Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica
Riferimenti: AC N.799/XIX AC N.988/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 143
Data: 24/07/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

24 luglio 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|


Premessa

Le proposte di legge in esame AC 799, recante "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica" e AC 988, recante "Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica", composte, rispettivamente, da 7 e 10 articoli, come si evince dal titolo, vertono sul medesimo oggetto: entrambe sono volte a introdurre una disciplina organica della  materia delle rievocazioni storiche. Il loro contenuto è in parte simile e viene descritto illustrando i due progetti di legge separatamente e poi comparandoli in una tabella di raffronto. Si ricorda che l'AC 988 era già stato presentato nella scorsa Legislatura sub A.C. 3599 mentre l'A.C. 799 era stato già depositato in Senato sub A.S. 2619. Nessuno dei due testi aveva visto avviare il relativo esame. 


Iniziative parlamentari in materia

Si segnala che al Senato è stato presentato, nella presente legislatura, il disegno di legge AS 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici", il cui esame non risulta ancora iniziato.

Si ricorda poi che, nella scorsa Legislatura, oltre ai due testi già citati in premessa riproposti mediante i due atti qui in esame, sono state presentate alla Camera dei deputati le seguenti proposte di legge in materia, assegnate alla VII Commissione cultura e delle quali non è stato iniziato l'esame:

A.C. 247 recante "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici"

A.C. 437, recante "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici";

A.C. 1645, recante "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso".


La normativa sulle rievocazioni storiche

Per un esame sintetico della normativa sulle rievocazioni storiche, appare opportuno fare riferimento all'apposita sezione del sito del Ministero della cultura, direzione generale dello spettacolo. In essa, in particolare, vengono riportati i bandi annuali del Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito dall'art. 1, comma 627 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - meglio descritto in seguito - le cui modalità di accesso e criteri di riparto sono stati previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 294. Il predetto decreto prevede, in particolare, all'art. 1, comma 2, che, nei limiti della dotazione finanziaria annuale del Fondo, sono finanziati i progetti di qualità realizzati da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica iscritte in appositi albi tenuti da enti pubblici territoriali ovvero operative da almeno 5 anni aventi come fine statutario la realizzazione di eventi di rievocazione storica in vista della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica. Si ricorda, inoltre, l'art. 3, commi 1-3, il quale prevede la costituzione di una  Commissione di valutazione nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministro della cultura) composta da 3 membri individuati dal medesimo Ministro tra cui il presidente e da 2 membri in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni AFAM o esperti altamente qualificati in materia o critici delle medesime materie. In attuazione di quanto sopra, è stato adottato, da ultimo, il decreto ministeriale 16 giugno 2023, n. 212, di nomina della Commissione di valutazione, i cui 5 membri restano in carica per 3 esercizi finanziari.

Si ricorda poi che la legge n. 106 del 2022, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" all'art. 2 conferisce deleghe all'Esecutivo, fra l'altro, per intervenire su tale settore, nell'ambito della più ampia operazione di riforma e riordino legata all'adozione del codice dello spettacolo. Nello specifico, tale articolo prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 18 agosto 2022, e precisando che il termine iniziale di 9 mesi è stato portato a 24 dall'art. 1, comma 6, della legge n. 14 del 2023) uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari  in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e di taluni enti, nonchè per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo». Per approfondimenti sulla c.d. delega spettacolo, cfr. l'apposito dossier predisposto dal Servizio studi. 


Contenuto


La pdl 799

La proposta di legge AC 799, recante "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica", come anticipato, è composta di 7 articoli.

La relazione illustrativa rileva, in particolare, che l'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un punto di riferimento e di promozione a livello nazionale per le rievocazioni storiche e di prevedere un particolare riconoscimento per le iniziative e i progetti di qualità mediante il rilascio del logo «Rievocazione storia italiana». Tale logo è concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – e al suo rilascio può seguire l'attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per le rievocazioni storiche e quelle delle associazioni e degli altri enti per la loro attività.

L'articolo 1 reca i princìpi generali. Esso prevede, in particolare, al comma 1, che la Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19. Ai sensi del comma 2, le manifestazioni di cui sopra costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

L'articolo 2 reca le definizioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio;

b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità;

c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui al successivo art. 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo art. 3.

  Ai sensi del comma 2, i fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui al successivo art. 6 sono definiti con il citato decreto di cui all'art. 3, comma 3 (comma 3).

L'articolo 3 disciplina l'albo e l'elenco nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». Ai sensi del comma 2, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'art. 5.  A mente del comma 3, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e previo parere del Comitato di cui al successivo art. 4, sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2;

c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale;

d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente;

e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali.

 Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (comma 4). L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Ministero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale (comma 5).

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato scientifico. Nel dettaglio, si prevede, al comma 1, che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato». Ai sensi del comma 2, il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da 15 membri designati:

a) 1 dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente;

b) 1 dal Ministro del turismo;

c) 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) 2 dalla Conferenza unificata;

e) 10 dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali.

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta (comma 3). Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

Il Comitato, ai sensi del comma 5:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo «Rievocazione storica italiana», rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco;

b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica;

c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;

e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea;

f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5.

  Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato (comma 6).

L'articolo 5 disciplina i contributi. Esso prevede, al comma 1, che i contributi di cui all'art. 4, comma 5, lettera b) (destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni nonché alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.

Si ricorda che il citato art. 1, comma 627 della legge n. 232 del 2016, modificato dall'art. 7, comma 9 del decreto-legge n. 162 del 2019 (legge n. 8 del 2020), ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (ora Ministero della cultura, per quanto qui d'interesse) del Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il comma 10 del citato art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha, inoltre, previsto che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo sono determinati con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In attuazione di quanto sopra - come anticipato - con decreto ministeriale n. 294 del 24 giugno 2020 sono state stabilite le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica.

Al riguardo, si osserva che i contributi richiamati dall'art. 5, concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, non sono quantificati e non è indicato il periodo di riferimento degli stessi.

Il comma 2 del medesimo art. 5 prevede la soppressione del primo periodo del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 12 del 2019 che, si ricorda, prevede che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (ossia del Fondo nazionale per la rievocazione storica), sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (contestualmente a tale soppessione - come illustrato - il comma 1 del presente art. 5, prevede che le modalità di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'art.3, comma 3).

L'articolo 6 disciplina le iniziative didattiche nelle scuole. Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo n. 60 del 2017, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività".
  In base al comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

L'articolo 7, infine, regola il porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine, il suo unico comma integra il settimo comma dell'art. 10 della legge n. 110 del 1975, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", che prevede il divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra, con due periodi aggiuntivi, che prevedono che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge n. 110 del 1975, che definisce quali sono le "armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra" - agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia - in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Si prevede inoltre che, in tali casi, è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.


La pdl 988

La proposta di legge AC 988, recante "Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica", come anticipato, è composta di 10 articoli. La relazione illustrativa rileva che la rievocazione storica dei nostri borghi è il «futuro antico» delle nostre città d'arte e che la presente proposta di legge intende fornire maggiore solidità all'azione dello Stato a sostegno delle associazioni di rievocazione storica tramite l'aumento delle risorse destinate a tale fine.

 

L'articolo 1, composto di un solo comma, reca i princìpi generali. Nello specifico, si prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni. Ai sensi del comma 1, ai fini della presente proposta di legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse. Il comma 2, poi, prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.


L'articolo 3 prevede le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche. Ai sensi del suo unico comma, lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. Nello specifico, il comma 1 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 5 regola il Comitato tecnico-scientifico. Ai sensi del comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del successivo art.9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il comma 2 prevede che il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui al successivo art.10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica (comma 3).
 Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo (comma 4).
 Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato (comma 5).

L'articolo 6 prevede il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica. Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Ai sensi del comma 2, al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

L'articolo 7, composto di un solo comma, prevede ulteriori compiti per la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nello specifico, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

L'articolo 8, composto di un solo comma, prevede i compiti dello Stato. Nel dettaglio, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche (si ricorda, a tale proposito, il citato Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016);

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

L'articolo 9, composto di un solo comma, prevede i compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni. Esso prevede, nello specifico, che, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.


L'articolo 10, composto di un solo comma, prevede il regolamento di attuazione. Si dispone, in particolare, che con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente proposta di legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

Si ricorda che il citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prevede che, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  ministri prima della loro emanazione.


Testo a fronte

 

A.C. 799

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

A.C. 988

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

Articolo 1

(Principi Generali)

Articolo 1

(Principi Generali)

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

 

Articolo 2

(Definizioni)

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio;

b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità;

c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo.

1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.

2. I fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.

3. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 sono definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

 

Articolo 3

(Albo ed elenchi nazionali) Si veda articolo 4 della proposta di legge AC 988

Articolo 3

(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste legate, promuovendo: a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale; b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio; f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

2. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5.

 

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, sono definiti: a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale; d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente; e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali.

 

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

 

 

5. L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Ministero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale.

 

Articolo 4

(Comitato scientifico) Si veda articolo 5 della proposta di legge AC 988

Articolo 4

(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica) Si veda articolo 3 della proposta di legge AC 799

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato».

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».

2. Il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da quindici membri designati: a) uno dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro del turismo; c) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; d) due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) dieci dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

 

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo «Rievocazione storica italiana», rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco;

b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica;

c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;

e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea;

f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5.

 

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

 

Articolo 5

(Fondo per la rievocazione storica)

Articolo 5

(Comitato tecnico-scientifico) Si veda articolo 4 della proposta di legge AC 799

1. I contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. All'articolo 7, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il primo periodo è soppresso.

2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.

 

4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.

 

5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Articolo 6

(Iniziative didattiche nelle scuole)

Articolo 6

(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

2. Le istituzioni scolastiche, singolar- mente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Articolo 7

(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

Articolo 7

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti ».

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

 

Articolo 8

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

 

Articolo 9

(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

 

1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

 

Articolo 10

(Regolamento di attuazione)

 

1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.