Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
Riferimenti: AC N.1550/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 216
Data: 30/11/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

30 novembre 2023
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La proposta di legge in esame dispone, a decorrere dal 2024, un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a beneficio dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, per assicurare il sostegno e la valorizzazione delle sue attività. 

Il testo è stato approvato dal Senato in prima lettura sub A.S. 840; nel corso del procedimento in sede redigente, rispetto al testo originariamente depositato, gli emendamenti hanno riguardato l'obbligo per l'Istituto di riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti e la fonte di copertura delle risorse. 

Fra i più recenti interventi legislativi in materia di risorse per l'Istituto dell'Enciclopedia italiana si ricorda che l'art. 1, comma 783, della l. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha stanziato per l'anno 2022, con previsione in parta analoga a quella in commento, un contributo per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera. Per approfondimenti, cfr. l'apposito dossier del Servizio studi. 

A livello d'inquadramento storico-normativo, il progetto di una Enciclopedia Italiana venne avviato da Giovanni Treccani nel 1925. La trasformazione in ente di finalità nazionale munito di sostegno pubblico avvenne successivamente con il regio decreto-legge n. 669 del 1933, con cui veniva disposta la costituzione dell'"Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani". Anche in periodo repubblicano, la l. n. 123 del 1980 ne ha confermato il riconoscimento quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale. L'ente è stato trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985. Già con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961 la ge­stione finanziaria dell'Istituto è stata as­soggettata al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'art. 12 della l. 259/1958 e l'attività dell'Istituto costituisce oggetto di periodiche relazioni al Parlamento. L'ultima relazione prodotta dalla magistratura contabile è quella relativa all'anno 2021, approvata con determinazione 15 giugno 2023, n. 71.  

Ai sensi dell'articolo 1 del suo Statuto, l'Istituto ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché] l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Per i necessari approfondimenti sullo statuto, l'attività e l'attuale compagine sociale cfr. il sito istituzionale

Con riguardo al contenuto, la proposta di legge consiste in un unico articolo.

Il comma 1 stabilisce che al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 dispone che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
 Infine, il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.