Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Riferimenti: AC N.1437/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 180/2
Data: 17/11/2023
Organi della Camera: X Attività produttive, VI Finanze

17 novembre 2023

 

 

 

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

 

 

 

D.L. n. 131/2023 - A.S. n. 937

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 162/2

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 180/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1, comma 1, 8-9 (Bonus sociale elettrico e gas e bonus elettrico per gravi condizioni di salute). 7

Articolo 1, comma 2 (Relazione di rendicontazione ARERA). 11

Articolo 1, commi 3-4 (Azzeramento oneri generali gas - IV Trimestre). 12

Articolo 1, commi da 5 a 7 (Riduzione IVA gas). 14

Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sui territori) 17

Articolo 2, comma 1-3 (Misure urgenti in materia di social card). 20

Articolo 2, comma 4 (Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)  24

Articolo 2, commi 5 e 6  (Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM)  26

Articolo 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica). 28

Articolo 4 (Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) 40

Articolo 5 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese). 43

Articolo 6 (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria). 49

Articolo 7, comma 1 (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa) 58

Articolo 7, comma 2 (Contenimento della spesa per società pubbliche) 60

Articolo 7, commi 3-5 (Fondo avvio opere indifferibili). 62

Articolo 7-bis  (Disposizioni finanziarie). 67

Articolo 8 (Entrata in vigore). 68

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 1, 8-9
(Bonus sociale elettrico e gas e bonus elettrico per gravi condizioni di salute)

 

 

L’articolo 1, comma 1 interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione – nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre.

Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l’art. 3 del D.L. n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell’onere derivante dal comma 8.

 

Segnatamente, il comma 1, dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal D.M. 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009).

 

Come evidenzia la relazione tecnica, con il III trimestre 2023 si è concluso il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus “base”, riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l’ammontare dei bonus base non ha subito alcuna variazione.

Per il IV trimestre, invece - per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato - i livelli obiettivo di riduzione della spesa per il medesimo periodo (valutata per i clienti in regime di tutela) sono quelli già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30% della spesa per l’energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte).

 

I bonus sociali elettrico e del gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

In base all’articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006)[1], il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, citato dalla norma qui in esame, ha definito i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

L’articolo 3, comma 9 del D.L. n. 185/2008, anch’esso richiamato dalla disposizione in esame, ha poi disposto che ai clienti economicamente svantaggiati, aventi diritto alle forniture elettriche agevolate, spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

L’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008, ha riconosciuto il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici (tutti, quindi sia economicamente svantaggiati che non) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

L’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[2], è stato individuato come lo strumento per identificare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, hanno diritto ad accedere, ai sensi delle norme pregresse, alle due agevolazioni tariffarie, per elettricità e gas. In base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, dall’anno 2021, i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.

Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, invece, prescindono dal reddito e i relativi criteri non sono stati modificati. Vi accedono tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (le apparecchiature sono indicate nel D.M. 13 gennaio 2011).

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Con il manifestarsi dell’aumento dei prezzi energetici, i bonus sono stati oggetto di interventi legislativi di rafforzamento, di diversa intensità, che si sono tradotti in sostanza nel riconoscimento di una componente di compensazione integrativa (CCI) rispetto alla componente di compensazione già riconosciuta ai soggetti in via ordinaria, nonché in una estensione della platea dei beneficiari.

Al riguardo, per l’anno 2023, le agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica e gas per i clienti con disagio economico sono riconosciute, in base alla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 17 e 18) e al D.L. n. 34/2023 (articolo 1, comma 2), ai clienti che non superano una soglia di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di:

§  15.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico (art. 1, comma 17, L. Bilancio 2023).

§  30.000 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico (art. 1, comma 2, D.L. n. 34/2023).

In merito alla quantificazione del bonus, il legislatore ha riconosciuto "la necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE più bassi". L’ARERA è stata dunque delegata a parametrare il bonus in base al valore dell'ISEE di ogni nucleo familiare (art. 1, comma 18, L. bilancio 2023). Si rinvia, per un dettaglio, alla pagina web dedicata del sito istituzionale ARERA.

Per il III trimestre 2023, il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 79/2023 ha previsto che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008, sulla base del valore soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge di bilancio 2023, fossero rideterminate dall'ARERA, tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge di bilancio 2023, nel limite di 110 milioni di euro, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l’accesso, da parte dei nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale, disposta dal D.L. n. 34/2023, articolo 1, comma 2.

 

Il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale.

Il comma demanda all’ARERA la definizione della misura del contributo ripartendo nei tre mesi – ottobre, novembre e dicembre - in base ai consumi attesi, l’onere complessivo della stessa, per la quale viene autorizzata la spesa nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2023.

Questo nuovo contributo opera in luogo del contributo straordinario per il IV trimestre 2023 previsto per i clienti domestici dall’articolo 3 del D.L. n. 34/2023. Detta norma, in particolare, riconosceva ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.

A tal fine, l’articolo 3 del D.L. n. 34/2023 autorizzava, al comma 3, la spesa di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, prevedendo, al successivo comma 4, il trasferimento di tale importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Detta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dall’articolo 22, comma 3, lett. b) del D.L. n. 61/2023 in misura pari a 126,7 milioni di euro per finanziare gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 previsti dal medesimo decreto-legge.

L’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 98/2023, ha poi previsto il differimento dal 30 di giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine originariamente previsto per il versamento a CSEA delle relative somme (873,3 milioni di euro).

 

L’articolo 3 del D.L. n. 34/2023 viene, pertanto, sostituito dal comma 8 qui in esame.

 

Il comma 9modificato dalla Camera - reca la copertura dell’onere, indicato, come detto, nel limite massimo di 300 milioni per il 2023, cui si provvede:

§  quanto a 203,22 milioni di euro, a valere su quota parte delle risorse derivanti dalla soppressione del precedente contributo straordinario di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

§  quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l’anno 2023.

 

Sulla base di dette disposizioni, l’Arera ha adottato la delibera 28 settembre 2023 n. 429/2023/R/com, di aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. La delibera reca, inoltre, disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG, nonché le conseguenti disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 


Articolo 1, comma 2
(Relazione di rendicontazione ARERA)

 

 

L’articolo 1, comma 2 dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all’anno 2023.

 

L’articolo 1, comma 2 fissa al 31 maggio 2024 il termine entro cui Arera predispone la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del D.L. n. 17/2022 con riferimento all’anno 2023.

La norma richiamata dispone che ARERA trasmetta, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.

Si rammenta che il successivo D.L. n. 34/2023 (L. n. 56/2023) ha poi disposto che, con riferimento all'anno 2022, ARERA predisponesse la Relazione in oggetto entro il 31 maggio 2023. La Relazione relativa all’anno 2022 (Doc. CCXXV, n.1) è stata presentata da ARERA al Parlamento il 1° giugno 2023.

L’articolo 1, comma 2, quindi, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 maggio 2024 il termine entro il quale l’ARERA è chiamata a predisporre la relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas per l’anno 2023.

 

Si valuti l’opportunità di far espresso riferimento al termine di trasmissione, anziché di predisposizione, della relazione.

 


Articolo 1, commi 3-4
(Azzeramento oneri generali gas - IV Trimestre)

 

 

L’articolo 1, comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA.

 

Segnatamente, il comma 3, al fine di contenere, per il IV trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che ARERA provveda a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Ai relativi oneri, valutati dal comma 4 in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.

Sulla base di dette disposizioni, l’Arera ha adottato la delibera 28 settembre 2023 n. 429/2023/R/com, di aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. La delibera reca, inoltre, disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG, nonché le conseguenti disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Analoghi interventi, di diversa intensità, sono stati previsti in precedenti atti con forza di legge per i trimestri da ottobre 2021 a settembre 2023 (da ultimo, il D.L. n. 57/2023 articolo 3-bis, con riferimento al III trimestre dell’anno in corso). A tali interventi hanno fatto seguito le deliberazioni di ARERA con cui sono stati aggiornati gli oneri generali di sistema. Vedi tabella ricostruttiva successiva.

 

Intervento legislativo

Art/co

Risorse statali
(in milioni di euro)

Contenuto

Trimestre di riferimento

Settore
di riferimento

Delibera ARERA
attuativa

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 2, co.2

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

gas

396/2021R/com

401/2021/R/gas

L. n. 234/2021
Legge di bilancio 2022

Art. 1
co. 507

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze del gas.

(proroga)

I 2022
(gennaio-marzo)

gas

635/2021R/com

637/2021R/com

D.L. n. 17/2022
(conv. con mod. in L. n. 34/2022)

Art. 2,
co. 3-4

250

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t*** per tutte le utenze del gas.

(proroga)

II 2022
(aprile-giugno)

gas

141/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 3

292

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas.

(proroga)

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 5

240

Ulteriore riduzione della componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas,  rispetto a quanto già disposto da ARERA con la deliberazione 148/2022/R/gas***

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 115/2022
(conv. con mod. in L. n. 142/2022)

Art.5,
co. 3

1.820

Mantenimento annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas e conferma riduzione componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas come nel III trim

(proroga)

IV 2022
(ottobre-dicembre)

gas

462/2022/R/com

D.L. n. 179/2022 (trasposto, in sede di conversione, nell’articolo 3-bis D.L. n. 176/2022)

2, co. 4

350

Contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

IV 2022

gas

735/2022/R/com

Legge n. 197/2022 Legge di bilancio 2023

Art 1, co. 15

3.543

Mantenimento annullamento, per tutte le utenze, delle componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T; riduzione UG2, con azzeramento dell’elemento UG2k e diminuzione della parte a restituzione dell’elemento UG2c

I 2023 (gennaio-marzo)

gas

735/2022/R/com

D.L. n. 34/2023 (conv. con mod. in L. n. 56/2023)

2

280

Mantenimento annullamento, per tutte le utenze, delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST e delle aliquote, rispettivamente, della componente UG3 e della componente UG3T.

 

Applicazione, limitatamente al mese di aprile 2023, dell’aliquota negativa dell’elemento UG2c della tariffa UG2, adeguando il relativo valore in misura pari al 35% di quello applicato nel I trimestre.

II 2023

(aprile – giugno)

gas

134/2023/R/com

D.L. 79/2023, non convertito, ma confluito nel D.L. n. 57/2023

Art. 3-bis, co. 2

175

Mantenimento annullamento, per tutti le utenze, componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T

III 2023

(luglio-settembre)

gas

297/2023/R/com

D.L. 131/2023 (in corso di conversione)

Art. 1, co. 3-4

300

Mantenimento annullamento, per tutti le utenze, componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T

IV 2023

(settembre-dicembre)

gas

429/2023/R/com

 

 


Articolo 1, commi da 5 a 7
(Riduzione IVA gas)

 

 

L’articolo 1, comma 5, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.

 

In particolare, il comma 5 dell’articolo 1 prevede che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste dall'articolo 26, comma l, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni dì cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Gli oneri derivanti da questo comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Si rammenta che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

Come rammentato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1437, negli usi industriali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

 

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

 

Si ricorda che la misura era inizialmente stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 n. 2021, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell’aliquota IVA è successivamente stata estesa, dall'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall’articolo 2 del decreto-legge n. 80 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, dall’articolo 5 del decreto-legge n. 115 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Infine, l’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge n. 57 del 2023 ha esteso la riduzione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

La riduzione di aliquota al 5 per cento sui consumi, quindi, è vigente da ottobre del 2021.

 

Ai sensi del comma 6, la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione dì un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1437, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Il contratto di servizio energia è un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. I requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto di servizio energia sono definiti dall'Allegato II al decreto legislativo n. 115 del 2008.

In base alla normativa vigente, la riduzione dell'aliquota IVA disposta per i consumi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali non si applica alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano con contratto di servizio energia perché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022, tale tipologia contrattuale si concretizza nella cessione al cliente finale di energia termica e non, direttamente, nella somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

La riduzione IVA al 5 per cento è stata espressamente estesa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano con contratto servizio energia dall’articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). La riduzione è stata quindi estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023 e successivamente prorogata fino a settembre 2023 dall’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge n. 57 del 2023.

Il comma 7 specifica che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati complessivamente in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo, secondo una modifica introdotta dalla Camera, di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8 (si veda la relativa scheda).

 


Articolo 1-bis
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sui territori)

 

 

L’articolo 1-bis, inserito durante l’esame alla Camera, integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico.

 

L'articolo 1-bis, inserito durante l’esame alla Camera, aggiunge un nuovo comma 2-bis nell’articolo 33 del D.lgs. n. 199/2021.

L’articolo 33 del D.lgs. n. 199/2021, al comma 1, affida l’attività di monitoraggio sulle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili al GSE e alla Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., e, al comma 2, dispone che gli esiti delle attività di monitoraggio siano trasmessi e resi disponibili, con cadenza annuale, al MASE e all'ARERA, nonché alle Regioni e ai Comuni territorialmente competenti.

 

Il nuovo comma 2-bische l’articolo qui in commento propone di inserire nel citato articolo 33 – dispone che, per le finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possano richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (Sistema SII), gestito dallo stesso Acquirente Unico.

Le modalità per la prestazione del servizio in questione dovranno essere disciplinate in appositi protocolli d’intesa, previo parare del Garante per la protezione dei dati personali. Acquirente unico, nel rendere il servizio, deve assicurare l’anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in formato aggregato.

La norma reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, quindi, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

 

L’articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010 (L. n. 129/2010), citato nel testo della norma qui in commento, ha istituito il Sistema informativo integrato (SII), ossia un sistema informatico centralizzato, basato su una banca dati dei punti di riconsegna dei clienti finali, per “la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas”; il SII è gestito dalla società Acquirente unico S.p.A., mentre ARERA ne disciplina le modalità di funzionamento, e, in quanto competente alla regolazione dei servizi, regola gli specifici flussi informativi attraverso i quali, soltanto gli operatori dei mercati - al dettaglio e all’ingrosso - possono interagire tra loro al fine di attuare le prestazioni disciplinate dall’Autorità funzionale alla esecuzione fisica ai contratti di compravendita.

Le modalità di funzionamento del SII sono state definite, in termini generali, con la deliberazione ARG/com 201/2010 – sulla base della quale Acquirente Unico ha adottato il relativo Regolamento di funzionamento.

 

Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito, all'articolo 42-bis, le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto - nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, cd. RED II e in sua parziale attuazione - la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia. Il decreto-legge ha, infatti, riservato tale meccanismo agli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della citata Direttiva RED II.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto con il D.lgs. 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021. Il Decreto legislativo ha definito, nel Titolo IV, Capo I, articoli 30-33, la disciplina "a regime" dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili rimettendone le specifiche modalità attuative all'ARERA, che ha provveduto, con propri provvedimenti. Quanto alla disciplina incentivante per la condivisione dell'energia, il Decreto legislativo, all'articolo 8, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione previsti in via transitoria dal D.L. n. 162/2019. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.). Il D.lgs. n. 199/2021 ha comunque disposto che fino all'adozione dei provvedimenti del MASE continuino ad applicarsi le disposizioni transitorie di cui al D.L. n. 162/2019[3].

Con riferimento al decreto ministeriale attuativo il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, il 26 ottobre 2023, in Aula del Senato, in risposta all’Interrogazione a risposta orale 3-00763 Di Girolamo, ha dichiarato che esso è in via di adozione. In particolare, ha dichiarato che “è partita al mese di febbraio 2023 la fase di interlocuzione con la Commissione europea, vista la particolare complessità dello schema di decreto che era una novità anche a livello europeo (..) Il decreto disciplina sia la concessione di una tariffa incentivante a valere sull'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno della configurazione di autoconsumo, sia la concessione dei contributi anche ingenti del PNRR in conto capitale nell'ambito dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. La misura in argomento prevede inoltre un accesso al meccanismo di supporto diretto, senza la necessità di richiedere la preventiva iscrizione in bandi o registri.

Lo scorso 28 luglio, a seguito di questa interlocuzione, la Commissione ha formulato una formale e approfondita richiesta di informazioni che sono state riscontrate in data 11 settembre e che sono state altresì discusse in dettaglio con gli uffici della Commissione di persona in data 15 settembre 2023. L'incontro ha consentito di fugare ogni eventuale dubbio circa la piena compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato della prevista misura e di predisporre le opportune revisioni al testo (..)A questo punto, le ultime interlocuzioni positive tra le strutture del Ministero e gli uffici della Commissione europea sono venute proprio nei giorni scorsi. Questo dovrebbe consentire, a stretto giro, di giungere a una conclusione positiva dell'iter (..)”.

 


Articolo 2, comma 1-3
(Misure urgenti in materia di social card)

 

 

L’articolo 2, commi 1-3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante.

 

Allo scopo, il comma 1 prevede alcune novelle ai commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che hanno disposto i requisiti per l’individuazione dei beneficiari della “social card”, come segue:

§  per l’anno 2023, viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del Fondo ivi previsto;

A tale proposito, infatti, l’articolo 1, comma 450 della citata legge di bilancio 2023 aveva previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità (v. infra);

§  l’aumento della disponibilità del fondo è previsto allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale;

Si ricorda che i citati commi da 450 a 451-bis della citata legge di Bilancio 2023 hanno disposto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, nello stato di previsione del MASAF, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. Il decreto MASAF 18 aprile 2023 ha poi definito i criteri per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023[4] per la social card istituita dal MASAF per l’acquisto di beni di prima necessità. Il base al citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili – come esaminato nella RT – è pari a 1.300.000 unità, pertanto l’ulteriore contributo volto ad estendere il limite pro-capite è di circa 76 euro.

 

Il comma 451-bis[5] della citata legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.

In particolare il comma 451-bis ha previsto che per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (L. n. 126/2020), con importi autorizzati fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.

Si ricorda che tale norma ha introdotto la possibilità per il MASAF di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale e abbiano disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate. Inoltre gli stessi concessionari devono avere l’identificazione come Identity Provider e la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale e un’esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento[6].

 

Il comma 2 dispone inoltre che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, devono essere stabiliti:

§  l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

§  le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante e prevedere la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non sia stata ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

§  le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;

§  le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, per l’applicazione degli sconti.

 

Il comma 3 dispone infine la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009) che restano acquisite all'erario.

 

La disposizione contenuta dal citato comma 7 dell’articolo 7-quinquies fa riferimento ad una contabilità speciale nell’ambito del Bilancio dello Stato cui possono essere destinate annualmente somme versate all’entrata del bilancio nell’ambito di particolari unità previsionali di base, ai fini del riversamento di tali somme negli anni successivi a specifici interventi previsti a legislazione vigente.

 

 

  Il contributo per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 450-451-bis, Legge n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 13/2023 - L. n. 41/2023) è un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo famigliare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le stesse carte elettroniche sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

 I beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

§  iscrizione di tutti i componenti del nucleo famigliare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

§  titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

In taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b)  Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale  o  sostegno  alla  povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell’Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell’Indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L’individuazione dei beneficiari è operata dall’INPS che inviano ai comuni l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:

a)    nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b)   nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c)    nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.300.000, con carattere nominativo e operatività a partire dal mese di luglio 2023. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non sia stato effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.

L’assegnazione del numero delle carte per ciascun comune è effettuata in base ai seguenti criteri:

§  una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

§  una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

 


Articolo 2, comma 4
(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

 

 

L’articolo 2, comma 4 dispone l’incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cd. fondo bonus trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno.

 

La norma in esame interviene con una nuova disposizione che prevede l’incremento del nuovo bonus trasporti, istituito – si ricorda – dall’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 5/2023 (cd. Carburanti)[7] presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2023.

La misura era stata già autorizzata inizialmente dall’articolo 35 del D.L. n. 50 del 2022[8] (v. box) per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2022, di abbonamenti individuali - annuali, mensili o relativi a più mensilità - per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, abbassando (da 35.000) a 20.000 euro il limite di reddito dei singoli beneficiari richiedenti con riferimento all’anno fiscale 2022.

 

Il richiamato articolo 35 del Dl. 50/2022 aveva previsto la corresponsione iniziale del valore del buono, nominativo e non cedibile, fino al 100 per cento della spesa (copertura integrale) da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento entro il limite di 60 euro, esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, abbiano dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro, poi abbassato a 20.000 euro (v. box) ad opera del DL. 5/2023, mantenendo il buono utilizzabile per un solo abbonamento, non equivalente a reddito imponibile e non rilevante ai fini ISEE.

Il decreto-legge 48/2023 (L. n. 85/2023), peraltro, ha autorizzato il pagamento delle istanze pervenute fuori termine (articolo 20), per un importo esatto di 2.730.660,28 euro, ammesse in deroga con la copertura dei predetti oneri a valere sul medesimo Fondo.

Si ricorda peraltro che una quota delle risorse, pari a 500.000 euro, del nuovo fondo di 100 milioni nel 2023, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica istituita per l’erogazione del buono ai sensi del citato art. 35 del DL. n. 50/2022 (qui la piattaforma per accedere al buono ML – Mims Bonus Trasporti), anche al fine di utilizzare eventuali economie derivanti dall’erogazione del bonus stesso.

 

 

Nel 2022, le risorse del Fondo bonus trasporti, istituito dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 35 del decreto-legge n. 50 del 2022), sono state allocate per il riconoscimento di un beneficio erogabile fino ad esaurimento somme entro il tetto massimo di spesa complessiva di 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio[9]. La fruizione del buono è partita a decorrere dalla pubblicazione del decreto interministeriale attuativo n. 5 del 29 luglio 2022 Lavoro/MEF/Infrastrutture[10] e fino al 31 dicembre 2022.

Il plafond utilizzabile è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni dal c.d. “Decreto Aiuti bis” (art. 27 DL. n. 115 del 2022[11]). Successivamente, l’art. 12 del c.d. “Decreto aiuti ter” (DL. n. 144 del 2022[12]) ha incrementato detto Fondo di ulteriori 10 milioni. La dotazione del Fondo è stata in ultimo limitata per 50 milioni di euro dall’art. 3, comma 14, del DL. n. 176 del 2022[13], riducendone così la disponibilità complessiva da 190 a 140 milioni di euro per il 2022. Resta ferma, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono, la detrazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (ex art. 15, comma 1, lettera i-decies), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, n. 917).

 


Articolo 2, commi 5 e 6
(Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 2, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l’anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria.

 

Nello specifico, il comma 5 dell’art. 2 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 di euro 7.429.667 per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

 

Si ricorda che il citato art. 18, comma 1 del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della  completa  definizione  dei  LEP  e  di  quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), il  fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a  tutti gli studenti capaci e  meritevoli, anche se privi  di  mezzi,  che presentino i requisiti di eleggibilità  di  cui  all'art.  8 del medesimo decreto, è coperto con le seguenti modalità: 
a)    dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito  a  decorrere  dall'anno  finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero (ora dell’università e della ricerca, cap. 1710), sul quale  confluiscono le risorse previste a  legislazione  vigente  dall'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 147 del 1992  e di cui all'art. 33, comma 27, della legge n. 183 del  2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; 
b)   dal gettito derivante dall'importo della tassa  regionale  per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'art. 3, commi 20,21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n.  549; 
c)    dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in  misura  pari ad almeno il 40 per  cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

 

La relazione illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento di accompagnamento dell’A.C. 1437 rilevano che l’attuazione del PNRR (il riferimento è all’investimento “Borse di studio per l'accesso all'università” - M4C1-I.1.7 - per il quale sono previsti 500 milioni di euro complessivi di sovvenzioni) con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 (di cui si è dato notizia nella GU del 3 febbraio 2022), recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio”.

A tal fine – proseguono le relazioni - il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. “Cionondimeno – rilevano le stesse - le risorse PNRR assegnate alle Regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02. Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55. Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario. Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.667, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023”.

Per un approfondimento sugli investimenti e sulle riforme del PNRR che concernono il settore dell’istruzione, tra i quali è compreso l’investimento in esame M4C1-I.1.7 relativo alle borse di studio per l’accesso all’università, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 6 del medesimo art. 2, poi, reca la copertura finanziaria della disposizione in commento (che comporta oneri – come anticipato per euro 7.429.667 per il 2023) e del precedente comma 4 dell’art. 2, relativo al cosiddetto bonus per l’abbonamento al trasporto pubblico (che reca oneri per 12 milioni di euro per il medesimo anno 2023, alla cui distinta scheda di lettura si rinvia). Ai complessivi oneri derivanti dai commi 4 e 5 dell’art. 2, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (legge n. 307 del 2004).

 


Articolo 3
(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)

 

 

L’articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). I commi 1 e 2 prevedono che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano escluse dall’agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà (comma 3). I commi da 4 a 7 stabiliscono l’intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 affida all’ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE e l’ISPRA. I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell’ARERA e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’adozione delle disposizioni attuative. Il comma 12 attribuisce alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’ARERA e alle Camere una relazione sull’andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l’incremento della pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale.

Il comma 13 prevede l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post del regime di agevolazioni

Il comma 14 prevede che l’efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

L’articolo 3 reca una nuova disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd “energivore” o più precisamente “elettrivore”).

 

La disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese e forte consumo di energia elettrica trova la sua base giuridica legittimante nell’articolo 39, comma 3 del D.L. n. 83/2012. Le agevolazioni, fino al 2017, sono state riconosciute nei modi e nei limiti previsti dal D.M. 5 aprile 2013. Attualmente, le agevolazioni sulle tariffe elettriche riconoscibili a dette imprese sono disciplinate dal D.M. 21 dicembre 2017, adottato in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 167/2017 (legge europea 2017) per adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020». L’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno richiesto il riconoscimento delle agevolazioni sulle tariffe elettriche è tenuto da CSEA, Cassa per Servizi Energetici ed Ambientali. L’ultimo aggiornamento, del 18 settembre 2023, includeva quasi 4 mila imprese.

 

I commi 1 e 2 precisano l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina degli incentivi alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Ciò, precisa il comma 1, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022».

Quest’ultima, si osserva, ha sostituito la precedente disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla Comunicazione 2014/C 00/01 del 28 febbraio 2014, disponendo, al punto 468, lett. a), che gli Stati membri modifichino, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023.

 

Accedono alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in base alla nuova disciplina, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (risulta quindi confermato tale requisito, già previsto dal D.M. 21 dicembre 2017) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

§  operano in uno dei settori ad alto rischio (comma 1, lett. a)) o a rischio (comma 1, lett. b)) di rilocalizzazione verso regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose individuati all’allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sulla base della loro intensità energetica e della loro apertura al commercio internazionale;

Detto allegato individua, utilizzando la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee e indicando il relativo codice NACE, 25 settori a rischio di rilocalizzazione e 91 settori ad alto rischio di rilocalizzazione.

Per l’individuazione di tali settori sono stati utilizzati, come parametri, l’intensità energetica e l’intensità dell’apertura al commercio internazionale. In particolare:

§  sono settori ad alto rischio quelli per i quali la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno il 2% e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;

§  sono settori a rischio quelli per i quali la moltiplicazione dell'intensità degli scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %.

Si fa presente che, nella versione in italiano della comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i due elenchi recano il medesimo titolo (Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1). Nella versione in inglese, invece, è chiaramente distinto l’elenco dei settori a rischio rilocalizzazione (Sectors at risk as referred to in Section 4.11.3.1), dall’elenco dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione (“Sectors at significant risk as referred to in Section 4.11.3.1”);

 

§  operano in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, soddisfi comunque i requisiti di intensità energetica e di intensità di scambi commerciali impiegati per la redazione del medesimo allegato (comma 2); in tal caso, la comunicazione della Commissione europea prevede che lo Stato membro ne dia dimostrazione  con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell'Unione, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013. Sul punto, l’articolo 3, comma 2 rinvia ad un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore. Le proposte sono presentate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sono posti a carico dei proponenti;

§  pur non operando in alcuno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni previste dalla disciplina vigente, operando nei settori precedentemente ammessi agli incentivi, elencati negli allegati 3 e 5 alla Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (comma 1, lett. c));

La Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea prevede, al punto 4.11.3.5 alcune norme transitorie. Gli Stati, infatti, possono istituire un piano di transizione fino al 2028, con il riconoscimento di agevolazioni gradualmente più ridotte, per le imprese che abbiano ricevuto in almeno uno degli ultimi due anni agevolazioni in base alla precedente disciplina.

Si osserva, in proposito, che i settori finora ammessi dalla disciplina europea agli incentivi sono 220, mentre la nuova disciplina si applica ad un numero decisamente più contenuto di settori (116).

 

Il comma 3, coerentemente con quanto previsto dal punto 14 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea, esclude dalle agevolazioni le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

 

Analoga esclusione è prevista dal D.M. 21 luglio 2017, in quanto disposta anche dalla precedente Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Ai sensi della richiamata comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a)    nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b)   nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)    qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

§  il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

§  il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

 

I commi da 4 a 7 stabiliscono l’intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.

Con la riforma degli oneri generali di sistema (delibera 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), dal 1° gennaio 2018, l’ARERA ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri, suddividendoli nei seguenti due raggruppamenti, a loro volta suddivisi in più elementi (cfr. anche art. 34 del TIT):

§  la componente Arim, finalizzata a finanziare misure di incentivazione della produzione di energia elettrica da rifiuti non biodegradabili (A3RIM), misure a favore dell’efficienza energetica negli usi finali (Auc7RIM) e non (ASVRIM) misure di tutela per i clienti in stato di disagio economico o fisico (il cd bonus elettrico) (ASRIM), misure a favore delle imprese elettriche di piccole dimensioni che operano nelle isole minori (Auc4RIM), la ricerca di settore(A5RIM), il regime tariffario speciale riconosciuto a RFI (A4RIM). Ciascuna componente è suddivisa in più elementi e

§  la componente Asos, essenzialmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili.

Per quanto qui di interesse, si evidenzia che, nell’ambito della componente Asos, l’elemento A3*SOS è posto a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili, corrispondente approssimativamente alla componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017. L’elemento trova la sua base giuridica legittimante generale nell’articolo 24, comma 7 del D.lgs. n. 28/2011, il quale prevede che l’ARERA definisca le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trovano copertura nel gettito della componente (ex) A3 delle tariffe dell'energia elettrica, nonché, ora, nell’articolo 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 199/2021, il quale dispone che “gli incentivi (per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite dall'ARERA”.

L’elemento AESOS, invece, è posto a copertura degli oneri derivanti dallo sconto praticato sull’elemento A3*SOS (applicazione in misura ridotta) alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Tale sconto agli energivori (recte: elettrivori) è dunque compensato con l’elemento AESOS imposto agli utenti non energivori (clienti finali, persone fisiche ed imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica). Corrisponde alla componente tariffaria AE applicata fino al 31 dicembre 2017.

 

In particolare, in base al comma 4, le imprese a forte consumo di energia sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

§  con riferimento alle imprese operanti in settori ad alto rischio delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;

§  Per valore aggiunto lordo di un'impresa, il punto 411 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, che corrisponde al valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori può essere calcolato prendendo in considerazione il fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Le entrate e le spese classificate come finanziarie o straordinarie nei conti aziendali sono escluse dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate. Il comma 10 dell’articolo 3 in esame rinvia a successivi provvedimenti dell’Arera la definizione a livello nazionale del valore VAL (vedi infra).

§  con riferimento alle imprese operanti in settori a rischio delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Con riferimento alle imprese non operanti in settori a rischio delocalizzazione, ma beneficiarie nel biennio 2022-2023 delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese energivore, è previsto un regime transitorio in base al quale sono soggette ai seguenti contributi nel tempo crescenti a copertura degli oneri di sistema a sostegno delle rinnovabili, nella misura del minor valore:

§  per le annualità dal 2024 al 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;

§  per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;

§  per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Riguardo all’intensità dell’aiuto, si osserva che la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 considera al punto 408 un aiuto proporzionato se i beneficiari coprono rispettivamente almeno il 15 % e il 25 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che uno Stato membro include nel proprio regime. Tuttavia, secondo il successivo punto 409, gli Stati membri possono limitare i costi supplementari derivanti dai prelievi sull'energia elettrica allo 0,5 % del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione e all'1% del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori a rischio rilocalizzazione.

 

I commi 5 e 6 ammettono agevolazioni più elevate a favore delle imprese operanti in settori a rischio rilocalizzazione o comunque beneficiarie di agevolazioni in base al previgente regime di aiuti che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lett. a), n. 1) e 2.1 del D.Lgs. n. 199/2021, in materia di autoconsumo di energia rinnovabile.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 199/2021 richiamate fanno riferimento alla produzione e all’accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo mediante:

§  un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale;

§  un impianto direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

In entrambi i casi, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

 

In tal caso, le imprese operanti in settori a rischio di rilocalizzazione individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 il contributo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima (comma 5).

Detta premialità è consentita dal punto 410 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

 

Per le altre imprese non operanti nei settori a rischio rilocalizzazioni individuati dalla Comunicazione ma beneficiarie nel biennio 2022-2023 delle agevolazioni previste dal previdente regime di aiuti, il contributo è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.

Detta premialità è ammessa dal punto 418 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

 

Il comma 7 precisa che, comunque, in ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle rinnovabili non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Detta soglia minima è prevista dal punto 409 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

 

Il comma 8 prevede, come requisito all’accesso all’agevolazione, l’effettuazione della diagnosi energetica.

La diagnosi energetica è disciplinata dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014, richiamato dal comma 8. La norma ha introdotto l’obbligo, per le grandi imprese, di eseguire una diagnosi energetica, condotta (dal 2016) da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai criteri precisati all'allegato 2 al medesimo decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. È il medesimo articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014 a prevedere, al comma 3, che le imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni tariffarie siano tenute ad eseguire le diagnosi, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.

 

Inoltre, le imprese energivore che accedono alle agevolazioni tariffarie previste dalla norma in esame sono tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

§  attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;

§  ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

§  investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

§  Il richiamo al punto 415 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 è stato introdotto con un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera.

§  Il punto 415 della comunicazione prevede, segnatamente, che lo Stato membro debba monitorare che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE adottino una o più delle misure indicate ora al comma 8 dell’articolo 3 in commento, tra cui, per l’appunto, l’investimento di una quota significativa, pari almeno al 50 per cento, dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto; se del caso, l'investimento dovrebbe determinare un livello di riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

 

Il comma 9 affida all’ENEA il compito di effettuare controlli per accertare l’adempimento dell’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l’impresa abbia adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. L’Enea è chiamata, altresì, a effettuare controlli per accertare l’attuazione delle altre misure previste al comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni:

§  con il GSE, in relazione alla riduzione dell’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica ottenuta;

§  con l’ISPRA, in relazione all’effettivo investimento di una quota dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Gli esiti dei controlli sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA, In caso di inadempimento, l’impresa interessata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso.

La norma reca, infine, una clausola di neutralità finanziaria, per garantire che dall’attuazione delle disposizioni che affidano compiti di controllo all’Enea, in collaborazione con il GSE e l’ISPRA, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, quindi, provvedono all’attuazione della norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, lettera e), che pone a carico della tariffa elettrica i costi da queste sostenute (vedi infra).

 

Il comma 10 attribuisce all’Arera il compito di dare attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 3, definendo:

§  le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti richiesti;

§  le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità dal 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti previsti e costituisce l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni, curandone l’aggiornamento;

§  le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell’impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato;

§  le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli;

§  le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;

§  le modalità per il controllo ex post e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell’anno successivo;

La norma richiama il punto 413 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, a mente del quale, se gli Stati membri concedono aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell'anno successivo.

§  ogni misura volta e regolare la transizione verso il regime di agevolazioni.

 

Il comma 11 rinvia da un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, l’individuazione delle modalità e dei criteri per:

§  il soddisfacimento delle condizioni che consentano una maggiore intensità dell’aiuto, ossia la copertura di almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;

§  l’assolvimento agli obblighi imposti alle imprese beneficiarie di effettuazione di diagnosi energetiche e di adozione di misure per attuare le raccomandazioni previste dal rapporto di diagnosi energetica, ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica o di investire parte dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;

§  lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell’ENEA, del GSE e dell’ISPRA, ivi comprese, prevede ora una modifica approvata nel corso dell’esame alla Camera, le condizioni di revoca totale o parziale delle agevolazioni.

 

Il comma 12 dispone la trasmissione, da parte della CSEA, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’ARERA e, in virtù di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, alle Camere di una relazione sull’andamento dell’applicazione del regime di agevolazioni. Prevede, inoltre, che CSEA provveda agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato.

Detto registro è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy dall’articolo 52 della legge n. 234/2012. I soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono aiuti di Stato sono tenuti a tramettere le relative informazioni al Registro. I medesimi soggetti sono tenuti ad avvalersi del al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e del divieto di concedere aiuti di Stato a soggetti che non hanno rimborsato o depositato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di aiuti illegali adottata dalla Commissione europea, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. Il regolamento per il funzionamento del Registro è stato adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, con D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

 

Il comma 13 prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provveda all’individuazione dell’esperto indipendente per l’adempimento all’obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri conseguenti sono anch’essi posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Il capo V della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 prevede che la Commissione possa esigere che i regimi di aiuto notificabili siano soggetti a una valutazione ex post (punto 455). La valutazione ex post è comunque necessaria per i regimi di aiuto di durata superiore a tre anni (punti 456 e 457):

§  con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato o

§  le cui dotazioni di bilancio o le spese contabilizzate che riguardano gli aiuti di Stato superano i 150 milioni di EUR in un dato anno o i 750 milioni di EUR per l'intera durata complessiva dei regimi.

La valutazione ex post dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici, e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi (punto 458).

Lo Stato membro, ai sensi del punto 459, deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:

a)    insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

b)   entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

c)    per i regimi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle lettere a) o b), entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di un piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale. Entrambe le relazioni devono essere rese pubbliche (punto 461).

La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere una descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione (punto 463).

 

Il comma 14 prevede che l’efficacia delle disposizioni in commento che prevedono agevolazioni tariffarie a beneficio delle imprese a forte consumo di energia sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

L’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE prevede la comunicazione alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione, decide che lo Stato interessato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dar esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

Il comma 15, infine, al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione previste, prevede l’incremento della pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

La Cassa per i servizi energetici e ambientali è un soggetto nato dalla trasformazione in ente pubblico della Cassa conguaglio per il settore elettrico (art. 1, comma 670, legge n. 208/2015). Opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ARERA. Lo statuto, approvato con D.M. 1° giugno 2016, le assegna tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'Autorità nell'ambito delle attività funzionali agli interessi generali da essa curati, a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale:

a)    attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;

b)   attività di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;

c)    attività istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;

d)   attività di erogazione di somme dovute a vario titolo;

e)    ulteriori attività rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall'Autorità alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità stessa.

L’articolo 3, comma 15 del decreto legge in commento richiama il D.M. 4 febbraio 2021, di approvazione dell’adeguamento della dotazione organica della CSEA. Detto decreto ha incrementato, modificando l’articolo 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al D.M. 22 febbraio 2017, da sessanta a novanta unità, di cui cinque (anziché tre) appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale, la dotazione organica della CSEA. Successivamente, l’articolo 7, comma 6-bis del D.L. n. 21/2022, ha ulteriormente incrementato la pianta organica della CSEA di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale.

 


Articolo 4
(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

 

 

L’articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

 

In particolare, il comma 1 prevede che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 2 aggiunge che a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono stati definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Il comma 2 del medesimo articolo 2, inoltre, prevede che a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2019 sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nelle ipotesi di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi elencate sopra, se le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Tale sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il cui comma 1 stabilisce che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a)                   ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis)                      ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b)                            ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis)                      ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter)                      ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione;

c)                            ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Il suddetto articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 stabilisce che, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (si veda sopra per un richiamo), se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

 


Articolo 5
(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

 

 

L’articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un’altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa.

Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.

L’articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

In primo luogo, il comma 1 individua come destinatarie della normativa in esame le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali (articolo 91, comma 2 del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005) che, nell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) acquisiscono un compendio aziendale (e cioè un complesso di beni e asset) da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005).

 

In sintesi, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di legge.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.

 

La norma in esame, nella predetta ipotesi, consente al cessionario di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, ovvero il valore corrisposto alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 117 del CAP, i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario. In sostanza tale gestione costituisce patrimonio separato da ogni altro dell’impresa. Le somme che costituiscono le gestioni separate possono essere incassate solo dai soggetti che vi hanno investito.

 

Come chiarisce al riguardo anche la relazione illustrativa, vanno comunque registrati - se presenti - i minori valori rispetto a quelli di carico, come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate imputabili a perdite di carattere durevole.

Con riferimento ai riflessi fiscali, il comma 1 dispone inoltre che la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari abbia rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP; il Governo al riguardo chiarisce che dalla rilevazione al valore di carico consente la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario.

 

La Relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1437 chiarisce che la norma in considerazione dell’operatività del cessionario, intende garantire continuità di gestione al compendio aziendale e, per un limitato periodo di tempo, consente di attribuire continuità di valori anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. La relazione tecnica di accompagnamento dell’A.C. 1437, con riferimento a tali operazioni, non quantifica effetti di gettito: ritiene dunque che la rilevazione al valore di carico non darebbe luogo alla dismissione di titoli per fronteggiare richieste di riscatti e, conseguentemente, non verrebbero realizzate minusvalenze latenti nel periodo di tempo in cui la cessionaria rimane operativa.

 

Inoltre, il comma 1 stabilisce che tali cessioni si considerano cessione di rami di azienda ai fini della disciplina IVA (di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633).

 

Il Governo al riguardo rileva che tale previsione, introdotta ai fini di un corretto inquadramento IVA della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell’operazione, la quale, coerentemente con la disciplina nazionale ed europea vigente, consiste a tutti gli effetti nel trasferimento di un insieme di beni ed attività idonei nel loro complesso allo svolgimento di un'attività produttiva, e non del solo portafoglio assicurativo.

 

Si prevede altresì che, con riferimento agli atti aventi a oggetto queste cessioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista (200 euro per l’imposta di registro, 50 euro ciascuna per le imposte ipocatastali) in luogo dell’applicazione di aliquote proporzionali.

 

Inoltre la disposizione consente ai cessionari di valutare, nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

 

Le imprese cessionarie non possono esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (per cui si veda il sito dell’Agenzia delle entrate; si tratta del regime opzionale che consente di tassare il reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone) né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR (si tratta del particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi; si rinvia al sito dell’Agenzia delle entrate per ulteriori informazioni).

 

Ai fini contabili – come chiarito dalla Relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1437, per ragioni di parità di trattamento - il comma 2 contiene disposizioni di analogo tenore con riferimento agli ulteriori soggetti cessionari di tali asset.

 

Dunque, le imprese assicurative che non applicano i principi contabili internazionali possono rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, se entro 18 mesi dal 30 settembre 2023, ovvero entro il 30 marzo 2025 acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie, come individuate al comma 1.

Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sono introdotte anche prescrizioni analoghe a quelle del comma 1, a fini IVA.

Nei confronti delle successive cessionarie non operano le norme fiscali relative alle imposte dirette (IRES e IRAP), con la conseguenza che possono emergere plusvalenze e minusvalenze; non operano neppure le agevolazioni sulle imposte di registro e ipocatastali (dovute in misura proporzionale). Le agevolazioni fiscali menzionate, come anche chiarisce il Governo nella relazione illustrativa, sono invece limitate al periodo di operatività della cessionaria del compendio aziendale dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa.

 

Il comma 3 interviene per modificare la disciplina contenuta nei commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Tali disposizioni hanno conferito ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies).

 

Più in dettaglio il comma 3-octies, nella formulazione previgente, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari stabilisce che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022) possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Si prevede inoltre che l’applicazione di tali disposizioni possa venire prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Con la modifica di cui al comma 3, lettera a), viene eliminata dalla norma la previsione per cui le disposizioni sulla valutazione dei titoli può essere prorogata con decreto ministeriale.

 

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, il comma 3-novies rinvia a un regolamento IVASS per l’attuazione di tali norme; prevede inoltre che tali imprese applichino le disposizioni sulla valutazione dei titoli previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

 

Il comma 3-decies, nella sua previgente formulazione, chiarisce che le imprese assicurative che non utilizzano i principi contabili internazionali (imprese di cui al comma 3-novies sopra illustrato), qualora si avvalgano della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, destinino a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni in parola e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva doveva essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 

La lettera b), punto 1 del comma 3 modifica il comma 3-decies, al fine di sopprimere la previsione per cui le imprese assicurative già menzionate, nella contabilizzazione dei titoli debbano tenere conto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e ai cinque esercizi successivi.

Dall’altro lato la lettera b), punto 2 integra il comma 3-decies prevedendo che per le predette imprese assicurative, ove si avvalgano della speciale disciplina della contabilizzazione dei titoli, l'effetto sugli impegni verso gli assicurati, riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, sia invece tra gli elementi rilevanti per la la determinazione della riserva indisponibile.

 

La lettera c) introduce all’articolo 45 i nuovi commi 3-undecies e 3-duodecies, ai sensi dei quali, rispettivamente:

§  per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni sulla speciale modalità di contabilizzazione di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

§  per le imprese assicurative che non utilizzano i principi contabili internazionali, che si avvalgono della facoltà di contabilizzazione speciale dei titoli, l'applicazione delle disposizioni in materia di elementi di cui tenere conto per la costituzione della riserva (introdotte dalla lettera b), ovvero dal terzo periodo del comma 3-decies) in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In sostanza, come chiarisce la relazione illustrativa, le norme in esame prevedono la possibilità di emanare due distinti decreti, volti a:

§  reiterare le sole misure inerenti alla possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (commi da 3-octies a 3-novies, come novellati)

§  reiterare gli effetti di cui al comma 3-decies in tema di valutazione dei rischi per gli assicurati ai fini della costituzione della riserva, previa emanazione del decreto che consente il ripetersi degli effetti delle misure in materia di contabilizzazione dei titoli, di cui ai commi 3-octies e 3-novies.

L’eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, a seguito dell’emanazione di uno o entrambi i decreti, avrebbero implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

 


Articolo 6
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

 

 

L’articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 270/1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 cc., che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere.

In base all’articolo 6, in particolare, l’articolo 56, comma 3-bis del D. Lgs. n. 270/1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

 

L’articolo 6 reca disposizioni intese a fornire una interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 3-bis, del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale con finalità conservative del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente, con prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Per le imprese che superano determinati limiti occupazionali e di esposizione debitoria[14], operano le disposizioni supplementari e speciali contenute nel D.L. n. 347/2003 («legge Marzano»). Per quanto non diversamente disposto dal D.L. 347/2023, trova applicazione la disciplina ordinaria del D.lgs. n. 270/1999.

Appare utile ricordare che le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e questo risultato deve potersi realizzare tramite un apposito programma che preveda, in alternativa (art. 27, comma 1 e 2, lett. a¸ b), b-bis)) del D.lgs. n. 270/1999):

a) la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali")[15].

b) la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");

b-bis)          per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")[16]. Ai sensi della “legge Marzano” i commissari straordinari sono abilitati a cedere i beni aziendali mediante una procedura negoziata (trattativa privata) a meno che il prezzo di vendita concordato non sia inferiore al valore di mercato (art. 4, comma 4-quater D.L. n. 347/2003)[17].

Il programma deve - ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs. n. 270/1999 - indicare: a) le attività d’impresa da proseguire e quelle da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario[18]; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura[19] (comma 1)[20].

Il comma 3-bis dell’articolo 56 dispone che le operazioni (di cui ai commentati commi 1 e 2) effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 cc.

Si rammenta che l’articolo 2112 cc. dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento[21].

 

Dunque, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 56, nel caso di operazioni compiute in sede di attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, è escluso l’obbligo di continuazione in capo all’impresa cessionaria dei rapporti di lavoro già in capo all’impresa cedente, continuazione invece garantita, in via generale, dal codice civile, nel caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 cc.).

Rileva, in tema di trasferimento di rami d’azienda, l’articolo 47 della L. n. 428/1990 che, come modificato successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009, causa C-561-07 (vedi infra), oggi distingue le diverse fattispecie idonee a derogare totalmente o parzialmente alla disciplina protettiva dei lavoratori, nell’ambito di trasferimenti d’azienda dettata, in Italia, dall’art. 2112 Cod. Civ.. L’articolo 47, in linea con l’orientamento interpretativo della Corte di giustizia, in caso di cessioni riguardanti imprese in amministrazione straordinaria, motiva la deroga all’articolo 2112 cc. a due condizioni: cessazione o non continuazione dell’attività e accordo con i sindacati.

In particolare, il comma 5-ter, dispone che, qualora il trasferimento riguardi imprese in amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione con i sindacati, sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 cc..  Ai sensi del comma 6, i lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, o entro un periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

L’articolo 6 qui in esame dispone che l’articolo 56, comma 3-bis del D.Lgs. n. 270/1990 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

 

La norma, per come formulata, definisce la portata applicativa del comma 3-bis, così da comprendere non solo le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti - ma anche tutte le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti purché effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

In materia di norme di interpretazione autentica, la Corte costituzionale ha maturato nel tempo un orientamento di cui è espressione, in particolare la sentenza n. 73 del 2017[22]. In quest’ultima sentenza, la Consulta ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata". Infine, la distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché «la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata».

 

L’articolo 6 in esame fa riferimento alle “decisioni” della Commissione che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario.

Si rammenta al riguardo che – ai sensi dell’art. 288 TFUE - la decisione, nel sistema delle fonti del diritto europeo, è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e, se designa i destinatari, è obbligatorio soltanto nei confronti di questi, dunque, nel caso di specie, cedente e cessionario.

 

L’articolo 6 richiama, in premessa, la coerenza di quanto ivi disposto con l’articolo articolo 5, par. 1 della medesima Direttiva 2001/23/CE, ai sensi del quale, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di  imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti non si applicano nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente).

 

La Direttiva 2001/23/CE

La Direttiva 2001/23/CE stabilisce i diritti dei lavoratori a livello dell’UE in casi di trasferimento della proprietà dell’impresa in cui lavorano, nonché gli obblighi di cedenti e cessionari.

La direttiva si applica, ai sensi dell’articolo 1, ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. Si applica a tutte le imprese, pubbliche o private, che esercitano un’attività economica a scopo lucrativo o non lucrativo.

Ai sensi dell’articolo 1, par. 1, lett. b) è considerato trasferimento ai sensi della direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

Ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario[23].

Ai sensi dell’articolo 4, il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario[24].

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1– richiamato nell’articolo qui in commento – a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 sul mantenimento dei lavoratori, sopra citati, non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente).

Il paragrafo 2 dispone poi che, quando trovano applicazione i predetti articoli 3 e 4 ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), lo Stato membro può disporre che:

§  gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalle norme europee a tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Tali norme, ora stabilite dalla direttiva n. 2008/94/CE, prevedono il pagamento, almeno con riferimento ad un periodo di tre mesi, dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro previste dal diritto nazionale 

§  che il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori.

 

Appare utile osservare come, nella sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009, causa C-561-07 (disponibile qui), la Corte, abbia censurato la formulazione al tempo vigente dell’art. 47, comma 5 della legge n. 428/1990[25], in quanto contrastante con la direttiva 2001/23/CE evidenziando quanto segue: “non può ritenersi che la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23”. “Tale interpretazione è peraltro avvalorata da una lettura sistematica del citato art. 5 della Direttiva (..). Infatti, quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l'applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23, lo ha espressamente previsto, come emerge dalla lettera stessa dell'art. 5, n.1, della direttiva citata, secondo cui tali artt. 3 e 4 non si applicano, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, al trasferimento di un'impresa che sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni”.

 

Il Comunicato stampa n. 51/2023 della presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle misure contenute nel provvedimento in esame, dichiara, quanto all’articolo qui in commento quanto segue: “Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende”.

Nel rinviare più diffusamente al box ricostruttivo infra,  si ricorda qui che, nel caso Alitalia-ITA Airways richiamato dal comunicato a fondamento dell’intervento legislativo, la Commissione europea, con decisione del 10 settembre 2021, ha ritenuto, ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato, che Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA") non sia il successore economico di Alitalia e quindi non sia responsabile del rimborso degli aiuti di Stato ricevuti dalla stessa Alitalia[26]. Tale decisione trova la sua base giuridica sul combinato disposto degli artt. 107 e 108 TFUE, che indica i poteri della Commissione nel valutare la compatibilità con il diritto dell’UE delle norme nazionali che prevedono aiuti di Stato.

Dopo tale decisione, che come detto attiene alla sola disciplina sugli aiuti di Stato, successivi pronunciamenti giurisprudenziali, richiamati nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, hanno comunque dichiarato il diritto dei lavoratori subordinati di Alitalia S.p.a, soggetti ricorrenti in sede giurisdizionale, alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società trasporto Aereo S.p.A.- ITA Airways S.p.a, evidenziando come la Comunicazione della Commissione in oggetto, per sua natura, ai sensi del Trattato abbia efficacia nei confronti dello Stato membro e non già nei confronti dei ricorrenti (si rinvia a titolo esemplificativo e non esaustivo delle diverse pronunce del Tribunale civile, alla sentenza 6205/2023, Tribunale Civile di Roma, IV Sez. lavoro, pubblicata il 26 luglio 2023).

 

 

L’articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2023 (qui il dossier di documentazione), attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati ai fini della conversione in legge, ha introdotto nuove misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A.

Le suddette società sono attualmente in regime di amministrazione straordinaria e il connesso programma di cessione delle relative attività è oggetto di quanto previsto dall’articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis, qui il dossier di documentazione): il suo comma 3, in particolare, dispone che Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria provvedano, anche mediante trattativa privata, al trasferimento alla nuova società di trasporto aereo ITA S.p.A. (la cui istituzione è stata disciplinata dall’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, qui il dossier di documentazione), dei complessi aziendali individuati nel piano industriale della stessa e pongano in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale stesso.

Più nel dettaglio, il menzionato articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che, ai fini dell’eventuale trasferimento di personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di tali società, efficientati e riordinati in base al programma dell’amministrazione straordinaria integrato con le iniziative di riorganizzazione ed efficientamento della struttura, si applichi l’articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, con espressa esclusione di ogni altra disciplina applicabile.  La disposizione richiamata prevede che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali, i termini previsti dalla legislazione vigente siano ridotti della metà e che, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

Le eventuali modifiche al programma di cessione delle due società in amministrazione straordinaria, apportate dai Commissari straordinari al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea sul piano industriale di ITA S.p.A., possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda e la corretta esecuzione del programma autorizzato integra il requisito richiesto per far dichiarare la cessazione dell’esercizio dell’impresa delle società in amministrazione straordinaria.

Il citato articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2023 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., così rinnovando alla scadenza l’analoga previsione già introdotta fino al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, commi 131-133, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022, qui il dossier di documentazione). Il nuovo intervento viene ammesso nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, e ad esso viene altresì ricondotta la finalità di consentire la realizzazione dei programmi formativi, che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Tuttavia, a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, l’intervento in oggetto di integrazione salariale straordinaria non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

In aggiunta all’intervento di integrazione salariale di cui si è appena detto, la norma disciplina anche il trattamento integrativo, previsto nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: la misura di tale trattamento integrativo deve essere tale da garantire che l’importo complessivo delle due prestazioni sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, fino a concorrenza di un limite, pari a 2.500 euro mensili. Tale trattamento integrativo è in ogni caso subordinato al rispetto di un limite di spesa, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024; conseguentemente, la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata in misura identica.

La norma prevede, altresì, per i datori di lavoro privati che, nel periodo di riferimento 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società, uno sgravio consistente nell’esonero totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e relativi ai lavoratori in esame – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; lo sgravio è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa complessiva di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni per il 2027. L’esonero è concesso ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell’Unione europea le quali individuano le forme e i livelli di aiuti pubblici c.d. de minimis per i quali non è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Per ogni ulteriore approfondimento sulla vicenda Alitalia e sui più recenti interventi normativi, si rinvia al relativo paragrafo del Tema “Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo”, sul Portale di Documentazione della Camera dei Deputati.

 


Articolo 7, comma 1
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa)

 

 

L’articolo 7, al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento, anche a supporto delle strutture non ricomprese tra quelle indicate nell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

 

A tal fine, il comma interviene sull’articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123[27] - che disciplina il potenziamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) per lo svolgimento delle attività di analisi e revisione della spesa - modificandone il comma 3. In particolare, tale comma consente al Dipartimento della Ragioneria di potersi avvalere di personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 123 del 2011.

La modifica apportata dal comma 1 in esame, sopprimendo il riferimento all’articolo 25, è volta ad estendere la facoltà di avvalersi di personale in posizione di comando per lo svolgimento di tutte le attività di analisi e valutazione della spesa attualmente svolte dal Dipartimento – in aggiunta a quelle originariamente previste ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 123 del 2011.

In sostanza, con l’eliminazione del riferimento all’art. 25, si consente alla Ragioneria generale dello Stato di utilizzare la procedura di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997, per l'attivazione del comando di personale anche per altre aree e strutture del Dipartimento, non ricomprese tra quelle incaricate delle attività di analisi e revisione della spesa.

 

Si rammenta che il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, adottato in attuazione di una specifica delega prevista nella legge di contabilità e finanza pubblica, nel disciplinare la riforma dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, ha dettato specifiche norme per il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e valutazione della spesa. Il decreto pone in risalto la funzione strategica dell’attività di analisi e valutazione della spesa, qualificata come l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale attività è attuata mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa. Tali attività sono realizzate avvalendosi anche di metodologie provenienti dall'analisi economica e statistica.

Al fine di potenziare l'attività di analisi e valutazione della spesa, l’art. 26 del D.Lgs. n. 123/2011 autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con università pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento è autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore pubblico. Inoltre, al fine di potenziare le capacità di analisi statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad individuare fino a sei posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca.

Il comma 3, come novellato dal comma in esame, prevede, inoltre, che per lo svolgimento del complesso delle attività di analisi e valutazione della spesa il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può avvalersi di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

 


Articolo 7, comma 2
(Contenimento della spesa per società pubbliche)

 

 

L’articolo 7, comma 2, esclude l’applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall’ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente.

La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che alle società SIMEST S.p.A. e SACE S.p.A. non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni.

L'esclusione dai vincoli, divieti e obblighi previsti in materia di contenimento della spesa pubblica avrebbe l'esclusiva finalità, indicata dalla disposizione, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attribuiti alle due società (come individuati, rispettivamente, dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e dall’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

 

Si rammenta che i soggetti inclusi nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni sono annualmente individuati con provvedimento dell'ISTAT in un apposito elenco elaborato ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). L’ultimo elenco è contenuto nel comunicato ISTAT del 26 settembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022 (cfr. la relativa pagina internet per l'elenco completo).

Le vigenti misure di contenimento della spesa pubblica sono indicate in un apposito quadro sinottico allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce annualmente agli enti e agli organismi pubblici le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione, con la finalità di agevolare gli enti interessati nell’attività di ricognizione delle misure di contenimento della spesa pubblica ad essi applicabili (si veda, da ultimo, l’Allegato 1 della Circolare RGS 7 aprile 2023, n. 1).

 

Il comma in oggetto prevede, inoltre, che le predette società conservano autonomia finanziaria e operativa, fermi restando, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

La Relazione tecnica di accompagnamento dell’A.C. 1437 precisa che la disposizione in esame non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state ancora incluse nell’elenco dell’ISTAT, per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

 


Articolo 7, commi 3-5
(Fondo avvio opere indifferibili)

 

L’articolo 7, commi 3-5, prevedono delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All’attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili (comma 5).

 

 

Il comma 3 consente la riammissione al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI) degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), in possesso dei relativi requisiti e per i quali sia stata avviata la procedura di accesso mediante l’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che siano stati esclusi dal riparto del Fondo per il mancato perfezionamento dell’iter da parte delle Amministrazioni titolari o per inosservanza di disposizioni procedurali.

A tal fine si prevede che entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame (ovvero entro il 20 ottobre) le Amministrazioni titolari comunicano alla Ragioneria generale dello Stato gli elenchi degli interventi beneficiari. La Ragioneria generale è autorizzata, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

 

Per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti nel corso del 2022, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) ha istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi attraverso un meccanismo di adeguamento delle basi di asta.. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al PNC e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022  nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,

Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. Sono destinatarie di tali contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, le stazioni appaltanti che: non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; e che hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le regioni devono aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture, sentite le regioni interessate.

Per una disamina dei decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale, attuativi della disciplina disposta dalla legge di bilancio per il 2023 sul Fondo opere indifferibili, si segnala questa pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato.

 

La Relazione Tecnica afferma che la norma è diretta a superare alcune criticità che si sono verificate nell'iter di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, derivanti da errori materiali e dal mancato rispetto di adempimenti procedurali previsti dal D.P.C.M. 28 luglio 2022 e dal D.M. 10 febbraio 2023 (il quale disciplina la procedura ordinaria per l’accesso al Fondo su base semestrale) da parte delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni titolari.

L'ambito di applicazione della norma è circoscritto agli interventi finanziati a valere delle risorse PNRR e PNC per i quali le procedure di affidamento sono state avviate nel primo semestre o, per il secondo semestre, saranno avviate entro il 31 dicembre 2023 ed è finalizzato al rispetto di traguardi e obiettivi previsti nell'ambito dei predetti PNRR e PNC. Il finanziamento di tali interventi era già compreso nelle stime delle procedure previste dalla normativa.

 

Il comma 4 stabilisce che, ferme restando le condizioni previste dal citato articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, attribuiti alla titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e del merito, che siano stati oggetto di procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 mediante accordi quadro stipulati con Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, beneficiano, in aggiunta all’importo attribuito con il provvedimento di assegnazione, di risorse ulteriori di importo pari al 10 per cento dell’importo già assegnato a ciascun intervento dal predetto provvedimento.

Tale riserva è condizionata al fatto che gli stessi interventi non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

 

L’art. 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77 del 2021 (introdotto con l’art. 32 del D.L. 144 del 2022, cd. Aiuti-ter) ha attribuito ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti del PNRR.

Dal sito istituzionale si apprende che Invitalia offre supporto tecnico ai soggetti attuatori dei contratti istituzionali di sviluppo Salute (16 Regioni e Province autonome e 101 enti del servizio sanitario regionale), gestendo le procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per i seguenti interventi infrastrutturali:

Il 20 luglio 2022 sono state pubblicate tre procedure di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari alla realizzazione di 1189 interventi infrastrutturali, su tutto il territorio nazionale, per un valore di oltre 3.200 milioni di euro di finanziamenti.

Il 10 maggio 2023, inoltre, sono state pubblicate tre procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per la realizzazione di 211 interventi infrastrutturali in Sicilia per un valore di oltre 500 milioni di euro di finanziamenti.

Per quanto riguarda le procedure gestite da Invitalia per conto del Ministero dell’istruzione e del merito si segnala la procedura di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro volta ad accelerare la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (M2C3I1.1).

 

Ai fini dell’attuazione del comma 4 si prevede che entro il 20 ottobre il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione e del merito comunicano alla Ragioneria generale l’elenco degli interventi, con il relativo CUP (codice unico di progetto) e dell’indicazione del soggetto attuatore. Le risorse sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato da adottare entro il 30 ottobre.

Rimane fermo quanto stabilito in tema di eventuali economie dal D.P.C.M. 28 luglio 2022 e dal D.M. del MEF 10 febbraio 2023.

Il D.P.C.M. 28 luglio 2022 (art. 6, comma 6) prevede che a seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi sono portate a riduzione delle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Il D.M. 10 febbraio 2023 (art. 11) del MEF ugualmente dispone che a seguito dell'aggiudicazione della gara vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate. Le risorse assegnate sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

 

La Relazione Tecnica al riguardo afferma che, in analogia al comma 3, anche il comma 4 è finalizzato al rispetto di traguardi e obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 5 dispone che all’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle disponibilità del Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

Capo IV – Disposizioni finali

 


Articolo 7-bis
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca disposizioni finanziarie.

 

Segnatamente, l’articolo 7-bis, composto di un solo comma, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Articolo 8
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 8 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2023.

 

 



[1]     Il comma 375 ha affidato ad un decreto dell’allora Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

[2]     Di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e s.m.i..

[3]     Il D.lgs. 199 tiene conto del fatto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede un investimento dedicato alle Comunità di energia rinnovabile e all'autoconsumo collettivo. Si tratta dell'Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo". Pertanto, all'articolo 13 e 14, comma 1, lett. e), nel delineare i meccanismi di sostegno a valere su tale investimento, dispone che vi sia un coordinamento tra questi e gli strumenti ordinari di incentivazione per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8, rimettendo quindi ad un apposto decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 15 marzo 2022 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 199/2021), la definizione delle condizioni di cumulabilità.

[4]     Si tratta in particolare delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno. Il decreto ha poi definito l'ammontare del beneficio unitario, le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza e le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

[5]     Introdotto dall’articolo 14, comma 9, del DL. n. 13/2023 (L. n. 41/2023)

[6]     Per l’accesso ai benefici, il richiedente è tenuto a registrarsi nella piattaforma digitale messa a disposizione del concessionario convenzionato (la cd. “piattaforma della ristorazione”) ovvero andare presso gli sportelli del concessionario convenzionato. In entrambi i casi dovrà essere fatta richiesta di accesso al beneficio e dovranno essere forniti i dati richiesti, tra i quali copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Gli acquisti dei prodotti agricoli e alimentari, anche DOP e IGP, è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti; all’esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere, nelle medesime modalità, i bonifici a saldo del contributo.

 

[7]     Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 23/2023.

[8]     Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022.

[9]     Per tali finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, della società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio.

[10]   Il decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture ha in particolare definito le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono; le modalità di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa; le modalità di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati per l’acquisito degli abbonamenti.

[11]   Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

[12]   Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 175/2022.

[13]    Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2023.

[14]   Alle grandi imprese con almeno 500 dipendenti e un debito di almeno 300 milioni si applicano le norme speciali supplementari del D.L. n. 347/2003 («legge Marzano»). Secondo la legge Marzano, le società possono presentare domanda di messa in amministrazione straordinaria, secondo le modalità previste nella legge stessa, direttamente al ministero dello Sviluppo economico, anche prima che la Corte si pronunci sulla loro solvibilità. I commissari straordinari sono nominati dal Ministro delle imprese e del made in Italy e non dal giudice e operano sotto la supervisione del Ministro stesso. Nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, l'azionariato esistente è privato dei suoi poteri decisionali mentre la società continua a operare. La gestione dell'impresa e l'amministrazione del patrimonio sociale è in capo ai commissari straordinari.

[15]   Per le imprese in amministrazione straordinaria che rientrano nel campo di applicazione della legge Marzano, il provvedimento testé citato, all’articolo 4, comma 4-ter, prevede che Ministro delle imprese e del made in Itay, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, possa disporre la proroga del termine di esecuzione del programma dell’amministrazione straordinaria per un massimo di dodici mesi. Il comma 4-septies, consente poi, con le medesime modalità, una ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per quelle procedure che - già prorogate ai sensi del comma 4-ter - in ragione della loro particolare complessità, non possono essere comunque essere definite entro il termine. La proroga consentita dal comma 4-septies è fino a un massimo di 12 mesi o un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa. Il recente D.L. n. 132/2023 (cd. “proroga termini”), prevede poi, all’articolo 15, la proroga di ulteriori 24 mesi del termine massimo di cui al comma 4-septies (sia quello di 12 che di 24 mesi, quindi), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario, con le modalità già sopra indicate.

[16]   La legge. “Marzano” dispone che, qualora non sia possibile adottare, o il Ministro non autorizzi il programma di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), né quello di cui alla lett. b), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento (ora liquidazione giudiziale, ai sensi della riforma contenuta nel D.lgs. n. 14/2019), ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del D.lgs. n. 270/1999.

[17]   L'ammissione delle grandi imprese che svolgono servizi pubblici essenziali alla procedura di amministrazione straordinaria non comporta, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse degli atti o dei titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente.

[18]   Con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.

[19]   Con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

[20]   Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve anche indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, e le previsioni per la soddisfazione dei creditori (comma 2)

[21]   L’articolo 2112 intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Rimane ferma la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti da parte del lavoratore.

[22]   Vedasi, a tal proposito, anche la successiva sentenza n. 70/2020, che richiama la sentenza n. 73/2020 e, per un approfondimento della giurisprudenza pregressa, il documento “La legge di interpretazione autentica tra Costituzione e CEDU” a cura del servizio studi della Corte Costituzionale

[23]   Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.

[24]   Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.

[25]   Il testo dell’articolo 47, comma 5, della legge n. 428/1990 è stato successivamente modificato, per conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia, con D.L. n. 135/2009 (art. 19-quater). La norma è stata poi modificata dal D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm. .

[26]   Il 10 settembre 2021 la Commissione europea ha concluso, con distinte decisioni, che i due prestiti statali per un importo complessivo di 900 milioni concessi dallo Stato italiano ad Alitalia nel 2017non sono stati riconosciuti in conformità alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'Italia deve pertanto recuperare presso Alitalia gli aiuti di Stato percepiti in contrasto con le norme europee, maggiorati degli interessi (qui il comunicato stampa). Nel contempo la Commissione ha anche concluso che Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA") non è il successore economico di Alitalia e quindi non è responsabile del rimborso degli aiuti di Stato ricevuti da Alitalia. Essa ha inoltre ritenuto che i conferimenti di capitale pari a 1,35 miliardi di € a favore della nuova compagnia sono conformi alle condizioni di mercato e non si configurano quindi come aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’Unione.

 

[27]   Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.