Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Serie: Progetti di legge   Numero: 15/1 vol 1
Data: 13/02/2023
Organi della Camera: Assemblea

13 febbraio 2023

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Volume I (dall’articolo 1 del d.d.l. di conversione all’articolo 7, comma 7-octies, del decreto-legge)

Edizione provvisoria
marzo 2018


 

Servizio Studi

 

 

 

 

 

 

 

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Schede di lettura. 13

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione del D.L. 4/2023 con salvezza degli effetti dallo stesso esplicati) 15

Articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione (Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive) 16

Articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione (Previsione di un termine per l'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online) 20

Articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione (Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità) 22

Articolo 1, comma 6, del disegno di legge di conversione (Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo) 23

Articolo 1, comma 7, del disegno di legge di conversione (Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia) 25

Articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione  (Proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali) 27

Articolo 1, comma 9, del disegno di legge di conversione (Delega al Governo in materia di fonti energetiche rinnovabili) 29

Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b) (Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 33

Articolo 1, comma 2, lettera a) (Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni) 35

Articolo 1, comma 3 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato) 37

Articolo 1, comma 4, lettera a) (Proroga del termine per l’assunzione di 102 unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy) 39

Articolo 1, comma 4, lettera b)  (Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali  di personale del Ministero dell’interno) 41

Articolo 1, comma 4, lettera c) (Assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze) 43

Articolo 1, comma 5 (Proroga del termine per l’assunzione da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy di trenta unità per l’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa) 45

Articolo 1, comma 6 (Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili) 47

Articolo 1, comma 7 (Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca) 48

Articolo 1, comma 8  (Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 49

Articolo 1, comma 9 (Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali  e stabilimenti militari) 53

Articolo 1, comma 10 (Proroga per assunzioni di personale civile  da parte del Ministero della difesa) 55

Articolo 1, comma 11 (Assunzioni Arsenale militare di Taranto) 57

Articolo 1, comma 12 (Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR) 59

Articolo 1, comma 13 (Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato) 60

Articolo 1, comma 14 (Uffici MEF giustizia tributaria) 61

Articolo 1, comma 15 (Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell’interno) 63

Articolo 1, commi 16 e 17 (Proroghe relative al Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste) 65

Articolo 1, comma 18 (Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura) 67

Articolo 1, comma 18-bis (Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura) 69

Articolo 1, comma 18-ter (Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) 72

Articolo 1, comma 19 (Stabilizzazione degli assistenti sociali) 76

Articolo 1, comma 20 (Inconferibilità di incarichi a componenti  di organi politici di livello regionale e locale) 79

Articolo 1, comma 20-bis (Attribuzioni provvisorie delle titolarità di sedi di segreteria comunale) 81

Articolo 1, comma 20-ter (Risorse per indennità degli amministratori locali) 85

Articolo 1, comma 21 (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR) 90

Articolo 1, comma 22 (Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione) 92

Articolo 1, comma 22-bis (Assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario) 94

Articolo 1, comma 22-ter (Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione) 97

Articolo 1, comma 22-quater (Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco) 100

Articolo 1, comma 22-quinquies (Sostegno alle imprese) 102

Articolo 1-bis, commi 1-6 (Potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo  degli ispettori della Polizia di Stato) 104

Articolo 1-bis, commi 7-8 (Potenziamento del ruolo ispettori della GdF) 110

Articolo 1-ter  (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) 111

Articolo 2, comma 1 (Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’UE) 112

Articolo 2, comma 2, lettera a) (Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il personale volontario) 115

Articolo 2, comma 2, lett. b) (Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito) 117

Articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9 (Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19) 119

Articolo 2, comma 3 (Proroga della graduatoria di un concorso pubblico  per la qualifica di vigile del fuoco) 121

Articolo 2, comma 4 (Proroga revisione norme tecniche per costruzioni) 122

Articolo 2, comma 4-bis (Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato) 123

Articolo 2, commi 4-ter e 4-quater (Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il rispetto dei termini di attuazione del PNRR) 125

Articolo 2, commi 5 e 6 (Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria) 127

Articolo 2, commi 7 e 8 (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina) 129

Articolo 2, comma 7-bis (Proroga di una graduatoria per vice direttore  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 133

Articolo 2, comma 7-ter (Disposizioni in materia di elezione del sindaco  e del consiglio comunale) 134

Articolo 2, comma 9-bis (Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie) 136

Articolo 2, comma 9-ter e 9-quater (Contributo alle associazioni combattentistiche) 138

Articolo 2-bis, commi 1-6  (Semplificazioni in concorsi e corsi di formazione per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria) 140

Articolo 2-bis, commi 7 e 8  (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione del corpo di polizia penitenziaria) 144

Articolo 3, comma 1 (Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per il 2021) 146

Articolo 3, comma 2 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) 148

Articolo 3, comma 3 (Proroga dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria) 149

Articolo 3, comma 4 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive) 151

Articolo 3, comma 5 (Gare affidamento servizi mensa) 152

Articolo 3, comma 5-bis (Accordo per il ripiano del disavanzo del Comune di Palermo) 153

Articolo 3, comma 6 (Proroghe degli incarichi dei componenti  delle Corti di giustizia tributaria) 157

Articolo 3, comma 7 (Proroga dell’operatività della Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori) 159

Articolo 3, comma 7-bis (Segreteria Commissione tecnica FIR) 162

Articolo 3, comma 8 (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali) 164

Articolo 3, comma 9 (Riduzione del capitale delle società in perdita) 166

Articolo 3, comma 10 (Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical) 169

Articolo 3, comma 10-bis (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione) 172

Articolo 3, comma 10-ter (Rinvio del termine per il versamento da parte del GSE all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie) 175

Articolo 3, comma 10-quater (Accordi per il riequilibrio finanziario) 177

Articolo 3, comma 10-quinquies (Termini imposta di registro) 181

Articolo 3, comma 10-sexies (Differimento termini concernenti le addizionali regionali) 183

Articolo 3, comma 10-septies (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) 185

Articolo 3, commi 10-octies-10-novies (Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali) 187

Articolo 3, comma 10-decies (Disposizioni relative alla conclusione del programma cashback) 190

Articolo 3-bis (Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) 193

Articolo 3-ter (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche) 203

Articolo 3-quater (Termini per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 208

Articolo 3-quinquies (Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico) 210

Articolo 4, comma 1 e 1-bis (Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 212

Articolo 4, commi 2 e 2-bis  (Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana - Esacri) 214

Articolo 4, comma 3 (Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico) 217

Articolo 4, comma 3-bis (Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN) 219

Articolo 4, comma 3-ter (Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN) 222

Articolo 4, commi 4 e 9 (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA) 226

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina) 228

Articolo 4, comma 6 (Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica) 231

Articolo 4, commi 7 e 8 (Finanziamento indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di tipo allogenico e adroterapia) 233

Articolo 4, comma 7-bis (Proroga del Patto per la salute 2019-2021) 235

Articolo 4, comma 8-bis (Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici) 237

Articolo 4, comma 8-ter (Compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale) 239

Articolo 4, comma 8-quater e comma 9-decies (Credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda e condizioni di efficacia) 241

Articolo 4, commi 9-bis e 9-ter (Risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale) 244

Articolo 4, comma 9-quater (Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale) 248

Articolo 4, comma 9-quinquies (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale) 250

Articolo 4. comma 9-sexies (Proroga in materia di contenimento del Coraebus undatus a tutela del sughero nazionale) 252

Articolo 4, commi 9-septies e 9-octies (Recupero delle liste d’attesa) 253

Articolo 4, commi 9-novies e 9-undecies (Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA e modifica della designazione dei membri del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia) 259

Articolo 4, commi 9-duodecies – 9-terdecies (Trattamento dati da parte dell’INPS) 264

Articolo 4, comma 9-quaterdecies (Proroga norma transitoria per l’individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario) 265

Articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale) 267

Articolo 4, comma 9-octiesdecies (Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale) 269

Articolo 4-bis  (Attività antidoping della NADO Italia) 270

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario) 272

Articolo 5, comma 1 (Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici) 277

Articolo 5, comma 2 (Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR) 279

Articolo 5, comma 3 (Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica) 281

Articolo 5, comma 4 (Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy) 282

Articolo 5, commi 5 e 6 (Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, nonché di edifici adibiti a IeFP, IFTS e ITS Academy) 283

Articolo 5, comma 5-bis (Finanziamento per l’attivazione del sistema informativo nazionale a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 285

Articolo 5, comma 5-ter (Permanenza in carica dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 287

Articolo 5, comma 5-quater (Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura e di altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio) 289

Articolo 5, comma 7 (Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative) 291

Articolo 5, comma 8 (Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) 292

Articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici) 294

Articolo 5, comma 10 (Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 297

Articolo 5, comma 11 (Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione  agli esami di Stato del secondo ciclo) 299

Articolo 5, comma 11-bis (Dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito) 301

Articolo 5, comma 11-ter (Proroga del contributo per la Fondazione "I Lincei per la scuola") 304

Articolo 5, comma 11-quater (Concorso straordinario docenti) 305

Articolo 5, commi 11-quinquies-11-novies (Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione e del merito) 308

Articolo 6, comma 1 (Assegni di ricerca) 311

Articolo 6, comma 2 (Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria) 315

Articolo 6, comma 3 (Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) 317

Articolo 6, comma 4 (Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM) 320

Articolo 6, comma 4-bis (Equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM) 323

Articolo 6, comma 4-ter (Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato) 325

Articolo 6, comma 5 (Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico) 328

Articolo 6, comma 5-bis (Disposizioni a favore della Lingua dei Segni - LIS) 330

Articolo 6, comma 6 (Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario) 333

Articolo 6, comma 7 (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR) 335

Articolo 6, comma 8 (Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale  per la tornata 2021-2023) 337

Articolo 6, comma 8-bis (Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale) 342

Articolo 6, comma 8-ter (Proroga prove finali per i titoli dell’anno accademico 2021/2022) 344

Articolo 6, comma 8-quater (Stabilizzazione del personale presso gli enti pubblici di ricerca) 345

Articolo 6, comma 8-quinquies (Estensione del termine di attivabilità della chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia) 349

Articolo 6, comma 8-sexies (Proroga dell’abilitazione scientifica nazionale) 350

Articolo 7, comma 1 (Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) 352

Articolo 7, comma 2 (Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche) 355

Articolo 7, commi 3 e 4 (Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino») 358

Articolo 7, comma 5 (Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) 361

Articolo 7, commi 6 e 7 (Grande Progetto Pompei) 364

Articolo 7, comma 7-bis (Riparto della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche) 367

Articolo 7, commi 7-ter e 7-quater (Finanziamento Accademie e Scuole di musica) 371

Articolo 7, comma 7-quinquies (Fondo nazionale spettacolo dal vivo) 373

Articolo 7, comma 7-sexies (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche) 376

Articolo 7, comma 7-septies (Componenti Commissioni consultive spettacolo) 379

Articolo 7, comma 7-octies (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario) 380

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione del D.L. 4/2023 con salvezza degli effetti dallo stesso esplicati)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4[1], in materia di payback sui dispositivi medici, stabilendo al contempo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

 

 

L'abrogazione disposta dal comma in esame e la correlata clausola di salvezza sono scaturite da un emendamento governativo che ha contestualmente introdotto un comma aggiuntivo nell'articolo 4 del decreto-legge in conversione, volto a far ivi confluire le disposizioni del provvedimento abrogato (v. infra la scheda di lettura relativa al citato art. 4, co. 8-bis).

 

Si ricorda che il disegno di legge di conversione del menzionato d.l. 4/2023[2] (A.S. n. 463) non è stato oggetto di esame in sede referente, mentre in sede consultiva è stato trattato dalla 10^ Commissione, che ha espresso un parere favorevole con raccomandazioni.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 77, co. terzo, della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Si ricorda, altresì, che la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021[3], indirizzata ai Presidenti pro tempore delle Camere e del Consiglio dei Ministri. In particolare, è stato colà rilevato che "La confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare.".


Articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione
(Proroga de
i termini per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive)

 

 

L’art. 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto in sede referente al Senato, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 86/2019 (recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»), limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Si tratta, in particolare, delle deleghe integrative/correttive conferite dagli artt. 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, il cui termine di esercizio è prorogato di due mesi.

 

Al fine di cogliere la portata della disposizione in commento, è utile riepilogare le deleghe, sia principali che integrative e correttive, conferite al Governo dalla legge 86/2019, i relativi termini di esercizio e lo stato di attuazione.

Per comodità di lettura, si riportano le necessarie informazioni nella seguente tabella, basata su dati elaborati dal portale istituzionale Parlamento.it:

 

 

Norma delegante

Delega

Decreti legislativi emanati e termine per l'adozione di relativi decreti legislativi integrativi e correttivi

Art. 1, commi 1 e 3

Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

La delega in oggetto è scaduta senza l'adozione di decreti legislativi.

Dall'ambito della disposizione di proroga di cui al presente comma 3 sono esplicitamente escluse le deleghe scadute.

Art. 5, commi 1 e 3

Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 5, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Successivamente è stato già adottato un decreto legislativo integrativo e correttivo, il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163.

Il termine per l'adozione di eventuali altri decreti legislativi integrativi e correttivi - che scadrebbe il 2 aprile 2023 - viene prorogato dal presente comma 3 al 2 giugno 2023.

 

Art. 6, comma 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Art. 6, comma 3

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 6, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi

Il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi integrativi e correttivi - che scadrebbe il 2 aprile 2023 - viene prorogato dal presente comma 3 al 2 giugno 2023.

 

Art. 7, comma 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

 

Art. 7, comma 4

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 7, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi integrativi e correttivi - che scadrebbe il 3 aprile 2023 - viene prorogato dal presente comma 3 al 3 giugno 2023.

 

Art. 8, comma 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

 

Art. 8, comma 4

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 8, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi integrativi e correttivi - che scadrebbe il 3 aprile 2023 - viene prorogato dal presente comma 3 al 3 giugno 2023.

 

Art. 9, comma 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 

Art. 9, comma 3

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 9, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi integrativi e correttivi - che scadrebbe il 3 aprile 2023 - viene prorogato dal presente comma 3 al 3 giugno 2023.

 

 


Articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione
(Previsione di un termine per l'attuazione della delega per l'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Governo debba dare attuazione alla delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online entro il termine del 31 maggio 2023.

 

Più nel dettaglio il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione modifica il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). L'articolo 15, nella sua formulazione vigente, prevede che il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online nel rispetto oltre  che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche di una serie di altri princìpi e criteri direttivi specifici, puntualmente indicati dalla stessa disposizione [4].

 

Il Regolamento (UE) 2021/784 in vigore dal 7 giugno 2022 stabilisce norme a livello dell’Unione per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Tali norme riguardano:

ü  individuare e garantire la rimozione tempestiva dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting;

ü  agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, ove opportuno, l’Europol.

Il Regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri. Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato come contenuto terroristico. I reati di terrorismo sono definiti nella direttiva (UE) 2017/541.

Il regolamento stabilisce una serie di misure per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, quali:

Il Regolamento comprende una serie di misure a garanzia della trasparenza e dei diritti legali, che includono norme riguardanti:

 

Il comma 4 dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un termine - il 31 maggio 2023 - entro il quale il Governo è chiamato ad attuare la delega.


Articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione
(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità)

 

 

L’articolo 1, comma 5, del presente disegno di legge, introdotto in sede referente, amplia il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227[5]: detto termine è posticipato, attraverso una modifica testuale del succitato articolo 1 della legge 227/2021, al 15 marzo 2024.

 

Il testo vigente della disposizione oggetto di modifica prevede che l'attuazione della delega in questione avvenga entro venti mesi dal 31 dicembre 2021 (giorno di entrata in vigore della legge delega), vale a dire entro il 31 agosto 2023.

 

Si ricorda che la legge 227/2021 rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR. Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

 

La finalità sottesa alla delega in oggetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 227/2021, è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

 

 

Si ricorda altresì, con riferimento al tema della disabilità, che è in corso d'esame, presso la 10^ Commissione del Senato, il disegno di legge governativo A.S. n. 506, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", il quale prevede, all'articolo 2, tra i princìpi e criteri direttivi comuni alle varie deleghe, il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità.

 

 


Articolo 1, comma 6, del disegno di legge di conversione
(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo)

 

 

L’articolo 1, comma 6 del disegno di legge di conversione – inserito in sede referente - proroga da 9 a 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge in materia di spettacolo, n. 106 del 2022, il termine per l’esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l’esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento novella l’articolo 2 della L. 106/2022 il quale delega il Governo all'adozione – entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dunque entro il 18 maggio 2023) – di uno o più decreti legislativi con le seguenti finalità e secondo i seguenti criteri direttivi:

§  riordinare le disposizioni di legge nei settori delle fondazioni lirico-sinfoniche, del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nel rispetto di alcuni dei criteri direttivi di cui all’art. 2 della L. 175/2017 e di ulteriori criteri direttivi disposti dall’art. 2 della L. 106/2022, tra cui il riparto del Fondo unico per lo spettacolo con riferimento ai diversi settori in argomento e la redazione di un unico testo normativo denominato “Codice dello spettacolo”;

§  definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo attraverso il riconoscimento delle specificità e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in tale settore, di un'indennità giornaliera in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva, la previsione di specifiche tutele per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale, nonché per l’attività preparatoria dell’evento;

§  definire nuove norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo attraverso la determinazione di parametri retributivi e la previsione dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive;

§  riordinare il sistema degli ammortizzatori e delle indennità e prevedere l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato operanti nel settore dello spettacolo.

Si ricorda che per tale finalità la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 282, L. 197/2022) ha incrementato di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET (di cui all’art. 1, co. 352, della L. 234/2021), istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura proprio al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei suddetti lavoratori dello spettacolo in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative.

 

 

 

 

 


Articolo 1, comma 7, del disegno di legge di conversione
(Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del D.L. in esame, inserito nel corso dell’esame referente,  proroga da 12 a 24 mesi dall’entrata in vigore della legge 7 aprile 2022, n. 32, recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (c.d. Family act), il termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati in tema di riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, nonché in tema sostegno e promozione delle responsabilità familiari, previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, e 6, comma 1 della citata legge n. 32 del 2022, entrata in vigore il 12 maggio 2022. Il nuovo termine per l’esercizio delle deleghe viene quindi a cadere il 12 maggio 2024.

 

Più precisamente, l’art. 2 della legge n. 32 del 2022 dedicato come detto supra al riordino e al rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli, delega il Governo ad adottare decreti delegati (prorogando da 12 a 24 mesi il termine per la loro emanazione) diretti a rafforzare l’importanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento - formale e non formale - dei figli.

Lo strumento è il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo.

A tal fine, si intende razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione formale (come acquisto dei libri scolastici o beni e servizi informatici per i figli a carico che non beneficiano di altre forme di sostegno) e l'educazione non formale dei figli (quali iscrizioni/abbonamenti ad associazioni sportive, palestre, piscine nonche? alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte e di musica; biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali).

La finalità è di garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione ed il sostegno dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi per l'infanzia, e, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità, si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza di tali servizi.

Per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), la delega indica la necessità di introdurre misure di sostegno, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

 

La disposizione in esame proroga da 12 a 24 mesi anche l’emanazione dei decreti legislativi delegati in materia di sostegno e promozione delle responsabilità familiari (di cui all’art. 6 della legge n. 32 del 2022) da soddisfare attraverso l’adozione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi.

Per quanto riguarda le responsabilità familiari, la delega prevede la diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e dei doveri dei genitori, nonché la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno delle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, come quelle svolte proprio dai consultori familiari.

 

 

La legge n. 32 del 7 aprile 2022 , recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (c.d. Family act),  è stata finalizzata a ridisegnare il perimetro delle politiche per la famiglia incidendo su materie e ambiti diversi per le quali è prevista l’adozione di decreti legislativi delegati specifici. Più precisamente:

·       sostegno all'occupazione femminile (esercizio della delega entro ventiquattro mesi). Più in particolare, si prevede di estendere la disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi; di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all'altro genitore; di introdurre modalità di lavoro flessibile nonché di estendere la possibilità di usufruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici. Con riferimento ai congedi di paternità, si intende stabilire il princìpio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore, non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio e che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nei primi mesi dalla nascita del figlio, viene previsto per il padre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a dieci giorni lavorativi. Per quanto riguarda la conciliazione dei tempi vita/lavoro si intende prevedere, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, nonche? una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli. Al fine di sostenere l'applicazione di modalità flessibili di lavoro, si prevede l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti nazionali in materia (artt. 3 e 4);

·       sostegno dell'autonomia finanziaria dei giovani (delega da esercitare entro 24 mesi) attraverso detrazioni e agevolazioni per spese documentate per la locazione di abitazioni per figli maggiorenni iscritti a corsi universitari e in favore di giovani coppie - meno di trentacinque anni- (art. 5).


Articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione
(Proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali)

 

 

La disposizione proroga il termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore.

Inoltre, quanto alle concessioni balneari, si fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell’adozione dei relativi decreti legislativi.

 

Più nel dettaglio, il comma 8 dell’art. 1 della legge di conversione, aggiunto dal Senato, incide su due disposizioni di delega della legge annuale sulla concorrenza del 2021 (n. 118 del 2022).

 

Anzitutto, modificando l’art. 2, differisce da 6 a 11 mesi dal 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 118 del 2022) il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni.

In particolare, l’oggetto della delega è la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.  

Per maggiori ragguagli si rinvia al dossier sull’art. 2 della legge n. 118 del 2022.

In virtù dell’approvazione di questa modifica, il termine per esercitare la delega viene a scadere il 27 luglio 2023.

 

In secondo luogo e con più specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, all’art. 4 della legge n. 118 del 2022 viene aggiunto un comma 4-bis.

In virtù di tale nuova disposizione, agli enti concedenti è fatto divieto di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima dell’adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista nel medesimo art. 4.

Al proposito, si rammenta che l’art. 4 reca una delega per il riordino e la semplificazione della disciplina delle concessioni marittime, lacuali e fluviali per scopi turistico-ricreativi e sportivi.

Il divieto introdotto riguarda le concessioni e i rapporti in essere di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 118 del 2022. 

Per maggiori informazioni si rinvia al dossier sull’art. 4 della legge n. 118 del 2022.

 

Le modifiche illustrate devono essere lette congiuntamente all’art. 10-quater del decreto-legge qui in commento, introdotto anch’esso dal Senato e alla cui scheda si rinvia.

 

Si rammenta altresì che la legge sulla concorrenza rientra nel PNRR, Missione 1, Componente 2, riforme 2, 7 e 14


Articolo 1, comma 9, del disegno di legge di conversione
(Delega al Governo in materia di fonti energetiche rinnovabili)

 

 

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 9 – inserito nel corso dell’esame in sede referente - proroga il termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, da 12 a 16 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l’esercizio della delega viene prorogato dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.

 

Segnatamente, l’articolo 1, comma 9 novella il comma 4 dell’articolo 26 della legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022), il quale delega il Governo all'adozione – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2022) - di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese.

Il comma 9 sostituisce la parola dodici mesi con sedici mesi. Dunque, il termine per l’esercizio della delega viene prorogato dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.

 

I principi e criteri direttivi di delega sono fissati dall’articolo 26, comma 5 della legge sulla concorrenza; tra essi: la significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari nella materia, la coerenza giuridica logica e sistematica del quadro normativo, la chiarezza e la semplificazione della disciplina e dei procedimenti amministrativi, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, una più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, l'adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea. Sul piano della tecnica legislativa, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, i decreti legislativi devono abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino o comunque incompatibili e recare le opportune disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate. È inoltre dettagliata la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati e la possibilità di adottare, entro un anno, dei decreti correttivi (articolo 26, commi 7- 9).

 

La normativa in materia di fonti rinnovabili è caratterizzata, sul piano nazionale, in specie per ciò che attiene ai procedimenti autorizzatori alla costruzione e all'esercizio degli impianti a FER, da una stratificazione di disposizione di legge e fonti secondarie che nel corso del tempo si sono via via affastellate e sovrapposte, e, recentemente, moltiplicate, soprattutto con il fine di introdurre semplificazioni autorizzative e, dunque, eliminare i vincoli allo sviluppo delle energie rinnovabili, in funzione attuativa degli obiettivi fissati in tal senso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano peraltro delinea, come riforma, la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili onshore e offshore (M2C2-R.1.1-6), indicando, tra gli altri, i seguenti criteri: omogeneizzare e semplificare le procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale; semplificare le procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore e completare del meccanismo di sostegno FER anche per tecnologie non mature; semplificare delle procedure di impatto ambientale. L'amministrazione titolare è il MASE (traguardo T2 2024).

Il quadro normativo e regolatorio nazionale, di derivazione europea, sulle fonti rinnovabili è attualmente delineato:

-      nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/UE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

-      nel D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" attuativo dell'art. 12 del citato decreto n. 387,

-      nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ("Attuazione della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/UE e 2003/30/UE (cd. RED I)");

-      nel decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II). Il D.lgs. n. 199/2021 incide sul pregresso assetto, prevedendo la delimitazione delle aree idonee e non idonee alla costruzione ed esercizio degli impianti a FER (art. 20), la sistematizzazione dei regimi generali di autorizzazione (art. 18) e la riduzione di 1/3 dei tempi dei procedimenti autorizzativi degli impianti in aree idonee (art. 22). In particolare, all'articolo 20 – ai fini della delimitazione delle aree idonee e non idonee – prevede che:

-        un decreto interministeriale (decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata), che avrebbe dovuto essere adottato entro il 13 giugno 2022, debba fissare i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome;

-        entro i successivi 180 giorni dall'entrata in vigore del o dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni dovranno individuare, con propria legge, le aree idonee. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, il legislatore ha provveduto ad indicare una serie di aree come idonee ope legis. Le tipologie di aree idonee ope legis sono state estese da una serie di interventi normativi adottati, con finalità acceleratoria, soprattutto nella seconda metà dell'anno 2022 (cfr. infra).

Si rammenta, in questa sede, ì i regimi amministrativi generali per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2011- come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 199/2021:

-      comunicazione al comune per le attività in edilizia libera – CAEL, di cui all'art. 6, co.11, decreto legislativo n. 28/2011;

-      dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA, di cui all'art. 6-bis, decreto legislativo n. 28/2011)[6]

-      procedura abilitativa semplificata –PAS, di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 28/2011) (corrisponde alla SCIA)[7].

-      autorizzazione unica (AU), di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011[8].

Il quadro normativo generale, già articolato, è stato a sua volta integrato da numerosissimi ulteriori interventi normativi, che hanno introdotto eccezioni legate alla localizzazione degli impianti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta, di seguito un breve elenco dei principali interventi normativi che, dall'anno 2020, hanno inteso semplificare la materia:

-D.L. 16 luglio 2020, n. 76[9], cd. “D.L. Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (cfr., in particolare, art. 56);

-D.L. 31 maggio 2021, n. 77[10], cd. “D.L. PNRR 1”, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

-D.L. 6 novembre 2021, n. 152[11] cd. “D.L. PNRR 2”, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233;

- D.L. 1 marzo 2022, n. 17[12], cd. “D.L. Energia”, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34;

- D.L. 21 marzo 2022, n. 21[13] cd. “D.L. Crisi Ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

- D.L. 17 maggio 2022, n. 50[14], cd. “D.L. Aiuti”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

- D.L. 16 giugno 2022, n. 68[15], cd. “D.L. Infrastrutture”, convertito, con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Il risultato è l'esistenza di un sistema autorizzatorio complesso, composto da numerosissime norme o micro norme le quali peraltro si intersecano con la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), atto endoprocedimentale necessario all’autorizzazione degli impianti di maggiori dimensioni, per la quale la previsione del parere obbligatorio non vincolante da parte dell'autorità competente in materia paesaggistica, pure disposta dall’articolo 22 del D.lgs. n. 199/2021, per gli impianti localizzati in aree idonee, comunque va intersecata con le disposizioni generali in materia contenute nel D.lgs. n. 152/2006, a sua volta in più punti modificato dall’articolo 10 del D.L. n. 50/2022, anche con riguardo alla verifica preventiva di interesse archeologico, di cui alla disciplina inerente gli appalti pubblici.

Ciò posto, gli stessi soggetti istituzionali hanno proceduto alla redazione di quadri esplicativi della disciplina vigente, cfr. la ricognizione predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Peraltro, anche che la "codificazione soft" effettuata con il D.lgs. n.222/2016 (cd. SCIA 2) per il settore dell'edilizia (cfr. Sezione II), ha riguardato solo parzialmente i regimi autorizzatori all'esercizio degli impianti a FER. La legge sulla concorrenza (L. n. 118/2022) affronta la problematica e, all’articolo 26, comma 4, delega il Governo, come detto, all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese.


Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2023 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La proroga qui disposta - al 31 dicembre 2023 - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, le quali sono state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2022.

 

Più in dettaglio, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020, infine al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 228 del 2021.

 

Il comma 2, lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione ha prorogato (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, infine dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 228 del 2021.


Articolo 1, comma 2, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

La lettera a) dell’articolo 1, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)[16].

 

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:

-       di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[17], in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[18] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018-2021. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

-       di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga[19]. Riguardo alle proroghe di autorizzazioni alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 1, il comma 2, lettera b), e il comma 8 del presente articolo 1 (oltre che il comma 3, avente un ambito più generale);

-       di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato[20], originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[21] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)[22] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2021.

 

 


Articolo 1, comma 3
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)

 

 

L’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con il Fondo istituito all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, per sovvenzionare vicende contrattuali e, per l’appunto, nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

Con D.P.C.M. 27 febbraio è stata operata una prima ripartizione del suddetto fondo, destinando 153,24 milioni di euro l’anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tali risorse sono state successivamente integrate con disposizioni di legge (si veda, in particolare, la Tabella 2 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205/2017).

In attuazione della lettera b) dello stesso comma 365, sono state quindi autorizzate assunzioni con i seguenti provvedimenti:

-       il decreto ministeriale del 4 agosto 2017, per l’assunzione di 60 unità di personale appartenente all'area III-F1 da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per oneri complessivi, a regime, pari a 2,3 milioni di euro l’anno;

-       il decreto ministeriale, sempre datato 4 agosto 2017, per l’assunzione di 859 carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, 758 agenti della Polizia di Stato, 113 marescialli e 304 finanzieri della Guardia di Finanza, 305 agenti di Polizia Penitenziaria, 400 Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 348 unità di personale dell’area III-F1 e 40 unità di personale dell’area II F1 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché 20 unità di personale dell’area III F1 dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per oneri complessivi, a regime, pari a 132,1 milioni di euro l’anno;

-       il decreto ministeriale del 24 aprile 2018 per l’assunzione di personale da parte dell’Avvocatura dello Stato e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della salute, nonché dell’INPS e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per oneri complessivi, a regime, pari a 50 milioni di euro l’anno.

Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017 (su cui interviene la disposizione in esame) è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, co. 4, del D.L. 228/2021.

 

Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016.  Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).

In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (vedi supra), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

 


Articolo 1, comma 4, lettera a)
(Proroga del termine per l’assunzione di 102 unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy)

 

 

L’articolo 1, comma 4, rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine entro il quale è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello delle Imprese e del made in Italy di 102 unità di personale.

 

L’articolo 1, comma 4, lettera a) rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 303 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che consente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale. Tali assunzioni sono comunque previste nei limiti della dotazione organica e sono finalizzate all’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

 

Il contingente è così composto:

-       2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti;

-       80 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui

o   50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e

o   30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;

-       20 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

 

La relazione illustrativa allegata al testo del decreto-legge precisa che le procedure di reclutamento del personale di cui sopra sono già state avviate, ma, stante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, hanno subito forti rallentamenti.

 

Ai sensi del citato articolo 1, comma 303 della legge di bilancio 2019, alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

Come disposto dal successivo comma 304, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 303 e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 


Articolo 1, comma 4, lettera b)
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali
di personale del Ministero dell’interno)

 

 

L’articolo 1, comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzate dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

 

A tal fine viene modificato il termine previsto dall’articolo 1, comma 313, della legge 145/2018, con il quale il Ministero dell’interno è stato autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito dell’attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.

Il termine di cui sopra era stato già prorogato una prima volta al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge di proroga termini del 2021 (art. 1, comma 5, lett. a), D.L. 228/2021).

La suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

§  25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

§  250 unità nell’Area III posizione economica F1;

§  450 unità nell’Area II posizione economica F2.

 

In base alla disposizione originaria alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro a decorrere dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

Tali risorse, come riportato nella relazione illustrativa, sono state impegnate in parte e precisamente:

-      n. 50 unità per l’indizione del concorso a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (bando di concorso n. 2715 del 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 103 del 28 dicembre 2021). Il concorso risulta in via di svolgimento;

-      n. 4 unità per l’indizione dell’VIII Corso concorso SNA per l’assunzione di 210 dirigenti di seconda fascia di cui n. 21 destinati all’Amministrazione civile dell’interno. Il concorso è in via di svolgimento;

-      n. 245 unità per l’indizione del concorso unico a 1.229 posti nell’Area II, posizione F2, riservato al Ministero dell’interno, bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 104 del 31 dicembre 2021.

 

Si ricorda che nel decreto-legge di proroga termini del 2020 (D.L. n. 183 del 2020, articolo 1, comma 7) era stata disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.C.M. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata al medesimo D.P.C.M. La proroga è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. 228/2021 insieme con le ulteriori procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2019-2021 per l’assunzione di personale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.C.M. 20 agosto 2019 (pubblicato in G.U. n. 234 del 5 ottobre 2019) per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.

 

Si ricorda infine che con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 885) è stata autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.


Articolo 1, comma 4, lettera c)
(Assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze)

 

 

L’articolo 1, comma 4, lettera c), stabilisce al 31 dicembre 2023 il termine per l’espletamento delle procedure concorsuali e per l’assunzione di un contingente di personale fino a 20 unità, a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente di seconda fascia, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La disposizione in esame novella l’art. 1, comma 349, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

I commi 348-349 dell’art. 1, della citata legge di bilancio per il 2019, dispongono l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici e di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica (comma 348). Per l'attuazione della suddetta disposizione è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Per le finalità richiamate il Ministero è quindi è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia (comma 349).

La norma in esame stabilisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento delle procedure concorsuali e per l’assunzione del personale in parola.

 

Per quanto concerne la procedura concorsuale, si veda il bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 (“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma”).

Si veda, in particolare, quanto stabilito dal bando per i 20 posti del “profilo A”.

 

Nel bando, in premessa, sono richiamati i citati commi 348 e 349 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019, nonché il comma 367 del medesimo articolo.

Si rammenta che l’art. 1, comma 367, della legge n. 145 del 2018, prevede che i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

 

Riguardo all’espletamento del concorso medesimo si veda qui, sul sito del MEF.

 

Riguardo alla dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze, si veda d.P.C.m. 26 giugno 2019, n. 103 (“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”), art. 19 e Tabella A, e successive modificazioni e integrazioni.


Articolo 1, comma 5
(Proroga del termine per l’assunzione da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy di trenta unità per l’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa)

 

 

L’articolo 1, comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle Imprese e del made in Italy può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa.

 

L’articolo 1, comma 5 estende di un anno, a tutto il 2023, la validità dell’autorizzazione prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 15/2019 a favore del Ministero delle Imprese e del made in Italy ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, selezionate attraverso concorso pubblico.

Gli assunti dovranno essere in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. L’autorizzazione, infatti, è stata prevista all’articolo 36 del D.lgs. n. 15/2019, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, per svolgere i nuovi adempimenti derivanti dalla medesima direttiva.

 

Originariamente, l’autorizzazione era stata prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 15/2019 per il triennio 2019-2021. Successivamente, l’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 228/2021 ha esteso la durata dell’autorizzazione all’intero quadriennio 2019-2022. In virtù della disposizione in commento, l’autorizzazione è valida per il quinquennio 2019-2023.

La relazione illustrativa dell'AG n. 55 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) ha specificato che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.

Il comma 2 dell'articolo 36 in esame autorizza l'effettuazione delle assunzioni in deroga agli obblighi per le amministrazioni:

- di attivare le procedure di mobilità volontaria prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti (provenienti da altre amministrazioni) in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (tale obbligo è previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001);

- di adottare le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento (autorizzato con apposito DPCM) sulla base del piano triennale dei fabbisogni (in base all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001);

- di avviare l'espletamento delle procedure concorsuali successivamente alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (in base all'articolo 4, comma 3, D.L. 101/2013 - L. 125/2013);

- di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche che si svolge mediante concorsi pubblici unici (in base all'articolo 4, comma 3-quinquies, D.L. 101/2013).

Il comma 3 ha quantificato i relativi oneri in 0,3 milioni di euro per il 2019 e in 1,2 milioni di euro dal 2020, a cui si provvede:

- per il 2019 e 2020, mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 1, comma 851, della L. 296/2006 (ossia i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa);

- dal 2021 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della L. 234/2012).

Il comma 4 ha introdotto l'obbligo per il MIMIT di comunicare ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.

 


Articolo 1, comma 6
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 1 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), il differimento dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

 

Riguardo alla proroga di cui alla suddetta lettera a)[23], si ricorda che le convenzioni ivi interessate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione[24]) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proroga di cui alla lettera b)[25] concerne le possibilità di assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 1, comma 496, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - risorse, pari a 59 milioni di euro annui, stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -. La suddetta proroga riguarda procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

 


Articolo 1, comma 7
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca)

 

 

L’art. 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in essere che il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale.

 

La disposizione in commento – come anticipato – proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che l’allora Ministero dell'istruzione, oggi Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato, a suo tempo, in favore del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), che proprio il D.L. 1/2020 ha proceduto a scorporare. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L. (consultabile a questo link, p. 26).

 

Si ricorda che il termine in questione, originariamente individuato dal testo dell’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020 al 31 dicembre 2020, è stato prorogato prima al 31 dicembre 2021 dall’art. 5, comma 2, del D.L. 183/2020, poi al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 7, del D.L. 228/2021, come peraltro ribadito anche dall'art. 1, comma 769, della L. 234/2021.

 

La relazione illustrativa motiva la nuova proroga alla luce «sia dello stadio di avanzamento delle suddette procedure concorsuali, considerato che è in corso la calendarizzazione della prova orale del profilo 02 (Funzionario per la comunicazione e per l’informazione) del concorso pubblico bandito con decreto dirigenziale prot. n. 1886 dell’8 ottobre 2021 e atteso l’elevato numero di candidati per il profilo 01 (Funzionario giuridico-ammini­strativo), sia della pregressa situazione emer­genziale».

La relazione tecnica precisa che la disposizione non importa nuovi o maggiori oneri, trattandosi di impegni assunzionali già previsti e coperti.

 


Articolo 1, comma 8
(Assunzioni nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 1, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

 

Il comma 8 incide sull'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera a), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni, od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive.

Su quella medesima falsariga si pone la presente disposizione, che reca dunque un novero di novelle.

 

La diposizione, come qui novellata, risulta prevedere che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, dalle seguenti disposizioni:

§  per l'anno 2020, l'anno 2021 e, secondo la novella, l'anno 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, nell'anno 2020 e, secondo la novella, nell'anno 2021: sono le assunzioni per turn over (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);

§  l'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  articolo 1, comma 287, lettera d), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  articolo 1, comma 287, lettera e) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - della legge n. 205 del 2017: ossia 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale per il periodo 2018-2022);

§  articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

§  articolo 1, comma 381, lettera c) della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria (sempre entro il citato più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale);

§  articolo 1, comma 381, lettera d) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame -  della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

§  articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;

§  articolo 19, comma 1, lettera b) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria; 

§  articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare);

§  articolo 1, comma 984, lettera a), della legge n. 178 del 2020: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020);

§  articolo 1, comma 984, lettera b) - secondo richiamo introdotto dalla novella in esame - della legge n. 178 del 2020: ossia 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

 

Seguono ulteriori richiami normativi, tutti introdotti dalla novella in esame:

§  articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per l'Arma dei carabinieri, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°(gradi) settembre 2022;

§  articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per la Guardia di finanza, in aggiunta alle facoltà assunzionali, 45 unità del ruolo ispettori (onde concorrere al monitoraggio e gestione del contenzioso, in ordine al servizio sanitario della regione Calabria);

§  articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021, lì introdotto (al pari dei commi che si richiameranno immediatamente infra) dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale ha rideterminato gli organici delle Forze di polizia - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria - e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed al contempo ha autorizzato loro assunzioni straordinarie, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 961-bis ridetermina gli organici della Polizia di Stato, andando a sostituire le Tabelle A allegate ai d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982 (che recano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica, o dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato);

§  articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici dell'Arma dei carabinieri (incluso il contingente per la tutela dell'ambiente, e per la tutela agro-alimentare), mediante la modifica di alcuni articoli (800, 823, 828, 828-bis, 2211-bis) del Codice dell'ordinamento militare (recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010):

§  articolo 1, comma 961-quater, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai decreti legislativi n. 172 del 2019 (per il ruolo normale), n. 69 del 2001 (per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199 del 1995 (per il ruolo appuntati e finanzieri);   

§  articolo 1, comma 961-quinquies, della legge n. 234 del 2021: ridetermina la dotazione organica del Corpo della polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992 ("Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria");

§  articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni lì previste sono: 38 unità per l'Arma dei carabinieri (ripartite tra i vari ruoli lì indicati), 60 unità per la Guardia di finanza, 20 unità per il Corpo di polizia penitenziaria;

§  articolo 1, comma 961-septies, della legge n. 234 del 2021: autorizza assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (65 per le funzioni specialistiche, 30 per le funzioni tecnico-professionali). Per il 2022, si tratta di 9 unità per l'anno 2022, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.


Articolo 1, comma 9
(Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali
e stabilimenti militari)

 

 

L’articolo 1, comma 9, differisce al triennio 2022-2024 il termine per l’assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all’area III, posizione economica F1, e all’area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari.

 

Tale termine era riferito originariamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l’anno 2019), al triennio 2019-2021.

 

 

In particolare, l’articolo 1, comma 305, della richiamata legge dispone che, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di  294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale.

Il medesimo comma 305 prevede un articolato cronoprogramma in base al quale procedere alle predette assunzioni, ripartito sulla base delle seguenti modalità:

a)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88  unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.

 

A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2019, 2020 e 2021, si rileva la necessità, in ragione dell’intervenuto differimento del termine, di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.

 

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a finalizzare una procedura di assunzione riguardante il personale civile del Ministero della difesa già avviata nell’anno in corso e che, con il differimento del termine operato dalla norma, si intende esclusivamente posticipare il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l’assunzione in servizio dei vincitori della predetta procedura selettiva. La medesima relazione segnala che la necessità degli interventi di cui ai commi 9, 10 e 11 deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell’Amministrazione, maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l’efficienza stessa dello strumento militare.

 

Si rammenta, inoltre, che l’autorizzazione a nuove assunzioni di cui al comma 305 è disposta in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

 

L’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare definisce, per il 1° gennaio 2025, l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Quanto agli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal comma 305, si ricorda che il comma 306 del medesimo articolo 1 reca le relative coperture.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 1, comma 10
(Proroga per assunzioni di personale civile
da parte del Ministero della difesa)

 

 

L’articolo 1, comma 10, proroga per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021.

 

La disposizione in commento, nel modificare l’articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, proroga, per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione per il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tale autorizzazione, nella formulazione previgente all’intervenuta proroga, era relativa al triennio 2021-2023.

In particolare, il richiamato comma 917 autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.

 

Il medesimo comma 917 prevede uno specifico cronoprogramma per procedere al reclutamento del predetto personale, ripartito sulla base delle seguenti modalità:

1.        per l’anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2021;

2.        per l’anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2022;

3.        per l’anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2023.

A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2021, 2022 e 2023, si rileva la necessità di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.

 

La relazione illustrativa segnala che i commi 10 e 11 prorogano le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione – riguardanti il personale civile del Ministero della difesa. Secondo la relazione tecnica tali disposizioni, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si rammenta che, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 918, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni hanno luogo ai sensi del dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. La medesima disposizione precisa, inoltre, che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In relazione al richiamato articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) si ricorda altresì che tale disposizione concerne la graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. Nello specifico il comma 1 dell’articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.


Articolo 1, comma 11
(Assunzioni Arsenale militare di Taranto)

 

 

L’articolo 1, comma 11, proroga al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale (già autorizzate e finanziate dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 104 del 2020, aveva autorizzato l'assunzione di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico (Area seconda, posizione economica F2), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni.

 

Il citato decreto prevede il seguente cronoprogramma in base al quale procedere alle predette assunzioni:

a)  105 unità per l'anno 2020;

b)  105 unità per l'anno 2021;

c)  105 unità per l'anno 2022.

 

A tale riguardo, essendo il cronoprogramma delle assunzioni riferito agli anni 2020, 2021 e 2021, si rileva la necessità, in ragione dell’intervenuta proroga, di rimodulare lo stesso con riferimento al triennio 2022-2024.

 

Le assunzioni avvengono mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei limiti della dotazione organica del personale civile della difesa.

 

La misura è volta ad assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città, nonché a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell’area tarantina.

 

Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità tra dipendenti di pubbliche amministrazioni previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Tali assunzioni sono in linea con l’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare, che definisce per il 1° gennaio 2025 l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 


Articolo 1, comma 12
(Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)

 

 

L'articolo 1, comma 12, proroga all'anno 2023 il termine, attualmente fissato per l'anno 2022, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

In particolare, l'articolo 1, comma 12, in esame modifica il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prorogando all'anno 2023 il termine per il reclutamento di personale per il MEF.

 

Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l’anno 2021, a bandire apposite procedure con­corsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro su­bordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:

-       50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)

-       30 unità al Dipartimento del tesoro

-       30 unità al Dipartimento delle finanze

-       35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi

e un contingente di 75 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della RGS.

La finalità delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.

 

La suddetta autorizzazione al MEF era già stata prorogata dal 2021 al 2022 dall'articolo 1, comma 12, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge n. 228 del 2021 (c.d. "Proroga termini"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.


Articolo 1, comma 13
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato)

 

 

L’articolo 1, comma 13 proroga fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione per il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

La norma, inoltre, estende al 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).

 

In particolare, la disposizione modifica l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale, al primo periodo, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa (istituita dal precedente comma 9) e i nuclei di valutazione della spesa previsti dalla legge di contabilità (art. 39 della legge 196/2009), nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022 (esteso dalla norma in esame al triennio 2021-2023), a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ma nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.864.375 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

 

L’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 152 del 2021, modificando il comma 884 della legge di bilancio per il 2021, estende al 2022 (al 2023 per effetto della norma in esame) il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale.

Si ricorda che i commi 884-885 della legge n. 178 del 2020 hanno autorizzato il MEF a bandire, nell’anno 2021, concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).


Articolo 1, comma 14
(Uffici MEF giustizia tributaria)

 

 

L'articolo 1, comma 14, proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

In particolare, l'articolo 1, comma 14, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici specificati di seguito.

 

Si rammenta che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, istituisce a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze:

-       due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,

-       nonché 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.

Il comma autorizza inoltre il MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a)    per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b)    per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze–Direzione della giustizia tributaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Nella relazione illustrativa della medesima legge n. 130, il Governo chiariva che le assunzioni previste dalle lettere a) e b) sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall’intervento normativo medesimo, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso l’organo di autogoverno della giustizia tributaria.

 

Si rammenta altresì che nel PNRR il Governo si propone l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020). L'obiettivo sarà perseguito:

-        assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;

-        introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione;

-        rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.

I Ministri della giustizia e dell'economia hanno insediato una commissione di studio chiamata a proporre al Governo un disegno di riforma della giustizia tributaria (Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, c.d. Commissione Della Cananea). La Commissione ha presentato la propria relazione finale il 30 giugno 2021.

 

Il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022. In particolare, la riforma 1.7 (“Riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado”), in relazione al traguardo M1C1-35, si propone di conseguire, entro il suddetto termine, la riforma del quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

 

La suddetta legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributari, è stata quindi approvata in attuazione di tali obiettivi del PNRR.


Articolo 1, comma 15
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell’interno)

 

 

L’articolo 1, comma 15 consente l’espletamento fino al 31 dicembre 2022 di alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno

 

In particolare, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate con tre distinti provvedimenti, di seguito descritti.

 

Il d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) autorizza, all’articolo 5, per il triennio 2018-2020, il Ministero dell’interno ad indire procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 5 allegata al medesimo decreto. Il termine per l’espletamento di tali procedure era già stato prorogato dapprima fino 31 dicembre 2021 dall’articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 e in seguito fino al 31 dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021.

La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:

§  70 consiglieri;

§  10 unità dirigenziali di seconda fascia;

§  200 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;

§  150 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.

 

Il d.P.C.m. 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, all’articolo 13 autorizza il Ministero dell’interno ad indire, nel triennio 2019-2021, ad indireprocedure di reclutamento per unità di personale indicate Tabella 13 allegata. Il termine per l’espletamento di tali procedure è già stato prorogato al 31 dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021.

La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 209-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 e 130 posti di Prefetto.

 

Infine, il d.P.C.m. 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022 autorizza, all’articolo 4, comma 1, il Ministero dell’interno ad indire procedure di reclutamento ed ad assemere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 5 e 6 allegate al medesimo decreto.

La tabella 5 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2020:

-       159 vice prefetti aggiunti (concorso a 200 posti indetto con DM 8 novembre 2019)

-       10 unità dirigenziali di II Fascia;

-       735 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.

La tabella 6 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2021:

-       15 consiglieri;

-       16 unità dirigenziali di seconda fascia;

-       913 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;

-       280 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2;

-       65 unità dell’area funzionale II, posizione eocnomica F2 (vincitori del bando autorizzato con d.P.C.M 20 agosto 2019).

 

Al successivo comma 2, autorizza il medesimo Ministero ad indire nel triennio 2021-2023 procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata al medesimo decreto.

La tabella 7, in particolare, autorizza a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021, 2022 e 2023 per l’assunzione di 377 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.

 

La relazione illustrativa precisa che la proroga consentirà il completamento delle procedure per l’assunzione di:

-       16 unità di personale dirigente, appartenente alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;

-       36 unità di personale dirigenziale contrattualizzato di seconda fascia, di cui

o   10 unità ai sensi del d.P.C.M. 24 aprile 2018,

o   26 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;

-       1151 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area funzionale terza, posizione economica F1, di cui

o   199 unità ai sensi del d.P.C.M 24 aprile 2018,

o   39 unità ai sensi del d.P.C.M 20 agosto 2019,

o   913 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022;

-       295 unità di personale non dirigenziale, appartenente all’area funzionale seconda, posizione economica F2, di cui

o   15 unità ai sensi del d.P.C.M 24 aprile 2018,

o   280 unità ai sensi del d.P.C.M 29 marzo 2022.

Per tali assunzioni, l’Amministrazione dell’interno è in attesa – si legge nella relazione illustrativa – che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L. n. 101/2013.

 

In virtù della disposizione in esame, le relative procedure potranno essere espletate entro il 31 dicembre 2023.

 

 


Articolo 1, commi 16 e 17
(Proroghe relative al Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

In particolare, il comma 16 dell'articolo 1 consente di effettuare le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), anche nell'anno 2023.

Il comma 873 dell'unico articolo della legge di bilancio 2021 ha autorizzato il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n. 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

 

Il successivo comma 17 consente di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 6 del D.P.C.M. ha autorizzato il MASAF ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget derivante dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2016, 2017 e 2018 - budget 2017, 2018 e 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata al provvedimento (pari a 44 unità di personale).

L'articolo 7 del medesimo decreto ha autorizzato il MASAF, con specifico riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget derivante dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - budget 2016, 2017, 2018 e 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata al provvedimento (pari a 32 unità di personale).

 


Articolo 1, comma 18
(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)

 

 

L’articolo 1, comma 18, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché fino al 10%.

 

In particolare, la disposizione in commento, modificando l’art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 104/2020, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui il MIC, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo articolo, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché nel limite generale del 10% previsto dall’art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019. Peraltro, a norma dell'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 80/2021, la misura massima del 15% può essere incrementata fino a 1/3, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR (cfr. l’apposito dossier per approfondimenti).

 

Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del D.L. 104/2020 pone dei limiti alle modalità d’esercizio di tale facoltà:

 

1) gli incarichi dirigenziali non generali in questione possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Quest’ultimo consente il conferimento d’incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

 

2) i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo art. 24 del D.L. 104/2020;

 

3) l’utilizzo della quota eccedente la soglia generale del 10% previsto dall’art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019, è comunque subordinato alla previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, a valere sulle facoltà assunzionali del MIC.

 

Per approfondimenti, cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

Come anticipato, l’esercizio della facoltà qui oggetto di proroga può avvenire solo nelle more delle procedure per il reclutamento dei dirigenti della professionalità tecnica di cui all’art. 24, comma 5, del D.L. 104/2020, il quale disciplina un  corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso (in argomento, cfr. il relativo dossier).

Nella relazione illustrativa, a motivazione della proroga, si rileva che «l’iter procedurale in questione risulta in itinere. Non essendo, dunque, verosimile che il reclutamento in questione si concluda en­tro la data del 31 dicembre 2022, la dispo­sizione prevede la proroga del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento di cui all’articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 al 31 dicembre 2023. La necessità di disporre la proroga sin d’ora è determinata dalla esigenza di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi in tempo utile a garantire la continuità del­ l’azione amministrativa».

La relazione tecnica evidenzia come la proroga non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzioni del MIC già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.

 


Articolo 1, comma 18-bis
(Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura)

 

 

L’articolo 1, comma 18-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Ministero della cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

 

In base alle declaratorie dei profili professionali della I, II e III Area approvate con l'accordo del 20 dicembre 2010 concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura), i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 comprendono: l'assistente amministrativo-gestionale; l'assistente informatico; l'assistente tecnico; l'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza.

L'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza, secondo le modalità di orario stabilite dall'ufficio e partecipando alle turnazioni, svolge:

attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, della documentazione di servizio, dei rapporti, delle segnalazioni, con la consegna delle chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio; coordinamento, su incarico specifico, delle professionalità di posizione inferiore e anche di pari posizione, anche attraverso la predisposizione delle turnazioni, con l'assegnazione dei compiti individuali, e la partecipazione diretta alle turnazioni; attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di sicurezza ambientale e strutturale, in base alla normative vigenti; attività di controllo dell'efficienza degli impianti d'allarme, antincendio e anti-intrusione o impianti diversi, intervenendo direttamente, se necessario, in caso di malfunzionamenti, di carenze o di altre necessità contingenti; assolvimento delle funzioni di preposto alla sicurezza; collaborazione alla preparazione dei piani di emergenza e alla verifica del loro funzionamento; comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente, richiedendo, previo avviso del dirigente, l'intervento delle strutture pubbliche; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare e con la fruizione dell'alloggio di servizio; attività di accoglienza e orientamento al pubblico attraverso la gestione del front office, fornendo informazioni, anche in lingua straniera, di carattere sia generale sui servizi erogati sia specifico sui beni culturali della struttura di appartenenza; attività di organizzazione e svolgimento di visite guidate anche in lingua straniera; operazioni di prelievo, partecipando, se necessario, alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; erogazione di informazioni sulle modalità di consultazione, prestito e riproduzione di materiale documentario, bibliografico, audiovisivo; fornitura di strumenti di mediazione, volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza della struttura di appartenenza anche mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca/ conoscenza (cataloghi, repertori ed inventari) anche informatizzati; collaborazione operativa con le professionalità dell'Area Funzionale Terza nella realizzazione di attività di natura didattica e divulgativa, con la predisposizione di testi, percorsi, laboratori; collaborazione allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e proponendo nuove iniziative; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nella predisposizione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione, la rilevazione statistica, l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione dei servizi offerti; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nelle attività di conoscenza e documentazione del patrimonio, inventariazione e catalogazione, anche attraverso strumenti informatici; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

 

Secondo quanto si evince dalla notizia sul sito del Formez PA, i termini per l’iscrizione al concorso sono scaduti il giorno 23 settembre 2019. Sono giunte, complessivamente 209.729 iscrizioni. I candidati, in maggioranza donne (58%), provengono principalmente dalla Campania (25%), dal Lazio (20%) e dalla Sicilia (10%). L'età media è di 34 anni.

In data 10 maggio 2022 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito. Successivamente, l'8 luglio 2022 è stata pubblicata la graduatoria aggiornata. In data 5 agosto 2022, si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco dei vincitori del concorso con le relative sedi di servizio assegnate per un totale di 1052 unità di personale.

Con decreto direttoriale 10 agosto 2022, rep. n. 1497, è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della cultura, nel profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Seconda Area funzionale, posizione economica F2, di n. 1052 unità di personale, candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di cui al “Concorso pubblico per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, Allegato n. 1. Si è altresì previsto che i candidati di cui all’Allegato n.1 sono assegnati presso le sedi di servizio esplicitate nell’Allegato n. 3, tenuto conto dell’ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla L. n. 104/1992, in relazione all’articolo 21, comma 1 (ovvero persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648) ed all’articolo 33, comma 5 (lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado). I candidati di cui all’Allegato n. 1 che non hanno effettuato alcuna scelta della sede di assegnazione secondo le modalità esplicitate dal Formez PA con avviso pubblico del 26 luglio 2022, ovvero non hanno manifestato una formale rinuncia all’assunzione nei ruoli del Ministero della cultura, conseguiranno l’assegnazione d’ufficio presso una delle sedi di servizio rimaste disponibili a seguito della scelta degli altri candidati.

 

L'articolo 13 del CCNL espressamente richiamato ha previsto, al co. 1, che il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalità.


Articolo 1, comma 18-ter
(Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

 

 

L’articolo 1, comma 18-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Il conferimento di tali incarichi ha luogo entro il limite di spesa di euro 15.751.500. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 632, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023). Si ricorda al riguardo che tale fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 

L'articolo 24, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), espressamente richiamato nel comma in esame, autorizza il MIBACT (ora Ministero della cultura) a conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 24 milioni di euro per l’anno 2021. Ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

L'art. 39 del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169) prevede quali organi periferici del dicastero: a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura; b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; c) le Direzioni regionali Musei; e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; g) gli Archivi di Stato; h) le Biblioteche.

 

Si ricorda che l'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

La possibilità per il Ministero della cultura di conferire detti incarichi è esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021. La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in 5.587 unità di personale.

L'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere:

- a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale

ü  di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1,

ü  e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1;

- a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale

ü  di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1,

ü  e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

Nel bando di concorso per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020, sono stati tra l'altro previsti 250 posti per il MIBACT da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'Area funzionale III - F1.

Con successivo decreto direttoriale 15 dicembre 2022, rep. n. 2277, è stata disposta l’assunzione nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della cultura, Area dei Funzionari (ex Area III, F1, profilo professionale di Funzionario Amministrativo) di n. 186 unità di personale, in quanto candidati collocati in posizione d’idoneità nella graduatoria generale di merito di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti, elevati a duemilasettecentotrentasei, di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, pubblicato nella GU – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 50 del 30 giugno 2020 (e successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato nella GU – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 60 del 30 luglio 2021).

Il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) del Ministero della cultura atto di programmazione 2020 - 2022 del 19 novembre 2021 riferisce che nel corso dell’annualità considerata [2022], si ribadisce la volontà di reclutare, mediante apposita procedura concorsuale, n. 250 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, con professionalità altamente tecnico-specialistiche, la cui autorizzazione ad esperire le correlate procedure selettive e alle conseguenti assunzioni, a decorrere dal 2021, è stata disposta ai sensi del medesimo articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal proposito, attesa l’eccezionale specificità delle figure professionali per le quali si intende avviare le autorizzate procedure selettive, tipiche della sola Amministrazione della cultura, con nota Mibact prot. n. 31281-P/2020 si è richiesta l’autorizzazione di poter procedere all’avvio, in via autonoma e diretta, di dette procedure concorsuali, ricorrendo per le fattispecie in parola l’applicabilità del comma 3-sexies dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n. 125/2013. Di seguito, per completezza, si riferiscono i profili professionali interessati dall’avvianda procedura concorsuale: Funzionario Bibliotecario; Funzionario Archivista; Funzionario Architetto; Funzionario Storico dell'Arte; Funzionario Archeologo; Funzionario Paleontologo; Funzionario Biologo; Funzionario Chimico; Funzionario Demoetnoantopologo; Funzionario Restauratore; Funzionario Statistico; Funzionario Ingegnere; Funzionario Fisico; Funzionario Geologo.

Con avviso pubblicato nella GU n.15 del 21 febbraio 2020, 4a serie speciale, è stata indetta una procedura di selezione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego di complessive n. 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza. Si è previsto che l'avviamento alla selezione avvenisse a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore avrebbe dovuto prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. Si è tra l'altro previsto anche che i candidati utilmente selezionati fossero assunti nel profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Secondo quanto si evince dal piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) del Ministero della cultura atto di programmazione 2020 - 2022 del 19 novembre 2021, attesa la peculiarità della procedura selettiva in parola, ancora in corso ed avviata su base territoriale, nel 2021 si era proceduto all’assunzione, a tempo indeterminato, con immissione nei ruoli del personale non dirigenziale, nel profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, Area Funzionale II, posizione economica F1, di un primo contingente di lavoratori utilmente selezionati, pari a n. 95 unità.

Con riguardo alle residue n. 405 unità di personale, il predetto documento informa che il Ministero prevedeva di procedere alla loro immissione in ruolo, provvedendo a valere sulle risorse del Fondo del pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Articolo 1, comma 19
(Stabilizzazione degli assistenti sociali)

 

 

Il comma 19 dell’articolo 1 proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione, deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

Il comma in esame pone una modifica specifica, relativa esclusivamente al personale con profilo di assistente sociale, di un termine rientrante in una disciplina transitoria valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[26]).

Tale disciplina, di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede - fino al termine del 31 dicembre 2023 - la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione (ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati);

-       sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);

-       abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale). Il suddetto termine, come detto, è oggetto di proroga al 31 dicembre 2023, da parte del presente comma 19, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale.

 

Si ricorda altresì che, in base al suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2024, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[27] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

-       abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[28]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2024.

Fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, potevano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse era ammessa a condizione che le medesime amministrazioni fossero in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedessero nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

Si ricorda che dall'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[29]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[30].

Si ricorda altresì che:

-       alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[31];

-       ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

-       le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

 

Si ricorda che per la stabilizzazione (sempre mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale sanitario, sociosanitario e amministrativo avente (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ivi compresi i soggetti che non siano più in servizio) è applicabile anche un'altra disciplina transitoria, posta dall'articolo 1, comma 268, lettera b), e comma 271, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni; tale disciplina è oggetto di modifica da parte dell'articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies, del presente decreto (si rinvia alla scheda relativa a tali commi).

 

La modifica di cui al presente comma 19 è posta al fine esplicito di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale.

 


Articolo 1, comma 20
(Inconferibilità di incarichi a componenti
di organi politici di livello regionale e locale)

 

 

L’articolo 1, comma 20, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti. L’inconferibilità che non trova applicazione riguarda l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

 

Si tratta della proroga di una disposizione, inizialmente limitata al 31 dicembre 2022, introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. 4/2022 e finalizzata, in base al testo della norma, a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19 (comma 1).

Il medesimo articolo 13-ter (comma 2) dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, l'articolo 7, recante disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato nella disposizione in esame, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra non possano essere conferiti:

§  gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

§  gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

§  gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

§  gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

La disposizione in esame prevede, dunque che tali incarichi possano essere conferiti, fino al 2023, a coloro che nell’anno precedente il conferimento dell’incarico abbiano ricoperto la carica di amministratore di un comune, o di una forma associativa di comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, situato nella medesima regione. Il divieto permane, invece, per gli amministratori regionali.

Permangono inoltre i divieti recati dal comma 2 che dispone l’inconferibilità degli incarichi di vertice nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti a coloro che abbiano svolto un mandato di amministratore provinciale o comunale nell’ente locale che conferisce l’incarico o situato nella stessa regione dell’ente locale che conferisce l’incarico.


Articolo 1, comma 20-bis
(Attribuzioni provvisorie delle titolarità di sedi di segreteria comunale)

 

 

Il comma 20-bis - inserito in sede referente - dell'articolo 1 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici[32]; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza[33].

 

In base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti[34]. L'articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria[35]), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei periodi massimi oggetto della presente novella[36], la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore[37] e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria)[38], qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta[39]; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C; al segretario così incaricato è riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

Le norme di deroga in esame richiamano - oltre al rispetto della disciplina dei contratti collettivi - i commi 2 e 4 dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Questi ultimi prevedono tra l'altro che: per obiettive esigenze di servizio, il dipendente pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico, possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici[40]; per il periodo dell'effettiva prestazione in oggetto, il lavoratore abbia diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

La novella di cui al presente comma 20-bis, elevando i periodi massimi in oggetto, determina una sostanziale deroga al suddetto comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165; tuttavia, letteralmente, la normativa transitoria in esame rimane formulata "in applicazione dei princìpi" del medesimo comma 2. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

Come detto, le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, si ricorda che gli interventi del Piano devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

 

La figura del segretario comunale e provinciale

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo, cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

Più in particolare, si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico (al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate). Superato il concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, seguito da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (l'articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019 ha ridotto i termini previsti dal d.P.R. n. 465 del 1997, precedentemente pari, rispettivamente, a 18 e a 6 mesi). Per l’intera durata, ai corsisti è corrisposta una borsa di studio.

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l’iscrizione all’Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso.

La semplice iscrizione all’Albo non dà diritto ad alcuna retribuzione; il rapporto di lavoro, infatti, si instaura all’atto della prima nomina nell’ente locale e alla conseguente presa di servizio.

Quanto alle funzioni, il segretario coordina i dirigenti dell’ente locale e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. infra).

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell'interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di lavoro dei segretari (legge n. 127 del 1997). A quanto previsto dal decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012 ha istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto interministeriale (art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).

Negli anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge n. 190 del 2012 ha individuato nel segretario comunale e provinciale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co. 7).

Il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza dell'amministrazione introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

 

 


Articolo 1, comma 20-ter
(Risorse per indennità degli amministratori locali)

 

 

L’articolo 1, comma 20-ter, stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

 

 

In premessa, è utile ricordare che la legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.

 

Il comma 583 dispone che, a decorrere dall’anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti percentuali, rapportate rispetto all’importo massimo, per ciascuna tipologia di ente individuata:

100 per cento (pari a 13.800 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana;

80 per cento (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

45 per cento (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

35 per cento (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

30 per cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

22 per cento (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

16 per cento (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.?

Il comma 584 prevede inoltre che l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023. Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023.

Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall’anno 2022, l’indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.

 

Alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell’indennità di funzione, la medesima legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 586) provvede, a titolo di concorso, all’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, di un fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per coprire l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni disposta dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 57-quater, comma 2).

La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (art. 1, comma 587).

In sede di applicazione per l’anno 2022 il Fondo è stato ripartito e le risorse assegnate con D.M. 30 maggio 2022 secondo i criteri definiti nell'allegato A "Nota metodologica", nelle misure indicate nell'allegato B "Piano di riparto".

 

In tale contesto normativo, si inserisce la disposizione in commento, la quale specifica che fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che “abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente”.

La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità.

 

Ai sensi del punto 3 del citato comunicato, infatti, le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, “con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto

all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al

comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto”.

 

Con i successivi comunicati del 20 gennaio e del 27 gennaio 2023, già il Ministero ha chiarito, a fronte delle richieste sollevate da alcuni comuni, che il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente”. La disposizione in commento introduce nell’ordinamento il medesimo chiarimento con norma di rango primario.

 

Contestualmente è stato differito al 15 maggio 2023 il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022.

Si rinvia, infra, al box relativo alla normativa vigente in materia di indennità degli amministratori locali fino all’incremento disposto con la legge di bilancio 2023.

 

La possibilità di accedere al riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 è ammessa a condizione che tali risorse siano state destinate alle finalità previste dalla medesima legge, ossia ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, e di quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585.

 

In proposito si ricorda che l’esistenza di un vincolo di destinazione inderogabile alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”, è stato già riconosciuto dalla Corte dei Conti in riferimento al fondo istituito ex art. 57-quater, comma 1, del D.L. n. 124/2019 (si cfr. delibera n. 98 del 12 novembre 2020 della Corte dei conti Liguria).

La cogenza del vincolo di destinazione è chiarita anche dalla disposizione della stessa legge di bilancio in base alla quale il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (art. 1, comma 587, L. 234/2021).

 

 

Il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall’indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 TUEL).

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000.

A tali importi è stata operata una decurtazione del 10% con la L. 266/2005.

Successivamente, l’art. 57-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all’85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per l’entità dell’incremento si veda l’allegato A al D.M. 23 luglio 2020.

 

Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000; art. 1, co. 54, L. 266/2005; art. 57-quater, D.L. 124/2019)

Abitanti del comune

Importo DM 119/2000

Importo ridotto 10%

Importo incrementato D.L. 124/2019

Fino a 1.000

1.291,14

1.162,03

1.659,38

da 1.001 a 3.000

1.446,08

1.301,47

1.659,38

da 3.001 a 5.000

2.169,12

1.952,21

 

da 5.001 a 10.000

2.788,87

2.509,98

 

da 10.001 a 30.000

3.098,74

2.788,87

 

da 30.001 a 50.000

3.460,26

3.114,23

 

da 50.001 a 100.000 e cap. di provincia fino a 50.000

4.131,66

3.718,49

 

da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000

5.009,63

4.508,67

 

da 250.001 a 500.000 e cap. di provincia da 100.001 a 250.000

5.784,32

5.205,89

 

Oltre 500.000, compresi i cap. di regione e comuni di cui all’art. 22 del TUEL con oltre 250.000

7.798,50

7.018,65

 

 

Come ricordato, l'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

 

Successivamente, è intervenuto il D.L. 78/2010 che, oltre a sopprimere la parametrazione dell’indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, co. 6, lett. b), ha ridotto l’indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti comuni (art. 5, co. 7).

Nell’operare la riduzione dell’indennità, il D.L. 78/2010 ha rinviato ad un nuovo decreto ministeriale che non è stato ancora adottato e “deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (Corte dei conti, Sezione riunite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1; si veda da ultimo Corte dei conti, Sez. di controllo regione Sardegna, parere 23 settembre 2019, n. 58).

Per gli importi dell’indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati nella tabella A del D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).

 

L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3).

 


Articolo 1, comma 21
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR)

 

 

L’articolo 1, comma 21, estende all’anno 2023 un’autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.

Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.

 

La norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022).

Tale comma 1 specifica che le assunzioni di 30 unità di personale in oggetto siano autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

Le suddette unità di personale sono da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti citati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Con la novella in esame, l’autorizzazione ad assumere - prevista per il solo anno 2022 nel testo previgente - è estesa al biennio 2022-2023.

 

Come noto, il PNRR italiano è articolato in traguardi ed obiettivi, con differenti scadenze, da realizzare entro il 30 giugno 2026. Al riguardo, si rammenta che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce, all'art. 18, par. 4, lettera i), che i piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri rechino "i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026".

Il totale delle risorse riconducibili alla responsabilità del Ministero dell’interno nell'ambito del PNRR ammonta a circa 12,49 miliardi di euro. Le relative misure sono articolate in 5 investimenti e 12 tra traguardi e obiettivi.

La gran parte di tali risorse (12,07 miliardi) sono destinate a progetti che coinvolgono gli enti locali. Si tratta delle seguenti misure:

§  M2C4 - Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6.000 milioni);

§  M5C2 - Investimento 2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3.300 milioni);

§  M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati – progetti generali (2.493,8 milioni);

§  M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEI (272 milioni).

Per un approfondimento, si veda la pagina "PNRR e Enti locali" sul sito del Ministero dell'interno.

 

Per quanto concerne le risorse destinate agli investimenti destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rammenta l’investimento 4.4.3 per l’ammodernamento del parco automezzi, collocato nell’ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni su tale investimento, si veda la pagina M2C2 Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. 

 

Per quanto riguarda gli oneri, il comma 2 del citato articolo 16 prevede che all'onere, pari, a 653.132 euro per il 2022 e a 1.036.264 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno..

La relazione illustrativa al medesimo decreto-legge n. 36 del 2022 evidenzia che le suddette risorse "sono relative a circa 60.000 opere e 8.000 comuni con i quali sarà necessario rapportarsi per la gestione dei finanziamenti volti alla realizzazione delle rispettive opere". La medesima relazione osserva, inoltre, come alcune linee di finanziamento, previste da norme vigenti prima dell'approvazione del PNRR, siano confluite nel Piano medesimo, con conseguenti ulteriori attività "finalizzate a garantire la conformità della spesa rispetto ai parametri stabiliti dalle disposizioni europee".


Articolo 1, comma 22
(Contratti di collaborazione per tutoraggio
presso la Scuola nazionale dell'amministrazione)

 

 

L’articolo 1, comma 22 posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.

 

Il comma 22 incide sull'articolo 11, comma 1-bis (introdotto dalla legge di bilancio 2020) del decreto legislativo n. 178 del 2009, recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione" (denominazione che è stata poi mutata in "Scuola nazionale dell'amministrazione", dall'articolo 1 del d.P.R. n. 70 del 2013, recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).

Quella disposizione, che qui si viene a novellare, ha autorizzato la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio, per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative (agli oneri di spesa - di 990.000 euro annui - la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato, disponibile a legislazione vigente).

Si tratta di un’autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata dalla disposizione vigente a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.

Tale termine è ora prorogato di tre mesi, al 31 marzo 2023.

 

Può valere ricordare come ancora l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009 autorizzi (al comma 2-bis) la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale), ventotto unità di personale non dirigenziale, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere “prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio”, sopra ricordati.

La proroga ora disposta per i contratti di collaborazione a fini di tutoraggio si connette a questa disposizione del decreto legislativo n. 178 da ultimo ricordata.

Si legge infatti nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che la proroga si deve all'impossibilità di esaurire entro il 2022 la procedura di selezione delle ventotto unità, la quale è stata avviata con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 74 del 16 settembre 2022).

 

La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, la Scuola è oggetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 178 del 2009. Di questo, l'articolo 11 prevede che la Scuola possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. L'articolo 10 prevede invece che i docenti a tempo pieno della Scuola (nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione) siano in numero non superiore a trenta, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, durante il quale sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza; e che la Scuola si avvalga, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e possa conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

 


Articolo 1, comma 22-bis
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario)

 

 

L’articolo 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l'anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

L’articolo 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)[41], possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Si rammenta in proposito che l'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali definisce lo stato di dissesto finanziario come la situazione in cui l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 del medesimo Testo unico per le fattispecie ivi previste[42]. Gli articoli da 244 a 269 del citato Testo unico regolano quindi le modalità della deliberazione di dissesto finanziario e quelle della conseguente procedura di risanamento. Più in particolare, ai fini della disposizione in commento, si segnala che, ai sensi del precedente articolo 243, comma 7, gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del richiamato Testo unico.

L'articolo 242, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari[43]. Il comma 1 del successivo articolo 243 stabilisce quindi che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui al predetto articolo 155.

 Il successivo articolo 243-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce poi che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dallo stesso articolo 243-bis, procedura che prevede la deliberazione da parte dell'ente di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, e la successiva approvazione del piano da parte da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 243-quater del medesimo Testo unico. Per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1, sopra richiamato, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 8 del predetto articolo 243-bis.

L'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno - che ha assunto successivamente la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto legge n. 174 del 2012 - definendone i compiti[44] e stabilendo che la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988[45].

 

 


Articolo 1, comma 22-ter
(Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione)

 

Il comma 22-ter dell’articolo 1, introdotto in sede referente, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall’anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

 

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, indirizzati principalmente alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire agli enti il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021 (c.d. Fondone COVID)[46].

Agli enti beneficiari del Fondo – ripartito con vari decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali – è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni – da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro termini perentori – ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali. Tale verifica era volta ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Al ritardo o alla mancata presentazione delle certificazioni sono collegate sanzioni di ordine finanziario, consistenti in una riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, la cui entità è commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione. Le risorse sono acquisite al bilancio dello Stato in tre annualità, a partire dal 2023.

 

In sostanza, il comma in esame è volto ad evitare l’applicazione, a partire dall’anno 2023, delle sanzioni previste nei confronti degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che non abbiano trasmesso al MEF, entro i termini perentori previsti dalla normativa vigente, le certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese relative agli anni 2020 e 2021 dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, agli enti risultati inadempienti è richiesta la trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Le certificazioni vanno trasmesse, come già previsto dalla legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggio-bilancio.rgs.mef.gov.it.

 

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

-  al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese dell’anno 2021 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033),

-  al 31 maggio 2021[47] dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter[48], del D.L. n. 121/2021).

La riduzione è operata a valere sulle risorse assegnate del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale. L’entità della sanzione è commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, secondo le seguenti percentuali di riduzione delle risorse:

§  dell'80% dell’importo delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva rispetto al termine perentorio del 31 maggio, ma comunque entro il mese di giugno;

§  del 90% delle risorse, in caso di presentazione della certificazione nel corso del mese di luglio;

§  del 100% dell'importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio.

L’obiettivo del comma 22-ter in esame è pertanto quello di consentire agli enti locali risultati inadempienti di sanare la loro situazione, con la trasmissione delle certificazioni al MEF entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, ed evitare dunque l’applicazione, a partire dall’anno in corso, delle suddette sanzioni.

Si rammenta, infine, che in base alla normativa vigente le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione, e, in caso di incapienza dei suddetti fondi, si procede secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012, che consentono al Ministero dell’interno il recupero delle somme dovute a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero, ovvero, all’Agenzia delle entrate il recupero a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province.


Articolo 1, comma 22-quater
(Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco)

 

 

Il comma 22-quater - inserito in sede referente - dell'articolo 1 differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella di cui al presente comma, il termine per l'attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

 

La novella di cui al comma 22-quater modifica, come accennato, una disciplina transitoria[49] che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il termine ora oggetto di differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[50], e ivi compresi, in ogni caso, i soggetti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - e le autorità amministrative indipendenti; sono esclusi i dipendenti la cui amministrazione di provenienza sia un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale ed il personale cosiddetto di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni), nonché, in ogni caso, il personale dirigenziale[51]. Ai fini dell’attivazione delle procedure straordinarie in esame - le quali sono intese ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni -, si tiene conto dell’anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire. La disciplina transitoria in esame specifica inoltre che non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e che la procedura straordinaria si svolge in deroga alla disciplina sulla mobilità volontaria[52]. Resta fermo il rispetto del limite della dotazione organica vigente.

Si ricorda che la normativa transitoria in esame prevede altresì - fatte salve alcune esclusioni[53] - la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi del personale non dirigenziale in corso alla data del 1° maggio 2022[54], nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Il suddetto termine del 31 dicembre 2022 non risulta coordinato in modo chiaro con la novella di cui al presente comma 22-quater. Si valuti l'opportunità di chiarire se anche il termine relativo alla cessazione si intenda - benché implicitamente - differito (con conseguente prosecuzione - sia pure con soluzione di continuità - del comando o distacco) oppure se con il differimento della possibilità di procedura straordinaria di immissione in ruolo si intenda far riferimento anche a soggetti i cui comandi o distacchi siano comunque definitivamente cessati al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza[55] ha previsto l'introduzione, entro la fine del secondo semestre del 2022, di restrizioni significative dell'uso (come strumenti alternativi alla mobilità) dei comandi e dei distacchi, al fine di renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.

 


Articolo 1, comma 22-quinquies
(Sostegno alle imprese)

 

 

L’articolo 1, comma 22-quinquies, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.

 

La norma in esame modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2022 (Aiuti ter).

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Tale facoltà è stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5 del decreto legge n. 137 del 2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021.

Con successivi interventi legislativi, la possibilità di disporre strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico è stata riconosciuta, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 815 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), fino al 30 giugno 2023. Tale termine viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2023 dalla disposizione in esame

 

Si ricorda che l’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio subordina ad autorizzazione del Ministero della Cultura:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale.

Ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. È fatto loro obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione, al fine di verificare la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato.

 

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto legge n. 137 del 2020, disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), in base al quale le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

 


Articolo 1-bis, commi 1-6
(Potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, ai commi da 1 a 6, dispone l’integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 (comma 1) e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 (comma 2, lett. a). Si prevede poi l’ampliamento della qualifica di vice ispettore nella misura massima di ulteriori 1.356 unità utilizzando la graduatoria dei candidati idonei nell’ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore (comma 2, lett. b).

Si prevede, inoltre, la possibilità di semplificare, a regime, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato anche attraverso lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (comma 3).

Viene poi fissato al 2028, in luogo del 2027, l’anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e viene aumento il numero dei posti messi a concorso per entrambi i concorsi (comma 4).

I commi 5 e 6 recano l’autorizzazione di spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra e la relativa copertura degli oneri.

 

Il comma 1 dispone l’ulteriore alimentazione del ruolo direttivo della Polizia di Stato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato.

Si tratta del concorso interno, riservato ai sostituti commissari, indetto ai sensi della lettera t), n. 2), dell’articolo 2, del D.Lgs. 95/2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis).

 

Il D.Lgs. 95/2017 ha operato una revisione generale dei ruoli di tutte le Forze di Polizia. Riguardo alla disposizione in commento, rileva l’articolo 1 che ha modificato l’articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che sono stati ridotti da sei a quatto: vengono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (di fatto mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari.

In sostituzione del ruolo direttivo speciale, il citato articolo 2, comma 1, lett. t), ha istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato. Si tratta di una disposizione di carattere transitorio destinata ad operare nella prima fase di applicazione della riforma introdotta dal D.Lgs. 95/2017

Il predetto ruolo direttivo speciale è articolato nelle qualifiche di

•          vice commissario;

•          commissario;

•          commissario capo.

Si prevede che il ruolo abbia una copertura organica di 1.800 unità, alla cui alimentazione si provvede con due distinti concorsi interni per titoli (uno per la copertura di 1.500 unità e l’altro di 300 unità) riservati ai sostituti commissari in possesso di determinati requisiti. La disposizione in esame riguarda il secondo di questi concorsi (art. 2, comma 1, lett. t), n. 2) riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto ai sensi dell’articolo 16 del D.L.gs. 334/2000.

 

Il comma in esame chiarisce che lo scorrimento si applica ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023 e che gli interessati sono collocati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla data di cui sopra, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi.

Si prevede che la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

Non trovano dunque applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), che prevedono che i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Soltanto coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario.

Viene invece mantenuta la previsione del quarto periodo della lett. t), n. 2), secondo la quale la promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario.

 

Il comma 2 prevede due ulteriori ampliamenti relativi al personale della qualifica di sostituto commissario e di quello della qualifica di vice ispettore, in conseguenza dello scorrimento di cui al comma 1.

 

Si ricorda in proposito che il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che hanno le seguenti denominazioni (DPR 335/1982, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 95/2017):

-        vice ispettore;

-        ispettore;

-        ispettore capo;

-        ispettore superiore;

-        sostituto commissario.

 

In particolare, il comma 2, lett. a), dispone l’alimentazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di Polizia mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari

Anche questo caso si tratta di un concorso indetto ai sensi della disciplina transitoria recata dal D.Lgs. 95/2017 (art. 2, comma 1, lett. r)-quater, lettera introdotta dal D.Lgs. 172/2019) e precisamente del concorso interno, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis. Anche in questo caso lo scorrimento è limitato ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023. Si prevede poi che l’accesso alla denominazione di «coordinatore» avvenga dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data del 1° gennaio 2023.

 

Il comma 2, lett. b), dispone l’ampliamento della qualifica di vice ispettore nella misura massima di ulteriori 1.356 unità utilizzando la graduatoria dei candidati idonei nell’ambito del concorso interno per tutoli ed esami per 1.141 posti per vice ispettore.

Come nei due casi precedenti, si tratta di un concorso indetto ai sensi della disciplina transitoria del D.Lgs. 95/2017 (art. 2, comma 1, lett. c)-bis, n. 2), lettera introdotta anch’essa dal D.Lgs. 172/2019). Il concorso è stato indetto con il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58 ed era riservato a tutto il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in possesso di determinati requisiti (anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, diploma di istruzione secondaria superiore, assenza nell'ultimo biennio di deplorazione o sanzione disciplinare più grave, giudizio complessivo non inferiore a «buono»).

In questo caso, l’ampliamento della qualifica è sottoposta ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016.

I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

La disposizione in commento fa salva la previsione secondo la quale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti per il concorso già espletato nel 2020, in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione (art. 2, comma 1, lett. c-qiuinquies, del D.L. 95/2017, lettera introdotta dal D.Lgs. 172/2019).

 

Con riferimento ai commi 1 e 2, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. Si valuti l’opportunità quindi di approfondire le disposizioni alla luce del principio richiamato dalla Corte.

 

Il comma 3 concerne le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato prevedendo la possibilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, della loro semplificazione, sempre che sia assicurato “il profilo comparativo delle prove” e lo svolgimento di almeno una prova scritta (compresa la prova con quesiti a risposta multipla) o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Si precisa che le modalità di svolgimento che si possono semplificare includono anche la composizione della commissione esaminatrice.

Inoltre, si prevede la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

 

Si tratta di una misura già adottata in via temporanea nel corso dell’emergenza epidemiologica dal decreto-legge 34/2020 (art. 259, comma 2). Tale disposizione ha disciplinato alcuni profili relativi allo svolgimento di procedure concorsuali - per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. Ai sensi del comma 1, sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento. Era comunque posto come termine ultimo della di applicazione della disposizione il 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato al 31 marzo 2022 dal D.L. 228/2021).

Il comma 2 del citato articolo 259 prevede le stesse misure di semplificazione previste a regime dalla disposizione in commento, precisando che queste possano essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione.

 

Si ricorda in proposito che attualmente le modalità di svolgimento delle prove concorsuali della Polizia di Stato sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2022, n. 260).

 

Il comma 4 fissa al 2028, in luogo del 2027, l’anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Si tratta anche in questo caso di concorsi previsti dalla disciplina transitoria di cui al più volte citato D.Lgs. 95/2017 (art. 1, comma 2, lett. r-bis). Inoltre, aumenta da 1.200 a 1.800 i posti messi a concorso del primo dei due concorsi (da bandire entro il 2026) e fissa a 2.400 il numero dei posti del concorso del 2028 (quelli del concorso previsto per il 2027 dalla disposizione vigente sono 1.200).

 

Il comma 5 reca l’autorizzazione di spesa, per l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti pari complessivamente a 133.963.000 euro così suddivisi:

§  8.090.000 euro per l'anno 2023;

§  8.111.000 euro per l'anno 2024;

§  11.102.000 euro per l'anno 2025;

§  11.085.000 euro per l'anno 2026;

§  12.980.000 euro per l'anno 202;

§  12.962.000 euro per l'anno 2028;

§  16.861.000 euro per l'anno 2029;

§  16.606.000 euro per l'anno 2030;

§  18.091.000 euro per l'anno 2031;

§  18.075.000 euro per l'anno 2032.

 

Infine, il comma 6 reca la copertura degli oneri cui si provvede:

§  quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il contrasto alla criminalità organizzata e alla immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti (art. 1, comma 5, D.L. 35/2005);

§  quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione della piattaforma informatica per la prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, ai fini dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) (art. 1, comma 608, L. 232/2016);

§  quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il numero verde contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia (art. 5, comma 2, L. 7/2006), sul capitolo 2568, piano gestionale 01 e quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

§  quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'am10 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, 7.341.000 per l'anno 2031 e euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per gli strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare (art. 16, D.L. 341/2000);

§  quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 euro per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030, euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.

 

 

 

 


Articolo 1-bis, commi 7-8
(Potenziamento del ruolo ispettori della GdF)

 

 

L’articolo 1-bis, ai commi 7 e 8, prevede, a determinate condizioni, la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori della GdF.

 

La disposizione, comma 7, introduce un nuovo comma 15-terdecies all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha disciplinato, tra l’altro, una selezione straordinaria per titoli volta al conferimento del grado di luogotenente.

In particolare la norma in esame, al fine di potenziare il ruolo degli ispettori della Guardia di finanza, stabilisce che i marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinari prevista dal comma 15-duodecies del medesimo decreto legislativo n. 95 sono comunque promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023 se in servizio permanente a tale data e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta.

Rimane, tuttavia, fermo quanto disposto dalla determinazione del Comandante generale prevista dal richiamato comma 15-duodecies.

A tale proposito si ricorda che il comma 15-duodecies stabiliva per l'anno 2021 una selezione per titoli straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui potevano partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono state stabilite con la sopra citata determinazione del Comandante generale.

 

Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.


Articolo 1-ter
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, prevede che i termini la cui durata contrattuale non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, sono prorogati al 31 dicembre 2023 relativamente agli im­porti e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negozia­zione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei si­stemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

 

La disposizione in esame, secondo quanto emerge dal testo normativo, è volta a favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione.

La proposta in esame, inoltre, stabilisce, contestualmente, che i relativi importi e quantitativi massimi comples­sivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono in­crementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incremen­tati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incre­mento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in questione.

 


Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all’UE)

 

 

L’articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.

Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

 

Tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, è stata interpretata nel senso che debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998) o nel relativo regolamento di attuazione (DPR 394/1999), quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99) (Circolare Ministero dell’interno 24 gennaio 2012).

 

La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

 

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del citato Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

 

Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.

Tale termine è stato prorogato più volte:

al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013;

al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014;

al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014;

al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015;

al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016;

al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017;

al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018;

al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019;

al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020;

al 30 giugno 2022 dal D.L. 228/2021;

al 31 dicembre 2022 dal D.L. 36/2022

 

Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione di precedenti decreti-legge di proroga del termine, chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi in formatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico- tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.


Articolo 2, comma 2, lettera a)
(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il personale volontario)

 

L’articolo 2, comma 2, lettera a) proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.

 

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “al fine di consentire, anche nell'anno 2023, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2023”.

Più in particolare, il richiamato decreto ministeriale n. 310 - di cui si dà notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2019 (serie Concorsi ed esami) - contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 Si ricorda in proposito che il comma 287 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il comma 289 della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale.

Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

Successivamente l’articolo 1, comma 136, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha incrementato di ulteriori complessive 500 unità - delle quali 100 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 - la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo.

Anche per tali assunzioni, una quota parte è dunque riservata al personale volontario.

La graduatoria pubblicata nel 2019 aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge n. 160 del 2019), dunque fino al 30 giugno 2022.

Indi è seguita una proroga per un ulteriore semestre (articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021).

Si aggiunge ora una nuova proroga, a tutto il 2023.

Si legge nella relazione illustrativa che dalla graduatoria pubblicata nel 2019 “negli anni dal 2022 al 2025 devono essere attinte, a legislazione vigente, un numero complessivo di assunzioni straordinarie pari a 235 unità”.


Articolo 2, comma 2, lett. b)
(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)

 

 

L’art. 2, comma 2, lett. b) abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito.

 

 

In dettaglio, la lett. b) del comma 2 – nel prorogare il termine già prorogato dal decreto legge n. 228 del 2021 - deroga all'articolo 135, comma l, del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, disponendo che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. il relativo dossier), possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023.

Il testo del comma precisa che sono fatte salve in ogni caso le disposizioni dei trattati internazionali. Si tratta di una clausola di salvaguardia volta a far prevalere l’applicazione di previsioni contenute in pattuizioni bilaterali tra l’Italia e il Regno Unito, necessarie a seguito del recesso di quest’ultimo dall’Unione europea (v. infra). 

 

Il richiamato articolo 135, comma 1 del Codice della Strada, a cui qui si deroga, prevede viceversa che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. Decorso tale anno sarebbe pertanto necessario ottenere la patente di guida italiana.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto legge in commento, l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit) è stato "accompagnato" da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020, successivamente al quale ai cittadini del Regno Unito si applicano le disposizioni relative ai Paesi Extra UE.

Il MIMS – oggi MIT - ha reso un'interpretazione (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2021) secondo cui il sopracitato termine di un anno decorre dalla fine del periodo di transizione della "Brexit", cioè dal 31 dicembre 2020, con cessazione pertanto al 31 dicembre 2021, nelle more della conclusione di uno specifico accordo sul riconoscimento e la conversione delle patenti, che non è stato ancora perfezionato. In tal senso, con Circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, era già stato specificato che i soggetti residenti in Italia potessero continuare ad utilizzare le patenti britanniche fino al 31 dicembre 2022.


Articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)

 

 

L’articolo 2, comma 2, lettera c) estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure sopra indicate.

 

 

La lettera c) estende al 2023 l'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

 

Le risorse di cui si tratta sono state previste dall'articolo 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e dall'articolo 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021.

Le medesime disposizioni hanno previsto che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (pari a 1,5 milioni, per ciascuno dei due Ministeri interessati,).

Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73.

Invero, al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati.

Di qui una disposizione posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo. Quella proroga è stata disposta dal decreto-legge n. 228 del 2021 (all'articolo 2, comma 4).

Con la disposizione in esame, altra proroga si aggiunge, a tutto il 2023.

Infatti - si legge nella relazione illustrativa - con decreto del Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l’attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari (determinato in 25.000 euro da corrispondere in un’unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa). 

Nel corso dell’anno 2022 è stato erogato un importo pari a 300.000 euro, in favore dei soggetti la cui istanza sia stata accolta. “La proroga al 2023 consente la conclusione, in via applicativa, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto” - prosegue la relazione - a fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari del personale deceduto, appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Secondo la relazione tecnica, in tal modo si mantengono a bilancio risorse per 600.000 euro, per la corresponsione del contributo ai beneficiari per i quali si sia in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.

Analogamente, per i familiari del personale delle Forze armate è intervenuto il decreto del Ministro della difesa del 29 dicembre 2021, di individuazione dei soggetti beneficiari e di determinazione del contributo.

Per tale riguardo, la proroga ora disposta consente il mantenimento delle risorse non utilizzate nel 2022 per 500.000 euro, in favore dei soggetti beneficiari che abbiano presentato istanza ancora non liquidata.

 

Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, lettera c) pari a, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 1.100.000 euro per l’anno 2023. Il comma indica quindi le seguenti fonti di copertura finanziaria:

-       quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e per 500.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero della difesa

-       e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.


Articolo 2, comma 3
(Proroga della graduatoria di un concorso pubblico
per la qualifica di vigile del fuoco)

 

 

L’articolo 2, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023, la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018.

 

 

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 (secondo modifica introdotta in sede referente; il testo originario prevedeva il 30 giugno 2023) la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 237 del 14 novembre 2018.

Il concorso era stato bandito con il decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15 novembre 2016.

Una proroga - al 31 dicembre 2022 - già è stata disposta con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 120 del 2021.

È, questa, la disposizione ora novellata, onde ulteriormente posticipare a fine 2023 il termine di validità di quella graduatoria.

Tale graduatoria - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - presenta 1.622 idonei. Essa costituisce il 'luogo' concorsuale cui attingere per assicurare le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, in attesa dell'espletamento del nuovo concorso pubblico per l'accesso alla citata qualifica, che si ritiene possa concludersi nei primi mesi del 2023 (indetto con decreto dipartimentale 21 febbraio 2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 16 del 25 febbraio 2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Di qui la proroga ora disposta (nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione originario, la proroga era per la sola prima metà del 2023, affinché, lì si leggeva, nel secondo semestre non si determinasse l'eventuale vigenza di due distinte graduatorie per accedere alla medesima qualifica).

 

Si ricorda che le disposizioni di carattere generale concernenti l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco mediante concorso pubblico sono dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").


Articolo 2, comma 4
(Proroga revisione norme tecniche per costruzioni)

 

 

L’articolo 2, comma 4, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

 

 

La norma in esame interviene sull'art. 20, comma 5, del decreto-legge n. 248 del 2007, che stabilisce che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2022 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

 

Il termine in esame, già interessato da diverse disposizioni a partire dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, che ha prorogato la prevista scadenza dal 31 dicembre 2010 fino al 31 marzo 2011, è stato da ultimo oggetto di modifica da parte dell’art. 6, comma 5-decies del decreto-legge n. 162 del 2019, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022, novellando in tal caso direttamente l’art. 20, comma 5 del decreto-legge n. 248 del 2007.

In base all’art. 2, comma 3 della citata ordinanza 3274/2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate entro cinque anni dalla data della citata ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.


Articolo 2, comma 4-bis
(Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 2, comma 4-bis, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l’ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

 

Tale disposizione richiede che per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto più incarichi che possono essere stati ricoperti, in alternativa:

§  in più uffici con funzioni finali;

§  in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto;

§  in più uffici nell’ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;

§  in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.

 

A seguito delle modifiche introdotte con l’esercizio della delega sulla revisione dei ruoli (D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95), è stato eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e si è disposto il rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza per individuare, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio richiesti in ciascuno dei settori di impiego.

 

Dapprima, lo stesso decreto di riordino dei ruoli aveva stabilito che l’applicazione della citata disposizione avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. n. 95 del 2017). Successivamente, la decorrenza è stata prorogata ancora, fissando il termine per l’applicazione della disposizione al 1° gennaio 2022, in virtù delle previsioni dell’articolo 36, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172. Ancora, il decreto proroga-termini 2022 (art. 2, co. 6, D.L. n. 228/2021) ha disposto un’ulteriore proroga al 1° gennaio 2024, per potere ultimare entro tale data il processo di rideterminazione sia delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate, da coordinare necessariamente con la progressione in carriera dei funzionari stessi.

 

Da ultimo, con il decreto in esame si stabilisce che la citata disposizione sugli incarichi di servizio necessari per accedere allo scrutinio per la promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

 

 


Articolo 2, commi 4-ter e 4-quater
(Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il rispetto dei termini di attuazione del PNRR)

 

 

Il comma 4-ter dell’articolo 2, introdotto in sede referente, incrementa da 2,5 milioni a 7,5 milioni di euro complessivi per il periodo 2022-2024, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per le convenzioni, da stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, di supporto tecnico-operativo per l’attuazione degli interventi di ricostruzione a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. A tale fine, il comma 4-quater, introdotto in sede referente, aumenta da 5 milioni a 10 milioni di euro la quota delle risorse versate dalla Camera dei deputati destinate agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi di ricostruzione del sisma del 2016-2017.

 

Il comma 4-ter, lett. a) e b), introdotto in sede referente, modifica l'articolo l3-ter del D.L. 228/2021, che ha previsto, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR, indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.

In particolare, la lettera a) del comma 4-ter, che modifica il comma 2 del richiamato art. 13-ter, incrementa, da 2,5 milioni a 7,5 milioni di euro complessivi per il periodo 2022-2024, le risorse previste a favore del Commissario straordinario per avviare le convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA di supporto tecnico-operativo per l’attuazione degli interventi di ricostruzione.

A tale fine, la lettera b) del comma 4-ter in esame, che modifica il comma 3 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, aumenta da 5 milioni a 10 milioni di euro le risorse disposte per la copertura degli oneri previsti, a valere sulle risorse previste dall'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del D.L. 152/2021.

Conseguentemente, il comma 4-quater dell’art. 2, che modifica il comma 2 dell’art. 43-bis del D.L.  152/2021, aumenta da 5 milioni a 10 milioni di euro la quota parte destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi di ricostruzione dei complessivi 35 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati e destinati, nell’esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per il successivo trasferimento  alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016.

L’art. 43-bis del D.L. 152/2021, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite. Il comma 2, attualmente vigente, prevede, in particolare, che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di tali interventi, una quota non superiore a 5 milioni di euro dei 35 milioni previsti può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Le risorse versate dalla Camera dei Deputati per la ricostruzione del sisma del 2016-2017 risultano complessivamente pari a 387 milioni (stanziati con diversi interventi legislativi), di cui 235,2 milioni destinati al Fondo per la ricostruzione (art. 4, comma 1, del D.L. 189/2016) e 151,8 milioni per altre destinazioni (sostegni agli enti locali e sviluppo delle imprese).

L’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” (per approfondimenti si rinvia al sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere).

 

 


Articolo 2, commi 5 e 6
(Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

 

 

L’articolo 2, commi 5 e 6, proroga fino al 31 dicembre 2023 l’esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

 

A tale fine, il comma 6 dell’articolo in esame posticipa il termine dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 107/2011, fissato originariamente al 31 dicembre 2012. Tale termine è stato più volte prorogato da diversi provvedimenti, tra cui il D.L. 105/2021 che lo ha prorogato al 31 marzo 2022. L’ultima proroga (precedente a quella in esame) è contenuta nell’articolo 2 del D.L. 228/2021 che ha modificato sia la norma originaria (D.L. 107/2011) con il comma 6-ter, sia la norma di proroga precedente (D.L. 105/2021) con il comma 6-bis. Pertanto, il comma 5 interviene anche a modificare l’articolo 10, comma 1, del D.L. 105/2021.

 

In dettaglio, il decreto-legge n. 107 del 2011, su cui interviene il comma 6 per prorogarne il termine, ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Il successivo decreto-legge n. 215 del 2011 (art. 6, comma 1, lett. a) che ha aggiunto un periodo, il secondo, all’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011) ha inoltre previsto la possibilità, in via transitoria, di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale possibilità era originariamente consentita dal decreto-legge n. 215 del 2011 fino al 31 dicembre 2012.

Tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 31 dicembre 2022 (si veda da ultimo il D.L. 228/2021, art. 2, comma 6-ter).

La disposizione di cui al comma 6 differisce ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2023.

 

Contestualmente, con la modifica di cui al comma 5 è disposta la proroga al medesimo termine del 31 dicembre 2023 per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. In tal caso è modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha previsto che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - fino al 31 marzo 2022 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 2, comma 6-bis del D.L. 228/2021) non è richiesto il suddetto corso (previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107) per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria applicandosi l’illustrato regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.


Articolo 2, commi 7 e 8
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina)

 

 

L’articolo 2, commi 7 e 8, consente di utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento, autorizzato dall’articolo 13-bis del D.L. 21/2022 per il solo anno 2022, finalizzato ad erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

 

Il contributo introdotto dall’articolo 31-bis D.L. 21/2022, oggetto di proroga da parte della disposizione in esame, si inquadra nell’ambito delle misure assistenziali in favore dei cittadini ucraini rifugiati in Italia. Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 (si veda in proposito la ricostruzione della normativa in materia nel dossier realizzato in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio 2023, p. 106). Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato la durata dello stato di emergenza in questione fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669-671, L. n. 197/2022).

 

In particolare, il contributo (comma 1 del citato art. 31-bis) è finalizzato a coprire i costi sostenuti dai comuni per:

§  l’accoglienza dei minori nelle strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali a gestione pubblica o del terzo settore (L. 328/2000, art. 8, comma 3, lett. f);

§  il sostegno degli oneri connessi all’affidamento familiare dei minori; si ricorda che l’istituto dell’affidamento familiare è regolato principalmente dagli artt. 4 e 5 della L. 184/1983, in particolare ai sensi dell’art. 5, comma 4 della legge gli enti locali, insieme allo Stato e alle regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

 

Il contributo è riconosciuto dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto. Il Commissario, Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, è stata nominata con l’ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 13 marzo 2022, n. 876 (articolo 2). Per l’erogazione del contributo, il Commissario si avvale di una struttura di supporto nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per l’anno 2022.

Per l’attuazione delle misure di cui sopra il medesimo articolo 31-bis del D.L. 21/2022 ha incrementato di 58.568.190 euro a valere sull’esercizio finanziario 2022 il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, art. 44).

 

In proposito si ricorda che il Commissario delegato per il coordinamento delle misure finalizzate all’assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ha adottato uno specifico Piano minori stranieri non accompagnati che definisce le attività svolte dagli enti istituzionali coinvolti a vario titolo nella gestione omogenea dell'accoglienza sul territorio nazionale.

In particolare, il Piano fornisce linee guida in riferimento all'identificazione e al censimento dei minori non accompagnati sul territorio italiano, al sistema di accoglienza, al monitoraggio delle strutture ospitanti e alle modalità di affido temporaneo.

Il Piano contiene, inoltre, un Addendum che stabilisce le procedure idonee a ottimizzare i flussi comunicativi per assicurare l’accoglienza in caso di trasferimenti di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel nostro Paese.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame, in primo luogo, estende anche al 2023 la possibilità di utilizzare la struttura di supporto di cui il Commissario si avvale per l’erogazione del contributo.

In secondo luogo, prevede che l’incremento di 58.568.190 euro di cui sopra possa essere utilizzato anche nell’esercizio finanziario 2023.

 

Al riguardo, la Relazione tecnica precisa che le risorse finanziarie di cui sopra sono tali da assicurare, per il periodo 1.01.2023-3.03.2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina in strutture autorizzate o accreditate o destinatari della misura dell’affidamento famigliare, sia la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato.

L’ammontare di risorse necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni del Commissario delegato per il periodo 1.01.2023-03.03.2023 è stimato in circa 10.212.304,08 euro ed è assicurato dalle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 7, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008).

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 31-bis, comma 2, del D.L. 21/2022, provvedeva alla copertura degli oneri per l’anno 2022 mediante l’utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell’art. 1, comma 767, della L. 145/2018.

 

L'articolo 1, comma 767, della L. n. 145/2018 demanda al Ministero dell'interno il compito di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. E dispone che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. I risparmi determinati dagli interventi di razionalizzazione sono connessi alla "attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari".

L’art. 5-quater del D.L. 14/2022 ha sospende l'efficacia del secondo periodo del citato comma 767, ai sensi del quale eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle soglie indicate, e accertati annualmente con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

Per tali risparmi è previsto un apposito fondo nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero medesimo.

Il medesimo comma 8 dispone inoltre che al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei minori non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Con riferimento particolare ai minori non accompagnati " richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).

La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).

Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, la legge n. 47/2017 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge tra l’altro assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7).


Articolo 2, comma 7-bis
(Proroga di una graduatoria per vice direttore
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

Il comma proroga al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata nell'aprile 2021.

 

 

La disposizione - introdotta in sede referente - proroga al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative nel Corpo nazionale dei vigili fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021.

Il relativo bando è stato emesso con decreto n. 142 del 20 aprile 2020 (precedente analogo concorso risaliva a fine 2017).

È concorso per accedere al quale figura, tra i requisiti, il possesso della laurea magistrale in ingegneria o in architettura, nonché della correlativa abilitazione professionale.

 

Ad essere qui disposta è una proroga al 31 dicembre 2023 della validità della graduatoria, la quale avrebbe naturale scadenza ad aprile 2023.

Il termine di validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche è infatti di due anni, per effetto della previsione dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

La durata biennale è stata dettata con novella recata dall'articolo 1, comma 149 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). Innanzi la previsione era di una durata triennale.


Articolo 2, comma 7-ter
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco
e del consiglio comunale)

 

 

L’articolo 2, comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riduce dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto. Viene dunque esteso anche al 2023 quanto già previsto, limitatamente alle elezioni del 2022, dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 41/2022.

 

 

La materia è regolata in via ordinaria dal comma 10 dell'art. 71 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL). Tale disposizione stabilisce che nei comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti "tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato" nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

§  che abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (quorum strutturale);

§  che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (quorum funzionale).

 

Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l'elezione è nulla.

 

Il riferimento alla circostanza che "tutti i candidati compresi nella lista" risultano eletti va inteso nel senso che all'unica lista presentata o ammessa vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i suoi candidati fino al massimo del numero dei seggi previsti per il consiglio comunale (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 20 maggio 1994, n.1118).

 

Il richiamato articolo 6, comma 2, del D.L. 41/2022 ha modificato (esclusivamente per le elezioni del 2022) una delle condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l'elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida.

Nello specifico, per un verso, ha confermato il quorum funzionale, ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; per l'altro, ha diminuito il quorum strutturale, stabilendo che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

La disposizione in commento ha esteso tale riduzione anche per le elezioni 2023.

 

Inoltre, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, il citato articolo 6, comma 2, del D.L. 41/2022 ha previsto che non si debba tener conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) "che non esercitano il diritto di voto". Al riguardo, il riferimento agli elettori iscritti all'A.I.R.E. "che non esercitano il diritto di voto" appare riferita agli elettori che non hanno preso parte alla medesima procedura elettorale di cui occorre verificare il quorum strutturale. La disposizione mirava dunque a scomputare temporaneamente gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.

In virtù del comma in esame, anche tale disposizione si applicherà alle elezioni amministrative del 2023.

 

L'A.I.R.E. è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi o quelli che già vi risiedano, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Essa è gestita dai comuni, che ne curano l'aggiornamento, sulla base delle comunicazioni (iscrizione, variazione e cancellazione) da parte delle Rappresentanze consolari all'estero. L'iscrizione (così come l'aggiornamento della posizione) è rimessa all'interessato con dichiarazione all'Ufficio consolare competente per territorio.

 

Per completezza di informazione, si ricorda che sebbene il testo dell'articolo 71, comma 10 (v. supra), del TUEL non imponga esplicitamene di tener conto degli elettori iscritti all'Aire ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, limitandosi a richiedere che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, tale effetto inclusivo deriva da altre fonti giuridiche. In proposito, viene in rilievo in particolare il combinato disposto fra l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, ai sensi del quale "[s]ono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni" e l'art.11, secondo comma, della suddetta legge n. 1058 del 1947, ai sensi del quale "[i] cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti [..], possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune".

 

Si ricorda che una disposizione analoga a quella del D.L. 41/2022 era stata adottata anche per le elezioni dell'anno 2021, dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in materia di disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali. Tali disposizioni, che recavano deroghe puntuali all'art.71, comma 10, del TUEL, erano state introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive "difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati".


Articolo 2, comma 9-bis
(Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie)

 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 2, introdotto in sede referente, proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.

 

Il comma 9-bis dell’articolo 2, introdotto in sede referente, dispone una serie di proroghe di termini relativi ad adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.

Il comma 1 dell’art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del citato D.M. 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al D.M. 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità ivi indicate.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame proroga di tre anni i termini di cui:

a)     all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lettere a) e b);

Si tratta, in sintesi, dei termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, (che disciplina i controlli di prevenzione incendi effettuati dal Comando) attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio.

b)    all’art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 2, lettere a) e b);

Si tratta, in sintesi, dei termini entro cui, in caso di adeguamento per lotti, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002 (recanteApprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”), di lotti di attività aventi superficie pari, rispettivamente, almeno al 30 per cento (per il termine di cui alla lett. c)) e al 70 per cento (per il termine di cui alla lett. d)) della superficie totale in pianta della struttura.

c)     all’art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);

Si tratta del più ampio termine entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002.

d)    all’art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lettere a) e b).

Analogamente a quanto previsto dalla lettera c), il termine in questione è quello relativo alla presentazione al Comando della segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. 18 settembre 2002.

Si ricorda che i termini oggetto delle proroghe disposte dalla norma in esame erano già stati prorogati di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020.

 

 

 


Articolo 2, comma 9-ter e 9-quater
(Contributo alle associazioni combattentistiche)

 

 

I commi - introdotti in sede referente - estendono al 2025 il contributo annuo di 200.000 euro per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, previsto dalla legge di bilancio 2022 per gli anni 2022 e 2023 (art. 1, comma 1012, della legge n. 234 del 2021) ed esteso al 2024 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 2, comma 6-quater).

 

Per la copertura dell’onere conseguente, il comma 9-quater in esame dispone una riduzione di 200.000 euro del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

 

Si ricorda che a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del d.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella.

Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le associazioni individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, la quale recato "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche".

 

Per quanto riguarda i soggetti vigilati dal Ministero dell'interno, si tratta di:

ü  Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

ü  Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

ü  Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).

 

La normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, in sede di ripartizione il decreto ministeriale fa riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, allorché determinò in via puntuale i contributi spettanti alle singole associazioni. Sulla falsariga di quella proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

 

La legge n. 234 del 2021 ha previsto (al comma 1012), per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, un contributo di 200.000 euro sia per il 2022 sia per il 2023.

Indi il decreto-legge n. 228 del 2021 (all'articolo 2, comma 6-quater) ha aggiunto l'anno 2024.

Il comma 9-ter aggiunge la previsione dell'anno 2025.

 


Articolo 2-bis, commi 1-6
(Semplificazioni in concorsi e corsi di formazione per Forze armate,
Forze di polizia, Vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria)

 

 

Si dispone che fino al 31 dicembre 2026 si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.

Inoltre si prevede una facoltà di abbreviare la durata dei corsi di formazione, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E si dispone una durata abbreviata dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato (nonché del conseguente tirocinio operativo).

 

Questo insieme di disposizioni - introdotte in sede referente - investe un duplice profilo: lo svolgimento dei concorsi (commi 1-3) e la durata dei corsi di formazione (commi 4-6).

 

Le disposizioni relative ai concorsi concernono l'accesso ai ruoli e qualifiche di: Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.

La previsione è di una semplificazione - fino al 31 dicembre 2026 - delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali.

Si tratta di semplificazione, “anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti” (ove le fasi concorsuali non siano ancora avviate).

La semplificazione ha per oggetto le “modalità di svolgimento”, a condizione di assicurare beninteso il profilo comparativo, nonché lo svolgimento di una prova scritta (tale anche la prova a quesiti a risposta multipla) “o di una prova orale (ove previste dai bandi e dai rispettivi ordinamenti).

Così come consiste nella possibilità di svolgere le prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

La semplificazione può riguardare concorsi da indirsi o già indetti, in questo secondo caso purché non sia stata avviata alcuna fase concorsuale.

La rideterminazione delle modalità di svolgimento concorsuale - che può concernere anche la composizione della commissione esaminatrice - è effettuata mediante provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, o al bando se si tratti di concorso già indetto (in questo secondo caso, le misure - efficaci dal giorno della pubblicazione - sono pubblicate altresì sui siti istituzionali delle singole amministrazioni).

Può dirsi, in sede di commento, che siffatte previsioni muovano sulla falsariga di quelle già dettate dal decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 259 (peraltro questo prevedeva lo svolgimento di “almeno una prova scritta e di una prova orale”). Esse furono dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (“e comunque non oltre il 31 marzo 2022”).

Le disposizioni introdotte nel presente decreto-legge si direbbero rendere 'ordinamentali' quelle altre previsioni provvisorie ed emergenziali, commisurandole ad esigenze diverse, ossia (come recita il comma 1) “assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operativi”.

Parrebbe dunque una semplificazione per esigenze in qualche sorta 'strutturali' - ancorché sia previsto un termine, quello del 31 dicembre 2026 (che per quanto detto, parrebbe termine altro rispetto a quello posto dal decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente prorogato).

 

 Altre disposizioni riguardano la durata dei corsi di formazione, per il personale del Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4).

Specifiche previsioni hanno ad oggetto, per questo riguardo, gli allievi agenti (comma 5) e i commissari (comma 6) della Polizia di Stato.

 

 

 

Il citato decreto-legge n. 34 del 2020 dettava, sulla spinta dell'emergenza da Covid-19, all'articolo 260 disposizioni circa la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Siffatte disposizioni si viene ora a prevedere (al comma 4) “possano” applicarsi fino al 31 dicembre 2026.

 

Queste le previsioni dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, richiamate dalla disposizione in commento (tenendo conto che i corsi di formazione di cui si tratta sono quelli svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento).

Per tali corsi, le amministrazioni sopra ricordate possono disporre:

-       la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, senza inficiare la validità dei percorsi formativi, “anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti” (e in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei);

-       la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

Siffatte determinazioni sono da assumere con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti - e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario.

È prevista altresì la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione (se a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati).

Essa interviene allorché lo svolgimento del corso fino ad allora effettuato abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi prescritti dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Per il personale coinvolto nella anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora essa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione.

La conclusione anticipata, è disposta con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale.

Nell'ipotesi non già di conclusione anticipata bensì di sospensione dei corsi, sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.

I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuare a cura di ciascuna Amministrazione - ovvero gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza, se i discenti già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione.

Per i frequentatori e gli allievi che indi concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

           Per quanto concerne le assenze dai corsi di formazione - anche se antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, purché riconducibili a motivi comunque connessi alla vicenda epidemiologica in atto - si dispone che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

           In caso di rinvio o sospensione dei corsi, non se ne tiene conto ai fini del transito interno tra ruoli, il quale dunque ha la giuridica decorrenza - fermi restando i requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, altri rispetto alla frequenza di un corso - che avrebbe avuto se la sospensione o il rinvio non vi fossero stati.

 

Specifica disposizione autorizza la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Essa è recata dal comma 5, per gli anni dal 2023 al 2026

Siffatta diminuzione della durata dei corsi di formazione è disposta con decret del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Per gli allievi agenti della Polizia di Stato, rimane fermo il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova.

Di contro può essere ridotto nella durata il secondo semestre finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

La deroga così autorizzata investe, dell'articolo 6-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"), altresì il comma 4 (oltre al comma 1, là dove questo prevede l'articolazione in due semestri), il quale prevede che durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangano presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ed solo al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestino giuramento e siano assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

Per gli allievi agenti di Polizia, la riduzione della durata del corso di formazione è corredata dalla riduzione del numero massimo di assenze consentite, proporzionalmente alla misura della riduzione di durata.

 

Il comma 6 ha specifico riguardo alla durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato.

Essa è disposta pari a sedici mesi (anziché due anni, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 recante riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato).

Siffatta riduzione della durata vale per i venturi corsi di formazione dal 112° al 115° (tenuto conto che il 111° corso è quello indetto nel 2021 e cominciato nella primavera 2022).

Inoltre, la disposizione abbrevia la durata del tirocinio operativo, per i commissari che abbia superato l'esame finale dei corsi sopra ricordati.

Essa diviene di otto mesi (anziché due anni, come previsto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000).

 

 


Articolo 2-bis, commi 7 e 8
(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione del corpo di polizia penitenziaria)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 2-bis riduce, esclusivamente con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria bandito con decreto 24 giugno 2021, la durata del corso di formazione e di tirocinio prevista dalla normativa vigente. Il comma 8 autorizza invece l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle ultime graduatorie.

 

Il comma 7 dell'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, con riguardo al concorso per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato indetto con provvedimento del Direttore generale 24 giugno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 146 del 2000, il corso di formazione iniziale abbia durata pari a sedici mesi (a regime il corso dura due anni, vedi infra). I commissari che hanno superato l'esame finale di tale corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria - precisa sempre la disposizione - sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo. Il comma 7 prevede una riduzione della durata del tirocinio, il quale, con riguardo al concorso citato, termina dopo otto mesi dalla data di inizio (a regime anche il tirocinio ha durata biennale).

 

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria) i vincitori del concorso da commissario sono nominati allievi commissari della Polizia di Stato e avviati alla frequenza di un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore dell'esecuzione penale. Il corso è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle proprie funzioni (comma 1). I Commissari che hanno superato l’esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di Commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, finalizzato anche all’esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria (comma 4).

 

Il concorso - a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria - al quale si riferisce l'intervento in esame, è stato bandito con decreto 24 giugno 2021. Sono state svolte sia le prove preliminari che quelle scritte (su 648 candidati sono stati ammessi agli accertamenti psicofisici e attitudinali 312 candidati). Da un ultimo con avviso dato con decreto 23 gennaio 2023 è stato fissato il Diario per gli accertamenti psicofisici e attitudinali

 

Il comma 8 dell'articolo 2-bis autorizza l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate con i Decreti dirigenziali del 23 dicembre 2021 (di approvazione della graduatoria finale del concorso a 976 posti (elevati a 996) di allievo agente); del 12 ottobre 2021 (di approvazione delle graduatorie per scorrimento concorso a 754 posti (elevati a 938) di allievo agente) e del 12 dicembre 2020 (di approvazione della graduatoria finale del concorso a 754 posti (elevati a 938) di allievo agente).

Tale misura è finalizzata a garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché ad assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con Dpcm 17 novembre 2021 (Recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato per complessive 12.914 unità di personale unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri) e la copertura del contingente come rimodulato dall'ultima legge di bilancio.

 

I commi da 863 a 866 del 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), hanno aumentato le dotazioni organiche del corpo di polizia penitenziaria, autorizzando l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità.

Nel dettaglio il comma 863 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992, recante la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendone un incremento di 1.000 unità. L'aumento della dotazione organica ha interessato soprattutto il ruolo degli agenti e assistenti. Il comma 864, nel dichiarato intento di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, ha autorizzato l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria. Tale assunzione straordinaria è stata autorizzata per un numero massimo di 250 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, non prima del 1° ottobre di ciascun anno. Al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, il comma 865 ha autorizzato e quantificato la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036.

 


Articolo 3, comma 1
(Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per il 2021)

 

 

L’articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.

 

A tale scopo viene modificato l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021.

 

La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto “il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022”.

 

I termini di presentazione della dichiarazione IMU erano stati fissati dall’articolo 1, comma 769 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al 30 giugno.

L’articolo 1, comma 769 della citata legge di bilancio 2020 dispone in particolare che i soggetti passivi - ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) - devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il comma 770 prevede inoltre che gli enti non commerciali (più in dettaglio, gli enti di cui al comma 759, lettera g) della medesima legge di bilancio 2020 ossia: enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, giusto rinvio all’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) siano tenuti a presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Quindi le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 costituiscono una deroga agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione IMU.


Articolo 3, comma 2
(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

 

 

L’articolo 3, comma 2, proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L'articolo 3, comma 2, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

 

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

 

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014".


Articolo 3, comma 3
(Proroga dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria)

 

 

L’articolo 3, comma 3, proroga al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

Viene a tale scopo modificato l'articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che, a seguito delle modifiche - da ultimo introdotte dall’articolo 5, comma 12-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021 - aveva stabilito al 1° gennaio 2023 la decorrenza di tale obbligo.

Si ricorda altresì che la data a partire dalla quale la possibilità di trasmissione telematica dei dati diviene un obbligo è stata più volte prorogata nel tempo.

La relazione illustrativa precisa a questo proposito che la disposizione consente agli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, ecc.) di continuare a gestire i flussi informativi verso il Sistema tessera sanitaria con le stesse modalità utilizzate dal 2014 ad oggi, evitando onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

 

L’articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone in particolare che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (ossia l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri), mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere dal 1  gennaio 2023 (ora prorogato al !° gennaio 2024), i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3, che prevede che la registrazione, sia effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Quanto ai soggetti tenuti alla trasmissione di tali dati si segnala che in base all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Successivamente i decreti ministeriali 1° settembre 2016, 22 marzo 2019, 22 novembre 2019 e 16 luglio 2021 hanno individuato ulteriori soggetti (iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali) tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

 

L’Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica del 17 giugno 2019 ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI (sistema di interscambio) come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.


Articolo 3, comma 4
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

 

 

L’articolo 3, comma 4, proroga per l’anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

 

L'articolo 3, comma 4, estende anche all’anno 2023 l’ambito di operatività dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, aveva previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2022, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

 

Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, 205 del 2017, 145 del 2018, 162 del 2019, 183 del 2020 e 228 del 2021.

 

In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici (pubblicato dal MEF nel 2021 ma riferendosi ai dati del 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro.

 


Articolo 3, comma 5
(Gare affidamento servizi mensa)

 

 

L’articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

 

A tale proposito giova ricordare che l'articolo 26-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, aveva previsto che per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge (ossia dopo il 16 luglio 2022), nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla predetta data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applichi l'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

 

In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, il predetto termine del 31 dicembre 2022 viene sostituito dalla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023.


Articolo 3, comma 5-bis
(Accordo per il ripiano del disavanzo del Comune di Palermo)

 

 

L’articolo 3, comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, dispone il rinvio del pagamento del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato a gennaio 2023 un Accordo con il Governo per il ripiano del disavanzo, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2022. A favore dello stesso comune si dispone il differimento di un termine per la definizione transattiva dei debiti commerciali connessa all’Accordo.

 

Il comma in esame interviene nell’ambito della disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2022, volta a favorire il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro attraverso accordi stipulati con il Governo.

 

In sintesi, tale disciplina prevede, a fronte di un contributo statale complessivo di 2,67 miliardi di euro per gli anni 2022-2042, l’impegno da parte del Sindaco, sancito mediante Accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso una serie di misure tra cui l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef.

Per accedere al contributo, i comuni con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria) avrebbero dovuto sottoscrivere l’Accordo entro il 15 febbraio 2022. Entro tale data hanno sottoscritto l’accordo i comuni di Napoli, Torino e Reggio Calabria. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 783) ha prorogato il suddetto termine al 31 gennaio 2023, data entro la quale il comune di Palermo ha sottoscritto l’accordo.

 

Con la norma in esame, pertanto, si dispone che, per gli enti che abbiano sottoscritto l’accordo nel termine prorogato al 31 gennaio 2023, il contributo relativo all’annualità 2022 sia erogato dopo l’ultima rata, prevista per l’anno 2042, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato, come richiesto dalla disciplina vigente.

 

Si illustra, di seguito, la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021), dando evidenza delle modifiche introdotte dalla norma in esame.

 

La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022, legge di bilancio per il 2023) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici e dei relativi spazi, il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha siglato l’accordo con i sindaci di Napoli (29 marzo 2022), Torino (5 aprile 2022), Reggio Calabria (20 luglio 2022) e Palermo (31 gennaio 2023).

 

Con la norma in esame, per i comuni che abbiano sottoscritto l’accordo entro il 31 gennaio 2023 (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2023), vale a dire il comune di Palermo, si rinvia l’erogazione del contributo relativo all'anno 2022 successivamente all'erogazione dell'ultima annualità (2042), mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato.

Come risulta dal citato D.M. 6 aprile 2022, il contributo relativo al 2022 per il comune di Palermo ammonta a 7.772.949,78 euro. A copertura di detto importo la norma dispone la corrispondente riduzione, per l’anno 2043, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

Pertanto tali risorse per il 2022 saranno erogate solo successivamente all’anno 2042, all’esito della positiva verifica che il comune beneficiario abbia concorso al ripiano del proprio disavanzo, per almeno un quarto delle risorse ad essi assegnate, attraverso gli interventi di risparmio o di maggiori entrate indicati nel comma 572 e recepiti nei singoli accordi[56].

 

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti.

La sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato[57]. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 (termine prorogato al 31 dicembre 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022).

La legge di bilancio per il 2022 prevede, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022. Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all'albo pretorio on-line, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente deve adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. Risulta che hanno presentato il suddetto avviso i comuni di Napoli, Reggio Calabria e Palermo. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato (comma 574).

 

Ai fini della definizione transattiva del credito l'ente comunale propone entro il 15 giugno 2022 una somma variabile tra il 40 per cento e l'80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell'anzianità del debito[58]. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione (comma 575).

La norma in esame differisce al 15 marzo 2023 il termine entro cui i comuni che hanno sottoscritto l’accordo entro il 31 gennaio 2023 (Palermo) devono proporre ai creditori la definizione transattiva del credito. Restano valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574.


Articolo 3, comma 6
(Proroghe degli incarichi dei componenti
delle Corti di giustizia tributaria)

 

 

L’articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell’incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.

 

In particolare, il comma 6 dell'articolo 3 dispone che i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.

 

La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, stabilendo, tra le altre, che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) debbano cessare dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, l'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime a decorrere dal 1 gennaio 2027. Più nel dettaglio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessavano dall'incarico, in ogni caso:

§  il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;

§  il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;

§  il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;

§  il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

 

Il decreto legge in conversione proroga di un anno tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legge, quindi, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni diviene a regime dal 1° gennaio 2028) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

§  il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2024;

§  il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;

§  il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;

§  il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2027.

Tale proroga - come precisa la relazione illustrativa - si rende necessaria unicamente nei confronti dei giudici tributari, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della relativa funzione giurisdizionale, in attesa del completamento della procedura di interpello (occorre ricordare che il piano piano assunzionale dettato dalla riforma prevede: l’assunzione di 100 magistrati provenienti da altre giurisdizioni nell’anno 2023, all’esito della procedura di interpello indetta dal CPGT per l’esercizio dell’opzione per il transito definitivo alla giurisdizione tributaria; l’assunzione di 68 magistrati reclutati per concorso per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030), avviata dal Consiglio di presidenza, per il transito definitivo nella magistratura tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni che abbiano esercitato l'opzione prevista dalla citata legge n. 130 del 2022. A ben vedere, ricorda sempre la relazione, "il termine per la presentazione delle domande per il passaggio definitivo nella giurisdizione tributaria scade 90 giorni successivi alla data del 16 novembre 2022, giorno di pubblicazione del citato interpello". Inoltre, la proroga si rende necessaria anche tenuto conto che, nel corso del 2022, le domande di accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte dei giudici tributari in servizio sono state ben più elevate rispetto a quanto previsto nell'ambito della legge n. 130 del 2022.


Articolo 3, comma 7
(Proroga dell’operatività della Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori)

 

 

L’articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l’apposita copertura finanziaria.

 

Il primo periodo del comma 1 della disposizione in commento modifica a tale scopo l'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), con il quale era stato disposto che la Commissione nominata ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rimanesse in carica sino al 31 luglio 2022, termine successivamente differito al 31 dicembre 2022 dall’articolo 35 comma 5-ter del decreto-legge n. 73 del 2022, per assicurare il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori.

La relazione illustrativa ricorda che la norma dispone tale proroga al fine di evitare che l’esame di alcune pratiche non sia completato. Viene ricordato inoltre che gli ultimi dati acquisiti da Consap hanno evidenziato che la Commissione ha valutato circa il 95% delle domande pervenute.

 

Il secondo periodo del comma 1 prevede un onere pari a 175.000 euro per l'anno 2023 coperto a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 63 della legge di bilancio 2022 aveva autorizzato una spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 mentre il comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che rimandava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto 10 maggio 2019) per la determinazione degli emolumenti da attribuire ai componenti, aveva fissato un limite massimo di spesa pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Le funzioni della Commissione tecnica del FIR

 

Il comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, tra l’altro, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori, l'articoli 1-quater del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di 5 (per un totale di 14 commissari).

Il decreto attuativo che istituisce e disciplina la Commissione tecnica, individua, secondo quanto previsto dal citato comma 501, le seguenti attribuzioni: esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;  verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto; verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori; erogare l’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.M. 10 maggio 2019, recante modalità di accesso alle prestazioni del FIR e sono stati nominati i membri della Commissione tecnica e stabiliti i relativi compensi con D.M. 4 luglio 2019. Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.

Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 che ha introdotto inserito nella legge di bilancio 2019 il comma 501.1) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande. Il comma 501-bis, ha stabilito che le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Ad integrazione di tali disposizioni, con le modifiche approvate in sede di conversione del decreto n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") è stato specificato che la Commissione tecnica, attraverso la suddetta società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla procedura di indennizzo forfettario. A tal fine, la Commissione può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).

Oltre alla procedura standard disciplinata ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto Crescita), istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502). Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi devono essere accertati dalla citata Commissione tecnica.


Articolo 3, comma 7-bis
(Segreteria Commissione tecnica FIR)

 

 

L’articolo 3, comma 7-bis, proroga nell’anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori-FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria.

 

 

La disposizione prevede che, anche per il 2023, la Consap continui a svolgere le funzioni di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo dei risparmiatori, secondo le modalità previste dal Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

A tale proposito si ricorda che il comma 501 della legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di una Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR, la verifica delle violazioni massive, della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori, nonché l'erogazione dell'indennizzo (nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019). Si segnala inoltre, a tale proposito, che l’articolo 3, comma 7, del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) ha prorogato al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione, al fine di evitare che l’esame di alcune pratiche non sia completato.

 

Sul punto si ricorda, in sintesi, che i commi 493-507 della legge di bilancio 2019 hanno istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato, il Fondo indennizzo risparmiatori - FIR per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Per una panoramica più dettagliata della disciplina del FIR si consiglia la lettura del paragrafo Il Fondo indennizzo risparmiatori - FIR all’interno del tema web “il settore bancario” presente sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Successivamente, il sopra citato articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha stabilito che l’attività di segreteria tecnica della Commissione sia svolta, organizzata e gestita da Consap che provvede a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l'esecuzione delle relative deliberazioni, curando altresì gli adempimenti necessari per le riunioni della medesima.

Il comma 7-bis in commento prevede che, per i costi sostenuti da Consap per tale attività di segreteria, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del disciplinare stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

L’ultimo periodo del comma stabilisce infine che agli oneri relativi alla misura in esame si provveda mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di 750.000 euro per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34- ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Articolo 3, comma 8
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

 

 

L’articolo 3, comma 8, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. 

 

Il comma 8 reca novella all’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020).

Per effetto delle modifiche in esame, come già detto, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

 

L’articolo 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai commi da 7-bis a 7-quinquies, consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La norma, nella sua formulazione originaria, consentiva di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. I beneficiari dell’agevolazione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevedeva, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 1, comma 711 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, ha esteso tale facoltà ex lege all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Da ultimo, l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (come convertito dalla legge n. 25 del 2022) ha esteso la sospensione dell’ammortamento in oggetto estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e quello in corso al 31 dicembre 2022 sopprimendo, al contempo, la condizione che subordina l’estensione di tale beneficio al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

 

I princìpi contabili internazionali, denominati “IAS/IFRS”, sono princìpi contabili approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002) dal regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione n. 1126/2008 del 3 novembre 2008. Essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari europei.


Articolo 3, comma 9
(Riduzione del capitale delle società in perdita)

 

 

L’articolo 3, comma 9, proroga l’estensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020.  In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

 

 

Il comma 9 dell’articolo 3 interviene, più in dettaglio, sull’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, novellato per effetto dell’articolo 1, comma 266 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

 

In sintesi l’articolo 6, nella sua formulazione vigente, disapplica alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali (cd. sterilizzazione), in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

La norma dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

 

Per effetto dell’articolo 3, comma 9, in esame, la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

 

Più in dettaglio, l’articolo 6, comma 1 dispone in primo luogo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche introdotte, anche quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022) sia disapplicata la disciplina del codice civile sullo scioglimento della società prevista, rispettivamente, per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter c.c.).

In particolare non si applicano alle società per azioni:

le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi secondo e terzo dell’articolo 2446 c.c., i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita - di oltre un terzo del capitale - non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, provvede il tribunale);

le disposizioni del codice civile relative all’obbligo per l’assemblea - in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) - di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo (articolo 2447 c.c.).

Analogamente, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (ora anche a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022) non si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 2482-bis c.c.).

Non si applica, per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (nonché a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022), l’obbligo per le S.r.l. di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro), disposto dall’articolo 2482-ter c.c.

Ancora con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (e, a seguito delle modifiche introdotte, anche a quelle emerse al 31 dicembre 2022), non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4) c.c.) e delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies c.c.).

 

Si ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 stabilisce il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del c.c.) posticipandolo al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Il comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (vedi supra).

Il comma 4 prevede infine che le perdite emerse negli esercizi in corso debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.


Articolo 3, comma 10
(Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical)

 

 

L’articolo 1, comma 10 differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.

 

La finalità della disposizione in commento è quella di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall’amministrazione vigilante alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di cui all’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34/2020.

L’articolo 3, comma 10, in particolare, differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.

La norma non precisa nel dettaglio quali siano le disposizioni di cui si differisce l’applicazione. Si valuti, pertanto, l’opportunità di indicarle puntualmente.

Inoltre, la disposizione indica quali proprie finalità l’efficace svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità attribuite alla Fondazione Enea Tech e Biomedical; da ciò si evince che il differimento dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica riguardi solo la Fondazione. Si valuti l’opportunità di precisarlo espressamente.

 

Si prevede, in ogni caso, l’applicazione dei limiti alle retribuzioni, agli emolumenti o ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

L’articolo 42, comma 5 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’articolo 31 del D.L. n. 73/2021, ha autorizzato l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech e Biomedical, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

La costituzione della fondazione è finalizzata al sostegno e all’accelerazione dei processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, attraverso il rafforzamento dei legami e delle sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Attraverso la fondazione, si intende realizzare programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

Il vigente statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è stato approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 novembre 2021. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, il D.L. n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, ai sensi del comma 6 del citato articolo 42 del D.L. n. 34/2020 da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Sono organi necessari della Fondazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio (articolo 42, commi 6-bis e 6-ter del D.L. n. 34/2020):

-       il Presidente;

-       il Consiglio direttivo, formato, oltre che dal Presidente, da due membri nominati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, un membro nominato dal ministro della salute e un membro nominato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca;

-       il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

La Fondazione Enea Tech e Biomedical fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy supporto per l’attuazione degli interventi del “Fondo per il trasferimento tecnologico”, istituito dall’articolo 42, comma 1 del D.L. n. 34/2020, con una dotazione di 500 milioni di euro. In particolare, in base all’articolo 3 dello Statuto della Fondazione promuove sul territorio nazionale:

-       investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle start-up innovative, con particolare riferimento alla filiera dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech;

-       il  potenziamento  della  ricerca,  lo  sviluppo  e  la  riconversione  industriale  del  settore biomedicale  verso  la  produzione  di  nuovi  farmaci  e  vaccini,  attrezzature  e  dispositivi biomedicali  per  fronteggiare  in  ambito  nazionale  le  emergenti  esigenze  del  settore,  anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni  e  società  private,  anche  estere,  collegando  la  ricerca  accademica,  di  base  e  pre-clinica  alle  fasi  successive  fino  alla  produzione  industriale  con  la  finalità  di  rafforzare  la risposta  ad  emergenze  sanitarie,  la  sicurezza  nazionale  in  tema  di  autonomia  produttiva  di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche,   cronico-degenerative  e  neoplastiche  e  favorire  lo  sviluppo  di  un’industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.

A tal fine, la fondazione può:

- partecipare, concorrere e investire anche in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo e spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, ovvero per rafforzare le attività di ricerca, consulenza e formazione;

- favorire la partecipazione e la contribuzione, anche finanziaria, in favore dei predetti soggetti da parte di imprese, fondi istituzionali o privati nonché organismi ed enti pubblici, inclusi gli enti territoriali, anche mediante la costituzione con gli stessi soggetti di partenariati in qualsiasi forma societaria nonché l’utilizzo di risorse dell’Unione Europea;

- promuovere e sostenere processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche collaborando con altre fondazioni, enti pubblici, IRCCS e imprese private, anche costituendo apposite partecipazioni societarie al fine di favorire la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico e condividere con esse il rischio economico di sostegno a fasi dello sviluppo di un farmaco innovativo precedente all’investimento industriale;

- promuovere e accelerare la transizione del sistema imprenditoriale nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico

- ricevere donazioni.

 


Articolo 3, comma 10-bis
(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)

 

 

Il comma in esame, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

 

La disposizione propone novelle all’articolo 64, commi 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.

Tale articolo 64, al comma 3, stabilisce che, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi i requisiti che danno diritto all’accesso prioritario alle agevolazioni e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

 

Si rammenta che il termine temporale in oggetto è stato prorogato al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 74, della legge dall'art. 1, comma 74, lett. b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023). Il medesimo termine è quindi ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 dalla disposizione in esame.

 

Inoltre, il comma 3 dell’art. 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (a seguito delle modifiche introdotte l’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito dalla legge n. 175 del 2022) stabilisce che la possibilità di elevare la garanzia fino all’80% in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, operi anche quando il TEG sia superiore al TEGM, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

Quanto sopra ricordato si applica, in via eccezionale, alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 (secondo la proroga in esame).

 

La disciplina attuativa del Fondo recata dal decreto ministeriale 31 luglio 2014 stabilisce (art. 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Il citato articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto che la garanzia all’80% può essere concessa, in favore delle categorie prioritarie, a determinate condizioni (v. infra), anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della legge n. 108 del 1996 (recante “Disposizioni in materia di usura”). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari.

Il TEG è invece il tasso effettivo globale praticato dall’intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua.

Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d’Italia Tassi effettivi globali medi (TEGM). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate sul medesimo sito della Banca d’Italia.

L’interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l’altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.

 

La disciplina in parola - secondo quanto rappresentato dalle relazioni di accompagnamento al medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 – è stata introdotta a seguito del nuovo scenario determinato dall’innalzamento dei tassi di interesse nel corso del 2022. Poiché il valore soglia per i tassi dei mutui agevolati, rappresentato dal TEGM, viene determinato, nel trimestre di riferimento, sulla base dei tassi applicati nei due trimestri precedenti, risulta che il tetto massimo del tasso praticabile sui mutui agevolati sia, a causa di tale criterio retrospettivo, non in linea con il mercato. Tale differenza, determinata dal “ritardo” con il quale è calcolato il TEGM rispetto all'aumento dei tassi registrato alla fine di ottobre 2022, potrebbe indurre la diminuzione dell’offerta dei mutui agevolati, privilegiando talvolta l’offerta di contratti a tasso variabile, con maggiore esposizione nel lungo periodo delle categorie destinatarie delle agevolazioni, in caso di ulteriori rialzi dei tassi di mercato.

 

 

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.

 

 


Articolo 3, comma 10-ter
(Rinvio del termine per il versamento da parte del GSE all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie)

 

 

L’articolo 1, comma 10-ter proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall’attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile.

 

L’articolo 1, comma 10-ter, introdotto con un emendamento approvato dalle commissioni in sede referente, modifica l’articolo 15-bis, comma 6, del D.L. n. 4/2022 rinviando dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il Gestore Servizi Energetici - GSE è tenuto a versare, in modo cumulato, all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall’attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie istituito dal medesimo articolo 15-bis, il cui periodo di applicazione è stato prorogato dal D.L. n. 115/2022 fino a giugno 2023.

 

Si ricorda che tale meccanismo si applica all’energia prodotta da febbraio 2022 a giugno 2023 da:

-       impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia o

-       da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono ad incentivi, entrati in esercizio prima del 2010.

Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita è maggiore rispetto ad un prezzo di riferimento corrispondente alla media dei prezzi zonali registrati dal 2010 al 2020, la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.

 

Si osserva che la novella non modifica l’articolo 15-bis, comma 6, laddove prevede che, per i mesi successivi ad agosto, i proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato su base mensile.

 

Resta poi fermo che dette somme restano acquisite all’erario fino a concorrenza dell’importo di 3.739 milioni di euro, mentre, come disposto dall’articolo 42 del D.L. n. 144/2022, gli eventuali maggiori importi affluiti all’entrata dello Stato saranno riassegnati ad un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinati, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas (da ultimo, si veda, in relazione ai costi sostenuti nel primo trimestre 2023, l’articolo 1, commi da 2 a 9, della legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023)


Articolo 3, comma 10-quater
(Accordi per il riequilibrio finanziario)

 

 

L’articolo 3, comma 10-quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 

La norma in esame modifica l’articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale consente agli enti locali che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione, di presentare o di riformulare i piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il 31 dicembre 2022. La norma in esame differisce tale termine al 31 marzo 2023.

 

Si ricorda che la disciplina degli accordi per il riequilibrio finanziario tra Stato e i comuni capoluogo di provincia per il rientro dal disavanzo è stata introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8), sulla falsariga di quanto previsto per i comuni capoluogo di città metropolitana dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 567-580: per una sintesi della relativa disciplina si rinvia alla scheda dell’art. 3, comma 10-quater, del provvedimento in esame il quale ha disposto una proroga di termini a favore del comune di Palermo).

In particolare l’articolo 43 del D.L. n. 50 del 2022, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020, ha previsto la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso.

Con la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo il Sindaco impegna il comune capoluogo di provincia a porre in essere, per il periodo in cui si dispiega il piano, parte o tutte le seguenti misure (previste dall’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021): l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale[59]; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici e dei relativi spazi, il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

La sottoscrizione dell’Accordo con il Governo è subordinata alla verifica delle suddette misure, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Interno. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022 (art. 43, comma 3).

Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle misure oggetto degli accordi, o comunque correlate ad esse, devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.

Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell’accordo è sospesa la procedura del c.d. dissesto guidato (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011[60]). Tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell’accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri (art. 43, comma 5).

 

L’articolo 43, comma 5-bis (modificato dalla norma in esame) proroga di 120 giorni i termini di presentazione o di riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché quelli di presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso al 13 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2022), per gli enti locali che hanno sottoscritto gli accordi con il Governo per il riequilibrio finanziario previsti dalla legge di bilancio per il 2022 e dallo stesso D.L. n. 50 (art. 43, comma 2). Per gli enti che abbiano presentato la proposta di accordo senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione i suddetti termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 (termine ora ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2023). I documenti oggetto di sospensione devono incorporare le misure oggetto dell’accordo.

 

Si ricorda che gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) prevista dall’articolo 243-bis e seguenti del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000). La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di predissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella prevista dall’art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2022 ha consentito agli enti locali in predissesto che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (DPCM 9 marzo 2020) di procedere alla rimodulazione del piano medesimo. Tale facoltà è limitata ai soli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, non si era concluso l'iter di approvazione del piano da parte della Corte dei conti, ovvero non si fosse ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell’ente locale avverso la deliberazione di diniego del piano da parte della Corte (legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 992-994).

Per quanto riguarda i termini relativi al bilancio stabilmente riequilibrato si ricorda che l’articolo 259 del TUEL prevede che entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto con cui è nominato l’organo straordinario di liquidazione, in caso di dissesto dell’ente, il consiglio dell’ente locale deve presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

 

Dalla relazione del dott. Bilardo (Ispettore generale capo dell’Ispettorato per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni - RGS), in occasione della Conferenza dell’IFEL del 25 gennaio 2023, emerge che i comuni di Lecce e Alessandria hanno sottoscritto l’accordo per il riequilibrio finanziario. I comuni di Vibo Valentia e Salerno hanno la procedura in itinere, mentre per i comuni di Brindisi, Potenza e Avellino la procedura è ancora in fase istruttoria.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 43, comma 8, la descritta procedura per la definizione dell’accordo può essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia.


Articolo 3, comma 10-quinquies
(Termini imposta di registro)

 

 

L’articolo 3, comma 10-quinquies, sospende i termini previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall’alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

 

La disposizione sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2 per cento (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

A tale proposito, si segnala che le norme contenute nella nota II-bis prevedono alcuni termini volti a disciplinare l’agevolazione in esame in particolare viene stabilito che:

§  per usufruire di questo beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;

§  in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;

§  l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;

§  l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

 

Pertanto, secondo la lettera della disposizione in commento:

·      il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi,

·      il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;

·      allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Si segnala infine che, in conseguenza delle sospensioni previste dalla disposizione in commento, sembra essere prorogato anche il termine di 5 anni decorrenti dalla data d’acquisto che deve decorrere per l’alienazione dell’immobile acquisito con il regime agevolato per la prima casa da parte del contribuente, nel caso in cui non proceda all’acquisto di un ulteriore immobile. L’allungamento di tale termine ad un massimo di 6 anni e sette mesi comporta (a differenza degli altri tre termini) un peggioramento del regime giuridico applicabile al contribuente medesimo.

 

Si ricorda che l'imposizione sui trasferimenti immobiliari, mediante atto tra vivi (donazione o compravendita) o successione ereditaria, è stata oggetto di modifiche nel corso degli ultimi anni, sia al fine di razionalizzarne la misura e le modalità applicative, sia per contrastare la crisi del settore immobiliare attraverso la leva fiscale. La finalità di razionalizzazione è stata perseguita (articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha novellato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 23 del 2011 sul c.d. federalismo municipale) modificando, dal 1° gennaio 2014, la misura delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari: si applica oggi un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non "di lusso", che invece sconta le predette imposte con aliquota agevolata al 2 per cento.

Per una panoramica sulla disciplina sulle imposte e le agevolazioni per l’acquisto degli immobili si consiglia la lettura della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle entrate.

 

La norma sospende altresì il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico si tratta della disposizione che prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla  sopra citata nota II-bis è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

 

L’ultimo periodo del comma specifica che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis e del termine di cui al menzionato articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Articolo 3, comma 10-sexies
(Differimento termini concernenti le addizionali regionali)

 

 

Il comma in esame, introdotto in sede referente, per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022 e limitatamente alle aliquote applicabili all’anno di imposta 2023, differisce:

§   al 31 marzo 2023 il termine previsto per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF;

§   al 13 maggio 2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

 

 

L’articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo 0,9 per cento. Tuttavia, ciascuna regione (secondo periodo) con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

Tale termine di pubblicazione è quindi differito al 31 marzo 2023 per le aliquote applicabili all’anno 2023.

Il medesimo comma 3, quarto periodo, dell’articolo 50, prevede che ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze (https://www.finanze.gov.it/it/), entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale termine è quindi differito al 13 maggio 2023 per le aliquote applicabili all’anno 2023.

 

Come già detto, le disposizioni in commento si applicano alle regioni ove siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2022 risultavano indette le elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Al riguardo, si rammenta che:

§  i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio sono stati convocati con il Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, n. T00200;

§  i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia sono stati convocati con il Decreto del Presidente della Regione Lombardia 16 dicembre 2022, n.982.

Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia si sono svolte il 12 e 13 febbraio 2023.

 

Per l’anno 2023 sono state indette anche le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Occorre tuttavia osservare che il decreto del Presidente della Regione n. 16 di convocazione dei comizi elettorali reca la data del 31 gennaio 2023, successiva quindi alla data indicata dalla disposizione in esame.


Articolo 3, comma 10-septies
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

 

 

L’articolo 3, comma 10-septies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga da 48 mesi a 60 mesi – vale a dire, al 31 dicembre 2023 – il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

 

 

La disposizione in esame modifica il termine previsto dall’articolo 1, comma 927, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), stabilendo che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, ai fini della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro, presenta – non più entro il termine perentorio di 48 mesi, bensì entro il termine di 60 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, vale a dire dal 1° gennaio 2019 – specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, a qualsiasi titolo, in data anteriore al 28 aprile 2008.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ai commi da 922 a 930 e al comma 932, ha introdotto disposizioni volte alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di concludere le attività straordinarie della gestione commissariale del comune medesimo, istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, i commi 927 e seguenti riguardano, specificamente, l’individuazione della suddetta massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale.

Il comma 927 ha disposto che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenti specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008. In virtù della modifica disposta dalla norma in esame, il termine per la presentazione delle predette istanze è prorogato da 48 e 60 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019; pertanto, il termine perentorio è rideterminato al 31 dicembre 2023.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi del successivo comma 928, tali istanze devono essere accompagnate da specifica attestazione da cui risulti che: a) le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008; b) le stesse rientrano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale; c) non è occorso, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo; d) il debito non è caduto in prescrizione.

Per le obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza nei termini stabiliti, l’attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito (comma 929).

La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario (comma 930). Nelle more del definitivo accertamento di tale massa, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di rientro, all’estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

Con il suddetto DPCM di approvazione dell’accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma viene stabilito, altresì, il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale (comma 932).

Ai sensi del comma 932-bis, infine, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale: a) Roma Capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti di tale gestione; b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, da conservare fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; c) è trasferita a Roma Capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il DPCM di cui al comma 930; d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione di cui al suddetto DPCM, rientrano nella competenza di Roma Capitale.


Articolo 3, commi 10-octies-10-novies
(Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali)

 

 

L’articolo 3, comma 10-octies, proroga al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.

La disposizione, al comma 10-novies, proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

 

Si ricorda, preliminarmente, che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (specificatamente dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021). L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. In particolare, il citato provvedimento dell’8 agosto 2020 stabilisce che: “La suddetta comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)”.

 

 

Si ricorda, a tale proposito, che l’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. La norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, (solo per il superbonus dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025) le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La disciplina dell’articolo 121, più volte modificata nel corso del tempo (da ultimo dall’articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge. 18 novembre 2022, n. 176) prevede la possibilità di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In precedenza il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 14) ha stabilito inoltre che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

Per una panoramica completa della disciplina si rinvia alla lettura del dossier Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

 

La norma in esame, comma 10-octies,  proroga il menzionato termine del 16 marzo stabilendo che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

 

Il comma 10-novies proroga altresì il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi e di riqualificazione energetica ai fini della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 2 del decreto del ministero delle finanze del 1° dicembre 2016 stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Successivamente tale termine del 28 febbraio è stato differito dal all’articolo 16-bis comma 4 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, al 16 marzo.

La disposizione in esame stabilisce al riguardo che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate è prorogata dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

 


Articolo 3, comma 10-decies
(Disposizioni relative alla conclusione del programma cashback)

 

 

Il comma 10-decies dell’articolo 3, introdotto in sede referente, reca disposizioni circa la conclusione del programma cashback. È fissato il termine del 31 luglio 2023 sia per l’invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie. Si prevede, altresì, uno stanziamento di 700.000 euro per l’anno 2023, destinato alla conclusione del medesimo programma. 

 

Il comma in esame stabilisce che i soggetti interessati ad accrediti finora non effettuati - a causa di errori o lacune relativi ai dati identificativi o all’IBAN del conto di accredito - debbano comunicare i dati corretti entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023 a PagoPA s.p.a., al fine di rendere possibile il rimborso. Entro il medesimo termine di decadenza del 31 luglio 2023, possono essere promosse le controversie concernenti i rimborsi relativi al programma cashback (il programma rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici). A tali fini trova applicazione quanto previsto dalle convenzioni con PagoPA s.p.a. e CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) s.p.a. stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze, per la realizzazione del predetto programma.

Inoltre, la disposizione in esame attribuisce la dotazione di 700.000 euro, per l’anno 2023, al fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021). Si tratta del fondo già previsto per il completamento del programma cashback e l’assolvimento degli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa – anch’essi disciplinati dalle apposite convenzioni sopra menzionate - inerenti alla gestione delle controversie.

A copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di parte corrente, istituito (ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità n. 196 del 2009) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione medesimo già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti[61].

Riguardo alla disciplina del programma cashback, v. riquadro infra.

 

Secondo quanto rappresentato dalla relazione tecnica di accompagnamento alla proposta emendativa in oggetto presentata dal Governo, restano 43.000 aderenti al cashback che non hanno ricevuto il rimborso per IBAN mancante o errato. Si tratta, prosegue la relazione, di somme individuali inferiori a 150 euro.

 

La legge di bilancio per il 2022, ai commi da 637 a 644 dell’articolo 1, ha fissato al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, mantenendo ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito della legge n. 106 del 2021). Le medesime disposizioni hanno previsto, inoltre, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti al cashback incompatibili con la sospensione e la conclusione del programma medesimo.

A decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso relative al primo semestre 2021, sono state quindi risolte le convenzioni stipulate (ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge n. 160 del 2019) dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa s.p.a. e con Consap s.p.a. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi - previsti dalle medesime convenzioni - a carico delle due citate società relativi alla gestione delle controversie.

Il programma è stato operativo dall’8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

 

 

 

L'articolo 1, comma 288, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedeva che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici avessero diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrevano a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non erano assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il comma 289 prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emanasse uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 n. 156 del 2020 (“Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”) sono state quindi stabilite le modalità di attuazione della disciplina del programma cashback. Si rammenta, inoltre, che il programma, avviato dal 1° gennaio 2021, era stato anticipato dall’8 dicembre 2020, in via sperimentale, dal c.d. extra cashback di Natale.

Il comma 289-bis (inserito dal decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito dalla legge n. 126 del 2020) stabiliva che il MEF dovesse utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso.

Il comma 289-ter (anch’esso introdotto dal citato decreto-legge n. 104) prevedeva che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) fossero affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Si provvedeva quindi alla copertura dei relativi oneri a carico delle risorse stanziate dal successivo comma 290.

Sulla disciplina inerente ai reclami è intervenuto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 che ha novellato l'art. 10 comma 2 del regolamento prevedendo che il reclamo:

§   abbia ad oggetto la mancata o inesatta contabilizzazione nella App IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale;

§   sia presentato dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 per il primo semestre 2021, unico periodo attivo secondo le disposizioni in esame) ed entro il successivo 29 agosto.

La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso la App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate (art. 10, comma 1, del regolamento).

I reclami devono essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato (ivi, comma 4).

Il termine per la decisione di Consap sui reclami è fissato (ivi, comma 5) a trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.

L'adesione al programma era comunque su base volontaria.

Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (oltre alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano Italia Cashless, relativo alle misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

 

 


Articolo 3-bis
(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina di alcune misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Le norme in esame anzitutto integrano la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Si chiarisce in particolare che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Con la modifica di cui alle lettere b) e c) si facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale,) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Viene esteso poi il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati). In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

-       se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;

-       in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l’adozione di provvedimenti in tal senso), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.           

Come anticipato in premessa, le norme in commento intervengono su alcune misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla legge di bilancio 2023, al fine di chiarirne l’ambito applicativo con riferimento agli enti territoriali.  

 

Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità. Le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni. I primi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet, con riferimento alla definizione delle somme ad essa affidate. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito della documentazione parlamentare e al dossier sulla legge di bilancio 2023.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La lettera a) del comma 1 integra la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) al fine di precisarne le modalità applicative con riferimento alle controversie tributarie degli enti territoriali.

 

In estrema sintesi, le richiamate disposizioni della legge di bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 (alla data di entrata in vigore della norma medesima), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. Si prevede inoltre che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

 

La norma in esame integra il particolare il comma 205, che a legislazione vigente attribuisce a ciascun ente territoriale la facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Per effetto delle disposizioni in esame i provvedimenti adottati in tal senso dagli enti territoriali, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi (di cui all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto n. 201 del 2011, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore. Essi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

 

Si ricorda che l’efficacia delle delibere degli enti locali in materia tributaria è disciplinata da un complesso di disposizioni eterogenee e stratificate nel tempo, rispetto alle quali le disposizioni in esame si pongono in espressa deroga.

 

In particolare, le norme in commento esame derogano alle seguenti:

-     articolo 13, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che dal 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito web del MEF. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021;

-     successivo comma 15-ter dell’articolo 13 sopra menzionato, ai sensi del quale, dal 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all’Irpef e dall’Imu acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15, purché tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef e dall’Imu la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

-     comma 15-quater dell’articolo 13 di cui supra ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno e al contributo per la città di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata secondo le già illustrate modalità (ai sensi del comma 15);

-     comma 15-quinquies del richiamato articolo 13, secondo il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le medesime modalità (di cui al comma 15), ai fini della pubblicazione sul sito del MEF e all’efficacia delle variazioni dell’aliquota, che decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito del MEF (articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 68 del 2011);

-     articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che consente ai comuni, con regolamento, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef, la cui deliberazione è pubblicata nel sito del MEF. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito;

-     articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che dal 2011 prevede che le delibere di variazione dell'addizionale comunale Irpef abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

-     articolo 1, comma 767 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) relativo all’efficacia delle aliquote e dei regolamenti Imu, che hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

 

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie degli enti locali, le norme della legge di bilancio 2022 riprendono quanto già previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha consentito di definire le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria” pendenti al 24 giugno 2017.

Come già visto supra, inoltre, il comma 205 consente agli enti territoriali di stabilire l’applicazione della definizione agevolata “alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. Dalla lettera della norma, come illustrato anche dall’Ifel nella nota di commento alla legge di bilancio 2023, sembrerebbe definibile in modalità agevolata qualsiasi controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, non dunque solo il contenzioso relativo agli atti impositivi (formulazione utilizzata, invece, per la definizione agevolata delle controversie del decreto-legge n. 119 del 2018, articolo 6). Di conseguenza, le norme della legge di bilancio 2023 dovrebbero consentire la definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto avvisi bonari relativi a tributi locali, così come cartelle di pagamento e ingiunzioni di pagamento, anche se riferite ad atti di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, ma a specifiche condizioni.  Dall’altro lato, il comma 186 della legge di bilancio 2023 considera solo come parte processuale l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non menzionando espressamente anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione (che, ai sensi del comma 205, non sembra doversi considerare un “ente strumentale” dei comuni). Di conseguenza, sulla base del combinato disposto dei commi 186 e 205, tale definizione agevolata delle controversie sembra riguardare gli atti esecutivi in cui sia parte anche un ente locale, a condizione che sia sollevato un vizio attinente all’atto presupposto; non appare possibile l’accesso alla definizione delle controversie che, sebbene riferite a tributi comunali, vedono come parte processuale la sola AdEr in quanto agente della riscossione (qualora il Comuni abbiano scelto di avvalersi, com’è loro facoltà conferita ex lege, di AdEr; si veda il tema web per approfondimenti). Al contrario, sembrerebbero definibili tutte le controversie riguardanti le ingiunzioni di pagamento, che vedono come parte il Comune oppure la società in house comunale o il concessionario privato di cui all’art. 53, d.lgs. 446/1997, in quanto questi possono essere considerati, ai sensi del comma 205, enti strumentali del Comune.

Estensione agli enti territoriali degli di ulteriori istituti deflativi del contenzioso

Con la modifica di cui alle lettere b) e c) si facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, disciplinati ai commi da 206 a 221 della legge n. 197 del 2022) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

 

 In estrema sintesi:

-        i commi da 206 a 212 della legge di bilancio 2023, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186 e ss.gg. del provvedimento medesimo, consentono di definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;

-        i commi 213-218 introducono e disciplinano, in alternativa alla menzionata definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;

-        i commi 219-221 consentono di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

 

In particolare la lettera c) del comma 1 introduce il comma 221-bis alla legge di bilancio 2023.

Con le norme in esame si consente consentire a ciascun ente territoriale, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni relative ai predetti istituti deflativi del contenzioso (conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi in Cassazione regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate; commi da 206 a 221 della legge di bilancio 2023) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (di cui ai commi da 186 a 204).

 

Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), in deroga alla disciplina ordinaria dell’efficacia della pubblicazione degli atti degli enti locali in materia tributaria (per la cui disamina si rinvia a supra), i provvedimenti con cui si dispone tale applicazione acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

 

La lettera b) apporta le conseguenti modifiche di coordinamento ai commi 206 e 213, sostituendo il riferimento al comma 205 (che disciplina l’estensione della definizione agevolata delle controversie agli enti territoriali) con quello al precedente comma 204. 

Modifiche al cd. saldo e stralcio

La lettera d) modifica il comma 222 della legge di bilancio 2023, novellando così la disciplina dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (cd. saldo e stralcio).

 

In sintesi, i commi da 222 a 230 della legge n. 197 del 2022 dispongono l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico. Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Oltre che al già richiamato dossier di documentazione, si rinvia altresì alle informazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

 

Più in dettaglio, il vigente comma 222 dispone l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente.

Con le modifiche di cui alla lettera d):

-       si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro;

-       si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate ai fini del conseguente discarico (senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore) e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.

 

 

Occorre ricordare in questa sede che il comma 227 stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico opera parzialmente e, cioè, solo per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, dunque non si applica a quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Il comma 228 reca una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

 

La lettera e) del comma 1 introduce i nuovi commi da 229-bis a 229-quater alla legge n. 197 del 2022, allo scopo di estendere il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) e per disciplinarne le eventuali conseguenze.

 

Ai sensi del nuovo comma 229-bis, ove tali enti alla data del 31 gennaio 2023 non abbiano adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), essi vengono rimessi in termini e possono quindi adottarlo entro il 31 marzo 2023.

 

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono  in alternativa adottare -  con le medesime forme - un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico (disposto dal comma 226) essi stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni generali sull’efficacia della pubblicazione dei propri atti (v. supra), acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

 

In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

-     se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;

-     in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

 

Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege (come da normativa attualmente vigente), ovvero di disapplicarlo del tutto (giusto comma 227) con rimessione in termini al 31 marzo 2023, ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente con provvedimento da adottare entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.

 

Il comma 229-ter sospende dunque fino alla data del 30 aprile 2023 la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis (in coerenza con l’estensione del saldo e stralcio alla medesima data; v. lettera d) del comma 1).

 

Il comma 229-quater prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 225 (il quale specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio), in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni sull’annullamento automatico, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (di cui al comma 224) relative alle quote annullate l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all’ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni relative a tempi e modalità di restituzione all’agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni (di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Ai sensi del comma 685 sopra richiamato, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle norme introdotte dall’articolo in esame.

In particolare, quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 860.000 euro per l'anno 2023, 130.000 euro  per l'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025, 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, 20.000 euro per l'anno 2028 e l0.000 euro per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032.

A tali oneri si provvede:

-    quanto a 860.000 euro per l'anno 2023, 130.000 euro per l'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025, 40.000 euro annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, 20.000 euro per l'anno 2028 e 10.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento pari a 442,6 milioni di euro per il 2023, 225,8 milioni per il 2024 e a 306 milioni per il 2025.

-    quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno  2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).


Articolo 3-ter
(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche)

 

 

L’articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, estende fino al 2025 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

I successivi commi 2 e 3 prevedono poi alcune misure specifiche correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

 In particolare si prevede, al comma 2, che, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 Si stabilisce poi, al comma 3, che in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali - e di cui all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardanti la conversione di mutui, operazioni di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati sempre da parte degli enti locali. Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

L'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, estende fino al 2025 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

A tal fine la disposizione modifica l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, che, nel testo vigente, attribuisce agli enti locali tale facoltà limitatamente al periodo 2015-2024.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 contengono disposizioni in materia di mutui degli enti locali, finalizzate da un lato a favorire l'accesso alle operazioni di rinegoziazione promosse da Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione. Il comma 2, in particolare, è stato oggetto di numerose novelle. La facoltà di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, originariamente limitata al solo 2015, è stata poi estesa al 2016, con l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, e al 2017, con l'articolo 1, comma 440, della legge n. 232 del 2016. Successivamente, la predetta facoltà è stata estesa fino al 2020 con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 867, legge n. 205 del 2017), e fino al 2023 con l’articolo 57, comma 1-quater, del decreto-legge n. 124 del 2019. Da ultimo sulla disposizione, estendendone l'applicazione fino al 2024, è intervenuto l'articolo 3, comma 5-octies, del decreto-legge n. 228 del 2021.

L’eliminazione dei vincoli di destinazione, disposta dal predetto comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015, consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all’estinzione di mutui.

I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti. Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della Magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Più in particolare, con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si era affermata l’interpretazione, sostenuta anche dalla Cassa depositi e prestiti (si veda in proposito la circolare n. 1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell’11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale dell’Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interessi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente.

Analoga interpretazione è stata condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è infatti nel senso di ritenere dette economie come assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall’articolo 119, comma settimo, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e Sezione Controllo Marche, n. 12/2019). Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Si tratta comunque, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all’esigenza di introdurre misure di “alleggerimento” delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.

 

I successivi commi 2 e 3 dell'articolo in commento prevedono poi alcune misure specifiche a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. La formulazione di tali previsioni riprende sostanzialmente quella dei commi 1 e 2 dell'articolo 113 del decreto legge n. 34 del 2020, relativi alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 nel corso dell'anno 2020.

In particolare il comma 2 stabilisce che, in  considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza conseguente all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163[62] del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione[63].

Il comma 3 dispone invece che, sempre in considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2[64], del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali - e di cui all'articolo 41, commi 2 e 2-bis[65], della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardanti la conversione di mutui, operazioni di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati sempre da parte degli enti locali. Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 in commento non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.


Articolo 3-quater
(Termini per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

 

 

L’articolo 3-quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga di fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal Testo unico degli enti locali ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell’anno 2022.

 

 

La norma in esame proroga al 30 giugno 2023 i due termini stabiliti dall’articolo 243-bis, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nell’ambito della procedura di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali per i quali sussistano situazioni di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario.

La proroga, come specificato dalla norma, si applica esclusivamente a quegli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell’anno 2022.

 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal decreto-legge n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio – disciplinati agli artt. 193 e 194 TUEL: rispettivamente, deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio – non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio strutturale.

La procedura è finalizzata, pertanto, a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente.

La procedura può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 – le quali possono portare, in caso di inadempimento dell’ente, alla eventuale dichiarazione di dissesto. La deliberazione di ricorso alla procedura deve essere trasmessa entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. Dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese, fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei conti

Ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, TUEL, il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, contenente le misure necessarie a superare la situazione di squilibrio e corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Dopo la sua delibera, il piano è trasmesso, entro dieci giorni, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL – art. 155 TUEL), nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione o del diniego entro i successivi trenta giorni.

Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera risulti già presentata dalla precedente amministrazione – ordinaria o commissariale – e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’amministrazione entrata in carica ha facoltà di rimodulare quest’ultimo, presentando la relativa delibera di modifica entro i sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato – di cui all’art. 4-bis del d. lgs. n. 149 del 2011 – che le province e i comuni sono tenuti a redigere al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti. Tale relazione è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.


Articolo 3-quinquies
(Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta
per investimenti in favore del settore turistico)

 

 

L’articolo 3-quinquies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce una rimodulazione dell’utilizzo delle risorse relative al credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022.

 

La norma in esame prevede, al comma 1, che, in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

Tali somme non utilizzate sono quindi riassegnate, per l’anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

 

L’articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 – come successivamente modificato dall’articolo 7, comma 5, lettere a) e b) del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 – ha riconosciuto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere istituito dall’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. Ai sensi di quest’ultima norma, tale credito d’imposta è riconosciuto – originariamente, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200 mila euro – per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonché per le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo di imposta successivo.

L’agevolazione, prevista nella misura del 65 per cento, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, d. lgs. n. 241 del 1997) e per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dall’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014.

Sono compresi, tra i beneficiari di tale credito di imposta, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta.

Si ricorda che, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, il citato art. 7 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

 

Il citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, con una dotazione in termini di sola cassa. Dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, approvato con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (cap. 7593 – unità di voto 1.96) risulta avere una dotazione di sola cassa di circa 396 milioni di euro per l’anno 2023.

 


Articolo 4, comma 1 e 1-bis
(Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 

 

L’articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio. Con una modifica inserita in sede referente, è stato inoltre disposto l’innalzamento allo 0,5 per cento della quota premiale per il 2023.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 in esame si rende necessario considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. “virtuose” (v. box).

Il comma 1-bis, inserito durante l’esame referente, inoltre, novellando il comma 544, articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), prevede che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2023 sia innalzata allo 0,5 per cento delle predette risorse.

 

Si sottolinea al riguardo che a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 23, del DL. n. 95/2012[66] (L. n. 135/2012) la percentuale della quota premiale per le regioni definite per l’accesso alla stessa è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN, mentre, limitatamente all'anno 2021, tale percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DL. 73/2021[67] (L. n. 106/2021) ed è stata ripartita con DM Salute 11 agosto 2021. A tal fine, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di €390.591.469 a valere sule risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

In proposito si segnala che la legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022), art. 1, comma 544, ha previsto l’ulteriore innalzamento allo 0,40 per cento della quota premiale per il solo anno 2022[68].

Si rileva che la norma non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

 

L'art. 2, comma 67- bis della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni cd. “virtuose” in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all'articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Tale norma è stata estesa agli anni 2015 e 2016[69], 2017[70], 2018[71], 2019[72], 2020[73] e, da ultimo, 2021[74]. Tutte le proroghe si sono rese necessarie in attesa dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009, vale a dire il decreto interministeriale Economia/Salute (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011 previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni), volto a stabilire specificamente tali forme premiali.


Articolo 4, commi 2 e 2-bis
(Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana - Esacri)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi, - come specificato in sede referente, da nominarsi con decreto del Ministro della salute -, deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri).

In comma 2-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.

 

 

L’intervento legislativo di cui al comma 2 è attuato modificando l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa[75], il quale prevede che, a far data dal 1° gennaio 2018, gli organi liquidatori dell’Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza) restino in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico e possano essere prorogati per motivate esigenze, per ulteriori due anni (in scadenza pertanto il 1° gennaio 2023). L’articolo in commento estende la proroga al 31 dicembre 2024.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, maturato alla data del 31 dicembre 2017, come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.

 

Il Presidente Nazionale CRI ha individuato, con provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017, il fabbisogno di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale alla CRI in 189 unità. Si ricorda che il Commissario Liquidatore può avvalersi di tale personale fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria.

Ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR), la privatizzazione della Croce Rossa Italiana ha comportato la ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps. Poiché il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’Inps e visto che in occasione della ricollocazione presso le pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono state applicate le norme vigenti in materia di mobilità. Conseguentemente, l’Esacri ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. Sul punto, Messaggio INPS n. 2629 del 16 luglio 2021, che specifica che per il personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche della gestione liquidatoria dell’ESACRI, l’Ente medesimo ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n. 386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo importo.

 

Più in particolare, nel 2023, per coprire i costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria sono trasferite all’Esacri - in liquidazione coatta amministrativa - le seguenti risorse:

-       la quota accantonata dal Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11;

-       la quota accantonata dal Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32;

-       la residua somma di euro 304.072,44 a valere sulle risorse 2023 del Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa italiana. Si ricorda che l’ammontare delle risorse del Fondo è stato determinato dall'art. 8-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 178 del 2012

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 8-bis del D. Lgs. n. 178 del 2012, dal 2021 sono state trasferite al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è stato istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti (cap. 3454), con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, a valere sul livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre annualmente lo Stato. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana, possono disporre per un periodo massimo di tre anni. In particolare su tale fondo trovano copertura:

-       -gli oneri (assegnati alle regioni interessate) derivanti dal trattamento economico del personale (autisti/soccoritori) trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 178 del 2012;

-       gli oneri (assegnati all’Esacri) a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria, ivi compreso quello effettivamente trasferito a pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale;

-       gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso le altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilità ai sensi degli art. 33 e 34 del D.lgs. n. 165 del 2001;

-       gli oneri derivanti dalle Convenzioni. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178 del 2012., il finanziamento è attribuito mediante convenzioni annuali, da stipularsi l’una con il Mef e il Ministero della salute, l’altra con il Ministero della difesa.

 

Infine, per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l’importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria.

 

L’Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) è disciplinata dal D. Lgs. n. 178 del 2012 (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana” (Esacri), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell’art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l’Esacri è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. L’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L’art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 16 del decreto legge n. 148 del 2017[76] ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l' Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell’Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Decreto del 28 dicembre 2017, il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell’Esacri, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l’Amminisatratore dell’Ente “Commisario liquidatore”, e disposto, tra l’altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Entrambi gli organi supra citati restano in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico e possono essere prorogati per motivate esigenze, per ulteriori due anni. Per approfondimenti si rinvia alla Delibera 104/2022 della Corte dei conti  sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione croce rossa italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2020.


Articolo 4, comma 3
(Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico)

 

 

L’articolo 4, al comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[77], era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Le predette disposizioni oggetto di proroga specificano che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[78], e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[79], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che il summenzionato articolo 7 del d. lgs. 165/2001 dispone in ordine alla gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, mentre il succitato articolo 6 del d.l. 78/2010 reca norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la proroga in questione è stata disposta "al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su  tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali - che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti - nonché dell’accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19".

In sede di relazione tecnica sul presente decreto-legge, il Governo osserva che dalle disposizioni di cui al comma in esame, relative al possibile conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia da parte degli enti del servizio sanitario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il Servizio sanitario nazionale recata dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35[80], convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

 

Si ricorda che il summenzionato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019 ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 2019 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali anzidette, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.


Articolo 4, comma 3-bis
(Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

 

 

Il comma 3-bis dell'articolo 4, introdotto in sede referente, modifica la lettera a) del comma 268 della legge di bilancio 2022[81], che nel testo vigente ha consentito che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame, così come modificato in sede referente, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023 e fermi restando gli anzidetti limiti e condizioni.

 

 

La disposizione oggetto di novella da parte del comma in esame- ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consentiva che nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie dalla stessa richiamate[82] nonché nel rispetto di determinate condizioni. In base alla prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi è possibile anche nell'anno 2023. In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale[83], incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari[84]. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga, fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2023 (termine così differito dalla seconda modifica introdotta dal comma in esame), dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie)[85]; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di cui al successivo comma 269[86] della legge di bilancio 2022 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Come accennato, per gli incarichi di lavoro autonomo, la possibilità di conferimento viene limitata ai medici specializzandi summenzionati.

 

Si ricorda che l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2 -bis, comma 3, del citato decreto-legge 18/2020, che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato (con incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica (v. supra la relativa scheda di lettura).

 


Articolo 4, comma 3-ter
(Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN)

 

 

Il comma 3-ter dell’articolo 4, inserito nel corso dell’esame in sede referente, allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN,  anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l’elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.  Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già in esso inseriti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.  

 

 

Più nello specifico, la disposizione in commento è diretta a consentire che per l'anno 2023, l’aggiornamento dell'elenco di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016[87], possa avvenire entro il 30 aprile 2023.

 

In proposito va ricordato che l’aggiornamento biennale del citato elenco nazionale è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute il 22 dicembre 2022.

In data 23 gennaio 2023 la Commissione, nominata con decreto ministeriale 28 gennaio 2022 e s.m, per la selezione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ha proceduto all’aggiornamento dell’elenco pubblicato in data 16 dicembre 2022, a seguito delle istanze e delle comunicazioni pervenute, nonchè delle verifiche effettuate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 del 2000. Con determina 27 gennaio 2023  è stata disposta la pubblicazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali. 

 

Allo scopo di consentire l’integrazione del citato elenco fino al 30 aprile 2023, sono riaperti i termini di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione del decreto in esame fino al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di un apposito avviso in Gazzetta Ufficiale.

 

In proposito va ricordato che l’ultimo avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022.

 

Viene previsto che possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già in esso inseriti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. 

 

 

 

In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.

Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

 

Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

 

In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.

 

Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.

 

Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, art. 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

 

 


Articolo 4, commi 4 e 9
(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA)

 

 

L’articolo 4, al comma 4, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i succitati contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022).

Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, ai fini dei rinnovi e/o delle proroghe in questione, e alla relativa copertura finanziaria.

 

Il comma 4 dell'articolo 4, alla lettera a), apportando una modifica testuale all’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73[88], stabilisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022 e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data, sottoscritti dall'AIFA, possano essere rinnovati o prorogati dalla stessa Agenzia fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022, come stabilito dalla previgente disposizione).

La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che la ratio della misura è quella, da una parte, di consentire all'AIFA, nelle more della sua prevista riorganizzazione, di continuare a contare sull’elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita dal personale precario che da tempo ne supporta gli Uffici; dall'altra, di porre la base normativa per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dalle risorse umane in questione. A tale ultimo riguardo, nella relazione anzidetta si fa riferimento all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[89], ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti (essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; avere maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.).

 

Si ricorda che un recente intervento legislativo ha innovato la governance dell'AIFA, prevedendo la soppressione della figura del Direttore generale, introducendo il nuovo organo denominato "Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco" e assegnando a un unico organo collegiale di nuova istituzione le funzioni già attribuite alle commissioni consultive della stessa Agenzia (v. art. 3 del d.l. 169/2022[90], come convertito).

 

La lettera b) del comma 4 in esame, apportando una ulteriore modifica testuale al citato articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 73/2022, autorizza - per i rinnovi e/o le proroghe contrattuali in questione - la spesa di 1.395.561 euro per l’anno 2023.

 

Il successivo comma 9 dell'articolo 4 dispone in merito alla copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 4, pari per l'appunto a 1.395.561 euro per l’anno 2023. Si stabilisce doversi provvedere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


Articolo 4, comma 5
(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.

Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19.

Si specifica che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

 

Il comma 5, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, prevede, mediante l’aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34[91] (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni:

-       la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L.n.3/2018 (la legge che riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia,  v. box) che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). La nuova disposizione specifica e chiarisce inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;

-       la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Si ricorda che quest’ultima è stata recentemente ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.

Tra i compiti assegnati alla predetta Commissione si segnalano:

o   la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;

o   la definizione dei crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo e degli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;

o   l’individuazione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in relazione alla durata della sperimentazione, dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;

o   la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina prevista all’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quateri del sopra citato D.Lgs. 502/1992):

-      la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

-      i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

-      per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

 

L’articolo 5-bis del DL. 34/2020 (L. 77/2020) approvato durante l’emergenza pandemica per COVID-19 ha riconosciuto che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di attività ECM siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto alla disposizione transitoria previgente[92], sostanzialmente assorbita dalla nuova norma, si è esteso l'ambito di applicazione del riconoscimento ai professionisti sanitari diversi dai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e, per tutte le figure professionali considerate, facendo ora riferimento anche ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie private non accreditate.

Si fa riferimento, infatti, alle professioni sanitarie già regolamentate in albi professionali degli ordini[93] (come i medici-chirurghi e degli odontoiatri; veterinari; farmacisti; biologi; fisici e chimici; psicologi) ai quali si aggiungono gli albi delle professioni infermieristiche e della professione di ostetricia. Inoltre presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituti con DM. 13 marzo 2018, i seguenti albi delle professioni sanitarie (fino ad allora regolamentate e non ordinate): albo delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rimane il completamento dell’istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico (v. anche infra art. 6, comma 5, del decreto in commento).


Articolo 4, comma 6
(Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica)

 

 

L’articolo 4, comma 6, modificato in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

 

 

La disposizione in commento proroga fino al 31 dicembre 2024 (termine così ampliato in sede referente, mentre il testo vigente del decreto-legge prevede una proroga fino al 31 dicembre 2023) le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile[94], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022. Inoltre, per effetto di una ulteriore modifica inserita in sede referente, si prevede espressamente l'estensione di tali modalità all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

Le predette modalità di utilizzo, in base all'ordinanza succitata, erano valevoli fino al 31 dicembre 2022.

Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, in riferimento al testo vigente del presente comma, il Governo osserva che le modalità di utilizzo oggetto di proroga sono necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell’emergenza pandemica.

Quanto ai predetti strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che, in base all'ordinanza succitata, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato (tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria) ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica (tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica).

Riguardo alle succitate modalità di utilizzo del promemoria non cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che l'assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica[95], ad sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini[96], oppure a mera comunicazione alla farmacia[97].

Si ricorda che le sopra descritte modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica, oggetto di proroga, sono aggiuntive rispetto alle modalità previste a regime dall'articolo 3[98] del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020[99].

 

Si osserva che tra le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza succitata, figura già anche la possibilità di inviare per e-mail, alla farmacia, il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata (v. art. 3, co. 2, lett. a) dell'ordinanza medesima).

 

 

 


Articolo 4, commi 7 e 8
(Finanziamento indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di tipo allogenico e adroterapia)

 

 

L’articolo 4, ai commi 7 e 8, estende a ciascun anno del biennio 2023-2024 l’accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell’ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

 

La disposizione in commento è posta in termini identici a quelli stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella[100]) per gli anni 2019-2022 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per gli anni precedenti, le risorse a tal fine stanziate erano pari a 32,5 milioni di euro.

Più precisamente, il combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’articolo 4 in esame estende il finanziamento, pari a 38,5 milioni di euro annuali, a ciascun anno del biennio 2023-2024. Le risorse, assegnate in favore di specifiche strutture sanitarie, sono accantonate come quote vincolate del Fondo sanitario nazionale previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato-regioni, dell’Intesa sul riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2023 e 2024[101].

La somma stanziata dalla norma in commento è ripartita, ai sensi dell’art. 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto legge n. 34 del 2019, tra le sole finalità indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 148 del 2017, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, il nuovo stanziamento per ciascun anno del biennio 2023-2024, così come quelli già previsti per gli anni 2019-2022, concerne:

·        strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (inciso inserito dalla norma in commento), a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, alle quali sono attribuiti 12 milioni di euro (in precedenza 9 milioni);

·        strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (inserito dalla norma in commento), alle quali sono attribuiti 15,5 milioni di euro (precedentemente 12,5 milioni);

·        strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico 11 milioni di euro in favore delle

 

Si ricorda che i precedenti stanziamenti per il 2017 ed il 2018 concernevano altresì le strutture, in ultimo citate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, che non sono state ricomprese, dal 2019 nei riparti delle somme stanziate ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 148 del 2017.

Si ricorda inoltre che, ai fini del riparto delle risorse e dell'individuazione delle strutture beneficiarie, si prevede che sia emanato un decreto del Ministro della salute previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.

A questo proposito, si rammenta che, in base al riparto relativo agli anni 2019 e 2020 (Intesa del 9 luglio 2020) e a quello relativo al 2021 (Intesa del 28 aprile 2022), sono stati attribuiti per ciascuno anno del triennio 2019-2021: 16,25 milioni di euro in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 16,25 milioni di euro in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica.


Articolo 4, comma 7-bis
(Proroga del Patto per la salute 2019-2021)

 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 4, inserito durante l’esame referente, dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Più in dettaglio, il comma 7-bis dell’articolo 4, inserito durante l’esame referente, prevede la proroga dell’attuale Patto per la salute 2019-2021, ancorchè scaduto, fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.

Com’è noto, il Patto per la Salute 2019-2021 è l'accordo programmatico sancito tra lo Stato e le Regioni per un triennio, nello specifico quello dal 2019 al 2021, che tuttavia non tiene conto dell'emergenza successivamente intervenuta con la pandemia, in quanto la definizione è avvenuta in epoca ante-Covid (intesa definitiva raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, v. box).

 

La disposizione stabilisce inoltre che gli obiettivi delle schede n. 4 (Mobilità sanitaria) e n. 11 (Ricerca) devono essere coordinati con le disposizioni di cui al D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 che ha disposto il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L n. 178/2020).

La Componente 2 della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR ha previsto, entro il 2022, il raggiungimento dell’obiettivo di riforma relativa al riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed il riassetto della normativa che li disciplina, senza oneri a carico della finanza pubblica, avvenuto con la L. 3 agosto 2022, n. 129 di cui è stato approvato il decreto attuativo (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200).

Si ricorda che il richiamato comma 496 incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato  (qui l’Intesa sulla proposta di riparto CIPESS sul Fondo sanitario nazionale 2021), ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli IRCCS, operando un richiamo alla disciplina di rango secondario per il riconoscimento della qualifica e del livello di particolare eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica dei medesimi Istituti.

 

Il comma 515, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha previsto la sottoscrizione del Patto per la Salute 2019-2021 entro il 31 marzo 2019, pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente pari a 2.000 e 1.500 milioni di euro (il livello di finanziamento per il 2019 è stato indicato nominalmente a 114.439 milioni di euro).

L'art. 45 del D.L. n. 124 del 2019, cd. "Fiscale"(L. 157/2019) ha disposto al comma 1 la proroga al 31 dicembre 2019del termine per la sottoscrizione del Patto. L’intesa è stata è poi raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019 (qui il contenuto definitivo dell'Atto).

I punti sono trattati in 17 schede, riguardanti:

 

1.                   Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali;

2.                   Garanzia dei Lea – Livelli essenziali di assistenza;

3.                   Risorse umane;

4.                   Mobilità sanitaria;

5.                   Enti vigilati;

6.                   Governance farmaceutica e dei dispositivi medici;

7.                   Investimenti in sanità;

8.                   Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute, e delle reti territoriali; riordino della medicina generale;

9.                   Funzione complementare e riordino dei fondi sanitari integrativi;

10.                Modelli previsionali a supporto della programmazione;

11.                Ricerca;

12.                Prevenzione;

13.                Revisione della disciplina del ticket ed esenzioni;

14.                Strumenti di accesso partecipato e personalizzato del cittadino ai servizi sanitari;

15.                Revisione e superamento del DM 70/2015 sull’assistenza territoriale;

16.                Rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e Province autonome;

17.                Impegni reciproci per un tavolo di confronto sugli argomenti aperti.

 

Per il dettaglio dei singoli obiettivi si fa rinvio a questo Focus.


Articolo 4, comma 8-bis
(Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici)

 

 

Il comma 8-bis dell'articolo 4, introdotto durante la trattazione in sede referente, dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già posta in materia dall'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4[102].

 

La trasposizione effettuata dal comma in esame è scaturita da un emendamento governativo, che ha contestualmente previsto l'abrogazione del citato d.l. 4/2023, con salvezza degli effetti da quest'ultimo esplicati, mediante inserimento di un comma aggiuntivo nell'art. 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge (v. supra scheda di lettura relativa al comma 2 del predetto art. 1).

La norma importata con il comma 8-bis in commento, novellando l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2015[103], modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022[104] -, sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano posto a loro carico. In particolare, si stabilisce che le predette aziende fornitrici devono effettuare i propri adempimenti, in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 aprile 2023.

Prima di tale modifica, gli adempimenti in questione erano da porre in essere entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali recanti l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano (termine potenzialmente non uniforme per le diverse Regioni e Province autonome, e più stretto di quello fissato dal decreto-legge 4/2023 oggetto di trasposizione).

La straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul termine anzidetto, secondo quanto si desume dal preambolo del decreto-legge qui trasposto, è scaturita in primo luogo dal copioso contenzioso attivato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici e dalla straordinarietà del ripiano in questione, riferito a più annualità. Inoltre, stando sempre al preambolo del decreto-legge trasposto, il Governo ha ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di fissare in via omogenea, sull’intero territorio nazionale, il termine per l’assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate.

Il preambolo del decreto-legge in esame, per parte sua, fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

 

Si ricorda che la disposizione del d.l. 78/2015 oggetto di modifica da parte del comma in esame reca una disciplina transitoria[105] sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale (o della Provincia autonoma) per dispositivi medici, concernente l'accertamento del superamento dei limiti di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano. La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).


Articolo 4, comma 8-ter
(Compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 8-ter dell'articolo 4, inserito durante l'esame in sede referente, concerne la disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127[106], in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche testuali apportate dal comma in esame, l'applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023, con una innovazione relativa al monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative: quest'ultimo è aumentato da 4 a 8 ore.

 

La disciplina transitoria in oggetto, il cui termine finale, come evidenziato, è differito dal comma in esame al 31 dicembre 2023, limita l'applicazione delle disposizioni vigenti, dalla stessa richiamate[107], che precludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione[108] ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un determinato monte ore complessivo settimanale. Quest'ultimo, in virtù dell'ulteriore modifica introdotta dal comma in esame, è aumentato da 4 a 8 ore.

Resta fermo, in base al comma 2 del summenzionato art. 3-quater, che la possibilità transitoria in questione è ammessa a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, è chiamato a verificare: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

 

Si ricorda che la disciplina transitoria in questione, in origine valevole fino alla cessazione dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19, era già stata oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2022, da parte dell'art. 10, co. 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24[109].

 

 


Articolo 4, comma 8-quater e comma 9-decies
(Credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda e condizioni di efficacia)

 

I commi 8-quater e 9-decies dell’articolo 4, introdotti in sede referente, intervengono in materia di policlinici universitari, rispettivamente, estendendo anche alle attività svolte in regime d’impresa di tali strutture non costituite in azienda, la disciplina del credito d’imposta concesso per il 2023 (e non soltanto quindi nell’ambito delle attività non in regime d’impresa svolte in tale anno) e confermando la concessione di tale beneficio subordinatamente alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.

 

Il comma 8-quater, in particolare, modifica il secondo periodo del comma 4-duodecies, dell’articolo 25, del decreto-legge n. 162 del 2019 (L. n. 8/2020) relativo al credito d’imposta attribuito per gli anni dal 2020 al 2023 ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda.

Si ricorda che tali strutture non sono equiparabili alle ASL, ma sono parti integranti delle università, sia pure dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile secondo le modalità fissate dallo statuto dell'università di appartenenza.

 

La disciplina in esame prevede l’attribuzione ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, di un contributo – nella forma di credito d’imposta – per gli anni dal 2020 al 2023, al fine di promuovere più efficacemente le attività di ricerca scientifica e stabilizzazione delle figure professionali coinvolte nell’ambito clinico (v. box).

La definizione delle modalità di concessione e fruizione del credito d’imposta prevista al comma 4-quaterdecies è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con quello dell’economia e delle finanze (decreto che non è stato emanato), mentre la sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla fruizione del credito viene certificate dal soggetto incaricato della revisione legale.

 

Il secondo periodo del comma 4-duodecies (successivamente integrato dal decreto-legge n. 183 del 2020, articolo 4, commi 8-septies e 8-octies, quest’ultimo oggetto di modifica da parte del comma 9-decies dell’articolo 4 in esame) ha attribuito il credito d’imposta, per gli anni 2020 e 2021 - alle medesime condizioni - anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime di impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro per il 2021.

Le modifiche in esame, sostituendo il secondo periodo del comma 4-duodecies, attribuiscono il credito di imposta anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate dai policlinici universitari in regime d'impresa per l'anno 2023 (e non soltanto per le attività esercitate non in regime d’impresa), fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Viene dunque espunta la previsione che attribuiva l’agevolazione per gli anni 2020 e 2021, che viene sostituita con l’attribuzione del beneficio per il 2023 verosimilmente in quanto la norma non ha trovato effettiva attuazione per tali anni, né per il 2022.

 

Il comma 9-decies, come sopra accennato, effettua il coordinamento delle disposizioni che riguardano il sopra richiamato comma 4-duodecies, chiarendo che l’efficacia della misura deve essere sottoposta al vaglio di ammissibilità relativo alla disciplina unionale sugli aiuti di Stato (v. box).

La disposizione in particolare circoscrive l’applicabilità del comma 8-octies, articolo 4, del DL. n. 183/2020 (L. n. 21/2021) che prevede l'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute con riferimento alla compatibilità della sopra illustrata norma del credito d’imposta a beneficio dei policlinici universitari, limitandola alla lett. b) del comma 8-septies del medesimo articolo 4, che ha previsto l’estensione di tale agevolazione, per gli anni 2020 e 2021, anche alle attività svolte in regime d’impresa. Viene pertanto esclusa la lett. a) che riguarda invece l'erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere subordinatamente alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università ed azienda ospedaliera.

 

Il comma 4-duodecies, secondo periodo, del DL. 162/2019, come integrato dall’articolo 4, comma 8-septies, del DL. n. 183/2020 (L. n. 21/2021) in materia di termini legislativi, ha stabilito che il credito d’imposta per gli anni dal 2020 al 2023 riconosciuto ai policlinici universitari non costituiti in azienda possa essere previsto per gli anni 2020 e 2021 alle medesime condizioni anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime di impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni per il 2021.

Tale credito d’imposta rappresenta in sostanza un contributo attribuito ai policlinici universitari non costituiti in azienda, originariamente riconosciuto nell'ambito delle sole attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica.

Esso è previsto per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il medesimo credito d'imposta.

 

Considerata l’estensione alle attività di impresa, la misura ricade nel vaglio di ammissibilità della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e pertanto il comma 8-octies del citato DL. n. 183/2020 ha subordinato l'efficacia delle predette misure all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero della salute, in base a quanto previsto dall'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la notifica alla Commissione europea di modifiche agli aiuti di Stato esistenti, suscettibili di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

 In proposito si ricorda che gli aiuti di Stato oggetto della disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere considerati tali in quanto concessi mediante risorse statali o comunque di origine pubblica, sotto qualsiasi forma, e sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione. La notifica deve contenere l’indicazione di quale misura oggetto di adozione sia suscettibile di tradursi in un aiuto di Stato. Contestualmente lo Stato membro deve attenersi all’obbligo del cosiddetto stand still, consistente nella sospensione dell’efficacia della misura potenzialmente suscettibile di essere qualificata come aiuto di Stato fino all’avvenuta pronuncia positiva della Commissione europea.


Articolo 4, commi 9-bis e 9-ter
(Risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale)

 

 

I commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 4, inseriti durante l’esame in sede referente, sono volti a istituire, per gli anni 2023-2024, un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e a stabilirne i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.

 

In particolare, il comma 9-bis dell’articolo 4, inserito durante l’esame referente, prevede l’istituzione per gli anni 2023-2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un fondo denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON,  con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, come  definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027.

Si ricorda che tale Piano è stato redatto dal Ministero della salute concordemente con il Piano oncologico europeo 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan).

 

In proposito si sottolinea che numerosi sono, allo stato, gli interventi normativi attuati negli ultimi anni volti, più marcatamente che in passato, a finanziare misure per il sostegno della lotta ai tumori in Italia, inquadrati in una cornice attuativa che prevede il rispetto delle competenze costituzionalmente ripartite tra Stato e regioni, le quali hanno il compito dell’organizzazione dei servizi sanitari.

In particolare, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 relativo al documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica”, alle regioni è stato affidato il compito di recepire le indicazioni del DM 70/2015, il regolamento riguardante gli standard dell’assistenza ospedaliera (ora superato dal DM 77 del 23 maggio 2022 che ha dettato più in generale la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN) con il quale sono state prescritte le regole per la costituzione delle reti clinico-assistenziali, tra le quali quella oncologica[110] assume un peso rilevante, e le modalità organizzativo-funzionali più efficienti per la gestione delle patologie oncologiche ed ematologiche (Percorso Diagnostico Terapeutico Asssistenziale – PDTA) (v. box).

 

Il comma 9-ter prevede che con decreto del Ministro della salute da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.

 

Diversi sono stati gli interventi finanziati da risorse pubbliche per la lotta ai tumori in Italia, di seguito si evidenziano i più rilevanti, rimandando l’approfondimento a questo link:

Tra gli interventi di rilievo si segnalano:

-               la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza[111] e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie. La legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021. In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 523, aveva disposto l’obiettivo del finanziamento della Rete oncologica, 5 milioni di euro impegnati per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T, con fondi allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione[112].

 

-               l’istituzione di due fondi per i farmaci innovativi, di cui uno per i farmaci oncologici innovativi[113], a partire dal 1 gennaio 2017, con classificazione di cui alla Determina 12 settembre 2017. Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario[114]. Tale spesa concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha successivamente disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l’iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici)[115]. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (comma 259, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234), ha disposto l'incremento di 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024 delle risorse previste per il Fondo unificato per l'acquisto dei farmaci innovativi; 

 

-               con riferimento all’attuazione del PNRR, si devono ricordare le risorse, pari a 700.000 euro, appostate per i bandi previsti dall’investimento 2.1 della Missione 6 (Salute)[116] a seguito di un decreto del Ministro della salute con cui vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione per il potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 (Salute);

 

-               il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell’ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell’adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017).  In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP)[117] ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021);

 

-               il supporto psicologico per la riabilitazione del soggetto oncologico (anche detta psico-oncologia), in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 6-bis, del citato DL. 73/2021 Sostegni-bis nell’ambito del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero della salute per la promozione del benessere delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, oltre che per bambini e adolescenti in età scolare.

 


Articolo 4, comma 9-quater
(Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)

 

 

Il comma 9-quater dell'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria[118] che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Il differimento in questione è disposto apportando una modifica testuale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228[119], che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022.

 

Più in particolare, le norme transitorie oggetto di proroga, in primo luogo, permettono che:

- i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale instaurino un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte in base a tale rapporto si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso;

- i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, assumano incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscrivano negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine summenzionato.

Al riguardo, le norme generali vigenti[120] prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi. In relazione alla fattispecie suddetta di incarico provvisorio di medicina generale convenzionata, si prevede, per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione della corresponsione della borsa di studio.

Per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte (durante la fase transitoria summenzionata) in base agli incarichi provvisori o di sostituzione ed ai servizi di guardia summenzionati si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso.

Per gli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività svolto (durante la fase transitoria summenzionata) in base ai medesimi incarichi e servizi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione. In merito, come norma di chiusura, si prevede che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti[121].

Con riferimento al periodo temporale summenzionato, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.

Inoltre, ai sensi della disciplina transitoria in esame, i medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche per tali attività, si pone il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede, come norma di chiusura, che le università, ferma restando la durata

legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

 


Articolo 4, comma 9-quinquies
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 9-quinquies dell’articolo 4, inserito nel corso dell’esame referente, modificando il comma 1, secondo periodo dell’articolo 29 del D.L. 73/2021[122], differisce al 31 dicembre 2023 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2022) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.

 

 

L’articolo 29 del D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni”), al comma 1, in primo luogo prevede che le regioni e le province autonome inseriscano tra le strutture accreditate e convenzionate[123] (con il relativo Servizio sanitario) gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione - NGS -. In secondo luogo, il comma 1 prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS, che abbiano adottato piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate[124]  - già previsti dalla normativa vigente per la suddetta finalità di adeguamento[125] - e specifica che l’incentivo in esame è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei predetti piani, il quale deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero - 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS. Lo stesso comma 1 rinvia per la determinazione del contributo in esame, previsto per gli anni 2021 e 2022 e in relazione agli adeguamenti progressivi in oggetto, ad un provvedimento della regione o della provincia autonoma.

Per l’attuazione della disposizione descritta alle regioni e province autonome è assegnato uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'erogazione alla regione (o alla provincia autonoma) delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle summenzionate strutture (comma 3). L'adozione del cronoprogramma e l'invio dello stesso al suddetto Comitato rientrano tra gli adempimenti della regione ai quali è subordinato il riconoscimento di una quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria (si ricorda che tale quota è pari, a seconda dei casi, a due o tre punti percentuali del totale del finanziamento medesimo[126]).

 

 

 

 


Articolo 4. comma 9-sexies
(
Proroga in materia di contenimento del Coraebus undatus a tutela del sughero nazionale)

 

 

L’art. 4, comma 9-sexies, proroga da dodici a ventiquattro mesi, il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus.

 

Nel dettaglio, il comma 9-sexies - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - interviene, modificandolo, sul comma 893 dell’art. 1 legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), e cioè differendo da dodici a ventiquattro mesi il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus al fine di tutelare la produzione del sughero nazionale.

In vigore dal 29 marzo 2022

Si ricorda, in proposito, che il soprarichiamato comma 893 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021, stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus. Il comma in esame, demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - da adottarsi entro dodici mesi (prima della modifica operata dall'art. 26-quinquies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 il predetto termine era stato fissato in novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 - la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus.

Il successivo comma 894, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un apposito Fondo - con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 -  con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Sassari.

Il comma 895 demanda, infine, ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al precedente comma 894.

 


Articolo 4, commi 9-septies e 9-octies
(Recupero delle liste d’attesa)

 

 

I commi 9-septies e 9-octies dell’articolo 4, inseriti durante l’esame in sede referente, introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l’utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.

 

Più in dettaglio, il comma 9-septies dell’articolo 4, inserito durante l’esame referente, consente alle Regioni e Province autonome che abbiano rappresentato ulteriori spese sanitarie sopravvenute nel 2022, di rendere disponibili, per conseguire l’equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti loro assegnate ai sensi dei commi 276-278 della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le medesime finalità ivi previste, anche con riferimento agli enti interessati da piani di rientro per disavanzo sanitario, allo scopo di avvalersi delle strutture private accreditate per lo smaltimento delle liste d’attesa per assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera.

 

Si ricorda, in particolare, che il richiamato comma 276 stabilisce che Regioni e Province autonome devono rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale Covid-19 con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF fissato entro il 31 gennaio 2022.

 

A questo fine, ai sensi del successivo comma 277, Regioni e Province autonome – e anche le regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario[127] -  possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (v. box).

In proposito già con riferimento al 2020, il comma 3 dell’articolo 26 del DL. 73/2021 (cd. Sostegni bis) ha concesso a Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui per queste ultime economie non sia stato possibile l’utilizzo per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa, opportunamente aggiornati.

 

Per l’attuazione delle finalità sopra indicate, il richiamato comma 278 ha autorizzato la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che include, in aggiunta, l’autorizzazione di spesa relativa all’importo massimo di 150 milioni prevista dal precedente comma 277.

Si sottolinea che a tale finanziamento accedono tutte le Regioni, anche speciali, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nell’apposita tabella allegata. Pertanto, anche le autonomie speciali concorreranno come le altre Regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame[128].

 

 

Il comma 9-octies, anch’esso inserito durante l’esame in sede referente, consente a Regioni e Province autonome di avvalersi fino al 31 dicembre 2023, al fine di garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, del regime di deroga ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall’articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto, L. n. 106/2020) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening, come previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. n. 106/2021), oltre che dalle disposizioni di cui al sopra citato comma 277, articolo 1, della medesima legge di Bilancio per il 2022.

Pertanto, la deroga ai regimi tariffari ordinari per il ricorso a prestazioni aggiuntive, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata successivamente prorogata dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 (cd Sostegni bis, L. n. 106/2021) fino al 31 dicembre 2021, in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 previste nei rispettivi Piani Operativi Regionale per il recupero delle liste di attesa utilizzando anche strutture pubbliche e private accreditate[129] ed ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2022, dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 276, L n. 234 del 2021). In quest’ultimo caso, come sopra accennato, le Regioni sono state però tenute a rimodulare il Piano per le liste d'attesa e a ripresentarlo entro il 31 gennaio 2022 ai Ministeri della salute e dell'economia.

Come sopra indicato, il coinvolgimento delle strutture private accreditate ha previsto il finanziamento di un ammontare complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali nel limite dell’autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

 

Per l'attuazione delle sopra richiamate finalità, il comma  9-septies fissa inoltre un tetto di spesa per Regioni e Province autonome che possono pertanto utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

 

L'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, L. n. 126/2020) ha dettato disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020 (termine successivamente prorogato con due distinti interventi normativi fino a tutto il 2022, v. ante), intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, sono previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni possono adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono stanziate apposite risorse, che incrementano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di 478 milioni.

Pur mantenendo la scelta degli strumenti da utilizzare, per accedere alle risorse aggiuntive stanziate le Regioni e Province autonome sono state tenute a presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita, L. n. 27/2020). I Piani operativi hanno indicato, tra l’altro, la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, anche allo specifico scopo del recupero delle liste d’attesa (v. anche il tema di approfondimento), e sono stati sottoposti all’approvazione del Ministero della salute, di concerto con il MEF, oltre che ad un’attività di monitoraggio da parte dei predetti Ministeri congiuntamente, ai sensi dell’articolo 18, co. 1, quarto periodo del richiamato DL. n. 18/2020.

La proroga a tutto il 2021 disposta con l’articolo 26 del DL. 73/2021 (Sostegni -bis) ha successivamente riguardato, con riferimento al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione:

-               prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria ad integrazione dell’attività istituzionale, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[130], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

-               prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[131], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

-               reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto richiamato prevede altresì di impiegare figure professionali previste in incremento ai sensi del DL. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) agli articoli 2-bis (incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, anche in deroga[132] alla disciplina transitoria per assunzione medici e veterinari in formazione specialistica, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale) e 2-ter (conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche medici specializzandi, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale);

Con riferimento al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, la proroga ha inoltre riguardato:

-               prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[133], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

-               prestazioni aggiuntive per accertamenti diagnostici che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[134], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

-               incremento delle prestazioni, in parziale alternativa, ove necessario, alle precedenti lettere, come autorizzato per ASL ed altri enti del SSN dall’articolo 2-sexies del DL. 18 (Cura Italia) per l’anno 2020, relativamente all’aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di complessivi 10 milioni di euro, da ripartire per singola Regione.

Le predette disposizioni riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati: medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. In proposito, l’ultimo accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto il 25 giugno 2019 ed è stato oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

 

L’articolo 26 del DL. 73/2021, al comma 2, ha inoltre disposto che le Regioni e le Province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative già indicate nei Piani, possono integrare da privato gli acquisti delle predette prestazioni, mediante accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021 in base a quanto previsto dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

Ai sensi di quest’ultima norma, le Regioni possono stipulare accordi con diverse tipologie di enti del Servizio sanitario ovvero con enti parificati - come le aziende ospedaliero-universitari -, e con enti accreditati, definendo l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali con riferimento all’individuazione delle responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle ASL, nonché agli indirizzi per la formulazione di programmi di attività delle strutture interessate, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale. Devono inoltre definire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture dove vi siano volumi di prestazioni eccedenti rispetto al programma concordato.

 

La possibilità di deroga di tali accordi è prevista rispetto a quanto stabilito all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell’importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020.

La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[135]. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

 


Articolo 4, commi 9-novies e 9-undecies
(Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA e modifica della designazione dei membri del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia)

 

 

I commi 9-novies e 9-undecies dell’articolo 4, introdotti in sede referente, dispongono, rispettivamente, l’ulteriore proroga di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco e la modifica della designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute.

 

I commi 9-novies e 9-undecies dell’articolo 4, introdotti in sede referente, intervengono su alcune modifiche già approvate in merito, rispettivamente, alla proroga al 30 giugno 2023 di due organi dell’Agenzia italiana del Farmaco - AIFA (vale a dire la Commissione consultiva tecnico-scientifica – CTS e il Comitato prezzi e rimborso – CPR) che alla imminente scadenza del 28 febbraio, avrebbero dovuto essere sostituite da una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco – CSE, ed alla designazione di un componente del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia, collegata al provvedimento di nomina del primo presidente dell’AIFA, nonché di nomina dei componenti della predetta commissione unica CSE non ancora costituita.

 

Il comma 9-novies, intervenendo sull’originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all’articolo 38, comma 1, del DL. n. 152/2021[136], prevede la novella – per la quarta volta – di tale termine al 30 giugno 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio, rispetto al termine del 28 febbraio 2023.

La proroga è stata già motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l’emergenza pandemica.

Pertanto gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:

-       una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi, L. n. 15/2022);

-       una seconda proroga (dal 30 giugno 2022) al 15 ottobre 2022 prevista, dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);

-       una terza proroga (dal 15 ottobre 2022) al 28 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022) [137];

-       la presente quarta proroga (dal 28 febbraio) al prossimo 30 giugno 2023 disposta dall’intervento normativo in esame.

 

Come sopra accennato, secondo quanto disposto dal comma 1-bis del richiamato DL. n. 169/2022, i due attuali organi consultivi dell’AIFA, alla loro scadenza, devono essere soppressi e le loro funzioni attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE).

Tale nuovo organo dovrà essere costituito, con il medesimo regolamento di riorganizzazione dell’AIFA previsto dall’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 da approvarsi con decreto del Ministro della salute[138], da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con il medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, vale a dire dal 28 dicembre 2022.

Pertanto, il decreto non risulta ancora emanato e la CSE non ancora costituita.

Con il predetto decreto ministeriale si prevede inoltre che siano disciplinate anche le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico (v. più avanti).

 

In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004, la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).

§  la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)[139], e)[140] ed l)[141] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018);

§  il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.

 

Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Gli interventi normativi di proroga sono stati peraltro volti a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, data la rilevanza che tali organi ha rivestito ai fini dell’operato dell’AIFA nella fase di istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l’epidemia da COIVD-19, garantendo funzioni di alta consulenza tecnico scientifica ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’AIFA.

 

Il successivo comma 9-undecies dispone invece la modifica del comma 1-ter, articolo 3, del sopra richiamato D.L. n. 169/2022, disposizione non ancora attuata in quanto, come sopra accennato, priva del nuovo regolamento contenente le norme di riorganizzazione e funzionamento dell’AIFA. Rimane pertanto vigente il DM 20 settembre 2004, n. 245 che regola tale funzionamento.

In particolare, la disposizione è volta a modificare la designazione di due dei quattro componenti che, insieme al nuovo presidente AIFA, costituiranno il consiglio di amministrazione in base al nuovo regolamento da emanare.

Uno dei due componenti, infatti, dovrà essere designato dal Ministro dell’economia e finanze, mentre attualmente è previsto che entrambi siano designati dal Ministro della salute. Rimangono ferme le ulteriori due designazioni da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.

 

I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 3 del citato DL. n. 169/2022 recante, tra l’altro, la proroga delle Commissioni consultive dell’AIFA hanno disposto alcune modifiche a regime in materia di organi dell'AIFA e delle relative modalità di nomina e funzioni.

Del comma 1-bis riguardante la nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) si è già detto sopra.

Si ricorda che le figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA sono state istituite dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35[142], convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

Nella disciplina vigente, posta a livello primario dall'articolo 48, comma 4, del dl 269/2003, non è invece contemplata la figura del "Presidente dell'AIFA": gli organi attualmente previsti a livello legislativo, oltre ai già menzionati direttore amministrativo e direttore tecnico-scientifico di recente istituzione, sono il direttore generale (nominato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome); il consiglio di amministrazione (costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente); il collegio dei revisori dei conti (costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).

Allo stato, il direttore generale è il legale rappresentante dell'AIFA ed è titolare dei poteri di gestione e di direzione dell'attiva della stessa (art. 10 del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, di cui al decreto del Ministero della salute 20 settembre 2004, n. 245).

Il comma 1-ter del citato articolo 3 del D.L. n. 169/2022 che detta i principi di riforma dell’AIFA reca invece alcune modifiche al summenzionato articolo 48 del D.L. 269/2003, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo Presidente dell'AIFA.

In primo luogo, è abrogata la disposizione che attualmente prevede, a livello primario, la figura del direttore generale (art. 48, co. 4, lett. a)). In secondo luogo, è modificata la disposizione che attualmente disciplina la composizione e le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di AIFA (art. 48, co. 4, lett. b)). In base alla novella, il consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome. In virtù della modifica descritta, resta dunque fissata a livello primario la sola disciplina delle modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal Presidente, mentre riguardo a quest'ultimo - ove coincidente con la figura del Presidente dell'AIFA, come sembra doversi intendere - varrà la disciplina demandata al decreto ministeriale di cui al comma 1-bis.

Il comma 1-quater, infine, sopprime il riferimento al "direttore generale" contenuto nel già citato articolo 13, comma 1-bis, primo periodo del decreto-legge 35/2019, che ha istituito le figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico quali figure a supporto dell'organo apicale dell'AIFA, mentre comma 1-quinquies stabilisce la clausola di invarianza per gli oneri della finanza pubblica per gli effetti derivanti dalla riforma AIFA in commento.


Articolo 4, commi 9-duodecies – 9-terdecies
(Trattamento dati da parte dell’INPS)

 

 

I commi 9-duodecies e 9-terdecies dell’articolo 4 – introdotti in sede referente – autorizzano l’INPS al trattamento dei dati connessi all’attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.

 

Le convenzioni in oggetto sono quelle che prevedono servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi e che vengono stipulate dall’INPS con i predetti soggetti, vale a dire con gli enti bilaterali di cui all’art. 2, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 276/2003[143] e con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 502/1992[144] e all’art. 51, co. 2, lett. a), del D.P.R. 917/1986[145] (comma 9-duodecies).

Viene altresì specificato che i soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in attuazione dell’obbligo di informativa disciplinato dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), che disciplinano le informazioni da fornire a cura del titolare del trattamento all’interessato in relazione a dati personali (raccolti o meno presso l'interessato) che lo riguardano (comma 9-duodecies, ultimo periodo).

Il comma 9-terdecies reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni interessate provvedono alle suddette attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


Articolo 4, comma 9-quaterdecies
(Proroga norma transitoria per l’individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario)

 

 

Il comma 9-quaterdecies dell’articolo 4, inserito in sede referente, estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

 

Il comma 9-quaterdecies, inserito durante l’esame in sede referente, a seguito di una modifica al comma 5-ter dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 in materia di determinazione dei costi e fabbisogni sanitari standard regionali, estende anche al 2023 la norma transitoria già prevista per il 2021 e 2022 per l'individuazione delle regioni di riferimento (cd. benchmark), assumendo tutte le cinque Regioni individuate ai sensi del comma 5 del citato articolo 27.

 

In base a quest’ultima disposizione, sono Regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico[146], comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (si veda la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012) previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

Si ricorda che al fine del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, sono state individuate[147] le seguenti cinque regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto.

 

La disposizione in esame pertanto esclude, in via transitoria anche per il 2023, lo svolgimento previsto dalla normativa ordinaria della procedura ulteriore di scelta di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima) nell'ambito delle cinque regioni individuate da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.


Articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies
(Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale)

 

 

I commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies dell'articolo 4, inseriti durante l'esame in sede referente, incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

 

Più in dettaglio, il comma 9-quinquiesdecies stabilisce che, al fine espresso di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022[148], è fissato al 31 dicembre 2024 (detto termine, in base alla disposizione vigente, che non è oggetto di novella, è fissato al 31 dicembre 2023).

Si valuti l'opportunità di riformulare il comma in esame come modifica testuale della disposizione suddetta.

 I requisiti in questione consistono nell'essere stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e nell'aver maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e - secondo la modifica testuale introdotta dal comma 9-sexiesdecies - il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2022, secondo la norma vigente).

Si ricorda che, secondo la disciplina vigente, può essere stabilizzato il personale, in possesso dei predetti requisiti, del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente del Servizio sanitario nazionale interessato.

 

Il comma 9-septiesdecies prevede che le suddette disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022 si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche se non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35[149].

 

Si ricorda che il più volte citato comma 268, lettera b), all'ultimo periodo stabilisce che "alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive". Esso, inoltre, richiama i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019.

 

Gli elementi innovativi introdotti dal comma in esame - che non novella le disposizioni richiamate - sembrano essere rappresentati, dunque, dai riferimenti al personale amministrativo e al reclutamento con contratti di lavoro flessibile, e dalla specificazione che il personale di cui trattasi è sia quello dirigenziale che quello non dirigenziale.

 

Si valuti l'opportunità di riformulare il comma in esame come modifica testuale del comma 268, lettera b), anche ai fini di un migliore coordinamento con la disciplina da quest'ultimo posta.

 

Si ricorda che, in base all'art. 36, comma 2, del d. lgs. 165/2001[150], le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i predetti contratti soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal precedente articolo 35.

 

 

 

 

 


Articolo 4, comma 9-octiesdecies
(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 9-octiesdecies - inserito in sede referente - dell’articolo 4 eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026; la cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.

 

Il trattamento pensionistico dei medici titolari dei suddetti rapporti di convenzione - medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché medici specialisti ambulatoriali (in convenzione) - è a carico dell'ENPAM (fondazione che rientra nell'ambito degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza). Il limite massimo di età in oggetto è stabilito dagli accordi collettivi nazionali relativi alle categorie suddette, ai quali fa rinvio la norma statale[151]; il limite è pari attualmente a 70 anni e, come detto, viene elevato a 72 anni, in via transitoria, dal presente comma 9-octiesdecies, con riferimento ai casi in cui manchi una corrispondente offerta di personale medico convenzionato collocabile.

Il comma 9-octiesdecies in esame fa riferimento alle finalità di soddisfare le esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza.

 

 


Articolo 4-bis
(Attività antidoping della NADO Italia)

 

 

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, assegna in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza di un anno (nuovo termine 31 dicembre 2024) la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

 

L’articolo 4-bis assegna in via esclusiva alla NADO Italia, in qualità di Organizzazione Nazionale Antidoping[152], le attività di controllo antidoping ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 sulla disciplina e tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

 

Si ricorda che in attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge 376/2000[153], la Sezione del Comitato tecnico sanitario della salute (v. box), Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) ha provveduto in particolare ad aggiornare la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, adeguandola anche alla lista internazionale di riferimento (DM 28 giugno 2022).

 

La disposizione in commento mantiene ferme le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione per danni alla salute causati da ricorso al doping.

 

Alla SVD pertanto rimarrebbero le competenze in materia di ricerca scientifica, dal momento che la Sezione ha finanziato dal 2002 ad oggi circa 135 progetti di ricerca principalmente indirizzati allo studio epidemiologico del fenomeno; ad evidenziare i rischi per la salute derivanti dall’assunzione di sostanze vietate per doping ed alla messa a punto di nuovi metodi per la rilevazione dell’uso di sostanze vietate per doping.

 

Di conseguenza, è prorogato al 31 dicembre 2024 (perciò facendone slittare di un anno la presentazione) il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario, ad opera della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) di cui all’articolo 4, comma 1, lett. h) del DPR 28 marzo 2013, n. 44[154].

 

La citata lett. h) enumera tra le 13 sezioni del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (di cui 2 soppresse, v. box) la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD).

La Sezione per la vigilanza antidoping è stata finora chiamata, tra l’altro, a predisporre annualmente la proposta di Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 che contiene un report integrato di dati, realizzato in collaborazione con l’ISS – Istituto Superiore di Sanità e denominato Reporting System Doping Antidoping, con dati provenienti anche dai controlli programmati con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS. Tra i dati della Relazione – gli ultimi disponibili aggiornati al 2021[155], v. qui tutte le pubblicazioni -  vi sono informazioni riguardanti i controlli antidoping effettuati nell'ambito delle manifestazioni sportive e il numero degli atleti sottoposti ai controlli. oltre i progetti di ricerca e campagne di formazione e informazione sul tema.

 

Il DPR 28 marzo 2013, n. 44 ha definito il Regolamento per il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183 (articolo 2, comma 4), istituendo, tra gli altri, il Comitato tecnico sanitario, al quale sono state trasferite le funzioni già esercitate da precedenti organismi operanti presso il Ministero. Con il DM 21 gennaio 2022 che ha parzialmente modificato il precedente DM 15 dicembre 2021, è stata ricostituita la composizione comitato.

Il Comitato è attualmente articolato in 11 sezioni[156], di cui una Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD).

Da ultimo, per l’esercizio finanziario 2023 il decreto di ripartizione in capitoli delle somme stanziate dalla legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha ripartito, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme disponibili per la SVD complessivamente pari a €959.969 per ciascun anno di programmazione 2023-2025 divisi in €468.622 per le attività affidate alla Sezione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) (cap. 4010) e € 491.347 per spese legate ad attività dei lavoratori accreditati dal CIO o da altri organismi internazionali, svolte in attuazione dei programmi della SVD.


Articolo 4-ter
(Proroga di termini in materia di personale sanitario)

 

 

L’ articolo 4-ter, introdotto in sede referente, reca alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie. Il comma 1, lettera a), prolunga l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La successiva lettera b) prolunga l'applicabilità di una normativa transitoria, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, integrandola con alcune prescrizioni ai professionisti interessati e con norme transitorie in tema ingresso di medici e infermieri stranieri assunti, presso strutture sanitarie, con tipologie contrattuali a tempo determinato.

 

Il comma 1, lettera a), differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 l'applicabilità della disciplina transitoria - posta dalla legge di bilancio 2019[157], all'art. 1, comma 548-bis[158] - che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

 

Più in particolare, la disciplina in esame prevede[159], in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica a cui siano regolarmente iscritti, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso; tali soggetti, se risultati idonei, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando.

In secondo luogo, la disciplina in oggetto consente, a determinate condizioni e in via transitoria, fino al termine ora differito al 31 dicembre 2025, l'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei professionisti in formazione specialistica utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Come accennato, entro il suddetto termine temporale, la possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale è ammessa anche per le strutture sanitarie private accreditate, facenti parte della rete formativa della specializzazione in oggetto; tale possibilità è limitata agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture.

Più in particolare, i contratti di lavoro a tempo determinato in esame possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall’articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

La definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è demandata a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate, conclusi sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (l'accordo quadro è stato adottato con il D.M. 10 dicembre 2021). Le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

Si ricorda che, secondo i princìpi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l’ente o azienda d’inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica).

Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (mentre l’interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale della dirigenza in oggetto del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo); nel caso di assunzione a termine presso le suddette strutture sanitarie private, il trattamento è determinato in base al rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro (relativo ai dirigenti). Gli specializzandi assunti a termine svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Essi sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

 

La successiva lettera b) reca alcune modifiche testuali all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105[160], in tema di deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in tema di ingresso in Italia, per motivi di lavoro, di medici e infermieri stranieri.

 

Il testo vigente[161] della disposizione oggetto di novella stabilisce che, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[162], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il regime previsto dal predetto articolo 13 consente l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale di una professione sanitaria anche conseguita all’estero in base a specifiche direttive dell’Unione europea, segnatamente la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in deroga a quanto previsto agli articoli 49 (sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) e 50 (sugli esercenti le professioni sanitarie) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999[163] e in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206[164] che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della citata direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[165].

In tal modo, Regioni e Province autonome sono autorizzate a procedere al reclutamento dei professionisti e operatori sociosanitari con qualifiche conseguite all’estero. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle Regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo.

 

La lettera b) in esame, in primo luogo, differisce il termine anzidetto del 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, prolungando quindi di due anni l'applicabilità della disciplina derogatoria in oggetto.

Inoltre, inserisce in quest'ultima la previsione di un adempimento in capo ai professionisti: essi devono comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della struttura sanitaria a contratto col Servizio sanitario nazionale presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione. Si prevede che la mancata ottemperanza a tali obblighi determini la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento.

 

Si osserva che l'espressione "struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale" appare suscettibile di determinare dubbi interpretativi, potendo intendersi come relativa alle sole strutture private[166].

Si rileva, inoltre, che la disposizione in esame non precisa a chi spetti vigilare sul rispetto dei previsti obblighi di comunicazione, posto che l'efficacia del riconoscimento non appare condizionata alle avvenute comunicazioni.

 

Viene infine inserita la previsione che, fino al termine di cui sopra, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dai richiamati articoli 27 e 27-quater del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286[167], si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del d. lgs. 165 del 2001[168] ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.

 

Si valuti se la rubrica dell'articolo in esame sia esaustiva rispetto ai contenuti dello stesso.

 

Si ricorda che, secondo il richiamato articolo 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

 

In casi particolari è previsto che si possa prescindere dal requisito della specializzazione (ad es. in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi), ma è comunque fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

Quanto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in base all'articolo 36 del d. lgs. 165/2001 essi possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e le modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del medesimo d. lgs. (articolo che richiede il ricorso a procedure selettive conformi a determinati principi dallo stesso enumerati).

 

 

 

 

 


Articolo 5, comma 1
(Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)

 

 

L’art. 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all’art. 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

 

Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 58, comma 5-septies del D.L. 69/2013, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili, a beneficio di coloro che non abbiano potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

 

Si ricorda che l’art. 58, comma 5-septies del D.L. 69/2013 è stato introdotto dall'art. 1, comma 965, della L. 178/2020 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 960, della L. 234/2021.

In base a esso, nell’ambito degli 11.263 posti di cui al comma 5-ter del medesimo articolo, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare una (terza) procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, graduando i candidati con le stesse modalità previste per quest’ultima, secondo il D.I. 13 maggio 2021 n. 156. La (terza) procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022 (ora, con la proroga, in commento, dal 1° settembre 2023), il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla seconda procedura selettiva che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Inoltre, con riferimento agli stessi posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, si dispone che essi sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della terza procedura selettiva sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della stessa graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie della seconda procedura selettiva. Si dispone, poi, che i requisiti di ammissione e le cause di esclusione – si intenderebbe, alla terza procedura selettiva – sono gli stessi previsti per la seconda procedura selettiva, «ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura». Al contempo si prevede – in analogia con quanto disposto per le precedenti procedure selettive - che i requisiti per la partecipazione, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande, devono essere determinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Rimane fermo che: • le assunzioni da effettuare secondo le nuove modalità sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse stabili e certe; • le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013. Si replica, inoltre, quanto previsto con riferimento alla seconda procedura selettiva, ossia che: • nelle more dell’avvio della terza procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito della stessa seconda procedura selettiva sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti; • il personale immesso in ruolo non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.

 

Nella relazione illustrativa, a motivo del differimento temporale, si evidenzia come «l’iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine […] dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023».

La relazione tecnica precisa che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.


Articolo 5, comma 2
(Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR)

 

 

L’art. 5, comma 2, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.

 

Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato  di  previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

 

Si ricorda che, all’interno del PNRR, il Piano asili nido della Missione 4 mira a innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia prevedendo €4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse PNRR specifica che 1,6 miliardi sono per progetti in essere, 2 miliardi per nuovi progetti e 1 miliardo del FSC (Fondo per lo sviluppo e  la coesione). Lo stesso decreto individua, per l’intervento in parola, le seguenti scadenze:

-       30 giugno 2023milestone: aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia;

-       31 dicembre 2025target: attivazione di oltre 264.000 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).

Come rilevato nello stesso PNRR e nella seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano presentata dal Governo alle Camere il 6 ottobre 2022 (p. 151, da cui è tratta la citazione), «attualmente, l’offerta di asili nido e scuole per l’infanzia in Italia copre circa 1/4 della popolazione nella fascia di età interessata (0-6), collocandosi al di sotto della media europea (35% circa) e dell’obiettivo di copertura minimo individuato dall’UE (33%). La scarsità di tali servizi alimenta alcuni dei fattori che indeboliscono il potenziale di crescita del nostro paese, quali la denatalità e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Con questa linea di investimento si intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare la gestione familiare e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. L’obiettivo della misura è la creazione di strutture in grado di offrire oltre 260 mila nuovi posti (oltre i due terzi dei quali destinati alla fascia 0-3), per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di copertura europeo relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi. Tale misura affianca il fondo “Asili nido e scuole dell'infanzia”, istituito presso il Ministero dell’Interno dalla legge di bilancio 2020 e con risorse per 2,5 miliardi nel 2021-2034 complessivi, di cui 700 milioni nel quinquennio 2021-2025».

L’art. 24 (rubricato «Progettazione di scuole innovative») del D.L. 152/2021, al comma 6-bis, dispone che il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 (ora, in forza della novella in commento, non oltre il 31 maggio 2023) al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano

In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Ministero dell’istruzione n. 343 del 2.12.2021, che ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi.

A esso ha fatto poi seguito l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021, finalizzato a consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale (cfr. art. 1). La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari ad € 3 miliardi, di cui € 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600 milioni al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni (art. 2, comma 1). Il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 3).

La scadenza dei termini per le candidature era fissata dall’Avviso pubblico al 28 febbraio. Successivamente sono state poi disposte due proroghe "settoriali": 1) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la «realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera», sono stati differiti al 31 marzo 2022; 2) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, per i comuni delle Regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia sono, stati differiti al 31 maggio 2022.

Per approfondimenti, cfr. la pagina dedicata del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

La relazione illustrativa precisa come «nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023, la norma concede ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR», senza compromettere il relativo cronoprogramma.

In base alla relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 5, comma 3
(Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

 

 

L’art. 5, comma 3, proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.

 

Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019, proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito (allora MIUR) è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 (in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 oggi previsti), ferme  restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997 (legate alle determinazioni annuali del Consiglio dei Ministri, che stabilisce il numero massimo complessivo delle assunzioni nelle amministrazioni).

 

Si ricorda che l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019 è stato più volte modificato nel corso del tempo, in relazione ai termini e agli anni scolastici, e precisamente: dall’art. 5, comma 1, del D.L. 183/2020, dall’art. 5, comma 3, del D.L. 228/2021 e in ultimo, prima della novella in commento, dall’art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. 36/2022 (cfr. per approfondimenti il dossier predisposto dal Servizio Studi).

 

La relazione illustrativa motiva la proroga riferendo che «l’iter della procedura di autorizzazione è stato avviato ma non ancora ultimato, per questo motivo si rende necessario prevedere l’ulteriore proroga dei termini».

La relazione tecnica – alla quale si rinvia per una disamina più dettagliata e per le tabelle a corredo – si diffonde sulle modalità di definizione dei posti da bandire e sulla distribuzione regionale, evidenziando, in sintesi, che «la stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall’analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale e distintamente per ciclo di istruzione, nell’intervallo di tempo in esame». Secondo la stessa relazione – stando alla quale la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti - i posti vacanti e disponibili per il periodo considerato sono pari a 3.089 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a 3.353 per la scuola secondaria di I e II grado.


Articolo 5, comma 4
(Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy)

 

 

L’art. 5, comma 4, estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.

 

Come anticipato, la disposizione in commento, modificando l’art. 14, comma 5, della L. 99/2022 (recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore») estende anche al 2023, oltreché al già contemplato 2022, il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy, dettato per la fase transitoria e di attuazione dallo stesso art. 14, comma 5.

 

In particolare, l’art. 14, comma 5, prevede che per il 2022, e in virtù della novella in commento anche per il 2023, tale ripartizione sia effettuata sulla base delle previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'art. 1, commi 465, 466 e 467, della L. 145/2018. Si dispone, inoltre, la riserva di una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 1, comma 875, della L. 296/2006, destinandola alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, come previsto dall'art.12, comma 5, del DPCM del 25 gennaio 2008.

Per approfondimenti sia sull’art. 14, comma 5, che sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero dell'istruzione con la finalità di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e la valorizzazione della filiera tecnico-scientifica) cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

La relazione illustrativa, a motivo della proroga, richiama il dilungarsi delle vicende legate all’approvazione della legge di riforma degli ITS e all’adozione dei decreti con le occorrenti variazioni di bilancio, la complessità procedimentale dell’ordinario modello di riparto del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore nonché la ritenuta opportunità di attendere la completa definizione della destinazione dei finanziamenti previsti dal PNRR, pari a 1 miliardo e 500 milioni.

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sul budget totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L. 99/2022.


Articolo 5, commi 5 e 6
(Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, nonché di edifici adibiti a IeFP, IFTS e ITS Academy)

 

L’art. 5, come modificato in sede di conversione dal Senato, al comma 5: i) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido; ii) ricomprende anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio è già fissato al 31 dicembre 2024.

L’art. 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall’altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

 

Come anticipato, il comma 5 dell’art. 5, modificato in sede di conversione, novellando i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, ove non si sia già proceduto, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido. Rispetto alla disciplina vigente e al testo originario del decreto-legge, dunque, il termine dell’adeguamento è ora uniformato per le diverse realtà.

Il comma 5 dell’art. 5 novella altresì il comma 2-ter dell’art. 4 del D.L. 244/2016, aggiungendo anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio è già fissato al 31 dicembre 2024 (cioè,  edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Il comma 6 dell’art. 5, invece, intervenendo sull’art. 4-bis, comma 3, del D.L. 59/2019 (a sua volta rubricato «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico»), sopprime il termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite sia idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, sia scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

 

Si ricorda che i termini previsti sia dal comma 2 che dal comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, inizialmente fissati al 31 dicembre 2017, sono stati già oggetto di varie proroghe nel corso del tempo a opera dell'art. 6, comma 3-ter, del D.L. 91/2018, dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 59/2019 e dell'art. 2, comma 4-septies, lett. b), del D.L. 183/2020 (cfr., per approfondimenti, il dossier predisposto dal Servizio Studi).

Per quanto qui interessa, la principale fonte di disciplina antincendio per l’edilizia scolastica è rappresentata dal decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 («Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»). Fra i provvedimenti più recenti, con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Con riferimento alle risorse stanziate per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, si rammenta che con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 l'ex MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114,160 milioni di euro, per le annualità dal 2019 al 2022. Successivamente, sempre al fine dell'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, un ulteriore riparto di risorse si è avuto con D.M. 29 novembre 2019, n. 1111, che ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019- 2021, 98 milioni di euro (di cui 25 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni di euro per il 2021), sulla base dei criteri stabiliti nell'Accordo quadro definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018. Tale D.M. ha dato attuazione all'art. 4-bis, comma 1, del D.L. 59/2019, che ha previsto la definizione, con decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata al Piano antincendio sul sito ministeriale.

 

La relazione illustrativa non riporta elementi in ordine alle ragioni della proroga.

Quanto alla relazione tecnica, essa precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali e a sopprimere un termine, ormai spirato, per l’adozione del decreto ministeriale.

 

 


 

 

Articolo 5, comma 5-bis
(Finanziamento per l’attivazione del sistema informativo nazionale a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

 

L’art. 5, comma 5-bis, introdotto in sede di conversione dal Senato, dispone anche per il 2023 (laddove nel testo originario si prevedeva per il 2021) l’assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a 1,5 mln di euro, al Ministero dell’istruzione e del merito per l’attivazione del sistema informativo nazionale, coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

 

La disposizione in commento novella l’art. 1, comma 969, secondo periodo, della L. 178/2020.

Si ricorda che il predetto art. 1, comma 969, stabilisce, al primo periodo, che il fondo di cui all'art. 12 del D.LGS. 65/2017 – cioè, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione – è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Il secondo periodo, oggetto della modifica, dispone che per l'anno 2021 (che ora diventa per l’anno 2023), in deroga alle disposizioni dell’art. 12, comma 4, del D.LGS. 65/2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1,5 mln di euro, è destinata al Ministero dell'istruzione (e ora, del merito) per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), del medesimo D.LGS. 65/2017 (cfr. l’apposito dossier per ulteriori approfondimenti).

L’attivazione del sistema informativo nazionale rientra fra le funzioni attribuite allo Stato dal decreto legislativo in questione.

In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. e) prevede che lo Stato attivi, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in conformità a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (D.LGS. 82/2005), per la circolazione e interoperabilità dei dati.

 

Focus: la disciplina del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

Allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall’art. 1, commi 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali. Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l’estensione del Sistema integrato, l’art. 12 del d.lgs. ha istituito un Fondo nazionale, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019. Tale dotazione è stata, nel corso del tempo, incrementata da una serie d’interventi: i) l’art. 1, comma 741, della L. 145/2018 ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019; ii) l’art. 233, commi 1 e 2, del D.L. 34/2020 ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 15 mln; iii) l’art. 1, comma 969, della L. 178/2020 ha disposto un ulteriore incremento, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui.

Sotto il profilo delle finalità, in base al comma 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Con riguardo ai criteri ordinari di riparto del Fondo il comma 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione. L’art. 8 dello stesso decreto legislativo ha previsto l’adozione, ogni 3 anni, di un Piano di azione nazionale pluriennale. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Il più recente Piano è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 53 del 30 giugno 2020. Cfr. qui la pagina dedicata del Ministero per ulteriori approfondimenti.

 

 

 


Articolo 5, comma 5-ter
(Permanenza in carica dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

L’art. 5, comma 5-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, è volto a uniformare la durata in carica dei componenti elettivi (più volte prorogata) e non elettivi (invece, regolarmente rinnovati) dell’attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i quali si è venuto a creare un disallineamento nella durata del mandato, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al D.LGS. 233/1999

 

Come anticipato, il comma 5-ter dell’art. 5, introdotto in sede di conversione, novellando l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 22/2020, stabilisce che al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al D.LGS. 233/1999.

 

Si ricorda che il D.LGS. 233/1999, di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ha previsto il CSPI quale organo collegiale di livello centrale con funzioni di proposta e consultive in materia di istruzione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo in parola, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a)     quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b)     quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c)     tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d)     tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

 

Il Consiglio, poi, è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della Provincia di Trento, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

 

La durata in carica del CSPI è di 5 anni, a norma dell’art. 3, comma 1, del D.LGS. 233/1999.

 

La proroga qui in commento è l’ultima (la quarta) di una serie piuttosto articolata.

La prima proroga - al 31 agosto 2021 - della componente elettiva del CSPI è stata disposta, per ragioni legate all’emergenza sanitaria, dall'art. 3, comma 2-ter, del D.L. 22/2020 con riferimento alla scadenza naturale dell'organo che sarebbe intervenuta il 31 dicembre 2020: il CSPI è infatti stato costituito con DM n. 980 del 31 dicembre 2015.

La lettera h) dell'art. 58, comma 2, del D.L. 73/2021 ha disposto una seconda proroga della componente elettiva dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, sempre per ragioni di emergenza sanitaria.

Da ultimo, l’art. 47, comma 10, del D.L. 36/2022 ha dilazionato la proroga della componente elettiva al 31 agosto 2023, motivandola, nella relazione tecnica, alla luce dell’esigenza di «dare celere ed efficace attuazione ai provvedimenti necessari per la realizzazione delle misure del PNRR. Infatti, l’attuale scadenza della componente elettiva del CSPI stabilita al 31 agosto 2022 rischia di rallentare le tempistiche per l’adozione dei provvedimenti in materia di istruzione. Inoltre, è importante considerare che l’iter procedurale potrebbe pregiudicare lo svolgimento delle attività inerenti al corretto avvio dell’anno scolastico» (cfr. qui l’apposito dossier).

La componente non elettiva è stata invece rinnovata con il decreto del ministro dell’istruzione 31 dicembre 2020.

In tale contesto, la norma qui in commento è appunto volta a uniformare la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi dell’attuale CSPI, fra i quali si è venuto a creare un disallineamento nella durata del mandato, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al D.LGS. 233/1999.

Per approfondimenti ulteriori, cfr. la pagina dedicata alle elezioni e alla composizione del CSPI del sito del Ministero dell’istruzione e del merito.

 


Articolo 5, comma 5-quater
(Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura e di altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio)

 

L’art. 5, comma 5-quater, introdotto in sede di conversione dal Senato, proroga dal  31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

 

Come anticipato, il comma 5-quater dell’art. 5, introdotto in sede di conversione, novellando l’art. 1, comma 567, della L. 145/2018, proroga dal  31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

 

Al fine di cogliere la portata della disposizione, si ricorda che l’art. 1, comma 566, della L. 145/2018 (cfr. qui l’apposito dossier), dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi MIC) provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Il successivo comma 567, interessato dalla disposizione in commento, stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi MIC) e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (MIC) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2023: termine che, in virtù della disposizione in commento, è ora prorogato al 31 dicembre 2024.

Si evidenzia, peraltro, che il termine del 31 dicembre 2023 era a sua volta frutto della proroga disposta dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 228/2021 (cfr. qui l’apposito dossier), rispetto al termine originario del 31 dicembre 2022.

Fra gli atti rilevanti in materia, si segnala fra l’altro, nel frattempo, l’intervento del decreto del Ministero dell’interno 10 luglio 2020, recante «Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», nonché del decreto del Ministero dell’interno 14 ottobre 2021, recante « Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

 

 



Articolo 5, comma 7
(Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 5 reca una norma di proroga, per l’anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell’applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione; tale disciplina transitoria[169] è stata posta, per il triennio 2020-2022, per la generalità delle pubbliche amministrazioni ed è stata integrata, con riferimento al profilo professionale suddetto, da una norma specifica[170], relativa a soggetti già svolgenti le funzioni superiori, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

 

Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[171], la norma di proroga in esame è intesa a permettere lo svolgimento delle procedure selettive disciplinate con decreto ministeriale del 5 agosto 2022, prot. n. 216.

La norma di proroga, pur essendo posta in forma di novella della suddetta disciplina transitoria generale, fa quindi riferimento, in via principale, alla norma transitoria integrativa posta per i summenzionati assistenti amministrativi, già svolgenti le funzioni superiori in oggetto, norma di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni.

Il citato decreto ministeriale prevede che le procedure selettive siano indette su base regionale, nel limite (limite identico a quello stabilito dalle norme transitorie in oggetto) del trenta per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per il profilo dei DSGA). Resta ferma - in conformità alle norme transitorie summenzionate - la condizione del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.


Articolo 5, comma 8
(Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

 

L’art. 5, comma 8, proroga all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

 

Come anticipato, l’art. 5, comma 8, modificando l’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 22/2020, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del D.LGS. 65/2017, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

 

Si ricorda che l’art. 2-ter del D.L. 22/2020 è stato introdotto in sede di conversione del decreto in questione e, ferma la medesima disciplina, si riferiva inizialmente all’anno scolastico 2020-2021. Sono successivamente intervenute diverse proroghe, disposte, in ordine di tempo, dall'art. 58, comma 2, lettera c), del D.L. 73/2021, dall'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 44/2021, dall'art. 5, comma 3-quater, del D.L. 228/2021. Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. 126/2019.

Quanto all’ambito di applicazione, ai sensi dell’art. 2 del D.LGS. 65/2017 il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia 0-6 anni si articola in servizi educativi per l’infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini con un’età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell’infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.

Con riferimento al titolo di accesso, l’art. 14, comma 3, del D.LGS. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo. Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018.

 

La relazione illustrativa da conto del fatto che «si ripro­pone una previsione già attivata nei due de­corsi anni scolastici e nell’anno scolastico corrente, finalizzata ad ovviare temporanea­mente alla difficoltà di reperire personale abilitato per le scuole dell’infanzia paritarie nelle more dell’adozione di una soluzione di carattere strutturale».

Dal canto suo, la relazione tecnica precisa come la disposizione «non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie il cui personale è a carico dell’ente gestore».


Articolo 5, comma 9
(Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici)

 

L’art. 5, comma 9, proroga all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

 

Come anticipato, l’art. 5, comma 9, modificando l’art. 18-bis, comma 1 (e, in modo conseguente, la rubrica dell’articolo), del D.L. 189/2016, estende all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

L’art. 5, comma 9, introduce poi ulteriori modifiche all’art. 18-bis, strettamente connesse a quella sopra illustrata:

- al comma 1, lettera a), si estende anche all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L. 107/2015 (relativo al contingente aggiuntivo per il caso di rilevazione di inderogabili necessità), nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

- al comma 2, funzionalmente alle iniziative assunte nell’ambito delle disposizioni in commento, si autorizza la spesa massima di euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024; dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;

- al comma 5, relativo alle coperture, si aggiunge una nuova lettera b-septies), secondo cui agli oneri pari a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (cioè, il Fondo per   far   fronte   ad   esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

 

Si ricorda che l’art. 18-bis è stato introdotto in sede di conversione del D.L. 189/2016, con applicazione originariamente limitata all’anno scolastico 2016/2017 e ai soli territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Sono successivamente intervenute diverse novelle, apportate dall’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, dall’art. 9, comma 2-ter, del D.L. 91/2018, dall'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 32/2019, e dall'art. 9-decies, comma 1, del D.L. 123/2019.

 

La relazione illustrativa non si sofferma sulle ragioni alla base della proroga.

La relazione tecnica – alla quale si rinvia per l’analisi di dettaglio e le tabelle a corredo – afferma che «dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l’anno scolastico 2021/22 […] sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità. Quanto invece al personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità […] Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55) […] Per l’anno scolastico 2023/2024: • euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023) • euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)».

 

Il numero minimo e massimo di alunni per classe in base al DPR 81/2009:
 focus

Scuola dell'infanzia

 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.

Scuola primaria

 

Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di I grado

 

Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.

Scuola secondaria superiore

 

Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.

 

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.


Articolo 5, comma 10
(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

L’art. 5, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

 

Come anticipato, l’art. 5, comma 10, modificando l’art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020, porta al 31 dicembre 2023, introducendo al contempo la finalizzazione di dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR («Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università»), l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

La previsione in questione rappresenta una deroga rispetto al termine generale previsto dall’art. 3, comma 5, del D.LGS. 233/1999, come già modificato dall’art. 3, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 22/2020, in base al quale i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni; decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

Prima della novella in commento, il termine della deroga era fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e in ultimo fino alla proroga al 31 dicembre 2022, in forza di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24/2022.

 

Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del D.LGS. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo del settore.

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro dell’istruzione e del merito, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio superiore è integrato, inoltre, da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

 

Nella relazione illustrativa, si rappresenta che la proroga è necessaria in quanto il termine attualmente previsto per la resa del parere «non risulta compatibile […] con le tempistiche del PNRR».

La relazione tecnica precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 5, comma 11
(Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato del secondo ciclo)

 

 

L’art. 5, comma 11, ripropone e proroga all’anno scolastico 2022/2023, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga “selettiva” e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanzia nella proroga anche al nuovo anno scolastico della sola deroga alla necessità di possedere il requisito concer­nente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

 

Come anticipato, l’art. 5, comma 11, ripropone e proroga all’anno scolastico 2022/2023, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga “selettiva” e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanziano nella proroga anche al nuovo anno scolastico della deroga alla necessità di possedere il requisito concer­nente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

 

Occorre ricordare come l’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020 dispone che «limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62»

 

La disposizione in commento stabilisce invece che ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all’alter­nanza scuola-lavoro, del D.LGS 62/2017, è pro­rogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comun­que parte del colloquio di cui all’art. 17, comma 9, del D.LGS. 62/2017, il quale – si ricorda – ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.

 

In via di sintesi, i requisiti dal cui possesso gli studenti possono prescindere sono solo, rispetto all’art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020:

quelli stabiliti dall’art. 13, comma 2, lett. c) del D.LGS. 62/2017 (relativo all’ammissione agli esami di candidati interni), ove si richiede il requisito dello «svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo»;

quelli stabiliti dall’art. 14, comma 3, ultimo periodo, del D.LGS. 62/2017 (relativo all’ammissione agli esami di candidati esterni), ove si precisa che «l'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

 

Il tema dei requisiti per l’accesso all’esame di Stato è stato oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, già con l’art. 6 del D.L. 91/2018 era stato disposto il differimento dell’entrata in vigore di tale requisito di accesso all’esame di Stato al 1° settembre 2019. In seguito, la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i suoi conseguenti effetti negativi sugli apprendimenti e sulla didattica hanno determinato la necessità di disciplinare gli esami di Stato dell’anno scolastico 2019/2020 con ordinanze specifiche del (allora) Ministro dell’istruzione volte a rispondere in modo più efficace e puntuale alle esigenze della comunità scolastica, come previsto dal D.L. 22/2020. In particolare, l’art. 1, comma 6, di tale decreto ha stabilito espressamente che, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal D.LGS.  62/2017, tra gli altri, all’art. 13, comma 2, lettera c). Il perdurare della pandemia ha reso necessario ricorrere a tale meccanismo derogatorio anche per gli anni scolastici 2020/2021 (art. 1, comma 504, L. 178/2020) e 2021/2022 (art. 1, comma 956, della L. 234/2021).

La relazione tecnica da conto del fatto che «la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


Articolo 5, comma 11-bis
(Dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito)

 

 

L’articolo 5, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, nel novellare l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019), fissa nel 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato (il testo vigente reca il termine "reclutamento") di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025.

 

 

Si ricorda che l’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019 autorizzavano il MIUR a bandire un concorso per l’assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, recando, al contempo, un’autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso. Nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, si rifinanziava l’autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 per consentire l’attribuzione fino al 2020 di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Nello specifico, il comma 3 autorizzava il MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023. Le assunzioni potevano avvenire fermo restando il regime autorizzatorio previsto all’art. 2, co. 1 e 2. La relazione illustrativa all’A.C. 2222/XVIII faceva presente che, a fronte di 190 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive previste dal DPCM 47/2019, recante organizzazione del MIUR, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio fossero appena 50. Il reclutamento veniva autorizzato in deroga a specifiche disposizioni che consentivano l’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, le disposizioni cui si derogava erano quelle che prevedevano che le pubbliche amministrazioni potessero avviare procedure concorsuali:

·       solo in seguito alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, a meno che non vi fossero comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 – L. 125/2013);

·       previo espletamento della procedura di mobilità collettiva di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 (art. 4, co. 3-bis, D.L. 101/2013 –L. 125/2013);

·       attraverso il ricorso al concorso unico, qualora si trattasse di reclutamento di dirigenti e di figure professionali comuni a tutte le suddette amministrazioni (art. 4, co. 3-quinquies, D.L. 101/2013 – L. 125/2013 e art. 1, co. 300, L. 145/2018);

·       previa comunicazione (entro il 31 marzo di ciascun anno) dei dati concernenti le procedure concorsuali che ciascuna amministrazione intendeva avviare e dei relativi costi, anche ai fini di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati e della ripartizione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego (art. 1, co. 302 e 344, L. 145/2018).

Per lo svolgimento del concorso si autorizzava la spesa di € 170.000 nel 2019 e di € 180.000 nel 2020. La relazione tecnica all’A.C. 2222/XVIII stimava che alla procedura avrebbero partecipato circa 150.000 candidati.

Nelle more dell’espletamento del concorso, il comma 4 rifinanziava l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Gli incarichi temporanei dovevano comunque aver termine all’atto dell’immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, il rifinanziamento era pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,90 mln per il 2020. La relazione tecnica all’A.C. 2222/XVIII faceva presente che in tal modo sarebbe stato possibile attivare 59 incarichi temporanei.

L’art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 ha previsto la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell’attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Ha altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, ha autorizzato una spesa nel limite massimo di € 7 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Infine, ha previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con DM 12 novembre 2015, n. 882, il numero degli incarichi da conferire è stato individuato in 48, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45). Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.C. 2222/XVIII faceva presente che, in realtà, con l’autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 era stato finanziato il conferimento di 51 incarichi, i cui contratti erano scaduti nei primi mesi del 2019 o stavano per scadere. A tali incarichi se ne sono affiancati altri 14 rientranti nell’ordinario contingente a disposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis e 6 del d.lgs. 165/2001.

Successivamente, l'articolo 1, comma 885, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), ha posticipato dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87. Al contempo sono stati prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.

Di conseguenza, tale disposizione ha determinato in 7,90 milioni di euro annui anche per il 2023 e il 2024 i maggiori oneri per spese di personale, posticipando dal 2025 in poi la quantificazione del maggiore onere in 19,55 milioni di euro annui. Rispetto all'articolo 2, comma 4, del D.L. 126/2019 ha posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata degli incarichi temporanei in essere.


Articolo 5, comma 11-ter
(Proroga del contributo per la
Fondazione "I Lincei per la scuola")

 

L’art. 5, comma 11-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, proroga per l’anno 2023 il contributo di 250mila euro di cui essa beneficia ai sensi dell’art. 1, comma 385, lett. h), della L. 208/2015, nell’ambito di un elenco di stanziamenti a favore degli italiani nel mondo.

 

La disposizione determina la quarta proroga del contributo in parola.

Si ricorda, infatti, che nel testo originario l’art. 1, comma 385, lett. h) della L. 208/2015 aveva autorizzato in favore della Fondazione un contributo di € 250.000 per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Successivamente, il contributo è stato prorogato per il 2019 dall’art. 1, comma 406, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per il 2020 dall’art. 7, comma 10-duodecies, del D.L. 162/2019 e per il 2021 dall’art. 64, comma 6-septies, del D.L. 77/2021 (cfr. qui, per approfondimenti, l’apposito dossier).

 

In base allo Statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

 - Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

- Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero (ora) della cultura.

Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei ha sede la Fondazione “I Lincei per la Scuola”, interessata dalla disposizione qui in commento, che è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015.

In base allo Statuto, la Fondazione si propone, d’intesa con il Ministero (ora) dell’istruzione e del merito, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola.

Da ultimo, il 25 gennaio 2021 il Ministero dell’istruzione e la Fondazione hanno siglato l’“Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana”, di durata triennale, finalizzato a instaurare e disciplinare una collaborazione per favorire: a) la ricerca e la sperimentazione di nuovi processi di apprendimento e insegnamento basati sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, il pensiero computazionale, l’intelligenza artificiale, i big data, la cybersicurezza, la valorizzazione delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), l’educazione ai media; b) l’attuazione di percorsi formativi pilota, da realizzarsi anche in rete con uno o più Poli formativi della Fondazione “I Lincei per la scuola”, in favore dei docenti delle istituzioni scolastiche italiane in presenza e/o on line; c) la promozione di percorsi di qualificazione, di integrazione e di scambio di conoscenze e buone pratiche sulla didattica digitale, anche in rete con i referenti PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, gli animatori digitali, i team per l’innovazione digitale, le équipe formative territoriali, i poli formativi innovativi “Future Labs”, coordinati dal Ministero dell’istruzione; d) la sperimentazione di iniziative per la valorizzazione dei talenti degli studenti, attraverso azioni didattiche congiunte.

 

 

 


Articolo 5, comma 11-quater
(Concorso straordinario docenti)

 

 

L’articolo 5, comma 11-quater, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente, anche nell'a.s 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione a tempo determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova[172]. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'a.s. 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'a.s. 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Si conferma da un lato la vigente previsione secondo cui le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021 decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. Dall'altro, si aggiunge la nuova disposizione che fa salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla predetta procedura straordinaria e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso ordinario per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno da bandire con frequenza annuale e da espletare secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 46 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022)[173].

 

A tal fine la disposizione sostituisce il comma 9-bis, ultimo periodo, dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021).

 

Si ricorda che l’art. 59 del D.L. 73/2021 reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l’incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l’integrazione – valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l’attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo.

Nella vigente formulazione, il comma 9-bis dell’art. 59 del D.L. 73/2021 qui novellato prevede, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022, una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso. Tale procedura è riservata ai docenti non già compresi nel concorso straordinario per l’anno scolastico 2021/2022 previsto dall’articolo 59, comma 4 e che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 (che prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 sia considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

In particolare, il numero di posti vacanti oggetto del bando sono quelli che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 59, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria” e 499 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” del 21 aprile 2020, pubblicati nella G.U., 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato – prosegue il testo in vigore del comma 9-bis - i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 (il quale è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale). A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al predetto quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie formate all'esito della descritta procedura concorsuale decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori. Con DM 28 aprile 2022, pubblicato nella GU n. 117 del 20 maggio 2022, sono state emanate le disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

 


Articolo 5, commi 11-quinquies-11-novies
(Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione e del merito)

 

 

I commi da 11-quinquies a 11-novies dell’articolo 5 - inseriti nel corso dell'esame in sede referente - estendono fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, tali disposizioni prevedono lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. In particolare, le immissioni in ruolo devono essere effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017 fino al suo esaurimento.

 

 

Il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 90 del 24 novembre 2017, 4a serie speciale, ha previsto l'indizione di un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in n. 2416 posti complessivi. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato determinato in n. 2900 posti complessivi. Sono stati, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.

Con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici. Nelle premesse del decreto citato si dava conto dei provvedimenti cautelari con cui il T.A.R. per il Lazio e il Consiglio di Stato avevano ammesso i candidati, evidenziati nell’elenco allegato al decreto stesso, a partecipare con riserva alle prove concorsuali. Si specificava inoltre che i suddetti candidati venivano inclusi con riserva nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso e che, pertanto, non potevano essere dichiarati vincitori fino alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso. In particolare, le premesse citate facevano riferimento alle sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali il TAR per il Lazio aveva annullato la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 nonché alle ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 con le quali il Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio.

La graduatoria approvata con il decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, sopra indicato, è stata oggetto di successive modifiche, richiamate nelle premesse del DD n. 1357 del 12 agosto 2021, il quale ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto, come da relativo allegato. Nelle premesse del decreto citato si dà conto in particolare dell'espletamento della prova orale suppletiva relativamente a una candidata ricorrente, "in esecuzione giudiziale", nonché della sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali in esse elencati.

 

 

Il comma 11-quinquies, come sopra ricordato, estende fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, esso demanda quindi a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità di partecipazione a un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.

Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al summenzionato concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; in base al comma 11-sexies, ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito prevede, quali modalità di accesso per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso; in base al comma 11-sexies, ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito prevede, quali modalità di accesso per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

 

Il comma 11-septies dispone che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Il comma 11-octies dispone che all'attuazione della procedura relativa allo svolgimento del corso intensivo di formazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di attuazione del Ministro dell'istruzione e del merito determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che tali somme siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

Il comma 11-novies prevede che alle immissioni in ruolo si provvede sulla base del sistema autorizzatorio previsto dall'articolo 39 della L. n. 449/1997.

 


Articolo 6, comma 1
(Assegni di ricerca)

 

 

L’articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale:

- le università;

- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;

- gli enti pubblici di ricerca

possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

 

A tal fine, esso novella l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

 

Secondo quanto si evince dalla RI, l'importo del contratto di ricerca deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo CCNL, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si assicura la possibilità di attivare posizioni all’interno del c.d. pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca[174]. In questa prospettiva, la proroga  del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario, e, dall’altra, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli Atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

Il documento conclusivo (Doc. XVII, 5) dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7a Commissione del Senato, con riferimento agli assegnisti di ricerca, ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63). A fronte di tale situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).

È stata pertanto auspicata la soppressione dell’assegno di ricerca come disciplinato dal (pre)vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un’unica figura post-dottorale che semplifichi l’intricato quadro delle figure post doc (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in tenure track.

I titolari di contratti di ricerca tenure track, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

 

Si rammenta dunque che l'articolo 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022, ha sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Per ulteriori ragguagli si veda il dossier n. 569/2 del 23 giugno 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3656/XVIII.

 

Nella previgente formulazione, l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, D.L. 36/2022, prevedeva che, per i 180 giorni successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022), limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980[175], e gli enti pubblici di ricerca[176] potessero indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

Fino all’adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-bis, del D.L. 36/2022, i contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 240 nel nuovo testo introdotto dall'articolo 14, comma 6-septies, del medesimo D.L., sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

In attuazione dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. L'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.

 

Nel dettaglio, si ricorda che gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449[177] -costituiscono oggetto di disciplina dell’articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

L'art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nel testo in vigore prima della nuova disciplina introdotta dall'articolo 14, comma 6-septies, D.L. 36/2022, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge: i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione dell'area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L’importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante[178]. La determinazione dell’importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore (ex articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.


Articolo 6, comma 2
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

 

 

L’articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

 

A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

 

L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017, ha introdotto una specifica disciplina per le somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, comma 1, del D.L. 67/1997 e sulle risorse volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione ai sensi dell’art. 54, comma 1 della L. 488/1999.

Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Originariamente, l’erogazione delle somme avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR.

Tale termine è stato già prorogato in tre occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), dall'art.6, comma 7, del D.L. 183/2020 (L. n. 21/2021) e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022).

Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020 (A.C. 2845) a sua volta ha precisato che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 228/2021 (A.C. 3431), ha osservato che, allo stato, per alcune delle università interessate dalla norma, in particolare per le università di Cassino e di Napoli «Parthenope», restano ancora da erogare complessivamente euro 5.353.324,66.  I suddetti atenei hanno rappresentato, con nota congiunta, che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subìto notevoli rallentamenti. Gli stessi hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame informa che per le Università interessate (Università degli studi di Cassino e Università degli studi Napoli «Parthenope») restano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53. Tali Università hanno rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi, proponendo, pertanto, un differimento di 12 mesi.

La RT allegata al provvedimento in esame fa presente che la proroga di cui al comma 2 (dell'articolo 6) in materia di mutui per l’edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Si rammenta infine che, con comunicato stampa del 27 dicembre 2022, è stata data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell'università e della ricerca la graduatoria delle università statali che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca. Questa linea di interventi, la prima del Fondo, vede impegnati 537 milioni di euro su oltre 1 miliardo e 400 milioni complessivi in esso confluiti e riguarda lavori di edilizia da avviare entro il prossimo 30 giugno.


Articolo 6, comma 3
(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

L’articolo 6, comma 3, estende dall'a.a. 2022-2023 all’anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM[179], alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette “143”.

 

A tal fine, novella l’art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

Nel testo previgente, la disposizione novellata prevedeva:

- la trasformazione in graduatorie nazionali a esaurimento (GNE) delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004);

- che tali graduatorie fossero utili, inizialmente per il solo anno accademico 2013-2014, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. In seguito una serie di disposizioni legislative ha esteso la validità di tali graduatorie anche per i successivi anni accademici; l'ultima di tali disposizioni, l'articolo 6, comma 1, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022), ne ha esteso la validità fino all'a.a. 2022-2023.

Le graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) comprendevano i docenti precari che avessero avuto un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. In origine, l'inserimento di tali nominativi, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, era effettuato per l’attribuzione dei soli incarichi di insegnamento a tempo determinato (la procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005).

L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) è subordinata:

- al rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), in base al quale l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 (i termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001);

- al ricorso in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), previste dall'articolo 2, comma 6, della L. n. 508/1999,

- e al rispetto del regime autorizzatorio per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997.

 

La RI specifica che con l’intervento normativo in parola le graduatorie ex lege 143/04 vedrebbero prorogata la loro validità all’anno accademico 2023/2024, diventando così de facto graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM.

Per ulteriori ragguagli si veda il dossier 492/4 volume I del 23 febbraio 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'AS n. 2536.

Secondo il Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2021-2022 predisposto dal MUR, nell’anno accademico 2021/2022 nelle istituzioni del sistema AFAM sono impegnate a vario titolo oltre 20 mila persone, di cui 16.946 docenti e 3.555 non docenti.

Con riferimento al Personale Docente dai dati emerge un maggiore ricorso da parte delle Istituzioni non statali a docenti con contratto di collaborazione, che costituiscono circa l’84% dei docenti complessivi; nelle Istituzioni statali invece la maggioranza dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (circa il 78%): su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nell’intero sistema AFAM i docenti a contratto rappresentano quasi la metà del personale docente (Grafico 11).

 

Negli ultimi anni l'andamento dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato non presenta variazioni di rilevo, a fronte invece di un trend di segno nettamente crescente dei docenti con contratto di collaborazione per insegnamento (Grafico 12).


Articolo 6, comma 4
(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

 

 

L’articolo 6, comma 4, alla lettera a), come modificata dall'emendamento 6.1000, approvato nel corso dell'esame in sede referente, proroga (dall’a.a. 2023/2024) all’a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

 

A tal fine, è novellato l’art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

 

La RI osserva che il comma 4 rinvia all’anno accademico 2024/2025 l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il D.P.R. 143/2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.

Secondo quanto evidenziato nella medesima RI, il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 93 del 1° settembre 2022, con avvio dell’iter di acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.

 

Al riguardo, si ricorda che con DPR 143/2019 è stata introdotta la disciplina del reclutamento del personale presso le istituzioni del comparto AFAM. In base all’art. 8, co. 3, dello stesso DPR, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.

Tale termine era poi stato differito:

- all’anno accademico 2021/2022 dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 31 dicembre 2020;

- all’a.a. 2022/2023 dall'art. 6, co. 2, lett. a), del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) (nonché dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 - L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2021 il termine per la programmazione del reclutamento del personale;

- all'a.a. 2023/2024 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2022 il termine per la programmazione del reclutamento del personale.

Inoltre, l’art. 64-bis, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall’art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall’a.a. 2021/2022.

 

La lettera b) novella l’art. 3-quater, comma 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), differendo (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019.

 

Si rileva che il suddetto art. 8, comma 4 del DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

a)     l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge  n. 104 del 2013 ( legge  n. 128 del 2013);

 

Si ricorda che il suddetto art. 19, comma 3-bis, prevede – in relazione all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997.

 

b)    l'art.  1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006);

 

Si ricorda che il suddetto art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.

 

c)     l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e l'art. 3 della legge 124 del 1999 (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;

d)    l'art. 4 del decreto-legge n. 357 del 1989 (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie.


Articolo 6, comma 4-bis
(Equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 6, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica all’esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la L. 508/1999, sono riconosciuti come equipollenti – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello.

 

La disposizione novella quindi l'articolo 1, comma 107-bis, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

 

Nella formulazione originaria, il comma 107-bis dell'articolo 1 della L. n. 228/2012 - inserito dall'art. 1, comma 10-ter, del D.L. n. 210/2015 (L. n. 21/2016) - aveva prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di "validità" ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM.

Successive disposizioni legislative hanno ulteriormente differito tale termine:

- l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017), lo ha differito dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 64-bis, comma 10, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), oltre a sostituire il riferimento alla "validità" con quello al "conseguimento", lo ha differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

 

Si ricorda che il sistema dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) comprende, in base all’art. 2 della L. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati. Tale articolo ha anche disposto la trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Per quanto d'interesse, in base all’art. 2, co. 5, della già citata L. 508/1999, le istituzioni AFAM rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

A sua volta, l’art. 1 della L. 228/2012 ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa che:

- al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al DM 16 marzo 2007 a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli ISIA; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a) (co. 102);

- l’equipollenza fra i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, e i diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza poi determinata con DM 331/2019 (co. 107 e 107-bis)[180];

- che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o alle scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università (co. 104).

 

 


Articolo 6, comma 4-ter
(Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)

 

 

L’articolo 6, comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;

- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in base all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), della disposizione recata dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera a)[181], del d.lgs. n. 165/2001, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Si ricorda che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

L'emanazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è stata prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il DPR n. 143/2019. La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890, primo periodo) ha differito l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (DPR 143/2019) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-quater del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) all'a.a. 2022/2023.

Successivamente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a prorogare anch'esso (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al D.L. 97/2004 (L. 143/2004: art. 2-bis), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

Per quanto d'interesse, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022):

·       ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, ha differito (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico 2023/2024 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-bis).

 

L'articolo 14, comma 4-quater, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), espressamente richiamato dal comma in esame, ha previsto che, nell'ambito dei processi di statizzazione razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali, disciplinati dall'art. 22-bis del D.L. n. 50 del 2017 (L. n. 96 del 2017), l'"Elenco A" e l'"Elenco B" previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 fossero mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li avesse costituiti, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM non statali, il DPCM del 9 settembre 2021 ha stabilito che ciascuna istituzione predisponga due distinti elenchi.

Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento (comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell'«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento (comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.

 

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 890), ha definito un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004 - L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013 - L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).

Al riguardo, si ricorda, in realtà, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020: art. 3-quater) aveva previsto l'inserimento anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni).

La procedura per la costituzione delle (nuove) graduatorie nazionali utili per incarichi di docenza a tempo indeterminato e a tempo determinato (c.d. "graduatorie 205 bis") è stata avviata con DM 645 del 31 maggio 2021 ( allegato 1: riserve; allegato 2: preferenze; allegato B: elenco sedi commissioni.

 


Articolo 6, comma 5
(Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)

 

 

L’articolo 6, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l’emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

 

L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 7, co. 2, secondo periodo, della legge n.3 del 2018[182], il quale demanda a un decreto interministeriale cultura/salute, da adottare entro il 31 dicembre 2022[183], acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Relativamente alla necessità della proroga, la RI al provvedimento ricorda che, presso il Ministero della salute, si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, che ha prodotto una bozza di decreto, sulla quale insistono tuttavia talune criticità, che, sia il tavolo di lavoro che i Ministeri interessati (Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute) hanno ritenuto dover approfondire per addivenire alla definizione di una norma che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un’adeguata formazione in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente).

Si ricorda infine, che, oltre al decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi (la cui emanazione è oggetto della proroga di cui alla disposizione in commento), per l’operatività della professione sanitaria di osteopata, manca ad oggi l’accordo della Conferenza Stato-regioni sui criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.

 

Si ricorda che la legge n. 3 del 2018, all'art. 7, co. 1, individua, nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico; il successivo co. 2, primo periodo, prevede che, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti ambito di attività e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Il D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131 ha successivamente provveduto al recepimento dell'Accordo Stato-regioni - sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020 - concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata. Il provvedimento individua l’osteopata quale professionista, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, effettua la valutazione osteopatica tramite l’osservazione, la palpazione precettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. Per quanto riguarda il contesto operativo, l’osteopata potrà svolgere l'attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale. La definizione della valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli viene demandata a un successivo Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui verranno individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico.


Articolo 6, comma 5-bis
(Disposizioni a favore della Lingua dei Segni - LIS)

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 6, inserito durante l’esame in sede referente, proroga al 31 gennaio 2025 il termine disposto dalle norme transitorie previste dalla normativa vigente ai fini del conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni.

 

Detto comma 5-bis aggiunge, pertanto, ulteriori disposizioni al comma 2 dell’articolo 34-ter, del DL. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), in tema di misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva, prorogando al 31 gennaio 2025 il termine disposto dalle norme transitorie ivi previste ai fini del conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e LIST.

 

In proposito si ricorda che il richiamato comma 2 ha previsto, in linea di principio, il riconoscimento delle figure dell’interprete LIS (lingua italiana dei segni) e dell'interprete LIST (lingua italiana dei segni tattile)[184] quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione delle due rispettive lingue. In attuazione di tali principi è stato emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità D.M. 10 gennaio 2022, con il quale, tra l’altro, è stata dettata la definizione delle professioni di interprete in lingua LIS e LIST ed istituito il corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST.

La professione di interprete in LIS e LIST, in via transitoria, si considera attualmente esercitata in forma non organizzata da coloro che hanno conseguito apposito titolo universitario ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione dal citato DM 10 gennaio 2022 (vale a dire sei mesi dal 6 aprile 2022), siano in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte negli appositi elenchi del Ministero dello sviluppo economico ovvero siano in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione di tale normativa tecnica.

Si ricorda che la definizione delle persone sorde è data dalla legge 26 maggio 1970, n. 381[185], mentre quella di sordocieche dalla legge 24 giugno 2010, n. 107[186].

 

La disposizione aggiunta precisa inoltre che la professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che regola le professioni non riconosciute iscritte nell’apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in “Tecniche di traduzione e interpretazione” o £Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)£ rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo delle formazione specifica per l'ottenimento del medesimo attestato.

 

L’articolo 34-ter del DL. n. 41/2021 (L. n. 69/2021) ha dettato disposizioni di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana(LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

La disposizione è volta ad attuare i contenuti degli articoli 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 3 (pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini) della Costituzione e degli articoli 21 (divieto di qualsiasi forma di discriminazione) e 26 (garanzia di autonomia ed inserimento sociale e professionale dei disabili) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in armonia con gli articoli 9 (diritto all’accessibilità), 21 (libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione) e 24 (diritto all’istruzione delle persone con disabilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, rimanendo nell’alveo dei diritti già riconosciuti alle persone con disabilità, intende assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Allo stesso modo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova apposite campagne di comunicazione, tramite il Ministro delegato per la disabilità.

La normativa vigente prevede la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei predetti principi a valere su un apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), istituito nello stato di previsione del MEF, denominato Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 2121, con una attuale previsione di spesa di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2023-2025).

Il Fondo è finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti e a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.


Articolo 6, comma 6
(Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario)

 

 

L’articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).

 

L'articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 i "termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4[187]". Detti termini, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, concernono autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario[188].

 

Si ricorda che il summenzionato articolo 19-quinquies del d.l. 4/2022 ha ridefinito l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali[189]. La tecnostruttura in questione è stata inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca come struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Di quest'ultima dotazione è stato dunque previsto l'incremento, nei termini di cui al comma 3[190] e secondo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dello stesso articolo 19-quinquies. L'autorizzazione alle assunzioni connesse al suddetto incremento della dotazione organica e la definizione delle relative modalità sono recate dal comma 3, il quale contempla, nell'anno 2022, sia la possibilità di avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche sia la possibilità di ricorso a graduatorie concorsuali vigenti del medesimo Ministero dell'università e della ricerca ("scorrimento"). Il successivo comma 4, per l'attuazione del comma 3, autorizza per l'anno 2022 una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.

 

Pertanto, alla luce della citata relazione illustrativa, sembra doversi intendere che, nell'intenzione del Governo, le predette attività di reclutamento e le correlate autorizzazioni di spesa, riferite all'anno 2022 dalla normativa previgente sopra descritta, siano ora, per effetto del comma in esame, rispettivamente espletabili e utilizzabili fino al 31 dicembre 2023.

 

Si valuti l'opportunità di adottare una formulazione più chiara per il comma in esame, che permetta di individuare in maniera univoca i termini oggetto di proroga.


Articolo 6, comma 7
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR)

 

 

L’articolo 6, comma 7, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

 

Come evidenzia la RT, la proroga riguarda anche le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento, tra le altre, della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Esse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l’utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse per le assunzioni riferite all’anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia. Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l’anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 2-bis, lett. b), del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha introdotto nella L. 240/2010 il nuovo art. 21-bis, che istituisce e disciplina la Struttura tecnica.

I commi 1 e 2 dell’art. 21-bis individuano le funzioni dell’organo:

·       promozione del coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltreché, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese;

·       valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;

·       nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi che, secondo la stessa novella, dovranno essere predisposti dal CNVR;

·       supporto alle funzioni esercitate dal CNVR, che opera tramite l’avvalimento della Struttura tecnica;

·       se previsto dai rispettivi bandi e ove non vi provveda il CNVR, provvedere allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.

 

Il comma 2-ter dell’art. 28 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha invece per oggetto i profili organizzativi e finanziari relativi alla Struttura tecnica. Si prevede, in particolare, che essa, in aggiunta alla dotazione organica del MUR, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale, e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il MUR è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale qui previsto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, commi 937 e seguenti, della L. 178/2020 (dedicati alla dotazione organica e assunzioni del MUR: cfr. il relativo dossier). Per l’attuazione di tali disposizioni, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della Struttura tecnica. Per l'assunzione delle previste unità di personale è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 774.434 per l'anno 2022 e a euro 2.323.301 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri in parola, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 64 del D.L. 77/2021, afferenti al Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. Con decreto di natura non regolamentare del MUR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 50, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica.


Articolo 6, comma 8
(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale
 per la tornata 2021-2023)

 

 

L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

 

Il DD n. 251/2021, richiamato nel comma, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al DPR 95/2016, all'art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.

Il D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;

b) II quadrimestre: a decorrere dal 1 ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1 febbraio 2022;

c) III quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;

d) IV quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;

e) V quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.

Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021. Qui il testo coordinato.

A sua volta il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).

 

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .

 

Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:

·       la durata dell'ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;

·       le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;

·       le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;

·       per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;

·       della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;

·       la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;

·       l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;

·       in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

 

Il comma 6-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha infine innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis), che ha assunto la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

·       al comma 1, ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

·      al comma 2, ha fornito specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997103 e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));

·      al comma 3, ha disposto che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassasse quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (i settori concorsuali sono attualmente 190);

·      al comma 4, ha individuato ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

·       al comma 5, ha disposto in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

Rispetto alla normativa previgente, le principali differenze sono le seguenti:

- in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;

- la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il previgente art. 15 faceva riferimento esclusivamente a criteri di affinità;

- il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;

- circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

Di conseguenza, l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha disposto che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).

 

A fronte di tale quadro normativo, la RI evidenzia che la modifica, di cui al comma 8, si rende necessaria alla luce della recente riforma introdotta con il novellato articolo 15 della legge n. 240 del 2010, relativa ai gruppi scientifico-disciplinari (GSP) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali, disciplinati con D.M. n. 855/2015 e attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell’ASN in corso.

In particolare, la presente disposizione mira ad istituire, nell’ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che impediva una soluzione alternativa.

La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si prevede l’apertura dell’ultima finestra di operatività delle attuali commissioni, con esiti che saranno pubblicati entro il mese di maggio 2023.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l’art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l’avvio della tornata ASN 2023-2025. Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale”.

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l’applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l’adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v.

Il ritardo nella individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l’entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma anche a prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché alla disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.


Articolo 6, comma 8-bis
(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale)

 

 

Il comma 8-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 6 concerne la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell’ambito di applicazione di alcune norme[191], relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).

 

In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2022:

-       il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[192], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale): dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile. Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)[193];

-       il Ministro dell’istruzione e del merito, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale - mentre dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato[194] -;

-       con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell’istruzione e del merito, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale). Tale possibilità concerne anche le attività pratiche e i tirocini interni ai corsi delle lauree abilitanti sopra menzionate;

-       con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per: gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[195] -; gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

 

 

 


Articolo 6, comma 8-ter
(Proroga prove finali per i titoli dell’anno accademico 2021/2022)

 

 

L’articolo 6, comma 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023. Viene conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

 

Si ricorda che, analogamente - da ultimo - il decreto-legge n. 221 del 2021 (L. 11/2022) ha previsto che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di  ateneo  e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 fosse prorogata al 15 giugno 2022. È stato conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove (art. 16, comma 2-bis). 

 

In precedenza,  il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, comma 1) aveva previsto – in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali dell'anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del titolo di studio fosse il 15 giugno 2020.
Tali previsioni erano state replicate dal
D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, comma 7-bis), che, in particolare, aveva fissato al 15 giugno 2021 la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali dell'a.a. 2019/2020 per il conseguimento del titolo di studio.


Articolo 6, comma 8-quater
(Stabilizzazione del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

 

 

Il comma 8-quater - inserito in sede referente - dell’articolo 6 proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca - di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218[196] -, al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni[197].

 

La disposizione di proroga in esame fa riferimento anche alle finalità di svolgimento e prosecuzione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza[198].

Le normative transitorie - oggetto della proroga specifica in esame per i suddetti enti pubblici di ricerca - concernono la generalità delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[199]).

In particolare, il citato comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede - fino al termine del 31 dicembre 2023, ora oggetto di proroga, per gli enti pubblici di ricerca, al 31 dicembre 2026 - la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione (ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati);

-       sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione). Con riferimento ai suddetti enti pubblici di ricerca, il requisito si intende assolto[200] anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative a procedure concorsuali[201], ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale; qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l'espletamento di procedure per l’accertamento dell’idoneità;

-       abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni[202]; al riguardo, per i suddetti enti pubblici di ricerca, trovano applicazione alcune norme speciali. In primo luogo, con riferimento a tali enti, il termine per il conseguimento del requisito in oggetto è stabilito al 31 dicembre 2017, anche in esplicita deroga a norme di proroga del termine[203]; al fine del medesimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE[204]), rilevano[205] anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca; inoltre, al fine della stabilizzazione presso tutti gli enti pubblici di ricerca (di cui al citato D.Lgs. n. 218 del 2016), si computano[206] anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo ovvero presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 2 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 prevede che le medesime pubbliche amministrazioni - fino al termine del 31 dicembre 2024, ora oggetto di proroga, per gli enti pubblici di ricerca, al 31 dicembre 2026 - possano bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[207] presso l'amministrazione che bandisca il concorso. Con riferimento agli enti pubblici di ricerca (di cui al citato D.Lgs. n. 218 del 2016), la norma in esame si applica anche[208] per i titolari di assegno di ricerca (aventi i requisiti in esame);

-       abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[209]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2024; tuttavia, con riferimento ai suddetti enti pubblici di ricerca, vige il termine specifico del 31 dicembre 2021, posto anche in esplicita deroga a norme di proroga del termine[210]; inoltre, al fine del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal summenzionato FOE, rilevano[211] anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.

 

Fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, potevano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse era ammessa a condizione che le medesime amministrazioni fossero in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedessero nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

Si ricorda che dall'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[212]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[213].

Si ricorda altresì che:

-       ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

-       le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, il divieto in oggetto non si applica agli enti pubblici di ricerca[214].

 

 


Articolo 6, comma 8-quinquies
(Estensione del termine di attivabilità della chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia)

 

L’art. 6, comma 8-quinquies, introdotto in sede di conversione dal Senato, differisce dal 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 (30 dicembre 2010), al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo alla medesima entrata in vigore (cioè, al 31 dicembre 2024), il termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata  nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

 

La disposizione in commento novella l’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 («Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»).

Essa prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione (fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 in materia di programmazione triennale) dalla data di entrata in vigore della legge 240 del 2010 e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo – che ora, in virtù della modifica in esame, diviene il quattordicesimo anno successivo – la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

Il richiamato comma 5 dell’art. 24, dal canto suo, prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione

 


Articolo 6, comma 8-sexies
(Proroga dell’abilitazione scientifica nazionale)

 

 

L’articolo 6, comma 8-sexies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga la durata dell’abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari da 10 a 11 anni.

 

Nel dettaglio, ciò avviene novellando l’art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 228 del 2021, anch’esso di proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022), il quale  - a sua volta – aveva prorogato la durata dell’abilitazione da 9 a 10 anni, facendo riferimento all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 (pur senza modificarlo direttamente).

 

Si ricorda che l’articolo 16 della legge n. 240 del 2010 (cd. riforma Gelmini dell’Università) ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, la quale, attestando la qualificazione scientifica costituisce requisito necessario per l’accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati).

Nello specifico, la disciplina per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:

L’abilitazione scientifica nazionale è stata già oggetto di alcune modifiche normative: in particolare, con l’articolo 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, da procedura a cadenza annuale l’abilitazione è infatti diventata una procedura senza soluzione di continuità che si svolge durante tutto l’anno (cosiddetta “a sportello”).

Inoltre, in precedenza, con il decreto-legge n. 126 del 2019 (art. 5, comma 1, lettera a)), era stato disposto l’aumento da 6 a 9 anni della durata dell'abilitazione scientifica nazionale.

Il regolamento attuativo è stato emanato – ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 - con DPR 95/2016, il cui articolo 3, comma 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione; ha, altresì, previsto che le domande dei candidati possono essere presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l’anno.

Qui la pagina dedicata all'abilitazione scientifica nazionale (ASN) sul sito del Ministero dell'università e della ricerca.


Articolo 7, comma 1
(Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.

 

A tal fine, è novellato l'articolo 1, comma 592, primo periodo, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Al riguardo, si ricorda che la disposizione qui novellata aveva già prorogato le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li avessero già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati.

L’incarico avrebbe dovuto essere conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in base al quale il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilita la durata dell'incarico nonché il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), inizialmente a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento. Attualmente il compenso del commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (art. 1, comma 800, L. n. 234/2021 - legge di bilancio per il 2022).

Il comma 592 ha, altresì, disposto che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura può conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.

 

Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.

Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.

L’incarico all'avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I. 104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018.

Successivamente, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole era stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019.

Con DI n. 33 del 12 gennaio 2021 il dott. Marco Aldo Amoruso è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, per la durata di un anno a decorrere dal 12 gennaio 2021. Si prevedeva altresì che l'incarico potesse essere rinnovato. Con successivo DI 47 del 3 febbraio 2022, il dott. Marco Aldo Amoruso è stato nuovamente nominato, con decorrenza dalla data del DI, Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche. L’incarico è stato conferito per la durata di un anno.

 

Come risulta dalla seconda relazione semestrale (anno 2022) sul monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle quattrodici fondazioni che compongono il sistema delle FLS italiane, dieci hanno avuto accesso alle procedure di risanamento previste dalla L. 112/2013 e s.m.i.: i) Petruzzelli e Teatri di Bari, ii) Teatro Massimo di Palermo, iii) Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, iv) Teatro di San Carlo in Napoli, v) Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, vi) Teatro dell’Opera di Roma,  vii) Teatro Comunale di Bologna, viii) Teatro Carlo Felice di Genova, ix) Arena di Verona, x) Teatro Regio di Torino.

Secondo quanto si evince dalla medesima relazione, con la legge di bilancio per l’anno 2022, in particolare con l’art.1, comma 359, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, è stato istituito un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro per il 2023, per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, riservandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali (comma 360). La restante quota del fondo è invece riservata alle FLS che, non versando nelle suddette situazioni di difficoltà, intendano effettuare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (comma 361). L’articolo 1, comma 362, prevede poi che il Commissario straordinario svolga l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego e la relativa rendicontazione e provveda alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico- L’articolo 1, comma 362, prevede poi che il Commissario straordinario svolga l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego e la relativa rendicontazione e provveda alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico- sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti in relazione alle modalità di impiego delle risorse assegnate e alla relativa rendicontazione.

 

La RI precisa che La proroga in questione si rende necessaria dal momento che l’articolo 1, comma 592, della legge n.178 del 2020 consente l’esercizio da parte del commissario straordinario di governo delle attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche solo fino al 31 dicembre 2022. Tenuto conto, tuttavia, che l’articolo 1, comma 359 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un ulteriore fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 2023, per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che per due fondazioni risulta ancora in corso l’iter di approvazione delle proposte di dotazione organica, si rende necessaria una proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario straordinario, affinché questi possa proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche.


Articolo 7, comma 2
(Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 7, comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

 

A tal fine, è novellato l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 801, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), aveva già posticipato tale termine dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

Si rammenta inoltre che la disposizione qui novellata è stata introdotta dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59/2019 (L. n. 81/2019).

In particolare, l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996 come originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2019 ha disciplinato la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per quanto qui di interesse, il decreto-legge disponeva originariamente che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni potevano procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestassero servizio presso la stessa fondazione, o lo avessero prestato fino ad un anno prima del 13 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 81/2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019), sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:

- per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;

- per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni potevano altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

Tutte le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata. Tali limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere (articolo 22, comma 2-nonies, del d.lgs. 367/1996).

Le modalità di espletamento delle procedure selettive, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Come ricordato prima, per espressa previsione, l'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996 deroga all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013). La disposizione oggetto di deroga prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del d.lgs. n. 367/1996. Tale disposizione stabilisce il principio per cui le fondazioni lirico-sinfoniche procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. I provvedimenti recanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

 

Come evidenzia la seconda relazione semestrale (anno 2022), dopo aver ricevuto dalle fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso del 2021, le proposte di approvazione delle nuove dotazioni organiche - ai sensi del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 – durante il primo semestre 2022, al termine dell’istruttoria e ai sensi dell’art. 22, comma 2-quater, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il Commissario ha provveduto al rilascio del parere di competenza al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il quadro attuale completo viene rappresentato nella Tabella 2.1 di seguito.

La RI rappresenta al riguardo che per la quasi totalità delle fondazioni lirico-sinfoniche l’iter di approvazione delle dotazioni organiche si è concluso soltanto nel corso dell’anno 2022, mentre con riferimento a due fondazioni l’iter è ancora in corso. Conseguentemente, la proroga in questione si rende necessaria per consentire la stabilizzazione del personale che già presta servizio presso le fondazioni a tempo determinato, attraverso procedure riservate sulla base dei posti disponibili all’esito delle dotazioni organiche recentemente approvate.


Articolo 7, commi 3 e 4
(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

 

 

L’articolo 7, comma 3, lettera a) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) introduce una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

Per i predetti fini, è novellato l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 804, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), prevede che la Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

Il comma 806 qui novellato ha istituito, per le predette finalità, presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805 (il quale ha autorizzato la spesa complessiva di 1 milione di euro per il 2022). Al termine delle celebrazioni il Comitato, che originariamente sarebbe dovuto rimanere in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.

Con D.M. n. 51 del 7 febbraio 2022 si è proceduto alla nomina del Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è così composto: Ilaria Borletti Buitoni, con funzioni di Presidente; Marina Imperato, designata dal Ministero dell’istruzione; Cristina Galassi, designata dal Ministero dell’università e della ricerca; Sabrina Licciardo, designata dal Ministero del turismo; Marina Balsamo, designata dalla Regione Umbria; il sindaco del Comune di Perugia; il sindaco del Comune di Città della Pieve; il direttore della Galleria nazionale dell’Umbria pro tempore; Caterina Bon di Valsassina e Madrisio; Francesco Federico Mancini; Laura Teza. Il successivo D.M. n. 179 del 21 aprile 2022 ha quindi apportato alcune variazioni alla composizione del Comitato. Per effetto di siffatte modifiche, possono partecipare alle attività e alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della diocesi di Perugia Città della Pieve, i Direttori dei Musei che conservano opere del Perugino e i Direttori generali del Ministero della cultura competenti nelle materie di volta in volta trattate, nonché i rappresentanti degli enti territoriali e locali e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati alle iniziative elaborate dal Comitato.

Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l’opera del Perugino mediante un adeguato programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive, nonché mediante l’organizzazione di manifestazioni culturali. Il Comitato, in particolare, ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, dell’università e della ricerca e del turismo, e il relativo piano economico sulla base delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5, nonché tenendo conto degli ulteriori contributi eventualmente conferiti da soggetti pubblici e privati; elaborare il relativo programma volto a promuovere le attività indicate nel piano, da realizzare mediante il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza e capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica, anche al fine di favorire processi di sviluppo turistico e di promozione commerciale in ambito culturale, connessi alle celebrazioni.

Il Comitato sottopone all’approvazione del Ministero della cultura i predetti piani entro il 30 aprile 2022. Al termine dei lavori, il Comitato predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

Al Comitato è assegnato un contributo complessivo pari a euro 1.000.000 per l’anno 2022 ed esso può ricevere ulteriori contributi dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali e locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, alla quale esso presenta, entro il 31 dicembre 2022, il bilancio consuntivo delle spese, corredato di una dettagliata relazione sull’attività svolta, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla medesima Direzione generale nell’esercizio delle proprie attività di vigilanza. Con decreto del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali è designato il revisore dei conti del Comitato. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e l’eventuale compenso riconosciuto al revisore graveranno sulle risorse assegnate al Comitato. Il revisore dei conti riferisce periodicamente della propria attività alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e alla Direzione generale Bilancio del Ministero della cultura.

Con avviso pubblico del Comitato si è dato seguito alla deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 2022 nel senso di procedere alla pubblicazione del presente avviso avente la finalità di raccogliere e selezionare i progetti necessari per l’elaborazione del previsto piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera di Perugino, da realizzare tramite un programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive e, più in generale ,con l’organizzazione di manifestazioni culturali.

Con apposito comunicato sono stati pubblicati i risultati del bando per l’organizzazione d’iniziative culturali per le celebrazioni del v centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto “Il Perugino“.

 

La RI precisa che la proroga della durata del Comitato al 31 dicembre 2023, si rende necessaria per un verso in considerazione del fatto che la ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore cade nell’anno 2023. Conseguentemente, le celebrazioni sono previste tutte per l’anno 2023. In assenza della proroga in questione, pertanto, il Comitato si troverebbe nell’impossibilità di realizzare i progetti già presentati a seguito di apposito avviso pubblico e, dunque, di completare le attività di erogazione dei fondi già impegnati nell’anno 2022. Per altro verso, la proroga richiesta al 31 dicembre 2023 si giustifica dal momento che il Comitato è tenuto a predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura ai fini del successivo inoltro alle Camere.


Articolo 7, comma 5
(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

 

 

L’articolo 7, comma 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2026 (nell'originaria previsione del Governo la proroga era disposta fino al 31 dicembre 2023) il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 (il testo iniziale del decreto-legge confermava il riferimento, previsto a legislazione vigente, agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

A tal fine è modificato l’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 90/2016.

 

Si fa presente in via preliminare che l’articolo 109 dell'AC n. 643 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che recava una disposizione sostanzialmente identica al testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, era stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio. Lo stralcio era stato comunicato nella seduta n. 17 del 1° dicembre 2022 della Camera dei deputati.

La relazione illustrativa allegata all'AC n. 643 precisava che erano state approvate nuove programmazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CIPESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro avrebbero dovuto essere accreditate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il sisma 2009 - a valere sui fondi complementari PNRR. Tale documento sottolineava, pertanto, la necessità di poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sisma 2009. In particolare, con la deliberazione CIPESS n. 52 del 27 luglio 2021 è stato approvato il «Secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009» riguardante il settore di ricostruzione pubblica «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale». Il secondo piano annuale è composto da cento-tredici interventi, per un costo complessivo pari a euro 113.974.986,69.

 

L’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 90/2016, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, aveva disposto il mantenimento in essere, a seguito di successive proroghe, fino al 31 dicembre 2022, delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal DPCM dell'8 febbraio 2017 (Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria), pubblicato nella GU n. 91 del 19 aprile 2017 (su cui si veda più avanti), le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero (ora) della cultura. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato ai fini della riconduzione delle gestioni speciali al regime di contabilità ordinaria (articolo 1, comma 4, del citato DPCM).

Il termine di durata delle contabilità speciali in questione era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2019. Una prima proroga al 31 dicembre 2020 è intervenuta con l'art. 7, comma 5, del D.L. n. 169 del 2019 (L. n. 8 del 2020). L'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 183 del 2020 (L. n. 21 del 2021), ha quindi prorogato il loro mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2021. L’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/20229) ha previsto un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022.

Il medesimo articolo 11-bis, comma 2, dispone che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero della cultura, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

 

Si ricorda che, in base al DPCM n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[215], con sede a Rieti, rientra tra gli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (ovvero scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile).

Il mantenimento in essere di talune contabilità speciali del Ministero della cultura, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a interventi connessi ad eventi sismici, è stato oggetto di chiarificazione da parte della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 novembre 2018. In particolare, al paragrafo 7 della circolare, si specifica che l’art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dal DPCM dell'8 febbraio 2017 ("Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria"), al fine di tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Come precisato nella circolare, si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, infine, che, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate dal sisma del 2016, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima (art. 4, comma 2).

Con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con riferimento alle attività del Ministero dei beni e delle attività culturali connesse all'evento sismico del 24 agosto 2016, i Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati autorizzati a utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate, sulle quali sono confluite anche le risorse destinate alle predette attività (con separata contabilizzazione e rendicontazione).


Articolo 7, commi 6 e 7
(Grande Progetto Pompei)

 

 

L’articolo 7, comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, alla lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto, autorizzando per il 2023 la spesa di 900.000 euro. In precedenza, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, il limite massimo di spesa, pari a 900.000 euro lordi, è stato previsto a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La lettera b) estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto. Precedentemente, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è stato previsto che agli oneri derivanti da tale integrazione, sempre entro il predetto limite complessivo di 150.000 euro, si provvedesse a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Il comma 7 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

Le lettere a) e b) del comma 6 modificano nei termini predetti l'articolo 2, commi 5-ter e 5-quater del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014).

 

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, commi 4 e 4-bis) – novellando il D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 2) – aveva già prorogato fino al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, nel limite massimo di € 900.000 lordi annui fino al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Inoltre, aveva integrato la composizione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto aggiungendo ai 5 esperti già previsti, un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali.

In sintesi, si rammenta altresì che il D.L. 34/2011 (L. 75/2011: art. 2) aveva disposto l'adozione, da parte dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della allora Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, aveva finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto era stato finanziato con € 74,2 mln di fondi UE e € 29,8 mln di fondi nazionali.

Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 – che ha modificato la decisione C(2012) 2154 –, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia, la Commissione europea ha deciso che lo stesso era  articolato in due fasi:

- la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"-FESR 2007-2013;

- la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.

La data prevista per il completamento era il 31 dicembre 2018.

 

Il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 1, co. da 1 a 7), al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto (composta da un contingente di personale in posizione di comando, non superiore a 20 unità, proveniente dai ruoli del personale del (allora) MIBACT o di altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché – in base alla norma costitutiva – da 5 esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale), e di un Vice Direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, da svolgere in stretto raccordo con la allora Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della quale lo stesso D.L. aveva previsto la costituzione e della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

Ha previsto, altresì, la costituzione dell' Unità "Grande Pompei " – cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto, che ne ha assunto la rappresentanza legale –, dotandola di autonomia amministrativa e contabile, al fine di consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

La struttura di supporto e l'Unità "Grande Pompei" sono state costituite con DPCM 12 febbraio 2014 . Per la regolamentazione dell'autonomia amministrativa e contabile dell'Unità "Grande Pompei" è intervenuto il DPCM 13 febbraio 2014 .

Successivamente, il D.L. 83/2014 ( L. 106/2014: art. 2, co. 5- ter) – come modificato, in particolare, dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 308 ) – aveva stabilito che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, erano prorogate fino al 31 dicembre 2019, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto dovevano rientrare nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei (che ha sostituito la allora Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base al l'art. 16, co. 1-bis del D.L. 78/2015 - L. 125/2015, della precedente Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia ).

Inoltre, ha previsto l'attivazione, da parte del Direttore generale di progetto, di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione Unesco sopra indicato.

A sua volta, al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, lo stesso D.L. 83/2014 (art. 2, comma 5, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, co. 1, D.L. 244/2016- L. 19/2017) ha costituito presso la Soprintendenza speciale una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la durata massima di 36 mesi.

Qui le Relazioni al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei.

Qui la relazione sul Grande Progetto Pompei della Corte dei conti n. 8/2021.


Articolo 7, comma 7-bis
(Riparto della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 7, comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo), sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti (lettera a)). La lettera b) estende dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rendicontare l'attività svolta nel 2022 (attualmente l'anno di riferimento per la rendicontazione è il 2021), dando conto in particolare dell'attività realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

 

A tal fine si novella l'articolo 183, comma 4, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

 

Al riguardo si ricorda che già l'articolo 1, comma 799, della L n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), aveva esteso dal 2021 al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche previsto dall'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020).

Con riferimento ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti la deroga ai quali è qui autorizzata anche per il 2023, l'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014 (pubblicato nella GU n. 116 del 21 maggio 2014) ha stabilito che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sia attribuita con decreto del Direttore generale competente sentita la commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri: a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della quota, è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, sulla base degli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 2; b) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; c) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

La Determinazione del 6 giugno 2019, n. 67 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche - 2017), p. 22, evidenzia il seguente riparto del FUS nel 2017.


 

La Determinazione del 5 giugno 2020, n. 47 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche - 2018), documenta la seguente ripartizione percentuale del FUS.

 


 

Dalla Determinazione della Corte dei conti del 15 dicembre 2021, n. 136 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche - 2019), p. 37, emerge il seguente riparto della quota del FUS.

 

 


Articolo 7, commi 7-ter e 7-quater
(Finanziamento Accademie e Scuole di musica)

 

 

L’articolo 7, per mezzo dei commi 7-ter e 7-quater, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, rifinanzia l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali di 600 mila euro per il 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026: ciò al fine di finanziare le attività dell’Accademia internazionale di Imola,  dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

 

Nel dettaglio, il comma 7-ter dell’art. 7 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2011 (L. 75/2011) sia incrementata di 600 mila euro per il 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola,  dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all’art. 1, comma 781, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Alla ripartizione, in parti eguali, del suddetto importo, in favore dei citati tre beneficiari, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 34/2011 ha autorizzato la spesa di 7 milioni  di  euro  annui,  a decorrere dal 2011, per  interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

 

Successivamente, la L. 205/2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 346) l’incremento di tale autorizzazione di spesa di un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza  nazionale  operanti nell'ambito dell'altissima formazione   musicale,   di   rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

 In seguito, la L. 160/2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 383) un ulteriore incremento della suddetta autorizzazione di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle  scuole  di  eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il  proseguimento della loro attività. 

 

Da ultimo, la L. 234/2021 ha disposto (con l'art. 1, comma 781, citato dalla disposizione in esame) che la medesima autorizzazione di spesa sia incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione,  in   parti   eguali,  di  contributi  in favore dell'Accademia  internazionale di Imola,  dell'Accademia   musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole,  per  il  proseguimento della loro attività (cap. 2562 dello stato di previsione del Ministero della cultura). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022.

 

Il comma 7-quater, poi, prevede che, alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.

 

 

 


Articolo 7, comma 7-quinquies
(Fondo nazionale spettacolo dal vivo)

 

 

L’articolo 7, comma 7-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate dall’art. 1, comma 383 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all’art. 1, della legge n. 163 del 1985 (già Fondo unico per lo spettacolo), nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell’anno precedente.

 

Al riguardo, si osserva che il riferimento - nel testo in commento – ai soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, “nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale ambito musica”, sembra riportare al contenuto del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e, in particolare all’art.3, comma 5, lettera f) dello stesso e alla tabella 3 in esso contenuta (denominata, quest’ultima, “Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di perfezionamento professionale”). Si valuti quindi l’opportunità di inserire, nel testo in esame, riferimenti normativi o comunque ulteriori indicazioni utili per individuare, in maniera univoca, i destinatari della presente disposizione.

 

Si ricorda che la citata L. 160/2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 383) l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2011 (L. 75/2011), relativa agli enti e istituzioni culturali, di  1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle  scuole  di  eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il  proseguimento della loro attività (cap. 2572 dello stato di previsione del Ministero della cultura). 

 

Si ricorda altresì che – come anticipato - l’art. 1, comma 631, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, assuma la denominazione di “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”.

L’ex Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – ora “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”, istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è il principale, ma non l'unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità dell’ex FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Di recente, l’allora FUS è stato rifinanziato per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), con un intervento direttamente in sezione II.

Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche), il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 9, comma 1) ne ha affidato la determinazione a un decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il D.L. 34/2020 ( L. 77/2020: art. 183, commi 5 e 6) – come modificato dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 80, comma 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS per il 2020 e il 2021

Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, per il 2020, le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, comma 4-quater).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 352) ha istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

Da ultimo, prima il DM 84 del 25 febbraio 2022 ha indicato in 423.191.856 euro le risorse del FUS per il 2022, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni (fondazioni lirico sinfoniche, attività musicali, attività teatrali, attività di danza, etc.), indi, il DM 190 del 3 maggio 2022 ha suddiviso le predette risorse nei diversi capitoli di bilancio del dicastro culturale.  

Si veda qui l’apposita sezione del sito del Ministero della cultura.

 

 

 

 

 


Articolo 7, comma 7-sexies
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

 

 

L’art. 7, comma 7-sexies, introdotto in sede di conversione dal Senato, opera tre interventi sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo: i) ne differisce il termine ultimo di applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023; ii) amplia la finestra oraria di svolgimento, che passa dalle ore 8.00-23.00 alle ore 8.00-1.00, entro cui si può beneficiare del regime semplificato; iii) estende l’ambito di applicazione di tale disciplina anche alle proiezioni cinematografiche.

 

La disposizione in commento novella l’art. 38-bis del D.L. 76/2020, che ora viene a rubricarsi «Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche».

Esso aveva previsto, nel pieno della pandemia, che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 (che ora diviene il 31 dicembre 2023), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical (cui ora si aggiungono le proiezioni cinematografiche), che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 (che ora diviene compreso fra le ore 8 e le ore 1), destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della L. 241/1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

Per i necessari approfondimenti, si rinvia all’apposito dossier.

 

 

 

Focus: il regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

 

L'art. 19 della L. 241/1990 stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA), con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, co. 4, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni. L'art. 19-bis della L. 241/1990 detta poi specifiche disposizioni sulla cosiddetta "SCIA unica". Al riguardo, si segnala che il D.LGS. 222/2016 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti: nell'Allegato - Tabella A sono indicati, per ciascuna delle attività ivi elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Nella Sezione 5 sono elencate le attività di spettacolo o intrattenimento e i provvedimenti amministrativi richiesti, quasi tutti attualmente soggetti a comunicazione o autorizzazione.

 

 

 


Articolo 7, comma 7-septies
(Componenti Commissioni consultive spettacolo)

 

 

L’articolo 7, comma 7-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo (dal vivo) presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per la danza), decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante), decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per il teatro), decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022 (Commissione consultiva per la musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023. Si prevede, inoltre, che i predetti componenti delle Commissioni continuino comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Si ricorda – come riportato all’art. 2 dei citati decreti - che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, i componenti delle suddette 4 Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere confermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.

La portata normativa della presente disposizione risulta quindi quella di anticipare di un anno, al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024, la scadenza dalla loro carica dei componenti delle suddette Commissioni consultive, nominati a gennaio 2022.

Si ricorda, per completezza, che la composizione delle predette 4 Commissioni consultive era stata precedentemente definita con i decreti ministeriali n. 29, 30, 31 e 32 dell’11 gennaio 2018, per la durata di 3 esercizi finanziari a decorrere dal medesimo anno 2018, e che il decreto ministeriale n. 616 del 30 dicembre 2020 aveva prorogato tali organi di un anno, sino al 31 dicembre 2021, a causa dell’emergenza da Covid-19 allora in atto.


Articolo 7, comma 7-octies
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

 

L’articolo 7, comma 7-octies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga (dal 30 settembre 2023) al 30 settembre 2024:

i)        il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

ii)       il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

 

A tal fine, la disposizione in esame novella l'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

 

Con riferimento alla disciplina relativa ai limiti temporali di validità delle graduatorie di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001[216] occorre considerare l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019.

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019:

- le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

- si dispone che le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 rimangano valide fino al 30 settembre 2020 (lett.b));

- per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (lett. c)); quanto invece alle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (ai sensi del co. 149).

Sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)[217], che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 5-bis del DL 183/2020 (L.21/2021) che ha disposto una ulteriore proroga, dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del predetto termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (al comma 1, lett. a)).

L'articolo 5-bis del DL 183/2020, al comma 1, lett. b), ha aggiunto un periodo all'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

L’articolo 1, comma 28-bis, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2023.

Si ricorda che in base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[218]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

Ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del d.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.



[1]    Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

[2]    Sul quale v. la Nota breve n. 6 dei Servizi Studi del Senato e della Camera e la Nota di lettura n. 27 del Servizio del Bilancio del Senato, consultabili sul sito web istituzionale del Senato, alla pagina http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56415_dossier.htm.

[3]    Consultabile sul sito web istituzionale della Presidenza della Repubblica, alla pagina https://www.quirinale.it/elementi/59260.

[4]    Per l'analisi puntuale dei principi e criteri direttivi si rinvia alla  scheda di lettura dell'articolo 15 del dossier relativo all' Atto Camera: 3208-B - Disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021"

 

[5]    Delega al Governo in materia di disabilità.

[6]    Il proprietario dell'immobile o chi dispone degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al comune, in cartaceo o per via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. La DILA si applica alle casistiche indicate nell'art. 6-bis.

[7]    Il proprietario dell'immobile o chi dispone degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al comune, in cartaceo o per via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione e una dettagliata relazione di un progettista abilitato e gli elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Vale il silenzio assenso: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o notifiche da parte del comune, è possibile iniziare i lavori.

[8]    La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti, sono soggetti all'autorizzazione unica (AU), se superiori a date soglie di potenza individuate dall’articolo 12 e Tabella A del D.lgs. 387/2003. Le soglie indicate nella tabella A, sono le seguenti:

 

Fonte

Soglie

1 Eolica

60 kW

2 Solare fotovoltaica

50 kW

3 Idraulica

100 kW

4 Biomasse

200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas

300 kW

 

      L’AU è rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, o, per impianti con potenza pari o superiore a 300 MW, dallo Stato (MASE). Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il proponente deve dimostrare, comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Al di sotto delle soglie di Tabella A, gli impianti rientrano nella Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare l’applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1.000 kW (quindi 1 MW)

[9]    D.L. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

[10]   D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

[11]   D.L. n. 152/2021 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

[12]   D.L. n. 17/2022 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

[13]   D.L. n. 21/2022 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

[14]   D.L. n. 50/2022 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

[15]   D.L. n. 68/2022 «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»

[16]   Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

[17]   Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.

[18]   Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni, comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a)).

[19]   Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente lettera a).

[20]   Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

[21]   Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

[22]   Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

[23]   Tale lettera novella l’articolo 1, comma 162, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

[24]   Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[25]  Tale lettera novella l’articolo 1, comma 495, della citata L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni.

[26]   Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[27]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[28]   Con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.

[29]   Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[30]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[31]   Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni, nonché il comma 8-quater dell'articolo 6 del presente decreto (si rinvia alla scheda di quest'ultimo comma).

[32]   L'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che per la proroga occorre un'ulteriore motivata richiesta del sindaco. Riguardo al periodo successivo all'incarico in oggetto, cfr. l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto.

[33]   Al riguardo, cfr. infra.

[34]   Cfr. l'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999. Si ricorda altresì che, in base al citato articolo 31, alla successiva fascia B si accede con il superamento di un corso di specializzazione (sono ammessi a tale corso i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C); i segretari inseriti nella fascia B sono idonei alla titolarità di sedi di comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, (con esclusione dei comuni capoluogo di provincia); tuttavia, per il conferimento della titolarità di sedi di comuni con popolazione tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di almeno due anni in sedi con popolazione compresa tra i 3.001 e i 10.000 abitanti.

[35]   Cfr. l'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

[36]   Cfr. supra, anche in nota, nonché infra.

[37]   Riguardo a tale fascia, cfr. supra, in nota.

[38]   Per le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), la normativa transitoria in oggetto consente la suddetta attribuzione - sempre che sussistano le altre condizioni - qualora la sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

[39]   L'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che la procedura di pubblicizzazione deve essere stata effettuata nei centoventi giorni precedenti alla richiesta di autorizzazione in oggetto.

[40]   I commi citati subordinano la possibilità della suddetta proroga alla condizione che siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; tale condizione non si applica per le fattispecie oggetto delle norme transitorie in esame, le quali prevedono un'autonoma disciplina della proroga.

[41]   Si vedano, con specifico riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, anche l'articolo 1, comma 12-quater, del decreto-legge n. 228 del 2021 e l'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge n. 152 del 2021.

[42]   L'articolo 193 citato ha ad oggetto le misure necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, mentre il successivo articolo 194 disciplina le ipotesi in cui possono essere legittimamente riconosciuti debiti fuori bilancio e le modalità per il pagamento degli stessi.

[43]   Il comma 2 dell'articolo 242 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella predetta.

[44]   I compiti della Commissione previsti dall'articolo 155 del Testo unico sono i seguenti:

      a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;

      b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7;

      c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;

      d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;

      e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;

      f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;

      g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;

      h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.

[45]   Si veda il Decreto del Presidente della repubblica n. 142 del 2013, recante il regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

.

 

[46]   Le risorse sono state stanziate per il 2020 dall’art. 106 del decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto"); quelle per il 2021 sono state stanziate dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni").

[47]   La certificazione finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito 2020, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi fissata entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020.

[48]   L’articolo 13, comma 2-ter, del D.L. n, 121/2021 ha disposto il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, del termine a partire dal quale si applica la sanzione finanziaria prevista per gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 che non hanno trasmesso la certificazione attestante la effettiva perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

[49]   Il presente comma 22-quater novella l'articolo 6, comma 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e successive modificazioni. Riguardo al disposto del comma 2 dello stesso articolo 6, e successive modificazioni, cfr. infra.

[50]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[51]   L'esclusione del personale dirigenziale è stabilita, nel citato articolo 6, comma 3, del D.L. n. 36, mediante il riferimento al personale di cui al comma 2 dello stesso articolo 6.

[52]   Riguardo all’istituto della mobilità volontaria (la quale è costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), cfr. l’articolo 30 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[53]   Le fattispecie escluse sono quelle di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[54]   Data di entrata in vigore del citato D.L. n. 36 del 2022.

[55]   Cfr. il traguardo definito dal numero sequenziale M1C1-56 dell'allegato al Piano.

[56]   Si ricorda che il comma 572 contempla le seguenti misure: incremento dell’addizionale IRPEF (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente) e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati; incremento della riscossione delle entrate proprie, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima in 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente; incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari; revisione della spesa che può essere attuata, in particolare attraverso:  una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultanti dal consuntivo 2020; la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale; la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate; il conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; l’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;  ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.

[57]   L’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, la Corte dei conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle misure correttive necessarie. In particolare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale. Con una successiva deliberazione, le Sezioni medesime provvedono a verificare l'adozione di tali misure nel termine assegnato. Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti, ad adottare le misure (o comunque le misure adottate non siano ritenute soddisfacenti), la Corte trasmette gli atti al Prefetto (e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), il quale, accertato entro trenta giorni il perdurante inadempimento dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di grave squilibrio, assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. In caso di inerzia del Consiglio, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto, dando così corso alla procedura di scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

[58] 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni; 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni; 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni; 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

[59]   L’incremento dell’addizionale comunale Irpef non può essere superiore a 0,4 punti percentuali, mentre l’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero (art. 43, comma 3, ultimo periodo).

[60] La norma prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, la Corte dei conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle misure correttive necessarie. In particolare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale. Con una successiva deliberazione, le Sezioni medesime provvedono a verificare l'adozione di tali misure nel termine assegnato. Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti, ad adottare le misure (o comunque le misure adottate non siano ritenute soddisfacenti), la Corte trasmette gli atti al Prefetto (e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), il quale, accertato entro trenta giorni il perdurante inadempimento dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di grave squilibrio, assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. In caso di inerzia del Consiglio, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto, dando così corso alla procedura di scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

 

[61]           Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.

[62]   Si riporta il testo integrale (con esclusione dei commi di cui è stata disposta l'abrogazione), del citato articolo 163: "Articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

      1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

      2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

      3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

      4. ...

      5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

      a) tassativamente regolate dalla legge;

      b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

      c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

      6. ...

      7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.".

[63]   Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 203 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che "2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.".

[64]   Il richiamato comma 2 stabilisce che "2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

      a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

      b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;

      c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

      d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

      e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

      f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.".

[65]   I richiamati commi 2 e 2-bis stabiliscono che "2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1°(gradi) aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

      2-bis. A partire dal 1°(gradi) gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.".

 

[66]   Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cd. spending review.

[67]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[68]   La quota premiale è calcolata sull’ammontare complessivo del finanziamento statale del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.

 

[69]   Art. 6, comma 4 del DL. n. 210/2015 (L. 21/2016, cd. proroga termini legislativi).

[70]   Art. 34, comma 2, del DL. n. 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (L. n. 96/2017).

[71]   Art. 8, comma 3, del DL n. 91/2018, n.  91 (L. n. 108/2018, cd. proroga termini legislativi).

[72]   Art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (L. n. 60/2019, c.d. Decreto Calabria).

[73]   Art. 5, comma 1, del DL. n. 162/2019 (L. n. 8/2020, cd. proroga termini legislativi).

[74]   Art. art. 4, comma 1, del DL. n. 183/2020 (L. n. 21/ 2021, cd. proroga termini legislativi).

 

[75]           Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

[76]   Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

[77]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

[78]   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[79]   Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[80]   Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

[81]   Ossia la richiamata legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[82]   Le norme richiamate sono l'articolo 2-bis e l'articolo 2-ter, commi da 1 a 3 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-bis, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), di quest'ultimo articolo.

[83]   Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

[84]   Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera a), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

[85]   Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto, mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

[86]   Si ricorda che il succitato comma 269 della legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Esso ha esteso per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad essi, i limiti annui di spesa si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa ; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (in base alla normativa  previgente, la suddetta aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura.

[87]           Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.124.

[88]   Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

[89]   Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[90]   Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196.

[91]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

[92]   Di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

[93]   Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[94]   Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.

 

[95]   Inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

[96]   Inoltrando il messaggio, ricevuto dal medico, recante il numero di ricetta elettronica.

[97]   Laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica.

[98]   In base a tale articolo, l'assistito può accedere al Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia e delle finanze per consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche e i relativi promemoria dematerializzati e per richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria.

[99]   Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19 (pubblicato in GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021).

[100] Le norme oggetto di novella sono poste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 38, comma 1-novies, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[101] La previsione di vincolare talune disponibilità del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei LEA è da ricondurre alla legislazione vigente di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997) che prevede la possibilità di accantonare determinate quote del FSN, al fine, tra l’altro, di realizzare specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA.

[102] Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

[103] Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

[104] Decreto ministeriale recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018." (pubblicato in GU, Serie Generale n.216 del 15-09-2022).

[105] Per una ricostruzione della normativa in materia, transitoria e a regime, si veda la Nota breve n. 6 dei Servizi Studi del Senato e della Camera, già citata in nota nella scheda di lettura relativa all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge (v. supra).

[106] D.l. recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.

[107] Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma in esame esclude altresì l'applicazione degli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.

[108] La norma di deroga in esame fa infatti riferimento alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della L. 1° febbraio 2006, n. 43. Riguardo a tali professioni, cfr. anche l'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

[109]  D.l. recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria., convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

 

[110]     La Rete oncologica deve essere recepita e formalizzata attraverso un atto regionale che espliciti le scelte di politica sanitaria con la definizione degli aspetti programmatori ed indirizzo per la realizzazione di modelli organizzativi innovativi con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

[111]     Si attende il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022).

[112]     Nel giugno 2018, l’EMA (European Medicines Agency - Agenzia Europea del Farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per i primi due farmaci antigene chimerico Car-T, prodotti d’immunoterapia cellulare che prevedono l’utilizzo dei linfociti T del paziente modificati geneticamente. Si ricorda inoltre che l’Alleanza Contro il Cancro (ACC), fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia. La misura in esame - e per il medesimo ammontare - era stata già prevista anche per l’anno 2020 a beneficio di ciascuna della Rete oncologica dall’articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018). Riguardo la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”[112], si sottolinea che l’investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti proof of concept, vale a dire direttamente trasferibili all’ambito applicato, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti). Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.

[113]          Commi 400-402, art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.

[114]          Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate.

[115]          Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018). Vengono tuttavia modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato: una quota-parte di 664 milioni di euro con copertura a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).

[116]          Art. 38-quinquies Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della Missione 6 (Salute) PNRR.

[117]     Si segnala che il progetto RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all’atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici.

[118]     Di cui all’articolo 2-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[119]     Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

[120]     Cfr. l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[121]     Si ricorda che i corsi summenzionati di formazione specifica in medicina generale sono organizzati dalle regioni o province autonome e non rientrano, quindi, nell’ambito di scuole universitarie di specializzazione.

[122]     Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

[123]          Strutture, cioè, titolari di un accordo contrattuale con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma).

[124]     Con riferimento ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate

[125]          Cfr. art. 1, comma 796 lettera o) L. n. 296/2006, che ha previsto l’adozione di tali piani, da parte delle regioni, entro il 28 febbraio 2007.

 

[126]     Cfr., al riguardo, l'articolo 2, comma 68, lettera c), della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e l'articolo 15, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[127]     In base agli ultimi aggiornamenti dal sito del Ministero della salute (giugno 2022) risultano ancora sottoposte alla disciplina dei piani di rientro 7 Regioni: Abruzzo, Calabria , Campania , Lazio , Molise , Puglia , Sicilia .

[128]     Si ricorda che l’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

[129]     A questo fine le Regioni e le province autonome hanno dovuto rimodulare il piano per le liste d’attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga, sono state chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della deroga concessa.

[130]     Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[131]          v. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale.

[132]          La deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

[133]          Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[134]          V. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale

[135]          Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

[136]          Recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021).

[137]          Recante disposizioni urgenti di proroga, tra l’altro, del personale militare e delle sopra richiamate Commissioni presso l’AIFA.

[138]          Decreto da adottare ai sensi del richiamato articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ossia di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

[139]          Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo,  in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;

[140]          Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio  terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il  prezzo  del  medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei  medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

[141]          Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30  giugno  2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla  definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

[142]          Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

[143]          Tale norma definisce gli enti bilaterali come quegli organismi, costituiti liberamente (di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo) dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Si tratta di enti paritetici in quanto i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro

[144]          Si tratta di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale finalizzate a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza.

[145]          Tale norma fa riferimento alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano in determinati ambiti.

[146]          A tale scopo si considerano in equilibrio economico le Regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.

[147]          Cfr. il documento ministeriale nel presente link.

[148]          L. 30 dicembre 2021, n. 234. La disposizione in oggetto era già stata modificata dall'art. 20-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e, successivamente, dall'art. 1, comma 528, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

[149]          Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

[150]          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[151]          Cfr. il comma 3 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

[152]          La NADO è un’articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive antidoping in conformità al Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale è parte firmataria.

[153]          Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

[154]          Regolamento di attuazione per il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 in tema di riorganizzazione di enti pubblici.

[155]          L’ultima Relazione, approvata dalla Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute delle attività sportive del Comitato tecnico sanitario nella riunione dell'11 luglio 2022, è stata trasmessa al Parlamento il 9 settembre 2022.

[156]          Delle 13 sezioni sono infatti state soppresse: 1) la Sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che ha cessato di operare dall'11 ottobre 2016, data di insediamento della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale; e 2) la Sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha cessato di operare per effetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 a seguito dell'insediamento, in data 3 luglio 2018, del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

[157]          L. 30 dicembre 2018, n. 145

[158]          Comma inserito dall'art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 12-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'art. 12, comma 3-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

[159]          Cfr. l’articolo 1, commi da 547 a 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni

[160]          Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

[161]          Come modificato dall'art. 10, comma 5-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

[162]          Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[163]          Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[164]          Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[165]          In breve, per effetto della deroga si consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie interessate anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente. Si ricorda che tale iscrizione ha particolare importanza in ragione del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo. Ciò implicherebbe che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all’estero deve fa parte di un apposito elenco in relazione al riconoscimento di titoli abilitanti ovvero per determinati titoli per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio, tenuti presso il Ministero della salute ed aggiornati annualmente. Nel regime ordinario, sono necessari, come presupposti all’iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, verifica affidata al Ministero della salute e agli ordini e ai collegi professionali secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.

[166]          Nel sistema delineato dal d. lgs. 502/1992, la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati (cfr. art. 8-quinquies, comma 2).

[167] Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[168]          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[169]          Di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

[170]          Riguardo a tale riferimento normativo, cfr. infra.

[171]          La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 452.

[172]          In base all'articolo 1, comma 116 della L. n. 107/2015, espressamente richiamato nel comma, il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

[173]          La disposizione richiamata nel comma ha novellato l'articolo 59 del D.L. 73/2021, modificando le previsioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

[174] L'art. 22, comma 6, della L. 240/2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022, prevede che l'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

[175] Ai sensi di tale disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall’Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998 sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.

[176] L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016 individua i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana-ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"-INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione-INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa-INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile-ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori-ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche-INAPP); Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; Istituto Superiore di Sanità-ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA.

[177] Successivamente abrogato dall’articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010.

[178] Si ricorda che l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal decreto ministeriale n. 121 dell’11 febbraio 1998 - era stato rivalutato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, n. 45, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.

[179] Il Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2021-2022 predisposto dal MUR evidenzia che nell’anno accademico 2021/2022 il comparto AFAM risulta costituito da una rete di 163 Istituzioni a vocazione artistica/musicale (86 statali e 77 non statali), così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA); 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND); 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD); 40 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (di cui 4 sedi decentrate).

[180]          Il co. 107 aveva previsto l’equipollenza per i diplomi finali rilasciati, entro la data di entrata in vigore della legge, al termine dei percorsi formativi del vecchio ordinamento. Successivamente, il co. 107-bis (inserito dall'art. 1, co. 10-ter, del D.L. 210/2015-L. 21/2016 e successivamente modificato dall'art. 4, co. 5-ter, del D.L. 244/2016-L. 19/2017) ha differito il termine ultimo “di validità” – rectius: “di conseguimento” – dei suddetti diplomi ai fini dell’equipollenza. In particolare, ciò si era reso necessario dal momento che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella risposta, presso la VII Commissione della Camera, allinterrogazione 5-03705 – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della L. 228/2012.

[181]          Tale disposizione prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

[182] Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei   medicinali   nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

[183] La legge n. 3 del 2018, nel testo originario, ha previsto che il decreto fosse adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 4, comma 8-sexies, del decreto legge n. 228 del 2021.

[184] La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale e la postura; utilizzano un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, per consentire loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città.

[185] Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti

[186] Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche

[187] D.l. recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

[188] Attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 932 del 1° agosto 2022.

[189] In precedenza, erano stati i commi 470-472 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) a disporre l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché l'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.

[190] La dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è stata incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1.

[191]          Cfr. l’articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, l’articolo 6, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni, e l'articolo 6, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[192]          Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.

[193]          Cfr. l'articolo 1 della L. 8 novembre 2021, n. 163; le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga.

[194]          Cfr. l'articolo 2 della citata L. n. 163 del 2021; le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga.

[195]          Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

[196] Si tratta di 20 enti, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 vigilati da altri Ministeri.

      Gli enti vigilati dal MIUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

      Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell’ambiente).

[197]          Il comma 8-quater in esame inserisce nel citato articolo 20 il comma 2-bis.

[198]          Si ricorda che gli interventi del Piano devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

[199]          Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[200]          Ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato D.Lgs. n. 218 del 2016.

[201]          La norma fa esplicito riferimento sia alle procedure concorsuali ordinarie sia a quelle bandite ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[202]          Con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il suddetto termine del 31 dicembre 2022 è prorogato, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, al 31 dicembre 2023 da parte del comma 19 dell'articolo 1 del presente decreto; si rinvia alla scheda di lettura di tale comma, anche per i riferimenti ad un'altra normativa transitoria in materia di stabilizzazione (sempre mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale sanitario, sociosanitario e amministrativo di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

[203]          Ai sensi del comma 4-ter del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 218 del 2016, e successive modificazioni.

[204]          Fondo concernente gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca ed istituito dall’articolo 7 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.

[205]          Ai sensi del comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[206]          Ai sensi del citato comma 4-ter dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 218 del 2016.

[207]          Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[208]          Ai sensi del citato comma 9 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75. 

[209]          Con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga. Riguardo alla stabilizzazione presso gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. anche supra, in nota.

[210]          Ai sensi del comma 4-quinquies del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 218 del 2016.

              Per un'ulteriore disposizione relativa alla stabilizzazione in oggetto presso gli enti pubblici di ricerca, cfr. il comma 3 dell'articolo 12-bis del citato D.Lgs. n. 218 del 2016.

[211]          Ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[212]          Ai sensi del citato comma 9 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[213]          Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[214]          L'esclusione dal divieto è posta dal citato comma 9 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[215] Tale disposizione prevede che, a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[216]          Accezione nella quale rientrano gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Ai sensi di tale co. 2, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[217]          Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 in prima lettura (A.S. 1925), "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro.

[218]          Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.