Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy 4 ottobre 2023 |
Indice |
Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto| |
Introduzionell presente provvedimento (atto del Governo 80), composto di 10 articoli e di 3 allegati, reca lo schema di decreto ministeriale relativo a "Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali". Esso è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99 del 2022, che reca l'"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Il testo trasmesso (comprensivo di Allegato 1, relativo a "Aree tecnologiche, ambiti di articolazione e figure professionali nazionali di riferimento"; Allegato 2, relativo al "Profilo culturale e professionaale dei diplomati degli Istituti Tecnologici Superiori (ITSAcademy) e competenze generali comuni a tutti i percorsi" e Allegato 3, che reca una "Tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022") è corredato di relazione illustrativa, di intesa della Conferenza Stato-Regioni e di parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla cui lettura integrale si rinvia. Di seguito, si procederà a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel merito i contenuti dell'atto. |
Presupposti normativi
La legge n. 99 del 2022
Si ricorda, preliminarmente, che la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".
Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier redatto dal Servizio Studi.
Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce il provvedimento in esame. Si ricorda che, recentemente, è stato trasmesso alle Camere anche l'atto del Governo 59, che reca lo schema di decreto ministeriale concernente la "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento", ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 99 del 2022, oggetto di un distinto dossier. Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati. Contesto e contenuti essenziali della riforma
Il testo della legge n. 99 del 2022 interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale - come meglio si vedrà in seguito - secondo quanto previsto all'art. 5), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi. Come anticipato, la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy". Rispetto alla disciplina previgente, la legge n. 99 del 2022 presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare: i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale; iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali; vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese; vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro; viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione; x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale; xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale); xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
In attuazione della legge n. 99 del 2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: - decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, recante riparto dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 (ai sensi dell'art. 14, comma 5); - decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10, comma 8); - decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame, con le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' con i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 5, comma 2); - decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell'art. 4, comma 3); - decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023, che reca l'assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2023, di cui al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5); - decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023, che reca la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy per l'esercizio finanziario 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5).
Gli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99 del 2022
Come anticipato, il presente schema di decreto ministeriale è stato trasmesso ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022. Si ricorda, a tale proposito, che l'art. 3 della legge disciplina l'identità degli ITS Academy. In particolare, ai sensi del comma 1, esso prevede che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della medesima legge. Tale decreto è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto puo' essere comunque adottato. Gli ITS Academy - prosegue il comma 1 - possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, a condizione che, nella medesima provincia, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) adottato ai sensi del citato art. 14, comma 6 della legge. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3 della legge n. 99 del 2022, in relazione ai percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge, con il decreto di cui al precedente comma 1, primo periodosono definiti: a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili; b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola; c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Si ricorda che il citato art. 5 della legge n. 99/2022 prevede, al comma 1, che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue: a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio; b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A mente del comma 2, a conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali , rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Secondo il comma 3, iI percorsi formativi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. Tali percorsi formativi, in base al comma 4, sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi: a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'art. 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. Ai sensi del comma 5, infine, nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. A mente del comma 3 del medesimo art. 3 della legge n. 99 del 2022, poi, fino all'adozione del suddetto decreto, ciascun ITS Academy e' caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (art. 7), meglio descritte in seguito. Il comma 4, inoltre, prevede che nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilita' e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attivita' artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 dello stesso art. 3, infine, prevede che gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di sopra, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) adottato ai sensi del suddetto art. 14, comma 6 della legge, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione ( e del merito) e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo. Per quanto concerne, poi, il più volte citato art. 14, comma 6 della legge n. 99 del 2022 (l'altra disposizione alla base dell'adozione del presente schema di decreto), si ricorda che esso prevede che, salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione (e del merito), sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta - si rammenta - il 27 luglio 2022).
Ulteriori disposizioni sugli istituti tecnologici superiori Si segnala che il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023), modificando l'art. 14, comma 5, della legge n. 99 del 2022, ha esteso al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022 (art. 5, comma 4). |
ContenutoL'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento. Nello specifico, il comma 1 prevede che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il presente schema di decreto, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (precedentemente descritto), individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy: a) le aree tecnologiche di riferimento; b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Si ricorda, in materia di competenza legislativa, che l'art. 117, seconda comma della Costituzione, alla lettera n) attribuisce le "norme generali sull'istruzione" alla competenza esclusiva dello Stato, mentre il successivo terzo comma del medesimo art.117 attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni l'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" (che vengono quindi attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, secondo la clausola generale di cui all'art. 117, quarto comma Cost., che prevede che spetta "alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"). L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche. Si ricorda che, finora, le aree tecnologiche degli ITS sono state quelle (6 in tutto) indicate all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ossia: 1) efficienza energetica; 2) mobilita' sostenibile; 3) nuove tecnologie della vita; 4) nuove tecnologie per il made in Italy; 5) tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e 6) tecnologie della informazione e della comunicazione. Ora, la disposizione in commento porta a 10 le aree tecnologiche, che assumono nuove denominazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'art. 2 prevede che, al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonché ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: Area n. 1 - Energia Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita Area n. 4 - Sistema agroalimentare Area n. 5 - Sistema casa Area n. 6 - Meccatronica Area n. 7 - Sistema moda Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo Area n.10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati. A mente del comma 2 del medesimo art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'area n. 1 "Ambiente, Energia e Sostenibilità", è equipollente all'area 1 "Energia", così come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 (recante norme generali per gli ITS).
Si ricorda che il citato
art. 1,
comma 49 della
legge n. 107 del 2015 ha modificato l'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, nel senso di prevedere:
a) che il
tecnico abilitato ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, possa possedere, tra i titoli richiesti per ottenere tale abilitazione, anche il
diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, recante "
Norme generali per gli ITS"»;
b) che anche gli «
istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica»
possano svolgere i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami a livello nazionale (oltre alle universita', agli organismi ed enti di ricerca, e ai consigli, ordini e collegi professionali).
Analogamente, il successivo
comma 50 del medesimo art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha modificato l'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nel senso di prevedere che, tra i
requisiti tecnico professionali idonei per operare su
impianti posti al servizio degli edifici, vi anche il
diploma di tecnico superiore previsto dalle citate linee guida di cui al
DPCM 25 gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011.
Il comma 3 dello stesso art. 2, poi, prevede che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dei citati articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022.
Si ricorda che gli articoli
3,
comma 1 e
14,
comma 6, della legge n. 99 del 2022 sono gli stessi alla base dell'adozione del presente provvedimento.
Le eventuali deroghe da adottarsi con decreto - richiamate al secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 in esame -
sono chiaramente riferite a un diverso provvedimento, previsto nell'ultimo periodo del predetto art. 3, comma 1 della legge n. 99/2022 (in combinato disposto con l'art. 14, comma 4, della medesima legge).
Si rammenta, infatti che il suddetto
art. 3,
comma 1, della legge prevede che ciascun ITS Academy si caratterizzi per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6 (
oggetto del presente provvedimento) e che gli ITS Academy possano fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, a condizione che, nella medesima provincia, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area;
eventuali deroghe - prosegue tale disposizione -
possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione (e del merito)
e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con (diverso) decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della medesima legge n. 99 del 2022.
Per completezza, si ricorda che l'
art. 14,
comma 6 della legge n. 99 del 2022 prevede che, salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della medesima legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione (e del merito), sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'
art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022).
Ai sensi del comma 4, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.
Si rammenta che il citato
art. 3,
comma 5 della legge n. 99 del 2022 prevede che gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 3, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 dello stesso art. 3,
a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Esso prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) adottato ai sensi del più volte citato art. 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione (e del merito) e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica,
in deroga alla condizione di cui sopra.
L'articolo 3 disciplina le figure professionali nazionali di riferimento. Nello specifico, il comma 1 prevede che le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022 (descritto precedentemente, in relazione ai presupposti normativi del presente provvedimento) correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al presente decreto (alla cui lettura si rinvia). A mente del comma 2, al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali di cui sopra sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2013.
Si ricorda che il suddetto
art. 8 del
decreto legislativo n. 13 del 2013 è relativo al "
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali". Nello specifico esso prevede, al
comma 1, che, in conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, è istituito il
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'
art. 4, comma 67, della legge n. 92 del 2012. Ai sensi del
comma 2, il repertorio nazionale costituisce il
quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita' anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. A mente del
comma 3,
richiamato dalla disposizione in commento,
il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo n. 167 del 2011, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (
ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (
CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (
EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. Ai sensi del
comma 4, infine, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e (l'allora) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'art. 3 del medesimo decreto, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
Secondo il comma 3 dell'art. 3 in commento, poi, il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 al presente decreto (alla cui lettura si rinvia). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. – European Qualifications Framework) di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, recepita con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13" e con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023, recante "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022" ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili. A mente del comma 4 del medesimo art. 3, le figure professionali di cui al precedente comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche. I profili di cui al precedente comma 4 sono proposti annualmente dall'ITS Academy alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5). L'articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6).
Il comma 7, infine, prevede che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, il Comitato nazionale ITS Academy (di cui al medesimo art. 10 della legge) propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area.
Si ricorda che il suddetto art. 10 della legge n. 99 del 2022 prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonche' di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Ai sensi del successivo comma 2, Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonche' le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; e) criteri e modalita' per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'art. 9, comma 2, nonche' per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale; f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'art. 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
L'articolo 4 disiciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai sensi del comma 2, poi, i percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, già consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto. La relazione illustrativa del provvedimento in esame, in relazione ai percorsi triennali di VI livello EQF già esistenti, precisa che si tratta dei profili afferenti all'Area n. 2 - Mobilità Sostenibile e logistica e, in particolare alle figure 2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e apparati di bordo e figura 2.2.2. Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica, i cui corsi - rileva la relazione - nel rispetto degli attuali standard internazionali, sono incompatibili con la durata biennale del corso. L'articolo 5 prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy. In particolare, il comma 1 dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
Si ricorda che il citato
art. 15 del
decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede, al
comma 5, che
i titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'
art. 69 della legge n. 144 del 1999, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il
comma 6 del medesimo art.15 prevede, poi, che
i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Si ricorda altresì che il citato
art. 69 della
legge n. 144 del 1999 disciplina appunto l'
istruzione e formazione tecnica superiore. In partcolare, si prevede che, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (
IFTS),
al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri dell'allora pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata sono definite le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione (comma 1). Ai sensi del comma 2, le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale (comma 3). Ai sensi del comma 4, infine, gli interventi di cui sopra sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'
art. 4 della n. 440 del 1997, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal discastero dell'istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui sopra la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al predetto Fondo e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.
Il comma 2 dell'art. 5 in commento, poi, prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF.
Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3).
Si ricorda che il citato art. 5, comma 3 della legge n. 99 del 2022 prevede che i percorsi formativi degli ITS Academy hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.
A mente del comma 4 dell'art. 5, la verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.
Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5). L'articolo 6 disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS Academy appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune Unità Formative (non meglio specificate) atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curricolo rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS Academy dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS Academy per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). L'articolo 7 regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati ai sensi del decreto attuativo di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022. Si ricorda, a tale proposito, che in attuazione dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 5, comma 2 della legge n. 99 del 2022 è stato adottato il decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, recante "Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate", il cui art. 6 è relativo ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, e rinvia agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto per i due modelli di diploma. Secondo il comma 2 dell'art. 7 in esame, i diplomi di cui sopra, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del presente provvedimento, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (richiamato all'art. 6, comma 4 del suddetto DM n. 88 del 2023, che rinvia all'allegato 3 dello stesso decreto per il modello di diploma). Il comma 4 dell'art. 7, infine, prevede che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente schema di decreto - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 8 prevede il passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui al presente schema decreto si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.
Si ricorda che il citato
art. 3 della legge n. 99 del 2022 prevede,
al comma 1, che
ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con
decreto del
Ministro dell'istruzione (e del merito) adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della medesima legge. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'
area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art.14, comma 6 della legge. Il
comma 3 del medesimo art. 3 della legge n. 99 del 2022, poi, prevede che, fino all'adozione del predetto decreto, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle
aree tecnologiche (precedentemente richiamate) di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
), a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica.
A mente del comma 2 del medesimo art. 8, nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto (alla cui lettura si rinvia). L'articolo 9 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (comma 1). Prevede, inoltre, che le regioni a statuto speciale attuano il presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (comma 2). L'articolo 10, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, all'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |