Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) 20 settembre 2023 |
Indice |
Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto| |
IntroduzioneIl presente provvedimento (atto del Governo 59), composto di 19 articoli e di un allegato, reca lo schema di decreto ministeriale concernente la "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento". Esso è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 99 del 2022, che reca l'"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Il testo trasmesso è corredato di relazione illustrativa, di parere della Conferenza Stato-regioni e di parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla cui lettura integrale si rinvia. Di seguito, si procederà a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel merito i contenuti dell'atto. |
Presupposti normativi
La legge n. 99 del 2022
Si ricorda, preliminarmente, che la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".
Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier redatto dal Servizio Studi.
Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce il provvedimento in esame. Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati. Contesto e contenuti essenziali della riforma Il testo della legge n. 99 del 2022 interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale, secondo quanto previsto all'art. 5), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi. Come anticipato, la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy". Rispetto alla disciplina previgente, la legge n. 99 del 2022 presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare: i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale; iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali; vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese; vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro; viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione; x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale; xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale); xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
In attuazione della legge n. 99 del 2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: - decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, recante riparto dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 (ai sensi dell'art. 14, comma 5); - decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10, comma 8); - decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame (ai sensi dell'art. 6, comma 2); - decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell'art. 4, comma 3); - decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023, che reca l'assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2023, di cui al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5); - decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023, che reca la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy per l' e.f. 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5).
L'art. 7 della legge n. 99 del 2022
Come anticipato, il presente schema di decreto ministeriale è stato trasmesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 99/2022. Si ricorda, a tale proposito, che l'art. 7 della legge prevede gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy. In particolare, il comma 1 prevede che i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della medesima legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Ai sensi del comma 2, i requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. A mente del comma 3 dell'art. 7, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 7, qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge. A mente del comma 5, nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione. Secondo il comma 6, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2. Infine, il comma 7 prevede che all'attuazione di tale articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ulteriori disposizioni sugli istituti tecnologici superiori
Si segnala che il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023), modificando l'art. 14, comma 5, della legge n. 99 del 2022, ha esteso al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022 (art. 5, comma 4). |
ContenutoL'articolo 1 del provvedimento in esame reca l'oggetto e le finalità dello schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 regola la costituzione degli ITS Academy. Si ricorda, in materia di competenza legislativa, che l'art. 117, seconda comma della Costituzione, alla lettera n) attribuisce le "norme generali sull'istruzione" alla competenza esclusiva dello Stato, mentre il successivo terzo comma del medesimo art.117 attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni l'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" (che vengono quindi attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, secondo la clausola generale di cui all'art. 117, quarto comma Cost., che prevede che spetta "alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"). L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali (comma 2). Ai sensi del comma 3, le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente schema di decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui sopra avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.
Si ricorda che il citato
art. 4
della legge n. 99/2022 prevede, al
comma 1, che
gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede. Il
comma 2 del medesimo art. 4 dispone che
i soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti: a)
almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; b)
una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; c)
una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'art. 3, comma 1 della medesima legge n. 99/2022; d)
un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Ai sensi del
comma 3 del medesimo art. 4 della legge n. 99/2022,
ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione.
Il comma 4 dell'art. 4, poi, prevede che i soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
L'articolo 3 prevede il riconoscimento degli ITS Academy. L'articolo 4 regola l'accreditamento degli ITS Academy. Si ricorda che il citato art. 14 della legge n. 99 del 2022 prevede, al comma 1, che per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere dal 27 luglio 2022) si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, le fondazioni ITS Academy di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo art. 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 5 disciplina l'accreditamento per operare su ulteriori aree tecnologiche.
Si ricorda che il citato
art. 3 della legge n. 99 del 2022 prevede,
al comma 1, che
ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della medesima legge. Il predetto decreto è adottato, entro 90 dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto puo' essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'
area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art.14, comma 6 della legge.
Il citato
comma 5 dell'art. 3 della legge 99/2022, poi, prevede che gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al suddetto comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto,
tra quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 3 (che prevede che, fino all'adozione del citato decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle
aree tecnologiche di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
), a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica.
Il più volte citato
art. 14, comma 6, della
legge n. 99/2022, infine, prevede che, salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, dell'allora Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'allora Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del
made in Italy), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a norma dell'
art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 6 prevede i requisiti di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa. L'articolo 7 disciplina i requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico. L'articolo 8 regola i requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali. L'articolo 9 disciplina i requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali.
Si ricorda che il citato
art. 4, comma 7 della legge n. 99 del 2022 prevede che sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy: a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione; b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente; c) l'assemblea dei partecipanti; d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy; e) il revisore dei conti.
Si ricorda altresì che
l'art. 5, comma 5, della medesima legge prevede che
nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'
articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 3, poi, riproducendo quanto previsto all'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, prevede che la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. L'articolo 10 regola il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'articolo 11 disciplina le ipotesi di sospensione dell'accreditamento. L'articolo 12 regola le procedure per la sospensione dell'accreditamento. L'articolo 13 prevede i casi di revoca dell'accreditamento.
Si ricorda che il citato a
rt. 13, comma 1 della legge n. 99/2022 prevede, in particolare, che il
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione (e del merito) e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, con la possibilita' di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attivita' di valutazione della formazione superiore.
Si ricorda che il citato
art. 5 della legge n. 99/2022 prevede, al
comma 1, che
i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue: a)
percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui
alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio; b)
percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A mente del
comma 2, a conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali , rispettivamente,
il d
iploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il
diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Secondo il
comma 3, iI percorsi formativi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono
standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. Tali percorsi formativi, in base al
comma 4, sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono
standard organizzativi minimi: a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'art. 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. Come già anticipato, ai sensi del
comma 5, nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'
art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
L'articolo 14 regola le procedure per la revoca dell'accreditamento. L'articolo 15 prevede il potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito. L'articolo 16 regola la fase transitoria.
Come anticipato in relazione all'art. 4 del presente provvedimento, il citato
art. 14 della legge n. 99 del 2022 prevede, al
comma 1, che
per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere
dal 27 luglio 2022)
si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. Ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 14, le fondazioni ITS Academy di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 della legge, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo art. 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato art. 14 (della legge n. 99/2022), ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste dal presente provvedimento ( comma 2). A mente del comma 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione ( comma 4). Il comma 5, infine, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro 60 giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei 30 giorni successivi. L'articolo 17 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. L'articolo 18 dispone (con una previsione che appare senza reale portata normativa) che le disposizioni di cui al presente schema di decreto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore. L'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, all'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |