Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della 'Giornata nazionale degli abiti storici' 2 agosto 2024 |
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Premessa|Contenuto| |
PremessaLa proposta di legge in esame (AC 1979), composta di 8 articoli, reca "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici". Essa è stata approvata, in prima lettura, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge (AS 597). La proposta, oltre ad istituire appositi elenchi nazionali (art. 4), riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici (artt. 5-7), stanziando a tali fini risorse complessive pari a 600.000 euro per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (qui la relazione illustrativa del disegno di legge originario). |
ContenutoL'articolo 1 del progetto di legge reca i principi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosca e promuova la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
Si ricorda che i primi due commi del citato
articolo 9 della Carta costituzionale prevedono che
la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e che la medesima Repubblica t
uteli il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L'articolo 33 della Costituzione, poi, al primo comma, prevede che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; il medesimo articolo, al sesto comma, dispone che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di promozione di misure per la valorizzazione degli abiti storici. Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei princìpi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale; b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi. Il comma 3, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria, prevedendo che, dall'attuazione dell'articolo 2 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di: a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; b) autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. Ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1. L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali per le associazioni e le manifestazioni legate alla valorizzazione degli abiti storici. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti: a) l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; b) l'Elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale. a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati; b) i requisiti per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 4). L'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici.
Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Ai sensi del comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".
A norma dell'
articolo 2 della medesima legge, sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa di San Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.
L'articolo 3 della medesima legge n. 260 del 1949 prevede, poi, che sono considerate
solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.
La legge 54 del 1977 ha tuttavia disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge e le festività soppresse dall'art. 1 che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 4 della legge 260/1949 prevede, inoltre, che g
li edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.
Il comma 3, poi, prevede che il Ministero del turismo assicuri annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali. Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del successivo articolo 8. L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale.
Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. L'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la Rai - Radiotelevisione italiana Spa), secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Si ricorda, a tale proposito, che il
contratto di servizio RAI ha per oggetto l'attività che la Società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in particolare, l'offerta diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della Società concessionaria nel rispetto dei principi e dalla normativa di riferimento.
Il
Contratto di servizio 2023-2028,
approvato dal Consiglio dei ministri il
20 marzo 2024 (qui il
relativo comunicato stampa), è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024.
Ai sensi dell'articolo 25 del medesimo contratto,
i suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, quindi
dal 26 maggio 2024.
Il comma 2 prevede una clausola d'invarianza finanziaria, disponendo che, dall'attuazione dell'articolo 7 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie del progetto di legge. Il suo unico comma prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali) e 5 (attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 (di cui 300.000 euro derivanti dall'articolo 4 e 300.000 euro derivanti dall'articolo 5) e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (di cui 50.000 euro annui derivanti dall'articolo 4 e 500.000 euro annui derivanti dall'articolo 5), si provvede: a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del turismo; b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al medesimo Ministero del turismo.
Anche al fine di un
possibile coordinamento con quanto disposto dalla proposta in esame, si ricorda che, su materia in parte affine, l
'Assemblea della Camera dei deputati, il 20 febbraio 2024,
ha approvato il testo unificato A.C. 799-988 in materia di
manifestazioni di rievocazione storica e
delega al Governo per l'adozione di norme per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, composto di 12 articoli. Il provvedimento è passato quindi all'esame del Senato (
AS 1038). Nella
seduta in sede referente dell'8 maggio 2024, la
7ª Commissione permanente del Senato ha
conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul predetto disegno di legge,
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati (
qui il relativo tema provvedimento).
Si segnala in particolare che la citata proposta prevede:
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all'articolo 4, l'istituzione, presso il
Ministero della cultura, dell'
elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, con funzione ricognitiva, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura e aggiornato annualmente;
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all'articolo 5, l'istituzione di un
Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, avvalentesi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Ministero della cultura, composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca,
da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno, con il compito di
riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero, fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche, promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento;
-
all'articolo 6, che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi entro il 31 dicembre di ogni anno
l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, e che a tale elenco sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.
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