Misure urgenti in materia di cessione dei crediti 17 febbraio 2023 |
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Il contenuto del provvedimentoSintesi del contenuto
Il decreto-legge n. 11 del 2023 contiene alcune Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 L'articolo 1, comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. L'articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo alcune deroghe a tale principio, ed abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
La disciplina della cessione del credito in ediliziaL'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta. Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti: a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari; b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119); d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119). f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020). La norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, (solo per il superbonus dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025; si veda anche la scheda di lettura dell'articolo 2 del provvedimento in esame) le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. La disciplina dell'articolo 121, più volte modificata nel corso del tempo (da ultimo dall'articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176) prevede la possibilità di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In precedenza il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 14) ha stabilito inoltre che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Per una panoramica completa della disciplina si rinvia alla lettura del dossier. Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati. Divieto di acquisto dei crediti d'imposta cedibiliL'articolo 1, comma 1, lettera a) introduce il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 121. Con le modifiche in esame, dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) all'esplicito fine di coordinamento della finanza pubblica, è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 121, v. supra).
Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) comprende:
Si ricorda che l'elenco delle
unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) è predisposto dall'Istat in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della guida metodologica ed operativa fornita dal
Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019). I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010 sono di natura statistico-economica e sono oggetto di continui confronti con le Autorità statistiche europee. L'elenco è alla base della compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall'Istat alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.
Tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore Generale delle Finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cd. "crediti incagliati": si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie. Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Anche allo scopo di far fronte a tale esigenza, alcune amministrazioni territoriali avevano manifestato la volontà di sbloccare il mercato dei crediti d'imposta ceduti mediante operazioni di acquisto. Si rinvia al sito della Regione Piemonte e della Regione Sardegna per ulteriori dettagli sulle misure annunciate.
Con riferimento alle norme in esame, occorre ricordare che il 14 febbraio 2023 i rappresentanti dell'ufficio statistico dell'Unione europea - Eurostat, sono stati auditi al Senato della Repubblica (6° Commissione Finanze), nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, ove hanno inteso chiarire alcuni aspetti tecnici relativi alla registrazione, in contabilità nazionale, dei crediti d'imposta (tra cui il cd. superbonus 110%) e dell'eventuale effetto sui conti pubblici. In particolare l'attenzione si è concentrata sulla registrazione di crediti d'imposta con caratteristiche nuove: la trasferibilità a terzi, l'utilizzo differito negli anni successivi e la compensabilità con qualsiasi tipo di imposta che caratterizzavano, ad esempio, i crediti d'imposta in materia edilizia (come il cosiddetto superbonus). Preliminarmente si segnala che, in tale sede, Eurostat non si è pronunciata sulla natura dei crediti d'imposta che presentavano le caratteristiche sopra descritte ma ha fornito elementi di chiarimento in merito alla distinzione tra crediti d'imposta "pagabili" e "non pagabili" e ai relativi effetti sulla contabilità pubblica. Nel corso dell'audizione Eurostat ha in particolare chiarito che i crediti d'imposta "pagabili" sono quelli per i quali una spesa pubblica e/o un obbligo pubblico devono essere riconosciuti fin dall'inizio, cioè al momento dell'evento generatore che provoca la creazione del credito (nel caso del superbonus, l'attività di costruzione edilizia), e cioè contabilizzati integralmente sul primo anno in luogo di essere spalmati pro rata per più anni. I crediti d'imposta "non pagabili" sono invece quelli che riducono le entrate fiscali dello Stato in futuro, ma non comportano una spesa immediata.
Con riferimento alla riclassificazione di tali crediti d'imposta l'Eurostat ha chiarito che:
Di conseguenza la pagabilità o non pagabilità di un credito non ha alcuna influenza né sul debito dello Stato, né sulla cifra finale totale da imputare come effetto sul deficit negli anni impattati da tale misura, ma solamente sul profilo temporale dell'impatto sul deficit nel corso degli anni. Per quanto riguarda il superbonus, che era stato classificato temporaneamente nel 2021 come "non pagabile" in attesa di approfondimenti a livello europeo, le questioni fondamentali che possono portare alla sua classificazione in un senso o nell'altro sono appunto quelle sopra descritte (trasferibilità, compensabilità con qualsiasi tipo di imposta; differibilità). A parere di Eurostat tali criteri - in primis quello della trasferibilità - sono i fattori che incidono sull'eventualità che una percentuale totale del superbonus alla fine sia persa in quanto non utilizzata: da tale circostanza deriva quindi la classificazione di un credito come pagabile o non pagabile. Su tali criteri Eurostat afferma di avere chiesto ulteriori informazioni e di avere avviato una interlocuzione con l'Istat, prima di arrivare ad una decisione definitiva (preannunciata in arrivo a breve termine), condizionata alla circostanza per cui l'Istat deve pubblicare prima del 1° marzo 2023 i dati utili per il 2022. In sostanza, l'interlocuzione con Istat riguarda l'ammontare totale dei diversi crediti fiscali che alla fine non saranno utilizzati dai contribuenti, elemento decisivo per giudicare se tali crediti siano da considerarsi pagabili o meno.
All'inizio del 2021 Eurostat ha avviato lavori metodologici al fine di chiarire le norme esistenti per la registrazione di questi crediti d'imposta con tipologie nuove o parzialmente nuove; 1° febbraio 2023 è stata pubblicato la decima edizione del
Manuale sul deficit e sul debito degli Stati membri. L'aggiornamento fornisce agli statistici, in generale, i necessari orientamenti per il trattamento statistico dei crediti d'imposta trasferibili, differibili e che possono essere usati per pagare qualsiasi tipo di imposta; in particolare, il Manuale fornisce elementi che consentono di stabilire se tali crediti d'imposta abbiano natura di
crediti d'imposta pagabili o non pagabili (
payable or not payable) secondo il SEC 2010, l'impianto che definisce la metodologia armonizzata per la produzione di dati di contabilità nazionale all'interno dell'Unione europea.
Al riguardo si ricorda che il
SEC 2010 (Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea) definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo; fissa in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite.
Responsabilità solidaleLa lettera b) del comma 1 introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020 (come modificato nel tempo) prevede che il recupero dell'importo dell'agevolazione indebitamente fruita sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione della disciplina del concorso nelle violazioni tributarie ai fini sanzionatori, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari sia per il pagamento dell'importo dell'agevolazione, sia dei relativi interessi. La limitazione al dolo e alla colpa grave per l'attribuzione della responsabilità solidale è stata introdotta con il decreto legge n. 115 del 2022. Tale provvedimento, in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, ha disposto che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, debba acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E ha fornito chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il testo fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale. Nella circolare l'Agenzia fornisce delle ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave: a) il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente; b) la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
Il nuovo comma 6-bis prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente): a) che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta; b) che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
La documentazione rilevante è la seguente: a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del TU sulla documentazione amministrativa dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza; c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. Ecobonus) agli articoli dall'articolo 6, comma l, lettere a), c) e d)), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza. Si rinvia al dossier tematico per dettagli; h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati. Si rinvia al dossier tematico per dettagli; i) un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007).
Il nuovo comma 6-ter prevede che l'esclusione di responsabilità si applica anche ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall'articolo 3, comma l, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale), che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante elencata al comma 6-bis.
Ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge (di cui all'articolo 119 e 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; anche in tal caso, si rinvia al dossier tematico per dettagli). Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscaliL'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.
Nello specifico la disposizione, comma 1, prevede che a decorrere dal 17 febbraio 2023 in relazione agli interventi previsti all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere a) e b). A tale proposito, si ricorda che l'articolo 121 (alle citate lettere a) e b)) stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per alcuni specifici interventi edilizi (vedi infra), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Per una ricostruzione normativa della misura della cessione del credito si rinvia alla lettura della scheda dell'articolo 1 in esame nonché al dossier Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.
Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti: a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari; b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119); d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119). f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020). Le modifiche intervenute, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri si sono rese necessarie per contrastare le potenzialità negative che la diffusione dell'istituto della cessione del credito ha sull'incremento del debito pubblico. Sul punto, nel corso dell'audizione svoltasi il 2 febbraio 2023 presso la VI Commissione - finanze e tesoro del Senato, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, il Direttore generale delle finanze – MEF ha rappresentato che: "nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica incluse nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, riportato nella tabella seguente, la stima del superbonus e degli altri bonus edilizi è stata aumentata a circa 110 miliardi di euro con uno scostamento complessivo di 37,75 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali sull'intero orizzonte temporale; in particolare, le previsioni nei tendenziali di bilancio relative al superbonus 110% si attestano a 61,2 miliardi e quelle del bonus facciate a 19 miliardi. Per gli anni 2023-2026, i maggiori oneri hanno determinato un peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra gli 8 e i 10 miliardi di euro in ciascun anno".
Fonte: Memoria Dipartimento delle Finanze nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta
Il comma 2 prevede delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. In particolare stabilisce che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano:
Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus. La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
Il comma 4 abroga anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica. Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013. Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Entrata in vigoreL'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 17 febbraio 2023, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |