Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
Titolo: | Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA |
Serie: | Progetti di legge Numero: 3 |
Data: | 11/11/2022 |
Organi della Camera: | IV Difesa, XII Affari sociali |
XIX LEGISLATURA
Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA
D.L. n. 169/2022 - A.S. n. 299
11 novembre 2022
Servizio Studi
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Progetti di legge n. 3
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Articolo 2 (Proroga delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria)
Articolo 4 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO Very High Readiness Joint Task Force)
Il comma 1 dell’articolo 1 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022.
Analogamente a quanto previsto dal richiamato decreto legge n. 14 del 2022 il contributo italiano consiste in 1350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei.
Il contributo nazionale è articolato in:
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un comando di componente per operazioni speciali;
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un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri;
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aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo.
Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell’Alleanza.
Come precisato nella relazione di accompagnamento allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l’area geografica di intervento si estende all’area di responsabilità della NATO, preminentemente sul fianco EST, con sedi da definire in tale area.
Successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, il Governo ha adottato il decreto legge legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che ha previsto, tre le diverse misure urgenti, anche la partecipazione di 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali nell’ambito del dispositivo NATO denominato Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
A tal proposito si ricorda che nel vertice di Newport del 4-5 settembre 2014, si è deciso un aumento delle capacità di pronta reazione della NATO Response Force (NRF), con la costituzione di una Very High Readiness Joint Task Force-VJTF, costituita da una brigata multinazionale capace di entrare in azione in sole 48 ore. Essa è guidata a rotazione dai paesi dell'Alleanza (Italia 2018, Germania nel 2019, Polonia nel 2020, Turchia nel 2021, Francia 2022), per un totale di circa 6.000 uomini.
La Forza non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e paesi baltici.
Si ricorda che il richiamato decreto legge n. 14 del 2022 ha, altresì, disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (cfr.infra).
Da ultimo, il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla nuova missione nell'area sud-est dell'Alleanza, con 1.000 unità di personale, da modulare tra Bulgaria e Ungheria e 380 mezzi terrestri (cfr. la scheda, 38-bis 2022 del DOC XXV n. 5).
Più in generale si ricorda che successivamente al 24 febbraio gli alleati hanno attivato i piani di difesa della NATO e dispiegato migliaia di truppe supplementari da entrambe le sponde dell'Atlantico. Oltre 40.000 truppe, insieme a significativi mezzi aerei e navali, sono ora sotto il diretto comando della NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da altre centinaia di migliaia di truppe provenienti dai dispiegamenti nazionali degli Alleati.
La NATO ha inoltre istituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli otto gruppi tattici si estendono lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico a nord al Mar Nero a sud. Inoltre, al Vertice di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO. Ciò include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell'Alleanza fino al livello di brigata, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. Tutto ciò sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti e rifornimenti pre-posizionati, da più capacità dispiegate in avanti e da piani di difesa aggiornati, con forze pre-assegnate alla difesa di specifici Alleati.
Tutto ciò costituisce la più grande revisione della difesa collettiva e della deterrenza alleata dai tempi della Guerra Fredda.
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).
A tal proposito si ricorda che il decreto legge in esame, al pari del citato decreto legge n. 14 del 2022, rappresenta una deroga alla procedura di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali, prevista dalla "legge quadro"in materia (n. 145 del 2016). Tale legge reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.
A questo proposito si segnala che nel corso della XVIII legislatura, il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere espresso sul richiamato Dl n. 14 del 2022, ha formulato un’osservazione volta a sottolineare l’opportunità, all'articolo 1, di esplicitare il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016 ad esempio premettendo, ai commi 1 e 2, le parole: “In deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145”.
Ulteriori disposizioni della legge n. 145 del 2016 riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.
Per un approfondimento si rinvia al seguente tema La nuova disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
Con riferimento alle disposizioni di carattere penale queste sono stabilite dall'articolo 19 della legge quadro che fissa il principio generale dell'applicabilità della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP) al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime.
La competenza è del tribunale militare di Roma.
Il comma 2 fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).
Il comma 3 prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti.
In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il comma 4 esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.
I commi 5 e 6 prevedono, in particolare, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Il comma 7 prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Il comma 8, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
Il comma 9 stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.
Il comma 10 attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.
Il capo VI della legge n. 145 del 2016 reca "Altre disposizioni" di carattere prevalentemente contabile ed amministrativo".
Il comma 3 stabilisce che dall’attuazione dell’articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tal proposito, la relazione tecnica fa presente che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l’intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022).
Per tale motivo il comma in esame fa riferimeno all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decretolegge n. 14 del 2022 che aveva originarimante quantificato in euro € 86.129.645 la spesa relativa alla partecipazione di personale militare alla NATO VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022.
Più nel dettaglio, la relazione tecnica specifica che la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a € 64.962.223 e dal 1° ottobre al 31 dicembre è pari a € 21.167.422.
Di seguito la partecipazione italiana ai dispositivi Nato operativi sul fianco sud-est dell’Alleanza, previsti dal DL 14 del 2022 e dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022.
Per un quadro generale della partecipazione italiana alle missioni internazionali nell’anno 2022 si rinvia al seguente dossier
MISSIONI NATO SUL FIANCO SUD-EST DELL’ALLEANZA
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MISSIONE
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FABBISOGNO FINANZIARIO 2022
(in euro)
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UNITÀ DI PERSONALE E ASSETTI 2022
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Dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area dell'Alleanza1
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16.867.058
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unità 5
mezzi aerei 2
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Dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza2
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50.165.892
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unità 638
mezzi navali 5+1 unità on call
mezzi aerei 1
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Dispositivo per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence)3
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30.229.104
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unità 250
mezzi terrestri 139
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Partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO nell'area sudest
dell'Alleanza
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39.598.255
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unità 1.000
mezzi terrestri 380;
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Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza4
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78.824.848
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unità 300
mezzi aerei 12
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Very high Readiness Joint Task Force (VJTF)
prorogata al 31 dicembre 2022 dal D.L. 169/2022)
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86.129.645
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unità 1.350
mezzi terrestri 77
mezzi navali 2 (solo secondo semestre)
mezzi aerei 5
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1 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022. La deliberazione del CDM del 15 giugno 2022 ha incrementato il fabbisogno finanziario previsto di euro 13.602.698.
2 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022. La deliberazione del CDM del 15 giugno 2022 ha incrementato il fabbisogno finanziario previsto di euro 32.475.673, di 403 unità di personale militare e di 3 mezzi navali.
3 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022.
4 La proroga del dispositivo è stata effettuata dal D.L. 14/2022, che aveva ridotto le unità di personale a 130. La deliberazione del CDM del 15 giugno 2022 15 giugno 2022 ha incrementato il fabbisogno finanziario previsto di euro 41.556.923e di 170 unità di personale militare.
Articolo 2
(Proroga delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria)
L’articolo 2 estende di 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 150/2020) il periodo massimo disposto a normativa vigente per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, in scadenza il prossimo 11 novembre 2022.
Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria.
Si dispone inoltre che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla vigente normativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nella autorizzazione all’AGENAS alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell’attività del Commissario ad acta nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di 256.700 euro per l’anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS.
L’articolo 2 in commento, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020) [1] , stabilisce l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.
La delimitazione è da intendersi necessaria, considerata la straordinarietà della normativa a sostegno del sistema sanitario regionale della Calabria. Il periodo di applicabilità delle misure era originarimente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1 del citato decreto (vedi box) e - più puntualmente - per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (11 novembre 2020).
La proroga riguarda la normativa vigente del summenzionato DL. 150/2020, con esplicita eccezione di alcune delle misure contenute all’articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, e agli articoli 5 e 6 del DL. 150/2020, riguardanti, rispettivamente:
- la corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale (articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo).
L’articolo 2, comma 3, primo periodo prevede che il Servizio sanitario regionale corrisponda al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Le disposizioni escluse dalla proroga sono quelle di cui al secondo e terzo periodo del citato comma: esse prevedono che sia inoltre definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a 50.000 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute, subordinato alla valutazione positiva nell'ambito delle procedure di verifica dell’operato di ciascun Commissario straordinario (previste dal medesimo articolo 2, comma 6).
L’esclusione dalla proroga è compensata dal ripristino dell’intero trattamento economico dei Direttori generali degli enti del SSR, con legge regionale n. 28 del 4 agosto 2022. Infatti, essa ha disposto l’abrogazione del comma 1, articolo 65, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) che aveva previsto la riduzione del 20% della misura massima relativa al trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, come determinata dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 e in base alle modifiche disposte dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319. A tale trattamento economico sono agganciati a regime i compensi dei Commissari degli enti del SSR che pertanto bilanceranno in tal modo la cessazione del compenso aggiuntivo, a carattere temporaneo, per scadenza termini.
Si osserva peraltro che la citata legge regionale n. 28 dispone lo stanziamento con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato con riferimento a oneri quantificati in 408.415 euro per il 2022 e in 980.197 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, per la quota indistinta assegnata a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del bilancio di previsione 2022 – 2024;
-
la possibilità per il Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari, oltre che dell'Agenzia delle entrate per le attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia (art. 5 del DL. 150).
In proposito, l’art.16-septies, comma 2, lett. c), del DL. 21 ottobre 2021, n. 146
[2]
(L. 215/2021), ha disposto - successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 5 del citato DL. 150 - la possibilità per la Guardia di finanza stessa, fino al 31 dicembre 2024, di collaborare con le unità operative semplici e complesse per il monitoraggio e la gestione del contenzioso, mediante l’impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti del SSR Calabria di cui all’ articolo 19, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[3]
, quali aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che la collaborazione è svolta secondo procedure e modalità previste in base alla normativa vigente, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza finalizzata a detta collaborazione.
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l’erogazione di un contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 6 del DL. 150).
L’esclusione dalla proroga è dovuta a quanto già previsto dal citato articolo 16-septies del DL. 146/2021, al comma 2, lett. f), nell’ambito del finanziamento del SSN. Tale norma infatti prevede un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Analogo stanziamento speciale di 60 milioni annui era stato già disposto per ciascun anno del triennio 2021-2023 dal medesimo articolo 6, comma 1, del DL. 150.
Il primo comma dell’articolo 2 in esame stabilisce inoltre che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato DL. 150, decadano, ove non confermati con le medesime procedure di cui all’articolo 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In proposito si evidenzia che il testo del decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2022, con entrata in vigore a far data dal 9 novembre 2022. Se non confermati, pertanto, i Commissari straordinari dovrebbero decadere l’8 gennaio 2023.
Il comma 2 definisce gli oneri che derivano dalla predetta disposizione di proroga, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 4, del citato DL. 150/2020 il cui effetto è l’estensione dell’autorizzazione all’AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario (v. anche box). A tali oneri si provvede, nel limite di 256.700 euro per l’anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
La stessa norma di copertura definisce inoltre la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificato in misura pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l’anno 2023. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il comma 3, infine, riporta la clausola per l’autorizzazione, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 7 del summenzionato DL 150/2020 ha stabilito, tra le disposizioni transitorie e finali, i termini per l’applicabilità delle norme a sostegno della gestione del sistema sanitario della regione Calabria, allo scadere della efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2019 (convertito dalla legge n. 60/2019), già prevista in 18 mesi dalla sua entrata in vigore (3 maggio 2019). L’intervento è stato disposto data la perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata dal mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario. Il decreto ha disciplinato i compiti e le funzioni del nuovo Commissario ad acta alla scadenza della nomina del precedente, in relazione all’attuazione del piano di rientro della medesima Regione.
Gli obiettivi da attuare riguardano, più segnatamente, i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Calabria, oltre che l’attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intesità di cure e posti letto in terapia semi-intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione.
Gli interventi hanno previsto, tra l’altro, l’invio - con periodicità semestrale - al Ministro della salute, al Ministro dell’economia e delle finanze, e al Presidente della Regione, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta. Anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta, si prevede il potere di aggiornamento del mandato commissariale già assegnato con delibera del 19 luglio 2019 da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Regione.
Era stata inoltre già prevista la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono stati fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.
Il sopra citato DL. 146/2021, articolo 16-septies ha peraltro previsto ulteriori misure a favore della regione Calabria:
- il comma 2, lett. a) prevede che il personale assunto dall’Agenas in base al precedente comma 1, vale a dire un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica dell’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia impiegato per la finalità di consentire all'Agenzia stessa di supportare le attività dei Commissari ad acta per l’attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Pertanto, tale personale è assegnato dall'Agenas, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;
- la successiva lett. b) consente il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a 36 mesi), di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020). Gli oneri finanziari relativi ai suddetti contingenti sono posti, per gli anni 2022 e 2023, a carico di uno stanziamento già disposto in favore del suddetto Servizio sanitario regionale e, per il 2024, a valere sulle risorse di cui alla successiva lettera f);
- la lett. c) prevede la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso suddetto. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza;
- la lett. d) prevede alcune possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale;
- la lettera e) esclude, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, il computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026;
- la lettera f) autorizza, nell'ambito del finanziamento del SSN, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- la lettera g) esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.
- il comma 3 specifica che le norme di cui al precedente comma 2 trovano applicazione nei confronti della Regione Calabria anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria; in tale ipotesi, ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.
Articolo 3
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica
e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco)
L’articolo 3 dispone una (terza) proroga al 28 febbraio 2023 - rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica delle dei componenti delle commissioni consultive presso l’AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di prorogatio.
L’articolo 3 in esame, intervenendo con una nuova modifica all’articolo 38, comma 1, del DL. 152/2021 recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021)
[4]
, dispone l’ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti delle due commissioni consultive dell’AIFA.
La proroga è nuovamente prevista in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
[5]
, in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l’emergenza pandemica.
Come chiarisce la relazione illustrativa, dalla scadenza del termine avvenuta il 15 ottobre scorso fino all’entrata in vigore della norma di proroga, le due Commissioni hanno operato in regime di prorogatio, ai sensi dell’articolo 3 del DL. 293/1994
[6]
(L. n. 444/1994) di disciplina della proroga degli organi amministrativi.
Tale regime prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto per legge possono essere prorogati per non più di 45 giorni, che decorrono dal giorno della scadenza del termine medesimo (nel caso delle due Commissioni consultive, pertanto, la prorogatio sarebbe durata fino al 29 novembre 2022). Si ricorda che in tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente – a pena di nullità - gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
Analoghi interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 e scadute la prima volta il 20 settembre 2021 - sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:
-
una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi, L. n. 15/2022);
-
una seconda proroga al 15 ottobre 2022, da ultimo, è stata prevista , dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022)
In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004 [7] , la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).
§ La Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d) [8] , e) [9] ed l) [10] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018).
§ Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.
Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durino in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Articolo 4
(Entrata in vigore)
L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 novembre 2022.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1]
Questo decreto-legge, composto da due Capi e da 10 articoli, detta “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”.
[2] Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
[3] Disposto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in attuazione della legge delega per il federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n. 42.
[4] Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il termine era già stato prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno ai sensi dell’art. 4, comma 8-duodecies del DL. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. proroga termine, L. n. 15/2022).
[5] Relativamente alla Missione 6, Componente 1, Investimento 3 per il “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” in relazione al Fascicolo sanitario elettronico e al sistema di sorveglianza e vigilanza sanitaria, oltre che alla Componente 2, Investimento 1 relativo alla “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, che ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, potenziando la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.
[6] Disciplina della proroga degli organi amministrativi
[7] Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
[8] Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
[9] Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
[10] Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30 giugno 2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.