Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Serie: Progetti di legge   Numero: 15/1 vol 2
Data: 14/02/2023
Organi della Camera: Assemblea

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

 

Volume II (Articoli 8-24)

Edizione provvisoria

 

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Dossier n. 35/1 Vol. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 15/1 Vol. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 11

Articolo 8, commi 1-4 (Proroga di termini in materia di giustizia). 13

Articolo 8, comma 4-bis (Proroga in materia di blocco della mobilità volontaria per il personale dell'amministrazione della giustizia). 17

Articolo 8, comma 4-ter  (Proroghe in materia di esercizio della professione forense )  18

Articolo 8, commi 5-7 (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari). 21

Articolo 8, commi 8 e 9 (Proroghe in materia di giustizia civile). 23

Articolo 8, comma 8-bis  (Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)  25

Articolo 8, commi 8-ter e 8-quater (Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti). 27

Articolo 8, commi 10, 10-bis e 11 (Proroga di contratti a tempo determinato e di assunzioni di personale amministrativo del Ministero della giustizia) 29

Articolo 8, comma 11-bis (Proroga della vigenza delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti). 32

Articolo 8, commi da 11-ter a 11-quinquies (Proroghe in materia di disciplina del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle  vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich). 33

Articolo 9, comma 1 (Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)  35

Articolo 9, comma 2 (Semplificazione delle procedure di verifica della osservanza dei presupposti contrattuali per l’assunzione di lavoratori stranieri). 37

Articolo 9, comma 3 (Adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi territoriali intersettoriali delle province autonome). 39

Articolo 9, comma 3-bis (Modifica all’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore)  41

Articolo 9, comma 4 (Disposizioni in materia dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF)  43

Articolo 9, comma 4-bis (Norma in materia di somministrazione di lavoro). 49

Articolo 9, commi 4-ter, 4-quater e 5-ter (Disposizioni temporanee in materia di lavoro agile e Stanziamento per le sostituzioni di personale delle istituzioni scolastiche). 50

Articolo 9, comma 5 (Domande CIGS aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale). 52

Articolo 9, comma 5-bis  (Isopensione) 55

Articolo 9-bis (Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità). 56

Articolo 10, comma 1 (Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico). 57

Articolo 10, commi 2 e 3 (Affidamento della concessione  relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena). 58

Articolo 10, comma 4 (Differimento del termine per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali). 62

Articolo 10, comma 4-bis (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)  64

Articolo 10, comma 5 (Personale Ministero infrastrutture e trasporti per attività di vigilanza su concessionari e per monitoraggio opere pubbliche) 65

Articolo 10, comma 6 (Trasporti eccezionali). 66

Articolo 10, comma 6-bis (Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)  68

Articolo 10, comma 6-ter (Prove per abilitazioni patenti di guida). 70

Articolo 10, comma 7 (Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico). 72

Articolo 10, comma 7-bis (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)  73

Articolo 10, comma 8 (Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia). 75

Articolo 10, commi 9, 10, 10-ter e 10-quater (Disposizioni concernenti la sospensione di versamenti tributari e contributivi. Comune di Lampedusa e Linosa. Contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana). 76

Articolo 10, comma 10-bis (Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole). 80

Articolo 10, commi 11, 11-sexies e 11-septies (Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como). 82

Articolo 10, commi 11-bis e 11-ter (Proroga di termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione). 84

Articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies (Interventi di messa in sicurezza bacino acquifero del Gran Sasso). 89

Articolo 10, comma 11-octies (Movimentazione dei sedimenti nella Laguna di Venezia)  90

Articolo 10, comma 11-novies (Proroga scadenza certificazioni collaudi motopescherecci) 92

Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies (Misure a sostegno dell’edilizia privata)  94

Articolo 10, comma 11-duodecies (Proroga in materia di contratti di lavori pubblici)  97

Articolo 10, commi 11-terdecies e 11-quaterdecies (Contributi ENAC per biglietti aerei)  98

Articolo 10, commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies  (Aggiudicazione interventi infrastrutturali finanziati) 101

Articolo 10, comma 11-septiesdecies (Concessionari autostradali). 102

Articolo 10-bis (Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori). 103

Articolo 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo). 105

Articolo 10-quater  (Tavolo tecnico e proroga di termini in tema di  concessioni su beni demaniali). 106

Articolo 11, comma 1  (Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico). 108

Articolo 11, commi 2 e 3 (Assunzioni presso Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) 110

Articolo 11, comma 4 (Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). 112

Articolo 11, comma 5  (Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)  116

Articolo 11, comma 6 (Piani di azione e informazioni di sintesi per la gestione del rumore ambientale). 118

Articolo 11, comma 7 (Proroga termini Polo industriale di Piombino). 121

Articolo 11, commi 8 e 8-bis (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale). 124

Articolo 11, comma 8-ter (Commissione Tecnica PNRR-PNIEC). 128

Articolo 11, comma 8-quater (Impianti fotovoltaici e smaltimento materiali a fine vita)  129

Articolo 11, commi 8-quinquies e 8-sexies (Contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico). 130

Articolo 11, comma 8-septies (Recupero dei rifiuti nei cementifici). 132

Articolo 11, comma 8-octies (Biogas). 133

Articolo 11, comma 8-novies (Sicurezza energetica nazionale). 134

Articolo 11, comma 8-decies (Misure straordinarie in favore di comuni,  città metropolitane, unioni di comuni e province). 135

Articolo 11, comma 8-undecies (Qualifica rifiuti inerti). 136

Articolo 12, comma 1  (Proroga del termine dell’amministrazione straordinaria dell’Alitalia)  137

Articolo 12, comma 1-bis (Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi). 138

Articolo 12, comma 1-ter (Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). 140

Articolo 12, comma 2 (Contratto nazionale di servizio RAI). 141

Articolo 12, comma 2-bis (Bonus TV e decoder). 143

Articolo 12, comma 3 (Contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica)  145

Articolo 12, comma 4 (Riorganizzazione sistema camerale regione siciliana) 147

Articolo 12, comma 4-bis (Soggetti attuatori degli interventi al Progetto “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale - del Piano complementare). 149

Articolo 12, commi 5 e 6 (Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione  televisiva e sonora). 151

Articolo 12, comma 5-bis (Contributo per imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale). 153

Articolo 12, comma 6-bis (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). 155

Articolo 12, comma 6-ter (Indicazione del termine per approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione “Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore”)  156

Articolo 12, comma 6-quater e 6-quinquies (Approvvigionamento di materie prime critiche)  158

Articolo 12, comma 6-sexies  (Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali)  161

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini)  162

Articolo 13, comma 1  (Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 165

Articolo 13, commi 2 e 3 (Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino- Fondo legge n. 394/1981). 167

Articolo 13, comma 4 (Tecnopolo di Bologna). 173

Articolo 13, comma 5 (Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari  in aree di crisi). 175

Articolo 14, comma 1 (Rinnovo del Consiglio della magistratura militare). 176

Articolo 15, comma 1 (Proroga di termini in materia di prodotti ortofrutticoli) 179

Articolo 15, comma 1-bis (Proroga facoltà assunzionali di AGEA). 181

Articolo 15, comma 1-ter (Proroga certificati fitosanitari e attestati macchine irroratrici)  182

Articolo 15, comma 1-quater (Compensi per componenti di organi o enti vigilati o controllati dal MASAF). 185

Articolo 15, comma 1-quinquies (Credito d’imposta attività agricola e pesca). 187

Articolo 15, comma 1-sexies (Modalità di applicazione e riscossione di tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale). 189

Articolo 15, commi 1-septies e 1-octies (Deducibilità degli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali). 192

Articolo 15, commi 1-novies- 1-decies  (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa). 193

Articolo 15, commi 2 e 4 (Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell’EIPLI). 196

Articolo 15, comma 3 (Proroga di termini in materia di potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste)  198

Articolo 15, comma 3-bis (Sostegno alle imprese agricole colpite da siccità) 199

Articolo 15, comma 3-ter (Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale). 202

Articolo 15, comma 3-quater (Disposizioni per le aziende agricole). 204

Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra). 205

Articolo 16, commi da 1 a 2-bis (Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo). 209

Articolo 16, comma 3 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo) 213

Articolo 16, comma 4 (Concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche). 215

Articolo 16, comma 5 (Trattenimento da parte della società Sport e salute S.p.A. delle somme per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi). 217

Articolo 16, comma 5-bis (Proroga dei contratti di licenza per i diritti audiovisivi sportivi)  220

Articolo 16-bis (Proroga dei termini per l’adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali). 221

Articolo 16-ter (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni ed enti locali). 222

Articolo 17 (Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni). 223

Articolo 17-bis (Misure per imprese editrici di quotidiani e periodici) 230

Articolo 18, comma 1 (Polo ospedaliero della città di Siracusa) 233

Articolo 18, commi da 2 a 2-ter (Commissario risanamento baraccopoli di Messina)  236

Articolo 19 (Ecosistemi innovativi e Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania). 237

Articolo 20 (Proroga di termini in materia di politiche del mare). 239

Articolo 20-bis (Fondo per la valorizzazione e la promozione  delle aree territoriali svantaggiate) 240

Articolo 21, comma 1 (Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica). 243

Articolo 21, comma 2 (Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi  di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali con detenuti) 246

Articolo 22 (Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19). 248

Articolo 22-bis (Obblighi di trasparenza). 252

Articolo 22-ter (Attività di autoriparazione). 255

Articolo 22-quater (Proroga Fondo nuove competenze) 256

Articoli 23 e 24 (Disposizioni finanziarie. Entrata in vigore). 257

 


Schede di lettura


Articolo 8, commi 1-4
(Proroga di termini in materia di giustizia)

 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 8 prevedono una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.

In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2023:

- la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1);

- la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2);

- la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3);

- il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4).

 

In particolare, il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

 

La disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020), dal decreto-legge n. 183 del 2020 (fino al 31 dicembre 2021) e, da ultimo, dal decreto legge n. 228 del 2021 (fino al 31 dicembre 2022).

 

 

Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

 

L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.

Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Nel 2020 è stato bandito il concorso per l'assunzione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, di cui modalità e criteri di svolgimento sono fissati dal decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020. Il bando è stato emanato con decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020.

La disposizione è stata già oggetto di proroga da parte del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (fino al 31 dicembre 2021), e del decreto legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.

 

Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).

In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[1].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2023, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.

 

Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

 

     L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.

     L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

     Gli effetti della disposizione sono stati quindi prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 21 del 2021, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto legge. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, n. 15.


Articolo 8, comma 4-bis
(Proroga in materia di blocco della mobilità volontaria per il personale dell'amministrazione della giustizia)

 

 

Il comma 4-bis dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

 

Più nel dettaglio il comma 4-bis dell'articolo 8 modifica il comma 12-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021 (conv. in legge n. 113 del 2021), recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Il comma 12-ter - nella sua formulazione vigente - esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 80 del 2021 in materia di mobilità volontaria.

 

Il comma 7 dell'articolo 3 ha modificato la disciplina di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

 

Il comma 4-bis proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il blocco per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

 

Si ricorda che specifiche misure con riguardo alle limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia sono dettate dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge in esame (vedi scheda di lettura).

 


Articolo 8, comma 4-ter
(Proroghe in materia di esercizio della professione forense )

 

 

Il comma 4-ter dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, da un lato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012 (lett. a)) e, dall'altro, differisce di un anno anche l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023 (lett. b)).

 

Il comma 4-ter, lett. a), proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

 

La disposizione interviene, infatti, sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 11 anni (in luogo degli attuali 10 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2024.

 

L’art. 22 della legge di riforma dell’ordinamento forense subordina l’iscrizione all’albo speciale:

-          al superamento dell'apposito esame previsto dall’art. 3 della legge 1003/1936 da parte di coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo circondariale;

-          all’aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF (reg. 1/2015) per coloro che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni.

 

La normativa in vigore prima della riforma, della quale con il comma 4-ter si proroga ulteriormente l’efficacia, prevede invece, per l’iscrizione all’albo speciale, il possesso dei seguenti requisiti:

-          12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

-          5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; gli ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; l’avvocato generale, il vice-avvocato generale o l’avvocato distrettuale dello Stato; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 è stato, da ultimo prorogato dall’art. 8, comma 4-ter, del D.L. 30/12/2021, n. 228, che ha portato a 10 gli anni di vigenza della norma transitoria. Ancor prima erano intervenuti, sempre per prorogare il termine:

-          il D.L. n. 183/2020 (art. 8, comma 5-bis);

-          il D.L. n. 162 del 2019 (art. 8, comma 6-quater);

-          la legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. e);

-          la legge di bilancio 2018 (l. 205 del 2017, art. 1, co. 470);

-          il D.L. n. 244 del 2016 (art. 10, co. 2-ter);

-          il D.L. n. 210 del 2015 (art. 2, co. 2-ter).

 

Il comma 4-ter, lett. b), differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023.

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 49 della già citata legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), recante la disciplina transitoria per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, prevedendo che per i primi undici anni (in luogo degli attuali 10 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l'esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti.

Si tratta di un ulteriore differimento in quanto il termine per l’acquisizione di efficacia della riforma, originariamente fissato dal legislatore decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, è stato più volte differito, dai seguenti provvedimenti:

§  art. 2-ter, comma 1, del D.L. n. 192 del 2014 (da 2 a 4 anni);

§  art. 10, comma 2-quater, del D.L. n. 244 del 2016 (da 4 a 5 anni);

§  art. 2, comma 3-quater, del D.L. n. 91 del 2018 (da 5 a 7 anni);

§  art. 8, comma 6-quinquies, del D.L. n. 162 del 2019 (da 7 a 9 anni)

§  art. 8, comma 4-quater del D.L. n. 228 del 2021 (da 9 a 10 anni).

 

L’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dalla riforma del 2012

Non innovando rispetto alla precedente normativa (art. 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.D.L. 1578/1933) l’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove.

Soprattutto per quanto riguarda la prova orale – che ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia d’esame - la riforma del 2012 rende meno agevole il superamento dell’esame. Il nuovo esame prevede che all’orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevede una esposizione succinta) dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L’elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell’ordinamento giudiziario e penitenziario.

Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d’esame situata presso una diversa corte d’appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell’esame:

a)    si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione;

b)    è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato nonché di valutazione delle prove. Il regolamento è stato adottato con il D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48;

c)    è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall’art. 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali;

d)    esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall’esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;

e)    punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;

f)    imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l’espletamento delle procedure d’esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro), le cui modalità di versamento sono stabilite con il D.M. Giustizia 16 settembre 2014.

 

In attesa dell’entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti sull’esame di accesso alla professione forense.

 

Si ricorda, peraltro, che le ultime tre sessioni di esame per l’accesso all’avvocatura (2020, 2021 e 2022) si sono svolte in base ad una disciplina speciale dettata nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nello specifico la procedura speciale delineata dal decreto-legge n. 31 del 2021 e relativa alla sessione di esame 2020, è stata applicata anche per gli esami di Stato del 2021 (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 139 del 2021) e del 2022 (ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge n. 73 del 2022).


Articolo 8, commi 5-7
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari)

 

 

L’articolo 8, commi 5 e 6, prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio. Il comma 7 reca la copertura finanziaria.

 

Più nel dettaglio il comma 5 interviene sui commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) che dispongono fino al 31 dicembre 2022 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

 

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha provveduto alla completa abolizione dell’istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, – nell’ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi. n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga da ultimo ad opera dell'articolo 8, comma 6-septies - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 3 dicembre 2022, n. 186 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino di tale sezione insulare.

Si ricorda che in tali uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

 

Il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene prorogato per tutte e due le sezioni distaccate di tribunale al 31 dicembre 2023.

 

Per coordinamento, al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1°gennaio 2023 al 1°gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle due sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (comma 6).

 

Il comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio.


Articolo 8, commi 8 e 9
(Proroghe in materia di giustizia civile)

 

 

L’articolo 8, comma 8, reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l’obbligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.

 

Il comma 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni di cui:

§  all' art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;

§  all'art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

Il comma 9-bis dell'art. 23 è stato soppresso dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

 

Continuano ad applicarsi rispettivamente alle udienze (è stato soppresso il riferimento presente nel testo attualmente vigente alle camere di consiglio) da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023.

 

Le disposizioni del D.L. 34/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, sono state prima prorogate dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, infine, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 23 del D.L. n. 137/2020 (che l’ha contestualmente soppresso il n. 33-bis dell’allegato relativo alle proroghe Covid). In sede di conversione del D.L. 137/2020 il termine di vigenza è stato spostato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021); tale termine è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente il termine è stato prorogato dall’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 fino al 31 dicembre 2021 e dall'art. 16, comma 1, D.L. n. 228 del 2021, fino al 31 dicembre 2022.

 

Nel corso dell'esame in sede referente è stato espunto il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77 del 2020), in base al quale il consulente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica.

 

La norma fa salva la disciplina transitoria dettata dall'art. 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia).

 

E' opportuno ricordare che l'art. 1, comma 380 della legge di bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 187) ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina transitoria della riforma della giustizia civile (c.d. riforma Cartabia), di cui al d.lgs. n. 149/2022. In particolare, ha disposto - riscrivendo l'art. 35 del D.lgs. n. 149, l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti.

 

Il comma 9 dell'articolo 8, nel testo approvato in sede referente, prevede che le disposizioni di cui all'art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede che con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2023 (al 28 febbraio 2023, nel testo vigente del decreto-legge) limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dal TU in materia di spese di giustizia, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina transitoria dettata dal già citato decreto legislativo n. 149 del 2022.

 


Articolo 8, comma 8-bis
(Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)

 

 

Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito dei procedimenti penali militari, contenute nel comma 3 dell’articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto “Sostegni-bis”). Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell’applicazione del citato articolo 75, comma 3 (qui prorogata) sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Nello specifico, l’articolo 75, comma 3 del decreto-legge n.73 del 2021, emanato nel corso dell’emergenza Covid, prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario.

 

A tale riguardo, si ricorda che:

-l’articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede misure relative all’emergenza Covid di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

-l’articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

 

A garanzia della regolarità dell’invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l’indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Il comma 3 rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

Si segnala che, sulla sezione del sito del Ministero della Difesa dedicata alla Giustizia militare, sono stati pubblicati i seguenti decreti emessi dal Dirigente Generale Responsabile per la transizione al digitale del Ministero della Difesa contenenti le regole procedurali di carattere tecnico per le comunicazioni con la Magistratura Militare:

·      Norme Tecniche per l'utilizzo delle PEC;

·      Norme Tecniche Indirizzi PEC.

 

A tale riguardo, si valuti l’opportunità di coordinare le disposizioni in esame con quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 75, come modificato dall’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 (“Proroga termini”), che prevede fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione  delle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, di cui agli articoli 23 bis e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto -legge n. 76 del 2020, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.

 


Articolo 8, commi 8-ter e 8-quater
(Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

 

 

I commi 8-ter e 8-quater dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, differiscono al 1° gennaio 2025 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

 

Il comma 8-ter, novellando l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, differisce al 1° gennaio 2025 l’acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs 155 del 2012 ha previsto, per la corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell’assetto pre-riforma.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

Sono successivamente intervenute ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-bis);

- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);

- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d),

- al 14 settembre 2022 (d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).

Da ultimo l'art. 8, comma 4-quinquies, del D.L. n. 228 del 2021 aveva differito l’efficacia delle disposizioni riguardanti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti al 1°gennaio 2024.

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria contenuta nel comma 8-quater.

 

I relativi oneri sono quantificati in 1.520.000 euro per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 


Articolo 8, commi 10, 10-bis e 11
(Proroga di contratti a tempo determinato e di assunzioni di personale amministrativo del Ministero della giustizia)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 8 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall’art. 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell’arretrato. Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga il termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1.

Il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura finanziaria.

 

La proroga al 28 febbraio 2023 stabilita dall’articolo 8, comma 10, riguarda i contratti di cui all’art. 1, comma 925, della legge 3 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ovvero contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, stipulati dal Ministero della giustizia allo scopo di portare a termine un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici, per lo smaltimento dell’arretrato, in particolare quello relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, e per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Si tratta di contratti già prorogati al 31 dicembre 2022 dall’art. 17-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

 

Più nel dettaglio, il citato comma 925 autorizzava il Ministero della giustizia, anche in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, scaglionato secondo le seguenti tempistiche:

-     290 unità a partire dal 1° giugno 2021;

-     240 unità a partire dal 1° novembre 2021;

-     550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.

Il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001)[2], doveva avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 aprile 2021.

 

Il comma 10 motiva la proroga con esigenze di rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e di garanzia della funzionalità degli uffici giudiziari, assicurando l’apporto di personale che possa fare fronte alle gravi scoperture di organico nei ruoli del Ministero.

 

Si ricorda che l’art. 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto la stabilizzazione di un contingente di 1.200 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area funzionale II, posizione economica F1, trasformando i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per quegli operatori giudiziari in possesso di determinati requisiti, enucleati al comma 1 dell’art. 17-ter.

In particolare, possono essere stabilizzati coloro che:

·         risultino in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

·         siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

·         abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria - precisa la disposizione - sono equiparati a tale servizio i periodi:

o   di perfezionamento del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l. 98/2011 (n. 1);

o   di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (n. 2);

o   di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 3)    

o   di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 4);

o   di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti (n. 5).

 

 Secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, gli operatori attualmente in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione risultano essere 357. Tra questi, vi sono i 189 operatori giudiziari, assunti con contratti a tempo determinato in scadenza tra il 31 dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023, che sono interessati dalla proroga fino al 28 febbraio 2023 disposta dal comma 10.

 

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 36 del 2022 (conv. legge n. 79 del 2022), il quale - nella sua formulazione vigente - prevede che il Ministero della giustizia possa, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive da impiegare nell'Area II-F1. Il comma 10-bis oltre a prorogare tale facoltà fino al 31 dicembre 2025 incrementa il numero di unità di personale assumibile (da 1.200 a 1.251 unità).

 

Occorre ricordare che tali assunzioni sono finalizzate a ridurre il ricorso ai contratti a termine e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari.

 

Il comma 11, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca la copertura degli oneri derivanti, da un lato, dalla proroga dei contratti e, dall'altro dall'ampliamento della facoltà assunzionale del Ministero della giustizia.

 

A tal fine il comma 11 autorizza la spesa di 7.957.991 € per l’anno 2023, di 3.122.007 € per l'anno 2024 e di 1.851.423 € annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

Il comma 11 nella sua formulazione originaria recava la sola copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di cui al comma 10, autorizzando a tal fine la spesa di 1.143.499 € per l’anno 2023, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.


Articolo 8, comma 11-bis
(Proroga della vigenza delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti)

 

 

Il comma 11-bis dell'articolo 8, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti.

 

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia.

 

Occorre ricordare che (si veda la Risposta scritta alla interrogazione 5-00123, pubblicata Mercoledì 14 dicembre 2022 nell'allegato al bollettino in Commissione II) con bando pubblicato l'11 dicembre 2020 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico su base distrettuale per il reclutamento di 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto. All'esito della procedura concorsuale in alcuni distretti il numero dei vincitori è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso mentre in altri distretti la graduatoria è composta da un numero di candidati, risultati idonei al termine delle prove, superiore al numero dei posti messi a bando. Ad ottobre 2021, conclusa la procedura di assunzione dei vincitori, il Ministero della giustizia ha provveduto ad effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti. Con bando pubblicato il 17 novembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore; ad oggi è stato disposto un unico scorrimento per soli 34 direttori in data 21 settembre 2022.

 

Si tratta di una previsione derogatoria rispetto a quanto stabilito dal comma 5-ter dell’art.35 del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

 


Articolo 8, commi da 11-ter a 11-quinquies
(Proroghe in materia di disciplina del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle  vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich)

 

 

I commi da 11-ter a 11-quinquies dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, prorogano anche i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich.

 

Il comma 11-ter dell'articolo 8 prevede che i termini di cui al comma 6 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (conv. legge n. 79 del 2022) per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, sono prorogati sino alla scadenza di quatto mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

L'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20.000.000 euro annui per il 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 (data dell'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche invasero la Polonia) e l’8 maggio 1945 (data nella quale si concluse la seconda guerra mondiale in Europa). La medesima disposizione ha fissato due requisiti alternativi per l’accesso al Fondo: 1) avere ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (1° maggio) ovvero nei 30 giorni successivi; 2) una definizione transattiva (riferibile anche a giudizi instaurati successivamente al 1° maggio). L’intervento normativo ha comportato anche il blocco delle procedure esecutive. Il comma 6 dell'art. 43, nello specifico, ha stabilito che fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1, non ancora intraprese al 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 36), dovessero essere esercitate, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla stessa data.

Occorre segnalare che con l’ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell’esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 c. 3 del d.l. n. 36.

 

Il comma 11-quater, modificando il comma 1 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, incrementa la dotazione del Fondo con riguardo al triennio 2024-2026 (da 11.808.000 euro a 13.655.467 euro annui).

 

Il comma 11-quinquies reca la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma precedente.


Articolo 9, comma 1
(Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

 

 

L’articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera a)) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (lettera b)).

 

La disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 3[3], della L. 335/1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

In sostanza, la norma in esame proroga al 31 dicembre 2023, per le gestioni previdenziali esclusive, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e tra cui rientrano anche i Fondi ex INADEL ed ex ENPAS, amministrati dall'INPS, relativi alle indennità di fine servizio (TFS/TFR), la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, differendo contemporaneamente al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse.

Inoltre, si prevede il differimento fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Gestione separata.

L’articolo 9, comma 1, lettera a), in particolare, estende ai periodi di competenza fino al 2018 la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31/12/2023, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31/12/2015 e da ultimo (ex art. 9, comma 3, del DL 228/2021) fino al 31/12/2017.

L’articolo 9, comma 1, lettera b), invece, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. 335/1995, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023 (e non più quindi fino al 31 dicembre 2022, come previsto dalla normativa precedente), agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[4], in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Relazione tecnica sottolinea che la disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

 

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, ad oggi le posizioni interessate dagli omessi adempimenti hanno comportato numerose criticità conseguenti all’assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e ricorrono sistematicamente alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale.

La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il relativo aggiornamento dell’estratto conto. In tal modo l’Istituto è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l’Inps di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria.

In merito all’annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicembre 2021 nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2017, si segnala il messaggio INPS n. 2238 del 30 maggio 2022.

 


Articolo 9, comma 2
(Semplificazione delle procedure di verifica della osservanza dei presupposti contrattuali per l’assunzione di lavoratori stranieri)

 

 

L’articolo 9, comma 2, proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi).

 

Preliminarmente, va ricordato che l’articolo 44 del D.L. 73/2022, su cui incide la disposizione in esame, prevede una semplificazione della procedura per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999[5]. Tale verifica, generalmente rimessa all’Ispettorato nazionale del lavoro, viene affidata dal richiamato articolo 44 del D.L. 73/2022 in via esclusiva a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, sulla base di linee guida emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 3 del 2022.

La disposizione in commento proroga tale procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, anche per il 2023.

Con il DPCM del 29 dicembre 2022 sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri per il 2022 che possono fare ingresso in Italia per lavorare. La quota massima di ingressi è pari a 82.705 unità, tra le quali 44.000 sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale e 38.705 per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo (soprattutto nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Una novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il centro per l'impiego competente l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale a ricoprire a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalità definite dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Le modalità per la presentazione delle domande e per la verifica della suddetta indisponibilità sono definite con Circolare n. 648 del 2023 (rettificata dalla circolare n. 739 del 2023) e con Nota ANPAL del 20 dicembre 2022.

 

Si ricorda che l’asseverazione che viene rilasciata in caso di esito positivo delle suddette verifiche, e che il datore di lavoro presenta unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, in base alla normativa vigente è espressamente esclusa:

§  in caso di istanze da parte delle organizzazioni datoriali volte a stipulare Protocolli d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  nell’ipotesi prevista dall’articolo 30-bis, comma 8, ultima parte, del D.P.R. 394/1999, in base al quale la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica in caso di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. In considerazione del fatto che tale ultima ipotesi di esclusione dell’asseverazione è espressamente prevista dall’art. 44, co. 4, del D.L. 73/2022 per i soli anni 2021 e 2022 e che la disposizione in commento modifica il solo comma 1 del medesimo art. 44, si valuti, al fine di coordinare il comma 4 con il novellato comma 1, l’opportunità di specificare se l’esclusione in oggetto operi anche per il 2023.


Articolo 9, comma 3
(Adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi territoriali intersettoriali delle province autonome)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 9 modifica alcuni termini temporali concernenti l’adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano[6].

 

La disciplina oggetto delle novelle parziali[7] di cui alle lettere da a) a d) del presente comma 3 prevede che i fondi in oggetto garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele - mediante assegni di integrazione salariale - corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti (e per un importo almeno pari a quello dei medesimi); per i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, il termine per il relativo adeguamento viene differito - da parte delle novelle suddette - dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; di conseguenza, per il caso di mancato adeguamento, si differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale i datori di lavoro, interessati da tale mancanza, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori medesimi per gli assegni di integrazione salariale (si ricorda che in quest’ultimo Fondo sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo).

La novella di cui alla lettera e) abroga una norma, in quanto assorbita dalle precedenti novelle di cui alle lettere da a) a d); si ricorda infatti che la norma oggetto di abrogazione ha già previsto i suddetti termini più ampi (del 30 giugno 2023 e del 1° luglio 2023) per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021.

 

Si ricorda che le norme oggetto delle novelle parziali in esame riguardano sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia i due fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi[8] (non gestiti dall’INPS), nonché i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano e gestiti dall’INPS.

Una ricognizione dello stato di adeguamento dei fondi - aggiornata alla data del 23 novembre 2022 - è riportata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[9].

 


Articolo 9, comma 3-bis
(Modifica all’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore)

 

 

L’articolo 9, comma 3-bis, introdotto in sede referente, estende al 31 dicembre 2023 (in luogo del vigente 31 dicembre 2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

 

La disposizione in esame novella l’articolo 101, comma 2, primo periodo, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) per motivi che sembrano potersi ricondurre alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri preesistenti (v. infra).

 

Si rammenta che il termine temporale in oggetto è stato già prorogato (dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022) dall’articolo 26-bis del decreto-legge n. 73 del 2022 (come convertito dalla legge n. 122 del 2022).

Peraltro, l’articolo 25-bis del medesimo decreto-legge n. 73 ha introdotto di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022.

Il termine di 180 giorni per la richiesta del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS)  ai soggetti già iscritti nei registri regionali per l’integrazione delle informazioni o dei documenti mancanti e per la verifica dei requisiti per l’iscrizione è previsto dall’articolo 54, comma 2, del Codice del Terzo settore.

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, è attivo dal 23 novembre 2021. Le procedure di iscrizione nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono state disciplinate dal decreto n. 106 del 15 settembre 2020.

A partire dal 23 novembre 2021 le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti. Conclusa tale attività preliminare, gli uffici RUNTS hanno il compito di verificare le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi, per procedere infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel RUNTS o a negare l'iscrizione in assenza dei requisiti.

Possono essere iscritti nel RUNTS:

§  gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 che sono stati compresi nell'elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il 28 marzo 2022. Tali enti possono presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore;

§  le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese, che presenti nel Registro a partire dal 21 marzo 2022;

§  gli enti del Terzo settore (ETS) non iscritti ai precedenti registri, che, a partire dal 24 novembre 2021, hanno potuto richiedere l'iscrizione nel RUNTS esclusivamente attraverso il portale dedicato. Sul punto si ricorda che il Codice del Terzo settore ha istituito la qualifica di ETS. Alla categoria di ETS possono essere ricondotti taluni soggetti che, già per la loro qualifica soggettiva e caratteristiche specifiche, sono considerati ETS di diritto (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso), nonché quei soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il CTS esclude invece dal novero degli ETS le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n.165 del 2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

 

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Articolo 9, comma 4
(Disposizioni in materia dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano dunque ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

 

A tal fine, il comma modifica l’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 2021 (D.L. proroga termini), che era già intervenuto lo scorso anno a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le ONLUS, in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro medesimo.

 

Il richiamato comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla disposizione in esame, dispone che per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che recano l’individuazione degli enti del terzo settore che possono essere beneficiari dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF, hanno effetto a decorrere dal secondo (ora terzo) anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Tali organizzazioni continuano, pertanto, fino al 31 dicembre 2022 (ora 31 dicembre 2023) ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111/2017, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

 

La proroga di un ulteriore anno del regime transitorio per le ONLUS, disposta dal comma in esame, sarebbe funzionale a garantire – si legge nella Relazione illustrativa – il coordinamento delle disposizioni attualmente vigenti, che regolano l'istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad evitare “che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2023 rimanere esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà no profit.

 

Al riguardo si rammenta che in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al relativo D.P.C.M. del 23 luglio 2020 di attuazione, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, i destinatari del contributo del cinque per mille saranno gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, in sostituzione della categoria "enti del volontariato” prevista dalla normativa previgente (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) che risultano beneficiari del 5 per mille in via transitoria, fino all'operatività del Registro.

Infatti, proprio in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha precisato l’applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno successivo a quello di operatività del Registro.

Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua pertanto ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010, vale a dire: ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 (quali, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

 

Il prolungamento di un ulteriore anno dell’applicabilità delle vecchie disposizioni sul cinque per mille - cioè fino al terzo anno successivo a quello di operatività del Registro – è disposto con riferimento alle sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021, perché solo per queste è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di “trasmigrazione” automatica “ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS”. Tuttavia, per tali associazioni senza scopo di lucro, la possibilità di iscrizione al RUNTS è subordinata, dall'articolo 34 del D.M. n. 106 del 2020, al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 34 del Decreto del Ministero del lavoro del 15 settembre 2020, n. 106 - che reca la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore - ha rinviato ad un apposito provvedimento l’individuazione del termine entro cui l'Agenzia delle entrate deve comunicare al Registro unico i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale). Tale termine è stato fissato al 23 novembre 2021 dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. L'elenco degli enti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, una volta pubblicato l'elenco, le ONLUS sono tenute a presentare apposita istanza all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, successivamente all'autorizzazione della Commissione europea.

L’autorizzazione della Commissione europea, richiesta nel corso dell’anno 2022, laddove avvenisse nel 2023 avrebbe efficacia per il periodo di imposta successivo, vale a dire il 2024. Ciò determinerebbe per le ONLUS la necessità di rimanere iscritte alla relativa Anagrafe in attesa dell’iscrizione al RUNTS, perdendo a legislazione vigente, in assenza di proroga del regime transitorio, i requisiti per l’accesso al cinque per mille.

Nella Relazione illustrativa si precisa che essendo il processo di notifica alla Commissione UE delle disposizioni fiscali sottoposte al regime autorizzatorio è stato intrapreso nell’anno 2022 con le disposizioni correttive al Titolo X del Codice del Terzo settore apportate con l’art. 26 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (L. n. 122/2022), è da ritenere verosimile che l'autorizzazione della medesima Commissione possa intervenire nel corso 2023 con la conseguenza che il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS sarebbe - per quanto sopra evidenziato - il 31 marzo 2024 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione). In proposito, con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 settembre 2022 è stato assicurato l’avvio ufficiale dell'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata all'invio della notifica delle norme fiscali soggette ad autorizzazione. 

Riguardo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, si rammenta l’interrogazione al Parlamento europeo dell’8 giugno 2021 (P-003011/2021) per chiarire i tempi per il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea dall’art. 101, comma 10, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per la piena applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice stesso, a cui la Commissione stessa aveva   risposto per iscritto che non è stata in grado di commentare tale misura in quanto non investita ancora a quella data (giugno 2021) di alcuna notifica.

 

L’istituto del 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.

L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all’anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. Attualmente, le risorse autorizzate per il 5 per mille sono stabilite in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, ai sensi dell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e del relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).

Nel 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato ad introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore nonché al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF.

La disciplina dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti finalità:

-   sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Tale definizione ha sostituito quella precedente, che faceva riferimento alle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell’assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. La nuova formulazione risulta peraltro coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla legge n. 106/2016, di riforma del Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[10].

-   finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

-   finanziamento della ricerca sanitaria;

-   attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

-   sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

-   dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011)[11];

-   dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017)[12].

La normativa prevede obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.

 

Le risorse per il 5 per mille

A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell’economia e delle finanze).

L’articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Si segnala che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.

Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell’IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.


Articolo 9, comma 4-bis
(Norma in materia di somministrazione di lavoro)

 

 

Il comma 4-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 9 proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

 

In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame[13], qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Si ricorda che, nella disciplina previgente rispetto a tale norma di esclusione, l'esclusione medesima già trovava applicazione, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018 (sempre con riferimento al caso di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato). La previsione del termine del 30 giugno 2024 - ora oggetto di proroga - determinerebbe invece, a decorrere dal 1° luglio 2024, l'applicazione anche per la fattispecie in oggetto del limite di durata di ventiquattro mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi[14]), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine[15]. In base alla proroga in esame, tale effetto ha luogo, anziché dal 1° luglio 2024, dal 1° luglio 2025.

La norma di esclusione in esame non modifica il principio[16] - che resta quindi fermo - in base al quale, per il computo del suddetto limite nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti (in regime di somministrazione) dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

 

 


Articolo 9, commi 4-ter, 4-quater e 5-ter
(Disposizioni temporanee in materia di lavoro agile e Stanziamento per le sostituzioni di personale delle istituzioni scolastiche)

 

 

I commi 4-ter e 5-ter - inseriti in sede referente - dell’articolo 9 modificano i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori; in base alle modifiche in oggetto, il termine finale di applicazione delle suddette norme transitorie viene posto al 30 giugno 2023. Il comma 4-quater provvede - in relazione alla proroga di cui al comma 4-ter - alla copertura dell'onere finanziario - quantificato pari a 15.874.542 euro per il 2023 - per le sostituzioni di personale delle istituzioni scolastiche.

 

La novella di cui al comma 4-ter proroga[17] dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione dell'istituto del lavoro in modalità agile[18] per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. La norma oggetto di proroga prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 - emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 - individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Riguardo alle norme di copertura finanziaria, di cui al comma 4-quater, cfr. infra (nella presente scheda).

Il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è previsto anche dalla normativa richiamata[19] dal successivo comma 5-ter; il termine finale di applicazione di tale normativa viene differito, da parte del comma 5-ter, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; tale normativa concerne alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle oggetto della novella di cui al precedente comma 4-ter.

Più in particolare, le categorie rientranti nell'ambito del comma 5-ter sono costituite da: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

I richiami normativi di cui al comma 5-ter concernono anche la disposizione[20] secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa[21] esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 4-quater provvede - in relazione alla proroga di cui al comma 4-ter - alla copertura dell'onere finanziario - quantificato pari a 15.874.542 euro per il 2023 - per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Al fine della copertura, si riducono:

-         nella misura di 3.937.271 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento);

-         nella misura di 3.937.271 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito del suddetto fondo speciale;

-         nella misura di 4.000.000 euro la dotazione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[22];

-         nella misura di 4.000.000 euro la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica[23].

 

 


Articolo 9, comma 5
(Domande CIGS
aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

 

 

L’articolo 9, comma 5, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023; inoltre, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

 

L’articolo 9, comma 5, prevede la proroga dei termini previsti per la concessione dell’integrazione a carico del Fondo trasporto aereo e sistema aeroportuale.

La proroga dei termini è consentita esclusivamente alle domande trasmesse entro il 30 settembre 2022, ma pervenute successivamente a detto termine.

Nel dettaglio, la disposizione fa riferimento alla  aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale disciplinato dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, precedentemente denominato Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Il richiamato decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, all’art.7, comma 8, stabilisce che le domande di accesso alle prestazioni integrative della Cassa integrazione guadagni straordinaria e dei trattamenti derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà siano subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.

Con la disposizione in esame, si prevede che le suddette domande, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre tale termine di decadenza.

Il secondo periodo della disposizione in commento prevede che, in deroga all’articolo 5, comma 8, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016 – che prevede che, al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio  2016  siano erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS - la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria de qua, oltreché erogata ai lavoratori direttamente dall'INPS, può essere anche rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’ultimo periodo della disposizione in commento stabilisce che la disposizione si applichi entro il limite massimo di spesa pari a 39,1 milioni di euro per l’anno 2023 e che a tali oneri si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che il Fondo sociale per occupazione e formazione (a cui l'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate) è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

 

Come rileva la Relazione illustrativa, la disposizione interessa una platea di circa 7.000 lavoratori.

 

La disposizione in commento si iscrive nel solco di una legislazione volta a garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Va ricordato in proposito l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, che prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi “un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

L’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tali programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

I commi da 131 a 133 dell’articolo 1 della stessa legge di bilancio per il 2022, inoltre, prorogano di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale precedentemente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, la legge di bilancio per il 2022 ha altresì previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sempre in tema di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per un approfondimento delle modalità di accesso ai finanziamenti di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande vedasi la circolare INPS n. 138 del 28 dicembre 2022.

 

 


Articolo 9, comma 5-bis
(Isopensione)

 

 

L’articolo 9, comma 5-bisintrodotto in sede referente proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’istituto dell’isopensione – introdotto dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 – ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. In tali casi, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, a condizione che i lavoratori interessati dall’esodo raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Tale ultimo termine è stato elevato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017) e successivamente esteso sino al 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 345, L. 178/2020)[24].

 

 

 

 


Articolo 9-bis
(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

 

 

L’articolo 9-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede che il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia, abbia carattere triennale (anziché biennale, come stabilito dalla disposizione di riferimento attualmente vigente, ossia l'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18[25]).

 

La predetta innovazione è introdotta attraverso una modifica testuale alla succitata disposizione di riferimento, e quindi costituisce una nuova disciplina a regime sull'orizzonte temporale del menzionato programma e, correlativamente, sulla cadenza di predisposizione dello stesso.

 

Si valuti se la formulazione della rubrica del presente articolo, che fa riferimento alla proroga del termine di adozione del programma, sia congrua rispetto al contenuto dello stesso articolo e al tenore della disposizione modificata.

 

Si ricorda che la predisposizione del programma in questione rientra tra i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo istituito allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006. L'Osservatorio è chiamato, per quanto qui rileva, a predisporre "un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale".

L'Osservatorio, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e i suoi componenti sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Con D.M. 6 luglio 2010, n. 167 ne è stata dettata la disciplina di livello secondario[26].

Risultano sinora adottati, in base alla predetta normativa, due programmi biennali, rispettivamente con D.P.R. 4 ottobre 2013 (Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) e con D.P.R. 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità).


Articolo 10, comma 1
(Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico)

 

 

L’articolo 10, al comma 1 interviene modificando l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

A tale riguardo è utile ricordare che il sopracitato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aveva previsto che in tutto il territorio nazionale fosse vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

L'intervento normativo in questione, pertanto, proroga al 1° gennaio del 2024 l'operatività del divieto di circolazione per i veicoli a motore euro 2 dei mezzi di categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico.

 

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali veicoli si segnala che i mezzi classificati M2 sono i veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che non supera le 5 t. I veicoli della categoria M2 possono avere uno spazio per i passeggeri in piedi oltre ai posti a sedere.

I mezzi di trasporto M3, invece, sono i veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che supera le 5 t.

 

Secondo quanto emerge dai dati contenuti nella relazione illustrativa, al 30 settembre 2022, i mezzi in questione Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28% dell’intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3.

 

La necessità di tale proroga, sempre secondo quanto si ricava dalla relazione di accompagnamento del provvedimento d'urgenza, si è resa necessaria dalle difficoltà di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi particolarmente ristretti, anche in considerazione del fatto che le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale sono particolarmente lunghe e complesse.


Articolo 10, commi 2 e 3
(Affidamento della concessione
 relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena)

 

 

L’articolo 10, comma 2, modificato in sede referente, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto previste per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Contestualmente viene previsto, e disciplinato, anche per il 2022 il versamento di un acconto degli importi dovuti in relazione al subentro del nuovo concessionario.

Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri conseguenti.

 

La norma recata dal comma 2 interviene sul testo dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

 

Proroga del termine per la conclusione della procedura di finanza di progetto (comma 2, lettera a))

La lettera a) del comma in esame proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 121/2021.

Il comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 121/2021 dispone che – in deroga alla disciplina relativa all’affidamento della concessione dell’autostrada A22 del Brennero, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – tale affidamento può avvenire anche facendo ricorso alle procedure di project financing previste dall'art. 183 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), da concludere entro il 31 dicembre 2022. Tale termine viene prorogato di un anno dal comma in esame.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame “è necessaria, tenuto conto dei tempi richiesti per l’ottenimento di tutti i pareri obbligatori da rendere sugli atti di proposta, prima della procedura della gara di affidamento della concessione” e viene evidenziato che, dopo la valutazione favorevole della fattibilità della proposta, “sono da tenere in debito conto i tempi necessari per il dibattito pubblico, avviato in data 21 settembre 2022, per il quale si prevedono da quattro a sei mesi”, nonché “i tempi per l’ottenimento degli ulteriori pareri obbligatori, riguardanti il controllo del progetto … ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che possono essere sovrapponibili a quelli del dibattito pubblico. Inoltre, si ritiene opportuno richiedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti … in quanto solo all’esito di tale perfezionamento sarà possibile avere un profilo economico consolidato della proposta. Ai fini del parere dell’Autorità, si stimano presumibilmente ulteriori 30-60 giorni di tempo. Al termine delle sopracitate procedure, andrà effettuata la procedura di gara per un periodo stimabile di ulteriori 60- 90 giorni”.

 

Versamento dell’acconto per il 2022 per il subentro del nuovo concessionario (comma 2, lettere b) e c))

La lettera b) estende di un anno, in modo da comprendervi anche il 2022, l’arco temporale (che nel testo previgente andava dal 2018 al 2021) nel quale – in caso di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione e nelle more del suo svolgimento – la società Autobrennero Spa, provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 a titolo di acconto delle somme dovute in relazione al subentro.

Tale estensione comporta il versamento, nel 2022, di un importo pari a 70 milioni di euro (v. infra).

 

La lettera c)riscritta nel corso dell’esame in sede referente – introduce, dopo il secondo periodo del citato comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 121/2021, ulteriori periodi volti a disciplinare il versamento relativo all’anno 2022.

Nel dettaglio, il testo risultante dalle modifiche operate in sede referente prevede che:

- il versamento deve essere effettuato entro il 15 novembre 2023 (tale termine, risultante dalle modifiche operate in sede referente, sostituisce quello del 30 aprile 2023 previsto dal testo iniziale);

- tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1-bis in questione;

Il testo iniziale prevede una formulazione diversa, tuttavia sostanzialmente analoga. In esso infatti si stabilisce che il mancato versamento, entro la data prescritta, di quanto dovuto è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1-bis di cui trattasi.

- in caso di mancato rispetto del termine succitato del 15 novembre 2023, il Governo riferisce al CIPESS in merito alle conseguenti procedure per l’affidamento della concessione.

Il testo iniziale prevede una formulazione diversa, secondo cui il mancato versamento, nel termine prescritto, determina l’avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una procedura aperta (disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento della concessione. La modifica in esame sembra finalizzata ad eliminare i riferimenti al Codice del 2016 che, prima della scadenza in questione, sarà sostituito dal nuovo Codice (il testo dello schema del nuovo Codice all’esame delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato prevede che lo stesso entri in vigore il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni acquistino efficacia il 1° luglio 2023).

 

Copertura degli oneri (comma 3)

Il comma 3 dispone che, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022 (v. infra), si provvede:

a)        quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 34-ter, comma 5, della legge 196/2009;

Si ricorda che tale comma prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

b)        quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004;

c)        quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili” di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014;

d)        quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” di cui all’art. 1, comma 199, della legge 190/2014.

 

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura è effettuato per il 50% entro il 21 dicembre 2021 e per il restante 50% entro il 30 aprile 2022.

Occorre inoltre ricordare che il comma 3 dell’art. 13-bis dispone che, a partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

Su tale disciplina si è innestata, tra le altre, la disposizione recata dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 121/2021 che ha previsto, al primo periodo, che “al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture”, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A22 può avvenire, in deroga alla disciplina recata dal citato art. 13-bis, “anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022” (su tale termine opera la proroga disposta dal comma in esame).

Il secondo periodo di tale comma 1-bis dispone che, in caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero S.p.A. provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis (illustrati in precedenza), di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018-2021 (su tale arco temporale interviene la norma in esame, che lo estende al 2022), a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera CIPE 1° agosto 2019 (relativa alle modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione dell’A22 e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario).

In relazione alla procedura di affidamento, nel bilancio 2021 di Autostrada del Brennero S.p.A. si legge che il Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022 ha deliberato di approvare la proposta di finanza di progetto denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena» e che tale proposta di finanza di progetto è stata consegnata al Concedente in data 11 maggio 2022.

Nel comunicato web del MIT del 6 dicembre 2022 è stato reso noto che il Ministero ha espresso parere favorevole su tale proposta.


Articolo 10, comma 4
(Differimento del termine per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari
dei concessionari autostradali)

 

 

L’articolo 10, comma 4, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

 

Il comma 4, intervenendo in novella all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 162/2019, differisce dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019 prevede che per i concessionari autostradali, per i quali sia scaduto il periodo regolatorio quinquennale e che quindi sono tenuti ad adeguare le tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e le tariffe relative agli anni compresi nel nuovo periodo regolatorio, il termine per l’adeguamento è differito sino a che non sia definito il procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari da predisporre in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il termine assegnato ai concessionari per presentare al concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (proposte che, per espressa previsione normativa, annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento) è stato fissato al 30 marzo 2020, con la precisazione che il perfezionamento di tale aggiornamento è possibile entro il 31 dicembre 2021.

Come detto, tale scadenza, da ultimo differita al 31 ottobre 2022 dal comma 10-bis dell’art. 24 del D.L. n. 4/20222 (c.d. decreto Sostegni-ter), in forza della modifica apportata dalla disposizione in argomento è ora ulteriormente differita al 31 dicembre 2023.

La relazione illustrativa al decreto in esame segnala che i concessionari, pur rispettando formalmente il termine del 30 marzo 2020, “hanno presentato delle proposte di piano economico – finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena corrispondenza ai requisiti definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti, hanno reso necessario lo svolgimento di un’attività di acquisizione ed integrazione documentale ed informativa particolarmente complessa e che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 ottobre 2022”.  La stessa relazione illustrativa fa presente che il differimento al 31 dicembre 2023 si rende necessario “in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili. Tali circostanze di natura straordinaria verificatesi dal 2019 e, in seguito, l’anomalo incremento dei prezzi delle materie prime rappresentano, inoltre, un ulteriore elemento di indeterminatezza nella predisposizione di dati previsionali attendibili ai fini della predisposizione dei piani economico – finanziari”.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame ha natura ordinamentale e che pertanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Elementi di informazione sull’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali e sulla quantificazione degli effetti economici sul settore autostradale derivanti dall’emergenza Covid-19 possono essere reperiti nella relazione annuale 2022 al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (in particolare alle pagine 44-46).


Articolo 10, comma 4-bis
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

 

 

L’articolo 10, comma 4-bis, introdotto in sede referente, estende anche all’anno 2023 la possibilità, già prevista per l’anno 2022, per i concessionari di cui all’art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all’art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 50/2022 (18 maggio 2022), e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. Tale misura è finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

 

L'articolo 27, comma 1, del D.L. 50/2022, oggetto della modifica recata dalla norma in esame, ha previsto, nella formulazione vigente, interventi a favore dei concessionari di lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

A tale fine, si è consentito, per l’anno 2022, ai concessionari previsti all’art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e a quelli di cui all’art. 164, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), cioè ai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di modificare, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in relazione al quale risultino già espletate le relative procedure di affidamento, ovvero si prevede l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023.

Con la disposizione in esame, introdotta in sede referente, si estendono le misure richiamate anche all’anno 2023.

 

Si ricorda che il progetto esecutivo definisce l'impegno economico basato sulla quantificazione dei lavori (computo metrico) e sulla definizione dei costi (computo metrico estimativo ed elenco prezzi).

Ai sensi del comma 14-bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.


Articolo 10, comma 5
(Personale Ministero infrastrutture e trasporti per attività di vigilanza su concessionari e per monitoraggio opere pubbliche)

 

 

L’articolo 10, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche.

 

A tale proposito si ricorda che, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale e di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 158, aveva innalzato al 12 per cento la percentuale dell’8 per cento stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2020-2022.

 

La disposizione in questione, come evidenziato in premessa, proroga quindi questa possibilità fino al 31 dicembre 2025.


Articolo 10, comma 6
(Trasporti eccezionali)

 

 

L’articolo 10, comma 6, inerisce ai trasporti eccezionali e differisce al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto MIT 28 luglio 2022 n. 242.

 

In estrema sintesi: la materia dei trasporti eccezionali è stata oggetto di plurimi e complicati interventi legislativi recenti.

Fino alla conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, era consentito il trasporto su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi.

Con una modifica in sede di conversione, questa possibilità fu eliminata.

Senonché, con il decreto-legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis) essa fu ripristinata con due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale. Per ulteriori ragguagli sull’art. 7-bis v. il relativo dossier della XVIII legislatura.

 

Più nello specifico, l'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede in materia di trasporti eccezionali l’emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità:

§  della classificazione e gestione del rischio;

§  della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

 

In particolare, tali linee guida riguardano:

a)    le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova);

b)   le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1.    le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente proprietario o concessionario (per le autostrade, strade statali e militari) e le regioni (per la rimanente rete viaria, v. comma 6) sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’autorizzazione;

2.    le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3.    le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4.    le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

 

Le linee guida sono state adottate con decreto MIMS (oggi MIT) n. 242 del 2022 ed era previsto che entrassero in vigore all’atto della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Tuttavia, proprio l’art. 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 aveva previsto che la loro efficacia restasse sospesa fino 31 dicembre 2022 per le verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.

 

Inoltre, tale disposizione prevedeva che fino a tutto il 2022 valesse la vecchia disciplina per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi.

 

Poi ancora: l’art. 7-bis stabiliva che conservassero altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato.

 

La nuova disposizione differisce i predetti termini al 31 dicembre 2023.


Articolo 10, comma 6-bis
(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

 

 

È prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dal Codice della strada.

 

L’articolo 10, comma 6-bis, modifica l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (c.d. milleproroghe 2022), prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dall’articolo 80 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

L’articolo 80 del Codice della strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”.

Le revisioni sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, e cioè gli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sono affidate a privati aventi specifici requisiti, sulla base di specifiche concessioni quinquennali affidate dal MIT con proprio decreto (comma 8). In particolare, le revisioni possono essere affidate a imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero a imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Sono soggetti a revisione:

v  entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni:

o   le autovetture;

o   gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

o   gli autoveicoli per trasporto promiscuo;

v  ogni anno, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova:

o   i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente;

o   gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

o   i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

o   i taxi;

o   le autoambulanze;

o   i veicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC);

o   i veicoli atipici.

La circolazione con un veicolo non revisionato è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro, raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste.

Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.998 a 7.993 euro.

 

La proroga interessa la previsione di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia), il quale, al fine sia di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contrasto al Covid-19, sia di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione, ha introdotto la possibilità che a effettuare tali controlli siano anche gli ispettori, e non solo i soggetti già previsti, vale a dire le Motorizzazioni o i privati concessionari del servizio (v. supra).

Più nel dettaglio, sono abilitati alle predette attività gli ispettori di cui al decreto MIT 214 del 19 maggio 2017, e cioè (articolo 4):

Ø  ispettori del MIT dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati di cui all’articolo 80 del Codice della strada, ovvero

Ø  ispettori autorizzati.

 

Gli ispettori che effettuano la revisione presso centri di controllo privati devono (articolo 13) soddisfare, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche i requisiti minimi di competenza e formazione, previsti dall’Allegato IV del decreto ministeriale.

 

La previsione in commento si inserisce all’interno di una catena normativa.

Si ricorda, infatti, che lo svolgimento dell’attività di revisione è stato inizialmente consentito agli ispettori fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma aggiunto dall’articolo 49, comma 5-septies, del decreto-legge n. 76 del 2020, c.d. semplificazioni).

Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 11-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. riaperture) e, da ultimo, al 31 dicembre 2022 con il citato articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (c.d. milleproroghe 2022).

 


Articolo 10, comma 6-ter
(Prove per abilitazioni patenti di guida)

 

 

L’articolo 10, comma 6-ter proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 183 del 2020 relativamente alle prove per le abilitazioni delle patenti di guida.

 

In particolare giova ricordare come il sopra richiamato comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2022 anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.

La disposizione intende far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli Uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La possibilità è prevista per le sedute in conto privato (di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 relativa ai servizi della Motorizzazione civile), ed in relazione al personale in quiescenza già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del codice della Strada.

 

L’art. 121 del Codice della Strada prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. La disposizione del comma 3 prevede inoltre che il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore sia subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica.

Si ricorda che in base all’art. 121 del CdS, l'idoneità tecnica per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico). Le richieste di sedute d’esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti svolte in conto privato possono essere presentate al competente Ufficio Motorizzazione civile, da parte di:

§  autoscuole;

§  centri di istruzione automobilistica (consorzi);

§  gruppi di autoscuole organizzati a livello provinciale.

 

Il comma 6-bis prevede inoltre che a tali esaminatori ausiliari sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870.

 

La disposizione in commento, pertanto, proroga fino al 31 dicembre del 2023 la disciplina sopra descritta.

 

 


Articolo 10, comma 7
(Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico)

 

 

L’articolo 10, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

 

In dettaglio, il comma 7 modifica l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), prorogando:

-          dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, l’entrata in vigore del decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206. Si tratta del regolamento che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;

-          dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011

 

Il significato della proroga di questo termine consiste nel differimento dell’entrata in vigore del predetto decreto MIT n. 206 del 2016).

 

Si tratta di un termine già prorogato più volte nel corso degli anni, a partire dal 2017:

 

- dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2018 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 73 del 2019 (a decorrere dal 3 agosto 2019);

- dall'art. 13, comma 5-ter del decreto legge n. 162 del 2019 (proroga termini 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- dall’art. 10, comma 3-quinquies del decreto legge n. 228 del 2021 (proroga termini 2021). In occasione di quest’ultima proroga il Ministro era stato altresì autorizzato ad apportare al citato decreto MIT n. 206 del 2016 modifiche di semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.


Articolo 10, comma 7-bis
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

 

 

L’articolo 10, comma 7-bis, autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d’appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023.

 

L’ articolo 10, comma 7-bis, modifica l’articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), aggiungendovi, in fine, una previsione con la quale si autorizzano le Autorità di sistema portuale (AdSP) a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese operanti nel settore portuale.

 

L’articolo 199, interessato dalla novella, reca disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi.

Rinviando per ogni approfondimento al relativo dossier, si ricorda in questa sede che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza Covid-19, il comma 1, lettera b), autorizza le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e ferme restando le disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 9-ter del decreto- legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova) a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 un contributo, nel limite massimo di:

-          4 milioni di euro per il 2020;

-          4 milioni di euro per il 2021;

-          2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022,

pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza Covid-19.

Fino a concorrenza dei predetti limiti di spesa, le Autorità possono, allo stesso modo, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, che siano titolari di contratti d'appalto di attività ricomprese nel ciclo operativo, un contributo di 90 euro per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, ugualmente riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza Covid-19.

 

La novella in commento autorizza, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino, le stesse Autorità di sistema portuale a erogare, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a ciò destinate e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le eventuali somme residue delle risorse stanziate dall’articolo 199, in favore dei beneficiari e nel rispetto degli importi e dei requisiti ivi stabiliti.

La quantificazione dei residui disponibili e l’autorizzazione al loro utilizzo per ciascuna Autorità sono rimesse a un decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il MEF, ed è disposto che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti da tale previsione si provveda a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 


Articolo 10, comma 8
(Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia)

 

 

L’articolo 10, comma 8, proroga l’applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

 

A tale proposito si ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo,  del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate.

 

La disposizione in esame, pertanto, proroga dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023, la disciplina sopra descritta.


Articolo 10, commi 9, 10, 10-ter e 10-quater
(Disposizioni concernenti la sospensione di versamenti tributari e contributivi. Comune di Lampedusa e Linosa.
Contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana)

 

 

L’articolo 10, comma 9, fissa il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date:

§  30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

§  30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell’importo.

Il comma 10 prevede che i versamenti non comportino lapplicazione di sanzioni o interessi e detta modalità (eventuali) di rateizzazione del versamento dei predetti importi.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte disposizioni aggiuntive (commi 10-ter e 10-quater) recanti:

§   la proroga di due mesi del termine per l’emanazione del decreto di ripartizione del contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana;

§   un ulteriore contributo pari a 2,5 milioni per l’anno 2024 in favore del comune di Lampedusa e Linosa. Si provvede quindi alla copertura del relativo onere.

 

Le norme in esame fanno riferimento alle agevolazioni previste dall’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020).

L'articolo 42-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 ha fissato al 21 dicembre 2020 la scadenza di tutti i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo, ovvero scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Per quanto riguarda gli ulteriori contenuti dell’articolo 42-bis, v. infra.

 

Il predetto termine del 21 dicembre 2020 è quindi prorogato, dal comma 9 in esame, al 30 giugno 2023, per un importo pari alla metà di quanto dovuto, e al 30 novembre 2023, per la restante metà.

 

Il comma 10, oltre a prevedere che i versamenti in oggetto non comportino l’applicazione di sanzioni o interessi, stabilisce che i relativi importi possano essere versati:

§  in unica soluzione, entro i suddetti termini del 30 giugno e del 30 novembre 2023,

oppure

§  mediante rate di pari importo, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili per le somme in scadenza al 30 giugno 2023, e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili per le somme in scadenza al 30 novembre 2023.

 

Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle norme in esame, in particolare i termini e il modello per la comunicazione dei versamenti prorogati. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 42-bis, comma 1, consente, inoltre, di effettuare tali versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (che dovranno essere effettuati per l'intero importo).

Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce una serie di condizioni per poter accedere alla riduzione del 40% dell'importo dovuto prevista dal comma 1 di cui sopra.

In particolare, si prevede che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti:

§  del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,

§  del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e

§  del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stati definiti, in attuazione della disposizione in commento, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del primo dicembre 2020.

Il comma 10-ter interviene sulla disciplina del contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana recata dai commi 852 e 853 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Tali commi attribuiscono ai citati comuni sedi delle città metropolitane della Regione siciliana (Palermo, Catania e Messina) che si trovano in grave difficoltà a riscuotere i propri crediti pregressi (risultante dal rendiconto 2021), un contributo di natura corrente nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per il 2024 destinato alla riduzione del disavanzo, secondo le modalità individuate con apposito decreto interministeriale.

Ciascuno di questi tre comuni, per avere diritto al contributo, deve avere un fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione pari almeno all’80 per cento dei residui attivi del titolo I e del titolo III, come risultante dal rendiconto 2021 trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022.

 

La Regione siciliana, in ragione della competenza legislativa primaria in materia di enti locali, ha riorganizzato l’assetto del proprio territorio con la legge regionale n. 15 del 2015, con la quale sono state istituite le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, nonché i liberi consorzi di comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani,, ciascun ente è costituito dal territorio delle corrispondenti ex province regionali.

Il sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana (consorzi di comuni e città metropolitane), è stato uno dei contenuti rilevanti degli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato il 19 dicembre 2018 e il 15 maggio 2019 e si è concretizzato in due contributi finanziari erogati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020.

Il comma 883 della legge 145 del 2018 attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, a cui si aggiungono, dal 2022 (con la legge n. 234 del 2021) gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Un altro contributo è stato attribuito agli enti di area vasta siciliani dalla legge n. 160 del 2019 (comma 875, come modificato dal decreto legge 162 del 2019), della consistenza di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, aumentato di 10 milioni dal 2021 (con la legge n. 178 del 2020, comma 808,). La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge. Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all’ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

 

Il comma 853 della legge di bilancio per il 2023 specifica che il contributo è destinato alla copertura del disavanzo e disciplina le modalità di ripartizione tra i tre comuni. Entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il contributo è ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2021 e non può comunque essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Con la disposizione in esame si propone di prorogare il suddetto termine del 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

La norma specifica che l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, in caso di utilizzo del contributo, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Inoltre, si prevede un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024, in favore del comune di Lampedusa e Linosa. All’onere (comma 10-quater) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

 

 


Articolo 10, comma 10-bis
(Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole)

 

 

Il comma 10-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 10 modifica, in via transitoria, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. La modifica prevede che le somme individuate dal Piano programmatico dell’attività scientifica pluriennale 2020-2024[27] - denominato anche Piano strategico 2020-2024 - della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, siano erogate con cadenza trimestrale. La norma vigente[28] relativa alla suddetta Fondazione - norma che, in base al presente comma 10-bis, resta operante per le annualità successive al 2024 - prevede, invece, che le risorse - accreditate su un conto infruttifero della Tesoreria dello Stato intestato alla Fondazione - siano attribuite, mediante erogazione dal medesimo conto, sulla base dello stato di avanzamento delle attività in oggetto.

 

Più in particolare, il comma 10-bis concerne le disponibilità giacenti sul conto di Tesoreria relative agli anni dal 2019 al 2022 e le risorse di competenza degli esercizi finanziari relativi al 2023 e al 2024; si ricorda che, a decorrere dal 2023, lo stanziamento in oggetto è pari a 140,3 milioni di euro (importo a regime e permanente).

La norma transitoria in esame fa riferimento alle modalità di attribuzione di cui all'articolo 3, comma 12, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni. Tale normativa prevede, in via generale e ad eccezione delle fattispecie ivi individuate, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti, pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo (con la possibilità di una rimodulazione diversa dei singoli importi - ferma restando la cadenza trimestrale - in relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno[29]); ogni erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.

Il presente comma 10-bis specifica che il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con decreti ministeriali le variazioni di bilancio conseguenti al comma medesimo.

Si ricorda che la suddetta Fondazione è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente).


Articolo 10, commi 11, 11-sexies e 11-septies
(Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore,
di Garda e di Como)

 

 

L’articolo 10, ai commi 11 nonché 11-sexies e septies, differisce al 31 dicembre 2023 l’obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all’entrata dello Stato. Inoltre estende da 3 a 5 anni il periodo del mandato del gestore.

 

Più nel dettaglio, la disposizione del decreto-legge n. 198 si riferisce alla gestione diretta dei servizi di trasporto pubblico lacuale da parte del Ministero dei trasporti sui maggiori laghi dell’Italia settentrionale.

 

La legge n. 614 del 1957 stabilisce, all’art. 1, che essa deve svolgersi a mezzo di apposito gestore, che il Ministero nomina scegliendolo fra i soli funzionari dello Stato in servizio (non più, quindi, anche fra i funzionari in quiescenza, a seguito della modifica apportata in tal senso dal decreto-legge n. 121 del 2021).

Il gestore esercita l’attività di amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato e sotto la diretta vigilanza del predetto Ministero, cui compete, tra l'altro, l'approvazione preventiva degli atti relativi alle spese di carattere straordinario o, comunque, di carattere pluriennale. È previsto, infine, che sullo stato di previsione della spesa del Ministero vengano stanziati annualmente i fondi per coprire eventuali disavanzi di gestione.

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 614 del 1957, il consuntivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello al quale il conto si riferisce e gli utili di gestione risultanti dal conto economico devono essere versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

La relazione illustrativa del Governo specifica che a oggi la “Gestione Navigazione Laghi, ha una dotazione di 98 navi (tra battelli, motonavi, traghetti autoveicoli, aliscafi, catamarani ecc.) e ha garantito nel periodo pre-pandemico il trasporto di oltre 9 milioni e 600 mila passeggeri e circa 700 mila veicoli”.

 

La disposizione proroga il termine di versamento degli utili dell’anno 2022 al 31 dicembre 2023.

 

La relazione illustrativa chiarisce altresì che la disposizione intende consentire il costante ammodernamento della flotta della Gestione Governativa Navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como, finalizzato a garantire i servizi pubblici di linea sui medesimi laghi, anche in relazione al miglioramento della loro sicurezza.

 

La relazione tecnica, a sua volta, quantifica l’onere per la finanza pubblica sul 2023 in 890 milioni e la copertura è operata sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge finanziaria per il 2015 (n. 190 del 2014).

 

Durante l’esame del disegno di legge di conversione in Senato, è stata approvata una novella all’art. 1, primo comma, della menzionata legge n. 614 del 1957, per cui il mandato del gestore non è più di tre anni ma di cinque e che tale estensione si applica al mandato in corso.

 

Per ulteriori ragguagli della materia si v. il dossier sull’a. C. 650 della XVIII legislatura.

 


Articolo 10, commi 11-bis e 11-ter
(Proroga di termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

 

 

L’articolo 10, comma 11-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini previsti per l’adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Il comma 11-ter prevede inoltre che, nelle more dell’approvazione del PIAO, le P.A. interessate possano comunque aggiornare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia

 

In particolare, il comma 11-bis proroga per l’anno 2023, differendoli dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, i termini previsti:

§  dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge, n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, per l’adozione annuale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

§  dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, relativo all’adozione annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 12, lettera a) del decreto-legge n. 228 del 2021 (recante proroga dei termini legislativi in scadenza per il 2022), convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022 aveva già posticipato al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente a tale proroga, la disposizione aveva sospeso l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.

 

Il comma 11-ter aggiunge inoltre un periodo al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del PIAO, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali (di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010), nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia

 

 

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

 

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 prescrive l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 1). Per individuare il novero delle PA si fa riferimento alla definizione di cui al Testo unico in materia di impiego alle dipendenze delle PA (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001). 

Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il decreto ministeriale recante il "piano tipo" dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano (art. 6, comma 6).

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili (comma 2), nel rispetto - precisa la disposizione - delle vigenti discipline di settore. In proposito sono richiamati, in particolare le discipline di cui al decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance nonché della legge n. 190 del 2012, che ha dettato norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, i profili da inserire nel nuovo Piano integrato sono i seguenti:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management. Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.

c) strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito.

d) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge. n. 190 del 2012) ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati.

f) modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;

g) modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

 

Spetta infine al Piano di definire le modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti (comma 3).

Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale. Sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale (comma 4). In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stabilito al 30 giugno 2022 (termine più volto prorogato), in luogo del 31 gennaio, come previsto a regime.  La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni indicate dalla legge (comma 7).

In particolare, trovano applicazione le sanzioni previste:

- dall' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in ossia il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano;

- dall' articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone l'applicazione - salvo che il fatto costituisca reato - di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Contestualmente, ed in relazione alla prima applicazione della riforma, è disposta la non applicazione -  fino al 30 giugno 2022 - di un novero di disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora 'assorbiti' dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono. 

Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato demandato ad uno o più regolamenti governativi, da adottare (entro il 31 marzo 2022) previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 e articolo 1, co. 12, lettera a), DL n. 228 del 2021).

Entro il medesimo termine si prevede altresì l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Il 2 dicembre 2021 è stata sancita l' intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano tipo.

Lo schema regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ( A.G. n. 369) è stato presentato alle Camere il 7 marzo 2022, successivamente all'intesa sancita il 9 febbraio 2022 in sede di Conferenza unificata. Si veda, al riguardo, il  dossier dei servizi studi di Camera e Senato. La 1° Commissione del Senato ha espresso il proprio  parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di decreto nella seduta n. 333 del  6 aprile 2022. Nella  stessa data, la I Commissione della Camera dei deputati ha espresso il proprio  parere favorevole con osservazioni e condizioni.

I relativi atti di attuazione sono stati adottati con il d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha individuato gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

In particolare, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:

Piano dei fabbisogni del personale e Piano delle azioni concrete;

Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

Piano della performance;

Piano di prevenzione della corruzione;

Piano organizzativo per il lavoro agile;

Piano delle azioni positive.

Contestualmente è stato adottato con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 il regolamento che definisce il contenuto del PIAO.  Con quest'ultimo decreto sono state definite anche modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

 

Con l'approvazione della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino), in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione, l'ordinamento italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione che si basa, a livello centrale, sul Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Anac e, a livello di ciascuna amministrazione, sui Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Piano nazionale contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano triennale.

I piani delle singole amministrazioni devono individuare le attività a maggior rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno.

Oltre a ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 97/2016, contengono la definizione delle misure per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33 del 2013).

Su tale sistema ha inciso fortemente il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che, nell'ottica della semplificazione amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR, è stato introdotto con il decreto-legge n. 80 del 2021, allo scopo di accorpare in un unico Piano diversi strumenti di programmazione, inclusi, per alcune amministrazioni, i Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC).

In particolare, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012 prevede che l’organo di indirizzo dell’amministrazione interessata definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Si ricorda che il termine di cui al citato articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, relativo alla predisposizione e pubblicazione dei Piani triennali 2021-2023 era già stato oggetto di proroga al 31 marzo 2021 per effetto del Comunicato del 2 dicembre 2020 dell’ANAC, pubblicato nel sito internet della stessa Autorità.

 

 


Articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies
(Interventi di messa in sicurezza bacino acquifero del Gran Sasso)

 

 

L’articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies, introdotti durante l'esame da parte delle Commissioni riunite prorogano dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019, relativo agli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso.

 

A tale proposito è utile ricordare come il citato articolo 4-ter aveva previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, e la durata (attualmente fino al 30 giugno 2023).

Era inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l’eventuale nomina di due sub-commissari e l’istituzione di una cabina di coordinamento.

Venivano altresì disciplinate le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, ed erano state dettate disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti.

 

In base alla disposizione in commento, quindi, l'attività commissariale viene prorogata fino al 31 dicembre del 2025.

 


Articolo 10, comma 11-octies
(Movimentazione dei sedimenti nella Laguna di Venezia)

 

 

L’articolo 10, comma 11-octies, introdotto in sede referente, prevede il differimento dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 del termine per l’adozione del decreto interministeriale che disciplina l’autorizzazione per la movimentazione, in aree di mare ubicate nel contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, nonché i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

 

Il comma 11-octies, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del D.L. 104/2020, al fine di differire dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l’adozione del previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la regione Veneto, con cui sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso.

Il medesimo decreto disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

Con l’art. 95 del D.L. 104/2020, come integrato dal D.L. 68/2022, sono state intraprese determinate misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e per l’istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. Nello specifico, sono definite le competenze e le funzioni svolte dall’Autorità, le procedure tecniche e amministrative previste. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente dossier.

Nella relazione tecnica alla norma in esame si specifica che “l'esigenza di differire detto termine deriva dalla necessità di concludere l'istruttoria finalizzata ad aggiornare, ai fini dell'integrale recepimento nel decreto ministeriale di cui al comma 27-bis dell'articolo 95, il Protocollo d'intesa del 1993, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, recante ‘Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia’. […] In  considerazione  del  lungo  tempo  trascorso   dalla   sottoscrizione   del   citato   Protocollo, dell’evoluzione della normativa ambientale di settore, nonché della disponibilità di nuovi dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, è stata, pertanto, avviata un'istruttoria tecnica finalizzata ad aggiornare i criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia, nonché a definire la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. A tale istruttoria hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Provveditorato, i rappresentanti della Regione del Veneto, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientali (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), dei Comuni di Venezia e di Chioggia, della Città Metropolitana di Venezia e dell'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. All'esito di detta istruttoria tecnica, lo schema di regolamento di cui trattasi, in data 13 giugno 2022, è stato trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio di Stato che, con il parere n. 1164/2022, reso nell'adunanza del 21 giugno 2022, ha formulato alcune osservazioni, evidenziando, in particolare, la necessità di: prevedere un'unica procedura autorizzatoria, in luogo delle due distinte procedure poste in sequenza logica e cronologica tra di loro e relative, rispettivamente, alla caratterizzazione e classificazione dei sedimenti e alla movimentazione e gestione degli stessi; unificare, in un unico allegato, i due precedenti allegati, ordinandone i contenuti in maniera più coerente rispetto alle sequenze procedurali disciplinate nell'articolato, in considerazione della distinzione tra la fase istruttoria, attinente alla caratterizzazione e classificazione dei sedimenti, e la fase decisoria, attinente alla movimentazione e gestione degli stessi.

In accoglimento delle suddette osservazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha elaborato una nuova versione dello schema di regolamento sul quale il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 ottobre 2022, ha espresso il parere favorevole n. 1916/2022 e, pertanto, ai fini del rilascio del nulla osta previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato trasmesso in data 9 gennaio 2023 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi”.


Articolo 10, comma 11-novies
(Proroga scadenza certificazioni collaudi motopescherecci)

 

 

L’articolo 10, comma 11-novies, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi.

La disposizione interviene sul testo dell'articolo 103-bis, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

A tale proposito è utile ricordare come il citato articolo 103-bis aveva inizialmente previsto la proroga al 31 dicembre 2020 (termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2022) di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità indicate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.

Si prevedeva inoltre che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo venissero stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione. Restava fermo l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.

 

L'articolo 328 del Codice della navigazione, (Forma del contratto), prevede che salvo quanto disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità risultare nel contratto stesso.

L'articolo 329 del Codice (Stipulazione del contratto in località estera dove non vi sia autorità consolare) prevede che se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

L'articolo 357. (Annotazioni relative alle persone arruolate) dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, prevede che relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice stesso. I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.

 

 

 


Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies
(Misure a sostegno dell’edilizia privata)

 

 

I commi 11-decies e 11-undecies dell’art. 10 prorogano di un ulteriore anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

 

Il comma 11-decies, introdotto in sede referente, con novella all’art. 10-septies del D.L. 21/2022, interviene sui termini già da tale norma prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, al fine di prorogare di due anni (rispetto alla proroga di un anno già disposta dal citato art. 10-septies):

§  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);

Il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell’art. 10-septies specifica che la proroga in oggetto (e dunque ora l’ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

Si ricorda che l’art. 15 del Testo unico dell’edilizia disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 1, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il comma 2 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive.

In sintesi, l’art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori soggetti a permesso di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondimenti si rinvia al commento all’art. 10-septies del dossier sul D.L. 21/2022.

 

§  il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Il secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 10-septies precisa che la proroga in oggetto (e dunque ora l’ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013, e della proroga di cui all'art. 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020.

Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dall’art. 28 della L. 1150/1942, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l’aggravio del carico urbanistico esistente.

 

Il comma 11-undecies, introdotto in sede referente, modifica l’art. 10, comma 7-ter, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni 1) al fine di prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine entro il quale devono risultare iniziate, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il citato comma 7-ter precisa che resta fermo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001 (che esclude l’applicabilità del Testo unico dell’edilizia ad una serie di opere e interventi delle amministrazioni pubbliche). In sintesi, il citato comma 7-ter stabilisce inoltre che tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente e che i relativi diritti edificatori non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento.

 

 


Articolo 10, comma 11-duodecies
(Proroga in materia di contratti di lavori pubblici)

 

 

L’articolo 10, comma 11-duodecies, introdotto durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici.

 

A tale proposito è utile ricordare come il sopracitato decreto-legge n. 50 del 2022 aveva previsto, all'articolo 26, comma 1 che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venisse adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario che le regioni dovevano adottare entro il 31 luglio del 2022.

 

La disposizione in esame, pertanto, proroga la facoltà sopra descritta fino al 31 dicembre del 2023.

 


         Articolo 10, commi 11-terdecies e 11-quaterdecies
(Contributi ENAC per biglietti aerei)

 

 

È prorogata al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione, concessa all’ENAC dall’articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio per il 2020, a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania, nel limite massimo di 200 mila euro.

 

L’articolo 10, comma 11-terdecies, proroga al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione, inizialmente concessa all’ENAC per il solo anno 2020 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2022, a riconoscere un contributo a determinate categorie sociali per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, al fine di:

v garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità;

v assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE (v. infra); nonché

v mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

La finalità da ultimo richiamata, relativa al sostegno post Covid-19, non si rinviene nella prima previsione che ha introdotto il beneficio, cioè l’articolo 1, commi 124 e 125, della legge n. 160 del 2019, bensì nella previsione di cui all’articolo 1, comma 688, della legge n. 178 del 2020, con cui ne era stata disposta la proroga.

Dal momento che la disposizione in commento richiama le finalità di quest’ultima disposizione, deve quindi intendersi richiamata anche la finalità di fornire sostegno agli operatori in conseguenza della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Alla copertura degli oneri derivanti, quantificati in 200 mila euro per il 2023, si provvede, ai sensi del successivo comma 11-quaterdecies, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, utilizzando l’accantonamento relativo al MIT.

Rinviando al relativo dossier di documentazione per ulteriori dettagli, si ricorda in questa sede che la prima disposizione a prevedere il beneficio in parola è stata l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che, ai commi 124 e 125, ha disposto l’introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la regione siciliana in favore dei cittadini ivi residenti che rientrassero in almeno una delle seguenti categorie:

 

a)      studenti universitari fuori sede;

b)     disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

c)      lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro;

d)     migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro.

A tal fine, la disposizione richiamata ha stanziato 25 milioni di euro per il 2020 e, al comma 126, ha rinviato a un futuro decreto del MIT l’individuazione delle modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto e alle modalità e ai termini del rimborso.

A tali adempimenti si è provveduto con il decreto interministeriale MIT-MEF n. 561 del 2020.

L’articolo 1, comma 688, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha poi prorogato la validità di tale misura al 31 dicembre 2022, a tal fine autorizzando l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 689 ha modificato il comma 125 della legge di bilancio sopra citata, innalzando i limiti annui lordi di reddito delle categorie beneficiarie da 20 mila a 25 mila euro.

 

La misura rientra nella previsione di cui al citato articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, a mente del quale sono ipso iure compatibili con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, e che nel 2014 la Commissione europea, nella Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03), ha elencato tre requisiti cumulativi, la cui presenza determina il carattere sociale dell’aiuto, ossia:

1)      l’essere l’aiuto rivolto a favore di soggetti rientranti nella categoria dei consumatori finali;

2)      il carattere sociale dell’aiuto, che pertanto interessa determinate categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta, con l’ulteriore specificazione che “nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare […] isole […], l’aiuto potrebbe riguardare l’intera popolazione della regione interessata”;

3)      la concessione dell’aiuto “senza discriminazioni per quanto riguarda l’origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione”.

La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 che, all’articolo 51, stabilisce la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, degli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote", ricordando che, per la citata Comunicazione della Commissione (paragrafo 25, n. 27), rientrano nella nozione di “regioni remote” anche le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro.

La riconosciuta compatibilità con il mercato interno esenta tali aiuti dall'obbligo di notifica, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

1.      l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote;

2.      gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3.      gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4.      i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5.      l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili.

Per ulteriori informazioni relativamente alle misure sociali di supporto al trasporto aereo e alla disciplina della continuità territoriale aerea si rimanda al Tema “Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati e, segnatamente, ai paragrafi “La continuità territoriale aerea e gli oneri di servizio pubblico” e “Gli interventi di supporto al settore aereo e aeroportuale e altri interventi”.

 

 

 


Articolo 10, commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies
(Aggiudicazione interventi infrastrutturali finanziati)

 

 

L’articolo 10, ai commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies, introdotti durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga al 30 giugno del 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati dal decreto-legge n. 148 del 2017 (recente una serie di interventi caratterizzati dalla indifferibilità ed urgenza) e degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge n. 145 del 2018 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

 

I commi in questione, oltre a prevedere come nuovo termine per l'aggiudicazione quello del 30 di giugno del 2024, stabiliscono che all'attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministro delle in­frastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

Il medesimo decreto dovrà inoltre disciplinare le modalità di monitoraggio degli interventi e dei re­lativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

 


Articolo 10, comma 11-septiesdecies
(Concessionari autostradali)

 

 

L’articolo 10, comma 11-septiesdecies, introdotto in sede referente, prevede la trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei rispettivi piani economico-finanziari alle competenti Commissioni parlamentari.

 

L'articolo 10 comma 11-septiesdecies, introdotto in sede referente, modifica l'art. 15, comma 6-bis, della legge 166/2002, al fine di prevedere la trasmissione annuale dei rispettivi piani economico-finanziari (PEF) da parte dei concessionari autostradali alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 15, comma 6-bis, della legge 166/2002 ha previsto che a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.

Le concessioni autostradali sono regolate sulla base di convenzioni e relativi piani economico finanziari (PEF) e sono oggetto di aggiornamenti periodici allo scadere di ogni periodo regolatorio, di durata di cinque anni, in cui sono suddivisi i piani medesimi. Le procedure relative agli aggiornamenti quinquennali delle convenzioni, e relativi PEF, previste dalla normativa vigente, sono disciplinate dall'art. 43 del D.L. 201/2011.

L’art. 43 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 109/2018, prevede, al comma 1, che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Al comma 2 si specifica che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Il comma 2-bis prevede infine che nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.

 


Articolo 10-bis
(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

 

L’articolo 10-bis, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, sostituisce il quarto periodo del comma 143 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145), che, nella formulazione vigente, ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2023 dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, scaduti tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal PNRR.

Con l’intervento in esame la proroga fino al 31 marzo 2023 è disposta anche per gli interventi i cui termini sono scaduti a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.

 

I commi 139 e seguenti dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e s.m.i. hanno previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e hanno disciplinato la procedura per l’assegnazione dei contributi e i termini per la realizzazione delle opere.

In particolare, il comma 139 ha previsto, per le finalità indicate, l’assegnazione ai comuni di contributi nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Tali risorse sono state incrementate dal successivo comma 139-bis di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse previste dal citato comma 139 per l'annualità 2021, sono state ulteriormente incrementate (per un importo pari a 600 milioni di euro) dalla Sezione II della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Gli importi previsti per gli anni 2023 e 2024 sono stati poi ridotti di 150 milioni di euro per ciascun anno, ad opera del comma 4 dell’art. 28 del D.L. 17/2022, al fine di rafforzare la missione M5C2.21 riguardante gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 139-ter prevede che i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Relativamente alla disciplina per l’assegnazione dei contributi (per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente):

- il comma 140 disciplina la presentazione, da parte dei comuni, delle richieste di contributo al Ministero dell'interno. In particolare viene previsto che tali richieste siano comunicate entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine è stato fissato al 10 marzo 2022 (art. 3, comma 5-novies, lettera a), D.L. 228/2021);

- il comma 141 dispone, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale termine, per il contributo riferito all'anno 2022, è stato fissato al 31 marzo 2022 (art. 3, comma 5-novies, lettera b), D.L. 228/2021).

In attuazione della disposizione recata dal comma 141, le risorse relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono state assegnate, rispettivamente, con il decreto 30 dicembre 2019, con il decreto 23 febbraio 2021 e con il decreto 18 luglio 2022.

Il comma 143 prevede, nella formulazione vigente, che l’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse (emanato in attuazione del comma 141):

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

I suddetti termini sono stati prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter (art. 1-bis, comma 1, D.L. 228/2021). I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 10, comma 2-bis, del D.L. 176/2022).

 


Articolo 10-ter
(Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo)

 

 

L’articolo 10-ter¸introdotto durante l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manu­fatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen­tari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della mate­ria previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti me­desimi.

 

Per quanto attiene al tema del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo si rinvia, per approfondimenti, a quanto contenuto nella scheda di lettura, del presente dossier, relativa all'articolo 10-quater.


Articolo 10-quater
(Tavolo tecnico e proroga di termini in tema di
concessioni su beni demaniali)

 

 

E’ istituito un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell’art. 2 della legge sulla concorrenza 2021). Il tavolo deve definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica trasfrontaliera.

Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell’art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022; e del termine entro cui il Ministro IT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall’art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118. 

Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

 

Più nel dettaglio, l’art. 10-quater, inserito dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e d’indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali.

 

Compongono il tavolo tecnico rappresentanti dei Ministeri:

Ø  dell’Economia e delle finanze;

Ø  delle Infrastrutture e trasporti;

Ø  della Protezione civile e del mare;

Ø  delle Imprese e del made in Italy;

Ø  dell’Ambiente;

Ø  degli Affari regionali e delle autonomie;

Ø  degli Affari europei;

Ø  del Turismo.

 

Compongono il tavolo altresì un rappresentante delle regioni e uno per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

La disposizione specifica che ai componenti il tavolo non è dovuto alcun compenso o rimborso, sotto nessuna forma o denominazione.

 

Il compito fondamentale del tavolo tecnico è di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che deve essere eseguita sulla base dell’art. 2 della legge sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022), al cui dossier per maggiori ragguagli si rinvia. Si veda anche supra, in questo dossier, il commento all’art. 1, comma 9 della legge di conversione.

 

Più in particolare, il tavolo deve definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.

 

Tali elementi, oggetto della valutazione del tavolo, sono - in sostanza - quelli rinvenibili nella direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein) e nella sentenza della Corte di giustizia del nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, c.d. Promoimpresa come indici della necessità per ciascuno Stato membro di prevedere procedure competitive volte ad assicurare la concorrenza nello sfruttamento economico dei beni pubblici. In argomento, si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, nn. 17 e 18 del 2021.   

 

Onde consentire al tavolo tecnico lo svolgimento dei suoi compiti, il comma 3 dell’art. 10-quater dispone:

-         la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025

o   del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 (rectius: 31 dicembre 2024, a mente dell’ulteriore modifica introdotta dal Senato) in presenza delle ragioni oggettive, previste nell’art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022.

 

Per comodità, si richiama che le ragioni oggettive che – a norma del menzionato art. 3, comma 3 – consentivano di fruire del più ampio termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, oggi tutto scalato di un anno) per espletare le procedure competitive di affidamento sono, in via esemplificativa:

i)                    la pendenza di contenziosi;

ii)                  le difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara;

 

o   del termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall’art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118. 

 

-         la persistente efficacia delle concessioni in essere fino alla data del rilascio delle nuove concessioni.

 


Articolo 11, comma 1
(Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico)

 

 

L’articolo 11, comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l’anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

 

Nello specifico, il comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l’anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, come disposto dall’art. 17-octies, comma 3, del D.L. 80/2021.

In materia, il comma 2 dell’art. 17-octies, del D.L. 80/2021, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, prevede presso ogni Commissario, fino al 31 dicembre 2026, l’istituzione di un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità. Lo stesso comma 2 precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021, che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il previgente comma 3 dell’articolo 17-octies, del D.L. 80/2021, ai fini dell’attuazione del comma 2, dispone che l’ex MITE (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) è autorizzato per l’anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare funzionalmente ai suddetti Commissari, sulla base della tabella 1 dell’Allegato IV-bis del D.L. 80/2021.

Si dispone, in particolare, che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate previste dall’art. 10 del D.L. 44/2021, ed anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Nel corso della XVIII legislatura si sono registrati numerosi interventi normativi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, a partire da una riorganizzazione della governance del settore. È stato inoltre approvato, con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019, il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, a cui è stato destinato un volume di risorse disponibili pari a circa 14,3 miliardi di euro. Ulteriori risorse sono state finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio con una serie di provvedimenti (in particolare con le leggi di bilancio) nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per approfondire si rinvia al tema web “Dissesto idrogeologico” sul sito della Camera dei deputati.


Articolo 11, commi 2 e 3
(Assunzioni presso Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)

 

 

L’articolo 11, comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all’area II, posizione economica F2 presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3, invece, prevede una proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero.

 

In merito a quanto previsto dal comma 2 è utile ricordare preliminarmente che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica era stato autorizzato, per  il  triennio  2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area  III, posizione economica F1, e di  50  unità  appartenenti  all'Area  II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola  secondaria di secondo grado.

Si prevedeva, contestualmente, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero.

A seguito della nuova articolazione del Ministero, l’art. 5 del decreto-legge n. 104 del 2019 ha previsto l’incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa.

Con le disposizioni di cui all’art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 è stato disposto il differimento del termine per l’assunzione di 50 unità appartenenti all’Area II, al triennio 2020-2022.

 

In considerazione del fatto che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, le procedure concorsuali non sono state perfezionate, è necessario un ulteriore differimento del termine al triennio 2022-2024.

 

Con riferimento, invece, alle procedure di reclutamento avviate per un numero di 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, sono state inquadrate nei ruoli del Ministero n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso.

L’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha disposto il differimento al 2021-2023 del termine per l’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all’area III posizione economica F1.

Con riferimento invece alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali si segnala che è stata avviata una procedura per 10 unità con corso concorso SNA pubblicato in GU 50 del 30 giugno 2020, di cui 7 posizioni autorizzate dall’articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, dovendosi completare il reclutamento delle unità di personale dirigenziale previste dall’articolo, 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, risulta necessario utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell’arco temporale 2019-2021 e avere, pertanto, uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2022-2024 anche per le posizioni dirigenziali di livello non generale previste dalla medesima disposizione.

 

Come rilevato in precedenza, il comma 3 dell'articolo 11 reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

 

A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale.

 La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50% a favore di soggetti che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

 

In considerazione del mancato perfezionamento delle procedure di assunzione, per le medesime ragioni che hanno motivato la proroga delle altre assunzioni presso il Mase, di cui al presente articolo, vi è la necessità, come emerge anche dalla relazione illustrativa, di un differimento del termine al triennio 2022-2024.


Articolo 11, comma 4
(Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

 

 

L’articolo 11, comma 4, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

 

Il termine finora vigente del 31 dicembre 2022 era stato già prorogato dal decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021), indi dall'art. 13, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 228 del 2021 (convertito dalla legge n. 15 del 2022).

 

La disposizione reca novelle all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito dalla legge n. 44 del 2019).

Tale articolo 12 disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti e necessari per lo stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale – SIN, per le procedure di bonifica ambientale.

Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.

 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 12 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di seguito "Ministero") ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizza le previste attività entro il 31 dicembre 2023 (secondo la novella in esame). 

 

Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso qui novellato, prevede l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti per la bonifica dello Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta di risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti.

Il medesimo comma 5 prevede che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuino ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023 (secondo la novella in esame).

 

Si ricorda che l'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al Ministero di avvalersi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.

In base al D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 ("Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300"), sono disciplinati, tra l’altro, le attribuzioni, i compiti e i poteri sostitutivi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. In particolare, i Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere, qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi.

 

Si ricorda, inoltre, l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019,  ha attribuito al Prefetto di Genova, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi da 4 a 4-quater, del D.L. n. 67/1997 (cd. sblocca cantieri, convertito dalla legge n. 135 del 1997), ossia:

§  l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione;

§  l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

 

Il medesimo comma 1 dell'art. 12 attribuisce, altresì, al Prefetto di Genova le seguenti facoltà:

§  procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

§  adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;

§  avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi;

§  avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.

 

Oltre all'individuazione dei compiti del Ministero e dei poteri del Prefetto di Genova, l'articolo 12 dispone, tra l'altro, circa i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative.

Per un approfondimento sui contenuti dell'articolo 12 non trattati nella presente scheda, si rinvia, per brevità, al dossier di documentazione sull'A.S. n. 1249 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019) dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

 

 

La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.

Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone S.p.A. - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani S.p.A. nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.

Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.

Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.

Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al  Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.

Il Sito di interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani è stato perimetrato con decreto del Ministero Ambiente del 8 luglio 2002.

L’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani” tra il Ministero della Transizione Ecologica, il Prefetto di Genova ex decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni con la legge 21 maggio 2019, n. 44 e la Regione Liguria è stato sottoscritto in data 8 aprile 2021 per un importo pari a € 14.844.288,75 (fonte: scheda SIN Cogoleto – Stoppani sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).


Articolo 11, comma 5
(Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 11, comma 5, proroga di un anno il termine, previsto dall’art. 17-bis del D.L. 152/2021, per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.

 

L’articolo 17-bis del D.L. 152/2021 ha previsto l’adozione – entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati – di uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) con cui sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (v. infra).

Il comma in esame proroga di un anno il termine citato. Poiché la legge di conversione del D.L. 152/2021 (legge 29 dicembre 2021, n. 233) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022[30], il termine per l’adozione dei citati decreti ministeriali risultante dalla proroga in esame è fissato al 1° gennaio 2024.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la proroga si rende necessaria in quanto l’attività di riperimetrazione in questione, “particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascun SIN, pur essendo stata avviata nel 2022 …, necessita di una proroga di un anno per completare le attività”. La stessa relazione fornisce una descrizione dettagliata delle attività svolte nel corso del 2022.

 

 

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

In particolare l’art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN). Il comma 2 di tale articolo dispone che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;

f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Si ricorda altresì che il comma 2-bis dispone che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42.

La relazione illustrativa ricorda che “ad oggi risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è disponibile una pagina dedicata all’anagrafica dei Siti di interesse nazionale (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/) dalla quale è possibile accedere, per ciascun sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita”.

In merito all’attività di perimetrazione, la medesima relazione sottolinea che “la perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843)”.


Articolo 11, comma 6
(Piani di azione e informazioni di sintesi per la gestione del rumore ambientale)

 

 

L’articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini fissati dal d.lgs. 194/2005 e relativi all’elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall’UE.

 

Ai fini della comprensione delle proroghe in esame è opportuno richiamare il quadro normativo vigente.

Con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, si è provveduto al recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Come evidenziato nell’art. 1 del medesimo decreto, le disposizioni in esso recate sono volte a:

§  evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale (quindi non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari);

§  definire le competenze e le procedure per:

- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;

- l'elaborazione e l'adozione di piani di azione, basati sui risultati della citata mappatura, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

- assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

 

In accordo con la direttiva il decreto legislativo n. 194 ha previsto una prima fase di elaborazione dei piani di azione da realizzare nel 2008 e successivi aggiornamenti quinquennali. In particolare, in relazione alle scadenze nell’anno in corso o prossime venture l’articolo 4 del decreto prevede l’elaborazione e la trasmissione, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati nonché per gli assi stradali e ferroviari principali (v. infra).

Il Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE, ha modificato la direttiva, in relazione all’elaborazione dei citati piani, stabilendo che le rielaborazioni dei piani che “dovrebbero essere effettuati nel 2023, sono posticipati e il nuovo termine sarà il 18 luglio 2024” (art. 8, paragrafo 5). Lo stesso Regolamento ha riscritto il paragrafo 2 dell’art. 10 della direttiva, che ora dispone, tra l’altro, che gli Stati membri provvedono affinché le sintesi dei piani di azione di cui all'allegato VI (recepito dall’allegato 6 del d.lgs. 194/2005) devono essere trasmessi alla Commissione europea entro sei mesi dalla data indicata dall’art. 8 (quindi entro il 18 gennaio 2025).

Si ricorda in proposito che l’allegato 6 reca un lungo elenco di informazioni da trasmettere alla Commissione europea per gli agglomerati nonché per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali. Tale elenco include, in particolare, le sintesi dei piani di azione adottati per la gestione del rumore delle zone e delle infrastrutture citati.

Occorre inoltre richiamare le definizioni recate dall’art. 2 del d.lgs. 194/2005, secondo cui si intende per:

- «agglomerato»: un’area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

- «aeroporto principale», un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;

- «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

- «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le proroghe recate dal comma in esame sono consequenziali a quelle stabilite dal Regolamento 2019/1010/UE e si rendono necessarie per adeguare i termini riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Di seguito si illustra il dettaglio delle diverse proroghe disposte dal comma in esame.

 

La lettera a), numero 1), del comma in esame, proroga di un anno, vale a dire dal 18 aprile 2023 al 18 aprile 2024, il termine previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 194/2005, entro il quale:

- l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche, elabora e provvede alla trasmissione alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico, nonché delle informazioni sintetiche previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per gli agglomerati;

- le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica, elaborano e provvedono alla trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico e delle sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per gli assi stradali e ferroviari principali.

Tale proroga è compatibile con il nuovo termine, addirittura successivo (18 luglio 2024), previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE.

 

La lettera a), numero 2), proroga di un anno, vale a dire dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il termine previsto dall’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. 194/2005, entro il quale le società e gli enti gestori delle infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, provvedono alla trasmissione al Ministero dell'ambiente dei piani d'azione per la gestione dell’inquinamento acustico e delle sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo per tali infrastrutture.

Tale proroga è perfettamente in linea con l’identico termine previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE.

 

La lettera a), numero 3), differisce dal 18 ottobre 2022 al 18 giugno 2023, il termine previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. 194/2005, entro il quale, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti in agglomerati, devono essere trasmessi i piani d'azione per la gestione dell’inquinamento acustico e le sintesi previste dall'allegato 6 al medesimo decreto legislativo.

 

La lettera b), proroga di un anno, dal 18 gennaio 2024 al 18 gennaio 2025, il termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005, entro il quale il Ministero dell’ambiente deve comunicare alla Commissione europea:

- i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6;

- nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Tale proroga è perfettamente in linea con l’identico termine previsto dal Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE (v. supra).

 

Si fa notare che tutti i termini illustrati in precedenza fanno riferimento ad adempimenti periodici che, in base al disposto del d.lgs. 194/2005, devono essere ottemperati ogni 5 anni. Di conseguenza le proroghe recate dal comma in esame investono anche le successive scadenze quinquennali, che di conseguenza slittano tutte di un anno.


Articolo 11, comma 7
(Proroga termini Polo industriale di Piombino)

 

 

L’articolo 11, al comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga di 1 anno, al 30 giugno 2024 il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 

In particolare, il comma 7 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall’articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del D.L. n. 34 del 2019 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), con riferimento ai soli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014, che ha destinato 50 milioni di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

Tale proroga di un anno è finalizzata ad escludere il definanziamento degli interventi qualora non sia intervenuta, entro la suddetta data del 30 giugno 2023, l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 

La delibera CIPE n. 47 del 2014 ha assegnato alla Regione Toscana 50 milioni di euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione – ciclo di programmazione 2014-2020 per interventi di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, nell’ambito dell’Accordo di Programma del 24 aprile 2014, concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale relativamente all’Asse I, azione 2 per la messa in sicurezza operativa della falda e del suolo.

Trattandosi di interventi finanziati a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), sono assoggettati alla normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo stesso, come da ultimo ridefinite dall’articolo 44 del D.L. n. 34/2019.

Nello specifico, l’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione di “Piani di sviluppo e coesione (PSC)” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane[31], grazie ad una complessiva riclassificazione dei precedenti documenti di programmazione del Fondo sviluppo e coesione ancora attivi, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione. Nei singoli PSC sono state consolidate le risorse 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 afferenti:

·         gli interventi dotati di progettualità esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario (co. 7, lett. a);

·         gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022[32] (lettera b).

Per quanto riguarda il concetto di “obbligazione giuridicamente vincolante – (OGV)” il punto 2.3 della delibera n. 26/2018 stabilisce, in linea generale, che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

 

Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati con le risorse del Fondo è stato esteso fino al 30 giugno 2023 dall'articolo 56 del D.L. n. 50/2022 (attraverso l'inserimento del comma 7-bis nell'art. 44 del D.L. n. 34/2019) nel caso di interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro per i quali, pur risultando la mancanza di OGV a giugno 2022, sia intervenuta entro il 30 novembre 2022 una apposita delibera del CIPESS, volta a definire un cronoprogramma finanziario e procedurale, con specifici obiettivi (iniziali, intermedi e finali) e termini temporali di conseguimento, finalizzato ad evitare il definanziamento dell'intervento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi.

Non si dà luogo al definanziamento qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti (terzo periodo del comma 7-bis).

Con riferimento specifico agli interventi strutturali individuati dal CIPESS ai sensi dell’articolo 56 del D.L. n. 50/2022, per i quali il termine per l’assunzione delle OGV è differito al 30 giugno 2023, per essi il comma 7-bis ha introdotto una nuova definizione di OGV, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.L. 77/2021.

Pertanto, per tali interventi, l’obbligazione giuridicamente vincolante che al 30 giugno 2023 ne impedisce il definanziamento, non può più considerarsi validamente assunta con l’approvazione della proposta di aggiudicazione (ex punto 2.3. della delibera CIPE n. 26/2018), ma è richiesta la stipulazione del contratto.

Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni, per i quali il cronoprogramma procedurale dettato dal CIPESS prevede il ricorso a plurime procedure di affidamento dei lavori, l’ultimo periodo del comma 7-bis dispone che i termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell’intero intervento.

Con la medesima delibera CIPESS di novembre 2022, di cui al comma 7-bis, sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e a quelli sottoposti a regime di commissariamento governativo[33], per i quali non si applica il termine del 31 dicembre 2022 ai fini dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Per tutti gli altri interventi diversi da quelli considerati ai commi 7-bis e 7-ter, resta fermo il principio del definanziamento qualora essi non generino obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022 (comma 7-quater dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019).

Si segnala che nella seduta del 27 dicembre 2022 il CIPESS, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 56 del D.L. n. 50 del 2022, ha approvato la ricognizione degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) aventi valore finanziario superiore a 25 milioni, corredati dai relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali, per i quali le OGV sono state differite al 30 giugno 2023. Sono stati altresì indicati gli interventi infrastrutturali sotto posti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

La delibera non risulta ancora pubblicata in G.U.


Articolo 11, commi 8 e 8-bis
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

 

 

L’articolo 11, al comma 8, proroga fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Precisa, inoltre, che tale sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza. Al successivo comma 8-bis prevede che le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023 per il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, pari a 220 milioni di euro, siano destinate prioritariamente per finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza.

 

L’articolo 11, comma 8 proroga di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il periodo durante il quale è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Detta sospensione è stata disposta a decorrere dal 10 agosto 2022 dall’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022, modificato dalla disposizione in commento. Il successivo comma 2 prevede l’inefficacia anche dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate alla medesima data.

Tale disposizione, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è coerente con la finalità di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, – si legge – è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi del 2023).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5 del d.lgs. n. 210/2021[34] prevede, al comma 5, che i clienti finali[35] abbiano il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. Il comma 6 prevede che, nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.

L'articolo 10 della direttiva UE 2019/944 prevede, al paragrafo 4, che i clienti finali ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

L'articolo 13 (Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche) del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in vigore dal 1° luglio 2022, approvato dall'ARERA, prevede che, qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dia comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore (co. 1). In base al co. 2, la comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Il comma 3 stabilisce che la comunicazione di cui al comma 1 contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, deve recare un insieme di informazioni dettagliate nel comma in esame.

 

L’articolo 11, comma 8, integra poi il testo dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022 prevedendo che la sospensione non si applichi alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse. Ciò deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

La disposizione, secondo la relazione illustrativa, intende fornire un chiarimento sull’ambito di applicazione della sospensione disposta dal D.L. n. 115/2022, così da contemperare le esigenze di tutela dei consumatori con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica. Tale chiarimento è reputato necessario per tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodity energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell’energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli ultimi anni e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi sette volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, secondo la relazione illustrativa, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette ex lege a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesso definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. La relazione chiarisce poi che la sospensione disposta dal D.L. n. 115/2022 non intende compiere un “congelamento” dei prezzi al cliente finale, quanto un intervento di tutela contrattuale volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole (resa più vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) del rapporto dinnanzi a modifiche unilaterali dell’impresa.

La relazione illustrativa, dunque, descrive la disposizione di cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo del D.L. n. 198/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, alla stregua di una norma di interpretazione autentica, chiarificatrice dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022 e dunque con efficacia retroattiva. Si valuti, a tal proposito, l’opportunità di precisare l’efficacia retroattiva della disposizione in commento.

 

Infine, con un emendamento approvato dalle commissioni in sede referente, è stato introdotto il comma 8-bis, che modifica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 24 della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), istitutiva di un fondo, con una dotazione pari a 220 milioni di euro per il 2023, finalizzato al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

In particolare, si è previsto che, fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, l’Arera individui le risorse da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul fondo prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza. Sempre l’Arera è chiamata a prevedere al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di detti importi.

Detti servizi sono disciplinati, per quanto attiene al settore gas, dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), da ultimo modificato con deliberazione Arera 735/2022/R/com. Essi sono forniti da operatori (FUI e FDd) selezionati con procedure concorsuale effettuate dall’Acquirente Unico.

Il servizio di ultima istanza ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell’esercente la vendita). I prezzi praticati nell’ambito del servizio di fornitura di ultima istanza sono finalizzati a incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato.

Il meccanismo di reintegrazione morosità FUI, previsto a copertura delle perdite sostenute dal fornitore, è disciplinato dall’articolo 31-quinquies del TIVG, con onere a carico del Conto per i servizi di ultima istanza, finanziato – di norma – dagli oneri generali di sistema pagati dalla generalità degli utenti in tariffa.

Il servizio di default distribuzione, istituito con la deliberazione ARG/gas 99/11, invece, garantisce la continuità della fornitura per un periodo transitorio quando il cliente resta senza fornitore per cause ad egli imputabili (es. morosità) o qualora non esista un soggetto disponibile ad erogare il servizio di ultima istanza (ad esempio, è andata deserta la gara per la selezione ovvero il fornitore di ultima istanza ha già impegnato l’intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l’incarico). Anche il fornitore del servizio di default distribuzione partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità ai sensi dell’articolo 37 del citato TIVG.

Si rammenta che dal 1° gennaio 2023, in base all’articolo 2 del D.L. n. 115/2022, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. Per clienti vulnerabili si intendono i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.


Articolo 11, comma 8-ter
(Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

 

 

Il comma 8-ter dell’articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.

 

La proroga in esame interviene sul termine previsto nell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.

Tale facoltà, concessa dal citato ultimo periodo fino al 31 dicembre 2023, in virtù della proroga in esame potrà quindi essere esercitata fino al 30 giugno 2024.

 


Articolo 11, comma 8-quater
(Impianti fotovoltaici e smaltimento materiali a fine vita)

 

L’articolo 11, comma 8-quater, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023.

 

 

A tale proposito è utile ricordare come il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ha incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione delle normative RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ponendo a carico del detentore dell’apparecchiatura (il Soggetto Responsabile dell’impianto per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia) specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.

 

Il suddetto decreto, inoltre, stabilisce che i RAEE fotovoltaici provenienti da nuclei professionali sono i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW; al di sotto di tale valore, gli impianti sono considerati di tipologia domestica.

 

Per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei decreti cosiddetti “Conto Energia” è previsto il trattenimento da parte del GSE, a partire dagli incentivi erogati, delle quote a garanzia della corretta gestione del fine vita dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici. Il valore della quota trattenuta dal GSE è pari a 10 € per ogni modulo per tutte le fattispecie di impianto, sia domestico che professionale. 

 

I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono decidere, in alternativa al processo di trattenimento quote del GSE, di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Qualora si intenda aderire all'opzione del D.lgs. 118/2020, la quota da versare per ogni singolo modulo al Sistema Collettivo è del medesimo importo (10 €) rispetto a quello stabilito dal GSE.

 

In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, pertanto, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali entro il 30 giugno 2023.


Articolo 11, commi 8-quinquies e 8-sexies
(Contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)

 

 

I commi 8-quinquies e 8-sexies dell’art. 11, introdotti durante l'esame in sede referente, prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti (dalla legge di bilancio 2021) per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

 

La proroga disposta dal comma 8-quinquies interviene sul termine previsto dal comma 701 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Tale comma 701 dispone che – per l’accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Lo stesso comma precisa che la durata di tali contratti non può essere superiore al 31 ottobre 2023. Tale termine, che viene prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma 8-quinquies in esame, era inizialmente fissato al 31 dicembre 2021 ed è stato poi così modificato dall’art. 7, comma 3, del D.L. 120/2021.

Il successivo comma 702 -  non sottoposto a modifiche dall'intervento in esame - prevede che per le finalità sottese al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704 (pari a 35 milioni di euro fino al 2021). In attuazione di tale disposizione, al riparto si è provveduto con il D.P.C.M. 2 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 183 del 2021) che ha ripartito 7,36 milioni di euro dei 35 milioni complessivamente disponibili.

Si fa notare che l’art. 7, comma 3, del D.L. 120/2021, oltre a prorogare la durata dei contratti in questione fino al 31 dicembre 2023, ha dettato le necessarie norme di copertura. In particolare tale comma dispone che all'onere derivante dalla proroga, pari a 14,72 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,26 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 8-sexies disciplina la copertura degli oneri risultanti dalla proroga disposta dal comma precedente, disponendo che vi si provvede:

- nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate dal comma 704 della legge di bilancio 2021 (pari a 35 milioni di euro);

- nel rispetto del riparto di una quota di tali risorse effettuato con il D.P.C.M. 2 luglio 2021 (v. supra).

 

Lo stesso comma precisa che resta ferma la durata non superiore a 3 anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

 


Articolo 11, comma 8-septies
(Recupero dei rifiuti nei cementifici)

 

 

Il comma 8-septies dell’art. 11, introdotto durante l'esame in sede referente, differisce fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia della disposizione transitoria (applicata fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

 

Il differimento previsto dal comma in esame interviene sull’efficacia della disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022.

Tale ultima disposizione prevede – al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento – che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Si ricorda che, in base all’allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), che elenca le operazioni di recupero dei rifiuti, l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il comma 5-bis precisa che la deroga in esso prevista:

- si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

- si applica fino al 31 dicembre 2022 (tale termine viene differito dal comma in esame fino al 31 dicembre 2023);

- opera a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (previsti dall'art. 26-bis del D.L. 113/2018).

 


Articolo 11, comma 8-octies
(Biogas)

 

 

L’articolo 11, comma 8-octies, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il termine originariamente previsto per l'adozione del decreto incentivante era stato originariamente stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.

 

A tale riguardo si ricorda come l'articolo 11 del decreto legislativo n. 199 del 2021 aveva disciplinato le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, stabilendo che il sostegno potesse avvenire mediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel caso di impianti di produzione dì biometano realizzati per l'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento) o, qualora il biometano sia usato per i trasporti, mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo.

Era infine prevista, per l'appunto, l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore, da definire con decreto del Ministro della transazione ecologica (oggi Ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica) da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema.

Lo stesso decreto dovrà disciplinare complessivamente gli incentivi per il biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

La disposizione rientrata nel set di misure di semplificazione e accompagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare".

 

La disposizione in commento, infine prevede che la misura incentivante di cui al decreto ministeriale, di cui sopra, possa riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea.


Articolo 11, comma 8-novies
(Sicurezza energetica nazionale)

 

 

L’articolo 11, comma 8-novies, introdotto durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, interviene, al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, sulla disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022.

In particolare si prevede che gli interventi di cui al richiamato articolo 5-bis, e di cui si dirà in seguito, possano essere utilizzati non solo esclusivamente durante il periodo emergenziale, ma fino al 31 marzo 2024.

 

A questo proposito è opportuno, quindi, ricordare come il menzionato articolo 5-bis, reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022- 2023. Lo stesso articolo per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga ai più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa.

 

Il programma degli interventi delineati dall'articolo 5-bis, inoltre, può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente   durante   il    periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.

Sulla base di quanto previsto dalla disposizione in commento, l'utilizzo di tali impianti potrà proseguire fino al 31 marzo 2024.


Articolo 11, comma 8-decies
(Misure straordinarie in favore di comuni,

città metropolitane, unioni di comuni e province)

 

 

Il comma 8-decies dell’art. 11 consente di destinare fino a tutto il 2023 alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali.

 

L’art. 11, comma 8-decies, introdotto dal Senato, proroga a tutto il 2023 la possibilità per comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province di destinare alle spese per energia elettrica e gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità e gli importi per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti.

 

Si tratta di una modifica che incide solo sul criterio di cassa. Essa interviene sull’art. 40-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 che consente la menzionata destinazione per il solo anno 2022 e per i soli importi accertati per competenza nell’esercizio 2022, con esclusione degli arretrati. La novella tocca – giova ripetere - solo il periodo di utilizzo delle risorse rivenienti dalle sanzioni (cioè sulla cassa) ma non quello di competenza dell’accertamento delle violazioni, che resta il 2022.

 


Articolo 11, comma 8-undecies
(Qualifica rifiuti inerti)

 

 

L’articolo 11, comma 8-undecies, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, interviene sul termine di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 152 del 2022.

 

In particolare, giova ricordare come il sopracitato decreto ministeriale stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi del Codice dell’ambiente.

 

Lo stesso decreto, all'articolo 7, stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) valuti l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

 

La disposizione in commento, pertanto, proroga di ulteriori sei mesi, il termine previsto dall'articolo 7 del sopra descritto decreto ministeriale.

 


Articolo 12, comma 1
(Proroga del termine dell’amministrazione
straordinaria dell’Alitalia)

 

 

Viene disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2023 della gestione commissariale dell’Alitalia, con destinazione in prededuzione in favore dello Statoanche per la voce degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi - dei relativi proventi, al netto dei costi.

 

In dettaglio, il comma 1 modifica l’articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis, convertito con modificazioni dalla n. 106 del 2021), che ha disciplinato alcuni aspetti dell’attività di liquidazione di Alitalia S.p.A., in particolare consentendo fino al 31 dicembre 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022, di calcolare i proventi dell’attività liquidatoria di Alitalia al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria (ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 11-quater). La ratio della norma è consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte ai costi e agli oneri dell’attività di liquidazione.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 11-quateroltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto a beneficio del gruppo Alitalia SAI, aveva disposto la prosecuzione dell’attività delle società interessate, nelle more della decisione della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA S.p.A.

 

In questo ambito, il comma 8, che viene qui modificato, ha individuato i presupposti per far dichiarare la cessazione dell’esercizio dell’impresa delle società del gruppo Alitalia SAI e disposto che a far data dal decreto di revoca dell’attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegua, con finalità esclusivamente liquidatoria e i relativi proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. Inoltre, per effetto di un’aggiunta da parte del Senato, la prededuzione assiste i crediti dello Stato verso l’Alitalia in amministrazione straordinaria anche per la voce della restituzione dei contributi ritenuti dalla Commissione europea aiuti di Stato illegittimi.

 

Si ricorda altresì che il comma 9 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo volto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali.


Articolo 12, comma 1-bis
(Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 12, introdotto in sede referente, posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati)  per cui - con riferimento all’anno 2022 - spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

A tal fine, le disposizioni in commento modificano l’articolo 1, comma 1055 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

 

Occorre sinteticamente rammentare, rinviando al sito della documentazione parlamentare e al sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy per informazioni più dettagliate, che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, l'ammontare dell'investimento e l'annualità, coprendo gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge n. 178 del 2020), nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, ha esteso la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.

Sulla disciplina sono poi intervenuti:

-          il decreto-legge proroga termini 2022 (articolo 3-quater del decreto-legge n. 228 del 2021) che ha ampliato i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), a specifiche condizioni;

-          la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44 della legge 234 del 2021) che ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d'imposta occupandosi del triennio 2023-2025;

-          il decreto-legge n. 4 del 2022 che ne ha perfezionato l'operatività rispetto agli obiettivi del PNRR;

-          il decreto-legge n. 50 del 2022 che ha elevato la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, effettuati nel 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023);

-          la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 423 della legge n. 197 del 2022) che ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili per cui spetta credito di imposta riferito al 2022 (il quale si applica con aliquote differenziate in ragione delle quote di investimento effettuato), con riferimento agli investimenti in strumentali nuovi (beni materiali tecnologicamente avanzati), a specifiche condizioni; il termine viene ulteriormente prorogato dal comma 1-ter dell’articolo 12, per cui si rinvia alla relativa scheda di lettura;

 

Per quanto specificamente concerne la norma in esame, si ricorda che con riferimento agli investimenti cd. altri beni strumentali, materiali e immateriali, più precisamente quelli diversi dai beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (rispettivamente individuati all’allegato A e all’allegato B della legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016), la legge di bilancio 2021 attribuisce (articolo 1, comma 1055 della legge n. 178 del 2020) per gli investimenti effettuati nel 2022 un credito di imposta pari al 6%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Le norme vigenti riconoscono il credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Le disposizioni in esame posticipano dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per l’effettuazione degli investimenti in “altri beni strumentari” agevolabili al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 


Articolo 12, comma 1-ter
(Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali nuovi)

 

 

La disposizione in esame proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

 

L'articolo 12, comma 1-ter, estende al 30 novembre 2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

?        nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

?        nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

?        nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Originariamente, l'agevolazione era riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 30 giugno 2023, termine esteso dalla legge di bilancio 2023 al 30 settembre 2023 e dalla novella in esame al 30 novembre 2023.

 

È bene ricordare che l'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di bilancio 2021, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili, ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

 


Articolo 12, comma 2
(Contratto nazionale di servizio RAI)

 

 

L’articolo 12, comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente.

 

Quale premessa normativa, può ricordarsi come il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (recato dal decreto legislativo n. 177 del 2005) preveda all'articolo 45, comma 1 (come modificato dall'articolo 1 della legge n. 220 del 2015) che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia affidato per concessione ad una società per azioni, la quale lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico (secondo l'intestazione di allora), previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali (e provinciali, per le province autonome di Trento e di Bolzano), con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni, nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il D.P.C.M. 28 aprile 2017 ha disposto la concessione in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale (a decorrere dalla data del 30 aprile 2017).

Il conseguente contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. - riferito al quinquennio 2018-2022 - è stato approvato con il comunicato di quel Ministero del 7 marzo 2018, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale, con decorrenza della prevista durata quinquennale dal giorno successivo (8 marzo).

Siffatto contratto di servizio ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (l'offerta attraverso le diverse piattaforme; la realizzazione dei contenuti editoriali; l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale; la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio).

Dunque a marzo 2023 è previsto cessare il contratto riferito al quinquennio 2018-2022.

È su tale scadenza che agisce la disposizione in esame, posticipandola al 30 settembre 2023.

Entro tale termine, dovrà concludersi il procedimento di approvazione del nuovo contratto nazionale di servizio, per il quinquennio 2023-2027.

L'esigenza di posporre la cessazione degli effetti del contratto in scadenza si intende sulla scorta degli adempimenti in ordine alla stipulazione del nuovo contratto, previsti dalla legge n. 220 del 2015 (recante “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”).

Di quella legge, l'articolo 5, comma 6 - espressamente richiamato dalla disposizione in esame - prevede infatti che il Ministero (dello sviluppo economico, lì è scritto: l'intestazione è stata mutata in “Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 2 del decreto-legge n. 173 del 2022) trasmetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. La Commissione parlamentare rende indi il prescritto parere sullo schema di contratto.

Per consentire alla Commissione parlamentare lo svolgimento delle sue attività, è disposta una posticipazione - al 30 settembre 2023 - degli effetti del contratto nazionale di servizio fin qui vigente.


Articolo 12, comma 2-bis
(Bonus TV e decoder)

 

 

L’articolo 12, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, prevede che fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

 

A tale riguardo è opportuno ricordare come i commi da 480 a 485 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 avevano previsto il rifinanziamento del cosiddetto bonus tv e decoder dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205).

La finalità dell’intervento era, quindi, quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Per approfondimenti sul cambio di tecnologia per le apparecchiature televisive si veda il paragrafo “il cambio di tecnologia degli apparecchi televisivi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

A tale riguardo è utile ricordare anche come l’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva previsto un contributo relativo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva assegnando 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022.

 

In attuazione della citata disposizione era stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 che aveva definito le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il decreto citato prevedeva l’assegnazione di un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

 

Si era prevista, inoltre, una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder che abbiano un’età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

 

Tale attività, secondo quanto previsto, doveva essere realizzata nell’ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. nell’ambito delle iniziative finalizzate ad agevolare l’inclusione degli utenti che si trovino in una situazione di divario digitale. In particolare si prevedeva che Poste italiane S.p.a. potesse procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico degli apparati realizzati dai produttori con i quali Ministero dello sviluppo economico doveva stipulare delle apposite convenzioni, provvedendo quindi alla consegna presso il domicilio degli aventi diritto che ne facciano richiesta dei decoder idonei alla ricezione dei programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi previsti.

 

Sulla base, quindi, di quanto previsto dalle disposizioni in commento, il fornitore del servizio universale postale potrà procedere, fino alla data del 31 dicembre 2023, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

 


Articolo 12, comma 3
(Contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica)

 

 

L’articolo 12, comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus).

 

In dettaglio, il comma 3, primo periodo, dispone che la misura di cui all’articolo 2, comma 1, lett. f-bis) del DPCM 6 aprile 2022, sia estesa alle annualità 2023 e 2024: si tratta del contributo, concesso per il 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici. Il contributo previsto è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

 

Si ricorda che la citata lett. f-bis) è stata introdotta dal DPCM 4 agosto 2022 (adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 e che ha modificato in tal senso il precedente DPCM del 6 aprile) ed il DPCM stesso ha stanziato a tal fine, per l’anno 2022, risorse per 40 milioni di euro.

 

Inoltre, base al secondo periodo del comma 3, le risorse già assegnate dal DPCM 6 agosto 2022, per gli anni 2023 e 2024, alla concessione di contributi c.d. ecobonus per gli acquisti dei soli autoveicoli elettrici nuovi vengono conseguentemente ridotte di 40 milioni di € per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in modo da consentire la copertura finanziaria della disposizione del primo periodo in commento. La riduzione delle risorse opera solo per quelle relative al contributo per gli autoveicoli elettrici (di cui alla lett. a) dell’art. 2, comma 1 del DPCM) e non per quelle relative alle successive lett. b) e c), che riguardano rispettivamente gli autoveicoli ibridi e gli autoveicoli a motore tradizionale con emissioni fino a 135 gr/KM di CO2, né per quelle relative ai motoveicoli [lett. d) ed e)] ed ai veicoli commerciali (lett. f).

 

Si ricorda che l’individuazione ed il riparto delle risorse del Fondo per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, è disciplinata dall’art. 3 del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni, che fissa le risorse complessivamente stanziate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, alla cui assegnazione prevede il Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione. I limiti massimi complessivi annui di spesa, sono così destinati:

-          Per l’anno 2023 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Per l’anno 2024

-          Per l’anno 2024: 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f)

Per i contributi c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, l’assegnazione concreta per il 2022 è stata di 630 mln € (per la ripartizione si può consultare l’apposita tabella sul sito del Ministero).

 

Si ricorda che il fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive, in attuazione del quale sono stati emanati i due DPCM sopra richiamati, è stato istituito dall’art. 22, co. 1 del D.L. n. 17/2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Il Dpcm 6 aprile 2022 Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti ha disciplinato infatti la concessione dei contributi, c.d ecobunus, per gli anni 2022-2024, assegnando i relativi fondi. I contributi sono previsti per l'acquisto di autovetture (categoria M1), motocicli e ciclomotori (categoria L), veicoli commerciali (categorie N1 e N2). Il decreto è stato successivamente modificato dal DPCM 4 agosto 2022, che, oltre ad introdurre la lett. f-bis) richiamata dalla norma in commento, ha innalzato del 50 per cento i contributi  per l'acquisto di veicoli fino a 60 g/km CO2, nel caso in cui l'acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e li ha estesi (con importi diversi) alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi.

 

Per ulteriori approfondimenti sull’entità dei contributi ecobonus si rinvia al relativo paragrafo “Mobilità sostenibile”, pubblicato sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.


Articolo 12, comma 4
(Riorganizzazione sistema camerale regione siciliana)

 

L’articolo 12, comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la regione siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

 

Nel dettaglio, l’articolo 12, comma 4 novella l’articolo 54-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2022), il quale dispone che Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, possa provvedere a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e assicurando alle camere di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

Il termine entro il quale provvedere alla riorganizzazione del sistema camerale -  inizialmente fissato dalla norma al 31 dicembre 2021 - è stato già prorogato al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 228/2021, cd. D.L. “milleproroghe”.

La norma qui in esame proroga dunque di un ulteriore anno detto termine.

 

Nelle more del riordino, l’articolo 54-ter comma 2 del D.L. n. 73/2021, qui non modificato, ha disposto l’istituzione, entro il 24 agosto 2021[36], delle circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Ciò, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dalla disciplina del sistema camerale (art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 219/2016[37]).

Il comma 2 – come successivamente modificato dall’articolo 28, comma 3-bis del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021) ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), da adottare d’intesa con il presidente della regione siciliana, la nomina di un commissario (non più ad acta, come invece previsto nel testo originario) per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, e ha disposto che gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei suddetti commissari.

In attuazione, con D.M. 30 marzo 2022[38] sono stati nominati - quali commissari della camera di commercio di Catania e della camera di Commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani - rispettivamente, i dott. Giuseppe Giuffrida e Massimo Conigliaro. Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n.1438 del 28 aprile 2022 ha accolto il ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale.


Articolo 12, comma 4-bis
(Soggetti attuatori degli interventi al Progetto “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale - del Piano complementare)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende fino al 31 dicembre 2026 la disposizione prevista per agevolare la realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis” – contenuti nel Fondo complementare al PNRR – che esclude i soggetti competenti all'attuazione dei suddetti interventi da determinati obblighi previsti in tema di pari opportunità di iniziativa economica.

 

In particolare, la proroga riguarda la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (recante l’istituzione e la disciplina del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza), volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lett. f), n. 1), del D.L. n. 59/2021, relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”.

Tale disposizione, nella formulazione attualmente vigente, esclude l’applicazione, fino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti individuati per la realizzazione di tali interventi, della normativa che prevede l’obbligo – per le imprese che per disposizioni di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato – di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche alle imprese direttamente concorrenti, a condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte alle proprie società partecipate o controllate, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica (art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990).

L’esclusione da tali obblighi fino al 31 dicembre 2023, disposta dal decreto-legge n. 59 del 2021 a partire dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 101 del 2021 (1° luglio 2021), viene ora estesa, per effetto del comma in esame, fino al 31 dicembre 2026.

Riguardo agli interventi previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC), di cui al D.L. n. 59/2021[39], per il Progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale (nell’ambito della Missione 1, Componente 1 del PNRR – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), la lettera f) dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021 destina risorse nazionali pari a 125 milioni per l'anno 2022, 145 milioni per l'anno 2023, 162,62 milioni per l'anno 2024, 245 milioni per l'anno 2025 e 122,38 milioni per l'anno 2026, per un totale di 800 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

L'obiettivo del Progetto è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio attraverso, anzitutto, la realizzazione di uno “sportello unico” di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

Tale Progetto è destinato ad accelerare la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di un punto di accesso dislocato e sicuro nei territori più difficilmente raggiungibili per la diffusione e la fruibilità dei servizi digitali tra i cittadini superando il digital divide.

L’intervento coinvolgerà – secondo le informazioni fornite nella scheda progetto[40] dell’Allegato 1 al D.M. 15 luglio 2021, attuativo del Piano complementare – 4.800 Uffici Postali in 4.764 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel 100% delle 72 aree interne del Paese, che saranno radicalmente trasformati e dotati di una infrastruttura tecnologica e digitale all’avanguardia che abiliti l’automazione dei servizi e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della PA. Si prevede inoltre la realizzazione di 250 “Spazi per l’Italia” con oltre 5.000 postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione.

Il piano degli interventi e dei relativi investimenti è – secondo quanto riportato nella scheda progetto – dettagliato e completo, ed i lavori saranno terminati entro luglio del 2026 sulla base di un cronoprogramma condiviso tra il Ministero proponente e Poste. I lavori di esecuzione saranno avviati nel primo trimestre del 2022. Il Progetto prevede il monitoraggio trasparente degli obiettivi e delle milestone tramite un Portale pubblico dedicato con evidenza dei risultati raggiunti e dei fornitori ingaggiati e con il coinvolgimento della PA locale.


Articolo 12, commi 5 e 6
(Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora)

 

 

L’articolo 12, ai commi 5 e 6, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall’Accordo con la Santa Sede del 2010.

 

Nel dettaglio, il comma 5 prevede l’indizione di una gara per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.

A tal fine, è disposto che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB (Digital Audio Broadcasting), che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.

 

La disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (legge n. 810 del 1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (legge n. 121 del 1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di note verbali del 14 e 15 giugno 2010.

Lo scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede del 14 e 15 giugno 2010 riguarda l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).

Il punto D) dell’Accordo, in particolare, prevede, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, l’impegno dello Stato italiano a mettere a disposizione del Vaticano, fino al 2032 e senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale, ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale.

Per dare attuazione all’Accordo, la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015, articolo 1, comma 167) ha previsto l’indizione di una procedura di gara, con offerte economiche al ribasso, per mettere a disposizione del Vaticano un multiplex televisivo, autorizzando la spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016. La gara è stata indetta nel 2016 dal MISE e aggiudicata con determina direttoriale del 23 giugno 2016 alla società PERSIDERA S.p.A.

Nel 2017 la frequenza FM 93,30 MHz della radio Vaticana è stata ceduta ed è stata consentita la diffusione della Radio Vaticana sul digitale terrestre (canale 733). L’operatore EuroDAB Italia, autorizzato dal Ministero alla diffusione dei segnali radiofonici in tecnologia DAB+ (la tecnologia che utilizza uno schema di compressione audio ancora più efficiente, obbligatoria dal 1° giugno 2019 per tutti i nuovi ricevitori radio e dal 1° gennaio 2020 anche per la vendita di apparecchi su qualsiasi piattaforma commerciale), ha stipulato accordi con molte emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Vaticana, per trasmettere attraverso il suo multiplex in tecnologia DAB+.

Si ricorda, altresì, che, con delibera n. 455/19/CONS, l’AGCOM ha modificato il “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” (c.d. Regolamento DAB), che disciplina in dettaglio le attività connesse alle trasmissioni radiofoniche digitali.

 

Il comma 6, al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, reca un’autorizzazione di spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente (tabella A) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Articolo 12, comma 5-bis
(Contributo per imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale)

 

 

Il comma prevede l’applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Il limite di spesa è pari a 2 milioni.

 

La disposizione - introdotta in sede referente - prevede l'erogazione anche per l'anno 2023 - nel limite di spesa di 2 milioni - del contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Tale contributo è stato previsto (originariamente nella misura di 3 milioni e per il 2019) dall’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Lì è stato altresì previsto che il contributo non sia soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto (e possa essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente).

Il contributo, si è ricordato, è riconosciuto alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, di cui alla legge n. 230 del 1990.

Tale legge è stata dapprima abrogata dall’articolo 1, comma 810 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). L'abrogazione però - come tutti gli altri termini previsti dal richiamato comma 810 in relazione alla prevista progressiva riduzione ed eliminazione dei contributi per l’editoria - è stata oggetto di successive proroghe, giungendosi infine ad un termine di settantadue mesi (rispetto alla data di riferimento, il 1° gennaio 2019): cfr. l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge n. 228 del 2021.

Ed ancora l'articolo 14 del decreto-legge n. 228 citato ha previsto (al comma 4-bis) che il contributo di cui qui si tratta fosse erogato (per complessivi due milioni) nell'anno 2022 (precedente proroga, per il 2021, era stata disposta dall'articolo 7, comma 4-bis del decreto-legge n. 183 del 2020).

A tale sequenza si aggiunge ora la disposizione in esame, dispositiva dell'erogazione con riferimento all'anno 2023.

Essa prevede che all'onere di spesa, pari a 2 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo dell’informazione (istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016), a valere sulla quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 1 della legge n. 230 individua come imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, quelle che nei primi tre anni di applicazione di una precedente legge di disciplina e finanziamento del settore editoriale (la legge n. 67 del 1987), abbiano: a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti; b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni; c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 230 del 1990 (contributo per le imprese che abbiano diffuso con propri impianti programmi nel triennio 1986-1988 ed in regola con la documentazione richiesta) o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987 (contributo per imprese radiofoniche che risultino organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento).

 

 


Articolo 12, comma 6-bis
(Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 12 prevede che le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

 

Il comma 6-bis dell’articolo 12 aggiunge un ulteriore periodo al comma 3 dell'articolo 389, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019).

 

Il comma 3 dell’art. 389 del Codice dell’insolvenza prevede che le modifiche apportate agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dagli articoli 385 e 386 del Codice dell’insolvenza, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis[41], e 4, comma 1-bis[42], del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

 

Il nuovo periodo, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.


Articolo 12, comma 6-ter
(Indicazione del termine per approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione “Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore”)

 

 

L’articolo 12, comma 6-ter prevede che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione “Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore” e sono nominati i relativi organi sociali sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro il 1° aprile 2024.

 

L’articolo 12, comma 6-ter, introdotto con un emendamento approvato dalle commissioni in sede referente, modifica l’articolo 1, comma 406 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per prevedere che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello stato della fondazione “Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore” sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, dunque entro il 1° aprile 2024. Si ricorda che, con il medesimo decreto, sono nominati gli organi sociali della fondazione e ne sono determinati i compensi. Il medesimo decreto disciplinerà anche i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stesa.

 

 

 

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi da 404 a 413 prevede l’istituzione di una fondazione, denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore.

I ministeri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca sono indicati quali membri fondatori. La vigilanza è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 405).

Il comma 406, su cui interviene la novella approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 198/2022, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

-      l’approvazione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione;

-      la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;

-      la disciplina dei criteri e delle modalità per l’adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.

Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei ministeri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da altri soggetti. Le attività della fondazione possono essere finanziate tramite le risorse a patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e soggetti privati (comma 407).

Alla fondazione possono essere concessi, in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura.

Il comma 409 consente alla fondazione di avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tal fine messo a disposizione su richiesta della stessa, dalle amministrazioni pubbliche (intendendosi, per tali, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco Istat che definisce il perimetro della PA ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica di cui alla legge n. 196/2009).

La fondazione può, inoltre, avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, di università e di istituti di ricerca.

Si prevede l’esenzione da ogni tributo e diritto per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa. Tali atti sono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 410).

  Il comma 411 autorizza la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per il 2023 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la costituzione della fondazione. A copertura degli oneri di conto capitale, il successivo comma 413 prevede la corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 23 del D.L. n. 17/2022 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative.

Per il funzionamento della fondazione, la legge di bilancio ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro l’anno dal 2023.

Il comma 412 prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato siano accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

 


Articolo 12, comma 6-quater e 6-quinquies
(Approvvigionamento di materie prime critiche)

 

 

L’articolo 12, commi 6-quater e 6-quinquies - inseriti in sede referente – intervengono sulle disposizioni che assoggettano all’obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi.

Il comma 6-quater differisce l’operatività di tali disposizioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (lett. b)). Contestualmente, ridimensiona l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi, ancorandolo a quantitativi determinati: più di 250 tonnellate, o 500 tonnellate nell’arco di un mese solare (lett. a)). Il comma 6-quinquies dispone poi che l’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.

 

 

Nel dettaglio, l’articolo 12, comma 6-quater, inserito in sede referente, modifica l’articolo 30 del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022), il quale - con il fine di tutelare l’approvvigionamento di filiere produttive strategiche -introduce l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. L’articolo 30, in particolare, al comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri -su proposta del MIMIT e del MAECI e sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione- l’individuazione delle materie prime critiche, le cui operazioni di esportazione, dirette o indirette, fuori dal territorio europeo, sono assoggettate a notifica preventiva (almeno venti giorni prima), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI). Lo stesso comma, al secondo periodo, definisce poi ex lege materie prime critiche i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, e assoggetta la loro esportazione all'obbligo di notifica.

Il comma 6-quater, lett. a) dell’articolo in esame, modifica quest’ultima previsione, delimitandola ai casi in cui la quantità dei rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare superi le 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare comporta il superamento del limite di 500 tonnellate – che deve essere notificato nei termini – si dà atto del superamento del limite, in conseguenza delle esportazioni precedenti.

Con riguardo al comma 6-quater, lett. a), e in particolare all’inciso “che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3”, si valuti l’opportunità di sostituire il riferimento al comma 3 con un rinvio al comma 2, posto che i termini di notifica sono indicati nel comma 2 dell’articolo 30.

 

Il comma 6-quater, lett. b) modifica poi il comma 4 dell’articolo 30, il quale indica nel 31 dicembre 2022 il termine di applicazione delle misure di cui all’articolo 30, differendolo al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 21/2022, nella sua formulazione originaria, indicava nel 31 luglio 2022 il termine di applicabilità delle misure contenute nell’articolo 30. L’art. 18-ter del decreto-legge n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2022. Da ultimo, il D.L. n. 115/2022 (L. 142/2022), articolo 3, comma 2-bis, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022.

 

Infine, il comma 6-quinquies, anch’esso inserito in sede referente, dispone che l’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dà luogo all’applicazione di sanzioni, invece previste dal comma 3 dell’articolo 30.

Si rammenta che, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 30, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di notifica delle esportazioni di materie prime critiche – tra le quali appunto i rottami ferrosi -, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 30, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30 mila euro per ogni singola operazione.

Con circolare del 1 aprile 2022, il MIMIT ha precisato che i controlli sulle mancate notifiche o sulle notifiche incomplete verranno effettuati di concerto con la Guardia di finanza, Si rinvia anche al sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che agisce di concerto con il MIMIT.

 

Come evidenzia il MIMIT, le materie prime critiche sono quei materiali di strategica importanza economica per l’Europa e caratterizzati allo stesso tempo da alto rischio di fornitura. Queste materie prime sono fondamentali per numerose attività industriali e sono particolarmente importanti per la transizione ecologica: infatti, vengono utilizzate per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie. Queste tecnologie richiedono una grande quantità di minerali e metalli, con una domanda prevista in continua crescita nei prossimi anni. Si stima, per esempio, che al 2030 l’Europa avrà bisogno di 18 volte più litio e 5 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggio di energia. Nel 2050, questo fabbisogno crescerà a 60 volte più litio e 15 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali. Per il neodimio, già nel 2025 potrebbero servire 120 volte l’attuale domanda dell’Unione Europea.

L’elenco delle materie prime critiche è in continuo aggiornamento da parte della Commissione Europea. La prima lista è stata presentata nel 2011 e conteneva 14 materie prime critiche. L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato nel 2020 e ne comprende 30. L’aumento delle materie prime considerate critiche è dovuto al processo di riduzione delle emissioni di gas serra e all’innovazione tecnologica, che hanno lasciato il posto a una maggior resource intensiveness. Solamente l’elio è stato rimosso dalla lista, in quanto la sua importanza strategica per l’Europa è diminuita. Qui l’elenco delle materie prime critiche - lista 2020.

Il MiMIT ha avviato a gennaio 2021 un Tavolo Tecnico Materie Prime Critiche, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento sul tema; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità: contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche.


Articolo 12, comma 6-sexies
(Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali)

 

 

Viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

 

Più nel dettaglio, l’art. 12, comma 6-sexies, inserito dal Senato, interviene sull’art. 3 della legge sulla concorrenza del 2021 (n. 118 del 2022) e dispone che i seguenti termini sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024:

-         quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali di cui al citato art. 3, comma 1 (lettere a) e b), vale a dire quelle con finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l’altro quelle:

o   balneari, di cui al decreto-legge n. 400 del 1993;

o   gestite da associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI;

o   gestite da enti del Terzo settore;

-         quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;

-         quello entro cui comunque deve essere espletata la procedura competitiva per l’affidamento della concessione su tali beni, salva la sussistenza delle ragioni oggettive d’impedimento, indicate nel comma 3 dell’art. 3, motivo per cui il termine è ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025 (si rinvia alla scheda sull’art. 10-quater).

 

Per l’art. 3 della legge sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022), si rinvia al relativo dossier per maggiori ragguagli.

 

 


Articolo 12-bis
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, proroga i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini. Si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive, e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.

 

Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e rifugi alpini (comma 1)

Il comma 1 dell’art. 12-bis, introdotto in sede referente, che sostituisce la lettera i) del comma 1122 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Nel comma 1 dell’art. 12-bis si specifica, inoltre, che le proroghe introdotte sono adottate in considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento.

Il comma in esame prevede, in particolare, il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, entro il 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

-         esistenti alla data di entrata in vigere della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994;

-         e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

Entro i1 30 giugno 2023, tali strutture hanno l’obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni (nel testo attualmente vigente risultano almeno quattro le prescrizioni da rispettare), come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

-         resistenza al fuoco delle strutture;

-         reazione al fuoco dei materiali;

-         compartimentazioni;

-         corridoi;

-         scale;

-         ascensori e montacarichi;

-         impianti idrici antincendio;

-         vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-         vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-         locali adibiti a depositi.

 

Nella vigente lettera i) del comma 1122 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 è prevista, altresì, la proroga al 31 dicembre 2022 per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021, per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

 

Il comma 1, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

-         dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);

-         e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

 

Ulteriori prescrizioni (commi 2 e 3)

Il comma 2, nelle more del completo adeguamento alle previsioni previste dal comma l, stabilisce i seguenti obblighi a carico dei titolari delle strutture indicate al comma 1:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare 1e misure previste dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR, previsto nell’allegato III del richiamato decreto interministeriale del 1° settembre 2021 (vedi supra).

 

Il comma 3 stabilisce l’esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 del testo in esame e dal rilascio dei relativi attestati, per le persone occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere che hanno superato il periodo di addestramento volontario (stabilito dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). In tal caso, tali persone possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza. 

 

 


Articolo 13, comma 1
(Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 13, al comma 1, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, proroga,  dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la proroga relativa a tutti i servizi in rete del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale rivolti ai cittadini all’estero, “consentirà di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l’impossibilità per gli utenti di identificarsi e accedere ai servizi online”.

A tal riguiardo il Governo fa presente che “le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli “Identity Provider” abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all’estero. In particolare, si precisa che  “i connazionali sono obbligati a ricorrere a forme di riconoscimento a distanza, che sono spesso a pagamento o risultano troppo complicate per un’utenza anche anziana. Inoltre, le modalità di riconoscimento da remoto online, nella quasi totalità, prevedono che il cittadino sia in possesso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o della firma digitale, strumenti, anch’essi, ancora poco diffusi all’estero”.

 

Nello specifico, la disposizione in esame novella l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al fine di :

 

1.      sostituite il riferimento ivi presente agli “uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” con quello relativo ai “servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero”;

2.      prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio delle sopra citate credenziali di identificazione, già previsto dell’art. 24 del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l’utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute per l’accesso ai servizi in rete del MAECI

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.


Articolo 13, commi 2 e 3
(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino- Fondo legge n. 394/1981)

 

 

L’articolo 13, ai commi 2 e 3, sostituiti in sede referente, interviene sulla disciplina delle misure di intervento straordinario del Fondo Legge n. 394/1981 a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino, disponendo altresì la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del loro termine di operatività.

 

L’intervento in esame, evidenzia la relazione illustrativa, trova motivazione nell’avvenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 - 2022/C 426/01). Il Quadro costituisce la base legittimante delle misure di aiuto straordinario, attraverso il Fondo Legge 394/1981, qui prorogate (per una descrizione analitica del Quadro, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare).

 

Si osserva che l’emendamento approvato in Commissione, sostituitivo dei commi 2 e 3 dell’articolo, ne adegua nella sostanza il testo a quanto già descritto dalla relazione illustrativa. La relazione illustrativa, infatti, riportava interventi che solo ora sono stati inseriti in norma.

 

Segnatamente, l’articolo 13, comma 2, come sostituito nel corso dell’esame in sede referente:

·      alla lett. a), novella il comma 1 dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 (L. n. 28/2022), rubricato “Misure a favore di imprese esportatrici o che hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia”.

Il comma 1 dell’articolo 5-ter attualmente dispone che alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione, presentate dalle imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, è derivante, per almeno il 20 percento del fatturato totale aziendale, da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia – si applica, in deroga alla disciplina del Fondo, una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’importo del finanziamento stesso.

Con la novella qui in esame, inserita in sede referente, si prevede che il fatturato medio realizzato dalle imprese - derivante da operazioni di esportazione (è eliminato l’aggettivo diretta) verso l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia  - debba essere relativo ai bilanci 2020 e 2021 depositati e deve essere pari almeno, non più al 20, ma al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale.

·      alla lett. b), novella il comma 3 dell’articolo 5-ter prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023:

o   l’applicazione della predetta misura, nonchè;

o   la possibilità – consentita dal comma 2 dell’articolo 5-ter - di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.

 

Si valuti, al fine del coordinamento tra i commi 2 e 3 dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e di chiarire il contenuto della novella, l’opportunità di modificare anche il comma 2 dell’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022, laddove consente la sospensione fino a dodici mesi del pagamento delle rate in scadenza nel corso del 2022, per far riferimento anche alle rate in scadenza nel corso del 2023.

 

L'articolo 5-ter del D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022, convertito, con modificazioni in Legge n. 28 del 5 aprile 2022 ha introdotto misure a sostegno delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia. Si tratta, essenzialmente, di condizioni agevolate di intervento del Fondo Legge n. 394/1981, il quale supporta le imprese italiane operanti sui mercati esteri.

In particolare, il comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 5-ter ha previsto che, per le domande di finanziamento volte a sostenere operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che hanno realizzato - negli ultimi tre bilanci depositati - un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato medio aziendale totale:

a)      si applichi una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto

b)      la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto non debba essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

Le previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell’articolo 5-ter – qui prorogate fino al 31 dicembre 2023 - costituiscono una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, la quale invece vieta il cofinanziamento a fondo perduto per le operazioni di patrimonializzazione (cfr. art. 11, comma 2 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021) e, relativamente alle operazioni ammesse a cofinanziamento, prevede una percentuale dello stesso più bassa, pari al 10 percento dei finanziamenti concessi (cfr. art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Lo stesso articolo 5-ter, al comma 2, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981, in favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia consente la possibilità di sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

L’articolo 5-ter, al comma 3, ha disposto che le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 trovino applicazione fino al 31 dicembre 2022 – termine qui prorogato di un anno – e ha demandato le modalità attuative della disciplina ad una o più delibere del Comitato agevolazioni del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, cfr. Delibera 28 aprile 2022, come modificata il 28 luglio 2022.

L'efficacia dell'articolo è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. La delibera del Comitato agevolazioni richiama il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (“Temporary Crisis Framework”), Sezione 2.1 (Aiuti di importo limitato), per cui si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

 

L’articolo 13, comma 3, sostituito in sede referente:

·      alla lett. a), novella il comma 1 dell’articolo 29, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), rubricato “Misure a favore di imprese esportatrici”, il quale attualmente consente l’utilizzo delle disponibilità del Fondo legge 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina, e in tali casi, in deroga alla disciplina del Fondo, ammette il cofinanziamento a fondo perduto per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

Con la novella qui in esame, inserita in sede referente, si specifica che le suddette imprese esportatrici sono considerate singolarmente o a livello di gruppo e che le difficoltà o i rincari degli approvviggionamenti siano anche a livello di filiera;

·      alla lett. b), novella il comma 2 dell’articolo 29, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l’operatività della suddetta misura.

 

L’articolo 29 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 91/2022, ha disposto, al comma 1, che le disponibilità del Fondo Legge n. 394/1981 possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. In tali casi, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Tale previsione costituisce una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, la quale invece prevede una percentuale di cofinanziamento più bassa, pari al 10 percento dei finanziamenti concessi (cfr. art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, nella formulazione precedente alla novella in esame, quanto disposto dal comma 1 doveva applicarsi fino al 31 dicembre 2022. Il comma, quanto alle condizioni e modalità della misura, ha rinviato ad una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia della misura è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il Comitato agevolazioni, il 16 giugno 2022, in attuazione dell’articolo 29, ha adottato la delibera quadro, successivamente modificata il 28 luglio 2022.E’ stata altresì adottata la circolare operativa 2/394/2022. Si rinvia più diffusamente al sito istituzionale di SIMEST.

 

La relazione tecnica, i commi 2 e 3 dell’articolo 13 segnala che gli interventi sul Fondo 394/81 per le imprese esportatrici, di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risultano dotati delle risorse finanziarie allocate con la citata Delibera del 16 giugno 2022, fino a 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime de minimis, e fino a 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto.

Su tali risorse, riporta sempre la relazione tecnica, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata). I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano ampiamente capienti rispetto alla proroga della misura fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili, che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del fondo 394/81, Per una analizi in dettaglio del Fondo, si rinvia infra, al box ricostruttivo.

 

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

SIMEST è una società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel contesto pandemico, il Fondo 394/1981 è stato più volte rifinanziato e, contestualmente, potenziato, anche con l’istituzione del Fondo per la promozione integrata, ai sensi dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, le cui risorse (anch’esse via via implementate da ulteriori interventi successivi) sono destinate, tra l’altro, alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, in misura inizialmente non superiore al 50% dei finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della legge 394/81 (articolo 72, comma 1, lett. d)). Con il D.L n. 73/2021 (L. n. 106/2021) tale misura è stata poi ridotta al 10% e sono state escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione (articolo 11).

Fondo 394/1981 e PNRR

Il PNRR, con l’investimento M1.C2. I5 Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” si è prefisso di rifinanziare e innovare l’operatività dei finanziamenti per l’internazionalizzazione e aiutare le PMI, in particolare quelle del Mezzogiorno, che godono di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario). A tale fine, ha previsto 1.200 milioni di risorse PNRR, per permettere l’accesso di almeno 4.000 PMI al sostegno del Fondo.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11), ha dato attuazione all’investimento, rifinanziando, con le risorse PNRR, il Fondo 394 con la costituzione della “Sezione Prestiti” (800 milioni per l’anno 2021 per finanziamenti a tasso agevolato) e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria (400 milioni per l’anno 2021) per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti. La Delibera quadro del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 30 settembre 2021 ha stabilito i criteri della politica di investimento. Dal 28 ottobre 2021 è stato reso operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento.

Il 29 dicembre 2021, il comitato interministeriale che amministra il Fondo ha deliberato la concessione di finanziamenti a 5.224 PMI, per un valore complessivo di circa 753 milioni di euro, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo PNRR entro il termine previsto. L’obiettivo dell’investimento è stato raggiunto. Con delibera del Comitato agevolazioni del 31 marzo 2022, ha esteso al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande a valere sulle risorse residuate PNRR (circa 447 milioni). Secondo quanto indicato nel portale SIMEST, alla data del 30 giugno 2022, le risorse messe a disposizione sulla misura PNRR - Fondo 394 risultavano già tutte interamente impegnate.

L’articolo 40, comma 1-bis, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla citata linea progettuale del PNRR, eccedenti il limite di spesa autorizzato (dall’articolo 11 del D.L. n. 121/2022), si provveda nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di statode minimis”, a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare fino a 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

Ulteriori rifinanziamenti

Si rammenta che la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), art. 1, comma 49, lett. a) ha dotato il Fondo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione per l’anno 2022 è stata poi ridotta di 200 milioni dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 17/2022, a copertura degli oneri recati dalla citata disposizione (potenziamento del fondo di venture capital).

Si rinvia anche alla Relazione della Corte dei Conti – approvata con deliberazione 14 luglio 2022 n. 29/2022/G - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest.


Articolo 13, comma 4
(Tecnopolo di Bologna)

 

 

L’articolo 13, comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della proroga è ultimare le opere, finanziate dal MAECI a valere sui fondi stanziati dall’articolo 48, comma 5, del DL n. 34/2020 (su cui si rinvia subito infra), e in corso di realizzazione nell’ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali. Le opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Segnatamente, l’articolo 13, comma 4 novella l’articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Tale norma, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, ha autorizzato la regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, ad operare sino al 31 dicembre 2022 con i poteri e con le modalità consentite dall’articolo 4, commi 2 e 3 del D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”), che disciplina le modalità di nomina e i poteri dei Commissari straordinari per le opere pubbliche. A tale fine, il citato articolo 48 del D.L n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022.

La norma qui in esame proroga il termine del 31 dicembre 2022 di un anno, sino al 31 dicembre 2023.

 

I poteri e le attribuzioni dei Commissari straordinari sono disciplinati dai commi 2-5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019. In base al comma 2, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.

Il comma 3 prevede, tra l’altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.

È altresì autorizzata, dal comma 3-bis, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari nominati, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Lo stesso comma 3-bis dispone che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

Il comma 4 dispone che i Commissari straordinari trasmettono al CIPE, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Il comma 5 disciplina, tra l’altro, i compensi dei Commissari ed indica i soggetti di cui tali Commissari possono avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. È inoltre disciplinata l’eventuale nomina, da parte del Commissario, di un sub-commissario e il relativo compenso.


Articolo 13, comma 5
(Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari
in aree di crisi)

 

 

La disposizione proroga per tutto il 2023 la previsione (contenuta nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 349), che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme (non ancora spese) che il nostro Paese aveva versato fino al per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, finalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.

 

Le somme, versate alla NATO e al Programma Onu per lo sviluppo (UNDP) in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, sono riassegnate al Maeci per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d’interventi umanitari in aree di crisi.

 

Si segnala in proposito che, dal 2014 al 2021, i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF, gestito dalla Nato) e alle forze di sicurezza afghane (fondo LOTFA, gestito da UNDP).

 

Il provvedimento riguarda ovviamente le somme non ancora spese dalle due organizzazioni internazionali.

 

Gli interventi contemplati dalla disposizione in commento comprendono, oltre ad attività di assistenza per la popolazione afghana (compreso il sostegno alla ricollocazione di rifugiati in altri Paesi e la promozione di programmi internazionali di gestione e di mitigazione degli effetti dei flussi migratori nella regione a seguito della crisi afghana), anche interventi a favore di altre aree di crisi, a cominciare dall’Ucraina. Parte dei fondi è invece destinata al potenziamento della rete diplomatica e consolare.


Articolo 14, comma 1
(Rinnovo del Consiglio della magistratura militare)

 

 

La disposizione proroga al 30 settembre 2023 il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge17 giugno 2022, n. 71.

 

Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede (art. 69, co. 4), che le elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del suo presidente, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Tale termine, per il 2023, è prorogato al 30 settembre.

 

La riforma del Consiglio della magistratura militare è prevista dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

 

L'art. 40 della legge, infatti, reca una delega per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare, indicando i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi, nonché il procedimento per l’emanazione dei decreti delegati. L'obiettivo dell'intervento è adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina dell’ordinamento giudiziario militare alla riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario.

 

Per quanto riguarda il tema qui di interesse, la lettera e) dell'art.40 stabilisce l’applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e delega il Governo ad aumentare a 4 il numero dei componenti eletti (attualmente sono 2), al fine di garantire la maggioranza della componente elettiva.

Lo stesso articolo 40 prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei pareri parlamentari. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi in esame dovrà essere, inoltre, sentito il Consiglio stesso, chiamato ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi.

 

 

Quadro normativo  

 

Il Consiglio della magistratura militare è l’organo di autogoverno della magistratura militare, competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge. In particolare, delibera sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia militare; fornisce inoltre pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio.

In base all’art. 60 del Codice dell'ordinamento militare, il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:

a)        il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;

b)        il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

c)        due componenti eletti dai magistrati militari;

d)        un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio.

 

L'ordinamento giudiziario militare.

 

L’articolo 103, terzo comma, della Costituzione afferma che «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».

La Costituzione, dunque, limita la giurisdizione militare sia dal punto di vista oggettivo (può giudicare solo dei reati militari) che soggettivo (può giudicare solo gli appartenenti alle forze armate). La definizione di reato militare e la nozione di appartenente alle Forze armate sono state peraltro ulteriormente circoscritte sia dal legislatore (legge n. 167 del 19561, per quanto riguarda il reato militare) che dalla Corte costituzionale (sento. n. 429 del 1992, per quanto riguarda le Forze armate).

Alla giustizia militare il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) dedica gli articoli da 52 a 86, contenuti nel Capo VI del Libro I, a sua volta suddiviso nelle Sezioni dedicate all’“Ordinamento giudiziario militare”, al “Consiglio della Magistratura Militare”, alla “Disciplina del concorso in magistratura militare” e, l’ultimo, all’ “Ordinamento penitenziario militare”.

A seguito del riassetto normativo, avvenuto con l’emanazione del citato Codice dell’ordinamento militare, sono pertanto confluite nel codice le disposizioni originariamente contenute nella legge n.180 del 1981, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, nella legge n. 561 del 1988, relativa all'istituzione del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per effetto delle quali:

·           tribunali e procure militari sono stati ridotti da 9 a 3: Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna); Roma (competente per   Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna); Napoli (competente per Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Sono soppressi i tribunali militari e le procure di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo;

·           sono state soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d'appello e i relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica;

·           il ruolo organico dei magistrati militari è stato fissato in 58 unità.

 

Ai sensi dell’articolo 52 del Codice dell’ordinamento militare «I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari».

 

Il Tribunale militare giudica con l’intervento del presidente del medesimo o del presidente di sezione, di un magistrato militare con funzioni di giudice e di un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: gli ufficiali che svolgono incarichi di ministro o sottosegretario di Stato; il Capo di stato maggiore della difesa; il Segretario generale della difesa; i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; il Direttore generale per il personale militare.


Articolo 15, comma 1
(Proroga di termini in materia di prodotti ortofrutticoli)

 

 

L’articolo 15, comma 1, proroga di un anno ossia fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi.

 

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame novella il comma 1-bis, dell’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77 - recante “Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma” - prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la misura che estende ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi le disposizioni descritte al comma 1 dello stesso articolo 4 per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Si ricorda che il predetto comma 1-bis è stato introdotto dal D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato nella G.U. 22 marzo 2021, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.  L’art. 39, comma 1-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, è infatti, intervento sull’allora vigente articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77,  inserendo il comma 1-bis che prevedeva che fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. Il successivo comma 1-ter aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69  stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.

 

Come osservato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, la modifica al comma 1-bis dell’articolo 4 interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, introducendo una proroga del termine originariamente previsto dalla norma, ed estendendo fino al 31 dicembre 2023 l’applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. Il richiamato comma 1 dell’art. 4 della legge 77 del 2011 indica le Autorità, tra le quali il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico- fisici e igienico - sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome, definisca, con proprio decreto, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. Si fa presente, in proposito, che in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.M. 20 giugno 2014 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Si ricorda che l'art. 2 della  citata L. 77 del 2011 definisce prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.


Articolo 15, comma 1-bis
(Proroga facoltà assunzionali di AGEA)

 

 

L’articolo 15, comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.

 

La norma in esame modifica l'articolo 1, comma 908, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Tale comma autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica dell’Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è stata incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

 

In particolare, viene prorogato al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere le suddette unità di personale. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.


Articolo 15, comma 1-ter
(
Proroga certificati fitosanitari e attestati macchine irroratrici)

 

 

L’articolo 15, comma 1-ter, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’impiego, alla vendita e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1-ter - introdotto nel corso dell’esame in sede referente -  interviene sulla disciplina contenuta nel D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, differendo al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’impiego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici scaduti nel 2022.

 

Si ricorda in proposito, che l’art. 9 del predetto D.lgs. n. 150 del 2012, prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.

La stessa disposizione chiarisce che i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto da persone maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del suindicato d.lgs. Il certificato ha validità per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

Con riferimento alla funzionalità delle macchine irroratrici, l’art. 12 del predetto d. lgs n. 150 del 2012, recante disposizioni in materia di “Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari” stabilisce che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici. In particolare, l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.

Il  Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari predisposto dal  MASAF prevede le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il suddetto Piano definisce, inoltre, le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri. Nei casi di rischio per la salute umana e per l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, possono essere stabilite scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato.

Si ricorda, infine, che per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell’art. 2 del suddetto D.lgs. n. 150 del 2012, i prodotti destinati a:

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;

b) influire sui processi vitali dei vegetali;

c) conservare i prodotti vegetali;

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

 

Si fa presente che l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo ha ricevuto, negli ultimi anni, una particolare attenzione per le ricadute che l’impiego di tali prodotti ha sulla salute degli operatori agricoli, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Nel settore dei prodotti fitosanitari sussiste, inoltre, un quadro normativo articolato che deriva, in particolare, dalla disciplina dell'Unione europea, implementata, poi, a livello nazionale. La competenza normativa nazionale del settore afferisce, in primis, al Ministero della salute, in quanto i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal predetto Ministero, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009 e dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55.

Normativa sui prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari, affinché siano autorizzati (come ci ricorda il sito del Ministero della salute) devono:

Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e, se possibile, dei principi della lotta integrata. E' necessario, inoltre, tener conto  di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ai fini dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 6 per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2009/128/CE e l'adozione del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014).

Oltre a regolamentare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori: il Regolamento 396/2005/CE, stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale.

La direttiva 91/414/CEE (attuata a livello nazionale con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari), per prima ha definito le regole per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e la loro immissione sul mercato, prevedendo una valutazione rigorosa dei fitofarmaci circa l'utilità delle sostanze attive, l'efficacia e i rischi potenziali, attraverso prove di efficacia e di selettività condotte da Centri di saggio ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Tale direttiva è stata sostituita dal citato Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, prevede - tra l'altro - che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti dal MIPAAF e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dagli standard EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) nonchè la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

Per un quadro su tutti i provvedimenti concernenti i prodotti fitosanitari, si rinvia all'apposita sezione del sito web del Ministero della salute.


Articolo 15, comma 1-quater
(Compensi per componenti di organi o enti vigilati o controllati dal MASAF)

 

 

L’articolo 15, comma 1-quater, introdotto in sede referente, stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene invece eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF.

 

La norma in esame modifica l'articolo 1, comma 453 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

 Tale comma prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotti un decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale provvedere a:

-                     la ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati;

-                     la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell’azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti

Gli obiettivi finali di tale revisione sono quelli di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l’efficienza nell’erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del MASAF e degli enti dallo stesso controllati o vigilati. All’attuazione della presente disposizione il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Con le modifiche in esame viene distinta la disciplina applicabile alla revisione degli organismi dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF, rispetto a quella degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati.

Viene pertanto eliminata la previsione secondo cui, nell'ambito di suddetta revisione, è in ogni caso eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti sia degli organismi operanti presso il MASAF che degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati.

 

Per i primi, viene direttamente disposto, novellando l'articolo 1, comma 453 della legge di bilancio 2023, che è eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF.

 

Per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, invece, la norma in esame prevede la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

 

 


Articolo 15, comma 1-quinquies
(Credito d’imposta attività agricola e pesca)

 

 

L’articolo 15, comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.

 

 

L’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ha prorogato al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma stabilisce inoltre che tale agevolazione è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023.

La lettera a) del comma in esame, modificando il sopra citato articolo 7, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta in commento.

 

La Relazione tecnica che accompagna il testo chiarisce che sotto il profilo finanziario, a tale differimento non si ascrivono effetti sul gettito erariale, in quanto le risorse necessarie all'erogazione del contributo di cui trattasi sono già dotate di apposita copertura e poste nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

 

La disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 2022, è pari a 2 milioni di euro).

Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in parola è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti dalla disciplina antiriciclaggio (dagli articoli 35 e 32 del decreto legislativo n. 241 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.

Con risoluzione del 23 maggio 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica,  è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

 Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplinano le l attribuzioni e i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria; le conseguenze delle violazioni; le modalità di recupero degli importi).

Il comma 4 dell’articolo 18 precisa che le norme agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare le fruizioni del credito.

 

La lettera b) aggiunge un nuovo comma 1-quater al richiamato articolo 7 che specifica che, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.


Articolo 15, comma 1-sexies
(Modalità di applicazione e riscossione di tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale)

 

 

Il comma 1-sexies dell'articolo 15, inserito durante l'esame in sede referente, apporta alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32[43], ossia delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Le modifiche riguardano in particolare le disposizioni sull'obbligo di autodichiarazione, adempimento posto in capo agli operatori dei settori interessati e propedeutico all'applicazione delle tariffe da parte dell'ASL.

 

 

In particolare, è oggetto di alcune modifiche l'articolo 13 del d. lgs. succitato (d'ora in poi "d. lgs."), che disciplina appunto le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'ASL.

Le modifiche in questione, apportate sotto forma di novelle al comma 3[44], introducono un termine iniziale di decorrenza dell'obbligo di trasmissione dell'autodichiarazione (termine fissato al 30 giugno 2023 dalla lettera a) del comma in esame), ed esonerano da tale obbligo, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del d. lgs.[45], gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate (lettera b)).

Si ricorda che, in base al d. lgs., l'autodichiarazione è utilizzata dall'ASL quale base per applicare la tariffa relativa alla fascia di appartenenza ed emettere la richiesta di pagamento. Secondo il testo vigente dell'articolo 13 succitato, gli operatori sono tenuti a trasmettere all'ASL, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa non ci siano variazioni delle informazioni richieste, non è necessaria una nuova autodichiarazione. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del d. lgs., è previsto che tutti gli operatori (di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, dello stesso d. lgs.) siano tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione, con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 (come già evidenziato sopra, in virtù del comma in esame, lettera b), saranno esonerati temporaneamente anche gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate).

Si ricorda, inoltre, che, nel sistema delineato dal d. lgs., per «produzione primaria» si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura.

Per «operazioni associate alla produzione primaria» si intendono: il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004; in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

E' considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati (qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al d. lgs.).

 

Si ricorda, infine, che, in base all'art. 1, comma 7 del d. lgs., gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;

b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;

c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;

d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15, ove previste.

 

Si osserva che, in base alla modifica introdotta dalla lettera a) del comma in esame, potrebbe risultare dubbio il reale termine di decorrenza dell'obbligo di autodichiarazione in questione. Si valuti inoltre la possibilità di riformulare il comma, o quanto meno la predetta lettera a), come disposizione transitoria, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del d.lgs. (al riguardo v. supra nota in calce).

 

 


Articolo 15, commi 1-septies e 1-octies
(Deducibilità degli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali)

 

 

L’articolo 15, comma 1-septies, introdotto in sede referente, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il successivo comma 1-octies reca le modalità di copertura dell'intervento.

 

L’articolo 15, comma 1-septies, modifica l'articolo 1, comma 509, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Il comma 509 dell'unico articolo della legge di bilancio 2020 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

 

Si rammenta che l’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi –TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi: in linea generale, esse sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio nel quale l'investimento contribuisce alla produzione del reddito d'impresa.

Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.

Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono la vite e l'olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.

 

La disposizione in esame estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, già prevista per il triennio 2020-2022.

 

Il successivo comma 1-octies stabilisce che agli oneri derivanti dall'estensione suddetta, pari a 1,29 milioni di euro per l’anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (che prevede il finanziamento delle attività di competenza del MASAF).

 


Articolo 15, commi 1-novies- 1-decies
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

 

 

I commi 1-novies e 1-decies dell’art. 15 - introdotti durante l'esame in sede referente - prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all’estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall’evento patogeno a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d’uso (1-novies). La proroga comporta oneri valutati in 2 milioni di euro (1-decies).

 

In particolare, il comma 1-novies dell’articolo 15 integra l’articolo 8-ter del D.L. 27/2019 con l’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter prevedendo la proroga per il 2023 di alcune misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa con oneri previsti in 2 milioni di euro.

Più nel dettaglio:

§  il comma 2-bis – che proroga al 2023 i commi 1 e 2 dell’articolo 8-ter del D.L. 27/20219 – prevede che, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni) in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività (articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475/1945) e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, (decreto legislativo n. 152/2006) e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale (comma 1, articolo 8-ter). Inoltre, è previsto che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20 del decreto legislativo n.214/2005) con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali (comma 2 articolo 8-ter);

§  il comma 2-ter introduce misure fiscali agevolative valide per il 2023 per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall’evento patogeno e relative pertinenze a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d’uso. La finalità della disposizione è quella della facilitazione del processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fastidiosa. I soggetti destinatari della misura sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Il terreno oggetto del trasferimento deve avere la qualifica di agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque una superficie non superiore a cinque ettari. Le misure fiscali agevolate sono l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di registro nella misura di 200 euro e infine, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Infine, le agevolazioni fiscali valgono come incentivi statali per impianti fotovoltaici in ambito agricolo di cui all’articolo 65, D.L. n. 1/2012.

 

Incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo

 

L’articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede, in sintesi, che l’accesso agli incentivi per impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è previsto per:

-          impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale;

-          impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;

-          impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

-          impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi;

-          impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Il comma 1-novies dell’articolo 15 prevede che agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della L. n. 499/1999 in materia di finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 499 del 1999 prevedeva che per il periodo 1999-2002, era autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Tale autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, dagli artt. 23, comma 6, e 23-bis, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, e, successivamente, dall'art. 1, comma 508, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

 


Articolo 15, commi 2 e 4
(Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell’EIPLI)

 

 

L’articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto   per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 quantifica gli oneri previsti dal comma 2.

 

Nel dettaglio, il comma 2, lettera a) della disposizione in commento interviene sul comma 11 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) prorogando, in particolare, dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), con le relative risorse umane e strumentali, sono trasferite ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede la soppressione di alcuni Enti ed organismi, tra i quali l’EIPLI. Tale Ente è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dal comma 10 del sopra menzionato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha dichiarato la soppressione,  e messa in liquidazione.

Il comma 11 dell’articolo 21, dispone come ora specificato, che le funzioni del soppresso  EIPLI con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture. Alla nuova società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. È inoltre stabilito che lo statuto della società prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. È poi previsto che il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste che lo approva con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

 

La disposizione in commento, con la lett. b) del comma 2, modifica inoltre, l’ultimo periodo del citato comma 10 dell’art. 21 stabilendo che il Commissario liquidatore - nei successivi sessanta giorni dalla predetta data del 31 dicembre - predispone la situazione patrimoniale del soppresso Ente (riferita alla stessa data del 31 dicembre 2023) nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza.

L’ultimo periodo della lett. b), inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.

Il sopra richiamato comma 10 dell’art. 21, come prima esposto, prevede la soppressione e la messa in liquidazione dell’EIPLI a far data dall’entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011 allo scopo di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Si dispone, inoltre, che, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, il Commissario liquidatore è autorizzato, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le suddette transazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Come indicato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame “la ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell’EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell’ente nella società pubblica”.

 

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 e reca la relativa copertura finanziaria.

 


Articolo 15, comma 3
(Proroga di termini in materia di potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 15, comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica.

 

Nel dettaglio, il comma 3 della disposizione in commento, novella il comma 2 dell’articolo 19-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, stabilendo un diverso termine (un anno, anziché sessanta giorni) entro il quale il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica secondo determinate modalità al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico.

Il comma 2 dell’art. 19-bis del sopra citato decreto-legge 4 del 2022, prima della modifica operata dalla disposizione in commento, disponeva che al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico lo stesso dicastero  modifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra richiamato decreto-legge e  secondo le modalità delineate nel comma 1 dello stesso art. 19-bis, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Il comma 1 dell’art. 19-bis, stabilisce che i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del dicastero in questione, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.


Articolo 15, comma 3-bis
(Sostegno alle imprese agricole colpite da siccità)

 

 

L’articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell’attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità.

 

 

Nel dettaglio, il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,  interviene - attraverso un rinvio all’art. 5, comma 5, del d. Lgs n. 102 del 29 marzo 2004 - sul comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 (decreto aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, estendendo da quarantacinque a sessanta a giorniil termine di presentazione della domanda per accedere agli interventi in favore della ripresa dell’attività produttiva previsto dal comma 5, art. 5 del sopra richiamato d.lgs. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022. Il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale e di individuazione delle zone interessate. Le domande per accedere ai descritti interventi, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 5, devono essere presentate presso le autorità regionali competenti.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 13 del sopra citato decreto – legge n. 115 del 2022, introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall’eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. Con la stessa disposizione viene implementato di 200 milioni di euro il “Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori”. In particolare, il comma 1 dell’art. 13 riconosce in favore delle imprese agricole (quelle descritte dall’art. 2135 c.c. comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituite presso le province autonome di Trento e Bolzano) che sono state colpite dalla grave siccità che si è avuta in Italia a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi di tale eventi non erano coperte da polizze assicurative sul rischio siccità, la possibilità di accedere agli interventi in favore della ripresa dell’attività produttiva descritti dall’art. 5 del d. Lgs n. 102 del 29 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95 anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma 4 della stessa disposizione.

Si ricorda, in proposito, che il richiamato art. 5 del citato d. Lgs. n. 102 del 2004 individua, al comma 1, l’ambito dei soggetti che possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva (che corrispondono alle imprese agricole prima citate) che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Il comma 2 dell’art.5, descrive le tipologie di aiuti ed interventi che possono essere attivati:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolarsi secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali.

Come sopra esposto, il successivo comma 5 del suddetto articolo 5, nel testo previgente il decreto in commento, prevedeva che le domande di intervento dovevano essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. Tale termine viene quindi estenso a sessanta giorni dalla disposizione in commento.

Si ricorda, inoltre, che per far fronte agli interventi compensativi cui possono accedere le imprese agricole colpite dai gravi eventi di siccità, secondo le modalità ed i termini sopra descritti, il comma 4 dell’art. 13 del prima citato decreto-legge  n. 115 del 2022, ha previsto un incremento di 200 milioni di euro della dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale–interventi indennizzatori”. Si ricorda, in proposito, che il  Fondo di solidarietà nazionale (FSN), istituito all’articolo 1 del d. Lgs n. 102 del 2004, ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. Più nel dettaglio, l’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d. Lgs. n.102 del 2004 prevede che è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione dell’allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) allo scopo denominato Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

Si fa presente, inoltre, che il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10, ha incrementato la dotazione del citato Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019. Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cosiddetta cimice asiatica (art. 1, commi 501-502). Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 130).Il decreto-legge 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) all’articolo 71, comma 3 ha poi previsto un incremento di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021. Si ricorda, poi, che l'art. 71 del decreto-legge n. 73 del 2021 (nel testo poi convertito dalla legge n. 106 del 2021), recante " Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche" ha previsto la possibilità per le imprese agricole che hanno subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che è stato rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda poi che il comma 515 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) ha istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Il suddetto Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di cui Regolamento (UE) 2021/2115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2023 ha, infine, stabilito un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del suddetto Fondo mutualistico nazionale al fine di garantire l’avvio dell’operatività dello stesso Fondo.

 

 

 


Articolo 15, comma 3-ter
(Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

 

 

Il comma 3-ter dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente - attraverso una modifica di alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022 - proroga al 1° gennaio 2025 l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro), conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.

 

Nello specifico, il comma 3-ter dell’art. 15 modifica alcuni articoli del D.M. 29/03/2022Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale” emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 141, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

 

Al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che "non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi” (Presidenza del Consiglio dei ministri, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, 20 aprile 2001, pag. 8).

 

Il D.M. 29/03/2022 disciplina la procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale attraverso un meccanismo di registrazione nell'apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le operazioni registrate sono quelle di carico e scarico, inerenti ai quantitativi di cereali e di farine presenti sul territorio nazionale (frumento duro; frumento tenero e frumento segalato; granturco; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola; semola di frumento duro; farina di frumento duro; farina di frumento tenero; farina di granturco; farina di orzo).

 

Operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali

I commi 139-143, L. n. 197/2020 prevedono, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue.

Le modalità di applicazione della disposizione - per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l’anno 2021 - sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Il termine di emanazione è divenuto poi il 30 aprile 2022 a norma dall’articolo 18, comma 1, lett. c), D.L. n.228/2021. In attuazione è stato quindi emanato il DM 29 marzo 2022 di cui si propone la parziale modifica agli articoli 7, comma 1 e 8 comma 1.

Inoltre è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione del registro sopra ricordato e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro. L’autorità competente per l’irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAF (ora MASAF).

Si ricorda infine che i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, sono comunicati alla Commissione UE al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari.

 

 

Più nel dettaglio:

§   il comma 1, primo periodo - modificando l’articolo 7, comma 1 del decreto. in oggetto - proroga al 1° gennaio 2025 l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro di carico e scarico di cereali e farine di cereali presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000) e per chi non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro (pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000).

 

Si ricorda che obbligati alla registrazione sono aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e di prima trasformazione della filiera cerealicola che producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, quantitativi di cereali e di farine. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali (articolo 4);

§  il comma 1, secondo periodo - modificando l’articolo 8, comma 1 del D.M. in oggetto - proroga al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.

 


Articolo 15, comma 3-quater
(Disposizioni per le aziende agricole)

 

 

L’articolo 15, comma 3-quater, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.

 

La norma in esame modifica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto legge n. 18 del 2020.

Il citato articolo ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia.

Nella formulazione vigente, il comma 1-quater prevede, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2022.

In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, la norma in esame proroga il termine di tale previsione al 31 dicembre 2023.

 


Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

 

 

L’articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra.

Le norme in esame estendono al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l’aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

Inoltre, viene estesa al medesimo anno 2023 l’aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.

Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell’accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l’anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024.

 

Si ricorda che negli ultimi anni, con lo scopo di incentivare la filiera, il legislatore ha gradualmente abbassato l'aliquota dell'accisa sulla birra. In particolare:

·         la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha ridotto la misura dell'accisa da 3,04 a 3,02 euro;

·         la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017) ha abbassato il predetto importo da 3,02 a 3 euro;

·         nel corso della XVIII legislatura, la legge di bilancio 2019 ha ulteriormente diminuito la misura dell'accisa sulla birra, portandola da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021.

 

Per il solo anno 2022 la relativa legge di bilancio (legge n. 234 del 2021, commi 985-987) ha previsto:

·         una riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) al 50 per cento;

·         una di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri;

·         una riduzione della misura generale dell'accisa sulla birra a 2,94 euro.

Di conseguenza, l’accisa sulla birra in genere è tornata nella misura di 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato dal 1° gennaio 2023.

 

Il comma 1, alla lettera a) modifica l'articolo 35, comma 3-bis del testo unico accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), estendendo al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l’aliquota di accisa ridotta al 50 per cento (in luogo dell’ordinaria riduzione del 40 per cento) per i piccoli birrifici artigianali, più precisamente quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

 

A legislazione vigente, nei birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri si applica un regime agevolato per l’accertamento del prodotto finito con finalità fiscali, e cioè a conclusione delle operazioni di condizionamento (in luogo del momento di immissione in consumo, come stabilito in linea generale dal comma 1 dell’articolo 35). Inoltre la birra ivi realizzata gode di un’aliquota di accisa agevolata e cioè strutturalmente ridotta del 40 per cento. Per il solo anno 2022, la riduzione è stata del 50 per cento.

Giusto rinvio contenuto nell’articolo 35, comma 3-bis del TUA, si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, ai sensi della legge n. 1354 del 1962 (articolo 2, comma 4-bis).

 

La lettera b) del comma 1 modifica l’articolo 35, comma 3-quater del TUA, estendendo al 2023 l’aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.

 

La vigente norma prevede che nel 2022, alla birra realizzata nei birrifici artigianali (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354), con produzione annua tra 10.000 e 60.000 ettolitri si applica un’aliquota di accisa ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Le norme in esame estendono anche al 2023 le misure ridotte di aliquota sopra menzionate.

 

Il comma 2 ridetermina la misura generale dell’accisa sulla birra (come fissata, da ultimo, dal comma 986 della legge di bilancio 2022).

La predetta disposizione, nel testo vigente ha fissato l’accisa della birra nel 2022 nella misura di 2.94 euro per ettolitro e per grado-plato e in 2,99 euro nel 2023.

Sostituendo il vigente comma 986 - ferma la misura di 2,94 euro già applicata nel 2022 - le norme in esame abbassano l’accisa sulla birra da 2,99 a 2,97 euro per l’anno 2023 e ne rielevano la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato solo a decorrere dal 2024.

La tabella di seguito espone l’andamento dell’accisa generale sulla birra nel tempo per effetto delle norme in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa nazionale 2022

Accisa nazionale 2023

(vigente)

Accisa nazionale 2023 (rideterminata dall’art. 15-bis)

Accisa nazionale 2024 rideterminata dall’art. 15-bis)

Birra

Euro/ettolitro e grado-Plato

2,94

2,99

2,97

2,99

 

Il comma 3, si fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte ai piccoli birrifici (di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del TUA, come modificato dalle norme già viste supra) estende anche all’anno 2023 le disposizioni di semplificazione e di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

 

Il comma 4 attribuisce, ai fini dell'applicazione delle riduzioni complessivamente disposte dalle norme in esame, ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa un rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore delle norme in esame.

Essi devono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito (la cui procedura è descritta nell'articolo 6, comma 4 – e 3, giusto rinvio - del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689) a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

 

Il comma 5 incrementa lo stanziamento del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di 810.000 euro per l'anno 2024.

 

Il comma 6 si occupa della copertura finanziaria delle agevolazioni in commento, il cui onere è indicato in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, nonché pari a 810.000 euro per l'anno 2024.

A tali oneri si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

 

Al riguardo si osserva che il comma 1 dispone l’estensione al 2023 di agevolazioni fiscali già vigenti per l’anno precedente. Non appare dunque chiaro il riferimento alle “maggiori entrate” per l'anno 2024 di cui sopra.


Articolo 16, commi da 1 a 2-bis
(Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 16, in primo luogo, differisce (lettera a)) dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo e, di conseguenza, opera (lettera b)) un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto; in sede referente, è stato inserito un differimento più ampio - al 1° luglio 2024 - per l'applicazione della norma che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno ad ogni società sportiva professionistica, relativo alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. In sede referente, è stata disposta l'abrogazione della lettera c) dello stesso comma 1 (sulla base della considerazione che gli effetti della relativa novella sono compresi nella novella di cui alla lettera a)). La novella di cui alla lettera a-bis) - lettera inserita in sede referente nel presente comma 1 - concerne il profilo transitorio del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); la novella, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1° luglio 2024 (ferma restando l'ipotesi di termine più restrittivo di cui al successivo comma 2-bis) per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) (il suddetto termine del 1° luglio 2024 è stato definito in sede referente, in sostituzione del termine del 31 dicembre 2023, posto dal testo originario del decreto); resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo. Il comma 2-bis - inserito in sede referente - modifica la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica[46] o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta; la novella introduce una procedura sostitutiva, per il caso di mancata determinazione da parte della Federazione o della Disciplina associata, e prevede altresì, per quest'ultima ipotesi, l'anticipo al 31 dicembre 2023 del termine finale di abolizione del vincolo sportivo per i suddetti tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all'interno della Federazione o Disciplina inadempiente).

 

Il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, operato dalla novella di cui al comma 1, lettera a), concerne il termine iniziale di applicazione di molte norme poste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale opera una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, sia in materia di lavoro sportivo; il differimento non concerne le norme di cui agli articoli 10, 39 e 40 e al titolo VI del citato D.Lgs. n. 36, le quali trovano già applicazione dal 1° gennaio 2022[47]; in sede referente, inoltre, è stato inserito uno specifico differimento più ampio - al 1° luglio 2024 - per l'applicazione della norma[48] che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno ad ogni società sportiva professionistica, organo avente la funzione di esprimere pareri obbligatori (non vincolanti) relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi; si ricorda che le società suddette devono adeguare il proprio assetto entro sei mesi[49] dalla decorrenza della suddetta norma[50]; considerato che tale termine di sei mesi non viene novellato, si valuti l'opportunità di chiarire se le società siano tenute a tali adempimenti entro il 30 giugno 2024 o entro il 1° gennaio 2025.

La novella di cui alla lettera a-bis) - lettera inserita in sede referente nel presente comma 1 specifica - in relazione al suddetto differimento, il quale si colloca all'interno del periodo d'imposta relativo al 2023 - che la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta[51]; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale (di cui alle norme richiamate dalla lettera a-bis)[52]), a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria[53]; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario[54]. Si valuti l'opportunità di chiarire se, per il periodo d'imposta relativo al 2023, i diversi regimi fiscali sulle quote eccedenti si applichino pro quota, in relazione all'ammontare degli importi in ciascun semestre.

La lettera b) del comma 1 opera il differimento al 1° luglio 2023 della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto di cui al citato D.Lgs. n. 36 - l'applicazione delle quali, come detto, è differita alla stessa data del 1° luglio 2023 da parte della novella di cui alla lettera a) -.

La successiva lettera c) del testo originario del comma 1 recherebbe una novella di coordinamento con quella di cui alla suddetta lettera a); in sede referente, è stata disposta l'abrogazione della medesima lettera c), sulla base della considerazione che gli effetti della relativa novella sono compresi nella novella di cui alla lettera a)[55]. Nel differimento (al 1° luglio 2023) operato da quest'ultima, è infatti compreso anche il differimento (oggetto della lettera c)) concernente la decorrenza dell’applicazione di una novella operata nel testo unico delle imposte sui redditi[56]; tale novella prevede la soppressione della qualificazione fiscale come redditi diversi di emolumenti ed indennità nell'area del dilettantismo (soppressione correlata alla nuova disciplina fiscale di cui all'articolo 36 del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni).

Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); la novella[57], da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1° luglio 2024 (ferma restando l'ipotesi di termine più restrittivo di cui al successivo comma 2-bis) per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) (il suddetto termine del 1° luglio 2024 è stato definito in sede referente, in sostituzione del termine del 31 dicembre 2023, posto dal testo originario del decreto); resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.

Il comma 2-bis - inserito in sede referente - modifica la norma[58] che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione - nell'ambito del proprio ordinamento interno e in conformità ai criteri posti dalla suddetta norma[59] - di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica[60] o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta[61]. La novella, in primo luogo, prevede che l'adozione di tale regolamentazione, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, sia adottata entro il 31 dicembre 2023; nel caso di mancato rispetto di tale termine, la regolamentazione (relativa all'ordinamento sportivo della Federazione o Disciplina inadempiente) è adottata con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport e il termine finale di abolizione del vincolo - per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all'interno della Federazione o Disciplina inadempiente) e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) - è anticipato al 31 dicembre 2023 (per il termine di riferimento, cfr. sub il precedente comma 2).

Si ricorda che la regolamentazione in oggetto deve prevedere: modalità e parametri di suddivisione del premio che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto - in ogni caso, le società sportive professionistiche non hanno diritto ai premi in esame, o alle quote di premio, a carico delle società (o associazioni) sportive dilettantistiche -; modalità e parametri di determinazione del premio che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludano il primo contratto di lavoro sportivo.

 

Riguardo all’individuazione - da parte di varie novelle di cui ai commi 1 e 2 in esame - del termine iniziale del 1° luglio 2023, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[62] osserva che, in molti ordinamenti interni sportivi, la data del 1° luglio costituisce il termine iniziale di una nuova stagione sportiva.


Articolo 16, comma 3
(Proroga del mandato degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo)

 

 

L’articolo 16, comma 3 proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 30 giugno 2023.

 

A tale scopo viene modificato l’articolo 1, comma 24 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva disposto la proroga dei citati organi fino al 31 dicembre 2022.

 

In base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1, dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.

 

Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 con il decreto-legge n. 228 del 2021. Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

 

Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza.

Posto che, in caso di mancato rinnovo degli organi dell’ente alla scadenza del citato termine, secondo la procedura sopra indicata, sussiste il rischio di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011) del medesimo istituto, la proroga in argomento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell’Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

 

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

Qui il link al bilancio 2021 dell’Istituto per il credito sportivo.


Articolo 16, comma 4
(Concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

 

In dettaglio, il comma 4 dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

 

Si ricorda che nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere , fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.

 

Il comma 4 prevede inoltre che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali: si tratta delle disposizioni che hanno disposto, tra l’altro:

- l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2);

- la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3);

- la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi.

 

Per approfondimenti sui contenuti della legge annuale sulla concorrenza 2021, relativi al riordino della disciplina delle concessioni demaniali si può consultare il dossier di documentazione a suo tempo predisposto.


Articolo 16, comma 5
(Trattenimento da parte della società Sport e salute S.p.A. delle somme per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi)

 

 

L’articolo 16, comma 5, autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, alle seguenti condizioni:

- che tali somme non siano state ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

- che esse non siano state utilizzate;

- che siano risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario pari a 220 milioni di euro per il 2021.

Una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente autorizza la Società Sport e Salute S.p.A. ad impiegare tali somme al fine di sostenere l'attività sportiva di base[63] e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico sostenuti ed in coerenza con tale incremento, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del D.L. n. 138/2002 - L. 178/2002[64]. Il trattenimento di tali somme è autorizzato in deroga ad alcune disposizioni legislative espressamente richiamate dal comma in esame:

- a quella che ha previsto che le predette somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. e non utilizzate dovessero essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021 (articolo 44, comma 13, del D.L. n. 73/2021 - L. n. 106/2021);

- a quella che ha stabilito che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento della suddetta indennità, ma non utilizzate, dovessero essere riversate, entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 127/2021 - L. n. 165/2021).

 

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, quanto a euro 14.522.582 per il 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Nel parere approvato nella seduta n. 2 del 24 gennaio 2023, il Comitato per la legislazione del Senato ha segnalato alcune disposizioni del provvedimento in esame, tra le quali anche quella in commento, in quanto aventi "carattere ordinamentale", rilevando che la loro presenza richiederebbe quindi un'integrazione del titolo del decreto-legge.

 

Relativamente alla società Sport e salute S.p.A., precedentemente denominata Coni servizi S.p.A. si veda la determinazione della Corte dei conti del 12 luglio 2022, n. 89 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. - 2020).

La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house[65]. Infatti, agisce quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l’ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall’attività di mercato.

 

Si ricorda che l'articolo 44, commi da 1 a 6, del D.L. n. 73/2021 - L. n. 106/2021 ha previsto in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è stato subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto. Il comma 4 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità doveva essere corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono stati definiti dal comma 1. Il comma 6 ha disposto in relazione alla copertura dell’onere finanziario.

I commi da 7 a 12 hanno disciplinato la procedura di pagamento per i soggetti che avessero fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La procedura in oggetto concerne i casi in cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto alle indennità di propria competenza ed è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 35,8 milioni di euro per il 2021.

Come ricordato sopra, il comma 13 ha previsto che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate fossero riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier n. 393/2 Vol. II del 19 luglio 2021, predisposto in occasione dell'esame dell' A.S. 2320/XVIII.

 

Inoltre, come sopra ricordato, l'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 127/2021 - L. n. 165/2021 ha stabilito che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza da COVID-19, ma non utilizzate, fossero riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base.

In particolare, le predette somme, a seguito di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 ottobre 2021, dovevano essere riassegnate:

- per il cinquanta per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

- per il restante cinquanta per cento al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.178 del 2020).

Per ulteriori ragguagli, si veda il dossier n. 479/2 dell'11 novembre 2021, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3363/XVIII.


Articolo 16, comma 5-bis
(Proroga dei contratti di licenza per i diritti audiovisivi sportivi)

 

 

L’articolo 16, comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente la proroga dei contratti di licenza previsti dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008[66], subordinandola alle seguenti condizioni:

- devono sussistere ragioni economiche;

- i contratti devono essere ancora in corso al 18 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della L. n. 6/2023, di conversione del D.L. 176/2022);

- la proroga deve essere limitata al tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di cinque anni;

- è necessario il previo espletamento di una indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 13, comma 1-bis, del D.L. n. 176/2022 (la cui legge di conversione, L. n. 6/2023, è espressamente richiamata nel comma in esame), novellando l'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008, ha innalzato da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza da esso disciplinati. In base al comma 2 dell'articolo 10, l'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ai sensi del comma 3, i contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

 

Si veda l'indagine conoscitiva sul settore audiovisivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pp. 70-78.

Con Delibera n. 423/22/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono state approvate le linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Calcio Serie A (stagioni 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027).


Articolo 16-bis
(Proroga dei termini per l’adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali)

 

 

L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 40 del 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prorogando al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale le Regioni devono adeguarsi alla nuova normativa di cui al predetto decreto legislativo e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alla stessa i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita

 

 

L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 40 del 2021, di attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 del citato articolo 40, stabilendo che le regioni adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 40 del 2021 e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve entro il 31 ottobre 2023, in sostituzione del termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dalla vigente formulazione.

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 2 del citato articolo 40, stabilendo che i gestori delle aree sciabili attrezzate individuate ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 40 e degli impianti di risalita adeguano gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal predetto decreto legislativo entro il 31 ottobre 2024, in sostituzione del termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dalla vigente formulazione.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 40 del 2021 è entrato in vigore il 3 aprile 2021.

Le disposizioni del decreto - ai sensi del successivo articolo 43-bis del decreto legislativo medesimo (come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 13-quater del decreto legge n. 73 del 2021) - si applicano a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022.

 

 

 


Articolo 16-ter
(Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate
da parte di regioni ed enti locali)

 

L’articolo 16-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.

 

Nello specifico, il comma 822 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per le seguenti finalità:

a)      la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b)     la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;

c)      contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

 

L’articolo 16-bis in esame aggiunge la lettera c-bis), prevedendo la possibilità di utilizzo delle risorse svincolate per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nei comuni classificati come montani della dorsale appenninica che si trovino nella condizione di aver subito, nel periodo che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, una diminuzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Articolo 17
(Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa
di
servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 17 reca proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1).

Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5, modificati in sede referente).

Prevede, per questo riguardo, l’istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale; ed autorizza le amministrazioni pubbliche ad acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

A tal fine stabilisce che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti nonché, su richiesta espressa, per gli organi costituzionali.

Dispone inoltre sulla formazione del predetto elenco delle agenzie.

Autorizza, infine, lo svolgimento di procedure di acquisto mediante le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per talune tipologie di servizi.

 

Il comma 1 reca novella all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, prorogando fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al 31 dicembre 2022) la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2021, di conversione del medesimo decreto-legge n. 162 del 2019).

Si tratta dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge n. 237 del 1954 e dell'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997 (v. infra).

Il comma in esame dispone, inoltre, che all’attuazione di quanto previsto si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Sulla norma qui novellata era già intervenuto l’art. 194, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (come convertito dalla legge n. 77 del 2020) disponendo la proroga dei contratti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Quindi l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 228 del 2021 (“proroga termini”, come convertito dalla legge n. 15 del 2022) ha disposto l’ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 2022.

 

Per intendere la disposizione, vale richiamare il retrostante ordito normativo.

L’articolo 2 della legge n. 237 del 1954 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, comma 1, della legge n. 198 del 2016) - sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 – ossia, servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero - in concorso con il Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Successivamente, l’articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997 ha previsto che il citato articolo 2 della legge n. 237 del 1954 va interpretato nel senso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 2, della legge n. 198 del 2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comunisiano autorizzati ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Questo, al fine di un più razionale uso delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una più completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti.

Ha, altresì, previsto che tali prestazioni rientrino nei servizi che possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 157 del 1995[67].

 

L’acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato era stata effettuata, fino al 2016, prima a trattativa privata, poi a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.

A seguito della riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l’acquisto è stato effettuato, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea.

Come ricordato dalla relazione illustrativa al presente decreto-legge, i contratti in essere sono stati stipulati in esito alle procedure di gara esperite nel 2017.

Secondo quanto riferiva l’audizione del Sottosegretario per l’informazione e l’editoria del 27 luglio 2018 presso la VII Commissione della Camera, all’esito di tali gare, svoltesi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

 

L’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante tale procedura, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Al riguardo, v. qui di seguito il riquadro dedicato alla deliberazione ANAC n. 853 del 2016.

 

Con Delibera n. 853 del 20 luglio 2016 l’ANAC – ricordato che l’art. 63, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto che l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è utilizzabile “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto - ha fatto presente che:

- l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara non può operare quando sussista comunque anche un minimo spazio per poter utilmente esperire una procedura comparativa;

- data la necessità di un affidamento a più operatori economici, occorre valutare la possibilità di individuare lotti di gara distinti ed utilizzare lo strumento dell’accordo quadro con più operatori economici.

 

 

Il comma 2 autorizza le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare “notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati”.

La disposizione è stata modificata in sede referente:

§  modificando la dicitura “notiziari ordinari” in “notiziari generali”;

§  introducendo il riferimento ai notiziari “internazionali”;

§  introducendo il riferimento ai notiziari “regionali” ed espungendo la dicitura “locali”;

§  espungendo il riferimento ai servizi e alle loro raccolte e al servizio di diramazione notizie e comunicati.

 

Le modifiche sono illustrate dal prospetto che segue:

 

Testo originario del decreto-legge

Testo modificato

2. […] notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati.

2. […] notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico.

 

 

Si prevede che:

§  i suddetti servizi siano acquistati dalle agenzie di stampa iscritte in apposito elenco tenuto presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

§  tali acquisti siano effettuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, disciplinata dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (v. supra).

Tali disposizioni sono poste con la finalità dichiarata di garantire la più ampia pluralità delle fonti, assicurando la completezza delle informazioni.

Per quanto concerne, invece, i servizi di carattere internazionale, specialistico o settoriale, si veda infra il comma 5, anch’esso modificato in sede referente.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato (comprese le relative articolazioni periferiche), gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali (comma 3). 

 

La «centrale di committenza» (art. 3, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici) è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono:

§  attività di centralizzazione delle committenze, ossia le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti (art. 3, comma 1, lett. l) del Codice medesimo);

§  se del caso, attività di committenza ausiliarie, ossia le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata (art. 3, comma 1, lett. m) del Codice medesimo).

 

Il comma 4 stabilisce che nell’elenco possano essere iscritte le agenzie di stampa di rilevanza nazionale.

L’individuazione di tali agenzie è demandata ad un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30 dicembre 2022).

Il decreto è emanato sulla base degli elementi informativi forniti da un apposito Comitato, entro 60 giorni dalla propria costituzione.

Tale Comitato è chiamato a fornire una proposta recante, tra l’altro, specifici criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e dei corrispettivi dei servizi acquisiti con la suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il Comitato, costituito “tempestivamente” (recita la disposizione), è composto da non oltre cinque componenti, scelti tra:

§  magistrati ordinari o amministrativi,

§  professori universitari di ruolo, anche in quiescenza (secondo un’integrazione approvata in sede referente), in materie economiche e giuridiche

§  avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale

§  giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale.

 

Si segnala che la norma prevede che il decreto di individuazione delle agenzie di stampa debba essere emanato entro sessanta giorni dell’entrata in vigore del decreto-legge e che il Comitato formuli la correlativa proposta entro sessanta giorni dalla propria costituzione.

Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra i due termini temporali.

 

Il comma 5, come modificato in sede referente, prevede che le medesime amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) possano acquistare servizi di carattere specialistico e settoriale, anche di carattere video fotografico, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

Con le modifiche approvate in sede referente:

§  è stato espunto il riferimento ai “servizi di carattere internazionale” (peraltro nel comma 2 è stato inserito il riferimento ai “notiziari internazionali”);

§  è stato espunto il riferimento ad agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, 

§  è stato introdotto un rinvio di carattere generale alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (in luogo del riferimento specifico alle procedure di cui agli articoli 62 e 60 del Codice medesimo).

 

Nel testo originario del decreto-legge la facoltà prevista dal comma 5 in esame è condizionata all’esperimento di una procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o di una procedura aperta (rispettivamente disciplinate dagli articoli 62 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici).

Tale comma 5, quindi, nel testo originario del decreto-legge, prevede per i citati servizi (specialistici e settoriali), la possibilità di acquisto presso agenzie non iscritte nell’elenco nazionale, purché attraverso procedure che prevedano l’avviso di indizione di gara e la pubblicazione del bando.

 

L’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici dispone circa la procedura aperta. In tale procedura, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Specifiche disposizioni sono dettate in caso di avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara.

Nella procedura competitiva con negoziazione, disciplinato dall’articolo 62 del Codice, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni indicate in norma, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Anche in questo caso si prevede una specifica disciplina in caso di utilizzo di un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare e le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

 

Nel corso dell’audizione tenutasi il 29 novembre 2022 presso la VII Commissione (cultura) della Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria segnalava l’opportunità di  concedere una proroga per gli affidamenti in essere, al fine di aprire un dialogo con gli stakeholders, ricordando come l'ultima gara si sia svolta nel 2017 “in un contesto di mercato, e quindi anche di esigenze, totalmente diversi”.

 

Si rammenta, infine, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 2021, oltre a disporre, al comma 2, la proroga al 31 dicembre 2022 dei contratti in essere, ha istituito (comma 1) una Commissione per individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi.

Tale Commissione, ricorda la relazione illustrativa al presente decreto-legge, è stata effettivamente costituita con d.P.C.m. del 7 febbraio 2022 ed ha concluso i suoi lavori il 27 giugno 2022, in prossimità del termine della precedente legislatura, inviando alle Autorità politiche la propria relazione conclusiva, nella quale si riportano gli esiti dell’istruttoria e delle audizioni svolte e si delineano alcune proposte normative. “Di conseguenza, la proroga disposta con l’articolo in oggetto si è resa necessaria al fine di consentire al nuovo esecutivo la dovuta consapevolezza per assumere decisioni complesse su un tema di rilevanza costituzionale, in riferimento al quale sono emersi orientamenti non unanimi nell’individuazione di un punto di equilibrio fra i diversi aspetti rilevanti”.


Articolo 17-bis
(Misure per imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

Dispone l'applicazione per un biennio venturo di contribuzione di alcune misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici.

Si tratta di:

- l’applicazione di uno specifico criterio per l’accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali, al 15% per le testate) e di una specifica modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (ossia la possibilità di parificare il contributo a quello del 2019);

- facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall’incasso del contributo pubblico.

In caso di insufficienza delle risorse, si prevede l’applicazione di un criterio di riparto proporzionale.

 

Questo articolo - introdotto in sede referente - concerne misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici.

Se ne viene a prevedere l'applicazione per taluni anni di contribuzione, altri e successivi rispetto a quelli fin qui previsti.

Sono misure previste dal decreto legislativo n. 70 del 2017 (recante “Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”), a favore di cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Vale analiticamente illustrare le diverse misure, oggetto della disposizione in esame.

 

Copie vendute

 

Il decreto legislativo n. 70 del 2017 dispone circa i criteri di calcolo del contributo pubblico diretto destinato ai soggetti sopra ricordati.

Il suo articolo 8 (che ha confermato il principio stabilito dal decreto-legge n. 63 del 2012) prevede che il contributo concesso derivi dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti[68] e di una quota rapportata alle copie annue (cartacee o digitali) vendute.

E prevede una gradazione del contributo (per tre scaglioni: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute; da oltre 350.000 a 1.000.000 copie; oltre 1.000.000 di copie annue vendute) nonché la percentuale di rimborso (una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione; pari al 45 per cento, per il secondo scaglione; al 35 per cento, per il terzo scaglione) ed una soglia massima di contributo erogabile.

Al contempo, il decreto legislativo n. 70 prescrive (all'articolo 5, comma 1, lettera e)) una soglia minima di copie vendute, onde poter accedere al contributo. Si tratta dunque di un requisito di accesso alla contribuzione.

Ebbene, tale requisito è stabilito, per l'edizione cartacea, nella vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali; di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali.

Questa previsione è stata derogata, per l'anno di contribuzione 2020, dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 - e per l'anno di contribuzione 2021, dall'articolo 5, comma 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2020; e per l'anno di contribuzione 2022, dall'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge n. 228 del 2021.

Tale deroga consiste in una diversa (ed inferiore) determinazione della soglia-requisito di copie vendute.

Ossia le percentuali minime di copie vendute sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie annue distribuite (anziché il 30 per cento) per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie annue distribuite (anziché il 20 per cento) per le testate nazionali.

Analoga deroga è ora disposta dalla disposizione introdotta nel decreto-legge in commento, per gli anni di contribuzione 2023 e 2024.

 

 

Parificazione del contributo (se inferiore) a quello percepito nel 2019

 

Si è ricordato come il decreto legislativo n. 70 del 2017 disciplini (all'articolo 8) i criteri di calcolo del contributo.

Il successivo decreto-legge n. 104 del 2020 è venuto a prevedere - all'articolo 96, comma 5 - che, qualora l'applicazione dei criteri previsti dal decreto legislativo n. 70 importi una determinazione del contributo in un importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità del 2019, tale importo sia parificato a quello corrisposto per il 2019 (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto).

Tale previsione era posta per l'annualità di contribuzione 2020. Anch'essa ha ricevuto proroghe (con i decreti-legge sopra ricordati) per le annualità di contribuzione 2021 e 2022.

Analoga proroga è ora disposta dalla disposizione del decreto-legge in commento, per gli anni di contribuzione 2023 e 2024

 

 

Posticipazione del pagamento dei costi da parte delle imprese editrici

 

Ancora l'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 - al suo comma 4 - è venuto a porre una previsione a favore dei soggetti destinatari del contributo.  

Ha consentito che i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione (e presentato entro il 30 settembre) possano essere pagati dalle imprese beneficiarie, entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo.

L'avvenuto pagamento dei costi entro il termine ricordato è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati.

La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento.

Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

Dunque si tratta della facoltà per l'impresa beneficiaria del contributo, di pagare i costi (regolarmente rendicontati) entro sessanta giorni dall’incasso del contributo.

Tale facoltà (di posticipazione del pagamento dei costi) era prevista dall’articolo 96, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, per i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione, presentato entro il 30 settembre 2020.

Sono indi intervenute proroghe, con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2020 e 2021 (cfr. rispettivamente l'articolo 5, comma 7-bis del decreto-legge n. 137 e l'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge n. 228 del 2021).

 

In caso di insufficienza delle risorse - si viene infine a prevedere - si ha applicazione del criterio proporzionale, previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017.

Tale norma prevede infatti, in via generale, che i contributi per l’editoria siano ripartiti con d.P.C.m. e che in caso di insufficienza delle risorse si adotti un criterio proporzionale.

 


Articolo 18, comma 1
(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 18 in esame, introduce alcune modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a: a) prorogare - da due - a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 23/2020, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; b) estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della predetta realizzazione.

 

Più in dettaglio, l’articolo 18 in esame, al comma 1, non essendo la realizzazione di tale complesso ospedaliero ancora terminata[69], introduce una novella all’art. 42-bis del DL. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), con la duplice finalità di:

a)            definire una proroga di tre anni, invece di due, dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 40 (7 giugno 2020), per la realizzazione del complesso ospedaliero in argomento;

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che risultano avviate le procedure espropriative ed è stato completato l’affidamento dell’incarico di redigere il Progetto definitivo.

b)            estendere a due anni, invece di uno, la prorogabilità della nomina del Commissario straordinario, avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale nomina all’incarico, esclusivamente a titolo gratuito, è avvenuta per la prima volta con DPCM 22 settembre 2020 (qui il comunicato)[70]. Successivamente, con DPCM del 23 novembre 2021, l’incarico è stato prorogato di un ulteriore anno senza soluzione di continuità. L’incarico pertanto risulterebbe cessata il 22 settembre 2022, senza possibilità di rinnovo della nomina.

 

 

Il comma 502, articolo 1, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto, da ultimo, modifiche all’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020) che aveva introdotto talune misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare, è stata prevista l’aggiunta del comma 5-bis al predetto articolo 42-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 23/2020 (7 giugno 2020).

La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di 5 unità di personale[71], di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 4 unità di personale non dirigenziale.

Tra queste ultime unità del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti e consulenti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza - in base ai presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabiliti all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 -, il cui compenso è definito dal Commissario straordinario, e non può comunque superare i 48.000 euro annui. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, con obbligo di rendicontazione, mentre le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, analogamente corrisposte previa presentazione di documentazione e con obbligo di rendicontazione, con oneri cui è chiamato a provvedere direttamente il Commissario nei limiti delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale indicata dalle disposizioni del medesimo 42-bis, comma 4.

 

Il Commissario straordinario deve operare nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea degli obblighi internazionali e dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale[72].

In merito all'affidamento e all'esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, il comma 1 dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 2016), oltre a fare riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, specifica, altresì, lo specifico rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, al fine evidente anche di non sfavorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Con riferimento al nuovo ospedale di Siracusa si evidenzia il contratto (qui il testo) per l’affidamento di servizi di supporto tecnico – amministrativo e di committenza ausiliaria al responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del richiamato Codice dei contratti.

Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero in esame, al Commissario straordinario viene intestata un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, alla quale sono assegnate le risorse disponibili e su cui possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione di tale complesso ospedaliero.

Dal profilo finanziario, peraltro, la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero risulta finanziata a valere sulle risorse disponibili, assegnate alla Regione Siciliana, ai sensi del programma di edilizia sanitaria previsto di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Commissario, il Ministero della salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In proposito si sottolinea che l’ultimo riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria è stato effettuato con Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro, in base alle disponibilità dell'art. 1 comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attribuendo alla Regione siciliana l’8,36% del totale complessivo, per un ammontare di 334,2 milioni di euro. 


Articolo 18, commi da 2 a 2-ter
(Commissario risanamento baraccopoli di Messina)

 

 

L’articolo 18, commi da 2 a 2-ter, prevede l’avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall’articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021.

La durata dell’incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.

 

 

A tale proposito si ricorda che il sopra richiamato articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto delle disposizioni finalizzate ad attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti.

Per tali finalità si prevedeva che il Prefetto di Messina fosse nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, per l'espletamento delle attività necessarie.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario era stata fissata in 12 mesi prevedendo che potesse essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023.

 

A seguito delle modifiche introdotte durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, si prevede che il Commissa­rio straordinario possa nominare, con pro­prio provvedimento, un sub-commissario (comma 2-bis).

 

Il comma 2-ter, da ultimo, prevede che per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all’attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l’anno 2023 e a euro 347.000 per l’anno 2024.

 


Articolo 19
(Ecosistemi innovativi
e Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

 

 

L’articolo 19 proroga, in primo luogo, al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” (comma 1); in secondo luogo, si posticipa di tre anni, cioè fino al 31 dicembre 2025, il termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022) per lo svolgimento dell'attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009 (comma 2). Si specifica che dall'attuazione dell'attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

 

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 quanto previsto dall’art. 42, comma 5-bis, quarto periodo, del D.L. 50/2022, che disciplina l’erogazione di contributi per il progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il previgente quarto periodo del citato comma 5-bis dell’art. 42 del D.L. 50/2022 ha previsto che nel decreto ministeriale del Ministro del Sud e la Coesione territoriale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che riporta le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse, sia anche contenuto un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al citato progetto entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La norma in esame proroga tale ultimo termine al 31 dicembre 2023.

L'obiettivo del progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti  urbani marginalizzati”, secondo quanto definito nell’Allegato 1 al D.M. 15  luglio del 2021, riguarda la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni  del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca    multidisciplinare e creazione di imprese. Si prevede, nello specifico, una collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore.  Lo stanziamento iniziale è stato pari a 350 milioni di euro. 

Il citato comma 5-bis dell’art. 42 del D.L. 50/2022 ha stanziato, inoltre, 200 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, al fine di rafforzare la linea progettuale “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. a), numero 4, del D.L. n. 59 del 2021). Tali risorse sono ripartite in 50 milioni annui dal 2023 al 2026.

 

Il comma 2  posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 136/2013, che disciplina l’operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, finalizzata al completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

La citata Unità Tecnica-Amministrativa, prevista fino al  31 dicembre 2022 dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 111/2019, è stata istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde provvedere (oltre che a misure di carattere straordinario ed urgente, a seguito della frana nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino) all'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle Unità “stralcio” ed “operativa”, istituite (dall'art. 2 del decreto-legge n. 195 del 2009) per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania del 2009.

 

Il comma 3 specifica che dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 20
(Proroga di termini in materia di politiche del mare)

 

 

L’articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all’invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare, previsto dall’art. 12, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

 

 

Per quanto attiene le politiche del mare, è utile ricordare come l’art. 12 del richiamato decreto-legge n. 173 del 2022 (cosiddetto decreto-legge Ministeri) ha disciplinato, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di adottare degli indirizzi strategici per le politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (d’ora in avanti CIPOM).

 

Il CIPOM provvede all’elaborazione e all’approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

 

a)        tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b)        valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c)        valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d)        promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e)        promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f)         valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

 

 

Lo stesso articolo 12, infine, ha previsto la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

 

La disposizione in commento, pertanto, proroga il suddetto termine dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023.


Articolo 20-bis
(Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate)

 

 

L’articolo 20-bis rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

 

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Fondo Letta) è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, e poi successivamente modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009).

Il Fondo, destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio[73] e viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le somme autorizzate dallo Stato in favore del Fondo sono iscritte sul cap. 2149/MEF, per essere poi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 446/Presidenza).

Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è stato rifinanziato per il triennio 2008-2010 dall’art. 2, comma 44, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) di 10 milioni per il 2008 e di 5 milioni per gli anni 2009 e 2010; successivamente, è stato rifinanziato dall’art. 2, comma 46, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009) di ulteriori 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per il 2011.

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2018, 15 milioni per l’anno 2019, 16 milioni per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Ulteriori 4 milioni per il 2020 e 24 milioni di euro per l’anno 2022 sono stati disposti dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 178 del 2020)[74].

Quanto all’ambito territoriale di riferimento del Fondo, i destinatari delle risorse sono attualmente i comuni “confinanti” con le regioni a statuto speciale.

Inizialmente, con il DPCM 28 dicembre 2007 sono state individuate quali destinatarie del fondo le tre macroaree costituite dal complesso dei comuni confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia; quota parte delle risorse per il 2007 sono state assegnate con il successivo D.M. 3 marzo 2008.

A seguito degli interventi normativi intervenuti nel corso del 2007-2008, i criteri di ripartizione delle risorse tra le tre macroaree sono stati ridefiniti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari (elencati nell'Allegato 1 del DPCM). Con il Decreto del 14 settembre 2012 sono state ripartite le risorse residuali del 2007, nonché quelle stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011.

Per le risorse delle annualità 2018-2021 – essendo nel frattempo intervenuto il c.d. “Accordo di Milano”, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti[75] – è stato necessario adottare un nuovo D.P.C.M. 21 settembre 2020 per definire i destinatari del Fondo e i criteri per la ripartizione delle risorse tra le due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con l’esclusione esplicita dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano[76].

Le risorse riferite alle annualità 2018-2020 sono state ripartite tra le due macroaree e tra i singoli comuni, con il decreto 10 dicembre 2020; quelle per l’annualità 2021 con il decreto 23 settembre 2021, quelle per l’annualità 2022 con il decreto 19 luglio 2022.

Il comma 2 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento pari a 442,6 milioni di euro per il 2023, 225,8 milioni per il 2024 e a 306 milioni per il 2025.


Articolo 21, comma 1
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

 

 

L’articolo 21, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

§  il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

§  al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

§  le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;

§  l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (inizialmente fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge 205/2017. Successivamente, sono intervenute ulteriori proroghe: fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14) e fino al 31 gennaio 2023 con il D.L. 228/2021 (art. 1, comma 17).

 

La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

 

L’art. 17 della L. 124/2007 esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)

Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.

 

In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

§  partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);

§  assistenza agli associati (art. 270-ter);

§  arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

§  organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);

§  addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);

§  finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);

§  istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);

§  partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

§  istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

 

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

 

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di addetti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.

 

Infine, viene prorogata la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.

Resta ferma la disposizione generale che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ad indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (art. 497, comma 2-bis, c.p.p.).


Articolo 21, comma 2
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi
 di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali
con detenuti)

 

 

L’articolo 21, comma 2, proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.

 

La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-ter), poi dal decreto-legge 244 del 2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205 del 2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145 del 2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal decreto-legge n. 162 del 2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal decreto-legge n. 183 del 2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14), dal decreto-legge n. 228/2021 fino al 31 gennaio 2023 (articolo 1, comma 16).

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).

Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).

Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).

In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).


Articolo 22
(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)

 

 

L’articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Viene inoltre prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:

•          i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;

•          i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;

•          i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

 

Il comma 1 dell'articolo 22 modifica l’articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020.

La norma stabilisce un periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge 73 del 2022 (vedi infra) e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto legge in esame.

Il citato regime di responsabilità è connesso al mancato adempimento dei seguenti obblighi:

- di trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;

- di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;

- di espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 ha previsto (comma 1) che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti a trasmettere le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001, che ha assunto la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Il comma 2 ha previsto che il Registro contenga, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

In base al comma 3, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Il comma 4 ha previsto che le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

Il comma 5 ha previsto che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continui a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento e venga assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro con quelli già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura - SIPA).

Il comma 6 ha delegato a un regolamento del MIMIT l'attuazione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottata con il DM 115/2017. Per il Registro nazionale aiuti vi è un apposito sito istituzionale che si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza) e un’area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

L'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 52, nonché la mancata indicazione espressa, nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti, dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell'avvenuta interrogazione dello stesso sono rilevati, anche d'ufficio, dai soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L'articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020, come modificato dal decreto in esame, ha tuttavia previsto che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporti responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. In particolare, il comma 1 motiva l'esonero in questione in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.

Il comma 2 dell'articolo 31-octies ha previsto che siano apportate al DM 115/2017 e all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, le modifiche necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità. La disposizione originaria aveva stabilito che tali modifiche dovessero essere apportate entro il 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge in esame.

 

Il comma 2 dell'articolo 22 modifica l’articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022.

La norma, ai commi 1-3, ha stabilito la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:

•          i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;

•          i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;

•          i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

 

La proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, delle sezioni 3.1 e 3.12 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022 conteneva la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (oggetto di ulteriore intervento per effetto delle disposizioni in esame per le quali vedi supra) relativa all’esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti.

 

Si rammenta che l’articolo 63 del decreto legge n. 34 del 2020 ha disposto che gli aiuti concessi in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cd. Temporary framework Covid-19) soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).

Per un approfondimento si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nell'attuale contesto di crisi energetica: il quadro europeo”.


Articolo 22-bis
(Obblighi di trasparenza)

 

 

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca un ulteriore differimento del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche. Il termine di decorrenza è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.

 

 

L’articolo 22-bis in esame si riferisce al termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017.

Tale disposizione prevede che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche – di cui ai commi 125 e 125-bis della medesima legge, comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro», nonché la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il medesimo comma 125-ter prevede che, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001[77]) che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi – dunque, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013[78]) - dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.

Il termine di decorrenza dell’applicazione delle sanzioni è stato originariamente fissato al 1° gennaio 2020, poi differito al 1° gennaio 2022, dall’articolo 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021 (L. n. 87/2021)[79], successivamente differito al 1° gennaio 2023 dall’articolo 3-septies del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022)[80].

L’articolo 22-bis in esame dispone che, per l’anno 2023, il termine di cui al citato articolo 1, comma 125-ter della legge sulla concorrenza - a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni - sia “prorogato” al 1° gennaio 2024.

In sostanza, quindi, con la norma in esame, viene esclusa, anche per l’anno in corso, l’applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all’anno successivo.

 

 

L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013.

Tale disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. L’intervento normativo di novella è stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, comma125).

Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo (art. 1, comma 125-bis). In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.


Articolo 22-ter
(Attività di autoriparazione)

 

 

L’articolo 22-ter, inserito durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, interviene prorogando, da dieci a undici anni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 relativo alle attività di autoriparazione.

 

Al fine di inquadrare la portata della proroga stabilita dalla disposizione in commento, si ricorda che la legge n. 224 del 2012 aveva disciplinato l'attività di autoriparazione.

Nello specifico l'articolo 3 aveva previsto che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge in questione (avvenuta il 5 gennaio del 2023), fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per dieci anni.

 

La disposizione in esame, come delineato in precedenza, proroga quindi da dieci ad undici anni il periodo per lo svolgimento delle suddette attività.


Articolo 22-quater
(Proroga Fondo nuove competenze)

 

 

L’articolo 22-quaterintrodotto in sede referente - riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro).

 

 

Il Fondo nuove competenze è un Fondo pubblico, istituito dall’art. 88 del D.L. 34/2020 e cofinanziato dal Fondo sociale europeo, finalizzato a promuovere la formazione dei lavoratori di imprese che hanno stipulato specifici accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro. Tale Fondo costituisce uno dei Programmi guida del Piano nazionale nuove competenze riferito ai lavoratori occupati[81], adottato con DM 14 dicembre 2021 in attuazione di quanto previsto dal PNRR in materia di politiche attive (Missione 5, componente 1, Riforma 1.1).

A seguito di quanto previsto dall’art. 11-ter del D.L. 146/2021, che consente di destinare al Fondo nuove competenze le risorse dell'iniziativa REACT-EU affluite al Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO), e della Decisione della Commissione europea dell’8 settembre 2021, con cui è stata approvata l'assegnazione all’Italia di tali risorse aggiuntive per complessivi 4,5 miliardi di euro, di cui un miliardo[82] destinato al rifinanziamento del Fondo in questione, il DM 22 settembre 2022 ha rifinanziato il medesimo Fondo per 1 miliardo di euro, a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 2023.

In conseguenza del suddetto rifinanziamento di 1 miliardo di euro, il 10 novembre 2022 Anpal ha pubblicato un Avviso pubblico per la seconda edizione del Fondo Nuove Competenze, che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese. Tale avviso riguarda gli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali le domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate a partire entro il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica.


Articoli 23 e 24
(Disposizioni finanziarie. Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 23 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all’immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

L'articolo 24 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 dicembre 2022.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]     Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

      - al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

      - al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

      - al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);

      - al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);

      - al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;

      - al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021;

       - al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.

[2]   Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. In particolare, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

[3]              In particolare, l’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):

a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

[4]              In forza del quale, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

[5]     Il richiamato art. 30-bis del D.P.R. 394/1999 disciplina la procedura per la richiesta di assunzione dei lavoratori stranieri, in base alla quale il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico per l’immigrazione che, come disposto in via generale dal comma 8, ne verifica la regolarità e acquisisce dall’Ispettorato del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle suddette prescrizioni contrattuali, con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

[6]     Riguardo alle varie tipologie di fondi interessati, cfr. infra.

[7]     Le novelle di cui al presente comma 3 riguardano alcuni articoli del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

[8]     Questi ultimi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[9]     La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.

[10]   Si ricorda, al riguardo, che il Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L’ente del Terzo settore è definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. Entro il 31 ottobre 2020 tutti gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti inserendovi l’indicazione di ente di Terzo settore o l’acronimo ETS. Il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Con il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono state definite le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

[11]   In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;

[12]   Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.

[13]   Disposizione di cui al richiamato articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

[14]   Il riferimento concerne - ai sensi dell'articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 - i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[15]  Cfr., a quest'ultimo riguardo, gli articoli 19 e 21 del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

[16]   Di cui al comma 2 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. La norma fa riferimento alle missioni e ai contratti di lavoro a termine aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

[17]   La novella concerne l'articolo 1, comma 306, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[18]   Riguardo alla disciplina generale del lavoro in modalità agile, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni.

[19]   Cfr. l'articolo 90, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'articolo 10, comma 2, e l'allegato B del citato D.L. n. 24 del 2022, e l'articolo 23-bis, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

[20]   Di cui al comma 2 del citato articolo 90 del D.L. n. 18 del 2020.

[21]   Articolo 87, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020.

[22]   Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

[23]   Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[24]   Per completezza, si ricorda che, in relazione a tale ultima proroga prevista dalla richiamata legge di bilancio 2021, l’INPS, con il messaggio n. 227 del 2021, ha precisato che l’ultima decorrenza ammessa per il trattamento pensionistico anticipato in oggetto è il 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023.

 

[25]   Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

[26]   L'art. 5, comma 2, del citato decreto n. 167 del 2010 stabilisce in particolare, riguardo al programma di azione in oggetto, che esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

[27]   Per la parte generale del Piano (non comprensiva degli allegati), si rimanda al seguente link.

[28]   Cfr. il citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016.

[29]   Riguardo alla disciplina di tale possibilità, cfr. il citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016.

[30]   L’art. 1 della legge 233/2021 (pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2021) dispone infatti l’entrata in vigore della legge medesima “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

[31]  Il Piano sviluppo e coesione della Regione Toscana è stato approvato con delibera CIPESS n. 26 del 29 aprile 2021 (G.U. n. 196 del 17 agosto 2021).

[32]   Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-novies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

[33]   Si rammenta che alcune categorie di progetti, per la loro natura e strategicità, sono state poste nella responsabilità gestionale di un Commissario indicato dallo Stato, sottraendole alla potestà attuativa delle originarie Amministrazioni titolari.

[34]   Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

[35]   Per "cliente finale" s'intende il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.

[36] Trenta giorni dal 25 giugno 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione decreto legge n. 73/2021.

[37] La legge 29 dicembre 1993, n. 580, disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

      Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 219, ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva. In particolare, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo (“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”), l'Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MISE 8 agosto 2017 ("Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"), che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi - che passano da 95 a 60 - salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione.

[38]   Il primo D.M. 19 gennaio 2022, di nomina, è stato annullato in autotutela. Si rinvia alle premesse del D.M. 30 marzo 2022.

[39]   Il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 ha disposto all’art. 1, comma 1, l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, con l’obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La disciplina attuativa del PNC è contenuta nel D.M. economia del 15 luglio 2021 (Programmi del Piano) e nel D.M. economia 1° agosto 2022 (Programmi cofinanziati). Per approfondimenti circa il contenuto del Piano, si rinvia al sito della Ragioneria generale dello Stato.

[40]   Le schede di dettaglio sui 24 programmi del PNC sono riportate nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con l’indicazione delle tappe procedurali (obiettivi iniziali, intermedi e finali) e del cronoprogramma.

[41]            Il comma 7-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del modello standard della fideiussione

[42]            L’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 prevede che il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ai sensi del comma 1-bis la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione e del relativo modello standard è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[43]   D. lgs. recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il decreto legislativo in questione stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625; esso determina altresì la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

[44]   Comma concernente gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del d. lgs. 32/2021.

[45]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62 ed in vigore dal 28 marzo 2021. L'articolo 21 del decreto legislativo in oggetto, recante abrogazioni e disposizioni transitorie, stabilisce che "fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

[46]   Nell'area del professionismo, l'articolo 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, consente esclusivamente le tipologie societarie (e non anche quelle associative).

[47]   Quest’ultimo termine di decorrenza è posto dall’articolo 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni (comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a)).

[48]   Di cui all'articolo 13, comma 7, del citato D.Lgs. n. 36.

[49]   Riguardo a quest'ultimo termine, cfr. il citato articolo 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36.

[50]   La norma, più in particolare, prevede che l'organo sia istituito da parte degli atti costitutivi delle società sportive professionistiche e che esso sia in ogni caso formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico; per la costituzione dell'organo, l'atto costitutivo deve far rinvio alle disposizioni di un apposito regolamento - approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società -, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza (nel rispetto - riguardo a tali cause - delle disposizioni stabilite dal citato articolo 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36). L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

[51]   In assenza di tale norma aggiuntiva, il limite relativo al primo semestre 2023 sarebbe pari, almeno letteralmente, a 10.000 euro annui.

[52]   Cfr. anche le norme citate nelle note successive.

[53]   Cfr. l'articolo 36, comma 6, del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[54]   Cfr. l'articolo 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

[55]   La duplicazione del differimento (con la novella di cui alla lettera c)) poteva peraltro indurre il dubbio che altre novelle poste dagli articoli 51 e 52 del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, non fossero comprese nel differimento al 1° luglio 2023.

[56]   Testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[57]   La novella concerne l'articolo 31, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[58]   Di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 31 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[59]   Riguardo a tali criteri, cfr. infra.

[60]   Nell'area del professionismo, il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 36 consente esclusivamente le tipologie societarie (e non anche quelle associative).

[61]   Riguardo al lavoro sportivo, cfr., in particolare, gli articoli da 25 a 30 del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[62]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.

[63]   In base al d.lgs. n. 36/2021, art. 1, co. 1, lett. ee), la pratica sportiva per tutti è l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità

[64]   La disposizione richiamata (e introdotta dall'art. 1, comma 633, lett. d), della L. n. 145/2018 - legge di bilancio 2019), prevede che per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

[65]   Con delibera n. 3.511 del 14 dicembre 2020 l’Anac ha iscritto la p.c.m. all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Sport e salute S.p.a.

[66]   In base all'art. 1, co. 1, lettera t), del d.lgs. 9/2008, il contratto di licenza è il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione.

[67]   Recante “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, abrogato dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Quest’ultimo è stato abrogato dal Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

[68]   Tra i criteri di calcolo lì previsti figurano, tra l'altro, il rimborso dei seguenti costi: a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, webmaster e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che   permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

[69]   In particolare, il nuovo complesso ospedaliero dovrà rappresentare un DEA (Dipartimento di emergenza e accettazione) di II livello con una dotazione di posti letto fino ad un massino di 420 ed un investimento stimato fino a 200 milioni di euro.

[70]   Con il quale il Prefetto della città di Siracusa dr.ssa Scaduto è stata nominata Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero.

[71]   La scelta deve avvenire tra il personale delle amministrazioni pubbliche, escludendo da questi il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

L'articolo 17, comma 14 della legge 127 del 1997 ha previsto misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari stabiliscano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.

[72]   Si ricorda che analoga disposizione è presente all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 (L. n. 130/2018) riguardante la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte noto come Morandi nel Comune di Genova. Anche in quella circostanza è stato previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In merito alle norme sopra richiamate, più in dettaglio, l'art. 34 del Codice disciplina l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), per l'affidamento di lavori e forniture nella pubblica amministrazione (cd. green public procuramene - GPP). Nello specifico, è stabilito il principio di obbligatorietà per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per tutti gli appalti, indipendentemente dal loro importo. L'art. 42 del Codice, che si applica alle procedure di gara sopra e sotto soglia, disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. In merito, l'Anac ha emanato le linee guida n. 15 (delibera n. 494 del 5 giugno 2019).

[73]   https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/aree-svantaggiate-confinanti-con-regioni-autonome/

[74]   Si segnala che gli importi relativi agli anni 2020 e 2021 sono stati ridotti, rispettivamente, a 15,6 milioni per il 2020 e a 19,5 milioni per il 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, e incrementati di 4 milioni per l'anno 2020, con DRGS (decreto del Ragioniere generale dello Stato) n. 46624/2020.

[75]   Ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e, pertanto, detti comuni non sono più destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

[76]   Per tali comuni, è stato istituito un apposito “Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti” con le province autonome di Trento e Bolzano (cd. Fondo Brancher), ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191 del 2009, il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009. Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

[77]   Ai sensi della citata norma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

[78]   Destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 sono – ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1 del medesimo d.lgs. - le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013). Pure destinatarie degli obblighi sono - ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2 e 3 del d.lgs - a) gli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) le società in controllo pubblico, escluse le quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PP.AA. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PP.AA.

[79]            D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87.

[80]            D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2022, n. 15.

                Si segnala che nel D.L. n. 228/2021, vi è una ulteriore disposizione -l’articolo 1, comma 28-ter - che ha prorogato il medesimo termine al 1° luglio 2022.

[81]   Gli altri due programmi guida sono costituiti dal Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e dal Sistema duale, riferiti, rispettivamente, ai soggetti disoccupati e ai giovani.

[82]   Cfr. il nuovo asse 6 "Interventi REACT-EU" con la nuova priorità di investimento 13i e gli OS 13.1 e 13.2.