Divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati 16 ottobre 2023 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIl disegno di legge in esame (A.C. 1324), recante Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, è stato approvato dal Senato in prima lettura il 19 luglio 2023, ed è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite XII e XIII, che non hanno apportato modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Esso si compone di 7 articoli. Qui di seguito si darà conto sinteticamente del contenuto del provvedimento. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria. Più in particolare si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di «alimento») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, riguardante i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi. L'articolo 2 introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del predetto regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. In particolare, il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente. L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, della denominazione di "carne", di riferimenti alle "specie animali", di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali (comma 1). Tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3). Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4). Infine, il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento. Il comma 1 dell'articolo 4 individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame ( il Ministero della salute; le regioni; le Province autonome di Trento e di Bolzano; le aziende sanitarie locali; il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione dipendenti; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A), attraverso i Comandi dipendenti; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Corpo della Guardia di Finanza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera (quest'ultimo con specifico riferimento ai prodotti della filiera ittica). Tali autorità svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. I successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. L'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti introdotti dal presente provvedimento. Il comma 1 dell'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981, per quanto non previsto dal presente provvedimento.Il successivo comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge è corredato da relazione illustrativa, relazione tecnica ed analisi tecnico-normativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl disegno di legge, per la materia disciplinata, attiene agli ambiti della tutela della salute e dell'alimentazione, oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Si valuti quindi l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al quale l'articolo 3, comma 5 del provvedimento in esame rimette l'individuazione di un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento, sia adottato previo coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione la previsione di una previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente delle competenze legislative coinvolte. |