Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione e della politica agricola comune |
Riferimenti: | AC N.1089/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 52/2 |
Data: | 14/04/2023 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio |
Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione
e della politica agricola comune
D.L. 13/2023 – A.C. 1089
Parte I – Schede di lettura
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
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Dossier n. 58/2
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 52/2
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 53
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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D23013b.docx
Articolo 1, comma 6 (Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)
Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)
Articolo 4 (Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR)
Articolo 4-bis (Riduzione dei tempi di pagamento delle PA)
Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
Articolo 6-ter (Indici sintetici di affidabilità fiscale - SOSE)
Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)
Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)
Articolo 7-ter (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)
Articolo 8, commi 7-12 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)
Articolo 8, comma 13-bis (Finanziamenti e contributi PNRR agli enti locali)
Articolo 8-bis, commi 1-4 (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili)
Articolo 8-bis, comma 5 (Linea 1 Metropolitana di Napoli)
Articolo 10 (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia)
Articolo 12 (Portale unico del reclutamento)
Articolo 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)
Articolo 16, commi 1-3 (Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
Articolo 16, comma 3-bis (Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali)
Articolo 18, comma 2-bis (Carta europea della disabilità in Italia)
Articolo 18, comma 10-bis (Consob)
Articolo 18, comma 11, lettera b) (Trasparenza nei servizi pubblici locali)
Articolo 18-bis (Gestori dell’identità digitale ed adeguamenti tecnologici)
Articolo 20 (Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR)
Articolo 21, commi 1 e 2 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Articolo 22 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 23 (Equipe formative territoriali)
Articolo 25 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)
Articolo 26, commi 1-5, 6 e 7-9 (Disposizioni in materia di università e ricerca)
Articolo 26, comma 5-bis (Contratti da ricercatore universitario)
Articolo 28, comma 1 (Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)
Articolo 31, comma 6-bis (Istituto credito sportivo)
Articolo 31-ter (Diga di Ripaspaccata in Molise)
Articolo 33, comma 5 (Strada statale n. 38 – variante di Tirano)
Articolo 33, comma 5-bis (Interventi infrastrutture ferroviarie)
Articolo 33, comma 5-ter (Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
Articolo 33, comma 5-quater (Commissariamento Linea 2 Metropolitana di Torino)
Articolo 37 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
Articolo 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa)
Articolo 40 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
Articolo 41 (Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
Articolo 43 (Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
Articolo 47, comma 1, let. 0a) (Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano)
Articolo 47, comma 6-bis (Biometano)
Articolo 47, commi 7-9 (Disposizioni in materia di reti elettriche)
Articolo 47, comma 9-bis (Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
Articolo 47, commi 10-11 (Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo)
Articolo 48, commi 1-3 (Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
Articolo 48, comma 3-bis (Modifica della disposizione sul collegamento ferroviario Biella-Novara)
Articolo 49, commi 4-6 (Garanzie SACE)
Articolo 49, comma 6-bis (Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE)
Articolo 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida)
Articolo 51, comma 1 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
Articolo 51-bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)
Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
Articolo 52, comma 5-bis (Polo industriale di Piombino)
Articolo 52, comma 5-quater (Azioni Arexpo S.p.A.)
Articolo 52, comma 5-quinquies (Disposizioni in materia di revisione prezzi)
Articolo 55 (Agenzia italiana per la gioventù)
Articolo 56 (Disposizione finanziaria)
Articolo 57 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 58 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Piani nazionali a tutela delle persone anziane)
Il comma 2 dell’articolo 1, del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame in Senato, reca una modifica all’articolo 2, comma 3 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevedendo, tra l’altro, che allo stesso competa l’adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”.
Con riferimento a quest’ultimo Piano si precisa che esso sostituisce - per la parte inerente alla popolazione anziana - il Piano per la non autosufficienza. Tale precisazione non è infatti contenuta nella vigente formulazione del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 33/2023 in materia di politiche in favore delle persone anziane.
In proposito va ricordato che l’articolo 2, comma 3, della citata n. 33/2023, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:
a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le parti sociali e le associazioni di settore e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, che sostituisce il Piano per la non autosufficienza Sulla base dei suddetti piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali;
b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di cui all’art. 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 - legge n. 208 del 2015), e in raccordo con la Cabina di regia di cui all’art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2023[1] e con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. h) n. 2 della legge n. 227 del 2021 (si veda supra quanto detto sulle disposizioni citate in materia di LEP), ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l’armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;
c) promuove l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.
d) monitora l’attuazione del Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l’indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.
Il comma 4 regolamenta la composizione del CIPA. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell’economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, sono determinate le modalità di funzionamento e l’organizzazione delle attività del CIPA.
Il comma 5 dispone la neutralità finanziaria delle disposizioni relative al CIPA.
La disposizione di cui al comma 2 in esame chiarisce quindi espressamente che il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, sostituisce il Piano per la non autosufficienza soltanto per la parte inerente alla popolazione anziana (e non quindi per quella inerente i soggetti non autosufficienti non anziani).
In proposito va ricordato che il Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024), è stato adottato il 3 agosto 2022 con Intesa in sede di Conferenza Unificata. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 è stato pubblicato il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. Il Piano si è reso necessario in seguito al quadro di intervento prefigurato dai commi 159-171 della legge di bilancio n. 234 del 2021 che delinea azioni legate all'attuazione dei LEPS di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR. L’impianto attuativo del PNNA 2022-2024 definisce gli obiettivi specifici, i programmi operativi, gli strumenti e le risorse del triennio di programmazione nazionale. La matrice di programmazione si sviluppa nel rapporto tra tre programmi operativi, che riguardano:
1. LEPS di erogazione riferiti a: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza (comma 162, lettere a, b, c e comma 164 della legge di bilancio 2022).
2. LEPS di processo riferito alle équipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) e procedono alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata-PAI, comma 163 della legge di bilancio 2022. La strategia di intervento è sostenuta dall’ Accordo Interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per persone con non autosufficienza o disabilità allegato al Piano di cui il PNNA 2022-2024 reca lo schema-tipo (Allegato 1).
3. Azioni di rafforzamento (a cura di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL e Centri per l'impiego del territorio) riferite alla messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie (commi 162 e 166 della legge di bilancio 2022); processo peraltro sostenuto da un Accordo Interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per persone con non autosufficienza o disabilità allegato al Piano. Una delle strategie di intervento del PNNA 2022-2024 è dedicata all'attuazione di un LEPS integrato di processo teso a garantire, negli ambiti territoriali, sistemi di servizi integrati necessari a sviluppare e consolidare il Percorso assistenziale integrato – PAI (vedi supra).
Il Piano stanzia complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze, che ammontano a: 822 milioni di euro per il 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023; 913,6 milioni di euro per il 2024.
Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione
(Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario)
Il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga il termine per l’esercizio della delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la revisione del numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022.
Più nel dettaglio il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 71 del 2022 differendo dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine per l’esercizio della delega.
In particolare, l'articolo 1 della legge n. 71 del 2022 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) prevede la delega e le procedure per il suo esercizio e definisce l'oggetto dell'intervento riformatore.
In particolare, il comma 1 elenca i diversi ambiti dell’intervento che il Governo dovrà svolgere, entro un anno dall’entrata in vigore della delega e quindi entro il 21 giugno 2023, nel rispetto di principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 5.
In base alla lettera a), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell’articolo 2, il Governo dovrà, infatti, emanare decreti legislativi finalizzati «alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario» per:
· rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
· rivedere il numero degli incarichi semidirettivi;
· ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
· riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.
In base alla lettera b), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell’articolo 3, il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario con particolare riferimento all’esigenza di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità. In base alla lettera c), da leggere in combinato disposto con l’articolo 4 della legge, il Governo è delegato a modificare i presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.
Infine, la lettera d) prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Specifici principi e criteri direttivi per l’attuazione di questa delega sono contenuti nell’articolo 5 della legge.
Il comma 2 delinea il procedimento per l’esercizio della delega prevedendo che gli schemi di decreto legislativo:
ü debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro dell’università e della ricerca;
ü debbano essere trasmessi alle Camere, per consentire alle commissioni competenti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso detto termine il Governo potrà procedere in assenza di parere.
È prevista la consueta clausola di scorrimento del termine per l’esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 giorni del termine per l’emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente. La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per l’adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive della riforma, che in base al comma 3 potranno essere introdotte entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge delega). Infine, in base al comma 4, il Governo è altresì delegato, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, a raccogliere le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo (ex art. 17-bis, commi 1 e 2, legge n. 400 del 1988).
I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.
Le disposizioni hanno per destinatarie le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ordine al coordinamento delle relative attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Già l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, per tali attività, che le amministrazioni centrali individuino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituiscano una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale).
La puntuale individuazione delle amministrazioni centrali interessate è stata demandata (da successiva disposizione: l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021) al decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze).
Per questo riguardo è intervenuto il d.P.C.m. 9 luglio 2021, ad individuare appunto sia le amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione (nella sua Tabella A)[2] sia le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B)[3].
Tale è dunque il perimetro soggettivo su cui insistono le disposizioni in esame (per le unità di missione entro la Presidenza del Consiglio, inoltre, una specifica previsione è dettata dal comma 3 di questo articolo 1 del decreto-legge).
E per il riguardo funzionale si tratta, come ricordato, del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attribuiti a tali amministrazioni centrali.
Per intendere la disposizione posta dal comma 1, deve essere altresì richiamato il decreto-legge n. 173 del 2022 di riorganizzazione dei Ministeri, il quale, onde rendere più spedite le procedure, ha previsto - all'articolo 13 -che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[4].
Ebbene, si viene ora a prevedere che siffatti regolamenti di organizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate.
Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all’unità di missione.
È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria (assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e svolgimento nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate).
Il comma 2 disciplina un raccordo e transizione tra la situazione organizzativa attuale e quella ventura conseguente alla riorganizzazione sopra ricordata.
Prevede che se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali (di livello generale e non generale) relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produca solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi.
Siffatto nuovo conferimento avviene beninteso con le modalità previste dall'articolo 19 (“Incarichi di funzioni dirigenziali”) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Ed ancora, reca previsione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, per uffici dediti a funzioni ed attività già di titolarità delle unità di missione.
In tal caso, si richiama l'applicazione dell’articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021.
Vale a dire:
- le amministrazioni possono conferire gli incarichi in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa del pubblico impiego (è l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a porre tali limiti: il 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; l'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia);
- gli incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026;
- le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Specifica previsione - dettata dal comma 3 - è posta per la riorganizzazione di strutture presso la Presidenza del Consiglio.
Sono:
- le unità di missione istituite appositamente (come ricordato sopra, la Tabella A del d.P.C.m. 9 luglio 2021 ha individuato i dicasteri senza portafoglio abilitati all'istituzione di unità di missione);
- la struttura per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cfr. articolo 4-bis del decreto-legge n. 77 del 2021; si tratta della Segreteria tecnica - già costituita presso la soppressa struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità - prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, commi 367 e 368 della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021);
- il Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, onde assicurare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, come: curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; prestare supporto alle Regioni e alle Province autonome nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”; prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni, ai Comuni insulari e delle zone montane).
Ebbene, la riorganizzazione di tali strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio - ai fini del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - è demandata ad uno o più d.P.C.m., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La riorganizzazione può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità indicate.
Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate, si applicano le previsioni recate dal comma 2 sopra ricordato.
Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d)
(Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica)
L’articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), d), modificato nel corso dell’esame in Senato, apporta plurime modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.
Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, sopprimendo, alla lettera g), il riferimento al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e abrogando la lettera p), che definiva le funzioni fondamentali di tale organo.
La lettera c) abroga, conseguentemente, l’articolo 3 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale disciplinava il procedimento di istituzione e stabiliva le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
In conseguenza di quanto previsto dalle lettere a) e c) in esame, il Tavolo permanente, quale organo integrato nel quadro della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è soppresso e, pertanto, si prevede – come precisato anche dalla Relazione illustrativa – che la Segreteria tecnica (art. 4 del decreto-legge n. 77 del 2021) continui a svolgere funzioni di supporto solo rispetto alle attività della Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del decreto-legge n. 77).
L’articolo 1, comma 4, lett. p) del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito delle definizioni fornite ai fini del decreto, definiva «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR.
L’articolo 1, comma 4, lett. g) del decreto-legge n. 77, nel definire, ai fini del decreto, la «Segreteria tecnica», attribuiva a tale struttura, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una funzione di supporto alle attività sia della Cabina di regia, sia del predetto Tavolo permanente.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 77, ora abrogato, al comma 1 demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, stabilendo altresì che il Tavolo fosse composto da rappresentanti: delle parti sociali; del Governo; delle Regioni, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi; di Roma capitale; delle categorie produttive e sociali; del sistema dell’università e della ricerca scientifica; della società civile; delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
L’articolo 3 prevedeva, altresì, che i componenti del Tavolo permanente fossero individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza, nonché di criteri oggettivi e predefiniti la cui individuazione era demandata al predetto DPCM.
Si disponeva, inoltre, che a tali componenti non spettassero compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il Tavolo permanente è stato istituito con DPCM del 14 ottobre 2021. A integrazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 77, il DPCM ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di individuare, con proprio decreto, un coordinatore tra le personalità in possesso di elevate competenze e comprovata esperienza nel partenariato economico, sociale e territoriale. Il coordinatore del Tavolo permanente è stato individuato da un ulteriore DPCM del 14 ottobre 2021 nella persona del prof. Tiziano Treu. Al coordinatore il DPCM ha conferito le funzioni di convocazione del Tavolo permanente e fissazione dell’ordine del giorno delle relative riunioni. Il primo DPCM menzionato reca infine, in allegato, l’elenco dei rappresentanti degli enti e delle organizzazioni partecipanti al Tavolo permanente.
L’articolo 3 del citato decreto-legge n. 77, al comma 2, attribuiva al Tavolo permanente funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR. Nello svolgimento di tali funzioni, poteva segnalare collaborativamente alla Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del D.L. n. 77) e al Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 6 del D.L. n. 77) ogni profilo o questione ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Nel mese di settembre 2022 il Tavolo permanente ha trasmesso al Presidente del Consiglio una Relazione nella quale sono illustrate le attività svolte dal Tavolo, dalla seduta di insediamento del 25 novembre 2021 al mese di luglio 2022. La Relazione raccoglie gli elementi più significativi emersi nel corso del ciclo delle audizioni dei vertici delle amministrazioni centrali, titolari di interventi del PNRR, e dei rappresentanti delle organizzazioni non incluse nel Tavolo.
La lettera b) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame apporta alcune modificazioni all’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Cabina di regia per il PNRR. In particolare:
1) nell’ambito dell’art. 2, comma 2, il quale individua e definisce le funzioni e le attività attribuite alla Cabina di regia, si modifica la lettera g), eliminando il riferimento al Tavolo permanente fra gli organismi a cui la Cabina di regia è tenuta a trasmettere la relazione periodica semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. All’interno della lettera g) permane, pertanto, l’attività di trasmissione della predetta relazione periodica alla Conferenza unificata, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Si osserva, al riguardo, che in base alla riformulazione della predetta lettera g) dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021, operata dall’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge in esame, la prima parte della lettera g) continuerebbe a riferirsi alla trasmissione della relazione periodica «per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».
Poiché l’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” segnala un riparto della titolarità dell’attività di trasmissione della relazione periodica – attribuendo alla Cabina di regia, cioè, il compito di trasmettere tale relazione, da un lato, alla Conferenza unificata per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, dall’altro, al Tavolo permanente per il tramite della Segreteria tecnica – l’avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica.
Si valuti, pertanto, l’opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo inciso «e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».
2) sempre nell’ambito dell’art. 2, comma 2, la lettera i) è sostituita. Tale lettera prevedeva che la Cabina di regia, tra le sue numerose funzioni, assicurasse la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’art. 3 del D.L. n. 77 del 2021. Per effetto della sostituzione, la lettera i) ora prevede, invece, che la Cabina di regia debba assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal nuovo comma 3-bis del medesimo art. 2;
3) dopo il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 – relativo ai soggetti partecipanti alle sedute della Cabina di regia – la lettera b) inserisce un nuovo comma 3-bis, il quale stabilisce che, quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle appena menzionate attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Il capoverso relativo al nuovo comma 3-bis dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 è stato modificato nel corso dell’esame in Senato, al fine di precisare, dopo il riferimento alle categorie produttive e sociali, che alle sedute della Cabina di regia dedicate alla cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale partecipano anche rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Il nuovo comma 3-bis prosegue precisando che in via transitoria, fino all’adozione del nuovo DPCM, alle sedute della Cabina di regia partecipano i soggetti rappresentanti individuati con il menzionato DPCM 14 ottobre 2021. Resta ferma, peraltro, la non spettanza, ai predetti rappresentanti che partecipano alle sedute della cabina di regia, di compensi, gettoni, di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La lettera d) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame, infine, apporta modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del (ora abrogato) Tavolo permanente.
In particolare:
1) al comma 1 dell’art. 4, viene soppresso il riferimento al Tavolo permanente; per effetto di tale soppressione, la Segreteria tecnica continua a svolgere attività di supporto nei soli confronti della Cabina di regia.
2) analogamente, e per le stesse finalità, al comma 2, lettera a) dell’art. 4 è soppresso il riferimento al supporto della Segreteria tecnica al Tavolo permanente nell’esercizio delle sue funzioni.
3) la lettera b) del comma 2 è sostituita, prevedendo che la Segreteria tecnica elabori e trasmetta alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Rispetto alla precedente formulazione della lettera b), le modifiche sostanziali sono essenzialmente due: da un lato, l’inserimento della parola “anche” attribuisce alla Segreteria tecnica la facoltà di avvalersi, ai fini della elaborazione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, anche di fonti informative e analisi diverse da quelle di cui al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato; dall’altro lato, è espressamente inserita la segnalazione, all’interno di tali rapporti informativi periodici, delle situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del D.L. n. 77 del 2021.
A tal proposito, la Relazione illustrativa afferma che il nuovo testo della lettera b) attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di elaborare e trasmettere alla Cabina di regia i predetti rapporti informativi “con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi”. Il riferimento alla cadenza trimestrale, tuttavia, non è presente nel testo della norma, la quale parla esclusivamente di “cadenza periodica”.
4) dopo la lettera b) è aggiunta la nuova lettera b-bis), la quale attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di vigilare sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali nello svolgimento della loro funzione di coordinamento delle attività relative all’attuazione degli interventi del PNRR attribuiti alla loro titolarità (art. 8 del D.L. n. 77 del 2021), degli indirizzi e delle linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia medesima.
In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. n. 77 del 2021, ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, mediante strutture di livello dirigenziale generale o unità di missione di livello dirigenziale generale preposte allo svolgimento delle attività di vigilanza, coordinamento e verifica della regolarità delle procedure di attuazione degli interventi PNRR attribuiti alla titolarità di ciascuna amministrazione centrale. Sulle modifiche apportate dal decreto-legge in esame in merito alla riorganizzazione di tali strutture o unità di missione istituite nell’ambito dei Ministeri, si rinvia supra alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1-3.
5) infine, è modificata la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4, prevedendo che l’attività di individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia – già attribuita dalla norma previgente – sia espletata dalla Segreteria tecnica laddove tali criticità non siano risolvibili mediante l’attività di supporto e di vigilanza svolta dalla stessa Segreteria tecnica a norma della precedente lettera b-bis).
Per effetto di quest’ultima modifica, pertanto, la segnalazione delle azioni utili al superamento delle criticità al Presidente del Consiglio dei ministri viene logicamente e cronologicamente posposta, dovendo prima la Segreteria tecnica verificare che le suddette problematiche, segnalate dai Ministri, non siano superabili attraverso un’attività di supporto e di vigilanza nei confronti
Sul piano finanziario, la Relazione tecnica afferma che le modifiche concernenti la soppressione del Tavolo permanente e lo svolgimento in via diretta delle funzioni già a questo attribuite da parte della Cabina di regia hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto, invece, ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dei compiti e delle attività attribuiti alla Segreteria tecnica, la Relazione tecnica afferma che si provvede, oltreché con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall’articolo 2 del decreto-legge in esame, il quale prevede (v. la relativa scheda di lettura infra) il trasferimento alla nuova Struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.
Articolo 1, comma 4, lettere da e) a f-bis) e comma 5
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS; coordinamento fase attuativa)
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella la disciplina della Governance del PNRR. In particolare, la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo - presso il MEF- RGS - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (la relativa copertura finanziaria è recata dal comma 5, modificato nel corso dell’esame in Senato). La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. La lettera f-bis), introdotta nel corso dell’esame in Senato, novella - a fini di coordinamento – la medesima disciplina della Governance relativamente al coordinamento della fase attuativa del PNRR.
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f) novellano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
In particolare, la lettera e), modificata nel corso dell’esame in Senato, interviene sull'articolo 6 del citato DL, dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, sostituendone i commi 1 e 2. Si riporta a seguire il testo a fronte con le modifiche proposte:
D.L. 31/05/2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
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Articolo 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) |
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Testo vigente |
Testo modificato (co. 4, lett. e)) |
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1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. |
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. |
2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all’articolo 9. L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L’Ispettorato assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. |
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. |
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l’Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. |
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. |
3. Identico. |
Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, il nuovo comma 1 istituisce presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il novellato comma 2 (ex comma 1) sostituisce - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della RGS) - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8 del DL 77/2021, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all’attuazione degli interventi del PNRR.
L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del DL 77/2021. Esso assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al comma in esame, si prevede l’istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
Il nuovo comma 2-bis (ex comma 2) prevede che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato generale per il PNRR si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato (anziché con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS come precedentemente previsto). Si dispone che le predette strutture concorrano al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR nonché al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate (come precisato dalla modifica in commento) per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
La successiva lettera f) modifica alcune disposizioni dell'articolo 7 del DL 77/2021, dedicato al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR. Le novelle riguardano, in particolare (si veda, a seguire, il relativo testo a fronte):
- il comma 2, al fine di precisare che per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni, oltreché con università, enti e istituti di ricerca;
- il comma 4, primo periodo, al fine di aumentare da 7 a 9 il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale ivi previsti;
- il comma 8, al fine di precisare che i protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza ivi previsti, finalizzati al rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati non solo dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ma anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- l'introduzione del nuovo comma 8-bis) il quale, al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuova misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità. A tal fine, si precisa che il Dipartimento della RGS può utilizzare metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.
D.L. 31/05/2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
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Articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) |
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Testo vigente |
Testo modificato (co. 4, lett. f)) |
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. |
1. Identico. |
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. |
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. |
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse. |
2-bis. Identico. |
3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. |
3. Identico. |
4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche. |
4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche. |
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. |
5. Identico. |
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
6. Identico. |
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |
7. Identico. |
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. |
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
9. Identico. |
La lettera f-bis), introdotta dal Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, dedicato al coordinamento della fase attuativa del PNRR a fini di coordinamento con le novelle introdotte dalla già esaminata lettera e), in particolare sostituendo il riferimento al Servizio centrale per il PNRR con quello all'Ispettorato generale per il PNRR (si veda, a seguire, il relativo testo a fronte):
D.L. 31/05/2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
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Articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa) |
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Testo vigente |
Testo modificato (co. 4, lett. f)) |
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
1. Identico. |
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. (50) |
3. Identico. |
(omissis) |
(omissis) |
Il comma 5, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure introdotte dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l’anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall’anno 2024. Si prevede di provvedere alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 1, comma 6
(Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)
L’articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
La disposizione è dettata quale novella all'articolo 8 (“Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete”) del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).
In particolare, le competenze regolatorie così trasferite consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario (piano che deve contenere anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti), degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi (i quali rilevano altresì, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, ai fini della valutazione motivata del mancato ricorso al mercato) nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
Rimane ferma la previsione che siffatte competenze regolatorie siano esercitate mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Così come rimane ferma la previsione (recata dal comma 2 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022) secondo cui gli enti locali - sulla base degli atti e degli indicatori sopra ricordati - possano adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefinire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità. Il rispetto di condizioni, principi, obiettivi e standard così fissati, è assicurato dal contratto di servizio e dagli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale.
Per servizi pubblici locali “non a rete” si intendono quei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia) altri dai servizi di interesse economico generale di livello locale a rete (di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, quali ad esempio energia elettrica, ciclo dei rifiuti, servizio idrico integrato e trasporto pubblico locale).
Sia i servizi a rete sia i servizi non a rete sono oggetto del decreto legislativo n. 201 del 2022.
L'antecedente legge di delegazione legislativa (legge n. 118 del 2022: cfr. suo articolo 8) ha previsto che il legislatore delegato dovesse adeguatamente considerare le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete; e ha delegato il Governo (fatte salve le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, per i servizi a rete) a razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra le predette autorità e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione.
La ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy è stata dettata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 173 del 2022.
Articolo 2
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
L’articolo 2 istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.
L'articolo 2 istituisce una “Struttura di missione PNRR” presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026.
Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.
Altri compiti della novella Struttura di missione sono:
- l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo. La disposizione mantiene “fermo” quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale peraltro individua nel Servizio centrale per il PNRR il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241);
- la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito da altra previsione del presente decreto-legge: cfr. l'articolo 1, comma 4, lettera e), che novella appositamente l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021);
- l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR - posto che il citato regolamento europeo n. 241 del 2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza disciplina (all'articolo 21) un procedimento per la modifica del PNRR su richiesta dello Stato membro impossibilitato in tutto o in parte alla sua realizzazione;
- la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).
Per quanto concerne l'individuazione degli ostacoli ad una corretta e tempestiva attuazione del PNRR nonché la proposta di misure e rimedi per rimuoverli, vale ricordare come tali compiti fossero attribuiti dal decreto-legge n. 77 del 2021 (cfr. suo articolo 5, comma 3, lettera a)) alla struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dal medesimo decreto-legge n. 77, quale altro attore della governance dedicata all'attuazione del PNRR.
Ancora, la novella Struttura di missione ha attribuite le funzioni innanzi svolte dalla Segreteria tecnica[5] istituita (dall'articolo 4 del decreto-legge n. 77) per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente (parti della governance dell'attuazione del PNRR quale disegnata dal medesimo decreto-legge n. 77). A tal fine è disposta apposita autorizzazione di spesa, per 1,3 milioni nel 2023 e 1,56 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
Per lo svolgimento delle attività ad essa spettanti, la Struttura di missione ha pieno accesso al sistema informatico istituito (dall'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di sostenere la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU. Quella disposizione della legge di bilancio 2021 ha correlativamente previsto che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati siano responsabili della relativa attuazione secondo il principio della sana gestione finanziaria ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i obiettivi intermedi e finali.
Fin qui i commi da 1 a 3, relativi dunque alle funzioni.
I commi da 4 a 6 concernono, della nuova Struttura di missione, non già compiti e attribuzioni bensì il personale (e le spese di funzionamento).
Il comma 4 in particolare assegna alla nuova Struttura di missione le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale ed un contingente di esperti.
Le unità dirigenziali e non dirigenziali possono essere individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - il quale è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti[6].
O possono essere composte anche da personale proveniente da altri “ordini, organi, enti o istituzioni”.
Per tali unità dirigenziali e non dirigenziali, è previsto un limite di spesa complessivo, pari a circa 5 milioni per il 2023, circa 6 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026.
Alla Struttura di missione sono così assegnati, in particolare:
ü 9 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. Tali posizioni dirigenziali possono essere conferite in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 e 8 per cento della dotazione organica, per i dirigenti rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia), secondo deroga consentita dal richiamo all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021;
ü 50 unità di personale non dirigenziale. Tale contingente può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico;
ü un contingente di esperti, nel limite di spesa complessiva annuale (583.334 euro nel 2023, 700.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026) e di importo massimo per singolo incarico, pari a 50.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione).
Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
Ancora il comma 4 reca autorizzazione per la copertura di spese di funzionamento (per 693.879 euro nel 2023, 832.655 per ciascun anno dal 2024 al 2026).
Il comma 5, per le esigenze della struttura di missione in oggetto, autorizza la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del concorso pubblico bandito ai sensi della normativa vigente (art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021 – vedi infra) per il reclutamento di 500 unità di personale a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR[7].
Il personale viene assunto secondo le suddette modalità, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.m. di cui al successivo comma 7 (vedi infra), chiamato a definire l’organizzazione della Struttura di missione e viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[8].
Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi (durata massima dei contratto a termine nel settore pubblico), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale - per il quale è prevista una riserva di posti fino al 50 per cento nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato - è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021). Del predetto contingente, 80 unità vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal d.P.C.m. adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato al citato bando).
Successivamente, l’art. 34-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha autorizzato l’assunzione di ulteriori 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in aggiunta al contingente già previsto dal richiamato articolo 7.
Il comma 6 demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - l'organizzazione della Struttura di missione, nonché le modalità di formazione (e di chiamata) del contingente di personale aggiuntivo, così come le specifiche professionalità richieste.
La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale (ivi compresi i coordinatori) e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui la nuova Struttura di missione 'assorbe' i compiti (v. supra), si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della Struttura di missione di nuova istituzione.
Infine il comma 7 reca quantificazione e copertura degli oneri.
Si tratta di una spesa aggiuntiva di 7,62 milioni per il 2023, di 9,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Le risorse sono attinte - secondo le determinazioni puntualmente indicate dalla disposizione - prevalentemente a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché in minor misura sulle risorse destinate alla Segreteria tecnica sopra ricordata.
Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso)
L’articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, come disposto dal Senato, il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell’inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti necessari.
Si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri.
La lettera a) modifica in più parti l’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021, che ha introdotto una peculiare disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.
Le modifiche, secondo la relazione illustrativa del provvedimento, sono tutte “finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC”.
In particolare, con una prima modifica si estende la possibilità di attivare i poteri sostitutivi, oltre che nei confronti degli enti territoriali - regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni - anche nel caso in cui i soggetti attuatori siano ambiti territoriali sociali (comma 1, lett. a), numero 1, che sostituisce il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 77/2021).
L’ambito territoriale sociale rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.
L’Ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge n. 328/2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3, lettera a), tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta ad esse la determinazione degli Ambiti Territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali a rete.
Per maggiori informazioni sugli ambiti territoriali sociali istituti si v. la specifica sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Resta inteso, come previsto dal D.L. 77/2021, che l’inadempienza può concretizzarsi:
§ nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto;
§ nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti;
§ nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione di progetti o di interventi, come viene ora specificato in sede di novella.
In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano.
Si prevede, inoltre, una riduzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo per provvedere assegnato al soggetto attuatore dal Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.
Nel corso dell’esame in Senato, sono state introdotte due ulteriori specificazioni mediante le quali si prevede che:
§ il soggetto attuatore viene previamente sentito dal Consiglio dei ministri, prima della individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, come già stabilito dalle norme vigenti, precisando che ciò avviene anche al fine di individuare le cause dell’inerzia;
§ il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ha il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari.
Si ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 12) prevede che in caso il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all’esecuzione dei progetti. L’individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene sentito il soggetto attuatore. Questi soggetti possono essere sia un’amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari ad acta appositamente nominati.
Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società in house.
Una analoga riduzione del termine per provvedere da trenta a quindici giorni è stabilita, con una modifica al comma 3 del citato articolo 12, per la procedura relativa all’attivazione del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale (comma 1, lett. a), numero 2).
Sul punto si ricorda che, in base al D.L. 77/2021, in questo caso provvede direttamente il Ministro competente per materia secondo una procedura analoga a quella prevista dal comma 1 per gli enti territoriali: assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni (ora 15) e in caso di perdurante inadempienza, individuazione del soggetto cui affidare l’esercizio del potere sostitutivo.
Il Ministro provvede analogamente anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga direttamente da un soggetto attuatore (incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni).
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 3, che novella il comma 5 del citato articolo 12, introduce due novità ulteriori relative all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti.
Con la prima si consente al Consiglio dei ministri, con la stessa delibera che individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, anche di autorizzare tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Resta inteso che, ove il Consiglio dei ministri non abbia provveduto in tale senso, le deroghe alla legislazione richiamata sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia, come già previsto.
Il comma 5 dell’articolo 12, del D.L. n. 77/2021, prevede infatti che ove “strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto” il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
La norma specifica, al riguardo, che in caso l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso, invece, che l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR.
Tali ordinanze sono comunicate alla struttura di missione Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione (istituita dall’articolo 5 del medesimo D.L. 77/2023), sono immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Con la seconda modifica, si aggiunge un periodo al citato comma 5, al fine di precisare che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura di cui al più volte citato comma 5, primo periodo, ossia l’adozione di ordinanze in deroga da parte da parte dei soggetti cui è stato conferito l’esercizio del potere sostitutivo, nonché di disporre che si applicano altresì alcune le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.
Le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.
In particolare, in forza del comma 2, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.
Il comma 3 prevede, al terzo periodo, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Con un’ultima modifica, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 4, aggiunge all’articolo 12 del D.L. 77 del 2021 un nuovo comma 5-bis, che estende l’applicazione delle disposizioni del medesimo comma 5 sull’esercizio del potere sostitutivo
si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia (di cui al comma 1 dell’articolo 12, ndr) riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.
La lettera b) della disposizione in esame modifica l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che disciplina, in via residuale, la procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale.
Si ricorda in proposito che la procedura disciplinata dall’articolo 13 trova applicazione solo “qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni”.
Si tratta di modifiche conseguenti alle novità introdotte dal decreto in esame in tema di governance del PNRR e del ruolo spettante ai diversi attori istituzionali coinvolti (articoli 1 e 2).
In particolare, si prevede che nell’ambito della procedura del superamento del dissenso proveniente da un organo statale, sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (e non più come finora la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 77/2021), a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
In secondo luogo l’impulso per la proposta dell’Autorità politica può provenire sia dalla Struttura di missione PNRR istituita dall’articolo 2 del decreto legge in esame che dall’Ispettorato generale per il PNRR che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), del decreto in esame sostituisce il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 77/2021.
Di seguito, si riporta un testo a fronte relativo alle modifiche apportate dall’articolo in esame agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 |
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Testo originale |
Testo modificato da D.L. 13/2023 |
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Art. 12 |
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1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. |
1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. |
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Identico. |
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. |
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. |
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1. |
Identico. |
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. |
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. |
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5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. |
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. |
Identico. |
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1". |
Identico. |
Art. 13 |
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1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. |
1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. |
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. |
Identico. |
Articolo 4
(Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR)
L’articolo 4 anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.
Inoltre, come disposto dal Senato, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.
La disposizione in commento, che novella l’art. 35-bis, c. 1, del D.L. 115/2022, conferma che alla stabilizzazione in oggetto si procede (comma 1, lett. a)):
§ nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica;
§ a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;
§ previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell’attività svolta. La disposizione in commento specifica il carattere selettivo di tale colloquio.
Il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021.
In base al richiamato art. 7, co. 1, le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato - attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente (art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001) – 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità, nonché di ulteriori dieci unità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024) per un periodo anche superiore a 36 mesi[9], ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel corso dell’esame in Senato è stato disposto che, per il completamento del suddetto contingente di personale a tempo determinato di propria spettanza, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti. Tali assunzioni devono essere comunicate dalle amministrazioni alla Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.
Sul tema della stabilizzazione del personale nella PA si ricorda che la disciplina generale, dettata dall’art. 20 del D.L. 75/2017, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione e che abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni[10].
Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per gli enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso[11].
Le risorse non utilizzate per la stabilizzazione in oggetto negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno - pari a 10.791.000 euro per il 2023 e a 12.949.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008) (comma 1, lett. b)).
Articolo 4-bis
(Riduzione dei tempi di pagamento delle PA)
L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” (ad esclusione degli enti del servizio sanitario, come precisato al comma 4).
Si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa (comma 1).
Tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2).
La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR (comma 3).
La riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Al fine di ridurre i termini di pagamento in modo strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che gli stessi termini siano mantenuti anche nel 2024.
In particolare si prevede l’entrata in vigore, entro il primo trimestre 2023, delle misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici (Traguardo M1C1-72). Le nuove norme devono prevedere l’istituzione del sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica.
In attuazione del traguardo citato, a partire dal 2021 è stato avviato il sistema InIT presso le amministrazioni centrali dello Stato per la componente economico patrimoniale e analitica e per la gestione fisica e contabile dei beni. Inoltre nel sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) sono stati predisposti gli indicatori dei tempi medi di pagamento e di ritardo ponderati a livello di singoli comparti della pubblica amministrazione coinvolti.
Il comma 1, ai fini dell’attuazione della citata riforma 1.11 del PNRR, dispone che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al Rendiconto, secondo gli schemi indicati dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.
L’art. 35, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) prevede che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una nota integrativa articolata per missioni e programmi, con struttura identica a quella della Nota integrativa di previsione (art. 21, comma 11), che illustri i risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali per ciascun obiettivo in termini di risorse finanziarie impiegate e di indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.
Il comma 2 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001[12]), nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, assegnano, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.
Per l’individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge n. 145 del 2018).
La circolare n. 17 del 7 aprile 2022 della Ragioneria generale dello Stato precisa che i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata convenzionalmente la data di pagamento al 31 dicembre dell’anno, nonché delle fatture pagate nel periodo anche se non ancora scadute. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono al sistema PCC la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013.
Il comma 3 demanda alla Ragioneria generale dello Stato il compito di definire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della riforma.
Si segnala che con la citata circolare n. 17 del 7 aprile 2022 la Ragioneria generale dello Stato ha indicato le modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento del pubbliche amministrazioni previste dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 152 del 2021.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)
L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in Senato, dispone l’acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del PNC e nell’ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.
Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC.
I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.
I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia (comma 8).
Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).
In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici. La finalità della norma è di assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali.
Sono oggetto di raccolta anche i dati personali, quali quelli relativi alla salute, ai minori d’età e agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nel caso in cui l’acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita.
Con una modifica introdotta al comma 1 nel corso dell’esame in Senato, è stata demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione delle modalità di attuazione della disposizione in commento.
La norma, nell’individuare i dati personali, fa riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (GDPR), il quale definisce come personali i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
La Relazione governativa afferma che la disposizione si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici. L’acquisizione dei dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale anche nell’ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR.
Il comma 2 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie a fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.
Tale attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali). La suddetta attività deve svolgersi, inoltre – per effetto di una modifica introdotta al comma 2 nel corso dell’esame in Senato – in relazione ai dati di cui al comma 1, vale a dire, i dati con cui le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato, necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti che ricevono benefici economici.
La Ragioneria generale deve rendere accessibili i suddetti dati alle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.
Il comma 3 dispone che, ai sensi del regolamento (UE) n. 241 del 2021, istitutivo del Recovery and Resilience Facility – riferimento normativo inserito nel corso dell’esame in Senato – i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono pubblicati:
a) nell’ambito delle informazioni di cui al comma 1044 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tale norma – inserita nell’ambito delle misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU, propedeutiche alla presentazione del PNRR – prevede che con D.P.C.M. siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
In attuazione del comma 1044 è stato adottato il D.P.C.M. 15 settembre 2021 che ha definito le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR. Il D.P.C.M. 15 settembre 2021 stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.
In particolare, le predette amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.
In esecuzione di tali previsioni normative (in particolare dell’art. 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati.
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali (OpenCoesione) di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) del 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 2013/1303/UE.
Il portale OpenCoesione costituisce il portale unico italiano sull’attuazione delle politiche di coesione. Esso raccoglie, analizza e pubblica i risultati di un’indagine rivolta a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), FESR e FSE, in Italia e in Europa.
Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2021-2027) richiede agli Stati Membri di prevedere un portale web unico che offra l’accesso ai dati sui programmi cofinanziati (art. 46).
Il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2014-2020) richiede agli Stati Membri, anche attraverso un portale web unico, di pubblicare le informazioni sui beneficiari in formato aperto (con licenza di riuso e metadati) ed elenca il livello minimo di informazioni da pubblicare (Annex XII) con maggiori dettagli rispetto al 2007-2013 (art. 115).
Il comma 4 dispone che è in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati personali:
· che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici, dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);
· relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);
· relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
· relativi a soggetti minori.
Il comma 5 prevede che, per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR e PNC, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione di un Codice identificativo gara ordinario (CIG). Tale previsione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Si segnala che l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022 ha stabilito, per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, l’acquisizione necessaria del CIG ordinario per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha introdotto il Codice Unico di Progetto (CUP), a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità relative al funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il CUP è attribuito a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data. Le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori provvedono a richiederlo in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.
Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:
§ lavori pubblici (come individuati dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni),
§ incentivi a favore di attività produttive,
§ contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
§ acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
§ acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
§ sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.
In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.
Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.
La legge n. 244 del 2007 ha introdotto la fatturazione elettronica nei confronti della PA (art. 1, commi 209-213). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
§ il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (normativa antimafia);
§ il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica è stato esteso anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917). A partire dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2022, c.d. PNRR-2).
La Relazione illustrativa afferma al riguardo che la norma in esame interviene a coordinare due ambiti normativi già connessi il cui assetto prevede a legislazione vigente:
§ l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese (pertanto anche delle imprese beneficiarie di incentivi pubblici e di quelle da cui acquistano);
§ il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti, nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.
La norma è rivolta alle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica e richiede che tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo semplice elemento consentirà un importante beneficio in termini di conoscenza sull’andamento degli incentivi, settore dove al momento rimangono forti asimmetrie informative, permettendo un monitoraggio continuo. Ulteriore conseguenza è quella della riduzione significativa degli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni, poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, evitando l’inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.
In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), il comma 7 prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi. Per ulteriori informazioni sul sistema CUP si rinvia al sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Il comma 8 dispone che i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP – art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive, anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 2003).
Il comma 9 dispone che a favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.
La disposizione in commento è inserita nell’ambito dell’articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
In proposito si evidenzia che, ai sensi del comma 780, la Ragioneria generale dello Stato deve emanare, entro il 31 gennaio 2023, apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento (le linee guida non risultano al momento emanate).
Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.
Articolo 6
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
L’articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all’erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).
A tal fine, il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto PNRR-2), che disciplina il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, ivi compresi gli enti territoriali.
Tali anticipazioni sono disposte dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale su cui afferiscono le risorse per l’attuazione del Next Generation EU, per velocizzare l’esecuzione dei progetti, ricompresi nel Piano, finanziati con risorse nazionali.
Si rammenta che il citato comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni di risorse da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire il tempestivo avvio e l’esecuzione dei progetti PNRR di cui essi sono titolari.
Le anticipazioni sono disposte a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.
Riguardo alle procedure contabili mediante le quali il MEF può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 152/2021:
- sopprime la disposizione secondo cui le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori sono disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere;
- stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;
- vincola espressamente il trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate.
- introduce, infine, l’obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell’anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.
Testo vigente (Art. 9, comma 6, D.l. n. 152 del 2021) |
Testo modificato (art. 6) |
Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, |
Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell’anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi. |
Il comma 2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, vale a dire, con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Tale disposizione è inserita nel comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 121/2021 (decreto infrastrutture), il quale individua nella notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia” e nel D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante l’assegnazione alle Amministrazioni titolari delle risorse finanziarie complessive del PNRR (191,5 miliardi di euro), la base giuridica per l’attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR, anche ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa.
Si rammenta che il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione si accompagna un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale. Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all’Italia, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza), 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.
Su tale base, con il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie europee (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR sono state assegnate alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata al decreto. La Tabella elenca, per ciascun Ministero, gli interventi di competenza, con l’indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Nella Tabella B sono elencati i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione.
Il D.M. del 6 agosto 2021 ha individuato le seguenti Amministrazioni titolari di interventi e di risorse:
Amministrazioni titolari |
Numero di interventi di competenza |
Importo totale (mld di euro) |
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
44 |
39,7 |
Ministero della transizione ecologica |
26 |
34,7 |
Ministero della salute |
19 |
15,6 |
Ministero dell’istruzione |
11 |
17,6 |
Ministero dello sviluppo economico |
18 |
18,2 |
Ministero dell’università e ricerca |
12 |
11,7 |
Ministero dell’interno |
6 |
12,5 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
11 |
7,3 |
Ministero della cultura |
25 |
4,3 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
4 |
3,7 |
Ministero della giustizia – Consiglio di Stato |
3 |
2,7 |
Ministero del turismo |
15 |
2,4 |
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale |
1 |
1,2 |
Ministero economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro |
1 |
0,3 |
PCM – Ministro per l’innovazione tecnologica e digitale |
36 |
14,3 |
PCM – Ministro per il Sud e la coesione territoriale |
5 |
1,3 |
PCM – Ministro per la pubblica amministrazione |
14 |
1,3 |
PCM – Ministro per gli affari regionali e le autonomie |
1 |
0,1 |
PCM – Ministro per le politiche giovanili |
1 |
0,6 |
PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia |
1 |
0,01 |
PCM – Dipartimento per lo sport |
1 |
0,7 |
PCM – Dipartimento per la protezione civile |
1 |
1,2 |
TOTALE |
256 |
191,5 |
L’assegnazione delle risorse alle Amministrazioni centrali, disposta con il D.M. 6 agosto 2021, è stata successivamente modificata con tre successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, e precisamente, D.M. 23 novembre 2021, D.M. 3 febbraio 2022 e D.M. 24 agosto 2022.
Il comma 2 in esame richiama, in particolare, l’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il quale, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione dell’esercizio finanziario, prevede che dal 2020 talune variazioni di bilancio previste dalla legge di contabilità per vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale[13].
I commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) hanno dettato una serie di misure contabili per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
In particolare, il comma 1037 provvede all’istituzione, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.
Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi (25091 e 25092) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto”, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito” sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio (comma 1038).
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi vengono attribuite a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al fabbisogno finanziario, sulla base delle procedure definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, adottato ai sensi del comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU (comma 1039[14]). In particolare, il D.M. 11 ottobre 2021 stabilisce le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse dal Fondo di rotazione, nonché le modalità di rendicontazione della gestione delle stesse.
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono, inoltre, le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione (comma 1041).
Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, in attuazione del comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati.
L’articolo 10 del D.L. n. 121 del 2021 ha disciplinato, ai commi 1-6, le procedure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare:
- che le risorse NGEU siano attribuite alle amministrazioni titolari e/o ai soggetti attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi;
- che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con cui sono individuate le risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi del Piano, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione;
- che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le “opzioni di costo semplificate” previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese;
- che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 6-bis
(Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all’attuazione del PNRR.
Si ricorda che l’art. 15, comma 4-bis, del D.L. n. 77/2021 ha già autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria ad effettuare variazioni di bilancio, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti.
La norma in esame modifica il citato articolo 15, comma 4-bis, al fine di consentire agli stessi enti la possibilità di variare il bilancio anche in relazione ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti per la realizzazione di interventi afferenti al PNRR.
L’art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria[15] a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del TUEL e dall’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011.
In particolare, il comma 7 dell’art. 163 del TUEL prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite solo:
- le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies (variazioni che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione e quelle consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate);
- quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione.
Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.
L’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011 consente la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio per i lavori pubblici di somma urgenza o per altri interventi di somma urgenza (8.4). Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. (8.11). È consentito il prelievo dal fondo di riserva solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all’Ente (8.12).
Articolo 6-ter
(Indici sintetici di affidabilità fiscale - SOSE)
L’articolo 6-ter, inserito dal Senato, affida alla Sose il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati (comma 1). L’articolo inoltre, al comma 2, prevede che una autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto all’attuazione del PNRR esercitate da Sogei s.p.a.
In particolare, l’articolo 6-ter in esame, inserito dal Senato, al comma 1 specifica i compiti della Sose (si veda il box seguente per una breve illustrazione della natura e attività della società) attraverso la modifica dell’articolo 9-bis (Indici sintetici di affidabilità fiscale), comma 15, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
Si rammenta che il citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto nell’ordinamento fiscale gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.
In particolare, il citato comma 15, secondo periodo, prevede l’affidamento alla Sose del compito di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.
Con l’articolo in esame si prevede che la Sose ponga in essere altresì ogni altra attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..
Si ricorda che la Sose – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'articolo 10, comma 12 della legge n. 146 del 1998. La Società, operativa dal 1999, svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.
Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l’analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l’INPS, con l’INAIL e con il Corpo della guardia di finanza.
Le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell’economia e delle finanze, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016).
Il comma 2 dell’articolo in esame apporta alcune modificazioni all'articolo 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica) del decreto-legge n. 50 del 2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 91 2022.
In particolare, la lettera a), modificando il comma 6 del suddetto articolo 49, dispone che, ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, “anche” della società Eutalia s.r.l., mentre la norma vigente prevede che le convenzioni possano essere stipulate da RGS solo con questa società.
La lettera b), modificando il comma 8 del suddetto articolo 49, prevede che l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sia destinata non soltanto per le finalità di cui ai commi 6 (monitoraggio della spesa pubblica) e 7 (attività di supporto da parte di Eutalia s.r.l.) del medesimo articolo ma anche per le finalità di cui all’articolo 7, comma 6 (supporto da parte di Sogei s.p.a. per l’attuazione del PNRR), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 108 2021,
Articolo 7
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio
degli interventi PNC)
L’articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Prima dell’adozione del decreto è consentito l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1).
Nel corso dell’esame in Senato è stato previsto che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (comma 1-bis).
Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell’arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell’amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).
Il primo periodo del comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR[16] entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di aggiornare i cronoprogrammi procedurali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
La finalità dichiarata della norma è di tenere conto nel cronoprogramma degli interventi del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC.
Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.
I 24 programmi del PNC sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e clima Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ??ambito sanitario e assistenziale.
I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1). Tale disciplina costituisce, peraltro, attuazione del PNRR, il quale ha previsto l'istituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano per gli investimenti complementari (traguardo M1C1-55).
Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio. Si evidenzia che l’articolo 7 del D.M. del 1° agosto 2022 ha disposto che, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo.
Il D.M. 15 luglio 2021, in attuazione del D.L. n. 59 del 2021, disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Per gli interventi cofinanziati dal PNRR il monitoraggio avviene attraverso il sistema informatico ReGis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.
La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio trimestrale dell'attuazione del Piano nazionale complementare attraverso apposite relazioni. Nell’ultimo Report n. 6, relativo agli adempimenti e attività al 31 dicembre 2022, si dà conto anche dello stato di avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022 alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal DM. del 1° agosto 2022. In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all’ultimo trimestre. La Ragioneria generale ritiene che tali ritardi siano in parte connessi al perdurare del contesto di crisi economica e internazionale che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali.
Il secondo periodo del comma 1 dispone che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50 del 2022).
Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) è intervenuto per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
A tal fine, è stato istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al PNC. Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.
L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.
Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022, in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 28 luglio 2022 nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. Sono destinatarie di tali contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, le stazioni appaltanti che: non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; e che hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n .197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le regioni devono aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture, sentite le regioni interessate.
Con il D.M. 10 febbraio 2023 è stata disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'art. 1, comma 375, della legge di bilancio 2023 nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.
Il D.M. 2 marzo 2023 ha approvato l'elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con la relativa assegnazione delle risorse. Il decreto ha approvato inoltre l'elenco delle revoche disposte.
Con il D.M. 13 marzo 2023 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali le amministrazioni statali hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, prevede che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, per cui si veda oltre).
Dalla scheda progetto contenuta nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) si desume che l’obiettivo di questa misura è l’acquisto di circa 1.500 veicoli ad alimentazione GNL e GNC (metano) destinati al trasporto extraurbano ed interurbano. Beneficiari delle risorse sono le Regioni. Tale misura integra quanto previsto dal PNRR (acquisto di autobus elettici e ad idrogeno) consentendo la possibilità di acquisto di mezzi ad alimentazione a metano e contribuendo in modo determinante a favorire la transizione ecologica nell’attività di rinnovo del parco mezzi extraurbani e interurbani adibito al trasporto pubblico locale (che presenta un’età media di 10 anni e attualmente alimentato a gasolio). Il 50% delle risorse per i primi tre anni del Piano potrà essere destinato alla realizzazione di infrastrutture di supporto. L’importo totale dell’investimento è di 600 milioni di euro.
Il comma 2 interviene sull’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il quale dispone che l’attuazione degli interventi del PNC che sono soggetti alla procedura per la valutazione di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE) è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.
Con la norma in esame si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati con il citato D.M. 15 luglio 2021, sono sospesi dalla data di notificazione dell’intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all’intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.
Articolo 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)
L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in Senato, introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi.
In particolare, il comma in questione interviene sull’articolo 26, comma 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2022.
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 26 sopra citato aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. L’articolo in questione aveva anche previsto che tali disposizioni si applicassero (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.
Passando quindi all’esame del contenuto della modifica normativa apportata nel corso dell’esame del provvedimento d’urgenza in commento, si evidenzia come il nuovo articolo 7-bis prevede che l’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge n. 50 del 2022 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 26.
Articolo 7-ter
(Disposizioni urgenti in materia
di garanzie definitive negli appalti pubblici)
L’articolo 7-ter, introdotto dal Senato, prevede l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
L’articolo 7-ter, introdotto dal Senato, prevede l’applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo della garanzia definitiva - prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto e indicata per i contratti pubblici dei settori ordinari disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) - anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, disciplinati dal Capo I del titolo VI della Parte II del medesimo Codice.
L’applicazione di quanto dettato è limitata ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.
L’applicazione di tale disposizione è effettuata anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.
La norma in esame specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
I cd. “settori speciali” dei contratti pubblici riguardano i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla Parte II (artt. 114-121) del Codice dei contratti pubblici. La principale differenza rispetto ai “settori ordinari” riguarda la platea dei soggetti tenuti all’applicazione della disciplina vincolistica. In entrambi i settori l’onere di affidamento mediante procedura di gara è posto a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, per i soli settori speciali, la normativa del Codice trova applicazione anche alle imprese pubbliche e ai soggetti privati che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale, e che tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
Il comma 5 precisa che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Articolo 8, commi 1-6
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
Il comma 1 dell’articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.
Il comma 1-bis, inserito dal Senato, estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni europee 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, divieto previsto dall’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
I commi 3 e 4 dell’articolo in commento sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico per il personale, anche dirigenziale, coinvolto direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento. Nel corso dell’esame in Senato è stata inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa alle modalità di applicazione di tale facoltà di incremento relativamente ai segretari comunali e provinciali.
Sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, i commi 5 e 6 prevedono che gli enti locali e, come specificato dal Senato, e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente), nonché che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC.
Il comma 1 dell’articolo 8, prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Si rammenta al riguardo che il comma 1 del citato articolo 110 stabilisce, al primo periodo, che lo statuto dell’ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il secondo periodo del comma 1 dispone quindi che per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Tale percentuale è elevata al 50 per cento fino al 31 dicembre 2026 dal comma 1 in commento.[17]
Il comma 1-bis, inserito dal Senato, estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente - di cui all’art. 1 del D.L. 80/2021, su cui interviene il comma 02 in esame - per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Si ricorda che il richiamato art. 1 del D.L. 80/2021 prevede modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché dai soggetti attuatori, titolari di progetti previsti nel PNRR. In particolare, il personale a tempo determinato può essere reclutato mediante procedure concorsuali svolte con le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001 con lo svolgimento della sola prova scritta (oltre alla valutazione dei titoli), mentre per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nonché per l'assunzione di personale con alta specializzazione a tempo determinato, si prevede l'istituzione di appositi elenchi.
Tali contratti possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi (limite massimo previsto dalla normativa vigente per i contratti a tempo determinato nella PA), ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.
Il successivo comma 2, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, ai sensi del quale il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 1 del richiamato articolo 90 dispone che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. La previsione in commento consente pertanto il ricorso ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per i predetti uffici anche agli enti dissestati o strutturalmente deficitari.
Il comma 3 dell’articolo in commento stabilisce poi che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75[18], l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Al riguardo si rammenta che, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel corso dell’esame in Senato è stato inserito nel comma 3 un ulteriore periodo volto a prevedere che per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del CCNL 17 dicembre 2020[19], nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.
In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame rileva che l'attuazione dei progetti del PNRR da parte gli enti locali determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono il personale dipendente, ma anche il personale dirigente sia in termini di programmazione e gestione che di aggravio delle responsabilità. La relazione di accompagnamento citata sottolinea che il personale dipendente può essere incentivato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mentre i dirigenti preposti all'attuazione dei progetti PNRR non possono essere destinatari del suddetto incentivo[20], né trovare un adeguato riconoscimento del maggiore impegno loro richiesto, in termini di retribuzione di risultato, stante l'impossibilità di incrementare il fondo del salario accessorio con proprie risorse, a causa dei limiti posti dal sopra richiamato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Infatti, sebbene l'articolo 23 citato preveda che il limite al trattamento accessorio della dirigenza (che non può superare quello del 2016) operi solo nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 23 - che prevedono la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori – la relazione di accompagnamento sottolinea che i predetti fondi sono di fatto bloccati dal 2016 senza possibilità di incremento da parte degli enti. La previsione in commento intende apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare, oltre il limite di cui al predetto comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso di essi, anche di livello dirigenziale. La deroga si aggiungerebbe a precedenti deroghe già previste (quali ad esempio quelle relative al personale delle regioni a statuto ordinario e città metropolitane di cui ai commi 4 e seguenti dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
Il comma 4 dispone che possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”[21];
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859[22] e 869[23] della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[24], dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’otto per cento[25];
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, il comma 5 riconosce agli enti locali e, come specificato dal Senato, agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). La possibilità deve essere prevista dai medesimi enti nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.
Il richiamato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", prevede una disciplina specifica per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale disciplina, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma 3 di tale articolo, non si applica però al personale con qualifica dirigenziale. Il comma in esame deroga pertanto alla citata disciplina consentendo l'erogazione degli incentivi in questione anche al personale dirigenziale.
Il riconoscimento dell’incentivo in oggetto avviene in deroga alla disposizione che prevede (salvo specifiche eccezioni) che l’ammontare annuo della spesa destinata al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)[26].
Il comma 6 prevede che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
§ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
§ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).
Articolo 8, commi 7-12
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)
L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
Il comma 7 dell'articolo 8 prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR, di titolarità del medesimo Ministero, la cui dotazione organica è conseguentemente incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.
I successivi commi 8 e 9 apportano le relative modifiche alle norme che disciplinano l'ordinamento del Ministero del turismo.
In particolare, vengono modificati:
· l’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 300, per incrementare da 4 a 5 il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale (comma 8);
· l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 22 del 2021, per incrementare da 17 a 19 il numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale (comma 9).
Per assicurare il supporto e l’assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero, il successivo comma 10 modifica l'articolo 7, comma 13, secondo periodo, del decreto legge n. 22 del 2021, posticipando dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 reca la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali delle amministrazioni pubbliche. I commi 1, 1-bis, 1-ter e fissano le regole generali sul conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale.
Il comma 3 specifica che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal successivo comma 6.
Il comma 4 prevede inoltre che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali.
Il comma 5 prevede che gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio. Il comma 5-bis stabilisce che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
Quest'ultimo comma stabilisce infine che gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 8, 9 e 10, pari a 497.630 euro per l’anno 2023 e a 597.150 euro a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Il comma 12 dispone la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021 è inserito fra le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, con particolare riferimento al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. In tale contesto, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del MEF è stato istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2.668.000 euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni assegnatarie di progetti (tra le quali il Ministero del turismo), che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800 euro per l’anno 2023, la norma provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.
Articolo 8, comma 13
(Possibilità di conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico)
Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale -, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o - secondo la fattispecie inserita dal Senato - previa informativa a queste ultime.
La norma oggetto di deroga è quella di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che stabilisce che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (sia quelle richiamate dall’articolo 1, comma 2 del testo unico delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 sia quello inserite nell’elenco nazionale ISTAT dei soggetti ricompresi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni) nonché alle autorità indipendenti compresa la CONSOB di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti collocati in quiescenza. Tali incarichi sono consentiti solo in forma gratuita e con una durata non superiore a un anno.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame appaiono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali, nonché nel mandato di presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), nell'incarico di direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e, in relazione alla suddetta fattispecie aggiunta dal Senato, negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per questi ultimi, infatti, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e le Commissioni parlamentari competenti, a differenza di altre nomine governative non sottoposte al parere parlamentare, per le quali solitamente si prevede la sola comunicazione alle Camere dell’avvenuta nomina.
Riguardo alla prima fattispecie, la formulazione del comma in oggetto fa poi specifico riferimento alle nomine da parte di organi costituzionali per le quali la normativa preveda come condizione che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sia favorevole; considerati tali elementi, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato il Consiglio dei ministri (e quindi non sia interessato l'intero organo costituzionale governativo, ma solo alcuni componenti di esso) o per le quali il parere delle suddette Commissioni sia previsto dalla disciplina senza la qualificazione tassativa di parere favorevole. Si rinvia al prospetto alla fine della presente scheda per un quadro delle procedure previste da specifiche discipline.
Si segnala che all’esame delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato la proposta di nomina del Presidente dell’ISTAT (XIX legislatura: proposta di nomina n. 4).
Come già segnalato, la deroga transitoria in esame concerne la norma[27] che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti[28], esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso[29] a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)[30].
Riguardo al termine del 31 dicembre 2026, si ricorda che nel corso del suddetto anno devono essere completati gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi ultimi, più precisamente, devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Per un altro intervento normativo che pone una deroga fino al 31 dicembre 2026 al divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, cfr. i commi 1 e 2 dell'articolo 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Autorità collegiali |
Modalità di nomina |
Requisiti |
Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
3 membri
7 anni (non confermabili) |
I componenti sono nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 37, co. 1-bis e 1-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011) |
I componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. |
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
5 membri
7 anni (non confermabili) |
I componenti sono nominati con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 2, co. 7 e 8, L. 14 novembre 1995, n. 481 |
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
5 membri
7 anni (non confermabili |
Il Presidente è nominato con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disciplina non prevede una deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due Commissari ciascuno, i quali vengono nominati con d.P.R; per tali componenti non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 1, comma 3, L. 31 luglio 1997, n. 249 |
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. |
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
5 membri
6 anni (non confermabili) |
Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
articolo 13, co. 3, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 |
I componenti sono scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. |
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Il presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro competente) e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale. articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Il direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli (espressi a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti. Il direttore in esame è "scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali". articolo 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 |
Articolo 8, comma 13-bis
(Finanziamenti e contributi PNRR agli enti locali)
L’articolo 8, comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, introduce una semplificazione procedurale per gli enti locali con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Nello specifico il comma in esame stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, le procedure di semplificazione previste dall’articolo 145, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2020 (cosiddetto testo unico sugli enti locali) per la sollecita realizzazione delle opere pubbliche indifferibili, si applicano anche ai finanziamenti e ai contributi previsti per gli enti locali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il comma in questione, da ultimo, stabilisce che dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 8-bis, commi 1-4
(Fondo per l’avvio delle opere indifferibili)
L’articolo 8-bis, commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell’esame in Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
In particolare, i commi in esame consentono per le opere che siano state avviate nell’arco temporale sopra citato (comma 1) e che siano state affidate mediante degli accordi quadro, la possibilità di vedersi riconosciuto, oltre all’importo preassegnato a ciascun intervento con il provvedimento di assegnazione, un ulteriore ammontare di risorse pari al 20 per cento dell’importo già assegnato.
Il comma in questione precisa che le opere debbono essere finanziate, in tutto o in parte, da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il comma 2, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile del 2023, comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indicazione dell’ente locale attuatore.
Il comma 3 indica la copertura finanziaria di quanto stabilito dai commi precedenti.
Il comma 4, da ultimo, inserisce un ulteriore comma all’articolo 1, comma 375 della legge n. 197 del 2022.
In particolare la modifica in questione consente l’accesso al Fondo istituito per fronteggiare l’aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 369 dell’articolo 1 della sopracitata legge n. 197 del 2022, anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Articolo 8-bis, comma 5
(Linea 1 Metropolitana di Napoli)
È autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
L’articolo 8-bis, al comma 5, autorizza per il 2023 la spesa di 1.200.000 euro al fine di assicurare il completamento dell’intervento relativo all’armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
Alla copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto Aiuti).
Si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito dal citato l’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2022, 1.700 milioni di euro per il 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per il 2026.
Articolo 8-bis, comma 6
(Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)
L’articolo 8-bis, comma 6, introdotto nel corso dell’esame in Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
In particolare il comma in questione prevede che l’ente locale beneficiario dei contributi per gli interventi sopra descritti è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi dalla data del decreto con il quale viene individuato l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale.
Il comma in esame prevede, inoltre, che ai fini dell’erogazione del contributo in questione è sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.
I contributi, secondo quanto previsto, vengono poi erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nella misura dell’80%, previa verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione, e, per il restante 20%, previa verifica dell’effettiva conclusione dell’attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.
Da ultimo si prevede che, a decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione solo dopo aver dimostrato di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.
Articolo 9
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)
L’articolo 9 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.
La norma disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede altresì che il Comitato possa avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, per le attività svolte.
Il comma 1 istituisce il menzionato Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico con compiti consultivi e propositivi in merito alla sicurezza di sistemi e impianti alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia; si occupa dei sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e delle soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
Lo sviluppo e la diffusione di fonti e sistemi innovativi di produzione dell’energia elettrica è, peraltro, correlato ad una pluralità di misure nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibilità sostenibile”. In particolare, nell’ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”; l’investimento 1.3 è dedicato alla “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”.
Riguardo all’idrogeno verde si veda anche l’articolo 41 del presente decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.
Il medesimo comma 1 specifica che rimane ferma la disciplina concernente il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE, recata dall’articolo 57-bis del Codice in materia ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo d.P.C.m. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1. Si segnala che nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1).
La disciplina del CITE, contenuta dal Codice ambientale, è stata da ultimo modificata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 173 del 2022, di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (convertito dalla legge n. 204 del 2022). Si rinvia al relativo dossier di documentazione.
Il comma 2 specifica i compiti del Comitato centrale in esame:
§ individuazione dei criteri e delle linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità, alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica (lettera a));
§ proposizione e coordinamento di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché elaborazione di atti di normazione tecnica; riguardo a tali compiti il Comitato coopera con altri soggetti interessati, in particolare altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale (lettera b)).
A tale riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento in esame asserisce che l’esigenza di istituire il presente “Comitato centrale” è connessa alla necessità di promuovere un approccio organico ed integrato alle criticità in materia di sicurezza di sistemi e impianti alimentati da fonti innovative quali, prosegue la relazione, quali i veicoli elettrici, ibridi, a gas naturale liquefatto o a idrogeno, i treni alimentati ad idrogeno, fino ai sistemi di produzione di energia elettrica che utilizzano centrali nucleari di nuova generazione.
Il comma 3 dispone in ordine alla composizione del Comitato.
Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
È composto da rappresentanti: del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'università e della ricerca.
Oltre ai rappresentanti dei menzionati ministeri, figurano anche rappresentanti: del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
Il comma 4 stabilisce che le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tale funzione è assolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 stabilisce che il Comitato può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali - CTR, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).
I CTR sono istituiti presso ciascuna regione dal Ministero dell’interno. L’art. 6 del citato decreto legislativo n. 105 prevede che i CTR, in relazione agli stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori a determinate soglie: a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) programma e svolge le ispezioni ordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie; d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti attribuiti a tale Ministero dal medesimo decreto legislativo n. 105.
Come sopra ricordato, per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6).
Articolo 10
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia)
L’articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all’ufficio per il processo nell’ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b). Nel corso dell’esame in Senato è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.
L’articolo 10, comma 1, si propone, in linea con gli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 “Giustizia” del PNRR, di far fronte alla situazione di grave scopertura dell’organico della magistratura ordinaria.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia. La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è stata inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.
Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:
Più in generale, per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR ha previsto anche un quadro di investimenti, che vengono articolati in 6 Missioni e 16 Componenti; le sei Missioni sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Nella relazione illustrativa si sottolinea come l’attuale situazione di scopertura dell’organico della magistratura ordinaria presenti connotazioni di assoluta gravità. Occorre garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti anche alla luce delle vacanze future certe del prossimo quadriennio, dovute al collocamento a riposo, per raggiungimento dei limiti di età, di oltre 640 magistrati. Le carenze nell’organico, infatti, rischiano di compromettere la realizzazione degli obiettivi assunti con il PNRR.
La disposizione in esame, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevede che il Ministro della giustizia possa chiedere al CSM di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei ai concorsi per magistrato ordinario banditi con DM del 1° dicembre 2021 (a 500 posti) e del 18 ottobre 2022 (a 400 posti), secondo l’ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
Con riguardo alla disciplina relativa all’accesso al concorso per magistrato ordinario, si ricorda nella relazione illustrativa, come già l’art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, consentisse di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che potevano essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Tale norma è stata successivamente integrata, per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, allo scopo di ripartire le competenze tra Ministero e CSM e, di nuovo, modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che eliminava il limite del decimo. Quella disposizione veniva successivamente abrogata con l’adozione del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma reintrodotta dall’art. 2, comma 2, lett. a) n. 2), del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e aggiunto il comma 3-bis”.
In base al vigente articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006, i concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli eventualmente aumentati. Il comma 3-bis dell’articolo 8, infatti consente, entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso, al Ministro della giustizia di richiedere al CSM di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il CSM provvede entro un mese dalla richiesta.
Il comma 2 modifica l’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nel rispetto della tempistica dettata dal PNRR, il decreto-legge n. 80 del 2021 ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, gli artt. 11 e ss. autorizzano il Ministero della giustizia a reclutare:
In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il Bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo (scad. 23 settembre 2021). Nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Ministero afferma che sono state presentate 66.015 domande e che le graduatorie sono state chiuse. Sono stati altresì individuati i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari (D.M. Giustizia 26 luglio 2021) e il CSM ha emanato le linee guida per l'ufficio del processo (delibera 13 ottobre 2021).
Nell'audizione in Commissione giustizia della Camera del 15 febbraio 2022, l’allora Ministra della Giustizia ha affermato che all'esito della procedura per il reclutamento di 8.171 addetti all'ufficio del processo: i posti coperti sono 7.212; i posti rimasti vacanti sono 959, con una percentuale di scopertura del 12%. I vincitori hanno preso servizio nell'ultima settimana di febbraio; il 14 febbraio 2022 sono stati immessi in servizio gli addetti presso la Corte di cassazione.
Proprio per ovviare a tali scoperture, l'art. 33 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso. Il provvedimento ha inoltre introdotto l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine.
Successivamente, l'art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha chiarito che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate.
Nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si ricorda che il Ministero della giustizia ha attuato tale disposizione già a partire dal 2021 prevedendo due scaglioni di reclutamento con un limite assunzionale pari, rispettivamente, a 8.250 unità di personale. Le procedure di reclutamento svolte nel 2021 hanno visto una progressiva sottoscrizione di contratti nel corso del 2022 in numero inferiore a 8.250. Inoltre, una parte del personale che ha effettivamente preso possesso ha successivamente rassegnato le dimissioni. Più nel dettaglio, il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, ha portato alla progressiva sottoscrizione di 7.755 contratti e sono ancora in servizio 6.590 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 ha portato alla progressiva sottoscrizione di 36 contratti e sono ancora in servizio 34 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Complessivamente sono stati, pertanto, sottoscritti 7.791 contratti e sono in servizio 6.624 addetti UPP.
La lettera a) del comma 2 chiarisce che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo deve considerarsi riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Consentendo così espressamente che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata possa essere oggetto di nuovi bandi di assunzione.
La lettera b) del comma 2, prevede, anche per le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo (con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi), che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare (sempre ai sensi dell’art.11 del d.l. n. 80), che l’assunzione possa avvenire anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Inoltre, anche per tale contingente la disposizione in esame prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.
Nel corso dell’esame in Senato è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 del 2021 (conv. Legge n. 113 del 2021), in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.
Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione interministeriale RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 - le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.
Il comma 2-bis modifica il testè illustrato comma 1 precisando che i contratti di lavoro a tempo determinato non possono essere rinnovati.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell’intervento di cui al comma 1.
Articolo 11
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
L’articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2 dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri.
Il comma 2-bis - inserito dal Senato – autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell’ambito dell’investimento del PNRRR M1C2-I 1 “Transizione 4.0”.
Segnatamente, il comma 1 dell’articolo istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).
Il Fondo viene dotato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è finalizzato a permettere al MIMIT di avvalersi dei servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR.
Il comma 2 dispone che alla compensazione degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
L’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) dispone, al comma 1, modificato da ultimo dall’art. 31-bis, co. 2, del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022), che alla realizzazione degli interventi PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, o della diversa titolarità degli interventi definita nello stesso PNRR, attraverso le proprie strutture, o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR o con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
L'intervento è attuato nel rispetto delle norme sull’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare. Il comma 2 consente alle amministrazioni di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. Ai sensi del comma 3, i contratti e gli atti di spesa per l'attuazione degli interventi PNRR sono sottoposti agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili. Le amministrazioni, ai sensi del comma 4, devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni secondo le indicazioni fornite dal MEF.
Il comma 2-bis, inserito dal Senato, per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell’ambito dell’investimento 1, “Transizione 4.0” Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, competitività cultura e turismo”, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e del sistema produttivo” del PNRR, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l’Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 68 del DPR 600/1973 sul segreto d’ufficio[31], le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, della documentazione e delle informazioni rilevanti per le attività di controllo, l’individuazione dei tempi per l’avvio e la conclusione dei controlli, nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il MIMIT deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l’emanazione dei pareri tecnici richiesti all’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività istruttorie. Nell’ambito della convenzione, deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all’Agenzia che, in ogni caso, dovrà essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e rendicontazione dell’investimento.
Nello svolgimento delle attività deve essere garantito il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679/UE (cd. GDPR) e della relativa normativa nazionale di recepimento, di cui al D.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018.
Le misure fiscali del Piano Transizione 4.0 – consistenti nel riconoscimento di crediti d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in beni strumentali e in attività di formazione e di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica - sono entrate a far parte delle misure finanziate tramite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della componente M1C2[32]. All’investimento M1C2I 1.1- Transizione 4.0 sono state destinate 13,38 miliardi di risorse NGEU (sovvenzioni). A tali risorse, si aggiungono ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo nazionale investimenti complementari (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021.
Il traguardo (milestone) prefissato al T4 2021 è stato raggiunto ed era relativo all’entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e all’istituzione del comitato scientifico di verifica dell’attuazione della misura (legge di bilancio 2021, articolo 1, commi 1051-1067, tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, Risoluzione n.68/E dell’Agenzia delle entrate).
Al T2 2024 è previsto, quale obiettivo (target), la concessione di almeno 69.900 crediti d'imposta Transizione 4.0 alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022. Al T2 2025, quale ulteriore obiettivo (target), è prevista la concessione di almeno 117.700 crediti d'imposta alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023.
Il Ministero delle imprese e del Made in ltaly è stato individuato quale Amministrazione titolare dell'intervento. In tale veste, evidenzia la relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha inserito la disposizione in esame, il Dicastero è pertanto tenuto, anche in ragione delle specifiche competenze allo stesso pertinenti, al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'investimento (cfr., sul punto meglio infra, box ricostruttivo).
Purtuttavia, in virtù del meccanismo di riconoscimento degli incentivi connessi all'investimento, concessi nella forma dì credito d'imposta compensabile orizzontalmente, nella gestione degli adempimenti e delle attività di controllo di tali crediti intervengono ordinariamente anche altri soggetti con specifiche competenze fiscali. Più in particolare, sulla base del combinato disposto degli articoli 31 e 32 del DPR n. 600/1973, l'Agenzia delle entrate ha il potere di gestire ordinariamente gli adempimenti e le attività di controllo legate alla concessione e fruizione dei benefici del Piano Transizione 4.0, anche se non finanziati con risorse dell'UE.
Per tale motivo, al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle attività di rendicontazione e controllo a cui è chiamato il MIMT, quale Amministrazione titolare dell'intervento, è stato ritenuto opportuno disciplinare una forma di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero stesso.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è titolare di 10 investimenti e di una riforma nell’ambito del PNRR. Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi a titolarità del Ministero e il relativo costo associato, ai sensi del D.M. 6 agosto 2021 e s.m.i.
Il Ministero deve conseguire entro la fine del 2026 un totale di 10 milestone e 15 target, secondo tempistiche indicate nella Tabella 2. Sono state conseguite tutte le milestone relative al 2021 e al T1 e T2 del 2022. Il MIMIT non ha milestone al T42022.
Per coordinare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, il MMIT ha istituito un’apposita Unità di missione, con D.M. 19 novembre 2021 adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) (circa le Unità di missione e la possibilità di una loro organizzazione, si rinvia all’articolo 1, commi 1-3 del decreto legge qui in esame). L’Unità è articolata nei seguenti Uffici: Ufficio di coordinamento della gestione, Ufficio di monitoraggio, Ufficio di rendicontazione e controllo. L’Ufficio di coordinamento della gestione è a presidio dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza del MIMIT e del raggiungimento dei relativi milestone e target. L’Ufficio di monitoraggio coordina il monitoraggio dell’attuazione degli interventi e della riforma PNRR di competenza. L’Ufficio di rendicontazione e controllo trasmette al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Per dare concreta attuazione al Piano, il MIMIT, in base all’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 e alle caratteristiche delle misure da realizzare e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, può procedere:
- a titolarità – ossia, con la modalità di attuazione diretta: attraverso le proprie Direzioni, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore;
- a regia – in questo caso i progetti sono attuati da altri soggetti pubblici o privati, selezionati dal Ministero secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei in base alle caratteristiche dell’intervento e in linea con quanto indicato nel PNRR, nel rispetto della normativa vigente e/o comunque applicabile.
Anche con riferimento ad alcuni interventi a titolarità, per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MIMIT si avvale del supporto tecnico-specialistico di soggetti esterni all’amministrazione, ai quali è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate (cd. Soggetti gestori). In questi casi, i rapporti con i soggetti esterni sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni. I soggetti gestori sono selezionati attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, ovvero sono soggetti in house all’Amministrazione, come INVITALIA. Per gli interventi per i quali INVITALIA è Soggetto Gestore, i controlli ordinari delegati dal Ministero (Soggetto Attuatore) riguardano tutte le fasi di attuazione (selezione, concessione, erogazione, monitoraggio).
Si rinvia alla pubblicazione del MIMIT Si.Ge.Co. - sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero di ottobre 2022 (i cui contenuti sono richiamati nel presente box).
Articolo 12
(Portale unico del reclutamento)
L’articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regolamenta l’accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.
Preliminarmente, si ricorda che la creazione di un Portale unico del reclutamento costituisce uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti.
In attuazione di tale obiettivo, è stato creato il Portale InPA, che, ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (oggetto della novella posta dalla disposizione in commento), dal 1° novembre 2022 deve essere obbligatoriamente usato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni sono definite con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna amministrazione.
Il medesimo art. 35-ter ha esteso l’utilizzo del Portale anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto il quale dispone che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.
Il decreto ministeriale di cui alla disposizione in commento – da adottarsi, come specificato dal Senato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del D.L. 13/2023 in esame – deve essere adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell’intesa in sede di Conferenza unificata e deve individuare (comma 1, lett. a), primo periodo):
§ le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle sue caratteristiche tecniche;
§ le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti;
§ le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie;
§ i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali.
Sul punto, si ricorda che l’art. 35-ter, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, nella parte non novellata dalla presente disposizione, dispone che all'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale e un recapito telefonico.
Si precisa altresì che la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti (comma 1, lett. a), ultimo periodo).
In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, il decreto ministeriale da emanarsi tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, come già previsto dai Protocolli adottati d’intesa con il Dip.to della funzione pubblica che attualmente regolano il funzionamento del portale per le singole amministrazioni e che, come prevede la disposizione in commento, rimarranno in vigore sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto. Come disposto dal Senato, la definizione delle procedure per il reclutamento delle amministrazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali), da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del D.L. 13/2023 in esame (comma 1, lett. a), secondo periodo, e comma 2).
Viene poi specificato, come anticipato, che il decreto ministeriale definirà anche le modalità di utilizzo del Portale da parte di Regioni ed enti locali, attualmente definite dal DM 15 settembre 2022 la cui disciplina continuerà ad applicarsi, come prevede la disposizione in commento, sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto (comma 1, lett. c), e comma 2).
La lettera b) del comma 1 reca una previsione di coordinamento necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in commento.
Articolo 13
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM)
L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.
Uno degli obiettivi del PNRR (Missione M1C2-6, Riforma 2) riguarda la tutela e la promozione della concorrenza mediante la revisione di norme di legge o di regolamento che ostacolano la libertà di iniziativa economica. Sotto quest’ultimo profilo, il PNRR prevede una continuativa e sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali, mediante le leggi annuali per il mercato e la concorrenza.
Tale strumento normativo è stato introdotto nell’ordinamento nazionale nel 2009 (con legge n. 99 del 2009) e, tuttavia, è stato in concreto adottato solo nel 2017 (legge n. 124 del 2017). La sua cadenza annuale è legata alla necessità di rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
Il relativo disegno di legge annuale deve essere presentato in Parlamento entro il mese di luglio, tenere conto della Segnalazione adottata annualmente dall’AGCM nel mese di marzo.
Tutto ciò premesso, l'articolo 13 del decreto in esame incrementa la pianta organica dell'AGCM di 10 unità di ruolo per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: “Leggi annuali sulla concorrenza”, del PNRR, mediante l’efficace esercizio da parte dell’AGCM dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge n. 287 del 1990, alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Il decreto legislativo n. 201 del 2022 ha previsto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce anche attuazione del PNRR, il quale prevedeva entro dicembre 2022, sia l’approvazione della legge della concorrenza 2021 (misura M1C2-6) sia l’entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (misura M1C2-8).
Agli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica dell'AGCM, nel limite di 571.002 euro per l'anno 2023, di 1.204.700 euro per l'anno 2024, di 1.265.775 euro per l'anno 2025, di 1.329.950 euro per l'anno 2026, di 1.397.382 euro per l'anno 2027, di 1.468.238 euro per l'anno 2028, di 1.542.690 euro per l'anno 2029, di 1.620.921 euro per l’anno 2030, di 1.703.125 euro per l’anno 2031 e di 1.789.502 euro a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per le assunzioni.
Tale norme prevedono che all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima (comma 7-ter). Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dalla stessa con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione (comma 7-quater).
Articolo 14
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)
L’articolo 14, modificato dal Senato, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
In particolare, il comma 1 inserisce alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla governance del PNRR.
Nello specifico: la lettera a) chiarisce che i controlli di cui all’articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, del medesimo decreto-legge (e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace) ovvero nei casi di esecuzione anticipata.
La lettera b) prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 77 del 2021 (PNRR e piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027) sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto.
La lettera c) prevede, mediante l’inserimento del nuovo articolo 18-bis, che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento possa proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambientale).
La lettera d), modificata dal Senato, reca una modifica alla disciplina degli affidamenti estendendo a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, le semplificazioni attualmente previste dal decreto-legge.
Al comma 2 si prevede una modifica all’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, volta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.
Al comma 3 si stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e 2, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
La disposizione prevede, inoltre, che la disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
Nel corso dell’esame in Senato, sono stati introdotti i due commi 4-bis e 4-ter.
Il comma 4-ter prevede che talune disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità - recate dall’art. 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020 – si applicano fino al 31 dicembre 2026 (ultima annualità del PNRR), in luogo del termine del 30 giugno 2023, previsto dal testo vigente.
Si tratta delle disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
Si rammenta che il termine per l’applicabilità di suddette norme era stato prorogato al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) dall’articolo 51, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 77 del 2021 (come convertito dalla legge n. 108 del 2021).
Inoltre, il medesimo comma 4-bis in esame demanda ad un decreto del Ministro dell’interno - da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge – la possibilità di individuare misure di potenziamento dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia, istituiti presso le prefetture. Si provvede con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 4-ter reca disposizioni concernenti programmi finanziati sia con risorse del PNRR, sia con risorse del PNC. In tali casi, la disposizione consente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Amministrazione titolare del relativo programma, di disporre un’assegnazione delle risorse finanziarie che ponga specifici interventi esclusivamente a carico del PNC, nei limiti delle risorse disponibili. Si specifica che deve comunque essere mantenuto il rispetto del cronoprogramma sotteso agli interventi e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea, nel PNRR, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del PNC.
Il comma 5 modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990.
Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico.
Il comma 7 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Il comma 8 apporta alcune modifiche all’articolo 13, concernente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.
L’articolo 13 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce che tali misure si applichino fino al 30 giugno 2023. Tale termine è stato prorogato di un anno (30 giugno 2024) da una modifica approvata dal Senato.
Il comma 9 integra la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
A tale riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 450, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Il successivo comma 451 rimette ad un decreto interministeriale la definizione:
a) dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) dell'ammontare del beneficio unitario;
c) delle modalità e dei limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
d) delle modalità e delle condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.
A tale proposito il comma 9 prevede che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo, l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.
Il comma 9-bis, introdotto dal Senato, dispone in ordine alle modalità di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori. La disciplina inerente all’utilizzo delle risorse del Fondo per le suddette finalità è dettata dall’art. 26, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito dalla legge n. 91 del 2022). Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 reca le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, in attuazione del comma 6-bis del medesimo art. 26.
Il comma 9-bis in parola prevede che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo (soggetti individuati dall’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale) costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i soggetti interessati presentano copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto è firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2024.
Articolo 14-bis
(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, interviene sull’articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituendo il comma 4 di tale disposizione al fine di prevedere che l’accordo di programma ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 del citato articolo 34, con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo. L’articolo in commento sostituisce inoltre, nel predetto comma 4, il riferimento alle concessioni edilizie con il riferimento ai permessi di costruire, in coerenza con il vigente assetto della normativa in materia edilizia.
L’articolo 14-bis in commento, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, modifica il comma 4 dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Nella formulazione attualmente vigente l’articolo 34 del citato testo unico disciplina gli accordi di programma che possono essere conclusi fra i soggetti indicati nell’articolo medesimo.
In particolare la disposizione stabilisce, al comma 1, che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Il comma 2 dell’articolo 34 dispone poi che l'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, mentre il comma 3 prevede che, per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco competente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
Il successivo comma 4 stabilisce che l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco competente ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81[33] del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
Il comma 5 prevede che, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Il comma 6 dispone che, per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
Ai sensi del comma 7, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
Il successivo comma 8 prevede infine che, allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
L’articolo in commento riformula il comma 4 del richiamato articolo 34, inserendo nel medesimo la previsione per cui l’accordo deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 e sostituendo il riferimento alle concessioni edilizie con quello ai permessi di costruire, così da tener conto dell’evoluzione subita al riguardo dalla normativa in materia edilizia[34].
Articolo 15
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)
L’articolo 15, comma 1, prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell’ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.
L’Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto (comma 2).
I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch’essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell’ambito del PNRR (comma 3). Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che l’Istituto per il credito sportivo possa proporre all’Agenzia del demanio, alle condizioni ivi previste, integrazioni all’elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, stilato sulla base di quanto previsto dal comma 3. La disposizione si riferisce ad immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR.
Il comma 4 autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato.
Si prevede, inoltre, al comma 5, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell’ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all’Agenzia del demanio circa le attività svolte. Nel corso dell’esame in Senato il presente comma 5 è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell’Istituto per il credito sportivo per l’individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi.
Nel corso dell’esame in Senato sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter.
Il comma 5-bis dispone circa l’individuazione, da parte dell’Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura.
Il comma 5-ter stabilisce che le Regioni e gli enti locali possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva. Si demanda ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale ricognizione.
Finalità dischiarata della disposizione in esame è il raggiungimento degli obiettivi posti, in tale ambito, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal medesimo Piano finanziati, anche parzialmente.
Sono comunque esclusi dalla predetta disciplina:
§ gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o gli immobili ricadenti nella procedura di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico realizzata dall’Agenzia, disciplinata dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (v. riquadro, infra);
§ i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità dello Stato e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza dell’Agenzia del demanio.
Il comma 2 autorizza l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani di investimento, posti in capo all’Agenzia medesima. Tali risorse possono essere destinate alla copertura degli oneri per gli interventi volti al recupero, alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione degli immobili in oggetto.
Si stabilisce che il predetto contributo alla copertura degli oneri non possa superare il limite del 30% del quadro economico degli interventi necessari. Il medesimo contributo può concorrere alla copertura degli oneri con le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni interessate, nonché con le risorse messe a disposizione dal PNRR, segnatamente alla Missione 4, Componente 1.
Rimane fermo, specifica il comma in esame, quanto previsto a legislazione vigente in materia di alloggi universitari.
A tale riguardo si rammenta che lo Stato cofinanzia gli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili (art. 1, comma 2, della legge n. 338 del 2000). Si segnala, altresì, che la percentuale del 75 per cento è stata cosi rideterminata (dal 50 per cento) dall'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 (in materia di governance del PNRR, convertito dalla legge n. 108 del 2021).
Il comma 3 stabilisce che i medesimi immobili (di cui al comma 1) possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi oggetto di finanziamento, ovvero finanziabili, anche parzialmente, nell’ambito del PNRR.
In analogia con la disposizione sugli alloggi per studenti universitari, il comma in esame autorizza l'Agenzia del demanio ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani degli investimenti posti in capo alla medesima Agenzia, al fine di contribuire alla copertura degli oneri entro il limite del 30 per cento del quadro economico degli interventi sugli edifici che si rendano necessari.
Tale contributo concorre alla copertura degli oneri insieme alle risorse:
§ messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni,
§ disponibili nell’ambito del PNRR,
§ disponibili mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo (istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295).
L’Istituto per il credito sportivo assiste, altresì, l'Agenzia del demanio nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi, fornendo supporto per quanto concerne la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
Per approfondimenti sull’Istituto per il credito sportivo si rinvia alle schede di lettura sull’articolo 1, commi 618-626, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), consultabili sul relativo dossier dei servizi studi di Camera e Senato.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che l’Istituto per il credito sportivo possa proporre all’Agenzia del demanio che beni di proprietà del medesimo Istituto possano essere inseriti nell’elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si riferisce a beni che possono essere oggetto di recupero, ristrutturazione o rifunzionalizzazione finanziati, anche parzialmente, a valere sulle risorse del PNRR. Si specifica che le integrazioni all’elenco degli immobili devono essere proposte coerentemente con gli obiettivi del medesimo PNRR ed in conformità con i relativi principi di attuazione. In caso di finanziamento parziale con le risorse del PNRR, l’Istituto provvede al finanziamento della quota rimanente nell’ambito della propria autonomia finanziaria.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. n. 453 del 2000, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.
Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
1. dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
2. dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;
3. dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di circa 919 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:
1. Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
2. Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva.
Il comma 4 autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse ivi previste, per le finalità recate dalle disposizioni in esame.
Si prevede, inoltre, che l’Agenzia possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare, secondo quanto specificato dalla disposizione in parola, in conformità alle regole Eurostat[35]. Tali iniziative sono indirizzate prioritariamente ai soggetti attuatori nonché ai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione dei beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare in virtù delle disposizioni in esame. Tali iniziative di partenariato sono realizzate, come specificato dal comma in esame, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali degli enti interessati.
Al riguardo, si segnala che il traguardo M1C4-27 (v. infra) prevede, ai fini dell’attuazione della riforma della legislazione sugli alloggi e residenze per studenti universitari, la maggiore apertura della partecipazione al finanziamento ad investitori privati, anche attraverso partenariati pubblico-privati, “in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti
immobiliari” per la realizzazione degli alloggi e residenze per studenti.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in qualità di soggetti attuatori oppure soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Tale Struttura è disciplinata dall'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). In attuazione di tali disposizioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 ne ha disciplinato la struttura e i compiti. La Struttura, presso l’Agenzia del demanio, provvede, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, al “supporto per lo sviluppo della progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici” (art. 1 del citato d.P.C.m.).
Inoltre, l'Agenzia del Demanio può stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
Il comma 5, come già accennato, prevede che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di
§ opere di protezione ambientale,
§ opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale,
§ impianti sportivi.
A tal fine possono essere utilizzate, anche parzialmente, le risorse del PNRR, a condizione che gli interventi qui previsti siano coerenti con gli obiettivi specifici e i principi di attuazione dettati del PNRR medesimo.
La disposizione pone in capo al Ministero della difesa l’obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le attività svolte ai sensi della norma in esame.
Secondo l’integrazione al comma 5 approvata dal Senato, il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.a. possono avvalersi dell’Istituto per il credito sportivo, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’individuazione di immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica degli interventi. Tale collaborazione è a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla
gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede che l’Agenzia del demanio - d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti locali competenti - individui immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Si specifica che le operazioni di permuta in oggetto siano realizzate senza conguagli a carico dello Stato e non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, dispone che le Regioni e gli enti locali procedano ad una ricognizione di immobili di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione, ovvero adibiti ad attività sportive, in considerazione del valore educativo e sociale, nonché di promozione del benessere psicofisico, attinenti alla pratica dello sport. Finalità dichiarata del comma è quella di raggiungere gli obiettivi del PNRR. La medesima disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione dei criteri da seguire nella ricognizione degli immobili, anche al fine di valorizzare le periferie urbane, in coerenza con le norme recate dal presente articolo 15.
Per quanto concerne il tema della protezione ambientale in relazione agli immobili della Difesa, si veda la pagina “La transizione ecologica della Difesa” nel portale della documentazione del servizio studi della Camera dei deputati.
Riguardo ai Piani degli investimenti immobiliari dell’Agenzia del demanio, si ricorda che la medesima Agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), predispone un Piano di investimenti pubblici mirato a sostenere prioritariamente le politiche di risanamento e di riqualificazione inerenti ai seguenti settori (c.d. “interventi comma 140”):
§ difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
§ razionalizzazioni;
§ prevenzione del rischio sismico;
§ investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
§ efficientamento energetico;
§ digitalizzazione delle Amministrazioni statali.
Le occorrenti risorse finanziarie sono allocate sul cap. 7759 (“Somme da trasferire all‘Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale”) dello stato di previsione del MEF. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7759 pari a: 223 milioni di euro per il 2023; 290,6 milioni per il 2024; 270,4 milioni per il 2025 al capitolo 7759.
Ulteriori risorse destinate all’Agenzia del Demanio per i piani di investimenti sono stanziate sul cap. 7754 del medesimo stato di previsione del MEF per “l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale; per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata”. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7754 pari a: 104,3 milioni di euro per il 2023; 104,7 milioni per il 2024; 103,1 milioni per il 2025 al capitolo 7754.
I piani di investimenti a valere sulle risorse dei capitoli 7754 e 7759 del MEF sono consultabili al link Opere pubbliche, sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio.
Per quanto concerne le principali disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, la già menzionata legge n. 338 del 2000 è stata modificata ed integrata da diversi provvedimenti adottati in attuazione delle misure previste dal PNRR.
Si rammentano in particolare le seguenti misure recate dal PNRR riconducibili alla Missione 4, Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (allegato alla Decisione del Consiglio UE 8 luglio 2021, pp. 394-399):
§ M4C1-27 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2021). Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
§ M4C1-29 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2022). Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti.
§ M4C1-30 (Obiettivo da raggiungere entro il 2° trimestre 2026). Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo. Quest’ultimo obiettivo prevede la creazione e l’assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo; almeno 7.500 posti letto aggiuntivi sono creati e assegnati ai sensi della citata legge n. 338 del 2000, come modificata.
Tra i principali provvedimenti adottati in attuazione delle misure qui sopra ricordate figurano i seguenti: DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 64, co. 8 (in materia di cofinanziamento statale per alloggi universitari); DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 15 (“Alloggi per studenti”); DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, co. 6-vicies quater (in materia di procedure di acquisizione di posti letto): DL 115/2022 (L. 142/2022), art. 39 (“Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”); DL 144/2022 (L. 175/2022), art. 25 (“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”).
Si veda anche l’art. 28 (rubricato “Disposizioni in materia di housing universitario”) del decreto-legge n. 13 del 2023 in esame, alla cui scheda si rinvia.
Riguardo alle misure del PNRR per favorire la realizzazione di impianti sportivi, si segnala qui solamente il traguardo M5C2-21, Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale, da realizzare entro il primo trimestre del 2023. Tale investimento mira: alla costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; a fornire attrezzature sportive, comprese quelle che prevedono l'applicazione di tecnologie allo sport; a riqualificare e adeguare gli impianti sportivi esistenti (rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). Il connesso obiettivo M5C2-22, da realizzare entro il secondo trimestre del 2026, prevede che siano completati almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive, corrispondenti ad una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Le misure del PNRR qui ricordate sono volte a favorire la rigenerazione delle aree urbane, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia. A tal fine si prevede che almeno il 50 per cento degli investimenti debba essere destinato a nuove costruzioni.
L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, richiamato dalla disposizione in esame, disciplina la procedura da seguire in caso di ricerca di immobili da locare da parte delle Amministrazioni statali, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Nel dettaglio, il citato comma 222 prevede che l’Agenzia del demanio, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerti l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici; b) verifichi la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili in proprietà pubblica presenti sull’apposito applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del demanio (come prescritto dalla norma in esame); c) rilasci il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione, ovvero al rinnovo di quelli in scadenza.
È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello
Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili in locazione.
Si specifica che le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.
Inoltre i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni non possono essere rinnovati qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso il nulla osta prima di sessanta giorni dalla data entro la quale l’amministrazione interessata può esercitare la facoltà di recedere dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione dei prezzi medi di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.
Articolo 15-bis
(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse
PNRR, PNC e PNIEC)
L’articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell’Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 1 stabilisce, come accennato, che talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia del demanio, possano essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, previa richiesta motivata presentata alla medesima Agenzia entro il 31 dicembre 2024. La domanda dovrà indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti.
Si tratta di beni immobili appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).
Il comma 2 esclude dalla disciplina in esame i beni in uso per finalità dello Stato o per le finalità previste dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Sono altresì esclusi i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
Tale comma, inerente ai casi di esclusione dall’applicazione delle disposizioni in esame, presenta contenuti analoghi a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del presente decreto-legge (inerente al contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR) alla cui scheda si fa rinvio, in particolare per quanto concerne le disposizioni recate dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.
Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia del demanio comunichi all’ente interessato l’esito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di trasferimento della proprietà del bene, previa verifica (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’amministrazione titolare delle relative risorse finanziarie PNRR, PNC o PNIEC) della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della medesima richiesta. Tale esito è comunicato all'ente interessato. In caso di esito positivo l’ente acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, onde avviare la progettazione e ogni altra attività propedeutica alla realizzazione dell’intervento.
Il trasferimento del bene all’ente interessato (comma 4) è disposto con decreto dell’Agenzia del demanio entro 60 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta. Tale decreto prevede:
§ la retrocessione allo Stato del bene in caso di mancato avvio degli interventi nei termini previsti dal finanziamento;
§ il divieto di alienazione per un periodo di 5 anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori oppure dal completamento degli interventi.
Qualora il bene immobile faccia parte del demanio storico artistico, il citato decreto è trasmesso al Ministero della cultura. Si applica l’art. 54, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La disposizione specifica, altresì, che i beni del demanio storico artistico in parola rimangono comunque soggetti alle forme di tutela disciplinate dal codice citato.
L’articolo 54, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamato dalla disposizione in esame, stabilisce che i beni di interesse storico culturale menzionati dal medesimo articolo 54, ai commi 1 e 2, possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Quando si tratti di beni non in consegna al Ministero della cultura, del trasferimento è data “preventiva” comunicazione al Ministero medesimo, per le attività di vigilanza ed ispezione disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 del codice medesimo.
Il comma 5 specifica che il bene è trasferito con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’ente che sottoscrive l’atto formale di trasferimento del bene è immesso nel possesso giuridico del bene trasferito con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.
Il comma 6 dispone in ordine al recupero delle minori entrate per l’erario che possono derivare dal trasferimento di proprietà del bene immobile. Si prevede, in particolare, che le risorse che spettino, a qualsiasi titolo, alle Regioni e agli enti locali destinatari di trasferimento di immobili statali utilizzati a titolo oneroso, siano ridotte in misura pari alle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento di proprietà, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Ove non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate, l'Agenzia delle entrate procede al corrispondente recupero a valere sui tributi spettanti all'ente oppure, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
Gli enti territoriali richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge n. 145 del 2018 (comma 7).
Riguardo alla Struttura per la progettazione, cfr. la scheda sull’articolo 15 del presente decreto-legge.
Il comma 8 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 16, commi 1-3
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
L’articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.
L’Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto.
Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La finalità dichiarata della norma è quella promuovere una gestione del patrimonio immobiliare pubblico orientata al risparmio energetico, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica.
Il comma 1 stabilisce, come sopra accennato, che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono comunque esclusi, specifica il comma in esame, i beni immobili dello Stato già inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia del demanio.
Sono altresì esclusi taluni immobili ricadenti nel demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa - affidati in concessione o utilizzati direttamente dall’amministrazione della difesa - che sono stati già individuati per contribuire alla sicurezza energetica nazionale ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022 (come convertito dalla legge n. 34 del 2022, e successive modificazioni).
L’articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 prevede la possibilità per il Ministero della difesa (anche tramite Difesa e Servizi s.p.a.) di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, per l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. La disposizione si applica anche ai beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.
A tali fini il Ministero può fare ricorso alle risorse stanziate dal PNRR. A tale riguardo, la norma specifica che è richiesto il previo accordo tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, e con l’Autorità politica delegata per il PNRR (Missione 2, v. infra). Inoltre, è previsto l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.
I beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza.
Si ricorda che la Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.
Alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo in esame possono concorrere:
§ le risorse contenute nei piani di investimento dell’Agenzia del demanio;
§ le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni;
§ le risorse del PNRR, previo accordo fra la medesima Agenzia del demanio e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora gli interventi in parola siano coerenti con gli obiettivi specifici del PNRR e conformi ai relativi principi di attuazione.
Riguardo alle risorse afferenti al PNRR, la disposizione fa esplicita menzione della Missione n. 2, dedicata a “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, avente uno stanziamento di 59,46 miliardi di euro. A questo stanziamento si aggiungono risorse a valere su ReactEU (1,31 miliardi) e del Fondo complementare (9,16 miliardi). Occorre peraltro ricordare come il PNRR sottolinea l’importanza dell’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico come contributo alle sfide comuni e alle cosiddette azioni flagship del NGUE (v. PNRR, p. 33).
La missione 2 è articolata in quattro componenti:
1. Agricoltura sostenibile ed economia circolare (5,27 miliardi);
2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78 miliardi)
3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36 miliardi)
4. Tutela del territorio e della risorsa idrica (15,05 miliardi).
Si prevede, inoltre, che l'Agenzia del demanio possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat[36], per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi delle disposizioni in esame. Tale possibilità è condizionata alla previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 stabilisce che i beni di cui al comma 1 sono da considerarsi aree o superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Alle medesime aree e superfici possono applicarsi le procedure autorizzative previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 (v. riquadro, infra).
Il comma 3 pone in capo all’Agenzia del demanio la cura della progettazione e dell'esecuzione degli interventi in esame di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione mira a promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi.
Per quanto concerne i piani di investimento di competenza dell’Agenzia del demanio, richiamati dal presente articolo, si veda la scheda di lettura dell’articolo 15, inerente al contributo dell'Agenzia medesima all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR.
Il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.
L’emanazione del decreto legislativo n. 199 del 2021 costituisce l’attuazione, almeno parziale, di una pluralità di misure del PNRR. Si ricorda qui solamente il traguardo M2C2-6 (da conseguire entro il primo trimestre 2024). Riforma 1 – Semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore.
L’articolo 20 prevede la delimitazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ai fini della delimitazione l’articolo 20 prevede che:
con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare entro il 13 giugno 2022, verranno fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3). A tale proposito, con il decreto-legge n. 17/2022 (articolo 12, comma 02) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, sono state incluse tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ai fini dello sfruttamento con impianti a fonte rinnovabile (novella al comma 3 dell’articolo 20).
entro i successivi 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti interministeriali attuativi, conformemente a questi ultimi, le Regioni dovranno individuare, con proprie leggi, le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma digitale prevista all’uopo[37]. Nel caso di mancata adozione della legge, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali, interviene lo Stato, in via sostitutiva[38] (comma 4). il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale.
Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, sono considerate aree idonee dal comma 8, (come integrato dall’articolo 12, comma 03 del decreto-legge n. 17/2022 e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto legge n. 21/2022):
i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale (lett. a));
le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del codice dell’ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006) (lett.b)),
le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (lett. c))
i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (c-bis));
per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli (tutela come bene culturale[39])
le aree classificate agricole, distante non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (c-ter, n. 1));
le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti[40], nonché le aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter, n. 2));
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter, n. 3));
i siti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale degli impianti fotovoltaici esistenti, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico. Vi può essere anche variazione d’area purché nei limiti dei 500 metri di cui al primo punto (lett. a)).
L’individuazione di un’area come idonea ai sensi dell’articolo 20 fa sì che si applichi il regime previsto dall’articolo 22, comma 1 del medesimo decreto (rubricato “procedure autorizzative specifiche per le aree idonee”), ai sensi del quale:
nei procedimenti di autorizzazione - ivi inclusi quelli per l’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) [41]- l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque (lett. a));
i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo (lett. b)).
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 6 qui in esame integra queste previsioni, inserendo un nuovo comma 1-bis nel citato articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 22 dispone che la disciplina speciale appena descritta si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Articolo 16, comma 3-bis
(Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali)
L’articolo 16, comma 3-bis, consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.
Quanto alle finalità dell’intervento, la disposizione in esame richiama espressamente al comma 1 dell’articolo in esame, concernente il contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale, alla cui scheda si fa rinvio.
Le comunità energetiche qui disciplinate sono costituite dall’Agenzia del demanio in deroga ai requisiti previsti, per le comunità energetiche rinnovabili, dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 199 del 2021 (recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
I requisiti qui derogati sono quelli che limitano la costituzione delle comunità (in ambito pubblico) alle sole amministrazioni locali e che vincolano la partecipazione alla comunità da parte di imprese. Per esse, tale partecipazione non può costituire attività commerciale e industriale principale.
La disposizione specifica che le comunità energetiche in esame possono essere costitute con la Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (si veda al riguardo la scheda relativa all’articolo 15 del presente decreto-legge) o con altre amministrazioni centrali o locali.
Le comunità energetiche costituite ai sensi del presente comma possono accedere ai regimi di sostegno previsti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i rapporti.
A tale riguardo occorre rammentare che l’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW. Inoltre, la lettera b) prevede che per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.
Per un approfondimento sugli incentivi in parola si veda il box inserito nella scheda di lettura sui commi 10 e 11 dell’articolo 47 nel presente dossier.
È fatto salvo quanto previsto:
§ dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 (come convertito dalla legge n. 34 del 2022)
§ dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito dalla legge n. 175 del 2022.
L’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successive modificazioni, prevede che il Ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare o di beni in uso al medesimo Ministero possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del citato decreto legislativo n. 199del 2021, anche per la quota di energia elettrica condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.
L’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, detta norme di analogo tenore per il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari di beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari.
L’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile in Italia, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il D.Lgs. n. 199/2021,
Il decreto legislativo n. 199 del 2021 regola dunque “a regime” l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili nel Titolo IV, Capo I (articoli 30-33). Ad ARERA demanda di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina (il cui termine fissato nello stesso decreto era il 15 marzo 2022, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021).
Fino all'adozione di questi provvedimenti, continua ad applicarsi la disciplina sperimentale e transitoria di cui all'articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 introduce disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica, la cui definizione (non ancora avvenuta) è in capo al Ministro dell’ambiente, prevedendo che essi spettino solo all’energia elettrica condivisa da utenze connesse alla medesima cabina primaria e limitatamente alla quota derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.
Ai sensi di quanto dispone l’articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 199/21, la comunità energetica rinnovabile (o comunità di energia rinnovabile) è un soggetto di diritto autonomo per il quale l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della PA divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
L’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 ha previsto che le Autorità di Sistema Portuale possano - anche in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 11, della L. n. 84/94 - costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 199/21, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale previsto dall’articolo 4-bis della medesima legge 84/94. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 199/21 si applicano agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di Sistema Portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
L’articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.
In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
A tale riguardo, giova ricordare come il citato articolo 3, comma 1, lettere cccc) del codice dei contratti pubblici prevede che rientrano tra gli strumenti di acquisto che non richiedono l’apertura del confronto competitivo:
1) le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di negoziazione (lettera dddd) che richiedono l’apertura del confronto competitivo vi sono:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.
Si segnala, inoltre, che il comma 1 stabilisce che la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
Il comma 2, invece, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.
I commi 3, 4 e 5 attengono, in particolare, al conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 – Salute, componente 2 (M6C2).
A tale proposito si ricorda che detta missione contempla l’investimento 1.1 relativo all’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che, a sua volta, comprende il subinvestimento 1.1.1, avente ad oggetto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione, con la precipua finalità di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche. Il fabbisogno per ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo dei servizi sanitari è identificato dalle Regioni.
La milestone M6C2-7 (Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), prevede le seguenti fasi: pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali. I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.
Il decreto del Ministro della salute adottato il 20 gennaio 2022 ha effettuato la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC alle Regioni e alle Province autonome (soggetti attuatori) per i progetti a regia del Ministero della salute e ha definito i target di competenza dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. Il decreto ha previsto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della salute entro il 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ovvero la scadenza del traguardo relativo all’approvazione di tutti i CIS con le Regioni e Province autonome.
Il 21 giugno 2022 è stato emesso dal Ministero della Salute il Decreto di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e i relativi Piani operativi.
Ritornando, quindi, all’esame delle disposizioni in questione, il comma 3 prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Tale incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tale incremento, si prevede che l’aggiudicatario possa esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si segnala infine che, a seguito di alcune modifiche apportate nel corso dell’esame in Senato, si è previsto che l’aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di Consip S.p.a., possa eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.a. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare.
Il comma 4 dispone che gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto per l’investimento come da decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.
Da ultimo il comma 5 prevede che - allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 “Salute” - gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi.
Per le tali finalità, si prevede, infine, che le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.
Articolo 18, commi 1-2
(In materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l’AgID (Azienda per l’Italia Digitale) dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni informatici necessari per l’attuazione del PNRR.
Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Il comma 1 dispone che non si applicano agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR le disposizioni previste dall’articolo 14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 82 del 2005 (ossia il Codice dell'amministrazione digitale), che prevedono (nei casi lì determinati) il parere tecnico da parte dell'AgID.
L'articolo 14-bis del Codice (lì introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 179 del 2016) ha istituito l’Azienda per l’Italia Digitale (AgID), preposta alla promozione dell’innovazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia (e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza).
La lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale prevede, tra i compiti affidati all'AgID, il rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, ove il valore dei contratti sia superiore a 1 milione (se procedura negoziata) o 2 milioni (se procedura ristretta o aperta). Il parere è reso secondo principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati.
Ebbene, la novella disposizione viene a prevedere che siffatta disposizione non si applichi - e dunque venga meno il parere tecnico dell'AgID sulla congruità economica - ai contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per l’attuazione del PNRR.
Siffatta previsione è dettata quale novella (introduttiva di un nuovo comma 3-bis) all'articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Il citato articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento dei beni e dei servizi informatici fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
Il comma 2 stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.
I commi 3 e 4 attribuisce al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al fine di consentirgli di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale - l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.
Il comma 2 novella i commi 3 e 4 dell’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
In particolare, la lettera a) dispone che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati né comunque trattati (oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 50-ter), i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
Non possono comunque essere conferiti, conservati né trattati i dati coperti da segreto o riservati, nell’ambito delle materie sopra indicate.
L'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019. Tale Piattaforma è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
La Piattaforma è una infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma. Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.
La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili). Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.
La lettera b) del comma 2 modifica il comma 4 dell’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, il quale introduce una "strategia nazionale dati".
Con tale definizione si intende la determinazione di tipologie, limiti, finalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e anonimizzati di cui siano titolari le pubbliche amministrazioni.
La novella disposizione prevede che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che (su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.
Articolo 18, comma 2-bis
(Carta europea della disabilità in Italia)
Il comma 2-bis - inserito dal Senato - dell’articolo 18 modifica la disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia". Le modifiche ampliano l’ambito dei soggetti terzi ai quali l’INPS riconosce il diritto all’accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l’utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta.
In particolare, riguardo al summenzionato ampliamento dell’ambito, la novella fa riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, mentre il testo vigente concerne esclusivamente (sempre che siano soggetti erogatori dei beni o servizi suddetti) le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale; il riferimento a tali associazioni viene mantenuto nell’ambito della novella; si valuti l’opportunità di chiarire la portata della conservazione di un riferimento limitato ad alcune associazioni, considerato che la novella opera un’estensione alle categorie generali dei soggetti pubblici e privati.
Resta fermo che l’accesso in oggetto è temporaneo e limitato al disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.
Si ricorda che la novella in esame concerne l'articolo 1, comma 563, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Tale comma, insieme con il D.P.C.M. attuativo del 6 novembre 2020, ha introdotto la carta in oggetto. Essa è intesa ad agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità (con possibili agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta). Il suddetto D.P.C.M. del 6 novembre 2020 ha definito i criteri per il rilascio della Carta nonché le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS[42].
Si ricorda inoltre che il medesimo comma 563 demanda all'INPS di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili - necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni - nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato la deliberazione n. 178 del 30 novembre 2021.
Si ricorda che, in base all'articolo 2 del citato D.P.C.M. del 6 novembre 2020, hanno diritto a richiedere la Carta: gli invalidi civili (di qualsiasi età); i portatori di handicap grave; i ciechi civili; i sordi civili; gli invalidi al lavoro; gli invalidi sul lavoro; i soggetti aventi alcune delle minorazioni contemplate dalle norme sui trattamenti di guerra.
Il medesimo D.P.C.M. prevede che la produzione della Carta spetti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ad esso la produzione della singola Carta è affidata da parte dell'INPS, dopo che quest'ultimo abbia verificato la sussistenza dei requisiti del richiedente).
L’articolo 18, ai commi da 3 a 10, concerne – anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato – un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
Esso inerisce, anzitutto (comma 3), alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l’autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.
Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all’avvio dei lavori - procedono senz’altro all’avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella predetta comunicazione.
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l’inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.
È poi novellato il codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli interventi minori in zone sismiche (nuovo art. 49-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserito dal comma 6 della disposizione in commento).
Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche normative tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del predetto codice (comma 4); e sono esentati dall’autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) – non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea – ma anche la realizzazione di pozzetti accessori (comma 9).
Il comma 4-bis – aggiunto dal Senato – proroga di ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2026) i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
Ai commi da 5 a 8 e 10, l’art. 18 apporta ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzativi relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente:
- prevedendo l’invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria;
- richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell’essere interessati dall’installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- estendendo agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;
- escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici;
- vincolando i comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.
Ai commi da 11-bis a 11-quater (introdotti dal Senato) è previsto poi che:
- la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche (art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001) può essere fatta anche caricandola sul portale telematico di riferimento;
- per l’attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l’anticipazione del 20 per cento del prezzo all’appaltatore (di cui all’art. 35, comma 18, del codice degli appalti);
- per l’attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023, per un anticipo al MIMIt da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.
Più precisamente, con lo scopo di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR (stabiliti in particolare nel Regolamento 2021/240/UE e nel Regolamento 2021/241/UE) e di semplificare l’attività dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi inerenti al potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese, l’art. 18, nei commi da 3 a 10, prospetta un ordito normativo ampio, complesso e connotato da plurimi rinvii.
Per maggiore chiarezza, l’esposizione procederà per commi.
Comma 3
Vi si prevede una procedura ricalcata sul modello del silenzio-assenso[43] per la posa in opera di infrastrutture per la banda ultra larga nelle strade, configurando un’interlocuzione a scadenze ravvicinate tra gli operatori e gli enti proprietari della sede stradale.
Ove già provvisto dell’autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico, richiesta dall’art. 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche, modificato con decreto legislativo n. 207 del 2021[44]), l’operatore può – egli - sollecitare in formato digitale e con PEC l’ente proprietario (comune, provincia, eccetera) a emanare entro 10 giorni il provvedimento idoneo di regolamentazione della circolazione stradale (a esempio: restringimento di corsia, chiusura della strada, inversione dei sensi di marcia o quant’altro).
Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’operatore può inviare una nuova comunicazione in formato digitale e via PEC all’ente proprietario da cui, in pratica, decorre un nuovo termine di 5 giorni, dopo il quale egli può dare inizio ai lavori, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione medesima. Resta ferma la possibilità per l’ente che riceve la comunicazione – entro lo stesso termine dei 5 giorni – di comunicare agli operatori la necessità di rispettare ulteriori prescrizioni o di differire l’intervento sulla strada, al massimo per altri 5 giorni.
La disposizione appare ispirata alla logica di rendere più rapida l’effettiva esecuzione delle opere, dal momento che – giova ribadire - il soggetto pubblico o privato che procede ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni, ai sensi del citato art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Comma 4
Vi si prevede la proroga di 24 mesi della validità dei titoli abilitativi per le operazioni di realizzazione delle infrastrutture di rete per la banda ultra larga fissa e mobile.
La disposizione ha cura di precisare che sono prorogati di 24 mesi i termini di validità:
o di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), vale a dire quelli inerenti al permesso a costruire;
Al proposito, il comma in commento puntualizza che la proroga si applica anche se una proroga sia stata già accordata, ai sensi:
ü dell’art. 15, comma 2, del medesimo testo unico sull’edilizia;
ü dell’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Semplificazioni);
ü dell’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia);
ü dell’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 del 2022 (c.d. Ucraina);
o delle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Si valuti l’opportunità di chiarire che questa disposizione si applica a patto che i vari termini non siano ancora scaduti.
Comma 4-bis
Aggiunto dal Senato, il comma 4-bis concede agli operatori, i quali avevano già beneficiato della proroga contenuta nell’art. 1, comma 11, del decreto-legge “proroga termini” del 2021 (n. 228), un’ulteriore proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2026) dei diritti d’uso[45] sulle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz. La richiesta di proroga deve essere avanzata entro il 31 luglio 2023.
La disposizione precisa che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche - la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato (entro il 31 ottobre 2023) dall'AGCom in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale) in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
Alle finalità generali di tutto l’art. 18 del decreto-legge, questa disposizione aggiunge quella di garantire la connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese, nelle more del completamento del Piano Italia a 1 Giga (su cui v. anche infra i commi 11-ter e 11-quater).
Comma 5
Vi si prevedono modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, agli articoli:
- 44, commi 2, 7 e 10;
- 45, commi 1 e 2, con abrogazione del comma 5;
- 46, comma 1;
- 54, comma 1.
Più nel dettaglio, con una modifica al comma 2 dell’art. 44, si prescrive l’invio in formato digitale e mediante PEC dell’istanza all’ente locale per l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.
Inoltre, è modificata, al comma 7, la procedura per l’ipotesi in cui l’installazione delle predette infrastrutture risulti subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004: alla conferenza di servizi che il responsabile del procedimento è tenuto a convocare entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, infatti, prendono ora parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001.
Si ricorda che la legge n. 36 del 2001 è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L’articolo 14 impone specificamente alle amministrazioni provinciali e comunali, a tal fine utilizzando le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), di svolgere funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sugli effetti anche a lungo termine dell’esposizione a tali campi.
All’esito della modifica normativa risulta, pertanto, stabilito che a prendere parte alla conferenza di servizi siano le amministrazioni, gli enti e i gestori che risultino al contempo coinvolti nel procedimento e interessati dalla installazione, laddove, nella versione precedente, i soggetti convocati erano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (quindi, indipendentemente dall’ubicazione dell’installazione), gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione (quindi, indipendentemente dal loro coinvolgimento nel procedimento), nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, cui la modifica in commento aggiunge anche le agenzie.
In virtù – infine – di un intervento emendativo nel corso dell’esame in Senato, nel comma 10 dell’art. 44 il termine entro cui matura il silenzio-assenso è ridotto da 90 a 60 giorni.
Quanto all’articolo 45, commi 1 e 2, è inserita la previsione secondo la quale sia la trasmissione all’ente locale, sia il contestuale invio di una copia all’organismo di controllo (di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, v. supra), della SCIA relativa all’installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive debbano avvenire in formato digitale e mediante PEC. È, poi, abrogato il comma 5 dell’art. 45, quale modifica conseguenziale a quelle introdotte dal comma 6 dell’art. 18 qui in esame, su cui v. infra.
Una modifica di identico tenore interessa l’art. 46, comma 1, dove anche per la comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, valori e obiettivi relativi ad interventi non sostanziali degli impianti è prescritta la trasmissione all’ente locale in formato digitale e mediante PEC.
Da ultimo, all’art. 54, comma 1, il divieto ivi previsto di imporre oneri o canoni, ulteriori rispetto a quelli già stabiliti nel codice delle comunicazioni elettroniche, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, è esteso agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, in aggiunta ai soggetti già previsti, ossia le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali.
Comma 6
Il comma 6 apporta una novella al codice delle comunicazioni elettroniche. Al proposito, si sottolinea che si tratta di una disposizione che nel testo originario del decreto-legge non era formulata come novella e ha subito leggere modifiche.
È introdotto l’art. 49-bis, in virtù del quale, in zone sismiche, non necessitano dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001:
o l’installazione delle infrastrutture per nuovi impianti radioelettrici o per la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti, in via sia ordinaria (art. 44) sia semplificata (art. 45), a patto che sia relativa a impianti di opere prive o di minore rilevanza;
o le variazioni non sostanziali di cui all’art. 46;
o gli impianti temporanei di telefonia mobile (art. 47);
o le opere civili, gli scavi e le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’art. 49.
La nuova disposizione specifica – a titolo di esempio – che sono interventi privi di rilevanza:
ü microcelle;
ü impianti di copertura indoor e in galleria;
ü le infrastrutture costituite da pali/paline alte fino a 4 metri e il cui peso non sia superiore 6 KiloNewton.
Al riguardo, peraltro, la formulazione attuale della disposizione parrebbe ascrivere agli artt. 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 l’individuazione delle opere prive o di minore rilevanza. Si valuti pertanto di modificare il comma 1 dell’art. 49-bis nel senso di collocare le parole “prive o di minore rilevanza” dopo il richiamo ai predetti articoli 94 e 94-bis e non prima.
Il comma 3 del nuovo art. 49-bis ha poi cura di specificare che gli interventi di cui al comma 1 che abbiano minore rilevanza e prevedano l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001 (e, dunque, esentati dall’autorizzazione) sono nondimeno soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso il Genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei lavori.
Questa nuova versione della novella – approvata in Senato – elimina il riferimento alle finalità esclusivamente informative del deposito del progetto presso il Genio civile.
Essa inoltre non prevede più l’obbligo di inviare al predetto Genio civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
Si valuti l’opportunità di reinserire tale previsione.
Come visto (v. supra, comma 5 dell’art. 18 in commento), è disposta l’abrogazione, conseguenziale a tali disposizioni, del comma 5 dell’art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, il quale reca una disciplina degli interventi di minore rilevanza, incompatibile con la presente.
Comma 7
Vi si prevede un’ulteriore novella al codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell’introduzione dell’art. 54-bis. Anche in questo caso si tratta di una disposizione che nel testo originario del decreto-legge non era formulata come novella.
Questa nuova disposizione esclude, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 (legge di riordino degli usi civici), vale a dire dell’autorizzazione del Ministero dell’economia, senza la quale i comuni e le associazioni agrarie non potrebbero alienare o mutare la destinazione dei terreni “convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”.
Inoltre, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra), nonché di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), a mente del quale sono comunque di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
Comma 8
Esso modifica l’art. 8, comma 6, della citata legge quadro n. 36 del 2001 (v. supra), al fine di vincolare i comuni, in sede di adozione del regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra).
Comma 9
Vi si prevede una novella all’art. 40 del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni-bis), mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 4. Val la pena – per comodità - evidenziare la portata della novella mediante il testo a fronte (le modifiche sono evidenziate con sottolineatura):
Art. 40, comma 4, decreto-legge n. 77 del 2021 ante decreto-legge n. 13 |
Art. 40, comma 4, decreto-legge n. 77 del 2021 post decreto-legge n. 13 |
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. |
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all’articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. |
In pratica, l’esenzione dalle procedure autorizzative – già prevista per gli interventi eseguiti con micro e mini trincea – viene estesa ai pozzetti accessori.
Inoltre, per tali minori interventi, viene esclusa l’applicabilità della verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall’art. 25, commi da 8 a 12, del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016).
Comma 10
Esso modifica l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
L’art. 12 riguarda il coordinamento con le disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, stabilendo in via generale la prevalenza di queste in caso di conflitto con le disposizioni del medesimo decreto n. 33.
Il suo comma 3 fornisce l’interpretazione dell’articolo 93, comma 2, ed è questo il riferimento normativo sostituito con il richiamo all’articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, mantenendo per il resto fermo che esso si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
Si tratta di una misura di coordinamento normativo derivante dalla riscrittura del codice delle comunicazioni elettroniche operata dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 2021, che ha così attuato la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Si ricorda che sul relativo schema la IX Commissione Trasporti della Camera ha approvato, nella seduta del 12 ottobre 2021, un parere favorevole con osservazioni.
Il contenuto del vecchio articolo 93 è, infatti, confluito nel nuovo articolo 54, cui pertanto occorre fare rinvio per la disciplina vigente in merito al divieto di imporre altri oneri per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Comma 11-bis
Il comma 11-bis novella l’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 al fine di prevedere che la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche possa essere fatta non solo con PEC ma anche caricandola sul portale telematico di riferimento. Conseguentemente, come attestazione di deposito della denuncia vale non solo la ricevuta di consegna della PEC, ma anche quella rilasciata dal medesimo portale (nuovo comma 4 dell’art. 65).
Comma 11-ter
Il comma 11-ter è teso a estendere l’applicazione dell’anticipo del 20 per cento del prezzo in favore dell’appaltatore (art. 35, comma 18, del vigente codice degli appalti) ai seguenti piani:
· Italia 5G backhauling;
· Italia 5G densificazione.
Si rammenta che, per quel che riguarda il Piano Italia a 1 Giga, l'11 ottobre 2021 il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) ha affidato a Infratel l'aggiornamento della mappatura della copertura nazionale con reti fisse a banda ultra larga dei civici individuati dal "Piano Aree Bianche" del 2016. La nuova mappatura è tesa a individuare le aree rimaste fuori dall'intervento pubblico avviato nel 2016 e che non sono state ancora raggiunte, né lo saranno nei prossimi 5 anni, da investimenti privati idonei a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbit/s nell'ora di picco del traffico. Queste aree sono dunque oggetto di intervento pubblico volto a garantire la velocità ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, a completamento del Piano.
Già dal 24 novembre 2021 è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull'esito della mappatura delle reti fisse "Aree bianche 2016", al fine di integrare il perimetro del Piano "Italia a 1 Giga" con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. I civici coinvolti dai bandi sono quasi 7 milioni in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche, i cosiddetti lotti. Al proposito, al 24 maggio 2022, risultano assegnati mediante bando i primi 14 lotti, mentre il 15° lotto è stato bandito il 28 giugno 2022.
Quanto al 5G, nel 2022 si è completata la procedura di riassegnazione (c.d. refarming) delle frequenze della banda dei 700 Mhz - che erano in uso per le televisioni digitali terrestri (broadcasting) - ai sistemi di comunicazione mobile in banda larga senza fili (5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello europeo e con conseguente spostamento delle TV su altre frequenze.
La legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022, art. 1, co. 422) è, poi, intervenuta su alcune misure già previste nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la riassegnazione delle frequenze, onde consentire l'accesso e lo sviluppo del 5G (a tali disposizioni di legge l’AGCOM aveva dato esecuzione con la delibera 231/18/Cons): essa ha rifinanziato per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Si ricorda altresì che con il vocabolo backhauling si intende il rilegamento in fibra ottica dei siti radiomobili, mentre con densificazione si designa l’intervento per nuove infrastrutture. Al riguardo, lo scorso anno (21 marzo 2022) e in attuazione della Missione 1, Componente 2, Investimenti 3-20 e 21 del PNRR sono stati pubblicati dalla medesima Infratel i bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia, per un totale di 2 miliardi di euro, prevedendo rispettivamente:
§ incentivi sugli investimenti per il backhauling fino al 90 per cento del costo;
§ contributi per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobili (fibra, infrastrutture e componenti elettroniche) con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, anch’esse finanziate fino al 90 del costo.
Il bando Backhaul è stato aggiudicato il 13 giugno 2022 per un importo di circa 725 milioni di euro, mentre il bando Densificazione è stato aggiudicato il 30 giugno 2022 per un importo di circa 345 milioni e 700 mila euro.
Comma 11-quater
È consentito l’anticipo di spesa per 100 milioni di euro per il 2023 per il «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche», incluso nei fondi strutturali 2014-2020. Più precisamente la spesa viene autorizzata, onde consentire al Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 1987 (sulle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all’UE) di anticipare al Ministero delle imprese e del Made in Italy le somme necessarie a proseguire la realizzazione del progetto. In sede rendicontazione con la Commissione europea, il Fondo recupererà la somma.
Articolo 18, comma 10-bis
(Consob)
L’articolo 18, comma 10-bis, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024.
In particolare, il comma in esame, introdotto dal Senato, al fine di contenere l'incremento del contributo al fabbisogno finanziario della Consob dovuto dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima autorità (contributo previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994), stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al PNRR ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.
Si rammenta che il citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019 introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della Consob. In primo luogo è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale è concessa alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Sono inoltre ampliati i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all’offerta e alla diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività. Sono infine estesi i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue.
Si rammenta, inoltre, che il citato articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che, in considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter (risoluzione stragiudiziale delle controversie) del medesimo decreto legislativo.
Articolo 18, comma 11, lett. a)
(Verifiche periodiche sulla situazione gestionale
dei servizi pubblici locali)
L’articolo 18, comma 11, lett. a), apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).
L’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti.
La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l’andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori predisposti dalle autorità di regolazione per i SPL a rete (articolo 7), dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri per i SPL non a rete (articolo 8) e dalle regioni e dalle province autonome (articolo 9).
La ricognizione rileva altresì l’entità del ricorso all’affidamento a società in house, gli oneri e l’impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti.
Con le modifiche in esame si precisa che la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio (modifica al secondo periodo).
Inoltre la ricognizione rileva la misura del ricorso non solo agli affidamenti alle società in house, ma anche agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo (modifica al terzo periodo).
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 30 la ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale prevede una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. In sede di prima applicazione la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori è effettuata entro il 31 dicembre 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022).
Articolo 18, comma 11, lettera b)
(Trasparenza nei servizi pubblici locali)
L’articolo 18, comma 11, lettera b), modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
L’articolo 18, comma 11, lettera b), del decreto legge in commento modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento, di cui al predetto comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35 del medesimo decreto legislativo n. 201 del 2022.
L’articolo 32 del decreto legislativo n. 201 del 2022 concerne la materia del trasporto pubblico locale, rispetto alla quale si prevede una parziale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legislativo citato[46]. Il successivo articolo 35 del decreto legislativo n. 201 dispone invece, in via generale, che le disposizioni dello stesso non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.
Si ricorda infine che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022, gli atti indicati nel comma 2 sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al predetto comma 2. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, con le medesime modalità:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300[47], della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
La relazione tecnica evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 18-bis
(Gestori dell’identità digitale ed adeguamenti tecnologici)
L’articolo 18-bis prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori dell’identità digitale, al contempo assicurando loro un contributo una tantum (per complessivi 40 milioni).
L’articolo 18-bis – introdotto dal Senato– detta disposizioni aventi per destinatari i gestori dell’identità digitale.
Essi sono tenuti – si prevede – a garantire (oltre ai servizi già erogati) la verifica dei dati mediante l’accesso all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nonché gli adeguamenti tecnologici per l’elevamento dei servizi (per profili qualitativi, di sicurezza, di interoperabilità).
Tali obblighi ‘scattano’ in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), secondo le indicazioni di adeguamento tecnologico rese dalla medesima Agenzia.
È prevista a tal riguardo la stipulazione di una apposita convezione tra l’AgID ed i gestori dell’identità digitale, onde definire gli obblighi di questi ultimi (inclusi gli obblighi previsti a legislazione vigente).
La medesima convenzione determina i criteri e le modalità di verifica prestazionale, nonché il cronoprogramma e i modi di attuazione degli obblighi in capo ai gestori. E definisce le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell’accesso ai servizi garantito tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Ancora, la convenzione determina misura e modalità di erogazione del finanziamento del progetto di adeguamento, sulla base dei costi sostenuti e dell’ottemperanza ad obblighi e obiettivi. Per questo riguardo, interviene in sede di verifica e monitoraggio l’approvazione dell’Unità di missione per il PNRR istituita (dall’articolo 2 del presente decreto-legge) presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.
La medesima struttura competente per la transizione digitale è tenuta a comunicare semestralmente alcuni elementi informativi (risorse utilizzate, stato di attuazione degli interventi, obiettivi conseguiti) al Ministero dell’economia e delle finanze nonché all’Ispettorato generale per il PNRR.
Il comma 2 aggiunte la previsione di un contributo complessivo fino a 40 milioni per i gestori dell’identità digitale, una volta conseguiti gli obiettivi definiti nella loro convenzione con l’AgID – dietro verifica ed approvazione da parte dell’Unità di missione per il PNRR.
La ripartizione delle risorse è da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica (di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con l’Autorità politica delegata per il PNRR).
Siffatto atto di attuazione dev’essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, e viene a ripartire il contributo tra i gestori in proporzione al numero di identità digitali gestite, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell’Agenzia nazionale della popolazione residente.
La ripartizione così determinata deve tener conto dell’incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate.
Il medesimo atto determina altresì modi e tempi dell’erogazione ai gestori, previa verifica positiva del rispetto degli obblighi convenzionali e degli obiettivi posti dal PNRR (in particolare dalla Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 1.4.4).
L’investimento 1.4.4, nell’ambito della Missione 1, Componente 1 (“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”) riguarda il “Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)”. Si tratta di un obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026. L’obiettivo si intende raggiunto quando 6.283 pubbliche amministrazioni (circa il 40% su un totale di 16.500) abbiano adottato l'identificazione elettronica (SPID o CIE).
Quanto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – di cui all’articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005 - menzionata nella disposizione sopra sunteggiata, è stato l'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012 a disporre l'unificazione in essa del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA; anagrafe comunale; AIRE centrale; AIRE comunale), onde accelerare il processo di automazione amministrativa e rendere più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione. Essa non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. Indi l'integrazione dei registri di stato civile con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente è stata prevista dall’art. 62, comma 2-bis del Codice dell'amministrazione digitale - comma lì introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78 del 2015.
Può valere rammentare che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e dell'ANPR nell'ambito dell'investimento: Servizi digitali e esperienza dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”).
Per una ‘valorizzazione’ dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente si sono susseguite in tempi recenti alcune disposizioni. Tra queste possono ricordarsi l’articolo 30 del decreto-legge n. 76 del 2020, l’articolo 39 del decreto-legge n. 77 del 2021, l’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 152 del 2021.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)
L’articolo 19, modificato dal Senato, prevede (al comma 1) l’integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente (commi 3 e 4).
Le principali integrazioni operate dal Senato consistono nell’introduzione di disposizioni volte: a modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC (integrazione al comma 2, lettera a)); prevedere, a decorrere dal 2023, l’applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a-bis)); modificare le procedure per la selezione del succitato contingente di esperti (comma 3, lettere a-bis) e a-ter)); integrare la disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-bis)).
Procedimenti integrati di VIA-AIA (comma 1)
Il comma 1, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, prevede che i procedimenti di VIA e AIA (disciplinati rispettivamente dai titoli III e III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) sono coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista.
Lo stesso comma disciplina la composizione del gruppo istruttore, stabilendo che lo stesso è formato:
- da quattro componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale.
Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e VAS nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il comma 2-bis del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC[48].
L’articolo 8-bis dispone invece che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alle norme in materia di AIA.
Viene altresì precisato che tali citati componenti sono designati dai rispettivi Presidenti delle Commissioni citate.
Il comma 1 dispone altresì che l’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA in questione:
- è unica;
- e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del Codice dell'ambiente.
Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 23 del Codice dell'ambiente disciplina la presentazione dell'istanza di VIA, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione dei relativi atti. Il successivo art. 29-ter disciplina invece i contenuti della domanda di autorizzazione integrata ambientale.
Modalità operative e lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a))
Il comma 2, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.
La proroga in esame interviene sul termine previsto nell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.
Tale facoltà, concessa dal citato ultimo periodo fino al 31 dicembre 2023, in virtù della proroga in esame potrà quindi essere esercitata fino al 31 dicembre 2024.
Si fa notare che sul medesimo termine interviene anche il D.L. 198/2022: il comma 8-ter dell’articolo 11 di tale decreto, inserito dalla legge di conversione (L. 14/2023, pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 2023), prevede infatti la proroga del termine in questione fino al 30 giugno 2024.
La lettera in esame inoltre, in base ad una integrazione operata dal Senato, riscrive il quattordicesimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) – che disciplina le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC facendo rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del Codice medesimo – al fine di prevedere che la Commissione PNRR-PNIEC si conformi anche alle modalità operative previste dagli altri commi dell’art. 25 non richiamati dal testo vigente (vale a dire i commi 2, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies), nonché da quelle previste dall’art. 28 (che disciplina la fase del monitoraggio).
Si fa notare che i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies recano disposizioni che sembrano già applicabili alla Commissione PNRR-PNIEC. Diverso è il caso del comma 2 ove si prevede espressamente che la disposizione in esso recata si applica ai “progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.
Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni.
Compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a-bis))
La lettera a-bis), introdotta dal Senato e che riscrive l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, dispone che a decorrere dal 2023, per i componenti della Commissione tecnica VIA-VAS si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Il testo attualmente vigente del citato ultimo periodo del comma 5 dell’art. 8 del Codice reca una disposizione transitoria volta ad applicare ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC gli stessi compensi previsti per i membri della Commissione VIA-VAS nelle more dell'adozione di apposito decreto ministeriale, previsto annualmente dal medesimo comma e finalizzato a definire i costi di funzionamento delle Commissioni in questione comprensivi dei compensi per i relativi membri.
Rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico (comma 2, lettere b) e c))
Il comma 2, lettera b), elimina, dal novero dei documenti che compongono l’istanza di VIA e che devono essere trasmessi dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.
Si fa notare che tale atto (la cui disciplina è contenuta nell’art. 25 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) era stato recentemente introdotto tra i documenti componenti l’istanza di VIA dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Il comma 2, lettera c), introduce una disposizione (nuovo comma 2-sexies dell’art. 25 del Codice dell'ambiente) volta a precisare che in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico (disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi (prevista dal D.Lgs. 42/2004).
Verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-bis))
La lettera c-bis) del comma 2, introdotta dal Senato, integra il disposto dell’art. 28, comma 4, del Codice dell'ambiente – ove si dispone che, qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza alla VIA non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente – al fine di stabilire che;
- l’autorità competente si deve esprimere entro il termine di 90 giorni;
- in caso di inerzia dell’autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
L’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990, dispone tra l’altro, in particolare, che “l’organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”.
In relazione alla verifica di ottemperanza in questione si ricorda che l’art. 28, comma 1, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) dispone che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il successivo comma 2 prevede che l’autorità competente, per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali citate, può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Il comma 4 del medesimo articolo, oggetto di integrazione da parte della norma in esame, dispone che qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.
Contingente di esperti per la transizione ecologica (commi 3 e 4)
Il comma 3 prevede che il contingente di esperti assegnato (dall’art. 34 del D.L. 152/2021) al Ministero dell’ambiente nel numero massimo di 152 unità – al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, nonché per fornire supporto alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il citato Ministero – è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
La relazione illustrativa sottolinea che “tale proroga si rende necessaria al fine di consentire che il supporto del predetto contingente – all’attualità previsto fino al 2023 – prosegua lungo l’arco temporale del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti del Piano”.
Nel dettaglio, i numeri 1) e 2) della lettera a) del comma in esame provvedono a sostituire, nel comma 1 del citato articolo 34 del D.L. 152/2021, il riferimento all’anno 2023 (ultimo anno di operatività del contingente in questione, ai sensi del testo previgente) con quello all’anno 2025, sia in relazione al termine di operatività sia in relazione al termine per la corrispondente copertura finanziaria.
Si ricorda, in relazione alla copertura finanziaria, che il testo previgente del comma 1 dell’art. 34 citato prevedeva un limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Tale limite di spesa, in virtù della proroga di cui trattasi, opera quindi per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025. La relazione illustrativa sottolinea che tale limite di spesa corrisponde ad una “stima di compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui per ciascun esperto”.
Alla luce di tale estensione, il numero 3) della lettera a) dispone che i contratti degli esperti selezionati possono essere conseguentemente prorogati fino al 31 dicembre 2025.
Il numero 2-bis) della lettera a), introdotto dal Senato, riscrive il secondo periodo del comma 1 dell’art. 34 del D.L. 152/2021, che nel testo vigente prevede l’adozione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione della composizione del contingente e dei compensi degli esperti. La riscrittura è volta:
- ad aggiornare la denominazione del Ministero emanante (utilizzando la nuova denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, prevista dal D.L. 173/2022);
- ad eliminare il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
- ad eliminare il termine per l’emanazione inizialmente previsto (in quanto oramai spirato);
- a precisare che il decreto ministeriale in questione dovrà definire non solo la composizione del contingente ed i compensi degli esperti (come previsto dal testo attualmente vigente), ma anche i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 34 (v. infra).
La lettera a-bis), introdotta dal Senato, riscrive i commi 2 e 2-bis dell’art. 34 del D.L. 152/2021, ove si prevede l’individuazione degli esperti “previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica”, si stabilisce che “le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate” e si dispone l’obbligo di pubblicazione degli esiti delle valutazioni selettive, dei nominativi degli esperti selezionati, dei loro curricula e delle loro retribuzioni.
In luogo di tali previsioni, il nuovo testo del comma 2 dispone che a decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti in questione avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Lo stesso comma dispone che tale avviso – al fine di garantire il costante aggiornamento della short list dei nominativi dei soggetti valutati come idonei (v. infra) – rimane pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente sino al 30 giugno 2025.
Il nuovo testo del comma 2-bis dispone che, all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 34, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei.
Il richiamato comma 1 dell’art. 34 del D.L. 152/2021 prevede che gli esperti in questione siano “in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie”.
Dopodiché il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter (introdotto dalla lettera b) del comma in esame, a cui si rinvia) attingendo alla short list in questione, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti di cui alla stessa short list.
La lettera b) introduce una disposizione (nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.L. 152/2021) volta a disciplinare il conferimento degli incarichi di esperto di cui trattasi. Tale disposizione prevede infatti che:
- i citati incarichi sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che definisce l’oggetto dell’attività da svolgere e la durata dell’incarico stesso;
- a tale decreto è allegato il curriculum vitae dell’esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell’oggetto dell’attività.
Tale lettera è stata integrata, dal Senato, al fine di precisare che il conferimento di cui trattasi può avvenire anche in deroga al presupposto di legittimità di cui all’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno[49].
La lettera c) interviene sulla disposizione recata dal comma 3 del succitato art. 34 del D.L. 152/2021, che nel testo previgente autorizzava la spesa massima annua di 1,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente in questione. L’intervento è volto ad estendere il limite di spesa (previsto dal testo previgente per i soli anni 2022 e 2023) fino a tutto il 2025.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga in questione, prevedendo che agli stessi, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 20
(Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR)
L’art. 20, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L’articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.
Si ricorda che la Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita dall’art. 29 del D.L. 77/2021, qui oggetto di novella, al fine di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» previsti dal Piano (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).
Per comprendere come la nuova disciplina incida su quella previgente, è utile qui utile ricordare come, il comma 1 dell’art. 29 in parola, oltre a istituire la Soprintendenza e a chiarirne la finalità, specifica che la Soprintendenza speciale è un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026.
Il comma 2, come subito si vedrà, riguarda i poteri e le funzioni della Soprintendenza speciale.
Il comma 3, dispone che sia il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero a ricoprire l'incarico di direttore della Soprintendenza speciale. In proposito, si stabilisce che ad esso spetti la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
Ai sensi del comma 4, presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica. Di essa fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Il comma 4 prevede altresì che il contingente di esperti sia reclutato per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 5 quantifica gli oneri del presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e dispone che ad essi si provveda come segue: i) quanto a 1.550.000 per l'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; ii) quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.
L’art. 20 qui in commento, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR, anzitutto sostituisce – come anticipato – il comma 2 dell’art. 29, relativo ai poteri e alle funzioni della Soprintendenza speciale, nel modo seguente:
Testo previgente |
Testo novellato |
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. |
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. |
La modifica si sostanzia nel fatto che prima della novella l’attribuzione alla Soprintendenza speciale delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal PNRR aveva carattere di eccezione, radicandosi in tre casistiche: 1) l’ipotesi in cui i beni culturali e paesaggistici fossero sottoposti a VIA in sede statale; 2) l’ipotesi in cui tali beni rientrassero nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero; 3) in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Piano, in avocazione o sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
Nel nuovo testo, invece, la competenza della Soprintendenza all’adozione del provvedimento finale, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, diviene la regola.
Inoltre, nel vecchio testo l’avvalimento delle Soprintendenze per l’attività istruttoria era configurato in termini aggiuntivi («si avvale anche»), mentre ora è configurato, anche qui, come regola («avvalendosi di»). Tale modifica testuale, però, è considerata meramente formale da parte della relazione illustrativa, ove si afferma che «resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio».
I commi 2-5 dell’art. 20 del D.L. 13/2023 recano le conseguenti previsioni organizzative e finanziarie, che in parte modificano, senza però novellarle, le previsioni dell’art. 29 del D.L. 77/2021 e dell’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022. Si valuti l’opportunità di riformulare le modifiche in forma di novella o di sostituzione del testo.
In particolare, il comma 2 prevede che per gli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale di cui all'art. 29, comma 4, del D.L. 77/2021, nonché per quelli previsti dall’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022 (cioè, gli ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale che possono integrare la predetta segreteria tecnica: cfr. per approfondimenti il relativo dossier) l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui (anziché i 50.000 oggi previsti).
Si precisa, con disposizione innovativa, che il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS 165/2001, e al personale in regime di diritto pubblico previsto dall’art. 3 dello stesso D.LGS. 165/2001, si applica, per i primi, quanto previsto dall'art. 53 dello stesso D.LGS. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre al secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
Gli incarichi – in linea con quanto già attualmente previsto – sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque – con limite oggi non presente nel testo – non oltre la data del 31 dicembre 2025.
Il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 2 si applichino anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del D.L. 13/2023. Fa parziale eccezione la previsione secondo cui il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale, che si applica limitatamente all’attività successiva all’entrata in vigore del decreto.
Il comma 4, modificando le corrispondenti autorizzazioni di spesa, stabilisce che per le finalità sopra illustrate il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 (che si sommano ai 1.500.000 milioni di euro già previsti dal comma 4 dell’art. 29 del D.L. 77/2021) e quello previsto per l’integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l’anno 2024 (che si sommano ai 1.500.000 milioni d euro già previsti dal comma 2 dell’art. 51 del D.L. 50/2022). Per le medesime finalità, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l’anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segretaria tecnica.
Il comma 5, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 21, commi 1 e 2
(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
L’articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ("Osservatorio", d'ora in poi). La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
In particolare, destinatari dell'indennità predetta, in base al comma 1 dell'articolo in commento, sono i cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che, in base al richiamato articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18[50], integrano la composizione dell'Osservatorio.
L'articolo in esame dispone dichiaratamente in attuazione dell’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77[51], comma col quale - come osservato dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge in conversione - sono stati attribuiti all’Osservatorio specifici compiti di monitoraggio delle "riforme in attuazione del PNRR".
Sul piano redazionale, si valuti l’opportunità di sostituire, nell’articolo in esame, l’espressione “monitoraggio delle riforme del PNRR” con la locuzione “monitoraggio delle riforme attuative del PNRR” (v. sopra).
In base al comma 2, alla copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità in questione si provvede a valere sullo stanziamento destinato al funzionamento dell’Osservatorio, di cui al richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86[52] (stanziamento pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019).
Si ricorda che l'Osservatorio è un organismo istituito dall'art. 3 della legge 18/2009 allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104[53].
L'Osservatorio, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e i suoi componenti, in numero non superiore a quaranta, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (ai 40 componenti anzidetti si aggiungono i 5 esperti cui fa riferimento l’articolo in esame). Con D.M. 6 luglio 2010, n. 167 ne è stata dettata la disciplina di livello regolamentare; in data 15 maggio 2019 l'Osservatorio ha inoltre adottato il proprio regolamento interno.
In base all'art. 4, co. 3, del predetto D.M. n. 167/2010, ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Si ricorda, altresì, che la Missione 5 " Inclusione e Coesione" del PNRR, nella Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (M5C2.1) prevede interventi specifici rivolti alle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento all'investimento 1, definendo la componente sociale dell'assistenza territoriale, sono complementari agli investimenti della Componente 1 della Missione 6 "Salute", che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi territoriali a questa collegati.
Sono inoltre previsti due interventi di riforma legislativa:
- legge delega sulla disabilità (già adottata, v. al riguardo legge n. 227 del 2021);
- sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti. I cardini della riforma (legge delega da adottare entro la primavera 2023[54]), in parte anticipata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, della legge n. 234 del 2021), sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale; il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente 1 della Missione 6 "Salute"; la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie; la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali, da utilizzare quando la permanenza nel contesto familiare non è più possibile o appropriata.
Si ricorda, infine, che è stata adottata una Direttiva del Ministro per la disabilità alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità (Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022). Tale Direttiva, al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009, ha individuato alcuni principi chiave a cui le Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse. Essa prevede che le Amministrazioni centrali, per ogni intervento di cui sono titolari, elaborino due distinti report (previsionale e conclusivo), i quali devono essere inviati all’Osservatorio.
Articolo 21, comma 2-bis
(Flussi informativi in favore dell’amministrazione competente in materia di disabilità)
Il comma 2-bis - inserito dal Senato - dell’articolo 21 reca alcune modifiche alla disciplina[55] sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e sull’integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Si ricorda che il suddetto SIUSS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si articola in due componenti generali: il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali[56].
La novella di cui alla lettera a) del presente comma 2-bis concerne il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali. Essa prevede che l’INPS (Istituto a cui compete l’alimentazione di tale componente) fornisca all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al suddetto Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
La novella di cui alla successiva lettera b) concerne sia i dati del summenzionato Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali sia i dati derivanti dall’integrazione e dal coordinamento - demandati all’INPS da parte della norma già vigente[57] - dei dati relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio)[58]. La novella prevede che dei dati in oggetto sia fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al suddetto Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, per il perseguimento delle medesime finalità indicate nella novella di cui alla lettera a). Si valuti l’opportunità di indicare quali siano i soggetti tenuti a fornire tali flussi di informazioni, tenuto conto che il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali fa capo direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che i summenzionati dati integrati e coordinati derivano da una relativa funzione svolta dall’INPS.
Articolo 22
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni.
Attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (comma 1).
Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2).
Autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (commi 3-6).
L'articolo 22 reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attinenti a:
ü gli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio;
ü la normativa antincendio, per progetti di impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
ü l'assunzione straordinaria (in taluni casi anche mediante scorrimento delle graduatorie) di complessive 112 unità di personale, con correlativo incremento della dotazione organica.
Si espone dapprima il contenuto delle disposizioni recate dai commi da 3 a 6, relative alle assunzioni straordinarie (di cui invero non è presente menzione, nell'intestazione dell'articolo).
Il comma 3 autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e con incremento della dotazione organica correlativa[59], aggiunge il comma 4) - di un contingente massimo di 112 unità.
Questo, a decorrere dal 1° marzo 2023.
L'articolazione interna di tale contingente di personale è la seguente:
36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionale.
Per le assunzioni nei ruoli degli ispettori or ricordati, nonché per le assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell’anno 2023 entro le facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni, già espletati o da concludersi nel corso del 2023. Così il comma 5.
L'autorizzazione di spesa è recata infine dal comma 6.
La sua quantificazione (da intendersi commisurata, riferisce la relazione tecnica alle misure stipendiali ed indennitarie del più recente rinnovo contrattuale, quello per il triennio 2019-2021, nonché comprensiva del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio o 'scatti' introdotto dall’articolo 1, commi 98 e 99, della legge n. 234 del 2021, e per il personale non direttivo e non dirigente, dell’incremento del valore delle indennità di rischio e mensile, previsto dall'articolo 22-bis del decreto legge n.115 del 2022) è la seguente:
5,62 milioni per l’anno 2023; 6,73 milioni per l’anno 2024; 6,96 milioni per l’anno 2025; 7 milioni circa per l’anno 2026; 7,03 milioni per l’anno 2027; 7,04 milioni per l’anno 2028 e 2029; 7,1 milioni per l’anno 2030; 7,16 milioni a decorrere dall’anno 2031.
Le risorse sono attinte al Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di bilancio 2022 (cfr. articolo 1, comma 607 della legge n. 234 del 2021).
L'opzione che sottende - con riferimento ad un tempestivo esame dei progetti del PNRR ai fini antincendio - alle disposizioni sopra sunteggiate è dunque un'assunzione a tempo indeterminato di personale.
Riporta la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell’ambito della vigilanza ispettiva”. A fronte di questa attività 'ordinaria', “si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti”.
Donde l'istanza di un potenziamento della struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo.
Di diverso contenuto sono le previsioni dettate dai primi due commi di questo articolo del decreto-legge.
Il comma 1, in particolare, ha ad oggetto gli interventi di manutenzione sugli impianti fotovoltaici che alimentino le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo (o sugli immobili, dotati di impianti fotovoltaici).
La disposizione attribuisce siffatta opera di manutenzione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno (che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri).
Rimane salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche (i quali erano - nella disciplina previgente - gli esclusivi decisori, assieme con l'Agenzia del demanio, degli interventi manutentivi e di riqualificazione energetica su immobili in uso alle amministrazioni statali: cfr. l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2012).
Inoltre, prevede che i direttori regionali del Corpo possano convocare conferenze di servizi (la cui disciplina, com'è noto, è posta dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici (ex articolo 3 del d.P.R. n. 383 del 1994: è il regolamento che disciplina la localizzazione delle opere di interesse statale), ove necessario.
Questo, per gli interventi di manutenzione sopra ricordati o per altri interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo.
Per tale convocazione della conferenza di servizi, è prescritta la previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche.
Ricorda la relazione illustrativa come tra i progetti del PNRR figuri il rinnovamento del parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’introduzione di 3800 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, utilizzati nei centri urbani e nelle sedi aeroportuali, con le relative stazioni di ricarica.
Al fine di contribuire, in tal modo, alla de-carbonizzazione dei trasporti, complessivi 424 milioni sono destinati all'acquisizione da parte del Corpo di: 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani; 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane; 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali aeroporti.
Sono previste inoltre 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di servizio, le quali dovranno essere collegate ad impianti fotovoltaici (da realizzare ex novo o modificando quelli esistenti).
Di qui la rilevanza dell'attività manutentiva di tali impianti (per assicurare continuità nell’erogazione dell’energia), di cui tratta la disposizione sopra esaminata.
Il comma 2 detta disposizione in materia di normativa antincendio.
Prescrive un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando del Corpo nazionale dei vigili territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni (nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti) tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Il termine di tre giorni decorre dalla ricezione della documentazione.
Qui si fa riferimento alla disciplina posta dal d.P.R. n. 151 del 2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”).
Essa dispone (all'articolo 3) che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C del medesimo regolamento, siano tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
La nuova disposizione interviene dunque per dare certezza temporale e speditezza al momento di avvio del procedimento di vaglio antincendio testé ricordato.
Qui il link all'allegato I del d.P.R. n. 151 del 2011, nel quale figurano le attività in categoria B e C cui si riferisce la novella previsione.
Articolo 23
(Equipe formative territoriali)
L’articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).
Nel dettaglio, ciò avviene aggiungendo un periodo all’art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l’art. 1, comma 725 della legge di bilancio 2019 ha previsto che, al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fossero individuate dal Ministero dell'istruzione (e del merito) le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
Ora, la disposizione in commento prevede che, per le finalità di cui sopra, come integrate ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, (L.79/2022), negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR.
Si ricorda che il suddetto art. 47, comma 1, del DL 36/2022 ha previsto che - al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui sopra e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.
Si ricorda che la citata autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo della legge 107/2015 è di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ed è destinato a finanziare il suddetto Piano nazionale per la scuola digitale di cui all’art. 1, commi 56 e seguenti della medesima legge n. 107 del 2015.
Tali risorse – riferisce la relazione tecnica - sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva dunque che la disposizione in esame intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all’art. 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 e relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR, secondo quanto già previsto dall’art. 47, comma 1, del DL 36/2022.
In particolare – prosegue la relazione illustrativa - per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, attualmente in corso era stato previsto il semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche al 50% dell’orario di servizio per un numero pari a 200 unità. “In considerazione degli obiettivi del PNRR è stato ritenuto opportuno ritornare alla soluzione dell’esonero dal servizio, già sperimentata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per un numero inferiore di docenti specificamente dedicati a tali attività. A questi si aggiungono, come già previsto dal citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non oggetto di modifica, n. 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale per i medesimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Pertanto, si tratta di n. 100 docenti in esonero dal servizio presso le istituzioni scolastiche e di n. 20 docenti in comando presso gli Uffici scolastici regionali e l’Amministrazione centrale”.
Considerato che la disposizione in commento non indica puntualmente quali siano i milestone e i target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche cui ci si riferisce (con l’indicazione della Missione, della Componente e dell’investimento del PNRR di riferimento), se si analizzano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito che si riferiscono alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, si segnalano i seguenti:
- Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4C1-Investimento 2.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 800 milioni di euro, destinati a creare un sistema permanente per lo sviluppo della didattica digitale e delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico. L’obiettivo che si persegue, al 31 dicembre 2024, è quello di formare almeno 650.000 unità di personale scolastico;
- Nuove competenze e nuovi linguaggi (M4C1-Investimento 3.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 1,1 miliardi di euro per promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione. In particolare, l'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. È presente un primo obiettivo, al 30 giugno 2025, che tende a far sì che almeno 8.000 scuole a quella data avranno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/2025 e un secondo obiettivo, sempre al 30 giugno 2025, di realizzare almeno 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti;
- Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori (M4C1-Investimento 3.2), che prevede complessivi 2,1 miliardi di sovvenzioni, per mezzo delle quali si intende accelerare la transizione digitale del sistema scolastico italiano con quattro iniziative: 1) trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con l’introduzione di dispositivi didattici connessi; 2) creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo; 3) digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche; 4) cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici. Il primo traguardo, da realizzare entro il 30 giugno 2022, che prevedeva l’adozione del Piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano, è stato raggiunto con l’emanazione del D.M. n. 161 del 14 giugno 2022 con cui è stato adottato il Piano. Vi è, poi, un successivo obiettivo al 31 dicembre 2025, che prevede la trasformazione di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi per mezzo del Piano Scuola 4.0.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell’art. 23, si valuti l’opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione in commento.
Per un approfondimento sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione tematica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 24
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
L’articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l’utilizzo dei ribassi d’asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una modifica approvata dal Senato ha esteso tale facoltà a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i “progetti PNRR” di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all’affidamento diretto dei servizi connessi. Il nuovo comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, estende anche agli Istituti tecnologici superiori l’applicazione delle previsioni, in quanto compatibili, di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Il comma 4, come modificato dal Senato, prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. n. 99/2022).
Nel dettaglio, il comma 1 consente l’utilizzo per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi ai medesimi interventi.
Secondo la relazione illustrativa, il comma 1 consente l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, laddove ancora disponibili. Nello specifico, la norma si rende necessaria poiché si tratta di disposizioni autorizzative risalenti nel tempo. Per questi interventi, infatti, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ivi compresi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La possibilità di utilizzare i ribassi d’asta non è quantificabile. Pertanto, è possibile che gli stessi, una volta maturati, restino nella disponibilità degli enti locali per i medesimi interventi e per le medesime finalità.
La RT osserva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l’utilizzo dei ribassi d’asta, come peraltro già previsto in via generale dall’articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022[60]. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021.
Nell'articolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è menzionata.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).
La realizzazione del Piano avviene mediante il raggiungimento dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) che rappresentano le tappe intermedie e finali degli Investimenti e delle Riforme nei quali il Piano si articola.
L'investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), compreso nella M4C1.3 (Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture) del PNRR, ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono:
Miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2;
Aumento della sicurezza strutturale degli edifici.
Particolare attenzione è riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. Il Ministero dell’Istruzione gestirà il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di tutti gli interventi. La realizzazione degli interventi e delle opere avverrà sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici pubblici.
Il piano di riqualificazione proposto mira a ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici scolastici.
Ulteriori risorse destinate al settore Istruzione finanziano investimenti presenti nella Missione 2 ("Rivoluzione verde e transizione ecologica"), nell'ambito della Componente 3 ("Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici").
In particolare, nell'ambito della Componente 3, area d'intervento efficientamento energetico edifici pubblici, è presente, per 0,8 miliardi di euro, il seguente investimento:
· Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (M2C3-I 1.1-5-6) (a titolarità del MIM).
L’art. 55 del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) come modificato dall’art. 24, co. 6, lett. a), n. 1, del D.L. 152/2021 - ha previsto che per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
il MI predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori (co. 1, lett. a), n. 1);
il Ministero comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento (co. 1, lett. a), n. 1-bis);
in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 dello stesso D.L. (co. 1, lett. a), n. 2);
fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (co. 1, lett. a), n. 3);
gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione (co. 1, lett. a), n. 4);
l’autorizzazione per interventi su beni culturali (art. 21, d.lgs. 42/2004) è resa dall'amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del Sopraintendente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento (art. 146, co. 8, d.lgs. 42/2004) è reso entro 30 giorni (co. 1, lett. a), n. 5).
Il DM 343 del 02-12-2021 ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi. In particolare, l'articolo 5 ha ripartito risorse pari ad € 500.000.000,00 su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al decreto stesso, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente:
a) numero studenti delle scuole statali: 50%;
b) numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%.
Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.
L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero dell’istruzione procede direttamente all’individuazione degli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.
Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”).
A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.
Il DM n. 51 del 7 marzo 2022 ha definito un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.
Il DM n. 308 del 28 novembre 2022, ha fissato il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici”.
Il DM n. 318 del 6 dicembre 2022 ha approvato una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano nazionale di ripesa e resilienza –– Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.
Si veda anche la presentazione del Piano di edilizia scolastica PNRR del 6 dicembre 2022. Qui il comunicato.
Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-bis all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020).
La nuova disposizione prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.
Il Senato, con l’approvazione degli identici emendamenti 24.1 (testo 2) e 24.6, ha esteso la facoltà contemplata dalla novella di cui al comma 2 a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
L’articolo 7-ter, comma 1, del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020), da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) ha esteso fino al 31 dicembre 2026 l'esercizio dei poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19. I commissari operano nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ivi inclusa la deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). I contratti relativi all'esecuzione di interventi di edilizia scolastica sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica (con una modifica del Senato, è stato espunto il riferimento agli interventi “rientranti nel PNRR”):
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame (si veda sopra);
b) possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).
La disposizione richiamata prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo differenti modalità, tra le quali l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Con l’approvazione dell’emendamento 24.11 (testo 2), il Senato ha inserito il nuovo comma 3-bis.
La nuova disposizione estende anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) l’applicazione delle previsioni, in quanto compatibili, di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.
L’articolo 1 della L. n. 99/2022 ha istituito, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.
La M4C1 del PNRR potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università ha previsto la riforma 1.2 Riforma del sistema ITS nonché l’investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS).
La riforma 1.2 rafforza il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La riforma prevede inoltre un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il "modello Emilia Romagna" dove collaborano scuole, università e imprese. La riforma sarà implementata dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’investimento 1.5 mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Con questo progetto si persegue:
· L’incremento del numero di ITS
· Il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0
· La formazione dei docenti perché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali
· Lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali
L’obiettivo è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS (18.750 frequentanti e 5.250 diplomati all’anno) almeno del 100 per cento. L’attuazione di questo investimento è a cura del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con gli enti di formazione professionale.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.
Nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Tomo I, p. 300, la Corte dei conti rileva che l’adozione della riforma degli Istituti Tecnologici Superiori (M4C1R1.2), che dispone la modifica dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, è stata raggiunta, con qualche anticipo, con l’adozione della legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. La nuova disciplina affida agli ITS Academy il compito di potenziare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, in particolare, nelle aree tecnologiche innovative considerate strategiche per la transizione digitale.
Si veda anche il comunicato relativo al potenziamento dei laboratori degli ITS Academy nonché il tema La riforma degli istituti tecnici superiori (ITS).
Il comma 6-quater dell’articolo 10 del D.L. 77/2021, introdotto dall’articolo 32 del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) ha attribuito ad Invitalia S.p.A. il compito di promuovere la definizione e la conclusione di appositi accordi-quadro, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.
L’art. 10 del D.L. 77/2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, in particolare, quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, prevedendo che le amministrazioni interessate possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda del dossier sul D.L. 77/2021.
L'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha disciplinato la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Si prevede, in particolare, l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. La qualificazione, conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo, ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
L’accordo-quadro, previsto dall’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei contratti pubblici in relazione alle soglie di importo, mentre è specificato che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice dei contratti pubblici. In particolare, tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
Il comma 6-quater in esame stabilisce che i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi-quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono a carico delle convenzioni previste dal comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021.
La disposizione in esame è volta ad accelerare l’avvio degli investimenti previsti dall’art. 10 del D.L. 77/2021 mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l’impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d’intesa con le amministrazioni interessate.
Il comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021 attribuisce al MEF, per le società in house statali, la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
Nel corso del 2022, il MEF, con la direttiva del 17 gennaio 2022, ha fornito la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le province autonome e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica) del PNRR (si veda sotto).
La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che la misura si rende indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall’altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.
A tali oneri, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica (articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 65/2017).
Il comma 6 sostituisce il sesto periodo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021).
L’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 152/2021, ha previsto l'indizione di un concorso di progettazione al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica). In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
Come evidenzia il PNRR, p. 144, in relazione all'investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non sono tecnicamente ed economicamente convenienti. In questi casi, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici, in particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi.
Questa linea di investimento si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.
In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq, con conseguente beneficio su circa 58 mila studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno 50 per cento (3,4 Ktep all’anno) che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.
Il comma 2 dell'articolo 24 prevede che il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00.
La disposizione novellata precisa innanzi tutto che è corrisposto un premio ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici. Si specifica inoltre che gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L., n. 77/2021 (L. n. 108/2021), affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi.
Il comma 5 dell’articolo 48 stabilisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.
L’affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.
Secondo quanto si evince dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, pp. 146-147, l’investimento ha l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali. Ciò consentirà di completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani, dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.
La dotazione finanziaria di 2,1 miliardi di euro è quindi finalizzata a favorire il potenziamento delle infrastrutture per la connettività e la dotazione di strumenti digitali per la didattica in tutte le istituzioni scolastiche, mediante interventi quali la realizzazione di reti cablate e wireless in tutti gli edifici scolastici, la trasformazione digitale di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi dotati di attrezzature digitali avanzate e la creazione di laboratori per l’apprendimento delle professioni digitali nelle scuole secondarie di secondo grado. A tali risorse si aggiungono ulteriori 900 milioni circa di risorse FESR a valere sul REACT-EU. Tali risorse consentiranno a tutte le scuole di utilizzare strumenti per la didattica sia di base (monitor digitali, notebook di cui dotare individualmente gli studenti, tablet, etc.) che specifici (strumenti digitali per lo studio delle STEM e per la produzione artistica e creativa, kit e strumenti di robotica educativa, attrezzature per la didattica in realtà virtuale e aumentata, per l’Internet of Things, kit e software di programmazione, etc.).
Nell’ambito dei progetti in essere, le scuole sono state dotate di dispositivi digitali individuali e di dispositivi di fruizione collettiva (schermi digitali) per il pieno utilizzo della didattica digitale integrata, mentre è in corso di attuazione la realizzazione di spazi per lo studio delle STEM dotati di attrezzature digitali, grazie a un finanziamento di 99 milioni di euro a favore di oltre 6.100 scuole.
Il 14 giugno 2022 è stato adottato il decreto “Scuola 4.0”, finalizzato a trasformare 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento e a realizzare laboratori per le professioni digitali nelle scuole del secondo ciclo.
Con decreto del Ministro dell’8 agosto 2022 sono state già ripartite e destinate alle istituzioni scolastiche le risorse pari a complessivi 1,72 miliardi di euro.
Il decreto prevede le seguenti destinazioni:
1.296 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi, di cui il 40 per cento in favore delle scuole situate nelle Regioni del Mezzogiorno;
424,8 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla realizzazione di un laboratorio per le professioni digitali del futuro, di cui il 41,3 per cento in favore delle scuole delle regioni del Mezzogiorno.
Le scuole seguiranno una specifica roadmap, definita nel Piano Scuola 4.0, per la presentazione dei progetti esecutivi (dicembre 2022) e per la realizzazione degli interventi.
Inoltre, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, p. 136, informa anche che il 1° luglio 2022, in attuazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (https://pnrr.istruzione.it/bando/). Il concorso si articola in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate; nella seconda fase, le prime 5 proposte selezionate dalla Commissione giudicatrice dovranno essere sviluppate in progetti di fattibilità tecnica ed economica. Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative per tutte le aree. Sempre in data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che dovranno concludere i lavori della prima fase del concorso di progettazione entro il 7 ottobre 2022.
Con l’approvazione dell’emendamento 24.11 (testo 2), il Senato ha inserito il comma 6-bis. La nuova disposizione novella l'articolo 14 della legge che ha previsto l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. n. 99/2022).
La lettera a) novella il comma 1.
Il numero 1) estende da dodici a diciassette mesi, a decorrere dal 27 luglio 2022 27 luglio 2022 (data di entrata in vigore della stessa L. 99/2022), il termine finale del periodo di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS Academy aventi le caratteristiche ivi previste.
Attualmente, i soggetti temporaneamente accreditati sono:
a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Il numero 2) sostituisce la lettera c) del comma 1. Rispetto al testo vigente, non si fa più riferimento alle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data del 27 luglio 2022 27 luglio 2022 per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, bensì alle fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.
La lettera b) novella il comma 2, per estendere da dodici a diciassette mesi a decorrere dal 27 luglio 2022 il periodo entro il quale le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b) possono temporaneamente continuare a far riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con l’apposito DM previsto dall'articolo 3, comma 1, o, nelle more della sua adozione, tra quelle previste dal DPCM del 25 gennaio 2008 (pubblicato nella GU n. 86 dell'11 aprile 2008), a condizione che facciano già riferimento a tali aree alla data di entrata in vigore della L. 99/2022 (come detto il 27 luglio 2022).
Articolo 25
(Disposizioni in materia di Scuola
di Alta Formazione dell’istruzione)
L’articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell’istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell’istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l’adozione del relativo decreto.
Nel dettaglio, ciò avviene - al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» del PNRR - sostituendo il comma 6 all’art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Si ricorda che l’art. 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022), che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, ha inserito, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-bis al decreto-legislativo n. 59 del 2017, composto degli articoli 16-bis e 16-ter.
Ai sensi dell’art. 16-bis la Scuola di Alta formazione dell’istruzione, con sede legale in Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un’azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la favorire della partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede, al comma 3, quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. Il comma 6, poi, oggetto della presente novella, prevede l’istituzione, presso la scuola, di una direzione generale, disciplinando la nomina del direttore generale e prevedendo i requisiti che questi deve possedere.
Detta disciplina è stata oggetto di una specifica integrazione normativa (art. 1, comma 556, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197 del 2022), che ha modificato il suddetto 16-bis, al fine di introdurre una specifica tempistica dei decreti attuativi, prevedendo che i decreti di nomina del presidente e del direttore della scuola, nonché del Comitato scientifico internazionale, fossero adottati entro il 1° marzo 2023 (interessando quindi anche il comma 6 di tale articolo, che qui viene modificato).
L’articolo 16-ter del Capo IV-bis, poi, disciplina la formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti.
In base alla previgente disciplina del comma 6 dell’art. 16-bis del decreto-legislativo n. 59 del 2017, quindi, il direttore generale doveva essere nominato entro il 1° marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione e del merito tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Si prevede inoltre (e tali prescrizioni non sono state modificate dalla presente novella) che il direttore resta in carica per tre anni, che l'incarico è rinnovabile una sola volta e che l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Ora, la disposizione in commento prevede che il direttore generale della Scuola sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale. L’incarico, rinnovabile una sola volta -come anticipato - se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il termine per l’adozione del decreto di nomina (previsto precedentemente al 1° marzo 2023) non viene riproposto.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la disposizione è necessaria per conseguire gli obiettivi del PNRR afferenti alla Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, in quanto essa consente di assicurare il rispetto della tempistica prevista per l’avvio della Scuola di alta formazione, esplicitando gli aspetti procedurali afferenti alla nomina del Direttore generale della Scuola, ed uniformandoli alla disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). “L’articolo 1, comma 556, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti – rileva la relazione illustrativa - per rispondere alle richieste della Commissione europea in sede di valutazione del raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, ha precisato che l’incarico di Direttore generale della scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023. Con la disposizione in esame si specifica che l’incarico di direttore generale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, del citato Dlgs. n. 165 del 2001, debba essere disposto con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, in caso di nomina di dirigenti di seconda fascia, viene assicurato il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del medesimo D.lgs. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L’intervento modificativo, quindi, agisce sotto un duplice profilo: da una parte, mira a prevenire l’insorgere di possibili problemi di contenzioso, uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle esperite da tutte le altre amministrazioni, e, dall’altra, incentiva la partecipazione alla procedura, ampliando la platea dei destinatari”.
Articolo 26, commi 1-5, 6 e 7-9
(Disposizioni in materia di università e ricerca)
L’articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
Nel dettaglio, il comma 1 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'investimento 3.3 (Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR chiarisce che l’obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso:
· L'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
· Incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.
È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.
Nello specifico, la misura, implementata dal MUR, prevede l’attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.
I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.
La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 257-258, evidenzia, relativamente all'investimento 3.3, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro richiedono una riconfigurazione del sistema dell’educazione e della ricerca, che promuova l’apprendimento di competenze avanzate e, allo stesso tempo, favorisca la diffusione di competenze trasversali (ad esempio, legate alle tecnologie digitali e la transizione ecologica). L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:
l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per tre anni, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
gli incentivi all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.
È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.
I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale. I programmi di dottorato dovranno: (i) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma, (ii) avere una durata complessivamente pari a tre anni, (iii) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero; (iv) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (v) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (vi) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche; (vii) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; (viii) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'università; (ix) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).
L’attuazione della prima fase dell’intervento è stata avviata con il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 352 del 2022. Per l’annualità accademica 2022-2023 il decreto ha destinato al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi 150 milioni di euro, finalizzati al cofinanziamento al 50 per cento (con la partecipazione delle imprese) di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di durata triennale afferenti alle aree delle Key Enabling Technologies. Analoghe opportunità di finanziamento saranno emanate nel corso dei successivi anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.
Al fine di agevolare ulteriormente gli atenei per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sul decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 e al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo previsto dal Piano, è stato adottato il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022, attraverso il quale è disposta la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato, nonché delineate le procedure aggiornate per la presentazione dei corsi e per il trasferimento delle borse di studio nell’ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
Nei prossimi mesi sarà predisposta e adottata altresì la normativa per incentivare l’assunzione di ricercatori/borsisti da parte di soggetti privati. La dotazione per questa sottomisura è 150 milioni di euro.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.
Il comma 2 stabilisce che ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
Il comma 4 dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, ai quali si provvede mediante le risorse assegnate per l'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal DM del 6 agosto 2021 (pubblicato nella GU n. 229 del 24 settembre 2021) Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
Come ricordato sopra, l'importo complessivo dell'investimento 3.3 è pari a 600 mln di euro.
Il comma 5 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).
Il comma 6-septiesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022), le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36.
Per effetto della novella:
- mediante la sostituzione dell'espressione "Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", il termine finale del periodo transitorio in questione è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026;
- non si richiede più che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati "nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, ma che lo siano o siano stati "per una durata non inferiore a un anno".
Secondo la relazione illustrativa, con la novella in discussione si intende estendere l’accesso alla quota riservata anche a coloro che stipulassero successivamente un contratto da RTDa, esercitando le funzioni conseguenti per almeno un anno.
In tale prospettiva, si intende aprire le maglie applicative della disposizione ad una platea più ampia di soggetti beneficiari, rendendo al contempo assai più appetibili le nuove posizioni da RTDa, che consentono l’utilizzo dei fondi PNRR, consentendo a chi ne sia titolare da almeno un anno, nel periodo di attuazione del piano, di accedere anche alle quote riservate di selezioni per posizioni di natura tenure-track.
Si rappresenta, altresì, che il predetto intervento normativo non va in alcun modo ad inficiare l’applicazione della previsione di cui al successivo comma 6-octiesdecies dello stesso articolo 14, che stabilisce che, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da RTDa, e che stipulano un contratto di ricercatore tenure-track, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.
Al contrario, il combinato disposto dalle due previsioni normative consentirebbe di rafforzare gli strumenti di reclutamento, da parte delle università, dei ricercatori universitari a tempo determinato in c.d. tenure track, consentendo a coloro che abbiano proficuamente svolto attività di ricerca in qualità di ricercatori di tipo a) ovvero di ex assegnisti di ricerca, nei limiti temporali sopra esposti, di progredire opportunatamente nel percorso accademico in qualità di ricercatore tenure-track attraverso il riconoscimento del periodo di servizio antecedentemente prestato.
Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della L. n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
La disposizione sopra richiamata prevede che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che, atteso anche il maggiore costo unitario della singola posizione (un assegno di ricerca, nell’importo minimo e più ricorrente, si attesta sui 24.000€ annui, mentre un contratto di ricerca – che per altro ha durata biennale – su circa 35.000 annui), il tetto di spesa per i contratti di ricerca legato alla spesa media del triennio precedente (di cui all’art. 22, comma 6, come modificato, della legge n. 240 del 2010) deve essere rivalutato alla luce, in particolare dell’ingente immissione di risorse derivante dal PNRR.
Nel periodo di attuazione del medesimo, si richiede, quindi, di applicare detto limite di spesa alle sole risorse ordinarie delle Università, e non anche alle risorse PNRR né a quelle rivenienti da progetti di ricerca assegnati su base competitiva (come PRIN, Horizon2020, etc.).
Il comma 7 inserisce il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 (Chiamata dei professori) della L. n. 240/2010.
Con l’approvazione dell’emendamento 26.4 (testo 2), il Senato ha sostituito l’originario comma 7. Nella formulazione iniziale, il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 della L. n. 240/2010 prevedeva che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale (per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca), vincolasse le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. Si aggiungeva che a tali procedimenti non fossero ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.
Rispetto al testo iniziale del Governo, la nuova formulazione prevista dall’emendamento 26.4 (testo 2) espunge il riferimento alle “funzioni oggetto del procedimento” ed introduce la previsione che esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni recate dal nuovo comma 4-ter alle scuole superiori a ordinamento speciale.
La relazione illustrativa precisa al riguardo che l’intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero.
In seguito al superamento del sistema delle chiamate interne di cui all’art. 24, comma 6, della l. 240/2010, il percorso degli studiosi giovani in possesso dell’abilitazione risulta talvolta non pienamente in grado di garantire un confronto equo, nei confronti di colleghi in possesso di una anzianità di servizio molto più congrua. Ciò rende con tutta evidenza meno attrattivo il sistema poiché pone sullo stesso piano situazioni diverse quali quelle, legittime, dei professori ordinari che intendono competere per l’attribuzione di un posto in una sede diversa e quelle, legittime ma meritevoli di una particolare tutela, dei giovani che debbono poter competere con concorrenti di pari livello nello svolgimento della loro carriera. Questa esigenza, peraltro, è particolarmente sentita anche per gli studiosi in possesso di abilitazione scientifica di Prima fascia che intendano rientrare dall’estero, poiché con la misura in oggetto si troverebbero a poter competere con soggetti dotati di curricula analoghi. Ad oggi, infatti, un professore associato attivo all’estero, ancorché in possesso di abilitazione di prima fascia, potrebbe essere oggetto di chiamata diretta solo in qualità di professore associato (e sempre che sia in servizio nel ruolo da almeno 5 anni). Con il sistema proposto, invece, si creano le condizioni perché possa partecipare a procedure sì aperte, ma comunque limitati a soggetti posti a uno stesso grado di avanzamento della carriera.
La misura costituisce un ulteriore tassello del processo avviato dall’art. 26 del decreto-legge 152/2021 (di novella dell’art. 7 della stessa l. 240/2010), che ha reintrodotto nel sistema un canale di mobilità interna al sistema universitario di tipo “orizzontale”, ossia di spostamento di sede rimanendo nell’inquadramento già posseduto. Con l’intervento proposto si introdurrebbe uno strumento complementare, volto a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria.
Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La finalità è quella di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 (Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR.
Con l’approvazione dell’emendamento 26.4 (testo 2), il Senato ha elevato dall'1 al 2 per cento il limite dell’importo che può essere destinato alla stipula delle polizze sopra indicate.
La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 248-249, evidenzia, relativamente all'investimento 1.2, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le condizioni di lavoro dei giovani ricercatori in Italia spesso non sono soddisfacenti e questo può generare una mancanza di motivazione e un abbassamento della qualità della ricerca. L’investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia e attrarne dall’estero. La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCAIF) e Seal of Excellence – al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. Questa misura si caratterizza per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo che avverranno sul territorio italiano, lo sviluppo di network di ricerca tra università e centri di ricerca, la durata del progetto di ricerca per almeno due anni e la possibilità di scegliere l’Italia come paese dove svolgere il proprio progetto di ricerca.
Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, l’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto l’estensione, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR e a valere sui fondi dello stesso, delle procedure di chiamata diretta a coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all’interno delle azioni Marie Sk?odowska Curie, nell’ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti. Tale previsione normativa estende la misura anche agli enti di ricerca. La norma ha disposto altresì l’emanazione di specifiche misure volte ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.
Le misure operative specifiche per le chiamate dirette e le assunzioni delle figure dei ricercatori sono delineate dal successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 894 dell’11 luglio 2022, in modo da favorire l’incontro tra domanda ed offerta di tali posizioni con meccanismi procedurali innovativi, e diversi da quelli attualmente previsti e finalizzate ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università e gli altri enti pubblici di ricerca.
Successivamente, al fine di dare piena attuazione all’investimento, è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 247 del 19 agosto 2022, che destina per il 2022 la dotazione finanziaria di 220 milioni di euro previsti dal PNRR per il finanziamento di progetti e attività di ricerca dei giovani ricercatori. In particolare, 100 milioni (di cui 40 prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) sono destinati a finanziare i progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di Starting Grants dello European Research Council (ERC) nelle università italiane, negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e negli enti pubblici di ricerca. Per essi è previsto un contributo massimo di 1 milione di euro.
Sessanta milioni di euro (di cui 24 milioni prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) vanno a sostenere le attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) per i quali è previsto un contributo massimo di 300.000 euro.
Infine, 60 milioni di euro finanziano i progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni MSCA. Il contributo massimo per sostenere questi progetti è di 150.000 euro.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato all’11 ottobre 2022.
L’obiettivo in scadenza al 31 dicembre 2022 (M4C2-1) è il finanziamento di almeno 300 progetti di ricerca a giovani ricercatori.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.
Il comma 9 novella l'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. n. 1592/1933).
Il testo previgente di tale disposizione prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti "non inferiori" a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
Tale disposizione precisa che la formazione universitaria richiesta per il conferimento di determinati incarichi direttivi nella PA non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al DM n. 509/1999.
Articolo 26, comma 5-bis
(Contratti da ricercatore universitario)
L’articolo 26, comma 5-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge n. 36 del 2022, così come convertito dalla legge n. 79 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del dl 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
Ciò avviene per mezzo di una novella all’art. 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (legge n. 79 del 2022), che sostituisce il termine di 36 mesi - ivi presente al primo e al terzo periodo del suddetto comma – decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione 79 del 2022 (ossia dal 30 giugno 2022), con quello del 31 dicembre 2026 (termine coincidente, si osserva, con quello finale di vigenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’attuazione del quale è stato approvato il decreto-legge n. 36 del 2022).
Si ricorda che l’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 ( legge n. 79 del 2022) è intervenuto - tra l'altro - sulla disciplina dei contratti di ricerca e dei ricercatori universitari. Nel dettaglio, i commi da 6-septies a 6-novies e 6- quaterdecies del predetto art. 14 hanno sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Inoltre, il comma 6-vicies ter dello stesso art. 14 novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. In aggiunta, i commi da 6-decies a 6-terdcies e da 6-quinquiesdecies a 6-noviesdecies dell'art. 14 del dl 36/2022 operano un riordino della disciplina sui ricercatori universitari. In particolare, tali disposizioni sostituiscono le precedenti figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b) della legge n. 240 del 2010), con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.
In particolare, il comma 6-duodevicies dell’art. 14 del dl 36/2022, oggetto della disposizione in commento, reca una disposizione transitoria sulla base della quale, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 79 del 2022 del suddetto decreto 36/2022 (avvenuta il 30 giugno 2022), ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies del medesimo articolo 14, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio. Inoltre, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto 36/2022, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240, come modificato dal comma 6-decies (cfr. supra), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
Come anticipato, il suddetto termine di 36 mesi successivi al 30 giugno 2022, relativo, a) sia ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 36/2022 (legge n. 79 del 2022), b) sia ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene prorogato al 31 dicembre 2026.
Per un approfondimento su tale riordino della disciplina dei ricercatori universitari, operato dal dl 36/2022, si rinvia all'apposita scheda del dossier dei Servizi studi del Parlamento.
Articolo 26, comma 6-bis
(Opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito dei ricercatori a tempo determinato)
Il comma 6-bis dell’articolo 26, inserito nel corso dell’esame in Senato, estende, con una disposizione interpretativa, ai ricercatori a tempo determinato assunti con regime di (recte, “a”) tempo pieno, la facoltà di “transitare” (recte, “optare”) , per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
Il comma in esame stabilisce quindi che l'articolo 6, comma 6, della L. n. 240/2010 “si interpreta” come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, aventi le caratteristiche sopra richiamate.
Si ricorda che la posizione giuridica soggettiva del professore universitario e del ricercatore che optino per il regime di impegno – a tempo pieno o a tempo definito – costituisce, secondo la recente giurisprudenza amministrativa, un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo. Pertanto, la scelta del regime di impegno non può essere sindacata dall’Ateneo, se effettuata nel rispetto delle modalità previste dall’art. 6, comma 6, della legge n. 240 del 2010.
In passato, la materia era regolata dall’art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, il quale prevedeva che ciascun professore potesse optare per il regime a tempo pieno o a tempo definito, con domanda da presentarsi al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno, rimanendo vincolato al rispetto dell’impegno assunto per almeno un biennio.
Sull’interpretazione di tale disposizione era sorto un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, dall’obbligo di tener fede all’impegno assunto “per almeno un biennio” discendeva per il docente la possibilità di mutare la scelta solo con decorrenza dalla scadenza di ciascun biennio, dovendosi escludere che tale termine si riferisse solo alla prima volta in cui veniva effettuata l’opzione dall’assunzione dell’incarico.
Al contrario, il secondo orientamento riteneva che, decorso il biennio iniziale di presa in servizio, la “libertà di scelta” del docente si riespandesse in tutta la sua estensione, potendosi esercitare una diversa opzione nei sei mesi prima di ogni anno accademico.
L’Adunanza plenaria (28 gennaio 1994, n. 1) del Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione di primo grado, che aveva aderito a questo secondo orientamento.
Pertanto, l’impegno assunto doveva essere osservato per almeno un biennio e, in caso di inerzia del docente, per gli ulteriori anni accademici, salvo che questi manifestasse, dopo il suddetto biennio, nei tempi e con le modalità prescritte, la sua volontà di mutare regime. L’opzione interpretativa si fonda, come si accennava in precedenza, sulla qualificazione della scelta del docente quale diritto soggettivo e non mero interesse legittimo, sicché l’esercizio di tale facoltà può essere limitato solo dalla legge, non potendo l’Università di appartenenza negare l’autorizzazione all’opzione per un determinato regime se espressa nei termini suddetti.
Con la legge n. 240 del 2010, l’art. 6 abroga implicitamente l’art. 11 D.P.R. n. 382 del 1980.
Si ricorda che l'articolo 6 della L. n. 240 del 2010 prevede che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori (si segnala al riguardo che la rubrica dello stesso articolo fa riferimento allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori “di ruolo”) sia a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La suddetta quantificazione, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile. (co. 1). I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito (co. 2). I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (co. 3).
Il co. 6 qui in rilievo definisce le modalità, anche temporali, di esercizio dell'opzione per il regime a tempo pieno o per quello a tempo definito, stabilendo che essa sia esercitata su domanda dell'interessato:
- all'atto della presa di servizio,
- ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. L’avvenuto esercizio dell’opzione comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
Su tale disposizione, è intervenuta una recente sentenza del TAR Brescia (25 gennaio 2022, n.66), la quale ha confermato l’orientamento giurisprudenziale precedente in merito all’art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, riconoscendo che la domanda del docente è frutto di una libera scelta, del tutto soggettiva e personale, e che nessun mutamento di regime può essere disposto in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell’interessato.
A tutela dell’efficace ed efficiente organizzazione dell’attività didattica e di ricerca, così come dell’interesse datoriale dell’università alla proficua gestione del servizio, la disposizione in oggetto impone l’obbligo al docente di tempestiva attivazione dell’opzione per l’uno e per l’altro regime, da effettuarsi almeno sei mesi prima dell’avvio dell’anno accademico. Solamente qualora il professore presenti tardivamente la domanda di passaggio di regime o la richiesta di una modifica dello stesso, la detta istanza, a parere del Tribunale, può essere rimessa alla valutazione discrezionale dell’Ateneo.
In merito all’articolo 24 della L. 240/2010, al co. 1 si prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
Si ricorda quindi che l’articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge. 36/2022, convertito con legge 79/2022, ha sostituito le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b), della legge n. 240 del 2010) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.
Per ulteriori ragguagli sulla nuova disciplina relativa al ricercatore universitario a tempo determinato, si veda il dossier 569/2 del 23 giugno 2022, Parte I , pp. 159-170, predisposto in occasione dell’esame dell’A.C. 3656/XVIII.
Sotto un profilo più generale, si rammenta che mediante norme di carattere interpretativo il legislatore attribuisce uno specifico significato alle disposizioni contenute in leggi previgenti.
L’esegesi normativa, in primo luogo, pone questioni di compatibilità con il principio di separazione dei poteri, dal quale discende il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’ordinario esercizio di quello giudiziario.
In secondo luogo, le disposizioni di carattere interpretativo si collocano nell’ambito delle leggi retroattive, di modo che, sebbene la legittimità costituzionale ne sia ammessa con l’unico limite della materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), queste non possono incidere, se non a determinate condizioni, sulle situazioni giuridiche soggettive pregresse.
Su tali presupposti, la Corte costituzionale ha tentato di circoscrivere i confini di legittimità di tali interventi legislativi.
Sotto il primo profilo, tale riflessione involve, più ampiamente il problema della concreta allocazione del potere. Si tratta, infatti, di verificare il quantum di autonomia valutativa che residua in capo al giudice chiamato ad applicare la norma reinterpretata.
A tal proposito, i giudici delle leggi hanno chiarito che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata, allorquando il legislatore ordinario si limiti a operare sul piano generale e astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (ex plurimis, sent. nn. 209 del 2010 e 397 del 1994).
Il potere giudiziario e quello legislativo si pongono, tuttavia, su due piani differenti, poiché uno agisce su quello delle fonti, mentre l’altro sul piano della concreta applicazione della norma.
Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’intervento interpretativo non solo nei casi di incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali, ma anche nell’ipotesi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata.
In particolare, nella recente sentenza n. 104 del 2022, la Corte ha ribadito che, in generale, “una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l’una e l’altra si saldano in un precetto normativo unitario” (ex multis, sent. nn. 61 del 2022, 133 del 2020, 167 e 15 del 2018, 525 del 2000).
In merito al profilo della retroattività della disposizione interpretativa, la Corte riconosce la legittimità costituzionale dell’esegesi normativa là dove non vi sia un pregiudizio per i principi di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi “elemento fondante lo Stato di diritto” (Corte cost. n. 166 del 2012), e di certezza del diritto.
Infine, l’intervento interpretativo del legislatore per essere ammissibile nella misura in cui incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, deve rispettare il principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento (ex plurimis, sent. nn. 93 del 2011, 234 del 2007 e 374 del 2002).
Articolo 26, comma 9-bis
(Abilitazione artistica nazionale nel settore AFAM per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti)
Il comma 9-bis dell’articolo 26, inserito nel corso dell’esame in Senato con l’approvazione dell’emendamento 26.6 (testo 2), inserisce, tra i princìpi e i criteri direttivi che presiedono all’emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (L. n. 508/1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.
A tal fine, la nuova lettera a-bis) è inserita all'articolo 2, comma 8, della legge prima citata. La finalità è quella di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della M4C2 Dalla ricerca all’impresa del PNRR.
Si ricorda che l’articolo 6, comma 4-ter, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023) ha previsto che le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica:
- le Accademie di belle arti,
- l'Accademia nazionale di arte drammatica,
- gli ISIA,
- i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati (tali soggetti sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici)
possono reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM).
Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:
- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;
- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;
- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 198/2023.
Si ricorda che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.
L'emanazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è stata prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il DPR n. 143/2019. La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890, primo periodo) ha differito l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (DPR 143/2019) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-quater del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) all'a.a. 2022/2023.
Successivamente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a prorogare anch'esso (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al D.L. 97/2004 (L. 143/2004: art. 2-bis), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo
determinato nelle medesime Istituzioni.
Per quanto d'interesse, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022):
? ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, ha differito (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico 2023/2024 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-bis).
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890), ha definito un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004 - L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013 - L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).
Al riguardo, si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020: art. 3-quater) aveva previsto l'inserimento anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni).
Articolo 27
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)
L’articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
La relazione illustrativa specifica al riguardo che l’articolo introduce una serie di misure, di carattere ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:
• 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);
• 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
• 11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);
• 4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).
Il comma in esame demanda quindi a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle modalità per l’attuazione della suddetta disposizione. Le designazioni effettuate non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti deputati all'attuazione del PNRR e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Le risorse destinate alla ricerca finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa").
In particolare, la Componente 2 riguarda tre aree d'intervento:
1. rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese;
2. sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico;
3. potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione.
In particolare, la M4C2 del PNRR (p. 194), mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le tre linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei network tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di maturità tecnologica o TRL (Technology Readiness Level). Per tutte le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva.
I criteri per la selezione dei progetti saranno ispirati a: a) garanzia della massa critica in capo ai proponenti, con attenzione alla valorizzazione dell’esistente; b) garanzia dell’impatto di lungo termine (presenza di cofinanziamento anche con capitale privato); c) ricadute nazionali sul sistema economico e produttivo; d) cantierabilità del progetto in relazione alle scadenze del Piano.
Inoltre, per il coordinamento delle misure del Ministero dell’Università e della Ricerca è prevista la creazione di un apposito supervisory board.
Per ulteriori ragguagli relativamente all'articolazione e al quadro finanziario per l'attuazione degli interventi della M4C2 si veda l'apposita tabella compresa nel tema Camera Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il mondo dell'università e della ricerca.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.
Si ricorda altresì che l’articolo 1 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021), ha approvato, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il DM del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all’allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa nonché sull’attuazione degli interventi oggetto del DM. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.
Il comma 2 prevede che, al fine di rendere tempestiva l’attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca[61], e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell’università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.
Il comma 3 stabilisce che i soggetti di cui al comma 2 (le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali AFAM) adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell’università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’attuazione del PNRR è subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di governance multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un’azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all’ultimo anello pubblico della “catena attuativa”: le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.
Nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all’attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall’Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali “desk” volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.
Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:
? l’assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;
? la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;
? il rispetto il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
? il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;
? il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
? il principio di superamento dei divari territoriali.
Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti “in loco” presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:
? la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l’attuazione dell’intervento;
? l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
? la regolare applicazione delle procedure per l’adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
? l’effettivo raggiungimento delle milestone e target;
? il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR.
In base al comma 4:
- le università statali e non statali, legalmente riconosciute;
- gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
- gli enti pubblici di ricerca indicati sopra, alla nota 1;
- le istituzioni statali AFAM;
- i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1
possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
Il comma 5 dispone che per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
In base alla relazione illustrativa, nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell’erogazione di risorse a titolo di anticipazione in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell’Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall’articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un’apposita “garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro”.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un’università o un ente pubblico di ricerca, ovvero una società partecipata dai medesimi, si prevede di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all’Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l’appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie). Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuata a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall’Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.
In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.
Articolo 27-bis
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)
L’articolo 27-bis, introdotto dal Senato, novella l’art. 48 del D.L. 77/2021 al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del medesimo art. 48) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.
L’articolo 27-bis, introdotto dal Senato, inserisce nell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 il comma 3-bis finalizzato a prevedere che, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro, si applica la procedura di cui al comma 3 del medesimo art. 48:
§ alle università statali;
§ alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
§ nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 218/2016.
Si ricorda che l’art. 48 del D.L. 77/2021 disciplina le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse. In particolare, il comma 3 (come modificato dapprima dall'art. 16-ter, comma 1, del D.L. n. 121/2021 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 152/2021) dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali (ossia la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al citato comma 3 mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.
Si rammenta che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ora disciplinata, a regime, dall’art. 76 del D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). L’art. 225, comma 8, del nuovo Codice dispone peraltro che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.
L’art. 1 del D. Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca) elenca, al comma 1, i seguenti enti pubblici di ricerca ai quali si applicano le disposizioni del medesimo decreto: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanità - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.
Per approfondimenti sul quadro normativo in materia di enti pubblici di ricerca, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e il portale dedicato sul sito del MUR.
Articolo 28, comma 1
(Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)
L’articolo 28, il cui titolo è stato modificato dal Senato, prevede, al comma 1, che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Nello specifico, la disposizione in commento prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023, ha previsto, tra i rifinanziamenti di sezione II di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, quello relativo al programma 2.1 “Diritto alla studio e sviluppo della formazione superiore”, della Missione 1 “Ricerca e innovazione”, voce L. n. 338 del 2000, art. 1, comma 1, recante “Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari" (Cap-pg: 7273/1), destinando ulteriori risorse per 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per il 2026, quindi per complessivi 300 milioni di euro, come accennato anche nella relazione illustrativa (si veda pag. 665 del Tomo III dell’AC. 643, ove è riportata la tabella dei rifinanziamenti della sezione II del disegno di legge di bilancio 2023 relativa al MUR).
La relazione tecnica del provvedimento chiarisce che l’articolo consente di ammettere a finanziamento nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000”), rifinanziato con le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili. Evidenzia inoltre - dal punto di vista finanziario - che la disposizione ha contenuto ordinamentale, in considerazione del fatto che, a fronte dell’ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.
La relazione illustrativa, dal canto suo, rileva che il tema dell’housing universitario è stato oggetto di ripetuti interventi nell’ultimo periodo, anche in conseguenza di specifici obiettivi posti dall’attuazione del PNRR.
In relazione al V bando di cui alla legge n. 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) – riferisce la relazione - originariamente erano state stanziate risorse pari a 300 milioni di euro.
Si può osservare, inoltre, che lo stesso DM 1257/2021 chiariva (art. 8, comma 7, lett. e)) che il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale, sarebbe potuto avvenire unicamente a valere sui 300 milioni di euro rivenienti dal PNRR, e non anche sulle ulteriori risorse nazionali di cui alle precedenti lettere del medesimo art. 8, comma 7.
Tali risorse – prosegue la relazione illustrativa - sono state successivamente “trasferite” nell’ambito della distinta procedura di cui al D.M. 1046 del 26 agosto 2022 e dunque “sottratte” al V bando. Ciò in considerazione dell’impossibilità di traguardare i target PNRR mediante l’ordinaria procedura di cui alla legge 338/2000, emersa all’esito di un articolato negoziato con la Commissione europea e considerato altresì il mutato quadro normativo. “In particolare, ai fini del conseguimento dei target PNRR e sulla base delle interlocuzioni con la Commissione europea, è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento dell’attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla legge 14 novembre 2000, n. 338. E’ stato dunque introdotta con due interventi normativi (dapprima tramite l’art. 14 comma 6-vicies quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (…) e successivamente, sempre su input della CE, tramite l’art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 …) una nuova novella della legge 338/2000, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto target. In particolare, all’esito dei due richiamati interventi normativi, è stato introdotto nella legge n. 338/2000 l’art. 1, comma 4-ter, secondo cui «Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5». Pertanto, il Ministero - in attuazione del nuovo art. 1, comma 4-ter della legge 338/2000 - ha prontamente adottato il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 (come modificato dal D.M. 1089 del 15 settembre 2022), al fine di conseguire il target M4C1-28 di 7.500 posti letto per studenti universitari creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022 (…). Con tali provvedimenti, sono state dunque disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR – ottenuti riorientando le risorse originariamente stanziate per il DM 1257/2021 (V bando ex 338/2000).
Tuttavia, poiché nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) sono state presentate richieste di finanziamento per un ammontare superiore a € 1 miliardo e 300 milioni, è risultato necessario rifinanziare tale bando stanziando una somma analoga (euro 300 milioni) a quella “trasferita” per le esigenze PNRR, mediante interventi operati nella Sezione II della legge di bilancio per il 2023. A questo proposito la disposizione interviene a chiarire la possibilità di destinare tali risorse anche a interventi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano (…)”. Le predette Province autonome, infatti – come chiarito a seguito di un’interlocuzione con i competenti uffici del MUR - diversamente dalle altre Regioni, non potrebbero avervi accesso a meno di una specifica normativa statale di rango primario. L’inclusione delle Province autonome tra i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla legge n. 338 del 2000, risulta infatti superata dal c.d. “Accordo di Milano” del 2009. In base a tale accordo, recante “Nuove norme di coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e Bolzano”, siglato il 30 novembre 2009 a Milano tra i Ministri dell’economia e delle finanze e della semplificazione normativa, nonché dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, è stata introdotta la modifica del titolo VI dello Statuto del Trentino-Alto Adige “Finanza della Regione e delle Province” (artt. 69-86), cui si aggiungono altresì la previsione di nuove competenze delegate dallo Stato alle Province e di norme che definiscono interventi economici a favore dei territori confinanti. Le Province autonome con tale accordo si sono impegnate a concorrere all’assolvimento degli obblighi finanziari posti anche dal patto di stabilita? interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica statale, istituendo un modello di finanziamento provinciale basato sulle compartecipazioni in quota fissa ai tributi erariali afferenti il rispettivo territorio, compartecipazioni predefinite statutariamente nella loro misura, a garanzia della certezza e della programmabilità delle risorse.
La disposizione in esame, dunque, limitatamente alle risorse in parola, consente la ricevibilità e la valutazione delle proposte di interventi da parte delle Province autonome o dei relativi enti per il diritto allo studio per gli interventi previsti dalla legge n. 338/2000, altrimenti rese non percorribili dall’evoluzione citata nei rapporti tra Stato e Province autonome.
Articolo 28, comma 1-bis
(Regime autorizzatorio per l’esercizio delle strutture residenziali universitarie)
L’articolo 28, comma 1-bis, approvato dal Senato, introduce il nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000, prescrivendo un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l’esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse di cui all'articolo 1-bis della medesima L. 338/2000 (rubricato “Nuovo housing universitario”).
La disciplina in commento pone un ulteriore tassello nell’attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti del PNRR.
In chiave di sintesi, si ricorda che la riforma in parola, attraverso lo stanziamento di 960 milioni di euro, mira ad ampliare l’accesso alle strutture abitative aumentando il numero di posti letto a disposizione degli studenti universitari, in modo da garantire che questi possano accedere ai livelli di istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e nel loro luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza. L’obiettivo è di passare, entro il 2026, dagli attuali 40.000 a più di 100.000 posti letto disponibili: come evidenziato dalla seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo alle Camere del 5 ottobre 2022, s’intende ridurre il divario fra la situazione italiana (3%) e la media europea (18%) di studenti che accedono a un alloggio. La riforma, in questa prospettiva, aspira a coinvolgere i soggetti privati nella costruzione di strutture di edilizia universitaria, offrendo la copertura, da parte del Ministero dell’Università e della ricerca, di parte dei costi di gestione per i primi tre anni di funzionamento della struttura.
La riforma si snoda in due fasi distinte: a) in una prima fase, si prevede una revisione della legge n. 338 del 2000 “Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari”, al fine di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75%), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre quindi i tempi di realizzazione; b) in una seconda fase, si mira a favorire e incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria.
Con riferimento alla prima fase della riforma, l’intervento normativo iniziale è stato operato con l’art. 64, comma 8, del D.L. 77/2021, innalzando, come previsto, il cofinanziamento al 75% (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).
Successivamente, l’art. 15 del D.L. 152/2021 ha previsto che, per semplificare e velocizzare la selezione e il monitoraggio degli interventi di cui alla stessa L. 338/2000, le procedure siano effettuate esclusivamente attraverso l’informatizzazione del processo edilizio. Inoltre, ha disposto, da un lato, che i progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi; dall’altro lato, che sia promossa, prioritariamente, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili esistenti.
In sede attuativa, sono stati adottati i decreti ministeriali n. 1256 del 2021 “Standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” e n. 1257 del 2021 “Procedure e modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge 14 novembre 2000, n. 338”.
È dunque intervenuto, con un’ulteriore novella alla L. 338/2000, l’art. 14 comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, oppure per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto obiettivo. Cfr. l’apposito dossier per approfondimenti.
In attuazione di tale disposizione, al fine di conseguire l’obiettivo M4C1-28 di 7.500 posti letto creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022, attraverso il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 sono state disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR.
Per quanto attiene invece alla seconda fase della riforma, finalizzata ad una più ampia rivisitazione dell’impianto normativo in materia di alloggi per studenti che possa favorire l’apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, incentivati da misure per la moderazione del grado di incertezza sulle prospettive della domanda di alloggio, anche in termini di benefici fiscali, è intervenuto l’art. 25 del D.L. 144/2022, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo art. 1-bis all’interno della L. 338/2000, rubricato “Nuovo housing universitario”. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier. Proprio in questo ambito – cioè la disciplina dell’attività di housing universitario realizzata dai privati – si inserisce la disposizione in commento.
In particolare, la novella in esame introduce un nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000, rubricato “Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria”.
Per quanto qui interessa, il comma 1 stabilisce che l’esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis (cioè, il già citato articolo della L. 338/2000 rubricato “Nuovo housing universitario”) è soggetta al regime autorizzatorio di cui all’articolo in commento.
Il comma 2 ribadisce che gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge (cioè della L. 338/2000).
Il comma 3 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
Il comma 4 sancisce che normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
In base al comma 5, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, ai sensi del comma 6, restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla L. 338/2000, e delle risorse a valere sul PNRR.
Focus: l’art. 1-bis della L. 338/2000
Per una più agile comprensione dell’impatto del nuovo art. 1-ter della L. 338/2000 qui in commento, introdotto dall’art. 28, comma 1-bis del D.L. 13/2023, si riporta di seguito il testo dell’art. 1-bis della L. 338/2000, in ragione dei numerosi richiami fra le due disposizioni. Per l’analisi, si rinvia ancora all’apposito dossier.
Art. 1-bis Nuovo housing universitario
1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.
6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.
L’articolo 29, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di applicabilità del D.P.C.M. 23 agosto 2022 agli interventi oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l’adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (comma 4).
Il comma 1, modificato dal Senato, prevede, al primo periodo, che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 (richiami normativi così precisati in sede referente) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.
L’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio). Il coordinamento di detti interventi è attribuito al Dipartimento della protezione civile, sulla base dei piani definiti d'intesa tra lo stesso Dipartimento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017). In attuazione del comma 1 del citato art. 22 è stato adottato il D.P.C.M. 23 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022), recante assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell’ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, l’art. 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L’art. 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Per una panoramica sull'evoluzione normativa e sull'attività parlamentare in materia di dissesto idrogeologico si rinvia al tema web “Dissesto idrogeologico” della XVIII legislatura.
Il secondo periodo del comma in esame, anch’esso modificato dal Senato, precisa, poi, che per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018. Il testo iniziale del secondo periodo in esame dispone invece, in modo più ampio e generale, che le disposizioni della citata ordinanza relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 558 del 2018 dispone che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l’utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 4-undevicies, del D.L. 125/2020 (per l’elenco di tali contabilità speciali, riportato nella relazione tecnica al decreto in esame, v. infra al termine della presente scheda di lettura).
I commi 1028 e 1029 della legge di bilancio per il 2019 hanno autorizzato la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio) risultava ancora in corso o era terminato da non oltre 6 mesi.
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019) – come modificato e integrato con il D.P.C.M. 11 luglio 2019, con il D.P.C.M. 9 gennaio 2020, e con il D.P.C.M. 21 ottobre 2020 – ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, l’art. 1, comma 2, prevede che al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029, della L. 145/2018, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Il comma 4-undevicies dell’art. 1 del D.L. 125/2020 ha disposto che, al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui al richiamato comma 1028 della L. 145/2018, e all'art. 24-quater del D.L. 119/2018, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al D. Lgs. 229/2011.
Nella relazione illustrativa si evidenzia che “incrociando l’elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l’elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d’Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati)”.
Il comma 3 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 22.
Il comma 4 novella l’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 152/2021, al fine di sostituire le parole “31 dicembre 2023”, ovunque presenti, con le parole “31 dicembre 2024”.
I commi 1-bis e 1-ter dell’art. 22 del D.L. 152/2021 disciplinano l’eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b del PNRR (rispettivamente per nuovi interventi e per interventi in essere).
Vengono in tal modo prorogati di un anno, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro cui:
§ è adottato (ai sensi del comma 1-bis del citato art. 22) il D.P.C.M. di rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
§ può essere rimodulata (ai sensi del comma 1-ter del citato art. 22) con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di commissari delegati, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e all'art. 24-quater del D.L. 119/2018.
I richiamati commi 1-bis e 1-ter precisano che la rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse e della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi già in essere avviene sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
Conseguentemente, il comma 4 proroga di sei mesi i termini previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.
L’art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nel testo previgente, prevede, al comma 2, i seguenti termini a carico dei soggetti attuatori degli interventi: a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023; b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023; c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 ottobre 2023. Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce che il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato e la rimodulazione delle risorse.
I termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo D.P.C.M. riproducono quelli stabiliti dall’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 152/2021.
Elenco delle contabilità speciali riportato nella relazione tecnica (comma 2)
Elenco contabilità speciali emergenze di cui all'All. A al Dpcm 27 febbraio 2019 |
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Regione/ P.Autonoma |
Eventi |
Contabilità speciale/ Tesoreria |
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Abruzzo |
Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441) |
6050 |
|
Basilicata |
Frana di Stigliano (MT) (OCDPC 507) |
6082 |
|
Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017 (OCDPC 467) |
6076 |
|
|
P. A. Bolzano |
Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2019 (OCDPC 558) |
Tesoreria n. 306664 |
|
Calabria |
Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6116 |
|
Eventi meteorologici del a14 al 19 giugno 2018 (OCDPC 545) |
6101 |
|
|
Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 (OCDPC 473) |
6074 |
|
|
Emilia Romagna |
Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre, dal 3 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6110 |
|
Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017 (OCDPC 511/2018) |
6084 |
|
|
Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018) |
6080 |
|
|
Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018) |
6097 |
|
|
F. V. Giulia |
Eventi meteorologici del 28 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6113 |
|
Lazio |
Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6104 |
|
Liguria |
Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6105 |
|
Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016 (OCDPC 485) |
6069 |
|
|
Lombardia |
Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6102 |
|
Marche |
Eventi meteorologici 18 gennaio 2017 (OCDPC 694/2020) |
6247 |
|
Molise |
Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017 (OCDPC 481) |
6067 |
|
Piemonte |
Eventi meteorologici del 7 giugno 2018 (OCDPC 534/2018) |
6099 |
|
Sardegna |
Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6111 |
|
Sicilia |
Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 otobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6109 |
|
Toscana |
Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6107 |
|
Eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 (OCDPC 482/2017) |
6064 |
|
|
P. A. Trento |
Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
Tesoreria n. 306666 |
|
Umbria |
Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441) |
6158 |
|
Veneto |
Eventi meteorologici dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6108 |
|
Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC 515/2018) |
6089 |
|
Articolo 29-bis
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
L’articolo 29-bis - inserito nel corso dell’esame da parte del Senato – dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.
Inoltre, viene previsto, nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
La novella di cui al presente articolo 29-bis, al comma 1, dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate del territorio nazionale che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Il Dipartimento Casa Italia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare, tale Dipartimento assicura supporto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nello svolgimento delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il successivo comma 2 apporta modifiche all’articolo 1, comma 1074, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205 del 2017), concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, al fine di prevedere un intesa con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare per la loro individuazione e il coinvolgimento del medesimo Ministero ai fini delle autorizzazioni a stipulare appositi mutui conferite ai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Si ricorda che il predetto comma 1074 è stato da ultimo modificato dal comma 4 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord (di cui al comma 1073, lettera b) del medesimo Bilancio di previsione), siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014 (come novellato dalla disposizione in esame), anziché - come previsto in precedenza- nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.
Infine, il comma 3 modifica l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
Si ricorda che l’art. 16, comma 2, del citato D.L. 152/2021, ha novellato l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014 prevendo che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato - anche per stralci - con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; sostituisce poi il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto Piano. In sede referente, è stato specificato si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 158/2017, sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Le modifiche apportate dalla disposizione in esame prevedono anche in tal caso il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nelle iniziative riservate al Ministro della transizione ecologica.
Articolo 30
(Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio dei comuni)
L’articolo 30, come modificato dal Senato, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell’interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l’obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l’affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l’annualità 2022 (lett. a-bis, aggiunta nel corso dell’esame svolto in Senato). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell’anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c). Nel corso dell’esame del Senato sono state aggiunte disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai comuni, al fine di: estendere anche alle forniture l’obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0a-ter).
Contributi del Ministero dell’interno ai comuni (comma 1, lett. a-c)
La lettera a) del comma 1 dell’art. 30, che inserisce il comma 139-quater all’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), dispone che le risorse assegnate dal Ministero dell’interno ai comuni, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dal comma 139 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.
L’art. 1, comma 139 (come modificato dall’art. 20 del D.L. 152/2021), prevede l’assegnazione da parte del Ministero dell’interno ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Successivamente, le risorse sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (articolo 28, comma 4, del D.L. 17/2022).
La lettera a) prevede, inoltre, l’obbligo per i comuni beneficiari delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori, entro il 31 marzo 2026, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
L’art. 34 del regolamento 2021/241/UE prevede, in particolare, la possibilità per la Commissione di avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
Si specifica, altresì, che quanto disposto è volto a garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Alla richiamata missione M2C4I2.2. del PNRR, assegnata al Ministero dell’Interno, è stato associato il seguente target finale da realizzare entro il primo trimestre del 2026: “Completare almeno 5000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici”.
Come specificato nella relazione illustrativa, per l’annualità 2023, gli enti hanno già comunicato le richieste di contributo attraverso le modalità previste dal decreto 25 luglio 2022 del Ministero dell’Interno. La procedura ha rilevato la presentazione di richieste di finanziamento da parte dei comuni per un totale di circa 3.000 progetti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed una richiesta di risorse, sempre sulla sola citata tipologia, pari a circa 2 miliardi. La norma in esame quindi finanzia la graduatoria dell’annualità 2023 anche con le risorse previste per le annualità 2024 e 2025, che riguarda circa 2.000 opere per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro.
La lettera a-bis), introdotta dal Senato, che modifica il terzo periodo del comma 143 (vedi infra) dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, proroga di sei mesi i termini relativi agli affidamenti dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l’annualità 2022, decorrenti dalla data di emanazione del decreto del ministero dell’interno del 18 luglio 2022.
La lettera b), che modifica il comma 146 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, specifica che, per le opere che utilizzano le risorse previste nei commi 139-ter e 139-quater (per il comma 139-quater, vedi supra) dell’art. 1 della richiamata legge di bilancio 2019, il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, previsto all’art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Ai sensi del richiamato comma 139-ter, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, missione M2C4I2.2), sono confluite le risorse del comma 139, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, e le risorse del comma 139-bis, che ha incrementato le risorse per l’anno 2021 di 900 milioni e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzandole allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021. Di conseguenza, le risorse previste dal comma 139 per l’annualità 2021 risultano pari a 3.000 milioni. I comuni beneficiari delle suddette risorse concludono i lavori entro il 31 marzo 2026.
Alle risorse previste dal comma 139 per l’anno 2021, si sono aggiunti 600 milioni stanziati dal rifinanziamento per l’anno 2021 ad opera della Sezione II della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Il riparto delle risorse previsto dal comma 139, per l'anno 2021, è stato effettuato con il Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, per un importo pari ad € 1.849.500.000,00 e con il Decreto interministeriale dell’8 novembre 2021, con un’assegnazione complessiva pari ad € 1.696.720.000,00.
A tali stanziamenti sono inoltre state aggiunte le risorse previste all’art. 1, commi 29 e ss., della legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019), ammontanti a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.
L'investimento in questione comprende le opere di piccola e media portata, e mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane. Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi: la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi; la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico); l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.
La lettera c), che modifica il secondo periodo del comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all’anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023.
In sostanza, la norma introdotta consente ai comuni per contributi assegnati nell’anno 2021 di proseguire il completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma non oltre la data del 31 gennaio 2023.
Il comma 148-ter della legge di bilancio 2019, nel testo vigente, ha prorogato di cinque mesi, i termini, riferiti ai contributi assegnati ai comuni per opere pubbliche per l’anno 2019, disposti dall’articolo 1, comma 857-bis, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e i termini previsti dal comma 143 per i contributi per l’anno 2020, stabilendo inoltre che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019, relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.
In tale ambito, il comma 853 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha disposto, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, l’assegnazione ai comuni di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 4, comma 12-bis del D.L. 32/2019 ha inserito il comma 148-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2019, prevedendo l’applicazione delle disposizioni dei commi da 140 a 148 anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge di bilancio 2018. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2018.
Il comma 857-bis della legge di bilancio 2018 stabilisce che il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi.
Il comma 143 della legge di bilancio 2019 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. I termini di cui sopra sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023 (con una modifica recata dall’art. 10-bis, del D.L. 198/2022, i termini prorogati al 31 marzo 2023 riguardano anche quelli dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022).
Contributi delle regioni ai comuni (comma 1, lett. 0a-0a-ter)
La lettera 0a), introdotta dal Senato, che modifica il comma 136, primo periodo, dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), estende anche alle forniture l’obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni, già previsto per l’affidamento dei lavori volti alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
L’articolo 1, commi 134-138, della legge di bilancio 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi nel limite complessivo di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2034, a favore dei comuni, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 134). Nello specifico, i predetti contributi sono disposti per: la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; le bonifiche ambientali dei siti inquinati; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale (comma 135).
Ogni anno le regioni assegnano almeno il 70 per cento dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre, mentre i comuni devono affidare i lavori entro dodici mesi dalla assegnazione delle risorse (comma 135). Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (comma 136). Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo riassegnato sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (comma 136-bis). Il monitoraggio degli investimenti è disciplinato dai commi 137 e 138.
La lettera 0a-bis), introdotta dal Senato, modifica il comma 136-bis, che disciplina la procedura per la revoca dei contributi assegnati dalle regioni ai comuni.
Nella formulazione vigente del richiamato comma 136-bis viene previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il previsto sistema di monitoraggio, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La novella introdotta provvede, con il numero 1), a spostare il termine di revoca dei contributi dal 30 settembre al 31 dicembre di ciascun anno ed a riassegnare i contributi revocati ai comuni per piccole opere anche a favore delle forniture o dei lavori cantierabili per gli interventi previsti. Al numero 2), viene spostato dal 15 dicembre di ciascun anno al 30 aprile dell’anno successivo, l’obbligo di provvedere all’affidamento dei lavori per i comuni beneficiari della riassegnazione dei contributi revocati, estendendo tale obbligo anche alle forniture.
La lettera 0a-ter, introdotta dal Senato, aggiunge il comma 136-ter all’art. 1 della legge di bilancio 2019, per disciplinare i casi di interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni. Il nuovo comma 136-ter specifica che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini stabiliti al comma 136 (cioè entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni) determina la revoca della sola quota relativa alla prima annualità. In tal caso, la Regione ha la facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell’intervento, con risorse proprie o del soggetto beneficiario.
Articolo 31, commi 1-6
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»)
L’articolo 31, commi 1-6, come modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR, finalizzate ad attribuire all’Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l’Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (comma 4). L’Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 420, della L. 234/2021, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5). Sono inoltre apportate modificazioni all’art. 1 della L. 234/2021 (con l’introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l’attribuzione al Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell’affidamento dei lavori; disporre per gli interventi interessati semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l’accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l’ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade (comma 6).
Il comma 1 della disposizione in esame modifica l’art. 40, comma 2, lettera e), del D.L. 36/2022 – che ha integrato il comma 427 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di prevedere che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR (di cui al comma 420 dell’art. 1 della citata L. 234/2021), la società "Giubileo 2025" può agire (in luogo della previgente previsione secondo cui “agisce”) in qualità di stazione appaltante.
L’art. 40 del D.L. 36/2022 ha disposto (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3, investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della L. 234/2021, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. In particolare, la lettera e) del comma 2 del citato art. 40 ha integrato il comma 427 dell’art. 1 della L. 234/2021 al fine di prevedere che in relazione agli interventi relativi alla citata Misura la società "Giubileo 2025" agisce (ora “può agire”, in virtù della modifica in esame) in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si ricorda che il progetto relativo all’investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo a Roma. In particolare, le risorse stanziate saranno destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale della Capitale.
La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame, in relazione all’attuazione dell’Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” della Missione 1, Componente 3 del PNRR, è volta a prevedere che la società “Giubileo 2025” non sia l’unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali.
Il comma 2 – in conseguenza di quanto disposto al comma 1 – riconosce all’Agenzia del demanio le funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma.
Nel dettaglio, la norma in esame dispone, al primo periodo, che in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato “Città dello Sport” per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Commissario straordinario nominato con D.P.R. 4 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 421 e seguenti, della L. 234/2021, applica la procedura di cui all’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 per l’affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di:
- arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata;
- completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta;
- superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
- regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi eventi.
Il secondo periodo del comma 2 prevede che, per le finalità di cui al primo periodo, l’Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all’art. 48, comma 3, del citato D.L. 77/2021 anche per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al primo periodo, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all’art. 1, comma 427-bis, della L. 234/2021.
L’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (come modificato dall'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 121/2021) dispone che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (vigente Codice dei contratti pubblici), per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
Il comma 427-bis della l. 234/2021 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 68/2022) stabilisce che agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, n. 77 e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato D.L. 77/2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il comma 3 dispone che l’Agenzia del Demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall’art. 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. n. 146/2021, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo:
§ modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale;
§ modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo.
L’art. 16-bis del D.L. 146/2021 reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal PNRR, agevolando il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzando gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tal fine viene disposto (dai commi 1-3) che l’Agenzia del demanio convoca una conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la cui approvazione viene previsto un iter semplificato e accelerato (in particolare con la riduzione dei termini previsti in materia ambientale e paesaggistico-culturale). É inoltre disciplinata la verifica e l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo (commi 4 e 5) e viene consentito all’Agenzia del demanio di procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori (c.d. appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 6).
Il comma 4 prevede che, al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario straordinario per il Giubileo, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, di cui all’Allegato n. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2022, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 2, del citato D.P.C.M. (a norma del quale entro 6 mesi dalla data di emanazione del medesimo decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all’Allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021).
Come illustrato nella citata scheda n. 25 dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 15 dicembre 2022 ((registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348), l’intervento “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” è finalizzato al completamento ed alla messa in esercizio del complesso delle Vele a Tor Vergata e le lavorazioni previste interesseranno il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni.
Si ricorda che il comma 421 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 a Roma, ha previsto la nomina, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma pro tempore, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Come sopra ricordato, l’art. 40 del D.L. 36/2022 ha esteso le competenze del commissario straordinario agli interventi relativi alla linea di investimento del PNRR in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”.
Il comma 5 stabilisce che per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 420, della L. 234/2021, l’Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
Il comma 6 apporta una serie di modificazioni all’art. 1 della L. 234/2021.
La lettera a), modificata dal Senato, aggiunge, alla fine del comma 420, un nuovo periodo il quale dispone che con il D.P.C.M. di cui al comma 422 della L. 234/2021 (ossia il D.P.C.M. approvativo del programma dettagliato degli interventi) può attribuirsi, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, una quota delle risorse previste dal comma 420 in favore del Commissario straordinario (e non di Roma capitale, come previsto nel testo iniziale) per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.
Si ricorda che il comma 420 della legge di bilancio 2022 ha previsto, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo del 2025, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti al Giubileo.
La relazione tecnica segnala che si tratta “di disposizione che, nel modificare la destinazione delle risorse previste dal citato comma 420, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sufficienza delle residue a finanziare la realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel medesimo comma 420”.
La lettera b), modificata dal Senato, inserisce nell’art. 1 della L. 234/2021 i nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e apporta alcune modificazioni al comma 427 della stessa disposizione.
Nel dettaglio, il nuovo comma 425-bis prevede che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare alcuni interventi – di seguito elencati – indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con D.P.C.M. 15 dicembre 2022, il Commissario straordinario, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, dispone che la realizzazione di tali interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle procedure disciplinate dalle lettere a)-d) del medesimo comma 425-bis.
Gli interventi ai quali si applicano le procedure dettate dalle lettere a)-d) del nuovo comma 425-bis sono i seguenti:
§ Sottovia di Piazza Pia;
§ piazza Risorgimento;
§ riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni;
§ riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti;
§ completamento del rinnovo dell’armamento della metropolitana linea A.
In particolare, la lettera a) del nuovo comma 425-bis interviene sulla disciplina della conferenza dei servizi decisoria per la realizzazione degli interventi suddetti, stabilendo che:
§ ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute;
Si ricorda che con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 127/2016 alla L. n. 241/1990 la conferenza di servizi decisoria si svolge, a norma dell’art. 14-bis, di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Si segnala, inoltre, che il D.L. 76 del 2020 (all’art. 13) ha stabilito la possibilità per le amministrazioni, fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona con specifici correttivi rispetto al modello delineato dall’art. 14-bis della L. 241/1990, ai fini di una più rapida conclusione del procedimento.
§ nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione;
§ la conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’art. 14-quinquies, comma 1, della citata L. 241/1990 (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), una sola volta per non più di dieci giorni;
Si fa notare che il termine massimo di conclusione della conferenza dei servizi semplificata previsto in via ordinaria dall’art. 14-bis della L. 241/1990 è pari a 50 giorni (45 giorni ai sensi del comma 2, lettera c), ai quali si aggiunge il termine di 5 giorni lavorativi ai sensi del comma 5 per la determinazione conclusiva).
§ si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
§ la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato;
Sotto il profilo della formulazione del testo, il riferimento al termine “di cui al comma precedente” appare errato ed andrebbe sostituito con il riferimento al termine “di cui al terzo periodo della presente lettera”, posto che il precedente comma 425 della L.234/2021 riguarda profilo diverso da quello oggetto della lettera in esame.
§ le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i relativi costi; tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato.
Le previsioni recate dalla lettera a) in esame sembrano riprodurre sostanzialmente quelle dettate, in materia di localizzazione e approvazione del progetto delle opere, dall’art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
La lettera b) del nuovo comma 425-bis prevede che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all’alinea del medesimo comma, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
La lettera c) del nuovo comma 425-bis, modificata dal Senato, stabilisce che:
§ la verifica della progettazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94–bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia);
L’art. 26 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 prevede (al comma 1) che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Dispone inoltre (al comma 2) che la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
Gli articoli 93, 94 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) disciplinano, rispettivamente, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, l’autorizzazione per l'inizio dei lavori, e la definizione degli interventi strutturali in zone sismiche.
§ i progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018.
L’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito dall’art. 13, comma 4, del D.L. n. 109/2018 (c.d. decreto Genova) e reso operativo con D.M. 8 ottobre 2019, n. 430, è basato sulla interoperabilità tra le varie amministrazioni che detengono e gestiscono i dati riferiti ad un’opera pubblica, generando un codice identificativo (IOP) dell’opera medesima;
§ in deroga all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura dl cui all'art. 31, comma 9, del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni (previsione introdotta nel corso dell’esame in sede referente).
Il comma 9 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
La lettera d) del nuovo comma 425-bis – sostituita nel corso dell’esame svolto dal Senato – prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all’art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE, ossia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi dì trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La norma in esame prevede che ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni di urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020;
L’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020 prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D. Lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 76/2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023 ,in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’avvio delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è ridotto a cinque giorni;
L’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 prevede, nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio, il termine di dieci giorni entro cui, in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda, il concorrente può rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
Il comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 dispone che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A norma del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, nelle more del completamento delle verifiche del possesso del requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
La lettera a) del comma 1 dell’art. 8 del D.L. 76/2020 stabilisce che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso (lettera b) di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
Il nuovo comma 425-ter, introdotto dal comma in esame e modificato dal Senato, prevede l’applicabilità agli interventi di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422, in quanto compatibile, anche delle procedure e delle deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Nella relazione tecnica si sottolinea che, dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate all’art. 1 della legge n. 234 del 2021, mediante l’inserimento dei nuovi commi 425–bis e 425–ter, hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il nuovo comma 425-quater, introdotto dal comma in esame a seguito di una integrazione approvata dal Senato, prevede che, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-bis, garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità".
In particolare, si ricorda che l’art. 9, paragrafo 1, lett. a), della citata Convenzione dispone che le misure ivi previste al fine di favorire l’accessibilità delle persone con disabilità agli ambienti fisici, ai trasporti ecc. si applicano, tra l’altro, a edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro.
La relazione illustrativa che accompagna la proposta emendativa del Governo approvata in sede referente sottolinea che “lo spirito della proposta riguarda l'affermazione dei concetti di Universal Design (Progettazione Universale - Progettazione per tutti) con cui si individua una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sè accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità, fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dalla capacità e/o dalla condizione sociale”.
Infine, con disposizioni introdotte dal Senato vengono apportate modificazioni al comma 427 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 volte a prevedere che:
§ le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l’ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422 (e non soltanto gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade, come previsto dal testo vigente);
§ la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire in via generale nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro, e non più limitatamente ai soli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
§ conseguentemente, che la quota che la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere ad ANAS s.p.a. in relazione alle attività ad essa affidate è a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi, oggetto di convenzione (e non solo di quello per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade).
Articolo 31, comma 6-bis
(Istituto credito sportivo)
L’articolo 31, comma 6-bis, consente all’Agenzia del demanio, ove necessario all’attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi dell’articolo 31, la facoltà di ricorrere al supporto e alla fornitura di servizi dell’Istituto credito sportivo.
In particolare, il comma 6-bis, inserito dal Senato, attribuisce all'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, concernenti il Giubileo 2025 e la misura “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR (si veda la scheda relativa all’articolo 31) la facoltà di ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dall’articolo 31 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge n. 1295 del 1957, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. n. 453 del 2000, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.
Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
1) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
2) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;
3) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di circa 919 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:
1) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
2) Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva.
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.
I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una consistenza di 208,2 milioni di euro.
Fondo di Garanzia ex lege n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva
Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.
Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.
Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.
I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.
Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 149,9 milioni di euro.
Articolo 31, commi 6-ter – 6-quinquies
(Progetto di cardio protezione di Roma capitale in occasione del Giubileo della chiesa Cattolica del 2025)
I commi da 6-ter a 6-quinquies dell’articolo 31 in esame, introdotti dal Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per il 2024 allo scopo di prevedere il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione al flusso dei fedeli del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.
I nuovi commi da 6-ter a 6-quinquies in commento, introdotti durante l’esame referente, innanzitutto prevedono (comma 6-bis) l’adozione di un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale, da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della chiesa Cattolica per il 2025 (v. ante comma 2 e a questo link per il programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente agli interventi essenziali e indifferibili - gennaio 2023).
Il Piano, finalizzato a consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118 in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo.
I punti di posizionamento sono indicati all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 116 del 2021 (qui l’approfondimento sulla legge approvata), e in particolare:
a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni rientranti nel perimetro del D.Lgs. n. 165/2021[62] (essenzialmente amministrazioni dello Stato), in cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna[63] e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi - ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché presso servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Il comma 6-quater demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di posizionamento dei dispositivi di cui è il precedente comma 6 bis.
Inoltre, il comma 6 quinquies dispone la l’autorizzazione della spesa prevista per le predette finalità, quantificata in 1 milione di euro per il 2024, disponendo la clausola di copertura a valere sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della L. n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
Articolo 31-bis
(Interventi per le infrastrutture viarie nei territori
colpiti dal sisma del 2016-2017)
L’articolo 31-bis, introdotto dal Senato, attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal D.L. 32/2019 (cd decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie. Si specifica che quanto previsto è finalizzato ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.
L’articolo 31-bis, introdotto dal Senato, che aggiunge il comma 2-bis all’art. 15-ter del D.L. 189/2016, attribuisce ad ANAS S.p.A., soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche, stabiliti dall'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie.
La norma in esame specifica che quanto previsto è finalizzato ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.
Si precisa, inoltre, che gli oneri connessi al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono a carico dei relativi quadri economici, con le modalità e nel limite della quota prevista all'articolo 36, comma 3-bis del D.L. 98/ 2011 (vedi infra).
L’art. 15-ter del D.L. 189/2016 attribuisce ad ANAS S.p.A, in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella propria competenza, danneggiate dagli eventi sismici del 2016-2017 e stabilisce che ANAS assicura il coordinamento degli interventi stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, con il potere di intervenire direttamente su tali infrastrutture, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati.
L’art. 4 del D.L. 32/2019 disciplina, tra l’altro, i poteri conferiti ai commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale.
Per quanto riguarda i poteri conferiti ai Commissari straordinari, il comma 3 consente ai Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi previsti dagli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), relativi ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, alle disposizioni sui conflitti di interesse, nonché fatte salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Il comma 5, terzo periodo, dell’art. 4 del D.L. 32/2019 consente, inoltre, ai commissari straordinari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici.
Il comma 3-bis dell’art. 36 del D.L. 98/2011 dispone che per le attività di investimento previste per la realizzazione e la manutenzione delle strade è riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota in questione non può superare il 9% dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.
Articolo 31-ter
(Diga di Ripaspaccata in Molise)
L’articolo 31-ter dispone un finanziamento di complessivi 21,1 milioni di euro nel periodo 2023-2025 destinato alla Regione Molise per interventi sulla diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila.
L’articolo 31-ter, introdotto al Senato, autorizza in favore della Regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del PNRR, relativamente alla Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), per le manutenzioni impiantistiche e strumentali e l’adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia.
La Missione M2C4.I4.1 del PNRR riguarda gli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico per un importo complessivo di 2.000 milioni, per cui è stato emanato il decreto ministeriale n. 517 del 2021 per l’individuazione degli interventi. Nello specifico, per la diga di Ripaspaccata sono previsti 5 milioni per l’adeguamento degli scarichi con risorse già programmate a legislazione vigente (interventi coerenti ed imputabili sul PNRR).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale (art. 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42), che presenta una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, volto al finanziamento di un Piano di interventi per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali.
Articolo 32
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
L’articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri).
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 4 del citato decreto-legge cosiddetto “sblocca cantieri” aveva previsto una serie di misure riguardanti la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. In particolare il comma 2, dell’articolo 4, sul quale interviene la disposizione in commento, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
Veniva previsto, inoltre, che i Commissari straordinari provvedessero, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante speci?ci protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, veniva considerata sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
Ritornando all’esame della modifica normativa, introdotta con il provvedimento d’urgenza in esame, si evidenzia che essa interviene sull’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, nella parte relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie.
La disposizione prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge “Sblocca cantieri”, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’intervento normativo è volto, quindi, a prevedere una procedura di accelerazione riferita all’attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguardagli interventi ferroviari oggetto di commissariamento.
Articolo 33, commi 1-4
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
I commi 1-4 dell'articolo 33 contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere semplificativo e acceleratorio.
Il comma 2, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
Da ultimo, il comma 4 opera una mera modifica di drafting all’articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
Il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernente la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021.
In particolare, la disposizione introduce una misura a carattere semplificativo e acceleratorio, consentendo l’applicazione della procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Trattasi di una disposizione finalizzata a ridurre i tempi di realizzazione di tali interventi.
Nello specifico, la lettera a) prevede 9 punti.
Al punto 1), si interviene sul comma 1 del citato articolo 44 con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico determini ritardi sull’intero procedimento.
Nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato sono state introdotte alcune modifiche al punto 1) volte a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici possa disporre che l’attività di verifica dell’esistenza di evidenti carenze progettuali, possa essere svolta da una delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si segnala, inoltre, che il Senato ha introdotto una ulteriore modifica durante l’esame del provvedimento in sede referente.
A seguito delle modifiche apportate si prevede che le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Si prevede inoltre che, in questi casi, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera decada qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti un’apposita ordinanza attestante l’assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi.
Al punto 2), in conseguenza della modifica di cui al punto 1), si modifica il primo e il terzo periodo del comma 2.
Al punto 3), al fine di introdurre una ulteriore misura di semplificazione nell’ambito dell’iter autorizzativo degli interventi di cui all’Allegato IV, si prevede che, ai fini della presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del medesimo articolo 23.
Il punto 4) modifica il comma 4 dell’articolo 44, al fine di operare il necessario coordinamento normativo fra i vari commi della disposizione in esame, prevedendosi che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Il punto 5) sostituisce il comma 5 dell’articolo 44, eliminando il riferimento all’ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.
Il punto 6) modifica il comma 6 dell’articolo 44, al fine di delineare con maggior chiarezza il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell’approvazione del progetto.
Al punto 7) si introduce il comma aggiuntivo 6-ter al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all’Allegato IV.
La disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale “unicum” con l’opera principale. Lo scopo perseguito è quello di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch’essi strettamente correlati all’opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall’allegato IV di destinare, nel limite dell’1% del costo dell’intervento, alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell’investimento infrastrutturale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.
Il punto 8) sostituisce il comma 7 dell’articolo 44 in relazione alla disciplina dell’approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.
Il punto 9) abroga il comma 7-bis dell’art. 44.
La lettera b) modifica l’articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, di cui all’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge, al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere in relazione all’iter autorizzativo.
Nello specifico, il punto 1) modifica il comma 1 dell’articolo 44-bis, prevedendo che il progetto debba essere corredato da una relazione, sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la "cantierizzazione e la manutenibilità delle opere". Inoltre, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della suddetta relazione.
Il punto 2) sostituisce il comma 3 dell’articolo 44-bis, al fine di prevedere che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, esprima un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.
Alla lettera c) si modifica l’articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l’integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dallo stesso articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4.
Al punto 2) si modifica il comma 3, precisando che l’indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell’integrazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a).
La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l’indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.
Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese sostenute documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.
Il punto 3) apporta modifiche al comma 4 dell’articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.
La disposizione di cui al comma 2, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è finalizzata a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’approvazione di tali modifiche.
Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. La nuova disposizione prevede l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato.
Il comma 4 opera una mera modifica di drafting all’articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
Articolo 33, comma 5
(Strada statale n. 38 – variante di Tirano)
L’articolo 33, comma 5, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell’ambito della strada statale n. 38.
A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario straordinario.
In particolare il comma in esame prevede che, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere nominato un Commissario straordinario.
Il comma in questione prevede che il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’atto di nomina, provveda alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assuma tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
La disposizione in esame prevede, da ultimo, che al Commissario non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 33, comma 5-bis
(Interventi infrastrutture ferroviarie)
L’articolo 33, comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento dal Senato, introduce alcune disposizioni in merito agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.
In particolare il comma in esame reca alcune modifiche all’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.
A tale riguardo si ricorda che il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge sopra citato aveva previsto che per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche nel caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Nello specifico il comma in questione prevede che le disposizioni del sopra richiamato comma 4 non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, già oggetto di precedenti semplificazioni procedurali.
Articolo 33, comma 5-ter
(Commissario straordinario per
i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
L’articolo 33, comma 5-ter, introdotto dal Senato, novella l’art. 9 del D.L. 4/2022, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.
Come anticipato, la disposizione in commento interviene sull’art. 9 del D.L. 4/2022, novellando i commi 5-bis e 5-ter e aggiungendo i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, con riferimento all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Il 24 agosto 2019 il CONI ha reso noto che l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. Qui il dossier di candidatura. L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l’ultima delle quali nel 2009, a Pescara; in Puglia (a Bari) si era svolta l’edizione del 1997.
Si ricorda, preliminarmente, che il testo vigente del comma 5-bis autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l’accessibilità. La titolarità della misura è posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.
Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:
i) quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);
ii) quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).
In base al testo vigente del comma 5-ter, le opere infrastrutturali sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto.
Più nello specifico, si definiscono:
a) opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti già individuate nel medesimo dossier;
b) opere connesse, le opere necessarie per connettere le opere infrastrutturali di cui alla lett. a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e alla rete infrastrutturale esistente;
c) opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunità di valorizzazione del territorio in occasione dei Giochi 2026.
L’individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.
In particolare, per ciascuna opera i decreti devono individuare il codice unico di progetto, il soggetto attuatore, l’entità del finanziamento concesso, le altre fonti di finanziamento disponibili, il cronoprogramma.
Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a ripartire le risorse e ad individuare, tra l’altro, le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma. In particolare, le informazioni necessarie per il monitoraggio degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011.
Rispetto a tale quadro, la disposizione in esame incide sotto diversi profili, verosimilmente determinati – stando a quanto sembra emergere dal dibattito parlamentare e dalla lettera indirizzata al Comitato organizzatore in data 10 marzo dai Ministri Fitto e Abodi, di cui le principali testate di stampa nazionali e locali hanno riferito – dall’intento di scongiurare ritardi in sede attuativa. In dettaglio:
• viene soppressa la previsione che assegna la titolarità della misura all’Agenzia per la coesione territoriale;
• al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, si stabilisce che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, con DPCM adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, sia nominato un Commissario straordinario ad hoc (o meglio ad acta) con i poteri e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del D.L. 77/2021.
Si tratta dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR. In particolare, l’art. 12, comma 1, secondo periodo, attribuisce ai commissari ad acta, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del D.LGS. 175/2016 (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il comma 5, primo periodo, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.LGS. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, quinto periodo, prevede che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, già menzionato, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri). Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier.
Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS. 165/2001, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell’apposito allegato ISTAT), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3%, di cui subito infra;
• il DPCM di cui sopra determina anche la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3% del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;
La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.
• il Commissario straordinario entro 90 giorni dall’atto di nomina provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tali decreti sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi;
• viene autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale;
• si prevede, infine, che alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del Codice del processo amministrativo, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l’altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutelare cautelare e al risarcimento per equivalente.
In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Per comodità e completezza di lettura, si riportano in forma di testo a fronte la versione vigente dell’art. 9 del D.L. 4/2022, nei commi 5-bis e 5-ter dedicati alla disciplina dei Giochi del Mediterraneo, e quella risultante dalle modifiche:
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Articolo 33, comma 5-quater
(Commissariamento Linea 2 Metropolitana di Torino)
È disposto che, con d.P.C.M. da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino.
Il Commissario è tenuto, entro novanta giorni dalla nomina, a espletare le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto.
L’articolo 33, comma 5-quater, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino.
Al Commissario straordinario così nominato sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. decreto semplificazioni), e cioè il potere di:
ü adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società - in house, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche - o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti;
ü provvedere, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto:
o dei principi generali dell’ordinamento;
o delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
o dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Con il medesimo d.P.C.M. sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell’opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell’opera.
Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall’atto di nomina, provvede all’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell’impianto.
Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti riconducibili alla nozione di amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 34, commi 1 e 2
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni)
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano[64] la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.
La novella di cui al comma 1, lettera a), configura in termini di possibilità - e non più in termini di vincolo di destinazione di risorse - l'ipotesi degli acquisti immobiliari da parte degli enti previdenziali al fine stipulazione di relativi contratti di locazione con le amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le suddette agenzie -; la novella specifica che tali acquisti sono in ogni caso operati nel rispetto dei piani triennali dei singoli enti previdenziali relativi alle operazioni immobiliari - piani oggetto di verifica preventiva interministeriale secondo la procedura ivi richiamata[65] -. Resta fermo che: i contratti di locazione in oggetto sono stipulati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, sulla base del piano di razionalizzazione degli spazi definiti dalla medesima Agenzia per ciascuna delle suddette amministrazioni[66]; gli immobili oggetto degli acquisti in esame possono essere anche di proprietà delle amministrazioni summenzionate (ed eventualmente essere già adibiti ad uso d'ufficio); sono esclusi dall'ambito dei possibili acquisti in esame gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche per i quali siano in corso contratti di locazioni a terzi; i soggetti locatari dei contratti di locazione in esame possono essere costituiti[67], secondo una specifica procedura di individuazione degli stessi soggetti, anche dalle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, qualora tali società siano incluse nell'elenco (redatto dall'ISTAT) dei soggetti rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme in oggetto, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica[68]. Si valuti l'opportunità di chiarire se resti altresì fermo che le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici - in conformità con i riferimenti posti dalla novella di cui alla successiva lettera b) -, considerato che i suddetti piani triennali - richiamati dalla novella di cui alla lettera a) - sono un istituto relativo anche ad enti previdenziali di diritto privato[69].
La novella di cui al comma 1, lettera b), modifica le norme sulla procedura di stipulazione del contratto di locazione e sui criteri di determinazione del relativo canone, con riferimento ai casi in cui il soggetto locatario sia un'amministrazione statale e l'immobile sia stato acquistato - da parte di un ente previdenziale pubblico - in base alle norme in esame. In particolare, la novella di cui alla lettera b) prevede che: il canone annuo sia determinato dall'Agenzia del demanio, mediante l'applicazione dell'aliquota del quattro per cento sulla base costituita dal costo di acquisto dell'immobile e dalle spese sostenute dall'ente previdenziale pubblico per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze dell'amministrazione locataria; la tipologia dei suddetti interventi sia costituita esclusivamente da quella definita dall'ente e dall'amministrazione statale nella fase di stipulazione del contratto di acquisto (e di definizione del relativo prezzo) e non possa essere modificata, ferma restando la possibilità di quantificazione dei relativi costi in un momento successivo. Si valuti l'opportunità di chiarire se tali previsioni riguardino esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
In relazione alle disposizioni stabilite dalla lettera b), la medesima lettera e la successiva lettera c) sopprimono le norme che prevedono: il parere di congruità - da parte dell'Agenzia del demanio - sui singoli schemi di contratto di locazione; la preventiva elaborazione di un progetto della medesima Agenzia per gli eventuali interventi dell'ente previdenziale "necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili"; la determinazione di un canone di locazione in base ai valori di mercato e alla riduzione - da applicare sui medesimi - nella misura del quindici per cento[70]; la possibilità di utilizzo - da parte sia dell'Agenzia del demanio sia dell'ente previdenziale interessato[71] -, per la progettazione degli interventi di adeguamento, delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'Agenzia del demanio (nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) - utilizzo che era ammesso previo accordo, tra l'Agenzia medesima e l'ente previdenziale interessato, in merito all'individuazione degli interventi -. Da quest'ultima soppressione consegue che le spese di progettazione sono per intero a carico dell'ente previdenziale (ferma restando la possibilità di recupero delle stesse mediante i canoni di locazione in oggetto). Inoltre, una soppressione omologa a quest'ultima è operata dalla novella di cui al successivo comma 2, con riferimento alla possibilità - ora appunto soppressa - di utilizzo delle suddette risorse per il caso in cui il soggetto locatario del contratto di locazione da stipulare fosse una società in house[72].
Si ricorda che l'alinea del comma 1 e le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[73] fanno riferimento, per le novelle in esame, anche all'esigenza di reperimento di nuove sedi per alcune pubbliche amministrazioni, esigenza che deriva dall'ampliamento di alcuni organici, connesso all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le medesime relazioni illustrativa e tecnica osservano che le novelle sono intese a superare alcune difficoltà, le quali non hanno consentito un soddisfacente grado di attuazione della normativa in esame; in particolare, secondo le relazioni, occorre consentire la determinazione di un canone di locazione che costituisca, per gli enti previdenziali, un adeguato rendimento del capitale investito ed evitare il rischio che l'Agenzia del demanio sostenga spese di progettazioni inutili (si è infatti a volte verificato che, dopo tale attività di progettazione, l'ente previdenziale non ha proceduto all'acquisto dell'immobile).
Articolo 34, comma 3
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL)
Il comma 3 dell’articolo 34 modifica[74] la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.
La disciplina legislativa oggetto delle novelle in esame prevede l'istituzione, in seno all'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti (mobiliari e immobiliari). La disciplina demanda ad un apposito regolamento dell'Istituto la definizione delle norme sul funzionamento del nucleo, le quali devono essere improntate a criteri che tengano conto della peculiarità delle diverse tipologie di investimento. I membri del nucleo - nell'ambito della composizione numerica oggetto della suddetta novella - sono selezionati, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto o delle altre pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[75]) e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione; i membri dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse dall'INAIL sono in posizione di comando.
Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi delle spese) per i componenti del nucleo è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto; la misura non può essere superiore, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262[76], e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, al 50 per cento della medesima base di calcolo; quest'ultima è pari a 83.000 euro lordi (tale valore costituisce il limite massimo, previsto dal suddetto articolo 3, comma 5, per i compensi per i componenti esterni dei nuclei istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato al fine del supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici). Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale.
In base alla clausola legislativa di invarianza degli oneri, l'INAIL assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
Articolo 35, commi 1 e 2
(Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico)
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo').
Questi commi dell'articolo 35 dispongono in ordine alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili - purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.
Com'è noto, il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha disposto - all'articolo 22 - che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati originariamente su supporto analogico, abbiano, se prodotte mediante adeguato processo di riproduzione, la stessa efficacia probatoria degli atti pubblici e delle scritture private depositate presso uffici pubblici, originali.
Tuttavia il medesimo articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale ha previsto (al comma 5) che potessero individuarsi - con decreto del Presidente del Consiglio - particolari tipologie di documenti analogici originali unici per i quali, per esigenze di natura pubblicistica, permanga l'obbligo della conservazione dell'originale analogico (oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale debba essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico).
Ed il d.P.C.m. indi intervenuto (in data 21 marzo 2013) ha individuato, tra i documenti analogici originali unici per i quali permanga l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, gli “atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria”, per i venti anni successivi.
Su questo ordito normativo interviene la disposizione dettata dal comma 1.
Essa prevede che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili (si è ricordato, a condizione si tratti di procedimenti definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno), siano idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, purché il cancelliere vi apponga la firma digitale, ne attesti la conformità all’originale e le inserisca nel fascicolo informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.
Siffatta disposizione è introdotta qual comma 4-bis dell'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale.
Essa inoltre demanda a decreto del Ministro della giustizia la determinazione - là dove siano state create copie digitali secondo i requisiti sopra ricordati - delle modalità di autorizzazione alla distruzione degli originali analogici, nonché le “garanzie” della completa distruzione anche a fini di tutela della privacy.
Ai fini della regolamentazione ministeriale è richiesto il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione) nonché del Garante per la protezione dei dati personali (in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali).
Il termine per l'adozione del decreto ministeriale è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Sul processo civile telematico sono state dettate in corso di tempo un novero di disposizioni (dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 2022).
In via regolamentare, è il d.P.R. n. 123 del 2001 a disciplinare l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (così come nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti).
Entro il PNRR figura una specifica misura (M1 C1-38) la quale prevede l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili, entro il 31 dicembre 2023.
I commi 3 e 4 dell'articolo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
Gli ultimi commi dell'articolo 35, in relazione ai quali sono state apportate, nel corso dell’esame in sede referente, alcune modifiche formali, apportano modifiche all'art. 196-quater disp. att. c.p.c., relativo all’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, che apre il Capo I del Titolo V-ter, dedicato alla giustizia digitale, introdotto dall'art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 149 del 2022.
È opportuno ricordare che il summenzionato Capo I (Degli atti e dei provvedimenti) dà attuazione ai principi di delega (legge n. 206 del 2021) che impongono nei procedimenti civili il deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici. La riforma riconduce alle disposizioni di attuazione del codice le previsioni sul processo telematico contenute negli artt.16-bis ss. del decreto-legge n. 179 del 2012, contestualmente abrogato.
Il citato art. 196-quater, in particolare, dispone che il deposito di tutti gli atti e i documenti delle parti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, riservando la facoltà per il giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti al ricorrere di ragioni specifiche, e al capo dell'ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data adeguata e tempestiva conoscenza del malfunzionamento e dell'avvenuta riattivazione del sistema.
Con la lettera a) del comma 3, viene espunto dall’art.196-quater disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria, alla luce della portata universale dell'obbligo di depositare tutti i documenti e gli atti di parte esclusivamente con modalità telematiche, e, al contempo, si provvede ad estendere la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero oltre ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
La lettera b), coerentemente, introduce l’obbligo di deposito telematico di provvedimenti e verbali di udienza per i magistrati, così da realizzare l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che in prevalenza ha lo scopo digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici.
La disposizione mira ad estendere l’obbligo per i magistrati, modificando le previsioni del D.Lgs. n. 149 del 2022 nella parte in cui lo limita ai soli procedimenti monitori, come già in precedenza, salva in ogni caso la previsione che consente in talune circostanze di essere autorizzati al deposito cartaceo.
Quanto al comma 3, la relazione illustrativa rileva che attualmente nel processo civile è previsto un generalizzato obbligo di deposito telematico per i soggetti qualificati esterni (avvocati e consulenti tecnici), mentre per i magistrati tale obbligo sussiste solo nell’ambito dei procedimenti monitori. Questo frustra in parte l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che ha lo scopo di digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione proposta mira quindi ad estendere l’obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l’articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l’assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori.
In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office…”). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo.
Inoltre, in merito alla modifica del dettato normativo per rimuovere il riferimento ai singoli procedimenti nei vari gradi di giudizio (lettera a), si ricorda che l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 regola modi e tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché, il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.
Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 149 del 2022.
Si ricorda che, per effetto del citato art. 35, comma 2, la norma così modificata dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti dinnanzi al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell’articolo in esame prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti.
Il medesimo comma 4, inoltre, fa in ogni caso salvo il disposto dell’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023.
Articolo 36
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)
L’articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private, nonché, i relativi interventi connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi.
L'articolo 36, al comma 1 prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione anche le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possano depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche, avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del successivo comma 4 (precisazione introdotta nel corso dell’esame in sede referente) dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Inoltre, viene stabilito che in tale evenienza il deposito si perfezioni esclusivamente con tali modalità e si specifica che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale vengano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Più specificatamente, la disposizione intende estendere gradualmente la facoltà (ma non l’obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti “abilitati esterni” all’uso dei servizi di consultazione, di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come “utenti privati”, secondo la definizione introdotta con l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il comma 2 conferisce alla parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la possibilità di manifestare la volontà di ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso. Il riferimento è al comma 7 dell'art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 (conv. Legge n. 221 del 2012), in virtù del quale la parte, il cui indirizzo PEC non risulti da pubblici elenchi, nei procedimenti civili in cui sta in giudizio personalmente, possa indicare l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l’individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari in relazione ai quali sono destinate a trovare applicazione le disposizioni introdotte dal presente articolo.
Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l’emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, ad esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (milestone con task “normativo” M1C1-38), è stata fissata al 1° gennaio 2025.
È previsto anche il rinvio a specifiche tecniche, stabilite con decreto direttoriale, per delega già contenuta nella norma primaria, che consentirà di emanciparsi, per l’emanazione, dal procedimento aggravato di cui al richiamato decreto ministeriale n. 44 del 2011.
Da ultimo, il comma 4 dispone che le specifiche tecniche di cui al comma 1 siano adottate con decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La disposizione, in definitiva, mira a ridurre l’accesso fisico degli utenti privati agli uffici giudiziari e a strutturare gli atti da loro depositati, così da renderli lavorabili in modo automatizzato dagli applicativi di registro delle cancellerie, oltre a standardizzarne la forma espositiva per facilitarne la lettura da parte dei magistrati e dei componenti dell’ufficio per il processo.
Inoltre, sulla scorta delle prassi in uso presso i tribunali pilota, lo schema di atto prescritto dalle emanande specifiche tecniche permetterà agli utenti privati non assistiti da difensore tecnico di depositare, fin da subito, atti completi degli elementi generalmente richiesti dagli uffici giudiziari, riducendo al contempo la necessità di richieste di integrazione e abbreviando, conseguentemente, i tempi procedimentali.
I risultati descritti sono essenziali per facilitare il raggiungimento, secondo la tempistica concordata, degli obiettivi PNRR di riduzione generale dell’arretrato e del disposition time.
Articolo 37
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
L’articolo 37 modifica l’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.
L’articolo 37 modifica l’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (la c.d. riforma Cartabia).
L’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 380), contiene le disposizioni transitorie al regime della mediazione e a quello della negoziazione assistita, prevedendo che esse trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023[77].
Nello specifico la modifica apportata all’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 è volta ad allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2022, con riguardo all’articolo 71-quater delle disp.att. c.c. in tema di controversie in materia di condominio, a quella prevista per l’applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, contenute nell’articolo 7 del decreto stesso, per le quali si è stabilito, come detto, che siano applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023.
L’articolo 2, comma 2, ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento all’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile prevedendo, in particolare:
- l’abrogazione del comma secondo (che individua l’organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall’amministratore di condominio);
- modifiche al comma terzo, con richiamo all’apposita disciplina contenuta nell’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2001, n.28, per l’individuazione della maggioranza necessaria per la ratifica degli atti posti in essere dall’amministratore in sede di mediazione;
- l’abrogazione dei commi quarto (legittimazione dell’amministratore in mediazione), quinto (maggioranza prevista per l’approvazione della proposta di mediazione) e sesto (termini per l’adozione delle delibere che autorizzano l’amministratore a partecipare alla mediazione).
Finalità dell’intervento d’urgenza, come si precisa nella relazione illustrativa, è quella di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell’amministratore di condominio.
Tutti gli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 2, rappresentano il necessario completamento delle modifiche apportate in tema di mediazione dell’amministratore di condominio nell’ambito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per le quali il nuovo testo dell’articolo 41, comma 1, dispone che siano applicabili a partire dal 30 giugno 2023.
Il descritto intervento è finalizzato, sottolinea sempre la relazione illustrativa, a evitare che le abrogazioni e le modifiche apportate dall’articolo 2, comma 2all’articolo 71-quater delle disp.att.c.c. acquistino efficacia prima della prevista data di applicazione delle disposizioni ad esso correlate. Diversamente, l’applicazione del più volte richiamato articolo 2, comma 2, farebbe sorgere notevoli problemi di coordinamento in quanto prevedrebbe, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, anteriori alle riforme apportate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e la contemporanea applicazione del novellato testo dell’articolo 71-quater delle disp.att.c.c.
Articolo 38
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)
L’articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l’Agenzia delle entrate dell’impresa che accede all’istituto della composizione negoziata della crisi.
Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
Il comma 3 dispone che, dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell’imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Il comma 4 rinvia di 18 mesi l’entrata in vigore della disposizione dell’art. 199 del Codice della crisi d’impresa che prevede l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
I primi tre commi dell’articolo 1 – come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - contengono misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, preso atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici e alla opportunità di prevedere ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dal Titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), come riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR.
Obiettivo della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.
Si tratta di in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, e prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.
Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale.
È inoltre disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.
In particolare, il comma 1 eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l’Agenzia delle entrate dell’impresa che accede alle procedure di composizione negoziata della crisi, così incrementando il numero di rate previste dall’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Tale piano di rateazione più favorevole può essere concesso dall’Agenzia delle entrate nel caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che deve essere rappresentata nell’istanza di rateazione (ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e sottoscritta dall’esperto nominato dalla camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa per agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi e insolvenza.
Ai sensi del richiamato articolo 25-bis, comma 4 del Codice, nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di composizione negoziata della crisi, previa richiesta dell’imprenditore, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, l'Agenzia delle entrate concede un piano di dilazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo; la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Al riguardo si ricorda che la disciplina generale della dilazione delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, comma 1-quinquies del DPR n. 602 del 1973) prevede una specifica definizione legislativa della “comprovata e grave situazione di difficoltà”, che dà luogo all’innalzamento del piano di rateazione a 120 rate mensili. Tale situazione deve essere ancorata alla congiuntura economica; devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che la mancata riproposizione del requisito congiunturale è legato alla circostanza per cui l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.
Trattandosi di rateazione concessa dall’Agenzia delle entrate, dal tenore letterale delle norme (e considerando il richiamo all’articolo 25, comma 4-bis del Codice che consente di dilazionare le somme non ancora iscritte a ruolo) la norma in commento sembra riguardare i soli debiti tributari erariali (con esclusione delle somme dovute, per esempio, a titolo di imposte locali).
Il comma 2 intende agevolare i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti.
Tali creditori possono emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva (prevista dall’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
La disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.
L’articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis), per le procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore e? assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
L’applicazione della disposizione viene dunque ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi con i quali si concludono le trattative per la composizione negoziata della crisi (articolo 23, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. n. 14 del 2019) ovvero alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di esperimento infruttuoso delle trattative.
Il Governo, nella Relazione illustrativa, chiarisce che la scelta di non ancorare la nota Iva all’omologazione da parte del tribunale è giustificata dalla circostanza per cui gli accordi e i contratti legati alla composizione negoziata (due dei tre esiti richiamati dalla norma in esame) non vi è omologazione alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione, a parere dell’esecutivo, il collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).
Sempre nell’ottica di favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi si collocano le disposizioni contenute al comma 3, che sono volte alla semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente che fungerà da mediatore tra l’imprenditore e i creditori per agevolare il superamento della situazione di crisi.
Per la presentazione di tale istanza è richiesto l’inserimento, sulla piattaforma telematica appositamente istituita, di una serie di documenti, indicati in modo particolareggiato all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Alcuni di questi documenti sono nella diretta disponibilità dell’imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l’elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti terzi; per questi ultimi il comma 3 in commento dispone che possano essere sostituiti da un’autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), attraverso cui l’imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta (ovvero almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza).
L’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 prevede che possano essere comprovati attraverso dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, anziché tramite la produzione di certificati rilasciati dagli enti competenti, alcuni fatti e qualità personali riguardanti una pluralità di condizioni, per lo più anagrafiche (nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), di studio o professionali (titoli di studio, qualifiche e attestati professionali), ma anche reddituali (per l’accesso a determinati benefici), contributive e giudiziali (non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento).
Tali autodichiarazioni sostitutive hanno lo stesso valore dei certificati dei quali tengono luogo.
Si tratta, in particolare, delle seguenti certificazioni, previste rispettivamente dalle lettere e), f) e g) del citato art. 17, comma 3:
- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.
I citati articoli 363 e 364 del Codice non prevedono una tempistica definita per il rilascio delle suddette certificazioni, limitandosi l’art. 364 a stabilirne “la tempestività”, mentre l’art. 363 demanda ad un apposito provvedimento di Inps e Inail la definizione dei “tempi per il rilascio del certificato unico”. A tale proposito, si veda la determinazione Inail n. 30 del 4 luglio 2019 che stabilisce un termine di 45 giorni dalla richiesta per rilasciare il certificato unico debiti per premi assicurativi.
L’art. 17, comma 3, lett. d), peraltro, prevede già che all’atto della presentazione dell’istanza alcune situazioni possano essere attestate tramite dichiarazioni sostitutive rese dall’imprenditore ai sensi del citato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare esse concernono la pendenza di eventuali ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e il deposito di ricorsi per l’accesso agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Gli altri documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, per l’istanza di nomina dell’esperto, che dà l’avvio alla procedura di composizione negoziata della crisi, sono:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (lettera a);
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare (lettera b);
- l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia (lettera c);
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza (lettera h).
Il secondo periodo del comma 3 circoscrive temporalmente la possibilità di presentare tali autocertificazioni in luogo dei certificati rilasciati dagli enti competenti, limitandola alle istanze avanzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) e il 31 dicembre 2023.
Come evidenzia la relazione illustrativa, tale disposizione si è resa necessaria per sbloccare le numerose istanze pendenti a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle sopra richiamate certificazioni. La situazione attuale di blocco dell’accesso alla composizione negoziata sarebbe motivata dalla recente entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (15 luglio 2022) e dovrebbe quindi essere riassorbita, secondo il Governo, in tempi ragionevoli: da qui la limitazione temporale dell’applicabilità della norma fino al 31 dicembre 2023.
Nella relazione si sottolinea, altresì, che nel periodo di vigenza della misura semplificativa prevista dal comma 3 dell’articolo 38, l’assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni di Agenzia delle entrate, Inps e Inail non creerà all’esperto problemi di valutazione circa la perseguibilità del risanamento, in quanto “l’interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall’articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l’estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell’impresa che ha chiesto l’avvio delle trattative”.
Infine, il comma 4, nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, rinvia di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale che, ai sensi dell’art. 199, comma 1, del Codice dovrebbe essere assegnato contestualmente alla pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale ed alla formazione del fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione richiamata “non appare allo stato realizzabile senza creare discrasie nelle attività degli uffici giudiziari non essendo le cancellerie in grado di provvedere, allo stato, a tale adempimento” ed è pertanto opportuno un rinvio al fine di completare gli interventi già in atto di implementazione delle risorse strumentali a disposizione. Nelle more dell’entrata in vigore del citato articolo 199 continuerà ad operare la disciplina vigente secondo la quale è il curatore a provvedere all’apertura di una PEC dedicata alla procedura di liquidazione, ponendo la relativa spesa a carico della massa attiva della procedura.
Articolo 39
(Modifiche all’art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti)
L’articolo 39 modifica l’art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all’individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.
L’articolo 39 modifica il comma 2 e il comma 3-bis dell’art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
L’art. 51 disp. att. c.p.p. prevede, al comma 1 (che non è oggetto di modifica), che quando vi sia necessità di ricorrere a personale esterno per la documentazione degli atti nei casi previsti dagli artt. del c.p.p. 135, comma 2 (verbale redatto con la stenotipia), 138, comma 2 (trascrizione del verbale redatto con la stenotipia), e 139, comma 4 (trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva), l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al presidente della corte d’appello.
Il comma 2, nel testo previgente, prevedeva che ai fini di cui al comma 1 il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili, stipulasse contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.
Le relative procedure, secondo quanto previsto dal comma 3 (che non è oggetto di modifica), possono essere delegate al presidente della corte d’appello.
Il comma 3-bis, nel testo previgente, prevedeva che, ai fini dell’attuazione della delega di cui al comma 2, gli schemi di contratto nonché – previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti – la tipologia e il costo medio delle prestazioni fossero individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentito il direttore generale della giustizia penale.
In particolare, la lettera a) interviene sul comma 2 dell’art. 51 disp. att. c.p.p. abrogando la previsione per cui i contratti con imprese o cooperative di servizi specialistici finalizzati al reperimento del personale tecnico esterno di cui avvalersi per la documentazione degli atti debbano avere durata biennale.
Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come tale intervento risponda a esigenze di efficientamento e semplificazione, in quanto, considerati i tempi necessari per la definizione della gara, la durata biennale è inadeguata e il Ministero è costantemente obbligato a prorogare il contratto alla società aggiudicataria in attesa del completamento delle procedure della nuova gara.
La lettera b) interviene sul comma 3-bis dell’art. 51 disp. att. c.p.p. prevedendo che la competenza all’individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni sia attribuita al Ministero della giustizia, senza ulteriori specificazioni.
Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come anche tale intervento risponda a esigenze di semplificazione, consentendo di avvalersi della più ampia flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia.
Articolo 40
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
L’articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene sulla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all’Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti. Nel corso dell’esame svolto dal Senato è stato introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.
La lettera a), modificando il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022, con finalità di accelerazione delle procedure, anticipa al 15 marzo 2023 la data entro la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni.
Con il bando n. 9/2022 del 16 novembre 2022, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto l'interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Nella formulazione originaria della norma, la pubblicazione della graduatoria finale era prevista entro sei mesi dalla pubblicazione del bando per l’interpello (dunque entro il 16 maggio 2023).
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022 ha previsto che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, dovesse bandire l’interpello per la copertura degli stessi. Come anticipato supra, il comma 7 ha previsto un termine di chiusura della procedura di interpello: nella formulazione originaria della norma, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria era tenuto a pubblicare la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza.
La lettera b), come riscritta nel corso dell’esame svolto dal Senato, modifica l’articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022.
Il comma 5 dell’articolo 8, nella formulazione in vigore prima del decreto-legge in conversione, stabiliva che, in sede di prima applicazione della legge n. 130, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, dovessero essere indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La lett. b) interviene quindi sulla procedura per l’indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022 (vedi supra) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.
In seguito alle modifiche apportate in Senato la lett.b) prevede la soppressione della previsione contemplata dal comma 5 dell’articolo 8, della legge n. 130, per la quale nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria. La disposizione sopprime altresì la previsione per la quale il corpo elettorale deve essere formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura.
Il comma 2, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
La legge n. 130 del 2022 ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.
Il comma 3, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 2, Asse 2, del PNRR, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), e dell’articolo 291 c.p.c.[78]( che prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice). A tal fine si prevede che l’Agenzia delle entrate depositi, entro il 31 luglio 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei versamenti dovuti.
L'obiettivo della riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, da raggiungere entro la fine del 2022 (M1C1-35), è stato assunto dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria è volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Ciò attraverso la riforma delle commissioni tributarie e:
· un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
· l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per risolvere dubbi interpretativi e per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte;
· il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.
Agli obiettivi previsti dal PNRR, si è dato attuazione con la legge n.130 del 2022, che ha introdotto, fra le altre, misure ad hoc per la Corte di Cassazione che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti CPTG, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello extra processuale, disciplinando una procedura di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 5 della legge n. 130).
Nello specifico l’articolo 5 della legge n. 130 prevede la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti alla data del 16 settembre 2022 per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore - determinato ai sensi dell'articolo 16, co. 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - non sia superiore a 100.000 euro, mediante il pagamento di un importo pari al 5% di detto valore. Quando invece l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non sia superiore a 50.000 euro, ai fini della definizione è dovuto il pagamento di un importo pari al 20% del suo valore. Ai fini della definizione, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; comunque la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Quasi contestualmente a tale procedura deflattiva, come ricorda la relazione illustrativa, la legge di bilancio del 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), ulteriori misure deflattive delle controversie tributarie e, in particolare, ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023 (termine portato al 10 ottobre 2023 dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2023), condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. Si prevede inoltre che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il comma 204 dispone in particolare in ordine al rapporto tra la definizione agevolata prevista dalle norme in parola e quella disposta dalla riforma della giustizia tributaria. Si chiarisce che la definizione della legge n. 130 del 2022 resta ferma ed è alternativa a quella prevista dalle norme in commento.
Le modifiche introdotte dalle norme in esame, come evidenzia sempre la relazione illustrativa, sono volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la previsione, concretamente, di un sistema di un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.
In particolare, il comma 197 della legge di bilancio 2023 prevede che le controversie definibili con modalità agevolate siano sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 (termine portato al 10 ottobre 2023 dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2023). Entro la stessa data del 10 luglio 2023 (termine conseguentemente portato al 10 ottobre 2023 dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2023), il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Ai sensi del comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, se avviene il deposito tempestivo della predetta documentazione il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Si tratta di una misura che, come ricorda ancora una volta la relazione illustrativa non è una novità per l’ordinamento italiano, considerato che già il comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge. E tale trasmissione, come è notorio alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.
Sempre al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, questa volta ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022 (vedi supra) e dell’articolo 391 c.p.c.(Pronuncia sulla rinuncia)[79], si prevede, poi al comma 4, che l’Agenzia delle entrate depositi presso la cancelleria della Corte, entro il 31 marzo 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata, con l’indicazione dei relativi versamenti, nonché dell’assenza di provvedimento di diniego.
Come sottolinea la relazione illustrativa il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell’eventuale diniego (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda).
Si segnala che l’articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 interviene sul citato comma 3 prevedendo il posticipo dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 del termine per l’adempimento dell’obbligo, posto in capo all’Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei versamenti dovuti.
Viene inoltre modificato il riferimento normativo relativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Invece dell’articolo 291 del codice di procedura civile si fa riferimento all’articolo 391 del codice di procedura civile, allineando pertanto tale disposizione a quanto previsto al comma 4.
Nel corso dell’esame svolto dal Senato è stato introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 41
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
L’articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.
Il comma 1, lettera a), modificando l’articolo 8, comma 1, del Codice in materia ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), inserisce i progetti relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi priorità, relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.
Si tratta, nello specifico, di “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”, voce recata dal punto 6-bis) dell’Allegato II alla Parte Seconda del medesimo Codice ambientale, introdotta dalla lettera b) del comma 1 in esame.
Con la predetta integrazione dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice, si rimette esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici in parola, volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile.
Si tratta in ogni caso di impianti chimici “integrati”, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro.
A tale riguardo, si deve rammentare che il punto n. 6) dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice ambientale indica le soglie di capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto (espressa in Gg, milioni di chilogrammi) al di sopra della quale gli impianti chimici integrati ricadono nella competenza statale.
Per soglie inferiori, gli impianti sono sottoposti a VIA di competenza delle Regioni e della Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’Allegato III della citata Parte Seconda del Codice ambientale.
Introducendo il nuovo punto 6-bis), pertanto, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e rinnovabile, sono sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva complessiva dell’impianto.
Si segnala che l’Allegato II rimette alla competenza statale gli impianti chimici integrati con capacità produttiva complessiva annua superiore a 200 milioni di chilogrammi di idrocarburi semplici o ossigenati, di 100 milioni di chilogrammi per gli altri prodotti chimici, organici o inorganici, di base.
Per gli impianti di produzione di gas (ivi compreso l’idrogeno), secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge, gli impianti con capacità produttiva complessiva minore di 100 Gg annui ricadevano nella VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Lo sviluppo dell’idrogeno verde è correlato a più misure nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibilità sostenibile”. In particolare, nell’ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”.
Rileva, in particolare, il traguardo, con scadenza primo trimestre 2023, M2C2-20 - Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno.
Articolo 42
(Interventi di rinaturazione dell’area del Po e altre misure per l'approvvigionamento idrico)
L’articolo 42, modificato dal Senato, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d’azione concluso per il governo degli interventi. Nel corso dell’esame svolto in Senato è stato introdotto il comma 1-bis che proroga il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall’Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
L’articolo 42, comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po, previsti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, compresi nel Programma d’azione, approvato con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il Programma d’azione mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell’artificialità dell’alveo con particolare riferimento all’adeguamento dei “pennelli di navigazione”, nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive.
La M2C4, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, e la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, comprende azioni volte a rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici e a proteggere la natura e le biodiversità. In tale Missione è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l’Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, che, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie, prevede di intervenire su un’area caratterizzata da pressioni antropiche che hanno inciso negativamente su alcuni habitat presenti e hanno aumentato il rischio idrogeologico. In sintesi, si prevede un investimento di 357 milioni di euro per riqualificare più di 1.500 ettari; riattivare 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati; e ridurre l’artificialità dell’alveo di almeno 13 (secondo trimestre del 2024) e di almeno 37 km (primo trimestre 2026).
Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame svolto in Senato, modifica l'articolo 21-bis, comma 1, del D.L. 21/2022, al fine di prorogare il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall’Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
Si specifica che la proroga in questione è volta a contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica previsti dal comma 1 della norma in esame.
Il comma 1 dell’art. 21-bis del D.L. 21/2022 stabilisce, nel testo vigente, che le autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 (il cui termine è ora prorogato al 30 giugno 2025), finalizzato all’aggiornamento dei flussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
Si indica il fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane.
Il Deflusso Ecologico (DE) è definito come il volume d’acqua utile affinché l’ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Il deflusso ecologico prevede che in ogni sezione di un corso d’acqua naturale la portata che transita abbia caratteristiche di naturalità, mantenendo valori non inferiori a quanto il fiume necessita per assicurare buone caratteristiche ecologiche.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda sull’art. 21-bis del D.L. 21/2022.
Articolo 43
(Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
L’articolo 43 consente l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell’aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.
Quanto sopra disposto non si applica agli interventi che hanno già beneficiato dell’assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
La relazione illustrativa, a motivazione dell’intervento, afferma che “i recenti avvenimenti, che hanno determinato un significativo incremento dei costi di produzione e una variazione percentuale dei prezzi, stanno incidendo anche sugli originari importi di lavori contenuti nei Quadri Economici degli interventi (..) del PREPAC (..). In particolare, a seguito degli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui all’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022, ne è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all’attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi”.
L’articolo 44, composto da un unico comma, dispone che - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione - le risorse, di cui all’articolo 5, comma 13, del D.lgs. n. 102/2014, destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi stessi, di cui al citato articolo 5, comma 2, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell’aumento dei prezzi.
L’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, da ultimo modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), ha previsto che l’allora Ministero dello Sviluppo Economico – ora, per competenza, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - di concerto con le Amministrazioni competenti, e in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, predisponga, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale - PREPAC - in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari, secondo quanto dispone il comma 1, al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Al fine di elaborare il programma, le P.A. centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014, e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione degli immobili dalle stesse occupati e le trasmettono, nei 15 giorni successivi, al Ministero dell’ambiente (comma 3)[80].
Alla realizzazione del Programma sono destinate le risorse di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 102/2014, nei limiti delle effettive disponibilità. Si tratta delle risorse dell’ex Fondo per le reti di teleriscaldamento e delle risorse che traggono origine dal pagamento delle quote “Emission Trading System (Eu- ETS)” da parte delle grandi imprese che operano all’interno dell’Ue. Il comma 12 ha infatti disposto il trasferimento all’entrata del bilancio statale delle risorse del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento[81], per l'importo di 5 milioni nel 2014 e di 25 milioni nel 2015, per la loro successiva riassegnazione alla spesa.
Il comma 12 ha disposto che il finanziamento suddetto può essere integrato:
· fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo per le reti di teleriscaldamento;
· fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinate ai progetti energetico-ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A seguito del trasferimento delle competenze in materia di energia al MASE, disposto dal D.L. n. 22/2021, i capitoli in questione sono allocati, dall’anno 2022, nello stato di previsione del MASE[82].
Ai sensi del comma 13, le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con risorse comunitarie, nazionali e locali dedicate all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di cui all’articolo 5 in commento, quindi di cui al PREPAC, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE.
La tabella che segue, tratta dall’ultima Relazione del luglio 2021 della Corte dei Conti, Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A centrale (2015-2020), riporta il dettaglio delle fonti di finanziamento del PREPAC per il periodo 2014 – 2020:
La Corte dei Conti evidenzia che, fino al 2021, il cap. 7660/pg. 1-3/MISE è il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica del PREPAC. Dall’anno 2022, il cap. 7660 è allocato sul MASE.
Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dalla competente Direzione generale del MASE e dalla ragioneria generale dello Stato RGS presso il MEF, si evidenzia, con riferimento al capitolo 7660/MASE, che i piani gestionali interessati dal PREPAC sono prevalentemente il pg. 2 denominato "Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 102/2014.
Il pg. 4 denominato "Potenziamento e accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" istituito ai sensi dell'art. 1, comma 232 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Il pg. 4 ha avuto uno stanziamento per gli effetti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 232, pari a 25 milioni di euro per il 2019, e ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022[83].
Si evidenzia che, nell’anno 2023, il cap. 7660/MASE, al pg. 2, reca 79,4 milioni di euro (risorse del fondo ex teleriscaldamento) quali residui di lett. f (somme ancora da impegnare) provenienti dall’anno 2022; al pg. 4 reca 5,9 milioni di euro circa quali residui di lett. f (somme ancora da impegnare) provenienti dall’anno 2021 e 40 milioni quali residui di lett. f) provenienti dall’anno 2022. La competenza 2023 del pg. 4 espone 25 milioni di euro.
L’articolo qui in esame dispone altresì che quanto ivi previsto non si applica agli interventi già beneficiari dell’assegnazione delle risorse dei fondi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
L’art. 26 del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha introdotto disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare il comma 4 di tale articolo stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri nei casi di insufficienza delle risorse a disposizione della stazione appaltante (indicate nei periodi quarto e quinto del comma 1 del medesimo articolo). In tali casi viene disciplinato il ricorso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020 o del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies del D.L. 73/2021. Per le finalità indicate viene previsto un consistente rifinanziamento di entrambi i fondi citati. Si fa notare che il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è destinato (ai sensi della lettera a) del comma 4) agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, nonché agli interventi per i quali sono stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019). Agli interventi diversi da quelli testé menzionati (lettera b) del comma 4) è destinato il rifinanziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Il comma 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede - in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (vale a dire il 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR – l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili". A tale fondo possono altresì accedere gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al PNC e quelli in relazione ai quali siano stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri", nonché ulteriori opere indicate nel medesimo comma (tra cui quelle per il Giubileo 2025 e per le olimpiadi Milano-Cortina del 2026).
Articolo 44
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)
L’articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un’adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’intervento normativo di cui all’articolo in commento si rende necessario al fine di garantire un’adeguata copertura finanziaria del Piano per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica-MiTE) anche per le annualità 2025 e 2026, pertanto, fino alla sua conclusione, in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.
In proposito, l'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto per il Dipartimento PNRR del MASE risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE.
Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle “Spese per il supporto tecnico operativo per l’attuazione delle misure del PNRR”. Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.
In risposta al D.P.C.M. per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025, che ha previsto per il Ministero di Transizione Ecologica (MiTE) un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti risparmi di spesa, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione n. 1055, “Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR”, pari a 0,5 milioni per l’annualità 2023 e 2024.
Conseguentemente, dall'articolo in esame (comma 1), l’importo viene ridotto a 4,5 milioni di euro per le predette annualità (gli anni 2025 e 2026).
Articolo 45, commi 1-2-ter
(Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico)
L’articolo 45, comma 1, prevede che – nell’ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) può essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, stabilisce l’impignorabilità delle risorse del “Fondo italiano per il clima”.
Il comma 2-ter, anch’esso introdotto dal Senato, prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all’inquinamento atmosferico nella pianura padana.
Utilizzo dei proventi delle aste di CO2 (comma 1)
Il comma 1 prevede che – nell’ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato alle spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell’efficace attuazione di una serie di attività (elencate dal comma 7 dell’art. 47 del D.Lgs. 47/2020) volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.
L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 47/2020 (di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE recata dalla direttiva 2003/87/CE s.m.i.) prevede, tra l’altro, che il 50% dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) e al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e del 30% al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Il successivo comma 7 dispone che le citate risorse assegnate sono destinate ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 47/2020. In sintesi, l’elenco delle attività recato dal comma citato comprende, tra le altre, le seguenti:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra;
b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
c) sviluppare le energie rinnovabili e altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a incrementare l'efficienza energetica;
d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) favorire il sequestro di CO2 mediante silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;
i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni;
n) coprire una serie di spese, tra le quali quelle amministrative connesse alla gestione del sistema ETS.
La relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame prevede “una modifica del comma 7, lettera n), al fine di destinare una quota delle risorse in parola alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all’attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR”. Tali finalità non sono tuttavia menzionate nel testo della disposizione in esame.
Gestione del Fondo per l’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (comma 2)
Il comma 2 dell’articolo in esame reca una disposizione volta a disciplinare la gestione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).
Il comma 498 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Una riduzione di tali risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, è stata operata dall’art. 11, comma 5-decies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.
Il comma 498 ha inoltre demandato ad appositi decreti ministeriali (adottati dal “Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza”) la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in questione, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
Si ricorda che l’art. 4 del D.Lgs. 81/2018 prevede che il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA):
- è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
- è elaborato dal Ministero dell’ambiente;
- è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.
L’adozione di tale programma è stata prevista dal PNRR come obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2021. Tale traguardo (identificato dalla sigla M2C4.3-R.3.1-7) è stato conseguito con l’emanazione del D.P.C.M. 23 dicembre 2021.
Il comma in esame prevede che con i citati decreti può essere altresì previsto che la gestione del Fondo in questione sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del 2% delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'1% per gli anni successivi.
Impignorabilità delle risorse del “Fondo italiano per il clima” (comma 2-bis)
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede l’impignorabilità delle risorse del “Fondo italiano per il clima” – istituito e disciplinato dall’articolo 1, commi 488-497, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) (v. infra) – e dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile.
Si ricorda che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi è disciplinato dalla sezione I del capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile e si esegue, ai sensi dell’art. 543, primo comma, mediante atto notificato al terzo e al debitore.
In particolare, l'art. 547 c.p.c. (Dichiarazione del terzo) prevede che il terzo, con dichiarazione inviata mediante raccomandata o PEC al creditore procedente, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, specifichi di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento, e specifichi altresì i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o ha accettato.
Il Fondo italiano per il Clima – istituito e disciplinato dall’articolo 1, commi 488-497, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) – è un fondo rotativo destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, dei quali l'Italia è parte. La dotazione del fondo per il clima è pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il comma 497 prevede che la dotazione del Fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali.
Il comma 488 ha demandato a uno o più decreti ministeriali la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 ottobre 2022.
Il Fondo (in base al disposto del comma 489) può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso: l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento; la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie; il rilascio di garanzie, anche di portafoglio.
La gestione del Fondo è affidata (dal comma 493) alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell’ambiente, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo medesimo.
Il comma 496 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Comitato di indirizzo (a cui spetta la definizione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento del Fondo) e di un Comitato direttivo del Fondo (a cui spetta deliberare in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa). In attuazione del medesimo comma – che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e delle modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo – è stato emanato il D.M. 21 ottobre 2022.
Finanziamento del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all’inquinamento atmosferico nella pianura padana (comma 2-ter)
Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, prevede un incremento complessivo di 90 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all’inquinamento atmosferico nella pianura padana istituito dall’art. 30, comma 14-ter, primo periodo, del D.L. 34/2019.
Tale primo periodo – così come riscritto dall'art. 51, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020 – ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, l’istituzione di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Tale lettera d) prevede, quale criterio di delega da seguire nel recepimento della direttiva 2008/50/CE che, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, si promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.
Le risorse previste dal primo periodo del comma 14-ter dell’art. 30 del D.L. 34/2019 sono state incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022 dal comma 829 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, dall’art. 42, comma 5-ter, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Il secondo periodo del comma 14-ter ha previsto che in sede di Conferenza Stato-Regioni è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010.
A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (v. infra).
Il comma in esame indica le finalità dello stanziamento in questione, precisando che lo stesso è volto:
- ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE;
- al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura.
È altresì disciplinata la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dal comma 498 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (v. supra).
A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva 2008/50/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:
1) per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea (causa 644/18). Secondo la Commissione, dal 2008 l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La sentenza condanna alle spese la Repubblica italiana.
2) il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.
La Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza il 12 maggio 2022 riconoscendo l’inadempimento dell’Italia e condannandola alle spese.
3) il 30 ottobre 2020 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Articolo 45, commi 2-quater-2-octies
(Pratiche agricole sostenibili per aumentare l’assorbimento di carbonio)
L’articolo 45, comma 2-quater istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) e rilevano, ai fini dell’impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies). Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell’iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da linee guida adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 2-sexies e 2-septies). Infine è prevista la clausola di invarianza finanziaria (2-octies)
Il comma 2-quater istituisce il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali. Il comma in esame dispone inoltre che i crediti in questione sono utilizzabili nell’ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al D.M. Ambiente 1 aprile 2008.
CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Si ricorda che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (MASAF) - nasce dall’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). L’unione deriva dall’esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della L.n.190/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della L.n.208/2015).
L’ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l’attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell’attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni
Con un Comunicato del 5/08/2022 il Ministero ha reso nota l’approvazione del nuovo Statuto del CREA.
Le pratiche in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico
Al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici il Piano strategico nazionale della PAC comprende una serie di interventi e azioni volti a ridurre le emissioni di gas climalteranti e ad aumentare le capacità di sequestro del carbonio del settore agricolo e forestale, nonché a ridurre le emissioni di metano e protossido di azoto connesse alla gestione degli allevamenti zootecnici e all'impiego di fertilizzanti azotati di sintesi. Infatti, tra le norme della condizionalità ritroviamo:
- il mantenimento dei prati permanenti e il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000;
- la protezione adeguata di zone umide e torbiere;
- la rotazione delle colture;
- la copertura del suolo.
Nell'ambito del primo Pilastro, l'Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree" e l'Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" contribuiscono sia a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra che a incrementare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed a favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo.
Sebbene gli interventi del primo Pilastro siano quelli maggiormente connessi alla riduzione delle emissioni, anche il secondo Pilastro, tra gli interventi dello sviluppo rurale, include una serie di misure utili ad aumentare la capacità di sequestro del carbonio del suolo e tra queste ritroviamo: la copertura del suolo (incluso l'inerbimento delle superfici arboree e delle colture intercalari), la lavorazione ridotta, la permanenza dei residui colturali sulla superficie del suolo o il loro interramento, la gestione sostenibile degli apporti di sostanza organica, la conversione dei seminativi in prati e pascoli, il mantenimento dei prati permanenti, i terreni a riposo, l'agro-forestazione, l'agricoltura biologica, la produzione integrata, l'agricoltura di precisione, le infrastrutture ecologiche (ad es. fasce tampone, fasce erbacee, boschetti, prati umidi e zone umide, ecc.) e gli investimenti per la promozione delle energie rinnovabili e la copertura degli stoccaggi [PianetaPSR].
Il comma 2-quinquies dispone che i crediti di cui trattasi:
- non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation);
- pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA nell’ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell’impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal successivo comma 2-sexies, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).
Si può affermare, in estrema sintesi, che attualmente esistono due tipologie di carbon offset markets, all’interno dei quali si possono comprare o vendere i c.d. crediti di carbonio, vale a dire crediti corrispondenti ad attività di riduzione delle emissioni di CO2 che possono essere acquistati per compensare l’eccesso di emissioni. Tali due tipologie sono:
- i mercati regolamentati, cioè i mercati creati e regolati da regimi di riduzione dell’anidride carbonica, solitamente istituiti a livello nazionale e sovranazionale; celebre è quello previsto all’interno del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (EU-ETS) avviato con la direttiva 2003/87/CE (le cui norme di recepimento nell’ordinamento nazionale sono contenute nel D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47): in estrema sintesi, l’EU-ETS prevede un meccanismo di cap and trade, attraverso cui ogni Stato fissa una soglia (cap) alla quantità di emissioni che possono essere generate dalle imprese coperte dal sistema. All’interno del tetto massimo, le imprese ricevono o acquistano quote di emissioni di riduzione di emissioni (CER) che possono scambiare (trade) tra loro a seconda delle necessità.
- i mercati volontari, che consentono alle imprese di acquistare crediti di carbonio emessi da enti accreditati che certificano la riduzione di emissioni di CO2 a partire da progetti di carattere volontario.
Per quanto riguarda il succitato CORSIA, esso – come ricordato nella sezione “CORSIA” del sito web del Ministero dell'ambiente – è “uno schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO2 derivanti dall’Aviazione Civile previsto dalla Risoluzione ICAO A39-3 adottata dalla 39a Assemblea Generale ad ottobre 2016”. Tale Schema, che diverrà obbligatorio a partire dal 2027 per tutti gli Stati partecipanti, salvo esenzioni, mira a stabilizzare le emissioni dell’aviazione al 2020, richiedendo agli operatori di linee aeree di acquistare crediti di compensazione per compensare le emissioni di CO2 in eccedenza rispetto allo scenario di riferimento. Nella citata sezione viene inoltre ricordato che “il CORSIA si inserisce nel contesto europeo di regolazione delle emissioni aeree disciplinato dal sistema di scambio Emissions Trading, al quale diversi operatori aerei europei ed internazionali sono già soggetti. A tal fine è stato approvato il Regolamento (UE) 2392/2017, il quale ha avviato il processo di integrazione del sistema CORSIA in Europa, con il sistema Emission Trading System (ETS) già disciplinato dalla Direttiva CE 2003/87. In sostanza, nell’Unione Europea, il CORSIA si attua per mezzo dell’ETS. Questo al fine di evitare un eccessivo carico amministrativo per gli operatori aerei”.
Si osserva che la disposizione in esame appare in linea con le finalità perseguite dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final), c.d. regolamento carbon farming, che ha l’obiettivo – come evidenziato nella sezione “Certificazione degli assorbimenti di carbonio” del sito web della Commissione europea – di “espandere l'assorbimento sostenibile del carbonio e incoraggiare l'uso di soluzioni innovative per la cattura, il riciclaggio e lo stoccaggio di CO2 da parte di agricoltori, silvicoltori e industrie. Si tratta di un passo necessario e significativo verso l'integrazione dell'assorbimento del carbonio nelle politiche climatiche dell'UE”. Si ricorda che, come precisato dall’art. 1 della proposta di regolamento in questione, il quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio non si applica alle emissioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
Si fa tuttavia notare che, nella nota inviata dall’ISPRA alla 5a Commissione, viene criticata la disposizione in esame sostenendo, tra l’altro, che la materia in essa trattata (definizione e regolamentazione dei mercati volontari) “è in via di definizione a livello internazionale nell’ambito dell’accordo di Parigi (articolo 6) e comunitario. È stata infatti presentata nel mese di dicembre 2022 una proposta di introduzione di una specifica regolamentazione dei mercati volontari che comunque non saranno oggetto di contabilizzazione a livello UE fino al 2030 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7156)”.
In relazione al succitato Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al D.M. Ambiente 1 aprile 2008, si evidenzia che lo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 2 di tale decreto, ha il compito di quantificare “il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry)”.
Come ricordato nella sezione “LULUCF” del sito web del Ministero dell'ambiente, il Regolamento (UE) 2018/841, c.d. regolamento LULUCF (oggetto di revisione da parte del c.d. pacchetto fit for 55%), relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura è finalizzato a garantire che anche il settore dell'uso del suolo contribuisca all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione al 2030. In particolare “all’interno del Regolamento è sancito il principio denominato no-debit rule il quale prevede che gli Stati membri si impegnano a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2 attraverso le azioni messe in atto nel settore”.
In relazione all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), si ricorda che lo stesso – in base al disposto dell’art. 3 del succitato D.M. 1 aprile 2008 – è strumento permanente di monitoraggio delle foreste e parte integrante del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali.
Tale inventario, come evidenziato nel sito internet del CREA è “un’indagine campionaria periodica finalizzata alla conoscenza della qualità e quantità delle risorse forestali del Paese, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale. INFC è uno strumento di monitoraggio che produce conoscenza concreta a supporto della politica forestale e ambientale realizzato dall’Arma dei Carabinieri tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari in collaborazione con partner scientifico il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi per l’economia agraria) e il contributo dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome”.
Ciò premesso si valuti l’opportunità di chiarire quali siano le attività dell’ISPRA connesse all’INFC a cui fa riferimento la norma in esame.
Il comma 2-sexies prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
Il Decreto legislativo n. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF) delinea l'assetto generale per garantire che le foreste possano svolgere molteplici funzioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze tra l'Unione europea, lo Stato e le regioni e può essere considerato la legge quadro nazionale per il settore forestale e le sue filiere.
Con riferimento alla definizione di superfici agroforestali si ricorda che l’articolo 3, comma 3 del citato decreto prevede che per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
Il Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 comprende una serie di interventi e azioni volte a ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera e aumentare le capacità di sequestro del carbonio del settore agricolo e forestale, nonché ridurre le emissioni di metano e ammoniaca legate alla gestione degli allevamenti zootecnici, all’impiego di fertilizzanti azotati e alla distribuzione delle deiezioni.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP intende sostenere:
- la diffusione di pratiche agro-silvo-ecologiche che favoriscano sistemi colturali più estensivi e un più ampio apporto di matrici organiche al suolo, anche in ottica di riciclo di materie di scarto e sottoprodotti;
- l’ammodernamento strutturale nel settore zootecnico, favorendo la diffusione di innovazioni nel settore con riferimento alle pratiche di allevamento, di gestione degli effluenti e nel campo dell’alimentazione animale;
- azioni finalizzate alla prevenzione dai disturbi naturali e da eventi climatici estremi (fitopatie, schianti da vento, siccità, alluvioni, ecc.) e dagli incendi boschivi; - lo sviluppo e l’impiego delle energie rinnovabili, dei prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale e l’efficienza energetica, incentivandone la produzione all’interno delle aziende, favorendo il raggiungimento di bilanci territoriali ambientali neutri o positivi e lo sviluppo di comunità energetiche;
- azioni di tutela del territorio e del paesaggio per contenere fenomeni di dissesto e degrado, inclusi quelli derivati dagli eventi estremi;
- investimenti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali nonché investimenti infrastrutturali.
Con riferimento al sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali, si segnala che l’intervento mira, tra l’altro, a conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale e favorisce la diffusone di sistemi di mercato volontario di servizi ecositemici.
Altri atti nazionali e unionali rilevanti in materia di foreste
La strategia forestale nazionale che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Anche le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.
Gli accordi di foresta sono previsti dall’articolo 35-bis, D.L. n.77/2021 in materia di misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno. Essi rappresentano strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
Essi sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. Inoltre possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.
Nella Strategia forestale unionale (COM 2021/572 final) è dato rilievo all'importanza delle foreste e le altre superfici boschive - che coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE - per la salute e il benessere di tutti gli europei. Infatti, è dalle foreste che dipende la qualità dell'aria e la maggior parte delle specie animali e vegetali che popolano la terra trovano in esse il rifugio e l'habitat ideali, grazie alla ricca biodiversità e al sistema naturale unico che rappresentano. Inoltre, le foreste svolgono anche un ruolo estremamente importante nella nostra economia e società, creando posti di lavoro e fornendo cibo, medicinali, materie prime, acqua pulita.
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.
L’IPCC è stato istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organization (WMO)e dallo United Nations Environment Programme (UNEP) allo scopo di fornire al mondo una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro potenziali impatti ambientali e socio-economici. Nello stesso anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha avallato l’azione di WMO e UNEP, istituendo l’IPCC.
L’IPCC esamina e valuta le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche prodotte in tutto il mondo, e importanti per la comprensione dei cambiamenti climatici. Non fa ricerca né realizza il monitoraggio di dati e parametri correlati al clima.
Migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo contribuiscono al lavoro dell’IPCC su base volontaria. Il processo di revisione è un elemento fondamentale delle procedure IPCC per assicurare una valutazione completa e obiettiva delle informazioni attualmente disponibili. L’IPCC aspira a riflettere una varietà di punti di vista e competenze diverse.
Il comma 2-septies prevede che le linee guida - adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto interministriale (MASAF e MASE) previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – sono volte a:
-individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater (Istituzione del registro dei crediti di carbonio) e 2-quinques (esclusione dei crediti dal mercato EU-ETS e dal mercato CORSIA);
-definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.
Inoltre, le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che prevede le linee guida di cui al presente comma.
Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN
Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.
Il comma 2-octies prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni in esame.
Articolo 45-bis
(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)
L'articolo 45-bis, in primo luogo, prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il Ministero e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito della disciplina relativa al Comitato ETS.
La novella in esame, al comma 1, prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, mediante la sottoscrizione di appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Salva, in ogni caso, l’attribuzione in capo al Ministero di qualsiasi responsabilità derivante all’attuazione degli investimenti e dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108.
Si ricorda che il suddetto articolo 8, al comma 2, prevede che la struttura di livello dirigenziale generale di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR rappresenti il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La struttura provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 2 apporta modifiche all’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 (di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE recata dalla direttiva 2003/87/CE s.m.i.), recante la disciplina relativa al Comitato ETS, autorità nazionale competente per l'emission trading, in primo luogo, al fine di investire il Ministero e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Inoltre, si ricorda che, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, la preliminare attività istruttoria viene affidata ad una segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione Generale del Ministero competente per materia, composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, prevedendosi altresì la possibilità per il Ministero di avvalersi un adeguato supporto specialistico da parte delle proprie società in house e di ISPR.
Con la modifica in esame si estende la platea dei soggetti a tal fine coinvolti anche al GSE.
Articolo 46
(Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria
sui beni culturali e paesaggistici)
L’articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.
L’intervento di cui ai commi 1-4 dell’art. 46 è volto a realizzare una parziale liberalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali interessati dal PNRR e dal PNC, riconducendoli al regime della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).
In materia, la disposizione di riferimento, rispetto alla quale quelle qui in commento istituiscono una deroga, è l’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), ai sensi del quale, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». In base al successivo comma 5 «l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione». Con il regime SCIA, disciplinato in via generale dall’art. 19 della L. 241/1990, invece, l’attività può essere avviata al momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all’autorità competente, e già nelle more dell’effettuazione dei controlli.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria come definite ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/2001 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.
Le opere di manutenzione ordinaria ex D.P.R. 380/2001 sono «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
Il comma 2 – sempre in coerenza con il generale regime SCIA – prevede che la soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In base al comma 3, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 in materia di annullamento d’ufficio.
In base all’art. 21-nonies, il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi per silenzio assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
In base al comma 4, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il comma 5, invece, opera alcuni interventi novellistici sul Codice dei beni culturali. In particolare:
i) all’art. 3, comma 2 («L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale») è aggiunto infine un periodo secondo cui «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero»;
ii) all'articolo 12: a) al comma 10, si riduce da centoventi giorni a novanta giorni il termine ultimo per la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse artistico; b) dopo il comma 10, è aggiunto un ulteriore comma 10-bis, secondo cui, «in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento [finale sulla verifica dell’interesse artistico] è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni». In sede referente al Senato, è stata aggiunta un’ulteriore previsione secondo cui il mancato rispetto dei termini suddetti di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.
Articolo 47, comma 1, let. 0a)
(Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano)
L’articolo 47, comma 1, let. 0a), introdotto con un emendamento approvato in Senato, prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’incentivo tariffario previsto per la produzione e l’immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.
L’articolo 11 del D.Lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale sia incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi.
Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2023 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro della transizione ecologica di definizione delle tariffe incentivanti e della durata dell’agevolazione.
La norma ha trovato attuazione con il D.M. 15 settembre 2023, che ha disciplinato il riconoscimento di una tariffa incentivante alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni applicata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le tariffe incentivanti sono riconosciute tramite procedure competitive (aste al ribasso), nel limite dei seguenti contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili: 67.000 Smc/h nel 2022, 95.000 Smc/h nel 2023, 95.000 Smc/h nel 2024. Le tariffe di riferimento, su cui gli operatori, in sede di partecipazione alle procedure competitive, applicano una riduzione percentuale, sono pari a:
- 115 €/MWh, in caso di impianti agricoli di piccole dimensioni (con capacità produttiva di biometano fino a 100 Smc/h)
- 110 €/MWh, in caso di altri impianti agricoli (con capacità produttiva di biometano superiore a 100 Smc/h)
- 62 €/MWh, in caso di impianti alimentati da rifiuti organici.
L’articolo 11, comma 2 prevede che, sempre con decreti del Ministro della transizione ecologica, il predetto incentivo tariffario possa essere esteso anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse.
L’articolo 47, comma 1, let. 0a) precisa che l’incentivo tariffario può essere esteso, con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.
Articolo 47, commi 1, lett. a)-d) e da 2 a 6
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
L’articolo 47 prevede che l’individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall’articolo 20, comma 8 (comma 1, let. 0b)); quest’ultima disposizione è per altro modificata per ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, let. a)). Si dispone, inoltre, che le semplificazioni previste per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 1, let. a-bis). Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate (comma 1, let. a-bis).
L’articolo 47 prevede inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, let. b)).
Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c)) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5).
Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, let. d)). La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, let. b)). Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA (comma 3, let. c)) e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (comma 3, let. a)). Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi (comma 3, let. c)). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata.
L’articolo 47, comma 1, lettera 0a) modifica l’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 prevedendo che l’individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi adottati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, debba tener conto delle aree già classificate come idonee in via transitoria dall’articolo 20, comma 8.
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali decreti stabiliranno principi e criteri omogenei a cui le Regioni si dovranno conformare per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Il successivo articolo 22 prevede le seguenti semplificazioni per l’autorizzazione di impianti quando ricadono in aree idonee: 1) la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione; 2) il carattere obbligatorio e non vincolante del parere espresso dall’autorità competente in materia paesaggistica; 3) l’obbligo per l’amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione se l’autorità competente in materia paesaggistica non si esprime nei termini.
L’articolo 20, comma 8, oggetto di numerose modifiche ad opera delle norme in commento, reca una classificazione transitoria delle aree idonee, nelle more della loro individuazione con leggi regionali.
L'articolo 47, comma 1, alla lettera a), modifica l’articolo 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 che individua, per l’appunto, le aree da considerare idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione da parte delle Regioni.
In particolare, il Senato ha approvato l’inserimento nel testo del decreto-legge di un nuovo numero 01) per prevedere che siano considerati idonei i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo. Viene comunque previsto, per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, un limite alla variazione dell’area occupata che le modifiche possono comportare, pari al 20 per cento. Detto limite non si applica agli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali è, invece, fatto salvo il limite posto alla lettera c-ter, numero 1). Detta disposizione prevede siano ritenute idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.
Rispetto a quanto prevede la norma vigente, quindi:
- sono considerate aree idonee anche i siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali ad impianti esistenti, anche se diversi dagli impianti fotovoltaici, per rifacimento, potenziamento o integrale sostituzione;
- a tali interventi possono essere abbinati sistemi di accumulo, senza limiti alla loro capacità;
- tali modifiche, nel caso di impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, possono comportare una variazione dell’area occupata non superiore al 20 per cento;
- riguardo agli impianti fotovoltaici, le modifiche sostanziali possono comportare una variazione dell’area occupata - anche superiore al 20 per cento - e sono rimossi i limiti alla capacità dei sistemi di accumulo abbinabili affinché il sito sia considerabile area idonea.
Si osserva che la lettera c-ter, numero 1) non indica limiti alla variazione dell’area occupata dagli impianti fotovoltaici in caso di loro modifica. Si valuti, pertanto, l’opportunità di chiarire gli effetti del richiamo a tale disposizione.
La medesima lettera a), prevede, al punto numero 1) che si considerino tali i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno di tutti i sedimi aeroportuali, ivi inclusi, ma non esclusivamente, quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (già classificati come aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, alla lettera c-bis.1) inserita dall’articolo 6, comma 3-bis del D.L. n. 68/2022).
Il successivo punto numero 2), modifica la disposizione che prevede siano da considerare idonee le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.
In particolare, un’integrazione al testo approvata in commissione in sede referente (numero 02.1) precisa che siano classificate idonee le aree non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n., 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto.
Si ricorda che l’articolo 142, comma 1, lettera h), richiamato dalla disposizione in commento, definisce di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici.
L’inciso sembra finalizzato a includere tra le aree idonee quelle gravate da usi civici, ma potrebbe essere interpretato come una specificazione volta a includere tra le aree sottoposte a tutela, non classificabili come idonee, proprio le zone gravate da usi civici. Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire gli effetti della norma.
Il numero 2.1), invece, riduce il perimetro della fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela da sette a tre chilometri nel caso di impianti eolici e da mille a 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. Il punto numero 2.2, infine, precisa che resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, prevista dall’articolo 12, comma 3-bis, nel testo modificato dal successivo comma 3, let. b) (vedi infra).
L’articolo 47, comma 1, lettera a-bis), introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede che le società concessionarie autostradali affidino la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità classificati come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili dall’articolo 20, comma 8, let. c-bis), sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.
Tali procedure sono avviate, anche a istanza di parte, con la pubblicazione di un avviso, che definisca i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande. Detto avviso stabilisce, inoltre, la durata massima delle subconcessioni, in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati. Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, le società concessionarie possono affidare le aree idonee, mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
L’articolo 47, comma 1, lettera a-ter), introdotto nel corso dell’esame in Senato, reca una modifica all’articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina le semplificazioni autorizzative applicabili alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee.
Tali semplificazioni, si ricorda, consistono nella riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione e nel carattere obbligatorio non vincolante del parere espresso dall’autorità competente in materia paesaggistica. L’articolo 22, comma 1, lettera a) prevede, inoltre, che, decorso inutilmente il termine per la sua espressione, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
La novella, introdotta nel corso dell’esame in Senato, prevede che le medesime semplificazioni si applichino, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.
L’articolo 47, comma 1, alla successiva lettera b), come modificata nel corso dell’esame in Senato, inserisce l’articolo 22-bis nel testo del D.Lgs. n. 199/2021 per introdurre procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, si prevede che l’istallazione, con qualunque modalità, di impianti su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale). Nel caso l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che – accertata la carenza requisiti di compatibilità – adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell’intervento. Nella relazione tecnica si precisa che è fatto comunque salvo l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
L’articolo 47, comma 1, lettera c) interviene a modifica dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, in tema di comunità energetiche rinnovabili. Include, in particolare, tra i soggetti a cui fa capo l’esercizio dei poteri di controllo, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.
L’articolo 31, si ricorda, già prevede che l’esercizio di tali poteri faccia capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.
L’articolo 47, comma 1, lettera d) prevede, al punto 1, che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione.
L’adozione di tale decreto da parte del Ministro, si ricorda, è prevista dall’articolo 45, comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021, al fine di dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE.
La medesima lettera d) dispone, al successivo punto 2, per la realizzazione di detta Piattaforma, l’utilizzo di risorse a valere sul fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 95 della legge n. 145/2018, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anziché l’utilizzo delle risorse stabilite dall’articolo 4, comma 7-bis del D.L. n. 32/2019, che prevede l’individuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti degli interventi per la realizzare la Piattaforma unica nazionale e per gli investimenti per la realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica – Pnire 3 (il successivo comma 7-bis quantificava i conseguenti oneri in 10 milioni di euro per il 2019).
L’articolo 1, comma 95, in particolare, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
L’articolo 47, comma 2 e il successivo comma 3, lettera b), come modificati nel corso dell’esame in Senato, dettano nuove disposizioni in relazione alla partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2003.
In particolare, il comma 3, lettera b) prevede la partecipazione di detto Ministro solo in relazione a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Impatto Ambientale).
Nel caso in cui il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA), non è più prevista la partecipazione del Ministro della cultura.
Coerentemente, il precedente comma 2 abroga le disposizioni incompatibili contenute all’articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021, nelle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e nei relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale.
Il richiamato articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021, abrogato dalla disposizione in commento, prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica:
- il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante;
- decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provveda comunque sulla domanda di autorizzazione;
- il rappresentante del Ministero della cultura non possa attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali rimedi, si rammenta, prevedono l’indizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una riunione con le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi per il raggiungimento di una nuova intesa sulla base della quale l’amministrazione procedente possa adottare una nuova determinazione di conclusione della conferenza di servizi; in caso di mancata intesa, si prevede la rimessione della questione al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.
Ad un primo esame, con riferimento alle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, può dirsi incompatibile con la nuova formulazione dell’articolo 12, comma 3-bis, il punto 14.9, let. c) delle citate Linee guida, laddove prevede la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.
L’articolo 47, comma 3, come modificato nel corso dell’esame in Senato, dispone ulteriori modifiche all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che disciplina il procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, volte a:
- prevedere che il provvedimento di autorizzazione degli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro comprenda anche il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (let. a));
Si segnala l’incoerenza nella formulazione della norma risultante dalla modifica, nella misura in cui si prevede che l’autorizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento di cui al comma 4 (ossia nell’ambito della stessa autorizzazione): “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque”. Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione limitandosi ad aggiungere che l’autorizzazione comprende, in tal caso, la concessione ai fini dell’uso delle acque.
- prevedere che il procedimento unico sia comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA) e che il rilascio dell’autorizzazione unica comprenda, quindi, i conseguenti provvedimenti di valutazione ambientale.
- Prevedere che il termine massimo di conclusione sia pari a
o novanta giorni, in caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali e ricadenti in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (let. c, paragrafo comma 4, terzo periodo);
o sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti, negli altri casi (let. c, paragrafo comma 4, quarto periodo);
- prevedere, infine, che, per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il procedimento unico, come disciplinato dalla novella, possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA (let. c, paragrafo comma 4, quinto periodo).
L’articolo 47, comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, modifica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 2-quater, del D.L. n. 7/2002, che stabilisce le procedure di autorizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria.
In particolare, si prevede che l’autorizzazione unica a cui è soggetta la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché di impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sia rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalità previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, anziché nelle modalità previste per l’autorizzazione degli impianti non rinnovabili di potenza superiore a 300 MW (comma 3-bis, let. a)). Si chiarisce poi che è competenza del medesimo Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 300 MW quali opere connesse di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare (comma 3-bis, let. b)). Infine, trascrivendo nell’articolo 47 in commento quanto precedentemente previsto dall’articolo 49, comma 2 del D.L. n. 13/2023, si prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano autorizzati, quali opere connesse ai predetti impianti, mediante procedura abilitativa semplificata, sia qualora l’impianto di produzione da fonti rinnovabili sia in esercizio, sia qualora esso sia autorizzato ma non ancora in esercizio.
L’articolo 47, comma 4, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possano affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede l’obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016). È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
Si ricorda che nell’ambito della Missione 2, Componente 2, l’Investimento 1.2 del PNRR stanzia 2,2 miliardi di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo. L’investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione; l’obiettivo è estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale.
L'investimento, infatti, si rivolge a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale. In particolare, l’investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.
La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrà circa 2.500 GWh annui e contribuirà a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, queste configurazioni possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia
Al successivo comma 5, si precisa che detti enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.
Il comma 6 fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, eventualmente sospeso nei modi indicati, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Si rammenta che la classificazione dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come attività di manutenzione ordinaria, non subordinata al rilascio di atti di assenso diversi, nel caso di ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004, dall’autorizzazione paesaggistica, è prevista all’articolo 7-bis, comma 5 del D.lgs. n. 28/11, inserito dall’articolo 30 del D.L. n. 91/2014 e oggetto di modifiche da parte della disposizione in commento.
Articolo 47, commi 1-bis-1-quater
(Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile)
L’articolo 47, commi da 1-bis a 1-quater, introdotti nel corso dell’esame in Senato, prevedono – alle condizioni indicate – l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.
Progetti esentati dalla VIA (comma 1-bis)
Il comma 1-bis elenca una serie di progetti che sono esentati dalla VIA, precisando che tale esenzione:
· è disposta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 (v. infra);
Si ricorda che la disciplina della valutazione d'impatto ambientale (VIA) è contenuta nelle disposizioni del titolo III della parte seconda del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
· opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024.
Tale data coincide con quella prevista dall’art. 10 del regolamento (UE) 2022/2577 (v. infra).
I progetti esentati dalla VIA fino alla data testé indicata, elencati dal comma in esame, sono:
a) progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
b) progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
c) progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
d) progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW;
e) progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore di potenza complessiva fino a 50 MW.
Condizioni per l’esenzione (comma 1-bis)
I progetti elencati alle lettere da a) a d) del comma in esame sono esentati dalla VIA a condizione che i progetti stessi siano ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS.
Si ricorda che la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) è contenuta nelle disposizioni del titolo II della parte seconda del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
In relazione alle aree idonee, si rammenta, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali decreti stabiliranno principi e criteri omogenei a cui le Regioni si dovranno conformare per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Nelle more dell’individuazione di dette aree con leggi regionali, il medesimo articolo 20, al comma 8, indica quali aree possono considerarsi idonee. La norma è oggetto di modifiche da parte dell’articolo 47, comma 1 del decreto-legge in commento, alla cui scheda si rinvia.
I progetti indicati alla lettera e) sono invece esentati dalla VIA se ricadono, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 199/2021, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a VAS.
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 199/2021 dispone che – nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio – nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del D.P.C.M. 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo".
L’art. 5 del D.Lgs. 201/2016 (recante “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”) dispone che la pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere, tra l’altro, “impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili” (lettera c) del comma 1). Per ogni area marittima individuata nelle linee guida succitate “viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste”.
Nelle linee guida succitate viene evidenziato che, ai fini della pianificazione, sono state individuate “tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (art. 4 della direttiva 2008/56/UE): il Mare Mediterraneo occidentale; il Mare Adriatico; il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale. Tale soluzione permetterà di mettere a fattor comune il lavoro già svolto nell'ambito della strategia marina”.
Sul sito del Ministero dell’ambiente è disponibile tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS dei seguenti piani di gestione dello spazio marittimo italiano (PGSMI):
- PGSMI - Area marittima Adriatico;
- PGSMI - Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale;
- PGSMI - Area marittima Ionio e Mediterraneo centrale.
Ulteriori progetti esentati e relative condizioni di esenzione
(comma 1-ter)
In base al comma 1-ter, l'esenzione prevista dal comma precedente si applica anche:
- ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico;
- nonché ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposto almeno ogni due anni da Terna ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, già sottoposto positivamente a VAS.
Applicazione dell’esenzione anche ai procedimenti di VIA in corso (comma 1-quater)
Il comma 1-quater dispone che le esenzioni previste dai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di VIA.
Il Regolamento (UE) n. 2022/2577, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, stabilisce “norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione” (art. 1).
L’articolo 6 di tale regolamento (rubricato “Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema”) dispone che “gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale …, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica”.
L’art. 10 del regolamento ne dispone l’applicazione “per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore”, vale a dire fino al 30 giugno 2024. Tale regolamento è infatti entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per espressa previsione contenuta nel citato articolo 10), avvenuta in data 29 dicembre 2022.
Articolo 47, comma 6-bis
(Biometano)
L’articolo 47, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato, reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.
A tale riguardo il comma in questione prevede che le disposizioni di cui al decreto n. 65 del 2018 del Ministro dello sviluppo economico, (recante la disciplina tecnica e la normativa incentivante per gli impianti di biometano) continuino ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali:
Ø alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
Ø sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura;
Ø qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 47, commi 7-9
(Disposizioni in materia di reti elettriche)
L’articolo 47 reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all’alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell’ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (comma 7).
Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano (comma 8).
Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche (comma 9).
L'articolo 47, comma 7 prevede che le sbarre di alta tensione nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà delle società gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ma direttamente funzionali all’alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possano essere utilizzate dalle medesime società per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.
Per sistemi semplici produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 210/2021, si intendono i sistemi in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario.
L’ambito della rete di trasmissione nazionale (RTN), gestita dal gruppo Terna ai sensi della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata dall’allora Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, è definito con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 79/1999. Essa comprende le reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e le parti di rete di tensione inferiore ma funzionali al servizio di trasmissione nazionale. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999 ha dato una prima attuazione al citato articolo 3, comma 7 ed è stato più volte integrato e aggiornato da successivi provvedimenti.
L’articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011 ha previsto la determinazione da parte dell’Arera di meccanismi idonei a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale al fine di migliorarne la sicurezza e l’efficiente funzionamento. Una parte, benché percentualmente minoritaria, della rete di trasmissione nazionale è, infatti, gestita da Terna mediante apposite convenzioni, ma di proprietà di altri soggetti. Tra questi, il gruppo Ferrovie dello Stato, le cui infrastrutture elettriche sono per lo più connesse all’esercizio della rete ferroviaria.
L’articolo 1, comma 193 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), oggetto di modifiche da parte della norma in esame, ha previsto l’inserimento delle reti elettriche in alta e altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata.
In data 9 dicembre 2015, Terna S.p.A., nell’ottica dell’unificazione e dell’ampliamento della RTN, ha acquisito da FSI l’intero capitale della Società Elettrica Ferroviaria S.r.l., proprietaria di 350 stazioni elettriche e 8.379 km, di una parte (869 km) già facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
L’articolo 47, comma 8 prevede che, ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) degli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano di sviluppo.
Si rammenta che Terna, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, predispone almeno ogni due anni, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi.
Detto piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 per poi essere approvato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Gli interventi previsti dal Piano di sviluppo, ove superino le soglie indicate agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sono soggetti a VIA statale, ai sensi del medesimo decreto. Con la novella contenuta al comma 8, si propone un raccordo tra, da un lato, la VAS e la fase di approvazione del Piano e, dall’altro, la VIA svolta sui singoli progetti, prevedendo che i dati acquisiti sui medesimi interventi in sede di VAS si considerino acquisiti nell’ambito della successiva valutazione di impatto ambientale.
L’articolo 47, comma 9 modifica l’articolo 1-sexies, comma 4-sexies del D.L. n. 239/2003 che prevede possano essere realizzate mediante una procedura semplificata (la cd denuncia di inizio attività, o DIA) alcuni progetti di modifica (cd varianti) all'interno delle stazioni elettriche. Attualmente la norma consente di effettuare con DIA tali varianti qualora non comportino aumenti di cubatura o comportino aumenti di cubatura, comunque non superiori al 30 per cento, necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. La novella prevede che tali varianti siano sottoposte a DIA anche se comportino aumenti di cubatura superiori al 30 per cento, purché interessino edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.
Si rammenta che la denuncia di inizio attività è presentata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e ai comuni interessati, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Il comune interessato, ove entro trenta giorni riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Articolo 47, comma 9-bis
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
L’articolo 47, comma 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. L’impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.
Il D.M. 16 febbraio 2016 ha aggiornato la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, precedentemente stabilita dal D.M. 28 dicembre 2012.
Gli incentivi possono essere richiesti presentando domanda al GSE; essi sono riconosciuti in una o più rate annuali e calcolati in percentuale alla spesa sostenuta, entro i massimali stabiliti per ciascuna delle tipologie di intervento individuate dal decreto.
Le risorse per l'erogazione degli incentivi riconosciuti trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale (art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2011).
L’articolo 1, ai commi 3 e 4, del D.M. 16 febbraio 2016 prevede che l’impegno massimo di spesa annua cumulata sia pari a 200 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti alle amministrazioni pubbliche ed a 700 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti a soggetti privati. Raggiunti tali limiti di spesa, non possono essere accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi.
L'articolo 47, comma 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in commissione in Senato, aumenta da 200 a 400 milioni di euro l’impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e riduce da 700 a 500 milioni di euro l’impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti ai soggetti privati.
Ciò, precisa la norma, a decorrere dal 2023, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di aggiornamento del meccanismo di incentivazione, già prevista dal D.Lgs. n. 199/2021.
In particolare, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede l’aggiornamento del meccanismo di incentivazione degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in base ai seguenti criteri:
a) si applica anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
b) sono ammesse all'incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti;
c) sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata di più strumenti, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies
(Disposizioni per favorire la realizzazione dell’Einstein Telescope)
I commi da 9-ter a 9-sexies - inseriti nel corso dell’esame in Senato - dell’articolo 47 recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. Inoltre, vengono introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all’esercizio delle attività economiche al fine della realizzazione e del funzionamento dell’infrastruttura di ricerca “Einstein Telescope”.
La novella di cui al presente comma 9-ter, in particolare, introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
La finalità è di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, concernente il fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.
Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. La misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico.
Viene finanziata la creazione o il rafforzamento di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.
Si ricorda che il citato articolo 7, al comma 1, stabilisce che per i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscano ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
Il nuovo comma 1-bis introduce una deroga a tale previsione, per gli impianti la cui realizzazione sia prevista in aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, e che richiedano, per la realizzazione o il corretto funzionamento delle infrastrutture stesse, la preservazione ambientale delle aree e dei territori circostanti.
Il successivo comma 9-quater dispone la nullità e la conseguente inefficacia delle autorizzazioni relative agli impianti che insistano sulle aree di cui al comma precedente, ove alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esse siano già state rilasciate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il comma 9-quinquies prevede, conformemente agli obiettivi di cui al comma 9-ter, che al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “Einstein Telescope”, gli ulteriori titoli abilitativi all’esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall’Allegato 1, nell’ambito dei Comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell’Allegato 2, siano rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, sentito l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Per quanto concerne il contenuto degli allegati, v. infra.
Si specifica che tale infrastruttura di ricerca, nel PNIR 2021-2027, è inclusa tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e che la sua collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study del febbraio 2011, finanziato con grant agreement n. 211743 nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ). Lo studio includeva la miniera di Sos Enattos di Lula, in Sardegna, in quanto luogo poco antropizzato e a basso rischio sismico, tra le aree idonee in Europa per la realizzazione della struttura sotterranea dell’Einstein Telescope. Le disposizioni in esame mirano quindi a rivalutare la realizzazione di altre infrastrutture nella zona interessata che potrebbe interferire con il buon funzionamento del Telescopio.
Da ultimo, il comma 9-sexies, al ricorrere di esigenze oggettivamente connesse alla preservazione della funzionalità dell’infrastruttura e all’esigenza di ridurne le potenziali interferenze, consente di modificare le attività economiche e i territori comunali di cui al comma precedente mediante decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l’INFN.
Allegato 1
Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, sentito l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie
Allegato 2
Comuni interessati
Alà dei sardi; Benetutti; Bitti; Buddusò; Dorgali; Galtelli; Irgoli; Loculi; Lodè; Lula; Nule; Nuoro; Oliena; Onanì; Orune; Osidda; Padru; Pattada; Siniscola; Torpé.
Secondo il comunicato stampa del MUR del 22 dicembre 2022, l’Italia si candida ad ospitare l’Einstein Telescope. L’altro paese europeo candidato sono i Paesi Bassi.
Il progetto, attinente all’ambito dell’astronomia delle onde gravitazionali, ha l’ambizione di condurre l'Europa in prima linea nel campo della ricerca sulla storia e sul futuro dell'universo. In particolare, il progetto riguarda lo studio e la progettazione di una nuova infrastruttura europea, ossia un osservatorio GW, in grado di coprire l'intera gamma di frequenze da circa 1 Hz a 10 kHz potenzialmente osservabili dalla terra. L’obbiettivo è identificare le tecnologie e le caratteristiche progettuali che consentirebbero di ottenere una sensibilità fino a cento volte superiore rispetto quella dei dispositivi di prima generazione. Così facendo, verrebbe ampliato il volume osservabile dell'universo e, di conseguenza, il tasso di prevedibilità degli eventi. Questo formidabile risultato potrà essere raggiunto grazie alla “condensazione” in un unico osservatorio di tutte le scoperte di misurazione scientifica. Infatti, per realizzare un tale rivelatore ad onde gravitazionali, di terza generazione, è necessario un eccezionale progresso nella “luce non classica” (non rilevabile attraverso il classico elettromagnetismo), laser avanzati che emettano centinaia di Watt di potenza continua, nuove tecniche di potenziamento del segnale, ricorrere all’interferometria utilizzando l'ottica diffrattiva, il raffreddamento criogenico di componenti ottici, tecniche di isolamento dalle vibrazioni e sospensioni monolitiche per i componenti ottici.
Articolo 47, commi 10-11
(Disposizioni in materia di comunità energetiche
nel settore agricolo)
L’articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.
L'articolo 47, comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:
- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o ad attività connesse,
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.
In particolare, si prevede che detti incentivi siano riconosciuti
- anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
- anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;
L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, rimane nella loro disponibilità. È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
Il successivo comma 11 estende l’applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:
- imprenditori agricoli,
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero,
- cooperative agricole.
Le configurazioni di autoconsumo diffuso sono disciplinate all’articolo 30 del D.Lgs. n. 199/2021 e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato con delibera n. 727/2022/R/eel. L’articolo 30, a cui rinvia la norma in commento, indica i requisiti in costanza dei quali:
- un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
- più clienti finali divengono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Attualmente gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche rinnovabili sono previsti dal D.M. 16 settembre 2020. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019, che ha dettato, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, una prima disciplina dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 settembre 2020, l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, oltre a recepire compiutamente la citata direttiva, dettando una nuova e più articolata disciplina dell’autoconsumo, delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di rete, prevede l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio dopo il 15 dicembre 2021;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio;
e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale.
La novella in commento prevede, dunque, in relazione ad alcune configurazioni di rete costituite da soggetti operanti nel settore agricolo, alcune deroghe ai limiti previsti alle lettere a) e b).
Giovedì 23 febbraio 2022, il Ministro Pichetto Fratin, rispondendo ad un’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati, ha annunciato che la proposta di decreto di attuazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina gli incentivi riconosciuti alle comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili è pronta ed ha ricordato che la sua entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea.
Articolo 47, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater
(Modifiche alle soglie per l’assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici)
L’articolo 47, commi da 11-bis a 11-quater, introdotti nel corso dell’esame in Senato, provvedono, in particolare, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell’assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.
Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, incrementa le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale). Tali incrementi operano tuttavia al ricorrere delle condizioni previste dal comma in esame (v. infra).
Nello specifico la norma prevede le seguenti modifiche:
- per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte II del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) la soglia minima di potenza viene elevata da 10 MW a 20 MW.
In base al punto 2) del citato allegato II sono assoggettati a VIA statale i progetti di “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”.
- per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II del Codice, la soglia minima di potenza viene elevata da 1 MW a 10 MW.
In base alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II del Codice sono assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. screening di VIA regionale) i progetti di “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”.
Come già anticipato, le modifiche illustrate operano solamente al ricorrere delle condizioni previste dal comma in esame.
Viene infatti previsto che le soglie siano incrementate purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 (per le modifiche previste all’articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 47, comma 1 e da 2 a 6);
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021 (ossia in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);
c) fuori dai casi precedenti, l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso alle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
Le aree specificatamente individuate alla lettera f) dell’allegato 3 alle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili comprendono:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- le aree naturali protette;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000;
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le fasce di rispetto o le aree contigue delle aree naturali protette;
- le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali);
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Il comma 11-ter, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede la soppressione, a fini di coordinamento, di una disposizione analoga a quella recata dal comma precedente e che si trova contenuta nel testo vigente del terzo periodo del comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011.
La disposizione vigente prevede infatti che i limiti minimi di potenza relativi agli impianti fotovoltaici, considerati dal comma 11-bis testé commentato, siano tutti elevati a 20 MW, purché il proponente presenti un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2010 (v. supra).
Il comma 11-quater, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, integra il testo della lettera h) del punto 2) dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’ambiente al fine di elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell’assoggettamento allo screening regionale di VIA per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Il testo vigente della lettera h) assoggetta a screening di VIA regionale i progetti di “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”.
Si ricorda che l’art. 166 del Codice prevede che i consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
Gli impianti idroelettrici di cui all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, sono impianti di potenza fino a 250 kW, realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.
Articolo 47-bis
(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)
L’articolo 47-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.
In particolare l’articolo in questione reca delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando all’Autorità di regolazione energia reti e ambiente il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
Articolo 48, commi 1-3
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
I commi 1-3 dell’articolo 48, modificati nel corso dell’esame svolto in Senato, prevedono l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.
Il comma 1 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
L’art. 184-bis del Codice dell’ambiente individua le condizioni, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che devono essere soddisfatte affinché una sostanza od oggetto sia qualificata come un sottoprodotto e non un rifiuto.
b) ai casi di cui all’art. 185, comma 1, lettera c), del Codice dell’ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
L’art. 185, comma 1, lett. c), del Codice dell’ambiente, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE, esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (recata dalla citata parte IV del Codice) “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e-bis) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi (lettera inserita nel corso dell’esame svolto in Senato);
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Il comma 1 disciplina altresì le modalità di emanazione del decreto ministeriale succitato, disponendo che lo stesso è adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica:
- di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- sentito il Ministro della salute;
- ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988.
Il comma 2 precisa inoltre che il decreto ministeriale in questione – in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) – disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
Il comma 3 prevede l’abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di terre e rocce da scavo (recata dall’art. 8 del D.L. 133/2214 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall’entrata in vigore del decreto ministeriale in questione.
L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i princìpi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d-ter) del comma 1 del medesimo articolo.
Tra i citati criteri si ricordano, in particolare, quello dettato dalla lettera a-bis), che prevede l’individuazione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, nonché quello di cui alla lettera d-bis), che richiede la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati. La lettera d-ter) richiede invece livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli precedentemente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).
Articolo 48, comma 3-bis
(Modifica della disposizione sul collegamento ferroviario Biella-Novara)
L’articolo 48, comma 3-bis, aggiunto nel corso dell’esame svolto in Senato, stabilisce che il finanziamento già previsto nella legge di bilancio per il 2019 può essere impiegato, oltre che per l’elettrificazione, anche per l’ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara.
La linea è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana, che la qualifica come "linea complementare". Nel contratto di programma (parte servizi) tra MIT e RFI 2022-2026 è individuata come linea che porta meno di 40 treni al giorno.
Con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 128) era stato concesso un finanziamento alla regione Piemonte di 5 milioni di euro – per il solo anno di competenza 2019 – per l’elettrificazione della ferrovia Biella-Novara.
In occasione della successiva sessione di bilancio (9 dicembre 2019) era stato approvato nella Commissione Bilancio del Senato l’ordine del giorno Pirro e altri 1586/115/05 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara. Dalle premesse dell’ordine del giorno si evinceva che i lavori di avvio dell’elettrificazione sarebbero consistiti nella rimozione dei passaggi a livello.
Con il comma aggiuntivo approvato dal Senato – con riformulazione proposta dal Governo – si consente alla regione Piemonte di destinare la medesima somma di 5 milioni già stanziata per l’anno 2019 anche al più generico ammodernamento della tratta.
Articolo 49, commi 1-3
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)
L’articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. Si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato è stato soppresso il comma 2.
In particolare l’articolo in esame, al comma 1, apporta modifiche puntuali agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Nello specifico il comma 1, lettera a) inserisce, all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, il comma 7-bis stabilendo che l’interessato, una volta decorso il termine inutilmente il termine previsto, trasmetta la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.
Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Si segnala che, come evidenziato inizialmente, il comma 2 del provvedimento d’urgenza è stato soppresso nel corso dell’esame da parte del Senato.
Per completezza si ricorda che il soppresso comma 2 sostituiva il numero 3-bis) dell’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:
Ø sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
Ø i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
Ø le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
Da ultimo il comma in esame prevede che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.
Articolo 49, commi 4-6
(Garanzie SACE)
L’articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell’importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo).
Il comma 4 estende l’ambito di applicazione dell’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, nonché, secondo quanto aggiunto in sede referente, all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari.
Il comma 6 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 144/2022. Tale norma consente, per le imprese a forte consumo di energia[84] colpite dagli effetti economici negativi del conflitto russo ucraino, che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE (ai sensi di quanto consentito dall’articolo 15, comma 5 del D.L. n. 50/2022) possa coprire il fabbisogno di liquidità, per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.
Il comma 5 modifica testualmente l’articolo 3, comma 2, sopprimendo l’inciso che prevede che l’ammontare garantito di finanziamento deve essere in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
Il medesimo comma 5 dispone che rimane fermo il rispetto delle condizioni di cui alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, di cui al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, Sezione 2.4.. La Sezione 2.4 concerne gli «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica».
Si segnala che il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” è stato recentemente sostituito dal nuovo Quadro temporaneo di crisi e Transizione – approvato dalla Commissione UE il 9 marzo 2023 (qui il testo) – il quale comunque conferma l’ammissibilità, fino al 31 dicembre 2023, degli aiuti «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» (disciplinandoli sempre nella Sezione 2.4 (punti 71-74), per una descrizione della quale si rinvia qui)[85].
L’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (L. n. 91/2022), a cui rinvia l’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 144/2022, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese e in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato di cui alla Sezione 2.4 del sopra citato “Quadro temporaneo”. Il comma 5 dell’articolo 15 ha di conseguenza fissato una serie di condizioni per il rilascio della garanzia temporanea SACE, tra i quali, i seguenti:
· la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
· b) l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
Il successivo articolo 3, comma 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in L. n. 175/2022, ha disposto che l'ammontare garantito del finanziamento garantito da SACE, di cui al citato articolo 15, comma 5, del D.L. n. 50/2022 possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro (limite qui soppresso), a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi della direttiva 2003/96/CE (art. 17, par. 1, lett. a)), e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
Il comma 4, estende l’ambito di applicazione dell’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale, nonché, secondo quanto aggiunto nel corso dell’esame svolto in Senato, all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese[86].
Si rammenta, infine, che l’articolo 30, comma 2-bis del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022), richiamato nel testo del comma 4 dell’articolo qui in esame, ha disposto che all'impresa Sideralloys Italia s.p.a si applichi la disciplina del Tavolo di coordinamento interministeriale per la continuità aziendale, partecipato dal Ministro delle imprese e del made in italy, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, nonché dai rappresentanti dell’azienda. Qui i più recenti verbali di incontro del tavolo, pubblicati sul sito del Ministero delle imprese (verbale del 6 ottobre 2022).
La relazione tecnica evidenzia che le norme introdotte con l’art. 49, commi 4-5, in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto vi è sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex art.1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
Gli impegni della SACE S.p.A. sono infatti assunti a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo a copertura delle garanzie concesse dalla medesima Società per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia da COVID -19, di cui al citato art. 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020)), entro il limite, già fissato dal comma 1 del medesimo art. 1, di 200 miliardi di euro
A tal riguardo la relazione tecnica segnala che, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022.
Il comma 6 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 49, comma 6-bis
(Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE)
L’articolo 49, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell’ambiente.
Prima di illustrare nel dettaglio la disposizione in esame appare utile richiamare, in estrema sintesi, la disciplina vigente.
L’articolo 24-bis, comma 1, del D.Lgs. 49/2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, dispone, tra l’altro, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, nonché che “per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, … è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi”.
L’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, dispone, tra l’altro, che per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti “al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”.
In attuazione di tale disposizione il decreto direttoriale 8 agosto 2022, n. 54, con cui sono state approvate le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati".
Il comma in esame introduce un nuovo comma 1-bis nell’art. 24-bis del D.Lgs. 49/2014 al fine di stabilire che:
- la garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto previsto dal comma 1 (v. supra), per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale.
- alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE emanate in attuazione dell’art. 40, comma 3 del D.Lgs. 49/2014 (v. supra).
Articolo 49-bis
(Impianti alimentati a biomassa solida)
L’articolo 49-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell’impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l’utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.
L’articolo 49-bis modifica l’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022, recante disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Detto articolo prevede che, in caso di adozione di misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico con provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della transizione ecologica, Terna Spa predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La norma affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente la definizione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
Il programma può comprendere, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4 del D.L. n. 14/2022, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.
La novella in commento prevede che il programma possa altresì comprendere l’utilizzo di impianti alimentati da biomassa solida. Per i soli impianti alimentati da bioliquidi combustibili, si continua a prevedere che, esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, sia ammessa anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.
Si ricorda che, in attuazione dell’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022, il 1° settembre 2022 l’allora Ministro della transizione ecologica ha adottato un atto di indirizzo chiedendo a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione ivi previsto. A tale atto ha fatto seguito la predisposizione di un programma di massimizzazione efficace fino al 31 marzo 2022 e l’adozione delle deliberazioni Arera per la definizione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dagli impianti interessati (Del. 13/09/2022, n. 430/2022/R/eel, Del. 15 novembre 2022, n. 575/2022/R/eel, Del. 20 dicembre 2022, n. 701/2022/R/eel, Del. 27 dicembre 2022, n. 725/2022/R/eel).
Il 1° aprile 2023, Terna comunicava di aver ricevuto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica un altro atto di indirizzo con cui richiedeva: 1) di continuare il programma di massimizzazione, stabilendo come obiettivo un risparmio di 0,7 miliardi di smc di gas naturale, con la possibilità di elevarlo fino a 1 mld di smc in caso di peggioramento dello scenario; 2) che il profilo del programma preveda una prevalenza delle ore a maggior criticità per la copertura della domanda attesa; 3) di concentrare maggiormente il programma nel periodo tra giugno e settembre 2023; 4) di dare priorità agli impianti non rilevanti.
Articolo 50
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR)
L’articolo 50, modificato nel corso dell’esame in Senato, interviene sul sistema di governance delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. (commi 1-9).
Viene conseguentemente soppresso il “Nucleo di verifica e controllo” (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al “Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione” (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e anch’esso disciplinato con DPCM (commi 10-18).
Ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data che sarà stabilita da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tale operazione è volta ad assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione[87], a rafforzare le attività di programmazione, coordinamento e supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, e a favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.
L’articolo 50 in esame indica gli adempimenti normativi da adottare e la relativa tempistica, che di seguito si ripercorre in sintesi:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) si provvede, oltre alla indicazione della data a decorrere dalla quale l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa, alla individuazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia, nonché alla conseguente riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 2);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura) da adottare entro 60 giorni dalla data di adozione del menzionato DPCM di cui al comma 2, si procede alla individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC, fermo restando il relativo trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3);
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i 60 giorni successivi all’adozione del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi (comma 5);
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (26 aprile 2023), gli organi dell’Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono (comma 7);
- con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si procede alla individuazione di un dirigente di livello generale dell’Agenzia per la coesione territoriale a cui assegnare – fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia, indicata nel DPCM di cui al precedente comma 2 – le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al direttore dell’Agenzia; le funzioni attribuite al Comitato direttivo dell’Agenzia sono invece svolte, fino alla medesima data di cessazione delle attività dell’Agenzia, dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 7);
- entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2023) gli organi di amministrazione in carica deliberano il bilancio di chiusura dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti; il bilancio di chiusura e la relazione sono trasmessi al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione (comma 7);
- sono mantenuti, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia – ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore – gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all’art. 4 del DPCM 19 novembre 2014 (comma 8);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (26 maggio 2023) si provvede alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) (comma 10);
- più specificamente, il DPCM di cui al comma 10 provvede a disciplinare: la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo; le relative fasce retributive, in un massimo di quattro; le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo; gli ambiti e le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 13);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede alla nomina dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione – NUPC; in alternativa, questi possono essere nominati con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione (comma 11);
- entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) il Dipartimento per le politiche di coesione stipula un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF per la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione (comma 18).
In dettaglio, il comma 1, nel sopprimere l’Agenzia per la coesione territoriale e nell’attribuire le relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri – precisa che le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato che risulta in servizio presso l’Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'Agenzia per la coesione territoriale
All’Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall'articolo 10 del D.L. n. 101/2013, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio (o del Ministro delegato), è affidata l'azione di programmazione coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.
L'Agenzia è dotata di uno Statuto, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2014, che ne disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori. Con due successivi D.P.C.M,, sono stati approvati il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (D.P.C.M. 7 agosto 2015) e il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale (D.P.C.M. 7 agosto 2015).
Per quel che concerne le competenze – a seguito del riordino operato con il D.L. n. 86/2018 (articolo 4-ter, co. 3) - l'Agenzia, con riferimento sia ai Fondi strutturali europei che al Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri:
- assicura, in raccordo con le amministrazioni competenti, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, vigilando altresì sull'attuazione dei programmi medesimi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano risorse della politica di coesione;
- assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali, anche con riferimento alla formazione del personale delle amministrazioni interessate;
- sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, in qualità di centrale di committenza;
- propone, ai fini dell'adozione da parte della Presidenza del Consiglio, le necessarie misure di accelerazione degli interventi e dà esecuzione alle determinazioni assunte ai fini dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, per evitare il disimpegno dei fondi europei, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 88/2011.
- promuove, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
- può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti avvalendosi a tal fine di Invitalia Spa,
Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati, nonché di accelerarne la spesa, l’Agenzia per la coesione territoriale ha proceduto, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione degli strumenti di intervento finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 (quali patti territoriali, programmi operativi, ecc), al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ciascuna amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», caratterizzato da modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
I Piani di Sviluppo e Coesione per ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali titolari delle risorse del FSC sono stati approvati nel corso del 2021.
Da ultimo, è intervenuto l’articolo 60 del D.L. n. 77 del 2021, che, al fine di rafforzare il ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale, ha modificato l’art. 12 del D.L. n. 133 del 2014 prevedendo che:
- per l’esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato dei programmi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale, possa avvalersi dell’Agenzia per la coesione territoriale (oltre che delle amministrazioni centrali);
- i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, inoltre, può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi.
Il comma 2 prevede, entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), l’adozione di un DPCM per l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia da trasferire al Dipartimento per le politiche di coesione, per la definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse, con l’individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia e delle unità di personale da trasferire.
Il DPCM provvederà altresì alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri
Ai fini della definizione del nuovo quadro di governance per le politiche di coesione 2014-2020, con il decreto-legge n. 101 del 2013 è stato disposto il trasferimento delle competenze dell’allora Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trasferimento si è completato a dicembre 2014, con l’istituzione nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Dipartimento per le politiche di coesione, responsabile del coordinamento e della programmazione della politica di coesione, e con il trasferimento dal Dipartimento delle politiche di sviluppo del MISE delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Il Dipartimento per le politiche di coesione, struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, cura il raccordo con le istituzioni dell'Unione europea e le Amministrazioni statali e regionali, per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e la destinazione territoriale delle risorse, con riferimento all'impiego dei fondi dell'Unione europea per la coesione e delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Il Dipartimento promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati con tali strumenti, raccoglie ed elabora le informazioni e i dati relativi alla loro attuazione, coordina le connesse attività di valutazione, elabora proposte di atti deliberativi al CIPE per le attività di competenza. Svolge, inoltre, attività di sorveglianza sull'attuazione delle politiche di coesione e vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse, cura l'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 D.L. n. 133 del 2014). Spetta, infine, a tale struttura il coordinamento e l'attivazione dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).
Il Dipartimento risulta organizzato in un unico Ufficio di livello dirigenziale generale (Ufficio per le politiche di coesione), articolato a sua volta in due servizi: il Servizio Analisi, definizione delle politiche e della programmazione ed il Servizio Rilevazioni informative, open coesione, misure straordinarie per l'attuazione, nonché supporto giuridico e gestione strumenti normativi.
Il comma 3 prevede l’adozione – entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 – di un ulteriore DPCM, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, al fine di individuare le unità di personale di livello non dirigenziale dell’Agenzia, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione (PSC) di ciascuna amministrazione. Il trattamento economico di tale personale resta comunque a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi del comma 4, al personale non dirigenziale dell’Agenzia trasferito al Dipartimento si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In attesa dell’adozione del DPCM di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito dall’Agenzia continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Successivamente all’adozione del decreto di indicato al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali indicate all'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
Il comma 6 interviene in merito ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro 30 giorni dalla data di soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Il comma 7 precisa che gli organi dell'Agenzia, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Tuttavia, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore dell’Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell’Agenzia che viene individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, mentre le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell’Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti.
Il bilancio di chiusura è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma 7.
Una disposizione transitoria è altresì contenuta al comma 8, il quale stabilisce che gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo, di cui all’articolo 4 del DPCM 19 novembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014), sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Con una modifica approvata nel corso dell’esame svolto in Senato, è stato previsto, limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, che i relativi incarichi siano mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal successivo comma 10, ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dai commi da 1 a 8 (rectius commi da 1 a 7), che vengono indicati in 24.302.914 euro per il 2023 e in 28.702.914 euro a decorrere dal 2024, disponendo che ad essi si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell’Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio del ministri con il decreto ministeriale previsto dal comma 5.
Nel bilancio dello Stato 2023-2025 le risorse per le attività dell’Agenzia per la coesione territoriale sono così esposte nello stato di previsione del MEF:
cap. |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2500 |
Spese dell’Agenzia per la coesione territoriale |
24.302.914 |
28.702.914 |
28.702.914 |
2502 |
Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per la retribuzione ai membri del nucleo di verifica e controllo (NUVEC) |
3.965.061 |
3.965.061 |
3.965.061 |
2503 |
Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per il funzionamento del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
TOTALE |
28.367.975 |
32.767.975 |
32.767.975 |
Emerge in modo evidente, dalla suddetta tabella, una riduzione delle spese totali in conseguenza della soppressione del NUVEC, le cui funzioni sono attribuite al “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC), con la conseguente riduzione del numero dei componenti (vedi commi 10 e 11), nonché del venir meno degli organi di vertice dell’Agenzia (Direttore generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).
Il comma 10 prevede che entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) con DPCM si provvederà alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che verrà ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).
Il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP
In attuazione dell’art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con DPCM 19 novembre 2014 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).
Ai sensi dell’art. 2, il NUVAP è costituito da non più di 32 componenti (quota così indicata dal DPCM 20 ottobre 2017) e può essere articolato in aree che sono individuate con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Segretario generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire.
I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata.
Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.
Il NUVAP interviene in ordine alle attività di valutazione delle politiche e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale, di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale e di verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità comunitaria. Effettua inoltre analisi e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori e meccanismi premiali nonché un supporto alle amministrazioni nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali (art. 3).
Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – NUVEC
In attuazione dell’art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con DPCM 19 novembre 2014 è stato costituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).
Ai sensi dell’art. 4, il NUVEC è costituito da non più di 30 componenti e può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia.
Il NUVEC ha funzioni in tema di verifiche, anche con successiva emissione di rapporti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico; esercita inoltre funzioni di audit al fine della correttezza e regolarità della spesa e di proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa (art. 3).
Il Regolamento, (più volte modificato, da ultimo, con provvedimento del Direttore n. 302/2022) disciplina le aree di attività e l’organizzazione interna del NUVEC, che risulta così articolato:
- Area di attività 1: Sostegno e accompagnamento per l’accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia;
- Area di attività 2: Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit;
- Area di attività 3: Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti Pubblici Territoriali;
- Area di attività 4: Monitoraggio dell’attuazione ed integrazione delle banche dati;
- Area di attività 5: Attuazione di investimenti diretti dell’Agenzia;
- Area di attività 6: Supporto all’attività dei Commissari ZES.
Ai sensi del comma 11, il nuovo Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, determinando una riduzione complessiva di 22 componenti rispetto alla situazione precedente (NUVAP: massimo 32 componenti; NUVEC: massimo 30 componenti).
Riprendendo sostanzialmente quanto già previsto attualmente dal DPCM 19 novembre 2014, i componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, fra:
- dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- personale degli enti pubblici economici;
- esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.
L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.
Qualora i componenti del Nucleo siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati, per l’intera durata dell’incarico, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Ai componenti che sono dipendenti della pubblica amministrazione (in un numero non superiore a dieci) possono, tuttavia, essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, della legge n. 400 del 1988 (relative alla decadenza dall’incarico se non confermati entro 3 mesi dal giuramento di un nuovo governo).
Il comma 12 disciplina il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo dei componenti del NUPC (Nucleo per le politiche di coesione) che viene compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 140.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Per i componenti a titolo non esclusivo (comma 11, quinto periodo), il compenso annuo lordo è indicato fino a 30.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.
I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico come indicato al primo periodo del presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
Il comma 13 definisce il contenuto del DPCM di riorganizzazione del NUPC, previsto dal precedente comma 10, il quale deve disciplinare:
a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo;
c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;
d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale;
- approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell’integrazione tra politica di coesione e PNRR;
- supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l’accelerazione e dell’attuazione dei programmi cofinanziati nell’ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d’intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l’elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;
- svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell’ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell’articolo 51 del presente decreto-legge ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.
Il comma 14 stabilisce che gli incarichi già conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), diversi da quelli specificamente individuati dall’art. 2, comma 5, del DPCM 19 novembre 2014 (cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri), cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC ai sensi del precedente comma 10.
Ai sensi del comma 15, le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».
Il comma 16 precisa che i compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del MEF previsto dal comma 5, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 17 interviene con riguardo alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – dalle amministrazioni centrali[88] che, nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale.
La cifra considerata dal comma 179 era indicata in 2.800 unità complessive.
Nello specifico, il comma 17 dell’articolo in esame precisa che le amministrazioni centrali possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli di tale personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
Le assunzioni di personale in oggetto sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
Nel corso dell’esame svolto in Senato è stato inserito il comma 17-bis, il quale prevede che per le stesse finalità di cui al comma 17 anche le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, incluse le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi del citato art. 1, comma 179 della legge di bilancio 2021 – mediante il concorso pubblico bandito ai sensi del successivo comma 181, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale in servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.
Ai fini di tali assunzioni, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione.
Le assunzioni di cui al comma 17-bis sono anch’esse effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.
Infine, ai sensi del comma 18, entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di definire le modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione[89].
Per tali finalità, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di tale sistema. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 51, comma 1
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
L’articolo 51, comma 1, stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all’Autorità di gestione.
Il comma in esame, nell’aggiungere all’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) un comma 56-bis, stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte:
- dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure;
- dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.
Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), all’articolo 1 – oltre a stabilire le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sulle risorse dei fondi dell’Unione europea (FSE, FESR, FEASR e FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle P.A. di Trento e di Bolzano (commi 51 e 52), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 53) e dei c.d. “interventi complementari” (comma 54) – ha definito le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato (commi 55-57).
In particolare, al comma 55, si stabilisce che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
Conseguentemente, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.
L’Autorità di gestione e l’Autorità di audit nel Regolamento(UE) n. 2021/1060
Con il Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.
In particolare l’articolo 71 (Autorità di programma) stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
Il paragrafo 2 precisa che l'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
Inoltre il paragrafo 4 ribadisce che gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
Le Autorità dei programmi saranno l’Autorità di gestione e l’Autorità di audit. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell’Autorità di gestione, di cui all’art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l’organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.
In particolare:
- per i programmi a titolarità di regioni o province autonome – programmi regionali, viene istituita un’Autorità di audit per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell’Autorità di audit nell’organigramma dell’Amministrazione di riferimento;
- per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali – programmi nazionali, l’autorità di audit viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l’Autorità di audit non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l’Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l’Autorità di audit non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l’Autorità di gestione.
Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGRUE.
Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del DPCM 1° ottobre).
Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d’iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, DPCM 26 settembre 2019).
Il successivo punto 4 riguarda le Autorità di audit.
L’Autorità di audit è un’autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all’ audit ed esercita le funzioni di cui all’art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l’istituzione dell’Autorità di audit a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.
In ogni caso, l’Autorità di audit deve soddisfare i seguenti requisiti:
- indipendenza organizzativa e funzionale[90], e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all’organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell’Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;
- adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;
- utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti.
Tali requisiti saranno valutati dall’Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell’ambito della valutazione in itinere.
Nel caso in cui l’Autorità di audit sia individuata dall’Amministrazione nell’ambito della struttura organizzativa dell’Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell’Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.
Inoltre, l’Autorità di audit deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell’organizzazione dell’Amministrazione, garantisca l’indipendenza della stessa Autorità di audit.
La struttura dell’Autorità di audit deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l’efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all’Autorità di audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi. L’Autorità di audit può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all’efficace espletamento delle proprie attività.
L’Autorità di audit predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l’assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.
Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l’autonomia finanziaria delle Autorità di audit, si prevede l’attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all’interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:
- apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di audit, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di audit (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l’espletamento della funzione di audit, costo del personale interno, trattamenti accessori);
- continuo aggiornamento professionale degli auditor, attraverso corsi di formazione, workshop, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.
L’Autorità di audit si avvale di strumenti e procedure idonei per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.
Pertanto, le Autorità di audit utilizzano e rendono disponibili per tutti gli auditor le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all’efficace operatività della funzione di audit, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall’Organismo nazionale di coordinamento di cui al punto 6.
In particolare, l’Autorità di audit assicura:
- la predisposizione della strategia di audit, conformemente a quanto previsto dall’art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall’art. 77 del medesimo regolamento;
- l’attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di audit, sia relativamente alle attività degli auditors interni che di quelli esterni di cui l’Autorità di audit si avvale (quality review);
- la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di audit, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- l’individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei follow-up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l’Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell’ambito dell’audit unico di cui all’art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5).
L’Autorità di gestione e l’Autorità di audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l’efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l’attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l’autonomia di ciascuna Autorità.
L’Autorità di audit partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall’Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell’approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l’esercizio della funzione di audit.
L’Accordo di partenariato 2021-2027 tra l’Unione europea e la Repubblica italiana
Con la delibera 22 dicembre 2021, n. 78 il CIPESS ha approvato la proposta di Accordo di partenariato 2021-2027[91] e definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.
In particolare, al punto 3 della delibera, si specifica che “l’esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027”.
Al punto 5 si precisa che “Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell’Allegato 2 della delibera sono presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l’organizzazione complessiva a livello nazionale per l’adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera”.
L’Allegato 2 alla delibera CIPESS n. 78 del 2021 reca, pertanto, le “Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027”.
1. Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni, al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
I princìpi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:
- organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi;
- separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all’interno di queste.
Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:
- il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l’istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;
- l’istituzione dell’organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l’attuazione dei programmi presieduto dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- il rafforzamento dell’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, per assicurare l’efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all’audit delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell’efficacia delle attività di audit e dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.
Articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater
(Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica)
I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 51, introdotti nel corso dell’esame svolto in Senato, recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.
In particolare, i commi 1-bis e 1-ter prevedono l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli Interventi Complementari alla programmazione comunitaria (POC).
Con delibera del CIPESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.
Il comma 1-quater dispone l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.
In particolare, il comma 1-bis stabilisce che, a partire dal periodo contabile 2023-2024, le risorse riconosciute dalla Commissione europea a rimborso delle spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei Programmi operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) attuativi dei Fondi strutturali – cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) della programmazione 2014-2020, sia dal FESR e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) della programmazione 2021-2027 – sono trasferite sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), relativo agli “Interventi Complementari alla programmazione comunitaria”[92], in una o più linee specifiche di intervento.
Agli interventi di cui al conto corrente sono destinate anche le risorse di cofinanziamento nazionale e le somme a carico del Fondo di Rotazione[93] che si siano “rese disponibili” per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento dei suddetti Programmi Operativi.
La norma in esame sembrerebbe presupporre, dunque, l’autorizzazione alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi attuativi dei Fondi strutturali europei del ciclo 2014-2020 (cofinanziati dal FESR e dal FSE) e del ciclo 2021-2027 (cofinanziati dal FSE+) a richiedere alla Commissione europea la riprogrammazione dei PON e dei POR, per le spese sostenute con risorse nazionali dichiarate nelle domande di rimborso presentate alla Commissione europea a partire dal periodo contabile 2023-2024, con una variazione del tasso di cofinanziamento dei Programmi Operativi con percentuali più alte a carico dei Fondi UE. Da tali variazioni del tasso di cofinanziamento discenderebbe la maggiore disponibilità di risorse del Fondo di rotazione.
Il quadro normativo europeo in materia di tasso di cofinanziamento a carico dei Fondi strutturali e di investimento europei
Il quadro normativo europeo che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2014-2020 è definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei. Singoli regolamenti contengono poi disposizioni specifiche per ciascun Fondo.
Il Regolamento stabilisce che la decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro devono essere debitamente motivate ed approvate dalla Commissione europea. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma operativo è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma (art. 65, par. 9).
Specifiche deroghe sono state introdotte, a seguito delle modifiche regolamentari adottate nel 2020 e nel 2022, al fine di garantire agli Stati membri l’immediata disponibilità di risorse finanziarie derivanti dai Fondi strutturali per le spese necessarie ad affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all’epidemia Covid-19, ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 (sulla base delle modifiche apportate con il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020) e per le spese volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022 (cfr. Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022).
Sia i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte delle spese portate a rendicontazione, sia le risorse di cofinanziamento nazionale “liberate” per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento dei programmi cofinanziati, sono destinate dal comma 1-bis al finanziamento degli interventi attivati a livello nazionale e complementari alla programmazione comunitaria, finanziati con le risorse del Fondo IGRUE, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione.
A tal fine, la norma prevede che, contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi provvedano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali.
Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal successivo comma 1-quater.
Riguardo alla norma in esame, si segnala che risulta indefinita la tipologia delle “spese sostenute con risorse nazionali” che, a partire dal periodo contabile 2023-2024, possono essere dichiarate nelle domande di pagamento alla UE e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, al fine del riconoscimento dei rimborsi da parte della Commissione europea.
Per altro verso, non risultano, al momento, informazioni ufficiali circa il raggiungimento di un accordo con la Commissione europea avente ad oggetto la variazione dei tassi di cofinanziamento dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dal FESR, dal FSE e dal FSE+ nell’ambito dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
In base alla formulazione della norma, inoltre, si sottolinea che il riconoscimento dei rimborsi “a partire dal periodo contabile 2023-2024” sembrerebbe implicare la rendicontazione delle predette spese sia nell’ambito dei programmi nazionali e regionali attuativi dei Fondi strutturali 2014-2020, cofinanziati dal FESR e dal FSE (la cui operatività, per la regola dell’n+3[94], termina a dicembre 2023), sia dei Programmi operativi dei Fondi strutturali del nuovo ciclo 2021-2027 cofinanziati dal FESR e dal FSE+, la cui adozione da parte della dalla Commissione europea si è appena conclusa a gennaio 2023. Non risulta ancora avviata la fase attuativa.
Riguardo allo stato di utilizzo dei Fondi strutturali del ciclo 2014-2020, l’ultimo Bollettino di Monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), rileva che alla data del 31 dicembre 2022, sul complesso delle risorse programmate (oltre 65,8 miliardi), l’avanzamento finanziario dei Fondi strutturali 2014-2020 si attesta, per ciò che attiene agli impegni, ad un valore pari all’85,25, mentre il livello dei pagamenti ha raggiunto circa 38,4 miliardi, corrispondenti al 58,26% delle risorse programmate.
Come riportato nella Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020, presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Parlamento a febbraio scorso, i dati di monitoraggio indicano un ritardo nell'avanzamento finanziario dei Programmi Operativi, con una spesa ancora da realizzare nel 2023, ultimo anno della programmazione, di circa 28 miliardi di euro.
Per informazioni più dettagliate circa lo stato di attuazione della programmazione 2014-2020, con riguardo all’utilizzo sia delle risorse europee dei Fondi SIE, sia delle risorse del cofinanziamento nazionale, sia, infine, delle risorse nazionali destinate alla realizzazione degli interventi afferenti alla politica di coesione, si rinvia al dossier del Servizio Studi sulla politica di coesione in Italia, pubblicato in occasione dell’audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, svoltasi il 15 marzo 2023 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.
Il comma 1-ter rinvia ad una apposita delibera del CIPESS, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, l’individuazione degli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.
Con la citata delibera saranno inoltre definite le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul menzionato conto corrente n. 25051 del Fondo IGRUE.
È altresì assicurato il monitoraggio degli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 55, della legge, n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito della programmazione 2021-2027.
Il citato comma 55 definisce le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati dei Fondi strutturali 2021-2027 a valere sui Fondi strutturali (FESR e FSE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo per una transizione giusta (JTF), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti la cooperazione territoriale europea.
Il monitoraggio riguarda altresì gli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato e quelli del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027.
Il monitoraggio è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea).
A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza (PON e POR), la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra la Ragioneria generale e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
Il comma 1-quater concerne i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2023/435 del 27 febbraio 2023.
La crisi energetica e l’inserimento di una clausola di flessibilità nell’uso delle risorse dei Fondi SIE 2014-2020 da parte del Regolamento sul REPowerEU
Si rammenta che nel corso del 2023 la Commissione europea ha adottato alcune modifiche regolamentari con le quali ha introdotto misure eccezionali necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
In particolare, con il Regolamento 27 febbraio 2023, n. 2023/435/UE[95] del Parlamento europeo e del Consiglio, si è provveduto a modificare il Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in quanto tali Piani risultavano antecedenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e alle conseguenze che ne sono derivate sul piano energetico.
Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, ulteriormente incrementati a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, sono state altresì previste misure eccezionali temporanee, pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020, mediante un uso flessibile delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle famiglie vulnerabili, finalizzato a coprire i costi energetici sostenuti e pagati dal 1° febbraio 2022.
A tal fine, con l’inserimento dell’articolo 25-ter nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 sui Fondi SIE, è stata concessa agli Stati membri, in deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma del Regolamento – la possibilità di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 100% europeo da applicare agli assi prioritari dedicati dei programmi operativi del FESR e del FSE fino alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. Le spese per le operazioni a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili, al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Al fine di tenere conto dei vincoli di bilancio dell'Unione, l'importo massimo dei pagamenti della Commissione a favore di tali operazioni nell'ambito delle priorità specifiche dovrebbe essere pari a 5 miliardi di euro nel 2023.
Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese per le misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e dal FSE) del periodo di programmazione 2014-2020, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento.
Le somme trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono destinate – nei limiti delle relative risorse disponibili – al finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas, riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) (bonus sociale elettrico e gas).
L’articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2023 ha previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale fossero rideterminate dall'ARERA nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas. Il comma 19 ha disposto che, a tale fine, entro il 31 marzo 2023, l’importo venisse trasferito alla Cassa per i servizi e energetici e ambientali CSEA.
Si rammenta che una flessibilità eccezionale nell’utilizzo dei Fondi strutturali europei 2014-2020 è stata concessa dalla Commissione europea anche in occasione della crisi sanitaria dovuta al Covid-19.
A seguito di specifiche iniziative adottate dalla Commissione europea - denominate "Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)" e "Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)" – è stata introdotta una flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi SIE, per mobilitare tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione per affrontare gli effetti negativi gravi della crisi sanitaria sulle economie e sulle società dell'UE.
In particolare, con il Regolamento (UE) 2020/558[96] del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 è stato introdotto l’art. 25-bis al Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale, in deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante le disposizioni comuni sui fondi europei, ha offerto agli Stati membri la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 destinate a contrastare gli effetti generati dall'epidemia, per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione (cfr. Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020). La legislazione nazionale si è adeguata alle iniziative europee con l'articolo 242 del D.L. n. 34/2020.
La medesima modalità di destinazione delle risorse ai Programmi complementari 2014-2020 è stata prevista dall’art. 48, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2022, in attuazione del Regolamento (UE) 2022/562,
Tale possibilità è stata estesa anche al periodo contabile 2021-2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/562, relativamente alle spese dichiarate nelle domande di pagamento con tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina (attuato con l’art. 48, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2022).
Le risorse erogate dall'UE a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (POC), vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione. Ai POC sono stati altresì destinati gli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione che si sono "liberati" per effetto dell'integrazione fino al 100% del tasso di cofinanziamento UE dei Programmi Operativi.
Nel periodo 2020-2021, dunque, le risorse programmate per l’Italia a valere sui fondi strutturali FESR e FSE hanno subito importanti modifiche a seguito delle riprogrammazioni di alcuni Programmi Operativi[97], con una riduzione delle risorse complessivamente programmate.
Nella Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020, presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Parlamento a febbraio scorso,, il quadro complessivo dei Fondi SIE destinati a finalità emergenziali nell’ambito degli accordi Covid-19 sottoscritti con le Amministrazioni interessate è pari a circa 12 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi a valere sui Programmi Operativi Nazionali (PON) e 6,5 sui Programmi Operativi Regionali (POR), con previsioni di rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato per oltre 7 miliardi di euro. Gli importi di cofinanziamento nazionale liberati a seguito dell’applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100% e della rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, hanno integrato la dotazione finanziaria dei Programmi Operativi Complementari.
Articolo 51-bis
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)
L’articolo 51-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, dispone la presentazione nell’esame del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal DDL di Bilancio per il 2024, di allegati conoscitivi in materia di parità di genere e di bilancio ambientale. La norma è funzionale all’attuazione di un traguardo del PNRR che richiede la riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.
Il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio[98], appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell’uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
Si evidenzia che la norma dà attuazione al traguardo previsto nell’ambito della Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (Riforma 1.13 del PNRR, traguardo M1C1-110, con scadenza al 31 dicembre 2023), il quale richiede che la legge di bilancio per il 2024 fornisca al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile, consistente nella classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Il comma 2 dispone che per la redazione dei due allegati si applichino le procedure previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) per l’Ecorendiconto dello Stato (art. 36, comma 6) e per il Bilancio di genere (art. 38-septies, comma 2). La normativa vigente, infatti, prevede che i due citati documenti vengano redatti in sede di rendicontazione.
L’Ecorendiconto dello Stato e l’Ecobilancio dello Stato
L’art. 36, comma 6 stabilisce che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
L’articolo 36, comma 6 prevede, inoltre, che le amministrazioni forniscano le informazioni sulle risultanze delle spese ambientali al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione individuati con determina del Ragioniere Generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
La determina, adottata il 18 marzo 2011 (n. 39816), individua le indicazioni tecniche e metodologiche sulla base delle quali le amministrazioni sono chiamate a fornire le informazioni sulle spese ambientali di propria competenza per la realizzazione dell’allegato al Rendiconto (c.d. Ecorendiconto).
Il primo Ecorendiconto è stato pubblicato con riferimento all’esercizio finanziario 2010. Il più recente Ecorendiconto è stato pubblicato a giugno 2022 per l’esercizio finanziario 2021.
Si segnala che, sebbene la legge n. 196 del 2009 non lo preveda espressamente, già dal 2011 le spese ambientali individuate con le modalità previste per l’Ecorendiconto sono state rappresentate anche nel documento allegato alla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, il c.d. Ecobilancio dello Stato.
Nell’Ecobilancio dello Stato allegato alla relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023-2025 si afferma che le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali ammontano a circa 20,8 miliardi di euro nel 2023, pari al 2,6% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.
Il Bilancio di genere nell’ordinamento contabile italiano e i dati emergenti dal Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2021
Per quanto riguarda il Bilancio di genere, si ricorda che esso è previsto, in via sperimentale, dall'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 (introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 per il completamento della riforma del bilancio). Tale disposizione ha previsto la definizione, in sede di rendicontazione, di un bilancio di genere, volto a dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.
Successivamente, con le modifiche introdotte all’art. 38-septies dal D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, la funzione del bilancio di genere è stata rafforzata, ponendo l’accento sull’opportunità che tale strumento sia utilizzato come base informativa per promuovere la parità di genere tramite le politiche pubbliche – attraverso una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere – ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF).
Il comma 2 dell’articolo 38-septies (richiamato dalla norma in esame) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali. I criteri e la metodologia generale per il bilancio di genere sono indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017. Criteri più dettagliati sono individuati, inoltre, con circolari della Ragioneria generale dello Stato (si veda, da ultimo, la circolare 28 aprile 2022, n. 20).
Il Governo ha presentato, a partire dal bilancio 2016 e, nel 2022, per l’esercizio finanziario 2021, un bilancio di genere “a consuntivo”, accompagnato da periodiche Relazioni al Parlamento che danno conto dell’istruttoria svolta e dei criteri seguiti ai fini della sperimentazione prevista dalla legge (qui il link alla documentazione).
La finalità del bilancio di genere è di offrire:
- una rappresentazione delle spese del bilancio dello Stato “riclassificate” contabilmente in chiave di genere, alla luce di una valutazione del loro diverso impatto su uomini e donne;
- una serie di indicatori statistici per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle disuguaglianze di genere e la loro associazione alla struttura del bilancio;
- un’analisi dell’impatto sul genere delle principali misure di politica tributaria, sia dal lato delle spese sia dal lato delle entrate del bilancio.
Accanto al bilancio di genere, nella Relazione al Parlamento è altresì elaborata una rassegna normativa delle disposizioni volte alla riduzione di divari di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi.
Nel Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2021 è presente, inoltre, una riclassificazione delle spese del Conto del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere, unitamente a una sintesi delle politiche settoriali messe in atto dalle amministrazioni e ad alcuni approfondimenti su spese fuori bilancio.
Le categorie di riclassificazione sono le seguenti:
- spese “dirette a ridurre le diseguaglianze di genere” relative alle misure direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità;
- spese “sensibili” relative a misure che hanno o potrebbero avere un impatto, anche indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne;
- spese “neutrali” relative alle misure che non hanno impatti diretti o indiretti sul genere.
Dalla sintesi del bilancio di genere 2021 si evince che la spesa totale del bilancio dello Stato, a consuntivo, è risultata essere pari a circa 1.060,0 miliardi di euro di impegni (-1,5 per cento rispetto al 2020, 1.076,1 miliardi). Al netto delle spese del personale, la spesa impegnata nel 2021 ammonta a 953,2 miliardi (+1,7 per cento rispetto all’esercizio precedente) di cui circa l’83,5 per cento (-2,4 punti percentuali rispetto al 2020) è classificato come neutrale al genere, il 15,9 per cento è riconosciuto come sensibile al genere (+2,3 punti percentuali rispetto al 2020, era il 13,6 per cento), mentre quella considerata come diretta a ridurre le disuguaglianze di genere costituisce appena lo 0,57 per cento degli impegni (5,4 miliardi circa e +0,01 punti percentuali rispetto al 2020, era 0,56 per cento).
Nella sesta edizione della Relazione al Parlamento sul bilancio di genere, presentata il 23 febbraio 2023 (Doc. CCXX, n. 1), si evidenzia come la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 concorre a modificare il contesto del bilancio di genere dello Stato. Infatti, il bilancio di genere offre un’ampia scelta di indicatori di monitoraggio a cui attingere per il necessario monitoraggio della Strategia per la parità di genere 2020-2025 adottata dalla Commissione europea.
Si segnala infine il dossier “Legislazione e politiche di genere” del Servizio Studi della Camera dei deputati (marzo 2023).
L’analisi di impatto di genere nei dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati relativi alle proposte di legge di iniziativa parlamentare
Si segnala, infine, che in sede di discussione del bilancio 2020 della Camera dei deputati è stato accolto l’ordine del giorno 9/Doc.VIII, n. 6/18 Spadoni e altri, in cui si è chiesto di “valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale e selettiva nell'ambito dei dossier di documentazione predisposti dal Servizio Studi, sui progetti di legge in esame presso le Commissioni permanenti, la redazione di un paragrafo dedicato all'analisi di impatto di genere”.
Al fine di dare attuazione dell’ordine del giorno, che attiene dunque alla fase ex ante dei testi normativi, relativa all’istruttoria legislativa svolta dalle Commissioni parlamentari nell’ambito dell’esame in sede referente ai sensi dell’art. 79 del Regolamento della Camera, il Servizio Studi ha proceduto alla messa a punto di uno specifico paragrafo dedicato all’Analisi di impatto di genere con riguardo alle proposte di legge di iniziativa parlamentare di cui le Commissioni parlamentari hanno avviato l’esame a partire dall’8 marzo 2021.
Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
L’articolo 52, modificato nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede interventi sul sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa” in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 1), interventi per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (commi 2 e 3), l’approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (comma 4) e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (comma 5). Nel corso dell’esame svolto in Senato è stato consentito alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio (comma 5-ter).
Sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa”
Il comma 1 dell’articolo 52 autorizza la spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa".
Nel dettaglio sono previste risorse pari a 5,880 milioni nel 2023, 7,642 milioni nel 2024, 10,261 milioni nel 2025, 7,380 milioni nel 2026 e 3,837 milioni nel 2027.
La relazione illustrativa segnala che l'area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” e ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017.
La perimetrazione dell'area, definitivamente modulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.
I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.
In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa”, successivamente sottoscritto ed approvato dal MATTM (ora MASE), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del Direttore della Direzione generale Risanamento Ambientale.
L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso. Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:
- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro, nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica;
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle Peci Tolueniche, rimozione rifiuti e residui;
- fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica “A1” nella macroarea 8.
Discarica di Malagrotta
Il comma 2¸ modificato nel corso dell’esame svolto in Senato, autorizza una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2022, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, (definita “abusiva” nel testo originario) ubicata nel territorio di Roma Capitale.
Nel dettaglio la spesa è così ripartita: 5 milioni nell’anno 2023, 55 milioni nell’anno 2024, 100 milioni nell’anno 2025, 65 milioni nell’anno 2026, e di 25 milioni nell’anno 2027.
Con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 è stato assegnato al Commissario unico Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà - già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge di stabilità 2013 (L. n. 234/2012), Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 - il compito di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta (Roma). Il Commissario ha il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento della discarica di Malagrotta alla normativa vigente, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 ENVI, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa.
Oneri per Caffaro di Torviscosa e Malagrotta
Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 10,880 milioni nell’anno 2023, 62,642 milioni nell’anno 2024, 110,261 milioni nell’anno 2025, 72,380 milioni nell’anno 2026 e 28,837 milioni nell’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – L. n. 178/2020).
Rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale
Il comma 4, che sostituisce il primo e il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 33 del D.L. 133/2014, prevede la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con un atto del Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi del citato art. 33, anche per parti o stralci funzionali, senza più attendere l’emanazione del previsto D.P.R.
In base alla norma in esame, l'approvazione del programma sostituisce anche i titoli abilitativi necessari per le opere da avviare, oltre che le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.
L'art. 33 del D.L. 133/2014 ha introdotto, nella formulazione previgente, disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale. Per tali scopi, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore, entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo. Il programma di rigenerazione urbana adottato dal Commissario straordinario è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
Accordi quadro per la rigenerazione urbana
Il comma 5 consente alla società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, la stipula di Accordi quadro con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, in relazione:
- alle aree ed agli immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale;
- nonché, in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma.
L’Arexpo è una società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015, composta dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla regione Lombardia, dal comune di Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, oltre che dalla città metropolitana di Milano e dal comune di Rho con quote minori.
Secondo la norma in esame, la stipula di tali Accordi quadro è finalizzata alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
A tale fine, è consentito alla società Arexpo S.p.A. di svolgere a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull’intero territorio nazionale.
L’attuazione del presente comma prevede una clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della rigenerazione urbana si rinvia al dossier “Le politiche di rigenerazione urbana - Prospettive e possibili impatti” del Servizio studi della Camera (aggiornato a giugno 2022).
Per amministrazioni pubbliche si intendono, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, principalmente, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni.
Come definito dall’articolo 3, comma 1, lettere i)-m) del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
Per accordo quadro (art. 3, comma 1, lettera iii) del Codice), si intende l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire:
- le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- i prezzi;
- le quantità previste.
In base all’art. 54 del vigente Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
Controllo e tracciamento dei veicoli addetti allo smaltimento dei fanghi sul territorio
Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, consente alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Si puntualizza che l’intervento normativo viene predisposto allo scopo di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio.
Le Regioni provvedono all'integrazione dei programmi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sul sistema nazionale per il tracciamento dei rifiuti, l’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) del D.L. 77/2021(cd. decreto Semplificazioni-bis), che ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del Codice dell’ambiente – D.L.gs. 152/2016) ha disposto che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.
Il richiamato comma 5 dell’art. 230 prevede che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della prevista disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto di determinate condizioni previste all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del Codice dell’ambiente, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui si parla all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Come previsto, l’Albo nazionale dei gestori ambientali con la deliberazione n. 14/2021, la cui entrata in vigore è prevista in data 30 aprile 2022, ha adottato il modello unico ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le attività previste a carico del soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
Per approfondire le procedure relative al modello unico predisposto dal richiamato l’Albo si rinvia al seguente link.
Si sottolinea in tale ambito, la soppressione, prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 (con cui sono state recepite le nuove direttive rifiuti e imballaggi) ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.
Articolo 52, comma 5-bis
(Polo industriale di Piombino)
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede l’assegnazione con delibera CIPESS di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
Il comma 5-bis – introdotto nel corso dell’esame in sede referente in Senato – stabilisce che il CIPESS, con propria delibera, assegni alla Regione Toscana, a titolo di anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – ciclo di programmazione 2021-2027 da attribuire alla Regione stessa, l’importo complessivo di 41 milioni, di cui 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
Conseguentemente la medesima delibera del CIPESS provvederà all’aggiornamento del cronoprogramma di spesa e delle modalità per assicurare l’attuazione degli interventi.
La delibera CIPE n. 47 del 10 novembre 2014 ha assegnato alla Regione Toscana 50 milioni di euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione – ciclo di programmazione 2014-2020 per interventi di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, nell’ambito dell’Accordo di Programma del 24 aprile 2014, concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale relativamente all’Asse I, azione 2 per la messa in sicurezza operativa della falda e del suolo.
La delibera n. 47 si inseriva in un più ampio quadro di norme volte alla riqualificazione e riconversione di detto polo industriale che furono definite con l’Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l’Autorità Portuale di Piombino, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., ed avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull’area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l’attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell’area industriale medesima.
Va precisato che l’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione di “Piani di sviluppo e coesione (PSC)” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, grazie ad una complessiva riclassificazione dei precedenti documenti di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione ancora attivi, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione.
Le risorse di cui alla delibera CIPE n. 47 del 2014 sono confluite nel Piano sviluppo e coesione della Regione Toscana, che è stato approvato con delibera CIPESS n. 26 del 29 aprile 2021 (G.U. n. 196 del 17 agosto 2021).
Si segnala che nel PSC Toscana sono, tra l’altro, ricompresi anche 20 milioni, relativi al ciclo 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnati dalla delibera CIPE n. 46 del 2014 per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell’ambito dell’Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino.
Da ultimo, si ricorda che l’articolo 11, comma 7, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Proroga termini), convertito con legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha differito dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall’articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del D.L. n. 34 del 2019 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Tale proroga di un anno è volta ad escludere il definanziamento degli interventi per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino qualora non sia intervenuta, entro la suddetta data del 30 giugno 2023, l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Articolo 52, comma 5-quater
(Azioni Arexpo S.p.A.)
Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede la conversione delle azioni ordinarie, di proprietà del socio Regione Lombardia, della società Arexpo S.p.A. in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili, secondo modalità stabilite dall’assemblea straordinaria nell’ambito del procedimento di modifica dello statuto sociale.
Si specifica che la conversione delle azioni in parola sia operata previo adeguamento dello statuto sociale. Viene altresì salvaguardato l’ordinario diritto di recesso degli altri soci, da esercitarsi secondo le modalità previste dall’articolo 2347-bis del codice civile.
Il comma 5-quater in esame prevede che le modalità della conversione siano stabilite - come accennato, dall’assemblea straordinaria - in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, riconducibili al contributo destinato ad Arexpo S.p.A. per il progetto MIND - Milano Innovation District, dall’art. 1, comma 7, della legge della regione Lombardia n. 17 del 2022 (“Assestamento al bilancio 2022 – 2024”).
L’art. 1, comma 7, della citata legge regionale n. 17 del 2022, prevede, l'annualità 2022, che la Regione Lombardia riconosca ad Arexpo S.p.A. un contributo in conto capitale di 160.000.000 di euro per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND - Milano Innovation District.
La disposizione in esame, pertanto, mira a riconoscere al socio Regione Lombardia un privilegio nella distribuzione degli utili in ragione delle risorse riconosciute dalla medesima Regione ad Arexpo S.p.A.
Per quanto concerne la società Arexpo S.p.A., si veda la scheda relativa all’articolo 52, comma 5, del presente dossier.
Articolo 52, comma 5-quinquies
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)
Il comma 5-quinquies dell’articolo 52, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede una serie di misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori. In primo luogo, si estende l’applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023 (lettera a)). In secondo luogo, si prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali (lettera b)). Da ultimo, per le concessioni di lavori, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica (lettera c)).
Il comma 5-quinquies, aggiunto nel corso dell’esame svolto in Senato, modifica in più punti l’art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022, introdotto dall’art. 1, comma 458, lett. b), della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), che, nella formulazione vigente, ha previsto - nell’ambito delle misure introdotte per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori – l’applicazione dell’ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) ai seguenti appalti:
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo per le opere indifferibili (art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022), con riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per tali misure è stato previsto, in particolare, l’utilizzo, anche in termini di residui, delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020), come stabilito dal comma 6-quater dell’art. 26 del D.L. 50/2022.
A tale fine, con il decreto 1° febbraio 2023 del MIT sono state disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo.
Detto ciò, la novella in esame, alla lettera a):
- in primo luogo, estende l’applicazione delle previste misure agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione al 30 giugno 2023 (invece che alla data termine del 31 dicembre 2022);
- in secondo luogo, estende le misure, anche alle concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023.
Con la lettera b), si prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall’art. 26, comma 6-ter, relativamente alla rideterminazione nella misura dell'80 per cento (invece del 90 per cento) della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.
La lettera c), che aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. 50/2022, precisa che:
- per le concessioni di lavori, l’accesso al richiamato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva;
- nelle ipotesi dei contratti di partenariato pubblico privato e dei contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto, disciplinati dagli articoli 180 e 183 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 53
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali
a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione)
L’articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali – già finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e definanziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento.
Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l’affidamento dei lavori o per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l’affidamento dei lavori.
Con delibera CIPESS si provvederà all’assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.
L’articolo 53 reca disposizioni volte alla individuazione degli interventi infrastrutturali, che siano stati finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020 e successivamente definanziati in applicazione di quanto disposto dall’art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019 – introdotto dall’art. 56, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022 – che, tuttavia, presentano un maggiore livello di avanzamento, al fine di assicurarne comunque il completamento con l’assegnazione di risorse a valere sul FSC della programmazione 2021-2027.
La disposizione richiamata, si rammenta, ha previsto, in linea generale, il definanziamento degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020, rientranti nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D.L. n. 34 del 2019, per il mancato rispetto dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2022[99].
Il definanziamento non opera, tuttavia, nei riguardi di alcuni particolari tipologie di interventi infrastrutturali, espressamente indicati dalla norma, per i quali il termine per l'assunzione delle OGV è stato esteso fino al 30 giugno 2023 (cfr. ultra).
Le scadenze per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 rientranti nei Piani sviluppo e coesione predisposti dall’art. 44 del D.L. n. 34/2019 – disposte con l’obiettivo di prevenire ritardi nell’attuazione degli interventi a pena di revoca del finanziamento – sono state oggetto di successive proroghe: originariamente stabilite al 31 dicembre 2019 dalla delibera CIPE n. 25/2016, sono state poi fissate al 31 dicembre 2021 dalla delibera CIPE n. 26/2018 (punto 2.1), a seguito dell’estensione all’anno 2025 del limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020.
Il termine del 31 dicembre 2021 è stato ribadito dal citato art. 44, comma 7, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019, con riferimento agli interventi finanziati con le risorse FSC che sono stati fatti rientrare, in sede di prima applicazione, nei nuovi “Piani sviluppo e coesione”, istituiti a seguito del complessivo riordino degli strumenti di programmazione del Fondo.
Il termine per le OGV è stato poi esteso fino al 31 dicembre 2022 dall’art. 11-novies del decreto legge n. 52/2021.
L’articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha peraltro previsto specifiche deroghe per:
- gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, espressamente individuati con delibera CIPESS, corredati di cronoprogramma, per i quali il termine per le OGV sono state differite al 30 giugno 2023;
- gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con relativi cronoprogrammi (termine al 30 giugno 2023);
- gli interventi FSC in essere rientranti nel PNRR ai sensi dell’art. 14, co. 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021[100].
A tal fine, il comma 1 assegna al Dipartimento per le politiche di coesione il compito individuare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, gli interventi infrastrutturali definanziati alla data del 31 dicembre 2022, in quanto privi di OGV, in relazione ai quali alla medesima data del 31 dicembre 2022 risultino:
· pubblicati i bandi o avvisi per l’affidamento dei lavori ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
· inviati gli inviti a presentare le offerte per l’affidamento dei lavori ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi.
La ricognizione è effettuata sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Per quanto concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nei Piani Sviluppo e Coesione, il comma 5 dell’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e a rendere disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico, secondo le disposizioni normative di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
Il CIPESS, con propria delibera, adottata sulla base dell’istruttoria svolta ai sensi del comma 1, provvede ad assegnare agli interventi così individuati le risorse necessarie al loro completamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (comma 2).
Va qui ricordato che il citato articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione di “Piani di sviluppo e coesione (PSC)” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, grazie ad una complessiva riclassificazione dei precedenti documenti di programmazione del Fondo sviluppo e coesione ancora attivi, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione.
Nei singoli PSC sono state consolidate le risorse 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 afferenti:
· gli interventi dotati di progettualità esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario (co. 7, lett. a);
· gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022[101] (lettera b).
Per quanto riguarda il concetto di “obbligazione giuridicamente vincolante – (OGV)”, esso è definito nel punto 2.3 della delibera n. 26/2018, il quale stabilisce, in linea generale, che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) è stato esteso fino al 30 giugno 2023 dall'articolo 56 del D.L. n. 50/2022 (attraverso l'inserimento del comma 7-bis nell'art. 44 del D.L. n. 34/2019) nel caso di interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro per i quali, pur risultando la mancanza di OGV a giugno 2022, sia intervenuta entro il 30 novembre 2022 una apposita delibera del CIPESS, volta a definire un cronoprogramma finanziario e procedurale, con specifici obiettivi (iniziali, intermedi e finali) e termini temporali di conseguimento, finalizzato ad evitare il definanziamento dell'intervento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi.
La norma precisa che, al di là del cronoprogramma, non si procede al definanziamento qualora siano comunque intervenute per tali interventi, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti (terzo periodo del comma 7-bis).
Con riferimento specifico agli interventi strutturali individuati dal CIPESS ai sensi dell’articolo 56 del D.L. n. 50 del 2022, per i quali il termine per l’assunzione delle OGV è differito al 30 giugno 2023, per essi il comma 7-bis ha introdotto una nuova definizione di OGV, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.L. 77/2021.
Pertanto, per tali interventi, l’obbligazione giuridicamente vincolante che al 30 giugno 2023 ne impedisce il definanziamento, non può più considerarsi validamente assunta con l’approvazione della proposta di aggiudicazione (ex punto 2.3. della delibera CIPE n. 26/2018), ma è richiesta la stipulazione del contratto.
Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni, per i quali il cronoprogramma procedurale dettato dal CIPESS prevede il ricorso a plurime procedure di affidamento dei lavori, l’ultimo periodo del comma 7-bis dispone che i termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell’intero intervento.
Con la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022 sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e a quelli sottoposti a regime di commissariamento governativo[102], per i quali non si applica il termine del 31 dicembre 2022 ai fini dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Per tutti gli altri interventi diversi da quelli considerati ai commi 7-bis e 7-ter, resta fermo il principio del definanziamento qualora essi non generino obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022 (comma 7-quater dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019).
Le risorse “liberate” in forza di tali revoche dovranno essere poste a copertura, in via prioritaria, si ricorda, del taglio di 6 miliardi di euro, secondo il combinato disposto degli articoli 56 e 58 del decreto legge n. 50/2022, al fine di dare copertura alle misure urgenti previste dal decreto legge medesimo, salvo attingere, in caso di incapienza, ai fondi FSC della programmazione 2021-2027.
Nella recente Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale della programmazione 2014-2020, presentata al Parlamento il 21 febbraio scorso dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Doc. XXVII, n. 4), è evidenziato che sono tutt’ora in corso le verifiche previste per i Piani Sviluppo e Coesione per gli interventi a valere sul FSC che prevedono al 31 dicembre 2022 l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), al fine di tener conto di quanto previsto dall’art. 56 del D.L. n. 50 del 2022, in termini di categorie di progetti da definanziare ovvero da salvaguardare.
A tale riguardo, si segnala che, nella seduta del 27 dicembre 2022, il CIPESS, ha approvato una prima ricognizione degli interventi da salvaguardare, rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 56. Si tratta degli interventi infrastrutturali privi, al 30 giugno 2022, dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, corredati dai relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali, per i quali il termine di assunzione delle OGV è stato differito al 30 giugno 2023. Nella delibera sono stati, altresì, indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con relativi cronoprogrammi, anch’essi sottratti all’ambito di applicazione della regola del definanziamento.
La delibera n. 48/2022 non risulta ancora pubblicata in G.U.
Nella Relazione si riporta, peraltro, che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, già nel mese di novembre 2022, ha inviato ai Ministeri assegnatari delle risorse e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome una nota finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie a ricostruire «con precisione lo stato dell’arte dell’impiego delle risorse destinate alle politiche di coesione» in vista delle «conseguenti iniziative governative».
Nella Relazione si prevede che la rilevazione per la revoca delle risorse FSC – ciclo 2014-2020, poste a copertura di interventi rientranti nei PSC (Sezione Ordinaria) che non siano riusciti ad osservare i termini per l’assunzione di OGV per l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2022, si concluda a marzo 2023.
Articolo 54
(Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
L’articolo 54 dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Nello specifico, il comma 1 istituisce - presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MISAF) - l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il comma 1 individua le finalità sottese a tale istituzione:
- assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC;
- dare attuazione a quanto disposto dall’art.123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 secondo cui “ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC”.
L’art. 123 del Regolamento (UE) 2021/2115 statuisce al paragrafo 1, come sopra indicato, che ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Gli stessi Stati possono, in considerazione delle loro disposizioni costituzionali e istituzionali, designare autorità di gestione regionali. Ogni Stato membro è tenuto a garantire un sistema di gestione e controllo tale da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra autorità di gestione nazionale e autorità di gestione regionali. Il paragrafo 2 elenca i compiti che spettano all’autorità di gestione, tra i quali si ricordano, in particolare, alcuni obblighi informativi e di pubblicità del piano strategico della Pac nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari degli interventi previsti nello stesso regolamento. Il paragrafo 3 stabilisce che nel caso in cui i suddetti compiti siano svolti da autorità di gestione regionali, l’autorità nazionale assicura un adeguato coordinamento ai fini di garantire coerenza e uniformità nell’elaborazione del piano strategico della PAC. Il paragrafo 4 prevede che l’autorità di gestione nazionale e quelle regionali possono delegare i compiti ad un organismo intermedio. In tali ipotesi l’autorità delegante mantiene la piena responsabilità dell’efficienza e della correttezza della gestione e dell’esecuzione dei compiti delegati.
Si ricorda che la PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione Europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 - approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre) - si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) 2021/2116 e il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.
Si ricorda, inoltre, che recentemente è stato sottoposto al parere parlamentare l’Atto del Governo 018 “Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.
Gli obiettivi specifici che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:
· garantire un reddito agricolo sufficiente,
· aumentare la competitività e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore,
· sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali dinamiche,
· agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità,
· proteggere la qualità dell'alimentazione e la salute.
Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro Piani strategici nazionali (PSN).
Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA e dal FEASR e sono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori. In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.
Con riferimento al Piano strategico italiano della PAC 2023-27 si ricorda che esso è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.
Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito web che illustra il Piano strategico accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.
I commi 2 e 3 della disposizione in esame, disciplinano l’articolazione della suddetta Autorità, che sarà costituita da due Uffici - di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale - indicandone i relativi compiti:
- supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall’art. 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
- supporto al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
L’art.3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115 definisce “organismo intermedio” qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge funzioni per conto di tale autorità.
L’art. 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce l’istituzione, in ciascuno Stato membro, di un comitato nazionale di sorveglianza incaricato di monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
a) i progressi nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi; |
|
b) eventuali problemi che incidono sulla performance del piano strategico della PAC e le azioni intraprese per affrontarli, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; c) le informazioni rilevanti alla performance del Piano Strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC; d) il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità pubbliche, degli agricoltori e di altri beneficiari. Il comitato di sorveglianza esprime poi parere sulla metodologia criteri utilizzati per la selezione delle operazioni; sulle relazioni annuali sulla performance; sul piano di valutazione e le relative modifiche, oltre che su qualsiasi proposta dell’autorità di gestione per una modifica del piano strategico della PAC. |
Il comma 4 ridetermina, per il funzionamento dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle Direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica dello stesso MASAF - sezione Agricoltura.
In particolare- come osservato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame - la nuova dotazione organica è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell’area dei Funzionari, 365 unità nell’area degli assistenti e 8 unità nell’area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell’Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Con riferimento alle modalità di reclutamento del predetto contingente di personale la disposizione in commento indica:
a) l’indizione di concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM di cui all’articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
b) lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
c) l’espletamento di procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001.
Il comma 4, inoltre, autorizza per la sua attuazione la spesa di 2.062.000 euro per l’anno 2023 e di 2.475.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024.
La Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, indica la dotazione organica attuale e quella nuova, cosi rideterminata in considerazione del fatto che i sopra richiamati uffici dirigenziali di livello non generale sono ulteriori rispetto a quelli delineati dall’attuale organizzazione del Ministero, cosi come il contingente di personale da assegnare alla predetta Autorità di gestione nazionale. Si vedano, in proposito le seguenti tabelle:
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
Qualifica/area |
Dotazione organica Sezione A Agricoltura |
Dotazione organica Sezione B ICQRF |
Dotazioni organiche per Area |
Dirigente I fascia (*) |
10 |
3 |
13 |
Dirigente II fascia |
39 |
22 |
61 |
Totali dirigenti |
49 |
25 |
74 |
Terza Area |
421 |
372 |
793 |
Seconda area |
355 |
410 |
765 |
Prima area |
8 |
9 |
17 |
Totale personale non dirigenziale |
784 |
791 |
1575 |
Totale dotazioni organiche |
833 |
816 |
1649 |
(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA |
|||
Qualifica/area |
Dotazione organica Sezione A Agricoltura |
Dotazione organica Sezione B ICQRF |
Dotazioni organiche per Area |
Dirigente I fascia (*) |
10 |
3 |
13 |
Dirigente II fascia |
41 |
22 |
61 |
Totali dirigenti |
51 |
25 |
74 |
Terza Area |
461 |
372 |
793 |
Seconda area |
365 |
410 |
765 |
Prima area |
8 |
9 |
17 |
Totale personale non dirigenziale |
834 |
791 |
1575 |
Totale dotazioni organiche |
885 |
816 |
1649 |
(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico |
Di seguito sono indicati gli oneri previsti per le assunzioni, - indicati nella sopra richiamata Relazione Tecnica -nell’ambito dei quali l’ipotesi è di addivenire al reclutamento anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti e quindi a decorrere dal mese di marzo 2023:
|
Aree |
Stipendio CCNL 2019-2021 |
IVC 2022-2024 |
Tredicesima |
Indennità di amministrazione (x 12 mensilità) |
Totale Fondamentale |
Oneri riflessi |
Totale Fondamentale (lordo Stato) |
Trattamento economico accessorio (lordo stato) |
Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato) |
||||
|
Funzionari |
23.501,93 |
117,48 |
1.968,28 |
4.529,48 |
30.117,17 |
11.558,97 |
41.676,14 |
3.442,53 |
45.118,67 |
|
|||
|
Assistenti |
19.351,97 |
96,72 |
1.620,72 |
3.352,80 |
24.422,21 |
9.373,24 |
33.795,45 |
3.442,53 |
37.237,98 |
|
|||
|
||||||||||||||
|
Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi) |
Retribuzione di posizione fissa |
Retribuzione di posizione variabile |
Totale annuo lordo dipendente |
Oneri riflessi (38,38%) |
Trattamento fondamentale lordo stato |
Retribuzione di risultato |
Oneri su retribuzione risultato (32,70%) |
Retribuzione procapite totale lordo stato |
incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%) |
IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato |
RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022 |
||
|
DIRIGENTE II fascia |
45.260,77 |
12.565,11 |
22.934,79 |
80.760,67 |
30.995,95 |
111.756,62 |
23.381,48 |
7.645,74 |
142.783,84 |
5.397,23 |
313,2 |
148.494,26 |
Si ricorda che recentemente, l'art. 3 del D.L. 173 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022, intervenendo in materia di riordino dei Ministeri, oltre a modificare la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha specificato le sue attribuzioni, prevedendo che il MASAF eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.
Inoltre, la legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) ha previsto l’assunzione di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da adibire all'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, svolte dall'ICQRF (art. 1, comma 452). La stessa legge di bilancio ha inoltre stabilito l'incremento di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero (art. 1, comma 457).
Da ultimo, il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha inoltre posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 16). Il successivo art. 1, comma 17, consente poi allo stesso MASAF di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’art. 15, comma 3, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica.
Il comma 5 dispone, sempre al fine di perseguire le finalità al comma 1, l’istituzione presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi e, nell’ambito della Direzione Organismo di coordinamento, di un ufficio, di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto all’esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del sopra citato regolamento (UE) 2021/2115.
L’art. 54 del regolamento (UE) 2021/2116 riguarda la verifica annuale di attuazione prevedendo, al paragrafo 1, le ipotesi ricorrendo le quali la Commissione adotta atti di esecuzione che indicano gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione. L’art. 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri presentano una relazione annuale del Piano strategico della Pac nella quale sono esposte le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione dello stesso piano.
Si ricorda che AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - istituita ai sensi del d. lgs. n. 165 del 1999 è chiamata, ai sensi dell’attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell’Unione europea, a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di organismo pagatore - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC – di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2018 - e quella di organismo di coordinamento - istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori - come unico interlocutore della Commissione europea – di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all’attuazione delle politiche agricole dell’unione sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, D. Lgs. n. 165/1999).
In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale - provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:
- un’autorità competente (il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell’articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un organismo pagatore o di coordinamento (AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una rete di organismi pagatori (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).
AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l’organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto. Ad oggi risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane);
- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell’ambito dell’assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, D. Lgs- n. 188/2000).
Da ultimo il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha differito al 2023 (art. 15, comma 1-bis), il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.
Il comma 6 dispone che la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA sia articolata in tre uffici, di livello dirigenziale non generale, preposti:
- alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale;
- alla valorizzazione del patrimonio informativo per l’attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC;
- alla sicurezza dei sistemi informativi.
Il comma 7 interviene a garantire la copertura degli uffici dirigenziali di AGEA, anche mediante l’espletamento di concorsi pubblici. A tal fine autorizza la spesa di 718.000 euro per l’anno 2023 e di 862.000 euro a decorrere dal 2024 prevedendo un incremento della vigente dotazione organica dell’AGEA di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia.
Per le stesse finalità l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. In tal senso, è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l’anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 4 e 7.
Articolo 55
(Agenzia italiana per la gioventù)
L’articolo 55 istituisce l’Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani - Agenzia dotata anch’essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile[103], ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche[104] -. In conformità alla disciplina relativa all’Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili[105].
Più in particolare, i commi 1 e 2 del presente articolo - nel disporre l’istituzione e la contestuale soppressione in esame - specificano che: la nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto[106], alla nuova Agenzia sono trasferite anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della precedente Agenzia; resta ferma l’attribuzione[107] alla Presidenza del Consiglio dei ministri - o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; la nuova Agenzia coopera con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell’istruzione e della formazione; la dotazione organica della nuova Agenzia è identica a quella dell'Agenzia soppressa[108]; resta ferma l'applicazione al personale trasferito dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto - o, per i dirigenti, dell'Area - Funzioni centrali, sezione Ministeri. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si applichi la suddetta sezione anche per il personale reclutato in futuro da parte dell'Agenzia.
Riguardo alle funzioni della nuova Agenzia, il suddetto comma 2 fa riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 ("che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013"), regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013"), regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014").
Un’integrazione nel comma 2 operata nel corso dell’esame svolto in Senato prevede che l’Agenzia svolga anche attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero (d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e attività di formazione di animatori socio-educativi.
Il comma 3 - oltre ad attribuire, come detto, le funzioni di indirizzo e vigilanza anche sulla nuova Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - prevede che l’Agenzia in oggetto possa fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa.
Ai sensi del comma 5, lo statuto della nuova Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La norma prevede l’adozione in via esclusiva della proposta (al Presidente della Repubblica) da parte dell’Autorità politica suddetta; si consideri l’opportunità di valutare l’esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta dell’Autorità politica suddetta - in analogia alle norme generali[109] in materia di regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica -[110] e di chiarire se il decreto in oggetto abbia natura regolamentare, nonché, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Il medesimo comma 5 specifica che lo statuto dell’Agenzia precedente[111] continua ad applicarsi, in quanto compatibile, nelle more dell’adozione dello statuto in oggetto.
Ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data di emanazione dello stesso statuto, l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede: alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo e formato da tre componenti - di cui uno con funzioni di presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili -; alla nomina del collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Riguardo a quest’ultimo organo, si rileva che il comma 5 dispone che il collegio dei revisori dei conti della precedente Agenzia rimanga in carica fino all’emanazione dello statuto della nuova Agenzia. Dal combinato disposto di tali norme risulta dunque l’insussistenza di un organo di revisione per il periodo intercorrente tra l’emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento. In merito alla nomina dei due organi prevista dal comma 4, si valuti l’opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Il medesimo comma 4 prevede che l'attività degli uffici amministrativi della nuova Agenzia sia coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal consiglio di amministrazione. Il testo originario del decreto consentiva che la nomina ricadesse tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[112]) ovvero di organi costituzionali (previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti)[113]; una modifica approvata dal Senato prevede invece che la scelta ricada nell’ambito dei dirigenti della medesima Agenzia. Il dirigente in oggetto rientra, in ogni caso, nel computo della suddetta dotazione organica[114]. Si ricorda che lo statuto dell’Agenzia ora soppressa prevedeva invece che il coordinamento spettasse ad un direttore generale, con un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale[115]. Si consideri l'opportunità di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia, tenuto anche conto della disposizione omologa finora vigente e della qualificazione della nuova Agenzia come ente (pubblico) con personalità giuridica; si segnala, al riguardo, l’osservazione contenuta nel parere espresso dalla 1a Commissione del Senato il 9 marzo 2023[116].
Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (comma 4 citato)[117]; si valuti l’opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Ai sensi del comma 6, la nuova Agenzia (così come previsto per l’Agenzia precedente[118]) si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Si valuti l’opportunità, sotto il profilo redazionale, di richiamare l’articolo 43 del testo unico ivi citato, e successive modificazioni[119] - articolo concernente il patrocinio degli enti pubblici -, anziché l’articolo 1 (il quale è relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).
Il comma 7 specifica che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 56
(Disposizione finanziaria)
L’articolo 56 dispone che ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 57
(Clausola di salvaguardia)
L’articolo 57 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L’articolo 57 stabilisce che le norme del decreto legge in conversione non sono pertanto idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale[120]). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni dei predetti enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[121].
La disposizione in esame – a differenza di altri precedenti - non specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione[122] (per un recente caso in cui la formulazione della clausola di salvaguardia ha incluso anche il riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si veda l’articolo 1, comma 903, della legge n. 197 del 2022 - legge di bilancio 2023).
Articolo 58
(Entrata in vigore)
L'articolo 58 dispone che il presente decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 febbraio 2023.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Legge n. 197/2022.
[2] Sono: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero della transizione ecologica; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'università e ricerca; Ministero dell'interno; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della cultura; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della giustizia; Ministero del turismo. E della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Ministro per la Pubblica Amministrazione; Segretariato generale.
[3] Sono: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per gli affari regionali; Ministro per le politiche giovanili; Ministro per le pari opportunità e per la famiglia; Ministro per le disabilità; Dipartimento per lo sport; Dipartimento protezione civile; Dipartimento per la programmazione economica.
[4] Tali d.P.C.m. di riorganizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dietro parere del Consiglio di Stato. Il termine entro cui avvalersi di tale procedura di riorganizzazione è il 30 giugno 2023.
[5] Secondo la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, la Segreteria tecnica annovera 18 unità di personale: 1 coordinatore; 1 dirigente generale; 2 dirigenti non generali; 10 non dirigenti; 4 esperti.
[6] Se collocato in posizione di comando, fuori ruolo o simili, il trattamento economico di tale personale - prevede la disposizione - è corrisposto secondo le modalità dettate dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, n. 303 del 1999. E dunque: il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.
[7] Si ricorda che tali graduatorie, per espressa previsione del richiamato art. 7, rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR.
[8] L’ultimo, relativo al triennio 2016-2018, è stato sottoscritto dalle parti sociali il 7 ottobre 2022.
[9] Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di 36 mesi.
[10] Ai fini del requisito in esame, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti ed istituzioni di ricerca, e per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del medesimo Servizio sanitario nazionale.
[11] Ai fini del requisito in esame, cfr. la nota precedente.
[12] Ai sensi della norma citata, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
[13] In particolare, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto del MEF, le variazioni di bilancio per l’iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (art. 24, comma 5-bis)¸ le variazione relative ai Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (artt. 27 e 29), nonché le variazioni, disciplinate dall’art. 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge di contabilità, che possono essere effettuate in corso di gestione, nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, in sede di disegno di legge di assestamento: variazioni compensative aventi ad oggetto spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi (co. 4-ter) e variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge (co 4?sexies).
[14] Come modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 e dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021.
[15] Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza.
Come precisato nell’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118/2011, la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
[16] Con D.P.C.M. 12 novembre 2022 sono state attribuite al ministro Raffaele Fitto le deleghe di funzioni in materia di Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
[17] Si riporta qui di seguito il testo integrale del richiamato articolo 110 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000: “Articolo 110 (Incarichi a contratto)
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”.
[18] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 23: “Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione)
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (29) (31) (32)
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. (33)
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. (28)
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.
[19] Il CCNL richiamato è consultabile al seguente indirizzo:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11281/CCNL%20Area%20Funzioni%20Locali.pdf .
[20] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 113: “Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.
[21] Si rammenta che, ai sensi del citato comma 821, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[22] Il richiamato comma 859 prevede che “859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”.
[23] 869. Il richiamato comma 869 prevede che “869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.”.
[24] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 228: “Articolo 228 (Conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.
[25] Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio è stato previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Per quanto riguarda gli enti locali esso è stato adottato con il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2015, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio degli enti locali da allegare al rendiconto della gestione è consultabile sul sito ufficiale del Ministero dell’interno al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-12-2015-all-02_0.pdf .
[26] In materia si ricorda che l’art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 prevede tale limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, può essere superato secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
[27] Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.
Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.
Il medesimo articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.
L'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[28] Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.
[29] Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.
[30] Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.
[31] Ai sensi dell’articolo 68 del DPR 600/1973, è considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento.
[32] Si rinvia, più approfonditamente, al tema dell’attività parlamentare “Da industria 4.0 a transizione 4.0” e al portale PNRR sul sito istituzionale della Camera dei deputati, politica pubblica “Competitività del sistema produttivo”, Sez. Investimenti.
[33] Si segnala che sul richiamato articolo 81 è successivamente intervenuto il decreto del Presidente della repubblica n. 383 del 1994, recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. A sua volta il citato decreto del Presidente della repubblica n. 383 del 1994 è stato in seguito modificato dal decreto legge n. 32 del 2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”).
[34] Si vedano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001.
[35] Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.
[36] Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.
[37] Cfr. articolo 21 del D.lgs. n. 199/2021: a supporto alle Regioni e alle Province autonome, l’articolo prevede che entro il 13 giugno 2022 siano regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
[38] Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
[39] Ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42/2004.
[40] Come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/ 2006.
[41] Come precisato dal decreto legge n.17/2022, all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022
[42] Si ricorda che il citato comma 563 prevede che le caratteristiche tecniche della Carta siano conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea.
[43] Si ricorda che nel codice delle comunicazioni elettroniche vi sono altre fattispecie di silenzio assenso, tra cui a esempio quella di cui all’articolo 44, comma 10, in materia di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, nonché la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666.
[44] V. al riguardo il dossier sull’atto del Governo 289 sottoposto a parere parlamentare.
[45] V. al riguardo gli artt. da 59 a 61 del codice delle comunicazioni elettroniche, su cui si rimanda ancora al dossier sull’atto del Governo n. 289 della XVIII legislatura e all’illustrazione d’inquadramento, tuttora valida, di F. Scaglione, Il regime giuridico delle frequenze radiotelevisive, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, pag. 723-741. Per un caso di mancata autorizzazione all’uso della frequenza v., TAR Lazio (RM), sez. IV, 15 marzo 2022, n. 2932.
[46] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 32: “Art. 32. Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.
2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.”.
[47] Il richiamato comma 300 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti (ora delle infrastrutture della mobilità sostenibile), dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore.
[48] Tale comma 2-bis è stato inserito nel testo del Codice dell'ambiente dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato.
[49] Gli altri presupposti di legittimità, non derogati dal comma in esame, che le PA devono osservare nel conferimento degli incarichi individuali in questione riguardano: l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; la prestazione, che deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; la determinazione preventiva della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione.
[50] Legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".
[51] D.l. recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il richiamato art. 4-bis - oltre a stabilire incidentalmente che il monitoraggio delle riforme attuative del PNRR rientra tra i compiti dell’Osservatorio - prevede che il supporto tecnico di quest’ultimo organismo sia assicurato da una Segreteria tecnica configurata come struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinata a operare fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
[52] D.l. recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
[53] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[54] È attualmente in corso d'esame il disegno di legge A.S. n. 506, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane".
[55] Disciplina di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni.
[56] Riguardo alle articolazioni interne alle due componenti, cfr. il comma 3 del citato articolo 24 del D.Lgs. n. 147 del 2017, e successive modificazioni.
[57] Norma di cui al comma 10 del citato articolo 24 del D.Lgs. n. 147 del 2017. Tale comma prevede che l’INPS fornisca i dati derivanti dall’integrazione e dal coordinamento suddetti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute.
[58] Riguardo a quest’ultima banca dati, cfr. l’articolo 9, comma 6-bis, della L. 12 marzo 1999, n. 68, e il D.M. 2 novembre 2010.
[59] La dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è recata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale di quel Corpo.
[60] La disposizione richiamata consente l'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.
[61] L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016, espressamente richiamato dal comma in esame, elenca i seguenti soggetti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
[62] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
[63] In particolare che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno 2 ore.
[64] Le novelle concernono l'articolo 8, commi 4 e 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
[65] Si ricorda che, ai sensi del richiamato comma 15 dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 e del relativo decreto ministeriale attuativo - D.M. 10 novembre 2010 -, gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza adottano un piano triennale relativo alle operazioni immobiliari (con possibile aggiornamento annuale); l'efficacia dei singoli piani e la regolarità delle relative operazioni attuative sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo i criteri e le modalità ivi definiti. Le norme su tali piani sono oggetto anche della direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.
[66] Riguardo a tali piani, cfr. i commi da 222 a 222-quinquies dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
[67] Cfr. il citato comma 4-bis dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 (comma oggetto della novella di cui al comma 2 del presente articolo 34).
[68] Si ricorda che, in relazione alla disciplina vigente prima delle novelle di cui al presente articolo 34, sono stati emanati il D.M. 20 giugno 2017 e la citata direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.
[69] Riguardo all'ambito degli enti previdenziali rientranti nella normativa sui suddetti piani triennali, cfr. supra, in nota.
[70] Tale riduzione era posta mediante il richiamo dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
[71] Cfr., in merito, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'A.S. n. 564).
[72] Riguardo alle società in house, cfr. supra.
[73] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell'A.S. n. 564.
[74] Le novelle di cui al presente comma 3 concernono il comma 417 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e inseriscono un successivo comma 417-bis.
[75] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[76] "Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici". Riguardo al suddetto articolo 3, comma 5, del regolamento, cfr. infra.
[77] Più precisamente l’articolo 41 stabilisce che le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3) (in tema di accesso alla mediazione), d) (relativo ai casi in cui l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), sempre del decreto legislativo n. 149 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Per la puntale descrizione dell’articolo 7 si veda il dossier relativo al decreto legislativo n. 149 del 2022.
[78] Tale disposizione è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
[79] L’articolo 391 c.p.c. prevede che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. Il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese, salvo che le altre parti abbiano aderito alla rinuncia. Il decreto di estinzione emesso dal presidente ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
[80] Il coordinamento e monitoraggio dell’avanzamento del Programma è demandato alla Cabina di Regia per l’efficienza energetica, presso il Ministero dell’Ambiente, che si avvale del Gruppo di Lavoro ENEA – GSE per il supporto tecnico (comma 1). Le modalità per l'esecuzione del programma sono state definite con D.M. 16 settembre 2016. La normativa prevede poi l’esclusione dal programma di talune tipologie di immobili, tra i quali quelli tutelati dai beni culturali, a determinate condizioni e modalità (comma 6).
[81] Tale Fondo, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, è stato istituito presso la CSEA.
[82] Come evidenzia la Corte dei Conti, fino al 2021, il cap. 7660/pg. 1- 3/MISE è stato il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica del PREPAC.
[83] In data 4 dicembre 2020, coerentemente con quanto disposto all’articolo 9, comma 3 del DM PREPAC, il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all’Agenzia del demanio mediante la stipula di apposita convenzione l’esecuzione di 16 interventi relativi all’annualità 2019 del programma, che insistono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione ammontanti complessivamente a 17.247.922 euro e sono state trasferite nel 2021 dal capitolo 7660 pg 2/MISE al capitolo 7753 pg 1/MEF mediante variazione compensativa ai sensi dell’articolo 19, comma 24 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In data 17 giugno 2021, coerentemente con quanto disposto all’articolo 9, comma 4 del DM PREPAC, il Ministero dell’ambiente ha affidato con la stipula di apposita convenzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’esecuzione degli interventi relativi alle annualità 2018 e 2019 del programma, che non ricadono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle Manutenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della convenzione ammontano complessivamente a 28.481.374,67 euro. Nel 2022 26.191.635,00 euro sono stati trasferiti dal capitolo 7660 pg 4 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente ai capitoli 7471 pg 1 e 7554 pg 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante variazione compensativa ai sensi dell’articolo 20, comma 23 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In data 5 dicembre 2022, il Ministero dell’ambiente ha affidato all’Agenzia del demanio mediante la stipula di apposita convenzione l’esecuzione di otto interventi relativi all’annualità 2020 del programma, che insistono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione ammontanti complessivamente a 7.954.824,00 euro sono state trasferite dal capitolo 7660 pg 4 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente al capitolo 7753 pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze mediante variazione compensativa ai sensi dell’articolo 20, comma 23 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[84] Imprese qualificate come energivore, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo.
[86] SiderAlloys Italia S.p.A., con sede a Portoscuso (SU), è una società controllata dalla SiderAlloys Holding Italia S.r.l. (78,67%), riconducibile al gruppo industriale svizzero SiderAlloys, attivo nel trading di metalli ferrosi e non, fondato nel 2010 a Lugano e controllato al 100% da Giuseppe Mannina. SiderAlloys Italia ha firmato un Contratto di sviluppo per la riattivazione dell’impianto ex Alcoa, finanziato grazie ad un Accordo di programma tra l’allora Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Sardegna. A dicembre 2018, Invitalia, con una quota del 20,33%, è entrata nel capitale di SyderAlloys Italia Spa (qui il comunicato).
[87] Art. 119 Cost., quinto comma: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”
[88] Il citato comma 179 prevedeva tale facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.
[89] Il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato – come previsto dalla legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 – rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). ReGiS è rivolto, pertanto, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.
[90] L’indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell’organigramma dell’Amministrazione, mentre l’indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti.
[91] L'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana è stato poi approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022.
[92] Tale conto corrente di tesoreria n. 25051 del Fondo IGRUE è stato attivato nel corso dell’anno 2013 per gestire i Programmi Complementari alla programmazione comunitaria 2007-2013, attivati con il c.d. “Piano di Azione Coesione” del 2011, e i successivi interventi complementari attivati, ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, per la programmazione 2014-2020.
[93] Ai fini della politica di coesione, oltre alle risorse comunitarie vanno considerate, per il principio della addizionalità, le risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, posto a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE). Per i Programmi operativi 2024-2020 gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato (PON), la quota di cofinanziamento è posta interamente a carico del Fondo di rotazione nella misura del 100%; per i Programmi a titolarità delle regioni (POR) la quota di cofinanziamento nazionale è invece fissata nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli Programmi. La restante quota del 30% è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi (cofinanziamento di fonte regionale).
Nella programmazione 2021-2027, le regioni meno sviluppate potranno beneficiare di tassi di cofinanziamento fino all'85% del costo dei progetti. I tassi di cofinanziamento per le regioni in transizione e per le regioni più sviluppate saranno rispettivamente fino al 60% e al 40%.
[94] I flussi finanziari dall'Europa sono regolati da un meccanismo di disimpegno automatico che prevede, per i Fondi UE del ciclo 2014-2020, la perdita delle risorse non utilizzate nei tre anni successivi all'impegno (regola cosiddetta dell'"n+3"), sia per la quota europea, sia per la quota nazionale di cofinanziamento (quest'ultima segue, infatti, le medesime regole europee).
[95] Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.
[96] Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.
[97] I Programmi Operativi che hanno subito variazioni a seguito delle riprogrammazioni sono illustrati nei Bollettini Bimestrale IGRUE sul Monitoraggio, a partire dal Bollettino del 30 agosto 2020, pubblicati sul sito della RGS. Si vedano, altresì, le Tavole 2.a., 2.b e 2.c riportate a pag. 25-27 della Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020.
[98] Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (art. 7, comma 2, lett. d), della legge n. 196 del 2009). L’articolo 21 della stessa legge, citato dalla disposizione in esame, disciplina il contenuto obbligatorio del bilancio di previsione.
[99] Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
[100] L’articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 - che al comma 2 ha disposto l’applicazione delle procedure finanziarie per il PNRR previste dall’art. 1, commi da 1038 a 1049, della legge di bilancio 2021 anche per gli interventi FSC 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR - ha altresì previsto, al comma 2-bis (aggiunto dall'art. 56, co. 4, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50), che ad essi non si applica il termine per l’assunzione delle OGV previste dall’articolo 44 del D.L. n. 34/2019. Veniva, pertanto, prevista l’adozione entro il 31 luglio 2022 di una delibera del CIPESS di ricognizione degli interventi FSC rientranti nel PNRR, disponendo per essi la non applicazione del termine indicato ai commi 7, lettera b) e 7-bis dell’articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La delibera CIPESS non risulta tuttora adottata.
[101] Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
[102] Si rammenta che alcune categorie di progetti, per la loro natura e strategicità, sono state poste nella responsabilità gestionale di un Commissario indicato dallo Stato, sottraendole alla potestà attuativa delle originarie Amministrazioni titolari.
[103] Cfr. l’articolo 1 dello statuto dell’Agenzia suddetta (adottato con il regolamento di cui al D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156); sul grado di autonomia della medesima Agenzia ora soppressa, cfr. l’articolo 3 del medesimo statuto.
Riguardo alla categoria generale delle agenzie operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, cfr. l’articolo 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
[104] Cfr. il comma 1 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 300.
[105] Si ricorda che, con riferimento all’Agenzia ora soppressa, la competenza concorrente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stata soppressa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 14, lettera a), del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.
[106] Il presente decreto è entrato in vigore il 25 febbraio 2023.
[107] Cfr. il citato articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. n. 85 del 2008, norma richiamata dal comma 1 del presente articolo 55.
[108] Ai sensi del comma 2 del presente articolo 55, la dotazione organica della nuova Agenzia è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
[109] Di cui all’articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
[110] Si ricorda che una norma procedurale analoga di adozione di uno statuto è stata interpretata come facente implicitamente riferimento ad un regolamento governativo (norma di cui all’articolo 1, comma 734, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a cui è stata data attuazione con il regolamento di cui al D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195).
Si ricorda altresì che l'elenco degli atti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica - elenco posto in forma tassativa, benché talora oggetto di deroga implicita da parte di specifiche norme - è posto dall'articolo 1 della L. 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni.
[111] Riguardo ad esso, cfr. supra, in nota.
[112] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[113] Riguardo all’ambito dei dirigenti, il testo originario del comma 4 in esame richiamava infatti l'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[114] Il comma 4 specifica infatti che il dirigente coordinatore in esame rientra nel computo delle tre posizioni dirigenziali di cui alla pianta organica (riguardo a quest'ultima, cfr. supra, anche in nota).
[115] Articolo 5, comma 3, dello statuto (di cui al citato D.P.R. n. 156 del 2007). Riguardo all'importo previsto dall'ultimo contratto individuale di lavoro del direttore generale dell'Agenzia soppressa, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'A.S. n. 564).
[116] Il testo del parere è reperibile, in allegato, nel resoconto della precedente seduta della suddetta Commissione del 7 marzo 2023.
[117] Dell’avvenuta nomina del Commissario straordinario è stata data notizia il 15 marzo 2023 sul sito istituzionale internet https://agenziagiovani.it.
[119] Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
[120] Si vedano al riguardo Corte costituzionale n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983.
[121] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte si esprime in senso analogo a quanto sopra evidenziato, affermando che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano anche le sentenze nn.154 e 231 del 2017.
[122] Si ricorda in particolare che l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".