Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza
Riferimenti: AC N.1086/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 157
Data: 05/09/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza

5 settembre 2023
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Sintesi

La presente proposta di legge, all'articolo 1, sostituisce l'art. 1, comma 83-bis, della L. 107/2015 (c.d. "Buona scuola"), disponendo che dall'anno scolastico 2023/2024, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere all'ufficio scolastico regionale competente la concessione di 1 esonero o di 2 semi esoneri dall'insegnamento per docenti da destinare ad attività, a loro supporto, di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche. Tali docenti sono quelli da individuarsi ai sensi del comma 83 del medesimo art. 1 della L. 107/2015, e dell'art. 25, comma 5, del D.LGS. 165/2001. 

L'articolo 2 della proposta di legge in esame, per la copertura di quanto sopra previsto, autorizza la spesa nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (limite di spesa che, nel testo vigente, è pari a 12,5 milioni di euro annui) mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'intervento è volto a mitigare almeno in parte gli effetti della reggenza – giudicati negativi sul piano della funzionalità organizzativa soprattutto nelle isole, nelle aree interne e nei territori montani – consentendo l'esonero e il semi-esonero ai docenti adibiti a supporto del dirigente scolastico.

Quadro normativo

Il comma 83-bis dell'art. 1 della L. 107/2015 – che qui si propone di novellare – è stato originariamente introdotto dall'art. 45, comma 2, del D.L. 36/2022, nell'ambito di una serie di misure volte alla valorizzazione del personale docente collegate alla M4.C1, Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico del PNRR. 

La riforma in parola intende rimodulare l'organizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di fornire soluzioni concrete a due tematiche in particolare: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò dovrebbe consentire – secondo i l Piano – di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. Per approfondimenti, cfr. i dossier predisposti dal Servizio studi relativi, rispettivamente, al D.L. 36/2022 e alle misure previste dal PNRR in materia d'istruzione.

La disposizione – in aggiunta ad analoghe previsioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva – è volta a consentire ai dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza di richiedere un esonero o due semi esoneri dall'insegnamento a beneficio di docenti da destinare ad attività di collaborazione a loro supporto nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative. Si tratta, sotto il profilo della ratio, di una misura compensativa, in quanto limitata alle scuole affidate in reggenza che, come tali, non hanno dirigenti scolastici (c.d. presidi) assegnati a tempo indeterminato.

Circa la categoria delle scuole affidate in reggenza, viene in primario rilievo l' art. 1, comma 978, della L. 178/2020 (così come modificato dall'art.1, comma 343, della L. 234/2021 e poi dall'art. 47, comma 8, del D.L. 36/2022). La norma prevede, in proposito, che per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del precedente comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

La previsione va letta in combinato disposto, e si integra funzionalmente, con altre due norme richiamate in maniera espressa dalla stessa, che disciplinano il supporto al dirigente scolastico: i) l'art. 1, comma 83, della medesima L. 107/2015, ai sensi del quale il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica); ii) l'art. 25, comma 5, del D.LGS. 165/2001, in base a cui nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

In attuazione dell'art. 1, comma 83-bis, della L. 107 del 2015 è stato adottato il Decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 242 del 14/9/2022.

Fra l'altro, il decreto in parola prevede all'art. 2, comma 6 che gli Uffici scolastici regionali, nei limiti dei contingenti attribuiti, autorizzano, previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti, la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall'insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, individuate sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: a. maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti; b. maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l'anno scolastico di riferimento; c. eventuali ulteriori criteri individuati dagli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio o per far fronte a specifiche situazioni locali.

Per quanto qui interessa, alla componente organizzativa del monte orario settimanale dell'attività degli insegnanti fa in ultimo riferimento anche l'art. 43 del nuovo CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, sottoscritto il 14 luglio 2023.

In particolare, l'art. 43, al comma 5, dispone che nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari». Il comma 11 prevede che l'orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. Il comma 13 prevede espressamente che «le attività organizzative sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015».

Rispetto al quadro appena rappresentato, la proposta di legge in questione apporta all'art. 1, comma 83-bis le modifiche di seguito riportate in forma di testo a fronte, entro cui si segnalano, da un lato, la soppressione del rinvio, in sede attuativa, al decreto ministeriale e al criterio prioritario delle istituzioni scolastiche in reggenza con maggior numero di classi; dall'altro lato, l'aumento da 12,5 a 15 milioni annui, a decorrere dal 2023 e sempre a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, del limite di spesa delle risorse destinate al meccanismo.

 

Testo vigente

Testo modificato

Art. 1, comma 83-bis.

Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

 

Art. 1, comma 83-bis.

Dall'anno scolastico 2023/2024, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono altresì chiedere all'ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche.

 

Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è stato introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, con l'obiettivo di remunerare il personale per una serie di attività, fra le quali le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007); le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica svolte nell'avviamento alla pratica sportiva; le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; gli incarichi specifici del personale ATA; le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; la valorizzazione dei docenti.