Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea
Riferimenti: SCH.DEC N.95/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 95
Data: 30/11/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea

30 novembre 2023
Schede di lettura


Indice

Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto|


Introduzione

Il provvedimento in esame (atto del Governo 95) reca lo "Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea". Esso è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed è composto di 7 articoli, di un allegato - che costituisce parte integrante del testo - e di relazione illustrativa. Lo schema di decreto, in via di estrema sintesi, lascia invariata la denominazione delle 45 classi di laurea indicate nell'allegato, ma ne modifica i contenuti didattico-formativi.

Insieme al provvedimento in esame è stato trasmesso al Parlamento l'analogo atto del Governo n. 96, recante lo "Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico", oggetto di un distinto dossier.


Presupposti normativi

L'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997

Come anticipato, il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127 del 1997 (recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo").

Nello specifico, l'art. 17, comma 95 della predetta legge prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti dell'attuale Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 18 maggio 1997), ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del medesimo articolo 17. Nell'ambito dei criteri generali di cui sopra - prosegue tale disposizione - al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al comma 95 in esame determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al medesimo comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 (che prevede quali titoli sono rilasciati dalle università), 2 (che disciplina il diploma universitario, di durata da 2 a 3 anni di corso), 3, comma 1 (che disciplina il diploma di laurea, di durata da 4 a 6 anni) 4comma 1 (che disciplina il diploma di specializzazione, post lauream, di durata almeno biennale), della legge n. 341 del 1990, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 (recante "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie") in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui sopra, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del DPR n. 382 del 1980 (composto dagli articoli 68-74, tutti - tranne l'ultimo in materia di riconoscimenti ed equipollenze - abrogati dal DM 30 aprile 1999, n. 224).

Si ricorda che il citato art. 11 della legge n. 341 del 1990, in materia di autonomia didattica degli atenei, prevede, al comma 1, che l 'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2 della stessa, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato all'attuale Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11, i  consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.
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La riforma 1.5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

Come ricorda la relazione illustrativa, il presente provvedimento ha la finalità di attuare la Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alle classi di laurea. Tale riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, al fine di ridurre i rigidi confini esistenti che limitano la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.

In relazione ad essa - un primo traguardo, con scadenza 31 dicembre 2021 - risulta conseguito con l'art. 14 del D.L. 152/2021 (legge n. 233 del 2021), che ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, tale articolo ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. L'art. 14, comma 6-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022), ha poi sostituito l'art. 15 della legge n. 240 del 2010, in materia di gruppi e settori scientifico-disciplinari.

Un secondo traguardo della Riforma 1.5, al 31 dicembre 2023, prevede l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. In tale ottica, si colloca il provvedimento in esame (come l'analogo atto del Governo 96, relativo alle classi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico).

Si segnala, inoltre, il DM 6 giugno 2023, n. 96, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (qui il dossier sul relativo schema di decreto). Ai sensi, in particolare, dell'art. 2 comma 1 del DM 96/2023, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Le classi di laurea a legislazione vigente 

L'attuale configurazione delle classi di laurea e laurea magistrale discende dal D.M. 270/2004, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", che ha sostituito il D.M. 509/1999, introducendo in particolare le lauree magistrali biennali al posto delle precedenti lauree specialistiche, i cui ordinamenti descrivevano un percorso formalmente quinquennale. Come sarà successivamente illustrato, in base al DM 270/2004 e, in particolare, al suo articolo 4, sono state istituite (e modificate), con decreto ministeriale, le classi di laurea oggetto di intervento da parte del presente schema di decreto.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame ricorda che il concetto di classe di corso di studio è stato introdotto nell'ordinamento italiano a seguito del c.d. "processo di Bologna", che ha portato all'adozione del D.M. n. 509/99. Tali classi - prosegue la relazione illustrativa - possono - ad oggi, a seguito dell'intervento riformatore del 2004, che ha portato alla modifica del D.M. n. 509 del 1999 attraverso l'adozione del D.M. n. 270 del 2004 - essere definite come "contenitori" che raggruppano i Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. L'articolo 1 del D.M. n. 270 del 2004 chiarisce, infatti, proprio che per "classe di laurea" si intende "l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati", dello stesso livello, "aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili", ovvero il contenitore che raggruppa i Corsi di Studio dello stesso ciclo, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e attività formative attivate per un numero di crediti e in settori individuati come indispensabili. Sebbene negli anni siano state apportate modifiche alla disciplina delle classi di laurea, al fine di adeguarle all'avanzamento e alle esigenze sempre crescenti dell'intero sistema universitario, le accelerazioni impresse dai cambiamenti in corso, la strategia di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la necessità di superare le ossificazioni che, nel tempo, hanno spinto la formazione universitaria verso una non adeguata aderenza a modelli europei, a un disallineamento con i tempi e il mercato del lavoro, a un'autonomia limitata agli allievi nella costruzione del proprio percorso formativo, hanno richiesto una revisione, culturale e organizzativa, dell'attuale sistema delle classi di laurea.  La collocazione della "Riforma delle classi di laurea" in seno alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - rileva la relazione - ha imposto un'accelerazione ai lavori. In particolare, il punto 1.5 della predetta Missione 4 ha previsto che «La complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità (tra cui: pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica) richiede, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, sempre impiegando il benchmark internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere un'apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali (MSc) o i dottorati (PhD). A questo proposito, la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette questa ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali. La riforma prevede l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. L'obiettivo è rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi da assegnare ai diversi ambiti disciplinari, per consentire la costruzione di ordinamenti didattici che rafforzino le competenze multidisciplinari, sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale oltre alla costruzione di soft skills. La riforma, inoltre, amplierà le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli studenti dei percorsi degli ITS.». La Riforma 1.5 - Riforma delle Classi di laurea si inserisce nella milestone M4C1-10, che prevede come requisito «La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria: - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati […]». A seguito della modifica del quadro normativo primario - prosegue la relazione illustrativa - e, in particolare, dell'art. 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021), recante «Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea», che ha dato avvio alla riforma e ha permesso di conseguire la precedente milestone M4C2-1 al T4 2021, e dell'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022), recante «Disposizioni in materia di Università e ricerca», che ha sostituito l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 e ha stabilito un termine di 90 giorni per l'adozione del decreto dei gruppi scientifico-disciplinari (GSD), su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), si è provveduto - tenuto conto dell'aggiornamento del D.M. 270 del 2004, in attuazione del citato art. 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, con l'adozione del D.M. n. 96 del 2023 - all'istruttoria del provvedimento di modifica delle classi di laurea (ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 270/04), che si è conclusa con la predisposizione di due decreti ministeriali: l'uno per le Classi di Laurea (CdL) (oggetto del provvedimento in esame) e l'altro per le Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico (CdLM e CdLMCU) (si veda il citato atto del Governo 96). Ai fini della predisposizione del provvedimento relativo alle Classi di Laurea (CdL) - rileva la relazione illustrativa - tenuto conto del lavoro del CUN, cui si rinvia per l'illustrazione analitica dei contenuti, con riguardo all'adeguamento dell'articolazione delle classi dei corsi di studio finalizzato ad aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro; ad aumentare, laddove possibile e necessario, la flessibilità nella costruzione dei corsi di studio, mantenendo al contempo la piena riconoscibilità culturale e professionale delle classi e a consentire un'agevole transizione dei corsi già attivi al nuovo sistema, è stata svolta l'istruttoria sui documenti pervenuti dal CUN relativi al succitato intervento di manutenzione (nel suo complesso 45 classi di laurea, su un totale di 144 classi di corso di studio). In particolare, si evidenzia - prosegue la relazione - che le Università, come disciplinato all'art. 1, comma 5, del decreto in parola, attuano le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di ateneo (RAD) - con riferimento all'istituzione di nuovi Corsi di Studio - a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026. Si tratta - afferma la relazione - di disposizioni necessarie per consentire il graduale aggiornamento degli ordinamenti delle singole università alle nuove classi di laurea.  Si rileva, altresì, che, al fine di dare attuazione al concetto di flessibilità dei Corsi di Studio, così come definito dal D.M. n. 96 del 2023, è stata inserita per gli Atenei - all'art. 3, comma 4 (dello schema di decreto in esame) - la possibilità di prevedere nei propri regolamenti didattici, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al decreto in parola, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.  Tanto premesso - chiosa la relazione - al fine di pervenire al raggiungimento del milestone di cui in oggetto (Riforma 1.5 – Riforma classi di laurea), come da approvazione con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, il conseguimento della milestone M4C1-10 è previsto al 31 dicembre 2023

Contenuto

La denominazione delle classi di laurea considerate (che, si ricorda, raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili) resta invariata, mentre mutano i contenuti delle stesse, indicati nelle tabelle dell'allegato riferite a ciascuna delle 45 classi.

Si ricorda, infatti, che l'allegato in esame (richiamato nell'articolato, con il quale costituisce parte integrante) presenta anzitutto l'elenco di 45 classi di laurea (L), che è il seguente:

L-1 Classe delle lauree in BENI CULTURALI;

L-2 Classe delle lauree in BIOTECNOLOGIE;

L-3 Classe delle lauree in DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA;

L-4 Classe delle lauree in DISEGNO INDUSTRIALE;

L-5 Classe delle lauree in FILOSOFIA;

L-6 Classe delle lauree in GEOGRAFIA;

L-7 Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;

L-8 Classe delle lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE;

L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE;

L-10 Classe delle lauree in LETTERE;

L-11 Classe delle lauree in LINGUE E CULTURE MODERNE;

L-12 Classe delle lauree in MEDIAZIONE LINGUISTICA;

L-13 Classe delle lauree in SCIENZE BIOLOGICHE;

L-14 Classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI;

L-15 Classe delle lauree in SCIENZE DEL TURISMO;

L-16 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE;

L-17 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA;

L-18 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE;

L-19 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE;

L-20 Classe delle lauree in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE;

L-21 Classe delle lauree in SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;

L-22 Classe delle lauree in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE;

L-23 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA;

L-24 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE;

L-25 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;

L-26 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;

L-27 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE;

L-28 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE;

L-29 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;

L-30 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE;

L-31 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;

L-32 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA;

L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE;

L-34 Classe delle lauree in SCIENZE GEOLOGICHE;

L-35 Classe delle lauree in SCIENZE MATEMATICHE;

L-36 Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI;

L-37 Classe delle lauree in SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE;

L-38 Classe delle lauree in SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI;

L-39 Classe delle lauree in SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE;

L-40 Classe delle lauree in SOCIOLOGIA;

L-41 Classe delle lauree in STATISTICA;

L-42 Classe delle lauree in STORIA;

L-43 Classe delle lauree in DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI;

L/GASTR Classe delle lauree in SCIENZE, CULTURE E POLITICHE DELLA GASTRONOMIA;

L-Sc. Mat.Classe delle lauree in SCIENZA DEI MATERIALI.

Nell'allegato dello schema di decreto in esame, per ciascuna di queste 45 classi di laurea sono successivamente riportate, nell'ordine sopra indicato, delle tabelle che indicano:

A) gli obiettivi formativi qualificanti. Questi sono suddivisi tra: a) Obiettivi culturali della classe; b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe; c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe; d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe; e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe; f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe; g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe; h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe; i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe;

B) le attività formative indispensabili. Queste ultime sono suddivise tra "attività formative di base e "attività formative caratterizzanti", con l'indicazione, per entrambe:

- degli ambiti disciplinari (ad esempio, in relazione alla Classe delle lauree in BENI CULTURALI, "lingua e letteratura italiana" o "discipline storiche");

- della descrizione di tali attività formative (ad esempio, in relazione alla medesima Classe di cui sopra - con riferimento alle attività formative di base - , "Conoscenze di testi e temi della letteratura italiana dalle origini all'epoca contemporanea", riferito a "lingua e letteratura italiana",  e "Conoscenze storiche sul mondo antico e orientale, medievale moderno e contemporaneo", riferito a "discipline storiche");

- dei settori (ad esempio, con riferimento a quanto sopra, "L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana e L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana", relativamente alle attività formative di base dell'ambito "lingua e letteratura italiana", e "L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, L-ANT/02 - Storia greca, L-ANT/03 - Storia romana, L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico, L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta L-OR/03 - Assiriologia L-OR/04 - Anatolistica L-OR/10 - Storia dei paesi islamici L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale, M-STO/01 - Storia medievale, M-STO/02 - Storia moderna, M-STO/04 - Storia contemporanea", relativamente alle attività formative di base dell'ambito "discipline storiche");

- dei crediti formativi universitari (CFU), con l'indicazione del numero minimo di CFU riservati alle attività formative di base, del numero minimo di CFU riservati alle attività formative caratterizzanti e della loro somma.  

L'articolato

Il testo consiste di 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca, ai sensi dell'art. 4 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del citato DM 6 giugno 2023 n. 96, le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato allo schema in esame, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

Si ricorda che il suddetto art. 4 del DM 270/2004 regola le classi di corsi di studio. Nello specifico, il suo comma 1 prevede che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'art. 10, comma 1 del medesimo decreto, sono raggruppati in classi di appartenenza. Ai sensi del comma 2 del medesimo decreto, le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro (dell'università e della ricerca), sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8 dello stesso decreto (comma 3). In base al comma 4, in deroga alla disposizione di cui al precedente comma 3, con decreto del Ministro (dell'università e della ricerca), sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

In attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 4 del DM 270/2004 sono stati adottati - per quanto qui d'interesse:

- il D.M. 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", sostanzialmente analogo nel suo articolato al provvedimento in esame, differendo però nell'allegato, che descrive 43 classi di laurea (che sono presenti nel provvedimento in esame, pur con la modifica della classe di laurea L-43 operata dal DM che segue);

- il DM 28 dicembre 2010, recante "Modifica delle classi di laurea L-43 e di laurea magistrale LM-11" che, in particolare, sostituisce la classe di laurea L-43, precedentemente denominata "TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI", con la classe delle lauree denominata "DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI";

- il D.M. 28 novembre 2017, recante "Definizione delle classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia", che - in particolare - ha aggiunto, alle precedenti 43 classi sopra ricordate, la classe delle Lauree triennali in «L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia» (presente nel provvedimento in esame);

- D.M. 9 febbraio 2021, n. 146, recante "Definizione della nuova Classe di Laurea in "Scienza dei Materiali" e delle nuove Classi di Laurea Magistrale in "Scienze dei Materiali" e in "Data Science"", che - in particolare - ha istituito la nuova classe di laurea  «L-Sc. Mat - Scienza dei Materiali» (presente nel provvedimento in esame).

Tutte e 45 le suddette classi di laurea, pur mantenendo l'attuale denominazione, sono state quindi interessate dal presente provvedimento, in particolare, con la revisione degli obiettivi formativi qualificanti, i quali, nelle classi attualmente vigenti, sono presentati in un unico campo, mentre - come sopra rilevato - nello schema di decreto in esame sono suddivisi in nove sottocategorie (si veda, sopra, A) - lettere da a) a i)). Si è, inoltre, intervenuto sugli ambiti disciplinari e sui settori scientifico-disciplinari negli ambiti delle classi dei corsi di studio.

Sussistono poi, a legislazione vigente, ulteriori 8 classi di laurea che non sono oggetto del provvedimento in esame

1. L/SNT1 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O; 2. L/SNT2 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA  RIABILITAZIONE 3. L/SNT3 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE; 4. L/SNT4 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, recante " Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie");
5. L/DS Classe delle lauree in SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (di cui al decreto interministeriale 30 settembre 2015, recante " D eterminazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza");
6. L-P01 Classe delle lauree in PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO; 7. L-P02 Classe delle lauree in PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI; 8. L-P03 Classe delle lauree in PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE (di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, recante " Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)" ).
Tali 8 classi di laurea - come chiarito nell'ambito di interlocuzioni con il Ministero competente -  non sono state oggetto dell'intervento in quanto o istituite con decreti interministeriali o perché, come nel caso delle lauree professionalizzanti, di nuova istituzione. 


Il comma 2 dell'art. 1 in commento, inoltre, prevede che le università, nell'osservanza dell'art. 9 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del DM 6 giugno 2023 n. 96, procedono all'istituzione - ove necessario - e all'attivazione dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

Si ricorda che il suddetto art. 9 del DM 270/2004, in materia di i stituzione e attivazione dei corsi di studio, prevede, al comma 1, che i corsi di studio di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 dello stesso e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. In base al comma 2, con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro (dell'università e della ricerca) nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale (comma 3).

Ai sensi del comma 3, qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Il comma 4, poi, prevede che i regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dalDM 6 giugno 2023 n. 96 e del presente decreto.

In relazione a quanto sopra, si ricorda che l'art. 1 del citato DM 96/2023 ha aggiunto all 'art. 11 del DM 270/2004, il comma 4-bis. Il testo del predetto art. 11 del DM 270/2004, in materia di r egolamenti didattici di ateneo, prevede dunque, al comma 1, che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero (dell'università e della ricerca) ai sensi dell'art.11, comma 1, della legge n. 341 del 1990 (che prevede che l 'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1 della legge, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2 della medesima legge, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Tale comma prevede, inoltre, che i l regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore).
In base al comma 2 dell'art. 11 del DM 270/2004, i regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione. Il comma 3, poi, prevede che ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'art. 10, comma 1 del decreto, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Secondo il comma 4, le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

A mente del nuovo comma 4-bis, i regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il comma 5, poi, prevede che, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Ai sensi del comma 6, il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Il comma 7, inoltre, prevede che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999 (che prevede i corsi di laurea per i quali vi è una programmazione nazionale degli accessi), che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

In base al comma 8, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il comma 9, infine, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro (dell'università e della ricerca), con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 in commento, poi, è previsto che, in applicazione del precedente comma 4, le università attuino le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.

Il successivo comma 6, inoltre, prevede che le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico. 

Il comma 7, infine, prevede che le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe. 

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, composto di un solo comma, prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università. 

L'articolo 3, al comma 1, prevede che, per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente schema di decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, del DM 270/2004, così come modificato dal DM 6 giugno 2023 n. 96), sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

Si ricorda che il suddetto art. 10 del DM 270/2004, in materia di o biettivi e attività formative qualificanti delle classi, prevede al comma 1, che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

Il comma 2 del medesimo art. 3 prevede che i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. 

Ai sensi del successivo comma 3, si dispone che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. 

Il comma 4 del medesimo art. 3, poi, prevede che i regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Ai sensi del comma 5, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì  agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, riservando un numero di crediti non inferiore a 12 alle attività ivi previste alla lettera a), e non inferiore a 18 a quelle previste alla lettera b).

In relazione a quanto sopra, si ricorda che l'art. 1 del DM 96/2023 ha sostituito la citata lettera b) del comma 5 dell'art. 10 del DM 270/2004. Il testo del predetto art. 10 del DM 270/2004, prevede, quindi, al comma 5 che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività: 1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto; 2) costituiscono un àmbito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati; 3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli àmbiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; e) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5 del medesimo decreto, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

In base al comma 6 del medesimo art. 3, le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché  possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.

Il comma 7, poi, prevede che i regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.  

I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è redatta in lingua straniera (comma 8).

Il comma 9, inoltre, prevede che, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

A mente del comma 10 del medesimo art. 3, relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Il successivo comma 11 prevede che, esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 (recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240") e dei successivi decreti ministeriali a) 25 marzo 2021, n. 289, che reca le "Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023e b) 14 ottobre 2021, n. 1154, recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio". 

L'articolo 4, poi, prevede, al comma 1, che le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Si ricorda che il citato art. 12, comma 2, del DM 270/2004 prevede che  il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
 a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Ai sensi del successivo comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più (di) 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) (in relazione - come anticipato - alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio), e dell'art. 12, comma 2, lettera d) (in relazione alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

A mente del successivo comma 3 dell'art. 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.  

Si ricorda che il citato art. 5, comma 7, del DM 270/2004 prevede che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.  

L'articolo 5, al comma 1, prevede che ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.

In base al comma 2, i regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Il comma 3 del medesimo art. 5, infine, dispone che gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. 

 L'articolo 6, al comma 1, prevede che le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del DM 270/2004, il titolo di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

Si ricorda che il citato art. 3 del DM 270/2004, in materia di t itoli e corsi di studio, prevede, al comma 1, che le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6, i regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Il comma 3, infine, prevede che le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del 270/2004, e con le modalità indicate nel DM 25 settembre 2017, n. 692 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti), come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 

Si ricorda che l' art. 11, comma 8 del DM 270/2004 prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del DM 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente schema di decreto.

Si ricorda che il citato art. 13 del DM 270/2004, in materia di disposizioni transitorie e finali, prevede, al comma 5, che, a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. A mente del comma 6 del medesimo art. 13, gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

In base al comma 2 del medesimo art. 7, infine, si dispone che, nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN. 

Si evidenzia come, alla luce di quanto sopra esposto, paiono da ritenersi superati i seguenti atti:

- D.M. 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

- DM 28 dicembre 2010, recante "Modifica delle classi di laurea L-43 e di laurea magistrale LM-11";

- D.M. 28 novembre 2017, recante "Definizione delle classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia";

- D.M. 9 febbraio 2021, n. 146, recante "Definizione della nuova Classe di Laurea in "Scienza dei Materiali" e delle nuove Classi di Laurea Magistrale in "Scienze dei Materiali" e in "Data Science"" .