Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici 2 maggio 2023 |
Indice |
Introduzione|Presupposti dell'intervento|Contenuto|Pareri e documenti allegati| |
IntroduzioneViene all'esame (sub atto del Governo 41) lo "schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici". Questi ultimi sono, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPR 255/2005: l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana.
A livello d'inquadramento, si ricorda che con il R.D. 25 novembre 1883 n. 1775 venne fondato l'Istituto storico italiano allo scopo di dare unità e sistema alla pubblicazioni delle fonti della Storia nazionale e quale fondamentale punto di riferimento di ricercatori e studiosi italiani e stranieri, atteso che il compito principale dell'istituto è la pubblicazione di fonti per la Storia d'Italia. Nel 1934 l'Istituto fu articolato, in ragione di specifici interventi normativi dell'epoca, nella giunta centrale per gli studi storici e nelle seguenti strutture: l'istituto italiano per la storia antica, l'istituto storico italiano per il medio evo, l'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e l'istituto per la storia del risorgimento italiano. In tale articolazione la giunta ebbe anche il compito di coordinare "l'attività delle Reali Deputazioni e Società di storia patria" (così nell'art. 6 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1226 convertito in legge 20 dicembre 1934 n. 2124). A quelli sopra accennati, nel corso degli anni trenta del secolo trascorso, seguirono altri interventi legislativi che portarono la giunta sotto la tutela e la vigilanza dell'odierno Ministero della cultura. La giunta divenne dunque un ente nazionale di ricerca con il compito di coordinare l'attività scientifica di una rete di istituti ed enti italiani di ricerca storica. Essa, al pari degli istituti che coordina, è dotata di un ordinamento autonomo e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il sistema, in vigore fin dagli anni trenta del novecento, stabiliva che la nomina del presidente e dei membri della giunta degli istituti competesse al Capo dello Stato, su proposta del capo dell'esecutivo. Nel 1990 la competenza fu attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'allora MIBACT. Successivamente, con il decreto legislativo 28 ottobre 1999 n. 419 è stata disposta "la fusione, ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività" della giunta; in altri termini si è imposto normativamente un riordino che non ha interessato solo la giunta ma ha coinvolto l'intero sistema degli istituti storici, al fine di operare una razionalizzazione di tali enti, che ha condotto alla unificazione strutturale della giunta centrale per gli studi storici, degli istituti ad essa collegati e delle deputazioni e società di storia patria. Tale riordino, imposto dalla previsione del decreto legislativo sopra richiamato, è stato realizzato con un regolamento di delegificazione, il D.P.R. 11 novembre 2005 n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici", qui oggetto di modifica. Per i necessari approfondimenti, cfr. il sito istituzionale della Giunta centrale per gli studi storici.
Lo schema di decreto in esame è composto di 4 articoli ed è stato redatto - come riportato nella relazione illustrativa e negli altri atti di accompagnamento del provvedimento - al fine precipuo di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106 (avverso cui non è stato proposto appello e dunque definitiva), che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno dei suddetti istituti storici, indicate nel regolamento di cui al DPR 255/2005, nelle parti investite dalla pronuncia del giudice amministrativo. |
Presupposti dell'interventoAl fine di comprendere la genesi e la portata del provvedimento in esame, appare opportuno riportare - anche con ampie citazioni - la ricostruzione della vicenda effettuata dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul provvedimento in esame, a seguito dell'Adunanza del 21 febbraio 2023 (alla cui lettura integrale si rinvia), nel quale sono peraltro presenti osservazioni e alcune proposte di riformulazione del testo. Ricorda la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato che lo schema di regolamento in esame è volto a recepire la citata sentenza del T.A.R. per il Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2106, che ha accolto, nel merito, le censure contenute nel ricorso n. 12106 del 2005 e, per l'effetto, ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 "nei limiti e nei termini di cui in motivazione". Lo schema di regolamento - è rilevato espressamente nel parere - ha un contenuto più ampio di quello strettamente necessario a dare attuazione alla richiamata sentenza, della quale appare comunque opportuno valutare preliminarmente la portata. I ricorrenti nella vicenda che ha dato luogo alla sentenza - prosegue il parere - lamentavano come l'amministrazione non avesse, immotivatamente, recepito le osservazioni espresse a suo tempo sullo schema del (futuro) regolamento n. 255 del 2005 dal Consiglio di Stato, il quale si era pronunciato per due volte in via interlocutoria, con i pareri dell'11 e del 25 luglio 2005, e poi con il parere del 16 settembre 2005, licenziando positivamente il provvedimento, ma segnalando al contempo la necessità di adeguare il testo definitivo a taluni criteri di nomina degli organi dell'ente. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come l'articolo 4 del D.P.R. n. 255 del 2005 prevedesse che soltanto due dei quattro esperti che compongono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti fossero nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti fossero nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico. In tal modo, a giudizio dei ricorrenti - prosegue il parere del Consiglio di Stato - si realizzava una evidente lesione dell'autonomia scientifica degli istituti storici, in contrasto con i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla delegificazione. Veniva, inoltre, censurato il disposto dell'articolo 9 del regolamento in quanto, stabilendo che i membri degli organi della Giunta centrale e degli studi storici e degli istituti storici restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, aveva provocato una decadenza immediata e generalizzata di tutti i membri in carica, senza garantire in alcun modo le esigenze di continuità dell'azione amministrativa. Il T.A.R. per il Lazio, nella ricordata sentenza, accoglieva entrambe le censure. Riguardo alla prima osservava come "il legislatore, con il disciplinare le modalità di designazione dei componenti degli organi collegiali degli istituti e della Giunta individuando la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina ed i quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta (art. 2) e degli altri componenti degli organi collegiali la cui nomina è attribuita al ministro recta via dal D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255 (si veda in tal senso anche l'art. 8 del decreto) direttamente e senza neppure ricorrere ad una terna di candidati, ha finito con il violare il canone dell'autonomia scientifica celebrato nell'art. 33 Cost . Alla luce di tali considerazioni, sicuramente illegittime appaiono al Collegio le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro (ad esempio proponendo quest'ultimo una short list di aspiranti tra i quali individuare il nominato). Ad ogni modo, la etero determinazione delle nomine effettuata dal potere esecutivo, per come prevista dalla normativa regolamentare, esautorando sostanzialmente l'organo di vertice dell'istituzione di cultura viola patentemente il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (...) come elemento cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33 Cost". In merito alla seconda censura - prosegue il parere del Consiglio di Stato - osservava come, in assenza di ogni disciplina transitoria, fosse stato introdotto un "effetto ghigliottina", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento. La pronuncia in esame annullava pertanto, in parte qua, gli articoli 4 e 9 del regolamento. Il medesimo parere dell'Organo consultivo rileva, inoltre, "il considerevole lasso di tempo intercorso tra la sentenza del T.A.R. del Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2016, e la predisposizione dello schema di regolamento in esame. Tale ritardo si è determinato benché la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, oltre che, come già ricordato, in sede di espressione del parere sul d.P.R. n. 255 del 2005, anche nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, in occasione del parere su di uno schema di regolamento di modifica di detto d.P.R. - non approvato in via definitiva in seguito a mutamenti del quadro normativo medio tempore intervenuti - avesse osservato come, "sul piano generale e sostanziale", "le criticità emerse con riguardo al testo del d.P.R. n. 255 del 2005 si possono ritenere in gran parte, ma non del tutto superate". Viene a riguardo da chiedersi - prosegue il parere - "per quali ragioni l'Amministrazione non sia stata in grado di intervenire in tempi più solleciti, ponendo fine ad una illegittimità puntualmente individuata dal giudice amministrativo e che costituisce per di più una manifesta violazione dell'articolo 33 della Costituzione"; ad ogni modo ora "con lo schema di regolamento l'Amministrazione intende dare finalmente attuazione alla richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio". Peraltro, come accennato, nel provvedimento sono contenute disposizioni che non appiono immediatamente non riconducibili a tale obiettivo. In particolare, secondo il Collegio, "all'art. 1, comma 1, lettera a), vengono individuate le categorie nell'ambito delle quali il Ministro della cultura deve nominare il Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, nomina, come si è visto, non presa in considerazione dalla predetta sentenza. Si tratta di una disposizione volta ad uniformare, operando una scelta condivisibile, la platea nella quale va individuato il Presidente della Giunta a quella dalla quale attingere per individuare i soggetti da nominare alle altre cariche previste dal d.P.R. n. 255 del 2005, platea che rispetto all'attuale risulta definita secondo una logica di più attento vaglio dei titoli accademici. Esulano dalle finalità di attuazione della sentenza in questione anche l'art. 1, c. 1, lett. d), che modifica in più punti l'articolo 6 del d.P.R. n. 55 del 2005 in materia di attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta nazionale, nonché l'articolo 1, c. 1, lett. e), che inserisce nel medesimo d.P.R. l'articolo 6-bis volto a stabilire la gratuità di tutti gli incarichi presso gli istituti della rete scientifica (incarichi i quali, come si è visto, cessano in ogni caso al momento del collocamento in quiescenza dei nominati). Attuative della sentenza in questione appaiono, invece, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), lett. b), n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. A riguardo è previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Si tratta esattamente delle nomine che il T.A.R. del Lazio aveva ritenuto essere disciplinate in modo illegittimo in quanto attribuite direttamente al Ministro della cultura, in contrasto con il canone dell'autonomia scientifica sancita dall'articolo 33 Cost. La soluzione individuata, sotto diversi aspetti, sembrerebbe idonea a dare attuazione al giudicato del giudice amministrativo (...). In relazione a tali premesse, questa Sezione, pur ritendo che la soluzione proposta dall'Amministrazione appaia complessivamente coerente con le finalità di salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura divisate dall'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura "il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", e meriti un positivo apprezzamento, non può che rilevare come la stessa sentenza del T.A.R. del Lazio alla quale si intende prestare ottemperanza sembri offrire al suo interno, nei diversi passaggi motivazionali che si sono citati, indicazioni fra loro apparentemente divergenti – delle quali è incerto il carattere cogente o meramente esemplificativo – e non si presti, quindi, ad interpretazioni univoche. In questo contesto la Sezione ritiene di non potersi esprimere ulteriormente sull'interpretazione della sentenza e sulle modalità di corretta ottemperanza, in quanto l'articolo 113, comma 1, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) riserva tali competenze "al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta", e quindi nel caso di specie allo stesso T.A.R. del Lazio, che deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e che può anche essere adito, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a "al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza". Va, infine, rilevato come le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento siano volte ad evitare il ripetersi della simultanea decadenza di tutti i componenti della giunta centrale e degli istituti storici, circostanza definita "effetto ghigliottina" e censurata dal T.A.R. del Lazio". L'unica nomina che continua ad essere effettuata direttamente dal Ministro della cultura senza una scelta nell'ambito di una terna preventivamente individuata - prosegue il parere del Consiglio di Stato - è quella del Presidente della Giunta storica nazionale. "L'analisi tecnico-normativa chiarisce come non si intervenga sulle modalità di nomina del Presidente "non essendo stato messo in discussione dalla sentenza il potere della sua nomina da parte dell'organo politico. Ciò anche in considerazione delle diverse funzioni connesse al ruolo di vertice della Giunta storica che, accanto ad attività di studio nelle discipline storiche, afferisce a funzioni di coordinamento, di promozione di iniziative e di responsabilità, in via generale, della gestione amministrativa della rete storica". Lo schema di regolamento, come si è visto, modificando l'art. 6 del d.P.R. n. 255, ha in effetti potenziato l'attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale – senza che questo fosse stato richiesto dal giudice amministrativo ma operando in autonomia una scelta in ogni caso condivisibile - incrementando il personale amministrativo ad essa preposto. Ne consegue che lo stesso Presidente, chiamato tra l'altro a presiedere il Consiglio di amministrazione, sarà maggiormente impegnato nella gestione amministrativa. Ciò detto, tale circostanza non sembra escludere la possibilità di prevedere che lo stesso Presidente della Giunta venga individuato con modalità diverse che ne rafforzino l'autonomia sul piano scientifico. La rilevanza delle competenze amministrative, di cui tra l'altro, come ricordato dalla Corte dei conti, è formalmente titolare l'intero consiglio di amministrazione, non sembrano, infatti, far venir meno – e non sembra neanche porsi in contrasto – con l'esigenza di assicurare l'autonomia scientifica della Giunta a partire dalla figura del Presidente. Vero è, come ha osservato anche il Consiglio di Stato nel ricordato parere n. 190 dell'8 febbraio 2010 che "per il Presidente della Giunta storica nazionale non è stato mai messo in discussione il potere di nomina dell'organo politico" e, quindi, una scelta di segno diverso può ritenersi rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione"". |
ContenutoL'articolo 1 dello schema di decreto in esame (rubricato "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255"), introduce una serie di novelle al citato D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255. In particolare: a) Il comma 1, lettera a), n. 1) sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 2 al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4, meglio descritto in seguito, che viene contestualmente abrogato dall'art. 4 del presente schema - a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, confermando la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta ed introducendo la previsione di decadenza dall'incarico di presidente qualora sopravvenga il collocamento in quiescenza; b) il comma 1, lettera a), n. 2), sostituisce il comma 4 dell'art. 2, al fine di vincolare il Ministro della cultura – che anche in questo caso gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene contestualmente abrogato - a nominare i 4 esperti che compongono il consiglio di amministrazione della giunta storica nazionale nell'ambito di terne di candidati indicate congiuntamente, per ciascuna posizione, dal presidente e dai direttori degli istituti di rete scelti tra le medesime categorie richiamate alla lettera a). Inoltre, nel confermare la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta, si dispone che, alla cessazione dell'incarico, gli esperti possano essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete solo una volta decorsi 5 anni e introducendo anche qui la previsione che decadano comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza; c) il comma 1, lettera b), n. 1), sostituisce il comma 4 dell'art. 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che anche qui gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'abrogando articolo 4 - a nominare i direttori degli istituti storici nell'ambito di una terna di candidati indicati congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle precedenti lettere a) e b). Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 255 del 2005, non modificato dallo schema di decreto in esame, il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e puo' essere confermato una sola volta; d) il comma 1, lettera b), n. 2), sostituisce il comma 6 dell'art. 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che anche in questo caso gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti storici diversi dal direttore nell'ambito di terne di candidati indicate, per ciascuna posizione, dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle suddette lettere a), b) e c); e) il comma 1, lettera b), n. 3), modifica il comma 9 dell'art. 3 a fini di coordinamento con i commi 4 e 6. La disposizione finora vigente, con riferimento all'Istituto per la storia del risorgimento italiano e alla Domus Mazziniana, consente deroghe in materia di definizione degli statuti e dei regolamenti di riorganizzazione e funzionamento, con riguardo alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alla nomina del direttore e dei consiglieri e dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 4, comma 1, che viene ora abrogato e il cui oggetto è sostituito dai commi 4 e 6 dell'art. 3. Il nuovo comma 9 dell'art. 3 prevede quindi che, in considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti siano predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6 del medesimo art. 3, fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi; L'articolo 2 del provvedimento in esame (che reca le disposizioni finanziarie), stabilisce, a decorrere dal 2023, la copertura finanziaria dell'art. 6, comma 2-bis, inserito - come anticipato - dallo schema di regolamento, che consente di individuare il coordinatore e tre funzionari amministrativi attraverso procedure di comando e distacco, prevedendo una spesa complessiva non superiore al limite di 200 mila euro annui. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, rubricato "Contributi a istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano e europeo" (comma 2). E', inoltre, previsto che dalle (restanti) attività di cui allo schema di regolamento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione vi provveda a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (commi 1 e 3). L'articolo 3 (Disposizioni transitorie), reca disposizioni volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il c.d. effetto ghigliottina determinato dall'art. 9 del D.P.R. n. 255 del 2005 e censurato, come ricordato, dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio. In particolare, i membri degli organi della Giunta e degli Istituti restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi, che avverrà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ad eccezione del presidente, la cui nomina è disposta, da parte del Ministro della cultura, decorsi 30 giorni ed entro 60 giorni da detta data. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno quindi nominati dal Ministro nell'ambito di terne individuate dal presidente (intanto nominato) e dai direttori degli Istituti della rete (ancora in carica alla data di entrata in vigore del regolamento). Come rileva il parere del Consiglio di Stato, si procederà, dunque, alla nomina dei direttori degli Istituti sulla base di terne di candidati presentate dal presidente e dagli esperti (di nuova nomina) facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta. Infine, i membri dei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti saranno scelti nell'ambito di terne presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui nuova composizione è stata nel frattempo completata. Si prevede inoltre che, sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi, ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-bis, i predetti incarichi possano essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, cui si provvede ai sensi del precedente art. 2, comma 2.
Si ricorda che il citato
comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5-
bis del medesimo art. 7, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
L'articolo 4 abroga, per ragioni di coordinamento con le precedenti disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame, il citato art. 4 del D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, che disciplina le vigenti procedure di nomina di competenza dell'attuale Ministro della cultura. Si ricorda che il suddetto art. 4, abrogato dal presente provvedimento, prevede che le nomine di competenza dell'allora Ministro per i beni e le attivita' culturali (ora Ministro della cultura), ad eccezione di quelle previste dall'art. 2, comma 8 (relative ai componenti del collegio dei revisori dei conti), sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due (dei quattro) esperti di cui all'articolo 2, comma 4 (che, insieme al presidente e ai sei direttori degli Istituti compongono il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale), è effettuata dal Ministro (della cultura) nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due (su quattro) dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica della medesima Giunta (cui si aggiunge il direttore), di cui all'art. 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa all'allora Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.
Tabella di raffronto
Appendice: osservazioni del Consiglio di Stato sulla formulazione del testo Si segnala - per completezza di documentazione - che nel parere del Consiglio di Stato sul presente schema di decreto, con riferimento ai singoli articoli dello schema di regolamento, sono contenute alcune osservazioni. 3) L'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3) - rileva altresì l'Organo consultivo - modifica il comma 9 dell'art. 3, a fini di coordinamento con i commi 4 e 6 del medesimo art. 3, confermando a beneficio della Domus Mazziniana e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento in esame in materia di composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, di nomina del direttore e dei consiglieri e di requisiti professionali. Opportunamente, al termine del predetto comma vengono aggiunte le parole "fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi". Al fine di chiarire maggiormente la portata di tale disposizione - prosegue il Consiglio di Stato - volta ad assicurare la piena applicazione dell'articolo 33 della Costituzione anche da parte dei predetti istituti, il Collegio invita a valutare la seguente riformulazione: "fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli istituti stessi". 4) All'art. 1 - sostiene inoltre l'Organo consultivo - al comma 1, lettera a), n. 1); all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) e all'art. 1, comma 1, lettera. b), n. 1), dopo le parole "professori universitari di prima fascia", andrebbero inserite le seguenti "nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete". "Art. 2 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dal 2023, agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 4), del presente regolamento, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, entro il limite massimo di 200 mila euro annui. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'Amministrazione vi provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". 6) Andrebbe espressamente abrogato - rileva il parere del Consiglio di Stato - l'articolo 9 del D.P.R. n. 255 del 2005, al fine di allineare anche formalmente il testo del D.P.R. alla cennata sentenza del T.A.R. del Lazio, che ha già giudicato illegittima e annullato la disciplina transitoria contenuta in tale articolo. Si ricorda che il suddetto art. 9, composto di un solo comma - con norma transitoria - ha previsto che gli (allora) membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all'art. 1 (ossia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, come recita il successivo art. 2) restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, con la conseguente loro decadenza a decorrere dal 1° gennaio 2006. 7) Osserva - infine - il Consiglio di Stato che, dalla lettura del testo consolidato del D.P.R. n. 255 del 2005 e dello schema di regolamento prodotto dall'Amministrazione, emerge come, in più punti, si menzionino il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e, in un articolo (art. 8, comma 2, in relazione alle delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche) il Ministro per la funzione pubblica. Andrebbero, pertanto - secondo il Consiglio di Stato - aggiornate le denominazioni dei Ministri e del Ministero integrando il contenuto dello schema di regolamento. |
Pareri e documenti allegatiLo schema di regolamento in esame è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico normativa e parere del Consiglio di Stato. |