Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Riferimenti: AC N.547/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 5/2
Data: 12/12/2022

 

Servizio Studi

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Dossier n. 14/2

 

 

 

 

 

Servizio Studi - Dipartimento istituzioni

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Progetti di legge n. 5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Il quadro normativo. 3

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 9

Articolo 1-bis (Modifiche all'articolo 6 del D.lgs 230/2021 Assegno unico e universale) 13

Articolo 2 (Ministero delle imprese e del Made in Italy) 14

Articolo 3 (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 20

Articolo 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 25

Articolo 5 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 29

Articolo 6 (Ministero dell’istruzione e del merito) 35

Articolo 6-bis (Ministero della Salute) 40

Articolo 6-ter (Organizzazione dell'Ufficio del Vice Ministro dell’economia) 43

Articolo 7, comma 1 (Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali) 45

Articolo 7, comma 2 (Servizio centrale per il PNRR) 47

Articolo 8 (Funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza della Repubblica) 49

Articolo 9 (Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM) 52

Articolo 10 (Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese) 59

Articolo 10-bis (Titolarità del portale “Italia.it”) 62

Articolo 11 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) 64

Articolo 12 (Politiche del mare e Comitato interministeriale per le politiche del mare) 66

Articolo 12-bis (Accordi per il rapporto di impiego delle forze di polizia ad ordinamento militare) 69

Articolo 13 (Procedure per la riorganizzazione dei ministeri) 72

Articolo 13-bis (Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze) 76

Articolo 14 (Clausola di invarianza finanziaria) 79

 


Il quadro normativo

La composizione del Governo e il numero dei ministeri

Le basi normative

La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, 3° comma, Cost.).

La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 (la cosiddetta legge Bassanini).

La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal già richiamato D.lgs. 303/1999 (relativo all’organizzazione della Presidenza del Consiglio), e dal D.lgs. 300/1999 (organizzazione dei ministeri), anch’esso di attuazione della legge 59/1997.

Il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, è pari a sessantacinque; inoltre, la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall’articolo 51 della Costituzione (D.lgs. 300/1999, art. 2, comma 4-bis).

L’organizzazione del Governo

Presidente del Consiglio dei ministri e ministri

Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.).

 

Il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce. Qualora siano nominati più Vicepresidenti, la supplenza spetta al Vicepresidente più anziano per età. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, spetta al ministro più anziano secondo l'età. (L. 400/1988, art. 8).

 

I ministri con portafoglio costituiscono il vertice del dicastero che sono chiamati a presiedere. Il numero complessivo dei ministeri (decreto legislativo 300/1999, art. 2) è fissato, dopo il decreto-legge n. 22 del 2021 del governo Draghi, in 15 che sono così denominati, secondo la disciplina previste il D.L. 173/2022:

1)    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

2)    Ministero dell'interno;

3)    Ministero della giustizia;

4)    Ministero della difesa;

5)    Ministero dell'economia e delle finanze;

6)    Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico);

7)    Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);

8)    Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica);

9)    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione e merito (già Ministero dell'istruzione);

12) Ministero dell'università e della ricerca;

13) Ministero della cultura;

14) Ministero della salute;

15)  Ministero del turismo.

 

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l’incarico di reggere ad interim un dicastero. In tal caso, fermo restando il numero dei ministeri, il numero dei ministri verrebbe ad essere inferiore a quello dei ministeri (L. 400/1088, art. 9, comma 4).

 

Ministri senza portafoglio

Oltre ai ministri responsabili di un dicastero, all'atto della costituzione del Governo, possono essere nominati ministri senza portafoglio (L. 400/1988, art. 9, commi 1 e 2), ossia ministri per la cui attività non sono previsti autonomi stati di previsione in sede di bilancio, bensì specifici stanziamenti nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio. Essi, infatti, svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri (sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale) ed operano presso la Presidenza del Consiglio.

Il numero dei ministri senza portafoglio e le deleghe ad essi affidate variano da governo a governo; generalmente sono sempre nominati il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, quello per la pubblica amministrazione e quello per gli affari regionali.

 

Viceministri e sottosegretari di Stato

Completano la composizione del Governo i sottosegretari di Stato chiamati a coadiuvare il Presidente del Consiglio e i singoli ministri. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri (L. 400/1988, art. 10).

Un sottosegretario di Stato è nominato segretario del Consiglio dei ministri di cui redige il verbale. È l’unico sottosegretario che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio dei ministri.

A non più di dieci sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, qualora siano loro conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. I vice ministri possono partecipare, su invito del Presidente del Consiglio d'intesa con il ministro competente, alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alla materia loro delegata (L. 400/1988, art. 10, co. 3 e 4).

La composizione dei Governi nelle ultime legislature

Presidente del Consiglio

Ministri

Ministri senza portafoglio

Viceministri e sottosegretari

Totale

XVI legislatura

IV Berlusconi

12

9

38

60

Monti

11

6

29

47

XVII legislatura

Letta

13

8

41

63

Renzi

13

3

45

62

Gentiloni

13

5

42

61

XVIII legislatura

I Conte

12

6

46

65

II Conte

13

8

43

65

Draghi

14

9

41

65

 

N.B.: i dati si riferiscono alla composizione iniziale di ciascun Governo (al momento della sua formazione) e non tengono conto delle eventuali variazioni occorse nel corso del tempo.

 

La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art 1, commi 376 e 377) ha modificato la composizione del Governo, riducendo da 18 a 12 il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti (60 membri). La disposizione prevedeva che la riforma sarebbe entrata in vigore a partire dal Governo successivo a quello allora in carica. Pertanto, all’inizio della XVI legislatura (2008), il IV Governo Berlusconi ha attuato la riforma, formando un Esecutivo di 12 membri. Il medesimo Governo, nel 2009, ha aumentato a 13 il numero dei ministeri (L. 172/2009) e il numero massimo di membri del Governo è stato elevato a 65 (DL 195/2009). Successivamente, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stato sostituito dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stato nominato un nuovo ministro senza portafoglio.

Nel 2011, con il Governo Monti, il numero dei ministri è ridotto a 11, fermo restando il numero dei dicasteri (13): il dicastero dell’Economia e delle finanze viene assunto ad interim dallo stesso Presidente del Consiglio Monti, così come quelli dello Sviluppo e delle Infrastrutture e trasporti sono affidati al ministro Passera. Nel luglio 2012, il numero dei ministri sale a 12, con la cessazione dell’interim e la nomina del prof. Grilli a Ministro dell’economia e delle finanze.

Nella XVIII legislatura, alla formazione del I Governo Conte, fermo restando il numero dei dicasteri (13), il numero dei ministri è pari a 12 in quanto il dicastero dello Sviluppo economico e quello del Lavoro e delle politiche sociali sono affidati al Ministro e Vicepresidente del Consiglio Di Maio.

Con la formazione del II Governo Conte nel settembre 2019 il numero dei ministri è stato riportato a 13 e, successivamente, a 14 con il decreto-legge 1/2020 che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Con il Governo Draghi il numero dei ministeri viene aumentato da 14 a 15 con l’istituzione del Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (D.L. 22/2021).

 

Il Governo Meloni

Dopo le elezioni del 25 settembre 2022 il Presidente della Repubblica Mattarella, 21 ottobre 2022, conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo all’on. Georgia Meloni che presenta al Presidente della Repubblica l'elenco dei ministri.

 

Il Presidente della Repubblica con quattro distinti decreti adottati in data 21 ottobre 2022: accetta le dimissioni rassegnate il 21 luglio 2022 dal Presidente del Consiglio dei ministri prof. Mario Draghi in nome proprio e dei ministri componenti il Consiglio medesimo; accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate dai sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai sottosegretari di Stato presso i ministeri; nomina l’on. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri; nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i 24 ministri del nuovo Governo (di cui 15 con portafoglio e 9 senza portafoglio). I decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022.

 

Dopo il giuramento dei ministri e il voto sulla fiducia del nuovo Governo alla Camera e al Senato, il 31 ottobre 2022 si svolge la riunione del Consiglio dei ministri per la nomina dei sottosegretari. Nel complesso i sottosegretari sono 40 (compreso il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Mantovano, nominato il 23 ottobre 2022). Il numero complessivo dei componenti del Governo è dunque di 65 membri, compreso il Presidente del Consiglio, pari al numero massimo previsto dalla legge (D.lgs. 300/1999, art. 2, comma 4-bis).


Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

 

 

L’articolo 1, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precedente al riordino dei ministeri operata con il DL 22/2021; il Ministero dell'istruzione in Ministero dell’istruzione e del merito.

 

A tal fine, la disposizione in esame modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, che disciplina l’organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, recante l’elenco dei ministeri.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame interviene sull’elenco dei ministeri.

Viene sostituita, in primo luogo (lett. a), la denominazione del Ministero dello sviluppo economico con quella di Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplinato dal successivo articolo 2 che prevede, tra l’altro, l’attribuzione al dicastero della funzione di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, con il coordinamento del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, istituito dall’articolo 9.

 

Con la lett. b) la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene mutata in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alla nuova denominazione corrisponde una integrazione delle competenze in materia di sovranità alimentare (indicate all’articolo 3) che comprende tra l’altro la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e il sostegno delle produzioni agroalimentari nazionali.

 

La lett. c) modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Questo mantiene le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale (trasferite con il riordino del 2021 dal Ministero dello sviluppo economico) con la significativa integrazione relativa alla sicurezza energetica, che si sostanzia nell’individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, come stabilito dall’articolo 4 del provvedimento in esame.

 

La lett. d) modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riprendendo così la denominazione precedente il riordino del 2021.

 

Infine, con la lett. e) il Ministero dell'istruzione viene ridenominato Ministero dell’istruzione e del merito e l’articolo 6 del provvedimento in esame inserisce la promozione del merito tra le funzioni di spettanza statale svolte dal dicastero.

 

 

Nel corso della XVIII legislatura si sono registrati quattro interventi di riorganizzazione dei ministeri, i quali recano disposizioni che riguardano anche i dicasteri e le funzioni oggetto del decreto-legge in commento.

 

All’inizio della legislatura, tra i primi atti del I Governo Conte, il decreto-legge n. 86 del 2018 modifica le competenze di alcuni ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri come segue:

§  trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale tornava ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali – MIBAC;

§  attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alcune funzioni esercitate in precedenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di compiti in materia di coordinamento e monitoraggio di determinati interventi di emergenza ambientale e in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo. Al medesimo Ministero vengono altresì attribuite le funzioni relative alla promozione dell'economia circolare e all'uso efficiente delle risorse, nonché al coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

§  individua un complesso di funzioni in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità, spettanti - in parte in base alle norme già vigenti, in parte in base a trasferimenti di competenza da altri ministeri - al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità;

§  sopprime il dipartimento della Presidenza del Consiglio denominato "Casa Italia";

§  introduce disposizioni per interventi di edilizia scolastica.

§  riordina le competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale.

 

Successivamente, dopo la formazione del II Governo Conte, è intervenuto il decreto-legge n. 104 del 2019, che ha riportato al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù del D.L 86/2018.

Inoltre, il DL n. 104 del 2019 ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Sempre dal Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso.

Viene inoltre istituita una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è ridefinita l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti.

 

Il terzo intervento è stato realizzato con il decreto-legge n. 1 del 2021 (poi confluito nel decreto-legge n. 172 del 2020) che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Conseguentemente, il numero dei dicasteri, in precedenza fissato a 13, è stato elevato a 14.

Il provvedimento disciplina l'ordinamento dei due Dicasteri, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale.

Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Al Ministero dell'istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione.

 

Infine, il decreto-legge n. 22 del 2021, approvato dal Governo Draghi, è intervenuto con un ulteriore riordino dei ministeri. Tra le novità principali si segnalano:

·       l'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MITE), in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria del Ministero dello sviluppo economico. Trasferite al MITE, tra l'altro, le competenze in materia di "sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi" e di "agro-energie";

·       l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

·       la ricostituzione del Ministero del turismo, già abrogato con il referendum nel 1993, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un dicastero dotato di portafoglio. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15;

·       il mutamento di denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


 

Articolo 1-bis
(Modifiche all'articolo 6 del D.Lgs 230/2021
Assegno unico e universale)

 

 

L’articolo 1-bis inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina relativa al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell’Assegno unico e universale e alla comunicazione mensile del risultato di tale attività (condotta dall’INPS). Con la modifica proposta, le comunicazioni mensili, oltre che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono da indirizzare anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

 

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 6, comma 8, del D. Lgs. n. 230 del 2021[1]. Più precisamente, ai sensi del comma 8, di cui la disposizione in commento propone la modifica, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri relativi al riconoscimento dell’AUU, anche in  via  prospettica  sulla base delle domande pervenute e  accolte,  e  comunica  mensilmente  i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,  inviando  entro il  10  del  mese  successivo  al   periodo   di   monitoraggio,   la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,  relativi alle domande accolte.

 

        L’assegno unico e universale

La legge n. 46 del 2021 ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione dell'Assegno unico e universale (AUU). Con l'approvazione del D. Lgs. n. 230 del 2021, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l'AUU nel nostro ordinamento.

L'assegno unico e universale (AUU) può essere richiesto all'INPS dal mese di gennaio 2022, ma è erogato dal mese di marzo 2022 (per un approfondimento si rinvia al sito dedicato INPS).


 

Articolo 2
(Ministero delle imprese e del Made in Italy)

 

 

L’articolo 2 ridenomina il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel D.lgs. n. 300/1999 (comma 2, lett. a), b) n. 1 e 2), c), d) ed e)).

Quanto alle attribuzioni, queste vengono integrate con la previsione che il Ministero contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati (Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo) (comma 2, lett. b), n. 3) e 4)).

L’articolo interviene, poi, sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di prevedere che lo stesso sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio, dalla Autorità delegata (anziché dal Ministro) per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata (comma 3).

L’articolo prevede, infine, una clausola di chiusura, per cui le nuove denominazioni Ministro e/o Ministero delle imprese e del made in Italy sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le pregresse denominazioni Ministro e/o Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

 

Segnatamente, il comma 1 dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 2 apporta al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 i conseguenti adeguamenti testuali (comma 2, lett. a), b) n. 1 e 2), c), d) ed e)), modificando anche la rubrica dell’articolo 27 del decreto, al fine di lasciare il richiamo alle attribuzioni del Ministero (lett. b) n. 4)).

Viene anche abrogato il comma 1 dell’articolo 27, che richiamava l’istituzione dell’originario Ministero delle attività produttive (lett. b) n. 1)).

Quanto alle attribuzioni, esse vengono integrate, prevedendosi che il Ministero contribuisca a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in ltaly in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo (lett. b), n. 3), che inserisce una nuova lettera d-bis) nell’articolo 27, comma 2-bis del D.lgs. n. 300/1999).

 

Si rammenta in proposito che, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 300/1999, è il Ministero degli esteri il soggetto competente a definire le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di internazionalizzazione del sistema Paese.

Appare anche opportuno rimandare all’articolo 9 del decreto legge qui in esame, che istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.

Il richiamo alle competenze del Ministero dell’economia appare invece motivato dalla competenza generale di tale ultimo ministero in materia di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali nonché alle competenze in materia di gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato e di coordinamento e sviluppo degli interventi per lo sviluppo economico e territoriale e settoriale (art. 24, co. 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 300 del 1999).

Con riferimento al Ministero dell’agricoltura merita richiamare le sue competenze in materia di qualità dei prodotti agricoli e dei servizi, anche nell’ambito della regolazione dell’Unione europea in materia (art. 23, co. 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 300 del 1999); con riferimento al Ministero del turismo si ricorda infine la sua competenza in materia di relazioni con l’Unione europea ed internazionali in materia di turismo.

 

Nel rinviare, per un approfondimento circa l’istituzione e l’evoluzione del Ministero dello sviluppo economico al box in calce alla presente scheda, si rammenta qui che il MISE, ora ridenominato, ha il compito, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del D.lgs. n. 300/1999, di formulare e attuare, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale. Il Ministero ha in particolare il compito di:

a)     promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali, fatte salve le competenze del MEF e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni.

Il compito di promuovere la competitività internazionale del sistema produttivo è, peraltro, svolto dal Ministero in modo integrato con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b)     sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c)     promuovere la concorrenza;

d)     coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e)     monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 2-bis, per realizzare gli obiettivi suindicati, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli interessi del sistema produttivo italiano presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del MEF e del MAECI e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e favorisce l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità sulla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi e le relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale.

 

Il comma 3 modifica poi l’articolo 8, comma 3 del D.L. n. 22/2021, relativo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), al fine di prevedere che lo stesso Comitato sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri, non già dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica – del quale non è più prevista l’istituzione - bensì dalla Autorità delegata per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

 

Si segnala che nel governo Meloni non è presente un ministro delegato per l’innovazione tecnologica. Il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022 nell’indicare la lista dei sottosegretari nominati in quella riunione, attribuisce a uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, la competenza dell'«innovazione tecnologica». Non è ancora avvenuta l’attribuzione formale delle deleghe con decreto ministeriale (in questo caso del Presidente del Consiglio dei ministri) ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

 

Inoltre, nel medesimo articolo relativo al CITD, il Ministro dello sviluppo economico, il quale è uno dei componenti del comitato, viene ridenominato in Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

Il comma 4 dispone, infine, che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

 

 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) è stato costituito dal D.L. n. 181/2006 [2](articoli 1 commi 1, 2), in virtù dell’accorpamento delle competenze in precedenza spettanti, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999, al Ministero delle attività produttive e al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il D.L. n. 181/2006 aveva anche costituito il Ministero del commercio internazionale. Tale Ministero è stato poi soppresso dal successivo D.L. n. 85/2008[3]. Il decreto legge del 2008 ha proceduto ad un nuovo riassetto del Ministero dello sviluppo economico, accorpando in esso le funzioni, - con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - del soppresso Ministero del commercio internazionale (articolo 1, comma 2), nonché le funzioni del Ministero delle comunicazioni, ugualmente soppresso (articolo 1, comma 7).

Con il successivo D.L. n. 78/2010[4] il Ministero dello sviluppo economico ha cessato le funzioni relative alle politiche di coesione, inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ex FAS (oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione) attribuite, dallo stesso D.L., alla Presidenza del Consiglio (articolo 7, comma 26)[5].

Il D.L. n. 104/2019[6] (cd. "D.L. Ministeri") ha poi disposto ulteriori importanti modifiche agli assetti organizzativi - e conseguentemente finanziari – del MISE. In particolare, l'articolo 2 del D.L. ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal MiSE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico[7].

Pertanto, l’articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisca le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico – ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni.

Nell'anno 2021, il D.L. n. 22/2021[8] (articoli 2 e 3) ha disposto la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). Il Decreto-legge, in particolare, nel recare una serie di modifiche al D.Lgs. n. 300/1999, ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), con il passaggio delle due Direzioni competenti in materia.

In attuazione del riassetto organizzativo disposto dal D.L. n. 21/2022, è stato adottato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico[9]. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 2 del DPR, è articolato in nove Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:

a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI;

b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

c)Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

d) Direzione generale per le tecnologie della comunicazione la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

e) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

f) Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive;

g) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

h) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

i) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.

Si segnalano, inoltre:

·       il D.M del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59.

·       Il D.M 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022);

·       Il D.M del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

·       il D.M. recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096.

·       la Direttiva 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028

Infine, si rammenta come il Decreto legge n. 21/2022 abbia istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) (articolo 8, comma 2), con il compito di assicurare, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico – ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno (articolo 8 comma 3). Come sopra descritto, l’articolo in esame interviene su tale norma.


 

Articolo 3
(Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 3 modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali al D.lgs. n. 300 del 1999 (comma 2, lett. a) n. 1, 2 e 3 e   lett. b)).

Quanto alle attribuzioni, si prevede che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità  alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali (comma 2, lett. a), n. 3).

La disposizione stabilisce, infine, una clausola di chiusura, in base alla quale le nuove denominazioni di Ministro e/o Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni di Ministro e/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3).

 

Nello specifico, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il comma 2 apporta modifiche all’art. 33 del sopra citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 indicando i conseguenti adeguamenti testuali (comma 2, lett. a) n. 1, 2 e 3 e lett. b)) ed intervenendo sulla rubrica del capo VII, Titolo IV, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. E’ anche abrogato il comma 1 dello stesso articolo 33, che richiamava la più recente denominazione del dicastero (lett. b) n. 1)).

Le modificazioni previste al comma 2 del suindicato art. 33 sono volte a specificare ed implementare le attribuzioni del ministero in esame in coerenza con l’assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente.

 

Si dispone, in particolare, che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

1)    tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

 Si segnala in proposito che la Relazione allegata al decreto-legge in esame, rileva che la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti si riaggancia alla definizione già stabilita dal Reg.(UE) n. 2019/452 in materia di esercizio dei poteri speciali di golden power. L’articolo 4 del predetto regolamento prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura;

3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

 

Per quanto riguardo le competenze già attribuite al Ministero precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 33 del suindicato D.Lgs. 300 del 1999, attribuisce al Ministero le funzioni e i compiti in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 300/1999.

Ai sensi del successivo comma 3 il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

 

a)    agricoltura e pesca.

Nel dettaglio elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b)    qualità dei prodotti agricoli e dei servizi.

Nel dettaglio riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.

 

Il comma 3 della disposizione in esame prevede, infine, che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

 

Il Ministero in argomento, istituito nel 1946, è stato sottoposto a diverse riforme organizzative. Si ricorda, in proposito, che l'articolo 1 del D.L. n. 86 del 2018 (L. 97/2018) aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

L’articolo 1 del D.L. n.104 del 2019 ha ritrasferito al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (MIPAAFT), dunque la nuova denominazione era tornata ad essere quella di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). In attuazione del riassetto organizzativo disposto dal decreto era stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

A norma dell’articolo 1 del suddetto decreto, il Ministero esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dalla vigente normativa europea e nazionale.

Per l’assolvimento dei compiti ad esso demandati, il Ministero è articolato nei seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;

c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

Il Ministero inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri che svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell’ambito del Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali. Anche il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto -istituito presso il Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 - dipende funzionalmente dal Ministero ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura per le attività di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell’acquacoltura e delle relative filiere. Esso esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».

 

L’agricoltura tra Stato e regioni

 

 

La materia dell’agricoltura intesa come attività che si estrinseca, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell’allevamento di animali, rientra nella competenza residuale legislativa delle regioni, non essendo menzionata tre le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall’articolo 117 della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito, in proposito, che la competenza residuale regionale non rileva quando l’intervento legislativo interessa materie, che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall’art. 117 della Costituzione tra le materie di competenza statale o concorrente. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall’ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l’organizzazione amministrativa (lett. g), l’ordinamento civile e penale (lettera l), la profilassi internazionale (lett. q) e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (lett. s).Il terzo comma dell’art. 117, specifica inoltre, che sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l’estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l’istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all’innovazione, l’alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. A livello sovranazionale, si ricorda inoltre che l’agricoltura è - ai sensi dell’art. 4, par, 1 lett. b) TFUE- materia di competenza concorrente tra gli Stati membri e l’Unione Europea e che quindi l’ampiezza della potestà legislativa regionale dipende non solo dalle competenze statali ma anche dallo spazio concesso dal legislatore europeo.

 

Si ricorda, inoltre che, in proposito, l’articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999 richiama il decreto legislativo n. 143 del 1997 che specifica, all’articolo 2, che il Ministero dell’agricoltura costituisce “centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge  compiti di  elaborazione e coordinamento delle linee di politica  agricola, agroindustriale  e forestale, in  coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando  le  generali  competenze  di  altri organi,  di esecuzione  degli  obblighi  comunitari e  internazionali riferibili  a livello  statale, di  proposta in  materia di  funzioni governative di  coordinamento ed  indirizzo”.

 

 

 


 

Articolo 4
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

 

 

L’articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, ridenomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Viene inoltre previsto, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, un incremento fino a un massimo di 30 unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica del Paese.

 

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica venga denominato: “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica“.

 

Il comma 2, in linea con la richiamata denominazione, apporta una serie di modifiche di coordinamento normativo con particolare riguardo al decreto legislativo n. 300 del 2009.

In particolare viene integrata la lettera b) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nell’ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.

Per completezza normativa vengono aggiornate anche le dominazioni degli altri dicasteri in base alla nomenclatura corrispondente al riordino delle attribuzioni ministeriali previste dal provvedimento d’urgenza in questione. Nel box sottostante è esposto il processo di trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero dello sviluppo economico (ora delle imprese e del Made in Italy) al Ministero della transizione ecologica (ora dell’ambiente e della sicurezza energetica) già operato con il decreto-legge n. 22 del 2021.

 

Si rammenta che il D.L. n. 22/2021[10] (articoli 2 e 3) ha disposto la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). Il Decreto-legge, in particolare, nel recare una serie di modifiche al D.Lgs. n. 300/1999, ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), con il passaggio delle due Direzioni competenti in materia. In attuazione del riassetto organizzativo disposto dal D.L. n. 21/2022, è stato adottato il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. L’articolo 2 del DPCM prevede che il Ministero sia articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).

Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento energia (DiE) esercita, in particolare, le competenze in materia di infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento, efficienza e competitività energetica, promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia.

Lo stesso dipartimento esercita competenze in materia di: mercati energetici

Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);

b) Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE);

c) Direzione generale incentivi energia (IE).

Ai sensi dell’articolo 13, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;

b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale;

c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);

d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia;

f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);

g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;

h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza;

i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture;

l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario;

m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE;

o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime;

p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;

r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;

s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;

v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica.

Presso la direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

 

Il comma 3, da ultimo, prevede che le denominazioni “Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” sostituiscono rispettivamente - ovunque ricorrano - le denominazioni di “Ministro della transizione ecologica“ e “Ministero della transizione ecologica“.

 

Durante l'esame da parte della Camera dei deputati è stato inserito un ulteriore comma in base al quale il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di ulteriori 30 unità di personale in relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica del Paese e la promozione delle energie rinnovabili.

A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 975.000 euro a decorrere dal 2023.

 

 


 

Articolo 5
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

 

Con il comma 1 si provvede a ripristinare la precedente denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), ossia «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (MIT).

Il comma 2 dispone, conseguentemente, che le nuove denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

È, pertanto, abrogato (comma 3) l’articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2021, che aveva introdotto la denominazione ora modificata.

 

Si ricorda, com’è riportato anche nel sito internet istituzionale, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato in tre Dipartimenti, le cui competenze sono stabilite dai  D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e 24 giugno 2021, n. 115 (su cui, v. infra):

o   Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;

o   Dipartimento per la mobilità sostenibile;

o   Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali.

Tra le sue principali attribuzioni, figurano:

Ø  la programmazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato;

Ø  le politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane;

Ø  le attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne; aviazione civile e trasporto aereo; circolazione, sicurezza e trasporto terrestre.

Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze, si occupa altresì di:

ü  collaborare con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

ü  interagire e coordinarsi con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche linee di indirizzo;

ü  curare le relazioni e gli accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle infrastrutture e dei trasporti;

ü  esercitare funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto.

 

Il Ministro attualmente in carica è il sen. Matteo Salvini.

 

L'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2019 ha autorizzato la riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti da adottare, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Come anticipato (v. supra), con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 (pubblicato in GU 6 marzo 2021) è stato emanato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale prevede che il Ministero sia articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, a loro volta articolati in quattordici Direzioni generali:

 

v Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, articolato nelle seguenti Direzioni generali:

Ø  Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali;

Ø  Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;

Ø  Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

Ø  Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

Nel suo ambito, sono esercitate le competenze in materia di:

1)     identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento all'articolazione delle infrastrutture sul territorio a rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;

2)     monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore;

3)     pianificazione strategica di settore;

4)     gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore;

5)     pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed autostradale;

6)     predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

7)     vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

8)     pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

9)     pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

10) trasformazione digitale;

11) sicurezza informatica;

12) sviluppo e gestione dei sistemi informativi, comunicazione istituzionale e consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;

13) monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici;

14) gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e per quelli a guida automatica.

 

v Dipartimento per la mobilità sostenibile, articolato nelle seguenti Direzioni generali:

Ø  Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

Ø  Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

Ø  Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità;

Ø  Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile;

Ø  Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Ø  Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari;

e completato nella sua organizzazione dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori e dalle strutture periferiche del Ministero, ossia le Direzioni Generali Territoriali:

Ø  Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest;

Ø  Direzione Generale Territoriale del Nord-Est;

Ø  Direzione Generale Territoriale del Centro;

Ø  Direzione Generale Territoriale del Sud.

Rientrano tra le sue competenze:

1)     la programmazione, l’indirizzo, la regolazione e la vigilanza in materia di trasporti terrestri;

2)     l’omologazione di veicoli e l’abilitazione dei conducenti;

3)     la programmazione e la regolazione in materia di trasporto intermodale;

4)     la programmazione delle risorse statali in materia di trasporto pubblico locale (TPL);

5)     le attività di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS);

6)     la regolazione in materia di autotrasporto di persone e cose;

7)     le attività di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie;

8)     la gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione;

9)     l’indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti;

10) la conduzione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), per l'erogazione dei servizi di infomobilità;

11) la gestione applicativa e il supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione;

12) l’indirizzo, la pianificazione e la programmazione in materia di aviazione civile e la vigilanza sugli enti di settore;

13) i rapporti con gli organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo;

14) le attività di indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

15) la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti;

16) le infrastrutture portuali;

17) le attività di indirizzo per la gestione e la disciplina d'uso delle aree demaniali marittime;

18) la programmazione e la gestione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

19) la disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza.

 

v Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, articolato nelle seguenti Direzioni generali:

Ø  Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Ø  Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ø  Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero;

Ø  Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche;

e completato nella sua organizzazione dalle strutture periferiche del Ministero, ossia i Provveditorati interregionali:

Ø  Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

Ø  Provveditorato interregionale per il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia;

Ø  Provveditorato interregionale per la Lombardia e l'Emilia Romagna;

Ø  Provveditorato interregionale per la Toscana, le Marche e l'Umbria;

Ø  Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Ø  Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;

Ø  Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 190 del 2020, il Dipartimento ha competenza in materia di:

1)     identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto a rete;

2)     progettazione delle costruzioni civili;

3)     realizzazione di programmi speciali;

4)     regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5)     rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere;

6)     edilizia residenziale;

7)     edilizia demaniale;

8)     politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;

9)     repressione dell'abusivismo;

10) programmi di riqualificazione urbana;

11) vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche;

12) pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico;

13) attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche;

14) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza;

15) monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

16) sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi;

17) supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici;

18) programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i grandi eventi;

19) gestione delle risorse umane;

20) relazioni sindacali;

21) coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero;

22) servizi e forniture.

 

Sono inoltre incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero:

o   il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro. Esso svolge inoltre, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali;

o   il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

o   la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente; il Ministro può nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

o   il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero;

o   il Comitato Unico di Garanzia;

o   il Servizio per l’Alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO);

o   la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (DIGIFEMA), che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2019, sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari; al decreto legislativo n. 165 del 2011, in materia di sinistri marittimi; e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge n. 148 del 2017, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi;

o   l’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

o   il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

o   l’Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi;

o   il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD);

o   la Direzione Centrale della Mobilitazione e dei Trasporti;

o   l’Organo Centrale di Sicurezza;

o   le Biblioteche delle sedi centrali del Ministero a Roma;

o   la CNDP - Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico.

 

I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

 

 


 

Articolo 6
(Ministero dell’istruzione e del merito)

 

 

L’articolo 6 modifica la denominazione del «Ministero dell’istruzione» in «Ministero dell’istruzione e del merito». Assieme ad alcune modifiche di coordinamento, la disposizione interviene innanzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell’ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Sotto il profilo organizzativo poi – con una novella priva di portata innovativa che si limita a recepire quanto già previsto dal D.L. 77/2021 – viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell’ordinamento del Ministero. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state poi introdotte ulteriori modifiche che intervengono sul D.L. 77/2021 sotto due profili: da un lato, si precisa espressamente che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall’art. 13 del decreto-legge in esame; dall’altro lato, si incrementa di 1,28 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione collegati alle tre posizioni di livello dirigenziale generale.

 

 

L’assetto del Ministero dell’istruzione: cenni sull’evoluzione storica

 

L’assetto del Ministero dell’istruzione è stato più volte oggetto di modifica nel periodo repubblicano.

In origine, tra i Ministeri con portafoglio operava solo il Ministero della pubblica istruzione (MPI), la cui denominazione mutuava quella adottata nel Regno d’Italia.

Successivamente, con D.P.R. 30 novembre 1962, è stato attribuito per la prima volta l'incarico di Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; solo con l'entrata in vigore della L. 168/1989, è stato poi istituito, e dotato di portafoglio, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Nella XIII Legislatura, in attuazione della delega contenuta nella L. 59/1997, l’art. 49 del D.Lgs. 300/1999 ha previsto l'unificazione dei due Ministeri nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), divenuto operativo a partire dalla Legislatura successiva, nel 2001.

Una nuova divisione si è avuta nella XV Legislatura ad opera del D.L. 181/2006, il cui art. 1, commi 7 e 8, ha previsto due distinti Ministeri, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

All’inizio della XVI Legislatura, l’art. 1, comma 5, del D.L. 85/2008 ha riaccorpato, ancora una volta, i due dicasteri in un’unica struttura ministeriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Da ultimo, nella XVIII Legislatura, il D.L. 1/2020 ha scorporato e riorganizzato le due strutture, tornando alla rispettive denominazioni di Ministero dell'istruzione e di Ministero dell'università e della ricerca (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).

 

Le modifiche introdotte dall’art. 6 del D.L. 173/2022

 

La disposizione in commento, al comma 1, modifica la denominazione del «Ministero dell’istruzione» in «Ministero dell’istruzione e del merito».

Al comma 2, introduce una serie di novelle agli artt. 49, 50, 51 e 51-ter del D.Lgs. 300/1999 («Riforma dell'organizzazione del Governo»).

In via di sintesi, oltre alle previsioni volte a raccordare la normativa vigente con la nuova denominazione, dal punto di vista sostanziale occorre segnalare:

i) circa le attribuzioni, nell’art. 50, da un lato l’aggiunta della «promozione del merito» alla preesistente «valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; dall’altro lato, l’inserimento anche della «valorizzazione del merito», oltre al preesistente «incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti», fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto;

ii) circa l’organizzazione, nell’art. 51, viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell’ordinamento del Ministero. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione non ha portata innovativa e si limita a recepire all’interno del D.Lgs. 300/1999 la nuova situazione determinata dall’art. 64, comma 6-sexies, del D.L. 77/2021, che ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, le quali, nelle more del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR (cfr. per approfondimenti il relativo dossier).

Sull’assetto del Ministero incide anche il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati.

La diposizione, in particolare, interviene sull’art. 64, comma 6-sexies, del D.L. 77/2021 sotto due profili:

-        precisa espressamente che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall’art. 13 del decreto-legge in esame.

Si ricorda che il menzionato art. 64, comma 6-sexies, del D.L. 77/2021, nell’istituire le tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, ha disposto altresì che all’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero si provveda mediante un regolamento emanato ai sensi dell’art.17, comma 4-bis, della L. 400/1988, vale a dire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito il Consiglio  di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. L’art. 13 del D.L. 173/2022 qui in commento, dal canto suo, disciplina apposite procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il comma 3-bis introdotto dalla Camera dei deputati consente dunque di far ricorso sia all’uno che all’altro procedimento.

-        incrementa di 1,28 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione collegati alle tre posizioni di livello dirigenziale generale.

 

A questa seconda previsione appresta copertura il comma 3-ter, anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati. Si prevede, in dettaglio, che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2023 e a decorrere dall’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 202, della L. 107/2015 e per l’anno 2024 del fondo di cui all’art. 23, comma 1 della L. 289/2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

Si tratta, rispettivamente, del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» e del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

 

Infine, il comma 3 reca una clausola generale di sostituzione, ovunque ricorrano e a ogni effetto, delle precedenti denominazioni «Ministro dell’istruzione» e «Ministero dell’istruzione» con le nuove denominazioni «Ministro dell’istruzione e del merito» e «Ministero dell’istruzione e del merito».

La relazione tecnica, in riferimento al testo originario, precisava che l’art. 6, nel suo complesso, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale considerazione è ovviamente superata nella parte relativa ai nuovi commi 3-bis e 3-ter introdotti dalla Camera, di cui si è detto. 

 

 

Istruzione e merito: profili costituzionali e attuazione legislativa

 

Il collegamento fra istruzione e merito, nell’ordinamento italiano, trova a livello concettuale un aggancio in Costituzione nei commi 3 e 4 dell’art. 34, ai sensi dei quali, rispettivamente, «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» e «la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

La portata precettiva delle disposizioni in parola è stata individuata nell’obbligo per la Repubblica di apprestare forme di sostegno economico per consentire ai capaci e meritevoli di accedere all’istruzione superiore, in presenza di due presupposti: la carenza di mezzi economici adeguati nei destinatari e l’attribuzione tramite concorso delle risorse. In questa ottica, i commi 3 e 4 dell’art. 34 Cost. delineano un diritto sociale, sotto forma di “azione affermativa” dei pubblici poteri, teso a ristabilire un’omogeneità delle situazioni di partenza e una parità delle chances per i soggetti che versino in stato di privazione dei mezzi. Così intesi, essi rappresentano una declinazione, in tale ambito, del più generale principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost.

L’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 34, visto il riferimento testuale ai «gradi più alti degli studi», è stato ricondotto agli studi superiori, cioè agli studi successivi alla scuola dell’obbligo; viceversa, in base al comma 2 dello stesso art. 34, «l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita», basandosi dunque sui principi della gratuità e universalità dell’accesso. La previsione costituzionale, come ogni altra previsione consimile, non esclude che il legislatore, nei consueti limiti della ragionevolezza e proporzionalità, possa discrezionalmente estendere anche ad altri soggetti le provvidenze in questione, ma si limita a sancire un obbligo di provvedere almeno a beneficio dei soggetti che si trovano nelle condizioni da essa indicate (cfr. fra le più recenti Corte cost., sent. 2/2013).

A livello attuativo del dettato costituzionale, nel corso del tempo sono stati numerosi gli interventi adottati dal legislatore sia statale che regionale, nell’ambito delle politiche per l’assistenza scolastica e il diritto allo studio, specie a seguito dei D.P.R. 3/1972 e 616/1977, nonché del D.lgs. 112/1998, che, nell’operare il trasferimento di funzioni alle Regioni, determinavano un più compiuto riparto delle competenze fra i due livelli di governo.

All’indomani della riforma del Titolo V del 2001, la materia del diritto allo studio e dell’assistenza scolastica è da ricondursi alla competenza residuale regionale ex art. 117, comma 4, Cost. Essa tuttavia presenta intrecci numerosi e penetranti con altri titoli di competenza, fra cui quelli esclusivi dello Stato circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e circa le norme generali sull’istruzione, rispettivamente ex art. 117, comma 2, lett. m) e n); quello concorrente in materia di istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, ex art. 117, comma 3.

La normativa-quadro è oggi contenuta nel D.lgs. 68/2012, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6».

L’art. 2, comma 1, precisa che «il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale».

Per un approfondimento sulle politiche in materia di diritto allo studio cfr. l’apposito dossier.

 


 

Articolo 6-bis

(Ministero della Salute)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Si prevede inoltre una innovazione dell’ordinamento dello stesso Ministero con una nuova articolazione in 4 dipartimenti e un numero di uffici dirigenziali generali di 12 unità, in luogo del modello vigente che prevede la figura del segretario generale e un totale di 15 direzioni generali.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si fanno salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente.

L’attuazione delle modifiche deve avvenire nel rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 6-bis in esame stabilisce che la dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute sia incrementata di 1 unità, prevedendo la contestuale riduzione della dirigenza sanitaria di 4 posizioni equivalenti dal profilo finanziario, ma con un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali disposte a legislazione vigente.

 

Si ricorda che la dotazione organica del Ministero della salute, a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge, n. 95 del 2012 (c.d. Spending review), è stata da ultimo formalmente determinata con d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, che ha comportato il passaggio da un’organizzazione con dipartimenti a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali. Il nuovo assetto del 2014 ha inoltre tenuto conto, tra l’altro, di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, che ha mantenuto al ministero della Salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigante (SASN), abrogando le disposizioni della legge n. 183 del 2011, che avevano previsto il passaggio alle Regioni/ASL di tali competenze.

 

La dotazione organica determinata dal D.P.C.M. del 2014 e dai successivi incrementi stabiliti per legge è di 2.289 unità.

Il comma 2 ridefinisce inoltre il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero della salute previsto dalla normativa vigente a 12 unità, modificando il comma 1 dell’articolo 47-quater del D. Lgs. n. 300/1999[11] che prevede una organizzazione disposta in direzioni generali, coordinate da un segretario generale, con un numero di uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario generale, pari a 15 unità.

In proposito si evidenzia che l’incremento a 15 unità è stato previsto dall'art. 4, comma 2, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (L. n. 205/2021) e tuttavia l’organizzazione attuale è rimasta disciplinata dal richiamato DPCM 11 febbraio 2014, n. 59, articolo 1, in base al quale il Ministero della Salute è passato da un’organizzazione in dipartimenti ad una con un Segretario generale e (allo stato attuale) 12 Direzioni generali, come di seguito elencate:

1.      Direzione generale della prevenzione sanitaria;

  1. Direzione generale della programmazione sanitaria;
  2. Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN;
  3. Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
  4. Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
  5. Direzione generale della vigilanza sugli enti e delle sicurezza delle cure;
  6. Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
  7. Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
  8. Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica;
  9. Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
  10. Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;
  11. Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio.

In particolare, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal ministero della Salute, che nel precedente assetto organizzativo era suddivisa tra diverse direzioni generali.

Le strutture generali sono articolate negli Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, ai quali sono stati preposti dirigenti di II fascia o equiparati.

Presso il ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF), le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nonché dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

.

 

L’articolazione viene ridefinita in 4 dipartimenti - di cui pertanto si prevede la reintroduzione -, che dovranno essere disciplinati ai sensi degli articoli 4 (definizione con regolamento o con decreto del Ministro delle norme sull’organizzazione, dotazione organica, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, nonché l’individuaizone dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti)  e 5 (definizione dei dipartimenti per grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite) del citato D. Lgs. n. 300/1999. 

 

Il comma 2 fa salvi gli attuali regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell’articolo 13 del citato D. Lgs. n. 300 del 1999: si tratta dei regolamenti di cui al DPR n. 138 del 17 settembre 2013, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[12] e del sopra citato Regolamento di cui al DPCM 11 febbraio 2014, n. 59 di organizzazione del Ministero della salute.

 

Il comma 4 stabilisce la clausola di salvaguardia finanziaria e pertanto dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 6-ter
(Organizzazione dell'Ufficio del Vice Ministro dell’economia)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che il contingente di sedici unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro dell’economia e delle finanze opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

 

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’articolo 10 del D.P.R. n. 227 del 2003, recante il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito, nella presente scheda, definito il “Regolamento”) che già comunque prevede, in modo permanente, il richiamato contingente di personale di diretta collaborazione del Vice Ministro dell’economia.

In proposito, si valuti quindi l’opportunità di chiarire l’effettiva portata normativa della disposizione.

 

Uffici di diretta collaborazione e regolamento di riorganizzazione del MEF

 

L’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Testo unico sul pubblico impiego) prevede che per l’esercizio delle proprie funzioni, il Ministro si avvalga di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento di organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

 

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento di (ri)organizzazione degli uffici: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

 

In attuazione del richiamato articolo 14, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego è stato adottato il Regolamento, successivamente in diverse parti integrato o modificato.

 

In particolare, l’articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 2003 prevede che al Vice Ministro dell’economia e delle finanze sia attribuito un contingente pari a sedici unità di personale scelte tra dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, nonché, nel limite del 20% del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del (pari a 230 unità), collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di cui al citato articolo 14, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego.

Nell’ambito del predetto contingente di 16 unità, ciascun Vice Ministro nomina, anche tra soggetti estranei all’amministrazione, un Capo dell’Ufficio, che coordina l’attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

 

Il predetto contingente di 16 unità è aggiuntivo rispetto al contingente di personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato di cui all’articolo 9, comma 2, del Regolamento.

Più nel dettaglio, tale ultima disposizione prevede che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato (e dei Vice Ministri), oltre al capo della segreteria, siano assegnate, al di fuori del contingente complessivo di personale di diretta collaborazione, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Da ultimo, si ricorda che il contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Regolamento è stabilito in 230 unità.

Tale contingente complessivo è stato rideterminato ad opera dell’articolo 11-bis, comma 15, del D.L. n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) che lo ha incrementato di 10 unità di personale a decorrere dal 2021. Una quota parte di tale contingente complessivo, non inferiore a otto unità di personale, è stata riservata alle sezioni di cui all’Ufficio del coordinamento legislativo (denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze).

Successivamente, l’articolo 1, comma 65 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022) ha stabilizzato l'incremento di dieci unità di personale, che era inizialmente previsto soltanto per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, rimuovendo tale limite temporale al 2027.

Conseguentemente, è stata estesa l'autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a 1.094.558 euro, a decorrere dall'anno 2022 e oltre il termine del 2027.

 

Articolo 7, comma 1
(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche spaziali e aerospaziali)

 

 

L’articolo 7, comma 1, modifica l’articolo 31, comma 1 secondo periodo, del D.L. n. 36 del 2022 (L. n. 79/2022), il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026.

 

L’articolo 31, comma 1, primo periodo del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) - ai fini dell’espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per ogni altra ulteriore funzione da questo esercitata nell’area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali[13] – ha disposto l’incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali della stessa Presidenza, individuata con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[14].

Il comma 1, secondo periodo, ha disposto che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura, “in sede di prima applicazione” – ora invece fino al 31 dicembre 2026 -  possano essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, o dell’articolo 19, comma 5 -bis, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda in proposito che le citate disposizioni del T.U. pubblico impiego consentono alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, comma 5-bis, D.lgs. n. 165/2001) senza limiti percentuali rispetto alla dotazione organica (come stabilito con il decreto-legge 80/2021), nonché a soggetti esterni, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse (art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell’amministrazione che conferisce l'incarico[15].

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17 agosto 2022, è stata, tra l’altro, disposta l’istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali. A tale fine, è stato introdotto un nuovo articolo 24-quinquies nel DPCM 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

 


 

Articolo 7, comma 2
(Servizio centrale per il PNRR)

 

 

L’articolo 7, comma 2, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata. Il Governo in carica ha attribuito la delega per il PNRR al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La norma in esame, inserendo un nuovo periodo all’interno dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale disciplina le attribuzioni e i compiti di monitoraggio e rendicontazione del Servizio centrale per il PNRR, istituito come ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) prevede che il Servizio centrale per il PNRR operi a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripesa e resilienza, ove nominata.

Al riguardo la Relazione illustrativa afferma, con diversa formulazione, che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato, opera altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove istituita, al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell’Unione europea.

 

Si ricorda che il primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo presieduto da Giorgia Meloni, riunitosi domenica 23 ottobre 2022, ha conferito gli incarichi ai ministri senza portafoglio, attribuendo la delega per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'on. Raffaele Fitto. Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 ha successivamente rimodulato gli incarichi di alcuni Ministri senza portafoglio al fine di renderli più funzionali all’esercizio delle rispettive deleghe. In particolare, al Ministro Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

 

 

Si ricorda che la struttura di governo (la governance) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata definita dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, in attuazione del traguardo M1C1-51 del PNRR italiano che prevedeva entro il 31 dicembre 2021 l’entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica che elabora periodici rapporti informativi, segnala le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti, acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del Piano, propone al Presidente del Consiglio i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, istruisce i procedimenti per il superamento del dissenso.

Presso la Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

Il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Presso la Ragioneria Generale dello Stato (MEF) è istituito, come già si è ricordato, il Servizio centrale per il PNRR al quale sono affidati il monitoraggio e la rendicontazione del Piano (articolo 6 del D.L. n. 77 del 2021). Il Servizio centrale per il PNRR rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano ed è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Il Servizio centrale per il PNRR deve assicurare il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, le quali hanno istituito, al proprio interno, una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale (articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021).

Articolo 8
(Funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata
in materia di informazione per la sicurezza della Repubblica)

 

 

L’articolo 8 ricomprende - tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia in informazione per la sicurezza - le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.

 

In materia di informazione per la sicurezza dello Stato, il Presidente del Consiglio - al quale spetta l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza - può delegare (ove lo ritenga opportuno) funzioni che non gli siano attribuite in via esclusiva.

Siffatta delega può essere rivolta (esclusivamente) ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, il quale diviene così «Autorità delegata».

Fino alla disposizione in commento, l'Autorità delegata non poteva esercitare funzioni di governo ulteriori, rispetto a quelle delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme in materia appunto di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché di cybersicurezza.

Quest'ultima previsione - recata dall'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007 - è ora novellata dalla disposizione in esame.

La novella è introdotta onde ricomprendere, tra le funzioni di governo ulteriori, esercitabili dall'Autorità delegata, le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 stabilisce che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano sia l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

 

 A commento della disposizione in esame vanno richiamati due distinti ancorché coordinati plessi normativi, concernenti l’uno il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’altro il sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

Per quanto concerne il “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, esso è oggetto della citata legge n. 124 del 2007.

È composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e (sentito il Comitato interministeriale) emana le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Al Presidente del Consiglio dei ministri spettano in via esclusiva (insuscettibili di delega, pertanto) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell’opposizione del segreto di Stato; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (nonché del direttore generale e di uno o più vice direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio); la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza è espletato mediante il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati, all’inizio di ogni legislatura (entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo) dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari (garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni).

Inoltre il Governo trasmette al Parlamento (entro il mese di febbraio di ogni anno) una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Per quando riguarda invece la sicurezza cibernetica, la sua “architettura nazionale” è disegnata dal decreto-legge n. 82 del 2021, sopraggiunto in una rapida evoluzione normativa nei tempi recenti, dettata dagli sviluppi tecnologici e dalle correlative insidie alla sicurezza.

Di impulso a livello di Unione europea[16] è stata la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. direttiva NIS - Network and Information Security"), la quale è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, cui ha fatto seguito il decreto-legge n. 105 del 2019 (in parte modificato nello stesso anno dal decreto-legge n. 162), che ha previsto l'istituzione di un “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.

Quanto al ricordato decreto-legge n. 82 del 2021, esso configura un sistema nazionale di sicurezza cibernetica che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è attribuita l’alta direzione e la responsabilità generale delle “politiche di cybersicurezza” nonché l'adozione della relativa strategia nazionale e - previa deliberazione del Consiglio dei ministri - la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova “Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (istituita dall'articolo 5: di tali nomine sono preventivamente informati il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni in materia di sicurezza cibernetica che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

Un novero di disposizioni del decreto-legge indi concerne la “Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (istituzione, organizzazione, risorse finanziarie ed autonomia contabile, personale). Presso l'Agenzia, è prevista la costituzione di un “Nucleo per la cybersicurezza”, per profili attinenti a eventuali situazioni di crisi. La gestione delle crisi è anch'essa oggetto di previsioni (così come la trattazione dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale cibernetica).

Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento (entro il 30 aprile di ogni anno) una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente. Così come trasmette al COPASIR (entro il 30 giugno di ogni anno) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico per i profili di competenza del Comitato.

 


 

Articolo 9
(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM)

 

 

L’articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. L’articolo dispone inoltre in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese, con riferimento all’esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli esteri, da esercitare, per effetto della norma “di concerto” e non più “d’intesa” con il Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico).

 

 

 

L’istituzione del CIMIM è prevista dalla lettera c) del comma 1.

Tale lettera inserisce nel citato articolo 14 del decreto legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, con l'obiettivo di valorizzare il made in Italy nel mondo (comma 18-ter).

Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all’ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato (comma 18-quater).

Il Comitato deve essere convocato dai presidenti (che ne determinano l’ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento) con cadenza almeno quadrimestrale (comma18-quinquies).

 

IL CIMIM ha il compito (comma 18-sexies) di

a)   coordinare le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

b)  esaminare le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

c)   individuare dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all’imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

d)  valutare le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

e)   monitorare l’attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

f)   adottare iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.

 

L’articolo individua poi alcuni compiti specifici per il CIMIM al comma 1 lettera b) ed ai commi 2 e 3.

 

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 18-bis dell’articolo 14 del del decreto legge n. 98/2011, il quale – nello stabilire che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero delle imprese e del made in Italy – dispone che le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assunte, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, dalla cabina di regia per l’internazionalizzazione.

Per effetto delle modifiche recate dalla lettera b) del comma 1 viene ora premesso che le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, istituito dal successivo comma 18-ter. Le stesse linee guida, secondo quanto risulta dalla parte non modificata del comma 18-bis, sono quindi assunte dalla cabina di regia.

 

La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che lo scopo perseguito mediante l'introduzione del Comitato è quello di garantire un'ampia condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo inerenti alla promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, stabilendo che la Cabina di regia agisca alla luce delle linee guida elaborate dal Comitato stesso.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 18-bis, secondo periodo, la cabina di regia per l’internazionalizzazione, costituita senza oneri a carico della finanza pubblica, è copresieduta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti.

 

 

Il comma 2 dell'articolo 9 integra l’articolo 2, comma 1 della legge n. 100/1990, istitutiva della Società SIMEST S.p.A.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 100/1990 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICEe sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), formuli le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifichi il rispetto.

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo in esame viene previsto che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell’attività di SIMEST, anche ai fini dell’esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM.

 

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legge n. 23 del 2020 (L. n. 40/2020), disponendo che SACE S.p.A. consulti preventivamente - oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - anche il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

 

SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in società per azioni per effetto dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

Il riassetto azionario di SACE, società a intera partecipazione pubblica, e delle società del gruppo, è avvenuto recentemente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legge n. 104 del 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 17 marzo 2022 (qui il decreto e qui il comunicato stampa). Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST S.p.A., pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento)[17].

SACE S.p.A. a sua volta detiene il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al sito istituzionale della società).

 

SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all’estero - è una società finanziaria a partecipazione pubblica costituita ai sensi della legge n. 100 del 1990, per lo sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, con il compito di sostenere il processo di internazionalizzazione e di assistere gli imprenditori italiani nelle loro attività nei mercati stranieri. L’articolo 1, comma 8, della legge n. 100 del 1990, ha rinviato allo statuto la regolamentazione della Società e statuito che la medesima è soggetta alla normativa vigente per le società per azioni.

Lo scopo della Società, secondo l’articolo 3 dello statuto, è “la partecipazione ad imprese e società all’estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per le piccole e medie imprese (PMI) anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche, e loro consorzi ed associazioni”.

Con il passaggio, disposto dal decreto legge n. 104 del 2019 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, allo stesso MAECI sono state trasferite le competenze e le funzioni di cui alla legge n. 100 del 1990, quelle sul Fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC) di cui all’articolo 1, comma 932 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006 e D.M. 13 aprile 2022) e le competenze riguardanti le convenzioni per la gestione dei due fondamentali fondi per l’internazionalizzazione: Fondo 295/73 e Fondo 394/81. Si tratta di fondi gestiti da SIMEST, unitamente al Fondo per la promozione integrata (di cui all’articolo 72 del decreto legge n. 18 del 2020)[18].

 

Evoluzione dei compiti di SACE e riassetto del gruppo

I compiti legislativamente attribuiti a SACE sono plurimi. Essi sono stati notevolmente implementati, a decorrere dall’anno 2020. La Società ha svolto un ruolo strategico nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, e a supporto della liquidità del tessuto produttivo nazionale, sia nell’ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell’emergenza da Covid-19 sia, attualmente, nell’ambito della strategia per far fronte all’incremento dei prezzi dell’energia, nel contesto dell’attuale conflitto russo ucraino.

Si rammenta come il già citato articolo 69 del decreto legge n. 104 del 2020 abbia disposto il riassetto della società, all’indomani della riforma della sua governance adottata con l’articolo 3 del decreto legge n. 23/2020. Ai sensi del comma 2 di tale articolo, SACE è stata dunque:

·     sottratta all’attività di direzione e coordinamento del suo azionista unico CDP (lett. c), comma 2 dell’articolo 3), e, in suo luogo, è stata prevista

·     un’attività concertativa tra MEF e CDP circa l’esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. La stessa CDP, inoltre, è stata vincolata a concordare con MEF e MAECI l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE (lett. a) e b), comma 2 dell’articolo 3);

·     a sua volta, SACE è stata vincolata a consultare preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (lett. d), comma 2 dell’articolo 3) e

·     a consultare preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti, ivi incluse, secondo quanto poi introdotto dall’articolo 67, comma 5 del decreto legge n. 104 del 2020, le decisioni relative alla SIMEST S.p.A. (lett. e), comma 2 dell’articolo 3) e

·      a tener conto, nella predisposizione del piano di attività, delle linee guida e di indirizzo strategico in materia impartite dalla cabina di regia co–presieduta dal MAECI e dal MISE (ora Ministero delle imprese e del made in italy), di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto legge n. 98 del 2011 (lett. f), comma 2 dell’articolo 3).

Come accennato in precedenza, l’articolo 67 del decreto legge n. 104 del 2020 ha disposto che, previo accordo tra il MEF e CDP, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, fosse determinato il riassetto e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti.

A seguito delle negoziazioni intercorse, MEF e CDP hanno concordato la cessione del Gruppo SACE, al netto di SIMEST, da CDP al MEF, la quale si è perfezionata con il citato D.M. 17 marzo 2022[19].

Dunque, a seguito di tale riassetto, SACE, in materia di internazionalizzazione delle imprese, in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, è tenuta a consultare preventivamente il MEF e il MAECI e a tener conto, nella predisposizione del piano di attività, delle linee guida e di indirizzo strategico in materia assunte dalla cabina di regia co–presieduta dal MAECI e dal Ministero delle imprese e del made in italy.

Tali linee guida, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 qui in esame, sono elaborate del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMM) e assunte dalla Cabina di regia.

 

 

Il comma 1, lett. a) dell'articolo in esame, infine, modifica l’articolo 14, comma 18 del decreto legge n. 98 del 2011, istitutivo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tali poteri sono esercitati, per le materie di rispettiva competenza, non più d'intesa ma - per effetto delle modifiche recate dal comma 1, lettera a) - di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si rammenta che D.L. n. 104/2019[20] (cd. "D.L. Ministeri") ha disposto, all'articolo 2, il trasferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni già esercitate dal Ministro dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. L’articolo 2 del decreto legge ha dunque integrato le competenze del MAECI – indicate nell’articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999 – disponendo che il Ministero si occupi di definire le strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni. Conseguentemente, il medesimo articolo 2, al comma 7, ha disposto che venisse modificato, al citato riassetto ministeriale, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

 

 


 

Articolo 10
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

 

 

L’articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilito dall’articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore-soglia al di sopra del quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali.

Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, viene inoltre istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si è inoltre specificato che il Ministero, nell’esercitare i poteri sostitutivi, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti che restano imputati in capo all’amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi. Con un’ulteriore modifica si è infine specificato che, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Consiglio dei ministri si possa a sua volta sostituire al Ministero delle imprese solo in caso di inerzia o ritardo ascrivibile a questo.

 

L'articolo 10 del decreto in esame modifica l’articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022, che stabilisce il potere del Ministero delle imprese e del made in Italy di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ad una specifica soglia. Per effetto delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a) dell'articolo 10 in esame, tale soglia quantitativa viene ridotta da 50 a 25 milioni di euro, e viene affiancata dall'ulteriore criterio di valutazione qualitativo, secondo cui il potere sostitutivo si applica a procedimenti aventi ad oggetto tali investimenti quando sono caratterizzati da significative ricadute occupazionali.

La norma si applica in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, e al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 77 del 2021, che reca la disciplina relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria; della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022 prevede inoltre che ove il Ministero delle imprese e del made in Italy (in ossequio alla modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame) non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi siano esercitati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

 

Con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, si è inoltre specificato che il procedimento finalizzato all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al citato comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 è avviato su istanza dell’impresa, nonché di ogni ente o pubblica amministrazione interessati (mentre nel testo vigente si prevede che possa essere richiesto anche dal soggetto proponente, cioè l’amministrazione che avrebbe dovuto assumere l’iniziativa e che viene sostituita). Si prevede inoltre che il Ministero resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti che restano imputati in capo all’amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.

Tale ultima previsione riprende quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 77 del 2021, in materia di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR.

In proposito, si rileva che in occasione della conversione in legge del citato decreto n. 77 del 2021, nel parere del Comitato per la legislazione, reso nella seduta del 16 giugno 2021, si invitava, con un’osservazione ad approfondire la disposizione. Sul punto, in premessa, si segnalava l’opportunità di chiarire “se si intendesse prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente”. Si valuti l’opportunità di approfondire il medesimo aspetto anche con riferimento alla disposizione in commento.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 10 in esame inserisce all’articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022 i nuovi comma 1-bis e 1-ter.

Il primo istituisce, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in argomento, una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, destinata a raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese. La struttura, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell’investimento;

b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

c) in caso di inerzia dell’amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che la struttura di supporto monitori il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

 

La lettera c) del comma 1 prevede in primo luogo la sostituzione, al comma 2 dell’articolo 30, della denominazione “Ministero dello sviluppo economico” con la nuova denominazione “Ministero delle imprese e del made in Italy”. Inoltre, con una modifica introdotta alla Camera, si interviene sulla procedura prevista dal citato comma 2 che contempla la possibilità, come già sopra si è ricordato, che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi nei confronti del Ministero delle imprese nel caso in cui questo non eserciti i poteri attribuiti dal precedente comma 1 dell’articolo 30 già sopra descritti. Al riguardo si specifica che tale esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri abbia luogo solo in caso di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo Ministero. 

 


 

Articolo 10-bis
(Titolarità del portale “Italia.it”)

 

 

L’articolo 10-bis, inserito dalla Camera dei deputati introduce un nuovo comma 1-bis nell’articolo 54-ter del D.lgs. n. 300/1999, il quale dispone che il Ministero del Turismo detiene la titolarità del portale “Italia.it, i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale stesso.

 

L’articolo 54-ter del D.lgs. n. 300/1999 – costituito da un unico comma - dispone che il Ministero del turismo cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Quanto al portale “Italia.it , si rammenta che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (L. n. 106/2014) ha demandato all'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, di individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", gestito dall’ENIT, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.

Al riguardo, il Ministro del Turismo, in audizione presso le commissioni congiunte 9a Senato e X Camera, il 30 novembre 2022, ha affermato la necessità di incidere più e meglio sulla promozione dell’intera filiera turistica italiana, rafforzando il sito istituzionale Italia.it,- come previsto nel PNRR, con una interlocuzione e collaborazione con gli enti territoriali. A tale fine, ha considerato essenziale anche una ristrutturazione dell’ENIT.

Quanto al PNRR si rammenta l’investimento Hub del turismo digitale (M1C3-I.4.1 -8,9), per cui sono stanziati 112 milioni di euro, che si prefigge, tra l’altro, la messa a scala del portale Italia.it (attualmente promosso da ENIT), migliorandone l’interfaccia utente, integrandolo con fonti di dati aggiuntive, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad es. assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide). La milestone che si prefiggeva l’aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale è stata raggiunta entro la scadenza prefissata (T4/2021).


 

Articolo 11
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

 

 

L’articolo 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall’art. 57-bis del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006), nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica. In particolare, si prevede il coinvolgimento, nell’organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy - tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica - nonché all’inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stata aggiunto l’obbligo di pubblicare le deliberazioni del CITE sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle modifiche, tralasciando le novelle che si limitano ad aggiornare le denominazioni dei Ministeri.

 

Il comma 1 apporta una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall’art. 57-bis del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006).

Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo D.P.C.M. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1. Si segnala che nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1).

 

La lettera a) riscrive il comma 2 del citato articolo 57-bis al fine di precisare i soggetti che possono presiedere il CITE in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri.

Mentre il testo previgente dispone che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, il nuovo testo previsto dalla norma in esame dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il CITE:

- il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

- o, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

La lettera b), numero 1), interviene sul comma 3 dell’art. 57-bis al fine di modificare la denominazione del Piano per la transizione ecologica (PTE), che assume la nuova denominazione di Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE) e precisa che tale piano non si limita al coordinamento delle politiche nelle materie indicate nel comma medesimo, ma provvede anche al coordinamento (nelle stesse materie) delle misure di incentivazione nazionale ed europea.

 

La lettera b), numero 2), integra il testo del comma 3 dell’art. 57-bis al fine di aggiungere, nell’elenco di materie che devono essere coordinate dal PTESE, le materie seguenti (nuove lettere da f-ter a f- quinquies):

- sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

- utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno;

- sicurezza energetica.

 

La lettera c) modifica il comma 4 dell’articolo 57-bis del Codice, ove sono disciplinati i contenuti del PTESE, al fine di precisare che tale piano non individua le fonti di finanziamento ma si limita a indicare le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti.

 

La lettera d) riscrive il comma 8 dell’articolo 57-bis del Codice, che disciplina il regolamento interno del CITE e la pubblicità delle deliberazioni del Comitato, al fine di:

- stabilire che il D.P.C.M. con cui è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, è emanato su proposta non solo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (come prevede il testo previgente) ma anche del Ministro delle imprese e del made in Italy;

- eliminare l’obbligo di pubblicazione nella G.U. delle deliberazioni del CITE;

- introdurre, in virtù di una modifica operata dalla Camera, l’obbligo di pubblicare le deliberazioni del CITE sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

Il comma 2 reca una disposizione transitoria in base alla quale, fino all’adozione del nuovo regolamento interno del CITE che dovrà tener conto delle novelle operate dall’articolo in esame, continua ad applicarsi quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si ricorda nuovamente che il regolamento interno attualmente vigente è stato adottato coni D.P.C.M. 19 luglio 2021.


 

Articolo 12
(Politiche del mare e Comitato interministeriale per le politiche del mare)

 

 

L’articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

 

L’art. 12 inserisce l’art. 4-bis nel D.lgs. n. 303/1999 (sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), al fine di disciplinare, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli indirizzi strategici per le politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (d’ora in avanti CIPOM).

 

Politiche del mare (commi 1-3)

Il comma 1 del nuovo art. 4-bis prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.

Il comma 2 del nuovo art. 4-bis dispone l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

Il comma 3 stabilisce che il CIPOM provvede all’elaborazione e all’approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f)  valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

 

 

Piano del mare (commi 8-10)

Il comma 8 del nuovo art. 4-bis prevede l’approvazione triennale da parte del CIPOM del Piano del mare, che costituisce il riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il comma 9 stabilisce il monitoraggio del CIPOM sull’attuazione del Piano, che viene aggiornato annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, attraverso l’adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 10 prevede la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

 

Composizione del CIPOM (commi 4 e 5)

Il comma 4 definisce la composizione del CIPOM, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato.

Viene previsto che il CIPOM è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dei seguenti Ministri:

-  Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

-  Ministro della difesa;

-  Ministro dell'economia e delle finanze;

-  Ministro delle imprese e del made in Italy;

-  Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

-  Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

-  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-  Ministro della cultura;

-  Ministro del turismo;

-  Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Al CIPOM partecipano inoltre gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.

Il comma 5 prevede, nel caso di discussione di materie che interessano le regioni e le province autonome, la partecipazione alle riunioni del CIPOM del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o di un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

È consentita, inoltre, la partecipazione alle riunioni del CIPOM, con funzione consultiva, di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Disciplina del CIPOM (commi 6, 7, 11)

Il comma 6 prevede l’adozione di un regolamento interno del CIPOM, per disciplinarne il funzionamento, attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato.

Il comma 7 stabilisce che il CIPOM è convocato dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Si prevede inoltre che il CIPOM garantisce un’adeguata pubblicità ai propri lavori.

Il comma 11 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPOM, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del D.lgs. n. 303/1999.

 


 

Articolo 12-bis
(Accordi per il rapporto di impiego delle forze di polizia ad ordinamento militare)

 

 

L’articolo 12-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati novella l’articolo 11 della legge n. 46 del 2022 che riconosce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto concernente le procedure di di contrattazione. La nuova disposizione è volta ad integrare la delegazione di parte pubblica che partecipa alle procedure relative alla definizione degli accordi che definiscono il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, inserendo anche la presenza dei Ministri dell’Interno e della Giustizia.

 

A tal proposito si ricorda che con riferimento alle procedure di contrattazione l'articolo 11 della legge n. 46 del 2022 attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.

Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla legge in esame e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Tali DPR sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

La legge 28 aprile 2022, n. 46, è stata approvata sul finire della XVIII legislatura ed ha definito la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il provvedimento è intervenuto dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Nello specifico, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali".

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:

-                ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;

-          ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;

-          ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse";

-          ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare. 

 

Per un approfondimento del giudizio di legittimità costituzionale riguardante il comma 2 dell'articolo 1475 si rinvia al seguente dossier predisposto in occasione dell'inizio dell'esame parlamentare delle proposte di legge che hanno dato origine all’iter parlamentare della legge n. 46 del 2022. Nel citato dossier è possibile consultare anche il precedente orientamento della Corte Costituzionale relativo al divieto di aderire ad associazioni sindacali.

 

Si ricorda, inoltre, che la Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha poi espressamente sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguevano le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore la Corte osservava come un eventuale vuoto normativo sarebbe stato "di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale".

 

Nelle more dell'approvazione della legge n. 46 del 2022, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con  circolare del 21 settembre 2018 (“Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”) ha provveduto ad integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.


 

Articolo 13
(Procedure per la riorganizzazione dei ministeri)

 

 

L’articolo 13 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell’articolo 95, terzo comma, della Costituzione.

 

In premessa va ricordato che negli ultimi anni il legislatore ha più volte fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, stabilendo l’adozione di D.P.C.M., in deroga alle procedure ordinarie. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria (si v., infra, box).

 

Per quanto concerne il procedimento di adozione del D.P.C.M., la disposizione in esame richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.

La disposizione esplicita altresì che sui decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v. infra).

Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 3, co. 1, L. n. 20/1994).

Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

In base all’articolo 13 in esame l’autorizzazione ad aggiornare l’organizzazione dei Ministeri con D.P.C.M. ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione tale facoltà è infatti ammessa fino al 30 giugno 2023.

 

 

La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, terzo comma, Cost.).

Si tratta di una riserva di legge relativa, che cioè non esclude, nell’ambito della “cornice” delineata dalla fonte legislativa, il ricorso a fonti non legislative. E in questo quadro, infatti, l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative.

Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata dal D.lgs. n. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.

Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’art. 4, co. 1, del D.lgs. 300/1999).

L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e art. 4, co. 4, D.lgs. 300/1999).

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, l’assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

 

Negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di D.P.C.M., in deroga alle procedure ordinarie in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali, anche per finalità di spending review, o di singoli dicasteri. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.

In particolare, si ricordano i seguenti precedenti:

- l’art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con D.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;

- successivamente, l’art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di D.P.C.M., anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;

- di nuovo, l’articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.

Successivamente, si possono confrontare: artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 1, co. 167, L. 160/2019; art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).

I D.P.C.M. di organizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Sugli stessi decreti di norma è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Per effetto di una modifica introdotta dall’art. 16-ter, co. 7, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) è stato, più di recente, stabilito che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato nei D.P.C.M. di organizzazione ministeriale è obbligatoria. Tuttavia, una disposizione successiva adottata con il D.L. 22 del 2021 (art. 10, co, 1) ha di nuovo previsto il parere facoltativo, a richiesta del Presidente del Consiglio, per i regolamenti di riorganizzazione dei ministeri interessati dal riordino di attribuzioni previsto nel medesimo decreto.

 

Le disposizioni sopra richiamate sono state oggetto di rilievi critici da parte del Comitato per la legislazione della Camera: con riferimento alla XVIII legislatura si rinvia al parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, al parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, al parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e al parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021.

 

Si ritiene utile ricordare infine che di recente il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere n. 1375/2021 sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell’interno), ha avuto modo di esprimersi sulla stagione derogatoria e transitoria dei D.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri, sottolineando le  difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione in questa materia: il regolamento governativo emanato con D.P.R. secondo lo schema ordinario e il D.P.C.M. di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria. Nel caso di specie, relativo ad un DPR che interveniva a modificare un D.P.C.M., il Consiglio proponeva di considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei D.P.C.M. nell’alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute o a esigenze di coordinamento.

Più in generale, il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell’ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l’avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri. A tal fine, trasmetteva il relativo parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al DAGL, per le valutazioni di competenza.

 

Secondo la formulazione letterale della disposizione, le modalità derogatorie rispetto al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 coinvolgerebbero tutti i dicasteri, non solo quelli interessati dalle modifiche introdotte con il decreto-legge in esame, “al fine di semplificare e accelerare le procedure”. Tali modalità non sono estese esplicitamente, a differenza di casi precedenti, anche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

 

La possibilità di utilizzare i D.P.C.M. per l’organizzazione anche degli uffici di diretta collaborazione è stata esplicitata nelle seguenti disposizioni: art. 16, co. 4, D.L. 66/2014; art. 4-bis, D.L 86/2018; artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).

 

Nel box sottostante sono riportati i regolamenti di organizzazione dei ministeri attualmente vigenti, che, come si vede, per effetto delle disposizioni sopra richiamati sono ormai prevalentemente affidati alla fonte dei D.P.C.M.

 

Ministero

Regolamento di organizzazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 e s.m.i.

Ministero dell’interno

D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78 e s.m.i.

Ministero della giustizia

D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e s.m.i.

Ministero della difesa

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e s.m.i.

Ministero dell’economia e delle finanze

D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 e s.m.i.

Ministero dello sviluppo economico

D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 e s.m.i.

Ministero della transizione ecologica

D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 e s.m.i.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e s.m.i.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 e s.m.i.

Ministero dell’istruzione

D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166

Ministero dell’università e della ricerca

D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164

Ministero della cultura

D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i.

Ministero della salute

D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 e s.m.i.

Ministero del turismo

D.P.C.M. 20 maggio 2021, n. 102

 


 

Articolo 13-bis
(Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze)

 

 

L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone la soppressione della Commissione medica superiore di del Ministero dell’economia e delle finanze e ne trasferisce le relative funzioni all’INPS a decorrere dal 1° giugno 2023. Contestualmente, differisce dal 1° gennaio al 1° giugno 2023 anche la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all’INPS.

 

Nel dettaglio, l’articolo 13-bis, al comma 1, facendo seguito alla soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze, prevista dall’articolo 45, comma 3-bis del DL n. 73/2022, provvede alla conseguente soppressione della Commissione medica superiore di cui all’articolo 106 del DPR n. 915/1978.  Le relative funzioni, a partire dal 1° giugno 2023, sono trasferite all’INPS, che subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

 

La commissione medica superiore presso il Ministero dell’economia e delle finanze è un organismo collegiale chiamato a esprimere il proprio parere tecnico sanitario materia di pensioni di guerra.

Il richiamato comma 3-bis dell’articolo 45 del DL n. 73/2022 già ha previsto la soppressione delle commissioni mediche di verifica, operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS, che subentra al Ministero dell’economia e delle finanze anche nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

 

L’articolo 13-bis, al comma 2, prevede che l’INPS, attraverso la Commissione medica superiore ivi costituita, con le modalità già in uso presso la Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze, assicuri lo svolgimento delle funzioni relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti di cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista, dei familiari superstiti aventi titolo del trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

 

Il comma 3 precisa che la Commissione medica superiore INPS assicura ogni altra funzione già svolta dalla soppressa Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 4 prevede, per i procedimenti medico-legali pendenti dinanzi alla Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze al 1° giugno 2023, che il predetto Ministero inoltri la documentazione di previdenza sociale, che provvede alla definizione del procedimento.

 

Al comma 5 si prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2023 siano trasferite all’INPS le somme allocate, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’espletamento delle funzioni svolte della commissione medica superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Come precisato anche nella Relazione Tecnica, si provvederà al trasferimento all’INPS delle risorse presenti, a legislazione vigente, nel capitolo 1284/01 “Spese per il funzionamento del comitato per la verifica delle cause di servizio” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 13-bis, al comma 6, differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023 la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per l’accertamento e la valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità dei dipendenti pubblici e il conseguente trasferimento delle relative funzioni all’INPS, previsto dal citato articolo 45, comma 3-bis e seguenti del DL n. 73/2022 (lettera a)). Tale proroga persegue la finalità, come indicato nella Relazione Illustrativa, di agevolare il completamento delle attività miranti al trasferimento delle funzioni svolte dalle Commissioni, consentendo un più efficace subentro da parte dell’INPS sia nelle attività medico-legali, sia in quelle di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica.

 

Il comma 6, lettera b), differisce quindi al 1° giugno 2023 il subentro dell’INPS nello svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3-ter dell’articolo 45 del DL n. 73/2022, vale a dire nei seguenti accertamenti di idoneità e inabilità nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli Enti Locali:

-        inidoneità per infermità a riprendere servizio del dipendente pubblico al termine del periodo massimo previsto per l’aspettativa di infermità, cui consegue la dispensa dal servizio ove non sia possibile, su domanda, l’assegnazione ad altri compiti attinenti alla medesima qualifica (art. 71, D.P.R. n. 3/1957);

-        inabilità permanente del dipendente delle aziende sanitarie locali a prestare servizio o l’inidoneità per infermità a riprendere servizio al termine del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, cui consegue la dispensa dal servizio (art. 56, D.P.R. n. 761/1979);

-        inabilità del dipendente pubblico non derivante da causa di servizio ai fini dell’accesso alla pensione (art. 13, L. n. 274/1991);

-        infermità del dipendente pubblico non dipendente da causa di servizio dalla quale conseguano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la cessazione del servizio e l’accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 12, L. n. 335/1995).

 

Il comma 6, lettera c), differisce di conseguenza al 31 maggio 2023 il termine per l’emanazione delle disposizioni attuative con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che con tale provvedimento saranno indicate anche le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato e saranno accertate le somme allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da trasferire, dal 1° giugno 2023, all’INPS.

 

 


 

Articolo 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica ad eccezione, secondo la specificazione introdotta dalla Camera dei deputati, degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter.

 

Il comma 1 del presente articolo, nel testo originario, dispone che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione delle misure previste dal presente decreto si provvede, pertanto, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Con una modifica approvata dalla Camera dei deputati sono state escluse, dall’ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria, le summenzionate disposizioni, introdotte durante l’esame parlamentare, recanti oneri per la finanza pubblica (si vedano le relative schede).

 

 

 



[1] Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

[2] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233..

[3] D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.

[4] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

[5] Il D.L. n. 101/2013 ha successivamente disposto lo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione, in virtù della creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 10, commi 5 e 8 e D.P.C.M. attuativo 15 dicembre 2014).

[6] D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 novembre 2019, n. 132.

[7] In conseguenza del passaggio di attribuzioni, il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178 ha modificato il regolamento di organizzazione del MISE D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, eliminando la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e conseguentemente riducendo a 11 il numero delle Direzioni Generali.

[8] D.L. 1 marzo 2021, n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 aprile 2021, n. 55.

[9] L’articolo 16 del DPR ha disposto l’abrogazione del DPCM 19 giugno 2019, n. 93 e DPCM12 dicembre 2019, n. 178, a decorrere dal 14 novembre 2021.

[10] D.L. 1 marzo 2021, n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 aprile 2021, n. 55.

[11] Recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[12] Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[13]   La norma mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 128 del 2003 e fa salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali. L’articolo 21 del decreto legislativo n. 128/2003, come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 7/2018, ha disposto, al comma 1, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati. Ai sensi del comma 2, per le suddette finalità, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

[14]   Ai sensi dell’articolo 7, commi 1-3, del D.lgs. n. 303/1999, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna  delle strutture medesime affidata alle determine del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze.

 

[15]   Per quanto concerne la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, dapprima il decreto-legge 162 del 2019 (art. 1, co. 6), ha innalzato la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ex art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001, fissandola, per ciascuna amministrazione, nel 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 10 per cento di quella di seconda fascia (in precedenza era dell’8%). Tra i requisiti soggettivi che vengono richiesti come condizioni per il conferimento, è stato previsto, in alternativa ad altri, il possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria. È stato inoltre chiarito che la formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. n. 509/1999. Successivamente, nell’ambito delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR, il decreto-legge n. 80 del 2021 (art. 1, co. 15) ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del Piano a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

[16] Può valere ricordare come la sicurezza cibernetica costituisca uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021). Essa corrisponde ad uno dei sette investimenti della “Digitalizzazione della pubblica amministrazione”, primo asse di intervento della componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” compresa nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”. All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui: 241 milioni per la creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 150 milioni per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

[17] Si ricorda che SACE era controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ne deteneva - ai sensi del processo di riassetto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legge n. 95 del 2012 - il 100 per cento delle partecipazioni (inizialmente possedute dal MEF). A sua volta, SACE deteneva il 76 per cento delle partecipazioni nella SIMEST S.p.A - Società italiana per le imprese all’estero, della quale si avvaleva nell’ambito delle attività di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

[18] Si rinvia alla Relazione della Corte dei Conti “ Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SIMEST s.p.a.”, approvata con deliberazione n. 4/2022, relativa all’anno 2020.

[19]   Si rinvia alla Relazione della Corte dei Conti “ Determinazione e relazione  sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della sace s.p.a. servizi assicurativi del commercio estero”, approvata con deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2022, relativa all’anno 2020.

[20] D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 novembre 2019, n. 132.