Schema di decreto concernente programmazione triennale risorse ITS 23 novembre 2023 |
Indice |
Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto| |
Introduzionell presente provvedimento (atto del Governo 94), composto di 5 articoli, reca lo schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99". Esso è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 11, comma 5 e 14, comma 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, che reca l'"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Il testo trasmesso è corredato di relazione illustrativa alla cui lettura integrale si rinvia. Tale relazione, in particolare, segnala che sullo schema di decreto in esame, l'8 novembre 2023 sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli altri Ministeri coinvolti (Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze) e l'avviso tecnico favorevole delle regioni alla conclusione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Di contro - prosegue la relazione - "nella seduta politica del 9 novembre, come peraltro rappresentato nelle premesse normative dello stesso decreto, a causa del voto contrario delle regioni Puglia e Campania e, pertanto, per la mancata unanimità necessaria ai fini del raggiungimento della medesima intesa, non è stata raggiunta l'intesa sul provvedimento (Rep. Atti n. 270/CSR del 9 novembre 2023). Tuttavia - rileva la relazione - data l'urgenza legata all'attuazione della riforma degli ITS Academy entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e tenuto conto che il testo tecnicamente è stato condiviso favorevolmente con tutte le regioni, si è ritenuto necessario procedere senza attendere il decorso del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 281/1997, finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti". E' stata quindi trasmessa anche la mancata intesa sancita, il 9 novembre 2023, in sede di Conferenza Stato-regioni. A tale proposito, si ricorda che il citato art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-regioni. In particolare, il comma 2 del predetto art. 3 prevede che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3, poi - il cui termine è citato nella relazione al provvedimento in esame - prevede che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
Il comma 4 del medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, infine, prevede che, i
n caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni di tale articolo, che i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni e che il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Di seguito, si procederà a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel merito i contenuti dell'atto. |
Presupposti normativi
La legge n. 99 del 2022
Si ricorda, preliminarmente, che la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".
Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier redatto dal Servizio Studi.
Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce il provvedimento in esame. Da ultimo, è stato trasmesso al Parlamento l'atto del Governo 80, recante lo "Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali", ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99 del 2022 (qui il relativo dossier), sul quale hanno espresso parere favorevole la VII Commissione cultura della Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 e parere favorevole con un'osservazione, in medesima data, la 7ª Commissione cultura e istruzione del Senato. E' stato quindi adottato il decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023. Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati. Contesto e contenuti essenziali della riforma
Il testo della legge n. 99 del 2022 interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale - come meglio si vedrà in seguito - secondo quanto previsto all'art. 5), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi. Come anticipato, la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy". Rispetto alla disciplina previgente, la legge n. 99 del 2022 presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare: i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale; iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali; vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese; vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro; viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione; x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale; xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale); xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
In attuazione della legge n. 99 del 2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: - decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, recante riparto dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 (ai sensi dell'art. 14, comma 5); - decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10, comma 8); - decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame, con le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' con i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 5, comma 2); - decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell'art. 4, comma 3); - decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023, che reca l'assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2023, di cui al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5); - decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023, che reca la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy per l'esercizio finanziario 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5). - decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023, recante "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento" (ai sensi dell'art. 7, comma 3); - decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023 (come anticipato), recante "Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali" (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). Gli articoli 11, comma 5 e 14, comma 6 della legge n. 99 del 2022
Come anticipato, il presente schema di decreto ministeriale è stato trasmesso ai sensi degli articoli 11, comma 5 e 14, comma 6 della legge n. 99/2022. Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 11 della legge n. 99 del 2022 disciplina il sistema di finanziamento del "Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Nel dettaglio, il comma 1 di tale articolo prevede che, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 1 della legge e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (e del merito), il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Ai sensi del comma 2, il predetto Fondo finanzia prioritariamente:
a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II (artt. 2-9 della legge) al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'art. 2 (che prevede appunto la "Missione degli ITS Academy". A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;
d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);
e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).
Il comma 3 del medesimo art. 11 poi prevede che, l
a dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui al successivo art. 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.
A mente del comma 4, per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.
Il comma 5, poi, in base al quale viene adottato il provvedimento in esame, prevede che l
e risorse del Fondo di cui sopra sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione (
e del merito), adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge. Il predetto decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione - prosegue tale disposizione - il decreto di cui al medesimo comma 5 è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022).
Il comma 6 dello stesso art. 11 della legge n. 99 del 2022, poi, prevede che i
criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.
Il successivo comma 7 dispone, inoltre, che l
e risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione (e del merito) a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f) della legge, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.
Il comma 8 poi dispone che r
esta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione (e del merito) l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2 della legge, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati (comma 9).
Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 della legge (comma 10).
Ulteriori disposizioni sugli istituti tecnologici superiori Si segnala che il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023), modificando l'art. 14, comma 5, della legge n. 99 del 2022, ha esteso al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022 (art. 5, comma 4). |
ContenutoL'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale in esame reca l'oggetto e le finalità dello stesso.
Nello specifico, il suo unico comma prevede che, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (precedentemente descritti), il presente provvedimento definisce il programma triennale di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per gli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027, ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto di analogo oggetto.
L'articolo 2 reca il Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.
Ai sensi del suo unico comma, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge n. 99/2022 e della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (precedentemente descritto in relazione ai presupposti normativi del provvedimento), gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308 (in base allo stanziamento annuo del Fondo previsto dall'art. 11, comma 3 della legge, pari a 48.355.436 euro annui) sono finalizzati a: a) sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto; b) favorire l'aumento del numero degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy e garantire più alti standard di formazione terziaria professionalizzante; c) realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy; d) soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; e) adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; f) costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione; g) erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022;
Si ricorda che il suddetto
art. 5, comma 4, della legge n. 99 del 2022 prevede che
i percorsi formativi degli ITS Academy (che si articolano in 4 o 6 semestri, a seconda che siano di
quinto o sesto livello nel Quadro europeo delle qualificazioni - EQF) sono strutturati - tra gli altri - secondo il seguente criterio, che costituisce standard organizzativo minimo:
a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al successivo comma 5.
Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e
sono adeguatamente sostenuti da borse di studio.
h) consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; i) aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro; j) rilanciare l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti; k) sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.
L'articolo 3, composto anch'esso di un solo comma, prevede gli indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa.
Nel dettaglio, esso dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 99/2022 (che prevede che il Comitato nazionale ITS Academy propone, in particolare, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni), e dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 87 del 17 maggio 2023 (che riproduce la predetta disposizione di legge, facendo salva, in assenza di indicazioni in tal senso, l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia), nel rispetto delle competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, ciascuna regione tiene conto dei seguenti obiettivi: a) il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, recante "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento" (qui il dossier sul relativo schema di decreto ministeriale);
Si ricorda che il citato
art. 7 della legge n. 99 del 2022 prevede gli
standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy.
In particolare, il comma 1 del predetto articolo prevede che i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della medesima legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.
Ai sensi del comma 2, i requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
A mente del comma 3 dell'art. 7, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema (in attuazione della predetta disposizione, è stato appunto adottato il suddetto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191).
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 7, qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 13 della legge, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge. A mente del comma 5, nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione. Secondo il comma 6, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2. Infine, il comma 7 prevede che all'attuazione di tale articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
b) la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di micro-fondazioni e potenziare l'offerta formativa secondo quanto previsto dalla lettera a); c) il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato; d) la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy.
L'articolo 4, composto di un solo comma, reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie e le modalità di erogazione delle risorse.
In base al suo unico comma, fatto salvo quanto previsto dall'attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 99/2022 (che prevede che, con appositi decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, adottati ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del medesimo art. 10 e di cui all'art. 9, comma 3 della legge, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy), le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (di cui all'art. 11, comma 1 e seguenti, della legge n. 99/2022) pari - come ricordato - a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente, con più decreti del Direttore Generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore (attualmente, il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che fa capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM) a valere sul "Fondo per l'istruzione tecnologica superiore", capitolo 1465/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. La relazione illustrativa del provvedimento rileva che tale disposizione è finalizzata a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse, a beneficio del buon funzionamento del Sistema. Per completezza - chiosa la relazione - "si precisa che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto specifico di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, attuativo dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99/2022" (precedentemente descritto). In relazione a quanto sopra, si ricorda che il citato art. 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 prevede che, al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 631 del medesimo art. 1, è istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 634, confluita nei fondi di cui al precedente comma 601 del medesimo art. 1, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi (di istruzione e formazione tecnica superiore) di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (disciplinati, in particolare, al Capo III, composto dagli articoli 9 e 10), svolti dagli istituti tecnici superiori. |