Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Serie: Progetti di legge   Numero: 18/2
Data: 02/03/2023
Organi della Camera: VIII Ambiente

 

 

Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio

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Dossier n. 39/2

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Ambiente

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Progetti di legge n. 18/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D23003b.docx

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)........................................................................ 5

§  Articolo 1-bis (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)........................................................................ 9

§  Articolo 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). 10

§  Articolo 3 (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali e altri contratti di lavoro presso Uffici speciali e altri enti pubblici in relazione a eventi sismici) 12

§  Articolo 3-bis (Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016)....................................................................................................... 17

§  Articolo 3-ter (Anticipazione per il pagamento dell’IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016).................................................................. 19

§  Articolo 3-quater (Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)..................... 21

§  Articolo 3-quinquies (Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016).......................................................... 23

§  Articolo 3-sexies (Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti)..................................................................................................... 26

§  Articolo 3-septies (Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016)............................ 27

§  Articolo 3-octies (Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016).............................. 29

§  Articolo 3-novies (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma)............................................................................................................ 31

§  Articolo 3-decies (Disposizioni in materia di personale dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017).......................... 34

§  Articolo 3-undecies (Criteri e modalità per l’erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno).......................................................... 37

§  Articolo 3-duodecies (Modifica all’articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)............................................................................................................... 39

§  Articolo 3-terdecies (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)............................................................................................................... 41

§  Articolo 4, commi 1-2 (Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)............................................................................................................ 42

§  Articolo 4, commi 2-bis e 2-ter (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)................................................... 44

§  Articolo 5 (Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022).............................................. 45

§  Articolo 5-bis (Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)........................................................... 47

§  Articolo 5-ter (Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze)................................................................................ 49

§  Articolo 5-quater (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile).......................................................... 51

§  Articolo 5-quinquies (Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)................. 52

§  Articolo 5-sexies (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021).......................................................... 57

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica
nelle aree colpite da eventi sismici)

 

 

L'articolo 1, al fine di semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, stabilisce che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell’esame del provvedimento, dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Da ultimo, a seguito di una modifica apportata nel corso dell’esame da parte del Senato, è stata introdotta una modifica all’articolo 11, comma 7-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

 

L'articolo 1 prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell’esame del provvedimento, dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

 

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

In relazione agli interventi finanziati dal PNC, l'applicazione della disciplina riguardante il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è, invece, già prevista dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 estende agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l’applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’applicazione delle suddette misure e procedure viene estesa anche agli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo.

Il comma 2 estende alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.

Il comma 2-bis stabilisce che, alla gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si provvede in deroga alle specifiche normative di settore. Il CIPESS provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 rientranti nei “progetti in essere del PNRR”, cui si applicano le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR.

 

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, è stato costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Piano è stato dotato di complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Le risorse del Piano Nazionale Complementare sono state ripartire tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano e delle risorse assegnate a ciascun intervento, per singola annualità. Le risorse sono state direttamente assegnate su appositi capitoli dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione.

 

Per quel che concerne le misure relative all’attuazione degli investimenti previsti dal Piano, l’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 59 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

Al riguardo, si rammenta che è espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’obiettivo dell’integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo “ReGis”, prevista dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Ai fini del monitoraggio, il successivo comma 7 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 59, il compito di individuare per ciascun intervento gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi del Piano complementare aventi ad oggetto opere pubbliche non previste nel PNRR, le informazioni necessarie al monitoraggio sono rilevate, secondo l’art. 1, co. 7, del D.L. n. 59, dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Negli altri casi, ovvero per gli interventi che interessano opere pubbliche previste dal PNRR, è utilizzata la piattaforma ReGis.

 

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e ad uno sviluppo equilibrato del Paese. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dai Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti. Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è espressamente previsto un anticipo della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti, per un valore complessivo di circa 15,5 miliardi, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse.

 

L'articolo in commento specifica che le citate disposizioni speciali di semplificazione dettate dalla Parte II, titolo IV, non si applicano agli interventi previsti dall'articolo 53-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per i quali operano le disposizioni ordinarie in materia di valutazione di impatto ambientale, ove non diversamente derogate dalla vigente legislazione.

 

L'articolo 53-bis del decreto-legge n. 77 accelera i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

La finalità è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie; all’edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

Per tali finalità si prevede che l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici.

In particolare, il comma 3 reca disposizioni finalizzate all’accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione della disciplina generale della VIA recata dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), distinguendo tra: interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE; interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del D.L. 77/2021; interventi ferroviari diversi dai precedenti.

 

Da ultimo si segnala che, a seguito di una modifica apportata nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato, è stata introdotta una integrazione all’articolo 11, comma 7-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

In particolare si prevede che le disposizioni del comma sopracitato - che attiene alle misure per non rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli edifici, nonché per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi – si applicano alla ricostruzione o riparazione degli immobili la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, sia documentata con scheda AEDES.

 


 

Articolo 1-bis
(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma viene estesa anche alle parti di unioni civili.

 

Nello specifico, l’art. 1-bis, introdotto al Senato, sostituisce il comma 7-bis dell'art. 17 del D.L. 115/2022, che prevede, nella formulazione vigente, che le amministrazioni pubbliche, elencate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere sismico del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime dell’evento sismico.

Con l’intervento in esame si provvede, quindi, ad estendere quanto sopra disposto, anche a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 ed alle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, in cui si regolamentano le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, che disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

 


 

Articolo 2
(
Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

 

 

L’articolo 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree del terremoto del 2016 relativamente a quelli interventi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione  agli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

L'articolo in questione, inoltre, disciplina la nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree del centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

In particolare, al comma 1 si prevede che, in caso di nomina di un commissario ad acta, per l'esercizio di poteri sostitutivi, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per quanto concerne l'ambito degli interventi di cui al sopra citato decreto-legge n. 59 del 2021 articolo 1, comma 2, lettera b) si ricorda che lo stesso decreto ha determinato le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare il decreto-legge stabiliva che per gli interventi a favore delle aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016 erano destinati complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, in base alla seguente ripartizione:

 

Ø  220 milioni per l’anno 2021;

Ø  720 milioni per l’anno 2022;

Ø  320 milioni di euro per l’anno 2023;

Ø  280 milioni di euro per l’anno 2024;

Ø  160 milioni di euro per l’anno 2025;

Ø  80 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Si ricorda altresì che i suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).

Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore del terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009. Per approfondire tali interventi, si rinvia al tema web “Terremoti”.

 

Il comma 2, invece, introduce una disposizione in base alla quale il Commissario straordinario per la ricostruzione deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Commissario straordinario trasmetta al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

A seguito delle novità introdotte dal comma 2, in base alle quali il Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il comma 3 prevede l'abrogazione dell’articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, che prevedeva, per l'appunto, una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stesso comma prevede altresì che il riferimento al Commissario di cui all'articolo 38, comma 1, del sopracitato decreto-legge n. 109 del 2018, contenuto nel comma 2 del medesimo articolo 38, deve intendersi operato al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali e altri contratti di lavoro presso Uffici speciali e altri enti pubblici in relazione a eventi sismici)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 3, mediante una norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo, specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009 - Ufficio speciale per la città dell’Aquila e Ufficio speciale per i comuni del cratere - concerne anche i titolari dei medesimi due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata dal Senato. Il successivo comma 2 - oggetto di una correzione formale da parte del Senato - proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico. Il comma 2-bis - inserito dal Senato - modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso) e del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero - in base all'estensione posta dalle novelle - presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici; le modifiche concernono anche i relativi requisiti e introducono una deroga alla dotazione organica per i suddetti Enti parco nazionali.

 

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica[1] - avente, quindi, effetto retroattivo - riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere. La norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025[2] dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata dal Senato (a quest'ultimo riguardo, il testo originario del decreto faceva invece riferimento alla durata massima degli incarichi dirigenziali - comunque rinnovabili - stabilita dalla norma generale richiamata dallo stesso testo originario[3]). La norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

I requisiti e le modalità di selezione dei titolari dei due Uffici in esame sono oggetto, rispettivamente, dell'articolo 5 dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e dell'articolo 5 dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012[4].

Si ricorda che per ciascuno dei due Uffici in esame è stata prevista[5] l'assegnazione di personale nel limite massimo di 50 unità, con un limite specifico - in tale ambito - di 25 unità a tempo determinato; per tali unità a termine - assunte in ogni caso mediante selezione pubblica - è stata consentita, da ultimo, la suddetta proroga del rapporto al 31 dicembre 2025. La normativa speciale in oggetto esclude[6] che le proroghe del rapporto possano determinare un effetto di trasformazione a tempo indeterminato del medesimo rapporto.

 

Il comma 2 del presente articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023[7] la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico[8]. Resta fermo che per i rapporti a termine oggetto di proroga o rinnovo è esclusa - limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023 - l'applicazione delle norme e delle disposizioni contrattuali che limitano la durata dei contratti di lavoro a termine - al riguardo, il Senato ha operato una correzione formale del testo -.

Riguardo ad una delle motivazioni della proroga di cui al comma 2, le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 3[9] ricordano che il personale interessato può essere stabilizzato da parte di alcune amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, e che uno dei presupposti per la forma di stabilizzazione mediante assunzione diretta è costituito dalla circostanza che il dipendente a termine sia ancora in servizio. Si ricorda che tali forme di stabilizzazione sono oggetto della novella di cui al successivo comma 2-bis.

 

Il comma 2-bis - inserito dal Senato - del presente articolo 3 modifica la disciplina[10] sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso) e del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero - in base all'estensione posta dalle novelle - presso la regione.

In particolare, riguardo alla stabilizzazione mediante assunzione diretta (a tempo indeterminato), la norma vigente già include anche la regione nell'ambito degli enti che possono procedere a tali assunzioni, ma non contempla, nell'ambito dei requisiti, i periodi di servizio a termine svolti presso la regione.

Con riferimento alla medesima forma di stabilizzazione mediante assunzione diretta, resta fermo (oltre al richiamo della conformità delle assunzioni al piano triennale dei fabbisogni[11]) che la finalità consiste nell'impiego di professionalità necessarie alla ricostruzione e che le medesime assunzioni sono possibili solo per il personale a termine ancora in servizio e reclutato con procedure concorsuali o selettive[12]; resta altresì ferma la condizione del possesso di almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) nelle funzioni in oggetto[13]; in base alla novella, tuttavia, quest'ultimo requisito può essere maturato entro il 31 dicembre 2023; nel testo finora vigente, invece, il requisito deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022, e con riferimento esclusivo agli ultimi otto anni precedenti; resta fermo che, al fine del computo in oggetto,  rilevano anche i periodi di servizio, a tempo determinato, svolti nelle medesime attività presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra i predetti Uffici speciali per la ricostruzione ed enti (anche in tal caso, c'è un'estensione del riferimento alla regione); resta inoltre fermo che dall'ambito della possibilità di stabilizzazione mediante assunzione diretta è escluso il personale dirigenziale[14].

Anche riguardo alla stabilizzazione mediante applicazione di una quota di riserva - non superiore al cinquanta per cento - nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti in oggetto, la novella opera un'estensione alla regione - tale estensione riguarda l'ente regione sia sotto il profilo degli enti presso cui si sia svolta l'attività a termine pregressa sia sotto il profilo degli enti procedenti alle assunzioni mediante concorso -. Inoltre, la novella differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale il personale - al fine dell'applicazione delle quote di riserva - deve avere svolto presso gli Uffici speciali e gli enti in oggetto un'attività lavorativa a tempo determinato di almeno tre anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti il medesimo termine (ora, come detto, prorogato al 31 dicembre 2022)[15].

La novella prevede inoltre che alle due forme di stabilizzazione oggetto della medesima l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possano procedere anche in deroga alla relativa dotazione organica; la deroga è ammessa nell'ambito di un contingente massimo pari a quindici unità per ciascuno dei due enti.

 

La novella di cui al presente comma 2-bis non modifica il comma 3-bis del citato articolo 57 del D.L. n. 104 del 2020, e successive modificazioni. Tale comma ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2020, un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni per il 2021 e a 83 milioni annui a decorrere dal 2022, destinato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato in base alle stabilizzazioni in esame.

 


 

Articolo 3-bis
(Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-bis modifica l’articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 189 del 2016, estendendo le risorse finanziarie della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, in capo al Commissario straordinario, sia alla ricostruzione che alla ripresa economica delle aree terremotate. Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate.

 

Più in dettaglio, l’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, novella l’articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 189 del 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse del Fondo sono state incrementate nel corso degli anni.

Il citato comma 3 intesta al Commissario straordinario per la ricostruzione una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Inoltre, l'articolo 49, comma 1-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha integrato, per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023, la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Tale integrazione della contabilità speciale era finalizzata ad assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

La modifica in commento prevede che sulla contabilità speciale confluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, a tale scopo finalizzate.

 

 


 

Articolo 3-ter
(Anticipazione per il pagamento dell’IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016)

 

 

L'articolo 3-ter prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata. L'articolo rinvia, inoltre, alle ordinanze del Commissario straordinario per l'individuazione delle modalità e delle condizioni per la concessione delle anticipazioni suddette, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché per la disciplina per il recupero delle somme anticipate.

 

 

In particolare, l'articolo in esame, approvato dal Senato, aggiunge due commi all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, dopo il comma 7-bis.

 

Si rammenta che il citato articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguarda il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito, ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 (eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Ai sensi del comma 2, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 3 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al medesimo articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Ai sensi del comma 4, ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile.

Il comma 7-bis precisa come debbano identificarsi le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti a cui sono devolute erogazioni liberali - deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte - in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.

 

Il comma 7-ter, aggiunto dall'articolo in esame, prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del medesimo decreto-legge n. 189, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Il comma 7-quater, sempre aggiunto dal presente articolo, precisa che con le ordinanze del Commissario straordinario previste dal comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.

 

 


 

Articolo 3-quater
(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-quater, inserito nel corso dell’esame del provvedimento da parte del  Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, costi che potranno essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato. Infine, viene disposto che le varianti, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei limiti del contributo concedibile.

 

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

 

Si rammenta che il citato 6, concernente criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi.

La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Più nel dettaglio, il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno, (alle lettere a), b) e c)).

 

La disposizione in esame, alla lettera a), prevede che gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita (di cui alla lettera b), comma 1, del citato articolo 6), potranno beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, oltre  al costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.

La lettera b) incide sulle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, che individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, distinguendo diverse tipologie di immobili:

·       unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lett. a);

·       unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lett. b);

·       Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lett. c);

·       Strutture e parti comuni degli edifici (lett. d);

·       Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lett. e).

In particolare, la disposizione estende la platea dei beneficiari per gli immobili appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e d) (Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari e, per la lettera d), per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato), ai familiari che si siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato.

La lettera c) apporta modifiche al comma 12-bis dell'articolo 6 e dispone che nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia, senza prevedere più il limite massimo del 30 per cento del contributo concesso.

 

Il comma 2 dispone che i costi di cui alla lettera a) del comma 1, vale a dire i costi per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, possano essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

Articolo 3-quinquies
(Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-quinquies, inserito nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato, al comma 1 prevede che ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale ma, in via alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento.

Il comma 2 introduce un ulteriore articolo 20-bis.1 al decreto-legge n. 189 del 2016, dedicato ad ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti previsti a favore delle imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici.

 

 

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

 

Si rammenta che il citato articolo 6, al comma 7, prevede che con provvedimenti commissariali (adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2) venga individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito della cabina di coordinamento (prevista dall’art. 1, comma 5), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità. I provvedimenti prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. Per l'approvazione del prezzario di cui al presente comma, vedi l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 7.

 

La disposizione in esame, ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, prevede che i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale (predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5), ma, in via alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento.

 

Il comma 2 introduce un ulteriore articolo 20-bis.1 al decreto-legge n. 189 del 2016, dedicato ad ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti previsti a favore delle imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici.

Si prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti a beneficio delle imprese situate nelle aree coinvolte, possano utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto di criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018 (comma 1).

 

Si ricorda che l'articolo 20-bis, al comma 1, prevede che siano concessi contributi, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché agrituristiche insediate almeno 6 mesi prima degli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto. I contributi sono concessi a condizione che le imprese stesse abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vicecommissari. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 agosto 2017.

Il comma 3 stabilisce che i contributi sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE 651/2014 (in materia di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) oppure ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, in materia di aiuti de minimis.  

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

Per le medesime finalità, i fondi, non utilizzati, previsti dall'art. 24 del medesimo decreto (a favore delle micro, piccole e medie imprese delle zone colpite dagli eventi sismici per il ripristino ed il riavvio di attività economiche) sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20 (comma 2).

 

Ulteriori modifiche sono apportate all'articolo 31, comma 6, del D.L. 189/2016, concernente le condizioni alle quali è possibile subappaltare dei lavori nei contratti tra privati (comma 3).

 

Il citato comma 6, nella attuale formulazione, prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati sia possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. È previsto l’obbligo di trasmettere, prima dell'inizio delle lavorazioni, un addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, per le sussiste il requisito di iscrizione nella “Anagrafe antimafia degli esecutori” prevista dall’art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016. La stessa disposizione stabilisce che sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti così indicati.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 20-bis.1 modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati, prevedendo che l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare debba avvenire con la dichiarazione di voler procedere al subappalto, da inserire nel contratto a pena di nullità, solo ove essa sia già nota, potendosi altrimenti provvedere a tale adempimento con la trasmissione dell'addendum al contratto di appalto contenete i nominativi delle imprese subappaltatrici, da effettuarsi comunque prima dell'inizio delle lavorazioni.

 

 


 

Articolo 3-sexies
(Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti)

 

 

L’articolo 3-sexies, introdotto durante l’esame da parte del Senato, modifica i termini di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l’ammissione ai contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 con particolare riguardo ai ruderi e agli edifici collabenti.

 

A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 10 del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016 aveva escluso gli edifici inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi alla data del sisma del 24 agosto 2016, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.

Per tali categorie di edifici, si prevedeva il riconoscimento di un contributo per la loro demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

 

La disposizione in commento precisa che l’inammissibilità al contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi si applica agli immobili che si trovano nei comuni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 e a cui per completezza si rinvia.

 


 

Articolo 3-septies
(Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-septies, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato,  modifica in parte, intervenendo sul testo dell’articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, la disciplina degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016.

 

 

A tale proposito è utile ricordare, preliminarmente, come il sopracitato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disciplinato l’attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l’individuazione delle relative competenze.

In particolare per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione o ripristino degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l’adozione di strumenti urbanistici attuativi con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni.

 

Più nello specifico si richiama l’attenzione su quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 che disciplinano la procedura per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi. In sintesi si prevede:

-        la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari entro trenta giorni dall’invito loro rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione (comma 9);

-        l’eventuale sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio da parte dei comuni (comma 10);

-        il diritto di rivalsa, a favore del consorzio e dei Comuni, nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio, in caso di maggiori spese effettuate (comma 11).  

 

Entrando nello specifico delle norme citate, per l’esecuzione dei suddetti interventi unitari si prevede che:

-        l’ufficio speciale per la ricostruzione inviti i proprietari alla costituzione di un consorzio obbligatorio, che è ritenuta valida se viene raggiunta la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo (comma 9);

 

L’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato, reca le definizioni di superficie utile abitabile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp).

 

-        decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal suddetto invito rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione ai proprietari, i Comuni si sostituiscano ai proprietari non aderenti al consorzio ed eseguano gli interventi, con i contributi previsti per la ricostruzione privata che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari, mediante occupazione temporanea degli immobili, per una durata non superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo (comma 10);

 

-        in tali casi, sia esercitato il diritto di rivalsa a favore del consorzio e dei Comuni, se gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati superino il contributo ammissibile (comma 11).

 

Passando quindi all’esame delle modifiche apportate dalla disposizione in commento, si segnala che l’articolo 3-septies stabilisce che nei casi previsti dal comma 10 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, così come sopra descritto, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell’aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

 


 

Articolo 3-octies
(Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-octies, inserito nel corso dell’esame da parte del Senato, modifica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, prevedendo l’autorizzazione degli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, realizzati con SCIA edilizia, nei comuni, indicati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del medesimo D.L. 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi 24 agosto 2016, nonché per quegli immobili nei comuni, diversi da quelli indicati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici.

 

Più in dettaglio, l’articolo 3-octies modifica il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 disciplina la procedura per la verifica dei titoli edilizi necessari per il rilascio dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017:

§  precisa che il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire) ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto (riguardanti, rispettivamente, gli interventi subordinati a SCIA e gli interventi subordinati a SCIA in alternativa al permesso di costruire);

§  prevede che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;

§  dispone che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 123/2019, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

 

La modifica introdotta dall’articolo in commento precisa che sono autorizzati gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, realizzati con SCIA edilizia, nei comuni indicati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del medesimo D.L. 189/2016, e non più quelli indicati solo negli allegati 1, 2 e 2-bis.

In base a tale modifica, quindi sono autorizzati gli interventi di ricostruzione sia nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis (articolo 1, comma 1), sia gli interventi riferiti a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati, e che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (articolo 1, comma 2).

 


 

Articolo 3-novies
(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma)

 

 

L’articolo 3-novies, introdotto dal Senato, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

 

Ciò avviene per mezzo di una novella all'art.18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (L. 229/2016).

Nel dettaglio si modifica, al comma 1, l’art. 18-bis, comma 1, alinea del D.L. 189/2016 (e, conseguentemente, la rubrica dell’articolo denominandola "Misure  per  garantire  la continuità didattica"), estendendo all’anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata a partire dall’anno scolastico 2016/2017 ed estesa, da ultimo, all’anno scolastico 2023/2024, dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023), per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009: ciò con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

La disposizione in commento, introduce poi ulteriori modifiche all’art. 18-bis, strettamente connesse a quella sopra illustrata:

- in relazione al comma 1, lettera a) di tale articolo, si estende sino all’anno scolastico 2028/2029 (finora, la disciplina era applicabile sino all’anno scolastico 2023/2024) la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L. 107/2015 (relativo al contingente aggiuntivo per il caso di rilevazione di inderogabili necessità), nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

- in relazione al comma 2 del medesimo art. 18-bis, funzionalmente all’estensione temporale delle disposizioni di tale articolo, si incrementa la spesa autorizzata per l’anno 2024, portandola (da euro 2.437.774) a euro 4.062.957, e prevedendo la medesima spesa annua per ciascuno degli anni successivi, sino al 2028 compreso, autorizzando inoltre la spesa di euro 2.437.774 per l'anno 2029; dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si osserva che sia l’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 198 del 2022, sia la disposizione in commento non sono andati a incidere sulla disciplina recata dal suddetto art. 18-bis del DL 189/2016 in relazione al corrente anno scolastico 2022/2023, mentre incidono su quelli successivi (da quello 2023/2024 a quello 2028/2029) e che il medesimo art. 18-bis faceva precedentemente riferimento agli anni scolastici da quello 2016/2017 a quello 2021/2022.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento, poi, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024,  4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Si ricorda che l’art. 18-bis è stato introdotto in sede di conversione del D.L. 189/2016, con applicazione originariamente limitata all’anno scolastico 2016/2017 e ai soli territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mentre l’art. 9, comma 2-quater del D.L. 91/2018 ha esteso l’applicabilità delle sue disposizioni ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Sono successivamente intervenute diverse novelle, apportate dall’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, dall’art. 9, comma 2-ter, del D.L. 91/2018, dall'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 32/2019, dall'art. 9-decies, comma 1, del D.L. 123/2019 e da ultimo, come anticipato, dall’art. 5, comma 9 del D.L. 198/2022.

 

Il numero minimo e massimo di alunni per classe in base al DPR 81/2009:
 focus

Scuola dell'infanzia

 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.

 

Scuola primaria

 

Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di I grado

 

Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.

Scuola secondaria superiore

 

Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.

 

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

 

 


 

Articolo 3-decies
(Disposizioni in materia di personale dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

 

 

L’articolo 3-decies, introdotto al Senato, autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni, che avvengono secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle P.A., viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

 

Le assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dalla disposizione in commento riguardano il personale a tempo determinato in servizio presso i suddetti comuni, reclutato con procedure concorsuali o di selezione pubblica e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione e devono avvenire nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente, per le medesime attività di ricostruzione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale[16] e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle P.A., disciplinate dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Il richiamato art. 20 prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate[17].

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023[18] la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024[20],  le medesime amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

 


 

Articolo 3-undecies
(Criteri e modalità per l’erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

 

 

L'articolo 3-undecies rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, da adottare entro il 31 marzo 2023, per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.

 

In particolare, l'articolo in esame, introdotto dal Senato, attraverso l'inserimento di un periodo nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 186 del 2022, specifica che la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme - spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal comma 1 del medesimo articolo 1 - è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, da adottare entro il 31 marzo 2023.

 

Si rammenta che l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 186 del 2022 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022) dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (commi 1, 3 e 4), precisando che non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 2). L'articolo disciplina inoltre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi (comma 5), e prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (comma 6).

Il comma 7, in particolare, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro (di cui 884.000 per Casamicciola Terme e 456.000 per Lacco Ameno) per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro (di cui 911.000 per Casamicciola Terme e 469.000 per Lacco Ameno) per l'anno 2023.

Tali somme saranno recuperate dall'Agenzia delle entrate in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023 a valere sull'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate saranno versati annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 3-duodecies
(Modifica all’articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)

 

 

L’articolo 3-duodecies, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, reca alcune modifiche all’articolo 20-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 in materia di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma 2009.

 

A tale proposito è utile ricordare come il sopra citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, ha esteso ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo ed ai territori interessati dagli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania[23], la disciplina in materia di edilizia prevista dall'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018, già prevista a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro-Italia.

 

Si ricorda che l’art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018, modificato dall’art. 39-ter, comma 1, lett. a), del D.L. 109/2018, ha stabilito, a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro-Italia, una disciplina in materia di edilizia per lievi difformità edilizie e per le pratiche pendenti da applicarsi: agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, riguardanti le parti strutturali dell'edificio; agli interventi di restauro e di risanamento conservativo; ed agli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’ambito di applicazione della richiamata norma riguarda gli edifici privati, situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016), colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, realizzati prima degli eventi sismici del 2016, in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi, ed, altresì, nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa del 1° aprile 2009, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia.

A tal proposito, l’art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione prevista, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. Quanto previsto non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

In merito, alle procedure applicative per gli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio, l’art. 9 dell’ordinanza 100/2020 si occupa di chiarificare e semplificare il rapporto tra abusi edilizi dichiarati o in via di accertamento, quelli eventualmente sussistenti ma non accertati, e i procedimenti di concessione del contributo e di rilascio o formazione del titolo edilizio.

 

Passando, quindi, alle modifiche apportate dalla disposizione in commento, viene soppresso il riferimento, presente, nell’articolo 20-bis agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E del DPCM 5 maggio 2011 con la conseguenza, quindi, di estendere gli effetti del citato articolo 20-bis a tutti gli edifici presenti nell’area geografica individuata dallo stesso articolo 20-bis.

 


 

Articolo 3-terdecies
(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

 

 

L’articolo 3-terdecies, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, proroga il termine del 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020.

 

A tale proposito si ricorda che il comma 701 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli   investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, compresi quelli  finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del  territorio nell'ambito  del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  i  soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della protezione civile  possano fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi con durata dei contratti non superiore al 31 ottobre 2023.  

 

La disposizione in commento, pertanto, proroga al 31 dicembre 2024 la durata di tali contratti ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato.

 


 

Articolo 4, commi 1-2
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

 

 

L’articolo 4, commi 1 e 2, destina la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

 

Il comma 1 dell’art. 4 destina la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2023 al Fondo regionale di protezione civile (previsto all'articolo 45 del Codice della protezione civile – D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. l).

Il comma 2 prevede che a tali oneri si provveda nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle somme già trasferite a cura del bilancio dello Stato riguardanti l’autorizzazione di spesa prevista all’art. 24-quater del D.L. 119/2018, che, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che il Fondo regionale di protezione civile è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per l’anno 2022 con l’art. 5 del D.L. 186/2022.

In merito, l’art. 7, comma 1, del Codice di protezione civile, al fine dello svolgimento delle attività di protezione civile (definite nell’art. 2 del medesimo Codice), prevede che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguano in tre tipologie, a) emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di tipo nazionale, con deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

L'art. 45 del Codice di protezione civile ha istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze previste all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo Codice.

Come previsto dall’art. 45, è stato emanato il DPCM del 13 luglio 2022, in cui sono stati previsti i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del citato Fondo regionale di protezione civile.

In particolare, le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile,  annualmente iscritte  nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base  dei  seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna  regione  quale  quota  fissa; 15%  ripartito  proporzionalmente  alla   popolazione   residente  desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito  proporzionalmente  alla  superficie  territoriale  desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree  R4  e  R3,  rischio molto elevato ed elevato o equivalenti  individuate  per  il  rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all'art.  67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, determinate dalle regioni con modalità omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2.

Il rapporto dell'ISPRA “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021 fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull’erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il Rapporto aggiorna le mappe nazionali della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI e della pericolosità idraulica secondo gli scenari del D.Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), realizzate dall’ISPRA mediante la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

 

 


 

Articolo 4, commi 2-bis e 2-ter
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

 

 

I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 4, introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, prevedono il rifinanziamento per gli anni 2023-2025 del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

 

Il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti è stato istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 4, comma 1, del DL 113/2016 (conv. con modificaz. dalla L. 160/2016), al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2019 e di 10 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2020-2022. Le relative risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze definitive o accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati, per risarcimenti relativi a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima della data di entrata in vigore del predetto DL (25 giugno 2016), a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Ai sensi del comma 2, i comuni interessati comunicano, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al Ministero dell’interno la sussistenza delle fattispecie di cui al comma 1. La ripartizione del Fondo, ai sensi del medesimo comma 2, ha luogo, entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste, con DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 4 in commento modifica il comma 1 dell’art. 4 del citato DL 113/2016, prevedendo per il Fondo una dotazione pari a 420 mila euro per il 2023, a 450 mila per il 2024 e a 450 mila per il 2025. Viene, inoltre, introdotta una modifica di coordinamento al comma 2 del citato art. 4, volta a prevedere, anche per gli anni 2023-2025, l’obbligo dei comuni di comunicare al Ministero dell’interno entro il 20 dicembre di ciascun anno la sussistenza delle fattispecie di cui al comma 1.

 

Il comma 2-ter dell’articolo 4 in commento reca la copertura finanziaria del comma 2-bis, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (Legge di bilancio 2015).

Articolo 5
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

 

 

L’articolo 5 stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche, non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo in tal modo l’avvio di questi interventi senza attendere l’emanazione del medesimo decreto. Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppressa per finalità di coordinamento normativo la norma contenuta nel D.L. 176/2022 che ha riprodotto le suddette modalità di approvazione dei relativi interventi.

 

Nello specifico, l’art. 5, al comma 1, sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), che stabilisce che gli interventi previsti, per fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (modalità che erano previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 179 del 2022, poi abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del D.L. 176/2022, che all’art. 12-bis ha riprodotto il medesimo contenuto).

 

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, ha quindi soppresso il terzo periodo del comma 1 dell'art. 12-bis del D.L. 176/2022, che, tra l’altro, nel testo vigente, stabilisce che gli interventi previsti, per fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.

 

Il comma 730 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) ha autorizzato la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate a legislazione vigente (si tratta di una integrazione delle risorse già stanziate a legislazione vigente pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022 previsti dall’art. 3 del D.L. 179/2022), al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

La relazione illustrativa spiega che l’intervento soppressivo in esame è volto a “consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili”. In particolare, la medesima relazione illustrativa puntualizza che il richiamato comma 730 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, “oltre all’individuazione delle necessarie risorse, prevede che l’approvazione degli interventi relativi alle citate tipologie avvenga con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, in cui il Commissario delegato verrebbe solamente sentito. Tale regime comporta una rilevante criticità operativa spogliando il Commissario delegato di compiti e funzioni a lui pertinenti in conseguenza del combinato disposto dell’ordinario assetto delle competenze regionali, delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 25 del Codice della protezione civile e delle Ordinanze di protezione civile già adottate. Tali compiti e funzioni, pienamente coerenti con il quadro costituzionale di ripartizione delle competenze istituzionali, già prevedono, in capo al Commissario delegato la responsabilità di pianificazione e il coordinamento degli interventi regolati con ordinanze di protezione civile. Si tratta di interventi che, tra l’altro, abbracciano l’intera gestione emergenziale, dalla fase di soccorso già svolta e in fase di ricognizione e rendicontazione, a quella di contribuzione a concorso del ristoro dei danni pubblici e privati occorsi in conseguenza degli eventi in questione”.

Per la relazione illustrativa, quindi, “l’articolo 1, comma 730 (…) determinerebbe una insolubile duplicazione di funzioni, sollevando anche problemi di concreta applicabilità, in ragione del fatto che le informazioni e i fabbisogni conseguenti alla gestione concreta della situazione emergenziale sono nella esclusiva conoscenza delle autorità territoriali e, quindi, del Commissario delegato che le esprime e rappresenta”.

L’art. 12-bis del D.L. 176/2022 ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1), per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. Con l’ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, è stato nominato il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Commissario delegato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente dossier.

 


 

Articolo 5-bis
(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto dal Senato, prevede l’applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L. 131/2003 nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

 

L’articolo 5-bis, introdotto dal Senato, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, dispone l’applicazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni (comma 1). Il comma 4 del citato art. 12 prevede che il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11, comma 1, lett. b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Quanto ai poteri sostitutivi, si rammenta che il secondo comma dell'art. 120 Cost. ne disciplina l'esercizio da parte dello Stato rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa europea oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostituitivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. L'art. 8 della L. 131/2003, attuativa dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un commissario.

Il successivo art. 10 della L. 131/2003 affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo direttamente adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione, cui sono trasferite le funzioni del Commissario del Governo compatibili con la riforma costituzionale del 2001.

La L. 131/2003 prevede una seconda "procedura settoriale" (art. 8, comma 3) per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (comuni, province e città metropolitane). In questi casi la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito). Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

Il comma 5 dell'art. 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Il rapporto dell'ISPRA “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021” fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull’erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali ed aggiorna le mappe nazionali della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI e della pericolosità idraulica secondo gli scenari del D.Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), realizzate dall’ISPRA mediante la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali. Per un quadro sinottico sul rischio di frane, alluvioni ed erosione costiera in Italia, da cui si evince che il 94 per cento dei comuni italiani sono a rischio elevato (P3) o molto elevato (P4) di frane, si veda anche l’apposita sezione del sito web dell’ISPRA.

 


 

Articolo 5-ter
(Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze)

 

 

L'articolo 5-ter dispone che, qualora i Commissari delegati titolari di contabilità speciali non producano la rendicontazione prevista dalla normativa vigente, a tale attività provvedono le autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

 

In particolare, l'articolo in esame, introdotto dal Senato, attraverso l'inserimento di un periodo nell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), dispone che, qualora i Commissari delegati titolari di contabilità speciali non producano la rendicontazione prevista dal presente comma (si veda oltre), a tale attività provvedono le autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

 

Si rammenta che l'articolo 27, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018 dispone che, per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27, le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera dello stato d'emergenza di rilievo nazionale sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste vengono corrisposte nella misura del 50 per cento, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il comma 3 prevede che sulle contabilità speciali suddette può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applicano pene pecuniarie. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

 

 


 

Articolo 5-quater
(Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile)

 

 

L’articolo 5-quater, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della “Commissione grandi rischi”.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore:

- del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. 1/2018.

Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone, tra l’altro, che tale Commissione è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.

Nella relazione depositata dal Presidente della “Commissione grandi rischi” nel corso della sua audizione del 5 novembre 2020 presso l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera, si legge che “da tempo (ormai sette anni) i componenti della Commissione stessa - che via via si sono succeduti - chiedono, per il tramite del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che venga prevista una specifica copertura assicurativa che li possa tutelare in caso di decesso o di infortunio nell’espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Chiedono inoltre che, per le decisioni della Commissione, si possa estendere la copertura assicurativa anche alla tutela nei confronti di azioni civili, penali (con ovvia esclusione del dolo e della colpa grave), amministrative e contabili, stanti le pesanti responsabilità cui sono individualmente assoggettati, come purtroppo dimostrato dai procedimenti instaurati a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009”.

 

Il comma 2 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente (pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025), prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 


 

Articolo 5-quinquies
(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)

 

 

L’articolo 5-quinquies prevede che il  personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della Regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

 

L’articolo 5-quinquies prevede che il  personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della Regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta in proposito che il centro funzionale decentrato e la sala operativa regionale di cui sopra costituiscono due distinte unità operative nell’ambito del Servizio di Protezione Civile della regione Molise, incardinate in precedenza nell’Agenzia regionale di Protezione Civile (istituita con la legge regionale n. 12 del 2012) e poi, a seguito della soppressione di quest’ultima, avvenuta con la legge regionale n. 8 del 2015, nell’Amministrazione regionale[24].

Le funzioni della sala operativa regionale, quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo al fine dell'attività di protezione civile di competenza della regione, sono previste dall’articolo 13 della legge della regione Molise n. 10 del 2000. La medesima disposizione stabilisce che la sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di protezione civile ed è presidiata, nell'arco delle 24 ore da personale regionale.

La richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260 reca disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile. Più specificamente la predetta ordinanza ha, tra l’altro, adottato una serie di misure al fine di accelerare il programma di realizzazione dei centri funzionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (in materia di approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, in attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 1998) competenti per  la diffusione degli allarmi idrologici ai fini di protezione Civile, stabilendo in particolare all’articolo 3 le modalità per la definizione delle strutture organizzative necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei centri funzionali regionali e per la provvista del personale necessario[25].

La previsione introdotta con l’articolo in commento risulterebbe pertanto volta ad ammettere il personale del servizio di protezione civile della Regione Molise in questione a procedure straordinarie di stabilizzazione nei ruoli della Regione Molise, subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire e nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si rammenta che la stabilizzazione del personale precario nelle amministrazioni pubbliche è attualmente oggetto, in via generale, della disciplina recata dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - con finalità di superamento del precariato, di riduzione del ricorso ai contratti a termine e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato - e può essere realizzata attraverso due differenti modalità descritte alternativamente nel comma 1 e nel comma 2 del richiamato articolo 20[26] e rimesse alla scelta dell’amministrazione.  La prima di queste è rappresentata dall’assunzione diretta dei candidati che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 20. La seconda ipotesi si sostanzia invece nella possibilità di bandire un concorso pubblico, il quale deve essere riservato sino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili al personale precario che risulti titolare dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 (si vedano in ordine alla portata delle disposizioni di cui al predetto articolo 20, a titolo esemplificativo: Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 06044 del 2021; Consiglio di stato, sezione terza, n. 06279 del 2022; Consiglio di Stato, sezione settima, n. 05734 del 2022; Consiglio di Stato, sezione terza, n. 04027 del 2022).

 

 


 

Articolo 5-sexies
(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

 

 

L’articolo 5-sexies, introdotto dal Senato, prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il primo periodo del comma 448 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) al fine di disporre che lo stanziamento autorizzato da tale periodo sia destinato anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Si ricorda che lo stato di emergenza nazionale disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile (decreto legislativo 1/2018) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l’emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall’art. 24 del Codice della protezione civile.

 

La modifica recata dal comma in esame è inoltre volta a prevedere un conseguente incremento dell’autorizzazione di spesa per il 2023 (lasciando immutate le autorizzazioni relative agli anni 2024-2027 e pari a 50 milioni annui), da 50 a 92 milioni di euro.

 

Si ricorda che il comma 448 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile:

- connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile;

- e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni.

Lo stesso comma ha previsto, tra l’altro, che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi in questione e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, al netto degli eventuali contributi già percepiti.

In attuazione di tale disposizione è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022, recante “Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”.

 

Il comma 2 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento previsto dal comma precedente (pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023), stabilendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 51-ter della legge n. 160/2019.

L’art. 1, comma 51-ter, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha previsto l’integrazione delle risorse assegnate agli enti locali, per 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Le risorse previste dal citato comma 51-ter sono state ridotte di 8 milioni per l’anno 2023 dall’art. 5-ter, comma 6, lett. a), del D.L. 3 dicembre 2022, n. 186.

 

Il comma 3 dispone che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 932/2022 (v. supra) agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell’applicazione del comma 1.



[1]     La norma di interpretazione autentica in esame concerne l'articolo 57, comma 10, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[2]     Ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Per la precedente proroga, cfr. l'articolo 1, comma 464, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[3]     Tale norma generale (di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) prevede un limite massimo di tre anni per gli incarichi dirigenziali di livello generale o superiore e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; gli incarichi, come accennato, sono in ogni caso rinnovabili.

      Le titolarità dei due Uffici in oggetto hanno peraltro un autonomo inquadramento; in merito, cfr. infra.

[4]     Si ricorda che le suddette intese sono state stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

      Il trattamento economico dei titolari dei due Uffici è disciplinato dal medesimo articolo 67-ter, comma 3.

[5]     Cfr. il citato articolo 67-ter, comma 3, del D.L. n. 83 del 2012 e le suddette due intese.

[6]     Cfr. il citato articolo 57, comma 10, del D.L. n. 104 del 2020.

      Ai sensi del medesimo comma, le proroghe sono ammesse anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

[7]     La norma di proroga è disposta mediante una novella nel comma 2-bis del citato articolo 57 del D.L. n. 104 del 2020. La precedente proroga (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) è stata disposta dall'articolo 1, comma 467, della citata L. n. 234 del 2021 (cfr. anche la novella di cui al comma 449 del medesimo articolo 1).

[8]     Riguardo a quest'ultima fattispecie di contratti, le relazioni illustrativa e tecnica - reperibili nell'A.S. n. 462 - specificano che la proroga concerne, in concreto, contratti di lavoro a termine stipulati mediante convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA.

[9]     Le relazioni illustrativa e tecnica, come detto, sono reperibili nell'A.S. n. 462.

[10]   Di cui ai citati commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del D.L. n. 104 del 2020.

[11]   Riguardo agli Enti parco nazionali, cfr. anche infra.

[12]   Nel testo finora vigente, quest'ultima condizione è posta mediante il richiamo dell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

[13]   Anche tale condizione, nel testo finora vigente, è posta mediante il richiamo del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017.

[14]   Riguardo all'esclusione attuale, cfr. l'alinea del comma 1 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni (tale articolo viene richiamato dal testo finora vigente, mentre la novella pone in via diretta l'esclusione del personale dirigenziale).

[15]   La novella, inoltre, conferma la norma secondo la quale i bandi dei concorsi in oggetto devono prevedere anche l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli Uffici speciali e gli enti suddetti con contratti di somministrazione e lavoro.

[16]   Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui al DM 22 luglio 2022, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani.

[17]   Si ricorda che dall'applicazione di tali normative transitorie sono esclusi: il personale dirigenziale (ad eccezione di quello degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ex art. 20, c. 11, D.Lgs. 75/2017), il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (art. 20, c. 9, D.Lgs. 75/2017) e i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica (art. 20, c. 4, D.Lgs. 75/2017). Si ricorda altresì che: ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali; le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili (tale divieto non si applica agli enti pubblici di ricerca, ex art. 20, c. 9, D.Lgs. 75/2017).

[18]   Per gli enti pubblici di ricerca tale termine è posto al 31 dicembre 2026, come previsto dal D.L. 198/2022.

[19]   Tale termine è posto al 31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca (art. 12, c. 4-ter, D.Lgs. 218/2016) e al 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali (art. 1, c. 19, D.L. 198/2022). Inoltre, ai fini del requisito in esame, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti ed istituzioni di ricerca, e per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del medesimo Servizio sanitario nazionale (art. 20, c. 11, D.Lgs. 75/2017)

[20]   Per gli enti pubblici di ricerca tale termine è posto al 31 dicembre 2026, come previsto dal D.L. 198/2022.

[21]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, mentre la disposizione in oggetto si applica anche per i titolari di assegno di ricerca aventi i requisiti in esame (art. 20, c. 9, D.Lgs. 75/2017).

[22]   Tale termine è posto al 31 dicembre 2021 per gli enti pubblici di ricerca (art. 12, c. 4-quinquies, D.Lgs. 218/2016). Inoltre, ai fini del requisito in esame, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti ed istituzioni di ricerca, e per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del medesimo Servizio sanitario nazionale (art. 20, c. 11, D.Lgs. 75/2017)

[23]   Nell’allegato 1 del D.L. 32/2019 sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018 avvenuti in Molise e in Sicilia.

1)      Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

2)      Città metropolitana di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

[24]   Si riportano qui di seguito, in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 11 della citata legge regionale n. 8 del 2015: “1. È soppressa l'Agenzia regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12. Gli organi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2012 decadono e cessano da ogni funzione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario da individuarsi sulla base dei requisiti indicati all'articolo 13, comma 2 della presente legge.

      2. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, la Regione si avvale del Servizio di Protezione Civile, come disciplinato dall'articolo 15 della stessa legge regionale n. 10/2000. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2015 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale prevista nel presente comma, il Commissario straordinario, di cui al comma 1, assicura l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile.”. L’articolo 14 della legge regionale richiamata stabilisce inoltre che, nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, comprensive delle attività relative alla gestione del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, anche in relazione a protocolli di intesa, convenzioni ed ogni altra forma di utilizzazione di dipendenti di altre amministrazioni già stipulati dall'Agenzia per le attività di protezione civile ed in corso alla data di approvazione della predetta legge, nonché per l'espletamento di tutti i compiti all'uopo individuati nella legge regionale n. 10 del 2000, il Servizio di Protezione Civile regionale subentra all'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Compete alla Giunta regionale il successivo atto deliberativo di istituzione ed organizzazione. Il successivo articolo 17 della citata legge n. 8 del 2015 prevede poi che, al fine di garantire l'immediato ed efficace espletamento delle funzioni istituzionali già assicurate dall'Agenzia regionale di Protezione Civile, i dipendenti di ruolo della Regione già in forza all'Agenzia predetta sono inseriti nel Servizio di cui all'articolo 11, comma 2. In attuazione delle richiamate disposizioni della legge regionale n. 8 del 2015 è stata adottata la Deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 2015 che, tra l’altro, individua appunto il Centro funzionale Decentrato e la Sala operativa come unità operative organiche, nell’ambito dell’organigramma degli uffici previsto in sede di prima applicazione per il nuovo assetto organizzativo.

[25]   Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 2002: “Art. 3 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede alla definizione delle strutture organizzative necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei centri funzionali regionali e dei centri radar regionali, sulla base di apposite proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome interessate, ai fini della successiva costituzione da parte delle stesse regioni e province autonome. Per le medesime finalità, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, a definire il quadro esigenziale inerente alla dotazione del personale da assegnare alle predette strutture, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8.

      2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le attività di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, nonché in relazione alla necessità di attivare il centro funzionale dipartimentale ed il centro primario del piano radar nazionale, definisce il quadro esigenziale del personale, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8.

      3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il proprio centro funzionale dipartimentale e per il centro primario del piano radar nazionale, nonché le regioni e le province autonome di cui al comma 1, per le medesime finalità, possono, altresì, avvalersi di personale civile e militare delle amministrazioni e degli enti pubblici, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nonché a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e province autonome, avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

      4. Il Dipartimento della protezione civile, concorre agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute o da sostenersi e comunque per un importo complessivo, a carico del fondo della protezione civile, di € 800.000,00. È fatto obbligo alle regioni destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la durata di dodici mesi entro il 2003.

      5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuità, del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, da parte del centro funzionale meteoidrogeologico per la Calabria, il termine indicato nell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002 è differito al 28 febbraio 2003.”.

[26]   Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017: “Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

      1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

      2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

      3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 

      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 

      5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.