Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Edizione provvisoria. D.L. 13/2023 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 52 |
Data: | 01/03/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Articolo 1, comma 4, lettere e)-f) e comma 5 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS)
Articolo 1, comma 6 (Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)
Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)
Articolo 4 (Stabilizzazione personale PNRR)
Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)
Articolo 8, commi da 7 a 12 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)
Articolo 10 (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia)
Articolo 12 (Portale unico del reclutamento)
Articolo 16 (Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
Articolo 18, comma 11, lettera b) (Trasparenza nei servizi pubblici locali)
Articolo 20 (Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR)
Articolo 21 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Articolo 22 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 23 (Equipe formative territoriali)
Articolo 25 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)
Articolo 26 (Disposizioni in materia di università e ricerca)
Articolo 28 (Disposizioni in materia di housing universitario)
Articolo 33, comma 5 (Strada statale n. 38 – variante di Tirano)
Articolo 37 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
Articolo 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa)
Articolo 40 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
Articolo 41 (Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
Articolo 42 (Interventi di rinaturazione dell’area del Po)
Articolo 43 (Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
Articolo 47, commi 1-6 (Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
Articolo 47, commi 7-9 (Disposizioni in materia di reti elettriche)
Articolo 47, commi 10-11 (Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo)
Articolo 48 (Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
Articolo 49, commi 4-6 (Garanzie SACE)
Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)
Articolo 55 (Agenzia italiana per la gioventù)
Articolo 56 (Disposizione finanziaria)
Articolo 57 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 58 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 1-3
(Riorganizzazione entro le amministrazioni centrali
titolari di interventi del PNRR)
I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.
Le disposizioni hanno per destinatarie le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ordine al coordinamento delle relative attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Già l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, per tali attività, che le amministrazioni centrali individuino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituiscano una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale).
La puntuale individuazione delle amministrazioni centrali interessate è stata demandata (da successiva disposizione: l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021) al decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze).
Per questo riguardo è intervenuto il d.P.C.m. 9 luglio 2021, ad individuare appunto sia le amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione (nella sua Tabella A)[1] sia le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B)[2].
Tale è dunque il perimetro soggettivo su cui insistono le disposizioni in esame (per le unità di missione entro la Presidenza del Consiglio, inoltre, una specifica previsione è dettata dal comma 3 di questo articolo 1 del decreto-legge).
E per il riguardo funzionale si tratta, come ricordato, del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attribuiti a tali amministrazioni centrali.
Per intendere la disposizione posta dal comma 1, deve essere altresì richiamato il decreto-legge n. 173 del 2022 di riorganizzazione dei Ministeri, il quale, onde rendere più spedite le procedure, ha previsto - all'articolo 13 -che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[3].
Ebbene, si viene ora a prevedere che siffatti regolamenti di organizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate.
Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all’unità di missione.
È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria (assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e svolgimento nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate).
Il comma 2 disciplina un raccordo e transizione tra la situazione organizzativa attuale e quella ventura conseguente alla riorganizzazione sopra ricordata.
Prevede che se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali (di livello generale e non generale) relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produca solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi.
Siffatto nuovo conferimento avviene beninteso con le modalità previste dall'articolo 19 (“Incarichi di funzioni dirigenziali”) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Ed ancora, reca previsione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, per uffici dediti a funzioni ed attività già di titolarità delle unità di missione.
In tal caso, si richiama l'applicazione dell’articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021.
Vale a dire:
- le amministrazioni possono conferire gli incarichi in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa del pubblico impiego (è l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a porre tali limiti: il 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; l'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia);
- gli incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026;
- le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Specifica previsione - dettata dal comma 3 - è posta per la riorganizzazione di strutture presso la Presidenza del Consiglio.
Sono:
- le unità di missione istituite appositamente (come ricordato sopra, la Tabella A del d.P.C.m. 9 luglio 2021 ha individuato i dicasteri senza portafoglio abilitati all'istituzione di unità di missione);
- la struttura per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cfr. articolo 4-bis del decreto-legge n. 77 del 2021; si tratta della Segreteria tecnica - già costituita presso la soppressa struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità - prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, commi 367 e 368 della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021);
- il Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, onde assicurare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, come: curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; prestare supporto alle Regioni e alle Province autonome nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”; prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni, ai Comuni insulari e delle zone montane).
Ebbene, la riorganizzazione di tali strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio - ai fini del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - è demandata ad uno o più d.P.C.m., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La riorganizzazione può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità indicate.
Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate, si applicano le previsioni recate dal comma 2 sopra ricordato.
Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d)
(Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica)
L’articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), d) apporta plurime modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.
Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, sopprimendo, alla lettera g), il riferimento al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e abrogando la lettera p), che definiva le funzioni fondamentali di tale organo.
La lettera c) abroga, conseguentemente, l’articolo 3 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale disciplinava il procedimento di istituzione e stabiliva le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
In conseguenza di quanto previsto dalle lettere a) e c) in esame, il Tavolo permanente, quale organo integrato nel quadro della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è soppresso e, pertanto, si prevede – come precisato anche dalla Relazione illustrativa – che la Segreteria tecnica (art. 4 del decreto-legge n. 77 del 2021) continui a svolgere funzioni di supporto solo rispetto alle attività della Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del decreto-legge n. 77).
L’articolo 1, comma 4, lett. p) del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito delle definizioni fornite ai fini del decreto, definiva «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR.
L’articolo 1, comma 4, lett. g) del decreto-legge n. 77, nel definire, ai fini del decreto, la «Segreteria tecnica», attribuiva a tale struttura, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una funzione di supporto alle attività sia della Cabina di regia, sia del predetto Tavolo permanente.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 77, ora abrogato, al comma 1 demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, stabilendo altresì che il Tavolo fosse composto da rappresentanti: delle parti sociali; del Governo; delle Regioni, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi; di Roma capitale; delle categorie produttive e sociali; del sistema dell’università e della ricerca scientifica; della società civile; delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
L’articolo 3 prevedeva, altresì, che i componenti del Tavolo permanente fossero individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza, nonché di criteri oggettivi e predefiniti la cui individuazione era demandata al predetto DPCM.
Si disponeva, inoltre, che a tali componenti non spettassero compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il Tavolo permanente è stato istituito con DPCM del 14 ottobre 2021. A integrazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 77, il DPCM ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di individuare, con proprio decreto, un coordinatore tra le personalità in possesso di elevate competenze e comprovata esperienza nel partenariato economico, sociale e territoriale. Il coordinatore del Tavolo permanente è stato individuato da un ulteriore DPCM del 14 ottobre 2021 nella persona del prof. Tiziano Treu. Al coordinatore il DPCM ha conferito le funzioni di convocazione del Tavolo permanente e fissazione dell’ordine del giorno delle relative riunioni. Il primo DPCM menzionato reca infine, in allegato, l’elenco dei rappresentanti degli enti e delle organizzazioni partecipanti al Tavolo permanente.
L’articolo 3 del citato decreto-legge n. 77, al comma 2, attribuiva al Tavolo permanente funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR. Nello svolgimento di tali funzioni, poteva segnalare collaborativamente alla Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2 del D.L. n. 77) e al Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 6 del D.L. n. 77) ogni profilo o questione ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Nel mese di settembre 2022 il Tavolo permanente ha trasmesso al Presidente del Consiglio una Relazione nella quale sono illustrate le attività svolte dal Tavolo, dalla seduta di insediamento del 25 novembre 2021 al mese di luglio 2022. La Relazione raccoglie gli elementi più significativi emersi nel corso del ciclo delle audizioni dei vertici delle amministrazioni centrali, titolari di interventi del PNRR, e dei rappresentanti delle organizzazioni non incluse nel Tavolo.
La lettera b) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame apporta alcune modificazioni all’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Cabina di regia per il PNRR. In particolare:
1) nell’ambito dell’art. 2, comma 2, il quale individua e definisce le funzioni e le attività attribuite alla Cabina di regia, si modifica la lettera g), eliminando il riferimento al Tavolo permanente fra gli organismi a cui la Cabina di regia è tenuta a trasmettere la relazione periodica semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. All’interno della lettera g) permane, pertanto, l’attività di trasmissione della predetta relazione periodica alla Conferenza unificata, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Si osserva, al riguardo, che in base alla riformulazione della predetta lettera g) dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021, operata dall’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge in esame, la prima parte della lettera g) continuerebbe a riferirsi alla trasmissione della relazione periodica «per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».
Poiché l’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” segnala un riparto della titolarità dell’attività di trasmissione della relazione periodica – attribuendo alla Cabina di regia, cioè, il compito di trasmettere tale relazione, da un lato, alla Conferenza unificata per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, dall’altro, al Tavolo permanente per il tramite della Segreteria tecnica – l’avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica.
Si valuti, pertanto, l’opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo inciso «e della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto».
2) sempre nell’ambito dell’art. 2, comma 2, la lettera i) è sostituita. Tale lettera prevedeva che la Cabina di regia, tra le sue numerose funzioni, assicurasse la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’art. 3 del D.L. n. 77 del 2021. Per effetto della sostituzione, la lettera i) ora prevede, invece, che la Cabina di regia debba assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal nuovo comma 3-bis del medesimo art. 2;
3) dopo il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 – relativo ai soggetti partecipanti alle sedute della Cabina di regia – la lettera b) inserisce un nuovo comma 3-bis, il quale stabilisce che, quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle appena menzionate attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Il nuovo comma 3-bis prosegue precisando che in via transitoria, fino all’adozione del nuovo DPCM, alle sedute della Cabina di regia partecipano i soggetti rappresentanti individuati con il menzionato DPCM 14 ottobre 2021. Resta ferma, peraltro, la non spettanza, ai predetti rappresentanti che partecipano alle sedute della cabina di regia, di compensi, gettoni, di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La lettera d) dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge in esame, infine, apporta modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, istitutivo della Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del (ora abrogato) Tavolo permanente.
In particolare:
1) al comma 1 dell’art. 4, viene soppresso il riferimento al Tavolo permanente; per effetto di tale soppressione, la Segreteria tecnica continua a svolgere attività di supporto nei soli confronti della Cabina di regia.
2) analogamente, e per le stesse finalità, al comma 2, lettera a) dell’art. 4 è soppresso il riferimento al supporto della Segreteria tecnica al Tavolo permanente nell’esercizio delle sue funzioni.
3) la lettera b) del comma 2 è sostituita, prevedendo che la Segreteria tecnica elabori e trasmetta alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Rispetto alla precedente formulazione della lettera b), le modifiche sostanziali sono essenzialmente due: da un lato, l’inserimento della parola “anche” attribuisce alla Segreteria tecnica la facoltà di avvalersi, ai fini della elaborazione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, anche di fonti informative e analisi diverse da quelle di cui al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato; dall’altro lato, è espressamente inserita la segnalazione, all’interno di tali rapporti informativi periodici, delle situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del D.L. n. 77 del 2021.
A tal proposito, la Relazione illustrativa afferma che il nuovo testo della lettera b) attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di elaborare e trasmettere alla Cabina di regia dei predetti rapporti informativi “con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi”. Il riferimento alla cadenza trimestrale, tuttavia, non è presente nel testo della norma, la quale parla esclusivamente di “cadenza periodica”.
4) dopo la lettera b) è aggiunta la nuova lettera b-bis), la quale attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di vigilare sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali nello svolgimento della loro funzione di coordinamento delle attività relative all’attuazione degli interventi del PNRR attribuiti alla loro titolarità (art. 8 del D.L. n. 77 del 2021), degli indirizzi e delle linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia medesima.
In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. n. 77 del 2021, ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, mediante strutture di livello dirigenziale generale o unità di missione di livello dirigenziale generale preposte allo svolgimento delle attività di vigilanza, coordinamento e verifica della regolarità delle procedure di attuazione degli interventi PNRR attribuiti alla titolarità di ciascuna amministrazione centrale. Sulle modifiche apportate dal decreto-legge in esame in merito alla riorganizzazione di tali strutture o unità di missione istituite nell’ambito dei Ministeri, si rinvia supra alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1-3.
5) infine, è modificata la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4, prevedendo che l’attività di individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia – già attribuita dalla norma previgente – sia espletata dalla Segreteria tecnica laddove tali criticità non siano risolvibili mediante l’attività di supporto e di vigilanza svolta dalla stessa Segreteria tecnica a norma della precedente lettera b-bis).
Per effetto di quest’ultima modifica, pertanto, la segnalazione delle azioni utili al superamento delle criticità al Presidente del Consiglio dei ministri viene logicamente e cronologicamente posposta, dovendo prima la Segreteria tecnica verificare che le suddette problematiche, segnalate dai Ministri, non siano superabili attraverso un’attività di supporto e di vigilanza nei confronti
Sul piano finanziario, la Relazione tecnica afferma che le modifiche concernenti la soppressione del Tavolo permanente e lo svolgimento in via diretta delle funzioni già a questo attribuite da parte della Cabina di regia hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto, invece, ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dei compiti e delle attività attribuiti alla Segreteria tecnica, la Relazione tecnica afferma che si provvede, oltreché con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall’articolo 2 del decreto-legge in esame, il quale prevede (v. la relativa scheda di lettura infra) il trasferimento alla nuova Struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.
Articolo 1, comma 4, lettere e)-f) e comma 5
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS)
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella gli articoli 6 e 7 la disciplina della Governance del PNRR. In particolare, la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo - presso il MEF- RGS - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori.
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f) novellano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7 del DL n. 77 del 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
In particolare, la lettera e) interviene sull'articolo 6 del citato DL, dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, sostituendone i commi 1 e 2. Si riporta a seguire il testo a fronte con le modifiche proposte:
D.L. 31/05/2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
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Articolo 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) |
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Testo vigente |
Testo modificato (co. 4, lett. e)) |
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1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. |
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. |
2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all’articolo 9. L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9. L’Ispettorato assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. |
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. |
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l’Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. |
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. |
3. Identico. |
Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, il nuovo comma 1 istituisce presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il novellato comma 2 (ex comma 1) sostituisce - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della RGS) - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8 del DL 77/2021, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all’attuazione degli interventi del PNRR.
L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del DL 77/2021. Esso assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al comma in esame, si prevede l’istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
Il nuovo comma 2-bis (ex comma 2) prevede che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato generale per il PNRR si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato (anziché con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS come precedentemente previsto). Si dispone che le predette strutture concorrano al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR nonché al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate (come precisato dalla modifica in commento) per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
La successiva lettera f) modifica alcune disposizioni dell'articolo 7 del DL 77/2021, dedicato al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR. Le novelle riguardano, in particolare (si veda, a seguire, il relativo testo a fronte):
- il comma 2, al fine di precisare che per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni, oltreché con università, enti e istituti di ricerca;
- il comma 4, primo periodo, al fine di aumentare da 7 a 9 il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale ivi previsti;
- il comma 8, al fine di precisare che i protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza ivi previsti, finalizzati al rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati non solo dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ma anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- l'introduzione del nuovo comma 8-bis) il quale, al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuova misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità. A tal fine, si precisa che il Dipartimento della RGS può utilizzare metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.
D.L. 31/05/2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
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Articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) |
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Testo vigente |
Testo modificato (co. 4, lett. f)) |
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. |
1. Identico. |
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. |
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. |
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse. |
2-bis. Identico. |
3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. |
3. Identico. |
4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche. |
4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche. |
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. |
5. Identico. |
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
6. Identico. |
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |
7. Identico. |
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. |
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
9. Identico. |
Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure introdotte dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 533.950 per l’anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere dall’anno 2024. Si prevede di provvedere alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 1, comma 6
(Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)
L’articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
La disposizione è dettata quale novella all'articolo 8 (“Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete”) del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).
In particolare, le competenze regolatorie così trasferite consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario (piano che deve contenere anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti), degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi (i quali rilevano altresì, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, ai fini della valutazione motivata del mancato ricorso al mercato) nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
Rimane ferma la previsione che siffatte competenze regolatorie siano esercitate mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Così come rimane ferma la previsione (recata dal comma 2 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022) secondo cui gli enti locali - sulla base degli atti e degli indicatori sopra ricordati - possano adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefinire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità. Il rispetto di condizioni, principi, obiettivi e standard così fissati, è assicurato dal contratto di servizio e dagli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale.
Per servizi pubblici locali “non a rete” si intendono quei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia) altri dai servizi di interesse economico generale di livello locale a rete (di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, quali ad esempio energia elettrica, ciclo dei rifiuti, servizio idrico integrato e trasporto pubblico locale).
Sia i servizi a rete sia i servizi non a rete sono oggetto del decreto legislativo n. 201 del 2022.
L'antecedente legge di delegazione legislativa (legge n. 118 del 2022: cfr. suo articolo 8) ha previsto che il legislatore delegato dovesse adeguatamente considerare le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete; e ha delegato il Governo (fatte salve le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, per i servizi a rete) a razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra le predette autorità e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione.
La ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy è stata dettata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 173 del 2022.
Articolo 2
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)
L’articolo 2 istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.
L'articolo 2 istituisce una “Struttura di missione PNRR” presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026.
Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.
Altri compiti della novella Struttura di missione sono:
- l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo. La disposizione mantiene “fermo” quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale peraltro individua nel Servizio centrale per il PNRR il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241);
- la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito da altra previsione del presente decreto-legge: cfr. l'articolo 1, comma 4, lettera e), che novella appositamente l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021);
- l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR - posto che il citato regolamento europeo n. 241 del 2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza disciplina (all'articolo 21) un procedimento per la modifica del PNRR su richiesta dello Stato membro impossibilitato in tutto o in parte alla sua realizzazione;
- la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).
Per quanto concerne l'individuazione degli ostacoli ad una corretta e tempestiva attuazione del PNRR nonché la proposta di misure e rimedi per rimuoverli, vale ricordare come tali compiti fossero attribuiti dal decreto-legge n. 77 del 2021 (cfr. suo articolo 5, comma 3, lettera a)) alla struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dal medesimo decreto-legge n. 77, quale altro attore della governance dedicata all'attuazione del PNRR.
Ancora, la novella Struttura di missione ha attribuite le funzioni innanzi svolte dalla Segreteria tecnica[4] istituita (dall'articolo 4 del decreto-legge n. 77) per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente (parti della governance dell'attuazione del PNRR quale disegnata dal medesimo decreto-legge n. 77). A tal fine è disposta apposita autorizzazione di spesa, per 1,3 milioni nel 2023 e 1,56 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
Per lo svolgimento delle attività ad essa spettanti, la Struttura di missione ha pieno accesso al sistema informatico istituito (dall'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di sostenere la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU. Quella disposizione della legge di bilancio 2021 ha correlativamente previsto che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati siano responsabili della relativa attuazione secondo il principio della sana gestione finanziaria ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i obiettivi intermedi e finali.
Fin qui i commi da 1 a 3, relativi dunque alle funzioni.
I commi da 4 a 6 concernono, della nuova Struttura di missione, non già compiti e attribuzioni bensì il personale (e le spese di funzionamento).
Il comma 4 in particolare assegna alla nuova Struttura di missione le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale ed un contingente di esperti.
Le unità dirigenziali e non dirigenziali possono essere individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - il quale è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti[5].
O possono essere composte anche da personale proveniente da altri “ordini, organi, enti o istituzioni”.
Per tali unità dirigenziali e non dirigenziali, è previsto un limite di spesa complessivo, pari a circa 5 milioni per il 2023, circa 6 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026.
Alla Struttura di missione sono così assegnati, in particolare:
ü 9 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. Tali posizioni dirigenziali possono essere conferite in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 e 8 per cento della dotazione organica, per i dirigenti rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia), secondo deroga consentita dal richiamo all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021;
ü 50 unità di personale non dirigenziale. Tale contingente può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico;
ü un contingente di esperti, nel limite di spesa complessiva annuale (583.334 euro nel 2023, 700.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026) e di importo massimo per singolo incarico, pari a 50.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione).
Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
Ancora il comma 4 reca autorizzazione per la copertura di spese di funzionamento (per 693.879 euro nel 2023, 832.655 per ciascun anno dal 2024 al 2026).
Il comma 5, per le esigenze della struttura di missione in oggetto, autorizza la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del concorso pubblico bandito ai sensi della normativa vigente (art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021 – vedi infra) per il reclutamento di 500 unità di personale a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR[6].
Il personale viene assunto secondo le suddette modalità, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.m. di cui al successivo comma 7 (vedi infra), chiamato a definire l’organizzazione della Struttura di missione e viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[7].
Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi (durata massima dei contratto a termine nel settore pubblico), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale - per il quale è prevista una riserva di posti fino al 50 per cento nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato - è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021). Del predetto contingente, 80 unità vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal d.P.C.m. adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato al citato bando).
Successivamente, l’art. 34-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha autorizzato l’assunzione di ulteriori 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in aggiunta al contingente già previsto dal richiamato articolo 7.
Il comma 6 demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - l'organizzazione della Struttura di missione, nonché le modalità di formazione (e di chiamata) del contingente di personale aggiuntivo, così come le specifiche professionalità richieste.
La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale (ivi compresi i coordinatori) e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui la nuova Struttura di missione 'assorbe' i compiti (v. supra), si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della Struttura di missione di nuova istituzione.
Infine il comma 7 reca quantificazione e copertura degli oneri.
Si tratta di una spesa aggiuntiva di 7,62 milioni per il 2023, di 9,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Le risorse sono attinte - secondo le determinazioni puntualmente indicate dalla disposizione - prevalentemente a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché in minor misura sulle risorse destinate alla Segreteria tecnica sopra ricordata.
Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)
L’articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Si consente, inoltre, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale.
Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri.
La lettera a) modifica in più parti l’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021, che ha introdotto una peculiare disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.
Le modifiche, secondo la relazione illustrativa del provvedimento, sono tutte “finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC”.
In particolare, con una prima modifica si estende la possibilità di attivare i poteri sostitutivi, oltre che nei confronti degli enti territoriali - regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni - anche nel caso in cui i soggetti attuatori siano ambiti territoriali sociali (comma 1, lett. a), numero 1, che sostituisce il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 77/2021).
L’ambito territoriale sociale rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.
L’Ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge n. 328/2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3 lettera a), tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta ad esse la determinazione degli Ambiti Territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali a rete.
Per maggiori informazioni sugli ambiti territoriali sociali istituti si v. la specifica sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Resta inteso, come previsto dal D.L. 77/2021, che l’inadempienza può concretizzarsi:
§ nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto;
§ nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti;
§ nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione di progetti o di interventi, come viene ora specificato in sede di novella.
In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano.
Si prevede, inoltre, una riduzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo per provvedere assegnato al soggetto attuatore dal Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.
In caso il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all’esecuzione dei progetti. L’individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene “sentito il soggetto attuatore”. Questi soggetti possono essere sia un’amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari ad acta appositamente nominati.
Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società in house.
Una analoga riduzione del termine per provvedere da trenta a quindici giorni è stabilita, con una modifica al comma 3 del citato articolo 12, per la procedura relativa all’attivazione del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale (comma 1, lett. a), numero 2).
Sul punto si ricorda che, in base al D.L. 77/2021, in questo caso provvede direttamente il Ministro competente per materia secondo una procedura analoga a quella prevista dal comma 1 per gli enti territoriali: assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni (ora 15) e in caso di perdurante inadempienza, individuazione del soggetto cui affidare l’esercizio del potere sostitutivo.
Il Ministro provvede analogamente anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga direttamente da un soggetto attuatore (incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni).
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 3, che novella il comma 5 del citato articolo 12, introduce due novità ulteriori relative all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti.
Con la prima si consente al Consiglio dei ministri, con la stessa delibera che individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, anche di autorizzare tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Resta inteso che, ove il Consiglio dei ministri non abbia provveduto in tale senso, le deroghe alla legislazione richiamata sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia, come già previsto.
Il comma 5 dell’articolo 12, del D.L. n. 77/2021, prevede infatti che ove “strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto” il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
La norma specifica, al riguardo, che in caso l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso, invece, che l’ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR.
Tali ordinanze sono comunicate alla struttura di missione Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione (istituita dall’articolo 5 del medesimo D.L. 77/2023), sono immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Con la seconda modifica, si aggiunge un periodo al citato comma 5, al fine di precisare che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura di cui al più volte citato comma 5, primo periodo, ossia l’adozione di ordinanze in deroga da parte da parte dei soggetti cui è stato conferito l’esercizio del potere sostitutivo, nonché di disporre che si applicano altresì alcune le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.
Le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.
In particolare, in forza del comma 2, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.
Il comma 3 prevede, al terzo periodo, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Con un’ultima modifica, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 4, aggiunge all’articolo 12 del D.L. 77 del 2021 un nuovo comma 5-bis, che estende l’applicazione delle disposizioni del medesimo comma 5 sull’esercizio del potere sostitutivo
si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia (di cui al comma 1 dell’articolo 12, ndr) riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.
La lettera b) della disposizione in esame modifica l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che disciplina, in via residuale, la procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale.
Si ricorda in proposito che la procedura disciplinata dall’articolo 13 trova applicazione solo “qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni”.
Si tratta di modifiche conseguenti alle novità introdotte dal decreto in esame in tema di governance del PNRR e del ruolo spettante ai diversi attori istituzionali coinvolti (articoli 1 e 2).
In particolare, si prevede che nell’ambito della procedura del superamento del dissenso proveniente da un organo statale, sia l’Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (e non più come finora la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 77/2021), a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
In secondo luogo l’impulso per la proposta dell’Autorità politica può provenire sia dalla Struttura di missione PNRR istituita dall’articolo 2 del decreto legge in esame che dall’Ispettorato generale per il PNRR che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), del decreto in esame sostituisce il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 77/2021.
Di seguito, si riporta un testo a fronte relativo alle modifiche apportate dall’articolo in esame agli articoli 12 e 13 del decreto- legge n. 77 del 2021.
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 |
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Testo originale |
Testo modificato da D.L. 13/2023 |
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Art. 12 |
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1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. |
1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. |
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Identico. |
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. |
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. |
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1. |
Identico. |
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. |
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. |
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5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. |
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. |
Identico. |
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1". |
Identico. |
Art. 13 |
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1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. |
1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. |
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. |
Identico. |
Articolo 4
(Stabilizzazione personale PNRR)
L’articolo 4 anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto).
Si dispone inoltre che le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.
La disposizione in commento, che novella l’art. 35-bis, c. 1, del D.L. 115/2022, conferma che alla stabilizzazione in oggetto si procede (comma 1, lett. a)):
§ nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica;
§ a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;
§ previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell’attività svolta. La disposizione in commento specifica il carattere selettivo di tale colloquio.
Il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021.
In base al richiamato art. 7, co. 1, le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato - attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente (art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001) – 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità, nonché di ulteriori dieci unità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024) per un periodo anche superiore a 36 mesi[8], ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Sul tema della stabilizzazione del personale nella PA si ricorda che la disciplina generale, dettata dall’art. 20 del D.L. 75/2017, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione e che abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni[9].
Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per gli enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso[10].
Le risorse non utilizzate per la stabilizzazione in oggetto negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno - pari a 10.791.000 euro per il 2023 e a 12.949.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008) (comma 1, lett. b)).
Articolo 5
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)
L’articolo 5 dispone l’acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del PNC e nell’ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.
Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC.
I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.
I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia (comma 8).
Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).
In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici. La finalità della norma è di assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali.
Sono oggetto di raccolta anche i dati personali, quali quelli relativi alla salute, ai minori d’età e agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nel caso in cui l’acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita.
La norma, nell’individuare i dati personali, fa riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (GDPR), il quale definisce come personali i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
La Relazione governativa afferma che la disposizione si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici. L’acquisizione dei dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale anche nell’ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR.
Il comma 2 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie a fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.
Tale attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Ragioneria generale deve rendere accessibili i suddetti dati alle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.
Il comma 3 dispone che i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono pubblicati:
a) nell’ambito delle informazioni di cui al comma 1044 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tale norma – inserita nell’ambito delle misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU, propedeutiche alla presentazione del PNRR – prevede che con D.P.C.M. siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
In attuazione del comma 1044 è stato adottato il D.P.C.M. 15 settembre 2021 che ha definito le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR. Il D.P.C.M. 15 settembre 2021 stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.
In particolare, le predette amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.
In esecuzione di tali previsioni normative (in particolare dell’art. 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati.
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali (OpenCoesione) di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) del 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 2013/1303/UE.
Il portale OpenCoesione costituisce il portale unico italiano sull’attuazione delle politiche di coesione. Esso raccoglie, analizza e pubblica i risultati di un’indagine rivolta a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), FESR e FSE, in Italia e in Europa.
Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2021-2027) richiede agli Stati Membri di prevedere un portale web unico che offra l’accesso ai dati sui programmi cofinanziati (art. 46).
Il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2014-2020) richiede agli Stati Membri, anche attraverso un portale web unico, di pubblicare le informazioni sui beneficiari in formato aperto (con licenza di riuso e metadati) ed elenca il livello minimo di informazioni da pubblicare (Annex XII) con maggiori dettagli rispetto al 2007-2013 (art. 115).
Il comma 4 dispone che è in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati personali:
· che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici, dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);
· relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE);
· relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
· relativi a soggetti minori.
Il comma 5 prevede che, per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR e PNC, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione di un Codice identificativo gara ordinario (CIG). Tale previsione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Si segnala che l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022 ha stabilito, per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, l’acquisizione necessaria del CIG ordinario per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha introdotto il Codice Unico di Progetto (CUP), a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità relative al funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il CUP è attribuito a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data. Le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori provvedono a richiederlo in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.
Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:
§ lavori pubblici (come individuati dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni),
§ incentivi a favore di attività produttive,
§ contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
§ acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
§ acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
§ sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.
In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.
Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.
La legge n. 244 del 2007 ha introdotto la fatturazione elettronica nei confronti della PA (art. 1, commi 209-213). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
§ il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (normativa antimafia);
§ il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica è stato esteso anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917). A partire dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2022, c.d. PNRR-2).
La Relazione illustrativa afferma al riguardo che la norma in esame interviene a coordinare due ambiti normativi già connessi il cui assetto prevede a legislazione vigente:
§ l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese (pertanto anche delle imprese beneficiarie di incentivi pubblici e di quelle da cui acquistano);
§ il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti, nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.
La norma è rivolta alle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica e richiede che tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo semplice elemento consentirà un importante beneficio in termini di conoscenza sull’andamento degli incentivi, settore dove al momento rimangono forti asimmetrie informative, permettendo un monitoraggio continuo. Ulteriore conseguenza è quella della riduzione significativa degli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni, poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, evitando l’inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.
In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), il comma 7 prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi. Per ulteriori informazioni sul sistema CUP si rinvia al sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Il comma 8 dispone che i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP – art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive, anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 2003).
Il comma 9 dispone che a favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.
La disposizione in commento è inserita nell’ambito dell’articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
In proposito si evidenzia che, ai sensi del comma 780, la Ragioneria generale dello Stato deve emanare, entro il 31 gennaio 2023, apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento (le linee guida non risultano al momento emanate).
Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.
Articolo 6
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
L’articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all’erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).
A tal fine, il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto PNRR-2), che disciplina il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, ivi compresi gli enti territoriali.
Tali anticipazioni sono disposte dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale su cui afferiscono le risorse per l’attuazione del Next Generation EU, per velocizzare l’esecuzione dei progetti, ricompresi nel Piano, finanziati con risorse nazionali.
Si rammenta che il citato comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni di risorse da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire il tempestivo avvio e l’esecuzione dei progetti PNRR di cui essi sono titolari.
Le anticipazioni sono disposte a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.
Riguardo alle procedure contabili mediante le quali il MEF può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 152/2021:
- sopprime la disposizione secondo cui le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori sono disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere;
- stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;
- vincola espressamente il trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate.
- introduce, infine, l’obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell’anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.
Testo vigente (Art. 9, comma 6, D.l. n. 152 del 2021) |
Testo modificato (art. 6) |
Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, |
Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell’anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi. |
Il comma 2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, vale a dire, con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Tale disposizione è inserita nel comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 121/2021 (decreto infrastrutture), il quale individua nella notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia” e nel D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante l’assegnazione alle Amministrazioni titolari delle risorse finanziarie complessive del PNRR (191,5 miliardi di euro), la base giuridica per l’attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR, anche ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa.
Si rammenta che il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione si accompagna un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale. Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all’Italia, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza), 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.
Su tale base, con il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie europee (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR sono state assegnate alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata al decreto. La Tabella elenca, per ciascun Ministero, gli interventi di competenza, con l’indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Nella Tabella B sono elencati i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione.
Il D.M. del 6 agosto 2021 ha individuato le seguenti Amministrazioni titolari di interventi e di risorse:
Amministrazioni titolari |
Numero di interventi di competenza |
Importo totale (mld di euro) |
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
44 |
39,7 |
Ministero della transizione ecologica |
26 |
34,7 |
Ministero della salute |
19 |
15,6 |
Ministero dell’istruzione |
11 |
17,6 |
Ministero dello sviluppo economico |
18 |
18,2 |
Ministero dell’università e ricerca |
12 |
11,7 |
Ministero dell’interno |
6 |
12,5 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
11 |
7,3 |
Ministero della cultura |
25 |
4,3 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
4 |
3,7 |
Ministero della giustizia – Consiglio di Stato |
3 |
2,7 |
Ministero del turismo |
15 |
2,4 |
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale |
1 |
1,2 |
Ministero economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro |
1 |
0,3 |
PCM – Ministro per l’innovazione tecnologica e digitale |
36 |
14,3 |
PCM – Ministro per il Sud e la coesione territoriale |
5 |
1,3 |
PCM – Ministro per la pubblica amministrazione |
14 |
1,3 |
PCM – Ministro per gli affari regionali e le autonomie |
1 |
0,1 |
PCM – Ministro per le politiche giovanili |
1 |
0,6 |
PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia |
1 |
0,01 |
PCM – Dipartimento per lo sport |
1 |
0,7 |
PCM – Dipartimento per la protezione civile |
1 |
1,2 |
TOTALE |
256 |
191,5 |
L’assegnazione delle risorse alle Amministrazioni centrali, disposta con il D.M. 6 agosto 2021, è stata successivamente modificata con tre successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, e precisamente, D.M. 23 novembre 2021, D.M. 3 febbraio 2022 e D.M. 24 agosto 2022.
Il comma 2 in esame richiama, in particolare, l’articolo 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il quale, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione dell’esercizio finanziario, prevede che dal 2020 talune variazioni di bilancio previste dalla legge di contabilità per vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale[11].
I commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) hanno dettato una serie di misure contabili per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
In particolare, il comma 1037 provvede all’istituzione, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.
Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi (25091 e 25092) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto”, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente, denominato “Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito” sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio (comma 1038).
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi vengono attribuite a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al fabbisogno finanziario, sulla base delle procedure definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, adottato ai sensi del comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU (comma 1039[12]). In particolare, il D.M. 11 ottobre 2021 stabilisce le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse dal Fondo di rotazione, nonché le modalità di rendicontazione della gestione delle stesse.
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono, inoltre, le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione (comma 1041).
Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, in attuazione del comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati.
L’articolo 10 del D.L. n. 121 del 2021 ha disciplinato, ai commi 1-6, le procedure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare:
- che le risorse NGEU siano attribuite alle amministrazioni titolari e/o ai soggetti attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi;
- che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con cui sono individuate le risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi del Piano, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione;
- che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le “opzioni di costo semplificate” previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese;
- che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio
degli interventi PNC)
L’articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Prima dell’adozione del decreto è consentito l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1).
Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell’arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell’amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).
Il primo periodo del comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR[13] entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di aggiornare i cronoprogrammi procedurali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
La finalità dichiarata della norma è di tenere conto nel cronoprogramma degli interventi del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC.
Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.
I 24 programmi del PNC sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e climaVerso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ??ambito sanitario e assistenziale.
I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1). Tale disciplina costituisce, peraltro, attuazione del PNRR, il quale ha previsto l'istituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano per gli investimenti complementari (traguardo M1C1-55).
Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio. Si evidenzia che l’articolo 7 del D.M. del 1° agosto 2022 ha disposto che, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo.
Il D.M. 15 luglio 2021, in attuazione del D.L. n. 59 del 2021, disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Per gli interventi cofinanziati dal PNRR il monitoraggio avviene attraverso il sistema informatico ReGis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.
La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio trimestrale dell'attuazione del Piano nazionale complementare attraverso apposite relazioni. Nell’ultimo Report n. 6, relativo agli adempimenti e attività al 31 dicembre 2022, si dà conto anche dello stato di avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022 alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal DM. del 1° agosto 2022. In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all’ultimo trimestre. La Ragioneria generale ritiene che tali ritardi siano in parte connessi al perdurare del contesto di crisi economica e internazionale che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali.
Il secondo periodo del comma 1 dispone che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50 del 2022).
Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) è intervenuto per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
A tal fine, è stato istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al PNC. Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.
L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.
Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022, in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 28 luglio 2022 nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. Sono destinatarie di tali contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, le stazioni appaltanti che: non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; e che hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n .197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le regioni devono aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture, sentite le regioni interessate.
Il comma 2 interviene sull’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il quale dispone che l’attuazione degli interventi del PNC che sono soggetti alla procedura per la valutazione di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE) è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.
Con la norma in esame si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati con il citato D.M. 15 luglio 2021, sono sospesi dalla data di notificazione dell’intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all’intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.
Articolo 8, commi 1-6
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
Il comma 1 dell’articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.
Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, divieto previsto dall’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
I commi 3 e 4 dell’articolo in commento sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale.
Sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, i commi 5 e 6 prevedono che gli enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente), nonché che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC.
Il comma 1 dell’articolo 8, prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Si rammenta al riguardo che il comma 1 del citato articolo 110 stabilisce, al primo periodo, che lo statuto dell’ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il secondo periodo del comma 1 dispone quindi che per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Tale percentuale è elevata al 50 per cento fino al 31 dicembre 2026 dal comma 1 in commento.[14]
Il successivo comma 2, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, ai sensi del quale il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 1 del richiamato articolo 90 dispone che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. La previsione in commento consente pertanto il ricorso ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per i predetti uffici anche agli enti dissestati o strutturalmente deficitari.
Il comma 3 dell’articolo in commento stabilisce poi che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75[15], l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Al riguardo si rammenta che, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legilativo n. 75 del 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame rileva che l'attuazione dei progetti del PNRR da parte gli enti locali determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono il personale dipendente, ma anche il personale dirigente sia in termini di programmazione e gestione che di aggravio delle responsabilità. La relazione di accompagnamento citata sottolinea che il personale dipendente può essere incentivato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mentre i dirigenti preposti all'attuazione dei progetti PNRR non possono essere destinatari del suddetto incentivo[16], né trovare un adeguato riconoscimento del maggiore impegno loro richiesto, in termini di retribuzione di risultato, stante l'impossibilità di incrementare il fondo del salario accessorio con proprie risorse, a causa dei limiti posti dal sopra richiamato comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Infatti, sebbene l'articolo 23 citato preveda che il limite al trattamento accessorio della dirigenza (che non può superare quello del 2016) operi solo nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 23 - che prevedono la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori – la relazione di accompagnamento sottolinea che i predetti fondi sono di fatto bloccati dal 2016 senza possibilità di incremento da parte degli enti. La previsione in commento intende apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare, oltre il limite di cui al predetto comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso di essi, anche di livello dirigenziale. La deroga si aggiungerebbe a precedenti deroghe già previste (quali ad esempio quelle relative al personale delle regioni a statuto ordinario e città metropolitane di cui ai commi 4 e seguenti dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
Il comma 4 dispone che possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”[17];
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859[18] e 869[19] della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[20], dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’otto per cento[21];
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, il comma 5 riconosce agli enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). La possibilità deve essere prevista dai medesimi enti nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.
Il richiamato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", prevede una disciplina specifica per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale disciplina, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma 3 di tale articolo, non si applica però al personale con qualifica dirigenziale. Il comma in esame deroga pertanto alla citata disciplina consentendo l'erogazione degli incentivi in questione anche al personale dirigenziale.
Il riconoscimento dell’incentivo in oggetto avviene in deroga alla disposizione che prevede (salvo specifiche eccezioni) che l’ammontare annuo della spesa destinata al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)[22].
Il comma 6 prevede che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
§ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
§ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).
Articolo 8, commi da 7 a 12
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)
L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
Il comma 7 dell'articolo 8 prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR, di titolarità del medesimo Ministero, la cui dotazione organica è conseguentemente incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.
I successivi commi 8 e 9 apportano le relative modifiche alle norme che disciplinano l'ordinamento del Ministero del turismo.
In particolare, vengono modificati:
· l’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 300, per incrementare da 4 a 5 il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale (comma 8);
· l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 22 del 2021, per incrementare da 17 a 19 il numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale (comma 9).
Per assicurare il supporto e l’assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero, il successivo comma 10 modifica l'articolo 7, comma 13, secondo periodo, del decreto legge n. 22 del 2021, posticipando dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 reca la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali delle amministrazioni pubbliche. I commi 1, 1-bis, 1-ter e fissano le regole generali sul conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale.
Il comma 3 specifica che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal successivo comma 6.
Il comma 4 prevede inoltre che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali.
Il comma 5 prevede che gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio. Il comma 5-bis stabilisce che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti istituiti in ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
Quest'ultimo comma stabilisce infine che gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 8, 9 e 10, pari a 497.630 euro per l’anno 2023 e a 597.150 euro a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Il comma 12 dispone la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2021 è inserito fra le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, con particolare riferimento al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. In tale contesto, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del MEF è stato istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2.668.000 euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni assegnatarie di progetti (tra le quali il Ministero del turismo), che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800 euro per l’anno 2023, la norma provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.
Articolo 8, comma 13
(Possibilità di conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico)
Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi per i quali la disciplina preveda il conferimento, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da parte di organi costituzionali e che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale e rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale.
Gli incarichi di vertice oggetto della deroga transitoria in esame sono individuabili nelle titolarità relative ad alcune autorità collegiali nonché nel mandato di presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) e nell'incarico di direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). La formulazione del comma in oggetto fa specifico riferimento alle nomine da parte di organi costituzionali per le quali la normativa preveda come condizione che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sia favorevole; considerati tali elementi, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato il Consiglio dei ministri (e quindi non sia interessato l'intero organo costituzionale governativo, ma solo alcuni componenti di esso) o per le quali il parere delle suddette Commissioni sia previsto dalla disciplina senza la qualificazione tassativa di parere favorevole.
Si rinvia al prospetto alla fine della presente scheda per un quadro delle procedure previste da specifiche discipline.
La deroga transitoria in esame concerne la norma[23] che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti[24], esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso[25] a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)[26].
Riguardo al termine del 31 dicembre 2026, si ricorda che nel corso del suddetto anno devono essere completati gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi ultimi, più precisamente, devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Per un altro intervento normativo che pone una deroga fino al 31 dicembre 2026 al divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, cfr. i commi 1 e 2 dell'articolo 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Autorità collegiali |
Modalità di nomina |
Requisiti |
Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
3 membri
7 anni (non confermabili) |
I componenti sono nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 37, co. 1-bis e 1-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011) |
I componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. |
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
5 membri
7 anni (non confermabili) |
I componenti sono nominati con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 2, co. 7 e 8, L. 14 novembre 1995, n. 481 |
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
5 membri
7 anni (non confermabili |
Il Presidente è nominato con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disciplina non prevede una deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due Commissari ciascuno, i quali vengono nominati con d.P.R; per tali componenti non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
articolo 1, comma 3, L. 31 luglio 1997, n. 249 |
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. |
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
5 membri
6 anni (non confermabili) |
Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
articolo 13, co. 3, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 |
I componenti sono scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. |
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Il presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro competente) e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale. articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Il direttore dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy), acquisiti i pareri favorevoli (espressi a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti. Il direttore in esame è "scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali". articolo 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 |
Articolo 9
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)
L’articolo 9 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.
La norma disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede altresì che il Comitato possa avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, per le attività svolte.
Il comma 1 istituisce il menzionato Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico con compiti consultivi e propositivi in merito alla sicurezza di sistemi e impianti alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia; si occupa dei sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e delle soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
Lo sviluppo e la diffusione di fonti e sistemi innovativi di produzione dell’energia elettrica è, peraltro, correlato ad una pluralità di misure nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibilità sostenibile”. In particolare, nell’ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”; l’investimento 1.3 è dedicato alla “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”.
Riguardo all’idrogeno verde si veda anche l’articolo 41 del presente decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.
Il medesimo comma 1 specifica che rimane ferma la disciplina concernente il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE, recata dall’articolo 57-bis del Codice in materia ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo d.P.C.m. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1. Si segnala che nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1).
La disciplina del CITE, contenuta dal Codice ambientale, è stata da ultimo modificata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 173 del 2022, di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (convertito dalla legge n. 204 del 2022). Si rinvia al relativo dossier di documentazione.
Il comma 2 specifica i compiti del Comitato centrale in esame:
§ individuazione dei criteri e delle linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità, alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica (lettera a));
§ proposizione e coordinamento di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché elaborazione di atti di normazione tecnica; riguardo a tali compiti il Comitato coopera con altri soggetti interessati, in particolare altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale (lettera b)).
A tale riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento in esame asserisce che l’esigenza di istituire il presente “Comitato centrale” è connessa alla necessità di promuovere un approccio organico ed integrato alle criticità in materia di sicurezza di sistemi e impianti alimentati da fonti innovative quali, prosegue la relazione, quali i veicoli elettrici, ibridi, a gas naturale liquefatto o a idrogeno, i treni alimentati ad idrogeno, fino ai sistemi di produzione di energia elettrica che utilizzano centrali nucleari di nuova generazione.
Il comma 3 dispone in ordine alla composizione del Comitato.
Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
È composto da rappresentanti: del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'università e della ricerca.
Oltre ai rappresentanti dei menzionati ministeri, figurano anche rappresentanti: del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
Il comma 4 stabilisce che le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tale funzione è assolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 stabilisce che il Comitato può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali - CTR, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).
I CTR sono istituiti presso ciascuna regione dal Ministero dell’interno. L’art. 6 del citato decreto legislativo n. 105 prevede che i CTR, in relazione agli stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori a determinate soglie: a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) programma e svolge le ispezioni ordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie; d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti attribuiti a tale Ministero dal medesimo decreto legislativo n. 105.
Come sopra ricordato, per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6).
Articolo 10
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia)
L’articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all’ufficio per il processo nell’ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo
fissato a legislazione vigente (lett. b).
L’articolo 10, comma 1, si propone, in linea con gli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 “Giustizia” del PNRR, di far fronte alla situazione di grave scopertura dell’organico della magistratura ordinaria.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia. La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è stata inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.
Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:
Più in generale, per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR ha previsto anche un quadro di investimenti, che vengono articolati in 6 Missioni e 16 Componenti; le sei Missioni sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Nella relazione illustrativa si sottolinea come l’attuale situazione di scopertura dell’organico della magistratura ordinaria presenti connotazioni di assoluta gravità. Occorre garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti anche alla luce delle vacanze future certe del prossimo quadriennio, dovute al collocamento a riposo, per raggiungimento dei limiti di età, di oltre 640 magistrati. Le carenze nell’organico, infatti, rischiano di compromettere la realizzazione degli obiettivi assunti con il PNRR.
La disposizione in esame, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevede che il Ministro della giustizia possa chiedere al CSM di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei ai concorsi per magistrato ordinario banditi con DM del 1° dicembre 2021 (a 500 posti) e del 18 ottobre 2022 (a 400 posti), secondo l’ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
Con riguardo alla disciplina relativa all’accesso al concorso per magistrato ordinario, si ricorda nella relazione illustrativa, come già l’art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, consentisse di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che potevano essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Tale norma è stata successivamente integrata, per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, allo scopo di ripartire le competenze tra Ministero e CSM e, di nuovo, modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che eliminava il limite del decimo. Quella disposizione veniva successivamente abrogata con l’adozione del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma reintrodotta dall’art. 2, comma 2, lett. a) n. 2), del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e aggiunto il comma 3-bis”.
In base al vigente articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006, i concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli eventualmente aumentati. Il comma 3-bis dell’articolo 8, infatti consente, entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso, al Ministro della giustizia di richiedere al CSM di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il CSM provvede entro un mese dalla richiesta.
Il comma 2 modifica l’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nel rispetto della tempistica dettata dal PNRR, il decreto-legge n. 80 del 2021 ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, gli artt. 11 e ss. autorizzano il Ministero della giustizia a reclutare:
In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il Bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo (scad. 23 settembre 2021). Nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Ministero afferma che sono state presentate 66.015 domande e che le graduatorie sono state chiuse. Sono stati altresì individuati i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari (D.M. Giustizia 26 luglio 2021) e il CSM ha emanato le linee guida per l'ufficio del processo (delibera 13 ottobre 2021).
Nell'audizione in Commissione giustizia della Camera del 15 febbraio 2022, l’allora Ministra della Giustizia ha affermato che all'esito della procedura per il reclutamento di 8.171 addetti all'ufficio del processo: i posti coperti sono 7.212; i posti rimasti vacanti sono 959, con una percentuale di scopertura del 12%. I vincitori hanno preso servizio nell'ultima settimana di febbraio; il 14 febbraio 2022 sono stati immessi in servizio gli addetti presso la Corte di cassazione.
Proprio per ovviare a tali scoperture, l'art. 33 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso. Il provvedimento ha inoltre introdotto l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine.
Successivamente, l'art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha chiarito che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate.
Nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si ricorda che il Ministero della giustizia ha attuato tale disposizione già a partire dal 2021 prevedendo due scaglioni di reclutamento con un limite assunzionale pari, rispettivamente, a 8.250 unità di personale. Le procedure di reclutamento svolte nel 2021 hanno visto una progressiva sottoscrizione di contratti nel corso del 2022 in numero inferiore a 8.250. Inoltre, una parte del personale che ha effettivamente preso possesso ha successivamente rassegnato le dimissioni. Più nel dettaglio, il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, ha portato alla progressiva sottoscrizione di 7.755 contratti e sono ancora in servizio 6.590 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 ha portato alla progressiva sottoscrizione di 36 contratti e sono ancora in servizio 34 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Complessivamente sono stati, pertanto, sottoscritti 7.791 contratti e sono in servizio 6.624 addetti UPP.
La lettera a) del comma 2 chiarisce che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo deve considerarsi riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Consentendo così espressamente che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata possa essere oggetto di nuovi bandi di assunzione.
La lettera b) del comma 2, prevede, anche per le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo (con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi), che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare (sempre ai sensi dell’art.11 del d.l. n. 80), che l’assunzione possa avvenire anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Inoltre, anche per tale contingente la disposizione in esame prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell’intervento di cui al comma 1.
Articolo 11
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
L’articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Segnatamente, il comma 1 dell’articolo istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).
Il Fondo viene dotato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è finalizzato a permettere al MIMIT di avvalersi dei servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR.
Il comma 2 dispone che alla compensazione degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
L’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) dispone, al comma 1, modificato da ultimo dall’art. 31-bis, co. 2, del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022), che alla realizzazione degli interventi PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, o della diversa titolarità degli interventi definita nello stesso PNRR, attraverso le proprie strutture, o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR o con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
L'intervento è attuato nel rispetto delle norme sull’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare. Il comma 2 consente alle amministrazioni di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. Ai sensi del comma 3, i contratti e gli atti di spesa per l'attuazione degli interventi PNRR sono sottoposti agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili. Le amministrazioni, ai sensi del comma 4, devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni secondo le indicazioni fornite dal MEF.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è titolare di 10 investimenti e di una riforma nell’ambito del PNRR. Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi a titolarità del Minister e il relativo costo associato, ai sensi del D.M. 6 agosto 2021 e s.m.i.
Il Ministero deve conseguire entro la fine del 2026 un totale di 10 milestone e 15 target, secondo tempistiche indicate nella Tabella 2. Sono state conseguite tutte le milestone relative al 2021 e al T1 e T2 del 2022. Il MIMIT non ha milestone al T42022.
Per coordinare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, il MMIT ha istituito un’apposita Unità di missione, con D.M. 19 novembre 2021 adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). L’Unità è articolata nei seguenti Uffici: Ufficio di coordinamento della gestione, Ufficio di monitoraggio, Ufficio di rendicontazione e controllo. L’Ufficio di coordinamento della gestione è a presidio dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza del MIMIT e del raggiungimento dei relativi milestone e target. L’Ufficio di monitoraggio coordina il monitoraggio dell’attuazione degli interventi e della riforma PNRR di competenza. L’Ufficio di rendicontazione e controllo trasmette al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Per dare concreta attuazione al Piano, il MIMIT, in base all’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 e alle caratteristiche delle misure da realizzare e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, può procedere:
- a titolarità – ossia, con la modalità di attuazione diretta: attraverso le proprie Direzioni, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore;
- a regia – in questo caso i progetti sono attuati da altri soggetti pubblici o privati, selezionati dal Ministero secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei in base alle caratteristiche dell’intervento e in linea con quanto indicato nel PNRR, nel rispetto della normativa vigente e/o comunque applicabile.
Anche con riferimento ad alcuni interventi a titolarità, per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MIMIT si avvale del supporto tecnico-specialistico di soggetti esterni all’amministrazione, ai quali è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate (cd. Soggetti gestori). In questi casi, i rapporti con i soggetti esterni sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni. I soggetti gestori sono selezionati attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, ovvero sono soggetti in house all’Amministrazione, come INVITALIA. Per gli interventi per i quali INVITALIA è Soggetto Gestore, i controlli ordinari delegati dal Ministero (Soggetto Attuatore) riguardano tutte le fasi di attuazione (selezione, concessione, erogazione, monitoraggio).
Si rinvia alla pubblicazione del MIMIT Si.Ge.Co. - sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero di ottobre 2022 (i cui contenuti sono richiamati nel presente box).
Articolo 12
(Portale unico del reclutamento)
L’articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regolamenta l’accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.
Preliminarmente, si ricorda che la creazione di un Portale unico del reclutamento costituisce uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti.
In attuazione di tale obiettivo, è stato creato il Portale InPA, che, ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (oggetto della novella posta dalla disposizione in commento), dal 1° novembre 2022 deve essere obbligatoriamente usato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni sono definite con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna amministrazione.
Il medesimo art. 35-ter ha esteso l’utilizzo del Portale anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto il quale dispone che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.
Il decreto ministeriale di cui alla disposizione in commento – per il quale non è previsto un termine di emanazione – deve essere adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell’intesa in sede di Conferenza unificata e deve individuare (comma 1, lett. a), primo periodo):
§ le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle sue caratteristiche tecniche;
§ le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti;
§ le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie;
§ i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali.
Sul punto, si ricorda che l’art. 35-ter, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, nella parte non novellata dalla presente disposizione, dispone che all'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale e un recapito telefonico.
Si precisa altresì che la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti (comma 1, lett. a), ultimo periodo).
In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, il decreto ministeriale da emanarsi tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, come già previsto dai Protocolli adottati d’intesa con il Dip.to della funzione pubblica che attualmente regolano il funzionamento del portale per le singole amministrazioni e che, come prevede la disposizione in commento, rimarranno in vigore sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto (comma 1, lett. a), secondo periodo, e comma 2).
Viene poi specificato, come anticipato, che il decreto ministeriale definirà anche le modalità di utilizzo del Portale da parte di Regioni ed enti locali, attualmente definite dal DM 15 settembre 2022 la cui disciplina continuerà ad applicarsi, come prevede la disposizione in commento, sino all’emanazione del decreto ministeriale in oggetto (comma 1, lett. c), e comma 2).
La lettera b) del comma 1 reca una previsione di coordinamento necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in commento.
Articolo 13
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM)
L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.
Uno degli obiettivi del PNRR (Missione M1C2-6, Riforma 2) riguarda la tutela e la promozione della concorrenza mediante la revisione di norme di legge o di regolamento che ostacolano la libertà di iniziativa economica. Sotto quest’ultimo profilo, il PNRR prevede una continuativa e sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali, mediante le leggi annuali per il mercato e la concorrenza.
Tale strumento normativo è stato introdotto nell’ordinamento nazionale nel 2009 (con legge n. 99 del 2009) e, tuttavia, è stato in concreto adottato solo nel 2017 (legge n. 124 del 2017). La sua cadenza annuale è legata alla necessità di rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
Il relativo disegno di legge annuale deve essere presentato in Parlamento entro il mese di luglio, tenere conto della Segnalazione adottata annualmente dall’AGCM nel mese di marzo.
Tutto ciò premesso, l'articolo 13 del decreto in esame incrementa la pianta organica dell'AGCM di 10 unità di ruolo per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: “Leggi annuali sulla concorrenza”, del PNRR, mediante l’efficace esercizio da parte dell’AGCM dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge n. 287 del 1990, alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Il decreto legislativo n. 201 del 2022 ha previsto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce anche attuazione del PNRR, il quale prevedeva entro dicembre 2022, sia l’approvazione della legge della concorrenza 2021 (misura M1C2-6) sia l’entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (misura M1C2-8).
Agli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica dell'AGCM, nel limite di 571.002 euro per l'anno 2023, di 1.204.700 euro per l'anno 2024, di 1.265.775 euro per l'anno 2025, di 1.329.950 euro per l'anno 2026, di 1.397.382 euro per l'anno 2027, di 1.468.238 euro per l'anno 2028, di 1.542.690 euro per l'anno 2029, di 1.620.921 euro per l’anno 2030, di 1.703.125 euro per l’anno 2031 e di 1.789.502 euro a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per le assunzioni.
Tale norme prevedono che all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima (comma 7-ter). Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dalla stessa con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione (comma 7-quater).
Articolo 14
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)
L’articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
In particolare, il comma 1 inserisce alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla governance del PNRR.
Nello specifico: la lettera a) chiarisce che i controlli di cui all’articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, del medesimo decreto-legge (e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace) ovvero nei casi di esecuzione anticipata.
La lettera b) prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 77 del 2021 (PNRR e piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027) sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto.
La lettera c) prevede, mediante l’inserimento del nuovo articolo 18-bis, che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento possa proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambientale).
La lettera d) reca una modifica alla disciplina degli affidamenti estendendo a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, le semplificazioni attualmente previste dal decreto-legge.
Al comma 2 si prevede una modifica all’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, volta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.
Al comma 3 si stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e 2, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
La disposizione prevede, inoltre, che la disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
Il comma 5 modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990.
Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico.
Il comma 7 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Il comma 8 apporta alcune modifiche all’articolo 13, concernente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.
Il comma 9 integra la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
A tale riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 450, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Il successivo comma 451 rimette ad un decreto interministeriale la definizione:
a) dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) dell'ammontare del beneficio unitario;
c) delle modalità e dei limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
d) delle modalità e delle condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.
A tale proposito il comma 9 prevede che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo, l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.
L’articolo 15 prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell’ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto.
I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch’essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell’ambito del PNRR.
La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato.
Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell’ambito del PNRR.
La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all’Agenzia del demanio circa le attività svolte.
Finalità dischiarata della disposizione in esame è il raggiungimento degli obiettivi posti, in tale ambito, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal medesimo Piano finanziati, anche parzialmente.
Sono comunque esclusi dalla predetta disciplina:
§ gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o gli immobili ricadenti nella procedura di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico realizzata dall’Agenzia, disciplinata dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (v. riquadro, infra);
§ i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità dello Stato e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza dell’Agenzia del demanio.
Il comma 2 autorizza l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani di investimento, posti in capo all’Agenzia medesima. Tali risorse possono essere destinate alla copertura degli oneri per gli interventi volti al recupero, alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione degli immobili in oggetto.
Si stabilisce che il predetto contributo alla copertura degli oneri non possa superare il limite del 30% del quadro economico degli interventi necessari. Il medesimo contributo può concorrere alla copertura degli oneri con le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni interessate, nonché con le risorse messe a disposizione dal PNRR, segnatamente alla Missione 4, Componente 1.
Rimane fermo, specifica il comma in esame, quanto previsto a legislazione vigente in materia di alloggi universitari.
A tale riguardo si rammenta che lo Stato cofinanzia gli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili (art. 1, comma 2, della legge n. 338 del 2000). Si segnala, altresì, che la percentuale del 75 per cento è stata cosi rideterminata (dal 50 per cento) dall'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 (in materia di governance del PNRR, convertito dalla legge n. 108 del 2021).
Il comma 3 stabilisce che i medesimi immobili (di cui al comma 1) possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi oggetto di finanziamento, ovvero finanziabili, anche parzialmente, nell’ambito del PNRR.
In analogia con la disposizione sugli alloggi per studenti universitari, il comma in esame autorizza l'Agenzia del demanio ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani degli investimenti posti in capo alla medesima Agenzia, al fine di contribuire alla copertura degli oneri entro il limite del 30 per cento del quadro economico degli interventi sugli edifici che si rendano necessari.
Tale contributo concorre alla copertura degli oneri insieme alle risorse:
§ messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni,
§ disponibili nell’ambito del PNRR,
§ disponibili mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo (istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295).
L’Istituto per il credito sportivo assiste, altresì, l'Agenzia del demanio nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi, fornendo supporto per quanto concerne la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
Per approfondimenti sull’Istituto per il credito sportivo si rinvia alle schede di lettura sull’articolo 1, commi 618-626, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), consultabili sul relativo dossier dei servizi studi di Camera e Senato.
Il comma 4 autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse ivi previste, per le finalità recate dalle disposizioni in esame.
Si prevede, inoltre, che l’Agenzia possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare, secondo quanto specificato dalla disposizione in parola, in conformità alle regole Eurostat[27]. Tali iniziative sono indirizzate prioritariamente ai soggetti attuatori nonché ai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione dei beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare in virtù delle disposizioni in esame. Tali iniziative di partenariato sono realizzate, come specificato dal comma in esame, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali degli enti interessati.
Al riguardo, si segnala che il traguardo M1C4-27 (v. infra) prevede, ai fini dell’attuazione della riforma della legislazione sugli alloggi e residenze per studenti universitari, la maggiore apertura della partecipazione al finanziamento ad investitori privati, anche attraverso partenariati pubblico-privati, “in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti
immobiliari” per la realizzazione degli alloggi e residenze per studenti.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in qualità di soggetti attuatori oppure soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Tale Struttura è disciplinata dall'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). In attuazione di tali disposizioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 ne ha disciplinato la struttura e i compiti. La Struttura, presso l’Agenzia del demanio, provvede, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, al “supporto per lo sviluppo della progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici” (art. 1 del citato d.P.C.m.).
Inoltre, l'Agenzia del Demanio può stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
Il comma 5, come già accennato, prevede che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di
§ opere di protezione ambientale,
§ opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale,
§ impianti sportivi.
A tal fine possono essere utilizzate, anche parzialmente, le risorse del PNRR, a condizione che gli interventi qui previsti siano coerenti con gli obiettivi specifici e i principi di attuazione dettati del PNRR medesimo.
La disposizione pone in capo al Ministero della difesa l’obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le attività svolte ai sensi della norma in esame.
La Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla
gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.
Per quanto concerne il tema della protezione ambientale in relazione agli immobili della Difesa, si veda la pagina “La transizione ecologica della Difesa” nel portale della documentazione del servizio studi della Camera dei deputati.
Riguardo ai Piani degli investimenti immobiliari dell’Agenzia del demanio, si ricorda che la medesima Agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), predispone un Piano di investimenti pubblici mirato a sostenere prioritariamente le politiche di risanamento e di riqualificazione inerenti ai seguenti settori (c.d. “interventi comma 140”):
§ difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
§ razionalizzazioni;
§ prevenzione del rischio sismico;
§ investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
§ efficientamento energetico;
§ digitalizzazione delle Amministrazioni statali.
Le occorrenti risorse finanziarie sono allocate sul cap. 7759 (“Somme da trasferire all‘Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale”) dello stato di previsione del MEF. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7759 pari a: 223 milioni di euro per il 2023; 290,6 milioni per il 2024; 270,4 milioni per il 2025 al capitolo 7759.
Ulteriori risorse destinate all’Agenzia del Demanio per i piani di investimenti sono stanziate sul cap. 7754 del medesimo stato di previsione del MEF per “l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale; per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata”. La legge di bilancio 2023 reca uno stanziamento di competenza e cassa sul cap. 7754 pari a: 104,3 milioni di euro per il 2023; 104,7 milioni per il 2024; 103,1 milioni per il 2025 al capitolo 7754.
I piani di investimenti a valere sulle risorse dei capitoli 7754 e 7759 del MEF sono consultabili al link Opere pubbliche, sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio.
Per quanto concerne le principali disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, la già menzionata legge n. 338 del 2000 è stata modificata ed integrata da diversi provvedimenti adottati in attuazione delle misure previste dal PNRR.
Si rammentano in particolare le seguenti misure recate dal PNRR riconducibili alla Missione 4, Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (allegato alla Decisione del Consiglio UE 8 luglio 2021, pp. 394-399):
§ M4C1-27 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2021). Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
§ M4C1-29 (Traguardo da raggiungere entro il 4° trimestre 2022). Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti.
§ M4C1-30 (Obiettivo da raggiungere entro il 2° trimestre 2026). Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo. Quest’ultimo obiettivo prevede la creazione e l’assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo; almeno 7.500 posti letto aggiuntivi sono creati e assegnati ai sensi della citata legge n. 338 del 2000, come modificata.
Tra i principali provvedimenti adottati in attuazione delle misure qui sopra ricordate figurano i seguenti: DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 64, co. 8 (in materia di cofinanziamento statale per alloggi universitari); DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 15 (“Alloggi per studenti”); DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, co. 6-vicies quater (in materia di procedure di acquisizione di posti letto): DL 115/2022 (L. 142/2022), art. 39 (“Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”); DL 144/2022 (L. 175/2022), art. 25 (“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”).
Si veda anche l’art. 28 (rubricato “Disposizioni in materia di housing universitario”) del decreto-legge n. 13 del 2023 in esame, alla cui scheda si rinvia.
Riguardo alle misure del PNRR per favorire la realizzazione di impianti sportivi, si segnala qui solamente il traguardo M5C2-21, Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale, da realizzare entro il primo trimestre del 2023. Tale investimento mira: alla costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; a fornire attrezzature sportive, comprese quelle che prevedono l'applicazione di tecnologie allo sport; a riqualificare e adeguare gli impianti sportivi esistenti (rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). Il connesso obiettivo M5C2-22, da realizzare entro il secondo trimestre del 2026, prevede che siano completati almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive, corrispondenti ad una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Le misure del PNRR qui ricordate sono volte a favorire la rigenerazione delle aree urbane, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia. A tal fine si prevede che almeno il 50 per cento degli investimenti debba essere destinato a nuove costruzioni.
L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, richiamato dalla disposizione in esame, disciplina la procedura da seguire in caso di ricerca di immobili da locare da parte delle Amministrazioni statali, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Nel dettaglio, il citato comma 222 prevede che l’Agenzia del demanio, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerti l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici; b) verifichi la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili in proprietà pubblica presenti sull’apposito applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del demanio (come prescritto dalla norma in esame); c) rilasci il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione, ovvero al rinnovo di quelli in scadenza.
È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello
Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili in locazione.
Si specifica che le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.
Inoltre i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni non possono essere rinnovati qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso il nulla osta prima di sessanta giorni dalla data entro la quale l’amministrazione interessata può esercitare la facoltà di recedere dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione dei prezzi medi di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.
Articolo 16
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
L’articolo 16 prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.
L’Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto.
Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La finalità dichiarata della norma è quella promuovere una gestione del patrimonio immobiliare pubblico orientata al risparmio energetico, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica.
Il comma 1 stabilisce, come sopra accennato, che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono comunque esclusi, specifica il comma in esame, i beni immobili dello Stato già inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia del demanio.
Sono altresì esclusi taluni immobili ricadenti nel demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa - affidati in concessione o utilizzati direttamente dall’amministrazione della difesa - che sono stati già individuati per contribuire alla sicurezza energetica nazionale ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022 (come convertito dalla legge n. 34 del 2022, e successive modificazioni).
L’articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 prevede la possibilità per il Ministero della difesa (anche tramite Difesa e Servizi s.p.a.) di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, per l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. La disposizione si applica anche ai beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.
A tali fini il Ministero può fare ricorso alle risorse stanziate dal PNRR. A tale riguardo, la norma specifica che è richiesto il previo accordo tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, e con l’Autorità politica delegata per il PNRR (Missione 2, v. infra). Inoltre, è previsto l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.
I beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza.
Si ricorda che la Società per azioni Difesa Servizi S.p.a. con socio unico il Ministero della difesa, è disciplinata dall’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militate (decreto legislativo n. 66 del 2010). La Società opera quale strumento organizzativo del Ministero della difesa provvedendo, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni e servizi connessi alle attività istituzionali del Ministero, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Svolge altresì attività di acquisto di beni e servizi.
Alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo in esame possono concorrere:
§ le risorse contenute nei piani di investimento dell’Agenzia del demanio;
§ le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni;
§ le risorse del PNRR, previo accordo fra la medesima Agenzia del demanio e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora gli interventi in parola siano coerenti con gli obiettivi specifici del PNRR e conformi ai relativi principi di attuazione.
Riguardo alle risorse afferenti al PNRR, la disposizione fa esplicita menzione della Missione n. 2, dedicata a “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, avente uno stanziamento di 59,46 miliardi di euro. A questo stanziamento si aggiungono risorse a valere su ReactEU (1,31 miliardi) e del Fondo complementare (9,16 miliardi). Occorre peraltro ricordare come il PNRR sottolinea l’importanza dell’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico come contributo alle sfide comuni e alle cosiddette azioni flagship del NGUE (v. PNRR, p. 33).
La missione 2 è articolata in quattro componenti:
1. Agricoltura sostenibile ed economia circolare (5,27 miliardi);
2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78 miliardi)
3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36 miliardi)
4. Tutela del territorio e della risorsa idrica (15,05 miliardi).
Si prevede, inoltre, che l'Agenzia del demanio possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat[28], per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi delle disposizioni in esame. Tale possibilità è condizionata alla previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 stabilisce che i beni di cui al comma 1 sono da considerarsi aree o superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Alle medesime aree e superfici possono applicarsi le procedure autorizzative previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 (v. riquadro, infra).
Il comma 3 pone in capo all’Agenzia del demanio la cura della progettazione e dell'esecuzione degli interventi in esame di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione mira a promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi.
Per quanto concerne i piani di investimento di competenza dell’Agenzia del demanio, richiamati dal presente articolo, si veda la scheda di lettura dell’articolo 15, inerente al contributo dell'Agenzia medesima all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR.
Il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.
L’emanazione del decreto legislativo n. 199 del 2021 costituisce l’attuazione, almeno parziale, di una pluralità di misure del PNRR. Si ricorda qui solamente il traguardo M2C2-6 (da conseguire entro il primo trimestre 2024). Riforma 1 – Semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore.
L’articolo 20 prevede la delimitazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ai fini della delimitazione l’articolo 20 prevede che:
con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare entro il 13 giugno 2022, verranno fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3). A tale proposito, con il decreto-legge n. 17/2022 (articolo 12, comma 02) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, sono state incluse tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ai fini dello sfruttamento con impianti a fonte rinnovabile (novella al comma 3 dell’articolo 20).
entro i successivi 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti interministeriali attuativi, conformemente a questi ultimi, le Regioni dovranno individuare, con proprie leggi, le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma digitale prevista all’uopo[29]. Nel caso di mancata adozione della legge, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali, interviene lo Stato, in via sostitutiva[30] (comma 4). il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale.
Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, sono considerate aree idonee dal comma 8, (come integrato dall’articolo 12, comma 03 del decreto-legge n. 17/2022 e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto legge n. 21/2022):
i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale (lett. a));
le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del codice dell’ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006) (lett.b)),
le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (lett. c))
i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (c-bis));
per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli (tutela come bene culturale[31])
le aree classificate agricole, distante non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (c-ter, n. 1));
le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti[32], nonché le aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter, n. 2));
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter, n. 3));
i siti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale degli impianti fotovoltaici esistenti, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico. Vi può essere anche variazione d’area purché nei limiti dei 500 metri di cui al primo punto (lett. a)).
L’individuazione di un’area come idonea ai sensi dell’articolo 20 fa sì che si applichi il regime previsto dall’articolo 22, comma 1 del medesimo decreto (rubricato “procedure autorizzative specifiche per le aree idonee”), ai sensi del quale:
nei procedimenti di autorizzazione - ivi inclusi quelli per l’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) [33]- l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque (lett. a));
i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo (lett. b)).
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 6 qui in esame integra queste previsioni, inserendo un nuovo comma 1-bis nel citato articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 22 dispone che la disciplina speciale appena descritta si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
L’articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.
In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
A tale riguardo, giova ricordare come il citato articolo 3, comma 1, lettere cccc) del codice dei contratti pubblici prevede che rientrano tra gli strumenti di acquisto che non richiedono l’apertura del confronto competitivo:
1) le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di negoziazione (lettera dddd) che richiedono l’apertura del confronto competitivo vi sono:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.
Si segnala, inoltre, che il comma 1 stabilisce che la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
Il comma 2, invece, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.
I commi 3, 4 e 5 attengono, in particolare, al conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 – Salute, componente 2 (M6C2).
A tale proposito si ricorda che detta missione contempla l’investimento 1.1 relativo all’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che, a sua volta, comprende il subinvestimento 1.1.1, avente ad oggetto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione, con la precipua finalità di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche. Il fabbisogno per ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo dei servizi sanitari è identificato dalle Regioni.
La milestone M6C2-7 (Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), prevede le seguenti fasi: pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali. I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.
Il decreto del Ministro della salute adottato il 20 gennaio 2022 ha effettuato la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC alle Regioni e alle Province autonome (soggetti attuatori) per i progetti a regia del Ministero della salute e ha definito i target di competenza dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. Il decreto ha previsto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della salute entro il 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ovvero la scadenza del traguardo relativo all’approvazione di tutti i CIS con le Regioni e Province autonome.
Il 21 giugno 2022 è stato emesso dal Ministero della Salute il Decreto di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e i relativi Piani operativi.
Ritornando, quindi, all’esame delle disposizioni in questione, il comma 3 prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Tale incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tale incremento, si prevede che l’aggiudicatario possa esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 4 dispone che gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto per l’investimento come da decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.
Da ultimo il comma 5 prevede che - allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 “Salute” - gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi.
Per le tali finalità, si prevede, infine, che le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.
Articolo 18, commi 1-2
(In materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l’AgID (Azienda per l’Italia Digitale) dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni informatici necessari per l’attuazione del PNRR.
Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Il comma 1 dispone che non si applicano agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR le disposizioni previste dall’articolo 14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 82 del 2005 (ossia il Codice dell'amministrazione digitale), che prevedono (nei casi lì determinati) il parere tecnico da parte dell'AgID.
L'articolo 14-bis del Codice (lì introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 179 del 2016) ha istituito l’Azienda per l’Italia Digitale (AgID), preposta alla promozione dell’innovazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia (e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza).
La lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale prevede, tra i compiti affidati all'AgID, il rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, ove il valore dei contratti sia superiore a 1 milione (se procedura negoziata) o 2 milioni (se procedura ristretta o aperta). Il parere è reso secondo principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati.
Ebbene, la novella disposizione viene a prevedere che siffatta disposizione non si applichi - e dunque venga meno il parere tecnico dell'AgID sulla congruità economica - ai contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per l’attuazione del PNRR.
Siffatta previsione è dettata quale novella (introduttiva di un nuovo comma 3-bis) all'articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Il citato articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento dei beni e dei servizi informatici fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
Il comma 2 stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.
I commi 3 e 4 attribuisce al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al fine di consentirgli di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale - l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.
Il comma 2 novella i commi 3 e 4 dell’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
In particolare, la lettera a) dispone che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati né comunque trattati (oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 50-ter), i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
Non possono comunque essere conferiti, conservati né trattati i dati coperti da segreto o riservati, nell’ambito delle materie sopra indicate.
L'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019. Tale Piattaforma è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
La Piattaforma è una infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma. Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.
La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili). Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.
La lettera b) del comma 2 modifica il comma 4 dell’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, il quale introduce una "strategia nazionale dati".
Con tale definizione si intende la determinazione di tipologie, limiti, finalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e anonimizzati di cui siano titolari le pubbliche amministrazioni.
La novella disposizione prevede che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che (su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.
Articolo 18, commi 3, 4 e 9
(Accelerazione della posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, proroga della validità dei titoli abilitativi ed esenzione dalle procedure autorizzative per interventi minori)
L’art. 18, ai commi 3, 4 e 9, concerne la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l’autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione stradale. Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all’avvio dei lavori - procedono senz’altro all’avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche della comunicazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l’inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.
Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche all’art. 40 del decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni bis), tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche; e sono esentati dall’autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) – non solo per gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea – ma anche per la realizzazione di pozzetti accessori.
Più precisamente, con lo scopo di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR (stabiliti in particolare nel Regolamento 2021/240/UE e nel Regolamento 2021/241/UE) e di semplificare l’attività dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi inerenti al potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese, l’art. 18, nei commi 3, 4 e 9, prevedono:
a) una procedura ricalcata sul modello del silenzio-assenso[34] per la posa in opera di infrastrutture per la banda larga nelle strade, configurando un’interlocuzione a scadenze ravvicinate tra gli operatori e gli enti proprietari della sede stradale (comma 3). Ove già provvisto dell’autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico, richiesta dall’art. 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche, modificato con decreto legislativo n. 207 del 2021), l’operatore può – egli - sollecitare l’ente proprietario (comune, provincia, eccetera) a emanare entro 10 giorni il provvedimento idoneo di regolamentazione (a esempio: restringimento di corsia, chiusura della strada, inversione dei sensi di marcia o quant’altro). Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’operatore può inviare una nuova comunicazione all’ente proprietario da cui, in pratica, decorre un nuovo termine di 5 giorni, dopo il quale egli può dare inizio ai lavori, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e secondo le specifiche tecniche indicate nella comunicazione medesima. Resta ferma la possibilità per l’ente che riceve la comunicazione – entro lo stesso termine dei 5 giorni – di comunicare agli operatori la necessità di rispettare ulteriori prescrizioni o di differire l’intervento sulla strada, al massimo per altri 5 giorni. La disposizione appare ispirata alla logica di rendere più rapida l’effettiva esecuzione delle opere, dal momento che – giova ribadire - il soggetto pubblico o privato che procede ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni, ai sensi del citato art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche.
b) una novella all’art. 40 del decreto legge n. 77 del 2021, in virtù della quale – con l’aggiunta di un comma 5-quater – la validità dei titoli abilitativi per le operazioni di realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga è prorogata di 24 mesi dalla loro scadenza ordinaria. La disposizione ha cura di precisare che sono prorogati i termini di validità:
o di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), vale a dire quelli inerenti al permesso a costruire;
Al proposito, il comma in commento puntualizza che la proroga si applica anche se una proroga sia stata già accordata, ai sensi:
ü dell’art. 15, comma 2, del medesimo testo unico sull’edilizia;
ü dell’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia);
ü dell’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020 (c.d. Semplificazioni);
ü dell’art. 10-septies del decreto legge n. 21 del 2022 (c.d. Ucraina)
o delle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Si valuti l’opportunità di chiarire che questa disposizione si applica a patto che i vari termini non siano ancora scaduti.
c) un’ulteriore novella all’art. 40 del decreto legge n. 77 del 2021, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 4. Val la pena – per comodità - evidenziare la portata della novella mediante il testo a fronte (le modifiche sono evidenziate con sottolineatura):
Art. 40, comma 4, decreto legge n. 77 del 2021 ante decreto legge n. 13 |
Art. 40, comma 4, decreto legge n. 77 del 2021 post decreto legge n. 13 |
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. |
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrtture, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e all’art. 25, commi da 8 a 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. |
In pratica, l’esenzione dalle procedure autorizzative – già prevista per gli interventi eseguiti con micro e mini trincea – viene estesa ai pozzetti accessori.
Inoltre, per tali minori interventi, viene esclusa l’applicabilità della verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall’art. 25, commi da 8 a 12, del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016).
Si valuti l’opportunità di rivedere la collocazione di questa disposizione che dovrebbe precedere quella di cui al comma 4.
Articolo 18, commi 5-8 e 10
(Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
L’articolo 18, commi da 5 a 8 e 10, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente:
- prevedendo l’invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria;
- richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell’essere interessati dall’installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- estendendo anche agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;
- escludendo determinati interventi dall’obbligo di autorizzazione preventiva regionale all’inizio dei lavori in zona sismica;
- escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici;
- vincolando i Comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L’articolo 18, ai commi da 5 a 8 e 10, apporta modifiche agli articoli 44 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, volte a semplificare le procedure di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Il comma 5 della disposizione in commento incide sul contenuto degli articoli 44, 45, 46 e 54.
Più nel dettaglio, con una modifica al comma 2 dell’articolo 44, si prescrive l’invio in formato digitale e mediante PEC dell’istanza all’ente locale per l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.
Inoltre, è modificata, al comma 7, la procedura da seguirsi nell’ipotesi in cui l’installazione delle predette infrastrutture risulti subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004: alla conferenza di servizi che il responsabile del procedimento è tenuto a convocare entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, infatti, prendono ora parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001.
Si ricorda che la legge n. 36 del 2001 è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L’articolo 14 impone specificamente alle amministrazioni provinciali e comunali, a tal fine utilizzando le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), di svolgere funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sugli effetti anche a lungo termine dell’esposizione a tali campi.
All’esito della modifica normativa risulta, pertanto, stabilito che a prendere parte alla conferenza di servizi siano le amministrazioni, gli enti e i gestori che risultino al contempo coinvolti nel procedimento e interessati dalla installazione, laddove, nella versione precedente, i soggetti convocati erano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (quindi, indipendentemente dall’ubicazione dell’installazione), gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione (quindi, indipendentemente dal loro coinvolgimento nel procedimento), nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, cui la modifica in commento aggiunge anche le agenzie.
Anche all’articolo 45, commi 1 e 2, è inserita la previsione secondo la quale sia la trasmissione all’ente locale, sia il contestuale invio di una copia all’organismo di controllo (di cui all’articolo 14 della legge n. 36 del 2001, v. supra), della SCIA relativa all’installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive debbano avvenire in formato digitale e mediante PEC.
Una modifica di identico tenore interessa l’articolo 46, comma 1, dove anche per la comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, valori e obiettivi relativi ad interventi non sostanziali degli impianti è prescritta la trasmissione all’ente locale in formato digitale e mediante PEC.
Da ultimo, all’articolo 54, comma 1, il divieto ivi previsto di imporre oneri o canoni, ulteriori rispetto a quelli già stabiliti nel Codice delle comunicazioni elettroniche, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, è esteso anche agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, in aggiunta ai soggetti già previsti, ossia le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali.
Il comma 6 della disposizione in esame esonera dall’obbligo di autorizzazione preventiva per i lavori in zone sismiche rilasciata dall’ufficio tecnico della Regione, ex articolo 94 del Testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001):
v gli interventi di cui all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, purché relativi agli impianti delle opere che siano localizzati in zone a bassa sismicità (articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001) o considerati di minore rilevanza ovvero del tutto privi di rilevanza sismica (articolo 94-bis del medesimo d.P.R.);
Gli interventi di cui all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguardano l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle relative caratteristiche di emissione e, in specie anche, l'installazione di torri, tralicci, ripetitori, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione.
Quanto alla classificazione di rilevanza in base all’articolo 94-bis del Testo unico edilizia, sono considerati:
· interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
o gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità;
o le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere considerati “rilevanti” in quanto edifici di interesse strategico, opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche;
o le nuove costruzioni diverse da quelle considerate “rilevanti” (le quali ultime sono le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche);
o le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli;
· interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
o gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
v gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, vale a dire:
· installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (articolo 45);
Sul punto, si segnala che già il comma 4 dell’articolo 45 dispone che, nel caso in cui tali interventi siano rilevanti ai fini sismici, la SCIA da presentarsi all’ente locale dev’essere corredata dall’asseverazione del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da un professionista abilitato e inviata al Genio Civile; in base al successivo comma 5, viceversa, per gli interventi di minore rilevanza è sufficiente il mero deposito del progetto redatto da un professionista abilitato, mentre gli interventi privi di rilevanza sono esclusi dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi al Genio Civile;
· modifiche delle caratteristiche degli impianti di reti di comunicazione elettronica già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (articolo 46);
· installazione e attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione (articolo 47);
· installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico (articolo 49).
Tuttavia, ai sensi del medesimo comma 6 in commento, qualora tali interventi prevedano l’esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati in località sismiche, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
Il comma 7 esclude, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge n. 1766 del 1927 (legge di riordino degli usi civici), vale a dire dell’autorizzazione del Ministero dell’economia senza la quale i Comuni e le associazioni agrarie non potrebbero alienare o mutare la destinazione dei terreni “convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”.
Dall’altro lato, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra), nonché di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), a mente del quale sono comunque di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
Il successivo comma 8 modifica l’articolo 8, comma 6, della già citata legge quadro n. 36 del 2001 (v. supra), al fine di vincolare i Comuni, in sede di adozione del regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche (v. supra).
Infine, il comma 10 modifica l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
L’articolo 12 dispone relativamente al coordinamento con le disposizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche, stabilendo in via generale la prevalenza di queste in caso di conflitto con le disposizioni del medesimo decreto n. 33.
Il suo comma 3 fornisce l’interpretazione dell’articolo 93, comma 2, ed è tale riferimento normativo ad essere sostituito con il richiamo all’articolo 54, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, mantenendo per il resto fermo che esso si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
Si tratta di una misura di coordinamento normativo derivante dalla riscrittura del Codice delle comunicazioni elettroniche operata dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 2021, che ha così attuato la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Per approfondimenti in merito, si rinvia al dossier di documentazione, segnalando, altresì, che sul relativo schema la IX Commissione Trasporti approvò, nella seduta del 12 ottobre 2021, un parere favorevole con osservazioni.
Il contenuto del vecchio articolo 93 è, così, confluito nel nuovo articolo 54, cui pertanto occorre fare rinvio per la disciplina vigente in merito al divieto di imporre altri oneri per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 18, comma 11, lett. a)
(Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)
L’articolo 18, comma 11, lett. a), apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).
L’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti.
La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l’andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori predisposti dalle autorità di regolazione per i SPL a rete (articolo 7), dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri per i SPL non a rete (articolo 8) e dalle regioni e dalle province autonome (articolo 9).
La ricognizione rileva altresì l’entità del ricorso all’affidamento a società in house, gli oneri e l’impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti.
Con le modifiche in esame si precisa che la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio (modifica al secondo periodo).
Inoltre la ricognizione rileva la misura del ricorso non solo agli affidamenti alle società in house, ma anche agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo (modifica al terzo periodo).
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 30 la ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale prevede una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. In sede di prima applicazione la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori è effettuata entro il 31 dicembre 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022).
Articolo 18, comma 11, lettera b)
(Trasparenza nei servizi pubblici locali)
L’articolo 18, comma 11, lettera b), modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
L’articolo 18, comma 11, lettera b), del decreto legge in commento modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento, di cui al predetto comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35 del medesimo decreto legislativo n. 201 del 2022.
L’articolo 32 del decreto legislativo n. 201 del 2022 concerne la materia del trasporto pubblico locale, rispetto alla quale si prevede una parziale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legislativo citato[35]. Il successivo articolo 35 del decreto legislativo n. 201 dispone invece, in via generale, che le disposizioni dello stesso non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.
Si ricorda infine che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022, gli atti indicati nel comma 2 sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al predetto comma 2. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, con le medesime modalità:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300[36], della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
La relazione tecnica evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica
di impatto ambientale)
L’articolo 19 prevede (al comma 1) l’integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). É altresì prorogato al 2025 il termine di operatività del contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente per le esigenze del PNRR (commi 3 e 4).
Procedimenti integrati di VIA-AIA (comma 1)
Il comma 1, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, prevede che i procedimenti di VIA e AIA (disciplinati rispettivamente dai titoli titoli III e III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) sono coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista.
Lo stesso comma disciplina la composizione del gruppo istruttore, stabilendo che lo stesso è formato:
- da quattro componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale.
Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e VAS nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il comma 2-bis del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC[37].
L’articolo 8-bis dispone invece che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alle norme in materia di AIA.
Viene altresì precisato che tali citati componenti sono designati dai rispettivi Presidenti delle Commissioni citate.
Il comma 1 dispone altresì che l’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA in questione:
- è unica;
- e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del Codice dell'ambiente.
Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 23 del Codice dell'ambiente disciplina la presentazione dell'istanza di VIA, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione dei relativi atti. Il successivo art. 29-ter disciplina invece i contenuti della domanda di autorizzazione integrata ambientale.
Lavori istruttori in videoconferenza (comma 2, lettera a))
Il comma 2, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.
La proroga in esame interviene sul termine previsto nell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.
Tale facoltà, concessa dal citato ultimo periodo fino al 31 dicembre 2023, in virtù della proroga in esame potrà quindi essere esercitata fino al 31 dicembre 2024.
Si fa notare che sul medesimo termine interviene anche il D.L. 198/2022: il comma 8-ter dell’articolo 11 di tale decreto, inserito dalla legge di conversione (L. 14/2023, pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 2023), prevede infatti la proroga del termine in questione fino al 30 giugno 2024.
Rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico (comma 2, lettere b) e c))
Il comma 2, lettera b), elimina, dal novero dei documenti che compongono l’istanza di VIA e che devono essere trasmessi dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.
Si fa notare che tale atto (la cui disciplina è contenuta nell’art. 25 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) era stato recentemente introdotto tra i documenti componenti l’istanza di VIA dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Il comma 2, lettera c), introduce una disposizione (nuovo comma 2-sexies dell’art. 25 del Codice dell'ambiente) volta a precisare che in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico (disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi (prevista dal D.Lgs. 42/2004).
Contingente di esperti per la transizione ecologica (commi 3 e 4)
Il comma 3 prevede che il contingente di esperti assegnato (dall’art. 34 del D.L. 152/2021) al Ministero dell’ambiente nel numero massimo di 152 unità – al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, nonché per fornire supporto alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il citato Ministero – è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
La relazione illustrativa sottolinea che “tale proroga si rende necessaria al fine di consentire che il supporto del predetto contingente – all’attualità previsto fino al 2023 – prosegua lungo l’arco temporale del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti del Piano”.
Nel dettaglio, i numeri 1) e 2) della lettera a) del comma in esame provvedono a sostituire, nel comma 1 del citato articolo 34 del D.L. 152/2021, il riferimento all’anno 2023 (ultimo anno di operatività del contingente in questione, ai sensi del testo previgente) con quello all’anno 2025, sia in relazione al termine di operatività sia in relazione al termine per la corrispondente copertura finanziaria.
Si ricorda, in relazione alla copertura finanziaria, che il testo previgente del comma 1 dell’art. 34 citato prevedeva un limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Tale limite di spesa, in virtù della proroga di cui trattasi, opera quindi per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025. La relazione illustrativa sottolinea che tale limite di spesa corrisponde ad una “stima di compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui per ciascun esperto”.
Alla luce di tale estensione, il numero 3) della lettera a) dispone che i contratti degli esperti selezionati possono essere conseguentemente prorogati fino al 31 dicembre 2025.
La lettera b) introduce una disposizione (nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.L. 152/2021) volta a disciplinare il conferimento degli incarichi di esperto di cui trattasi. Tale disposizione prevede infatti che:
- i citati incarichi sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che definisce l’oggetto dell’attività da svolgere e la durata dell’incarico stesso;
- a tale decreto è allegato il curriculum vitae dell’esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell’oggetto dell’attività.
La lettera c) interviene sulla disposizione recata dal comma 3 del succitato art. 34 del D.L. 152/2021, che nel testo previgente autorizzava la spesa massima annua di 1,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente in questione. L’intervento è volto ad estendere il limite di spesa (previsto dal testo previgente per i soli anni 2022 e 2023) fino a tutto il 2025.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga in questione, prevedendo che agli stessi, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 20
(Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR)
L’art. 20, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L’articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.
Si ricorda che la Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita dall’art. 29 del D.L. 77/2021, qui oggetto di novella, al fine di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» previsti dal Piano (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).
Per comprendere come la nuova disciplina incida su quella previgente, è utile qui utile ricordare come, il comma 1 dell’art. 29 in parola, oltre a istituire la Soprintendenza e a chiarirne la finalità, specifica che la Soprintendenza speciale è un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026.
Il comma 2, come subito si vedrà, riguarda i poteri e le funzioni della Soprintendenza speciale.
Il comma 3, dispone che sia il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero a ricoprire l'incarico di direttore della Soprintendenza speciale. In proposito, si stabilisce che ad esso spetti la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
Ai sensi del comma 4, presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica. Di essa fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Il comma 4 prevede altresì che il contingente di esperti sia reclutato per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 5 quantifica gli oneri del presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e dispone che ad essi si provveda come segue: i) quanto a 1.550.000 per l'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; ii) quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.
L’art. 20 qui in commento, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR, anzitutto sostituisce – come anticipato – il comma 2 dell’art. 29, relativo ai poteri e alle funzioni della Soprintendenza speciale, nel modo seguente:
Testo previgente |
Testo novellato |
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. |
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. |
La modifica si sostanzia nel fatto che prima della novella l’attribuzione alla Soprintendenza speciale delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal PNRR aveva carattere di eccezione, radicandosi in tre casistiche: 1) l’ipotesi in cui i beni culturali e paesaggistici fossero sottoposti a VIA in sede statale; 2) l’ipotesi in cui tali beni rientrassero nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero; 3) in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Piano, in avocazione o sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
Nel nuovo testo, invece, la competenza della Soprintendenza all’adozione del provvedimento finale, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, diviene la regola.
Inoltre, nel vecchio testo l’avvalimento delle Soprintendenze per l’attività istruttoria era configurato in termini aggiuntivi («si avvale anche»), mentre ora è configurato, anche qui, come regola («avvalendosi di»). Tale modifica testuale, però, è considerata meramente formale da parte della relazione illustrativa, ove si afferma che «resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio».
I commi 2-5 dell’art. 20 del D.L. 13/2023 recano le conseguenti previsioni organizzative e finanziarie, che in parte modificano, senza però novellarle, le previsioni dell’art. 29 del D.L. 77/2021 e dell’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022. Si valuti l’opportunità di riformulare le modifiche in forma di novella o di sostituzione del testo.
In particolare, il comma 2 prevede che per gli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale di cui all'art. 29, comma 4, del D.L. 77/2021, nonché per quelli previsti dall’art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022 (cioè, gli ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale che possono integrare la predetta segreteria tecnica: cfr. per approfondimenti il relativo dossier) l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui (anziché i 50.000 oggi previsti).
Si precisa, con disposizione innovativa, che il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS 165/2001, e al personale in regime di diritto pubblico previsto dall’art. 3 dello stesso D.LGS. 165/2001, si applica, per i primi, quanto previsto dall'art. 53 dello stesso D.LGS. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre al secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
Gli incarichi – in linea con quanto già attualmente previsto – sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque – con limite oggi non presente nel testo – non oltre la data del 31 dicembre 2025.
Il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 2 si applichino anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del D.L. 13/2023. Fa parziale eccezione la previsione secondo cui il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale, che si applica limitatamente all’attività successiva all’entrata in vigore del decreto.
Il comma 4, modificando le corrispondenti autorizzazioni di spesa, stabilisce che per le finalità sopra illustrate il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 (che si sommano ai 1.500.000 milioni d euro già previsti dal comma 4 dell’art. 29 del D.L. 77/2021) e quello previsto per l’integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l’anno 2024 (che si sommano ai 1.500.000 milioni d euro già previsti dal comma 2 dell’art. 51 del D.L. 50/2022). Per le medesime finalità, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l’anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segretaria tecnica.
Il comma 5, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 21
(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
L’articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ("Osservatorio", d'ora in poi). La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
In particolare, destinatari dell'indennità predetta, in base al comma 1 dell'articolo in commento, sono i cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che, in base al richiamato articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18[38], integrano la composizione dell'Osservatorio.
L'articolo in esame dispone dichiaratamente in attuazione dell’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77[39], comma col quale - come osservato dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge in conversione - sono stati attribuiti all’Osservatorio specifici compiti di monitoraggio delle "riforme in attuazione del PNRR".
Sul piano redazionale, si valuti l’opportunità di sostituire, nell’articolo in esame, l’espressione “monitoraggio delle riforme del PNRR” con la locuzione “monitoraggio delle riforme attuative del PNRR” (v. sopra).
In base al comma 2, alla copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità in questione si provvede a valere sullo stanziamento destinato al funzionamento dell’Osservatorio, di cui al richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86[40] (stanziamento pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019).
Si ricorda che l'Osservatorio è un organismo istituito dall'art. 3 della legge 18/2009 allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104[41].
L'Osservatorio, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e i suoi componenti, in numero non superiore a quaranta, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (ai 40 componenti anzidetti si aggiungono i 5 esperti cui fa riferimento l’articolo in esame). Con D.M. 6 luglio 2010, n. 167 ne è stata dettata la disciplina di livello regolamentare; in data 15 maggio 2019 l'Osservatorio ha inoltre adottato il proprio regolamento interno.
In base all'art. 4, co. 3, del predetto D.M. n. 167/2010, ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Si ricorda, altresì, che la Missione 5 " Inclusione e Coesione" del PNRR, nella Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (M5C2.1) prevede interventi specifici rivolti alle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento all'investimento 1, definendo la componente sociale dell'assistenza territoriale, sono complementari agli investimenti della Componente 1 della Missione 6 "Salute", che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi territoriali a questa collegati.
Sono inoltre previsti due interventi di riforma legislativa:
- legge delega sulla disabilità (già adottata, v. al riguardo legge n. 227 del 2021);
- sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti. I cardini della riforma (legge delega da adottare entro la primavera 2023[42]), in parte anticipata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, della legge n. 234 del 2021), sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale; il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente 1 della Missione 6 "Salute"; la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie; la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali, da utilizzare quando la permanenza nel contesto familiare non è più possibile o appropriata.
Si ricorda, infine, che è stata adottata una Direttiva del Ministro per la disabilità alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità (Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022). Tale Direttiva, al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009, ha individuato alcuni principi chiave a cui le Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse. Essa prevede che le Amministrazioni centrali, per ogni intervento di cui sono titolari, elaborino due distinti report (previsionale e conclusivo), i quali devono essere inviati all’Osservatorio.
Articolo 22
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni.
Attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (comma 1).
Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2).
Autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (commi 3-6).
L'articolo 22 reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attinenti a:
ü gli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio;
ü la normativa antincendio, per progetti di impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
ü l'assunzione straordinaria (in taluni casi anche mediante scorrimento delle graduatorie) di complessive 112 unità di personale, con correlativo incremento della dotazione organica.
Si espone dapprima il contenuto delle disposizioni recate dai commi da 3 a 6, relative alle assunzioni straordinarie (di cui invero non è presente menzione, nell'intestazione dell'articolo).
Il comma 3 autorizza l'assunzione straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e con incremento della dotazione organica correlativa[43], aggiunge il comma 4) - di un contingente massimo di 112 unità.
Questo, a decorrere dal 1° marzo 2023.
L'articolazione interna di tale contingente di personale è la seguente:
36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionale.
Per le assunzioni nei ruoli degli ispettori or ricordati, nonché per le assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell’anno 2023 entro le facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni, già espletati o da concludersi nel corso del 2023. Così il comma 5.
L'autorizzazione di spesa è recata infine dal comma 6.
La sua quantificazione (da intendersi commisurata, riferisce la relazione tecnica alle misure stipendiali ed indennitarie del più recente rinnovo contrattuale, quello per il triennio 2019-2021, nonché comprensiva del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio o 'scatti' introdotto dall’articolo 1, commi 98 e 99, della legge n. 234 del 2021, e per il personale non direttivo e non dirigente, dell’incremento del valore delle indennità di rischio e mensile, previsto dall'articolo 22-bis del decreto legge n.115 del 2022) è la seguente:
5,62 milioni per l’anno 2023; 6,73 milioni per l’anno 2024; 6,96 milioni per l’anno 2025; 7 milioni circa per l’anno 2026; 7,03 milioni per l’anno 2027; 7,04 milioni per l’anno 2028 e 2029; 7,1 milioni per l’anno 2030; 7,16 milioni a decorrere dall’anno 2031.
Le risorse sono attinte al Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di bilancio 2022 (cfr. articolo 1, comma 607 della legge n. 234 del 2021).
L'opzione che sottende - con riferimento ad un tempestivo esame dei progetti del PNRR ai fini antincendio - alle disposizioni sopra sunteggiate è dunque un'assunzione a tempo indeterminato di personale.
Riporta la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell’ambito della vigilanza ispettiva”. A fronte di questa attività 'ordinaria', “si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti”.
Donde l'istanza di un potenziamento della struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo.
Di diverso contenuto sono le previsioni dettate dai primi due commi di questo articolo del decreto-legge.
Il comma 1, in particolare, ha ad oggetto gli interventi di manutenzione sugli impianti fotovoltaici che alimentino le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo (o sugli immobili, dotati di impianti fotovoltaici).
La disposizione attribuisce siffatta opera di manutenzione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno (che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri).
Rimane salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche (i quali erano - nella disciplina previgente - gli esclusivi decisori, assieme con l'Agenzia del demanio, degli interventi manutentivi e di riqualificazione energetica su immobili in uso alle amministrazioni statali: cfr. l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2012).
Inoltre, prevede che i direttori regionali del Corpo possano convocare conferenze di servizi (la cui disciplina, com'è noto, è posta dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici (ex articolo 3 del d.P.R. n. 383 del 1994: è il regolamento che disciplina la localizzazione delle opere di interesse statale), ove necessario.
Questo, per gli interventi di manutenzione sopra ricordati o per altri interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo.
Per tale convocazione della conferenza di servizi, è prescritta la previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche.
Ricorda la relazione illustrativa come tra i progetti del PNRR figuri il rinnovamento del parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’introduzione di 3800 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, utilizzati nei centri urbani e nelle sedi aeroportuali, con le relative stazioni di ricarica.
Al fine di contribuire, in tal modo, alla de-carbonizzazione dei trasporti, complessivi 424 milioni sono destinati all'acquisizione da parte del Corpo di: 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani; 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane; 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali aeroporti.
Sono previste inoltre 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di servizio, le quali dovranno essere collegate ad impianti fotovoltaici (da realizzare ex novo o modificando quelli esistenti).
Di qui la rilevanza dell'attività manutentiva di tali impianti (per assicurare continuità nell’erogazione dell’energia), di cui tratta la disposizione sopra esaminata.
Il comma 2 detta disposizione in materia di normativa antincendio.
Prescrive un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando del Corpo nazionale dei vigili territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni (nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti) tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Il termine di tre giorni decorre dalla ricezione della documentazione.
Qui si fa riferimento alla disciplina posta dal d.P.R. n. 151 del 2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”).
Essa dispone (all'articolo 3) che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C del medesimo regolamento, siano tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
La nuova disposizione interviene dunque per dare certezza temporale e speditezza al momento di avvio del procedimento di vaglio antincendio testé ricordato.
Qui il link all'allegato I del d.P.R. n. 151 del 2011, nel quale figurano le attività in categoria B e C cui si riferisce la novella previsione.
Articolo 23
(Equipe formative territoriali)
L’articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).
Nel dettaglio, ciò avviene aggiungendo un periodo all’art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l’art. 1, comma 725 della legge di bilancio 2019 ha previsto che, al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fossero individuate dal Ministero dell'istruzione (e del merito) le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
Ora, la disposizione in commento prevede che, per le finalità di cui sopra, come integrate dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, (L.79/2022), negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
Si ricorda che il suddetto art. 47, comma 1, del DL 36/2022 ha previsto che - al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui sopra e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.
Si ricorda che la citata autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo della legge 107/2015 è di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ed è destinato a finanziare il suddetto Piano nazionale per la scuola digitale di cui all’art. 1, commi 56 e seguenti della medesima legge n. 107 del 2015.
Tali risorse – riferisce la relazione tecnica - sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva dunque che la disposizione in esame intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all’art. 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 e relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR, secondo quanto già previsto dall’art. 47, comma 1, del DL 36/2022.
In particolare – prosegue la relazione illustrativa - per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, attualmente in corso era stato previsto il semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche al 50% dell’orario di servizio per un numero pari a 200 unità. “In considerazione degli obiettivi del PNRR è stato ritenuto opportuno ritornare alla soluzione dell’esonero dal servizio, già sperimentata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per un numero inferiore di docenti specificamente dedicati a tali attività. A questi si aggiungono, come già previsto dal citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non oggetto di modifica, n. 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale per i medesimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Pertanto, si tratta di n. 100 docenti in esonero dal servizio presso le istituzioni scolastiche e di n. 20 docenti in comando presso gli Uffici scolastici regionali e l’Amministrazione centrale”.
Considerato che la disposizione in commento non indica puntualmente quali siano i milestone e i target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche cui ci si riferisce (con l’indicazione della Missione, della Componente e dell’investimento del PNRR di riferimento), se si analizzano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito che si riferiscono alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, si segnalano i seguenti:
- Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4C1-Investimento 2.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 800 milioni di euro, destinati a creare un sistema permanente per lo sviluppo della didattica digitale e delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico. L’obiettivo che si persegue, al 31 dicembre 2024, è quello di formare almeno 650.000 unità di personale scolastico;
- Nuove competenze e nuovi linguaggi (M4C1-Investimento 3.1), per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 1,1 miliardi di euro per promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione. In particolare, l'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. È presente un primo obiettivo, al 30 giugno 2025, che tende a far sì che almeno 8.000 scuole a quella data avranno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/2025 e un secondo obiettivo, sempre al 30 giugno 2025, di realizzare almeno 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti;
- Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori (M4C1-Investimento 3.2), che prevede complessivi 2,1 miliardi di sovvenzioni, per mezzo delle quali si intende accelerare la transizione digitale del sistema scolastico italiano con quattro iniziative: 1) trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con l’introduzione di dispositivi didattici connessi; 2) creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo; 3) digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche; 4) cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici. Il primo traguardo, da realizzare entro il 30 giugno 2022, che prevedeva l’adozione del Piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano, è stato raggiunto con l’emanazione del D.M. n. 161 del 14 giugno 2022 con cui è stato adottato il Piano. Vi è, poi, un successivo obiettivo al 31 dicembre 2025, che prevede la trasformazione di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi per mezzo del Piano Scuola 4.0.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell’art. 23, si valuti l’opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione in commento.
Per un approfondimento sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione tematica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 24
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
L’articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l’utilizzo dei ribassi d’asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all’affidamento diretto dei servizi connessi. Il comma 4 prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative.
Nel dettaglio, il comma 1 consente l’utilizzo per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi ai medesimi interventi.
Secondo la relazione illustrativa, il comma 1 consente l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, laddove ancora disponibili. Nello specifico, la norma si rende necessaria poiché si tratta di disposizioni autorizzative risalenti nel tempo. Per questi interventi, infatti, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ivi compresi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La possibilità di utilizzare i ribassi d’asta non è quantificabile. Pertanto, è possibile che gli stessi, una volta maturati, restino nella disponibilità degli enti locali per i medesimi interventi e per le medesime finalità.
La RT osserva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l’utilizzo dei ribassi d’asta, come peraltro già previsto in via generale dall’articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022[44]. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021.
Nell'articolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è menzionata.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).
La realizzazione del Piano avviene mediante il raggiungimento dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) che rappresentano le tappe intermedie e finali degli Investimenti e delle Riforme nei quali il Piano si articola.
L'investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), compreso nella M4C1.3 (Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture) del PNRR, ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono:
Miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2;
Aumento della sicurezza strutturale degli edifici.
Particolare attenzione è riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. Il Ministero dell’Istruzione gestirà il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di tutti gli interventi. La realizzazione degli interventi e delle opere avverrà sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici pubblici.
Il piano di riqualificazione proposto mira a ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici scolastici.
Ulteriori risorse destinate al settore Istruzione finanziano investimenti presenti nella Missione 2 ("Rivoluzione verde e transizione ecologica"), nell'ambito della Componente 3 ("Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici").
In particolare, nell'ambito della Componente 3, area d'intervento efficientamento energetico edifici pubblici, è presente, per 0,8 miliardi di euro, il seguente investimento:
· Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (M2C3-I 1.1-5-6) (a titolarità del MIM).
L’art. 55 del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) come modificato dall’art. 24, co. 6, lett. a), n. 1, del D.L. 152/2021 - ha previsto che per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
il MI predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori (co. 1, lett. a), n. 1);
il Ministero comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento (co. 1, lett. a), n. 1-bis);
in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 dello stesso D.L. (co. 1, lett. a), n. 2);
fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (co. 1, lett. a), n. 3);
gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione (co. 1, lett. a), n. 4);
l’autorizzazione per interventi su beni culturali (art. 21, d.lgs. 42/2004) è resa dall'amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del Sopraintendente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento (art. 146, co. 8, d.lgs. 42/2004) è reso entro 30 giorni (co. 1, lett. a), n. 5).
Il DM 343 del 02-12-2021 ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi. In particolare, l'articolo 5 ha ripartito risorse pari ad € 500.000.000,00 su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al decreto stesso, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente:
a) numero studenti delle scuole statali: 50%;
b) numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%.
Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.
L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero dell’istruzione procede direttamente all’individuazione degli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.
Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”).
A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.
Il DM n. 51 del 7 marzo 2022 ha definito un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.
Il DM n. 308 del 28 novembre 2022, ha fissato il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici”.
Il DM n. 318 del 6 dicembre 2022 ha approvato una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano nazionale di ripesa e resilienza –– Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.
Si veda anche la presentazione del Piano di edilizia scolastica PNRR del 6 dicembre 2022. Qui il comunicato.
Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-bis all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020).
La nuova disposizione prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.
L’articolo 7-ter, comma 1, del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020), da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) ha esteso fino al 31 dicembre 2026 l'esercizio dei poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19. I commissari operano nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ivi inclusa la deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). I contratti relativi all'esecuzione di interventi di edilizia scolastica sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame (si veda sopra);
b) possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).
La disposizione richiamata prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo differenti modalità, tra le quali l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Il comma 6-quater dell’articolo 10 del D.L. 77/2021, introdotto dall’articolo 32 del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) ha attribuito ad Invitalia S.p.A. il compito di promuovere la definizione e la conclusione di appositi accordi-quadro, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.
L’art. 10 del D.L. 77/2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, in particolare, quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, prevedendo che le amministrazioni interessate possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda del dossier sul D.L. 77/2021.
L'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha disciplinato la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Si prevede, in particolare, l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. La qualificazione, conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo, ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
L’accordo-quadro, previsto dall’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei contratti pubblici in relazione alle soglie di importo, mentre è specificato che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice dei contratti pubblici. In particolare, tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
Il comma 6-quater in esame stabilisce che i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi-quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono a carico delle convenzioni previste dal comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021.
La disposizione in esame è volta ad accelerare l’avvio degli investimenti previsti dall’art. 10 del D.L. 77/2021 mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l’impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d’intesa con le amministrazioni interessate.
Il comma 5 dell’art. 10 del D.L. 77/2021 attribuisce al MEF, per le società in house statali, la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
Nel corso del 2022, il MEF, con la direttiva del 17 gennaio 2022, ha fornito la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le province autonome e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 5 autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica) del PNRR (si veda sotto).
La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che la misura si rende indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall’altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.
A tali oneri, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica (articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 65/2017).
Il comma 6 sostituisce il sesto periodo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021).
L’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 152/2021, ha previsto l'indizione di un concorso di progettazione al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica). In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
Come evidenzia il PNRR, p. 144, in relazione all'investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non sono tecnicamente ed economicamente convenienti. In questi casi, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici, in particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi.
Questa linea di investimento si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.
In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq, con conseguente beneficio su circa 58 mila studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno 50 per cento (3,4 Ktep all’anno) che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.
Il comma 2 dell'articolo 24 prevede che il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00.
La disposizione novellata precisa innanzi tutto che è corrisposto un premio ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici. Si specifica inoltre che gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L., n. 77/2021 (L. n. 108/2021), affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi.
Il comma 5 dell’articolo 48 stabilisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.
L’affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.
Secondo quanto si evince dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, pp. 146-147, l’investimento ha l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali. Ciò consentirà di completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani, dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.
La dotazione finanziaria di 2,1 miliardi di euro è quindi finalizzata a favorire il potenziamento delle infrastrutture per la connettività e la dotazione di strumenti digitali per la didattica in tutte le istituzioni scolastiche, mediante interventi quali la realizzazione di reti cablate e wireless in tutti gli edifici scolastici, la trasformazione digitale di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi dotati di attrezzature digitali avanzate e la creazione di laboratori per l’apprendimento delle professioni digitali nelle scuole secondarie di secondo grado. A tali risorse si aggiungono ulteriori 900 milioni circa di risorse FESR a valere sul REACT-EU. Tali risorse consentiranno a tutte le scuole di utilizzare strumenti per la didattica sia di base (monitor digitali, notebook di cui dotare individualmente gli studenti, tablet, etc.) che specifici (strumenti digitali per lo studio delle STEM e per la produzione artistica e creativa, kit e strumenti di robotica educativa, attrezzature per la didattica in realtà virtuale e aumentata, per l’Internet of Things, kit e software di programmazione, etc.).
Nell’ambito dei progetti in essere, le scuole sono state dotate di dispositivi digitali individuali e di dispositivi di fruizione collettiva (schermi digitali) per il pieno utilizzo della didattica digitale integrata, mentre è in corso di attuazione la realizzazione di spazi per lo studio delle STEM dotati di attrezzature digitali, grazie a un finanziamento di 99 milioni di euro a favore di oltre 6.100 scuole.
Il 14 giugno 2022 è stato adottato il decreto “Scuola 4.0”, finalizzato a trasformare 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento e a realizzare laboratori per le professioni digitali nelle scuole del secondo ciclo.
Con decreto del Ministro dell’8 agosto 2022 sono state già ripartite e destinate alle istituzioni scolastiche le risorse pari a complessivi 1,72 miliardi di euro.
Il decreto prevede le seguenti destinazioni:
1.296 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi, di cui il 40 per cento in favore delle scuole situate nelle Regioni del Mezzogiorno;
424,8 milioni per l’attuazione dell’azione relativa alla realizzazione di un laboratorio per le professioni digitali del futuro, di cui il 41,3 per cento in favore delle scuole delle regioni del Mezzogiorno.
Le scuole seguiranno una specifica roadmap, definita nel Piano Scuola 4.0, per la presentazione dei progetti esecutivi (dicembre 2022) e per la realizzazione degli interventi.
Inoltre, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022, p. 136, informa anche che il 1° luglio 2022, in attuazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (https://pnrr.istruzione.it/bando/). Il concorso si articola in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate; nella seconda fase, le prime 5 proposte selezionate dalla Commissione giudicatrice dovranno essere sviluppate in progetti di fattibilità tecnica ed economica. Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative per tutte le aree. Sempre in data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che dovranno concludere i lavori della prima fase del concorso di progettazione entro il 7 ottobre 2022.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di Scuola
di Alta Formazione dell’istruzione)
L’articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell’istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell’istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l’adozione del relativo decreto.
Nel dettaglio, ciò avviene - al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» del PNRR - sostituendo il comma 6 all’art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Si ricorda che l’art. 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022), che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, ha inserito, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-bis al decreto-legislativo n. 59 del 2017, composto degli articoli 16-bis e 16-ter.
Ai sensi dell’art. 16-bis la Scuola di Alta formazione dell’istruzione, con sede legale in Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un’azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la favorire della partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede, al comma 3, quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. Il comma 6, poi, oggetto della presente novella, prevede l’istituzione, presso la scuola, di una direzione generale, disciplinando la nomina del direttore generale e prevedendo i requisiti che questi deve possedere.
Detta disciplina è stata oggetto di una specifica integrazione normativa (art. 1, comma 556, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197 del 2022), che ha modificato il suddetto 16-bis, al fine di introdurre una specifica tempistica dei decreti attuativi, prevedendo che i decreti di nomina del presidente e del direttore della scuola, nonché del Comitato scientifico internazionale, fossero adottati entro il 1° marzo 2023 (interessando quindi anche il comma 6 di tale articolo, che qui viene modificato).
L’articolo 16-ter del Capo IV-bis, poi, disciplina la formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti.
In base alla previgente disciplina del comma 6 dell’art. 16-bis del decreto-legislativo n. 59 del 2017, quindi, il direttore generale doveva essere nominato entro il 1° marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione e del merito tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Si prevede inoltre (e tali prescrizioni non sono state modificate dalla presente novella) che il direttore resta in carica per tre anni, che l'incarico è rinnovabile una sola volta e che l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Ora, la disposizione in commento prevede che il direttore generale della Scuola sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale. L’incarico, rinnovabile una sola volta -come anticipato - se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il termine per l’adozione del decreto di nomina (previsto precedentemente al 1° marzo 2023) non viene riproposto.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la disposizione è necessaria per conseguire gli obiettivi del PNRR afferenti alla Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, in quanto essa consente di assicurare il rispetto della tempistica prevista per l’avvio della Scuola di alta formazione, esplicitando gli aspetti procedurali afferenti alla nomina del Direttore generale della Scuola, ed uniformandoli alla disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). “L’articolo 1, comma 556, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti – rileva la relazione illustrativa - per rispondere alle richieste della Commissione europea in sede di valutazione del raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, ha precisato che l’incarico di Direttore generale della scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023. Con la disposizione in esame si specifica che l’incarico di direttore generale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, del citato Dlgs. n. 165 del 2001, debba essere disposto con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, in caso di nomina di dirigenti di seconda fascia, viene assicurato il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del medesimo D.lgs. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L’intervento modificativo, quindi, agisce sotto un duplice profilo: da una parte, mira a prevenire l’insorgere di possibili problemi di contenzioso, uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle esperite da tutte le altre amministrazioni, e, dall’altra, incentiva la partecipazione alla procedura, ampliando la platea dei destinatari”.
Articolo 26
(Disposizioni in materia di università e ricerca)
L’articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
Nel dettaglio, il comma 1 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'investimento 3.3 (Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR chiarisce che l’obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso:
· L'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
· Incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.
È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.
Nello specifico, la misura, implementata dal MUR, prevede l’attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.
I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.
La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 257-258, evidenzia, relativamente all'investimento 3.3, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro richiedono una riconfigurazione del sistema dell’educazione e della ricerca, che promuova l’apprendimento di competenze avanzate e, allo stesso tempo, favorisca la diffusione di competenze trasversali (ad esempio, legate alle tecnologie digitali e la transizione ecologica). L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:
l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per tre anni, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
gli incentivi all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.
È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.
I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale. I programmi di dottorato dovranno: (i) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma, (ii) avere una durata complessivamente pari a tre anni, (iii) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero; (iv) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (v) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi; (vi) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche; (vii) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; (viii) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'università; (ix) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).
L’attuazione della prima fase dell’intervento è stata avviata con il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 352 del 2022. Per l’annualità accademica 2022-2023 il decreto ha destinato al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi 150 milioni di euro, finalizzati al cofinanziamento al 50 per cento (con la partecipazione delle imprese) di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di durata triennale afferenti alle aree delle Key Enabling Technologies. Analoghe opportunità di finanziamento saranno emanate nel corso dei successivi anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.
Al fine di agevolare ulteriormente gli atenei per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sul decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 e al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo previsto dal Piano, è stato adottato il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022, attraverso il quale è disposta la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato, nonché delineate le procedure aggiornate per la presentazione dei corsi e per il trasferimento delle borse di studio nell’ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
Nei prossimi mesi sarà predisposta e adottata altresì la normativa per incentivare l’assunzione di ricercatori/borsisti da parte di soggetti privati. La dotazione per questa sottomisura è 150 milioni di euro.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.
Il comma 2 stabilisce che ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio contributivo nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
Il comma 4 dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, ai quali si provvede mediante le risorse assegnate per l'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal DM del 6 agosto 2021 Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
Come ricordato sopra, l'importo complessivo dell'investimento 3.3 è pari a 600.000 mln di euro.
Il comma 5 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).
Il comma 6-septiesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022), le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36.
Per effetto della novella:
- mediante la sostituzione dell'espressione "Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", il termine finale del periodo transitorio in questione è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026;
- non si richiede più che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati "nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, ma che lo siano o siano stati "per una durata non inferiore a un anno".
Secondo la relazione illustrativa, con la novella in discussione si intende estendere l’accesso alla quota riservata anche a coloro che stipulassero successivamente un contratto da RTDa, esercitando le funzioni conseguenti per almeno un anno.
In tale prospettiva, si intende aprire le maglie applicative della disposizione ad una platea più ampia di soggetti beneficiari, rendendo al contempo assai più appetibili le nuove posizioni da RTDa, che consentono l’utilizzo dei fondi PNRR, consentendo a chi ne sia titolare da almeno un anno, nel periodo di attuazione del piano, di accedere anche alle quote riservate di selezioni per posizioni di natura tenure-track.
Si rappresenta, altresì, che il predetto intervento normativo non va in alcun modo ad inficiare l’applicazione della previsione di cui al successivo comma 6-octiesdecies dello stesso articolo 14, che stabilisce che, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da RTDa, e che stipulano un contratto di ricercatore tenure-track, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.
Al contrario, il combinato disposto dalle due previsioni normative consentirebbe di rafforzare gli strumenti di reclutamento, da parte delle università, dei ricercatori universitari a tempo determinato in c.d. tenure track, consentendo a coloro che abbiano proficuamente svolto attività di ricerca in qualità di ricercatori di tipo a) ovvero di ex assegnisti di ricerca, nei limiti temporali sopra esposti, di progredire opportunatamente nel percorso accademico in qualità di ricercatore tenure-track attraverso il riconoscimento del periodo di servizio antecedentemente prestato.
Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della L. n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
La disposizione sopra richiamata prevede che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che, atteso anche il maggiore costo unitario della singola posizione (un assegno di ricerca, nell’importo minimo e più ricorrente, si attesta sui 24.000€ annui, mentre un contratto di ricerca – che per altro ha durata biennale – su circa 35.000 annui), il tetto di spesa per i contratti di ricerca legato alla spesa media del triennio precedente (di cui all’art. 22, comma 6, come modificato, della legge n. 240 del 2010) deve essere rivalutato alla luce, in particolare dell’ingente immissione di risorse derivante dal PNRR.
Nel periodo di attuazione del medesimo, si richiede, quindi, di applicare detto limite di spesa alle sole risorse ordinarie delle Università, e non anche alle risorse PNRR né a quelle rivenienti da progetti di ricerca assegnati su base competitiva (come PRIN, Horizon2020, etc.).
Il comma 7 inserisce il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 (Chiamata dei professori) della L. n. 240/2010.
La nuova disposizione prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale (per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.
La relazione illustrativa precisa al riguardo che l’intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero.
In seguito al superamento del sistema delle chiamate interne di cui all’art. 24, comma 6, della l. 240/2010, il percorso degli studiosi giovani in possesso dell’abilitazione risulta talvolta non pienamente in grado di garantire un confronto equo, nei confronti di colleghi in possesso di una anzianità di servizio molto più congrua. Ciò rende con tutta evidenza meno attrattivo il sistema poiché pone sullo stesso piano situazioni diverse quali quelle, legittime, dei professori ordinari che intendono competere per l’attribuzione di un posto in una sede diversa e quelle, legittime ma meritevoli di una particolare tutela, dei giovani che debbono poter competere con concorrenti di pari livello nello svolgimento della loro carriera. Questa esigenza, peraltro, è particolarmente sentita anche per gli studiosi in possesso di abilitazione scientifica di Prima fascia che intendano rientrare dall’estero, poiché con la misura in oggetto si troverebbero a poter competere con soggetti dotati di curricula analoghi. Ad oggi, infatti, un professore associato attivo all’estero, ancorché in possesso di abilitazione di prima fascia, potrebbe essere oggetto di chiamata diretta solo in qualità di professore associato (e sempre che sia in servizio nel ruolo da almeno 5 anni). Con il sistema proposto, invece, si creano le condizioni perché possa partecipare a procedure sì aperte, ma comunque limitati a soggetti posti a uno stesso grado di avanzamento della carriera.
La misura costituisce un ulteriore tassello del processo avviato dall’art. 26 del decreto-legge 152/2021 (di novella dell’art. 7 della stessa l. 240/2010), che ha reintrodotto nel sistema un canale di mobilità interna al sistema universitario di tipo “orizzontale”, ossia di spostamento di sede rimanendo nell’inquadramento già posseduto. Con l’intervento proposto si introdurrebbe uno strumento complementare, volto a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria.
Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore all'1 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La finalità è quella di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 (Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR.
L’investimento ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli all'interno del sistema economico italiano. La misura, implementata dal MUR, prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi European Research Council – ERC - e Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF – e Seal of Excellence, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore “non-tenure-track” e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.
La seconda relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - sezione II (Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti), del 5 ottobre 2022, pp. 248-249, evidenzia, relativamente all'investimento 1.2, il cui importo complessivo ammonta a 600.000.000 euro, che le condizioni di lavoro dei giovani ricercatori in Italia spesso non sono soddisfacenti e questo può generare una mancanza di motivazione e un abbassamento della qualità della ricerca. L’investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia e attrarne dall’estero. La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCAIF) e Seal of Excellence – al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. Questa misura si caratterizza per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo che avverranno sul territorio italiano, lo sviluppo di network di ricerca tra università e centri di ricerca, la durata del progetto di ricerca per almeno due anni e la possibilità di scegliere l’Italia come paese dove svolgere il proprio progetto di ricerca.
Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, l’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto l’estensione, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR e a valere sui fondi dello stesso, delle procedure di chiamata diretta a coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all’interno delle azioni Marie Sk?odowska Curie, nell’ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti. Tale previsione normativa estende la misura anche agli enti di ricerca. La norma ha disposto altresì l’emanazione di specifiche misure volte ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.
Le misure operative specifiche per le chiamate dirette e le assunzioni delle figure dei ricercatori sono delineate dal successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 894 dell’11 luglio 2022, in modo da favorire l’incontro tra domanda ed offerta di tali posizioni con meccanismi procedurali innovativi, e diversi da quelli attualmente previsti e finalizzate ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università e gli altri enti pubblici di ricerca.
Successivamente, -al fine di dare piena attuazione all’investimento, è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 247 del 19 agosto 2022, che destina per il 2022 la dotazione finanziaria di 220 milioni di euro previsti dal PNRR per il finanziamento di progetti e attività di ricerca dei giovani ricercatori. In particolare, 100 milioni (di cui 40 prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) sono destinati a finanziare i progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di Starting Grants dello European Research Council (ERC) nelle università italiane, negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e negli enti pubblici di ricerca. Per essi è previsto un contributo massimo di 1 milione di euro.
Sessanta milioni di euro (di cui 24 milioni prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) vanno a sostenere le attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) per i quali è previsto un contributo massimo di 300.000 euro.
Infine, 60 milioni di euro finanziano i progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni MSCA. Il contributo massimo per sostenere questi progetti è di 150.000 euro.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato all’11 ottobre 2022.
L’obiettivo in scadenza al 31 dicembre 2022 (M4C2-1) è il finanziamento di almeno 300 progetti di ricerca a giovani ricercatori.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli Investimenti.
Il comma 9 novella l'articolo 12 del R.D. n. 1592/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).
Il testo previgente di tale disposizione prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti "non inferiori" a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
Tale disposizione precisa che la formazione universitaria richiesta per il conferimento di determinati incarichi direttivi nella PA non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al DM n. 509/1999.
Articolo 27
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)
L’articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
La relazione illustrativa specifica al riguardo che l’articolo introduce una serie di misure, di carattere ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:
• 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);
• 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
• 11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);
• 4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).
Il comma in esame demanda quindi a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle modalità per l’attuazione della suddetta disposizione. Le designazioni effettuate non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti deputati all'attuazione del PNRR e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Le risorse destinate alla ricerca finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa").
In particolare, la Componente 2 riguarda tre aree d'intervento:
1. rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese;
2. sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico;
3. potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione.
In particolare, la M4C2 del PNRR (p. 194), mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le tre linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei network tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di maturità tecnologica o TRL (Technology Readiness Level). Per tutte le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva.
I criteri per la selezione dei progetti saranno ispirati a: a) garanzia della massa critica in capo ai proponenti, con attenzione alla valorizzazione dell’esistente; b) garanzia dell’impatto di lungo termine (presenza di cofinanziamento anche con capitale privato); c) ricadute nazionali sul sistema economico e produttivo; d) cantierabilità del progetto in relazione alle scadenze del Piano.
Inoltre, per il coordinamento delle misure del Ministero dell’Università e della Ricerca è prevista la creazione di un apposito supervisory board.
Per ulteriori ragguagli relativamente all'articolazione e al quadro finanziario per l'attuazione degli interventi della M4C2 si veda l'apposita tabella compresa nel tema Camera Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il mondo dell'università e della ricerca.
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.
Si ricorda altresì che l’articolo 1 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021), ha approvato, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il DM del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all’allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa nonché sull’attuazione degli interventi oggetto del DM. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.
Il comma 2 prevede che, al fine di rendere tempestiva l’attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca[45], e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell’università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.
Il comma 3 stabilisce che i soggetti di cui al comma 2 (le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali AFAM) adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell’università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’attuazione del PNRR è subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di governance multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un’azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all’ultimo anello pubblico della “catena attuativa”: le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.
Nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all’attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall’Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali “desk” volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.
Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:
? l’assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;
? la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;
? il rispetto il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
? il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;
? il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
? il principio di superamento dei divari territoriali.
Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti “in loco” presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:
? la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l’attuazione dell’intervento;
? l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
? la regolare applicazione delle procedure per l’adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
? l’effettivo raggiungimento delle milestone e target;
? il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR.
In base al comma 4:
- le università statali e non statali, legalmente riconosciute;
- gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
- gli enti pubblici di ricerca indicati sopra, alla nota 1;
- le istituzioni statali AFAM;
- i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1
possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
Il comma 5 dispone che per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
In base alla relazione illustrativa, nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell’erogazione di risorse a titolo di anticipazione in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell’Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall’articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un’apposita “garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro”.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un’università o un ente pubblico di ricerca, ovvero una società partecipata dai medesimi, si prevede di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all’Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l’appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie). Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuata a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall’Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.
In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.
Articolo 28
(Disposizioni in materia di housing universitario)
L’articolo 28, composto di un solo comma, prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Nello specifico, la disposizione in commento prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023, ha previsto, tra i rifinanziamenti di sezione II di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, quello relativo al programma 2.1 “Diritto alla studio e sviluppo della formazione superiore”, della Missione 1 “Ricerca e innovazione”, voce L. n. 338 del 2000, art. 1, comma 1, recante “Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari" (Cap-pg: 7273/1), destinando ulteriori risorse per 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per il 2026, quindi per complessivi 300 milioni di euro, come accennato anche nella relazione illustrativa (si veda pag. 665 del Tomo III dell’AC. 643, ove è riportata la tabella dei rifinanziamenti della sezione II del disegno di legge di bilancio 2023 relativa al MUR).
La relazione tecnica del provvedimento chiarisce che l’articolo consente di ammettere a finanziamento nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000”), rifinanziato con le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili. Evidenzia inoltre - dal punto di vista finanziario - che la disposizione ha contenuto ordinamentale, in considerazione del fatto che, a fronte dell’ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.
La relazione illustrativa, dal canto suo, rileva che il tema dell’housing universitario è stato oggetto di ripetuti interventi nell’ultimo periodo, anche in conseguenza di specifici obiettivi posti dall’attuazione del PNRR.
In relazione al V bando di cui alla legge n. 338/2000 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) – riferisce la relazione - originariamente erano state stanziate risorse pari a 300 milioni di euro.
Si può osservare inoltre che lo stesso DM 1257/2021 chiariva (art. 8, comma 7, lett. e)) che il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale, sarebbe potuto avvenire unicamente a valere sui 300 milioni di euro rivenienti dal PNRR, e non anche sulle ulteriori risorse nazionali di cui alle precedenti lettere del medesimo art. 8, comma 7.
Tali risorse – prosegue la relazione illustrativa - sono state successivamente “trasferite” nell’ambito della distinta procedura di cui al D.M. 1046 del 26 agosto 2022 e dunque “sottratte” al V bando. Ciò in considerazione dell’impossibilità di traguardare i target PNRR mediante l’ordinaria procedura di cui alla legge 338/2000, emersa all’esito di un articolato negoziato con la Commissione europea e considerato altresì il mutato quadro normativo. “In particolare, ai fini del conseguimento dei target PNRR e sulla base delle interlocuzioni con la Commissione europea, è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento dell’attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla legge 14 novembre 2000, n. 338. E’ stato dunque introdotta con due interventi normativi (dapprima tramite l’art. 14 comma 6-vicies quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (…) e successivamente, sempre su input della CE, tramite l’art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 …) una nuova novella della legge 338/2000, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto target. In particolare, all’esito dei due richiamati interventi normativi, è stato introdotto nella legge n. 338/2000 l’art. 1, comma 4-ter, secondo cui «Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5». Pertanto, il Ministero - in attuazione del nuovo art. 1, comma 4-ter della legge 338/2000 - ha prontamente adottato il Decreto Ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 (come modificato dal D.M. 1089 del 15 settembre 2022), al fine di conseguire il target M4C1-28 di 7.500 posti letto per studenti universitari creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022 (…). Con tali provvedimenti, sono state dunque disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR – ottenuti riorientando le risorse originariamente stanziate per il DM 1257/2021 (V bando ex 338/2000).
Tuttavia, poiché nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021) sono state presentate richieste di finanziamento per un ammontare superiore a € 1 miliardo e 300 milioni, è risultato necessario rifinanziare tale bando stanziando una somma analoga (euro 300 milioni) a quella “trasferita” per le esigenze PNRR, mediante interventi operati nella Sezione II della legge di bilancio per il 2023. A questo proposito la disposizione interviene a chiarire la possibilità di destinare tali risorse anche a interventi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano (…)”. Le predette Province autonome, infatti – come chiarito a seguito di un’interlocuzione con i competenti uffici del MUR - diversamente dalle altre Regioni, non potrebbero avervi accesso a meno di una specifica normativa statale di rango primario. L’inclusione delle Province autonome tra i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla legge n. 338 del 2000, risulta infatti superata dal c.d. “Accordo di Milano” del 2009. In base a tale accordo, recante “Nuove norme di coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e Bolzano”, siglato il 30 novembre 2009 a Milano tra i Ministri dell’economia e delle finanze e della semplificazione normativa, nonché dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, è stata introdotta la modifica del titolo VI dello Statuto del Trentino-Alto Adige “Finanza della Regione e delle Province” (artt. 69-86), cui si aggiungono altresì la previsione di nuove competenze delegate dallo Stato alle Province e di norme che definiscono interventi economici a favore dei territori confinanti. Le Province autonome con tale accordo si sono impegnate a concorrere all’assolvimento degli obblighi finanziari posti anche dal patto di stabilita? interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica statale, istituendo un modello di finanziamento provinciale basato sulle compartecipazioni in quota fissa ai tributi erariali afferenti il rispettivo territorio, compartecipazioni predefinite statutariamente nella loro misura, a garanzia della certezza e della programmabilità delle risorse.
La disposizione in esame, dunque, limitatamente alle risorse in parola, consente la ricevibilità e la valutazione delle proposte di interventi da parte delle Province autonome o dei relativi enti per il diritto allo studio per gli interventi previsti dalla legge n. 338/2000, altrimenti rese non percorribili dall’evoluzione citata nei rapporti tra Stato e Province autonome.
Articolo 29
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)
L’articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR Si prevede a tal proposito che ai nuovi interventi pubblici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021 si applica la disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di applicabilità del D.P.C.M. 23 agosto 2022 agli interventi oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l’adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (comma 4).
Il comma 1 prevede, al primo periodo, che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, si applica la disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.
L’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio). Il coordinamento di detti interventi è attribuito al Dipartimento della protezione civile, sulla base dei piani definiti d'intesa tra lo stesso Dipartimento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017). In attuazione del comma 1 del citato art. 22 è stato adottato il D.P.C.M. 23 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022), recante assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell’ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
Per una panoramica sull'evoluzione normativa e sull'attività parlamentare in materia di dissesto idrogeologico si rinvia al tema web “Dissesto idrogeologico” della XVIII legislatura.
Il comma in esame precisa poi, al secondo periodo, che le disposizioni della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l’utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 4-undevicies, del D.L. 125/2020 (per l’elenco di tali contabilità speciali, riportato nella relazione tecnica al decreto in esame, v. infra al termine della presente scheda di lettura).
I commi 1028 e 1029 della legge di bilancio per il 2019 hanno autorizzato la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio) risultava ancora in corso o era terminato da non oltre 6 mesi.
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019) – come modificato e integrato con il D.P.C.M. 11 luglio 2019, con il D.P.C.M. 9 gennaio 2020, e con il D.P.C.M. 21 ottobre 2020 – ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, l’art. 1, comma 2, prevede che al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029, della L. 145/2018, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Il comma 4-undevicies dell’art. 1 del D.L. 125/2020 ha disposto che, al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui al richiamato comma 1028 della L. 145/2018, e all'art. 24-quater del D.L. 119/2018, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al D. Lgs. 229/2011.
Nella relazione illustrativa si evidenzia che “incrociando l’elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l’elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d’Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati)”.
Il comma 3 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 22.
Il comma 4 novella l’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 152/2021, al fine di sostituire le parole “31 dicembre 2023”, ovunque presenti, con le parole “31 dicembre 2024”.
I commi 1-bis e 1-ter dell’art. 22 del D.L. 152/2021 disciplinano l’eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b del PNRR (rispettivamente per nuovi interventi e per interventi in essere).
Vengono in tal modo prorogati di un anno, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro cui:
§ è adottato (ai sensi del comma 1-bis del citato art. 22) il D.P.C.M. di rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
§ può essere rimodulata (ai sensi del comma 1-ter del citato art. 22) con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di commissari delegati, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e all'art. 24-quater del D.L. 119/2018.
I richiamati commi 1-bis e 1-ter precisano che la rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse e della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi già in essere avviene sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
Conseguentemente, il comma 4 proroga di sei mesi i termini previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.
L’art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nel testo previgente, prevede, al comma 2, i seguenti termini a carico dei soggetti attuatori degli interventi: a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023; b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023; c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 ottobre 2023. Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce che il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato e la rimodulazione delle risorse.
I termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo D.P.C.M. riproducono quelli stabiliti dall’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 152/2021.
Elenco delle contabilità speciali riportato nella relazione tecnica (comma 2)
Elenco contabilità speciali emergenze di cui all'All. A al Dpcm 27 febbraio 2019 |
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Regione/ P.Autonoma |
Eventi |
Contabilità speciale/ Tesoreria |
Abruzzo |
Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441) |
6050 |
Basilicata |
Frana di Stigliano (MT) (OCDPC 507) |
6082 |
Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017 (OCDPC 467) |
6076 |
|
P. A. Bolzano |
Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2019 (OCDPC 558) |
Tesoreria n. 306664 |
Calabria |
Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6116 |
Eventi meteorologici del a14 al 19 giugno 2018 (OCDPC 545) |
6101 |
|
Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 (OCDPC 473) |
6074 |
|
Emilia Romagna |
Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre, dal 3 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6110 |
Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017 (OCDPC 511/2018) |
6084 |
|
Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018) |
6080 |
|
Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018) |
6097 |
|
F. V. Giulia |
Eventi meteorologici del 28 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6113 |
Lazio |
Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6104 |
Liguria |
Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6105 |
Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016 (OCDPC 485) |
6069 |
|
Lombardia |
Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6102 |
Marche |
Eventi meteorologici 18 gennaio 2017 (OCDPC 694/2020) |
6247 |
Molise |
Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017 (OCDPC 481) |
6067 |
Piemonte |
Eventi meteorologici del 7 giugno 2018 (OCDPC 534/2018) |
6099 |
Sardegna |
Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6111 |
Sicilia |
Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 otobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6109 |
Toscana |
Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6107 |
Eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 (OCDPC 482/2017) |
6064 |
|
P. A. Trento |
Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018) |
Tesoreria n. 306666 |
Umbria |
Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441) |
6158 |
Veneto |
Eventi meteorologici dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) |
6108 |
Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC 515/2018) |
6089 |
Articolo 30
(Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio dei comuni)
L’articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 ed a garantire il rispetto dei target associati alla relativa missione del PNRR. Si dispone inoltre che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, sono obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell’anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c).
La lettera a) del comma 1 dell’art. 30, che inserisce il comma 139-quater all’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), dispone che le risorse assegnate ai comuni, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dal comma 139 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.
L’art. 1, comma 139 (come modificato dall’art. 20 del D.L. 152/2021), prevede l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ha previsto, tra l’altro, un finanziamento di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Successivamente, le risorse previste al citato comma 139 sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (articolo 28, comma 4, del D.L. 17/2022).
La lettera a) prevede, inoltre, l’obbligo per i comuni beneficiari delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori, entro il 31 marzo 2026, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
L’art. 34 del regolamento 2021/241/UE prevede, in particolare, la possibilità per la Commissione di avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
Si specifica, altresì, che quanto disposto è volto a garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Alla richiamata missione M2C4I2.2. del PNRR, assegnata al Ministero dell’Interno, è stato associato il seguente target finale da realizzare entro il primo trimestre del 2026: “Completare almeno 5 000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici”.
Come specificato nella relazione illustrativa, per l’annualità 2023, gli enti hanno già comunicato le richieste di contributo attraverso le modalità previste dal decreto 25 luglio 2022 del Ministero dell’Interno. La procedura ha rilevato la presentazione di richieste di finanziamento da parte dei comuni per un totale di circa 3.000 progetti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed una richiesta di risorse, sempre sulla sola citata tipologia, pari a circa 2 miliardi. La norma in esame quindi finanzia la graduatoria dell’annualità 2023 anche con le risorse previste per le annualità 2024 e 2025, che riguarda circa 2.000 opere per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro.
La lettera b), che modifica il comma 146 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, specifica che, per le opere che utilizzano le risorse previste nei commi 139-ter e 139-quater (vedi supra) dell’art. 1 della richiamata legge di bilancio 2019, il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, previsto all’art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono confluite le risorse del comma 139, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, e le risorse del comma 139-bis, che ha incrementato le risorse per l’anno 2021 di 900 milioni e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzandole allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021. Alle risorse previste dal comma 139 per l’anno 2021, si sono aggiunti 600 milioni stanziati dal rifinanziamento per l’anno 2021 ad opera della Sezione II della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), e le risorse previste all’art. 1, commi 29 e ss., della legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019), ammontanti a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.
L'investimento in questione comprende le opere di piccola e media portata, e mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane. Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi: la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi; la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico); l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.
La lettera c), che modifica il secondo periodo del comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all’anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023.
In sostanza, la norma introdotta consente ai comuni per contributi assegnati nell’anno 2021 di proseguire il completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma non oltre la data del 31 gennaio 2023.
Il comma 148-ter della legge di bilancio 2019 ha disposto una serie di proroghe per i termini riferiti a contributi assegnati ai comuni per opere pubbliche, tra cui i termini previsti dal comma 143 per i contributi assegnati dai commi 139 e ss.
Il comma 143 della legge di bilancio 2019 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. I termini di cui sopra sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023 (con una modifica recata dall’art. 10-bis, introdotto al Senato in sede di conversione del D.L. 198/2022, i termini prorogati al 31 marzo 2023 riguardano anche quelli dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022).
Articolo 31
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU
per grandi eventi turistici»)
L’articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR, finalizzate ad attribuire all’Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l’Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (comma 4). L’Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 420, della L. 234/2021, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5). Sono inoltre apportate modificazioni all’art. 1 della L. 234/2021 finalizzate a consentire l’attribuzione a Roma Capitale di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari, e a disporre, per gli interventi relativi al Sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti, e al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi e l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell’affidamento dei lavori (comma 6).
Il comma 1 della disposizione in esame modifica l’art. 40, comma 2, lettera e), del D.L. 36/2022 – che ha integrato il comma 427 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di prevedere che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR (di cui al comma 420 dell’art. 1 della citata L. 234/2021), la società "Giubileo 2025" può agire (in luogo della previgente previsione secondo cui “agisce”) in qualità di stazione appaltante.
L’art. 40 del D.L. 36/2022 ha disposto (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3, investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della L. 234/2021, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. In particolare, la lettera e) del comma 2 del citato art. 40 ha integrato il comma 427 dell’art. 1 della L. 234/2021 al fine di prevedere che in relazione agli interventi relativi alla citata Misura la società "Giubileo 2025" agisce (ora “può agire”, in virtù della modifica in esame) in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si ricorda che il progetto relativo all’investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo a Roma. In particolare, le risorse stanziate saranno destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale della Capitale.
La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame, in relazione all’attuazione dell’Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” della Missione 1, Componente 3 del PNRR, è volta a prevedere che la società “Giubileo 2025” non sia l’unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali.
Il comma 2 – in conseguenza di quanto disposto al comma 1 – riconosce all’Agenzia del demanio le funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma.
Nel dettaglio, la norma in esame dispone, al primo periodo, che in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato “Città dello Sport” per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Commissario straordinario nominato con D.P.R. 4 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 421 e seguenti, della L. 234/2021, applica la procedura di cui all’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 per l’affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di:
- arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata;
- completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta;
- superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
- regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi eventi.
Il secondo periodo del comma 2 prevede che, per le finalità di cui al primo periodo, l’Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all’art. 48, comma 3, del citato D.L. 77/2021 anche per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al primo periodo, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all’art. 1, comma 427-bis, della L. 234/2021.
L’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (come modificato dall'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 121/2021) dispone che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (vigente Codice dei contratti pubblici), per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
Il comma 427-bis della l. 234/2021 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 68/2022) stabilisce che agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, n. 77 e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato D.L. 77/2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il comma 3 dispone che l’Agenzia del Demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall’art. 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. 146/2021, n. 146, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo:
§ modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale;
§ modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo.
L’art. 16-bis del D.L. 146/2021 reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal PNRR, agevolando il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzando gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tal fine viene disposto (dai commi 1-3) che l’Agenzia del demanio convoca una conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la cui approvazione viene previsto un iter semplificato e accelerato (in particolare con la riduzione dei termini previsti in materia ambientale e paesaggistico-culturale). É inoltre disciplinata la verifica e l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo (commi 4 e 5) e viene consentito all’Agenzia del demanio di procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori (c.d. appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 6).
Il comma 4 prevede che, al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario straordinario per il Giubileo, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, di cui all’Allegato n. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2022, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 2, del citato D.P.C.M. (a norma del quale entro 6 mesi dalla data di emanazione del medesimo decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all’Allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021).
Come illustrato nella citata scheda n. 25 dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 15 dicembre 2022 ((registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348), l’intervento “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” è finalizzato al completamento ed alla messa in esercizio del complesso delle Vele a Tor Vergata e le lavorazioni previste interesseranno il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni.
Si ricorda che il comma 421 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 a Roma, ha previsto la nomina, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma pro tempore, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Come sopra ricordato, l’art. 40 del D.L. 36/2022 ha esteso le competenze del commissario straordinario agli interventi relativi alla linea di investimento del PNRR in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”.
Il comma 5 stabilisce che per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 420, della L. 234/2021, l’Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
Il comma 6 apporta una serie di modificazioni all’art. 1 della L. 234/2021.
La lettera a) aggiunge, alla fine del comma 420, un nuovo periodo il quale dispone che con il D.P.C.M. di cui al comma 422 della L. 234/2021 (ossia il D.P.C.M. approvativo del programma dettagliato degli interventi) può attribuirsi, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, una quota delle risorse previste dal comma 420 in favore di Roma Capitale per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.
Si ricorda che il comma 420 della legge di bilancio 2022 ha previsto, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo del 2025, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti al Giubileo.
La relazione tecnica segnala che si tratta “di disposizione che, nel modificare la destinazione delle risorse previste dal citato comma 420, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sufficienza delle residue a finanziare la realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel medesimo comma 420”.
La lettera b) inserisce nell’art. 1 della L. 234/2021 i nuovi commi 425-bis e 425-ter.
Nel dettaglio, il nuovo comma 425-bis prevede che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare alcuni interventi – di seguito elencati – indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con D.P.C.M. 15 dicembre 2022, il Commissario straordinario, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, dispone che la realizzazione di tali interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle procedure disciplinate dalle lettere a)-d) del medesimo comma 425-bis.
Gli interventi ai quali si applicano le procedure dettate dalle lettere a)-d) del nuovo comma 425-bis sono i seguenti:
§ Sottovia di Piazza Pia;
§ piazza Risorgimento;
§ riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni;
§ riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti;
§ completamento rinnovo armamento metropolitana linea A.
In particolare, la lettera a) del nuovo comma 425-bis interviene sulla disciplina della conferenza dei servizi decisoria per la realizzazione degli interventi suddetti, stabilendo che:
§ ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute;
Si ricorda che con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 127/2016 alla L. n. 241/1990 la conferenza di servizi decisoria si svolge, a norma dell’art. 14-bis, di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Si segnala, inoltre, che il D.L. 76 del 2020 (all’art. 13) ha stabilito la possibilità per le amministrazioni, fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona con specifici correttivi rispetto al modello delineato dall’art. 14-bis della L. 241/1990, ai fini di una più rapida conclusione del procedimento.
§ nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione;
§ la conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’art. 14-quinquies, comma 1, della citata L. 241/1990 (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), una sola volta per non più di dieci giorni;
Si fa notare che il termine massimo di conclusione della conferenza dei servizi semplificata previsto in via ordinaria dall’art. 14-bis della L. 241/1990 è pari a 50 giorni (45 giorni ai sensi del comma 2, lettera c), ai quali si aggiunge il termine di 5 giorni lavorativi ai sensi del comma 5 per la determinazione conclusiva).
§ si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
§ la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato;
Sotto il profilo della formulazione del testo, il riferimento al termine “di cui al comma precedente” appare errato ed andrebbe sostituito con il riferimento al termine “di cui al terzo periodo della presente lettera”, posto che il precedente comma 425 della L.234/2021 riguarda profilo diverso da quello oggetto della lettera in esame.
§ le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i relativi costi; tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato.
Le previsioni recate dalla lettera a) in esame sembrano riprodurre sostanzialmente quelle dettate, in materia di localizzazione e approvazione del progetto delle opere, dall’art. 38 dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici (A.G. 19).
La lettera b) del nuovo comma 425-bis prevede che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all’alinea del medesimo comma, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
La lettera c) del nuovo comma 425-bis stabilisce che:
§ la verifica della progettazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94–bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia);
L’art. 26 del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) prevede (al comma 1) che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Dispone inoltre (al comma 2) che la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
Gli articoli 93, 94 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) disciplinano, rispettivamente, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, l’autorizzazione per l'inizio dei lavori, e la definizione degli interventi strutturali in zone sismiche.
§ i progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018.
L’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito dall’art. 13, comma 4, del D.L. n. 109/2018 (c.d. decreto Genova) e reso operativo con D.M. 8 ottobre 2019, n. 430, è basato sulla interoperabilità tra le varie amministrazioni che detengono e gestiscono i dati riferiti ad un’opera pubblica, generando un codice identificativo (IOP) dell’opera medesima.
La lettera d) del nuovo comma 425-bis prevede che, ai fini dell’affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all’art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE, ossia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Infine, il nuovo comma 425-ter, introdotto dal comma in esame, prevede l’applicabilità agli interventi di cui al comma 425–bis, in quanto compatibile, anche delle procedure e delle deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Nella relazione tecnica si sottolinea che, dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate all’art. 1 della legge n. 234 del 2021, mediante l’inserimento dei nuovi commi 425–bis e 425–ter, hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 32
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
L’articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri).
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 4 del citato decreto-legge cosiddetto “sblocca cantieri” aveva previsto una serie di misure riguardanti la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. In particolare il comma 2, dell’articolo 4, sul quale interviene la disposizione in commento, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
Veniva previsto, inoltre, che i Commissari straordinari provvedessero, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante speci?ci protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, veniva considerata sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
Ritornando all’esame della modifica normativa, introdotta con il provvedimento d’urgenza in esame, si evidenzia che essa interviene sull’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, nella parte relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie.
La disposizione prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge “Sblocca cantieri”, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’intervento normativo è volto, quindi, a prevedere una procedura di accelerazione riferita all’attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguardagli interventi ferroviari oggetto di commissariamento.
Articolo 33, comma 1-4
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
I commi 1-4 dell'articolo 33 contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere semplificativo e acceleratorio.
Il comma 2, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
Da ultimo, il comma 4 opera una mera modifica di drafting all’articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
Il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernente la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021.
In particolare, la disposizione introduce una misura a carattere semplificativo e acceleratorio, consentendo l’applicazione della procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Trattasi di una disposizione finalizzata a ridurre i tempi di realizzazione di tali interventi.
Nello specifico, la lettera a) prevede 9 punti.
Al punto 1), si interviene sul comma 1 del citato articolo 44 con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico determini ritardi sull’intero procedimento.
Al punto 2), in conseguenza della modifica di cui al punto 1), si modifica il primo e il terzo periodo del comma 2.
Al punto 3), al fine di introdurre una ulteriore misura di semplificazione nell’ambito dell’iter autorizzativo degli interventi di cui all’Allegato IV, si prevede che, ai fini della presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del medesimo articolo 23.
Il punto 4) modifica il comma 4 dell’articolo 44, al fine di operare il necessario coordinamento normativo fra i vari commi della disposizione in esame, prevedendosi che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Il punto 5) sostituisce il comma 5 dell’articolo 44, eliminando il riferimento all’ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.
Il punto 6) modifica il comma 6 dell’articolo 44, al fine di delineare con maggior chiarezza il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell’approvazione del progetto.
Al punto 7) si introduce il comma aggiuntivo 6-ter al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all’Allegato IV.
La disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale “unicum” con l’opera principale. Lo scopo perseguito è quello di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch’essi strettamente correlati all’opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall’allegato IV di destinare, nel limite dell’1% del costo dell’intervento, alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell’investimento infrastrutturale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.
Il punto 8) sostituisce il comma 7 dell’articolo 44 in relazione alla disciplina dell’approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.
Il punto 9) abroga il comma 7-bis dell’art. 44.
La lettera b) modifica l’articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, di cui all’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge, al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere in relazione all’iter autorizzativo.
Nello specifico, il punto 1) modifica il comma 1 dell’articolo 44-bis, prevedendo che il progetto debba essere corredato da una relazione, sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la "cantierizzazione e la manutenibilità delle opere". Inoltre, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della suddetta relazione.
Il punto 2) sostituisce il comma 3 dell’articolo 44-bis, al fine di prevedere che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, esprima un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.
Alla lettera c) si modifica l’articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l’integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dallo stesso articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4.
Al punto 2) si modifica il comma 3, precisando che l’indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell’integrazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a).
La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l’indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.
Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese sostenute documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.
Il punto 3) apporta modifiche al comma 4 dell’articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.
La disposizione di cui al comma 2, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è finalizzata a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’approvazione di tali modifiche.
Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. La nuova disposizione prevede l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato.
Il comma 4 opera una mera modifica di drafting all’articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
Articolo 33, comma 5
(Strada statale n. 38 – variante di Tirano)
L’articolo 33, comma 5, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell’ambito della strada statale n. 38.
A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario straordinario.
In particolare il comma in esame prevede che, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere nominato un Commissario straordinario.
Il comma in questione prevede che il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’atto di nomina, provveda alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assuma tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
La disposizione in esame prevede, da ultimo, che al Commissario non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 34, commi 1 e 2
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni)
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano[46] la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.
La novella di cui al comma 1, lettera a), configura in termini di possibilità - e non più in termini di vincolo di destinazione di risorse - l'ipotesi degli acquisti immobiliari da parte degli enti previdenziali al fine stipulazione di relativi contratti di locazione con le amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le suddette agenzie -; la novella specifica che tali acquisti sono in ogni caso operati nel rispetto dei piani triennali dei singoli enti previdenziali relativi alle operazioni immobiliari - piani oggetto di verifica preventiva interministeriale secondo la procedura ivi richiamata[47] -. Resta fermo che: i contratti di locazione in oggetto sono stipulati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, sulla base del piano di razionalizzazione degli spazi definiti dalla medesima Agenzia per ciascuna delle suddette amministrazioni[48]; gli immobili oggetto degli acquisti in esame possono essere anche di proprietà delle amministrazioni summenzionate (ed eventualmente essere già adibiti ad uso d'ufficio); sono esclusi dall'ambito dei possibili acquisti in esame gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche per i quali siano in corso contratti di locazioni a terzi; i soggetti locatari dei contratti di locazione in esame possono essere costituiti[49], secondo una specifica procedura di individuazione degli stessi soggetti, anche dalle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, qualora tali società siano incluse nell'elenco (redatto dall'ISTAT) dei soggetti rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme in oggetto, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica[50]. Si valuti l'opportunità di chiarire se resti altresì fermo che le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici - in conformità con i riferimenti posti dalla novella di cui alla successiva lettera b) -, considerato che i suddetti piani triennali - richiamati dalla novella di cui alla lettera a) - sono un istituto relativo anche ad enti previdenziali di diritto privato[51].
La novella di cui al comma 1, lettera b), modifica le norme sulla procedura di stipulazione del contratto di locazione e sui criteri di determinazione del relativo canone, con riferimento ai casi in cui il soggetto locatario sia un'amministrazione statale e l'immobile sia stato acquistato - da parte di un ente previdenziale pubblico - in base alle norme in esame. In particolare, la novella di cui alla lettera b) prevede che: il canone annuo sia determinato dall'Agenzia del demanio, mediante l'applicazione dell'aliquota del quattro per cento sulla base costituita dal costo di acquisto dell'immobile e dalle spese sostenute dall'ente previdenziale pubblico per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze dell'amministrazione locataria; la tipologia dei suddetti interventi sia costituita esclusivamente da quella definita dall'ente e dall'amministrazione statale nella fase di stipulazione del contratto di acquisto (e di definizione del relativo prezzo) e non possa essere modificata, ferma restando la possibilità di quantificazione dei relativi costi in un momento successivo. Si valuti l'opportunità di chiarire se tali previsioni riguardino esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
In relazione alle disposizioni stabilite dalla lettera b), la medesima lettera e la successiva lettera c) sopprimono le norme che prevedono: il parere di congruità - da parte dell'Agenzia del demanio - sui singoli schemi di contratto di locazione; la preventiva elaborazione di un progetto della medesima Agenzia per gli eventuali interventi dell'ente previdenziale "necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili"; la determinazione di un canone di locazione in base ai valori di mercato e alla riduzione - da applicare sui medesimi - nella misura del quindici per cento[52]; la possibilità di utilizzo - da parte sia dell'Agenzia del demanio sia dell'ente previdenziale interessato[53] -, per la progettazione degli interventi di adeguamento, delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'Agenzia del demanio (nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) - utilizzo che era ammesso previo accordo, tra l'Agenzia medesima e l'ente previdenziale interessato, in merito all'individuazione degli interventi -. Da quest'ultima soppressione consegue che le spese di progettazione sono per intero a carico dell'ente previdenziale (ferma restando la possibilità di recupero delle stesse mediante i canoni di locazione in oggetto). Inoltre, una soppressione omologa a quest'ultima è operata dalla novella di cui al successivo comma 2, con riferimento alla possibilità - ora appunto soppressa - di utilizzo delle suddette risorse per il caso in cui il soggetto locatario del contratto di locazione da stipulare fosse una società in house[54].
Si ricorda che l'alinea del comma 1 e le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[55] fanno riferimento, per le novelle in esame, anche all'esigenza di reperimento di nuove sedi per alcune pubbliche amministrazioni, esigenza che deriva dall'ampliamento di alcuni organici, connesso all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le medesime relazioni illustrativa e tecnica osservano che le novelle sono intese a superare alcune difficoltà, le quali non hanno consentito un soddisfacente grado di attuazione della normativa in esame; in particolare, secondo le relazioni, occorre consentire la determinazione di un canone di locazione che costituisca, per gli enti previdenziali, un adeguato rendimento del capitale investito ed evitare il rischio che l'Agenzia del demanio sostenga spese di progettazioni inutili (si è infatti a volte verificato che, dopo tale attività di progettazione, l'ente previdenziale non ha proceduto all'acquisto dell'immobile).
Articolo 34, comma 3
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL)
Il comma 3 dell’articolo 34 modifica[56] la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.
La disciplina legislativa oggetto delle novelle in esame prevede l'istituzione, in seno all'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti (mobiliari e immobiliari). La disciplina demanda ad un apposito regolamento dell'Istituto la definizione delle norme sul funzionamento del nucleo, le quali devono essere improntate a criteri che tengano conto della peculiarità delle diverse tipologie di investimento. I membri del nucleo - nell'ambito della composizione numerica oggetto della suddetta novella - sono selezionati, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto o delle altre pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[57]) e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione; i membri dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse dall'INAIL sono in posizione di comando.
Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi delle spese) per i componenti del nucleo è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto; la misura non può essere superiore, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262[58], e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, al 50 per cento della medesima base di calcolo; quest'ultima è pari a 83.000 euro lordi (tale valore costituisce il limite massimo, previsto dal suddetto articolo 3, comma 5, per i compensi per i componenti esterni dei nuclei istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato al fine del supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici). Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale.
In base alla clausola legislativa di invarianza degli oneri, l'INAIL assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
Articolo 35, comma 1 e 2
(Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico)
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo').
Questi commi dell'articolo 35 dispongono in ordine alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili - purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.
Com'è noto, il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha disposto - all'articolo 22 - che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati originariamente su supporto analogico, abbiano, se prodotte mediante adeguato processo di riproduzione, la stessa efficacia probatoria degli atti pubblici e delle scritture private depositate presso uffici pubblici, originali.
Tuttavia il medesimo articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale ha previsto (al comma 5) che potessero individuarsi - con decreto del Presidente del Consiglio - particolari tipologie di documenti analogici originali unici per i quali, per esigenze di natura pubblicistica, permanga l'obbligo della conservazione dell'originale analogico (oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale debba essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico).
Ed il d.P.C.m. indi intervenuto (in data 21 marzo 2013) ha individuato, tra i documenti analogici originali unici per i quali permanga l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, gli “atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria”, per i venti anni successivi.
Su questo ordito normativo interviene la disposizione dettata dal comma 1.
Essa prevede che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili (si è ricordato, a condizione si tratti di procedimenti definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno), siano idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, purché il cancelliere vi apponga la firma digitale, ne attesti la conformità all’originale e le inserisca nel fascicolo informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.
Siffatta disposizione è introdotta qual comma 4-bis dell'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale.
Essa inoltre demanda a decreto del Ministro della giustizia la determinazione - là dove siano state create copie digitali secondo i requisiti sopra ricordati - delle modalità di autorizzazione alla distruzione degli originali analogici, nonché le “garanzie” della completa distruzione anche a fini di tutela della privacy.
Ai fini della regolamentazione ministeriale è richiesto il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione) nonché del Garante per la protezione dei dati personali (in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali).
Il termine per l'adozione del decreto ministeriale è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Sul processo civile telematico sono state dettate in corso di tempo un novero di disposizioni (dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 2022).
In via regolamentare, è il d.P.R. n. 123 del 2001 a disciplinare l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (così come nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti).
Entro il PNRR figura una specifica misura (M1 C1-38) la quale prevede l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili, entro il 31 dicembre 2023.
Articolo 35, commi 3 e 4
(Modifiche al deposito telematico di atti e di provvedimenti nei processi civili)
I commi 3 e 4 dell'articolo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
Gli ultimi commi dell'articolo 35 apportano modifiche all'art. 196-quater disp. att. c.p.c., relativo all’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, che apre il Capo I del Titolo V-ter, dedicato alla giustizia digitale, introdotto dall'art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 149 del 2022.
E’ opportuno ricordare che il summenzionato Capo I (Degli atti e dei provvedimenti) dà attuazione ai principi di delega (legge n. 206 del 2021) che impongono nei procedimenti civili il deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici. La riforma riconduce alle disposizioni di attuazione del codice le previsioni sul processo telematico contenute negli artt.16-bis ss. del decreto-legge n. 179 del 2012, contestualmente abrogato.
Il citato art. 196-quater, in particolare, dispone che il deposito di tutti gli atti e i documenti delle parti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, riservando la facoltà per il giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti al ricorrere di ragioni specifiche, e al capo dell'ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data adeguata e tempestiva conoscenza del malfunzionamento e dell'avvenuta riattivazione del sistema.
Con la lettera a) del comma 3, viene espunto dall’art.196-quater disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria, alla luce della portata universale dell'obbligo di depositare tutti i documenti e gli atti di parte esclusivamente con modalità telematiche, e, al contempo, si provvede ad estendere la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero oltre ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
La lettera b), coerentemente, introduce l’obbligo di deposito telematico di provvedimenti e verbali di udienza per i magistrati, così da realizzare l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che in prevalenza ha lo scopo digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici.
La disposizione mira ad estendere l’obbligo per i magistrati, modificando le previsioni del D.Lgs. n. 149 del 2022 nella parte in cui lo limita ai soli procedimenti monitori, come già in precedenza, salva in ogni caso la previsione che consente in talune circostanze di essere autorizzati al deposito cartaceo.
Quanto al comma 3, la relazione illustrativa rileva che attualmente nel processo civile è previsto un generalizzato obbligo di deposito telematico per i soggetti qualificati esterni (avvocati e consulenti tecnici), mentre per i magistrati tale obbligo sussiste solo nell’ambito dei procedimenti monitori. Questo frustra in parte l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che ha lo scopo di digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione proposta mira quindi ad estendere l’obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l’articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l’assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori.
In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office…”). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo.
Inoltre, in merito alla modifica del dettato normativo per rimuovere il riferimento ai singoli procedimenti nei vari gradi di giudizio (lettera a), si ricorda che l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 regola modi e tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché, il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.
Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 149 del 2022.
Si ricorda che, per effetto del citato art. 35, comma 2, la norma così modificata dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti dinnanzi al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell’articolo in esame prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti.
Il medesimo comma 4, inoltre, fa in ogni caso salvo il disposto dell’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023.
Articolo 36
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)
L’articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private, nonché, i relativi interventi connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi.
L'articolo 36, al comma 1, prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione anche le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possano depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche, avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche predisposte del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Inoltre, viene stabilito che in tale evenienza il deposito si perfezioni esclusivamente con tali modalità e si specifica che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale vengano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Più specificatamente, la disposizione intende estendere gradualmente la facoltà (ma non l’obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti “abilitati esterni” all’uso dei servizi di consultazione, di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come “utenti privati”, secondo la definizione introdotta con l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il comma 2 conferisce alla parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la possibilità di manifestare la volontà di ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso. Il riferimento è al comma 7 dell'art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 (conv. Legge n. 221 del 2012), in virtù del quale la parte, il cui indirizzo PEC non risulti da pubblici elenchi, nei procedimenti civili in cui sta in giudizio personalmente, possa indicare l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l’individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari in relazione ai quali sono destinate a trovare applicazione le disposizioni introdotte dal presente articolo.
Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l’emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, ad esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (milestone con task “normativo” M1C1-38), è stata fissata al 1° gennaio 2025.
È previsto anche il rinvio a specifiche tecniche, stabilite con decreto direttoriale, per delega già contenuta nella norma primaria, che consentirà di emanciparsi, per l’emanazione, dal procedimento aggravato di cui al richiamato decreto ministeriale n. 44 del 2011.
Da ultimo, il comma 4 dispone che le specifiche tecniche di cui al comma 1 siano adottate con decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La disposizione, in definitiva, mira a ridurre l’accesso fisico degli utenti privati agli uffici giudiziari e a strutturare gli atti da loro depositati, così da renderli lavorabili in modo automatizzato dagli applicativi di registro delle cancellerie, oltre a standardizzarne la forma espositiva per facilitarne la lettura da parte dei magistrati e dei componenti dell’ufficio per il processo.
Inoltre, sulla scorta delle prassi in uso presso i tribunali pilota, lo schema di atto prescritto dalle emanande specifiche tecniche permetterà agli utenti privati non assistiti da difensore tecnico di depositare, fin da subito, atti completi degli elementi generalmente richiesti dagli uffici giudiziari, riducendo al contempo la necessità di richieste di integrazione e abbreviando, conseguentemente, i tempi procedimentali.
I risultati descritti sono essenziali per facilitare il raggiungimento, secondo la tempistica concordata, degli obiettivi PNRR di riduzione generale dell’arretrato e del disposition time.
Articolo 37
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
L’articolo 37 modifica l’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.
L’articolo 37 modifica l’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (la c.d. riforma Cartabia).
L’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 380), contiene le disposizioni transitorie al regime della mediazione e a quello della negoziazione assistita, prevedendo che esse trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023[59].
Nello specifico la modifica apportata all’articolo 41 del decreto legislativo n. 149 è volta ad allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2022, con riguardo all’articolo 71-quater delle disp.att. c.c. in tema di controversie in materia di condominio, a quella prevista per l’applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, contenute nell’articolo 7 del decreto stesso, per le quali si è stabilito, come detto, che siano applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023.
L’articolo 2, comma 2, ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento all’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile prevedendo, in particolare:
- l’abrogazione del comma secondo (che individua l’organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall’amministratore di condominio);
- modifiche al comma terzo, con richiamo all’apposita disciplina contenuta nell’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2001, n.28, per l’individuazione della maggioranza necessaria per la ratifica degli atti posti in essere dall’amministratore in sede di mediazione;
- l’abrogazione dei commi quarto (legittimazione dell’amministratore in mediazione), quinto (maggioranza prevista per l’approvazione della proposta di mediazione) e sesto (termini per l’adozione delle delibere che autorizzano l’amministratore a partecipare alla mediazione).
Finalità dell’intervento d’urgenza, come si precisa nella relazione illustrativa, è quella di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell’amministratore di condominio.
Tutti gli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 2, rappresentano il necessario completamento delle modifiche apportate in tema di mediazione dell’amministratore di condominio nell’ambito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per le quali il nuovo testo dell’articolo 41, comma 1, dispone che siano applicabili a partire dal 30 giugno 2023.
Il descritto intervento è finalizzato, sottolinea sempre la relazione illustrativa, a evitare che le abrogazioni e le modifiche apportate dall’articolo 2, comma 2all’articolo 71-quater delle disp.att.c.c. acquistino efficacia prima della prevista data di applicazione delle disposizioni ad esso correlate. Diversamente, l’applicazione del più volte richiamato articolo 2, comma 2, farebbe sorgere notevoli problemi di coordinamento in quanto prevedrebbe, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, anteriori alle riforme apportate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e la contemporanea applicazione del novellato testo dell’articolo 71-quater delle disp.att.c.c..
Articolo 38
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)
L’articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l’Agenzia delle entrate dell’impresa che accede all’istituto della composizione negoziata della crisi.
Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
Il comma 3 dispone che, dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell’imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Il comma 4 rinvia di 18 mesi l’entrata in vigore della disposizione dell’art. 199 del Codice della crisi d’impresa che prevede l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
I primi tre commi dell’articolo 1 – come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - contengono misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, preso atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici e alla opportunità di prevedere ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dal Titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), come riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR.
Obiettivo della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.
Si tratta di in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, e prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.
Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale.
È inoltre disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.
In particolare, il comma 1 eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l’Agenzia delle entrate dell’impresa che accede alle procedure di composizione negoziata della crisi, così incrementando il numero di rate previste dall’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Tale piano di rateazione più favorevole può essere concesso dall’Agenzia delle entrate nel caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che deve essere rappresentata nell’istanza di rateazione (ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e sottoscritta dall’esperto nominato dalla camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa per agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi e insolvenza.
Ai sensi del richiamato articolo 25-bis, comma 4 del Codice, nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di composizione negoziata della crisi, previa richiesta dell’imprenditore, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, l'Agenzia delle entrate concede un piano di dilazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo; la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Al riguardo si ricorda che la disciplina generale della dilazione delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, comma 1-quinquies del DPR n. 602 del 1973) prevede una specifica definizione legislativa della “comprovata e grave situazione di difficoltà”, che dà luogo all’innalzamento del piano di rateazione a 120 rate mensili. Tale situazione deve essere ancorata alla congiuntura economica; devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che la mancata riproposizione del requisito congiunturale è legato alla circostanza per cui l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.
Trattandosi di rateazione concessa dall’Agenzia delle entrate, dal tenore letterale delle norme (e considerando il richiamo all’articolo 25, comma 4-bis del Codice che consente di dilazionare le somme non ancora iscritte a ruolo) la norma in commento sembra riguardare i soli debiti tributari erariali (con esclusione delle somme dovute, per esempio, a titolo di imposte locali).
Il comma 2 intende agevolare i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti.
Tali creditori possono emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva (prevista dall’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
La disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.
L’articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis), per le procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore e? assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
L’applicazione della disposizione viene dunque ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi con i quali si concludono le trattative per la composizione negoziata della crisi (articolo 23, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. n. 14 del 2019) ovvero alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di esperimento infruttuoso delle trattative.
Il Governo, nella Relazione illustrativa, chiarisce che la scelta di non ancorare la nota Iva all’omologazione da parte del tribunale è giustificata dalla circostanza per cui gli accordi e i contratti legati alla composizione negoziata (due dei tre esiti richiamati dalla norma in esame) non vi è omologazione alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione, a parere dell’esecutivo, il collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).
Sempre nell’ottica di favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi si collocano le disposizioni contenute al comma 3, che sono volte alla semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente che fungerà da mediatore tra l’imprenditore e i creditori per agevolare il superamento della situazione di crisi.
Per la presentazione di tale istanza è richiesto l’inserimento, sulla piattaforma telematica appositamente istituita, di una serie di documenti, indicati in modo particolareggiato all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Alcuni di questi documenti sono nella diretta disponibilità dell’imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l’elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti terzi; per questi ultimi il comma 3 in commento dispone che possano essere sostituiti da un’autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), attraverso cui l’imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta (ovvero almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza).
L’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 prevede che possano essere comprovati attraverso dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, anziché tramite la produzione di certificati rilasciati dagli enti competenti, alcuni fatti e qualità personali riguardanti una pluralità di condizioni, per lo più anagrafiche (nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), di studio o professionali (titoli di studio, qualifiche e attestati professionali), ma anche reddituali (per l’accesso a determinati benefici), contributive e giudiziali (non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento).
Tali autodichiarazioni sostitutive hanno lo stesso valore dei certificati dei quali tengono luogo.
Si tratta, in particolare, delle seguenti certificazioni, previste rispettivamente dalle lettere e), f) e g) del citato art. 17, comma 3:
- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.
I citati articoli 363 e 364 del Codice non prevedono una tempistica definita per il rilascio delle suddette certificazioni, limitandosi l’art. 364 a stabilirne “la tempestività”, mentre l’art. 363 demanda ad un apposito provvedimento di Inps e Inail la definizione dei “tempi per il rilascio del certificato unico”. A tale proposito, si veda la determinazione Inail n. 30 del 4 luglio 2019 che stabilisce un termine di 45 giorni dalla richiesta per rilasciare il certificato unico debiti per premi assicurativi.
L’art. 17, comma 3, lett. d), peraltro, prevede già che all’atto della presentazione dell’istanza alcune situazioni possano essere attestate tramite dichiarazioni sostitutive rese dall’imprenditore ai sensi del citato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare esse concernono la pendenza di eventuali ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e il deposito di ricorsi per l’accesso agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Gli altri documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, per l’istanza di nomina dell’esperto, che dà l’avvio alla procedura di composizione negoziata della crisi, sono:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (lettera a);
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare (lettera b);
- l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia (lettera c);
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza (lettera h).
Il secondo periodo del comma 3 circoscrive temporalmente la possibilità di presentare tali autocertificazioni in luogo dei certificati rilasciati dagli enti competenti, limitandola alle istanze avanzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) e il 31 dicembre 2023.
Come evidenzia la relazione illustrativa, tale disposizione si è resa necessaria per sbloccare le numerose istanze pendenti a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle sopra richiamate certificazioni. La situazione attuale di blocco dell’accesso alla composizione negoziata sarebbe motivata dalla recente entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (15 luglio 2022) e dovrebbe quindi essere riassorbita, secondo il Governo, in tempi ragionevoli: da qui la limitazione temporale dell’applicabilità della norma fino al 31 dicembre 2023.
Nella relazione si sottolinea, altresì, che nel periodo di vigenza della misura semplificativa prevista dal comma 3 dell’articolo 38, l’assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni di Agenzia delle entrate, Inps e Inail non creerà all’esperto problemi di valutazione circa la perseguibilità del risanamento, in quanto “l’interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall’articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l’estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell’impresa che ha chiesto l’avvio delle trattative”.
Infine, il comma 4, nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, rinvia di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale che, ai sensi dell’art. 199, comma 1, del Codice dovrebbe essere assegnato contestualmente alla pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale ed alla formazione del fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione richiamata “non appare allo stato realizzabile senza creare discrasie nelle attività degli uffici giudiziari non essendo le cancellerie in grado di provvedere, allo stato, a tale adempimento” ed è pertanto opportuno un rinvio al fine di completare gli interventi già in atto di implementazione delle risorse strumentali a disposizione. Nelle more dell’entrata in vigore del citato articolo 199 continuerà ad operare la disciplina vigente secondo la quale è il curatore a provvedere all’apertura di una PEC dedicata alla procedura di liquidazione, ponendo la relativa spesa a carico della massa attiva della procedura.
Articolo 39
(Modifiche all’art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti)
L’articolo 39 modifica l’art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all’individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.
L’articolo 39 modifica il comma 2 e il comma 3-bis dell’art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
L’art. 51 disp. att. c.p.p. prevede, al comma 1 (che non è oggetto di modifica), che quando vi sia necessità di ricorrere a personale esterno per la documentazione degli atti nei casi previsti dagli artt. del c.p.p. 135, comma 2 (verbale redatto con la stenotipia), 138, comma 2 (trascrizione del verbale redatto con la stenotipia), e 139, comma 4 (trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva), l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al presidente della corte d’appello.
Il comma 2, nel testo previgente, prevedeva che ai fini di cui al comma 1 il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili, stipulasse contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.
Le relative procedure, secondo quanto previsto dal comma 3 (che non è oggetto di modifica), possono essere delegate al presidente della corte d’appello.
Il comma 3-bis, nel testo previgente, prevedeva che, ai fini dell’attuazione della delega di cui al comma 2, gli schemi di contratto nonché – previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti – la tipologia e il costo medio delle prestazioni fossero individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentito il direttore generale della giustizia penale.
In particolare, la lettera a) interviene sul comma 2 dell’art. 51 disp. att. c.p.p. abrogando la previsione per cui i contratti con imprese o cooperative di servizi specialistici finalizzati al reperimento del personale tecnico esterno di cui avvalersi per la documentazione degli atti debbano avere durata biennale.
Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come tale intervento risponda a esigenze di efficientamento e semplificazione, in quanto, considerati i tempi necessari per la definizione della gara, la durata biennale è inadeguata e il Ministero è costantemente obbligato a prorogare il contratto alla società aggiudicataria in attesa del completamento delle procedure della nuova gara.
La lettera b) interviene sul comma 3-bis dell’art. 51 disp. att. c.p.p. prevedendo che la competenza all’individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni sia attribuita al Ministero della giustizia, senza ulteriori specificazioni.
Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come anche tale intervento risponda a esigenze di semplificazione, consentendo di avvalersi della più ampia flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia.
Articolo 40
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
L’articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene sulla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all’Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.
La lettera a), modificando il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022, con finalità di accelerazione delle procedure, anticipa al 15 marzo 2023 la data entro la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni.
Con il bando n. 9/2022 del 16 novembre 2022, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto l'interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Nella formulazione originaria della norma, la pubblicazione della graduatoria finale era prevista entro sei mesi dalla pubblicazione del bando per l’interpello (dunque entro il 16 maggio 2023).
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022 ha previsto che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, dovesse bandire l’interpello per la copertura degli stessi. Come anticipato supra, il comma 7 ha previsto un termine di chiusura della procedura di interpello: nella formulazione originaria della norma, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria era tenuto a pubblicare la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza.
La lettera b) interviene sull’articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022 intervenendo sulla procedura per l’indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il comma 5 dell’articolo 8, nella formulazione in vigore prima del decreto-legge in conversione, stabiliva che, in sede di prima applicazione della legge n. 130, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, dovessero essere indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Con le modifiche in esame si prevede che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022 (vedi supra) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.
Il comma 2, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
La legge n. 130 del 2022 ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.
Il comma 3, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 2, Asse 2, del PNRR, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n.197), e dell’articolo 291 c.p.c.[60]( che prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice). A tal fine si prevede che l’Agenzia delle entrate depositi, entro il 31 luglio 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei versamenti dovuti.
L'obiettivo della riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, da raggiungere entro la fine del 2022 (M1C1-35), è stato assunto dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria è volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Ciò attraverso la riforma delle commissioni tributarie e:
· un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
· l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per risolvere dubbi interpretativi e per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte;
· il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.
Agli obiettivi previsti dal PNRR, si è dato attuazione con la legge n.130 del 2022, che ha introdotto, fra le altre, misure ad hoc per la Corte di Cassazione che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti CPTG, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello extra processuale, disciplinando una procedura di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 5 della legge n. 130).
Nello specifico l’articolo 5 della legge n. 130 prevede la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti alla data del 16 settembre 2022 per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore - determinato ai sensi dell'articolo 16, co. 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - non sia superiore a 100.000 euro, mediante il pagamento di un importo pari al 5% di detto valore. Quando invece l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non sia superiore a 50.000 euro, ai fini della definizione è dovuto il pagamento di un importo pari al 20% del suo valore. Ai fini della definizione, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; comunque la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Quasi contestualmente a tale procedura deflattiva, come ricorda la relazione illustrativa, la legge di bilancio del 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), ulteriori misure deflattive delle controversie tributarie e, in particolare, ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. Si prevede inoltre che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il comma 204 dispone in particolare in ordine al rapporto tra la definizione agevolata prevista dalle norme in parola e quella disposta dalla riforma della giustizia tributaria. Si chiarisce che la definizione della legge n. 130 del 2022 resta ferma ed è alternativa a quella prevista dalle norme in commento.
Le modifiche introdotte dalle norme in esame, come evidenzia sempre la relazione illustrativa, sono volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la previsione, concretamente, di un sistema di un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.
In particolare, il comma 197 della legge di bilancio 2023 prevede che le controversie definibili con modalità agevolate siano sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro la stessa data del 10 luglio 2023, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata). Ai sensi del comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, se avviene il deposito tempestivo della predetta documentazione il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Si tratta di una misura che, come ricorda ancora una volta la relazione illustrativa non è una novità per l’ordinamento italiano, considerato che già il comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge. E tale trasmissione, come è notorio alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.
Sempre al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, questa volta ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022 (vedi supra) e dell’articolo 391 c.p.c.(Pronuncia sulla rinuncia)[61], si prevede, poi al comma 4, che l’Agenzia delle entrate depositi presso la cancelleria della Corte, entro il 31 marzo 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata, con l’indicazione dei relativi versamenti, nonché dell’assenza di provvedimento di diniego.
Come sottolinea la relazione illustrativa il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell’eventuale diniego (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda).
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 41
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
L’articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.
Il comma 1, lettera a), modificando l’articolo 8, comma 1, del Codice in materia ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), inserisce i progetti relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi priorità, relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.
Si tratta, nello specifico, di “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”, voce recata dal punto 6-bis) dell’Allegato II alla Parte Seconda del medesimo Codice ambientale, introdotta dalla lettera b) del comma 1 in esame.
Con la predetta integrazione dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice, si rimette esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici in parola, volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile.
Si tratta in ogni caso di impianti chimici “integrati”, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro.
A tale riguardo, si deve rammentare che il punto n. 6) dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice ambientale indica le soglie di capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto (espressa in Gg, milioni di chilogrammi) al di sopra della quale gli impianti chimici integrati ricadono nella competenza statale.
Per soglie inferiori, gli impianti sono sottoposti a VIA di competenza delle Regioni e della Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’Allegato III della citata Parte Seconda del Codice ambientale.
Introducendo il nuovo punto 6-bis), pertanto, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e rinnovabile, sono sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva complessiva dell’impianto.
Si segnala che l’Allegato II rimette alla competenza statale gli impianti chimici integrati con capacità produttiva complessiva annua superiore a 200 milioni di chilogrammi di idrocarburi semplici o ossigenati, di 100 milioni di chilogrammi per gli altri prodotti chimici, organici o inorganici, di base.
Per gli impianti di produzione di gas (ivi compreso l’idrogeno), secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge, gli impianti con capacità produttiva complessiva minore di 100 Gg annui ricadevano nella VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Lo sviluppo dell’idrogeno verde è correlato a più misure nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibilità sostenibile”. In particolare, nell’ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”.
Rileva, in particolare, il traguardo, con scadenza primo trimestre 2023, M2C2-20 - Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno.
Articolo 42
(Interventi di rinaturazione dell’area del Po)
L’articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d’azione concluso per il governo degli interventi.
L’articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po, previsti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, compresi nel Programma d’azione, approvato con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il Programma d’azione mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell’artificialità dell’alveo con particolare riferimento all’adeguamento dei “pennelli di navigazione”, nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive.
La M2C4, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, e la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, comprende azioni volte a rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici e a proteggere la natura e le biodiversità. In tale Missione è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l’Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, che, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie, prevede di intervenire su un’area caratterizzata da pressioni antropiche che hanno inciso negativamente su alcuni habitat presenti e hanno aumentato il rischio idrogeologico. In sintesi, si prevede un investimento di 357 milioni di euro per riqualificare più di 1.500 ettari; riattivare 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati; e ridurre l’artificialità dell’alveo di almeno 13 (secondo trimestre del 2024) e di almeno 37 km (primo trimestre 2026).
Articolo 43
(Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
L’articolo 43 consente l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell’aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.
Quanto sopra disposto non si applica agli interventi che hanno già beneficiato dell’assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
La relazione illustrativa, a motivazione dell’intervento, afferma che “i recenti avvenimenti, che hanno determinato un significativo incremento dei costi di produzione e una variazione percentuale dei prezzi, stanno incidendo anche sugli originari importi di lavori contenuti nei Quadri Economici degli interventi (..) del PREPAC (..). In particolare, a seguito degli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui all’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022, ne è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all’attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi”.
L’articolo 44, composto da un unico comma, dispone che - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione - le risorse, di cui all’articolo 5, comma 13, del D.lgs. n. 102/2014, destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi stessi, di cui al citato articolo 5, comma 2, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell’aumento dei prezzi.
L’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, da ultimo modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), ha previsto che l’allora Ministero dello Sviluppo Economico – ora, per competenza, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - di concerto con le Amministrazioni competenti, e in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, predisponga, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale - PREPAC - in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari, secondo quanto dispone il comma 1, al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Al fine di elaborare il programma, le P.A. centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014, e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione degli immobili dalle stesse occupati e le trasmettono, nei 15 giorni successivi, al Ministero dell’ambiente (comma 3)[62].
Alla realizzazione del Programma sono destinate le risorse di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 102/2014, nei limiti delle effettive disponibilità. Si tratta delle risorse dell’ex Fondo per le reti di teleriscaldamento e delle risorse che traggono origine dal pagamento delle quote “Emission Trading System (Eu- ETS)” da parte delle grandi imprese che operano all’interno dell’Ue. Il comma 12 ha infatti disposto il trasferimento all’entrata del bilancio statale delle risorse del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento[63], per l'importo di 5 milioni nel 2014 e di 25 milioni nel 2015, per la loro successiva riassegnazione alla spesa.
Il comma 12 ha disposto che il finanziamento suddetto può essere integrato:
· fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo per le reti di teleriscaldamento;
· fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinate ai progetti energetico-ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A seguito del trasferimento delle competenze in materia di energia al MASE, disposto dal D.L. n. 22/2021, i capitoli in questione sono allocati, dall’anno 2022, nello stato di previsione del MASE[64].
Ai sensi del comma 13, le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con risorse comunitarie, nazionali e locali dedicate all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di cui all’articolo 5 in commento, quindi di cui al PREPAC, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE.
La tabella che segue, tratta dall’ultima Relazione del luglio 2021 della Corte dei Conti, Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A centrale (2015-2020), riporta il dettaglio delle fonti di finanziamento del PREPAC per il periodo 2014 – 2020:
Come evidenzia la Corte dei Conti, fino al 2021, il cap. 7660/pg. 1-3/MISE è il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica del PREPAC. Dall’anno 2022, il cap. 7660/pg. 1- 3 è allocato sul MASE.
L’articolo qui in esame dispone altresì che quanto ivi previsto non si applica agli interventi già beneficiari dell’assegnazione delle risorse dei fondi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
L’art. 26 del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha introdotto disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare il comma 4 di tale articolo stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri nei casi di insufficienza delle risorse a disposizione della stazione appaltante (indicate nei periodi quarto e quinto del comma 1 del medesimo articolo). In tali casi viene disciplinato il ricorso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020 o del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies del D.L. 73/2021. Per le finalità indicate viene previsto un consistente rifinanziamento di entrambi i fondi citati. Si fa notare che il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è destinato (ai sensi della lettera a) del comma 4) agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, nonché agli interventi per i quali sono stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019). Agli interventi diversi da quelli testé menzionati (lettera b) del comma 4) è destinato il rifinanziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Il comma 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede - in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (vale a dire il 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR – l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili". A tale fondo possono altresì accedere gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al PNC e quelli in relazione ai quali siano stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri", nonché ulteriori opere indicate nel medesimo comma (tra cui quelle per il Giubileo 2025 e per le olimpiadi Milano-Cortina del 2026).
Articolo 44
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)
L’articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un’adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’intervento normativo di cui all’articolo in commento si rende necessario al fine di garantire un’adeguata copertura finanziaria del Piano per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica-MiTE) anche per le annualità 2025 e 2026, pertanto, fino alla sua conclusione, in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.
In proposito, l'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto per il Dipartimento PNRR del MASE risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE.
Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle “Spese per il supporto tecnico operativo per l’attuazione delle misure del PNRR”. Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.
In risposta al D.P.C.M. per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025, che ha previsto per il Ministero di Transizione Ecologica (MiTE) un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti risparmi di spesa, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione n. 1055, “Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR”, pari a 0,5 milioni per l’annualità 2023 e 2024.
Conseguentemente, dall'articolo in esame (comma 1), l’importo viene ridotto a 4,5 milioni di euro per le predette annualità (gli anni 2025 e 2026).
Articolo 45
(Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico)
L’articolo 45 prevede (al comma 1) che – nell’ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Viene inoltre previsto (al comma 2) che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) può essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente.
Il comma 1 prevede che – nell’ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato alle spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell’efficace attuazione di una serie di attività (elencate dal comma 7 dell’art. 47 del D.Lgs. 47/2020) volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.
L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 47/2020 (di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE recata dalla direttiva 2003/87/CE s.m.i.) prevede, tra l’altro, che il 50% dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) e al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e del 30% al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Il successivo comma 7 dispone che le citate risorse assegnate sono destinate ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 47/2020. In sintesi, l’elenco delle attività recato dal comma citato comprende, tra le altre, le seguenti:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra;
b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
c) sviluppare le energie rinnovabili e altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a incrementare l'efficienza energetica;
d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) favorire il sequestro di CO2 mediante silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;
i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni;
n) coprire una serie di spese, tra le quali quelle amministrative connesse alla gestione del sistema ETS.
La relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame prevede “una modifica del comma 7, lettera n), al fine di destinare una quota delle risorse in parola alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all’attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR”. Tali finalità non sono tuttavia menzionate nel testo della disposizione in esame.
Il comma 2 dell’articolo in esame reca una disposizione volta a disciplinare la gestione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
Il comma 498 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Una riduzione di tali risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, è stata operata dall’art. 11, comma 5-decies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.
Il comma 498 ha inoltre demandato ad appositi decreti ministeriali (adottati dal “Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza”) la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in questione, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
Si ricorda che l’art. 4 del D.Lgs. 81/2018 prevede che il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA):
- è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
- è elaborato dal Ministero dell’ambiente;
- è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.
L’adozione di tale programma è stata prevista dal PNRR come obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2021. Tale traguardo (identificato dalla sigla M2C4.3-R.3.1-7) è stato conseguito con l’emanazione del D.P.C.M. 23 dicembre 2021.
Il comma in esame prevede che con i citati decreti può essere altresì previsto che la gestione del Fondo in questione sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del 2% delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'1% per gli anni successivi.
Articolo 46
(Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria
sui beni culturali e paesaggistici)
L’articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.
L’intervento di cui ai commi 1-4 dell’art. 46 è volto a realizzare una parziale liberalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali interessati dal PNRR e dal PNC, riconducendoli al regime della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).
In materia, la disposizione di riferimento, rispetto alla quale quelle qui in commento istituiscono una deroga, è l’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), ai sensi del quale, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». In base al successivo comma 5 «l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione». Con il regime SCIA, disciplinato in via generale dall’art. 19 della L. 241/1990, invece, l’attività può essere avviata al momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all’autorità competente, e già nelle more dell’effettuazione dei controlli.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria come definite ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/2001 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.
Le opere di manutenzione ordinaria ex D.P.R. 380/2001 sono «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
Il comma 2 – sempre in coerenza con il generale regime SCIA – prevede che la soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In base al comma 3, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 in materia di annullamento d’ufficio.
In base all’art. 21-nonies, il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi per silenzio assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
In base al comma 4, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il comma 5, invece, opera alcuni interventi novellistici sul Codice dei beni culturali. In particolare:
i) all’art. 3, comma 2 («L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale») è aggiunto infine un periodo secondo cui «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero»;
ii) all'articolo 12: a) al comma 10, si riduce da centoventi giorni a novanta giorni il termine ultimo per la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse artistico; b) dopo il comma 10, è aggiunto un ulteriore comma 10-bis, secondo cui, « in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento [finale sulla verifica dell’interesse artistico] è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni».
Articolo 47, commi 1-6
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
L’articolo 47 amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lett. a)). Prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, let. b)). Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c)) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, let. d)). La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, let. b)). Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA (comma 3, let. c)) e, nel caso di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (comma 3, let. a)). Il termine di conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni (comma 3, let. c)). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.
L'articolo 47, comma 1, alla lettera a), modifica l’articolo 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 che individua le aree da considerare idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione da parte delle Regioni.
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali decreti stabiliranno principi e criteri omogenei a cui le Regioni si dovranno conformare per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Il successivo articolo 22 prevede le seguenti semplificazioni per l’autorizzazione di impianti quando ricadono in aree idonee: 1) la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione; 2) il carattere obbligatorio e non vincolante del parere espresso dall’autorità competente in materia paesaggistica; 3) l’obbligo per l’amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione se l’autorità competente in materia paesaggistica non si esprime nei termini.
In particolare, la predetta lettera a), prevede, al punto 1) che si considerino tali i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno di tutti i sedimi aeroportuali, ivi inclusi, ma non esclusivamente, quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (già classificati come aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, alla lettera c-bis.1) inserita dall’articolo 6, comma 3-bis del D.L. n. 68/2022).
Al successivo punto 2), modifica la disposizione che prevede siano da considerare idonee le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. A tal proposito, riduce il perimetro di tale fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela da sette a tre chilometri nel caso di impianti eolici e da mille a 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. Precisa che resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, prevista dall’articolo 12, comma 3-bis, nel testo modificato dal successivo comma 3, let. b) (vedi infra).
L’articolo 47, comma 1, alla successiva lettera b) inserisce l’articolo 22-bis nel testo del D.Lgs. n. 199/2021 per introdurre procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, si prevede che l’istallazione, con qualunque modalità, di impianti su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Nel caso l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che – accertata la carenza requisiti di compatibilità – adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell’intervento. Nella relazione tecnica si precisa che è fatto comunque salvo l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
L’articolo 47, comma 1, lettera c) interviene a modifica dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, in tema di comunità energetiche rinnovabili. Include, in particolare, tra i soggetti a cui fa capo l’esercizio dei poteri di controllo, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.
L’articolo 31, si ricorda, già prevede che l’esercizio di tali poteri faccia capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.
L’articolo 47, comma 1, lettera d) prevede, al punto 1, che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione.
L’adozione di tale decreto da parte del Ministro, si ricorda, è prevista dall’articolo 45, comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021, al fine di dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE.
La medesima lettera d) dispone, al successivo punto 2, per la realizzazione di detta Piattaforma, l’utilizzo di risorse a valere sul fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 95 della legge n. 145/2018, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anziché l’utilizzo delle risorse stabilite dall’articolo 4, comma 7-bis del D.L. n. 32/2019, che prevede l’individuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti degli interventi per la realizzare la Piattaforma unica nazionale e per gli investimenti per la realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica – Pnire 3 (il successivo comma 7-bis quantificava i conseguenti oneri in 10 milioni di euro per il 2019).
L’articolo 1, comma 95, in particolare, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
L’articolo 47, comma 2 e il successivo comma 3, lettera b) dettano nuove disposizioni in relazione alla partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2003.
In particolare, il comma 3, lettera b) prevede la partecipazione di detto Ministro solo in relazione a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
Nel caso in cui il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto a VIA, non è più prevista la partecipazione del Ministro della cultura.
Coerentemente, il precedente comma 2 abroga le disposizioni incompatibili contenute all’articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021 e nelle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e nei relativi atti o provvedimenti attuativi.
Il richiamato articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021, abrogato dalla disposizione in commento, prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica:
- il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante;
- decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provveda comunque sulla domanda di autorizzazione;
- il rappresentante del Ministero della cultura non possa attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali rimedi, si rammenta, prevedono l’indizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una riunione con le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi per il raggiungimento di una nuova intesa sulla base della quale l’amministrazione procedente possa adottare una nuova determinazione di conclusione della conferenza di servizi; in caso di mancata intesa, si prevede la rimessione della questione al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.
Ad un primo esame, con riferimento alle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, può dirsi incompatibile con la nuova formulazione dell’articolo 12, comma 3-bis, il punto 14.9, let. c) delle citate Linee guida, laddove prevede la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.
Si osserva che l’articolo 47, comma 2 prevede sia “abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini (…) di cui ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Si segnala che la disposizione pare potersi riferire non solo agli atti adottati ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990, ma anche alla generalità degli atti di dissenso o di assenso espressi dal Ministro della cultura, ai sensi delle disposizioni abrogate, nel corso di procedimenti amministrativi in corso o già conclusi con l’adozione di un provvedimento autorizzativo.
Sul punto, si valuti l’opportunità di meglio chiarire l’efficacia della disposizione abrogatrice sugli atti o provvedimenti adottati nell’ambito di procedimenti in corso o di procedimenti già conclusisi con l’emanazione di un provvedimento autorizzativo.
L’articolo 47, comma 3 dispone ulteriori modifiche all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che disciplina il procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, volte a:
- prevedere che il provvedimento di autorizzazione degli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, comprenda anche il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (let. a));
Si segnala l’incoerenza nella formulazione della norma risultante dalla modifica, nella misura in cui si prevede che l’autorizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento di cui al comma 4 (ossia nell’ambito della stessa autorizzazione): “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque”. Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione limitandosi ad aggiungere che l’autorizzazione comprende, in tal caso, la concessione ai fini dell’uso delle acque.
- prevedere che il rilascio dell’autorizzazione unica “comprende il provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e” come già previsto nel testo previgente “deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi” (let. c, paragrafo comma 4, secondo periodo).
Si segnala, sul punto, un’incongruenza tra il testo della disposizione pubblicato in gazzetta ufficiale e le relazioni tecnica e illustrativa, che – nel riportarne il testo – affermano che essa prevede che il titolo autorizzativo “comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Posto che, da un lato, già la normativa previgente prevedeva, coerentemente con le finalità del procedimento unico, che l’autorizzazione costituisse titolo a costruire ed esercire l’impianto, dall’altro è la necessità di richiedere il provvedimento di VIA ad essere eventuale, si valuti l’opportunità di sopprimere la congiunzione “e” nel testo dell’articolo 47, comma 3, let. c, paragrafo comma 4.
- prevedere, inoltre, che il termine massimo di conclusione sia, in ogni caso, di centocinquanta giorni; pertanto si elimina la disposizione che prevede un termine di conclusione del procedimento di novanta giorni, fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità e al netto dei tempi previsti dal D.lgs. n. 152/2006 per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (let. c, paragrafo comma 4, terzo periodo).
Si osserva che il testo dell’articolo 12, comma 4, così modificato, non precisa se la verifica di assoggettabilità deve essere espletata prima dell’avvio o nell’ambito del procedimento unico; si osserva, inoltre, che il termine di conclusione del procedimento è più lungo di quello previgente, nel caso il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, soprattutto se non comprende il tempo necessario allo svolgimento della verifica di assoggettabilità; infine, si rileva che, ove sia necessario lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, i termini non sono coordinati con quelli previsti a tal fine dal D.Lgs. n. 152/2006.
- prevedere, infine, che, per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il procedimento unico, come disciplinato dalla novella, possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (let. c, paragrafo comma 4, quarto periodo).
L’articolo 47, comma 4, prevede che gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede l’obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016). È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
Si ricorda che nell’ambito della Missione 2, Componente 2, l’Investimento 1.2 del PNRR stanzia 2,2 miliardi di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo. L’investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione; l’obiettivo è estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale.
L'investimento, infatti, si rivolge a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale. In particolare, l’investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.
La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrebbe circa 2.500 GWh annui, contribuirà a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, queste configurazioni possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia
Al successivo comma 5, si precisa che detti enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.
Il comma 6 fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, eventualmente sospeso nei modi indicati, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Si rammenta che la classificazione dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come attività di manutenzione ordinaria, non subordinata al rilascio di atti di assenso diversi, nel caso di ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004, dall’autorizzazione paesaggistica, è prevista all’articolo 7-bis, comma 5 del D.lgs. n. 28/11, inserito dall’articolo 30 del D.L. n. 91/2014 e oggetto di modifiche da parte della disposizione in commento.
Articolo 47, commi 7-9
(Disposizioni in materia di reti elettriche)
L’articolo 47 reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all’alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell’ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (comma 7). Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano (comma 8). Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.
L'articolo 47, comma 7 prevede che le sbarre di alta tensione nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà delle società gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ma direttamente funzionali all’alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possano essere utilizzate dalle medesime società per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.
Per sistemi semplici produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 210/2021, si intendono i sistemi in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario.
L’ambito della rete di trasmissione nazionale (RTN), gestita dal gruppo Terna ai sensi della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata dall’allora Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, è definito con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 79/1999. Essa comprende le reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e le parti di rete di tensione inferiore ma funzionali al servizio di trasmissione nazionale. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999 ha dato una prima attuazione al citato articolo 3, comma 7 ed è stato più volte integrato e aggiornato da successivi provvedimenti.
L’articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011 ha previsto la determinazione da parte dell’Arera di meccanismi idonei a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale al fine di migliorarne la sicurezza e l’efficiente funzionamento. Una parte, benché percentualmente minoritaria, della rete di trasmissione nazionale è, infatti, gestita da Terna mediante apposite convenzioni, ma di proprietà di altri soggetti. Tra questi, il gruppo Ferrovie dello Stato, le cui infrastrutture elettriche sono per lo più connesse all’esercizio della rete ferroviaria.
L’articolo 1, comma 193 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), oggetto di modifiche da parte della norma in esame, ha previsto l’inserimento delle reti elettriche in alta e altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata.
In data 9 dicembre 2015, Terna S.p.A., nell’ottica dell’unificazione e dell’ampliamento della RTN, ha acquisito da FSI l’intero capitale della Società Elettrica Ferroviaria S.r.l., proprietaria di 350 stazioni elettriche e 8.379 km, di una parte (869 km) già facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
L’articolo 47, comma 8 prevede che, ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) degli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano di sviluppo.
Si rammenta che Terna, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, predispone almeno ogni due anni, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi.
Detto piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 per poi essere approvato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Gli interventi previsti dal Piano di sviluppo, ove superino le soglie indicate agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sono soggetti a VIA statale, ai sensi del medesimo decreto. Con la novella contenuta al comma 8, si propone un raccordo tra, da un lato, la VAS e la fase di approvazione del Piano e, dall’altro, la VIA svolta sui singoli progetti, prevedendo che i dati acquisiti sui medesimi interventi in sede di VAS si considerino acquisiti nell’ambito della successiva valutazione di impatto ambientale.
L’articolo 47, comma 9 modifica l’articolo 1-sexies, comma 4-sexies del D.L. n. 239/2003 che prevede possano essere realizzate mediante una procedura semplificata (la cd denuncia di inizio attività, o DIA) alcuni progetti di modifica (cd varianti) all'interno delle stazioni elettriche. Attualmente la norma consente di effettuare con DIA tali varianti qualora non comportino aumenti di cubatura o comportino aumenti di cubatura, comunque non superiori al 30 per cento, necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. La novella prevede che tali varianti siano sottoposte a DIA anche se comportino aumenti di cubatura superiori al 30 per cento, purché interessino edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.
Si rammenta che la denuncia di inizio attività è presentata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e ai comuni interessati, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Il comune interessato, ove entro trenta giorni riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Articolo 47, commi 10-11
(Disposizioni in materia di comunità energetiche
nel settore agricolo)
L’articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.
L'articolo 47, comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:
- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o ad attività connesse,
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.
In particolare, si prevede che detti incentivi siano riconosciuti
- anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
- anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;
L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, rimane nella loro disponibilità. È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
Il successivo comma 11 estende l’applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:
- imprenditori agricoli,
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero,
- cooperative agricole.
Le configurazioni di autoconsumo diffuso sono disciplinate all’articolo 30 del D.Lgs. n. 199/2021 e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato con delibera n. 727/2022/R/eel. L’articolo 30, a cui rinvia la norma in commento, indica i requisiti in costanza dei quali:
- un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
- più clienti finali divengono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Attualmente gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche rinnovabili sono previsti dal D.M. 16 settembre 2020. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019, che ha dettato, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, una prima disciplina dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 settembre 2020, l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, oltre a recepire compiutamente la citata direttiva, dettando una nuova e più articolata disciplina dell’autoconsumo, delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di rete, prevede l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio dopo il 15 dicembre 2021;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio;
e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale.
La novella in commento prevede, dunque, in relazione ad alcune configurazioni di rete costituite da soggetti operanti nel settore agricolo, alcune deroghe ai limiti previsti alle lettere a) e b).
Giovedì 23 febbraio 2022, il Ministro Pichetto Fratin, rispondendo ad un’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati, ha annunciato che la proposta di decreto di attuazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina gli incentivi riconosciuti alle comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili è pronta ed ha ricordato che la sua entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea.
Articolo 48
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
L’articolo 48 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.
Il comma 1 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
L’art. 184-bis del Codice dell’ambiente individua le condizioni, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che devono essere soddisfatte affinché una sostanza od oggetto sia qualificata come un sottoprodotto e non un rifiuto.
b) ai casi di cui all’art. 185, comma 1, lettera c), del Codice dell’ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
L’art. 185, comma 1, lett. c), del Codice dell’ambiente, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE, esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (recata dalla citata parte IV del Codice) “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Il comma 1 disciplina altresì le modalità di emanazione del decreto ministeriale succitato, disponendo che lo stesso è adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica:
- di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- sentito il Ministro della salute;
- ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988.
Il comma 2 precisa inoltre che il decreto ministeriale in questione – in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) – disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
Il comma 3 prevede l’abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di terre e rocce da scavo (recata dall’art. 8 del D.L. 133/2214 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall’entrata in vigore del decreto ministeriale in questione.
L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i princìpi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d-ter) del comma 1 del medesimo articolo.
Tra i citati criteri si ricordano, in particolare, quello dettato dalla lettera a-bis), che prevede l’individuazione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, nonché quello di cui alla lettera d-bis), che richiede la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati. La lettera d-ter) richiede invece livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli precedentemente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).
Articolo 49, commi da 1 a 3
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)
L’articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili.
In particolare l’articolo in esame, al comma 1, apporta modifiche puntuali agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Nello specifico il comma 1, lettera a) inserisce, all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, il comma 7-bis stabilendo che l’interessato, una volta decorso il termine inutilmente il termine previsto, trasmetta la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.
Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Il comma 2 sostituisce il numero 3-bis) dell’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:
Ø sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
Ø i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
Ø le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
Da ultimo il comma in esame prevede che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.
Articolo 49, commi 4-6
(Garanzie SACE)
L’articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell’importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo).
Il comma 4 estende l’ambito di applicazione dell’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis.
Il comma 6 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 144/2022. Tale norma consente, per le imprese a forte consumo di energia[65] colpite dagli effetti economici negativi del conflitto russo ucraino, che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE (ai sensi di quanto consentito dall’articolo 15, comma 5 del D.L. n. 50/2022) possa coprire il fabbisogno di liquidità, per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.
Il comma 5 modifica testualmente l’articolo 3, comma 2, sopprimendo l’inciso che prevede che l’ammontare garantito di finanziamento deve essere in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
Il medesimo comma 5 dispone che rimane fermo il rispetto delle condizioni di cui alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, di cui al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, Sezione 2.4. «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica». Tale quadro, che consente massimali di aiuti superiori a quelli ordinari, è operativo fino al 31 dicembre 2023.
L’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (L. n. 91/2022), a cui rinvia l’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 144/2022, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese e in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato di cui al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. Nell’ambito di tale Quadro, per una cui descrizione analitica si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare; la Sezione 2.4 disciplina specificamente i criteri e le condizioni di ammissibilità degli «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica», per un cui esame si rinvia qui.
Il comma 5 dell’articolo 15 ha di conseguenza fissato una serie di condizioni per il rilascio della garanzia temporanea SACE, tra i quali, i seguenti:
· la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
· b) l'importo del prestito assistito da garanzia non deve superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
Il successivo articolo 3, comma 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in L. n. 175/2022, ha disposto che l'ammontare garantito del finanziamento garantito da SACE, di cui al citato articolo 15, comma 5, del D.L. n. 50/2022 possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro (limite qui soppresso), a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi della direttiva 2003/96/CE (art. 17, par. 1, lett. a)), e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
Il comma 4, estende l’ambito di applicazione dell’articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa[66].
Si rammenta, infine, che l’articolo 30, comma 2-bis del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022), richiamato nel testo del comma 4 dell’articolo qui in esame, ha disposto che all'impresa Sideralloys Italia s.p.a si applichi la disciplina del Tavolo di coordinamento interministeriale per la continuità aziendale, partecipato dal Ministro delle imprese e del made in italy, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, nonché dai rappresentanti dell’azienda. Qui i più recenti verbali di incontro del tavolo, pubblicati sul sito del Ministero delle imprese (verbale del 6 ottobre 2022).
La relazione tecnica evidenzia che le norme introdotte con l’art. 49, commi 4-5, in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto vi è sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex art.1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
Gli impegni della SACE S.p.A. sono infatti assunti a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo a copertura delle garanzie concesse dalla medesima Società per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia da COVID -19, di cui al citato art. 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020)), entro il limite, già fissato dal comma 1 del medesimo art. 1, di 200 miliardi di euro
A tal riguardo la relazione tecnica segnala che sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022.
Il comma 6 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 50
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR)
L’articolo 50 dispone la soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. Viene conseguentemente soppresso il “Nucleo di verifica e controllo” (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al “Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione” (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e anch’esso disciplinato con DPCM.
Ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data che sarà stabilita dall’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), come previsto dal successivo comma 2, l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tale operazione ha lo scopo di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione[67], di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.
L’articolo 50 in esame indica gli adempimenti normativi da adottare e la relativa tempistica, che di seguito si ripercorre in sintesi:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) si provvede, oltre alla indicazione della data a decorrere dalla quale l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa, alla individuazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia, nonché alla conseguente riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 2);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura) da adottare entro 60 giorni dalla data di adozione del menzionato DPCM di cui al comma 2, si procede alla individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC, fermo restando il relativo trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3);
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i 60 giorni successivi all’adozione del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi (comma 5);
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (26 aprile 2023), gli organi dell’Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono (comma 7);
- con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si procede alla individuazione di un dirigente di livello generale dell’Agenzia per la coesione territoriale a cui assegnare – fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia, indicata nel DPCM di cui al precedente comma 2 – le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al direttore dell’Agenzia; le funzioni attribuite al Comitato direttivo dell’Agenzia sono invece svolte, fino alla medesima data di cessazione delle attività dell’Agenzia, dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 7);
- entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2023) gli organi di amministrazione in carica deliberano il bilancio di chiusura dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti; il bilancio di chiusura e la relazione sono trasmessi al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione (comma 7);
- sono mantenuti, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia – ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore – gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all’art. 4 del DPCM 19 novembre 2014 (comma 8);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (26 maggio 2023) si provvede alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) (comma 10);
- più specificamente, il DPCM di cui al comma 10 provvede a disciplinare: la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo; le relative fasce retributive, in un massimo di quattro; le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo; gli ambiti e le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 13);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede alla nomina dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione – NUPC; in alternativa, questi possono essere nominati con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione (comma 11);
- entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) il Dipartimento per le politiche di coesione stipula un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF per la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione (comma 18).
In dettaglio, il comma 1, nel sopprimere l’Agenzia per la coesione territoriale e nell’attribuire le relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri – precisa che le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato che risulta in servizio presso l’Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'Agenzia per la coesione territoriale
All’Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall'articolo 10 del D.L. n. 101/2013, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio (o del Ministro delegato), è affidata l'azione di programmazione coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.
L'Agenzia è dotata di uno Statuto, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2014, che ne disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori. Con due successivi D.P.C.M,, sono stati approvati il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (D.P.C.M. 7 agosto 2015) e il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale (D.P.C.M. 7 agosto 2015).
Per quel che concerne le competenze – a seguito del riordino operato con il D.L. n. 86/2018 (articolo 4-ter, co. 3) - l'Agenzia, con riferimento sia ai Fondi strutturali europei che al Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri:
- assicura, in raccordo con le amministrazioni competenti, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, vigilando altresì sull'attuazione dei programmi medesimi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano risorse della politica di coesione;
- assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali, anche con riferimento alla formazione del personale delle amministrazioni interessate;
- sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, in qualità di centrale di committenza;
- propone, ai fini dell'adozione da parte della Presidenza del Consiglio, le necessarie misure di accelerazione degli interventi e dà esecuzione alle determinazioni assunte ai fini dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, per evitare il disimpegno dei fondi europei, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 88/2011.
- promuove, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
- può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti avvalendosi a tal fine di Invitalia Spa,
Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati, nonché di accelerarne la spesa, l’Agenzia per la coesione territoriale ha proceduto, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione degli strumenti di intervento finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 (quali patti territoriali, programmi operativi, ecc), al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ciascuna amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», caratterizzato da modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
I Piani di Sviluppo e Coesione per ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali titolari delle risorse del FSC sono stati approvati nel corso del 2021.
Da ultimo, è intervenuto l’articolo 60 del D.L. n. 77 del 2021, che, al fine di rafforzare il ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale, ha modificato l’art. 12 del D.L. n. 133 del 2014 prevedendo che:
- per l’esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato dei programmi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale, possa avvalersi dell’Agenzia per la coesione territoriale (oltre che delle amministrazioni centrali);
- i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, inoltre, può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi.
Il comma 2 prevede, entro l’11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), l’adozione di un DPCM per l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia da trasferire al Dipartimento per le politiche di coesione, per la definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse, con l’individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia e delle unità di personale da trasferire.
Il DPCM provvederà altresì alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
Il Dipartimento per le politiche di coesione
Ai fini della definizione del nuovo quadro di governance per le politiche di coesione 2014-2020, con il decreto-legge n. 101 del 2013 è stato disposto il trasferimento delle competenze dell’allora Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trasferimento si è completato a dicembre 2014, con l’istituzione nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Dipartimento per le politiche di coesione, responsabile del coordinamento e della programmazione della politica di coesione, e con il trasferimento dal Dipartimento delle politiche di sviluppo del MISE delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Il Dipartimento per le politiche di coesione, struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, cura il raccordo con le istituzioni dell'Unione europea e le Amministrazioni statali e regionali, per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e la destinazione territoriale delle risorse, con riferimento all'impiego dei fondi dell'Unione europea per la coesione e delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Il Dipartimento promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati con tali strumenti, raccoglie ed elabora le informazioni e i dati relativi alla loro attuazione, coordina le connesse attività di valutazione, elabora proposte di atti deliberativi al CIPE per le attività di competenza. Svolge, inoltre, attività di sorveglianza sull'attuazione delle politiche di coesione e vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse, cura l'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 D.L. n. 133 del 2014). Spetta, infine, a tale struttura il coordinamento e l'attivazione dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).
Il Dipartimento risulta organizzato in un unico Ufficio di livello dirigenziale generale (Ufficio per le politiche di coesione), articolato a sua volta in due servizi: il Servizio Analisi, definizione delle politiche e della programmazione ed il Servizio Rilevazioni informative, open coesione, misure straordinarie per l'attuazione, nonché supporto giuridico e gestione strumenti normativi.
Il comma 3 prevede l’adozione – entro i 60 giorni successivi all’adozione del decreto di cui al comma 2 – di un ulteriore DPCM, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, al fine di individuare le unità di personale di livello non dirigenziale dell’Agenzia, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione (PSC) di ciascuna amministrazione. Il trattamento economico di tale personale resta comunque a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi del comma 4, al personale non dirigenziale dell’Agenzia trasferito al Dipartimento si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In attesa dell’adozione del DPCM di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito dall’Agenzia continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Successivamente all’adozione del decreto di indicato al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali indicate all'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro 60 giorni dall’adozione del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
Il comma 6 interviene in merito ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro 30 giorni dalla data di soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Il comma 7 precisa che gli organi dell'Agenzia, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Tuttavia, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore dell’Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell’Agenzia che viene individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, mentre le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell’Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti.
Il bilancio di chiusura è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma 7.
Una disposizione transitoria è altresì contenuta al comma 8, il quale stabilisce che gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dai commi da 1 a 8 (rectius commi da 1 a 7), che vengono indicati in 24.302.914 euro per il 2023 e in 28.702.914 euro a decorrere dal 2024, disponendo che ad essi si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell’Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio del ministri con il decreto ministeriale previsto dal comma 5.
Nel bilancio dello Stato 2023-2025 le risorse per le attività dell’Agenzia per la coesione territoriale sono così esposte nello stato di previsione del MEF:
cap. |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2500 |
Spese dell’Agenzia per la coesione territoriale |
24.302.914 |
28.702.914 |
28.702.914 |
2502 |
Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per la retribuzione ai membri del nucleo di verifica e controllo (NUVEC) |
3.965.061 |
3.965.061 |
3.965.061 |
2503 |
Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per il funzionamento del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
TOTALE |
28.367.975 |
32.767.975 |
32.767.975 |
Appare evidente una riduzione delle spese in conseguenza della soppressione del NUVEC, le cui funzioni sono ora attribuite al “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC), con la conseguente riduzione del numero dei componenti (vedi commi 10 e 11), nonché del venir meno degli organi di vertice dell’Agenzia (Direttore generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).
Il comma 10 prevede che entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) con DPCM si provvederà alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che verrà ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).
Il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione - NUVAP
In attuazione dell’art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con DPCM 19 novembre 2014 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).
Ai sensi dell’art. 2, il NUVAP è costituito da non più di 32 componenti (quota così indicata dal DPCM 20 ottobre 2017) e può essere articolato in aree che sono individuate con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Segretario generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire.
I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata.
Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.
Il NUVAP interviene in ordine alle attività di valutazione delle politiche e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale, di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale e di verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità comunitaria. Effettua inoltre analisi e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori e meccanismi premiali nonché un supporto alle amministrazioni nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali (art. 3).
Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - NUVEC
In attuazione dell’art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con DPCM 19 novembre 2014 è stato costituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).
Ai sensi dell’art. 4, il NUVEC è costituito da non più di 30 componenti e può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia.
Il NUVEC ha funzioni in tema di verifiche, anche con successiva emissione di rapporti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico; esercita inoltre funzioni di audit al fine della correttezza e regolarità della spesa e di proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa (art. 3).
Il Regolamento, (più volte modificato, da ultimo, con provvedimento del Direttore n. 302/2022) disciplina le aree di attività e l’organizzazione interna del NUVEC, che risulta così articolato:
- Area di attività 1: Sostegno e accompagnamento per l’accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia;
- Area di attività 2: Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit;
- Area di attività 3: Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti Pubblici Territoriali;
- Area di attività 4: Monitoraggio dell’attuazione ed integrazione delle banche dati;
- Area di attività 5: Attuazione di investimenti diretti dell’Agenzia;
- Area di attività 6: Supporto all’attività dei Commissari ZES.
Ai sensi del comma 11, il nuovo Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, determinando una riduzione complessiva di 22 componenti rispetto alla situazione precedente (NUVAP: massimo 32 componenti; NUVEC: massimo 30 componenti).
Riprendendo sostanzialmente quanto già previsto attualmente dal DPCM 19 novembre 2014, i componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, fra:
- dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- personale degli enti pubblici economici;
- esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.
L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.
Qualora i componenti del Nucleo siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati, per l’intera durata dell’incarico, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Ai componenti che sono dipendenti della pubblica amministrazione (in un numero non superiore a dieci) possono, tuttavia, essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, della legge n. 400 del 1988 (decadenza dall’incarico se non confermati entro 3 mesi dal giuramento di un nuovo governo).
Il comma 12 disciplina il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo dei componenti del NUPC che viene compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 140.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Per i componenti a titolo non esclusivo (comma 11, quinto periodo), il compenso annuo lordo è indicato fino a 30.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.
I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico come indicato al primo periodo del presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
Il comma 13 definisce il contenuto del DPCM di riorganizzazione del NUPC (comma 10):
a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo;
c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;
d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale;
- approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell’integrazione tra politica di coesione e PNRR;
- supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l’accelerazione e dell’attuazione dei programmi cofinanziati nell’ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d’intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l’elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;
- svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell’ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell’articolo 53 (rectius, articolo 51) del presente decreto-legge ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.
Il comma 14 stabilisce che gli incarichi già conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), diversi da quelli specificamente individuati dall’art. 2, comma 5, del DPCM 19 novembre 2014 (cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri), cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC ai sensi del precedente comma 10.
Ai sensi del comma 15, le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».
Il comma 16 precisa che i compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del MEF previsto dal comma 5, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 17 interviene con riguardo alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – dalle amministrazioni centrali[68] che, nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale.
La cifra considerata dal comma 179 era indicata in 2.800 unità complessive.
Nello specifico, il comma 17 precisa che le amministrazioni centrali possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli di tale personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale in oggetto sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
Infine, ai sensi del comma 18, entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di definire le modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione[69].
Per tali finalità, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di tale sistema. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 51
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
L’articolo 51 stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all’Autorità di gestione.
L’articolo 51, nell’aggiungere all’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) un comma 56-bis, stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte:
- dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure;
- dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.
Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), all’articolo 1 – oltre a stabilire le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sulle risorse dei fondi dell’Unione europea (FSE, FESR, FEASR e FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle P.A. di Trento e di Bolzano (commi 51 e 52), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 53) e dei c.d. “interventi complementari” (comma 54) – ha definito le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato (commi 55-57).
In particolare, al comma 55, si stabilisce che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
Conseguentemente, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.
L’Autorità di gestione e l’Autorità di audit nel Regolamento(UE) n. 2021/1060
Con il Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.
In particolare l’articolo 71 (Autorità di programma) stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
Il paragrafo 2 precisa che l'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
Inoltre il paragrafo 4 ribadisce che gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
Le Autorità dei programmi saranno l’Autorità di gestione e l’Autorità di audit. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell’Autorità di gestione, di cui all’art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l’organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.
In particolare:
- per i programmi a titolarità di regioni o province autonome – programmi regionali, viene istituita un’Autorità di audit per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell’Autorità di audit nell’organigramma dell’Amministrazione di riferimento;
- per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali – programmi nazionali, l’autorità di audit viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l’Autorità di audit non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l’Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l’Autorità di audit non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l’Autorità di gestione.
Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGRUE.
Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del DPCM 1° ottobre).
Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d’iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, DPCM 26 settembre 2019).
Il successivo punto 4 riguarda le Autorità di audit.
L’Autorità di audit è un’autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all’ audit ed esercita le funzioni di cui all’art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l’istituzione dell’Autorità di audit a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.
In ogni caso, l’Autorità di audit deve soddisfare i seguenti requisiti:
- indipendenza organizzativa e funzionale[70], e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all’organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell’Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;
- adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;
- utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti.
Tali requisiti saranno valutati dall’Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell’ambito della valutazione in itinere.
Nel caso in cui l’Autorità di audit sia individuata dall’Amministrazione nell’ambito della struttura organizzativa dell’Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell’Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.
Inoltre, l’Autorità di audit deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell’organizzazione dell’Amministrazione, garantisca l’indipendenza della stessa Autorità di audit.
La struttura dell’Autorità di audit deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l’efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all’Autorità di audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi. L’Autorità di audit può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all’efficace espletamento delle proprie attività.
L’Autorità di audit predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l’assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.
Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l’autonomia finanziaria delle Autorità di audit, si prevede l’attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all’interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:
- apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di audit, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di audit (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l’espletamento della funzione di audit, costo del personale interno, trattamenti accessori);
- continuo aggiornamento professionale degli auditor, attraverso corsi di formazione, workshop, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.
L’Autorità di audit si avvale di strumenti e procedure idonei per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.
Pertanto, le Autorità di audit utilizzano e rendono disponibili per tutti gli auditor le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all’efficace operatività della funzione di audit, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall’Organismo nazionale di coordinamento di cui al punto 6.
In particolare, l’Autorità di audit assicura:
- la predisposizione della strategia di audit, conformemente a quanto previsto dall’art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall’art. 77 del medesimo regolamento;
- l’attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di audit, sia relativamente alle attività degli auditors interni che di quelli esterni di cui l’Autorità di audit si avvale (quality review);
- la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di audit, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- l’individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei follow-up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l’Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell’ambito dell’audit unico di cui all’art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5).
L’Autorità di gestione e l’Autorità di audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l’efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l’attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l’autonomia di ciascuna Autorità.
L’Autorità di audit partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall’Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell’approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l’esercizio della funzione di audit.
L’Accordo di partenariato 2021-2027 tra l’Unione europea e la Repubblica italiana
Con la delibera 22 dicembre 2021, n. 78 il CIPESS ha approvato la proposta di Accordo di partenariato 2021-2027[71] e definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.
In particolare, al punto 3 della delibera, si specifica che “l’esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027”.
Al punto 5 si precisa che “Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell’Allegato 2 della delibera sono presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l’organizzazione complessiva a livello nazionale per l’adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera”.
L’Allegato 2 alla delibera CIPESS n. 78 del 2021 reca, pertanto, le “Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027”.
1. Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni, al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
I princìpi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:
- organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi;
- separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all’interno di queste.
Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:
- il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l’istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;
- l’istituzione dell’organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l’attuazione dei programmi presieduto dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- il rafforzamento dell’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, per assicurare l’efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all’audit delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell’efficacia delle attività di audit e dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.
Articolo 52
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
L’articolo 52 prevede interventi sul sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa” in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 1), interventi per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 2), l’approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (comma 4) e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (comma 5).
Sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa”
Il comma 1 dell’articolo 52 autorizza la spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa".
Nel dettaglio sono previste risorse pari a 5,880 milioni nel 2023, 7,642 milioni nel 2024, 10,261 milioni nel 2025, 7,380 milioni nel 2026 e 3,837 milioni nel 2027.
La relazione illustrativa segnala che l'area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” e ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017.
La perimetrazione dell'area, definitivamente modulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.
I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.
In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa”, successivamente sottoscritto ed approvato dal MATTM (ora MASE), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del Direttore della Direzione generale Risanamento Ambientale.
L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso. Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:
- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro, nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica;
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci tolueniche, rimozione rifiuti e residui;
- fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica “A1” nella macroarea 8.
Discarica di Malagrotta
Il comma 2 autorizza una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario nominato con D.P.C.M. 21 febbraio 2022, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale.
Nel dettaglio la spesa è così ripartita: 5 milioni nell’anno 2023, 55 milioni nell’anno 2024, 100 milioni nell’anno 2025, 65 milioni nell’anno 2026, e di 25 milioni nell’anno 2027.
Con il D.P.C.M. del 18 febbraio 2022 è stato assegnato al Commissario unico Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà - già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge di stabilità 2013 (L. n. 234/2012), Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 - il compito di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta (Roma). Il Commissario ha il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento della discarica di Malagrotta alla normativa vigente, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 ENVI, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa.
Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 10,880 milioni nell’anno 2023, 62,642 milioni nell’anno 2024, 110,261 milioni nell’anno 2025, 72,380 milioni nell’anno 2026 e 28,837 milioni nell’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – L. n. 178/2020).
Rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale
Il comma 4, che sostituisce il primo e il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 33 del D.L. 133/2014, prevede la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con atto del Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del citato art. 33, anche per parti o stralci funzionali, senza più prevedere l’emanazione di un D.P.R.
In base alla norma in esame, l'approvazione del programma sostituisce anche i titoli abilitativi necessari per le opere da avviare, oltre che le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.
L'art. 33 del D.L. 133/2014 ha introdotto, nella formulazione previgente, disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale. Per tali scopi, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore, entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo. Il programma di rigenerazione urbana adottato dal Commissario straordinario è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
Accordi quadro per la rigenerazione urbana
Il comma 5 consente alla società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, la stipula di Accordi quadro con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, in relazione:
- alle aree ed immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale;
- nonché, in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma.
L’Arexpo è una società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015, composta dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla regione Lombardia, dal comune di Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, oltre che dalla città metropolitana di Milano e dal comune di Rho con quote minori.
Secondo la norma in esame, la stipula di tali Accordi quadro è finalizzata alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
A tale fine, è consentito alla società Arexpo S.p.A. di svolgere a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull’intero territorio nazionale.
L’attuazione del presente comma prevede una clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della rigenerazione urbana si rinvia al dossier “Le politiche di rigenerazione urbana - Prospettive e possibili impatti” del Servizio studi della Camera (aggiornato a giugno 2022).
Per amministrazioni pubbliche si intendono, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, principalmente, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni.
Come definito dall’articolo 3, comma 1, lettere i)-m) del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
Per accordo quadro (art. 3, comma 1, lettera iii) del Codice), si intende l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire:
- le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- i prezzi;
- le quantità previste.
In base all’art. 54 del vigente Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
Articolo 53
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali
a valere sulle risorse FSC)
L’articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali – già finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e definanziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento.
Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l’affidamento dei lavori o per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l’affidamento dei lavori.
Con delibera CIPESS si provvederà all’assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.
L’articolo 53 reca disposizioni volte alla individuazione degli interventi infrastrutturali, che siano stati finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020 e successivamente definanziati in applicazione di quanto disposto dall’art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019 – introdotto dall’art. 56, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022 – che, tuttavia, presentano un maggiore livello di avanzamento, al fine di assicurarne comunque il completamento con l’assegnazione di risorse a valere sul FSC della programmazione 2021-2027.
La disposizione richiamata, si rammenta, ha previsto, in linea generale, il definanziamento degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020, rientranti nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D.L. n. 34 del 2019, per il mancato rispetto dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2022[72].
Il definanziamento non opera, tuttavia, nei riguardi di alcuni particolari tipologie di interventi infrastrutturali, espressamente indicati dalla norma, per i quali il termine per l'assunzione delle OGV è stato esteso fino al 30 giugno 2023 (cfr. ultra).
Le scadenze per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 rientranti nei Piani sviluppo e coesione predisposti dall’art. 44 del D.L. n. 34/2019 – disposte con l’obiettivo di prevenire ritardi nell’attuazione degli interventi a pena di revoca del finanziamento – sono state oggetto di successive proroghe: originariamente stabilite al 31 dicembre 2019 dalla delibera CIPE n. 25/2016, sono state poi fissate al 31 dicembre 2021 dalla delibera CIPE n. 26/2018 (punto 2.1), a seguito dell’estensione all’anno 2025 del limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020.
Il termine del 31 dicembre 2021 è stato ribadito dal citato art. 44, comma 7, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019, con riferimento agli interventi finanziati con le risorse FSC che sono stati fatti rientrare, in sede di prima applicazione, nei nuovi “Piani sviluppo e coesione”, istituiti a seguito del complessivo riordino degli strumenti di programmazione del Fondo.
Il termine per le OGV è stato poi esteso fino al 31 dicembre 2022 dall’art. 11-novies del decreto legge n. 52/2021.
L’articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha peraltro previsto specifiche deroghe per:
- gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, espressamente individuati con delibera CIPESS, corredati di cronoprogramma, per i quali il termine per le OGV sono state differite al 30 giugno 2023;
- gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con relativi cronoprogrammi (termine al 30 giugno 2023);
- gli interventi FSC in essere rientranti nel PNRR ai sensi dell’art. 14, co. 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021[73].
A tal fine, il comma 1 assegna al Dipartimento per le politiche di coesione il compito individuare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, gli interventi infrastrutturali definanziati alla data del 31 dicembre 2022, in quanto privi di OGV, in relazione ai quali alla medesima data del 31 dicembre 2022 risultino:
· pubblicati i bandi o avvisi per l’affidamento dei lavori ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
· inviati gli inviti a presentare le offerte per l’affidamento dei lavori ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi.
La ricognizione è effettuata sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Per quanto concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nei Piani Sviluppo e Coesione, il comma 5 dell’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e a rendere disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico, secondo le disposizioni normative di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
Il CIPESS, con propria delibera, adottata sulla base dell’istruttoria svolta ai sensi del comma 1, provvede ad assegnare agli interventi così individuati le risorse necessarie al loro completamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (comma 2).
Va qui ricordato che il citato articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione di “Piani di sviluppo e coesione (PSC)” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, grazie ad una complessiva riclassificazione dei precedenti documenti di programmazione del Fondo sviluppo e coesione ancora attivi, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione.
Nei singoli PSC sono state consolidate le risorse 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 afferenti:
· gli interventi dotati di progettualità esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario (co. 7, lett. a);
· gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022[74] (lettera b).
Per quanto riguarda il concetto di “obbligazione giuridicamente vincolante – (OGV)”, esso è definito nel punto 2.3 della delibera n. 26/2018, il quale stabilisce, in linea generale, che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) è stato esteso fino al 30 giugno 2023 dall'articolo 56 del D.L. n. 50/2022 (attraverso l'inserimento del comma 7-bis nell'art. 44 del D.L. n. 34/2019) nel caso di interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro per i quali, pur risultando la mancanza di OGV a giugno 2022, sia intervenuta entro il 30 novembre 2022 una apposita delibera del CIPESS, volta a definire un cronoprogramma finanziario e procedurale, con specifici obiettivi (iniziali, intermedi e finali) e termini temporali di conseguimento, finalizzato ad evitare il definanziamento dell'intervento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi.
La norma precisa che, al di là del cronoprogramma, non si procede al definanziamento qualora siano comunque intervenute per tali interventi, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti (terzo periodo del comma 7-bis).
Con riferimento specifico agli interventi strutturali individuati dal CIPESS ai sensi dell’articolo 56 del D.L. n. 50 del 2022, per i quali il termine per l’assunzione delle OGV è differito al 30 giugno 2023, per essi il comma 7-bis ha introdotto una nuova definizione di OGV, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.L. 77/2021.
Pertanto, per tali interventi, l’obbligazione giuridicamente vincolante che al 30 giugno 2023 ne impedisce il definanziamento, non può più considerarsi validamente assunta con l’approvazione della proposta di aggiudicazione (ex punto 2.3. della delibera CIPE n. 26/2018), ma è richiesta la stipulazione del contratto.
Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni, per i quali il cronoprogramma procedurale dettato dal CIPESS prevede il ricorso a plurime procedure di affidamento dei lavori, l’ultimo periodo del comma 7-bis dispone che i termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell’intero intervento.
Con la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022 sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e a quelli sottoposti a regime di commissariamento governativo[75], per i quali non si applica il termine del 31 dicembre 2022 ai fini dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Per tutti gli altri interventi diversi da quelli considerati ai commi 7-bis e 7-ter, resta fermo il principio del definanziamento qualora essi non generino obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022 (comma 7-quater dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019).
Le risorse “liberate” in forza di tali revoche dovranno essere poste a copertura, in via prioritaria, si ricorda, del taglio di 6 miliardi di euro, secondo il combinato disposto degli articoli 56 e 58 del decreto legge n. 50/2022, al fine di dare copertura alle misure urgenti previste dal decreto legge medesimo, salvo attingere, in caso di incapienza, ai fondi FSC della programmazione 2021-2027.
Nella recente Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale della programmazione 2014-2020, presentata al Parlamento il 21 febbraio scorso dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Doc. XXVII, n. 4), è evidenziato che sono tutt’ora in corso le verifiche previste per i Piani Sviluppo e Coesione per gli interventi a valere sul FSC che prevedono al 31 dicembre 2022 l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), al fine di tener conto di quanto previsto dall’art. 56 del D.L. n. 50 del 2022, in termini di categorie di progetti da definanziare ovvero da salvaguardare.
A tale riguardo, si segnala che, nella seduta del 27 dicembre 2022, il CIPESS, ha approvato una prima ricognizione degli interventi da salvaguardare, rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 56. Si tratta degli interventi infrastrutturali privi, al 30 giugno 2022, dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, corredati dai relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali, per i quali il termine di assunzione delle OGV è stato differito al 30 giugno 2023. Nella delibera sono stati, altresì, indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con relativi cronoprogrammi, anch’essi sottratti all’ambito di applicazione della regola del definanziamento.
La delibera n. 48/2022 non risulta ancora pubblicata in G.U.
Nella Relazione si riporta, peraltro, che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, già nel mese di novembre 2022, ha inviato ai Ministeri assegnatari delle risorse e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome una nota finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie a ricostruire «con precisione lo stato dell’arte dell’impiego delle risorse destinate alle politiche di coesione» in vista delle «conseguenti iniziative governative».
Nella Relazione si prevede che la rilevazione per la revoca delle risorse FSC – ciclo 2014-2020, poste a copertura di interventi rientranti nei PSC (Sezione Ordinaria) che non siano riusciti ad osservare i termini per l’assunzione di OGV per l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2022, si concluda a marzo 2023.
Articolo 54
(Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
L’articolo 54 dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Nello specifico, il comma 1 istituisce - presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MISAF) - l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il comma 1 individua le finalità sottese a tale istituzione:
- assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC;
- dare attuazione a quanto disposto dall’art.123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 secondo cui “ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC”.
L’art. 123 del Regolamento (UE) 2021/2115 statuisce al paragrafo 1, come sopra indicato, che ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Gli stessi Stati possono, in considerazione delle loro disposizioni costituzionali e istituzionali, designare autorità di gestione regionali. Ogni Stato membro è tenuto a garantire un sistema di gestione e controllo tale da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra autorità di gestione nazionale e autorità di gestione regionali. Il paragrafo 2 elenca i compiti che spettano all’autorità di gestione, tra i quali si ricordano, in particolare, alcuni obblighi informativi e di pubblicità del piano strategico della Pac nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari degli interventi previsti nello stesso regolamento. Il paragrafo 3 stabilisce che nel caso in cui i suddetti compiti siano svolti da autorità di gestione regionali, l’autorità nazionale assicura un adeguato coordinamento ai fini di garantire coerenza e uniformità nell’elaborazione del piano strategico della PAC. Il paragrafo 4 prevede che l’autorità di gestione nazionale e quelle regionali possono delegare i compiti ad un organismo intermedio. In tali ipotesi l’autorità delegante mantiene la piena responsabilità dell’efficienza e della correttezza della gestione e dell’esecuzione dei compiti delegati.
Si ricorda che la PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione Europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 - approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre) - si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) 2021/2116 e il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.
Si ricorda, inoltre, che recentemente è stato sottoposto al parere parlamentare l’Atto del Governo 018 “Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.
Gli obiettivi specifici che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:
· garantire un reddito agricolo sufficiente,
· aumentare la competitività e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore,
· sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali dinamiche,
· agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità,
· proteggere la qualità dell'alimentazione e la salute.
Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro Piani strategici nazionali (PSN).
Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA e dal FEASR e sono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori. In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.
Con riferimento al Piano strategico italiano della PAC 2023-27 si ricorda che esso è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.
Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito web che illustra il Piano strategico accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.
I commi 2 e 3 della disposizione in esame, disciplinano l’articolazione della suddetta Autorità, che sarà costituita da due Uffici - di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale - indicandone i relativi compiti:
- supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall’art. 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
- supporto al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
L’art.3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115 definisce “organismo intermedio” qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge funzioni per conto di tale autorità.
L’art. 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce l’istituzione, in ciascuno Stato membro, di un comitato nazionale di sorveglianza incaricato di monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
a) i progressi nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi; |
b) eventuali problemi che incidono sulla performance del piano strategico della PAC e le azioni intraprese per affrontarli, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; c) le informazioni rilevanti alla performance del Piano Strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC; d) il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità pubbliche, degli agricoltori e di altri beneficiari. Il comitato di sorveglianza esprime poi parere sulla metodologia criteri utilizzati per la selezione delle operazioni; sulle relazioni annuali sulla performance; sul piano di valutazione e le relative modifiche, oltre che su qualsiasi proposta dell’autorità di gestione per una modifica del piano strategico della PAC. |
Il comma 4 ridetermina, per il funzionamento dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle Direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica dello stesso MASAF - sezione A Agricoltura.
In particolare- come osservato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame - la nuova dotazione organica è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell’area dei Funzionari, 365 unità nell’area degli assistenti e 8 unità nell’area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell’Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Con riferimento alle modalità di reclutamento del predetto contingente di personale la disposizione in commento indica:
a) l’indizione di concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM di cui all’articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
b) lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
c) l’espletamento di procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001.
Il comma 4, inoltre, autorizza per la sua attuazione la spesa di 2.062.000 euro per l’anno 2023 e di 2.475.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024.
La Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, indica la dotazione organica attuale e quella nuova, cosi rideterminata in considerazione del fatto che i sopra richiamati uffici dirigenziali di livello non generale sono ulteriori rispetto a quelli delineati dall’attuale organizzazione del Ministero, cosi come il contingente di personale da assegnare alla predetta Autorità di gestione nazionale. Si vedano, in proposito le seguenti tabelle:
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
Qualifica/area |
Dotazione organica Sezione A Agricoltura |
Dotazione organica Sezione B ICQRF |
Dotazioni organiche per Area |
Dirigente I fascia (*) |
10 |
3 |
13 |
Dirigente II fascia |
39 |
22 |
61 |
Totali dirigenti |
49 |
25 |
74 |
Terza Area |
421 |
372 |
793 |
Seconda area |
355 |
410 |
765 |
Prima area |
8 |
9 |
17 |
Totale personale non dirigenziale |
784 |
791 |
1575 |
Totale dotazioni organiche |
833 |
816 |
1649 |
|
|
|
|
(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA |
|||
Qualifica/area |
Dotazione organica Sezione A Agricoltura |
Dotazione organica Sezione B ICQRF |
Dotazioni organiche per Area |
Dirigente I fascia (*) |
10 |
3 |
13 |
Dirigente II fascia |
41 |
22 |
61 |
Totali dirigenti |
51 |
25 |
74 |
Terza Area |
461 |
372 |
793 |
Seconda area |
365 |
410 |
765 |
Prima area |
8 |
9 |
17 |
Totale personale non dirigenziale |
834 |
791 |
1575 |
Totale dotazioni organiche |
885 |
816 |
1649 |
(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico |
Di seguito sono indicati gli oneri previsti per le assunzioni, - indicati nella sopra richiamata Relazione Tecnica -nell’ambito dei quali l’ipotesi è di addivenire al reclutamento anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti e quindi a decorrere dal mese di marzo 2023:
|
Aree |
Stipendio CCNL 2019-2021 |
IVC 2022-2024 |
Tredicesima |
Indennità di amministrazione (x 12 mensilità) |
Totale Fondamentale |
Oneri riflessi |
Totale Fondamentale (lordo Stato) |
Trattamento economico accessorio (lordo stato) |
Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato) |
||||
|
Funzionari |
23.501,93 |
117,48 |
1.968,28 |
4.529,48 |
30.117,17 |
11.558,97 |
41.676,14 |
3.442,53 |
45.118,67 |
|
|||
|
Assistenti |
19.351,97 |
96,72 |
1.620,72 |
3.352,80 |
24.422,21 |
9.373,24 |
33.795,45 |
3.442,53 |
37.237,98 |
|
|||
|
||||||||||||||
|
Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi) |
Retribuzione di posizione fissa |
Retribuzione di posizione variabile |
Totale annuo lordo dipendente |
Oneri riflessi (38,38%) |
Trattamento fondamentale lordo stato |
Retribuzione di risultato |
Oneri su retribuzione risultato (32,70%) |
Retribuzione procapite totale lordo stato |
incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%) |
IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato |
RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022 |
||
|
DIRIGENTE II fascia |
45.260,77 |
12.565,11 |
22.934,79 |
80.760,67 |
30.995,95 |
111.756,62 |
23.381,48 |
7.645,74 |
142.783,84 |
5.397,23 |
313,2 |
148.494,26 |
Si ricorda che recentemente, l'art. 3 del D.L. 173 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022, intervenendo in materia di riordino dei Ministeri, oltre a modificare la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha specificato le sue attribuzioni, prevedendo che il MASAF eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.
Inoltre, la legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) ha previsto l’assunzione di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da adibire all'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, svolte dall'ICQRF (art. 1, comma 452). La stessa legge di bilancio ha inoltre stabilito l'incremento di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero (art. 1, comma 457).
Da ultimo, il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha inoltre posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 16). Il successivo art. 1, comma 17, consente poi allo stesso MASAF di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’art. 15, comma 3, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica.
Il comma 5 dispone, sempre al fine di perseguire le finalità al comma 1, l’istituzione presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi e, nell’ambito della Direzione Organismo di coordinamento, di un ufficio, di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto all’esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del sopra citato regolamento (UE) 2021/2115.
L’art. 54 del regolamento (UE) 2021/2116 riguarda la verifica annuale di attuazione prevedendo, al paragrafo 1, le ipotesi ricorrendo le quali la Commissione adotta atti di esecuzione che indicano gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione. L’art. 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri presentano una relazione annuale del Piano strategico della Pac nella quale sono esposte le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione dello stesso piano.
Si ricorda che AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - istituita ai sensi del d. lgs. n. 165 del 1999 è chiamata, ai sensi dell’attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell’Unione europea, a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di organismo pagatore - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC – di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2018 - e quella di organismo di coordinamento - istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori - come unico interlocutore della Commissione europea – di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all’attuazione delle politiche agricole dell’unione sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, D. Lgs. n. 165/1999).
In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale - provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:
- un’autorità competente (il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell’articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un organismo pagatore o di coordinamento (AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una rete di organismi pagatori (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).
AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l’organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto. Ad oggi risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane);
- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell’ambito dell’assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, D. Lgs- n. 188/2000).
Da ultimo il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha differito al 2023 (art. 15, comma 1-bis), il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.
Il comma 6 dispone che la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA sia articolata in tre uffici, di livello dirigenziale non generale, preposti:
- alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale;
- alla valorizzazione del patrimonio informativo per l’attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC;
- alla sicurezza dei sistemi informativi.
Il comma 7 interviene a garantire la copertura degli uffici dirigenziali di AGEA, anche mediante l’espletamento di concorsi pubblici. A tal fine autorizza la spesa di 718.000 euro per l’anno 2023 e di 862.000 euro a decorrere dal 2024 prevedendo un incremento della vigente dotazione organica dell’AGEA di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia.
Per le stesse finalità l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. In tal senso, è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l’anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 4 e 7.
Articolo 55
(Agenzia italiana per la gioventù)
L’articolo 55 istituisce l’Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani - Agenzia dotata anch’essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile[76], ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche[77] -. In conformità alla disciplina relativa all’Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili[78].
Più in particolare, i commi 1 e 2 del presente articolo - nel disporre l’istituzione e la contestuale soppressione in esame - specificano che: la nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto[79], alla nuova Agenzia sono trasferite anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della precedente Agenzia; resta ferma l’attribuzione[80] alla Presidenza del Consiglio dei ministri - o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; la nuova Agenzia coopera con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell’istruzione e della formazione; la dotazione organica della nuova Agenzia è identica a quella dell'Agenzia soppressa[81]; resta ferma l'applicazione al personale trasferito dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto - o, per i dirigenti, dell'Area - Funzioni centrali, sezione Ministeri. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si applichi la suddetta sezione anche per il personale reclutato in futuro da parte dell'Agenzia.
Riguardo alle funzioni della nuova Agenzia, il suddetto comma 2 fa riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell’Unione europea nonché ai seguenti atti dell’Unione: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 ("che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013"), regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013"), regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014").
Il comma 3 - oltre ad attribuire, come detto, le funzioni di indirizzo e vigilanza anche sulla nuova Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - prevede che l’Agenzia in oggetto possa fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa.
Ai sensi del comma 5, lo statuto della nuova Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La norma prevede l’adozione in via esclusiva della proposta (al Presidente della Repubblica) da parte dell’Autorità politica suddetta; si consideri l’opportunità di valutare l’esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta dell’Autorità politica suddetta - in analogia alle norme generali[82] in materia di regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica -[83] e di chiarire se il decreto in oggetto abbia natura regolamentare, nonché, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Il medesimo comma 5 specifica che lo statuto dell’Agenzia precedente[84] continua ad applicarsi, in quanto compatibile, nelle more dell’adozione dello statuto in oggetto.
Ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data di emanazione dello stesso statuto, l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede: alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo e formato da tre componenti - di cui uno con funzioni di presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili -; alla nomina del collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Riguardo a quest’ultimo organo, si rileva che il comma 5 dispone che il collegio dei revisori dei conti della precedente Agenzia rimanga in carica fino all’emanazione dello statuto della nuova Agenzia. Dal combinato disposto di tali norme risulta dunque l’insussistenza di un organo di revisione per il periodo intercorrente tra l’emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento. In merito alla nomina dei due organi prevista dal comma 4, si valuti l’opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Il medesimo comma 4 prevede che l'attività degli uffici amministrativi della nuova Agenzia sia coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[85]) ovvero di organi costituzionali (previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti)[86]; tale dirigente rientra nel computo della suddetta dotazione organica[87]. Si ricorda che lo statuto dell’Agenzia ora soppressa prevedeva che al direttore generale spettasse un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale[88]. Si consideri l'opportunità, anche in relazione a eventuali contenziosi costituzionali, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia, tenuto anche conto della disposizione omologa finora vigente e della qualificazione della nuova Agenzia come ente (pubblico) con personalità giuridica.
Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (comma 4 citato); si valuti l’opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all’ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un’Autorità delegata.
Ai sensi del comma 6, la nuova Agenzia (così come previsto per l’Agenzia precedente[89]) si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Si valuti l’opportunità, sotto il profilo redazionale, di richiamare l’articolo 43 del testo unico ivi citato, e successive modificazioni[90] - articolo concernente il patrocinio degli enti pubblici -, anziché l’articolo 1 (il quale è relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).
Il comma 7 specifica che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 56
(Disposizione finanziaria)
L’articolo 56 dispone che ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 57
(Clausola di salvaguardia)
L’articolo 57 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L’articolo 57 stabilisce che le norme del decreto legge in conversione non sono pertanto idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale[91]). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni dei predetti enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[92].
La disposizione in esame – a differenza di altri precedenti - non specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione[93] (per un recente caso in cui la formulazione della clausola di salvaguardia ha incluso anche il riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si veda l’articolo 1, comma 903, della legge n. 197 del 2022 - legge di bilancio 2023).
Articolo 58
(Entrata in vigore)
L’articolo 58 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 febbraio 2023.
[1] Sono: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero della transizione ecologica; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'università e ricerca; Ministero dell'interno; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della cultura; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della giustizia; Ministero del turismo. E della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Ministro per la Pubblica Amministrazione; Segretariato generale.
[2] Sono: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per gli affari regionali; Ministro per le politiche giovanili; Ministro per le pari opportunità e per la famiglia; Ministro per le disabilità; Dipartimento per lo sport; Dipartimento protezione civile; Dipartimento per la programmazione economica.
[3] Tali d.P.C.m. di riorganizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dietro parere del Consiglio di Stato. Il termine entro cui avvalersi di tale procedura di riorganizzazione è il 30 giugno 2023.
[4] Secondo la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, la Segreteria tecnica annovera 18 unità di personale: 1 coordinatore; 1 dirigente generale; 2 dirigenti non generali; 10 non dirigenti; 4 esperti.
[5] Se collocato in posizione di comando, fuori ruolo o simili, il trattamento economico di tale personale - prevede la disposizione - è corrisposto secondo le modalità dettate dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, n. 303 del 1999. E dunque: il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.
[6] Si ricorda che tali graduatorie, per espressa previsione del richiamato art. 7, rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR.
[7] L’ultimo, relativo al triennio 2016-2018, è stato sottoscritto dalle parti sociali il 7 ottobre 2022.
[8] Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di 36 mesi.
[9] Ai fini del requisito in esame, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti ed istituzioni di ricerca, e per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del medesimo Servizio sanitario nazionale.
[10] Ai fini del requisito in esame, cfr la nota precedente.
[11] In particolare, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto del MEF, le variazioni di bilancio per l’iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (art. 24, comma 5-bis)¸ le variazione relative ai Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (artt. 27 e 29), nonché le variazioni, disciplinate dall’art. 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge di contabilità, che possono essere effettuate in corso di gestione, nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, in sede di disegno di legge di assestamento: variazioni compensative aventi ad oggetto spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi (co. 4-ter) e variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge (co 4?sexies).
[12] Come modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 e dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021.
[13] Con D.P.C.M. 12 novembre 2022 sono state attribuite al ministro Raffaele Fitto le deleghe di funzioni in materia di Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
[14] Si riporta qui di seguito il testo integrale del richiamato articolo 110 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000: “Articolo 110 (Incarichi a contratto)
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”.
[15] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 23 : “Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione)
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (29) (31) (32)
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. (33)
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. (28)
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.
[16] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 113: “Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.
[17] Si rammenta che, ai sensi del citato comma 821, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[18] Il richiamato comma 859 prevede che “859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”.
[19] 869. Il richiamato comma 869 prevede che “869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.”.
[20] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 228: “Articolo 228 (Conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato .
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.
[21] Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio è stato previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Per quanto riguarda gli enti locali esso è stato adottato con il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2015, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio degli enti locali da allegare al rendiconto della gestione è consultabile sul sito ufficiale del Ministero dell’interno al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-12-2015-all-02_0.pdf .
[22] In materia si ricorda che l’art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 prevede tale limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, può essere superato secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
[23] Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.
Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.
Il medesimo articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.
L'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[24] Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.
[25] Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.
[26] Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.
[27] Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.
[28] Si veda, in particolare, la Guidance on statistical treatment of Public-Private Partnerships (PPPs) reperibile sul sito Eurostat.
[29] Cfr. articolo 21 del D.lgs. n. 199/2021: a supporto alle Regioni e alle Province autonome, l’articolo prevede che entro il 13 giugno 2022 siano regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
[30] Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
[31] Ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42/2004.
[32] Come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/ 2006.
[33] Come precisato dal decreto legge n.17/2022, all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022
[34] Si ricorda che nel codice delle comunicazioni elettroniche vi sono altre fattispecie di silenzio assenso, tra cui a esempio quella di cui all’articolo 44, comma 10, in materia di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, su cui vedi la scheda successiva (articolo 18, commi 5-8 e 10 del presente decreto), nonché la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666.
[35] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 32: “Art. 32. Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.
2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.”.
[36] Il richiamato comma 300 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti (ora delle infrastrutture della mobilità sostenibile), dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore.
[37] Tale comma 2-bis è stato inserito nel testo del Codice dell'ambiente dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato.
[38] Legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".
[39] D.l. recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il richiamato art. 4-bis - oltre a stabilire incidentalmente che il monitoraggio delle riforme attuative del PNRR rientra tra i compiti dell’Osservatorio - prevede che il supporto tecnico di quest’ultimo organismo sia assicurato da una Segreteria tecnica configurata come struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinata a operare fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
[40] D.l. recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
[41] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[42] E' attualmente in corso d'esame il disegno di legge A.S. n. 506, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane".
[43] La dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è recata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale di quel Corpo.
[44] La disposizione richiamata consente l'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.
[45] L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016, espressamente richiamato dal comma in esame, elenca i seguenti soggetti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
[46] Le novelle concernono l'articolo 8, commi 4 e 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
[47] Si ricorda che, ai sensi del richiamato comma 15 dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 e del relativo decreto ministeriale attuativo - D.M. 10 novembre 2010 -, gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza adottano un piano triennale relativo alle operazioni immobiliari (con possibile aggiornamento annuale); l'efficacia dei singoli piani e la regolarità delle relative operazioni attuative sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo i criteri e le modalità ivi definiti. Le norme su tali piani sono oggetto anche della direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.
[48] Riguardo a tali piani, cfr. i commi da 222 a 222-quinquies dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
[49] Cfr. il citato comma 4-bis dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 (comma oggetto della novella di cui al comma 2 del presente articolo 34).
[50] Si ricorda che, in relazione alla disciplina vigente prima delle novelle di cui al presente articolo 34, sono stati emanati il D.M. 20 giugno 2017 e la citata direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.
[51] Riguardo all'ambito degli enti previdenziali rientranti nella normativa sui suddetti piani triennali, cfr. supra, in nota.
[52] Tale riduzione era posta mediante il richiamo dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
[53] Cfr., in merito, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'A.S. n. 564).
[54] Riguardo alle società in house, cfr. supra.
[55] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell'A.S. n. 564.
[56] Le novelle di cui al presente comma 3 concernono il comma 417 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e inseriscono un successivo comma 417-bis.
[57] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[58] "Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici". Riguardo al suddetto articolo 3, comma 5, del regolamento, cfr. infra.
[59] Più precisamente l’articolo 41 stabilisce che le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3) (in tema di accesso alla mediazione), d) (relativo ai casi in cui l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), sempre del decreto legislativo n. 149 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Per la puntale descrizione dell’articolo 7 si veda il dossier relativo al decreto legislativo n. 149 del 2022.
[60] Tale disposizione è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
[61] L’articolo 391 c.p.c. prevede che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. Il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese, salvo che le altre parti abbiano aderito alla rinuncia. Il decreto di estinzione emesso dal presidente ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
[62] Il coordinamento e monitoraggio dell’avanzamento del Programma è demandato alla Cabina di Regia per l’efficienza energetica, presso il Ministero dell’Ambiente, che si avvale del Gruppo di Lavoro ENEA – GSE per il supporto tecnico (comma 1). Le modalità per l'esecuzione del programma sono state definite con D.M. 16 settembre 2016. La normativa prevede poi l’esclusione dal programma di talune tipologie di immobili, tra i quali quelli tutelati dai beni culturali, a determinate condizioni e modalità (comma 6).
[63] Tale Fondo, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, è stato istituito presso la CSEA.
[64] Come evidenzia la Corte dei Conti, fino al 2021, il cap. 7660/pg. 1- 3/MISE è stato il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica del PREPAC
[65] Imprese qualificate come energivore, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo.
[66] SiderAlloys Italia S.p.A., con sede a Portoscuso (SU), è una società controllata dalla SiderAlloys Holding Italia S.r.l. (78,67%), riconducibile al gruppo industriale svizzero SiderAlloys, attivo nel trading di metalli ferrosi e non, fondato nel 2010 a Lugano e controllato al 100% da Giuseppe Mannina. SiderAlloys Italia ha firmato un Contratto di sviluppo per la riattivazione dell’impianto ex Alcoa, finanziato grazie ad un Accordo di programma tra l’allora Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Sardegna. A dicembre 2018, Invitalia, con una quota del 20,33%, è entrata nel capitale di SyderAlloys Italia Spa (qui il comunicato).
[67] Art. 119 Cost., quinto comma: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”
[68] Il citato comma 179 prevedeva tale facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.
[69] Il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato – come previsto dalla legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 – rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). ReGiS è rivolto, pertanto, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.
[70] L’indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell’organigramma dell’Amministrazione, mentre l’indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti.
[71] L'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana è stato poi approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022.
[72] Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
[73] L’articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 - che al comma 2 ha disposto l’applicazione delle procedure finanziarie per il PNRR previste dall’art. 1, commi da 1038 a 1049, della legge di bilancio 2021 anche per gli interventi FSC 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR - ha altresì previsto, al comma 2-bis (aggiunto dall'art. 56, co. 4, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50), che ad essi non si applica il termine per l’assunzione delle OGV previste dall’articolo 44 del D.L. n. 34/2019. Veniva, pertanto, prevista l’adozione entro il 31 luglio 2022 di una delibera del CIPESS di ricognizione degli interventi FSC rientranti nel PNRR, disponendo per essi la non applicazione del termine indicato ai commi 7, lettera b) e 7-bis dell’articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La delibera CIPESS non risulta tuttora adottata.
[74] Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
[75] Si rammenta che alcune categorie di progetti, per la loro natura e strategicità, sono state poste nella responsabilità gestionale di un Commissario indicato dallo Stato, sottraendole alla potestà attuativa delle originarie Amministrazioni titolari.
[76] Cfr. l’articolo 1 dello statuto dell’Agenzia suddetta (adottato con il regolamento di cui al D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156); sul grado di autonomia della medesima Agenzia ora soppressa, cfr. l’articolo 3 del medesimo statuto.
Riguardo alla categoria generale delle agenzie operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, cfr. l’articolo 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
[77] Cfr. il comma 1 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 300.
[78] Si ricorda che, con riferimento all’Agenzia ora soppressa, la competenza concorrente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stata soppressa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 14, lettera a), del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.
[79] Il presente decreto è entrato in vigore il 25 febbraio 2023.
[80] Cfr. il citato articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. n. 85 del 2008, norma richiamata dal comma 1 del presente articolo 55.
[81] Ai sensi del comma 2 del presente articolo 55, la dotazione organica della nuova Agenzia è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
[82] Di cui all’articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
[83] Si ricorda che una norma procedurale analoga di adozione di uno statuto è stata interpretata come facente implicitamente riferimento ad un regolamento governativo (norma di cui all’articolo 1, comma 734, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a cui è stata data attuazione con il regolamento di cui al D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195).
[84] Riguardo ad esso, cfr. supra, in nota.
[85] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[86] Riguardo all’ambito dei dirigenti, il comma 4 in esame richiama infatti l'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[87] Il comma 4 specifica infatti che il dirigente coordinatore in esame rientra nel computo delle tre posizioni dirigenziali di cui alla pianta organica (riguardo a quest'ultima, cfr. supra, anche in nota).
[88] Articolo 5, comma 3, dello statuto (di cui al citato D.P.R. n. 156 del 2007). Riguardo all'importo previsto dall'ultimo contratto individuale di lavoro del direttore generale dell'Agenzia soppressa, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'A.S. n. 564).
[90] Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
[91] Si vedano al riguardo Corte costituzionale n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983.
[92] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte si esprime in senso analogo a quanto sopra evidenziato, affermando che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano anche le sentenze nn.154 e 231 del 2017.
[93] Si ricorda in particolare che l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".