Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)
Riferimenti: SCH.DEC N.59/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 59
Data: 20/09/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

20 settembre 2023
Atti del Governo


Indice

Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto|


Introduzione

Il presente provvedimento (atto del Governo 59), composto di 19 articoli e di un allegato, reca lo schema di decreto ministeriale concernente la "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento". Esso è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 99 del 2022, che reca l'"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

Il testo trasmesso è corredato di relazione illustrativa, di parere della Conferenza Stato-regioni e di parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla cui lettura integrale si rinvia.

Di seguito, si procederà a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel merito i contenuti dell'atto.


Presupposti normativi

   La legge n. 99 del 2022
Si ricorda, preliminarmente, che la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier redatto dal Servizio Studi.

Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce il provvedimento in esame. Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati.


Contesto e contenuti essenziali della riforma

Il testo della legge n. 99 del 2022 interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale, secondo quanto previsto all'art. 5), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Come anticipato, la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy".

Rispetto alla disciplina previgente, la legge n. 99 del 2022 presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;

v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;

x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;

xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.

In attuazione della legge n. 99 del 2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, recante riparto dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 (ai sensi dell'art. 14, comma 5);

- decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10, comma 8);

- decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame (ai sensi dell'art. 6, comma 2);

- decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell'art. 4, comma 3);

- decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023, che reca l'assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2023, di cui al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5);

- decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023, che reca la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy per l' e.f. 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5).

L'art. 7 della legge n. 99 del 2022

Come  anticipato, il presente schema di decreto ministeriale è stato trasmesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 99/2022.

Si ricorda, a tale proposito, che l'art. 7 della legge prevede gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy

In particolare, il comma 1 prevede che i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della medesima legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

Ai sensi del comma 2, i requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

A mente del comma 3 dell'art. 7, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 7, qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge. A mente del comma 5, nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione. Secondo il comma 6, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2. Infine, il comma 7 prevede che all'attuazione di tale articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

   Ulteriori disposizioni sugli istituti tecnologici superiori

Si segnala che il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023), modificando l'art. 14, comma 5, della legge n. 99 del 2022, ha esteso al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022 (art. 5, comma 4).


Contenuto

L'articolo 1 del provvedimento in esame reca l'oggetto e le finalità dello schema di decreto ministeriale.
Si prevede, in particolare, al comma 1, che, ai sensi del citato art. 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente schema di decreto individui i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, entro i termini previsti dall'art. 16, comma 3, del presente provvedimento (ossia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto), le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

L'articolo 2 regola la costituzione degli ITS Academy.
Ai mente del comma 1, le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto (dell'allora Ministro dell'istruzione, ora Ministro dell'istruzione e del merito) di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.

Si ricorda, in materia di competenza legislativa, che l'art. 117, seconda comma della Costituzione, alla lettera n) attribuisce le "norme generali sull'istruzione" alla competenza esclusiva dello Stato, mentre il successivo terzo comma del medesimo art.117 attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni l'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" (che vengono quindi attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, secondo la clausola generale di cui all'art. 117, quarto comma Cost., che prevede che spetta "alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato").

L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali (comma 2).

Ai sensi del comma 3, le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente schema di decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui sopra avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.

Si ricorda che il citato art. 4 della legge n. 99/2022 prevede, al comma 1, che gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede. Il comma 2 del medesimo art. 4 dispone che i soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti: a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'art. 3, comma 1 della medesima legge n. 99/2022; d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4 della legge n. 99/2022, ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 4 dell'art. 4, poi, prevede che i soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento degli ITS Academy.
Esso prevede, al comma 1, che il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'iter costitutivo delle Fondazioni di cui all'art. 2 del presente provvedimento, e con l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (che regola il procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede.
A mente del comma 2, per utilizzare la denominazione "ITS Academy", le Fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dal presente schema di decreto.

L'articolo 4 regola l'accreditamento degli ITS Academy.
In particolare, si prevede, al comma 1, che accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l'iter previsto dall'art. 2 del presente schema di decreto, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 dello stesso, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente articolo per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento.
Ai sensi del comma 2, infatti, costituiscono standard minimi generali per l'accreditamento delle Fondazioni quali ITS Academy:
a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.
I requisiti di cui sopra sono declinati e articolati nella tabella di cui all'allegato A del provvedimento in esame (alla cui lettura si rinvia), che costituisce parte integrante del presente schema di decreto (comma 3).
A mente del comma 4, ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'articolo 16 del presente schema di decreto (che regola la fase transitoria), possono utilizzare la denominazione "ITS Academy" esclusivamente le Fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento sulla base dei requisiti previsti dal presente provvedimento (comma 5).

Si ricorda che il citato art. 14 della legge n. 99 del 2022 prevede, al comma 1, che per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere dal 27 luglio 2022) si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, le fondazioni ITS Academy di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo art. 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 disciplina l'accreditamento per operare su ulteriori aree tecnologiche.
Nello specifico, il comma 1 prevede che, con decreto adottato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 5, e dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
In base al comma 2, le Fondazioni ITS Academy già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

Si ricorda che il citato art. 3 della legge n. 99 del 2022 prevede, al comma 1, che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della medesima legge. Il predetto decreto è adottato, entro 90 dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto puo' essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un' area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art.14, comma 6 della legge.
Il citato comma 5 dell'art. 3 della legge 99/2022, poi, prevede che gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al suddetto comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 3 (che prevede che, fino all'adozione del citato decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 ), a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica.
Il più volte citato art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, infine, prevede che, salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, dell'allora Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'allora Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a norma dell' art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 prevede i requisiti di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa.
Ai sensi del comma 1, fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, della legge n. 99/2022 (che prevede che il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione), costituiscono altresì requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti:
a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.
Il patrimonio - prosegue il provvedimento in esame - è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di Statuto allegato al decreto (ministeriale) n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui al citato art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 (della medesima legge n. 99 del 2022), o, nelle more dell'adozione di tale decreto, "tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata", il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera (l'ultimo riferimento normativo, che andrebbe esplicitato per esteso nel testo in esame, appare quello all'art. 3, comma 3 della legge n. 99 del 2022, che - come anticipato - prevede che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 3, ciascun ITS Academy sia caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al DPCM 25 gennaio 2008);
b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.
In base al comma 2, ai sensi del citato art. 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.
Il comma 3, poi, prevede che i soggetti fondatori di cui sopra dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

L'articolo 7 disciplina i requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico.
Ai sensi del comma 1, il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575  contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, che reca, in particolare, disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale;
c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.
Il comma 2, poi, prevede che le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:
a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'articolo 8 regola i requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali.
Nello specifico, si prevede, al comma 1, che i requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.
A mente del comma 2, la sede principale delle Fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi.
In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche (comma 3).

L'articolo 9 disciplina i requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali.
Ai sensi del comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 7, e all'art. 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al presente schema di decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.

Si ricorda che il citato art. 4, comma 7 della legge n. 99 del 2022 prevede che sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy: a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione; b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente; c) l'assemblea dei partecipanti; d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy; e) il revisore dei conti.
Si ricorda altresì che l'art. 5, comma 5, della medesima legge prevede che nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell' articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzi l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione (comma 2).

Il comma 3, poi, riproducendo quanto previsto all'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, prevede che la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

L'articolo 10 regola il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
Esso prevede, in particolare, al comma 1, che le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge n. 99/2022.
Ai sensi del comma 2, la documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.
Gli ITS Academy accreditati comunicano alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche rispetto ai requisiti di cui all'art. 4 (che regola appunto l'accreditamento degli ITS Academy), fermo restando il rispetto dei requisiti e degli standard minimi generali per l'accreditamento di cui al presente schema di decreto (comma 3).

L'articolo 11 disciplina le ipotesi di sospensione dell'accreditamento.
Ai sensi del suo unico comma, le Fondazioni ITS Academy accreditate secondo quanto previsto dal presente provvedimento sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi:
a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto;
c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

L'articolo 12 regola le procedure per la sospensione dell'accreditamento.
Ai sensi del comma 1, le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS Academy.
Nelle ipotesi di sospensione cui al precedente art. 11, le regioni comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura (comma 2).
Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS Academy è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi (comma 3).
Ai sensi del comma 4, se la Fondazione ITS Academy cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e) (per perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento).

L'articolo 13 prevede i casi di revoca dell'accreditamento.
Nello specifico, ai sensi del comma 1, la revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:
a) rinuncia volontaria da parte di un ITS Academy;
b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022;

Si ricorda che il citato a rt. 13, comma 1 della legge n. 99/2022 prevede, in particolare, che il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione (e del merito) e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, con la possibilita' di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attivita' di valutazione della formazione superiore.


d) mancato rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della medesima legge n. 99/2022;

Si ricorda che il citato art. 5 della legge n. 99/2022 prevede, al comma 1, che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue: a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio; b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A mente del comma 2, a conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali , rispettivamente, il d iploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Secondo il comma 3, iI percorsi formativi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. Tali percorsi formativi, in base al comma 4, sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi: a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'art. 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. Come già anticipato, ai sensi del comma 5, nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell' art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.


e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente schema di decreto;
f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) - sopra riportati -, della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento (si veda infra).
A mente del comma 2, alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022 (composto dagli articoli 10 e 11 della legge relativi, rispettivamente, al Comitato nazionale ITS Academy e all'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore) nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS Academy" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa (comma 3).

L'articolo 14 regola le procedure per la revoca dell'accreditamento.
Nello specifico, ai sensi del comma 1, le regioni definiscono le procedure per la revoca dell'accreditamento degli ITS Academy.
A mente del comma 2, nelle ipotesi di cui al precedente art. 13, comma 1 -  che indica i casi per cui è disposta la revoca dell'accreditamento - le regioni comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei 12 mesi successivi al provvedimento di revoca (comma 3).

L'articolo 15 prevede il potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito possa segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS Academy alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli art. 11 e 13 del presente provvedimento.
A mente del comma 2, qualora nei casi di cui sopra la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

L'articolo 16 regola la fase transitoria.
In particolare, dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni (comma 1).

Come anticipato in relazione all'art. 4 del presente provvedimento, il citato art. 14 della legge n. 99 del 2022 prevede, al comma 1, che per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere dal 27 luglio 2022) si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, le fondazioni ITS Academy di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 della legge, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo art. 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per 17 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato art. 14 (della legge n. 99/2022), ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste dal presente provvedimento ( comma 2).
A mente del comma 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione ( comma 4).
Il comma 5, infine, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro 60 giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei 30 giorni successivi.

L'articolo 17 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 dispone (con una previsione che appare senza reale portata normativa) che le disposizioni di cui al presente schema di decreto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, all'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.