Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee 24 ottobre 2023 |
Indice |
Premessa|Quadro normativo|Analisi dell'articolato| |
PremessaLa proposta di legge AC 525 in esame si compone di 5 articoli e reca "Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee". Il testo riprende, nella sostanza, l'A.S.2576 depositato dallo stesso primo firmatario in Senato nella scorsa Legislatura. La serie d'interventi prefigurati dal testo, in via di estrema sintesi, s'incentra sull'assunzione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito dell'emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale di ricerca e di approfondimento nell'ambito dell'ordinaria programmazione scolastica. È prevista inoltre la formulazione, nell'ambito di un approccio multidisciplinare, di indirizzi generali da parte del Ministero che prevedono l'apprendimento dei diversi aspetti della storia dell'emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell'età contemporanea. Tale apprendimento è basato su una comparazione tra le diverse esperienze e culture di cui i migranti sono portatori e, in particolare, sull'impegno a confrontare il patrimonio umano e storico dell'emigrazione italiana con le situazioni che si evidenziano a seguito dell'insediamento dei migranti dentro i confini nazionali. |
Quadro normativoNella ricostruzione del quadro normativo entro cui la proposta in esame si colloca, si evidenzia che il raccordo, a diversi livelli, fra l'Italia è gli italiani all'estero è curato principalmente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), tramite una serie di servizi e iniziative anche specificamente attinenti ai profili storici, culturali e identitari dell'emigrazione italiana: cfr. qui la pagina istituzionale dedicata. Fra le iniziative recenti si ricorda il coinvolgimento dei Comuni italiani nelle attività previste per il 2024 "Anno delle radici italiane" all'interno del Progetto PNRR "Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19". Esistono inoltre istituzioni apposite per assicurare la rappresentanza degli italiani all'estero. Possono qui richiamarsi fra l'altro: • il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), menzionato anche nella relazione illustrativa della proposta in esame e istituito dalla L. 368/1989, è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero. Ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, elette dai Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e 20 di nomina governativa. Per approfondimenti cfr. la pagina istituzionale e quella presente sul sito del MAECI. • i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti dalla L. 286/2003, sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare. I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Per approfondimenti, cfr. la pagina dedicata del MAECI. A livello di lavori parlamentari, per omogeneità di materia, nella presente Legislatura, risulta assegnata alla III Commissione della Camera dei deputati la proposta A.C. 725, recante "Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo e delle migrazioni italiane". Il tema è stato oggetto di iniziative legislative anche in passato. Nella XVIII Legislatura si segnalano ad esempio: S.2576, già citata, recante "Norme per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana e delle migrazioni contemporanee" C.617, recante "Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee". |
Analisi dell'articolatoL'art. 1, al comma 1, prevede che per sostenere e per diffondere la conoscenza della diaspora degli italiani nel mondo nel quadro delle migrazioni contemporanee, il Ministero dell'istruzione (e del merito) assume l'emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale di ricerca e di approfondimento nell'ambito dell'ordinaria programmazione scolastica, di seguito denominato «progetto nazionale», ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al DPR 275/1999.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 11 del DPR 275/1999, il Ministro dell'istruzione e del merito, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del medesimo DPR. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
Le iniziative in questione possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della L. 662/1996
(che menziona, quali tipologie, la programmazione negoziata, l'intesa istituzionale di programma, l'accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto di programma e il contratto di area).
È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative in parola, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che promuove o riconosce le iniziative stesse.
Il comma 2 dell'art. 1 dispone che il progetto nazionale è inserito in un quadro di formazione interculturale e ha carattere multidisciplinare. Il Ministero dell'istruzione (e del merito) cura il coordinamento del progetto nazionale con gli altri progetti già adottati dallo stesso Ministro e, in particolare, con il progetto in materia di educazione interculturale, dei quali rappresenta un' integrazione, e formula con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione e alle specifiche aree disciplinari gli indirizzi generali del progetto nazionale in modo da garantirne un'applicazione flessibile in relazione alle specificità territoriali e alla creatività degli studenti. In base al comma 3, il Ministero dell'istruzione (e del merito) attiva le opportune iniziative per promuovere e per fare conoscere il progetto nazionale, nonché per sensibilizzare e per formare il personale docente del primo e del secondo ciclo di istruzione ai fini dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie. Lo stesso Ministero adotta misure per la verifica, con cadenza biennale, dei risultati raggiunti dal programma nazionale, valutati in termini di prodotti e di processi, prestando particolare attenzione alla rilevazione delle pratiche educative trasferibili. Il medesimo Ministero provvede, inoltre, a segnalare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità degli interventi adottati e per l'efficacia dell'azione formativa realizzata. Si valuti l'opportunità di aggiornare, ovunque ricorra nel testo della proposta, la denominazione del Ministero in Ministero dell'istruzione e del merito. Si valuti l'opportunità di precisare l'eventuale onerosità delle iniziative in questione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, gli indirizzi generali di cui al comma 2 dell'articolo 1 prevedono l'apprendimento dei diversi aspetti della storia dell'emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell'età contemporanea. Tale apprendimento è basato su una comparazione tra le diverse esperienze e culture di cui i migranti sono portatori e, in particolare, sull'impegno a confrontare il patrimonio umano e storico dell'emigrazione italiana con le situazioni che si evidenziano a seguito dell'insediamento dei migranti dentro i confini nazionali. Si valuti l'opportunità di far decorrere l'applicazione della disposizione dall'anno scolastico 2024/2025. In base al comma 3, i piani dell'offerta formativa di ogni istituto scolastico di cui al comma 2 possono prevedere che l'insegnamento della storia e delle espressioni culturali e artistiche dell'emigrazione italiana sia inserito nell'ambito delle attività curricolari. Essi, inoltre, favoriscono il ricorso ad attività e a metodologie laboratoriali e interdisciplinari.
L'art. 3 al comma 1 prevede che nell'attuazione del progetto nazionale sono favorite l'integrazione tra le diverse aree disciplinari di uno stesso istituto scolastico e la costruzione di reti anche extraregionali tra gli istituti scolastici.
L'art. 4, composto da due commi, istituisce per le finalità di cui alla proposta di legge il premio nazionale «Migranti come noi». Il premio nazionale è assegnato annualmente a classi e a istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per l'originalità e per il rigore della ricerca nonché per l'efficacia del percorso formativo sulle tematiche delle migrazioni. Il Ministro dell'istruzione (e del merito), con proprio decreto, emana annualmente il bando di concorso per l'assegnazione del premio nazionale e provvede a nominare una commissione di esame composta da nove membri, scelti tra studiosi ed esperti impegnati nelle tematiche delle migrazioni, nonché tra esperti ed operatori del settore dell'informazione.
L'art. 5, infine, reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che il Ministro dell'istruzione (e del merito), con proprio decreto, determina annualmente le quote del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997 da destinare al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge. Si valuti l'opportunità di inserire dei criteri per la determinazione annuale delle quote del Fondo da destinare alle finalità in oggetto. |