Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 176/2022 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e della finanza pubblica (c.d. Aiuti quater)
Serie: Progetti di legge   Numero: 6
Data: 24/11/2022
Organi della Camera: V Bilancio

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

D.L. n. 176/2022 - A.S. n. 345

24 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 16

 

 

 

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Progetti di legge n. 6

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022) 7

Articolo 2 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) 17

Articolo 3, commi da 1 a 9 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) 23

Articolo 3, commi 10 e 13 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori) 29

Articolo 3, commi 11 e 13 (Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano) 31

Articolo 3, commi 12 e 13 (Disposizioni in favore degli enti del Terzo settore) 33

Articolo 3, comma 14  (Riduzione del Bonus Trasporti ) 36

Articolo 4 (Misure per l’incremento della produzione di gas naturale) 37

Articolo 5, comma 1 (Proroga del termine di cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale) 50

Articolo 5, commi 2 e 3 (Proroga termini per vendita gas da parte del GSE) 52

Articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale) 56

Articolo 7 (Disposizione in materia di autotrasporto) 61

Articolo 8 (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento) 63

Articolo 9 (Superbonus) 66

Articolo 10, commi 1 e 2 (Affidamenti di lavori pubblici) 76

Articolo 10, comma 3 (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale) 81

Articolo 11 (Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC) 83

Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte - IMU settore dello spettacolo) 86

Articolo 12, comma 3 (Esenzioni in materia di imposte - Bollo aiuti per eventi calamitosi) 89

Articolo 13 (Disposizioni in materia di sport) 90

Articolo 14, commi 1 e 4 (Risorse per investimenti in infrastrutture ferroviarie) 92

Articolo 14, commi 2 e 4 (Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d’arma) 94

Articolo 14, commi 3 e 4 (Trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA) 97

Articolo 15, commi 1 e 2 (Risorse per l’adeguamento dei contratti di somministrazione stipulati dal Ministero dell’interno) 98

Articolo 15, commi da 3 a 8 (Disposizioni finanziarie) 101

Articolo 16 (Entrata in vigore) 110

 


Schede di lettura


Articolo 1
(
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

 

 

L’articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all’energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta in particolare:

§  del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

§  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

§  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

§  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

 

Credito d’imposta imprese energivore (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell’articolo 1 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Per effetto delle norme in esame, l’ammontare dell’agevolazione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per la l’energia elettrica acquistata nel mese di dicembre 2022.

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore (di cui al primo periodo del comma 1) e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato l’agevolazione al 25 per cento anche nel terzo trimestre 2022.  Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

§  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

§  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

§  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trimestre 2022
(DL 4/2022)

II trimestre 2022
(DL 17 e 21/2022)

III trimestre 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022
(DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176 /2022)

Imprese energivore

20%

25%*

25%

40%

40%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -672,566 milioni di euro per il 2022 e -78,334 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Credito d’imposta per le imprese gasivore (comma 1)

Il comma 1, giusto richiamo all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è concessa alle stesse condizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022.

 

Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

 

L’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta dalle imprese gasivore per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "gasivore", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’agevolazione è stata estesa, nella medesima misura del 25 per cento, anche ai costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (aiuti-bis). Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che: a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto; b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trimestre 2022

(DL 50/2022 e 4/2022)

II trimestre 2022

(DL 21 e 50/2022)

III trimestre 2022 (DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

 (DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176/2022)

Imprese gasivore

10%

25%*

25%

40%

40%

 

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -775,57milioni di euro per il 2022 e -90,33 milioni di ero per l’anno 2023.

Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 1)

Il comma 1, rinviando all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022, attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. L’agevolazione è concessa alle condizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha elevato la misura del predetto credito innalzando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022. Come per le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’agevolazione è stata estesa al terzo trimestre 2022 dall’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

L’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l’agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l’agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -896,22 milioni di euro per il 2022 e -104,38 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore

Il comma 1, rinviando all’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, riconosce – alle condizioni previste dal medesimo comma 4 - alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l’acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. La misura è stata prorogata al terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (articolo 6) per un ammontare pari al 25 per cento della spesa. Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.Si rammenta che l’articolo 40-quater del decreto-legge n. 73 del 2022 ha soppresso, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis), obbligo che era stato introdotto dal richiamato decreto-legge n. 50 del 2022. Si tratta del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, di quello riconosciuto alle imprese gasivore e di quello concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. È pertanto venuta meno la soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d’imposta accumulati.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

Destinatari

II trimestre 2022

(DL 50 del 2022)

III trimestre 2022

(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

(DL 144/2022)

Dic. 2022

(DL 176/2022)

Imprese non gasivore

25%*

25%

40%

40%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -382,098 milioni di euro per il 2022 e -44,502 milioni di ero per l’anno 2023.

Regime dei crediti d’imposta, cedibilità e controlli

Il comma 3 dell’articolo 1 dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta in commento disposti per il mese di dicembre 2022, nonché dei crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 20222) e, infine, anche dei crediti concessi per il terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022.

Il termine per l’utilizzo di tutte le richiamate agevolazioni è dunque unificato e fissato al 30 giugno 2023.

Per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per la spesa energetica sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine viene posticipato dal 31 marzo 2023 (come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022) alla predetta data del 30 giugno 2023.

 

Più in dettaglio, i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

L’articolo 1, al comma 4, uniforma il regime di cedibilità delle agevolazioni disposte dagli ultimi provvedimenti “aiuti”, e cioè dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 (di cui al decreto-legge n. 115 del 2022), di quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 2022), nonché di quelli maturati - ai sensi dei già commentati commi 1 e 2 - per il mese di dicembre 2022.

 

Si chiarisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo  apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private  - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023 (in luogo del previgente 31 marzo 2023, valevole per le agevolazioni disposte per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022).

 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l’applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge (articoli 9 e 3, comma 3, del d. l. n. 21 del 2022 e articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022).

 

Il comma 5, con una disposizione di chiusura, chiarisce che in relazione ai crediti di imposta applicabili per il mese di dicembre 2022 (di cui ai commi 1 e 2) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

 

Il comma 6 prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (concessi per il terzo trimestre 2022 - ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 -, per ottobre e novembre 2022, nonché quelli oggetto delle norme in commento, valevoli per dicembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 2.726,454 milioni di euro l’anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede ai sensi dell’articolo 15, norma generale di copertura del provvedimento.

 

 


Articolo 2
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

 

 

L’articolo 2 proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sul provvedimento in esame, dette riduzioni sono state rimodulate nella tempistica e negli importi.

In particolare:

-       le misure ridotte d’accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento);

-       dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022.

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

 

L’articolo in esame prevede una serie di misure, applicabili dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, riproponendo in sostanza misure già disposte coi precedenti decreti-legge in materia energetica (n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 153 del 2022, quest’ultimo confluito nel decreto-legge n. 144) fino al 18 novembre 2022. 

 

In dettaglio la lettera a) del comma 1, come modificata dall’arti colo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 179 del 2022, prevede la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate le aliquote di accisa, riducendo quelle sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, e azzerando l’accisa per il gas naturale per autotrazione.

Per effetto dell’intervento del decreto-legge n. 179 del 2022, in particolare, si dispone che l’aliquota dell’accisa sulla benzina permanga pari a 478,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per elevarsi a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento agli oli da gas (o gasolio usato come carburante) l’accisa rimane pari a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi elevarsi a 467,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, resta ferma la previgente misura ridotta di 182,61 euro per mille litri dal 19 novembre al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi essere innalzata a 216,67 euro per mille litri dal 1° al 31 dicembre 2022.

 

La lettera b), in linea con la normativa dell’Unione europea, stabilisce, per il periodo di applicabilità della norma in esame, l’applicazione di un’aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/542 che ha modificato le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, include il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un’aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento, ponendo un limite temporale a tale agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030.

 

Il comma 2 dell'articolo, modificato dal decreto-legge 179 del 2022, in conseguenza della riduzione dell’aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, sospende nel medesimo periodo (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022) l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla misura agevolata.  

 

L’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all’uso “commerciale” o “non commerciale” del carburante, imponendo ai medesimi Stati di rispettare l’aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l’aliquota applicabile al gasolio impiegato nell’uso “commerciale” non sia comunque inferiore al valore che l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all’articolo 24-ter del TUA (“gasolio commerciale”) non può essere applicata un’aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. Poiché comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo in esame ha rideterminato l’aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla soglia di 403 euro per mille litri (ossia 367,40 euro per mille litri) la sospensione temporanea della differenziazione  tra “uso commerciale” e uso “non commerciale” del gasolio, consente l'applicazione della riduzione anche ai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri che sarebbero altrimenti rimasti esclusi in virtù dei limiti posti dalla legslazione europea.

 

Si rammenta che l’articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incoroporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d’accisa sui carburanti a fronte dell’accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio.  Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l’altro, l’emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell’accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all’8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest’ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l’articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l’Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. 

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L’articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del provvedimento in esame prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, le misure ridotte d’accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l’andamento di seguito illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

 

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

 

Di seguito inoltre si riporta una tabella riepilogativa dei provvedimenti coi quali è stata disposta la riduzione delle imposte sui carburanti mediante decreto ministeriale (con copertura “endogena” secondo il meccanismo illustrato supra) e con norma primaria (copertura “esogena”, in grassetto). Per i soli decreti ministeriali sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

 

Intervento di riduzione accisa

Periodo di riferimento

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo inziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)

22 marzo 2022 -21 aprile 2022

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)

22 aprile 2022 – 8 luglio 2022

D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)

9 luglio 2022- 2 agosto 2022

D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)

3 agosto 2022 - 21 agosto 2022

Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)

22 agosto 2022 –20 settembre 2022

D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)

21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022

D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)

6 ottobre - 17 ottobre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo iniziale)

18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022

D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)

1 - 3 novembre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo finale

4 - 18 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2)

19 novembre-30 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2, testo modificato dal decreto legge n. 179 del 2022)

01 dicembre-31 dicembre 2022

Si rammenta che l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell’Iva operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

Per una panoramica delle misure contro i rincari energetici adottate dal Governo, si rinvia al relativo tema web.

 

Il comma 3, anch’esso modificato dal decreto-legge 179 del 2022, suddivide e rimodula gli adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti in relazione alle diverse misure di accisa vigenti nei mesi di novembre e dicembre 2022.

I menzionati soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 12 dicembre 2022 i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti), giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022. Gli esercenti devono trasmettere poi, entro il 12 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

 

Viene espunta la precisazione secondo cui tale comunicazione non deve essere effettuata dai predetti soggetti qualora venga disposta la proroga dell’applicazione delle misure agevolate di accisa previste dal comma 1, lettera a), conseguentemente alle rimodulazioni previste per il mese di dicembre 2022.

 

Il comma 4 individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM. Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 179 del 2022, in conseguenza delle rimodulazioni dell’accisa sui carburanti previste per il mese di dicembre 2022, viene espunto dalla norma il riferimento all’ipotesi di mancata proroga della misura agevolata di accisa.

Il comma 5 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto legge n. 21 del 2022, finalizzate a prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b). Le disposizioni richiamate prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

 

Infine il comma 6 quantifica gli oneri derivanti delle norme in esame, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento, di cui all’articolo 15.

 

 

 

 


Articolo 3, commi da 1 a 9
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

 

 

L’articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l’adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

 

Il comma 1 dell'articolo 3 consente alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. La rateizzazione è richiesta mediante un'istanza formulata ai fornitori, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione nella quale siano specificati: l’ammontare complessivo degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, la cui misura non potrà in ogni caso superare il rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata, l'indicazione della scadenza di ciascuna rata e la loro ripartizione complessiva, i cui limiti consistono in un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili (comma 2). L'obbligo di formulazione della proposta è condizionato alla disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e all'effettivo rilascio della garanzia SACE di cui al successivo comma 4. L'inadempimento in ordine al pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, l'impresa inadempiente è tenuta al versamento in unica soluzione del debito residuo (comma 3).

 

L’articolo 3, al comma 4 interviene sulle riassicurazioni che SACE (vedi infra) è autorizzata a concedere – ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 21 del 2022 (vedi infra) – a favore delle imprese di assicurazione che abbiano ottenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami credito e cauzione. In particolare, al fine di limitare il rischio sopportato dalle assicurazioni, SACE è autorizzata a concedere, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla stessa Società con gestione separata. Si specifica, altresì, che la garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Con riferimento alle attribuzioni devolute a SACE, il comma 4 in commento chiarisce che la Società provvede, per conto del MEF, all'escussione della garanzia e al recupero crediti, con facoltà di delegare tali attività a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. è tenuta in ogni caso ad operare con la dovuta diligenza professionale. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

SACE S.p.A., già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in società per azioni per effetto dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

Il riassetto azionario di SACE, società a intera partecipazione pubblica, e delle società del gruppo, è avvenuto recentemente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legge n. 104 del 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 17 marzo 2022 (qui il decreto e qui il comunicato stampa). Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento) e il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST.

SACE S.p.A. detiene il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al sito istituzionale della società).

 

Il comma 5, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione, riconosce la possibilità per i fornitori di energia elettrica e gas naturale aventi sede in Italia di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia che SACE è autorizzata a concedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022. Il rilascio della garanzia è condizionato dal successivo comma 6 alla mancata approvazione da parte dell’impresa aderente al piano di rateizzazione, negli anni in cui si procede al riconoscimento del beneficio medesimo, di delibere che comportino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie o di imprese appartenenti allo stesso gruppo. Nell'evenienza in cui le imprese interessate abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno dovrà essere dalle stesse assunto per i dodici mesi successivi. La garanzia in esame, inoltre, viene concessa a condizione che l’impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti ubicati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.

 

Il comma 7 prevede che l’adesione al piano di rateizzazione configuri un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese di cui all’articolo 1 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura di fa rinvio) e all’articolo 1 del decreto legge n. 144 del 2022.

 

Il comma 8 modifica il già citato articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022 che ha introdotto la facoltà per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche. Il successivo comma 3, come modificato dalla norma in esame, autorizza SACE S.p.A. a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. L'articolo 3, comma 8, del decreto in esame ha posticipato l'ambito di applicazione della norma che in precedenza era limitata alle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 in relazione a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE.

 

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per le misure di sostegno finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022.

Tale norma, al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a concedere garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore delle imprese le quali dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi in atto. La garanzia SACE può essere quindi concessa non più entro il 31 dicembre 2022 bensì entro il 31 dicembre 2023.

La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea. Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, termine posticipato di un anno per effetto dell'articolo in esme, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti (70, 80 o 90 per cento) inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:

a)        90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

b)        80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

c)        70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto legge n. 23 del 2020 per la “Garanzia Italia SACE”. Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l’efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica). Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l’attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al MEF.

 

 

Sostegno pubblico all'economia durante la crisi energetica: il nuovo ulteriore Temporary Framework

 

All'indomani delle limitazioni determinate dalla pandemia, la ripresa economica ha incrementato la domanda di materie prime. I prezzi dell'energia e delle commodity, cresciuti rapidamente nella seconda parte del 2021, hanno accelerato ulteriormente dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino.

 

L'aggressione militare russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate dalla Russia hanno determinano ripercussioni sull'intero mercato interno dell'UE.

 

Con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022, la Commissione ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

 

Il Quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022 (COM 2022/C 280/01), all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022 (2022/C 426/01) (qui, il comunicato stampa).

 

I regimi di sostegno consentiti dal Quadro sono ammissibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro) e sono concedibili - alle specifiche condizioni indicate dal Quadro stesso - fino al 31 dicembre 2023, tranne che gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024. I termini di operatività del Quadro e i massimali di aiuto concedibili sono stati considerevolmente elevati con la seconda modifica di ottobre.

 

Per ulteriori approfondimenti relativi ai criteri di dettaglio del Temporary Framework si fa rinvio al relativo focus publicato sul sito della Camera.

 

Nel Quadro, inoltre, la Commissione dichiara che i danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale e di energia elettrica - che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre - possono essere valutati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali) a condizione che non si verifichino sovra compensazioni.


Articolo 3, commi 10 e 13
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

 

 

Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. In base alla novella di cui alla lettera b) del presente comma 10, la disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro - anziché di 600 euro, come nel testo previgente -; la novella di cui alla lettera a) dello stesso comma 10 stabilisce - in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria[1], valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 - che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).

L'onere finanziario derivante dalla novella di cui al comma 10 è quantificato nel successivo comma 13 in 243,4 milioni di euro per il 2022 e in 21,2 milioni per il 2023[2]; per la relativa copertura lo stesso comma 13 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

La norma transitoria oggetto della riformulazione di cui al comma 10 si pone in deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro. La norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio[3], valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; anche in questa precedente normativa transitoria, come nella disciplina a regime suddetta, non si contemplavano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche.

Dall’ambito dei vari limiti in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile fiscale[4]).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo dei limiti summenzionati sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

-       trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;

-       il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

-       per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

 

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Riguardo alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 10 e alla relativa copertura, cfr. supra.


Articolo 3, commi 11 e 13
(Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

 

 

L’articolo 3, comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l’incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 13 del medesimo articolo 3 rimanda all’art. 15 per la relativa copertura finanziaria.

 

 

Nel dettaglio, ciò avviene, al comma 11 dell’art. 3, per mezzo di una novella all’art. 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

 

Si ricorda che il testo della disposizione novellata prevede, per il 2022 – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica – un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del  movimento  sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»,  con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7  milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso di ausili per  lo sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici di rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione di  altri eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma disvolgimento  della  personalità del  minore, anche attraverso la realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e internazionale.

 

Ora, la disposizione in commento:

-       aumenta di 10 milioni di euro l’incremento del Fondo disposto dall’art. 7, comma 1 del D.L. 144/2022, portando lo stesso a complessivi 60 milioni di euro per il 2022;

-       destina le suddette risorse a fondo perduto anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A..

 

Il comma 13 del medesimo art. 3, poi, prevede che, agli oneri derivanti (anche) dalla disposizione in commento (pari a 10 milioni di euro per il 2022), si provvede ai sensi dell’art. 15, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.


Articolo 3, commi 12 e 13
(Disposizioni in favore degli enti del Terzo settore)

 

 

Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria[5] che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. La novella di cui alla lettera a), in primo luogo, incrementa da 120 milioni di euro a 170 milioni la dotazione (concernente il solo anno 2022) del fondo[6] relativo al primo contributo summenzionato; resta fermo che l'importo previgente è destinato ad alcuni enti[7] che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità; la nuova quota di 50 milioni è destinata invece ad enti che gestiscono i medesimi servizi (sempre in regime residenziale o semiresidenziale) in favore di anziani. La novella di cui alla lettera b) incrementa da 50 milioni a 100 milioni la dotazione (anch'essa concernente il solo anno 2022) del fondo[8] relativo al secondo contributo summenzionato.

Per l'onere finanziario derivante dalla novella di cui alla lettera a), il successivo comma 13 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15, mentre il comma 14 (del presente articolo 3) provvede alla copertura dell'onere derivante dalla novella di cui alla suddetta lettera b) (per le disposizioni di copertura si rinvia alle relative schede).

 

Più in particolare, la quota di 50 milioni introdotta - con corrispondente incremento del relativo fondo - dalla novella di cui alla lettera a) concerne i seguenti soggetti, qualora gestiscano servizi sociosanitari e socioassistenziali, in regime residenziale o semiresidenziale, in favore di anziani: gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore[9]; le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico[10]; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe[11]; i soggetti (aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni e associazioni di diritto privato) derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); gli enti religiosi civilmente riconosciuti[12].

Si ricorda che le restanti risorse, pari, come accennato, a 120 milioni (sempre per il 2022), sono destinate alle medesime tipologie di enti - con l'eccezione costituita dalla mancanza di un riferimento specifico ai soggetti ex IPAB - per il caso in cui i servizi suddetti da essi gestiti siano rivolti a soggetti con disabilità.

La misura del contributo in oggetto è determinata, nell'ambito delle quote summenzionate, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo trimestre del 2022 e i costi sostenuti nell'omologo trimestre del 2021[13].

L'incremento di risorse operato dalla novella di cui alla lettera b) concerne un fondo (per il medesimo anno 2022) relativo a un contributo straordinario per gli enti appartenenti alle suddette categorie - esclusi i soggetti ex IPAB e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - che non rientrino nelle fattispecie (di svolgimento di servizi) sopra menzionate. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[14] osserva che l'incremento in oggetto appare necessario in considerazione dell'ambito degli enti interessati.

Si ricorda che la normativa relativa ai due contributi straordinari in oggetto demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di riconoscimento dei contributi, dei criteri di quantificazione dei medesimi contributi, delle relative procedure di controllo.

 

I due contributi straordinari non sono cumulabili tra di essi (in ogni caso, i requisiti stabiliti precludono l'ipotesi che un ente possa rientrare in entrambe le fattispecie). Inoltre, la normativa prevede che: i contributi in oggetto non concorrano alla formazione del reddito d'impresa (computato ai fini delle imposte sui redditi) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; come ulteriore beneficio, sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi[15]; i contributi siano cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dell'esclusione dalla formazione del reddito e dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per le operazioni relative alla gestione dei due fondi suddetti e all’erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house[16], previa stipula di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi - entro i limiti delle quote di risorse individuate nel summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -. Si prevede altresì che le risorse dei fondi siano trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

 

 


Articolo 3, comma 14
(Riduzione del Bonus Trasporti )

 

 

L’articolo 3, comma 14, riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all’erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l’incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera b).

 

Il Fondo Bonus Trasporti è stato istituito dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 35 del decreto legge n. 50 del 2022[17]) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal c.d. “Decreto Aiuti bis” (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022[18]). In ultimo, il Fondo è stato nuovamente incrementato, di ulteriori 10 milioni, dall’art. 12 del del c.d. “Decreto aiuti  ter” (decreto legge n. 144 del 2022). Dopo la riduzione di 50 milioni operata dalla disposizione in commento, la dotazione del Fondo è pertanto pari a 140 milioni. Il Fondo è stato costituito per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Bonus – nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento  ed è pari al 100% della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il Bonus può essere richiesto accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it dalle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il Bonus è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Le modalità di presentazione delle domande di accesso, la procedura di emissione e le regole per rimborsare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sono state disciplinate dal decreto interministeriale 29 luglio 2022.

 

 


Articolo 4
(Misure per l’incremento della produzione di gas naturale)

 

 

L’articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali “energivori”.

Ai sensi del comma 1, lett. a), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono, infatti, essere presi in considerazione i soli “vincoli assoluti” stabiliti nel Pitesai, dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali.

Il comma 1, lett. a), n. 2 ammette - in deroga al divieto previsto dall’articolo 4, L. n. 9/1991 - le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previe analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza. La lett. a) n. 3 dell’articolo interviene con una correzione di forma.

La lett. b) consente poi – in deroga al divieto di cui all’art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006 - il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La lett. c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.

La lett. d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50%. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza.

La lett. e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell’anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

 

Segnatamente, l’articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali “energivori”, contenuta nell’articolo 16 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022).

 

Il comma 1, lett. a), n. 1, interviene sul comma 2 dell’articolo 16, il quale dispone che il GSE inviti i titolari delle concessioni nazionali di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale a manifestare interesse a partecipare alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di lungo termine. La disposizione si applica alle concessioni i cui impianti sono situati in tutto o in parte in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.

Secondo quanto inserito dalla lett. a) n. 1) qui in esame, si dovrà procedere considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, con tale norma, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione fissati a livello locale previsti dal PiTESAI, e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali.

Debbono quindi ora essere presi in considerazione i soli “vincoli assoluti” stabiliti nel Pitesai[19].

Rimarrebbero in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali i divieti di cui all’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

 

Sui divieti e le restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione interviene l’articolo in esame, apportando delle deroghe, che saranno nel prosieguo descritte.

Prima di esaminarle, si rammenta come l’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 vieti le attività di ricerca, di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Il divieto è stabilito anche nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono stati fatti salvi dalla norma in commento per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale[20].

La legge 9 gennaio 1991, n. 9 [21], all’articolo 4, vieta poi la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

 

Il comma 1, lett. a), n. 2, attraverso una ulteriore integrazione del comma 2 del citato articolo 16, ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall’articolo 4 della legge n. 9/1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, la norma consente la partecipazione alle procedure di approvvigionamento di gas di altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni, per un incremento di gas previsto di circa 700 milioni Smc gas annui), oltre quelle già invitate dal GSE su direttiva 28 giugno 2022 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (per le quali si rinvia, infra alla Tabella seguente), a fronte di complessive 9 concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura (ai sensi del divieto contenuto nell’articolo 4, L. n. 9/1991).

 

Nel rimandare al box in calce alla presente scheda, in cui è ricostruita in modo analitico la disciplina sull’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale di all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, con i relativi provvedimenti attuativi, si rammenta che il 6 luglio 2022, il GSE ha invitato gli operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure per l'acquisto di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (qui il comunicato GSE). Nell’invito, disponibile sul sito internet del GSE, al punto 2, relativo alla compatibilità delle concessioni, si afferma che le concessioni indicate nell’Allegato 1 dell’invito sono considerate compatibili in base al PiTESAI, in combinato disposto con l’articolo 16 D.L. 17/2022. L’Allegato 1 è titolato elenco delle concessioni in mare invitate. Lo si riporta anche in questa sede per chiarezza espositiva.

L’invito afferma che resta ferma per le aree non idonee secondo i criteri individuati dal PiTESAI, presenti nelle concessioni indicate con asterisco in Tabella, l’interdizione a nuove attività minerarie diverse da quelle consentite, relativamente alle infrastrutture minerarie già in essere o già previste dal programma lavori approvato e accessorie alle stesse, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione[22] (l’elaborato grafico di tali aree è pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). Resta ferma, inoltre, la possibilità che le aree non idonee delle medesime concessioni, siano assoggettate a riperimetrazione d’ufficio per la parte dell’area non necessaria ai fini della coltivazione residua.

 

Titolari

Titolo

Quote**

Solo Gas

ENI

A.C 1.AG *

100%

A.C 2.AS *

100%

A.C 5.AV *

100%

A.C 7.AS *

100%

A.C 8.ME *

81%

A.C 11.AG

100%

A.C 12.AG *

100%

A.C 13.AS *

51%

A.C 17.AG *

75%

A.C 18.AG *

100%

A.C 21.AG *

51%

A.C 24.EA *

100%

A.C 25.EA *

100%

A.C 26.EA *

100%

A.C 27.EA *

100%

A.C 29.EA *

100%

A.C 30.EA *

100%

A.C 32.AG *

100%

A.C 33.AG *

100%

A.C 34.AG *

100%

A.C 35.AG *

100%

A.C 36.AG

60%

B.C 3.AS *

100%

Gas e gasolina

B.C 4.AS *

100%

Gas e gasolina

B.C 5.AS *

100%

B.C 9.AS *

66,67%

B.C 10.AS *

51%

B.C 13.AS *

51%

B.C 14.AS *

51%

B.C 17.TO *

100%

B.C 18.RI *

100%

B.C 22.AG

100%

B.C 23.AG *

100%

C.C 6.EO *

40%

Olio e gas

CERVIA MARE *

100%

D.C 1.AG *

100%

Gas e gasolina

D.C 2.AG *

100%

D.C 4.AG *

100%

PORTO CORSINI MARE *

100%

ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI

C.C 1.AG *

100%

Olio e gas

C.C 3.AG *

100%

Olio e gas

G.C 1.AG *

60%

ENERGEAN ITALY

A.C 8.ME *

19%

A.C 13.AS *

49%

A.C 17.AG *

25%

A.C 21.AG *

49%

A.C 36.AG

40%

B.C 1.LF *

95%

B.C 2.LF *

95%

Gas e gasolina

B.C 7.LF *

95%

Olio e gas

B.C 9.AS *

33,33%

B.C 10.AS *

49%

B.C 13.AS *

49%

B.C 14.AS *

49%

C.C 6.EO *

60%

Olio e gas

G.C 1.AG *

40%

GAS PLUS ITALIANA

B.C 1.LF *

5%

B.C 2.LF *

5%

Gas e gasolina

B.C 7.LF *

5%

Olio e gas

Note: * concessioni con all'interno aree non idonee secondo il PiTESAI

**Le percentuali si riferiscono alle quote della concessione detenute

Fonte: GSE e MASE.

 

Sul sito istituzionale del GSE è anche disponibile l’elenco dei titolari delle concessioni in terraferma invitati a manifestare interesse.

 

 

La lett. a) n. 3 dell’articolo interviene sempre sul comma 2 dell’articolo 16, con una correzione di forma, volta a rinviare alla comunicazione di cui al primo periodo, sopprimendo il termine “predetta”.

 

La lett. b) dell’articolo qui in commento aggiunge poi nell’articolo 16 un comma 2-bis, il quale, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di approvvigionamento di cui al comma 1, consente il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni mc.

I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La previsione opera espressamente in deroga al sopra indicato generale divieto - contenuto nell’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 - di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle aree marine e costiere a protette e nelle zone di mare entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l’Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente 5 permessi di ricerca.

La mappatura delle concessioni sul territorio nazionale è disponibile al sito istituzionale Webgis Unmig del Ministero. Di seguito, si riporta la cartina tratta dal sito suddetto, con indicazione della linea delle 12 miglia dalla costa.

Fonte: Unmig

 

I 5 permessi interessati dall’intervento in parola sono, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa:

 

A.R80.AG – al largo della laguna veneta - con circa il 40% del permesso fuori le 9 miglia.

Fonte: Unmig

 

 

A.R78.AG – al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia.

Fonte: Unmig .

E’ sopra riportato il permesso di ricerca A.R. 78 R.C che appare corrispondere alla zona indicata.

 

 

F.R40.NP – al largo di Brindisi - con il 100% del permesso fuori le 9 miglia

 

Fonte: Unmig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.R13.AG – al largo di Gela e a ridosso della concessione di “Argo e Cassiopea” - con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l’unico pozzo esistente.

 

Fonte: Unmig

 

G.R14.AG – che avrebbe circa l'80% di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, con possibilità per l’operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

 

Fonte: Unmig

 

Inoltre, la lett. c) modifica il comma 3, primo periodo dell’articolo 16, riducendo da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi per le procedure di approvvigionamento di cui al comma 2, nonché di quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia di cui al comma 2-bis.

 

La lett. d) sostituisce il comma 4 dell’articolo 16, intervenendo sulla disciplina dei contratti di acquisto di lungo termine sul gas di produzione nazionale che il GSE, o le società da esso controllate, stipulano con i concessionari di coltivazione di idrocarburi ammessi a partecipare alle procedure, di cui al sopra descritti commi 2 e, ora, 2-bis.

Con la modifica in esame, si conferma la durata massima decennale dei contratti con verifica dei termini alla fine del quinto anno, e che il prezzo deve garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione.

Quanto alla definizione del prezzo, si precisa ora che questo è fissato - con decreto interministeriale, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy - applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

Si introduce inoltre la previsione per cui, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi attesi dai medesimi investimenti.

Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.

La relazione illustrativa rileva, al riguardo, che un eventuale obbligo di anticipare, a prezzo inferiore a quello di mercato, volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri (perché soggetti a rischi autorizzativi e minerari connessi ai nuovi sviluppi) scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo.

 

La lett. e) sostituisce il comma 5 dell’articolo 16, sopprimendo il precedente criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto di contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri su base pluralistica definiti con decreto interministeriale, e una riserva di almeno un terzo alle PMI.

La nuova formulazione del comma 5, prevede invece che il Gruppo GSE, con una o più procedure, offra, al prezzo di cui al descritto comma 4, primo periodo - dunque, al prezzo cui lo stesso GSE acquista - e senza nuovi o maggiori oneri, i diritti sul gas oggetto dei contratti acquisiti nella sua disponibilità ai soli clienti finali industriali a forte consumo di gas cd. “energivori”, anche in forma aggregata, che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021 [23], pari a 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3).

L’articolo 3 del D.M. n. 541/2021 è la norma che definisce, al comma 1, le imprese a forte consumo di gas naturale, cd. energivore, quali quelle che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui sopra.

 

La medesima lett. e) aggiunge il nuovo comma 5-bis nell’articolo 16, il quale dispone che le modalità e i criteri di assegnazione dei diritti sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. In esito alle procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso di clienti finali in forma aggregata, il contratto assicura che gli effetti siano trasferiti ai relativi interessati.

Il contratto deve prevedere altresì:

a)   la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente;

b)  il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

 

Infine, si demanda la definizione dello schema di contratto tipo di offerta al Gruppo GSE, con approvazione dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.

 

 

Secondo la relazione illustrativa, l’utilizzo di contratti finanziari sia in acquisto che in vendita, sulla base della stessa formula di prezzo, fa sì che le partite finanziarie si regolino fra privati evitando la complessità di uno scambio fisico di gas e sulla base di uno sconto direttamente operato dai concessionari al Gse e da quest’ultimo ai clienti finali industriali aggiudicatari, senza comportare costi di sistema e lasciando ai clienti finali l’intero vantaggio di costo rispetto al prezzo al punto di scambio virtuale (o l’eventuale onere, in caso di prezzo inferiore al valore minimo).

 

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17[24], per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici ha previsto, all’articolo 16, comma 1, che il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate avviino, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il gruppo GSE invita i titolari di concessioni, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale - i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) [25] - a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando al GSE, al MITE (ora MASE) e all’ARERA i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. Quanto previsto si applica alle concessioni, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. Sul comma 2 incide in senso estensivo l’articolo qui in esame (cfr. supra comma 1 lett. a) e b)).

Ai sensi del comma 4, nella formulazione previgente alla modifica apportata dall’articolo in esame (cfr. supra, comma 1, lett. d)) il Gruppo GSE stipula con i concessionari di cui al comma 2 contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento.

Ai sensi del comma 5, nella formulazione previgente alla modifica apportata dall’articolo in esame (cfr. supra, comma 1, lett. e)) il GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas[26], anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica da definirsi con decreto interministriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Con atto del 28 giugno 2022 prot. n. 15307, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato la Direttiva prevista dal richiamato articolo 16, comma 1, relativamente agli operatori titolari di concessioni di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.

Con avviso, il 6 luglio 2022, il GSE ha quindi invitato i predetti operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure per l'acquisto di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (qui il comunicato GSE).

Con atto del 4 agosto 2022 prot. n. 18345, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato la Direttiva relativa alle Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività[27].

Il 9 agosto 2022 è stato pubblicato dal GSE l'avviso finalizzato all'invito a manifestare interesse alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale in terraferma. La manifestazione di interesse non è vincolante fino alla sottoscrizione del contratto di vendita a lungo termine al GSE. A disciplinare prezzi e condizioni della vendita di gas al GSE, sarà un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e sentita l’ARERA.


Articolo 5, comma 1
(Proroga del termine di cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l’articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

 

Si rammenta che la cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas era stata originariamente fissata, dall’articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017, al 1° luglio 2019. Successivamente, il termine è stato via via più volte prorogato: al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a) del D.L. 91/2018 - L. 108/2018), al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) del D.L. 162/2019 - L. 8/2020 e, da ultimo, al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis, lett. a) del D.L. 183/2020 – L. n. 21/2021).

Il comma 1 dell’articolo qui in esame proroga dunque di un ulteriore anno il mercato tutelato, facendolo cessare a decorrere dal 10 gennaio 2024.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, la norma mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data.

 

Appare opportuno evidenziare che l’intervento normativo qui in esame fa seguito alla Segnalazione del 29 settembre 2022 (461/2022/I/COM), con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti – ARERA, ha posto all’attenzione del Parlamento e del Governo le rilevanti criticità che sarebbero derivate dalla rimozione dei regimi di tutela di prezzo al 1° gennaio 2023[28], in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e variabilità dei prezzi dell’energia che hanno raggiunto livelli mai sperimentati prima.

Secondo ARERA, le condizioni eccezionali che caratterizzano il mercato del gas naturale avrebbero reso fortemente critica la rimozione del servizio di tutela per i clienti domestici prevista al 1° gennaio 2023.

Il passaggio di tali clienti al mercato libero, in un momento connotato da prezzi particolarmente elevati avrebbe rischiato, infatti, di penalizzare proprio i clienti meno pronti ad orientarsi tra le offerte di mercato.

L’Autorità ha dunque ribadito l’esigenza di allineare i termini di rimozione dei regimi di tutela di prezzo per entrambi i comparti: energia elettrica e di gas naturale, per garantire maggiore trasparenza e coerenza informativa ai consumatori domestici che ancora non hanno scelto un fornitore sul mercato libero, e per intercettare il possibile ritorno verso la normalità delle condizioni di mercato.

 

Quanto all’allineamento dei termini di rimozione dei regimi di tutela di prezzo, si rammenta che, per l’energia elettrica, la normativa vigente (art. 16-ter, co. 1-2 del D.L. n. 152/2021[29]), indica nel 10 gennaio 2024 il termine della maggior tutela elettrica per le famiglie, scadenza entro la quale verrà assegnato il servizio a tutele graduali (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”) ai clienti domestici elettrici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura[30].


Articolo 5, commi 2 e 3
(Proroga termini per vendita gas da parte del GSE)

 

 

L’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022[31], che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)).

E’ anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l’acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett. b)).

Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all’articolo 15.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la norma risponde all’esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure ed è finalizzata a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla stessa vendita da parte del GSE.

Il superamento della scadenza dell’anno 2022 per la restituzione del prestito consentirebbe di utilizzare integralmente i flussi derivanti dai ricavi da vendita di gas, con una minore esposizione finanziaria e posizione creditizia da parte del GSE verso la CSEA e il sistema bancario.

 

Segnatamente, il comma 2, lett. a), modifica l’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022, il quale, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, prevede che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE, - anche tramite accordi con società partecipate statali e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto - eroghi un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita da tenersi - secondo la formulazione originaria della norma - entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Il comma 2, lett. a), proroga il termine del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

La relazione illustrativa afferma che la modifica risponde all’esigenza di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure di vendita e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

 

Il servizio di ultima istanza è disciplinato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, non modificato dalla norma in esame, con decreto del Ministero della transizione ecologica (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA (per una ricostruzione dei provvedimenti che hanno disciplinato il servizio di ultima istanza, si rinvia al box successivo).

L’articolo 5-bis dispone, inoltre, al comma 3, anch’esso non modificato, che il GSE sia tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli.

 

Il comma 2, lett. b) modifica il comma 4 del medesimo articolo 5-bis, il quale, per le finalità indicate nel comma 1, autorizza il MEF a disporre un trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'importo comunicato dallo stesso GSE, da rimborsare entro la data, originariamente fissata, del 20 dicembre 2022.

Il comma 2, lett. b) proroga tale data al 15 aprile 2023.

 

La relazione illustrativa afferma che la modifica è finalizzata a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

 

Ai sensi del comma 3, agli effetti derivanti dalla misura, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022 (cfr. box infra), si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 

Il decreto legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, legge n. 34/2022 , adottato all’indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino, ha introdotto misure per assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi nazionali per l'inverno 2022- 2023, consideratane la rilevante funzione nella copertura dei fabbisogni in caso di interruzione dei flussi dalla Russia.

L'obiettivo di riempimento - fissato dal decreto legge - è stato un livello di almeno il 90 per cento con l’impegno, nel corso del ciclo di erogazione invernale, del mantenimento dello stato di riempimento, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso (articolo 21, comma 1, lett. a) e b)).

In attuazione del decreto legge è stato adottato il decreto del Ministero della transizione ecologica D.M. 14 marzo 2022 che ha fissato le regole per l'allocazione e l'erogazione della capacità di stoccaggio disponibile alle imprese per il periodo contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023, il D.M. 1 aprile 2022 , nonché la Deliberazione ARERA 8 aprile 2022 (Deliberazione 165/2022/R/GAS)[32].

La registrazione in fase di monitoraggio di alcuni scostamenti a partire da maggio, determinati dalla eccessiva volatilità dei prezzi, ha reso necessario, secondo quanto evidenziato dal MITE[33], intervenire nuovamente, con il decreto 22 giugno n. 253 (cfr. anche ARERA, Delibera 274/2022/R/gas del 24 giugno 2022)[34], dando mandato a Snam di offrire un servizio di riempimento di ultima istanza per coprire il "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target mensile, nonché successivamente, affidare tale servizio di ultima istanza alla società GSE, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 4 del D.L. n. 80 del 30 giugno 2022, il cui contenuto è stato poi trasposto nell’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022, oggetto delle modifiche qui in esame.

Secondo quanto risulta da ARERA (deliberazione n. 442/2022 del 23 settembre 2022), il 19 settembre 2022 il GSE aveva già sostanzialmente esaurito le risorse messe a propria disposizione per il servizio di riempimento di ultima istanza ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 80/22[35].

L'insieme degli interventi approntati ha consentito di raggiungere un livello di riempimento degli stoccaggi del 90 percento, conforme agli obiettivi già a settembre 2022 (cfr. MITE Comunicato stampa del 28 settembre 2022).


Articolo 6
(
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

 

 

L’articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. “decreto energia” relative all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

 

L’obiettivo della norma, secondo la relazione illustrativa, è di consentire al Ministero della difesa di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo modo, il Ministero può contribuire all’ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali.

 

La disposizione in esame interviene sull’articolo 20 del D.L. 17/2022 (cd. decreto “energia”), modificando i commi 1 e 3 e aggiungendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, come risulta dal seguente testo a fronte.

Si ricorda che il comma 2, non modificato dalla norma in esame, era stato interamente sostituito dal D.L. 50/2022, articolo 9, comma 1 (cd. decreto “aiuti”).

 

Testo previgente

Testo modificato dal D.L. in esame

Articolo 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

Articolo 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

 

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all’Agenzia del demanio.

 

2. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

 

3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l’attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

 

3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

 

3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall’Agenzia industrie difesa.

 

 

Con la modifica al comma 1 dell’articolo 20, secondo la relazione illustrativa si intende estendere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, anche ai beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

Per effettuare tali operazioni si prevede inoltre il previo accordo tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, e anche con l’Autorità politica delegata per il PNRR. Inoltre, si introduce l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.

L’integrazione al comma 3 dell’articolo 20 prevede che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza.

Vengono poi introdotti tre nuovi commi:

- il comma 3-bis che prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della difesa, delle figure del Commissario speciale e di due Vice Commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Secondo la relazione illustrativa, tali figure si rendono necessarie al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico “project manager” la mappatura, l’individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma. Per quanto riguarda i Vice Commissari, il fatto che uno sia proposto dal Ministro della cultura e l’altro del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica è inerente le competenze di tali Dicasteri rispetto alle autorizzazioni da rilasciare – in particolare paesaggistica e ambientale;

- il comma 3-ter, che, sempre nell’ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario convochi e presieda una conferenza di servizi volta a rilasciare un’unica autorizzazione per l’installazione degli impianti di cui al comma 1. La disposizione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni: le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi;

- il comma 3-quater che fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall’Agenzia industrie difesa. La disposizione è volta, secondo la relazione illustrativa, ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali, oltreché per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e sviluppo nel settore. Sempre secondo la relazione illustrativa, la scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall’estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “La transizione ecologica della Difesa”.

 


Articolo 7
(
Disposizione in materia di autotrasporto)

 

 

L’articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell’autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

 

L’articolo 7 delimita l’ambito soggettivo di applicazione della norma di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (c.d. aiuti-ter: qui il link al relativo dossier), che prevede l’erogazione di contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nello specifico, i contributi interessati dalla previsione normativa sono solo quelli destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci, e non anche quelli destinati alle imprese che effettuano il trasporto di persone su strada.

 

Si ricorda, al proposito, che l’articolo 14 autorizza la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno in corso, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, mentre i restanti 15 milioni sono destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

 

È ora stabilito che i contributi destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ossia quelle effettuate con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 

Stante la formulazione letterale della disposizione, parrebbe, quindi, che i contributi in parola non siano erogabili alle imprese di cui al punto 3), a meno che esse non riescano a soddisfare il requisito della stabile organizzazione in Italia. Si valuti l’opportunità di un chiarimento in proposito.

 

Il comma 2 della disposizione in commento ribadisce – come già l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge citato - che l’applicazione delle previsioni in oggetto avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 107 TFUE, e che ogni relativo adempimento compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 8
(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

 

 

L’articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la trasmissione alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).

Nello specifico si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

 

Si ricorda che l'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, fa riferimento alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

- prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

- alcune operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, del medesimo D.P.R.;

- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Per una panoramica della disciplina in esame si veda la guida dell’Agenzia delle entrate: Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Considerato che successivamente il sopra citato articolo 18 ha previsto l’avvio di una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini ad uscita istantanea, si rende necessario pertanto l’adeguamento degli strumenti telematici utilizzati per la trasmissione dei corrispettivi attraverso i quali è possibile partecipare alla lotteria stessa.

 

Il Governo nella Relazione trasmessa il 5 ottobre al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così descrive le nuove modalità di emissione dello scontrino necessarie ai fini della lotteria: “L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate e Sogei Spa (in quanto partner tecnologico dello Stato) stanno lavorando all’implementazione del sistema informatico per la realizzazione della lotteria degli scontrini istantanea che sarà tecnologicamente pronta, in versione “beta”, entro la fine del 2022. Il primo quadrimestre del 2023 sarà utilizzato per testare gli ambienti reali e verosimilmente nel secondo semestre 2023 potrà effettivamente entrare in funzione la tecnologia su tutto il territorio nazionale. Il processo di lavoro si articola lungo l’elaborazione di un sistema informatico e telematico che permetta, a tutti i registratori di cassa presenti sul territorio nazionale, di emettere un “QR-code” per la partecipazione alla lotteria all’atto dell’emissione dello scontrino fiscale. L’approccio che si sta utilizzando è quello di elaborare il sistema ottimale per minimizzare gli impatti sugli esercenti in termini di aggiornamento dei registratori di cassa e al contempo la massimizzazione della sicurezza di certificazione del sistema di gioco. Infatti, il sistema deve essere implementato con le certificazioni necessarie di sicurezza per evitare pagamenti di premi non dovuti (che si prevedono essere automatici essendo diverse centinaia di migliaia e con un controvalore di diverse decine di milioni di euro) rispetto a possibili contraffazioni di codice. Al termine dell’elaborazione informatica, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate adotterà (verosimilmente entro il 2022) i provvedimenti che la legge ha demandato alle Agenzie fiscali. Il sistema verrà realizzato affinché tutti gli scontrini partecipino alla lotteria in via potenziale nel senso che non sarà più necessario, all’atto dell’acquisto, dichiarare all’esercente l’intendimento della partecipazione alla lotteria da parte del consumatore. Conseguentemente il cliente potrà verificare con un App di Stato (App già esistente “Gioco Legale”) - entro un breve lasso di tempo per evitare l’accaparramento degli scontrini gettati - se quello scontrino è vincente o meno. Pertanto, la vincita viene effettivamente comunicata non quando è effettuata la transazione, ovvero al momento del pagamento, ma nel momento immediatamente successivo ovvero quando il consumatore decide di verificare, con l’applicazione installata sul proprio cellulare, se lo scontrino nella propria disponibilità sia vincente.

 

La disposizione in esame per favorire tale aggiornamento tecnologico prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l’anno 2023 è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere  dalla prima liquidazione periodica  dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

 

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l’anno 2023. si provvede ai sensi dell’articolo 15, alla lettura della cui scheda si rimanda.

 

 


Articolo 9
(Superbonus)

 

 

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione.

La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

 

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di disciplina di detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, la norma, lettera a), numero 1), diminuisce la detrazione portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

 

 

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 31 ottobre 2022, erano in corso 326.819 interventi edilizi incentivati, per circa 55 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 60,5 miliardi di euro. Sono 40.552 i lavori condominiali avviati (67,8% già ultimati), che rappresentano il 43,8% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 191.031 (69,4 già realizzati che rappresentano il 39,4% del totale investimenti) e 95.230 (75,6% realizzati che rappresentano il 16,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (50.161 edifici per un totale di oltre 9,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (40.095 interventi e 5,3 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (28.230 interventi già avviati e 5 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:

-dai condomini,

-dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

-dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (termine su cui interviene la norma in commento), nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

-da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (termine su cui incide la disposizione in commento) a condizione che al 30 settembre (termine prorogato da ultimo dall'articolo 14 del decreto legge n.50) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;

-dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le sopra citate proroghe introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Per una panoramica dettagliata della disciplina del superbonus si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

La norma (numero 2)) estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

 

Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

In particolare (numero 3)), viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

§  il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

§  la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

§  il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che detta modifica si introduce, tra gli altri, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche, per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, e per i quali si dispone la proroga dell’agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad es., familiari conviventi).

 

La lettera b), come sopra anticipato, introduce un nuovo comma 8-bis.1 che chiarisce le condizioni necessarie per avvalersi dell’applicazione del comma 8?bis, terzo periodo.

La norma dispone che il reddito di riferimento deve essere calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni dei requisiti reddituali previsti al comma 2 dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto in esame ovvero:

 

 

 

Nella Relazione illustrativa si fa notare che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge. Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o del coniuge o di entrambi.

Si deve precisare, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 4-ter, del sopra citato TUIR, si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso art. 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

 

 

La lettera c) interviene, integrandolo, sul comma 8-ter dell’articolo 119 che riconosce ai soli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

La norma aggiunge un nuovo periodo all’articolo stabilendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati e sostenuti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

 

Si ricorda che il citato comma 10-bis stabilisce che per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

§  svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

§  siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1 giugno 2021) della disposizione in esame.

 

La lettera d) inserisce nel testo del decreto legge n. 34 del 2020, dopo la Tabella 1, la Tabella 1-bis di cui all’Allegato 1 al presente decreto (sopra descritta alla lettera b)) necessaria per determinare il reddito di riferimento da calcolare ai fini dell’utilizzo della proroga sugli interventi realizzati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche disposta dal nuovo terzo periodo del comma 8?bis.

 

Il comma 2 stabilisce che la riduzione della percentuale della detrazione al 90 per cento inserita dal sopra descritto comma 1, lettera a), numero 1), non si applica (rimanendo applicabile pertanto il vecchio regime al 110 per cento):

§  agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

§  agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Il comma 3 introduce un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati. In particolare, la norma prevede che, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali sopra descritte (commi 8-bis e 8-bis.1) per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, sia autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 

Il comma 4, prevedendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale da parte del cessionario, aumenta la capienza fiscale dei soggetti coinvolti nella cessione del credito (banche, intermediari, imprese e contribuenti) che possono usufruire della quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.

In particolare, la disposizione stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del richiamato decreto-legge n. 34 (ovvero  che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali  di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

Si ricorda che il comma 3 sopra citato stabilisce che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In ogni caso, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

 

Sul punto si segnalano le previsioni contenute nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (approvata nella seduta del 6 ottobre 2022) in merito alla capienza fiscale complessiva dei crediti acquistati/acquistabili dalle banche che rappresentano i maggiori cessionari dei crediti fiscali legati al superbonus. Nella relazione si rappresenta che: “la capienza fiscale complessiva è una grandezza che rappresenta, in linea di principio, l’ammontare complessivo dei versamenti tributari/contributivi che la banca prevede di effettuare in un arco temporale definito e che potenzialmente sono disponibili per la compensazione con i crediti fiscali da bonus Edilizi. Rappresentando un dato prospettico, tale grandezza è influenzata da molteplici variabili, in larga misura non governabili (modifiche al contesto normativo, modifiche nell’operatività dell’azienda ed eventi societari che incidono sull’entità dei debiti tributari/contributivi), conseguentemente la sua misura è determinata a seguito di un processo di stima improntata a criteri di prudenza, anche per tenere conto dei fattori di variabilità esogeni non governabili e imprevedibili. Dal questionario inviato è emerso che la capacità fiscale delle banche interessate è, su base annua, complessivamente pari a 16.231.582.747 euro. Moltiplicando tale valore annuo per 5 e per 10 si ottiene la capienza fiscale massima teorica delle banche oggetto del questionario per un arco temporale di 5 anni (pari a 81.157.913.737 euro) e di 10 anni (pari a 162.315.827.474 euro). Tale stima teorica per un certo arco temporale (nello specifico, 5 e 10 anni), diviene assorbibile in funzione della combinazione tra le varie tipologie di crediti acquistati, ovvero oggetto di proposta di acquisto, per effetto del diverso profilo temporale previsto per il loro utilizzo in compensazione (4, 5 o 10 anni). In definitiva, nell’arco temporale considerato la capacità fiscale massima effettivamente impegnata assume misure completamente diverse qualora i crediti acquistati siano compensabili esclusivamente in 4 o 5 anni, piuttosto che in 10 anni. Non sfugge, in concreto, che nell’ipotesi in cui la domanda da parte del mercato nei confronti delle banche sia ascrivibile pressoché esclusivamente a crediti di tipo superbonus, una volta consumata la capacità fiscale per il primo quinquennio considerato, la capacità teorica per il secondo quinquennio è destinata a rimanere inutilizzabile, stante il blocco dell’operatività indotto dalla saturazione della capacità fiscale del primo periodo. Ciò premesso, la capienza fiscale complessiva stimata (nello specifico, 5 e 10 anni) rappresenta il plafond massimo stimato relativo a tutte le pratiche di richiesta di cessione crediti (in lavorazione, deliberate ed erogate).”.

 

A tale proposito, si ricorda che il sopra citato articolo 121 riconosce per le spese rientranti nella disciplina del superbonus la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione con F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) è intervenuto sulla disciplina stabilendo che ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione è stata introdotta la possibilità di effettuarne tre in totale. L'articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022 ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta; l'ultima cessione è stata consentita, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articoli 14) ha stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Successivamente, il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

 

Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria della disposizione in commento. In particolare la norma precisa che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15, alla cui scheda di lettura si rinvia,  e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

 

 


Articolo 10, commi 1 e 2
(Affidamenti di lavori pubblici)

 

 

L’articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto “sblocca cantieri” (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l’obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l’importo dell’affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.  Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari.

 

Affidamenti di appalti per i comuni non capoluogo di provincia (comma 1)

Il comma 1 dell’articolo in esame integra l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 32/2019 (modificato da ultimo dall’art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021), che ha provveduto alla sospensione (fino al 30 giugno 2023) di determinate norme del Codice dei contratti pubblici, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

In particolare, la richiamata lettera a) del comma 1 prevede nel testo previgente la sospensione per i comuni non capoluogo di provincia dell’obbligo di utilizzare stazioni appaltanti qualificate, come indicato dall’art. 37, comma 4 (vedi infra) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture pubbliche (con l’esclusione degli interventi indicati nel PNRR e nel PNC).

Nel caso di interventi per le opere del PNRR e del PNC, l’ultimo periodo del comma 1, lett. a) prevede, tuttavia, che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - i comuni non capoluogo di provincia procedono, oltre che con le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019, anche attraverso determinati enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

L’intervento in esame è volto a specificare in tale ambito che le suddette modalità per gli affidamenti di opere pubbliche del PNRR e del PNC da parte un comune non capoluogo di provincia si applicano quando l’importo è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori ed a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. 

Nella relazione tecnica si specifica che l’intervento in questione “risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online “Capacity Italy”, circa l’identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l’obbligo disciplinato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”.

L’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto, vedi infra), si procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Come specificato, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui la stazione appaltante, senza qualificazione, non è soggetta agli obblighi individuati dal citato comma 4, in caso di affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; al contrario, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici.

L’art. 35 del Codice dei contratti pubblici fissa le soglie comunitarie a 5.382.000 euro  per i lavori pubblici, e a 215.000 euro per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali, a decorrere dal 1° dicembre 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2022.

In materia di affidamenti di appalti pubblici sotto soglia comunitaria, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, ha previsto, fermo restando quanto indicato dall’articolo 37 sulle aggregazioni delle stazioni appaltanti, e dall’articolo 38 sulla loro qualificazione, una disciplina valida per le procedure di affidamento adottate fino al 30 giugno 2023, che prevede l’affidamento diretto: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

 

Contributi per l’incremento dei prezzi per le opere pubbliche del PNRR o del PNC (comma 2)

Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC  di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.

In deroga alle disposizioni contrattuali e del Codice dei contratti pubblici (in particolare, l’art. 23, comma 16, terzo periodo, che,  per i contratti relativi a lavori, determina il costo dei prodotti, delle attrezzature, e delle lavorazioni sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l’art. 26 del D.L. 50/2022 disciplina la revisione dei prezzi per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 26 hanno previsto, rispettivamente, l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 e, nelle more dell’adozione di tali prezzari, l’incremento da parte delle stazioni appaltanti fino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021.

 

La norma in esame specifica che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che:

ü  non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti;

ü  non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse;

ü  e comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

 

La norma in esame prevede inoltre, per l’attuazione del presente comma, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

L’articolo 26, comma 7, del D.L. 50/2022 ha previsto l’istituzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro per il periodo 2022-2026, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelle relative alle altre categorie di interventi ivi indicati, avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 34 del D.L. 115/2022 ha poi incrementato la dotazione del citato Fondo per complessivi 1.300 milioni per il periodo 2022-2027, di cui 900 milioni di euro per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni per la realizzazione delle opere relative ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Nel dettaglio, il comma 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 ha previsto che, in caso di insufficienza delle risorse previste al comma 6 del medesimo art. 26 (vedi infra), accedono al Fondo i soggetti titolari delle opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e del Fondo Complementare (D.L. 59/2021), delle opere per cui sono stati nominati Commissari Straordinari, delle opere del Giubileo 2025, dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Per la definizione delle modalità per l'accesso al suddetto Fondo è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7-bis del citato articolo 26 del D.L. 50/2022,  allo scopo di consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento, previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi, per le opere che presentino un fabbisogno finanziario, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del richiamato art. 26, al netto di quanto destinato dal comma 6 del medesimo articolo 26.

Nello specifico, il comma 6 del citato art. 26 ha previsto, per le stazioni appaltanti, la possibilità di recuperare risorse, attraverso una rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei quadri economici relativi agli interventi di cui sono titolari, oppure di utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua spesa autorizzata.

Ciò premesso, nel DPCM del 28 luglio 2022 sono previste due diverse procedure per l’assegnazione delle risorse: una procedura ordinaria (articoli 4, 5 e 6) valevole per le Amministrazioni Statali e una procedura semplificata (articolo 7) relativa alle opere PNRR di competenza degli enti locali.

La procedura ordinaria prevede che ciascuna stazione appaltante presenti una richiesta di finanziamento all’amministrazione statale competente che effettuerà un’istruttoria e presenterà istanza di accesso al fondo al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità che saranno fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di fornire indicazioni in merito alla “procedura ordinaria” di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, e le istruzioni operative che le stazioni appaltanti e le Amministrazioni statali devono seguire, il MEF ha emanato la circolare n. 31 del 21 settembre 2022.

Per la procedura semplificata per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, il citato DPCM prevede che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di una preassegnazione di contributo, senza la presentazione di alcuna istanza da parte delle amministrazioni locali appaltanti.

In merito alle preassegnazioni di risorse alle stazioni appaltanti per determinati interventi, l’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del medesimo DPCM, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione specifico per l’opera.

Per tutti gli investimenti non ricompresi nel suddetto Allegato 1, gli enti locali sono tenuti a seguire la procedura ordinaria.

L’art. 29, comma 1, del D.L. 144/2022 stabilisce che, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 del richiamato articolo 7 del citato DPCM si applica anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del D.L. 59/2021 - PNC (Piano Nazionale Complementare) - ossia:

- lettera b), numero 1): Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

- lettera c), numero 12): Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione;

- lettera c), numero 13: Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;

- lettera d), numero 1): Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Il comma 2 del citato articolo 29 del D.L. 144/2022 precisa, poi, che gli enti locali attuatori dei predetti interventi considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, un ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato. La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo con le procedure ordinarie, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione o della domanda di accesso.

Ciò posto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 144 del 2022, l’ente locale titolare del codice unico di progetto (CUP) può:

1) scegliere l’applicazione della procedura semplificata, che gli attribuisce il diritto di avere il 15% del contributo, nel rispetto delle condizioni previste dal DPCM;

2) provvedere alla richiesta di accesso al Fondo attraverso la procedura ordinaria.

Al fine di disciplinare la “procedura semplificata” prevista all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, che trova applicazione anche ai sensi  all’articolo 29 del D.L. 144/2022, il MEF ha emanato la circolare n. 37 del 9 novembre 2022.

 


Articolo 10, comma 3
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)

 

 

L’articolo 10, comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge  n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell’allegato IV-bis al medesimo decreto.

 

A tale riguardo è utile segnalare preliminarmente, così come emerge anche dalla relazione illustrativa al provvedimento d'urgenza, che si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all’espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

Nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-bis si tratta di interventi nei seguenti tratti:

1)      A1 – Riqualifica Barberino-Calenzano

2)      A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)

3)      A14 – Bologna-dir. Ravenna

4)      A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)

5)      A1 – Milano Sud-Lodi

6)      Gronda di Genova

7)      A14 – Passante di Bologna

8)      A13 – Bologna-Ferrara

9)      A13 – Monselice-Padova

10)  A1 – Tangenziale di Modena

11)  A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle

12)  A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)».

 

Passando invece all'esame del nuovo articolato, si segnala come il comma 1  prevede che, in relazione a tali interventi, la stazione appaltante o il concedente, prima di procedere all’approvazione dei progetti ai sensi dell’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, debba trasmettere copia del progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Al comma 2 si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevuto il progetto secondo quanto previsto dal comma 1, entro i successivi quindici giorni, stipuli un apposito protocollo d’intesa con gli Enti territoriali interessati dall’opera, al fine di giungere ad una favorevole condivisione della realizzazione dell’intervento, tenuto conto della localizzazione della stessa e delle caratteristiche peculiari dell’opera e dei tempi stimati d’esecuzione. Tale protocollo indica, altresì, gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte per garantire l’esecuzione dell’intervento nonché ogni ulteriore elemento valutativo rilevante. 

Il Ministero procede, successivamente alla stipula, a trasmettere tempestivamente copia del Protocollo al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di cui al comma 3.

Il comma 3, tenuto conto dell’esigenza di acquisire comunque una valutazione del Comitato speciale del Consiglio superiore, prevede che il medesimo Comitato proceda ad una valutazione ricognitiva sulla coerenza generale delle scelte progettuali operate.

 

 

 


Articolo 11
(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

 

 

L’articolo 11 reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

 

 

La lettera a) dell’articolo in esame interviene sulla disposizione che consente fino a un massimo di sei commissari di far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC. La modifica, di carattere integrativo, è volta a precisare che tra i sei componenti della Commissione VIA-VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione PNRR-PNIEC, sono ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Tale disposizione appare necessaria alla luce del fatto che l’art. 8, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), nel disciplinare la Commissione PNRR-PNIEC, non consente che di tale Commissione (diversamente da quanto avviene per la Commissione VIA-VAS, i cui membri possono essere “soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione”) possano far parte dipendenti di società in house dello Stato. Il citato comma 2-bis dispone infatti che i membri della Commissione PNRR-PNIEC devono essere “in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), (…), ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche”.

 

La lettera b) dell’articolo in esame inserisce un periodo aggiuntivo nel comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, al fine di consentire la nomina di componenti aggregati della Commissione PNRR-PNIEC, nel numero massimo di 30 unità, che restano in carica per 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per i commissari ordinari.

La stessa lettera disciplina le modalità di nomina di tali componenti aggregati, rinviando alle modalità previste, dal primo periodo del comma 2-bis, per i membri ordinari della Commissione PNRR-PNIEC.

Tale primo periodo, a sua volta, rinvia alle modalità di nomina dei componenti della Commissione VIA-VAS, che prevedono che “i commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente (…), senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere”.

 

La relazione illustrativa sottolinea che il potenziamento previsto dalla lettera in esame si rende necessario “per far fronte all’amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell’attualità”.

 

 

L'art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (poi divenuto Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021 e, successivamente, con il D.L. 173/2022, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del Codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In relazione ai contenuti dell'allegato I-bis si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie ("dimensioni"): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi "nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente…"); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Per gli interventi indicati nel citato allegato I-bis viene prevista una c.d. VIA fast-track. L'art. 25, comma 2-bis, del Codice dell'ambiente (come riscritto, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 77/2021) prevede che la Commissione PNRR-PNIEC si esprime entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (disciplinata dall'articolo 24 del Codice) e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in virtù della ridenominazione operata con il D.L. 173/2022) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

Degna di nota è anche la disposizione recata dal nuovo comma 2-ter dell'art. 25 del Codice (introdotta dall'art. 20 del D.L. 77/2021) in base al quale, qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, è rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria (disciplinati dall'art. 33 del Codice).

Nella riscrittura dell'art. 8 del Codice, operata dal succitato art. 17 del D.L. 77/2021, è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e quindi non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS già operante presso il Ministero e alla quale l'art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 8 del Codice al fine di consentire la nomina, fino a un massimo di sei commissari che possono far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (v. art. 17 del D.L. 4/2022). Su tale disposizione interviene ora la lettera a) dell’articolo in esame.

L'art. 17 del D.L. 77/2021 ha inoltre, tra l'altro, introdotto nel testo dell'art. 8 del Codice un comma 2-quater volto a consentire al Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del D.L. 173/2022) di attribuire la presidenza delle due Commissioni (VIA-VAS e PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero del 16 gennaio 2022 è stata data notizia dell'insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che la Commissione è “presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione".

Relativamente ai membri della Commissione, il testo vigente del primo periodo del comma 2-bis dispone che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è formata da persone “in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), (…), ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche”. Tali commissari, sempre in base al comma 2-bis, restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.


Articolo 12, commi 1 e 2
(Esenzioni in materia di imposte - IMU settore dello spettacolo)

 

 

L’articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

In particolare, il comma 1 reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo.

 

Si rammenta che l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Inoltre, ai sensi del comma 3, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. Ai sensi del comma 4, l'efficacia di tale esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

In base a tale interpretazione autentica, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), non è dovuta per gli immobili di cui all’articolo 78, comma 1, lettera d) - ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate - del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[36].

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo rammenta che con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (si veda in proposito il relativo tema di documentazione parlamentare), prorogandone l’efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (Dichiarazione del 12.5.2022). Pertanto, chiarisce il Governo, essendo venuta meno l’incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo  esistente al tempo dell’introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

 

Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come invece previsto dall’articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020.


Articolo 12, comma 3
(Esenzioni in materia di imposte - Bollo aiuti per eventi calamitosi)

 

 

L’articolo 12, comma 3, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento calamitoso.

 

 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 12 inserisce nella Tabella di cui all’allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972 recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 8-ter ai sensi del quale risultano esenti le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

 

Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa, l’intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l’imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un’ottica di certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l’esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

 


Articolo 13
(Disposizioni in materia di sport)

 

 

L’articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

 

 

In particolare, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, l'articolo proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, già precedentemente sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a) , b) , c) e d) , della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e in ultimo dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

 

Nello specifico, sono oggetto di proroga fino al 22 dicembre 2022 i termini per l'effettuazione dei versamenti relativi a:

§  ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta, già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere a), della legge n. 234 del 2021);

§  adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anch'essi già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere b), della legge n. 234 del 2021);

§  versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere c), della legge n. 234 del 2021);

§  versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere d), della legge n. 234 del 2021).

 

L'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022 che disponeva la precedente sospensione, specificava che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

 

 


Articolo 14, commi 1 e 4
(Risorse per investimenti in infrastrutture ferroviarie)

 

 

L’articolo 14, comma 1, reca un incremento, pari a 1080 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui  all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 4 dello stesso articolo reca invece la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 1.

 

In particolare la disposizione in questione richiama gli interventi previsti nell'ambito degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).

A tale proposito è utile ricordare che la sopracitata legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140 ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.

A tali finalità sono stati originariamente destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032.

 

I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f)  attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i)   investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei

comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Per un approfondimento circa le modalità di riparto del suddetto Fondo, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturale nel settore dei trasporti, si rinvia a quanto contenuto nello specifico dossier di approfondimento del Servizio Studi della Camera dei deputati sul riparto del fondo investimenti.

 

Da ultimo il comma 4 dell'articolo in esame, reca la copertura finanziaria delle risorse stanziate dal comma 1.

 

 


Articolo 14, commi 2 e 4
(Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d’arma)

 

 

L’articolo 14, comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell’anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 2, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

L’autorizzazione di spesa, a valere sul bilancio dell’anno finanziario in corso, è finalizzata ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

Il Ministero della difesa provvede alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità di individuare i programmi di acquisizione dei sistemi d’arma che si intendono completare attraverso lo stanziamento in esame, tenuto conto che tale indicazione non emerge dalla documentazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (relazione illustrativa e relazione tecnica), né dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa - triennio 2022-2024, presentato lo scorso luglio al Parlamento.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, ha previsto la presentazione annuale, entro la data del 30 aprile, di un "piano di impiego pluriennale" finalizzato a riassumere:

- il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

- l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali;

- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

 

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

 I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-bis, sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.

In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

 

Per approfondimenti si rinvia al Tema dell’attività parlamentare Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma.

 

 


Articolo 14, commi 3 e 4
(Trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 14, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa[37]; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 3, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

Si ricorda che il comma 606 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto - con riferimento ai trattamenti retributivi accessori del personale docente - un incremento del suddetto fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nella misura di 89,4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

 

Si ricorda altresì che i commi 604 e 605 dello stesso articolo 1 della L. n. 234 hanno previsto un incremento di risorse per i trattamenti retributivi accessori dei dipendenti pubblici diversi dai docenti - tra i quali il restante personale scolastico -.

 

L'articolo 5 dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro "sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019-2021" - ipotesi sottoscritta dalle parti l'11 novembre 2022 - definisce l'utilizzo - con riferimento ai docenti e al restante personale scolastico - delle risorse previste dai summenzionati commi da 604 a 606 dell'articolo 1 della L. n. 234.

 


Articolo 15, commi 1 e 2
(Risorse per l’adeguamento dei contratti di somministrazione stipulati dal Ministero dell’interno)

 

 

L’articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un’Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

All’onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo - in misura corrispondente - delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza.

 

Preliminarmente, si ricorda che i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in commento sono quelli di cui all’articolo 103, comma 23, del D.L. 34/2020 che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022[38], tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022.

L’utilizzo di tali prestazioni è consentito:

-      in deroga al limite di spesa posto dall’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 in base al quale, salvo determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

-      in deroga all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016[39] (Codice degli appalti) che definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui è consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento;

-      con l’utilizzo da parte del Ministero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. i), del richiamato D.Lgs. 50/2016, in forza del quale, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e a lei non imputabili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

 

La disposizione in commento, come specificato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di rimborsare all’Agenzia di somministrazione di lavoro Manpower s.r.l. - aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di 800 unità a tempo determinato (cfr. il contratto stipulato il 16 febbraio 2021 tra il Dip.to per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e la società aggiudicatrice) - le somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati  dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia, in conseguenza della sottoscrizione il 9 maggio 2022 del nuovo C.C.N.L. Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 (comma 1).

Come riportato dalla medesima Relazione tecnica, per la quantificazione dei suddetti oneri i parametri di riferimento previsti dal richiamato contratto tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice sono stati aumentati in considerazione degli incrementi retributivi disposti dal nuovo CCNL Funzioni centrali 2019-2021. Per effetto dell’entrata in vigore del C.C.N.L del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari a 21,69 euro (derivante dalla somma del costo totale orario per ciascuna risorsa lavorativa, pari a 20,17 euro, del costo della commissione per l’Agenzia (Fee), pari a 1,52 euro (7,55%), e dell’IVA calcolata sulla commissione), con un incremento orario ordinario a regime pari a 1,32 euro (al netto della commissione per l’Agenzia e con IVA e IRAP a carico dello Stato).

Di seguito i prospetti riepilogativi dei diversi costi che danno luogo alla determinazione della somma necessaria ai fini del predetto rimborso - pari, come detto, a 1.558.473 euro - stanti il suddetto incremento orario ordinario a regime, il periodo da prendere in considerazione per la determinazione delle risorse necessarie al rimborso in esame, che è pari a 9 mesi[40], e il numero di lavoratori a tempo determinato presenti effettivamente nel mese di giugno 2021, pari a 729 unità.

 

 

Da un punto di vista redazionale, si valuti l’opportunità di eliminare il termine “interinale” contenuto nella lettera del comma 1 dell’articolo in commento e riferito alle agenzie di somministrazione di lavoro, in quanto tale termine appare improprio alla luce della normativa vigente. Si valuti inoltre, al fine di meglio chiarire la finalità dell’autorizzazione di spesa, l’opportunità di riformulare il comma 1 facendo espresso riferimento alla necessità – evidenziata nella relazione tecnica – di adeguare l’importo di cui all’articolo 103, comma 23, del D.L. n. 34/2020 ai maggiori costi conseguenti all’applicazione del CCLN-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022.

 

Agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa e pari a 1.558.473 euro per il 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza (di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della L. 91/1992) (comma 2).


Articolo 15, commi da 3 a 8
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 15 autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3), istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (comma 4), reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria (comma 5), dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (comma 6), modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio (comma 7); autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (comma 8).

 

 

In particolare, il comma 3 autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022). Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l’onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.

 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

?       delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

?       la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede:

a)     quanto a 1.280 milioni di euro per il 2022 ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia); detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b)     quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, destinate all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

 

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

 

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l’anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l’anno 2023, 515,4 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032, 72,3 milioni di euro per l’anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l’anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma indica le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)    quanto a 1.527 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell’allegato 3 al presente decreto, sotto riportato;

 

 

b)    quanto a 268,5 milioni di euro per l’anno 2023, 513,8 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,9 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 9, comma 1, lettera a) (riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus);

c)     quanto a 4.000 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall’articolo 5, comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario;

 

L’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)). È anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l’acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett, b)).

 

d)    quanto a 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

e)     quanto a 115,46 milioni di euro per l’anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l’anno 2022, 143,36 milioni di euro per l’anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 (Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti), 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) e 14 (Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente);

f)      quanto a 162,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g)    mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Si rammenta che, unitamente alla NADEF 2022, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. La presentazione della relazione è motivata dal fatto che, tenuto conto del quadro macroeconomico complessivo e del rischio di un rallentamento dell’economia nei prossimi mesi - nonostante la crescita ancora significativa registrata per quest’anno - e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest’anno e in discesa fino al 3,3 per cento del PIL nel 2025, il Governo ritiene necessario prevedere un rientro più graduale del deficit. Con la citata Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento nell’anno 2022 per l’utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l’andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell’energia. I livelli massimi del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono conseguentemente rideterminati in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate.

Inoltre, il Governo chiede, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l’autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025.

Il livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL, come riportato sopra, è pari a 5,6 per cento nel 2022, 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3 per cento nel 2025, corrispondenti in termini strutturali al 6,1 per cento nel 2022, al 4,8 per cento nel 2023, al 4,2 per cento nel 2024 ed al 3,6 per cento nel 2025.

Tali obiettivi comportano la disponibilità di un ammontare di risorse, rispetto alla previsione tendenziale, di oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e di circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Queste risorse, con la prossima legge di bilancio, saranno destinate a misure dirette al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese.

Si ricorda, inoltre, che per l’anno in corso la Commissione Europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta General Escape Clause che assicura una temporanea sospensione delle regole di bilancio per assicurare agli Stati membri un maggiore spazio di manovra al fine di sostenere le conseguenze della crisi pandemica e di quella energetica. In tale contesto, la Commissione ha proposto delle raccomandazioni qualitative, senza cioè specificare gli obiettivi numerici di deficit, pur indicando, per i paesi con alto debito (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e Belgio) un ancoraggio di tipo quantitativo, corrispondente, per il 2023, a una crescita della spesa corrente primaria finanziata da risorse nazionali al di sotto della crescita del PIL potenziale a medio termine, tenendo conto del sostegno mirato e temporaneo alle famiglie e imprese più vulnerabili all’aumento del prezzo dell’energia e all’assistenza umanitaria alle persone in fuga dall’Ucraina.

 

6. L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall’allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il comma 6 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024), con l'Allegato 4 annesso al decreto-legge in esame, riportato di seguito. Tale sostituzione è resa necessaria dall'approvazione della Relazione di modifica del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine approvata dalle Camere di cui al comma 5, lettera g) (si veda sopra).

 

Si ricorda, peraltro, che l’Allegato 1 in questione è già stato sostituito più volte nel corso dell’esercizio 2022:

dall'art. 38, comma 2-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21;

dall'art. 58, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

dall'art. 43, comma 3, D.L. 9 agosto 2022, n. 115;

dall'art. 43, comma 2, D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

 

 

Nuovo Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell’Allegato 1 della legge di bilancio 2022, come già sostituito da ultimo dall’articolo 43, comma 2, del D.L. n. 144 del 2022)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

251.000

(241.900)

184.748

(184.748)

119.970

 (119.970)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

528.347

(519.247)

494.848

(494.848)

438.645

(438.645)


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

328.000

(318.900)

249.748

(249.748)

177.170

(177.170)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

605.372

(596.272)

559.848

(559.848)

495.845

 (495.845)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio, mediante rinvio all'Allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come sopra accennato, l’allegato 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) è già stato sostituito dall’articolo 38, comma 2-bis, del D.L. n. 21 del 2022, dall’articolo 58, comma 5, del D.L. n. 50 del 2022 e dall’articolo 43, comma 3, del D.L. n. 115 del 2022 come illustrato nella tabella seguente (in neretto le cifre modificate dai provvedimenti).

In particolare, con riferimento al saldo netto da finanziare, il livello massimo del saldo è stato aumentato - rispetto a quanto originariamente indicato dalla legge di bilancio 2022 - di 2,1 miliardi di euro per l’ano 2022 con il D.L. n. 21/2022, di oltre 8,9 miliardi con il D.L. n. 50/2022, di 14,3 miliardi con il D.L. n. 115/2022, di 13,6 miliardi con il D.L. n. 144 del 2022 e, infine, di ulteriori 9,1 miliardi con il decreto-legge in esame.

 

 (milioni di euro)

 

 

2022

2023

2024

Legge di bilancio 2022

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

203.000

180.500

116.800

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

480.347

490.600

435.475

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

280.000

245.500

174.000

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

557.372

555.600

492.675

D.L. n. 21/2022

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

205.133

180.500

116.942

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

482.480

490.600

435.617

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

282.133

245.500

174.142

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

559.505

555.600

492.817

D.L. n. 50/2022

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

214.000

189.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

491.347

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

291.000

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

568.372

559.848

495.845

D.L. n. 115/2022

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

228.300

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

505.647

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

305.300

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

582.672

559.848

495.845

D.L. n. 144/2022

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

241.900

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

519.247

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

318.900

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

596.272

559.848

495.845

D.L. n. 176/2022 in esame

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

251.00

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

528.347

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

328.000

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

605.372

559.848

495.845

 

In ottemperanza inoltre a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli dei suesposti saldi sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 4-quater del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 come segue:

?      lettera a): rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale misura permette una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell’ultima parte dell’anno.

 

?      lettera b): abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all’estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.

 

?      lettera c): dispone che a partire dall’esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reiscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

 

Il comma 8, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Il Ministero può altresì disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 16
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 19 novembre 2022.

 

 



[1]    Riguardo a quest'ultima, cfr. infra.

[2]    La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto stima altresì un effetto positivo indotto per il 2024, pari a 1,6 milioni di euro (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 345).

[3]    Di cui all'articolo 112 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.

[4]    Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l’articolo 1, comma 184-bis, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

[5]    Di cui all'articolo 8 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[6]    Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Riguardo ai profili finanziari e contabili, cfr. anche infra.

[7]    Riguardo agli enti interessati, cfr. infra.

[8]    Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguardo ai profili finanziari e contabili, cfr. anche infra.

[9]    Si ricorda che la nozione di enti del Terzo settore è posta dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni; il suddetto Registro unico è istituito dall'articolo 45 del medesimo codice. 

[10]   Riguardo a tale trasmigrazione, cfr. l'articolo 54 del citato codice del Terzo settore, e successive modificazioni, nonché il D.M. 15 settembre 2020 (come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021).

[11]   Si ricorda che le organizzazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa alle misure fiscali previste dal citato codice del Terzo settore. Riguardo alla correlata abrogazione della disciplina delle ONLUS (e della relativa anagrafe), cfr. l'articolo 102, comma 2, lettera a), e l'articolo 104, comma 2, del citato codice del Terzo settore.

[12]   Gli enti religiosi sono enti non commerciali, aventi finalità di culto, educazione, beneficenza, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato in base al Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica e alle intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose.

[13]   Riguardo alle altre disposizioni relative al fondo in oggetto, cfr. infra.

[14]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 345.

[15]   Il comma 4 del citato articolo 8 del D.L. n. 144 del 2022 prevede infatti che sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

[16]   Al riguardo, il comma 5 del citato articolo 8 del D.L. n. 144 del 2022 richiama l'articolo 19, comma 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Quest'ultimo comma prevede che le amministrazioni dello Stato a cui siano attribuiti, in base a una disciplina legislativa, fondi o interventi pubblici possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitino un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Il richiamato comma 5 specifica altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

[17]   Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

[18]   Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

[19]   Quanto alla differenza tra vincoli assoluti ed aggiuntivi, si rinvia alle pag 40 e ss. del Pitesai. Altre informazioni su strati informativi di base, vincoli assoluti, vincoli aggiuntivi di esclusione e vincoli relativi di attenzione/approfondimento sono resi disponibili da ISPRA (si veda qui).

[20]   Il comma 17 dell’articolo 6 ha anche previsto che siano sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. I titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente una royalty, elevata dal 7% al 10% del prodotto per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

[21]   L. n. 9/1991, recante Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

[22]   Si rammenta che ora, ai sensi dell’articolo 4 in esame, comma 1. lett. a) n. 1), le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione fissati a livello locale previsti dal PiTESAI, e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali.

[23]   D.M. 21 dicembre 2021, n. 541 “Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale”.

[24]   Recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (G.U. 28/04/2022, n. 98)

[25]   Approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021. di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022

[26]   Come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

[27]   Il Pitesai prevede, per le concessioni di coltivazione di idrocarburi (casistica 2.B.II), in base all’ubicazione in terraferma o in mare, modalità differenti di verifica della compatibilità, intesa ex art. 11-ter, comma 8, del citato D.L. 135/2018, come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nell’ambito di concessioni vigenti o in fase di proroga alla data di adozione del Piano medesimo. A fronte del maggior numero di concessioni in valutazione per la terraferma, delle differenti modalità di verifica da effettuare per la relativa determinazione di “compatibilità”, nonché della specificità delle condizioni operative di gestione delle concessioni in mare, con maggiori costi di produzione e di gestione per queste ultime, il Ministero per la transizione ecologica ha adottato due direttive, una per le concessioni in mare e una per quelle sulla terraferma, tramite pubblicazione di due rispettivi elenchi di operatori titolari di concessioni con impianti di coltivazione di gas naturale ammessi a partecipare alle procedure, ai sensi dell’art. 16 D.L. 17/2022.

[28]   Sia per i clienti domestici di gas naturale, sia per le microimprese del settore elettrico, ai sensi di quanto disposto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (cd. “legge concorrenza”), come da ultimo novellata dal decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183.

[29]   L’art. 1, comma 60, della L. n. 124/2017 a seguito della novella ad esso apportata dal D.L.. 183/2020 ha previsto il superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici nel settore elettrico al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 60). Su tale previsione è intervenuto l’articolo 16-ter del D.L. n. 152/2021, ai sensi del quale, a decorrere dalla data sopra prevista, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuino a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica (comma 1).

      La norma ha demndato all’ARERA l’adozione di disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

      Dunque, per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021. Per le altre microimprese, il superamento della tutela di prezzo per l'elettricità è fissato al 1° gennaio 2023.

[30]   Nella Segnalazione del 29 settembre 2022, ARERA rammenta come, con specifico riferimento al settore elettrico, la citata legge sulla concorrenza demandi all’Autorità di adottare disposizioni per assicurare, dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, un “servizio a tutele graduali” (STG) per i clienti finali che non hanno un fornitore nel mercato libero. In attuazione delle predette disposizioni, con la delibera 208/2022/R/eel, l’Autorità ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, prevedendo l’avvio di tali procedure entro la prima metà di settembre, al fine di consentire l’attivazione del STG entro il 1° gennaio 2023. Tuttavia, questo termine non potrà essere rispettato per cause di forza maggiore dovute a un attacco hacker che ha reso indisponibili i sistemi informatici di Acquirente unico, soggetto responsabile delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG.

[31]   Si rammenta che l’articolo 5-bis corrisponde all'articolo 4 del D.L. 80/2022 (decreto legge decaduto, il cui contenuto è stato trasposto nel decreto legge n. 50/2022, in sede di conversione in legge n. 91/2022).

[32]   Con D.L. 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2022, n. 51, Per venire incontro alle difficoltà segnalate dagli operatori economici, sono state estese alle operazioni le garanzie SACE utili a sostenere la liquidità del sistema (articolo 8 e articolo 10).

[33]   cfr. MITE, Piano di contenimento consumi del gas del 6 settembre 2022. pag. 3 e ss.

[34]   Con il decreto 22 giugno 2022 n. 253, il Ministro della transizione ecologica, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare un livello tecnico di riempimento (5.400 MSmc, pari al 60% della capacità di stoccaggio incluso lo stoccaggio strategico) entro fine giugno, necessario per non pregiudicare l’obiettivo finale del 90%, disponendo che il responsabile del bilanciamento offrisse un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l’iniezione presso l’impresa maggiore di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo (5.400 MSmc). All’ARERA è stato demandato di stabilire le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio. In attuazione, ARERA ha adottato la Delibera 274/2022/R/gas del 24 giugno 2022. Con comunicazione 4 luglio 2022, Snam ha informato del raggiungimento del target di 5.400 MSmc di gas.

      Con la successiva comunicazione 9 luglio 2022, Snam ha trasmesso all’Autorità la nota del MITE del 3 luglio 2022, con la quale si chiedeva alla stessa società di “continuare a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza, alle medesime condizioni definite dal decreto ministeriale 22 giugno n. 253, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4 del “DL 80/22 e dunque per un periodo stimato in 2 settimane, con riserva di ulteriori indicazioni”,

      Con la comunicazione 16 luglio 2022, Snam, dando ulteriore seguito alla comunicazione del Ministero, ha fornito indicazioni circa i quantitativi di gas iniettati in stoccaggio fino a quel momento ed i costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti. ARERA, sulla base delle informazioni rese disponibili da Snam, e del fatto che le risorse previste dal punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas per l’esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza (2 miliardi di euro) avrebbero potuto essere completamente utilizzate prima dell’effettiva attivazione delle funzioni affidate al GSE dall’ articolo 4 del decreto-legge 80/22, ha disposto, con successiva delibera una integrazione delle risorse (necessarie a Snam per il riempimento) per ulteriori 0,5 miliardi di euro.

[35]   Secondo quanto risulta dalla Delibera ARERA, il 13 settembre 2022, Snam, a fronte del progressivo esaurimento delle risorse a disposizione del GSE per l’approvvigionamento di gas da immettere in stoccaggio, ha informato ARERA della necessità di procedere all’iniezione di 600 milioni di metri cubi di gas naturale allo scopo di raggiungere gli obiettivi di riempimento dello stoccaggio del 90% (pari a 10.800 milioni di metri cubi)

      Il 16 settembre 2022, il Ministero della transizione ecologica ha espresso il proprio assenso all’estensione del servizio di riempimento di ultima istanza da parte di Snam alle medesime condizioni definite dal decreto 22 giugno 2022. Con la comunicazione del 21 settembre 2021, Snam, ha informato che, a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate con deliberazione 274/2022/R/gas (2,5 miliardi di euro), i volumi ancora da acquistare necessari al raggiungimento dell’obiettivo di riempimento del 90% erano stimati in 500 milioni di metri cubi. Pertanto, sulla base della delibera ARERA 442/2022, le risorse già stanziate in delibera 274/2022 sono state ulteriormente incrementate di 0,8 miliardi di euro, e portate, dunque, a 3,3 miliardi di euro complessivi. E’ stata altresì differita al 31 ottobre 2022 la definizione delle eventuali modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse.

[36]   Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.

[37]   Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è attualmente disciplinato dall’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto (con riferimento al triennio 2016-2018) il 19 aprile 2018.

[38]   Come disposto, da ultimo, dall’art. 33, co. 2, del D.L. 21/2022.

[39]   Deroga inserita dal richiamato art. 33, co. 2, del D.L. 21/2022 al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in Ucraina.

[40]   Dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l’incremento retributivo, pari a 15 mesi (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di 6 mesi (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l’onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.