Introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica 27 novembre 2023 |
Indice |
Premessa|Quadro normativo|Analisi dell'articolato| |
PremessaLa proposta di legge in esame novella la L. 92/2019 («Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica») introducendo nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica l'educazione alle pari opportunità femminili. Tale nuovo insegnamento è teso a una serie di finalità: i) la crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione; ii) il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro. L'adozione dei programmi e delle linee guida in materia, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è affidata al Ministero dell'istruzione e del merito. |
Quadro normativoPer quanto riguarda l'educazione alle pari opportunità, il principale riferimento vigente – citato peraltro anche nella relazione illustrativa a corredo della proposta – è rappresentato dall'art. 1, comma 16, della L. 107/2015 ai sensi del quale «il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013».
In relazione all'interpretazione e alla portata della disposizione in questione, è intervenuta la
Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 settembre 2015, n. 1972. La Nota, alla cui lettura integrale necessariamente si rinvia, affronta anzitutto le
«numerose richieste di chiarimenti, sia da parte di dirigenti scolastici e docenti che di genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento all'interno dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole della cosiddetta "
Teoria del Gender" che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici
». Al riguardo, il Ministero rileva che la finalità dell'art. 1, comma 16, non è
«quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né "ideologie gender" né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo
».
La Nota richiama inoltre la connessione funzionale della norma:
Già prima della L. 107/2015, l'art. 5 del D.L. 93/2013 ha istituito il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, elaborato e adottato con cadenza almeno triennale dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della L. 77/2013. Per quanto qui interessa più da vicino, il Piano, fra le diverse finalità, annovera anche quella: i) di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; ii) di promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. Il più recente piano triennale per il 2021-2023 è stato approvato il 17 novembre 2021. L'art. 16 del D.L. 104/2013, poi, aveva autorizzato per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo, fra l'altro, «all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119» A livello europeo, in ambiti affini a quelli propri dell'articolato in esame si colloca la Strategia per la parità di genere 2020-2025 i cui obiettivi principali sono: porre fine alla violenza di genere; combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne; colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica. La strategia persegue il duplice approccio dell'inserimento della dimensione di genere in tutte le politiche, combinato con interventi mirati, la cui attuazione si basa sul principio trasversale dell'intersettorialità. Qui la pagina dedicata sul sito della Commissione europea. |
Analisi dell'articolatoL'articolo 1 reca una serie di novelle alla L. 92/2019. In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l'art. 1, comma 2, introducendo le pari opportunità femminili fra i principi che l'educazione civica è chiamata a sviluppare nelle istituzioni scolastiche.
Il comma 1, lett. b), introduce una nuova lett. h) nel catalogo contenuto nell'art. 3, comma 1, il quale elenca le tematiche, le competenze e gli obiettivi di apprendimento relativi all'insegnamento dell'educazione civica da declinare all'interno delle linee guida che il Ministero dell'istruzione e del merito deve adottare.
Il comma 1, lett. c), introduce un nuovo articolo 5-bis rubricato «Educazione alle pari opportunità femminili». Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili. Il comma 2 dispone che nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. In base al comma 3, l'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro. Ai sensi del comma 4, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.
Si valuti l'opportunità di considerare come le linee guida contemplate nel presente comma si relazionino, eventualmente confluendovi, con quelle più generali già previste dall'art. 3 della L. 92/2019, all'interno delle quali la stessa p.d.l. in esame impone di considerare l'educazione alle pari opportunità femminili.
In base al comma 5, le linee guida di cui al comma 4 forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi. L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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