Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Riferimenti: AC N.1555/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 73
Data: 05/12/2023
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

5 dicembre 2023
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Attribuzione di poteri normativi|


Contenuto

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 è stato presentato dal Governo al Senato l'11 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009. Il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge il 15 novembre 2023.

Complessivamente, il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura, consta di 22 articoli.

 

L'articolo 1 modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, il comma 1, let. a) prevede che essi siano predisposti ogni due anni, anziché con cadenza annuale. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, il comma 1, let. b) fissa i termini procedimentali per l'espressione dei pareri da parte delle regioni, per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione da parte dell'Arera, nonché per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la promozione di campagne informative e programmi di formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti. Il comma 2 attribuisce all'Arera il compito di stabilire gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di informare i clienti sulle funzionalità dei contatori intelligenti. Il comma 3 affida ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione dei clienti finali i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e gas, tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il comma 4 quantifica gli oneri conseguenti in 500 mila euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 e dispone circa la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 modifica la disciplina dei servizi di cold ironing stabilita all'art. 34-bis del decreto-legge n. 162/2019. In particolare, il comma 1, let. a) reca la definizione di infrastruttura di cold ironing e qualifica come servizio di interesse economico generale l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto; equipara, inoltre, il gestore dell'infrastruttura al cliente finale e al consumatore finale, rispettivamente ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell'applicazione del cosiddetto Testo unico delle accise. Alla successiva lettera b), si prevede l'applicazione da parte dell'Arera di uno sconto sugli oneri generali di sistema a favore dei punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cold ironing. Infine, la lettera c) prevede che i gestori delle infrastrutture di cold ironing trasferiscano i benefici derivanti dall'applicazione di tali misure agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing e garantiscano loro condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

L'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, di un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati.

L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

L'articolo 6 integra il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per prevedere la pubblicità, da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi, delle informazioni relative al valore dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento.

L'articolo 7 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Inoltre, estende il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina del mediatore del diporto contenuta nel codice della nautica da diporto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale autorità nazionale competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati all'estero. L'articolo 49-quater è modificato per consentire l'esercizio della professione ai cittadini non appartenenti all'UE, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro. Si richiede, invece, per poter svolgere l'attività di mediatore del diporto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente. Quanto al corso teorico-pratico propedeutico all'accesso alla professione, se ne prevede l'organizzazione da parte di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiano o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Il comma 2, introdotto al Senato, modifica il Codice del consumo per prevedere che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non sia valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

L'articolo 10 prevede l'aggiornamento, entro 120 giorni, dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Scaduto il citato termine, il comma 2 indica i nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità da utilizzare in via provvisoria e cautelativa. Il comma 3 affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. In particolare, il comma 1 dispone che l'assegnazione delle concessioni avvenga per dieci anni, sulla base di procedure selettive in conformità a linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 indica alcuni criteri da recepire nelle suddette linee guida: la previsione di clausole sociali a tutela della stabilità occupazionale, la valorizzazione delle micro-imprese e la definizione di un numero massimo di concessioni ottenibili. Il comma 3 prevede una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini dell'indizione delle relative procedure selettive.  Il comma 4 fa salva l'efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, sia delle concessioni già assegnate con procedure selettive, sia delle concessioni rinnovate per dodici anni ai sensi della disciplina contenuta nel D.L. n. 34/2020. Il comma 5 prevede che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti per il rinnovo dei titoli che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, il comma 6 prevede che le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservino la loro validità sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 abroga le disposizioni che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Il comma 8, inserito al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su spazi pubblici di strutture amovibili funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

L'articolo 12, comma 1, consente lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di uno stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, consentendo all'impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede legale, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il comma 3 consente l'adozione di misure di limitazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono disporre anche l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedendo l'introduzione di analoghe norme per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di determinate aree.

L'articolo 13 vieta ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica l'uso di informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili o per esigenze operative, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.

L'articolo 14 prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può dare formale disdetta.

L'articolo 15 introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, consistenti nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).

L'articolo 16, con una modifica al Codice della proprietà industriale, consente l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando, quindi, le fattispecie della c.d. "eccezione galenica".

L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 18 indica l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act").

L'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione di Linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze.

L'articolo 20 modifica la legge sul diritto d'autore, prevedendo che la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, effettuata tramite l'attività degli organismi di gestione collettiva, debba essere fatta a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.

L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al d.P.R. n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

L'articolo 22 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge è stato presentato al Senato corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell'Analisi tecnico-normativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, let. e)

Un esame delle singole disposizioni evidenzia come la succitata materia si interseca, di volta in volta, con altre materie. In alcuni casi, trattasi del concorso di materie comunque di competenza esclusiva dello Stato, come la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), in relazione agli articoli 6, 7, 10 e 21, o l'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), in relazione agli articoli 9, comma 2, 13 e 14, o la materia delle opere di ingegno di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), in relazione agli articoli 16 e 20 o, ancora, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), in relazione all'articolo 18.

In numerosi casi, il concorso si ha tra la materia della tutela della concorrenza e una materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo. E' il caso:

- della materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 9, comma 1,

- della materia delle grandi reti di trasporto e di navigazione, sempre in relazione all'articolo 3 e all'articolo 4,

- della materia delle professioni, con riguardo agli articoli 5 e 8,

- della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, in merito all'articolo 13.

In merito agli articoli 11 e 12 e con riguardo all'articolo 15, rilevano anche, rispettivamente, le materia del commercio e dell'agricoltura, di competenza regionale.

A fronte di questo concorso di competenze, il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: 

  • all'articolo 5 è prevista la sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di Conferenza unificata, per consentire la partecipazione alle prove d'esame per conducenti di mezzi di trasporto anche in province diverse nel caso non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza
  • all'articolo 11 è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per la predisposizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nell'ambito del provvedimento assumono rilievo l'articolo 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro e l'articolo 41, sulla libera iniziativa economica privata.


Attribuzione di poteri normativi

Il disegno di legge prevede l'attribuzione di poteri normativi ai fini dell'attuazione di specifiche disposizioni di legge:

- l'articolo 2 rinvia all'ARERA la disciplina degli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti;

- l'articolo 3 attribuisce all'ARERA il compito di prevedere, con propri provvedimenti, uno sconto in tariffa applicabile ai punti di prelievo che alimentano le infrastrutture di cold ironing nei porti;

- l'articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisca i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione titolari a organizzare corsi per mediatori del diporto;

- l'articolo 9 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, per la definizione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei fornitori di gas naturale;

- l'articolo 11 prevede l'adozione di linee guida, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la predisposizione delle procedure di assegnazione di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- l'articolo 12 dispone che regioni, città metropolitane e comuni possano prevedere, d'intesa con le associazioni degli oepratori, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali

- l'articolo 15 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità aliemntare e delle foreste, di concerto con il Minsitro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy che individui le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

- l'articolo 19 prevede l'adozione di linee guida da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consutlazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la definizione delle damolità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico;

- l'articolo 20 prevede l'adozione di un regolamento dell'AGCOM per la definizione dei criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi per ciascuna categoria di diritti intermediati.