Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (approvata dal Senato) 14 novembre 2023 |
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Premessa|Contenuto| |
PremessaLe proposte di legge in esame AC 1424, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (approvata dal Senato) e le quasi identiche AC 947 e AC 990, recanti entrambe "Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti"", pur avendo finalità analoghe e contenuti simili si differiscono nel testo e, nello specifico, in relazione all'entità dei contributi previsti per le finalità delle stesse (5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025 per la pdl AC 1424; 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, per la pdl AC 947 e 55 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, per la pdl AC 990). Di seguito, sarà quindi illustrato il contenuto della proposta di legge AC 1424, il cui testo è già stato approvato, in prima lettura, dal Senato (AS 403) e, di seguito, il contenuto delle quasi identiche proposte di legge AC 947 e AC 990 (anche per mezzo di un testo a fronte). |
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La proposta di legge A.C. 1424La proposta di legge AC 1424, composta di 6 articoli, prende origine dal disegno di legge AS 403 recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù", approvato con modificazioni dal Senato il 20 settembre 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato in sede referente alla XIII Commissione cultura. Si segnala che, nel corso dell'esame in sede redigente presso la 7ª Commissione cultura del Senato, è stato svolto un ciclo di audizioni informali sul testo del disegno di legge (qui la documentazione acquisita). L'articolo 1 della proposta di legge AC 1424 reca le finalità e gli obiettivi della stessa. Ai sensi del comma 1, il progetto di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
Il comma 1 prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
Il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che la Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica. L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpcio). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Si ricorda che il citato art. 7 del regolamento di cui al DPR 275/1999, in materia di reti di scuole, prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accordo puo' avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. Il comma 3 poi dispone che l'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Ai sensi del comma 4, l'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 5, inoltre, prevede che gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. Ai sensi del comma 6, nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. Il comma 7 quindi dispone che, quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al precedente comma 6. A mente del comma 8, le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Il comma 9, poi, prevede che, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 10, infine, dispone che le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'Offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. In merito al citato art. 1 di cui al DPR 567/1996, in materia di iniziative complementari e attività integrative nelle istituzioni scolastiche, si ricorda che esso prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (comma 1-bis). Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente (comma 2). Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori (comma 3). A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse (comma 4). E' compito del Ministro (dell'istruzione e del merito) avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento (comma 5).
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. A mente del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'art. 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi. a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Si ricorda che il citato
art. 1, comma 630 della
legge n. 145 del 2018 prevede che,
a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (le risorse di cui sopra sono state rideterminate, in particolare, dall'art. 82, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, dall'art. 10, comma 13-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023).
b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai sensi del comma 3, agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge. |
Le proposte di legge A.C. 947 e AC 990Come anticipato, la proposta di legge AC 947, composta di 6 articoli, è quasi identica alla proposta di legge AC 990, composta di 7 articoli, per cui la loro illustrazione sarà congiunta. Entrambe le proposte di legge recano l'"Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti"". Le relazioni illustrative di entrambe ricordano che i Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale Giulio Onesti, a cui, quindi, si vogliono dedicare i Giochi che vengono istituiti da tali proposte di legge. L'articolo 1 - il cui testo è identico nelle due proposte in esame - reca le finalità delle stesse. Ai sensi del comma 1, le proposte di legge perseguono la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria. L'articolo 2 - il cui testo è pressochè identico nelle due proposte di legge - reca l'Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti». Ai sensi del comma 1, sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali. A mente della pdl AC 947, la prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale. Secondo la pdl AC 990, la prima sezione, denominata anch'essa «Giovani in gioco», si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come «festa dello sport», con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale. Per quanto concerne il comma 3, quasi identico nelle due proposte di legge, la Commissione organizzatrice nazionale, nel rispetto del citato regolamento di cui all'art. 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento (la pdl 990 aggiunge l'inciso "dalle fasi comunali in poi"), d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste. L'articolo 4, quasi identico nelle due proposte di legge in esame, regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al DPR n. 567 del 1996 (precedentemente descritto in relazione all'art. 4 della proposta di legge AC 1424), di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta: - nella pdl AC 947 "dal personale tecnico delle federazioni sportive, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari"; - nella pdl AC 990, "nelle fasi di istituto e in quelle comunali, dal personale docente specializzato, che può svolgere ore aggiuntive rispetto alle ore curricolari, e, a partire dalle fasi provinciali, da tecnici delle federazioni sportive, adeguatamente qualificati, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico"; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito; g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. A mente del comma 4, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali di cui all'art. 3 (la pdl AC 990 fa riferimento alle "commissioni organizzatrici" di cui al medesimo art. 3), copia dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo in commento, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste.
L'articolo 5 - il cui testo è identico nelle due proposte di legge - disciplina la promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente. Ai sensi del comma 1, i Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica. L'articolo 6 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, mentre l'articolo 7 è presente solo nella pdl AC 990 e reca la copertura finanziaria di quest'ultimo provvedimento. Nello specifico, nella proposta di legge AC 947, l'articolo 6, l'ultimo di questo progetto di legge (composto di 6 commi), reca sia la quantificazione degli oneri dello stesso (50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023), sia la relativa copertura finanziaria (a valere sui fondi speciali di parte corrente del MEF). La proposta di legge AC 990, invece, pur quasi identica alla precedente in relazione agli aspetti finanziari, presenta: a) un articolo 6, composto di 4 commi praticamente identici ai primi quattro commi dell'art. 6 della pdl AC 947, differenziandosi da questi ultimi solo per la diversità degli oneri del provvedimento (quantificati in 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023); b) un ulteriore articolo 7 (non presente nella pdl AC 947), composto di 2 commi, che prevede la copertura finanziaria degli oneri della pdl AC 990 (che riproduce, nella sostanza, quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 6 della pdl AC 947). Entrambe le proposte di legge, quindi, prevedono al comma 1 dell'art. 6 che, ai fini dell'attuazione della legge sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2023, di 50 milioni di euro annui nella pdl AC 947 e di 55 millioni di euro annui nella pdl AC 990.
Si ricorda che il citato
art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che,
con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Si ricorda che il citato
art. 21,
comma 5 della
legge n. 59 del 1997 prevede che
l
a dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro (allora) della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro (allora) del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumenti necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
Il comma 5 dell'art. 6 della sola pdl AC 947 (che corrisponde al comma 1 dell'art. 7 della pdl AC 990), prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione legge, pari a 50 milioni di euro annui per la pdl AC 947 e a 55 milioni di euro annui per la pdl AC 990, a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze. |
Testo a fronte
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