Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 |
Riferimenti: | AC N.1194/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 121/1 |
Data: | 20/07/2023 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Servizio Studi Senato
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Dossier n. 100/1
Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
Tel. 066760-9253 * st_ambiente@camera.it - @CD_ambiente
Progetti di legge n. 121/1
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D23061a.docx
INDICE
§ Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione (Abrogazione del decreto-legge n. 88)
§ Articolo 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
§ Articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)
§ Articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
§ Articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
§ Articolo 4, comma 1-ter (Proroga prevenzione incendi)
§ Articolo 6 (Disposizioni in materia di Università e alta formazione)
§ Articolo 7-bis (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)
§ Articolo 8 (Indennità una tantum per lavoratori autonomi)
§ Articolo 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)
§ Articolo 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)
§ Articolo 12-bis (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)
§ Articolo 12-ter (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)
§ Articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione)
§ Articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
§ Articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)
§ Articolo 20, commi 1-4bis (Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
§ Articolo 20-bis (Ambito di applicazione)
§ Articolo 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione)
§ Articolo 20-sexies (Ricostruzione privata)
§ Articolo 20-octies (Ricostruzione pubblica)
§ Articolo 20-duodecies (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)
§ Articolo 22, commi 2-4 (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 23 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Abrogazione del decreto-legge n. 88)
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto in sede referente, abroga il decreto-legge n. 88 del 2023, in materia di ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame (articoli da 20-bis a 20-undecies).
Il comma fa anche salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 88 nel periodo di vigenza.
Nel parere sul decreto-legge n. 88, espresso nella seduta del 12 luglio 2023, il Comitato per la legislazione della Camera ha raccomandato di “avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”.
Nella XIX legislatura si sono verificati altri tre casi di “confluenza” di decreti-legge ancora in corso di conversione in altri decreti-legge: il decreto-legge n. 153 del 2022 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti è confluito nel decreto-legge n. 144 del 2022 (misure urgenti in materia di politica energetica nazionale); il decreto-legge n. 179 del 2022 (accise sui carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) è confluito nel decreto-legge n. 176 del 2022 (misure di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica) e il decreto-legge n. 4 del 2022 (in materia di payback sanitario) è confluito nel decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini).
È inoltre all’esame del Senato il disegno di legge S. 803 di conversione del decreto-legge n. 57 nel quale, nel corso del precedente esame alla Camera, è confluito l’articolo 1 del decreto-legge n. 79.
Infine gli articoli 1 e 2 del già richiamato decreto-legge n. 57 sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023 perché confluiti in disposizioni di quel provvedimento.
Articolo 1
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
L’articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell’allegato 1 al presente decreto.
In base ai commi 1-4 e 5-9 sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023:
- dei versamenti tributari;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall’allegato 1 al provvedimento in esame.
I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza.
Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023. Sono posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali).
Nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della cd. rottamazione-quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione (comma 4-bis).
Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato 1 al decreto in esame.
Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 12 prevede che l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio.
Il comma 13 infine individua la copertura finanziaria delle disposizioni in esame.
Il comma 1 dell’articolo in esame anzitutto chiarisce l’ambito applicativo delle disposizioni in commento, le quali operano nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al provvedimento in esame.
Il comma 2, nei confronti dei predetti soggetti, sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Nel medesimo periodo (1° maggio - 31 agosto 2023) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ai sensi del comma 3 la sospensione opera con riferimento ai termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
In estrema sintesi, il richiamato articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 individua le modalità con cui gli enti che corrispondono redditi da lavoro dipendente devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, disciplinandone altresì modalità di calcolo e corresponsione. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 24 con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il comma 4 sospende dal 1° maggio al 31 agosto 2023 anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), dagli atti di accertamento esecutivo doganale (di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) nonché dalle ingiunzioni fiscali (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari delle entrate degli enti territoriali (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), nonché dagli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali (di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto il nuovo comma 4-bis, che prevede l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della cd. rottamazione-quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cfr. infra), nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione, indicati nell'allegato 1 del provvedimento.
Più in dettaglio si tratta del il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge di bilancio 2023; il citato comma prevede che, in caso di rateazione del quantum dovuto, gli interessi decorrono dal 1° novembre 2023 al tasso del 2 per cento annuo.
Ai sensi del comma 5, per i casi disciplinati dai commi precedenti (da 2 a 4) non si provvede al rimborso di quanto già versato.
Il comma 6 sospende, per il medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023), nei confronti dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione:
- i termini degli adempimenti tributari;
- i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi.
Ai sensi del comma 7, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 (versamenti tributari) e 3 (ritenute e trattenute su addizionali Irpef) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Con riferimento invece agli atti esecutivi, ovvero alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, agli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi del comma 2, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
Ai sensi del comma 8 si applica, anche in deroga alla norma dello Statuto del Contribuente (articolo 3, comma 3 della legge n. 212 del 2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali recata dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015. Tale disciplina si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il richiamato articolo 12, comma 1 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle citate disposizioni dello Statuto del contribuente. Il comma 1 prevede che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il successivo comma 3 dispone che nel periodo di sospensione l’Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il comma 9 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti – più precisamente, le norme contenute nei commi da 1 a 8 – si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 della legge di bilancio 2023;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, cioè gli istituti disciplinati dai commi da166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con riferimento ai predetti istituti, per maggiori informazioni si veda il dossier della legge di bilancio 2023 e l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate.
Relativamente ai soggetti aventi la residenza, la sede legale e la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 e indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti con riferimento all’istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), disciplinata dall’articolo 1, commi 231-252. della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
Si ricorda che l’articolo 1, commi 231-252 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).
Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
· dovute a titolo di capitale;
· maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:
· rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti del quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
· estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;
· escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.
La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:
- è stata rimodulata la dilazione dei pagamenti;
- è stato possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si è verificata l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.
Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell’agente della riscossione del quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata). È stato poi consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.
Si ricorda che da ultimo l’articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023, all’esame del Parlamento per la conversione in legge al momento della redazione del presente lavoro, ha riaperto i termini per aderire alla cd. rottamazione-quater. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.
Per ulteriori informazioni e per quanto non espressamente riportato nella presente scheda di lettura si veda il dossier della legge di bilancio 2023 e l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In particolare, le scadenze posposte di tre mesi dal provvedimento in esame sono quelle previste dai commi 232 (termine per il pagamento del quantum dovuto, in un’unica soluzione o ratealmente; il termine è posposto dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), 233 (termine di decorrenza degli interessi, al tasso del 2 per cento, che quindi per tali soggetti decorre non dal 1° novembre 2023 ma dal 1° febbraio 2024), 235 (termine per presentare la dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 237 (termine per integrare la suddetta dichiarazione di adesione, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 241 (termine entro il quale l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, spostato dal 30 settembre al 30 dicembre 2023) , 243, lettera a) (data alla quale sono sospese le dilazioni precedenti, relative al debito definito con modalità agevolate, dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), e 250 (termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle definizioni agevolate ai fini del diritto al discarico; tale termine, in luogo di decorrere il 31 dicembre 2028, è posticipato al 31 marzo 2029).
Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato al decreto in esame.
Si tratta, in particolare, della detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020; essa al momento spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023. Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier.
Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.
La sospensione riguarda le rate non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si prevede inoltre che il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 (citato dalla disposizione in commento) dispone al comma 1 la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 sono state determinate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata. Si ricorda che, in precedenza, l’articolo 112 del D.L. n. 18 del 2020, in ragione dell’emergenza Covid-19, ha sospeso di un anno il pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. In passato analoghe sospensioni di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza sono state disposte a favore degli enti locali colpiti da eventi sismici (art. 8, comma 1, del D. L. n. 123 del 2019 e legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 729-732 e commi 733-738)
Il comma 12 prevede che, nei territori individuati nell’allegato 1, l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l’ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.
Il comma 13 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 (sospensione dei termini di cartelle di pagamento e atti esecutivi), 8 (applicazione della speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali in deroga ai divieti stabiliti dallo Statuto del contribuente) e 9 (sospensione e proroga dei termini degli istituti di definizione agevolata).
Tali oneri sono valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023. Ad essi si provvede ai sensi della disposizione generale di copertura del provvedimento, di cui all’articolo 22, alla cui scheda di lettura si rinvia.
L’articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell’allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell’amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2023 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso i tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, fissate tra il 16 e il 23 maggio 2023, ad eccezione di quelle che si siano regolarmente svolte con la presenza di tutte le parti coinvolte.
Il comma 2 stabilisce la sospensione, dal 16 al 23 maggio 2023, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i predetti uffici giudiziari. La disposizione offre un’esemplificazione dei termini che vengono sospesi, facendo riferimento ai termini per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni. Tale esemplificazione è da ritenersi non esaustiva, in quanto la norma (secondo periodo) reca la seguente formulazione conclusiva: “e, in genere, tutti i termini procedurali”. Il medesimo comma specifica che se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito alla fine di tale periodo, e che se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita, così da consentirne il rispetto.
Il comma 3, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, prevede invece la facoltà, per la parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell’allegato 1 alla data del 1° maggio 2023, di proporre istanza di rinvio, in qualunque forma, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari ad una data successiva al 31 luglio 2023, ad eccezione di quelle che si siano comunque svolte con la presenza di tutte le parti.
Analogamente, il difensore avente la residenza o lo studio legale nello stesso ambito territoriale può proporre istanza di differimento senza formalità, purché la sua nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Il comma 4 prevede, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all’allegato 1, la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. Se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito alla fine di tale periodo e se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita, così da consentirne il rispetto.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti:
· i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
· i termini di svolgimento di attività difensiva;
· i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali;
· il termine per la proposizione della querela.
Ai sensi dell’art. 124 c.p., la querela può essere proposta entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto costituente reato.
La formulazione originaria del testo, poi modificata in sede referente, prevedeva altresì la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta e per la presentazione dei ricorsi amministrativi. L’eliminazione di tali riferimenti dall’articolo 2 sembrerebbe avere la finalità di ricomprendere l'intera disciplina della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, ivi comprese, nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi, la notificazione dei processi verbali e l'esecuzione del pagamento in misura ridotta, nell'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardante la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi (alla cui scheda illustrativa si rinvia).
Il comma 5 sospende, dal 1° maggio al 31 luglio 2023, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sempre nei confronti degli stessi soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
Il comma 5 prevede una serie di ipotesi di esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
In particolare, in materia civile e di volontaria giurisdizione sono esclusi:
· le cause relative ai diritti delle persone minorenni;
· le cause relative al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari;
· i procedimenti cautelari;
· i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
· i procedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio (art. 35 della legge n. 833 del 1978);
· i procedimenti in materia di interruzione volontaria della gravidanza (art. 12 della legge n. 194 del 1978);
· i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro abusi familiari;
· i procedimenti riguardanti espulsione, trattenimento e allontanamento di cittadini stranieri;
· i procedimenti ex art. 283, 351 e 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata);
· i procedimenti in materia elettorale;
· inoltre, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza del capo dell’ufficio giudiziario o del giudice istruttore, resa con provvedimento non impugnabile.
In materia penale, sono esclusi:
· i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare;
· i procedimenti nei quali sia imminente la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare;
· i procedimenti di consegna dell’imputato o condannato all’estero e di estradizione per l’estero;
· i procedimenti in cui siano applicate misure di sicurezza detentive, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure;
· su richiesta degli interessati (detenuti, imputati, proposti o difensori), i procedimenti riguardanti:
- detenuti;
- l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- l’applicazione di misure di prevenzione;
· i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 c.p. (incidente probatorio), previa dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio con provvedimento non impugnabile, su richiesta di parte.
L'incidente probatorio è un istituto che ha la funzione di anticipare l'acquisizione di una prova durante le indagini preliminari, anziché nel corso del dibattimento. L'art. 392 c.p.p., comma 1, disciplina i casi nei quali il p.m. o la persona sottoposta alle indagini possono richiedere al giudice di disporre un incidente probatorio, che sono essenzialmente determinati dall'urgenza e dalla non rinviabilità della prova stessa.
Il comma 7 prevede, nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari.
In particolare, si fa riferimento agli articoli 303 c.p.c., relativo ai termini di durata massima della custodia cautelare, e 308 c.p.c., riguardante i termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.
Il comma 8 dispone che, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), non si tenga conto:
§ del periodo intercorrente tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 maggio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1;
§ del periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 maggio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2;
§ del periodo tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 luglio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 3;
§ del periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4.
La legge n. 89 del 2001 ha introdotto la possibilità di promuovere un procedimento per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’irragionevole durata del processo. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, è considerata “ragionevole” la durata di 3 anni per i procedimenti di primo grado, 2 anni per i procedimenti di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità, 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata e 6 anni per le procedure concorsuali.
Il comma 9 introduce una norma riguardante la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale appartenente all’amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell’allegato 1.
A tale personale, qualora si trovi nell’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro, è riconosciuta la facoltà di avvalersi del lavoro agile[1], anche in forma semplificata, - cioè prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - previo accordo con il dirigente dell’ufficio di appartenenza. Il dipendente può a tal fine utilizzare strumenti informatici propri, qualora non gli siano stati forniti dall’amministrazione.
Tuttavia, se anche la modalità di lavoro agile non fosse praticabile a causa degli eventi calamitosi verificatisi, l’amministrazione può esentare il personale dal prestare servizio, limitando l’esenzione al tempo strettamente necessario e motivandone la necessità. In tal caso, il periodo di esenzione è riconosciuto come servizio effettivamente prestato a tutti gli effetti di legge.
Resta comunque fermo l’ordinario regime che disciplina le assenze.
Articolo 3
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
L’articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 - con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023.
Più nel dettaglio il comma 1 prevede la sospensione fino al 31 luglio 2023 dei termini – inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi - per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:
· una delle parti al 1° magio 2023 era residente o domiciliata o aveva sede nei comuni alluvionati (indicati nell’allegato 1);
· uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei suddetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Il comma 2 prevede il rinvio - su istanza di parte (su istanza proposta in qualsiasi forma dalla parte o dal difensore) - a data successiva al 31 luglio 2023, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali. La disposizione fa salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Articolo 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio la sede legale o la sede operativa, o che esercitavano la propria attività nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (co 1-3, 6). Per i medesimi comuni sono prorogati di sei mesi i termini in materia di realizzazione delle opere pubbliche o di forniture per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (co. 3-bis). La disposizione ha portata generale, con le eccezioni, stabilite in origine dal decreto, dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (co. 7). In sede referente sono state individuate ulteriori esclusioni che riguardano: i procedimenti sui concorsi per il personale del SSN e della protezione civile; i procedimenti connessi al funzionamento dell’università e dell’alta formazione artistica musicale, incluse le selezioni e iscrizioni al prossimo a.a.; i termini dei bandi aperti dalla regione per la concessione di contributi; altri termini relativi a procedimenti individuati dalla regione (co. 1-bis). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (co. 4). La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (co. 5).
Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1. In sede referente il campo di applicazione della disposizione è stato esteso altresì ai soggetti che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei medesimi territori alla data del 1° maggio 2023.
La ratio di tale disposizione, come specificata anche nella relazione illustrativa, è di “non arrecare pregiudizio ai diritti dei privati (cittadini ed imprese) residenti o domiciliati” nei territori alluvionati.
L’ambito di applicazione oggettivo della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio, condotti da qualunque pubblica amministrazione, purché riguardino cittadini o imprese con sede nei territori in stato di emergenza.
La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e propedeutici: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Ai fini del computo dei relativi termini, pertanto, non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 1° maggio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 31 agosto 2023.
In proposito, si ricorda che nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione di avvio del procedimento a quello dell’intervenuta sospensione, sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione (nel caso di specie, dal 31 agosto 2023).
Con riferimento al campo di applicazione oggettivo, la disposizione specifica unicamente che la sospensione include anche i procedimenti sanzionatori. Il testo originario del decreto legge includeva altresì anche i termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali. Con una modifica introdotta in sede referente, si esclude per tali termini un effetto sospensivo ex lege, rimettendo invece alla facoltà delle singole amministrazioni la sospensione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
La disposizione esclude dal campo di applicazione della norma i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza, che sono state adottate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
In relazione alla formulazione originaria dell’articolo 4, comma 1, il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 22 giugno 2023, ha rilevato che la disposizione appariva analoga alle previsioni che furono adottate in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 (ad esempio l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020), evidenziando come nelle precedenti occasioni di calamità o emergenze sismiche o meteo-idrogeologiche, la sospensione di termini amministrativi fosse stata invece disposta con riguardo a specifici procedimenti in analogia a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, senza clausole di tipo generale come quella recata dall'articolo 4 (si vedano ad esempio, il decreto-legge n. 186 del 2022 sull'alluvione ad Ischia e il decreto-legge n. 189 del 2016 sugli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha pertanto invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare puntualmente i termini oggetto di sospensione.
In proposito, in sede referente, pur lasciando inalterata la formulazione generale della disposizione, sono state introdotte alcune specificazioni, in primo luogo volte ad escludere dalla sospensione (nuovo comma 1-bis):
Ø i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;
Ø i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
Ø i termini relativi a bandi aperti dalla regione Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti beneficiari della disposizione in esame al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
Ø i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Ulteriori specificazioni sono state introdotte ai successivi commi 3-bis e 7 (si v. infra).
Il comma 2 stabilisce che la medesima sospensione dei termini prevista dal comma 1 vale anche per tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° maggio o iniziati successivamente presso i comuni alluvionati indicati all’allegato 1 al decreto. La fattispecie si distingue pertanto da quella di cui sopra in quanto la sospensione dei termini di cui al comma 1 attiene ai procedimenti dinanzi a qualunque pubblica amministrazione, a prescindere dall’ubicazione territoriale, nei confronti di residenti o domiciliati presso i comuni alluvionati o di soggetti aventi ivi la sede legale o impiegati in attività lavorativa, mentre il comma 2 riguarda tutti i procedimenti amministrativi dei comuni alluvionati.
Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, autorizza le pubbliche amministrazioni competenti di procedere in ogni caso alla tempestiva conclusione dei procedimenti, purché ciò sia richiesto con istanza motivata dei soggetti interessati e limitando tale salvaguardia solo ai procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ovvero all’esercizio di servizi pubblici locali a rete.
Il comma 3 precisa, che nei casi di cui sopra, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla l. 241/1990 e da numerose leggi di settore.
In proposito, si ricorda che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento omissivo dell’amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito (art. 2, co. 1 e 5, 20, L. 241/1990). L’ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego o rigetto) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento). Alcune ipotesi di silenzio significativo sono previste e disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo, altre stabilite in leggi speciali.
L’articolo 20 della legge 241/1990 include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all’istituto. La norma stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 (SCIA), «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi. La legge prevede alcune eccezioni in relazione a determinati interessi pubblici, a casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e ad altre eccezioni singolarmente individuate.
La legge 241 del 1990 disciplina il meccanismo di silenzio assenso (già regolato nei rapporti tra privati e amministrazione) anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, nei casi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi da parte di una pubblica amministrazione sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, decorso il quale senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito (art. 17-bis, L. 241/1990, introdotto dall'art. 3, L. 124/2015).
Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che gli enti locali di cui all'allegato 1 possono ottenere, a richiesta, la sospensione per il periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, dei termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
Si ricorda che gli enti locali che presentino squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis del TUEL). La gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell’ente, tuttavia le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente.
La deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La procedura di riequilibrio può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l'adozione delle misure correttive, con cui ha inizio il dissesto guidato, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011.
L'avvio della procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 155 del TUEL) per l'istruttoria ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio secondo le procedure stabilite dall'articolo 243-quater del TUEL.
Il comma 4 detta alcune disposizioni per tutelare i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove nei territori alluvionati, che a causa dell’emergenza non abbiano potuto o rischino di non poter partecipare alle relative prove concorsuali.
In particolare, la disposizione prevede che:
§ i candidati ammessi alle prove concorsuali il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, che per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non siano in grado di partecipare alle predette prove, possono richiedere all’amministrazione di prevedere lo svolgimento di prove di recupero;
§ i candidati che non abbiano potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del decreto (2 giugno 2023), presentano l’istanza di cui sopra entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 5 dispone che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
A tale riguardo la disposizione autorizza le amministrazioni a ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Si ricorda che attualmente la disciplina del lavoro agile è contenuta nei CCNL dei diversi comparti dell’amministrazione pubblica, i quali distinguono due diverse forme di lavoro a distanza, quella del lavoro agile e quella del lavoro da remoto, prevedendo per entrambi la stipulazione di un accordo individuale tra il lavoratore e l’amministrazione, recante la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il medesimo comma 5 prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2023, il periodo di assenza dal servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001[2] che non può svolgere la prestazione lavorativa neppure in modalità agile - per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dai suddetti eventi alluvionali - è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite massimo di giornate che possono essere riconosciute al dipendente pubblico a titolo di congedo straordinario e pari a 45 giorni nel corso dell’anno.
Il comma 6 prevede nei territori colpiti dalle alluvioni la sospensione della raccolta delle informazioni statistiche, nonché dei procedimenti sanzionatori dell’Istat. In particolare, sono oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023:
§ i termini per la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989;
§ i termini per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall’Istat e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore;
§ le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
§ i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'Istat per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
L’obbligo di fornire dati statistici è previsto nell'art. 7 del D.Lgs. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite in un elenco che l’Istat è tenuto a predisporre annualmente.
Nell'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, definita ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto.
I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.
In sede referente è stata introdotta una disposizione (nuovo comma 6-bis) che per i comuni colpiti dalle alluvioni, di cui all’allegato 1, prevede la proroga di sei mesi dei termini in materia di realizzazione delle opere pubbliche o di forniture per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dalla legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 136 e 136-bis), ove la scadenza del termine ricada nell’anno 2023, successivamente al 1° maggio.
Si ricorda in proposito che la legge di bilancio 2018, come successivamente modificata, nell’ambito del finanziamento dei programmi regionali per la realizzazione prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (art. 1, comma 136, primo periodo).
La disposizione introdotta in sede referente prevede la proroga anche in relazione ai termini di cui al comma 136-bis, ai sensi del quale, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Il comma 7 prevede che le disposizioni esaminate non si applichino ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare (PNC).
Con una novella introdotta in sede referente, si dispone ulteriormente che, con riguardo alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.
Si ricorda che per fronteggiare nel settore degli appalti pubblici gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, è stato istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi (art. 26 del D.L. n. 50 del 2022).
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Articolo 4, comma 1-ter
(Proroga prevenzione incendi)
L’articolo 4, comma 1-ter, introdotto in sede referente, proroga al 30 settembre 2023, nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto in esame, i termini dei procedimenti di prevenzione incendi delle attività di cui all’allegato I del D.P.R. n.151/2011, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023.
Il comma 1-ter dell’articolo 4, introdotto in sede referente, dispone, nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame, la proroga al 30 settembre 2023 dei termini dei procedimenti di prevenzione incendi aventi ad oggetto le attività di cui all’allegato I al regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n.151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023.
Con il D.P.R. n. 151/2011 è stato approvato il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. n. 78/2010. In particolare, l’art. 2 stabilisce, al comma 1, che il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 rinvia all’Allegato I l’elencazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi; tra queste rientrano, a mero titolo di esempio, stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas o liquidi infiammabili, reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, impianti fissi di distribuzione carburanti, esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti, stabilimenti per la produzione di arredi e abbigliamento, teatri e studi cinematografici e televisivi, centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti, locali di spettacolo e di intrattenimento, alberghi e altre strutture ricettive, scuole di ogni ordine e grado ecc.. Il comma 3 prevede che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il comma 4 dispone che l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I è soggetto a revisione (da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del successivo comma 5), in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. Il comma 6 stabilisce che sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, mentre il comma 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno la disciplina (poi adottata con D.M. 7 agosto 2012) delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.P.R. 151/2011 per le attività di cui all'Allegato I del medesimo regolamento, l'istanza di valutazione dei progetti è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
In materia, si segnala che la lettera i) del comma 1122 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), come da ultima sostituita dall'art. 12-bis, comma 1, del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto proroga termini), prevede che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (alle quali soltanto si riferiva l’originaria formulazione dell’emendamento poi approvato in una nuova formulazione in sede referente), esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al D.M. 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al D.M. 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale.
Articolo 4-bis
(Misure urgenti in materia di sospensione dei limiti agli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)
L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede alcune deroghe in merito ai limiti degli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali.
In particolare l’articolo in questione prevede che, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse Imhoff, agli scolmatori, ai sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 1° maggio 2024 è sospesa, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili, l'applicazione dei limiti agli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 4-ter
(Misure urgenti in materia di sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)
L’articolo 4-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi alluvionali, contenute nelle principali autorizzazioni ambientali (AIA e AUA), nonché nelle autorizzazioni relative agli impianti di gestione dei rifiuti e nei provvedimenti relativi alle discariche.
L’articolo in esame – al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 – prevede la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi, contenute:
- nei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies che compongono il Titolo III-bis (dedicato all’AIA) del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006);
- nelle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e nelle autorizzazioni delle attività di gestione dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate, disciplinate rispettivamente dall’articolo 208 e dagli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente;
- nei provvedimenti relativi alle discariche rilasciati ai sensi del D.Lgs. 36/2003 (di attuazione della c.d. direttiva discariche), o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche;
- nonché nei provvedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciati ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Articolo 5
(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall’emergenza)
I commi 1 e 2 dell’articolo 5 sono stati modificati nel corso dell’esame in sede referente, per specificare che le disposizioni in essi contenute si applicano alle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione (nel testo originario era presente la locuzione “lo stanziamento”) di 20 milioni di euro per il 2023, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, l’acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate ha luogo in deroga a una serie di disposizioni legislative. Il comma 3 demanda a una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, riconosce agli alunni della scuola secondaria superiore lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Il comma 4 reca la copertura degli oneri finanziari.
Si ricorda, al riguardo, che, in base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Per il co. 2, si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. Il co. 3 prevede che alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. In base al co. 4, la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. Il co. 5 prevede che le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. Il co. 6 stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione (ora dell’istruzione e del merito) accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
Il Fondo è in particolare finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Esso demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione del riparto delle predette risorse tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall’emergenza.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all’acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
In tali casi, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all’utilizzo dei seguenti strumenti:
- l’obbligo di approvvigionamento tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (articolo 1, comma 449, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006);
- per gli acquisti "sotto soglia" di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). La disposizione, poi, impone il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per le "altre amministrazioni pubbliche", tra cui rientrerebbero sia le università sia le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006;
- l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima (articolo 1, comma 583, della legge di bilancio per il 2020 – L. n. 160/2019);
Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:
· gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
· le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
· gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
· le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
- l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (articolo 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 – L. n. 208/2015.
Il comma 3 che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, riconosce agli alunni della scuola secondaria superiore lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 62/2017.
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 5 della L. n. 425/1997, abrogata dal d.lgs. 62/2017, prevedeva che il consiglio di classe attribuisse ad ogni alunno che ne fosse meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non poteva essere complessivamente superiore a 20 punti. Era stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico ed erano individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che potessero considerarsi pienamente superate. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina doveva essere ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, era attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare, era attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato. Per i candidati esterni il credito scolastico era attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili potevano essere valutate quali crediti formativi
L’articolo 11 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 323/1998 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), le cui disposizioni hanno cessato di avere efficacia dal 1° settembre 2017 (art. 26, comma 6, d.lgs. n. 62/2017), prevedeva, al co. 1, che il consiglio di classe attribuisse ad ogni alunno che ne fosse meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituiva il credito scolastico che si aggiungeva ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvedeva all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
Attualmente, l’art. 15 del d.lgs. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Con la tabella di cui all'allegato A del d.lgs. 62/2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Si veda ora l’articolo 11 dell’OM n. 45 del 9 marzo 2023.
Il comma 4 rinvia quindi all’articolo 22 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di Università e alta formazione)
L’articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) - per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 - con modalità a distanza. Il comma 2 del medesimo art. 6 prevede che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, il comma 4 istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l’anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1, nonché all’erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Il comma 8 precisa che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l’altro - non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7.
Nel dettaglio, l’articolo 6, al comma 1, prevede che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui sopra, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Ai sensi del comma 2, ferme restando le disposizioni generali di cui all’articolo 1 relativo alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (alla cui scheda di lettura si rinvia) e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La relazione tecnica del provvedimento in esame - in relazione al comma 2 dell’art. 6 - rileva che, il mancato gettito per l’anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti presso università statali, non statali e telematiche è di 11.708.970 euro. Per quanto concerne il mancato gettito derivante dalla contribuzione relativa agli studenti AFAM, questo viene quantificato in 819.627,9 euro: la somma complessiva delle due quote di mancato gettito - per l’anno accademico 2022/2023 - risulta quindi pari a 12.528.597,9 euro.
Il comma 3 prevede poi che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (L. 123/2017), utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
Si ricorda che il citato art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017 reca le disposizioni in materia di costo standard per studente. Il comma 1 di tale articolo - in particolare - prevede che, per costo standard per studente delle università statali, si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università. Tale costo standard costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel medesimo art. 12.
Si ricorda altresì che, ai sensi del citato art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, recante “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”.
Con DM n. 581 del 24 giugno 2022 - da ultimo - sono stati definiti i “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022”.
Analogamente, il comma 4 prevede che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui sopra è ripartita tra le Istituzioni AFAM di cui al comma in esame.
In materia di istituzioni AFAM, si ricorda che il D.L. 50/2017 ( L. 96/2017: art. 22-bis) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali. A conclusione del processo di statizzazione, è stata adottata una serie di decreti ministeriali, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2 del citato DL 50/2017, che sono, in particolare, i seguenti: DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Franco Vittadini» di Pavia"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giacomo Puccini» di Gallarate"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giovanni Paisiello» di Taranto"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Verona in Verona”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Achille Peri e Claudio Merulo» di Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Caltanissetta”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Pietro Vannucci» di Perugia”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Orazio Vecchi - Antonio Tonelli» di Modena”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «P.I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Catania”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Arturo Toscanini» di Ribera”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Claudio Monteverdi» di Cremona”; DM 14 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Ligustica» di Genova”.
Il comma 5 prevede che, agli oneri di cui ai commi 3 (in relazione agli studenti universitari) e 4 (in relazione agli studenti AFAM), pari a (complessivi) 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).
Si ricorda che l’art. 61 del DL 73/2021 ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" (cap. 7720), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L’art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha poi incrementato il predetto Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 6 dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 1 milione di euro);
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 2,5 milioni di euro).
Ai sensi del comma 7, nello stato di previsione del MUR è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui sopra.
La relazione tecnica – con riferimento al comma 7 dell’art. 6 - prevede un contributo, in media, di 439 euro a persona per circa 1.139 unità di personale (per circa 500 mila euro), cui si aggiunge un contributo di circa 300 mila euro per 10 sedi di istituzioni AFAM (la stima è effettuata in via prudenziale) per ulteriori 3 milioni di euro.
Il comma 8, poi, prevede che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
La relazione tecnica chiarisce che, la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 6 “configura una rinuncia a maggior gettito in quanto riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio”.
Il comma 9, infine, dispone che, agli oneri derivanti dai commi 2 (esonero dal pagamento dei contributi o tasse universitarie), 6 (incremento della quota del Fondo ordinario per l’università di Bologna) e 7 (fondo per il personale e immobili AFAM) pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 22, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Si ricorda - come anticipato - che gli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a complessivi 12 milioni di euro per il 2023, presentano un’autonoma copertura finanziaria (a valere sul Fondo per la scienza), come disposto dal comma 5 del presente articolo.
Articoli 7
(Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli e proroga o rinnovo dei contratti a termine)
L’articolo 7 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023 e che, al 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari.
Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall’INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
La suddetta integrazione al reddito, coperta da contribuzione figurativa, è concessa dall’INPS con pagamento diretto ed è di importo mensile massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3 del D.Lgs. 148/2015) (commi 1 e 9).
Si ricorda che, a decorrere dal 2022, in base all’art. 3, c. 5-bis, del D.Lgs. 148/2015, è previsto un unico massimale, annualmente rivalutato e pari per il 2023 a 1.244,36 euro (importo netto), incrementato del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Beneficiari
L’indennità in oggetto è riconosciuta:
§ ai lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (comma 1, primo periodo);
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale impossibilità deve essere adeguatamente documentata – anche, come specificato in sede referente, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 - e collegata ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, o ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale (comma 1, ultimo periodo, e comma 2);
§ ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario (comma 1, ultimo periodo).
Durata
La prestazione in oggetto è riconosciuta entro determinate durate massime e comunque entro il limite temporale del 31 agosto 2023. In dettaglio:
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, per le giornate di sospensione della stessa, nel limite massimo di novanta giornate (comma 3);
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate (comma 4);
§ ai lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro attivo alla data dell’evento straordinario emergenziale, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, primo periodo);
§ ai restanti lavoratori agricoli, per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, secondo periodo). Le indennità riconosciute ai lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (comma 5, ultimo periodo).
Procedura semplificata, deroghe alla disciplina generale e incompatibilità
La disposizione in commento prevede alcune semplificazioni per il riconoscimento dell’integrazione in oggetto.
In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito di cui trattasi, in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. 148/2015 (comma 6).
Si ricorda che la normativa generale posta dal D.Lgs. 148/2015 prevede talune semplificazioni procedurali qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da eventi oggettivamente non evitabili (causale EONE). In particolare:
§ le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato (art. 15);
§ l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati (art. 14).
Inoltre, non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento e i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Sul punto, l’INPS, con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023, ha fornito le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla CIGO, di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro operanti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023 e rientranti nel campo di applicazione della CIGO, della CISOA, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015[3]), specificando che essi non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
Si dispone, inoltre, che i periodi di concessione dell’integrazione al reddito di cui trattasi:
§ non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla richiamata normativa generale in materia di integrazioni salariali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa generale in caso di eventi non evitabili (ex art. 12, c. 4, del D.Lgs. 148/2015) (comma 8, primo periodo);
La richiamata normativa generale dispone che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile[4]. Relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, il citato art. 12, c. 4, con riferimento alla concessione della CIGO – che può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane - esclude che in tali casi si applichino determinate limitazione riferite alla concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria[5].
§ non comportano il pagamento del contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (ex art. 5, c. 1, del D.Lgs. 148/2015[6]) (comma 8, ultimo periodo).
Si dispone inoltre l’incompatibilità delle integrazioni al reddito di cui alla disposizione in commento con i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e con l’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà (di cui al D.Lgs. 148/2015) e con il trattamento di integrazione salariale per gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (di cui all’art. 8 della L. 457/1972), riconosciuto anche ai dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ex art. 21, c. 4, della L. 223/1991) (comma 7).
Limiti di spesa
Le integrazioni al reddito in oggetto sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023 e, come anticipato, sono erogate con pagamento diretto dell’Inps che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 9, primo e secondo periodo).
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame (comma 9, ultimo periodo).
Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10).
Ai predetti oneri, pari a 620 milioni di euro per il 2023, si provvede:
§ quanto a 400 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato riconosciuto al Fondo di integrazione salariale (di cui all’art. 1, c. 255, della L. 234/2021) (comma 11, lett. a));
§ quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (comma 11, lett. b));
§ quanto a 20 milioni per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti precoci (di cui all’art. 1, c. 203, della L. 232/2016) (comma 11, lett. c));
§ quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Reddito di cittadinanza (di cui all’art. 12, c. 4, del D.L. 4/2019) (comma 11, lett. d)).
Sulla base di quanto indicato nella Relazione tecnica, i maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame - pari a 620 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare – scendono a 425,1 milioni di euro in termini di indebitamento netto.
Qualora in sede di monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa da parte dell’INPS dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa, le risorse non utilizzate sono ridestinate, rispettivamente, fino a 50 milioni di euro, al Fondo sociale per l’occupazione e formazione - ridotto dal suddetto comma 11, lett. b) – e, oltre tale misura, sono trasferite al Fondo di integrazione salariale per la parte a carico dello Stato (ex art. 1, c. 255, della L. 234/2021) – ridotto dal suddetto comma 11, lett. a) - fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (comma 12).
Articolo 7-bis
(Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)
L’articolo 7-bis – inserito in sede referente – introduce una deroga che consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine (ivi compresi quelli a scopo di somministrazione di lavoro) anche in assenza delle causali che costituiscono (in base alla normativa generale) condizione per rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a dodici mesi; la deroga è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023 e relativamente ad un periodo massimo di novanta giorni e può concernere esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale o operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Resta fermo che la durata complessiva del rapporto di lavoro non può superare i ventiquattro mesi.
Più in particolare, la deroga summenzionata concerne i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – richiesti dalla disciplina generale[7] sia al fine della legittimità di una durata superiore a dodici mesi dei contratti di lavoro a termine – durata in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi – sia al fine della legittimità di rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a dodici mesi (fermo restando il suddetto limite massimo di ventiquattro mesi)[8]; si ricorda che tali causali trovano applicazione per i datori di lavoro privati (con alcune esclusioni)[9] e che, in base ad una norma transitoria[10], al fine di individuare i casi in cui sussista l’esigenza di una causale per le proroghe e per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto di lavoro) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023[11]. In relazione a quest’ultima disposizione transitoria, si consideri l’opportunità di una valutazione su quale sia la portata aggiuntiva della deroga di cui al presente articolo 7-bis.
Si ricorda altresì che le possibili causali a cui fa riferimento la suddetta normativa generale consistono: nelle fattispecie previste dai contratti collettivi, come ivi definiti[12]; nelle fattispecie – legittime solo in base ad atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; nelle esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali in oggetto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi; analogamente, qualora la proroga o il rinnovo di un contratto a termine rientri nell’ambito della condizione della sussistenza di una causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Articolo 8
(Indennità una tantum per lavoratori autonomi)
L’articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023.
Tale indennità – che, come specificato in sede referente, non concorre alla formazione del reddito ai sensi della normativa vigente - è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
Beneficiari e importo dell’indennità
Nel dettaglio, l’indennità una tantum in oggetto (comma 1) è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dei lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall’INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato. Tale indennità, come specificato in sede referente, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 917/1986).
L’indennità una tantum è concessa ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o operavano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
L’importo di tale beneficio, concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, riconosciuto comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.
Limiti di spesa
L’indennità in oggetto è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per il 2023, e ai corrispondenti oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 22 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 2, primo periodo, e comma 4).
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite di spesa e i relativi risultati sono forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame (comma 2, secondo e terzo periodo).
Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Articolo 9
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia PMI
nei comuni colpiti dall’alluvione)
L’articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell’allegato 1 al decreto legge l’accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 percento per la garanzia diretta e 90 percento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 percento per la garanzia diretta e fino al 100 percento per la riassicurazione) nell’ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal “Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Segnatamente, il comma 1 dispone che, a decorrere dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è concessa in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato 1 a titolo gratuito, nelle seguenti misure:
a) nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80 per cento del finanziamento. Si tratta della percentuale massima di copertura consentita dalla disciplina ordinaria del Fondo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a) del D.M. 6 marzo 2017, già applicata in occasione di altri eventi calamitosi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’art. 19, comma 1, del D.L. 189/2016, per le zone colpite dagli eventi sismici di quell’anno (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il sisma a far data dal 24 agosto 2016), misura poi prorogata dall’art. 3-septies del D.L. 123/2019.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi della disciplina europea contenuta nel “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, il quale consente una percentuale così maggiorata per finanziamenti finalizzati ad investimenti di efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici (cfr. infra box ricostruttivo).
b) nel caso di riassicurazione[13], la misura è del 90 per cento dell’importo del finanziamento garantito dal garante di primo livello. Si tratta della percentuale massima di copertura consentita dalla disciplina ordinaria del Fondo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) del D.M. 6 marzo 2017.
La percentuale di copertura sopra indicata è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal sopra citato Quadro temporaneo, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Ai sensi del comma 2, all’attuazione di quanto previsto dall’articolo si provvede nell’ambito della dotazione del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).
Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.
L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all’articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393).
In questo periodo di "phasing out" l'operatività del Fondo è così caratterizzata:
· l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell'impresa, con talune eccezioni. È, infatti, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alle disposizioni operative del Fondo (D.O. parte IX, lettera A, allegate al D.M. 12 febbraio 2019);
· ferme restando le maggiori coperture previste dalla disciplina attuativa del Fondo in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, (D.M. 6 marzo 2017), la garanzia del Fondo è concessa:
- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo del finanziamento in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore di quelle rientranti nelle fasce 1 e 2; in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dalla disciplina attuativa del Fondo (art. 7, co. 3, D.M. 6 marzo 2017);
- per il sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022-31 dicembre 2023
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima |
Commissioni |
Valutazione |
1 luglio 2022 - 31 dicembre 2023 |
5 milioni |
80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia
60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo
80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione,
Per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal garante qualora lo stesso sia autorizzato (ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del D.M. 6 marzo 2017 [14])ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato |
SI |
SI, |
La legge di bilancio 2023 ha poi prorogato - dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina.
Tale sostegno trova disciplina nei commi 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022, come inseriti dall’articolo 16 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
Quanto previsto dai commi in questione trova la sua legittimazione nel Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Il nuovo Quadro - approvato il 9 marzo 2023 (qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (Sezione 2.2, punti 65-67) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito fino al 31 dicembre 2023.
Come si specifica nel comma 55-bis, per accedere alla garanzia speciale e temporanea del Fondo, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, quali quelle determinate dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa.
In particolare, la garanzia speciale del Fondo opera su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 16 luglio 2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, e alle seguenti condizioni indicate dal citato comma 55-bis:
1) per la realizzazione di investimenti, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici[15] (comma 55-bis, n. 1);
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento garantito non superiore al maggiore tra i seguenti parametri:
- il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi;
- il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al finanziatore (comma 55-bis, n. 2);
3) la garanzia è a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sotto settori economici particolarmente colpiti, individuati all'allegato I del Temporary Framework, nel rispetto delle condizioni di compatibilità ivi previste e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria
· sono escluse dalla garanzia speciale le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE, specificamente elencate nei provvedimenti che le comminano, nonché le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni stesse.
Vi sono divieti di cumulo delle garanzie relative allo stesso capitale di prestito sottostante, ai sensi di quanto previsto dal comma 55-ter.
Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia sono inoltre previste ulteriori condizioni, specificate nella circolare n. 6/2022 del Gestore.
Fondo garanzia PMI – Sostegno speciale crisi ucraina
Sino 31 dicembre 2023
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima di copertura |
Commissioni |
Sino 31 dicembre 2023 |
5 milioni |
90 % garanzia diretta e 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi per finanziamenti finalizzati ad investimenti di efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici |
Gratuità intervento del Fondo |
La legge di bilancio 2023 ha contestualmente rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 720 milioni di euro per l'anno 2023.
Contestualmente, la legge introdotto disposizioni di carattere strutturale, le quali prevedono che il Fondo di garanzia PMI operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:
· di un Piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
· del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, è stato adottato con delibera CIPESS 27 dicembre 2022, pubblicata in G.U. del 17 marzo 2023.
Si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI e alla Comunicazione del Fondo adottata a seguito della proroghe contenute nella legge di bilancio 2023.
Articolo 10
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)
L’articolo 10, comma 1 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014. I contributi sono concessi da SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2).
Segnatamente, l'articolo 10 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 – autorizza la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A., a decorrere dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) 651/2014 GBER - General Block Exemption Regulation (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE[16]), all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che l’articolo 50 del Regolamento GBER esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione sino al 31 dicembre 2026 secondo la recente modifica del Regolamento approvata dalla Commissione il 9 marzo scorso.
Segnatamente, l’articolo 50 del GBER dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lett. b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, TFUE, purché soddisfino le seguenti specifiche condizioni:
a) le autorità pubbliche competenti nazionali hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale devono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento e devono essere concessi entro quattro anni dall'evento.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.
Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'evento.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
Ai sensi dell’articolo 8 del GBER, gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli consentiti.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, non sono considerati ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.
L’articolo 61 del TUIR prevede che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.
In base all’articolo 109, comma 5, i componenti negativi diversi dagli interessi passivi e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale sono deducibili ai fini dell’IRES se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non, essi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, i contributi concessi ai sensi della norma in esame non concorrono a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.
Ai sensi del comma 3, all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 in esame, si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lett. d), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), come incrementate da ultimo dall’articolo 1, comma 49, lett. b), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
Si rammenta in questa sede, rinviando più diffusamente infra, che l’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata», e, in particolare, la lettera d), ha individuato tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle imprese, secondo modalità e termini fissati dal Comitato interministeriale agevolazioni che amministra il Fondo citato[17]. Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato per tale finalità, dall’art. 1, comma 49, lett. b) della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del D.lgs. n. 143/1998, l’attuazione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al citato Fondo è attribuita a SIMEST.
La relazione tecnica all’articolo in esame afferma che le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020, attualmente ammontano a 792 milioni, comprensivi delle somme già versate a SIMEST S.p.A., al netto degli importi delle domande già pervenute e in corso di trattazione relativamente ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al suddetto articolo 72.
Ai sensi del comma 2, la misura di aiuto di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni del citato Fondo.
L’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.
Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte integrata, da ultimo con la legge di bilancio 2021.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si rammenta che l’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ha attribuito alla SIMEST S.p.a. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;
La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal decreto-legge n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.
Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:
· dal decreto-legge n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [18];
· dal decreto-legge n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)
· dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));
· con la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
· con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche dalla legge n. 106 del 2021);
· dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
· dall’art. 1, comma 49, lett. b) della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Articolo 11
(Sospensione di termini in favore delle imprese)
L’articolo 11, come modificato in sede referente, sospende, in favore di imprese e società aventi sede legale, od operativa o unità locali nei territori di cui all’allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. La sospensione del pagamento di rate di mutui e finanziamenti si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’articolo prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un’unica soluzione alla ripresa dei termini. Infine, l’articolo prevede che per gli immobili c.d. “commerciali” si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.
In particolare, il comma 1, come modificato in sede referente, dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori indicati nell’allegato 1, dei termini relativi a:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 1-bis, inserito durante l’esame in sede referente, precisa che la disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.
Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1218 del codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Inoltre, si rammenta che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.
Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.
Per maggiori informazioni sulla CR, si rinvia al sito della Banca d’Italia.
Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.
Il comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Infine, il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche negli immobili situati nella provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ma di quelle contenute nel Codice civile.
Per gli immobili c.d. “commerciali”, in virtù della deroga introdotta, si applica la disciplina della locazione contenuta negli artt. 1571 e ss. del codice civile.
In particolare, le regole principali riguardano la durata della locazione, che può stipularsi per un tempo non eccedente i 30 anni (art. 1573) ovvero senza determinazione di tempo (art. 1574); le obbligazioni del locatore (artt. 1575 e ss.) e del conduttore (artt. 1587 e ss.); le limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore (art. 1579); i divieti di innovazione dell’immobile locato (art. 1582); la possibile sublocazione e l’impossibilità di cessione del contratto senza il consenso del locatore (art. 1594); l’opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente (art. 1599); il possibile automatico scioglimento del contratto in caso di alienazione dell’immobile (art. 1603).
Si ricorda che la normativa in materia di locazioni di immobili cd. “commerciali” è contenuta nel capo II, della legge n. 392/1978. In particolare, si ricordano l’art. 27 relativo alla durata minima del contratto di locazione (6 anni e 9 se l’immobile è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate o all’esercizio di attività teatrali), l’art. 28 sulla rinnovazione tacita del contratto, l’art. 29 sul diniego di rinnovazione alla prima scadenza in casi determinati, l’art. 30 sulla procedura per il rilascio, l’art. 31 sulle sanzioni a carico del locatore che si sia avvalso abusivamente della facoltà di diniego di rinnovazione, l’art. 32 sull’aggiornamento del canone, all’art. 34 sull’indennità per la perdita dell'avviamento, l’art. 36 sulla sublocazione, all’art. 38 sul diritto di prelazione, l’art. 39 sul diritto di riscatto, l’art. 40 sul diritto di prelazione in caso di nuova locazione.
Infine, si rammenta che una norma analoga era prevista dall’articolo 8, c. 15-quater, del D.L. n. 74 del 2012, riguardante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
Articolo 12
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)
L’articolo 12, i cui commi da 1 a 5 sono stati integralmente sostituiti in sede referente, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 1). Il comma 2 prevede che le regioni competenti debbano attuare la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, il MASAF dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi. Le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche vengano trasmesse alla regione competente, mentre il comma 4 stabilisce che le denunce per i danni alle produzioni vegetali siano trasmesse ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro, dei quali 50 milioni per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali e per gli indennizzi alle produzioni vegetali. Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che un quota del Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l’anno 2023, di 30 su 75 milioni per l’anno 2024 e 35 milioni su 75 per l’anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023 e il successivo comma 9-bis, inserito in sede referente, ne incrementa la dotazione di 2 milioni di euro. Il comma 10-bis, inserito in sede referente, consente alle imprese agricole danneggiate di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale. Il successivo comma 10-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame in commissione, reca norme volte ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici.
L’articolo 12, i cui commi da 1 a 5 sono stati integralmente sostituiti in sede referente, consente alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, a condizione che abbiano hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali ricadenti nei territori indicati nell’Allegato 1 al decreto in esame o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e che siano in possesso di un fascicolo aziendale, di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 503 del 1999, aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.
L’articolo 2135 del Codice Civile definisce l’imprenditore agricolo in relazione all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ovvero le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Rientrano nell’ambito dell’impresa agricola anche le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
Il D.P.R. n. 503 del 1999 reca norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole. L’articolo 9 istituisce, nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3 del medesimo D.P.R (dati anagrafici, ubicazione dell’azienda, dati di produzione, consistenza territoriale, dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003, etc.). I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite dal D.M. 12 dicembre 2012.
Il comma 2 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del venti per cento della dotazione di cui al successivo comma 5 lettera a) del presente articolo.
Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche siano trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
Il comma 4 prevede che le denunce per i danni alle produzioni vegetali vengano trasmesse al Soggetto gestore del Fondo AgriCat (Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022, la n. 234 del 2021, articolo 1, commi da 515 a 518 e gestito da Agri-CAT S.r.l.), con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui al D.M. 8 febbraio 2023. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L’erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5, lettera b), secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 517, della legge di bilancio 2022.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge di bilancio 2022, le funzioni di Soggetto Gestore del Fondo AgriCat sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, le esercita attraverso la società Agri-CAT S.r.l., riconosciuta quale Soggetto Gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 667236 del 30 dicembre 2022. Il successivo comma 517 autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla Agri-CAT S.r.l., sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo AgriCat. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.
Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro.
In particolare, il citato comma stabilisce che la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del decreto legge n. 115 del 2022 (pari a 200 milioni di euro), venga destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, dei quali:
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all’incremento della dotazione del Fondo AgriCat per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 e fino al cento per cento del danno d’area calcolato sulla base dei valori indice di cui all’Allegato 12 del medesimo Piano.
Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022.
Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti prevede che, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime degli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, nell’ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore dell’articolo in esame.
Il comma 7 stabilisce che tale ripartizione venga effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
Con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, prevedendo uno stanziamento di 36,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Con delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022 gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della regione Umbria prevedendo uno stanziamento di 2,8 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori della regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, prevedendo uno stanziamento di 5,8 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022 è stato precisato che lo stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino meridionale, e gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, prevendo uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.
Con la delibera del 28 dicembre 2022 il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022 al territorio della regione Marche.
Il comma 8 stabilisce che il Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito dall’articolo 1, comma 428 della legge di bilancio 2023, nella misura di 10 milioni per l’anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024 e di 35 milioni per l’anno 2025, venga destinato a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al decreto in esame, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 430, della legge di bilancio 2023.
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 438, della legge di bilancio 2023 individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
Il comma 429, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma precedente. Il Fondo può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di venture capital così come definiti dall’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.
Il comma 430, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al citato comma 428, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo.
Il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023.
I commi da 443 a 445 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 introducono misure volte a favorire la produzione di energia dalla biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e della prevenzione del dissesto idrogeologico. A tal fine, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023.
Nel dettaglio, il comma 443 consente agli imprenditori agricoli di provvedere alla raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o metereologici, mareggiate o piene. Ciò allo scopo di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico. Con le modifiche in esame, viene specificato che deve trattarsi di raccolta di legname “avulso”, ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
Il comma 9-bis, inserito in sede referente, incrementa di 2 milioni di euro del Fondo in argomento, per il sostegno di progetti relativi alla raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASAF.
Il comma 10 attribuisce al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2023 il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale.
L’articolo 3 del citato decreto prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Il 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del dott. Nicola Dell’Acqua a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.
Per ulteriori approfondimenti sugli interventi recati dal decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto “Decreto siccità”) si fa rinvio alla documentazione predisposta dai servizi Studi di Camera e Senato.
Il comma 10-bis, inserito in sede referente, consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), previa comunicazione dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di pre-ammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il successivo comma 10-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio), commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese agricole aventi sede legale o operativa nei territori indicati nell'allegato 1, non siano soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.
Articolo 12-bis
(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)
L’articolo 12-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, esenta dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1°maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.
L’articolo in esame dispone che gli interventi in questione sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Si ricorda, in estrema sintesi, che il richiamato art. 146 dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati in base ad apposita norma di legge (v. infra) o al piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Lo stesso articolo dispone che i citati soggetti hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dal medesimo articolo 146.
In relazione ai territori tutelati da specifiche disposizioni di legge, si ricorda, in particolare, che l’art. 142, comma 1, lettera g), del succitato Codice, dispone che “sono comunque di interesse paesaggistico” (e quindi tutelati dalle disposizioni del medesimo decreto) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”.
Articolo 12-ter
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)
L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, è volto a semplificare la procedura relativa agli interventi economici in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, prevedendone l’immediata erogazione anche in assenza dell’informazione antimafia.
L’articolo 12-bis stabilisce che, fino al 31 dicembre 2023, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 aventi sede legale od operativa nei territori colpiti, nei procedimenti avviati a istanza di parte e aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici, comunque denominati (il riferimento a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti fatto dalla norma deve quindi intendersi a titolo meramente esemplificativo), ricorre sempre il caso di urgenza e si procede ai sensi dal comma 3 dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), e, dunque, anche in assenza dell’informazione antimafia.
Si ricorda che la comunicazione e le informazioni antimafia liberatorie, attestanti l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto conseguenti all’applicazione di una delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria previste dal codice antimafia ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, sono rilasciate, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, a seguito di consultazione dell’apposita banca dati istituita presso il Ministero dell’interno (di cui all’art. 96). Il rilascio è immediato qualora non emergano cause ostative; in caso contrario, ovvero qualora il soggetto non risulti censito, il prefetto procede alle necessarie verifiche entro 30 giorni dalla consultazione della banca dati ai fini dell’eventuale rilascio dell’informazione antimafia interdittiva. Decorsi i 30 giorni, o immediatamente in caso di urgenza, i soggetti pubblici di cui all’art. 83 (v. infra) procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.
Per effetto della disposizione in commento, pertanto, i finanziamenti e i contributi richiesti dalle sopra indicate imprese saranno immediatamente erogabili dalle pubbliche amministrazioni, pur essendo comunque sottoposti a condizione risolutiva, come prescritto dal citato comma 3 dell’art. 92.
Si ricorda che il medesimo comma 3, nel caso di avveramento della “condizione risolutiva” (e cioè in caso di “interdittiva sopravvenuta”), prevede la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni e il recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
In ordine alla natura delle informazioni antimafia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 6 aprile 2018 n. 3) ha avuto modo di affermare che il provvedimento di c.d. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si tratta, difatti, di una incapacità prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti - in equilibrata ponderazione tra libertà di impresa e tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale (Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017 n. 565, ricordata anche da Corte cost., n. 27 marzo 2020 n. 57).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che l'accertamento dell'intervenuta "condizione risolutiva" altro non sarebbe che l'accertamento successivo (consentito dalla legge) dell'incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica; ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce pertanto un "fatto" sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica: quella incapacità che - laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata - avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti (C.d.S., Ad. Plen., sent. 26 ottobre 2020, n. 23; nella stessa sentenza è stato anche formulato il principio di diritto secondo cui l’inciso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” contenuto nel comma 3 si riferisce esclusivamente ai contratti di appalti di lavori, di servizi e di forniture e non anche ai finanziamenti).
La documentazione antimafia è disciplinata dal Libro II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011, artt. 82-101).
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o sevizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 del codice medesimo (quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi) devono acquisire la documentazione antimafia.
Ai sensi dell’art. 84 la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 (vale a dire, l’applicazione di misure di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria). Essa può essere sostituita dall’autocertificazione nei casi indicati dall’art. 89 (contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti; provvedimenti di rinnovo; attività private che possono essere intraprese previa segnalazione di inizio attività o sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso).
L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitivi).
L’informazione antimafia è richiesta per contratti o provvedimenti di valore:
Ø pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
Ø superiore a 150mila euro per la concessione di acque pubbliche o beni demaniali o contributi, finanziamenti o agevolazioni;
Ø superiore a 150mila euro per subcontratti, cessioni o cottimi.
Ai sensi dell’art. 85, la documentazione antimafia deve riferirsi al titolare e al direttore tecnico, nel caso di imprese individuali, al legale rappresentante delle associazioni di imprese e al legale rappresentante, agli amministratori, al socio unico o (nel caso di numero di soci pari o inferiori a quattro) al socio di maggioranza delle società di capitali, a tutti i soci delle società semplici, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali socie di società personali.
La documentazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 96. La banca dati, ai sensi dell’art. 97, può essere consultata dai soggetti indicati nell’art. 83, comma 1 (v. supra), dalle camere di commercio, dagli ordini professionali, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Gli artt. 88 e 92 prevedono che il rilascio rispettivamente della comunicazione e delle informazioni antimafia liberatorie sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati qualora non emerga la sussistenza di cause ostative. Qualora viceversa emergano cause ostative o il soggetto non sia censito, il prefetto procede alle conseguenti verifiche entro trenta giorni dalla consultazione (il termine, nel caso delle informazioni antimafia, è prorogabile di quarantacinque giorni mediante comunicazione del prefetto alle amministrazioni interessate).
Decorso il termine (o anche, in caso di urgenza, immediatamente, per quanto concerne le informazioni antimafia), le amministrazioni procedono in assenza della comunicazione o delle informazioni: in tal caso, i contributi, agevolazioni o erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e le amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni e recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 13, comma 1
(Consolidamento strutture sanitarie e potenziamento infrastrutturale rete di emergenza ospedaliera)
Il comma 1 dell’articolo 13 dispone l’autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.
Il contributo di 8 milioni di euro previsto dal comma 1 è finalizzato a provvedere ai seguenti interventi nelle zone interessate dagli eventi alluvionali elencate all’allegato 1 del decreto in esame:
- ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie;
- riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale.
In proposito si ricorda che il PNRR ha previsto alla Missione 6 Salute l’investimento per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sia per la digitalizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello)[19], sia per l’acquisto e messa in operatività di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di quelle obsolete o fuori uso con oltre 5 anni di utilizzo.
Le risorse (prestiti) già oggetto di riparto regionale sono pari a 1.450,11 milioni di euro (v. tabella riparto D.M. Salute del 20 gennaio 2022). Più in dettaglio, per l’Emilia Romagna sono state ripartite risorse per 98,6 milioni (Digitalizzazione DEA I e II) e 80,9 milioni (grandi apparecchiature). La Missione 6 Salute ha programmato inoltre, per l’obiettivo “Ospedali sicuri e sostenibili”, complessivamente 1.638,85 milioni di euro in prestiti (di cui 1.000 di euro per progetti già avviati) al fine del completamento e miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, con particolare riferimento agli interventi antisismici.
In base alla tabella di riparto sopra citata, all’Emilia-Romagna sono stati attribuiti 43,4 milioni di euro (risorse PNRR) in aggiunta a 98,4 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC).
La copertura del contributo di 8 milioni è fissata a valere:
- sull'importo previsto per le risorse destinate all’edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dal comma 555, art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha stabilito l’incremento di 4 miliardi di euro destinandoli prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (v. approfondimento box).
Il riparto di tali risorse per interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico è stato assegnato con Delibera del CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro sulle disponibilità di cui alla citata legge di bilancio 2019 (comma 555) e sulle risorse residue di cui all’articolo 2, comma 69, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2020). Quest’ultima ha incrementato da 23 a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale dei predetti interventi di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988. In particolare, all’Emilia Romagna le risorse attribuite ammontano a 302.427.964,21 euro (Allegato 1).
Peraltro, la relazione illustrativa precisa che dell’ammontare complessivo di 4.695 milioni: a) 4.000 milioni sono stati ripartiti e assegnati alle Regioni; b) 60 milioni risultano accantonati per la realizzazione di n. 6 centri di eccellenza per sviluppare la rete nazionale di ricerca sulla terapia genica CART T-Cell; c) 635 milioni residuano come quota di riserva (di cui già 80 milioni finalizzati all’installazione di sistemi di videosorveglianza e 82,2 milioni destinati al SSR Calabria) per interventi urgenti, da ripartire ed assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni ed informativa al CIPE (ora CIPESS). La quota residua individuata dopo le assegnazioni di 575 milioni ammonta a circa 59,96 milioni di euro.
- sulle disponibilità (incrementali) per l’edilizia sanitaria recate dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
Il citato comma 263 della legge di Bilancio 2022 ha previsto l’incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando lo stanziamento complessivo a 34 miliardi di euro, rispetto ai 32 miliardi definiti dall'art. 1, comma 442, dalla LB 2021 - L. n. 178/2020), prioritariamente destinati alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità precedente, fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
Il DM Salute 20 luglio 2022 ne ha definito il riparto per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità: in Tabella A all’Emilia Romagna sono state assegnate risorse per 145,98 milioni di euro.
La quota riservata per interventi urgenti da ripartire alle regioni con successivi provvedimenti del Ministro della salute ammonta a 100 milioni di euro (v. box).
Pertanto, il contributo di 8 milioni di euro trova copertura nelle seguenti disponibilità finanziarie:
Risorse residue per interventi urgenti |
Importo (in euro) |
Residuo delle risorse di cui all’art 2, punto c) della Delibera CIPE n. 51/2019 |
59.956.692,56 |
Residuo a valere sulle risorse di cui al DM 20 luglio 2022 |
100.000.000,00 |
Totale |
159.956.692,56 |
La norma infine precisa che i trasferimenti devono essere disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
Le risorse per l’edilizia sanitaria sono unificate nell’autorizzazione contenuta all’articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988 (legge finanziaria per il 1988), ammontare definito in base alle seguenti autorizzazioni di spesa:
· ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è incrementato di 1 miliardo, elevando a 24 miliardi di euro le risorse complessive del programma ai sensi dell’art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010);
· successivamente, l’art. 1, comma 555, legge n. 145 del 2018 ha incrementato complessivamente le risorse per 4 miliardi di euro con riferimento al periodo 2021-2033[20], prioritariamente per le regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (per il riparto v. quanto indicato sopra dalla Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019);
· un ulteriore incremento di 2 miliardi di euro, elevando le risorse complessive per l'edilizia sanitaria a 30 miliardi di euro, è stato previsto ai sensi dell’art. 1, comma 81, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019)[21].
· successivo ulteriore incremento di 2 miliardi, con rideterminazione a 32 miliardi di euro, è stato previsto ai sensi dell’art. 1, comma 442, legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020)[22]. La ripartizione complessiva dell'incremento di 2 miliardi è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021.
· da ultimo, il comma 263, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha infine disposto l’incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando a 34 miliardi la previsione finale). La rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro è prioritariamente destinata alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro.
Pertanto, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 l’incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato:
a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link).
b) per 100 milioni all’accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.
Articolo 13, comma 2
(Riconoscimento crediti formativi per attività professionali nei territori dei Comuni in emergenza alluvioni)
Il comma 2 dell’articolo 13 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto per tali professionisti, vista l’emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta.
Il comma 2 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività ECM di formazione continua in medicina si intendono maturati in ragione di 1/3 a favore di tutti i professionisti sanitari riconosciuti in base alla normativa vigente della legge n. 3/2018 in materia - inter alia - di riordino delle professioni sanitarie (v. box), i quali abbiano svolto in maniera documentata la loro attività professionale durante il periodo dell'emergenza nei territori dei Comuni che hanno subito l’alluvione (v. allegato elenco al presente decreto).
I crediti formativi in questione sono quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[23] in materia di formazione continua, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[24] in relazione al sistema nazionale ECM.
In base alla disciplina prevista dall’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali[25].
La legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi 357-360) ha stabilito inoltre che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007[26]; inoltre, la gestione amministrativa del programma di ECM e, insieme a questa, il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del richiamato D. Lgs. n. 502/1992 sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AgeNas). Si ricorda che tale Commissione è stata recentemente ricostituita presso l’AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti al sopra richiamato articolo 16-ter, comma 2, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento[27].
La norma chiarisce inoltre che il conseguimento di tali crediti viene computato in misura proporzionale al periodo di attività svolta su base annua.
L’articolo 5-bis del DL. 34/2020[28] (L. 77/2020), approvato durante l’emergenza pandemica da COVID-19, aveva già riconosciuto che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di attività ECM fossero maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari coinvolti continuativamente nell'emergenza epidemiologica da COVID19.
Rispetto alla disposizione transitoria previgente[29], sostanzialmente assorbita dalla nuova norma, si è esteso l'ambito di applicazione del riconoscimento ai professionisti sanitari diversi dai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e, per tutte le figure professionali considerate, facendo ora riferimento anche ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie private non accreditate. Il riferimento, infatti, è alle professioni sanitarie già regolamentate dalla legge n. 3 del 2018 in albi professionali degli ordini[30] (come i medici-chirurghi e degli odontoiatri; veterinari; farmacisti; biologi; fisici e chimici; psicologi) ai quali si aggiungono gli albi delle professioni infermieristiche e della professione di ostetricia.
Inoltre presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, con DM. 13 marzo 2018 è stata prevista l’istituzione dei seguenti albi delle professioni sanitarie (fino ad allora regolamentate e non ordinate): albo delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rimane il completamento dell’istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.
Articolo 13, commi 3-5
(Differimento di adempimenti in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi)
I commi da 3 a 5 dell’articolo 13 recano una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell’ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l’adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. Tale disciplina transitoria è valevole fino al 31 agosto 2023, e riguarda anche l’applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina vigente a regime per il caso di inadempimento. Sono fatti salvi alcuni particolari adempimenti in materia, espressamente menzionati.
Il comma 3 dell’articolo 13 stabilisce che - fino al 31 agosto 2023, e nei soli comuni di cui all’allegato 1 al provvedimento in esame - l’operatore di animali[31] tenuto alle registrazioni nella “Banca Dati Nazionale” (BDN) ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022[32], in materia di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9. L’allegato 1 testé citato enumera una serie di comuni ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, specificando per ciascuno di essi l’area interessata dalla disciplina transitoria in discorso (in alcuni casi tutto il territorio comunale, in altri solo alcune frazioni).
Si osserva, sul piano formale, che il comma in esame fa riferimento alla “Banca Dati Nazionale (BDN)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo anzidetto, mentre in base alla disposizione richiamata la sigla BDN indica la “base dati informatizzata nazionale”, istituita presso il Ministero della salute.
Il summenzionato articolo 9 del d.lgs. 134/2022, recante la rubrica “Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi”, elenca gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, compresa la loro identificazione, e alla registrazione dei relativi eventi[33], in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963: l’operatore di animali è individuato quale responsabile delle operazioni di identificazione e registrazione anzidette; in alcuni casi il termine per gli adempimenti è fissato direttamente a livello legislativo, mentre in altri si rinvia ai tempi indicati nel manuale operativo[34] (v. box riepilogativo alla fine della presente scheda).
Il comma 4 dell’articolo in commento specifica che, fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti in questione, se effettuati entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, le sanzioni di cui all’articolo 18 del d.lgs. 134/2022 (quest’ultimo articolo reca la rubrica “Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9”). Si adegua così l’applicabilità della disciplina sanzionatoria al differimento transitorio di trenta giorni disposto dal comma 3.
In base al successivo comma 5, “resta fermo l’obbligo” per l’operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali, e si specifica che per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.
Si ricorda, a tal proposito, che il più volte citato articolo 9 del D.Lgs. 134/2022, al comma 5, stabilisce che l'operatore deve registrare in BDN, entro sette giorni dall'evento, anche le informazioni inerenti alle “movimentazioni in ingresso e in uscita”, con le modalità indicate nel manuale operativo.
Nella relazione illustrativa, allegata al presente provvedimento, si afferma che il disposto del comma in esame si rende necessario al fine di evitare ritardi nella registrazione di informazioni indispensabili per garantire la tracciabilità e rintracciabilità degli animali movimentati, oltre che per poter applicare efficacemente le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie e delle emergenze - epidemiche e non epidemiche - a tutela della salute pubblica e animale.
Si valuti l’opportunità di chiarire se il comma in esame, nella parte in cui conferma l’obbligo di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento, sia volto ad escludere per tale particolare obbligo il differimento del termine disposto dal precedente comma 3.
Si osserva che, da parte della disposizione in commento, non è indicato un termine per l’invio dell’informativa al servizio veterinario locale territorialmente competente, relativamente alla fattispecie di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali.
L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento[35], al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo (comma 1).
L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui sopra deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalità prescritte dal manuale operativo e dalla disciplina vigente in materia (comma 4).
L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione (comma 5).
L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino (comma 6).
L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso è previsto dal regolamento, con le modalità e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo (comma 7).
In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento (comma 8).
La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento dell’animale provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento è registrato entro sette giorni dalla verifica di identità (comma 9).
L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali (comma 10).
L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinché tali animali siano identificati individualmente conformemente alla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia (comma 12).
L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo. Deve inoltre registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo (commi 13 e 14).
Articolo 14
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione)
L’articolo 14, comma 1, incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per tali finalità, il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a: interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati; attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 1, incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. A tal fine, esso rinvia espressamente all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Tale disposizione definisce quali istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. Gli istituti ed i luoghi della cultura, come sopra definiti, che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura sopra indicati che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
Secondo quanto si evince dalla determinazione della Corte dei conti del 18 maggio 2023, n. 59 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Ales – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. – 2021), p. 2, Ales - Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. è una società in house del Ministero della cultura (MIC), già Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (Mibact), che ne detiene il 100 per cento delle azioni, costituita ai sensi dell’art. 10, c. 1, lettera a), del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 e dell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il predetto Ministero vigila sulla stessa “in via esclusiva”.
Ales risulta inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. Tuttavia, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all’art. 1, c. 584, ha previsto, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che alla Società non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche.
Lo statuto vigente prevede che la Società svolga, prevalentemente per il MIC e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso Dicastero, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché la realizzazione di attività culturali, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti ed altre iniziative di investimento a favore delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso la ricerca di sponsor. La Società, inoltre, può svolgere servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale e servizi tecnici di supporto alle attività del MIC e delle sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero stesso.
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.
Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 15
(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)
L’articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
Nel dettaglio, l’articolo 15, composto di un solo comma, prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Tale disposizione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti (in materia sanitaria) di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023.
La relazione illustrativa rileva che ciò avviene “allo scopo di evitare che gli enti gestori, oltre agli ingenti danni subiti in conseguenza dell'alluvione, e alle conseguenti spese da sostenere per il ripristino dell’operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate in bilancio”.
Si dispone inoltre che, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui sopra, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio. Ciò avviene – secondo la relazione illustrativa – “nell'ottica di assicurare la continuità delle prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità, anziane e fragili, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali e che attualmente necessitano di assistenza presso la propria abitazione o domicilio”.
La relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la remunerazione dei servizi continua ad essere disposta nei limiti delle risorse programmate dalle medesime pubbliche amministrazioni, nella misura definita negli accordi contrattuali o nelle convenzioni in essere.
In materia di servizi educativi, si ricorda che il decreto legislativo n. 65 del 2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto 65/2017 il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito: A) dai servizi educativi per l'infanzia; B) dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
A) I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi, che accolgono bambini tra 3 e 36 mesi di età. Essi presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo;
b) sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di 5 ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
B) Le scuole dell'infanzia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e all'art. 2 del DPR n. 89 del 2009 (di durata triennale) che accolgono i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, assumendo una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.
Per un approfondimento sul sistema educativo di istruzione e di formazione, si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Servizio socio assistenziale, poi, è rivolto a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà per problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi. Tali problemi possono derivare da situazioni di emergenza familiare, carenza ambientale, devianza, salute precaria in età avanzata, handicap psicofisico. Il servizio ha lo scopo di aiutare la persona o la famiglia ad affrontare i propri problemi, fornendo il massimo degli strumenti per far da sé.
L’assistenza sociosanitaria comprende le prestazioni necessarie a soddisfare il bisogno di salute del cittadino, anche nel lungo periodo, a stabilizzare il quadro clinico, a garantire la continuità tra attività di cura e di riabilitazione, a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita della persona, associando alle prestazioni sanitarie anche azioni di supporto e di protezione sociale. Per il raggiungimento di questi obiettivi, sono definiti specifici percorsi assistenziali che prevedono prestazioni di natura sanitaria, erogate da operatori sanitari e sociosanitari per la cura e la riabilitazione di condizioni patologiche, e prestazioni di natura socio assistenziale per aiutare nella vita quotidiana la persona con problemi di disabilità, di disagio economico o di emarginazione che condizionano lo stato di salute. Tra queste ultime, l’aiuto nella igiene personale e dell’ambiente, nella gestione della casa, nella preparazione dei pasti, ecc.
Nel nuovo DPCM LEA (DPCM 12 gennaio 2017) vengono indicate non solo le categorie di cittadini a cui è garantita l’assistenza sociosanitaria ma vengono descritti anche gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno) nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, etc.), integrate con le prestazioni sociali.
Quanto ai servizi sanitari va ricordato che il Servizio sanitario nazionale, sin dalla propria istituzione, è organizzato in modo da favorire l'integrazione tra soggetti erogatori pubblici, privati e privati senza scopo di lucro. La normativa prevede una articolata relazione tra soggetti erogatori privati e Ssn che individua i propri elementi costitutivi nelle autorizzazioni, nell'accreditamento istituzionale e negli accordi contrattuali. Le autorizzazioni costituiscono il requisito di base per l'apertura e l'esercizio delle attività sanitarie o sociosanitarie e sottendono la presenza di standard minimi di sicurezza e qualità delle prestazioni. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di quelle già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. L'accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale ed è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche ed equiparate, alle strutture private lucrative e non lucrative e ai professionisti che ne facciano richiesta, in presenza di requisiti di qualificazione, della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e della verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Gli accordi contrattuali consentono alle strutture, preventivamente autorizzate ed oggetto di accreditamento istituzionale, l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. La stipula di tali accordi attribuisce ai soggetti potenziali erogatori per conto del Servizio sanitario nazionale la qualifica di concessionari del pubblico servizio sanitario. La relativa disciplina è di competenza legislativa regionale.
La Regione e le aziende sanitarie locali, inoltre, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
Articolo 16
(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione)
L’articolo 16, comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2 prevede l’adozione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con decreto (il testo originario faceva riferimento al “provvedimento”) dell’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate (nel testo originario era presente la locuzione “in cui ricadono” le infrastrutture interessate). I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il cap. 7457 dello stato di previsione del MEF (Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo Sport e Periferie) espone un ammontare complessivo pari a € 89.326.085 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Si ricorda che Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:
ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));
completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));
Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M (il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2016, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M).
In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.
Successivamente, l’art. 1, comma 362 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse avrebbero quindi dovuto essere assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il D.P.C.M. 31 ottobre 2018, come modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 e con D.P.C.M. 14 febbraio 2019.
L’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con delibera n. 10 del 4 aprile 2019 e, successivamente, con delibera n. 45 del 24 luglio 2019, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.
A sua volta, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”. È pertanto intervenuta la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.
A livello organizzativo, l’art. 1, co. 28 e 29, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che le risorse del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla Sport e Salute s.p.a., che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 25 luglio 2019, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute S.p.A. o un soggetto da essa individuato. Fra l’altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.
L'art. 1, comma 182, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (data della sua entrata in vigore), che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. La disposizione in commento ha dunque operato un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019. Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport delle finalità originarie del Fondo, individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo D.L. n. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.
L’art. 1, comma 617, della legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha infine incrementato il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Qui la sezione del sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi Sport e periferie 2022.
Il comma 2 prevede l’emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.A., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Come risulta dalla determinazione del 12 luglio 2022, n. 89 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. – 2020), pp. 2-3, Sport e salute è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e così denominata “Sport e salute S.p.a.” ai sensi del comma 629, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house. Infatti, agisce quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l’ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall’attività di mercato.
In particolare, la Società:
- in base al contratto di servizio, di cui all’art.8 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e al Comitato Nazionale Paralimpico (Cip), al fine dell’espletamento da parte del Comitato stesso dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge; nel corso dell’esercizio 2020 e nel rispetto della legge n. 145 del 2018, i rapporti tra Coni e Sport e salute S.p.a. sono stati disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nel contratto il Coni individua gli obiettivi da perseguire e prefigura i risultati dell’attività da svolgere per il perseguimento dei propri fini istituzionali e stabilisce il corrispettivo per i servizi resi da Sport e salute;
- Con analogo contratto di servizio, previsto dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, la Società fornisce servizi e prestazioni al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), comprese le risorse umane;
- in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
- fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle federazioni sportive nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società ha previsto un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale.
La missione della Società, dunque, è quella di valorizzare lo sport italiano, in particolare per la promozione dello sport di base, supportando il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali e le altre categorie di organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nel conseguimento dei loro fini istituzionali, etici e sportivi, utilizzando le risorse a propria disposizione in modo efficace ed efficiente, sviluppando e ottimizzando nel migliore dei modi i propri asset ed il proprio know-how.
Articolo 17
(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)
L’articolo 17 - al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – dispone, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e, secondo quanto inserito in Commissione, del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. La definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata, dal comma 2, ad un decreto del Ministero del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione finanziaria degli oneri.
In dettaglio, l'articolo 17, al comma 1, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 - per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e, secondo quanto inserito in Commissione, del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi il 2 luglio 2023, (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), la definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per ciò che attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rammenta che, ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2[36].
Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso. Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[37], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.
Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai regolamenti generali di esenzione (Regolamento n. 651/2014/UE - GBER - General Block Exemption Regulation e Regolamento n. 2022/2472/UE - ABER- Agricultural Block Exemption Regulation, e Regolamento 2022/2473/UE - Fishery and Aquaculture Exemption Regulation FIBER) e i regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. “de minimis”, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
Per gli aiuti cd. de minimis, opera il Reg. 1407/2013/UE, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[38]. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE).
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Reg. 1408/2013/UE , come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro); b) è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha). Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027. Infine, per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il Regolamento 717/2014/UE. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabili fino al 31 dicembre 2023 (secondo la proroga contenuta nel Regolamento 2022/2514/UE).
Per ciò che attiene ai regimi di esenzione per categoria, si rammenta che l’articolo 50 del Regolamento GBER esenta, a date condizioni, dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione sino al 31 dicembre 2026 secondo la recente modifica del Regolamento approvata dalla Commissione il 9 marzo scorso. Per una disamina dell’articolo 50 si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10.
Il comma 3 dispone che agli oneri di cui all’articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
L’articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. La finalità del Fondo, prevista dalla norma istitutiva, è razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo:
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Quanto alla dotazione finanziaria del fondo, il comma 366 aveva per esso inizialmente stanziato 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024. Questa autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata in virtù di una serie di interventi legislativi. Da ultimo, ai sensi della legge di bilancio 2023-2025 (L. n. 197/2022), il Fondo, iscritto sul capitolo 2025/pg.1/MITUR, reca una dotazione pari a 175.958.333 euro per l’anno 2023 e a 41,1 milioni per l’anno 2024.
Articolo 17-bis
(Misure compensative in materia di prevenzione incendi a sostegno delle attività economiche)
L’articolo 17-bis, introdotto in sede referente, disciplina la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni metereologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo. L'idoneità delle misure adottate è attestata da un professionista antincendio e resa disponibile in caso di controllo. La disposizione si applica per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
Il comma 1 dell’articolo in esame, introdotto in sede referente, prevede l’adozione di idonee misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo, da parte dei responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previste nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), insediate nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge, i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023.
Tale disposizione, che è volta a garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, prevede, inoltre, che le stesse attività siano in regola con gli adempimenti indicati agli articoli 4 e 5 del citato DPR n. 151/2011.
Il comma 2 stabilisce che l'idoneità delle predette misure, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 reca la definizione di professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il comma 3 prevede l’applicazione delle disposizioni del presente articolo dal l° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
Il citato regolamento DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio di competenza del Comando VVF.
Nell'ambito dell’applicazione del regolamento rientrano tutte le attività riportate nell'Allegato I, soggette ai controlli di prevenzione incendi che, a seconda della categoria di appartenenza, devono ottenere la conformità antincendio.
Se, in presenza di particolari situazioni, non è possibile rispettare la regola tecnica prevista, si rende necessario attivare il procedimento della deroga, con la previsione di misure compensative, al fine di ottenere un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Gli articoli 4 e 5 del richiamato DPR 151/2011 disciplinano le procedure amministrative relative alla conformità antincendio rilasciata dal Comando dei vigili del fuoco, per le attività soggette a controllo riportate nell’Allegato I del medesimo DPR 151/2011.
L’allegato I presenta un elenco di 80 attività (riguardanti specifiche opere infrastrutturali, attività commerciali ed industriali, edifici tutelati dal Codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004, ed immobili dell’edilizia scolastica e sanitaria) considerate a maggior rischio in caso d'incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Articolo 18
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)
L’articolo 18 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per l’assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Si disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (comma 2).
Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, istituito dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D. Lgs. 1/2018, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
Tale rifinanziamento è volto alla tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 2, del richiamato Codice della protezione civile, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché per l’immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Nello specifico, il territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 riguarda gli accadimenti calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023, e con le delibere del 25 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
Con la delibera del 4 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito, in Emilia-Romagna, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
Con la delibera del 23 maggio 2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con la delibera del 25 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Con la ulteriore delibera del 25 maggio 2023, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle Marche, a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
Il comma 2 dispone sull’attuazione degli interventi indicati all’articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni.
Con la delibera del 16 settembre 2022, è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Marche, a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Successivamente, con la delibera del 19 ottobre 2022, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
A tale fine il comma 2 prevede che l’attuazione degli interventi ha luogo con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente indicate all’articolo 12-bis del D.L. 76/2022 e all’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’articolo 12-bis del D.L. 76/2022, modificato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 3/2023, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per l’adozione di misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. In attuazione di quanto disposto si veda il D.M. 9 marzo 2023.
L’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. 3/2023, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della protezione civile.
Il comma 3 dispone che per la copertura degli oneri previsti al comma 1 si utilizzino le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come indicato nell’art. 22 del provvedimento in esame.
Le lettere a), b), c), d) e) f) dell’articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile dispongono in merito:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in un’altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.
L’art. 24 del Codice della protezione civile disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di livello nazionale secondo due fasi: la prima consistente in una valutazione speditiva svolta sulle caratteristiche dell'evento calamitoso dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal territorio che, in caso di esito positivo, consente dì procedere alla deliberazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono individuate prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti da attuare; con la seconda fase si prevede - a seguito di una approfondita ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, effettuata in tempi congrui congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - l’individuazione da parte del Consiglio dei ministri, con altra deliberazione, di ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività dettagliate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25, oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti individuati dalla successiva lettera d), autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione citata fissa l'arco di tempo di vigenza dello stato di emergenza in un anno prorogabile per non più di dodici mesi.
L’art. 44 del Codice della protezione civile prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, per avviare gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
Si fa presente che il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) presenta al cap. 7441 della tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti dotazioni: 490 milioni per l’anno 2023, 340 milioni per l’anno 2024 e 340 milioni per l’anno 2025.
Articolo 19
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)
L’articolo 19, comma 1, autorizza l’applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia - dell’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), per le procedure di urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Tale procedura d’urgenza è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno (comma 2). Il comma 2-bis, infine, prevede che i comuni indicati nell'allegato 1, nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
L’articolo 19, comma 1, prevede che in caso di urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri (4, 23 e 25 maggio 2023)[39], si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in deroga alle disposizione dell’articolo 229, comma 2, del Codice medesimo. In base a quest’ultima, la data di entrata in vigore dell’efficacia del Codice è stabilita al 1° luglio 2023.
L’articolo 140 prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tuttavia è previsto che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto non è, comunque, ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. L’articolo 140 prevede, inoltre, che l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente.
In base al comma 2, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile)[40], necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all’articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Si segnala, infine, che durante l’esame in sede referente è stato inserito il comma 2-bis in base al quale i comuni indicati nell'allegato 1, nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Articolo 20, commi 1-4bis
(Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
L’articolo 20, ai commi 1-4, reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’elenco allegato al decreto-legge.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserite un nuovo comma con cui si prevede l’erogazione in favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali delle risorse relative al Fondo di solidarietà comunale in un’unica rata per l’anno 2023 (comma 4-bis).
Il comma 1 stabilisce che per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al presente decreto-legge, il raggiungimento degli obiettivi di servizio riferiti all’anno 2022, relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, cui sono collegati i trasferimenti dal Fondo di solidarietà comunale, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023 (e non entro il 31 maggio, come previsto dalla legislazione previgente).
Si rammenta che con riferimento agli obiettivi dell’anno 2021, il termine per la trasmissione alla SOSE della scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido è stato prorogato al 30 settembre 2022 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis).
Nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale[41] – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard.
Le risorse assegnate a tali finalità e le modalità di riparto tra i comuni sono disciplinate all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d–sexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.
Per assicurare che le risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le somme assegnate con il vincolo di destinazione all’attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Con riferimento all’anno 2022, il D.P.C.M. 13 ottobre 2022 ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023, in modalità esclusivamente telematica.
Il comma 2 reca, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nel predetto allegato 1, la proroga al 31 luglio 2023 del termine entro il quale gli enti locali che abbiano utilizzato nel 2022 le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, autorizzate per gli anni precedenti e confluite nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, devono inviare la certificazione della perdita di gettito per l'anno 2022 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale termine, si rammenta, è stato fissato in via perentoria dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, al 31 maggio 2023.
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (c.d. Fondone) e di ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni[42], vincolandole alla finalità esclusiva di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma dispone che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono invece versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 del citato articolo 13 ha disposto l’obbligo per gli enti locali che utilizzano nell’anno 2022 le predette risorse confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021[43] di inviare per via telematica[44] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto 18 ottobre 2022, n. 242764). La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19. Non vi rientrano, pertanto, le riduzioni di gettito derivanti da scelte autonomamente assunte della regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti, si ricorda, per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
Si ricorda, infine, che l’articolo 13, comma 4, del D.L. n. 4 del 2022 ha previsto sanzioni in caso di mancata o ritardata trasmissione della certificazione 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, commisurata: all’80 per cento delle risorse acquisite tramite il cosiddetto “Fondone” per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022; al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.
Il comma 3 reca il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la deliberazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali che non abbiano già provveduto alla sua approvazione entro i termini indicati dal TUEL.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato, dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il comma 4, infine, proroga al 31 luglio 2023 il termine per la trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche, per i comuni di cui all’allegato elenco che non vi abbiano già provveduto.
Tale termine, si rammenta, è stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione.
Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero dell’interno a erogare in un’unica soluzione le risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023 a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 del decreto in esame.
Secondo quanto riferito dal Governo, l’erogazione in un’unica soluzione, in luogo delle due previste per il 2023 (a maggio e a ottobre), consentirebbe agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di fronteggiare le improvvise spese connesse all’emergenza, evitando il rischio di una crisi di liquidità.
Si segnala peraltro che la prima rata risulta già essere stata erogata dal Ministero dell’interno lo scorso 23 giugno (cfr. il comunicato del Ministero dell’interno).
In base alla normativa vigente (art. 1, comma 451, legge n. 232/2016), il riparto del Fondo di solidarietà – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione - è operato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM è altresì richiesto, dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (previsto dall'art. 57-quinquies, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019).
Dopo l'adozione del DPCM di riparto, il Ministero dell'Interno provvede ad erogare le quote attribuite a ogni comune in 2 rate, da corrispondere rispettivamente entro maggio e ottobre, di cui la prima corrispondente al 66% delle risorse spettanti.
Il riparto per l'anno 2023 è stato definito con il D.P.C.M. 13 giugno 2023, per una dotazione del FSC per l’anno 2023 pari a 6.932,5 milioni di euro, sulla base della Nota metodologica definita dal Ministero dell'interno ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 18 aprile 2023 non è stato peraltro raggiunto l'accordo ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016[45]; il quale, tuttavia, prevede, in caso di mancato accordo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia, comunque, emanato.
In attuazione del D.P.C.M., il Ministero degli interni ha già provveduto ad erogare ai comuni la prima rata del Fondo, nella misura del 66% dell’importo dovuto. L’erogazione ha riguardato 5.458 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad 3.698,5 milioni di euro (comunicato del 23 giugno 2023).
Articolo 20, commi 4ter–4quater
(Utilizzo avanzo di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
I commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 20, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, consentono ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, di utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni del TUEL.
In particolare, il comma 4-ter prevede, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, la possibilità per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, per le relative unioni di comuni, per le province e le città metropolitane, di utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022, in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL, inerenti l’utilizzo dell'avanzo in via ordinaria, che può avvenire solamente con variazione di bilancio e per determinate finalità.
Nello specifico, l’articolo 187, comma 2, del TUEL (Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 276/2000) dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertata con l’approvazione del rendiconto, possa essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Si segnala che il precedente comma 3 dell’articolo 20 in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) reca il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la deliberazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali che non abbiano già provveduto alla sua approvazione entro i termini indicati dal TUEL.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato, dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Riguardo alla facoltà introdotta dalla norma in esame, si ricorda peraltro che la legge di bilancio per il 2023 già prevede, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, la possibilità per tutti gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 (art. 1, comma 775, della legge n. 197 del 2022).
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali è stato differito, da ultimo, al 31 luglio 2023 (D.M. 30 maggio 2023).
Si rammenta, al riguardo, che, in deroga alle citate disposizioni di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL, in passato è stata prevista per gli enti locali, in relazione all’emergenza epidemiologia da Covid-19, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza pandemica (art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020). Tale facoltà, inizialmente prevista per il solo 2020, è stata poi estesa anche agli esercizi 2021 (art. 30, co. 2-bis, D.L. n. 41/2021) e 2022 (art. 13, co. 6, D.L. n. 4/2022). Tale facoltà ha potuto essere esercitata dagli enti locali ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il comma 4-quater dispone che gli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, possono utilizzare l’avanzo in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del TUEL.
Tale norma preclude l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione nel caso in cui l’ente si trovi a gestire entrate vincolate in termini di cassa (art. 195 del TUEL) e nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio (di cui all'art. 193 del TUEL).
Articolo 20, commi 4quinquies–4octies
(Ulteriori proroghe di termini contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
I commi da 4-quinquies a 4-octies dell’articolo 20, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono ulteriori proroghe di termini in materia contabile a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Il comma 4-quinquies proroga al 30 settembre 2023, a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, i termini per la salvaguardia degli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 193, comma 2, del TUEL.
Si ricorda che l’art. 193, comma 2, del TUEL prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure di salvaguardia.
In particolare, in caso di accertamento negativo, la delibera deve prevedere:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il comma 4-sexies differisce dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2022 da parte degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali.
La disposizione in esame richiama l’articolo 151, comma 8, del TUEL, il quale stabilisce il termine del 30 settembre per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011.
L’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118 del 2011 afferma che il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.
Il comma 4-septies differisce al 15 novembre 2023, a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno.
I termini per la deliberazione del Documento unico di programmazione sono stabiliti dall’articolo 170 del TUEL, che ne prevede la presentazione da parte della Giunta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
Si rammenta che il Documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, ed è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
Il comma 4-octies proroga di sessanta giorni, a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, il termine – ordinariamente di sessanta giorni – per la trasmissione dei conti redatti dagli agenti contabili interni dell’ente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nonché il termine – ordinariamente di sessanta giorni – per la presentazione, da parte dei medesimi, del conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.
L’art. 233, comma 1, del TUEL, richiamato dalla norma in esame, stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli enti locali, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.
L’art. 139, comma 1, del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 2016) dispone che gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge.
Articolo 20-bis
(Ambito di applicazione)
L’articolo 20-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, individua l’ambito di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dagli articoli da 20-ter a 20-undecies.
I commi 1 e 2 prevedono che le disposizioni recate dal presente articolo e dagli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione:
Ø sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023 e ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge;
Ø sui territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1 per i quali è stato comunque dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
Nell’ambito del comma 2, inoltre, si stabilisce che in caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell’articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all’estensione dell’elenco di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge in questione..
Il comma 3, infine, precisa che restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Articolo 20-ter
(Commissario straordinario alla ricostruzione)
L’articolo 20-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, disciplina la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso.
Il comma 1 prevede che la nomina e la revoca del Commissario straordinario alla ricostruzione avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate. Il compenso del Commissario straordinario è composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa non può superare 50 mila euro annui, così come la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.
Il comma 2 prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario.
Il comma 3 stabilisce che entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria nonché delle relative risorse finanziarie.
Il comma 4 disciplina l'assegnazione alla Struttura del Commissario straordinario, nel limite di sessanta unità, di personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti.
Il personale in questione viene posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione prevista dall'ordinamento dell'Amministrazione di provenienza.
Il comma 5 prevede la possibilità, da parte della Struttura di supporto del Commissario straordinario, di avvalersi di massimo cinque esperti o consulenti, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Inoltre, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6, agli esperti spettano compensi omnicomprensivi per un importo complessivo annuo lordo non superiore a euro 150.000,00, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a curo 50.000,00, da determinarsi con il provvedimento di nomina.
Il comma 6 stabilisce lo stanziamento per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario e per il compenso del Commissario stesso. Lo stanziamento complessivo è pari a euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Il comma 7 reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. In particolare il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio.
Il comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni.
Il comma 9 prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione, si avvalga dei Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari, mentre il comma 9-bis stabilisce che ciascuno dei sub-commissari possa avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto del Commissario.
Il comma 10 prevede la copertura delle risorse finanziarie relative alla struttura commissariale e all'avvalimento delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei relativi organismi in house: a tali fini, si provvede a valere su alcune quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia e al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Tali risorse, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario al fine di velocizzare l'istituzione della struttura commissariale e la sua operatività.
Il comma 11, infine, disciplina la conclusione della gestione straordinaria per la ricostruzione, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, la disciplina del subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui al decreto pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale, fino alla conclusione degli interventi medesimi.
Articolo 20-quater
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)
L’articolo 20-quater, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, reca la disciplina e le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.
In particolare, il comma 1 stabilisce che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione.
La cabina è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Il comma 2 prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
Il comma 3, infine, stabilisce che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
Ø nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3;
Ø nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;
Ø nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
L’articolo 20-quinquies, inserito durante l’esame in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2). Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo (comma 4). I commi 6 e 7 contengono la copertura finanziaria.
L' articolo 20-quinquies, introdotto in sede referente, al comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal l° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 2 stabilisce che al predetto Fondo affluiscono ulteriori 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.
Il comma 3 prevede che le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispettivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 di euro per l'anno 2025.
In base al comma 4 è intestata al Commissario straordinario apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi di cui all’articolo 20-bis.
Il comma 5 regola la destinazione delle risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, prevedendo al riguardo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
Il comma 6 detta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, prevedendo a tali fini la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, previsto dall’articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per sostenere l’aumento dei costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Il comma 7 detta la norma di copertura degli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, prevedendo la corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In base al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Articolo 20-sexies
(Ricostruzione privata)
In base all’articolo 20-sexies, comma 1, introdotto in sede referente, il Commissario straordinario individua i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione per rafforzare gli edifici residenziali e produttivi, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati. Il comma 3 definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Il comma 4 regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati. Il comma 6 detta la norma di copertura finanziaria degli oneri, prevedendo l'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023.
L’ articolo 20-sexies, comma 1, introdotto in sede referente, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a:
a. individuare contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:
1. interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi;
2. interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3. interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b. definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino e riparazione degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni per assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c. individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d. individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
e. definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f. stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
Il comma 2 chiarisce che gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
Il comma 3 regola la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario. Tali contributi, che possono concorrere fino al 100 per cento delle spese occorrenti, fermi i limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici nei territori di cui all’articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-bis.
Il comma 4 regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dagli articoli da 20-bis a 20-undecies.
In particolare, tali contratti devono recare apposita clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è inoltre risolto di diritto.
Il comma 5, con disposizione di carattere generale, prevede che, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
Il comma 6 detta la norma di copertura finanziaria degli oneri, prevedendo l'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In base al comma 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 20-septies
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)
L’articolo 20-septies, introdotto in sede referente (e che riproduce l’articolo 6 del D.L. n. 88/2023), disciplina le procedure per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti e attribuendo al Commissario per la ricostruzione il potere di adottare i relativi provvedimenti e di svolgere le verifiche ai fini dell’eventuale annullamento o revoca dei decreti di concessione dei contributi.
Il comma 1 dispone, al primo periodo, che l’istanza di concessione dei contributi è presentata:
§ dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente;
§ unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Il secondo periodo stabilisce che alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall’autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
Il comma 2 prevede, al primo periodo, che all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune:
§ rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
§ ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico.
L’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire. In particolare, il comma 1 dispone che la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. Gli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 recano, rispettivamente, la disciplina degli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività (per i quali, cioè, non è necessario il rilascio del permesso di costruire) e degli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (c.d. “super SCIA”, prevista in sintesi per gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico e per le nuove costruzioni che richiederebbero il permesso di costruire ma che possono essere realizzate con la “super SCIA” qualora i piani attuativi comunque denominati o gli strumenti urbanistici generali contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive).
Il secondo periodo del comma 2 precisa che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
Il comma 3 dispone che, una volta verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell’art. 20-sexies, comma 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia), il Comune trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
Il comma 4 dispone, al primo periodo, che il Commissario straordinario:
§ conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi;
§ e provvede alla sua erogazione.
Il secondo periodo precisa che gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il comma 1 dell’art. 11 della L. n. 3/2003 dispone che 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della L. n. 144/1999, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE (oggi CIPESS). Con la delibera 26 novembre 2020 (Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della L. n. 3/2003, come modificato dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 76/2020) il CIPE (oggi CIPESS) ha dettato la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del D.L. 76/2020, che ha conferito al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare.
Il comma 5 detta la disciplina in materia di verifiche sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione dei contributi. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario:
§ dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi;
La relazione illustrativa al D.L. n. 88/2023 precisa che l’annullamento è disposto in caso di carenze o difformità originarie, la revoca in caso di carenze o difformità sopravvenute.
§ e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
Viene inoltre chiarito che la concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di:
§ mancato o ridotto impiego delle somme;
§ ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio.
In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 20-quinquies, comma 1.
Il comma 6 demanda a provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20-ter, comma 8 (ossia ad ordinanze del Commissario straordinario) la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Viene previsto che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
Il comma 7 stabilisce che i contributi e i benefici previsti dalla presente sezione (rubricata “Ricostruzione dei beni danneggiati privati”) sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della istanza di cui al comma 1.
Il comma 8 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nella relazione tecnica al D.L. 88/2023 si rileva che le disposizioni dell’articolo 6 di quel provvedimento (poi confluito nel provvedimento in esame) non riconoscono alcun diritto al contributo ma ne regolano il procedimento di concessione, assumendo in tal modo carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 20-octies
(Ricostruzione pubblica)
L’articolo 20-octies, introdotto in sede referente, disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.
Interventi oggetto di finanziamenti
In particolare, il comma 1 demanda a provvedimenti del Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, provvede anche a mezzo di ordinanze) la disciplina dei finanziamenti per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi.
Si precisa che i finanziamenti sono attribuiti nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA.
La norma elenca quattro diverse tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti, in cui rientrano:
a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, immobili di edilizia residenziale pubblica, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e chiese e edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;
b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale) è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica è concluso entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.
Il comma 2 prevede che con i medesimi provvedimenti del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, vengano definiti e approvati:
a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 20-bis, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano, anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale per le infrastrutture stradali, con l’individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale prevista all’articolo 20-quinquies.
Il comma 3 consente - per quanto riguarda gli edifici scolastici - che, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
Gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Sono comunque fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti commissariali di cui all'articolo 20-ter, comma 8 (ordinanze commissariali).
In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
Il comma 4 disciplina l’approvazione dei piani speciali per la ricostruzione pubblica da parte del Commissario straordinario.
In particolare, il Commissario straordinario approva i suddetti piani:
- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- acquisita l’intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione prevista all’articolo 20-quater;
- nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
Il Commissario straordinario può individuare con successivi provvedimenti, con specifica motivazione, gli interventi prioritari inseriti in detti piani.
Gli interventi previsti nei richiamati atti di pianificazione sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (oggi CIPESS) n. 63 del 26 novembre 2020.
L’articolo 11 della legge 3/2003 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE (Delibera CIPE 63/2020).
I commi 5 e 6 disciplinano una procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, che prevede:
- l’invio dei progetti degli interventi da parte dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province interessate al Commissario straordinario, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario, d’intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani speciali (comma 5);
- l’approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario, che verifica la congruità economica dei progetti, e l’adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario medesimo, che deve indicare il codice CUP degli interventi (comma 6).
Il comma 7 precisa che i contributi per la ricostruzione pubblica, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell’ambito della gestione emergenziale.
Il comma 8 stabilisce l’invio dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario ai soggetti attuatori, che provvedono ad espletare le procedure di gara per selezionare gli operatori economici.
Il comma 9 specifica che il monitoraggio dei finanziamenti deve avvenire, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell’invio previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36):
- sulla base di quanto dettato sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (D. Lgs. 229/2011);
- nonché - limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici – sulla base del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Il principio dell’unicità dell’invio (art. 19, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici) stabilisce che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.
Il D. Lgs. 229/2011 prevede all’art. 1, comma 1, che le amministrazioni pubbliche che realizzano opere pubbliche sono tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.
Procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica
Il comma 10 prevede l’applicazione alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni contenute nella Parte II, titolo IV, del D.L. 77/2021 (in materia di governance del PNRR).
Tali disposizioni indicate nel D.L. 77/2021, che riguardano le semplificazioni e le agevolazioni procedurali o i maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, sono comunque applicate, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica.
Per approfondire la disciplina richiamata dalla norma in esame contenuta nel D.L. 77/2021 si rinvia al seguente dossier.
Il comma 10 stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 77/2021, ad eccezione della disciplina speciale prevista all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso D.L. 77/2021.
L’art. 14 del D.L. 77/2021 prevede l’applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare (PNC) delle misure e delle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti, nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi. Inoltre, si specifica che le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del PNC al PNRR.
L’art. 53-bis, comma 3, del D.L. 77/2021 prevede, in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria, che le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
Il comma 11 disciplina la procedura per il superamento da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, dei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato.
In particolare, nel caso che l’ente territoriale, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata, per concordare le iniziative da assumere da definirsi entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l’autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il richiamato articolo 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
L’articolo 120, secondo comma, stabilisce che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Per l'attuazione dell’art. 120 della Costituzione si veda l'art. 8 della legge 131/2003.
Il comma 12 disciplina la nomina di un Commissario ad acta, con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione.
Il Commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell’esercizio del potere sostitutivo, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
Il comma 13 stabilisce che per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri Commissari straordinari.
Nello specifico, si tratta: dei Commissari straordinari previsti dall’art. 4 del D.L. 32/2019, per la realizzazione di vari interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale; dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici (articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018); del Commissario straordinario di governo nominato per gli interventi di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) (articolo 21, comma 11.1, del D.L. 201/2011); e del Commissario unico nazionale per la depurazione (articolo 2, comma 1, del D.L. 243/2016 e articolo 5, comma 6, del D.L. 111/2019), qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Articolo 20-novies
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)
L’articolo 20-novies, introdotto in sede referente, disciplina: le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati; i poteri di delega delle regioni per la realizzazione degli interventi previsti; le competenze di ANAS S.p.A per il ripristino delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate; i lavori attribuiti alle diocesi ed agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; e la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi della Struttura tecnica per la progettazione di beni e di edifici pubblici per gli interventi sugli immobili pubblici danneggiati.
Il comma 1 individua i seguenti soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:
a) le Regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, previsti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del decreto-legge in esame, di importo inferiore a 5.382.000 di euro per gli appalti pubblici di lavori (corrispondente alla soglia di rilevanza europea prevista all'art. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023);
f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
Il comma 2 consente ai Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, di delegare, con apposito provvedimento, per lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi i cui soggetti attuatori sono le Regioni, i Comuni, gli altri enti locali interessati o gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO).
In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega, è consentito al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di individuare quale soggetto attuatore lo stesso ente locale titolare o l’EGATO territorialmente competente.
Il comma 3 individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018.
L’art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile prevede l’emanazione di ordinanze di protezione civile per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
Specificatamente, la società ANAS S.p.a.:
- opera, in qualità di soggetto attuatore per quanto previsto nei piani per le infrastrutture stradali, eventualmente, in via di anticipazione, sulle risorse del Fondo unico ANAS, istituito dall'art. 1, comma 868, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/ 2015).
In particolare, la società ANAS, che interviene secondo le modalità relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture previste dall’art. 20-octies, comma 10 del presente provvedimento, opera, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime;
- provvede al coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile;
- provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione sulle risorse del richiamato Fondo unico ANAS con le medesime modalità sopra indicate.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, con le modalità e nel limite della quota assegnata ad ANAS dall'art. 36, comma 3-bis, del D.L. 98/2011.
L’art. 36, comma 3-bis del D.L. 98/2011 riconosce ad ANAS, per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota che non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi.
Le risorse del richiamato Fondo unico ANAS utilizzate per gli interventi previsti sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario.
Il comma 4 dispone che relativamente agli interventi attribuiti alle diocesi in qualità di soggetto attuatore di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti attuatori indicati al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
Il comma 5 prevede che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.
In tal caso, le modalità di attuazione sono disciplinate con ordinanza commissariale, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, al fine di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
Il comma 6 consente al Commissario straordinario di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici prevista dall’art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, individuati nell’ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.
I richiamati commi da 162 a 170 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 disciplinano la costituzione della Struttura per la Progettazione, che si occupa dei servizi di progettazione, di ingegneria e architettura per la manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici per le Amministrazioni Centrali e gli Enti territoriali. A tali fini, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento.
La relazione tecnica specifica che le disposizioni in esame non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 20-decies
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso)
L’articolo 20-decies, introdotto durante l'esame in sede referente, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso. Viene in particolare prevista l’approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2). Sono altresì disciplinati: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l’utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 9). Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto del presente articolo (comma 10), per la gestione dei materiali contenenti amianto (comma 11) e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo (comma 12).
Si fa notare che le disposizioni recate dall’articolo in esame riproducono, in gran parte, quelle recate dall’art. 9 del D.L. 5 luglio 2023, n. 88, presentato alla Camera per la conversione in legge.
Si fa altresì notare che le disposizioni recate dall’articolo in esame ricalcano, per la gran parte, quelle adottate in passato per la gestione dei materiali derivanti da crolli e demolizioni; si ricorda in particolare, a titolo di esempio, l’art. 28 del D.L. 189/2016, recante disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dai crolli (parziali o totali) degli edifici causati dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale ad esso attribuita (v. art. 20-ter, comma 7, lettera e)), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell’art. 25 del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1).
L’articolo 25 di tale Codice dispone che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Lo stesso articolo disciplina nel dettaglio tali ordinanze, prevedendo tra l’altro che siano emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e indicando le finalità e i contenuti delle ordinanze medesime.
Il comma 2 dispone che il succitato piano (previsto dal comma 1) è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi in questione; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti (mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023) e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.
Il comma 3 classifica come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 – in deroga all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) – i materiali derivanti:
- dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi in questione;
- dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico dei medesimi.
Lo stesso comma precisa che tale classificazione opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo (di cui ai successivi commi 5 e 7); vengono fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.
Viene inoltre disposto che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga al Codice dell’ambiente (art. 183, comma 1, lettera f).
In base alla definizione recata dalla citata lettera f) del comma 1 dell’art. 183 del Codice dell’ambiente, è «produttore di rifiuti» il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Si ricorda che il Codice dell'ambiente provvede alla classificazione dei rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, in base al disposto dall’art. 184, comma 3, lettera b), del Codice, rientrano tra i rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ferma restando la disciplina dei sottoprodotti (recata dall’art. 184-bis del medesimo Codice).
Con riferimento alla classificazione dei rifiuti con codice 20.03.99, si ricorda che tale voce, corrisponde - in base a quanto stabilito nell’allegato D al D.Lgs. 152/2006 (che contiene uno specifico elenco, cd. Catalogo Europeo Rifiuti, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione) – ai “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.
Come sottolineato dalla norma in esame, tale classificazione deroga all’art. 184.
L’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga infatti alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)”. Tale classe di rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, rientra nella categoria dei rifiuti speciali e non in quella dei rifiuti urbani.
In base al comma 4, non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Lo stesso comma dispone che tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
Il comma 5 dispone, al primo periodo, che la raccolta dei materiali in questione (cioè quelli classificati con codice CER 20.03.99 dal comma 3), insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall’evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte:
- direttamente;
- attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate;
- o attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (procedura disciplinata dall’art. 76 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023).
Viene altresì precisato che il trasporto a cui la norma fa riferimento:
- è quello destinato ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, o direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5).
Si ricorda che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente, le seguenti operazioni di recupero:
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo);
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- è effettuato senza lo svolgimento di analisi preventive.
Il terzo periodo del comma in esame stabilisce che il Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
Il successivo periodo dispone che tali disposizioni si applicano anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza.
Il CDC RAEE è un consorzio di natura privata costituito in applicazione del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e partecipato dai sistemi collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) provenienti dai nuclei domestici, che hanno l’obbligo per legge di aderirvi, nonché da un sistema collettivo dei produttori di AEE professionali. Il CDC RAEE svolge ruoli e compiti definiti agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 49/2014 (con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva europea sui RAEE n. 2012/19/UE). In particolare il comma 5 dell’art. 33 dispone che il CDC RAEE “ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento” e, in particolare, tra l’altro, ha il compito di “garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo” (lettera b), del citato comma 5).
Il CDCNPA è un consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 188/2008 (di recepimento della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti). L’art. 17 di tale decreto affida al CDCNPA i compiti “di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori” e di “organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale”.
Il comma in esame dispone inoltre, al quinto periodo, che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall’evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del Codice dell’ambiente.
Il comma in esame dispone altresì che, limitatamente alle macerie (cioè ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo) insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata.
In relazione a tale consenso viene previsto:
- che, al fine della sua acquisizione, il Comune provvede a notificare (secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi o dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973) apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;
In relazione alla notificazione degli atti amministrativi, si ricorda che le disposizioni principali che regolano tale materia sono costituite dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile. Inoltre, l'art. 10 della L. 265/1999 stabilisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, ma anche che la notificazione mediante i messi comunali costituisce un criterio, che trova luogo soltanto laddove non sia praticabile la notificazione postale o con le altre forme previste dalla legge.
Si ricorda altresì che l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) regola la disciplina della notifica degli avvisi e degli atti rivolti al contribuente anche prevedendo alcune deroghe alla normativa stabilita dal codice di procedura civile in materia di notifiche, al fine di agevolare l’azione dell’amministrazione finanziaria.
- un meccanismo di silenzio-assenso. Si stabilisce infatti che, decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.
Il comma 6 dispone che, al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.
Il primo periodo del comma 7 dispone che i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile.
Si ricorda che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente, le seguenti operazioni di recupero:
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo);
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni (esclusa l’operazione R13 di messa in riserva) di recupero
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Il periodo successivo dispone che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall’art. 177, comma 4, del Codice dell’ambiente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo Codice e dei principi di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (che disciplina il danno significativo agli obiettivi ambientali - DNSH).
Si ricorda che, tra le disposizioni generali in materia di rifiuti recate dalla parte IV del Codice dell’ambiente, rientra quella recata dall’art. 177, comma 4, in base alla quale “i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.
L’art. 178 del medesimo Codice dispone che la gestione dei rifiuti “è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga” e che, a tale fine, “la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
Il terzo periodo del comma 7 dispone che le modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie (cioè dei materiali di cui al comma 3) raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento, sono stabilite dai Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza.
Il comma 8 prevede che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 (tale rinvio sembra finalizzato a restringere l’ambito di applicazione della norma in esame ai soli siti di deposito temporaneo in cui sono trasportate le macerie, cioè i materiali di cui al comma 3):
- ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive;
- procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime;
- sono tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
Il comma 9, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso in questione possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all’eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
In relazione alla deroga citata, si ricorda che l’art. 182 del Codice dell’ambiente dispone che “è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano” (comma 3). Lo stesso articolo dispone però che il citato divieto non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile.
Si ricorda inoltre che il successivo art. 182-bis prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di “realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali”.
Il comma 10 – al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico – prevede che la vigilanza e il rispetto del presente articolo sono assicurati:
- dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e le aziende unità sanitarie locali (AUSL) territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori;
- e dal Ministero della cultura.
In base al comma 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i materiali derivanti dall'evento calamitoso in questione nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto:
- non possono essere classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 (come prescrive il comma 3), ma sono considerati come rifiuti pericolosi e classificati con il codice CER 17.06.05*;
Si ricorda che il codice CER 17.06.05* corrisponde, secondo la classificazione di cui all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006, ai materiali da costruzione contenenti amianto. L'asterisco indica che trattasi di rifiuto pericoloso.
- sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma.
Viene inoltre previsto che tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico, e che l’intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata.
Gestione del rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto
Il comma in esame disciplina la gestione del rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto prevedendo che:
- qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo;
- qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto.
Il comma in esame dispone inoltre che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.
Disciplina degli interventi di bonifica
Il comma in esame dispone che le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare – all'Organo di Vigilanza competente per territorio – idoneo piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta.
Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
In relazione al richiamo all’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si ricorda che tale norma disciplina i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 256 inoltre impone, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, la predisposizione di un piano di lavoro che deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza (vale a dire l’AUSL), almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale termine l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, i lavori possono essere eseguiti. L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita indicazione dell’orario di inizio delle attività.
Il comma 12 dispone che – ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione – le attività previste dal presente articolo derivanti dall’evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale attribuita (dall’art. 20-ter, comma 7, lettera e)) al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.
Viene altresì prevista l’usuale clausola di invarianza finanziaria per le amministrazioni coinvolte, stabilendo che le stesse operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20-undecies
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023)
L’articolo 20-undecies, al comma 1, dispone l’applicazione - nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023– del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria.
Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy di sottoscrivere un apposito accordo di Programma con le Regioni interessate.
Per le finalità dell’articolo, il comma 3 destina risorse disponibili, sino a 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
L’articolo 20-undecies, inserito in sede referente, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell’articolo 10 del D.L. 88/2023, il quale viene contestualmente abrogato dall’articolo 1-bis del disegno di legge di conversione, rimanendo salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti in virtù della norma abrogata.
Nel dettaglio, il comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva, dispone che nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del decreto legge, si applica il regime di aiuto per le aree di crisi industriale – di cui al D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989) - limitatamente a quanto disciplinato dal D.M. del 24 marzo 2022, e ai sensi di quanto previsto:
· dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE e
· dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato «de minimis», che esenta taluni aiuti di piccolo importo dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.
Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013. L’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e ss. mod. e int., ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa (articolo 27, commi 1-8) sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa (articolo 27, comma 8-bis, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013).
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 e la circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022 ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa.
Il D.M. dispone il rispetto dei princìpi generali e delle specifiche condizioni fissate nel Regolamento 651/2014/UE GBER.
Le imprese beneficiarie del regime di aiuto possono chiedere di accedere ad un sostegno finanziario per iniziative
o finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
o che comportino un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Il sostegno finanziario è riconosciuto nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato bnei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Per un dettaglio, si rinvia al box successivo.
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato de minimis, alla quale la norma qui in commento fa riferimento, ai fini del riconoscimento dell’aiuto previsto, si rammenta che il Reg. 1407/2013/UE dispensa anch’esso dalla procedura di notifica ex ante talune tipologie di aiuti di lieve entità.
Il Regolamento applica alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[46] (articolo 1). Il massimale di aiuto previsto è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa (o per impresa unica[47]). Mente, il massimale è di 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa (o per impresa unica), se questa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada[48].
A date e specifiche condizioni dettagliate nel Regolamento (articolo 4), anche i prestiti agevolati rientrando nel “de minimis”. I prestiti fino ad 1 milione di euro assistiti per il 50% da garanzia, nonché le garanzie che coprono non più dell’80% di un finanziamento fino a 1,5 milioni di euro possono beneficiare del regolamento «de minimis».
Il Regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE) (articolo 8).
Si osserva che un intervento in parte analogo a quello in esame è contenuto nell’art. 25 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (L. n. 229/2016) recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016». L’articolo 25 ha previsto, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici, l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, previo riconoscimento dei comuni (del cratere sismico) riportati negli allegati 1 e 2 del decreto legge, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012. In sede attuativa, tali aree sono state qualificate come aree di crisi industriale non complessa [49].
Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma 2 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) sottoscriva con le Regioni interessate un apposito accordo di Programma.
Circa la stipula dell’accordo di programma e gli effetti ad esso ascritti dalla richiamata disciplina di cui al D.M. 24 marzo 2022, si rinvia al box ricostruttivo infra.
Infine, il comma 3, per le finalità dell’articolo, destina le risorse disponibili - sino a un massimo di 100 milioni di euro - che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato (a quella data) in 661,6 milioni di euro le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile (Fondo presso il quale sono iscritte le risorse per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui alla L. n. n. 181/1989) ma non ancora programmate. Conseguentemente, ha ripartito l’importo non ancora programmato nel seguente modo:
· 210 milioni per interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa
· 451,6 milioni ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello.
La relazione tecnica al provvedimento in esame rileva che le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 351.642.835,66. Pertanto, ai territori qui in esame, potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 100 milioni di euro.
Per un dettaglio, si rinvia al box infra.
Si è sopra accennato che il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato da ultimo riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013[50].
In particolare, l’articolo 27 del D.L. 83/2012 prevede, al comma 1, che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiMiT adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) e demanda al Ministero delle imprese e del made in italy il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di apposita istanza presentata dalla regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
· una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
· una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Ai sensi del comma 2, progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Ai sensi dei commi 3 e 4, i progetti di riconversione e riqualificazione sono adottati tramite accordi di programma (la cui all’art. 15 della L. n. 241/1990)
Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del progetto sono indette dal MIMIT.
La disciplina agevolativa contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.
Il comma 5, infatti dispone che la concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse quelle sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, in via prioritaria nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa, nonché per gli interventi agevolativi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)[51].
È stato demandato al MIMIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).
Il soggetto gestore della misura è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) cui il Ministero impartisce direttive prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
Quanto alle aree di crisi non complessa, il comma 8-bis dell’articolo 27, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Con decreto direttoriale 19 dicembre 2016 il Ministero ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa (D.M. 30 agosto 2019 e circolare ministeriale 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147).
Il decreto stabilisce, in particolare, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (articolo 1), demandando (articolo 4 e 5, comma 14) ad un’apposita circolare esplicativa (Circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022) la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
E' data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
A tale proposito, il D.M. dispone che il soggetto gestore operi nel rispetto dei princìpi generali del Regolamento 651/2014/UE GBER (art. 2, comma 2. Sui compiti del soggetto gestore, cfr. anche articolo 3). Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, le quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso di una serie di requisiti dettagliati nell’articolo 4)
Sono ammissibili alle agevolazioni:
· i programmi di investimento produttivo, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER (artt. 13,14, e 17), diretti a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti;
d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Reg. GBER (articolo 5, comma 3 -5) [52]-
· i programmi di investimento per la tutela ambientale i quali devono essere conformi al Regolamento GBER (artt. da 36 a 47) e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale delle attività dell'impresa;
b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione non ancora in vigore che innalzano il livello di tutela ambientale;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) risanamento di siti contaminati;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 5, comma 6);
· i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione (se conformi all'art. 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti devono essere realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e le PMI coinvolte devono sostenere almeno il 30% dei costi ammissibili del progetto (articolo 5, comma 7);
· i progetti per la formazione del personale (se conformi all'art. 31 del regolamento GBER). Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale (articolo 5, comma 8).
· i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (se conformi all'art. 25 GBER), finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale (articolo 5, comma 9).
I programmi devono essere sviluppati nei seguenti settori economici a) estrazione di minerali da cave e miniere[53]; b) attività manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo (e in conformità all'art. 17 del GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale; d) attività dei servizi alle imprese; e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (articolo 5, comma 10).
Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevederne una limitazione a specifici settori (articolo 5, comma 11).
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento produttivo devono:
a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro. (per le imprese partecipanti alla rete, non inferiori a 400 mila euro);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, pena la revoca, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, caratterizzato da un incremento degli addetti.
Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali (articolo 5, commi 12-14).
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili[54]. La durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, massimo di tre anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato. Il rimborso deve seguire un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato I finanziamenti relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili pari o superiori a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali.
Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.
Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale partecipazione transitoria al capitale dell’impresa (consentita alle condizioni dell’articolo 8, comma 1[55]), non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili (per un dettaglio, si rinvia all’articolo 7).
Quanto alle risorse finanziarie, si rammenta che la misura in esame è stata più volte rifinanziata, da ultimo con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, co. 80-81) ha incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse (complessivamente pari, nel periodo 2021-2026 a 320 milioni di euro) alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è stato finanziato anche con le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» FESR.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato complessivamente le risorse in euro 661.642.835,66 provvedendo al relativo riparto fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.
Articolo 20-duodecies
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 20-duodecies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, recanti le misure per la ricostruzione dei territori e dei beni danneggiati dall’evento calamitoso.
Al riguardo, si rileva che la norma in oggetto riproduce integralmente – pur riferendosi alle sole disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, inseriti nel corso dell’esame in sede referente – il primo periodo dell’articolo 22, comma 4 del decreto-legge in esame, riferito tuttavia all’attuazione delle disposizioni recate dall’intero decreto-legge, incluse quelle inserite nel corso dell’esame parlamentare.
Articolo 21
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)
L’articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
A tal fine la disposizione prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli:
- è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni;
- istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
Il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
In particolare, la norma stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dell’articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni.
I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l’attività di vendita da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali.
Si ricorda che il sopra citato comma 4 dell’articolo 301 stabilisce che nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
La norma chiarisce infine che dall’attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 disciplina le modalità di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi della vendita dei beni prevista al comma 1.
Nello specifico si stabilisce che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
Si ricorda che il richiamato articolo 337 del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, stabilisce che per la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria o con decisione amministrativa, si osservano le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia approvato con regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708. Di regola viene incaricato della vendita il contabile che tiene la gestione della contravvenzione, al quale è data facoltà di vendere a trattativa privata le cose confiscate quando il valore di stima non sia superiore a lire 500.000. Lo stesso contabile ha pure facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio. I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se non siano prima ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode. Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono mai essere venduti per il consumo nello Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi. Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non possano essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione, vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo.
Viene chiarito che a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate.
Si ricorda che tale norma del testo unico delle leggi doganali stabilisce che le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario. L'altra metà è assegnata ad altri soggetti nonché a enti. Di tale metà, in particolare, la parte maggiore è devoluta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla guardia di finanza.
Il comma 3 stabilisce che le deroghe introdotte ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
Il comma 4, sempre al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, dispone che nel 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del decreto in esame.
Articolo 22, comma 1
(Modifiche alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo a carico del settore energetico)
L’articolo 22, comma 1 abroga le disposizioni contenute all’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
L'articolo 22, comma 1 prevede l’abrogazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, recante disposizioni volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi ai sensi dell’articolo 1, commi da 115 a 119 della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).
L’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ai commi da 115 a 119, ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito soggetto a IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi soggetti a IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopraindicate. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.
Il citato articolo 5 del D.L. n. 34/2022, di cui si dispone l’abrogazione, prevede, in particolare:
- l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, l’esclusione dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.
Per effetto dell’abrogazione disposta dall’articolo 22, comma 1, concorrono – dunque – interamente alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Gli oneri derivanti dalla rideterminazione della base imponibile per la liquidazione del contributo di solidarietà prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 erano valutati in 404 milioni di euro per l’anno 2023. Pertanto, dalla sua abrogazione si stima un recupero di gettito di pari importo.
Articolo 22, commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 22, modificato nel corso dell’esame in sede referente, al comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
In particolare, il comma 2 reca l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 9,07 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
Si rammenta che nel testo originario della disposizione il rifinanziamento del Fondo per l’anno 2024 era di 10,21 milioni.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento di circa 442,6 milioni di euro per il 2023, di 225,8 milioni per il 2024 e di circa 306 milioni per il 2025.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle misure introdotte dal provvedimento in esame, con riferimento specifico all’art. l (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi), art. 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’'emergenza), art. 6, commi 2, 6 e 7 (Disposizioni in materia di università e alta formazione), art. 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi), art. 18 (Rifìnanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) e dal comma 2 dell’articolo 22 in esame (Rifìnanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica).
Gli oneri sono complessivamente determinati in:
- 507.138.598 euro per l'anno 2023,
- 10.120.000 euro per l'anno 2024,
- 2.840.000 euro per l'anno 2028.
Gli oneri riferiti all’anno 2023 aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro, e, in termini di fabbisogno e di indebitamente netto, a 536.158.598 euro.
A tali oneri si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, disposta dal comma 1 dell’articolo 22 in esame (cfr. relativa scheda di lettura).
Si tratta, si rammenta, della norma che, nell’ambito della disciplina del contributo di solidarietà straordinario a carico delle imprese operanti nei settori energetici, ne aveva rideterminato la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
L’abrogazione di tale disposizione determina, in base alla Relazione tecnica, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nell'anno 2023.
b) quanto a 126,7 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo previsto per le famiglie per le spese di riscaldamento, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 34/2023.
L’articolo 3 del D.L. n. 34/2023, si rammenta, prevede la possibilità di erogare - nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie - un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento. Per tale finalità, il comma 3 dell’art. 3 ha autorizzato la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9.
Si tratta delle norme che dispongono la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza per i residenti (persone fisiche o giuridiche) nei comuni alluvionati (comma 4), dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta (comma 8), nonché dei termini e delle scadenze della c.d. "Rottamazione·quater" (comma 9). Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato alla Relazione tecnica, gli effetti in termini di maggiori entrate sui saldi di fabbisogno e indebitamente netto nel 2024 (dovuti al rallentamento delle attività dell'Agente della riscossione nel 2023 che si stima possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione) sono complessivamente riportati con riferimento al comma 4.
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalla riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, disposta dall'articolo 7, comma 11, lettera d), del provvedimento in esame.
Il citato articolo 7, si rammenta, dispone, al comma 11, lettera d), una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza di 150 milioni di euro, a copertura di quota parte degli oneri recati dal comma 9 del medesimo articolo 7 - che riconosce un’integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari - stimati pari a 620 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 425,1 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Si segnala che la suddetta riduzione di 150 milioni dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza, disposta dall'articolo 7, comma 11, lettera d), determina effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto - unitamente alle altre coperture previste dal comma 11 – eccedenti le necessità di copertura degli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 7 sui due saldi menzionati, come risultante dal Prospetto degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla Relazione tecnica.
Una parte di tale eccedenza, riveniente dall’art. 7, comma 11, lettera d), viene pertanto utilizzata dall’articolo 22, comma 3, lettera e) in esame per un importo pari a 5,5 milioni di euro.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge in esame. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 23
(Entrata in vigore)
L’articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 giugno 2023.
[1] Il lavoro agile - disciplinato dalla L. 81/2017 - viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: stabilita mediante accordo tra le parti; effettuata con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici; eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall'art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale sono state emanate la Direttiva n. 3 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2020).
Si ricorda che fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili in quanto rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14.
[2] Per amministrazioni pubbliche ai sensi del citato art. 1, co. 2, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.
[3] Si tratta dei fondi istituiti presso l'INPS e costituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano (ex art. 40 del D.Lgs. 148/2015).
[4] Fatto salvo quanto previsto in caso di CIGS concessa per la causale di contratto di solidarietà, la cui durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente
[5] In particolare, non si applicano la previsione secondo cui, se l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa e quella che dispone che la CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
[6] Tale contributo è pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) al 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
[7] Cfr. gli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.
[8] La condizione della sussistenza di una causale non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali.
In merito alla distinzione tra proroga e rinnovo (nell’ambito dell’istituto del lavoro dipendente a termine), si ricorda che il comma 2 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 81 del 2015 richiede la decorrenza di termini dilatori minimi, prima del rinnovo del contratto a tempo determinato.
In ogni caso, anche in presenza di una causale, la durata massima complessiva dei contratti (come prorogati o rinnovati) non può superare i ventiquattro mesi, ferma restando la suddetta possibilità di un ulteriore contratto a termine - della durata massima di dodici mesi - stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio (cfr. i commi 2 e 3 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015, e successive modificazioni). Al fine del computo del suddetto limite di ventiquattro mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione - aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti - nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
[9] Cfr. il comma 5-bis del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81. Per altri ambiti, che sono invece esclusi dall’intera disciplina sui contratti di lavoro a termine di cui al suddetto D.Lgs. n. 81, o che sono esclusi da molte norme della stessa, cfr. l'articolo 29 del medesimo D.Lgs., e successive modificazioni.
[10] Di cui all’articolo 24, comma 1-ter, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
[11] L’esclusione dal computo concerne anche il periodo successivo a tale data, sempre che il contratto sia stato stipulato prima della medesima.
Si ricorda che nella suddetta data del 5 maggio 2023 è entrato in vigore il citato D.L. n. 48 del 2023.
[12] La disciplina in oggetto fa riferimento alla nozione di contratti posta dall’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 del 2015. Questi ultimi sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
[13] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, let vv) del D.M. 6 marzo 2017, è riassicurazione la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.
[14] I «soggetti garanti autorizzati» sono soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, è concessa l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal decreto.
[15] quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica.
[16] Per ciò che attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rammenta che, ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso. Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[16], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante. Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai regolamenti generali di esenzione (Regolamento n. 651/2014/UE - GBER - General Block Exemption Regulation e Regolamento n. 2022/2472/UE - ABER- Agricultural Block Exemption Regulation, e Regolamento 2022/2473/UE - Fishery and Aquaculture Exemption Regulation FIBER)
[17] L’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito al Comitato interministeriale “Comitato Agevolazioni” la competenza ad amministrare il Fondo 394/81, e il successivo Decreto 24 aprile 2019 reca le «Competenze e funzionamento del Comitato
[18] Il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente decreto-legge n. 41/2021.
[19] In particolare, è previsto che ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un CED (centro di elaborazione dati) nell’ambito degli accordi quadro Consip, con la conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione delle strutture sanitarie.
[20] Con questa specifica modulazione: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033.
[21] La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 443, della legge n. 178 del 2020) ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021.
[22] Il successivo comma 444 ha in particolare finalizzato una quota dello 0,5% di tali risorse per incentivo alla telemedicina.
[23] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[24] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
[25] L’ECM consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quater del citato D.Lgs. 502/1992):
- è requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle A.O., università, ASL e strutture sanitarie private;
- i CCNL del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla sopra richiamata Commissione nazionale per la formazione continua;
- l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi in una struttura sanitaria privata, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del SSN.
[26] Accordo successivamente aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
[27] Tra i compiti assegnati alla predetta Commissione si segnalano:
- la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;
- la definizione dei crediti formativi da maturare entro un determinato arco di tempo e degli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione regionali, oltre che i criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;
- l’individuazione dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;
- i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
[28] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[29] Di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
[30] Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[31] Il comma si riferisce all’operatore di animali di cui al richiamato articolo 4, paragrafo 1, punto 24) del regolamento (UE) 2016/429, ossia a qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.
[32] Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
[33] Per “evento”, nel sistema del D.Lgs. 134/2022, s’intende una notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, come la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini.
[34] Il manuale operativo è il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi.
[35] Per “regolamento” s’intende il regolamento (UE) n. 2016/429.
[36] L’articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.
[37] Ai sensi dell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell’obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell’aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
[38] Circa il campo di applicazione cfr. in dettaglio, articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.
[39] I territori per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza sono: le province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e i comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
[40] Gli interventi previsti riguardano:
a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
[41] Istituito nel 2013 dall'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, in sostituzione dell'originario Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal decreto legislativo n. 23/2011, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale.
[42] Ivi incluse le risorse assegnate per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, co. 2 del D.L. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti).
[43] Si tratta delle risorse autorizzate dall'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dall'art. 39, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e dall'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[44] Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..
[45] Nella seduta della Conferenza Stato-città l’ANCI ha espresso parere negativo - cui ha aderito anche l'UPI - sulla determinazione e sul riparto del FSC 2023 come definiti nella Nota metodologica del Ministero dell'interno (cfr. per il mancato assenso, il documento ANCI del 16 marzo 2023, che spiega le motivazioni della mancata condivisione).
[46] Cfr. articolo 1 del Regolamento.
[47]L’articolo 2 del Regolamento, definisce, al par. 2, «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa per contratto concluso con questa, per clausola statutaria; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto. Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
[48] I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito, e, indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato è finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Se l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, il suo importo corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo -ESL (cioè all’importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).
Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento dei massimali, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 3)
[49] Con ordinanza 15 novembre 2016, n. 3 il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione ha provveduto alla «individuazione dei comuni ai quali è estesa l’applicazione delle misure. Il D.M. 22 dicembre 2016, con il quale è stato stabilito che ai comuni colpiti dal sisma si applicassero i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali non complesse ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. Si rinvia al sito del MIMIT.
[50] Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale.
Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria (ora Ministero dello sviluppo economico) potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.
Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).
Infine l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del MISE. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).
[51] L’articolo inoltre dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e tali misure possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (comma 7).
[52] Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale depresse (ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE) mentre nelle aree del territorio nazionale in via di sviluppo (ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE) sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva (comma 4). Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (comma 5).
[53] con esclusione delle miniere di carbone (decisione 2010/787/UE del Consiglio).
[54] fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione.
[55] L’articolo 8, comma 1, facoltizza il soggetto proponente l'iniziativa agevolabile di richiedere una partecipazione di minoranza di INVITALIA al capitale dell'impresa. La partecipazione è definita: a) per le PMI, secondo i requisiti e i limiti indicati nell’art. 21 del GBER; b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate dall’art. 21, secondo specifiche modalità dettagliate e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non può superare il 30% del capitale dell'impresa e non può comportare per il soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie. L'assunzione e l'alienazione delle partecipazioni al capitale sono effettuate a condizioni di mercato.