Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (approvata dal Senato)
Riferimenti: AC N.1424/XIX AC N.947/XIX AC N.990/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 206
Data: 14/11/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (approvata dal Senato)

14 novembre 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|


Premessa

Le proposte di legge in esame AC 1424, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (approvata dal Senato) e le quasi identiche AC 947AC 990, recanti entrambe "Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti"", pur avendo finalità analoghe e contenuti simili si differiscono nel testo e, nello specifico, in relazione all'entità dei contributi previsti per le finalità delle stesse (5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025 per la pdl AC 1424; 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, per la pdl AC 947 e 55 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, per la pdl AC 990). 

Di seguito, sarà quindi illustrato il contenuto della proposta di legge AC 1424, il cui testo è già stato approvato, in prima lettura, dal Senato (AS 403) e, di seguito, il contenuto delle quasi identiche proposte di legge AC 947 e AC 990 (anche per mezzo di un testo a fronte).


Contenuto


La proposta di legge A.C. 1424

La proposta di legge AC 1424, composta di 6 articoli, prende origine dal disegno di legge AS 403 recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù", approvato con modificazioni dal Senato il 20 settembre 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato in sede referente alla XIII Commissione cultura. Si segnala che, nel corso dell'esame in sede redigente presso la 7ª Commissione cultura del Senato, è stato svolto un ciclo di audizioni informali sul testo del disegno di legge (qui la documentazione acquisita).

L'articolo 1 della proposta di legge AC 1424 reca le finalità e gli obiettivi della stessa.

Ai sensi del comma 1, il progetto di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
 A mente del comma 2, poi, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.


L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati Nuovi giochi della gioventù.

Il comma 1 prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Focus: Sport e salute s.p.a.

Come noto, la società Sport e salute spa produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

A livello ricostruttivo, si ricorda che il D.L. 138/2002 (art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalesse della "CONI Servizi s.p.a.", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute s.p.a." e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.

Il D.L. 5/2021 (art. 1, commi 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021, art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute s.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'art. 22, commi 2-4 del decreto-legge n. 44 del 2023 (legge n. 74 del 2023) ha introdotto alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: a) si portano da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); b) si elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; c) si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le funzioni, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute s.p.a. assolve una pluralità di funzioni, fra cui le principali (cfr. art. 4 dello statuto) sono: 1) in base a specifici accordi, fornire servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite; 2) fornire servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvedere a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva; 3) fungere da soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dall'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che la Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.
  Ai sensi del comma 3, possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4 della proposta di legge, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5.
  Il comma 4, poi, prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  A mente del comma 5, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball (qui un articolo di un sito della Confederazione svizzera su quest'ultima disciplina).
 La Commissione nazionale di cui al successivo art. 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6).
 Il comma 7, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi.

Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpcio). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.
  Ai sensi del comma 2, i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
 Il comma 3, poi, prevede che la Commissione di cui sopra, nel rispetto del decreto di cui all'art. 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
 A mente del comma 4, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
 Il comma 5, infne, prevede che la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Si ricorda che il citato art. 7 del regolamento di cui al DPR 275/1999, in materia di reti di scuole, prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accordo puo' avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. Il comma 3 poi dispone che l'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Ai sensi del comma 4, l'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 5, inoltre, prevede che gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. Ai sensi del comma 6, nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. Il comma 7 quindi dispone che, quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al precedente comma 6. A mente del comma 8, le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Il comma 9, poi, prevede che, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 10, infine, dispone che le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'Offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

In merito al citato art. 1 di cui al DPR 567/1996, in materia di iniziative complementari e attività integrative nelle istituzioni scolastiche, si ricorda che esso prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (comma 1-bis). Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente (comma 2). Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori (comma 3). A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse (comma 4). E' compito del Ministro (dell'istruzione e del merito) avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento (comma 5).


 Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4, nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
   Il comma 3, poi, prevede che, con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

A mente del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'art. 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
 Il comma 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi del citato art. 7 del regolamento di cui al DPR 275/1999, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.


L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria.

 Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

 

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie.

 Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.
 In materia finanziaria, il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 (che coincidono con gli oneri dell'intera proposta di legge), quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Si ricorda che il citato art. 1, comma 630 della legge n. 145 del 2018 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (le risorse di cui sopra sono state rideterminate, in particolare, dall'art. 82, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, dall'art. 10, comma 13-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023).

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

 Ai sensi del comma 3, agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.
  Il comma 4, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le proposte di legge A.C. 947 e AC 990

Come anticipato, la proposta di legge AC 947, composta di 6 articoli, è quasi identica alla proposta di legge AC 990, composta di 7 articoli, per cui la loro illustrazione sarà congiunta.

Entrambe le proposte di legge recano l'"Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti"".  Le relazioni illustrative  di entrambe ricordano che i Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale Giulio Onesti, a cui, quindi, si vogliono dedicare i Giochi che vengono istituiti da tali proposte di legge.

L'articolo 1 - il cui testo è identico nelle due proposte in esame - reca le finalità delle stesse.

 Ai sensi del comma 1, le proposte di legge perseguono la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria.
  Il comma 2, poi, prevede che le finalità di cui sopra si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale denominata «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo art. 4.

L'articolo 2 - il cui testo è pressochè identico nelle due proposte di legge - reca l'Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti».

 Ai sensi del comma 1, sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  A mente del comma 2, possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al successivo comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui al successivo articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui al citato articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo in esame.
  Il comma 3 prevede che la partecipazione ai Giochi avvenga a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra.
  Come anticipato, il comma 4 dispone che, con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport (attualmente, un Ministro senza portafoglio), di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi.
  La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina (comma 5).
 Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti (la pdl AC 947 precisa "di cui al comma 5") che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina (comma 6).


L'articolo 3 - in buona parte identico nelle due proposte di legge - disciplina l'organizzazione dei Giochi.

 Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 diverge nelle due proposte di legge. Entrambe prevedono che i Giochi si articolano in due sezioni.

A mente della pdl AC 947, la prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Secondo la pdl AC 990, la prima sezione, denominata anch'essa «Giovani in gioco», si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come «festa dello sport», con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale.

Per quanto concerne il comma 3, quasi identico nelle due proposte di legge, la Commissione organizzatrice nazionale, nel rispetto del citato regolamento di cui all'art. 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento (la pdl 990 aggiunge l'inciso "dalle fasi comunali in poi"), d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.
  Ai sensi del comma 4, identico nei due testi, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della suddetta Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni regionali.
 Il comma 5, anch'esso identico nelle due proposte di legge, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provveda a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4, quasi identico nelle due proposte di legge in esame, regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi.

Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al DPR n. 567 del 1996 (precedentemente descritto in relazione all'art. 4 della proposta di legge AC 1424), di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
 A mente del comma 2, identico nelle due proposte di legge, nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, compresi gli alunni con disabilità.
 Il comma 3, poi - quasi identico nelle due proposte - prevede che, con i protocolli di cui al suddetto comma 1, sono, in particolare, individuati:

   a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta:

         - nella pdl AC 947 "dal personale tecnico delle federazioni sportive, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari";

         - nella pdl AC 990, "nelle fasi di istituto e in quelle comunali, dal personale docente specializzato, che può svolgere ore aggiuntive rispetto alle ore curricolari, e, a partire dalle fasi provinciali, da tecnici delle federazioni sportive, adeguatamente qualificati, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico";

   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

   c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito;

   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

 A mente del comma 4, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali di cui all'art. 3 (la pdl AC 990 fa riferimento alle "commissioni organizzatrici" di cui al medesimo art. 3), copia dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo in commento, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste.
 Il comma 5, infine, identico nei due testi in esame, prevede che le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

L'articolo 5 - il cui testo è identico nelle due proposte di legge - disciplina la promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente.

 Ai sensi del comma 1, i Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.
 I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paraolimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il sitting volley, il baskin e il rafroball, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging (che la relazione illustrativa della proposta dei legge AC 947 definisce l'"attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti") (comma 2).
 Il comma 3, infine, prevede che, con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al medesimo articolo 5 e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

L'articolo 6 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, mentre l'articolo 7 è presente solo nella pdl AC 990 e reca la copertura finanziaria di quest'ultimo provvedimento.

Nello specifico, nella proposta di legge AC 947, l'articolo 6, l'ultimo di questo progetto di legge (composto di 6 commi), reca sia la quantificazione degli oneri dello stesso (50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023), sia la relativa copertura finanziaria (a valere sui fondi speciali di parte corrente del MEF).

La proposta di legge AC 990, invece, pur quasi identica alla precedente in relazione agli aspetti finanziari, presenta:

  a) un articolo 6, composto di 4 commi praticamente identici ai primi quattro commi dell'art. 6 della pdl AC 947, differenziandosi da questi ultimi solo per la diversità degli oneri del provvedimento (quantificati in 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023);

  b) un ulteriore articolo 7 (non presente nella pdl AC 947), composto di 2 commi, che prevede la copertura finanziaria degli oneri della pdl AC 990 (che riproduce, nella sostanza, quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 6 della pdl AC 947).

Entrambe le proposte di legge, quindi, prevedono al comma 1 dell'art. 6 che, ai fini dell'attuazione della legge sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2023, di 50 milioni di euro annui nella pdl AC 947 e di 55 millioni di euro annui nella pdl AC 990.
  Il comma 2 dell'art. 6 di entrambe le proposte di legge prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, siano definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui sopra.

Si ricorda che il citato art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.


  Il comma 3 dell'art. 6 di entrambe le proposte di legge, poi, prevede che, agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione oganizzatrice nazionale e delle commissioni regionali di cui all'art. 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 6.
  A mente del comma 4 di ambedue i testi in esame, le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 59 del  1997, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Si ricorda che il citato art. 21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 prevede che l a dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro (allora) della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro (allora) del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumenti necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il comma 5 dell'art. 6 della sola pdl AC 947 (che corrisponde al comma 1 dell'art. 7 della pdl AC 990), prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione legge, pari a 50 milioni di euro annui per la pdl AC 947 e a 55 milioni di euro annui per la pdl AC 990, a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il comma 6 dell'art. 6 della sola pdl AC 947 (che corrisponde al comma 2 dell'art. 7 della pdl AC 990) prevede, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Testo a fronte

 

A.C. 1424

ROMEO e altri

(Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù) (approvata dal Senato)

 

 

A.C. 947

BERRUTO e altri

(Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti")

 

 

 

 

 

 

A.C. 990

AMATO e altri

(Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti")

 

 

 

 

 

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

Art. 1

(Finalità)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

 

 

1. La presente legge persegue la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La presente legge persegue la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale denominata «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

 

 

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale, denominata «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

 

 

Art. 2

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

Art. 2

(Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti»)

Art. 2

(Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti»)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

 

1. Sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

1. Sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

4. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi.

 

 

 

 

 

 

 

4. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi.

 

 

 

 

 

 

 

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskine il rafroball.

 

 

 

 

 

5. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

 

 

 

6. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5 che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina.

 

 

 

6. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina.

 

 

 

7. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

(Organizzazione dei giochi)

Art. 3

(Organizzazione dei giochi)

Art. 3

(Organizzazione dei giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.

 

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come «festa dello sport», con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù "Giulio Onesti"», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

 

 

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.

 

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, dalle fasi comunali in poi, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni organizzatrici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provvede a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

 

 

 

 

 

5. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provvede a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

 

 

 

 

 

Art. 4

(Attività sportive per la partecipazione ai Giochi)

Art. 4

(Attività sportive per la partecipazione ai Giochi)

Art. 4

(Attività sportive per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iterformativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

 

 

 

1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

 

 

 

2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

 

 

 

 

2. Nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, compresi gli alunni con disabilità.

 

 

2. Nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria compresi gli alunni con disabilità.

 

 

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

 

 

 

 

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

 

 

 

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

 

 

 

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle federazioni sportive, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;

 

 

 

 

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta, nelle fasi di istituto e in quelle comunali, dal personale docente specializzato, che può svolgere ore aggiuntive rispetto alle ore curricolari, e, a partire dalle fasi provinciali, da tecnici delle federazioni sportive, adeguatamente qualificati, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

 

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

 

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

 

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

 

 

 

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali di cui all'articolo 3, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste.

 

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste.

5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

 

 

 

 

5. Le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

(Misure di prevenzione sanitaria)

 

 

Art. 5

(Promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente)

Art. 5

(Promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paraolimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il sitting volley, il baskin e il rafroball, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging.

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il sitting volley, il baskine il rafroball, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging.

 

3. Con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al presente articolo e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

3. Con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al presente articolo e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

 

 

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dota zione di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

 

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

 

 

 

 

 

 

 

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

 

 

 

 

 

 

3. Agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle commissioni regionali di cui all'articolo 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle commissioni regionali di cui all'articolo 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

 

 

5. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

 

 

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 7

(Copertura finanziaria)

 

 

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.