Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare
Riferimenti: AC N.1055/XIX AC N.68/XIX AC N.1003/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 132
Data: 28/06/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare

28 giugno 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Inquadramento normativo e iniziative in materia|Contenuto|


Premessa

Le proposte di legge in esame (AC 68, AC 1003 e AC 1055) che incidono prevalentemente sul medesimo oggetto (l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole), appaiono in realtà differenziate nella struttura e, in parte, nei contenuti. La pdl AC 68, recante "Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e di diffusione della cultura vegetariana e vegana nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" è composta di un solo articolo ed è volta ad inserire nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, anche l'insegnamento dell'educazione alimentare, "con particolare attenzione alla diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana"; la pdl AC 1003, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, nelle università e negli enti di istruzione e formazione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", composta di 5 articoli, come si evince dal titolo, estende all'ambito universitario e agli enti di istruzione e formazione delle Forze armate e del comparto sicurezza l'insegnamento dell'educazione alimentare; la pdl AC 1055, composta di 9 articoli, reca l'"Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione". Alla luce delle differenze tra le proposte di legge in esame, il loro contenuto sarà descritto separatamente.


Inquadramento normativo e iniziative in materia

   Attualmente, non è previsto nel nostro ordinamento l'insegnamento obbligatorio dell'educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado. Alcune iniziative, anche di natura legislativa, sottolineano nondimeno l'importanza di una corretta e sana alimentazione per gli studenti. Si richiama, in particolare, l'art. 64, comma 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ( L. 96 del 2017), che ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), il Fondo per le mense scolastiche biologiche. Si è previsto, in particolare che, al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/ 2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia istituito il predetto Fondo per le mense scolastiche e biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. In attuazione di quanto sopra, sono stati adottati: per la definizione dei criteri e dei requisiti delle mense scolastiche biologiche, il D.M. 18 dicembre 2017; per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche, il D.M. 22 febbraio 2018; per il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche - da ultimo -  per l'anno 2022, il D.M. 1 luglio 2022.
   Tra le iniziative istituzionali tese ad una corretta e sana alimentazione degli studenti, si segnala il programma "Frutta e verdura nelle scuole". Questo è un programma promosso dall'Unione Europea, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e svolto in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazion

Il Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, ha poi dedicato, da ultimo, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'attività didattica della giornata del 16 ottobre 2022 al tema della Giornata mondiale dell'alimentazione 2022 (promossa dalla FAO ogni 16 ottobre). Il tema, l'anno scorso, è stato: "Non lasciare nessuno indietro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore".

Si segnala, poi - per una visione comparatistica - il documento depositato, nel corso della seduta del 1° settembre 2020 della XIII Commissione agricoltura della Camera (XVIII legislatura), dal Barilla Center for Food & Nutrition Foundation, denominato "L'Europa e il cibo", nel corso delle audizioni sulla Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso per l'ambiente (COM(2020)381 FINAL). Nella sezione "Linee guida e programmi di educazione", in tale documento si afferma che "L'educazione alimentare è obbligatoria nel curriculum nazionale per le scuole primarie e/o secondarie di 19 paesi EU: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Regno Unito" (quest'ultimo non fa più parte - come noto - dell'Unione europea).

Si possono ricordare, inoltre, le recenti iniziative promosse dal dicastero dell'istruzione:

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Confederazione Nazionale Coldiretti, firmato il 29 aprile 2023. Il Protocollo intende sviluppare, in particolare, tre progetti concernenti:

  • l'educazione alimentare, al fine di promuovere una adeguata consapevolezza dell'importanza dell'educazione alimentare nelle scuole, per sensibilizzare sul valore di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sani ed equilibrati per la salute fisica e psicologica;
  • la formazione, al fine di promuovere una formazione specializzata volta ad acquisire competenze sulle nuove tecnologie utili a favorire la transizione verso l'agricoltura 4.0;
  • le mense scolastiche, al fine di valorizzare gli elementi culturali legati al cibo e al territorio, per trasmettere alle studentesse e agli studenti la conoscenza e l'importanza dei prodotti tipici locali e della tradizione (art 1);
  - il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e la Fondazione Barilla (BCNF), pubblicato il 25 gennaio 2022, avente ad aggetto l'"Accordo di collaborazione per la formazione multidisciplinare per una corretta alimentazione attraverso l'uso della didattica digitale". Esso, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo, è finalizzato a instaurare e disciplinare una collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Fondazione BCFN per promuovere e valorizzare l'educazione finalizzata alla transizione verde e digitale, che le due Parti riterranno utili attivare.

Per quanto concerne le iniziative legislative in materia, si ricordano fra l'altro, nella XVIII legislatura: la proposta di legge AC 91, recante " Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e di diffusione della cultura vegetariana e vegana nell'ambito dell'insegnamento scolastico", la proposta di legge AC 155, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado" e il disegno di legge AS 1615, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici" (l'esame dei predetti progetti di legge non è iniziato).

Nella XVII legislatura, si ricordano le proposte di legge AC 2392, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado", AC 2403, recante "Istituzione della Giornata nazionale per l'educazione alimentare e la prevenzione dei disturbi alimentari", e AC 4807, recante " Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado" (delle predette proposte di legge non è stato iniziato l'esame).

Contenuto


La pdl AC 68

La proposta di legge AC 68 - come anticipato - è composta di un solo articolo.

Essa, al comma 1, integra l'art. 3 della legge n. 92 del 2019, recante l'"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", introducendo il comma 2-bis a tale articolo, riferito all'educazione alimentare (con particolare attenzione alla cultura alimentare vegetariana e vegana).

Si ricorda che l'art. 3 della legge 92/2019, disciplina lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2019, prevede che, in attuazione dell'art. 2 di tale legge (che prevede l'istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica), con decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3, si prevede che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Ora, la disposizione in commento, aggiunge, dopo il suddetto comma 2, il comma 2-bis all'art. 3 della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito delle azioni di cui al suddetto comma 1, lettera e) - che fa riferimento - come anticipato - a "educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari" - sono attivate iniziative finalizzate alla promozione dell'educazione alimentare, con particolare attenzione alla diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana.

La relazione illustrativa della proposta di legge AC 68 - alla cui lettura integrale si rinvia - rileva - in particolare - che, scegliere "l'alimentazione vegetariana o vegana rappresenta un importante passo per bandire dalla nostra vita la violenza verso miliardi di animali e verso l'ecosistema (...) Le manifestazioni e i comportamenti sociali delineati da media e consumismo hanno indotto una preoccupante ignoranza in campo alimentare anche nel nostro Paese che si distingue, invece, per la gran varietà della propria cucina tradizionale e regionale e per la specialità della dieta mediterranea, basata prevalentemente sulla tipicità ed eccellenza dei prodotti della terra. La malsana opulenza carnivora ha falsato i gusti alimentari degli italiani e l'odierno consumo di carne risponde non ad esigenze dietetiche reali bensì a mode d'oltreoceano e all'arroganza di un mercato che impone, tramite gli strumenti di comunicazione di massa, i propri bisogni commerciali ai consumatori". In sintesi - prosegue la relazione illustrativa, sono 3 le ragioni che inducono all'opzione: si tratta di motivazioni di ordine etico; della tutela della propria salute e di ragioni socio-ambientali. L'iniziativa legislativa in esame - rileva la relazione - "mira a inserire nell'ambito della materia «educazione civica», prevista nei programmi scolastici delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l'educazione alimentare al fine di incentivare anche la diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana". 

Per un approfondimento sulla legge n. 92 del 2019, si rinvia al relativo dossier predisposto sulla proposta di legge AC 682 della XVIII legislatura.

 Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge AC 68, poi, prevede che, con cadenza annuale, in data e con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro della salute, in ogni provincia o città metropolitana sono organizzate manifestazioni pubbliche che promuovono la diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Ai sensi del comma 3, inoltre, entro l'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (rectius Ministero dell'istruzione e del merito) inserisce l'insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana o vegana nei programmi didattici destinati agli "istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione" (tale denominazione appare fare riferimento ad uno degli attuali 11 indirizzi di studio degli istituti professionali - di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 61 del 2017, lettera g) - denominato "Enogastronomia e ospitalità alberghiera".


  Ai sensi del comma 4 dell'articolo unico, infine, dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La pdl AC 1003

La proposta di legge AC 1003 - come anticipato - è composta di 5 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento.

  Esso prevede, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, è introdotto nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado e nelle università l'insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani». Ai sensi del comma 2, alla materia di insegnamento di cui al comma 1 sono destinate 120 ore nel corso dell'anno scolastico o accademico, con una frequenza minima di tre ore settimanali. L'insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» è introdotta nelle scuole e nelle accademie militari delle Forze armate, nonché nelle scuole e negli enti di istruzione e formazione del comparto sicurezza (comma 3).

La relazione illustrativa della proposta di legge in esame - alla cui lettura integrale si rinvia - rileva, tra l'altro, che "tale insegnamento non può che trovare aderenza anche nelle scuole e accademie militari delle quattro Forze armate, oltre che in tutti gli istituti di formazione del cosiddetto comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo della Guardia di finanza, Corpo della capitaneria di porto e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)".

Si ricorda, al riguardo, che non risulta esistere una definizione legislativa di comparto sicurezza, anche se si possono considerare appartenenti a tale comparto le Forze di polizia, ossia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Nel comparto sicurezza, tout court, non risulta compreso anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti, quando il legislatore intende riferirsi sia alle Foze di Polizia, sia al Corpo dei vigili del fuoco utilizza la formula Comparto sicurezza e soccorso pubblico (D.L. 52/2021, art. 11-bis, comma 1, lettera a) n. 2) oppure Comparto sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico (L. 147/2013, art. 1, comma 464). Il titolo della proposta di legge - dal canto suo - fa riferimento agli "enti di istruzione e formazione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e - come si vedrà in seguito - l'art. 4 reca disposizioni in relazione alle Accademie militari e alle scuole delle Forze armate e di polizia, mentre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è espressamente richiamato nell'articolato del presente provvedimento. Al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare tali riferimenti ed eventualmente di individuare gli enti appartenenti al comparto sicurezza cui sono applicabili le disposizioni in commento.

L'Arma dei carabinieri, in ragione delle prerogative e della competenza in materia di sicurezza, di sanità, igiene, sofisticazioni alimentari e tutela della qualità agroalimentare, fornisce il proprio qualificato contributo nelle attività di formazione di cui alla presente legge (comma 4).

L'articolo 2 reca le finalità dell'insegnamento.

  Ai sensi del comma 1, l''insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» è organizzato attraverso un programma multidisciplinare teso a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

a) promuovere la salute e gli stili di vita salutari, diffondendo la conoscenza dei fattori determinanti della salute e dei comportamenti richiesti per mantenere e migliorare la salute e il benessere fisico e mentale;

b) promuovere la consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute e incoraggiare gli studenti a praticare regolarmente esercizio fisico come parte di uno stile di vita sano;

c) insegnare l'importanza dell'alimentazione per la salute e l'impatto positivo di una dieta equilibrata sulla salute cardiovascolare, la riduzione del rischio di obesità, diabete e altre malattie croniche;

d) insegnare le basi della nutrizione, inclusi i macro e i micro nutrienti nonché le fonti dei nutrienti nei vari alimenti che formano i pasti nella dieta di uso comune;

e) promuovere la conoscenza di scelte alimentari salutari, quali integrare frutta e verdura nella dieta, scegliere alimenti ad alto contenuto di fibre, proteine magre e grassi sani, scegliere e preparare alimenti nutrienti e a basso contenuto calorico;

f) insegnare a interpretare correttamente le etichette alimentari, a valutare il contenuto e il profilo nutrizionale degli alimenti, a riconoscere i prodotti di qualità certificata (biologici, DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG), a identificare l'origine e la provenienza dei prodotti, a riconoscere gli ingredienti cui bisogna prestare particolare attenzione in caso di uso eccessivo (eccesso di sale, zucchero e grassi saturi, conservanti, coloranti), a prevenire le frodi alimentari e a diffondere la cultura della legalità;

g) insegnare a identificare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) nel rispetto della normativa europea e nazionale;

h) promuovere la consapevolezza dei cibi che comportano effetti negativi sulla salute aiutando a esercitare il pensiero critico di fronte alle tendenze e alla pressione pubblicitaria dei media;

i) promuovere la conoscenza del patrimonio enogastronomico e culinario, delle tradizioni alimentari e delle basi della dieta mediterranea, dei prodotti tradizionali e di qualità, sottolineando l'importanza di preservare gli aspetti positivi delle diverse culture e adottare scelte alimentari sane, equilibrate e di gusto;

l) promuovere la consapevolezza della sostenibilità alimentare e l'importanza della scelta di alimenti prodotti in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e degli animali e con il minor spreco possibile di risorse, quali terra, acqua, energia, concimi o medicinali;

m) sensibilizzare al buon uso dei prodotti alimentari e ai sistemi ottimali di conservazione e d'imballaggio al fine di ridurre lo spreco alimentare e l'inquinamento;

n) promuovere il consumo di alimenti prodotti localmente e di stagione, privilegiando prodotti autoctoni a tutela della biodiversità, le filiere di produzione corte o acquistando direttamente dal produttore, al fine di sostenere il reddito dell'agricoltore custode, di ridurre l'emissione di CO2, di ridurre l'insorgenza di patologie cronico-degenerative, di avere cittadini sempre più sani e felici diffondendo la cultura della prevenzione;

o) sensibilizzare sulle tematiche dei rifiuti solidi urbani, sulla riduzione delle emissioni di CO2, sulla green economy, sull'economia circolare, sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico.

L'articolo 3 reca le disposizioni programmatiche.

 A mente dell'unico comma, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della difesa, il Ministro degli interni (rectius Ministro dell'interno), il Ministro della giustizia e il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge:

a) stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» e le linee guida didattiche e pedagogiche e i documenti di orientamento o di base per i vari temi di insegnamento con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2;

b) stabilisce le modalità pratiche per l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi di insegnamento delle scuole pubbliche, attuando strategie che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti e facendo in modo che il lavoro in classe sia integrato con attività di laboratorio e con attività esterne che possono essere organizzate in collaborazione con enti locali e associazioni, con altre scuole e istituti universitari;

c) identifica le classi dei docenti o esperti di altri enti pubblici aventi le competenze tecniche e scientifiche atte a garantire l'insegnamento e il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;

d) si avvale del qualificato apporto dell'Arma dei carabinieri e delle sue articolazioni per perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 reca disposizioni in relazione alle Accademie militari e alle scuole delle Forze armate e di polizia.

Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro degli interni (dell'interno) e il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca il programma di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» organizzato nelle Accademie militari, nelle scuole delle Forze armate e di polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del personale addetto alla difesa e alla pubblica sicurezza. Ai sensi del comma 2, l'Arma dei carabinieri, se richiesto, può fornire il proprio qualificato apporto formativo in linea con quanto stabilito negli articoli 1 e 2.

La relazione illustrativa, rileva, tra l'altro, che la sanità pubblica e quella militare devono investire in prevenzione e formare medici, veterinari, biologi e altri professionisti sanitari specializzati nella prevenzione limitando l'intervento con la terapia farmacologica solo quando è strettamente necessario in presenza di patologie specifiche gravi. 

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Ai sensi del comma 1, l'introduzione del programma di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'introduzione del programma di insegnamento, fermo restando il limite stabilito a legislazione vigente, il monte ore complessivo dei percorsi formativi e didattici è conseguentemente rimodulato. A mente del comma 2, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge (che non vengono quantificati) si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: si tratta del finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, ai quali si provvede - secondo quanto previsto dal comma 2 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 7-bis della legge n. 123 del 2007 (pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2008).

Il comma 3, infine, prevede che le amministrazioni competenti destinano un importo non inferiore a 10 milioni di euro all'anno delle risorse a loro disposizione ad attività extrascolastiche e lavorative di promozione e divulgazione dei temi dell'educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani, a convenzioni con strutture sportive e ricettive fornite di centri benessere e a strutture sanitarie, anche private, con l'obiettivo di contribuire alla prevenzione di patologie cronico-degenerative (tale previsione, per la quale appare opportuno indicare l'anno di decorrenza, sembra poter determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).


La pdl AC 1055

La proposta di legge AC 1055 - come anticipato - è composta di 9 articoli.

La relazione illustrativa - alla cui lettura integrale si rinvia - rileva, in particolare, che le ultime rilevazioni di ambito sanitario effettuate in questi anni indicano come siano rilevanti nella popolazione giovanile i problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita poco sani. In particolare, negli ultimi decenni si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso o con problemi di obesità, fenomeno che può essere contenuto solo mediante un'efficace azione preventiva, con un'adeguata educazione alimentare e con corretti stili di vita. Al fine di contenere e contrastare la diffusione di disturbi dell'alimentazione e di sensibilizzare sui relativi rischi ed eccessi e sulle loro conseguenze sulla psiche delle persone, sull'economia e sulla salute dei cittadini - prosegue la relazione illustrativa - la proposta di legge in esame intende introdurre l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole, anche al fine di ridurre il rischio di malattie come l'obesità, l'anoressia, la bulimia o il diabete.Tale insegnamento - chiosa la relazione - può contribuire a promuovere una cultura alimentare in cui gli studenti imparano a conoscere il valore della gastronomia italiana, delle pratiche culturali ad essa legate e del valore che essa costituisce per lo sviluppo dell'identità nazionale. Infine, l'educazione alimentare può anche contribuire a ridurre l'insicurezza alimentare, consentendo agli studenti di imparare a pianificare pasti economici e nutrienti per sé stessi e per le loro famiglie.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 59 del 2004, il primo ciclo d'istruzione e' costituito a) dalla scuola primaria e b) dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
a) La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali. A mente dell'art. 4 del DPR 89 del 2009, sono iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresi', essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,i bambini che compiono sei anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
b) La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
Il secondo ciclo di istruzione (o secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, come definito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005) è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, articolato, in particolare, in due tipologie di percorsi:
- la scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per gli studenti da 14 a 19 anni;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca i princìpi della proposta di legge.

In particolare, il suo comma unico prevede che l'educazione alimentare contribuisce all'insegnamento e alla diffusione di conoscenze e di competenze concernenti l'agricoltura sostenibile, la produzione e la sovranità alimentare, il consumo responsabile di prodotti sani, la distribuzione equa degli alimenti e il consumo consapevole, fornendo le conoscenze necessarie per comprendere le modalità di preparazione, trasformazione, distribuzione e consumo degli alimenti.

L'articolo 2 prevede l'Istituzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare.

 Nello specifico, ai sensi del comma 1, ai fini e sulla base dei princìpi di cui all'art. 1, a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare.
  Il comma 2, primo periodo, prevede che le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al precedente comma 1.

A tale fine, il medesimo comma 2, al secondo periodo, integra l'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (la proposta di legge in esame indica erroneamente il n. 266), con un riferimento alla conoscenza della cultura dell'alimentazione.

Si ricorda, a questo proposito, che l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 226 del 2005 è relativo ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale. Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che, allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi: a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella societa', nel mondo del lavoro e nelle professioni; b) l'acquisizione di competenze civiche, linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche (la proposta di legge in esame aggiunge l'acquisizione di competenze "legate alla conoscenza della cultura dell'alimentazione") destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono.

La lettera c) del medesimo comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 226/2005 (non modificata dalla disposizione in commento) prevede, poi, l'insegnamento della religione cattolica e le attivita' fisiche e motorie e la successiva lettera d) (anch'essa non modificata) il riferimento a figure (professionali) di differente livello, relative ad aree professionali definite.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2, le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a trentatré ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia a loro disposizione per integrare l'offerta formativa.
  L'insegnamento dell'educazione alimentare è affidato, in contitolarità, per il primo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e scienze e per il secondo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e, dove presenti, di biologia (comma 4).
  Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione alimentare, un docente con compiti di coordinamento (comma 5).
 Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza dell'insegnamento dell'educazione alimentare con l'offerta formativa (comma 6).
  Ai sensi del comma 7, dall'attuazione del medesimo articolo 2, non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico.
  Il comma 8, infine, prevede che per l'insegnamento dell'educazione alimentare e per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 6, non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (disciplinato, in particolare, dall'art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 e rifinanziato dall'art. 1, comma 606, della legge n. 234 del 2021 - legge di bilancio 2022).

L'articolo 3 prevede lo sviluppo delle competenze.

 Ai sensi del comma 1, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione alimentare che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

   a) promozione della dieta mediterranea;

   b) sensibilizzazione ai rischi per la salute e la psiche derivanti da diete scorrette, come il sovrappeso, l'obesità, la bulimia, l'anoressia, il disturbo da alimentazione incontrollata, le malattie cardiovascolari e il diabete;

   c) origine e qualità degli alimenti con riferimento ai prodotti locali e di stagione;

   d) riduzione e contrasto dello spreco alimentare;

   e) educazione alle pratiche alimentari sociali e culturali legate alla gastronomia italiana;

   f) gestione del peso corporeo;

   g) prevenzione di allergie alimentari;

   h) promozione del ruolo dell'attività fisica nel mantenimento di una dieta sana ed equilibrata;

   i) promozione dell'igiene e di comportamenti alimentari responsabili;

   l) educazione alla conoscenza delle etichette alimentari;

   m) sensibilizzazione alla tracciabilità degli alimenti;

   n) conoscenza dei danni derivanti da cibi sintetici e ultraprocessati;

   o) sensibilizzazione al valore degli alimenti di origine e tradizione italiane;

   p) educazione all'individuazione dei prodotti italiani di qualità all'estero e alla prevenzione delle contraffazioni.

  A mente del comma 2, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare è altresì promossa l'educazione alla salute. L'insegnamento dell'educazione alimentare - prosegue la disposizione in commento - è integrato con esperienze extrascolastiche, compresa la costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali e con le organizzazioni del Terzo settore, coinvolgendo in particolare i soggetti impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono definite le modalità attuative del medesimo comma 2 e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui al comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini dello stesso comma 2.

L'articolo 4 regola la formazione dei docenti.
Ai sensi del comma 1, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 (pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinati all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative), una quota parte pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della proposta di legge in esame (appare necessario indicare espressamente l'anno di riferimento) è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare. A mente del comma 2, poi, il  Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 124, della citata legge n. 107 del 2015 è integrato al fine di comprendervi le attività di cui al comma 1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale (comma 3).

L'articolo 5 è relativo al rapporto scuola e famiglia.

Nel suo unico comma esso prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare e di sensibilizzare gli studenti all'alimentazione responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie eventualmente integrando il Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che reca lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Il citato art. 5-bis del DPR 249 del 1998 prevede che contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui sopra. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.

L'articolo 6 prevede la valorizzazione delle buone pratiche.

Ai sensi del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito istituisce un registro delle buone pratiche di educazione alimentare. Nel registro sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche, nonché gli accordi e i protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione alimentare, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza (comma 2).

L'articolo 7 regola la relazione alle Camere.

Nel suo unico comma esso prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute e il Ministro per lo sport e i giovani presenti, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia.
   Esso prevede, nel suo unico comma, che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del suo unico comma, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente proposta di legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.