Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune - Articoli 1- 28
Serie: Progetti di legge   Numero: 52/1 Vol I
Data: 11/04/2023
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Vol. I (dall’articolo 1 del d.d.l. di conversione all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge)

Edizione provvisoria
D.L. n. 13/2023 - A.S. n. 564-A11 aprile 2023marzo 2018


 

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Dossier n. 58/1 Vol. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 52/1 Vol. I

 

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione  (Piani nazionali a tutela delle persone anziane) 8

Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione (Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario) 11

Articolo 1, commi 1-3 (Riorganizzazione entro le amministrazioni centrali  titolari di interventi del PNRR) 13

Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d) (Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica) 17

Articolo 1, comma 4, lettere da e) a f-bis) e comma 5 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS; coordinamento fase attuativa) 23

Articolo 1, comma 6 (Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete) 39

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio) 41

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso) 45

Articolo 4 (Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR) 55

Articolo 4-bis (Riduzione dei tempi di pagamento delle PA) 57

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie) 60

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR) 68

Articolo 6-bis (Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR) 74

Articolo 6-ter (Indici sintetici di affidabilità fiscale - SOSE) 76

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC) 78

Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi) 83

Articolo 7-ter (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici) 84

Articolo 8, commi 1-6 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori) 86

Articolo 8, commi da 7 a 12 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo) 97

Articolo 8, comma 13 (Possibilità di conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico) 100

Articolo 8, comma 13-bis (Finanziamenti e contributi PNRR agli enti locali) 104

Articolo 8-bis, commi 1-4 (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili) 105

Articolo 8-bis, comma 5 (Linea 1 Metropolitana di Napoli) 106

Articolo 8-bis, comma 6 (Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio) 107

Articolo 9 (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici) 108

Articolo 10  (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia) 111

Articolo 11 (Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy) 116

Articolo 12 (Portale unico del reclutamento) 121

Articolo 13 (Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM) 123

Articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi) 125

Articolo 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma) 130

Articolo 15 (Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR) 132

Articolo 15-bis (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC) 140

Articolo 16, commi da 1 a 3 (Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale) 143

Articolo 16, comma 3-bis (Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali) 148

Articolo 17 (Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza) 151

Articolo 18, commi 1-2 (In materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di Piattaforma Digitale Nazionale Dati) 154

Articolo 18, comma 2-bis (Carta europea della disabilità in Italia) 157

Articolo 18, commi 3-10 e 11-bis-11-quater (Semplificazioni in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) 159

Articolo 18, comma 10-bis (Consob) 171

Articolo 18, comma 11, lett. a) (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) 172

Articolo 18, comma 11, lettera b) (Trasparenza nei servizi pubblici locali) 173

Articolo 18-bis (Gestori dell’identità digitale ed adeguamenti tecnologici) 175

Articolo 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale) 177

Articolo 20 (Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR) 184

Articolo 21, commi 1 e 2 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) 188

Articolo 21, comma 2-bis (Flussi informativi in favore dell’amministrazione competente in materia di disabilità) 191

Articolo 22 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 193

Articolo 23 (Equipe formative territoriali) 197

Articolo 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali) 201

Articolo 25 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione) 215

Articolo 26, commi 1-5, 6 e 7-9 (Disposizioni in materia di università e ricerca) 218

Articolo 26, comma 5-bis (Contratti da ricercatore universitario) 227

Articolo 26, comma 6-bis (Opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito dei ricercatori a tempo determinato) 229

Articolo 26, comma 9-bis (Abilitazione artistica nazionale nel settore AFAM per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti) 232

Articolo 27 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca) 235

Articolo 27-bis (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale) 241

Articolo 28, comma 1 (Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari) 243

Articolo 28, comma 1-bis (Regime autorizzatorio per l’esercizio delle strutture residenziali universitarie) 247

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Piani nazionali a tutela delle persone anziane)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1, del disegno di legge di conversione, inserito in sede referente, reca una modifica all’articolo 2, comma 3 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane,  che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevedendo, tra l’altro,  che allo stesso competa l’adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”.

Con riferimento a quest’ultimo Piano si precisa che esso sostituisce - per la parte inerente alla popolazione anziana - il Piano per la non autosufficienza.  Tale precisazione non è infatti contenuta nella vigente formulazione del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 33/2023 in materia di politiche in favore delle persone anziane.

 

 

In proposito va ricordato che l’articolo 2, comma 3, della citata n. 33/2023, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

 

a)     adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le parti sociali e le associazioni di settore e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, che sostituisce il Piano per la non autosufficienza    Sulla base dei suddetti piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali;

b)     promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di cui all’art. 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 - legge n. 208 del 2015), e in raccordo con la Cabina di regia di cui all’art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2023[1]  e con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. h) n. 2 della legge n. 227 del 2021 (si veda supra quanto detto sulle disposizioni citate in materia di LEP), ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l’armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c)      promuove l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

d)     monitora l’attuazione del Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l’indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.

Il comma 4 regolamenta la composizione del CIPA. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell’economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, sono determinate le modalità di funzionamento e l’organizzazione delle attività del CIPA.

Il comma 5 dispone la neutralità finanziaria delle disposizioni relative al CIPA.

 

La disposizione di cui al comma 2 in esame chiarisce quindi espressamente che il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, sostituisce il Piano per la non autosufficienza soltanto per la parte inerente alla popolazione anziana (e non quindi per quella inerente i soggetti non autosufficienti non anziani).

 

In proposito va ricordato che il Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024), è stato adottato il 3 agosto 2022 con Intesa in sede di  Conferenza Unificata. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 è stato pubblicato il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. Il Piano si è reso necessario in seguito al quadro di intervento prefigurato dai commi 159-171 della legge di bilancio n. 234 del 2021 che delinea azioni legate all'attuazione dei LEPS di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR. L’impianto attuativo del PNNA 2022-2024 definisce gli obiettivi specifici, i programmi operativi, gli strumenti e le risorse del triennio di programmazione nazionale. La matrice di programmazione si sviluppa nel rapporto tra tre programmi operativi, che riguardano:

1. LEPS di erogazione riferiti a: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza  (comma 162, lettere a, b, c e comma 164 della legge di bilancio 2022).

2. LEPS di processo riferito alle équipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) e procedono alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata-PAI, comma 163 della legge di bilancio 2022. La strategia di intervento è sostenuta dall’ Accordo Interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per persone con non autosufficienza o disabilità allegato al Piano di cui il PNNA 2022-2024 reca lo schema-tipo (Allegato 1).

3. Azioni di rafforzamento (a cura di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL e Centri per l'impiego del territorio) riferite alla messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie (commi 162 e 166 della legge di bilancio 2022); processo peraltro sostenuto da un Accordo Interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per persone con non autosufficienza o disabilità allegato al Piano. Una delle strategie di intervento del PNNA 2022-2024 è dedicata all'attuazione di un LEPS integrato di processo teso a garantire, negli ambiti territoriali, sistemi di servizi integrati necessari a sviluppare e consolidare il Percorso assistenziale integrato – PAI (vedi supra).

Il Piano stanzia complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze, che ammontano a: 822 milioni di euro per il 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023; 913,6 milioni di euro per il 2024.

 


Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione
(Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga il termine per l’esercizio della delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la revisione del numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022.

 

Più nel dettaglio il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, modifica il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 71 del 2022 differendo dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine per l’esercizio della delega.

 

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 71 del 2022 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) prevede la delega e le procedure per il suo esercizio e definisce l'oggetto dell'intervento riformatore.

In particolare, il comma 1 elenca i diversi ambiti dell’intervento che il Governo dovrà svolgere, entro un anno dall’entrata in vigore della delega e quindi entro il 21 giugno 2023, nel rispetto di principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 5.

In base alla lettera a), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell’articolo 2, il Governo dovrà, infatti, emanare decreti legislativi finalizzati «alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario» per:

·       rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi;

·       rivedere il numero degli incarichi semidirettivi;

·       ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

·       riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

In base alla lettera b), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell’articolo 3, il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario con particolare riferimento all’esigenza di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità. In base alla lettera c), da leggere in combinato disposto con l’articolo 4 della legge, il Governo è delegato a modificare i presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

Infine, la lettera d) prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Specifici principi e criteri direttivi per l’attuazione di questa delega sono contenuti nell’articolo 5 della legge.

 

 Il comma 2 delinea il procedimento per l’esercizio della delega prevedendo che gli schemi di decreto legislativo:

ü  debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro dell’università e della ricerca;

ü  debbano essere trasmessi alle Camere, per consentire alle commissioni competenti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso detto termine il Governo potrà procedere in assenza di parere.

 

È prevista la consueta clausola di scorrimento del termine per l’esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 giorni del termine per l’emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente. La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per l’adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive della riforma, che in base al comma 3 potranno essere introdotte entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge delega). Infine, in base al comma 4, il Governo è altresì delegato, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, a raccogliere le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo (ex art. 17-bis, commi 1 e 2, legge n. 400 del 1988).


Articolo 1, commi 1-3
(Riorganizzazione entro le amministrazioni centrali
titolari di interventi del PNRR)

 

 

I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.

 

Le disposizioni hanno per destinatarie le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ordine al coordinamento delle relative attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Già l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, per tali attività, che le amministrazioni centrali individuino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituiscano una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale).

La puntuale individuazione delle amministrazioni centrali interessate è stata demandata (da successiva disposizione: l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021) al decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze).

Per questo riguardo è intervenuto il d.P.C.m. 9 luglio 2021, ad individuare appunto sia le amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione (nella sua Tabella A)[2] sia le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B)[3].

Tale è dunque il perimetro soggettivo su cui insistono le disposizioni in esame (per le unità di missione entro la Presidenza del Consiglio, inoltre, una specifica previsione è dettata dal comma 3 di questo articolo 1 del decreto-legge).

E per il riguardo funzionale si tratta, come ricordato, del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attribuiti a tali amministrazioni centrali.

 

Per intendere la disposizione posta dal comma 1, deve essere altresì richiamato il decreto-legge n. 173 del 2022 di riorganizzazione dei Ministeri, il quale, onde rendere più spedite le procedure, ha previsto - all'articolo 13 -che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[4].

Ebbene, si viene ora a prevedere che siffatti regolamenti di organizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate. 

Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all’unità di missione.

È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria (assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e svolgimento nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate).

 

Il comma 2 disciplina un raccordo e transizione tra la situazione organizzativa attuale e quella ventura conseguente alla riorganizzazione sopra ricordata.

Prevede che se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali (di livello generale e non generale) relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produca solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi.

Siffatto nuovo conferimento avviene beninteso con le modalità previste dall'articolo 19 (“Incarichi di funzioni dirigenziali”) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

Ed ancora, reca previsione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, per uffici dediti a funzioni ed attività già di titolarità delle unità di missione.

In tal caso, si richiama l'applicazione dell’articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Vale a dire:

-       le amministrazioni possono conferire gli incarichi in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa del pubblico impiego (è l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a porre tali limiti: il 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; l'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia);

-       gli incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026;

-       le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

 

Specifica previsione - dettata dal comma 3 - è posta per la riorganizzazione di strutture presso la Presidenza del Consiglio.

Sono:

-       le unità di missione istituite appositamente (come ricordato sopra, la Tabella A del d.P.C.m. 9 luglio 2021 ha individuato i dicasteri senza portafoglio abilitati all'istituzione di unità di missione);

-       la struttura per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cfr. articolo 4-bis del decreto-legge n. 77 del 2021; si tratta della Segreteria tecnica - già costituita presso la soppressa struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità - prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, commi 367 e 368 della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021);

-       il Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, onde assicurare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, come: curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; prestare supporto alle Regioni e alle Province autonome nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”; prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni, ai Comuni insulari e delle zone montane).

Ebbene, la riorganizzazione di tali strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio - ai fini del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - è demandata ad uno o più d.P.C.m., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La riorganizzazione può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità indicate.

Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate, si applicano le previsioni recate dal comma 2 sopra ricordato.

 


Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d)
(Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica)

 

 

L’articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), d), modificato nel corso dell’esame in sede referente, apporta plurime modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.

Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.

 

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, sopprimendo, alla lettera g), il riferimento al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e abrogando la lettera p), che definiva le funzioni fondamentali di tale organo.

La lettera c) abroga, conseguentemente, l’articolo 3 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale disciplinava il procedimento di istituzione e stabiliva le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

In conseguenza di quanto previsto dalle lettere a) e c) in esame, il Tavolo permanente, quale organo integrato nel quadro della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è soppresso e, pertanto, si prevede – come precisato anche dalla Relazione illustrativa – che la Segreteria tecnica (art. 4 del decreto-legge n. 77 del 2021) continui a svolgere funzioni di supporto solo rispetto alle attività della Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del decreto-legge n. 77).

 

 

L’articolo 1, comma 4, lett. p) del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito delle definizioni fornite ai fini del decreto, definiva «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR.

L’articolo 1, comma 4, lett. g) del decreto-legge n. 77, nel definire, ai fini del decreto, la «Segreteria tecnica», attribuiva a tale struttura, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una funzione di supporto alle attività sia della Cabina di regia, sia del predetto Tavolo permanente.

L’articolo 3 del decreto-legge n. 77, ora abrogato, al comma 1 demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, stabilendo altresì che il Tavolo fosse composto da rappresentanti: delle parti sociali; del Governo; delle Regioni, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi; di Roma capitale; delle categorie produttive e sociali; del sistema dell’università e della ricerca scientifica; della società civile; delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

L’articolo 3 prevedeva, altresì, che i componenti del Tavolo permanente fossero individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza, nonché di criteri oggettivi e predefiniti la cui individuazione era demandata al predetto DPCM.

Si disponeva, inoltre, che a tali componenti non spettassero compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il Tavolo permanente è stato istituito con DPCM del 14 ottobre 2021. A integrazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 77, il DPCM ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di individuare, con proprio decreto, un coordinatore tra le personalità in possesso di elevate competenze e comprovata esperienza nel partenariato economico, sociale e territoriale. Il coordinatore del Tavolo permanente è stato individuato da un ulteriore DPCM del 14 ottobre 2021 nella persona del prof. Tiziano Treu. Al coordinatore il DPCM ha conferito le funzioni di convocazione del Tavolo permanente e fissazione dell’ordine del giorno delle relative riunioni. Il primo DPCM menzionato reca infine, in allegato, l’elenco dei rappresentanti degli enti e delle organizzazioni partecipanti al Tavolo permanente.

L’articolo 3 del citato decreto-legge n. 77, al comma 2, attribuiva al Tavolo permanente funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR. Nello svolgimento di tali funzioni, poteva segnalare collaborativamente alla Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del D.L. n. 77) e al Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 6 del D.L. n. 77) ogni profilo o questione ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

Nel mese di settembre 2022 il Tavolo permanente ha trasmesso al Presidente del Consiglio una Relazione nella quale sono illustrate le attività svolte dal Tavolo, dalla seduta di insediamento del 25 novembre 2021 al mese di luglio 2022. La Relazione raccoglie gli elementi più significativi emersi nel corso del ciclo delle audizioni dei vertici delle amministrazioni centrali, titolari di interventi del PNRR, e dei rappresentanti delle organizzazioni non incluse nel Tavolo.

 

La lettera b) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame apporta alcune modificazioni all’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Cabina di regia per il PNRR. In particolare:

1)  nell’ambito dell’art. 2, comma 2, il quale individua e definisce le funzioni e le attività attribuite alla Cabina di regia, si modifica la lettera g), eliminando il riferimento al Tavolo permanente fra gli organismi a cui la Cabina di regia è tenuta a trasmettere la relazione periodica semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. All’interno della lettera g) permane, pertanto, l’attività di trasmissione della predetta relazione periodica alla Conferenza unificata, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

Si osserva, al riguardo, che in base alla riformulazione della predetta lettera g) dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021, operata dall’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge in esame, la prima parte della lettera g) continuerebbe a riferirsi alla trasmissione della relazione periodica «per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».

Poiché l’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” segnala un riparto della titolarità dell’attività di trasmissione della relazione periodica – attribuendo alla Cabina di regia, cioè, il compito di trasmettere tale relazione, da un lato, alla Conferenza unificata per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, dall’altro, al Tavolo permanente per il tramite della Segreteria tecnica – l’avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere  superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica.

 

Si valuti, pertanto, l’opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo inciso «e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».

 

2)  sempre nell’ambito dell’art. 2, comma 2, la lettera i) è sostituita. Tale lettera prevedeva che la Cabina di regia, tra le sue numerose funzioni, assicurasse la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’art. 3 del D.L. n. 77 del 2021. Per effetto della sostituzione, la lettera i) ora prevede, invece, che la Cabina di regia debba assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal nuovo comma 3-bis del medesimo art. 2;

3)  dopo il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 – relativo ai soggetti partecipanti alle sedute della Cabina di regia – la lettera b) inserisce un nuovo comma 3-bis, il quale stabilisce che, quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle appena menzionate attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il capoverso relativo al nuovo comma 3-bis dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente, al fine di precisare, dopo il riferimento alle categorie produttive e sociali, che alle sedute della Cabina di regia dedicate alla cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale partecipano anche rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il nuovo comma 3-bis prosegue precisando che in via transitoria, fino all’adozione del nuovo DPCM, alle sedute della Cabina di regia partecipano i soggetti rappresentanti individuati con il menzionato DPCM 14 ottobre 2021. Resta ferma, peraltro, la non spettanza, ai predetti rappresentanti che partecipano alle sedute della cabina di regia, di compensi, gettoni, di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

La lettera d) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame, infine, apporta modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del (ora abrogato) Tavolo permanente.

In particolare:

1)  al comma 1 dell’art. 4, viene soppresso il riferimento al Tavolo permanente; per effetto di tale soppressione, la Segreteria tecnica continua a svolgere attività di supporto nei soli confronti della Cabina di regia.

2)  analogamente, e per le stesse finalità, al comma 2, lettera a) dell’art. 4 è soppresso il riferimento al supporto della Segreteria tecnica al Tavolo permanente nell’esercizio delle sue funzioni.

3)  la lettera b) del comma 2 è sostituita, prevedendo che la Segreteria tecnica elabori e trasmetta alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Rispetto alla precedente formulazione della lettera b), le modifiche sostanziali sono essenzialmente due: da un lato, l’inserimento della parola “anche” attribuisce alla Segreteria tecnica la facoltà di avvalersi, ai fini della elaborazione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, anche di fonti informative e analisi diverse da quelle di cui al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato; dall’altro lato, è espressamente inserita la segnalazione, all’interno di tali rapporti informativi periodici, delle situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del D.L. n. 77 del 2021.

 

A tal proposito, la Relazione illustrativa afferma che il nuovo testo della lettera b) attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di elaborare e trasmettere alla Cabina di regia i predetti rapporti informativi “con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi”. Il riferimento alla cadenza trimestrale, tuttavia, non è presente nel testo della norma, la quale parla esclusivamente di “cadenza periodica”.

4)  dopo la lettera b) è aggiunta la nuova lettera b-bis), la quale attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di vigilare sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali nello svolgimento della loro funzione di coordinamento delle attività relative all’attuazione degli interventi del PNRR attribuiti alla loro titolarità (art. 8 del D.L. n. 77 del 2021), degli indirizzi e delle linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia medesima.

In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. n. 77 del 2021, ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, mediante strutture di livello dirigenziale generale o unità di missione di livello dirigenziale generale preposte allo svolgimento delle attività di vigilanza, coordinamento e verifica della regolarità delle procedure di attuazione degli interventi PNRR attribuiti alla titolarità di ciascuna amministrazione centrale. Sulle modifiche apportate dal decreto-legge in esame in merito alla riorganizzazione di tali strutture o unità di missione istituite nell’ambito dei Ministeri, si rinvia supra alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1-3.

5)  infine, è modificata la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4, prevedendo che l’attività di individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia – già attribuita dalla norma previgente – sia espletata dalla Segreteria tecnica laddove tali criticità non siano risolvibili mediante l’attività di supporto e di vigilanza svolta dalla stessa Segreteria tecnica a norma della precedente lettera b-bis).

Per effetto di quest’ultima modifica, pertanto, la segnalazione delle azioni utili al superamento delle criticità al Presidente del Consiglio dei ministri viene logicamente e cronologicamente posposta, dovendo prima la Segreteria tecnica verificare che le suddette problematiche, segnalate dai Ministri, non siano superabili attraverso un’attività di supporto e di vigilanza nei confronti

 

Sul piano finanziario, la Relazione tecnica afferma che le modifiche concernenti la soppressione del Tavolo permanente e lo svolgimento in via diretta delle funzioni già a questo attribuite da parte della Cabina di regia hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto, invece, ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dei compiti e delle attività attribuiti alla Segreteria tecnica, la Relazione tecnica afferma che si provvede, oltreché con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall’articolo 2 del decreto-legge in esame, il quale prevede (v. la relativa scheda di lettura infra) il trasferimento alla nuova Struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.


Articolo 1, comma 4, lettere da e) a f-bis) e comma 5
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS; coordinamento fase attuativa)

 

 

L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella la disciplina della Governance del PNRR. In particolare, la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo - presso il MEF- RGS - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (la relativa copertura finanziaria è recata dal comma 5, modificato in sede referente). La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. La lettera f-bis), introdotta in sede referente, novella - a fini di coordinamento – la medesima disciplina della Governance relativamente al coordinamento della fase attuativa del PNRR.

 

L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f) novellano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

 

In particolare, la lettera e), modificata in sede referente, interviene sull'articolo 6 del citato DL, dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, sostituendone i commi 1 e 2. Si riporta a seguire il testo a fronte con le modifiche proposte:

 

 

D.L. 31/05/2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Articolo 6

(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

Testo vigente

Testo modificato (co. 4, lett. e))

 

1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.

2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all’articolo 9. L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L’Ispettorato assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l’Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. Identico.

 

Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, il nuovo comma 1 istituisce presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Il novellato comma 2 (ex comma 1) sostituisce - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della RGS) - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8 del DL 77/2021, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all’attuazione degli interventi del PNRR.

L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del DL 77/2021. Esso assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al comma in esame, si prevede l’istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 

Il nuovo comma 2-bis (ex comma 2) prevede che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato generale per il PNRR si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato (anziché con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS come precedentemente previsto). Si dispone che le predette strutture concorrano al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR nonché al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate (come precisato dalla modifica in commento) per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

 

La successiva lettera f) modifica alcune disposizioni dell'articolo 7 del DL 77/2021, dedicato al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR. Le novelle riguardano, in particolare (si veda, a seguire, il relativo testo a fronte):

- il comma 2, al fine di precisare che per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni, oltreché con università, enti e istituti di ricerca;

-  il comma 4, primo periodo, al fine di aumentare da 7 a 9 il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale ivi previsti;

- il comma 8, al fine di precisare che i protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza ivi previsti, finalizzati al rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati non solo dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ma anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

- l'introduzione del nuovo comma 8-bis) il quale, al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuova misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità. A tal fine, si precisa che il Dipartimento della RGS può utilizzare metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.

 

D.L. 31/05/2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Articolo 7

(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Testo vigente

Testo modificato (co. 4, lett. f))

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

1. Identico.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse.

2-bis. Identico.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.

3. Identico.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

5. Identico.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Identico.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

7. Identico.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Identico.

 

La lettera f-bis), introdotta in sede referente, modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, dedicato al coordinamento della fase attuativa del PNRR a fini di coordinamento con le novelle introdotte dalla già esaminata lettera e), in particolare sostituendo il riferimento al Servizio centrale per il PNRR con quello all'Ispettorato generale per il PNRR (si veda, a seguire, il relativo testo a fronte):

 

D.L. 31/05/2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Articolo 8

(Coordinamento della fase attuativa)

Testo vigente

Testo modificato (co. 4, lett. f))

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Identico.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. (50)

3. Identico.

(omissis)

(omissis)

 

Il comma 5, modificato in sede referente, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure introdotte dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l’anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall’anno 2024. Si prevede di provvedere alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 


Articolo 1, comma 6
(Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)

 

 

L’articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

L'articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione è dettata quale novella all'articolo 8 (“Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete”) del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).

In particolare, le competenze regolatorie così trasferite consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario (piano che deve contenere anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti), degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi (i quali rilevano altresì, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, ai fini della valutazione motivata del mancato ricorso al mercato) nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

Rimane ferma la previsione che siffatte competenze regolatorie siano esercitate mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Così come rimane ferma la previsione (recata dal comma 2 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022) secondo cui gli enti locali - sulla base degli atti e degli indicatori sopra ricordati - possano adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefinire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità. Il rispetto di condizioni, principi, obiettivi e standard così fissati, è assicurato dal contratto di servizio e dagli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale.

 

Per servizi pubblici locali “non a rete” si intendono quei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia) altri dai servizi di interesse economico generale di livello locale a rete (di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, quali ad esempio energia elettrica, ciclo dei rifiuti, servizio idrico integrato e trasporto pubblico locale).

Sia i servizi a rete sia i servizi non a rete sono oggetto del decreto legislativo n. 201 del 2022.

L'antecedente legge di delegazione legislativa (legge n. 118 del 2022: cfr. suo articolo 8) ha previsto che il legislatore delegato dovesse adeguatamente considerare le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete; e ha delegato il Governo (fatte salve le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, per i servizi a rete) a razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra le predette autorità e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione.

 

La ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy è stata dettata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 173 del 2022.

 


Articolo 2
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)

 

 

L’articolo 2 istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.

 

L'articolo 2 istituisce una “Struttura di missione PNRR” presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026.

Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.

Altri compiti della novella Struttura di missione sono:

- l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo. La disposizione mantiene “fermo” quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale peraltro individua nel Servizio centrale per il PNRR il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241);

- la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito da altra previsione del presente decreto-legge: cfr. l'articolo 1, comma 4, lettera e), che novella appositamente l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021);

- l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR - posto che il citato regolamento europeo n. 241 del 2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza disciplina (all'articolo 21) un procedimento per la modifica del PNRR su richiesta dello Stato membro impossibilitato in tutto o in parte alla sua realizzazione;

 - la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).

Per quanto concerne l'individuazione degli ostacoli ad una corretta e tempestiva attuazione del PNRR nonché la proposta di misure e rimedi per rimuoverli, vale ricordare come tali compiti fossero attribuiti dal decreto-legge n. 77 del 2021 (cfr. suo articolo 5, comma 3, lettera a)) alla struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dal medesimo decreto-legge n. 77, quale altro attore della governance dedicata all'attuazione del PNRR.

Ancora, la novella Struttura di missione ha attribuite le funzioni innanzi svolte dalla Segreteria tecnica[5] istituita (dall'articolo 4 del decreto-legge n. 77) per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente (parti della governance dell'attuazione del PNRR quale disegnata dal medesimo decreto-legge n. 77). A tal fine è disposta apposita autorizzazione di spesa, per 1,3 milioni nel 2023 e 1,56 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Per lo svolgimento delle attività ad essa spettanti, la Struttura di missione ha pieno accesso al sistema informatico istituito (dall'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di sostenere la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU. Quella disposizione della legge di bilancio 2021 ha correlativamente previsto che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati siano responsabili della relativa attuazione secondo il principio della sana gestione finanziaria ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i obiettivi intermedi e finali.

Fin qui i commi da 1 a 3, relativi dunque alle funzioni.

 

I commi da 4 a 6 concernono, della nuova Struttura di missione, non già compiti e attribuzioni bensì il personale (e le spese di funzionamento).

Il comma 4 in particolare assegna alla nuova Struttura di missione le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale ed un contingente di esperti.

Le unità dirigenziali e non dirigenziali possono essere individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - il quale è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti[6].

O possono essere composte anche da personale proveniente da altri “ordini, organi, enti o istituzioni”.

Per tali unità dirigenziali e non dirigenziali, è previsto un limite di spesa complessivo, pari a circa 5 milioni per il 2023, circa 6 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026.

Alla Struttura di missione sono così assegnati, in particolare:

ü   9 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. Tali posizioni dirigenziali possono essere conferite in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 e 8 per cento della dotazione organica, per i dirigenti rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia), secondo deroga consentita dal richiamo all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021;

ü   50 unità di personale non dirigenziale. Tale contingente può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico;

ü   un contingente di esperti, nel limite di spesa complessiva annuale (583.334 euro nel 2023, 700.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026) e di importo massimo per singolo incarico, pari a 50.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione).

Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Ancora il comma 4 reca autorizzazione per la copertura di spese di funzionamento (per 693.879 euro nel 2023, 832.655 per ciascun anno dal 2024 al 2026).

 

Il comma 5, per le esigenze della struttura di missione in oggetto, autorizza la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del concorso pubblico bandito ai sensi della normativa vigente (art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021 – vedi infra) per il reclutamento di 500 unità di personale a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR[7].

Il personale viene assunto secondo le suddette modalità, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.m. di cui al successivo comma 7 (vedi infra), chiamato a definire l’organizzazione della Struttura di missione e viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[8].

 

Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi (durata massima dei contratto a termine nel settore pubblico), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale - per il quale è prevista una riserva di posti fino al 50 per cento nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato - è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021). Del predetto contingente, 80 unità vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal d.P.C.m. adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato al citato bando).

Successivamente, l’art. 34-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha autorizzato l’assunzione di ulteriori 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in aggiunta al contingente già previsto dal richiamato articolo 7.

 

Il comma 6 demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - l'organizzazione della Struttura di missione, nonché le modalità di formazione (e di chiamata) del contingente di personale aggiuntivo, così come le specifiche professionalità richieste.

La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale (ivi compresi i coordinatori) e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui la nuova Struttura di missione 'assorbe' i compiti (v. supra), si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della Struttura di missione di nuova istituzione.

 

Infine il comma 7 reca quantificazione e copertura degli oneri.

Si tratta di una spesa aggiuntiva di 7,62 milioni per il 2023, di 9,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono attinte - secondo le determinazioni puntualmente indicate dalla disposizione - prevalentemente a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché in minor misura sulle risorse destinate alla Segreteria tecnica sopra ricordata.

 


Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

 

 

L’articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, come disposto in sede referente, il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell’inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti necessari.

Si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri.

 

La lettera a) modifica in più parti l’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021, che ha introdotto una peculiare disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Le modifiche, secondo la relazione illustrativa del provvedimento, sono tutte “finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC”.

In particolare, con una prima modifica si estende la possibilità di attivare i poteri sostitutivi, oltre che nei confronti degli enti territoriali - regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni - anche nel caso in cui i soggetti attuatori siano ambiti territoriali sociali (comma 1, lett. a), numero 1, che sostituisce il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 77/2021).

 

L’ambito territoriale sociale rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

L’Ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge n. 328/2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3, lettera a), tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta ad esse la determinazione degli Ambiti Territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali a rete.

Per maggiori informazioni sugli ambiti territoriali sociali istituti si v. la specifica sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Resta inteso, come previsto dal D.L. 77/2021, che l’inadempienza può concretizzarsi:

§  nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto;

§  nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti;

§  nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione di progetti o di interventi, come viene ora specificato in sede di novella.

In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano.

 

Si prevede, inoltre, una riduzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo per provvedere assegnato al soggetto attuatore dal Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.

 

In sede referente, sono state introdotte due ulteriori specificazioni mediante le quali si prevede che:

§  il soggetto attuatore viene previamente sentito dal Consiglio dei ministri, prima della individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, come già stabilito dalle norme vigenti, precisando che ciò avviene anche al fine di individuare le cause dell’inerzia;

§  il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ha il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 12) prevede che in caso il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all’esecuzione dei progetti. L’individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene sentito il soggetto attuatore. Questi soggetti possono essere sia un’amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari ad acta appositamente nominati.

Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società in house.

 

Una analoga riduzione del termine per provvedere da trenta a quindici giorni è stabilita, con una modifica al comma 3 del citato articolo 12, per la procedura relativa all’attivazione del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale (comma 1, lett. a), numero 2).

 

Sul punto si ricorda che, in base al D.L. 77/2021, in questo caso provvede direttamente il Ministro competente per materia secondo una procedura analoga a quella prevista dal comma 1 per gli enti territoriali: assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni (ora 15) e in caso di perdurante inadempienza, individuazione del soggetto cui affidare l’esercizio del potere sostitutivo.

Il Ministro provvede analogamente anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga direttamente da un soggetto attuatore (incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni).

 

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 3, che novella il comma 5 del citato articolo 12, introduce due novità ulteriori relative all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti.

Con la prima si consente al Consiglio dei ministri, con la stessa delibera che individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, anche di autorizzare tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Resta inteso che, ove il Consiglio dei ministri non abbia provveduto in tale senso, le deroghe alla legislazione richiamata sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia, come già previsto.

 

Il comma 5 dell’articolo 12, del D.L. n. 77/2021, prevede infatti che ove “strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto” il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

La norma specifica, al riguardo, che in caso l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso, invece, che l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR.

Tali ordinanze sono comunicate alla struttura di missione Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione (istituita dall’articolo 5 del medesimo D.L. 77/2023), sono immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

 

Con la seconda modifica, si aggiunge un periodo al citato comma 5, al fine di precisare che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura di cui al più volte citato comma 5, primo periodo, ossia l’adozione di ordinanze in deroga da parte da parte dei soggetti cui è stato conferito l’esercizio del potere sostitutivo, nonché di disporre che si applicano altresì alcune le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.

 

Le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

In particolare, in forza del comma 2, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.

Il comma 3 prevede, al terzo periodo, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Con un’ultima modifica, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 4, aggiunge all’articolo 12 del D.L. 77 del 2021 un nuovo comma 5-bis, che estende l’applicazione delle disposizioni del medesimo comma 5 sull’esercizio del potere sostitutivo

si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia (di cui al comma 1 dell’articolo 12, ndr) riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

 

La lettera b) della disposizione in esame modifica l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che disciplina, in via residuale, la procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale.

 

Si ricorda in proposito che la procedura disciplinata dall’articolo 13 trova applicazione solo “qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni”.

 

Si tratta di modifiche conseguenti alle novità introdotte dal decreto in esame in tema di governance del PNRR e del ruolo spettante ai diversi attori istituzionali coinvolti (articoli 1 e 2).

In particolare, si prevede che nell’ambito della procedura del superamento del dissenso proveniente da un organo statale, sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (e non più come finora la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 77/2021), a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

In secondo luogo l’impulso per la proposta dell’Autorità politica può provenire sia dalla Struttura di missione PNRR istituita dall’articolo 2 del decreto legge in esame che dall’Ispettorato generale per il PNRR che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), del decreto in esame sostituisce il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 77/2021.

 

Di seguito, si riporta un testo a fronte relativo alle modifiche apportate dall’articolo in esame agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Testo originale

Testo modificato da D.L. 13/2023

 

 

Art. 12

 

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Identico.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

Identico.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

 

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Identico.

6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".

Identico.

Art. 13

 

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Identico.

 


Articolo 4
(Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR)

 

 

L’articolo 4 anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.

Inoltre, come disposto in sede referente, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.

 

La disposizione in commento, che novella l’art. 35-bis, c. 1, del D.L. 115/2022, conferma che alla stabilizzazione in oggetto si procede (comma 1, lett. a)):

§  nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica;

§  a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;

§  previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell’attività svolta. La disposizione in commento specifica il carattere selettivo di tale colloquio.

Il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021.

In base al richiamato art. 7, co. 1, le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato - attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente (art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001) – 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità, nonché di ulteriori dieci unità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024) per un periodo anche superiore a 36 mesi[9], ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In sede referente è stato disposto che, per il completamento del suddetto contingente di personale a tempo determinato di propria spettanza, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti. Tali assunzioni devono essere comunicate dalle amministrazioni alla Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.

Sul tema della stabilizzazione del personale nella PA si ricorda che la disciplina generale, dettata dall’art. 20 del D.L. 75/2017, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione e che abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni[10].

Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per gli enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso[11].

 

Le risorse non utilizzate per la stabilizzazione in oggetto negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno - pari a 10.791.000 euro per il 2023 e a 12.949.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008) (comma 1, lett. b)).

 

 


Articolo 4-bis
(Riduzione dei tempi di pagamento delle PA)

 

 

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” (ad esclusione degli enti del servizio sanitario, come precisato al comma 4).

Si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa (comma 1).

Tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2).

La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR (comma 3).

 

La riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Al fine di ridurre i termini di pagamento in modo strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che gli stessi termini siano mantenuti anche nel 2024.

In particolare si prevede l’entrata in vigore, entro il primo trimestre 2023, delle misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici (Traguardo M1C1-72). Le nuove norme devono prevedere l’istituzione del sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica.

In attuazione del traguardo citato, a partire dal 2021 è stato avviato il sistema InIT presso le amministrazioni centrali dello Stato per la componente economico patrimoniale e analitica e per la gestione fisica e contabile dei beni. Inoltre nel sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) sono stati predisposti gli indicatori dei tempi medi di pagamento e di ritardo ponderati a livello di singoli comparti della pubblica amministrazione coinvolti.

 

Il comma 1, ai fini dell’attuazione della citata riforma 1.11 del PNRR, dispone che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al Rendiconto, secondo gli schemi indicati dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

L’art. 35, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) prevede che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una nota integrativa articolata per missioni e programmi, con struttura identica a quella della Nota integrativa di previsione (art. 21, comma 11), che illustri i risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali per ciascun obiettivo in termini di risorse finanziarie impiegate e di indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.

 

Il comma 2 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001[12]), nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, assegnano, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Per l’individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge n. 145 del 2018).

La circolare n. 17 del 7 aprile 2022 della Ragioneria generale dello Stato precisa che i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata convenzionalmente la data di pagamento al 31 dicembre dell’anno, nonché delle fatture pagate nel periodo anche se non ancora scadute. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono al sistema PCC la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013.

 

Il comma 3 demanda alla Ragioneria generale dello Stato il compito di definire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della riforma.

Si segnala che con la citata circolare n. 17 del 7 aprile 2022 la Ragioneria generale dello Stato ha indicato le modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento del pubbliche amministrazioni previste dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 152 del 2021.


Articolo 5
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

 

 

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del PNC e nell’ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.

Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC.

I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.

I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia (comma 8).

Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).

 

In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici. La finalità della norma è di assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali.

Sono oggetto di raccolta anche i dati personali, quali quelli relativi alla salute, ai minori d’età e agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nel caso in cui l’acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita.

Con una modifica introdotta al comma 1 nel corso dell’esame in sede referente, è stata demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione delle modalità di attuazione della disposizione in commento.

 

La norma, nell’individuare i dati personali, fa riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (GDPR), il quale definisce come personali i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

La Relazione governativa afferma che la disposizione si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici. L’acquisizione dei dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale anche nell’ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR.

 

Il comma 2 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie a fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Tale attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali). La suddetta attività deve svolgersi, inoltre – per effetto di una modifica introdotta al comma 2 nel corso dell’esame in sede referente – in relazione ai dati di cui al comma 1, vale a dire, i dati con cui le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato, necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti che ricevono benefici economici.

La Ragioneria generale deve rendere accessibili i suddetti dati alle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.

 

Il comma 3 dispone che, ai sensi del regolamento (UE) n. 241 del 2021, istitutivo del Recovery and Resilience Facility – riferimento normativo inserito nel corso dell’esame in sede referente – i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono pubblicati:

a) nell’ambito delle informazioni di cui al comma 1044 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tale norma – inserita nell’ambito delle misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU, propedeutiche alla presentazione del PNRR – prevede che con D.P.C.M. siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

 

In attuazione del comma 1044 è stato adottato il D.P.C.M. 15 settembre 2021 che ha definito le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR. Il D.P.C.M. 15 settembre 2021 stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

In particolare, le predette amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.

In esecuzione di tali previsioni normative (in particolare dell’art. 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati.

 

b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali (OpenCoesione) di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) del 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 2013/1303/UE.

 

Il portale OpenCoesione costituisce il portale unico italiano sull’attuazione delle politiche di coesione. Esso raccoglie, analizza e pubblica i risultati di un’indagine rivolta a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), FESR e FSE, in Italia e in Europa.

Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2021-2027) richiede agli Stati Membri di prevedere un portale web unico che offra l’accesso ai dati sui programmi cofinanziati (art. 46).

Il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2014-2020) richiede agli Stati Membri, anche attraverso un portale web unico, di pubblicare le informazioni sui beneficiari in formato aperto (con licenza di riuso e metadati) ed elenca il livello minimo di informazioni da pubblicare (Annex XII) con maggiori dettagli rispetto al 2007-2013 (art. 115).

 

Il comma 4 dispone che è in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati personali:

·    che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici, dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);

·    relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);

·    relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);

·    relativi a soggetti minori.

 

Il comma 5 prevede che, per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR e PNC, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione di un Codice identificativo gara ordinario (CIG). Tale previsione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Si segnala che l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022 ha stabilito, per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, l’acquisizione necessaria del CIG ordinario per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

 

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.

Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha introdotto il Codice Unico di Progetto (CUP), a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità relative al funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP è attribuito a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data. Le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori provvedono a richiederlo in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.

Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

§  lavori pubblici (come individuati dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni),

§  incentivi a favore di attività produttive,

§  contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,

§  acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),

§  acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,

§  sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

 

La legge n. 244 del 2007 ha introdotto la fatturazione elettronica nei confronti della PA (art. 1, commi 209-213). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

§  il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (normativa antimafia);

§  il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica è stato esteso anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917). A partire dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2022, c.d. PNRR-2).

 

La Relazione illustrativa afferma al riguardo che la norma in esame interviene a coordinare due ambiti normativi già connessi il cui assetto prevede a legislazione vigente:

§  l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese (pertanto anche delle imprese beneficiarie di incentivi pubblici e di quelle da cui acquistano);

§  il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti, nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.

La norma è rivolta alle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica e richiede che tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo semplice elemento consentirà un importante beneficio in termini di conoscenza sull’andamento degli incentivi, settore dove al momento rimangono forti asimmetrie informative, permettendo un monitoraggio continuo. Ulteriore conseguenza è quella della riduzione significativa degli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni, poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, evitando l’inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.

 

In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), il comma 7 prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

 

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi. Per ulteriori informazioni sul sistema CUP si rinvia al sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

 

Il comma 8 dispone che i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP – art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive, anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 2003).

 

Il comma 9 dispone che a favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

La disposizione in commento è inserita nell’ambito dell’articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

 

In proposito si evidenzia che, ai sensi del comma 780, la Ragioneria generale dello Stato deve emanare, entro il 31 gennaio 2023, apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento (le linee guida non risultano al momento emanate).

Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.


Articolo 6
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

 

 

L’articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all’erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).

 

A tal fine, il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto PNRR-2), che disciplina il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, ivi compresi gli enti territoriali.

Tali anticipazioni sono disposte dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale su cui afferiscono le risorse per l’attuazione del Next Generation EU, per velocizzare l’esecuzione dei progetti, ricompresi nel Piano, finanziati con risorse nazionali.

 

Si rammenta che il citato comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni di risorse da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire il tempestivo avvio e l’esecuzione dei progetti PNRR di cui essi sono titolari.

Le anticipazioni sono disposte a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.

 

Riguardo alle procedure contabili mediante le quali il MEF può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 152/2021:

-    sopprime la disposizione secondo cui le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori sono disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere;

-    stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

-    vincola espressamente il trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate.

-    introduce, infine, l’obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell’anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

 

Testo vigente (Art. 9, comma 6, D.l. n. 152 del 2021)

Testo modificato (art. 6)

Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio decreto, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.

 

 

 

 

 

 

Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell’anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.

 

Il comma 2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, vale a dire, con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Tale disposizione è inserita nel comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 121/2021 (decreto infrastrutture), il quale individua nella notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia” e nel D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante l’assegnazione alle Amministrazioni titolari delle risorse finanziarie complessive del PNRR (191,5 miliardi di euro), la base giuridica per l’attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR, anche ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa.

 

Si rammenta che il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione si accompagna un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale. Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all’Italia, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza), 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.

Su tale base, con il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie europee (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR sono state assegnate alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata al decreto. La Tabella elenca, per ciascun Ministero, gli interventi di competenza, con l’indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Nella Tabella B sono elencati i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione.

Il D.M. del 6 agosto 2021 ha individuato le seguenti Amministrazioni titolari di interventi e di risorse:

 

 

Amministrazioni titolari

Numero di interventi di competenza

Importo totale (mld di euro)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

44

39,7

Ministero della transizione ecologica

26

34,7

Ministero della salute

19

15,6

Ministero dell’istruzione

11

17,6

Ministero dello sviluppo economico

18

18,2

Ministero dell’università e ricerca

12

11,7

Ministero dell’interno

6

12,5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

11

7,3

Ministero della cultura

25

4,3

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

4

3,7

Ministero della giustizia – Consiglio di Stato

3

2,7

Ministero del turismo

15

2,4

Ministero affari esteri e cooperazione internazionale

1

1,2

Ministero economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro

1

0,3

PCM – Ministro per l’innovazione tecnologica e digitale

36

14,3

PCM – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

5

1,3

PCM – Ministro per la pubblica amministrazione

14

1,3

PCM – Ministro per gli affari regionali e le autonomie

1

0,1

PCM – Ministro per le politiche giovanili

1

0,6

PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia

1

0,01

PCM – Dipartimento per lo sport

1

0,7

PCM – Dipartimento per la protezione civile

1

1,2

TOTALE

256

191,5

 

L’assegnazione delle risorse alle Amministrazioni centrali, disposta con il D.M. 6 agosto 2021, è stata successivamente modificata con tre successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, e precisamente, D.M. 23 novembre 2021, D.M. 3 febbraio 2022 e D.M. 24 agosto 2022.

 

Il comma 2 in esame richiama, in particolare, l’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il quale, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione dell’esercizio finanziario, prevede che dal 2020 talune variazioni di bilancio previste dalla legge di contabilità per vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale[13].

 

I commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) hanno dettato una serie di misure contabili per l’attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare, il comma 1037 provvede all’istituzione, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.

Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi (25091 e 25092) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto”, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito” sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio (comma 1038).

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi vengono attribuite a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al fabbisogno finanziario, sulla base delle procedure definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, adottato ai sensi del comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU (comma 1039[14]). In particolare, il D.M. 11 ottobre 2021 stabilisce le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse dal Fondo di rotazione, nonché le modalità di rendicontazione della gestione delle stesse.

Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono, inoltre, le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione (comma 1041).

Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, in attuazione del comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati.

L’articolo 10 del D.L. n. 121 del 2021 ha disciplinato, ai commi 1-6, le procedure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare:

-        che le risorse NGEU siano attribuite alle amministrazioni titolari e/o ai soggetti attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi;

-        che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con cui sono individuate le risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi del Piano, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione;

-        che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le “opzioni di costo semplificate” previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese;

-        che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 


Articolo 6-bis
(Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

 

 

L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all’attuazione del PNRR.

 

Si ricorda che l’art. 15, comma 4-bis, del D.L. n. 77/2021 ha già autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria ad effettuare variazioni di bilancio, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti.

La norma in esame modifica il citato articolo 15, comma 4-bis, al fine di consentire agli stessi enti la possibilità di variare il bilancio anche in relazione ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti per la realizzazione di interventi afferenti al PNRR.

 

L’art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria[15] a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del TUEL e dall’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011.

In particolare, il comma 7 dell’art. 163 del TUEL prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite solo:

-       le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies (variazioni che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione e quelle consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate);

-       quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

-       quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione.

Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

L’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011 consente la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio per i lavori pubblici di somma urgenza o per altri interventi di somma urgenza (8.4). Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. (8.11). È consentito il prelievo dal fondo di riserva solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all’Ente (8.12).


Articolo 6-ter
(Indici sintetici di affidabilità fiscale - SOSE)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito in sede referente, affida alla Sose il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati (comma 1). L’articolo inoltre, al comma 2, prevede che una autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto all’attuazione del PNRR esercitate da Sogei s.p.a.

 

In particolare, l’articolo 6-ter in esame, inserito in sede referente, al comma 1 specifica i compiti della Sose (si veda il box seguente per una breve illustrazione della natura e attività della società) attraverso la modifica dell’articolo 9-bis (Indici sintetici di affidabilità fiscale), comma 15, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

 

Si rammenta che il citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto nell’ordinamento fiscale gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

In particolare, il citato comma 15, secondo periodo, prevede l’affidamento alla Sose del compito di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.

 

Con l’articolo in esame si prevede che la Sose ponga in essere altresì ogni altra attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..

 

 

Si ricorda che la Sose – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'articolo 10, comma 12 della legge n. 146 del 1998. La Società, operativa dal 1999, svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l’analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l’INPS, con l’INAIL e con il Corpo della guardia di finanza.

Le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell’economia e delle finanze, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta alcune modificazioni all'articolo 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica) del decreto-legge n. 50 del 2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 91 2022.

In particolare, la lettera a), modificando il comma 6 del suddetto articolo 49, dispone che, ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, “anche” della società Eutalia s.r.l., mentre la norma vigente prevede che le convenzioni possano essere stipulate da RGS solo con questa società.

La lettera b), modificando il comma 8 del suddetto articolo 49, prevede che l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sia destinata non soltanto per le finalità di cui ai commi 6 (monitoraggio della spesa pubblica) e 7 (attività di supporto da parte di Eutalia s.r.l.) del medesimo articolo ma anche per le finalità di cui all’articolo 7, comma 6 (supporto da parte di Sogei s.p.a. per l’attuazione del PNRR), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 108 2021,


Articolo 7
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio
degli interventi PNC)

 

 

L’articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Prima dell’adozione del decreto è consentito l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (comma 1-bis).

Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell’arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell’amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).

 

Il primo periodo del comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR[16] entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di aggiornare i cronoprogrammi procedurali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La finalità dichiarata della norma è di tenere conto nel cronoprogramma degli interventi del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC.

 

 

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

I 24 programmi del PNC sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e clima Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ??ambito sanitario e assistenziale.

I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1). Tale disciplina costituisce, peraltro, attuazione del PNRR, il quale ha previsto l'istituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano per gli investimenti complementari (traguardo M1C1-55).

Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio. Si evidenzia che l’articolo 7 del D.M.  del 1° agosto 2022 ha disposto che, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo.

Il D.M. 15 luglio 2021, in attuazione del D.L. n. 59 del 2021, disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Per gli interventi cofinanziati dal PNRR il monitoraggio avviene attraverso il sistema informatico ReGis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio trimestrale dell'attuazione del Piano nazionale complementare attraverso apposite relazioni. Nell’ultimo Report n. 6, relativo agli adempimenti e attività al 31 dicembre 2022, si dà conto anche dello stato di avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022 alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal DM. del 1° agosto 2022. In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all’ultimo trimestre. La Ragioneria generale ritiene che tali ritardi siano in parte connessi al perdurare del contesto di crisi economica e internazionale che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali.

 

Il secondo periodo del comma 1 dispone che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50 del 2022).

 

 

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) è intervenuto per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

A tal fine, è stato istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al PNC. Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022, in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 28 luglio 2022 nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,

Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. Sono destinatarie di tali contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, le stazioni appaltanti che: non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; e che hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n .197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le regioni devono aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture, sentite le regioni interessate.

Con il D.M. 10 febbraio 2023 è stata disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'art. 1, comma 375, della legge di bilancio 2023 nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.

Il D.M. 2 marzo 2023 ha approvato l'elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con la relativa assegnazione delle risorse. Il decreto ha approvato inoltre l'elenco delle revoche disposte.

Con il D.M. 13 marzo 2023 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali le amministrazioni statali hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62.

 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, per cui si veda oltre).

Dalla scheda progetto contenuta nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) si desume che l’obiettivo di questa misura è l’acquisto di circa 1.500 veicoli ad alimentazione GNL e GNC (metano) destinati al trasporto extraurbano ed interurbano. Beneficiari delle risorse sono le Regioni. Tale misura integra quanto previsto dal PNRR (acquisto di autobus elettici e ad idrogeno) consentendo la possibilità di acquisto di mezzi ad alimentazione a metano e contribuendo in modo determinante a favorire la transizione ecologica nell’attività di rinnovo del parco mezzi extraurbani e interurbani adibito al trasporto pubblico locale (che presenta un’età media di 10 anni e attualmente alimentato a gasolio). Il 50% delle risorse per i primi tre anni del Piano potrà essere destinato alla realizzazione di infrastrutture di supporto. L’importo totale dell’investimento è di 600 milioni di euro.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il quale dispone che l’attuazione degli interventi del PNC che sono soggetti alla procedura per la valutazione di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE) è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Con la norma in esame si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati con il citato D.M. 15 luglio 2021, sono sospesi dalla data di notificazione dell’intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all’intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.


Articolo 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, da parte della Commissione di merito, introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi.

 

In particolare, il comma in questione interviene sull’articolo 26, comma 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2022.

 

A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 26 sopra citato aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. L’articolo in questione aveva anche previsto che tali disposizioni si applicassero (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.

 

Passando quindi all’esame del contenuto della modifica normativa apportata nel corso dell’esame del provvedimento d’urgenza in commento, si evidenzia come il nuovo articolo 7-bis prevede che l’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge n. 50 del 2022 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 26.

 

 


Articolo 7-ter
(Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)

 

 

L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente, prevede l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

 

L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente, prevede l’applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo della garanzia definitiva - prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto e indicata per i contratti pubblici dei settori ordinari disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) -  anche  per i  contratti pubblici relativi ai settori speciali, disciplinati dal Capo I del titolo VI della Parte II del medesimo Codice.

L’applicazione di quanto dettato è limitata ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

L’applicazione di tale disposizione è effettuata anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

La norma in esame specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

I cd. “settori speciali” dei contratti pubblici riguardano i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla Parte II (artt. 114-121) del Codice dei contratti pubblici. La principale differenza rispetto ai “settori ordinari” riguarda la platea dei soggetti tenuti all’applicazione della disciplina vincolistica. In entrambi i settori l’onere di affidamento mediante procedura di gara è posto a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, per i soli settori speciali, la normativa del Codice trova applicazione anche alle imprese pubbliche e ai soggetti privati che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale, e che tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Il comma 5 precisa che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

 

 


Articolo 8, commi 1-6
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.

Il comma 1-bis, inserito in sede referente, estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni europee 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, divieto previsto dall’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

I commi 3 e 4 dell’articolo in commento sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico per il personale, anche dirigenziale, coinvolto direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento. Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa alle modalità di applicazione di tale facoltà di incremento relativamente ai segretari comunali e provinciali.

Sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, i commi 5 e 6 prevedono che gli enti locali e, come specificato in sede referente, e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente), nonché che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC.

 

Il comma 1 dell’articolo 8, prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Si rammenta al riguardo che il comma 1 del citato articolo 110 stabilisce, al primo periodo, che lo statuto dell’ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il secondo periodo del comma 1 dispone quindi che per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Tale percentuale è elevata al 50 per cento fino al 31 dicembre 2026 dal comma 1 in commento.[17]

 

Il comma 1-bis, inserito in sede referente, estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente - di cui all’art. 1 del D.L. 80/2021, su cui interviene il comma 02 in esame - per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

Si ricorda che il richiamato art. 1 del D.L. 80/2021 prevede modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché dai soggetti attuatori, titolari di progetti previsti nel PNRR. In particolare, il personale a tempo determinato può essere reclutato mediante procedure concorsuali svolte con le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001 con lo svolgimento della sola prova scritta (oltre alla valutazione dei titoli), mentre per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nonché per l'assunzione di personale con alta specializzazione a tempo determinato, si prevede l'istituzione di appositi elenchi.

Tali contratti possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi (limite massimo previsto dalla normativa vigente per i contratti a tempo determinato nella PA), ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.

 

Il successivo comma 2, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, ai sensi del quale il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 1 del richiamato articolo 90 dispone che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. La previsione in commento consente pertanto il ricorso ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per i predetti uffici anche agli enti dissestati o strutturalmente deficitari.

 

Il comma 3 dell’articolo  in commento stabilisce poi che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75[18], l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Al riguardo si rammenta che, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.  Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito nel comma 3 un ulteriore periodo volto a prevedere che per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del CCNL 17 dicembre 2020[19], nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame rileva che l'attuazione dei progetti del PNRR da parte gli enti locali determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono il personale dipendente, ma anche il personale dirigente sia in termini di programmazione e gestione che di aggravio delle responsabilità. La relazione di accompagnamento citata sottolinea che il personale dipendente può essere incentivato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mentre i dirigenti preposti all'attuazione dei progetti PNRR non possono essere destinatari del suddetto incentivo[20], né trovare un adeguato riconoscimento del maggiore impegno loro richiesto, in termini di retribuzione di risultato, stante l'impossibilità di incrementare il fondo del salario accessorio con proprie risorse, a causa dei limiti posti dal sopra richiamato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infatti, sebbene l'articolo 23 citato preveda che il limite al trattamento accessorio della dirigenza (che non può superare quello del 2016) operi solo nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 23 - che prevedono la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori – la relazione di accompagnamento sottolinea che i predetti fondi sono di fatto bloccati dal 2016 senza possibilità di incremento da parte degli enti. La previsione in commento  intende apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare, oltre il limite di cui al predetto comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso di essi, anche di livello dirigenziale. La deroga si aggiungerebbe a precedenti deroghe già previste (quali ad esempio quelle relative al personale delle regioni a statuto ordinario e città metropolitane di cui ai commi 4 e seguenti dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017).

 

Il comma 4 dispone che possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a)    nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”[21];

b)    nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859[22] e 869[23] della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c)    incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[24], dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’otto per cento[25];

d)    approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

 

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, il comma 5 riconosce agli enti locali e, come specificato in sede referente, agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). La possibilità deve essere prevista dai medesimi enti nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.

Il richiamato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", prevede una disciplina specifica per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale disciplina, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma 3 di tale articolo, non si applica però al personale con qualifica dirigenziale. Il comma in esame deroga pertanto alla citata disciplina consentendo l'erogazione degli incentivi in questione anche al personale dirigenziale.

Il riconoscimento dell’incentivo in oggetto avviene in deroga alla disposizione che prevede (salvo specifiche eccezioni) che l’ammontare annuo della spesa destinata al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)[26].

 

Il comma 6 prevede che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:

§  dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);

§  delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).

 


Articolo 8, commi da 7 a 12
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)

 

 

L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.

 

Il comma 7 dell'articolo 8 prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR, di titolarità del medesimo Ministero, la cui dotazione organica è conseguentemente incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.

 

I successivi commi 8 e 9 apportano le relative modifiche alle norme che disciplinano l'ordinamento del Ministero del turismo.

In particolare, vengono modificati:

·       l’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 300, per incrementare da 4 a 5 il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale (comma 8);

·       l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 22 del 2021, per incrementare da 17 a 19 il numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale (comma 9).

 

Per assicurare il supporto e l’assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero, il successivo comma 10 modifica l'articolo 7, comma 13, secondo periodo, del decreto legge n. 22 del 2021, posticipando dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 reca la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali delle amministrazioni pubbliche. I commi 1, 1-bis, 1-ter e fissano le regole generali sul conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale.

Il comma 3 specifica che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal successivo comma 6.

Il comma 4 prevede inoltre che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali.

Il comma 5 prevede che gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio. Il comma 5-bis stabilisce che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

Quest'ultimo comma stabilisce infine che gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 8, 9 e 10, pari a 497.630 euro per l’anno 2023 e a 597.150 euro a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

Il comma 12 dispone la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.

L’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021 è inserito fra le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, con particolare riferimento al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. In tale contesto, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del MEF è stato istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2.668.000 euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni assegnatarie di progetti (tra le quali il Ministero del turismo), che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

 

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800 euro per l’anno 2023, la norma provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

 


Articolo 8, comma 13
(Possibilità di conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico)

 

 

Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale -, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o - secondo la fattispecie inserita in sede referente - previa informativa a queste ultime.

 

Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame sono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali, nonché nel mandato di presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), nell'incarico di direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e, in relazione alla suddetta fattispecie aggiunta in sede referente, negli incarichi di direttore generale e di vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (per questi ultimi la norma[27] sul conferimento prevede infatti la previa informativa alle Commissioni parlamentari competenti e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - COPASIR).

Riguardo alla prima fattispecie, la formulazione del comma in oggetto fa specifico riferimento alle nomine da parte di organi costituzionali per le quali la normativa preveda come condizione che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sia favorevole; considerati tali elementi, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato il Consiglio dei ministri (e quindi non sia interessato l'intero organo costituzionale governativo, ma solo alcuni componenti di esso) o per le quali il parere delle suddette Commissioni sia previsto dalla disciplina senza la qualificazione tassativa di parere favorevole. Si rinvia al prospetto alla fine della presente scheda per un quadro delle procedure previste da specifiche discipline.

La deroga transitoria in esame concerne la norma[28] che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti[29], esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso[30] a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)[31].

Riguardo al termine del 31 dicembre 2026, si ricorda che nel corso del suddetto anno devono essere completati gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi ultimi, più precisamente, devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Per un altro intervento normativo che pone una deroga fino al 31 dicembre 2026 al divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, cfr. i commi 1 e 2 dell'articolo 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.


 

Autorità collegiali

Modalità di nomina

Requisiti

Autorità di regolazione dei trasporti

(ART)

 

 

3 membri

 

7 anni (non confermabili)

I componenti sono nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.

 

articolo 37, co. 1-bis e 1-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011)

I componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

 

 

5 membri

 

7 anni (non confermabili)

I componenti sono nominati con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.

 

articolo 2, co. 7 e 8, L. 14 novembre 1995, n. 481
articolo 1, co. 528, L. 27 dicembre 2017, n. 205

I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

 

 

5 membri

 

7 anni (non confermabili

Il Presidente è nominato con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disciplina non prevede una deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due Commissari ciascuno, i quali vengono nominati con d.P.R; per tali componenti non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

articolo 1, comma 3, L. 31 luglio 1997, n. 249
articolo 2, comma 7, legge n. 481/1995

I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

 

5 membri

 

6 anni (non confermabili)

Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

 

articolo 13, co. 3, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

I componenti sono scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

 

Il presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro competente) e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale.

articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322

 

Il direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli (espressi a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti. Il direttore in esame è "scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali".

articolo 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45

 

 


Articolo 8, comma 13-bis
(Finanziamenti e contributi PNRR agli enti locali)

 

 

L’articolo 8, comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame da parte della Commissione di merito, introduce una semplificazione procedurale per gli enti locali con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Nello specifico il comma in esame stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, le procedure di semplificazione previste dall’articolo 145, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2020 (cosiddetto testo unico sugli enti locali) per la sollecita realizzazione delle opere pubbliche indifferibili, si applicano anche ai finanziamenti e ai contributi previsti per gli enti locali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma in questione, da ultimo, stabilisce che dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 8-bis, commi 1-4
(Fondo per l’avvio delle opere indifferibili)

 

 

L’articolo 8-bis, commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell’esame in sede referente da parte della Commissione, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

 

In particolare, i commi in esame consentono per le opere che siano state avviate nell’arco temporale sopra citato (comma 1) e che siano state affidate mediante degli accordi quadro, la possibilità di vedersi riconosciuto, oltre all’importo preassegnato a ciascun intervento con il provvedimento di assegnazione, un ulteriore ammontare di risorse pari al 20 per cento dell’importo già assegnato.

Il comma in questione precisa che le opere debbono essere finanziate, in tutto o in parte, da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Il comma 2, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile del 2023, comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indicazione dell’ente locale attuatore.

 

Il comma 3 indica la copertura finanziaria di quanto stabilito dai commi precedenti.

 

Il comma 4, da ultimo, inserisce un ulteriore comma all’articolo 1, comma 375 della legge n. 197 del 2022.

In particolare la modifica in questione consente l’accesso al Fondo istituito per fronteggiare l’aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 369 dell’articolo 1 della sopracitata legge n. 197 del 2022, anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 


Articolo 8-bis, comma 5
(Linea 1 Metropolitana di Napoli)

 

 

È autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

 

L’articolo 8-bis, al comma 5, autorizza per il 2023 la spesa di 1.200.000 euro al fine di assicurare il completamento dell’intervento relativo all’armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Alla copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto Aiuti).

 

Si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito dal citato l’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2022, 1.700 milioni di euro per il 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per il 2026.

 

 


Articolo 8-bis, comma 6
(Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)

 

 

L’articolo 8-bis, comma 6, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

 

 

In particolare il comma in questione prevede che l’ente locale beneficiario dei contributi per gli interventi sopra descritti è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi dalla data del decreto con il quale viene individuato l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale.


Il comma in esame prevede, inoltre, che ai fini dell’erogazione del contributo in questione è sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

 

I contributi, secondo quanto previsto, vengono poi erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nella misura dell’80%, previa verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione, e, per il restante 20%, previa verifica dell’effettiva conclusione dell’attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

 

Da ultimo si prevede che, a decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione solo dopo aver dimostrato di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.

 

 

 


Articolo 9
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

 

 

L’articolo 9 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.

La norma disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede altresì che il Comitato possa avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, per le attività svolte.

 

Il comma 1 istituisce il menzionato Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico con compiti consultivi e propositivi in merito alla sicurezza di sistemi e impianti alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia; si occupa dei sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e delle soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

 

Lo sviluppo e la diffusione di fonti e sistemi innovativi di produzione dell’energia elettrica è, peraltro, correlato ad una pluralità di misure nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibilità sostenibile”. In particolare, nell’ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”; l’investimento 1.3 è dedicato alla “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”.

Riguardo all’idrogeno verde si veda anche l’articolo 41 del presente decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.

 

Il medesimo comma 1 specifica che rimane ferma la disciplina concernente il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE, recata dall’articolo 57-bis del Codice in materia ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo d.P.C.m. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1. Si segnala che nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1).

La disciplina del CITE, contenuta dal Codice ambientale, è stata da ultimo modificata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 173 del 2022, di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (convertito dalla legge n. 204 del 2022). Si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

Il comma 2 specifica i compiti del Comitato centrale in esame:

§  individuazione dei criteri e delle linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità, alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica (lettera a));

§  proposizione e coordinamento di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché elaborazione di atti di normazione tecnica; riguardo a tali compiti il Comitato coopera con altri soggetti interessati, in particolare altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale (lettera b)).

 

A tale riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento in esame asserisce che l’esigenza di istituire il presente “Comitato centrale” è connessa alla necessità di promuovere un approccio organico ed integrato alle criticità in materia di sicurezza di sistemi e impianti alimentati da fonti innovative quali, prosegue la relazione, quali i veicoli elettrici, ibridi, a gas naturale liquefatto o a idrogeno, i treni alimentati ad idrogeno, fino ai sistemi di produzione di energia elettrica che utilizzano centrali nucleari di nuova generazione.

 

Il comma 3 dispone in ordine alla composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È composto da rappresentanti: del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'università e della ricerca.

Oltre ai rappresentanti dei menzionati ministeri, figurano anche rappresentanti: del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

 

Il comma 4 stabilisce che le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tale funzione è assolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 5 stabilisce che il Comitato può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali - CTR, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).

I CTR sono istituiti presso ciascuna regione dal Ministero dell’interno. L’art. 6 del citato decreto legislativo n. 105 prevede che i CTR, in relazione agli stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori a determinate soglie: a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) programma e svolge le ispezioni ordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie; d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti attribuiti a tale Ministero dal medesimo decreto legislativo n. 105.

 

Come sopra ricordato, per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6).

 


Articolo 10
(
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia)

 

 

L’articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all’ufficio per il processo nell’ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b)Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.

 

 

L’articolo 10, comma 1, si propone, in linea con gli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 “Giustizia” del PNRR, di far fronte alla situazione di grave scopertura dell’organico della magistratura ordinaria.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia. La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è stata inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.

 

Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

Più in generale, per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR ha previsto anche un quadro di investimenti, che vengono articolati in 6 Missioni e 16 Componenti; le sei Missioni sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

 

Nella relazione illustrativa si sottolinea come l’attuale situazione di scopertura dell’organico della magistratura ordinaria presenti connotazioni di assoluta gravità. Occorre garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti anche alla luce delle vacanze future certe del prossimo quadriennio, dovute al collocamento a riposo, per raggiungimento dei limiti di età, di oltre 640 magistrati. Le carenze nell’organico, infatti, rischiano di compromettere la realizzazione degli obiettivi assunti con il PNRR.

 

La disposizione in esame, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevede che il Ministro della giustizia possa chiedere al CSM di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei ai concorsi per magistrato ordinario banditi con DM del 1° dicembre 2021 (a 500 posti) e del 18 ottobre 2022 (a 400 posti), secondo l’ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

Con riguardo alla disciplina relativa all’accesso al concorso per magistrato ordinario, si ricorda nella relazione illustrativa, come già l’art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, consentisse di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che potevano essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Tale norma è stata successivamente integrata, per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, allo scopo di ripartire le competenze tra Ministero e CSM e, di nuovo, modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che eliminava il limite del decimo. Quella disposizione veniva successivamente abrogata con l’adozione del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma reintrodotta dall’art. 2, comma 2, lett. a) n. 2), del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e aggiunto il comma 3-bis”.

In base al vigente articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006, i concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli eventualmente aumentati. Il comma 3-bis dell’articolo 8, infatti consente, entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso, al Ministro della giustizia di richiedere al CSM di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il CSM provvede entro un mese dalla richiesta.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

 

Nel rispetto della tempistica dettata dal PNRR, il decreto-legge n. 80 del 2021 ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, gli artt. 11 e ss. autorizzano il Ministero della giustizia a reclutare:

 

 In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il Bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo (scad. 23 settembre 2021). Nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Ministero afferma che sono state presentate 66.015 domande e che le graduatorie sono state chiuse. Sono stati altresì individuati i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari (D.M. Giustizia 26 luglio 2021) e il CSM ha emanato le linee guida per l'ufficio del processo (delibera 13 ottobre 2021).

Nell'audizione in Commissione giustizia della Camera del 15 febbraio 2022, l’allora Ministra della Giustizia ha affermato che all'esito della procedura per il reclutamento di 8.171 addetti all'ufficio del processo: i posti coperti sono 7.212; i posti rimasti vacanti sono 959, con una percentuale di scopertura del 12%. I vincitori hanno preso servizio nell'ultima settimana di febbraio; il 14 febbraio 2022 sono stati immessi in servizio gli addetti presso la Corte di cassazione.

Proprio per ovviare a tali scoperture, l'art. 33 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso. Il provvedimento ha inoltre introdotto l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine.

Successivamente, l'art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha chiarito che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate.  

 

Nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si ricorda che il Ministero della giustizia ha attuato tale disposizione già a partire dal 2021 prevedendo due scaglioni di reclutamento con un limite assunzionale pari, rispettivamente, a 8.250 unità di personale. Le procedure di reclutamento svolte nel 2021 hanno visto una progressiva sottoscrizione di contratti nel corso del 2022 in numero inferiore a 8.250. Inoltre, una parte del personale che ha effettivamente preso possesso ha successivamente rassegnato le dimissioni. Più nel dettaglio, il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, ha portato alla progressiva sottoscrizione di 7.755 contratti e sono ancora in servizio 6.590 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 ha portato alla progressiva sottoscrizione di 36 contratti e sono ancora in servizio 34 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Complessivamente sono stati, pertanto, sottoscritti 7.791 contratti e sono in servizio 6.624 addetti UPP.

La lettera a) del comma 2 chiarisce che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo deve considerarsi riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Consentendo così espressamente che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata possa essere oggetto di nuovi bandi di assunzione.

La lettera b) del comma 2, prevede, anche per le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo (con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi), che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare (sempre ai sensi dell’art.11 del d.l. n. 80), che l’assunzione possa avvenire anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Inoltre, anche per tale contingente la disposizione in esame prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 del 2021 (conv. Legge n. 113 del 2021), in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge n. 80 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione interministeriale RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 - le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.

Il comma 2-bis modifica il testè illustrato comma 1 precisando che i contratti di lavoro a tempo determinato non possono essere rinnovati.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell’intervento di cui al comma 1.

 

 


Articolo 11
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

 

 

L’articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2 dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri.

Il comma 2-bis - inserito in sede referente – autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell’ambito dell’investimento del PNRRR M1C2-I 1 “Transizione 4.0”.

 

Segnatamente, il comma 1 dell’articolo istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

Il Fondo viene dotato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è finalizzato a permettere al MIMIT di avvalersi dei servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR.

Il comma 2 dispone che alla compensazione degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 

L’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) dispone, al comma 1, modificato da ultimo dall’art. 31-bis, co. 2, del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022), che alla realizzazione degli interventi PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, o della diversa titolarità degli interventi definita nello stesso PNRR, attraverso le proprie strutture, o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR o con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

L'intervento è attuato nel rispetto delle norme sull’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare. Il comma 2 consente alle amministrazioni di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. Ai sensi del comma 3, i contratti e gli atti di spesa per l'attuazione degli interventi PNRR sono sottoposti agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili. Le amministrazioni, ai sensi del comma 4, devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni secondo le indicazioni fornite dal MEF.

 

Il comma 2-bis, inserito in sede referente, per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell’ambito dell’investimento 1, “Transizione 4.0” Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, competitività cultura e turismo”, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e del sistema produttivo” del PNRR, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l’Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 68 del DPR 600/1973 sul segreto d’ufficio[32], le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, della documentazione e delle informazioni rilevanti per le attività di controllo, l’individuazione dei tempi per l’avvio e la conclusione dei controlli, nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il MIMIT deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l’emanazione dei pareri tecnici richiesti all’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività istruttorie. Nell’ambito della convenzione, deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all’Agenzia che, in ogni caso, dovrà essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e rendicontazione dell’investimento.

Nello svolgimento delle attività deve essere garantito il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679/UE (cd. GDPR) e della relativa normativa nazionale di recepimento, di cui al D.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

 

Le misure fiscali del Piano Transizione 4.0 – consistenti nel riconoscimento di crediti d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in beni strumentali e in attività di formazione e di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica - sono entrate a far parte delle misure finanziate tramite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della componente M1C2[33]. All’investimento M1C2I 1.1- Transizione 4.0 sono state destinate 13,38 miliardi di risorse NGEU (sovvenzioni). A tali risorse, si aggiungono ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo nazionale investimenti complementari (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021.

Il traguardo (milestone) prefissato al T4 2021 è stato raggiunto ed era relativo all’entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e all’istituzione del comitato scientifico di verifica dell’attuazione della misura (legge di bilancio 2021, articolo 1, commi 1051-1067, tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, Risoluzione n.68/E dell’Agenzia delle entrate).

Al T2 2024 è previsto, quale obiettivo (target), la concessione di almeno 69.900 crediti d'imposta Transizione 4.0 alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022. Al T2 2025, quale ulteriore obiettivo (target), è prevista la concessione di almeno 117.700 crediti d'imposta alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023.

Il Ministero delle imprese e del Made in ltaly è stato individuato quale Amministrazione titolare dell'intervento. In tale veste, evidenzia la relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha inserito la disposizione in esame, il Dicastero è pertanto tenuto, anche in ragione delle specifiche competenze allo stesso pertinenti, al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'investimento (cfr., sul punto meglio infra, box ricostruttivo).

Purtuttavia, in virtù del meccanismo di riconoscimento degli incentivi connessi all'investimento, concessi nella forma dì credito d'imposta compensabile orizzontalmente, nella gestione degli adempimenti e delle attività di controllo di tali crediti intervengono ordinariamente anche altri soggetti con specifiche competenze fiscali. Più in particolare, sulla base del combinato disposto degli articoli 31 e 32 del DPR n. 600/1973, l'Agenzia delle entrate ha il potere di gestire ordinariamente gli adempimenti e le attività di controllo legate alla concessione e fruizione dei benefici del Piano Transizione 4.0, anche se non finanziati con risorse dell'UE.

Per tale motivo, al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle attività di rendicontazione e controllo a cui è chiamato il MIMT, quale Amministrazione titolare dell'intervento, è stato ritenuto opportuno disciplinare una forma di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero stesso.

 

 

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è titolare di 10 investimenti e di una riforma nell’ambito del PNRR. Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi a titolarità del Ministero e il relativo costo associato, ai sensi del D.M. 6 agosto 2021 e s.m.i.

Il Ministero deve conseguire entro la fine del 2026 un totale di 10 milestone e 15 target, secondo tempistiche indicate nella Tabella 2. Sono state conseguite tutte le milestone relative al 2021 e al T1 e T2 del 2022. Il MIMIT non ha milestone al T42022.

Per coordinare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, il MMIT ha istituito un’apposita Unità di missione, con D.M. 19 novembre 2021 adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) (circa le Unità di missione e la possibilità di una loro organizzazione, si rinvia all’articolo 1, commi 1-3 del decreto legge qui in esame). L’Unità è articolata nei seguenti Uffici: Ufficio di coordinamento della gestione, Ufficio di monitoraggio, Ufficio di rendicontazione e controllo. L’Ufficio di coordinamento della gestione è a presidio dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza del MIMIT e del raggiungimento dei relativi milestone e target. L’Ufficio di monitoraggio coordina il monitoraggio dell’attuazione degli interventi e della riforma PNRR di competenza. L’Ufficio di rendicontazione e controllo trasmette al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

 

Per dare concreta attuazione al Piano, il MIMIT, in base all’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 e alle caratteristiche delle misure da realizzare e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, può procedere:

- a titolarità – ossia, con la modalità di attuazione diretta: attraverso le proprie Direzioni, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore;

- a regia – in questo caso i progetti sono attuati da altri soggetti pubblici o privati, selezionati dal Ministero secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei in base alle caratteristiche dell’intervento e in linea con quanto indicato nel PNRR, nel rispetto della normativa vigente e/o comunque applicabile.

Anche con riferimento ad alcuni interventi a titolarità, per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MIMIT si avvale del supporto tecnico-specialistico di soggetti esterni all’amministrazione, ai quali è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate (cd. Soggetti gestori). In questi casi, i rapporti con i soggetti esterni sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni. I soggetti gestori sono selezionati attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, ovvero sono soggetti in house all’Amministrazione, come INVITALIA. Per gli interventi per i quali INVITALIA è Soggetto Gestore, i controlli ordinari delegati dal Ministero (Soggetto Attuatore) riguardano tutte le fasi di attuazione (selezione, concessione, erogazione, monitoraggio).

Si rinvia alla pubblicazione del MIMIT Si.Ge.Co. - sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero di ottobre 2022 (i cui contenuti sono richiamati nel presente box).


Articolo 12
(Portale unico del reclutamento)

 

 

L’articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regolamenta l’accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.

 

Preliminarmente, si ricorda che la creazione di un Portale unico del reclutamento costituisce uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti.

In attuazione di tale obiettivo, è stato creato il Portale InPA, che, ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (oggetto della novella posta dalla disposizione in commento), dal 1° novembre 2022 deve essere obbligatoriamente usato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni sono definite con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna amministrazione.

Il medesimo art. 35-ter ha esteso l’utilizzo del Portale anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto il quale dispone che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

 

Il decreto ministeriale di cui alla disposizione in commento – da adottarsi, come specificato in sede referente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del D.L. 13/2023 in esame – deve essere adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell’intesa in sede di Conferenza unificata e deve individuare (comma 1, lett. a), primo periodo):

§  le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle sue caratteristiche tecniche;

§  le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti;

§  le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie;

§  i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali.

Sul punto, si ricorda che l’art. 35-ter, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, nella parte non novellata dalla presente disposizione, dispone che all'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale e un recapito telefonico.

Si precisa altresì che la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti (comma 1, lett. a), ultimo periodo).

In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, il decreto ministeriale da emanarsi tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, come già previsto dai Protocolli adottati d’intesa con il Dip.to della funzione pubblica che attualmente regolano il funzionamento del portale per le singole amministrazioni e che, come prevede la disposizione in commento, rimarranno in vigore sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto. Come disposto in sede referente, la definizione delle procedure per il reclutamento delle amministrazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali), da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del D.L. 13/2023 in esame (comma 1, lett. a), secondo periodo, e comma 2).

 

Viene poi specificato, come anticipato, che il decreto ministeriale definirà anche le modalità di utilizzo del Portale da parte di Regioni ed enti locali, attualmente definite dal DM 15 settembre 2022 la cui disciplina continuerà ad applicarsi, come prevede la disposizione in commento, sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto (comma 1, lett. c), e comma 2).

 

La lettera b) del comma 1 reca una previsione di coordinamento necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in commento.

 

 

 


Articolo 13
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM)

 

 

L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.

 

Uno degli obiettivi del PNRR (Missione M1C2-6, Riforma 2) riguarda la tutela e la promozione della concorrenza mediante la revisione di norme di legge o di regolamento che ostacolano la libertà di iniziativa economica. Sotto quest’ultimo profilo, il PNRR prevede una continuativa e sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali, mediante le leggi annuali per il mercato e la concorrenza.

Tale strumento normativo è stato introdotto nell’ordinamento nazionale nel 2009 (con legge n. 99 del 2009) e, tuttavia, è stato in concreto adottato solo nel 2017 (legge n. 124 del 2017). La sua cadenza annuale è legata alla necessità di rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Il relativo disegno di legge annuale deve essere presentato in Parlamento entro il mese di luglio, tenere conto della Segnalazione adottata annualmente dall’AGCM nel mese di marzo.

 

Tutto ciò premesso, l'articolo 13 del decreto in esame incrementa la pianta organica dell'AGCM di 10 unità di ruolo per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: “Leggi annuali sulla concorrenza”, del PNRR, mediante l’efficace esercizio da parte dell’AGCM dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge n. 287 del 1990, alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il decreto legislativo n. 201 del 2022 ha previsto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce anche attuazione del PNRR, il quale prevedeva entro dicembre 2022, sia l’approvazione della legge della concorrenza 2021 (misura M1C2-6) sia l’entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (misura M1C2-8).

 

Agli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica dell'AGCM, nel limite di 571.002 euro per l'anno 2023, di 1.204.700 euro per l'anno 2024, di 1.265.775 euro per l'anno 2025, di 1.329.950 euro per l'anno 2026, di 1.397.382 euro per l'anno 2027, di 1.468.238 euro per l'anno 2028, di 1.542.690 euro per l'anno 2029, di 1.620.921 euro per l’anno 2030, di 1.703.125 euro per l’anno 2031 e di 1.789.502 euro a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per le assunzioni.

Tale norme prevedono che all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima (comma 7-ter). Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dalla stessa con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione (comma 7-quater).


Articolo 14
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

 

 

L’articolo 14, modificato in sede referente, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

 

In particolare, il comma 1 inserisce alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla governance del PNRR.

Nello specifico: la lettera a) chiarisce che i controlli di cui all’articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, del medesimo decreto-legge (e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace) ovvero nei casi di esecuzione anticipata.

La lettera b) prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 77 del 2021 (PNRR e piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027) sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto.

La lettera c)  prevede, mediante l’inserimento del nuovo articolo 18-bis, che, nei casi eccezionali in cui sia  necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento possa proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambientale).

La lettera d), modificata in sede referente, reca una modifica alla disciplina degli affidamenti estendendo a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, le semplificazioni attualmente previste dal decreto-legge.

Al comma 2 si prevede una modifica all’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, volta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.

Al comma 3 si stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e 2, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La disposizione prevede, inoltre, che la disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati introdotti i due commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-ter prevede che talune disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità - recate dall’art. 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020 – si applicano fino al 31 dicembre 2026 (ultima annualità del PNRR), in luogo del termine del 30 giugno 2023, previsto dal testo vigente.

Si tratta delle disposizioni in materia  di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Si rammenta che il termine per l’applicabilità di suddette norme era stato prorogato al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) dall’articolo 51, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 77 del 2021 (come convertito dalla legge n. 108 del 2021).

Inoltre, il medesimo comma 4-bis in esame demanda ad un decreto del Ministro dell’interno - da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge – la possibilità di individuare misure di potenziamento dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia, istituiti presso le prefetture. Si provvede con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-ter reca disposizioni concernenti programmi finanziati sia con risorse del PNRR, sia con risorse del PNC. In tali casi, la disposizione consente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Amministrazione titolare del relativo programma, di disporre un’assegnazione delle risorse finanziarie che ponga specifici interventi esclusivamente a carico del PNC, nei limiti delle risorse disponibili. Si specifica che deve comunque essere mantenuto il rispetto del cronoprogramma sotteso agli interventi e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea, nel PNRR, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del PNC.

Il comma 5 modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990.

Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico.

Il comma 7 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Il comma 8 apporta alcune modifiche all’articolo 13, concernente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

L’articolo 13 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce che tali misure si applichino fino al 30 giugno 2023. Tale termine è stato prorogato di un anno (30 giugno 2024) da una modifica approvata in sede referente.

Il comma 9 integra la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A tale riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 450, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il successivo comma 451 rimette ad un decreto interministeriale la definizione:

a) dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) dell'ammontare del beneficio unitario;

c) delle modalità e dei limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;

d) delle modalità e delle condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

A tale proposito il comma 9 prevede che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo, l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.

Il comma 9-bis, introdotto in sede referente, dispone in ordine alle modalità di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori. La disciplina inerente all’utilizzo delle risorse del Fondo per le suddette finalità è dettata dall’art.  26, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito dalla legge n. 91 del 2022). Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 reca le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, in attuazione del comma 6-bis del medesimo art. 26.

Il comma 9-bis in parola prevede che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo (soggetti individuati dall’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale) costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i soggetti interessati presentano copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto è firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2024.

 

 


Articolo 14-bis
(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

 

 

L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituendo il comma 4 di tale disposizione al fine di prevedere che l’accordo di programma ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni  dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 del citato articolo 34, con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo. L’articolo in commento sostituisce inoltre, nel predetto comma 4, il riferimento alle concessioni edilizie con il riferimento ai permessi di costruire, in coerenza con il vigente assetto della normativa in materia edilizia.

 

L’articolo 14-bis in commento, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, modifica il comma 4 dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

 Nella formulazione attualmente vigente l’articolo 34 del citato testo unico disciplina gli accordi di programma che possono essere conclusi fra i soggetti indicati nell’articolo medesimo.

In particolare la disposizione stabilisce, al comma 1, che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Il comma 2 dell’articolo 34 dispone poi che l'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, mentre il comma 3 prevede che, per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco competente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Il successivo comma 4 stabilisce che l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco competente ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81[34] del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

Il comma 5 prevede che, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Il comma 6 dispone che, per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Ai sensi del comma 7, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Il successivo comma 8 prevede infine che, allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

L’articolo in commento riformula il comma 4 del richiamato articolo 34, inserendo nel medesimo la previsione per cui l’accordo deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 e sostituendo il riferimento alle concessioni edilizie con quello ai permessi di costruire, così da tener conto dell’evoluzione subita al riguardo dalla normativa in materia edilizia[35].


Articolo 15
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

 

 

L’articolo 15, comma 1, prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell’ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.

L’Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto (comma 2).

I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch’essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell’ambito del PNRR (comma 3). Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, prevede che l’Istituto per il credito sportivo possa proporre all’Agenzia del demanio, alle condizioni ivi previste, integrazioni all’elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, stilato sulla base di quanto previsto dal comma 3. La disposizione si riferisce ad immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. 

Il comma 4 autorizza l’Agenzia   del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato.

Si prevede, inoltre, al comma 5, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell’ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all’Agenzia del demanio circa le attività svolte. Nel corso dell’esame in sede referente il presente comma 5 è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell’Istituto per il credito sportivo per l’individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter.

Il comma 5-bis dispone circa l’individuazione, da parte dell’Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura.

Il comma 5-ter stabilisce che le Regioni e gli enti locali possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva. Si demanda ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale ricognizione.

 

Il comma 1 stabilisce, come sopra accennato, che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie.

Finalità dischiarata della disposizione in esame è il raggiungimento degli obiettivi posti, in tale ambito, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal medesimo Piano finanziati, anche parzialmente.

Sono comunque esclusi dalla predetta disciplina:

§  gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o gli immobili ricadenti nella procedura di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico realizzata dall’Agenzia, disciplinata dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (v. riquadro, infra);

§  i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità dello Stato e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza dell’Agenzia del demanio.

 

Il comma 2 autorizza l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani di investimento, posti in capo all’Agenzia medesima. Tali risorse possono essere destinate alla copertura degli oneri per gli interventi volti al recupero, alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione degli immobili in oggetto.

Si stabilisce che il predetto contributo alla copertura degli oneri non possa superare il limite del 30% del quadro economico degli interventi necessari. Il medesimo contributo può concorrere alla copertura degli oneri con le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni interessate, nonché con le risorse messe a disposizione dal PNRR, segnatamente alla Missione 4, Componente 1.

Rimane fermo, specifica il comma in esame, quanto previsto a legislazione vigente in materia di alloggi universitari.

A tale riguardo si rammenta che lo Stato cofinanzia gli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili (art. 1, comma 2, della legge n. 338 del 2000). Si segnala, altresì, che la percentuale del 75 per cento è stata cosi rideterminata (dal 50 per cento) dall'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 (in materia di governance del PNRR, convertito dalla legge n. 108 del 2021).

 

Il comma 3 stabilisce che i medesimi immobili (di cui al comma 1) possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi oggetto di finanziamento, ovvero finanziabili, anche parzialmente, nell’ambito del PNRR.

In analogia con la disposizione sugli alloggi per studenti universitari, il comma in esame autorizza l'Agenzia del demanio ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani degli investimenti posti in capo alla medesima Agenzia, al fine di contribuire alla copertura degli oneri entro il limite del 30 per cento del quadro economico degli interventi sugli edifici che si rendano necessari.

Tale contributo concorre alla copertura degli oneri insieme alle risorse:

§  messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni,

§  disponibili nell’ambito del PNRR,

§  disponibili mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo (istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295).

 

L’Istituto per il credito sportivo assiste, altresì, l'Agenzia del demanio nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi, fornendo supporto per quanto concerne la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

Per approfondimenti sull’Istituto per il credito sportivo si rinvia alle schede di lettura sull’articolo 1, commi 618-626, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), consultabili sul relativo dossier dei servizi studi di Camera e Senato.

 

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che l’Istituto per il credito sportivo possa proporre all’Agenzia del demanio che beni di proprietà del medesimo Istituto possano essere inseriti nell’elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si riferisce a beni che possono essere oggetto di recupero, ristrutturazione o rifunzionalizzazione finanziati, anche parzialmente, a valere sulle risorse del PNRR. Si specifica che le integrazioni all’elenco degli immobili devono essere proposte coerentemente con gli obiettivi del medesimo PNRR ed in conformità con i relativi principi di attuazione. In caso di finanziamento parziale con le risorse del PNRR, l’Istituto provvede al finanziamento della quota rimanente nell’ambito della propria autonomia finanziaria.

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. n. 453 del 2000, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

1.     dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

2.     dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;

3.     dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di circa 919 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

1.     Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

2.     Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva.

 

Il comma 4 autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse ivi previste, per le finalità recate dalle disposizioni in esame.

Si prevede, inoltre, che l’Agenzia possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare, secondo quanto specificato dalla disposizione in parola, in conformità alle regole Eurostat[36]. Tali iniziative sono indirizzate prioritariamente ai soggetti attuatori nonché ai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione dei beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare in virtù delle disposizioni in esame. Tali iniziative di partenariato sono realizzate, come specificato dal comma in esame, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali degli enti interessati.

Al riguardo, si segnala che il traguardo M1C4-27 (v. infra) prevede, ai fini dell’attuazione della riforma della legislazione sugli alloggi e residenze per studenti universitari, la maggiore apertura della partecipazione al finanziamento ad investitori privati, anche attraverso partenariati pubblico-privati, “in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti

immobiliari” per la realizzazione degli alloggi e residenze per studenti.

 

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in qualità di soggetti attuatori oppure soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.

Tale Struttura è disciplinata dall'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). In attuazione di tali disposizioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 ne ha disciplinato la struttura e i compiti. La Struttura, presso l’Agenzia del demanio, provvede, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, al “supporto per lo sviluppo della progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici” (art. 1 del citato d.P.C.m.).

 

Inoltre, l'Agenzia del Demanio può stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

 

Il comma 5, come già accennato, prevede che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di

§  opere di protezione ambientale,

§  opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale,

§  impianti sportivi.

A tal fine possono essere utilizzate, anche parzialmente, le risorse del PNRR, a condizione che gli interventi qui previsti siano coerenti con gli obiettivi specifici e i principi di attuazione dettati del PNRR medesimo.

La disposizione pone in capo al Ministero della difesa l’obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le attività svolte ai sensi della norma in esame.

Secondo l’integrazione al comma 5 approvata in sede referente, il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.a. possono avvalersi dell’Istituto per il credito sportivo, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’individuazione di immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica degli interventi. Tale collaborazione è a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla

gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che l’Agenzia del demanio - d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti locali competenti - individui immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Si specifica che le operazioni di permuta in oggetto siano realizzate senza conguagli a carico dello Stato e non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 5-ter, introdotto in sede referente, dispone che le Regioni e gli enti locali procedano ad una ricognizione di immobili di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione, ovvero adibiti ad attività sportive, in considerazione del valore educativo e sociale, nonché di promozione del benessere psicofisico, attinenti alla pratica dello sport. Finalità dichiarata del comma è quella di raggiungere gli obiettivi del PNRR. La medesima disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione dei criteri da seguire nella ricognizione degli immobili, anche al fine di valorizzare le periferie urbane, in coerenza con le norme recate dal presente articolo 15.

 

Per quanto concerne il tema della protezione ambientale in relazione agli immobili della Difesa, si veda la pagina “La transizione ecologica della Difesa” nel portale della documentazione del servizio studi della Camera dei deputati.

 

Riguardo ai Piani degli investimenti immobiliari dell’Agenzia del demanio, si ricorda che la medesima Agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), predispone un Piano di investimenti pubblici mirato a sostenere prioritariamente le politiche di risanamento e di riqualificazione inerenti ai seguenti settori (c.d. “interventi comma 140”):

§  difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

§  razionalizzazioni;

§  prevenzione del rischio sismico;

§  investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

§  efficientamento energetico;

§  digitalizzazione delle Amministrazioni statali.

Le occorrenti risorse finanziarie sono allocate sul cap. 7759 (“Somme da trasferire all‘Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale”) dello stato di previsione del MEF. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7759 pari a: 223 milioni di euro per il 2023; 290,6 milioni per il 2024; 270,4 milioni per il 2025 al capitolo 7759.

Ulteriori risorse destinate all’Agenzia del Demanio per i piani di investimenti sono stanziate sul cap. 7754 del medesimo stato di previsione del MEF per “l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale; per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata”. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7754 pari a: 104,3 milioni di euro per il 2023; 104,7 milioni per il 2024; 103,1 milioni per il 2025 al capitolo 7754.

I piani di investimenti a valere sulle risorse dei capitoli 7754 e 7759 del MEF sono consultabili al link Opere pubbliche, sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio.

 

Per quanto concerne le principali disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, la già menzionata legge n. 338 del 2000 è stata modificata ed integrata da diversi provvedimenti adottati in attuazione delle misure previste dal PNRR.

Si rammentano in particolare le seguenti misure recate dal PNRR riconducibili alla Missione 4, Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (allegato alla Decisione del Consiglio UE 8 luglio 2021, pp. 394-399):

§  M4C1-27 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2021). Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.

§  M4C1-29 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2022). Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti.

§  M4C1-30 (Obiettivo da raggiungere entro il 2° trimestre 2026). Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo. Quest’ultimo obiettivo prevede la creazione e l’assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo; almeno 7.500 posti letto aggiuntivi sono creati e assegnati ai sensi della citata legge n. 338 del 2000, come modificata.

 

Tra i principali provvedimenti adottati in attuazione delle misure qui sopra ricordate figurano i seguenti: DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 64, co. 8 (in materia di cofinanziamento statale per alloggi universitari); DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 15 (“Alloggi per studenti”); DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, co. 6-vicies quater (in materia di procedure di acquisizione di posti letto): DL 115/2022 (L. 142/2022), art. 39 (“Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”); DL 144/2022 (L. 175/2022), art. 25 (“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”).

Si veda anche l’art. 28 (rubricato “Disposizioni in materia di housing universitario”) del decreto-legge n. 13 del 2023 in esame, alla cui scheda si rinvia.

 

Riguardo alle misure del PNRR per favorire la realizzazione di impianti sportivi, si segnala qui solamente il traguardo M5C2-21, Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale, da realizzare entro il primo trimestre del 2023. Tale investimento mira: alla costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; a fornire attrezzature sportive, comprese quelle che prevedono l'applicazione di tecnologie allo sport; a riqualificare e adeguare gli impianti sportivi esistenti (rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). Il connesso obiettivo M5C2-22, da realizzare entro il secondo trimestre del 2026, prevede che siano completati almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive, corrispondenti ad una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Le misure del PNRR qui ricordate sono volte a favorire la rigenerazione delle aree urbane, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia. A tal fine si prevede che almeno il 50 per cento degli investimenti debba essere destinato a nuove costruzioni.

 

 

 

L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, richiamato dalla disposizione in esame, disciplina la procedura da seguire in caso di ricerca di immobili da locare da parte delle Amministrazioni statali, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Nel dettaglio, il citato comma 222 prevede che l’Agenzia del demanio, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerti l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici; b) verifichi la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili in proprietà pubblica presenti sull’apposito applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del demanio (come prescritto dalla norma in esame); c) rilasci il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione, ovvero al rinnovo di quelli in scadenza.

È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni

senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello

Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili in locazione.

Si specifica che le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.

Inoltre i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni non possono essere rinnovati qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso il nulla osta prima di sessanta giorni dalla data entro la quale l’amministrazione interessata può esercitare la facoltà di recedere dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione dei prezzi medi di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

 

 


Articolo 15-bis
(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

 

 

L’articolo 15-bis, introdotto in sede referente, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell’Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 1 stabilisce, come accennato, che talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia del demanio, possano essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, previa richiesta motivata presentata alla medesima Agenzia entro il 31 dicembre 2024. La domanda dovrà indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti.

Si tratta di beni immobili appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

 

Il comma 2 esclude dalla disciplina in esame i beni in uso per finalità dello Stato o per le finalità previste dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Sono altresì esclusi i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

Tale comma, inerente ai casi di esclusione dall’applicazione delle disposizioni in esame, presenta contenuti analoghi a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del presente decreto-legge (inerente al contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR) alla cui scheda si fa rinvio, in particolare per quanto concerne le disposizioni recate dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

 

Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia del demanio comunichi all’ente interessato l’esito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di trasferimento della proprietà del bene, previa verifica (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’amministrazione titolare delle relative risorse finanziarie PNRR, PNC o PNIEC) della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della medesima richiesta. Tale esito è comunicato all'ente interessato. In caso di esito positivo l’ente acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, onde avviare la progettazione e ogni altra attività propedeutica alla realizzazione dell’intervento.

 

Il trasferimento del bene all’ente interessato (comma 4) è disposto con decreto dell’Agenzia del demanio entro 60 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta. Tale decreto prevede:

§  la retrocessione allo Stato del bene in caso di mancato avvio degli interventi nei termini previsti dal finanziamento;

§  il divieto di alienazione per un periodo di 5 anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori oppure dal completamento degli interventi.

Qualora il bene immobile faccia parte del demanio storico artistico, il citato decreto è trasmesso al Ministero della cultura. Si applica l’art. 54, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La disposizione specifica, altresì, che i beni del demanio storico artistico in parola rimangono comunque soggetti alle forme di tutela disciplinate dal codice citato.

 

L’articolo 54, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamato dalla disposizione in esame, stabilisce che i beni di interesse storico culturale menzionati dal medesimo articolo 54, ai commi 1 e 2, possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Quando si tratti di beni non in consegna al Ministero della cultura, del trasferimento è data “preventiva” comunicazione al Ministero medesimo, per le attività di vigilanza ed ispezione disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 del codice medesimo.

 

Il comma 5 specifica che il bene è trasferito con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’ente che sottoscrive l’atto formale di trasferimento del bene è immesso nel possesso giuridico del bene trasferito con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.

 

Il comma 6 dispone in ordine al recupero delle minori entrate per l’erario che possono derivare dal trasferimento di proprietà del bene immobile. Si prevede, in particolare, che le risorse che spettino, a qualsiasi titolo, alle Regioni e agli enti locali destinatari di trasferimento di immobili statali utilizzati a titolo oneroso, siano ridotte in misura pari alle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento di proprietà, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Ove non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate, l'Agenzia delle entrate procede al corrispondente recupero a valere sui tributi spettanti all'ente oppure, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

 

Gli enti territoriali richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge n. 145 del 2018 (comma 7).

Riguardo alla Struttura per la progettazione, cfr. la scheda sull’articolo 15 del presente decreto-legge.

 

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

 


Articolo 16, commi da 1 a 3
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

 

 

L’articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.

L’Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto.

Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La finalità dichiarata della norma è quella promuovere una gestione del patrimonio immobiliare pubblico orientata al risparmio energetico, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica.

 

Il comma 1 stabilisce, come sopra accennato, che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono comunque esclusi, specifica il comma in esame, i beni immobili dello Stato già inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia del demanio.

Sono altresì esclusi taluni immobili ricadenti nel demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa - affidati in concessione o utilizzati direttamente dall’amministrazione della difesa - che sono stati già individuati per contribuire alla sicurezza energetica nazionale ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022 (come convertito dalla legge n. 34 del 2022, e successive modificazioni).

 

L’articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 prevede la possibilità per il Ministero della difesa (anche tramite Difesa e Servizi s.p.a.) di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, per l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. La disposizione si applica anche ai beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

A tali fini il Ministero può fare ricorso alle risorse stanziate dal PNRR. A tale riguardo, la norma specifica che è richiesto il previo accordo tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, e con l’Autorità politica delegata per il PNRR (Missione 2, v. infra). Inoltre, è previsto l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.

I beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza.

Si ricorda che la Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.

 

 

Alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo in esame possono concorrere:

§  le risorse contenute nei piani di investimento dell’Agenzia del demanio;

§  le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni;

§  le risorse del PNRR, previo accordo fra la medesima Agenzia del demanio e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora gli interventi in parola siano coerenti con gli obiettivi specifici del PNRR e conformi ai relativi principi di attuazione.

 

Riguardo alle risorse afferenti al PNRR, la disposizione fa esplicita menzione della Missione n. 2, dedicata a “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, avente uno stanziamento di 59,46 miliardi di euro. A questo stanziamento si aggiungono risorse a valere su ReactEU (1,31 miliardi) e del Fondo complementare (9,16 miliardi). Occorre peraltro ricordare come il PNRR sottolinea l’importanza dell’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico come contributo alle sfide comuni e alle cosiddette azioni flagship del NGUE (v. PNRR, p. 33).

La missione 2 è articolata in quattro componenti:

1.     Agricoltura sostenibile ed economia circolare (5,27 miliardi);

2.     Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78 miliardi)

3.     Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36 miliardi)

4.     Tutela del territorio e della risorsa idrica (15,05 miliardi).

 

Si prevede, inoltre, che l'Agenzia del demanio possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat[37], per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi delle disposizioni in esame. Tale possibilità è condizionata alla previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 2 stabilisce che i beni di cui al comma 1 sono da considerarsi aree o superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Alle medesime aree e superfici possono applicarsi le procedure autorizzative previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 (v. riquadro, infra).

 

Il comma 3 pone in capo all’Agenzia del demanio la cura della progettazione e dell'esecuzione degli interventi in esame di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione mira a promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi.

 

Per quanto concerne i piani di investimento di competenza dell’Agenzia del demanio, richiamati dal presente articolo, si veda la scheda di lettura dell’articolo 15, inerente al contributo dell'Agenzia medesima all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR.

 

 

 

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

L’emanazione del decreto legislativo n. 199 del 2021 costituisce l’attuazione, almeno parziale, di una pluralità di misure del PNRR. Si ricorda qui solamente il traguardo M2C2-6 (da conseguire entro il primo trimestre 2024). Riforma 1 – Semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore.

 

L’articolo 20 prevede la delimitazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ai fini della delimitazione l’articolo 20 prevede che:

con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare entro il 13 giugno 2022, verranno fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3). A tale proposito, con il decreto-legge n. 17/2022 (articolo 12, comma 02) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, sono state incluse tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ai fini dello sfruttamento con impianti a fonte rinnovabile (novella al comma 3 dell’articolo 20).

entro i successivi 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti interministeriali attuativi, conformemente a questi ultimi, le Regioni dovranno individuare, con proprie leggi, le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma digitale prevista all’uopo[38]. Nel caso di mancata adozione della legge, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali, interviene lo Stato, in via sostitutiva[39] (comma 4). il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, sono considerate aree idonee dal comma 8, (come integrato dall’articolo 12, comma 03 del decreto-legge n. 17/2022 e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto legge n. 21/2022):

i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale (lett. a));

le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del codice dell’ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006) (lett.b)),

le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (lett. c))

i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (c-bis));

per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli (tutela come bene culturale[40])

le aree classificate agricole, distante non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (c-ter, n. 1));

le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti[41], nonché le aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter, n. 2));

le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter, n. 3));

i siti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale degli impianti fotovoltaici esistenti, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico. Vi può essere anche variazione d’area purché nei limiti dei 500 metri di cui al primo punto (lett. a)).

L’individuazione di un’area come idonea ai sensi dell’articolo 20 fa sì che si applichi il regime previsto dall’articolo 22, comma 1 del medesimo decreto (rubricato “procedure autorizzative specifiche per le aree idonee”), ai sensi del quale:

nei procedimenti di autorizzazione - ivi inclusi quelli per l’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) [42]- l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque (lett. a));

i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo (lett. b)).

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 6 qui in esame integra queste previsioni, inserendo un nuovo comma 1-bis nel citato articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 22 dispone che la disciplina speciale appena descritta si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.

 

 


Articolo 16, comma 3-bis
(Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali)

 

 

L’articolo 16, comma 3-bis, consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

 

Quanto alle finalità dell’intervento, la disposizione in esame richiama espressamente al comma 1 dell’articolo in esame, concernente il contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale, alla cui scheda si fa rinvio.

Le comunità energetiche qui disciplinate sono costituite dall’Agenzia del demanio in deroga ai requisiti previsti, per le comunità energetiche rinnovabili, dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 199 del 2021 (recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

I requisiti qui derogati sono quelli che limitano la costituzione delle comunità (in ambito pubblico) alle sole amministrazioni locali e che vincolano la partecipazione alla comunità da parte di imprese. Per esse, tale partecipazione non può costituire attività commerciale e industriale principale.

La disposizione specifica che le comunità energetiche in esame possono essere costitute con la Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (si veda al riguardo la scheda relativa all’articolo 15 del presente decreto-legge) o con altre amministrazioni centrali o locali.

 

Le comunità energetiche costituite ai sensi del presente comma possono accedere ai regimi di sostegno previsti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i rapporti.

A tale riguardo occorre rammentare che l’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW. Inoltre, la lettera b) prevede che per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.

Per un approfondimento sugli incentivi in parola si veda il box inserito nella scheda di lettura sui commi 10 e 11 dell’articolo 47 nel presente dossier.

 

È fatto salvo quanto previsto:

§  dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 (come convertito dalla legge n. 34 del 2022)

§  dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito dalla legge n. 175 del 2022.

L’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successive modificazioni, prevede che il Ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare o di beni in uso al medesimo Ministero possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del citato decreto legislativo n. 199del 2021, anche per la quota di energia elettrica condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.

L’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, detta norme di analogo tenore per il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari di beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari.

 

 

L’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile in Italia, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il D.Lgs. n. 199/2021,

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 regola dunque “a regime” l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili nel Titolo IV, Capo I (articoli 30-33). Ad ARERA demanda di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina (il cui termine fissato nello stesso decreto era il 15 marzo 2022, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021).

Fino all'adozione di questi provvedimenti, continua ad applicarsi la disciplina sperimentale e transitoria di cui all'articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 introduce disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica, la cui definizione (non ancora avvenuta) è in capo al Ministro dell’ambiente, prevedendo che essi spettino solo all’energia elettrica condivisa da utenze connesse alla medesima cabina primaria e limitatamente alla quota derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.

Ai sensi di quanto dispone l’articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 199/21, la comunità energetica rinnovabile (o comunità di energia rinnovabile) è un soggetto di diritto autonomo per il quale l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della PA divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

L’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 ha previsto che le Autorità di Sistema Portuale possano - anche in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 11, della L. n. 84/94 - costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 199/21, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale previsto dall’articolo 4-bis della medesima legge 84/94. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 199/21 si applicano agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di Sistema Portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.

 

 

 


Articolo 17
(
Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)

 

 

L’articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

A tale riguardo, giova ricordare come il citato articolo 3, comma 1, lettere cccc) del codice dei contratti pubblici prevede che rientrano tra gli strumenti di acquisto che non richiedono l’apertura del confronto competitivo:

1) le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di negoziazione (lettera dddd) che richiedono l’apertura del confronto competitivo vi sono:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.

 

Si segnala, inoltre, che il comma 1 stabilisce che la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.

Il comma 2, invece, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.

I commi 3, 4 e 5 attengono, in particolare, al conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 – Salute, componente 2 (M6C2).

A tale proposito si ricorda che detta missione contempla l’investimento 1.1 relativo all’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che, a sua volta, comprende il subinvestimento 1.1.1, avente ad oggetto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione, con la precipua finalità di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche. Il fabbisogno per ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo dei servizi sanitari è identificato dalle Regioni.

La milestone M6C2-7 (Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), prevede le seguenti fasi: pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali. I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.

Il decreto del Ministro della salute adottato il 20 gennaio 2022 ha effettuato la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC alle Regioni e alle Province autonome (soggetti attuatori) per i progetti a regia del Ministero della salute e ha definito i target di competenza dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. Il decreto ha previsto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della salute entro il 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ovvero la scadenza del traguardo relativo all’approvazione di tutti i CIS con le Regioni e Province autonome.

Il 21 giugno 2022 è stato emesso dal Ministero della Salute il Decreto di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e i relativi Piani operativi.

 

Ritornando, quindi, all’esame delle disposizioni in questione,  il comma 3 prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Tale incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tale incremento, si prevede che l’aggiudicatario possa esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Si segnala infine che, a seguito di alcune modifiche apportate nel corso dell’esame da parte della Commissione di merito, si è previsto che l’aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di Consip S.p.a., possa eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.a. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché  all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare.

 

Il comma 4 dispone che gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto per l’investimento come da decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

Da ultimo il comma 5 prevede che - allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 “Salute” - gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi.

Per le tali finalità, si prevede, infine, che le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

 

 


Articolo 18, commi 1-2
(In materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

 

 

Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l’AgID (Azienda per l’Italia Digitale) dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni informatici necessari per l’attuazione del PNRR.

Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

 

Il comma 1 dispone che non si applicano agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR le disposizioni previste dall’articolo 14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 82 del 2005 (ossia il Codice dell'amministrazione digitale), che prevedono (nei casi lì determinati) il parere tecnico da parte dell'AgID.

L'articolo 14-bis del Codice (lì introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 179 del 2016) ha istituito l’Azienda per l’Italia Digitale (AgID), preposta alla promozione dell’innovazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia (e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza).

La lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale prevede, tra i compiti affidati all'AgID, il rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, ove il valore dei contratti sia superiore a 1 milione (se procedura negoziata) o 2 milioni (se procedura ristretta o aperta). Il parere è reso secondo principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati.

Ebbene, la novella disposizione viene a prevedere che siffatta disposizione non si applichi - e dunque venga meno il parere tecnico dell'AgID sulla congruità economica - ai contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per l’attuazione del PNRR.

Siffatta previsione è dettata quale novella (introduttiva di un nuovo comma 3-bis) all'articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Il citato articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento dei beni e dei servizi informatici fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

Il comma 2 stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.

I  commi 3 e 4 attribuisce al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al fine di consentirgli di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica  e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale - l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.  

 

 

Il comma 2 novella i commi 3 e 4 dell’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In particolare, la lettera a) dispone che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati né comunque trattati (oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 50-ter), i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

Non possono comunque essere conferiti, conservati né trattati i dati coperti da segreto o riservati, nell’ambito delle materie sopra indicate.

 

L'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019. Tale Piattaforma è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.

La Piattaforma è una infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma. Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili). Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.

 

La lettera b) del comma 2 modifica il comma 4 dell’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, il quale introduce una "strategia nazionale dati".

Con tale definizione si intende la determinazione di tipologie, limiti, finalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e anonimizzati di cui siano titolari le pubbliche amministrazioni.

La novella disposizione prevede che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che (su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.


Articolo 18, comma 2-bis
(Carta europea della disabilità in Italia)

 

 

Il comma 2-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 18 modifica la disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia". Le modifiche ampliano l’ambito dei soggetti terzi ai quali l’INPS riconosce il diritto all’accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l’utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta.

 

In particolare, riguardo al summenzionato ampliamento dell’ambito, la novella fa riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, mentre il testo vigente concerne esclusivamente (sempre che siano soggetti erogatori dei beni o servizi suddetti) le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale; il riferimento a tali associazioni viene mantenuto nell’ambito della novella; si valuti l’opportunità di chiarire la portata della conservazione di un riferimento limitato ad alcune associazioni, considerato che la novella opera un’estensione alle categorie generali dei soggetti pubblici e privati.

Resta fermo che l’accesso in oggetto è temporaneo e limitato al disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.

Si ricorda che la novella in esame concerne l'articolo 1, comma 563, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Tale comma, insieme con il D.P.C.M. attuativo del 6 novembre 2020, ha introdotto la carta in oggetto. Essa è intesa ad agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità (con possibili agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta). Il suddetto D.P.C.M. del 6 novembre 2020 ha definito i criteri per il rilascio della Carta nonché le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS[43].

Si ricorda inoltre che il medesimo comma 563 demanda all'INPS di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili - necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni - nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato la deliberazione n. 178 del 30 novembre 2021.

 

Si ricorda che, in base all'articolo 2 del citato D.P.C.M. del 6 novembre 2020, hanno diritto a richiedere la Carta: gli invalidi civili (di qualsiasi età); i portatori di handicap grave; i ciechi civili; i sordi civili; gli invalidi al lavoro; gli invalidi sul lavoro; i soggetti aventi alcune delle minorazioni contemplate dalle norme sui trattamenti di guerra.

Il medesimo D.P.C.M. prevede che la produzione della Carta spetti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ad esso la produzione della singola Carta è affidata da parte dell'INPS, dopo che quest'ultimo abbia verificato la sussistenza dei requisiti del richiedente).


Articolo 18, commi 3-10 e 11-bis-11-quater
(Semplificazioni in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)

 

 

L’articolo 18, ai commi da 3 a 10, concerne – anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Senato – un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Esso inerisce, anzitutto (comma 3), alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l’autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale

Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all’avvio dei lavori - procedono senz’altro all’avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella predetta comunicazione.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l’inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.

È poi novellato il codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli interventi minori in zone sismiche (nuovo art. 49-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserito dal comma 6 della disposizione in commento).

Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche normative tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del predetto codice (comma 4); e sono esentati dall’autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) – non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea – ma anche la realizzazione di pozzetti accessori (comma 9).

Il comma 4-bis – aggiunto in sede referente – proroga di ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2026) i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.

Ai commi da 5 a 8 e 10, l’art. 18 apporta ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzativi relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente:

- prevedendo l’invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria;

- richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell’essere interessati dall’installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

- estendendo agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;

- escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici;

- vincolando i comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.

Ai commi da 11-bis a 11-quater (introdotti in referente al Senato) è previsto poi che:

- la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche (art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001) può essere fatta anche caricandola sul portale telematico di riferimento;

- per l’attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l’anticipazione del 20 per cento del prezzo all’appaltatore (di cui all’art. 35, comma 18, del codice degli appalti);

- per l’attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023, per un anticipo al MIMIt da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.  

 

 

Più precisamente, con lo scopo di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR (stabiliti in particolare nel Regolamento 2021/240/UE e nel Regolamento 2021/241/UE) e di semplificare l’attività dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi inerenti al potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese, l’art. 18, nei commi da 3 a 10, prospetta un ordito normativo ampio, complesso e connotato da plurimi rinvii.

Per maggiore chiarezza, l’esposizione procederà per commi.

 

 

Comma 3

 

Vi si prevede una procedura ricalcata sul modello del silenzio-assenso[44] per la posa in opera di infrastrutture per la banda ultra larga nelle strade, configurando un’interlocuzione a scadenze ravvicinate tra gli operatori e gli enti proprietari della sede stradale.

Ove già provvisto dell’autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico, richiesta dall’art. 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche, modificato con decreto legislativo n. 207 del 2021[45]), l’operatore può – egli - sollecitare in formato digitale e con PEC l’ente proprietario (comune, provincia, eccetera) a emanare entro 10 giorni il provvedimento idoneo di regolamentazione della circolazione stradale (a esempio: restringimento di corsia, chiusura della strada, inversione dei sensi di marcia o quant’altro).

Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’operatore può inviare una nuova comunicazione in formato digitale e via PEC all’ente proprietario da cui, in pratica, decorre un nuovo termine di 5 giorni, dopo il quale egli può dare inizio ai lavori, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione medesima. Resta ferma la possibilità per l’ente che riceve la comunicazione – entro lo stesso termine dei 5 giorni – di comunicare agli operatori la necessità di rispettare ulteriori prescrizioni o di differire l’intervento sulla strada, al massimo per altri 5 giorni.

La disposizione appare ispirata alla logica di rendere più rapida l’effettiva esecuzione delle opere, dal momento che – giova ribadire - il soggetto pubblico o privato che procede ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni, ai sensi del citato art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche.

 

 

Comma 4

 

Vi si prevede la proroga di 24 mesi della validità dei titoli abilitativi per le operazioni di realizzazione delle infrastrutture di rete per la banda ultra larga fissa e mobile.

La disposizione ha cura di precisare che sono prorogati di 24 mesi i termini di validità:

o   di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), vale a dire quelli inerenti al permesso a costruire;

Al proposito, il comma in commento puntualizza che la proroga si applica anche se una proroga sia stata già accordata, ai sensi:

ü dell’art. 15, comma 2, del medesimo testo unico sull’edilizia;

ü dell’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Semplificazioni);

ü dell’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia);

ü dell’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 del 2022 (c.d. Ucraina);

o   delle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire che questa disposizione si applica a patto che i vari termini non siano ancora scaduti.

 

 

Comma 4-bis

 

Aggiunto in sede referente al Senato, il comma 4-bis concede agli operatori, i quali avevano già beneficiato della proroga contenuta nell’art. 1, comma 11, del decreto-legge “proroga termini” del 2021 (n. 228), un’ulteriore proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2026) dei diritti d’uso[46] sulle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz. La richiesta di proroga deve essere avanzata entro il 31 luglio 2023.

 

La disposizione precisa che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche - la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato (entro il 31 ottobre 2023) dall'AGCom in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale) in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga. 

 

Alle finalità generali di tutto l’art. 18 del decreto-legge, questa disposizione aggiunge quella di garantire la connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese, nelle more del completamento del Piano Italia a 1 Giga (su cui v. anche infra i commi 11-ter e 11-quater). 

 

 

Comma 5

 

Vi si prevedono modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, agli articoli:

-       44, commi 2, 7 e 10;

-       45, commi 1 e 2, con abrogazione del comma 5;

-       46, comma 1;

-       54, comma 1.

 

Più nel dettaglio, con una modifica al comma 2 dell’art. 44, si prescrive l’invio in formato digitale e mediante PEC dell’istanza all’ente locale per l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.

 

Inoltre, è modificata, al comma 7, la procedura per l’ipotesi in cui l’installazione delle predette infrastrutture risulti subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004: alla conferenza di servizi che il responsabile del procedimento è tenuto a convocare entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, infatti, prendono ora parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001.

 

Si ricorda che la legge n. 36 del 2001 è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L’articolo 14 impone specificamente alle amministrazioni provinciali e comunali, a tal fine utilizzando le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), di svolgere funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sugli effetti anche a lungo termine dell’esposizione a tali campi.

 

All’esito della modifica normativa risulta, pertanto, stabilito che a prendere parte alla conferenza di servizi siano le amministrazioni, gli enti e i gestori che risultino al contempo coinvolti nel procedimento e interessati dalla installazione, laddove, nella versione precedente, i soggetti convocati erano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (quindi, indipendentemente dall’ubicazione dell’installazione), gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione (quindi, indipendentemente dal loro coinvolgimento nel procedimento), nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, cui la modifica in commento aggiunge anche le agenzie.

 

In virtù – infine – di un intervento emendativo in fase referente al Senato, nel comma 10 dell’art. 44 il termine entro cui matura il silenzio-assenso è ridotto da 90 a 60 giorni.

 

Quanto all’articolo 45, commi 1 e 2, è inserita la previsione secondo la quale sia la trasmissione all’ente locale, sia il contestuale invio di una copia all’organismo di controllo (di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, v. supra), della SCIA relativa all’installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive debbano avvenire in formato digitale e mediante PEC. È, poi, abrogato il comma 5 dell’art. 45, quale modifica conseguenziale a quelle introdotte dal comma 6 dell’art. 18 qui in esame, su cui v. infra.

 

Una modifica di identico tenore interessa l’art. 46, comma 1, dove anche per la comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, valori e obiettivi relativi ad interventi non sostanziali degli impianti è prescritta la trasmissione all’ente locale in formato digitale e mediante PEC.

 

Da ultimo, all’art. 54, comma 1, il divieto ivi previsto di imporre oneri o canoni, ulteriori rispetto a quelli già stabiliti nel codice delle comunicazioni elettroniche, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, è esteso agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, in aggiunta ai soggetti già previsti, ossia le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali.

 

 

Comma 6

 

Il comma 6 apporta una novella al codice delle comunicazioni elettroniche. Al proposito, si sottolinea che si tratta di una disposizione che nel testo originario del decreto-legge non era formulata come novella e ha subito leggere modifiche.

È introdotto l’art. 49-bis, in virtù del quale, in zone sismiche, non necessitano dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001:

o   l’installazione delle infrastrutture per nuovi impianti radioelettrici o per la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti, in via sia ordinaria (art. 44) sia semplificata (art. 45), a patto che sia relativa a impianti di opere prive o di minore rilevanza;

o   le variazioni non sostanziali di cui all’art. 46;

o   gli impianti temporanei di telefonia mobile (art. 47);

o   le opere civili, gli scavi e le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’art. 49.

La nuova disposizione specifica – a titolo di esempio – che sono interventi privi di rilevanza:

ü microcelle;

ü impianti di copertura indoor e in galleria;

ü le infrastrutture costituite da pali/paline alte fino a 4 metri e il cui peso non sia superiore 6 KiloNewton.

 

Al riguardo, peraltro, la formulazione attuale della disposizione parrebbe ascrivere agli artt. 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 l’individuazione delle opere prive o di minore rilevanza. Si valuti pertanto di modificare il comma 1 dell’art. 49-bis nel senso di collocare le parole “prive o di minore rilevanza” dopo il richiamo ai predetti articoli 94 e 94-bis e non prima.

 

Il comma 3 del nuovo art. 49-bis ha poi cura di specificare che gli interventi di cui al comma 1 che abbiano minore rilevanza e prevedano l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001 (e, dunque, esentati dall’autorizzazione) sono nondimeno soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso il Genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei lavori.

Questa nuova versione della novella – approvata dalla Commissione referente – elimina il riferimento alle finalità esclusivamente informative del deposito del progetto presso il Genio civile.

Essa inoltre non prevede più l’obbligo di inviare al predetto Genio civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

 

Si valuti l’opportunità di reinserire tale previsione.

 

Come visto (v. supra, comma 5 dell’art. 18 in commento), è disposta l’abrogazione, conseguenziale a tali disposizioni, del comma 5 dell’art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, il quale reca una disciplina degli interventi di minore rilevanza, incompatibile con la presente.

 

 

Comma 7

 

Vi si prevede un’ulteriore novella al codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell’introduzione dell’art. 54-bis. Anche in questo caso si tratta di una disposizione che nel testo originario del decreto-legge non era formulata come novella.

 

Questa nuova disposizione esclude, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 (legge di riordino degli usi civici), vale a dire dell’autorizzazione del Ministero dell’economia, senza la quale i comuni e le associazioni agrarie non potrebbero alienare o mutare la destinazione dei terreni “convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”.

Inoltre, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra), nonché di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), a mente del quale sono comunque di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

 

 

Comma 8

 

Esso modifica l’art. 8, comma 6, della citata legge quadro n. 36 del 2001 (v. supra), al fine di vincolare i comuni, in sede di adozione del regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra).

 

 

Comma 9

 

Vi si prevede una novella all’art. 40 del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni-bis), mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 4. Val la pena – per comodità - evidenziare la portata della novella mediante il testo a fronte (le modifiche sono evidenziate con sottolineatura):

 

Art. 40, comma 4, decreto-legge n. 77 del 2021 ante decreto-legge n. 13

Art. 40, comma 4, decreto-legge n. 77 del 2021 post decreto-legge n. 13

Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all’articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

 

In pratica, l’esenzione dalle procedure autorizzative – già prevista per gli interventi eseguiti con micro e mini trincea – viene estesa ai pozzetti accessori.

Inoltre, per tali minori interventi, viene esclusa l’applicabilità della verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall’art. 25, commi da 8 a 12, del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016).

 

 

Comma 10

 

Esso modifica l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L’art. 12 riguarda il coordinamento con le disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, stabilendo in via generale la prevalenza di queste in caso di conflitto con le disposizioni del medesimo decreto n. 33.

Il suo comma 3 fornisce l’interpretazione dell’articolo 93, comma 2, ed è questo il riferimento normativo sostituito con il richiamo all’articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, mantenendo per il resto fermo che esso si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

Si tratta di una misura di coordinamento normativo derivante dalla riscrittura del codice delle comunicazioni elettroniche operata dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 2021, che ha così attuato la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Si ricorda che sul relativo schema la IX Commissione Trasporti della Camera ha approvato, nella seduta del 12 ottobre 2021, un parere favorevole con osservazioni.

Il contenuto del vecchio articolo 93 è, infatti, confluito nel nuovo articolo 54, cui pertanto occorre fare rinvio per la disciplina vigente in merito al divieto di imporre altri oneri per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

 

 

Comma 11-bis

 

Il comma 11-bis novella l’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 al fine di prevedere che la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche possa essere fatta non solo con PEC ma anche caricandola sul portale telematico di riferimento. Conseguentemente, come attestazione di deposito della denuncia vale non solo la ricevuta di consegna della PEC, ma anche quella rilasciata dal medesimo portale (nuovo comma 4 dell’art. 65).

 

 

Comma 11-ter

 

Il comma 11-ter è teso a estendere l’applicazione dell’anticipo del 20 per cento del prezzo in favore dell’appaltatore (art. 35, comma 18, del vigente codice degli appalti) ai seguenti piani:

·      Italia a 1 Giga;

·      Italia 5G backhauling;

·      Italia 5G densificazione. 

 

 

Si rammenta che, per quel che riguarda il Piano Italia a 1 Giga, l'11 ottobre 2021 il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) ha affidato a Infratel l'aggiornamento della mappatura della copertura nazionale con reti fisse a banda ultra larga dei civici individuati dal "Piano Aree Bianche" del 2016. La nuova mappatura è tesa a individuare le aree rimaste fuori dall'intervento pubblico avviato nel 2016 e che non sono state ancora raggiunte, né lo saranno nei prossimi 5 anni, da investimenti privati idonei a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbit/s nell'ora di picco del traffico. Queste aree sono dunque oggetto di intervento pubblico volto a garantire la velocità ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, a completamento del Piano.

Già dal 24 novembre 2021 è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull'esito della mappatura delle reti fisse "Aree bianche 2016", al fine di integrare il perimetro del Piano "Italia a 1 Giga" con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. I civici coinvolti dai bandi sono quasi 7 milioni in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche, i cosiddetti lotti. Al proposito, al 24 maggio 2022, risultano assegnati mediante bando i primi 14 lotti, mentre il 15° lotto è stato bandito il 28 giugno 2022.

Quanto al 5G, nel 2022 si è completata la procedura di riassegnazione (c.d. refarming) delle frequenze della banda dei 700 Mhz - che erano in uso per le televisioni digitali terrestri (broadcasting) - ai sistemi di comunicazione mobile in banda larga senza fili (5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello europeo e con conseguente spostamento delle TV su altre frequenze.

La legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022, art. 1, co. 422) è, poi, intervenuta su alcune misure già previste nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la riassegnazione delle frequenze, onde consentire l'accesso e lo sviluppo del 5G (a tali disposizioni di legge l’AGCOM aveva dato esecuzione con la delibera 231/18/Cons): essa ha rifinanziato per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si ricorda altresì che con il vocabolo backhauling si intende il rilegamento in fibra ottica dei siti radiomobili, mentre con densificazione si designa l’intervento per nuove infrastrutture. Al riguardo, lo scorso anno (21 marzo 2022) e in attuazione della Missione 1, Componente 2, Investimenti 3-20 e 21 del PNRR sono stati pubblicati dalla medesima Infratel i bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia, per un totale di 2 miliardi di euro, prevedendo rispettivamente:

§  incentivi sugli investimenti per il backhauling fino al 90 per cento del costo;

§  contributi per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobili (fibra, infrastrutture e componenti elettroniche) con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, anch’esse finanziate fino al 90 del costo.  

Il bando Backhaul è stato aggiudicato il 13 giugno 2022 per un importo di circa 725 milioni di euro, mentre il bando Densificazione è stato aggiudicato il 30 giugno 2022 per un importo di circa 345 milioni e 700 mila euro.

 

 

Comma 11-quater

 

È consentito l’anticipo di spesa per 100 milioni di euro per il 2023 per il «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche», incluso nei fondi strutturali 2014-2020. Più precisamente la spesa viene autorizzata, onde consentire al Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 1987 (sulle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all’UE) di anticipare al Ministero delle imprese e del Made in Italy le somme necessarie a proseguire la realizzazione del progetto. In sede rendicontazione con la Commissione europea, il Fondo recupererà la somma.


Articolo 18, comma 10-bis
(Consob)

 

 

L’articolo 18, comma 10-bis, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024.

 

In particolare, il comma in esame, introdotto in sede referente, al fine di contenere l'incremento del contributo al fabbisogno finanziario della Consob dovuto dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima autorità (contributo previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994), stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al PNRR ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.

 

Si rammenta che il citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019 introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della Consob. In primo luogo è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale è concessa alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Sono inoltre ampliati i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all’offerta e alla diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività. Sono infine estesi i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue.

 

Si rammenta, inoltre, che il citato articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che, in considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter (risoluzione stragiudiziale delle controversie) del medesimo decreto legislativo.


Articolo 18, comma 11, lett. a)
(Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

 

 

L’articolo 18, comma 11, lett. a), apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

 

L’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti.

La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l’andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori predisposti dalle autorità di regolazione per i SPL a rete (articolo 7), dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri per i SPL non a rete (articolo 8) e dalle regioni e dalle province autonome (articolo 9).

La ricognizione rileva altresì l’entità del ricorso all’affidamento a società in house, gli oneri e l’impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti.

 

Con le modifiche in esame si precisa che la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio (modifica al secondo periodo).

Inoltre la ricognizione rileva la misura del ricorso non solo agli affidamenti alle società in house, ma anche agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo (modifica al terzo periodo).

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 30 la ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale prevede una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. In sede di prima applicazione la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori è effettuata entro il 31 dicembre 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022).

 


Articolo 18, comma 11, lettera b)
(
Trasparenza nei servizi pubblici locali)

 

 

L’articolo 18, comma 11, lettera b), modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

 

L’articolo 18, comma 11, lettera b), del decreto legge in commento modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento, di cui al predetto comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35 del medesimo decreto legislativo n. 201 del 2022.

L’articolo 32 del decreto legislativo n. 201 del 2022 concerne la materia del trasporto pubblico locale, rispetto alla quale si prevede una parziale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legislativo citato[47]. Il successivo articolo 35 del decreto legislativo n. 201 dispone invece, in via generale, che le disposizioni dello stesso non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.

Si ricorda infine che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022, gli atti indicati nel comma 2 sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al predetto comma 2. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, con le medesime modalità:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300[48], della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

La relazione tecnica evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 18-bis
(Gestori dell’identità digitale ed adeguamenti tecnologici)

 

 

L’articolo 18-bis prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori dell’identità digitale, al contempo assicurando loro un contributo una tantum (per complessivi 40 milioni).

 

L’articolo 18-bisintrodotto in sede referente– detta disposizioni aventi per destinatari i gestori dell’identità digitale.

Essi sono tenuti – si prevede – a garantire (oltre ai servizi già erogati) la verifica dei dati mediante l’accesso all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nonché gli adeguamenti tecnologici per l’elevamento dei servizi (per profili qualitativi, di sicurezza, di interoperabilità).

Tali obblighi ‘scattano’ in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), secondo le indicazioni di adeguamento tecnologico rese dalla medesima Agenzia.

È prevista a tal riguardo la stipulazione di una apposita convezione tra l’AgID ed i gestori dell’identità digitale, onde definire gli obblighi di questi ultimi (inclusi gli obblighi previsti a legislazione vigente).

La medesima convenzione determina i criteri e le modalità di verifica prestazionale, nonché il cronoprogramma e i modi di attuazione degli obblighi in capo ai gestori. E definisce le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell’accesso ai servizi garantito tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Ancora, la convenzione determina misura e modalità di erogazione del finanziamento del progetto di adeguamento, sulla base dei costi sostenuti e dell’ottemperanza ad obblighi e obiettivi. Per questo riguardo, interviene in sede di verifica e monitoraggio l’approvazione dell’Unità di missione per il PNRR istituita (dall’articolo 2 del presente decreto-legge) presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

La medesima struttura competente per la transizione digitale è tenuta a comunicare semestralmente alcuni elementi informativi (risorse utilizzate, stato di attuazione degli interventi, obiettivi conseguiti) al Ministero dell’economia e delle finanze nonché all’Ispettorato generale per il PNRR.

 

Il comma 2 aggiunte la previsione di un contributo complessivo fino a 40 milioni per i gestori dell’identità digitale, una volta conseguiti gli obiettivi definiti nella loro convenzione con l’AgID – dietro verifica ed approvazione da parte dell’Unità di missione per il PNRR.

La ripartizione delle risorse è da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica (di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con l’Autorità politica delegata per il PNRR).

Siffatto atto di attuazione dev’essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, e viene a ripartire il contributo tra i gestori in proporzione al numero di identità digitali gestite, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell’Agenzia nazionale della popolazione residente.

La ripartizione così determinata deve tener conto dell’incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate.

Il medesimo atto determina altresì modi e tempi dell’erogazione ai gestori, previa verifica positiva del rispetto degli obblighi convenzionali e degli obiettivi posti dal PNRR (in particolare dalla Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 1.4.4).

 

L’investimento 1.4.4, nell’ambito della Missione 1, Componente 1 (“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”) riguarda il “Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)”. Si tratta di un obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026. L’obiettivo si intende raggiunto quando 6.283 pubbliche amministrazioni (circa il 40% su un totale di 16.500) abbiano adottato l'identificazione elettronica (SPID o CIE).

 

Quanto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – di cui all’articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005 - menzionata nella disposizione sopra sunteggiata, è stato l'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012 a disporre l'unificazione in essa del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA; anagrafe comunale; AIRE centrale; AIRE comunale), onde accelerare il processo di automazione amministrativa e rendere più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione. Essa non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. Indi l'integrazione dei registri di stato civile con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente è stata prevista dall’art. 62, comma 2-bis del Codice dell'amministrazione digitale - comma lì introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78 del 2015.

Può valere rammentare che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e dell'ANPR nell'ambito dell'investimento: Servizi digitali e esperienza dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”).

Per una ‘valorizzazione’ dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente si sono susseguite in tempi recenti alcune disposizioni. Tra queste possono ricordarsi l’articolo 30 del decreto-legge n. 76 del 2020, l’articolo 39 del decreto-legge n. 77 del 2021, l’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

 


Articolo 19
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

 

 

L’articolo 19, modificato in sede referente, prevede (al comma 1) l’integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente (commi 3 e 4).

Le principali integrazioni operate in sede referente consistono nell’introduzione di disposizioni volte: a modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC (integrazione al comma 2, lettera a)); prevedere, a decorrere dal 2023, l’applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a-bis)); modificare le procedure per la selezione del succitato contingente di esperti (comma 3, lettere a-bis) e a-ter)); integrare la disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-bis)).

 

 

Procedimenti integrati di VIA-AIA (comma 1)

Il comma 1, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, prevede che i procedimenti di VIA e AIA (disciplinati rispettivamente dai titoli III e III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) sono coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista.

Lo stesso comma disciplina la composizione del gruppo istruttore, stabilendo che lo stesso è formato:

- da quattro componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

- e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale.

Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e VAS nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il comma 2-bis del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC[49].

L’articolo 8-bis dispone invece che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alle norme in materia di AIA.

 

Viene altresì precisato che tali citati componenti sono designati dai rispettivi Presidenti delle Commissioni citate.

 

Il comma 1 dispone altresì che l’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA in questione:

- è unica;

- e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del Codice dell'ambiente.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 23 del Codice dell'ambiente disciplina la presentazione dell'istanza di VIA, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione dei relativi atti. Il successivo art. 29-ter disciplina invece i contenuti della domanda di autorizzazione integrata ambientale.

 

Modalità operative e lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a))

Il comma 2, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.

La proroga in esame interviene sul termine previsto nell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.

Tale facoltà, concessa dal citato ultimo periodo fino al 31 dicembre 2023, in virtù della proroga in esame potrà quindi essere esercitata fino al 31 dicembre 2024.

Si fa notare che sul medesimo termine interviene anche il D.L. 198/2022: il comma 8-ter dell’articolo 11 di tale decreto, inserito dalla legge di conversione (L. 14/2023, pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 2023), prevede infatti la proroga del termine in questione fino al 30 giugno 2024.

 

La lettera in esame inoltre, in base ad una integrazione operata in sede referente, riscrive il quattordicesimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) – che disciplina le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC facendo rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del Codice medesimo – al fine di prevedere che la Commissione PNRR-PNIEC si conformi anche alle modalità operative previste dagli altri commi dell’art. 25 non richiamati dal testo vigente (vale a dire i commi 2, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies), nonché da quelle previste dall’art. 28 (che disciplina la fase del monitoraggio).

Si fa notare che i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies recano disposizioni che sembrano già applicabili alla Commissione PNRR-PNIEC. Diverso è il caso del comma 2 ove si prevede espressamente che la disposizione in esso recata si applica ai “progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni.

Compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a-bis))

La lettera a-bis), introdotta in sede referente e che riscrive l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, dispone che a decorrere dal 2023, per i componenti della Commissione tecnica VIA-VAS si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Il testo attualmente vigente del citato ultimo periodo del comma 5 dell’art. 8 del Codice reca una disposizione transitoria volta ad applicare ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC gli stessi compensi previsti per i membri della Commissione VIA-VAS nelle more dell'adozione di apposito decreto ministeriale, previsto annualmente dal medesimo comma e finalizzato a definire i costi di funzionamento delle Commissioni in questione comprensivi dei compensi per i relativi membri.

Rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico (comma 2, lettere b) e c))

Il comma 2, lettera b), elimina, dal novero dei documenti che compongono l’istanza di VIA e che devono essere trasmessi dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.

Si fa notare che tale atto (la cui disciplina è contenuta nell’art. 25 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) era stato recentemente introdotto tra i documenti componenti l’istanza di VIA dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

 

Il comma 2, lettera c), introduce una disposizione (nuovo comma 2-sexies dell’art. 25 del Codice dell'ambiente) volta a precisare che in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico (disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi (prevista dal D.Lgs. 42/2004).

Verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-bis))

La lettera c-bis) del comma 2, introdotta in sede referente, integra il disposto dell’art. 28, comma 4, del Codice dell'ambiente – ove si dispone che, qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza alla VIA non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente – al fine di stabilire che;

- l’autorità competente si deve esprimere entro il termine di 90 giorni;

- in caso di inerzia dell’autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

L’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990, dispone tra l’altro, in particolare, che “l’organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”.

In relazione alla verifica di ottemperanza in questione si ricorda che l’art. 28, comma 1, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) dispone che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il successivo comma 2 prevede che l’autorità competente, per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali citate, può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Il comma 4 del medesimo articolo, oggetto di integrazione da parte della norma in esame, dispone che qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.

Contingente di esperti per la transizione ecologica (commi 3 e 4)

Il comma 3 prevede che il contingente di esperti assegnato (dall’art. 34 del D.L. 152/2021) al Ministero dell’ambiente nel numero massimo di 152 unità – al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, nonché per fornire supporto alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il citato Ministero – è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

La relazione illustrativa sottolinea che “tale proroga si rende necessaria al fine di consentire che il supporto del predetto contingente – all’attualità previsto fino al 2023 – prosegua lungo l’arco temporale del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti del Piano”.

Nel dettaglio, i numeri 1) e 2) della lettera a) del comma in esame provvedono a sostituire, nel comma 1 del citato articolo 34 del D.L. 152/2021, il riferimento all’anno 2023 (ultimo anno di operatività del contingente in questione, ai sensi del testo previgente) con quello all’anno 2025, sia in relazione al termine di operatività sia in relazione al termine per la corrispondente copertura finanziaria.

Si ricorda, in relazione alla copertura finanziaria, che il testo previgente del comma 1 dell’art. 34 citato prevedeva un limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Tale limite di spesa, in virtù della proroga di cui trattasi, opera quindi per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025. La relazione illustrativa sottolinea che tale limite di spesa corrisponde ad una “stima di compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui per ciascun esperto”.

Alla luce di tale estensione, il numero 3) della lettera a) dispone che i contratti degli esperti selezionati possono essere conseguentemente prorogati fino al 31 dicembre 2025.

 

Il numero 2-bis) della lettera a), introdotto in sede referente, riscrive il secondo periodo del comma 1 dell’art. 34 del D.L. 152/2021, che nel testo vigente prevede l’adozione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione della composizione del contingente e dei compensi degli esperti. La riscrittura è volta:

- ad aggiornare la denominazione del Ministero emanante (utilizzando la nuova denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, prevista dal D.L. 173/2022);

- ad eliminare il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

- ad eliminare il termine per l’emanazione inizialmente previsto (in quanto oramai spirato);

- a precisare che il decreto ministeriale in questione dovrà definire non solo la composizione del contingente ed i compensi degli esperti (come previsto dal testo attualmente vigente), ma anche i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 34 (v. infra).

 

La lettera a-bis), introdotta in sede referente, riscrive i commi 2 e 2-bis dell’art. 34 del D.L. 152/2021, ove si prevede l’individuazione degli esperti “previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica”, si stabilisce che “le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate” e si dispone l’obbligo di pubblicazione degli esiti delle valutazioni selettive, dei nominativi degli esperti selezionati, dei loro curricula e delle loro retribuzioni.

In luogo di tali previsioni, il nuovo testo del comma 2 dispone che a decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti in questione avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Lo stesso comma dispone che tale avviso – al fine di garantire il costante aggiornamento della short list dei nominativi dei soggetti valutati come idonei (v. infra) – rimane pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente sino al 30 giugno 2025.

 

Il nuovo testo del comma 2-bis dispone che, all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 34, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei.

Il richiamato comma 1 dell’art. 34 del D.L. 152/2021 prevede che gli esperti in questione siano “in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie”.

Dopodiché il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter (introdotto dalla lettera b) del comma in esame, a cui si rinvia) attingendo alla short list in questione, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti di cui alla stessa short list.

 

La lettera b) introduce una disposizione (nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.L. 152/2021) volta a disciplinare il conferimento degli incarichi di esperto di cui trattasi. Tale disposizione prevede infatti che:

- i citati incarichi sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che definisce l’oggetto dell’attività da svolgere e la durata dell’incarico stesso;

- a tale decreto è allegato il curriculum vitae dell’esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell’oggetto dell’attività.

 

Tale lettera è stata integrata, in sede referente, al fine di precisare che il conferimento di cui trattasi può avvenire anche in deroga al presupposto di legittimità di cui all’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno[50].

 

La lettera c) interviene sulla disposizione recata dal comma 3 del succitato art. 34 del D.L. 152/2021, che nel testo previgente autorizzava la spesa massima annua di 1,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente in questione. L’intervento è volto ad estendere il limite di spesa (previsto dal testo previgente per i soli anni 2022 e 2023) fino a tutto il 2025.

 

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga in questione, prevedendo che agli stessi, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 


Articolo 20
(Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR)

 

 

L’art. 20, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L’articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.

 

Si ricorda che la Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita dall’art. 29 del D.L. 77/2021, qui oggetto di novella, al fine di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» previsti dal Piano (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).

 

Per comprendere come la nuova disciplina incida su quella previgente, è utile qui utile ricordare come, il comma 1 dell’art. 29 in parola, oltre a istituire la Soprintendenza e a chiarirne la finalità, specifica che la Soprintendenza speciale è un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026.

Il comma 2, come subito si vedrà, riguarda i poteri e le funzioni della Soprintendenza speciale.

Il comma 3, dispone che sia il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero a ricoprire l'incarico di direttore della Soprintendenza speciale. In proposito, si stabilisce che ad esso spetti la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

Ai sensi del comma 4, presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica. Di essa fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Il comma 4 prevede altresì che il contingente di esperti sia reclutato per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 5 quantifica gli oneri del presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e dispone che ad essi si provveda come segue: i) quanto a 1.550.000 per l'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; ii) quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

 

L’art. 20 qui in commento, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR, anzitutto sostituisce – come anticipato – il comma 2 dell’art. 29, relativo ai poteri e alle funzioni della Soprintendenza speciale, nel modo seguente:

 

Testo previgente

Testo novellato

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento   finale in sostituzione delle    Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.

 

La modifica si sostanzia nel fatto che prima della novella l’attribuzione alla Soprintendenza speciale delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal PNRR aveva carattere di eccezione, radicandosi in tre casistiche: 1) l’ipotesi in cui i beni culturali e paesaggistici fossero sottoposti a VIA in sede statale; 2) l’ipotesi in cui tali beni rientrassero  nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero; 3) in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Piano, in avocazione o sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Nel nuovo testo, invece, la competenza della Soprintendenza all’adozione del provvedimento finale, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, diviene la regola.

Inoltre, nel vecchio testo l’avvalimento delle Soprintendenze per l’attività istruttoria era configurato in termini aggiuntivi («si avvale anche»), mentre ora è configurato, anche qui, come regola («avvalendosi di»). Tale modifica testuale, però, è considerata meramente formale da parte della relazione illustrativa, ove si afferma che «resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio».

 

I commi 2-5 dell’art. 20 del D.L. 13/2023 recano le conseguenti previsioni organizzative e finanziarie, che in parte modificano, senza però novellarle, le previsioni dell’art. 29 del D.L. 77/2021 e dell’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022. Si valuti l’opportunità di riformulare le modifiche in forma di novella o di sostituzione del testo.

In particolare, il comma 2 prevede che per gli  esperti  della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale di cui all'art. 29, comma 4, del D.L. 77/2021, nonché per quelli previsti dall’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022 (cioè, gli ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale che possono integrare la predetta segreteria tecnica: cfr. per approfondimenti il relativo dossier) l'importo  massimo riconoscibile per singolo incarico  è  incrementato  a  80.000  euro lordi annui (anziché i 50.000 oggi previsti).

Si precisa, con disposizione innovativa, che il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale.

Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS 165/2001, e al personale in regime di diritto pubblico previsto dall’art. 3 dello stesso D.LGS. 165/2001, si applica, per i primi, quanto previsto dall'art. 53 dello stesso D.LGS. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre al secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

Gli incarichi – in linea con quanto già attualmente previsto – sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque – con limite oggi non presente nel testo – non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 2 si applichino anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del D.L. 13/2023. Fa parziale eccezione la previsione secondo cui il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale, che si applica limitatamente all’attività successiva all’entrata in vigore del decreto.

Il comma 4, modificando le corrispondenti autorizzazioni di spesa, stabilisce che per le finalità sopra illustrate il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 (che si sommano ai 1.500.000 milioni di euro già previsti dal comma 4 dell’art. 29 del D.L. 77/2021) e quello previsto per l’integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l’anno 2024 (che si sommano ai 1.500.000 milioni d euro già previsti dal comma 2 dell’art. 51 del D.L. 50/2022). Per le medesime finalità, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l’anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segretaria tecnica.

Il comma 5, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dai  commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per  l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.


Articolo 21, commi 1 e 2
(
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

 

 

L’articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ("Osservatorio", d'ora in poi). La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

In particolare, destinatari dell'indennità predetta, in base al comma 1 dell'articolo in commento, sono i cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che, in base al richiamato articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18[51], integrano la composizione dell'Osservatorio.

L'articolo in esame dispone dichiaratamente in attuazione dell’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77[52], comma col quale - come osservato dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge in conversione - sono stati attribuiti all’Osservatorio specifici compiti di monitoraggio delle "riforme in attuazione del PNRR".

 

Sul piano redazionale, si valuti l’opportunità di sostituire, nell’articolo in esame, l’espressione “monitoraggio delle riforme del PNRR” con la locuzione “monitoraggio delle riforme attuative del PNRR” (v. sopra).

 

In base al comma 2, alla copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità in questione si provvede a valere sullo stanziamento destinato al funzionamento dell’Osservatorio, di cui al richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86[53] (stanziamento pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019).

 

Si ricorda che l'Osservatorio è un organismo istituito dall'art. 3 della legge 18/2009 allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104[54].

L'Osservatorio, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e i suoi componenti, in numero non superiore a quaranta, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (ai 40 componenti anzidetti si aggiungono i 5 esperti cui fa riferimento l’articolo in esame). Con D.M. 6 luglio 2010, n. 167 ne è stata dettata la disciplina di livello regolamentare; in data 15 maggio 2019 l'Osservatorio ha inoltre adottato il proprio regolamento interno.

In base all'art. 4, co. 3, del predetto D.M. n. 167/2010, ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

 

Si ricorda, altresì, che la Missione 5 " Inclusione e Coesione" del PNRR, nella Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (M5C2.1) prevede interventi specifici rivolti alle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento all'investimento 1, definendo la componente sociale dell'assistenza territoriale, sono complementari agli investimenti della Componente 1 della Missione 6 "Salute", che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi territoriali a questa collegati.

 

Sono inoltre previsti due interventi di riforma legislativa:

 

- legge delega sulla disabilità (già adottata, v. al riguardo legge n. 227 del 2021);

- sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti. I cardini della riforma (legge delega da adottare entro la primavera 2023[55]), in parte anticipata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, della legge n. 234 del 2021), sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale; il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente 1 della Missione 6 "Salute"; la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie; la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali, da utilizzare quando la permanenza nel contesto familiare non è più possibile o appropriata.

 

Si ricorda, infine, che è stata adottata una Direttiva del Ministro per la disabilità alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità (Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022). Tale Direttiva, al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009, ha individuato alcuni principi chiave a cui le Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse. Essa prevede che le Amministrazioni centrali, per ogni intervento di cui sono titolari, elaborino due distinti report (previsionale e conclusivo), i quali devono essere inviati all’Osservatorio.

 


Articolo 21, comma 2-bis
(Flussi informativi in favore dell’amministrazione competente in materia di disabilità)

 

 

Il comma 2-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 21 reca alcune modifiche alla disciplina[56] sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e sull’integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

 

Si ricorda che il suddetto SIUSS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si articola in due componenti generali: il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali[57].

La novella di cui alla lettera a) del presente comma 2-bis concerne il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali. Essa prevede che l’INPS (Istituto a cui compete l’alimentazione di tale componente) fornisca all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al suddetto Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne sia i dati del summenzionato Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali sia i dati derivanti dall’integrazione e dal coordinamento - demandati all’INPS da parte della norma già vigente[58] - dei dati relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio)[59]. La novella prevede che dei dati in oggetto sia fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al suddetto Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, per il perseguimento delle medesime finalità indicate nella novella di cui alla lettera a). Si valuti l’opportunità di indicare quali siano i soggetti tenuti a fornire tali flussi di informazioni, tenuto conto che il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali fa capo direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che i summenzionati dati integrati e coordinati derivano da una relativa funzione svolta dall’INPS.

 


Articolo 22
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni.

Attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (comma 1).

Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2).

Autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (commi 3-6).

 

L'articolo 22 reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attinenti a:

ü  gli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio;

ü  la normativa antincendio, per progetti di impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

ü  l'assunzione straordinaria (in taluni casi anche mediante scorrimento delle graduatorie) di complessive 112 unità di personale, con correlativo incremento della dotazione organica.

 

Si espone dapprima il contenuto delle disposizioni recate dai commi da 3 a 6, relative alle assunzioni straordinarie (di cui invero non è presente menzione, nell'intestazione dell'articolo).

Il comma 3 autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e con incremento della dotazione organica correlativa[60], aggiunge il comma 4) - di un contingente massimo di 112 unità.

Questo, a decorrere dal 1° marzo 2023.

L'articolazione interna di tale contingente di personale è la seguente:

36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;

20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionale.

Per le assunzioni nei ruoli degli ispettori or ricordati, nonché per le assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell’anno 2023 entro le facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni, già espletati o da concludersi nel corso del 2023. Così il comma 5.

           L'autorizzazione di spesa è recata infine dal comma 6.

La sua quantificazione (da intendersi commisurata, riferisce la relazione tecnica alle misure stipendiali ed indennitarie del più recente rinnovo contrattuale, quello per il triennio 2019-2021, nonché comprensiva del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio o 'scatti' introdotto dall’articolo 1, commi 98 e 99, della legge n. 234 del 2021, e per il personale non direttivo e non dirigente, dell’incremento del valore delle indennità di rischio e mensile, previsto dall'articolo 22-bis del decreto legge n.115 del 2022) è la seguente:

5,62 milioni per l’anno 2023; 6,73 milioni per l’anno 2024; 6,96 milioni per l’anno 2025; 7 milioni circa per l’anno 2026; 7,03 milioni per l’anno 2027; 7,04 milioni per l’anno 2028 e 2029; 7,1 milioni per l’anno 2030; 7,16 milioni a decorrere dall’anno 2031.

Le risorse sono attinte al Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di bilancio 2022 (cfr. articolo 1, comma 607 della legge n. 234 del 2021).

 

L'opzione che sottende - con riferimento ad un tempestivo esame dei progetti del PNRR ai fini antincendio - alle disposizioni sopra sunteggiate è dunque un'assunzione a tempo indeterminato di personale.

Riporta la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell’ambito della vigilanza ispettiva”. A fronte di questa attività 'ordinaria', “si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti”.

Donde l'istanza di un potenziamento della struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo.

 

Di diverso contenuto sono le previsioni dettate dai primi due commi di questo articolo del decreto-legge.

Il comma 1, in particolare, ha ad oggetto gli interventi di manutenzione sugli impianti fotovoltaici che alimentino le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo (o sugli immobili, dotati di impianti fotovoltaici).

La disposizione attribuisce siffatta opera di manutenzione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno (che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri).

Rimane salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche (i quali erano - nella disciplina previgente - gli esclusivi decisori, assieme con l'Agenzia del demanio, degli interventi manutentivi e di riqualificazione energetica su immobili in uso alle amministrazioni statali: cfr. l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2012).  

Inoltre, prevede che i direttori regionali del Corpo possano convocare conferenze di servizi (la cui disciplina, com'è noto, è posta dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici (ex articolo 3 del d.P.R. n. 383 del 1994: è il regolamento che disciplina la localizzazione delle opere di interesse statale), ove necessario.

Questo, per gli interventi di manutenzione sopra ricordati o per altri interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo.

Per tale convocazione della conferenza di servizi, è prescritta la previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche.

 

Ricorda la relazione illustrativa come tra i progetti del PNRR figuri il rinnovamento del parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’introduzione di 3800 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, utilizzati nei centri urbani e nelle sedi aeroportuali, con le relative stazioni di ricarica.

Al fine di contribuire, in tal modo, alla de-carbonizzazione dei trasporti, complessivi 424 milioni sono destinati all'acquisizione da parte del Corpo di: 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani; 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane; 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali aeroporti.

Sono previste inoltre 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di servizio, le quali dovranno essere collegate ad impianti fotovoltaici (da realizzare ex novo o modificando quelli esistenti).

Di qui la rilevanza dell'attività manutentiva di tali impianti (per assicurare continuità nell’erogazione dell’energia), di cui tratta la disposizione sopra esaminata.

 

Il comma 2 detta disposizione in materia di normativa antincendio.

Prescrive un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando del Corpo nazionale dei vigili territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni (nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti) tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Il termine di tre giorni decorre dalla ricezione della documentazione.

Qui si fa riferimento alla disciplina posta dal d.P.R. n. 151 del 2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”).

Essa dispone (all'articolo 3) che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C del medesimo regolamento, siano tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

La nuova disposizione interviene dunque per dare certezza temporale e speditezza al momento di avvio del procedimento di vaglio antincendio testé ricordato.

Qui il link all'allegato I del d.P.R. n. 151 del 2011, nel quale figurano le attività in categoria B e C cui si riferisce la novella previsione.

 

 


Articolo 23
(Equipe formative territoriali)

 

 

L’articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

 

Nel dettaglio, ciò avviene aggiungendo un periodo all’art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Si ricorda che l’art. 1, comma 725 della legge di bilancio 2019 ha previsto che, al  fine  di  promuovere  misure  e  progetti  di  innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023  fossero  individuate  dal  Ministero dell'istruzione (e del merito) le equipe formative  territoriali costituite  da  un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di  comando  presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione  centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio  delle  attività  didattiche per il 50  per  cento  dell'orario  di  servizio,  per  garantire  la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni  di  formazione  del  personale  docente  e  di potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie didattiche innovative.

Ora, la disposizione in commento prevede che, per le finalità di cui sopra, come integrate ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, (L.79/2022), negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR.

 

Si ricorda che il suddetto art. 47, comma 1, del DL 36/2022 ha previsto che - al fine di potenziare le azioni di supporto  alle  istituzioni scolastiche  per  l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli  anni  scolastici  ricompresi tra l'anno scolastico  2022/2023 e l'anno  scolastico 2025/2026   è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e  presso gli Uffici  scolastici  regionali  per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui sopra e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al  Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di  istruzione e formazione,  il  Ministero  dell'istruzione  si  avvale fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di  gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso  di specifica ed elevata competenza nelle  materie  inerenti  al  sistema nazionale di istruzione e  formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino  a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per  singolo  incarico, entro il limite di spesa complessivo non  superiore  a  420.000  euro annui.

 

Si ricorda che la citata autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo della legge 107/2015 è di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ed è destinato a finanziare il suddetto Piano nazionale per la scuola digitale di cui all’art. 1, commi 56 e seguenti della medesima legge n. 107 del 2015.

Tali risorse – riferisce la relazione tecnica - sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva dunque che la disposizione in esame intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all’art. 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 e relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR, secondo quanto già previsto dall’art. 47, comma 1, del DL 36/2022.

 

In particolare – prosegue la relazione illustrativa - per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, attualmente in corso era stato previsto il semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche al 50% dell’orario di servizio per un numero pari a 200 unità. “In considerazione degli obiettivi del PNRR è stato ritenuto opportuno ritornare alla soluzione dell’esonero dal servizio, già sperimentata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per un numero inferiore di docenti specificamente dedicati a tali attività. A questi si aggiungono, come già previsto dal citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non oggetto di modifica, n. 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale per i medesimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Pertanto, si tratta di n. 100 docenti in esonero dal servizio presso le istituzioni scolastiche e di n. 20 docenti in comando presso gli Uffici scolastici regionali e l’Amministrazione centrale”.

 

Considerato che la disposizione in commento non indica puntualmente quali siano i milestone e i target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche cui ci si riferisce (con l’indicazione della Missione, della Componente e dell’investimento del PNRR di riferimento), se si analizzano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito che si riferiscono alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, si segnalano i seguenti:

-       Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4C1-Investimento 2.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 800 milioni di euro, destinati a creare un sistema permanente per lo sviluppo della didattica digitale e delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico. L’obiettivo che si persegue, al 31 dicembre 2024, è quello di formare almeno 650.000 unità di personale scolastico;

-       Nuove competenze e nuovi linguaggi (M4C1-Investimento 3.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 1,1 miliardi di euro per promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione. In particolare, l'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. È presente un primo obiettivo, al 30 giugno 2025, che tende a far sì che almeno 8.000 scuole a quella data avranno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/2025 e un secondo obiettivo, sempre al 30 giugno 2025, di realizzare almeno 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti;

-       Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori (M4C1-Investimento 3.2), che prevede complessivi 2,1 miliardi di sovvenzioni, per mezzo delle quali si intende accelerare la transizione digitale del sistema scolastico italiano con quattro iniziative: 1) trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con l’introduzione di dispositivi didattici connessi; 2) creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo; 3) digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche; 4) cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici. Il primo traguardo, da realizzare entro il 30 giugno 2022, che prevedeva l’adozione del Piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano, è stato raggiunto con l’emanazione del D.M. n. 161 del 14 giugno 2022 con cui è stato adottato il Piano. Vi è, poi, un successivo obiettivo al 31 dicembre 2025, che prevede la trasformazione di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi per mezzo del Piano Scuola 4.0.

Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell’art. 23, si valuti l’opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione in commento.

Per un approfondimento sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione tematica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.


Articolo 24
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

 

 

L’articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l’utilizzo dei ribassi d’asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una modifica approvata in sede referente ha esteso tale facoltà a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i “progetti PNRR” di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all’affidamento diretto dei servizi connessi. Il nuovo comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende anche agli Istituti tecnologici superiori l’applicazione delle previsioni, in quanto compatibili, di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Il comma 4, come modificato dalla Commissione di merito, prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. n. 99/2022).

 

Nel dettaglio, il comma 1 consente l’utilizzo per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi ai medesimi interventi.

 

Secondo la relazione illustrativa, il comma 1 consente l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, laddove ancora disponibili. Nello specifico, la norma si rende necessaria poiché si tratta di disposizioni autorizzative risalenti nel tempo. Per questi interventi, infatti, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ivi compresi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La possibilità di utilizzare i ribassi d’asta non è quantificabile. Pertanto, è possibile che gli stessi, una volta maturati, restino nella disponibilità degli enti locali per i medesimi interventi e per le medesime finalità.

La RT osserva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l’utilizzo dei ribassi d’asta, come peraltro già previsto in via generale dall’articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022[61]. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021.

 

Nell'articolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

La realizzazione del Piano avviene mediante il raggiungimento dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) che rappresentano le tappe intermedie e finali degli Investimenti e delle Riforme nei quali il Piano si articola.

L'investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), compreso nella M4C1.3 (Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture) del PNRR, ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono:

Miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2;

Aumento della sicurezza strutturale degli edifici.

Particolare attenzione è riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. Il Ministero dell’Istruzione gestirà il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di tutti gli interventi. La realizzazione degli interventi e delle opere avverrà sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici pubblici.

Il piano di riqualificazione proposto mira a ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici scolastici.

Ulteriori risorse destinate al settore Istruzione finanziano investimenti presenti nella Missione 2 ("Rivoluzione verde e transizione ecologica"), nell'ambito della Componente 3 ("Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici").

In particolare, nell'ambito della Componente 3, area d'intervento efficientamento energetico edifici pubblici, è presente, per 0,8 miliardi di euro, il seguente investimento:

·       Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (M2C3-I 1.1-5-6) (a titolarità del MIM).

L’art. 55 del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) come modificato dall’art. 24, co. 6, lett. a), n. 1, del D.L. 152/2021 - ha previsto che per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

il MI predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori (co. 1, lett. a), n. 1);

il Ministero comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento (co. 1, lett. a), n. 1-bis);

in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli       interventi, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 dello stesso D.L. (co. 1, lett. a), n. 2);

fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (co. 1, lett. a), n. 3);

gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione (co. 1, lett. a), n. 4);

l’autorizzazione per interventi su beni culturali (art. 21, d.lgs. 42/2004) è resa dall'amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del Sopraintendente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento (art. 146, co. 8, d.lgs. 42/2004) è reso entro 30 giorni (co. 1, lett. a), n. 5).

Il DM 343 del 02-12-2021 ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi. In particolare, l'articolo 5 ha ripartito risorse pari ad € 500.000.000,00 su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al decreto stesso, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente:

a)     numero studenti delle scuole statali: 50%;

b)    numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%.

Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero dell’istruzione procede direttamente all’individuazione degli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”).

A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Il DM n. 51 del 7 marzo 2022 ha definito un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.

Il DM n. 308 del 28 novembre 2022, ha fissato il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici”.

Il DM n. 318 del 6 dicembre 2022 ha approvato una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano nazionale di ripesa e resilienza –– Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Si veda anche la presentazione del Piano di edilizia scolastica PNRR del 6 dicembre 2022. Qui il comunicato.

Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-bis all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020).

La nuova disposizione prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

La Commissione di merito, con l’approvazione in sede referente degli identici emendamenti 24.1 (testo 2) e 24.6, ha esteso la facoltà contemplata dalla novella di cui al comma 2 a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

 

L’articolo 7-ter, comma 1, del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020), da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) ha esteso fino al 31 dicembre 2026 l'esercizio dei poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19. I commissari operano nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ivi inclusa la deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). I contratti relativi all'esecuzione di interventi di edilizia scolastica sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

 

Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica (con una modifica della Commissione di merito, è stato espunto il riferimento agli interventi “rientranti nel PNRR”):

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame (si veda sopra);

b) possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).

 

La disposizione richiamata prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo differenti modalità, tra le quali l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

 

In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

 

Con l’approvazione dell’emendamento 24.11 (testo 2), la Commissione di merito ha inserito il nuovo comma 3-bis.

La nuova disposizione estende anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) l’applicazione delle previsioni, in quanto compatibili, di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.

 

L’articolo 1 della L. n. 99/2022 ha istituito, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.

La M4C1 del PNRR potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università ha previsto la riforma 1.2 Riforma del sistema ITS nonché l’investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS).

La riforma 1.2 rafforza il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La riforma prevede inoltre un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il "modello Emilia Romagna" dove collaborano scuole, università e imprese. La riforma sarà implementata dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’investimento 1.5 mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Con questo progetto si persegue:

·       L’incremento del numero di ITS

·       Il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0

·       La formazione dei docenti perché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali

·       Lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali

L’obiettivo è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS (18.750 frequentanti e 5.250 diplomati all’anno) almeno del 100 per cento. L’attuazione di questo investimento è a cura del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con gli enti di formazione professionale.

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme. 

Nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Tomo I, p. 300, la Corte dei conti rileva che l’adozione della riforma degli Istituti Tecnologici Superiori (M4C1R1.2), che dispone la modifica dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, è stata raggiunta, con qualche anticipo, con l’adozione della legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. La nuova disciplina affida agli ITS Academy il compito di potenziare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, in particolare, nelle aree tecnologiche innovative considerate strategiche per la transizione digitale.

Si veda anche il comunicato relativo al potenziamento dei laboratori degli ITS Academy nonché il tema La riforma degli istituti tecnici superiori (ITS).

 

Il comma 4 prevede che per le medesime finalità di cui al comma 3, come modificato in sede referente (ovvero al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica), e limitatamente a detti interventi - con l’approvazione dell’emendamento 24.11 (testo 2), la Commissione di merito ha espunto le parole “ivi richiamati” - le deroghe al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

 

Il comma 6-quater dell’articolo 10 del D.L. 77/2021, introdotto dall’articolo 32 del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) ha attribuito ad Invitalia S.p.A. il compito di promuovere la definizione e la conclusione di appositi accordi-quadro, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

L’art. 10 del D.L. 77/2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, in particolare, quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, prevedendo che le amministrazioni interessate possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda del dossier sul D.L. 77/2021.

L'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha disciplinato la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Si prevede, in particolare, l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. La qualificazione, conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo, ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

L’accordo-quadro, previsto dall’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei contratti pubblici in relazione alle soglie di importo, mentre è specificato che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice dei contratti pubblici. In particolare, tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Il comma 6-quater in esame stabilisce che i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi-quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono a carico delle convenzioni previste dal comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021.

La disposizione in esame è volta ad accelerare l’avvio degli investimenti previsti dall’art. 10 del D.L. 77/2021 mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l’impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d’intesa con le amministrazioni interessate.

Il comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021 attribuisce al MEF, per le società in house statali, la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Nel corso del 2022, il MEF, con la direttiva del 17 gennaio 2022, ha fornito la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le province autonome e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

 

Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica) del PNRR (si veda sotto).

 

La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che la misura si rende indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall’altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

 

A tali oneri, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica (articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 65/2017).

Il comma 6 sostituisce il sesto periodo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021).

 

L’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 152/2021, ha previsto l'indizione di un concorso di progettazione al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica). In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Come evidenzia il PNRR, p. 144, in relazione all'investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non sono tecnicamente ed economicamente convenienti. In questi casi, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici, in particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi.

Questa linea di investimento si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq, con conseguente beneficio su circa 58 mila studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno 50 per cento (3,4 Ktep all’anno) che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.

 

Il comma 2 dell'articolo 24 prevede che il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00.

 

La disposizione novellata precisa innanzi tutto che è corrisposto un premio ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici. Si specifica inoltre che gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L., n. 77/2021 (L. n. 108/2021), affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi.

 

Il comma 5 dell’articolo 48 stabilisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.

L’affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

 

Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, pp. 146-147, l’investimento ha l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali. Ciò consentirà di completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani, dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

La dotazione finanziaria di 2,1 miliardi di euro è quindi finalizzata a favorire il potenziamento delle infrastrutture per la connettività e la dotazione di strumenti digitali per la didattica in tutte le istituzioni scolastiche, mediante interventi quali la realizzazione di reti cablate e wireless in tutti gli edifici scolastici, la trasformazione digitale di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi dotati di attrezzature digitali avanzate e la creazione di laboratori per l’apprendimento delle professioni digitali nelle scuole secondarie di secondo grado. A tali risorse si aggiungono ulteriori 900 milioni circa di risorse FESR a valere sul REACT-EU. Tali risorse consentiranno a tutte le scuole di utilizzare strumenti per la didattica sia di base (monitor digitali, notebook di cui dotare individualmente gli studenti, tablet, etc.) che specifici (strumenti digitali per lo studio delle STEM e per la produzione artistica e creativa, kit e strumenti di robotica educativa, attrezzature per la didattica in realtà virtuale e aumentata, per l’Internet of Things, kit e software di programmazione, etc.).

 

 

Nell’ambito dei progetti in essere, le scuole sono state dotate di dispositivi digitali individuali e di dispositivi di fruizione collettiva (schermi digitali) per il pieno utilizzo della didattica digitale integrata, mentre è in corso di attuazione la realizzazione di spazi per lo studio delle STEM dotati di attrezzature digitali, grazie a un finanziamento di 99 milioni di euro a favore di oltre 6.100 scuole.

Il 14 giugno 2022 è stato adottato il decreto “Scuola 4.0”, finalizzato a trasformare 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento e a realizzare laboratori per le professioni digitali nelle scuole del secondo ciclo.

Con decreto del Ministro dell’8 agosto 2022 sono state già ripartite e destinate alle istituzioni scolastiche le risorse pari a complessivi 1,72 miliardi di euro.

Il decreto prevede le seguenti destinazioni:

1.296 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi, di cui il 40 per cento in favore delle scuole situate nelle Regioni del Mezzogiorno;

424,8 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla realizzazione di un laboratorio per le professioni digitali del futuro, di cui il 41,3 per cento in favore delle scuole delle regioni del Mezzogiorno.

Le scuole seguiranno una specifica roadmap, definita nel Piano Scuola 4.0, per la presentazione dei progetti esecutivi (dicembre 2022) e per la realizzazione degli interventi.

Inoltre, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, p. 136, informa anche che il 1° luglio 2022, in attuazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (https://pnrr.istruzione.it/bando/). Il concorso si articola in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate; nella seconda fase, le prime 5 proposte selezionate dalla Commissione giudicatrice dovranno essere sviluppate in progetti di fattibilità tecnica ed economica. Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative per tutte le aree. Sempre in data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che dovranno concludere i lavori della prima fase del concorso di progettazione entro il 7 ottobre 2022.

 

Con l’approvazione dell’emendamento 24.11 (testo 2), la Commissione di merito ha inserito il comma 6-bis. La nuova disposizione novella l'articolo 14 della legge che ha previsto l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. n. 99/2022).

 

La lettera a) novella il comma 1.

Il numero 1) estende da dodici a diciassette mesi, a decorrere dal 27 luglio 2022 27 luglio 2022 (data di entrata in vigore della stessa L. 99/2022), il termine finale del periodo di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS Academy aventi le caratteristiche ivi previste.

 

Attualmente, i soggetti temporaneamente accreditati sono:

a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

Il numero 2) sostituisce la lettera c) del comma 1. Rispetto al testo vigente, non si fa più riferimento alle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data del 27 luglio 2022 27 luglio 2022 per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, bensì alle fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.

La lettera b) novella il comma 2, per estendere da dodici a diciassette mesi a decorrere dal 27 luglio 2022 il periodo entro il quale le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b) possono temporaneamente continuare a far riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con l’apposito DM previsto dall'articolo 3, comma 1, o, nelle more della sua adozione, tra quelle previste dal DPCM del 25 gennaio 2008 (pubblicato nella GU n. 86 dell'11 aprile 2008), a condizione che facciano già riferimento a tali aree alla data di entrata in vigore della L. 99/2022 (come detto il 27 luglio 2022).


Articolo 25
(Disposizioni in materia di Scuola
di Alta Formazione dell’istruzione)

 

 

L’articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell’istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell’istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l’adozione del relativo decreto.

 

Nel dettaglio, ciò avviene - al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» del PNRR - sostituendo il comma 6 all’art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017.

 

Si ricorda che l’art. 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022), che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, ha inserito, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-bis al decreto-legislativo n. 59 del 2017, composto degli articoli 16-bis e 16-ter.

 

Ai sensi dell’art. 16-bis la Scuola di Alta formazione dell’istruzione, con  sede legale in  Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un’azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la favorire della partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede, al comma 3, quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. Il comma 6, poi, oggetto della presente novella, prevede l’istituzione, presso la scuola, di una direzione generale, disciplinando la nomina del direttore generale e prevedendo i requisiti che questi deve possedere.

 

Detta disciplina è stata oggetto di una specifica integrazione normativa (art. 1, comma 556, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197 del 2022), che ha modificato il suddetto 16-bis, al fine di introdurre una specifica tempistica dei decreti attuativi, prevedendo che i decreti di nomina del presidente e del direttore della scuola, nonché del Comitato scientifico internazionale, fossero adottati entro il 1° marzo 2023 (interessando quindi anche il comma 6 di tale articolo, che qui viene modificato).

 

L’articolo 16-ter del Capo IV-bis, poi, disciplina la formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti.

 

In base alla previgente disciplina del comma 6 dell’art. 16-bis del decreto-legislativo n. 59 del 2017, quindi, il direttore generale doveva essere nominato entro il 1° marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione e del merito tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Si prevede inoltre (e tali prescrizioni non sono state modificate dalla presente novella) che il direttore resta in carica per tre anni, che l'incarico è rinnovabile una sola volta e che l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

 

Ora, la disposizione in commento prevede che il direttore generale della Scuola sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale. L’incarico, rinnovabile una sola volta -come anticipato - se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il termine per l’adozione del decreto di nomina (previsto precedentemente al 1° marzo 2023) non viene riproposto.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la disposizione è necessaria per conseguire gli obiettivi del PNRR afferenti alla Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, in quanto essa consente di assicurare il rispetto della tempistica prevista per l’avvio della Scuola di alta formazione, esplicitando gli aspetti procedurali afferenti alla nomina del Direttore generale della Scuola, ed uniformandoli alla disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). “L’articolo 1, comma 556, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti – rileva la relazione illustrativa - per rispondere alle richieste della Commissione europea in sede di valutazione del raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, ha precisato che l’incarico di Direttore generale della scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023. Con la disposizione in esame si specifica che l’incarico di direttore generale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, del citato Dlgs. n. 165 del 2001, debba essere disposto con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, in caso di nomina di dirigenti di seconda fascia, viene assicurato il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del medesimo D.lgs. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L’intervento modificativo, quindi, agisce sotto un duplice profilo: da una parte, mira a prevenire l’insorgere di possibili problemi di contenzioso, uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle esperite da tutte le altre amministrazioni, e, dall’altra, incentiva la partecipazione alla procedura, ampliando la platea dei destinatari”.


Articolo 26, commi 1-5, 6 e 7-9
(Disposizioni in materia di università e ricerca)

 

 

L’articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

L'investimento 3.3 (Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR chiarisce che l’obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso:

·       L'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;

·       Incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Nello specifico, la misura, implementata dal MUR, prevede l’attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.

I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

 

La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 257-258, evidenzia, relativamente all'investimento 3.3, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro richiedono una riconfigurazione del sistema dell’educazione e della ricerca, che promuova l’apprendimento di competenze avanzate e, allo stesso tempo, favorisca la diffusione di competenze trasversali (ad esempio, legate alle tecnologie digitali e la transizione ecologica). L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:

l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per tre anni, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;

gli incentivi all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale. I programmi di dottorato dovranno: (i) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma, (ii) avere una durata complessivamente pari a tre anni, (iii) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero; (iv) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (v) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (vi) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche; (vii) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; (viii) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'università; (ix) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).

L’attuazione della prima fase dell’intervento è stata avviata con il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 352 del 2022. Per l’annualità accademica 2022-2023 il decreto ha destinato al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi 150 milioni di euro, finalizzati al cofinanziamento al 50 per cento (con la partecipazione delle imprese) di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di durata triennale afferenti alle aree delle Key Enabling Technologies. Analoghe opportunità di finanziamento saranno emanate nel corso dei successivi anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.

Al fine di agevolare ulteriormente gli atenei per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sul decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 e al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo previsto dal Piano, è stato adottato il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022, attraverso il quale è disposta la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato, nonché delineate le procedure aggiornate per la presentazione dei corsi e per il trasferimento delle borse di studio nell’ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.

Nei prossimi mesi sarà predisposta e adottata altresì la normativa per incentivare l’assunzione di ricercatori/borsisti da parte di soggetti privati. La dotazione per questa sottomisura è 150 milioni di euro.

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.

 

Il comma 2 stabilisce che ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Il comma 4 dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, ai quali si provvede mediante le risorse assegnate per l'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal DM del 6 agosto 2021 (pubblicato nella GU n. 229 del 24 settembre 2021) Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

 

Come ricordato sopra, l'importo complessivo dell'investimento 3.3 è pari a 600 mln di euro.

 

 

Il comma 5 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

 

Il comma 6-septiesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022), le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36.

 

Per effetto della novella:

- mediante la sostituzione dell'espressione "Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", il termine finale del periodo transitorio in questione è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026;

- non si richiede più che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati "nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, ma che lo siano o siano stati "per una durata non inferiore a un anno".

 

Secondo la relazione illustrativa, con la novella in discussione si intende estendere l’accesso alla quota riservata anche a coloro che stipulassero successivamente un contratto da RTDa, esercitando le funzioni conseguenti per almeno un anno.

In tale prospettiva, si intende aprire le maglie applicative della disposizione ad una platea più ampia di soggetti beneficiari, rendendo al contempo assai più appetibili le nuove posizioni da RTDa, che consentono l’utilizzo dei fondi PNRR, consentendo a chi ne sia titolare da almeno un anno, nel periodo di attuazione del piano, di accedere anche alle quote riservate di selezioni per posizioni di natura tenure-track.

Si rappresenta, altresì, che il predetto intervento normativo non va in alcun modo ad inficiare l’applicazione della previsione di cui al successivo comma 6-octiesdecies dello stesso articolo 14, che stabilisce che, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da RTDa, e che stipulano un contratto di ricercatore tenure-track, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.

Al contrario, il combinato disposto dalle due previsioni normative consentirebbe di rafforzare gli strumenti di reclutamento, da parte delle università, dei ricercatori universitari a tempo determinato in c.d. tenure track, consentendo a coloro che abbiano proficuamente svolto attività di ricerca in qualità di ricercatori di tipo a) ovvero di ex assegnisti di ricerca, nei limiti temporali sopra esposti, di progredire opportunatamente nel percorso accademico in qualità di ricercatore tenure-track attraverso il riconoscimento del periodo di servizio antecedentemente prestato.

 

Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della L. n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

 

La disposizione sopra richiamata prevede che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che, atteso anche il maggiore costo unitario della singola posizione (un assegno di ricerca, nell’importo minimo e più ricorrente, si attesta sui 24.000€ annui, mentre un contratto di ricerca – che per altro ha durata biennale – su circa 35.000 annui), il tetto di spesa per i contratti di ricerca legato alla spesa media del triennio precedente (di cui all’art. 22, comma 6, come modificato, della legge n. 240 del 2010) deve essere rivalutato alla luce, in particolare dell’ingente immissione di risorse derivante dal PNRR.

Nel periodo di attuazione del medesimo, si richiede, quindi, di applicare detto limite di spesa alle sole risorse ordinarie delle Università, e non anche alle risorse PNRR né a quelle rivenienti da progetti di ricerca assegnati su base competitiva (come PRIN, Horizon2020, etc.).

 

 

Il comma 7 inserisce il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 (Chiamata dei professori) della L. n. 240/2010.

Con l’approvazione dell’emendamento 26.4 (testo 2), la Commissione di merito ha sostituito l’originario comma 7. Nella formulazione iniziale, il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 della L. n. 240/2010 prevedeva che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale (per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca), vincolasse le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. Si aggiungeva che a tali procedimenti non fossero ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

Rispetto al testo iniziale del Governo, la nuova formulazione prevista dall’emendamento 26.4 (testo 2) espunge il riferimento alle “funzioni oggetto del procedimento” ed introduce la previsione che esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni recate dal nuovo comma 4-ter alle scuole superiori a ordinamento speciale.

 

La relazione illustrativa precisa al riguardo che l’intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero.

In seguito al superamento del sistema delle chiamate interne di cui all’art. 24, comma 6, della l. 240/2010, il percorso degli studiosi giovani in possesso dell’abilitazione risulta talvolta non pienamente in grado di garantire un confronto equo, nei confronti di colleghi in possesso di una anzianità di servizio molto più congrua. Ciò rende con tutta evidenza meno attrattivo il sistema poiché pone sullo stesso piano situazioni diverse quali quelle, legittime, dei professori ordinari che intendono competere per l’attribuzione di un posto in una sede diversa e quelle, legittime ma meritevoli di una particolare tutela, dei giovani che debbono poter competere con concorrenti di pari livello nello svolgimento della loro carriera. Questa esigenza, peraltro, è particolarmente sentita anche per gli studiosi in possesso di abilitazione scientifica di Prima fascia che intendano rientrare dall’estero, poiché con la misura in oggetto si troverebbero a poter competere con soggetti dotati di curricula analoghi. Ad oggi, infatti, un professore associato attivo all’estero, ancorché in possesso di abilitazione di prima fascia, potrebbe essere oggetto di chiamata diretta solo in qualità di professore associato (e sempre che sia in servizio nel ruolo da almeno 5 anni). Con il sistema proposto, invece, si creano le condizioni perché possa partecipare a procedure sì aperte, ma comunque limitati a soggetti posti a uno stesso grado di avanzamento della carriera.

La misura costituisce un ulteriore tassello del processo avviato dall’art. 26 del decreto-legge 152/2021 (di novella dell’art. 7 della stessa l. 240/2010), che ha reintrodotto nel sistema un canale di mobilità interna al sistema universitario di tipo “orizzontale”, ossia di spostamento di sede rimanendo nell’inquadramento già posseduto. Con l’intervento proposto si introdurrebbe uno strumento complementare, volto a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria.

 

Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La finalità è quella di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 (Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR.

Con l’approvazione dell’emendamento 26.4 (testo 2), la Commissione di merito ha elevato dall'1 al 2 per cento il limite dell’importo che può essere destinato alla stipula delle polizze sopra indicate.

 

La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 248-249, evidenzia, relativamente all'investimento 1.2, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le condizioni di lavoro dei giovani ricercatori in Italia spesso non sono soddisfacenti e questo può generare una mancanza di motivazione e un abbassamento della qualità della ricerca. L’investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia e attrarne dall’estero. La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCAIF) e Seal of Excellence – al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. Questa misura si caratterizza per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo che avverranno sul territorio italiano, lo sviluppo di network di ricerca tra università e centri di ricerca, la durata del progetto di ricerca per almeno due anni e la possibilità di scegliere l’Italia come paese dove svolgere il proprio progetto di ricerca.

Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, l’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto l’estensione, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR e a valere sui fondi dello stesso, delle procedure di chiamata diretta a coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all’interno delle azioni Marie Sk?odowska Curie, nell’ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti. Tale previsione normativa estende la misura anche agli enti di ricerca. La norma ha disposto altresì l’emanazione di specifiche misure volte ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.

Le misure operative specifiche per le chiamate dirette e le assunzioni delle figure dei ricercatori sono delineate dal successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 894 dell’11 luglio 2022, in modo da favorire l’incontro tra domanda ed offerta di tali posizioni con meccanismi procedurali innovativi, e diversi da quelli attualmente previsti e finalizzate ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università e gli altri enti pubblici di ricerca.

Successivamente, al fine di dare piena attuazione all’investimento, è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 247 del 19 agosto 2022, che destina per il 2022 la dotazione finanziaria di 220 milioni di euro previsti dal PNRR per il finanziamento di progetti e attività di ricerca dei giovani ricercatori. In particolare, 100 milioni (di cui 40 prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) sono destinati a finanziare i progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di Starting Grants dello European Research Council (ERC) nelle università italiane, negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e negli enti pubblici di ricerca. Per essi è previsto un contributo massimo di 1 milione di euro.

Sessanta milioni di euro (di cui 24 milioni prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) vanno a sostenere le attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) per i quali è previsto un contributo massimo di 300.000 euro.

Infine, 60 milioni di euro finanziano i progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni MSCA. Il contributo massimo per sostenere questi progetti è di 150.000 euro.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato all’11 ottobre 2022.

L’obiettivo in scadenza al 31 dicembre 2022 (M4C2-1) è il finanziamento di almeno 300 progetti di ricerca a giovani ricercatori.

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.

 

Il comma 9 novella l'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. n. 1592/1933).

 

Il testo previgente di tale disposizione prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

 

La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti "non inferiori" a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

 

Tale disposizione precisa che la formazione universitaria richiesta per il conferimento di determinati incarichi direttivi nella PA non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al DM n. 509/1999.

 


Articolo 26, comma 5-bis
(Contratti da ricercatore universitario)

 

 

L’articolo 26, comma 5-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge n. 36 del 2022, così come convertito dalla legge n. 79 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del dl 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

 

 Ciò avviene per mezzo di una novella all’art. 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (legge n. 79 del 2022), che sostituisce il termine di 36 mesi - ivi presente al primo e al terzo periodo del suddetto comma – decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione 79 del 2022 (ossia dal 30 giugno 2022), con quello del 31 dicembre 2026 (termine coincidente, si osserva, con quello finale di vigenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’attuazione del quale è stato approvato il decreto-legge n. 36 del 2022).

Si ricorda che l’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 ( legge n. 79 del 2022) è intervenuto - tra l'altro - sulla disciplina dei contratti di ricerca e dei ricercatori universitari. Nel dettaglio, i commi da 6-septies a 6-novies e 6- quaterdecies del predetto art. 14 hanno sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Inoltre, il comma 6-vicies ter dello stesso art. 14 novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. In aggiunta, i commi da 6-decies a 6-terdcies e da 6-quinquiesdecies a 6-noviesdecies dell'art. 14 del dl 36/2022 operano un riordino della disciplina sui ricercatori universitari. In particolare, tali disposizioni sostituiscono le precedenti figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b) della legge n. 240 del 2010), con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.

In particolare, il comma 6-duodevicies dell’art. 14 del dl 36/2022, oggetto della disposizione in commento, reca una disposizione transitoria sulla base della quale, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 79 del 2022 del suddetto decreto 36/2022 (avvenuta il 30 giugno 2022), ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies del medesimo articolo 14, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio. Inoltre, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto 36/2022, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240, come modificato dal comma 6-decies (cfr. supra), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Come anticipato, il suddetto termine di 36 mesi successivi al 30 giugno 2022, relativo, a) sia ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 36/2022 (legge n. 79 del 2022), b) sia ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene prorogato al 31 dicembre 2026.

Per un approfondimento su tale riordino della disciplina dei ricercatori universitari, operato dal dl 36/2022, si rinvia all'apposita scheda del dossier dei Servizi studi del Parlamento.


Articolo 26, comma 6-bis
(Opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito dei ricercatori a tempo determinato)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 26, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende, con una disposizione interpretativa, ai ricercatori a tempo determinato assunti con regime di (recte, “a”) tempo pieno, la facoltà di “transitare” (recte, “optare”) , per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

 

Il comma in esame stabilisce quindi che l'articolo 6, comma 6, della L. n. 240/2010 “si interpreta” come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, aventi le caratteristiche sopra richiamate.

 

Si ricorda che l'articolo 6 della L. n. 240/2010 prevede che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori (si segnala al riguardo che la rubrica dello stesso articolo fa riferimento allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori “di ruolo”) sia a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La suddetta quantificazione, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile. (co. 1). I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito (co. 2). I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (co. 3).

Il co. 6 qui in rilievo definisce le modalità, anche temporali, di esercizio dell'opzione per il regime a tempo pieno o per quello a tempo definito, stabilendo che essa sia esercitata su domanda dell'interessato:

- all'atto della presa di servizio,

- ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. L’avvenuto esercizio dell’opzione comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

L’articolo 24 della L. 240/2010 prevede, al co. 1, che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

Si ricorda quindi che l’articolo 14, comma 6-decies, del D.L. 36/2022 (L. 79/2022) ha sostituito le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b), della legge n. 240 del 2010) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.

Per ulteriori ragguagli sulla nuova disciplina relativa al ricercatore universitario a tempo determinato, si veda il dossier 569/2 del 23 giugno 2022, Parte I , pp. 159-170, predisposto in occasione dell’esame dell’A.C. 3656/XVIII.

 

Sotto un profilo più generale, si rammenta peraltro che la disposizione in commento è inquadrabile nella categoria delle norme interpretative, tramite le quali il legislatore attribuisce uno specifico significato alle disposizioni contenute in leggi previgenti.

L’esegesi normativa, in primo luogo, pone questioni di compatibilità con il principio di separazione dei poteri, dal quale discende il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’ordinario esercizio di quello giudiziario.

In secondo luogo, le disposizioni di carattere interpretativo si collocano nell’ambito delle leggi retroattive, di modo che, sebbene la legittimità costituzionale ne sia ammessa con l’unico limite della materia penale (art. 25, comma 2, Cost), queste non possono incidere, se non a determinate condizioni, sulle situazioni giuridiche soggettive pregresse.

Su tali presupposti, la Corte costituzionale, interpellata in materia, ha tentato di circoscrivere i confini di legittimità di tali interventi legislativi.

Sotto il primo profilo, tale riflessione involve, più ampiamente il problema della concreta allocazione del potere. Si tratta, infatti, di verificare il quantum di autonomia valutativa che residua in capo al giudice chiamato ad applicare la norma reinterpretata.

A tal proposito, i giudici delle leggi hanno chiarito che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata, allorquando il legislatore ordinario si limiti a operare sul piano generale e astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (ex plurimis, sent. n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Il potere giudiziario e quello legislativo si pongono, tuttavia, su due piani differenti, poiché uno agisce sul quello delle fonti, mentre l’altro sul piano della concreta applicazione della norma.

Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’intervento interpretativo non solo nei casi di incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali, ma anche nell’ipotesi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata.

In merito al profilo della retroattività della disposizione interpretativa, la Corte riconosce la legittimità costituzionale dell’esegesi normativa là dove non vi sia un pregiudizio per i principi di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi “elemento fondante lo Stato di diritto” (Corte cost. n. 166 del 2012), e di certezza del diritto.

Infine, l’intervento interpretativo del legislatore per essere ammissibile nella misura in cui incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, deve rispettare il principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento (ex plurimis, sent. n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).

La disposizione interpretativa, quindi, non solo non deve ingerirsi nella sfera riservata al potere giudiziario, ma deve altresì essere ragionevolmente giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in modo da bilanciare gli effetti retroattivi che potrebbero pregiudicare i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

 


Articolo 26, comma 9-bis
(Abilitazione artistica nazionale nel settore AFAM per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti)

 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 26, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 26.6 (testo 2), inserisce, tra i princìpi e i criteri direttivi che presiedono all’emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (L. n. 508/1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

 

A tal fine, la nuova lettera a-bis) è inserita all'articolo 2, comma 8, della legge prima citata. La finalità è quella di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della M4C2 Dalla ricerca all’impresa del PNRR.

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 4-ter, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023) ha previsto che le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica:

 - le Accademie di belle arti,

- l'Accademia nazionale di arte drammatica,

- gli ISIA,

- i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati (tali soggetti sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici)

possono reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM).

Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;

- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 198/2023.

 

Si ricorda che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

L'emanazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è stata prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il DPR n. 143/2019. La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890, primo periodo) ha differito l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (DPR 143/2019) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-quater del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) all'a.a. 2022/2023.

Successivamente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a prorogare anch'esso (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al D.L. 97/2004 (L. 143/2004: art. 2-bis), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo

determinato nelle medesime Istituzioni.

Per quanto d'interesse, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022):

?    ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, ha differito (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico 2023/2024 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-bis).

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890), ha definito un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L.  97/2004 - L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013 - L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020: art. 3-quater) aveva previsto l'inserimento anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni).


Articolo 27
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

 

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata.

 

La relazione illustrativa specifica al riguardo che l’articolo introduce una serie di misure, di carattere ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:

•     5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);

•     14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);

•     11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);

•     4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).

 

Il comma in esame demanda quindi a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle modalità per l’attuazione della suddetta disposizione. Le designazioni effettuate non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti deputati all'attuazione del PNRR e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

Le risorse destinate alla ricerca finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa").

In particolare, la Componente 2 riguarda tre aree d'intervento:

1.     rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

2.     sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico;

3.     potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione.

In particolare, la M4C2 del PNRR (p. 194), mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le tre linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei network tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di maturità tecnologica o TRL (Technology Readiness Level). Per tutte le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva.

I criteri per la selezione dei progetti saranno ispirati a: a) garanzia della massa critica in capo ai proponenti, con attenzione alla valorizzazione dell’esistente; b) garanzia dell’impatto di lungo termine (presenza di cofinanziamento anche con capitale privato); c) ricadute nazionali sul sistema economico e produttivo; d) cantierabilità del progetto in relazione alle scadenze del Piano.

Inoltre, per il coordinamento delle misure del Ministero dell’Università e della Ricerca è prevista la creazione di un apposito supervisory board.

 

 

Per ulteriori ragguagli relativamente all'articolazione e al quadro finanziario per l'attuazione degli interventi della M4C2 si veda l'apposita tabella compresa nel tema Camera Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il mondo dell'università e della ricerca.

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.

Si ricorda altresì che l’articolo 1 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021), ha approvato, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il DM del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all’allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa nonché sull’attuazione degli interventi oggetto del DM. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.

 

Il comma 2 prevede che, al fine di rendere tempestiva l’attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca[62], e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell’università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti di cui al comma 2 (le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali AFAM) adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell’università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’attuazione del PNRR è subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di governance multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un’azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all’ultimo anello pubblico della “catena attuativa”: le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

Nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all’attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall’Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali “desk” volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.

Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:

? l’assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;

? la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;

? il rispetto il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

? il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;

? il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;

? il principio di superamento dei divari territoriali.

Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti “in loco” presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:

? la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l’attuazione dell’intervento;

? l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;

? la regolare applicazione delle procedure per l’adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);

? l’effettivo raggiungimento delle milestone e target;

? il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR.

 

In base al comma 4:

- le università statali e non statali, legalmente riconosciute;

- gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;

- gli enti pubblici di ricerca indicati sopra, alla nota 1;

- le istituzioni statali AFAM;

- i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1

possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

 

Il comma 5 dispone che per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

 

In base alla relazione illustrativa, nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell’erogazione di risorse a titolo di anticipazione in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell’Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall’articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un’apposita “garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro”.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un’università o un ente pubblico di ricerca, ovvero una società partecipata dai medesimi, si prevede di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all’Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l’appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie). Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuata a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall’Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.

In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.


Articolo 27-bis
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per
le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

 

 

L’articolo 27-bis, introdotto in sede referente, novella l’art. 48 del D.L. 77/2021 al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del medesimo art. 48) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.

 

L’articolo 27-bis, introdotto in sede referente, inserisce nell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 il comma 3-bis finalizzato a prevedere che, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro, si applica la procedura di cui al comma 3 del medesimo art. 48:

§  alle università statali;

§  alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

§  nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 218/2016.

Si ricorda che l’art. 48 del D.L. 77/2021 disciplina le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse. In particolare, il comma 3 (come modificato dapprima dall'art. 16-ter, comma 1, del D.L. n. 121/2021 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 152/2021) dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali (ossia la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al citato comma 3 mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

Si rammenta che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ora disciplinata, a regime, dall’art. 76 del D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). L’art. 225, comma 8, del nuovo Codice dispone peraltro che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

L’art. 1 del D. Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca) elenca, al comma 1, i seguenti enti pubblici di ricerca ai quali si applicano le disposizioni del medesimo decreto: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanità - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

Per approfondimenti sul quadro normativo in materia di enti pubblici di ricerca, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e il portale dedicato sul sito del MUR.


Articolo 28, comma 1
(Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)

 

 

L’articolo 28, il cui titolo è stato modificato in sede referente, prevede, al comma 1, che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

 

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge n. 197 del  2022 (legge di bilancio 2023) agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

 

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023, ha previsto, tra i rifinanziamenti di sezione II di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, quello relativo al programma 2.1 “Diritto alla studio e sviluppo della formazione superiore”, della Missione 1 “Ricerca e innovazione”, voce L. n. 338 del 2000, art. 1, comma 1, recante “Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari" (Cap-pg: 7273/1), destinando ulteriori risorse per 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per il 2026, quindi per complessivi 300 milioni di euro, come accennato anche nella relazione illustrativa (si veda pag. 665 del Tomo III dell’AC. 643, ove è riportata la tabella dei rifinanziamenti della sezione II del disegno di legge di bilancio 2023 relativa al MUR).

 

La relazione tecnica del provvedimento chiarisce che l’articolo consente di ammettere a finanziamento nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000”), rifinanziato con le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili. Evidenzia inoltre - dal punto di vista finanziario - che la disposizione ha contenuto ordinamentale, in considerazione del fatto che, a fronte dell’ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.

 

La relazione illustrativa, dal canto suo, rileva che il tema dell’housing universitario è stato oggetto di ripetuti interventi nell’ultimo periodo, anche in conseguenza di specifici obiettivi posti dall’attuazione del PNRR.

In relazione al V bando di cui alla legge n. 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) – riferisce la relazione - originariamente erano state stanziate risorse pari a 300 milioni di euro.

Si può osservare, inoltre, che lo stesso DM 1257/2021 chiariva (art. 8, comma 7, lett. e)) che il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale, sarebbe potuto avvenire unicamente a valere sui 300 milioni di euro rivenienti dal PNRR, e non anche sulle ulteriori risorse nazionali di cui alle precedenti lettere del medesimo art. 8, comma 7.

Tali risorse – prosegue la relazione illustrativa - sono state successivamente “trasferite” nell’ambito della distinta procedura di cui al D.M. 1046 del 26 agosto 2022 e dunque “sottratte” al V bando. Ciò in considerazione dell’impossibilità di traguardare i target PNRR mediante l’ordinaria procedura di cui alla legge 338/2000, emersa all’esito di un articolato negoziato con la Commissione europea e considerato altresì il mutato quadro normativo. “In particolare, ai fini del conseguimento dei target PNRR e sulla base delle interlocuzioni con la Commissione europea, è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento dell’attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla legge 14 novembre 2000, n. 338. E’ stato dunque introdotta con due interventi normativi (dapprima tramite l’art. 14 comma 6-vicies quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (…) e successivamente, sempre su input della CE, tramite l’art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 …) una nuova novella della legge 338/2000, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto target. In particolare, all’esito dei due richiamati interventi normativi, è stato introdotto nella legge n. 338/2000 l’art. 1, comma 4-ter, secondo cui «Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5». Pertanto, il Ministero - in attuazione del nuovo art. 1, comma 4-ter della legge 338/2000 - ha prontamente adottato il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 (come modificato dal D.M. 1089 del 15 settembre 2022), al fine di conseguire il target M4C1-28 di 7.500 posti letto per studenti universitari creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022 (…). Con tali provvedimenti, sono state dunque disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR – ottenuti riorientando le risorse originariamente stanziate per il DM 1257/2021 (V bando ex 338/2000).

Tuttavia, poiché nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) sono state presentate richieste di finanziamento per un ammontare superiore a € 1 miliardo e 300 milioni, è risultato necessario rifinanziare tale bando stanziando una somma analoga (euro 300 milioni) a quella “trasferita” per le esigenze PNRR, mediante interventi operati nella Sezione II della legge di bilancio per il 2023. A questo proposito la disposizione interviene a chiarire la possibilità di destinare tali risorse anche a interventi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano (…)”. Le predette Province autonome, infatti – come chiarito a seguito di un’interlocuzione con i competenti uffici del MUR - diversamente dalle altre Regioni, non potrebbero avervi accesso a meno di una specifica normativa statale di rango primario. L’inclusione delle Province autonome tra i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla legge n. 338 del 2000, risulta infatti superata dal c.d. “Accordo di Milano” del 2009. In base a tale accordo, recante “Nuove norme di coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e Bolzano”, siglato il 30 novembre 2009 a Milano tra i Ministri dell’economia e delle finanze e della semplificazione normativa, nonché dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, è stata introdotta la modifica del titolo VI dello Statuto del Trentino-Alto Adige “Finanza della Regione e delle Province” (artt. 69-86), cui si aggiungono altresì la previsione di nuove competenze delegate dallo Stato alle Province e di norme che definiscono interventi economici a favore dei territori confinanti. Le Province autonome con tale accordo si sono impegnate a concorrere all’assolvimento degli obblighi finanziari posti anche dal patto di stabilita? interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica statale, istituendo un modello di finanziamento provinciale basato sulle compartecipazioni in quota fissa ai tributi erariali afferenti il rispettivo territorio, compartecipazioni predefinite statutariamente nella loro misura, a garanzia della certezza e della programmabilità delle risorse.

La disposizione in esame, dunque, limitatamente alle risorse in parola, consente la ricevibilità e la valutazione delle proposte di interventi da parte delle Province autonome o dei relativi enti per il diritto allo studio per gli interventi previsti dalla legge n. 338/2000, altrimenti rese non percorribili dall’evoluzione citata nei rapporti tra Stato e Province autonome.

 


Articolo 28, comma 1-bis
(Regime autorizzatorio per l’esercizio delle strutture residenziali universitarie)

 

 

L’articolo 28, comma 1-bis, approvato in sede referente al Senato, introduce il nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000, prescrivendo un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l’esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse di cui all'articolo 1-bis della medesima L. 338/2000 (rubricato “Nuovo housing universitario”).

 

La disciplina in commento pone un ulteriore tassello nell’attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti del PNRR.

 

In chiave di sintesi, si ricorda che la riforma in parola, attraverso lo stanziamento di 960 milioni di euro, mira ad ampliare l’accesso alle strutture abitative aumentando il numero di posti letto a disposizione degli studenti universitari, in modo da garantire che questi possano accedere ai livelli di istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e nel loro luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza. L’obiettivo è di passare, entro il 2026, dagli attuali 40.000 a più di 100.000 posti letto disponibili: come evidenziato dalla seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo alle Camere del 5 ottobre 2022, s’intende ridurre il divario fra la situazione italiana (3%) e la media europea (18%) di studenti che accedono a un alloggio. La riforma, in questa prospettiva, aspira a coinvolgere i soggetti privati nella costruzione di strutture di edilizia universitaria, offrendo la copertura, da parte del Ministero dell’Università e della ricerca, di parte dei costi di gestione per i primi tre anni di funzionamento della struttura.

La riforma si snoda in due fasi distinte: a) in una prima fase, si prevede una revisione della legge n. 338 del 2000 “Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari”, al fine di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75%), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre quindi i tempi di realizzazione; b) in una seconda fase, si mira a favorire e incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria.

Con riferimento alla prima fase della riforma, l’intervento normativo iniziale è stato operato con l’art. 64, comma 8, del D.L. 77/2021, innalzando, come previsto, il cofinanziamento al 75% (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).

Successivamente, l’art. 15 del D.L. 152/2021 ha previsto che, per semplificare e velocizzare la selezione e il monitoraggio degli interventi di cui alla stessa L. 338/2000, le procedure siano effettuate esclusivamente attraverso l’informatizzazione del processo edilizio. Inoltre, ha disposto, da un lato, che i progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi; dall’altro lato, che sia promossa, prioritariamente, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili esistenti.

In sede attuativa, sono stati adottati i decreti ministeriali n. 1256 del 2021 “Standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” e n. 1257 del 2021 “Procedure e modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge 14 novembre 2000, n. 338”.

È dunque intervenuto, con un’ulteriore novella alla L. 338/2000, l’art. 14 comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, oppure per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto obiettivo. Cfr. l’apposito dossier per approfondimenti.

In attuazione di tale disposizione, al fine di conseguire l’obiettivo M4C1-28 di 7.500 posti letto creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022, attraverso il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 sono state disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR.

Per quanto attiene invece alla seconda fase della riforma, finalizzata ad una più ampia rivisitazione dell’impianto normativo in materia di alloggi per studenti che possa favorire l’apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, incentivati da misure per la moderazione del grado di incertezza sulle prospettive della domanda di alloggio, anche in termini di benefici fiscali, è intervenuto l’art. 25 del D.L. 144/2022, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo art. 1-bis all’interno della L. 338/2000, rubricato “Nuovo housing universitario”. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier. Proprio in questo ambito – cioè la disciplina dell’attività di housing universitario realizzata dai privati – si inserisce la disposizione in commento.

 

In particolare, la novella in esame introduce un nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000, rubricato “Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria”.

Per quanto qui interessa, il comma 1 stabilisce che l’esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis (cioè, il già citato articolo della L. 338/2000 rubricato “Nuovo housing universitario”) è soggetta al regime autorizzatorio di cui all’articolo in commento.

Il comma 2 ribadisce che gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge (cioè della L. 338/2000).

Il comma 3 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

Il comma 4 sancisce che normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

In base al comma 5, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, ai sensi del comma 6, restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla L. 338/2000, e delle risorse a valere sul PNRR.

 

 

Focus: l’art. 1-bis della L. 338/2000

 

Per una più agile comprensione dell’impatto del nuovo art. 1-ter della L. 338/2000 qui in commento, introdotto dall’art. 28, comma 1-bis del D.L. 13/2023, si riporta di seguito il testo dell’art. 1-bis della L. 338/2000, in ragione dei numerosi richiami fra le due disposizioni. Per l’analisi, si rinvia ancora all’apposito dossier.

 

Art. 1-bis Nuovo housing universitario

 

1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

 

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

 

Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

 

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

 

6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

 

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

 

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

 

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

 

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;

 

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

 

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

 

f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

 

8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

 

9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

 

10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

 

11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»

 

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

 

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

 

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

 



[1]          Legge n. 197/2022.

[2]         Sono: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero della transizione ecologica; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'università e ricerca; Ministero dell'interno; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della cultura; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della giustizia; Ministero del turismo. E della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Ministro per la Pubblica Amministrazione; Segretariato generale.

[3]         Sono: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per gli affari regionali; Ministro per le politiche giovanili; Ministro per le pari opportunità e per la famiglia; Ministro per le disabilità; Dipartimento per lo sport; Dipartimento protezione civile; Dipartimento per la programmazione economica.

[4]          Tali d.P.C.m. di riorganizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dietro parere del Consiglio di Stato. Il termine entro cui avvalersi di tale procedura di riorganizzazione è il 30 giugno 2023.

[5]       Secondo la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, la Segreteria tecnica annovera 18 unità di personale: 1 coordinatore; 1 dirigente generale; 2 dirigenti non generali; 10 non dirigenti; 4 esperti.

[6]       Se collocato in posizione di comando, fuori ruolo o simili, il trattamento economico di tale personale - prevede la disposizione - è corrisposto secondo le modalità dettate dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, n. 303 del 1999. E dunque: il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.

[7]    Si ricorda che tali graduatorie, per espressa previsione del richiamato art. 7, rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR.

[8]    L’ultimo, relativo al triennio 2016-2018, è stato sottoscritto dalle parti sociali il 7 ottobre 2022.

[9]          Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di 36 mesi.

[10]        Ai fini del requisito in esame, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti ed istituzioni di ricerca, e per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del medesimo Servizio sanitario nazionale. 

[11]        Ai fini del requisito in esame, cfr. la nota precedente.

[12]           Ai sensi della norma citata, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

[13]        In particolare, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto del MEF, le variazioni di bilancio per l’iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (art. 24, comma 5-bis)¸ le variazione relative ai Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (artt. 27 e 29), nonché le variazioni, disciplinate dall’art. 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge di contabilità, che possono essere effettuate in corso di gestione, nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, in sede di disegno di legge di assestamento: variazioni compensative aventi ad oggetto spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi (co. 4-ter) e variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge (co 4?sexies).

[14]        Come modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 e dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021.

[15]           Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza.

Come precisato nell’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118/2011, la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

[16]           Con D.P.C.M. 12 novembre 2022 sono state attribuite al ministro Raffaele Fitto le deleghe di funzioni in materia di Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

[17]        Si riporta qui di seguito il testo integrale del richiamato articolo 110 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000: “Articolo 110 (Incarichi a contratto) 

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”.

[18]        Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 23: “Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (29) (31) (32)

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. (33)

4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. (28)

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

[19]      Il CCNL richiamato è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11281/CCNL%20Area%20Funzioni%20Locali.pdf .

[20]        Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 113: “Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

   3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.

[21]        Si rammenta che, ai sensi del citato comma 821, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

[22]        Il richiamato comma 859 prevede che “859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: 

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”.

[23]        869. Il richiamato comma 869 prevede che “869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati: 

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.”.

[24]           Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 228: “Articolo 228 (Conto del bilancio) 

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: 

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. 

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

[25]        Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio è stato previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Per quanto riguarda gli enti locali esso è stato adottato con il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2015, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio degli enti locali da allegare al rendiconto della gestione è consultabile sul sito ufficiale del Ministero dell’interno al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-12-2015-all-02_0.pdf .

[26]        In materia si ricorda che l’art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 prevede tale limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, può essere superato secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

[27]        Cfr. l’articolo 2, comma 3, del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.

[28]        Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.

Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

   Il medesimo articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.

   L'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

[29]           Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.

[30]           Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.

[31]           Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.

[32]           Ai sensi dell’articolo 68 del DPR 600/1973, è considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento.

[33]           Si rinvia, più approfonditamente, al tema dell’attività parlamentare “Da industria 4.0 a transizione 4.0” e al portale PNRR sul sito istituzionale della Camera dei deputati, politica pubblica “Competitività del sistema produttivo”, Sez. Investimenti.

[34]           Si segnala che sul richiamato articolo 81 è successivamente intervenuto il decreto del Presidente della repubblica n. 383 del 1994, recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. A sua volta il citato decreto del Presidente della repubblica n. 383 del 1994 è stato in seguito modificato dal decreto legge n. 32 del 2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”).

 

[35]           Si vedano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001.

[36]        Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.

[37]        Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.

[38]           Cfr. articolo 21 del D.lgs. n. 199/2021: a supporto alle Regioni e alle Province autonome, l’articolo prevede che entro il 13 giugno 2022 siano regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.

[39]           Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

[40]           Ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42/2004.

[41]           Come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/ 2006.

[42]        Come precisato dal decreto legge n.17/2022, all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022

[43]           Si ricorda che il citato comma 563 prevede che le caratteristiche tecniche della Carta siano conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea.

[44]           Si ricorda che nel codice delle comunicazioni elettroniche vi sono altre fattispecie di silenzio assenso, tra cui a esempio quella di cui all’articolo 44, comma 10, in materia di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, nonché la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666.

[45]           V. al riguardo il dossier sull’atto del Governo 289 sottoposto a parere parlamentare.

[46]           V. al riguardo gli artt. da 59 a 61 del codice delle comunicazioni elettroniche, su cui si rimanda ancora al dossier sull’atto del Governo n. 289 della XVIII legislatura e all’illustrazione d’inquadramento, tuttora valida, di F. Scaglione, Il regime giuridico delle frequenze radiotelevisive, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, pag. 723-741. Per un caso di mancata autorizzazione all’uso della frequenza v., TAR Lazio (RM), sez. IV, 15 marzo 2022, n. 2932.

[47]        Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 32: “Art. 32. Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17.

3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.”.

[48]        Il richiamato comma 300 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti (ora delle infrastrutture della mobilità sostenibile), dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore.

[49]        Tale comma 2-bis è stato inserito nel testo del Codice dell'ambiente dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato.

[50]           Gli altri presupposti di legittimità, non derogati dal comma in esame, che le PA devono osservare nel conferimento degli incarichi individuali in questione riguardano: l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; la prestazione, che deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; la determinazione preventiva della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione.

[51]        Legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

[52]        D.l. recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il richiamato art. 4-bis - oltre a stabilire incidentalmente che il monitoraggio delle riforme attuative del PNRR rientra tra i compiti dell’Osservatorio - prevede che il supporto tecnico di quest’ultimo organismo sia assicurato da una Segreteria tecnica configurata come struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinata a operare fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

[53]        D.l. recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

[54]        Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[55]        È attualmente in corso d'esame il disegno di legge A.S. n. 506, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane".

[56]           Disciplina di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni.

[57]           Riguardo alle articolazioni interne alle due componenti, cfr. il comma 3 del citato articolo 24 del D.Lgs. n. 147 del 2017, e successive modificazioni.

[58]           Norma di cui al comma 10 del citato articolo 24 del D.Lgs. n. 147 del 2017. Tale comma prevede che l’INPS fornisca i dati derivanti dall’integrazione e dal coordinamento suddetti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute.

[59]           Riguardo a quest’ultima banca dati, cfr. l’articolo 9, comma 6-bis, della L. 12 marzo 1999, n. 68, e il D.M. 2 novembre 2010.

[60]        La dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è recata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale di quel Corpo.

[61]        La disposizione richiamata consente l'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.

[62]        L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016, espressamente richiamato dal comma in esame, elenca i seguenti soggetti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.