Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 |
Riferimenti: | AC N.1194/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 121 |
Data: | 08/06/2023 |
Organi della Camera: | VIII Ambiente |
Servizio Studi Senato
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Dossier n. 100
Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
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Progetti di legge n. 121
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D23061.docx
INDICE
§ Articolo 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
§ Articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)
§ Articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
§ Articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
§ Articolo 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza)
§ Articolo 6 (Disposizioni in materia di Università e alta formazione)
§ Articolo 7 (Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli)
§ Articolo 8 (Indennità una tantum per lavoratori autonomi)
§ Articolo 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)
§ Articolo 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)
§ Articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione)
§ Articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)
§ Articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)
§ Articolo 20 (Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
§ Articolo 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)
§ Articolo 22, commi 2-4 (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 23 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
L’articolo 1, ai commi 1-9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell’allegato 1 al presente decreto.
In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023:
- dei versamenti tributari;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall’allegato 1 al provvedimento in esame.
I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza.
Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023. Sono posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali).
Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato 1 al decreto in esame.
Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 12 prevede che l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio.
Il comma 13 infine individua la copertura finanziaria delle disposizioni in esame.
Il comma 1 dell’articolo in esame anzitutto chiarisce l’ambito applicativo delle disposizioni in commento, le quali operano nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al provvedimento in esame.
Il comma 2, nei confronti dei predetti soggetti, sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Nel medesimo periodo (1° maggio - 31 agosto 2023) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ai sensi del comma 3 la sospensione opera con riferimento ai termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
In estrema sintesi, il richiamato articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 individua le modalità con cui gli enti che corrispondono redditi da lavoro dipendente devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, disciplinandone altresì modalità di calcolo e corresponsione. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 24 con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il comma 4 sospende dal 1° maggio al 31 agosto 2023 anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), dagli atti di accertamento esecutivo doganale (di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) nonché dalle ingiunzioni fiscali (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari delle entrate degli enti territoriali (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), nonché dagli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali (di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ai sensi del comma 5, per i casi disciplinati dai commi precedenti (da 2 a 4) non si provvede al rimborso di quanto già versato.
Il comma 6 sospende, per il medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023), nei confronti dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione:
- i termini degli adempimenti tributari;
- i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi.
Ai sensi del comma 7, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 (versamenti tributari) e 3 (ritenute e trattenute su addizionali Irpef) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Con riferimento invece agli atti esecutivi, ovvero alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, agli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi del comma 2, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
Ai sensi del comma 8 si applica, anche in deroga alla norma dello Statuto del Contribuente (articolo 3, comma 3 della legge n. 212 del 2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali recata dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015. Tale disciplina si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il richiamato articolo 12, comma 1 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle citate disposizioni dello Statuto del contribuente. Il comma 1 prevede che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il successivo comma 3 dispone che nel periodo di sospensione l’Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il comma 9 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti – più precisamente, le norme contenute nei commi da 1 a 8 – si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 della legge di bilancio 2023;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, cioè gli istituti disciplinati dai commi da166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con riferimento ai predetti istituti, per maggiori informazioni si veda il dossier della legge di bilancio 2023 e l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate.
Relativamente ai soggetti aventi la residenza, la sede legale e la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 e indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti con riferimento all’istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), disciplinata dall’articolo 1, commi 231-252. della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
Si ricorda che l’articolo 1, commi 231-252 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).
Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
· dovute a titolo di capitale;
· maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:
· rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti del quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
· estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;
· escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.
La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:
- è stata rimodulata la dilazione dei pagamenti;
- è stato possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si è verificata l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.
Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell’agente della riscossione del quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata). È stato poi consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.
Si ricorda che da ultimo l’articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023, all’esame del Parlamento per la conversione in legge al momento della redazione del presente lavoro, ha riaperto i termini per aderire alla cd. rottamazione-quater. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.
Per ulteriori informazioni e per quanto non espressamente riportato nella presente scheda di lettura si veda il dossier della legge di bilancio 2023 e l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In particolare, le scadenze posposte di tre mesi dal provvedimento in esame sono quelle previste dai commi 232 (termine per il pagamento del quantum dovuto, in un’unica soluzione o ratealmente; il termine è posposto dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), 233 (termine di decorrenza degli interessi, al tasso del 2 per cento, che quindi per tali soggetti decorre non dal 1° novembre 2023 ma dal 1° febbraio 2024), 235 (termine per presentare la dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 237 (termine per integrare la suddetta dichiarazione di adesione, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 241 (termine entro il quale l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, spostato dal 30 settembre al 30 dicembre 2023) , 243, lettera a) (data alla quale sono sospese le dilazioni precedenti, relative al debito definito con modalità agevolate, dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), e 250 (termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle definizioni agevolate ai fini del diritto al discarico; tale termine, in luogo di decorrere il 31 dicembre 2028, è posticipato al 31 marzo 2029).
Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato al decreto in esame.
Si tratta, in particolare, della detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020; essa al momento spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023. Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier.
Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.
La sospensione riguarda le rate non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si prevede inoltre che il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 (citato dalla disposizione in commento) dispone al comma 1 la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 sono state determinate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata. Si ricorda che, in precedenza, l’articolo 112 del D.L. n. 18 del 2020, in ragione dell’emergenza Covid-19, ha sospeso di un anno il pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. In passato analoghe sospensioni di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza sono state disposte a favore degli enti locali colpiti da eventi sismici (art. 8, comma 1, del D. L. n. 123 del 2019 e legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 729-732 e commi 733-738)
Il comma 12 prevede che, nei territori individuati nell’allegato 1, l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l’ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.
Il comma 13 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 (sospensione dei termini di cartelle di pagamento e atti esecutivi), 8 (applicazione della speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali in deroga ai divieti stabiliti dallo Statuto del contribuente) e 9 (sospensione e proroga dei termini degli istituti di definizione agevolata).
Tali oneri sono valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023. Ad essi si provvede ai sensi della disposizione generale di copertura del provvedimento, di cui all’articolo 22, alla cui scheda di lettura si rinvia.
L’articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell’allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell’amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2023 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso i tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, fissate tra il 16 e il 23 maggio 2023, ad eccezione di quelle che si siano regolarmente svolte con la presenza di tutte le parti coinvolte.
Il comma 2 stabilisce la sospensione, dal 16 al 23 maggio 2023, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i predetti uffici giudiziari. La disposizione offre un’esemplificazione dei termini che vengono sospesi, facendo riferimento ai termini per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni. Tale esemplificazione è da ritenersi non esaustiva, in quanto la norma (secondo periodo) reca la seguente formulazione conclusiva: “e, in genere, tutti i termini procedurali”. Il medesimo comma specifica che se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito alla fine di tale periodo, e che se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita, così da consentirne il rispetto.
Il comma 3, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, prevede invece la facoltà, per la parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell’allegato 1 alla data del 1° maggio 2023, di proporre istanza di rinvio, in qualunque forma, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari ad una data successiva al 31 luglio 2023, ad eccezione di quelle che si siano comunque svolte con la presenza di tutte le parti.
Analogamente, il difensore avente la residenza o lo studio legale nello stesso ambito territoriale può proporre istanza di differimento senza formalità, purché la sua nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Il comma 4 prevede, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all’allegato 1, la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. Se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito alla fine di tale periodo e se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita, così da consentirne il rispetto.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti:
· i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
· i termini di notificazione dei processi verbali e i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
· i termini di svolgimento di attività difensiva;
· i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
· il termine per la proposizione della querela.
Ai sensi dell’art. 124 c.p., la querela può essere proposta entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto costituente reato.
Il comma 5 sospende, dal 1° maggio al 31 luglio 2023, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sempre nei confronti degli stessi soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
Il comma 5 prevede una serie di ipotesi di esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
In particolare, in materia civile e di volontaria giurisdizione sono esclusi:
· le cause relative ai diritti delle persone minorenni;
· le cause relative al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari;
· i procedimenti cautelari;
· i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
· i procedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio (art. 35 della legge n. 833 del 1978);
· i procedimenti in materia di interruzione volontaria della gravidanza (art. 12 della legge n. 194 del 1978);
· i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro abusi familiari;
· i procedimenti riguardanti espulsione, trattenimento e allontanamento di cittadini stranieri;
· i procedimenti ex art. 283, 351 e 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata);
· i procedimenti in materia elettorale;
· inoltre, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza del capo dell’ufficio giudiziario o del giudice istruttore, resa con provvedimento non impugnabile.
In materia penale, sono esclusi:
· i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare;
· i procedimenti nei quali sia imminente la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare;
· i procedimenti di consegna dell’imputato o condannato all’estero e di estradizione per l’estero;
· i procedimenti in cui siano applicate misure di sicurezza detentive, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure;
· su richiesta degli interessati (detenuti, imputati, proposti o difensori), i procedimenti riguardanti:
- detenuti;
- l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- l’applicazione di misure di prevenzione;
· i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 c.p. (incidente probatorio), previa dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio con provvedimento non impugnabile, su richiesta di parte.
L'incidente probatorio è un istituto che ha la funzione di anticipare l'acquisizione di una prova durante le indagini preliminari, anziché nel corso del dibattimento. L'art. 392 c.p.p., comma 1, disciplina i casi nei quali il p.m. o la persona sottoposta alle indagini possono richiedere al giudice di disporre un incidente probatorio, che sono essenzialmente determinati dall'urgenza e dalla non rinviabilità della prova stessa.
Il comma 7 prevede, nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari.
In particolare, si fa riferimento agli articoli 303 c.p.c., relativo ai termini di durata massima della custodia cautelare, e 308 c.p.c., riguardante i termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.
Il comma 8 dispone che, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), non si tenga conto:
§ del periodo intercorrente tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 maggio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1;
§ del periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 maggio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2;
§ del periodo tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 luglio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 3;
§ del periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4.
La legge n. 89 del 2001 ha introdotto la possibilità di promuovere un procedimento per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’irragionevole durata del processo. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, è considerata “ragionevole” la durata di 3 anni per i procedimenti di primo grado, 2 anni per i procedimenti di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità, 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata e 6 anni per le procedure concorsuali.
Il comma 9 introduce una norma riguardante la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale appartenente all’amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell’allegato 1.
A tale personale, qualora si trovi nell’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro, è riconosciuta la facoltà di avvalersi del lavoro agile[1], anche in forma semplificata, - cioè prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - previo accordo con il dirigente dell’ufficio di appartenenza. Il dipendente può a tal fine utilizzare strumenti informatici propri, qualora non gli siano stati forniti dall’amministrazione.
Tuttavia, se anche la modalità di lavoro agile non fosse praticabile a causa degli eventi calamitosi verificatisi, l’amministrazione può esentare il personale dal prestare servizio, limitando l’esenzione al tempo strettamente necessario e motivandone la necessità. In tal caso, il periodo di esenzione è riconosciuto come servizio effettivamente prestato a tutti gli effetti di legge.
Resta comunque fermo l’ordinario regime che disciplina le assenze.
Articolo 3
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
L’articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 - con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023.
Più nel dettaglio il comma 1 prevede la sospensione fino al 31 luglio 2023 dei termini – inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi - per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:
· una delle parti al 1° magio 2023 era residente o domiciliata o aveva sede nei comuni alluvionati (indicati nell’allegato 1);
· uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei suddetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Il comma 2 prevede il rinvio - su istanza di parte (su istanza proposta in qualsiasi forma dalla parte o dal difensore) - a data successiva al 31 luglio 2023, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali. La disposizione fa salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Articolo 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
L’articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (co 1-3, 6). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (co. 7).
Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (co. 4). La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (co. 5).
Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.
La ratio di tale disposizione, come anche specificata nella relazione illustrativa, è di “non arrecare pregiudizio ai diritti dei privati (cittadini ed imprese) residenti o domiciliati” nei territori alluvionati.
L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio, condotti da qualunque pubblica amministrazione, purché riguardino cittadini o imprese con sede nei territori in stato di emergenza. La disposizione specifica unicamente che la sospensione include anche i procedimenti sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.
La disposizione invece esclude dal campo di applicazione della norma i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza, che sono state adottate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e propedeutici: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Ai fini del computo dei relativi termini, pertanto, non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 1° maggio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 31 agosto 2023.
In proposito, si ricorda che nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione di avvio del procedimento a quello dell’intervenuta sospensione, sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione (nel caso di specie, dal 16 aprile 2020).
Il comma 2 stabilisce che la medesima sospensione dei termini prevista dal comma 1 vale anche per tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° maggio o iniziati successivamente presso i comuni alluvionati indicati all’allegato 1 al decreto. La fattispecie si distingue pertanto da quella di cui sopra in quanto la sospensione dei termini di cui al comma 1 attiene ai procedimenti dinanzi a qualunque pubblica amministrazione, a prescindere dall’ubicazione territoriale, nei confronti di residenti o domiciliati presso i comuni alluvionati o di soggetti aventi ivi la sede legale, mentre il comma 2 riguarda tutti i procedimenti amministrativi dei comuni alluvionati.
Il comma 3 precisa, che nei casi di cui sopra, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla l. 241/1990 e da numerose leggi di settore.
In proposito, si ricorda che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento omissivo dell’amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito (art. 2, co. 1 e 5, 20, L. 241/1990). L’ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego o rigetto) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento). Alcune ipotesi di silenzio significativo sono previste e disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo, altre stabilite in leggi speciali.
L’articolo 20 della legge 241/1990 include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all’istituto. La norma stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 (SCIA), «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi. La legge prevede alcune eccezioni in relazione a determinati interessi pubblici, a casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e ad altre eccezioni singolarmente individuate.
La legge 241 del 1990 disciplina il meccanismo di silenzio assenso (già regolato nei rapporti tra privati e amministrazione) anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, nei casi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi da parte di una pubblica amministrazione sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, decorso il quale senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito (art. 17-bis, L. 241/1990, introdotto dall'art. 3, L. 124/2015).
L’ambito di applicazione della sospensione dei termini procedimentali è molto ampio ed il tenore generale delle disposizioni esaminate – che si aggiungono a misure circostanziate su specifici termini (cfr. articoli 1, 11) – appare analogo alle previsioni che furono adottate in occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19 (si cfr. al riguardo art. 103, decreto-legge n. 18/2020). Nelle precedenti occasioni di calamità o emergenze sismiche o meteo-idrogeologiche, la sospensione di termini amministrativi è stata disposta con riguardo a specifici procedimenti in analogia a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge in esame, senza clausole di tipo generale come quella recata dall’articolo in commento (si cfr., ad esempio, art. 1, D.L. n. 186/2022 sull’alluvione ad Ischia; art. 189, D.L. n. 189/2016 sugli eventi sismici del 2016).
Al riguardo, si valuti quindi l’opportunità di indicare puntualmente i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 4.
Il comma 4 detta alcune disposizioni per tutelare i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove nei territori alluvionati, che a causa dell’emergenza non abbiano potuto o rischino di non poter partecipare alle relative prove concorsuali.
In particolare, la disposizione prevede che:
§ i candidati ammessi alle prove concorsuali il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, che per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non siano in grado di partecipare alle predette prove, possono richiedere all’amministrazione di prevedere lo svolgimento di prove di recupero;
§ i candidati che non abbiano potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del decreto (2 giugno 2023), presentano l’istanza di cui sopra entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 5 dispone che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
A tale riguardo la disposizione autorizza le amministrazioni a ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Si ricorda che attualmente la disciplina del lavoro agile è contenuta nei CCNL dei diversi comparti dell’amministrazione pubblica, i quali distinguono due diverse forme di lavoro a distanza, quella del lavoro agile e quella del lavoro da remoto, prevedendo per entrambi la stipulazione di un accordo individuale tra il lavoratore e l’amministrazione, recante la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il medesimo comma 5 prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2023, il periodo di assenza dal servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001[2] che non può svolgere la prestazione lavorativa neppure in modalità agile - per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dai suddetti eventi alluvionali - è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite massimo di giornate che possono essere riconosciute al dipendente pubblico a titolo di congedo straordinario e pari a 45 giorni nel corso dell'anno.
Il comma 6 prevede nei territori colpiti dalle alluvioni la sospensione della raccolta delle informazioni statistiche, nonché dei procedimenti sanzionatori dell’Istat. In particolare, sono oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023:
§ i termini per la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989;
§ i termini per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall’Istat e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore;
§ le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
§ i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'Istat per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
L’obbligo di fornire dati statistici è previsto nell'art. 7 del D.Lgs. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite in un elenco che l’Istat è tenuto a predisporre annualmente.
Nell'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, definita ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto.
I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.
Il comma 7 prevede che le disposizioni esaminate non si applichino ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare (PNC).
Articolo 5
(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza)
L’articolo 5, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, l’acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche interessate ha luogo in deroga a una serie di disposizioni legislative. Il comma 3 demanda a una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il comma 4 reca la copertura degli oneri finanziari.
Il Fondo è in particolare finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Esso demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione del riparto delle predette risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall’emergenza.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all’acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
In tali casi, le istituzioni scolastiche possono altresì derogare all’utilizzo dei seguenti strumenti:
- l’obbligo di approvvigionamento tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (articolo 1, comma 449, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006);
- per gli acquisti "sotto soglia" di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). La disposizione, poi, impone il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per le "altre amministrazioni pubbliche", tra cui rientrerebbero sia le università sia le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006;
- l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima (articolo 1, comma 583, della legge di bilancio per il 2020 – L. n. 160/2019);
Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
- l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (articolo 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 – L. n. 208/2015.
Il comma 3 che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Il comma 4 rinvia quindi all’articolo 22 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di Università e alta formazione)
L’articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) - per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 - con modalità a distanza. Il comma 2 del medesimo art. 6 prevede che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, il comma 4 istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l’anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1, nonché all’erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Il comma 8 precisa che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l’altro - non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7.
Nel dettaglio, l’articolo 6, al comma 1, prevede che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui sopra, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Ai sensi del comma 2, ferme restando le disposizioni generali di cui all’articolo 1 relativo alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (alla cui scheda di lettura si rinvia) e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La relazione tecnica del provvedimento in esame - in relazione al comma 2 dell’art. 6 - rileva che, il mancato gettito per l’anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti presso università statali, non statali e telematiche è di 11.708.970 euro. Per quanto concerne il mancato gettito derivante dalla contribuzione relativa agli studenti AFAM, questo viene quantificato in 819.627,9 euro: la somma complessiva delle due quote di mancato gettito - per l’anno accademico 2022/2023 - risulta quindi pari a 12.528.597,9 euro.
Il comma 3 prevede poi che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (L. 123/2017), utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
Si ricorda che il citato art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017 reca le disposizioni in materia di costo standard per studente. Il comma 1 di tale articolo - in particolare - prevede che, per costo standard per studente delle università statali, si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università. Tale costo standard costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel medesimo art. 12.
Si ricorda altresì che, ai sensi del citato art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, recante “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”.
Con DM n. 581 del 24 giugno 2022 - da ultimo - sono stati definiti i “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022”.
Analogamente, il comma 4 prevede che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui sopra è ripartita tra le Istituzioni AFAM di cui al comma in esame.
In materia di istituzioni AFAM, si ricorda che il D.L. 50/2017 ( L. 96/2017: art. 22-bis) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali. A conclusione del processo di statizzazione, è stata adottata una serie di decreti ministeriali, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2 del citato DL 50/2017, che sono, in particolare, i seguenti: DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Franco Vittadini» di Pavia"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giacomo Puccini» di Gallarate"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giovanni Paisiello» di Taranto"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Verona in Verona”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Achille Peri e Claudio Merulo» di Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Caltanissetta”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Pietro Vannucci» di Perugia”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Orazio Vecchi - Antonio Tonelli» di Modena”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «P.I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Catania”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Arturo Toscanini» di Ribera”; DM 13 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Claudio Monteverdi» di Cremona”; DM 14 ottobre 2022, recante “Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Ligustica» di Genova”.
Il comma 5 prevede che, agli oneri di cui ai commi 3 (in relazione agli studenti universitari) e 4 (in relazione agli studenti AFAM), pari a (complessivi) 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).
Si ricorda che l’art. 61 del DL 73/2021 ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" (cap. 7720), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L’art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha poi incrementato il predetto Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 6 dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 1 milione di euro);
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 2,5 milioni di euro).
Ai sensi del comma 7, nello stato di previsione del MUR è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui sopra.
La relazione tecnica – con riferimento al comma 7 dell’art. 6 - prevede un contributo, in media, di 439 euro a persona per circa 1.139 unità di personale (per circa 500 mila euro), cui si aggiunge un contributo di circa 300 mila euro per 10 sedi di istituzioni AFAM (la stima è effettuata in via prudenziale) per ulteriori 3 milioni di euro.
Il comma 8, poi, prevede che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
La relazione tecnica chiarisce che, la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 6 “configura una rinuncia a maggior gettito in quanto riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio”.
Il comma 9, infine, dispone che, agli oneri derivanti dai commi 2 (esonero dal pagamento dei contributi o tasse universitarie), 6 (incremento della quota del Fondo ordinario per l’università di Bologna) e 7 (fondo per il personale e immobili AFAM) pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 22, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Si ricorda - come anticipato - che gli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a complessivi 12 milioni di euro per il 2023, presentano un’autonoma copertura finanziaria (a valere sul Fondo per la scienza), come disposto dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 7
(Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli)
L’articolo 7 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari.
Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall’INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
La suddetta integrazione al reddito, coperta da contribuzione figurativa, è concessa dall’INPS con pagamento diretto ed è di importo mensile massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3 del D.Lgs. 148/2015) (commi 1 e 9).
Si ricorda che, a decorrere dal 2022, in base all’art. 3, c. 5-bis, del D.Lgs. 148/2015, è previsto un unico massimale, annualmente rivalutato e pari per il 2023 a 1.244,36 euro (importo netto), incrementato del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Beneficiari
L’indennità in oggetto è riconosciuta:
§ ai lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (comma 1, primo periodo);
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale impossibilità deve essere adeguatamente documentata e collegata ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, o ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale (comma 1, ultimo periodo, e comma 2);
§ ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario (comma 1, ultimo periodo).
Durata
La prestazione in oggetto è riconosciuta entro determinate durate massime e comunque entro il limite temporale del 31 agosto 2023. In dettaglio:
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, per le giornate di sospensione della stessa, nel limite massimo di novanta giornate (comma 3);
§ ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate (comma 4);
§ ai lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro attivo alla data dell’evento straordinario emergenziale, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, primo periodo);
§ ai restanti lavoratori agricoli, per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, secondo periodo). Le indennità riconosciute ai lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (comma 5, ultimo periodo).
Procedura semplificata, deroghe alla disciplina generale e incompatibilità
La disposizione in commento prevede alcune semplificazioni per il riconoscimento dell’integrazione in oggetto.
In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito di cui trattasi, in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. 148/2015 (comma 6).
Si ricorda che la normativa generale posta dal D.Lgs. 148/2015 prevede talune semplificazioni procedurali qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da eventi oggettivamente non evitabili (causale EONE). In particolare:
§ le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato (art. 15);
§ l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati (art. 14).
Inoltre, non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento e i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Sul punto, l’INPS, con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023, ha fornito le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla CIGO, di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro operanti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023 e rientranti nel campo di applicazione della CIGO, della CISOA, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015[3]), specificando che essi non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
Si dispone, inoltre, che i periodi di concessione dell’integrazione al reddito di cui trattasi:
§ non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla richiamata normativa generale in materia di integrazioni salariali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa generale in caso di eventi non evitabili (ex art. 12, c. 4, del D.Lgs. 148/2015) (comma 8, primo periodo);
La richiamata normativa generale dispone che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile[4]. Relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, il citato art. 12, c. 4, con riferimento alla concessione della CIGO – che può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane - esclude che in tali casi si applichino determinate limitazione riferite alla concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria[5].
§ non comportano il pagamento del contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (ex art. 5, c. 1, del D.Lgs. 148/2015[6]) (comma 8, ultimo periodo).
Si dispone inoltre l’incompatibilità delle integrazioni al reddito di cui alla disposizione in commento con i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e con l’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà (di cui al D.Lgs. 148/2015) e con il trattamento di integrazione salariale per gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (di cui all’art. 8 della L. 457/1972), riconosciuto anche ai dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ex art. 21, c. 4, della L. 223/1991) (comma 7).
Limiti di spesa
Le integrazioni al reddito in oggetto sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023 e, come anticipato, sono erogate con pagamento diretto dell’Inps che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 9, primo e secondo periodo).
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame (comma 9, ultimo periodo).
Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10).
Ai predetti oneri, pari a 620 milioni di euro per il 2023, si provvede:
§ quanto a 400 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato riconosciuto al Fondo di integrazione salariale (di cui all’art. 1, c. 255, della L. 234/2021) (comma 11, lett. a));
§ quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (comma 11, lett. b));
§ quanto a 20 milioni per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti precoci (di cui all’art. 1, c. 203, della L. 232/2016) (comma 11, lett. c));
§ quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Reddito di cittadinanza (di cui all’art. 12, c. 4, del D.L. 4/2019) (comma 11, lett. d)).
Sulla base di quanto indicato nella Relazione tecnica, i maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame - pari a 620 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare – scendono a 425,1 milioni di euro in termini di indebitamento netto.
Qualora in sede di monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa da parte dell’INPS dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa, le risorse non utilizzate sono ridestinate, rispettivamente, fino a 50 milioni di euro, al Fondo sociale per l’occupazione e formazione - ridotto dal suddetto comma 11, lett. b) – e, oltre tale misura, sono trasferite al Fondo di integrazione salariale per la parte a carico dello Stato (ex art. 1, c. 255, della L. 234/2021) – ridotto dal suddetto comma 11, lett. a) - fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (comma 12).
Articolo 8
(Indennità una tantum per lavoratori autonomi)
L’articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023.
Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
Beneficiari e importo dell’indennità
Nel dettaglio, l’indennità una tantum in oggetto (comma 1) è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dei lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall’INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato.
L’indennità una tantum è concessa ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o operano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
L’importo di tale beneficio, concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.
Limiti di spesa
L’indennità in oggetto è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per il 2023, e ai corrispondenti oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 22 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 2, primo periodo, e comma 4).
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite di spesa e i relativi risultati sono forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame (comma 2, secondo e terzo periodo).
Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Articolo 9
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia PMI
nei comuni colpiti dall’alluvione)
L’articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell’allegato 1 al decreto legge l’accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 percento per la garanzia diretta e 90 percento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 percento per la garanzia diretta e fino al 100 percento per la riassicurazione) nell’ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal “Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Segnatamente, il comma 1 dispone che, a decorrere dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è concessa in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato 1 a titolo gratuito, nelle seguenti misure:
a) nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80 per cento del finanziamento. Si tratta della percentuale massima di copertura consentita dalla disciplina ordinaria del Fondo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a) del D.M. 6 marzo 2017, già applicata in occasione di altri eventi calamitosi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’art. 19, comma 1, del D.L. 189/2016, per le zone colpite dagli eventi sismici di quell’anno (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il sisma a far data dal 24 agosto 2016), misura poi prorogata dall’art. 3-septies del D.L. 123/2019.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi della disciplina europea contenuta nel “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, il quale consente una percentuale così maggiorata per finanziamenti finalizzati ad investimenti di efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici (cfr. infra box ricostruttivo).
b) nel caso di riassicurazione[7], la misura è del 90 per cento dell’importo del finanziamento garantito dal garante di primo livello. Si tratta della percentuale massima di copertura consentita dalla disciplina ordinaria del Fondo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) del D.M. 6 marzo 2017.
La percentuale di copertura sopra indicata è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal sopra citato Quadro temporaneo, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Ai sensi del comma 2, all’attuazione di quanto previsto dall’articolo si provvede nell’ambito della dotazione del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).
Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.
L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all’articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393).
In questo periodo di "phasing out" l'operatività del Fondo è così caratterizzata:
· l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell'impresa, con talune eccezioni. È, infatti, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alle disposizioni operative del Fondo (D.O. parte IX, lettera A, allegate al D.M. 12 febbraio 2019);
· ferme restando le maggiori coperture previste dalla disciplina attuativa del Fondo in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, (D.M. 6 marzo 2017), la garanzia del Fondo è concessa:
- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo del finanziamento in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore di quelle rientranti nelle fasce 1 e 2; in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dalla disciplina attuativa del Fondo (art. 7, co. 3, D.M. 6 marzo 2017);
- per il sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022-31 dicembre 2023
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima |
Commissioni |
Valutazione |
1 luglio 2022 - 31 dicembre 2023 |
5 milioni |
80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia
60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo
80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione,
Per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal garante qualora lo stesso sia autorizzato (ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del D.M. 6 marzo 2017 [8])ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato |
SI |
SI, |
La legge di bilancio 2023 ha poi prorogato - dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina.
Tale sostegno trova disciplina nei commi 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022, come inseriti dall’articolo 16 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
Quanto previsto dai commi in questione trova la sua legittimazione nel Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Il nuovo Quadro - approvato il 9 marzo 2023 (qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (Sezione 2.2, punti 65-67) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito fino al 31 dicembre 2023.
Come si specifica nel comma 55-bis, per accedere alla garanzia speciale e temporanea del Fondo, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, quali quelle determinate dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa.
In particolare, la garanzia speciale del Fondo opera su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 16 luglio 2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, e alle seguenti condizioni indicate dal citato comma 55-bis:
1) per la realizzazione di investimenti, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici[9] (comma 55-bis, n. 1);
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento garantito non superiore al maggiore tra i seguenti parametri:
- il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi;
- il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al finanziatore (comma 55-bis, n. 2);
3) la garanzia è a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sotto settori economici particolarmente colpiti, individuati all'allegato I del Temporary Framework, nel rispetto delle condizioni di compatibilità ivi previste e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria
· sono escluse dalla garanzia speciale le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE, specificamente elencate nei provvedimenti che le comminano, nonché le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni stesse.
Vi sono divieti di cumulo delle garanzie relative allo stesso capitale di prestito sottostante, ai sensi di quanto previsto dal comma 55-ter.
Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia sono inoltre previste ulteriori condizioni, specificate nella circolare n. 6/2022 del Gestore.
Fondo garanzia PMI – Sostegno speciale crisi ucraina
Sino 31 dicembre 2023
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima di copertura |
Commissioni |
Sino 31 dicembre 2023 |
5 milioni |
90 % garanzia diretta e 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi per finanziamenti finalizzati ad investimenti di efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici |
Gratuità intervento del Fondo |
La legge di bilancio 2023 ha contestualmente rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 720 milioni di euro per l'anno 2023.
Contestualmente, la legge introdotto disposizioni di carattere strutturale, le quali prevedono che il Fondo di garanzia PMI operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:
· di un Piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
· del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, è stato adottato con delibera CIPESS 27 dicembre 2022, pubblicata in G.U. del 17 marzo 2023.
Si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI e alla Comunicazione del Fondo adottata a seguito della proroghe contenute nella legge di bilancio 2023.
Articolo 10
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)
L’articolo 10, comma 1 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014. I contributi sono concessi da SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2).
Segnatamente, l'articolo 10 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 – autorizza la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A., a decorrere dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) 651/2014 GBER - General Block Exemption Regulation (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE[10]), all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che l’articolo 50 del Regolamento GBER esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione sino al 31 dicembre 2026 secondo la recente modifica del Regolamento approvata dalla Commissione il 9 marzo scorso.
Segnatamente, l’articolo 50 del GBER dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lett. b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, TFUE, purché soddisfino le seguenti specifiche condizioni:
a) le autorità pubbliche competenti nazionali hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale devono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento e devono essere concessi entro quattro anni dall'evento.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.
Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'evento.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
Ai sensi dell’articolo 8 del GBER, gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli consentiti.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, non sono considerati ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.
L’articolo 61 del TUIR prevede che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.
In base all’articolo 109, comma 5, i componenti negativi diversi dagli interessi passivi e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale sono deducibili ai fini dell’IRES se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non, essi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, i contributi concessi ai sensi della norma in esame non concorrono a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.
Ai sensi del comma 3, all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 in esame, si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lett. d), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), come incrementate da ultimo dall’articolo 1, comma 49, lett. b), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
Si rammenta in questa sede, rinviando più diffusamente infra, che l’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata», e, in particolare, la lettera d), ha individuato tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle imprese, secondo modalità e termini fissati dal Comitato interministeriale agevolazioni che amministra il Fondo citato[11]. Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato per tale finalità, dall’art. 1, comma 49, lett. b) della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del D.lgs. n. 143/1998, l’attuazione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al citato Fondo è attribuita a SIMEST.
La relazione tecnica all’articolo in esame afferma che le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020, attualmente ammontano a 792 milioni, comprensivi delle somme già versate a SIMEST S.p.A., al netto degli importi delle domande già pervenute e in corso di trattazione relativamente ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al suddetto articolo 72.
Ai sensi del comma 2, la misura di aiuto di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni del citato Fondo.
L’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.
Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte integrata, da ultimo con la legge di bilancio 2021.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si rammenta che l’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ha attribuito alla SIMEST S.p.a. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;
La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal decreto-legge n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.
Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:
· dal decreto-legge n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [12];
· dal decreto-legge n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)
· dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));
· con la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
· con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche dalla legge n. 106 del 2021);
· dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
· dall’art. 1, comma 49, lett. b) della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Articolo 11
(Sospensione di termini in favore delle imprese)
L’articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un’unica soluzione alla ripresa dei termini.
In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, dei termini relativi a:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1218 del codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Inoltre, si rammenta che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.
Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.
Per maggiori informazioni sulla CR, si rinvia al sito della Banca d’Italia.
Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.
Il comma 4, infine, prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Articolo 12
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)
L’articolo 12, comma 1, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il comma 2 precisa che la Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e può chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali vengano trasmesse alla Regione competente, mentre quelle per i danni alle produzioni agricole ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole, rimodulando la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che un quota del Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l’anno 2023, di 30 su 75 milioni per l’anno 2024 e 35 milioni su 75 per l’anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame.
L’articolo 12, al comma 1 consente alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso i territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e che, al verificarsi dei predetti eventi, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo AgriCat, istituito dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022, articolo 1, commi da 515 a 518).
L’articolo 2135 del Codice Civile definisce l’imprenditore agricolo in relazione all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ovvero le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Rientrano nell’ambito dell’impresa agricola anche le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
I sostegni suddetti sono inoltre cumulabili con quelli attivati a valere sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat) istituito dalla legge di bilancio 2022, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 per effetto della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Il comma 2 precisa che la Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5. Ferme restando tali richieste di anticipazione, le risorse che il successivo comma 5 destina al finanziamento degli interventi suddetti, sono ripartite, ai sensi del comma 4, nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
Il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. Il Ministero dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF), previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.
Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; mentre le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al Soggetto gestore del Fondo AgriCat (Agri-CAT S.r.l.), con le stesse modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Fondo, che provvede al ricevimento, all’istruttoria e all’erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui comma 5.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge di bilancio 2022, le funzioni di Soggetto Gestore del Fondo AgriCat sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, le esercita attraverso la società Agri-CAT S.r.l., riconosciuta quale Soggetto Gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 667236 del 30 dicembre 2022.
Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro.
In particolare, il citato comma stabilisce che la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del decreto legge n. 115 del 2022 (pari a 200 milioni di euro), venga destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022.
Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti prevede che, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime degli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, nell’ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore dell’articolo in esame.
Il comma 7 stabilisce che tale ripartizione venga effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
Con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, prevedendo uno stanziamento di 36,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Con delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022 gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della regione Umbria prevedendo uno stanziamento di 2,8 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori della regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, prevedendo uno stanziamento di 5,8 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022 è stato precisato che lo stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino meridionale, e gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, prevendo uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.
Con la delibera del 28 dicembre 2022 il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022 al territorio della regione Marche.
Il comma 8 stabilisce che il Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito dall’articolo 1, comma 428 della legge di bilancio 2023, nella misura di 10 milioni per l’anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024 e di 35 milioni per l’anno 2025, venga destinato a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al decreto in esame, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 430, della legge di bilancio 2023.
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 438, della legge di bilancio 2023 individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
Il comma 429, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma precedente. Il Fondo può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di venture capital così come definiti dall’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.
Il comma 430, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al citato comma 428, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo.
Il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023.
I commi da 443 a 445 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 introducono misure volte a favorire la produzione di energia dalla biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e della prevenzione del dissesto idrogeologico. A tal fine, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023.
Nel dettaglio, il comma 443 consente agli imprenditori agricoli di provvedere alla raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o metereologici, mareggiate o piene. Ciò allo scopo di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico. Con le modifiche in esame, viene specificato che deve trattarsi di raccolta di legname “avulso”, ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
Il comma 10 attribuisce al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2023 il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale.
L’articolo 3 del citato decreto prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Il 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del dott. Nicola Dell’Acqua a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.
Per ulteriori approfondimenti sugli interventi recati dal decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto “Decreto siccità”) si fa rinvio alla documentazione predisposta dai servizi Studi di Camera e Senato.
Articolo 13, comma 1
(Consolidamento strutture sanitarie e potenziamento infrastrutturale rete di emergenza ospedaliera)
Il comma 1 dell’articolo 13 dispone l’autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.
Il contributo di 8 milioni di euro previsto dal comma 1 è finalizzato a provvedere ai seguenti interventi nelle zone interessate dagli eventi alluvionali elencate all’allegato 1 del decreto in esame:
- ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie;
- riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale.
In proposito si ricorda che il PNRR ha previsto alla Missione 6 Salute l’investimento per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sia per la digitalizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello)[13], sia per l’acquisto e messa in operatività di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di quelle obsolete o fuori uso con oltre 5 anni di utilizzo.
Le risorse (prestiti) già oggetto di riparto regionale sono pari a 1.450,11 milioni di euro (v. tabella riparto D.M. Salute del 20 gennaio 2022). Più in dettaglio, per l’Emilia Romagna sono state ripartite risorse per 98,6 milioni (Digitalizzazione DEA I e II) e 80,9 milioni (grandi apparecchiature). La Missione 6 Salute ha programmato inoltre, per l’obiettivo “Ospedali sicuri e sostenibili”, complessivamente 1.638,85 milioni di euro in prestiti (di cui 1.000 di euro per progetti già avviati) al fine del completamento e miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, con particolare riferimento agli interventi antisismici.
In base alla tabella di riparto sopra citata, all’Emilia-Romagna sono stati attribuiti 43,4 milioni di euro (risorse PNRR) in aggiunta a 98,4 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC).
La copertura del contributo di 8 milioni è fissata a valere:
- sull'importo previsto per le risorse destinate all’edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dal comma 555, art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha stabilito l’incremento di 4 miliardi di euro destinandoli prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (v. approfondimento box).
Il riparto di tali risorse per interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico è stato assegnato con Delibera del CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro sulle disponibilità di cui alla citata legge di bilancio 2019 (comma 555) e sulle risorse residue di cui all’articolo 2, comma 69, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2020). Quest’ultima ha incrementato da 23 a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale dei predetti interventi di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988. In particolare, all’Emilia Romagna le risorse attribuite ammontano a 302.427.964,21 euro (Allegato 1).
Peraltro, la relazione illustrativa precisa che dell’ammontare complessivo di 4.695 milioni: a) 4.000 milioni sono stati ripartiti e assegnati alle Regioni; b) 60 milioni risultano accantonati per la realizzazione di n. 6 centri di eccellenza per sviluppare la rete nazionale di ricerca sulla terapia genica CART T-Cell; c) 635 milioni residuano come quota di riserva (di cui già 80 milioni finalizzati all’installazione di sistemi di videosorveglianza e 82,2 milioni destinati al SSR Calabria) per interventi urgenti, da ripartire ed assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni ed informativa al CIPE (ora CIPESS). La quota residua individuata dopo le assegnazioni di 575 milioni ammonta a circa 59,96 milioni di euro.
- sulle disponibilità (incrementali) per l’edilizia sanitaria recate dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
Il citato comma 263 della legge di Bilancio 2022 ha previsto l’incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando lo stanziamento complessivo a 34 miliardi di euro, rispetto ai 32 miliardi definiti dall'art. 1, comma 442, dalla LB 2021 - L. n. 178/2020), prioritariamente destinati alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità precedente, fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
Il DM Salute 20 luglio 2022 ne ha definito il riparto per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità: in Tabella A all’Emilia Romagna sono state assegnate risorse per 145,98 milioni di euro.
La quota riservata per interventi urgenti da ripartire alle regioni con successivi provvedimenti del Ministro della salute ammonta a 100 milioni di euro (v. box).
Pertanto, il contributo di 8 milioni di euro trova copertura nelle seguenti disponibilità finanziarie:
Risorse residue per interventi urgenti |
Importo (in euro) |
Residuo delle risorse di cui all’art 2, punto c) della Delibera CIPE n. 51/2019 |
59.956.692,56 |
Residuo a valere sulle risorse di cui al DM 20 luglio 2022 |
100.000.000,00 |
Totale |
159.956.692,56 |
La norma infine precisa che i trasferimenti devono essere disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
Le risorse per l’edilizia sanitaria sono unificate nell’autorizzazione contenuta all’articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988 (legge finanziaria per il 1988), ammontare definito in base alle seguenti autorizzazioni di spesa:
· ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è incrementato di 1 miliardo, elevando a 24 miliardi di euro le risorse complessive del programma ai sensi dell’art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010);
· successivamente, l’art. 1, comma 555, legge n. 145 del 2018 ha incrementato complessivamente le risorse per 4 miliardi di euro con riferimento al periodo 2021-2033[14], prioritariamente per le regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (per il riparto v. quanto indicato sopra dalla Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019);
· un ulteriore incremento di 2 miliardi di euro, elevando le risorse complessive per l'edilizia sanitaria a 30 miliardi di euro, è stato previsto ai sensi dell’art. 1, comma 81, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019)[15].
· successivo ulteriore incremento di 2 miliardi, con rideterminazione a 32 miliardi di euro, è stato previsto ai sensi dell’art. 1, comma 442, legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020)[16]. La ripartizione complessiva dell'incremento di 2 miliardi è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021.
· da ultimo, il comma 263, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha infine disposto l’incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando a 34 miliardi la previsione finale). La rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro è prioritariamente destinata alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro.
Pertanto, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 l’incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato:
a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link).
b) per 100 milioni all’accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.
Articolo 13, comma 2
(Riconoscimento crediti formativi per attività professionali nei territori dei Comuni in emergenza alluvioni)
Il comma 2 dell’articolo 13 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto per tali professionisti, vista l’emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta.
Il comma 2 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività ECM di formazione continua in medicina si intendono maturati in ragione di 1/3 a favore di tutti i professionisti sanitari riconosciuti in base alla normativa vigente della legge n. 3/2018 in materia - inter alia - di riordino delle professioni sanitarie (v. box), i quali abbiano svolto in maniera documentata la loro attività professionale durante il periodo dell'emergenza nei territori dei Comuni che hanno subito l’alluvione (v. allegato elenco al presente decreto).
I crediti formativi in questione sono quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[17] in materia di formazione continua, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[18] in relazione al sistema nazionale ECM.
In base alla disciplina prevista dall’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali[19].
La legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi 357-360) ha stabilito inoltre che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007[20]; inoltre, la gestione amministrativa del programma di ECM e, insieme a questa, il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del richiamato D. Lgs. n. 502/1992 sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AgeNas). Si ricorda che tale Commissione è stata recentemente ricostituita presso l’AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti al sopra richiamato articolo 16-ter, comma 2, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento[21].
La norma chiarisce inoltre che il conseguimento di tali crediti viene computato in misura proporzionale al periodo di attività svolta su base annua.
L’articolo 5-bis del DL. 34/2020[22] (L. 77/2020), approvato durante l’emergenza pandemica da COVID-19, aveva già riconosciuto che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di attività ECM fossero maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari coinvolti continuativamente nell'emergenza epidemiologica da COVID19.
Rispetto alla disposizione transitoria previgente[23], sostanzialmente assorbita dalla nuova norma, si è esteso l'ambito di applicazione del riconoscimento ai professionisti sanitari diversi dai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e, per tutte le figure professionali considerate, facendo ora riferimento anche ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie private non accreditate. Il riferimento, infatti, è alle professioni sanitarie già regolamentate dalla legge n. 3 del 2018 in albi professionali degli ordini[24] (come i medici-chirurghi e degli odontoiatri; veterinari; farmacisti; biologi; fisici e chimici; psicologi) ai quali si aggiungono gli albi delle professioni infermieristiche e della professione di ostetricia.
Inoltre presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, con DM. 13 marzo 2018 è stata prevista l’istituzione dei seguenti albi delle professioni sanitarie (fino ad allora regolamentate e non ordinate): albo delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rimane il completamento dell’istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.
Articolo 13, commi 3-5
(Differimento di adempimenti in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi)
I commi da 3 a 5 dell’articolo 13 recano una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell’ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l’adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. Tale disciplina transitoria è valevole fino al 31 agosto 2023, e riguarda anche l’applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina vigente a regime per il caso di inadempimento. Sono fatti salvi alcuni particolari adempimenti in materia, espressamente menzionati.
Il comma 3 dell’articolo 13 stabilisce che - fino al 31 agosto 2023, e nei soli comuni di cui all’allegato 1 al provvedimento in esame - l’operatore di animali[25] tenuto alle registrazioni nella “Banca Dati Nazionale” (BDN) ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022[26], in materia di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9. L’allegato 1 testé citato enumera una serie di comuni ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, specificando per ciascuno di essi l’area interessata dalla disciplina transitoria in discorso (in alcuni casi tutto il territorio comunale, in altri solo alcune frazioni).
Si osserva, sul piano formale, che il comma in esame fa riferimento alla “Banca Dati Nazionale (BDN)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo anzidetto, mentre in base alla disposizione richiamata la sigla BDN indica la “base dati informatizzata nazionale”, istituita presso il Ministero della salute.
Il summenzionato articolo 9 del d. lgs. 134/2022, recante la rubrica “Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi”, elenca gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, compresa la loro identificazione, e alla registrazione dei relativi eventi[27], in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963: l’operatore di animali è individuato quale responsabile delle operazioni di identificazione e registrazione anzidette; in alcuni casi il termine per gli adempimenti è fissato direttamente a livello legislativo, mentre in altri si rinvia ai tempi indicati nel manuale operativo[28] (v. box riepilogativo alla fine della presente scheda).
Il comma 4 dell’articolo in commento specifica che, fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti in questione, se effettuati entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, le sanzioni di cui all’articolo 18 del d. lgs. 134/2022 (quest’ultimo articolo reca la rubrica “Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9”). Si adegua così l’applicabilità della disciplina sanzionatoria al differimento transitorio di trenta giorni disposto dal comma 3.
In base al successivo comma 5, “resta fermo l’obbligo” per l’operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali, e si specifica che per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.
Si ricorda, a tal proposito, che il più volte citato articolo 9 del D.Lgs. 134/2022, al comma 5, stabilisce che l'operatore deve registrare in BDN, entro sette giorni dall'evento, anche le informazioni inerenti alle “movimentazioni in ingresso e in uscita”, con le modalità indicate nel manuale operativo.
Nella relazione illustrativa, allegata al presente provvedimento, si afferma che il disposto del comma in esame si rende necessario al fine di evitare ritardi nella registrazione di informazioni indispensabili per garantire la tracciabilità e rintracciabilità degli animali movimentati, oltre che per poter applicare efficacemente le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie e delle emergenze - epidemiche e non epidemiche - a tutela della salute pubblica e animale.
Si valuti l’opportunità di chiarire se il comma in esame, nella parte in cui conferma l’obbligo di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento, sia volto ad escludere per tale particolare obbligo il differimento del termine disposto dal precedente comma 3.
Si osserva che, da parte della disposizione in commento, non è indicato un termine per l’invio dell’informativa al servizio veterinario locale territorialmente competente, relativamente alla fattispecie di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali.
L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento[29], al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo (comma 1).
L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui sopra deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalità prescritte dal manuale operativo e dalla disciplina vigente in materia (comma 4).
L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione (comma 5).
L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino (comma 6).
L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso è previsto dal regolamento, con le modalità e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo (comma 7).
In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento (comma 8).
La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento dell’animale provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento è registrato entro sette giorni dalla verifica di identità (comma 9).
L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali (comma 10).
L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinché tali animali siano identificati individualmente conformemente alla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia (comma 12).
L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo. Deve inoltre registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo (commi 13 e 14).
Articolo 14
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione)
L’articolo 14, comma 1, incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a: interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati; attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 1, incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. A tal fine, esso rinvia espressamente all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Tale disposizione definisce quali istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. Gli istituti ed i luoghi della cultura, come sopra definiti, che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura sopra indicati che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
Secondo quanto si evince dalla determinazione della Corte dei conti del 18 maggio 2023, n. 59 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Ales – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. – 2021), p. 2, Ales - Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. è una società in house del Ministero della cultura (MIC), già Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (Mibact), che ne detiene il 100 per cento delle azioni, costituita ai sensi dell’art. 10, c. 1, lettera a), del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 e dell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il predetto Ministero vigila sulla stessa “in via esclusiva”.
Ales risulta inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. Tuttavia, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all’art. 1, c. 584, ha previsto, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che alla Società non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche.
Lo statuto vigente prevede che la Società svolga, prevalentemente per il MIC e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso Dicastero, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché la realizzazione di attività culturali, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti ed altre iniziative di investimento a favore delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso la ricerca di sponsor. La Società, inoltre, può svolgere servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale e servizi tecnici di supporto alle attività del MIC e delle sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero stesso.
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.
Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 15
(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)
L’articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
Nel dettaglio, l’articolo 15, composto di un solo comma, prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Tale disposizione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti (in materia sanitaria) di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023.
La relazione illustrativa rileva che ciò avviene “allo scopo di evitare che gli enti gestori, oltre agli ingenti danni subiti in conseguenza dell'alluvione, e alle conseguenti spese da sostenere per il ripristino dell’operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate in bilancio”.
Si dispone inoltre che, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui sopra, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio. Ciò avviene – secondo la relazione illustrativa – “nell'ottica di assicurare la continuità delle prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità, anziane e fragili, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali e che attualmente necessitano di assistenza presso la propria abitazione o domicilio”.
La relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la remunerazione dei servizi continua ad essere disposta nei limiti delle risorse programmate dalle medesime pubbliche amministrazioni, nella misura definita negli accordi contrattuali o nelle convenzioni in essere.
In materia di servizi educativi, si ricorda che il decreto legislativo n. 65 del 2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto 65/2017 il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito: A) dai servizi educativi per l'infanzia; B) dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
A) I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi, che accolgono bambini tra 3 e 36 mesi di età. Essi presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo;
b) sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di 5 ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
B) Le scuole dell'infanzia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e all'art. 2 del DPR n. 89 del 2009 (di durata triennale) che accolgono i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, assumendo una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.
Per un approfondimento sul sistema educativo di istruzione e di formazione, si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Servizio socio assistenziale, poi, è rivolto a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà per problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi. Tali problemi possono derivare da situazioni di emergenza familiare, carenza ambientale, devianza, salute precaria in età avanzata, handicap psicofisico. Il servizio ha lo scopo di aiutare la persona o la famiglia ad affrontare i propri problemi, fornendo il massimo degli strumenti per far da sé.
L’assistenza sociosanitaria comprende le prestazioni necessarie a soddisfare il bisogno di salute del cittadino, anche nel lungo periodo, a stabilizzare il quadro clinico, a garantire la continuità tra attività di cura e di riabilitazione, a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita della persona, associando alle prestazioni sanitarie anche azioni di supporto e di protezione sociale. Per il raggiungimento di questi obiettivi, sono definiti specifici percorsi assistenziali che prevedono prestazioni di natura sanitaria, erogate da operatori sanitari e sociosanitari per la cura e la riabilitazione di condizioni patologiche, e prestazioni di natura socio assistenziale per aiutare nella vita quotidiana la persona con problemi di disabilità, di disagio economico o di emarginazione che condizionano lo stato di salute. Tra queste ultime, l’aiuto nella igiene personale e dell’ambiente, nella gestione della casa, nella preparazione dei pasti, ecc.
Nel nuovo DPCM LEA (DPCM 12 gennaio 2017) vengono indicate non solo le categorie di cittadini a cui è garantita l’assistenza sociosanitaria ma vengono descritti anche gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno) nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, etc.), integrate con le prestazioni sociali.
Quanto ai servizi sanitari va ricordato che il Servizio sanitario nazionale, sin dalla propria istituzione, è organizzato in modo da favorire l'integrazione tra soggetti erogatori pubblici, privati e privati senza scopo di lucro. La normativa prevede una articolata relazione tra soggetti erogatori privati e Ssn che individua i propri elementi costitutivi nelle autorizzazioni, nell'accreditamento istituzionale e negli accordi contrattuali. Le autorizzazioni costituiscono il requisito di base per l'apertura e l'esercizio delle attività sanitarie o sociosanitarie e sottendono la presenza di standard minimi di sicurezza e qualità delle prestazioni. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di quelle già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. L'accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale ed è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche ed equiparate, alle strutture private lucrative e non lucrative e ai professionisti che ne facciano richiesta, in presenza di requisiti di qualificazione, della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e della verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Gli accordi contrattuali consentono alle strutture, preventivamente autorizzate ed oggetto di accreditamento istituzionale, l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. La stipula di tali accordi attribuisce ai soggetti potenziali erogatori per conto del Servizio sanitario nazionale la qualifica di concessionari del pubblico servizio sanitario. La relativa disciplina è di competenza legislativa regionale.
La Regione e le aziende sanitarie locali, inoltre, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
Articolo 16
(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione)
L’articolo 16, comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2 prevede l’emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Come rilevato nelle premesse, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con distinte delibere del 25 maggio 2023:
- è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Il comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il cap. 7457 dello stato di previsione del MEF (Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo Sport e Periferie) espone un ammontare complessivo pari a € 89.326.085 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Si ricorda che Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:
ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));
completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));
Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M (il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2016, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M).
In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.
Successivamente, l’art. 1, comma 362 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse avrebbero quindi dovuto essere assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il D.P.C.M. 31 ottobre 2018, come modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 e con D.P.C.M. 14 febbraio 2019.
L’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con delibera n. 10 del 4 aprile 2019 e, successivamente, con delibera n. 45 del 24 luglio 2019, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.
A sua volta, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”. È pertanto intervenuta la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.
A livello organizzativo, l’art. 1, co. 28 e 29, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che le risorse del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla Sport e Salute s.p.a., che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 25 luglio 2019, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute S.p.A. o un soggetto da essa individuato. Fra l’altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.
L'art. 1, comma 182, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (data della sua entrata in vigore), che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. La disposizione in commento ha dunque operato un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019. Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport delle finalità originarie del Fondo, individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo D.L. n. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.
L’art. 1, comma 617, della legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha infine incrementato il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Qui la sezione del sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi Sport e periferie 2022.
Il comma 2 prevede l’emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.A., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Come risulta dalla determinazione del 12 luglio 2022, n. 89 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. – 2020), pp. 2-3, Sport e salute è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e così denominata “Sport e salute S.p.a.” ai sensi del comma 629, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house. Infatti, agisce quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l’ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall’attività di mercato.
In particolare, la Società:
- in base al contratto di servizio, di cui all’art.8 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e al Comitato Nazionale Paralimpico (Cip), al fine dell’espletamento da parte del Comitato stesso dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge; nel corso dell’esercizio 2020 e nel rispetto della legge n. 145 del 2018, i rapporti tra Coni e Sport e salute S.p.a. sono stati disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nel contratto il Coni individua gli obiettivi da perseguire e prefigura i risultati dell’attività da svolgere per il perseguimento dei propri fini istituzionali e stabilisce il corrispettivo per i servizi resi da Sport e salute;
- Con analogo contratto di servizio, previsto dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, la Società fornisce servizi e prestazioni al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), comprese le risorse umane;
- in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
- fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle federazioni sportive nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società ha previsto un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale.
La missione della Società, dunque, è quella di valorizzare lo sport italiano, in particolare per la promozione dello sport di base, supportando il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali e le altre categorie di organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nel conseguimento dei loro fini istituzionali, etici e sportivi, utilizzando le risorse a propria disposizione in modo efficace ed efficiente, sviluppando e ottimizzando nel migliore dei modi i propri asset ed il proprio know-how.
Articolo 17
(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)
L’articolo 17 - al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – dispone, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. La definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata, dal comma 2, ad un decreto del Ministero del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione finanziaria degli oneri.
In dettaglio, l'articolo 17, al comma 1, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 - per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi il 2 luglio 2023, (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), la definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per ciò che attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rammenta che, ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2[30].
Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso. Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[31], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.
Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai regolamenti generali di esenzione (Regolamento n. 651/2014/UE - GBER - General Block Exemption Regulation e Regolamento n. 2022/2472/UE - ABER- Agricultural Block Exemption Regulation, e Regolamento 2022/2473/UE - Fishery and Aquaculture Exemption Regulation FIBER) e i regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. “de minimis”, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
Per gli aiuti cd. de minimis, opera il Reg. 1407/2013/UE, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[32]. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE).
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Reg. 1408/2013/UE , come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro); b) è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha). Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027. Infine, per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il Regolamento 717/2014/UE. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabili fino al 31 dicembre 2023 (secondo la proroga contenuta nel Regolamento 2022/2514/UE).
Per ciò che attiene ai regimi di esenzione per categoria, si rammenta che l’articolo 50 del Regolamento GBER esenta, a date condizioni, dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il Regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione sino al 31 dicembre 2026 secondo la recente modifica del Regolamento approvata dalla Commissione il 9 marzo scorso. Per una disamina dell’articolo 50 si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10.
Il comma 3 dispone che agli oneri di cui all’articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
L’articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. La finalità del Fondo, prevista dalla norma istitutiva, è razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo:
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Quanto alla dotazione finanziaria del fondo, il comma 366 aveva per esso inizialmente stanziato 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024. Questa autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata in virtù di una serie di interventi legislativi. Da ultimo, ai sensi della legge di bilancio 2023-2025 (L. n. 197/2022), il Fondo, iscritto sul capitolo 2025/pg.1/MITUR, reca una dotazione pari a 175.958.333 euro per l’anno 2023 e a 41,1 milioni per l’anno 2024.
Articolo 18
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)
L’articolo 18 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per l’assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Si disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (comma 2).
Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, istituito dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
Tale rifinanziamento è volto alla tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 2, del richiamato Codice della protezione civile, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché per l’immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Nello specifico, il territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 riguarda gli accadimenti calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023, e con le delibere del 25 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
Con la delibera del 4 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito, in Emilia-Romagna, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
Con la delibera del 23 maggio 2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con la delibera del 25 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Con la ulteriore delibera del 25 maggio 2023, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle Marche, a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
Il comma 2 dispone sull’attuazione degli interventi indicati all’articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni.
Con la delibera del 16 settembre 2022, è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Marche, a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Successivamente, con la delibera del 19 ottobre 2022, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
A tale fine il comma 2 prevede che l’attuazione degli interventi ha luogo con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente indicate all’articolo 12-bis del D.L. 76/2022 e all’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’articolo 12-bis del D.L. 76/2022, modificato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 3/2023, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per l’adozione di misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. In attuazione di quanto disposto si veda il D.M. 9 marzo 2023.
L’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. 3/2023, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della protezione civile.
Il comma 3 dispone che per la copertura degli oneri previsti al comma 1 si utilizzino le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come indicato nell’art. 22 del provvedimento in esame.
Le lettere a), b), c), d) e) f) dell’articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile dispongono in merito:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in un’altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.
L’art. 24 del Codice della protezione civile disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di livello nazionale secondo due fasi: la prima consistente in una valutazione speditiva svolta sulle caratteristiche dell'evento calamitoso dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal territorio che, in caso di esito positivo, consente dì procedere alla deliberazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono individuate prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti da attuare; con la seconda fase si prevede - a seguito di una approfondita ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, effettuata in tempi congrui congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - l’individuazione da parte del Consiglio dei ministri, con altra deliberazione, di ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività dettagliate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25, oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti individuati dalla successiva lettera d), autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione citata fissa l'arco di tempo di vigenza dello stato di emergenza in un anno prorogabile per non più di dodici mesi.
L’art. 44 del Codice della protezione civile prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, per avviare gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
Si fa presente che il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) presenta al cap. 7441 della tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti dotazioni: 490 milioni per l’anno 2023, 340 milioni per l’anno 2024 e 340 milioni per l’anno 2025.
Articolo 19
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)
L’articolo 19, comma 1, autorizza l’applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia - dell’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), per le procedure di urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Tale procedura d’urgenza è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno (comma 2).
L’articolo 19, comma 1, prevede che in caso di urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri (4, 23 e 25 maggio 2023)[33], si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in deroga alle disposizione dell’articolo 229, comma 2, del Codice medesimo. In base a quest’ultima, la data di entrata in vigore dell’efficacia del Codice è stabilita al 1° luglio 2023.
L’articolo 140 prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tuttavia è previsto che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto non è, comunque, ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. L’articolo 140 prevede, inoltre, che l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente.
In base al comma 2, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile)[34], necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all’articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Articolo 20
(Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
L’articolo 20 reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’elenco allegato al decreto-legge.
Il comma 1 stabilisce che per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al presente decreto-legge, il raggiungimento degli obiettivi di servizio riferiti all’anno 2022, relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, cui sono collegati i trasferimenti dal Fondo di solidarietà comunale, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023 (e non entro il 31 maggio, come previsto dalla legislazione previgente).
Si rammenta che con riferimento agli obiettivi dell’anno 2021, il termine per la trasmissione alla SOSE della scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido è stato prorogato al 30 settembre 2022 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis).
Nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard.
Le risorse assegnate a tali finalità e le modalità di riparto tra i comuni sono indicate all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d–sexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.
Per assicurare che le risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le somme assegnate con il vincolo di destinazione all’attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Con riferimento all’anno 2022, il D.P.C.M. 13 ottobre 2022 ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023, in modalità esclusivamente telematica.
Il comma 2 reca, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nel predetto allegato 1, la proroga al 31 luglio 2023 del termine entro il quale gli enti locali che abbiano utilizzato nel 2022 le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, autorizzate per gli anni precedenti e confluite nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, devono inviare la certificazione della perdita di gettito per l'anno 2022 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale termine, si rammenta, è stato fissato in via perentoria dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, al 31 maggio 2023.
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (c.d. Fondone) e di ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni[35], vincolandole alla finalità esclusiva di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma dispone che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono invece versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 del citato articolo 13 ha disposto l’obbligo per gli enti locali che utilizzano nell’anno 2022 le predette risorse confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021[36] di inviare per via telematica[37] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto 18 ottobre 2022, n. 242764). La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19. Non vi rientrano, pertanto, le riduzioni di gettito derivanti da scelte autonomamente assunte della regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti, si ricorda, per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
Si ricorda, infine, che l’articolo 13, comma 4, del D.L. n. 4 del 2022 ha previsto sanzioni in caso di mancata o ritardata trasmissione della certificazione 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, commisurata: all’80 per cento delle risorse acquisite tramite il cosiddetto “Fondone” per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022; al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.
Il comma 3 reca il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la deliberazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali che non abbiano già provveduto alla sua approvazione entro i termini indicati dal TUEL.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato, dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il comma 4, infine, proroga al 31 luglio 2023 il termine per la trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche, per i comuni di cui all’allegato elenco che non vi abbiano già provveduto.
Tale termine, si rammenta, è stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione.
Articolo 21
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)
L’articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
A tal fine la disposizione prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli:
- è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni;
- istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
Il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
In particolare, la norma stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dell’articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni.
I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l’attività di vendita da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali.
Si ricorda che il sopra citato comma 4 dell’articolo 301 stabilisce che nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
La norma chiarisce infine che dall’attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 disciplina le modalità di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi della vendita dei beni prevista al comma 1.
Nello specifico si stabilisce che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
Si ricorda che il richiamato articolo 337 del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, stabilisce che per la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria o con decisione amministrativa, si osservano le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia approvato con regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708. Di regola viene incaricato della vendita il contabile che tiene la gestione della contravvenzione, al quale è data facoltà di vendere a trattativa privata le cose confiscate quando il valore di stima non sia superiore a lire 500.000. Lo stesso contabile ha pure facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio. I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se non siano prima ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode. Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono mai essere venduti per il consumo nello Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi. Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non possano essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione, vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo.
Viene chiarito che a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate.
Si ricorda che tale norma del testo unico delle leggi doganali stabilisce che le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario. L'altra metà è assegnata ad altri soggetti nonché a enti. Di tale metà, in particolare, la parte maggiore è devoluta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla guardia di finanza.
Il comma 3 stabilisce che le deroghe introdotte ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
Il comma 4, sempre al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, dispone che nel 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del decreto in esame.
Articolo 22, comma 1
(Modifiche alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo a carico del settore energetico)
L’articolo 22, comma 1 abroga le disposizioni contenute all’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
L'articolo 22, comma 1 prevede l’abrogazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, recante disposizioni volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi ai sensi dell’articolo 1, commi da 115 a 119 della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).
L’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ai commi da 115 a 119, ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito soggetto a IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi soggetti a IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopraindicate. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.
Il citato articolo 5 del D.L. n. 34/2022, di cui si dispone l’abrogazione, prevede, in particolare:
- l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, l’esclusione dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.
Per effetto dell’abrogazione disposta dall’articolo 22, comma 1, concorrono – dunque – interamente alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Gli oneri derivanti dalla rideterminazione della base imponibile per la liquidazione del contributo di solidarietà prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 erano valutati in 404 milioni di euro per l’anno 2023. Pertanto, dalla sua abrogazione si stima un recupero di gettito di pari importo.
Articolo 22, commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 22 dispone al comma 2 l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
In particolare, il comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento di circa 442,6 milioni di euro per il 2023, di 225,8 milioni per il 2024 e di circa 306 milioni per il 2025.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle misure introdotte dal provvedimento in esame, con riferimento specifico all’art. l (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi), art. 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’'emergenza), art. 6 (Disposizioni in materia di università e alta formazione), art. 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi), art. 18 (Rifìnanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) e dal comma 2 dell’articolo 22 in esame (Rifìnanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica).
Gli oneri sono complessivamente determinati in:
- 507.138.598 euro per l'anno 2023,
- 10.120.000 euro per l'anno 2024,
- 2.840.000 euro per l'anno 2028.
Gli oneri riferiti all’anno 2023 aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro, e, in termini di fabbisogno e di indebitamente netto, a 536.158.598 euro.
A tali oneri si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, disposta dal comma 1 dell’articolo 22 in esame (cfr. relativa scheda di lettura).
Si tratta, si rammenta, della norma che, nell’ambito della disciplina del contributo di solidarietà straordinario a carico delle imprese operanti nei settori energetici, ne aveva rideterminato la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
L’abrogazione di tale disposizione determina, in base alla Relazione tecnica, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nell'anno 2023.
b) quanto a 126,7 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo previsto per le famiglie per le spese di riscaldamento, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 34/2023.
L’articolo 3 del D.L. n. 34/2023, si rammenta, prevede la possibilità di erogare - nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie - un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento. Per tale finalità, il comma 3 dell’art. 3 ha autorizzato la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9.
Si tratta delle norme che dispongono la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza per i residenti (persone fisiche o giuridiche) nei comuni alluvionati (comma 4), dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta (comma 8), nonché dei termini e delle scadenze della c.d. "Rottamazione·quater" (comma 9). Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato alla Relazione tecnica, gli effetti in termini di maggiori entrate sui saldi di fabbisogno e indebitamente netto nel 2024 (dovuti al rallentamento delle attività dell'Agente della riscossione nel 2023 che si stima possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione) sono complessivamente riportati con riferimento al comma 4.
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, disposta dall'articolo 7, comma 11, lettera d), del provvedimento in esame.
Il citato articolo 7, si rammenta, dispone, al comma 11, lettera d), una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza di 150 milioni di euro, a copertura di quota parte degli oneri recati dal comma 9 del medesimo articolo 7 - che riconosce un’integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari - stimati pari a 620 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 425,1 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Si segnala che la suddetta riduzione di 150 milioni dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza, disposta dall'articolo 7, comma 11, lettera d), determina effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto - unitamente alle altre coperture previste dal comma 11 – eccedenti le necessità di copertura degli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 7 sui due saldi menzionati, come risultante dal Prospetto degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla Relazione tecnica.
Una parte di tale eccedenza, riveniente dall’art. 7, comma 11, lettera d), viene pertanto utilizzata dall’articolo 22, comma 3, lettera e) in esame per un importo pari a 5,5 milioni di euro.
Ai fini della formulazione della norma di cui alla lettera e) in esame, si valuti l’opportunità di formulare la copertura dei 5,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, facendo riferimento non all’utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, bensì all’utilizzo delle risorse rivenienti in termini di fabbisogno e indebitamento netto dalla predetta riduzione di spesa disposta dall’articolo 7, comma 11, lettera d).
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge in esame. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 23
(Entrata in vigore)
L’articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 giugno 2023.
[1] Il lavoro agile - disciplinato dalla L. 81/2017 - viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: stabilita mediante accordo tra le parti; effettuata con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici; eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall'art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale sono state emanate la Direttiva n. 3 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2020).
Si ricorda che fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili in quanto rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14.
[2] Per amministrazioni pubbliche ai sensi del citato art. 1, co. 2, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.
[3] Si tratta dei fondi istituiti presso l'INPS e costituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano (ex art. 40 del D.Lgs. 148/2015).
[4] Fatto salvo quanto previsto in caso di CIGS concessa per la causale di contratto di solidarietà, la cui durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente
[5] In particolare, non si applicano la previsione secondo cui, se l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa e quella che dispone che la CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
[6] Tale contributo è pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) al 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
[7] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, let vv) del D.M. 6 marzo 2017, è riassicurazione la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.
[8] I «soggetti garanti autorizzati» sono soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, è concessa l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal decreto.
[9] quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica.
[10] Per ciò che attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rammenta che, ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso. Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[10], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante. Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai regolamenti generali di esenzione (Regolamento n. 651/2014/UE - GBER - General Block Exemption Regulation e Regolamento n. 2022/2472/UE - ABER- Agricultural Block Exemption Regulation, e Regolamento 2022/2473/UE - Fishery and Aquaculture Exemption Regulation FIBER)
[11] L’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito al Comitato interministeriale “Comitato Agevolazioni” la competenza ad amministrare il Fondo 394/81, e il successivo Decreto 24 aprile 2019 reca le «Competenze e funzionamento del Comitato
[12] Il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente decreto-legge n. 41/2021.
[13] In particolare, è previsto che ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un CED (centro di elaborazione dati) nell’ambito degli accordi quadro Consip, con la conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione delle strutture sanitarie.
[14] Con questa specifica modulazione: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033.
[15] La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 443, della legge n. 178 del 2020) ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021.
[16] Il successivo comma 444 ha in particolare finalizzato una quota dello 0,5% di tali risorse per incentivo alla telemedicina.
[17] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[18] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
[19] L’ECM consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quater del citato D.Lgs. 502/1992):
- è requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle A.O., università, ASL e strutture sanitarie private;
- i CCNL del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla sopra richiamata Commissione nazionale per la formazione continua;
- l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi in una struttura sanitaria privata, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del SSN.
[20] Accordo successivamente aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
[21] Tra i compiti assegnati alla predetta Commissione si segnalano:
- la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;
- la definizione dei crediti formativi da maturare entro un determinato arco di tempo e degli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione regionali, oltre che i criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;
- l’individuazione dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;
- i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
[22] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[23] Di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
[24] Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[25] Il comma si riferisce all’operatore di animali di cui al richiamato articolo 4, paragrafo 1, punto 24) del regolamento (UE) 2016/429, ossia a qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.
[26] Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
[27] Per “evento”, nel sistema del D.Lgs. 134/2022, s’intende una notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, come la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini.
[28] Il manuale operativo è il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi.
[29] Per “regolamento” s’intende il regolamento (UE) n. 2016/429.
[30] L’articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.
[31] Ai sensi dell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell’obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell’aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
[32] Circa il campo di applicazione cfr. in dettaglio, articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.
[33] I territori per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza sono: le province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e i comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
[34] Gli interventi previsti riguardano:
a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
[35] Ivi incluse le risorse assegnate per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, co. 2 del D.L. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti).
[36] Si tratta delle risorse autorizzate dall'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dall'art. 39, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e dall'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[37] Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..