Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano
Riferimenti: AC N.671/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 195
Data: 24/10/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano

24 ottobre 2023
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Indice

Contenuto|Quadro normativo|


Contenuto

La proposta di legge in esame è volta ad assicurare la rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), novellando, rispettivamente, gli artt. 4 e 6 del D.LGS. 242/1999, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano».

In particolare, si dispone all'art. 1 della proposta che in seno al Consiglio nazionale del CONI siedano due membri ulteriori, l'uno in rappresentanza dei gruppi sportivi militari della difesa, eletto secondo modalità individuate con decreto del Ministro della difesa; l'altro in rappresentanza dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria, eletto secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il Consiglio nazionale, ai sensi dell 'art. 5 del D.LGS. 242/1999 che elenca in dettaglio le singole funzioni, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali
Ai sensi dell' art. 4 del D.LGS. 242/1999, oggetto qui di novella, il Consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h). I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d ), individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
I componenti di cui alla lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui alla lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
Nell'ambito dei componenti di cui alla lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purchè, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

 

L'art. 2 della proposta prevede poi che la Giunta nazionale del CONI sia integrata da un ulteriore componente, che funge da rappresentante (collettivo) dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria. Le modalità di elezione del suddetto componente – da selezionare in base al principio di alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati – sono individuate con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell' art. 7 del D.LGS. 242/1999, la Giunta nazionale del CONI esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
Ai sensi dell' art. 6 del medesimo decreto, oggetto di novella da parte della proposta in esame, la Giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
Tra i componenti di cui alla lettera c), almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

Quadro normativo

  • I gruppi sportivi militari

I gruppi sportivi militari che fanno capo al Ministero della Difesa sono incardinati in ciascuna Forza armata: Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina. Il gruppo sportivo militare della Guardia di Finanza fa, invece, riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66/2010) all'art. 1524 detta i criteri generali riguardanti i Gruppi sportivi, prevedendo che essi, se firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle Federazioni Sportive nazionali sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il reclutamento viene effettuato attraverso una valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nei due anni precedenti.
Il personale non più idoneo alle attività dei Gruppi sportivi, ma utilizzabile per gli altri servizi d'istituto, può essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.
Sono assicurati criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi.
Al medesimo art. 1524, il Codice dell'ordinamento militare dispone che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei Gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale così reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.
Il Codice rinvia, poi, al Regolamento (D.P.R. n. 90 del 2010) la definizione delle modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive.
Gli articoli da 957 a 963 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) riguardano espressamente i gruppi sportivi.
Il reclutamento degli atleti (art. 957) e degli istruttori (art. 958) ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli a cui possono partecipare:

   a) per i Gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;

   b) per il Gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di appuntati e carabinieri.

  Gli aspiranti atleti devono aver conseguito nella disciplina prescelta, coerentemente con i principi generali dettati dal Codice dell'ordinamento militare, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice dei rispettivi concorsi.
  Gli aspiranti istruttori devono essere in possesso:

   a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

   b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una FSN;

   c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

L'art. 960 elenca i titoli di merito (sia di studio che di carattere sportivo) per il reclutamento degli atleti e degli istruttori.
I vincitori del concorso per gli atleti e di quello per istruttori dei Gruppi sportivi:

   a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio e avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;

   b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo con il grado di carabiniere.

Il personale appartenente ai ruoli di marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Gli atleti e gli istruttori dei Gruppi sportivi sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.
I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi che non sono ritenuti più idonei all'attività dei rispettivi centri sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. La motivazione deve essere connessa a necessità di aggiornamento qualitativo dell'organico, perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente Federazione Sportiva Nazionale, per un periodo superiore ai due anni consecutivi e provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente Federazione per un periodo superiore agli undici mesi. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi che non sono ritenuti più idonei all'attività dei rispettivi centri sportivi sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. 
Il personale non più idoneo all'attività del centro può essere reimpiegato in incarico o mansione attinente allo sport oppure qualsiasi altro incarico, idoneo al servizio per la Forza Armata di appartenenza. In alternativa, può essere prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

  • I gruppi sportivi a ordinamento civile

Il Gruppo sportivo della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è nato il 12 agosto 1954 con la stipula della convenzione tra il ministero dell'Interno ed il CONI.
Inizialmente, nasce come la Polisportiva del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza; solo dopo la riforma del 1981 diventata il Gruppo sportivo della Polizia di Stato.
L'art. 77 del DPR n. 782/1985 stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e la cura psico-fisico necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e la costituzione di Gruppi sportivi della Polizia di Stato, attraverso i quali partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali. A tal fine, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il CONI.
La «missione» istituzionale propria del Gruppo sportivo consiste nell'esercizio, nella diffusione e nella promozione delle discipline olimpiche attraverso la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, nell'ottica di accrescere il prestigio dell'Amministrazione e conservare il patrimonio sportivo nazionale.
Le finalità dei Gruppi sportivi, l'organizzazione, l'attività sportiva e le figure che operano all'interno delle Fiamme Oro sono disciplinate nello statuto e nel regolamento esecutivo, adottati da ultimo con i decreti del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 12 gennaio 2017.
Il Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria è stato costituito ai sensi dell'art. 83, comma 1, del DPR n. 82/1999 e svolge l'attività sportiva ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 della legge n. 395/1990 e dell'articolo 83 citato.
Il Gruppo, dotato di uno statuto, opera con le seguenti finalità: contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili.

Le Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo dei Vigili del fuoco, sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, mentre con decreto dipartimentale n. 351 del 4 dicembre 2014 ne è stato approvato lo statuto..
Il ruolo degli atleti del Gruppo sportivo Vigili del fuoco – Fiamme Rosse è disciplinato dagli artt. da 129 a 133 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del C.N.VV.F.
I requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso di atleti nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stabiliti dal regolamento adottato con D.M. 13 aprile 2015, n. 61.