Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40
Riferimenti: SCH.DEC N.49/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 49
Data: 15/06/2023
Organi della Camera: VII Cultura, XI Lavoro, V Bilancio

 

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Dossier n. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del governo n. 49

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

Premessa. 5

Schede di lettura. 7

Articolo 1  (Modifiche al decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di  enti  sportivi  professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo) 9

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37) 18

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38) 21

Articolo 4 (Modifiche al decreto legislativo 39/2021 in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi) 24

Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) 34

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie, finali e soppressioni) 37

 


Premessa

 

Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. n. 49) reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:

-        D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";

-        D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";

-        D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

-        D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";

-        D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Le discipline di delega alla base dei citati decreti legislativi sono poste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della L. 8 agosto 2019, n. 86, i quali hanno stabilito sia le modalità procedurali sia i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe; tali modalità, princìpi e criteri direttivi si applicano anche per l’adozione dei decreti integrativi e correttivi.

Sullo schema di decreto in esame devono ancora essere acquisite le intese previste dalle suddette discipline di delega - intesa, per le modifiche ai D.Lgs. nn. 36, 37 e 39, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per le modifiche ai D.Lgs. nn. 38 e 40, intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali -.

Il termine per l’adozione del decreto legislativo integrativo e correttivo in esame scade il 1° settembre 2023 (in base al combinato disposto dei suddetti articoli da 5 a 9 della L. n. 86 del 2019 e dell’articolo 1, comma 3, della L. 24 febbraio 2023, n. 14).


Schede di lettura


Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo)

 

L’articolo 1 reca un complesso di modifiche al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo.

Si ricorda, in via preliminare, che il complesso delle norme di cui al citato D.Lgs. n. 36 si applica a decorrere dal 1° luglio 2023 - ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello stesso D.Lgs., e successive modificazioni -, ad eccezione di alcune disposizioni. Le novelle di cui al presente articolo 1 rientrano nella medesima decorrenza del 1° luglio 2023, ad eccezione delle novelle di cui ai commi da 31 a 36; questi ultimi recano modifiche, strettamente tecniche, a norme che trovano applicazione già dal 1° gennaio 2022.

Riguardo al contenuto delle novelle, si rileva, in via di sintesi, che esse, oltre a recare varie precisazioni (o integrazioni) tecniche o meramente terminologiche, relative spesso alle organizzazioni sportive paralimpiche: modificano alcune norme sulle associazioni e società sportive dilettantistiche, in particolare con riferimento ai profili della garanzia del rispetto della disciplina ad esse relativa, dei locali utilizzati dalle stesse, dei benefici fiscali per i soggetti eroganti contributi (commi da 1 a 6); modificano le norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali (commi da 9 a 15); modificano la disciplina generale sul lavoratore sportivo nonché le norme specifiche sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (commi 16 e 19); introducono una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici (comma 20); modificano la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell’ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive (comma 21); prevedono un limite minimo di età, specifico e inferiore, per il contratto di apprendistato degli atleti sportivi (comma 22); modificano le norme sui controlli sanitari dei lavoratori sportivi (commi 24 e 25); elevano il limite di esclusione dalla base imponibile dell’IRAP delle quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 28); recano una norma di esclusione per le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi (comma 29); prevedono l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo (comma 37).

 

Più in particolare, la novella di cui al comma 1 del presente articolo 1 esplicita che l’affiliazione degli enti sportivi dilettantistici può anche essere relativa alle organizzazioni sportive paralimpiche. Si valuti l’opportunità di inserire la medesima integrazione anche nella norma generale sulla definizione e l’affiliazione dei suddetti enti, norma posta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 36 del 2021.

La novella di cui alla lettera a) del successivo comma 2 reca esclusivamente una precisazione terminologica nella norma che esenta gli enti del Terzo settore dal requisito - posto in via generale per il riconoscimento come ente dilettantistico - dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica.

La novella di cui alla successiva lettera b), in primo luogo, specifica che la mancanza di conformità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ai criteri già previsti dall’articolo 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36 del 2021[1] comporta l’impossibilità di iscrizione delle stesse al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (ferma restando la deroga oggetto della novella di cui alla precedente lettera a)); in secondo luogo, si dispone che le società ed associazioni in oggetto già esistenti adeguino i propri statuti ai princìpi di cui al capo I del Titolo II dello stesso D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2023 (il suddetto capo concerne le associazioni e società sportive dilettantistiche).

La novella di cui alla lettera c) introduce il principio che lo svolgimento delle attività statutarie nelle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche è ammesso a prescindere da quale sia la destinazione urbanistica del locale medesimo[2] (tale principio non si applica a eventuali attività statutarie di tipo produttivo). La norma così introdotta è omologa - come osserva la relazione illustrativa dello schema - a quella vigente per gli enti del Terzo settore[3].

Il comma 3 del presente articolo 1 riguarda le ipotesi in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche violino i criteri in base ai quali esse possono esercitare attività diverse rispetto all’attività sportiva dilettantistica[4]. La novella introduce la previsione che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali criteri comporta la cancellazione di ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. I criteri in oggetto sono posti dall’articolo 9, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36; quest’ultimo: stabilisce che l’esercizio delle altre attività è subordinato alla condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che le medesime abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali; demanda la definizione di criteri e limiti ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (regolamento non ancora emanato).

Il successivo comma 4 inserisce nella norma relativa alle incompatibilità degli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche il riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute nell’ambito del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

La novella di cui al comma 5 concerne il beneficio fiscale per il soggetto che eroghi contributi (in denaro o in natura) in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché in favore di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e di associazioni sportive scolastiche che svolgano attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva. La novella integra i suddetti termini, introducendo il riferimento ai gruppi sportivi scolastici; si consente, dunque, l’applicazione del beneficio anche con riguardo a gruppi scolastici che svolgano le suddette attività (nei settori giovanili) senza essere costituiti in associazione. Si ricorda che il beneficio fiscale consiste nella qualificazione di diritto del contributo in oggetto, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, come spesa di pubblicità, deducibile dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il comma 6 inserisce una precisazione terminologica nella disciplina sulle comunicazioni relative ad alcuni atti delle società e associazioni sportive, al fine di ricomprendere esplicitamente in queste ultime anche quelle riconosciute nell’ambito del CIP.

I commi 7 e 8 introducono analoghe precisazioni nella disciplina sul tesseramento e in quella sui direttori di gara.

I commi da 9 a 15 recano alcune novelle alle norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali.

In particolare, il comma 9 reca una correzione tecnica nella rubrica del titolo IV del citato D.Lgs. n. 36, sostituendo il riferimento alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali con il riferimento alle attività sportive corrispondenti.

Il comma 10, in primo luogo, sopprime la condizione che la persona fisica alla quale sia intestato il documento di identificazione dell’animale sia maggiorenne; resta fermo che il documento può essere intestato anche ad una persona giuridica e che il soggetto intestatario ha i doveri di custodia, di mantenimento e di cura. In secondo luogo, per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, si esclude l’applicazione degli obblighi posti dalla L. 6 giugno 1974, n. 298 - legge concernente l’istituzione "dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", la "disciplina degli autotrasporti di cose" e l’istituzione "di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" -. Si specifica, inoltre, che l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale (impiegato nelle attività in oggetto) si intende in ogni caso adempiuto qualora il tesseramento dell’animale garantisca tale copertura assicurativa; si ricorda che l’obbligo in oggetto è posto a carico del proprietario dell’animale (a prescindere da quale sia il soggetto che, in un determinato momento, abbia in custodia l’animale).

Il comma 11 reca alcune precisazioni terminologiche e specifica che l’organizzatore dell’evento sportivo (o manifestazione o competizione sportiva) è tenuto alla verifica che i detentori degli animali partecipanti non abbiano riportato una delle condanne (in via definitiva), in sede penale o in sede di ordinamento sportivo, già previste (come preclusione alla partecipazione dell’animale) dalla norma oggetto di novella.

Il comma 12 novella la norma che demanda alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l’adozione di un regolamento in materia di sanzioni disciplinari per le violazioni delle norme in esame sulle attività sportive con l'impiego di animali, estendendo l’oggetto del medesimo regolamento alla definizione dei criteri di riferimento per l’attuazione delle norme suddette. La novella, inoltre, introduce il riferimento alle organizzazioni sportive paralimpiche e pone, per l’adozione delle suddette disposizioni regolamentari, il termine di novanta giorni dalla decorrenza dell’applicazione delle norme in oggetto (quindi, novanta giorni dal 1° luglio 2023[5]).

Il comma 13, oltre ad alcuni adeguamenti o correzioni terminologici (tra cui l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche), specifica che l’iscrizione del "cavallo atleta" può avvenire anche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 14 integra la norma sulla visita veterinaria annua di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, con l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche e con l’inserimento di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (adottato secondo la procedura ivi stabilita) per la definizione dei contenuti della visita in oggetto.

Il comma 15 reca alcune modifiche alla norma sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si inserisce il riferimento alle strutture organizzative paralimpiche, si introduce il termine di nove mesi dalla decorrenza dell’applicazione delle norme in oggetto (quindi, nove mesi dal 1° luglio 2023[6]) per l’adozione - con riferimento alle suddette manifestazioni - del decreto attuativo (già previsto) per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei "cavalli atleti" e del pubblico e si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite. Inoltre, il presente comma 15 inserisce nella rubrica oggetto di novella il riferimento agli animali diversi dagli equidi; si valuti l’opportunità di chiarire la portata di tale integrazione, considerato che la norma oggetto di novella e la novella medesima concernono esclusivamente le manifestazioni suddette con impiego di equidi.

Il comma 16 reca alcune novelle alla disciplina sul lavoratore sportivo.

La lettera a) del comma in esame concerne la nozione di lavoratore sportivo; in particolare, la novella esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale sia rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio debbano essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai relativi ordini professionali.

La successiva lettera b) modifica la disciplina sulle attività sportive dei pubblici dipendenti; la novella: precisa che tali attività possono svolgersi - oltre che nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche - nell’ambito delle organizzazioni sportive ivi menzionate; con riferimento all’ipotesi che l’attività in esame sia svolta dal pubblico dipendente non come volontario[7], ma come lavoratore sportivo (con corrispettivo), introduce un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta di autorizzazione (già prevista) all’amministrazione di appartenenza; specifica che i premi e le borse di studio previsti dalla normativa in oggetto possono riguardare anche i pubblici dipendenti che svolgono l’attività come volontari (anziché come lavoratori sportivi); esplicita che tali norme sui dipendenti pubblici riguardano anche il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all’attività sportiva che non rientra nell’attività sportiva istituzionale.

La lettera c) modifica le norme relative ai direttori di gara e agli altri soggetti che sono preposti a garantire - riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze - il regolare svolgimento delle competizioni sportive. In particolare, per i soggetti in esame che operino nel settore dilettantistico, si dispone (capoverso 6-bis) che sia sufficiente la comunicazione o designazione da parte dell’organizzazione sportiva competente, senza la necessità di stipulazione di un contratto di lavoro, si prevede (capoverso 6-bis citato) la possibilità di rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte (ivi comprese quelle svolte nel proprio comune di residenza) nei limiti posti dalla novella di cui al successivo comma 21[8] e si introduce (capoverso 6-ter) una disciplina specifica sulle comunicazioni ai centri per l’impiego e sull’iscrizione nel libro unico del lavoro. Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di chiarire, nel capoverso 6-ter della presente lettera c), se il riferimento sia posto solo ai soggetti in esame operanti nel settore dilettantistico, considerato che l’ultimo periodo del capoverso 6-bis - capoverso ivi richiamato - concerne i direttori di gara operanti nell’area del professionismo.

I commi 17 e 18 inseriscono in alcune norme in materia di lavoratori sportivi i riferimenti alle strutture organizzative paralimpiche.

Il comma 19 modifica le norme sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

A parte l’inserimento di un riferimento alle strutture organizzative paralimpiche (lettera b)), le novelle in esame: prevedono l’elevamento da diciotto a ventiquattro ore settimanali (lettera a)) della durata massima delle prestazioni oggetto del contratto, prevista nell’ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente - resta fermo che nel computo di tali ore è escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive -; chiariscono che gli obblighi inerenti alle comunicazioni inerenti ai rapporti in oggetto ed effettuate mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono a carico - a seconda dei destinatari delle prestazioni - delle società e associazioni sportive dilettantistiche o delle altre organizzazioni sportive inserite dalla lettera c); modificano i termini per l’adozione dei decreti attuativi concernenti gli adempimenti in oggetto e definiscono i criteri temporali per i medesimi adempimenti (lettera e)); specificano che, per i rapporti in oggetto costituenti collaborazioni coordinate e continuative, l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire anche secondo la modalità ordinaria (lettera d)).

Il comma 20 introduce - con decorrenza dal 1° gennaio 2024 - una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici di discipline e specialità riconosciute dal CIP. Si prevede il diritto ad assenze retribuite dal lavoro, con il rimborso, a carico del CIP e in favore del datore di lavoro, della relativa quota di trattamento retributivo (ivi compresa la contribuzione previdenziale); tale rimborso è ammesso a valere sulle dotazioni economiche del CIP, fino ad un massimo complessivo di 1 milione di euro; si valuti l’opportunità di chiarire se tale limite sia posto in termini annui. Le norme introdotte dal presente comma 20 non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, per quanto riguarda l’attività sportiva istituzionale (per la quale trovano applicazione trattamenti lavoristici specifici).

Il comma 21 modifica la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell’ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive. La norma vigente esclude in merito remunerazioni, ammettendo esclusivamente il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. La novella consente anche il rimborso sulla base di un’autocertificazione, purché esso sia di importo inferiore a 150 euro mensili e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall’organo sociale competente. Resta fermo che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Come detto, la novella di cui al precedente comma 16, lettera c), capoverso 6-bis, consente rimborsi in forma forfettaria, entro il summenzionato limite di 150 euro mensili, ai direttori di gara e agli altri soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nei settori dilettantistici.

Il comma 22 prevede che, nell’ambito degli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a quattordici anni, anziché al limite minimo di quindici anni.

Il comma 23 inserisce nell’ambito delle norme sull’abolizione del vincolo sportivo e sul premio di formazione tecnica i riferimenti alle strutture organizzative paralimpiche.

I commi 24 e 25 riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi. Il comma 24 inserisce il parere della Federazione Medico Sportiva Italiana nell’ambito della procedura di adozione del decreto attuativo in materia e si recano alcune precisazioni e rettifiche materiali (tra cui l’inserimento del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche). La novella di cui alla lettera a) del comma 25 (fermi restando gli obblighi dei controlli definiti dal decreto attuativo summenzionato) esclude l’obbligo della visita del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro (con riferimento ai casi in cui la visita sia prevista dalla relativa disciplina generale) per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a cinquemila euro, prevedendo che la stessa visita sia svolta solo su loro richiesta e con oneri a loro carico (la norma richiamata prevede altresì la possibilità di partecipazione, con oneri a carico del richiedente, a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte). La novella di cui alla successiva lettera b) prevede che la nomina del responsabile della protezione dei minori sia comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Si ricorda che tale figura di responsabile è prevista dall’articolo 33, comma 6, del citato D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, nell’ambito delle determinazioni che devono essere assunte dal regolamento (del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport) ivi previsto (non ancora emanato). Si valuti l’opportunità di chiarire se, per effetto della novella in oggetto, l’obbligo di designazione decorra a prescindere dall’adozione del regolamento; sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di inserire la novella nel citato comma 6 dell’articolo 33, anziché nel comma 7.

Il comma 26 modifica la previsione circa l’obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi, prevedendo che il premio assicurativo sia determinato, con decreto ministeriale[9], sulla base dei soli rischi non coperti dalle forme di tutela assicurativa obbligatoria già vigenti e/o con contestuale coordinamento tra le diverse forme di tutela obbligatoria (il coordinamento deve tener conto delle peculiarità dell’attività sportiva).

Il comma 27 - oltre all’inserimento del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche nella norma sulla possibilità di forme pensionistiche complementari - specifica che, con riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la modalità di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è una modalità facoltativa (e non tassativa) rispetto alla modalità ordinaria di adempimento di tale obbligo.

Il comma 28 eleva il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP (base costituita dal valore della produzione netta); la novella eleva il limite da 15.000 euro annui a 85.000 euro annui (relativamente a ciascun rapporto di lavoro). La quantificazione dell’onere derivante dalla suddetta novella e la relativa copertura finanziaria sono definite dall’articolo 6, comma 1, del presente schema (si rinvia alla scheda concernente tale articolo). Sotto il profilo redazionale, si consideri l’opportunità di una valutazione circa la completezza del riferimento normativo posto dalla novella di cui al presente comma 28, considerati la formulazione letterale impropria del richiamo "agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" e il riferimento nella relazione illustrativa dello schema anche all’articolo 11 dello stesso D.Lgs. n. 446.

Il comma 29 esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali, dall’ambito della disciplina (anche fiscale e previdenziale) relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale con società ed associazioni sportive dilettantistiche e con le organizzazioni sportive istituzionali (a quest’ultimo riguardo, il comma 29 inserisce il riferimento alle strutture istituzionali paralimpiche).

I commi 30 e 31 integrano, rispettivamente, le norme sulla definizione dell’area del professionismo e dell’area del dilettantismo e sulla promozione della parità di genere, inserendo il riferimento alle strutture organizzative paralimpiche. I commi da 32 a 36 inseriscono nelle norme relative ai gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e ai gruppi sportivi militari alcune correzioni tecniche rispetto all’attuale formulazione dei riferimenti alle strutture organizzative paralimpiche. Si ricorda che le norme oggetto delle novelle parziali di cui ai commi da 31 a 36 si applicano già a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comma 37 prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, avente i compiti di analisi, monitoraggio, promozione di iniziative e pubblicazione di un rapporto annuale individuati dal capoverso 1 del medesimo comma. Il successivo capoverso 2 demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle inerenti alla composizione dell’Osservatorio, mentre il capoverso 3 reca una norma specifica sullo svolgimento delle riunioni del medesimo. Il capoverso 4 esclude ogni forma di compenso o di rimborso di spese per i componenti dell’Osservatorio. Si consideri l’esigenza di riformulare la previsione del termine di centottanta giorni per l’istituzione dell’Osservatorio, considerato che, nella formulazione del presente comma 37, tale termine decorre dall’entrata in vigore generale del citato D.Lgs. n. 36 del 2021 e che quindi tale termine sarebbe già scaduto.


Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37)

 

 

L’articolo 2, composto da un unico comma, integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, attualmente contenuta nell’articolo 5 del d.lgs. n. 37/2021 (recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). L’articolo in esame ne novella in particolare il comma 3, al quale aggiunge un nuovo periodo.

La disposizione di cui si prevede l’inserimento specifica che, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stato stipulato dall'agente sportivo con due soggetti da lui assistiti, lo stesso agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e la società sportiva cessionaria.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, «La previsione si pone in armonia con quanto di recente stabilito dalle F.I.F.A. Football Agent Regulations del 16 dicembre 2022 [“FFAR”], che all’articolo 12, comma 6, recano analoga disposizione[10]. La disposizione mira, pertanto, a prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse, nell’ambito dell’esecuzione, da parte dell’agente sportivo, del contratto di mandato. Tale obiettivo era stato in passato valorizzato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza che, pronunciandosi sulla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente, aveva osservato, quanto alla posizione degli agenti sportivi, “Dal punto di vista antitrust, il fatto di rappresentare interessi differenziati e potenzialmente in conflitto si presta ad alterare la concorrenza del settore in ragione dei condizionamenti alla libertà di scelta degli operatori che possono derivarne” (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – IC27 – Indagine sul settore del calcio professionistico”, provv. n. 16280 del 21 dicembre 2006, punto 428)».

Si segnala peraltro che, nello stesso punto, l’AGCM osserva anche che «È in questo senso che l’agente dei calciatori, anche in ragione del ruolo tipicamente fiduciario da questi rivestito, dovrebbe rappresentare tale categoria e non anche quelle cui fanno capo altri operatori del medesimo settore del calcio».

Si rammenta altresì che sono sorti diversi contenziosi giudiziari contro il F.I.F.A. Football Agent Regulations (FFAR) dinanzi agli organi giurisdizionali di alcuni Stati europei. Per quanto riguarda eventuali pronunce giurisdizionali già intervenute, il Tribunale distrettuale di Dortmund (Landgericht Dortmund) con decisione 8 O 1/23 (Kart) del 24 maggio 2023 ha vietato l’applicazione e la trasposizione negli ordinamenti sportivi delle federazioni nazionali associate alla FIFA di alcune parti del FFAR, «nella misura in cui vietano o limitano la capacità dell'agente di calciatori di rappresentare più soggetti coinvolti nella rispettiva transazione, in particolare calciatori, allenatori di calcio e società calcistiche, comprese le società di capitali, nella stipula di contratti e/o accordi di trasferimento di calciatori professionisti, in particolare nella forma degli artt. 12 commi 8-10, 16 comma 1 lett. a» (punto 1, lettera f) e punto 2, lettera f)).

Risulta inoltre presentata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in data 31 marzo 2023, una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Tribunale distrettuale di Mainz (Landgericht Mainz), nella causa C-209/23, relativamente alla compatibilità con l’articolo 101 TFUE, l’articolo 102 TFUE, l’articolo 56 TFUE e l’articolo 6 del regolamento 2016/679 della disciplina dell’attività di intermediazione di giocatori della FIFA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 37/2021 definisce l’agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.

In base alla successiva lettera m), il lavoratore sportivo è l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo.

 

Secondo le altre disposizioni recate dall’articolo 5 del d.lgs. 37/2021, il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalità complete delle parti contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la data di stipulazione del contratto; d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto (co. 1).

Al contratto di mandato sportivo deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto (co. 2).

Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti (co. 3).

Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo (co. 4).

Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano (co. 5).

È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi (co. 6).

Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dall’apposito DPCM di cui l'articolo 12, comma 1, prevede l’emanazione e recante la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel d.lgs. 37/2021 (co. 7).

Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo (co. 8).

 


Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38)

 

 

L’articolo 3, composto di un unico comma, integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui all’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 38/2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

L’articolo 3 in esame aggiunge un ulteriore periodo alla lettera b) del comma 2, in base al quale il regolamento unico deve quindi prevedere anche l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. n. 39/2021, per la raccolta e gestione dei dati.

 

Per approfondimenti in relazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.336 "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 A.G. 228".

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 38/2021 ha previsto l’emanazione del regolamento unico sopra richiamato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, entro 150 giorni dal 3 aprile 2021 (data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 38/2021), acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

Secondo il comma 2, il regolamento unico: a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva; b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013[11]); sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica; c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti; d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività; e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi; f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi; g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN); h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi; i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931[12]), il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

Il comma 3 (erroneamente numerato come comma 2 nel testo pubblicato nella GU n. 68 del 19 marzo 2021), ha demandato a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, il riordino e l'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

 

Si rammenta altresì che la disciplina relativa al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è contenuta nel titolo II, capo I, del d.lgs. 39/2021, negli articoli dal 4 al 13.

L’articolo 4 ha disposto l’istituzione del Registro presso il Dipartimento per lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

In base all’articolo 5, nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

L’articolo 6 indica i dati da dichiarare per l’iscrizione nel Registro. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante. Alla domanda è allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati.

È stato quindi approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 39/2021, il quale aveva previsto che il Dipartimento per lo sport definisse, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

 

Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di integrare il testo dell’articolo 3 con l’espressa indicazione che il testo normativo oggetto di modificazione è il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, dal momento che tale informazione si desume solamente dalla rubrica dell’articolo, oltre che dalla relazione illustrativa del presente schema.

In secondo luogo, l’intervento di modifica riguarda il comma 2, lettera b), dell’articolo 8, e non già, come erroneamente indicato, il comma 1 dello stesso articolo.

In terzo luogo, come già segnalato sopra, il comma 3 dell’articolo 8 del d.lgs. 38/2021 risulta attualmente erroneamente numerato come comma 2 nel testo pubblicato nella GU n. 68 del 19 marzo 2021.


Articolo 4
 (Modifiche al decreto legislativo 39/2021 in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

 

 

L’articolo 4 novella gli articoli 2, 5, 6 e 14 del decreto legislativo 39/2021 in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d’iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull’attività e dell’acquisto della personalità giuridica.

 

La disposizione in commento – come anticipato – apporta una serie di integrazioni e correzioni al D.LGS. 39/2021, recante «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi». Per approfondimenti su tale decreto, cfr. l’apposito dossier.

 

Si ricorda che la delega principale della cui attuazione si tratta, e così pure la delega integrativa e correttiva esercitata a mezzo dello schema di decreto qui in esame, ex art. 8, comma 2, della L. 86/2019 è informata ai seguenti specifici principi e criteri direttivi:

 

«a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

Per approfondimenti sulla delega, cfr. l’apposito dossier.

 

Il quadro normativo: la disciplina introdotta dal D.LGS. 39/2021 e la situazione previgente

 

Al fine di cogliere le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, si ricorda che, nel D.LGS. 39/2021 oggetto qui d’integrazione e correzione, l'obiettivo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi relativi agli organismi sportivi si sostanzia nella riforma delle modalità di certificazione della natura dilettantistica dell'attività, di acquisto della personalità giuridica e di autocertificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi riferiti alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Prima dell’intervento del D.LGS. 39/2021 (efficace a decorrere dal 31 agosto 2022, ai sensi del suo art. 17-bis) la disciplina vigente era da ricondurre al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, gestito dal CONI con proprie delibere, su cui incidono gli articoli da 4 a 13 del decreto. All'iscrizione al Registro era subordinato il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il D.LGS. 39/2021 ha rivisto la gestione e le procedure di iscrizione al Registro, ora costituito presso il Dipartimento per lo sport, mutandone anche la denominazione e attribuendo rango primario alla relativa disciplina.

Oltre a ciò, occorre richiamare la normativa in vigore - D.P.R. 361/2000 - in merito all'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni di carattere privato, rispetto alla quale il D.LGS. 39/2021 ha introdotto una disciplina specifica per il mondo sportivo. Precedentemente, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai nuovi organismi sportivi era concesso a norma del citato D.P.R. 361/2000, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI.

Secondo il D.P.R. 361/2000, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Il registro delle persone giuridiche consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica: nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, nella seconda le informazioni dettagliate sull'associazione o istituzione iscritta (data dell'atto costitutivo, denominazione, scopo, patrimonio, durata, sede della persona giuridica e cognome, nome e codice fiscale degli amministratori). Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
A tale quadro, la legge delega 86/2019 aveva aggiunto l'introduzione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché di codici di condotta per la tutela dei minori e di prevenzione e contrasto di molestieviolenze di genere, discriminazioni. Al riguardo, si segnala che la Carta olimpica, che rappresenta la codificazione dei principi fondamentali dell’olimpismo, delle regole e degli statuti adottati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), per quanto qui di interesse, afferma tra i principi fondamentali che chiunque può praticare lo sport "senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico" e che tutte le discriminazioni nei confronti di un paese o di una persona basate sulla razza, sulla religione, sulla politica, sul sesso, o su altro sono incompatibili con l'appartenenza al Movimento olimpico. In base al suo statuto, il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l’orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Inoltre, nel Codice di comportamento sportivoadottato con delibera del Consiglio nazionale del CONI del 30 ottobre 2012 in base all'art. 13-bis dello statuto, si stabilisce fra l'altro che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Le violazioni del Codice di comportamento sportivo sono sanzionate dal Garante del Codice di comportamento, in ossequio alle previsioni del relativo Regolamento.

 

Le novelle apportate al D.LGS. 39/2021 dallo schema di decreto qui in esame possono così essere riassunte:

 

• si modifica la definizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 4, comma 1);

• si prevede che nel Registro siano iscritti, oltre a tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, anche gli altri enti sportivi dilettantistici (art. 4, comma 2, lett. a);

• si prevede che il Dipartimento per lo sport verifichi la natura sportiva dell’attività dichiarata e che l’Autorità politica delegata in materia di sport provveda annualmente ad aggiornare l’elenco delle attività sportive, coinvolgendo gli enti di volta in volta interessati (ancora art. 4, comma 2, lett. a);

• si chiariscono e si omogeneizzano le modalità di riconoscimento in ambito paralimpico (art. 4, comma 2, lett. b);

• si interviene sulle modalità di iscrizione al Registro disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano in particolare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o in mancanza di un organismo affiliante secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 11 del Capo I del decreto (art. 4, comma 3, lett. a);

• si integra la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, includendo altresì l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica (art. 4, comma 3, lett. b);

• si prevede che con D.P.C.M. si disciplinino anche le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive italiane, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici (art. 4, comma 3, lett. c);

• si precisano i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo sport (art. 4, comma 3, lett. d);

• si introduce la previsione secondo cui il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell’ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza (art. 4, comma 3, lett. e);

• si prevede, nell’ambito della procedura di iscrizione al Registro, un possibile ed eventuale coinvolgimento di CONI e CIP nella procedura di diffida, da parte del Dipartimento per lo sport, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti (art. 4, comma 3, lett. f);

• si dispone che l’obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo ai controlli sui circoli privati, non si applichi ai soggetti sportivi e che comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello su corrispettivi, quote e contributi non imponibili. Come chiarito dalla relazione illustrativa, si elimina l'obbligo del “modello EAS”, già abrogato per il terzo settore, prevedendo che, in ogni caso, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, di cui al predetto articolo 30, vengano comunicati nella relativa apposita sezione del Registro (art. 4, comma 3, lett. g);

• si modifica la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, prevedendo fra l’altro che a seguito del deposito notarile presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi; l’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica (art. 4, comma 4).

 

Per una più agevole e puntuale disamina, si riportano le modifiche in forma di testo a fronte:

 

Testo vigente D.LGS. 39/2021

Testo modificato

 

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

[…]

l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

[…]

Articolo 5 – Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 6 – Iscrizione al Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

 

 

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

[…]

l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento dello sport al quale devono essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;

[…]

 

 

 

 

Articolo 5 – Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L’Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l’elenco delle attività sportive, coinvolgendo gli enti di volta in volta interessati.

2. IDENTICO

3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.

 

Articolo 6 – Iscrizione al Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 11 del presente capo.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

a-bis) l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

3. IDENTICO

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, può:

a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l’Autorità di Governo delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

5. IDENTICO

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell’ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30. In ogni caso, le Associazioni e Società sportive di cui al precedente periodo comunicano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

14 - Acquisto della personalità giuridica

1. IDENTICO

2. Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

3. IDENTICO

 

 


Articolo 5
 (Modifiche al decreto legislativo 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

 

 

L’articolo 5 novella gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Le modifiche riguardano l’ampliamento della definizione del concetto di «piste da discesa», con riguardo all’attrezzatura impiegabile, e l’implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa.

 

La disposizione in commento – come anticipato – apporta una serie di integrazioni e correzioni al D.LGS. 40/2021, titolato «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali». Per approfondimenti su tale decreto, cfr. l’apposito dossier.

 

Si ricorda che la delega principale della cui attuazione si tratta, e così pure la delega integrativa e correttiva esercitata a mezzo dello schema di decreto qui in esame, ex art. 9, comma 1, della L. 86/2019 è informata ai seguenti specifici principi e criteri direttivi:

 

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità».

Per approfondimenti sulla delega, cfr. l’apposito dossier.

 

Il quadro normativo: la disciplina introdotta dal D.LGS. 40/2021

 

Si ricorda che la disciplina previgente in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, era contenuta nella L.363/2003. Il D.LGS. 40/2021 ha innovato, e sostituito quasi integralmente, tale normativa, prevedendo livelli di sicurezza più elevati, un regime sanzionatorio più stringente e maggiori controlli sui servizi di vigilanza e controllo. In attuazione della L. 363/2003, era stato emanato il D.M. 20 dicembre 2005, con particolare riferimento alla segnaletica nelle aree sciabili attrezzate, contenuta nell'Allegato 1 al D.M., e al «Decalogo dello sciatore», previsto dall'Allegato 2 al medesimo D.M. In particolare, il Decalogo dello sciatore detta regole comportamentali che devono essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale (dalla velocità, alla direzione, al sorpasso, al soccorso ecc.). In tema di sicurezza degli sport invernali, la Federazione internazionale sci ha dettato, in momenti diversi, le Regole di condotta dello sciatore e le Regole di condotta del fondista. La Federazione interessata dalle disposizioni del provvedimento è la Federazione italiana sport invernali (FISI)

 

 

Le novelle apportate al D.LGS. 40/2021 dallo schema di decreto qui in esame possono così essere riassunte:

 

si modifica la definizione di piste di discesa, ora qualificate come tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati e preparati (art. 5, comma 1). Come si legge nella relazione illustrativa, l’intervento è volto a consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo snowscoot;

 

• si prevede l’implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista (art. 5, comma 2).

Per una più agevole e puntuale disamina, si riportano le modifiche in forma di testo a fronte:

 

Testo vigente D.LGS. 40/2021

Testo modificato

 

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

[…]

e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;

 

 

Articolo 6 – Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

[…]

e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati e preparati;

Articolo 6 – Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. IDENTICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 6
(Disposizioni finanziarie, finali e soppressioni)

 

 

L’articolo 6 reca disposizioni finanziarie e finali, oltre ad una norma soppressiva di coordinamento.

 

Il comma 1 definisce sia la quantificazione dell’onere derivante dalla novella di cui al precedente articolo 1, comma 28, sia la relativa copertura finanziaria; si ricorda che il suddetto comma 28 eleva il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP (si rinvia alla scheda relativa a tale comma). L’onere finanziario derivante da tale elevamento è quantificato dal presente comma 1 pari a 3,5 milioni di euro per il 2024 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. A tale onere si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica[13].

Il successivo comma 2 reca la clausola relativa alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 novella l'art. 5, comma 2, lett. c), del D.LGS. n. 242 del 1999, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". In particolare, quest'ultima disposizione, nell'ambito delle funzioni del CONI, attribuisce al Consiglio la deliberazione in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. La novella qui in commento sopprime il riferimento alle società e associazioni sportive, consequenzialmente a quanto previsto dal D.LGS. 39/2021 e dalle disposizioni sul riconoscimento da questo recate.

Il comma 4 dispone che il presente decreto legislativo integrativo e correttivo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto.

 



[1]     Ai sensi del suddetto articolo 7, comma 1, le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto - con indicazione, nel medesimo, della sede legale - e nello statuto delle stesse devono essere espressamente previsti:

      a) la denominazione;

      b) l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

      c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

      d) l'assenza di fini di lucro (come disciplinata dall’articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni);

      e) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumano la forma societaria, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

      f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

      g) le modalità di scioglimento dell'associazione o società;

      h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, nel suddetto caso di scioglimento.

[2]     Si fa infatti riferimento a tutte le destinazioni previste dal D.M. 2 aprile 1968, avente come titolo "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

[3]     Cfr. l’articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[4]     Riguardo al requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica, cfr. anche la parte della presente scheda relativa alle lettere a) e b) del comma 2, anche in nota.

[5]     Cfr., al riguardo, l’inizio della presente scheda.

[6]     Cfr., al riguardo, l’inizio della presente scheda.

[7]     Riguardo ai volontari, cfr. la parte di scheda relativa al successivo comma 21.

[8]     Cfr. la parte di scheda su tale comma (anche con riferimento all’esclusione di tali rimborsi dal reddito imponibile).

[9]     Si ricorda che, in base alla formulazione della norma attualmente vigente, è stato emanato il D.M. 21 novembre 2022.

[10]   A Football Agent may execute multiple Representation Agreements with the same Engaging Entity or Releasing Entity at any one time, subject to those agreements relating to different Transactions.

[11] Tale disposizione ha previsto l’adozione di specifiche linee guida da parte dell’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

[12]   L'articolo 80 del TULPS (R.D. n. 773/1931) stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

[13]   Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.