Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici - Edizione provvisoria
Serie: Progetti di legge   Numero: 156/1
Data: 28/09/2023
Organi della Camera: Assemblea

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -@SR_Studi

Dossier n. 122/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-9574 st_attprod@camera.it -  @CD_attProd

Dipartimento Trasporti

Tel. 066760-2614 * st_trasporti@camera.it - @CD_trasporti

 

Progetti di legge n. 156/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118) 9

Articolo 1 (Trasparenza sui prezzi praticati su voli nazionali) 20

Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe applicabili) 28

Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma) 30

Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo) 35

Articolo 5, commi 1-6 e 11 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica) 37

Articolo 5, commi da 7 a 10 (Comitato tecnico permanente per la microelettronica) 44

Articolo 5-bis (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il Made in Italy) 46

Articolo 6, commi 1 e 2 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei) 49

Articolo 6, comma 2-bis (Computo dell’anzianità di servizio del personale degli enti pubblici di ricerca) 52

Articolo 7 (Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche) 53

Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione) 67

Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico) 68

Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca) 70

Articolo 10-bis (Sanzioni in materia di riproduzione animale) 73

Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole) 78

Articolo 11-bis (Modifiche all’articolo 18 della legge11 febbraio 1992, n. 157) 81

Articolo 11-ter (Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 83

Articolo 12 (Misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa) 84

Articolo 12-bis (Procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) 88

Articolo 12-ter (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) 91

Articolo 12-quater (Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico) 92

Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale) 94

Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico) 99

Articolo 14 (Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158) 104

Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio) 110

Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali) 113

Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale) 118

Articolo 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 124

Articolo 18-bis (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili) 128

Articolo 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali) 129

Articolo 19-bis (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte) 133

Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto) 134

Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria) 136

Articolo 21-bis  (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio) 145

Articolo 21-ter (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici) 148

Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti) 152

Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) 154

Articolo 24 (Proroga superbonus 110 per cento edifici unifamiliari) 166

Articolo 25 (Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione) 167

Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse) 170

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo) 179

Articolo 28 (Disposizioni finanziarie) 183

Articolo 29 (Entrata in vigore) 184

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118)

 

 

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, con salvezza degli effetti.

 

La disposizione, introdotta in sede referente, prevede l'abrogazione del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2023, n. 203 ed entrato in vigore il 1° settembre 2023).

Dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche introdotte in sede referente recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 104 del 2023, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 118 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 104 in esame.

 

Per quanto concerne il contenuto delle disposizioni in oggetto, v. infra la scheda di lettura relativa all’articolo 13-bis.

 

Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico). XIX e XVIII legislatura.

 

XIX legislatura.

 

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”.

Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2022, n. 247. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 novembre 2022, n. 175[1], a decorrere dal 18 novembre 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 23 novembre 2022, n. 179. “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2022, n. 274. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 13 gennaio 2023, n. 6[2], a decorrere dal 18 gennaio 2023. A norma del citato comma 2restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2023, n. 4. “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”.

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2023, n. 8. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 febbraio 2023, n. 14[3], a decorrere dal 28 febbraio 2023. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 28 giugno 2023, n. 79. “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2023, n. 149. L’articolo 1 del decreto-legge è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 26 luglio 2023, n. 95[4], a decorrere dal 28 luglio 2023. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo. L’articolo 2 del decreto-legge medesimo abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 10 agosto 2023, n. 112[5], a decorrere dal 17 agosto 2023. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo.

 

D.L. 5 luglio 2023, n. 88. “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”.

Pubblicato nella G.U. 5 luglio 2023, n. 155. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 31 luglio 2023, n. 100[6], a decorrere dal 1° agosto 2023. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

 

XVIII legislatura.

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[7], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[8].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[9], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[10], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[11], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[12].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[13], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[14], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[15], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[16], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[17], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[18], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[19], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176[20], a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6[21], a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21[22], a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

 

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12/03/2021, n. 29[23], a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17/06/2021, n. 87[24], a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 22 giugno 2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30 giugno 2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Edizione straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23/07/2021, n. 106[25], a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 23 giugno 2021, n. 92. "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport".

Pubblicato nella G.U. 23 giugno 2021, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113[26], a decorrere dall'8 agosto 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10  settembre 2021, n. 122. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

Pubblicato nella G.U. 10 settembre 2021, n. 217.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 2021, n. 133[27], a decorrere dal 2 ottobre 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 11 novembre 2021, n. 157. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

Pubblicato nella G.U. 11 novembre 2021, n. 269.

Abrogato dall'art. 1, comma 41, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10 dicembre 2021, n. 209. "Misure urgenti finanziarie e fiscali".

Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2021, n. 294.

Abrogato dall'art. 1, comma 656, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 657, della medesima legge. A norma del citato comma 656, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.

 

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2021, n. 309.

D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 18 febbraio 2022, n. 11[28], a decorrere dal 19 febbraio 2022. A norma dei medesimi commi, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2022, n. 29.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 4 marzo 2022, n. 18[29], a decorrere dal 9 marzo 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 25 febbraio 2022, n. 13. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

Pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2022, n. 47.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2022, n. 25[30], a decorrere dal 29 marzo 2022. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, rispettivamente, sulla base del presente decreto e sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto.

 

D.L. 28 febbraio 2022, n. 16. "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina".

Pubblicato nella G.U. 28 febbraio 2022, n. 49.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 5 aprile 2022, n. 28[31], a decorrere dal 14 aprile 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

D.L. 2 maggio 2022, n. 38. "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti".

Pubblicato nella G.U. 2 maggio 2022, n. 101.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 20 maggio 2022, n. 51[32], a decorrere dal 21 maggio 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

D.L. 30 giugno 2022, n. 80. “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”.

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2022, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 15 luglio 2022, n. 91[33], a decorrere dal 16 luglio 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 7 luglio 2022, n. 85. “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Pubblicato nella G.U. 7 luglio 2022, n. 157.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 5 agosto 2022, n. 108[34], a decorrere dal 6 agosto 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

 

Si ricorda che la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021[35], indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda inoltre che, in base all’art. 77, comma terzo, della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio, se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare on legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso della medesima XVIII legislatura, nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10”.

 

 

 


Articolo 1
(Trasparenza sui prezzi praticati su voli nazionali)

 

 

L’art. 1, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo (per il dettaglio v. infra nella scheda).

Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell’abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l’AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990.

E’ poi espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione.

Dato l’ampliamento dei compiti dell’AGCM, l’art. 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

 

L’articolo in commento è stato introdotto in sede referente al Senato mediante un emendamento governativo interamente sostitutivo del testo originario del decreto-legge (su cui v. il relativo dossier).

Esso si inserisce nel solco più ampio del diritto della concorrenza di derivazione unionale (v. gli artt. 101 e 102 TFUE e il regolamento 2003/1/CE e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia).

Si compone di 10 commi, risultando sostanzialmente in una “riforma”, con riferimento ai controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali. Ruolo centrale nel nuovo assetto normativo assume l’AGCM.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone espressamente che gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 si applichino ogniqualvolta l’AGCM accerti, d’ufficio o su istanza di soggetti che vantino un interesse, uno di questi due accadimenti:

1)    che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie aeree

i)                faciliti;

ii)              attui;

iii)            o monitori (id est: consenta di controllare l’attuazione)

un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente;

 

2)    che mediante un livello di prezzi fissati con sistemi di gestione dei ricavi, le compagnie aeree abusino di una posizione dominante.

 

Per “coordinamento algoritmico” si intende l’applicazione pratica all’esecuzione dell’intesa di un algoritmo (il quale, a sua volta, è il procedimento di calcolo esplicito e descrivibile con un numero finito di regole, che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni, v. definizione dell’Enciclopedia Treccani)[36].

 

Per intesa restrittiva della concorrenza v. la definizione di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990, richiamato nel testo della disposizione[37].

 

Per “sistema di gestione dei ricavi” (in inglese: revenue management) s’intende la tecnica per cui si accettano più prenotazioni dei posti disponibili e si propongono alla clientela più alternative, in modo da contenere gli effetti degli imprevisti e di massimizzare i ricavi per singolo volo.

 

Per abuso di posizione dominante v. l’art. 3 della citata legge n. 287 anch’esso richiamato nel testo della disposizione[38].

 

Il comma 2 dell’articolo in esame – a sua volta – prevede le circostanze in presenza delle quali, a titolo esemplificativo, l’AGCM può attivarsi. Si tratta, in particolare, dei casi in cui le condotte descritte nel comma 1: 

 

a)    siano praticate a rotte nazionali di collegamento con le isole.

 

Si ricorda, al proposito, che la legge costituzionale n. 2 del 2022 ha inserito un comma aggiuntivo, dopo il quinto, all’articolo 119 Cost., nel quale si riconosce la peculiarità delle Isole e si afferma la necessità di promuovere misure volte a rimuovere gli svantaggi legati all’insularità.

 

b)    ineriscano a periodi di picco di domanda dovuto alla stagionalità o al verificarsi di uno stato di emergenza nazionale;

 

c)     portino il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori a un livello superiore del 200 per cento rispetto alla tariffa media della tratta.

 

Per dati aggiornati sugli aumenti di prezzo dovuti alla tecnica della fissazione dinamica delle tariffe, v. l’audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, svolta dalla IX Commissione trasporti della Camera, il 2 agosto 2023.  

 

Il comma 3 precisa, inoltre, che per le rotte insulari e per i casi picco di domanda o di emergenza nazionale (comma 2, lett. a) e b) è vietata la determinazione automatizzata delle tariffe, attuata attraverso attività di profilazione web degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici con i quali vengano effettuate le prenotazioni, che pregiudichino il comportamento dell’utente. In tal caso si applicano comunque gli artt. da 18 a 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo).

 

Gli artt. 18-27 del codice del consumo identificano l’ambito di applicazione delle disposizioni (art. 19), disciplinano le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive (artt. 21-26) e prevedono forme di tutela amministrativa e giurisdizionale. A tale ultimo riguardo, l’art. 27 del codice del consumo (Tutela amministrativa e giurisdizionale), come novellato dal decreto legislativo n.146 del 2007, disciplina i poteri attribuiti all’AGCM per la tutela dei consumatori, tra i quali si annoverano poteri istruttori, investigativi, esecutivi, sospensivi, ordinatori e sanzionatori (commi da 1-14). I commi 15 e 15-bis riconoscono inoltre la giurisdizione del giudice ordinario per atti di concorrenza sleale e per simili fattispecie.

La violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge qui in commento e le pratiche commerciali testé richiamate espongono il responsabile non solo ai menzionati poteri istruttori e sanzionatori dell’AGCM ma anche agli ordinari rimedi contrattuali e al risarcimento del danno (v. art. 27, comma 15-bis, del citato codice del consumo)[39].

Si rammenta inoltre che l’art. 22 del regolamento 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, al comma 1, prevede che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona[40].

 

Il comma 4 estende il complesso normativo del comma 3 alle rotte nazionali - che pur non interessino località insulari – allorquando quando sia vigente uno stato di emergenza nazionale o quando sia presente un forte impedimento per gli spostamenti stradali o ferroviari a causa di eventi eccezionali, dichiarati tali dalle autorità pubbliche.

 

Il comma 5 – a sua volta – si compone di sei periodi, che recano disposizioni in ordine ai poteri dell’AGCM sul tema del trasporto aereo.

Il primo periodo è una sorta di completamento dell’art. 12, comma 2, della citata legge n. 287, il quale attualmente dispone:

“L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy, n.d.r.) o del Ministro delle partecipazioni statali (oggi soppresso, n.d.r.), a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata”.

La disposizione in commento prevede, dunque, che “se in esito all’indagine di cui all’art. 12, comma 2, della legge” n. 287 del 1990, l’Autorità “riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento euro-unitario e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza”.

Il primo periodo appare investire l’AGCM di poteri di tutela dei consumatori, oltre che dell’effettiva concorrenza tra operatori, a protezione della quale essa già è dotata dei poteri d’istruttoria, diffida e sanzione, descritti negli artt. da 14 a 15-septies della predetta legge n. 287.

Il secondo periodo del comma 5 menziona specificamente il trasporto aereo di passeggeri, richiamando la rubrica dell’articolo in commento. Vi si stabilisce che nell’indagine conoscitiva in questo settore, l’AGCM può considerare:

a)    la struttura del mercato;

b)    le modalità di fissazione del prezzo anche attraverso algoritmi e revenew management;

c)     i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall’utilizzo di algoritmi fondati sull’intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti;

d)    le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda;

e)     le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall’aereo;

f)      l’esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori;

Si tratta di una griglia di criteri predisposta anche ai fini della motivazione dei provvedimenti dell’AGCM e che fa tesoro degli insegnamenti della giurisprudenza europea[41] e nazionale[42] in ordine ai presupposti di fatto che tale motivazione deve prendere in considerazione. In questo caso, essa involge un fascio denso di interessi, tutti di rilievo costituzionale: la libertà d’impresa e la concorrenza (art. 41), il diritto dei consumatori e degli utenti (ancora art. 41), il diritto alla mobilità (art. 16) e, per quel che concerne la tutela da meccanismi invasivi di acquisizione e di gestione dei dati, la stessa dignità delle persone (art. 2).

I periodi terzo e quarto del comma 5 ineriscono al tema degli impegni. Si tratta dell’istituto già previsto dall’art. 14-ter della legge n. 287: si stabilisce che le imprese – nel corso dell’indagine conoscitiva - possono presentare impegni tali da far venire meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso l'AGCM, valutata l'idoneità di tali impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l’indagine.

I periodi quinto e sesto, a loro volta, rinviano ai poteri istruttori e sanzionatori di cui all’art. 14 della citata legge n. 287 (eccezione fatta per i commi 2-quinquies e 2-sexies).

Il comma 6 della disposizione qui in commento prevede le sanzioni per l’inosservanza delle misure adottate ai sensi del comma 5, anche qui facendo rinvio all’art. 15 della legge n. 287 del 1990. Si prevede – ancora una volta ribadendo quanto già previsto nella richiamata legge n. 287 – che in esito a questa attività, l’AGCM può rivolgere raccomandazioni legislative al Parlamento o regolamentari al Governo.

Al comma 7, si introduce una novella al decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito nella legge n. 9 del 2014). Per una migliore comprensione dell’intervento legislativo, si propone di seguito un testo a fronte.

 

Art. 13 del decreto-legge n. 145 del 2013

(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo)

Testo vigente

Testo risultante dalla novella

Commi da 1 a 13 (omissis)

 

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

15.I gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

Commi da 1 a 13 (omissis)

 

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati. Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.

 

15.I gestori aeroportuali comunicano annualmente all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività nonché ai fini dell’attività di monitoraggio nell’ambito delle proprie competenze. Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell’ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro delle imprese e del Made in Italy.

 

In pratica, la novella è volta a indurre un maggiore livello di concorrenza nella concessione degli incentivi da parte dei gestori aeroportuali in favore delle compagnie aeree. Sulla trasparenza e l’accessibilità delle procedure di concessione degli incentivi devono vigilare l’ART e l’ENAC.

 

Anche il comma 8 reca una novella: all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito nella legge n. 40 del 2007). L’intervento legislativo è volto a vietare una forma di pubblicità ingannevole, vale a dire quella di reclamizzare il prezzo del biglietto al netto degli oneri certi (spese, tasse aeroportuali et similia). Anche in questo caso giova un testo a fronte.

 

Testo attualmente vigente

Testo risultante dalla novella

1.Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.

 

1.Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell’offerta ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.

 

Quale misura di trasparenza, il comma 9 prevede che sul sito istituzionale dell’AGCM sia pubblicato un documento – da tenersi costantemente aggiornato – sui diritti degli utenti in ordine alle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti di queste ultime, inoltre, occorre che vi sia il collegamento ipertestuale a tale documento.

 

Il comma 10 reca infine la norma sul potenziamento dell’organico dell’AGCM. Sono previste in più:

-        8 unità di carriera direttiva;

-        2 unità nella carriera operativa.

 

Per i relativi oneri, sono previsti:

 

-        598.252 euro per il 2024;

-        1.263.374 per il 2025;

-        1.315.086 per il 2026;

-        1.379.730 per il 2027;

-        1.444.513 per il 2028;

-        1.509.296 per il 2029;

-        1.572.986 per il 2030;

-        1.638.000 per il 2031;

-        1.773.166 per il 2032;

-        1.858.446 a decorrere dal 2033.

 

Vi si provvede con l’aumento corrispondente del contributo a carico delle società di capitali, ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990, come meglio precisato nella Relazione tecnica di accompagno all’emendamento depositato.


Articolo 2
(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe applicabili)

 

 

L’articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi ex art. 16, par. 9, del regolamento (CE) n.1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.

 

La disposizione prescrive che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico su determinati collegamenti aerei di linea, secondo quanto disposto dall’art. 16 del regolamento 2008/1008/CE, l’amministrazione fissi i livelli massimi tariffari che possono essere praticati dalle compagnie aeree, ove emerga il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, dovuto alla stagionalità o a eventi straordinari.

 

Gli oneri di servizio pubblico a carico dei vettori aerei sono misure – consentite dal diritto dell’Unione europea – nei casi nei quali le ordinarie dinamiche di domanda e offerta di un servizio non consentano ad alcun operatore di garantire un livello soddisfacente per la collettività (i c.d. fallimenti del mercato). Occorre in tali casi, pertanto, che lo Stato o – per esso – un’altra autorità pubblica intervenga e imponga agli operatori privati di svolgere il servizio, prevedendo la possibilità di compensazioni economiche in favore dell’operatore destinatario dell’onere.

La materia è disciplinata dagli artt. 16 e 17 del richiamato regolamento 2008/1008/CE, con il quale – più specificamente – è previsto, in deroga al divieto comunitario di aiuti di Stato, la possibilità per i singoli Stati membri di imporre lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, in merito a servizi aerei di linea tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo del proprio Paese, ovvero relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto che risulti essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita.

Se l’onere di servizio pubblico e la connessa compensazione economica sono imposti a un solo operatore, questo deve essere individuato mediante gara pubblica.

L’onere di servizio pubblico può avere una durata massima di 4 anni (estensibili a 5 solo per gli aeroporti di zone ultraperiferiche)[43].

Per la disciplina italiana degli oneri di servizio pubblico, v. la legge n. 144 del 1999.

 

Il secondo periodo del comma unico dell’articolo in commento dispone che, nei casi di deroga al regime concorrenziale ex articolo 16, paragrafo 9, del menzionato regolamento 2008/1008/CE, l’amministrazione deve indicare il livello massimo tariffario nel bando di gara pubblica per la concessione dei servizi aerei, quale requisito oggettivo dell’offerta.

 

                                      


Articolo 3
(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

 

 

L’articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.

Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue:

- i comuni in generale e

- i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.

Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.

Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:

- corsie preferenziali nelle aree urbane;

- aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

 

Esaminando partitamente e in dettaglio le disposizioni dell’articolo in commento:

a)  i commi da 1 a 4 affrontano il tema del numero delle licenze taxi. A tal fine distinguono i comuni in generale (comma 1) dai comuni raggruppati in una categoria speciale, quella – per brevità - delle grandi città e delle città sede di aeroporto[44] (comma 2).

Ai comuni in generale è data facoltà di rilasciare in via sperimentale e in deroga al principio generale di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992[45], licenze aggiuntive con le seguenti caratteristiche:

Ø  il numero delle licenze aggiuntive è stabilito proporzionalmente alle esigenze degli utenti;

Ø  le licenze sono temporanee: la loro durata non può superare i dodici mesi, prorogabili per non più di altri dodici mesi qualora emerga la necessità di potenziare il servizio in base alla ricognizione dei dati sulla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, prevista dall’art.10-bis del decreto legge n. 135 del 2018;

Ø  la licenza ulteriore può essere rilasciata soltanto a soggetti già titolari di licenza per l’esercizio del servizio. Costoro possono:

o    affidare le licenze aggiuntive, anche a titolo oneroso, a terzi in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della legge n. 21 del 1992;

o    gestirle in proprio, anche attraverso le modalità di cui all’art.10 (Sostituzione alla guida) della medesima legge n. 21 del 1992.

 

Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, alla facoltà prevista di concedere licenze temporanee aggiuntive si aggiunge quella dell’incremento tout court del numero di licenze. Tale incremento, a sua volta, ha i seguenti elementi distintivi:

ü  può essere fatto in deroga all’art. 37, comma 2, lett. m) del decreto legge n. 201 del 2011 (c.d. Salva Italia)[46];

ü  non può superare il 20 per cento delle licenze già in essere;

ü  le nuove licenze sono assegnate mediante un concorso straordinario. I comuni che lo bandiscono devono sottoporre lo schema di bando all’ART, la quale ha 15 giorni per esprimere il proprio parere (e può per una sola volta chiedere l’interruzione del termine per approfondimenti). Decorso inutilmente il termine, il concorso può essere indetto (comma 3 dell’articolo in commento);

ü  requisiti per il conseguimento delle nuove licenze sono:

o    la destinazione al servizio taxi di una vettura a basse emissioni (entro le fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2);

o    il versamento di un contributo. A tale proposito, il decreto-legge specifica che le modalità di determinazione del contributo sono indicate nel bando di concorso e che i relativi proventi vengono raccolti in un Fondo istituito presso ogni comune, e sono devoluti alla compensazione dei soggetti già titolari di licenze taxi alla data in cui è pubblicato il bando (v. ancora il comma 3);

ü  ai vincitori del concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove licenze è concesso un incentivo per l’acquisto della vettura a basse emissioni (v. comma 4). L’importo dell’incentivo è del doppio di quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell’art. 22 del decreto legge n.  17 del 2022 (convertito dalla l. n. 34 del 2022, qui il relativo dossier). All’art. 22 citato è stata data attuazione con i d.P.C.M. 6 aprile 2022 e 4 agosto 2022.

 

Lo scopo dichiarato dal testo delle illustrate disposizioni è sempre di far fronte all’incremento della domanda del servizio: tuttavia, mentre per i comuni in generale si fa riferimento a un aumento straordinario – legato a eccezionali flussi turistici o a eventi straordinari – per le grandi città è evocato un incremento strutturale della domanda.

 

Per riferimenti al tema della domanda inevasa di taxi v. l’interrogazione a riposta immediata Gadda e altri n. 553 e la contestuale risposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Salvini (seduta della Camera, 26 luglio 2023, resoconto stenografico dell’Assemblea, pag. 51-52). V. anche l’ordine del giorno d’istruzioni 9/1239/A/24 Iaria e altri, respinto dalla Camera nella seduta del 31 luglio 2023 (resoconto stenografico dell’Assemblea, pag. 35).

 

b)  I commi 5 e 6 concernono l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni appena descritto. Il comma 5 lo estende – solo fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogabile però di due anni, v. infra)agli attuali titolari di licenza taxi e agli NCC che sostituiscano il proprio autoveicolo adibito al servizio. Il comma 6 specifica che tutti gli incentivi (anche quello del comma 4) sono riconosciuti rispettando la normativa europea in riferimento agli aiuti «de minimis».

 

A tal riguardo, si rammenta che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 ha disciplinato gli aiuti di Stato di modesto importo, ossia gli aiuti «de minimis», i quali si riferiscono agli aiuti, concessi a società, che gli Stati membri non devono notificare alla Commissione europea, in quanto non ritenuti incisivi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. L’importo massimo stabilito ammonta a 200 mila euro per ciascuna impresa, per un arco di tempo di tre anni.

 

c)  Il comma 7 dell’articolo in commento inerisce alla copertura finanziaria e si compone di due periodi:

i)    nel primo periodo esso stabilisce che, per gli anni 2023 e 2024, per far fronte agli oneri di cui ai commi 4 e 5 (ossia – giova ripetere – per il riconoscimento di incentivi per l’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni) si utilizzino le risorse presenti in bilancio derivanti dai citati provvedimenti attuativi dell’art. 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, attraverso la previsione di una riserva dal valore massimo di 40 milioni di euro;

ii)  nel secondo periodo è stabilito altresì che gli incentivi riconosciuti al comma 5 ai titolari di licenza taxi e agli NCC che sostituiscono il proprio autoveicolo possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, attraverso d.P.C.M. attuativi del medesimo art. 22.

 

d)  Il comma 8 a sua volta riguarda il tema della circolazione dei taxi. Esso prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, sia stipulata un’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997. L’intesa individua soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, al fine di accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, e alla realizzazione di aree di sosta con colonnine di ricarica per veicoli elettrici che possano garantire un ordinato utilizzo del servizio, in particolar modo nelle zone ad intenso traffico di passeggeri, come stazioni ed aerostazioni. Si specifica che dovranno essere indicate le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, in quanto dalla stipula dell’intesa non dovranno conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire a chi spetti l’iniziativa della stipula dell’intesa e della predisposizione del relativo schema, se al Ministro degli affari regionali (in quanto presidente della Conferenza unificata) o se al Ministro dell Infrastrutture e dei trasporti o al presidente della Conferenza delle regioni o, ancora, indifferentemente a ciascuna di queste autorità.

 

e)  Il comma 9 apporta modifiche alla citata legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (n. 21 del 1992). Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame introduce delle novelle all’articolo 10 (Sostituzione alla guida), aggiungendo, dopo il comma 5, tre nuovi commi, inerenti alle c.d. turnazioni integrative:

·     il comma 5-bis consente ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità. I sostituti alla guida devono possedere i requisiti di cui all’art. 6 della legge in oggetto, ossia devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, e la loro attività deve essere conforme alla normativa vigente;

·     il comma 5-ter prescrive che, per avvalersi di sostituti alla guida, il titolare di licenza deve presentare al comune un’apposita comunicazione di inizio attività. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva e vi deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000, la quale attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis almeno il giorno che precede l’avvio del servizio nella turnazione integrativa;

·     il comma 5-quater prevede che i comuni garantiscano adeguate forme di controllo in merito all’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

La lettera b) del comma 9, infine, aggiunge un inciso all’art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992, disponendo che la commissione regionale ivi menzionata, deputata all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi ai fini dell’iscrizione nel ruolo, si debba riunire con cadenza almeno mensile.

 

f)   Il comma 10 dell’articolo 3 del decreto legge in esame abroga parte dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006), al fine di attuare un coordinamento normativo alla luce delle nuove previsioni introdotte, come sottolineato nella relazione tecnica del Governo: vengono infatti soppresse le lettere a) e c) del citato articolo 6, comma 1, inerenti rispettivamente alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali.


Articolo 4
(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

 

 

L’articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

 

L’articolo 4 del decreto-legge istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Nella relazione illustrativa si rammenta che tali eventi hanno determinato la chiusura degli aeroporti delle città di Catania e Palermo e comportato, in molti casi, l’impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.

In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

La norma indica quali beneficiari sia i viaggiatori che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi.

 

 Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 25 settembre 2023, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del fondo.

 

Il comma 3 precisa che la misura, inquadrabile quale aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione dei regolamenti dell’UE che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione europea per determinate categorie di aiuti e a specifiche condizioni.

 

La norma rinvia all’articolo 107, paragrafo 2, let. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Si ricorda che l’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede comunque l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti, per una valutazione circa la loro compatibilità con il mercato interno. Tuttavia, il successivo paragrafo 4 consente l’adozione di regolamenti dell’Unione europea che stabiliscano le condizioni nel rispetto delle quali determinate categorie di aiuti sono dispensate dalla procedura di notifica e autorizzazione preventiva.

L’articolo 4, comma 3 fa espresso riferimento:

-        al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti «de minimis», che dispensa da tale procedura i regimi di aiuto se prevedono il riconoscimento di aiuti alla stessa impresa non superiori ad un massimale di norma pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, nonché

-        al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (General Block of Exemption Regulation - GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti, a date condizioni, comunque compatibili con il mercato interno e che dunque non richiedono la previa notifica e approvazione da parte della Commissione europea.

 

Il comma 4, infine, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, quantificati in 15 milioni di euro per l’anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Detto fondo, si ricorda, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo con la legge di bilancio 2022 al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi pandemica e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La dotazione per il 2023 è stata inizialmente stabilita in 120 milioni di euro. L’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 115/2022 ne ha successivamente disposto un incremento per circa 17 milioni di euro. L’articolo 39-bis del D.L. n. 48/2023 e l’articolo 17 del D.L. n. 61/2023, tuttavia, hanno ridotto l’importo di 30,7 milioni di euro.


Articolo 5, commi 1-6 e 11
(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica)

 

 

L’articolo 5, commi 1-6, come modificato in sede referente, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.

 

In particolare, il comma 1 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

 

Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del c.d. “Chips Act” europeo (si veda oltre), un pacchetto normativo appena approvato dall’Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici. L’industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l’adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l’individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare. L’obiettivo dell’intervento in esame è quindi quello di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.

 

L’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

 

Noto come il regolamento generale di esenzione per categoria, il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione punta a permettere ai governi dell’Unione europea (UE) di destinare importi maggiori di denaro pubblico a un insieme più ampio di imprese, senza prima dover richiederne il permesso alla Commissione europea.

Come regola generale, con l’eccezione degli importi di modesta entità, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima della concessione. Il regolamento esenta gli Stati membri da tale obbligo di notifica, purché siano soddisfatti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria.

L’esenzione è progettata per ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e per incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo.

La gamma delle categorie di aiuti in esenzione da notifica comprende: gli aiuti ai poli di innovazione, i regimi di aiuto per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, gli aiuti per lo sport e infrastrutture multifunzionali ricreative, gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.

L'ampliamento, rispetto al regolamento precedente, delle misure di aiuto esentate è bilanciata da diversi meccanismi di salvaguardia quali la trasparenza che prevede l'istituzione di registri pubblici nazionali dei singoli aiuti concessi; il monitoraggio con il rafforzamento dei controlli di conformità ex post con i requisiti formali per l'esenzione; la valutazione per verificare se le ipotesi e le condizioni alla base della compatibilità di un regime di aiuto sono state rispettate, se gli obiettivi sono stati realizzati e che impatto l'aiuto ha avuto sulla concorrenza e sugli scambi.

Si veda, per ulteriori informazioni sul regolamento, la pagina relativa sul sito EUR-Lex.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[47].

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

 

Si rammenta che l’articolo 25 del citato regolamento generale di esenzione per categoria (si veda il box precedente) elenca le condizioni che gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo devono soddisfare, oltre a quelle contenute nel Capo I del medesimo regolamento, al fine di risultare compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e essere quindi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.

In particolare, ai sensi del paragrafo 2, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale;

d) studi di fattibilità.

Il paragrafo 3 elenca le categorie a cui i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere imputati:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai sensi del paragrafo 4, i costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

Il paragrafo 5 specifica che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

I paragrafi 6 e 7 dettagliano infine alcune condizioni che devono essere rispettate al fine di poter aumentare l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

 

Il comma 1 in esame precisa inoltre che la disposizione è adottata nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa».

 

Per quanto riguarda la riforma fiscale, si rammenta che il 4 agosto 2023 il Parlamento ha approvato definitivamente la delega al Governo in materia.

 

La Comunicazione della Commissione europea «Una normativa sui chip per l’Europa» (COM 2022) 45) dell’8 febbraio 2022, declina l’ambizione di conseguire almeno il 20 per cento del valore della produzione mondiale di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili entro il 2030. Come afferma la Commissione europea, “l'obiettivo non è solo quello di ridurre le dipendenze eccessive, ma anche di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati e dai mutamenti tecnologici”[48].

Contestualmente alla Comunicazione sono state presentate anche:

1)     una proposta di regolamento sui semiconduttori, il cosiddetto "Chips Act" (COM(2022) 46) per aumentare la resilienza dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e la relativa quota di mercato mondiale, agevolare la rapida acquisizione di nuovi chip da parte dell'industria europea e ad aumentarne la competitività. Si vuole così rendere l’UE leader nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell’imballaggio di chip avanzati. La proposta è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo;

2)     una raccomandazione della Commissione indirizzata agli Stati membri che anticipa le misure fondamentali previste nella proposta di regolamento fino all'adozione di quest'ultima e propone un quadro di governance da istituire per contribuire a far fronte alle carenze;

3)     una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2022) 47) al fine di avviare una impresa comune “Chip”. Le negoziazioni risultano ancora in corso.

 

Il comma 2 precisa le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d’imposta:

-        è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 (si veda sopra), con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027;

-        è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;

-        non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), e 34 (limite pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022) della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000);

-        l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

 

Il comma 3 specifica che il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. Per effetto di una modifica approvata in sede referente, il comma 3 specifica inoltre che il credito d’imposta spetta alle imprese suddette che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori.

 

Il comma 4, come modificato in sede referente, stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese possono richiedere (locuzione introdotta in sede referente in luogo del testo originario “richiedono”) la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione), commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022.

 

Il summenzionato articolo 23 prevede, al comma 2, che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica per una serie di benefici e agevolazioni concesse dallo Stato. Il comma 3 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Ai sensi del comma 4, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Infine, ai sensi del comma 5, la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

 

Il comma 5 precisa che il credito d’imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si tratta del credito di imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

 

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, nonché l’individuazione della fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022.

 

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.


Articolo 5, commi da 7 a 10
(Comitato tecnico permanente per la microelettronica)

 

 

L’articolo 5, commi da 5 a 7, istituisce il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del MIMIT, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e da uno del Ministero dell’università e della ricerca (MIUR).

 

Il comma 8 specifica che il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento.

 

Ogni tre anni, il Comitato è chiamato a predisporre e sottoporre all’approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

 

Secondo il disposto del comma 9, per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all’articolo 1, comma 404, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

L’articolo 1, commi da 404 a 413 della legge di bilancio 2023, prevede l’istituzione di una fondazione, denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Il MIMIT, il MEF e il MIUR sono indicati quali membri fondatori del Centro mentre la vigilanza è attribuita al MIMIT (comma 405). Il comma 406 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

-          l’approvazione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione;

-          la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;

-          la disciplina dei criteri e delle modalità per l’adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.

 

Il comma 10 stabilisce, infine, che per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

 

 

 


Articolo 5-bis
(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il Made in Italy)

 

 

L’articolo 5-bis modifica l’articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia,  non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell’articolo 136 del Codice.

 

L’articolo 5-bis del decreto in esame consta di un unico comma, che modifica l’articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 142).

 

Si segnala che il presente articolo riproduce pressoché integralmente il testo dell’articolo 7, comma 3, del disegno di legge A.C. 1341  recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

 

Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:

 

(i)             Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;

 

(ii)           Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,

 

pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e non interessate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

 

In particolare, l’articolo 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, elencando:

 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità  geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte  seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

D’altra parte, l’articolo 142, comma 1, lettera g), individua le aree tutelate per legge, tra le quali i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

 

La previsione, che, come già anticipato, esclude le autorizzazioni prescritte dagli articoli 146, 147 e 149, fa salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) ai sensi del quale, nell’ambito della pianificazione paesaggistica, possono essere individuate aree tutelate per legge e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

 

Specificamente, l’articolo 146 stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; essi hanno invece l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

L’articolo 147 stabilisce che, qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

 L’articolo 159 citato dall’articolo 149 riguarda il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica valido fino al 31 dicembre 2009.

 

Qui di seguito, per comodità di lettura, si riporta la modifica in forma di testo a fronte:

 

 

Testo vigente

Testo modificato

 

Art. 149

1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 143 , comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall' articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

Art. 149

1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 143 , comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall' articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

 


Articolo 6, commi 1 e 2
(Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)

 

 

L’articolo 6, commi 1 e 2, incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking.

 

L’articolo 6, comma 1, incrementa la dotazione di fondi destinati al sostegno di iniziative connesse alla partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking (vedi infra), nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

In particolare:

-        la lettera a) del comma 1 incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

-        la lettera b) del medesimo comma incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato.

 

I chip sono dispositivi di piccole dimensioni composti da semiconduttori (materiali in grado di consentire o bloccare il flusso di energia elettrica) e che possono contenere grandi quantità di informazioni oppure eseguire operazioni matematiche e logiche. Sono essenziali per una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano, dalle carte di credito alle automobili, agli smartphone. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, delle reti di “quinta generazione” (5G) e dell'internet delle cose, si prevede un aumento sostanziale della domanda di chip e semiconduttori e delle opportunità di mercato a essi connesse.

L'industria europea è significativamente dipendente dai chip prodotti da Paesi terzi, il che è divenuto ancora più evidente durante la crisi COVID-19. L'elettronica e altri settori strategici quali la sanità, la difesa e l'energia hanno dovuto far fronte a interruzioni e carenze dell'approvvigionamento. Per contrastare tale dipendenza la Commissione europea ha elaborato delle proposte, fra cui la comunicazione citata nell’articolo in esame e un regolamento sui chip (approvato nel luglio u.s. da Parlamento e Consiglio europeo) . L’obiettivo del cosiddetto “Chips Act” è quello di creare le condizioni per lo sviluppo di una industria europea dei semiconduttori, attrarre investimenti, promuovere la ricerca e l’innovazione e preparare l’Europa per eventuali future problematiche di approvvigionamento di chip. Il programma prevede di mobilitare 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati (3,3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell’UE), con l’obiettivo di raddoppiare la quota di mercato globale dell’UE nei semiconduttori, passando dall’attuale 10 per cento almeno al 20 per cento entro il 2030.

La proposta si concentra su 5 obiettivi strategici:

1)     rafforzare la ricerca e la leadership tecnologica;

2)     sviluppare e rafforzare la capacità dell'Europa di innovare nella progettazione, produzione e confezionamento di chip avanzati;

3)     mettere in atto un quadro adeguato per favorire un aumento della produzione entro il 2030;

4)     affrontare la carenza di competenze e attrarre nuovi talenti;

5)     sviluppare una comprensione approfondita delle catene di fornitura globali dei semiconduttori.

Il Chips Act ha 3 componenti principali:

1)     un’iniziativa Chips for Europe per sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l’innovazione nei chip all’avanguardia;

2)     un nuovo quadro per attrarre investimenti su larga scala nelle capacità produttive e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;

3)     un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare gli sviluppi del mercato e anticipare le crisi.

L’iniziativa Chips for Europe intende rafforzare le tecnologie dei semiconduttori e le capacità di innovazione, garantendo la leadership dell’UE in questo campo nel medio e lungo termine. Sarà attuata principalmente attraverso l’Impresa Comune Chips (Chips Joint Undertakings, di cui alla proposta COM(2022) 47, ancora in fase di discussione da parte del Consiglio dell’Unione europea), precedentemente nota come impresa comune per le tecnologie digitali chiave.

Gli obiettivi operativi sono: rafforzare la leadership dell'Europa nella ricerca; consentire l’accesso in tutta Europa a strumenti di progettazione di chip e a linee pilota per la prototipazione e il test di tecnologie di chip innovative; stabilire una procedura di certificazione per chip affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico per garantirne la qualità e la sicurezza per le applicazioni critiche; promuovere l’istruzione, le competenze e il talento nel campo della microelettronica; sostenere una rete di centri di competenza in tutta Europa per promuovere la progettazione e l’uso innovativi di sistemi a semiconduttori.

Il quadro regolamentare consente il sostegno pubblico per due nuovi tipi di impianti di produzione innovativi che sono i primi nel loro genere. Queste nuove strutture sono:

-        “Fonderie aperte dell'UE”, che dedicherebbero una parte significativa della loro capacità produttiva alla produzione per altri attori industriali;

-        “Impianti di produzione integrati”, che progetterebbero e produrrebbero chip per uno specifico settore.

 

Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, alla quale si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST.

 

 

 


Articolo 6, comma 2-bis
(Computo dell’anzianità di servizio del personale degli enti pubblici di ricerca)

 

 

Il comma 2-bis – inserito in sede referente – dell’articolo 6 concerne il computo dell’anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato degli enti pubblici di ricerca; si prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati, presso il medesimo ente, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti agli stessi profilo e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

 

Il comma in esame concerne gli enti pubblici di ricerca, come individuati dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e reca una novella aggiuntiva nell’articolo 12 di quest’ultimo decreto.

La novella specifica che il principio summenzionato, posto dalla stessa, si applica a prescindere da quale sia o sia stata la modalità di reclutamento a tempo indeterminato del dipendente; nelle modalità in oggetto, sono comprese, dunque, le forme di stabilizzazione del personale disciplinate da disposizioni del medesimo articolo 12 del D.Lgs. n. 218, e successive modificazioni, nonché da disposizioni richiamate da quest’ultimo.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la novella riguardi esclusivamente i contratti a tempo determinato che rientrino nella tipologia del lavoro dipendente. 

 


Articolo 7
(Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)

 

 

L’articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Al riguardo, il comma 1-ter dell’articolo 2 prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati ex lege, nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

 

Tale comma 1-ter, attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020 (vedi infra), viene integrato dall’articolo in esame (comma 1) per specificare che, in ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri stessi.

 

Il comma 2 dispone inoltre che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (attuativi della disciplina nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e nei settori relativi agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea) vengano adeguati alla novella in esame entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019. Tale norma detta disposizioni di raccordo tra il decreto legge n. 105 del 2019 e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi (c.d. Golden Power) sui servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi.

Il comma 1, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 82 del 2021 (che ha previsto l’abrogazione dei commi 2 e 3), stabilisce che i soggetti i quali intendono procedere all'acquisizione a qualsiasi titolo di beni, servizi e componenti per le reti 5G (di cui all’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012) e che pertanto rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali, fermi gli obblighi previsti dallo stesso decreto legge n. 105 del 2019, devono notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima di procedere alla predetta acquisizione.

Al contempo, ai sensi del all’articolo l, comma 6, lettera a), è disposto che i soggetti individuati con atto amministrativo dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 105 del 2019) siano obbligati ad effettuare, sulla base delle procedure, delle modalità e dei termini previsti dal DPCM 15 giugno del 2021, emanato in attuazione decreto legge n. 105 del 2019, la comunicazione per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN).

Nello specifico, il DPCM 15 giugno del 2021 individua le categorie di beni, i sistemi e i servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ai fornitori dei predetti beni, servizi e componenti, in attuazione dell’articolo l, comma 6, lettere b) e c), si applica il D.P.R. 54 del 2021.

Il suddetto regolamento definisce la procedura di valutazione del CVCN e dei centri di valutazione (CV) del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, le categorie di beni, dei sistemi e dei servizi ICT oggetto della valutazione da parte del CVCN o dai CV nonché la disciplina delle ispezioni e delle verifiche.

 

L’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 assoggetta la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi o componenti ad alta intensità tecnologica relativi alle reti 5G alla notifica al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. L’articolo 1, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 105 del 2019 prevede che i fornitori di beni servizi e sistemi debbano fornire la propria collaborazione al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa per l'effettuazione delle attività di test, sostenendone gli onorari.

 

L’abrogazione dell’articolo in esame, nei casi di acquisto, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti che rientrano nell’ambito della disciplina del Golden power, fa venir meno la disapplicazione degli obblighi di notifica previsti nei confronti del CVCN. Pertanto, i soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 12 del 2012, qualora rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, resteranno soggetti alla notifica prevista dall’articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 105 del 2019.

 

 

La disciplina dei poteri speciali

 

Ambito operativo

Con riferimento all’ambito operativo della disciplina in tema di poteri speciali (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012), il Governo può esercitare — alle condizioni di legge — i poteri speciali nei confronti di tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica.

Alla disciplina secondaria (in genere, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono generalmente affidate le seguenti funzioni:

• individuazione di attività di rilevanza strategica in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali e delle relative esclusioni;

• individuazione della tipologia di atti o operazioni esclusi dall’ambito operativo della disciplina;

• concreto esercizio dei poteri speciali;

• individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

 

Sicurezza e difesa

L’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, come da ultimo modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 21 del 2022, fissa il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:

esercitare il veto all’adozione di specifiche delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione;

imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni.

Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;

opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 2012).

L’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull’atto da adottare o sull’operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.

Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. La legge prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma i siano aggiornati almeno ogni tre anni.

Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei predetti settori.

Con il D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

La disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali è disposta dal D.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

Il richiamato articolo 24 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha specificato l’ambito di applicazione del potere di veto all’adozione di delibere, atti od operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, è stata specificata la portata generale del potere di veto, disponendo che lo stesso possa essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli (già citati nel testo previgente) aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali. Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, è stato inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tali modifiche allineano le previsioni applicabili al sistema di difesa e sicurezza nazionale con quelle relative ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Ulteriori modifiche riguardano l’esenzione dall’obbligo di notifica per l’operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all’esercizio dei poteri connessi all’acquisto di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (opposizione all’acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

Inoltre, è stato chiarito che la notifica dell’acquisizione è resa dall’acquirente, ove possibile, congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, confermando i termini (entro dieci giorni) e la contestuale trasmissione delle informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività, al fine di valutare la (eventuale) minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall’acquisto delle partecipazioni.

Sempre con riferimento alla notifica, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disciplinato in dettaglio i casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento, per consentire alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto di partecipare al procedimento e, eventualmente, di essere assoggettata a sanzione in caso di inosservanza delle condizioni imposte.

Viene sottoposta a obbligo di notifica anche la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

 

Energia, trasporti e comunicazioni

L’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea (in attuazione ditali disposizioni si veda il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180). Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare i seguenti poteri di veto:

alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);

alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ex lege, a favore di un soggetto esterno all’Unione europea, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 2-bis).

L’esercizio ditali poteri è assistito dall’obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);

• l’imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l’assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto (articolo 2, comma 5) e anche le acquisizioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Sono inclusi in tale ambito gli acquisiti di partecipazioni di controllo limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche qualora effettuati da un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia;

l’opposizione all’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei già menzionati interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto (articolo 2, comma 5).

Si prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati ex lege, nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri stessi.

L’individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori produttivi critici di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2079/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, che ha disciplinato, tra l’altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo ditali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime (anche le cosiddette terre rare), nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e) libertà e pluralismo dei media.

I “prodotti a duplice uso” vengono definiti dall’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Tale comma 1-ter è stato attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020, che introduce le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche”, “fattori produttivi critici”, “informazioni critiche” e “rapporti di rilevanza strategica”, che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell’ambito di applicazione della disciplina e individua gli ulteriori beni e rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali nel settore dell’energia. Sono inoltre individuati i beni e i rapporti rilevanti ai tini dell’esercizio dei poteri speciali nel settore dell’acqua, della salute, nel settore finanziario, nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, nel settore dell’approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Il decreto chiarisce che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL).

Il provvedimento chiarisce che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali rientrano i “prodotti a duplice uso” e individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell’esercizio dei poteri speciali.

I commi da 4 a 8-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. La disciplina regolamentate per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è stata adottata con il D.P.R. n. 86 del 2014.

Il comma 5-bis dell’articolo 2 reca la definizione di soggetto esterno all’Unione europea.

I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

•         l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

•         l’idoneità dell’assetto risultante dall’atto giuridico o dall’operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell’acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti;

•         per le operazioni di cui al comma 5 (acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici) è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici (di cui al comma 3), anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico.

Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli.

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all’acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l’eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l’esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e deve cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante ditali azioni o quote sono nulle.

Con il decreto-legge n. 21 del 2022 sono state tra l’altro apportate le seguenti novità:

•         è stato specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

•         sono stati ampliati gli atti inclusi nell’ambito di applicazione del potere di veto;

•         è stata prevista la notifica congiunta, ove possibile, da parte dell’acquirente e della società che detiene attivi strategici le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto.

 

I poteri nel settore del 5G

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (come ridefinito dal decreto-legge n. 21 del 2022) qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell’interno, il 24 Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 2 dell’articolo 1-bis impone un obbligo informativo alle imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione. Prima di procedere all’acquisizione le imprese sono dunque tenute a notificare un piano nel quale sono contenuti dettagliate informazioni inerenti tra l’altro:

·       il settore interessato dalla notifica; i dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dati dei fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti; un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi rilevanti; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche;

·       un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.

La norma fa salvi gli obblighi previsti dal decreto-legge n. 105 del 2019, che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: l’insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il D.P.C.M. 15 giugno 2021 ha individuato le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica determinando procedure, modalità e termini, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti, sistemi informativi e servizi informatici del perimetro di sicurezza, ne diano comunicazione (comprensiva della valutazione del rischio associato all’oggetto della fornitura) al CVCN, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza.

Nel piano da notificare prima di procedere agli acquisti deve essere inclusa l’informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l’efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.

Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Entro trenta giorni dalla (completezza della) notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri:

- il piano annuale è approvato senza prescrizioni o condizioni; o

- il piano annuale è approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni; o

- è negata l’approvazione del piano con l’esercizio del potere di veto.

Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi, mentre il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

Il comma 6 individua la composizione del Gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi rilevanti.

Il comma 7 prevede [istituzione del comitato responsabile delle attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni. Vengono inoltre stabiliti gli obblighi a carico dell’impresa che ha effettuato la notifica del piano approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni.

Il comma 9 consente l’individuazione di misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.

 

Collaborazione tra autorità e coordinamento con la disciplina europea

L’articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 21 del 2012 l’articolo 2-bis, che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d’Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 6 agosto 2014; a tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d’ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l’esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati.

Il decreto-legge n. 105 del 2019 ha altresì introdotto l’articolo 2-ter nel decreto-legge n. 21 deI 2012, col quale si coordina l’esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (regolamento n. 452 del 2019), disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l’intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento diretto estero, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l’esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.

I termini per l’esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.

 

Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica

L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 21 del 2012 ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai tini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali del Governo.

Al medesimo decreto è delegata l’individuazione delle modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l’esame delle operazioni da parte del Gruppo di coordinamento o del Consiglio dei ministri, anteriormente alla formale notifica, affinché venga fornita una valutazione preliminare sull’applicabilità della disciplina dei poteri speciali e sulla “autorizzabilità” dell’operazione. L’attuazione di tali norme è avvenuta mediante il D.P.C.M. 1° settembre 2022, n. 189.

 

Verso la disciplina vigente: l’iter normativo

La disciplina del decreto-legge n. 21 del 2012, sinora ricostruita nella sua attuale vigenza, è stata oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo.

In sintesi:

 

-        il decreto-legge n. 148 del 2017 ha modificato ed esteso la disciplina dell’esercizio dei poteri speciali del Governo con riferimento alla governance di società considerate strategiche, ampliando anche i settori ai quali i poteri speciali risultano applicabili (energia, trasporti, comunicazioni, nonché al settore della cosiddetta alta intensità tecnologica). Per ulteriori informazioni si fa rinvio al relativo dossier;

-        il decreto-legge n. 22 del 2019 ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di “quinta generazione” (5G). Tale norma qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali; si veda il relativo dossier per ulteriori informazioni;

-        il decreto-legge n. 64 del 2019 ha ulteriormente modificato le norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali ai sensi di tale provvedimento, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate sulla tecnologia 5G e l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica. Tuttavia, alla luce della mancata conversione in legge, l’atto è decaduto il 9 settembre 2019. Si segnala inoltre che, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 deI 2019 è; stato approvato un emendamento al medesimo disegno di legge con il quale si prevede la sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 64 del 2019. Nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 105 del 2019, i contenuti del decreto-legge n. 64 del 2019 sono stati parzialmente ripresi mediante l’introduzione dell’articolo 4-bis;

-        il decreto-legge n. 105 del 2019 (articolo 4-bis) ha previsto l’introduzione di ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione per l’esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l’acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all’Unione europea. È stata sottoposta all’obbligo di notifica l’acquisizione a qualsiasi titolo (in luogo del solo acquisto) di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando attuati con soggetti esterni all’Unione europea. È stato consentito l’aggiornamento dei regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di decreti del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988, semplificando contestualmente la procedura per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. È stata, infine, disciplinata la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell’acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al relativo dossier;

-        il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l’introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID 19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto-legge n. 137 del 2020 (al 30giugno 2021), dal decreto-legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto del decreto-legge n. 228 del 2021, al 31 dicembre 2022;

-        il decreto-legge n. 21 del 2022 ha determinato il superamento del regime emergenziale degli anni di pandemia, prevedendo inoltre forme di semplificazione, tra cui: la cosiddetta “prenotifica”, volta a dare uno strumento consultivo per gli investitori e ridurre le numerose notifiche cautelative; l’estensione della partecipazione procedimentale anche nei confronti delle società target, eliminando così il regime di doppia notifica; su tecnologia 5G e altri asset tecnologici, il passaggio dalla notifica del singolo contratto alla pianificazione annuale;

-        il decreto-legge n. 187 del 2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici dell’energia, interviene è intervenuto nel settore specifico della raffinazione degli idrocarburi offrendo un ventaglio di misure che, alla luce della crisi energetica indotta dalla guerra fra Russia e Ucraina, mirano a tutelare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e a mantenere l’operatività delle reti e degli impianti. Fuori dal contesto Oltre alle previsioni emergenziali riferite all’energia, inoltre, introduce il decreto ha introdotto la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali. Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l’accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono demandati dalla norma primaria a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che, tuttavia, non risulta ancora essere stato adottato;

-        il decreto in esame, n. 104 del 2023, ha recato la specifica che in ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno di un medesimo gruppo.

 


Articolo 8
(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

 

 

L’articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell’attività interessata all’esterno dell’UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

 

L’articolo 8 reca una modifica all’articolo 5 del D.L. n. 87/2018 che stabilisce alcuni limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.

Si rammenta, in particolare, che l’articolo 5 del D.L. n. 87/2018 prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadano dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga successivamente delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Si ricorda lo Spazio economico europeo (SEE) comprende, oltre agli Stati membri dell'UE, tre Stati EFTA-SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

 In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

L’articolo 8 aumenta, nel caso in cui si tratti di grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale un’eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l’applicazione di una sanzione.

 

Per la definizione di grandi imprese la norma rinvia a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. A tal proposito, si osserva che la citata raccomandazione, all’articolo 2, paragrafo 1, reca la definizione di piccole e medie imprese: per tali si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La definizione di grande impresa si ricava, quindi, a contrario, riferendosi alle imprese con un numero di dipendenti, un fatturato e/o un totale di bilancio annuo superiori alle soglie sopra indicate.


Articolo 9
(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

 

 

L’articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell’ambito di programmi finanziati dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

 

L’articolo 9, al comma 1, prevede che la realizzazione di Osservatori sul territorio nazionale sia ritenuta di rilevante interesse strategico per lo sviluppo dell’economia spaziale e della ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine, in base al comma 2, si prevede che l’approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture strettamente funzionali e necessari alle attività di ricerca svolte dall’Osservatorio equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Tali interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo solo un carattere ordinamentale.

 

Finalità della disposizione in commento, come evidenzia la relazione illustrativa, è quello di promuovere uno degli ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata, lo spazio e l’aerospazio: l’Italia – attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali – ha maturato competenza e competitività sul mercato internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi per il segmento in orbita, cd. upstream (servizi di lancio, sviluppo e produzione di satelliti, infrastrutture, payload, sensori, moduli abitati, robotica), nonché per il segmento di terra, cd. midstream (operazioni, sicurezza, terminali), e per la filiera dei servizi ed applicazioni, cd. downstream.

Si ricorda che nel 2010 è stata istituita l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che interviene sulla materia in stretta collaborazione con le Agenzie spaziali nazionali. In Italia, la competenza aerospaziale è attribuita all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la cui disciplina è regolata dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Successivamente, con la legge 11 gennaio 2018, n.7, al Presidente del Consiglio dei Ministri è stata conferita l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche di tutti i Ministeri interessati ai programmi spaziali ed è stato istituito il “Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio” (COMINT), intervenendo anche sul citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

L’ASI predispone, sulla base degli indirizzi del COMINT e del Programma Nazionale per la Ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN), il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS).

 

Per quanto concerne il settore della ricerca spaziale tra i progetti di rilievo internazionale merita di essere citato il progetto Einstein Telescope (di seguito ET) che prevede la costruzione di una grande infrastruttura sotterranea che ospiterà un rivelatore di onde gravitazionali tra i 100 e i 300 metri di profondità per preservarlo in condizioni di “silenzio”, isolandolo dalle vibrazioni prodotte sia dalle onde sismiche, sia dalle attività umane, che costituiscono quello che viene chiamato “rumore”, in quanto fonte di disturbo per le misure che ET dovrà realizzare.

Nel 2020 il progetto inizia a concretizzarsi quando l’Italia, a capo di un gruppo di altri Paesi, ha presentato la candidatura di ET allo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), che ha riconosciuto il progetto come uno dei principali a livello europeo e inserendolo anche nella sua Roadmap 2021 delle grandi infrastrutture di ricerca su cui è rilevante investire. L’Italia ha avanzato la propria candidatura offrendosi di ospitare il progetto nella Regione Sardegna.

 

La disposizione in oggetto, pertanto, è volta a consentire la realizzazione di interventi, opere e costruzioni afferenti al settore spaziale, con specifico riguardo alla costruzione di Osservatori Astronomici, in un’ottica di semplificazione, e al potenziamento dei loro programmi coordinati e finanziati anche dall’Agenzia Spaziale Italiana o dall’Agenzia Spaziale Europea.

 


Articolo 10
(Misure urgenti nel settore della pesca)

 

 

L’articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° agosto 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura - comprendendo con tale termine, come chiarisce la Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, tutte le forme associative del settore, quali, ad esempio, le cooperative -, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (Callinectes sapidus), a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016. Ciò - come spiega la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame - al fine di contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie di granchio che sta infestando alcune zone costiere italiane creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

 

L’art. 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 prevede che al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.

Il comma 516 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito per il perseguimento dei medesimi fini sopra illustrati un incremento, per l'anno 2021, di 2,5 milioni di euro. La stessa disposizione ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento dell'indennità. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 3 febbraio 2021, n. 1.

 

Si rappresenta che il granchio blu o granchio reale blu (Callinectes sapidus) è una specie originaria delle coste atlantiche americane in forte espansione nelle acque del Mediterraneo e, in particolare, nel mare Adriatico.

 

Il comma 2, modificato in sede referente, attribuisce ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di individuare le aree geografiche colpite dall’emergenza della proliferazione del granchio blu, i beneficiari del sostegno menzionato al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere allo stesso sostegno nonché i costi ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse sopra menzionate.

Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacultura.

Si prevede, nello specifico, che - nelle more della ridefinizione dei requisiti per l’accesso ai benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 102 del 2004 anche in favore delle imprese e dei consorzi operanti nel suddetto settore dell’acquacultura ed al fine di sostenere l’attività di tale tipologia di imprese a fronte dei danni causati dalla proliferazione del granchio blu  - sia istituito il Fondo sopra menzionato al fine di assegnare alle suddette imprese il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

 È poi demandato ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato- Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle predette somme.

 

Si osserva che, per entrambi i decreti menzionati ai commi 2 e 2-bis, non è indicato il termine entro il quale i suddetti decreti devono essere emanati.

 

Si rappresenta che l’art. 1 del D. Lgs. n. 102 del 2004, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 82 del 2008, enuncia le finalità del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) consistenti in interventi per sostenere i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle aree colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Sono previste a carico del Fondo suddetto tre tipologie di intervento:

1) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; 

2) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

3) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

L’art. 2 stabilisce poi che per le finalità e per gli eventi sopra descritti è prevista la concessione di contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

Con la disposizione adottata in sede referente viene, inoltre, specificato che per gli oneri derivanti dalla stessa disposizione in commento, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è affrontata nella Risoluzione 7-00141 e nella Risoluzione 7-00137 in corso di esame presso la Commissione XIII della Camera dei deputati.

 

 


Articolo 10-bis
(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

 

L’articolo 10-bis, introdotto nella fase referente, introduce modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 52 del 2018.

Inoltre vengono eliminati i riferimenti ad alcuni articoli del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403.

 

Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 ha annullato il D.M. n. 403/2000 in quanto “non spetta allo Stato disciplinare (..) la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Il D.Lgs. n. 52/2018 individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

 

Articolo 12 del D.Lgs n. 52/2018

 

I commi 1 e 2 disciplinano le sanzioni a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale in modo difforme a quanto previsto dall’articolo 7, tra cui, le iscrizioni nei libri genealogici e nel registro degli ibridi.

Le sanzioni consistono in pagamenti per ciascun capo adibito o per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzati in modo difforme alla disciplina e variano in funzione della specie:

·        per i bovini il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata;

·        per i suini il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata

·        per i caprini e ovini il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata;

·        per gli equini il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata.

Il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.

 

Le sanzioni su descritte sono aumentate di un terzo, a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari (comma 3).

 

Sono previste sanzioni anche a carico del responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori a ciò preposto che gestisce un programma genetico, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute (pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro) (comma 4).

 

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione (comma 5).

 

Sono previste inoltre altre sanzioni, tra cui:

·        il pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro) nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di: autorizzazioni, obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; centri di produzione dello sperma, recapiti; gruppi di raccolta, centri di produzione di embrioni (comma 6, lettera a);

·        il pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni, in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici (comma 6, lettera b).

 

Più nel dettaglio:

il comma 1 - al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 52/2018 concernente la sanità animale e il riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili - apporta le seguenti modifiche all’articolo 12 del medesimo decreto:

la lettera a) – novellando il comma 3 prevede che le sanzioni amministrative, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato;

·       a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente;

·       a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente vengono eliminati i riferimenti agli articoli 4, 18 e 30 del decreto 19 luglio 2000, n. 430.

Si ricorda che:

·       l’articolo 4 prevede i requisiti dei riproduttori maschi, tra cui, essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi; essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati disporre, ove previsto nel relativo  libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro; essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità;

·       l’articolo 18 prevede i requisiti dei riproduttori maschi in materia di inseminazione artificiale: essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro genealogico o del registro anagrafico della razza di  appartenenza o in un registro  ei suini riproduttori  ibridi; aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora  trattasi di un giovane riproduttore; essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro  metodo adeguato essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti  stabiliti dal Ministero della sanità; essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma  delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

·       l’articolo 30 prevede i requisiti degli embrioni tra cui, provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: provenire da femmina o gruppi di femmine  iscritte  nei  libri genealogici o registri anagrafici,  o  da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché' di razza chiaramente riconoscibile; essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore  autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione; essere  prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi;

 

la lettera b) - novellando il comma 5 - prevede che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 52/2018  si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione, conseguentemente viene eliminato il riferimento all'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403.

Si ricorda che l’articolo 40 disciplina le importazioni di bestiame da riproduzione, nonché' di materiale seminale e di embrioni prevedendo che avvengano nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili;

 

la lettera c) - sostituendo integralmente il comma 6, lettere a) e b) – prevede:

·       la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; recapiti; gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino [lettera a)];

·       prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici [lettera b)].

In entrambe le lettere la nuova disposizione non fa più riferimento al decreto n. 403/2000.

 

 

Il regolamento (UE) n. 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

Tali norme prevedono:

·       l'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale (parte I: articoli da 1 a 17);

·       l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia, (parte II: articoli da 18 a 42);

·       la presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie (parte III: articoli da 43 a 83);

·       la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);

·       l'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione (parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);

·       i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio (parte VI: articoli da 244 a 256);

·       le misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (parte VII: articoli da 257 a 262).

 

 

La disciplina generale è contenuta nel Reg. (UE) n. 2016/1012 e successive modifiche, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. Ad integrazione del presente provvedimento, vedi il Regolamento 13 luglio 2017, n. 2017/1940/UE.

In particolare si segnala l’articolo 52 che attribuisce agli Stati membri la facoltà di stabilire le sanzioni da applicare alle violazioni del presente regolamento e l’adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione.

Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Inoltre, per l'applicazione del presente Regolamento si segnala:

·       il Regolamento 10 aprile 2017, n. 2017/716/UE per i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti;

·       il Regolamento 10 aprile 2017, n. 2017/717/UE per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale;

·       il Regolamento 4 agosto 2017, n. 2017/1422/UE per quanto riguarda il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina;

·       il Regolamento 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

·       il Regolamento 27 ottobre 2022, n. 2022/2077/UE per quanto riguarda il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze.


Articolo 11
(Misure urgenti per le produzioni viticole)

 

 

L’articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, si prevede che per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici, venga assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 e, infine, si consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

 

L’articolo 11, comma 1, consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

La Plasmopara viticola provoca sulle foglie le cosiddette “macchie d’olio”, aree giallastre ben visibili per trasparenza, in corrispondenza delle quali compare della muffa biancastra; in seguito le aree colpite imbruniscono e le foglie si seccano e cadono; vengono colpiti anche i tralci ancora verdi, ma particolarmente gravi sono gli attacchi ai grappoli: gli acini possono mostrare le macchie con la caratteristica efflorescenza, oppure (forma larvata) non vi sono manifestazioni esterne ma i tessuti interni soggiacciono a disorganizzazione e illividimento. La difesa dalla peronospora si attua per mezzo di irrorazioni o di polverizzazioni con sali di rame, zinco o con composti organici, che impediscono la germinazione dei conidi.

 

La declaratoria di eccezionalità degli eventi può essere deliberata dalle regioni territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L’articolo 2135 del Codice Civile definisce l’imprenditore agricolo in relazione all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ovvero le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Rientrano nell’ambito dell’impresa agricola anche le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

A sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali.

Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

 

Il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità. Nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione.

 

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nell’articolo il comma 2-bis, ai sensi del quale la ripartizione delle somme di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

 

Il comma 3 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, il limite di spesa è stato incrementato da 1 a 7 milioni di euro. La disposizione specifica che la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 7 milione di euro, per l’anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Di conseguenza, con le disposizioni adottate in sede referente viene specificato che la dotazione del citato Fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 6 milioni per l’anno 2023, con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3-quater).

 

Ancora, con le modifiche adottate in sede referente, sono stati inseriti i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’articolo in esame.

Il primo prevede che, per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici, venga assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. A tali oneri la norma provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il nuovo comma 3-ter, infine, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

Tale norma prevede che, per i vini a denominazione d’origine, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, debba essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.


Articolo 11-bis
(Modifiche all’articolo 18 della legge11 febbraio 1992, n. 157)

 

 

L’articolo 11-bis modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell’attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Rispetto alla legislazione vigente viene dunque prevista: la previa acquisizione del parere dell’IPRA sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria; il termine di trenta giorni dalla richiesta per l’espressione del parere di ISPRA e CTFVN; il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine. Viene inoltre prevista, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, l’applicazione del rito abbreviato di cui all’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

L’articolo 11-bis modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che disciplina le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria nell’ambito delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il comma 1 definisce le specie che possono essere abbattute e il relativo periodo in cui l’abbattimento è consentito, ai fini dell'esercizio venatorio

Il comma 2 vigente prevede uno specifico procedimento mediante il quale i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Per effetto delle modifiche incise dall’articolo in esame, il comma 2 viene sostituito confermando la possibilità di modificare quanto già consentito e, tuttavia, prevedendo alcune differenze nel procedimento di attuazione regionale del calendario dell’attività venatoria.

In particolare, viene previsto che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 (dell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992) e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, ente il cui parere non è richiesto dalla legislazione vigente) e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Rispetto alla legislazione vigente viene dunque prevista:

·       la previa acquisizione del parere dell’IPRA sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria;

·       il termine di trenta giorni dalla richiesta per l’espressione del parere di ISPRA e CTFVN;

·       il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine.

 

Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Resta fermo, come stabilito dalla legislazione vigente, che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1;

Viene inoltre sostituito il comma 4 che prevede, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, l’applicazione dell’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

L’articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010 disciplina il rito abbreviato comune a determinate materie. Il citato comma 3 prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertati la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, ove ritenga, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissi con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.


Articolo 11-ter
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
)

 

 

L’articolo 11-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con l’aggiunta di ulteriori commi. Con tali modifiche viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell’esercizio di attività di tiro all’interno e non oltre 100 metri dalla zona umida. È altresì prevista l’inapplicabilità della sanzione, per chi dimostri di svolgere tali attività diverse da quelle di tiro.

 

 

L’articolo 11-ter, inserito durante l’esame in sede referente, introduce all’articolo 31 della legge n. 157 del 1992 il comma 1-bis, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra euro 20 ed euro 300, a carico di chiunque venga trovato in possesso di munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, nell'esercizio dell'attività di tiro, ovvero nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida.

 

Con il comma 1-ter viene definito l’elenco delle zone umide interessate dalla disposizione di cui al comma precedente, suddivise in 3 tipologie: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

 

Si osserva altresì che la materia è disciplinata anche dal Regolamento UE del 25 gennaio 2021 n. 57 recante “modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide”.

 

Al comma 1-quater si esclude, infine, l’applicazione della previsione della sanzione amministrativa, di cui al comma 1-bis, nel caso in cui il soggetto in possesso di munizioni, entro 100 metri dalle zone umide, dimostri di svolgere attività diversa da quella di tiro, come ad esempio l’attività svolta all’interno di poligoni chiusi.


Articolo 12
(Misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa)

 

 

L’articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa. Il comma 1 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale; a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del successivo comma 2, l’intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. I commi 3 e 4 stabiliscono, con riferimento all’ipotesi di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, limiti specifici di importo per il trattamento integrativo che è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento e in via complementare – nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Il comma 5 prevede, per il caso di riconoscimento dell’intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, l’esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all’INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il comma 6 – nel quale in sede referente è stata inserita una precisazione formale – riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono subordinati al rispetto di determinati limiti di spesa. Gli oneri finanziari relativi ai medesimi benefici sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il comma 1 dell’articolo 12 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa – società attualmente in amministrazione straordinaria, con connesso programma di cessione delle relative attività[49] –; precedenti norme hanno già consentito o consentono il riconoscimento del medesimo trattamento per i dipendenti in oggetto a decorrere dall’ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2023[50]. La possibilità di prosecuzione viene ammessa (come già previsto dalle suddette norme precedenti) anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario dell’amministrazione straordinaria, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 ottobre 2024. Il nuovo intervento viene ammesso nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per il 2024. Per il medesimo intervento si enuncia anche la finalità di consentire la realizzazione dei programmi formativi, che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al limite di spesa suddetto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[51].

Il successivo comma 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’intervento in oggetto di integrazione salariale straordinaria non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità (la norma fa riferimento anche ai trattamenti pensionistici, di vecchiaia o di anzianità, erogati dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea[52]); il comma demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei relativi criteri applicativi. Si dispone altresì che il datore di lavoro invii all’INPS i dati del personale interessato dal suddetto trattamento di integrazione salariale; l’INPS è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza entro il 31 ottobre 2024 della pensione (nelle relative valutazioni, l’INPS tiene conto, in via prospettica, anche della copertura pensionistica figurativa derivante dal trattamento di integrazione salariale in oggetto).

I commi 3 e 4 concernono il trattamento integrativo rispetto all’intervento di integrazione salariale di cui al comma 1 (intervento relativo, come detto, al periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024); il trattamento integrativo è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento – nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. I commi 3 e 4 prevedono che il trattamento integrativo sia tale da garantire che l’importo complessivo delle due prestazioni sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, fino a concorrenza di un limite, pari a 2.500 euro mensili[53]. Si ricorda che anche la precedente norma di proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria in oggetto[54] prevede, al riguardo, un’aliquota del 60 per cento (mentre non si prevede un limite in valori assoluti).

Il trattamento integrativo di cui ai commi 3 e 4 in esame è in ogni caso subordinato al rispetto di un limite di spesa, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024; la dotazione del suddetto Fondo di solidarietà viene incrementato in misura identica al medesimo limite. Al fine del rispetto di quest’ultimo, l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. Per la copertura finanziaria del suddetto incremento del Fondo si dispone la riduzione, nella misura di 8,3 milioni di euro per il 2024, del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto all’incremento, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[55].

Il comma 5 prevede, per il caso di riconoscimento dell’intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, l’esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all’INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato[56]; l’esonero deve essere autorizzato dall’INPS, nel rispetto di un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per il 2024. Il comma demanda all’INPS il monitoraggio (mediante verifiche con cadenza mensile) inteso al rispetto del limite; in caso di superamento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS provvede agli adempimenti di propria competenza per il ripristino degli oneri, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al limite di spesa suddetto si provvede mediante la riduzione, nella misura di 21,9 milioni di euro per il 2024, del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto al suddetto limite, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[57].

Il comma 6 – nel quale in sede referente è stata inserita una precisazione formale – riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati[58] che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società; lo sgravio consiste nell’esonero totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e relativi ai lavoratori in esame – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; lo sgravio è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa complessiva di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni per il 2027. L’esonero è concesso ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell’Unione europea ivi richiamate[59], le quali individuano, per la generalità dei settori nonché per quello agricolo e per la pesca e l’acquacoltura, le forme e i livelli di aiuti pubblici – cosiddetti de minimis – per i quali non è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Il comma esplicita che l’esonero contributivo non determina riduzioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Riguardo alle norme generali che trovano applicazione per gli incentivi all’occupazione, cfr. l’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma in esame demanda all’INPS il monitoraggio (mediante verifiche con cadenza mensile) inteso al rispetto del summenzionato limite annuo di spesa complessivo; in caso di superamento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso allo sgravio, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma provvede altresì alla copertura dell’onere finanziario corrispondente sia ai limiti di spesa annui complessivi sia alle minori entrate valutate per l’anno 2029 (queste ultime sono quantificate in 0,3 milioni)[60]. La copertura è operata al netto delle maggiori entrate fiscali per ciascuno degli anni 2025-2027, quantificate nella lettera a) e derivanti dalla riduzione (conseguente allo sgravio) dell’importo della deduzione (dalle imposte dirette) dei contributi previdenziali. Al fine della copertura, si riduce nella misura di 1,9 milioni per il 2024, 3,72 milioni per il 2025, 3 milioni per il 2026, 1,6 milioni per il 2027 e 0,43 milioni per il 2029 il summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto all’onere netto in oggetto, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[61].

 

 


Articolo 12-bis
(Procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

 

L’unico comma dell’articolo in esame, introdotto in sede referente, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

 

In particolare, la lettera a) aggiunge all’articolo 16 del decreto legislativo il comma 2-bis ai sensi del quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio ai sensi del medesimo articolo 16 non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

Si rammenta che, nel testo vigente, l’articolo 16 del menzionato decreto legislativo n. 231 del 2007 disciplina le procedure di mitigazione del rischio prevedendo, al comma 1, che i soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore. Il comma 2, inoltre, dispone che le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

 

La lettera b) dell’unico comma dell’articolo in esame modifica l'articolo 17, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività (articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo . 231 del 2007).

 

Si rammenta che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 17, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007, i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco. Ai sensi del comma 2, i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.


Articolo 12-ter
(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame, in sede referente, modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

 

A tale riguardo è importante ricordare come l’articolo 12, sopra citato, prevede che la costruzione e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi  di modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e all'esercizio degli impianti  alimentati da fonti rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  interventi, anche consistenti in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle  aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  autorizzazione unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata  pari  o superiore ai 300 MW, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente, di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico-artistico,  che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere   connesse   e   le   infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell’articolo in questione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

 

A tale proposito, la disposizione introdotta dall’articolo 12-bis stabilisce che qualora si sia in presenza di un nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 140 de decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), relativamente all’area oggetto di intervento per la realizzazione delle opere sopra menzionate dall’articolo 12, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizza­zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del pro­cedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.


Articolo 12-quater
(Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

 

 

L’articolo 12-quater – inserito in sede referente – reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico. Le deroghe concernono il requisito di anzianità lavorativa dei dipendenti beneficiari e il limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata. I trattamenti oggetto di tali deroghe sono ammessi nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025. L’articolo in esame provvede altresì alla copertura finanziaria dell’onere corrispondente al suddetto limite di spesa.

 

Le deroghe in oggetto concernono, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, i processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES (Zona economica speciale)[62], limitatamente ai casi in cui tali processi siano realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle medesime imprese a seguito di partecipazione ad una procedura di avviso pubblico.

Per la suddetta fattispecie, si esclude l’applicazione:

-        del requisito, previsto al fine del riconoscimento dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, di un'anzianità di effettivo lavoro – presso l'unità produttiva interessata dal trattamento – di almeno trenta giorni (computati con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda di concessione da parte del datore di lavoro)[63];

-        il limite massimo di sospensione di ore lavorabili, previsto per i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per la causale di riorganizzazione aziendale o per la causale di crisi aziendale. Si ricorda che tale limite è pari all'80 per cento delle ore lavorabili, nell'unità produttiva interessata, nell'arco di tempo oggetto del programma sottostante al trattamento medesimo[64].

Come detto, i trattamenti oggetto delle deroghe in esame sono ammessi nel rispetto di un limite di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025. L’INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa con cadenza mensile; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, che sia stato o che sarà raggiunto il suddetto limite, l’INPS ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e non prende in considerazione ulteriori domande.

Alla copertura finanziaria dell’onere corrispondente al limite di spesa summenzionato si provvede, per la quota di onere determinata al netto delle entrate contributive addizionali inerenti ai trattamenti in oggetto[65], mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[66]. Tale riduzione è pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,5 milioni per l'anno 2024 e a 1,2 milioni per l'anno 2025 (mentre le suddette entrate contributive addizionali sono valutate pari a 0,2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025).


Articolo 13
(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

 

 

L’articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti”. Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cd “golden power”) e nel rispetto dei vincoli unionali.

Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi - di un’autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

 

L’articolo 13, comma 1, attribuisce al Consiglio dei ministri la facoltà, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

 

Il successivo comma 2 precisa che per grandi programmi di investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo di almeno un miliardo di euro.

Si osserva che la relazione illustrativa afferma che la norma è finalizzata alla realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale, in attuazione di accordi internazionali. Si segnala, tuttavia, che il testo della disposizione non fa riferimento alla riconducibilità dei programmi di investimento esteri all’attuazione di accordi internazionali.

 

Ai sensi del comma 3, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi d'investimento così individuati e dichiarati di preminente interesse strategico, sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, commissari straordinari del Governo.

 

La figura dei Commissari straordinari del Governo è disciplinata dalla legge n. 400/1988 all’articolo 11. Detta norma prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. La nomina è disposta – di norma - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

 

Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. I commissari si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

L’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” è stata istituita con il D.L. n. 44/2023 (art. 14, comma 1, let. a)), in luogo della struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese prevista in precedenza dall’articolo 10 del D.L. n. 173/2022. L’articolo 30, comma 1-bis del D.L. n. 50/2022, come sostituito dal D.L. n. 44/2023, prevede che detta struttura, a cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale, sia coordinata dal dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica che fornisce il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale degli investimenti esteri. Per la costituzione dell’Unità di missione la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto l’incremento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari, da reclutare mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l’avvio di nuove procedure concorsuali.

L'Unità di missione, ai sensi dell’articolo 30, comma 1-ter del D.L. n. 50/2022, svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

 

Il comma 4 attribuisce ai commissari straordinari così nominati la facoltà, ove necessario, di provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto:

-        delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011);

-        del D.L. n. 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari sui settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd “golden powers”);

-        dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Come sopra accennato, l’adozione delle ordinanze richiede il preventivo parere delle amministrazioni interessate, che sono chiamate a esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 5 prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione.

L’autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui sono convocate tutte le amministrazioni competenti.

 

La norma precisa che la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990; pertanto, si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi semplificata, svolta in modalità asincrona. Essa è indetta entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento, con la comunicazione alle amministrazioni interessate dell’oggetto della determinazione da assumere, la relativa documentazione e di un termine non superiore a quindici giorni per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e di quarantacinque giorni (novanta giorni se sono coinvolte anche amministrazioni preposte a interessi sensibili quali la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o la tutela della salute dei cittadini) per rendere le proprie determinazioni.

Scaduto il termine indicato per l’espressione delle proprie determinazioni, l'amministrazione procedente (in tal caso il commissario straordinario) adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito (la mancata comunicazione di una propria determinazione equivale ad assenso), ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito atti di dissenso non superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza. Negli altri casi (quindi se sono state richieste condizioni e prescrizioni che implicano una modifica sostanziale della decisione oggetto della conferenza, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti), l’amministrazione procedente svolge la riunione della conferenza in modalità sincrona, i cui lavori si concludono, ai sensi del successivo articolo 14-ter, nei successivi quarantacinque giorni. Il termine è di novanta giorni, se sono coinvolte le amministrazioni preposte a interessi sensibili di cui sopra.

 

La norma in esame precisa che alla conferenza di servizi partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

 

Si rammenta che tali amministrazioni, ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In tal caso, l’efficacia della determinazione è sospesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi per individuare una soluzione condivisa che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. In caso di mancato raggiungimento di un’intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

 

Nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, di autorizzazione e di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa applicabile in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere.

 

Il comma 6 prevede che il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell’applicazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001. L’autorizzazione costituisce, quindi, titolo per la localizzazione delle opere (che avviene – precisa una modifica approvata in commissione in sede referente – sentito il Presidente della Giunta regionale interessata), nonché per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell’indennità, e per l’apposizione del vincolo espropriativo.

 

Il comma 7 fa in ogni caso salva l’applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e del D.L. n. 21/2012 sui poteri speciali (cd golden power).

 

Il citato regolamento precisa le condizioni e le modalità con cui gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Il D.L. n. 21/2012 prevede, per l’appunto, l’obbligo di comunicare preventivamente determinate operazioni societarie al Governo, laddove riguardino asset di rilevanza strategica, e la possibilità - per il Governo stesso - di porre su di esse un veto. Per un approfondimento, si rinvia al tema dedicato alla salvaguardia degli asset strategici.

 


Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico)

 

 

L’articolo 13-bis - introdotto con un articolo aggiuntivo in Senato - versa nel decreto-legge in commento il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023. Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a d.P.C.M.

 

Il comma unico dell’articolo 13-bis consta di due periodi:

 

Ø  Il primo periodo autorizza per l’anno corrente 2023 una spesa massima di 2.525 milioni di euro per realizzare operazioni riguardanti società di rilievo strategico. A titolo esemplificativo delle suddette operazioni, si menzionano l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie.

Quali società in concreto saranno oggetto di tali operazioni dovrà essere stabilito con uno o più d.P.C.M., secondo quanto disposto dagli artt.7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

 

Si rammenta che il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) disciplina agli artt. 7 e 8 rispettivamente la costituzione di società a partecipazione pubblica e l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già costituite, prevedendo che, in caso di partecipazioni statali, sia emanato un d.P.C.M su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In merito a partecipazioni regionali, comunali o in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche, la deliberazione di partecipazione in società nuove o già esistenti è demandata ad altre tipologie di atti.

 

Ø  Il secondo periodo concerne la copertura finanziaria degli oneri di cui al primo periodo. Viene disposto che si effettuino uno o più versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, e che si riassegnino le risorse ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. La “pertinenza” di tali capitoli di bilancio è definita in base all’oggetto sociale dell’entità le cui partecipazioni si acquistano.

In argomento si v. anche il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.

 

Il richiamato art. 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020), ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti a istituire un patrimonio separato (denominato “Patrimonio Rilancio”) per sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo del Paese in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, destinandovi beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 1).

Per ragguagli v. il dossier sull’articolo 27. Per i successivi sviluppi applicativi della disposizione, si rammenta che per avvio dell’operatività del “Patrimonio Rilancio” sono stati adottati i seguenti provvedimenti attuativi:

ü  il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, del 3 febbraio 2021, concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio;

 

ü  il decreto “apporti” del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2021 che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Rilancio, ha disposto l’assegnazione a titolo di apporto a CDP, per conto del Patrimonio Rilancio, di titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro;

 

ü  inoltre, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto Rilancio, il Consiglio di Amministrazione (CdA) di CDP, nella seduta del 18 maggio 2021 ha, tra l’altro, adottato il regolamento del Patrimonio (approvato poi dal MEF il 24 maggio 2021). Il regolamento del Patrimonio, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, disciplina, tra l’altro, in maggior dettaglio:

o   le finalità del Patrimonio Rilancio, la costituzione e le modalità di funzionamento, la tempistica degli interventi, la durata, i requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi, la politica di gestione, le forme di intervento e il piano economico-finanziario;

o   l’operatività dei comparti, inclusi la gestione dei relativi proventi, la loro liquidazione, il regime per la loro rendicontazione;

o   l’attività istruttoria relativa al Patrimonio Rilancio, inclusi i principi ad essa sottesi, l’iter procedimentale per la concessione degli interventi, i soggetti accreditati (intermediari accreditati ed esperti indipendenti) e l’attività di gestione, monitoraggio e controllo;

o   l’organizzazione e gestione del Patrimonio Rilancio.

 

Come stabilito dal decreto-legge Rilancio, i comparti in cui si articola il Patrimonio Rilancio sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP, e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese. Conformemente a quanto prescritto dal relativo regolamento, l’articolazione del Patrimonio Rilancio prevede tre comparti:

 

1)     il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (“FNST”);

2)     il Fondo Nazionale Strategico (“FNS”);

3)     il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese (“FNRI”).

 

In base ai dati riportati nel Bilancio annuale di CDP per il 2022, Al 31 dicembre 2022, il totale attivo del FNST era pari a 713,8 milioni di euro, di cui 382 milioni in titoli di Stato apportati dal MEF e 239 milioni di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, 10 milioni di prestiti obbligazionari subordinati convertendi e 37 milioni di prestiti obbligazionari subordinati non convertibili, sottoscritti nell’ambito degli interventi di Temporary Framework. Il risultato economico dell’esercizio 2022 è risultato negativo per 267 milioni di euro.

Attraverso il FNS, il Patrimonio Rilancio partecipa, invece, insieme ad altri investitori di mercato, ad operazioni di investimento in imprese strategiche (cosiddetta “Operatività di Mercato”). In base ai dati rappresentati nel Bilancio 2022 di CDP il FNS non aveva ancora avviato interventi pur essendo segnalata l’attivazione di “numerose interlocuzioni con potenziali beneficiari”. Al 31 dicembre 2022, il totale attivo (composto sostanzialmente da titoli di Stato apportati e liquidità) era pari a 968 milioni di euro.

Il comparto FNRI, infine, è destinato a effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione in società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Nel corso del 2022 sono stati deliberati dal CdA di CDP i primi quattro interventi del FNRI con un impegno massimo complessivo pari a 400 milioni di euro (100 milioni di euro per singolo intervento). Di questi, nel 2022 sono stati perfezionati due interventi per un totale sottoscritto pari a 98 milioni di euro (49 milioni di euro per singolo intervento). Al 31 dicembre 2022, il totale attivo era pari a circa 1 miliardo di euro.

 

La disposizione in commento, nel contesto attuale, si riferisce alla vicenda della c.d. Rete TIM, come ha chiarito il Ministro dell’economia e delle finanze, on. Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi il 28 agosto 2023 (v. i minuti da 0 a 2,30).

 

La rete di accesso e? la parte dell’infrastruttura di telecomunicazioni (apparati e collegamenti) che raggiunge gli utenti finali.

TIM è proprietaria di una rete di accesso sia in rame, sia in fibra ottica; Open Fiber (partecipata dalla Cdp, al 60 per cento, e dal fondo australiano Macquarie, al 40 per cento) è proprietaria di una rete esclusivamente in fibra.

La rete di accesso viene distinta anche in primaria e secondaria, con quest'ultima intendendosi il tratto finale che porta il cavo dall'armadietto stradale nelle singole unità immobiliari. Al riguardo, TIM adotta sistemi FTTC (“Fiber to the Cabinet”), vale a dire un collegamento misto fibra (primaria) più rame (secondaria) e FTTH (“Fiber to the Home”), vale a dire solo fibra; mentre Open Fiber adotta collegamenti solo FTTH.

Val la pena ricordare che, in questo contesto, il territorio è diviso in aree nere, grigie e bianche, secondo una classificazione voluta dalla Commissione Europea nel 2013 per misurare il livello di investimenti privati nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all’interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere identificate aree di diverso tipo). In particolare:

-        le aree “nere”, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi;

-        le aree “grigie”, sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori decidano di investire);

-        le aree “bianche”, sono quelle nelle quali non è presente un’infrastruttura per la banda ultralarga. In tali aree, nessun operatore trova convenienza all’investimento e, pertanto, è necessario l’intervento pubblico.

In Italia, a occuparsi di questa classificazione è Infratel, società controllata dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Sui temi delle reti di accesso, si sono svolte numerose procedure parlamentari, nella passata (XVIII) e nell’attuale (XIX) legislatura.

 

Per la XVIII, v. per esempio:

ü  l’interrogazione a risposta immediata Giarrizzo e altri, seduta del 31 marzo 2021 (qui la risposta del Ministro dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Colao);

ü  l’informativa alla Camera del Ministro dello sviluppo economico, on. Giorgetti, 2 dicembre 2021, (v. il resoconto della seduta, compresi gli interventi dei gruppi parlamentari).

 

Per la XIX, v. per esempio:

ü  l’audizione in IX Commissione Trasporti della Camera del il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  on. Alessio Butti del 13 dicembre 2022 (proseguita il 24 gennaio 2023);

ü  l’audizione IX Commissione Trasporti della Camera del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso l'11 gennaio 2023;

ü  interrogazione a risposta immediata Lupi e altri, 1° marzo 2021 (qui la risposta del Ministro Urso, minuti 32-40).

 

Secondo le indicazioni del Ministro Giorgetti la NetCo sarà partecipata dal fondo statunitense Kkr e – in attuazione del decreto legge in commento – dal Tesoro (peraltro – dalle notizie di stampa diffuse da diversi mesi – una partecipazione dovrebbe essere acquistata anche dalla medesima Cdp).

 

In effetti, il d.P.C.M. di attuazione dell’art. 1 in commento è stato emanato il 1° settembre 2023.

 

In estrema sintesi, vi si stabilisce che:

 

Ø  il MEF è autorizzato a “presentare congiuntamente con KKR e, eventualmente, altri investitori di minoranza un’offerta vincolante idonea a consentire l’acquisizione” da parte del MEF di una quota di “partecipazione di minoranza compresa tra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo” di 2 miliardi e 200 milioni (art. 1);

Ø  la struttura e le condizioni dell’acquisto delle azioni dovranno assicurare che (art. 3):

o   vi sia un piano industriale che potenzi la rete in fibra ottica;

o   le azioni acquistate dal MEF siano dotate degli stessi diritti delle altre azioni;

o   l’accordo tra gli azionisti preveda modalità di gestione della società idonee a conseguire gli obiettivi del piano industriale; adeguati poteri del MEF di monitoraggio e meccanismi di presidio sulle decisioni rilevanti non solo ai fini dello sviluppo e del potenziamento della costituenda società ma anche in materia di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale, anche in caso di mutamento della compagine azionaria;

o   siano definiti i criteri e le modalità con cui il MEF possa anche in futuro acquisire l’intero capitale di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (si ricorda che TI Sparkle è la società di comunicazioni che gestisce i cavi sottomarini).

 

Si ricorda altresì che per le operazioni societarie che ineriscono a settori strategici per il Paese, il decreto-legge n. 21 del 2012 (convertito nella legge n. 56 del 2012) prevede l’obbligo di notifica al Governo di talune decisioni aziendali, onde consentire all’Esecutivo l’esercizio di poteri speciali (c.d. golden power). I settori della telefonia e delle comunicazioni sono inserite nel perimetro di tali poteri (v. artt. 1-bis e 2 del decreto-legge n. 21).

 


Articolo 14
(Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

 

 

L’art. 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall’altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 4).

Infine, è stabilito che la società Stretto di Messina S.p.A. garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile.

 

L’articolo 14 si compone di diversi commi, nei quali reca disposizioni urgenti, necessarie per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1158 del 1971 dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

 

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il citato articolo 1 della legge n. 1158 del 1971 dispone che alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano:

-        R.F.I. S.p.A.;

-        ANAS S.p.A.;

-        la Regione siciliana;

-        la Regione Calabria;

-        il Ministero dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore al 51 per cento.

Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione.

Si ricorda, altresì, che il decreto-legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023 e recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha disposto in merito all’assetto societario e alla governance della società Stretto di Messina S.p.A., al rapporto di concessione, al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera, nonché alle procedure espropriative necessarie. Per ogni approfondimento si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

Il comma 1 dispone che alla società Stretto di Messina S.p.A. non si applicano le seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016:

Ø  l’articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti;

Ø  l’articolo 11, comma 7;

Ø  l’articolo 19.

 

Al proposito si rammenta che l’art. 11, comma 6, rimette a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione per le società a controllo pubblico degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione. Per ciascuna fascia è, quindi, determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi societari devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, con la previsione di un limite massimo di euro 240 mila annui lordi.

L’articolo 11, comma 7, fa salva l’applicazione, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, delle disposizioni di cui:

·       all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013;

·       al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 166 del 24 dicembre 2013, recante il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 19 dispone in merito alla gestione del personale e, in particolare: alla normativa civilistica e lavoristica applicabile; ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale da stabilirsi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; alla pubblicità da assicurare ai provvedimenti e contratti relativi al personale; alla fissazione, da parte delle pubbliche amministrazioni socie, degli obiettivi specifici da raggiungere in ottica annuale e pluriennale; eccetera.

 

È espressamente fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-bis della legge n. 1158 del 1971, e quindi:

§  la natura di società in house della Stretto di Messina S.p.A., il cui fatturato deve derivare, per obbligo statutario e per oltre l’80 per cento, dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci;

§  i particolari diritti e prerogative da riconoscersi al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio del controllo analogo, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  i poteri di vigilanza e di indirizzo spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è altresì competente a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, laddove necessario, la nomina di un Commissario straordinario.

 

Il comma 2 della disposizione in commento esclude, altresì, che ai dirigenti e dipendenti della società si applichino le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

Il citato articolo 23-bis, comma 1, reca le medesime previsioni viste sopra, nell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016, ma riferite non già alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, bensì alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

 

Quanto al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della Stretto di Messina S.p.A., esso è da determinarsi in base a quanto previsto dalla prima fascia del decreto attuativo di cui ai predetti articoli 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Anche in questo caso è stabilito che non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (v. supra).

 

I commi 3 e 4 recano novelle normative.

 

La prima (comma 3) interessa l’articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), a mente del quale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento non solo di cariche nei relativi organi sociali, ma anche – a seguito di modifica proposta in sede referente al Senato – di incarichi di studio e di consulenza nelle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i divieti di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, ossia i divieti di attribuire – se non a titolo gratuito – incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, o di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati

A tale previsione viene aggiunta una nuova deroga, relativa ai limiti di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, non si possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (ossia, il limite che viene fissato con d.P.C.M. per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la pubblica amministrazione, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione).

 

La seconda modifica normativa interessa (comma 4) l’articolo 2 del già citato decreto-legge n. 35 del 2023 (v. supra); per una maggiore comprensione, si rinvia al seguente testo a fronte.

 

Decreto-legge n. 35 del 2023 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2023

Art. 2
(Rapporto di concessione)

Art. 2
(Rapporto di concessione)

(…)

(…)

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell’azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All’esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l’individuazione dell’ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell’azionista ai fini della nomina degli organi sociali. (Soppresso)

3. La società ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro provvede a sottoscrivere e stipulare gli Atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

3. Al fine di determinare la composizione dell’azionariato della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all’articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

 

N.B. Con proposta emendativa avanzata in sede referente, l’iniziale riferimento all’intesa da raggiungersi con il MIT è stato sostituito con quello all’acquisizione del relativo concerto.

4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l’anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l’anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l’anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.

 

Infine, con una proposta emendativa avanzata in sede referente, dopo il comma 4 risulta aggiunto un nuovo comma 4-bis, che incide sul contenuto dell’articolo 3-bis, comma 1, della già citata legge n. 1158 del 1971, al fine di stabilire che la società Stretto di Messina S.p.A. garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile.

 

Il comma 4-ter, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58. Tale comma 3 dispone che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati ai sensi dell’articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, adottata ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, e subordinatamente al ricorrere di talune condizioni (v. infra). Con la modifica in esame si propone di aggiungere, tra tali condizioni, anche la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si rammenta che le condizioni ivi previste sono le seguenti:

a)     la rinuncia, da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e di tutte le parti in causa, delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell’opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata;

b)     la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.

c)     l’accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi previsti dall’articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies.

d)     l’accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi.

 


Articolo 15
(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

 

 

L’articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952.

E’ poi stabilito – a seguito di una modifica inserita in sede di conversione al Senato - che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

 

L’art. 15 autorizza il Governo ad apportare modifiche al Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952 e, in particolare, al Titolo III, Capo VI – Degli ormeggiatori, al fine di introdurre una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 208 del medesimo d.P.R.

 

Ai sensi del vigente articolo 208 del d.P.R. n. 328 del 1952, per ottenere l’iscrizione al registro degli ormeggiatori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1)     età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;

2)     cittadinanza italiana;

3)     sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;

4)     non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;

5)     buona condotta morale e civile;

6)     residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l’approdo nel quale l’interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;

7)     avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

Al Comandante del porto, che tiene il registro degli ormeggiatori, è attribuita la facoltà di limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

 

La Relazione illustrativa di accompagnamento riconduce l’urgenza nell’attribuzione di tale delega alla necessità di provvedere all’attuazione in via amministrativa del Regolamento 2017/352/UE che istituisce un quadro normativo a livello europeo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; l’intervento governativo consentirà, altresì, di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 230 del 2016 che, nel modificare l’articolo 14 della legge n. 84 del 1994, ha stabilito che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, debbano costituirsi in società cooperativa[67].

In definitiva, la disposizione è volta a ricondurre l’ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.  

L’intervento governativo dovrà esplicarsi mediante l’adozione di un regolamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai sensi dell’articolo 1331 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

 

L’articolo 1331 del Codice della navigazione dispone in merito all’emanazione delle disposizioni necessarie per il completamento e l’esecuzione del Codice stesso.

A mente dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio – esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale – sono rimesse a regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

 

Le nuove disposizioni dovranno espressamente rispettare quanto previsto:

Ø  dal già citato Regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo comune per la fornitura di servizi portuali e norme in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

Ø  a seguito di un emendamento approvato in Senato in sede di conversione, non costituiscono più un vincolo normativo le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 84 del 1994, di riordino della legislazione in materia portuale. Il riferimento è al decreto interministeriale n. 202 del 28 dicembre 2022, con la precisazione – contenuta nella Relazione illustrativa – che sono altresì fatti salvi i contenuti delle Linee guida sulle modalità di applicazione del predetto regolamento emanate con decreto del Ministro il 21 aprile 2023.

 

Il citato articolo 18, comma 2, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di aree demaniali e banchine per l’espletamento delle operazioni portuali, rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per l’assegnazione delle concessioni, l’individuazione della durata, l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, le modalità di rinnovo e trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, l’individuazione dei limiti dei canoni concessori e delle modalità con le quali garantire il rispetto del principio di concorrenza.

 

La Relazione tecnica chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo essa carattere ordinamentale.

 

In sede di conversione al Senato, è stato aggiunto un comma 1-bis, volto a stabilire che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 – a mente del quale i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso – è calcolato:

-        sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero

-        sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 stabilisce che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

Sempre l’articolo 5, al comma 2, individua poi nei canoni demaniali una componente fissa e una componente variabile.

a)     La componente fissa è stabilita tenendo conto:

v dell’ubicazione, dell’estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell’area oggetto di concessione;

v dei limiti e dei vantaggi nell’utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell’area appena elencate;

v dell’entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell’area ovvero all’ammodernamento di quelle esistenti.

b)     La componente variabile è stabilita mediante l’applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell’attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell’intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

 

 


Articolo 16
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

 

 

L’articolo 16, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell’Allegato IV-bis del D.L. 77/2021. Qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, allora viene previsto che la relazione che li accompagna deve essere verificata da appositi organismi accreditati e viene altresì disposto che il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non è più richiesto.

In sede referente sono stati inseriti ulteriori commi che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-bis) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-ter e 1-quater).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame.

 

Progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame introduce un comma 3-bis all’art. 44-bis del D.L. 77/2021 che reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, cioè gli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge, che:

- sono già stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario.

 

Si ricorda che l’allegato IV-bis del D.L. 77/2021 elenca i seguenti interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia: A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano; A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); A14 - Bologna-dir. Ravenna; A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2); A1 - Milano Sud-Lodi; Gronda di Genova; A14 - Passante di Bologna; A13 - Bologna-Ferrara; A13 - Monselice-Padova; A1 - Tangenziale di Modena; A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle; A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).

Per tali interventi l’art. 44-bis del D.L. 77/2021 prevede semplificazioni delle procedure realizzative. In particolare si richiamano le disposizioni recate dai commi 1 e 3 di tale articolo, che vengono richiamate dalla norma in esame.

Il comma 1 dell’art. 44-bis dispone in particolare che, prima dell'approvazione, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al MIT e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Il successivo comma 3 dispone poi che il citato Comitato speciale, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Si ricorda che il Comitato testé menzionato è stato istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall’art. 45 del medesimo decreto-legge 77/2021 e da tale articolo disciplinato.

 

Per i progetti in questione, il nuovo comma 3-bis prevede che:

- la relazione di cui al comma 1 è soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a) dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

 

L’art. 34, comma 2, lettera a), del citato allegato fa riferimento agli “organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.

Come evidenziato nell’anteprima disponibile nel sito web dell’UNI, la citata “norma internazionale tratta le attività degli organismi di ispezione il cui lavoro può comprendere l’esame di materiali, prodotti, installazioni, impianti, processi, procedure di lavoro o servizi e la determinazione della loro conformità a requisiti, nonché la successiva presentazione dei risultati di queste attività ai clienti e, quando richiesto, alle autorità. L’ispezione può riguardare tutte le fasi nel corso della vita di questi elementi, compresa la fase di progettazione. Tale lavoro richiede generalmente l’esercizio del giudizio professionale nell’eseguire le ispezioni, in particolare nel valutare la conformità a requisiti generali”.

 

- non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sarebbe invece necessario secondo il disposto (illustrato in precedenza) del comma 3 del medesimo articolo 44-bis.

 

Norme relative all’affidamento a terzi di lavori da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente, integra il disposto della lettera c) del comma 5 dell’art. 11 della L. 498/1992 al fine di precisare che nei casi contemplati da tale lettera – cioè nei casi di affidamenti a terzi di lavori da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici – le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 222 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

 

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 11 della L. 498/1992 prevede che le società concessionarie autostradali sono soggette ad una serie di obblighi, indicati nelle lettere da a) ad e) del medesimo comma. In particolare, secondo la lettera c), tali concessionarie devono “provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto” di una serie di disposizioni dell’abrogato D.Lgs. 163/2006.

Si ricorda che, in base alla definizione recata dall’allegato I.1, art. 1, lettera q), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

In relazione al richiamato art. 222 del Codice dei contratti pubblici, si ricorda che tale articolo dispone, al comma 1, che “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”. Nei commi seguenti sono poi elencati e disciplinati i vari poteri attribuiti all’ANAC.

 

Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-ter e 1-quater)

Il comma 1-ter, inserito durante l'esame in sede referente, modifica le disposizioni, recate dal comma 290 dell’art. 2 della legge 244/2007, volte a disciplinare natura e compiti della Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

 

Il citato comma 290 ha previsto che le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. In attuazione di tale disposizione, come evidenziato nel sito web della Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., “dal primo dicembre 2009 (la società, n.d.r.) ha ricevuto in carico la gestione delle tratte autostradali già in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova”.

 

Una prima modifica recata dal comma in esame è volta a precisare, al primo periodo del comma 290, che la società per azioni a cui si fa riferimento è una società in house.

 

Tale modifica sembra portare a compimento il percorso illustrato nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 di CAV S.p.A., ove si legge che “è in fase di interlocuzione a livello istituzionale la possibilità che CAV diventi una società c.d. ‘in house’ gestita in modo analogo congiunto dagli attuali Soci (ANAS e Regione Veneto) e soggetta a controllo e coordinamento della propria attività societaria sia da parte dei succitati Soci sia da parte del Ministero delle Infrastrutture per il tramite di due appositi Comitati. Tale iniziativa giunge a corollario di un’attività di modifica dell’oggetto sociale derivante dall’approvazione di un emendamento alla legge istitutiva di CAV – intercorso nell’anno 2021 (D.L. 31 maggio n. 77) - che permette a quest’ultima di poter porre in essere attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe”.

 

Ulteriori modifiche riguardano il secondo periodo del comma 290, il cui testo vigente dispone che la S.p.A. in questione, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano.

Le modifiche sono volte a:

- eliminare la locuzione “quale organismo di diritto pubblico”;

- precisare che l’attività di gestione può essere esercitata dalla S.p.A. in questione (come prevede il testo vigente) o da un soggetto da essa interamente partecipato;

-  precisare che la S.p.A. è sottoposta non al controllo diretto dei soggetti che la partecipano (come prevede il testo vigente) ma al controllo analogo congiunto dei medesimi soggetti; trattasi evidentemente di una modifica consequenziale alla nuova veste di società in house attribuita alla CAV S.p.A. Viene inoltre precisato che il citato controllo analogo congiunto è esercitato ai sensi dell’art. 186, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

 

L’art. 186, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, dispone che “le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri”.

 

Ulteriori modifiche sono operate attraverso la riscrittura del quinto periodo del comma 290.

 

Il testo vigente (come riscritto dall’art. 44, comma 8-bis, del D.L. 77/2021) prevede che alla S.p.A. in questione possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell’art. 178 del “vecchio” Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

 

Una prima modifica operata dalla riscrittura prevede che alla società in questione possono essere affidate anche le attività di progettazione, oltre a quelle di realizzazione, gestione e manutenzione già contemplate dal testo vigente.

Una seconda modifica consiste nell’aggiornamento del riferimento normativo, al fine di adeguarlo al “nuovo” Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

 

La norma vigente fa infatti riferimento all’art. 178, comma 8-ter, dell’abrogato D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni sono ora riprodotte, senza modifiche sostanziali, dall’art. 186, comma 7, del “nuovo” Codice (D.Lgs. 36/2023). A tale nuova disposizione – secondo cui “le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri” – fa riferimento il nuovo testo previsto dal comma in esame.

 

Un’ulteriore modifica è volta a integrare il disposto del quinto periodo al fine di consentire l’affidamento alla società in questione della realizzazione, gestione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle tratte autostradali situate nel territorio della regione Veneto o delle regioni limitrofe (come prevede il testo vigente, che viene sostanzialmente riprodotto nel nuovo punto 1) del quinto periodo del comma 290) ma anche delle seguenti infrastrutture (nuovi punti 2) e 3) del quinto periodo):

- infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

- infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione.

 

Si fa infine notare che, mentre nel testo vigente l’affidamento alla società in questione della realizzazione, gestione, progettazione e manutenzione delle tratte autostradali situate nel territorio della regione Veneto o delle regioni limitrofe deve avvenire “nei limiti e secondo le modalità” previsti dal Codice dei contratti pubblici (comma 8-ter dell'articolo 178 del D.Lgs. 50/2016), nel nuovo testo previsto dal comma in esame l’affidamento in questione avviene “anche secondo le modalità” previste dal Codice dei contratti pubblici (per la precisione, in virtù dell’aggiornamento normativo illustrato in precedenza, nel comma 7 dell’art. 186 del D.Lgs. 36/2023).

 

Il comma 1-quater, anch’esso introdotto in sede referente, prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, CAV S.p.A. adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma precedente.

 

 


Articolo 17
(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 17, al comma 1, lett. a) specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita – ai sensi di legge - tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell’Osservatorio nazionale TPL, nonché, in base a modifiche approvata in sede referente, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale; limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvede secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020. La lett. b) prevede, inoltre, l’applicazione in via esclusiva della modalità di riparto del Fondo in base ai soli costi standard, fino all’emanazione del decreto MIT che definirà gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale.

Il comma 2 consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come Gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio.

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata in sede referente, per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare, eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

Con un’altra modifica approvata in sede referente si prevede infine il rinvio ad un decreto del MIT per l’adozione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida e si prevede un’autorizzazione di spesa di 37 milioni di euro per il 2023 per la prosecuzione degli interventi volti all’utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale e all’ottimizzazione della catena logistica.

 

In dettaglio, l’art. 17 del decreto-legge in commento reca le disposizioni di seguito illustrate.

 

Ø  Con il comma 1, lett. a), si interviene sul Fondo nazionale TPL istituito con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e sui modi del suo riparto tra le regioni.

·       Viene novellato l’art. 27, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017 (c.d. decreto Delrio, il quale detta i criteri per il riparto del Fondo) specificando che, per la quota del 50 per cento  delle risorse del Fondo che viene distribuita tenendo conto dei costi standard, si deve tener conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, come risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio Nazionale TPL, istituito dall’articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007) (la cui denominazione è stata modificata, dal decreto-legge n. 68 del 2022, in “Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile”).

·       Con le modifiche approvate in sede referente (em. 17.1 testo2):

-         si specifica che occorre anche tenere conto a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

-        viene soppressa la lett. e) dell’art. 27, co. 2 del D.L. 5072017, che prevede, tra i criteri di ripartizione del fondo TPL, la destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013.

-        si aggiunge la lett. a-bis) che aggiunge un nuovo comma 2-quater all’art. 27, co. 2 del D.L. n. 50/2017, in base al quale, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b) si provvede sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell’importo di cui al primo periodo del presente comma; per coordinamento formale si fa inoltre salvo quanto previsto dal nuovo comma 2-quater nelle more dell’adozione del decreto con il quale saranno definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo.

 

Il richiamato art. 27 del decreto legge n. 50 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla n. 96 del 2017), ha modificato i criteri di riparto del Fondo TPL a decorrere dall’anno 2020.

Il decreto-legge n. 176 del 2022 (convertito dalla legge n. 6 del 2023, in vigore dal 18 gennaio 2023), ha a sua volta già novellato il citato art. 27, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo TPL, prevedendo che il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel modo seguente:

a) il 50 per cento, tenendo conto dei costi standard (di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) il 50 per cento, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso, la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

d) con destinazione annuale dello 0,105 per cento, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL;

e) con destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013.

 

Nella Relazione illustrativa al decreto legge, si evidenzia che la disposizione dell’art. 17 è, tra l’altro, diretta ad assicurare una contribuzione equa ed uniforme, tra i richiamati Enti, per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente svolti.

 

Ø  Con il comma 1, lett. b) si novella inoltre il comma 6 dello stesso articolo 27, stabilendo che nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, la cui emanazione è stata prevista dal citato decreto-legge n. 176 del 2022 nel termine del 31 luglio 2023 (il decreto, peraltro ancora non è stato emanato), si provveda alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), cioè tenendo conto del criterio dei soli costi standard, senza tener conto pertanto del parametro dei livelli adeguati dei servizi di TPL.

 

La Relazione illustrativa al decreto riporta che la modifica normativa si rende necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l’adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione.

 

Ø  Il comma 2 dell’articolo 17, interviene sulla disciplina della nomina dei soggetti Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como, sopprimendo l’obbligo, previsto nell’articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, che il Gestore sia scelto fra i funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio. Si dispone inoltre che dall’attuazione del presente comma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge n. 614 del 1957 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e scelto fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta.

In base alla Relazione illustrativa, la disposizione è “finalizzata ad ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro. L’urgenza della disposizione è legata all’esigenza di provvedere ad una tempestiva sostituzione dei predetti Gestori”.

Si rammenta altresì che il decreto legge n. 198 del 2022 (proroga termini, convertito nella legge n. 14 del 2023) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per il versamento all’entrata dello Stato degli utili di gestione per l’esercizio 2021 (qui il dossier).

·        

Ø  Il comma 3 dell’articolo 17, interviene sui poteri del Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma attribuendogli anche i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi.

·       Si prevede che a tal fine, il Commissario sia autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale.

·       Per quanto riguarda gli oneri connessi a tale avvalimento, questi sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo e, in base ad una modifica approvata in sede referente (em. 17.7 testo 2), nel limite nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), pari al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima Società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento, o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.

·        

Il richiamato art. 36, co. 3-bis prevede che per le attività di investimento dell’ANAS s.p.a. sia riconosciuta ad ANAS stesso una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Al secondo periodo prevede che per i quadri economici approvati a decorrere dal 1°gennaio 2022, la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi.

 

Si ricorda che il Commissario straordinario è stato nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019). La Commissaria è l’arch. Maria Lucia Conti, ascoltata in audizione presso la IX Commissione Trasporti della Camera il 22 marzo 2022 (qui il video).

Per approfondimenti sullo stato dell’opera si può consultare il sito Osserva Cantieri del MIT.

·        

·        Con una seconda modifica approvata in sede referente (em. 17.7 testo 2), vengono inoltre inseriti tre commi finalizzati ad accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma.

·        Il comma 3-bis prevede che il Commissario straordinario sia autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A.( il Contraente Generale, al quale è stato affidato il contratto per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma), ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120).

 

Il richiamato articolo 6 del D.L. 76/2020 ha disposto che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), sia è obbligatoria la costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico con il compito, tra gli altri, della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

·        

·        In base al comma 3-ter, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis, il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C, fermo restando quanto previsto dallo stesso al comma 478 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione della tratta T3 della Linea C.

·        

Si ricorda che il richiamato comma 478 della legge di Bilancio 2023 ha autorizzato la spesa complessiva di 2 miliardi e 200 milioni il completamento della linea C della metropolitana di Roma, per la realizzazione della tratta T1, il completamento della tratta T2 e l’adeguamento contrattuale per maggiori oneri per la tratta T3, con i seguenti importi:

-          50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

-          100 milioni per il 2026 e per il 2027;

-          200 milioni per il 2028 e per il 2029;

-          500 milioni per il 2030 e per il 2031;

-          450 per il 2032.

Tali importi costituiscono altresì il limite massimo di contributo dello Stato alla realizzazione dell’opera e nel caso di eccedenze necessarie dovranno provvedervi il comune (Roma Capitale) e la regione Lazio.

·         

·         In base al comma 3-quater, il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma 3-bis è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

·        

·        

·         Con una modifica approvata in sede referente (em. 17.12 testo 2), vengono inseriti due nuovi commi.

In dettaglio, il comma 3-bis rinvia ad un decreto del MIT da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, l’adozione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Si prevede che il costo di installazione di tali dispositivi sia a carico dei gestori dei medesimi servizi.

      Il comma 3-ter autorizza la spesa di 37 milioni di euro per il 2023 per la prosecuzione degli interventi volti all’utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all’ottimizzazione della catena logistica, ponendo gli oneri previsti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

 


Articolo 18
(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

 

In particolare, al comma 1 dell’articolo in commento, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Per quanto concerne le principali modifiche al decreto-legge sopra citato, si segnala che il comma 1, alla lettera a), modifica l’articolo 48, comma 5, al fine di applicare l’iter procedurale disciplinato dall’art. 48 stesso, (caratterizzato dal fatto che la conferenza di servizi è svolta dalla stazione appaltante in forma semplifica) per l’approvazione anche dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie, che verrebbero quindi valutati nella stessa Conferenza di servizi, ed i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario.

 

Il comma 1, lettera b), invece, modifica l’articolo 48-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui sopra può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario.

La disposizione in commento, così come si evince anche dalla relazione illustrativa, è volta a consentire alla stazione appaltante di avviare l’iter per l’approvazione delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti con le predette infrastrutture.

 

In linea con le finalità acceleratorie sopra descritte, il comma 2 detta alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

 

In particolare, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:

 

Ø  la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale.

 

Il 1° lotto funzionale rientra nel progetto complessivo che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona - Padova che fa parte dell’asse AV/AC Milano - Venezia. Tale linea riveste un’importanza strategica sia a livello nazionale che europeo, infatti, è uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della Penisola iberica all'Europa orientale, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia.

L'intervento consentirà di incrementare l’offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale Milano – Venezia, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni.

 

Ø  la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale.

 

Il primo lotto Funzionale Verona – Bivio di Vicenza ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo di oltre €2,7 miliardi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La nuova tratta correrà per 44Km da Verona a Vicenza, attraversando 13 Comuni – 8 in provincia di Verona (Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, S. Bonifacio, Arcole e Monteforte d’Alpone) e 5 in provincia di Vicenza (Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina).

Il viaggio della nuova linea inizierà dalla stazione di Verona Porta Vescovo (Punta scambi estrema, lato Est) a partire da cui correrà parallelamente alla linea storica per circa 3,5 km fino a raggiungere la galleria artificiale di San Martino Buon Albergo (VR). Questa galleria consentirà alla ferrovia di sottopassare l’abitato e l’autostrada, e – risalendo al piano campagna – di continuare il viaggio fino al nodo di scambio nei pressi di Vicenza, punto in cui termina il tracciato del 1° Lotto Funzionale e da cui partirà il tracciato del 2° Lotto funzionale, l’attraversamento di Vicenza.

 

Ø  la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

 

Il Terzo Valico dei Giovi rappresenta uno dei principali investimenti delle nuove linee ad alta capacità veloce. Il progetto si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 37 km in galleria, e interessa 14 comuni attraversando le provincie di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie costituite da due canne gemelle a singolo binario, all’interno delle quali i treni potranno raggiungere una velocità di 250 km/h. Per ogni galleria, le due canne affiancate sono collegate tra loro da una serie di tunnel trasversali in modo che ciascuna possa servire da via di sicurezza per l’altra. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso quattro punti di innesto: l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.

 

Da quanto è ricavabile dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge in esame, le variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti, intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell’esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – ad una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi.

Tale adeguamento dei quadri economici e finanziari dei predetti interventi consentirebbe, pertanto, il rispetto dei cronoprogrammi dei relativi lavori e degli obblighi di rendicontazione imposti dall’accesso ai finanziamenti europei.

 

In particolare, il comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del ‘Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche’, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

 

A tale riguardo si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, a seguito dell’aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, sono state inoltre inserite alcune modifiche in base alle quali, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all’attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l’anno 2023 e 278 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Da ultimo si segnala che il comma 3, al fine di assicurare lo svolgimento da parte dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei controlli sostanziali sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, autorizza la spesa di euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, sono inserite alcune disposizioni volte a consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all’attuazione del PNNR, nonché ulteriori disposizioni (comma 3-bis) relative al Commissario straordinario con compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

 

Il comma 3-ter, da ultimo, reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.


Articolo 18-bis
(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 18­-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.

In particolare, l’articolo in questione, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di svi­luppo della produzione di biometano, stabilisce che i valori della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

 


Articolo 19
(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

 

 

L’articolo 19 istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

 

In particolare, il comma 1, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a:

 

Ø  euro 18 milioni di euro per l’anno 2023;

Ø  euro 20 milioni di euro per l’anno 2024; 

Ø  euro 12 milioni di euro per l’anno 2025.

 

In base a quanto previsto dallo stesso comma 1, al Fondo possono accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo sono prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile.

 

Al fine di attivare il Fondo, i commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo. In particolare:

 

Ø  entro il 15 ottobre 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un decreto volto a definire: i requisiti per la partecipazione dei comuni; l’importo massimo finanziabile; i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei comuni; i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria e le modalità di scorrimento della medesima graduatoria; le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate;

 

Ø  entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i comuni dovranno presentare le istanze di accesso al Fondo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali. Al riguardo, si specifica che gli interventi inclusi nell’istanza devono essere identificati tramite il CUP;

 

Ø  entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l’elenco degli interventi beneficiari;

 

Ø  entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni. Al termine della procedura, verranno concessi i finanziamenti.

 

Il comma 6 precisa che il monitoraggio degli investimenti realizzati è effettuato dai comuni beneficiari classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».

 

Il comma 7 stabilisce che per le annualità 2024 e 2025, i predetti termini sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

 

Il comma 8 reca la copertura finanziaria dell’intervento.

 

Il comma 9, infine, è volto ad assicurare un’accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” (costruito tra il 1964 e 1966).

 

In base a quanto riportato dalla relazione illustrativa, gli eventi sismici occorsi tra maggio e giugno 2012 tra il territorio mantovano e quello emiliano hanno aggravato le già precarie condizioni di stabilità del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” (costruito tra il 1964 e 1966) compromettendo, in particolare, la struttura di attraversamento dell’alveo fluviale. Con ordinanza, la Provincia di Mantova ha pertanto dovuto limitare la circolazione sul ponte, riducendo il limite di velocità a 50 km/h e vietando il transito ai mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate (bus compresi), con rilevanti ripercussioni sul territorio e sul tessuto economico locale. Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare del nuovo ponte in alveo e, successivamente, la Provincia di Mantova ha affidato l’appalto integrato per la sua realizzazione del suddetto ponte, il cui collaudo è previsto nella seconda metà del 2024. 

Per la riapertura al traffico del ponte senza alcuna limitazione e in conformità con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, risulta necessario ed urgente completare l’intervento sul tratto di viadotto in golena. Per questi motivi, nel 2021 la Provincia di Mantova ha approvato un nuovo progetto di fattibilità tecnica economica “Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po” che potesse consentire il transito di tutti i mezzi senza alcuna limitazione.

 

Il comma in esame, pertanto, autorizza la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l’anno 2025 per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione antisismica del suddetto tratto golenale del ponte in questione, servendosi parzialmente del fondo accantonato presso il MIT.

Per adempiere alle procedure di concessione dei finanziamenti, si può procedere ad un’applicazione estensiva dell’articolo 76, c. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), che consente l’utilizzo della procedura negoziata di conclusione di un contratto di appalto senza previa pubblicazione del bando, per ragioni di urgenza.

 

Il comma 9-bis introduce un fondo di 5 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni per il 2024 per il rifacimento e la ristrutturazione delle zone alluvionate della Regione Sardegna colpite da eventi atmosferici rilevanti a partire dal 30 maggio del 2023; le relative risorse vengono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 9-ter, per favorire gli stanziamenti di cui al comma precedente, determina una riduzione contestuale del Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 200, della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014), c.d. Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

 

Il comma 9-quater interviene con alcune modifiche all’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che disciplina la figura dei Commissari straordinari per la realizzazione di opere e progetti di particolare complessità.

 

In particolare si prevede che il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, possa richiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA.

 

Il comma 9-quinquies, da ultimo, determina l’applicazione estensiva dell’art. 4-ter, comma 6, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 in ordine allo scioglimento della struttura commissariale che si forma a supporto della figura del Commissario straordinario ex art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 190 del 2014; lo scioglimento della struttura secondo quanto precisato, dovrà essere contestuale alla cessazione dei poteri del Commissario.

 

 


Articolo 19-bis
(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in questione prevede che, al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, è nominato un Commissario straordinario per l’esecuzione della Variante di Demonte. Lo stesso comma, inoltre, precisa che la fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

Da ultimo il comma 2 stabilisce che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presen­za, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, inoltre, il Commissario straordinario può avvalersi delle strut­ture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 20
(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

 

 

L’articolo 20 esclude il settore dell’autotrasporto merci dall’ambito delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci.

 

L’articolo 20 novella l’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di escludere il settore dell’autotrasporto merci dall’ambito delle competenze dell’ART.

Secondo la Relazione illustrativa, l’intervento normativo è motivato dal fatto che le predette competenze sono attualmente già svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: si tratta, in particolare, delle attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci e al monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l’effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, pertanto, è disposta la soppressione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci, previsto dall’articolo 37, comma 6, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Il riferimento è al contributo previsto per il funzionamento e per l’esercizio delle attività della predetta Autorità che, all’esito della modifica normativa, non è più dovuto dagli autotrasportatori merci in quanto l’Autorità stessa non ha più competenza nel loro settore.

Si segnala che, con una proposta approvata in sede referente, il precedente riferimento alla soppressione del contributo dovuto dagli operatori del settore dell’autotrasporto merci è stato esplicitato nell’affermazione che tale contributo non è dovuto dai predetti operatori. 

La Relazione illustrativa precisa, a tal proposito, che la soppressione del predetto contributo giustifica l’urgenza dell’intervento e ricorda che già in passato esso è stato oggetto di reiterati interventi di sospensione: il riferimento è agli anni 2021, 2022 e 2023, in cui il versamento del contributo è stato sospeso a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, al fine di sostenere un settore fortemente gravato dal “caro benzina” derivante dal conflitto russo-ucraino.

 

Si ricorda che tale contributo dev’essere versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione.

Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022, nella quale sono disciplinate la misura e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2023.

 

Come si legge nella Relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze dell’ART sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 


Articolo 21
(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

 

 

L’articolo 21, modificato durante l'esame in sede referente, reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.

L’anticipazione è attribuita in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto a far data dal 1° gennaio 2017 (termine così anticipato nel corso dell’esame in sede referente, in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2018) e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000) per la liquidazione dei debiti ammessi. esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo. In sede referente è stata altresì introdotta la disposizione che esclude dal beneficio i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo.

Durante l'esame in sede referente è stato inoltre inserito il comma 1-bis volto a precisare che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il comma 5-bis, che reca alcune disposizioni in materia di poteri organizzatori dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che prevedono l’obbligo per l’OSL di richiedere l’apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria, che verrà chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione.

I successivi commi 5-ter e 5-quater, anch’essi introdotti durante l’esame in sede referente, prevedono l’attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. L’anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il comma 6, infine, prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’attribuzione di una anticipazione di risorse in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si rammenta che il testo originario del comma 1 prevedeva la data del 1° gennaio 2018 per la deliberazione del dissesto, quale criterio utile ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione.

 

Con un’ulteriore modifica introdotta in sede referente al comma 1, vengono esclusi dall’applicazione della norma i casi di enti ai quali siano state già accordate anticipazioni allo stesso titolo.

 

Il comma 1-bis – anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente - stabilisce che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

 

Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dall'art. 244 e seguenti del TUEL, si verifica quando l'ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi e con le modalità di cui all'articolo 193 (riequilibrio del bilancio), ovvero con le modalità di cui all'articolo 194 (debito fuori bilancio). In tali ipotesi, l’organo consiliare dell'ente adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art. 246), da trasmettere, entro 5 giorni, al Ministero dell’interno.

Con la dichiarazione di dissesto si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro 5 anni dall’apertura del dissesto.

L’articolo 258 del TUEL prevede che il commissario liquidatore, valutata la massa passiva dell’ente da ammettere al pagamento, possa proporre all'ente locale dissestato – che deve esprimersi con deliberazione di giunta entro trenta giorni – l’adozione della modalità semplificata di liquidazione prevista dall’articolo medesimo. Acquisita l'adesione dell'ente, la procedura semplificata consente all’organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie in tempi più brevi della procedura ordinaria (circa 12 mesi), offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito, in relazione all’anzianità dello stesso.

A tal fine, l’OSL propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati – fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero – la transazione da accettare, entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. È accantonato l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Detto accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assisti da privilegio.

 

L’anticipazione è concessa previa apposita istanza dell’ente interessato, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità previste dalla procedura semplificata, nei limiti dell’anticipazione erogata.

La ripartizione dell'anticipazione avviene, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT (comma 2).

A tale riguardo, il comma 5 stabilisce, che per le province e le città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

L’anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell’interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL).

L’importo erogato all’ente locale è messo a disposizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) entro trenta giorni. L’OSL provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

 

Nella relazione illustrativa al disegno di legge (A.S. 854) si ricorda come la misura agevolativa introdotta dai commi in esame riproponga, in sostanza, per le annualità 2024, 2025 e 2026, quanto disposto in maniera analoga per gli anni dal 2016 al 2020 dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”), sottolineandone la continuità.

La disposizione richiamata ha previsto un contributo triennale, previa istanza dell’ente interessato, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità (dal 2016 al 2018), per un massimo di 150 milioni annui, per comuni, province e città metropolitane che avevano dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016 ed aderito alla procedura semplificata, nonché un contributo biennale (dal 2019 al 2020), di importo annuo fino a un massimo di 150 milioni, per gli enti che avevano dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

Sembrerebbe pertanto che gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell’arco temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 – rientranti nel perimetro soggettivo di applicazione della disposizione in esame – hanno già beneficiato di anticipazioni nel 2019 e nel 2020, in virtù dell’articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2016.

 

Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione dell’anticipazione, da effettuarsi – con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi – in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione stessa.

La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, il comma 4 dispone che le somme siano recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.

Per quanto non espressamente previsto nel comma 4, ai fini del recupero delle somme anticipate, si rinvia al decreto del Ministro dell’interno 11 gennaio 2013 (recante “Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”), che disciplina la concessione dell’anticipazione prevista dall'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il comma 5-bis, il quale – con alcune modifiche al TUEL (testo unico enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000) – reca disposizioni in materia di gestione delle risorse da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).

In particolare, il comma 5-bis, intervenendo sull’articolo 253 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di poteri organizzatori dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), introduce l’obbligo per l’OSL di richiedere l’apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 720 del 1984, per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria (nuovo comma 3-bis dell’articolo 253).

 

L’articolo 1 della legge n. 720 del 1984 stabilisce che gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla legge medesima, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

 

L’OSL, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato (nuovo comma 11-bis dell’articolo 253). Nell’ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell’organismo di liquidazione, il Ministero dell’interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all’ente delle somme eventualmente residue. Si prevede, infine, che nell’ipotesi in cui tra gli importi riversati all’ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell’interno e non rendicontati, questi ultimi siano destinati dall’ente locale al soddisfacimento dei debiti, censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all’articolo 254 TUEL e non ancora liquidati.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati altresì introdotti gli ulteriori commi 5-ter e 5-quater, i quali prevedono l’attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni che hanno attivato la procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014, con durata fino all'anno 2023 compreso[68].

La disposizione si riferisce unicamente a quei comuni che hanno subito un maggiore onere finanziario in conseguenza della riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019.

 

Si rammenta, in estrema sintesi, che con la citata sentenza n. 18 del 2019, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che aveva consentito ad alcuni enti locali in predissesto di riformulare/rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale già approvati, con ripiano e restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (in luogo dei dieci anni previsti dall’art. 243-bis del TUEL)[69].

Di conseguenza, in attuazione della sentenza, con il D.L. n. 34 del 2019 (art. 38, co. 2-bis e 2-ter) è stato consentito agli enti locali che avevano rimodulato/riformulato il piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di riproporre nuovamente il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, con il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi[70].

Va peraltro ricordato che anche le disposizioni del D.L. n. 34 del 2019 (art. 38, co. 2-ter) sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, in quanto, nel richiedere la riproposizione del piano di riequilibrio per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza n. 18 del 2019, prevedeva che il ricalcolo del disavanzo fosse effettuato “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”. Ad avviso della Corte, si introduceva in siffatto modo un “meccanismo di manipolazione del deficit” che consentiva di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione.

Riguardo alle anticipazioni concesse agli enti in predissesto, richiamate dalla norma in esame, si ricorda che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, si prevede che lo Stato assicuri un’anticipazione a valere sull’apposito "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (articolo 243-ter TUEL), da restituire in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, secondo i criteri e le modalità definiti con il D.M. 11 gennaio 2013. In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell’indebitamento.

 

L’anticipazione è attribuita, previa istanza dell’ente interessato, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è destinata dagli enti al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (comma 5-ter).

Il successivo comma 5-quater stabilisce che la predetta anticipazione è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali. La restituzione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Il richiamato D.L. n. 35/2013 – che reca “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” – disciplina all’articolo 1 i pagamenti dei debiti degli enti locali, mediante l’assegnazione di anticipazioni di liquidità, anche da parte di Cassa depositi e prestiti Spa. (comma 13), da restituire, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.

 

Si ricorda, per completezza, che contributi agli enti locali direttamente coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 sono stati già autorizzati da diverse disposizioni legislative a partire dal 2019.

Tra queste, si ricorda l'articolo 38 del D.L. n. 162 del 2019, il quale, per assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020, ha concesso agli enti locali in questione un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni. La norma prevedeva peraltro che le ulteriori somme anticipate potessero essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

Analogamente, l’articolo 27, co. 3 e 4, del D.L. n. 17/2022 ha concesso un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità a valere sull’apposito “Fondo di rotazione”, o che sono stati destinatari delle anticipazioni dal predetto Fondo in quanto sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019, si sono trovati a sostenere un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

 

Si ricorda che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) può essere attivata, con deliberazione consiliare, dagli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non possono essere superati con le procedure ordinarie previste dal Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000) (art. 243-bis).

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione consiliare, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (Titolo I) del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art. 243-bis, comma 5-bis). Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio.

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per l'istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 243-quater, co. 1), ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-quater, co. 5). La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Ai fini del riequilibrio, l’ente interessato può avvalersi anche di una apposita anticipazione, prevista dall’articolo 243-ter: Questa è erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.

In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell’indebitamento.

Sulla suesposta disciplina sono successivamente intervenute numerose integrazioni e modifiche normative, principalmente volte a consentire agli enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio, la facoltà di riformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio, per lo più legate all’esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall’adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei residui.

 

Infine, il comma 6 dell’articolo in esame prevede la concessione di un contributo di natura corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del TUEL, vale a dire in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) o in stato di dissesto finanziario.

Il contributo è assegnato nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT, nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al decreto in esame.

Secondo quanto indicato dalla norma, il contributo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.


Articolo 21-bis
(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

 

 

L’articolo 21-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario (comma 1).

Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio (comma 2).

 

La norma in esame fa riferimento all’articolo 163, comma 3, del TUEL il quale disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio dell’ente entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il comma 3, secondo periodo, dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”

Si ricorda che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le citate spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Si rammenta al riguardo che l’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016 dispone che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche), gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Con una successiva modifica sono stati esclusi da tale divieto le assunzioni volte a garantire l’attuazione del PNRR e le assunzioni nei comuni delle isole minori che abbiano registrato un incremento dei migranti sbarcati nel loro territorio.

 

Il comma 1 in esame dispone che le parole “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del TUEL.

Il piano triennale del fabbisogno di personale (articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) deve essere adottato da tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. L’adozione del piano è condizione necessaria per assumere nuovo personale. Si ricorda che l’articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021 ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il quale, tra l’altro, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento programmatico tramite il quale l’ente comunale autorizza le proprie entrate e le proprie spese e costituisce il limite, per ciascuno degli esercizi considerati, agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti, e agli impegni e ai pagamenti di spesa (art. 164, comma 2, del TUEL).

Dal momento che, in caso di approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’ente locale non si troverebbe in una condizione di esercizio provvisorio, la norma in esame sembra riferirsi all’ultimo bilancio di previsione precedentemente approvato.

 

Il comma 2 stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria (ai sensi dell’art. 155 del TUEL) possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

 

L’art. 155 del TUEL attribuisce alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali il compito di esercitare il controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti TUEL), sui comuni, sulle province e sulle comunità montane strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL) e sui comuni e sulle province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL). Tali enti sono soggetti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria sia con riferimento alle assunzioni che alla rideterminazione della dotazione organica.


Articolo 21-ter
(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

 

 

L’articolo 21-ter, introdotto in sede referente, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (comma 1). L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto (commi 2 e 3). Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 4).

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 e successive modifiche e integrazioni (territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del Testo unico degli enti locali - TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal decreto-legge n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente. Per ulteriori dettagli sul dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario, si veda il relativo tema di documentazione parlamentare della Camera.

 

Il comma 2 dispone che entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del TUEL.

 

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 243-bis, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive. Inoltre, per effetto del comma 4, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

 

Ai sensi del comma 3, l'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

 

Ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

 

Il comma 4 introduce il comma aggiuntivo 3-bis all’articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.

 

Il suddetto articolo 39-quater introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021.

 

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, la facoltà di ripianare il disavanzo in 15 anni concessa dall’articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del FCDE, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021 sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall’esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e seguenti del TUEL in data antecedente all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell’ultimo anno del piano in ragione dell’accantonamento dell’FCDE.

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è disciplinato nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il FCDE è stato introdotto, si rammenta, dalla normativa dell’armonizzazione contabile al fine di neutralizzare gli effetti sul bilancio dell’ente di entrate di incerta e difficile realizzazione destinate invece al finanziamento di spese, sia di parte corrente che in conto capitale, certe ed esigibili. A seguito dell’introduzione, con la contabilità armonizzata, del principio della competenza finanziaria potenziata, le entrate devono essere iscritte in bilancio per il loro intero ammontare nel momento in cui nasce il titolo giuridico con l’imputazione nelle annualità in cui vengono a scadenza. L’effetto dell’integrale imputazione a bilancio di tutte le entrate per le quali nasce il titolo giuridico è stato compensato con l’obbligo di destinare quota parte di tali entrate ad un FCDE, per il quale si è previsto un accantonamento graduale nel tempo in sede di predisposizione del bilancio di previsione e commisurato all’effettiva capacità di incasso delle amministrazioni[71]. Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e pertanto genera un’economia di bilancio che confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011 disciplina dettagliatamente le modalità di quantificazione del FCDE sia in sede di bilancio di previsione che in sede di rendiconto di gestione, "in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)"[72].


Articolo 22
(
Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

 

 

L’articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.

La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

 

La Corte costituzione ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell’ambiente).

La Corte, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

Secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime “ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario” (così come evidenziato anche nella sentenza n. 189 del 2021) che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.

 

La sentenza in questione ha avuto un impatto di rilievo se si considera che, negli ultimi anni, così come segnalato anche nella relazione illustrativa del provvedimento, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio. Si veda, solo per citare alcuni esempi, la legge della regione Calabria n. 341 del 2002 o la legge della Regione Umbria n. 24 del 2009, recante la disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, oltre alla già citata legge della regione Lombardia n. 30 del 2006 il cui articolo 5 è stato censurato dalla Corte costituzionale per le ragioni precedentemente esposte.

La disposizione in commento, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica.

Ritornando quindi al contenuto dell’articolo in commento, si segnala che la disposizione contiene delle specifiche previsioni finalizzate a consentire, comunque, un'attività di verifica e controllo delle funzioni delegate, nonché misure organizzative per consentire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni. Si prevede, infatti, che la legge regionale di conferimento disciplini i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. 

 

Da ultimo l’articolo in questione contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso.

 

Si segnala, infine, che a seguito delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite, in sede referente, è stato inserito, in merito al conferimento delle funzioni amministrative, un riferimento all’articolo 114 della Costituzione e al principio di adeguatezza.

 

 


Articolo 23
(Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

 

 

L’articolo 23, comma 1, modificato durante l'esame in sede referente, apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l’utilizzo delle risorse stanziate per l’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità (lett. a), n. 1)); a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati (lett. a), n. 2)); ad incrementare, di 519,65 milioni di euro per il 2023, l’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (lett. b)). La copertura degli oneri recati dalla lettera b), anche attraverso la rimodulazione di risorse previste dal D.L. 61/2023, è disciplinata dalle lettere 0b) e 0c) del comma 1 e dal comma 1-bis, introdotti in sede referente.

Ulteriori disposizioni recate dal comma 1, integrative del D.L. 61/2023, che sono state introdotte in sede referente, riguardano: agevolazioni disposte dall’ARERA per le utenze colpite dall’alluvione (lett. 0a)); le strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario (lettera b-bis)); l’autorizzazione di assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall’alluvione (lettera b-ter)); la scheda di rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati (lettera b-quater)); la proroga del termine di approvazione dei piani di ricostruzione pubblica (lettera b-quinquies)); l’attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica (lettera b-sexies)); precisazioni in merito all’ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione (lettera b-septies)).

Ulteriori disposizioni introdotte in sede referente sono collocate nei commi da 1-ter a 1-quinquies. Tali commi, a differenza dei precedenti, non si riferiscono ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, ma riguardano la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

 

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame.

 

 

 

Agevolazioni disposte dall’ARERA per le utenze (comma 1, lett. 0a))

La lettera 0a) del comma 1, introdotta in sede referente, introduce una disposizione che prevede e disciplina l’introduzione di agevolazioni tariffarie, da parte dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), in favore delle utenze individuate dal comma 12 dell’art. 1 del D.L. 61/2023.

Il citato comma 12, con riferimento ai territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023 (indicati nell'allegato 1 al D.L. 61/2023), ha previsto che l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Lo stesso comma prevede che con tali provvedimenti l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023.

 

Per le succitate utenze, la disposizione in esame (che viene collocata nel nuovo comma 12-bis dell’art. 1 del D.L. 61/2023) prevede che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio-ottobre 2023.

La norma in esame precisa che le agevolazioni non sono rivolte a tutte le utenze collocate nei territori in questione (cioè quelli indicati nell’allegato 1 del D.L. 61/2023), come individuate dal citato comma 12, ma solo alle utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione o sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario per la ricostruzione, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023.

La lettera in esame dispone altresì che, con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

 

 

Risorse per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (comma 1, lettera a))

La lettera a) del comma 1 apporta una serie di modifiche di carattere integrative all’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni).

L’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 ha istituito il “Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che al citato fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal succitato fondo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20-ter del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

 

Il numero 1) della lettera in esame reca una integrazione al comma 3 dell’art. 20-quinquies del D.L. n. 61/2023, volta a consentire l’utilizzo delle risorse iscritte nell’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze per i contributi pluriennali. Viene previsto che tali risorse possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all’art. 12 del decreto-legge 98/2011, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi gli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.

 

Si rammenta che il citato comma 3 dell’art. 20-quinquies del D.L. n. 61/2023, ha disposto che le somme conservate in conto residui nell'anno 2023 (negli importi indicati nell'allegato 1-bis del D.L. n. 61/2023) già attribuite alle amministrazioni centrali a seguito della ripartizione dei Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016) fossero revocate rispetto alle finalità indicate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017 di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

La norma contabile ha disposto, in particolare, che le predette somme fossero iscritte, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, negli importi di 300 milioni di euro per l'anno 2023, 450 milioni per l'anno 2024 e 641,5 milioni di euro per l'anno 2025.

 

 

Il numero 2) della lettera in esame aggiunge due periodi alla fine del comma 4 (illustrato in precedenza). Il primo di tali periodi dispone che il Commissario straordinario è altresì autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all’esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento:

- alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all’articolo 20-ter, comma 3;

Si ricorda in proposito che il citato comma 3 dispone che entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate – si disciplina il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività che si intende trasferire alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione nonché delle relative risorse finanziarie.

- agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1).

Si ricorda che il n. 1) della lettera c) del citato comma 7 dispone che nelle more dell'adozione dei provvedimenti adottati per le ricostruzioni privata e pubblica (disciplinate rispettivamente dagli artt. 20-sexies e 20-octies del D.L. 61/2023), il Commissario alla ricostruzione provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate.

 

Il successivo periodo dispone che al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l’art. 27 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), le cui disposizioni sono principalmente finalizzate a disciplinare la gestione delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di protezione civile di rilievo nazionale.

 

Risorse per la ricostruzione privata (comma 1, lettera b))

La lettera b) del comma 1, riscritta durante l’esame in sede referente, integra la disciplina della ricostruzione privata recata dall’art. 20-sexies del D.L. 61/2023 al fine precipuo di disporre un incremento complessivo dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente di 519,65 milioni di euro per l'anno 2023. Tale variazione è la risultante di due distinti incrementi previsti dai numeri 1) e 2) della lettera in esame.

 

Il numero 2) del nuovo testo della lettera b) riproduce sostanzialmente il disposto della lettera b) del testo iniziale del decreto-legge. La disposizione in questione integra la disciplina della ricostruzione privata recata dall’art. 20-sexies, del D.L. 61/2023. A tale articolo viene infatti aggiunto un comma 6-bis che incrementa l’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto previsto dal comma 6) di 149,65 milioni di euro per il 2023.

Viene altresì stabilito che tali nuove risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo articolo 20-sexies.

Il citato comma 3 individua le tipologie di interventi per la ricostruzione privata. Di esse si ricordano, in quanto richiamate dalla norma in esame, le tipologie di intervento relative a:

- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto (lettera a) del comma 3);

- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata (lettera b) del comma 3);

- danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata (lettera c) del comma 3);

- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale (lettera g) del comma 3).

 

Si fa notare che la copertura degli oneri relativi, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, che nel testo vigente è disciplinata dalla lettera in esame, nel nuovo testo approvato in sede referente è disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo in esame.

 

Il numero 1) della lettera in esame reca invece una disposizione aggiuntiva rispetto al testo vigente, che modifica il comma 6 dell’art. 20-sexies del D.L. 61/2023 al fine di incrementare l’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente da 120 a 490 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Rimodulazione e copertura degli oneri (comma 1, lett. 0b) e 0c), e comma 1-bis)

Con le disposizioni introdotte dal comma 1, lett. 0b) e 0c), si provvede al ridimensionamento di alcuni limiti di spesa indicati per alcune misure previste dal D.L. n. 61/2023 (artt. 7 e 8), a copertura del rifinanziamento dei contributi economici previsti dall’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, come integrato dalla lettera b), numeri 1 e 2, del comma 1, che ha disposto un incremento complessivo dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di 519,65 milioni di euro per l'anno 2023.

In particolare, la lettera 0b) del comma 1, introdotta in sede referente, riduce di 248 milioni di euro (da 620 a 372 milioni) il limite di spesa – previsto, per il 2023, dall’art. 7, comma 9, del D.L. 61/2023 – per le integrazioni al reddito erogate dall’INPS ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori agricoli colpiti dall’alluvione.

La successiva lettera 0c), anch’essa introdotta durante l'esame in sede referente, riduce da 253,6 a 53,6 milioni (quindi di 200 milioni di euro) il limite di spesa – previsto, per il 2023, dall’art. 8, comma 2, del D.L. 61/2023 – per le integrazioni al reddito erogate dall’INPS ai lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca la copertura degli oneri recati dalla lettera b) del comma 1, prevedendo che all’onere complessivo di 519,65 milioni di euro per il 2023 si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all’art. 4, commi dal 2 al 5, del D.L. 34/2023;

Si ricorda che i commi 2-5 dell’art. 4 del D.L. 34/2023 recano disposizioni in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

b) quanto a 370 milioni, mediante la riduzione – operata dalle lettere 0b) e 0c) del comma 1 sopra esposte – delle risorse destinate alle integrazioni al reddito dei lavoratori (dipendenti del settore privato, lavoratori agricoli e lavoratori autonomi) colpiti dall’alluvione.

Si fa notare che le riduzioni disposte dalle citate lettere 0b) e 0c) sono complessivamente pari a 448 milioni di euro, maggiori rispetto all’importo di 370 milioni usato a copertura cui fa riferimento il comma in esame. La quota residua è necessaria ad assicurare la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica dell’emendamento corrispondente sottolinea, infatti, in merito, che “tenuto conto degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni la riduzione complessiva sul SNF per 248 mln di euro per l’anno 2023 relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 9, del DL n. 61/2023 comporta economie (minori prestazioni) per i predetti saldi per 170 mln di euro per l’anno 2023 che unitamente alle economie (minori prestazioni) derivanti dalla riduzione per 200 mln di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 del predetto DL n. 61/2023 consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell’incremento dell’autorizzazione di spesa per l’erogazione dei contributi economici in esame da 120 milioni a 490 milioni di euro (art. 20-sexies, co. 6), pari a 370 milioni di euro per l’anno 2023”.

 

 

Strutture di cui può avvalersi il Commissario (comma 1, lett. b-bis))

La lettera in esame, introdotta durante l'esame in sede referente, integra il disposto del primo periodo del comma 8 dell’art. 20-ter del D.L. 61/2023 – ove si individuano le strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario alla ricostruzione – prevedendo che il Commissario possa avvalersi, oltre che delle strutture contemplate dal testo vigente, anche:

- della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate;

- nonché dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 6 del 2004.

 

Assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall’alluvione (comma 1, lett. b-ter))

La lettera b-ter), introdotta durante l'esame in sede referente, modifica il comma 8 dell’art. 20-septies del D.L. 61/2023 – che nel testo vigente impone ai comuni di provvedere all’istruttoria delle istanze di concessione dei contributi per la ricostruzione privata “nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” – prevedendo che tale clausola opera salvo il disposto del nuovo comma 8-bis, introdotto dalla norma in esame.

Il nuovo comma 8-bis autorizza gli enti locali colpiti dall’alluvione del maggio 2023 (v. infra) ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.

La disposizione in esame dispone altresì che la ripartizione delle unità testé menzionate tra gli enti locali interessati è operata con ordinanze del Commissario straordinario d’intesa con le regioni interessate.

La norma in esame, nel fare riferimento alle ordinanze commissariali, ne richiama la disciplina, recata dall’art. 20-ter, comma 8, del D.L. 61/2023.

Per le assunzioni in questione viene prevista un’autorizzazione di spesa complessiva di circa 23 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (euro 2.859.500 per l'anno 2023, euro 11.438.000 per l’anno 2024 ed euro 8.578.500 per l’anno 2025).

Alla copertura degli oneri corrispondenti si provvede:

- quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e 7.438.00 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito dall’art. 1, comma 607, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

- quanto a 4 milioni di euro nell’anno 2024 e a 8.580.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto dall’art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In relazione alle assunzioni in questione, il nuovo comma 9 precisa che le stesse sono autorizzate:

·     in deroga a determinati vincoli assunzionali e di riduzione della spesa per il personale.

I vincoli richiamati dalla norma sono quelli in base ai quali:

- salvo determinate eccezioni, le amministrazioni pubbliche[73] possono avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (ex art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010);

- gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni rivolte principalmente alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (ex art. 1, c. 557, della L. 296/2006);

- l'ente locale ridetermina la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione disposti con appositi decreti triennali del Ministro dell’interno, e riduce la spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce (ex art. 259, c. 6, del D.Lgs. 267/2000).

·     per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del D.L. 61/2023

Si ricorda che le richiamate disposizioni sono quelle, volte a disciplinare la ricostruzione, recate dal D.L. 88/2023 e poi trasposte nel testo del D.L. 61/2023 in sede di conversione.

·     in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell’impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali.

Nel fare riferimento agli enti locali destinatari della disposizione in esame, il comma 9 precisa che trattasi degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Per il testo delle delibere citate e una breve sintesi del loro contenuto si rinvia al focus “L'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023”.

 

Rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati (comma 1, lett. b-quater))

La lettera b-quater), introdotta durante l'esame in sede referente, modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 20-septies del D.L. 61/2023, che disciplina le modalità di redazione e verifica della scheda di rilevazione dei danni allegata all’istanza di concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

La richiamata lettera a) dispone che la citata scheda:

- è redatta da un professionista abilitato;

- è verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La modifica in esame è volta ad eliminare le disposizioni relative alla verifica della scheda in questione e a sostituirle con una disposizione che si limita a prevedere che la scheda dovrà essere redatta, dal professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario.

La ratio della modifica pare quella di semplificare le procedure: l’utilizzo di un modello base unico predisposto dal Commissario dovrebbe infatti consentire di evitare la fase di verifica della scheda.

 

Piani di ricostruzione pubblica (comma 1, lett. b-quinquies))

La lettera b-quinquies), introdotta durante l'esame in sede referente, modifica il comma 4 dell’art. 20-octies del D.L. 61/2023, al fine di prorogare di 5 mesi (vale a dire dal 1° novembre 2023 al 1° aprile 2024) il termine previsto per l’approvazione, da parte del Commissario straordinario, dei piani di ricostruzione pubblica.

L’art. 20-octies, comma 2, del D.L. 61/2023, dispone che, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con apposite ordinanze del Commissario straordinario sono predisposti e approvati i seguenti piani per la ricostruzione pubblica: a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate; b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati; c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico; d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate; e) un piano speciale per le infrastrutture stradali.

Il successivo comma 4 dispone, tra l’altro, che “i piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, quindi entro tre mesi dal 1° agosto 2023, dato che la legge n. 100/2023, di conversione del D.L. 61/2023, è stata pubblicata nella G.U. 31 luglio 2023, n. 177 ed è entrata in vigore (per espressa previsione della medesima legge di conversione) il giorno successivo a quello di pubblicazione.

La disposizione in esame proroga da 3 a 8 mesi (quindi di 5 mesi) il termine previsto dal testo vigente del citato comma 4.

 

Attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica (comma 1, lett. b-sexies))

La lettera b-sexies), introdotta durante l'esame in sede referente, consente – come evidenziato nella relazione tecnica dell’emendamento corrispondente – di “attribuire i compiti e le funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica, relativamente alle opere di cui gli stessi sono competenti”.

Nel dettaglio, la norma in esame modifica in più punti il comma 2 dell’art. 20-novies del D.L. 61/2023, al fine di consentire che, per gli interventi che vedono la regione quale soggetto attuatore, anche i consorzi di bonifica:

- possano svolgere, su delega dei presidenti delle regioni interessate, l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali;

- e/o possano essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi relativi ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati.

Il testo vigente del citato comma 2 dispone al primo periodo – relativamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali per i quali il soggetto attuatore è la regione – che i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. Tale disposizione viene integrata dalla lettera in esame con l’aggiunta dei consorzi di bonifica nell’elenco degli enti a cui può essere delegato lo svolgimento dell’attività testé menzionata.

Il testo vigente del secondo periodo del medesimo comma 2 dispone che – “in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma” – il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprie ordinanze, può individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore. Tale disposizione viene integrata dalla lettera in esame con l’aggiunta dei consorzi di bonifica nell’elenco degli enti che possono essere individuati quali soggetti attuatori.

 

Precisazioni in merito all’ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione (comma 1, lett. b-septies))

La lettera b-septies), introdotta durante l'esame in sede referente, reca una disposizione di carattere interpretativo dell’ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione recata dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del D.L. 61/2023.

Il testo vigente del comma 2 dell’art. 20-bis del D.L. 61/2023 stabilisce, al primo periodo, che le disposizioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies “possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023” e, al secondo periodo, che, in caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali oggetto del D.L. 61/2023.

In base al terzo periodo del medesimo comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, sentite le regioni interessate e previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro il 1° ottobre 2023 (cioè due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 61/2023), trasmette al Ministro per la protezione civile un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali oggetto del D.L. 61/2023, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 al medesimo decreto.

La lettera in esame inserisce un comma 2-bis all’art. 20-bis del D.L. 61/2023, al fine di precisare che il comma 2 (poc’anzi illustrato) deve essere inteso nel senso che la disciplina della ricostruzione (cioè le disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-duoedecies) trova applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione:

- nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo;

- o anche nei territori individuati in esito all’esperimento della procedura di cui al terzo periodo del comma 2.

 

Risorse per i comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate il 28 agosto 2023 (commi da 1-ter a 1-quinquies)

I commi da 1-ter a 1-quinquies, inseriti durante l'esame in sede referente, prevedono la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

Nelle Gazzette Ufficiali del 7 e 8 settembre 2023 sono state pubblicate 6 delibere di dichiarazione dello stato di emergenza, adottate tutte in data 28 agosto 2023, relative ai seguenti eventi:

- eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;

- eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo;

- eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto;

- eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;

- eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

- eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.

 

Il primo periodo del comma 1-ter prevede che le risorse del fondo di cui all'art. 14-quinquies, del D.L. 176/2022, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti.

Si fa notare che l’art. 14-quinquies del D.L. 176/2022 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

 

I successivi periodi del comma in esame disciplinano il riparto delle risorse, tra i comuni a cui sono destinate, prevedendo che:

- con decreto del Ministro dell'interno (adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell’autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata) sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma in esame, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della Protezione civile ai fini della valutazione di congruità;

- con successivo decreto del Ministro dell'interno (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell’autorità politica delegata per la protezione civile) sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

 

Il comma 1-quater, al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al precedente comma, prevede che le Regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto ministeriale di cui all’ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto.

 

Il comma 1-quinquies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Articolo 24
(Proroga superbonus 110 per cento edifici unifamiliari)

 

 

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

 

La disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

 

Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Circa l'ambito applicativo della norma si veda la Circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate dove, tra l'altro, si precisa che: per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del superbonus si consiglia la lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 11 del 2023.


Articolo 25
(Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione)

 

 

L’articolo 25 introduce l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.

 

L’articolo in esame prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. La disposizione, in particolare, al comma 1 prevede che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

 

Si ricorda in merito ai termini di utilizzo di tali crediti che il comma 3 dell’articolo 121 dispone che i crediti d’imposta in esame siano utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

 

Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

 

Il sopra citato articolo 121 (alle lettere a) e b) del comma 1) stabilisce che i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi (vedi infra), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

§  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);

§  per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.

 

Successivamente l'articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023 è intervenuto sulla disciplina sopra citata, stabilendo che (a decorrere dal 17 febbraio 2023) tale facoltà non potesse più essere esercitata. Il medesimo articolo prevede tuttavia delle deroghe a tale divieto.

 

Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020).

 

Per una ricostruzione normativa della misura della cessione del credito si rinvia alla lettura della scheda dell’articolo 1 in esame nonché al dossier Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Il comma 2 introduce una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede che la mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Il comma 3 dispone che le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 


Articolo 26
(Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)

 

 

L’articolo 26, modificato nel corso dell’esame in sede referente, istituisce un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l’applicazione di un’aliquota del 40 per cento:

-        la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

-        il limite massimo dell’imposta passa dallo 0,1 dell’attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio;

-        in luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l’imposta - calcolata ex lege - a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;

-        è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

Resta fermo che l’imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche in sede referente il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

Più in particolare, il comma 1 istituisce, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, per l'anno 2023, una imposta straordinaria – la cui disciplina è dettagliata ai sensi dei successivi commi 2 e 3 - a carico delle banche, come individuate all'articolo 1 del Testo Unico Bancario – TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero (comma 1) le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

 

La relazione illustrativa chiarisce che sono soggetti passivi dell’imposta anche le banche che operano nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Al riguardo l’articolo 1, comma 2 del TUB chiarisce che per "banca italiana" si intende la banca avente sede legale in Italia; per “banca dell'Unione europea" si intende la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; per "succursale" si intende una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato.

 

Occorre al riguardo rammentare che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea – BCE, allo scopo di contrastare la spinta inflazionistica generata dalle condizioni economiche legate all’esito della pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina, nell’ultimo biennio ha progressivamente elevato i tassi di interesse di riferimento, con l’obiettivo del ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine.

I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati progressivamente decrementati nel periodo 2011-2022.

 

Il primo aumento finalizzato a tale obiettivo è stato disposto dalla BCE nel mese di luglio 2022 (con effetto dal successivo 27 luglio): i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati aumentati, rispettivamente, allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0,00.

Tali misure sono state progressivamente elevate dalle successive decisioni di politica monetaria della Banca centrale. Da ultimo, nella riunione del 14 settembre 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati innalzati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4%, con effetto dal 20 settembre 2023.

 

Nella tabella di seguito illustrata si riporta l’andamento dei tre principali tassi di riferimento BCE nel corso dell’ultimo decennio. Per eventuali riferimenti si veda il sito della medesima Banca centrale.

 

Data decisione BCE

Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali

Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale

Tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale

14/09/2023

4,50%

4,75%

4%

27/07/2023

4,25%

4,50%

3,75%

15/06/2023

4,00%

4,25%

3,50%

04/05/2023

3,75%

4,00%

3,25%

16/03/2023

3,50%

3,75%

3,00%

02/02/2023

3,00%

3,25%

2,50%

15/12/2022

2,50%

2,75%

2,00%

27/10/2022

2,00%

2,25%

1,50%

08/09/2022

1,25%

1,50%

0,75%

21/07/2022

0,50%

0,75%

0,00%

10/03/2016

0,00%

0,25%

-0,40 %

04/09/2014

0,05%

0,30%

-0,20%

05/06/2014

0,15%

0,40%

-0.10%

07/11/2013

0,25%

0,75%

0,00%

 

 

Il comma 2, sostituito in sede referente, individua le modalità di determinazione dell’imposta.

 

Per effetto delle modifiche in Commissione, ferma restando la misura dell’aliquota, pari al 40 per cento - rispetto al testo originario del decreto-legge – viene rimodulata e unificata la base imponibile dell’imposta. In particolare essa grava sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In sostanza la base imponibile viene configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ossia ad un periodo ancora in corso.

 

Nella formulazione vigente, invece, l’imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

·       l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia. relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ove ecceda per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

·       l'ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del predetto conto economico) relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

 

Si ricorda che la normativa di riferimento per la redazione del bilancio bancario è costituita dal Regolamento CE n. 1606/2002 (c.d. Regolamento Ias), dal Decreto Legislativo n. 38 del 2005, dai principi contabili internazionali – IAS (International Accounting Standards) e dalla Circolare n. 262 del 2005 della Banca d’Italia, come successivamente integrata e aggiornata nel tempo.

 

Con le modifiche apportate in sede referente, si chiarisce che resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis della legge della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

La relazione tecnica che accompagna la modifica chiarisce che tale previsione intende scongiurare che i soggetti tenuti al versamento dell’imposta possano attivare, prima della chiusura del periodo, comportamenti idonei a ridurre l’imponibile.

 

In sintesi, ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni (comma 1). Il comma 2 dell’articolo individua la nozione di “operazioni prive di sostanza economica” (fatti atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali) e quella di “vantaggi fiscali indebiti” (i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario). Sono individuate le ipotesi di esclusione dall’abuso del diritto, e si consente al contribuente di proporre interpello per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

Si segnala, tra l’altro, che è onere dell'amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza della condotta abusiva; le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.

 

 

Il comma 3, anch’esso modificato in sede referente, fissa un limite all’ammontare di tale imposta straordinaria.

A legislazione vigente essa non può essere superiore a allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Per effetto delle modifiche in sede referente, il limite massimo passa dallo 0,1 del totale dell’attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale.

 

Come chiarisce anche la relazione tecnica, dunque, si tratta della misura delle attività ponderate per il rischio che viene determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi). I menzionati commi individuano gli elementi dell’attivo necessari per il calcolo dell’importo complessivo dell'esposizione al rischio degli istituti bancari. Resta fermo il riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La relazione tecnica precisa che, non essendo nota l’entità dell’attivo  ponderato delle singole banche interessate dal contributo, sono stati utilizzati i dati per il sistema bancario complessivamente considerato rilevati dall’Appendice alla Relazione Annuale Banca d’Italia 2023, in particolare il Capitale primario di classe 1 (CET1) e il relativo Coefficiente. L’analisi ha condotto a stimare l’attivo ponderato in circa il 38% dell’attivo complessivo.

 

Il comma 4 chiarisce che l'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine predetto scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Il comma 5 chiarisce che l'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 5-bis che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, per un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata ai sensi del presente articolo.

 

In sostanza, in luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l’imposta calcolata ex lege, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati.

Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1, dunque è indirizzata al rafforzamento patrimoniale dell’istituto: si tratta della componente primaria di capitale della banca, in sostanza costituita da capitale versato, riserve o utili non distribuiti: voci di capitale di qualità maggiore. Esso viene definito dall’articolo 4 del citato regolamento UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR).

 

In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti, a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.

 

Le norme chiariscono che sono destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale delle banche di credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del TUB.

 

L’articolo 37 comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che le banche di credito cooperativo destinino almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

Qualora la riserva derivante dall’imposta sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea ed è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera.

 

Come chiarito dalla relazione tecnica, la norma in sostanza configura la possibilità di sospendere la tassazione, con costituzione di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell’esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.

 

Si rinvia (comma 6), con riferimento all’accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Il nuovo comma 6-bis, introdotto in sede referente, pone alle banche il divieto di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Si dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigili sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

 

Il comma 7 destina le maggiori entrate (che la relazione tecnica prudenzialmente non quantifica) derivanti dall’imposta, mediante loro confluenza in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nonché, per effetto delle modifiche in commissione, al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (disciplinato dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662), nonché agli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lettera c).

Esso è finalizzato a concedere una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa in presenza di specifiche condizioni.

Per ulteriori informazioni sul Fondo si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 51 del 2023 che ha prorogato al 30 settembre 2023 l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di PMI, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO. Quanto alle modalità di finanziamento del Fondo, esso è alimentato attraverso risorse statali. Da ultimo, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 393) ha operato un rifinanziamento di 720 milioni di euro. La dotazione del Fondo è incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale PON “Imprese e competitività” (a sua volta alimentato da risorse dei Fondi strutturali e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D.L. n. 185/2008, la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con il D.M. 26 gennaio 2012 e ss. mod. e int.. Il decreto nel fissare le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo da parte di soggetti diversi dallo Stato (CDP, banche, regioni, enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa) ha disposto la sottoscrizione, da parte di tali soggetti, di accordi con il MIMIT e il MEF, e la costituzione, nell'ambito del Fondo, di Sezioni speciali apposite, una per ciascun accordo, con contabilità separata. Il D.L. n. 69/2013 ha consentito poi che al Fondo possano affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio statale, contributi su base volontaria, da parte di enti, associazioni, società o cittadini, per essere destinati alla micro-imprenditorialità (art. 1, comma 5-ter). Sezioni speciali, sono state poi istituite, ex legge, per specifiche finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la “Sezione Speciale Turismo” è stata costituita in attuazione del D.L. n. 152/2021 come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche. Si rinvia, per una panoramica delle Sezioni speciali, al sito istituzionale del Fondo.Quanto alle vigenti modalità di intervento in garanzia, il Fondo attualmente opera, sino al 31 dicembre 2023, secondo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie, ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393).

Unitamente a tali modalità, il Fondo interviene - ai sensi dell’articolo 1, commi 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) - anche a sostegno alla liquidità delle imprese colpite dagli effetti del conflitto russo ucraino[74], in base ai criteri del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina (qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03). Il periodo di operatività di tale intervento è anch’esso sino al 31 dicembre 2023 (periodo così prorogato dalla Legge di bilancio 2023, citata).

 

 

I pareri della Banca centrale europea sulle misure di tassazione degli extraprofitti bancari

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, par. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE, la Banca centrale europea viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Inoltre ai sensi dell’articolo 282, par. 5 TFUE la BCE, nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

Analogamente, la Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE) chiarisce (all’articolo 2, par. 1) che le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda, tra l’altro,  le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.

Negli ultimi anni, alcuni Paesi dell’Area Euro (tra cui la Lituania e la Spagna) hanno introdotto forme di tassazione aventi finalità e ratio analoghe alle disposizioni in parola.

Si fa presente che sul testo originario del decreto-legge in esame la BCE ha espresso il proprio parere il 12 settembre 2023 (CON/2023/26).

 

Si ricorda inoltre che il 23 settembre 2022 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Banco de España, per conto del Parlamento spagnolo, una richiesta di parere sul disegno di legge sull'imposizione di prelievi temporanei agli operatori del settore energetico, agli istituti di credito e istituti di credito finanziario. Tale proposta è confluita nella legge 38/2022 del 27 dicembre 2022, che ha istituito forme di prelievo temporaneo, tra l’altro, anche sugli enti creditizi e sugli istituti di credito. La BCE ha reso il proprio parere nell’atto CON/2022/36. Nel mese di aprile 2023 la Banca Centrale Europea ha trasmesso un parere sul contributo di solidarietà in corso di approvazione in Lituania (CON/2023/9).

Per approfondimenti in merito al contenuto del parere della Banca Centrale europea nonché con riferimento ai pareri resi sulle proposte di Spagna e Lituania si veda anche la Nota Breve n. 34, "A.S. n. 854 - Il parere della Banca centrale europea sull’introduzione di un’imposta straordinaria applicabile agli enti creditizi (articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023)”.

 


Articolo 27
(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

 

 

L’articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

 

In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame sostituisce, all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, i periodi secondo e seguenti al fine di stabilire che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 73 del 2021, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che l’intervento è volto a reintrodurre l’originaria formulazione del comma 2 del predetto articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. “salva infrazioni”). Più precisamente, si vuole ripristinare la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia).

 

Il credito al consumo rappresenta un canale di finanziamento teso a soddisfare, attraverso il differimento temporale dei pagamenti, la domanda di beni durevoli oltre il limite di reddito del richiedente. La disciplina nazionale del credito al consumo è distinta in due diversi Capi del Titolo VI del TUB, il primo relativo specificamente al credito immobiliare ai consumatori (Capo I-bis) e il secondo riferito in generale al credito ai consumatori (per l'acquisto di beni durevoli diversi da quelli di natura immobiliare). Per un’illustrazione, si veda la relativa guida della Banca d’Italia.

 

Si rammenta che la formulazione oggetto di modifica del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, che disciplina i termini di applicabilità nel tempo delle disposizioni relative all’estinzione anticipata dei crediti al consumo, contenute nell’articolo 125-sexies del Testo unico bancario - TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Al riguardo, si segnala che tale legge di conversione n. 103 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023, lo stesso giorno di pubblicazione del decreto- legge n. 104 in esame (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2023, n. 186).

 

Tale formulazione disponeva che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.

Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Tali principi si applicano nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 125-sexies, nel testo pre-vigente alla modifica operata dal decreto - legge n. 69 del 2023 (derivante dalla novella del medesimo disposta dall’articolo 11-octies, comma 1, lettera c), del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021) dispone, tra l’altro, che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, e impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione).

 

Si rammenta, al riguardo, che il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore.

 

Il comma 2 dell’articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva disposto che le nuove disposizioni introdotte si applicassero al rimborso anticipato dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (il 25 luglio 2021), mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della loro sottoscrizione (essendo stato dichiarato incostituzionale, dalla sentenza n. 263 del 2022 il riferimento, contenuto nel testo del comma 2 dell’articolo 11-octies all’applicazione anche delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, vedi infra).

Il testo previgente alla novella dell’articolo 125-sexies entrata in vigore il 25 luglio 2021 prevedeva invece che la riduzione del costo per il consumatore fosse pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In ragione di ciò non erano indicati i criteri di riduzione proporzionale di interessi e costi.

 

Il testo della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023 confermava quindi l’applicazione ratione temporis delle disposizioni dell’articolo 125-sexies vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, chiarendo tuttavia che non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Veniva infine precisato che, ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avvenisse in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Come anticipato, si prevede comunque il rispetto della normativa europea di riferimento come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia.

 

A questo proposito si ricorda che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto di recepimento con il citato decreto legislativo n. 141 del 2010, prevede, tra l’altro, che il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. L’individuazione di quali costi siano da prendere in considerazione ai fini della corretta applicazione della disciplina citata è stata tra l’altro chiarita dalla sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor (C?383/18, eu:C:2019:702) che ha stabilito che la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del debito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In particolare la citata sentenza (la causa era relativa alla disciplina normativa della Polonia) ha ritenuto che non fosse possibile distinguere tra costi che vengono corrisposti in pendenza di rapporto e in connessione al pagamento delle rate (come ad esempio le spese connesse al pagamento delle singole rate, le polizze a copertura dei rischi di mancato adempimento, ecc.) ed i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti (costi cosiddetti up front) in ragione del fatto l’imputazione di tali costi era essenzialmente dipendente dalle scelte della parte contrattuale forte (ossia del soggetto che eroga il credito). La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022 è intervenuta, proprio alla luce del principio sopra descritto, al fine di dichiarare illegittimo costituzionalmente il riferimento, contenuto nella formulazione dell’articolo 125-sexies vigente, come risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 11-octies comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia che escludevano dai costi da prendere in considerazione proprio i costi up front. Va peraltro ricordata, al fine di completare il quadro giurisprudenziale di riferimento, anche la recente sentenza della Corte di Giustizia C-555/21, del 9 febbraio 2023 (UniCredit Bank Austria), la quale, ancorché in tema di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, sancisce che la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo (in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE)) non osta a una normativa nazionale che preveda che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Secondo l’argomentazione della Corte occorre infatti valutare se esistano sufficienti presidi a tutela del consumatore negli ordinamenti nazionali volti ad evitare che la decisione dei costi da considerare up front sia definita unilateralmente dalla parte contrattuale “forte”.

 


Articolo 28
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 28, modificato in sede referente, reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.

 

 

Con riguardo a questa disposizione, si rileva che essa è stata modificata in sede referente, al fine di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall’articolo medesimo sono finalizzate specificamente all’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge (specificazione non prevista dalla formulazione originaria della norma).


Articolo 29
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dall’11 agosto 2023.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (insieme con le modifiche apportate da essa al decreto) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

[2]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

[3]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

[4]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

[5]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

[6]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

[7]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[8]     Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[9]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[10]   V. supra nota 3.

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[12]   Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[13]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ricordava che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ritenne, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[14]   V. nota 7.

[15]   V. nota 7.

[16]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati richiamava i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché formulava la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[17]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[18]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[19]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[20] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[21]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[22]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[23]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

[24]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[25]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

[26]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

[27]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

[28]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[29]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

[30]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

[31]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina".

[32]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

[33]   “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

[34]   “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

[35]   Consultabile sul sito web istituzionale della Presidenza della Repubblica, alla pagina https://www.quirinale.it/elementi/59260.

[36]   Sull’uso degli algoritmi nelle decisioni pubbliche, v. di recente Cassazione (I sezione civile), 25 maggio 2021, n. 14381; nonché TAR Campania (NA), sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003, pubblicata in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2023, pag. 91 e commentata da A. Corrado, La trasparenza algoritmica, in Corriere della sera, 12 marzo 2023, pag. 24.

[37]   Una recente pronunzia sulle intese restrittive della concorrenza è Cassazione (sezioni unite civili), 30 dicembre 2021, n. 41994, con richiami ai precedenti. Più in generale sulle tematiche qui in rilievo v. R. Moro Visconti, Danno antitrust e piattaforme digitali, in Il diritto industriale, 2021, pag. 5.

[38]   Recenti pronunzie sull’abuso di posizione dominante sono Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1580 e Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2023, n. 5355, con richiami ai precedenti. V. anche TAR Lazio (RM), sez. II, 13 giugno 2023 n. 10074.

 

[39]   In argomento, v. A. P. Seminara, La tutela civilistica del consumatore di fronte alle pratiche commerciali scorrette, in I contratti, 2018, pag. 689. Per l’affermazione che l’art. 20 del predetto codice identifica un’autonoma fattispecie di fatto illecito v. Consiglio di Stato (sez. VI), 20 febbraio 2020, n. 2414.

[40]   È principio acquisito – in ogni caso – che per la profilazione del consumatore (o utente) occorra il suo consenso: v. Corte giustizia dell’UE (Grande sezione), 4 luglio 2023, n. 252 e la già citata Cassazione (sez. I civile), 25 maggio 2021, n. 14381, nonché Cassazione (sez. VI civile), 8 novembre 2021, n. 32411.

[41]   V. per esempio Corte di giustizia dell’UE (Prima sezione), 6 dicembre 2017 (causa C-230/2016).

[42]   Per i criteri d’identificazione, a esempio, del mercato farmaceutico e dell’abuso di posizione dominante al suo interno, v. TAR Lazio (RM), 13 giugno 2017, n. 8945; v. anche, con riferimento ai patti di non concorrenza, tribunale di Milano (sez. specializzata impresa), 1° agosto 2013.

[43] Per ampi ragguagli sulla materia v. l’audizione del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna, Massimo Deiana, presso la IX Commissione trasporti della Camera (XVIII legislatura - 11 novembre 2021). Resta fermo che gli Stati membri possono conseguire gli stessi risultati dell’onere di servizio pubblico utilizzando direttamente l’aiuto di Stato, ove notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato ai sensi dell’art. 108 TFUE. Proprio per un recente caso di aiuto di Stato concesso dalla regione Sardegna a due vettori aerei per garantire la continuità territoriale v. la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 17 novembre 2022 (C-331/20P e C-343/20P), la quale ha ritenuto gli aiuti – nel caso concreto - conformi al diritto dell’Unione.  

 

[44]   Il testo originario del decreto-legge indicava le città sede di “aeroporto internazionale” ma tale specificazione è stata soppressa in sede emendativa al Senato.

[45]    Il comma 2 dell’art. 8 reca: “La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

[46]    L’art. 37, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 – in ordine ai poteri dell’ART – dispone tra l’altro che essa, con particolare riferimento al servizio taxi, provvede “a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

      1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale

 

[47]   Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.

[48]   Per maggiori informazioni, si rinvia al sito Internet della Commissione europea.

[49]   Cfr., in merito, l’articolo 11-quater, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni.

[50]   Cfr., da ultimo, l’articolo 1, commi 131-133, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[51]   Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[52]   Fondo gestito dall’INPS.

[53]   Nell’ordinamento del suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il trattamento integrativo previsto in relazione ad alcune prestazioni (tra le quali i trattamenti straordinari di integrazione salariale) l’aliquota in oggetto è pari all’80 per cento e non si prevede un limite in valori assoluti. Cfr. il richiamato articolo 5, comma 2, del D.M. 7 aprile 2016, prot. n. 95269.

[54]   Cfr. il comma 132 del citato articolo 1 della L. n. 234 del 2021.

[55]   Si ricorda che nella dotazione di tale Fondo il valore di competenza contabile dà luogo ad una proiezione ridotta (rispetto al medesimo valore) in termini di fabbisogno di cassa, in quanto il Fondo è in genere preordinato alla copertura di interventi ai quali è connessa una contribuzione figurativa pensionistica (quest’ultima, in linea di massima, non determina effetti di cassa negli anni interessati dalla competenza contabile). Dal momento che l’incremento in oggetto del Fondo di solidarietà è inteso ad un intervento che non è comprensivo di contribuzione figurativa, è necessaria una compensazione dell’incremento in misura eccedente, al fine di assicurare la copertura in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

[56]   Riguardo al suddetto contributo addizionale, cfr. l’articolo 2, commi 31-35, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

[57]   In merito, cfr. supra, in nota.

[58]   Si ricorda che la nozione corrente di datori di lavoro privati valida ai fini delle agevolazioni contributive comprende anche gli enti pubblici economici; per la nozione completa, cfr. la circolare dell’INPS n. 40 del 2 marzo 2018.

[59]   Il comma in esame richiama: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

[60]   La stima di minori entrate fiscali per il 2029 deriva dalla considerazione del seguente meccanismo: lo sgravio contributivo comporta una riduzione dell’importo della deduzione (dalle imposte dirette) dei contributi previdenziali, con la possibilità di un incremento della base imponibile fiscale anche per l’acconto relativo all’anno 2028 e di una conseguente riduzione del saldo nell’anno 2029 (lo sgravio, come detto, è applicabile fino all’anno 2027).

[61]   In merito, cfr. supra, in nota.

[62]   Riguardo a tali piani, cfr., in particolare, l’articolo 4, comma 5, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

[63]   Tale condizione è posta dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni. La medesima condizione non si applica per i trattamenti ordinari di integrazione salariale relativi a eventi oggettivamente non evitabili.

[64]   Tale limite è posto dall’articolo 22, comma 4, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[65]   Riguardo al contributo addizionale, cfr. il richiamato articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[66]   Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[67]   Sulla problematica giuridica inerente agli addetti ai servizi di ormeggio prima dell’entrata in vigore della legge n. 230 del 2016, v., per esempio, TAR Friuli VG, 16 febbraio 1999, n. 86 e corte d’appello di Genova, 8 marzo 1999.    

[68] Si rammenta che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 243-bis del TUEL.

[69] Più in dettaglio, il citato comma 714 aveva dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 e che non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi richiesto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (disciplina di armonizzazione armonizzazione contabile), di rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante anche dalla revisione dei residui richiesta dalla procedura di riequilibrio e consentendone il ripiano - e la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate - in un arco temporale di 30 anni (in luogo dei 10 anni allora previsti dall’art. 243-bis del TUEL), in coerenza con il ripiano trentennale concesso per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dall’art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011.

[70] In dettaglio, la sentenza n. 18 del febbraio 2019 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.

La Corte ricorda come il regime ordinario inerente alla copertura del disavanzo di gestione preveda (art. 188 TUEL) che esso sia immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell’arco del triennio successivo e – in caso di scadenza del mandato elettorale – entro la data di quest’ultimo. Già la disciplina del predissesto consentirebbe una rilevante deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni. La norma censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale. Con l’allungamento dei tempi di rientro dal disavanzo - afferma la Corte - “l’equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l’intero trentennio, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; sarebbero violate le regole inerenti all’indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappresentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stemperata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore dei responsabili”.

[71]   Il fondo, in sostanza, è diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio (si pensi ad esempio ai proventi da sanzioni amministrative al codice della strada, da oneri di urbanizzazione, dalla lotta all’evasione), possano essere utilizzate per finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certo se saranno riscosse in modo integrale (o in una qualche misura). Per tali crediti risulta obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

[72]   Si veda l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

[73]   Ossia le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università, determinati enti pubblici e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[74]   Per accedervi, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente alla guerra in Ucraina, quali quelle determinate dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa.