Imprenditoria giovanile nel settore agricolo 30 maggio 2023 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. n. 752 reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Essa si compone di 22 articoli, divisi in sei Capi.
L'art. 1 individua le finalità. Esse consistono: - nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo; - nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. L'art. 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: 1) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; 2) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; 3) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
La disposizione in esame fa riferimento alle definizioni contenute:
- nell'art. 2, paragrafo 1, lettera
n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che definisce come "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda;
- nell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 il quale definisce il "giovane agricoltore" colui che ha una età compresa tra i 35 e i 40 anni, che si trova nelle condizioni per essere "capo d'azienda", che possiede gli adeguati requisiti di formazione e competenze richiesti dai singoli Stati membri.
L'art. 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Il comma 1 stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del MASAF - un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'art. 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. Il comma 3 elenca, infine, le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1.
L'art. 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato - consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta - il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare. Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati al comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Il comma 3 statuisce che ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il comma 4 prevede che i soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Si ricorda che l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha ad oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.
L'art. 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Il comma 1 statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2,sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento. L'art. 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi. Il comma 1, prevede la concessione di un esonero contributivo - nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi - in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. Il comma 2 prevede un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi - nella misura del 66 per cento- e uno successivo di ulteriori 12 mesi - quantificabile nel 50 per cento - in favore dei soggetti indicati al comma 1. Il comma 3 stabilisce che il predetto esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'INPS comunichi mensilmente - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame. L'art. 6-bis reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), la concessione un credito di imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione del comma 1. Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'art. 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il comma 1 riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. Il comma 2 indica in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 gli oneri finanziari inerenti l'attuazione del precedente comma. Il comma 3 demanda la definizione delle modalità di attuazione del comma 1 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi - di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Il comma 3-bis interviene sul comma 1060 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020. L'art. 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze - alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 abroga a partire dal 1° gennaio 2023, il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Si ricorda che l'art. 14, comma 5, della l. 15 dicembre 1998, n. 441 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, che i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97, che acquistano o permutano terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
L'art. 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Il comma 1 stabilisce per le attività esercitate dai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche o di promozione sociale il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Il comma 1-bis fa salva la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari previsti dal D.P.R. n. 442 del 1997.
Il terzo comma dell'art. 2135 c.c. considera attività connesse all'attività propriamente agricola quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si ricorda, inoltre, che la normativa nazionale in materia di
agricoltura sociale è contenuta nella
legge n. 141 del 2015 recante "
Disposizioni in materia di agricoltura sociale". La citata legge ha lo scopo di promuovere, nel rispetto delle competenze regionali, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, al fine di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali nel territorio nazionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate. Il successivo art. 7 disciplina l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che è stato istituito con decreto MIPAAF 967 del 2017. Ad esso sono attribuiti diversi compiti tra i quali la definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.
L'art. 9-bis introduce disposizioni in materia di incentivi alla pluriattività inserendo, al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni, l'articolo 15-bis al decreto legislativo n. 228 del 2001. Si prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari nonché utilizzando macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali. L'art. 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è riconosciuto un favor legis nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni. Le ipotesi previste dal suddetto comma 1 sono: - il diritto di prelazione - riconosciuto a determinate condizioni - all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 - il diritto di riscatto che si determina ai sensi all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, allorchè il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita. In tale ipotesi l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa; - il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti. Il comma 2 abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il comma 2-bis interviene sull'art. 8 della legge n. 590 del 1965 elevando a 90 giorni il termine entro il quale il coltivatore è tenuto ad esercitare il suo diritto di prelazione.
L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 individua le condizioni che devono possedere, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati alla edilizia abitativa. Il successivo comma 3-bis, prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e destinate, in particolare, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, alla conservazione dei prodotti agricoli nonchè all'allevamento e al ricovero degli animali nonchè all'agriturismo. L'art. 11-bis reca disposizioni in materia di contributo di costruzione in agricoltura. Si stabilisce che il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto.
L'art. 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovai agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.
Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura è stato istituito - con una disponibilità finanziaria iniziale di 10 milioni di euro il quinquennio 2007-2011 - dall'
articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare presso l'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Fondo è stato successivamente esteso dal comma 120 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 anche al settore della pesca.
L'art. 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito. Il comma 1 prevede la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato - Regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. E' precisato che i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 102 del 2004. Il comma 2 prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.
L'art. 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. Il comma 1 interviene sull'art. 111, comma 1, del d. lgs. n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Si interviene anche sul comma 5 del medesimo art. 111 prevedendosi che, nel caso di imprese giovanili agricole, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative, anche prevedendo una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.
L'art. 111 del D.lgs. n. 385 del 1993 prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui
all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
L'art. 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonchè delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Tra le numerose competenze attribuite all'ONILGA si ricordano: 1) la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo; 2) l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione nonché quella degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura; 3) raccolta, elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; 4) il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile; 5) la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; 6) la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE; 7) il supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune; 8) la promozione di convenzioni tra MASAF e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Il comma 2 prevede che il MASAF provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. Il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti - per causa di morte o per donazione - di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili. L'art. 17 reca disposizioni in materia di adempimenti contabili. Il comma 1, consente ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
L'art. 2435-
bis c.c
. con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede, al comma 1, che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
L'art. 18 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni - nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi - possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'art. 18-bis contiene la clausola di salvaguardia.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge in esame è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. La suddetta proposta di legge appare quindi principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla "tutela della concorrenza" (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). Si ricorda infatti che la Corte costituzionale ascrive a tale competenza gli "strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004). Con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (art. 117 Cost., secondo comma, lettere e), g) o) ed s)), alla materia di competenza regionale residuale "agricoltura" nonché ad alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (art. 117, terzo comma lett.).
Si fa presente che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l).
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
In particolare poi si segnala che l'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura per il cofinanziamento nazionale di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Anche questo articolo appare in primo luogo riconducibile alla competenza esclusiva statale in "materia di tutela della concorrenza". Si rileva però che la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 179 del 2022 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo perché l'intervento previsto era tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura. Alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto del fondo oggetto della disposizione in esame. |