Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico
Riferimenti: AC N.771/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 42/1
Data: 16/02/2023
Organi della Camera: X Attività produttive, Assemblea

Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione
del trasporto pubblico

D.L. 5/2023 – A.C. 771-A

16 febbraio 2023

 

 

 

 

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Dossier n. 42/1

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 25/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D23005a.docx

 


INDICE

 

 

Articolo 1, comma 1 (Esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi). 3

Articolo 1, commi 2-7 (Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione). 7

Articolo 1-bis  (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218). 14

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)  16

Articolo 3 (Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi) 23

Articolo 4 (Bonus trasporti). 31

Articolo 5 (Disposizioni contabili). 35

Articolo 6 (Entrata in vigore). 36

 

 


Articolo 1, comma 1
(Esenzione dal computo del reddito del lavoratore
di buoni benzina o di titoli analoghi)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 1 - comma nel quale in sede referente è stato operato un chiarimento dei relativi effetti - riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti[1], ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il comma 1 provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

L'esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo[2]. Si ricorda che il medesimo regime generale - di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi[3] - concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche - in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale - la base imponibile della contribuzione previdenziale. La norma transitoria in oggetto, nel testo modificato in sede referente, concerne esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; quest'esplicitazione introdotta in sede referente è conforme all'interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[4], relazione che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive[5].

L'esenzione aggiuntiva e transitoria in esame, come detto, concerne i soli lavoratori dipendenti da datori privati. Si ricorda che, con riferimento all'analoga norma transitoria di esenzione, posta per il 2022 (sempre per l'acquisto di carburanti)[6], la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 ha ritenuto che nell'ambito siano compresi anche gli enti pubblici economici[7].

Si ricorda altresì che la medesima circolare n. 27/E ha ritenuto che "l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli".

La norma transitoria di cui al presente comma 1 specifica che resta fermo il terzo periodo del citato articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. La disposizione richiamata, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, stabilisce - al fine dell'esenzione dall'imponibile relativo alle imposte sui redditi, nonché, di conseguenza, relativo alla contribuzione previdenziale - il limite di 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta)[8] e specifica che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite. Il richiamo alla normativa generale e la salvezza esplicita della stessa, dunque, appaiono intesi sia ad esplicitare che il beneficio transitorio è riconosciuto in via aggiuntiva sia ad escludere totalmente il riconoscimento del medesimo beneficio aggiuntivo in caso di superamento del limite summenzionato di 200 euro; in merito, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[9] conferma che, nell'ipotesi suddetta di superamento, anche per l'importo compreso nel limite di 200 euro non è riconosciuto il beneficio di cui al presente comma 1.

Si ricorda che dall’ambito del suddetto limite di 258,23 euro sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile[10]).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

-       trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;

-       il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

-       per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Riguardo alla determinazione del reddito d'impresa (ai fini delle imposte sui redditi), le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, secondo i termini delle norme poste o richiamate dall'articolo 95 del suddetto testo unico, e successive modificazioni[11].

 

Il presente comma 1 provvede, come accennato, anche alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e alla relativa copertura. Gli oneri sono stimati pari a 13,3 milioni di euro per il 2023 e a 1,2 milioni per il 2024[12]. Al fine della copertura, si riducono: il Fondo per interventi strutturali di politica economica[13], nella misura di 7,3 milioni per il 2023; il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[14], nella misura di 6 milioni per il 2023 e di 1,2 milioni per il 2024.

 


 

Articolo 1, commi 2-7
(Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy è chiamato ad adottare le disposizioni attuative ed a sviluppare un’applicazione informatica che consenta, anche tramite dispositivo mobile, la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi regionali su rete non autostradale, del prezzo medio nazionale su rete autostradale, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti. A tal fine, è autorizzata una spesa di 500 mila euro nel 2023 e di 100 mila euro l’anno dal 2024.

La norma, inoltre, prevede l’applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell’attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Infine, si affida al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di verificare l’allineamento delle iscrizioni presenti nell’Anagrafe impianti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell’Osservatorio prezzi (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

 

L’articolo 1, comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, provveda all’elaborazione di tali dati e calcoli:

-       la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita sulla rete non autostradale;

-       la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita sulla rete autostradale.

La distinta misurazione della media su base nazionale dei prezzi praticati dagli impianti sulla rete autostradale e su base regionale dei prezzi praticati dagli altri impianti è stata prevista con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente.

 

Il Ministero cura la pubblicazione di tali dati sul proprio sito istituzionale in formato aperto per consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili.

 

Si rinvia ad un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati.

Il termine per l’adozione del decreto attuativo, originariamente indicato al 30 gennaio 2023, è stato modificato con un emendamento approvato dalla Commissione X Attività produttive nel corso dell’esame in sede referente.

Con un emendamento approvato in Commissione in sede referente, si è inoltre precisato che, in ogni caso, le comunicazioni devono essere effettuate al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale (sinora, l’articolo 51 della legge n. 99/2009 ne ha previsto la comunicazione obbligatoria con frequenza settimanale o in caso di aumento del prezzo; vedi infra).

 

 

L’obbligo, per i gestori, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) i prezzi praticati in ciascun impianto di distribuzione per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato è stato introdotto dall’articolo 51 della legge n. 99/2009.

Le disposizioni attuative di cui al D.M. 15 ottobre 2010 ed al D.M. 17 gennaio 2013 hanno chiarito che i prezzi praticati devono essere comunicati, in via telematica, almeno settimanalmente e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla loro variazione.

L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore. Resta ferma la possibilità, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato.

I dati raccolti sono pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero https://carburanti.mise.gov.it/

Si rammenta che un analogo obbligo di comunicazione sussiste, a posteriori, in capo alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Esse sono tenute, nelle modalità indicate dal D.M. 23 novembre 2012, a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy entro le 16 del lunedì, il prezzo self service medio della benzina senza piombo e del gasolio da autotrazione applicato al dettaglio su scala nazionale nella settimana precedente.

 

L’articolo 1, comma 3 prevede che gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, espongano, con adeguata evidenza, cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento (ossia il prezzo medio regionale, per gli impianti sulla rete non autostradale e il prezzo medio nazionale praticato sulal rete autostradale, per gli impianti disposto lungo la medesima rete).

Con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, è stato precisato che, con il decreto attuativo previsto al comma 2, sono indicate anche le caratteristiche e le modalità di esposizione della cartellonistica con l’indicazione del prezzo medio praticato a livello regionale dagli impianti sulla rete non autostradale o del prezzo medio praticato a livello nazionale dagli impianti sulla rete autostradale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005, i prezzi dei carburanti esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori ed è fatto obbligo di esporli in modo visibile dalla carreggiata stradale. L’articolo 19 del D.L. n. 1/2012 ha previsto l’adozione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico per la definizione delle modalità attuative del citato articolo 15, comma 5 del Codice del Consumo. Con D.M. 17 gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 19 del D.L. n. 1/2012, sono stati indicati i criteri cui deve conformarsi la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti. Tali criteri assicurano che per ciascun prodotto siano indicati i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. I prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio devono essere riportati su cartelloni separati; il prezzo del carburante con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

 

L’articolo 1, comma 3-bis, introdotto con un emendamento approvato in commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, siluppi e renda disponibile gratuitamente, per il tramite di un soggetto in house ovvero su base convenzionale con amministrazioni dotate di specifica competenza, un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi regionali su rete non autostradale e del prezzo medio nazionale su rete autostradale, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. Tramite la app, è previsto possano essere consultati anche i prezzi praticati dai singoli esercenti. A tal fine, autorizza la spesa di 500 mila euro per lo sviluppo e l’implementazione dell’applicazione informatica nel 2023 e 100 mila euro l’anno per il supporto tecnico specialistico e i servizi correlati alla gestione dell’applicazione dal 2024.

 

L’articolo 1, comma 4, nel testo modificato dalla Commissione in sede referente, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata.

Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte consecutive nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.

L’accertamento delle violazioni è effettutato dalla Guardia difinanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento previsti all’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981.

Il medesimo sistema sanzionatorio si applica anche in caso di:

-       violazione delle altre disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005;

-       di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione ai sensi dell’articolo 51, comma 1 della legge n. 99/2009;

-       applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Non si applicano, più, quindi, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di trasparenza della cartellonistica le sanzioni pecuniarie da 516 a 3.098 euro previste dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, a cui rinviavano le disposizioni in materia (quanto alle conseguenti modifiche di coordinamento vedi infra).

Si segnala che, originariamente, il decreto legge stabiliva, in caso di violazione delle medesime disposizioni, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro e prevedeva la sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione del prezzo praticato e di esposizione dei prezzi medi.

Si osserva che la sospensione dell’attività è ora prevista dal comma 4 solo in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi previsti dal comma 2 e non in caso di violazione reiterata dell’obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L’ultimo periodo del comma 4, invece, prevede che il medesimo comma 4, senza precisare se solo il primo periodo sulla sanzione pecuniaria o anche i periodi successivi, si applichi alle violazioni degli altri obblighi di trasparenza e comunicazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente (art. 15 del D.Lgs. n. 206/2005 e art. 51 della legge n. 99/2009). Si valuti l’opportunità di chiarire se, in caso di violazioni reiterate di tali obblighi, si applichi la sanzione consistente nella sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.

 

L’articolo 1, comma 5 prevede che il 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3, relativi quindi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla esposizione del prezzo medio praticato a livello regionale o nella rete autostradale, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnato ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinato allo sviluppo dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato. Ai fini della definizione delle modalità di ripartizione delle somme raccolte si rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 1, comma 5-bis, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica verifichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, l’allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati esistenti presso relativamente al settore della distribuzione dei carburanti (l’Anagrafe impianti, con dati sugli impianti autorizzati e l’Osservatorio prezzi che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori). Nelle more della piena interoperabilità tra dette banche date, si dispone che ogni inserimento, cancellazione o modifica nell’Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale sia comunicato all’Osservatorio prezzi. La disposizione reca, infine, una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale si dispone che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione tecnica allegata all’emendamento approvato si rammenta che la legge n. 124/2017, all’articolo 1, comma 100, aveva disposto l’ampliamento della banca dati istituita presso l’allora Ministero dello sviluppo economico che raccoglie le informazioni sui prezzi comunicati dagli esercenti (osservatorio prezzi carburanti) con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. Ciò, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la tutela del consumatore.

Ad oggi, riporta la relazione tecnica, anche a seguito delle riorganizzazioni ministeriali medio tempore intercorse, sono state create due distinte banche dati il cui obbligo di iscrizione ricade su due soggetti potenzialmente non coincindenti: da un lato gli esercenti l’attività di vendita dei carburanti (gestori), per quanto riguarda l’osservatorio prezzi carburanti, dall’altro i titolari delle autorizzazioni (o concessioni, ove previste) all’installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998, per quanto riguarda l’Anagrafe impianti. La carenza di una mappatura fisica degli impianti esistenti ed attivi aveva condotto, nell’ultima riorganizzazione dell’osservatorio prezzi carburanti, ad inserire nel nuovo sistema la possibilità di utilizzare il codice degli impianti generato dall’anagrafe degli impianti al fine di identificare in modo univoco gli impianti fisici e arricchire il patrimonio informativo sulla rete di distribuzione dei carburanti. Ad oggi, tale possibilità di codifica non è pienamente sfruttata e non sono realizzate l’interoperabilità e lo scambio di dati tra le due banche dati, anche perché non vi era, fino alla data di entrata in vigore della legge n. 118/2022, l’obbligo di aggiornare l’Anagrafe degli impianti. In futuro, chiarisce la relazione tecnica, l’interoperabilità potrà essere realizzata, ma nelle more si ritiene necessario verificare la coerenza delle stesse mediante un’attività di incrocio dei dati esistenti per verificarne i disallineamenti ancora presenti. Pertanto, la norma introdotta in commissione in sede referente prevede che tale attività sia fatta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

L’articolo 1, comma 6 reca una modifica all’articolo 17, comma 1 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005, per coordinarne il testo alle nuove disposizioni sanzionatorie contenute al precedente comma 4. Il citato articolo 17, infatti, prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi in violazione del codice del consumo sia soggetto alla sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio. La modifica in commento fa salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, per i casi di violazione delle disposizioni che impongono l’eposizione del prezzo dei prodotti petroliferi praticato presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti. Conseguentemente, come sopra evidenziato, in caso di violazione degli obblighi di pubblicità dei prezzi dei carburanti, si applicherà, invece, la sanzione da 200 a 2.000 euro prevista al comma 4 dell’articolo in commento.

L’articolo 1, comma 7 abroga l’articolo 51, comma 3 della legge n. 99/2009. Anche tale disposizione rinviava all’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da comminare in caso di omessa comunicazione dei prezzi dei carburanti praticati dall’impianto di distribuzione o di applicazione di un prezzo più alto di quello comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy. L’abrogazione è coerente con quanto previsto al comma 4, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro al ricorrere dei medesimi presupposti.

 

L’articolo 1, comma 7-bis, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi predisponga trimestralmente una relazione in ordine all’andamento dei prezzi medi dei carburanti su base regionale e sulla rete autostradale, in cui sono specificatamente esaminate le variazioni lungo la filiera del prezzo. La relazione è pubblicata sul sito dell’osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

L’articolo 1, comma 7-ter, introdotto da un emendamento approvato in commissione in sede referente, provvede all copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy dell’applicazione informatica fruibile gratuitamente per la consultazione dei prezzi medi regionali su rete non autostradale e del prezzo medio nazionale su rete autostradale, pari a 500 mila euro per il 2023 e 100 mila euro l’anno dal 2024. A tali oneri si provvede, per il 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell’ambito del programma dei “fondi di riserva e speciali” della missoine “fondi da ripartire” dello stato di previsione dell’economia e delle finanze per l’anno 2023 (allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy). Per gli anni 2024 e seguenti, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell’ambito del programma dei “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023 e seguenti (allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy).


 

Articolo 1-bis
 (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla
legge 11 agosto 2003, n. 218)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto in sede referente, dispone l’applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell’aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l’attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

 

L’articolo 2, comma 2, della legge n. 218 del 2003 definisce servizi di noleggio di autobus con conducente i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

 

Le disposizioni in esame, comma 1, all’esplicito scopo di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistico, estendono in via temporanea -  più precisamente tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 - l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise – TUA) prevista nella misura di 403,22 euro per mille litri.

 

L’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all’uso “commerciale” o “non commerciale” del carburante, imponendo ai medesimi Stati di rispettare l’aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l’aliquota applicabile al gasolio impiegato nell’uso “commerciale” non sia comunque inferiore al valore che l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all’articolo 24-ter del TUA (“gasolio commerciale”) non può essere applicata un’aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri finanziari valutati in 6,87 milioni di euro per l’anno 2023 e in 4,58 per l’anno 2024.

La norma, nello specifico, stabilisce che si provvede quanto a 5,87 milioni per il 2023 e quanto 3,58 per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282) e quanto a 1 milione per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

 


 

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

L’articolo 2, modificato in sede referente, interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d’accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

In sintesi, con le norme in esame:

§  si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell’aumento del gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;

§  sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all’aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato – come precisato in sede referente - nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere e tenuto conto dell’eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

 

Le disposizioni in commento modificano la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d’accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale disposta, al ricorrere di specifici presupposti, dall’articolo 1, commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Le modifiche in esame intervengono in particolare sui commi 290 e 291 (rispettivamente, commi 1 e 2 dell’articolo in esame).

 

Il meccanismo di riduzione dell’accisa a compensazione del maggior gettito IVA: la disciplina previgente

Il comma 290, nella sua previgente formulazione, affidava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il compito di rideterminare le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale in euro del petrolio greggio.

Il successivo comma 291, nella formulazione antecedente, prevedeva l’adozione del decreto ministeriale, con cadenza trimestrale, nel caso di aumento del prezzo del greggio in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di Economia e Finanza – DEF, v. infra).

Non si consentiva l’adozione del decreto ove, nella media del semestre precedente, si fosse determinata una diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Si permetteva di adottare il decreto al fine di variare le aliquote di accisa, nel caso di diminuzione del prezzo del greggio rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui sono state affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti) del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell’accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, secondo il sopra rammentato meccanismo, riferita al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021, periodo nel quale si sono verificate le condizioni di cui al citato comma 291 della legge n. 244 del 2007.

 

A integrazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, l’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022:

§  ha disposto che non trovasse applicazione, in relazione al primo bimestre del 2022 (1° gennaio - 28 febbraio 2022), il meccanismo previsto dal comma 290 della legge finanziaria 2008, sopra descritto; che nel medesimo periodo le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro fossero accertate con le modalità di cui al già illustrato comma 291;

§  dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2022, ha consentito l’utilizzo del meccanismo di rideterminazione dell’accisa con decreto ministeriale, ferme restando le condizioni di legge (aumento del prezzo del greggio rispetto al DEF, ai sensi del comma 291) anche con cadenza diversa da quella trimestrale.

 

Si veda il box in calce per l’illustrazione dell’utilizzo del meccanismo de quo nel corso dell’anno 2022 a riduzione delle accise sui carburanti.

 

Le modifiche al meccanismo di riduzione delle accise operate con le norme in esame

 

L’articolo 2, al comma 1, modifica il comma 290 della legge n. 244 del 2007, allo scopo di disporre che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell’aumento del gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica in luogo del Ministro dello sviluppo economico.

Come rammentato nel paragrafo precedente, nel mese di marzo 2022 il decreto è stato emanato dal MEF di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui all’epoca erano affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti.

 

Il comma 2 sostituisce il comma 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con lo scopo modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto e – come esplicitato menzione nella Relazione illustrativa - adeguarli al nuovo contesto economico, nonché accelerare i termini per l’emanazione del decreto ministeriale di rideterminazione delle aliquote.

 

In particolare, si prevede che il decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato – come precisato in sede referente – nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Nella formulazione originaria della norma, il documento di riferimento era individuato come “l’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato”.

 

Il decreto deve tener conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del decreto, del prezzo rispetto a quello indicato nei predetti Documenti di finanza pubblica.

 

Di conseguenza:

§  non viene più prevista l’emanazione solo trimestrale del decreto, di fatto rendendo strutturale quanto disposto, in via transitoria, per il 2022 dal citato decreto-legge n. 21 del 2022;

§  non è più prevista, quale condizione da cui discende l’emanazione del decreto, una specifica misura di aumento del prezzo del greggio rispetto a quanto previsto nei documenti di programmazione economico-finanziaria (in precedenza: aumento pari o superiore a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria);

§  si fa riferimento – per effetto delle modifiche in Commissione - all’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, in luogo del riferimento al “Documento di programmazione economico-finanziaria”;

§  viene prescritto che il decreto debba tenere conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo del greggio rispetto a quello indicato negli ultimi Documenti di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), si osserva che la legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) ha sostituito il previgente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) prima con la Decisione di finanza pubblica (DFP); successivamente, con la legge n. 39 del 2011, con il Documento di economia e finanza (DEF).

Nell’ultimo Documento di economia e finanza, approvato ad aprile 2022, il quadro macroeconomico tendenziale indicava, tra le variabili esogene internazionali, un valore di riferimento del prezzo del petrolio per il 2022 pari a 99,8 dollari al barile. La Nota di aggiornamento al DEF approvata dal governo Draghi nel Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 – recante la sola analisi delle tendenze in corso e le previsioni per l’economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente – ha indicato, quale prezzo del petrolio per il 2022, il valore di riferimento di 101,5 dollari al barile. Tale valore non è stato nuovamente indicato, invece, nella versione rivista e aggiornata della NADEF, approvata dal governo Meloni nel Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022.

 

Nel seguente box sono ricapitolate, in sintesi, le principali misure di riduzione delle accise sui carburanti intraprese nel 2022.

 

 

Si rammenta in questa sede che, dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com’è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali riduzioni sono dunque cessate il 31 dicembre 2022.

 

In particolare, l’articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Come più diffusamente illustrato supra, il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall’articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d’accisa sui carburanti a fronte dell’accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l’altro, l’emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell’accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all’8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest’ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l’articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l’Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L’articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell’esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d’accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l’andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Accisa nazionale al 1.01.23

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

728,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

728,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

617,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

267,77

 

Di seguito inoltre si riporta una tabella riepilogativa dei provvedimenti coi quali è stata disposta la riduzione delle imposte sui carburanti mediante decreto ministeriale (con copertura “endogena” secondo il meccanismo illustrato supra) e con norma primaria (copertura “esogena”, in grassetto). Per i soli decreti ministeriali sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

 

Intervento di riduzione accisa

Periodo di riferimento

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo inziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)

22 marzo 2022 -21 aprile 2022

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)

22 aprile 2022 – 8 luglio 2022

D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)

9 luglio 2022- 2 agosto 2022

D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)

3 agosto 2022 - 21 agosto 2022

Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)

22 agosto 2022 –20 settembre 2022

D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)

21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022

D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)

6 ottobre - 17 ottobre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo iniziale)

18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022

D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)

1 - 3 novembre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo finale

4 - 18 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2)

19 novembre-30 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2, testo finale)

01 dicembre-31 dicembre 2022

 


 

Articolo 3
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

 

 

L’articolo 3, al comma 1, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi, comunque denominati, qualora istituiti (lett. a)), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell’ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono ora messi a disposizione del Garante su sua specifica istanza (lett. b), n. 1)). Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all’1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, (lett. b), n. 2). Si precisa, inoltre, che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (lett. b), n. 3).

Il comma dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza prezzi. In sede di esame in Commissione, è stata inserita la previsione di uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per il supporto specialistico alle sopra indicate attività di analisi e monitoraggio dell’andamento dei prezzi sulle filiere di mercato, nonché di quelle svolte dal Garante, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a sua disposizione (lett. c).

Il comma 2 prevede che l’Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

 

L’articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, di cui all’articolo 2, commi 198-203, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) modificandola ed integrandola nel seguente modo.

La lett. a) integra il comma 198, istitutivo ed enunciativo delle competenze del Garante, prevedendo che lo stesso, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale.

La lett. b) modifica il comma 199, che disciplina l’attività d’indagine del Garante, i soggetti istituzionali dei quali si avvale per tale attività e le relative sanzioni in caso di mancato riscontro, precisando:

·      che il Garante si avvale – oltre che dei dati rilevati dall’Istituto di Statistica, come già in precedenza previsto - della collaborazione dall’ISTAT e dei dati da esso rilevati che sono messi a disposizione del Garante, su specifica istanza (lett. b), n. 1) che modifica il primo periodo del comma 199);

·      che, nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, si applichi, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione “analoga” a quella prevista in caso di mancato riscontro, entro dieci giorni, alle richieste del Garante di verifica dei livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo. Si rammenta, al riguardo, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista (per le imprese e le associazioni di categoria inadempienti), è pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.

Si valuti l’opportunità di sostituire il termine “analoga sanzione”, con “identica sanzione”.

Rimane ferma l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) (lett. b), n. 3, che sostituisce il quinto periodo del comma 199);

 

In proposito si ricorda che il D.P.R. n. 445 del 2000 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione.

Il DPR disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono.

Alla luce dell’ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l’opportunità di circoscrivere la portata della deroga.

 

·      che, le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri - salvo che il fatto costituisca reato - sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione (lett. b), n. 2 che, dopo il sesto, introduce un nuovo periodo del comma 199);

 

La lett. c) introduce cinque nuovi commi - da 199-bis a 199-septies - nell’articolo 2 della legge finanziaria 2008. Tale nuove previsioni dispongono la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. Quest’ultimo inciso è stato inserito in sede di esame in Commissione.

Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (nuovo comma 199-bis).

Alla Commissione partecipano un rappresentante rispettivamente dell’ISTAT, di ciascuno dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio, della Guardia di finanza (si tratta dei soggetti indicati dal comma 199), i responsabili delle strutture direzionali del MIMIT di cui il Garante si avvale (ai sensi del comma 200), un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’apposito elenco istituito presso il MIMIT ai sensi del Codice del Consumo (art. 137, D.lgs. 206/2005), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermo restando quanto previsto, in materia di contrasto ai fenomi di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari, la specifica disciplina vigente, contenuta nell’articolo 2 del D.L. n. 182/2005 (L. n. 231/2005) (nuovo comma 199-bis).

L’articolo 2 del D.L. n. 182/2005 (L. n. 231/2005), al fine di contrastare l’andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, dispone che:

a) la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati degli Osservatori dei prezzi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del made in italy, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l’Ispettorato centrale repressione frodi - ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati (nuovo comma 199-quater).

Qualora, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo, per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna (nuovo comma 199-quinques).

Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza prezzi, istituita dall’articolo 7 del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022) (nuovo comma 199-sexies).

 

In sede di esame in Commissione, è stata inserita la previsione di uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per il supporto specialistico alle sopra indicate attività di analisi e monitoraggio dell’andamento dei prezzi sulle filiere di mercato, nonché di quelle svolte dal Garante e dalla relativa Unità di missione, in attuazione dell’art. 7 del D.L. n. 21/2022 (come integrato dal successivo comma 2, cfr. infra), compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del garante (nuovo comma 199-septies).

Il comma 1-bis, inserito anch’esso in Commissione, provvede alla copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, nel bilancio triennale 2023-2025, nel Programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF, per l’anno 2023, utilizzando allo scopo parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in italy.

 

Nella sola relazione illustrativa all’emendamento 1.100 del Governo approvato in Commissione, che ha inserito le disposizioni sopra indicate – ma ciò non è riprodotto nel testo delle stesse disposizioni - si individuano le seguenti voci di spesa relative allo stanziamento di 0,5 milioni per gli anni 2023-2025: 50 mila euro per acquisizione dati da banche dati private; 150 mila euro per creazione e analisi dossier e documenti tecnici da operatori specializzati; 100 mila euro per supporto specialistico continuativo nei diversi settori economici per monitorare le dinamiche di mercato; 200 mila euro per sviluppo, realizzazione e acquisizione piattaforme software evolute.

 

Sulla disciplina dell’Unità di missione, di cui all’articolo 7 del D.L. n. 21/2022, incide il comma 2 dell’articolo in esame, integrandola di una ulteriore previsione, ai sensi della quale l’Unità di missione cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario, l’Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Tali attività sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (nuovo comma 4-bis dell’articolo 7 del D.L. n. 21/2022).

 

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). La normativa istitutiva è stata successivamente modificata ed integrata dall’articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, dall’articolo 23 della legge n. 99/2009, dall’articolo 7, commi 2-4 del decreto-legge n. 21/2022 e, prima dell’intervento qui in esame, dall’articolo 10 del D.l. n. 115/2022 (L. n. 142/2022).

Il Garante, ai sensi del comma 198 della legge finanziaria, sovrintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura[15]. Si rammanta che, ai sensi del comma 196 della medesima legge, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», il quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali[16].

Il Garante, ai sensi del comma 198, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell’attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell’AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi del comma 199, per l’esercizio della propria attività il Garante si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT, nonché, secondo quanto qui introdotto, della sua collaborazione, e della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

L’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 21/2022 ha integrato il testo del comma 199 prevedendo che il Garante possa:

·         convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato e

·         richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

 

Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. La disposizione in esame, come si è detto, viene integrata dalla norma qui in esame (cfr. supra).

Ai sensi del comma 200 della legge finanziaria, il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero. Il garante svolge i propri compiti istituzionali senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni.

Attualmente, l’incarico è ricoperto da Benedetto Mineo, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico (DPCM 10 novembre 2021)[17].

Quanto alle strutture del Ministero di cui il Garante si avvale, va richiamata la Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT), Divisione XII - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

L’articolo 7, comma 2 del Decreto legge n. 21/2022 ha, come sopra indicato, rafforzato l’apparato di supporto all’attività del Garante, istituendo una Unità di Missione ad hoc. E’ ad essa preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga, ai sensi del comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art. 19, comma 6). L’articolo 10, comma 2 del successivo D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022) ha poi precisato al riguardo che l’incremento di una unità degli incarichi dirigenziali è a valere sulle facoltà assunzionali.

Il comma 4 dell’articolo 7 del D.L. n. 21 ha anche assegnato all’Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando.

L’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022) ha poi disposto - nelle more dell’adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente – la collocazione dell’Unità di missione presso il Segretariato generale del MIMIT. Il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero (DGMCTCNT).

L’articolo 10, comma 1 del citato decreto ha precisato che l’Unità di missione: coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (lett. a)) provvedendo ad acquisire dati e informazioni utili per agevolarne le attività anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati (lett. b)); svolge poi attività di supporto diretto al Garante e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in accordo con le strutture del Ministero che il Garante utilizza in avvalimento (lett. c)).

Ai sensi del comma 201 della legge finanziaria 2008, il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’AGCM.

Ai sensi del comma 202, le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

L’attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici.


 

Articolo 4
(Bonus trasporti)

 

 

L’articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 (dal D.L. n. 50/2022, art. 35) per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.

 

L’articolo 4 ripropone, per il 2023, il c.d. bonus trasporti; beneficio istituito dal decreto legge n. 50 del 2022[18] (per una ricostruzione puntuale della misura erogata nel 2022 si rinvia al box infra) per mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici (come specificato in sede referente) sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. A tal fine, come nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica istituita per l’erogazione del buono ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge n. 50 del 2022 (ML – Mims Bonus Trasporti). Eventuali economie derivanti dall’utilizzo di tali risorse sono utilizzate per l’erogazione del bonus trasporti.

 

 

 

Nel 2022, il Fondo Bonus Trasporti è stato istituito dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 35 del decreto legge n. 50 del 2022) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal c.d. “Decreto Aiuti bis” (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022[19]). Successivamente, l’art. 12 del c.d. “Decreto aiuti ter” (decreto legge n. 144 del 2022[20]) ha incrementato il Fondo di ulteriori 10 milioni. La dotazione del Fondo è stata in ultimo ridotta di 50 milioni dall’art. 3, comma 14, del decreto legge n. 176 del 2022[21] passando così da 190 a 140 milioni di euro.

Il Fondo è stato costituito per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Bonus – nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento ed è pari al 100% della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il Bonus può essere richiesto accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it dalle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il Bonus è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Le modalità di presentazione delle domande di accesso, la procedura di emissione e le regole per rimborsare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sono state disciplinate dal decreto interministeriale 29 luglio 2022.

 

Il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di regolamentazione del bonus (come definito dal successivo comma 2 della disposizione in esame) e fino al 31 dicembre 2023.

Il valore del beneficio, pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, di importo non superiore a 60 euro, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per il bonus trasporti 2022 il limite reddituale, riferito al 2021, era posto a 35.000 euro). Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono, la detrazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (ex art. 15, comma 1, lettera i-decies), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, n. 917).

La regolamentazione del beneficio - modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché obblighi di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell’acquisito degli abbonamenti -, è demandata ad un decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 47 del 2020[22]) relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato 2023 (il riferimento al bilancio 2023 è stato posto, in sede referente, dalla Commissione bilancio ex art. 81 Cost) che resta acquisita definitivamente all’erario.

 

Con il D.Lgs. n. 47 del 2020 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2018/410, modificativa della c.d. direttiva emission trading (direttiva 2003/87/CE).

In particolare, l’art. 23 del D.Lgs. n. 47 del 2020 prevede, in estrema sintesi, che tutte le quote di emissione di gas serra che non sono oggetto di assegnazione gratuita (a norma del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE - EU ETS) sono collocate all’asta. Lo stesso articolo prevede che i proventi delle aste sono versati al GSE (responsabile del collocamento delle quote italiane di emissione) e, successivamente, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnati ad una serie di destinazioni disciplinate dallo stesso articolo 23 (il 50% delle risorse, in base al disposto del comma 5 di tale articolo, è destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato).

Si fa notare che la disciplina recata dall’art. 23 è stata recentemente modificata dall’articolo 1, commi 707 e 708, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Informazioni sui proventi delle aste sono resi disponibili trimestralmente nella sezione “Aste CO2” del sito internet del GSE.


 

Articolo 5
(Disposizioni contabili)

 

 

L’articolo 5 reca, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 15 gennaio 2023.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]     Riguardo alla nozione, al fine in oggetto, di carburante, cfr. infra.

[2]     Riguardo al contenuto di tale disciplina generale, cfr. anche infra.

[3]     Di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[4]     La relazione tecnica è reperibile nell'A.C. n. 771.

[5]     L'interpretazione della relazione tecnica si fonda sulla considerazione che l'esenzione aggiuntiva non è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

      Qualora ci fosse stato invece quest'ultimo richiamo, sarebbe conseguita in modo chiaro - considerata la suddetta norma di rinvio di cui all'articolo 12 della L. n. 159 - l'esenzione anche dalla base imponibile della contribuzione previdenziale. Si ricorda infatti che, con riferimento ad una precedente norma transitoria di esenzione, stabilita per il 2022, sempre per l'acquisto di carburanti, dall'articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, norma che poneva l'esenzione ai sensi della disciplina del citato testo unico, il messaggio dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022 ha ritenuto applicabile l'esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

[6]     Di cui all'articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51. Riguardo a tale norma, cfr. anche supra, in nota.

[7]     Riguardo all'individuazione dell'ambito in esame, si rinvia, per maggiori dettagli, alla medesima circolare. 

[8]     Tale limite è stato più volte elevato in via transitoria. Per l'ultimo elevamento, concernente il periodo d'imposta relativo al 2022, cfr. l'articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e successive modificazioni. 

[9]     La relazione illustrativa è reperibile nell'A.C. n. 771.

[10]   Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l’articolo 1, comma 184-bis, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

[11]   Per la conferma dell'applicabilità della deduzione con riferimento alle norme transitorie in oggetto, relative all'acquisto di carburanti, cfr. la citata circolare n. 27/E del 2022.

[12]   La suddetta relazione tecnica - reperibile nell'A.C. n. 771 - indica anche un effetto finanziario positivo per il 2025, pari a 0,1 milioni.

[13]   Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[14]   Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

[15]   Ai sensi del comma 197 dell’articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell’Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

[16]   Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203). Sul sito del MISE è pubblicato l’elenco dei Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[17]   L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Lirosi (dall’istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

[18]   Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

[19]   Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

[20]   Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 175/2022.

[21]    Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

[22]   Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.