Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Trasporti |
Titolo: | Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici |
Serie: | Progetti di legge Numero: 156 |
Data: | 05/09/2023 |
Organi della Camera: | IX Trasporti |
5 settembre 2023
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
D.L. n. 104/2023 - A.S. n. 854
Edizione provvisoria
Servizio Studi
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Dossier n. 122
Servizio Studi
Dipartimento Trasporti
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Progetti di legge n. 156
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Articolo 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)
Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe applicabili)
Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)
Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)
Articolo 5, commi 1-6 e 11 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica)
Articolo 5, commi da 7 a 10 (Comitato tecnico permanente per la microelettronica)
Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)
Articolo 7 (Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)
Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)
Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)
Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)
Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)
Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)
Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)
Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)
Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)
Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)
Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)
Articolo 24 (Proroga superbonus 110 per cento edifici unifamiliari)
Articolo 25 (Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione)
Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)
Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)
Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 29 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)
L’articolo 1 vieta la fissazione dinamica delle tariffe a opera delle compagnie aeree, in riferimento a rotte nazionali di collegamento con le isole, in determinati periodi di picco di domanda. La disposizione definisce altresì pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso profilazione web degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione. L’accertamento e la sanzione di suddette violazioni vengono demandati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
L’articolo in commento si compone di 5 commi, ciascuno recante una specifica disposizione.
Il comma 1 dell’articolo in esame vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Per “fissazione dinamica” dei prezzi s’intende – come appare chiaro dalla medesima disposizione – quella per cui il biglietto aereo per una certa tratta non ha un prezzo fisso ma variabile, in relazione alla vicinanza della data di prenotazione (o acquisto) a quella della partenza e al periodo del viaggio.
La fissazione dinamica delle tariffe non è una strategia di prezzo nuova. Un’analisi delle tecniche di fissazione del prezzo delle compagnie aeree è contenuta già nell’indagine conoscitiva dell’AGCM del 27 aprile 2005.
Per dati aggiornati sugli aumenti di prezzo dovuti alla tecnica della fissazione dinamica delle tariffe, v. l’audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, svolta dalla IX Commissione trasporti della Camera, il 2 agosto 2023.
Peraltro, la disposizione circoscrive il divieto al sussistere congiunto di 3 condizioni:
1) se la fissazione dinamica sia applicata a rotte nazionali di collegamento con le isole.
Si ricorda, al proposito, che la legge costituzionale n. 2 del 2022 ha inserito un comma aggiuntivo, dopo il quinto, all’articolo 119 Cost., nel quale si riconosce la peculiarità delle Isole e si afferma la necessità di promuovere misure volte a rimuovere gli svantaggi legati all’insularità.
2) se essa inerisca a periodi di picco di domanda dovuto alla stagionalità o al verificarsi di uno stato di emergenza nazionale;
3) se il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori sia superiore del 200 per cento rispetto alla tariffa media della tratta.
Il comma 2 individua l’AGCM quale organo competente ad accertare, d’ufficio o su istanza di parte interessata, le violazioni di cui al comma precedente, e prevede che in merito all’accertamento e alla sanzione delle violazioni si applichi l’art. 27, commi da 1-bis a 15 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo).
A tal riguardo, si rammenta che l’articolo 27 del codice del consumo (Tutela amministrativa e giurisdizionale), come novellato dal decreto legislativo n.146 del 2007, disciplina i poteri attribuiti all’AGCM per la tutela dei consumatori, tra i quali si annoverano poteri istruttori, investigativi, esecutivi, sospensivi, ordinatori e sanzionatori (commi da 1-14). I commi 15 e 15-bis riconoscono inoltre la giurisdizione del giudice ordinario per atti di concorrenza sleale e per simili fattispecie.
Il comma 3 dell’articolo in commento, a sua volta, all’interno delle fattispecie di cui al comma 1, enuclea il caso specifico della determinazione automatizzata delle tariffe che sia attuata attraverso attività di profilazione web degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici con i quali vengano effettuate le prenotazioni, che pregiudichino il comportamento dell’utente. In tal caso, la tecnica viene definita pratica commerciale scorretta (art. 20 del citato codice del consumo).
La disposizione chiarisce che si applicano gli artt. 18-27 del codice del consumo, i quali, tra l’altro, identificano l’ambito di applicazione delle disposizioni (art. 19), disciplinano le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive (artt. 21-26) e prevedono forme di tutela amministrativa e giurisdizionale (art. 27, vedi supra). Resta fermo che la violazione del divieto di cui al comma 1 e la pratica commerciale scorretta di cui al comma 3 espongono il responsabile non solo ai poteri istruttori e sanzionatori dell’AGCM ma anche agli ordinari rimedi contrattuali e al risarcimento del danno (v. art. 27, comma 15-bis, del codice del consumo)[1].
Si rammenta che l’art. 22 del regolamento 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, al comma 1, prevede che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona[2].
Il comma 4 estende il complesso normativo del comma 3 alle rotte nazionali - che pur non interessino località insulari – allorquando quando sia vigente uno stato di emergenza nazionale o quando sia presente un forte impedimento per gli spostamenti stradali o ferroviari a causa di eventi eccezionali, dichiarati tali dalle autorità pubbliche.
Il comma 5, infine, reca una novella all’art. 47 del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), che identifica le fattispecie di contratti per le quali non si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III del suddetto decreto legislativo. Per una migliore comprensione dell’intervento legislativo, si propone di seguito un testo a fronte.
Decreto legislativo n. 206 del 2005 |
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Testo previgente |
Modificazioni apportate dal decreto legge n. 104 del 2023 |
Art. 47 |
Art. 47 |
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: […] m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;
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1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: […] m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 49, comma 1, lett. e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; |
In pratica, la novella prescrive – per i casi di profilazione web e di discriminazione di prezzo basata sul tipo di dispositivo utilizzato – la riespansione delle regole generali inerenti agli obblighi informativi e dei diritti del consumatore contemplati dalle sezioni da I a IV del citato capo I (così restringendo l’ambito delle esclusioni).
Articolo 2
(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe applicabili)
L’articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi ex art. 16, par. 9, del regolamento (CE) n.1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.
La disposizione prescrive che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico su determinati collegamenti aerei di linea, secondo quanto disposto dall’art. 16 del regolamento 2008/1008/CE, l’amministrazione fissi i livelli massimi tariffari che possono essere praticati dalle compagnie aeree, ove emerga il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, dovuto alla stagionalità o a eventi straordinari.
Gli oneri di servizio pubblico a carico dei vettori aerei sono misure – consentite dal diritto dell’Unione europea – nei casi nei quali le ordinarie dinamiche di domanda e offerta di un servizio non consentano ad alcun operatore di garantire un livello soddisfacente per la collettività (i c.d. fallimenti del mercato). Occorre in tali casi, pertanto, che lo Stato o – per esso – un’altra autorità pubblica intervenga e imponga agli operatori privati di svolgere il servizio, prevedendo la possibilità di compensazioni economiche in favore dell’operatore destinatario dell’onere.
La materia è disciplinata dagli artt. 16 e 17 del richiamato regolamento 2008/1008/CE, con il quale – più specificamente – è previsto, in deroga al divieto comunitario di aiuti di Stato, la possibilità per i singoli Stati membri di imporre lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, in merito a servizi aerei di linea tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo del proprio Paese, ovvero relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto che risulti essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita.
Se l’onere di servizio pubblico e la connessa compensazione economica sono imposti a un solo operatore, questo deve essere individuato mediante gara pubblica.
L’onere di servizio pubblico può avere una durata massima di 4 anni (estensibili a 5 solo per gli aeroporti di zone ultraperiferiche)[3].
Per la disciplina italiana degli oneri di servizio pubblico, v. la legge n. 144 del 1999.
Il secondo periodo del comma unico dell’articolo in commento dispone che, nei casi di deroga al regime concorrenziale ex articolo 16, paragrafo 9, del menzionato regolamento 2008/1008/CE, l’amministrazione deve indicare il livello massimo tariffario nel bando di gara pubblica per la concessione dei servizi aerei, quale requisito oggettivo dell’offerta.
Articolo 3
(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)
L’art. 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.
Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue:
- i comuni in generale e
- i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale.
In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.
Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.
Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.
Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:
- corsie preferenziali nelle aree urbane;
- aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.
Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Esaminando partitamente e in dettaglio le disposizioni dell’articolo in commento:
a) i commi da 1 a 4 affrontano il tema del numero delle licenze taxi. A tal fine distinguono i comuni in generale (comma 1) dai comuni raggruppati in una categoria speciale, quella – per brevità - delle grandi città e delle città sede di aeroporto internazionale (comma 2).
Ai comuni in generale è data facoltà di rilasciare in via sperimentale e in deroga al principio generale di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992[4], licenze aggiuntive con le seguenti caratteristiche:
Ø il numero delle licenze aggiuntive è stabilito proporzionalmente alle esigenze degli utenti;
Ø le licenze sono temporanee: la loro durata non può superare i dodici mesi, prorogabili per non più di altri dodici mesi qualora emerga la necessità di potenziare il servizio in base alla ricognizione dei dati sulla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, prevista dall’art.10-bis del decreto legge n. 135 del 2018;
Ø le licenze possono essere rilasciate soltanto a soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio. Costoro possono:
o affidare le licenze aggiuntive, anche a titolo oneroso, a terzi in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della legge n. 21 del 1992;
o gestirle in proprio, anche attraverso le modalità di cui all’art.10 (Sostituzione alla guida) della medesima legge n. 21 del 1992.
Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale, alla facoltà prevista di concedere licenze temporanee aggiuntive si aggiunge quella dell’incremento tout court del numero di licenze. Tale incremento, a sua volta, ha i seguenti elementi distintivi:
ü può essere fatto in deroga all’art. 37, comma 2, lett. m) del decreto legge n. 201 del 2011 (c.d. Salva Italia)[5];
ü non può superare il 20 per cento delle licenze già in essere;
ü le nuove licenze sono assegnate mediante un concorso straordinario. I comuni che lo bandiscono devono sottoporre lo schema di bando all’ART, la quale ha 15 giorni per esprimere il proprio parere (e può per una sola volta chiedere l’interruzione del termine per approfondimenti). Decorso inutilmente il termine, il concorso può essere indetto (comma 3 dell’articolo in commento);
ü requisiti per il conseguimento delle nuove licenze sono:
o la destinazione al servizio taxi di una vettura a basse emissioni (entro le fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2);
o il versamento di un contributo. A tale proposito, il decreto-legge specifica che le modalità di determinazione del contributo sono indicate nel bando di concorso e che i relativi proventi vengono raccolti in un Fondo istituito presso ogni comune, e sono devoluti alla compensazione dei soggetti già titolari di licenze taxi alla data in cui è pubblicato il bando (v. ancora il comma 3);
ü ai vincitori del concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove licenze è concesso un incentivo per l’acquisto della vettura a basse emissioni (v. comma 4). L’importo dell’incentivo è del doppio di quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell’art. 22 del decreto legge n. 17 del 2022 (convertito dalla l. n. 34 del 2022, qui il relativo dossier). All’art. 22 citato è stata data attuazione con i d.P.C.M. 6 aprile 2022 e 4 agosto 2022.
Lo scopo dichiarato dal testo delle illustrate disposizioni è sempre di far fronte all’incremento della domanda del servizio: tuttavia, mentre per i comuni in generale si fa riferimento a un aumento straordinario – legato a flussi turistici o a eventi straordinari – per le grandi città è evocato un incremento strutturale della domanda.
Per riferimenti al tema della domanda inevasa di taxi v. l’interrogazione a riposta immediata Gadda e altri n. 553 e la contestuale risposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Salvini (seduta della Camera, 26 luglio 2023, resoconto stenografico dell’Assemblea, pag. 51-52). V. anche l’ordine del giorno d’istruzioni 9/1239/A/24 Iaria e altri, respinto dalla Camera nella seduta del 31 luglio 2023 (resoconto stenografico dell’Assemblea, pag. 35).
b) I commi 5 e 6 concernono l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni appena descritto. Il comma 5 lo estende – solo fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogabile però di due anni, v. infra) – agli attuali titolari di licenza taxi e agli NCC che sostituiscano il proprio autoveicolo adibito al servizio. Il comma 6 specifica che tutti gli incentivi (anche quello del comma 4) sono riconosciuti rispettando la normativa europea in riferimento agli aiuti «de minimis».
A tal riguardo, si rammenta che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 ha disciplinato gli aiuti di Stato di modesto importo, ossia gli aiuti «de minimis», i quali si riferiscono agli aiuti, concessi a società, che gli Stati membri non devono notificare alla Commissione europea, in quanto non ritenuti incisivi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. L’importo massimo stabilito ammonta a 200 mila euro per ciascuna impresa, per un arco di tempo di tre anni.
c) Il comma 7 dell’articolo in commento inerisce alla copertura finanziaria e si compone di due periodi:
i) nel primo periodo esso stabilisce che, per gli anni 2023 e 2024, per far fronte agli oneri di cui ai commi 4 e 5 (ossia – giova ripetere – per il riconoscimento di incentivi per l’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni) si utilizzino le risorse presenti in bilancio derivanti dai citati provvedimenti attuativi dell’art. 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, attraverso la previsione di una riserva dal valore massimo di 40 milioni di euro;
ii) nel secondo periodo è stabilito altresì che gli incentivi riconosciuti al comma 5 ai titolari di licenza taxi e agli NCC che sostituiscono il proprio autoveicolo possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, attraverso d.P.C.M. attuativi del medesimo art. 22.
d) Il comma 8 a sua volta riguarda il tema della circolazione dei taxi. Esso prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, sia stipulata un’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997. L’intesa individua soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, al fine di accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, e alla realizzazione di aree di sosta con colonnine di ricarica per veicoli elettrici che possano garantire un ordinato utilizzo del servizio, in particolar modo nelle zone ad intenso traffico di passeggeri, come stazioni ed aerostazioni. Si specifica che dovranno essere indicate le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, in quanto dalla stipula dell’intesa non dovranno conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si valuti l’opportunità di chiarire a chi spetti l’iniziativa della stipula dell’intesa e della predisposizione del relativo schema, se al Ministro degli affari regionali (in quanto presidente della Conferenza unificata) o se al Ministro dell Infrastrutture e dei trasporti o al presidente della Conferenza delle regioni o, ancora, indifferentemente a ciascuna di queste autorità.
e) Il comma 9 apporta modifiche alla citata legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (n. 21 del 1992). Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame introduce delle novelle all’articolo 10 (Sostituzione alla guida), aggiungendo, dopo il comma 5, tre nuovi commi, inerenti alle c.d. turnazioni integrative:
· il comma 5-bis consente ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità. I sostituti alla guida devono possedere i requisiti di cui all’art. 6 della legge in oggetto, ossia devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, e la loro attività deve essere conforme alla normativa vigente;
· il comma 5-ter prescrive che, per avvalersi di sostituti alla guida, il titolare di licenza deve presentare al comune un’apposita comunicazione di inizio attività. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva e vi deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000, la quale attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis almeno il giorno che precede l’avvio del servizio nella turnazione integrativa;
· il comma 5-quater prevede che i comuni garantiscano adeguate forme di controllo in merito all’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.
La lettera b) del comma 9, infine, aggiunge un inciso all’art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992, disponendo che la commissione regionale ivi menzionata, deputata all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi ai fini dell’iscrizione nel ruolo, si debba riunire con cadenza almeno mensile.
f) Il comma 10 dell’articolo 3 del decreto legge in esame abroga parte dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006), al fine di attuare un coordinamento normativo alla luce delle nuove previsioni introdotte, come sottolineato nella relazione tecnica del Governo: vengono infatti soppresse le lettere a) e c) del citato articolo 6, comma 1, inerenti rispettivamente alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali.
Articolo 4
(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)
L’articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.
L’articolo 4 del decreto-legge istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.
Nella relazione illustrativa si rammenta che tali eventi hanno determinato la chiusura degli aeroporti delle città di Catania e Palermo e comportato, in molti casi, l’impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.
In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell’isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
La norma indica quali beneficiari sia i viaggiatori che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi.
Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 25 settembre 2023, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del fondo.
Il comma 3 precisa che la misura, inquadrabile quale aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione dei regolamenti dell’UE che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione europea per determinate categorie di aiuti e a specifiche condizioni.
La norma rinvia all’articolo 107, paragrafo 2, let. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
Si ricorda che l’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede comunque l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti, per una valutazione circa la loro compatibilità con il mercato interno. Tuttavia, il successivo paragrafo 4 consente l’adozione di regolamenti dell’Unione europea che stabiliscano le condizioni nel rispetto delle quali determinate categorie di aiuti sono dispensate dalla procedura di notifica e autorizzazione preventiva.
L’articolo 4, comma 3 fa espresso riferimento:
- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti «de minimis», che dispensa da tale procedura i regimi di aiuto se prevedono il riconoscimento di aiuti alla stessa impresa non superiori ad un massimale di norma pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, nonché
- al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (General Block of Exemption Regulation - GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti, a date condizioni, comunque compatibili con il mercato interno e che dunque non richiedono la previa notifica e approvazione da parte della Commissione europea.
Il comma 4, infine, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, quantificati in 15 milioni di euro per l’anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Detto fondo, si ricorda, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo con la legge di bilancio 2022 al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi pandemica e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La dotazione per il 2023 è stata inizialmente stabilita in 120 milioni di euro. L’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 115/2022 ne ha successivamente disposto un incremento per circa 17 milioni di euro. L’articolo 39-bis del D.L. n. 48/2023 e l’articolo 17 del D.L. n. 61/2023, tuttavia, hanno ridotto l’importo di 30,7 milioni di euro.
Articolo 5, commi 1-6 e 11
(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica)
L’articolo 5, commi 1-6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
In particolare, il comma 1 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del c.d. “Chips Act” europeo (si veda oltre), un pacchetto normativo appena approvato dall’Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici. L’industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l’adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l’individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare. L’obiettivo dell’intervento in esame è quindi quello di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.
L’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Noto come il regolamento generale di esenzione per categoria, il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione punta a permettere ai governi dell’Unione europea (UE) di destinare importi maggiori di denaro pubblico a un insieme più ampio di imprese, senza prima dover richiederne il permesso alla Commissione europea.
Come regola generale, con l’eccezione degli importi di modesta entità, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima della concessione. Il regolamento esenta gli Stati membri da tale obbligo di notifica, purché siano soddisfatti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria.
L’esenzione è progettata per ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e per incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo.
La gamma delle categorie di aiuti in esenzione da notifica comprende: gli aiuti ai poli di innovazione, i regimi di aiuto per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, gli aiuti per lo sport e infrastrutture multifunzionali ricreative, gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.
L'ampliamento, rispetto al regolamento precedente, delle misure di aiuto esentate è bilanciata da diversi meccanismi di salvaguardia quali la trasparenza che prevede l'istituzione di registri pubblici nazionali dei singoli aiuti concessi; il monitoraggio con il rafforzamento dei controlli di conformità ex post con i requisiti formali per l'esenzione; la valutazione per verificare se le ipotesi e le condizioni alla base della compatibilità di un regime di aiuto sono state rispettate, se gli obiettivi sono stati realizzati e che impatto l'aiuto ha avuto sulla concorrenza e sugli scambi.
Si veda, per ulteriori informazioni sul regolamento, la pagina relativa sul sito EUR-Lex.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[6].
L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Si rammenta che l’articolo 25 del citato regolamento generale di esenzione per categoria (si veda il box precedente) elenca le condizioni che gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo devono soddisfare, oltre a quelle contenute nel Capo I del medesimo regolamento, al fine di risultare compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e essere quindi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.
In particolare, ai sensi del paragrafo 2, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità.
Il paragrafo 3 elenca le categorie a cui i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere imputati:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Ai sensi del paragrafo 4, i costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
Il paragrafo 5 specifica che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
I paragrafi 6 e 7 dettagliano infine alcune condizioni che devono essere rispettate al fine di poter aumentare l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.
Il comma 1 in esame precisa inoltre che la disposizione è adottata nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa».
Per quanto riguarda la riforma fiscale, si rammenta che il 4 agosto 2023 il Parlamento ha approvato definitivamente la delega al Governo in materia.
La Comunicazione della Commissione europea «Una normativa sui chip per l’Europa» (COM 2022) 45) dell’8 febbraio 2022, declina l’ambizione di conseguire almeno il 20 per cento del valore della produzione mondiale di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili entro il 2030. Come afferma la Commissione europea, “l'obiettivo non è solo quello di ridurre le dipendenze eccessive, ma anche di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati e dai mutamenti tecnologici”[7].
Contestualmente alla Comunicazione sono state presentate anche:
1) una proposta di regolamento sui semiconduttori, il cosiddetto "Chips Act" (COM(2022) 46) per aumentare la resilienza dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e la relativa quota di mercato mondiale, agevolare la rapida acquisizione di nuovi chip da parte dell'industria europea e ad aumentarne la competitività. Si vuole così rendere l’UE leader nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell’imballaggio di chip avanzati. La proposta è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo;
2) una raccomandazione della Commissione indirizzata agli Stati membri che anticipa le misure fondamentali previste nella proposta di regolamento fino all'adozione di quest'ultima e propone un quadro di governance da istituire per contribuire a far fronte alle carenze;
3) una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2022) 47) al fine di avviare una impresa comune “Chip”. Le negoziazioni risultano ancora in corso.
Il comma 2 precisa le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d’imposta:
- è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 (si veda sopra), con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), e 34 (limite pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022) della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000);
- l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il comma 3 specifica che il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
Il comma 4 stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione), commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022.
Il summenzionato articolo 23 prevede, al comma 2, che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica per una serie di benefici e agevolazioni concesse dallo Stato. Il comma 3 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Ai sensi del comma 4, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Infine, ai sensi del comma 5, la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Il comma 5 precisa che il credito d’imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).
Si tratta del credito di imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, nonché l’individuazione della fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022.
Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
Articolo 5, commi da 7 a 10
(Comitato tecnico permanente per la microelettronica)
L’articolo 5, commi da 5 a 7, istituisce il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.
Il comma 7 dell’articolo in esame istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del MIMIT, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e da uno del Ministero dell’università e della ricerca (MIUR).
Il comma 8 specifica che il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento.
Ogni tre anni, il Comitato è chiamato a predisporre e sottoporre all’approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
Secondo il disposto del comma 9, per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all’articolo 1, comma 404, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’articolo 1, commi da 404 a 413 della legge di bilancio 2023, prevede l’istituzione di una fondazione, denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Il MIMIT, il MEF e il MIUR sono indicati quali membri fondatori del Centro mentre la vigilanza è attribuita al MIMIT (comma 405). Il comma 406 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:
- l’approvazione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione;
- la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;
- la disciplina dei criteri e delle modalità per l’adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.
Il comma 10 stabilisce, infine, che per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 6
(Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)
L’articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking.
L’articolo 6, comma 1, incrementa la dotazione di fondi destinati al sostegno di iniziative connesse alla partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking (vedi infra), nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.
In particolare:
- la lettera a) del comma 1 incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;
- la lettera b) del medesimo comma incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato.
I chip sono dispositivi di piccole dimensioni composti da semiconduttori (materiali in grado di consentire o bloccare il flusso di energia elettrica) e che possono contenere grandi quantità di informazioni oppure eseguire operazioni matematiche e logiche. Sono essenziali per una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano, dalle carte di credito alle automobili, agli smartphone. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, delle reti di “quinta generazione” (5G) e dell'internet delle cose, si prevede un aumento sostanziale della domanda di chip e semiconduttori e delle opportunità di mercato a essi connesse.
L'industria europea è significativamente dipendente dai chip prodotti da Paesi terzi, il che è divenuto ancora più evidente durante la crisi COVID-19. L'elettronica e altri settori strategici quali la sanità, la difesa e l'energia hanno dovuto far fronte a interruzioni e carenze dell'approvvigionamento. Per contrastare tale dipendenza la Commissione europea ha elaborato delle proposte, fra cui la comunicazione citata nell’articolo in esame e un regolamento sui chip (approvato nel luglio u.s. da Parlamento e Consiglio europeo) . L’obiettivo del cosiddetto “Chips Act” è quello di creare le condizioni per lo sviluppo di una industria europea dei semiconduttori, attrarre investimenti, promuovere la ricerca e l’innovazione e preparare l’Europa per eventuali future problematiche di approvvigionamento di chip. Il programma prevede di mobilitare 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati (3,3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell’UE), con l’obiettivo di raddoppiare la quota di mercato globale dell’UE nei semiconduttori, passando dall’attuale 10 per cento almeno al 20 per cento entro il 2030.
La proposta si concentra su 5 obiettivi strategici:
1) rafforzare la ricerca e la leadership tecnologica;
2) sviluppare e rafforzare la capacità dell'Europa di innovare nella progettazione, produzione e confezionamento di chip avanzati;
3) mettere in atto un quadro adeguato per favorire un aumento della produzione entro il 2030;
4) affrontare la carenza di competenze e attrarre nuovi talenti;
5) sviluppare una comprensione approfondita delle catene di fornitura globali dei semiconduttori.
Il Chips Act ha 3 componenti principali:
1) un’iniziativa Chips for Europe per sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l’innovazione nei chip all’avanguardia;
2) un nuovo quadro per attrarre investimenti su larga scala nelle capacità produttive e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
3) un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare gli sviluppi del mercato e anticipare le crisi.
L’iniziativa Chips for Europe intende rafforzare le tecnologie dei semiconduttori e le capacità di innovazione, garantendo la leadership dell’UE in questo campo nel medio e lungo termine. Sarà attuata principalmente attraverso l’Impresa Comune Chips (Chips Joint Undertakings, di cui alla proposta COM(2022) 47, ancora in fase di discussione da parte del Consiglio dell’Unione europea), precedentemente nota come impresa comune per le tecnologie digitali chiave.
Gli obiettivi operativi sono: rafforzare la leadership dell'Europa nella ricerca; consentire l’accesso in tutta Europa a strumenti di progettazione di chip e a linee pilota per la prototipazione e il test di tecnologie di chip innovative; stabilire una procedura di certificazione per chip affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico per garantirne la qualità e la sicurezza per le applicazioni critiche; promuovere l’istruzione, le competenze e il talento nel campo della microelettronica; sostenere una rete di centri di competenza in tutta Europa per promuovere la progettazione e l’uso innovativi di sistemi a semiconduttori.
Il quadro regolamentare consente il sostegno pubblico per due nuovi tipi di impianti di produzione innovativi che sono i primi nel loro genere. Queste nuove strutture sono:
- “Fonderie aperte dell'UE”, che dedicherebbero una parte significativa della loro capacità produttiva alla produzione per altri attori industriali;
- “Impianti di produzione integrati”, che progetterebbero e produrrebbero chip per uno specifico settore.
Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, alla quale si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST.
Articolo 7
(Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)
L’articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Al riguardo, il comma 1-ter dell’articolo 2 prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati ex lege, nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Tale comma 1-ter, attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020 (vedi infra), viene integrato dall’articolo in esame (comma 1) per specificare che, in ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri stessi.
Il comma 2 dispone inoltre che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (attuativi della disciplina nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e nei settori relativi agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea) vengano adeguati alla novella in esame entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
La disciplina dei poteri speciali
Con riferimento all’ambito operativo della disciplina in tema di poteri speciali (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012), il Governo può esercitare — alle condizioni di legge — i poteri speciali nei confronti di tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica.
Alla disciplina secondaria (in genere, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono generalmente affidate le seguenti funzioni:
• individuazione di attività di rilevanza strategica in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali e delle relative esclusioni;
• individuazione della tipologia di atti o operazioni esclusi dall’ambito operativo della disciplina;
• concreto esercizio dei poteri speciali;
• individuazione di ulteriori disposizioni attuative.
Sicurezza e difesa
L’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, come da ultimo modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 21 del 2022, fissa il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:
• esercitare il veto all’adozione di specifiche delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione;
• imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni.
Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;
• opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 2012).
L’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull’atto da adottare o sull’operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.
Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. La legge prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma i siano aggiornati almeno ogni tre anni.
Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei predetti settori.
Con il D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
La disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali è disposta dal D.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.
Il richiamato articolo 24 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha specificato l’ambito di applicazione del potere di veto all’adozione di delibere, atti od operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, è stata specificata la portata generale del potere di veto, disponendo che lo stesso possa essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli (già citati nel testo previgente) aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali. Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, è stato inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tali modifiche allineano le previsioni applicabili al sistema di difesa e sicurezza nazionale con quelle relative ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Ulteriori modifiche riguardano l’esenzione dall’obbligo di notifica per l’operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all’esercizio dei poteri connessi all’acquisto di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (opposizione all’acquisto o imposizione di specifiche condizioni).
Inoltre, è stato chiarito che la notifica dell’acquisizione è resa dall’acquirente, ove possibile, congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, confermando i termini (entro dieci giorni) e la contestuale trasmissione delle informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività, al fine di valutare la (eventuale) minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall’acquisto delle partecipazioni.
Sempre con riferimento alla notifica, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disciplinato in dettaglio i casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento, per consentire alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto di partecipare al procedimento e, eventualmente, di essere assoggettata a sanzione in caso di inosservanza delle condizioni imposte.
Viene sottoposta a obbligo di notifica anche la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Energia, trasporti e comunicazioni
L’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea (in attuazione ditali disposizioni si veda il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180). Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare i seguenti poteri di veto:
• alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
• alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ex lege, a favore di un soggetto esterno all’Unione europea, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 2-bis).
L’esercizio ditali poteri è assistito dall’obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);
• l’imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l’assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto (articolo 2, comma 5) e anche le acquisizioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Sono inclusi in tale ambito gli acquisiti di partecipazioni di controllo limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche qualora effettuati da un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia;
• l’opposizione all’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei già menzionati interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto (articolo 2, comma 5).
L’individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori produttivi critici di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2079/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, che ha disciplinato, tra l’altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.
In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo ditali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime (anche le cosiddette terre rare), nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.
I “prodotti a duplice uso” vengono definiti dall’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
Tale comma 1-ter è stato attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020, che introduce le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche”, “fattori produttivi critici”, “informazioni critiche” e “rapporti di rilevanza strategica”, che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell’ambito di applicazione della disciplina e individua gli ulteriori beni e rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali nel settore dell’energia. Sono inoltre individuati i beni e i rapporti rilevanti ai tini dell’esercizio dei poteri speciali nel settore dell’acqua, della salute, nel settore finanziario, nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, nel settore dell’approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Il decreto chiarisce che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL).
Il provvedimento chiarisce che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri speciali rientrano i “prodotti a duplice uso” e individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell’esercizio dei poteri speciali.
I commi da 4 a 8-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. La disciplina regolamentate per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è stata adottata con il D.P.R. n. 86 del 2014.
Il comma 5-bis dell’articolo 2 reca la definizione di soggetto esterno all’Unione europea.
I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:
• l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
• l’idoneità dell’assetto risultante dall’atto giuridico o dall’operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell’acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti;
• per le operazioni di cui al comma 5 (acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici) è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici (di cui al comma 3), anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico.
Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli.
Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all’acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l’eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l’esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e deve cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante ditali azioni o quote sono nulle.
Con il decreto-legge n. 21 del 2022 sono state tra l’altro apportate le seguenti novità:
• è stato specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica;
• sono stati ampliati gli atti inclusi nell’ambito di applicazione del potere di veto;
• è stata prevista la notifica congiunta, ove possibile, da parte dell’acquirente e della società che detiene attivi strategici le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto.
I poteri nel settore del 5G
L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (come ridefinito dal decreto-legge n. 21 del 2022) qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell’interno, il 24 Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 2 dell’articolo 1-bis impone un obbligo informativo alle imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione. Prima di procedere all’acquisizione le imprese sono dunque tenute a notificare un piano nel quale sono contenuti dettagliate informazioni inerenti tra l’altro:
· il settore interessato dalla notifica; i dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dati dei fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti; un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi rilevanti; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche;
· un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.
La norma fa salvi gli obblighi previsti dal decreto-legge n. 105 del 2019, che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: l’insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il D.P.C.M. 15 giugno 2021 ha individuato le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica determinando procedure, modalità e termini, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti, sistemi informativi e servizi informatici del perimetro di sicurezza, ne diano comunicazione (comprensiva della valutazione del rischio associato all’oggetto della fornitura) al CVCN, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza.
Nel piano da notificare prima di procedere agli acquisti deve essere inclusa l’informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l’efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.
Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Entro trenta giorni dalla (completezza della) notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri:
- il piano annuale è approvato senza prescrizioni o condizioni; o
- il piano annuale è approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni; o
- è negata l’approvazione del piano con l’esercizio del potere di veto.
Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi, mentre il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.
Il comma 6 individua la composizione del Gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi rilevanti.
Il comma 7 prevede [istituzione del comitato responsabile delle attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni. Vengono inoltre stabiliti gli obblighi a carico dell’impresa che ha effettuato la notifica del piano approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni.
Il comma 9 consente l’individuazione di misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.
Collaborazione tra autorità e coordinamento con la disciplina europea
L’articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 21 del 2012 l’articolo 2-bis, che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d’Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 6 agosto 2014; a tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d’ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l’esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati.
Il decreto-legge n. 105 del 2019 ha altresì introdotto l’articolo 2-ter nel decreto-legge n. 21 deI 2012, col quale si coordina l’esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (regolamento n. 452 del 2019), disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.
Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l’intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento diretto estero, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l’esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.
I termini per l’esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.
Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica
L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 21 del 2012 ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai tini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali del Governo.
Al medesimo decreto è delegata l’individuazione delle modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l’esame delle operazioni da parte del Gruppo di coordinamento o del Consiglio dei ministri, anteriormente alla formale notifica, affinché venga fornita una valutazione preliminare sull’applicabilità della disciplina dei poteri speciali e sulla “autorizzabilità” dell’operazione. L’attuazione di tali norme è avvenuta mediante il D.P.C.M. 1° settembre 2022, n. 189.
Verso la disciplina vigente: l’iter normativo
La disciplina del decreto-legge n. 21 del 2012, sinora ricostruita nella sua attuale vigenza, è stata oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo.
In sintesi:
- il decreto-legge n. 148 del 2017 ha modificato ed esteso la disciplina dell’esercizio dei poteri speciali del Governo con riferimento alla governance di società considerate strategiche, ampliando anche i settori ai quali i poteri speciali risultano applicabili (energia, trasporti, comunicazioni, nonché al settore della cosiddetta alta intensità tecnologica). Per ulteriori informazioni si fa rinvio al relativo dossier;
- il decreto-legge n. 22 del 2019 ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di “quinta generazione” (5G). Tale norma qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali; si veda il relativo dossier per ulteriori informazioni;
- il decreto-legge n. 64 del 2019 ha ulteriormente modificato le norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali ai sensi di tale provvedimento, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate sulla tecnologia 5G e l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica. Tuttavia, alla luce della mancata conversione in legge, l’atto è decaduto il 9 settembre 2019. Si segnala inoltre che, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 deI 2019 è; stato approvato un emendamento al medesimo disegno di legge con il quale si prevede la sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 64 del 2019. Nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 105 del 2019, i contenuti del decreto-legge n. 64 del 2019 sono stati parzialmente ripresi mediante l’introduzione dell’articolo 4-bis;
- il decreto-legge n. 105 del 2019 (articolo 4-bis) ha previsto l’introduzione di ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione per l’esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l’acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all’Unione europea. È stata sottoposta all’obbligo di notifica l’acquisizione a qualsiasi titolo (in luogo del solo acquisto) di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando attuati con soggetti esterni all’Unione europea. È stato consentito l’aggiornamento dei regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di decreti del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988, semplificando contestualmente la procedura per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. È stata, infine, disciplinata la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell’acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al relativo dossier;
- il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l’introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID 19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto-legge n. 137 del 2020 (al 30giugno 2021), dal decreto-legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto del decreto-legge n. 228 del 2021, al 31 dicembre 2022;
- il decreto-legge n. 21 del 2022 ha determinato il superamento del regime emergenziale degli anni di pandemia, prevedendo inoltre forme di semplificazione, tra cui: la cosiddetta “prenotifica”, volta a dare uno strumento consultivo per gli investitori e ridurre le numerose notifiche cautelative; l’estensione della partecipazione procedimentale anche nei confronti delle società target, eliminando così il regime di doppia notifica; su tecnologia 5G e altri asset tecnologici, il passaggio dalla notifica del singolo contratto alla pianificazione annuale;
- il decreto-legge n. 187 del 2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici dell’energia, interviene è intervenuto nel settore specifico della raffinazione degli idrocarburi offrendo un ventaglio di misure che, alla luce della crisi energetica indotta dalla guerra fra Russia e Ucraina, mirano a tutelare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e a mantenere l’operatività delle reti e degli impianti. Fuori dal contesto Oltre alle previsioni emergenziali riferite all’energia, inoltre, introduce il decreto ha introdotto la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali. Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l’accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono demandati dalla norma primaria a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che, tuttavia, non risulta ancora essere stato adottato;
- il decreto in esame, n. 104 del 2023, ha recato la specifica che in ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno di un medesimo gruppo.
Articolo 8
(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)
L’articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato in relazione all’effettuazione di investimenti produttivi, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell’attività interessata all’esterno dell’UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
L’articolo 8 reca una modifica all’articolo 5 del D.L. n. 87/2018 che stabilisce alcuni limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.
Si rammenta, in particolare, che l’articolo 5 del D.L. n. 87/2018 prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadano dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga successivamente delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Si ricorda lo Spazio economico europeo (SEE) comprende, oltre agli Stati membri dell'UE, tre Stati EFTA-SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
L’articolo 8 aumenta, nel caso in cui si tratti di grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale un’eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l’applicazione di una sanzione.
Per la definizione di grandi imprese la norma rinvia a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. A tal proposito, si osserva che la citata raccomandazione, all’articolo 2, paragrafo 1, reca la definizione di piccole e medie imprese: per tali si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La definizione di grande impresa si ricava, quindi, a contrario, riferendosi alle imprese con un numero di dipendenti, un fatturato e/o un totale di bilancio annuo superiori alle soglie sopra indicate.
Articolo 9
(Interventi in materia di opere di interesse strategico)
L’articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell’ambito di programmi finanziati dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
L’articolo 9, al comma 1, prevede che la realizzazione di Osservatori sul territorio nazionale sia ritenuta di rilevante interesse strategico per lo sviluppo dell’economia spaziale e della ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine, in base al comma 2, si prevede che l’approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture strettamente funzionali e necessari alle attività di ricerca svolte dall’Osservatorio equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Tali interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo solo un carattere ordinamentale.
Finalità della disposizione in commento, come evidenzia la relazione illustrativa, è quello di promuovere uno degli ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata, lo spazio e l’aerospazio: l’Italia – attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali – ha maturato competenza e competitività sul mercato internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi per il segmento in orbita, cd. upstream (servizi di lancio, sviluppo e produzione di satelliti, infrastrutture, payload, sensori, moduli abitati, robotica), nonché per il segmento di terra, cd. midstream (operazioni, sicurezza, terminali), e per la filiera dei servizi ed applicazioni, cd. downstream.
Si ricorda che nel 2010 è stata istituita l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che interviene sulla materia in stretta collaborazione con le Agenzie spaziali nazionali. In Italia, la competenza aerospaziale è attribuita all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la cui disciplina è regolata dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
Successivamente, con la legge 11 gennaio 2018, n.7, al Presidente del Consiglio dei Ministri è stata conferita l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche di tutti i Ministeri interessati ai programmi spaziali ed è stato istituito il “Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio” (COMINT), intervenendo anche sul citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
L’ASI predispone, sulla base degli indirizzi del COMINT e del Programma Nazionale per la Ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN), il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS).
Per quanto concerne il settore della ricerca spaziale tra i progetti di rilievo internazionale merita di essere citato il progetto Einstein Telescope (di seguito ET) che prevede la costruzione di una grande infrastruttura sotterranea che ospiterà un rivelatore di onde gravitazionali tra i 100 e i 300 metri di profondità per preservarlo in condizioni di “silenzio”, isolandolo dalle vibrazioni prodotte sia dalle onde sismiche, sia dalle attività umane, che costituiscono quello che viene chiamato “rumore”, in quanto fonte di disturbo per le misure che ET dovrà realizzare.
Nel 2020 il progetto inizia a concretizzarsi quando l’Italia, a capo di un gruppo di altri Paesi, ha presentato la candidatura di ET allo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), che ha riconosciuto il progetto come uno dei principali a livello europeo e inserendolo anche nella sua Roadmap 2021 delle grandi infrastrutture di ricerca su cui è rilevante investire. L’Italia ha avanzato la propria candidatura offrendosi di ospitare il progetto nella Regione Sardegna.
La disposizione in oggetto, pertanto, è volta a consentire la realizzazione di interventi, opere e costruzioni afferenti al settore spaziale, con specifico riguardo alla costruzione di Osservatori Astronomici, in un’ottica di semplificazione, e al potenziamento dei loro programmi coordinati e finanziati anche dall’Agenzia Spaziale Italiana o dall’Agenzia Spaziale Europea.
Articolo 10
(Misure urgenti nel settore della pesca)
L’articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus).
Nel dettaglio, il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° agosto 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura - comprendendo con tale termine, come chiarisce la Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, tutte le forme associative del settore, quali, ad esempio, le cooperative -, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (Callinectes sapidus), a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016. Ciò - come spiega la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame - al fine di contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie di granchio che sta infestando alcune zone costiere italiane creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.
L’art. 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 prevede che al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è alt
resì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.
Il comma 516 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito per il perseguimento dei medesimi fini sopra illustrati un incremento, per l'anno 2021, di 2,5 milioni di euro. La stessa disposizione ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento dell'indennità. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 3 febbraio 2021, n. 1.
Il granchio blu o granchio reale blu (Callinectes sapidus) è una specie originaria delle coste atlantiche americane in forte espansione nelle acque del Mediterraneo in particolare nel mare Adriatico.
Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di individuare le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande nonchè i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
Articolo 11
(Misure urgenti per le produzioni viticole)
L’articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro.
L’articolo 11, comma 1, consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
La Plasmopara viticola provoca sulle foglie le cosiddette “macchie d’olio”, aree giallastre ben visibili per trasparenza, in corrispondenza delle quali compare della muffa biancastra; in seguito le aree colpite imbruniscono e le foglie si seccano e cadono; vengono colpiti anche i tralci ancora verdi, ma particolarmente gravi sono gli attacchi ai grappoli: gli acini possono mostrare le macchie con la caratteristica efflorescenza, oppure (forma larvata) non vi sono manifestazioni esterne ma i tessuti interni soggiacciono a disorganizzazione e illividimento. La difesa dalla peronospora si attua per mezzo di irrorazioni o di polverizzazioni con sali di rame, zinco o con composti organici, che impediscono la germinazione dei conidi.
La declaratoria di eccezionalità degli eventi può essere deliberata dalle regioni territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L’articolo 2135 del Codice Civile definisce l’imprenditore agricolo in relazione all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ovvero le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Rientrano nell’ambito dell’impresa agricola anche le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
Il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità. Nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.
Il comma 3 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 1 milione di euro. In particolare, la disposizione specifica che la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, come finanziato annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004, nel limite di 1 milione di euro, per l’anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 12
(Misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa)
L’articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa. Il comma 1 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale; a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del successivo comma 2, l’intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. I commi 3 e 4 stabiliscono, con riferimento all’ipotesi di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, limiti specifici di importo per il trattamento integrativo che è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento e in via complementare – nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Il comma 5 prevede, per il caso di riconoscimento dell’intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, l’esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all’INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il comma 6 riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono subordinati al rispetto di determinati limiti di spesa. Gli oneri finanziari relativi ai medesimi benefici sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 1 dell’articolo 12 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa – società attualmente in amministrazione straordinaria, con connesso programma di cessione delle relative attività[8] –; precedenti norme hanno già consentito o consentono il riconoscimento del medesimo trattamento per i dipendenti in oggetto a decorrere dall’ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2023[9]. La possibilità di prosecuzione viene ammessa (come già previsto dalle suddette norme precedenti) anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario dell’amministrazione straordinaria, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 ottobre 2024. Il nuovo intervento viene ammesso nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per il 2024. Per il medesimo intervento si enuncia anche la finalità di consentire la realizzazione dei programmi formativi, che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al limite di spesa suddetto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[10].
Il successivo comma 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’intervento in oggetto di integrazione salariale straordinaria non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità (la norma fa riferimento anche ai trattamenti pensionistici, di vecchiaia o di anzianità, erogati dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea[11]); il comma demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei relativi criteri applicativi. Si dispone altresì che il datore di lavoro invii all’INPS i dati del personale interessato dal suddetto trattamento di integrazione salariale; l’INPS è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza entro il 31 ottobre 2024 della pensione (nelle relative valutazioni, l’INPS tiene conto, in via prospettica, anche della copertura pensionistica figurativa derivante dal trattamento di integrazione salariale in oggetto).
I commi 3 e 4 concernono il trattamento integrativo rispetto all’intervento di integrazione salariale di cui al comma 1 (intervento relativo, come detto, al periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024); il trattamento integrativo è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento – nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. I commi 3 e 4 prevedono che il trattamento integrativo sia tale da garantire che l’importo complessivo delle due prestazioni sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, fino a concorrenza di un limite, pari a 2.500 euro mensili[12]. Si ricorda che anche la precedente norma di proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria in oggetto[13] prevede, al riguardo, un’aliquota del 60 per cento (mentre non si prevede un limite in valori assoluti).
Il trattamento integrativo di cui ai commi 3 e 4 in esame è in ogni caso subordinato al rispetto di un limite di spesa, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024; la dotazione del suddetto Fondo di solidarietà viene incrementato in misura identica al medesimo limite. Al fine del rispetto di quest’ultimo, l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. Per la copertura finanziaria del suddetto incremento del Fondo si dispone la riduzione, nella misura di 8,3 milioni di euro per il 2024, del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto all’incremento, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[14].
Il comma 5 prevede, per il caso di riconoscimento dell’intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, l’esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all’INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato[15]; l’esonero deve essere autorizzato dall’INPS, nel rispetto di un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per il 2024. Il comma demanda all’INPS il monitoraggio (mediante verifiche con cadenza mensile) inteso al rispetto del limite; in caso di superamento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS provvede agli adempimenti di propria competenza per il ripristino degli oneri, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al limite di spesa suddetto si provvede mediante la riduzione, nella misura di 21,9 milioni di euro per il 2024, del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto al suddetto limite, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[16].
Il comma 6 riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati[17] che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società; lo sgravio consiste nell’esonero totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; lo sgravio è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa complessiva di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni per il 2027. L’esonero è concesso ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell’Unione europea ivi richiamate[18], le quali individuano, per la generalità dei settori nonché per quello agricolo e per la pesca e l’acquacoltura, le forme e i livelli di aiuti pubblici – cosiddetti de minimis – per i quali non è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
Il comma esplicita che l’esonero contributivo non determina riduzioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Riguardo alle norme generali che trovano applicazione per gli incentivi all’occupazione, cfr. l’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Il comma in esame demanda all’INPS il monitoraggio (mediante verifiche con cadenza mensile) inteso al rispetto del summenzionato limite annuo di spesa complessivo; in caso di superamento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso allo sgravio, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma provvede altresì alla copertura dell’onere finanziario corrispondente sia ai limiti di spesa annui complessivi sia alle minori entrate valutate per l’anno 2029 (queste ultime sono quantificate in 0,3 milioni)[19]. La copertura è operata al netto delle maggiori entrate fiscali per ciascuno degli anni 2025-2027, quantificate nella lettera a) e derivanti dalla riduzione (conseguente allo sgravio) dell’importo della deduzione (dalle imposte dirette) dei contributi previdenziali. Al fine della copertura, si riduce nella misura di 1,9 milioni per il 2024, 3,72 milioni per il 2025, 3 milioni per il 2026, 1,6 milioni per il 2027 e 0,43 milioni per il 2029 il summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è disposta in misura maggiore rispetto all’onere netto in oggetto, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione[20].
Articolo 13
(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)
L’articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti”. Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cd “golden power”) e nel rispetto dei vincoli unionali.
Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi - di un’autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.
L’articolo 13, comma 1, attribuisce al Consiglio dei ministri la facoltà, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
Il successivo comma 2 precisa che per grandi programmi di investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo di almeno un miliardo di euro.
Si osserva che la relazione illustrativa afferma che la norma è finalizzata alla realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale, in attuazione di accordi internazionali. Si segnala, tuttavia, che il testo della disposizione non fa riferimento alla riconducibilità dei programmi di investimento esteri all’attuazione di accordi internazionali.
Ai sensi del comma 3, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi d'investimento così individuati e dichiarati di preminente interesse strategico, sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, commissari straordinari del Governo.
La figura dei Commissari straordinari del Governo è disciplinata dalla legge n. 400/1988 all’articolo 11. Detta norma prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. La nomina è disposta – di norma - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.
Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. I commissari si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” è stata istituita con il D.L. n. 44/2023 (art. 14, comma 1, let. a)), in luogo della struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese prevista in precedenza dall’articolo 10 del D.L. n. 173/2022. L’articolo 30, comma 1-bis del D.L. n. 50/2022, come sostituito dal D.L. n. 44/2023, prevede che detta struttura, a cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale, sia coordinata dal dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica che fornisce il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale degli investimenti esteri. Per la costituzione dell’Unità di missione la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto l’incremento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari, da reclutare mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l’avvio di nuove procedure concorsuali.
L'Unità di missione, ai sensi dell’articolo 30, comma 1-ter del D.L. n. 50/2022, svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
Il comma 4 attribuisce ai commissari straordinari così nominati la facoltà, ove necessario, di provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto:
- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011);
- del D.L. n. 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari sui settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd “golden powers”);
- dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Come sopra accennato, l’adozione delle ordinanze richiede il preventivo parere delle amministrazioni interessate, che sono chiamate a esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 5 prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione.
L’autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui sono convocate tutte le amministrazioni competenti.
La norma precisa che la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990; pertanto, si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi semplificata, svolta in modalità asincrona. Essa è indetta entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento, con la comunicazione alle amministrazioni interessate dell’oggetto della determinazione da assumere, la relativa documentazione e di un termine non superiore a quindici giorni per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e di quarantacinque giorni (novanta giorni se sono coinvolte anche amministrazioni preposte a interessi sensibili quali la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o la tutela della salute dei cittadini) per rendere le proprie determinazioni.
Scaduto il termine indicato per l’espressione delle proprie determinazioni, l'amministrazione procedente (in tal caso il commissario straordinario) adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito (la mancata comunicazione di una propria determinazione equivale ad assenso), ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito atti di dissenso non superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza. Negli altri casi (quindi se sono state richieste condizioni e prescrizioni che implicano una modifica sostanziale della decisione oggetto della conferenza, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti), l’amministrazione procedente svolge la riunione della conferenza in modalità sincrona, i cui lavori si concludono, ai sensi del successivo articolo 14-ter, nei successivi quarantacinque giorni. Il termine è di novanta giorni, se sono coinvolte le amministrazioni preposte a interessi sensibili di cui sopra.
La norma in esame precisa che alla conferenza di servizi partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
Si rammenta che tali amministrazioni, ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In tal caso, l’efficacia della determinazione è sospesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi per individuare una soluzione condivisa che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. In caso di mancato raggiungimento di un’intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
Nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti concessori, di autorizzazione e di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa applicabile in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.
Il comma 6 prevede che il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001. Costituisce, quindi, titolo per la localizzazione delle opere e la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell’indennità, e per l’apposizione del vincolo espropriativo.
Il comma 7 fa in ogni caso salva l’applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e del D.L. n. 21/2012 sui poteri speciali (cd golden power).
Il citato regolamento precisa le condizioni e le modalità con cui gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Il D.L. n. 21/2012 prevede, per l’appunto, l’obbligo di comunicare preventivamente determinate operazioni societarie al Governo, laddove riguardino asset di rilevanza strategica, e la possibilità - per il Governo stesso - di porre su di esse un veto. Per un approfondimento, si rinvia al tema dedicato alla salvaguardia degli asset strategici.
Articolo 14
(Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)
L’art. 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall’altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 4).
L’articolo 14 si compone di diversi commi, nei quali reca disposizioni urgenti, necessarie per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1158 del 1971 dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il citato articolo 1 della legge n. 1158 del 1971 dispone che alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano:
- R.F.I. S.p.A.;
- ANAS S.p.A.;
- la Regione siciliana;
- la Regione Calabria;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore al 51 per cento.
Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione.
Si ricorda, altresì, che il decreto-legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023 e recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha disposto in merito all’assetto societario e alla governance della società Stretto di Messina S.p.A., al rapporto di concessione, al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera, nonché alle procedure espropriative necessarie. Per ogni approfondimento si rinvia al relativo dossier di documentazione.
Il comma 1 dispone che alla società Stretto di Messina S.p.A. non si applicano le seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016:
Ø l’articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti;
Ø l’articolo 11, comma 7;
Ø l’articolo 19.
Al proposito si rammenta che l’art. 11, comma 6, rimette a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione per le società a controllo pubblico degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione. Per ciascuna fascia è, quindi, determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi societari devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, con la previsione di un limite massimo di euro 240 mila annui lordi.
L’articolo 11, comma 7, fa salva l’applicazione, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, delle disposizioni di cui:
· all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013;
· al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 166 del 24 dicembre 2013, recante il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 19 dispone in merito alla gestione del personale e, in particolare: alla normativa civilistica e lavoristica applicabile; ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale da stabilirsi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; alla pubblicità da assicurare ai provvedimenti e contratti relativi al personale; alla fissazione, da parte delle pubbliche amministrazioni socie, degli obiettivi specifici da raggiungere in ottica annuale e pluriennale; eccetera.
È espressamente fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-bis della legge n. 1158 del 1971, e quindi:
§ la natura di società in house della Stretto di Messina S.p.A., il cui fatturato deve derivare, per obbligo statutario e per oltre l’80 per cento, dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci;
§ i particolari diritti e prerogative da riconoscersi al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio del controllo analogo, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
§ i poteri di vigilanza e di indirizzo spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è altresì competente a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, laddove necessario, la nomina di un Commissario straordinario.
Il comma 2 della disposizione in commento esclude, altresì, che ai dirigenti e dipendenti della società si applichino le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il citato articolo 23-bis, comma 1, reca le medesime previsioni viste sopra, nell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016, ma riferite non già alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, bensì alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.
Quanto al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della Stretto di Messina S.p.A., esso è da determinarsi in base a quanto previsto dalla prima fascia del decreto attuativo di cui ai predetti articoli 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Anche in questo caso è stabilito che non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (v. supra).
I commi 3 e 4 recano novelle normative.
La prima (comma 3) interessa l’articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), a mente del quale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i divieti di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, ossia i divieti di attribuire – se non a titolo gratuito – incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, o di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati
A tale previsione viene aggiunta una nuova deroga, relativa ai limiti di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, non si possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (ossia, il limite che viene fissato con d.P.C.M. per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la pubblica amministrazione, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione).
La seconda modifica normativa interessa (comma 4) l’articolo 2 del già citato decreto-legge n. 35 del 2023 (v. supra); per una maggiore comprensione, si rinvia al seguente testo a fronte.
Decreto-legge n. 35 del 2023 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria) |
|
Testo previgente |
Modificazioni apportate dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2023 |
Art. 2 |
Art. 2 |
(…) |
(…) |
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell’azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All’esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l’individuazione dell’ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge. |
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell’azionista ai fini della nomina degli organi sociali. (Soppresso) |
3. La società ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro provvede a sottoscrivere e stipulare gli Atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. |
3. Al fine di determinare la composizione dell’azionariato della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all’articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. |
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l’anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge. |
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l’anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. |
Articolo 15
(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)
L’articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952.
L’art. 15 autorizza il Governo ad apportare modifiche al Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952 e, in particolare, al Titolo III, Capo VI – Degli ormeggiatori, al fine di introdurre una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 208 del medesimo d.P.R.
Ai sensi del vigente articolo 208 del d.P.R. n. 328 del 1952, per ottenere l’iscrizione al registro degli ormeggiatori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l’approdo nel quale l’interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.
Al Comandante del porto, che tiene il registro degli ormeggiatori, è attribuita la facoltà di limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.
La Relazione illustrativa di accompagnamento riconduce l’urgenza nell’attribuzione di tale delega alla necessità di provvedere all’attuazione in via amministrativa del Regolamento 2017/352/UE che istituisce un quadro normativo a livello europeo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; l’intervento governativo consentirà, altresì, di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 230 del 2016 che, nel modificare l’articolo 14 della legge n. 84 del 1994, ha stabilito che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, debbano costituirsi in società cooperativa[21].
In definitiva, la disposizione è volta a ricondurre l’ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.
L’intervento governativo dovrà esplicarsi mediante l’adozione di un regolamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai sensi dell’articolo 1331 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.
L’articolo 1331 del Codice della navigazione dispone in merito all’emanazione delle disposizioni necessarie per il completamento e l’esecuzione del Codice stesso.
A mente dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio – esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale – sono rimesse a regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.
Le nuove disposizioni dovranno espressamente rispettare quanto previsto:
Ø dal già citato Regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo comune per la fornitura di servizi portuali e norme in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Ø dalle disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 84 del 1994, di riordino della legislazione in materia portuale. Il riferimento è al decreto interministeriale n. 202 del 28 dicembre 2022, con la precisazione – contenuta nella Relazione illustrativa – che sono altresì fatti salvi i contenuti delle Linee guida sulle modalità di applicazione del predetto regolamento emanate con decreto del Ministro il 21 aprile 2023.
Il citato articolo 18, comma 2, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di aree demaniali e banchine per l’espletamento delle operazioni portuali, rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per l’assegnazione delle concessioni, l’individuazione della durata, l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, le modalità di rinnovo e trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, l’individuazione dei limiti dei canoni concessori e delle modalità con le quali garantire il rispetto del principio di concorrenza.
La Relazione tecnica chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo essa carattere ordinamentale.
Articolo 16
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
L’articolo 16 reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell’Allegato IV-bis del D.L. 77/2021. Qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, allora viene previsto che la relazione che li accompagna deve essere verificata da appositi organismi accreditati e viene altresì disposto che il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non è più richiesto.
L’articolo in esame introduce un comma 3-bis all’art. 44-bis del D.L. 77/2021 che reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, cioè gli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge, che:
- sono già stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario.
Si ricorda che l’allegato IV-bis del D.L. 77/2021 elenca i seguenti interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia: A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano; A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); A14 - Bologna-dir. Ravenna; A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2); A1 - Milano Sud-Lodi; Gronda di Genova; A14 - Passante di Bologna; A13 - Bologna-Ferrara; A13 - Monselice-Padova; A1 - Tangenziale di Modena; A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle; A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).
Per tali interventi l’art. 44-bis del D.L. 77/2021 prevede semplificazioni delle procedure realizzative. In particolare si richiamano le disposizioni recate dai commi 1 e 3 di tale articolo, che vengono richiamate dalla norma in esame.
Il comma 1 dell’art. 44-bis dispone in particolare che, prima dell'approvazione, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al MIT e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Il successivo comma 3 dispone poi che il citato Comitato speciale, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.
Si ricorda che il Comitato testé menzionato è stato istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall’art. 45 del medesimo decreto-legge 77/2021 e da tale articolo disciplinato.
Per i progetti in questione, il nuovo comma 3-bis prevede che:
- la relazione di cui al comma 1 è soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a) dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
L’art. 34, comma 2, lettera a), del citato allegato fa riferimento agli “organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.
Come evidenziato nell’anteprima disponibile nel sito web dell’UNI, la citata “norma internazionale tratta le attività degli organismi di ispezione il cui lavoro può comprendere l’esame di materiali, prodotti, installazioni, impianti, processi, procedure di lavoro o servizi e la determinazione della loro conformità a requisiti, nonché la successiva presentazione dei risultati di queste attività ai clienti e, quando richiesto, alle autorità. L’ispezione può riguardare tutte le fasi nel corso della vita di questi elementi, compresa la fase di progettazione. Tale lavoro richiede generalmente l’esercizio del giudizio professionale nell’eseguire le ispezioni, in particolare nel valutare la conformità a requisiti generali”.
- non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sarebbe invece necessario secondo il disposto (illustrato in precedenza) del comma 3 del medesimo articolo 44-bis.
Articolo 17
(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)
L’art. 17, al comma 1, lett. a) specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita – ai sensi di legge - tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell’Osservatorio nazionale TPL.
La lett. b) prevede, inoltre, l’applicazione in via esclusiva della modalità di riparto del Fondo in base ai soli costi standard, fino all’emanazione del decreto MIT che definirà gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
Il comma 2 consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come Gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio.
Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025.
In dettaglio, l’art. 17 del decreto-legge in commento reca quattro disposizioni.
Ø Con il comma 1, lett. a), si interviene sul Fondo nazionale TPL istituito con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e sui modi del suo riparto tra le regioni.
Viene novellato l’art. 27, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017 (c.d. decreto Delrio, il quale detta i criteri per il riparto del Fondo) specificando che, per la quota del 50 per cento delle risorse del Fondo che viene distribuita tenendo conto dei costi standard, si deve tener conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, come risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio Nazionale TPL, istituito dall’articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007) (la cui denominazione è stata modificata, dal decreto-legge n. 68 del 2022, in “Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile”).
Nella Relazione illustrativa al decreto legge, si evidenzia che la disposizione è, tra l’altro, diretta ad assicurare una contribuzione equa ed uniforme, tra i richiamati Enti, per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente svolti.
Il richiamato art. 27 del decreto legge n. 50 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla n. 96 del 2017), ha modificato i criteri di riparto del Fondo TPL a decorrere dall’anno 2020.
Il decreto-legge n. 176 del 2022 (convertito dalla legge n. 6 del 2023, in vigore dal 18 gennaio 2023), ha a sua volta già novellato il citato art. 27, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo TPL, prevedendo che il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel modo seguente:
a) il 50 per cento, tenendo conto dei costi standard (di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
b) il 50 per cento, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso, la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) con destinazione annuale dello 0,105 per cento, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL;
e) con destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013.
Ø Con il comma 1, lett. b) si novella inoltre il comma 6 dello stesso articolo 27, stabilendo che nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, la cui emanazione è stata prevista dal citato decreto-legge n. 176 del 2022 nel termine del 31 luglio 2023 (il decreto, peraltro ancora non è stato emanato), si provveda alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), cioè tenendo conto del criterio dei soli costi standard, senza tener conto pertanto del parametro dei livelli adeguati dei servizi di TPL.
La Relazione illustrativa al decreto riporta che la modifica normativa si rende necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l’adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione.
Ø Il comma 2 dell’articolo 17, interviene sulla disciplina della nomina dei soggetti Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como, sopprimendo l’obbligo, previsto nell’articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, che il Gestore sia scelto fra i funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio. Si dispone inoltre che dall’attuazione del presente comma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che la legge n. 614 del 1957 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e scelto fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta.
In base alla Relazione illustrativa, la disposizione è “finalizzata ad ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro. L’urgenza della disposizione è legata all’esigenza di provvedere ad una tempestiva sostituzione dei predetti Gestori”.
Si rammenta altresì che il decreto legge n. 198 del 2022 (proroga termini, convertito nella legge n. 14 del 2023) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per il versamento all’entrata dello Stato degli utili di gestione per l’esercizio 2021 (qui il dossier).
Ø Il comma 3 dell’articolo 17, interviene sui poteri del Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma attribuendogli anche i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi.
Si prevede che a tal fine, il Commissario sia autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Per quanto riguarda gli oneri connessi a tale avvalimento, questi sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite del 2 percento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023).
Si ricorda che il Commissario straordinario è stato nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019). La Commissaria è l’arch. Maria Lucia Conti, ascoltata in audizione presso la IX Commissione Trasporti della Camera il 22 marzo 2022 (qui il video).
Articolo 18
(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
In particolare, al comma 1 dell’articolo in commento, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge n. 77 del 2021.
Per quanto concerne le principali modifiche al decreto-legge sopra citato, si segnala che il comma 1, alla lettera a), modifica l’articolo 48, comma 5, al fine di applicare l’iter procedurale disciplinato dall’art. 48 stesso, (caratterizzato dal fatto che la conferenza di servizi è svolta dalla stazione appaltante in forma semplifica) per l’approvazione anche dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie, che verrebbero quindi valutati nella stessa Conferenza di servizi, ed i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario.
Il comma 1, lettera b), invece, modifica l’articolo 48-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui sopra può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario.
La disposizione in commento, così come si evince anche dalla relazione illustrativa, è volta a consentire alla stazione appaltante di avviare l’iter per l’approvazione delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti con le predette infrastrutture.
In linea con le finalità acceleratorie sopra descritte, il comma 2 detta alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
In particolare, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:
Ø la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale.
Il 1° lotto funzionale rientra nel progetto complessivo che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona - Padova che fa parte dell’asse AV/AC Milano - Venezia. Tale linea riveste un’importanza strategica sia a livello nazionale che europeo, infatti, è uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della Penisola iberica all'Europa orientale, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia.
L'intervento consentirà di incrementare l’offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale Milano – Venezia, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni.
Ø la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale.
Il primo lotto Funzionale Verona – Bivio di Vicenza ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo di oltre €2,7 miliardi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La nuova tratta correrà per 44Km da Verona a Vicenza, attraversando 13 Comuni – 8 in provincia di Verona (Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, S. Bonifacio, Arcole e Monteforte d’Alpone) e 5 in provincia di Vicenza (Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina).
Il viaggio della nuova linea inizierà dalla stazione di Verona Porta Vescovo (Punta scambi estrema, lato Est) a partire da cui correrà parallelamente alla linea storica per circa 3,5 km fino a raggiungere la galleria artificiale di San Martino Buon Albergo (VR). Questa galleria consentirà alla ferrovia di sottopassare l’abitato e l’autostrada, e – risalendo al piano campagna – di continuare il viaggio fino al nodo di scambio nei pressi di Vicenza, punto in cui termina il tracciato del 1° Lotto Funzionale e da cui partirà il tracciato del 2° Lotto funzionale, l’attraversamento di Vicenza.
Ø la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.
Il Terzo Valico dei Giovi rappresenta uno dei principali investimenti delle nuove linee ad alta capacità veloce. Il progetto si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 37 km in galleria, e interessa 14 comuni attraversando le provincie di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie costituite da due canne gemelle a singolo binario, all’interno delle quali i treni potranno raggiungere una velocità di 250 km/h. Per ogni galleria, le due canne affiancate sono collegate tra loro da una serie di tunnel trasversali in modo che ciascuna possa servire da via di sicurezza per l’altra. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso quattro punti di innesto: l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.
Da quanto è ricavabile dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge in esame, le variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti, intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell’esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – ad una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi.
Tale adeguamento dei quadri economici e finanziari dei predetti interventi consentirebbe, pertanto, il rispetto dei cronoprogrammi dei relativi lavori e degli obblighi di rendicontazione imposti dall’accesso ai finanziamenti europei.
In particolare, il comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del ‘Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche’, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
A tale riguardo si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, a seguito dell’aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.
Articolo 19
(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)
L’articolo 19 istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.
In particolare, il comma 1, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a:
Ø euro 18 milioni di euro per l’anno 2023;
Ø euro 20 milioni di euro per l’anno 2024;
Ø euro 12 milioni di euro per l’anno 2025.
In base a quanto previsto dallo stesso comma 1, al Fondo possono accedere i comuni individuati, in relazione al rispettivo numero di abitanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.
Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo sono prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile.
Al fine di attivare il Fondo, i commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo. In particolare:
Ø entro il 15 ottobre 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un decreto volto a definire: i requisiti per la partecipazione dei comuni; l’importo massimo finanziabile; i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei comuni; i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria e le modalità di scorrimento della medesima graduatoria; le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate;
Ø entro il 31 ottobre 2023, i comuni dovranno presentare le istanze di accesso al Fondo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali. Al riguardo, si specifica che gli interventi inclusi nell’istanza devono essere identificati tramite il CUP;
Ø entro il 15 novembre 2023, il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l’elenco degli interventi beneficiari;
Ø entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni.
Il comma 7 stabilisce che per le annualità 2024 e 2025, i predetti termini sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria dell’intervento.
Il comma 9, infine, è volto ad assicurare un’accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” (costruito tra il 1964 e 1966).
In base a quanto riportato dalla relazione illustrativa, gli eventi sismici occorsi tra maggio e giugno 2012 tra il territorio mantovano e quello emiliano hanno aggravato le già precarie condizioni di stabilità del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” (costruito tra il 1964 e 1966) compromettendo, in particolare, la struttura di attraversamento dell’alveo fluviale. Con ordinanza, la Provincia di Mantova ha pertanto dovuto limitare la circolazione sul ponte, riducendo il limite di velocità a 50 km/h e vietando il transito ai mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate (bus compresi), con rilevanti ripercussioni sul territorio e sul tessuto economico locale. Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare del nuovo ponte in alveo e, successivamente, la Provincia di Mantova ha affidato l’appalto integrato per la sua realizzazione del suddetto ponte, il cui collaudo è previsto nella seconda metà del 2024.
Per la riapertura al traffico del ponte senza alcuna limitazione e in conformità con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, risulta necessario ed urgente completare l’intervento sul tratto di viadotto in golena. Per questi motivi, nel 2021 la Provincia di Mantova ha approvato un nuovo progetto di fattibilità tecnica economica “Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po” che potesse consentire il transito di tutti i mezzi senza alcuna limitazione.
Il comma in esame, pertanto, autorizza la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l’anno 2025 per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione antisismica del suddetto tratto golenale del ponte in questione.
Articolo 20
(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)
L’articolo 20 esclude il settore dell’autotrasporto merci dall’ambito delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dispone, conseguentemente, per gli operatori economici del settore dell’autotrasporto merci la soppressione del contributo dovuto per il funzionamento della predetta Autorità.
L’articolo 20 novella l’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di escludere il settore dell’autotrasporto merci dall’ambito delle competenze dell’ART.
Secondo la Relazione illustrativa, l’intervento normativo è motivato dal fatto che le predette competenze sono attualmente già svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: si tratta, in particolare, delle attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci e al monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l’effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, pertanto, è disposta la soppressione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci, previsto dall’articolo 37, comma 6, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Il riferimento è al contributo previsto per il funzionamento e per l’esercizio delle attività della predetta Autorità che, all’esito della modifica normativa, non è più dovuto dagli autotrasportatori merci in quanto l’Autorità stessa non ha più competenza nel loro settore.
La Relazione illustrativa precisa, a tal proposito, che la soppressione del predetto contributo giustifica l’urgenza dell’intervento e ricorda che già in passato esso è stato oggetto di reiterati interventi di sospensione: il riferimento è agli anni 2021, 2022 e 2023, in cui il versamento del contributo è stato sospeso a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, al fine di sostenere un settore fortemente gravato dal “caro benzina” derivante dal conflitto russo-ucraino.
Si ricorda che tale contributo dev’essere versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione.
Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022, nella quale sono disciplinate la misura e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2023.
Come si legge nella Relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze dell’ART sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 21
(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)
L’articolo 21 reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.
L’anticipazione è attribuita in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) per la liquidazione dei debiti ammessi.
Il comma 6 prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’attribuzione di una anticipazione di risorse in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dall'art. 244 e seguenti del TUEL, si verifica quando l'ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi e con le modalità di cui all'articolo 193 (riequilibrio del bilancio), ovvero con le modalità di cui all'articolo 194 (debito fuori bilancio). In tali ipotesi, l’organo consiliare dell'ente adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art. 246), da trasmettere, entro 5 giorni, al Ministero dell’interno.
Con la dichiarazione di dissesto si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro 5 anni dall’apertura del dissesto.
L’articolo 258 del TUEL prevede che il commissario liquidatore, valutata la massa passiva dell’ente da ammettere al pagamento, possa proporre all'ente locale dissestato – che deve esprimersi con deliberazione di giunta entro trenta giorni – l’adozione della modalità semplificata di liquidazione prevista dall’articolo medesimo. Acquisita l'adesione dell'ente, la procedura semplificata consente all’organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie in tempi più brevi della procedura ordinaria (circa 12 mesi), offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito, in relazione all’anzianità dello stesso.
A tal fine, l’OSL propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati – fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero – la transazione da accettare, entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. È accantonato l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Detto accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assisti da privilegio.
L’anticipazione è concessa previa apposita istanza dell’ente interessato, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità previste dalla procedura semplificata, nei limiti dell’anticipazione erogata.
La ripartizione dell'anticipazione avviene, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT (comma 2).
A tale riguardo, il comma 5 stabilisce, che per le province e le città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
L’anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell’interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL).
L’importo erogato all’ente locale è messo a disposizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) entro trenta giorni. L’OSL provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
Nella relazione illustrativa si ricorda come la misura agevolativa introdotta dai commi in esame riproponga, in sostanza, per le annualità 2024, 2025 e 2026, quanto disposto in maniera analoga per gli anni dal 2016 al 2020 dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”), sottolineandone la continuità, in quanto “in attuazione di tale ultima disposizione sono state assegnate anticipazioni agli enti in dissesto finanziario al 31 dicembre 2017, mentre la disposizione in esame individua quali enti beneficiari quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018”.
Va precisato tuttavia che la disposizione richiamata ha previsto un contributo triennale, previa istanza dell’ente interessato, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità (dal 2016 al 2018), per un massimo di 150 milioni annui, per comuni, province e città metropolitane che avevano dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016 ed aderito alla procedura semplificata, nonché un contributo biennale (dal 2019 al 2020), di importo annuo fino a un massimo di 150 milioni, per gli enti che avevano dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.
Diversamente da quanto riportato nella Relazione illustrativa, quindi gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell’arco temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 – rientranti nel perimetro soggettivo di applicazione della disposizione in esame – hanno già beneficiato di anticipazioni nel 2019 e nel 2020, in virtù dell’articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2016.
Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione dell’anticipazione, da effettuarsi – con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi – in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione stessa.
La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.
Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, il comma 4 dispone che le somme siano recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.
Per quanto non espressamente previsto nel comma 4, ai fini del recupero delle somme anticipate, si rinvia al decreto del Ministro dell’interno 11 gennaio 2013 (recante “Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”), che disciplina la concessione dell’anticipazione prevista dall'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, l’articolo 5 del citato decreto stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).
Il comma 6 dell’articolo in esame prevede la concessione di un contributo di natura corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del TUEL, vale a dire in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) o in stato di dissesto finanziario.
Il contributo è assegnato nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT, nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al decreto in esame.
Secondo quanto indicato dalla norma, il contributo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Articolo 22
(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)
L’articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.
La Corte costituzione ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell’ambiente).
La Corte, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.
Secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime “ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario” (così come evidenziato anche nella sentenza n. 189 del 2021) che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.
La sentenza in questione ha avuto un impatto di rilievo se si considera che, negli ultimi anni, così come segnalato anche nella relazione illustrativa del provvedimento, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio. Si veda, solo per citare alcuni esempi, la legge della regione Calabria n. 341 del 2002 o la legge della Regione Umbria n. 24 del 2009, recante la disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, oltre alla già citata legge della regione Lombardia n. 30 del 2006 il cui articolo 5 è stato censurato dalla Corte costituzionale per le ragioni precedentemente esposte.
La disposizione in commento, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica.
Ritornando quindi al contenuto dell’articolo in commento, si segnala che la disposizione contiene delle specifiche previsioni finalizzate a consentire, comunque, un'attività di verifica e controllo delle funzioni delegate, nonché misure organizzative per consentire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni. Si prevede, infatti, che la legge regionale di conferimento disciplini i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.
Da ultimo l’articolo in questione contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso.
Articolo 23
(Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
L’articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l’utilizzo delle risorse stanziate per l’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità (lett. a), n. 1)); a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati (lett. a), n. 2)); ad incrementare, di 149,65 milioni di euro per il 2023, l’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (lett. b)).
La lettera a) dell’articolo in esame apporta una serie di modifiche di carattere integrative all’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni).
L’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 ha istituito il “Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che al citato fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro.
Il comma 4 del medesimo articolo dispone che al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal succitato fondo.
Il numero 1) della lettera in esame reca una integrazione al comma 3 dell’art. 20-quinquies del D.L. n. 61/2023, volta a consentire l’utilizzo delle risorse iscritte nell’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze per i contributi pluriennali. Viene previsto che tali risorse possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all’art. 12 del decreto-legge 98/2011, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.
Nella Relazione tecnica si precisa che si tratta degli investimenti della Guardia di finanza.
Si rammenta che il citato comma 3 dell’art. 20-quinquies del D.L. n. 61/2023, ha disposto che le somme conservate in conto residui nell'anno 2023 (negli importi indicati nell'allegato 1-bis del D.L. n. 61/2023) già attribuite alle amministrazioni centrali a seguito della ripartizione dei Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016) fossero revocate rispetto alle finalità indicate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017 di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
La norma contabile ha disposto, in particolare, che le predette somme fossero iscritte, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, negli importi di 300 milioni di euro per l'anno 2023, 450 milioni per l'anno 2024 e 641,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Il numero 2) della lettera in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 4 (illustrato in precedenza) che dispone che il Commissario straordinario è altresì autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all’esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento:
- alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all’articolo 20-ter, comma 3;
Si ricorda in proposito che il citato comma 3 dispone che entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate – si disciplina il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività che si intende trasferire alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione nonché delle relative risorse finanziarie.
- agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1).
Si ricorda che il n. 1) della lettera c) del citato comma 7 dispone che nelle more dell'adozione dei provvedimenti adottati per le ricostruzioni privata e pubblica (disciplinate rispettivamente dagli artt. 20-sexies e 20-octies del D.L. 61/2023), il Commissario alla ricostruzione provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate.
Viene altresì disposto che al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l’art. 27 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), le cui disposizioni sono principalmente finalizzate a disciplinare la gestione delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di protezione civile di rilievo nazionale.
La lettera b) dell’articolo in esame integra la disciplina della ricostruzione privata recata dall’art. 20-sexies, del D.L. 61/2023. A tale articolo viene infatti aggiunto un comma 6-bis che incrementa l’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto previsto dal comma 6) di 149,65 milioni di euro per il 2023.
Viene altresì stabilito che tali nuove risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo articolo 20-sexies.
Il citato comma 3 individua le tipologie di interventi per la ricostruzione privata. Di esse si ricordano, in quanto richiamate dalla norma in esame, le tipologie di intervento relative a:
- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto (lettera a) del comma 3);
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata (lettera b) del comma 3);
- danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata (lettera c) del comma 3);
- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale (lettera g) del comma 3).
Alla copertura degli oneri relativi, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’art. 4, commi dal 2 al 5, del D.L. 34/2023.
Articolo 24
(Proroga superbonus 110 per cento edifici unifamiliari)
L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
La disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Circa l'ambito applicativo della norma si veda la Circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate dove, tra l'altro, si precisa che: per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).
Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del superbonus si consiglia la lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 11 del 2023.
Articolo 25
(Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione)
L’articolo 25 introduce l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
L’articolo in esame prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. La disposizione, in particolare, al comma 1 prevede che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Si ricorda in merito ai termini di utilizzo di tali crediti che il comma 3 dell’articolo 121 dispone che i crediti d’imposta in esame siano utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Il sopra citato articolo 121 (alle lettere a) e b) del comma 1) stabilisce che i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi (vedi infra), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
§ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);
§ per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Successivamente l'articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023 è intervenuto sulla disciplina sopra citata, stabilendo che (a decorrere dal 17 febbraio 2023) tale facoltà non potesse più essere esercitata. Il medesimo articolo prevede tuttavia delle deroghe a tale divieto.
Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020).
Per una ricostruzione normativa della misura della cessione del credito si rinvia alla lettura della scheda dell’articolo 1 in esame nonché al dossier Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.
Il comma 2 introduce una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede che la mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Il comma 3 dispone che le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 26
(Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)
L’articolo 26 istituisce un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato.
Essa è determinata applicando un’aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all’esercizio tipico dell’attività bancaria, rispetto all’esercizio antecedente al 2022.
L’imposta in ogni caso non può essere superiore a allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Essa è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Più in particolare, il comma 1 istituisce, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, per l'anno 2023, una imposta straordinaria – la cui disciplina è dettagliata ai sensi dei successivi commi 2 e 3 - a carico delle banche, come individuate all'articolo 1 del Testo Unico Bancario – TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero (comma 1) le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
La relazione illustrativa chiarisce che sono soggetti passivi dell’imposta anche le banche che operano nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Al riguardo l’articolo 1, comma 2 del TUB chiarisce che per "banca italiana" si intende la banca avente sede legale in Italia; per “banca dell'Unione europea" si intende la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; per "succursale" si intende una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato.
Occorre al riguardo rammentare che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea – BCE, allo scopo di contrastare la spinta inflazionistica generata dalle condizioni economiche legate all’esito della pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina, nell’ultimo biennio ha progressivamente elevato i tassi di interesse di riferimento, con l’obiettivo del ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine.
I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati progressivamente decrementati nel periodo 2011-2022.
Il primo aumento finalizzato a tale obiettivo è stato disposto dalla BCE nel mese di luglio 2022 (con effetto dal successivo 27 luglio): i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati aumentati, rispettivamente, allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0,00.
Tali misure sono state progressivamente elevate dalle successive decisioni di politica monetaria della Banca centrale. Da ultimo, nella riunione del 27 luglio 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati innalzati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 2 agosto 2023.
Nella tabella di seguito illustrata si riporta l’andamento dei tre principali tassi di riferimento BCE nel corso dell’ultimo decennio. Per eventuali riferimenti si veda il sito della medesima Banca centrale.
Data decisione BCE |
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali |
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale |
Tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale |
27/07/2023 |
4,25% |
4,50% |
3,75% |
15/06/2023 |
4,00% |
4,25% |
3,50% |
04/05/2023 |
3,75% |
4,00% |
3,25% |
16/03/2023 |
3,50% |
3,75% |
3,00% |
02/02/2023 |
3,00% |
3,25% |
2,50% |
15/12/2022 |
2,50% |
2,75% |
2,00% |
27/10/2022 |
2,00% |
2,25% |
1,50% |
08/09/2022 |
1,25% |
1,50% |
0,75% |
21/07/2022 |
0,50% |
0,75% |
0,00% |
10/03/2016 |
0,00% |
0,25% |
-0,40 % |
04/09/2014 |
0,05% |
0,30% |
-0,20% |
05/06/2014 |
0,15% |
0,40% |
-0.10% |
07/11/2013 |
0,25% |
0,75% |
0,00% |
Ai sensi del comma 2, l’imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia. relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ove ecceda per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
b) l'ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del predetto conto economico) relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In sostanza, l’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.
Si ricorda che la normativa di riferimento per la redazione del bilancio bancario è costituita dal Regolamento CE n. 1606/2002 (c.d. Regolamento Ias), dal Decreto Legislativo n. 38 del 2005, dai principi contabili internazionali – IAS (International Accounting Standards) e dalla Circolare n. 262 del 2005 della Banca d’Italia, come successivamente integrata e aggiornata nel tempo.
Il comma 3 fissa un limite all’ammontare di tale imposta straordinaria che, in ogni caso, non può essere superiore a allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Il comma 4 chiarisce che l'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine predetto scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
Il comma 5 chiarisce che l'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Si rinvia (comma 6), con riferimento all’accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Il comma 7 destina le maggiori entrate (che la relazione tecnica prudenzialmente non quantifica) derivanti dall’imposta, mediante loro confluenza in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lettera c).
Esso è finalizzato a concedere una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa in presenza di specifiche condizioni.
Per ulteriori informazioni sul Fondo si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 51 del 2023 che ha prorogato al 30 settembre 2023 l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.
Da fonti governative si apprende che è stata inviata alla BCE la richiesta di parere sulle disposizioni contenute nell’articolo in esame.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, par. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE, la Banca centrale europea viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Inoltre ai sensi dell’articolo 282, par. 5 TFUE la BCE, nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
Analogamente, la Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE) chiarisce (all’articolo 2, par. 1) che le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda, tra l’altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.
Negli ultimi anni, alcuni Paesi dell’Area Euro (tra cui la Lituania e la Spagna) hanno introdotto forme di tassazione aventi finalità e ratio analoghe alle disposizioni in parola.
Il 23 settembre 2022 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Banco de España, per conto del Parlamento spagnolo, una richiesta di parere sul disegno di legge sull'imposizione di prelievi temporanei agli operatori del settore energetico, agli istituti di credito e istituti di credito finanziario. Tale proposta è confluita nella legge 38/2022 del 27 dicembre 2022, che ha istituito forme di prelievo temporaneo, tra l’altro, anche sugli enti creditizi e sugli istituti di credito. La BCE ha reso il proprio parere nell’atto CON/2022/36.
Nel mese di aprile 2023 la Banca Centrale Europea ha trasmesso un parere sul contributo di solidarietà in corso di approvazione in Lituania (CON/2023/9).
Articolo 27
(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)
L’articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).
In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame sostituisce, all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, i periodi secondo e seguenti al fine di stabilire che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 73 del 2021, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che l’intervento è volto a reintrodurre l’originaria formulazione del comma 2 del predetto articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. “salva infrazioni”). Più precisamente, si vuole ripristinare la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia).
Il credito al consumo rappresenta un canale di finanziamento teso a soddisfare, attraverso il differimento temporale dei pagamenti, la domanda di beni durevoli oltre il limite di reddito del richiedente. La disciplina nazionale del credito al consumo è distinta in due diversi Capi del Titolo VI del TUB, il primo relativo specificamente al credito immobiliare ai consumatori (Capo I-bis) e il secondo riferito in generale al credito ai consumatori (per l'acquisto di beni durevoli diversi da quelli di natura immobiliare). Per un’illustrazione, si veda la relativa guida della Banca d’Italia.
Si rammenta che la formulazione oggetto di modifica del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, che disciplina i termini di applicabilità nel tempo delle disposizioni relative all’estinzione anticipata dei crediti al consumo, contenute nell’articolo 125-sexies del Testo unico bancario - TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Al riguardo, si segnala che tale legge di conversione n. 103 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023, lo stesso giorno di pubblicazione del decreto- legge n. 104 in esame (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2023, n. 186).
Tale formulazione disponeva che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.
Tali principi si applicano nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 125-sexies, nel testo pre-vigente alla modifica operata dal decreto - legge n. 69 del 2023 (derivante dalla novella del medesimo disposta dall’articolo 11-octies, comma 1, lettera c), del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021) dispone, tra l’altro, che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, e impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione).
Si rammenta, al riguardo, che il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore.
Il comma 2 dell’articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva disposto che le nuove disposizioni introdotte si applicassero al rimborso anticipato dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (il 25 luglio 2021), mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della loro sottoscrizione (essendo stato dichiarato incostituzionale, dalla sentenza n. 263 del 2022 il riferimento, contenuto nel testo del comma 2 dell’articolo 11-octies all’applicazione anche delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, vedi infra).
Il testo previgente alla novella dell’articolo 125-sexies entrata in vigore il 25 luglio 2021 prevedeva invece che la riduzione del costo per il consumatore fosse pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In ragione di ciò non erano indicati i criteri di riduzione proporzionale di interessi e costi.
Il testo della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023 confermava quindi l’applicazione ratione temporis delle disposizioni dell’articolo 125-sexies vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, chiarendo tuttavia che non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Veniva infine precisato che, ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avvenisse in conformità al criterio del costo ammortizzato.
Come anticipato, si prevede comunque il rispetto della normativa europea di riferimento come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia.
A questo proposito si ricorda che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto di recepimento con il citato decreto legislativo n. 141 del 2010, prevede, tra l’altro, che il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. L’individuazione di quali costi siano da prendere in considerazione ai fini della corretta applicazione della disciplina citata è stata tra l’altro chiarita dalla sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor (C?383/18, eu:C:2019:702) che ha stabilito che la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del debito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In particolare la citata sentenza (la causa era relativa alla disciplina normativa della Polonia) ha ritenuto che non fosse possibile distinguere tra costi che vengono corrisposti in pendenza di rapporto e in connessione al pagamento delle rate (come ad esempio le spese connesse al pagamento delle singole rate, le polizze a copertura dei rischi di mancato adempimento, ecc.) ed i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti (costi cosiddetti up front) in ragione del fatto l’imputazione di tali costi era essenzialmente dipendente dalle scelte della parte contrattuale forte (ossia del soggetto che eroga il credito). La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022 è intervenuta, proprio alla luce del principio sopra descritto, al fine di dichiarare illegittimo costituzionalmente il riferimento, contenuto nella formulazione dell’articolo 125-sexies vigente, come risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 11-octies comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia che escludevano dai costi da prendere in considerazione proprio i costi up front. Va peraltro ricordata, al fine di completare il quadro giurisprudenziale di riferimento, anche la recente sentenza della Corte di Giustizia C-555/21, del 9 febbraio 2023 (UniCredit Bank Austria), la quale, ancorché in tema di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, sancisce che la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo (in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE)) non osta a una normativa nazionale che preveda che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Secondo l’argomentazione della Corte occorre infatti valutare se esistano sufficienti presidi a tutela del consumatore negli ordinamenti nazionali volti ad evitare che la decisione dei costi da considerare up front sia definita unilateralmente dalla parte contrattuale “forte”.
Articolo 28
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 28 reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai fini di una migliore formulazione della norma, si valuti l’opportunità di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall’articolo in esame sono finalizzate specificamente all’attuazione delle norme introdotte dal presente decreto-legge.
Articolo 29
(Entrata in vigore)
L’articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dall’11 agosto 2023.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (insieme con le modifiche apportate da essa al decreto) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] In argomento, v. A. P. Seminara, La tutela civilistica del consumatore di fronte alle pratiche commerciali scorrette, in I contratti, 2018, pag. 689. Per l’affermazione che l’art. 20 del predetto codice identifica un’autonoma fattispecie di fatto illecito v. Consiglio di Stato (sez. VI), 20 febbraio 2020, n. 2414.
[2] È principio acquisito – in ogni caso – che per la profilazione del consumatore (o utente) occorra il suo consenso: v. Corte giustizia dell’UE (Grande sezione), 4 luglio 2023, n. 252 e già Cassazione (sez. VI civile), 8 novembre 2021, n. 32411.
[3] Per ampi ragguagli sulla materia v. l’audizione del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna, Massimo Deiana, presso la IX Commissione trasporti della Camera (XVIII legislatura - 11 novembre 2021). Resta fermo che gli Stati membri possono conseguire gli stessi risultati dell’onere di servizio pubblico utilizzando direttamente l’aiuto di Stato, ove notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato ai sensi dell’art. 108 TFUE. Proprio per un recente caso di aiuto di Stato concesso dalla regione Sardegna a due vettori aerei per garantire la continuità territoriale v. la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 17 novembre 2022 (C-331/20P e C-343/20P), la quale ha ritenuto gli aiuti – nel caso concreto - conformi al diritto dell’Unione.
[4] Il comma 2 dell’art. 8 reca: “La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
[5] L’art. 37, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 – in ordine ai poteri dell’ART – dispone tra l’altro che essa, con particolare riferimento al servizio taxi, provvede “a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale
[6] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.
[7] Per maggiori informazioni, si rinvia al sito Internet della Commissione europea.
[8] Cfr., in merito, l’articolo 11-quater, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni.
[9] Cfr., da ultimo, l’articolo 1, commi 131-133, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[10] Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
[11] Fondo gestito dall’INPS.
[12] Nell’ordinamento del suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il trattamento integrativo previsto in relazione ad alcune prestazioni (tra le quali i trattamenti straordinari di integrazione salariale) l’aliquota in oggetto è pari all’80 per cento e non si prevede un limite in valori assoluti. Cfr. il richiamato articolo 5, comma 2, del D.M. 7 aprile 2016, prot. n. 95269.
[13] Cfr. il comma 132 del citato articolo 1 della L. n. 234 del 2021.
[14] Si ricorda che nella dotazione di tale Fondo il valore di competenza contabile dà luogo ad una proiezione ridotta (rispetto al medesimo valore) in termini di fabbisogno di cassa, in quanto il Fondo è in genere preordinato alla copertura di interventi ai quali è connessa una contribuzione figurativa pensionistica (quest’ultima, in linea di massima, non determina effetti di cassa negli anni interessati dalla competenza contabile). Dal momento che l’incremento in oggetto del Fondo di solidarietà è inteso ad un intervento che non è comprensivo di contribuzione figurativa, è necessaria una compensazione dell’incremento in misura eccedente, al fine di assicurare la copertura in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
[15] Riguardo al suddetto contributo addizionale, cfr. l’articolo 2, commi 31-35, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
[16] In merito, cfr. supra, in nota.
[17] Si ricorda che la nozione corrente di datori di lavoro privati valida ai fini delle agevolazioni contributive comprende anche gli enti pubblici economici; per la nozione completa, cfr. la circolare dell’INPS n. 40 del 2 marzo 2018.
[18] Il comma in esame richiama: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
[19] La stima di minori entrate fiscali per il 2029 deriva dalla considerazione del seguente meccanismo: lo sgravio contributivo comporta una riduzione dell’importo della deduzione (dalle imposte dirette) dei contributi previdenziali, con la possibilità di un incremento della base imponibile fiscale anche per l’acconto relativo all’anno 2028 e di una conseguente riduzione del saldo nell’anno 2029 (lo sgravio, come detto, è applicabile fino all’anno 2027).
[20] In merito, cfr. supra, in nota.
[21] Sulla problematica giuridica inerente agli addetti ai servizi di ormeggio prima dell’entrata in vigore della legge n. 230 del 2016, v., per esempio, TAR Friuli VG, 16 febbraio 1999, n. 86 e corte d’appello di Genova, 8 marzo 1999.