articolo (comma 1) - tenuto conto, in particolare, del rinvio dal 2021 al 2022 delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici[40] (entrambi disposti dall’art. 31-quinquies, del D.L. 137/2020) – differisce al 2025 le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Si ricorda che il richiamato art. 31-quinquies del D.L. 137/2020, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, contestualmente al differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della rilevazione del dato associativo degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti, ne ha prorogato la validità, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgessero entro il 15 aprile 2022.

 

La norma in esame (comma 2) dispone altresì, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell’accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023). La disposizione precisa che tali dati – come previsto dalla normativa vigente recata dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. 165/2001 - sono trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Si ricorda che il termine per la rilevazione dei suddetti dati è generalmente posto dall’ARAN, attraverso apposite circolari, al termine del secondo anno antecedente quello di inizio di ciascun periodo contrattuale, in modo che l’Agenzia possa procedere all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali necessari a tal fine.

 


Articolo 12
(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

 

 

L’articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l’anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

 

Più nello specifico, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022, sulla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è prorogato, per il solo anno 2023, al 31 gennaio 2024.

 

Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 46/2022 prevede infatti che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla legge citata, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

 

Secondo la relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione “effettiva” delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 appare più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dall’articolo 13 della legge n. 46 del 2022.

 

 

La legge n. 46 del 2022 stabilisce in primo luogo (art.1) che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze.

L'adesione a tali associazioni è libera, volontaria e individuale. Non possono aderirvi i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.

Le associazioni curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze cui appartengono e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art. 5).

Le materie di competenza sono:

a) il rapporto di impiego del personale militare;

b) l'assistenza e consulenza fiscale (solo favore dei propri iscritti);

c) l'inserimento nell'attività lavorativa esterna di coloro che cessano dal servizio militare;

d) le provvidenze per gli infortuni e le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) le pari opportunità;

f) le prerogative sindacali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

In relazione alle richiamate materie le associazioni possono:

•   presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

•   essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari;

•   chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

È invece esclusa dalle loro competenze la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 11 della legge attribuisce alle associazioni i poteri negoziali per la contrattazione nazionale di comparto.

Le amministrazioni competenti sono tenute a comunicare alle associazioni il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).

Sono considerate rappresentative a livello nazionale (art. 13) le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

In via transitoria, le quote percentuali di iscritti sono ridotte:

•   di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;

•   di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e per i successivi quattro anni.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13.

Le controversie nell'ambito disciplinato dalla legge sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 17) anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione.

Alle associazioni è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge.

 

Si segnala che il 28 luglio il Governo ha presentato alle Camere un disegno di legge, ora in corso di esame alla Camera (A.C. 1538), che – fra l’altro – estende da diciotto a trenta mesi (cfr. art. 1) il termine di una delle numerose deleghe previste dalla legge n. 46/2022. Nella relazione illustrativa di tale atto il Governo prevede che le associazioni rappresentative “saranno ragionevolmente riconosciute nel primo quadrimestre del 2024”. Al 31 dicembre 2023 (termine prorogato di un mese dall’articolo 12 in esame), il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dalla legge) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

 

Sempre con riferimento alle deleghe della legge n. 46/2022, si segnala che competenti Commissioni parlamentari hanno reso il parere sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 56, attuativo di parte della delega prevista dall’articolo 16 della legge n. 46 del 2022.

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Attuazione della legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”.


Articolo 13
(Prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

 

 

L’articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali).

 

L’articolo 13 stanzia risorse - nel limite di spesa di 36 milioni - per l’anno 2023 da erogare alle amministrazioni interessate, affinché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio assicuri la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all’ordinamento giuridico vigente) è stato oggetto di specifica ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, la quale è richiamata dalla disposizione del decreto-legge in esame.

Si tratta della ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022). Lì si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione[41], in relazione a: a) la definizione logistica per il trasporto di persone; b) soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee; c) l’assistenza sanitaria; d) l’assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine.

Per tali attività, le somme disponibili impiegate ammontano a circa 130 milioni, si legge nella relazione tecnica, la quale rileva altresì come le esigenze stimate rendano necessario lo stanziamento di ulteriori 36 milioni. A ciò provvede la disposizione in esame.

È di contro ancora ‘capiente’, precisa la medesima relazione tecnica, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali destinate alle misure assistenziali in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea (o già beneficiarie di essa). Tali risorse sono state determinate in 89,6 milioni (dall’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16) e sono in ampia misura disponibili (per circa 67 milioni, a tutto il 2023), anche per le minori spese sostenute per l’accoglienza diffusa (questa, oggetto della previsione dell’articolo 31, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21).

Pertanto si attinge a tali risorse, per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

 

Le misure di cui si tratta si inquadrano nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale in atto. Tali misure sono state introdotte con decreti-legge ed ordinanze di protezione civile[42], conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022. La sua durata è stata prorogata, dapprima fino al 3 marzo 2023 con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 669, della legge n. 197 del 2022), indi fino al 31 dicembre 2023 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 posto il perdurare della crisi internazionale.

La medesima legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, della legge n. 197 del 2022) ha previsto una clausola di flessibilità attuativa, abilitando il Dipartimento della protezione civile a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale.

Oltre alla deliberazione dello stato di emergenza, è intervenuto, vale ricordare, il decreto della Presidenza del Consiglio 28 marzo 2022, quale atto interno di recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, la quale accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina (ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001), con l’effetto della introduzione (per la prima volta) di una protezione temporanea.

 

 

 

Per far fronte alle esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti più decreti-legge.

Innanzitutto, il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[43] ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso:

·         un incremento delle risorse finanziarie destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l’accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;

·         l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il decreto-legge n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.

Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:

·         l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022);

·         la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);

·         un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);

·         un contributo, fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022), di cui l’articolo 2, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. Proroga termini) ha disposto l’operatività per tutto il 2023. Tale misura è oggetto di riordino ai sensi dell’articolo 3 del decreto in esame;

·         un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).

Le attività così autorizzate possono svolgersi nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.

Successivamente, il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.

Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022).

Indi è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16.

Tra le sue disposizioni, l’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

In particolare la disposizione (comma 1): stabilisce la prosecuzione dell’accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l’anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera a)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’elargizione del contributo di sostentamento (lettera b)); rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c)).

Inoltre, prevede un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l’anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI, al fine di proseguire l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina (commi 4 e 5).

Infine, dispone, nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani (comma 6).

L’articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2).

 


Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza informatica
nella Pubblica Amministrazione)

 

 

L’articolo 13-bis proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi (realizzati da Consip S.p.a e dai soggetti aggregatori) degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise nella Pubblica Amministrazione. E dispone un incremento dei loro importi e quantitativi massimi, in misura pari al 50 per cento del valore iniziale.

 

L’articolo 13-bis introdotto al Senato – reca un duplice ordine di previsioni, tutte relative agli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance (termine traducibile con “conformità”) e controllo e sicurezza on premise (traducibile con “in sede”) nella Pubblica Amministrazione.

Si tratta di strumenti realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori (vale a dire i soggetti che svolgano attività di centrale di committenza con carattere di stabilità: il decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto, all’articolo 9, l’istituzione di un loro elenco entro l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti detenuta dall’Autorità nazionale anticorruzione).

Una prima previsione proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi di tali strumenti di acquisto e di negoziazione, qualora il termine della durata non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La proroga così disposta è fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque non oltre un anno.

Una seconda previsione dispone un incremento degli importi e quantitativi massimi complessivi di tali strumenti di acquisto e di negoziazione.

L’incremento è in misura pari al 50 per cento del valore iniziale.

E vale anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, previsto nello strumento di acquisto e negoziazione.

Condizione per l’effettuabilità dell’incremento è che siffatti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative.

Con riferimento a tale incremento, è fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario. Essa è esercitabile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

È posta un divieto di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la Consip, i servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche amministrazioni, sono oggetto dell’accordo quadro ID 2296, il quale prevede una modalità di affidamento dei contratti esecutivi, tramite ordinativo di fornitura a condizioni prestabilite. Esso si compone di due lotti.

Il primo è dedicato ai servizi di sicurezza da remoto. Stipulato il 04/08/2022, ha durata di 24 mesi (i contratti esecutivi hanno una durata massima di 48 mesi). I fornitori aggiudicatari sono i seguenti. Per le pubbliche amministrazioni locali, RTI costituito da Accenture S.p.A., Fincantieri Nextech S.p.A., Fasteweb S.p.A., Deas, Difesa e Analisi Sistemi S.p.A. Per le pubbliche amministrazioni centrali, RTI costituito da Telecom Italia S.p.A. - Netgroup S.p.A., Reevo S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., Alamaviva -The Italian Innovation Company S.p.A.

Il secondo lotto è dedicato ai servizi di compliance e controllo. Stipulato il 29/04/2022, ha durata di 24 mesi. I fornitori aggiudicatari sono i seguenti. Per le pubbliche amministrazioni locali, RTI costituito Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY Advisory S.p.A. - Teleco S.r.l. Per le pubbliche amministrazioni centrali, RTI RTI costituito da Intellera Consulting S.r.l. - Capgemini Italia S.p.A. – HSPI S.p.A. - TELECONSYS S.p.A.

Per la gara a procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni da parte di Consip, l’importo complessivo è pari 585 milioni (468 milioni per il primo lotto, 117 milioni per il secondo lotto).

 

Si ricorda che l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 ha disposto analoga proroga e analogo incremento rispetto a quello sopra descritto, per gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP così come i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

 

            La disposizione menziona, in esordio, il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per il riguardo della sicurezza informatica.

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle p.a. (articolo 14-bis del decreto legislativo n.. 82 del 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale). Il Piano è redatto dall'AgID, che ne cura anche la verifica dell'attuazione, e approvato dal Presidente del Consiglio, o dal ministro delegato per l'informatizzazione. Per il contenuto del Piano, si veda la pagina internet del sito AgID, ove è disponibile l’aggiornamento 2022-2024, che segue il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023, nonché i precedenti Piani con i relativi aggiornamenti.

 

 

 


Articolo 14, commi 1, 2 e 2-bis
(Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e al regolamento di organizzazione dell’Avvocatura dello Stato)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 14 prorogano dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l’adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto della proroga, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[44], del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo[45] e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato[46]. Il comma 2-bis – inserito dal Senato – prevede (in via legislativa) una modifica della medesima disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura del conseguente onere finanziario.

 

In particolare, nell’ambito delle norme oggetto della proroga di cui ai commi 1 e 2, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono previste: al fine della definizione delle norme attuative del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al Ministero in oggetto (con soppressione dell’Agenzia a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche medesime)[47]; al fine dell’attuazione dell’incremento della dotazione organica del Ministero suddetto, incremento previsto dall’articolo 1, comma 2, e allegato 1, tabella A, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e consistente in ulteriori 50 unità di funzionari, posizione economica F1.

Con riferimento al suddetto trasferimento di funzioni, è stata prevista[48] anche l’adozione di modifiche regolamentari dell’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo, intese ad adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

Riguardo all’Avvocatura dello Stato, le modifiche regolamentari sono state previste al fine dell’attuazione dell’incremento della dotazione organica, incremento previsto dai citati articolo 1, comma 2, e allegato 1, tabella A, del D.L. n. 44 del 2023 e consistente in ulteriori 2 unità dirigenziali di prima fascia e in ulteriori 100 unità di personale della seconda area (area assistenti), posizione economica F2.

La procedura speciale contemplata dalle norme transitorie oggetto della presente proroga prevede[49] l’adozione delle modifiche regolamentari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale previsione costituisce una deroga alle procedure ordinarie in materia[50] – procedure che contemplano, per i regolamenti di organizzazione dei Ministeri e per quelli di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e che prevedono, sia per tali regolamenti sia per i regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche (nell’ambito di questi ultimi rientra il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato), l’adozione delle norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica –.

Si ricorda che, in base alle norme transitorie in oggetto: uno schema di decreto regolamentare, concernente sia le modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia le modifiche del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo, è stato esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 18 settembre 2023 e, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023; uno schema di decreto regolamentare recante modifiche alla disciplina regolamentare sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato è stato esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023.

Il comma 2-bis – inserito dal Senato – dell’articolo 14 in esame prevede (in via legislativa) una modifica della suddetta disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ammettendo che il Ministro elevi la relativa dotazione di personale da novanta a centodieci unità; il comma provvede altresì alla copertura del conseguente onere finanziario. Si ricorda che nel limite di dotazione in oggetto non sono computati il personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato (o degli eventuali Vice Ministri) nonché alcune posizioni individuali[51]. All’onere finanziario, conseguente alla possibilità di elevamento in oggetto e valutato pari a 388.000 euro annui, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

 


Articolo 14, commi 2-ter e 2-quater
(Incarichi uffici di diretta collaborazione del MEF)

 

 

All’articolo 14 i commi 2-ter e 2-quater, inseriti nel corso dell’esame al Senato, incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 2-ter, al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze disposta con il D.P.C.M 26 luglio 2023, n. 125, modifica l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, il quale ha incrementato di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, stipulati ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227. Il conferimento degli incarichi di collaborazione è disposto anche in deroga al limite percentuale previsto dalla predetta normativa, fissato nel 20 per cento del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la modifica in esame si prevede che il limite di spesa suddetto sia incrementato di 250.000 euro annui a regime, a decorrere dal 2024. Inoltre si precisa che, nel rispetto del limite di spesa complessivo, può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

In base all’art. 5 del D.P.R. n. 227 del 2003, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito complessivamente in 230 unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale collocato in fuori ruolo, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF è stato aumentato di ulteriori 10 unità di personale (rispetto alle 230 unità previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 227 del 2003), a decorrere dall'anno 2022, allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (dall'articolo 11-bis, comma 15, del D.L. n. 73/2021, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 64-65, della legge n. 234/2021).

Con il citato D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125, il Governo ha adottato un regolamento di riorganizzazione del MEF con il quale ha provveduto alla modifica del numero e delle funzioni dei singoli Dipartimenti del Ministero, prevedendo l'istituzione del nuovo Dipartimento dell'economia con competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. Al Dipartimento del tesoro sono attribuite le competenze sulla programmazione economico finanziaria, la gestione del debito pubblico, i rapporti finanziari europei e internazionali, la regolamentazione e vigilanza finanziaria; si aggiunge la direzione per i rapporti con gli investitori e istituzioni finanziarie. Si segnala, inoltre, che nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito l’Ispettorato generale del Pnrr che, in continuità con il precedente Servizio, svolge attività di coordinamento nelle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione del Pnrr.

 

Il comma 2-quater reca la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 14-bis
(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari
di Ischia, Lipari e Portoferraio)

 

 

L’articolo 14-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 14-bis, attraverso modifiche ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine di temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), di Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e di Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno).

 

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha provveduto alla completa abolizione dell’istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, – nell’ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi. n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga. Con riguardo alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge n. 198 del 2022 (art. 8, commi 5-7) che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle suddette sezioni insulari. Con riguardo alla sezione di distaccata di Ischia il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della stessa è stato invece prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 186 del 2022.

Si ricorda che negli uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

 

Per coordinamento, il comma 2 dell’articolo 14-bis modifica il comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, prorogando dal 1°gennaio 2024 al 1°gennaio 2025 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

 

Il comma 3 reca infine la copertura finanziaria della norma. E' in particolare autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024.


Articolo 15
(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

 

 

L’articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy. Per effetto delle modifiche apportate dal Senato è stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

 

L’articolo 15 del decreto in esame integra la disciplina dettata dall’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003.

 

Tale norma reca misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'amministrazione straordinaria di tali imprese.

L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, cd. “Legge Prodi-bis” e nel decreto-legge n. 347 del 2003 (cd. “Legge Marzano”). Le finalità conservative sono perseguite mediante la ristrutturazione dell’impresa o la cessione dei complessi aziendali.

Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria delineata nel decreto legislativo n. 270 del 1999[52], il decreto-legge n. 347 del 2003 ha previsto una procedura speciale, di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge, per imprese[53], con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro[54]. Tale disciplina speciale, adottata per far fronte al crack Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, ILVA.

Quanto specificamente all’accesso immediato, l’articolo 2, comma 1, della “Legge Marzano” dispone che l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1 possa richiedere l’ammissione alla procedura al Ministro delle imprese e del made in Italy (presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente). Ai sensi del comma 2, il Ministro, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, può procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario (che assume dunque ab initio l’amministrazione dell’impresa).

Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 207/2012 (cd. decreto ILVA), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle imprese e del made in Italy, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

Le norme sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sono state modificate dall’articolo 2 del decreto legge n. 2 del 2023, che consente, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, l'ammissione immediata alla procedura su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l’accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

L’articolo 3 della Legge Marzano reca le funzioni del commissario straordinario il quale, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stesso.

Il successivo articolo 4 prevede che il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ammissione all’amministrazione straordinaria dichiari (ove ne ricorrano i requisiti) lo stato di insolvenza dell'impresa, nomini il giudice delegato, fissi i termini entro i quali i creditori potranno far valere i loro diritti e la data in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato. Fatte salve talune eccezioni per cui viene fatto immediato ricorso alla trattativa relativa a stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (comma 4-quater), entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il programma di cessione dei complessi aziendali (o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti) ovvero il programma di ristrutturazione. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal MIMIT, per non più di ulteriori novanta giorni.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 4 stabilisce che, nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi. Il successivo comma 4-septies prevede inoltre che, per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro delle imprese e del made in Italy può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

L’articolo 15 del decreto in esame consente di prorogare tale termine massimo fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all’articolo 4, comma 4-ter del decreto-legge n. 347 del 2003.

 

Per effetto delle modifiche effettuate al Senato è stato inserito nell’articolo il comma 1-bis che integra l’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 che reca disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

In particolare, il comma 2 dell’articolo ha previsto che entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria dovessero espletare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui al sopra citato articolo 4, comma 4-quater della Legge Marzano assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. Il successivo comma 8 ha previsto che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 avessero previsto modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 (il Piano ambientale), o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sarebbero stati valutati da un comitato di esperti (identificato dal successivo comma 8.2), al quale è riconosciuta la facoltà, da esercitare nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti, di richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti. La norma ha previsto poi che entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito l’allora Ministro dello sviluppo economico, esprimesse il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere doveva essere immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria ai fini della trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, avrebbero dovuto presentare alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente.

Il successivo 8.1 ha previsto inoltre che, dopo l'adozione del decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, veniva individuato l'aggiudicatario (a norma dell'articolo 4, comma 4-quater della Legge Marzano), quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, presentasse entro i successivi trenta giorni apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva.

Il successivo comma 8.4 ha stabilito che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisse altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria avrebbero dovuto svolgere o proseguire le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano ambientale, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

 

 

Con il decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente è stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Con il successivo D.L. n. 207 del 2012, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti. Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA. In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all’approvazione di un “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”.

Tale piano ambientale (adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Successivamente (in particolare con i decreti-legge n. 191/2015 e n. 98/2016), sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

L’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017, ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano è fissato – dall'articolo 6 del decreto-legge n. 244 del 2016 – alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023 (sul punto vedi infra).

In relazione al monitoraggio degli adempimenti previsti dall’AIA e dal piano ambientale, nella risposta all’interrogazione 5/00120, resa nella seduta del 14 dicembre 2022, è stato sottolineato che “l'AIA del siderurgico, oltre a prevedere numerosi adempimenti ai fini dell'adeguamento ambientale dello stabilimento, ha introdotto un sistema di verifiche da parte dell'Autorità di controllo (ISPRA) e da parte del Gestore (autocontrolli) molto più rigoroso di quello previsto per le altre installazioni soggette ad AIA: infatti le verifiche svolte da ISPRA e gli esiti degli autocontrolli trasmessi dal Gestore hanno una frequenza trimestrale e non annuale come previsto per le altre installazioni. Oltre alla intensificazione della frequenza dei controlli e degli autocontrolli previsti dall'AIA, il D.P.C.M. del 2017 ha previsto anche un apposito Osservatorio per il monitoraggio permanente dell'attuazione del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. medesimo, cosiddetto Osservatorio ILVA, che si riunisce periodicamente per analizzare lo stato d'avanzamento dei prescritti interventi di adeguamento ambientale. In tale contesto ISPRA conduce anche specifici sopralluoghi, complementari alle ispezioni ordinarie, volti a certificare lo stato dei luoghi e il completamento nei tempi dei citati interventi. Anche gli esiti di tali verifiche sono resi disponibili al pubblico per la consultazione sul portale di questo Ministero nella sezione dedicata all'Osservatorio ILVA, al link: https://osservatorioilva.mite.gov.it/it”.

 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. “Legge Marzano”); ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A.; Taranto Energia S.r.l.; Socova S.a.s.; Tillet S.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione)

Sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari nominati per ILVA S.P.A. ILVA S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003.

Secondo quanto poi disposto dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale. L’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA.

In ragione della peculiare situazione di ILVA, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state dunque strettamente connesse, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi. Dicasi al riguardo che - ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei Commissari straordinari coinciderà con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (23 agosto 2023). In questo lasso di tempo, le attività dei Commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecano.

Si rinvia alle relazioni trimestrali del Gruppo ILVA in A.S., l’ultima delle quali riguarda il II trimestre 2022.

Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che autorizza i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A. ad Am Investco Italy S.r.l , società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal[55]. Come si legge nel comunicato del MISE, l'offerta di Am Investco Italy S.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA.

L'11 dicembre 2020 è stato firmato, tra la Società AM InvestCo e INVITALIA, un accordo vincolante - "Accordo di Investimento"-  per formare una partnership pubblico-privata tra le parti.

Su queste premesse,  il Decreto legge n. 103/2021 (L. n. 125/2021) ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis). Su tale punto incide, peraltro, l’articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2023 il quale prevede che il finanziamento soci sia da erogare secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta di INVITALIA stessa.

Con il D.L. n. 115/2022 INVITALIA è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1 L. n. 142/2022). Anche su tale punto incide l’articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2023, il quale sopprime il richiamo ai “diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale” e prevede che INVITALIA possa procedere, a valere sulle predette risorse, ad aumenti di capitale sociale o finanziamento soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su sua stessa richiesta, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico.

Il 14 aprile 2021, INVITALIA, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.".

Il closing dell'acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024, ciò al fine di consentire a ILVA di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

 

Come reso noto con il comunicato stampa del 14 aprile 2021, Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., la società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in Amministrazione Straordinaria. La sottoscrizione del capitale è avvenuta in attuazione dell’accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’ILVA di Taranto. In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal MEF, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.”.

La situazione di Acciaierie d'Italia è stata oggetto di diversi incontri, nell'ambito dei tavoli di crisi attivati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Nel corso dell'incontro del 13 dicembre 2021, il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato (A.D.) di Acciaierie d’Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che ha l'obiettivo decennale di arrivare alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. La società ha rappresentato lo stato di "sospensione della governance aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia (che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa)", specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, in primis, il dissequestro degli impianti.

Il successivo 23 giugno 2022 le parti sono tornate a incontrarsi e, in tale contesto, l'A.D. di Invitalia ha precisato che a società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che prevede, nel maggio 2024, la modifica dell’assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia (60 per cento) al verificarsi di alcune condizioni: a) il dissequestro degli impianti; b) la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali; c) l’ottenimento dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per una ricostruzione sulla vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto con particolare riferimento all’attuazione del Piano Ambientale e all’esonero da responsabilità si rinvia alla scheda di lettura relativa alle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 8 del decreto n. 2 del 2023.

Nell'incontro del 23 giugno 2022 la società ha manifestato inoltre le proprie difficoltà nell'accesso al credito, che sono state oggetto del successivo incontro, svolto il 3 agosto 2022, nel quale il MIMIT ha comunicato che era in corso un approfondimento con il MEF su come supportare l’azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, in considerazione dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, a tutela dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, annunciando che a tal fine il Consiglio dei Ministri avrebbe discusso di uno specifico intervento strumento, che si è poi concretizzato nell'articolo 30 del decreto legge n. 115 del 2022, pubblicato il successivo 9 agosto, con cui è stato inserito nell'articolo 1 del decreto legge 142 del 2019 il comma 1-quinquies, che autorizza Invitalia a sottoscrivere strumenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati.

Nel successivo incontro del 17 novembre 2022 il MIMIT ha aperto la riunione ricordando la decisione improvvisa dell’azienda di fermare 145 aziende appaltatrici con implicazioni ritenute gravi per l’indotto e per il territorio. Il ministero ha auspicato un ripensamento da parte dell’azienda, considerando prioritaria la continuità produttiva strettamente connessa allo sviluppo del territorio. Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato che sussistono pessime relazioni sindacali con il management aziendale, chiedendo la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici. Hanno evidenziato che la produzione è scesa a 3 milioni di tonnellate, chiedendo un intervento diretto dello Stato a sostegno dello stabilimento.

L'ultimo incontro del tavolo di crisi per il quale risulti la pubblicazione di un verbale si è svolto il 19 gennaio 2023. In quella circostanza Ministro delle imprese e del made in Italy ha aperto la riunione ricordando le misure introdotte dal decreto-legge n. 2 del 2023 e ha comunicato l’avvio di un percorso per Taranto e per il sistema siderurgico italiano con il confronto di tutte le parti presenti al tavolo con l’obiettivo di definire un accordo di programma per la riconversione industriale ed ambientale del polo siderurgico e dell’area di Taranto comprensiva del Porto, del polo logistico e di altri insediamenti industriali. Ha evidenziato che il Governo ha un forte interesse alla realizzazione del piano industriale di Acciaierie d’Italia sul quale sono in programma verifiche periodiche sull’attuazione delle varie fasi, nel rispetto degli standard ambientali e di sicurezza del lavoro, in piena condivisione con le parti sociali.

Il Presidente Bernabè ha sottolineato che già nel 2022 è stato avviato un percorso lungo e di grande complessità che prevede il passaggio della produzione da altoforni a forno elettrico, mantenendo al contempo la produzione e quote di mercato della società. Quest’ultima, nel realizzare il progetto di riconversione, ha tuttavia incontrato grosse difficoltà e ritardi dovuti alla guerra in Ucraina e all’aumento del costo dell’energia che è passato da 200 milioni a 1,2 miliardi. La realizzazione della produzione di acciaio green comporta il passaggio da combustibili fossili a grandi quantità di metano ed energie rinnovabili con un prevedibile impatto occupazionale che l’azienda punta a minimizzare scegliendo tecnologie opportune. Ha auspicato un coordinamento da parte delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di rendere più agevole il percorso di reindustrializzazione.

 

Si segnala che, con riferimento alle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto, il Presidente Bernabè è stato ascoltato in audizione dalla X Commissione della Camera dei deputati, il 17 ottobre 2023 e, successivamente, il Ministro Urso è stato a ascoltato dalle commissioni riunite X della Camera dei deputati e 9a del Senato il 26 ottobre 2023. In quest’ultima circostanza il Ministro ha rilevato che l’AIA è stata completata ad agosto e che le relative prescrizioni previste sono state tutte ottemperate, rimanendo aperto un unico aspetto relativo al certificato antincendio.

 


Articolo 15-bis
(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

 

 

L’articolo 15-bis proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell’obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

 

L'articolo, inserito al Senato e costituito da un unico comma, novella l’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 187/2022 (L. n. 10/2023).

L’articolo 1, comma 2, attualmente impone, fino al 31 dicembre 2023, alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale - laddove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati – di dare tempestiva comunicazione di tali rischi al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

L’articolo 15-bis in esame proroga il termine del 31 dicembre 2023 di un anno.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 187/2022 (L. n. 10/2023), al comma 1, impone, in via generale, alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all’interesse nazionale.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l’impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta, ai sensi del comma 5 - con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce termini e modalità. Il periodo massimo dell’amministrazione temporanea è - secondo il comma 4 - di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi.

Ai sensi del comma 6, in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte.


Articolo 15-ter
(Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

 

 

L’articolo 15-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato - novellando i commi 7 e 13 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 69/23 - prevede una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

 

 

Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione “eccedentaria” trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse.

A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i “quantitativi nazionali di riferimento”, che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi.

Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell’attività parlamentare.

Per le basi di calcolo e per la quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere alla UE si può consultare, come esempio, la Relazione illustrativa di AGEA relativa alla campagna 2008/2009.

 

Si ricorda che la finalità dell’articolo 10-bis del D.L. n. 69/2023 è dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (S. del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea.

 

L’articolo in esame, quindi, concede più tempo - fino al 31 dicembre 2023 - ai produttori interessati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per presentare ad AGEA l’istanza di ricalcolo del prelievo. Attualmente il termine previsto dalla legislazione vigente è scaduto (comma 7, articolo 10-bis, D.L. n.69/2023).

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 7, nell’istanza di ricalcolo il produttore deve espressamente indicare l’autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate. Il comma 6 prevede che possono accedere al ricalcolo degli importi i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l’applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione (articolo 8-quater D.L. n.5/2009), alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.

 

È prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche il termine entro cui i produttori che hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 3-ter, articolo 19, D.L. n. 21/2022), possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte. Attualmente il termine previsto è scaduto (comma 13, articolo 10-bis, D.L. n.69/2023).

 

Si ricorda che il comma 13 prevedeva già una proroga per i produttori che avevano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 3-ter, articolo 19, D.L. n. 21/2022), per esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte.

 

 

Secondo quanto si evince dalla Determinazione del 28 gennaio 2021, n. 10 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 2018), l’onere che l’Italia ha sopportato a titolo di “prelievo supplementare quote latte”, quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 è stato quantificato, a fine 2013, in 2.537 milioni già versati dallo Stato alla Commissione europea.

Con l’ultima campagna 2014-2015 (terminata il 31 marzo 2015, data in cui è cessato il regime delle “quote latte”) si è riscontrato un esubero produttivo che ha determinato un ulteriore prelievo supplementare di 31 milioni a carico dei produttori lattieri eccedentari, portando l’onere al complessivo importo di 2.568 milioni.

Secondo i dati forniti da AGEA, alla data del 31 dicembre 2018, l’importo del prelievo supplementare da recuperare a valere sui produttori eccedentari è stato rideterminato in 2.303 milioni.

Su tale importo i produttori, nella quasi totalità, da un lato hanno impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti di prelievo e, dall’altro, hanno beneficiato di iniziative legislative volte alla rateizzazione dell’importo dovuto.

Alla luce dei dati e delle informazioni trasmesse dall’Agenzia, alla data del 30 giugno 2020 i produttori hanno versato 382 milioni, con un incremento dell’1 per cento rispetto all’importo versato al 18 dicembre 2018 (pari a 379 milioni), 405 milioni sono stati oggetto di rateizzazioni previste dalla legge e 343 milioni sono stati stralciati, perché ritenuti irrecuperabili.

Il “prelievo ancora dovuto” al 30 giugno 2020 è pari, quindi, ad euro 1.173 milioni, di cui 371 ritenuto – sempre secondo le stime AGEA - inesigibile.

Come già evidenziato, la questione è, tutt’ora, oggetto di numerosi contenziosi, soprattutto con particolare riferimento ai criteri utilizzati per la riassegnazione delle quote inutilizzate e, di conseguenza, dei parametri per la determinazione del quantum del prelievo supplementare.

In materia, nel corso del 2019, la Corte di Giustizia è intervenuta -su domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato- per chiarire la ratio e la portata dell’articolo 2, par. 1, comma 2, del Reg. 3950/1992 che ha istituito il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

In particolare, con la sentenza del 27/06/2019, C-348/186, è stato disposto che alla luce di tale articolato normativo del Regolamento U.E ”(..) contrariamente a quanto interpretato dallo Stato italiano, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”, e ciò in quanto il criterio di ripartizione proporzionale è il solo previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 e deve essere considerato come “l’unico criterio secondo il quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Per contro, e in ogni caso, non può dedursi da un’interpretazione teleologica che, in aggiunta, anche in assenza di un’esplicita autorizzazione in tal senso, uno Stato membro sarebbe autorizzato a procedere alla riassegnazione in base ad altri criteri”.

Alla luce della suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7726/2019 e n. 7734/2019, pronunciandosi sull’appello proposto avverso le sentenze TAR Lazio, Sez. II, n. 8762/2012 e n. 9376/2012, ha annullato i provvedimenti con cui AIMA aveva comunicato alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996/1996-1997 e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare. In particolare, nell’ambito delle suddette decisioni il supremo consesso amministrativo ha affermato che “il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia”. La questione è stata, dunque, espressamente demandata all’Amministrazione competente (individuata in primis nel Mipaaf) ai fini di una complessiva rideterminazione dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione.

Con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-46/18, la Corte di Giustizia, sempre su domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato, ha rilevato l’incompatibilità della normativa nazionale rispetto all’art. 2 del Regolamento, nella parte in cui prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con il diritto U.E, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

La Corte ha, comunque, chiarito che l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nel caso di specie, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla suddetta normativa nazionale, di versare su base mensile tale prelievo.

Per fini di completezza, si ricorda che il legislatore nazionale ha emanato il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, riconducendo le attività di riscossione coattiva delle somme relative al prelievo supplementare nell’ambito della disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici, quale prevista dagli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 46 del 1999, trasferendone all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) la competenza, ai sensi del DPR 602 del 1973.

Il relativo decreto interministeriale attuativo è stato emanato in data 22 gennaio 2020 rubricato “Disciplina dei termini e delle modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019”.


Articolo 15-quater
(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

 

 

L’articolo 15-quater, introdotto al Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

 

L’articolo 15-quater, introdotto al Senato, modifica gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che, rispettivamente, disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e la procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento di un appalto.

Nel primo caso, il citato comma 1 dell'articolo 16 definisce in modo puntuale il conflitto di interesse, caratterizzato: da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni; dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione; e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Ciò premesso, la lettera a) dell’articolo in esame sopprime le parole “concreta ed effettiva” al comma 1 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente.

In secondo luogo, la lettera b), modificando il comma 4 dell’articolo 73, eleva da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione - artt. 71-75 del D.Lgs. 36/2023).

Il comma 4 dell’art. 73 stabilisce, nel testo vigente, che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.


Articolo 15-quinquies
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)

 

 

L’articolo 15-quinquies – inserito nel corso dell’esame al Senato – rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa all’"Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile" di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

Segnatamente, l’articolo 15-quinquies, inserito al Senato, al comma 1, novella l’articolo 1, comma 732 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), recante l’autorizzazione di spesa per l’istituzione e l’inizio dell’operatività dell’"Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”. Con la novella, l’autorizzazione di spesa viene integrata di 0,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 2024.

 

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), articolo 1, commi da 732 a 734, ai fini dell'istituzione e dell'inizio dell'operatività della fondazione, con sede a Taranto, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Le relative risorse sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo all’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 2678/MIUR), ora Ministero dell’università e ricerca (comma 732).

Il D.L. n. 34/2023 (L. n. 56/2023), articolo 7-quinquies, comma 1, ha autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare l'operatività della Fondazione.

La Fondazione è stata istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità suddette, la fondazione, denominata brevemente “Tecnopolo”, instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza (comma 733).

Nello statuto del Tecnopolo – approvato con D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195 – sono definiti gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, gli organi, la composizione. Il Ministero dell’Università e ricerca, svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo (comma 734).

Ai sensi del comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.


Articolo 15-sexies
(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

 

 

L’articolo 15-sexies, introdotto al Senato, dispone alcune ulteriori modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a: a) differire fino al 31 dicembre 2024, il termine – precedentemente fissato in  tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. n. 23/2020[56] - per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; b) estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

 

Più in dettaglio, l’articolo 15-sexies in esame introduce, al comma 1, due novelle all’art. 42-bis del DL. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), commi 1 e 2, con la finalità, rispettivamente, di:

a)            definire un ulteriore differimento al 31 dicembre 2024, del termine già fissato in tre anni data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 40 (7 giugno 2020) del D.L. n. 23/2020 – scaduto quindi il 7 giugno 2023 -, per la realizzazione del complesso ospedaliero in esame[57];

In proposito l’articolo 18, comma 1, lett. a) D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023 – Proroga termini legislativi) ha disposto la proroga triennale, in luogo di quella biennale, alla realizzazione del polo, considerato che a quella data risultavano avviate le sole procedure espropriative e completato l’affidamento dell’incarico della redazione del Progetto definitivo.

 

b)            estendere al 31 dicembre 2024 la prorogabilità della nomina del Commissario straordinario, avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, il sopra richiamato articolo 18 del D.L. n. 198/2022 aveva fissato a due anni, in luogo di uno, la possibile estensione dell’incarico del Commissario straordinario nominato. Tale nomina all’incarico, esclusivamente a titolo gratuito, è avvenuta per la prima volta con DPCM 22 settembre 2020 (qui il comunicato)[58]. Successivamente, con DPCM del 23 novembre 2021, l’incarico è stato prorogato di un ulteriore anno senza soluzione di continuità. L’incarico pertanto sarebbe dovuto cessare il 22 settembre 2022, senza possibilità di rinnovo della nomina.

 

Il comma 2 definisce la copertura gli oneri derivanti dal presente articolo, stimati pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Si ricorda che tale Fondo è incrementato nello stato di previsione del MEF (cap. 3076[59]) per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, ai sensi del citato co. 200, art. 1, della legge n. 190/2014.

 

 

Il comma 502, articolo 1, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto, da ultimo, modifiche all’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020) che aveva introdotto talune misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare, è stata prevista l’aggiunta del comma 5-bis al predetto articolo 42-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 23/2020 (7 giugno 2020).

La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di 5 unità di personale[60], di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 4 unità di personale non dirigenziale.

Tra queste ultime unità del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti e consulenti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza - in base ai presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabiliti all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 -, il cui compenso è definito dal Commissario straordinario, e non può comunque superare i 48.000 euro annui. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, con obbligo di rendicontazione, mentre le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, analogamente corrisposte previa presentazione di documentazione e con obbligo di rendicontazione, con oneri cui è chiamato a provvedere direttamente il Commissario nei limiti delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale indicata dalle disposizioni del medesimo 42-bis, comma 4.

 

Il Commissario straordinario deve operare nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea degli obblighi internazionali e dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale[61].

In merito all'affidamento e all'esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, il comma 1 dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 2016), oltre a fare riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, specifica, altresì, lo specifico rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, al fine evidente anche di non sfavorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Con riferimento al nuovo ospedale di Siracusa si evidenzia il contratto (qui il testo) per l’affidamento di servizi di supporto tecnico – amministrativo e di committenza ausiliaria al responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del richiamato Codice dei contratti.

Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero in esame, al Commissario straordinario viene intestata un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, alla quale sono assegnate le risorse disponibili e su cui possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione di tale complesso ospedaliero.

Dal profilo finanziario, peraltro, la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero risulta finanziata a valere sulle risorse disponibili, assegnate alla Regione Siciliana, ai sensi del programma di edilizia sanitaria previsto di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Commissario, il Ministero della salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In proposito si sottolinea che l’ultimo riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria è stato effettuato con Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro, in base alle disponibilità dell'art. 1 comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attribuendo alla Regione siciliana l’8,36% del totale complessivo, per un ammontare di 334,2 milioni di euro. 


Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 16 reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.

 

L’articolo in esame precisa che le presenti disposizioni sono finalizzate specificamente all’attuazione delle norme introdotte dal presente decreto-legge.


Articolo 16-bis
(Disposizioni per aree terremotate)

 

 

L’articolo 16-bis, introdotto durante l’esame al Senato, reca alcune modifiche all’articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

 

In particolare è utile ricordare come l’articolo sopra citato aveva previsto che per la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche nelle aree terremotate, individuate dal decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti attuatori si avvalessero di una centrale unica di committenza.

L’articolo introdotto nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento d’urgenza prevede, quindi, che per i soggetti attuatori di cui alla lettera a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta, in pratica delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) la Centrale unica di committenza è individuata nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordi­nario del Sisma 2016.

 

 


Articolo 17
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 17 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2023.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Cfr. Banca d’Italia, Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività (maggio 2022).

[2]     Vedi Comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023.

[3]     Il complesso di questi trasferimenti, destinati all’esercizio delle funzioni trasferite alle regioni dai decreti attuativi della legge 59 del 1997 (c.d. “federalismo amministrativo”) – tra cui trasposto pubblico locale, mercato del lavoro, incentivi alle imprese, agricoltura, viabilità, opere pubbliche, ambiente, salute umana - sono quantificati dalla relazione tecnica, riferita al testo iniziale del D.L. n. 78/2010, in complessivi 3.186 milioni di euro. Pertanto, la quota da accantonare in funzione premiale era stimata in circa 300 milioni.

[4]     La regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

[5]     Nel disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.S. 926), attualmente all’esame del Senato, il cap. 2857/MEF risulta dotato di 2.510.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Nella tabella dello stato di previsione del MEF, risultano iscritti, in conto residui per l’anno 2024, 214.000 euro.

[6]     La lettera dell’articolo 40, comma 1, lett. c) prevede che il termine decorra dal 2023, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001. Il 14 giugno 2022 è stato adottato il regolamento di esecuzione 2022/996, entrato in vigore il 30 giugno 2022 (il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’UE). Esso si applicherà dal 30 dicembre 2024.

[7]     La proroga è operata mediante una novella dell'articolo 1, comma 306, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni.

[8]     Riguardo alla disciplina generale del lavoro in modalità agile, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni.

[9]     Cfr. l'articolo 90, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Tale disciplina è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 42, comma 3-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

      Il medesimo articolo 42, comma 3-bis, ha altresì prorogato (sempre fino al 31 dicembre 2023) la disposizione transitoria (di cui al comma 2 del citato articolo 90 del D.L. n. 34 del 2020) secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente; si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa (articolo 87, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

[10]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 899.

[11]   Cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto; essa è reperibile nell’A.S. n. 899.

[12]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[13]   Recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021).

[14]   Alla prima scadenza, avvenuta il 15 ottobre 2022, le due Commissioni hanno operato in regime di prorogatio, ai sensi dell’articolo 3 del DL. 293/1994[14] (L. n. 444/1994) di disciplina della proroga degli organi amministrativi. Tale regime prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto per legge possono essere prorogati per non più di 45 giorni, che decorrono dal giorno della scadenza del termine medesimo (nel caso delle due Commissioni consultive, pertanto, la prorogatio sarebbe durata fino al 29 novembre 2022). Si ricorda che in tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente – a pena di nullità - gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

[15]   Recante disposizioni urgenti di proroga, tra l’altro, del personale militare e delle sopra richiamate Commissioni presso l’AIFA.

[16]   Regolamento già previsto dall’art. 48, co. 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (L. n. 326/2003) recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ossia di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

[17]   Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo,  in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché' per i farmaci orfani;

[18]   Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio  terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il  prezzo  del  medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei  medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

[19]   Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30 giugno 2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

[20]   Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

[21]   Prima del differimento previsto dal comma in esame, il termine in questione era stato oggetto di proroghe disposte dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127.

[22]   Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, era stata effettuata la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con successivo decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, adottato previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni, sancita in data 28 settembre 2022, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, erano state adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

[23]   V. ad es. Tar Lazio, Sezione III quater, ordinanza n. 5195/2023 dell’11/8/2023. Nell’ordinanza anzidetta si specifica che “si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell’eventuale compensazione da parte delle amministrazioni”. Si è ivi considerato, altresì, “l'orientamento cautelare espresso costantemente in materia da parte della Sezione competente (cfr., da ultimo, ex multis, le ordinanze cautelari nn. 3635, 3636 e 3637 relative alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023)”.

[24]   Recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196/2022.

[25]   Questo decreto-legge, composto da due Capi e da 10 articoli, detta “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”.

[26]   Recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (L. n. 181/2020).

[27]   In mancanza d'intesa con la Regione, entro il termine perentorio di 10 giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Qui l’ultimo decreto di conferma dei Commissari straordinari nominati del 5 gennaio 2023 (v. documento ipertestuale).

[28]   Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze e indifferibili.

[29]   Gli immobili della sede devono essere nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.

[30]   Più nello specifico i Piani dovranno contenere specifiche misure di: identificazione e gestione dei contatti; organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento.

      I predetti piani assistenziali sono recepiti nei Programmi operativi regionali per la gestione dell’emergenza Covid-19, previsti dall’art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020, e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

[31]   Con disposizioni introdotte durante l’esame parlamentare del medesimo decreto riguardante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (L. n. 215/2021).

[32]   L’articolo 18, comma 3.2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevedeva un termine di sessanta giorni, decorrente dall’entrata in vigore della L. 17 dicembre 2021, n. 215 (tale legge – di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 – è entrata in vigore il 21 dicembre 2021).

[33]   Cfr. il comma 3.3 del citato articolo 18 del D.Lgs. n. 81.

[34]   Art. 12. Casi di connessione: "1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità".

[35]   Il presente articolo novella l’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni.

[36]  Si ricorda che una larghissima parte della disciplina posta dal citato D.Lgs. n. 36 è entrata in vigore il 1° luglio 2023 (cfr. ivi, al riguardo, l’articolo 51, comma 1, e successive modificazioni).

[37]   Riguardo alla nozione di area del dilettantismo, cfr. l’articolo 38 dello stesso D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[38]   Registro istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[39]   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[40]   Si ricorda che, in base alla normativa generale, i componenti delle rappresentanze sindacali restano in carica per tre anni (cfr., da ultimo, l’art. 9 dell’Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle RSU, del 12 aprile 2022).

[41]   Il 13 aprile 2022 è stato adottato il Piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale. Uno specifico Piano minori stranieri non accompagnati è intervenuto in data 25 marzo 2022, successivamente aggiornato il 5 maggio 2022. Per quanto concerne il sistema di accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina, si veda la pagina dedicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione civile.

[42]   L’articolo 25 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede infatti che si provveda al coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, mediante ordinanze di protezione civile (che possono derogare ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea). Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate (e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate). Con le ordinanze di protezione civile si dispone tra l’altro, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alle persone interessate dall'evento.

[43]   Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.

[44]   Il regolamento di organizzazione del suddetto Ministero è posto dal D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57. Riguardo alle modifiche in corso di adozione, cfr. infra.

[45]   Il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è posto dal D.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77 (tale decreto pone anche le norme regolamentari relative all'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero medesimo). Riguardo alle modifiche in corso di adozione, cfr. infra.

[46]   Il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato è posto dal D.P.R. 29 ottobre 2021, n. 214. Riguardo alle modifiche in corso di adozione, cfr. infra.

[47]   Il trasferimento delle suddette funzioni e la soppressione dell’ANPAL sono previsti dall’articolo 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[48]   Cfr. il comma 1 del citato articolo 3 del D.L. n. 75 del 2023.

[49]   Cfr. il richiamato articolo 13 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, e successive modificazioni.

[50]   Procedura ordinaria di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (comma che fa anche rinvio al comma 2 dello stesso articolo, e successive modificazioni).

[51]   Cfr. il comma 1 e il comma 4 dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 77 del 2015.

[52]   Il decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede invece una procedura a struttura bifasica secondo la quale il Tribunale dispone l’ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette al D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell’insolvenza e in possesso dei seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni); debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (articolo 2); presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione") (articolo 27).

[53]   Si deve trattare di imprese soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale (D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell’insolvenza) in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o il programma di cessione dei complessi aziendali (di cui all'articolo 27, comma 2, lettere b) e a), del D.lgs. n. 270/1999).

[54]   Il D.L. n. 347/2003 ha, in sostanza, introdotto una semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario (o dei commissari, fino a tre, nei casi di particolare complessità). Si consideri che, per quanto non disposto diversamente dal D.L. n. 347/2003, si applicano le norme relative alla procedura ordinaria, di cui al D.lgs. n. 270/1999, in quanto compatibili.

[55]   Il capitale di Am Investco Italy S.r.l risultava al tempo così composto: Arcelor Mittal Italy Holding S.r.l. (51%), ArcelorMittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%).

[56]   Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. La legge è entrata in vigore il 7 giugno 2020.

[57]   In particolare, il nuovo complesso ospedaliero dovrà rappresentare un DEA (Dipartimento di emergenza e accettazione) di II livello con una dotazione di posti letto fino ad un massino di 420 ed un investimento stimato fino a 200 milioni di euro.

[58]   Con il quale il Prefetto della città di Siracusa dr.ssa Scaduto è stata nominata Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero.

[59]   Si segnala che al capitolo in questione sono allocate in base al DDL Bilancio 2024 (AS 926) risorse per 188,5 milioni, come integrate dalla manovra in corso di esame al Senato.

[60]   La scelta deve avvenire tra il personale delle amministrazioni pubbliche, escludendo da questi il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

      L'articolo 17, comma 14 della legge 127 del 1997 ha previsto misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari stabiliscano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.

[61]   Si ricorda che analoga disposizione è presente all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 (L. n. 130/2018) riguardante la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte noto come Morandi nel Comune di Genova. Anche in quella circostanza è stato previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In merito alle norme sopra richiamate, più in dettaglio, l'art. 34 del Codice disciplina l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), per l'affidamento di lavori e forniture nella pubblica amministrazione (cd. green public procuramene - GPP). Nello specifico, è stabilito il principio di obbligatorietà per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per tutti gli appalti, indipendentemente dal loro importo. L'art. 42 del Codice, che si applica alle procedure di gara sopra e sotto soglia, disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. In merito, l'Anac ha emanato le linee guida n. 15 (delibera n. 494 del 5 giugno 2019).