Aiuti quater 28 dicembre 2022 |
ContenutoIl provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; composto originariamente di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l'esame presso il Senato consta di 34 articoli suddivisi in 109 commi. L'articolo 1, modificato in commissione al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare:
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche in Commissione - al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022). L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Durante l'esame in Commissione, l'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi. In particolare: - le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento); - dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022. Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica. L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n 144 del 2022 (cd. aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 13 del medesimo articolo 3 rimanda all'art. 15 per la relativa copertura finanziaria Il comma 12 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. Il comma 14 riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera b). L'articolo 3-bis, comma 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 2 e 3, assegnano ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto. Il comma 4, inserito durante l'esame in sede referente al Senato, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 5, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, autorizza per l'anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale. . L'articolo 3-ter, inserito durante l'esame in sede referente al Senato, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto close-out netting al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. Con "close-out netting" si intende, nel mercato energetico, una clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni; è una clausola che viene utilizzata per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. L'articolo 3-quater, introdotto in sede referente al Senato, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori". La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente al Senato, il metano. L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali. L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza. Il comma 2, interviene sull'articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato in Commissione in sede referente, al 10 novembre 2023 (lett. a)). È anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, del 20 novembre 2023. Viene, inoltre, disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15. L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente al Senato, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti. L'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, apporta modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n- 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (c.d. decreto Delrio). In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL ed inserisce un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, cioè: - per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard; - per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviatria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità. Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo. L'articolo 7-ter, introdotto in sede referente al Senato, modifica l'articolo 7-quinquies del decreto legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili. L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione al Senato. La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. L'articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020. L'articolo 9-bis, introdotto in sede referente al Senato, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi. L'articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto "sblocca cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari. In sede referente al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis, che proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'ulteriore modifica è stata recata con l'inserimento in sede referente al Senato del comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto (tra queste si segnalano la riqualificazione dei tratti della A1 Barberino-Calenzano, Incisa-Valdarno, Milano Sud-Lodi, la Gronda di Genova, il Passante di Bologna). Il comma 3-bis dispone la convocazione di una conferenza dei servizi per gli interventi, di rilevanza nazionale, di ammodernamento dell'Autodromo di Monza che incontrano però ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime. L'articolo 11, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria. Il comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale. L'articolo 11-bis, inserito in sede referente al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario. L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'articolo 12-bis, introdotto in sede referente al Senato, autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. L'articolo 13, comma 1, dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-bis, introdotto in sede referente al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi. L'articolo 14, comma 1, reca un incremento, pari a 1080 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 3, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Il comma 3-bis, introdotto in sede referente al Senato, dispone in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle Regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni a statuto ordinario che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. L'articolo 14-bis, introdotto in sede referente al Senato, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital. L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, novella la disciplina (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un'ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente. L'articolo 14-quater, aggiunto in sede referente al Senato, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. L'articolo 14-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse. L'articolo 14-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che - con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni - prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. L'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. All'onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo - in misura corrispondente - delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza. I commi da 3 a 9, modificati in sede referente al Senato, autorizzano la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3), istituiscono nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (comma 4), dispongono l'incremento del FISPE per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5) reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria (comma 6), dispongono la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (comma 7), modificano la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio (comma 8); autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (comma 9) . . Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 179/2022. La nuova disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. L'articolo 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, reca una clausola di salvaguardia ai sensi della quale le disposizioni del decreto legge in conversione si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. L'articolo 16 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (presentato per la conversione al Senato S. 361), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza. Si segnala peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge n. 179 reca modifiche testuali del provvedimento in esame. In proposito si ricorda che, nella XVIII legislatura, nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno impegnava il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo aveva espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegnava il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10". Si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare." Si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza (con riferimento cioè a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83), la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento" (sentenza n. 58 del 2018). |
Motivazioni della necessità ed urgenzaIl provvedimento, anche sulla base del preambolo, appare prevalentemente riconducibile a due distinti motivi di necessità ed urgenza: in primo luogo la necessità e l'urgenza di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici; in secondo luogo, la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica. Il provvedimento contiene poi ulteriori disposizioni in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali (articolo 10), durata dei diritti televisivi sportivi (articolo 13, comma 1-bis), promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero (articolo 14-bis), disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione (articolo 14-quater), incarichi di vicesegretario comunale (articolo 14-sexies). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale difesa e forze armate; mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), l), s) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, grandi reti di trasporto, ordinamento della comunicazione, protezione civile, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma). In proposito, si ricorda preliminarmente, in via generale, che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di divers natura, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere. Ciò premesso, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:
Si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:
Si ricorda infatti che con la sentenza n. 179 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nella parte in cui non prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ovvero con le singole Regioni e Province autonome interessate, a seconda delle singole previsioni impugnate e rese oggetto censura. In particolare, conformandosi alla sua consolidata giurisprudenza secondo cui «la materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato» (da ultimo, sentenza n. 163 del 2021), con la citata pronuncia la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020 nella parte in cui non prevede che – limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale – il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni.
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del "soggetto responsabile" per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo. In proposito si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2020 ha rilevato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata". L'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una specifica conferenza dei servizi relativa a lavori di ammodernamento dell'. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, in precedenti casi di "leggi-provvedimento", ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un "rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto" e "sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore" (sentenza n. 116 del 2020, cfr. anche sentenza n. 168 del 2020). |