Rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano 24 ottobre 2023 |
Indice |
Contenuto|Quadro normativo| |
ContenutoLa proposta di legge in esame è volta ad assicurare la rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), novellando, rispettivamente, gli artt. 4 e 6 del D.LGS. 242/1999, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano». In particolare, si dispone all'art. 1 della proposta che in seno al Consiglio nazionale del CONI siedano due membri ulteriori, l'uno in rappresentanza dei gruppi sportivi militari della difesa, eletto secondo modalità individuate con decreto del Ministro della difesa; l'altro in rappresentanza dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria, eletto secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che il
Consiglio nazionale, ai sensi dell
'art. 5 del D.LGS. 242/1999 che elenca in dettaglio le singole funzioni, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali
Ai sensi dell'
art. 4 del D.LGS. 242/1999, oggetto qui di novella, il Consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h). I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d ), individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
I componenti di cui alla lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui alla lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
Nell'ambito dei componenti di cui alla lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purchè, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.
L'art. 2 della proposta prevede poi che la Giunta nazionale del CONI sia integrata da un ulteriore componente, che funge da rappresentante (collettivo) dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria. Le modalità di elezione del suddetto componente – da selezionare in base al principio di alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati – sono individuate con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell'
art. 7 del D.LGS. 242/1999, la
Giunta nazionale del CONI esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
Ai sensi dell'
art. 6 del medesimo decreto, oggetto di novella da parte della proposta in esame, la Giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
Tra i componenti di cui alla lettera c), almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
|
Quadro normativo
I gruppi sportivi militari che fanno capo al Ministero della Difesa sono incardinati in ciascuna Forza armata: Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina. Il gruppo sportivo militare della Guardia di Finanza fa, invece, riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze. a) per i Gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale; b) per il Gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di appuntati e carabinieri. Gli aspiranti atleti devono aver conseguito nella disciplina prescelta, coerentemente con i principi generali dettati dal Codice dell'ordinamento militare, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice dei rispettivi concorsi. a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente; b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una FSN; c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando. L'art. 960 elenca i titoli di merito (sia di studio che di carattere sportivo) per il reclutamento degli atleti e degli istruttori. a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio e avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo con il grado di carabiniere. Il personale appartenente ai ruoli di marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Il Gruppo sportivo della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è nato il 12 agosto 1954 con la stipula della convenzione tra il ministero dell'Interno ed il CONI. Le Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo dei Vigili del fuoco, sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, mentre con decreto dipartimentale n. 351 del 4 dicembre 2014 ne è stato approvato lo statuto..
|