Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca
Riferimenti: SCH.DEC N.250/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 250
Data: 03/03/2025
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 440

 

 

 

 

 

 

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Atto del Governo n. 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premessa.. 3

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Organizzazione del Ministero). 13

§  Articolo 2 (Segretariato generale). 19

§  Articolo 3 (Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore) 24

§  Articolo 4 (Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)  27

§  Articolo 5 (Direzione generale del diritto allo studio). 30

§  Articolo 6 (Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica). 33

§  Articolo 7 (Direzione generale dell'internazionalizzazione). 37

§  Articolo 8 (Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria) 41

§  Articolo 9 (Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca)  46

§  Articolo 10 (Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione). 50

§  Articolo 11 (Uffici di livello dirigenziale non generale). 54

§  Articolo 12 (Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale). 56

§  Articolo 13 (Disposizioni sull’organizzazione). 61

§  Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali). 62

§  Articolo 15 (Clausola di invarianza finanziaria) 66

 

 


Premessa

I presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto (Atto del Governo n. 250) reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, ed è trasmesso alla Camere, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Si ricorda che l’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo, e dispone, al comma 4-bis, che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

-    riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

-    individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

-    previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

-    indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

-    previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Lo schema di decreto in esame è la diretta conseguenze delle modifiche apportate dall’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, nell’ambito dell’organizzazione del Governo, definiscono le aree funzionali e l’ordinamento del Ministero dell’università e della ricerca.

Il decreto-legge n. 44 del 2023, come si legge dalla relazione illustrativa che lo accompagnava, ha proceduto alla “definitiva integrazione” all’interno del Ministero dell’università e della ricerca della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca (sulle quali singolarmente intese, per maggiori informazioni, si veda infra, in commento agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame).

A tal fine, l’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha proceduto:

-   all’abrogazione delle norme istitutive delle due citate strutture tecniche soppresse;

-   all’inserimento, all’interno delle aree funzionali del Ministero elencate dall’articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, delle competenze delle due strutture tecniche in questione;

-   all’aumento, da sei a otto, del numero degli uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario generale, in cui si articola il Ministero.

La relazione illustrativa del citato decreto-legge parlava esplicitamente di “trasformazione delle suddette Strutture tecniche in Direzioni generali” ed affermava che tramite essa “sarà possibile coordinare gli interventi e le riforme del PNRR di competenza del Ministero in modo più efficace, assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di sua competenza e garantirne la corretta rendicontazione”.

In attuazione di tali disposizioni, lo schema di decreto in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2024, provvede ad una riforma complessiva dell’assetto organizzativo del Ministero. Trattandosi di una riforma assai significativa, lo schema in esame, come preannunciato dalla stessa relazione illustrativa, non procede ad essa tramite una novella, ma tramite la riscrittura completa del testo normativo vigente, con contestuale abrogazione del regolamento precedente, quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

Si ricorda che il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che all’articolo 1 aveva istituito, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, all’articolo 3, comma 6, prevedeva che i regolamenti di organizzazione dei due nuovi Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potessero essere adottati, anziché con la procedura ordinaria di cui all’articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è stato invece adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165.

 

Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello proposto, dalla relazione tecnica, dall’analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell’adunanza del 28 gennaio 2025.

 

 

All’interno del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la disciplina dell’organizzazione del Governo, il Ministero dell’università e della ricerca è disciplinato dal Capo XI-bis, composto dagli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater.

Ai sensi dell’articolo 51-bis, al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Ad esso sono in particolare trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, alle regioni ed agli enti locali. È inoltre fatta esplicitamente salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM.

L’articolo 51-ter, prevede che il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

-    compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;

-    programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;

-    valorizzazione del merito e diritto allo studio;

-    accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

-    coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;

-    partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;

-    valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

-    integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

-    sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

-    congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

-    cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale;

-    promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

-    finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009;

-    programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 (competenza, questa, inserita dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023);

-    promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca (competenza, questa, inserita dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023);

-    competenze assegnate dalla vigente legislazione

L’articolo 51-quater, infine, dispone che il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale e che il numero di tali uffici, incluso il segretario generale, è pari a otto.

 

Le linee generali della riorganizzazione proposta

 

Lo schema di decreto in esame intende procedere ad una revisione complessiva della struttura organizzativa del Ministero, tanto significativa da aver suggerito, come si è detto, la soluzione della sostituzione integrale del regolamento attualmente vigente, il decreto del Presidente del Consiglio n. 164 del 2020, piuttosto che per la tecnica della novellazione.

La struttura organizzativa del Ministero, come delineata dallo schema di decreto in esame, resta quella per direzioni generali coordinate da un segretario generale, e non quella per dipartimenti.

 

Si segnala che quello per direzioni generali coordinate da un segretario generale si configura come l’assetto organizzativo comparativamente meno utilizzato nell’ambito del Governo. Esso è oggi adottato da soli 4 Ministeri su 15: oltre al Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della difesa (il quale dispone di una organizzazione peculiare) e dal Ministero del turismo. Tutti gli altri Ministeri hanno adottato la struttura per dipartimenti.

 

Come afferma la relazione illustrativa, il regolamento tuttora in vigore è “reso ormai obsoleto dalla natura estremamente dinamica e trasversale dei nuovi obiettivi che il Dicastero si prefigge”.

In particolare – nota la medesima relazione illustrativa – “la divisione nell'attribuzione delle funzioni non può più avvenire sulla base della natura dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale)” ma deve avvenire sulla base di “un criterio di ripartizione di tipo funzionale”, attribuendo a ciascuna direzione generale “funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati”.

Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, che giustificherebbero tale cambio di prospettiva, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto cita i seguenti:

-   la maggiore rilevanza della formazione post-universitaria, in particolare in relazione ai dottorati di ricerca (ormai “usciti fuori dalle “mura” accademiche, in contiguità con il mondo industriale”) e alle specializzazioni sanitarie;

-   la particolare cura verso il diritto allo studio, con un riferimento esplicito al tema, decisivo in chiave di attuazione del PNRR, del cosiddetto housing universitario;

-   la valorizzazione di un settore di eccellenza, tutta italiana, ossia quello dell'arte, della musica e del design.

Venendo ai contenuti specifici dello schema di decreto, la novità principale che esso introduce all’organizzazione ministeriale vigente è costituita dalla ristrutturazione dell’elenco delle direzioni generali, che passano da cinque a otto, e delle competenze ad esse attribuite[1].

Le tre direzioni generali che la relazione identifica come di nuova istituzione sono la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca e la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.

Per quanto riguarda la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la relazione sottolinea come essa vada a concentrarsi, oltreché sul settore della formazione post-universitaria nel suo complesso - interessato nell’ultimo periodo da un notevole cambio di paradigma, che vede il settore privato maggiormente coinvolto - sul settore della formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario, che “costituisce un asset strategico delle politiche del Governo” e che sarà nei prossimi tempi interessato da significativi processi di riforma, sia in relazione alla proposta di legge delega in materia di riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia in corso di approvazione in Parlamento (AC 2149), sia con riguardo alla ormai ineludibile esigenza di maggiore programmazione dei fabbisogni dei medici in determinati settori di specializzazione di area medica, ritenuti meno attrattivi rispetto ad altri.

In relazione alla Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, essa avrà l’obiettivo di promuovere il “coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché un'attenta valutazione dei progetti di ricerca”.

Con riguardo invece alla Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, essa “risponde all'esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione del Ministero, anche in relazione alla programmazione e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie”.

La riorganizzazione del Ministero si concretizza anche in una revisione della pianta organica, ed anzi essa può considerarsi resa possibile proprio da tale revisione.

In attuazione delle norme di rango legislativo intervenute nel corso dell’ultimo quadriennio, e della rimodulazione del personale dell’area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la dotazione organica del Ministero (allegata allo schema di decreto) si configura come sensibilmente incrementata rispetto a quella prevista dal regolamento di organizzazione vigente.

In particolare:

-   il totale complessivo del personale passa da 508 a 574 unità;

-   il numero dei dirigenti di prima fascia passa da 6 a 10 unità;

-   il numero dei dirigenti di seconda fascia pasa da 35 a 46 unità;

-   il personale non dirigenziale pasa da 467 a 518 unità.

In proposito, può rivelarsi che si tratta di un incremento significativo, pari a 66 unità di personale aggiuntivo, corrispondente al 13 per cento. Come si può notare, sebbene in termini assoluti l’incremento abbia ovviamente riguardato maggiormente il personale non dirigenziale (51 su 66 unità aggiuntive), in termini relativi (e cioè in percentuale rispetto alla dotazione fissata nel 2020) l’incremento è stato sensibilmente più rilevante per il personale dirigenziale (aumento di oltre un terzo, da 41 a 56) che per quello non dirigenziale (cresciuto solo del 10,9 per cento).

 

In merito alla linee generali della prospettata ristrutturazione organizzativa, il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, evidenzia che la nuova organizzazione del Ministero è “resa possibile (…) dai cospicui incrementi della dotazione organica del Ministero e, in particolare, del numero dei dirigenti di livello dirigenziale generale” e sottolinea che “a fronte di tale considerevole aumento del personale in servizio, non sembra, peraltro, essere medio tempore intervenuto alcun incremento delle funzioni del Ministero, con l’esclusione dei nuovi compiti afferenti al PNRR, che è tuttavia previsto vengano espletati entro il 2026”, situazione che avrebbe fatto presupporre “un incremento, quantomeno in misura prevalente, di personale in servizio a tempo determinato, da preporre all’attuazione del Piano”. Al contrario, lo schema in esame propone un incremento significativo della pianta organica ordinaria, “essenzialmente motivato con l’esigenza di prevedere un diverso criterio di ripartizione delle funzioni e non con la necessità di esercitare compiti e funzioni aggiuntivi”.

Il Consiglio di Stato, conseguentemente, osserva che “occorrerà pertanto vigilare, in particolar modo da parte del Segretario generale (…) affinché non si determinino sovrapposizioni e incoerenze nell’esercizio delle funzioni di direzioni generali diverse attinenti ai medesimi enti”.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Organizzazione del Ministero)

 

 

L’articolo 1 reca la struttura organizzativa complessiva del Ministero, con l’elenco delle otto direzioni generali da cui è composto, coordinate da un segretario generale.

 

L’articolo 1 dello schema di decreto in esame, composto da sei commi, reca la struttura organizzativa complessiva del Ministero.

 

Anche l’articolo corrispondente - anche in quel caso l’articolo 1 - del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020 è composto di sei commi e reca la medesima struttura di quello in commento. L’unico comma nel quale si riscontrano differenze testuali è il comma 2, recante l’elenco delle direzioni generali.

 

Il comma 1 si limita ad enunciare che il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Il comma 2 dispone che il Ministero è articolato in otto direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Le direzioni generali istituite sono le seguenti:

a) direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore;

b) direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

c) direzione generale del diritto allo studio;

d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica;

e) direzione generale dell'internazionalizzazione;

f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria;

g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

 

Come si è già detto in premessa, il principale elemento di novità contenuto nello schema di decreto in esame è costituito dall’aumento delle direzioni generali del Ministero, da cinque a otto. Ad esse si aggiunge il Segretariato generale.

In merito al numero degli uffici dirigenziali generali, si evidenzia quanto segue.

La relazione illustrativa identifica puntualmente le norme di legge, intervenute nell’ultimo quadriennio, che hanno progressivamente incrementato la dotazione organica del Ministero quanto allo specifico profilo dei dirigenti di prima fascia, partendo dall’originario numero di 6 riportato dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020. Esse sono le seguenti:

-    l'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che nell’istituire presso il Ministero la Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (commi 1 e 2), ha incrementato di una unità, portando quindi a 7 la dotazione organica di dirigenti di prima fascia (comma 3);

-    l'articolo 28, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che, nell’istituire presso il Ministero della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca (comma 2-bis, lettera b)), ha incrementato di una unità, portando quindi a 8 la dotazione organica di dirigenti di prima fascia (comma 2-ter);

-    il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che, nell’abrogare le norme istitutive delle due strutture tecniche sopracitate al fine di internalizzarle nel Ministero (articolo 9, comma 2) – senza tuttavia abrogare anche le norme, citate appena sopra, che avevano conseguentemente innalzato la dotazione organica - ha incrementato di ulteriori due unità la dotazione dei dirigenti di prima fascia, portandola da 8 a 10 (Tabella A dell’allegato 1).

Il medesimo decreto legge che ha operato tale ultimo incremento, e che ha proceduto alla soppressione e all’internalizzazione delle due strutture tecniche, è lo stesso che, all’articolo 9, comma 1, lettera b), nel novellare l’articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha proceduto anche ad innalzare di ulteriori due unità il numero di uffici dirigenziali generali in cui è articolato il Ministero, portandoli, appunto, da sei a otto, incluso il Segretario generale.

 

Si segnala che mentre il testo dello schema di regolamento fa riferimento ad un numero di uffici dirigenziali generali pari a otto, cui si aggiunge il segretariato generale, l’articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 fa riferimento a un numero di uffici dirigenziali generali pari a otto, incluso il segretariato generale. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

 

Venendo al merito della riforma organizzativa proposta, per consentire un confronto tra la struttura attualmente prevista e quella delineata dal presente schema di decreto, si riporta di seguito, anzitutto, l’elenco delle direzioni generali attuali:

a)  direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

b)  direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

c)  direzione generale della ricerca;

d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

e)  direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

 

Dal confronto puntuale tra le funzioni attribuite alle Direzioni generali attuali e quelle attribuite dallo schema di decreto in esame emerge che, al netto dei numerosi spostamenti di funzione tra una direzione e l’altra, il numero di funzioni complessivo sale di circa una trentina (da 110 a 139). Tali funzioni aggiuntive rispetto a quelle esistenti possono essere distinte in tre sottogruppi a seconda della loro natura:

-    un sottoinsieme di funzioni (circa una decina) direttamente corrispondente alle competenze delle due strutture recentemente soppresse (la Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca), la cui internalizzazione da parte del Ministero, come si è detto in premessa, ha costituito l’occasione da cui è scaturita la riforma in oggetto;

-    un sottoinsieme di funzioni (anche in questo caso, circa una decina), che sono il mero frutto di una diversa e più dettagliata articolazione di funzioni già esistenti e che nel testo vigente sono riportate congiuntamente, o perché giustapposte all’interno della medesima lettera o perché ricomprese in ambiti materiali più ampi;

-    un sottoinsieme di funzioni nuove (ancora, circa una decina), di portata materiale assai variegata (le principali sono quelle in materia di programmazione e valutazione del finanziamento pubblico nel settore della formazione superiore e quelle in materia di coordinamento e valutazione della partnership con il settore privato nel settore della ricerca).

Partendo da questi presupposti di natura quantitativa, i lineamenti della riforma organizzativa in oggetto possono essere individuati nei seguenti.

In primo luogo, l’area della formazione superiore, che nel regolamento vigente è strutturata da due Direzioni generali, una dedicata alle “istituzioni” ed una dedicata agli “ordinamenti e al diritto allo studio” viene ora ripartita in tre Direzioni generali:

-    la prima, la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, cui sono attribuite competenze essenzialmente di programmazione e controllo, in parte nuove ed in parte derivanti dalla attuale Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

-    la seconda, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM, che diviene il vero perno operativo dell’area in questione, esercitando le principali competenze in materia di accreditamento sia delle istituzioni formative che dei corsi di studio, in materia di reclutamento del personale, di controlli sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni, e in materia di procedimenti di nomina di rettori e di rappresentanti ministeriali. In questo, essa eredita sia la parte più concreta delle funzioni che oggi sono di competenza della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore sia di quelle della attuale Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio diverse da quelle strettamente connesse al diritto allo studio;

-    la terza, Direzione generale del diritto allo studio, concentrata solo su questo settore, con un focus particolare in materia di housing universitario.

In secondo luogo, si è proceduto alla creazione della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria, che eredita, anche in questo caso, funzioni già esercitate dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ma limitatamente alle sole istituzioni e ai soli corsi della formazione post-universitaria, con particolare riferimento, da una parte, ai dottorati di ricerca, e, dall’altra, alla formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario (anche ereditando le funzioni della soppressa Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).

In terzo luogo, venendo all’area della ricerca, che nel quadro attuale è attribuita nella sua interezza alla Direzione generale della ricerca, si assiste qui ad uno sdoppiamento, che si struttura nei seguenti termini:

-    la gran parte delle funzioni attualmente previste restano attribuite alla Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica, con l’aggiunta di un particolare focus, non presente nel testo vigente, sulla cooperazione con il settore privato e sui settori ad alta densità tecnologica;

-    nasce una nuova Direzione generale integralmente dedicata ai due ambiti della valutazione dei progetti di ricerca (blocco di funzioni ereditato dall’omonima Struttura tecnica recentemente soppressa) e alla sicurezza della ricerca.

In quarto luogo, si è deciso di operare uno spostamento di un blocco piuttosto omogeneo di competenze, quelle in materia di comunicazione, dalla Direzione generale per l’internazionalizzazione, che resterà quindi focalizzata solo su tale aspetto, alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

 

La relazione tecnica reca, poi, uno specifico capitolo dedicato agli impatti che la riforma organizzativa in oggetto avrà sul bilancio. I

In particolare, alla luce di quanto previsto dall’articolo 21, comma due, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità nazionale), e cioè che la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (nel caso del Ministero dell’università e della ricerca, i direttori generali, il Segretariato generale e gli Uffici di diretta collaborazione), la relazione tecnica preannuncia che “alla riorganizzazione amministrativa dovrà conseguire anche quella contabile, con l’inevitabile istituzione di nuovi programmi e azioni di spesa all’interno delle missioni già esistenti, una nuova distribuzione dei capitoli/piani gestionali all’interno degli stessi e la contestuale istituzione di nuovi capitoli/piani gestionali, sempre nel rispetto del vincolo dell’invarianza finanziaria”.

In tale prospettiva, è la stessa relazione tecnica (a pagina 51) a riportare una tabella comparativa tra la ripartizione delle articolazioni interne al bilancio (missioni, programmi e azioni) tra i diversi centri di responsabilità, per come essa si configura attualmente e per come essa sarà riformata a seguito dell’entrata in vigore dello schema di decreto in esame.

Ovviamente, le modifiche che possono rintracciarsi tra l’assetto proposto e quello vigente sono conseguenti a quelle operate a livello di struttura amministrativa, di cui si è dato conto sopra. Se ne riportano anche in questo caso di seguito i principali lineamenti.

In primo luogo, saranno istituiti due programmi nuovi, uno dedicato allo “Sviluppo della formazione postuniversitaria” attribuito alla nuova Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, e uno dedicato alla “Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca”, attribuito alla nuova Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca; tali programmi saranno strutturati in azioni integralmente innovative rispetto al quadro vigente.

In secondo luogo, i tre programmi attualmente assegnati alle direzioni afferenti all’area della formazione superiore saranno portati a quattro e tutti ridenominati in ragione della nuova e diversa ripartizione di competenze tra le direzioni generali dell’area che, come si è visto, aumento da due a tre:

-    alla nuova Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore sono stati assegnati due programmi, uno denominato “Programmazione e valutazione del sistema universitario” e uno denominato “Programmazione e valutazione delle istituzioni AFAM”, integralmente derivanti da programmi oggi gestiti dalla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

-    alla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM sarà assegnato un programma denominato “Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM”, contenente azioni inerenti la gestione delle spese per il personale e per il miglioramento dell’offerta formativa, anch’esse essenzialmente derivanti dai programmi oggi gestiti dalla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiori;

-    le restanti azioni oggi di competenza della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, in materia di diritto allo studio, saranno assegnati alla Direzione generale del diritto allo studio, in un programma coerentemente ridenominato “Diritto allo studio”.

Sono rimasti invece invariati, anche nella denominazione, i programmi attribuiti a tutti i restanti centri di responsabilità amministrativa, come ridenominati.

 

Passando ai restanti commi dell’articolo in commento, il comma 3 prevede che le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero e che esse provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.

 

Ai sensi del comma 4, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 5 dispone che il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, e che ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

 

A norma del comma 6, presso il segretariato generale opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

 


 

Articolo 2
(Segretariato generale)

 

 

L’articolo 2 è dedicato alla figura del Segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, ed elenca le funzioni a tale figura attribuite, esercitate in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione.

 

L’articolo 2 dello schema di decreto in esame, composto da tre commi, disciplina la figura del Segretario generale ed elenca le relative funzioni.

 

Il comma 1 prevede che il Segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle di indicate nelle lettere di seguito elencate.

 

Si segnala che nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento vigente, non è presente un riferimento esplicito al raccordo con il Capo di Gabinetto, ma solo a quello con gli Uffici di diretta collaborazione.

 

Quanto ai riferimenti normativi contenuti nella disposizione in commento, si ricorda che l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (ossia, i dipartimenti) e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dell’amministrazione o, con contratto a tempo determinato, a persone esterne ai ruoli dell’amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dal comma 6 del medesimo articolo 19.

Quanto alle funzioni del segretario generale definite direttamente da norme di rango primario, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone che tale figura, che può essere prevista, con il relativo ufficio, solo nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali, opera alle dirette dipendenze del Ministro. In particolare, esso:

-    assicura il coordinamento dell'azione amministrativa;

-    provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;

-    coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

 

L’elenco delle funzioni specifiche del Segretario generale è riportato nelle dieci lettere di cui è composto il comma 1 e di seguito riportate:

a) istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione;

b) proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell’organizzazione dell’Amministrazione;

c) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente;

d) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

e) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le Conferenze (Stato-regioni, Stato-città e unificata);

f) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo;

g) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

h) coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance

i) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;

l) coordinamento dei rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

 

Le funzioni del Segretariato generale elencate dall’articolo in commento sono 10, 3 in meno rispetto a quelle riportate nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020. Tale differenza è frutto dello spostamento di 5 funzioni dal Segretariato generali verso le Direzioni generali e della istituzione di 2 funzioni nuove.

Le 2 funzioni nuove sono quelle di cui alla lettera b) e alla lettera h), rispettivamente in materia di proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell’organizzazione dell’Amministrazione e di coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance.

Le altre 8 funzioni risultano già attribuite al Segretariato generale ai sensi del regolamento vigente, con le sole modifiche seguenti:

-    la lettera a) corrisponde alla lettera a) dell’elenco di cui al comma 1 del testo vigente, ma in esso recita “coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro”;

-    la lettera l) del nuovo elenco, corrispondente alla lettera f) dell’elenco di cui al comma 2 del testo vigente, è stata riportata nel nuovo elenco ma, in primo luogo, con l’aggiunta della competenza in ordine al “coordinamento dei rapporti con il CNAM”, non prevista in questi termini nel testo del regolamento vigente, e, in secondo luogo, senza la competenza in materia di rapporti con l’ANVUR che, nello schema di decreto in esame è ripartita, a seconda delle competenze, tra direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 4) e direzione generale del diritto allo studio (articolo 5);

Le 5 funzioni che invece il Segretariato generale ha perso rispetto alla situazione attuale sono:

-    quella in materia di internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca (articolo 2, comma 2, lettera a) del regolamento vigente), che nello schema di decreto in esame può essere considerata ricompresa tra le competenze della direzione generale dell'internazionalizzazione (articolo 7);

-    quella in materia di promozione e produzione artistica, relativamente al comparto AFAM (articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento vigente), che nello schema di decreto in esame può essere considerata, anche se in un testo parzialmente modificato, come attribuita alla direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 4);

-    quella in materia di promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero (articolo 2, comma 2, lettera c) del regolamento vigente), che risulta espunta in questi termini dallo schema di decreto in esame, ma i cui contenuti ne possono essere ricompresi tra le competenze della direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione (articolo 10);

-    quella in materia di attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse quelle connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento vigente), che nello schema di decreto in esame è stata assegnata alla direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione (articolo 10), “in ragione della circostanza” - come rileva la relazione illustrativa – “che, essendo questa trasversale a tutto il Ministero e avendo competenze specifiche sul sistema informativo e le banche dati ministeriali, può, al meglio, assolvere ai compiti di valorizzazione della trasparenza e di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione che, comunque, mantiene la propria autonomia sulla base delle disposizioni vigenti”;

-    quella in materia di supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento vigente), che nello schema di decreto in esame è stata assegnata alla Direzione generale del diritto allo studio (articolo 5).

 

Ai sensi del comma 2, identico al corrispondente comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

L’articolo 21, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) descrive il contenuto della seconda sezione del disegno di legge di bilancio statuendo, tra l’altro, che per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi, ossia aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (i dipartimenti o le direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto).

Ai sensi di quanto disposto dal comma in esame, dunque, l’ufficio del segretario generale è responsabile della realizzazione di programmi di spesa, esattamente come le direzioni generali.

 

Il comma 3 prevede che, al fine di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza che spettano a tale figura ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (su cui si veda supra, in commento al comma 1), i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero (ossia, i direttori generali), ferma restando la titolarità dei rispettivi programmi di spesa (di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vedi subito supra) nonché delle relative risorse finanziarie, esercitano le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi, previa comunicazione al segretario generale.

 

Il comma in questione non era presente nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, né in altri articoli di tale decreto.

La relazione illustrativa precisa che la mancata comunicazione al segretario generale da parte dei direttori generali “non inficia le procedure di programmazione e di spesa, in quanto trattasi di una previsione finalizzata a consentire, al meglio, lo svolgimento, in maniera efficace ed efficiente, alla luce della conoscenza complessiva della spesa, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e di vigilanza”.

 

Invece, nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, era previsto un ulteriore comma (il comma 4), che prevedeva che nell'ambito del segretariato generale operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.   

Nello schema di decreto in esame, la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 opera invece nell’ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica (su cui si veda l’articolo 6). Si tratta della segreteria tecnica, istituita presso il Ministero a supporto di quest’ultimo e della commissione per la ricerca istituita presso il CIPESS.

Non si riscontrano più invece riferimenti, né nell’articolo 2 né in altri articoli dello schema di decreto in oggetto, formulati in tali termini generici, agli “uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca”.

 

 

 


 

Articolo 3
(Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore)

 

 

L’articolo 3 definisce l’assetto della neocostituita Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in dieci lettere, delinea le funzioni della Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza e, in particolare, con la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al successivo articolo 4 del decreto.

Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali;

b) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla «no tax area»;

c) finanziamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell’edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all’attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off, anche in attuazione delle iniziative del PNRR;

g) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci;

h) coordinamento delle attività dirette all’attuazione della contabilità economico-patrimoniale;

i) coordinamento dell’attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;

l) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Si segnala che delle 10 funzioni attribuite alla neoistituita Direzione generale, 8 – riportate alle lettere da b), c), d), e), g), h), i) e l) – riguardano competenze che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono attribuite alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, dalla quale la nuova Direzione in commento nasce dunque “per gemmazione”.

Rispetto alla formulazione testuale delle 8 funzioni derivate, si segnala quanto segue:

-    quanto alla lettera b), essa riprende una funzione – quella di finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla no-tax area – che nel regolamento n. 164 del 2020 (articolo 3, comma 1, lettera h)) è assegnata alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore insieme a quella di finanziamento, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato. Nel testo dello schema di regolamento in commento (articolo 5, comma 1, lettera h)), la funzione relativa a “indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l’implementazione di specifici piani di intervento” è attribuita alla Direzione generale del diritto allo studio;

-    le funzioni di cui alle lettere g), h) e i) corrispondono esattamente al contenuto di cui alla lettera o) dell’articolo 3 del regolamento vigente, ma figurano in essa unitariamente.

Le funzioni di nuova istituzione sono 2, corrispondenti alle lettere a) e f).

Nello specifico, la lettera a) attiene alla promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali.

La lettera f) riguarda invece la valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all’attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off, anche in attuazione delle iniziative del PNRR.

 

La relazione illustrativa afferma che l’istituzione di una Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore risponde all’esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa di titolarità del Ministero.

La consapevolezza dalla quale muove l'intervento – prosegue la relazione – risiede nella presa di coscienza della funzione assolutamente strategica del settore dell'alta formazione e della ricerca per l'Italia, come pure delle sue trasformazioni, caratterizzate dalla rapida e dirompente evoluzione tecnologica e dalle sue dinamiche altamente competitive a livello internazionale. Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno inciso notevolmente sulle modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario, così come nell'ambito dell'autonomia e del controllo finanziario. Da una parte, il nuovo sistema di assicurazione della qualità e di accreditamento delle istituzioni e dei programmi ha previsto un'ampia revisione della valutazione della qualità, la promozione di best practices e un legame più forte fra la performance delle università e la distribuzione dei finanziamenti. Dall'altra parte, sono state predisposte le linee guida relative alla struttura del bilancio delle università per garantire una migliore comparabilità fra le istituzioni e i controlli da parte delle autorità statali. A tal fine, la direzione è responsabile dei controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci, e coordina le attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale.

Unitamente a tali attribuzioni, in funzione delle peculiari opportunità derivanti dai fondi a valere sul PNRR e della necessità di garantire una distribuzione efficiente e strategica degli stessi per il sistema universitario e della ricerca, è assicurata una funzione di valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e, in particolare modo, dei fondi nazionali e europei, compreso il PNRR, sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off anche in attuazione delle iniziative del PNRR.

 

 


 

Articolo 4
(Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

L’articolo 4 delinea le funzioni della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in tredici lettere, individua le funzioni della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

In particolare, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di ogni altra istituzione della formazione superiore;

b) controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonché sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

c) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;

d) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

f) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM);

g) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

h) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonché indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

i) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali;

l) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e accreditamento dei relativi corsi;

m) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli universitari ad honorem;

n) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

o) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

 

Si segnala che talune funzioni sono riportate sia nella lettera h) che nella lettera i) dell’articolo in esame, in coerenza con quanto già previsto nel regolamento di organizzazione vigente (articolo 3, comma 1, lettere q) e r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020).

Considerato che la fase deliberativa dello schema di regolamento in esame non si è ancora conclusa, si verifichi l’opportunità di superare tale sovrapposizione.

 

Si segnala che la disposizione in commento attribuisce una nuova denominazione alla preesistente Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164), in conseguenza dell’attribuzione alla medesima di nuove competenze.

In particolare, delle 13 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 8 - indicate dalle lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) - riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore.

A queste funzioni se ne aggiungono altre 4 in precedenza svolte dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164). Si tratta, nello specifico, delle funzioni indicate alle lettere l), m), n) e o), in materia di accreditamento dei corsi di studio, di conferimento dei titoli universitari ad honorem, di indirizzi e strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, da una parte, e di promozione artistica relativamente al comparto AFAM, dall’altra.

La lettera f), in materia di rapporti con il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, è invece del tutto nuova, in quanto le funzioni più specificamente di supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività di tale organo, attribuite nel regolamento vigente al Segretariato generale (assieme a quelle di supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti) sono dallo schema di decreto in oggetto alla Direzione generale per il diritto allo studio (articolo 5).

 

La relazione illustrativa chiarisce che la ridenominazione della Direzione generale in parola si spiega in ragione delle esigenze derivanti dall’ampliamento di competenze ad hoc e di nuove funzioni amministrative atte a sostenere le attività didattiche, l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, nonché le attività istruttorie ed amministrative ai fini dell'erogazione dei finanziamenti a favore delle stesse, notevolmente incrementate negli ultimi anni, stante le recenti revisioni dei regolamenti concernenti le procedure di reclutamento e della didattica all'interno delle AFAM e nelle more della revisione del sistema di governance e di razionalizzazione del sistema di valutazione della qualità delle attività del settore della formazione superiore, in coerenza con gli standard europei ed internazionali.

Più nello specifico, poi, la medesima relazione precisa che la Direzione in commento, con la nuova Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, ognuna per le rispettive parti di competenza, è deputata all'attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario e cura i rapporti, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie.


 

Articolo 5
(
Direzione generale del diritto allo studio)

 

 

L’articolo 5 definisce l’assetto della Direzione generale del diritto allo studio.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in nove lettere, delinea le funzioni della Direzione generale del diritto allo studio, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale;

b) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;

d) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;

f) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;

g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonché cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

h) indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l’implementazione di specifici piani di intervento;

i) raccordo col Ministero dell’istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.

 

Si segnala che la Direzione generale in commento svolge molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono attribuite alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (articolo 4).

In particolare, delle 9 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 7 – riportate alle lettere a), b), c), d), e), f), e i) – riguardano competenze già attribuite a tale Direzione. Si segnala al riguardo tuttavia, per completezza, che le funzioni di cui alle lettere b) e c) figurano, nel regolamento vigente, unificate nella lettera f) dell’articolo 4.

Le restanti 2 funzioni della Direzione in commento riguardano invece competenze già attribuite ad altre strutture. In dettaglio, la lettera g), nella prima parte, in cui prevede il “supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”, attribuisce una competenza che il regolamento n. 164 del 2020 assegna al Segretariato generale. La lettera g), nella seconda parte, in cui prevede la “cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”, fa riferimento a una competenza che deve essere esercitata in raccordo con la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 4, comma 1, lettera e) “cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”). Il regolamento n. 164 del 2020 conferisce tale funzione al Segretariato generale (articolo 2) e alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (articolo 3).

La lettera h) prevede la funzione di “indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l’implementazione di specifici piani di intervento”. Tale funzione nel regolamento n. 164 del 2020 (articolo 3, comma 1, lettera h)) è assegnata alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore con una formulazione diversa (“finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato”). Si segnala che a seguito della riformulazione menzionata la funzione demandata alla Direzione non è più inerente il “finanziamento” ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement, bensì consiste nella definizione degli “indirizzi” in materia.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in commento ridefinisce i compiti e le funzioni della Direzione, i cui adempimenti prevedono, tra l’altro, attività concernenti l’attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio e della realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore.

 

 


 

Articolo 6
(
Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione
tecnologica
)

 

 

L’articolo 6 definisce l’assetto della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica.

 

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in ventuno lettere, delinea le funzioni della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) promozione, programmazione e incentivazione della ricerca;

b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;

c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;

d) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

e) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;

f) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

g) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

h) sostegno e incentivazione, in coordinamento con le altre direzioni generali competenti, della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore;

i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

m) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento tecnologico;

n) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca nonché istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti pubblici di ricerca;

o) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

 

Si segnala che la disposizione istitutiva dell’Agenzia nazionale per la ricerca è stata abrogata dall’articolo 1, comma 314, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

 

p) supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

q) coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali;

r) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

s) indirizzo, normazione generale, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca, e compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull’Agenzia «ItaliaMeteo»;

t) analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati e altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero;

u) istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati che ricevono contributi a carico del bilancio del Ministero;

v) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;

z) promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e big data), nonché di processi di transizione verde (green economy) inclusiva e sostenibile.

 

Si segnala che la Direzione generale in commento svolge molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono attribuite alla Direzione generale della ricerca (articolo 5).

In particolare, delle 21 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 18 – riportate alle lettere da a) a s), e alla lettera v) – riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale della ricerca, con la precisazione che una di queste risulta riformulata nel nuovo testo. Si tratta della lettera q), che prevede, nel nuovo testo, il “coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali” in luogo del “supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali” (previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera g), del regolamento n. 164 del 2020).

Risultano invece di nuova attribuzione le funzioni di cui a 3 lettere, le lettere t), u) e z), in materia, rispettivamente, di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati, di designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di tali enti, e di promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e big data), nonché di processi di transizione verde (green economy) inclusiva e sostenibile.

 

La relazione illustrativa, proprio in relazione alla crescente partnership con il settore privato, afferma che le competenze della Direzione sono adeguate alle mutate e diversificate esigenze che interessano il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico per meglio evidenziare il ruolo della medesima nell'indirizzo, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca nonché nella predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati e gli altri organismi operanti nel comparto della ricerca. La relazione inoltre evidenzia che, date le incrementate opportunità che lo scenario globale offre nel campo della tecnologia e le imprescindibili esigenze per il settore della ricerca di offrire soluzioni innovative e sostenibili per promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblica e privata in ambito nazionale e internazionale, si attualizzano le competenze della direzione, prescrivendo un suo preminente ruolo di supporto per lo sviluppo di innovazioni trasformative quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e big data), nonché di processi di transizione verde (green economy) inclusiva e sostenibile e per l'incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento tecnologico.

La relazione chiarisce, altresì, che la Direzione generale in parola è chiamata a operare in stretto coordinamento con la Direzione per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore: alla Direzione compete, infatti, la predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei, in quanto designata come autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei e come autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.

 

In relazione alla Direzione oggetto dell’articolo in commento, si segnala che il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, invita l’Amministrazione a valutare “l’opportunità di una parziale riformulazione degli articoli 6 (Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica) e 9 (Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca), al fine di meglio distinguere le rispettive funzioni. Si osserva a riguardo come entrambe le direzioni siano, tra l’altro, titolari di competenze in materia di valutazione d’impatto e di finanziamento dell’attività di ricerca.”

 

Ai sensi del comma 2, nell'ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

Si tratta della segreteria tecnica istituita presso il Ministero a supporto di quest’ultimo e della commissione per la ricerca istituita presso il CIPESS. Nel regolamento di organizzazione vigente, tale segreteria opera nell'ambito del Segretariato generale, con funzione di supporto tecnico al segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

 


 

Articolo 7
(
Direzione generale dell'internazionalizzazione)

 

 

L’articolo 7 definisce l’assetto della Direzione generale dell'internazionalizzazione.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in quattordici lettere, delinea le funzioni della Direzione generale dell'internazionalizzazione, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;

b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali;

c) monitoraggio della normativa dell’Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell’Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;

d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;

e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;

f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità;

h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero;

i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero;

l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall’Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148;

n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;

o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all’attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;

p) filiazioni e accreditamento delle università estere.

 

Si segnala che la Direzione generale in commento svolge molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono attribuite alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione (articolo 6).

In particolare, delle 14 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 11 – riportate alle lettere da a) a h) e poi da l) a n) – riguardano competenze già attribuite alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione. Quanto alla lettera b), si segnala che le attività ivi indicate devono essere svolte in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, a differenza di quanto previsto dal regolamento n. 164 del 2020 che attribuisce tali competenze in via esclusiva.

Altre 2 delle funzioni sono ereditate da altre Direzioni generali. Quella di cui alla lettera i), in materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, è attualmente attribuita alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (articolo 4, comma 1, lettera l) del regolamento vigente). Quella prevista dalla lettera p), concernente le filiazioni e l’accreditamento delle università estere, è attribuita dal regolamento n. 164 del 2020 alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore (articolo 3, comma 1, lettera d)).

Risulta invece di nuova attribuzione la funzione, prevista dalla lettera o), di “promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all’attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2”.

 

La relazione illustrativa precisa che le competenze della Direzione rimangono sostanzialmente invariate rispetto al vigente regolamento, mentre le funzioni in materia di comunicazione vengono trasferite alla Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione di cui all’articolo 10.

In merito alla gestione del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, la relazione chiarisce che la competenza esclusiva del Ministero dell’università e della ricerca sussiste nel riconoscimento dei titoli accademici finalizzato a determinate casistiche previste dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 e dall’articolo 12 della legge n. 29 del 2006.

Si ricorda, in proposito, che i titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia e, pertanto, qualora i suddetti titoli debbano essere utilizzati nel nostro Paese in vari ambiti (ad esempio per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o la prosecuzione degli studi), è necessario chiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Stati diversi dall’Italia avviene con procedure differenti, gestite da enti diversi, in base allo scopo per cui esso è richiesto.

La prima ipotesi da considerare è quella del riconoscimento finalizzato alla prosecuzione degli studi. In tal caso, l’articolo 2 della legge n. 148 del 2002, di ratifica ed esecuzione della “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea” dell’11 aprile 1997, afferma che la competenza a effettuare il riconoscimento è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Ferma l’autonomia delle istituzioni universitarie, il Ministero dell’università e della ricerca, con propria circolare, definisce le procedure, oltre che per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti internazionali, anche per il riconoscimento dei titoli esteri per l’accesso ai corsi della formazione superiore in Italia. Per quanto non riportato nella circolare richiamata, e nei suoi allegati, rimane ferma l’autonoma valutazione delle Università.

Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse dalla prosecuzione degli studi, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 148 del 2002, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con regolamento di esecuzione.

L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 richiede che l’Amministrazione interessata richieda il parere del Ministero dell’università e della ricerca.

Analogo parare deve essere richiesto in caso di valutazione di titoli e certificazioni conseguiti in Paesi dell’Unione europea in base a quanto previsto dall’articolo 12 della legge n. 29 del 2006.

Per il riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tal caso, al riconoscimento provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. 

 

 

 


 

Articolo 8
(
Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria)

 

 

L’articolo 8 definisce l’assetto della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in undici lettere, delinea le funzioni della Direzione generale del diritto allo studio, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (su cui, si veda infra);

b) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 (su cui, si veda infra);

c) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario; promozione della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell’offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti definita ai sensi della normativa vigente, che vede coinvolti, oltre al Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, la Conferenza Stato-regioni e gli ordini professionali;

d) accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi; promozione dell'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

e) riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi;

f) cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario;

g) cura dei rapporti, nelle materie di competenza della direzione generale, con il Ministero della salute e con le regioni;

h) accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle università e delle istituzioni AFAM;

i) coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni AFAM;

l) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l’iscrizione alle scuole di specializzazione;

m) programmazione e gestione degli esami di Stato per l’iscrizione agli ordini e ai collegi professionali; procedure di accesso all’esercizio professionale.

 

La Direzione generale in commento è di nuova istituzione, e come tali potrebbero essere considerate tutte e 11 le funzioni che le sono attribuite. Va specificato tuttavia che tali funzioni promanano, direttamente o indirettamente, per gemmazione o per divisione, da funzioni che nel regolamento vigente già esistono, e che sono affiancate tra loro in lettere unitarie, oppure che sono tematicamente ricomprese in lettere che descrivono funzioni di ambito materiale più ampio.

Si tratta, comunque, di competenze che, nel regolamento vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020), sono tutte assegnate alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (articolo 4). In particolare possono considerarsi trasferite alla Direzione oggetto dell’articolo in commento, gran alla lettera e) di tale articolo, oltreché una parte di quelle di cui alle lettere a), d) ed l).

Rispetto a quanto si è appena detto, fanno eccezione le lettere a) e b), che ereditano le funzioni fino ad oggi esercitate dalla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (su cui vedi subito infra).

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’ambito di competenza della neoistituita direzione è quella della “formazione post-universitaria nel suo complesso”, ma che in esso “un particolare rilievo si è voluto dare alla formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario”. Ad esempio, la relazione afferma che la nuova direzione “avrà un ruolo preciso nell'ambito del percorso di riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia” e in riguardo “al sistema della formazione dei medici specialisti in maniera correlata alla programmazione dei fabbisogni dei medici a livello nazionale”.

Altrove, in merito alle attività di competenza della nuova direzione generale, la relazione afferma che esse, “rivestendo un carattere strategico e intersettoriale, devono necessariamente riferirsi ad un’unica direzione per il coordinato ed integrato esercizio delle funzioni di supporto e di raccordo tra le competenze trasversali tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute”.

 

La relazione illustrativa fa presente inoltre che l’istituzione della Direzione generale in oggetto è da riconnettersi al fatto che in essa, “nell'ambito di un ripristinato quadro di completezza delle competenze, troveranno allocazione, rispettivamente, le funzioni che sarebbero spettate (…) alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (…) con compiti di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica (…) e al1'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie”. Si tratta, come si è detto, delle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo in commento.

La Struttura tecnica di missione in questione è stata attivata con il decreto ministeriale n. 932 del 2022, nell’ambito del Segretariato generale del Ministero, ed è stata articolata in tre uffici, dedicati rispettivamente a “Supporto agli Osservatori, affari generali e attività trasversali” (Ufficio I), Supporto agli Osservatori in ambito giuridico normativo e in materia di programmazione dei fabbisogni formativi (Ufficio II), Supporto agli Osservatori in materia di accreditamento delle strutture e di valutazione della qualità della formazione specialistica universitaria del settore sanitario (Ufficio III).

La norma istitutiva di tale organo, ossia l'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è stata abrogata dall’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, proprio al fine di consentire la sua trasformazione in direzione generale, per effetto delle novelle introdotte, dal comma 1 del medesimo articolo 9, agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (sulle quali si rinvia a quanto già illustrato in premessa e in commento all’articolo 1).

 

Quanto ai citati osservatori, si segnala che, come ricordato dalla relazione illustrativa, l'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 demanda all’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione. L'articolo 44 del medesimo decreto legislativo prevede che, nelle regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, siano istituiti gli Osservatori regionali, con il compito di definire i criteri per la rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, nonché lo standard del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie.

In merito, invece, all’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009 e ricostituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 14 aprile 2021, n. 370, si ricorda che, esso ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale appena citato,  formula proposte e pareri in ordine alla definizione di: linee di indirizzo per l’elaborazione di requisiti d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione delle figure professionali infermieristiche, tecniche, ostetriche, della riabilitazione, della prevenzione; linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa tra le Regioni e le Università per l’espletamento dei corsi di formazione del personale citato in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate; criteri e modalità per assicurare la qualità e la formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea; criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio de risultati della formazione delle figure professionali dell’area sanitaria.

 

Quanto alla programmazione dei fabbisogni di professionisti sanitari, le norme citate dall’articolo in questione sono le seguenti.

L’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, inserito nel decreto legislativo in questione dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999, prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della salute, sentiti la Conferenza Stato-regioni e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dispone che con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione. Il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina quindi il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

L' articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha stanziato 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

 


 

Articolo 9
(
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca)

 

 

L’articolo 9 definisce l’assetto della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.

 

L’unico comma di cui si compone l’articolo, suddiviso in nove lettere, delinea le funzioni della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza. Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;

b) definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero;

c) definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l’ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell’impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;

d) nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi definitivi dal CNVR;

e) definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle direzioni generali del Ministero;

f) definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero;

g) gestione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attività delle direzioni generali del Ministero;

h) raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonché delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale;

i) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; si ricorda che tale fondo (appostato al capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero) concorre al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca e nei suoi aggiornamenti, per il raggiungimento degli obiettivi generali;

l) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico istituito cui all'articolo 2-quater della medesima legge con funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività da essa stessa previste;

m) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, come individuati con apposito decreto ministeriale;

n) attività connesse all’accesso al contributo del cinque per mille del gettito IRPEF (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111) e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica;

o) valutazione e finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative anche in tema di aerospazio, quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e di iniziative progettuali in tema di green technologies;

p) supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide, ai sensi della normativa vigente;

q) definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.

 

La Direzione generale in commento è definita dalla relazione illustrativa come di nuova istituzione. In effetti, ben 10 delle 15 funzioni ad essa affidate dall’articolo in esame sono integralmente aggiuntive rispetto al regolamento vigente. Si tratta delle funzioni di cui alle lettere da b) ad h), e di cui alle lettere n), o) e q).

Le rimanenti 5 funzioni, che invece sono già previste, nel regolamento vigente sono assegnate alla Direzione generale della ricerca. Si tratta delle funzioni di cui:

-    alla lettera a), in materia di promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;

-    alla lettera i), concernente la gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca;

-    alla lettera l), in materia di finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica, nonché supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico;

-    alla lettera m), concernente la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca;

-    alla lettera p), in materia di supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide.

 

La relazione illustrativa afferma che la nuova Direzione generale “si inserisce perfettamente nel solco delle linee direttive della Raccomandazione del Consiglio de1l’Unione europea del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (C/2024/3510), in cui si esortano gli Stati membri e le autorità pubbliche, nel pieno rispetto della sussidiarietà, della proporzionalità, dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica, a garantire assistenza e sostegno alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, gestendo allo stesso tempo i rischi per la sicurezza della ricerca.” Questo, anche al fine di “assicurare la competitività dell'Italia anche in un settore strategico come quello della ricerca e delle tecnologie sensibili.”

 

In merito all’istituzione della Direzione generale in oggetto, la relazione illustrativa fa presente inoltre che in essa, “nell'ambito di un ripristinato quadro di completezza delle competenze”, troveranno allocazione “le funzioni che sarebbero spettate alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca” istituita dall’articolo 28, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “avente come obiettivo la promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché un'attenta valutazione dei progetti di ricerca.”

La norma istitutiva di tale organo è stata abrogata dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, proprio al fine di consentire la sua trasformazione in direzione generale, per effetto delle novelle introdotte, dal comma 1 del medesimo articolo 9, agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (sulle quali si rinvia a quanto già illustrato in premessa). La Struttura tecnica in questione è stata attivata con il decreto ministeriale n. 1100 del 2022.

 

Tra i soggetti istituzioni con cui è previsto che la Direzione generale in commento abbia maggiori relazioni, e con cui, fino al momento della sua soppressione, era previsto che avesse molte relazioni la sopracitata Struttura tecnica, vi è il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), disciplinato dall’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione.

Esso è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, con mandato quinquennale non rinnovabile, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

 

In relazione alla Direzione oggetto dell’articolo in commento, si segnala che il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, invita l’Amministrazione a valutare “l’opportunità di una parziale riformulazione degli articoli 6 (Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l’innovazione tecnologica) e 9 (Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca), al fine di meglio distinguere le rispettive funzioni. Si osserva a riguardo come entrambe le direzioni siano, tra l’altro, titolari di competenze in materia di valutazione d’impatto e di finanziamento dell’attività di ricerca.”

 

 

 


 

Articolo 10
(
Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione)

 

 

L’articolo 10 definisce l’assetto della Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

 

L’articolo 10, corrispondente all’articolo 7 del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, è composto da due commi, riguarda la Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

 

Il comma 1, suddiviso in trentasei lettere, delinea le funzioni della Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione, da svolgersi in raccordo con le altre Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza. Più nello specifico, la Direzione generale in esame svolge le seguenti funzioni:

a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;

b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;

d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; si ricorda che si tratta di spese che, in quanto comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, possono essere affidate ad un unico ufficio o struttura di servizio; esse sono individuate con decreto ministeriale, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

h) attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;

i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;

l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonché quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;

n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;

p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, ciascuna PA affida ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

r) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;

z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;

aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca;

cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

dd) progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero;

ee) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione;

ff) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;

gg) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;

hh) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;

ii) elaborazione del piano di comunicazione annuale;

ll) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e dei siti tematici;

mm) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

nn) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza;

oo) rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale;

pp) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190; si ricorda che tale figura, individuata dall'organo di indirizzo, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, ha il compito di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

qq) attività connesse alla protezione dei dati personali.

 

La Direzione generale in commento, come del resto suggerisce la denominazione, si configura come la naturale erede della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, svolgendo molte delle funzioni che nel regolamento di organizzazione sono attribuite a tale struttura. A tali funzioni vengono tuttavia aggiunte quelle in materia di comunicazione, nel regolamento vigente assegnate alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

In particolare, delle 36 funzioni attribuite alla Direzione generale in commento, 24 – riportate alle lettere da a) a cc) – discendono direttamente, e senza alcuna modifica testuale, da competenze già attribuite all’attuale Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. Si segnala solo che la funzione di cui alla lettera u), in materia di indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo dovrà essere espletata, con inciso di cui lo schema in esame propone l’inserimento “in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro”. Questo - come segnala la relazione illustrativa - in ragione dell’indirizzo politico che tali Uffici esprimono.

Altre 9 funzioni – quelle di cui alle lettere da dd) a nn), in materia di comunicazione, provengono direttamente, anche in questo caso senza alcuna modifica testuale, dalla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Risulta poi 1 funzione, quella di cui alla lettera pp), concernente le attività connesse agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, che attualmente rientra tra le competenze del Segretariato generale.

Infine, vi sono 2 funzioni di nuova istituzione: quella di cui alla lettera oo), in materia di rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale, e quella di cui alla lettera qq), concernente le attività genericamente connesse alla protezione dei dati personali.

 

Il comma 2, identico al corrispondente comma 2 dell’articolo 7 del vigente regolamento, prevede che nell'ambito della direzione generale di cui all’articolo in commento opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Si tratta dell’ufficio di statistica istituito, ai sensi della norma citata, presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, e posto alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. A tale ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

Articolo 11
(Uffici di livello dirigenziale non generale)

 

 

L’articolo 11 disciplina la procedura per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti.

 

L’articolo 11 dello schema di decreto in esame, composto da un unico comma, stabilisce che l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti avvenga entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, tramite decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sentito il Segretario generale, i direttori generali interessati e le organizzazioni sindacali.

 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 prevede che, per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali, si adottino decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Simmetricamente, si rammenta che l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provveda con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

Si segnala che, come può desumersi anche dal testo a fronte riportato in calce, la disposizione in esame differisce dal corrispondente articolo del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (articolo 8), in quanto non prevede più la previa proposta da parte dei direttori generali interessati, mentre richiede di sentire il Segretario generale, i direttori generali interessati e le organizzazioni sindacali.


 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164

Schema di decreto del Presidente della repubblica in esame (AG 250)

Art. 8

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

Art. 11
(Uffici di livello dirigenziale non generale)

All'individuazione degli uffici di livello  dirigenziale  non generale e alla definizione dei relativi compiti si  provvede,  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, su proposta dei direttori generali interessatisentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di  natura  non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e  alla  definizione  dei  relativi   compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e  i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto  ministeriale  di  natura  non  regolamentare,  ai  sensi  dell' articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  e),  della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

 

 


 

Articolo 12
(Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale)

 

 

L’articolo 12 individua le dotazioni organiche del personale ministeriale dirigenziale e non dirigenziale. Istituisce inoltre una posizione dirigenziale di prima fascia, presso il Segretariato generale, per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

 

L’articolo 12, composto da 4 commi, si occupa di individuare le dotazioni organiche del personale ministeriale.

 

Il comma 1 individua il preciso ammontare delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree di funzionari, assistenti e operatori, facendo espresso riferimento alla Tabella A, la quale costituisce parte integrante del regolamento stesso.

La Tabella A citata e la corrispondente Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 sono riportate in calce alla presente scheda di lettura.

 

Come già detto in premessa, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, in attuazione delle norme di rango legislativo intervenute nel corso dell’ultimo quadriennio, e della rimodulazione del personale dell’area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la dotazione organica del Ministero (allegata allo schema di decreto) si configura come sensibilmente incrementata rispetto a quella prevista dal regolamento di organizzazione vigente. In particolare:

-   il totale complessivo del personale passa da 508 a 574 unità;

-   il numero dei dirigenti di prima fascia passa da 6 a 10 unità;

-   il numero dei dirigenti di seconda fascia pasa da 35 a 46 unità;

-   il personale non dirigenziale pasa da 467 a 518 unità.

 

Si segnala che nella tabella A allegata allo schema di decreto in esame, è presente un riferimento alla posizione di prima fascia prevista dall’articolo 64, comma 6-ter, del decreto-legge n. 77 del 2021 (ovviamente non ricompresa nella Tabella allegata al regolamento vigente, che risale al 2020). Tale norma, nel quadro delle esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce, per gli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente organico ministeriale, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 in esame prevede che, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, i quali ammontano, come detto, a 46 unità, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Si ricorda che l’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

 

Si ricorda che l’articolo 9 del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 prevede un ammontare pari a 35 unità per i dirigenti di seconda fascia, di cui cinque da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede, nell’ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, il conferimento presso il Segretariato generale di una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Si rammenta che l’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che i dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

 

Si segnala che la suddetta previsione di conferimento di una posizione di dirigente di prima fascia presso il Segretariato generale, per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, non è prevista nell’articolo 9 del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

Infine, l’ultimo comma dell’articolo in esame precisa che, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Tale decreto è poi comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Si segnala che tale comma resta immutato rispetto al corrispondente comma 3 dell’articolo 9 del decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 164 del 2020.

 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame (AG 250)

Art. 9
(Posti di funzione dirigenziale e dotazioni
 organiche del personale non dirigenziale
)

Art. 12
(Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale)

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all' articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

 

3. Nell’ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, è conferita presso il Segretariato Generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

 

 


 

 

TABELLA A – DPCM 164/2020

 

TABELLA A – A.G. 250


 

Articolo 13
(Disposizioni sull’organizzazione)

 

 

L’articolo 13 dispone che, con cadenza biennale, l’organizzazione del Ministero venga sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e nel caso anche di procedere ad una revisione.

 

L’articolo 13, in un unico comma, prevede, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che con cadenza biennale, l’organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica allo scopo di valutarne la funzionalità, nonché l’efficienza, anche al fine di una sua eventuale revisione.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per stabilire le modalità con cui avviene la revisione periodica dell’organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale, rinvia al comma 1 del medesimo articolo 4.  Tale comma dispone a sua volta che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La medesima disposizione dispone, inoltre, l’applicazione dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale sui provvedimenti aventi riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti devono essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

La disposizione in esame presenta contenuto identico al corrispondente articolo 10 del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

Si segnala che il Consiglio di Stato, nel dispositivo del proprio parere, invita l’Amministrazione procedente a sostituire la rubrica dell’articolo in commento con la seguente: “Revisione periodica dell’organizzazione ministeriale”, in coerenza con il contenuto dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla quale lo stesso risulta dare attuazione.


 

Articolo 14
(Disposizioni transitorie e finali)

 

 

L’articolo 14 disciplina le modalità procedurali che il Ministero deve seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali e non generali. Esso prevede, inoltre, il regime transitorio per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale.

Infine, dispone espressamente l’abrogazione del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

L’articolo 14, composto da quattro commi, detta disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1, primo periodo, dispone che il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, seguendo le modalità, le procedure e i criteri di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il secondo periodo del medesimo comma introduce un regime transitorio, affermando che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

 

Si ricorda che l’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina i criteri e le procedure da seguire per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali. In proposito, per quanto qui di rilievo, si rammenta che tale disposizione prevede, tra l’altro, che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal medesimo articolo.

Per quanto riguarda gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale vengono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal medesimo articolo.

La norma dispone, inoltre, che dei suddetti incarichi deve essere data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Quanto agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale, questi sono conferiti dai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture.

 

Si segnala che la disposizione in esame presenta contenuto identico al corrispondente articolo 11 del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

Il comma 2 dell’articolo 14 in esame dispone che i riferimenti alle direzioni generali del precedente assetto organizzativo contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza.

La disposizione precisa poi che nei casi dubbi l’ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati.

 

Si segnala che l’articolo in esame, rispetto all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 Settembre 2020, n. 164, non fa più riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, ma solo alle direzioni generali competenti per materia. Si ricorda che il Dipartimento citato era la struttura di livello dirigenziale generale che, all’interno dell’unificato Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esercitava le funzioni ora attribuite al Ministero dell’università e della ricerca a seguito della sua istituzione disposta, assieme a quella del Ministero dell’istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito) dal decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1.

Inoltre, dal confronto testuale delle due disposizioni, emerge che ora, nei casi dubbi, l’ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati, mentre nella versione precedente, nei casi dubbi l’ufficio competente veniva individuato esclusivamente dal segretario generale.

Risulta, inoltre, espunta dall’articolo 14 dello schema di decreto in esame, la previsione secondo cui il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce il capo del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca nella composizione degli organismi ai quali quest'ultimo partecipa in base alle norme vigenti alla data di entrare in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1.

 

Il comma 3 dell’articolo 14 disciplina un regime transitorio nel quale, fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione dei nuovi uffici di livello dirigenziale non generale (su cui si veda l’articolo 11), e fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali (su cui si veda il comma 1 dell’articolo in commento), ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

 

Si segnala che tale comma presenta un contenuto identico al corrispondente comma 3 dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

Il comma 4 dispone testualmente l’abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 Settembre 2020, n. 164

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame (AG 250)

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

1.Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

2. I riferimenti al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale. Il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce il capo del citato Dipartimento nella composizione degli organismi ai quali quest'ultimo partecipa in base alle norme vigenti alla data di entrare in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

2. I riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l’ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si

avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

4. l regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Diventa l’autonomo articolo 15 sulla clausola di invarianza

 


 

Articolo 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 15, in un unico comma, dispone che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164

Schema di decreto del Presidente della repubblica in esame (AG 250)

Art. 11, comma 5
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 



[1] Sulla questione del numero degli uffici dirigenziali generali, si rinvia per un approfondimento alla scheda di lettura dell’articolo 1